Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 86. Sanità |
Capitolo: | 86.5 prevenzione e cura delle malattie |
Data: | 17/07/2020 |
Numero: | 77 |
Sommario |
Art. 1. |
§ 86.5.327 - L. 17 luglio 2020, n. 77.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonchè di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
(G.U. 18 luglio 2020, n. 180 - S.O. n. 25)
1. Il
2. Il
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 19 MAGGIO 2020, N. 34
All'articolo 1:
al comma 1, primo periodo, le parole: «SARS-Cov-2» sono sostituite dalle seguenti: «SARS-CoV-2»;
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Ai fini di cui al comma 1, le regioni e le province autonome costituiscono le reti dei laboratori di microbiologia per la diagnosi di infezione da SARS-CoV-2, individuandoli tra i laboratori dotati di idonei requisiti infrastrutturali e di adeguate competenze specialistiche del personale addetto, a copertura dei fabbisogni di prestazioni generati dall'emergenza epidemiologica. A tale scopo, le regioni e le province autonome, sulla base delle indicazioni tecniche fornite dal Ministero della salute, identificano un laboratorio pubblico di riferimento regionale che opera in collegamento con l'Istituto superiore di sanità e individua, con compiti di coordinamento a livello regionale, ai fini dell'accreditamento, i laboratori pubblici e privati operanti nel territorio di riferimento, in possesso dei requisiti prescritti.
1-ter. I laboratori di microbiologia individuati dal laboratorio pubblico di riferimento regionale ai sensi del comma 1-bis hanno l'obbligo di trasmettere i referti positivi dei test molecolari per infezione da SARS-CoV-2 al dipartimento di prevenzione territorialmente competente. Le regioni e le province autonome, ricevuti i dati relativi ai casi positivi in tal modo riscontrati, li trasmettono all'Istituto superiore di sanità, mediante la piattaforma istituita ai fini della sorveglianza integrata del COVID-19, ai sensi dell'articolo 1 dell'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile 27 febbraio 2020, n. 640. Per la comunicazione dei dati di cui al presente comma sono adottate adeguate misure tecniche e organizzative idonee a tutelare la riservatezza dei dati stessi.
1-quater. L'Istituto superiore di sanità, le regioni e le province autonome provvedono agli adempimenti di cui ai commi 1-bis e 1-ter con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente»;
al comma 2, le parole: «dell'isolamento contagiati» sono sostituite dalle seguenti: «dell'isolamento delle persone contagiate»;
al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «emergenza in corso,» sono inserite le seguenti: «qualora non lo abbiano già fatto,», la parola: «quarantenati» è sostituita dalle seguenti: «sottoposti a quarantena» e la parola: «cronici» è sostituita dalle seguenti: «affetti da malattie croniche»;
dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui ai commi 3 e 4, il Ministero della salute, sulla base di un atto di intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, coordina la sperimentazione, per il biennio 2020-2021, di strutture di prossimità per la promozione della salute e per la prevenzione, nonchè per la presa in carico e la riabilitazione delle categorie di persone più fragili, ispirate al principio della piena integrazione socio-sanitaria, con il coinvolgimento delle istituzioni presenti nel territorio, del volontariato locale e degli enti del Terzo settore senza scopo di lucro. I progetti proposti devono prevedere modalità di intervento che riducano le scelte di istituzionalizzazione, favoriscano la domiciliarità e consentano la valutazione dei risultati ottenuti, anche attraverso il ricorso a strumenti innovativi quale il budget di salute individuale e di comunità»;
al comma 5, primo periodo, le parole: «identificati COVID-19, anche supportando» sono sostituite dalle seguenti: «identificati come affetti da COVID-19, anche coadiuvando»;
al comma 6, al terzo periodo, la parola: «assistenziali» è sostituita dalla seguente: «assistenziale» e, al quarto periodo, le parole: «Ministero dell'economia e finanze» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dell'economia e delle finanze»;
dopo il comma 7 è inserito il seguente:
«7-bis. Nel rispetto dei limiti della spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 11 del
al comma 10, le parole: «, che forma parte integrante del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «annesso al presente decreto»;
al comma 11:
il primo periodo è sostituito dal seguente: «Per l'attuazione dei commi 2, 3, 4, 4-bis e 8 è autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di 838.737.983 euro, di cui 25 milioni di euro per la sperimentazione di cui al comma 4-bis»;
al quinto periodo, le parole: «e province autonome» sono sostituite dalle seguenti: «e le province autonome»;
al sesto periodo, le parole: «che costituisce parte integrante del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «annesso al presente decreto»;
il nono periodo è sostituito dai seguenti: «Per le finalità di cui ai commi 4, 4-bis e 8, a decorrere dall'anno 2021, all'onere complessivo di 766.466.017 euro, di cui 25 milioni di euro per l'anno 2021 per la sperimentazione di cui al comma 4-bis, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno di riferimento. Al termine del periodo di sperimentazione di cui al comma 4-bis, le regioni e le province autonome provvedono a trasmettere ai Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze una relazione illustrativa delle attività messe in atto e dei risultati raggiunti».
Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:
«Art. 1-bis (Borse di studio per medici). - 1. Al fine di attivare ulteriori borse di studio per i medici che partecipano ai corsi di formazione specifica in medicina generale, di cui al
Art. 1-ter (Linee guida per la gestione dell'emergenza epidemiologica presso le strutture per anziani, persone con disabilità e altri soggetti in condizione di fragilità). - 1. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2020, adotta linee guida per la prevenzione, il monitoraggio e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 presso le residenze sanitarie assistite e le altre strutture pubbliche e private, accreditate, convenzionate e non convenzionate, comunque denominate dalle normative regionali, che durante l'emergenza erogano prestazioni di carattere sanitario, socio-sanitario, riabilitativo, socio-educativo, socio-occupazionale o socio-assistenziale per anziani, persone con disabilità, minori, persone affette da tossicodipendenza o altri soggetti in condizione di fragilità.
2. Le linee guida di cui al comma 1 sono adottate nel rispetto dei seguenti principi:
a) garantire la sicurezza e il benessere psico-fisico delle persone ospitate o ricoverate presso le strutture di cui al comma 1;
b) garantire la sicurezza di tutto il personale, sanitario e non sanitario, impiegato presso le strutture di cui al comma 1, anche attraverso la fornitura di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale idonei a prevenire il rischio di contagio;
c) prevedere protocolli specifici per la tempestiva diagnosi dei contagi e per l'attuazione delle conseguenti misure di contenimento;
d) disciplinare le misure di igiene fondamentali alle quali il personale in servizio è obbligato ad attenersi;
e) prevedere protocolli specifici per la sanificazione periodica degli ambienti.
3. Le strutture di cui al comma 1 sono equiparate ai presidi ospedalieri ai fini dell'accesso, con massima priorità, alle forniture dei dispositivi di protezione individuale e di ogni altro dispositivo o strumento utile alla gestione e al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
All'articolo 2:
al comma 1, secondo periodo, le parole: «secondo la metodologia di cui» sono sostituite dalle seguenti: «con il procedimento stabilito»;
al comma 2, secondo periodo, le parole: «posti letti» sono sostituite dalle seguenti: «posti letto»;
al comma 4, le parole: «dei Pronto Soccorso» sono sostituite dalle seguenti: «dei reparti di pronto soccorso» e le parole: «sospetti COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «sospetti di COVID-19»;
al comma 5, al primo periodo, le parole: «a implementare i mezzi di trasporto» sono sostituite dalle seguenti: «ad aumentare il numero dei mezzi di trasporto» e, al terzo periodo, le parole: «A tal fine, il limite di spesa regionale per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Il limite di spesa regionale per l'attuazione delle misure di cui al presente comma per l'anno 2020», le parole: «colonna 6» sono sostituite dalle seguenti: «colonna 3» e le parole: «, che forma parte integrante del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «annesso al presente decreto»;
dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. Al fine di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale, anche in deroga alle procedure di mobilità di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del
al comma 6, lettera b), le parole: «fermo restando» sono sostituite dalle seguenti: «a condizione che sia salvaguardato», le parole: «ivi incluse le indennità» sono sostituite dalle seguenti: «compresa l'erogazione delle indennità» e le parole: «C.C.N.
dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. Allo scopo di concorrere alla remunerazione delle prestazioni correlate alle particolari condizioni di lavoro del personale delle centrali uniche di risposta del Numero unico europeo dell'emergenza regionale 112 direttamente impiegato nelle attività di contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce limite massimo di spesa. All'attuazione del presente comma si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
al comma 7, primo e quarto periodo, le parole: «, che forma parte integrante del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «annesso al presente decreto»;
al comma 8, quarto periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti. parole: «di Trento e di Bolzano»;
al comma 9, terzo periodo, le parole: «dei pronto soccorso» sono sostituite dalle seguenti: «dei reparti di pronto soccorso»;
al comma 10:
al terzo: «, che costituisce parte integrante del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «annesso al presente decreto»;
al quarto periodo, le parole: «all'art. 18 del
al quinto periodo, le parole: «sul livello finanziamento» sono sostituite dalle seguenti: «sul livello del finanziamento»;
al comma 11, primo periodo, dopo le parole: «all' Allegato D» sono inserite le seguenti: «annesso al presente decreto»;
al comma 12, le parole: «del
al comma 13, le parole: «agli obblighi del» sono sostituite dalle seguenti: «agli obblighi previsti dal» e le parole: «1 agosto 2011» sono sostituite dalle seguenti: «1° agosto 2011»;
dopo il comma 13 è inserito il seguente:
«13-bis. Ai fini del monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 626, della
al comma 15, le parole: «di euro» sono sostituite dalla seguente: «euro»;
alla rubrica, le parole: «in emergenza COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «in relazione all'emergenza da COVID-19».
All'articolo 3:
al comma 1, capoverso 5, primo periodo, le parole: «possono essere conferiti anche ai medici specializzandi iscritti regolarmente all'ultimo e penultimo anno di corso della scuola di specializzazione per la durata di 6 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere conferiti per la durata di sei mesi anche ai medici specializzandi iscritti regolarmente all'ultimo e al penultimo anno di corso della scuola di specializzazione».
Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:
«Art. 3-bis (Modifiche ai commi 547, 548 e 548-bis dell'articolo 1 della
a) al comma 547, le parole: "i medici e i medici veterinari" sono sostituite dalle seguenti: "i medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi";
b) al comma 548, le parole: "dei medici e dei medici veterinari di cui" sono sostituite dalle seguenti: "dei medici, dei medici veterinari, degli odontoiatri, dei biologi, dei chimici, dei farmacisti, dei fisici e degli psicologi di cui" e le parole: "della graduatoria dei medici e dei medici veterinari già specialisti alla data" sono sostituite dalle seguenti: "della pertinente graduatoria dei medesimi professionisti già specialisti alla data";
c) al comma 548-bis:
1) le parole: "di formazione medica specialistica", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "di formazione specialistica" ;
2) al secondo periodo, dopo le parole: "fatti salvi" sono inserite le seguenti: ", per i medici specializzandi,";
3) al quarto periodo, le parole: "I medici e i medici veterinari" sono sostituite dalle seguenti: "I medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi" e le parole: "del personale della dirigenza medica e veterinaria" sono sostituite dalle seguenti: "del personale della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria";
4) al decimo periodo, dopo la parola: "specializzandi" è inserita la seguente: "medici" e dopo le parole: "trattamento economico previsto" sono inserite le seguenti: "per i predetti specializzandi medici"».
All'articolo 4:
al comma 1, primo periodo, le parole: «in piano di rientro» sono sostituite dalle seguenti: «sottoposte a piano di rientro» e le parole: «pazienti COVID» sono sostituite dalle seguenti: «pazienti affetti da COVID-19»;
al comma 3, le parole: «pazienti COVID» sono sostituite dalle seguenti: «pazienti affetti da COVID-19», le parole: «di cui all'articolo 19, lettera c), della
al comma 5, le parole: «e che vedono altresì una temporanea sospensione delle attività ordinarie in funzione anche di quanto previsto» sono sostituite dalle seguenti: «, le quali sospendano le attività ordinarie anche in conseguenza dell'applicazione delle misure previste».
Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:
«Art. 4-bis (Modifiche al
a) al comma 2, lettera b), le parole: "alla data del 31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "alla data del 31 dicembre 2020";
b) al comma 11-bis, l'ultimo periodo è soppresso».
All'articolo 5:
dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici, di cui all'articolo 37 del
alla rubrica, le parole: «degli specializzandi» sono sostituite dalle seguenti: «dei medici specializzandi».
Dopo l'articolo 5 sono inseriti i seguenti:
«Art. 5-bis (Disposizioni in materia di formazione continua in medicina) - 1. I crediti formativi del triennio 2020-2022, da acquisire, ai sensi dell'articolo 16-bis del
Art. 5-ter (Istituzione della scuola di specializzazione in medicina e cure palliative) - 1. A decorrere dall'anno accademico 2021/2022, è istituita la scuola di specializzazione in medicina e cure palliative, cui possono accedere i laureati in medicina e chirurgia.
2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati i profili specialistici, gli obiettivi formativi e i relativi percorsi didattici funzionali al conseguimento delle necessarie conoscenze culturali e abilità professionali della scuola di specializzazione di cui al comma 1.
3. Con il decreto di cui al comma 2 è altresì introdotto il corso di cure palliative pediatriche nell'ambito dei corsi obbligatori delle scuole di specializzazione in pediatria.
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 1,8 milioni di euro per l'anno 2021, in 3,6 milioni di euro per l'anno 2022, in 5,4 milioni di euro per l'anno 2023 e in 7,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
All'articolo 7:
al comma 1, le parole: «nonchè dati reddituali riferiti all'interessato e al suo nucleo familiare» sono soppresse;
al comma 2, le parole: «Con decreto del Ministro della salute, avente natura regolamentare, da adottarsi» sono sostituite dalle seguenti: «Con regolamento adottato con decreto del Ministro della salute,».
All'articolo 8:
al comma 1, dopo le parole: «di ulteriori 30 giorni» sono aggiunte le seguenti: «dalla data di scadenza»;
al comma 3, dopo le parole: «del centro» è inserita la seguente: «ospedaliero» e dopo la parola: «convertito» sono inserite le seguenti: «, con modificazioni,»;
al comma 4, le parole: «deve essere contattato il centro o lo specialista» sono sostituite dalle seguenti: «il paziente deve rivolgersi al centro ospedaliero o allo specialista»;
al comma 5, le parole: «, e distribuiti tramite il canale della farmaceutica convenzionata» sono sostituite dalle seguenti: «e distribuiti tramite gli esercizi farmaceutici convenzionati»;
dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. A decorrere dal 1° ottobre 2020, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono provvedere a distribuire, nell'ambito dei limiti della spesa farmaceutica programmata, con la modalità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del
5-ter. Ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 27-bis, comma 1, del
All'articolo 10:
al comma 1, lettera a), dopo la parola: «infermieristico» è inserita la seguente: «e», dopo le parole: «seguenti: "degli esercenti le professioni sanitarie» sono inserite le seguenti: «, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli» e le parole: «degli esercenti le professioni sanitarie e operatori socio-sanitari» sono sostituite dalle seguenti: «degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e operatori socio-sanitari».
All'articolo 11:
al comma 1:
alla lettera c), le parole: «Il FSE» sono sostituite dalle seguenti: «3. Il FSE»;
alle lettere f), alinea, g), alinea e capoversi 4-bis), 4-ter) e 4-quater), h) e i), capoverso 15-nonies, la parola: «punto» è sostituita dalla seguente: «numero»;
alla lettera f):
al primo capoverso, le parole: «- dopo le parole» sono sostituite dalle seguenti: «1) dopo le parole:»;
al secondo capoverso, le parole: «- le parole:» sono sostituite dalle seguenti: «2) le parole:»;
alla lettera g), capoversi 4-bis) e 4-ter), le parole: «in ANA» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ANA»;
alla lettera i):
al capoverso 15-octies, le parole: «portale del nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «portale nazionale»;
al capoverso 15-nonies, all'alinea, la parola: «15-nonies» è sostituita dalla seguente: «15-novies» e, alla lettera a), le parole: «1 aprile 1999» sono sostituite dalle seguenti: «1° aprile 1999».
Dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:
«Art. 11-bis (Misure urgenti in materia di sperimentazioni cliniche). - 1. Al fine di promuovere in Italia le sperimentazioni cliniche essenziali per fare fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e ad eventuali altre emergenze epidemiologiche future, al comma 4 dell'articolo 6 del
All'articolo 13:
al comma 1, dopo le parole: «epidemiologici e ambientali» sono inserite le seguenti: «, nonchè ai fini di ricerche di mercato, sociali e di opinione»;
al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «per finalità scientifiche» sono inserite le seguenti: «, nonchè ai fini di ricerche di mercato, sociali e di opinione» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, in deroga alle previsioni della
All'articolo 15:
al comma 1, le parole: «20 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «21 milioni».
Dopo l'articolo 16 è inserito il seguente:
«Art. 16-bis (Estensione dei benefici di cui all'articolo 1, comma 2, della
Dopo l'articolo 17 è inserito il seguente:
«Art. 17-bis (Proroga della sospensione dell'esecuzione degli sfratti di immobili ad uso abitativo e non abitativo). - 1. Al comma 6 dell'articolo 103 del
Dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:
«Art. 18-bis (Rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 14 della
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
All'articolo 19:
dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. I medici arruolati ai sensi del presente articolo nonchè quelli arruolati ai sensi dell'articolo 7 del
3-ter. In ragione dell'eccezionalità e della limitata durata della ferma di cui al comma 1, agli ufficiali medici arruolati in servizio temporaneo nell'Arma dei carabinieri non sono attribuite le qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria e di ufficiale di pubblica sicurezza»;
al comma 6, dopo la cifra: «3.241.969» nonchè dopo la cifra: «3.962.407» è inserita la seguente parola: «euro».
All'articolo 23:
al comma 3, le parole: «e di euro» sono sostituite dalle seguenti: «ed euro».
All'articolo 25:
al comma 9:
al secondo periodo, le parole: «fermo restando» sono sostituite dalle seguenti: «ferma restando»;
al sesto periodo, le parole: «nonchè quelle relative» sono sostituite dalle seguenti: «nonchè di quelli relativi»;
al comma 10, la parola: «effettuazione» è sostituita dalla seguente: «presentazione»;
al comma 12:
al secondo periodo, le parole: «e gli interessi dovuti» sono sostituite dalle seguenti: «, e applicando gli interessi dovuti»;
al terzo periodo, le parole: «Si rendono applicabili» sono sostituite dalle seguenti: «Si applicano» e le parole: «del decreto 31 maggio 2010, n. 78» sono sostituite dalle seguenti: «del
Dopo l'articolo 25 è inserito il seguente:
«Art. 25-bis (Contributi per i settori ricreativo e dell'intrattenimento). - 1. Al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle imprese operanti nei settori ricreativo e dell'intrattenimento, nonchè dell'organizzazione di feste e cerimonie, sono erogati contributi a fondo perduto nel limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2020.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del presente articolo anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1, privilegiando le imprese che presentano una riduzione del proprio fatturato su base mensile pari almeno al 50 per cento rispetto a quello del 2019.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
4. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea».
All'articolo 26:
al comma 2:
alla lettera e), le parole: «all'articolo 67 decreto» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 67 del decreto»;
alla lettera f), le parole: «10 marzo 2000, n. 7.» sono sostituite dalle seguenti: «10 marzo 2000, n. 74;»;
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. I benefici di cui al comma 2 si applicano anche alle aziende in concordato preventivo di continuità con omologa già emessa che si trovano in situazione di regolarità contributiva e fiscale all'interno di piani di rientro e rateizzazione già esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto»;
al comma 12, secondo periodo, le parole: «non supera il maggiore tra» sono sostituite dalle seguenti: «non può superare il maggiore valore tra:» e le parole: «lettera a),» sono sostituite dalle seguenti.: «lettera a);»;
al comma 19, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Il Gestore è autorizzato a trattenere dalle disponibilità del Fondo un importo massimo per operazione pari, nell'anno 2020, allo 0,4 per cento del valore nominale degli Strumenti Finanziari sottoscritti e, negli anni successivi e fino all'esaurimento delle procedure di recupero dei crediti vantati verso le società emittenti, allo 0,2 per cento del valore nominale degli Strumenti Finanziari non rimborsati, con oneri valutati in 9,6 milioni di euro per l'anno 2020, in 4,8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e in 3,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024»;
dopo il comma 19 è inserito il seguente:
«19-bis. In considerazione delle peculiarità normative delle imprese a carattere mutualistico e senza fine di speculazione privata e della loro funzione sociale, il Gestore può avvalersi, mediante utilizzo delle risorse di cui al secondo periodo del comma 19, delle società finanziarie partecipate e vigilate dal Ministero dello sviluppo economico costituite per il perseguimento di una specifica missione di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4, della
al comma 20:
al primo periodo, le parole: «, si cumulano fra di loro» sono sostituite dalle seguenti: «sono cumulabili tra loro»;
al terzo periodo, le parole: «del
al quarto periodo, le parole: «ai commi, 4 e 8» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 4 e 8,» e le parole: «del COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «del COVID-19",».
Dopo l'articolo 26 sono inseriti i seguenti:
«Art. 26-bis (Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura). - 1. Per l'esercizio finanziario 2020, al Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura, di cui all'articolo 15 della
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
Art. 26-ter (Misure di sostegno finanziario alle piccole e medie imprese). - 1. Le misure di sostegno finanziario di cui all'articolo 56 del
All'articolo 27:
al comma 3, dopo il quinto periodo è inserito il seguente: «Per la gestione del comparto riguardante i beni e i rapporti giuridici relativi agli interventi a favore delle società cooperative, CDP S.p.A. adotta modalità coerenti con la funzione sociale delle società cooperative, a carattere mutualistico e senza fine di speculazione privata»;
al comma 4, alinea, al primo periodo, dopo le parole: «produttivo italiano» sono aggiunte le seguenti: «, secondo le priorità definite, in relazione ai settori, alle filiere e agli obiettivi di politica industriale, nel Piano nazionale di riforma di cui all'articolo 10, comma 5, della
al comma 5:
dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Lo schema di decreto è trasmesso al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati per l'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano nel termine di quattordici giorni, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato»;
al quarto periodo, le parole: «al comma 86 della
al comma 12, primo periodo, le parole: «i propri esponenti» sono sostituite dalle seguenti: «i suoi esponenti»;
al comma 14, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia»;
dopo il comma 18 sono aggiunti i seguenti:
«18-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 31 gennaio di ciascun anno, trasmette alle Camere una relazione sugli effetti prodotti e sui risultati conseguiti dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo e sul programma degli interventi e delle operazioni di sostegno e di rilancio del sistema economico-produttivo che si intende attuare.
