Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 55. Industria |
Capitolo: | 55.3 sviluppo economico |
Data: | 23/07/2021 |
Numero: | 106 |
Sommario |
Art. 1. |
§ 55.3.142 - L. 23 luglio 2021, n. 106.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.
(G.U. 24 luglio 2021, n. 176 - S.O. n. 25)
1. Il
2. Il
3. Il
4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 25 MAGGIO 2021, N. 73
All'articolo 1:
al comma 1, dopo le parole: «
al comma 4, le parole: «in 8.000 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «in 5.873 milioni»;
dopo il comma 25 è inserito il seguente:
«25-bis. Per le finalità di cui ai commi da 16 a 24 è destinata, in aggiunta a quanto previsto dal comma 25, un'ulteriore somma di 452,1 milioni di euro per l'anno 2021, cui si provvede ai sensi dell'articolo 77»;
al comma 27, le parole: «previste dal comma 16 al comma 26» sono sostituite dalle seguenti: «previste dai commi da 16 a 26»;
al comma 28, le parole: «dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente» sono sostituite dalle seguenti: «è aggiunto, in fine, il seguente periodo»;
al comma 29, le parole: «in 11.400 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «in 9.273 milioni di euro»;
il comma 30 è soppresso;
dopo il comma 30 sono aggiunti i seguenti:
«30-bis. In favore dei soggetti titolari di reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
a) il contributo di cui all'articolo 1 del
b) il contributo di cui ai commi da 5 a 13 del presente articolo, determinato, nel caso in cui gli interessati beneficino del contributo di cui alla lettera a) del presente comma, in misura pari all'importo ottenuto applicando la percentuale del 20 per cento alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020; in tale caso, non è riconosciuto il contributo di cui ai commi da 1 a 3 del presente articolo;
c) il contributo di cui ai commi da 5 a 13 del presente articolo, determinato, nel caso in cui gli interessati non beneficino del contributo di cui alla lettera a) del presente comma, in misura pari all'importo ottenuto applicando la percentuale del 30 per cento alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.
30-ter. Ai fini del riconoscimento dei contributi di cui al comma 30-bis si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 1 del
30-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni dei commi 30-bis e 30-ter, valutati in 529 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77».
Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:
«Art. 1-bis (Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all'emergenza da COVID-19). - 1. Il comma 9 dell'articolo 6-bis e il comma 2 dell'articolo 10-bis del
Art. 1-ter (Contributi per i settori del wedding, dell'intrattenimento e dell'HORECA). - 1. Al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 alle imprese operanti nei settori del wedding, dell'intrattenimento, dell'organizzazione di feste e cerimonie e dell'Hotellerie-Restaurant-Catering (HORECA), sono erogati contributi a fondo perduto per un importo complessivo di 60 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce limite massimo di spesa. A valere sullo stanziamento di cui al primo periodo, un importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021 è destinato alle imprese operanti nel settore dell'HORECA e un importo pari a 10 milioni di euro è destinato alle imprese operanti nel settore, diverso dal wedding, dell'intrattenimento e dell'organizzazione di feste e cerimonie.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del presente articolo, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1 e tenendo altresì conto della differenza tra il fatturato annuale del 2020 e il fatturato annuale del 2019.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
4. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
Art. 1-quater (Incremento del Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore). - 1. La dotazione del Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore, di cui all'articolo 13-quaterdecies del
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
Art. 1-quinquies (Sostegno economico delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza). - 1. Al fine di assicurare, nel limite di spesa di cui al presente comma, alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza un sostegno economico utile a garantire la continuità nell'erogazione delle prestazioni, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce limite massimo di spesa.
2. Nel limite di spesa di cui al comma 1, è riconosciuto, a titolo compensativo dei maggiori costi sostenuti negli anni 2020 e 2021 in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, un contributo straordinario in favore di ciascuna delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sulla base dei seguenti parametri:
a) costi sostenuti per la sanificazione dei locali;
b) costi per l'adozione di dispositivi di protezione individuale per gli ospiti e gli operatori;
c) costi per l'adeguamento strutturale dei locali.
3. Il riparto delle risorse del fondo di cui al comma 1 tra le regioni e le province autonome interessate è disposto, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma 1, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il riparto tra le regioni e le province autonome interessate è effettuato in proporzione al numero di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza presenti nel relativo territorio. Con il decreto di cui al primo periodo sono individuati i criteri e le modalità per la concessione dei contributi straordinari di cui al presente articolo.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
Art. 1-sexies (Modifica di termini per il versamento delle rate per la definizione agevolata di carichi affidati all'agente della riscossione). - 1. Il comma 3 dell'articolo 68 del
"3. Il versamento delle rate da corrispondere nell'anno 2020 e di quelle da corrispondere il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 ai fini delle definizioni agevolate di cui agli articoli 3 e 5 del
a) entro il 31 luglio 2021, relativamente alle rate in scadenza il 28 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020;
b) entro il 31 agosto 2021, relativamente alla rata in scadenza il 31 maggio 2020;
c) entro il 30 settembre 2021, relativamente alla rata in scadenza il 31 luglio 2020;
d) entro il 31 ottobre 2021, relativamente alla rata in scadenza il 30 novembre 2020;
e) entro il 30 novembre 2021, relativamente alle rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021".
Art. 1-septies (Disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici). - 1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nel primo semestre dell'anno 2021, per i contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili rileva, entro il 31 ottobre 2021, con proprio decreto, le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.
2. Per i materiali da costruzione di cui al comma 1 si procede a compensazioni, in aumento o in diminuzione, nei limiti di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 6-bis, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al
3. La compensazione è determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2021 fino al 30 giugno 2021 le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal decreto di cui al comma 1 con riferimento alla data dell'offerta, eccedenti l'8 per cento se riferite esclusivamente all'anno 2021 ed eccedenti il 10 per cento complessivo se riferite a più anni.
4. Per le variazioni in aumento, a pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza di compensazione entro quindici giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 1. Per le variazioni in diminuzione, la procedura è avviata d'ufficio dalla stazione appaltante, entro quindici giorni dalla predetta data; il responsabile del procedimento accerta con proprio provvedimento il credito della stazione appaltante e procede a eventuali recuperi.
5. Per le lavorazioni eseguite e contabilizzate negli anni precedenti al 2021, restano ferme le variazioni rilevate dai decreti adottati ai sensi dell'articolo 133, comma 6, del codice di cui al
6. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonchè le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziate annualmente. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonchè le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
7. Per i soggetti tenuti all'applicazione del codice di cui al
8. Per le finalità di cui al comma 7, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito un Fondo per l'adeguamento dei prezzi, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di utilizzo del Fondo, garantendo la parità di accesso per le piccole, medie e grandi imprese di costruzione, nonchè la proporzionalità, per gli aventi diritto, nell'assegnazione delle risorse.
9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77».
All'articolo 2:
al comma 1, le parole: «data di conversione» sono sostituite dalle seguenti: «data di entrata in vigore della legge di conversione», le parole: «quattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «cento giorni», le parole: «alle attività» sono sostituite dalle seguenti: «delle attività» e le parole: «100 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «140 milioni di euro»;
al comma 2, dopo le parole: «
al comma 4, le parole: «100 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «140 milioni di euro»;
dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. La dotazione del fondo di cui all'articolo 38, comma 3, del
4-ter. All'onere derivante dal comma 4-bis, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
4-quater. L'efficacia delle disposizioni del comma 4-bis è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea».
Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:
«Art. 2 bis (Incremento della dotazione del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura). - 1. La dotazione del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura, di cui all'articolo 15, comma 1, della
2. Agli oneri di cui al comma 1 del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
All'articolo 3:
al comma 1:
al secondo periodo, le parole: «come da Allegato che segue» sono sostituite dalle seguenti: «nelle quote determinate dalla tabella seguente»;
nella tabella annessa, alla prima colonna, dopo la parola:
«REGIONE» sono aggiunte le seguenti: «O PROVINCIA AUTONOMA» e le parole: «EMILIA ROMAGNA» sono sostituite dalle seguenti: «EMILIA-ROMAGNA»;
dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Il fondo di cui all'articolo 2 del
2-ter. Per l'anno 2021, per far fronte alle esigenze connesse all'incidente della funivia del Mottarone, è assegnato un contributo di 0,5 milioni di euro ai comuni di Stresa e Omegna, proporzionato al numero degli esercizi presenti nella porzione del rispettivo territorio situata sulla sommità del Mottarone e finalizzato al ristoro delle attività alberghiere, di ristorazione e di bar, in possesso di licenza annuale non stagionale alla data del 25 maggio 2021.
2-quater. Agli oneri derivanti dai commi 2-bis e 2-ter del presente articolo, pari a 30,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
alla rubrica, le parole: «Incremento risorse» sono sostituite dalle seguenti: «Incremento delle risorse».
Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti:
«Art. 3-bis (Incremento del Fondo per il ristoro delle città portuali). - 1. All'articolo 1, comma 734, della
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
Art. 3-ter (Valorizzazione turistica del Paese in relazione alle Olimpiadi invernali 2026). - 1. Al fine di incrementare l'attrattività turistica del Paese in relazione allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026, è autorizzata la spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2021. Con uno o più decreti del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa con i Presidenti delle regioni e delle province autonome interessate, sono individuati gli interventi per le infrastrutture sportive da finanziare, con l'indicazione del Codice unico di progetto ai sensi dell'articolo 11 della
2. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
All'articolo 4:
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 28 del
2-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis del presente articolo, pari a 81 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77».
Dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:
«Art. 4-bis (Modifica dell'articolo 6-novies del
"Art. 6-novies (Percorso condiviso per la ricontrattazione delle locazioni commerciali). - 1. Le disposizioni del presente articolo sono volte a consentire un percorso regolato di condivisione dell'impatto economico derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, a tutela delle imprese e delle controparti locatrici, nei casi in cui il locatario abbia subito una significativa diminuzione del volume d'affari, del fatturato o dei corrispettivi, derivante dalle restrizioni sanitarie, nonchè dalla crisi economica di taluni comparti e dalla riduzione dei flussi turistici legati alla crisi pandemica in atto.
2. Nei casi in cui il locatario non abbia avuto diritto di accedere, a partire dall'8 marzo 2020, ad alcuna delle misure di sostegno economico adottate dallo Stato per fronteggiare gli effetti delle restrizioni imposte dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 ovvero non abbia beneficiato di altri strumenti di supporto di carattere economico e finanziario concordati con il locatore anche in funzione della crisi economica connessa alla pandemia stessa, il locatario e il locatore sono chiamati a collaborare tra di loro in buona fede per rideterminare temporaneamente il canone di locazione per un periodo massimo di cinque mesi nel corso del 2021.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano esclusivamente ai locatari esercenti attività economica che abbiano registrato un ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 giugno 2021 inferiore almeno del 50 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° marzo 2019 e il 30 giugno 2020 e la cui attività sia stata sottoposta a chiusura obbligatoria per almeno duecento giorni anche non consecutivi a partire dall'8 marzo 2020".
Art. 4-ter (Esenzione dal versamento dell'imposta municipale propria in favore dei proprietari locatori). - 1. Alle persone fisiche che possiedono un immobile, concesso in locazione a uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l'emissione di una convalida di sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa sino al 30 giugno 2021, è riconosciuta l'esenzione per l'anno 2021 dal versamento dell'imposta municipale propria (IMU) relativa all'immobile predetto. L'esenzione di cui al precedente periodo si applica anche a beneficio delle persone fisiche titolari di un immobile, concesso in locazione ad uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l'emissione di una convalida di sfratto per morosità successivamente al 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021.
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno diritto al rimborso della prima rata dell'IMU relativa all'anno 2021, versata entro il 16 giugno 2021. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.
3. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dai commi 1 e 2, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 115 milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità relative al riparto del fondo di cui al presente comma.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 115 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77».
All'articolo 5:
al comma 1, dopo le parole: «
alla rubrica, le parole: «Proroga riduzione» sono sostituite dalle seguenti: «Proroga della riduzione».
Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:
«Art. 5-bis (Misure per il settore elettrico). - 1. Anche al fine del contenimento degli adeguamenti delle tariffe del settore elettrico fissate dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente previsti per il terzo trimestre dell'anno 2021:
a) quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di anidride carbonica (CO2 ), di cui all'articolo 19 del
b) sono trasferite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, entro il 30 settembre 2021, risorse pari a 591 milioni di euro.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede:
a) quanto a 551 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 77;
b) quanto a 429 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse disponibili, anche in conto residui, sui capitoli dello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica e del Ministero dello sviluppo economico, finanziati con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 , di cui all'articolo 19 del
c) quanto a 180 milioni di euro, mediante utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del
d) quanto a 40 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 2, comma 1, primo periodo, del
Dopo l'articolo 6 sono inseriti i seguenti:
«Art. 6-bis (Rideterminazione della soglia minima dei canoni demaniali marittimi). - 1. Al comma 4 dell'articolo 100 del
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 12 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
Art. 6-ter (Misure di sostegno per l'installazione di tecnologie per il potenziamento della selezione e per l'avvio al riciclo dell'alluminio piccolo e leggero). - 1. Al fine di assicurare il sostegno, nel limite di spesa di cui al presente articolo, delle società di gestione degli impianti di riciclo dei rifiuti che, nell'ultimo anno di crisi pandemica da COVID-19, hanno continuato con difficoltà a operare nonostante la crisi del sistema generata dal calo della domanda di materiale riciclato, nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica è istituito un fondo con la dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
2. Con decreto del Ministro della transizione ecologica da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del fondo di cui al comma 1 nel rispetto del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, di cui alla comunicazione C(2020)1863 final della Commissione, del 19 marzo 2020.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
All'articolo 7:
al comma 1, le parole: «150 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «160 milioni»;
al comma 4, le parole: «50 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «60 milioni», le parole: «d'intesa con la» sono sostituite dalle seguenti: «previa intesa in sede di» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nell'ambito della dotazione finanziaria di cui al presente comma, una quota pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021 è destinata in favore della città di Roma capitale della Repubblica»;
il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Agli oneri derivanti dai commi 1, 4 e 5, pari a 220 milioni di euro per l'anno 2021 e a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede, quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2021 e a 100 milioni di euro per l'anno 2022, ai sensi dell'articolo 77 e, quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
«6-bis. La dotazione del fondo di cui al comma 4 è incrementata di 15 milioni di euro per l'anno 2021. A valere sull'incremento di cui al primo periodo, un importo pari a 5 milioni di euro è destinato all'erogazione di contributi in favore dei comuni italiani che fanno parte della rete delle città creative dell'UNESCO. All'onere derivante dal presente comma, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
6-ter. Nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2021 e a valere sul fondo di cui al secondo periodo, sono concessi contributi in favore delle guide turistiche e degli accompagnatori turistici titolari di partita IVA non risultati beneficiari del contributo di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo n. 440 del 2 ottobre 2020, recante disposizioni applicative per il riparto delle risorse del fondo di cui all'articolo 182, comma 1, del
6-quater. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 85, comma 1, lettera a), del
6-quinquies. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 26, comma 1, terzo periodo, del
6-sexies. Agli oneri derivanti dai commi 6-ter, 6-quater e 6-quinquies, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
Dopo l'articolo 7 sono inseriti i seguenti:
«Art. 7-bis (Misure a sostegno delle strutture ricettive extralberghiere a carattere non imprenditoriale e delle agenzie di animazione). - 1. Al comma 1 dell'articolo 176 del
2. Al comma 1 dell'articolo 182 del
3. Presso il Ministero del turismo è istituito un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce limite massimo di spesa, da destinare al sostegno delle strutture ricettive extralberghiere a carattere non imprenditoriale munite di codice identificativo regionale, o, in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell'attività ricettiva di bed and breakfast. I criteri di riparto del fondo sono stabiliti con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al presente comma.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
Art. 7-ter (Aree naturali protette). - 1. Sono consentiti interventi di recupero, di riconversione funzionale e di valorizzazione di beni demaniali ad uso militare situati all'interno di parchi nazionali, anche con nuove destinazioni d'uso compatibili e proporzionate alle tutele ivi vigenti, da rendere fruibili mediante gestione diretta, alienazione o concessione d'uso.
2. Gli Enti parco si esprimono sugli interventi di cui al comma 1 del presente articolo, anche avvalendosi del supporto tecnico qualificato dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 28 del
All'articolo 8:
al comma 1:
alla lettera a), le parole: «n. 62 del 9 marzo 2020",» sono sostituite dalle seguenti: «n. 62 del 9 marzo 2020,"»;
alla lettera c), capoverso 4, secondo e terzo periodo, le parole:
«del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «della presente disposizione»;
al comma 2, dopo le parole: «
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Per sostenere l'industria conciaria, gravemente danneggiata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, e per tutelare le filiere e la programmazione di attività di progettazione, di sperimentazione, di ricerca e di sviluppo nel settore conciario, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce limite massimo di spesa.
2-ter. Le risorse del fondo di cui al comma 2-bis sono destinate ai distretti del settore conciario presenti nel territorio nazionale riconosciuti da apposite norme regionali, ad esclusione dei soggetti già beneficiari del contributo di cui all'articolo 1, commi 157 e 158, della
2-quater. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le modalità di erogazione delle risorse del fondo di cui ai commi 2-bis e 2-ter, i criteri per la selezione dei programmi e delle attività finanziabili, le spese ammissibili nonchè le modalità di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese sostenute utilizzando le medesime risorse, anche al fine del rispetto del limite massimo di spesa di cui al citato comma 2-bis.
2-quinquies. Le risorse del fondo di cui ai commi 2-bis e 2-ter sono concesse nel rispetto del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, di cui alla comunicazione C(2020) 1863 final della Commissione, del 19 marzo 2020.
2-sexies. All'onere di cui al comma 2-bis del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
Dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:
«Art. 8-bis (Modifica all'articolo 33-bis del
All'articolo 9:
il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. All'articolo 68, comma 1, del
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Al comma 1 dell'articolo 18-quater del
1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis del presente articolo, pari a 33,6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
1-quater. All'articolo 2, comma 2, del
1-quinquies. Per le attività di cui all'articolo 2, comma 2, del
1-sexies. Agli oneri derivanti dai commi 1-quater e 1-quinquies del presente articolo, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 1, del
a) al secondo periodo, le parole: "fino all'anno di imposta 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino all'anno di imposta 2023";
b) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Per l'anno 2021 i soggetti beneficiari dell'esenzione dall'imposta municipale propria di cui al secondo periodo hanno diritto al rimborso della prima rata dell'imposta relativa all'anno 2021, versata entro il 16 giugno 2021".
1-octies. Al comma 2 dell'articolo 32 del
1-novies. Agli oneri derivanti dai commi 1-septies e 1-octies, pari a 1,55 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Al comma 2 dell'articolo 28-bis del
il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 379,9 milioni di euro per l'anno 2021, 121,8 milioni di euro per l'anno 2022 e 20,1 milioni di euro per l'anno 2024 e, in termini di indebitamento netto e di fabbisogno, in 1.114,8 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77»;
alla rubrica, le parole: «dei termini plastic tax» sono sostituite dalle seguenti: «dei termini relativi all'imposta sul consumo dei manufatti in plastica con singolo impiego» e le parole: «dal sisma 2016 e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «dagli eventi sismici degli anni 2016 e 2017».
Dopo l'articolo 9 sono inseriti i seguenti:
«Art. 9-bis (Differimento della TARI). - 1. All'articolo 30, comma 5, primo periodo, del
Art. 9-ter (Proroga dei versamenti connessi agli indici sintetici di affidabilità fiscale). - 1. Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis del
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche ai soggetti che presentano cause di esclusione dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del
All'articolo 10:
al comma 2, la parola: «pari» è sostituita dalle seguenti: «pari a»;
al comma 3, le parole: «dell'epidemia "Covid-19"» sono sostituite dalle seguenti: «dell'epidemia di COVID-19», le parole: «56 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «86 milioni» e dopo le parole: «a ristoro delle spese sanitarie» sono inserite le seguenti: «di sanificazione e prevenzione e»;
al comma 4, la parola: «definite» è sostituita dalla seguente: «definiti»;
al comma 5, le parole: «180 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «190 milioni»;
al comma 7, la parola: «individuate» è sostituita dalla seguente: «individuati,» e le parole: «del comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «del comma 6»;
al comma 8, primo periodo, dopo le parole: «del
al comma 10:
alla lettera c), le parole: «punto 2», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «numero 2)» e le parole: «fermi restando» sono sostituite dalle seguenti: «fermo restando»;
alla lettera e), le parole: «di cui al comma 10» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al presente comma»;
al comma 11, primo periodo, dopo le parole: «per 30 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro» e le parole: «di €» sono sostituite dalle seguenti: «di euro»;
dopo il comma 13 sono inseriti i seguenti:
«13-bis. Le risorse destinate alla società Sport e salute Spa ai sensi del comma 630 dell'articolo 1 della
13-ter. Agli oneri derivanti dal comma 13-bis del presente articolo, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
13-quater. Ai decreti legislativi emanati in attuazione della
a) all'articolo 51 del
"1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023, ad esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 10, 39 e 40 e del titolo VI che si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022";
b) all'articolo 52 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, al comma 1, alinea, le parole: "a decorrere dal 1° luglio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2023";
c) all'articolo 15-bis del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37, al comma 1, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2023";
d) all'articolo 12-bis del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, al comma 1, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2023";
e) all'articolo 17-bis del
f) all'articolo 43-bis del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, al comma 1, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2022".
13-quinquies. All'articolo 6 del
"2. Alla domanda è allegata la documentazione attestante:
a) la ragione sociale o denominazione, la natura giuridica, il codice fiscale e l'eventuale partita IVA dell'associazione o società sportiva dilettantistica;
b) i dati inerenti alla sede legale e i recapiti;
c) la data dello statuto vigente;
d) la dichiarazione contenente l'indicazione dell'oggetto sociale e le attività sportive, didattiche e formative;
e) la dichiarazione contenente l'indicazione della composizione e della durata dell'organo amministrativo e delle generalità del legale rappresentante e degli amministratori;
f) i dati dei tesserati.
3. Ogni associazione e società sportiva dilettantistica trasmette, in via telematica, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una dichiarazione riguardante l'aggiornamento dei dati di cui al comma 2, l'aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell'anno precedente.
3-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorità di Governo delegata in materia di sport possono essere rideterminati i dati richiesti ai sensi del comma 2, anche fissando requisiti ulteriori"»;
il comma 14 è sostituito dal seguente:
«14. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 409 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:
a) quanto a 369 milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 77;
b) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
Dopo l'articolo 10 sono inseriti i seguenti:
«Art. 10-bis (Ulteriori misure di sostegno per il settore sportivo). - 1. Alle associazioni e alle società sportive iscritte nel registro del Comitato olimpico nazionale italiano e affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate o agli enti di promozione sportiva, che hanno per oggetto sociale anche la gestione di impianti sportivi e, in particolare, di impianti natatori, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa, per le spese sostenute dal 1° marzo 2020 fino alla fine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, e successive proroghe, per la gestione e la manutenzione degli impianti natatori, anche polivalenti, il cui utilizzo è stato impedito o limitato dalle disposizioni in materia di accesso alle strutture sportive, alle piscine e ai corsi e alle attività sportive a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'autorità di Governo competente in materia di sport, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione del contributo, i criteri di accesso al contributo e le modalità di erogazione del contributo stesso.
2. Per l'anno 2021 è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro, in favore degli organizzatori di eventi del campionato del mondo MotoGP, limitatamente ai costi diretti organizzativi sostenuti, non coperti dai ricavi a causa del divieto della presenza del pubblico disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 e dal
3. A favore della società Sport e salute Spa è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2021, al fine di finanziare, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma, il progetto "Sport nei parchi", promosso dalla medesima società, d'intesa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 37 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
Art. 10-ter (Proroga delle concessioni di impianti sportivi per le associazioni sportive dilettantistiche). - 1. All'articolo 100, comma 1, del
All'articolo 11:
al comma 3:
all'alinea, la parola: «apportare» è sostituita dalle seguenti: «sono apportate»;
alla lettera a), la parola: «cinquanta,» è sostituita dalla seguente: «cinquanta», le parole: «n. 394",» sono sostituite dalle seguenti: «n. 394,"» e la parola: «; infine,» è sostituita dalla seguente: «e».
Nel titolo I, dopo l'articolo 11 sono aggiunti i seguenti:
«Art. 11-bis (Disposizioni in materia di utilizzo di strumenti di pagamento elettronici: sospensione del programma "cashback" e credito d'imposta POS). - 1. Il programma di attribuzione dei rimborsi in denaro per acquisti effettuati mediante l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 novembre 2020, n. 156, è sospeso per il periodo di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b), del predetto decreto.
2. L'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 novembre 2020, n. 156, si applica per i periodi di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a) e c), del medesimo regolamento.
3. Al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 novembre 2020, n. 156, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 8, il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. I rimborsi speciali relativi ai periodi di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a) e c), sono erogati, rispettivamente entro il 30 novembre 2021 ed entro il 30 novembre 2022, sulla base di una graduatoria elaborata in via definitiva successivamente alla scadenza del termine per la decisione sui reclami da parte della Consap S.p.A. ai sensi dell'articolo 10, comma 5";
b) all'articolo 10:
1) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Avverso il mancato o inesatto accredito del rimborso previsto per il periodo sperimentale di cui all'articolo 7, l'aderente può presentare reclamo entro centoventi giorni successivi alla scadenza del termine previsto per il pagamento ai sensi dell'articolo 7, comma 5. Per quanto concerne i periodi di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a) e c), l'aderente può presentare reclamo avverso la mancata o inesatta contabilizzazione nella APP IO o nei sistemi messi a disposizione dagli issuer convenzionati del rimborso cashback e del rimborso speciale, a partire dal quindicesimo giorno successivo al termine dei periodi di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a) e c), e rispettivamente entro il 29 agosto 2021 ed entro il 29 agosto 2022";
2) il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. La Consap S.p.A. decide sul reclamo dell'aderente, sulla base del quadro normativo e regolamentare che disciplina il programma, entro trenta giorni decorrenti dalla scadenza del termine per presentare il reclamo ai sensi del comma 2";
c) all'articolo 11:
1) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. L'attribuzione dei rimborsi previsti dall'articolo 6 avviene nei limiti dell'importo di euro 1.367,60 milioni per il periodo di cui alla lettera a) del comma 2 del predetto articolo e di euro 1.347,75 milioni per il periodo di cui alla lettera c) del medesimo comma. Qualora le predette risorse finanziarie non consentano il pagamento integrale del rimborso spettante, questo è proporzionalmente ridotto";
2) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"3-bis. L'attribuzione del rimborso previsto dall'articolo 8 avviene nei limiti dell'importo di euro 150 milioni per ciascuno dei periodi di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a) e c). Qualora le predette risorse finanziarie non consentano l'integrale pagamento del rimborso spettante, questo è proporzionalmente ridotto".
4. Le somme eventualmente riconosciute agli aderenti in caso di accoglimento dei reclami presentati avverso il mancato o inesatto accredito del rimborso cashback nel periodo sperimentale previsto dall'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 novembre 2020, n. 156, sono erogate nell'ambito delle risorse complessivamente disponibili per l'anno 2021.
5. Le convenzioni stipulate dal Ministero dell'economia e delle finanze con le società PagoPA S.p.a. e Consap S.p.A. ai sensi dell'articolo 1, commi 289-bis e 289-ter, della
6. Per l'anno 2022 è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo, con una dotazione di 1.497,75 milioni di euro, destinato a concorrere al finanziamento di interventi di riforma in materia di ammortizzatori sociali. I predetti interventi sono disposti con appositi provvedimenti normativi, a valere sulle risorse del Fondo di cui al primo periodo.
7. Sono abrogate tutte le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 novembre 2020, n. 156, incompatibili con le disposizioni del presente articolo.
8. Agli oneri di cui al comma 6, pari a 1.497,75 milioni di euro per l'anno 2022, si fa fronte con le risorse rivenienti dal comma 1.
9. Successivamente al 30 giugno 2021, il Ministero dell'economia e delle finanze effettua rilevazioni periodiche relative all'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronici, sulla base del supporto informativo fornito dalla Banca d'Italia.
10. All'articolo 22 del
"1-ter. Per le commissioni maturate nel periodo dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022, il credito d'imposta di cui al comma 1 è incrementato al 100 per cento delle commissioni, nel caso in cui gli esercenti attività di impresa, arte o professione, che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di consumatori finali, adottino strumenti di pagamento elettronico, nel rispetto delle caratteristiche tecniche da stabilire con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, collegati agli strumenti di cui all'articolo 2, comma 3, del
11. Al capo I del
"Art. 22-bis (Credito d'imposta per l'acquisto, il noleggio o l'utilizzo di strumenti che consentono forme di pagamento elettronico e per il collegamento con i registratori telematici). - 1. Agli esercenti attività di impresa, arte o professione che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di consumatori finali e che, tra il 1° luglio 2021 e il 30 giugno 2022, acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti che consentono forme di pagamento elettronico, nel rispetto delle caratteristiche tecniche da stabilire con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, collegati agli strumenti di cui all'articolo 2, comma 3, del
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta, nel limite massimo di spesa di 160 euro per soggetto, nelle seguenti misure:
a) 70 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 200.000 euro;
b) 40 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 200.000 euro e fino a 1 milione di euro;
c) 10 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro.
3. Ai medesimi soggetti di cui al comma 1 che, nel corso dell'anno 2022, acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti evoluti di pagamento elettronico che consentono anche la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica di cui all'articolo 2, comma 1, del
a) 100 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 200.000 euro;
b) 70 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 200.000 euro e fino a 1 milione di euro;
c) 40 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro.
4. I crediti d'imposta di cui al presente articolo sono utilizzabili esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del
5. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/ 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, del
12. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 10 e 11, valutati in 194,6 milioni di euro per l'anno 2021 e 186,1 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
13. Nel quadro delle esigenze connesse anche alle misure di cui al presente decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche, secondo le modalità semplificate di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla
14. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 13 del presente articolo, pari a 388.412 euro per l'anno 2021 e a 2.330.469 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
15. Nel quadro delle esigenze connesse anche alle misure di cui al presente decreto, la dotazione complessiva del contingente previsto dall'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al
16. La dotazione finanziaria destinata all'indennità prevista dall'articolo 7, comma 7, del regolamento di cui al
17. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 15 e 16, pari a 797.279 euro per l'anno 2021 e a 1.594.558 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
18. Al primo periodo del comma 3 dell'articolo 3 della
Art. 11-ter (Semplificazione e rifinanziamento della misura "Nuova Sabatini"). - 1. Al fine di accelerare i processi di erogazione dei contributi agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese previsti dall'articolo 2, comma 4, del
2. Per le necessità derivanti dal comma 1 e al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese attuate ai sensi dell'articolo 2 del
Art. 11-quater (Disposizioni in materia di Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.a.). - 1. All'articolo 1, comma 2, del
2. Nelle more della decisione della Commissione europea prevista dall'articolo 79, comma 4-bis, del
3. A seguito della decisione della Commissione europea di cui all'articolo 79, comma 4-bis, del
4. I Commissari straordinari provvedono alla modifica del programma della procedura di amministrazione straordinaria al fine di adeguarlo alla decisione della Commissione europea di cui al citato articolo 79, comma 4-bis, del
5. Il programma di cui al comma 4 del presente articolo può essere autorizzato, in quanto coerente con il piano di cui al comma 3, a prescindere dalle verifiche di affidabilità del piano industriale previste dall'articolo 63, comma 3, del
6. Nelle more della cessione dei complessi aziendali, i Commissari straordinari dell'Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.a. e dell'Alitalia Cityliner S.p.a. in amministrazione straordinaria possono procedere, anche in deroga al disposto dell'articolo 111-bis, quarto comma, del
7. I Commissari straordinari dell'Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.a. e dell'Alitalia Cityliner S.p.a. in amministrazione straordinaria, ferma restando la disciplina in tema di rapporti di lavoro, sono autorizzati a sciogliere i contratti, anche ad esecuzione continuata o periodica, ancora ineseguiti o non interamente eseguiti da entrambe le parti, che non siano oggetto di trasferimento nell'ambito della cessione dei compendi aziendali e che non risultino più funzionali alla procedura.
8. L'esecuzione del programma, nei termini rivenienti dalla decisione della Commissione europea di cui all'articolo 79, comma 4-bis, del
9. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021, diretto a garantire l'indennizzo dei titolari di titoli di viaggio e di voucher emessi dall'amministrazione straordinaria in conseguenza delle misure di contenimento previste per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e non utilizzati alla data del trasferimento dei complessi aziendali di cui al comma 3. L'indennizzo è erogato esclusivamente nell'ipotesi in cui non sia garantito al contraente un analogo servizio di trasporto ed è quantificato in misura pari all'importo del titolo di viaggio. Le modalità attuative sono stabilite con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico, che provvede al trasferimento all'Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.a. e all'Alitalia Cityliner S.p.a. in amministrazione straordinaria delle risorse sulla base di specifica richiesta che dia conto dei presupposti di cui al presente comma. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
Art. 11-quinquies (Strumenti finanziari per il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni). - 1. Fermi restando i requisiti, i criteri e le condizioni previsti dall'articolo 26 del
2. La sottoscrizione degli strumenti finanziari e il versamento del relativo apporto sono effettuati entro i limiti della dotazione del Fondo Patrimonio PMI di cui al comma 12 dell'articolo 26 del
3. L'efficacia del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Art. 11-sexies (Modifiche al comma 200 dell'articolo 1 della
a) le parole: "e impoverimento del tessuto produttivo e industriale" sono soppresse;
b) le parole: "da destinare ai comuni dei" sono sostituite dalle seguenti: "da destinare in pari misura ai consorzi industriali ricadenti nei".
2. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato in regime de minimis.
Art. 11-septies (Misure per il sostegno al settore pirotecnico). - 1. Al fine di promuovere la fruizione di spettacoli pirotecnici da parte di privati, nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito il Fondo per gli spettacoli pirotecnici, con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo, nel limite della dotazione del Fondo di cui al primo periodo, che costituisce limite massimo di spesa.
2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono concesse nel rispetto del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, di cui alla comunicazione C(2020) 1863 final della Commissione, del 19 marzo 2020.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
Nel titolo II, all'articolo 12 è premesso il seguente:
«Art. 11-octies (Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385). - 1. Per fronteggiare gli effetti economici dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e al fine di rendere certe e trasparenti le condizioni di accesso al credito al consumo per il sostegno delle famiglie, al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 120-quaterdecies è inserito il seguente:
"Art. 120-quaterdecies.1 (Rimborso anticipato). - 1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, in misura pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto";
b) il comma 1 dell'articolo 120-noviesdecies è sostituito dal seguente:
"1. Ai contratti di credito disciplinati dal presente capo si applicano gli articoli 117, 118, 119, 120, comma 2, 120-ter e 120-quater";
c) l'articolo 125-sexies è sostituito dal seguente:
"Art. 125-sexies (Rimborso anticipato). - 1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte.
2. I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato.
3. Salva diversa pattuizione tra il finanziatore e l'intermediario del credito, il finanziatore ha diritto di regresso nei confronti dell'intermediario del credito per la quota dell'importo rimborsato al consumatore relativa al compenso per l'attività di intermediazione del credito.
4. In caso di rimborso anticipato, il finanziatore ha diritto a un indennizzo equo e oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito. L'indennizzo non può superare l'1 per cento dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore a un anno, ovvero lo 0,5 per cento del medesimo importo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno. In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto.
5. L'indennizzo di cui al comma 4 non è dovuto:
a) se il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito;
b) se il rimborso anticipato riguarda un contratto di apertura di credito;
c) se il rimborso anticipato ha luogo in un periodo in cui non si applica un tasso di interesse espresso da una percentuale specifica fissa predeterminata nel contratto;
d) se l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 euro".
2. L'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al
All'articolo 12:
al comma 1:
all'alinea, le parole: «lett. a)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera a),»;
alla lettera e), le parole: «superiore al» sono sostituite dalle seguenti: «superiore all'»;
al comma 2:
al primo periodo, le parole: «comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1»;
al secondo periodo, le parole: «lett. a)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera a),».
Dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:
«Art. 12-bis (Ulteriore proroga del periodo di sottoscrizione in capo alle società di gestione del risparmio per il completamento della raccolta del patrimonio dei Fondi di investimento alternativi italiani riservati). - 1. All'articolo 71, comma 2, del
All'articolo 13:
al comma 1:
alla lettera d), le parole: «della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto»;
alla lettera f), la parola: «aggiungere» è sostituita dalle seguenti: «sono aggiunte» e il segno: «%» è sostituito dalle seguenti parole: «per cento»;
alla lettera h), la parola: «percento», ovunque ricorre, è sostituita dalle seguenti: «per cento»;
al comma 2, le parole: «sono apportate le seguenti modificazioni» sono soppresse;
al comma 4, la parola: «aggiunte» è sostituita dalla seguente: «inserite»;
al comma 5, la parola: «lett.» è sostituita dalla seguente: «lettere»;
al comma 6, le parole: «8 aprile n. 23 del 2020» sono sostituite dalle seguenti: «8 aprile 2020, n. 23»;
al comma 7, le parole: «1 dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «1° dicembre»;
dopo il comma 7 è inserito il seguente:
«7-bis. I termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e a ogni altro atto avente efficacia esecutiva, che ricadono o decorrono nel periodo dal 1° febbraio 2021 al 30 settembre 2021, sono sospesi fino al 30 settembre 2021 ai sensi dell'articolo 11 del
al comma 8, le parole: «pari a 1.940,20» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 1.940,202».
Dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:
«Art. 13-bis (Modifica all'articolo 1 del
All'articolo 14:
al comma 1, dopo le parole: «
al comma 2, dopo le parole: «
dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Al comma 2 dell'articolo 2 del
a) al secondo periodo, le parole: "30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "15 novembre 2021";
b) al terzo periodo, le parole: "30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "15 novembre 2021"»;
alla rubrica, le parole: «capital gain» sono sostituite dalle seguenti: «delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in».
Dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:
«Art. 14-bis (Imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo per l'anno 2021). - 1. Al fine di sostenere la filiera italiana dei prodotti liquidi da inalazione senza combustione, al primo periodo del comma 1-bis dell'articolo 62-quater del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo le parole: "al quindici per cento e al dieci per cento dal 1° gennaio 2021" sono inserite le seguenti: "fino al 31 luglio 2021, al dieci per cento e al cinque per cento dal 1° agosto 2021,".
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1 del presente articolo, pari a 2.363.750 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
All'articolo 15:
al comma 3, la parola: «stabilite» è sostituita dalla seguente: «stabiliti».
All'articolo 16:
dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Dopo il comma 5-bis dell'articolo 24 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al
"5-ter. Le disposizioni del comma 5-bis si applicano anche per l'anno 2022 nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019"».
All'articolo 17:
al comma 1, capoverso 4-bis, la parola: «previsti» è sostituita dalla seguente: «previste»;
dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Al comma 1097 dell'articolo 1 della
a) dopo le parole: "sono investiti" sono inserite le seguenti: ", a cura della società Poste italiane Spa,";
b) le parole: "a cura di Poste Italiane Spa" sono soppresse;
c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonchè, nel limite del 30 per cento di tale ultima quota, in crediti d'imposta, cedibili ai sensi del
All'articolo 18:
al comma 1:
alla lettera c), la parola: «inserito» è sostituita dalla seguente: «aggiunto»;
alla lettera g), le parole: «lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera b),»;
al comma 2, le parole: «in seguito alla data di entrata in vigore della presente norma» sono sostituite dalle seguenti: «successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto»;
alla rubrica, la parola: «iva» è sostituita dalle seguenti: «dell'IVA».
Dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:
«Art. 18-bis (Disposizioni in materia di aliquota ridotta dell'imposta sul valore aggiunto). - 1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021, per fronteggiare gli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta dell'imposta sul valore aggiunto di cui alla tabella A, parte I, numero 4), e parte III, numero 7), allegata al
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 0,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
All'articolo 19:
al comma 4, terzo periodo, le parole: «inferiore rispetto a quello in corso» sono sostituite dalle seguenti: «inferiore rispetto a quella del periodo in corso»;
al comma 5:
al primo periodo, dopo le parole: «il reddito complessivo» sono inserite le seguenti: «ai fini»;
al secondo periodo, le parole: «inferiore rispetto a quello in corso» sono sostituite dalle seguenti: «inferiore rispetto a quella del periodo in corso», dopo le parole: «il reddito complessivo» sono inserite le seguenti: «ai fini» e dopo le parole: «del reddito complessivo» sono inserite le seguenti: «ai fini»;
al comma 7, la parola: «definite» è sostituita dalla seguente: «definiti»;
al comma 8, le parole: «1 gennaio», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio» e le parole: «il cui progetto» sono sostituite dalle seguenti: «qualora il progetto»;
al comma 9, le parole: «, 0,25 milioni di euro per l'anno 2033 e 0,05 milioni di euro per l'anno 2034» sono sostituite dalle seguenti: «e 0,25 milioni di euro per l'anno 2033».
Dopo l'articolo 19 è inserito il seguente:
«Art. 19-bis (Proroga degli incentivi per le società benefit). - 1. All'articolo 38-ter del
a) al comma 1, le parole: "al 30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2021";
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. Tra i costi di costituzione o trasformazione di cui al comma 1 sono compresi quelli notarili e di iscrizione nel registro delle imprese nonchè le spese inerenti all'assistenza professionale e alla consulenza sostenute e direttamente destinate alla costituzione o alla trasformazione in società benefit. L'importo massimo utilizzabile in compensazione ai sensi del comma 2 è fissato in 10.000 euro per ciascun contribuente"».
All'articolo 20:
al comma 1, capoverso 1059-bis, la parola: «inferiori» è sostituita dalla seguente: «inferiore».
All'articolo 21:
al comma 2, le parole: «
al comma 5, le parole: «n. 64» sono sostituite dalle seguenti: «n. 64,»;
al comma 8, le parole: «a valere delle» sono sostituite dalle seguenti: «a valere sulle».
All'articolo 23:
al comma 1, le parole: «sono abrogate» sono sostituite dalle seguenti: «sono soppresse».
Dopo l'articolo 23 sono inseriti i seguenti:
«Art. 23-bis (Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di morte del socio delle banche popolari). - 1. Al titolo II, capo V, sezione I, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono aggiunti, in fine, i seguenti articoli:
"Art. 32-bis (Morte del socio). - 1. In caso di morte del socio, gli eredi subentrano nella partecipazione del socio deceduto.
2. Gli eredi hanno diritto di presentare domanda di ammissione a socio o, se privi dei requisiti, domanda di accertamento dell'insussistenza degli stessi. In mancanza, ovvero fino al rigetto della domanda di ammissione a socio o all'accertamento dell'insussistenza dei requisiti, gli eredi possono esercitare i diritti aventi contenuto patrimoniale relativi alle azioni possedute, fermo restando quanto previsto dall'articolo 30, comma 2.
3. Gli eredi ai quali il consiglio di amministrazione abbia rifiutato l'ammissione a socio o nei confronti dei quali abbia accertato l'insussistenza dei requisiti di ammissione hanno diritto al rimborso delle azioni, salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 2-ter.
Art. 32-ter (Criteri di valutazione delle azioni in caso di rimborso). - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 28, comma 2-ter, in tutti i casi di rimborso delle azioni a seguito di recesso, morte nel caso previsto dall'articolo 32-bis, comma 3, o esclusione del socio, ai fini della determinazione del valore di rimborso delle azioni si applicano i criteri di cui all'articolo 2437-ter, secondo e quarto comma, del codice civile. Nel caso in cui le azioni siano quotate in mercati regolamentati si applicano i criteri di cui all'articolo 2437-ter, terzo comma, del codice civile".
2. All'articolo 150-bis, comma 2, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo le parole: "2530, primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma," sono inserite le seguenti: "2534, 2535, secondo comma, primo periodo,".
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le banche popolari adeguano i propri statuti sociali alle disposizioni degli articoli 32-bis e 32-ter del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, introdotti dal presente articolo. Anche in deroga a quanto previsto da altre disposizioni normative o dagli statuti sociali delle banche popolari, non spetta ai soci il diritto di recesso previsto dall'articolo 2437, primo comma, lettere f) e g), e secondo comma, lettera b), del codice civile.
Art. 23-ter (Introduzione dell'articolo 150-quater del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di partecipazione azionaria a banche popolari). - 1. Dopo l'articolo 150-ter del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è inserito il seguente:
"Art. 150-quater (Disposizioni in materia di partecipazione a banche popolari). - 1. Le banche popolari possono emettere le azioni previste dall'articolo 2526 del codice civile nei casi e nei modi previsti dal presente articolo, previa modifica dello statuto sociale.
2. I soci finanziatori possono detenere azioni di finanziamento anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 30, comma 2. Lo statuto stabilisce i diritti patrimoniali e amministrativi attribuiti ai soci finanziatori e il numero dei voti a loro spettanti, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 30, comma 1, e ne assicura la computabilità come capitale di qualità primaria. L'emissione deve essere autorizzata dalla Banca d'Italia.
3. Le maggioranze richieste per la costituzione delle assemblee delle banche popolari emittenti azioni di finanziamento e per la validità delle deliberazioni sono determinate dallo statuto e sono calcolate secondo il numero dei voti spettanti ai soci cooperatori e ai soci finanziatori.
4. Le banche popolari che versino in una situazione di inadeguatezza patrimoniale o che siano sottoposte ad amministrazione straordinaria possono emettere le azioni di finanziamento anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 2526, secondo comma, terzo periodo, del codice civile. Non si applicano gli articoli 2542, terzo comma e quarto comma, secondo periodo, 2543, terzo comma, e 2544, secondo comma, primo periodo, e terzo comma, del codice civile"».
All'articolo 24:
al comma 1, dopo le parole: «n. 41,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla
al comma 2, le parole: «Al fine scongiurare» sono sostituite dalle seguenti: «Al fine di scongiurare».
All'articolo 25:
al comma 1:
all'alinea, le parole: «apportate te» sono sostituite dalle seguenti: «apportate le»;
alla lettera a), le parole: «il primo periodo, è» sono sostituite dalle seguenti: «il primo periodo è»;
al capoverso 1, le parole: «n. 808» sono sostituite dalle seguenti: «n. 808,».
Nel titolo II, dopo l'articolo 25 è aggiunto il seguente:
«Art. 25-bis (Misure di sostegno del settore aeroportuale). - 1. Al fine di mitigare gli effetti negativi prodotti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2021, l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sugli aeromobili di cui all'articolo 2, comma 11, della
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 del presente articolo, pari complessivamente a 5,7 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
All'articolo 26:
al comma 1:
alla lettera a), le parole: «comma 2 lettere a), b) e c)» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2, lettere a), b) e c),»;
alla lettera b), le parole: «lettere a), b) e c)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere a), b) e c),» e le parole: «n 104» sono sostituite dalle seguenti: «n. 104,»;
all'ultimo capoverso, le parole: «decreto legge n. 14 agosto» sono sostituite dalle seguenti: «decreto-legge 14 agosto»;
al comma 2, al primo periodo, le parole: «e fermo restando» sono sostituite dalle seguenti: «, e, ferma restando» e, al terzo periodo, le parole: «precedente, rendicontano» sono sostituite dalle seguenti: «precedente rendicontano»;
al comma 3, le parole: «commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 2 e 6-bis»;
dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Relativamente alle prestazioni di genetica medica, clinica e di laboratorio, considerati la rilevanza delle indagini diagnostiche e l'ampio bacino di utenza necessario per garantire un idoneo numero di prestazioni da parte degli operatori accreditati, è possibile ricorrere a forme di collegamenti in rete anche tra strutture che operano in regioni confinanti. Al fine di garantire l'erogazione di un livello adeguato di prestazioni di cui al periodo precedente, in particolare a favore di pazienti fragili, e al fine di contrastare le malattie genetiche, le regioni promuovono la possibilità di effettuare prelievi domiciliari da parte delle strutture di laboratorio accreditate per le medesime prestazioni, con oneri a carico dell'assistito. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;
il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 15 luglio 2021 trasmettono al Ministero della salute una relazione dettagliata, attestante le prestazioni assistenziali destinate a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 erogate nell'anno 2020 ai sensi del
il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Per l'anno 2021, i termini del 15 giugno e del 15 luglio, di cui all'articolo 9 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla
a) i bilanci di esercizio per l'anno 2020 degli enti di cui alle lettere b), punto i), e c) del comma 2 dell'articolo 19 del citato
b) il bilancio consolidato del Servizio sanitario regionale per l'anno 2020 è approvato dalla giunta regionale entro il 15 ottobre 2021»;
dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
«6-bis. Al fine di potenziare le iniziative di cura e di assistenza di cui all'articolo 29 del
6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
6-quater. Al fine di sostenere il sistema termale nazionale mitigando la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 29-bis del
6-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 6-quater, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
All'articolo 27:
al comma 5, secondo periodo, dopo la parola: «2023» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,».
All'articolo 29:
il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Al fine di adeguare gli standard organizzativi e di personale ai processi di incremento dell'efficienza resi possibili dal ricorso a metodiche automatizzate, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano favoriscono il completamento dei processi di riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche e private accreditate eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio, attivati mediante l'approvazione dei piani previsti dall'articolo 1, comma 796, lettera o), della
al comma 2, le parole: «d'intesa con la Conferenza permanente tra lo Stato e le regioni» sono sostituite dalle seguenti: «previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni»;
al comma 3, dopo la parola: «lettera c)» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,».
All'articolo 30:
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Al fine di procedere alla dematerializzazione e alla digitalizzazione degli archivi della Sanità militare, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2021.
1-ter. Al fine di procedere alla dematerializzazione degli archivi e alla digitalizzazione dei processi di lavoro del Servizio sanitario del Corpo della guardia di finanza, è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2021.
1-quater. Agli oneri derivanti dai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, pari a 11,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
al comma 4, le parole: «1 maggio» sono sostituite dalle seguenti: «1° maggio»;
dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
«7-bis. Per le finalità di cui all'articolo 7 del
a) 16 ufficiali medici con il grado di tenente o grado corrispondente;
b) 7 sottufficiali infermieri con il grado di maresciallo.
7-ter. Agli arruolamenti di cui al comma 7-bis, ripartiti per Forza armata con determinazione del Capo di stato maggiore della difesa, si applicano le disposizioni dell'articolo 19-undecies, commi 2, 3, 4 e 6, del
7-quater. In relazione alla specificità del ruolo prevista dall'articolo 19 della
7-quinquies. Per le medesime finalità di cui al comma 7-quater:
a) all'articolo 1 della
"996. Per i peculiari compiti connessi anche all'emergenza epidemiologica da COVID-19, svolti dal personale di cui al
b) all'articolo 46 del
1) al comma 5, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "In relazione a quanto previsto in attuazione dell'articolo 1, comma 680, della
2) al comma 6, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "In relazione a quanto previsto in attuazione dell'articolo 1, comma 680, della
7-sexies. In considerazione dei maggiori compiti e funzioni svolti in materia di politica economica, finanziaria e di bilancio, di monitoraggio dell'andamento della spesa pubblica e del debito pubblico, compresi i peculiari compiti connessi anche all'emergenza epidemiologica da COVID19, le risorse dei fondi per il trattamento accessorio del personale del Ministero dell'economia e delle finanze sono incrementate di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Agli oneri derivanti dal primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del
7-septies. Agli oneri derivanti dal comma 7-quater, pari a 77 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede:
a) quanto a 33 milioni di euro per l'anno 2021, 53 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2029, 43 milioni di euro per l'anno 2030 e 53 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
b) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2030, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della
c) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della
d) quanto a 24 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando:
1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 3.038.400 euro annui a decorrere dall'anno 2021;
2) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 1.838.400 euro per l'anno 2021, 3.861.200 euro per l'anno 2022 e 1.838.400 euro annui a decorrere dall'anno 2023;
3) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per 6.568.800 euro per l'anno 2021, 4.546.000 euro per l'anno 2022 e 6.568.800 euro annui a decorrere dall'anno 2023;
4) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per 12.554.400 euro annui a decorrere dall'anno 2021».
Dopo l'articolo 30 è inserito il seguente:
«Art. 30-bis (Modifica all'articolo 44 del codice di cui al
"13-bis. Per lo svolgimento delle sue attività istituzionali e per l'iscrizione al registro nazionale, l'Agenzia industrie difesa è esentata dall'obbligo di munirsi delle licenze previste dagli articoli 28, 46 e 47 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al
All'articolo 31:
al comma 1, la parola: «innovativi» è sostituita dalla seguente: «nuovi»;
al comma 3, le parole: «Gazzetta ufficiale» sono sostituite dalle seguenti: «Gazzetta Ufficiale»;
il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. La fondazione di cui all'articolo 42 del
il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. All'articolo 42 del
a) al comma 1:
1) dopo le parole: "ricerca applicata," sono inserite le seguenti: "compresi il potenziamento della ricerca, lo sviluppo e la riconversione industriale del settore biomedicale verso la produzione di nuovi farmaci e vaccini per fronteggiare in ambito nazionale le patologie infettive emergenti, oltre a quelle più diffuse, anche attraverso la realizzazione di poli di alta specializzazione,";
2) le parole: "con particolare riferimento alle start-up" sono sostituite dalle seguenti: "anche con riferimento alle start-up";
3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Una quota parte di almeno 250 milioni di euro è destinata ai settori dell'economia verde e circolare, dell'information technology, dell'agri-tech e del deep tech";
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. Al Fondo di cui al comma 1 possono essere assegnate ulteriori somme nel limite massimo di 400 milioni di euro, destinate alla promozione della ricerca e alla riconversione industriale del settore biomedicale di cui al medesimo comma. A tale fine, il Ministero dello sviluppo economico provvede al versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme giacenti nel conto corrente di tesoreria intestato al Fondo di cui al comma 3 dell'articolo 43 del
c) al comma 2:
1) dopo le parole: "pubblici e privati" sono inserite le seguenti: ", anche attraverso strumenti di partecipazione,";
2) le parole: "di progetti di innovazione e spin-off" sono sostituite dalle seguenti: "delle iniziative di cui al comma 1";
d) al comma 4, le parole: "previa stipula" sono sostituite dalle seguenti: "anche tramite stipulazione";
e) al comma 5:
1) i periodi primo e secondo sono sostituiti dai seguenti: "Per le medesime finalità di cui al presente articolo, compresa la realizzazione di programmi di sviluppo del settore biomedicale e della telemedicina, con particolare riferimento a quelli connessi al rafforzamento del sistema nazionale di produzione di apparecchiature e dispositivi medicali nonchè di tecnologie e di servizi finalizzati alla prevenzione delle emergenze sanitarie, l'ENEA è autorizzata alla costituzione della fondazione di diritto privato, di seguito denominata 'Fondazione Enea Tech e Biomedical', sottoposta alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico, che, mediante l'adozione di un atto di indirizzo, può definirne gli obiettivi strategici. Lo statuto della Fondazione Enea Tech e Biomedical è adottato, sentita l'ENEA, con decreto del Ministro dello sviluppo economico. Lo statuto può prevedere la costituzione di strutture dedicate per la realizzazione dei programmi di cui al primo periodo del presente comma";
2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tramite apposita convenzione il Ministero dello sviluppo economico può procedere al trasferimento alla Fondazione delle risorse di cui ai commi 1 e 1-bis";
f) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
"6-bis. Sono organi necessari della Fondazione Enea Tech e Biomedical:
a) il Presidente, che presiede il Consiglio direttivo e ha la rappresentanza legale dell'ente, nominato su proposta del Fondatore d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico;
b) il Consiglio direttivo, al cui interno può essere nominato un consigliere delegato, con funzioni di direttore, per lo svolgimento delle funzioni di amministrazione ordinaria. Il Consiglio direttivo è formato dal Presidente, nominato ai sensi della lettera a), e da quattro membri, due dei quali nominati su proposta del Ministro dello sviluppo economico, uno nominato su proposta del Ministro della salute e uno nominato su proposta del Ministro dell'università e della ricerca. Il Presidente e i membri del Consiglio direttivo sono scelti tra soggetti dotati di requisiti di onorabilità e indipendenza nonchè di specifica competenza professionale in campo economico, medico-scientifico e ingegneristico;
c) il Collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri effettivi e da tre supplenti nominati, rispettivamente, su proposta del Fondatore, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico. Con le medesime modalità sono nominati i membri supplenti.
6-ter. Alle nomine dei componenti degli organi di cui al comma 6-bis si procede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
6-quater. Gli organi della Fondazione nominati prima della data di entrata in vigore della presente disposizione restano in carica fino alla nomina dei nuovi organi ai sensi dei commi 6-bis e 6-ter";
g) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"9-bis. Al fine di assicurare il necessario sostegno al settore dei treni storici per le perdite subite a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, alla Fondazione FS Italiane è concesso un contributo di 5 milioni di euro per l'anno 2021"»;
dopo il comma 7 è inserito il seguente:
«7-bis. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui alla lettera g) del comma 7, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77»;
al comma 8, le parole: «dall'entrata in vigore di cui ai commi 6 e 7» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto».
Dopo l'articolo 31 sono inseriti i seguenti:
«Art. 31-bis (Credito d'imposta per la ricerca biomedica). - 1. Al fine di favorire lo sviluppo della ricerca biomedica e la capacità degli enti di ricerca nazionali di competere a livello europeo, è riconosciuto in via sperimentale, per l'anno 2021, nel limite di spesa complessivo di 11 milioni di euro per l'anno 2021, un contributo sotto forma di credito d'imposta nella misura del 17 per cento delle spese sostenute da enti di ricerca privati senza finalità di lucro per l'acquisto di reagenti e apparecchiature destinati alla ricerca scientifica.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del
3. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le spese ammissibili ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui al comma 1, le procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, le modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e di revoca del beneficio e le modalità di restituzione del credito d'imposta indebitamente fruito.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 11 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
5. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Art. 31-ter (Riduzione dell'aliquota dell'IVA su reagenti e apparecchiature diagnostiche nell'ambito di progetti di ricerca integralmente finanziati da fondi europei). - 1. In considerazione degli effetti connessi alla emergenza epidemiologica da COVID-19, dal 1° luglio al 31 dicembre 2021, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto applicata ai reagenti e alle apparecchiature diagnostiche destinati a essere utilizzati per progetti di ricerca scientifica nel campo delle biotecnologie e della biomedicina integralmente finanziati dall'Unione europea e acquistati dalle università, dagli enti pubblici di ricerca, dagli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e dagli enti di ricerca privati senza fini di lucro è ridotta al 5 per cento.
2. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 24,3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
Art. 31-quater (Modifiche al
a) all'articolo 14, comma 3:
1) sono premesse le seguenti parole: "La tipologia e le caratteristiche delle operazioni ammissibili al contributo e";
2) le parole: ", le modalità e i tempi" sono sostituite dalle seguenti: "e le modalità";
b) all'articolo 15, comma 1:
1) alla lettera a), dopo le parole: "operatori nazionali" sono inserite le seguenti: "e le loro società controllate e collegate estere nella loro attività con l'estero e di internazionalizzazione dell'economia italiana," e le parole da: "da intermediari" fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: "da operatori finanziari italiani o esteri che rispettino adeguati principi di organizzazione, vigilanza, patrimonializzazione e operatività o da sottoscrittori di prestiti obbligazionari, di cambiali finanziarie, di titoli di debito e di altri strumenti finanziari connessi al processo di internazionalizzazione di imprese italiane";
2) alla lettera b), le parole da: "e gli intermediari" fino a: "n. 385," sono sostituite dalle seguenti: "gli operatori finanziari italiani o esteri che rispettano adeguati principi di organizzazione, vigilanza, patrimonializzazione e operatività e i sottoscrittori di prestiti obbligazionari, di cambiali finanziarie, di titoli di debito e di altri strumenti finanziari connessi al processo di internazionalizzazione di imprese italiane," e dopo la parola: "nazionali" sono inserite le seguenti: "o alle loro società controllate e collegate estere nella loro attività con l'estero e di internazionalizzazione dell'economia italiana";
c) l'articolo 17 è sostituito dal seguente:
"Art. 17 (Piano strategico annuale e piano previsionale dei fabbisogni finanziari). - 1. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delibera il piano strategico annuale e il piano previsionale dei fabbisogni finanziari del fondo di cui al secondo comma dell'articolo 37 del
2. Il piano strategico di cui al comma 1 è redatto considerando le aree geografiche e i macro-settori di interesse prioritario e indica la misura massima del contributo agli interessi, tenuto conto delle risorse disponibili, sulla base della metodologia di cui all'articolo 16, comma 1-bis.
3. L'importo delle assegnazioni finanziarie da destinare al fondo di cui al secondo comma dell'articolo 37 del
All'articolo 32:
al comma 1, primo periodo, le parole: «a condizione che siano in possesso del codice identificativo di cui all'articolo 13-quater, comma 4, del
Dopo l'articolo 32 è inserito il seguente:
«Art. 32-bis (Autorizzazione alla vendita di dispositivi di protezione individuale presso le rivendite di generi di monopolio). - 1. Le rivendite di generi di monopolio sono autorizzate alla vendita di mascherine medico-chirurgiche e protettive di qualunque tipologia, nonchè di guanti chirurgici e no, di occhiali protettivi, visiere e protezioni facciali, di camici e grembiuli monouso e di ogni altro dispositivo di protezione individuale destinato alle medesime finalità protettive. Al fine di garantire la sicurezza dei dispositivi di cui al presente comma, le rivendite di generi di monopolio sono tenute al rispetto delle indicazioni del fabbricante in relazione alla destinazione d'uso degli stessi».
All'articolo 33:
al comma 1, dopo le parole: «n. 165» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
«6-bis. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021 destinato a promuovere, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma, il benessere e la persona, favorendo l'accesso ai servizi psicologici delle fasce più deboli della popolazione, con priorità per i pazienti affetti da patologie oncologiche, nonchè per il supporto psicologico dei bambini e degli adolescenti in età scolare.
6-ter. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 6-bis, anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato.
6-quater. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
Dopo l'articolo 33 è inserito il seguente:
«Art. 33-bis (Riconoscimento di un contributo in favore dell'Ospedale pediatrico Istituto Giannina Gaslini e degli altri Istituti pediatrici di ricovero e cura a carattere scientifico per il ristoro dei costi sostenuti a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19). - 1. Al fine di ristorare, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma che costituisce limite massimo di spesa, i maggiori costi operativi sostenuti per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonchè quelli derivanti dal conseguente incremento delle prestazioni di alta complessità nell'anno 2020, all'Ospedale pediatrico Istituto Giannina Gaslini è attribuito un contributo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021.
2. Al fine di ristorare, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma che costituisce limite massimo di spesa, i maggiori costi operativi sostenuti per la gestione dell'emergenza da COVID-19, nonchè quelli derivanti dal conseguente incremento delle prestazioni di alta complessità, a favore degli Istituti pediatrici di ricovero e cura a carattere scientifico è attribuito un contributo pari complessivamente a 5 milioni di euro per l'anno 2021.
3. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione del comma 2, anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
All'articolo 34:
al comma 1, secondo periodo, le parole: «susseguente al passaggio di consegne» sono sostituite dalle seguenti: «relativo alla gestione successiva al 1° marzo 2021»;
il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Il commissario straordinario presenta alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Camere il rendiconto attestante l'effettivo utilizzo delle somme di cui al comma 1, decorsi sei mesi dalla data del loro trasferimento sulla contabilità speciale ad esso intestata. Successivamente, la rendicontazione è effettuata ogni quattro mesi»;
al comma 7, le parole: «n. 135 e fermo restando» sono sostituite dalle seguenti: «n. 135, e ferma restando»;
al comma 8, le parole: «le parole: "retribuiti" sono soppresse» sono sostituite dalle seguenti: «la parola: "retribuiti" è soppressa»;
al comma 9, le parole: «di conversione» sono soppresse;
dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:
«9-bis. Al fine di sostenere il settore delle cerimonie colpito dalle restrizioni imposte dalle esigenze di contenimento del virus SARS-CoV-2 e in conformità alla proposta di raccomandazione di cui alla comunicazione COM(2021) 294 final del Consiglio, del 31 maggio 2021, che modifica la raccomandazione (UE) 2020/1475, del 13 ottobre 2020, per un approccio coordinato alla limitazione della libertà di circolazione in risposta alla pandemia di COVID-19, al
a) all'articolo 8-bis, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
"2-bis. Nel rispetto delle misure di carattere generale e dei protocolli adottati per lo svolgimento dei riti religiosi e civili, i bambini di età inferiore a sei anni sono esentati dal requisito del possesso della certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9 per la partecipazione ai banchetti nell'ambito di cerimonie e di eventi analoghi con meno di sessanta partecipanti";
b) all'articolo 9, dopo il comma 8 è inserito il seguente:
"8-bis. Per garantire che le famiglie in viaggio negli Stati membri dell'Unione europea restino unite, i minori che accompagnano il genitore o i genitori non sono tenuti a sottoporsi a quarantena o ad autoisolamento per motivi di viaggio se tale obbligo non è imposto al genitore o ai genitori perchè in possesso di un certificato di vaccinazione o di un certificato di guarigione. L'obbligo di sottoporsi a test per l'infezione da SARS-CoV-2 per motivi di viaggio non si applica ai bambini di età inferiore a sei anni".
9-ter. Al fine di dare completa attuazione all'integrazione sociosanitaria e di fare fronte al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il personale dipendente del Servizio sanitario nazionale appartenente ai profili professionali di assistente sociale, di sociologo e di operatore sociosanitario, già collocato nel ruolo tecnico di cui all'articolo 1 del
9-quater. Al fine di garantire, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma che costituisce tetto massimo di spesa, l'esecuzione gratuita dei test molecolari e antigenici rapidi per l'ottenimento della certificazione verde COVID-19, di cui all'articolo 9 del
9-quinquies. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le disabilità ovvero con l'Autorità politica delegata in materia di disabilità, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti, anche al fine del rispetto del limite massimo di spesa previsto, i criteri e le modalità di riparto del Fondo di cui al comma 9-quater tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Agli oneri derivanti dal comma 9-quater, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:
«10-bis. Al fine di rafforzare i programmi di sorveglianza epidemiologica e di garantire l'aderenza alla terapia farmacologica, realizzando l'efficace monitoraggio dei consumi farmaceutici, il sistema di ricezione dei dati individuali in forma anonimizzata, di cui all'articolo 68, comma 9, della
10-ter. Nell'ambito delle attività di cui al comma 10-bis è prevista l'acquisizione dei dati individuali anonimizzati relativi all'erogazione di parafarmaci registrati come dispositivi medici tramite il canale di dispensazione delle farmacie.
10-quater. Ai dati di cui ai commi 10-bis e 10-ter possono accedere il Ministero della salute, il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Agenzia italiana del farmaco, l'Istituto nazionale di statistica, l'Istituto superiore di sanità e l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, secondo le modalità fissate dal decreto del Ministro della sanità 18 giugno 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 16 agosto 1999.
10-quinquies. Dall'attuazione dei commi 10-bis, 10-ter e 10-quater non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alla ricezione dei dati previsti dai commi 10-bis, 10-ter e 10-quater, i cui oneri di acquisizione e di trasmissione sono posti ad esclusivo carico delle associazioni di categoria, utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
10-sexies. Al fine di potenziare l'attività di screening polmonare su tutto il territorio nazionale, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, da destinare ai centri della Rete italiana screening polmonare per la realizzazione di programmi di prevenzione e monitoraggio del tumore del polmone nei limiti della spesa autorizzata.
10-septies. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 10-sexies, anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato. Con il medesimo decreto sono individuati i centri che costituiscono la Rete italiana screening polmonare, garantendo il più ampio livello di copertura del territorio nazionale.
10-octies. Agli oneri derivanti dai commi 10-sexies e 10-septies, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
Dopo l'articolo 34 è inserito il seguente:
«Art. 34-bis (Disposizioni in materia di sorveglianza epidemiologica del SARS-CoV-2 e delle relative varianti genetiche e di monitoraggio delle risposte immunologiche al COVID-19 e ai vaccini). - 1. Al fine di assicurare la sorveglianza epidemiologica della circolazione del virus SARS-CoV-2 e delle relative varianti genetiche, l'Istituto superiore di sanità si avvale di una rete di laboratori di microbiologia e di centri di sequenziamento genomico individuati ai sensi del comma 2. Allo scopo di promuovere il monitoraggio delle risposte immunologiche all'infezione da SARS-CoV-2 e ai vaccini somministrati per la prevenzione del medesimo virus, nonchè attività di formazione e ricerca nel settore specifico che comprendono studi sui meccanismi patogenetici dell'infezione da SARS-CoV-2 e sull'individuazione di nuove strategie diagnostiche, preventive e terapeutiche, l'Istituto superiore di sanità coordina lo svolgimento di attività in collaborazione con laboratori e centri appositamente identificati nel territorio nazionale, anche mediante bandi pubblici.
2. Ai fini di cui al comma 1, ciascuna regione e provincia autonoma costituisce una rete di laboratori di microbiologia e di centri di sequenziamento genomico, individuati da un laboratorio pubblico di riferimento regionale che, in coordinamento con l'Istituto superiore di sanità, ai fini dell'accreditamento, verifica il possesso dei requisiti tecnici indicati dal Ministero della salute. Ai medesimi fini, sono individuati laboratori di microbiologia e centri di sequenziamento genomico afferenti alla Sanità militare che operano in diretto coordinamento con l'Istituto superiore di sanità.
3. Allo scopo di assicurare la sorveglianza epidemiologica del virus SARS-CoV-2, i laboratori di cui al comma 2 hanno l'obbligo di trasmettere i dati relativi ai casi di pazienti positivi ai test per l'individuazione dell'infezione da SARS-CoV-2 al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente. Le regioni e le province autonome, ricevuti i dati relativi ai casi positivi, li trasmettono all'Istituto superiore di sanità, nel rispetto delle indicazioni dallo stesso fornite, mediante la piattaforma per la sorveglianza integrata del COVID-19 istituita presso il medesimo Istituto ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 640 del 27 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 28 febbraio 2020. Per la comunicazione dei dati di cui al presente comma sono adottate adeguate misure tecniche e organizzative idonee a tutelare la riservatezza dei dati stessi.
4. Per lo svolgimento delle specifiche attività di sorveglianza delle varianti genetiche del virus SARS-CoV-2, i laboratori e i centri di sequenziamento genomico di cui al comma 2, nel rispetto delle modalità indicate dall'Istituto superiore di sanità e accedendo all'apposito sistema informativo predisposto presso il medesimo Istituto, trasmettono, in forma anonima, i dati relativi alla sequenza genica di una determinata percentuale di campioni di casi positivi per l'infezione da SARS-CoV-2.
5. Ai fini del monitoraggio delle risposte immunologiche all'infezione e ai vaccini somministrati per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, l'Istituto superiore di sanità si avvale dei dati individuali acquisiti con le modalità di cui all'articolo 3, comma 7, del
6. L'Istituto superiore di sanità, le regioni e le province autonome provvedono agli adempimenti di cui ai commi 2 e 3 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Per lo svolgimento delle attività di sorveglianza delle varianti genetiche del virus SARS-CoV-2 e di monitoraggio delle risposte immunologiche all'infezione e ai vaccini somministrati, nonchè per l'avvio delle attività di formazione specifica nel campo e di ricerca sull'infezione da SARS-CoV-2, è autorizzata la spesa di 10.000.000 di euro per l'anno 2021. Alla copertura degli oneri derivanti dal precedente periodo si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 34, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al
All'articolo 35:
al comma 1, alinea, dopo le parole: «n. 68» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. In coerenza con quanto previsto dagli articoli 23, 31 e 38, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, di definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, il Ministero della salute, previa istruttoria dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) da concludere entro il 30 dicembre 2021, effettua una ricognizione delle attività svolte dalle singole regioni e province autonome ed elabora un programma triennale per l'attuazione della
2-ter. Entro il 30 giugno 2022, previa istruttoria dell'AGENAS, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le tariffe nazionali massime di riferimento per la remunerazione delle prestazioni di cure palliative in ambito domiciliare e residenziale e in hospice, in coerenza con la programmazione economico-finanziaria del Servizio sanitario nazionale.
2-quater. All'attuazione delle disposizioni dei commi 2-bis e 2-ter le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2-quinquies. In caso di mancata attuazione del programma triennale nei termini previsti si applica la procedura per l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 8 della
Al titolo III, dopo l'articolo 35 sono aggiunti i seguenti:
«Art. 35-bis (Disposizione in materia di proroga di contratti dell'Agenzia italiana del farmaco). - 1. I commi 431 e 432 dell'articolo 1 della
"431. L'AIFA può prorogare e rinnovare, fino al completamento delle procedure concorsuali di cui al comma 430 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, i contratti di collaborazione coordinata e continuativa scaduti il 30 giugno 2021 o in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nel limite di 35 unità, nonchè i contratti di prestazione di lavoro flessibile di cui all'articolo 30 del
432. A decorrere dal 1° gennaio 2022, all'AIFA è fatto divieto di stipulare contratti di lavoro di cui agli articoli 7, comma 6, e 36 del
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.213.888 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
Art. 35-ter (Unificazione dei Fondi per il rimborso dei farmaci innovativi e dei farmaci oncologici innovativi). - 1. All'articolo 1 della
a) al comma 393, la parola: "400," è soppressa;
b) a decorrere dal 1° gennaio 2022 il comma 400 è abrogato;
c) a decorrere dal 1° gennaio 2022 il comma 401 è sostituito dal seguente:
"401. A decorrere dal 1° gennaio 2022, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo, con una dotazione di 1.000 milioni di euro annui, per il concorso al rimborso alle regioni delle spese sostenute per l'acquisto dei farmaci innovativi. Resta ferma la competenza del Ministero della salute a disciplinare le modalità operative di erogazione delle risorse stanziate, sulla base dei criteri stabiliti con il decreto adottato ai sensi del comma 405";
d) dopo il comma 401 è inserito il seguente:
"401-bis. Il Fondo di cui al comma 401 è finanziato, per 664 milioni di euro annui, mediante utilizzo delle risorse del comma 393 e, per 336 milioni di euro annui, mediante utilizzo delle risorse destinate alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della
e) al comma 402, le parole: "ai commi 400 e 401" sono sostituite dalle seguenti: "al comma 401";
f) al comma 402-bis, le parole: "ai Fondi previsti ai commi 400 e 401" sono sostituite dalle seguenti: "al Fondo previsto al comma 401" e le parole: "dei Fondi di cui ai commi 400 e 401" sono sostituite dalle seguenti: "del Fondo di cui al comma 401";
g) al comma 405, le parole: "dei fondi di cui ai commi 400 e 401" sono sostituite dalle seguenti: "del Fondo di cui al comma 401" e le parole: "ai citati commi 400 e 401" sono sostituite dalle seguenti: "al citato comma 401";
h) al comma 406, le parole: "di ciascuno dei fondi di cui ai commi 400 e 401" sono sostituite dalle seguenti: "del Fondo di cui al comma 401".
2. Il comma 550 dell'articolo 1 della
All'articolo 36:
al comma 4, dopo le parole: «con modificazioni» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
al comma 5, dopo le parole: «n. 77» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,».
All'articolo 37:
al comma 1:
all'alinea, le parole: «sono inseriti» sono sostituite dalle seguenti: «sono aggiunti»;
al capoverso 1-ter, dopo le parole: «all'articolo 44» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
al capoverso 1-quinquies, le parole da: «adottato» fino alla fine del capoverso sono sostituite dalle seguenti: «del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 28 marzo 2020, pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali».
Dopo l'articolo 37 sono inseriti i seguenti:
«Art. 37-bis (Incremento del Fondo per le non autosufficienze). - l. Al fine di potenziare l'assistenza e i servizi relativi ai progetti di vita indipendente per le persone con disabilità e non autosufficienti, il Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della
Art. 37-ter (Misure in favore dei lavoratori socialmente utili). - 1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 495, della
2. Nelle regioni e negli enti locali sottoposti a commissariamento, la manifestazione di interesse all'avvio della procedura di stabilizzazione di cui all'articolo 1, comma 495, della
All'articolo 38:
al comma 1, le parole: «1 giugno», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «1° giugno»;
al comma 2, dopo le parole: «in 327,2» sono inserite le seguenti: «milioni di euro»;
dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Al fine di non applicare, con riferimento al periodo dal 1° febbraio al 31 dicembre 2021, ai lavoratori beneficiari delle misure di cui all'articolo 53-ter del
2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
alla rubrica, sono aggiunte, in fine, le parole: «e di trattamento di mobilità in deroga».
All'articolo 40:
al comma 1, ottavo periodo, le parole: «articolo 3, comma 5 del
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Al fine di mitigare i disagi che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, si sono determinati nella gestione degli adempimenti connessi alle richieste di accesso alle prestazioni integrative di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 95269 del 7 aprile 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 21 maggio 2016, i termini di decadenza di cui all'articolo 7, comma 8, del medesimo decreto per l'invio delle domande di accesso ai trattamenti integrativi, scaduti nel periodo dal 1° febbraio 2020 al 30 aprile 2021, sono differiti al 31 luglio 2021. Il beneficio di cui al primo periodo del presente comma è riconosciuto nel limite di spesa di 18 milioni di euro per l'anno 2021; a tale fine è previsto uno specifico finanziamento del Fondo di cui al citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 95269 del 2016 a titolo di concorso ai relativi oneri, pari a 18 milioni di euro per l'anno 2021. All'onere derivante dal secondo periodo del presente comma, pari a 18 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77»;
al comma 3, le parole: «dalla legge dalla legge» sono sostituite dalle seguenti: «dalla legge» e le parole: «1 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio».
Dopo l'articolo 40 sono inseriti i seguenti:
«Art. 40-bis (Ulteriore trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria). - 1. Anche per fronteggiare situazioni di particolare difficoltà economica presentate al Ministero dello sviluppo economico, ai datori di lavoro di cui all'articolo 8, comma 1, del
2. Ai datori di lavoro che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi del comma 1 resta precluso l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della
3. Le sospensioni e le preclusioni di cui al comma 2 non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa oppure dalla cessazione definitiva dell'attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si realizzi la cessione di un complesso di beni o attività che possa configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all'articolo 1 del
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 351 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
Art. 40-ter (Riconoscimento dei trattamenti integrativi arretrati del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale per l'anno 2020). - 1. Al fine di mitigare gli effetti economici sui lavoratori del settore aeroportuale derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed eliminare la disparità di trattamento dei lavoratori dei servizi aeroportuali di terra esclusi dall'operatività del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale ai sensi dell'articolo 22 del
2. Per l'attuazione del presente articolo, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabilisce le modalità per l'erogazione dei trattamenti integrativi arretrati di cui al comma 1, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
Art. 40-quater (Disposizioni per il settore marittimo). - 1. All'articolo 9-bis del
"2-bis. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione al 31 dicembre 2021, l'indennità di cui al comma 2 dell'articolo 3 della
2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
Dopo l'articolo 41 è inserito il seguente:
«Art. 41-bis (Modifica all'articolo 19 del
a) al comma 1 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"b-bis) specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di cui all'articolo 51";
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1.1. Il termine di durata superiore a dodici mesi, ma comunque non eccedente ventiquattro mesi, di cui al comma 1 del presente articolo, può essere apposto ai contratti di lavoro subordinato qualora si verifichino specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di lavoro di cui all'articolo 51, ai sensi della lettera b-bis) del medesimo comma 1, fino al 30 settembre 2022"».
All'articolo 42:
al comma 3, alinea, è aggiunta, in fine, la seguente parola: «euro»;
al comma 8, primo periodo, le parole: «750,4 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «848 milioni»;
dopo il comma 8 è inserito il seguente:
«8-bis. Non concorrono alla formazione del reddito imponibile, ai fini della relativa tassazione, i contributi e le indennità di qualsiasi natura, anche integrativi o aggiuntivi rispetto a quelli riconosciuti dalla disciplina statale, erogati, in via eccezionale, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano in base a disposizioni di legge regionale o provinciale e finanziati con oneri a carico dei rispettivi bilanci, in favore di lavoratori che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro»;
i commi 9 e 10 sono sostituiti dai seguenti:
«9. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 8, primo periodo, del
10. Agli oneri derivanti dai commi 8 e 9, pari a 1.015,4 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:
a) quanto a 70 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 186, della
b) quanto a 70 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della
c) quanto a 104 milioni di euro per l'anno 2021, al fine di assicurare la compensazione anche in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, mediante riduzione, per 126,6 milioni di euro per l'anno 2021, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 8, primo periodo, del
d) quanto a 771,4 milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 77».
All'articolo 43:
al comma 1, dopo le parole: «e del commercio» sono inserite le seguenti: «nonchè del settore creativo, culturale e dello spettacolo»;
al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, convertito, con modificazioni, dalla
al comma 4, le parole: «770,0 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «770,9 milioni di euro per l'anno 2021 e a 0,1 milioni di euro per l'anno 2023»;
al comma 5, le parole: «Il beneficio previsto di cui al» sono sostituite dalle seguenti: «L'esonero di cui al»;
il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Alle minori entrate derivanti dai commi da 1 a 5, pari a 770,9 milioni di euro per l'anno 2021 e valutate in 97,1 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, quanto a 770 milioni di euro per l'anno 2021 e a 97 milioni di euro per l'anno 2023, ai sensi dell'articolo 77 del presente decreto, quanto a 0,9 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonchè del settore creativo, culturale e dello spettacolo».
Dopo l'articolo 43 sono inseriti i seguenti:
«Art. 43-bis (Contributi per i servizi della ristorazione collettiva). - 1. Al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle imprese operanti nei servizi di ristorazione collettiva sono erogati contributi a fondo perduto nel limite di spesa complessivo di 100 milioni di euro per l'anno 2021.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1, tenendo in considerazione anche il costo del lavoro.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
4. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Art. 43-ter (Disposizioni straordinarie in materia di promozione dell'offerta turistica). - 1. Al fine di promuovere l'offerta turistica nazionale e di far fronte alle ricadute economiche negative sul settore turistico a seguito delle misure di contenimento e di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le regioni possono stipulare una polizza assicurativa relativa all'assistenza sanitaria a favore dei turisti stranieri non residenti in Italia nè nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano, che contraggano la sindrome respiratoria acuta grave Coronavirus-2 (SARS-CoV-2) durante la loro permanenza nel territorio regionale, quali ospiti di strutture turistico-ricettive, per il rimborso delle spese mediche da essi sostenute in relazione al COVID-19 per prestazioni erogate dalle strutture del Servizio sanitario nazionale e dei costi per il prolungamento del loro soggiorno in Italia.
2. La copertura assicurativa di cui al comma 1 ha durata dalle ore ventiquattro della data di stipulazione della relativa polizza sino alle ore ventiquattro del 31 dicembre 2021.
3. Alla procedura per la stipulazione della polizza di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 del
4. Per le finalità di cui al presente articolo, è istituito nello stato di previsione del Ministero del turismo un fondo, denominato "Fondo straordinario per il sostegno al turismo", con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2021.
5. Con decreto del Ministro del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.
6. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
All'articolo 44:
al comma 1, le parole: «Comitato Olimpico Nazionale», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Comitato olimpico nazionale italiano»;
al comma 5, secondo periodo, le parole: «fermo restando» sono sostituite dalle seguenti: «ferma restando» e dopo la parola: «convertito» sono inserite le seguenti: «, con modificazioni,»;
al comma 7, le parole: «a Sport e Salute» sono sostituite dalle seguenti: «alla società Sport e Salute», le parole: «ai quali sia conseguito il riconoscimento delle indennità» sono sostituite dalle seguenti: «ai quali siano state riconosciute le indennità», dopo le parole: «legge 17 luglio 2020,» sono inserite le seguenti: «n. 77,», dopo le parole: «legge 13 ottobre 2020,» sono inserite le seguenti: «n. 126,» e le parole: «decreto 28 ottobre 2020 n. 137» sono sostituite dalle seguenti: «
al comma 8, le parole: «da Sport e Salute» sono sostituite dalle seguenti: «dalla società Sport e Salute S.p.A.»;
al comma 9, le parole: «Si considera» sono sostituite dalle seguenti: «Si considerano»;
al comma 10, le parole: «dal Ministro» sono soppresse;
al comma 13, le parole: «a Sport e Salute» sono sostituite dalle seguenti: «alla società Sport e Salute S.p.A.».
All'articolo 45:
al comma 1, capoverso 1-bis, al primo periodo, dopo le parole: «le cui azioni» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e, al terzo periodo, la parola: «2022si» è sostituita dalle seguenti: «2022 si».
All'articolo 46:
al comma 2:
alla lettera a), la parola: «soppressi» è sostituita dalla seguente: «abrogati»;
alla lettera c), numero 2), la parola: «soppresso» è sostituita dalla seguente: «abrogato»;
alla lettera d), la parola: «soppresso» è sostituita dalla seguente: «abrogato»;
al comma 4, le parole: «d'intesa» sono sostituite dalle seguenti: «di concerto».
Dopo l'articolo 47 è inserito il seguente:
«Art. 47-bis (Differimento dei termini per la verifica della regolarità contributiva dei lavoratori autonomi e dei professionisti ai fini dell'esonero di cui all'articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della
2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 59, comma 3, lettera a), della
3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 22 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui al comma 25-bis dell'articolo 1».
All'articolo 48:
al comma 3, le parole: «tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano» sono sostituite dalle seguenti: «tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».
Dopo l'articolo 48 è inserito il seguente:
«Art. 48-bis (Credito d'imposta sui costi sostenuti dalle imprese per la formazione professionale di alto livello dei propri dipendenti). - 1. A tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano, che effettuano spese per attività di formazione professionale di alto livello nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 25 per cento, nel limite massimo complessivo delle risorse di cui al comma 5.
2. Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1 le spese sostenute, fino all'importo massimo di 30.000 euro per ciascuna impresa beneficiaria, relative al costo aziendale del dipendente per il periodo in cui è occupato nelle attività di formazione attraverso corsi di specializzazione e di perfezionamento di durata non inferiore a sei mesi, svolti in Italia o all'estero, negli ambiti legati allo sviluppo di nuove tecnologie e all'approfondimento delle conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0, quali big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, sicurezza cibernetica, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo-macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali.
3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 del presente articolo non concorre alla formazione del reddito, nè della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al
4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente articolo, comprese quelle finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 5.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
All'articolo 49:
al comma 1, le parole: «All'articolo 103-bis del
al comma 2, le parole: «mediante 77» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 77»;
dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. All'articolo 94-bis, comma 1, del
2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
All'articolo 50:
al comma 1, le parole: «al reclutamento straordinario di dirigenti medici e tecnici della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «al reclutamento straordinario di dirigenti medici, tecnici della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro e assistenti sanitari»;
al comma 2, le parole: «10.000.000 euro», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «10.000.000 di euro annui».
Al titolo IV, dopo l'articolo 50 sono aggiunti i seguenti:
«Art. 50-bis (Misure in materia di tutela del lavoro). - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021, la proroga di sei mesi di cui all'articolo 44, comma 1-bis, del
2. I datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili, identificati, secondo la classificazione delle attività economiche ATECO 2007, con i codici 13, 14 e 15, che, a decorrere dalla data del 1° luglio 2021, sospendono o riducono l'attività lavorativa, possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del
3. Per la presentazione delle domande si osservano le procedure di cui all'articolo 8, commi 3, 4, 5 e 6, del
4. Ai datori di lavoro di cui al comma 2 resta precluso fino al 31 ottobre 2021 l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di un nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto. Fino alla medesima data di cui al primo periodo, resta altresì preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della
5. Le sospensioni e le preclusioni di cui al comma 4 non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa oppure dalla cessazione definitiva dell'attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si realizzi la cessione di un complesso di beni o attività che possa configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all'articolo 1 del
6. I trattamenti di cui al comma 2 sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 185,4 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
7. Agli oneri derivanti dal comma 6, pari a 185,4 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
8. È istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo denominato: "Fondo per il potenziamento delle competenze e la riqualificazione professionale", con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per l'anno 2021. Il Fondo è finalizzato a contribuire al finanziamento di progetti formativi rivolti ai lavoratori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale per i quali è programmata una riduzione dell'orario di lavoro superiore al 30 per cento, calcolata in un periodo di dodici mesi, nonchè ai percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI). Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
9. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse di cui al comma 8.
10. Con effetto dal 1° gennaio 2021:
a) il primo periodo dell'articolo 19, comma 3, del
b) gli oneri relativi alle domande di assegno ordinario con causale COVID-19 autorizzate, di cui all'articolo 19, commi 1, 5 e 7, del citato
c) gli oneri relativi alle domande di cassa integrazione ordinaria con causale COVID-19 autorizzate, di cui agli articoli 19, comma 1, e 20 del citato
11. L'INPS è autorizzato ad aggiornare, previa comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, la ripartizione degli specifici limiti di spesa di cui al primo periodo del comma 13 dell'articolo 8 del
Art. 50-ter. - (Assunzione di personale presso i Ministeri della cultura, della giustizia e dell'istruzione nelle regioni dell'obiettivo europeo "Convergenza"). - 1. Al fine di promuovere la rinascita occupazionale delle regioni comprese nell'obiettivo europeo "Convergenza" (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) e migliorare la qualità degli investimenti in capitale umano, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato a bandire, nel limite massimo di spesa di cui al comma 6, procedure selettive per l'accesso a forme contrattuali a tempo determinato e a tempo parziale di diciotto ore settimanali, della durata di diciotto mesi, alle quali sono prioritariamente ammessi i soggetti già inquadrati come tirocinanti nell'ambito dei percorsi di formazione e lavoro presso il Ministero della cultura, il Ministero della giustizia e il Ministero dell'istruzione.
2. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
3. Per l'ammissione alle procedure di cui al comma 1 è richiesto il possesso di titolo di studio pari o superiore a quello della scuola dell'obbligo e dei requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego.
4. Le procedure di cui al comma 1 sono organizzate, per figure professionali omogenee, dal Dipartimento della funzione pubblica tramite l'Associazione Formez PA.
5. Le graduatorie approvate all'esito delle procedure di cui al comma 1 sono utilizzabili, secondo l'ordine di merito, per le assunzioni a tempo determinato anche da parte di altre amministrazioni pubbliche.
6. Per la realizzazione degli interventi previsti dal presente articolo è autorizzata la spesa complessiva di 60 milioni di euro, di cui 20 milioni di euro per l'anno 2021 e 40 milioni di euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
Art. 50-quater (Tirocini di inclusione sociale nella regione Calabria). - 1. Al fine di favorire percorsi di politiche attive per la realizzazione di tirocini di inclusione sociale rivolti a disoccupati già percettori di trattamenti di mobilità in deroga prorogati dalla regione Calabria, è assegnato alla medesima regione un contributo di 25 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato all'integrazione dell'indennità.
2. All'onere di cui al comma 1, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
All'articolo 51:
al comma 5, le parole: «entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entrata in vigore del presente decreto»;
al comma 7, alinea, le parole: «delle infrastrutture e la mobilità» sono sostituite dalle seguenti: «delle infrastrutture e della mobilità»;
al comma 9, le parole: «dalla presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «dal presente articolo».
Dopo l'articolo 51 è inserito il seguente:
«Art. 51-bis (Proroga dei termini per il ricorso alla convenzione Consip Autobus 3 stipulata il 2 agosto 2018 e disposizioni in materia di Consip Spa). - 1. Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di favorire lo sviluppo degli investimenti e il perseguimento più rapido ed efficace degli obiettivi di rinnovo dei mezzi di trasporto destinati ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale, all'articolo 200, comma 7, ultimo periodo, del
2. All'articolo 1, comma 928, della
3. All'articolo 1, comma 771, della
All'articolo 52:
al comma 1, le parole: «presso il Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «nello stato di previsione del Ministero», le parole: «500 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «660 milioni», le parole: «alla BDAP» sono sostituite dalle seguenti: «alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP)», le parole: «d'intesa con la» sono sostituite dalle seguenti: «previa intesa in sede di» e le parole: «30 giorni dalla data di conversione» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione»;
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, l'esercizio delle funzioni fondamentali e l'erogazione dei servizi pubblici essenziali da parte degli enti locali, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 4 del 28 gennaio 2020 e n. 80 del 29 aprile 2021, l'eventuale maggiore disavanzo al 31 dicembre 2019 rispetto all'esercizio precedente, derivante dal riappostamento delle somme provenienti dalle anticipazioni di liquidità di cui al
1-ter. A decorrere dall'esercizio 2021, gli enti locali iscrivono nel bilancio di previsione il rimborso annuale delle anticipazioni di liquidità nel titolo 4 della spesa, riguardante il rimborso dei prestiti. A decorrere dal medesimo anno 2021, in sede di rendiconto, gli enti locali riducono, per un importo pari alla quota annuale rimborsata con risorse di parte corrente, il fondo anticipazione di liquidità accantonato ai sensi del comma 1. La quota del risultato di amministrazione liberata a seguito della riduzione del fondo anticipazione di liquidità è iscritta nell'entrata del bilancio dell'esercizio successivo come "Utilizzo del fondo anticipazione di liquidità", in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della
1-quater. A seguito dell'utilizzo dell'intero importo del contributo di cui al comma 1, il maggiore ripiano del disavanzo da ricostituzione del fondo anticipazione di liquidità applicato al primo esercizio del bilancio di previsione 2021 rispetto a quanto previsto ai sensi del comma 1-bis può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi»;
al comma 4, le parole: «506,5 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «666,5 milioni» e le parole: «2021, e di» sono sostituite dalle seguenti: «2021 e a».
Dopo l'articolo 52 è inserito il seguente:
«Art. 52-bis (Fondo per i comuni in stato di dissesto finanziario). - 1. Il comma 843 dell'articolo 1 della
"843. Il fondo per i comuni in stato di dissesto finanziario, di cui all'articolo 106-bis del
2. Le disposizioni del terzo periodo del comma 141 dell'articolo 1 della
All'articolo 53:
al comma 1, lettera c), le parole: «al punto a)» sono sostituite dalle seguenti: «alla lettera a)»;
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Al fine di snellire i procedimenti di spesa relativi alle risorse di cui al presente articolo, i comuni possono applicare le procedure di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020, in quanto compatibili».
Dopo l'articolo 54 sono inseriti i seguenti:
«Art. 54-bis (Misure a sostegno degli enti di area vasta in dissesto finanziario). - 1. Al fine di garantire un contributo a favore degli enti di area vasta in dissesto finanziario è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce limite massimo di spesa.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinati le modalità di attuazione del presente articolo e i criteri di ripartizione delle risorse sotto forma di contributo a favore degli enti di cui al comma 1, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma 1.
3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
Art. 54-ter (Riorganizzazione del sistema camerale della Regione siciliana). - 1. La Regione siciliana, in considerazione delle competenze e dell'autonomia ad essa attribuite, può provvedere, entro il 31 dicembre 2021, a riorganizzare il proprio sistema camerale, anche revocando gli accorpamenti già effettuati o in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto degli indicatori di efficienza e di equilibrio economico nonchè del numero massimo di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura previsto dall'articolo 3, comma 1, del
2. Nelle more dell'attuazione della disposizione di cui al comma 1, sono istituite, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche mediante accorpamento e ridefinizione delle circoscrizioni territoriali delle camere di commercio esistenti e comunque nel rispetto del limite numerico previsto dall'articolo 3, comma 1, del citato
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
All'articolo 55:
al comma 1, alinea, dopo le parole: «
al comma 2, le parole: «lett. a)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera a)».
Dopo l'articolo 56 sono inseriti i seguenti:
«Art. 56-bis (Rinnovo delle concessioni di aree pubbliche). - 1. In relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, i comuni possono concludere il procedimento amministrativo di rinnovo delle concessioni di aree pubbliche ai sensi di quanto previsto dalle Linee guida di cui all'allegato A annesso al decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 novembre 2020, pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero dello sviluppo economico il 27 novembre 2020, entro il termine stabilito dall'articolo 26-bis del
Art. 56-ter (Misure in materia di equilibrio economico delle aziende speciali degli enti locali). - 1. All'articolo 1, comma 555, della
Art. 56-quater (Misure in favore degli enti locali). - 1. Al fine di contribuire alle spese sostenute dai comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti per l'assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell'autorità giudiziaria, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2021.
2. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. Ai fini del riparto del fondo di cui al comma 1 tra i comuni beneficiari, si tiene conto del numero complessivo dei minori interessati in rapporto alla popolazione residente e dei costi per l'intervento socio-assistenziale in relazione all'età del minore e alla durata dell'intervento stesso.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
All'articolo 57:
al comma 1, alinea, dopo le parole: «
Al titolo V, dopo l'articolo 57 è aggiunto il seguente:
«Art. 57-bis (Disposizioni per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e in materia di documento unico di regolarità contributiva). - 1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 264 del
All'articolo 58:
al comma 1:
alla lettera b), le parole: «primo settembre» sono sostituite dalle seguenti: «1° settembre»;
al comma 2:
alla lettera a) è premessa la seguente:
«0a) al testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al
1) l'articolo 419 è sostituito dal seguente:
"Art. 419 (Dirigenti tecnici con funzioni ispettive). - 1. Presso il Ministero dell'istruzione, nell'ambito del ruolo dei dirigenti di cui all'articolo 23 del
2. Ai dirigenti tecnici con funzioni ispettive del Ministero dell'istruzione si applicano, per quanto non diversamente previsto, le disposizioni relative ai dirigenti delle amministrazioni dello Stato";
2) all'articolo 420:
2.1) al comma 1, le parole: "al ruolo del personale ispettivo tecnico" sono sostituite dalle seguenti: "alla sezione dei dirigenti tecnici con funzioni ispettive, di cui all'articolo 419, comma 1," e le parole da: ", distinti" fino alla fine del comma sono soppresse;
2.2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Ai concorsi di cui al comma 1 sono ammessi i dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche statali. È ammesso altresì il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali in possesso di diploma di laurea magistrale o specialistica ovvero di laurea conseguita in base al previgente ordinamento, di diploma accademico di secondo livello rilasciato dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica ovvero di diploma accademico conseguito in base al previgente ordinamento congiunto con diploma di istituto secondario superiore, che abbia maturato un'anzianità complessiva, anche nei diversi profili indicati, di almeno dieci anni e che sia confermato in ruolo";
2.3) i commi 3, 4 e 5 sono abrogati;
2.4) al comma 6, le parole: "ispettore tecnico" sono sostituite dalle seguenti: "dirigente tecnico con funzioni ispettive", le parole: "della pubblica istruzione" sono sostituite dalle seguenti: "dell'istruzione", dopo le parole: "nei limiti dei posti" sono inserite le seguenti: "vacanti e" e le parole: "nei contingenti relativi ai vari gradi e tipi di scuola, e tenuto conto dei settori d'insegnamento" sono soppresse;
2.5) il comma 7 è sostituito dal seguente:
"7. I bandi di concorso stabiliscono le modalità di partecipazione, il termine di presentazione delle domande e il calendario delle prove. Nei bandi di concorso sono altresì disciplinati le prove concorsuali e i titoli valutabili, con il relativo punteggio, nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalla normativa vigente. Le prove si intendono superate con una valutazione pari ad almeno sette decimi o equivalente";
2.6) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
"7-bis. I bandi di concorso possono prevedere una riserva fino al 10 per cento dei posti messi a concorso per i soggetti che, avendo i requisiti per partecipare al concorso, abbiano ottenuto l'incarico di dirigente tecnico, ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del
2.7) alla rubrica, le parole: "ispettore tecnico" sono sostituite dalle seguenti: "dirigente tecnico con funzioni ispettive";
3) all'articolo 421:
3.1) al comma 1:
3.1.1) all'alinea, le parole: "ispettore tecnico" sono sostituite dalle seguenti: "dirigente tecnico con funzioni ispettive" e le parole: "o capo del servizio centrale" sono soppresse;
3.1.2) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) tre membri scelti tra i dirigenti del Ministero dell'istruzione che ricoprano o abbiano ricoperto un incarico di direzione di uffici dirigenziali generali ovvero tra i professori di prima fascia di università statali e non statali, i magistrati amministrativi, ordinari e contabili, gli avvocati dello Stato o i consiglieri di Stato aventi documentata esperienza nei settori della valutazione delle organizzazioni complesse o del diritto e della legislazione scolastica";
3.1.3) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) un dirigente tecnico del Ministero dell'istruzione";
3.1.4) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) un dirigente amministrativo di livello non generale del Ministero dell'istruzione";
3.2) i commi 2, 3 e 5 sono abrogati;
4) all'articolo 422:
4.1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
"1. I concorsi per titoli ed esami a posti di dirigente tecnico con funzioni ispettive constano di due prove scritte e di una prova orale.
2. Le commissioni giudicatrici dispongono di 200 punti, di cui 100 da attribuire alle prove scritte, 60 alla prova orale e 40 alla valutazione dei titoli";
4.2) i commi 3, 4, 5 e 8 sono abrogati;
5) all'articolo 423:
5.1) al comma 1, le parole: "ispettore tecnico" sono sostituite dalle seguenti: "dirigente tecnico con funzioni ispettive";
5.2) al comma 2, le parole: "ed il colloquio con la valutazione prescritta" e la parola: "anzidette" sono soppresse e dopo le parole: "dei punti assegnati per i titoli" sono aggiunte le seguenti: ", nel limite dei posti messi a concorso";
5.3) i commi 3 e 4 sono abrogati;
6) l'articolo 424 è abrogato»;
la lettera c) è soppressa;
alla lettera i), alinea, le parole: «con modificazioni, alla» sono sostituite dalle seguenti: «con modificazioni, dalla»;
dopo la lettera i) è aggiunta la seguente:
«i-bis) all'articolo 1 della
"3-bis. Alla Scuola è riconosciuta, a decorrere dalla data della sua istituzione, la facoltà di stabilire, in modo autonomo e a titolo di cofinanziamento, contributi obbligatori o rette necessari allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 4, da porre a carico delle famiglie degli alunni i cui genitori non sono dipendenti dell'EFSA nè di società convenzionate con l'Autorità medesima. L'importo di tali contributi e rette non può essere superiore a 2.000 euro annui per ciascun alunno, fatte salve le riduzioni spettanti alle medesime famiglie ai sensi delle disposizioni vigenti"»;
dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Le risorse di cui al comma 4 possono essere destinate alle seguenti finalità:
a) acquisto di servizi professionali, di formazione e di assistenza tecnica per la sicurezza nei luoghi di lavoro, per la didattica a distanza e per l'assistenza medico-sanitaria e psicologica nonchè di servizi di lavanderia e di rimozione e smaltimento di rifiuti;
b) acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti nonchè di ogni altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID19;
c) interventi in favore della didattica degli studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento e altri bisogni educativi speciali;
d) interventi utili a potenziare la didattica, anche a distanza, e a dotare le scuole e gli studenti degli strumenti necessari per la fruizione di modalità didattiche compatibili con la situazione emergenziale nonchè a favorire l'inclusione scolastica e ad adottare misure che contrastino la dispersione scolastica;
e) acquisto e utilizzo di strumenti editoriali e didattici innovativi;
f) adattamento degli spazi interni ed esterni e delle loro dotazioni allo svolgimento dell'attività didattica in condizioni di sicurezza, compresi interventi di piccola manutenzione, di pulizia straordinaria e sanificazione, nonchè interventi di realizzazione, adeguamento e manutenzione dei laboratori didattici, delle palestre, di ambienti didattici innovativi, di sistemi di sorveglianza e dell'infrastruttura informatica.
4-ter. Il Ministero dell'istruzione, entro il 31 luglio 2021, provvede al monitoraggio delle spese di cui all'articolo 231-bis, comma 2, del
a) ad attivare ulteriori incarichi temporanei di personale docente con contratto a tempo determinato, dalla data di presa di servizio fino al 30 dicembre 2021, finalizzati al recupero degli apprendimenti, da impiegare in base alle esigenze delle istituzioni scolastiche nell'ambito della loro autonomia. In caso di sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale di cui al periodo precedente assicura lo svolgimento delle prestazioni con le modalità del lavoro agile;
b) ad attivare ulteriori incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario con contratto a tempo determinato, dalla data di presa di servizio fino al 30 dicembre 2021, per finalità connesse all'emergenza epidemiologica.
4-quater. Le risorse di cui al comma 4-ter sono ripartite tra gli uffici scolastici regionali con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le misure di cui al medesimo comma 4-ter sono adottate nei limiti delle risorse attribuite.
4-quinquies. Il comma 3 dell'articolo 231-bis del
4-sexies. Ai fini dell'avvio dell'anno scolastico 2021/2022, presso ciascuna prefettura. - ufficio territoriale del Governo e nell'ambito della conferenza provinciale permanente di cui all'articolo 11, comma 3, del
4-septies. Al fine di garantire l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2021/2022, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, con la dotazione di 6 milioni di euro per l'anno 2021. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate alle istituzioni scolastiche che necessitano di completare l'acquisizione degli arredi scolastici. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente comma, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
al comma 5:
al primo periodo, dopo le parole: «comma 4» sono inserite le seguenti: «, alle scuole dell'infanzia e» e le parole: «50 milioni di euro nell'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «60 milioni di euro nell'anno 2021, di cui 10 milioni di euro a favore delle scuole dell'infanzia»;
al terzo periodo, dopo le parole: «istituzioni scolastiche paritarie» sono inserite le seguenti: «dell'infanzia,» e le parole: «, compresi i servizi educativi autorizzati» sono soppresse;
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le risorse di cui al presente comma sono erogate a condizione che, entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le scuole paritarie di cui al primo periodo pubblichino nel proprio sito internet:
a) l'organizzazione interna, con particolare riferimento all'articolazione degli uffici e all'organigramma;
b) le informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza, compresi gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, il curriculum vitae e il compenso erogato;
c) il conto annuale del personale e delle relative spese sostenute, con particolare riferimento ai dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, nonchè i tassi di assenza;
d) i dati relativi al personale in servizio con contratto di lavoro non a tempo indeterminato;
e) i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo;
f) le informazioni relative ai beni immobili e agli atti di gestione del patrimonio»;
dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
«5-bis. La mancata osservanza degli obblighi di cui al quarto periodo del comma 5 comporta la revoca del contributo di cui al medesimo comma 5.
5-ter. All'articolo 1 della
a) il comma 623 è sostituito dal seguente:
"623. Al fine di ridurre il fenomeno del divario digitale e di favorire la fruizione della didattica digitale integrata, le istituzioni scolastiche possono chiedere contributi per la concessione di dispositivi digitali dotati di connettività in comodato d'uso gratuito agli studenti appartenenti a nuclei familiari con un indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 20.000 euro annui";
b) il comma 624 è sostituito dal seguente:
"624. Il beneficio di cui al comma 623 è concesso nel limite complessivo massimo di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2021. A tale fine, il fondo di cui all'articolo 1, comma 62, della
c) il comma 625 è abrogato.
5-quater. La Presidenza del Consiglio dei ministri versa all'entrata del bilancio dello Stato gli importi ad essa già trasferiti in attuazione del secondo periodo del comma 624 dell'articolo 1 della
Dopo l'articolo 58 è inserito il seguente:
«Art. 58-bis (Misure per l'edilizia scolastica nelle aree interessate dagli eventi sismici del 2016 e del 2017). - 1. All'articolo 32, comma 7-bis, del
All'articolo 59:
al comma 2, il segno: «%» ovunque ricorre, è sostituito dalle seguenti parole: «per cento»;
il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. In via straordinaria, esclusivamente per l'anno scolastico 2021/ 2022, i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo ai sensi dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, salvi i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con decreti del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'istruzione nn. 498 e 499 del 21 aprile 2020, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 34 del 28 aprile 2020, e successive modifiche, sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell'autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo, ai docenti che sono iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della
dopo il comma 9 è inserito il seguente:
«9-bis. In via straordinaria, per un numero di posti pari a quelli vacanti e disponibili per l'anno scolastico 2021/2022 che residuano dalle immissioni in ruolo effettuate ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4, salvi i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con i decreti del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'istruzione nn. 498 e 499 del 21 aprile 2020, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 34 del 28 aprile 2020, è bandita una procedura concorsuale straordinaria per regione e classe di concorso riservata ai docenti non compresi tra quelli di cui al comma 4 che abbiano svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, un servizio nelle istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni anche non consecutivi negli ultimi cinque anni scolastici, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della
al comma 10, lettera d), le parole: «a concorso;» sono sostituite dalle seguenti: «a concorso.»;
dopo il comma 10 è inserito il seguente:
«10-bis. I bandi dei concorsi di cui al comma 10, emanati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, prevedono una riserva di posti, pari al 30 per cento per ciascuna regione, classe di concorso e tipologia di posto, in favore di coloro che hanno svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della
al comma 11, le parole: «fermo restando» sono sostituite dalle seguenti: «fermi restando»;
al comma 12, le parole: «percorso di formazione prova» sono sostituite dalle seguenti: «periodo di formazione e di prova»;
al comma 13, l'ultimo periodo è soppresso;
al comma 16, le parole: «a fronte di gruppi di candidati superiore a 50» sono sostituite dalle seguenti: «per gruppi comprendenti un numero di candidati superiore a cinquanta»;
al comma 18, al primo periodo, le parole: «, anche in deroga al secondo periodo del comma 13» sono soppresse e, al secondo periodo, le parole: «Ministro per le» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro per la».
All'articolo 60:
al comma 3, le parole: «dalla legge di conversione» sono sostituite dalle seguenti: «dalla legge»;
alla rubrica, le parole: «della ricerca e, nonchè» sono sostituite dalle seguenti: «della ricerca nonchè».
Dopo l'articolo 60 sono inseriti i seguenti:
«Art. 60-bis (Modifica del comma 536 dell'articolo 1 della
"536. Per sostenere l'investimento in capitale umano in settori strategici per lo sviluppo economico e sociale del Paese e al fine di promuovere l'inserimento di giovani neo-laureati nel sistema produttivo, alle imprese che sostengono finanziariamente, tramite donazioni effettuate nell'anno 2021 o nell'anno 2022, nella forma di borse di studio, iniziative formative finalizzate allo sviluppo e all'acquisizione di competenze manageriali, promosse da università pubbliche e private, da istituti di formazione avanzata o da scuole di formazione manageriale pubbliche e private come definite al comma 537, è concesso un contributo, sotto forma di credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del
Art. 60-ter (Misure a sostegno delle università del Mezzogiorno). - 1. Al fine di promuovere lo sviluppo e di potenziare l'attrattività degli atenei del Mezzogiorno, alle università statali e non statali legalmente riconosciute aventi sede legale nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Molise, Campania, Calabria, Puglia, Sardegna e Sicilia che hanno un numero di iscritti non superiore a 9.000 è riconosciuto un contributo complessivo di 2 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce limite massimo di spesa. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse tra gli atenei interessati.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
All'articolo 61:
al comma 1, le parole: «della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto».
All'articolo 62:
al comma 1, lettera a), le parole: «a decorrere dall'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2020 e 2021»;
al comma 1, lettera b), capoverso lettera b):
all'alinea, le parole: «sono infine aggiunti i seguenti periodi» sono sostituite dalle seguenti: «sono aggiunte, in fine, le seguenti parole»;
al capoverso lettera c), le parole: «inerenti l'attività» sono sostituite dalle seguenti: «inerenti all'attività»;
al comma 2, le parole: «a decorrere dal 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2021».
Dopo l'articolo 62 è inserito il seguente:
«Art. 62-bis (Centro italiano di ricerca per l'automotive). - 1. Al fine di incrementare la ricerca scientifica, il trasferimento tecnologico e più in generale l'innovazione del Paese nel settore dell'automotive e di favorire la sua ricaduta positiva nell'ambito dell'industria, dei servizi e della pubblica amministrazione, è istituita la fondazione Centro italiano di ricerca per l'automotive, competente sui temi tecnologici e sugli ambiti applicativi relativi alla manifattura nei settori dell'automotive e aerospaziale, nel quadro del processo Industria 4.0 e della sua intera catena del valore, per la creazione di un'infrastruttura di ricerca e innovazione che utilizzi i metodi dell'intelligenza artificiale. La fondazione ha sede a Torino. Per il raggiungimento dei propri scopi la fondazione instaura rapporti con omologhi enti e organismi in Italia e all'estero.
2. Sono membri fondatori della fondazione il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dell'università e della ricerca e il Ministero dello sviluppo economico, ai quali è attribuita la vigilanza sulla fondazione medesima.
3. Ai fini del rapido avvio delle attività della fondazione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un comitato di coordinamento. Il comitato predispone lo schema di statuto della fondazione, che è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro dello sviluppo economico. Ai componenti del comitato di coordinamento non spettano indennità, compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Lo statuto disciplina, tra l'altro, la partecipazione alla fondazione da parte di altri enti pubblici e privati, con particolare riferimento a quelli che svolgono attività ad alto contenuto tecnologico e innovativo, nonchè le modalità con cui tali soggetti possono partecipare finanziariamente al progetto scientifico e di trasferimento tecnologico della fondazione medesima.
4. Il patrimonio della fondazione è costituito da apporti dei Ministeri di cui al comma 2 e incrementato da ulteriori apporti dello Stato, nonchè dalle risorse provenienti da soggetti pubblici e privati. Le attività, oltre che dai mezzi propri, possono essere finanziate da contributi di enti pubblici e di privati.
5. Per lo svolgimento dei propri compiti la fondazione può avvalersi di personale, anche di livello dirigenziale, messo a disposizione su richiesta della stessa, secondo le norme previste dai rispettivi ordinamenti, dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della
6. La fondazione, in quanto polo scientifico infrastrutturale a sostegno della ricerca e dello sviluppo, agisce con approccio multidisciplinare e integrato nel rispetto dei principi di piena accessibilità per la comunità scientifica nazionale, di trasparenza e pubblicità dell'attività, nonchè di verificabilità dei risultati scientifici raggiunti in conformità alle migliori pratiche internazionali. A tale fine la fondazione presenta una relazione, con cadenza biennale, per la successiva trasmissione alle Camere, al Ministro dell'università e della ricerca, al Ministro dello sviluppo economico e al Ministro dell'economia e delle finanze, sulle attività svolte e programmate, anche con riferimento al loro impatto sul sistema nazionale di ricerca, sul trasferimento tecnologico nonchè sui servizi svolti a beneficio della comunità scientifica nazionale.
7. Con apposita convenzione, da sottoscrivere entro il 30 giugno 2022, tra la fondazione, i membri fondatori e gli altri soggetti finanziatori, pubblici e privati, individuati dallo statuto della fondazione, sono definite le modalità di attuazione delle seguenti attività che la fondazione è tenuta, tra l'altro, a svolgere:
a) individuare periodicamente programmi di ricerca e innovazione da realizzare con l'uso maggioritario delle risorse poste a carico dello Stato, mediante bandi rivolti alla comunità scientifica esterna alla fondazione;
b) promuovere il costante confronto con il sistema di ricerca nazionale per massimizzare la compatibilità e l'integrazione delle facility della fondazione con quelle presenti nel sistema nazionale di ricerca;
c) avviare e coordinare le procedure competitive annuali per la selezione, secondo le migliori pratiche internazionali, di progetti presentati per l'accesso alle facility infrastrutturali da ricercatori o gruppi di ricercatori, afferenti a università ed enti pubblici di ricerca, a cui garantire l'uso prevalente delle facility infrastrutturali della fondazione. Ai fini dell'attribuzione dei risultati delle ricerche, i ricercatori che svolgono in tutto o in parte i loro progetti di ricerca presso la fondazione conservano l'affiliazione all'ente scientifico di provenienza;
d) prevedere modalità di reclutamento di ricercatori, in via prioritaria, nell'ambito del sistema universitario e della ricerca, che consentano, attraverso specifiche convenzioni con le istituzioni interessate, la doppia affiliazione.
8. Per la costituzione della fondazione e per la realizzazione del progetto volto a incrementare l'innovazione del Paese nel settore dell'automotive è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Il contributo è erogato sulla base dello stato di avanzamento del progetto. Gli apporti al fondo di dotazione e al fondo di gestione della fondazione a carico del bilancio dello Stato sono accreditati su un conto infruttifero aperto presso la Tesoreria dello Stato, intestato alla fondazione.
9. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e sono effettuati in regime di neutralità fiscale.
10. I criteri e le modalità di attuazione del presente articolo nonchè il trasferimento delle risorse alla fondazione sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro dello sviluppo economico.
11. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede, per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
All'articolo 63:
al comma 2, le parole: «riparto delle risorse ai» sono sostituite dalle seguenti: «riparto delle risorse tra i» e le parole: «quelle di recupero» sono sostituite dalle seguenti: «e quelle di recupero».
Dopo l'articolo 63 è inserito il seguente:
«Art. 63-bis (Disposizioni in materia di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica). - 1. All'articolo 2, comma 5, del
All'articolo 64:
al comma 3:
al primo periodo, le parole: «dall'entrata in vigore della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto»;
il secondo periodo è soppresso;
dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. I soggetti finanziatori sono tenuti ad indicare, in sede di richiesta della garanzia, le condizioni economiche di maggior favore applicate ai beneficiari in ragione dell'intervento del Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della
al comma 6, le parole: «Presidente della repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «Presidente della Repubblica» e la parola: «castale» è sostituita dalla seguente: «catastale»;
al comma 9, le parole: «della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto»;
al comma 10, le parole: «Presidente della repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «Presidente della Repubblica»;
al comma 12, le parole: «30 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «35 milioni»;
al comma 13, le parole: «del comma 11» sono sostituite dalle seguenti: «del comma 12» e le parole: «d'intesa con la» sono sostituite dalle seguenti: «previa intesa in sede di»;
il comma 14 è sostituito dal seguente:
«14. Agli oneri derivanti dai commi 12 e 13, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 77 del presente decreto e, quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
All'articolo 65:
al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «parte corrente» è soppresso il seguente segno d'interpunzione: «,»;
al comma 4, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
«b-bis) dopo il comma 3-bis sono aggiunti i seguenti:
"3-ter. Entro il 31 dicembre di ogni anno, la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) trasmette al Ministero della cultura il rendiconto dettagliato delle spese di cui ai commi 1 e 3 sostenute per la gestione delle attività di cui ai medesimi commi nonchè l'elenco dei soggetti beneficiari del riparto dei compensi con i relativi importi.
3-quater. Entro il 31 dicembre di ogni anno, i soggetti abilitati a ripartire il compenso di cui all'articolo 71-septies trasmettono al Ministero della cultura e alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) il rendiconto dettagliato della destinazione delle somme e della relativa ripartizione in favore dei beneficiari nonchè delle spese sostenute in quanto strettamente connesse all'attività di ripartizione. Al fine di favorire l'economicità, l'efficacia e l'efficienza delle attività di ripartizione di cui al presente articolo e di ridurne le spese di gestione, la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) definisce modelli e procedure, approvati dal Ministero della cultura, relativi alle attività di ripartizione, che consentono altresì alla medesima Società la verifica della necessità e della congruità delle spese rendicontate e delle eventuali somme accantonate o comunque non distribuite. La Società italiana degli autori ed editori (SIAE) può procedere a verifiche amministrativo-contabili, anche a campione, per accertare la regolarità dei dati rendicontati e può disporre il reintegro degli importi detratti a copertura di spese di gestione o di eventuali accantonamenti, al fine della successiva ripartizione tra i beneficiari. Il mancato rispetto degli obblighi di rendicontazione di cui al presente comma determina per i soggetti inadempienti l'impossibilità di partecipare alle successive ripartizioni nonchè l'obbligo di restituzione degli importi complessivi ricevuti dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE). La Società italiana degli autori ed editori (SIAE) riferisce al Ministero della cultura sugli esiti delle verifiche di cui al presente comma"»;
al comma 5, alla lettera a) è premessa la seguente:
«0a) all'articolo 7, comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con il medesimo decreto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono altresì stabiliti:
a) i limiti temporali oltre i quali le opere depositate presso la Cineteca nazionale possono essere considerate rispettivamente opere fuori commercio oppure opere di pubblico interesse depositate in via permanente con presunzione di autorizzazione alla fruizione;
b) i criteri per definire scambi delle opere di cui alla lettera a) con le cineteche nazionali di altri Stati e per realizzare con tali cineteche raccolte, anche congiunte, per la diffusione della cultura cinematografica;
c) le modalità con le quali la Cineteca nazionale, per i fini di cui all'articolo 27, lettere da a) a e), può svolgere proiezioni in sala delle opere depositate o iniziative dirette a realizzare raccolte di opere o a diffonderle su piattaforme telematiche di apprendimento (e-learning), anche a pagamento, con idonee limitazioni all'accesso e senza possibilità per gli utenti di scaricare i contenuti;
d) i criteri di ripartizione dei proventi delle iniziative di cui al presente comma, comunque tenendo conto dei costi di restauro e di digitalizzazione delle opere utilizzate e delle altre spese sostenute dalla Cineteca nazionale, nonchè i casi in cui essa, in riferimento alle opere depositate presso di essa, è esclusa dagli obblighi inerenti ai diritti di cui agli articoli 46 e 46-bis della
al comma 6, le parole: «31 agosto 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;
al comma 7, le parole: «8,65 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «12,95 milioni» e le parole: «d'intesa con la» sono sostituite dalle seguenti: «previa intesa in sede di»;
il comma 10 è sostituito dal seguente:
«10. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 290,8 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 286,5 milioni euro, ai sensi dell'articolo 77 e, quanto a 4,3 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
Dopo l'articolo 65 è inserito il seguente:
«Art. 65-bis (Fondo per il restauro e per altri interventi conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico). - 1. Nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito il Fondo per il restauro e per altri interventi conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico soggetti alla tutela prevista dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
2. Il Fondo è finalizzato alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio immobiliare di interesse storico e artistico, in attuazione dell'articolo 9 della Costituzione e secondo le disposizioni del codice di cui al
3. A valere sulle risorse del Fondo, alle persone fisiche che detengono a qualsiasi titolo gli immobili di cui al comma 1 è riconosciuto un credito d'imposta per le spese sostenute negli anni 2021 e 2022 per la manutenzione, la protezione o il restauro dei predetti immobili, in misura pari al 50 per cento degli oneri rimasti a carico delle medesime persone fisiche, fino a un importo massimo complessivo del citato credito di 100.000 euro. Il credito d'imposta spetta a condizione che l'immobile non sia utilizzato nell'esercizio di impresa.
4. Il credito d'imposta di cui al comma 3 del presente articolo è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del
5. I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al comma 3 possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso credito ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
6. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di gestione e di funzionamento del Fondo, nonchè le procedure per l'accesso alle sue risorse, in conformità a quanto previsto dal presente articolo.
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
All'articolo 66:
il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. L'obbligo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), disciplinata dal testo unico di cui al
il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il personale orchestrale delle fondazioni lirico-sinfoniche di cui all'articolo 1 del
dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
«5-bis. I premi versati e le prestazioni erogate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto restano salvi e conservano la loro efficacia. Per i periodi antecedenti alla predetta data di entrata in vigore, nel caso di evento occorso che comporti un indennizzo da parte dell'INAIL, sono comunque dovuti, a decorrere dalla data dell'evento stesso, i premi relativi alla specifica posizione assicurativa, senza applicazione di sanzioni e interessi.
5-ter. I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto aventi a oggetto le questioni di cui al comma 5 sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese tra le parti. I provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato restano privi di effetto»;
al comma 8, lettera d), le parole: «primo gennaio» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio» e le parole: «di lavoro di lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «di lavoro»;
al comma 10, le parole: «la percezione» sono sostituite dalle seguenti: «il percepimento»;
al comma 13, le parole: «primo gennaio» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio» e le parole: «di lavoro di lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «di lavoro»;
al comma 16, dopo le parole: «commi da 7 a 15» è inserita la seguente: «non»;
al comma 17:
alla lettera a), numero 2):
al capoverso 15-ter, le parole: «superiore quattro volte» sono sostituite dalle seguenti: «superiore a quattro volte» e dopo le parole: «d'ufficio» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
al capoverso 15-quater, le parole: «fino a del requisito» sono sostituite dalle seguenti: «fino a concorrenza del requisito»;
alla lettera b), numero 2), capoverso 2-bis:
alla lettera a), le parole: «attività di insegnamento retribuite o di formazione» sono sostituite dalle seguenti: «attività retribuite di insegnamento o di formazione»;
alla lettera b), le parole: «o di attività educativa collegate» sono sostituite dalle seguenti: «o di attività educative collegate»;
alla lettera c), capoverso, le parole: «Ai fini dell'accesso» sono sostituite dalle seguenti: «7. Ai fini dell'accesso»;
al comma 20, le parole: «dal comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 19»;
al comma 21, la parola: «valutati» è sostituita dalla seguente:
«valutato» e le parole: «53,7 milione» sono sostituite dalle seguenti: «53,7 milioni».
All'articolo 67:
al comma 5, le parole: «di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze» sono sostituite dalle seguenti: «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze»;
al comma 6, le parole: «credito d'imposta medesimo» sono sostituite dalle seguenti: «credito d'imposta di cui ai medesimi commi»;
dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:
«9-bis. Il credito d'imposta in favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici di cui all'articolo 188 del
9-ter. Agli oneri di cui al comma 9-bis del presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della
9-quater. Agli oneri derivanti dai commi 9-bis e 9-ter, quantificati in 30 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
9-quinquies. Al comma 31 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "30 giugno 2021. Fino alla stessa data" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021. Al fine di consentire i necessari approfondimenti sulle misure di riforma di cui al primo periodo, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. - Dipartimento per l'informazione e l'editoria è istituita una commissione tecnica composta da rappresentanti del medesimo Dipartimento, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'INPS e dell'INPGI. La commissione conclude i propri lavori entro il 20 ottobre 2021. Ai componenti della commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Le attività della commissione sono svolte senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Fino alla data indicata al primo periodo"»;
dopo il comma 11 è inserito il seguente:
«11-bis. All'articolo 1, comma 394, della
al comma 12, le parole: «rinvenienti dal comma 11, a tal fine» sono sostituite dalle seguenti: «rivenienti dal comma 11. A tal fine»;
al comma 13, terzo periodo, le parole: «sulla quota», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «alla quota»;
dopo il comma 13 è aggiunto il seguente:
«13-bis. All'articolo 4-bis, comma 1, del
Al titolo VII, dopo l'articolo 67 è aggiunto il seguente:
«Art. 67-bis (Credito d'imposta per il pagamento del canone patrimoniale di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della
2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni del comma 1 per la fruizione del credito d'imposta e per assicurare il rispetto del limite di spesa previsto.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
4. Il presente articolo si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal
All'articolo 68:
il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. All'articolo 1, comma 506, della
a) le parole: ", 2020 e 2021", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "e 2020";
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'anno 2021 le percentuali di compensazione di cui all'articolo 34, comma 1, del
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. In considerazione del rilevante incremento dei costi di produzione per il settore zootecnico, derivante dalle tensioni sui mercati nazionale e internazionali, riguardanti gli alimenti per il bestiame, il Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, di cui all'articolo 1, comma 128, della
2-ter. Le disposizioni del comma 2-bis si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID 19", e successive modificazioni.
2-quater. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
al comma 6, le parole: «ottanta percento» sono sostituite dalle seguenti: «80 per cento» e le parole: «con modificazione» sono sostituite dalle seguenti: «con modificazioni»;
al comma 7, le parole: «dall'entrata in vigore» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore»;
al comma 8, le parole: «pari ad euro» sono sostituite dalle seguenti: «pari a»;
al comma 9, le parole: «dopo le parole "e condotte" sono aggiunte "da una donna oppure" e dopo le parole "quote di partecipazione," sono aggiunte "da donne e"» sono sostituite dalle seguenti: «, dopo le parole: "e condotte" sono inserite le seguenti: "da una donna oppure" e dopo le parole: "quote di partecipazione," sono inserite le seguenti: "da donne e"»;
al comma 13, capoverso, le parole: «Allo scopo» sono sostituite dalle seguenti: «1. Allo scopo»;
al comma 14, capoverso 2-bis, dopo le parole: «di vigenza» è inserita la seguente: «del»;
dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti:
«15-bis. Al fine di potenziare gli interventi in favore delle forme di produzione agricola a ridotto impatto ambientale e di promuovere le filiere e i distretti di agricoltura biologica di cui all'articolo 1, comma 522, della
15-ter. Alla copertura degli oneri di cui al comma 15-bis, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
15-quater. All'articolo 1, comma 131, della
15-quinquies. Lo stanziamento di cui al comma 15-quater costituisce limite di spesa.
15-sexies. All'onere derivante dal comma 15-quater, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
15-septies. Le disposizioni di cui all'articolo 94 del
15-octies. Agli oneri derivanti dal comma 15-septies, pari a 58,9 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77».
Dopo l'articolo 68 sono inseriti i seguenti:
«Art. 68-bis (Misure per lo sviluppo e il sostegno delle innovazioni in agricoltura). - 1. Al fine di sostenere, nel limite di spesa di cui al presente comma, la ripresa, lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole tramite sperimentazioni, progetti innovativi e impiego di soluzioni tecnologiche per la produzione agricola, con l'obiettivo di ridurre i costi e le spese sostenute dai produttori agricoli, aumentarne la resilienza di fronte alle costrizioni dell'emergenza pandemica, contenere l'impatto ambientale e mitigare i cambiamenti climatici, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 521, della
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
Art. 68-ter (Risorse per il riequilibrio degli interventi del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale). - 1. Al fine di assicurare il riequilibrio finanziario tra le regioni a seguito del riparto delle risorse relative al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), nonchè al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, per il periodo transitorio 2021-2022 è destinato l'importo di euro 92.717.455,29 quale quota di cofinanziamento nazionale a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della
2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale fornisce al Ministero dell'economia e delle finanze. - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. - Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea la suddivisione dell'importo di cui al comma 1 tra i programmi regionali di sviluppo rurale oggetto di riequilibrio. Le regioni beneficiarie inseriscono le risorse di cui al comma 1 nei piani finanziari dei rispettivi programmi come finanziamenti nazionali integrativi.
Art. 68-quater (Misure a sostegno del settore della birra artigianale). - 1. Per l'anno 2021 è riconosciuto un contributo a fondo perduto ai birrifici di cui all'articolo 2, comma 4-bis, della
All'articolo 69:
al comma 4, le parole: «al ministero» sono sostituite dalle seguenti: «al Ministero».
All'articolo 70:
al comma 1, le parole: «epidemia da» sono sostituite dalle seguenti: «epidemia di».
All'articolo 71:
al comma 1, le parole: «gelate e brinate» sono sostituite dalle seguenti: «gelate, brinate e grandinate», dopo la parola: «aprile» sono inserite le seguenti: «, maggio e giugno» e le parole: «gelo brina» sono sostituite dalle seguenti: «gelo, brina e grandine»;
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Le imprese agricole che hanno subito danni a seguito degli eccezionali eventi meteorologici del 21 e 22 novembre 2020 che hanno colpito il territorio della regione Calabria e che, al verificarsi di tali eventi, non beneficiavano della copertura disposta da polizze assicurative, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del
al comma 2, le parole: «decreto legislativo n. 102 del 2004» sono sostituite dalle seguenti: «
al comma 3, le parole: «di cui al presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1» e le parole: «incrementata di 105 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «incrementata di 160 milioni di euro, di cui 5 milioni di euro riservati in favore degli imprenditori apistici»;
dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Per gli interventi di cui al comma 1-bis, la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale. - interventi indennizzatori, di cui all'articolo 15 del
3-ter. All'articolo 7, comma 2-bis, del
il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 161 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 105 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 58 del
All'articolo 73:
al comma 1, dopo le parole: «100 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro»;
al comma 5, le parole: «tra il 1° maggio 2021 al» sono sostituite dalle seguenti: «tra il 1° maggio 2021 e il»;
dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
«6-bis. All'articolo 199, comma 1, lettera b), primo periodo, del
6-ter. All'articolo 199, comma 1, lettera b), del
6-quater. Agli oneri derivanti dal comma 6-ter, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
al comma 7, le parole: «l'anno 2021, 7 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «l'anno 2021 e in 7 milioni».
Nel titolo VIII, dopo l'articolo 73 sono aggiunti i seguenti:
«Art. 73-bis (Contributo per i destinatari dei ristori delle maggiori spese affrontate dagli autotrasportatori). - 1. I destinatari dei ristori erogati ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa indicato al comma 1 nonchè dell'acquisizione, da parte dei soggetti destinatari dei contributi di cui al medesimo comma 1, dell'idonea documentazione comprovante l'importo corrisposto a titolo di imposte.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
4. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Art. 73-ter (Disposizioni urgenti per il settore ferroviario). - 1. Al fine di permettere l'avvio immediato degli interventi sulla rete ferroviaria nazionale, l'aggiornamento, per gli anni 2020 e 2021, del contratto di programma 2017-2021. - parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e la società Rete ferroviaria italiana si considera approvato con il parere favorevole espresso dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile e gli stanziamenti ivi previsti si considerano immediatamente disponibili per la società Rete ferroviaria italiana ai fini dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti.
2. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1, relativamente agli interventi i cui oneri sono a carico delle risorse previste per l'attuazione di progetti compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, resta subordinata alla definitiva approvazione del medesimo Piano da parte del Consiglio dell'Unione europea.
3. Al fine di favorire lo sviluppo delle aree interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, è assegnato alla società Rete ferroviaria italiana un contributo di 40 milioni di euro per l'anno 2021 da destinare:
a) alla progettazione, anche esecutiva, di un primo tratto di ferrovia finalizzata al miglioramento dei collegamenti tra Roma e le aree appenniniche, anche attraverso la revisione e l'aggiornamento dei progetti esistenti già esaminati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile ovvero previsti dal vigente contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e la società Rete ferroviaria italiana;
b) alla redazione di studi di fattibilità finalizzati al miglioramento dei collegamenti tra i capoluoghi delle province dell'Italia centrale compresi nel cratere sismico e Roma.
4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2021 e, in termini di indebitamento netto e di fabbisogno, a 4 milioni di euro per l'anno 2021 e a 36 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica il 22 aprile 2021 con le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della
Art. 73-quater (Sospensione del pagamento della tassa di ancoraggio per le navi da crociera). - 1. Al fine di fronteggiare la riduzione del traffico crocieristico nei porti italiani e di promuovere la ripresa delle attività turistiche ad esso connesse, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2021 non si applica alle navi da crociera la tassa di ancoraggio disciplinata dalla
2. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito un fondo con una dotazione di 2,2 milioni di euro per l'anno 2021. La disponibilità del fondo è destinata a compensare, nel limite di 2,2 milioni di euro per l'anno 2021, le Autorità di sistema portuale dei mancati introiti conseguenti all'applicazione delle disposizioni del comma 1 nonchè dei rimborsi da esse effettuati nei confronti degli operatori economici che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, abbiano già provveduto al versamento della tassa di ancoraggio relativa al periodo di cui al comma 1.
3. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
4. Entro trenta giorni dal rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 3, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentita la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale, sono stabilite le modalità di assegnazione delle risorse di cui al comma 2 alle Autorità di sistema portuale.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2,2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
Art. 73-quinquies (Disposizioni in materia di incentivi per l'acquisto di veicoli meno inquinanti). - 1. All'articolo 1 della
a) al comma 654, le parole: "al 30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2021";
b) al comma 657, le parole: "al 30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2021".
2. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della
a) euro 60 milioni ai contributi per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di autoveicoli le cui emissioni sono comprese nella fascia 0-60 grammi (g) di anidride carbonica (CO2 ) per chilometro (km), di cui all'articolo 1, comma 652, della
b) euro 200 milioni ai contributi per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di autoveicoli le cui emissioni sono comprese nella fascia 61-135 g di CO2 per km, di cui all'articolo 1, comma 654, della
c) euro 50 milioni ai contributi per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica, di cui all'articolo 1, comma 657, della
d) euro 40 milioni ai contributi destinati alle persone fisiche che acquistano in Italia, entro il 31 dicembre 2021, un veicolo di categoria M1 usato e di prima immatricolazione in Italia, per il quale non siano già stati riconosciuti gli incentivi di cui all'articolo 1, comma 1041, della
CO2 g/km |
Contributo (euro) |
0-60 |
2000 |
61-90 |
1000 |
91-160 |
750 |
3. Il contributo previsto dal comma 2, lettera d), è riconosciuto solo in caso di adesione del cedente e fino a esaurimento delle relative risorse, che costituiscono limite massimo di spesa. Il cedente riconosce al cessionario del veicolo l'importo del contributo e recupera tale importo quale credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 350 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77».
All'articolo 74:
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Le risorse finanziarie di cui al comma 11 dell'articolo 45 del
2-ter. Le risorse di cui al comma 2-bis sono suddivise nei seguenti modi:
a) Polizia di Stato: 2.003.114 euro, relativamente agli anni 2018 e 2019;
b) Arma dei carabinieri: 3,4 milioni di euro, relativamente all'anno 2020;
c) Corpo della guardia di finanza: 3 milioni di euro, relativamente all'anno 2020;
d) Corpo della polizia penitenziaria: 225.635 euro, relativamente agli anni 2018 e 2019.
2-quater. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis del presente articolo, pari a 8.628.749 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
al comma 7 e al comma 8, le parole: «Prefetture-U.t.G.», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «prefetture uffici territoriali del Governo»;
al comma 10, le parole: «e di euro» sono sostituite dalle seguenti: «ed euro»;
dopo il comma 11 sono inseriti i seguenti:
«11-bis. Al fine di incrementare l'efficienza delle risorse umane del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, di garantire una maggior azione di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica connessi, in particolare, all'emergenza sanitaria in corso causata dalla pandemia di COVID-19, alla copertura di un massimo di ulteriori 999 posti nell'ambito di quelli disponibili alla data del 31 dicembre 2016 e riservati al concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di vice ispettore della Polizia di Stato ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettera a), del
11-ter. I soggetti immessi nel ruolo degli ispettori mediante lo scorrimento delle graduatorie di merito di cui al comma 11-bis accedono alla qualifica di vice ispettore con decorrenza giuridica ed economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso di formazione.
11-quater. I posti nella qualifica di vice ispettore coperti ai sensi del comma 11-bis del presente articolo tornano a essere disponibili per le procedure concorsuali pubbliche per l'accesso alla qualifica di vice ispettore ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettera a), del
11-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del comma 11-bis, quantificati in 2.726.510 euro per l'anno 2021, in 5.453.020 euro per l'anno 2022, in 6.526.725 euro per l'anno 2023, in 7.600.430 euro per l'anno 2024, in 7.611.390 euro per l'anno 2025, in 7.639.595 euro per l'anno 2026, in 7.658.950 euro per l'anno 2027, in 7.660.820 euro per l'anno 2028, in 8.220.260 euro per l'anno 2029, in 8.803.860 euro per l'anno 2030 e in 8.828.020 euro annui a decorrere dall'anno 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
Dopo l'articolo 74 sono inseriti i seguenti:
«Art. 74-bis (Iniziative di solidarietà in favore dei familiari del personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco). - 1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo, con una dotazione di 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, destinato a erogare, nel limite di spesa di cui al presente comma, un contributo economico in favore dei familiari del personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, impegnato nelle azioni di contenimento, di contrasto e di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che durante lo stato di emergenza abbia contratto, in conseguenza dell'attività di servizio prestata, una patologia dalla quale sia conseguita la morte per effetto, diretto o come concausa, del contagio da COVID-19.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i soggetti che possono usufruire del contributo di cui al comma 1, nonchè le misure applicative del presente articolo, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al citato comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
Art. 74-ter (Iniziative di solidarietà in favore dei familiari del personale delle Forze armate). - 1. Nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un fondo, con una dotazione di 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, destinato a erogare, nel limite di spesa di cui al presente comma, un contributo economico in favore dei familiari del personale delle Forze armate, impegnato nelle azioni di contenimento, di contrasto e di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che durante lo stato di emergenza abbia contratto, in conseguenza dell'attività di servizio prestata, una patologia dalla quale sia conseguita la morte per effetto, diretto o come concausa, del contagio da COVID-19.
2. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i soggetti che possono usufruire del contributo di cui al comma 1, nonchè le misure applicative del presente articolo, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al citato comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
All'articolo 75:
al comma 2, le parole: «del decreto-legge n. 137 del 2020» sono sostituite dalle seguenti: «del
Dopo l'articolo 75 è inserito il seguente:
«Art. 75-bis (Misure urgenti per la sicurezza degli uffici e del personale all'estero). - 1. Al fine di potenziare la sicurezza degli uffici all'estero e del personale in servizio presso i medesimi uffici, l'autorizzazione di spesa relativa alle indennità di cui all'articolo 171 del
2. Al
a) all'articolo 203:
1) al secondo comma, lettera b), le parole: "dell'articolo 208" sono sostituite dalle seguenti: "degli articoli 208 e 211";
2) il quinto comma è abrogato;
b) l'articolo 211 è sostituito dal seguente:
"Art. 211 (Assicurazioni). - 1. L'assistenza sanitaria al personale in servizio all'estero e ai familiari aventi diritto è assicurata ai sensi del
2. In favore del personale con sede di servizio in Stati o territori dove non è erogata l'assistenza sanitaria in forma diretta, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato a stipulare una o più polizze assicurative per prestazioni sanitarie in caso di malattia, infortunio, maternità e, in caso di carenza in loco di strutture sanitarie adeguate all'evento occorso, per il trasferimento dell'infermo e dell'eventuale accompagnatore. La polizza prevede la copertura assicurativa anche per i familiari a carico, purchè effettivamente conviventi nella stessa sede del dipendente.
3. Per il personale inviato in missione in Stato o territorio diverso da quello della sede di servizio, nel quale non è erogata l'assistenza sanitaria in forma diretta, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale stipula polizze assicurative per prestazioni sanitarie urgenti in caso di malattia o infortunio e per il trasferimento dell'infermo e dell'eventuale accompagnatore.
4. Nei confronti del personale e dei familiari a carico, di cui ai commi 1, 2 e 3, trovano applicazione, nella misura in cui le prestazioni non sono coperte dalle polizze assicurative stipulate, l'assistenza sanitaria in forma indiretta prevista dall'articolo 7 del
5. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato a stipulare, in favore del personale di ruolo in servizio o inviato in missione all'estero, una o più polizze assicurative che coprono i rischi di morte, di invalidità permanente o di altre gravi menomazioni, causati da atti di natura violenta o da eventi calamitosi di origine naturale o antropica occorsi all'estero. Le polizze prevedono un massimale di copertura non inferiore a 1 milione di euro in caso di morte e sono estese anche ai familiari a carico, purchè effettivamente conviventi nella stessa sede del dipendente".
3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2021 e a 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale».
All'articolo 76:
al comma 5, primo e terzo periodo, le parole: «in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «in vigore del presente decreto»;
la rubrica è sostituita dalla seguente: «Subentro dell'Agenzia delle entrate-riscossione alla Società Riscossione Sicilia Spa».
All'articolo 77:
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 2,5 milioni di euro per l'anno 2022, destinato al riconoscimento di un indennizzo, nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 2,5 milioni di euro per l'anno 2022, dei danni agli immobili derivanti dall'esposizione prolungata all'inquinamento provocato dagli stabilimenti siderurgici di Taranto del gruppo ILVA.
2-ter. Hanno diritto di accesso al fondo di cui al comma 2-bis, nei limiti delle disponibilità finanziarie del medesimo fondo, i proprietari di immobili siti nei quartieri della città di Taranto oggetto dell'aggressione di polveri provenienti dagli stabilimenti siderurgici del gruppo ILVA, in favore dei quali sia stata emessa sentenza definitiva di risarcimento dei danni, a carico della società ILVA Spa, attualmente sottoposta ad amministrazione straordinaria, con insinuazione del credito allo stato passivo della procedura, in ragione dei maggiori costi connessi alla manutenzione degli stabili di loro proprietà ovvero per la riduzione delle possibilità di godimento dei propri immobili, nonchè per il deprezzamento subito dagli stessi a causa delle emissioni inquinanti provenienti dagli stabilimenti siderurgici del gruppo ILVA.
2-quater. L'indennizzo di cui ai commi 2-bis e 2-ter è riconosciuto nella misura massima del 20 per cento del valore di mercato dell'immobile danneggiato al momento della domanda e comunque per un ammontare non superiore a 30.000 euro per ciascuna unità abitativa.
2-quinquies. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le condizioni e le modalità per la presentazione della richiesta per l'accesso al fondo di cui al comma 2-bis e per la liquidazione dell'indennizzo di cui ai commi 2-ter e 2-quater, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al citato comma 2-bis.
2-sexies. Agli oneri derivanti dai commi da 2-bis a 2-quinquies, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021 e a 2,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
al comma 4, le parole: «euro l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «euro per l'anno 2021»;
al comma 8, la parola: «valutati» è sostituita dalle seguenti: «sono valutati»;
al comma 9, le parole: «traferite/versate» sono sostituite dalle seguenti: «trasferite o versate»;
dopo il comma 9 è inserito il seguente:
«9-bis. Le risorse non utilizzate ai sensi dell'articolo 1, comma 12, del
il comma 10 è sostituito dal seguente:
«10. Agli oneri derivanti dal presente decreto, ad esclusione degli articoli 13, comma 3, 16, 17, 23, 29, 35, 46, commi da 1 a 4, 47, 57, 68, commi da 3 a 15, 71, 75 e 76, determinati in 43.803,433 milioni di euro per l'anno 2021, 2.326,511 milioni di euro per l'anno 2022, 777,051 milioni di euro per l'anno 2023, 649,21 milioni di euro per l'anno 2024, 749,88 milioni di euro per l'anno 2025, 870,97 milioni di euro per l'anno 2026, 805,61 milioni di euro per l'anno 2027, 875,61 milioni di euro per l'anno 2028, 937 milioni di euro per l'anno 2029, 956,79 milioni di euro per l'anno 2030, 1.084,48 milioni di euro per l'anno 2031, 1.086,34 milioni di euro per l'anno 2032, 1.112,65 milioni di euro per l'anno 2033 e 1.084,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034, che aumentano, in termini di saldo netto da finanziare di cassa, a 44.360,333 milioni di euro per l'anno 2021 e, in termini di indebitamento netto e fabbisogno, a 2.776,711 milioni di euro per l'anno 2022, 1.221,901 milioni di euro per l'anno 2023, 759,31 milioni di euro per l'anno 2024, 873,51 milioni di euro per l'anno 2027, 935,41 milioni di euro per l'anno 2028, 1.002,6 milioni di euro per l'anno 2029, 1.030,19 milioni di euro per l'anno 2030, 1.129,68 milioni di euro per l'anno 2031, 1.170,54 milioni di euro per l'anno 2032, 1.195,85 milioni di euro per l'anno 2033 e 1.167,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034, si provvede:
a) quanto a 130,18 milioni di euro per l'anno 2021, 1.370,25 milioni di euro per l'anno 2022, 776,05 milioni di euro per l'anno 2023, 81,79 milioni di euro per l'anno 2024, 61,76 milioni di euro per l'anno 2025, 58,56 milioni di euro per l'anno 2026, 61,67 milioni di euro per l'anno 2027, 56,2 milioni di euro per l'anno 2028, 55,56 milioni di euro per l'anno 2029, 55,16 milioni di euro per l'anno 2030, 1,21 milioni di euro per l'anno 2031, 1,16 milioni di euro per l'anno 2032 e 0,20 milioni di euro per l'anno 2034, che aumentano a 1.575,05 milioni di euro per l'anno 2022 in termini di saldo netto da finanziare di cassa e, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 251,449 milioni di euro per l'anno 2021, 1.869,483 milioni di euro per l'anno 2022, 906,79 milioni di euro per l'anno 2023, 86,64 milioni di euro per l'anno 2024, 66,61 milioni di euro per l'anno 2025, 63,41 milioni di euro per l'anno 2026, 66,52 milioni di euro per l'anno 2027, 61,05 milioni di euro per l'anno 2028, 60,41 milioni di euro per l'anno 2029, 60,01 milioni di euro per l'anno 2030, 6,06 milioni di euro per l'anno 2031, 6,01 milioni di euro per l'anno 2032, 4,85 milioni di euro per l'anno 2033, 5,05 milioni di euro per l'anno 2034 e 4,85 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dagli articoli 9, 11-ter, 14, 19, 20, 26, 30, 40, 41, 42, comma 10, 43, 50, 72 e 74;
b) quanto a 24,70 milioni di euro per l'anno 2023, 24,20 milioni di euro per l'anno 2024, 25,50 milioni di euro per l'anno 2025, 27,30 milioni di euro per l'anno 2026, 28,80 milioni di euro per l'anno 2027, 31,10 milioni di euro per l'anno 2028, 34,50 milioni di euro per l'anno 2029, 38,80 milioni di euro per l'anno 2030, 39,20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2033, 225,50 milioni di euro per l'anno 2034 e 225,70 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della
c) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 100 milioni di euro per l'anno 2026 e, solo in termini di fabbisogno e indebitamento netto, 10 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della
d) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e, solo in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 10 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo unico per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 11, comma 4-sexies, del
e) quanto a 23 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
f) quanto a 113,75 milioni di euro per l'anno 2021, 8 milioni di euro per l'anno 2022, 197,86 milioni di euro per l'anno 2023, 220 milioni di euro per l'anno 2024, 145 milioni di euro per l'anno 2025 e 150 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
g) quanto a 90 milioni di euro per l'anno 2027, 70 milioni di euro per l'anno 2028 e 50 milioni di euro per l'anno 2029, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 5, comma 1, della
h) quanto a 2.127 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente utilizzo degli importi di cui al comma 9-bis, che sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, da parte dell'Agenzia delle entrate, ad esclusione dell'importo di 194,6 milioni di euro per l'anno 2021;
i) quanto a 141 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, in termini di competenza e di cassa, sul capitolo 4339 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, riguardante le somme da trasferire all'INPS a titolo di anticipazioni di bilancio sul fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali nel loro complesso;
l) mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica il 22 aprile 2021 con le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della
Dopo l'articolo 77 è inserito il seguente:
«Art. 77-bis (Clausola di salvaguardia). - 1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione».