Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 27. Contabilità pubblica |
Capitolo: | 27.4 disciplina generale |
Data: | 30/09/2015 |
Numero: | 153 |
Sommario |
Art. 1. Copertura effetti finanziari negativi mediante utilizzo delle maggiori entrate di cui all'art. 1 della legge n. 186 del 2014 |
Art. 2. Disposizioni in materia di collaborazione volontaria |
Art. 3. Entrata in vigore |
§ 27.4.243 - D.L. 30 settembre 2015, n. 153. [1]
Misure urgenti per la finanza pubblica.
(G.U. 30 settembre 2015, n. 227)
Art. 1. Copertura effetti finanziari negativi mediante utilizzo delle maggiori entrate di cui all'art. 1 della
1. All'articolo 1, comma 632, terzo periodo, della
a) dopo le parole: "misure di deroga," è inserito il seguente periodo: "alla copertura dei relativi effetti finanziari negativi si provvede, per l'anno 2015, con le maggiori entrate di cui all'articolo 1 della
b) conseguentemente, dopo le parole: "con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli" sono soppresse le parole: ", da adottare entro il 30 settembre 2015,";
c) conseguentemente nell'ultimo periodo, penultima parte, la data: "2015" è sostituita dalla data: "2016" e la cifra: "1.716" è sostituita dalla cifra: "728".
Art. 2. Disposizioni in materia di collaborazione volontaria
1. Al
a) all'articolo 5-quater:
1) il terzo periodo del comma 2 è sostituito dal seguente: "La richiesta di accesso alla collaborazione volontaria rimane irrevocabile e non può essere presentata più di una volta, anche indirettamente o per interposta persona.";
2) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. La procedura di collaborazione volontaria può essere attivata fino al 30 novembre 2015. L'integrazione dell'istanza, i documenti e le informazioni di cui al comma 1, lettera a), possono essere presentati entro il 30 dicembre 2015. In deroga all'articolo 31 del
b) all'articolo 5-quinquies:
1) nel comma 1, dopo la lettera b), è inserita la seguente: "b-bis) si applicano le disposizioni in materia di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo di cui al
2) al comma 3 le parole: "30 settembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2015" e dopo le parole: "entro la quale può essere attivata la procedura di collaborazione volontaria" sono aggiunte le seguenti: ",o sino alla data del 30 dicembre 2015 in presenza di integrazione dell'istanza o di presentazione dei documenti e delle informazioni di cui all'articolo 5-quater, comma 1, lettera a)".
2. Ai soli fini della collaborazione volontaria di cui alla
a) le disposizioni di cui all'articolo 5, commi da 1-bis a 1-quinquies del
b) l'ammontare di tutte le prestazioni corrisposte dalla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità Svizzera (LPP), in qualunque forma erogate, ivi comprese le prestazioni erogate dai diversi enti o istituti svizzeri di prepensionamento, sono assoggettate, ai fini delle imposte dirette, su istanza del contribuente, all'aliquota del 5 per cento [4];
b-bis) l'esonero dagli obblighi dichiarativi previsto dall'articolo 38, comma 13, lettera b), del
Art. 3. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Misure urgenti per la finanza pubblica.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Rilevata la necessità e l'urgenza di adottare misure che assicurino la compensazione degli effetti finanziari connessi alla disposizione prevista dall'articolo 1, comma 629, lettera a), numero 3), capoverso d-quinquies, della legge 29 dicembre 2014, n.190;
Ritenuta la necessità e l'urgenza di consentire un termine più lungo per la presentazione della richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria di cui agli articoli da 5-quater a 5-septies del
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 settembre 2015;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;
EMANA
il seguente decreto-legge:
Art. 1. Copertura effetti finanziari negativi mediante utilizzo delle maggiori entrate di cui all'art. 1 della
1. All'articolo 1, comma 632, terzo periodo, della
a) dopo le parole: "misure di deroga," è inserito il seguente periodo: "alla copertura dei relativi effetti finanziari negativi si provvede, per l'anno 2015, con le maggiori entrate di cui all'articolo 1 della
b) conseguentemente, dopo le parole: "con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli" sono soppresse le parole: ", da adottare entro il 30 settembre 2015,";
c) conseguentemente nell'ultimo periodo, penultima parte, la data: "2015" è sostituita dalla data: "2016" e la cifra: "1.716" è sostituita dalla cifra: "728".
Art. 2. Disposizioni in materia di collaborazione volontaria
1. Al
a) all'articolo 5-quater:
1) il terzo periodo del comma 2 è sostituito dal seguente: "La richiesta di accesso alla collaborazione volontaria rimane irrevocabile e non può essere presentata più di una volta, anche indirettamente o per interposta persona.";
2) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. La procedura di collaborazione volontaria può essere attivata fino al 30 novembre 2015. L'integrazione dell'istanza, i documenti e le informazioni di cui al comma 1, lettera a), possono essere presentati entro il 30 dicembre 2015. Al fine di assicurare la trattazione unitaria delle istanze e la data certa per la conclusione dell'intero procedimento i termini di decadenza per l'accertamento di cui all'articolo 43 del
b) all'articolo 5-quinquies:
1) nel comma 1, dopo la lettera b), è inserita la seguente: "b-bis) si applicano le disposizioni in materia di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo di cui al
2) al comma 3 le parole: "30 settembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2015" e dopo le parole: "entro la quale può essere attivata la procedura di collaborazione volontaria" sono aggiunte le seguenti: ",o sino alla data del 30 dicembre 2015 in presenza di integrazione dell'istanza o di presentazione dei documenti e delle informazioni di cui all'articolo 5-quater, comma 1, lettera a)".
2. Ai soli fini della collaborazione volontaria di cui alla
a) le disposizioni di cui all'articolo 5, commi da 1-bis a 1-quinquies del
b) l'ammontare di tutte le prestazioni corrisposte dalla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità Svizzera (LPP), in qualunque forma erogate, sono assoggettate, ai fini delle imposte dirette, su istanza del contribuente, all'aliquota del 5 per cento.
Art. 3. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[3] Lettera così rettificata con Avviso pubblicato nella G.U. 1 ottobre 2015, n. 228.
[4] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[5] Lettera aggiunta dalla L. di conversione.
[6] Lettera così rettificata con Avviso pubblicato nella G.U. 1 ottobre 2015, n. 228.