18-ter. Al conto corrente di cui al comma 18 possono affluire anche le disponibilità liquide dei contribuenti che intendano investire i loro risparmi a sostegno della crescita dell'economia reale, rafforzando la capitalizzazione popolare delle imprese. Le disponibilità liquide del Patrimonio Destinato così costituite sono gestite dalla CDP S.p.A. assicurando il massimo coinvolgimento anche delle società di gestione del risparmio italiane per evitare ogni possibile effetto di spiazzamento del settore del private capital. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti termini e modalità di attuazione del presente comma.
18-quater. In ragione di quanto previsto al comma 18-ter, all'articolo 1, comma 2-bis, della
All'articolo 28:
al comma 3, dopo la parola: «agrituristiche» sono inserite le seguenti: «, alle agenzie di viaggio e turismo e ai tour operator»;
dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 spetta, rispettivamente, nelle misure del 20 per cento e del 10 per cento»;
al comma 5, dopo le parole: «Il credito d'imposta di cui ai commi 1, 2, 3» è inserita la seguente: «, 3-bis» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il credito d'imposta spetta anche in assenza dei requisiti di cui al periodo precedente ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019 nonchè ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19»;
dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. In caso di locazione, il conduttore può cedere il credito d'imposta al locatore, previa sua accettazione, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone»;
al comma 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo quanto previsto al comma 5-bis del presente articolo»;
al comma 10, le parole: «valutati in 1.424,1 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «valutati in 1.499 milioni di euro per l' anno 2020».
Dopo l'articolo 28 è inserito il seguente:
«Art. 28-bis (Disposizioni in materia di concessioni per il servizio di ristoro tramite distributori automatici). - 1. In caso di contratti di appalto e di concessione che prevedono la corresponsione di un canone a favore dell'appaltante o del concedente e che hanno come oggetto il servizio di somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, le università e gli uffici e le amministrazioni pubblici, qualora i relativi dati trasmessi all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del
All'articolo 29:
al comma 1, le parole: «140 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «160 milioni»;
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Una quota dell'incremento di 160 milioni di euro di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro, è destinata alle locazioni di immobili abitativi degli studenti fuori sede con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 15.000 euro, tramite rimborso, nel limite complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2020 che costituisce tetto di spesa, del canone dei contratti di locazione stipulati da studenti residenti in luogo diverso rispetto a quello dove è ubicato l'immobile locato, per tutto il periodo dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità attuative del presente comma, prevedendo l'incumulabilità con altre forme di sostegno al diritto allo studio, anche al fine del rispetto del limite di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2020».
Dopo l'articolo 30 è inserito il seguente:
«Art. 30-bis (Fondo per la compensazione dei pagamenti effettuati con carte di credito o di debito). - 1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021, per la parziale compensazione, nei limiti dello stanziamento di cui al presente comma, che costituisce limite massimo di spesa, dei costi sostenuti dagli esercenti attività commerciali per le commissioni dovute per il pagamento delle transazioni effettuato con carte di credito o di debito a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'utilizzo del fondo di cui al comma 1 in relazione al volume di affari degli esercenti in misura proporzionale al volume di affari generato dai pagamenti con carte di credito o di debito, e tenendo conto del limite massimo di spesa di cui al medesimo comma 1.
3. Gli esercenti, tramite le rispettive associazioni di categoria, sottoscrivono protocolli volontari per definire con equità e trasparenza il costo massimo delle commissioni.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
All'articolo 31:
al comma 1, dopo le parole: «
al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di garantire una maggior efficienza nella gestione delle risorse del Fondo, adeguando le sue disponibilità al profilo temporale delle perdite attese, possono essere assunti impegni a carico del medesimo Fondo anche a fronte di autorizzazioni di spesa pluriennali del bilancio dello Stato, in base alla valutazione della probabilità di escussione delle garanzie, articolata per annualità, effettuata dagli organi di gestione dello stesso Fondo»;
al comma 3, secondo periodo, le parole: «8 aprile n. 23 del 2020» sono sostituite dalle seguenti: «8 aprile 2020, n. 23»;
dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Al fine di sostenere il settore agricolo e agroalimentare, anche attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto alle imprese, la dotazione finanziaria del Fondo per la competitività delle filiere agricole di cui all'articolo 1, comma 507, della
dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Per le finalità di cui all'articolo 14, comma 1, del
al comma 5, le parole: «Agli oneri derivanti dal presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «Agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 3, 3-bis e 4 del presente articolo».
Dopo l'articolo 31 è inserito il seguente:
«Art. 31-bis (Confidi). - 1. Il comma 6 dell'articolo 112 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:
"6. Fermo restando l'esercizio prevalente dell'attività di garanzia, i confidi iscritti nell'albo possono concedere altre forme di finanziamento sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'articolo 106, comma 1"».
All'articolo 33:
al comma 1, primo periodo, le parole: «mediante il proprio indirizzo di posta elettronica» sono sostituite dalle seguenti: «mediante comunicazione inviata dal proprio indirizzo di posta elettronica», le parole: «questi siano accompagnati» sono sostituite dalle seguenti: l'espressione del consenso sia accompagnata», le parole: «facciano riferimento» sono sostituite dalle seguenti: «faccia riferimento» e le parole: «siano conservati» sono sostituite dalle seguenti: «sia conservata»;
dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Nell'ambito delle misure di cui al presente articolo volte a semplificare gli adempimenti concernenti i contratti finanziari .e assicurativi e in considerazione dello stato di emergenza nel territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, gli articoli 4-sexies;4-septies, 4-decies, 193-quinquies e 194-septies del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al
alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonchè disposizioni in materia di distribuzione di prodotti assicurativi».
Dopo l'articolo 33 è inserito il seguente:
«Art. 33-bis (Disposizioni in materia di assicurazione per la produzione, il deposito e la vendita di fuochi artificiali). - 1. Su richiesta dell'assicurato i termini di validità dei contratti di assicurazione obbliga-toria dei titolari di licenza per la produzione, il deposito o la vendita di fuochi artificiali di cui agli articoli 47 e 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonchè di quelli di assicurazione obbligatoria a copertura della responsabilità civile verso terzi per l'attività pirotecnica, in scadenza dal 1° marzo 2020 al 30 settembre 2020, sono prorogati per un periodo di tre mesi senza oneri per l'assicurato. La proroga del contratto ai sensi del presente comma è aggiuntiva e non sostitutiva di analoghe facoltà contrattualmente previste in favore dell'assicurato, che restano esercitabili».
All'articolo 35:
al comma 1, le parole: «in conformità con la normativa» sono sostituite dalle seguenti: «in conformità alla normativa».
All'articolo 36:
ai commi 1, primo periodo, 2, secondo periodo, e alla rubrica, le parole: «pan europeo» sono sostituite dalla seguente: paneuropeo»;
al comma 1, terzo periodo, le parole: «epidemia da COVID - 19» sono sostituite dalle seguenti: «epidemia di COVID-19»;
al comma 3, dopo le parole: «1.000 milioni di euro» sono inserite le seguenti: «per l'anno 2020».
All'articolo 37:
Al comma 1, dopo la parola: «Preparedness» è inserita la seguente: «Innovations».
All'articolo 38:
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Al fine di promuovere il sistema delle start-up italiane e, più in generale, le potenzialità del settore dell'impresa innovativa nell'affrontare l'emergenza derivante dal COVID-19 e la fase di rilancio, il decreto di cui al comma 2 destina fino al 5 per cento delle risorse di cui al medesimo comma 2 al finanziamento di iniziative:
a) di comunicazione sul sistema italiano delle start-up, con specifica attenzione alle iniziative avviate al fine di fronteggiare l'emergenza derivante dal COVID-19 e a quelle finanziate con le risorse di cui al comma 2;
b) di promozione e valorizzazione delle attività delle imprese in-novative, delle start-up e del sistema di cui al comma 2, anche al fine di promuovere il raccordo tra imprese innovative e imprese tradizionali;
c) di informazioni relative alle iniziative condotte in questo settore in attuazione di quanto stabilito ai sensi del comma 2»;
al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La misura massima dei finanziamenti agevolati di cui al presente comma che ciascuna start-up innovativa e piccola e media impresa innovativa può otte-nere è pari a quattro volte l'importo complessivo delle risorse raccolte dalla stessa, con il limite massimo di 1 milione di euro per singolo investimento»;
al comma 7, capoverso Art. 29-bis, alla rubrica, le parole: «in "de minimis"» sono sostituite dalle seguenti: «in regime "de minimis"»;
al comma 8, capoverso 9-ter, secondo periodo, le parole: «euro 100.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 300.000» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La detrazione di cui al presente comma spetta prioritariamente rispetto alla detrazione di cui all'articolo 29 del
al comma 11, la parola: «riconosciuti» è sostituita dalla seguente: «riconosciute»;
al comma 13, la parola: «videogames» è sostituita dalla seguente: «videogiochi» e la parola: «compreso» è soppressa;
al comma 16:
all'alinea, la parola: «ammessi» è sostituita dalla seguente: «ammesse»;
alla lettera c), le parole: «società di capitale» sono sostituite dalle seguenti: «società di capitali»;
al comma 17, la parola: «videogames» è sostituita dalla seguente: «videogioco»;
al comma 19, le parole: «valutate in 70,8 milioni di euro per l'anno 2021 e in 40,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «valutate in 72,55 milioni di euro per l'anno 2021 e in 41,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022»;
alla rubrica, le parole: «dell'ecosistema» sono sostituite dalle seguenti: «del sistema».
Dopo l'articolo 38 sono inseriti i seguenti:
«Art. 38-bis (Misure di sostegno all'industria del tessile, della moda e degli accessori).- 1. Al fine di sostenere l'industria del tessile, della moda e degli accessori a livello nazionale, con particolare riguardo alle start-up che investono nel design e nella creazione, nonchè allo scopo di promuovere i giovani talenti del settore del tessile, della moda e degli accessori che valorizzano prodotti made in Italy di alto contenuto artistico e creativo, è prevista l'erogazione di contributi a fondo perduto riconosciuti nella misura massima del 50 per cento delle spese ammissibili, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2020. A tale fine è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2020.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del comma 1, con particolare riguardo alle modalità di presentazione delle domande di erogazione dei contributi, ai criteri per la selezione delle stesse, alle spese ammissibili, alle modalità di erogazione dei contributi, alle modalità di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese nonchè alle cause di decadenza e di revoca dei medesimi contributi.
3. L'efficacia delle misure previste dal presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
Art. 38-ter (Promozione del sistema delle società benefit). - 1. Per sostenere il rafforzamento, nell'intero territorio nazionale, del sistema delle società benefit, di cui all'articolo 1, commi 376 e seguenti, della
2. Il credito d'imposta è riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al
3. Per la promozione delle società benefit nel territorio nazionale, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020 e a 7 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
Art. 38-quater (Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio). - 1. Nella predisposizione dei bilanci il cui esercizio è stato chiuso entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati, la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'articolo 2423-bis, primo comma, numero 1), del codice civile è effettuata non tenendo conto delle incertezze e degli effetti derivanti dai fatti successivi alla data di chiusura del bilancio. Le informazioni relative al presupposto della continuità aziendale sono fornite nelle politiche contabili di cui all'articolo 2427, primo comma, numero 1), del codice civile. Restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire nella nota integrativa e alla relazione sulla gestione, comprese quelle relative ai rischi e alle incertezze concernenti gli eventi successivi, nonchè alla capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito.
2. Nella predisposizione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'articolo 2423-bis, primo comma, numero 1), del codice civile può comunque essere effettuata sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio di esercizio chiuso entro il 23 febbraio 2020. Le informazioni relative al presupposto della continuità aziendale sono fornite nelle politiche contabili di cui all'articolo 2427, primo comma, numero 1), del codice civile anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente. Restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire nella nota integrativa e alla relazione sulla gestione, comprese quelle relative ai rischi e alle incertezze derivanti dagli eventi successivi, nonchè alla capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito.
3. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è limitata ai soli fini civilistici».
All'articolo 39:
dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
«5-bis. Al Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23 del
All'articolo 40:
al comma 4, le parole: «Al fine della verifica di appartenenza alle microimprese e alle piccole e medie imprese per i distributori di carburanti i ricavi si calcolano» sono sostituite dalle seguenti: «Per i fini di cui al comma 1, la verifica dell'appartenenza dei distributori di carburanti alla categoria delle microimprese e delle piccole e medie imprese è effettuata calcolando i ricavi».
All'articolo 41:
al comma 1, secondo periodo, le parole: «a partire» sono soppresse;
al comma 2, le parole: «1 gennaio» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio».
All'articolo 42:
al comma 4, le parole: «di ENEA» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ENEA»;
al comma 5, le parole: «ENEA è autorizzata» sono sostituite dalle seguenti: «l'ENEA è autorizzata» e le parole: «di Enea» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ENEA»;
al comma 9, dopo le parole: «del presente articolo» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,».
Dopo l'articolo 42 è inserito il seguente:
«Art. 42-bis (Disposizioni concernenti l'innovazione tecnologica in ambito energetico). - 1. Al fine di sostenere lo sviluppo tecnologico e industriale funzionale al raggiungimento degli obiettivi nazionali in tema di energia e di clima:
a) al comma 1 dell'articolo 32 del
1) all'alinea, dopo le parole: "di cui all'articolo 3" sono inserite le seguenti: "e degli obiettivi previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima per gli anni 2021-2030";
2) alla lettera a), le parole: "di cui al presente Titolo" sono sostituite dalle seguenti: "di sostegno alla produzione da fonti rinnovabili e all'efficienza energetica";
3) il numero i. della lettera b) è sostituito dal seguente:
"i. ai progetti di validazione in ambito industriale e di qua-lificazione di sistemi e tecnologie";
b) al comma 4 dell'articolo 38 del
All'articolo 43:
al comma 7, le parole: «ad euro 100 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «a 100 milioni di euro» e le parole: «rinvenenti dall' abrogazione» sono sostituite dalle seguenti: «rivenienti dall' abrogazione della disposizione».
Dopo l'articolo 43 è inserito il seguente:
«Art. 43-bis (Contratto di rete con causale di solidarietà) .- 1. All'articolo 3 del
"4-sexies. Per l'anno 2020, il contratto di rete può essere stipulato per favorire il mantenimento dei livelli di occupazione delle imprese di filiere colpite da crisi economiche in seguito a situazioni di crisi o stati di emergenza dichiarati con provvedimento delle autorità competenti. Rientrano tra le finalità perseguibili l'impiego di lavoratori delle imprese partecipanti alla rete che sono a rischio di perdita del posto di lavoro, l'inserimento di persone che hanno perso il posto di lavoro per chiusura di attività o per crisi di impresa, nonchè l'assunzione di figure professio-nali necessarie a rilanciare le attività produttive nella fase di uscita dalla crisi. Ai predetti fini le imprese fanno ricorso agli istituti del distacco e della codatorialità, ai sensi dell'articolo 30, comma 4-ter, del
4-septies. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti gli enti competenti per gli aspetti previdenziali e assicurativi connessi al rapporto di lavoro, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità operative per procedere alle comunicazioni da parte dell'impresa referente individuata dal contratto di rete di cui al comma 4-sexies necessarie a dare attuazione alla codatorialità di cui all'articolo 30, comma 4-ter, del
4-octies. Ferme restando le disposizioni di cui al presente articolo, ai fini degli adempimenti in materia di pubblicità di cui al comma 4-quater, in deroga a quanto previsto dal comma 4-ter, il contratto di rete di cui al comma 4-sexies deve essere sottoscritto dalle parti ai sensi dell'articolo 24 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al
2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
All'articolo 44:
dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, alle persone fisiche e giuridiche che acquistano in Italia dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica sono riconosciuti i seguenti contributi:
a) per l'acquisto di un veicolo con contestuale rottamazione di un veicolo immatricolato in data anteriore al 1° gennaio 2010 o che nel periodo di vigenza dell'agevolazione superi i dieci anni di anzianità dalla data di immatricolazione, il contributo statale è parametrato al numero di grammi (g) di anidride carbonica (CO2) emessi per chilometro (km) secondo gli importi di cui alla seguente tabella ed è riconosciuto a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 2.000 euro:
CO2g/km |
Contributo (euro) |
0-20 |
2.000 |
21-60 |
2.000 |
61-110 |
1.500 |
b) per l'acquisto di un veicolo in assenza di rottamazione, il con-tributo statale è parametrato al numero di g di CO2 emessi per km secondo gli importi di cui alla seguente tabella ed è riconosciuto a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 1.000 euro:
CO2g/km |
Contributo (euro) |
0-20 |
1.000 |
21-60 |
1.000 |
61-110 |
750 |
1-ter. I contributi di cui al comma 1-bis sono riconosciuti ai veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica che:
a) abbiano emissioni di CO2 comprese tra 0 e 60 g/km aventi un prezzo inferiore a quello previsto dal comma 1031 dell'articolo 1 della
b) abbiano emissioni di CO2 comprese tra 61 e 110 g/km, siano omologati in una classe non inferiore ad euro 6 di ultima generazione e abbiano un prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 40.000 euro al netto dell'imposta sul valore aggiunto.
1-quater. Qualora il veicolo acquistato sia in possesso dei requisiti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, i contributi di cui al citato comma 1-bis sono cumulabili con il contributo di cui al comma 1031 dell'articolo 1 della
1-quinquies. Ai fini dell'attuazione del comma 1-bis del presente articolo si applicano le disposizioni dei commi 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037 e 1038 dell'articolo 1 della
1-sexies. Le persone fisiche che tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2020 rottamano un veicolo usato omologato nelle classi da euro 0 a euro 3 con contestuale acquisto di un veicolo usato omologato in una classe non inferiore a euro 6 o con emissioni di CO2 inferiori o uguali a 60 g/km sono tenute al pagamento del 60 per cento degli oneri fiscali sul trasferimento di proprietà del veicolo acquistato.
1-septies. Le persone fisiche che consegnano per la rottamazione, contestualmente all'acquisto di un veicolo con emissioni di CO2 comprese tra 0 e 110 g/km, un secondo veicolo di categoria M1 rientrante tra quelli previsti dal comma 1032 dell'articolo 1 della
1-octies. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della
1-novies. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni dei commi da 1-bis a 1-octies del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
Dopo l'articolo 44 è inserito il seguente:
«Art. 44-bis (Modifica all'articolo 1, comma 1057, della
"1057. Nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di aiuti di Stato, a coloro che, nell'anno 2020, acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e è riconosciuto un contributo pari al 30 per cento del prezzo di acquisto, fino a un massimo di 3.000 euro. Il contributo di cui al primo periodo è pari al 40 per cento del prezzo di acquisto, fino a un massimo di 4.000 euro, nel caso sia consegnato per la rottamazione un veicolo di categoria euro 0, 1, 2 o 3 ovvero un veicolo che sia stato oggetto di ritargatura obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 2 aprile 2011, di cui si è proprietari o intestatari da almeno dodici mesi ovvero di cui sia intestatario o proprietario, da almeno dodici mesi, un familiare convivente. Il contributo di cui al presente comma può essere riconosciuto fino a un massimo di cinquecento veicoli acquistati nel corso dell'anno e intestati al medesimo soggetto. In caso di acquisti effettuati da soggetti fra i quali sussiste il rapporto di controllo di cui all'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, il limite di cinquecento veicoli è riferito al numero complessivo dei veicoli da essi acquistati nel corso dell'anno"».
Dopo l'articolo 46 è inserito il seguente:
«Art. 46-bis (Credito d'imposta per la mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali). - 1. Le risorse relative al credito d'imposta di cui all'articolo 49 del
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
All'articolo 48:
al comma 1:
alla lettera b), capoverso b-bis), le parole: «comma 1)» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1»;
dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
«b-bis) al comma 4-bis, lettera b), le parole: "euro 4 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "euro 6 milioni"»;
al comma 2, lettera b), le parole: «in conformità con la normativa» sono sostituite dalle seguenti: «in conformità alla normativa»;
al comma 3, le parole: «pari a 450 milioni di euro per il 2020» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 452 milioni di euro per l'anno 2020»;
dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 1, comma 43, della
al comma 5, terzo periodo, le parole: «di parte capitale» sono sostituite dalle seguenti: «di conto capitale»;
i commi 6 e 7 sono soppressi.
Dopo l'articolo 48 è inserito il seguente:
«Art. 48-bis (Concessione di un credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori). - 1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 sulle rimanenze finali di magazzino nei settori contraddistinti da stagionalità e obsolescenza dei prodotti, limitatamente al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020, ai soggetti esercenti attività d'impresa operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori) è riconosciuto un contributo, nella forma di credito d'imposta, nella misura del 30 per cento del valore delle rimanenze finali di magazzino di cui all'articolo 92, comma 1, del testo unico di cui al
2. Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 1 con bilancio certificato, i controlli sono svolti sulla base dei bilanci. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di collegio sindacale devono avvalersi di una certificazione della consistenza delle rimanenze di magazzino, rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8 del
3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del
4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al comma 1 e sono definiti le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche. I relativi adempimenti europei sono curati dal Ministero dello sviluppo economico.
6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
All'articolo 49:
al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «all'articolo 26» è inserita la seguente: «del».
Dopo l'articolo 49 è inserito il seguente:
«Art. 49-bis (Centro per l'innovazione e il trasferimento tecnologico nel campo delle scienze della vita con sede in Lombardia). - 1. Al fine di favorire processi innovativi proposti dai soggetti pubblici e privati del sistema della ricerca e dell'innovazione della regione Lombardia, quali gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, le università, il Consiglio nazionale delle ricerche, i centri di ricerca, le piccole e medie imprese e le start-up innovative, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2020 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, quale concorso dello Stato alle spese di promozione e finanziamento di progetti di ricerca altamente innovativi realizzati in collaborazione con le imprese dalla Fondazione Human Technopole di cui all'articolo 1, commi da 116 a 123, della
2. Il Centro di cui al comma 1 favorisce la collaborazione tra soggetti privati del sistema dell'innovazione e istituti di ricerca nazionali ed europei, garantendo l'ampia diffusione dei risultati delle ricerche e il trasferimento delle conoscenze e sostenendo l'attività brevettuale e la valorizzazione della proprietà intellettuale. Il Centro favorisce le attività di ricerca collaborativa tra imprese e start-up innovative per lo sviluppo di biotecnologie, tecnologie di intelligenza artificiale per analisi genetiche, proteomiche e metabolomiche, tecnologie per la diagnostica, la sorveglianza attiva, la protezione di individui fragili, il miglioramento della qualità di vita e l'invecchiamento attivo.
3. La Fondazione Human Technopole adotta specifiche misure organizzative e soluzioni gestionali dedicate, con adozione di una contabilità separata relativa all'utilizzo delle risorse a tale scopo attribuite.
4. All'articolo 1, comma 121, della
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede:
a) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
b) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
Dopo l'articolo 51 è inserito il seguente:
«Art. 51-bis (Modifica al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al
Al capo I del titolo II, dopo l'articolo 52 sono aggiunti i seguenti:
«Art. 52-bis (Rinegoziazione dei finanziamenti agevolati concessi a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca e dei finanziamenti bancari associati). - 1. Al fine di supportare le imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per assicurarne la continuità aziendale, è consentito alle predette imprese chiedere, con comunicazione scritta, senza autorizzazione da parte delle amministrazioni incentivanti, di poter beneficiare, in relazione ai finanziamenti agevolati loro concessi a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, di cui all'articolo 1, comma 354, della
2. La rinegoziazione di cui al comma 1 è possibile con il consenso della banca che svolge le attività di gestione del finanziamento, anche in nome e per conto della società Cassa depositi e prestiti Spa, e della banca che ha concesso il finanziamento bancario associato a quello agevolato, in conformità con le previsioni contrattuali in essere, senza alcuna formalità, e comprende gli elementi accessori ai finanziamenti e le garanzie, inclusa la garanzia di cui all'articolo 1, comma 359, della
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 52-ter (Disposizioni per la tutela della ceramica artistica e di qualità). - 1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19 nei settori della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica di qualità nonchè di promuovere la tutela e la conservazione delle caratteristiche tecniche e produttive delle produzioni ceramiche è disposto il rifinanziamento della
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentiti il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo e il Ministro dell'istruzione, sono individuati i criteri, le finalità, le modalità di riparto, di monitoraggio, di rendicontazione e di verifica delle risorse di cui al comma 1, nonchè le modalità di recupero e di eventuale riassegnazione delle risorse non utilizzate di cui al medesimo comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
All'articolo 53:
al comma 1, le parole: «dall'epidemia da Covid-19» sono sostituite dalle seguenti: «dall'epidemia di COVID-19».
All'articolo 54:
al comma 3, primo periodo, le parole: «nella settore» sono sostituite dalle seguenti: «nel settore»;
al comma 7, la parola: «possibile» è sostituita dalla seguente: «ammesso».
All'articolo 55:
al comma 1, la parola: «Provincie» è sostituita dalla seguente: «Province»;
al comma 3, la parola: «singolo» è soppressa e le parole: «che aumenterà progressivamente man mano che aumenta la durata» sono sostituite dalle seguenti: «che aumenta progressivamente all'aumentare della durata»;
al comma 6, secondo periodo, le parole: «, non supera le soglie di cui al presente articolo, comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «non supera le soglie di cui al comma 4 del presente articolo»;
al comma 8, le parole: «e non oltre» sono soppresse.
All'articolo 56:
al comma 2, le parole: «sia i prestiti per il fabbisogno per gli investimenti sia per il capitale di esercizio» sono sostituite dalle seguenti: «i prestiti sia per il fabbisogno per gli investimenti sia per il capitale di esercizio»;
al comma 3, le parole: «e non oltre» sono soppresse;
al comma 5, le parole: «del punto» sono sostituite dalle seguenti: «indicati al punto»;
al comma 6, al secondo periodo, le parole: «, non supera le soglie di cui al presente articolo, comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «non supera le soglie di cui al comma 5 del presente articolo» e, al terzo periodo, le parole: «di cui al presente articolo, comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 5 del presente articolo».
All'articolo 57:
al comma 1, la parola: «Provincie» è sostituita dalla seguente: «Province»;
al comma 5, le parole: «e non oltre» sono soppresse;
al comma 7, le parole: «nel SEE» sono sostituite dalle seguenti: «nello Spazio economico europeo».
All'articolo 58:
al comma 1, la parola: «Provincie» è sostituita dalla seguente: «Province».
All'articolo 59:
al comma 1, la parola: «Provincie» è sostituita dalla seguente: «Province».
All'articolo 60:
al comma 1, la parola: «Provincie» è sostituita dalla seguente: «Province».
All'articolo 61:
al comma 2, le parole: «e non oltre» sono soppresse;
al comma 3, le parole: «dell'art. 108 TFUE» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea»;
al comma 4, primo periodo, le parole: «dell'art. 107 TFUE» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea»;
al comma 5, primo periodo, le parole: «inerenti il» sono sostituite dalle seguenti: «inerenti al».
All'articolo 64:
al comma 3, le parole: «d'intesa con la Conferenza Unificata» sono sostituite dalle seguenti: «previa intesa in sede di Conferenza unificata»;
alla rubrica, la parola: «modiche» è sostituita dalla seguente: «modifiche».
All'articolo 65:
al comma 1, primo periodo, le parole: «della presente norma» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto».
All'articolo 66:
al comma 1:
alla lettera a), le parole: «sanitari e non» sono sostituite dalle seguenti: «sanitari e no,»;
alla lettera b), la parola: «previsioni» è sostituita dalla seguente: «disposizioni».
Dopo l'articolo 66 è inserito il seguente:
«Art. 66-bis (Disposizioni in materia di semplificazione dei procedimenti per l'importazione e la validazione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale). - 1. Al fine di assicurare alle imprese il necessario fabbisogno di mascherine chirurgiche e di dispositivi di protezione individuale e di sostenere la ripresa in sicurezza delle attività produttive, per l'importazione e l'immissione in commercio dei predetti dispositivi sono definiti criteri semplificati di validazione, in deroga alle norme vigenti, che assicurino l'efficacia protettiva idonea all'utilizzo specifico fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.
2. Per le mascherine chirurgiche i criteri di cui al comma 1 sono definiti entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto da un comitato tecnico composto da un rappresentante dell'Istituto superiore di sanità (ISS), che lo presiede, da un rappresentante designato dalle regioni, da un rappresentante dell'Ente italiano di accreditamento - ACCREDIA, da un rappresentante dell'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI) e da un rappresentante degli organismi notificati indicato dalle associazioni degli organismi di valutazione della conformità socie dell'ACCREDIA. Il supporto amministrativo al comitato è assicurato dall'ISS. Ai componenti del comitato tecnico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
3. Per i dispositivi di protezione individuale i criteri di cui al comma 1 sono definiti entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto da un comitato tecnico composto da un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), che lo presiede, da un rappresentante designato dalle regioni, da un rappresentante dell'ACCREDIA, da un rappresentante dell'UNI e da un rappresentante degli organismi notificati indicato dalle associazioni degli organismi di valutazione della conformità socie dell'ACCREDIA. Il supporto amministrativo al comitato è assicurato dall'INAIL. Ai componenti del comitato tecnico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
4. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni definiscono le modalità di presentazione delle domande di validazione delle mascherine chirurgiche e dei dispositivi di protezione individuale ai sensi del presente articolo e individuano le strutture competenti per la medesima validazione, in applicazione dei criteri di cui ai commi 1, 2 e 3, avvalendosi degli organismi notificati e dei laboratori di prova accreditati dall'ACCREDIA, nonchè delle università e dei centri di ricerca e laboratori specializzati per l'effettuazione delle prove sui prodotti, e provvedono ai relativi controlli. Il monitoraggio sull'applicazione dei criteri semplificati di validazione è assicurato dai comitati di cui ai commi 2 e 3, che supportano l'attività delle regioni.
5. Restano ferme le validazioni in deroga effettuate dall'ISS e dall'INAIL in attuazione dell'articolo 15, commi 2 e 3, del
6. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 5 del presente articolo, all'articolo 15 del
a) al comma 1, le parole: «, importare e immettere in commercio» sono soppresse;
b) al comma 2, le parole: «e gli importatori», ovunque ricorrono, e le parole: «e coloro che li immettono in commercio,» sono soppresse;
c) al comma 3:
1) al primo periodo, le parole: «, gli importatori» e le parole: «e coloro che li immettono in commercio» sono soppresse;
2) al secondo periodo, le parole: «e gli importatori» sono soppresse;
d) al comma 4, le parole: «e all'importatore è fatto divieto di immissione in commercio» sono soppresse.
7. Per tutta la durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 resta fermo quanto disposto dall'articolo 5-bis del
Dopo l'articolo 67 è inserito il seguente:
«Art. 67-bis (Inserimento al lavoro dei care leavers). - 1. La quota di riserva di cui all'articolo 18, comma 2, della
All'articolo 68:
al comma 1:
la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) al comma 2, secondo periodo, le parole: «in ogni caso» sono sostituite dalle seguenti: «a pena di decadenza» e la parola: «quarto» è soppressa;»;
la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. Il termine di presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 è fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020. Indipendentemente dal periodo di riferimento, i datori di lavoro che abbiano erroneamente presentato domanda per trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne hanno impedito l'accettazione possono presentare la domanda nelle modalità corrette, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'errore nella precedente istanza da parte dell'amministrazione di riferimento, anche nelle more della revoca dell'eventuale provvedimento di concessione emanato dall'amministrazione competente.
La predetta domanda, presentata nelle modalità corrette, è considerata comunque tempestiva se presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"3-bis. Il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), richiesto per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è concesso in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457. I periodi di trattamento sono concessi per una durata massima di novanta giorni, dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020 e comunque con termine del periodo entro il 31 dicembre 2020, e non sono computati ai fini delle successive richieste. Per assicurare la celerità delle autorizzazioni, le integrazioni salariali a carico del trattamento di CISOA con causale "emergenza COVID-19" sono concesse dalla sede dell'INPS territorialmente competente, in deroga a quanto previsto dall'articolo 14 della
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. In sede di prima applicazione, i termini per la presentazione delle domande fissati, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa, ai sensi dei commi 2 e 3-bis dell'articolo 19 del
All'articolo 70:
al comma 1:
alla lettera e), capoverso 5-quater; secondo periodo, la parola: «costituti» è sostituita dalla seguente: «costituiti»;
la lettera f) è sostituita dalla seguente:
«f) il comma 6 è sostituito dal seguente:
"6. Per il trattamento di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 2, primo periodo, del presente decreto. Il trattamento può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS. Le domande devono essere presentate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. In sede di prima applicazione, il termine di cui al terzo periodo è stabilito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del
Dopo l'articolo 70 è inserito il seguente:
«Art. 70-bis (Norme speciali in materia di trattamenti di integrazione salariale). - 1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 19, 20, 21 e 22 del
All'articolo 71:
al comma 1:
al capoverso articolo 22-ter, comma 1:
al primo periodo, le parole: «2.740,8 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «2.673,2 milioni di euro»;
al secondo periodo, le parole: «nel rispetto dei saldi di finanza pubblica da adottare entro il 31 agosto 2020,» sono sostituite dalle seguenti: «da adottare entro il 31 agosto 2020, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica,»;
al capoverso articolo 22-quater:
al comma 1, primo e terzo periodo, le parole: «comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «comma 5»;
al comma 2, le parole: «dell'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo»;
i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
«3. La domanda di concessione del trattamento di cui al comma 1 deve essere presentata, a pena di decadenza, alla sede dell'INPS territorialmente competente, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha, avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. In sede di prima applicazione, il termine di cui al primo periodo è stabilito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del
4. Il datore di lavoro che si avvale del pagamento diretto da parte dell'INPS trasmette la domanda di concessione del trattamento di cui al comma 1, entro il quindicesimo giorno dall'inizio del periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, unitamente ai dati essenziali per il calcolo e l'erogazione di un'anticipazione della prestazione ai lavoratori, con le modalità indicate dall'INPS. Per le domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, il termine di cui al primo periodo è fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020. L'INPS autorizza l'accoglimento della domanda e dispone l'anticipazione del pagamento del trattamento entro quindici giorni dal ricevimento della domanda stessa. La misura dell'anticipazione è calcolata sul quaranta per cento delle ore autorizzate nell'intero periodo. A seguito della successiva trasmissione completa dei dati da parte del datore di lavoro, l'INPS provvede al pagamento del trattamento residuo o al recupero nei confronti del datore di lavoro degli eventuali importi indebitamente anticipati. L'INPS disciplina le modalità operative del procedimento previsto dalla presente disposizione. Il datore di lavoro è obbligato ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale, secondo le modalità stabilite dall'Istituto, entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, il termine di cui al settimo periodo è stabilito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del
al comma 6, le parole: «comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «comma 5»;
alla rubrica, le parole: «all'Istituto» sono sostituite dalle seguenti: «concesso dall'Istituto»;
al comma 2, le parole: «2.740,8 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «2.673,2 milioni» e le parole: «ai sensi dell'articolo ai sensi dell'articolo 265» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 265».
All'articolo 72:
al comma 1:
alla lettera a), il capoverso 1 è sostituito dal seguente:
«1. Per l'anno 2020, a decorrere dal 5 marzo e fino al 31 agosto, per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a trenta giorni, ciascun genitore lavoratore dipendente del settore privato ha diritto a fruire, ai sensi dei commi 10 e 11 del presente articolo, per i figli di età non superiore ai dodici anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5 del presente articolo, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta un indennità pari al cinquanta per cento della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al
dopo la lettera a) è inserita la seguente:
«a-bis) al comma 4, le parole: "quindici giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni"».
All'articolo 74:
al comma 1, alinea, dopo le parole: «decreto-legge 17 marzo» è inserita la seguente: «2020».
All'articolo 78:
al comma 2, alinea, dopo le parole: «dell'indennità» sono inserite le seguenti: «di cui».
All'articolo 80:
al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, primo periodo, le parole: «recesso del contratto» sono sostituite dalle seguenti: «recesso dal contratto»;
dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Fino al 17 agosto 2020 la procedura di cui all'articolo 47, comma 2, della
Dopo l'articolo 80 è inserito il seguente:
«Art. 80-bis (Interpretazione autentica del comma 3 dell'articolo 38 del
All'articolo 81:
il comma 1 è soppresso.
All'articolo 82:
al comma 1, alinea, la parola: «giugno» è sostituita dalla seguente: «luglio»;
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Ai fini del riconoscimento del Rem ai sensi del comma 2 del presente articolo, durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e, comunque, non oltre il 30 settembre 2020, le disposizioni dei commi 1 e 1-bis dell'articolo 5 del
al comma 10, le parole: «954,6 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «966,3 milioni di euro»;
All'articolo 83:
al comma 2, primo periodo, le parole: «fermo restando» sono sostituite dalle seguenti: «ferma restando».
All'articolo 84:
ai commi 1, 4, 5, 7 e 14, le parole: «
al comma 5, le parole: «in somministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «in regime di somministrazione»;
al comma 6, al primo periodo, le parole: «settore turismo» sono sostituite dalle seguenti: «settore del turismo» e, al secondo periodo, le parole: «in somministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «in regime di somministrazione»;
al comma 8, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; per i lavoratori intermittenti di cui alla presente lettera iscritti al Fondo lavoratori dello spettacolo, che non beneficiano del trattamento di integrazione salariale, l'accesso all'indennità è comunque riconosciuto in base ai requisiti stabiliti dal comma 10»;
al comma 9, lettera a), le parole: «articoli 13 e 18» sono sostituite dalle seguenti: «articoli da 13 a 18»;
al comma 10, le parole: «all'articolo 38 del
al comma 12, le parole: «3.840,8 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «3.850,4 milioni di euro»;
al comma 15, le parole da: «pari a 3.912,8 milioni» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «, pari a 3.922,4 milioni di euro, si provvede, quanto a 3.912,8 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 265 del presente decreto e, quanto a 9,6 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente di cui all'articolo 89, comma 1, del
All'articolo 85:
al comma 2, le parole: «sono riconosciute» sono sostituite dalle seguenti: «è riconosciuta».
All'articolo 89:
dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. I servizi previsti all'articolo 22, comma 4, della
Dopo l'articolo 89 è inserito il seguente:
«Art. 89-bis (Applicazione della sentenza della Corte costituzionale in materia di trattamenti di invalidità civile). - 1. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo, con una dotazione iniziale pari a 46 milioni di euro per l'anno 2020, destinato a concorrere a ottemperare alla sentenza della Corte costituzionale, pronunciata nella camera di consiglio del 23 giugno 2020, in materia di riconoscimento dei benefici di cui all'articolo 38 della
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 46 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265».
All'articolo 90:
al comma 1 è aggiunto, il fine, il seguente periodo: «Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, il medesimo diritto allo svolgimento delle prestazioni di lavoro in modalità agile è riconosciuto, sulla base delle valutazioni dei medici competenti, anche ai lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente, nell'ambito della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 83 del presente decreto, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa»;
ai commi 3 e 4, le parole: «sul sito» sono sostituite dalle seguenti: «nel sito internet».
All'articolo 93:
dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Il termine dei contratti di lavoro degli apprendisti di cui agli articoli 43 e 45 del
la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine e di proroga di contratti di apprendistato».
All'articolo 95:
al comma 1, alinea, dopo le parole: «Albo delle imprese artigiane» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
al comma 5, la parola: «GURI» è sostituita dalle seguenti: «Gazzetta Ufficiale»;
dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
«6-bis. Al fine di garantire la ripresa delle attività produttive delle imprese in condizioni di sicurezza, in via eccezionale per l'anno 2020, l'INAIL utilizza una quota parte delle risorse derivanti dall'attuazione dell'articolo 8, comma 15, del
alla rubrica, le parole: «rischio da contagio .» sono sostituite dalle seguenti: «rischio di contagio».
All'articolo 98:
al comma 3, secondo periodo, le parole: «
al comma 7, terzo periodo, dopo le parole: «21,1 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro».
All'articolo 101:
al comma 1, le parole: «dalla legge» sono sostituite dalle seguenti: «della legge».
All'articolo 102:
al comma 1, le parole: «dalla legge» sono sostituite dalle seguenti: «della legge» e le parole: «45 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «35 milioni di euro».
All'articolo 103:
al comma 1, secondo periodo, la parola: «documentazioni» è sostituita dalla seguente: «documentazione»;
al comma 2, al secondo periodo, dopo la parola: «cittadini» è inserita la seguente: «stranieri» e, al terzo periodo, dopo le parole: «il cittadino» è inserita la seguente: «straniero»;
al comma 3, lettera b), le parole: «per se stessi o per componenti della propria famiglia» sono sostituite dalle seguenti: «per il datore di lavoro o per componenti della sua famiglia»;
al comma 4, al primo periodo, le parole: «è indicata» sono sostituite dalle seguenti: «sono indicate» e, al secondo periodo, le parole: «di svolgere» sono sostituite dalle seguenti: «dello svolgimento di»;
al comma 5, alinea, le parole: «L'istanza di cui ai commi 1 e 2, è presentata dal 1° giugno al 15 luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Le istanze di cui ai commi 1 e 2 sono presentate dal 1° giugno 2020 al 15 agosto 2020»;
al comma 6, primo periodo, le parole: «la conclusione» sono sostituite dalle seguenti: «l'instaurazione»;
al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: «Ministro delle politiche agricole» è inserita la seguente: «alimentari»;
al comma 8, lettera a), le parole: «dell'immigrazione clandestina dall'Italia» sono sostituite dalle seguenti: «dell'emigrazione clandestina dall'Italia» e le parole: «art. 600» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 600»;
al comma 10:
alla lettera c), le parole: «pronunciata anche» sono sostituite dalla seguente: «adottata» e le parole: «inerenti gli» sono sostituite dalle seguenti: «inerenti agli»;
alla lettera d), le parole: «quella di applicazione pronunciata» sono sostituite dalle seguenti: «quella adottata»;
al comma 12, lettera a), le parole: «dell'immigrazione clandestina dall'Italia» sono sostituite dalle seguenti: «dell'emigrazione clandestina dall'Italia»;
al comma 13, primo periodo, le parole: «ivi compresa la» sono sostituite dalle seguenti: «anche per»;
al comma 16, primo periodo, dopo le parole: «comma 6» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
al comma 21, le parole: «Al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «Al secondo periodo del comma 1», le parole: «del decreto legge decreto-legge» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto-legge» e le parole: «dopo le parole rappresentanti sono aggiunte le seguenti "dell'Autorità politica delegata per la coesione territoriale, nonchè dell'Autorità politica delegata per le pari opportunità"» sono sostituite dalle seguenti: «dopo le parole: "rappresentanti" sono inserite le seguenti: "dell'Autorità politica delegata per la coesione territoriale, dell'Autorità politica delegata per le pari opportunità,"»;
al comma 23, primo periodo, le parole: «da ripartire nelle sedi di servizio interessate nelle procedure» sono sostituite dalle seguenti: «da ripartire tra le sedi di servizio interessate dalle procedure».
Al titolo III, dopo l'articolo 103 è aggiunto il seguente:
«Art. 103-bis (Disposizioni in favore dei lavoratori frontalieri). - 1. Per l'anno 2020 è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l'erogazione di contributi in favore dei lavoratori frontalieri residenti in Italia, che svolgono la propria attività nei Paesi confinanti o limitrofi ai confini nazionali, definiti ai sensi del
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri per il riconoscimento del beneficio di cui al comma 1, nel rispetto del limite di spesa ivi previsto.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
All'articolo 104:
al comma 3:
al primo periodo, le parole: «gli oneri derivante» sono sostituite dalle seguenti: «gli oneri derivanti» e le parole: «il riconoscimento di una indennità» sono sostituite dalle seguenti: «la concessione di un indennizzo»;
al secondo periodo, le parole: «dell'indennità» sono sostituite dalle seguenti: «dell'indennizzo»;
dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Al fine di contribuire a rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena inclusione sociale delle persone con disabilità, in via sperimentale per l'anno 2020 e nel limite di 5 milioni di euro che costituisce tetto di spesa, il Servizio sanitario nazionale provvede all'erogazione degli ausili, ortesi e protesi degli arti inferiori e superiori, a tecnologia avanzata e con caratteristiche funzionali allo svolgimento di attività sportive amatoriali, destinati a persone con disabilità fisica. A tale fine la dotazione del Fondo sanitario nazionale è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i tetti di spesa per ciascuna regione che accede al Fondo sanitario nazionale, i criteri per l'erogazione degli ausili, ortesi e protesi di cui al primo periodo e le modalità per garantire il rispetto dei tetti di spesa regionali e nazionale»;
al comma 4, le parole: «pari, a 150 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti «pari a 155 milioni di euro»;
All'articolo 105:
al comma 1:
alla lettera a), le parole: «di bambini e bambine di età compresa fra i 3 e i 14 anni» sono sostituite dalle seguenti: «dei minori di età compresa tra zero e sedici anni»;
alla lettera b), la parola: «implementare» è sostituita dalla seguente: «incrementare»;
al comma 2, le parole: «alle lettere a)» sono sostituite dalle seguenti: «alla lettera a)».
Al titolo IV, dopo l'articolo 105 sono aggiunti i seguenti:
«Art. 105-bis (Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza). - 1. Al fine di contenere i gravi effetti economici, derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, in particolare per quanto concerne le donne in condizione di maggiore vulnerabilità, nonchè di favorire, attraverso l'indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà, il Fondo di cui all'articolo 19, comma 3, del
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
Art. 105-ter (Contributo per l'educazione musicale). - 1. Per l'anno 2020, ai nuclei familiari con indicatore della situazione economica equivalente in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9 del regolamento di cui al
2. Il contributo può essere richiesto per una sola volta da ciascun nucleo familiare ed è riconosciuto a condizione che la spesa sia sostenuta con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del
3. I contributi di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2020.
4. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'istruzione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti le modalità e i termini per: l'e rogazione del contributo di cui al presente articolo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 3.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
Art. 105-quater (Misure per il sostegno delle vittime di discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere). - 1. Il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del
2. Con appositi provvedimenti normativi, nel limite di spesa costituito dalle risorse di cui al comma 1, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
Alla rubrica del titolo IV sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonchè misure per il sostegno delle vittime di discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere».
All'articolo 106:
al comma 1:
al primo periodo, la parola: «connesse» è sostituita dalla seguente: «connessa»;
al quarto periodo, dopo le parole: «dell'andamento delle spese» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e la parola: «apposite» è sostituita dalla seguente: «apposita»;
dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. In considerazione delle condizioni di incertezza sulla quantità delle risorse disponibili per gli enti locali, all'articolo 107, comma 2, del
Dopo l'articolo 106 è inserito il seguente:
«Art. 106-bis (Fondo per i comuni in stato di dissesto finanziario). - 1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020 in favore dei comuni in stato di dissesto finanziario alla data del 15 giugno 2020. Le risorse del fondo di cui al primo periodo sono destinate, per una quota del 50 per cento, alla realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di beni immobili di proprietà degli stessi comuni in stato di dissesto finanziario da assegnare alla Polizia di Stato e all'Arma dei carabinieri e, per la restante quota del 50 per cento, ai comuni in stato di dissesto finanziario i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
All'articolo 109:
al comma 1:
l'alinea è sostituito dal seguente: «Al
a) l'articolo 48 è sostituito dal seguente:»;
al capoverso Art. 48, comma 1, secondo periodo, la parola: «previsti» è sostituita dalla seguente: «previste».
All'articolo 110:
dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Il comma 3 dell'articolo 107 del
"3. Per l'anno 2020, il termine di cui all'articolo 31 del
a) i bilanci di esercizio dell'anno 2019 degli enti di cui alle lettere b), punto i), e c) del comma 2 dell'articolo 19 del citato
b) il bilancio consolidato dell'anno 2019 del Servizio sanitario regionale è approvato dalla giunta regionale entro il 30 novembre 2020"».
All'articolo 111:
al comma 1:
al primo periodo, la parola: «connesse» è sostituita dalla seguente: «connessa»;
al terzo periodo, dopo le parole: «dell'andamento delle spese» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,».
All'articolo 112:
al comma 1, quarto periodo, le parole: «200 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «200,5 milioni»;
dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. In favore del comune di San Colombano al Lambro, interamente compreso nel territorio dell'azienda socio-sanitaria di Lodi ancorchè appartenente alla provincia di Milano, è riconosciuto un contributo, pari a 500.000 euro per l'anno 2020, ad integrazione di quanto determinato con decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno 27 maggio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 5 giugno 2020».
Dopo l'articolo 112 è inserito il seguente:
«Art. 112-bis (Fondo per i comuni particolarmente danneggiati dall'emergenza sanitaria da COVID-19). - 1. In considerazione dell'emergenza sanitaria da COVID-19 che ha interessato comuni non compresi tra quelli previsti dall'articolo 112, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato al finanziamento di interventi di sostegno di carattere economico e sociale in favore dei comuni particolarmente colpiti dall'emergenza sanitaria.
2. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. Al fine della ripartizione del fondo di cui al comma 1 tra i comuni beneficiari, si tiene conto, sulla base della popolazione residente, dei comuni individuati come zona rossa o compresi in una zona rossa in cui, per effetto di specifiche disposizioni statali o regionali applicabili per un periodo non inferiore a quindici giorni, è stato imposto il divieto di accesso e di allontanamento a tutti gli individui comunque ivi presenti; per i restanti comuni, si tiene conto dell'incidenza, in rapporto alla popolazione residente, del numero dei casi di contagio e dei decessi da COVID-19 comunicati dal Ministero della salute e accertati fino al 30 giugno 2020.
4. Per l'anno 2020, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in caso di esercizio provvisorio sono autorizzate le variazioni al bilancio adottate dagli organi esecutivi degli enti locali riguardanti l'utilizzo delle risorse trasferite agli stessi enti locali ai sensi di norme di legge per fronteggiare l'emergenza. Per il medesimo anno, l'articolo 158 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
All'articolo 113:
al comma 1, dopo le parole: «rinegoziazione o sospensione» è inserita la seguente: «della» e la parola: «contratto» è sostituita dalla seguente: «contratti»;
al comma 2, primo periodo, le parole: «delle quote capitale» sono sostituite dalle seguenti: «della quota capitale»;
dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Al fine di attuare interventi e operazioni di sostegno e rilancio del sistema economico, produttivo e sociale in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 19, terzo comma, della
All'articolo 114:
al comma 1:
alla lettera a), le parole: «15 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «15 settembre»;
alla lettera b), le parole: «30 agosto» sono sostituite dalle seguenti: «15 ottobre»;
alla lettera c), le parole: «15 novembre» sono sostituite dalle seguenti: «15 dicembre».
Dopo l'articolo 114 sono inseriti i seguenti:
«Art. 114-bis (Enti in riequilibrio. Sospensione di termini). - 1. Il termine di impugnazione previsto dal comma 5 dell'articolo 243-quater del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in scadenza dall'8 marzo 2020 fino alla fine dell'emergenza da COVID-19, decorre dal 1° gennaio 2021.
2. La verifica sullo stato di attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale relativa al primo semestre dell'anno 2020, prevista dal comma 6 dell'articolo 243-quater del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
Art. 114-ter (Misure urgenti per la distribuzione del gas naturale nei comuni montani). - 1. Dopo il comma 4 dell'articolo 23 del
"4-bis. Le estensioni e i potenziamenti di reti e di impianti esistenti nei comuni già metanizzati e le nuove costruzioni di reti e di impianti in comuni da metanizzare appartenenti alla zona climatica F prevista dall'articolo 2 del regolamento di cui al
All'articolo 115:
al comma 1, secondo periodo, la parola: «denominati» è sostituita dalla seguente: «denominate»;
al comma 3, le parole: «comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2».
All'articolo 117:
dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. I crediti commerciali certi, liquidi ed esigibili, vantati nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale in conseguenza di accordi contrattuali stipulati ai sensi dell'articolo 8-quinquies del
al comma 5, le parole: «province autonomie» sono sostituite dalle seguenti: «province autonome»;
al comma 8, quarto periodo, le parole: «e non oltre», ovunque ricorrono, sono soppresse.
Al titolo V, dopo l'articolo 118 sono aggiunti i seguenti:
«Art. 118-bis (Disposizioni in materia di assunzioni di personale negli enti in dissesto). - 1. Nel rispetto dei principi di risanamento della finanza pubblica e del contenimento delle spese nonchè per ragioni di celerità e di riduzione dei tempi procedimentali, nell'ottica dell'efficacia e dell'efficienza della pubblica amministrazione, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni a statuto ordinario, le province, le città metropolitane e i comuni strutturalmente deficitari o sottoposti alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto, prima di bandire concorsi per nuove assunzioni di personale a qualsiasi titolo, possono riattivare e portare a termine eventuali procedure concorsuali sospese, annullate o revocate per motivi di interesse pubblico connessi alla razionalizzazione della spesa, a seguito della acquisizione della condizione di ente strutturalmente deficitario o della dichiarazione di dissesto finanziario o dell'adesione alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale. La definitiva assunzione di personale è effettuata nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 243, comma 1, del testo unico di cui al
Art. 118-ter (Riduzione di aliquote e tariffe degli enti territoriali in caso di pagamento mediante domiciliazione bancaria). - 1. Gli enti territoriali possono, con propria deliberazione, stabilire una riduzione fino al 20 per cento delle aliquote e delle tariffe delle proprie entrate tributarie e patrimoniali, applicabile a condizione che il soggetto passivo obbligato provveda ad adempiere mediante autorizzazione permanente all'addebito diretto del pagamento su conto corrente bancario o postale.
Art. 118-quater(Modifiche al comma 346 dell'articolo 1 della
a) al quinto periodo, la parola: "2019" è sostituita dalla seguente: "2020";
b) il sesto periodo è soppresso.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
Art. 118-quinquies (Modifica al comma 368 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145).- 1. Al comma 368 dell'articolo 1 della
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
L'articolo 119 è sostituito dal seguente:
«Art. 119 (Incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici). - 1. La detrazione di cui all'articolo 14 del
a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio o dell'unità immobiliare situata all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno; a euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari; a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017;
b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal
c) interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal
2. L'aliquota prevista al comma 1, alinea, del presente articolo si applica anche a tutti gli altri interventi di efficienza energetica di cui all'articolo 14 del
3. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo devono rispettare i requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del
3-bis. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), le disposizioni dei commi da 1 a 3 si applicano anche alle spese, documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022.
4. Per gli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del
4-bis. La detrazione spettante ai sensi del comma 4 del presente articolo è riconosciuta anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, a condizione che sia eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del
5. Per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del regolamento di cui al
6. La detrazione di cui al comma 5 è riconosciuta anche per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con la detrazione di cui al medesimo comma 5, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo.
7. La detrazione di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo è subordinata alla cessione in favore del Gestore dei servizi energetici (GSE), con le modalità di cui all'articolo 13, comma 3, del
8. Per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, la detrazione di cui all'articolo 16-ter del
9. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si applicano agli interventi effettuati:
a) dai condomini;
b) dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari, salvo quanto previsto al comma 10;
c) dagli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonchè dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legi-slazione europea in materia di "in house providing" per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
d) dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
d-bis) dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del
e) dalle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del
10. I soggetti di cui al comma 9, lettera b), possono beneficiare delle detrazioni di cui ai commi da 1 a 3 per gli interventi realizzati sul numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio.
11. Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121, il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del
12. I dati relativi all'opzione sono comunicati esclusivamente in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti che rilasciano il visto di conformità di cui al comma 11, secondo quanto disposto con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, che definisce anche le modalità attuative del presente articolo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
13. Ai fini della detrazione del 110 per cento di cui al presente articolo e dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121:
a) per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del
b) per gli interventi di cui al comma 4, l'efficacia degli stessi al fine della riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017. I professionisti incaricati attestano altresì la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Il soggetto che rilascia il visto di conformità di cui al comma 11 verifica la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati.
13-bis. L'asseverazione di cui al comma 13, lettere a) e b), del presente articolo è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla base delle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 121. L'asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell'effettiva realizzazione. Ai fini dell'asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento ai prezzari individuati dal decreto di cui al comma 13, lettera a). Nelle more dell'adozione del predetto decreto, la congruità delle spese è determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.
14. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa. I soggetti di cui al primo periodo stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata. La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio. Si applicano le disposizioni della
15. Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al presente articolo quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni di cui ai commi 3 e 13 e del visto di conformità di cui al comma 11.
15-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
16. Al fine di semplificare l'attuazione delle norme in materia di interventi di efficienza energetica e di coordinare le stesse con le disposizioni dei commi da 1 e 3 del presente articolo, all'articolo 14 del
a) il secondo, il terzo e il quarto periodo del comma 1 sono soppressi;
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2.1. La detrazione di cui ai commi 1 e 2 è ridotta al 50 per cento per le spese, sostenute dal 1° gennaio 2018, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal
16-bis. L'esercizio di impianti fino a 200 kW da parte di comunità energetiche rinnovabili costituite in forma di enti non commerciali o da parte di condomini che aderiscono alle configurazioni di cui all'articolo 42-bis del
16-ter. Le disposizioni del comma 5 si applicano all'installazione degli impianti di cui al comma 16-bis. L'aliquota di cui al medesimo comma 5 si applica alla quota di spesa corrispondente alla potenza massima di 20 kW e per la quota di spesa corrispondente alla potenza eccedente 20 kW spetta la detrazione stabilita dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico di cui al
16-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 63,6 milioni di euro per l'anno 2020, in 1.294,3 milioni di euro per l'anno 2021, in 3.309,1 milioni di euro per l'anno 2022, in 2.935 milioni di euro per l'anno 2023, in 2.755,6 milioni di euro per l'anno 2024, in 2.752,8 milioni di euro per l'anno 2025, in 1.357,4 milioni di euro per l'anno 2026, in 27,6 milioni di euro per l'anno 2027, in 11,9 milioni di euro per l'anno 2031 e in 48,6 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede ai sensi dell'articolo 265».
Dopo l'articolo 119 è inserito il seguente:
«Art. 119-bis (Modifiche all'articolo 1 del
a) le parole: "al 30 giugno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 ottobre 2020";
b) le parole: ", per fatti non imputabili all'amministrazione" sono soppresse».
All'articolo 120:
al comma 1, le parole: «indicati nell'allegato 1» sono sostituite dalle seguenti: «indicati nell'allegato 2»;
al comma 3, la parola: «individuate» è sostituita dalla seguente: «individuati».
All'articolo 121:
al comma 1:
all'alinea, dopo la parola: «detrazione» è inserita la seguente: «spettante»;
la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari»;
la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari»;
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. L'opzione di cui al comma 1 può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Ai fini del presente comma, per gli interventi di cui all'articolo 119 gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento»;
al comma 2, lettera d), le parole: «comma 219» sono sostituite dalle seguenti: «commi 219 e 220»;
al comma 3:
al primo periodo, la parola: «anche» è soppressa;
il quarto periodo è sostituito dal seguente: «Non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del
al comma 4, secondo periodo, le parole: «allo sconto praticato o al credito» sono sostituite dalle seguenti: «al credito d'imposta»;
al comma 5, primo periodo, la parola: «integrazione» è sostituita dalla seguente: «sussistenza»;
al comma 6, le parole: «fermo restando» sono sostituite dalle seguenti: «ferma restando»;
al comma 7, dopo le parole: «in vigore» sono inserite le seguenti: «della legge di conversione» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al
la rubrica è sostituita dalla seguente: «Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali».
All'articolo 122:
al comma 1, dopo le parole: «ivi inclusi» sono inserite le seguenti: «il locatore o il concedente, a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare, gli»;
al comma 2, lettera d), le parole: «per sanificazione degli ambienti di lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «per la sanificazione».
All'articolo 123:
al comma 2, la parola: «valutati» è sostituita dalla seguente: «valutate».
All'articolo 124:
al comma 3, la parola: «valutati» è sostituita dalla seguente: «valutate».
All'articolo 125:
al comma 1, primo periodo, la parola: «virus» è soppressa e dopo le parole: «civilmente riconosciuti,» sono inserite le seguenti: «nonchè alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale a condizione che siano in possesso del codice identificativo di cui all'articolo 13-quater, comma 4, del
al comma 2, lettera e), la parola: «dispostivi» è sostituita dalla seguente: «dispositivi»;
al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
al comma 6, dopo le parole: «dall'abrogazione» sono inserite le seguenti: «della disposizione».
All'articolo 126:
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Al fine di incrementare le risorse destinate agli imprenditori che hanno subito danni economici a causa dell'epidemia di COVID-19 e vittime di richieste estorsive, il Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del
All'articolo 127:
al comma 1:
alla lettera a), numero 1), capoverso, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2020»;
alla lettera b), capoverso, primo periodo, dopo le parole: «24 febbraio 2020» sono inserite le seguenti: «, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2020».
All'articolo 128:
al comma 1, dopo le parole: «legge 24 aprile» è inserita la seguente: «2020».
All'articolo 129:
al comma 3, dopo le parole: «per l'anno 2020» sono inserite le seguenti: «e in».
Dopo l'articolo 129 è inserito il seguente:
«Art. 129-bis (Disposizioni in materia di imposte dirette e di accise nel Comune di Campione d'Italia). - 1. All'articolo 1 della
a) al comma 573, le parole: "alla data del 20 ottobre 2019" sono soppresse e la parola: "cinque" è sostituita dalla seguente: "dieci";
b) al comma 574, le parole: "alla data del 20 ottobre 2019" sono soppresse e la parola: "cinque" è sostituita dalla seguente: "dieci";
c) al comma 575, la parola: "cinque" è sostituita dalla seguente: "dieci";
d) dopo il comma 576 è inserito il seguente:
"576-bis. In deroga al comma 576, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 le agevolazioni di cui ai commi 573, 574 e 575 si applicano nel limite dell'importo di 800.000 euro per ogni impresa. Tale limite è di 120.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della pesca e dell'acquacoltura e di 100.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli";
e) il comma 577 è sostituito dal seguente:
"577. In vista del rilancio economico del Comune di Campione d'Italia, alle imprese che effettuano investimenti nel territorio del medesimo comune facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all'articolo 2, punti 49), 50) e 51), del
f) dopo il comma 577 sono inseriti i seguenti:
"577-bis. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, alle imprese che effettuano gli investimenti di cui al comma 577 il credito d'imposta è riconosciuto, in deroga alle disposizioni del medesimo comma 577, in misura pari ai costi sostenuti nel limite dell'importo di 800.000 euro per ogni impresa. Tale limite è di 120.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della pesca e dell'acquacoltura e di 100.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.
577-ter. L'efficacia delle disposizioni dei commi 576-bis e 577-bis è subordinata all'adozione della decisione di compatibilità da parte della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea sulla base della comunicazione C(2020) 1863 final della Commissione, del 19 marzo 2020, recante 'Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19'".
2. Al comma 632 dell'articolo 1 della
3. Il gasolio usato come combustibile per riscaldamento nel territorio del Comune di Campione d'Italia è sottoposto ad accisa con l'applicazione della corrispondente aliquota di cui all'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al
4. L'energia elettrica consumata nel territorio del Comune di Campione d'Italia è sottoposta ad accisa con le aliquote di cui all'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al
a) euro 0,001 per ogni kWh di energia impiegata per qualsiasi applicazione nelle abitazioni;
b) euro 0,0005 per ogni kWh di energia impiegata per qualsiasi uso in locali e in luoghi diversi dalle abitazioni.
5. L'efficacia delle disposizioni dei commi 3 e 4 è subordinata all'autorizzazione del Consiglio prevista dall'articolo 19 della
6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 55.000 euro per l'anno 2020, a 105.000 euro per l'anno 2021, a 103.000 euro per l'anno 2022, a 105.000 euro per l'anno 2023, a 105.000 euro per l'anno 2024, a 6.205.000 euro per l'anno 2025, a 8.729.000 euro per l'anno 2026, a 8.069.000 euro per l'anno 2027, a 8.072.000 euro per l'anno 2028, a 8.070.000 euro per l'anno 2029 e a 1.970.000 euro per l'anno 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
All'articolo 130:
al comma 3, la parola: «valutati» è sostituita dalla seguente: «, valutate».
All'articolo 134:
alla rubrica, la parola: «IVAFE» è sostituita dalle seguenti: «imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero».
All'articolo 135:
al comma 2, alinea, le parole: «dalla legge dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «dalla legge 17 dicembre».
All'articolo 136:
al comma 4, la parola: «valutati» è sostituita dalla seguente: «, valutate».
Dopo l'articolo 136 è inserito il seguente:
«Art. 136-bis (Rivalutazione dei beni delle cooperative agricole). - 1. Le cooperative agricole e i loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a 2,7 milioni di euro per l'anno 2022 e a 1,2 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
3. L'efficacia delle misure di cui al presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea».
All'articolo 137:
al comma 1, le parole: «30 settembre 2020», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «15 novembre 2020»;
al comma 3, la parola: «valutati» è sostituita dalla seguente: «, valutate».
All'articolo 139:
al comma 1:
al primo periodo, le parole: «dell'epidemia da COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «dell'epidemia di COVID-19»;
al secondo e al terzo periodo, le parole: «
alla rubrica, le parole: «dell'epidemia da COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «dell'epidemia di COVID-19».
All'articolo 143:
al comma 2, la parola: «valutati» è sostituita dalla seguente: «, valutate».
All'articolo 145:
al comma 2, la parola «valutati,» è sostituita dalla seguente «, valutate».
All'articolo 146:
al comma 1:
all'alinea, le parole: «dal seguente» sono sostituite dalle seguenti: «dai seguenti»;
al capoverso, primo periodo, le parole: «applicando lo» sono sostituite dalle seguenti: «applicando il coefficiente dello».
All'articolo 148:
al comma 1, lettera c), la parola: «spostati» è sostituita dalla seguente: «differiti».
All'articolo 149:
al comma 1:
alla lettera d), le parole: «
alla lettera g), le parole: «all'articolo 33, comma 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 33, comma 1-bis» e la parola: «approvata» è sostituita dalla seguente: «approvato».
All'articolo 152:
al comma 1:
al primo periodo, le parole: «dai soggetti iscritti all'albo previsto dall'articolo 53 del
al secondo periodo, dopo le parole: «anche se anteriormente» è inserita la seguente: «alla»;
al terzo periodo, le parole: «ai soggetti iscritti all'albo previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997» sono sostituite dalle seguenti: «ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997»;
al comma 2, le parole: «8,7 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «9,7 milioni» e le parole: «e di fabbisogno in 26,4 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «e di fabbisogno, a 27,4 milioni di euro».
All'articolo 153:
al comma 2, le parole: «e di fabbisogno in» sono sostituite dalle seguenti: «e di fabbisogno, a».
All'articolo 157:
al comma 2:
alla lettera f), le parole: «n. 641;» sono sostituite dalle seguenti: «, n. 641.» e, al capoverso, le parole: «Gli atti, le comunicazioni e gli inviti di cui al presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «2-bis. Gli atti, le comunicazioni e gli inviti di cui al comma 2»;
al comma 7, la parola: «valutati» è sostituita dalla seguente: «, valutate»;
dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:
«7-bis. Le disposizioni contenute nel presente articolo non si applicano alle entrate degli enti territoriali.
7-ter. All'articolo 104, comma 1, del
All'articolo 161:
al comma 1, le parole: «I pagamenti» sono sostituite dalle seguenti: «I termini per i pagamenti».
Dopo l'articolo 163 è inserito il seguente:
«Art. 163-bis (Modifiche all'articolo 31 del
a) le parole: "Per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2020, 2021 e 2022";
b) dopo le parole: "dogane interne" è inserita la seguente: "anche";
c) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 4,12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede, per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 2 del presente articolo e, per ciascuno degli anni 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
All'articolo 164:
al comma 1, lettera a), le parole: «e da altri enti pubblici ovvero da società» sono sostituite dalle seguenti: «e di altri enti pubblici ovvero di società»;
al comma 2, capoverso 5-bis, secondo periodo, le parole: «è decretato dal» sono sostituite dalle seguenti: «è stabilito con decreto del»;
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. All'articolo 3 del
"17-bis. Il divieto di cui al terzo periodo del comma 17 non si applica agli enti pubblici territoriali che intendono acquistare, sulla base dei valori correnti di mercato, unità immobiliari residenziali, escluse quelle di pregio ai sensi del comma 13, poste in vendita ai sensi del presente ar-ticolo che risultano libere, ovvero che intendono acquistare, con le dimi-nuzioni di prezzo previste dal primo e, in caso di acquisto di un intero immobile, dal secondo periodo del comma 8, unità immobiliari a uso residenziale poste in vendita ai sensi del presente articolo locate ai mede-simi enti pubblici territoriali al fine di fronteggiare l'emergenza abitativa o per le quali non sia stato esercitato il diritto di opzione da parte dei conduttori che si trovano nelle condizioni di disagio economico di cui al comma 4, ai fini dell'assegnazione delle unità immobiliari ai predetti sog-getti"»;
al comma 3, capoverso, le parole: «dell'articolo 952 e seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 952 e seguenti».
All'articolo 165:
al comma 1, le parole: «in conformità di quanto previsto» sono sostituite dalle seguenti: «in conformità a quanto previsto»;
al comma 4, le parole: «in conformità con gli schemi» sono sostituite dalle seguenti: «in conformità agli schemi».
All'articolo 168:
al comma 1, dopo la parola: «sottoposte» è soppresso il seguente segno di interpunzione: «,».
All'articolo 170:
al comma 2, lettera b), le parole: «in conformità del quadro nor-mativo» sono sostituite dalle seguenti: «in conformità al quadro normativo».
All'articolo 171:
al comma 1, le parole: «la conformità con quanto previsto» sono sostituite dalle seguenti: «la conformità a quanto previsto», le parole: «tenuto dell'obiettivo» sono sostituite dalle seguenti: «tenuto conto dell'obiettivo» e le parole: «minimizza il sostegno pubblico» sono sostituite dalle seguenti: «comporta il minimo sostegno pubblico»;
al comma 2, le parole: «successivamente della cessione» sono sostituite dalle seguenti: «successivamente alla cessione».
All'articolo 172:
al comma 1, primo periodo, la parola: «cessione» è sostituita dalla seguente: «cessioni»;
al comma 3, le parole: «, non concorrono, in quanto escluse» sono sostituite dalle seguenti: «non concorrono, in quanto esclusi».
All'articolo 175:
le parole: «Agli oneri» sono sostituite dalle seguenti: «1. Agli oneri».
Al titolo VII, dopo l'articolo 175 è aggiunto il seguente:
«Art. 175-bis. (Disposizioni in materia di tutela del risparmio e Fondo indennizzo risparmiatori). - 1. Al comma 501-bis dell'articolo 1 della
2. Al comma 505 dell'articolo 1 della
All'articolo 176:
al comma 5, al terzo periodo, le parole: «Non si applicano limiti» sono sostituite dalle seguenti: «Non si applicano i limiti» e, al quarto periodo, le parole: «Accertata la mancata integrazione» sono sostituite dalle seguenti: «Qualora sia accertata la mancata sussistenza».
All'articolo 177:
al comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
«b-bis) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni»;
al comma 2, le parole: «74,90 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «76,55 milioni di euro»;
al comma 4, le parole: «205,45 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «211,45 milioni di euro».
All'articolo 178:
al comma 3, primo periodo, le parole: «Fondo sviluppo e coesione» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo per lo sviluppo e la coesione».
All'articolo 179:
al comma 1, lettera a), dopo le parole: «amministratore delegato,» sono inserite le seguenti: «sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative,» e dopo le parole: «designato dal Ministro dell'economia e delle finanze» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
al comma 3, dopo le parole: «pari a 20 milioni di euro» sono inserite le seguenti: «per l'anno 2020».
All'articolo 180:
al comma 1, le parole: «Nell'anno 2020» sono soppresse e dopo le parole: «100 milioni di euro» sono inserite le seguenti: «per l'anno 2020»;
al comma 2, le parole: «in sede Conferenza» sono sostituite dalle seguenti: «in sede di Conferenza»;
al comma 3, capoverso 1-ter:
al secondo periodo, le parole: «del presente provvedimento» sono sostituite dalle seguenti: «della presente disposizione»;
al terzo periodo, dopo le parole: «la sanzione amministrativa» sono inserite le seguenti: «pecuniaria del pagamento di una somma»;
al quarto periodo, le parole: «una sanzione» sono sostituite dalle seguenti: «la sanzione»;
al comma 4, le parole: «
All'articolo 181:
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al
1-ter. I comuni rimborsano le somme versate nel periodo indicato al comma 1-bis.
1-quater. Per ristorare i comuni delle minori entrate derivanti dai commi 1-bis e 1-ter, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 12,5 milioni di euro per l'anno 2020. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nel caso previsto dal comma 3 dell' articolo 3 del
dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, se non già riassegnate ai sensi dell'intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 5 luglio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2013, nel rispetto del comma 4-bis dell' articolo 16 del
4-ter. Nelle more di un generale riordino della disciplina del commercio su aree pubbliche, al fine di promuovere e garantire gli obiettivi connessi alla tutela dell'occupazione, le regioni hanno facoltà di disporre che i comuni possano assegnare, su richiesta degli aventi titolo, in via prioritaria e in deroga ad ogni altro criterio, concessioni per posteggi liberi, vacanti o di nuova istituzione, ove necessario, agli operatori, in possesso dei requisiti prescritti, che siano rimasti esclusi dai procedimenti di selezione previsti dalla vigente normativa ovvero che, all'esito dei procedimenti stessi, non abbiano conseguito la riassegnazione della concessione»;
al comma 6, le parole «127,5 milioni» sono sostituite dalle seguenti «140 milioni».
All'articolo 182:
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Al fine di promuovere il turismo culturale, agli studenti iscritti ai corsi per il conseguimento di laurea, di master universitario e di dottorato di ricerca presso le università e le istituzioni di alta formazione sono riconosciuti, per l' anno 2020, nel rispetto del limite di spesa di 10 milioni di euro per il medesimo anno 2020, la concessione gratuita di viaggio sulla rete ferroviaria italiana per la durata di un mese a scelta e l'ingresso a titolo gratuito, per il medesimo periodo, nei musei, monu-menti, gallerie e aree archeologiche situati nel territorio nazionale e nelle mostre didattiche che si svolgono in essi.
1-ter. Le disposizioni per l'attuazione del comma 1-bis sono emanate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il predetto decreto definisce le modalità di concessione e di utilizzo dei benefici di cui al comma 1-bis, al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa ivi previsto»;
il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Fermo restando quanto disposto nei riguardi dei concessionari dall'articolo 1, commi 682 e seguenti, della
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Con riferimento alle aree ad alta densità turistica, in considerazione della crisi delle attività economiche ivi operanti e al fine di consentire l'accesso a misure di sostegno mirate in favore delle imprese dei settori del commercio, della ristorazione e delle strutture ricettive colpite dalla prolungata riduzione dei flussi di turisti, l'Istituto nazionale di statistica definisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, una classificazione volta all'attribuzione di un codice ATECO specifico nell'ambito di ciascuna delle predette attività, mediante l'introduzione, nell'attuale classificazione alfanumerica delle attività economiche, di un elemento ulteriore, al fine di evidenziarne il nesso turistico territoriale. Per l'individuazione di tali aree ci si avvale:
a) della classificazione relativa alla territorialità delle attività turistico-alberghiere di cui all'allegato 3 al decreto del Ministro delle finanze 26 febbraio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2000, concernente l'individuazione delle aree territoriali omogenee cui applicare gli studi di settore, e successivi aggiornamenti;
b) delle rilevazioni sulla capacità di carico turistica effettuate dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e degli indicatori di densità turistica rilevati dall'Osservatorio nazionale del turismo, quale il rapporto tra il numero di presenze turistiche e la superficie del territorio, tenuto conto della popolazione residente;
c) delle eventuali indicazioni, anche correttive, dei comuni, relative all'individuazione, nel proprio territorio, delle aree a maggiore densità turistica ovvero prossime ai siti di interesse artistico, culturale, religioso, storico, archeologico e ai siti riconosciuti dall'UNESCO, ovvero individuate nell'area delle città d'arte, purchè rispondenti ai criteri di cui alle lettere a) e b)»;
al comma 3, le parole: «dal comma 1, pari a 25 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 1, 1-bis e 1-ter, pari a 35 milioni»;
dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. All'articolo 88-bis del
a) ai commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, le parole: "un anno" sono sostituite dalle seguenti: "diciotto mesi";
b) al comma 8, quarto periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonchè per i soggiorni di studio degli alunni del quarto anno delle scuole secondarie di secondo grado nell'ambito dei programmi internazionali di mobilità studentesca riferiti agli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021";
c) i commi 11 e 12 sono sostituiti dai seguenti:
"11. Nei casi previsti dai commi da 1 a 7 e comunque per tutti i rapporti inerenti ai contratti di cui al presente articolo instaurati con effetto dall'11 marzo 2020 al 30 settembre 2020, in caso di recesso esercitato entro il 31 luglio 2020, anche per le prestazioni da rendere all'estero e per le prestazioni in favore di contraenti provenienti dall'estero, quando le prestazioni non sono rese a causa degli effetti derivanti dallo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, la controprestazione già ricevuta può essere restituita mediante un voucher di pari importo emesso entro quattordici giorni dalla data di esercizio del recesso e valido per diciotto mesi dall'emissione.
12. L'emissione dei voucher a seguito di recesso esercitato entro il 31 luglio 2020 non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario. Il voucher può essere emesso e utilizzato anche per servizi resi da un altro operatore appartenente allo stesso gruppo societario. Può essere utilizzato anche per la fruizione di servizi successiva al termine di validità, purchè le relative prenotazioni siano state effettuate entro il termine di cui al primo periodo";
d) dopo il comma 12 sono inseriti i seguenti:
"12-bis. La durata della validità dei voucher pari a diciotto mesi prevista dal presente articolo si applica anche ai voucher già emessi alla data di entrata in vigore della presente disposizione. In ogni caso, decorsi diciotto mesi dall'emissione, per i voucher non usufruiti nè impiegati nella prenotazione dei servizi di cui al presente articolo è corrisposto, entro quattordici giorni dalla scadenza, il rimborso dell'importo versato. Limitatamente ai voucher emessi, in attuazione del presente articolo, in relazione ai contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre, il rimborso di cui al secondo periodo può essere richiesto decorsi dodici mesi dall'emissione ed è corrisposto entro quattordici giorni dalla richiesta.
12-ter. Nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 1 milione di euro per l'anno 2021, per l'indennizzo dei consumatori titolari di voucher emessi ai sensi del presente articolo, non utilizzati alla scadenza di validità e non rimborsati a causa dell'insolvenza o del fallimento dell'operatore turistico o del vettore. L'indennizzo è riconosciuto nel limite della dotazione del fondo di cui al periodo precedente. I criteri e le modalità di attuazione e la misura dell'indennizzo di cui al presente comma sono definiti con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
12-quater. Agli oneri derivanti dal comma 12-ter, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 1 milione di euro per l'anno 2021, si provvede, per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la promozione del turismo in Italia di cui all'articolo 179, comma 1, del presente decreto e, per l'anno 2021, mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 98, del
All'articolo 183:
al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, primo periodo, dopo le parole: «per l'anno 2021» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e le parole: «Fondo sviluppo e coesione» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo per lo sviluppo e la coesione»;
al comma 2, primo periodo, le parole: «Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali», le parole: «210 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «171,5 milioni di euro» e dopo le parole: «dell'intera filiera dell'editoria» sono inserite le seguenti: «, compresi le imprese e i lavoratori della filiera di produzione del libro, a partire da coloro che ricavano redditi prevalentemente dai diritti d'autore»;
al comma 3, la parola: «bigliettazione» è sostituita dalle seguenti: «vendita di biglietti d'ingresso,»;
al comma 4, le parole: «Fondo unico dello spettacolo» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo unico per lo spettacolo» e le parole: «dall'articolo 1 decreto del Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 1 del decreto del Ministro»;
al comma 6, le parole: «Fondo unico dello spettacolo» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo unico per lo spettacolo»;
al comma 7, terzo periodo, le parole: «legge di 14 novembre» sono sostituite dalle seguenti: «legge 14 novembre» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonchè, mediante apposito riparto del Fondo di cui all'articolo 13 della citata
dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:
«8-bis. Per l'anno 2023, il titolo di "Capitale italiana della cultura", in via straordinaria e in deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma 3-quater, del
8-ter. All'articolo 4, comma 1, secondo periodo, della
al comma 10, le parole: «Al di fine di sostenere» sono sostituite dalle seguenti: «Al fine di sostenere»;
dopo il comma 10 è inserito il seguente:
«10-bis. La dotazione del Fondo "Carta della cultura", istituito ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della
al comma 11:
all'alinea, le parole: «legge 24 aprile, n. 27» sono sostituite dalle seguenti: «
alla lettera b), capoverso 2:
al secondo periodo, dopo la parola: «provvede» sono inserite le seguenti: «al rimborso o» e le parole: «di pari importo al titolo di acquisto» sono sostituite dalle seguenti: «di importo pari al prezzo del titolo di acquisto»;
sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'organizzatore di concerti di musica leggera provvede, comunque, al rimborso dei titoli di acquisto, con restituzione della somma versata ai soggetti acquirenti, alla scadenza del periodo di validità del voucher quando la prestazione dell'artista originariamente programmata sia annullata, senza rinvio ad altra data compresa nel medesimo periodo di validità del voucher. In caso di cancellazione definitiva del concerto, l'organizzatore provvede immediatamente al rimborso con restituzione della somma versati»;
dopo la lettera b) è inserita la seguente:
«b-bis) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. Le disposizioni di cui ai, commi 1 e 2 si applicano, a decorrere dalla data di adozione delle misure di contenimento di cui all'articolo 3 del
dopo il comma 11 sono inseriti i seguenti:
«11-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 88, comma 2, del
11-ter. All'articolo 1, comma 357, della
11-quater. Nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito un fondo per il sostegno alle attività dello spettacolo dal vivo, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020, destinato alle imprese e agli enti di produzione e distribuzione di spettacoli di musica, ivi compresi gli enti organizzati in forma cooperativa o associativa, costituiti formalmente entro il 28 febbraio 2020 e che non siano già finanziati a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, per le attività di spettacolo dal vivo messe in scena a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2020, anche al fine di sopperire ai mancati incassi della vendita di biglietti e alle spese organizzative aggiuntive derivanti dalla restrizione della capienza degli spazi, nonchè dall'attuazione delle prescrizioni e delle misure di tutela della salute imposte dall'emergenza epidemiologica da COVID-19. Le risorse di cui al presente comma sono ripartite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. All'onere derivante dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2020, del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
al comma 12, le parole: «All'onere derivante dai commi 1, 2, 3, 9 e 10» sono sostituite dalle seguenti: «All'onere derivante dai commi 1, 2, 3, 9, 10, 10-bis e 11-ter» e le parole: «435 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «441,5 milioni»;
alla rubrica, le parole: «settore cultura» sono sostituite dalle seguenti: «settore della cultura».
All'articolo 184:
al comma 1, primo periodo, le parole: «investimenti e altri interventi per la tutela» sono sostituite dalle seguenti: «investimenti e al supporto di altri interventi per la tutela, la conservazione, il restauro»;
al comma 2, le parole: «di cui dal titolo II» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al titolo II» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'apporto finanziario dei soggetti privati di cui al primo periodo può consistere anche in operazioni di microfinanziamento, di mecenatismo diffuso, di azionariato popolare e di crowdfunding idonee a permettere un'ampia partecipazione della collettività al finanziamento della cultura»;
al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «per l'anno 2021» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e le parole: «Fondo sviluppo e coesione» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo per lo sviluppo e la coesione»;
dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. Per la realizzazione e il completamento del programma della città di Padova candidata dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) all'iscrizione nella Lista del patrimonio mondiale con il progetto "Padova Urbs Pietà, Giotto, la cappella degli Scrovegni ed i cicli pittorici del Trecento" è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020»;
al comma 6, le parole: «50 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «52 milioni»;
alla rubrica, la parola: «cultura» è sostituita dalle seguenti: «per la cultura».
All'articolo 185:
al comma 2, le parole: «della presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto»;
il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Approvato il bilancio finale, le somme corrispondenti al residuo attivo, comprese le somme relative ai diritti non esercitati nei termini stabiliti, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e sono ripartite in favore degli artisti, interpreti ed esecutori, per il tramite degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendente di cui al
Al capo I del titolo VIII, dopo l'articolo 185 è aggiunto il seguente:
«Art. 185-bis (Patrimonio culturale immateriale tutelato dall'UNESCO). - 1. Per sostenere gli investimenti volti alla riqualificazione e alla valorizzazione del patrimonio culturale immateriale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), come definito dalla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003, resa esecutiva dalla
All'articolo 186:
al comma 1:
all'alinea, le parole: «con modificazione» sono sostituite dalle seguenti: «, con modificazioni,»;
al capoverso 1-ter, quarto periodo, le parole: «sulla quota» sono sostituite dalle seguenti: «alla quota».
All'articolo 187:
al comma 1, le parole: «26 ottobre 1974, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «26 ottobre 1972, n. 633».
All'articolo 189:
al comma 1, le parole: «per dallo svolgimento» sono sostituite dalle seguenti: «per lo svolgimento».
All'articolo 190:
al comma 2, primo periodo, le parole: «del regolamento UE» sono sostituite dalle seguenti: «del citato regolamento (UE) n. 1407/ 2013»;
al comma 4, primo periodo, le parole: «a medesime» sono sostituite dalle seguenti: «alle stesse»;
al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «deve essere presentato» sono inserite le seguenti: «a pena di scarto» e le parole: «, pena lo scarto del modello F24» sono soppresse.
All'articolo 192:
la rubrica è sostituita dalla seguente: «Proroga di un termine relativo alla procedura di riequilibrio dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani».
All'articolo 194:
al comma 1, le parole: «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
All'articolo 195:
alla rubrica, la parola: «emergenze» è sostituita dalle seguenti: «per emergenze relative alle».
Al capo II del titolo VIII, dopo l'articolo 195 sono aggiunti i seguenti:
«Art. 195-bis (Disposizioni in materia di tutela del diritto d'autore). - 1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 8 della
2. Al comma 31 dell'articolo 1 della
Art. 195-ter (Modifiche all'articolo 5 della
"Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di sentenza dichiarativa di fallimento dell'editore, la cui pubblicazione nel registro delle imprese ha valore di comunicazione ai sensi e per gli effetti del primo comma.
In caso di fallimento dell'editore, al fine di garantire la continuità delle pubblicazioni e dell'attività dell'impresa per la sua migliore liquidazione concorsuale, il giudice delegato può autorizzare, previo parere del curatore e del comitato dei creditori e previa acquisizione di una perizia sull'ammontare del canone offerto, la stipulazione con la cooperativa o il consorzio di cui al secondo comma di un contratto di affitto di azienda o di ramo di azienda per un periodo non superiore a sei mesi. In tale caso si applicano le disposizioni dell'articolo 212, commi 1, 3, 4, 5 e 6, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al
All'articolo 196:
al comma 3, alinea, le parole: «1 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio».
All'articolo 198:
al comma 1:
al secondo periodo, dopo le parole: «agli operatori che» sono inserite le seguenti: «alla data di presentazione della domanda di accesso» e le parole: «regolamento (UE) 5 ottobre 2012 n. 965/2012» sono sostituite dalle seguenti: «
al terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«nonchè le modalità di recupero dei contributi eventualmente riconosciuti ai vettori che non abbiano ottemperato a quanto disposto dal secondo periodo»;
alla rubrica, le parole: «fondo compensazione danni» sono sostituite dalle seguenti: «di un fondo per la compensazione dei danni subiti dal».
All'articolo 199:
al comma 1:
alla lettera a), dopo le parole: «
alla lettera b), dopo le parole: «a legislazione vigente» sono inserite le seguenti: «e nel rispetto degli equilibri di bilancio», le parole: «nel limite massimo di 2 milioni di euro per l'anno 2020, pari ad euro 60 per ogni dipendente e in relazione a ciascuna minore giornata di lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite massimo di 4 milioni di euro per l'anno 2020, pari ad euro 90 per ogni lavoratore in relazione a ciascuna giornata di lavoro prestata in meno» e le parole: «ed è cumulabile con l'indennità di mancato avviamento (IMA) di cui all'articolo 17, comma 15, della
al comma 3:
alla lettera b), le parole: «delle legge» sono sostituite dalle seguenti: «della legge»;
dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
«c-bis) la durata delle concessioni per la gestione del servizio ferroviario portuale attualmente in corso è prorogata di 12 mesi»;
al comma 8, le parole: «e delle Autorità portuali» sono sostituite dalle seguenti: «e dall'Autorità portuale di Gioia Tauro»;
dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:
«8-bis. Al fine di sostenere la competitività dei servizi prestati in ambito portuale nella fase di emergenza da COVID-19, dopo il comma 1 dell'articolo 2 del
"1-bis. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le unità di lavoro di cui al comma 1 sono assegnate, in misura proporzionale, agli uffici periferici cui fanno capo i principali porti e aeroporti sulla base del numero medio di certificazioni rilasciate nell'ultimo triennio".
8-ter. Al fine di accelerare gli interventi di digitalizzazione del ciclo di operazioni portuali previsti nell'ambito dell'emergenza da COVID-19, in deroga alle disposizioni vigenti e agli usi commerciali di piazza, le certificazioni di qualunque natura destinate a pubbliche amministrazioni o a privati, i documenti di trasporto, i nulla osta, i titoli di credito e ogni documento necessario ad assistere le operazioni di importazione e di esportazione di merce possono essere inviati in formato digitale. Qualora il documento cartaceo sia richiesto in originale, esso può essere sostituito da idonee forme digitali di autenticazione ovvero trasmesso alle autorità richiedenti secondo modalità conformi alle disposizioni in materia di salvaguardia della salute adottate a seguito dell'emergenza da COVID-19.
8-quater. Con riguardo alla società capogruppo e alle società del gruppo di cui all'articolo 7, comma 9-sexies, del
al comma 10, le parole da: «dal presente articolo» fino a: «indebitamento» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 7, 8 e 10-bis del presente articolo, pari a 40 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare e a 50 milioni di euro in termini di fabbisogno e indebitamento;»;
dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:
«10-bis. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020. Le disponibilità del fondo, nel limite di 5 milioni di euro, sono destinate a compensare, anche parzialmente, le Autorità di sistema portuale dei mancati introiti, in particolare derivanti dai diritti di porto, dovuti al calo del traffico dei passeggeri e dei crocieristi per effetto dei provvedimenti legislativi assunti a tutela della salute pubblica.
10-ter. Le disponibilità residue del fondo di cui al comma 10-bis, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2020, sono destinate a compensare, anche parzialmente, le imprese di navigazione operanti con navi minori nel settore del trasporto turistico di persone via mare e per acque interne che dimostrino di aver subito, nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 31 luglio 2020, una diminuzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento rispetto al fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019, tenuto conto, altresì, della riduzione dei costi sostenuti.
10-quater. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale, sono stabilite le disposizioni attuative dei commi 10-bis e 10-ter.
10-quinquies. L'efficacia delle misure di cui ai commi 10-bis e 10- ter del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea».
Dopo l'articolo 199 è inserito il seguente:
«Art. 199-bis (Disposizioni in materia di operazioni portuali). - 1. Al fine di fronteggiare le emergenze derivanti dall'epidemia da COVID-19 e di favorire la ripresa delle attività portuali, all'articolo 16 della
a) la lettera d) del comma 4 è abrogata;
b) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
"4-bis. Qualora non sia possibile soddisfare la domanda di svolgimento di operazioni portuali nè mediante le imprese autorizzate ai sensi del comma 3 del presente articolo nè tramite il ricorso all'impresa o all'agenzia per la fornitura di lavoro portuale temporaneo di cui, rispettivamente, ai commi 2 e 5 dell'articolo 17, la nave è autorizzata a svolgere le operazioni in regime di autoproduzione a condizione che:
a) sia dotata di mezzi meccanici adeguati;
b) sia dotata di personale idoneo, aggiuntivo rispetto all'organico della tabella di sicurezza e di esercizio della nave e dedicato esclusivamente allo svolgimento di tali operazioni;
c) sia stato pagato il corrispettivo e sia stata prestata idonea cauzione.
4-ter. L' autorizzazione di cui al comma 4-bis è rilasciata previa verifica della sussistenza dei requisiti e delle condizioni ivi previsti. Tale autorizzazione non è compresa nel numero massimo di cui al comma 7".
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni per l'attuazione dei commi 4-bis e 4-ter dell'articolo 16 della
All'articolo 200:
al comma 1, primo periodo, le parole: «oggetto di» sono sostituite dalle seguenti: «sottoposto a»;
al comma 2, primo periodo; le parole: «della presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto»;
al comma 5, dopo le parole: «è effettuata» sono inserite le seguenti: «senza l'applicazione di penalità»;
dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui al comma 3 dell'articolo 1 del
5-ter. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19, l'assegnazione e l'erogazione alle regioni beneficiarie delle risorse spettanti per gli anni di competenza dal 2014 al 2018 ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, del
5-quater. Per gli anni di competenza dal 2014 al 2018 le somme residuate dagli importi di cui al comma 2 dell'articolo 1 del
dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. Al fine di contemperare le esigenze di mobilità e le misure di contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2, fino al 30 giugno 2021, in deroga all'articolo 87, comma 2, del codice della strada, di cui al
al comma 8:
al primo periodo, le parole: «per l'attrezzaggio dei relativi parchi finalizzato» sono sostituite dalle seguenti: «per l'installazione di dotazioni sui relativi mezzi, finalizzate» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonchè per il finanziamento di progetti relativi all'acquisto, anche mediante contratto di locazione finanziaria, da parte degli esercenti i servizi di trasporto pubblico locale, di biciclette elettriche a pedalata assistita e progettate per la mobilità condivisa e all'utilizzo di detti mezzi per l'integrazione dei servizi flessibili e di mobilità condivisa con i programmi di esercizio esistenti»;
al secondo periodo, le parole: «ed all'articolo 1 del
dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:
«9-bis. Le risorse previste dall'articolo 30, comma 14-ter, nono periodo, del
Dopo l'articolo 200 è inserito il seguente:
«Art. 200-bis (Buono viaggio). - 1. Al fine di sostenere la ripresa del settore del trasporto pubblico non di linea eseguito mediante il servizio di taxi ovvero mediante il servizio di noleggio con conducente e consentire, in considerazione delle misure di contenimento adottate, per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, un'efficace distribuzione degli utenti del predetto trasporto pubblico, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2020, destinato alla concessione, fino all'esaurimento delle risorse, in favore delle persone fisicamente impedite o comunque a mobilità ridotta ovvero con patologie accertate, anche se accompagnate, residenti nei comuni capoluoghi di città metropolitane o capoluoghi di provincia, di un buono viaggio, pari al 50 per cento della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 20 per ciascun viaggio, da utilizzare per gli spostamenti effettuati a mezzo del servizio di taxi ovvero di noleggio con conducente dal 15 luglio 2020 al 31 dicembre 2020. I buoni viaggio non sono cedibili, non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede al trasferimento in favore dei comuni di cui al comma 1 delle risorse del fondo di cui al medesimo comma, secondo i seguenti criteri:
a) una quota pari all'80 per cento del totale, per complessivi 4 milioni di euro, è ripartita in proporzione alla popolazione residente in ciascun comune interessato;
b) una quota pari al restante 20 per cento, per complessivo 1 milione di euro, è ripartita in parti eguali tra tutti i comuni interessati.
3. Le risorse di cui al comma 1 spettanti ai comuni delle regioni Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono assegnate alle predette autonomie, che provvedono al successivo riparto in favore dei comuni compresi nel proprio territorio.
4. Ciascun comune individua i beneficiari e il relativo contributo prioritariamente tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da COV1D-19 e tra quelli in stato di bisogno, privilegiando quelli non già assegnatari di misure di sostegno pubblico.
5. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
All'articolo 201:
al comma 2, le parole: «Pe le medesime» sono sostituite dalle seguenti: «Per le medesime» e le parole: «i sub-fornitori» sono sostituite dalla seguente: «sub-fornitori».
All'articolo 202:
al comma 1:
alla lettera b):
al capoverso 4, al primo periodo, le parole: «e sottoposto» sono sostituite dalla seguente: «sottoposto» e le parole: «è definito» sono sostituite dalle seguenti: «sono definiti» e, al secondo periodo, le parole: «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «terzo comma»;
al capoverso 4-bis, al primo periodo, le parole: «senza indugio» sono sostituite dalle seguenti: «, entro trenta giorni dalla costituzione della società ai sensi del comma 4,» e dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Tale piano è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Le Commissioni parlamentari competenti esprimono un parere motivato nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di assegnazione»;
alla lettera c):
al capoverso 5, le parole: «convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1 della
al capoverso 5-ter, dopo la parola:. «fiscale» è soppresso il seguente segno di interpunzione: «,»;
alla lettera d), la parola: «soppresso» è sostituita dalla seguente: «abrogato»;
alla lettera e), capoverso 7, terzo periodo, le parole: «al comma» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi»;
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. In considerazione del calo del traffico negli aeroporti italiani derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dalle misure di contenimento del contagio adottate dallo Stato e dalle regioni, al fine di contenere i conseguenti effetti economici, è prorogata di due anni la durata delle concessioni per la gestione e lo sviluppo dell'attività aeroportuale, in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;
al comma 2, dopo le parole: «
All'articolo 203:
al comma 1, la parola: «assoggettate» è sostituita dalla seguente: «assoggettati», la parola: «EASA» è sostituita dalle seguenti: «Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA)» e le parole: «regolamento (UE) 5 ottobre 2012 n. 965/2012» sono sostituite dalle seguenti: «
ai commi 3 e 4, le parole: «della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto».
All'articolo 204:
al comma 2, la parola: «previsioni» è sostituita dalla seguente: «disposizioni».
All'articolo 205:
il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Al fine di evitare che gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19 sulle condizioni di domanda e offerta di servizi marittimi possano inficiare gli esiti delle procedure avviate ai sensi dell'articolo 4 del
All'articolo 206:
al comma 2, le parole: «fino ad un massimo di 10 esperti o consulenti» sono sostituite dalle seguenti: «di esperti o consulenti fino al numero massimo di 10», le parole: «di comprovata esperienza, nel settore delle opere pubbliche, delle discipline giuridico, tecnico-ingegneristiche» sono sostituite dalle seguenti: «di comprovata esperienza nel settore delle opere pubbliche e nelle discipline giuridiche o tecnico-ingegneristiche» e le parole: «a valere sulle» sono sostituite dalle seguenti: «posti a carico delle»;
al comma 3, al terzo periodo, le parole: «il termine di cui al precedente periodo» sono sostituite dalle seguenti: «il termine di sessanta giorni di cui al secondo periodo» e, al quarto periodo, le parole: «di cui al presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al secondo periodo»;
al comma 4, secondo e terzo periodo, dopo la parola: «Commissario» è inserita la seguente: «straordinario»;
dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Al fine di completare gli interventi relativi alla strada statale n. 4 "via Salaria" - variante Trisungo-Acquasanta - 2° lotto funzionale dal km 155+000 al km 161+500, nonchè gli interventi relativi alla strada statale n. 4 "via Salaria" - Realizzazione di strada a quattro corsie dal km 36 al km 54, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2020 e di 17 milioni di euro per l'anno 2021 per le attività di progettazione, da concludere entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
5-ter. Le risorse di cui al comma 5-bis sono trasferite all'ANAS S.p.A. per le attività di progettazione nonchè, per la quota eventualmente residua, per la realizzazione dei medesimi interventi, che sono inseriti nel contratto di, programma con l'ANAS S.p.A. con priorità di finanziamento e realizzazione.
5-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5-bis, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020 e a 17 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;
al comma 6, dopo la parola: «Commissario» è inserita la seguente: «straordinario»;
al comma 7, le parole: «di cui articolo 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 1,», le parole: «
dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
«7-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla data del 30 giugno 2021, al fine di accelerare la realizzazione delle infrastrutture autostradali relative a una o più regioni, l'affidamento di cui all'articolo 178, comma 8-ter, del codice di cui al
la rubrica è sostituita dalla seguente: «Interventi urgenti per il ripristino, la messa in sicurezza e l'ammodernamento delle tratte autostradali A24 e A25 e della strada statale n. 4 a seguito degli eventi sismici del 2009, 2016 e 2017, nonchè per la realizzazione di nuove infrastrutture autostradali».
All'articolo 207:
al comma 2, al primo periodo, la parola: «hanno» è sostituita dalla seguente: «abbiano» e, al secondo periodo, la parola: «previsioni» è sostituita dalla seguente: «disposizioni».
All'articolo 208:
dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Al fine di dare impulso e rilanciare il porto di Gioia Tauro, il collegamento ferroviario Rosarno-San Ferdinando e il relativo impianto assumono la qualificazione di infrastruttura ferroviaria nazionale e sono trasferiti a titolo gratuito, previa intesa tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Regione Calabria, mediante conferimento in natura, al gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, che ne assume la gestione ai sensi e per gli effetti del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione n. 138-T del 31 ottobre 2000. Agli interventi per l'adeguamento e lo sviluppo delle infrastrutture trasferite si provvede secondo le modalità previste nei contratti di programma di cui all'articolo 15 del
al comma 4, le parole: «, a valere sulle medesime risorse di cui al comma 3,» sono soppresse e le parole: «di euro 9 milioni nel 2020, di euro 13 milioni nel 2021, di euro 21 milioni nel 2022, di euro 17 milioni nel 2023, di euro 14 milioni nel 2024» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 11 milioni nel 2020, di euro 21 milioni nel 2021, di euro 29 milioni nel 2022, di euro 25 milioni nel 2023, di euro 19 milioni nel 2024»;
al comma 5, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente: «Al fine di effettuare interventi urgenti relativi alla mobilità a seguito del crollo del ponte sul fiume Magra e di garantire lo sviluppo della intermodalità nel trasporto delle merci nella direttrice est-ovest del Paese sulla rete TEN-T è autorizzata la spesa di euro 5 milioni nel 2020, di euro 16 milioni annui dal 2021 al 2025, di euro 14 milioni nel 2026, di euro 20 milioni nel 2027, di euro 17 milioni nel 2028, di euro 14 milioni nel 2029, di euro 10 milioni nel 2030, di euro 7 milioni nel 2031 e di euro 3 milioni nel 2032 per gli interventi di raddoppio selettivo e di potenziamento delle stazioni della linea ferroviaria Pontremolese (Parma-La Spezia)»;
dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
«5-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 4 e 5 si provvede, quanto a euro 18 milioni per l'anno 2020, a euro 24 milioni per l'anno 2021, a euro 36 milioni per l'anno 2022, a euro 33 milioni per l'anno 2023, a euro 30 milioni per l'anno 2024, a euro 26 milioni per l'anno 2025, a euro 24 milioni per l'anno 2026, a euro 20 milioni per l'anno 2027, a euro 17 milioni per l'anno 2028, a euro 14 milioni per l'anno 2029, a euro 10 milioni per l'anno 2030, a euro 7 milioni per l'anno 2031 e a euro 3 milioni per l'anno 2032, a valere sulle risorse del fondo istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 140, della
All'articolo 209:
al comma 1, al primo periodo, le parole: «per l'anno 2020 e di» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2020 e a» e, al secondo periodo, le parole: «di parte capitale» sono sostituite dalle seguenti: «di conto capitale».
All'articolo 210:
al comma 1, dopo la parola: «mutualistica» è soppresso il seguente segno di interpunzione: «,»;
al comma 3, la parola: «traporti» è sostituita dalla seguente: «trasporti» e le parole: «l-ter e l-quater» sono sostituite dalle seguenti: «l-ter) e l-quater)».
All'articolo 211:
al comma 1, le parole: «Corpo della capitanerie di porto» sono sostituite dalle seguenti: «Corpo delle capitanerie di porto», le parole: «dal data» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data» e le parole: «alle medesime Forze» sono sostituite dalle seguenti: «al medesimo Corpo»;
al comma 3, le parole: «e di ogni altra clausola» sono sostituite dalle seguenti: «e ogni altra clausola»;
al comma 4, dopo le parole: «euro 2.230.000» sono inserite le seguenti: «per l'anno 2020,».
Dopo l'articolo 211 è inserito il seguente:
«Art. 211-bis (Continuità dei servizi erogati dagli operatori di infrastrutture critiche). - 1. Gli operatori di infrastrutture critiche, al fine di assicurare la continuità del servizio di interesse pubblico erogato e il funzionamento in sicurezza delle infrastrutture stesse, adottano o aggiornano i propri piani di sicurezza con disposizioni recanti misure di gestione delle crisi derivanti da emergenze di natura sanitaria emanate dalle autorità competenti. Resta fermo, per gli aspetti di sicurezza cibernetica, quanto previsto dal
2. L'aggiornamento dei piani di sicurezza è redatto d'intesa con i rappresentanti delle amministrazioni di cui all'articolo 11, comma 3, del
3. L'aggiornamento dei piani di sicurezza con riferimento all'emergenza da COVID-19 tiene conto delle linee guida sulla gestione dell'emergenza medesima emanate dai Ministeri competenti e dei principi precauzionali emanati dalla Segreteria infrastrutture critiche.
4. I Ministeri dell'interno e della salute, nell'ambito delle attività connesse con la gestione dell'emergenza da COVID-19, informando i Ministeri competenti, emanano, per gli aspetti di rispettiva competenza, proprie direttive per favorire l'attuazione delle misure previste nelle linee guida di cui al comma 3 e per garantire il funzionamento delle infrastrutture critiche, la protezione del personale operativo dal contagio e la mobilità sul territorio nazionale per esigenze di continuità operativa e attività manutentive, anche se effettuate da soggetti terzi, compresi coloro che provengono dall'estero.
5. Al fine dell'applicazione del presente articolo sono considerati operatori di infrastrutture critiche:
a) le società che gestiscono le infrastrutture individuate con i decreti dirigenziali emanati dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera a), del
b) gli operatori di servizi essenziali e i fornitori di servizi digitali, di cui al
c) le società e gli enti che gestiscono od ospitano i sistemi spaziali dell'Unione europea ubicati sul territorio nazionale, nonchè i sistemi spaziali nazionali impiegati per finalità di difesa e sicurezza nazionale;
d) ogni altra società o ente preposti alla gestione di infrastrutture o beni che sono dichiarati critici con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri competenti.
6. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
Dopo l'articolo 212 è inserito il seguente:
«Art. 212-bis (Rinnovo del parco mezzi destinato ai servizi di trasporto pubblico su acqua nel comune di Venezia). - 1. Dopo l'articolo 18 della
"Art. 18-bis. - 1. Al fine di incentivare la salvaguardia ambientale e la prevenzione dell'inquinamento delle acque e dell'aria nel comune di Venezia, anche promuovendo la sostenibilità e l'innovazione del trasporto pubblico locale su acqua, sono attribuiti al comune di Venezia 5 milioni di euro per l'anno 2020, 10 milioni di euro per l'anno 2021 e 5 milioni di euro per l'anno 2022, per l'ammodernamento della flotta dei mezzi di trasporto pubblico su acqua».
2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 10 milioni di euro per l'anno 2021 e a 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:
a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse del Fondo di parte capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della
b) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2021 e a 5 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».
Dopo l'articolo 213 è inserito il seguente:
«Art. 213-bis (Interventi di messa in sicurezza del territorio). - 1. Al fine di assicurare le condizioni per il regolare svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo nella città di Taranto nel 2026, per l'anno 2020 sono attribuiti al comune di Taranto 4 milioni di euro per il finanziamento degli interventi di messa in sicurezza idraulica e mitigazione del rischio idrogeologico finalizzati all'utilizzo dei siti individuati per lo svolgimento dei Giochi. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 265».
All'articolo 214:
al comma 1, le parole: «1 luglio 2009» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2009»;
al comma 2, le parole: «prevenzione cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «prevenzione di cui al comma 1»;
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Al fine di garantire l'accessibilità sostenibile in tempo utile per lo svolgimento dei Giochi olimpici invernali 2026, sono trasferiti all'ANAS S.p.A. 10 milioni di euro per l'anno 2020 per la realizzazione dell'intervento denominato "SS 42 - variante Trescore-Entratico". All'onere derivante dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
2-ter. Al fine di garantire l'accessibilità sostenibile in tempo utile per lo svolgimento dei Giochi olimpici invernali 2026, all'ANAS S.p.A. è assegnata la somma di 10 milioni di euro per l'anno 2020 per la realizzazione dell'intervento denominato "Collegamento tra la strada statale n. 11 - tangenziale ovest di Milano - variante di Abbiategrasso (tratta A da Magenta ad Albairate - tratta B riqualificazione della strada provinciale 114 - tratta C da Abbiategrasso a Vigevano)". All'onere derivante dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
al comma 3, le parole: «dall'emergenza» sono sostituite dalle seguenti: «all'emergenza»;
alla rubrica, la parola: «ANAS» è sostituita dalle seguenti: «dell'ANAS».
All'articolo 215:
al comma 1, alinea, e al comma 2, lettera a), dopo le parole: «
al comma 1, alinea, le parole: «nei confronti aventi diritto» sono sostituite dalle seguenti: «nei confronti degli aventi diritto»;
al comma 2, lettera b), la parola: «attuative» è sostituita dalla seguente: «attuativi».
All'articolo 216:
al comma 1:
alla lettera a), le parole: «al 30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «al 30 settembre 2020»;
alla lettera b), le parole: «entro il 31 luglio o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre o mediante rateizzazione fino a un massimo di 3 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di settembre 2020»;
al comma 2:
al primo periodo, dopo le parole: «
dopo il primo periodo è inserito il seguente: «La revisione del rapporto concessorio può essere concordata anche in ragione della necessità di fare fronte ai sopravvenuti maggiori costi per la predisposizione delle misure organizzative idonee a garantire condizioni di sicurezza tra gli utenti e ai minori ricavi dovuti alla riduzione del numero delle presenze all'interno degli impianti sportivi»;
al quarto periodo, le parole: «dal concessionario» sono soppresse;
al comma 3, primo periodo, le parole: «e a decorrere» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere»;
al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «ai contratti di abbonamento» sono inserite le seguenti: «, anche di durata uguale o superiore a un mese,».
All'articolo 217:
al comma 2, al secondo periodo, le parole: «del predetto Fondo» sono sostituite dalle seguenti: «del Fondo di cui al comma 1» e, al terzo periodo, le parole: «fossero inferiori» sono sostituite dalle seguenti: «sia inferiore» e la parola: «verrà» è sostituita dalla seguente: «è».
Dopo l'articolo 217 è inserito il seguente:
«Art. 217-bis (Sostegno delle attività sportive universitarie). - 1. Per sostenere le attività sportive universitarie e la gestione delle strutture e degli impianti per la pratica dello sport nelle università, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, la dotazione finanziaria della
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
All'articolo 218:
al comma 3, quarto periodo, la parola: «previsi» è sostituita dalla seguente: «previsti» e dopo le parole: «codice del processo amministrativo» sono inserite le seguenti: «,di cui all'allegato 1 al
al comma 4, secondo periodo, le parole: «approvato con il Decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'allegato 1 al decreto legislativo».
Al capo IV del titolo VIII, dopo l'articolo 218 è aggiunto il seguente:
«Art. 218-bis (Associazioni sportive dilettantistiche). - 1. Al fine di assicurare alle associazioni sportive dilettantistiche adeguato ristoro e sostegno ai fini della ripresa e dell'incremento delle loro attività, in ragione del servizio di interesse generale da esse svolto per la collettività e in particolare per le comunità locali e per i giovani, in favore delle associazioni sportive dilettantistiche iscritte nell'apposito registro tenuto dal Comitato olimpico nazionale italiano è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2020, da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le politiche giovanili e lo sport.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
All'articolo 219:
al comma 1, la parola: «disinfestazione» è sostituita dalla seguente: «disinfezione»;
al comma 3, capoverso 7, le parole: «straordinario, di cui euro» sono sostituite dalle seguenti: «straordinario, euro» e le parole: «,nonchè di cui euro» sono sostituite dalle seguenti: «ed euro»;
al comma 4, le parole: «commi precedenti» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 2 e 3».
Dopo l'articolo 220 è inserito il seguente:
«Art. 220-bis (Interventi urgenti per la corresponsione dei crediti maturati e non pagati relativi a prestazioni professionali di cui agli articoli 82 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
L'articolo 221 è sostituito dal seguente:
«Art. 221 (Modifica all'articolo 83 del
2. Tenuto conto delle esigenze sanitarie derivanti dalla diffusione del COV1D-19, fino al 31 ottobre 2020 si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 10.
3. Negli uffici che, hanno la disponibilità del servizio di deposito telematico, anche gli atti e i documenti di cui all'articolo 16-bis, comma 1-bis, del
4. Il giudice può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Il giudice comunica alle parti almeno trenta giorni prima della data fissata per l'udienza che la stessa è sostituita dallo scambio di note scritte e assegna alle parti un termine fino a cinque giorni prima della predetta data per il deposito delle note scritte. Ciascuna delle parti può presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il giudice provvede entro i successivi cinque giorni. Se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice provvede ai sensi del primo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civile.
5. Nei procedimenti civili innanzi alla Corte di cassazione, il deposito degli atti e dei documenti da parte degli avvocati può avvenire in modalità telematica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. L'attivazione del servizio è preceduta da un provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia che accerta l'installazione e l'idoneità delle attrezzature informatiche, unitamente alla funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici. Gli obblighi di pagamento del contributo unificato previsto dall'articolo 14 del testo unico di cui al
6. La partecipazione alle udienze civili di una o più parti o di uno o più difensori può avvenire, su istanza dell'interessato, mediante collegamenti audiovisivi a distanza, individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. La parte può partecipare all'udienza solo dalla medesima postazione da cui si collega il difensore. Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione. L'istanza di partecipazione mediante collegamento a distanza è depositata almeno quindici giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'udienza. Il giudice dispone la comunicazione alle parti dell'istanza, dell'ora e delle modalità del collegamento almeno cinque giorni prima dell'udienza. All'udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui accerta l'identità dei soggetti partecipanti a distanza e, ove si tratta delle parti, la loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale.
7. Il giudice, con il consenso preventivo delle parti, può disporre che l'udienza civile che non richieda la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice, anche se finalizzata all'assunzione di informazioni presso la pubblica amministrazione, si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. L'udienza è tenuta con la presenza del giudice nell'ufficio giudiziario e con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice dispone la comunicazione ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, del giorno, dell'ora e delle modalità del collegamento. All'udienza il giudice dà atto delle modalità con cui accerta l'identità dei soggetti partecipanti e, ove si tratta delle parti, la loro libera volontà. Di questa e di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale.
8. In luogo dell'udienza fissata per il giuramento del consulente tecnico d'ufficio ai sensi dell'articolo 193 del codice di procedura civile, il giudice può disporre che il consulente, prima di procedere all'inizio delle operazioni peritali, presti giuramento di bene e fedelmente adempiere alle funzioni affidate con dichiarazione sottoscritta con firma digitale da depositare nel fascicolo telematico.
9. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 146-bis e 147-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al
10. Negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni, i colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati ai sensi degli articoli 18 della
11. Al fine di consentire il deposito telematico degli atti nella fase delle indagini preliminari, con decreto del Ministro della giustizia non avente natura regolamentare è autorizzato il deposito con modalità telematica, presso gli uffici del pubblico ministero, di memorie, documenti, richieste e istanze di cui all'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale, nonchè di atti e documenti da parte degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, secondo le disposizioni stabilite con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, anche in deroga alle disposizioni del decreto emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del
L'articolo 222 è sostituito dal seguente:
«Art. 222 (Disposizioni a sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura). - 1. Al fine di favorire il rilancio produttivo e occupazionale delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura e superare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono individuate le misure di cui al presente articolo.
2. A favore delle imprese di cui al comma 1, appartenenti alle filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole nonchè dell'allevamento, dell'ippicoltura, della pesca e dell'acquacoltura, è riconosciuto l'esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, dovuti per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità attuative del presente comma. Gli oneri di cui al presente comma sono valutati in 426,1 milioni di euro per l'anno 2020. L'efficacia delle disposizioni del presente comma è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
3. A favore delle filiere in crisi del settore zootecnico, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un fondo denominato "Fondo emergenziale per le filiere in crisi", con una dotazione di 90 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato all'erogazione di aiuti diretti e alla definizione di misure di sostegno all'ammasso privato e al settore zootecnico. Con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente comma. Gli aiuti di cui al presente comma sono definiti nel rispetto delle disposizioni stabilite dal
4. Per la concessione di prestiti cambiari a tasso zero in favore delle imprese agricole e della pesca, in attuazione del regime di aiuto autorizzato dalla Commissione europea con la decisione C(2020) 2999 del 4 maggio 2020, è trasferita all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare la somma di 30 milioni di euro per l'anno 2020.
5. Ai fini dell'attuazione delle misure di cui all'articolo 1, comma 502, della
6. Il comma 520 dell'articolo 1 della
"520. Al fine di aumentare il livello di sostenibilità economica, sociale e ambientale delle filiere agroalimentari, incentivando una maggiore integrazione e una migliore e più equa distribuzione del valore lungo la catena di approvvigionamento attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie emergenti, è concesso alle imprese agricole e agroalimentari un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di 100.000 euro e dell'80 per cento delle spese ammissibili, per il finanziamento di iniziative finalizzate allo sviluppo di processi produttivi innovativi e dell'agricoltura di precisione o alla tracciabilità dei prodotti con tecnologie blockchain, nei limiti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti de minimis. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri, le modalità e le procedure per l'erogazione dei contributi, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 521".
7. Il comma 2 dell'articolo 78 del
"2. Per far fronte ai danni diretti e indiretti subiti dalle imprese della pesca e dell'acquacoltura a causa dell'emergenza da COVID-19, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020 per la sospensione dell'attività economica delle imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente comma, nel rispetto di quanto previsto dal
8. Ai pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari, di cui alla
9. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 2, 3, 4, 5 e 8 del presente articolo, determinati in 579,9 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede, quanto a 499,9 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 265 e, quanto a 80 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dalle disposizioni di cui al comma 7 del presente articolo».
Dopo l'articolo 222 è inserito il seguente:
«Art. 222-bis (Imprese agricole danneggiate dalle eccezionali gelate occorse nel periodo dal 24 marzo al 3 aprile 2020). - 1. Le imprese agricole ubicate nei territori che hanno subito danni in conseguenza delle eccezionali gelate occorse nel periodo dal 24 marzo al 3 aprile 2020 e per le produzioni per le quali non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera b), del
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
All'articolo 223:
alla rubrica, dopo la parola: «Contenimento» è inserita la seguente: «della».
All'articolo 224:
al comma 2, lettera b), capoverso 3-decies, le parole: «l"Istat è delegato a definire, nel termine di 90 giorni,» sono sostituite dalle seguenti: «l'Istituto nazionale di statistica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, definisce»;
al comma 3:
alla lettera a), le parole: «, e comunque non prima dell'entrata in vigore» sono sostituite dalle seguenti: «o, se successiva, dalla data di entrata in vigore»:
alla lettera b), capoverso 10-bis, dopo le parole: «di Trento e» è inserita la seguente: «di» e la parola: «risultante» è sostituita dalla seguente: «risultanti»;
dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
«5-bis. Il comma 4-octies dell'articolo 78 del
"4-octies. In relazione alla necessità di garantire l'efficienza e la continuità operativa nell'ambito della filiera agroalimentare, la validità dei certificati di abilitazione rilasciati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi degli articoli 8 e 9 del
Dopo l'articolo 224 sono inseriti i seguenti:
«Art. 224-bis (Sistema di qualità nazionale per il benessere animale). - 1. Al fine di assicurare un livello crescente di qualità alimentare e di sostenibilità economica, sociale e ambientale dei processi produttivi nel settore zootecnico, migliorare le condizioni di benessere e di salute degli animali e ridurre le emissioni nell'ambiente, è istituito il "Sistema di qualità nazionale per il benessere animale", costituito dall'insieme dei requisiti di salute e di benessere animale superiori a quelli delle pertinenti norme europee e nazionali, in conformità a regole tecniche relative all'intero sistema di gestione del processo di allevamento degli animali destinati alla produzione alimentare, compresa la gestione delle emissioni nell'ambiente, distinte per specie, orientamento produttivo e metodo di allevamento. L'adesione al Sistema è volontaria e vi accedono tutti gli operatori che si impegnano ad applicare la relativa disciplina e si sottopongono ai controlli previsti. Con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro della salute, secondo le rispettive competenze, adottati previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti la disciplina produttiva, il segno distintivo con cui identificare i prodotti conformi, le procedure di armonizzazione e di coordinamento dei sistemi di certificazione e di qualità autorizzati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le misure di vigilanza e controllo, le modalità di utilizzo dei dati disponibili nelle banche di dati esistenti, nazionali e regionali, operanti nel settore agricolo e sanitario, nonchè di tutte le ulteriori informazioni utili alla qualificazione delle stesse banche di dati, comprese le modalità di alimentazione e integrazione dei sistemi in cui sono registrati i risultati dei controlli ufficiali, inclusi i campionamenti e gli esiti di analisi, prove e diagnosi effettuate dagli istituti zooprofilattici sperimentali, dei sistemi alimentati dal veterinario aziendale e le garanzie di riservatezza. A tale fine, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato di concerto con il Ministro della salute, è istituito e regolamentato un organismo tecnico-scientifico, con il compito di definire il regime e le modalità di gestione del Sistema, incluso il ricorso a certificazioni rilasciate da organismi accreditati in conformità al
Art. 224-ter (Sostenibilità delle produzioni agricole). - 1. Al fine di migliorare la sostenibilità delle varie fasi del processo produttivo del settore vitivinicolo, è istituito il sistema di certificazione della sostenibilità della filiera vitivinicola, come l'insieme delle regole produttive e di buone pratiche definite con uno specifico disciplinare di produzione. I requisiti e le norme tecniche che contraddistinguono il disciplinare di produzione sono aggiornati con cadenza almeno annuale, con l'obiettivo di recepire i più recenti orientamenti in materia di sostenibilità economica, ambientale e sociale e si traducono in specifiche modalità produttive e gestionali, sottoposte a monitoraggio ai sensi del comma 2.
2. Al fine di definire e aggiornare il disciplinare di produzione di cui al comma 1, nonchè di valutare l'impatto delle scelte operate, è istituito il sistema di monitoraggio della sostenibilità e delle aziende della filiera vitivinicola italiana, i cui indicatori sono definiti con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3. I dati e le informazioni ricavati dal sistema di monitoraggio di cui al comma 2 confluiscono nella rete di informazione contabile agricola di cui al
4. In sede di prima applicazione, il disciplinare di cui al comma 1 si basa sulle linee guida nazionali di produzione integrata per la filiera vitivinicola, di cui alla
5. Il disciplinare di cui al comma 1 è approvato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previo parere dell'Organismo tecnico scientifico di produzione integrata di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 8 maggio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2014.
6. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nel rispetto dei principi e delle procedure di cui al presente articolo, la certificazione della sostenibilità del processo produttivo può essere estesa ad altre filiere agroalimentari».
All'articolo 225:
al comma 1, le parole: «la situazioni» sono sostituite dalle seguenti: «la situazione», dopo le parole: «di irrigazione,» è inserita la seguente: «la» e dopo la parola: «abilitati» è soppresso il seguente segno di interpunzione: «,»;
al comma 5, le parole: «la modalità» sono sostituite dalle seguenti: «le modalità»;
dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
«6-bis. In considerazione della sospensione del pagamento dei contributi dovuti per il servizio di bonifica idraulica, disposta dall'articolo 62 del
6-ter. L'utilizzo delle economie di cui al comma 6-bis è consentito limitatamente alle somme che sono nella disponibilità dei consorzi di bonifica e degli enti irrigui in conseguenza della chiusura delle opere finanziate, ivi compresi gli interessi attivi maturati sui conti correnti accesi per la realizzazione delle opere infrastrutturali irrigue.
6-quater. I consorzi di bonifica e gli enti irrigui interessati comunicano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali le economie e i relativi interessi di cui ai commi 6-bis e 6-ter, i fabbisogni manutentivi della rete idrica cui intendono destinare le risorse, il cronoprogramma della spesa e, dopo la conclusione degli interventi, il rendiconto dei costi sostenuti»;
la rubrica è sostituita dalla seguente: «Consorzi di bonifica ed enti irrigui».
All'articolo 227:
al comma 1, dopo le parole: «è istituito un Fondo» sono inserite le seguenti: «con la dotazione»;
al comma 3, primo periodo, le parole: «del territorio e del mare» sono sostituite dalle seguenti: «della tutela del territorio e del mare,».
Dopo l'articolo 227 è inserito il seguente:
«Art. 227-bis (Rafforzamento della tutela degli ecosistemi marini). - 1. Al fine di promuovere l'attività turistica del Paese e di rafforzare la tutela degli ecosistemi marini delle aree protette, anche attraverso il servizio antinquinamento dell'ambiente marino, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020 per il rifinanziamento della
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
All'articolo 228:
al comma 1, lettera b), la parola: «soppresso» è sostituita dalla seguente: «abrogato».
Dopo l'articolo 228 è inserito il seguente:
«Art. 228-bis (Abrogazione dell'articolo 113-bis del
All'articolo 229:
al comma 2:
al secondo periodo, le parole: «50 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «70 milioni»;
il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Al relativo onere si provvede, quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse disponibili, anche in conto residui, sui capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, finanziati con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂, di cui all'articolo 19 del
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e alla conseguente riduzione dell'erogazione dei servizi di trasporto scolastico oggetto di contratti stipulati con gli enti locali, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020. Le risorse del fondo sono destinate ai comuni interessati per ristorare le imprese esercenti i servizi di trasporto scolastico delle perdite di fatturato subite a causa dell'emergenza sanitaria. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'istruzione, previa intesa, ai sensi dell'articolo 3 del
al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «della domanda di mobilità» è soppresso il seguente segno di interpunzione: «,»;
dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. Al fine di ridurre le emissioni climalteranti è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2020, destinata alla concessione di un contributo in favore dei residenti nei comuni della gronda della laguna di Venezia che abbiano compiuto diciotto anni di età. Il contributo di cui al presente comma può essere concesso nel limite delle risorse autorizzate dal primo periodo e fino a esaurimento delle stesse ed è pari al 60 per cento della spesa sostenuta, dal 19 maggio 2020 al 31 dicembre 2020, per la sostituzione di motori entro o fuoribordo a due tempi con motori entro o fuoribordo elettrici e non può superare l'importo di euro 500.
4-ter. Il contributo di cui al comma 4-bis può essere richiesto per una sola volta. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti le modalità e i termini per la concessione e l'erogazione del contributo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma 4-bis.
4-quater. All'onere derivante dal comma 4-bis, pari a 1 milione di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
Al capo VII del titolo VIII, dopo l'articolo 229 è aggiunto il seguente:
«Art. 229-bis (Disposizioni per lo smaltimento dei dispositivi di protezione individuale). - 1. Per fare fronte all'aumento dei rifiuti derivanti dall'utilizzo diffuso di mascherine e guanti monouso da parte della collettività, ai sensi dell'articolo 15 del
a) specifiche modalità di raccolta dei dispositivi di protezione individuale usati presso gli esercizi della grande distribuzione, le pubbliche amministrazioni e le grandi utenze del settore terziario;
b) specifiche modalità di raccolta dei dispositivi di protezione individuale utilizzati dagli operatori per le attività economiche produttive mediante installazione di box dedicati presso i propri impianti.
2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un fondo per l'attuazione di un programma sperimentale per la prevenzione, il riuso e il riciclo dei dispositivi di protezione individuale, con una dotazione pari a 1 milione di euro per l'anno 2020, al fine di promuovere gli obiettivi di cui al comma 1 nonchè la prevenzione, il riuso e il riciclo dei dispositivi di protezione individuale utilizzati a seguito dell'emergenza determinata dalla diffusione del COVID-19. Il programma di cui al presente comma è, altresì, finalizzato all'adozione di protocolli e di campagne di informazione per la disinfezione dei dispositivi di protezione individuale al fine di prolungarne la durata, alla progettazione di sistemi dedicati di raccolta, alla ricerca di mezzi tecnologici innovativi al fine del recupero di materia da tali dispositivi nel rispetto della sicurezza degli utenti e degli operatori. Il programma può, altresì, includere lo svolgimento di test e prove finalizzati a dimostrare il mantenimento delle caratteristiche dei prodotti monouso ricondizionati, anche attraverso il coinvolgimento dei produttori.
3. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero della salute, sono stabilite le modalità per il riparto del fondo di cui al comma 2.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. All'articolo 15 del
"4-bis. Al fine di favorire la sostenibilità ambientale e ridurre l'inquinamento causato dalla diffusione di dispositivi di protezione individuale monouso, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro della salute, definisce con proprio decreto i criteri ambientali minimi, ai sensi dell'articolo 34 del
6. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sottopone alla Presidenza del Consiglio dei ministri una relazione sui risultati dell'attività svolta in base al Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 1126, della
7. In caso di abbandono di mascherine e guanti monouso si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 255, comma 1-bis, del
8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
All'articolo 230:
ai commi 1, secondo periodo, e 2, secondo periodo, dopo le parole: «nella Gazzetta Ufficiale» sono inserite le seguenti: «, 4ª serie speciale,»;
al comma 2, il terzo periodo è soppresso;
dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
2-ter. Al fine di contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, di favorire la piena ripresa dell'attività didattica in presenza e di assicurare la continuità occupazionale e retributiva, con i soggetti di cui all'articolo 58, comma 5-ter, del
2-quater. All'onere derivante dal comma 2-ter del presente articolo, pari a 18,8 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
la rubrica è sostituita dalla seguente: «Incremento del numero dei posti relativi a concorsi già indetti».
Dopo l'articolo 230 è inserito il seguente:
«Art. 230-bis (Disposizioni finalizzate al reclutamento di assistenti tecnici nelle istituzioni scolastiche dell'infanzia e del primo ciclo, di proroga degli incarichi dei dirigenti tecnici e di bonus ai dirigenti sco-lastici). - 1. Limitatamente ai mesi da settembre a dicembre 2020, al fine di assicurare la funzionalità della strumentazione informatica anche nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo grado, nonchè per il supporto all'utilizzo delle piattaforme multimediali per la didattica, le istituzioni scolastiche sono autorizzate a sottoscrivere contratti fino al 31 dicembre 2020 con assistenti tecnici, nel limite complessivo di 1.000 unità. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il contingente di cui al primo periodo è ripartito tra le istituzioni scolastiche, tenendo conto del numero degli studenti di ciascun istituto scolastico. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 9,3 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
2. Nelle more dello svolgimento del concorso di cui all'articolo 2, comma 3, del
3. Al fine di evitare la ripetizione di somme già erogate in favore dei dirigenti scolastici negli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione è istituito un fondo con la dotazione di 13,1 milioni di euro per l'anno 2020, da destinare alla copertura delle maggiori spese sostenute per i predetti anni scolastici in conseguenza dell'ultrattività riconosciuta ai contratti collettivi regionali relativi all'anno scolastico 2016/2017. In nessun caso possono essere ri-conosciuti emolumenti superiori a quelli derivanti dalla predetta ultrattività. Il fondo di cui al primo periodo è ripartito con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, informate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dell'area dirigenziale "Istruzione e ricerca". Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 265».
All'articolo 231:
al comma 1, le parole: «nel 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2020»;
al comma 2, lettera f), le parole: «e la loro dotazione» sono sostituite dalle seguenti: «e delle loro dotazioni»;
al comma 3, la parola: «RUP» è sostituita dalle seguenti: «responsabile unico del procedimento» e le parole: «delle tempistiche stabilite» sono sostituite dalle seguenti: «dei termini stabiliti»;
al comma 5, terzo periodo, dopo le parole: «affidamento degli stessi e» è inserita la seguente: «che»;
al comma 7, le parole: «nel 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2020»;
dopo il comma 7 è inserito il seguente:
«7-bis. Per le finalità di cui al comma 6 sono stanziati ulteriori 2 milioni di euro per l'anno 2020 da trasferire alla regione autonoma Valle d'Aosta e alle Province autonome di Trento e di Bolzano per il riparto in favore delle istituzioni scolastiche situate nei territori di competenza»;
al comma 11, la parola: «template» è sostituita dalle seguenti: «modelli informatici»;
al comma 12, le parole: «dai commi 1 e 7, pari a 370,23 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 1, 7 e 7-bis, pari a 372,23 milioni di euro per l'anno 2020».
Dopo l'articolo 231 è inserito il seguente:
«Art. 231-bis (Misure per la ripresa dell'attività didattica in presenza). - 1. Al fine di consentire l'avvio e lo svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021 nel rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, con ordinanza del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate, anche in deroga alle disposizioni vigenti, misure volte ad autorizzare i dirigenti degli uffici scolastici regionali, nei limiti delle risorse di cui al comma 2, a:
a) derogare, nei soli casi necessari al rispetto delle misure di cui all'alinea ove non sia possibile procedere diversamente, al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun ordine e grado di istruzione, dal regolamento di cui al
b) attivare ulteriori incarichi temporanei di personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) a tempo determinato dalla data di inizio delle lezioni o dalla presa di servizio fino al termine delle lezioni, non disponibili per le assegnazioni e le utilizzazioni di durata temporanea. In caso di sospensione dell'attività in presenza, i relativi contratti di lavoro si intendono risolti per giusta causa, senza diritto ad alcun indennizzo;
c) prevedere, per l'anno scolastico 2020/2021, la conclusione degli scrutini entro il termine delle lezioni.
2. All'attuazione delle misure di cui al comma 1 del presente articolo si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 235, da ripartire tra gli uffici scolastici regionali con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. L' adozione delle predette misure è subordinata al predetto riparto e avviene nei limiti dello stesso.
3. Il Ministero dell'istruzione, entro il 31 maggio 2021, provvede al monitoraggio delle spese di cui al comma 2 per il personale docente e ATA, comunicando le relative risultanze al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il mese successivo. Le eventuali economie sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e sono destinate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica».
All'articolo 232:
dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Per l'anno 2020 è assegnato un contributo straordinario di 5 milioni di euro alla città metropolitana di Milano per l'ampliamento e l'adeguamento strutturale dell'istituto superiore "Salvatore Quasimodo" in Magenta, al fine di ridurre i rischi connessi alla diffusione del COVID-19. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
al comma 6, al primo periodo, le parole: «e non oltre» sono soppresse e, al secondo periodo, le parole: «a tutti gli atti» sono sostituite dalle seguenti: «tutti gli atti».
All'articolo 233:
al comma 2, al primo periodo, le parole: «Piano nazionale di azione nazionale pluriennale» sono sostituite dalle seguenti: «Piano di azione nazionale pluriennale» e, al secondo periodo, la parola: «suddetto» è soppressa;
al comma 3, al primo periodo, le parole: «65 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «165 milioni» e, al secondo periodo, le parole: «di età» sono soppresse;
il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Alle scuole primarie e secondarie paritarie, facenti parte del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della
al comma 5, le parole: «150 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «300 milioni di euro per l'anno 2020»;
alla rubrica, le parole: «fino ai sedici anni» sono soppresse.
All'articolo 235:
al comma 1, le parole: «400 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «377,6 milioni».
All'articolo 236:
al comma 3, al primo periodo, le parole: «di cui all'articolo 5 della
dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. I titoli ottenuti al termine dei corsi biennali sperimentali per il conseguimento del diploma di specializzazione in musicoterapia, attivati dalle istituzioni di cui all'articolo 2 della
All'articolo 237:
al comma 1, secondo periodo, le parole: «
All'articolo 238:
al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «Le risorse di cui al presente comma» sono inserite le seguenti: «, nella misura di 45 milioni di euro annui,» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I restanti 5 milioni di euro sono destinati, per le medesime finalità di cui al comma 1, agli enti di ricerca di cui all'articolo 1 del
al comma 4, le parole: «dalla entrata in vigore delle presenti disposizioni» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto»;
al comma 5, le parole: «di cui all'articolo 5 della
al comma 6, dopo le parole: «di alta formazione» è inserita la seguente: «artistica,»;
al comma 8, le parole: «di cui all'articolo 5 della
al comma 9, le parole: «per l'anno 2021 a» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2021, a euro», dopo le parole: «per l'anno 2022 e a» è inserita la seguente: «euro» e le parole: «dal 2023» sono so-stituite dalle seguenti: «dall'anno 2023»;
la rubrica è sostituita dalla seguente: «Piano straordinario di investimenti nell'attività di ricerca».
Al capo IX del titolo VIII, dopo l'articolo 238 è aggiunto il seguente:
«Art. 238-bis (Misure urgenti per la realizzazione di specifici percorsi formativi a sostegno dell'industria nazionale). - 1. Al fine di sviluppare percorsi formativi che favoriscono l'integrazione interdisciplinare fra mondo accademico nazionale e ricerca nel settore della difesa nonchè di integrare il sistema della formazione universitaria, post universitaria e della ricerca a sostegno del rilancio e di un più armonico sviluppo dei settori produttivi strategici dell'industria nazionale, il Centro alti studi per la difesa si riconfigura, in via sperimentale per un triennio, in Scuola superiore ad ordinamento speciale della Difesa di alta qualificazione e di ricerca nel campo delle scienze della difesa e della sicurezza.
2. La Scuola di cui al comma 1, previo accreditamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 febbraio 2013, n. 45, anche in deroga al requisito di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), primo periodo, del predetto regolamento relativamente al numero minimo di docenti per la formazione del collegio del dottorato, può emanare bandi annuali per corsi di dottorato in scienze della difesa e della sicurezza a favore di un massimo di otto candidati per la durata di tre anni estensibili a quattro, fino al raggiungimento, a regime, di un numero di frequentatori non superiore a trentadue unità.
3. L'offerta formativa della Scuola di cui al comma 1 è attivata sulla base di un piano strategico predisposto da un comitato ordinatore, composto da due membri designati dal Ministro della difesa e da tre esperti di elevata professionalità scelti dal Ministro dell'università e della ricerca. Lo stesso comitato ordinatore cura l'attuazione del piano, ne coordina tutte le conseguenti attività e formula le proposte e i pareri prescritti dalla normativa vigente in materia di didattica, ricerca e servizi agli studenti.
4. Ai componenti del comitato ordinatore di cui al comma 3 non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati.
5. Al termine del periodo sperimentale di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto al comma 2, previa valutazione dei risultati da parte dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, la riconfigurazione può assumere carattere di stabilità, mediante il riconoscimento dell'autonomia statutaria e regolamentare da attuare con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro per la pubblica amministrazione, anche per quanto concerne l'approvazione dello statuto e dei regolamenti interni.
6. Per le esigenze di cui al presente articolo la dotazione organica del personale civile del Ministero della difesa di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2013, adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del
7. Le spese per il funzionamento e per le attività istituzionali della Scuola di cui al comma 1, comprese quelle per il personale docente, ricercatore e non docente, per l'ordinaria manutenzione delle strutture e per la ricerca scientifica, non gravano sul Fondo di finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della
8. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, è autorizzata la spesa di euro 587.164 per l'anno 2021, di euro 694.112 per l'anno 2022, di euro 801.059 per l'anno 2023 e di euro 908.007 annui a decorrere dall'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'efficienza dello strumento militare previsto dall'articolo 616 del codice dell'ordinamento militare, di cui al
All'articolo 240:
al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «livello dirigenziale» è soppresso il seguente segno di interpunzione: «:».
All'articolo 241:
al comma 1:
al primo periodo, le parole: «Fondo Sviluppo e coesione rinvenienti» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo per lo sviluppo e la coesione rivenienti» e le parole: «pandemia da COV1D-19» sono sostituite dalle seguenti: «pandemia di COVID-19»;
dopo il primo periodo è inserito il seguente: «La riprogrammazione è definita nel rispetto del vincolo di destinazione territoriale di ripartizione delle risorse, pari all'80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e al 20 per cento nelle aree del Centro-Nord, di cui all'articolo 1, comma 6, della
al secondo periodo, le parole: «nelle more di sottoposizione» sono sostituite dalle seguenti: «nelle more della sottoposizione»;
al terzo periodo, le parole: «Comitato per la Programmazione Economica» sono sostituite dalle seguenti: «Comitato interministeriale per la programmazione economica e alle Commissioni parlamentari competenti».
All'articolo 242:
al comma 1, le parole: «1 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio», le parole: «e la mitigazione» sono sostituite dalle seguenti: «e alla mitigazione» e le parole: «dall'epidemia COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «dall'epidemia di COVID-19»;
al comma 3, le parole: «Fondo di Rotazione» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo di rotazione di cui»;
al comma 4:
al primo periodo, le parole: «con modificazione» sono sostituite dalle seguenti: «con modificazioni»;
al secondo periodo, la parola: «rinvenienti» è sostituita dalla seguente: «rivenienti» e le parole: «nelle more di sottoposizione all'approvazione in CIPE, entro e non oltre il» sono sostituite dalle seguenti: «nelle more della sottoposizione all'approvazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica, entro il»;
al terzo periodo, le parole: «Di tali riprogrammazione» sono sostituite dalle seguenti: «Di tali riprogrammazioni» e le parole: «al Comitato per la Programmazione Economica» sono sostituite dalle seguenti: «al Comitato interministeriale per la programmazione economica»;
al quarto periodo, la parola: «rinvenienti» è sostituita dalla seguente: «rivenienti».
All'articolo 243:
al comma 1:
all'alinea, le parole: «è aggiunto il seguente» sono sostituite dalle seguenti: «sono inseriti i seguenti»;
dopo il capoverso 65-quinquies sono aggiunti i seguenti:
«65-sexies. Il fondo di cui al comma 65-ter è incrementato di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, al fine di realizzare interventi di sostegno alle popolazioni residenti nei comuni svantaggiati. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della
65-septies. In coerenza con la strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della
All'articolo 244:
al comma 1, dopo la parola: «Sicilia» sono inserite le seguenti: «nonchè nelle Regioni Lazio, Marche e Umbria colpite dagli eventi sismici del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017» e le parole: «dell'della legge» sono sostituite dalle seguenti: «della legge»;
al comma 2, le parole: «Aiuti ai progetti» sono sostituite dalle seguenti: «Aiuti a progetti»;
al comma 3, le parole: «48,5 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «106,4 milioni» e le parole: «Fondo sviluppo e coesione» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo per lo sviluppo e la coesione,»;
la rubrica è sostituita dalla seguente: «Credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno e nelle regioni colpite dagli eventi sismici degli anni 2016 e 2017».
Dopo l'articolo 245 è inserito il seguente:
«Art. 245-bis (Modifiche all'articolo 1 del
a) al comma 7, primo periodo, le parole: "fino ad un massimo di 50.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "fino ad un massimo di 60.000 euro";
b) al comma 8, lettera a), le parole: "35 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "50 per cento";
c) al comma 8, lettera b), le parole: "65 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "50 per cento"».
All'articolo 246:
al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: «Sardegna e Sicilia» sono inserite le seguenti: «nonchè nelle Regioni Lombardia e Veneto» e, al secondo periodo, le parole: «educativa e a» sono sostituite dalle seguenti: «educativa, e a euro»;
la rubrica è sostituita dalla seguente: «Sostegno al Terzo settore nelle regioni del Mezzogiorno e nelle regioni maggiormente colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19».
La rubrica del capo XII del titolo VIII è sostituita dalla seguente: «Accelerazione dei concorsi».
All'articolo 247:
al comma 8, la parola: «ordinamenti» è soppressa.
All'articolo 248:
al comma 3, primo periodo, le parole: «alla data del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «alla data di entrata in vigore del presente decreto».
Alla rubrica della sezione II del capo XII del titolo VIII, le parole: «per la velocizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «per l'accelerazione».
All'articolo 250:
al comma 3, le parole: «di cui al decreto del presidente» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al decreto del Presidente» e le parole: «decreto del Presidente del Presidente della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Presidente della Repubblica»;
al comma 4, secondo periodo, le parole: «1 gennaio» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio».
All'articolo 251:
al comma 1, le parole: «sono aggiunti» sono sostituite dalle seguenti: «sono aggiunte»;
al comma 2, dopo le parole: «avviati ai sensi dell'articolo 1» sono inserite le seguenti: «, commi da 355 a 359,».
All'articolo 252:
al comma 2:
alla lettera a), dopo le parole: «funzionario giudiziario, senza demerito» sono aggiunte le seguenti: «, per l'accesso alla selezione delle figure professionali di cui al comma 1, lettera a)»;
dopo la lettera a) è inserita la seguente:
«a-bis) aver svolto almeno tre anni di servizio nell'amministrazione giudiziaria, senza demerito, per l'accesso alla selezione delle figure professionali di cui al comma 1, lettera b)»;
dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:
«g-bis) aver svolto attività lavorativa per almeno cinque anni presso una pubblica amministrazione in una posizione funzionale per l'accesso alla quale è richiesto il possesso del diploma di laurea»;
al comma 3:
all'alinea, le parole: «adottato con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «emanato dal Ministero della giustizia d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
alla lettera a), le parole: «di cui al comma 1, lettere da a) ad f),» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 2»;
dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
«c-bis) il numero dei candidati ammessi a sostenere la prova orale, individuato in un multiplo del numero dei posti messi a concorso per ciascun distretto giudiziario, sulla base dei punteggi attribuiti in sede di valutazione dei titoli e considerate le eventuali posizioni ex aequo»;
al comma 6, alinea, le parole: «ai fini di attribuzione» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini dell'attribuzione»;
al comma 7:
all'alinea, le parole: «adottato con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «emanato dal Ministero della giustizia d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
«c-bis) il numero dei candidati ammessi a sostenere la prova orale, individuato in un multiplo del numero dei posti messi a concorso per ciascun distretto giudiziario, sulla base dei punteggi attribuiti in sede di valutazione dei titoli e considerate le eventuali posizioni ex aequo»;
al comma 8, le parole: «a bandire» sono sostituite dalle seguenti: «a indire procedure di reclutamento».
All'articolo 258:
al comma 2, primo periodo, le parole: «della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto»;
al comma 3, le parole: «nel 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2020».
All'articolo 259:
al comma 1, le parole: «Corpo nazionale di vigili del fuoco» sono sostituite dalle seguenti: «Corpo nazionale dei vigili del fuoco» e le parole: «Consiglio di ministri» sono sostituite dalle seguenti: «Consiglio dei ministri»;
al comma 2, lettera b, capoverso, le parole: «Restano ferme» sono sostituite dalle seguenti: «2-bis. Restano ferme»;
al comma 3, le parole: «sui siti istituzionali» sono sostituite dalle seguenti: «nei siti internet istituzionali».
Dopo l'articolo 259 è inserito il seguente:
«Art. 259-bis (Misure in materia di assunzione e di formazione di allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria). - 1. Al fine di incrementare l'efficienza degli istituti penitenziari, anche in conseguenza della situazione determinata dall'emergenza sanitaria da COVID-19, per la copertura dei posti non riservati ai sensi dell'articolo 703, comma 1, lettera d), del codice dell'ordinamento militare, di cui al
2. Il corso di formazione previsto dall'articolo 6 del
3. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
All'articolo 260:
al comma 1, le parole «Corpo nazionale di vigili del fuoco» sono sostituite dalle seguenti: «Corpo nazionale dei vigili del fuoco» e le parole: «Consiglio di ministri» sono sostituite dalle seguenti: «Consiglio dei ministri».
Dopo l'articolo 260 è inserito il seguente:
«Art. 260-bis (Assunzione di allievi agenti della Polizia di Stato) - 1. Al fine di definire i contenziosi insorti con riguardo al possesso dei requisiti di partecipazione e semplificare le procedure per la copertura dei posti non riservati ai sensi dell'articolo 703, comma 1, lettera c), del codice dell'ordinamento militare, di cui al
2. L'Amministrazione della pubblica sicurezza procede alle assunzioni di cui al comma 1 del presente articolo a valere sulle facoltà assunzionali previste per l'anno 2020, entro un massimo di 1.650 unità, e per l'anno 2021, entro un massimo di 550 unità, quale quota parte delle relative facoltà assunzionali, previa individuazione delle cessazioni intervenute rispettivamente negli anni 2019 e 2020 e nei limiti dei relativi risparmi di spesa determinati ai sensi dell'articolo 66, commi 9-bis e 10, del
a) risultati idonei alla relativa prova scritta d'esame e secondo l'ordine decrescente del voto in essa conseguito, purchè abbiano ottenuto alla predetta prova scritta una votazione pari o superiore a quella minima conseguita dai soggetti destinatari della disposizione di cui all'articolo 11, comma 2-bis, del
b) che siano stati ammessi con riserva alla fase successiva della procedura concorsuale di cui al comma 1 in forza di provvedimenti del giudice amministrativo, ovvero che abbiano tempestivamente impugnato gli atti di non ammissione con ricorso giurisdizionale ovvero con ricorso straordinario al Capo dello Stato tempestivamente e ritualmente proposti, e che i giudizi siano pendenti;
c) che risultino idonei all'esito degli accertamenti dell'efficienza fisica, psicofisici e attitudinali previsti dalla disciplina vigente, ove non già espletati.
3. Resta fermo che l'Amministrazione della pubblica sicurezza procede all'assunzione, ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, primo periodo, del
4. La posizione in ruolo dei soggetti da assumere, secondo l'ordine decrescente di voto conseguito nella prova scritta d'esame, ai sensi dei commi 2 e 3, è determinata in base ai punteggi ottenuti in quest'ultima e all'esito del corso di formazione, secondo la normativa vigente.
5. Gli interessati sono avviati a uno o più corsi di formazione di cui all'articolo 6-bis del
6. In conseguenza dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo, può essere rideterminato il numero dei posti di allievi agenti della Polizia di Stato di cui ai concorsi indetti con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza 29 gennaio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 9 del 31 gennaio 2020, e con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza 13 maggio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 38 del 15 maggio 2020.
7. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo provvede il Ministero dell'interno nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
All'articolo 261:
al comma 1, primo periodo, la parola: «provvedimento» è sostituita dalla seguente: «decreto».
All'articolo 262:
al comma 1, lettera b), le parole: «inerenti la contabilità e il bilancio» sono sostituite dalle seguenti: «inerenti alla contabilità e al bilancio» e le parole: «e la sperimentazione» sono sostituite dalle seguenti: «e della sperimentazione»;
al comma 2, dopo le parole: «I bandi di selezione» è soppresso il seguente segno d'interpunzione «,».
All'articolo 263:
il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. All'articolo 14 della
a) al comma 1, le parole da: "e, anche al fine" fino a: "forme associative" sono sostituite dalle seguenti: ". Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le amministrazioni pubbliche redigono, sentite le organizzazioni sindacali, il Piano organizzativo del lavoro agile (POLA), quale sezione del documento di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del
b) il comma 3 è sostituito dai seguenti:
"3. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
3-bis. Presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito l'Osservatorio nazionale del lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti la composizione, le competenze e il funzionamento dell'Osservatorio. All'istituzione e al funzionamento dell'Osservatorio si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La partecipazione all'Osservatorio non comporta la corresponsione di emolumenti, compensi, indennità o rimborsi di spese comunque denominati".
4-ter. Al comma 2 dell'articolo 1 del
Dopo il capo XII del titolo VIII è inserito il seguente:
«CAPO XII-bis
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SERVIZI DI CONNETTIVITÀ E DI RETI
TELEMATICHE O DI TELECOMUNICAZIONE
Art. 263-bis (Modifica all'articolo 27 del codice del consumo, di cui al
"3-bis. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in conformità a quanto disposto dall'articolo 9 del
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
All'articolo 264:
al comma 2, lettera a), numero 1), le parole: «Le amministrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «1. Le amministrazioni».
All'articolo 265:
al comma 1, terzo periodo, le parole: «al presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «annesso al presente decreto»;
al comma 3, dopo le parole: «2.625 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro», le parole: «dal 2025» sono sostituite dalle seguenti: «nel 2025», dopo le parole: «5.619 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro» e le parole: «1.413 l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «1,413 milioni di euro per l'anno 2021»;
al comma 4, le parole: «dal 2023 al 2031» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni dal 2023 al 2031»;
il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
al comma 7:
all'alinea, dopo la parola: «85,» è inserita la seguente: «89-bis,», dopo la parola: «211,» è inserita la seguente: «213-bis,» e dopo la parola: «230,» sono inserite le seguenti: «230-bis, commi 1 e 3,»;
alla lettera a), le parole: «quanto a 364,22 milioni di euro per l'anno 2020, a 1.019,80 milioni di euro per l'anno 2021, a 1.138,40 milioni di euro per l'anno 2022, a 273,53 milioni di euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a 364,92 milioni di euro per l'anno 2020, a 1.025 milioni di euro per l'anno 2021, a 1.145,5 milioni di euro per l'anno 2022, a 278,53 milioni di euro per l'anno 2023» e le parole: «che aumentano in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 1.005,57 milioni di euro per l'anno 2020, a 1.445,17 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «che aumentano, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 1.006,27 milioni di euro per l'anno 2020, a 1.450,37 milioni di euro per l'anno 2021» e le parole: «mediante e corrispondente utilizzo» sono sostituite dalle seguenti: «mediante corrispondente utilizzo»;
alla lettera b), la parola: «corrisponde» è sostituita dalla seguente: «corrispondente» e dopo le parole: «comma 290,» è inserita la seguente: «della»;
il comma 8 è sostituito dai seguenti:
«8. Le risorse destinate a ciascuna delle misure previste dal
8-bis. I commi 7 e 8 dell'articolo 126 del
il comma 9 è sostituito dal seguente:
«9. Nel caso in cui, dopo l'attuazione del comma 8, residuassero risorse non utilizzate al 15 dicembre 2020, le stesse sono versate dai soggetti responsabili delle misure di cui al medesimo comma 8 entro il 20 dicembre 2020 ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato»;
al comma 11, dopo le parole: «connessa alla» sono inserite le seguenti: «diffusione del»;
al comma 13:
alla lettera a), la parola: «soppressi» è sostituita dalla seguente: «abrogati»;
alla lettera b):
le parole: «- al secondo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «1) al secondo periodo»;
le parole: «- il quarto periodo» sono sostituite dalle seguenti: «2) il quarto periodo»;
le parole: «- al sesto periodo» sono sostituite dalle seguenti: «3) al sesto periodo» e la parola: «abrogate;» è sostituita dalla seguente: «soppresse.»;
al comma 14, dopo le parole: «dall'Elenco 1» è inserita la seguente: «allegato».
Dopo l'articolo 265 è inserito il seguente:
«Art. 265-bis (Clausola di salvaguardia). - 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla
All'allegato 1:
le parole: «Allegato 1» sono sostituite dalle seguenti: «Allegato 1 - (Articolo 265, comma 1) - "Allegato 1» e dopo la tabella è aggiunto il seguente segno: «"».
All'elenco 1:
le parole: «Elenco 1» sono sostituite dalle seguenti: «Elenco 1 - (Articolo 265, comma 14) - "Elenco 1 - (Articolo 1, comma 609)» e dopo la tabella è aggiunto il seguente segno: «"».
All'allegato C sono premesse le seguenti parole: «Allegato C - (Articolo 2, commi 5, 7 e 10)».
All'allegato A sono premesse le seguenti parole: «Allegato A - (Articolo 1, comma 11)».
All'allegato B sono premesse le seguenti parole: «Allegato B - (Articolo 1, comma 10)».
All'allegato D sono premesse le seguenti parole: «Allegato D - (Articolo 2, comma 11)».
All'allegato 1 riferito all'articolo 120 del decreto-legge, le parole: «Allegato 1 Articolo 120» sono sostituite dalle seguenti: .«Allegato 2 - (Articolo 120, comma 1)».