§ 55.3.142 - L. 23 luglio 2021, n. 106.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:55. Industria
Capitolo:55.3 sviluppo economico
Data:23/07/2021
Numero:106


Sommario
Art. 1. 


§ 55.3.142 - L. 23 luglio 2021, n. 106.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.

(G.U. 24 luglio 2021, n. 176 - S.O. n. 25)

 

Art. 1.

     1. Il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. Il decreto-legge 22 giugno 2021, n. 89, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 89 del 2021.

     3. Il decreto-legge 30 giugno 2021, n. 99, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 99 del 2021.

     4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

     Allegato

 

     MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 25 MAGGIO 2021, N. 73

 

     All'articolo 1:

     al comma 1, dopo le parole: «decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69,»;

     al comma 4, le parole: «in 8.000 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «in 5.873 milioni»;

     dopo il comma 25 è inserito il seguente:

     «25-bis. Per le finalità di cui ai commi da 16 a 24 è destinata, in aggiunta a quanto previsto dal comma 25, un'ulteriore somma di 452,1 milioni di euro per l'anno 2021, cui si provvede ai sensi dell'articolo 77»;

     al comma 27, le parole: «previste dal comma 16 al comma 26» sono sostituite dalle seguenti: «previste dai commi da 16 a 26»;

     al comma 28, le parole: «dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente» sono sostituite dalle seguenti: «è aggiunto, in fine, il seguente periodo»;

     al comma 29, le parole: «in 11.400 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «in 9.273 milioni di euro»;

     il comma 30 è soppresso;

     dopo il comma 30 sono aggiunti i seguenti:

     «30-bis. In favore dei soggetti titolari di reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonchè ai soggetti che hanno conseguito ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere o b), o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del medesimo testo unico superiori a 10 milioni di euro, ma non superiori a 15 milioni di euro, nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in possesso degli altri requisiti previsti per il riconoscimento dei contributi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, o di cui ai commi da 5 a 13 del presente articolo, è riconosciuto:

     a) il contributo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, determinato in misura pari all'importo ottenuto applicando la percentuale del 20 per cento alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019; in tale caso, è riconosciuto anche il contributo di cui ai commi da 1 a 3 del presente articolo, alle condizioni e con le modalità ivi previste;

     b) il contributo di cui ai commi da 5 a 13 del presente articolo, determinato, nel caso in cui gli interessati beneficino del contributo di cui alla lettera a) del presente comma, in misura pari all'importo ottenuto applicando la percentuale del 20 per cento alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020; in tale caso, non è riconosciuto il contributo di cui ai commi da 1 a 3 del presente articolo;

     c) il contributo di cui ai commi da 5 a 13 del presente articolo, determinato, nel caso in cui gli interessati non beneficino del contributo di cui alla lettera a) del presente comma, in misura pari all'importo ottenuto applicando la percentuale del 30 per cento alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.

     30-ter. Ai fini del riconoscimento dei contributi di cui al comma 30-bis si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e le disposizioni dei commi da 5 a 13 e 15 del presente articolo.

     30-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni dei commi 30-bis e 30-ter, valutati in 529 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77».

 

     Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:

     «Art. 1-bis (Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all'emergenza da COVID-19). - 1. Il comma 9 dell'articolo 6-bis e il comma 2 dell'articolo 10-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono abrogati.

 

     Art. 1-ter (Contributi per i settori del wedding, dell'intrattenimento e dell'HORECA). - 1. Al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 alle imprese operanti nei settori del wedding, dell'intrattenimento, dell'organizzazione di feste e cerimonie e dell'Hotellerie-Restaurant-Catering (HORECA), sono erogati contributi a fondo perduto per un importo complessivo di 60 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce limite massimo di spesa. A valere sullo stanziamento di cui al primo periodo, un importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021 è destinato alle imprese operanti nel settore dell'HORECA e un importo pari a 10 milioni di euro è destinato alle imprese operanti nel settore, diverso dal wedding, dell'intrattenimento e dell'organizzazione di feste e cerimonie.

     2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del presente articolo, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1 e tenendo altresì conto della differenza tra il fatturato annuale del 2020 e il fatturato annuale del 2019.

     3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.

     4. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

 

     Art. 1-quater (Incremento del Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore). - 1. La dotazione del Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore, di cui all'articolo 13-quaterdecies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è incrementata di 60 milioni di euro per l'anno 2021. A valere sul Fondo di cui al primo periodo, una quota pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021 è destinata al riconoscimento di un contributo a fondo perduto, entro l'importo di 20 milioni di euro per l'anno 2021 che costituisce limite massimo di spesa, in favore degli enti non commerciali di cui al titolo II, capo III, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, degli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonchè delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella relativa anagrafe, titolari di partita IVA, fiscalmente residenti nel territorio dello Stato e che svolgono attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, in regime diurno, semiresidenziale e residenziale, in favore di anziani non autosufficienti o disabili, ancorchè svolte da enti pubblici ai sensi dell'articolo 74, comma 2, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

     2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

 

     Art. 1-quinquies (Sostegno economico delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza). - 1. Al fine di assicurare, nel limite di spesa di cui al presente comma, alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza un sostegno economico utile a garantire la continuità nell'erogazione delle prestazioni, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce limite massimo di spesa.

     2. Nel limite di spesa di cui al comma 1, è riconosciuto, a titolo compensativo dei maggiori costi sostenuti negli anni 2020 e 2021 in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, un contributo straordinario in favore di ciascuna delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sulla base dei seguenti parametri:

     a) costi sostenuti per la sanificazione dei locali;

     b) costi per l'adozione di dispositivi di protezione individuale per gli ospiti e gli operatori;

     c) costi per l'adeguamento strutturale dei locali.

     3. Il riparto delle risorse del fondo di cui al comma 1 tra le regioni e le province autonome interessate è disposto, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma 1, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il riparto tra le regioni e le province autonome interessate è effettuato in proporzione al numero di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza presenti nel relativo territorio. Con il decreto di cui al primo periodo sono individuati i criteri e le modalità per la concessione dei contributi straordinari di cui al presente articolo.

     4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.

 

     Art. 1-sexies (Modifica di termini per il versamento delle rate per la definizione agevolata di carichi affidati all'agente della riscossione). - 1. Il comma 3 dell'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è sostituito dal seguente:

     "3. Il versamento delle rate da corrispondere nell'anno 2020 e di quelle da corrispondere il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 ai fini delle definizioni agevolate di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è considerato tempestivo e non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se effettuato integralmente, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 3, comma 14-bis, del citato decreto-legge n. 119 del 2018:

     a) entro il 31 luglio 2021, relativamente alle rate in scadenza il 28 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020;

     b) entro il 31 agosto 2021, relativamente alla rata in scadenza il 31 maggio 2020;

     c) entro il 30 settembre 2021, relativamente alla rata in scadenza il 31 luglio 2020;

     d) entro il 31 ottobre 2021, relativamente alla rata in scadenza il 30 novembre 2020;

     e) entro il 30 novembre 2021, relativamente alle rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021".

 

     Art. 1-septies (Disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici). - 1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nel primo semestre dell'anno 2021, per i contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili rileva, entro il 31 ottobre 2021, con proprio decreto, le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.

     2. Per i materiali da costruzione di cui al comma 1 si procede a compensazioni, in aumento o in diminuzione, nei limiti di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 6-bis, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e, per i contratti regolati dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in deroga alle disposizioni dell'articolo 106, comma 1, lettera a), del medesimo codice, determinate al netto delle compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate in relazione al primo semestre dell'anno 2021, ai sensi del medesimo articolo 106, comma, 1, lettera a).

     3. La compensazione è determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2021 fino al 30 giugno 2021 le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal decreto di cui al comma 1 con riferimento alla data dell'offerta, eccedenti l'8 per cento se riferite esclusivamente all'anno 2021 ed eccedenti il 10 per cento complessivo se riferite a più anni.

     4. Per le variazioni in aumento, a pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza di compensazione entro quindici giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 1. Per le variazioni in diminuzione, la procedura è avviata d'ufficio dalla stazione appaltante, entro quindici giorni dalla predetta data; il responsabile del procedimento accerta con proprio provvedimento il credito della stazione appaltante e procede a eventuali recuperi.

     5. Per le lavorazioni eseguite e contabilizzate negli anni precedenti al 2021, restano ferme le variazioni rilevate dai decreti adottati ai sensi dell'articolo 133, comma 6, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e dell'articolo 216, comma 27-ter, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

     6. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonchè le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziate annualmente. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonchè le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

     7. Per i soggetti tenuti all'applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ad esclusione dei soggetti di cui all'articolo 142, comma 4, del medesimo codice, ovvero all'applicazione del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ad esclusione dei soggetti di cui all'articolo 164, comma 5, del medesimo codice, per i lavori realizzati ovvero affidati dagli stessi, in caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 6 del presente articolo, alla copertura degli oneri si provvede, fino alla concorrenza dell'importo di 100 milioni di euro, che costituisce limite massimo di spesa, con le modalità di cui al comma 8 del presente articolo.

     8. Per le finalità di cui al comma 7, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito un Fondo per l'adeguamento dei prezzi, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di utilizzo del Fondo, garantendo la parità di accesso per le piccole, medie e grandi imprese di costruzione, nonchè la proporzionalità, per gli aventi diritto, nell'assegnazione delle risorse.

     9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77».

 

     All'articolo 2:

     al comma 1, le parole: «data di conversione» sono sostituite dalle seguenti: «data di entrata in vigore della legge di conversione», le parole: «quattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «cento giorni», le parole: «alle attività» sono sostituite dalle seguenti: «delle attività» e le parole: «100 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «140 milioni di euro»;

     al comma 2, dopo le parole: «decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69,»;

     al comma 4, le parole: «100 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «140 milioni di euro»;

     dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

     «4-bis. La dotazione del fondo di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2021 al fine di provvedere, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma che costituisce tetto massimo di spesa, al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento, in seguito all'emergenza epidemiologica da COVID-19, delle fiere nonchè al ristoro dei soggetti erogatori di servizi di logistica e trasporto e di allestimento che abbiano una quota superiore al 51 per cento dei ricavi derivante da attività riguardanti fiere e congressi.

     4-ter. All'onere derivante dal comma 4-bis, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.

     4-quater. L'efficacia delle disposizioni del comma 4-bis è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea».

 

     Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

     «Art. 2 bis (Incremento della dotazione del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura). - 1. La dotazione del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura, di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, è integrata di 10 milioni di euro per l'anno 2021.

     2. Agli oneri di cui al comma 1 del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto».

 

     All'articolo 3:

     al comma 1:

     al secondo periodo, le parole: «come da Allegato che segue» sono sostituite dalle seguenti: «nelle quote determinate dalla tabella seguente»;

     nella tabella annessa, alla prima colonna, dopo la parola:

     «REGIONE» sono aggiunte le seguenti: «O PROVINCIA AUTONOMA» e le parole: «EMILIA ROMAGNA» sono sostituite dalle seguenti: «EMILIA-ROMAGNA»;

     dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

     «2-bis. Il fondo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2021. Le risorse di cui al primo periodo sono assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai fini della loro destinazione ai comprensori e alle aree sciistiche a carattere locale, come definiti dalla Commissione europea, per interventi di innovazione tecnologica, ammodernamento e miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti di risalita, delle piste da sci e degli impianti di innevamento programmato. Le medesime risorse sono ripartite con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

     2-ter. Per l'anno 2021, per far fronte alle esigenze connesse all'incidente della funivia del Mottarone, è assegnato un contributo di 0,5 milioni di euro ai comuni di Stresa e Omegna, proporzionato al numero degli esercizi presenti nella porzione del rispettivo territorio situata sulla sommità del Mottarone e finalizzato al ristoro delle attività alberghiere, di ristorazione e di bar, in possesso di licenza annuale non stagionale alla data del 25 maggio 2021.

     2-quater. Agli oneri derivanti dai commi 2-bis e 2-ter del presente articolo, pari a 30,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto»;

     alla rubrica, le parole: «Incremento risorse» sono sostituite dalle seguenti: «Incremento delle risorse».

 

     Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti:

     «Art. 3-bis (Incremento del Fondo per il ristoro delle città portuali). - 1. All'articolo 1, comma 734, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "5 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "10 milioni di euro".

     2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.

 

     Art. 3-ter (Valorizzazione turistica del Paese in relazione alle Olimpiadi invernali 2026). - 1. Al fine di incrementare l'attrattività turistica del Paese in relazione allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026, è autorizzata la spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2021. Con uno o più decreti del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa con i Presidenti delle regioni e delle province autonome interessate, sono individuati gli interventi per le infrastrutture sportive da finanziare, con l'indicazione del Codice unico di progetto ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e del relativo cronoprogramma. Il monitoraggio sull'attuazione degli interventi infrastrutturali è eseguito ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

     2. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto».

 

     All'articolo 4:

     dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

     «2-bis. Il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta anche alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto, in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021, a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020. Il credito d'imposta spetta, anche in assenza dei requisiti di cui al periodo precedente, ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019. Alle imprese di cui al presente comma il credito d'imposta spetta, rispettivamente, nelle misure del 40 per cento e del 20 per cento.

     2-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis del presente articolo, pari a 81 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77».

 

     Dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:

     «Art. 4-bis (Modifica dell'articolo 6-novies del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69). - 1. L'articolo 6-novies del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è sostituito dal seguente:

     "Art. 6-novies (Percorso condiviso per la ricontrattazione delle locazioni commerciali). - 1. Le disposizioni del presente articolo sono volte a consentire un percorso regolato di condivisione dell'impatto economico derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, a tutela delle imprese e delle controparti locatrici, nei casi in cui il locatario abbia subito una significativa diminuzione del volume d'affari, del fatturato o dei corrispettivi, derivante dalle restrizioni sanitarie, nonchè dalla crisi economica di taluni comparti e dalla riduzione dei flussi turistici legati alla crisi pandemica in atto.

     2. Nei casi in cui il locatario non abbia avuto diritto di accedere, a partire dall'8 marzo 2020, ad alcuna delle misure di sostegno economico adottate dallo Stato per fronteggiare gli effetti delle restrizioni imposte dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 ovvero non abbia beneficiato di altri strumenti di supporto di carattere economico e finanziario concordati con il locatore anche in funzione della crisi economica connessa alla pandemia stessa, il locatario e il locatore sono chiamati a collaborare tra di loro in buona fede per rideterminare temporaneamente il canone di locazione per un periodo massimo di cinque mesi nel corso del 2021.

     3. Le disposizioni del presente articolo si applicano esclusivamente ai locatari esercenti attività economica che abbiano registrato un ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 giugno 2021 inferiore almeno del 50 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° marzo 2019 e il 30 giugno 2020 e la cui attività sia stata sottoposta a chiusura obbligatoria per almeno duecento giorni anche non consecutivi a partire dall'8 marzo 2020".

 

     Art. 4-ter (Esenzione dal versamento dell'imposta municipale propria in favore dei proprietari locatori). - 1. Alle persone fisiche che possiedono un immobile, concesso in locazione a uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l'emissione di una convalida di sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa sino al 30 giugno 2021, è riconosciuta l'esenzione per l'anno 2021 dal versamento dell'imposta municipale propria (IMU) relativa all'immobile predetto. L'esenzione di cui al precedente periodo si applica anche a beneficio delle persone fisiche titolari di un immobile, concesso in locazione ad uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l'emissione di una convalida di sfratto per morosità successivamente al 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021.

     2. I soggetti di cui al comma 1 hanno diritto al rimborso della prima rata dell'IMU relativa all'anno 2021, versata entro il 16 giugno 2021. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.

     3. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dai commi 1 e 2, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 115 milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità relative al riparto del fondo di cui al presente comma.

     4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 115 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77».

 

     All'articolo 5:

     al comma 1, dopo le parole: «decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69,»;

     alla rubrica, le parole: «Proroga riduzione» sono sostituite dalle seguenti: «Proroga della riduzione».

 

     Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

     «Art. 5-bis (Misure per il settore elettrico). - 1. Anche al fine del contenimento degli adeguamenti delle tariffe del settore elettrico fissate dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente previsti per il terzo trimestre dell'anno 2021:

     a) quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di anidride carbonica (CO2 ), di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, e all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, per una quota di competenza del Ministero della transizione ecologica e per una quota di competenza del Ministero dello sviluppo economico, è destinata nella misura complessiva di 609 milioni di euro al sostegno delle misure di incentivazione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, che trovano copertura sulle tariffe dell'energia;

     b) sono trasferite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, entro il 30 settembre 2021, risorse pari a 591 milioni di euro.

     2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede:

     a) quanto a 551 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 77;

     b) quanto a 429 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse disponibili, anche in conto residui, sui capitoli dello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica e del Ministero dello sviluppo economico, finanziati con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 , di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, di competenza delle medesime amministrazioni. A tal fine le disponibilità in conto residui sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, ai fini del trasferimento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali;

     c) quanto a 180 milioni di euro, mediante utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, destinata al Ministero della transizione ecologica, giacenti sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali;

     d) quanto a 40 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 2, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141».

 

     Dopo l'articolo 6 sono inseriti i seguenti:

     «Art. 6-bis (Rideterminazione della soglia minima dei canoni demaniali marittimi). - 1. Al comma 4 dell'articolo 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "con qualunque finalità" e ", comunque," sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'anno 2021, l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime per attività sportive, ricreative e legate alle tradizioni locali, svolte in forma singola o associata senza scopo di lucro, e per finalità di interesse pubblico individuate e deliberate dagli enti locali territorialmente competenti non può essere inferiore a euro 500".

     2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 12 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.

 

     Art. 6-ter (Misure di sostegno per l'installazione di tecnologie per il potenziamento della selezione e per l'avvio al riciclo dell'alluminio piccolo e leggero). - 1. Al fine di assicurare il sostegno, nel limite di spesa di cui al presente articolo, delle società di gestione degli impianti di riciclo dei rifiuti che, nell'ultimo anno di crisi pandemica da COVID-19, hanno continuato con difficoltà a operare nonostante la crisi del sistema generata dal calo della domanda di materiale riciclato, nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica è istituito un fondo con la dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

     2. Con decreto del Ministro della transizione ecologica da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del fondo di cui al comma 1 nel rispetto del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, di cui alla comunicazione C(2020)1863 final della Commissione, del 19 marzo 2020.

     3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto».

 

     All'articolo 7:

     al comma 1, le parole: «150 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «160 milioni»;

     al comma 4, le parole: «50 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «60 milioni», le parole: «d'intesa con la» sono sostituite dalle seguenti: «previa intesa in sede di» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nell'ambito della dotazione finanziaria di cui al presente comma, una quota pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021 è destinata in favore della città di Roma capitale della Repubblica»;

     il comma 6 è sostituito dal seguente:

     «6. Agli oneri derivanti dai commi 1, 4 e 5, pari a 220 milioni di euro per l'anno 2021 e a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede, quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2021 e a 100 milioni di euro per l'anno 2022, ai sensi dell'articolo 77 e, quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto»;

     dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

     «6-bis. La dotazione del fondo di cui al comma 4 è incrementata di 15 milioni di euro per l'anno 2021. A valere sull'incremento di cui al primo periodo, un importo pari a 5 milioni di euro è destinato all'erogazione di contributi in favore dei comuni italiani che fanno parte della rete delle città creative dell'UNESCO. All'onere derivante dal presente comma, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 7 dell'articolo 77 del presente decreto.

     6-ter. Nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2021 e a valere sul fondo di cui al secondo periodo, sono concessi contributi in favore delle guide turistiche e degli accompagnatori turistici titolari di partita IVA non risultati beneficiari del contributo di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo n. 440 del 2 ottobre 2020, recante disposizioni applicative per il riparto delle risorse del fondo di cui all'articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, destinate a guide turistiche e accompagnatori turistici. A tale fine il fondo di cui al citato articolo 182, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020 è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2021.

     6-quater. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 85, comma 1, lettera a), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2021.

     6-quinquies. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 26, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2021.

     6-sexies. Agli oneri derivanti dai commi 6-ter, 6-quater e 6-quinquies, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto».

 

     Dopo l'articolo 7 sono inseriti i seguenti:

     «Art. 7-bis (Misure a sostegno delle strutture ricettive extralberghiere a carattere non imprenditoriale e delle agenzie di animazione). - 1. Al comma 1 dell'articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la parola: "servizi" sono inserite le seguenti: "e di pacchetti turistici come definiti dall'articolo 34 del codice di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79,".

     2. Al comma 1 dell'articolo 182 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: "imprese turistico-ricettive" sono inserite le seguenti: ", le agenzie di animazione per feste e villaggi turistici".

     3. Presso il Ministero del turismo è istituito un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce limite massimo di spesa, da destinare al sostegno delle strutture ricettive extralberghiere a carattere non imprenditoriale munite di codice identificativo regionale, o, in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell'attività ricettiva di bed and breakfast. I criteri di riparto del fondo sono stabiliti con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al presente comma.

     4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 7 dell'articolo 77 del presente decreto.

 

     Art. 7-ter (Aree naturali protette). - 1. Sono consentiti interventi di recupero, di riconversione funzionale e di valorizzazione di beni demaniali ad uso militare situati all'interno di parchi nazionali, anche con nuove destinazioni d'uso compatibili e proporzionate alle tutele ivi vigenti, da rendere fruibili mediante gestione diretta, alienazione o concessione d'uso.

     2. Gli Enti parco si esprimono sugli interventi di cui al comma 1 del presente articolo, anche avvalendosi del supporto tecnico qualificato dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, previa verifica della sostenibilità degli impatti ambientali degli interventi proposti, ferma restando l'acquisizione degli atti di assenso previsti dalla parte seconda e dalla parte terza del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».

 

     All'articolo 8:

     al comma 1:

     alla lettera a), le parole: «n. 62 del 9 marzo 2020",» sono sostituite dalle seguenti: «n. 62 del 9 marzo 2020,"»;

     alla lettera c), capoverso 4, secondo e terzo periodo, le parole:

     «del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «della presente disposizione»;

     al comma 2, dopo le parole: «decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69,»;

     dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

     «2-bis. Per sostenere l'industria conciaria, gravemente danneggiata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, e per tutelare le filiere e la programmazione di attività di progettazione, di sperimentazione, di ricerca e di sviluppo nel settore conciario, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce limite massimo di spesa.

     2-ter. Le risorse del fondo di cui al comma 2-bis sono destinate ai distretti del settore conciario presenti nel territorio nazionale riconosciuti da apposite norme regionali, ad esclusione dei soggetti già beneficiari del contributo di cui all'articolo 1, commi 157 e 158, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

     2-quater. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le modalità di erogazione delle risorse del fondo di cui ai commi 2-bis e 2-ter, i criteri per la selezione dei programmi e delle attività finanziabili, le spese ammissibili nonchè le modalità di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese sostenute utilizzando le medesime risorse, anche al fine del rispetto del limite massimo di spesa di cui al citato comma 2-bis.

     2-quinquies. Le risorse del fondo di cui ai commi 2-bis e 2-ter sono concesse nel rispetto del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, di cui alla comunicazione C(2020) 1863 final della Commissione, del 19 marzo 2020.

     2-sexies. All'onere di cui al comma 2-bis del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto».

 

     Dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

     «Art. 8-bis (Modifica all'articolo 33-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia di assicurazione per la produzione, il deposito e la vendita di fuochi artificiali). - 1. All'articolo 33-bis, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "dal 1° marzo 2020 al 30 settembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "dal 30 aprile 2021 al 30 luglio 2021"».

 

     All'articolo 9:

     il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. All'articolo 68, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, all'articolo 145, comma 1, e all'articolo 152, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "30 aprile" sono sostituite dalle seguenti: "31 agosto"»;

     dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

     «1-bis. Al comma 1 dell'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: "fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2021".

     1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis del presente articolo, pari a 33,6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.

     1-quater. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, le parole: "svolte in regime di convenzione con il Dipartimento della protezione civile" sono sostituite dalle seguenti: "svolte in coordinamento con il Dipartimento della protezione civile, ferma restando l'autonomia scientifica dell'INGV".

     1-quinquies. Per le attività di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, è assegnato all'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia un contributo di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

     1-sexies. Agli oneri derivanti dai commi 1-quater e 1-quinquies del presente articolo, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195. 1-septies. Al comma 5-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al secondo periodo, le parole: "fino all'anno di imposta 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino all'anno di imposta 2023";

     b) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Per l'anno 2021 i soggetti beneficiari dell'esenzione dall'imposta municipale propria di cui al secondo periodo hanno diritto al rimborso della prima rata dell'imposta relativa all'anno 2021, versata entro il 16 giugno 2021".

     1-octies. Al comma 2 dell'articolo 32 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, dopo le parole: "ciascuno degli anni 2019 e 2020" sono inserite le seguenti: "e nel limite massimo complessivo di 1,35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023".

     1-novies. Agli oneri derivanti dai commi 1-septies e 1-octies, pari a 1,55 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto»;

     dopo il comma 4 è inserito il seguente:

     «4-bis. Al comma 2 dell'articolo 28-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021" e le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "70 per cento, previa certificazione del Commissario straordinario relativamente all'effettivo avvio delle operazioni di recupero nel sito interessato"»;

     il comma 5 è sostituito dal seguente:

     «5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 379,9 milioni di euro per l'anno 2021, 121,8 milioni di euro per l'anno 2022 e 20,1 milioni di euro per l'anno 2024 e, in termini di indebitamento netto e di fabbisogno, in 1.114,8 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77»;

     alla rubrica, le parole: «dei termini plastic tax» sono sostituite dalle seguenti: «dei termini relativi all'imposta sul consumo dei manufatti in plastica con singolo impiego» e le parole: «dal sisma 2016 e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «dagli eventi sismici degli anni 2016 e 2017».

 

     Dopo l'articolo 9 sono inseriti i seguenti:

     «Art. 9-bis (Differimento della TARI). - 1. All'articolo 30, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, le parole: "30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2021". Sono valide a tutti gli effetti di legge le deliberazioni adottate dopo il 30 giugno 2021 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

 

     Art. 9-ter (Proroga dei versamenti connessi agli indici sintetici di affidabilità fiscale). - 1. Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e da quelle dell'imposta sul valore aggiunto che scadono dal 30 giugno al 31 agosto 2021, in deroga a quanto disposto dall'articolo 17, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, sono prorogati al 15 settembre 2021 senza alcuna maggiorazione.

     2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche ai soggetti che presentano cause di esclusione dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ai soggetti che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonchè ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti indicati al comma 1 del presente articolo».

 

     All'articolo 10:

     al comma 2, la parola: «pari» è sostituita dalle seguenti: «pari a»;

     al comma 3, le parole: «dell'epidemia "Covid-19"» sono sostituite dalle seguenti: «dell'epidemia di COVID-19», le parole: «56 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «86 milioni» e dopo le parole: «a ristoro delle spese sanitarie» sono inserite le seguenti: «di sanificazione e prevenzione e»;

     al comma 4, la parola: «definite» è sostituita dalla seguente: «definiti»;

     al comma 5, le parole: «180 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «190 milioni»;

     al comma 7, la parola: «individuate» è sostituita dalla seguente: «individuati,» e le parole: «del comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «del comma 6»;

     al comma 8, primo periodo, dopo le parole: «del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40,»;

     al comma 10:

     alla lettera c), le parole: «punto 2», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «numero 2)» e le parole: «fermi restando» sono sostituite dalle seguenti: «fermo restando»;

     alla lettera e), le parole: «di cui al comma 10» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al presente comma»;

     al comma 11, primo periodo, dopo le parole: «per 30 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro» e le parole: «di €» sono sostituite dalle seguenti: «di euro»;

     dopo il comma 13 sono inseriti i seguenti:

     «13-bis. Le risorse destinate alla società Sport e salute Spa ai sensi del comma 630 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono incrementate di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, anche in considerazione dello svolgimento delle attività preparatorie dei Campionati europei di nuoto che si svolgeranno a Roma nell'anno 2022. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate a interventi di riqualificazione degli impianti natatori situati all'interno del complesso del Parco del Foro italico e delle aree e manufatti a essi connessi.

     13-ter. Agli oneri derivanti dal comma 13-bis del presente articolo, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.

     13-quater. Ai decreti legislativi emanati in attuazione della legge 8 agosto 2019, n. 86, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 51 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, il comma 1 è sostituito dal seguente:

     "1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023, ad esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 10, 39 e 40 e del titolo VI che si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022";

     b) all'articolo 52 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, al comma 1, alinea, le parole: "a decorrere dal 1° luglio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2023";

     c) all'articolo 15-bis del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37, al comma 1, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2023";

     d) all'articolo 12-bis del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, al comma 1, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2023";

     e) all'articolo 17-bis del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, al comma 1, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 agosto 2022";

     f) all'articolo 43-bis del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, al comma 1, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2022".

     13-quinquies. All'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

     "2. Alla domanda è allegata la documentazione attestante:

     a) la ragione sociale o denominazione, la natura giuridica, il codice fiscale e l'eventuale partita IVA dell'associazione o società sportiva dilettantistica;

     b) i dati inerenti alla sede legale e i recapiti;

     c) la data dello statuto vigente;

     d) la dichiarazione contenente l'indicazione dell'oggetto sociale e le attività sportive, didattiche e formative;

     e) la dichiarazione contenente l'indicazione della composizione e della durata dell'organo amministrativo e delle generalità del legale rappresentante e degli amministratori;

     f) i dati dei tesserati.

     3. Ogni associazione e società sportiva dilettantistica trasmette, in via telematica, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una dichiarazione riguardante l'aggiornamento dei dati di cui al comma 2, l'aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell'anno precedente.

     3-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorità di Governo delegata in materia di sport possono essere rideterminati i dati richiesti ai sensi del comma 2, anche fissando requisiti ulteriori"»;

     il comma 14 è sostituito dal seguente:

     «14. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 409 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:

     a) quanto a 369 milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 77;

     b) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 77, comma 7, del presente decreto».

 

     Dopo l'articolo 10 sono inseriti i seguenti:

     «Art. 10-bis (Ulteriori misure di sostegno per il settore sportivo). - 1. Alle associazioni e alle società sportive iscritte nel registro del Comitato olimpico nazionale italiano e affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate o agli enti di promozione sportiva, che hanno per oggetto sociale anche la gestione di impianti sportivi e, in particolare, di impianti natatori, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa, per le spese sostenute dal 1° marzo 2020 fino alla fine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, e successive proroghe, per la gestione e la manutenzione degli impianti natatori, anche polivalenti, il cui utilizzo è stato impedito o limitato dalle disposizioni in materia di accesso alle strutture sportive, alle piscine e ai corsi e alle attività sportive a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'autorità di Governo competente in materia di sport, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione del contributo, i criteri di accesso al contributo e le modalità di erogazione del contributo stesso.

     2. Per l'anno 2021 è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro, in favore degli organizzatori di eventi del campionato del mondo MotoGP, limitatamente ai costi diretti organizzativi sostenuti, non coperti dai ricavi a causa del divieto della presenza del pubblico disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 e dal decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'autorità di Governo competente in materia di sport, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.

     3. A favore della società Sport e salute Spa è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2021, al fine di finanziare, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma, il progetto "Sport nei parchi", promosso dalla medesima società, d'intesa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani.

     4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 37 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 77, comma 7, del presente decreto.

 

     Art. 10-ter (Proroga delle concessioni di impianti sportivi per le associazioni sportive dilettantistiche). - 1. All'articolo 100, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al fine di sostenere le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le concessioni a tali associazioni degli impianti sportivi ubicati su terreni demaniali o comunali, che siano in attesa di rinnovo o scadute ovvero in scadenza entro il 31 dicembre 2021, sono prorogate fino al 31 dicembre 2023, allo scopo di consentire il riequilibrio economico-finanziario delle associazioni stesse, in vista delle procedure di affidamento che saranno espletate ai sensi delle vigenti disposizioni legislative"».

 

     All'articolo 11:

     al comma 3:

     all'alinea, la parola: «apportare» è sostituita dalle seguenti: «sono apportate»;

     alla lettera a), la parola: «cinquanta,» è sostituita dalla seguente: «cinquanta», le parole: «n. 394",» sono sostituite dalle seguenti: «n. 394,"» e la parola: «; infine,» è sostituita dalla seguente: «e».

     Nel titolo I, dopo l'articolo 11 sono aggiunti i seguenti:

     «Art. 11-bis (Disposizioni in materia di utilizzo di strumenti di pagamento elettronici: sospensione del programma "cashback" e credito d'imposta POS). - 1. Il programma di attribuzione dei rimborsi in denaro per acquisti effettuati mediante l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 novembre 2020, n. 156, è sospeso per il periodo di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b), del predetto decreto.

     2. L'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 novembre 2020, n. 156, si applica per i periodi di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a) e c), del medesimo regolamento.

     3. Al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 novembre 2020, n. 156, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 8, il comma 2 è sostituito dal seguente:

     "2. I rimborsi speciali relativi ai periodi di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a) e c), sono erogati, rispettivamente entro il 30 novembre 2021 ed entro il 30 novembre 2022, sulla base di una graduatoria elaborata in via definitiva successivamente alla scadenza del termine per la decisione sui reclami da parte della Consap S.p.A. ai sensi dell'articolo 10, comma 5";

     b) all'articolo 10:

     1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

     "2. Avverso il mancato o inesatto accredito del rimborso previsto per il periodo sperimentale di cui all'articolo 7, l'aderente può presentare reclamo entro centoventi giorni successivi alla scadenza del termine previsto per il pagamento ai sensi dell'articolo 7, comma 5. Per quanto concerne i periodi di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a) e c), l'aderente può presentare reclamo avverso la mancata o inesatta contabilizzazione nella APP IO o nei sistemi messi a disposizione dagli issuer convenzionati del rimborso cashback e del rimborso speciale, a partire dal quindicesimo giorno successivo al termine dei periodi di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a) e c), e rispettivamente entro il 29 agosto 2021 ed entro il 29 agosto 2022";

     2) il comma 5 è sostituito dal seguente:

     "5. La Consap S.p.A. decide sul reclamo dell'aderente, sulla base del quadro normativo e regolamentare che disciplina il programma, entro trenta giorni decorrenti dalla scadenza del termine per presentare il reclamo ai sensi del comma 2";

     c) all'articolo 11:

     1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

     "2. L'attribuzione dei rimborsi previsti dall'articolo 6 avviene nei limiti dell'importo di euro 1.367,60 milioni per il periodo di cui alla lettera a) del comma 2 del predetto articolo e di euro 1.347,75 milioni per il periodo di cui alla lettera c) del medesimo comma. Qualora le predette risorse finanziarie non consentano il pagamento integrale del rimborso spettante, questo è proporzionalmente ridotto";

     2) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

     "3-bis. L'attribuzione del rimborso previsto dall'articolo 8 avviene nei limiti dell'importo di euro 150 milioni per ciascuno dei periodi di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a) e c). Qualora le predette risorse finanziarie non consentano l'integrale pagamento del rimborso spettante, questo è proporzionalmente ridotto".

     4. Le somme eventualmente riconosciute agli aderenti in caso di accoglimento dei reclami presentati avverso il mancato o inesatto accredito del rimborso cashback nel periodo sperimentale previsto dall'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 novembre 2020, n. 156, sono erogate nell'ambito delle risorse complessivamente disponibili per l'anno 2021.

     5. Le convenzioni stipulate dal Ministero dell'economia e delle finanze con le società PagoPA S.p.a. e Consap S.p.A. ai sensi dell'articolo 1, commi 289-bis e 289-ter, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono modificate per tenere conto della sospensione di cui al comma 1 del presente articolo.

     6. Per l'anno 2022 è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo, con una dotazione di 1.497,75 milioni di euro, destinato a concorrere al finanziamento di interventi di riforma in materia di ammortizzatori sociali. I predetti interventi sono disposti con appositi provvedimenti normativi, a valere sulle risorse del Fondo di cui al primo periodo.

     7. Sono abrogate tutte le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 novembre 2020, n. 156, incompatibili con le disposizioni del presente articolo.

     8. Agli oneri di cui al comma 6, pari a 1.497,75 milioni di euro per l'anno 2022, si fa fronte con le risorse rivenienti dal comma 1.

     9. Successivamente al 30 giugno 2021, il Ministero dell'economia e delle finanze effettua rilevazioni periodiche relative all'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronici, sulla base del supporto informativo fornito dalla Banca d'Italia.

     10. All'articolo 22 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

     "1-ter. Per le commissioni maturate nel periodo dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022, il credito d'imposta di cui al comma 1 è incrementato al 100 per cento delle commissioni, nel caso in cui gli esercenti attività di impresa, arte o professione, che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di consumatori finali, adottino strumenti di pagamento elettronico, nel rispetto delle caratteristiche tecniche da stabilire con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, collegati agli strumenti di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, ovvero strumenti di pagamento evoluto di cui al comma 5-bis del predetto articolo".

     11. Al capo I del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dopo l'articolo 22 è aggiunto il seguente:

     "Art. 22-bis (Credito d'imposta per l'acquisto, il noleggio o l'utilizzo di strumenti che consentono forme di pagamento elettronico e per il collegamento con i registratori telematici). - 1. Agli esercenti attività di impresa, arte o professione che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di consumatori finali e che, tra il 1° luglio 2021 e il 30 giugno 2022, acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti che consentono forme di pagamento elettronico, nel rispetto delle caratteristiche tecniche da stabilire con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, collegati agli strumenti di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, spetta un credito d'imposta, parametrato al costo di acquisto, di noleggio o di utilizzo degli strumenti stessi, nonchè alle spese di convenzionamento ovvero alle spese sostenute per il collegamento tecnico tra i predetti strumenti.

     2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta, nel limite massimo di spesa di 160 euro per soggetto, nelle seguenti misure:

     a) 70 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 200.000 euro;

     b) 40 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 200.000 euro e fino a 1 milione di euro;

     c) 10 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro.

     3. Ai medesimi soggetti di cui al comma 1 che, nel corso dell'anno 2022, acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti evoluti di pagamento elettronico che consentono anche la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, spetta un credito d'imposta, nel limite massimo di spesa di 320 euro per soggetto, nelle seguenti misure:

     a) 100 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 200.000 euro;

     b) 70 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 200.000 euro e fino a 1 milione di euro;

     c) 40 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro.

     4. I crediti d'imposta di cui al presente articolo sono utilizzabili esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente al sostenimento della spesa e devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo. I crediti d'imposta non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

     5. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/ 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo, e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore della pesca e dell'acquacoltura".

     12. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 10 e 11, valutati in 194,6 milioni di euro per l'anno 2021 e 186,1 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

     13. Nel quadro delle esigenze connesse anche alle misure di cui al presente decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche, secondo le modalità semplificate di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per le esigenze delle strutture del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del medesimo Ministero, nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di personale pari a cinquanta unità da inquadrare nel livello iniziale dell'area III del comparto funzioni centrali.

     14. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 13 del presente articolo, pari a 388.412 euro per l'anno 2021 e a 2.330.469 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

     15. Nel quadro delle esigenze connesse anche alle misure di cui al presente decreto, la dotazione complessiva del contingente previsto dall'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, è incrementata di dieci unità di personale per ciascuno degli anni dal 2021 al 2027. Una quota parte, non inferiore a otto unità di personale, è riservata alle sezioni di cui al comma 3 dell'articolo 3 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227. Per i medesimi anni di cui al primo periodo del presente comma, in aggiunta al posto di cui all'ultimo periodo del comma 1 del citato articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 227 del 2003, presso la struttura ivi prevista sono istituiti due ulteriori posti di funzione di livello dirigenziale generale, assegnati alle dirette dipendenze del Capo di gabinetto. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 547.279 euro per l'anno 2021 e di 1.094.558 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027.

     16. La dotazione finanziaria destinata all'indennità prevista dall'articolo 7, comma 7, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, anche per le esigenze di cui al comma 15, secondo periodo, del presente articolo, è incrementata di 250.000 euro per l'anno 2021 e di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027.

     17. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 15 e 16, pari a 797.279 euro per l'anno 2021 e a 1.594.558 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

     18. Al primo periodo del comma 3 dell'articolo 3 della legge 19 giugno 2019, n. 56, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", asseverate dai relativi organi di controllo".

 

     Art. 11-ter (Semplificazione e rifinanziamento della misura "Nuova Sabatini"). - 1. Al fine di accelerare i processi di erogazione dei contributi agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese previsti dall'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il Ministero dello sviluppo economico, con riferimento alle domande di agevolazione presentate in data antecedente al 1° gennaio 2021 per le quali sia stata già erogata in favore delle imprese beneficiarie almeno la prima quota di contributo, procede, secondo criteri cronologici, nei limiti delle risorse autorizzate ai sensi del comma 2, ad erogare le successive quote di contributo spettanti in un'unica soluzione, anche se non espressamente richieste dalle imprese beneficiarie, previo positivo esito delle verifiche amministrative propedeutiche al pagamento.

     2. Per le necessità derivanti dal comma 1 e al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese attuate ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 8 del medesimo articolo 2 è integrata di 425 milioni di euro per l'anno 2021, cui si provvede ai sensi dell'articolo 77.

 

     Art. 11-quater (Disposizioni in materia di Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.a.). - 1. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 2 dicembre 2019, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 gennaio 2020, n. 2, le parole: "entro il 30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 16 dicembre 2021".

     2. Nelle more della decisione della Commissione europea prevista dall'articolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nonchè della conseguente modifica del programma in corso di esecuzione di cui al comma 4 del presente articolo, l'Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.a. e l'Alitalia Cityliner S.p.a. in amministrazione straordinaria sono autorizzate alla prosecuzione dell'attività di impresa, compresa la vendita di biglietti, che si intende utilmente perseguita anche ai fini di cui all'articolo 69, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.

     3. A seguito della decisione della Commissione europea di cui all'articolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020, e in conformità al piano industriale valutato dalla Commissione stessa, l'Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.a. e l'Alitalia Cityliner S.p.a. in amministrazione straordinaria provvedono, anche mediante trattativa privata, al trasferimento, alla società di cui al citato articolo 79, dei complessi aziendali individuati nel piano e pongono in essere le ulteriori procedure necessarie per l'esecuzione del piano industriale medesimo. Sono revocate le procedure in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 giugno 2021, n. 99, dirette, anche ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 2019, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, al trasferimento dei complessi aziendali che risultino incompatibili con il piano integrato o modificato tenendo conto della decisione della Commissione europea.

     4. I Commissari straordinari provvedono alla modifica del programma della procedura di amministrazione straordinaria al fine di adeguarlo alla decisione della Commissione europea di cui al citato articolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020. A tal fine possono procedere all'adozione, per ciascun ramo d'azienda oggetto di cessione, di distinti programmi nell'ambito di quelli previsti dall'articolo 27 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. Le modifiche al programma, la cui durata si computa dalla data di autorizzazione alla modifica, possono essere adottate anche dopo la scadenza del termine del primo programma autorizzato e possono prevedere la cessione a trattativa privata anche di singoli rami d'azienda, perimetrati in coerenza con il piano di cui al comma 3. La stima del valore dei complessi oggetto della cessione può essere effettuata tramite perizia disposta da un soggetto terzo individuato dall'organo commissariale, previo parere del comitato di sorveglianza, da rendere nel termine massimo di tre giorni dalla richiesta.

     5. Il programma di cui al comma 4 del presente articolo può essere autorizzato, in quanto coerente con il piano di cui al comma 3, a prescindere dalle verifiche di affidabilità del piano industriale previste dall'articolo 63, comma 3, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, che potranno non essere effettuate dall'amministrazione straordinaria in quanto assorbite dalla positiva valutazione da parte della Commissione europea del piano medesimo.

     6. Nelle more della cessione dei complessi aziendali, i Commissari straordinari dell'Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.a. e dell'Alitalia Cityliner S.p.a. in amministrazione straordinaria possono procedere, anche in deroga al disposto dell'articolo 111-bis, quarto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, al pagamento degli oneri e dei costi funzionali alla prosecuzione dell'attività d'impresa di ciascuno dei rami del compendio aziendale nonchè di tutti i costi di funzionamento della procedura che potranno essere antergati ad ogni altro credito.

     7. I Commissari straordinari dell'Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.a. e dell'Alitalia Cityliner S.p.a. in amministrazione straordinaria, ferma restando la disciplina in tema di rapporti di lavoro, sono autorizzati a sciogliere i contratti, anche ad esecuzione continuata o periodica, ancora ineseguiti o non interamente eseguiti da entrambe le parti, che non siano oggetto di trasferimento nell'ambito della cessione dei compendi aziendali e che non risultino più funzionali alla procedura.

     8. L'esecuzione del programma, nei termini rivenienti dalla decisione della Commissione europea di cui all'articolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020, integra il requisito richiesto dall'articolo 73, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. A far data dal decreto di revoca dell'attività d'impresa dell'Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.a. e dell'Alitalia Cityliner S.p.a. in amministrazione straordinaria, che potrà intervenire a seguito dell'intervenuta cessione di tutti i compendi aziendali di cui al programma autorizzato, l'amministrazione straordinaria prosegue con finalità liquidatoria, i cui proventi sono prioritariamente destinati al soddisfacimento in prededuzione dei crediti verso lo Stato.

     9. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021, diretto a garantire l'indennizzo dei titolari di titoli di viaggio e di voucher emessi dall'amministrazione straordinaria in conseguenza delle misure di contenimento previste per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e non utilizzati alla data del trasferimento dei complessi aziendali di cui al comma 3. L'indennizzo è erogato esclusivamente nell'ipotesi in cui non sia garantito al contraente un analogo servizio di trasporto ed è quantificato in misura pari all'importo del titolo di viaggio. Le modalità attuative sono stabilite con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico, che provvede al trasferimento all'Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.a. e all'Alitalia Cityliner S.p.a. in amministrazione straordinaria delle risorse sulla base di specifica richiesta che dia conto dei presupposti di cui al presente comma. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

 

     Art. 11-quinquies (Strumenti finanziari per il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni). - 1. Fermi restando i requisiti, i criteri e le condizioni previsti dall'articolo 26 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa - Invitalia è autorizzata a effettuare entro il 31 dicembre 2021 la sottoscrizione degli strumenti finanziari di cui al comma 18 del predetto articolo 26, limitatamente alle istanze presentate entro il 30 giugno 2021.

     2. La sottoscrizione degli strumenti finanziari e il versamento del relativo apporto sono effettuati entro i limiti della dotazione del Fondo Patrimonio PMI di cui al comma 12 dell'articolo 26 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

     3. L'efficacia del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

 

     Art. 11-sexies (Modifiche al comma 200 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in materia di contrasto della deindustrializzazione). - 1. Al primo periodo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) le parole: "e impoverimento del tessuto produttivo e industriale" sono soppresse;

     b) le parole: "da destinare ai comuni dei" sono sostituite dalle seguenti: "da destinare in pari misura ai consorzi industriali ricadenti nei".

     2. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato in regime de minimis.

 

     Art. 11-septies (Misure per il sostegno al settore pirotecnico). - 1. Al fine di promuovere la fruizione di spettacoli pirotecnici da parte di privati, nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito il Fondo per gli spettacoli pirotecnici, con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo, nel limite della dotazione del Fondo di cui al primo periodo, che costituisce limite massimo di spesa.

     2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono concesse nel rispetto del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, di cui alla comunicazione C(2020) 1863 final della Commissione, del 19 marzo 2020.

     3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 77, comma 7, del presente decreto».

     Nel titolo II, all'articolo 12 è premesso il seguente:

     «Art. 11-octies (Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385). - 1. Per fronteggiare gli effetti economici dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e al fine di rendere certe e trasparenti le condizioni di accesso al credito al consumo per il sostegno delle famiglie, al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) dopo l'articolo 120-quaterdecies è inserito il seguente:

     "Art. 120-quaterdecies.1 (Rimborso anticipato). - 1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, in misura pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto";

     b) il comma 1 dell'articolo 120-noviesdecies è sostituito dal seguente:

     "1. Ai contratti di credito disciplinati dal presente capo si applicano gli articoli 117, 118, 119, 120, comma 2, 120-ter e 120-quater";

     c) l'articolo 125-sexies è sostituito dal seguente:

     "Art. 125-sexies (Rimborso anticipato). - 1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte.

     2. I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato.

     3. Salva diversa pattuizione tra il finanziatore e l'intermediario del credito, il finanziatore ha diritto di regresso nei confronti dell'intermediario del credito per la quota dell'importo rimborsato al consumatore relativa al compenso per l'attività di intermediazione del credito.

     4. In caso di rimborso anticipato, il finanziatore ha diritto a un indennizzo equo e oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito. L'indennizzo non può superare l'1 per cento dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore a un anno, ovvero lo 0,5 per cento del medesimo importo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno. In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto.

     5. L'indennizzo di cui al comma 4 non è dovuto:

     a) se il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito;

     b) se il rimborso anticipato riguarda un contratto di apertura di credito;

     c) se il rimborso anticipato ha luogo in un periodo in cui non si applica un tasso di interesse espresso da una percentuale specifica fissa predeterminata nel contratto;

     d) se l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 euro".

     2. L'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti».

 

     All'articolo 12:

     al comma 1:

     all'alinea, le parole: «lett. a)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera a),»;

     alla lettera e), le parole: «superiore al» sono sostituite dalle seguenti: «superiore all'»;

     al comma 2:

     al primo periodo, le parole: «comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1»;

     al secondo periodo, le parole: «lett. a)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera a),».

 

     Dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:

     «Art. 12-bis (Ulteriore proroga del periodo di sottoscrizione in capo alle società di gestione del risparmio per il completamento della raccolta del patrimonio dei Fondi di investimento alternativi italiani riservati). - 1. All'articolo 71, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "fino ad ulteriori tre mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2021"».

 

     All'articolo 13:

     al comma 1:

     alla lettera d), le parole: «della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto»;

     alla lettera f), la parola: «aggiungere» è sostituita dalle seguenti: «sono aggiunte» e il segno: «%» è sostituito dalle seguenti parole: «per cento»;

     alla lettera h), la parola: «percento», ovunque ricorre, è sostituita dalle seguenti: «per cento»;

     al comma 2, le parole: «sono apportate le seguenti modificazioni» sono soppresse;

     al comma 4, la parola: «aggiunte» è sostituita dalla seguente: «inserite»;

     al comma 5, la parola: «lett.» è sostituita dalla seguente: «lettere»;

     al comma 6, le parole: «8 aprile n. 23 del 2020» sono sostituite dalle seguenti: «8 aprile 2020, n. 23»;

     al comma 7, le parole: «1 dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «1° dicembre»;

     dopo il comma 7 è inserito il seguente:

     «7-bis. I termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e a ogni altro atto avente efficacia esecutiva, che ricadono o decorrono nel periodo dal 1° febbraio 2021 al 30 settembre 2021, sono sospesi fino al 30 settembre 2021 ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40. I protesti o le constatazioni equivalenti levati nel periodo dal 1° febbraio 2021 al 30 settembre 2021 sono cancellati d'ufficio. Non si fa luogo al rimborso di quanto già riscosso»;

     al comma 8, le parole: «pari a 1.940,20» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 1.940,202».

 

     Dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:

     «Art. 13-bis (Modifica all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, in materia di sostegno alla liquidità delle imprese). - 1. Alla lettera a-bis) del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo le parole: "per l'estensione delle garanzie di cui all'articolo 1 del presente decreto" sono inserite le seguenti: "e la durata effettiva delle garanzie medesime"».

 

     All'articolo 14:

     al comma 1, dopo le parole: «decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,»;

     al comma 2, dopo le parole: «decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33,»;

     dopo il comma 4 è inserito il seguente:

     «4-bis. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al secondo periodo, le parole: "30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "15 novembre 2021";

     b) al terzo periodo, le parole: "30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "15 novembre 2021"»;

     alla rubrica, le parole: «capital gain» sono sostituite dalle seguenti: «delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in».

 

     Dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:

     «Art. 14-bis (Imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo per l'anno 2021). - 1. Al fine di sostenere la filiera italiana dei prodotti liquidi da inalazione senza combustione, al primo periodo del comma 1-bis dell'articolo 62-quater del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo le parole: "al quindici per cento e al dieci per cento dal 1° gennaio 2021" sono inserite le seguenti: "fino al 31 luglio 2021, al dieci per cento e al cinque per cento dal 1° agosto 2021,".

     2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1 del presente articolo, pari a 2.363.750 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto».

 

     All'articolo 15:

     al comma 3, la parola: «stabilite» è sostituita dalla seguente: «stabiliti».

 

     All'articolo 16:

     dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

     «3-bis. Dopo il comma 5-bis dell'articolo 24 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, è inserito il seguente:

     "5-ter. Le disposizioni del comma 5-bis si applicano anche per l'anno 2022 nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019"».

 

     All'articolo 17:

     al comma 1, capoverso 4-bis, la parola: «previsti» è sostituita dalla seguente: «previste»;

     dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

     «2-bis. Al comma 1097 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) dopo le parole: "sono investiti" sono inserite le seguenti: ", a cura della società Poste italiane Spa,";

     b) le parole: "a cura di Poste Italiane Spa" sono soppresse;

     c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonchè, nel limite del 30 per cento di tale ultima quota, in crediti d'imposta, cedibili ai sensi del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ovvero in altri crediti d'imposta cedibili ai sensi della normativa vigente"».

 

     All'articolo 18:

     al comma 1:

     alla lettera c), la parola: «inserito» è sostituita dalla seguente: «aggiunto»;

     alla lettera g), le parole: «lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera b),»;

     al comma 2, le parole: «in seguito alla data di entrata in vigore della presente norma» sono sostituite dalle seguenti: «successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto»;

     alla rubrica, la parola: «iva» è sostituita dalle seguenti: «dell'IVA».

 

     Dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:

     «Art. 18-bis (Disposizioni in materia di aliquota ridotta dell'imposta sul valore aggiunto). - 1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021, per fronteggiare gli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta dell'imposta sul valore aggiunto di cui alla tabella A, parte I, numero 4), e parte III, numero 7), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, negli animali vivi destinati all'alimentazione umana sono compresi anche gli animali vivi ceduti per l'attività venatoria.

     2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 0,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto».

 

     All'articolo 19:

     al comma 4, terzo periodo, le parole: «inferiore rispetto a quello in corso» sono sostituite dalle seguenti: «inferiore rispetto a quella del periodo in corso»;

     al comma 5:

     al primo periodo, dopo le parole: «il reddito complessivo» sono inserite le seguenti: «ai fini»;

     al secondo periodo, le parole: «inferiore rispetto a quello in corso» sono sostituite dalle seguenti: «inferiore rispetto a quella del periodo in corso», dopo le parole: «il reddito complessivo» sono inserite le seguenti: «ai fini» e dopo le parole: «del reddito complessivo» sono inserite le seguenti: «ai fini»;

     al comma 7, la parola: «definite» è sostituita dalla seguente: «definiti»;

     al comma 8, le parole: «1 gennaio», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio» e le parole: «il cui progetto» sono sostituite dalle seguenti: «qualora il progetto»;

     al comma 9, le parole: «, 0,25 milioni di euro per l'anno 2033 e 0,05 milioni di euro per l'anno 2034» sono sostituite dalle seguenti: «e 0,25 milioni di euro per l'anno 2033».

 

     Dopo l'articolo 19 è inserito il seguente:

     «Art. 19-bis (Proroga degli incentivi per le società benefit). - 1. All'articolo 38-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, le parole: "al 30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2021";

     b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

     "2-bis. Tra i costi di costituzione o trasformazione di cui al comma 1 sono compresi quelli notarili e di iscrizione nel registro delle imprese nonchè le spese inerenti all'assistenza professionale e alla consulenza sostenute e direttamente destinate alla costituzione o alla trasformazione in società benefit. L'importo massimo utilizzabile in compensazione ai sensi del comma 2 è fissato in 10.000 euro per ciascun contribuente"».

 

     All'articolo 20:

     al comma 1, capoverso 1059-bis, la parola: «inferiori» è sostituita dalla seguente: «inferiore».

 

     All'articolo 21:

     al comma 2, le parole: «decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77» sono sostituite dalle seguenti: «decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,» e le parole: «dell'economia delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «dell'economia e delle finanze»;

     al comma 5, le parole: «n. 64» sono sostituite dalle seguenti: «n. 64,»;

     al comma 8, le parole: «a valere delle» sono sostituite dalle seguenti: «a valere sulle».

 

     All'articolo 23:

     al comma 1, le parole: «sono abrogate» sono sostituite dalle seguenti: «sono soppresse».

 

     Dopo l'articolo 23 sono inseriti i seguenti:

     «Art. 23-bis (Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di morte del socio delle banche popolari). - 1. Al titolo II, capo V, sezione I, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono aggiunti, in fine, i seguenti articoli:

     "Art. 32-bis (Morte del socio). - 1. In caso di morte del socio, gli eredi subentrano nella partecipazione del socio deceduto.

     2. Gli eredi hanno diritto di presentare domanda di ammissione a socio o, se privi dei requisiti, domanda di accertamento dell'insussistenza degli stessi. In mancanza, ovvero fino al rigetto della domanda di ammissione a socio o all'accertamento dell'insussistenza dei requisiti, gli eredi possono esercitare i diritti aventi contenuto patrimoniale relativi alle azioni possedute, fermo restando quanto previsto dall'articolo 30, comma 2.

     3. Gli eredi ai quali il consiglio di amministrazione abbia rifiutato l'ammissione a socio o nei confronti dei quali abbia accertato l'insussistenza dei requisiti di ammissione hanno diritto al rimborso delle azioni, salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 2-ter.

 

     Art. 32-ter (Criteri di valutazione delle azioni in caso di rimborso). - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 28, comma 2-ter, in tutti i casi di rimborso delle azioni a seguito di recesso, morte nel caso previsto dall'articolo 32-bis, comma 3, o esclusione del socio, ai fini della determinazione del valore di rimborso delle azioni si applicano i criteri di cui all'articolo 2437-ter, secondo e quarto comma, del codice civile. Nel caso in cui le azioni siano quotate in mercati regolamentati si applicano i criteri di cui all'articolo 2437-ter, terzo comma, del codice civile".

     2. All'articolo 150-bis, comma 2, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo le parole: "2530, primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma," sono inserite le seguenti: "2534, 2535, secondo comma, primo periodo,".

     3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le banche popolari adeguano i propri statuti sociali alle disposizioni degli articoli 32-bis e 32-ter del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, introdotti dal presente articolo. Anche in deroga a quanto previsto da altre disposizioni normative o dagli statuti sociali delle banche popolari, non spetta ai soci il diritto di recesso previsto dall'articolo 2437, primo comma, lettere f) e g), e secondo comma, lettera b), del codice civile.

 

     Art. 23-ter (Introduzione dell'articolo 150-quater del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di partecipazione azionaria a banche popolari). - 1. Dopo l'articolo 150-ter del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è inserito il seguente:

     "Art. 150-quater (Disposizioni in materia di partecipazione a banche popolari). - 1. Le banche popolari possono emettere le azioni previste dall'articolo 2526 del codice civile nei casi e nei modi previsti dal presente articolo, previa modifica dello statuto sociale.

     2. I soci finanziatori possono detenere azioni di finanziamento anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 30, comma 2. Lo statuto stabilisce i diritti patrimoniali e amministrativi attribuiti ai soci finanziatori e il numero dei voti a loro spettanti, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 30, comma 1, e ne assicura la computabilità come capitale di qualità primaria. L'emissione deve essere autorizzata dalla Banca d'Italia.

     3. Le maggioranze richieste per la costituzione delle assemblee delle banche popolari emittenti azioni di finanziamento e per la validità delle deliberazioni sono determinate dallo statuto e sono calcolate secondo il numero dei voti spettanti ai soci cooperatori e ai soci finanziatori.

     4. Le banche popolari che versino in una situazione di inadeguatezza patrimoniale o che siano sottoposte ad amministrazione straordinaria possono emettere le azioni di finanziamento anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 2526, secondo comma, terzo periodo, del codice civile. Non si applicano gli articoli 2542, terzo comma e quarto comma, secondo periodo, 2543, terzo comma, e 2544, secondo comma, primo periodo, e terzo comma, del codice civile"».

 

     All'articolo 24:

     al comma 1, dopo le parole: «n. 41,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69,»;

     al comma 2, le parole: «Al fine scongiurare» sono sostituite dalle seguenti: «Al fine di scongiurare».

 

     All'articolo 25:

     al comma 1:

     all'alinea, le parole: «apportate te» sono sostituite dalle seguenti: «apportate le»;

     alla lettera a), le parole: «il primo periodo, è» sono sostituite dalle seguenti: «il primo periodo è»;

     al capoverso 1, le parole: «n. 808» sono sostituite dalle seguenti: «n. 808,».

     Nel titolo II, dopo l'articolo 25 è aggiunto il seguente:

     «Art. 25-bis (Misure di sostegno del settore aeroportuale). - 1. Al fine di mitigare gli effetti negativi prodotti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2021, l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sugli aeromobili di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, non si applica nei confronti dei passeggeri in partenza dagli scali aeroportuali nazionali che hanno registrato nell'anno 2019 un traffico di passeggeri in partenza pari o inferiore a un milione di unità. A tale fine, i gestori degli scali aeroportuali di cui al primo periodo comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze e all'Ente nazionale per l'aviazione civile i dati relativi al numero di passeggeri partiti in ciascun mese entro il giorno 25 del mese successivo.

     2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 del presente articolo, pari complessivamente a 5,7 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto».

 

     All'articolo 26:

     al comma 1:

     alla lettera a), le parole: «comma 2 lettere a), b) e c)» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2, lettere a), b) e c),»;

     alla lettera b), le parole: «lettere a), b) e c)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere a), b) e c),» e le parole: «n 104» sono sostituite dalle seguenti: «n. 104,»;

     all'ultimo capoverso, le parole: «decreto legge n. 14 agosto» sono sostituite dalle seguenti: «decreto-legge 14 agosto»;

     al comma 2, al primo periodo, le parole: «e fermo restando» sono sostituite dalle seguenti: «, e, ferma restando» e, al terzo periodo, le parole: «precedente, rendicontano» sono sostituite dalle seguenti: «precedente rendicontano»;

     al comma 3, le parole: «commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 2 e 6-bis»;

     dopo il comma 3 è inserito il seguente:

     «3-bis. Relativamente alle prestazioni di genetica medica, clinica e di laboratorio, considerati la rilevanza delle indagini diagnostiche e l'ampio bacino di utenza necessario per garantire un idoneo numero di prestazioni da parte degli operatori accreditati, è possibile ricorrere a forme di collegamenti in rete anche tra strutture che operano in regioni confinanti. Al fine di garantire l'erogazione di un livello adeguato di prestazioni di cui al periodo precedente, in particolare a favore di pazienti fragili, e al fine di contrastare le malattie genetiche, le regioni promuovono la possibilità di effettuare prelievi domiciliari da parte delle strutture di laboratorio accreditate per le medesime prestazioni, con oneri a carico dell'assistito. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;

     il comma 4 è sostituito dal seguente:

     «4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 15 luglio 2021 trasmettono al Ministero della salute una relazione dettagliata, attestante le prestazioni assistenziali destinate a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 erogate nell'anno 2020 ai sensi del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. La relazione fornisce altresì evidenza della coerenza tra le prestazioni assistenziali erogate e le rilevazioni del centro di costo dedicato contrassegnato dal codice univoco "COV 20", di cui all'articolo 18 del citato decreto-legge n. 18 del 2020. Entro quindici giorni dalla ricezione della relazione, il Ministero della salute verifica la completezza delle informazioni ivi contenute. Sulla base delle risultanze della verifica operata dal Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono rendere disponibili per i rispettivi servizi sanitari le risorse correnti a valere sul Fondo sanitario nazionale 2020 previste dai decreti-legge n. 18 del 2020, n. 34 del 2020 e n. 104 del 2020 per la realizzazione di tutti gli interventi individuati dai medesimi decreti, prescindendo dagli importi stabiliti dalle singole disposizioni in relazione a ciascuna linea di finanziamento, e degli interventi effettuati per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, diversi da quelli previsti nei citati decreti, concernenti l'effettuazione dei tamponi alla popolazione, l'acquisizione di beni e servizi, il ricorso a contratti di somministrazione di personale e la realizzazione di investimenti finanziati da contributi in conto esercizio. Nel caso in cui la relazione sia incompleta o non sia trasmessa nel termine previsto dal primo periodo, la verifica si intende effettuata con esito negativo. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano in ogni caso l'erogazione delle prestazioni assistenziali nell'anno 2021 nell'ambito delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente e senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica»;

     il comma 5 è sostituito dal seguente:

     «5. Per l'anno 2021, i termini del 15 giugno e del 15 luglio, di cui all'articolo 9 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, sono differiti, rispettivamente, al 10 agosto e al 20 settembre e i termini di cui al comma 7 dell'articolo 32 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono così modificati:

     a) i bilanci di esercizio per l'anno 2020 degli enti di cui alle lettere b), punto i), e c) del comma 2 dell'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 sono approvati dalla giunta regionale entro il 15 settembre 2021;

     b) il bilancio consolidato del Servizio sanitario regionale per l'anno 2020 è approvato dalla giunta regionale entro il 15 ottobre 2021»;

     dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

     «6-bis. Al fine di potenziare le iniziative di cura e di assistenza di cui all'articolo 29 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, anche gli stabilimenti termali concorrono a fronteggiare l'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-CoV-2. A tale fine sono garantiti a tutti gli assistiti dal Servizio sanitario nazionale, per l'anno 2021 e per l'anno 2022, nel limite massimo di spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, i cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria e cardiorespiratoria già riconosciuti agli assicurati dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, secondo quanto previsto dall'allegato 9 annesso al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017. Gli stessi cicli di riabilitazione possono essere erogati altresì agli assistiti che presentano postumi riconducibili all'infezione da SARS-CoV-2.

     6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 77, comma 7, del presente decreto. Conseguentemente il fabbisogno sanitario nazionale standard per ciascuno degli anni 2021 e 2022 è incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

     6-quater. Al fine di sostenere il sistema termale nazionale mitigando la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 29-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2021.

     6-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 6-quater, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto».

 

     All'articolo 27:

     al comma 5, secondo periodo, dopo la parola: «2023» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,».

 

     All'articolo 29:

     il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Al fine di adeguare gli standard organizzativi e di personale ai processi di incremento dell'efficienza resi possibili dal ricorso a metodiche automatizzate, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano favoriscono il completamento dei processi di riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche e private accreditate eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio, attivati mediante l'approvazione dei piani previsti dall'articolo 1, comma 796, lettera o), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e inseriscono tra le strutture qualificate gli istituti di ricerca con comprovata esperienza in materia di sequenziamento di nuova generazione (NGS). Per gli anni 2021 e 2022, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono riconoscere alle strutture che si adeguano progressivamente ai predetti standard non oltre il 31 dicembre 2022, al fine di garantire la soglia minima di efficienza di 200.000 esami di laboratorio e di prestazioni specialistiche o di 5.000 campioni analizzati con tecnologia NGS, un contributo da stabilirsi con provvedimento della regione o della provincia autonoma, nei limiti dell'importo di cui al comma 2»;

     al comma 2, le parole: «d'intesa con la Conferenza permanente tra lo Stato e le regioni» sono sostituite dalle seguenti: «previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni»;

     al comma 3, dopo la parola: «lettera c)» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,».

 

     All'articolo 30:

     dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

     «1-bis. Al fine di procedere alla dematerializzazione e alla digitalizzazione degli archivi della Sanità militare, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2021.

     1-ter. Al fine di procedere alla dematerializzazione degli archivi e alla digitalizzazione dei processi di lavoro del Servizio sanitario del Corpo della guardia di finanza, è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2021.

     1-quater. Agli oneri derivanti dai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, pari a 11,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto»;

     al comma 4, le parole: «1 maggio» sono sostituite dalle seguenti: «1° maggio»;

     dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

     «7-bis. Per le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e nel rispetto di quanto ivi previsto, per l'anno 2021 è autorizzato l'arruolamento, a domanda, di personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare in servizio a tempo determinato, con una ferma fino al 31 dicembre 2021, non prorogabile, e posto alle dipendenze funzionali dell'Ispettorato generale della Sanità militare, nella misura complessiva dei posti non coperti con le procedure di arruolamento previste dall'articolo 19-undecies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, pari a:

     a) 16 ufficiali medici con il grado di tenente o grado corrispondente;

     b) 7 sottufficiali infermieri con il grado di maresciallo.

     7-ter. Agli arruolamenti di cui al comma 7-bis, ripartiti per Forza armata con determinazione del Capo di stato maggiore della difesa, si applicano le disposizioni dell'articolo 19-undecies, commi 2, 3, 4 e 6, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

     7-quater. In relazione alla specificità del ruolo prevista dall'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, e ai peculiari compiti svolti dal personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, connessi anche all'emergenza epidemiologica da COVID-19, a decorrere dall'anno 2021, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è autorizzata la spesa di 77 milioni di euro annui, destinata al personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, per i provvedimenti negoziali relativi al triennio 2019-2021.

     7-quinquies. Per le medesime finalità di cui al comma 7-quater:

     a) all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il comma 996 è sostituito dal seguente:

     "996. Per i peculiari compiti connessi anche all'emergenza epidemiologica da COVID-19, svolti dal personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, a decorrere dall'anno 2021, è istituito un Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro da destinare, nell'ambito dei rispettivi provvedimenti negoziali relativi al triennio 2019-2021, agli istituti normativi e ai trattamenti economici accessori";

     b) all'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) al comma 5, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "In relazione a quanto previsto in attuazione dell'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dell'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, per gli anni dal 2018 al 2023 non si applicano le disposizioni di cui al precedente periodo";

     2) al comma 6, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "In relazione a quanto previsto in attuazione dell'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dell'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, per gli anni dal 2018 al 2023 non si applicano le disposizioni di cui al precedente periodo".

     7-sexies. In considerazione dei maggiori compiti e funzioni svolti in materia di politica economica, finanziaria e di bilancio, di monitoraggio dell'andamento della spesa pubblica e del debito pubblico, compresi i peculiari compiti connessi anche all'emergenza epidemiologica da COVID19, le risorse dei fondi per il trattamento accessorio del personale del Ministero dell'economia e delle finanze sono incrementate di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Agli oneri derivanti dal primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

     7-septies. Agli oneri derivanti dal comma 7-quater, pari a 77 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede:

     a) quanto a 33 milioni di euro per l'anno 2021, 53 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2029, 43 milioni di euro per l'anno 2030 e 53 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

     b) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2030, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

     c) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

     d) quanto a 24 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando:

     1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 3.038.400 euro annui a decorrere dall'anno 2021;

     2) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 1.838.400 euro per l'anno 2021, 3.861.200 euro per l'anno 2022 e 1.838.400 euro annui a decorrere dall'anno 2023;

     3) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per 6.568.800 euro per l'anno 2021, 4.546.000 euro per l'anno 2022 e 6.568.800 euro annui a decorrere dall'anno 2023;

     4) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per 12.554.400 euro annui a decorrere dall'anno 2021».

 

     Dopo l'articolo 30 è inserito il seguente:

     «Art. 30-bis (Modifica all'articolo 44 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di agevolazioni all'Agenzia industrie difesa). - 1. All'articolo 44 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo il comma 13 è aggiunto il seguente:

     "13-bis. Per lo svolgimento delle sue attività istituzionali e per l'iscrizione al registro nazionale, l'Agenzia industrie difesa è esentata dall'obbligo di munirsi delle licenze previste dagli articoli 28, 46 e 47 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. L'Agenzia industrie difesa assicura l'annotazione delle operazioni svolte con operatori economici e con altri soggetti privati negli appositi registri previsti dagli articoli 35 e 55 del citato testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, anche allo scopo di consentire le previste verifiche da parte degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza secondo le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti"».

 

     All'articolo 31:

     al comma 1, la parola: «innovativi» è sostituita dalla seguente: «nuovi»;

     al comma 3, le parole: «Gazzetta ufficiale» sono sostituite dalle seguenti: «Gazzetta Ufficiale»;

     il comma 6 è sostituito dal seguente:

     «6. La fondazione di cui all'articolo 42 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, assume la denominazione di "Enea Tech e Biomedical"; conseguentemente, ogni richiamo alla Enea Tech contenuto in disposizioni normative vigenti deve intendersi riferito alla Enea Tech e Biomedical»;

     il comma 7 è sostituito dal seguente:

     «7. All'articolo 42 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1:

     1) dopo le parole: "ricerca applicata," sono inserite le seguenti: "compresi il potenziamento della ricerca, lo sviluppo e la riconversione industriale del settore biomedicale verso la produzione di nuovi farmaci e vaccini per fronteggiare in ambito nazionale le patologie infettive emergenti, oltre a quelle più diffuse, anche attraverso la realizzazione di poli di alta specializzazione,";

     2) le parole: "con particolare riferimento alle start-up" sono sostituite dalle seguenti: "anche con riferimento alle start-up";

     3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Una quota parte di almeno 250 milioni di euro è destinata ai settori dell'economia verde e circolare, dell'information technology, dell'agri-tech e del deep tech";

     b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     "1-bis. Al Fondo di cui al comma 1 possono essere assegnate ulteriori somme nel limite massimo di 400 milioni di euro, destinate alla promozione della ricerca e alla riconversione industriale del settore biomedicale di cui al medesimo comma. A tale fine, il Ministero dello sviluppo economico provvede al versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme giacenti nel conto corrente di tesoreria intestato al Fondo di cui al comma 3 dell'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel limite di 400 milioni di euro e comunque nel limite delle risorse disponibili, da riassegnare al pertinente capitolo di spesa di cui al comma 1 del presente articolo. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente comma il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi della Fondazione di cui al comma 5";

     c) al comma 2:

     1) dopo le parole: "pubblici e privati" sono inserite le seguenti: ", anche attraverso strumenti di partecipazione,";

     2) le parole: "di progetti di innovazione e spin-off" sono sostituite dalle seguenti: "delle iniziative di cui al comma 1";

     d) al comma 4, le parole: "previa stipula" sono sostituite dalle seguenti: "anche tramite stipulazione";

     e) al comma 5:

     1) i periodi primo e secondo sono sostituiti dai seguenti: "Per le medesime finalità di cui al presente articolo, compresa la realizzazione di programmi di sviluppo del settore biomedicale e della telemedicina, con particolare riferimento a quelli connessi al rafforzamento del sistema nazionale di produzione di apparecchiature e dispositivi medicali nonchè di tecnologie e di servizi finalizzati alla prevenzione delle emergenze sanitarie, l'ENEA è autorizzata alla costituzione della fondazione di diritto privato, di seguito denominata 'Fondazione Enea Tech e Biomedical', sottoposta alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico, che, mediante l'adozione di un atto di indirizzo, può definirne gli obiettivi strategici. Lo statuto della Fondazione Enea Tech e Biomedical è adottato, sentita l'ENEA, con decreto del Ministro dello sviluppo economico. Lo statuto può prevedere la costituzione di strutture dedicate per la realizzazione dei programmi di cui al primo periodo del presente comma";

     2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tramite apposita convenzione il Ministero dello sviluppo economico può procedere al trasferimento alla Fondazione delle risorse di cui ai commi 1 e 1-bis";

     f) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

     "6-bis. Sono organi necessari della Fondazione Enea Tech e Biomedical:

     a) il Presidente, che presiede il Consiglio direttivo e ha la rappresentanza legale dell'ente, nominato su proposta del Fondatore d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico;

     b) il Consiglio direttivo, al cui interno può essere nominato un consigliere delegato, con funzioni di direttore, per lo svolgimento delle funzioni di amministrazione ordinaria. Il Consiglio direttivo è formato dal Presidente, nominato ai sensi della lettera a), e da quattro membri, due dei quali nominati su proposta del Ministro dello sviluppo economico, uno nominato su proposta del Ministro della salute e uno nominato su proposta del Ministro dell'università e della ricerca. Il Presidente e i membri del Consiglio direttivo sono scelti tra soggetti dotati di requisiti di onorabilità e indipendenza nonchè di specifica competenza professionale in campo economico, medico-scientifico e ingegneristico;

     c) il Collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri effettivi e da tre supplenti nominati, rispettivamente, su proposta del Fondatore, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico. Con le medesime modalità sono nominati i membri supplenti.

     6-ter. Alle nomine dei componenti degli organi di cui al comma 6-bis si procede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

     6-quater. Gli organi della Fondazione nominati prima della data di entrata in vigore della presente disposizione restano in carica fino alla nomina dei nuovi organi ai sensi dei commi 6-bis e 6-ter";

     g) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "9-bis. Al fine di assicurare il necessario sostegno al settore dei treni storici per le perdite subite a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, alla Fondazione FS Italiane è concesso un contributo di 5 milioni di euro per l'anno 2021"»;

     dopo il comma 7 è inserito il seguente:

     «7-bis. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui alla lettera g) del comma 7, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77»;

     al comma 8, le parole: «dall'entrata in vigore di cui ai commi 6 e 7» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

 

     Dopo l'articolo 31 sono inseriti i seguenti:

     «Art. 31-bis (Credito d'imposta per la ricerca biomedica). - 1. Al fine di favorire lo sviluppo della ricerca biomedica e la capacità degli enti di ricerca nazionali di competere a livello europeo, è riconosciuto in via sperimentale, per l'anno 2021, nel limite di spesa complessivo di 11 milioni di euro per l'anno 2021, un contributo sotto forma di credito d'imposta nella misura del 17 per cento delle spese sostenute da enti di ricerca privati senza finalità di lucro per l'acquisto di reagenti e apparecchiature destinati alla ricerca scientifica.

     2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

     3. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le spese ammissibili ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui al comma 1, le procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, le modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e di revoca del beneficio e le modalità di restituzione del credito d'imposta indebitamente fruito.

     4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 11 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.

     5. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

 

     Art. 31-ter (Riduzione dell'aliquota dell'IVA su reagenti e apparecchiature diagnostiche nell'ambito di progetti di ricerca integralmente finanziati da fondi europei). - 1. In considerazione degli effetti connessi alla emergenza epidemiologica da COVID-19, dal 1° luglio al 31 dicembre 2021, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto applicata ai reagenti e alle apparecchiature diagnostiche destinati a essere utilizzati per progetti di ricerca scientifica nel campo delle biotecnologie e della biomedicina integralmente finanziati dall'Unione europea e acquistati dalle università, dagli enti pubblici di ricerca, dagli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e dagli enti di ricerca privati senza fini di lucro è ridotta al 5 per cento.

     2. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 24,3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.

 

     Art. 31-quater (Modifiche al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, in materia di finanziamento dei crediti all'esportazione). - 1. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 14, comma 3:

     1) sono premesse le seguenti parole: "La tipologia e le caratteristiche delle operazioni ammissibili al contributo e";

     2) le parole: ", le modalità e i tempi" sono sostituite dalle seguenti: "e le modalità";

     b) all'articolo 15, comma 1:

     1) alla lettera a), dopo le parole: "operatori nazionali" sono inserite le seguenti: "e le loro società controllate e collegate estere nella loro attività con l'estero e di internazionalizzazione dell'economia italiana," e le parole da: "da intermediari" fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: "da operatori finanziari italiani o esteri che rispettino adeguati principi di organizzazione, vigilanza, patrimonializzazione e operatività o da sottoscrittori di prestiti obbligazionari, di cambiali finanziarie, di titoli di debito e di altri strumenti finanziari connessi al processo di internazionalizzazione di imprese italiane";

     2) alla lettera b), le parole da: "e gli intermediari" fino a: "n. 385," sono sostituite dalle seguenti: "gli operatori finanziari italiani o esteri che rispettano adeguati principi di organizzazione, vigilanza, patrimonializzazione e operatività e i sottoscrittori di prestiti obbligazionari, di cambiali finanziarie, di titoli di debito e di altri strumenti finanziari connessi al processo di internazionalizzazione di imprese italiane," e dopo la parola: "nazionali" sono inserite le seguenti: "o alle loro società controllate e collegate estere nella loro attività con l'estero e di internazionalizzazione dell'economia italiana";

     c) l'articolo 17 è sostituito dal seguente:

     "Art. 17 (Piano strategico annuale e piano previsionale dei fabbisogni finanziari). - 1. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delibera il piano strategico annuale e il piano previsionale dei fabbisogni finanziari del fondo di cui al secondo comma dell'articolo 37 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, per l'anno successivo, previamente approvati dal Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

     2. Il piano strategico di cui al comma 1 è redatto considerando le aree geografiche e i macro-settori di interesse prioritario e indica la misura massima del contributo agli interessi, tenuto conto delle risorse disponibili, sulla base della metodologia di cui all'articolo 16, comma 1-bis.

     3. L'importo delle assegnazioni finanziarie da destinare al fondo di cui al secondo comma dell'articolo 37 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, per le finalità di cui all'articolo 14 del presente decreto, è stabilito annualmente con la legge di bilancio"».

 

     All'articolo 32:

     al comma 1, primo periodo, le parole: «a condizione che siano in possesso del codice identificativo di cui all'articolo 13-quater, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58» sono sostituite dalle seguenti: «munite di codice identificativo regionale ovvero, in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell'attività ricettiva di bed and breakfast».

 

     Dopo l'articolo 32 è inserito il seguente:

     «Art. 32-bis (Autorizzazione alla vendita di dispositivi di protezione individuale presso le rivendite di generi di monopolio). - 1. Le rivendite di generi di monopolio sono autorizzate alla vendita di mascherine medico-chirurgiche e protettive di qualunque tipologia, nonchè di guanti chirurgici e no, di occhiali protettivi, visiere e protezioni facciali, di camici e grembiuli monouso e di ogni altro dispositivo di protezione individuale destinato alle medesime finalità protettive. Al fine di garantire la sicurezza dei dispositivi di cui al presente comma, le rivendite di generi di monopolio sono tenute al rispetto delle indicazioni del fabbricante in relazione alla destinazione d'uso degli stessi».

 

     All'articolo 33:

     al comma 1, dopo le parole: «n. 165» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

     dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

     «6-bis. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021 destinato a promuovere, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma, il benessere e la persona, favorendo l'accesso ai servizi psicologici delle fasce più deboli della popolazione, con priorità per i pazienti affetti da patologie oncologiche, nonchè per il supporto psicologico dei bambini e degli adolescenti in età scolare.

     6-ter. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 6-bis, anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato.

     6-quater. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto».

 

     Dopo l'articolo 33 è inserito il seguente:

     «Art. 33-bis (Riconoscimento di un contributo in favore dell'Ospedale pediatrico Istituto Giannina Gaslini e degli altri Istituti pediatrici di ricovero e cura a carattere scientifico per il ristoro dei costi sostenuti a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19). - 1. Al fine di ristorare, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma che costituisce limite massimo di spesa, i maggiori costi operativi sostenuti per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonchè quelli derivanti dal conseguente incremento delle prestazioni di alta complessità nell'anno 2020, all'Ospedale pediatrico Istituto Giannina Gaslini è attribuito un contributo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021.

     2. Al fine di ristorare, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma che costituisce limite massimo di spesa, i maggiori costi operativi sostenuti per la gestione dell'emergenza da COVID-19, nonchè quelli derivanti dal conseguente incremento delle prestazioni di alta complessità, a favore degli Istituti pediatrici di ricovero e cura a carattere scientifico è attribuito un contributo pari complessivamente a 5 milioni di euro per l'anno 2021.

     3. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione del comma 2, anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato.

     4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto».

 

     All'articolo 34:

     al comma 1, secondo periodo, le parole: «susseguente al passaggio di consegne» sono sostituite dalle seguenti: «relativo alla gestione successiva al 1° marzo 2021»;

     il comma 3 è sostituito dal seguente:

     «3. Il commissario straordinario presenta alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Camere il rendiconto attestante l'effettivo utilizzo delle somme di cui al comma 1, decorsi sei mesi dalla data del loro trasferimento sulla contabilità speciale ad esso intestata. Successivamente, la rendicontazione è effettuata ogni quattro mesi»;

     al comma 7, le parole: «n. 135 e fermo restando» sono sostituite dalle seguenti: «n. 135, e ferma restando»;

     al comma 8, le parole: «le parole: "retribuiti" sono soppresse» sono sostituite dalle seguenti: «la parola: "retribuiti" è soppressa»;

     al comma 9, le parole: «di conversione» sono soppresse;

     dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:

     «9-bis. Al fine di sostenere il settore delle cerimonie colpito dalle restrizioni imposte dalle esigenze di contenimento del virus SARS-CoV-2 e in conformità alla proposta di raccomandazione di cui alla comunicazione COM(2021) 294 final del Consiglio, del 31 maggio 2021, che modifica la raccomandazione (UE) 2020/1475, del 13 ottobre 2020, per un approccio coordinato alla limitazione della libertà di circolazione in risposta alla pandemia di COVID-19, al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 8-bis, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

     "2-bis. Nel rispetto delle misure di carattere generale e dei protocolli adottati per lo svolgimento dei riti religiosi e civili, i bambini di età inferiore a sei anni sono esentati dal requisito del possesso della certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9 per la partecipazione ai banchetti nell'ambito di cerimonie e di eventi analoghi con meno di sessanta partecipanti";

     b) all'articolo 9, dopo il comma 8 è inserito il seguente:

     "8-bis. Per garantire che le famiglie in viaggio negli Stati membri dell'Unione europea restino unite, i minori che accompagnano il genitore o i genitori non sono tenuti a sottoporsi a quarantena o ad autoisolamento per motivi di viaggio se tale obbligo non è imposto al genitore o ai genitori perchè in possesso di un certificato di vaccinazione o di un certificato di guarigione. L'obbligo di sottoporsi a test per l'infezione da SARS-CoV-2 per motivi di viaggio non si applica ai bambini di età inferiore a sei anni".

     9-ter. Al fine di dare completa attuazione all'integrazione sociosanitaria e di fare fronte al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il personale dipendente del Servizio sanitario nazionale appartenente ai profili professionali di assistente sociale, di sociologo e di operatore sociosanitario, già collocato nel ruolo tecnico di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, è collocato nel ruolo sociosanitario istituito dal presente comma, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

     9-quater. Al fine di garantire, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma che costituisce tetto massimo di spesa, l'esecuzione gratuita dei test molecolari e antigenici rapidi per l'ottenimento della certificazione verde COVID-19, di cui all'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, o del certificato COVID digitale dell'UE, di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, per i cittadini con disabilità o in condizione di fragilità che non possono effettuare la vaccinazione anti SARS-CoV-2 a causa di patologie ostative certificate, è istituito nello stato di previsione del Ministero della salute un Fondo per la gratuità dei tamponi, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021.

     9-quinquies. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le disabilità ovvero con l'Autorità politica delegata in materia di disabilità, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti, anche al fine del rispetto del limite massimo di spesa previsto, i criteri e le modalità di riparto del Fondo di cui al comma 9-quater tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Agli oneri derivanti dal comma 9-quater, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto»;

     dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:

     «10-bis. Al fine di rafforzare i programmi di sorveglianza epidemiologica e di garantire l'aderenza alla terapia farmacologica, realizzando l'efficace monitoraggio dei consumi farmaceutici, il sistema di ricezione dei dati individuali in forma anonimizzata, di cui all'articolo 68, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è esteso a tutti i farmaci dotati di autorizzazione all'immissione in commercio, anche non a carico del Servizio sanitario nazionale, e a tutti i farmaci comunque dispensati dalle farmacie nelle forme della distribuzione per conto, secondo i termini e le modalità previsti dall'articolo 50, commi 5 e 8, del citato decreto-legge n. 269 del 2003, utilizzando l'infrastruttura del sistema tessera sanitaria.

     10-ter. Nell'ambito delle attività di cui al comma 10-bis è prevista l'acquisizione dei dati individuali anonimizzati relativi all'erogazione di parafarmaci registrati come dispositivi medici tramite il canale di dispensazione delle farmacie.

     10-quater. Ai dati di cui ai commi 10-bis e 10-ter possono accedere il Ministero della salute, il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Agenzia italiana del farmaco, l'Istituto nazionale di statistica, l'Istituto superiore di sanità e l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, secondo le modalità fissate dal decreto del Ministro della sanità 18 giugno 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 16 agosto 1999.

     10-quinquies. Dall'attuazione dei commi 10-bis, 10-ter e 10-quater non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alla ricezione dei dati previsti dai commi 10-bis, 10-ter e 10-quater, i cui oneri di acquisizione e di trasmissione sono posti ad esclusivo carico delle associazioni di categoria, utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

     10-sexies. Al fine di potenziare l'attività di screening polmonare su tutto il territorio nazionale, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, da destinare ai centri della Rete italiana screening polmonare per la realizzazione di programmi di prevenzione e monitoraggio del tumore del polmone nei limiti della spesa autorizzata.

     10-septies. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 10-sexies, anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato. Con il medesimo decreto sono individuati i centri che costituiscono la Rete italiana screening polmonare, garantendo il più ampio livello di copertura del territorio nazionale.

     10-octies. Agli oneri derivanti dai commi 10-sexies e 10-septies, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto».

 

     Dopo l'articolo 34 è inserito il seguente:

     «Art. 34-bis (Disposizioni in materia di sorveglianza epidemiologica del SARS-CoV-2 e delle relative varianti genetiche e di monitoraggio delle risposte immunologiche al COVID-19 e ai vaccini). - 1. Al fine di assicurare la sorveglianza epidemiologica della circolazione del virus SARS-CoV-2 e delle relative varianti genetiche, l'Istituto superiore di sanità si avvale di una rete di laboratori di microbiologia e di centri di sequenziamento genomico individuati ai sensi del comma 2. Allo scopo di promuovere il monitoraggio delle risposte immunologiche all'infezione da SARS-CoV-2 e ai vaccini somministrati per la prevenzione del medesimo virus, nonchè attività di formazione e ricerca nel settore specifico che comprendono studi sui meccanismi patogenetici dell'infezione da SARS-CoV-2 e sull'individuazione di nuove strategie diagnostiche, preventive e terapeutiche, l'Istituto superiore di sanità coordina lo svolgimento di attività in collaborazione con laboratori e centri appositamente identificati nel territorio nazionale, anche mediante bandi pubblici.

     2. Ai fini di cui al comma 1, ciascuna regione e provincia autonoma costituisce una rete di laboratori di microbiologia e di centri di sequenziamento genomico, individuati da un laboratorio pubblico di riferimento regionale che, in coordinamento con l'Istituto superiore di sanità, ai fini dell'accreditamento, verifica il possesso dei requisiti tecnici indicati dal Ministero della salute. Ai medesimi fini, sono individuati laboratori di microbiologia e centri di sequenziamento genomico afferenti alla Sanità militare che operano in diretto coordinamento con l'Istituto superiore di sanità.

     3. Allo scopo di assicurare la sorveglianza epidemiologica del virus SARS-CoV-2, i laboratori di cui al comma 2 hanno l'obbligo di trasmettere i dati relativi ai casi di pazienti positivi ai test per l'individuazione dell'infezione da SARS-CoV-2 al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente. Le regioni e le province autonome, ricevuti i dati relativi ai casi positivi, li trasmettono all'Istituto superiore di sanità, nel rispetto delle indicazioni dallo stesso fornite, mediante la piattaforma per la sorveglianza integrata del COVID-19 istituita presso il medesimo Istituto ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 640 del 27 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 28 febbraio 2020. Per la comunicazione dei dati di cui al presente comma sono adottate adeguate misure tecniche e organizzative idonee a tutelare la riservatezza dei dati stessi.

     4. Per lo svolgimento delle specifiche attività di sorveglianza delle varianti genetiche del virus SARS-CoV-2, i laboratori e i centri di sequenziamento genomico di cui al comma 2, nel rispetto delle modalità indicate dall'Istituto superiore di sanità e accedendo all'apposito sistema informativo predisposto presso il medesimo Istituto, trasmettono, in forma anonima, i dati relativi alla sequenza genica di una determinata percentuale di campioni di casi positivi per l'infezione da SARS-CoV-2.

     5. Ai fini del monitoraggio delle risposte immunologiche all'infezione e ai vaccini somministrati per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, l'Istituto superiore di sanità si avvale dei dati individuali acquisiti con le modalità di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29.

     6. L'Istituto superiore di sanità, le regioni e le province autonome provvedono agli adempimenti di cui ai commi 2 e 3 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Per lo svolgimento delle attività di sorveglianza delle varianti genetiche del virus SARS-CoV-2 e di monitoraggio delle risposte immunologiche all'infezione e ai vaccini somministrati, nonchè per l'avvio delle attività di formazione specifica nel campo e di ricerca sull'infezione da SARS-CoV-2, è autorizzata la spesa di 10.000.000 di euro per l'anno 2021. Alla copertura degli oneri derivanti dal precedente periodo si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 34, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, destinate agli interventi del Commissario straordinario di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27».

 

     All'articolo 35:

     al comma 1, alinea, dopo le parole: «n. 68» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

     dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

     «2-bis. In coerenza con quanto previsto dagli articoli 23, 31 e 38, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, di definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, il Ministero della salute, previa istruttoria dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) da concludere entro il 30 dicembre 2021, effettua una ricognizione delle attività svolte dalle singole regioni e province autonome ed elabora un programma triennale per l'attuazione della legge 15 marzo 2010, n. 38, al fine di assicurare, entro il 31 dicembre 2025, l'uniforme erogazione dei livelli di assistenza di cui ai citati articoli 23, 31 e 38, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 in tutto il territorio nazionale, fissando per ciascuna regione e provincia autonoma i relativi obiettivi. L'attuazione del predetto programma triennale da parte delle regioni e delle province autonome costituisce adempimento ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale ai fini e per gli effetti dell'articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, prorogato, a decorrere dall'anno 2013, dall'articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano presentano periodicamente una relazione sullo stato di attuazione del citato programma triennale al Comitato permanente per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 9 dell'intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sancita in data 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005.

     2-ter. Entro il 30 giugno 2022, previa istruttoria dell'AGENAS, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le tariffe nazionali massime di riferimento per la remunerazione delle prestazioni di cure palliative in ambito domiciliare e residenziale e in hospice, in coerenza con la programmazione economico-finanziaria del Servizio sanitario nazionale.

     2-quater. All'attuazione delle disposizioni dei commi 2-bis e 2-ter le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

     2-quinquies. In caso di mancata attuazione del programma triennale nei termini previsti si applica la procedura per l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131».

     Al titolo III, dopo l'articolo 35 sono aggiunti i seguenti:

     «Art. 35-bis (Disposizione in materia di proroga di contratti dell'Agenzia italiana del farmaco). - 1. I commi 431 e 432 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono sostituiti dai seguenti:

     "431. L'AIFA può prorogare e rinnovare, fino al completamento delle procedure concorsuali di cui al comma 430 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, i contratti di collaborazione coordinata e continuativa scaduti il 30 giugno 2021 o in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nel limite di 35 unità, nonchè i contratti di prestazione di lavoro flessibile di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, scaduti il 30 giugno 2021, nel limite di 39 unità. Ferma restando la durata dei contratti in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è fatto divieto all'AIFA di instaurare rapporti di lavoro flessibile per le posizioni interessate dalle procedure concorsuali di cui al comma 430 del presente articolo, per una spesa corrispondente alle correlate assunzioni.

     432. A decorrere dal 1° gennaio 2022, all'AIFA è fatto divieto di stipulare contratti di lavoro di cui agli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e si applica il divieto di cui all'articolo 7, comma 5-bis, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001".

     2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.213.888 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.

 

     Art. 35-ter (Unificazione dei Fondi per il rimborso dei farmaci innovativi e dei farmaci oncologici innovativi). - 1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 393, la parola: "400," è soppressa;

     b) a decorrere dal 1° gennaio 2022 il comma 400 è abrogato;

     c) a decorrere dal 1° gennaio 2022 il comma 401 è sostituito dal seguente:

     "401. A decorrere dal 1° gennaio 2022, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo, con una dotazione di 1.000 milioni di euro annui, per il concorso al rimborso alle regioni delle spese sostenute per l'acquisto dei farmaci innovativi. Resta ferma la competenza del Ministero della salute a disciplinare le modalità operative di erogazione delle risorse stanziate, sulla base dei criteri stabiliti con il decreto adottato ai sensi del comma 405";

     d) dopo il comma 401 è inserito il seguente:

     "401-bis. Il Fondo di cui al comma 401 è finanziato, per 664 milioni di euro annui, mediante utilizzo delle risorse del comma 393 e, per 336 milioni di euro annui, mediante utilizzo delle risorse destinate alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662";

     e) al comma 402, le parole: "ai commi 400 e 401" sono sostituite dalle seguenti: "al comma 401";

     f) al comma 402-bis, le parole: "ai Fondi previsti ai commi 400 e 401" sono sostituite dalle seguenti: "al Fondo previsto al comma 401" e le parole: "dei Fondi di cui ai commi 400 e 401" sono sostituite dalle seguenti: "del Fondo di cui al comma 401";

     g) al comma 405, le parole: "dei fondi di cui ai commi 400 e 401" sono sostituite dalle seguenti: "del Fondo di cui al comma 401" e le parole: "ai citati commi 400 e 401" sono sostituite dalle seguenti: "al citato comma 401";

     h) al comma 406, le parole: "di ciascuno dei fondi di cui ai commi 400 e 401" sono sostituite dalle seguenti: "del Fondo di cui al comma 401".

     2. Il comma 550 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogato».

 

     All'articolo 36:

     al comma 4, dopo le parole: «con modificazioni» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

     al comma 5, dopo le parole: «n. 77» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,».

 

     All'articolo 37:

     al comma 1:

     all'alinea, le parole: «sono inseriti» sono sostituite dalle seguenti: «sono aggiunti»;

     al capoverso 1-ter, dopo le parole: «all'articolo 44» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

     al capoverso 1-quinquies, le parole da: «adottato» fino alla fine del capoverso sono sostituite dalle seguenti: «del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 28 marzo 2020, pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

 

     Dopo l'articolo 37 sono inseriti i seguenti:

     «Art. 37-bis (Incremento del Fondo per le non autosufficienze). - l. Al fine di potenziare l'assistenza e i servizi relativi ai progetti di vita indipendente per le persone con disabilità e non autosufficienti, il Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 40 milioni di euro per l'anno 2022 per finanziare programmi di assistenza domiciliare e assistenza domiciliare integrata. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.

 

     Art. 37-ter (Misure in favore dei lavoratori socialmente utili). - 1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 495, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato anche le amministrazioni pubbliche presso le quali risultano temporaneamente utilizzati i lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81.

     2. Nelle regioni e negli enti locali sottoposti a commissariamento, la manifestazione di interesse all'avvio della procedura di stabilizzazione di cui all'articolo 1, comma 495, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è espressa dall'organo commissariale».

 

     All'articolo 38:

     al comma 1, le parole: «1 giugno», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «1° giugno»;

     al comma 2, dopo le parole: «in 327,2» sono inserite le seguenti: «milioni di euro»;

     dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

     «2-bis. Al fine di non applicare, con riferimento al periodo dal 1° febbraio al 31 dicembre 2021, ai lavoratori beneficiari delle misure di cui all'articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come prorogate per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 1, comma 289, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le riduzioni previste dall'articolo 2, comma 66, secondo periodo, della legge 28 giugno 2012, n. 92, degli importi del trattamento di mobilità in deroga nei casi di terza e quarta proroga, è stanziato l'importo di 500.000 euro per l'anno 2021, che costituisce limite massimo di spesa.

     2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto»;

     alla rubrica, sono aggiunte, in fine, le parole: «e di trattamento di mobilità in deroga».

 

     All'articolo 40:

     al comma 1, ottavo periodo, le parole: «articolo 3, comma 5 del decreto legislativo 4 settembre 2015, n. 148» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148»;

     dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     «1-bis. Al fine di mitigare i disagi che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, si sono determinati nella gestione degli adempimenti connessi alle richieste di accesso alle prestazioni integrative di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 95269 del 7 aprile 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 21 maggio 2016, i termini di decadenza di cui all'articolo 7, comma 8, del medesimo decreto per l'invio delle domande di accesso ai trattamenti integrativi, scaduti nel periodo dal 1° febbraio 2020 al 30 aprile 2021, sono differiti al 31 luglio 2021. Il beneficio di cui al primo periodo del presente comma è riconosciuto nel limite di spesa di 18 milioni di euro per l'anno 2021; a tale fine è previsto uno specifico finanziamento del Fondo di cui al citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 95269 del 2016 a titolo di concorso ai relativi oneri, pari a 18 milioni di euro per l'anno 2021. All'onere derivante dal secondo periodo del presente comma, pari a 18 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77»;

     al comma 3, le parole: «dalla legge dalla legge» sono sostituite dalle seguenti: «dalla legge» e le parole: «1 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio».

 

     Dopo l'articolo 40 sono inseriti i seguenti:

     «Art. 40-bis (Ulteriore trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria). - 1. Anche per fronteggiare situazioni di particolare difficoltà economica presentate al Ministero dello sviluppo economico, ai datori di lavoro di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, che non possono ricorrere ai trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è riconosciuto, nel limite di spesa di 351 milioni di euro per l'anno 2021, un trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga agli articoli 4, 5, 12 e 22 del medesimo decreto legislativo n. 148 del 2015, per un massimo di tredici settimane fruibili fino al 31 dicembre 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del predetto limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

     2. Ai datori di lavoro che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi del comma 1 resta precluso l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, per la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31 dicembre 2021 e restano altresì sospese, nel medesimo periodo, le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di un nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto. Ai medesimi soggetti di cui al primo periodo resta, altresì, preclusa, nel medesimo periodo, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge.

     3. Le sospensioni e le preclusioni di cui al comma 2 non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa oppure dalla cessazione definitiva dell'attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si realizzi la cessione di un complesso di beni o attività che possa configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

     4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 351 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

 

     Art. 40-ter (Riconoscimento dei trattamenti integrativi arretrati del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale per l'anno 2020). - 1. Al fine di mitigare gli effetti economici sui lavoratori del settore aeroportuale derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed eliminare la disparità di trattamento dei lavoratori dei servizi aeroportuali di terra esclusi dall'operatività del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale ai sensi dell'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nel limite massimo di spesa di 12 milioni di euro per l'anno 2021, le disposizioni dell'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 95269 del 7 aprile 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 21 maggio 2016, si applicano anche in relazione ai trattamenti di integrazione salariale in deroga destinati ai lavoratori di cui al presente comma, con il riconoscimento delle spettanze arretrate non erogate per i mesi dal 1° marzo al 31 dicembre 2020.

     2. Per l'attuazione del presente articolo, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabilisce le modalità per l'erogazione dei trattamenti integrativi arretrati di cui al comma 1, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma 1.

     3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.

 

     Art. 40-quater (Disposizioni per il settore marittimo). - 1. All'articolo 9-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "2-bis. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione al 31 dicembre 2021, l'indennità di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, può essere altresì riconosciuta, a domanda, in alternativa alla Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI), ai lavoratori già dipendenti delle imprese di cui all'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, operanti nei porti di cui al comma 1 del presente articolo ubicati nella regione Sardegna, che hanno cessato di percepire il trattamento straordinario di integrazione salariale nell'anno 2020, nel limite di spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2021. Qualora il lavoratore opti per l'indennità di cui al presente comma, l'erogazione della NASpI è sospesa fino al termine del periodo di percepimento dell'indennità stessa".

     2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto».

 

     Dopo l'articolo 41 è inserito il seguente:

     «Art. 41-bis (Modifica all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di lavoro a tempo determinato). - 1. All'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

     "b-bis) specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di cui all'articolo 51";

     b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     "1.1. Il termine di durata superiore a dodici mesi, ma comunque non eccedente ventiquattro mesi, di cui al comma 1 del presente articolo, può essere apposto ai contratti di lavoro subordinato qualora si verifichino specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di lavoro di cui all'articolo 51, ai sensi della lettera b-bis) del medesimo comma 1, fino al 30 settembre 2022"».

 

     All'articolo 42:

     al comma 3, alinea, è aggiunta, in fine, la seguente parola: «euro»;

     al comma 8, primo periodo, le parole: «750,4 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «848 milioni»;

     dopo il comma 8 è inserito il seguente:

     «8-bis. Non concorrono alla formazione del reddito imponibile, ai fini della relativa tassazione, i contributi e le indennità di qualsiasi natura, anche integrativi o aggiuntivi rispetto a quelli riconosciuti dalla disciplina statale, erogati, in via eccezionale, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano in base a disposizioni di legge regionale o provinciale e finanziati con oneri a carico dei rispettivi bilanci, in favore di lavoratori che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro»;

     i commi 9 e 10 sono sostituiti dai seguenti:

     «9. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è incrementata di 167,4 milioni di euro per l'anno 2021.

     10. Agli oneri derivanti dai commi 8 e 9, pari a 1.015,4 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:

     a) quanto a 70 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

     b) quanto a 70 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

     c) quanto a 104 milioni di euro per l'anno 2021, al fine di assicurare la compensazione anche in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, mediante riduzione, per 126,6 milioni di euro per l'anno 2021, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 maggio 2021, n. 61;

     d) quanto a 771,4 milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 77».

 

     All'articolo 43:

     al comma 1, dopo le parole: «e del commercio» sono inserite le seguenti: «nonchè del settore creativo, culturale e dello spettacolo»;

     al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69»;

     al comma 4, le parole: «770,0 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «770,9 milioni di euro per l'anno 2021 e a 0,1 milioni di euro per l'anno 2023»;

     al comma 5, le parole: «Il beneficio previsto di cui al» sono sostituite dalle seguenti: «L'esonero di cui al»;

     il comma 6 è sostituito dal seguente:

     «6. Alle minori entrate derivanti dai commi da 1 a 5, pari a 770,9 milioni di euro per l'anno 2021 e valutate in 97,1 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, quanto a 770 milioni di euro per l'anno 2021 e a 97 milioni di euro per l'anno 2023, ai sensi dell'articolo 77 del presente decreto, quanto a 0,9 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto, e, quanto a 0,1 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della citata legge n. 190 del 2014»;

     alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonchè del settore creativo, culturale e dello spettacolo».

 

     Dopo l'articolo 43 sono inseriti i seguenti:

     «Art. 43-bis (Contributi per i servizi della ristorazione collettiva). - 1. Al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle imprese operanti nei servizi di ristorazione collettiva sono erogati contributi a fondo perduto nel limite di spesa complessivo di 100 milioni di euro per l'anno 2021.

     2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1, tenendo in considerazione anche il costo del lavoro.

     3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

     4. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

 

     Art. 43-ter (Disposizioni straordinarie in materia di promozione dell'offerta turistica). - 1. Al fine di promuovere l'offerta turistica nazionale e di far fronte alle ricadute economiche negative sul settore turistico a seguito delle misure di contenimento e di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le regioni possono stipulare una polizza assicurativa relativa all'assistenza sanitaria a favore dei turisti stranieri non residenti in Italia nè nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano, che contraggano la sindrome respiratoria acuta grave Coronavirus-2 (SARS-CoV-2) durante la loro permanenza nel territorio regionale, quali ospiti di strutture turistico-ricettive, per il rimborso delle spese mediche da essi sostenute in relazione al COVID-19 per prestazioni erogate dalle strutture del Servizio sanitario nazionale e dei costi per il prolungamento del loro soggiorno in Italia.

     2. La copertura assicurativa di cui al comma 1 ha durata dalle ore ventiquattro della data di stipulazione della relativa polizza sino alle ore ventiquattro del 31 dicembre 2021.

     3. Alla procedura per la stipulazione della polizza di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

     4. Per le finalità di cui al presente articolo, è istituito nello stato di previsione del Ministero del turismo un fondo, denominato "Fondo straordinario per il sostegno al turismo", con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2021.

     5. Con decreto del Ministro del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.

     6. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto».

 

     All'articolo 44:

     al comma 1, le parole: «Comitato Olimpico Nazionale», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Comitato olimpico nazionale italiano»;

     al comma 5, secondo periodo, le parole: «fermo restando» sono sostituite dalle seguenti: «ferma restando» e dopo la parola: «convertito» sono inserite le seguenti: «, con modificazioni,»;

     al comma 7, le parole: «a Sport e Salute» sono sostituite dalle seguenti: «alla società Sport e Salute», le parole: «ai quali sia conseguito il riconoscimento delle indennità» sono sostituite dalle seguenti: «ai quali siano state riconosciute le indennità», dopo le parole: «legge 17 luglio 2020,» sono inserite le seguenti: «n. 77,», dopo le parole: «legge 13 ottobre 2020,» sono inserite le seguenti: «n. 126,» e le parole: «decreto 28 ottobre 2020 n. 137» sono sostituite dalle seguenti: «decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137,»;

     al comma 8, le parole: «da Sport e Salute» sono sostituite dalle seguenti: «dalla società Sport e Salute S.p.A.»;

     al comma 9, le parole: «Si considera» sono sostituite dalle seguenti: «Si considerano»;

     al comma 10, le parole: «dal Ministro» sono soppresse;

     al comma 13, le parole: «a Sport e Salute» sono sostituite dalle seguenti: «alla società Sport e Salute S.p.A.».

 

     All'articolo 45:

     al comma 1, capoverso 1-bis, al primo periodo, dopo le parole: «le cui azioni» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e, al terzo periodo, la parola: «2022si» è sostituita dalle seguenti: «2022 si».

 

     All'articolo 46:

     al comma 2:

     alla lettera a), la parola: «soppressi» è sostituita dalla seguente: «abrogati»;

     alla lettera c), numero 2), la parola: «soppresso» è sostituita dalla seguente: «abrogato»;

     alla lettera d), la parola: «soppresso» è sostituita dalla seguente: «abrogato»;

     al comma 4, le parole: «d'intesa» sono sostituite dalle seguenti: «di concerto».

 

     Dopo l'articolo 47 è inserito il seguente:

     «Art. 47-bis (Differimento dei termini per la verifica della regolarità contributiva dei lavoratori autonomi e dei professionisti ai fini dell'esonero di cui all'articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e disposizioni in materia di Fondi di solidarietà bilaterali del credito ordinario, cooperativo e della società Poste italiane Spa). - 1. Ai fini della concessione dell'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali di cui all'articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, la regolarità contributiva è verificata d'ufficio dagli enti concedenti a far data dal 1° novembre 2021. A tal fine la regolarità contributiva è assicurata anche dai versamenti effettuati entro il 31 ottobre 2021. Resta in ogni caso fermo il recupero, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, degli importi fruiti a titolo di esonero in quanto non spettanti.

     2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 59, comma 3, lettera a), della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relative ai criteri di tassazione a titolo definitivo delle prestazioni erogate in forma rateale dai Fondi di solidarietà bilaterali del credito ordinario, cooperativo e della società Poste italiane Spa, il richiamo ivi contenuto all'articolo 17 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve intendersi riferito alla determinazione dell'aliquota da applicare, con esclusione della riliquidazione di tale imposta da parte degli uffici finanziari.

     3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 22 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui al comma 25-bis dell'articolo 1».

 

     All'articolo 48:

     al comma 3, le parole: «tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano» sono sostituite dalle seguenti: «tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

 

     Dopo l'articolo 48 è inserito il seguente:

     «Art. 48-bis (Credito d'imposta sui costi sostenuti dalle imprese per la formazione professionale di alto livello dei propri dipendenti). - 1. A tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano, che effettuano spese per attività di formazione professionale di alto livello nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 25 per cento, nel limite massimo complessivo delle risorse di cui al comma 5.

     2. Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1 le spese sostenute, fino all'importo massimo di 30.000 euro per ciascuna impresa beneficiaria, relative al costo aziendale del dipendente per il periodo in cui è occupato nelle attività di formazione attraverso corsi di specializzazione e di perfezionamento di durata non inferiore a sei mesi, svolti in Italia o all'estero, negli ambiti legati allo sviluppo di nuove tecnologie e all'approfondimento delle conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0, quali big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, sicurezza cibernetica, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo-macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali.

     3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 del presente articolo non concorre alla formazione del reddito, nè della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

     4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente articolo, comprese quelle finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 5.

     5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto».

 

     All'articolo 49:

     al comma 1, le parole: «All'articolo 103-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio, n. 77, comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «All'articolo 103-bis, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,»;

     al comma 2, le parole: «mediante 77» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 77»;

     dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

     «2-bis. All'articolo 94-bis, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "nell'anno 2020, nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2020 e 2021, nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021".

     2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto».

 

     All'articolo 50:

     al comma 1, le parole: «al reclutamento straordinario di dirigenti medici e tecnici della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «al reclutamento straordinario di dirigenti medici, tecnici della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro e assistenti sanitari»;

     al comma 2, le parole: «10.000.000 euro», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «10.000.000 di euro annui».

     Al titolo IV, dopo l'articolo 50 sono aggiunti i seguenti:

     «Art. 50-bis (Misure in materia di tutela del lavoro). - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021, la proroga di sei mesi di cui all'articolo 44, comma 1-bis, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, può, in via eccezionale, essere concessa, previo accordo stipulato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la partecipazione del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e delle regioni interessate, anche per i trattamenti di integrazione salariale straordinaria di cui all'articolo 94, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, nel limite di 12,3 milioni di euro per l'anno 2021 e di 6,2 milioni di euro per l'anno 2022; la dotazione del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, costituito ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, è incrementata di 7,4 milioni di euro per l'anno 2021 e di 3,7 milioni di euro per l'anno 2022. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma, complessivamente pari a 19,7 milioni di euro per l'anno 2021 e a 9,9 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

     2. I datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili, identificati, secondo la classificazione delle attività economiche ATECO 2007, con i codici 13, 14 e 15, che, a decorrere dalla data del 1° luglio 2021, sospendono o riducono l'attività lavorativa, possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 giugno 2021, n. 99, domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale di cui agli articoli 19 e 20 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di diciassette settimane nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 ottobre 2021. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun contributo addizionale.

     3. Per la presentazione delle domande si osservano le procedure di cui all'articolo 8, commi 3, 4, 5 e 6, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.

     4. Ai datori di lavoro di cui al comma 2 resta precluso fino al 31 ottobre 2021 l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di un nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto. Fino alla medesima data di cui al primo periodo, resta altresì preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e restano, altresì, sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge.

     5. Le sospensioni e le preclusioni di cui al comma 4 non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa oppure dalla cessazione definitiva dell'attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si realizzi la cessione di un complesso di beni o attività che possa configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Sono, altresì, esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

     6. I trattamenti di cui al comma 2 sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 185,4 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

     7. Agli oneri derivanti dal comma 6, pari a 185,4 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

     8. È istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo denominato: "Fondo per il potenziamento delle competenze e la riqualificazione professionale", con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per l'anno 2021. Il Fondo è finalizzato a contribuire al finanziamento di progetti formativi rivolti ai lavoratori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale per i quali è programmata una riduzione dell'orario di lavoro superiore al 30 per cento, calcolata in un periodo di dodici mesi, nonchè ai percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI). Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

     9. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse di cui al comma 8.

     10. Con effetto dal 1° gennaio 2021:

     a) il primo periodo dell'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è sostituito dal seguente: "I periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario concessi ai sensi del comma 1 non sono in ogni caso conteggiati ai fini dei limiti previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2, e dagli articoli 12, 29, comma 3, 30, comma 1, e 39 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.";

     b) gli oneri relativi alle domande di assegno ordinario con causale COVID-19 autorizzate, di cui all'articolo 19, commi 1, 5 e 7, del citato decreto-legge n. 18 del 2020, sono posti prioritariamente a carico delle disponibilità dei rispettivi fondi di solidarietà di cui agli articoli 26, 29 e 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, anche in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente;

     c) gli oneri relativi alle domande di cassa integrazione ordinaria con causale COVID-19 autorizzate, di cui agli articoli 19, comma 1, e 20 del citato decreto-legge n. 18 del 2020, sono posti a carico della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, ai sensi di quanto previsto alla lettera a) del presente comma.

     11. L'INPS è autorizzato ad aggiornare, previa comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, la ripartizione degli specifici limiti di spesa di cui al primo periodo del comma 13 dell'articolo 8 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, in ragione di quanto previsto al comma 10 del presente articolo e delle risultanze del monitoraggio effettuato ai fini del rispetto dei limiti di spesa medesimi, fermo restando il limite di spesa complessivo.

 

     Art. 50-ter. - (Assunzione di personale presso i Ministeri della cultura, della giustizia e dell'istruzione nelle regioni dell'obiettivo europeo "Convergenza"). - 1. Al fine di promuovere la rinascita occupazionale delle regioni comprese nell'obiettivo europeo "Convergenza" (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) e migliorare la qualità degli investimenti in capitale umano, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato a bandire, nel limite massimo di spesa di cui al comma 6, procedure selettive per l'accesso a forme contrattuali a tempo determinato e a tempo parziale di diciotto ore settimanali, della durata di diciotto mesi, alle quali sono prioritariamente ammessi i soggetti già inquadrati come tirocinanti nell'ambito dei percorsi di formazione e lavoro presso il Ministero della cultura, il Ministero della giustizia e il Ministero dell'istruzione.

     2. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le unità di personale da assegnare a ciascuno dei Ministeri di cui al comma 1 nonchè l'area di inquadramento economico. Per i contratti di cui al presente articolo si provvede in deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

     3. Per l'ammissione alle procedure di cui al comma 1 è richiesto il possesso di titolo di studio pari o superiore a quello della scuola dell'obbligo e dei requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego.

     4. Le procedure di cui al comma 1 sono organizzate, per figure professionali omogenee, dal Dipartimento della funzione pubblica tramite l'Associazione Formez PA.

     5. Le graduatorie approvate all'esito delle procedure di cui al comma 1 sono utilizzabili, secondo l'ordine di merito, per le assunzioni a tempo determinato anche da parte di altre amministrazioni pubbliche.

     6. Per la realizzazione degli interventi previsti dal presente articolo è autorizzata la spesa complessiva di 60 milioni di euro, di cui 20 milioni di euro per l'anno 2021 e 40 milioni di euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.

 

     Art. 50-quater (Tirocini di inclusione sociale nella regione Calabria). - 1. Al fine di favorire percorsi di politiche attive per la realizzazione di tirocini di inclusione sociale rivolti a disoccupati già percettori di trattamenti di mobilità in deroga prorogati dalla regione Calabria, è assegnato alla medesima regione un contributo di 25 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato all'integrazione dell'indennità.

     2. All'onere di cui al comma 1, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto».

 

     All'articolo 51:

     al comma 5, le parole: «entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entrata in vigore del presente decreto»;

     al comma 7, alinea, le parole: «delle infrastrutture e la mobilità» sono sostituite dalle seguenti: «delle infrastrutture e della mobilità»;

     al comma 9, le parole: «dalla presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «dal presente articolo».

 

     Dopo l'articolo 51 è inserito il seguente:

     «Art. 51-bis (Proroga dei termini per il ricorso alla convenzione Consip Autobus 3 stipulata il 2 agosto 2018 e disposizioni in materia di Consip Spa). - 1. Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di favorire lo sviluppo degli investimenti e il perseguimento più rapido ed efficace degli obiettivi di rinnovo dei mezzi di trasporto destinati ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale, all'articolo 200, comma 7, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".

     2. All'articolo 1, comma 928, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: "monitoraggio della spesa pubblica" sono inserite le seguenti: "nonchè le attività di razionalizzazione degli acquisti pubblici e gli obiettivi di finanza pubblica", dopo le parole: "dalla legge 6 agosto 2008, n. 133," sono inserite le seguenti: "alla società di cui all'articolo 4, comma 3-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135," e la parola: "finanziaria" è sostituita dalle seguenti: "di riferimento. Le disposizioni del presente comma si applicano ai provvedimenti previsti dall'articolo 19, comma 5, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175".

     3. All'articolo 1, comma 771, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e alle ulteriori attività svolte ai sensi dell'articolo 4, commi 3-ter e 3-quater, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per conto delle amministrazioni che si avvalgono del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi degli articoli 1 e 43 del citato testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611"».

 

     All'articolo 52:

     al comma 1, le parole: «presso il Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «nello stato di previsione del Ministero», le parole: «500 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «660 milioni», le parole: «alla BDAP» sono sostituite dalle seguenti: «alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP)», le parole: «d'intesa con la» sono sostituite dalle seguenti: «previa intesa in sede di» e le parole: «30 giorni dalla data di conversione» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione»;

     dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

     «1-bis. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, l'esercizio delle funzioni fondamentali e l'erogazione dei servizi pubblici essenziali da parte degli enti locali, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 4 del 28 gennaio 2020 e n. 80 del 29 aprile 2021, l'eventuale maggiore disavanzo al 31 dicembre 2019 rispetto all'esercizio precedente, derivante dal riappostamento delle somme provenienti dalle anticipazioni di liquidità di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e al decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sterilizzate nel fondo anticipazione di liquidità, distinto dal fondo crediti di dubbia esigibilità, a decorrere dall'esercizio 2021 è ripianato in quote costanti entro il termine massimo di dieci anni, per un importo pari al predetto maggiore disavanzo, al netto delle anticipazioni rimborsate nel corso dell'esercizio 2020.

     1-ter. A decorrere dall'esercizio 2021, gli enti locali iscrivono nel bilancio di previsione il rimborso annuale delle anticipazioni di liquidità nel titolo 4 della spesa, riguardante il rimborso dei prestiti. A decorrere dal medesimo anno 2021, in sede di rendiconto, gli enti locali riducono, per un importo pari alla quota annuale rimborsata con risorse di parte corrente, il fondo anticipazione di liquidità accantonato ai sensi del comma 1. La quota del risultato di amministrazione liberata a seguito della riduzione del fondo anticipazione di liquidità è iscritta nell'entrata del bilancio dell'esercizio successivo come "Utilizzo del fondo anticipazione di liquidità", in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Nella nota integrativa allegata al bilancio di previsione e nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto è data evidenza della copertura delle spese riguardanti le rate di ammortamento delle anticipazioni di liquidità, che non possono essere finanziate dall'utilizzo del fondo anticipazioni di liquidità stesso.

     1-quater. A seguito dell'utilizzo dell'intero importo del contributo di cui al comma 1, il maggiore ripiano del disavanzo da ricostituzione del fondo anticipazione di liquidità applicato al primo esercizio del bilancio di previsione 2021 rispetto a quanto previsto ai sensi del comma 1-bis può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi»;

     al comma 4, le parole: «506,5 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «666,5 milioni» e le parole: «2021, e di» sono sostituite dalle seguenti: «2021 e a».

 

     Dopo l'articolo 52 è inserito il seguente:

     «Art. 52-bis (Fondo per i comuni in stato di dissesto finanziario). - 1. Il comma 843 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è sostituito dal seguente:

     "843. Il fondo per i comuni in stato di dissesto finanziario, di cui all'articolo 106-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2021. Le risorse di cui al presente comma sono ripartite con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tra i comuni i cui organi risultano sciolti, ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla data del 1° gennaio 2021".

     2. Le disposizioni del terzo periodo del comma 141 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non si applicano alla procedura di assegnazione del contributo in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino all'adozione di apposite linee guida da parte del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'interno, è sospesa la procedura di verifica dei requisiti di cui al citato terzo periodo del comma 141 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, ai fini dell'assegnazione del contributo».

 

     All'articolo 53:

     al comma 1, lettera c), le parole: «al punto a)» sono sostituite dalle seguenti: «alla lettera a)»;

     dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     «1-bis. Al fine di snellire i procedimenti di spesa relativi alle risorse di cui al presente articolo, i comuni possono applicare le procedure di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020, in quanto compatibili».

 

     Dopo l'articolo 54 sono inseriti i seguenti:

     «Art. 54-bis (Misure a sostegno degli enti di area vasta in dissesto finanziario). - 1. Al fine di garantire un contributo a favore degli enti di area vasta in dissesto finanziario è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce limite massimo di spesa.

     2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinati le modalità di attuazione del presente articolo e i criteri di ripartizione delle risorse sotto forma di contributo a favore degli enti di cui al comma 1, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma 1.

     3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.

 

     Art. 54-ter (Riorganizzazione del sistema camerale della Regione siciliana). - 1. La Regione siciliana, in considerazione delle competenze e dell'autonomia ad essa attribuite, può provvedere, entro il 31 dicembre 2021, a riorganizzare il proprio sistema camerale, anche revocando gli accorpamenti già effettuati o in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto degli indicatori di efficienza e di equilibrio economico nonchè del numero massimo di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, e assicurando alle camere di commercio di nuova costituzione la dotazione finanziaria e patrimoniale detenuta da quelle precedentemente esistenti nella medesima circoscrizione territoriale.

     2. Nelle more dell'attuazione della disposizione di cui al comma 1, sono istituite, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche mediante accorpamento e ridefinizione delle circoscrizioni territoriali delle camere di commercio esistenti e comunque nel rispetto del limite numerico previsto dall'articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo n. 219 del 2016, le circoscrizioni territoriali della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Catania e della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ragusa, Siracusa, Caltanissetta, Agrigento e Trapani; con decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il presidente della Regione siciliana, è nominato un commissario ad acta per ciascuna delle predette camere di commercio.

     3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

 

     All'articolo 55:

     al comma 1, alinea, dopo le parole: «decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69,»;

     al comma 2, le parole: «lett. a)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera a)».

 

     Dopo l'articolo 56 sono inseriti i seguenti:

     «Art. 56-bis (Rinnovo delle concessioni di aree pubbliche). - 1. In relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, i comuni possono concludere il procedimento amministrativo di rinnovo delle concessioni di aree pubbliche ai sensi di quanto previsto dalle Linee guida di cui all'allegato A annesso al decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 novembre 2020, pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero dello sviluppo economico il 27 novembre 2020, entro il termine stabilito dall'articolo 26-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69. Entro tale termine possono essere verificati il possesso dei requisiti soggettivi e morali e la regolarità contributiva previsti dalle Linee guida di cui al primo periodo.

 

     Art. 56-ter (Misure in materia di equilibrio economico delle aziende speciali degli enti locali). - 1. All'articolo 1, comma 555, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni del presente comma non trovano applicazione qualora il recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte sia comprovato da un idoneo piano di risanamento aziendale".

 

     Art. 56-quater (Misure in favore degli enti locali). - 1. Al fine di contribuire alle spese sostenute dai comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti per l'assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell'autorità giudiziaria, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2021.

     2. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

     3. Ai fini del riparto del fondo di cui al comma 1 tra i comuni beneficiari, si tiene conto del numero complessivo dei minori interessati in rapporto alla popolazione residente e dei costi per l'intervento socio-assistenziale in relazione all'età del minore e alla durata dell'intervento stesso.

     4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto».

 

     All'articolo 57:

     al comma 1, alinea, dopo le parole: «decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69,».

     Al titolo V, dopo l'articolo 57 è aggiunto il seguente:

     «Art. 57-bis (Disposizioni per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e in materia di documento unico di regolarità contributiva). - 1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 264 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ". La presente lettera si applica per il periodo di vigenza del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, di cui alla comunicazione C(2020)1863 final della Commissione, del 19 marzo 2020"».

 

     All'articolo 58:

     al comma 1:

     alla lettera b), le parole: «primo settembre» sono sostituite dalle seguenti: «1° settembre»;

     al comma 2:

     alla lettera a) è premessa la seguente:

     «0a) al testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) l'articolo 419 è sostituito dal seguente:

     "Art. 419 (Dirigenti tecnici con funzioni ispettive). - 1. Presso il Ministero dell'istruzione, nell'ambito del ruolo dei dirigenti di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è istituita la sezione dei dirigenti tecnici con funzioni ispettive.

     2. Ai dirigenti tecnici con funzioni ispettive del Ministero dell'istruzione si applicano, per quanto non diversamente previsto, le disposizioni relative ai dirigenti delle amministrazioni dello Stato";

     2) all'articolo 420:

     2.1) al comma 1, le parole: "al ruolo del personale ispettivo tecnico" sono sostituite dalle seguenti: "alla sezione dei dirigenti tecnici con funzioni ispettive, di cui all'articolo 419, comma 1," e le parole da: ", distinti" fino alla fine del comma sono soppresse;

     2.2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

     "2. Ai concorsi di cui al comma 1 sono ammessi i dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche statali. È ammesso altresì il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali in possesso di diploma di laurea magistrale o specialistica ovvero di laurea conseguita in base al previgente ordinamento, di diploma accademico di secondo livello rilasciato dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica ovvero di diploma accademico conseguito in base al previgente ordinamento congiunto con diploma di istituto secondario superiore, che abbia maturato un'anzianità complessiva, anche nei diversi profili indicati, di almeno dieci anni e che sia confermato in ruolo";

     2.3) i commi 3, 4 e 5 sono abrogati;

     2.4) al comma 6, le parole: "ispettore tecnico" sono sostituite dalle seguenti: "dirigente tecnico con funzioni ispettive", le parole: "della pubblica istruzione" sono sostituite dalle seguenti: "dell'istruzione", dopo le parole: "nei limiti dei posti" sono inserite le seguenti: "vacanti e" e le parole: "nei contingenti relativi ai vari gradi e tipi di scuola, e tenuto conto dei settori d'insegnamento" sono soppresse;

     2.5) il comma 7 è sostituito dal seguente:

     "7. I bandi di concorso stabiliscono le modalità di partecipazione, il termine di presentazione delle domande e il calendario delle prove. Nei bandi di concorso sono altresì disciplinati le prove concorsuali e i titoli valutabili, con il relativo punteggio, nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalla normativa vigente. Le prove si intendono superate con una valutazione pari ad almeno sette decimi o equivalente";

     2.6) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

     "7-bis. I bandi di concorso possono prevedere una riserva fino al 10 per cento dei posti messi a concorso per i soggetti che, avendo i requisiti per partecipare al concorso, abbiano ottenuto l'incarico di dirigente tecnico, ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e abbiano svolto le relative funzioni ispettive per almeno tre anni, entro il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, presso gli uffici dell'amministrazione centrale o periferica del Ministero dell'istruzione";

     2.7) alla rubrica, le parole: "ispettore tecnico" sono sostituite dalle seguenti: "dirigente tecnico con funzioni ispettive";

     3) all'articolo 421:

     3.1) al comma 1:

     3.1.1) all'alinea, le parole: "ispettore tecnico" sono sostituite dalle seguenti: "dirigente tecnico con funzioni ispettive" e le parole: "o capo del servizio centrale" sono soppresse;

     3.1.2) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

     "a) tre membri scelti tra i dirigenti del Ministero dell'istruzione che ricoprano o abbiano ricoperto un incarico di direzione di uffici dirigenziali generali ovvero tra i professori di prima fascia di università statali e non statali, i magistrati amministrativi, ordinari e contabili, gli avvocati dello Stato o i consiglieri di Stato aventi documentata esperienza nei settori della valutazione delle organizzazioni complesse o del diritto e della legislazione scolastica";

     3.1.3) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

     "b) un dirigente tecnico del Ministero dell'istruzione";

     3.1.4) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

     "c) un dirigente amministrativo di livello non generale del Ministero dell'istruzione";

     3.2) i commi 2, 3 e 5 sono abrogati;

     4) all'articolo 422:

     4.1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

     "1. I concorsi per titoli ed esami a posti di dirigente tecnico con funzioni ispettive constano di due prove scritte e di una prova orale.

     2. Le commissioni giudicatrici dispongono di 200 punti, di cui 100 da attribuire alle prove scritte, 60 alla prova orale e 40 alla valutazione dei titoli";

     4.2) i commi 3, 4, 5 e 8 sono abrogati;

     5) all'articolo 423:

     5.1) al comma 1, le parole: "ispettore tecnico" sono sostituite dalle seguenti: "dirigente tecnico con funzioni ispettive";

     5.2) al comma 2, le parole: "ed il colloquio con la valutazione prescritta" e la parola: "anzidette" sono soppresse e dopo le parole: "dei punti assegnati per i titoli" sono aggiunte le seguenti: ", nel limite dei posti messi a concorso";

     5.3) i commi 3 e 4 sono abrogati;

     6) l'articolo 424 è abrogato»;

     la lettera c) è soppressa;

     alla lettera i), alinea, le parole: «con modificazioni, alla» sono sostituite dalle seguenti: «con modificazioni, dalla»;

     dopo la lettera i) è aggiunta la seguente:

     «i-bis) all'articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 115, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

     "3-bis. Alla Scuola è riconosciuta, a decorrere dalla data della sua istituzione, la facoltà di stabilire, in modo autonomo e a titolo di cofinanziamento, contributi obbligatori o rette necessari allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 4, da porre a carico delle famiglie degli alunni i cui genitori non sono dipendenti dell'EFSA nè di società convenzionate con l'Autorità medesima. L'importo di tali contributi e rette non può essere superiore a 2.000 euro annui per ciascun alunno, fatte salve le riduzioni spettanti alle medesime famiglie ai sensi delle disposizioni vigenti"»;

     dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

     «4-bis. Le risorse di cui al comma 4 possono essere destinate alle seguenti finalità:

     a) acquisto di servizi professionali, di formazione e di assistenza tecnica per la sicurezza nei luoghi di lavoro, per la didattica a distanza e per l'assistenza medico-sanitaria e psicologica nonchè di servizi di lavanderia e di rimozione e smaltimento di rifiuti;

     b) acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti nonchè di ogni altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID19;

     c) interventi in favore della didattica degli studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento e altri bisogni educativi speciali;

     d) interventi utili a potenziare la didattica, anche a distanza, e a dotare le scuole e gli studenti degli strumenti necessari per la fruizione di modalità didattiche compatibili con la situazione emergenziale nonchè a favorire l'inclusione scolastica e ad adottare misure che contrastino la dispersione scolastica;

     e) acquisto e utilizzo di strumenti editoriali e didattici innovativi;

     f) adattamento degli spazi interni ed esterni e delle loro dotazioni allo svolgimento dell'attività didattica in condizioni di sicurezza, compresi interventi di piccola manutenzione, di pulizia straordinaria e sanificazione, nonchè interventi di realizzazione, adeguamento e manutenzione dei laboratori didattici, delle palestre, di ambienti didattici innovativi, di sistemi di sorveglianza e dell'infrastruttura informatica.

     4-ter. Il Ministero dell'istruzione, entro il 31 luglio 2021, provvede al monitoraggio delle spese di cui all'articolo 231-bis, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per il personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario, comunicando le relative risultanze al Ministero dell'economia e delle finanze. - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. La quota parte delle risorse di cui all'articolo 235 del predetto decreto-legge n. 34 del 2020, che in base al monitoraggio risulti non spesa, è destinata all'attivazione di ulteriori incarichi temporanei per l'avvio dell'anno scolastico 2021/2022. Con ordinanza del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate, anche in deroga alle disposizioni vigenti, misure volte ad autorizzare i dirigenti degli uffici scolastici regionali, nei limiti delle risorse di cui al precedente periodo, come ripartite ai sensi del comma 4-quater:

     a) ad attivare ulteriori incarichi temporanei di personale docente con contratto a tempo determinato, dalla data di presa di servizio fino al 30 dicembre 2021, finalizzati al recupero degli apprendimenti, da impiegare in base alle esigenze delle istituzioni scolastiche nell'ambito della loro autonomia. In caso di sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale di cui al periodo precedente assicura lo svolgimento delle prestazioni con le modalità del lavoro agile;

     b) ad attivare ulteriori incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario con contratto a tempo determinato, dalla data di presa di servizio fino al 30 dicembre 2021, per finalità connesse all'emergenza epidemiologica.

     4-quater. Le risorse di cui al comma 4-ter sono ripartite tra gli uffici scolastici regionali con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le misure di cui al medesimo comma 4-ter sono adottate nei limiti delle risorse attribuite.

     4-quinquies. Il comma 3 dell'articolo 231-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è abrogato.

     4-sexies. Ai fini dell'avvio dell'anno scolastico 2021/2022, presso ciascuna prefettura. - ufficio territoriale del Governo e nell'ambito della conferenza provinciale permanente di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è istituito un tavolo di coordinamento, presieduto dal prefetto, per la definizione del più idoneo raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attività didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, in funzione della disponibilità di mezzi di trasporto a tale fine utilizzabili, volto ad agevolare la frequenza scolastica anche in considerazione del carico derivante dal rientro in classe di tutti gli studenti. Al predetto tavolo di coordinamento partecipano il presidente della provincia o il sindaco della città metropolitana, gli altri sindaci eventualmente interessati, i dirigenti degli ambiti territoriali del Ministero dell'istruzione, i rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano nonchè delle aziende di trasporto pubblico locale. All'esito dei lavori del tavolo, il prefetto redige un documento operativo sulla base del quale le amministrazioni coinvolte nel coordinamento adottano le misure di rispettiva competenza, la cui attuazione è monitorata dal medesimo tavolo, anche ai fini dell'eventuale adeguamento del citato documento operativo. Nel caso in cui tali misure non siano adottate nel termine indicato nel suddetto documento, il prefetto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ne dà comunicazione al presidente della regione, che adotta, ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, una o più ordinanze, con efficacia limitata al pertinente ambito provinciale, volte a garantire l'applicazione, per i settori della scuola e dei trasporti pubblici locali, urbani ed extraurbani, delle misure organizzative strettamente necessarie al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità di cui al presente comma. Le scuole modulano il piano di lavoro del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, gli orari delle attività didattiche per i docenti e gli studenti nonchè gli orari degli uffici amministrativi sulla base delle disposizioni del presente comma. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

     4-septies. Al fine di garantire l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2021/2022, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, con la dotazione di 6 milioni di euro per l'anno 2021. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate alle istituzioni scolastiche che necessitano di completare l'acquisizione degli arredi scolastici. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente comma, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto»;

     al comma 5:

     al primo periodo, dopo le parole: «comma 4» sono inserite le seguenti: «, alle scuole dell'infanzia e» e le parole: «50 milioni di euro nell'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «60 milioni di euro nell'anno 2021, di cui 10 milioni di euro a favore delle scuole dell'infanzia»;

     al terzo periodo, dopo le parole: «istituzioni scolastiche paritarie» sono inserite le seguenti: «dell'infanzia,» e le parole: «, compresi i servizi educativi autorizzati» sono soppresse;

     è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le risorse di cui al presente comma sono erogate a condizione che, entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le scuole paritarie di cui al primo periodo pubblichino nel proprio sito internet:

     a) l'organizzazione interna, con particolare riferimento all'articolazione degli uffici e all'organigramma;

     b) le informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza, compresi gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, il curriculum vitae e il compenso erogato;

     c) il conto annuale del personale e delle relative spese sostenute, con particolare riferimento ai dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, nonchè i tassi di assenza;

     d) i dati relativi al personale in servizio con contratto di lavoro non a tempo indeterminato;

     e) i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo;

     f) le informazioni relative ai beni immobili e agli atti di gestione del patrimonio»;

     dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

     «5-bis. La mancata osservanza degli obblighi di cui al quarto periodo del comma 5 comporta la revoca del contributo di cui al medesimo comma 5.

     5-ter. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 623 è sostituito dal seguente:

     "623. Al fine di ridurre il fenomeno del divario digitale e di favorire la fruizione della didattica digitale integrata, le istituzioni scolastiche possono chiedere contributi per la concessione di dispositivi digitali dotati di connettività in comodato d'uso gratuito agli studenti appartenenti a nuclei familiari con un indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 20.000 euro annui";

     b) il comma 624 è sostituito dal seguente:

     "624. Il beneficio di cui al comma 623 è concesso nel limite complessivo massimo di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2021. A tale fine, il fondo di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2021";

     c) il comma 625 è abrogato.

     5-quater. La Presidenza del Consiglio dei ministri versa all'entrata del bilancio dello Stato gli importi ad essa già trasferiti in attuazione del secondo periodo del comma 624 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

 

     Dopo l'articolo 58 è inserito il seguente:

     «Art. 58-bis (Misure per l'edilizia scolastica nelle aree interessate dagli eventi sismici del 2016 e del 2017). - 1. All'articolo 32, comma 7-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "il Fondo di cui all'articolo 41, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96" sono sostituite dalle seguenti: "il Fondo unico per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221"».

 

     All'articolo 59:

     al comma 2, il segno: «%» ovunque ricorre, è sostituito dalle seguenti parole: «per cento»;

     il comma 4 è sostituito dal seguente:

     «4. In via straordinaria, esclusivamente per l'anno scolastico 2021/ 2022, i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo ai sensi dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, salvi i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con decreti del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'istruzione nn. 498 e 499 del 21 aprile 2020, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 34 del 28 aprile 2020, e successive modifiche, sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell'autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo, ai docenti che sono iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021. Per i docenti di posto comune, di cui al primo periodo del presente comma, è altresì richiesto che abbiano svolto su posto comune, entro l'anno scolastico 2020/2021, almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, negli ultimi dieci anni scolastici oltre quello in corso, nelle istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124»;

     dopo il comma 9 è inserito il seguente:

     «9-bis. In via straordinaria, per un numero di posti pari a quelli vacanti e disponibili per l'anno scolastico 2021/2022 che residuano dalle immissioni in ruolo effettuate ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4, salvi i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con i decreti del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'istruzione nn. 498 e 499 del 21 aprile 2020, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 34 del 28 aprile 2020, è bandita una procedura concorsuale straordinaria per regione e classe di concorso riservata ai docenti non compresi tra quelli di cui al comma 4 che abbiano svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, un servizio nelle istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni anche non consecutivi negli ultimi cinque anni scolastici, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Il bando determina altresì il contributo di segreteria posto a carico dei partecipanti, in misura tale da coprire integralmente l'onere della procedura concorsuale. Ciascun candidato può partecipare alla procedura in un'unica regione e per una sola classe di concorso e può partecipare solo per una classe di concorso per la quale abbia maturato almeno un'annualità, valutata ai sensi del primo periodo. Le graduatorie di merito regionali sono predisposte sulla base dei titoli posseduti e del punteggio conseguito in una prova disciplinare da tenere entro il 31 dicembre 2021, le cui caratteristiche sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione. Nel limite dei posti di cui al presente comma, i candidati vincitori collocati in posizione utile in graduatoria partecipano, con oneri a proprio carico, a un percorso di formazione, anche in collaborazione con le università, che ne integra le competenze professionali e che prevede una prova conclusiva, secondo modalità definite dal decreto del Ministro dell'istruzione di cui al periodo precedente. In caso di positiva valutazione del percorso di formazione e della prova conclusiva il candidato è assunto a tempo indeterminato a decorrere dal 1° settembre 2022 sui posti vacanti e disponibili di cui al primo periodo, che sono resi indisponibili per le operazioni di mobilità e immissione in ruolo. Nel corso dell'anno scolastico 2022/2023 i docenti assunti svolgono altresì il percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. Le graduatorie di cui al presente comma decadono con l'immissione in ruolo dei vincitori»;

     al comma 10, lettera d), le parole: «a concorso;» sono sostituite dalle seguenti: «a concorso.»;

     dopo il comma 10 è inserito il seguente:

     «10-bis. I bandi dei concorsi di cui al comma 10, emanati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, prevedono una riserva di posti, pari al 30 per cento per ciascuna regione, classe di concorso e tipologia di posto, in favore di coloro che hanno svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. La riserva di cui al periodo precedente vale in un'unica regione e per le classi di concorso o tipologie di posto per le quali il candidato abbia maturato un servizio di almeno un anno scolastico. Nel calcolo della percentuale dei posti riservati si procede con arrotondamento per difetto. La riserva si applica solo nel caso in cui il numero dei posti messi a bando, per ciascuna regione, classe di concorso o tipologia di posto, sia pari o superiore a quattro»;

     al comma 11, le parole: «fermo restando» sono sostituite dalle seguenti: «fermi restando»;

     al comma 12, le parole: «percorso di formazione prova» sono sostituite dalle seguenti: «periodo di formazione e di prova»;

     al comma 13, l'ultimo periodo è soppresso;

     al comma 16, le parole: «a fronte di gruppi di candidati superiore a 50» sono sostituite dalle seguenti: «per gruppi comprendenti un numero di candidati superiore a cinquanta»;

     al comma 18, al primo periodo, le parole: «, anche in deroga al secondo periodo del comma 13» sono soppresse e, al secondo periodo, le parole: «Ministro per le» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro per la».

 

     All'articolo 60:

     al comma 3, le parole: «dalla legge di conversione» sono sostituite dalle seguenti: «dalla legge»;

     alla rubrica, le parole: «della ricerca e, nonchè» sono sostituite dalle seguenti: «della ricerca nonchè».

 

     Dopo l'articolo 60 sono inseriti i seguenti:

     «Art. 60-bis (Modifica del comma 536 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178). - 1. Il comma 536 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è sostituito dal seguente:

     "536. Per sostenere l'investimento in capitale umano in settori strategici per lo sviluppo economico e sociale del Paese e al fine di promuovere l'inserimento di giovani neo-laureati nel sistema produttivo, alle imprese che sostengono finanziariamente, tramite donazioni effettuate nell'anno 2021 o nell'anno 2022, nella forma di borse di studio, iniziative formative finalizzate allo sviluppo e all'acquisizione di competenze manageriali, promosse da università pubbliche e private, da istituti di formazione avanzata o da scuole di formazione manageriale pubbliche e private come definite al comma 537, è concesso un contributo, sotto forma di credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, fino al 100 per cento per le piccole e micro imprese, fino al 90 per cento per le medie imprese e fino all'80 per cento per le grandi imprese dell'importo delle donazioni effettuate fino all'importo massimo di 100.000 euro. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, le disposizioni per l'attuazione del presente comma e dei commi da 537 a 539, anche al fine del rispetto del limite complessivo di spesa di cui al comma 539".

 

     Art. 60-ter (Misure a sostegno delle università del Mezzogiorno). - 1. Al fine di promuovere lo sviluppo e di potenziare l'attrattività degli atenei del Mezzogiorno, alle università statali e non statali legalmente riconosciute aventi sede legale nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Molise, Campania, Calabria, Puglia, Sardegna e Sicilia che hanno un numero di iscritti non superiore a 9.000 è riconosciuto un contributo complessivo di 2 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce limite massimo di spesa. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse tra gli atenei interessati.

     2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto».

 

     All'articolo 61:

     al comma 1, le parole: «della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto».

 

     All'articolo 62:

     al comma 1, lettera a), le parole: «a decorrere dall'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2020 e 2021»;

     al comma 1, lettera b), capoverso lettera b):

     all'alinea, le parole: «sono infine aggiunti i seguenti periodi» sono sostituite dalle seguenti: «sono aggiunte, in fine, le seguenti parole»;

     al capoverso lettera c), le parole: «inerenti l'attività» sono sostituite dalle seguenti: «inerenti all'attività»;

     al comma 2, le parole: «a decorrere dal 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2021».

 

     Dopo l'articolo 62 è inserito il seguente:

     «Art. 62-bis (Centro italiano di ricerca per l'automotive). - 1. Al fine di incrementare la ricerca scientifica, il trasferimento tecnologico e più in generale l'innovazione del Paese nel settore dell'automotive e di favorire la sua ricaduta positiva nell'ambito dell'industria, dei servizi e della pubblica amministrazione, è istituita la fondazione Centro italiano di ricerca per l'automotive, competente sui temi tecnologici e sugli ambiti applicativi relativi alla manifattura nei settori dell'automotive e aerospaziale, nel quadro del processo Industria 4.0 e della sua intera catena del valore, per la creazione di un'infrastruttura di ricerca e innovazione che utilizzi i metodi dell'intelligenza artificiale. La fondazione ha sede a Torino. Per il raggiungimento dei propri scopi la fondazione instaura rapporti con omologhi enti e organismi in Italia e all'estero.

     2. Sono membri fondatori della fondazione il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dell'università e della ricerca e il Ministero dello sviluppo economico, ai quali è attribuita la vigilanza sulla fondazione medesima.

     3. Ai fini del rapido avvio delle attività della fondazione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un comitato di coordinamento. Il comitato predispone lo schema di statuto della fondazione, che è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro dello sviluppo economico. Ai componenti del comitato di coordinamento non spettano indennità, compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Lo statuto disciplina, tra l'altro, la partecipazione alla fondazione da parte di altri enti pubblici e privati, con particolare riferimento a quelli che svolgono attività ad alto contenuto tecnologico e innovativo, nonchè le modalità con cui tali soggetti possono partecipare finanziariamente al progetto scientifico e di trasferimento tecnologico della fondazione medesima.

     4. Il patrimonio della fondazione è costituito da apporti dei Ministeri di cui al comma 2 e incrementato da ulteriori apporti dello Stato, nonchè dalle risorse provenienti da soggetti pubblici e privati. Le attività, oltre che dai mezzi propri, possono essere finanziate da contributi di enti pubblici e di privati.

     5. Per lo svolgimento dei propri compiti la fondazione può avvalersi di personale, anche di livello dirigenziale, messo a disposizione su richiesta della stessa, secondo le norme previste dai rispettivi ordinamenti, dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. La fondazione può avvalersi, inoltre, della collaborazione di esperti e di società di consulenza nazionali ed estere, ovvero di università e di istituti universitari e di ricerca.

     6. La fondazione, in quanto polo scientifico infrastrutturale a sostegno della ricerca e dello sviluppo, agisce con approccio multidisciplinare e integrato nel rispetto dei principi di piena accessibilità per la comunità scientifica nazionale, di trasparenza e pubblicità dell'attività, nonchè di verificabilità dei risultati scientifici raggiunti in conformità alle migliori pratiche internazionali. A tale fine la fondazione presenta una relazione, con cadenza biennale, per la successiva trasmissione alle Camere, al Ministro dell'università e della ricerca, al Ministro dello sviluppo economico e al Ministro dell'economia e delle finanze, sulle attività svolte e programmate, anche con riferimento al loro impatto sul sistema nazionale di ricerca, sul trasferimento tecnologico nonchè sui servizi svolti a beneficio della comunità scientifica nazionale.

     7. Con apposita convenzione, da sottoscrivere entro il 30 giugno 2022, tra la fondazione, i membri fondatori e gli altri soggetti finanziatori, pubblici e privati, individuati dallo statuto della fondazione, sono definite le modalità di attuazione delle seguenti attività che la fondazione è tenuta, tra l'altro, a svolgere:

     a) individuare periodicamente programmi di ricerca e innovazione da realizzare con l'uso maggioritario delle risorse poste a carico dello Stato, mediante bandi rivolti alla comunità scientifica esterna alla fondazione;

     b) promuovere il costante confronto con il sistema di ricerca nazionale per massimizzare la compatibilità e l'integrazione delle facility della fondazione con quelle presenti nel sistema nazionale di ricerca;

     c) avviare e coordinare le procedure competitive annuali per la selezione, secondo le migliori pratiche internazionali, di progetti presentati per l'accesso alle facility infrastrutturali da ricercatori o gruppi di ricercatori, afferenti a università ed enti pubblici di ricerca, a cui garantire l'uso prevalente delle facility infrastrutturali della fondazione. Ai fini dell'attribuzione dei risultati delle ricerche, i ricercatori che svolgono in tutto o in parte i loro progetti di ricerca presso la fondazione conservano l'affiliazione all'ente scientifico di provenienza;

     d) prevedere modalità di reclutamento di ricercatori, in via prioritaria, nell'ambito del sistema universitario e della ricerca, che consentano, attraverso specifiche convenzioni con le istituzioni interessate, la doppia affiliazione.

     8. Per la costituzione della fondazione e per la realizzazione del progetto volto a incrementare l'innovazione del Paese nel settore dell'automotive è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Il contributo è erogato sulla base dello stato di avanzamento del progetto. Gli apporti al fondo di dotazione e al fondo di gestione della fondazione a carico del bilancio dello Stato sono accreditati su un conto infruttifero aperto presso la Tesoreria dello Stato, intestato alla fondazione.

     9. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e sono effettuati in regime di neutralità fiscale.

     10. I criteri e le modalità di attuazione del presente articolo nonchè il trasferimento delle risorse alla fondazione sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro dello sviluppo economico.

     11. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede, per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto, e, a decorrere dall'anno 2022, ai sensi del medesimo articolo 77».

 

     All'articolo 63:

     al comma 2, le parole: «riparto delle risorse ai» sono sostituite dalle seguenti: «riparto delle risorse tra i» e le parole: «quelle di recupero» sono sostituite dalle seguenti: «e quelle di recupero».

 

     Dopo l'articolo 63 è inserito il seguente:

     «Art. 63-bis (Disposizioni in materia di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica). - 1. All'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nell'ambito delle convenzioni accessorie al permesso di costruire concernente interventi di nuova costruzione rilasciato per edifici di tipo residenziale le amministrazioni individuano in termini preferenziali, ai fini di cui all'articolo 16, comma 2, secondo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le infrastrutture destinate all'installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica, con particolare riferimento alle opere necessarie ad assicurare il collegamento tra l'ingresso dell'edificio e il più vicino nodo di connessione"».

 

     All'articolo 64:

     al comma 3:

     al primo periodo, le parole: «dall'entrata in vigore della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto»;

     il secondo periodo è soppresso;

     dopo il comma 3 è inserito il seguente:

     «3-bis. I soggetti finanziatori sono tenuti ad indicare, in sede di richiesta della garanzia, le condizioni economiche di maggior favore applicate ai beneficiari in ragione dell'intervento del Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147»;

     al comma 6, le parole: «Presidente della repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «Presidente della Repubblica» e la parola: «castale» è sostituita dalla seguente: «catastale»;

     al comma 9, le parole: «della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto»;

     al comma 10, le parole: «Presidente della repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «Presidente della Repubblica»;

     al comma 12, le parole: «30 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «35 milioni»;

     al comma 13, le parole: «del comma 11» sono sostituite dalle seguenti: «del comma 12» e le parole: «d'intesa con la» sono sostituite dalle seguenti: «previa intesa in sede di»;

     il comma 14 è sostituito dal seguente:

     «14. Agli oneri derivanti dai commi 12 e 13, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 77 del presente decreto e, quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto».

 

     All'articolo 65:

     al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «parte corrente» è soppresso il seguente segno d'interpunzione: «,»;

     al comma 4, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

     «b-bis) dopo il comma 3-bis sono aggiunti i seguenti:

     "3-ter. Entro il 31 dicembre di ogni anno, la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) trasmette al Ministero della cultura il rendiconto dettagliato delle spese di cui ai commi 1 e 3 sostenute per la gestione delle attività di cui ai medesimi commi nonchè l'elenco dei soggetti beneficiari del riparto dei compensi con i relativi importi.

     3-quater. Entro il 31 dicembre di ogni anno, i soggetti abilitati a ripartire il compenso di cui all'articolo 71-septies trasmettono al Ministero della cultura e alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) il rendiconto dettagliato della destinazione delle somme e della relativa ripartizione in favore dei beneficiari nonchè delle spese sostenute in quanto strettamente connesse all'attività di ripartizione. Al fine di favorire l'economicità, l'efficacia e l'efficienza delle attività di ripartizione di cui al presente articolo e di ridurne le spese di gestione, la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) definisce modelli e procedure, approvati dal Ministero della cultura, relativi alle attività di ripartizione, che consentono altresì alla medesima Società la verifica della necessità e della congruità delle spese rendicontate e delle eventuali somme accantonate o comunque non distribuite. La Società italiana degli autori ed editori (SIAE) può procedere a verifiche amministrativo-contabili, anche a campione, per accertare la regolarità dei dati rendicontati e può disporre il reintegro degli importi detratti a copertura di spese di gestione o di eventuali accantonamenti, al fine della successiva ripartizione tra i beneficiari. Il mancato rispetto degli obblighi di rendicontazione di cui al presente comma determina per i soggetti inadempienti l'impossibilità di partecipare alle successive ripartizioni nonchè l'obbligo di restituzione degli importi complessivi ricevuti dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE). La Società italiana degli autori ed editori (SIAE) riferisce al Ministero della cultura sugli esiti delle verifiche di cui al presente comma"»;

     al comma 5, alla lettera a) è premessa la seguente:

     «0a) all'articolo 7, comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con il medesimo decreto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono altresì stabiliti:

     a) i limiti temporali oltre i quali le opere depositate presso la Cineteca nazionale possono essere considerate rispettivamente opere fuori commercio oppure opere di pubblico interesse depositate in via permanente con presunzione di autorizzazione alla fruizione;

     b) i criteri per definire scambi delle opere di cui alla lettera a) con le cineteche nazionali di altri Stati e per realizzare con tali cineteche raccolte, anche congiunte, per la diffusione della cultura cinematografica;

     c) le modalità con le quali la Cineteca nazionale, per i fini di cui all'articolo 27, lettere da a) a e), può svolgere proiezioni in sala delle opere depositate o iniziative dirette a realizzare raccolte di opere o a diffonderle su piattaforme telematiche di apprendimento (e-learning), anche a pagamento, con idonee limitazioni all'accesso e senza possibilità per gli utenti di scaricare i contenuti;

     d) i criteri di ripartizione dei proventi delle iniziative di cui al presente comma, comunque tenendo conto dei costi di restauro e di digitalizzazione delle opere utilizzate e delle altre spese sostenute dalla Cineteca nazionale, nonchè i casi in cui essa, in riferimento alle opere depositate presso di essa, è esclusa dagli obblighi inerenti ai diritti di cui agli articoli 46 e 46-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, in quanto istituto di tutela del patrimonio culturale";

     al comma 6, le parole: «31 agosto 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;

     al comma 7, le parole: «8,65 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «12,95 milioni» e le parole: «d'intesa con la» sono sostituite dalle seguenti: «previa intesa in sede di»;

     il comma 10 è sostituito dal seguente:

     «10. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 290,8 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 286,5 milioni euro, ai sensi dell'articolo 77 e, quanto a 4,3 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto».

 

     Dopo l'articolo 65 è inserito il seguente:

     «Art. 65-bis (Fondo per il restauro e per altri interventi conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico). - 1. Nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito il Fondo per il restauro e per altri interventi conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico soggetti alla tutela prevista dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, che costituisce limite massimo di spesa.

     2. Il Fondo è finalizzato alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio immobiliare di interesse storico e artistico, in attuazione dell'articolo 9 della Costituzione e secondo le disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche in ragione della crisi economica determinata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.

     3. A valere sulle risorse del Fondo, alle persone fisiche che detengono a qualsiasi titolo gli immobili di cui al comma 1 è riconosciuto un credito d'imposta per le spese sostenute negli anni 2021 e 2022 per la manutenzione, la protezione o il restauro dei predetti immobili, in misura pari al 50 per cento degli oneri rimasti a carico delle medesime persone fisiche, fino a un importo massimo complessivo del citato credito di 100.000 euro. Il credito d'imposta spetta a condizione che l'immobile non sia utilizzato nell'esercizio di impresa.

     4. Il credito d'imposta di cui al comma 3 del presente articolo è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal riconoscimento dello stesso e non è cumulabile con qualsiasi altro contributo o finanziamento pubblico e con la detrazione prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

     5. I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al comma 3 possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso credito ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

     6. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di gestione e di funzionamento del Fondo, nonchè le procedure per l'accesso alle sue risorse, in conformità a quanto previsto dal presente articolo.

     7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto».

 

     All'articolo 66:

     il comma 4 è sostituito dal seguente:

     «4. L'obbligo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è esteso anche ai lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della cultura, su proposta dell'INAIL, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione dell'obbligo assicurativo di cui al primo periodo del presente comma e sono individuati i soggetti tenuti al versamento del premio assicurativo, l'inquadramento nella gestione tariffaria nei casi in cui non è applicabile l'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e le retribuzioni imponibili da assumere per il calcolo dei premi e per la liquidazione delle prestazioni indennitarie. L'obbligo di assicurazione per i lavoratori autonomi di cui al presente comma decorre dal 1° gennaio 2022»;

     il comma 5 è sostituito dal seguente:

     «5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il personale orchestrale delle fondazioni lirico-sinfoniche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, è assicurato contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124»;

     dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

     «5-bis. I premi versati e le prestazioni erogate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto restano salvi e conservano la loro efficacia. Per i periodi antecedenti alla predetta data di entrata in vigore, nel caso di evento occorso che comporti un indennizzo da parte dell'INAIL, sono comunque dovuti, a decorrere dalla data dell'evento stesso, i premi relativi alla specifica posizione assicurativa, senza applicazione di sanzioni e interessi.

     5-ter. I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto aventi a oggetto le questioni di cui al comma 5 sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese tra le parti. I provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato restano privi di effetto»;

     al comma 8, lettera d), le parole: «primo gennaio» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio» e le parole: «di lavoro di lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «di lavoro»;

     al comma 10, le parole: «la percezione» sono sostituite dalle seguenti: «il percepimento»;

     al comma 13, le parole: «primo gennaio» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio» e le parole: «di lavoro di lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «di lavoro»;

     al comma 16, dopo le parole: «commi da 7 a 15» è inserita la seguente: «non»;

     al comma 17:

     alla lettera a), numero 2):

     al capoverso 15-ter, le parole: «superiore quattro volte» sono sostituite dalle seguenti: «superiore a quattro volte» e dopo le parole: «d'ufficio» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

     al capoverso 15-quater, le parole: «fino a del requisito» sono sostituite dalle seguenti: «fino a concorrenza del requisito»;

     alla lettera b), numero 2), capoverso 2-bis:

     alla lettera a), le parole: «attività di insegnamento retribuite o di formazione» sono sostituite dalle seguenti: «attività retribuite di insegnamento o di formazione»;

     alla lettera b), le parole: «o di attività educativa collegate» sono sostituite dalle seguenti: «o di attività educative collegate»;

     alla lettera c), capoverso, le parole: «Ai fini dell'accesso» sono sostituite dalle seguenti: «7. Ai fini dell'accesso»;

     al comma 20, le parole: «dal comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 19»;

     al comma 21, la parola: «valutati» è sostituita dalla seguente:

     «valutato» e le parole: «53,7 milione» sono sostituite dalle seguenti: «53,7 milioni».

 

     All'articolo 67:

     al comma 5, le parole: «di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze» sono sostituite dalle seguenti: «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze»;

     al comma 6, le parole: «credito d'imposta medesimo» sono sostituite dalle seguenti: «credito d'imposta di cui ai medesimi commi»;

     dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:

     «9-bis. Il credito d'imposta in favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è riconosciuto anche per l'anno 2021 nella misura del 10 per cento delle spese sostenute nell'anno 2020 per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite, entro il limite di 30 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce limite massimo di spesa. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del citato articolo 188 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020.

     9-ter. Agli oneri di cui al comma 9-bis del presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Per le predette finalità il suddetto Fondo è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2021. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta di cui al citato comma 9-bis sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 "Agenzia delle entrate-Fondi di bilancio" per le necessarie regolazioni contabili.

     9-quater. Agli oneri derivanti dai commi 9-bis e 9-ter, quantificati in 30 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.

     9-quinquies. Al comma 31 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "30 giugno 2021. Fino alla stessa data" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021. Al fine di consentire i necessari approfondimenti sulle misure di riforma di cui al primo periodo, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. - Dipartimento per l'informazione e l'editoria è istituita una commissione tecnica composta da rappresentanti del medesimo Dipartimento, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'INPS e dell'INPGI. La commissione conclude i propri lavori entro il 20 ottobre 2021. Ai componenti della commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Le attività della commissione sono svolte senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Fino alla data indicata al primo periodo"»;

     dopo il comma 11 è inserito il seguente:

     «11-bis. All'articolo 1, comma 394, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "quarantotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta mesi"».

     al comma 12, le parole: «rinvenienti dal comma 11, a tal fine» sono sostituite dalle seguenti: «rivenienti dal comma 11. A tal fine»;

     al comma 13, terzo periodo, le parole: «sulla quota», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «alla quota»;

     dopo il comma 13 è aggiunto il seguente:

     «13-bis. All'articolo 4-bis, comma 1, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, le parole: "per i successivi sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "fino all'entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, previsto dall'articolo 3 della legge 22 aprile 2021, n. 53, e comunque non oltre il 30 ottobre 2021"».

     Al titolo VII, dopo l'articolo 67 è aggiunto il seguente:

     «Art. 67-bis (Credito d'imposta per il pagamento del canone patrimoniale di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160). - 1. Per l'anno 2021, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19 e al fine di assicurare la ripresa del mercato della pubblicità effettuata sulle aree pubbliche o aperte al pubblico o comunque da tali luoghi percepibile, è concesso un credito d'imposta, nel limite di spesa di 20 milioni di euro, in favore dei titolari di impianti pubblicitari privati o concessi a soggetti privati, destinati all'affissione di manifesti e ad analoghe installazioni pubblicitarie di natura commerciale, anche attraverso pannelli luminosi o proiezioni di immagini, comunque diverse dalle insegne di esercizio, come definite dall'articolo 47, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. Il credito d'imposta di cui al primo periodo è attribuito in misura proporzionale all'importo dovuto dai soggetti ivi indicati, nell'anno 2021, a titolo di canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per la diffusione di messaggi pubblicitari per un periodo non superiore a sei mesi.

     2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni del comma 1 per la fruizione del credito d'imposta e per assicurare il rispetto del limite di spesa previsto.

     3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.

     4. Il presente articolo si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis"».

 

     All'articolo 68:

     il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. All'articolo 1, comma 506, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) le parole: ", 2020 e 2021", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "e 2020";

     b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'anno 2021 le percentuali di compensazione di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, applicabili alle cessioni di animali vivi delle specie bovina e suina sono fissate ambedue nella misura del 9,5 per cento"»;

     dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

     «2-bis. In considerazione del rilevante incremento dei costi di produzione per il settore zootecnico, derivante dalle tensioni sui mercati nazionale e internazionali, riguardanti gli alimenti per il bestiame, il Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, di cui all'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2021 al fine di erogare contributi agli allevatori bovini.

     2-ter. Le disposizioni del comma 2-bis si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID 19", e successive modificazioni.

     2-quater. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto»;

     al comma 6, le parole: «ottanta percento» sono sostituite dalle seguenti: «80 per cento» e le parole: «con modificazione» sono sostituite dalle seguenti: «con modificazioni»;

     al comma 7, le parole: «dall'entrata in vigore» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore»;

     al comma 8, le parole: «pari ad euro» sono sostituite dalle seguenti: «pari a»;

     al comma 9, le parole: «dopo le parole "e condotte" sono aggiunte "da una donna oppure" e dopo le parole "quote di partecipazione," sono aggiunte "da donne e"» sono sostituite dalle seguenti: «, dopo le parole: "e condotte" sono inserite le seguenti: "da una donna oppure" e dopo le parole: "quote di partecipazione," sono inserite le seguenti: "da donne e"»;

     al comma 13, capoverso, le parole: «Allo scopo» sono sostituite dalle seguenti: «1. Allo scopo»;

     al comma 14, capoverso 2-bis, dopo le parole: «di vigenza» è inserita la seguente: «del»;

     dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti:

     «15-bis. Al fine di potenziare gli interventi in favore delle forme di produzione agricola a ridotto impatto ambientale e di promuovere le filiere e i distretti di agricoltura biologica di cui all'articolo 1, comma 522, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è disposto per l'anno 2021 lo stanziamento di 15 milioni di euro.

     15-ter. Alla copertura degli oneri di cui al comma 15-bis, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

     15-quater. All'articolo 1, comma 131, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: "e 2020" sono inserite le seguenti: "nonchè di 5 milioni di euro per l'anno 2021".

     15-quinquies. Lo stanziamento di cui al comma 15-quater costituisce limite di spesa.

     15-sexies. All'onere derivante dal comma 15-quater, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 77, comma 7, del presente decreto.

     15-septies. Le disposizioni di cui all'articolo 94 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si applicano fino al 31 dicembre 2021 e, ove successivo, fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.

     15-octies. Agli oneri derivanti dal comma 15-septies, pari a 58,9 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77».

 

     Dopo l'articolo 68 sono inseriti i seguenti:

     «Art. 68-bis (Misure per lo sviluppo e il sostegno delle innovazioni in agricoltura). - 1. Al fine di sostenere, nel limite di spesa di cui al presente comma, la ripresa, lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole tramite sperimentazioni, progetti innovativi e impiego di soluzioni tecnologiche per la produzione agricola, con l'obiettivo di ridurre i costi e le spese sostenute dai produttori agricoli, aumentarne la resilienza di fronte alle costrizioni dell'emergenza pandemica, contenere l'impatto ambientale e mitigare i cambiamenti climatici, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 521, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementata di 0,5 milioni di euro per l'anno 2021.

     2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.

 

     Art. 68-ter (Risorse per il riequilibrio degli interventi del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale). - 1. Al fine di assicurare il riequilibrio finanziario tra le regioni a seguito del riparto delle risorse relative al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), nonchè al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, per il periodo transitorio 2021-2022 è destinato l'importo di euro 92.717.455,29 quale quota di cofinanziamento nazionale a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

     2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale fornisce al Ministero dell'economia e delle finanze. - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. - Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea la suddivisione dell'importo di cui al comma 1 tra i programmi regionali di sviluppo rurale oggetto di riequilibrio. Le regioni beneficiarie inseriscono le risorse di cui al comma 1 nei piani finanziari dei rispettivi programmi come finanziamenti nazionali integrativi.

 

     Art. 68-quater (Misure a sostegno del settore della birra artigianale). - 1. Per l'anno 2021 è riconosciuto un contributo a fondo perduto ai birrifici di cui all'articolo 2, comma 4-bis, della legge 16 agosto 1962, n. 1354, in misura pari a 0,23 euro per ciascun litro di birra del quantitativo complessivamente preso in carico rispettivamente nel registro della birra condizionata ovvero nel registro annuale di magazzino nell'anno 2020, in base alla dichiarazione riepilogativa di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 14 giugno 2019. All'onere derivante dal presente comma, valutato in 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, istituito dall'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178».

 

     All'articolo 69:

     al comma 4, le parole: «al ministero» sono sostituite dalle seguenti: «al Ministero».

 

     All'articolo 70:

     al comma 1, le parole: «epidemia da» sono sostituite dalle seguenti: «epidemia di».

 

     All'articolo 71:

     al comma 1, le parole: «gelate e brinate» sono sostituite dalle seguenti: «gelate, brinate e grandinate», dopo la parola: «aprile» sono inserite le seguenti: «, maggio e giugno» e le parole: «gelo brina» sono sostituite dalle seguenti: «gelo, brina e grandine»;

     dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     «1-bis. Le imprese agricole che hanno subito danni a seguito degli eccezionali eventi meteorologici del 21 e 22 novembre 2020 che hanno colpito il territorio della regione Calabria e che, al verificarsi di tali eventi, non beneficiavano della copertura disposta da polizze assicurative, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nei limiti delle risorse di cui al comma 3-bis del presente articolo, che costituisce limite massimo di spesa»;

     al comma 2, le parole: «decreto legislativo n. 102 del 2004» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102» e le parole: «della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto»;

     al comma 3, le parole: «di cui al presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1» e le parole: «incrementata di 105 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «incrementata di 160 milioni di euro, di cui 5 milioni di euro riservati in favore degli imprenditori apistici»;

     dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

     «3-bis. Per gli interventi di cui al comma 1-bis, la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale. - interventi indennizzatori, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 1 milione di euro per l'anno 2021.

     3-ter. All'articolo 7, comma 2-bis, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La regione Toscana può destinare eventuali economie di spesa agli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettere b) e c), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102"»;

     il comma 4 è sostituito dal seguente:

     «4. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 161 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 105 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 58 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e, quanto a 56 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto».

 

     All'articolo 73:

     al comma 1, dopo le parole: «100 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro»;

     al comma 5, le parole: «tra il 1° maggio 2021 al» sono sostituite dalle seguenti: «tra il 1° maggio 2021 e il»;

     dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

     «6-bis. All'articolo 199, comma 1, lettera b), primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia di lavoro portuale, la locuzione: "per ogni lavoratore" si interpreta nel senso che, ai fini della determinazione del contributo ivi previsto, si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati in forza di contratti di lavoro subordinato, compresi quelli a tempo determinato, a tempo parziale o stagionale, nonchè di contratti di somministrazione di lavoro di cui al capo IV del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

     6-ter. All'articolo 199, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "e di 2 milioni di euro per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "e di 4 milioni di euro per l'anno 2021".

     6-quater. Agli oneri derivanti dal comma 6-ter, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto»;

     al comma 7, le parole: «l'anno 2021, 7 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «l'anno 2021 e in 7 milioni».

     Nel titolo VIII, dopo l'articolo 73 sono aggiunti i seguenti:

     «Art. 73-bis (Contributo per i destinatari dei ristori delle maggiori spese affrontate dagli autotrasportatori). - 1. I destinatari dei ristori erogati ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, hanno diritto a un contributo, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2021 che costituiscono limite massimo di spesa, che, in ogni caso, non può superare l'importo corrisposto a titolo di imposte sui redditi relativi ai ristori percepiti per le maggiori spese affrontate dagli autotrasportatori in conseguenza del crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, nel comune di Genova, noto come "ponte Morandi", avvenuto il 14 agosto 2018, consistenti nella forzata percorrenza di tratti autostradali e stradali aggiuntivi rispetto ai normali percorsi e nelle difficoltà logistiche dipendenti dall'ingresso e dall'uscita dalle aree urbane e portuali.

     2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa indicato al comma 1 nonchè dell'acquisizione, da parte dei soggetti destinatari dei contributi di cui al medesimo comma 1, dell'idonea documentazione comprovante l'importo corrisposto a titolo di imposte.

     3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 77, comma 7, del presente decreto.

     4. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

 

     Art. 73-ter (Disposizioni urgenti per il settore ferroviario). - 1. Al fine di permettere l'avvio immediato degli interventi sulla rete ferroviaria nazionale, l'aggiornamento, per gli anni 2020 e 2021, del contratto di programma 2017-2021. - parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e la società Rete ferroviaria italiana si considera approvato con il parere favorevole espresso dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile e gli stanziamenti ivi previsti si considerano immediatamente disponibili per la società Rete ferroviaria italiana ai fini dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti.

     2. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1, relativamente agli interventi i cui oneri sono a carico delle risorse previste per l'attuazione di progetti compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, resta subordinata alla definitiva approvazione del medesimo Piano da parte del Consiglio dell'Unione europea.

     3. Al fine di favorire lo sviluppo delle aree interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, è assegnato alla società Rete ferroviaria italiana un contributo di 40 milioni di euro per l'anno 2021 da destinare:

     a) alla progettazione, anche esecutiva, di un primo tratto di ferrovia finalizzata al miglioramento dei collegamenti tra Roma e le aree appenniniche, anche attraverso la revisione e l'aggiornamento dei progetti esistenti già esaminati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile ovvero previsti dal vigente contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e la società Rete ferroviaria italiana;

     b) alla redazione di studi di fattibilità finalizzati al miglioramento dei collegamenti tra i capoluoghi delle province dell'Italia centrale compresi nel cratere sismico e Roma.

     4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2021 e, in termini di indebitamento netto e di fabbisogno, a 4 milioni di euro per l'anno 2021 e a 36 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica il 22 aprile 2021 con le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Le risorse di cui al presente comma sono recepite nell'aggiornamento del contratto di programma di cui al comma 1, nell'ambito del quale sono individuati gli specifici interventi di cui alle lettere a) e b) del comma 3.

 

     Art. 73-quater (Sospensione del pagamento della tassa di ancoraggio per le navi da crociera). - 1. Al fine di fronteggiare la riduzione del traffico crocieristico nei porti italiani e di promuovere la ripresa delle attività turistiche ad esso connesse, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2021 non si applica alle navi da crociera la tassa di ancoraggio disciplinata dalla legge 9 febbraio 1963, n. 82, e dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107.

     2. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito un fondo con una dotazione di 2,2 milioni di euro per l'anno 2021. La disponibilità del fondo è destinata a compensare, nel limite di 2,2 milioni di euro per l'anno 2021, le Autorità di sistema portuale dei mancati introiti conseguenti all'applicazione delle disposizioni del comma 1 nonchè dei rimborsi da esse effettuati nei confronti degli operatori economici che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, abbiano già provveduto al versamento della tassa di ancoraggio relativa al periodo di cui al comma 1.

     3. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

     4. Entro trenta giorni dal rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 3, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentita la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale, sono stabilite le modalità di assegnazione delle risorse di cui al comma 2 alle Autorità di sistema portuale.

     5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2,2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.

 

     Art. 73-quinquies (Disposizioni in materia di incentivi per l'acquisto di veicoli meno inquinanti). - 1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 654, le parole: "al 30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2021";

     b) al comma 657, le parole: "al 30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2021".

     2. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementata di 350 milioni di euro per l'anno 2021, da destinare secondo la seguente ripartizione, che costituisce limite massimo di spesa:

     a) euro 60 milioni ai contributi per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di autoveicoli le cui emissioni sono comprese nella fascia 0-60 grammi (g) di anidride carbonica (CO2 ) per chilometro (km), di cui all'articolo 1, comma 652, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

     b) euro 200 milioni ai contributi per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di autoveicoli le cui emissioni sono comprese nella fascia 61-135 g di CO2 per km, di cui all'articolo 1, comma 654, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

     c) euro 50 milioni ai contributi per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica, di cui all'articolo 1, comma 657, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, di cui euro 15 milioni riservati ai veicoli esclusivamente elettrici;

     d) euro 40 milioni ai contributi destinati alle persone fisiche che acquistano in Italia, entro il 31 dicembre 2021, un veicolo di categoria M1 usato e di prima immatricolazione in Italia, per il quale non siano già stati riconosciuti gli incentivi di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e di cui all'articolo 1, comma 654, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con prezzo risultante dalle quotazioni medie di mercato e non superiore a 25.000 euro, omologato in una classe non inferiore a Euro 6, e che, contestualmente, rottamano un veicolo della medesima categoria, immatricolato in data anteriore al 1° gennaio 2011 ovvero che nel periodo di vigenza dell'agevolazione superi i dieci anni dalla data di immatricolazione e di cui l'acquirente o un suo familiare convivente siano proprietari o intestatari da almeno dodici mesi; il contributo riconosciuto ai sensi della presente lettera è parametrato al numero di g di CO2 emessi per km, secondo gli importi di cui alla seguente tabella:

 

CO2 g/km

Contributo (euro)

0-60

2000

61-90

1000

91-160

750

 

     3. Il contributo previsto dal comma 2, lettera d), è riconosciuto solo in caso di adesione del cedente e fino a esaurimento delle relative risorse, che costituiscono limite massimo di spesa. Il cedente riconosce al cessionario del veicolo l'importo del contributo e recupera tale importo quale credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate. Per la disciplina applicativa e per le procedure di concessione del contributo si applicano, in quanto compatibili, le norme dei commi da 1032 a 1036 e 1038 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonchè del decreto del Ministero dello sviluppo economico 20 marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile 2019.

     4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 350 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77».

 

     All'articolo 74:

     dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

     «2-bis. Le risorse finanziarie di cui al comma 11 dell'articolo 45 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono incrementate di 8.628.749 euro per l'anno 2021, al fine di attribuire lo specifico compenso, relativamente agli anni indicati al comma 2-ter del presente articolo e secondo la ripartizione ivi prevista, al personale con qualifica di vice questore aggiunto e di vice questore, e qualifiche e gradi corrispondenti, della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo della polizia penitenziaria.

     2-ter. Le risorse di cui al comma 2-bis sono suddivise nei seguenti modi:

     a) Polizia di Stato: 2.003.114 euro, relativamente agli anni 2018 e 2019;

     b) Arma dei carabinieri: 3,4 milioni di euro, relativamente all'anno 2020;

     c) Corpo della guardia di finanza: 3 milioni di euro, relativamente all'anno 2020;

     d) Corpo della polizia penitenziaria: 225.635 euro, relativamente agli anni 2018 e 2019.

     2-quater. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis del presente articolo, pari a 8.628.749 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto»;

     al comma 7 e al comma 8, le parole: «Prefetture-U.t.G.», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «prefetture uffici territoriali del Governo»;

     al comma 10, le parole: «e di euro» sono sostituite dalle seguenti: «ed euro»;

     dopo il comma 11 sono inseriti i seguenti:

     «11-bis. Al fine di incrementare l'efficienza delle risorse umane del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, di garantire una maggior azione di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica connessi, in particolare, all'emergenza sanitaria in corso causata dalla pandemia di COVID-19, alla copertura di un massimo di ulteriori 999 posti nell'ambito di quelli disponibili alla data del 31 dicembre 2016 e riservati al concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di vice ispettore della Polizia di Stato ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nei limiti della dotazione organica prevista per il ruolo degli ispettori, si provvede, in via straordinaria, mediante integrale scorrimento delle graduatorie di merito del concorso interno, per titoli ed esame, per la copertura di 501 posti di vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, in data 2 novembre 2017, e del concorso interno, per titoli ed esame, per la copertura di 263 posti di vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia. - Direttore generale della pubblica sicurezza, in data 31 dicembre 2018.

     11-ter. I soggetti immessi nel ruolo degli ispettori mediante lo scorrimento delle graduatorie di merito di cui al comma 11-bis accedono alla qualifica di vice ispettore con decorrenza giuridica ed economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso di formazione.

     11-quater. I posti nella qualifica di vice ispettore coperti ai sensi del comma 11-bis del presente articolo tornano a essere disponibili per le procedure concorsuali pubbliche per l'accesso alla qualifica di vice ispettore ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, in ragione di almeno 250 unità ogni due anni, a decorrere dal 31 dicembre 2023.

     11-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del comma 11-bis, quantificati in 2.726.510 euro per l'anno 2021, in 5.453.020 euro per l'anno 2022, in 6.526.725 euro per l'anno 2023, in 7.600.430 euro per l'anno 2024, in 7.611.390 euro per l'anno 2025, in 7.639.595 euro per l'anno 2026, in 7.658.950 euro per l'anno 2027, in 7.660.820 euro per l'anno 2028, in 8.220.260 euro per l'anno 2029, in 8.803.860 euro per l'anno 2030 e in 8.828.020 euro annui a decorrere dall'anno 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto».

 

     Dopo l'articolo 74 sono inseriti i seguenti:

     «Art. 74-bis (Iniziative di solidarietà in favore dei familiari del personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco). - 1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo, con una dotazione di 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, destinato a erogare, nel limite di spesa di cui al presente comma, un contributo economico in favore dei familiari del personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, impegnato nelle azioni di contenimento, di contrasto e di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che durante lo stato di emergenza abbia contratto, in conseguenza dell'attività di servizio prestata, una patologia dalla quale sia conseguita la morte per effetto, diretto o come concausa, del contagio da COVID-19.

     2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i soggetti che possono usufruire del contributo di cui al comma 1, nonchè le misure applicative del presente articolo, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al citato comma 1.

     3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.

 

     Art. 74-ter (Iniziative di solidarietà in favore dei familiari del personale delle Forze armate). - 1. Nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un fondo, con una dotazione di 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, destinato a erogare, nel limite di spesa di cui al presente comma, un contributo economico in favore dei familiari del personale delle Forze armate, impegnato nelle azioni di contenimento, di contrasto e di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che durante lo stato di emergenza abbia contratto, in conseguenza dell'attività di servizio prestata, una patologia dalla quale sia conseguita la morte per effetto, diretto o come concausa, del contagio da COVID-19.

     2. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i soggetti che possono usufruire del contributo di cui al comma 1, nonchè le misure applicative del presente articolo, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al citato comma 1.

     3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto».

 

     All'articolo 75:

     al comma 2, le parole: «del decreto-legge n. 137 del 2020» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176».

 

     Dopo l'articolo 75 è inserito il seguente:

     «Art. 75-bis (Misure urgenti per la sicurezza degli uffici e del personale all'estero). - 1. Al fine di potenziare la sicurezza degli uffici all'estero e del personale in servizio presso i medesimi uffici, l'autorizzazione di spesa relativa alle indennità di cui all'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è incrementata di 1,4 milioni di euro per l'anno 2021 e di 5,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, per l'impiego all'estero di personale dell'Arma dei carabinieri ai fini di cui all'articolo 158 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

     2. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 203:

     1) al secondo comma, lettera b), le parole: "dell'articolo 208" sono sostituite dalle seguenti: "degli articoli 208 e 211";

     2) il quinto comma è abrogato;

     b) l'articolo 211 è sostituito dal seguente:

     "Art. 211 (Assicurazioni). - 1. L'assistenza sanitaria al personale in servizio all'estero e ai familiari aventi diritto è assicurata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618.

     2. In favore del personale con sede di servizio in Stati o territori dove non è erogata l'assistenza sanitaria in forma diretta, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato a stipulare una o più polizze assicurative per prestazioni sanitarie in caso di malattia, infortunio, maternità e, in caso di carenza in loco di strutture sanitarie adeguate all'evento occorso, per il trasferimento dell'infermo e dell'eventuale accompagnatore. La polizza prevede la copertura assicurativa anche per i familiari a carico, purchè effettivamente conviventi nella stessa sede del dipendente.

     3. Per il personale inviato in missione in Stato o territorio diverso da quello della sede di servizio, nel quale non è erogata l'assistenza sanitaria in forma diretta, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale stipula polizze assicurative per prestazioni sanitarie urgenti in caso di malattia o infortunio e per il trasferimento dell'infermo e dell'eventuale accompagnatore.

     4. Nei confronti del personale e dei familiari a carico, di cui ai commi 1, 2 e 3, trovano applicazione, nella misura in cui le prestazioni non sono coperte dalle polizze assicurative stipulate, l'assistenza sanitaria in forma indiretta prevista dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, e dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 86, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nonchè l'istituto del trasferimento dell'infermo previsto dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 618 del 1980.

     5. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato a stipulare, in favore del personale di ruolo in servizio o inviato in missione all'estero, una o più polizze assicurative che coprono i rischi di morte, di invalidità permanente o di altre gravi menomazioni, causati da atti di natura violenta o da eventi calamitosi di origine naturale o antropica occorsi all'estero. Le polizze prevedono un massimale di copertura non inferiore a 1 milione di euro in caso di morte e sono estese anche ai familiari a carico, purchè effettivamente conviventi nella stessa sede del dipendente".

     3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2021 e a 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale».

 

     All'articolo 76:

     al comma 5, primo e terzo periodo, le parole: «in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «in vigore del presente decreto»;

     la rubrica è sostituita dalla seguente: «Subentro dell'Agenzia delle entrate-riscossione alla Società Riscossione Sicilia Spa».

 

     All'articolo 77:

     dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

     «2-bis. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 2,5 milioni di euro per l'anno 2022, destinato al riconoscimento di un indennizzo, nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 2,5 milioni di euro per l'anno 2022, dei danni agli immobili derivanti dall'esposizione prolungata all'inquinamento provocato dagli stabilimenti siderurgici di Taranto del gruppo ILVA.

     2-ter. Hanno diritto di accesso al fondo di cui al comma 2-bis, nei limiti delle disponibilità finanziarie del medesimo fondo, i proprietari di immobili siti nei quartieri della città di Taranto oggetto dell'aggressione di polveri provenienti dagli stabilimenti siderurgici del gruppo ILVA, in favore dei quali sia stata emessa sentenza definitiva di risarcimento dei danni, a carico della società ILVA Spa, attualmente sottoposta ad amministrazione straordinaria, con insinuazione del credito allo stato passivo della procedura, in ragione dei maggiori costi connessi alla manutenzione degli stabili di loro proprietà ovvero per la riduzione delle possibilità di godimento dei propri immobili, nonchè per il deprezzamento subito dagli stessi a causa delle emissioni inquinanti provenienti dagli stabilimenti siderurgici del gruppo ILVA.

     2-quater. L'indennizzo di cui ai commi 2-bis e 2-ter è riconosciuto nella misura massima del 20 per cento del valore di mercato dell'immobile danneggiato al momento della domanda e comunque per un ammontare non superiore a 30.000 euro per ciascuna unità abitativa.

     2-quinquies. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le condizioni e le modalità per la presentazione della richiesta per l'accesso al fondo di cui al comma 2-bis e per la liquidazione dell'indennizzo di cui ai commi 2-ter e 2-quater, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al citato comma 2-bis.

     2-sexies. Agli oneri derivanti dai commi da 2-bis a 2-quinquies, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021 e a 2,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto»;

     al comma 4, le parole: «euro l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «euro per l'anno 2021»;

     al comma 8, la parola: «valutati» è sostituita dalle seguenti: «sono valutati»;

     al comma 9, le parole: «traferite/versate» sono sostituite dalle seguenti: «trasferite o versate»;

     dopo il comma 9 è inserito il seguente:

     «9-bis. Le risorse non utilizzate ai sensi dell'articolo 1, comma 12, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, già nella disponibilità della contabilità speciale 1778 intestata all'Agenzia delle entrate, sono quantificate in 2.127 milioni di euro per l'anno 2021»;

     il comma 10 è sostituito dal seguente:

     «10. Agli oneri derivanti dal presente decreto, ad esclusione degli articoli 13, comma 3, 16, 17, 23, 29, 35, 46, commi da 1 a 4, 47, 57, 68, commi da 3 a 15, 71, 75 e 76, determinati in 43.803,433 milioni di euro per l'anno 2021, 2.326,511 milioni di euro per l'anno 2022, 777,051 milioni di euro per l'anno 2023, 649,21 milioni di euro per l'anno 2024, 749,88 milioni di euro per l'anno 2025, 870,97 milioni di euro per l'anno 2026, 805,61 milioni di euro per l'anno 2027, 875,61 milioni di euro per l'anno 2028, 937 milioni di euro per l'anno 2029, 956,79 milioni di euro per l'anno 2030, 1.084,48 milioni di euro per l'anno 2031, 1.086,34 milioni di euro per l'anno 2032, 1.112,65 milioni di euro per l'anno 2033 e 1.084,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034, che aumentano, in termini di saldo netto da finanziare di cassa, a 44.360,333 milioni di euro per l'anno 2021 e, in termini di indebitamento netto e fabbisogno, a 2.776,711 milioni di euro per l'anno 2022, 1.221,901 milioni di euro per l'anno 2023, 759,31 milioni di euro per l'anno 2024, 873,51 milioni di euro per l'anno 2027, 935,41 milioni di euro per l'anno 2028, 1.002,6 milioni di euro per l'anno 2029, 1.030,19 milioni di euro per l'anno 2030, 1.129,68 milioni di euro per l'anno 2031, 1.170,54 milioni di euro per l'anno 2032, 1.195,85 milioni di euro per l'anno 2033 e 1.167,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034, si provvede:

     a) quanto a 130,18 milioni di euro per l'anno 2021, 1.370,25 milioni di euro per l'anno 2022, 776,05 milioni di euro per l'anno 2023, 81,79 milioni di euro per l'anno 2024, 61,76 milioni di euro per l'anno 2025, 58,56 milioni di euro per l'anno 2026, 61,67 milioni di euro per l'anno 2027, 56,2 milioni di euro per l'anno 2028, 55,56 milioni di euro per l'anno 2029, 55,16 milioni di euro per l'anno 2030, 1,21 milioni di euro per l'anno 2031, 1,16 milioni di euro per l'anno 2032 e 0,20 milioni di euro per l'anno 2034, che aumentano a 1.575,05 milioni di euro per l'anno 2022 in termini di saldo netto da finanziare di cassa e, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 251,449 milioni di euro per l'anno 2021, 1.869,483 milioni di euro per l'anno 2022, 906,79 milioni di euro per l'anno 2023, 86,64 milioni di euro per l'anno 2024, 66,61 milioni di euro per l'anno 2025, 63,41 milioni di euro per l'anno 2026, 66,52 milioni di euro per l'anno 2027, 61,05 milioni di euro per l'anno 2028, 60,41 milioni di euro per l'anno 2029, 60,01 milioni di euro per l'anno 2030, 6,06 milioni di euro per l'anno 2031, 6,01 milioni di euro per l'anno 2032, 4,85 milioni di euro per l'anno 2033, 5,05 milioni di euro per l'anno 2034 e 4,85 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dagli articoli 9, 11-ter, 14, 19, 20, 26, 30, 40, 41, 42, comma 10, 43, 50, 72 e 74;

     b) quanto a 24,70 milioni di euro per l'anno 2023, 24,20 milioni di euro per l'anno 2024, 25,50 milioni di euro per l'anno 2025, 27,30 milioni di euro per l'anno 2026, 28,80 milioni di euro per l'anno 2027, 31,10 milioni di euro per l'anno 2028, 34,50 milioni di euro per l'anno 2029, 38,80 milioni di euro per l'anno 2030, 39,20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2033, 225,50 milioni di euro per l'anno 2034 e 225,70 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

     c) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 100 milioni di euro per l'anno 2026 e, solo in termini di fabbisogno e indebitamento netto, 10 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

     d) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e, solo in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 10 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo unico per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

     e) quanto a 23 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

     f) quanto a 113,75 milioni di euro per l'anno 2021, 8 milioni di euro per l'anno 2022, 197,86 milioni di euro per l'anno 2023, 220 milioni di euro per l'anno 2024, 145 milioni di euro per l'anno 2025 e 150 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;

     g) quanto a 90 milioni di euro per l'anno 2027, 70 milioni di euro per l'anno 2028 e 50 milioni di euro per l'anno 2029, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n. 183;

     h) quanto a 2.127 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente utilizzo degli importi di cui al comma 9-bis, che sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, da parte dell'Agenzia delle entrate, ad esclusione dell'importo di 194,6 milioni di euro per l'anno 2021;

     i) quanto a 141 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, in termini di competenza e di cassa, sul capitolo 4339 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, riguardante le somme da trasferire all'INPS a titolo di anticipazioni di bilancio sul fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali nel loro complesso;

     l) mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica il 22 aprile 2021 con le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243».

 

     Dopo l'articolo 77 è inserito il seguente:

     «Art. 77-bis (Clausola di salvaguardia). - 1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione».