Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 40. Energia |
Capitolo: | 40.1 combustibili |
Data: | 17/05/2022 |
Numero: | 50 |
Sommario |
Art. 1. Bonus sociale energia elettrica e gas |
Art. 1 bis. Misure per l'approvvigionamento di energia elettrica dei clienti finali in regime di maggior tutela |
Art. 1 ter. Azzeramento degli oneri generali di sistema nel settore elettrico per il terzo trimestre 2022 |
Art. 1 quater. Riduzione dell'IVA e degli oneri generali nel settore del gas per il terzo trimestre dell'anno 2022 |
Art. 2. Incremento dei crediti d'imposta in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale |
Art. 2 bis. Indennità per i lavoratori a tempo parziale ciclico verticale |
Art. 3. Credito d'imposta per gli autotrasportatori e misure in favore delle imprese esercenti servizi di trasporto di passeggeri con autobus |
Art. 3 bis. Credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio della pesca |
Art. 4. Estensione al primo trimestre dell'anno 2022 del contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese a forte consumo di gas naturale |
Art. 5. Disposizioni per la realizzazione di nuova capacità di rigassificazione |
Art. 5 bis. Disposizioni per accelerare lo stoccaggio di gas naturale |
Art. 6. Disposizioni in materia di procedure autorizzative per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili |
Art. 7. Semplificazione dei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili |
Art. 7 bis. Proroga dell'efficacia temporale del permesso di costruire |
Art. 8. Incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili per il settore agricolo |
Art. 9. Disposizioni in materia di comunità energetiche rinnovabili |
Art. 10. Disposizioni in materia di VIA |
Art. 11. Semplificazioni autorizzative per interventi di ammodernamento di infrastrutture esistenti per il trasporto di energia elettrica |
Art. 12. Disposizioni in materia di autorizzazione unica ambientale degli impianti di produzione di energia da fonti fossili |
Art. 13. Gestione dei rifiuti a Roma e altre misure per il Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 |
Art. 14. Modifiche alla disciplina in materia di incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici |
Art. 14 bis. Conversione ad alimentazione elettrica dei mezzi pesanti per trasporto merci |
Art. 15. Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese tramite garanzie prestate dalla società SACE S.p.A. |
Art. 15 bis. Disposizioni urgenti in materia di liquidità |
Art. 15 ter. Garanzie per le esigenze di liquidità connesse allo stoccaggio del gas naturale |
Art. 16. Misure temporanee di sostegno alla liquidità delle piccole e medie imprese |
Art. 17. Garanzie concesse dalla SACE S.p.A. a condizioni di mercato |
Art. 18. Fondo per il sostegno alle imprese danneggiate dalla crisi ucraina |
Art. 18 bis. Ulteriore sviluppo delle filiere forestali, di prima lavorazione e di utilizzazione finale del legno nazionale |
Art. 18 ter. Proroga di disposizioni in tema di approvvigionamento di materie prime critiche |
Art. 19. Rifinanziamento del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura |
Art. 20. Garanzie sui mutui in favore delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura che hanno subito un incremento dei costi energetici. Disposizioni in materia di utilizzazione agricola dei [...] |
Art. 20 bis. Disposizione in materia di prelazione, per favorire la continuità aziendale delle imprese agricole |
Art. 20 ter. Disposizioni in materia di compensazione dei crediti maturati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione |
Art. 21. Maggiorazione del credito di imposta per investimenti in beni immateriali 4.0 |
Art. 22. Credito d'imposta per la formazione 4.0 |
Art. 23. Disposizioni urgenti a sostegno delle sale cinematografiche e del settore audiovisivo |
Art. 24. Rifinanziamento del Fondo IPCEI |
Art. 24 bis. Completamento del progetto di risanamento e di riconversione delle aree industriali di Brindisi e di Civitavecchia ai fini dell'accelerazione della produzione di energia elettrica da fonti [...] |
Art. 25. Fondo per il potenziamento dell'attività di attrazione degli investimenti esteri |
Art. 25 bis. Disposizioni per favorire la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali organizzate in Italia |
Art. 26. Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori |
Art. 26 bis. Disposizioni in materia di gare per l'affidamento di servizi sostitutivi di mensa |
Art. 27. Disposizioni urgenti in materia di concessioni e di affidamenti di lavori |
Art. 28. Patti territoriali dell'alta formazione per le imprese nonchè disposizioni in materia di valutazione dei progetti di ricerca e di reclutamento di personale del Ministero dell'economia e delle [...] |
Art. 29. Misure a favore di imprese esportatrici |
Art. 30. Semplificazioni procedurali in materia di investimenti |
Art. 30 bis. Semplificazioni in materia di telecomunicazioni |
Art. 31. Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti |
Art. 32. Indennità una tantum per pensionati e altre categorie di soggetti |
Art. 32 bis. Indennità per il personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro |
Art. 33. Fondo per il sostegno del potere d'acquisto dei lavoratori autonomi |
Art. 33 bis. Proroga dell'indennità per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa |
Art. 34. Personale che presta assistenza tecnica presso le sedi territoriali delle regioni per il funzionamento del Reddito di cittadinanza |
Art. 34 bis. Modifica all'articolo 4, comma 9-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 |
Art. 35. Disposizioni urgenti in materia di sostegno alle famiglie per la fruizione dei servizi di trasporto pubblico |
Art. 36. Servizi di trasporto pubblico locale |
Art. 36 bis. Interpretazione autentica di norme del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di servizi di trasporto di persone per finalità turistico-ricreative |
Art. 37. Misure in materia di locazione |
Art. 37 bis. Misure per favorire l'incremento dell'offerta di alloggi in locazione per uso residenziale di lunga durata nella città storica di Venezia |
Art. 38. Disposizioni in materia di servizi di cittadinanza digitale |
Art. 39. Disposizioni in materia di sport |
Art. 39 bis. Disposizioni in favore delle associazioni di volontariato operanti nell'ambito dell'attività trasfusionale |
Art. 40. Misure straordinarie in favore delle regioni e degli enti locali |
Art. 40 bis. Misure straordinarie in favore dei comuni, delle unioni di comuni, delle province e delle città metropolitane |
Art. 41. Contributo alle province e alle città metropolitane per la riduzione del gettito dell'imposta provinciale di trascrizione e dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante [...] |
Art. 42. Sostegno per il conseguimento degli obiettivi del PNRR nelle grandi città |
Art. 43. Misure per il riequilibrio finanziario di province, città metropolitane e comuni capoluogo di provincia e di città metropolitane nonchè per il funzionamento della Commissione tecnica per i [...] |
Art. 44. Ulteriori misure di assistenza a favore delle persone richiedenti la protezione temporanea di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2022. |
Art. 45. Misure per l'attività di emergenza all'estero |
Art. 46. Valutazione degli apprendimenti e lo svolgimento degli esami di Stato degli studenti ucraini |
Art. 47. Misure di sostegno in relazione alla crisi ucraina |
Art. 48. Contributo dei Fondi strutturali europei all'azione di coesione a favore dei rifugiati in Europa |
Art. 48 bis. Ulteriori misure per la gestione delle risorse oggetto di congelamento a seguito della crisi ucraina |
Art. 48 ter. Ulteriori disposizioni a favore di migranti e rifugiati |
Art. 49. Disposizioni in materia di spesa pubblica |
Art. 50. Recepimento degli articoli 1 e 3 della direttiva (UE) 2019/2177 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2019 e disposizioni in materia di aiuti di Stato. |
Art. 51. Disposizioni in materia di pubblica amministrazione |
Art. 51 bis. Disposizioni concernenti il sistema delle camere di commercio della Regione siciliana |
Art. 51 ter. Disposizioni in materia di sanzioni pecuniarie per inosservanza di obblighi vaccinali per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 |
Art. 52. Misure in materia di società pubbliche |
Art. 52 bis. Disposizioni in materia di società benefit |
Art. 53. Contabilità speciale a favore del Commissario straordinario per l'emergenza della peste suina africana |
Art. 54. Disposizioni urgenti per i trasporti in condizioni di eccezionalità |
Art. 55. Disposizioni sul contributo straordinario contro il caro bollette |
Art. 56. Disposizioni in materia di Fondo per lo sviluppo e la coesione |
Art. 57. Disposizioni transitorie |
Art. 58. Disposizioni finanziarie |
Art. 58 bis. Clausola di salvaguardia |
Art. 59. Entrata in vigore |
§ 40.1.260 - D.L. 17 maggio 2022, n. 50. [1]
Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonchè in materia di politiche sociali e di crisi ucraina.
(G.U. 17 maggio 2022, n. 114)
Titolo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA E IMPRESE
Capo I
Misure in materia di energia
Art. 1. Bonus sociale energia elettrica e gas
1. Per il terzo trimestre dell'anno 2022 le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 41 del 18 febbraio 2008, e la compensazione per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3, comma 9, del
2. Fermo restando il valore soglia dell'ISEE previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 508, della
2-bis. Al fine di informare i cittadini sulle modalità per l'attribuzione dei bonus sociali per elettricità e gas, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente definisce una specifica comunicazione da inserire nelle fatture per i clienti domestici, prevedendo anche l'indicazione dei recapiti telefonici a cui i consumatori possono rivolgersi [4].
2-ter. Per le finalità di cui al comma 2, entro il 31 ottobre 2022 è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali l'importo di 116 milioni di euro. Agli oneri derivanti dall'attuazione del primo periodo si provvede ai sensi dell'articolo 58, comma 4-bis [5].
Art. 1 bis. Misure per l'approvvigionamento di energia elettrica dei clienti finali in regime di maggior tutela [6]
1. Al fine di favorire il contenimento dei prezzi dell'energia elettrica a vantaggio dei clienti finali in regime di maggior tutela, entro il termine previsto dall'articolo 16-ter, comma 2, del
Art. 1 ter. Azzeramento degli oneri generali di sistema nel settore elettrico per il terzo trimestre 2022 [7]
1. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per il terzo trimestre dell'anno 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema nel settore elettrico applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW.
2. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'ARERA provvede ad annullare, per il terzo trimestre dell'anno 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a complessivi 1.915 milioni di euro per l'anno 2022, da trasferire alla Cassa per i servizi energetici e ambientali in due quote di importo pari, rispettivamente, a 1.000 milioni di euro entro il 30 settembre 2022 e a 915 milioni di euro entro il 31 ottobre 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58, comma 4-bis.
Art. 1 quater. Riduzione dell'IVA e degli oneri generali nel settore del gas per il terzo trimestre dell'anno 2022 [8]
1. In deroga alle disposizioni del
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 480,98 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58, comma 4-bis.
3. Al fine di contenere, per il terzo trimestre dell'anno 2022, gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, fatto salvo quanto disposto dal comma 5, l'ARERA mantiene inalterate le aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas naturale in vigore nel secondo trimestre del 2022.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, pari a 292 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58, comma 4-bis. Tale importo è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 30 novembre 2022.
5. Per contenere ulteriormente gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale per il terzo trimestre dell'anno 2022, l'ARERA provvede a ridurre, ulteriormente rispetto a quanto stabilito dal comma 3, le aliquote relative agli oneri generali di sistema nel settore del gas fino a concorrenza dell'importo di 240 milioni di euro, con particolare riferimento agli scaglioni di consumo fino a 5.000 metri cubi annui.
6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5, pari a 240 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58, comma 4-bis. Tale importo è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 30 novembre 2022.
Art. 2. Incremento dei crediti d'imposta in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale
1. Il contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, fissato dall'articolo 4 del
2. Il contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, di cui all'articolo 5 del
3. Il contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, fissato dall'articolo 3, comma 1, del
3-bis. Ai fini della fruizione dei contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta, di cui agli articoli 3 e 4 del
3-ter. [Gli aiuti sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato in regime de minimis] [13].
Art. 2 bis. Indennità per i lavoratori a tempo parziale ciclico verticale [14]
1. Per l'anno 2022, ai lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale nell'anno 2021 che preveda periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane e che, alla data della domanda, non siano titolari di altro rapporto di lavoro dipendente ovvero percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) o di un trattamento pensionistico, è attribuita un'indennità una tantum pari a 550 euro. L'indennità può essere riconosciuta solo una volta in corrispondenza del medesimo lavoratore.
2. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 971, della
Art. 3. Credito d'imposta per gli autotrasportatori e misure in favore delle imprese esercenti servizi di trasporto di passeggeri con autobus [15]
1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come carburante, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto indicate all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a), del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in euro 496.945.000 per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58 [17].
5. L'articolo 17 del
6. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della
6-bis. [Al fine di sostenere il settore del trasporto di passeggeri con autobus, per l'anno 2022 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro a favore delle imprese esercenti servizi di trasporto di passeggeri con autobus di classe Euro V o Euro VI] [18].
6-ter. [Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del comma 6-bis anche al fine del rispetto del limite di spesa ivi previsto] [19].
6-quater. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
Art. 3 bis. Credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio della pesca [21]
1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina utilizzati come carburante, le disposizioni dell'articolo 18 del
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 23 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
Art. 4. Estensione al primo trimestre dell'anno 2022 del contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese a forte consumo di gas naturale
1. Al
«Art. 15.1 (Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale per il primo trimestre dell'anno 2022). - 1. Alle imprese a forte consumo di gas naturale di cui al comma 2 è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 10 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita all'ultimo trimestre 2021, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
2. Ai fini del presente articolo è impresa a forte consumo di gas naturale quella che opera in uno dei settori di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, n. 541, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 5 dell'8 gennaio 2022, e ha consumato, nel primo trimestre solare dell'anno 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25 per cento del volume di gas naturale indicato all'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto, al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici.
3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del
4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del
5. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 427,10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58.
Art. 5. Disposizioni per la realizzazione di nuova capacità di rigassificazione
1. In considerazione della necessità di diversificare le fonti di approvvigionamento di gas ai fini della sicurezza energetica nazionale, fermi restando i programmi di decarbonizzazione del sistema energetico nazionale, le opere finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione da allacciare alla rete di trasporto esistente alla data di emanazione del presente decreto, incluse le connesse infrastrutture, costituiscono interventi strategici di pubblica utilità, indifferibili e urgenti. Per la realizzazione ovvero per l'esercizio, anche a seguito di ricollocazione, delle opere e delle infrastrutture connesse di cui al primo periodo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono nominati uno o più Commissari straordinari di Governo. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il Commissario si avvale delle amministrazioni centrali e territoriali competenti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e allo stesso non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati [22].
2. Per la costruzione e l'esercizio delle opere di cui al comma 1, nonchè per la realizzazione delle connesse infrastrutture, l'autorizzazione prevista dall'articolo 46 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla
3. Per le valutazioni ambientali delle opere e delle infrastrutture connesse di cui al comma 1, previa comunicazione alla Commissione europea, si applica l'esenzione di cui all'articolo 6, comma 11, del
3-bis. Nell'ambito della realizzazione delle opere di cui al comma 1, anche al fine di riqualificare i siti in cui si trovano impianti di rigassificazione non più funzionanti, di ridurre l'occupazione di terreno e di favorire il risanamento urbano, per gli interventi di bonifica e risanamento ambientale e di rigenerazione dell'area denominata «Zona falcata» di Messina, è stanziato un contributo pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, a 8 milioni di euro per l'anno 2023 e a 10 milioni di euro per l'anno 2024. All'assegnazione del contributo di cui al primo periodo si provvede a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della
4. Le amministrazioni a qualunque titolo interessate nelle procedure autorizzative, incluso il rilascio della concessione demaniale marittima, delle opere e delle infrastrutture connesse di cui al comma 1, attribuiscono ad esse priorità e urgenza negli adempimenti e nelle valutazioni di propria competenza, anche ai fini del rispetto del termine di cui al comma 2. L'autorizzazione di cui al comma 2, fermo restando quanto previsto dall'articolo 46, commi 1, terzo periodo, e 2, primo periodo, del
5. Entro il termine di trenta giorni dalla nomina del Commissario di cui al comma 1, i soggetti interessati, anche a seguito di ricollocazione, alla realizzazione ovvero all'esercizio delle opere e delle connesse infrastrutture di cui al comma 1 presentano la relativa istanza di autorizzazione al medesimo Commissario, corredata, ove necessario, della soluzione tecnica per il collegamento dell'impianto alla rete nazionale di trasporto del gas naturale, del cronoprogramma della realizzazione ovvero dell'entrata in esercizio dell'impianto nonchè della descrizione delle condizioni di approvvigionamento del gas [25].
6. Il Commissario di cui al comma 1 comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero della transizione ecologica e al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili le istanze di cui al comma 5 entro cinque giorni dalla presentazione e i progetti autorizzati entro cinque giorni dal rilascio dell'autorizzazione.
7. Qualora l'ubicazione individuata per l'installazione delle unità galleggianti di cui al comma 1 sia un sito militare, per l'autorizzazione all'installazione dei predetti impianti e delle connesse infrastrutture si applicano le disposizioni di cui all'articolo 358 del
8. Al fine di rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento energetico nazionale e contribuire al perseguimento degli obiettivi strategici di riduzione della dipendenza dai combustibili fossili provenienti dal territorio della Federazione russa mediante la realizzazione delle opere e delle infrastrutture connesse di cui al comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con la dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2043. Il fondo è destinato a coprire i ricavi per il servizio di rigassificazione svolto attraverso le unità di cui al comma 1, compresi i costi di capitale per l'acquisto o la realizzazione dei nuovi impianti sopra richiamati, prioritariamente per la quota eccedente l'applicazione del fattore di copertura dei ricavi prevista dalla vigente regolazione tariffaria per il servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto definita dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente. L'eventuale importo residuo del fondo è destinato a finanziare i fattori di copertura dei ricavi del servizio di rigassificazione previsti dalla vigente regolazione tariffaria, a beneficio degli utenti e dei consumatori. I criteri di accesso e le modalità di impiego del fondo sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato. La gestione del fondo è affidata alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, che verifica gli importi da attribuire e dispone l'erogazione delle relative risorse sulla base dei criteri definiti con il decreto di cui al quarto periodo, provvedendovi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Per la gestione del fondo è autorizzata l'apertura di un apposito conto corrente [26].
9. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, qualora trovi applicazione il codice dei contratti pubblici di cui al
10. In ogni caso, in considerazione della necessità di realizzare con urgenza le opere e le connesse infrastrutture di cui al comma 1, nell'ambito delle relative procedure di affidamento:
a) è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del
b) si applicano le previsioni di cui all'articolo 3, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, del
c) non si applicano le previsioni di cui all'articolo 22 del
d) le stazioni appaltanti possono prevedere, a pena di esclusione dalla procedura, l'obbligo per l'operatore economico di procedere alla visita dei luoghi, nonchè alla consultazione sul posto dei documenti di gara e relativi allegati ai sensi e per gli effetti dell'articolo 79, comma 2, del
e) in relazione alle procedure ordinarie, si applicano le riduzioni dei termini procedimentali per ragioni di urgenza previsti dagli articoli 60, comma 3, 61, comma 6, 62, comma 5, 74, commi 2 e 3, del
f) nelle ipotesi previste dall'articolo 79, comma 3, del
g) il termine massimo previsto dall'articolo 83, comma 9, secondo periodo, del
h) in caso di presentazione di offerte anormalmente basse, il termine previsto dall'articolo 97, comma 5, del
11. Per le medesime finalità di cui al comma 10, è possibile altresì ricorrere alla procedura di cui all'articolo 63 del
11-bis. Il Commissario di cui al comma 1 provvede tempestivamente, attraverso la propria struttura, agli obblighi di pubblicazione previsti dal
12. Ai giudizi che riguardano le impugnazioni degli atti relativi alle procedure di affidamento di cui ai commi 9, 10 e 11 si applica l'articolo 125 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al
13. Le opere autorizzate e le connesse infrastrutture di cui al presente articolo sono identificate dal codice unico di progetto (CUP) che deve essere riportato nell'atto di autorizzazione di cui al comma 2. Il monitoraggio del loro avanzamento finanziario, fisico e procedurale è svolto dalle stazioni appaltanti titolari delle opere attraverso il sistema previsto dal
13-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, costituiscono interventi strategici di pubblica utilità, indifferibili e urgenti anche le opere finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante terminali di rigassificazione esistenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, purchè non comportino un aumento dell'estensione dell'area marina su cui insiste il manufatto [29].
14. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2043, si provvede, quanto a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, ai sensi dell'articolo 58, quanto a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2043, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
14-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle istanze presentate ai sensi del comma 5, ivi comprese quelle aventi a oggetto la realizzazione ovvero l'esercizio, a seguito di ricollocazione, delle opere e delle infrastrutture di cui al comma 1, sebbene rivolte a un commissario diverso da quello che ha rilasciato l'autorizzazione originaria, anche qualora, in sede di autorizzazione di cui al comma 2, siano imposte prescrizioni ovvero sopravvengano fattori che impongano modifiche sostanziali o localizzazioni alternative [31].
14-ter. Al fine di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti a livello nazionale, le infrastrutture realizzate per consentire il collegamento delle unità galleggianti di cui al comma 1 alla rete nazionale sono mantenute in loco, a cura e spese del proponente, anche a seguito di eventuali ricollocazioni delle unità galleggianti medesime [32].
Art. 5 bis. Disposizioni per accelerare lo stoccaggio di gas naturale [33]
1. Al fine di contribuire alla sicurezza degli approvvigionamenti, il Gestore dei servizi energetici (GSE), anche tramite accordi con società partecipate direttamente o indirettamente dallo Stato e attraverso lo stretto coordinamento con la maggiore impresa di trasporto di gas naturale, provvede a erogare un servizio di riempimento di ultima istanza tramite l'acquisto di gas naturale, ai fini del suo stoccaggio e della sua successiva vendita nei termini e con le modalità stabiliti con atto di indirizzo del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, nel limite di un controvalore pari a 4.000 milioni di euro [34].
2. Il servizio di riempimento di ultima istanza di cui al comma 1 è disciplinato con decreto del Ministero della transizione ecologica, sentita l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, da adottare entro il 15 luglio 2022.
3. Il GSE comunica al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero della transizione ecologica il programma degli acquisti da effettuare per il servizio di riempimento di ultima istanza di cui al comma 1 e l'ammontare delle risorse necessarie a finanziarli, nei limiti dell'importo di cui al medesimo comma 1.
4. Per la finalità di cui al comma 1 è disposto il trasferimento al GSE, a titolo di prestito infruttifero, delle risorse individuate nella comunicazione di cui al comma 3, da restituire entro il 10 dicembre 2027. Tale prestito può essere erogato anche mediante anticipazioni di tesoreria da estinguere nel medesimo anno con l'emissione di ordini di pagamento sul pertinente capitolo di spesa [35].
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4.000 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme iscritte in conto residui, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 27, comma 17, del
Art. 6. Disposizioni in materia di procedure autorizzative per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili
1. Al
a) all'articolo 20:
1) al comma 4:
1.1) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri esercita funzioni di impulso anche ai fini dell'esercizio del potere di cui al terzo periodo.»;
1.2) al secondo periodo, le parole «di cui al periodo precedente» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al primo periodo»;
2) al comma 8:
2.1) alla lettera a), le parole: «3 MWh» sono sostituite dalle seguenti: «8 MWh»;
2.2) alla lettera c-ter), dopo le parole: «esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra,» sono inserite le seguenti: «e per gli impianti di produzione di biometano,»;
2.3) dopo la lettera c-ter) è aggiunta la seguente:
«c-quater) fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del
b) all'articolo 22, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. La disciplina di cui al comma 1 si applica anche, ove ricadenti su aree idonee, alle infrastrutture elettriche di connessione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e a quelle necessarie per lo sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale, qualora strettamente funzionale all'incremento dell'energia producibile da fonti rinnovabili.».
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto la competente Direzione generale del Ministero della cultura stabilisce, con proprio atto, criteri uniformi di valutazione dei progetti di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, idonei a facilitare la conclusione dei procedimenti, assicurando che la motivazione delle eventuali valutazioni negative dia adeguata evidenza della sussistenza di stringenti, comprovate e puntuali esigenze di tutela degli interessi culturali o paesaggistici, nel rispetto della specificità delle caratteristiche dei diversi territori [37].
2-bis. All'articolo 2, comma 1, del
2-ter. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero della transizione ecologica istituisce un tavolo paritetico con le regioni e gli enti locali interessati al fine di aggiornare la normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche [39].
2-quater. I titolari di concessioni di impianti alimentati da fonti energetiche geotermiche, di cui al
2-quinquies. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della transizione ecologica, d'intesa con i Presidenti delle regioni interessate e sentiti i comuni coinvolti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di erogazione, ripartizione e utilizzo delle risorse di cui al comma 2-quater [41].
2-sexies. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 4, lettera f), della
2-septies. Al fine di semplificare le procedure relative a interventi per mitigare l'emergenza energetica, fino al 31 dicembre 2024 i progetti di nuovi impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra o su coperture piane o falde di potenza non superiore a 1.000 chilowatt picco (kWp) ubicati in aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali, finalizzati a utilizzare prioritariamente l'energia autoprodotta per i fabbisogni delle medesime strutture, purchè le aree siano situate fuori dei centri storici e non siano soggette a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
Art. 7. Semplificazione dei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili
1. Nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili di cui all'articolo 12 del
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli impianti la cui realizzazione è prevista in aree sulle quali insistono progetti di infrastrutture di ricerca indicate nella tabella 7 del Piano nazionale infrastrutture di ricerca (PNIR) 2021-2027, finanziate in tutto o in parte con risorse statali o dell'Unione europea, che richiedano, ai fini della relativa realizzazione o del corretto funzionamento delle infrastrutture medesime, la preservazione ambientale delle aree medesime e dei territori circostanti, secondo criteri di prossimità, proporzionalità e precauzione [44].
2. Le deliberazioni di cui al comma 1, nonchè quelle adottate dal Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 14-quinquies, comma 6, della
3. Alle riunioni del Consiglio dei ministri convocate per l'adozione delle deliberazioni di cui al comma 2 possono essere invitati, senza diritto di voto, i Presidenti delle regioni e delle province autonome interessate, che esprimono definitivamente la posizione dell'amministrazione di riferimento e delle amministrazioni non statali che abbiano partecipato al procedimento autorizzatorio.
3-bis. All'articolo 12, comma 4-bis, del
3-ter. All'articolo 6, comma 9-bis, del
3-quater. All'articolo 20, comma 8, lettera c), del
3-quinquies. All'articolo 9-ter, comma 1, del
Art. 7 bis. Proroga dell'efficacia temporale del permesso di costruire [50]
1. Al comma 2 dell'articolo 15 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al
Art. 8. Incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili per il settore agricolo
1. Nell'applicazione degli «Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020» di cui alla Comunicazione della Commissione europea 2014/C 204/01, al fine di aumentare la capacità di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, è ammissibile la concessione di aiuti in favore delle imprese del settore agricolo, zootecnico e agroindustriale per la realizzazione di impianti di produzione, sulle coperture delle proprie strutture produttive, aventi potenza eccedente il consumo medio annuo di energia elettrica, compreso quello familiare. Ai medesimi soggetti, beneficiari dei predetti aiuti, è altresì consentita la vendita in rete dell'energia elettrica prodotta.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle misure di aiuto in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, incluse quelle finanziate a valere sul Piano nazionale di ripresa e resilienza.
3. L'efficacia del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Art. 9. Disposizioni in materia di comunità energetiche rinnovabili
1. All'articolo 20 del
«2. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero della difesa e i terzi concessionari dei beni di cui al comma 1 possono costituire comunità energetiche rinnovabili nazionali anche con altre pubbliche amministrazioni centrali e locali anche per impianti superiori a 1 MW, anche in deroga ai requisiti di cui al comma 2, lettere b)e c), dell'articolo 31 del
2. Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il perseguimento della resilienza energetica nazionale, le Autorità di sistema portuale possono, anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo 6, comma 11, della
Art. 10. Disposizioni in materia di VIA
1. Al
a) all'articolo 8, comma 2-bis, nono periodo, le parole «con diritto di voto» sono sostituite dalle seguenti: «senza diritto di voto»;
b) all'articolo 23:
1) al comma 1, dopo la lettera g) sono aggiunte le seguenti:
«g-bis) la relazione paesaggistica prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2006, o la relazione paesaggistica semplificata prevista dal regolamento di cui al
g-ter) l'atto del competente soprintendente del Ministero della cultura relativo alla verifica preventiva di interesse archeologico di cui all'articolo 25 del codice dei contratti pubblici, di cui al
2) al comma 2, le parole: «alle lettere da a) a e)» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1»;
3) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Entro quindici giorni dalla presentazione dell'istanza di VIA l'autorità competente verifica la completezza della documentazione, con riferimento a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, l'eventuale ricorrere della fattispecie di cui all'articolo 32, comma 1, nonchè l'avvenuto pagamento del contributo dovuto ai sensi dell'articolo 33. Qualora la documentazione risulti incompleta, l'autorità competente richiede al proponente la documentazione integrativa, assegnando per la presentazione un termine perentorio non superiore a trenta giorni. Qualora entro il termine assegnato il proponente non depositi la documentazione integrativa, ovvero qualora all'esito della nuova verifica, da effettuarsi da parte dell'autorità competente nel termine di quindici giorni, la documentazione risulti ancora incompleta, l'istanza si intende ritirata ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione. I termini di cui al presente comma sono perentori» [52];
c) all'articolo 25, comma 5, al secondo periodo, dopo le parole: «su istanza del proponente» sono inserite le seguenti: «corredata di una relazione esplicativa aggiornata che contenga i pertinenti riscontri in merito al contesto ambientale di riferimento e alle eventuali modifiche, anche progettuali, intervenute» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fatto salvo il caso di mutamento del contesto ambientale di riferimento, il provvedimento con cui è disposta la proroga ai sensi del secondo periodo non contiene prescrizioni diverse e ulteriori rispetto a quelle già previste nel provvedimento di VIA originario.» [53];
c-bis) all'articolo 27, comma 7, secondo periodo, dopo le parole: «Contestualmente può chiedere al proponente» sono inserite le seguenti: «, anche sulla base di quanto indicato dalla competente direzione generale del Ministero della cultura,» [54];
d) all'allegato II alla parte seconda:
1) al punto 2):
1.1) dopo le parole: «impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW» sono aggiunte le seguenti: «, calcolata sulla base del solo progetto sottoposto a valutazione ed escludendo eventuali impianti o progetti localizzati in aree contigue o che abbiano il medesimo centro di interesse ovvero il medesimo punto di connessione e per i quali sia già in corso una valutazione di impatto ambientale o sia già stato rilasciato un provvedimento di compatibilità ambientale»;
1.2) dopo le parole: «impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW» sono aggiunte le seguenti: «, calcolata sulla base del solo progetto sottoposto a valutazione ed escludendo eventuali impianti o progetti localizzati in aree contigue o che abbiano il medesimo centro di interesse ovvero il medesimo punto di connessione e per i quali sia già in corso una valutazione di impatto ambientale o sia già stato rilasciato un provvedimento di compatibilità ambientale»;
2) il punto 4) è soppresso [55].
Art. 11. Semplificazioni autorizzative per interventi di ammodernamento di infrastrutture esistenti per il trasporto di energia elettrica [56]
1. All'articolo 1-sexies del
«4-septiesdecies. Per la realizzazione degli interventi che comportano il miglioramento delle prestazioni di esercizio di linee esistenti ovvero che consentono l'esercizio delle linee esistenti in corrente continua, funzionale al trasporto delle energie rinnovabili, si applicano i regimi di semplificazione di cui al presente comma. Gli interventi su linee aeree esistenti realizzati sul medesimo tracciato ovvero che se ne discostano per un massimo di 60 metri lineari e che non comportano una variazione dell'altezza utile dei sostegni superiore al 30 per cento rispetto all'esistente, sono realizzati mediante denuncia di inizio attività di cui al comma 4-sexies. Nel caso di linee in cavo interrato esistenti, gli interventi sono effettuati sul medesimo tracciato o entro il margine della strada impegnata o entro i 5 metri dal margine esterno della trincea di posa. Qualora, per gli interventi volti a consentire l'esercizio in corrente continua, si rendano necessari la realizzazione di nuove stazioni elettriche, l'adeguamento o l'ampliamento delle stazioni esistenti, il regime di cui al comma 4-sexies è applicabile anche per detti impianti, a condizione che i medesimi siano localizzati in aree o siti industriali dismessi, o parzialmente dismessi, ovvero nelle aree individuate come idonee ai sensi dell'articolo 20 del
1-bis. All'articolo 6, comma 9-bis, secondo periodo, del
Art. 12. Disposizioni in materia di autorizzazione unica ambientale degli impianti di produzione di energia da fonti fossili
1. All'articolo 5-bis del
a) al comma 2, secondo periodo, le parole «nonchè assimilandoli alle unità essenziali per la sicurezza del sistema elettrico» sono soppresse;
b) il comma 3 è sostituito dai seguenti:
«3. Tenuto conto della finalità di cui al comma 1 e della situazione di eccezionalità che giustifica la massimizzazione dell'impiego degli impianti di cui al comma 2, i gestori degli impianti medesimi comunicano all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al Titolo III-bis della Parte Seconda del
3-bis. Le autorità competenti al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale trasmettono le comunicazioni di cui al comma 3 al Ministero della transizione ecologica e predispongono idonee misure di controllo nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 29-decies del
Art. 13. Gestione dei rifiuti a Roma e altre misure per il Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025
1. Il Commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 1, comma 421, della
a) predispone e adotta il piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 199 del
b) regolamenta le attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi;
c) elabora e approva il piano per la bonifica delle aree inquinate;
d) approva i progetti di nuovi impianti per la gestione di rifiuti, anche pericolosi, assicura la realizzazione di tali impianti e autorizza le modifiche degli impianti esistenti, fatte salve le competenze statali di cui agli articoli 7, comma 4-bis, e 195, comma 1, lettera f), del
e) autorizza l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, anche pericolosi, fatte salve le competenze statali di cui all'articolo 7, comma 4-bis, del
2. Ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 1 il Commissario straordinario, ove necessario, può provvedere a mezzo di ordinanza, sentita la regione Lazio, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Commissario straordinario e la regione Lazio, possono essere nominati uno o più subcommissari. Il Commissario straordinario si avvale di una struttura commissariale anche sulla base di apposite convenzioni con le amministrazioni pubbliche, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai subcommissari eventualmente nominati non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
4. Per le condotte poste in essere ai sensi del presente articolo l'azione di responsabilità di cui all'articolo 1 della
5. Dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica [61].
6. All'articolo 1, comma 423, della
Art. 14. Modifiche alla disciplina in materia di incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici
1. Al
a) all'articolo 119, comma 8-bis, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo.»;
b) all'articolo 121, comma 1:
1) alla lettera a), le parole «alle banche in relazione ai crediti per i quali è esaurito il numero delle possibili cessioni sopra indicate, è consentita un'ulteriore cessione esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano stipulato un contratto di conto corrente, senza facoltà di ulteriore cessione» sono sostituite dalle seguenti: «alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sempre consentita la cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al
2) alla lettera b), le parole «alle banche, in relazione ai crediti per i quali è esaurito il numero delle possibili cessioni sopra indicate, è consentita un'ulteriore cessione esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano stipulato un contratto di conto corrente, senza facoltà di ulteriore cessione» sono sostituite dalle seguenti: «alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sempre consentita la cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), si applicano anche alle cessioni o agli sconti in fattura comunicati all'Agenzia delle entrate prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fermo restando il limite massimo delle cessioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del
1-bis.1. All'articolo 121, comma 6, del
1-bis.2. Per i crediti di cui all'articolo 121 del
1-ter. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al
a) all'articolo 3, comma 1, lettera d), sesto periodo, le parole: «dell'articolo 142» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 136, comma 1, lettere c) e d), e 142»;
b) all'articolo 10, comma 1, lettera c), le parole: «dell'articolo 142» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 136, comma 1, lettere c) e d), e 142» [67].
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1,2 milioni di euro per l'anno 2022, 127,6 milioni di euro per l'anno 2023, 130,2 milioni di euro per l'anno 2024, 122,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 3,1 milioni di euro per l'anno 2033, si provvede ai sensi dell'articolo 58.
Art. 14 bis. Conversione ad alimentazione elettrica dei mezzi pesanti per trasporto merci [68]
1. All'articolo 29-bis, comma 1, del
Capo II
Misure a sostegno della liquidità delle imprese
Art. 15. Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese tramite garanzie prestate dalla società SACE S.p.A. [69]
1. Al fine di consentire alle imprese con sede in Italia, diverse dalle banche e da altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito, di sopperire alle esigenze di liquidità riconducibili alle conseguenze economiche negative, derivanti dall'aggressione militare russa contro la Repubblica ucraina, dalle sanzioni imposte dall'Unione europea e dai partner internazionali nei confronti della Federazione russa e della Repubblica di Bielorussia e dalle eventuali misure ritorsive adottate dalla Federazione russa, la società SACE S.p.A. concede, fino al 31 dicembre 2023, garanzie, in conformità alla normativa europea in tema di aiuti di Stato e nel rispetto dei criteri e delle condizioni previsti dal presente articolo, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma in favore delle imprese, ivi inclusa l'apertura di credito documentaria finalizzata a sostenere le importazioni verso l'Italia di materie prime o fattori di produzione la cui catena di approvvigionamento sia stata interrotta o abbia subito rincari per effetto della crisi attuale. Ai fini dell'accesso alla garanzia l'impresa deve dimostrare che la crisi in atto comporta dirette ripercussioni economiche negative sull'attività d'impresa dovute a perturbazioni nelle catene di approvvigionamento dei fattori produttivi, in particolare materie prime e semilavorati, o a rincari dei medesimi fattori produttivi o dovute a cancellazione di contratti con controparti aventi sede legale nella Federazione russa, nella Repubblica di Bielorussia o nella Repubblica ucraina, ovvero che l'attività d'impresa è limitata o interrotta quale conseguenza immediata e diretta dei rincari dei costi per energia e gas riconducibili alla crisi in atto e che le esigenze di liquidità sono conseguenza di tali circostanze. Sono altresì ricomprese le esigenze di liquidità delle imprese relative agli obblighi di fornire collaterali per le attività di commercio sul mercato dell'energia [70].
2. La garanzia copre il capitale, gli interessi e gli oneri accessori fino all'importo massimo garantito, opera a prima richiesta, è esplicita, irrevocabile e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio.
3. Possono accedere alla garanzia le imprese che alla data del 31 gennaio 2022 non si trovavano in situazione di difficoltà ai sensi del
4. Dalle garanzie di cui al presente articolo sono in ogni caso escluse le imprese soggette alle sanzioni adottate dall'Unione europea, comprese quelle specificamente elencate nei provvedimenti che comminano tali sanzioni, quelle possedute o controllate da persone, entità o organismi oggetto delle sanzioni adottate dall'Unione europea e quelle che operano nei settori industriali oggetto delle sanzioni adottate dall'Unione europea, nella misura in cui il rilascio della garanzia pregiudichi gli obiettivi delle sanzioni in questione. Sono altresì escluse le società che controllano direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, una società residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali, ovvero che sono controllate, direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, da una società residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali. Per Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali si intendono le giurisdizioni individuate nell'allegato I alla lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, adottata con conclusioni del Consiglio dell'Unione europea.
5. Le garanzie di cui al presente articolo sono concesse alle seguenti condizioni:
a) la garanzia è rilasciata entro il 31 dicembre 2023, per finanziamenti di durata non superiore a sei anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata non superiore a trentasei mesi [71];
b) fermo restando quanto previsto dal comma 1, l'importo del prestito assistito da garanzia non è superiore al maggiore tra i seguenti elementi:
1) il 15 per cento del fatturato annuo totale medio degli ultimi tre esercizi conclusi come risultante dai relativi bilanci o dalle dichiarazioni fiscali; qualora l'impresa abbia iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2019, si fa riferimento al fatturato annuo totale medio degli esercizi effettivamente conclusi;
2) il 50 per cento dei costi sostenuti per fonti energetiche nei dodici mesi precedenti il mese della richiesta di finanziamento inviata dall'impresa beneficiaria al soggetto finanziatore;
c) la garanzia, in concorso paritetico e proporzionale tra garante e garantito nelle perdite per mancato rimborso del finanziamento, copre l'importo del finanziamento concesso nei limiti delle seguenti quote percentuali:
1) 90 per cento dell'importo del finanziamento per imprese con non più di 5000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro e per imprese ad alto consumo energetico che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, come individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del
2) 80 per cento dell'importo del finanziamento per imprese con valore del fatturato superiore a 1,5 miliardi e fino a 5 miliardi di euro o con più di 5000 dipendenti in Italia;
3) 70 per cento per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi di euro;
d) il premio annuale corrisposto a fronte del rilascio delle garanzie è determinato come segue:
1) per i finanziamenti di piccole e medie imprese aventi durata fino a sei anni sono corrisposti, in rapporto all'importo garantito, 25 punti base durante il primo anno, 50 punti base durante il secondo e terzo anno, 100 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno;
2) per i finanziamenti di imprese diverse dalle piccole e medie imprese aventi durata fino a sei anni sono corrisposti, in rapporto all'importo garantito, 50 punti base durante il primo anno, 100 punti base durante il secondo e terzo anno, 200 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno;
e) la durata dei finanziamenti può essere estesa fino a otto anni. Il premio e la percentuale di garanzia sono determinati in conformità alla decisione della Commissione europea di compatibilità con il mercato interno dello schema di garanzia disciplinato dal presente articolo [73];
f) il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere costi del personale, canoni di locazione o di affitto di ramo d'azienda, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell'impresa beneficiaria, e le medesime imprese devono impegnarsi a non delocalizzare le produzioni;
g) ai fini dell'individuazione del limite di importo garantito indicato dalla lettera b), numero 1), si fa riferimento al valore del fatturato in Italia da parte dell'impresa ovvero su base consolidata qualora l'impresa appartenga ad un gruppo. Ai fini dell'individuazione del limite di importo garantito indicato dalla lettera b), numero 2), si fa riferimento ai costi sostenuti in Italia ovvero, qualora l'impresa appartenga ad un gruppo, su base consolidata. L'impresa richiedente è tenuta a comunicare alla banca finanziatrice tale valore;
h) il costo dei finanziamenti coperti dalla garanzia deve essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dei suddetti soggetti eroganti. Tale minor costo deve essere almeno uguale alla differenza tra il costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dei suddetti soggetti eroganti, ed il costo effettivamente applicato all'impresa.
6. Qualora la medesima impresa, ovvero il medesimo gruppo quando la prima è parte di un gruppo, siano beneficiari di più finanziamenti assistiti dalla garanzia di cui al presente articolo, gli importi di detti finanziamenti si cumulano ai fini della verifica del rispetto dei limiti di cui al comma 5, lettera b). Per lo stesso finanziamento, le garanzie concesse a norma del presente articolo non possono essere cumulate con altre misure di supporto alla liquidità, concesse sotto forma di prestito agevolato, ai sensi della normativa nazionale emanata in attuazione della sezione 2.3 della Comunicazione della Commissione europea 2022/C131 I/01 recante «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina», nè con le misure di supporto alla liquidità concesse sotto forma di garanzia o prestito agevolato ai sensi delle sezioni 3.2 o 3.3 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 recante «Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19». Le garanzie concesse a norma del presente articolo possono essere cumulate con eventuali misure di cui l'impresa abbia beneficiato ai sensi del
7. Per la determinazione, nei casi di imprese beneficiarie appartenenti a gruppi di imprese, della percentuale di garanzia applicabile ai sensi del comma 5, lettera c) e di ogni altra disposizione operativa afferente allo svolgimento dell'istruttoria finalizzata al rilascio della garanzia, incluso quanto disposto in merito alle operazioni di cessione del credito con o senza garanzia di solvenza, si applicano, in quanto compatibili, le previsioni di cui agli articoli 1 e 1-bis del
8. Per il rilascio delle garanzie che coprono finanziamenti in favore di imprese con un numero di dipendenti in Italia non superiore a 5000 o con valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro, sulla base dei dati risultanti dal bilancio ovvero di dati certificati qualora, alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'impresa non abbia approvato il bilancio o, comunque, in caso di finanziamenti il cui importo massimo garantito non ecceda 375 milioni di euro, si applica la procedura di cui all'articolo 1, comma 6, del
9. Qualora l'impresa beneficiaria abbia dipendenti o fatturato superiori alle soglie indicate dal comma 8 o l'importo massimo garantito del finanziamento ecceda la soglia ivi indicata, l'efficacia della garanzia e del corrispondente codice unico è subordinata all'adozione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, adottato sulla base dell'istruttoria trasmessa dalla SACE S.p.A., con cui viene dato corso alla delibera assunta dagli organi statutariamente competenti della SACE S.p.A., in merito alla concessione della garanzia, tenendo in considerazione il ruolo che l'impresa beneficiaria svolge rispetto alle seguenti aree e profili in Italia [76]:
a) contributo allo sviluppo tecnologico;
b) appartenenza alla rete logistica e dei rifornimenti;
c) incidenza su infrastrutture critiche e strategiche;
d) impatto sui livelli occupazionali e mercato del lavoro;
e) peso specifico nell'ambito di una filiera produttiva strategica.
10. Sulle obbligazioni della SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie di cui al presente articolo è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività sarà registrata dalla SACE S.p.A. con gestione separata. La garanzia dello Stato è esplicita, incondizionata, irrevocabile e si estende al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni altro onere accessorio, al netto delle commissioni trattenute per l'acquisizione, gestione, ristrutturazione e recupero degli impegni connessi alle garanzie [77].
11. La SACE S.p.A. svolge anche per conto del Ministero dell'economia e delle finanze le attività relative all'escussione della garanzia e al recupero dei crediti, che può altresì delegare a terzi o agli stessi garantiti. La SACE S.p.A. opera con la dovuta diligenza professionale. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere impartiti alla SACE S.p.A. indirizzi sulla gestione dell'attività di rilascio delle garanzie e sulla verifica, al fine dell'escussione della garanzia dello Stato, del rispetto dei suddetti indirizzi e dei criteri e condizioni previsti dal presente articolo [78].
12. I soggetti finanziatori forniscono un rendiconto periodico alla SACE S.p.A., con i contenuti, la cadenza e le modalità da quest'ultima indicati, al fine di riscontrare il rispetto da parte dei soggetti finanziati e degli stessi soggetti finanziatori degli impegni e delle condizioni previsti ai sensi del presente articolo. La SACE S.p.A. ne riferisce periodicamente al Ministero dell'economia e delle finanze [79].
13. La SACE S.p.A. assume gli impegni di cui al presente articolo a valere sulle risorse nella disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del
13-bis. In considerazione delle eccezionali criticità riguardanti le condizioni di approvvigionamento verificatesi presso la ISAB s.r.l. di Priolo Gargallo (Siracusa) e del rilevante impatto produttivo e occupazionale delle aree industriali e portuali collegate, anche per quanto riguarda la filiera delle piccole e medie imprese insediate al loro interno, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un Tavolo di coordinamento finalizzato a individuare adeguate soluzioni per la prosecuzione dell'attività dell'azienda, salvaguardando i livelli occupazionali e il mantenimento della produzione. Al Tavolo di cui al presente comma partecipano il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro della transizione ecologica e il Ministro dell'economia e delle finanze nonchè i rappresentanti dell'azienda. La partecipazione alle riunioni del Tavolo non dà diritto alla corresponsione di compensi, indennità, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati. Dall'attuazione della disposizione di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica [81].
14. L'efficacia del presente articolo è subordinata all'approvazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Sono a carico della SACE S.p.A. gli obblighi di registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato previsti dall'articolo 52 della
14-bis. All'articolo 10, comma 1, del
Art. 15 bis. Disposizioni urgenti in materia di liquidità [83]
1. Al fine di consentire alle imprese, ai professionisti e agli altri contribuenti di fare fronte a esigenze di liquidità, anche temporanee, all'articolo 19 del
a) al comma 1:
1) al primo periodo, dopo le parole: «difficoltà, concede» sono aggiunte le seguenti: «per ciascuna richiesta»;
2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Nel caso in cui le somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta, siano di importo superiore a 120.000 euro, la dilazione può essere concessa se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà»;
b) al comma 3:
1) all'alinea, le parole: «cinque rate» sono sostituite dalle seguenti: «otto rate»;
2) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) il carico non può essere nuovamente rateizzato»;
3) dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:
«3-ter. La decadenza dal beneficio della rateazione di uno o più carichi non preclude al debitore la possibilità di ottenere, ai sensi delle disposizioni del presente articolo, la dilazione del pagamento di carichi diversi da quelli per i quali è intervenuta la decadenza».
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano esclusivamente ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste di rateazione presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. In caso di decadenza dal beneficio della rateazione concessa a seguito di richieste presentate fino alla data di cui al comma 2, il carico può essere nuovamente rateizzato se, alla data di presentazione della nuova richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate. In tale caso, al nuovo piano di rateazione si applicano le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo.
Art. 15 ter. Garanzie per le esigenze di liquidità connesse allo stoccaggio del gas naturale [84]
1. Al fine di sopperire alle esigenze di liquidità riconducibili all'aumento del prezzo delle materie prime e dei fattori di produzione ovvero all'interruzione delle catene di approvvigionamento, le garanzie di cui all'articolo 15 si applicano anche alle imprese che effettuano stoccaggio di gas naturale nel rispetto dei criteri e delle condizioni previsti dal medesimo articolo e in conformità alla normativa europea in materia di aiuti di Stato.
Art. 16. Misure temporanee di sostegno alla liquidità delle piccole e medie imprese
1. All'articolo 1 della
«55-bis. Fermo quanto disposto dal comma 55 e previa approvazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in considerazione delle esigenze di liquidità direttamente derivanti dall'interruzione delle catene di approvvigionamento ovvero dal rincaro dei prezzi di materie prime e fattori di produzione, dovuti all'applicazione delle misure economiche restrittive adottate a seguito dell'aggressione dell'Ucraina da parte della Russia, comprese le sanzioni imposte dall'Unione europea e dai suoi partner internazionali, così come dalle contromisure adottate dalla Federazione Russa, fino al 31 dicembre 2022 la garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della
1) per le esigenze di cui al comma 55, numero 2), nella misura massima del 90 per cento, in favore di finanziamenti finalizzati alla realizzazione di obiettivi di efficientamento o diversificazione della produzione o del consumo energetici, quali, a titolo esemplificativo, quelli volti a soddisfare il fabbisogno energetico con energie provenienti da fonti rinnovabili, a effettuare investimenti in misure di efficienza energetica che riducono il consumo di energia assorbito dalla produzione economica, a effettuare investimenti per ridurre o diversificare il consumo di gas naturale ovvero a migliorare la resilienza dei processi aziendali rispetto a oscillazioni eccezionali dei prezzi sui mercati dell'energia elettrica;
2) entro il limite di 5 milioni di euro, per un importo massimo del finanziamento assistito da garanzia non superiore al maggiore tra i seguenti elementi:
2.1) il 15 per cento del fatturato annuo totale medio degli ultimi tre esercizi conclusi come risultante dai relativi bilanci o dalle dichiarazioni fiscali; qualora l'impresa abbia iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2019, si fa riferimento al fatturato annuo totale medio degli esercizi effettivamente conclusi;
2.2) il 50 per cento dei costi sostenuti per l'energia nei dodici mesi precedenti il mese della richiesta di finanziamento inviata dall'impresa beneficiaria al soggetto finanziatore;
3) a titolo gratuito, nei confronti delle imprese, localizzate in Italia, che operino in uno o più dei settori o sottosettori particolarmente colpiti di cui all'allegato I alla Comunicazione della Commissione europea 2022/C131 I/01 recante "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina", nel rispetto delle condizioni di compatibilità con la normativa europea in materia di aiuti di Stato, previste dalla citata Comunicazione e dai pertinenti regolamenti "de minimis" o di esenzione per categoria;
4) ad esclusione delle imprese soggette alle sanzioni adottate dall'Unione europea, comprese quelle specificamente elencate nei provvedimenti che comminano tali sanzioni, quelle possedute o controllate da persone, entità o organismi oggetto delle sanzioni adottate dall'Unione europea e quelle che operano nei settori industriali oggetto delle sanzioni adottate dall'Unione europea, nella misura in cui il rilascio della garanzia pregiudichi gli obiettivi delle sanzioni in questione.
4) ad esclusione delle imprese soggette alle sanzioni adottate dall'Unione europea, comprese quelle specificamente elencate nei provvedimenti che comminano tali sanzioni, quelle possedute o controllate da persone, entità o organismi oggetto delle sanzioni adottate dall'Unione europea e quelle che operano nei settori industriali oggetto delle sanzioni adottate dall'Unione europea, nella misura in cui il rilascio della garanzia pregiudichi gli obiettivi delle sanzioni in questione.
55-ter. Per lo stesso capitale di prestito sottostante, le garanzie concesse a norma del comma 55-bis non possono essere cumulate con altre misure di supporto alla liquidità concesse sotto forma di prestito agevolato, ai sensi della sezione 2.3 della Comunicazione della Commissione europea 2022/C131 I/01 nè con le misure di supporto alla liquidità concesse sotto forma di garanzia o prestito agevolato ai sensi delle sezioni 3.2 o 3.3 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19". Nel caso di diversi capitali di prestito sottostanti facenti capo al medesimo beneficiario, le garanzie concesse ai sensi del comma 55-bis possono essere cumulate con altre misure di aiuto, anche diverse da quelle di supporto alla liquidità mediante garanzie, a condizione che l'importo complessivo dei prestiti per beneficiario non superi l'importo massimo di cui al comma 55-bis, numero 2).» [85].
Art. 17. Garanzie concesse dalla SACE S.p.A. a condizioni di mercato [86]
1. Al
a) all'articolo 6, comma 14-bis:
1) al primo periodo, dopo le parole «Ai fini del sostegno e rilancio dell'economia» sono inserite le seguenti: «e al fine di supportare la crescita dimensionale e la patrimonializzazione delle imprese o l'incremento della loro competitività, migliorandone la capitalizzazione, lo sviluppo tecnologico, la sostenibilità ambientale, le infrastrutture o le filiere strategiche o favorendo l'occupazione» e dopo le parole «concessi alle imprese con sede» sono inserite le seguenti: «legale in Italia e alle imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione»;
2) l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «I criteri e le modalità di rilascio della garanzia nonchè di definizione della composizione del portafoglio di garanzie gestito dalla SACE S.p.A. ai sensi del presente comma, inclusi i profili relativi alla distribuzione dei relativi limiti di rischio, in funzione dell'andamento del portafoglio garantito e dei volumi di attività attesi e in considerazione dell'andamento complessivo delle ulteriori esposizioni dello Stato, derivanti da altri strumenti di garanzia gestiti dalla medesima SACE S.p.A., sono definiti nell'allegato tecnico al presente decreto. L'efficacia del presente comma è subordinata alla positiva decisione della Commissione europea sulla conformità a condizioni di mercato del regime di garanzia. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, possono essere disciplinati, in conformità alla decisione della Commissione europea, ulteriori modalità attuative e operative, ed eventuali elementi e requisiti integrativi, per il rilascio delle garanzie di cui al presente comma.»;
b) dopo l'allegato 1 è inserito l'Allegato tecnico di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto.
Art. 18. Fondo per il sostegno alle imprese danneggiate dalla crisi ucraina
1. Per l'anno 2022 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 130 milioni di euro finalizzato a far fronte, mediante erogazione di contributi a fondo perduto, alle ripercussioni economiche negative per le imprese nazionali derivanti dalla crisi internazionale in Ucraina, che si sono tradotte in perdite di fatturato derivanti dalla contrazione della domanda, dall'interruzione di contratti e progetti esistenti e dalla crisi nelle catene di approvvigionamento.
2. Sono destinatarie del fondo di cui al comma 1, a domanda e nei limiti delle risorse disponibili, le piccole e medie imprese, diverse da quelle agricole, come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003, che presentano, cumulativamente, i seguenti requisiti:
a) hanno realizzato negli ultimi due anni operazioni di vendita di beni o servizi, ivi compreso l'approvvigionamento di materie prime e semilavorati, con l'Ucraina, la Federazione russa e la Repubblica di Bielorussia, pari almeno al 20 per cento del fatturato aziendale totale;
b) hanno sostenuto un costo di acquisto medio per materie prime e semilavorati nel corso dell'ultimo trimestre antecedente la data di entrata in vigore del presente decreto incrementato almeno del 30 per cento rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell'anno 2019 ovvero, per le imprese costituite dal 1° gennaio 2020, rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell'anno 2021;
c) hanno subito nel corso del trimestre antecedente la data di entrata in vigore del presente decreto un calo di fatturato di almeno il 30 per cento rispetto all'analogo periodo del 2019. Ai fini della quantificazione della riduzione del fatturato rilevano i ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con
3. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono ripartite tra le imprese aventi diritto, riconoscendo a ciascuna di esse un importo calcolato applicando una percentuale pari alla differenza tra l'ammontare medio dei ricavi relativi all'ultimo trimestre anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto e l'ammontare dei medesimi ricavi riferiti al corrispondente trimestre del 2019, determinata come segue:
a) 60 per cento, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 non superiori a 5 milioni di euro;
b) 40 per cento, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 superiori a 5 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro;
c) per le imprese costituite dal 1° gennaio 2020 il periodo di imposta di riferimento di cui alle lettere a) e b) è quello relativo all'anno 2021.
4. I contributi di cui al presente articolo, che non possono comunque superare l'ammontare massimo di euro 400.000 per singolo beneficiario, sono attribuiti nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea 2022/C131 I/01, recante «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina». È comunque escluso il cumulo con i benefici di cui all'articolo 29 del presente decreto.
5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono definite le modalità attuative di erogazione delle risorse, ivi compreso il termine di presentazione delle domande, che è fissato in data non successiva al sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del decreto medesimo nel sito internet istituzionale del Ministero dello sviluppo economico, nonchè le modalità di verifica del possesso dei requisiti da parte dei beneficiari, anche tramite sistemi di controllo delle autodichiarazioni delle imprese. Per lo svolgimento delle attività previste dal presente articolo il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi di società in house mediante stipula di apposita convenzione. Gli oneri derivanti dalla convenzione di cui al presente comma sono posti a carico delle risorse assegnate al fondo di cui al presente articolo, nel limite massimo dell'1,5 per cento delle risorse stesse [87].
6. Qualora la dotazione finanziaria di cui al comma 1 non sia sufficiente a soddisfare tutte le istanze ammissibili, il Ministero dello sviluppo economico provvede a ridurre in modo proporzionale il contributo.
7. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 130 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58.
Art. 18 bis. Ulteriore sviluppo delle filiere forestali, di prima lavorazione e di utilizzazione finale del legno nazionale [88]
1. Gli accordi di foresta disciplinati dall'articolo 3, commi da 4-quinquies.1 a 4-quinquies.4, del
Art. 18 ter. Proroga di disposizioni in tema di approvvigionamento di materie prime critiche [89]
1. All'articolo 30, comma 4, del
Art. 19. Rifinanziamento del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura
1. Per l'anno 2022, la dotazione del «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura» di cui all'articolo 1, comma 128, della
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58.
Art. 20. Garanzie sui mutui in favore delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura che hanno subito un incremento dei costi energetici. Disposizioni in materia di utilizzazione agricola dei terreni demaniali e patrimoniali indisponibili [90]
1. Previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono ammissibili alla garanzia diretta dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), con copertura al 100 per cento, i nuovi finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in favore di piccole e medie imprese agricole e della pesca che abbiano registrato un incremento dei costi per l'energia, per i carburanti o per le materie prime nel corso del 2022, attestato mediante dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 180 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede, quanto ad euro 100 milioni, ai sensi dell'articolo 58 e, quanto ad euro 80 milioni, mediante utilizzo delle risorse disponibili sul conto corrente di tesoreria centrale di cui all'articolo 13, comma 11, del
2-bis. Al fine di sostenere lo sviluppo dell'imprenditorialità agricola giovanile, attraverso la salvaguardia del diritto di prelazione agraria sui terreni demaniali o soggetti al regime dei beni demaniali di qualsiasi natura o dei beni del patrimonio indisponibile appartenenti a enti pubblici, territoriali o non territoriali, compresi i terreni golenali, che siano oggetto di affitto o di concessione amministrativa, l'articolo 6, comma 4-bis, del
«4-bis. Fatto salvo il diritto di prelazione di cui all'articolo 4-bis della
Art. 20 bis. Disposizione in materia di prelazione, per favorire la continuità aziendale delle imprese agricole [94]
1. All'articolo 14, primo comma, della
Art. 20 ter. Disposizioni in materia di compensazione dei crediti maturati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione [95]
1. Al comma 1 dell'articolo 28-quater del
a) al primo periodo, dopo la parola: «forniture» sono inserite le seguenti: «, prestazioni professionali»;
b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Le disposizioni del primo periodo si applicano anche alle somme contenute nei carichi affidati all'agente della riscossione successivamente al 30 settembre 2013 e, in ogni caso, entro il 31 dicembre del secondo anno antecedente a quello in cui è richiesta la compensazione»;
c) al secondo periodo, le parole: «A tal fine» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini di cui al primo periodo,».
2. Il comma 7-bis dell'articolo 12 del
Capo III
Misure per la ripresa economica, la produttività delle imprese e l'attrazione degli investimenti
Art. 21. Maggiorazione del credito di imposta per investimenti in beni immateriali 4.0
1. Per gli investimenti aventi ad oggetto beni compresi nell'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, la misura del credito d'imposta prevista dall'articolo 1, comma 1058, della
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 15,7 milioni di euro per l'anno 2022, 19,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 3,9 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 58.
Art. 22. Credito d'imposta per la formazione 4.0 [96]
1. Al fine di rendere più efficace il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle piccole e medie imprese, con specifico riferimento alla qualificazione delle competenze del personale, le aliquote del credito d'imposta del 50 per cento e del 40 per cento previste dall'articolo 1, comma 211, della
2. Con riferimento ai progetti di formazione avviati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto che non soddisfino le condizioni previste dal comma 1, le misure del credito d'imposta sono rispettivamente diminuite al 40 per cento e al 35 per cento.
Art. 23. Disposizioni urgenti a sostegno delle sale cinematografiche e del settore audiovisivo [98]
1. Al fine di favorire la ripresa delle attività e lo sviluppo delle sale cinematografiche, per gli anni 2022 e 2023, il credito di imposta di cui all'articolo 18 della
1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, per gli anni 2022 e 2023, il credito d'imposta di cui all'articolo 17, comma 1, della
1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, cessa di avere efficacia la riduzione del termine di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 2), punto i., del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo n. 303 del 14 luglio 2017 [101].
1-quater. Al fine di sostenere la ripresa delle sale cinematografiche, per l'anno 2022 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per la realizzazione di campagne promozionali e di iniziative volte a incentivare la fruizione in sala delle opere audiovisive, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 89 del
1-quinquies. All'articolo 7, comma 1, del
1-sexies. La disposizione di cui al comma 1-quinquies si applica nei limiti delle risorse appositamente stanziate e previa autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea [104].
Art. 24. Rifinanziamento del Fondo IPCEI
1. Per il sostegno alle imprese che partecipano alla realizzazione degli importanti progetti di comune interesse europeo di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la dotazione del Fondo IPCEI di cui all'articolo 1, comma 232, della
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede, quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 23 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla
Art. 24 bis. Completamento del progetto di risanamento e di riconversione delle aree industriali di Brindisi e di Civitavecchia ai fini dell'accelerazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, del rilancio delle attività imprenditoriali, della salvaguardia dei livelli occupazionali e del sostegno dei programmi di investimento e sviluppo imprenditoriale [105]
1. Al fine di accelerare la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili connessa al progetto di risanamento e di riconversione delle centrali a carbone di Cerano a Brindisi e di Torrevaldaliga Nord a Civitavecchia, nell'ambito degli obiettivi in materia di transizione ecologica ed energetica previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e nell'ambito degli importanti progetti di comune interesse europeo (IPCEI) per la transizione ecologica del Paese, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è convocato, presso il Ministero dello sviluppo economico, un comitato di coordinamento finalizzato a individuare soluzioni per il rilancio delle attività imprenditoriali, per la salvaguardia dei livelli occupazionali e per il sostegno dei programmi di investimento e sviluppo imprenditoriale delle aree industriali di Brindisi e di Civitavecchia, con la partecipazione delle istituzioni locali, delle parti sociali e degli operatori economici nonchè di rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero della transizione ecologica, del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. La partecipazione alle riunioni del comitato di cui al comma 1 non dà diritto alla corresponsione di compensi, indennità, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 25. Fondo per il potenziamento dell'attività di attrazione degli investimenti esteri
1. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo per il potenziamento dell'attività di attrazione degli investimenti esteri, con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Il fondo è finalizzato alla realizzazione di iniziative volte alla ricognizione, anche sulla base delle migliori pratiche a livello internazionale, di potenziali investitori strategici esteri, secondo le caratteristiche e le diverse propensioni all'investimento di ciascuna tipologia di investitori, per favorire l'avvio, la crescita ovvero la ricollocazione nel territorio nazionale di insediamenti produttivi, nonchè l'elaborazione di proposte di investimento strutturate, comprensive di tutti gli elementi utili ad un'approfondita valutazione delle opportunità prospettate, in relazione alle diverse tipologie di investitori.
2. Per le finalità di cui al comma 1 e al fine di garantire il supporto tecnico-operativo al Comitato interministeriale per l'attrazione degli investimenti esteri di cui all'articolo 30 del
3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.
Art. 25 bis. Disposizioni per favorire la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali organizzate in Italia [107]
1. Alle imprese aventi sede operativa nel territorio nazionale che, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto al 31 dicembre 2022, partecipano alle manifestazioni fieristiche internazionali di settore organizzate in Italia, di cui al calendario fieristico approvato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, è rilasciato un buono del valore di 10.000 euro.
2. Il buono di cui al comma 1 ha validità fino al 30 novembre 2022 e può essere richiesto una sola volta da ciascun beneficiario per il rimborso delle spese e dei relativi investimenti sostenuti per la partecipazione alle manifestazioni di cui al comma 1.
3. Il buono di cui al comma 1 è rilasciato dal Ministero dello sviluppo economico, secondo l'ordine temporale di ricezione delle domande e nei limiti delle risorse di cui al comma 10, previa presentazione di una richiesta, esclusivamente per via telematica, attraverso un'apposita piattaforma resa disponibile dal Ministero dello sviluppo economico, ovvero dal soggetto attuatore di cui al comma 8, secondo periodo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4. All'atto della presentazione della richiesta di cui al comma 3, ciascun richiedente deve comunicare un indirizzo di posta elettronica certificata valido e funzionante nonchè le coordinate di un conto corrente bancario a sè intestato. Ciascun richiedente fornisce, altresì, le necessarie dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio, secondo il modello reso disponibile nella piattaforma di cui al comma 3, in cui attesta:
a) di avere sede operativa nel territorio nazionale e di essere iscritto al Registro delle imprese della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente;
b) di avere ottenuto l'autorizzazione a partecipare a una o più delle manifestazioni fieristiche internazionali di settore di cui al comma 1;
c) di avere sostenuto o di dover sostenere spese e investimenti per la partecipazione a una o più delle manifestazioni fieristiche internazionali di settore di cui al comma 1;
d) di non essere sottoposto a procedura concorsuale e di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
e) di non essere destinatario di sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del
e) di non essere destinatario di sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del
f) di non avere ricevuto altri contributi pubblici per le medesime finalità di cui al presente articolo;
g) di essere a conoscenza delle finalità del buono nonchè delle spese e degli investimenti rimborsabili mediante il relativo utilizzo.
g) di essere a conoscenza delle finalità del buono nonchè delle spese e degli investimenti rimborsabili mediante il relativo utilizzo.
5. A seguito della ricezione della richiesta di cui ai commi 3 e 4, il Ministero dello sviluppo economico, ovvero il soggetto attuatore di cui al comma 8, secondo periodo, rilascia il buono di cui al comma 1 mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato dal richiedente ai sensi del comma 4, alinea.
6. Entro la data di scadenza del buono, i beneficiari devono presentare, attraverso la piattaforma di cui al comma 3, l'istanza di rimborso delle spese e degli investimenti effettivamente sostenuti per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche internazionali di settore di cui al comma 1. Il rimborso massimo erogabile è pari al 50 per cento delle spese e degli investimenti effettivamente sostenuti dai soggetti beneficiari ed è comunque contenuto entro il limite massimo del valore del buono assegnato. All'istanza di rimborso è allegata copia del buono e delle fatture attestanti le spese e gli investimenti sostenuti, con il dettaglio dei relativi costi. In caso di mancata presentazione, mediante la piattaforma di cui al comma 3 ed entro la data di scadenza del buono, della predetta documentazione o di presentazione di documentazione incompleta, al beneficiario non è erogato alcun rimborso.
7. Il Ministero dello sviluppo economico, ovvero il soggetto attuatore di cui al comma 8, secondo periodo, provvede al rimborso delle somme richieste ai sensi del comma 6 mediante accredito delle stesse, entro il 31 dicembre 2022, sul conto corrente comunicato dal beneficiario ai sensi del comma 4, alinea.
8. Con decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico possono essere adottate ulteriori disposizioni per l'attuazione del presente articolo. Le procedure attuative nonchè la predisposizione e la gestione della piattaforma di cui al comma 3 possono essere demandate dal medesimo Ministero a soggetti in house dello Stato, con oneri a valere sulle risorse di cui al comma 10, nel limite massimo complessivo dell'1,5 per cento dei relativi stanziamenti.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano nei limiti e alle condizioni di cui al
10. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 34 milioni di euro per l'anno 2022, alla cui copertura si provvede, quanto a 24 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo di conto capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della
Art. 26. Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori
1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonchè dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzari aggiornati ai sensi del comma 2 ovvero, nelle more del predetto aggiornamento, quelli previsti dal comma 3. I maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzari di cui al primo periodo, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento, nei limiti delle risorse di cui al quarto e quinto periodo, nonchè di quelle trasferite alla stazione appaltante a valere sulle risorse dei fondi di cui al comma 4. Il relativo certificato di pagamento è emesso contestualmente e comunque entro cinque giorni dall'adozione dello stato di avanzamento. Il pagamento è effettuato, al netto delle compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera a), del codice dei contratti pubblici, di cui al
2. Per le finalità di cui al comma 1, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 23, comma 16, terzo periodo, del codice dei contratti pubblici di cui al
3. Nelle more della determinazione dei prezzari regionali ai sensi del comma 2 e in deroga alle previsioni di cui all'articolo 29, comma 11, del
4. Per i soggetti tenuti all'applicazione del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al
a) in relazione agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal
b) in relazione agli interventi diversi da quelli di cui alla lettera a), a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del
5. Per le finalità di cui al comma 4:
a) la dotazione del Fondo di cui all'articolo 7, comma 1, del
b) la dotazione del Fondo di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del
5-bis. In relazione all'organizzazione dei Giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano-Cortina 2026, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022 per i lavori relativi al tratto viario dal km 49+000 al km 49+800 della strada statale n. 36. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
5-ter. In relazione agli interventi di cui al comma 4, lettera b), del presente articolo, ai fini dell'accesso alle risorse del Fondo di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del
6. Fermo quanto previsto dall'articolo 29, commi 8 e 9, del
6-bis. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonchè dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, nonchè agli accordi quadro di cui all'articolo 54 del codice dei contratti pubblici, di cui al
6-ter. Le disposizioni di cui al comma 6-bis del presente articolo, in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del codice dei contratti pubblici, di cui al
6-quater. Per le finalità di cui ai commi 6-bis e 6-ter del presente articolo sono utilizzate, anche in termini di residui, le risorse del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui all'articolo 7, comma 1, del
6-quinquies. Nelle more dell'aggiornamento dei prezzari di cui al comma 6-bis, le stazioni appaltanti utilizzano l'ultimo prezzario adottato, ivi compreso quello infrannuale di cui al comma 2. All'eventuale conguaglio, in aumento o in diminuzione, si provvede in occasione del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori afferenti alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure a seguito dell'aggiornamento del prezzario [116].
6-sexies. Ai contratti pubblici di cui ai commi 6-bis e 6-ter del presente articolo non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29, commi 1, lettera b), 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 11, del
7. In caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 6, per fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento, ai sensi dei commi 2 e 3, dei prezzari utilizzati nelle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022 che siano relativi ad opere finanziate, in tutto o in parte, con le risorse previste dal
a) il Commissario straordinario di cui all'articolo 1, comma 421, della
b) la società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. di cui all'articolo 3 del
c) l'Agenzia per la coesione territoriale per gli interventi previsti dal decreto di cui all'articolo 9, comma 5-ter, del
7-bis. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sono determinate le modalità di accesso al Fondo di cui al comma 7, di assegnazione e gestione finanziaria delle relative risorse secondo i seguenti criteri:
a) fissazione di un termine per la presentazione delle istanze di assegnazione delle risorse da parte delle Amministrazioni statali finanziatrici degli interventi o titolari dei relativi programmi di investimento secondo modalità telematiche e relativo corredo informativo;
b) ai fini dell'assegnazione delle risorse, i dati necessari, compresi quelli di cui al comma 6, sono verificati dalle amministrazioni statali istanti attraverso sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
c) l'assegnazione delle risorse avviene sulla base del cronoprogramma procedurale e finanziario degli interventi, verificato ai sensi della lettera b) e costituisce titolo per l'avvio delle procedure di affidamento delle opere pubbliche;
d) effettuazione dei trasferimenti secondo le procedure stabilite dalla citata
e) determinazione delle modalità di restituzione delle economie derivanti dai ribassi d'asta non utilizzate al completamento degli interventi ovvero dall'applicazione delle clausole di revisione dei prezzi di cui all'articolo 29, comma 1, lettera a), del
f) fermo restando l'integrale soddisfacimento delle richieste di accesso al Fondo di cui al comma 7, previsione della possibilità di far fronte alle maggiori esigenze dei Fondi di cui al comma 4 ai sensi del comma 13 [119].
7-ter. Per gli interventi degli enti locali finanziati con risorse previste dal
7-quater. Il Fondo di cui al comma 7 è incrementato di complessivi 900 milioni di euro, di cui 180 milioni di euro per l'anno 2022, 240 milioni di euro per l'anno 2023, 125 milioni di euro per l'anno 2024, 55 milioni di euro per l'anno 2025, 65 milioni di euro per l'anno 2026 e 235 milioni di euro per l'anno 2027, destinato agli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui all'articolo 1 del
8. Fino al 31 dicembre 2024, in relazione agli accordi quadro di lavori di cui all'articolo 54 del codice dei contratti pubblici di cui al
9. All'articolo 29 del
10. All'articolo 25 del
11. Le disposizioni di cui all'articolo 23, comma 1, del
12. Le disposizioni del presente articolo, ad esclusione dei commi 2, secondo e quarto periodo, e 3, si applicano anche agli appalti pubblici di lavori, nonchè agli accordi quadro di lavori di cui all'articolo 54 del
12-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano, per quanto compatibili, anche ai contratti pubblici stipulati ai sensi del
13. In considerazione delle istanze presentate e dell'utilizzo effettivo delle risorse, al fine di assicurare la tempestiva assegnazione delle necessarie disponibilità per le finalità di cui al presente articolo, previo accordo delle amministrazioni titolari dei fondi di cui commi 5 e 7, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare tra gli stati di previsione interessati, anche mediante apposito versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione alla spesa, per ciascun anno del triennio 2022-2024 e limitatamente alle sole risorse iscritte nell'anno interessato, le occorrenti variazioni compensative annuali tra le dotazioni finanziarie previste a legislazione vigente, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica [126].
14. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 7, quantificati in 3.000 milioni di euro per l'anno 2022, 2.750 milioni di euro per l'anno 2023 e in 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.300 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 58.
Art. 26 bis. Disposizioni in materia di gare per l'affidamento di servizi sostitutivi di mensa [127]
1. Per le procedure per le quali i bandi o gli avvisi con cui è indetta la procedura di scelta del contraente siano pubblicati dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto nonchè, in caso di contratti stipulati senza pubblicazione di bandi o di avvisi, per le procedure in relazione alle quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non siano stati ancora inviati gli inviti a presentare le offerte, nelle more di una riforma complessiva del settore dei servizi sostitutivi di mensa finalizzata a garantire una maggiore funzionalità del sistema anche attraverso la fissazione di una percentuale massima di sconto verso gli esercenti e di un termine massimo per i pagamenti agli esercizi convenzionati, fino alla data di acquisto di efficacia delle disposizioni del decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della
a) alla lettera a), le parole: «in misura comunque non superiore allo sconto incondizionato verso gli esercenti» sono soppresse;
b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) lo sconto incondizionato verso gli esercenti, in misura non superiore al 5 per cento del valore nominale del buono pasto. Tale sconto incondizionato remunera altresì ogni eventuale servizio aggiuntivo offerto agli esercenti».
Art. 27. Disposizioni urgenti in materia di concessioni e di affidamenti di lavori [129]
1. Per fronteggiare, negli anni 2022 e 2023, gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione nonchè dei carburanti e dei prodotti energetici, anche in conseguenza della grave crisi internazionale in atto in Ucraina, i concessionari di cui all'articolo 142, comma 4, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al
2. Il quadro economico o il computo metrico del progetto, come rideterminato ai sensi del comma 1, è sottoposto all'approvazione del concedente ed è considerato nell'ambito del rapporto concessorio, in conformità alle delibere adottate dall'autorità di regolazione e di vigilanza del settore, ove applicabili. In ogni caso, i maggiori oneri derivanti dall'aggiornamento del quadro economico o del computo metrico del progetto non concorrono alla determinazione della remunerazione del capitale investito netto nè rilevano ai fini della durata della concessione.
2-bis. Al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione nonchè dei carburanti e dei prodotti energetici e in considerazione della necessità di diversificare le fonti di approvvigionamento ai fini della sicurezza energetica nazionale, anche in attuazione del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 (PNIEC), per i contratti di appalto di lavori, sottoscritti tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2021 e funzionali all'esecuzione degli interventi di realizzazione, efficientamento o ripotenziamento di impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, autorizzati ai sensi del
3. Al fine di migliorare l'infrastrutturazione stradale per lo svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo nella città di Taranto nel 2026, sono stanziati 1 milione di euro per l'anno 2022 e 3,5 milioni di euro per l'anno 2023 in favore della regione Puglia per il completamento della fase di progettazione degli interventi per la realizzazione della strada statale n. 7 nel tratto compreso tra il comune di Massafra e il comune di Taranto, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della
Art. 28. Patti territoriali dell'alta formazione per le imprese nonchè disposizioni in materia di valutazione dei progetti di ricerca e di reclutamento di personale del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali [132]
1. Al
«Art. 14 bis. (Patti territoriali dell'alta formazione per le imprese). - 1. Al fine di promuovere l'interdisciplinarità dei corsi di studio e la formazione di profili professionali innovativi e altamente specializzati in grado di soddisfare i fabbisogni espressi dal mondo del lavoro e dalle filiere produttive nazionali, nonchè di migliorare e ampliare l'offerta formativa universitaria anche attraverso la sua integrazione con le correlate attività di ricerca, sviluppo e innovazione, alle università che promuovono, nell'ambito della propria autonomia, la stipulazione di "Patti territoriali per l'alta formazione per le imprese", di seguito denominati "Patti", con imprese ovvero enti o istituzioni di ricerca pubblici o privati, nonchè con altre università, pubbliche amministrazioni e società pubbliche, è attribuito, per gli anni dal 2022 al 2025, un contributo complessivo, a titolo di cofinanziamento, di euro 290 milioni, di cui 20 milioni di euro nel 2022 e 90 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025.
2. Il contributo di cui al comma 1 è ripartito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, all'esito della valutazione delle proposte di Patto di cui al comma 5.
3. L'erogazione del contributo di cui al comma 1 è subordinata all'effettiva sottoscrizione del Patto tra il Presidente del Consiglio dei ministri o un suo delegato, il Ministro dell'università e della ricerca, il Rettore dell'università proponente, i Rettori delle altre eventuali università sottoscrittrici e i rappresentanti degli altri soggetti pubblici o privati sottoscrittori.
4. I Patti:
a) recano la puntuale indicazione di progetti volti, in particolare, a promuovere l'offerta formativa di corsi universitari finalizzati alla formazione delle professionalità, anche a carattere innovativo, necessarie allo sviluppo delle potenzialità e della competitività dei settori e delle filiere in cui sussiste mancata corrispondenza tra domanda e offerta di lavoro, con particolare riferimento alle discipline STEM - Science, Technology, Engineering and Mathematics, anche integrate con altre discipline umanistiche e sociali. I progetti possono altresì prevedere iniziative volte a sostenere la transizione dei laureati nel mondo del lavoro e la loro formazione continua, nel quadro dell'apprendimento permanente per tutto il corso della vita, e a promuovere il trasferimento tecnologico, soprattutto nei riguardi delle piccole e medie imprese;
b) sono corredati del cronoprogramma di realizzazione delle fasi intermedie dei progetti con cadenza semestrale e prevedono la revoca, anche parziale, del contributo di cui al comma 1 in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi previsti, ferme restando le obbligazioni giuridicamente vincolanti già assunte. Per il 2022, il cronoprogramma prevede obiettivi annuali;
c) indicano le risorse finanziarie per provvedere all'attuazione dei progetti, distinguendo tra quelle disponibili nei bilanci delle università e quelle eventualmente a carico degli altri soggetti pubblici o privati sottoscrittori;
d) assicurano la complementarità dei relativi contenuti e obiettivi rispetto a quelli di altre iniziative di ricerca in corso o in fase di avvio, anche nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, e possono recare misure per potenziare i processi di internazionalizzazione nei settori della ricerca coinvolti;
e) possono prevedere, ai fini dell'attuazione, la stipulazione di accordi di programma tra le singole università o aggregazioni delle stesse e il Ministero dell'università e della ricerca ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della
5. I Patti sono definiti e proposti dalle università interessate e valutati da una commissione nominata dal Ministro dell'università e della ricerca e composta da cinque membri, due designati dal Ministro dell'università e della ricerca e tre designati, rispettivamente, dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro dello sviluppo economico. Ai componenti della commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
6. Possono proporre i Patti le sole università che hanno sede in regioni che presentano valori inferiori rispetto alla media nazionale, in relazione a ciascuno dei seguenti parametri:
a) numero di laureati rispetto alla popolazione residente nella regione interessata dal Patto;
b) tasso di occupazione dei laureati a tre anni dalla laurea;
c) numero di laureati in regione diversa da quella di residenza sul totale dei laureati residenti nella regione interessata dal Patto.
7. Ai fini della valutazione delle proposte di Patto di cui al comma 5, la commissione tiene conto della capacità dei Patti, in relazione alle discipline per le quali è proposto l'ampliamento dell'offerta formativa e con priorità per le discipline STEM - Science, Technology, Engineering and Mathematics anche integrate con altre discipline umanistiche e sociali, di colmare i divari territoriali e di genere espressi dai parametri di cui al comma 6, nonchè del tasso di crescita delle filiere produttive connesse alle discipline medesime. Sono prioritariamente ammessi al cofinanziamento statale i progetti che prevedono la federazione, anche limitatamente ad alcuni settori di attività o strutture, ovvero la fusione di atenei ai sensi dell'articolo 3 della
8. La verifica dell'attuazione del Patto, il monitoraggio delle misure adottate e l'accertamento del raggiungimento degli obiettivi sono effettuati dal Ministero dell'università e della ricerca. Il Ministero verifica, in particolare, l'effettivo incremento del numero di studenti iscritti ai corsi nelle discipline previste e del tasso di occupazione dei laureati nelle filiere produttive correlate, anche in relazione al tempo intercorso dalla laurea, nonchè la rispondenza dell'ampliamento dell'offerta didattica rispetto alle esigenze del mercato del lavoro e l'innalzamento della qualità della formazione e della relativa attività di ricerca. Il mancato rispetto degli obiettivi è valutato dal Ministero dell'università e della ricerca, anche tramite l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), ai fini della distribuzione delle risorse pubbliche destinate alle università ai sensi dell'articolo 1, commi 4 e 5, della
9. In sede di prima applicazione, le università interessate definiscono e propongono i Patti entro il 15 settembre 2022 e la relativa procedura di valutazione di cui al comma 5 si esaurisce entro il 15 novembre 2022.» [133].
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022 e 90 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 58 [134].
2-bis. Al fine di rafforzare l'attività di valutazione dei progetti di ricerca, alla
a) all'articolo 21, comma 2:
1) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) definisce gli elenchi dei componenti dei comitati di valutazione, ove previsti dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca di cui all'articolo 20, ai fini della nomina degli stessi da parte della Struttura tecnica di valutazione dei progetti di ricerca istituita presso il Ministero dell'università e della ricerca ai sensi dell'articolo 21-bis»;
2) alla lettera c) sono premesse le seguenti parole: «se previsto dai rispettivi bandi,»;
b) [dopo l'articolo 21 è inserito il seguente:
«Art. 21 bis. (Struttura tecnica di valutazione dei progetti di ricerca) - 1. Al fine di promuovere il coordinamento delle attività di ricerca delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica perseguendo obiettivi di eccellenza e incrementando la sinergia e la cooperazione tra di essi e con il sistema economico-produttivo, pubblico e privato, in relazione agli obiettivi strategici della ricerca e dell'innovazione nonchè agli obiettivi di politica economica di crescita della produttività e della competitività del Paese, è istituita, presso il Ministero dell'università e della ricerca, una struttura tecnica di missione di livello dirigenziale generale, denominata 'Struttura tecnica di valutazione dei progetti di ricerca'.
2. La Struttura tecnica di valutazione dei progetti di ricerca di cui al comma 1, in aggiunta alle funzioni di coordinamento di cui al medesimo comma 1, svolge le seguenti funzioni:
a) valuta l'impatto dell'attività di ricerca, tenendo conto dei risultati dell'attività dell'ANVUR, al fine di incrementare l'economicità, l'efficacia e l'efficienza del finanziamento pubblico nel settore nonchè di attrarre finanziamenti del settore privato;
b) nomina i componenti dei comitati di valutazione nell'ambito degli elenchi di cui all'articolo 21, comma 2, lettera b);
c) coadiuva il Comitato di cui all'articolo 21, assicurando l'avvalimento di cui al comma 4 del medesimo articolo 21;
d) se previsto dai rispettivi bandi e a eccezione dei casi di cui all'articolo 21, comma 2, lettera c), provvede allo svolgimento, anche parziale, delle procedure di selezione dei progetti o programmi di ricerca di altri enti, pubblici o privati, previo accordo o convenzione con essi»] [135].
2-ter. La Struttura tecnica di valutazione dei progetti di ricerca, di cui all'articolo 21-bis della
2-quater. Al fine di consentire la valutazione dei progetti presentati nell'ambito dei bandi relativi ai Progetti di rilevante interesse nazionale (PRIN) nel rispetto degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, il numero massimo dei componenti dei comitati di valutazione e dei revisori esterni è stabilito, rispettivamente, in 190 e in 800 unità per ciascun bando. Nelle more dell'istituzione della Struttura tecnica di valutazione dei progetti di ricerca, di cui all'articolo 21-bis della
2-quinquies. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 886, della
Art. 29. Misure a favore di imprese esportatrici
1. Le disponibilità del fondo di cui all'articolo 2, primo comma, del
2. La misura di cui al comma 1 si applica fino al 30 giugno 2024, secondo condizioni e modalità stabilite con una o più deliberazioni del Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della
Art. 30. Semplificazioni procedurali in materia di investimenti
1. Nei procedimenti aventi ad oggetto investimenti per il sistema produttivo nazionale di valore superiore a 25 milioni di euro e con significative ricadute occupazionali, al di fuori dei casi in cui si applica l'articolo 12 del
1-bis. Per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo nonchè per le finalità di cui all'articolo 25 è istituita, presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, la struttura denominata Unità di missione attrazione e sblocco degli investimenti, cui sono assegnati due dirigenti di livello non generale. L'Unità di missione è coordinata dal dirigente di livello generale già individuato quale coordinatore della segreteria tecnica di cui all'articolo 25, comma 2. L'Unità di missione è composta dal personale di cui all'articolo 1, comma 446, della
1-ter. L'Unità di missione di cui al comma 1-bis svolge la propria attività anche con il supporto delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e garantisce la pubblicità e la trasparenza dei propri lavori, anche attraverso idonee misure informatiche [143].
2. Ove il Ministero delle imprese e del made in Italy non adotti gli atti e provvedimenti di cui al comma 1 a causa di inerzia o ritardo ascrivibili al medesimo, ovvero, ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, in caso di inerzia o ritardo ascrivibili a regioni, province autonome di Trento e di Bolzano, città metropolitane, province e comuni, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, esercita i poteri sostitutivi, individuando l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in alternativa nomina uno o più commissari ad acta, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari [144].
Art. 30 bis. Semplificazioni in materia di telecomunicazioni [145]
1. Al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al
a) all'articolo 44:
1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. Le disposizioni dell'articolo 51, comma 3, sono applicabili anche nei casi in cui gli impianti e le opere di cui al comma 1 del presente articolo risultino già realizzate su beni immobili detenuti dagli operatori in base ad accordi di natura privatistica";
2) al comma 10, primo periodo, dopo le parole: "di cui all'articolo 14 della
b) all'articolo 47, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli impianti temporanei di telefonia mobile di cui al presente comma rientrano tra gli interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica, di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al
c) all'articolo 51, comma 3, primo periodo, dopo le parole: "dei beni immobili" sono inserite le seguenti: "o di diritti reali sugli stessi" e le parole: "può esperirsi" sono sostituite dalle seguenti: "l'operatore può esperire";
d) all'articolo 55, comma 4, dopo le parole: "emana il decreto d'imposizione della servitù" sono inserite le seguenti: "entro quindici giorni dalla richiesta dell'intervento di installazione o di manutenzione di reti di comunicazione elettronica".
Titolo II
MISURE IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI, DI ACCOGLIENZA E FINANZIARIE [146]
Capo I
Misure in materia di lavoro, pensioni e servizi ai cittadini e sport
Art. 31. Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti
1. Ai lavoratori dipendenti di cui all'articolo 1, comma 121, della
2. L'indennità una tantum di cui al comma 1 spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro.
3. L'indennità di cui al comma 1 non è cedibile, nè sequestrabile, nè pignorabile e non costituisce reddito nè ai fini fiscali nè ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.
4. Nel mese di luglio 2022, il credito maturato per effetto dell'erogazione dell'indennità di cui al comma 1 è compensato attraverso la denuncia di cui all'articolo 44, comma 9, del
5. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 4, valutati in 2.756 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58.
Art. 32. Indennità una tantum per pensionati e altre categorie di soggetti
1. In favore dei soggetti residenti in Italia, titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonchè di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 1° luglio 2022, e di reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l'anno 2021 a 35.000 euro, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) corrisponde d'ufficio con la mensilità di luglio 2022 un'indennità una tantum pari a 200 euro. Qualora i soggetti di cui al presente comma risultino titolari esclusivamente di trattamenti non gestiti dall'INPS, il casellario centrale dei pensionati, istituito con
2. Agli effetti delle disposizioni del comma 1 dal computo del reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, sono esclusi: i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.
3. L'indennità una tantum di cui al comma 1 non costituisce reddito ai fini fiscali nè ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali, non è cedibile, nè sequestrabile, nè pignorabile.
4. L'indennità una tantum di cui al comma 1 è corrisposta sulla base dei dati disponibili all'Ente erogatore al momento del pagamento ed è soggetta alla successiva verifica del reddito di cui ai commi 1 e 2, anche attraverso le informazioni fornite in forma disaggregata per ogni singola tipologia di redditi dall'Amministrazione finanziaria e da ogni altra amministrazione pubblica che detiene informazioni utili [148].
5. L'Ente erogatore procede alla verifica della situazione reddituale e, in caso di somme corrisposte in eccedenza, provvede alla notifica dell'indebito entro l'anno successivo a quello di acquisizione delle informazioni reddituali.
6. L'indennità una tantum di cui al comma 1 è corrisposta, a ciascun soggetto avente diritto, una sola volta, anche nel caso in cui tale soggetto svolga attività lavorativa.
7. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 6, valutati in 2.740 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58.
8. L'INPS, a domanda, eroga ai lavoratori domestici che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nel mese di luglio 2022 un'indennità una tantum pari a 200 euro. Le domande possono essere presentate presso gli Istituti di Patronato, di cui alla
9. Per coloro che hanno percepito per il mese di giugno 2022 le prestazioni previste dagli articoli 1 e 15 del
10. Per coloro che nel corso del 2022 percepiscono l'indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021 di cui all'articolo 32 della
11. L'Inps, a domanda, eroga una indennità una tantum pari a 200 euro ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile e ai dottorandi e agli assegnisti di ricerca i cui contratti sono attivi alla data di entrata in vigore del presente decreto e che sono iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della
12. Ai lavoratori che nel 2021 siano stati beneficiari di una delle indennità previste dall'articolo 10 commi da 1 a 9 del
13. L'INPS, a domanda, eroga ai lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti di cui agli articoli da 13 a 18 del
14. L'INPS, a domanda, eroga ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che, nel 2021, abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati, un'indennità una tantum pari a 200 euro. L'indennità è corrisposta ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l'anno 2021.
15. L'INPS, a domanda, eroga ai lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che, nel 2021, siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile, un'indennità una tantum pari a 200 euro. Per tali contratti deve risultare per il 2021 l'accredito di almeno un contributo mensile, e i lavoratori devono essere già iscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della
16. L'INPS, a domanda, eroga agli incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del
17. Le indennità di 200 euro di cui ai commi da 9 a 16 saranno erogate successivamente all'invio delle denunce dei datori di lavoro di cui all'articolo 31, comma 4.
18. Ai nuclei familiari beneficiari del reddito di cittadinanza di cui al
19. Le indennità di cui ai commi da 8 a 18 non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del
20. Le prestazioni di cui al presente articolo e all'articolo 31 non sono tra loro compatibili e possono essere corrisposte a ciascun soggetto avente diritto una sola volta.
21. Agli oneri derivanti dai commi da 8 a 18, valutati in 804 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58.
Art. 32 bis. Indennità per il personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro [155]
1. Al fine di dare riconoscimento all'impegno straordinario richiesto per il contrasto del lavoro sommerso, per la vigilanza sul rispetto della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e per l'attuazione delle misure previste nel PNRR, ai dipendenti dell'Ispettorato nazionale del lavoro è attribuita, per l'anno 2022, un'indennità una tantum nelle misure e secondo i criteri da stabilire con decreto del direttore del medesimo Ispettorato nazionale del lavoro, adottato sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e nei limiti delle risorse di cui al secondo periodo. A tale fine i fondi per le risorse decentrate del personale delle aree e per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigenziale dell'Ispettorato nazionale del lavoro sono incrementati, rispettivamente, di euro 10.455.680 e di euro 781.783 per l'anno 2022.
2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a euro 11.237.463 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del
Art. 33. Fondo per il sostegno del potere d'acquisto dei lavoratori autonomi
1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo per l'indennità una tantum per i lavoratori autonomi e i professionisti, con una dotazione finanziaria di 600 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce il relativo limite di spesa, destinata a finanziare il riconoscimento, in via eccezionale, di un'indennità una tantum per l'anno 2022 ai lavoratori autonomi e ai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dell'indennità una tantum di cui al comma 1, incompatibile con le prestazioni di cui agli articoli da 31 a 32, nonchè la quota del limite di spesa di cui al comma 1 da destinare, in via eccezionale, ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58.
Art. 33 bis. Proroga dell'indennità per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa [158]
1. All'articolo 1, comma 251-ter, della
2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 1,4 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
Art. 34. Personale che presta assistenza tecnica presso le sedi territoriali delle regioni per il funzionamento del Reddito di cittadinanza
1. Nelle more del completo espletamento delle procedure di selezione e di assunzione delle unità di personale da destinare ai centri per l'impiego di cui all'articolo 12, comma 3-bis, del
2. Agli oneri per la stipulazione dei contratti di cui al comma 1, per l'eventuale equipaggiamento dei soggetti ricontrattualizzati, nonchè per la gestione amministrativa e il coordinamento delle loro attività, nel limite massimo di 13 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle risorse assegnate alle regioni per il 2022 ai sensi dell'articolo 12, comma 3-bis, del
3. Le regioni che intendono avvalersi delle attività di assistenza tecnica di cui al comma 1 oltre il periodo di due mesi ivi indicato ne danno comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro il 23 giugno 2022, procedendo entro il termine del 10 luglio 2022 all'aggiornamento degli oneri e dei risparmi comunicati ai sensi del comma 2, secondo periodo, alla data del 30 giugno 2022. L'eventuale proroga degli incarichi di collaborazione di cui al comma 1 per le regioni che ne fanno richiesta è effettuata a valere e nei limiti dei risparmi conseguiti e non già utilizzati ai sensi del comma 2 per un periodo massimo di tre mesi e comunque non oltre l'avvenuto completamento delle procedure di selezione e di assunzione delle unità di personale da destinare ai centri per l'impiego di cui all'articolo 12, comma 3-bis, del
4. Nell'ambito delle procedure di selezione e di assunzione delle unità di personale da destinare ai centri per l'impiego di cui all'articolo 12, comma 3-bis, del
Art. 34 bis. Modifica all'articolo 4, comma 9-bis, del
1. Dopo il comma 9-bis dell'articolo 4 del
«9-ter. Le offerte di lavoro congrue di cui al presente decreto possono essere proposte ai beneficiari di cui al comma 7 del presente articolo direttamente dai datori di lavoro privati. L'eventuale mancata accettazione dell'offerta congrua da parte dei beneficiari di cui al medesimo comma 7 è comunicata dal datore di lavoro privato al centro per l'impiego competente per territorio, anche ai fini della decadenza dal beneficio. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità di comunicazione e di verifica della mancata accettazione dell'offerta congrua».
Art. 35. Disposizioni urgenti in materia di sostegno alle famiglie per la fruizione dei servizi di trasporto pubblico
1. Al fine di mitigare l'impatto del rincaro dei prezzi dei prodotti energetici sulle famiglie, in particolare in relazione ai costi di trasporto per studenti e lavoratori, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con una dotazione pari a 180 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato a riconoscere, nei limiti della dotazione del fondo e fino ad esaurimento delle risorse, un buono da utilizzare per l'acquisto, a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 2 e fino al 31 dicembre 2022, di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale. Il valore del buono di cui al primo periodo è pari al 100 per cento della spesa da sostenere per l'acquisto dell'abbonamento e, comunque, non può superare l'importo di euro 60. Il buono di cui al primo periodo è riconosciuto in favore delle persone fisiche che, nell'anno 2021, hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro. Il buono reca il nominativo del beneficiario, è utilizzabile per l'acquisto di un solo abbonamento, non è cedibile, non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente. Resta ferma la detrazione prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera i-decies), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità di presentazione delle domande per il rilascio del buono di cui al comma 1, le modalità di emissione dello stesso, anche ai fini del rispetto del limite di spesa, nonchè di rendicontazione da parte delle aziende di trasporto dei buoni utilizzati, nel periodo di cui al medesimo comma 1, ai fini dell'acquisto degli abbonamenti. Una quota delle risorse del fondo di cui al comma 1, pari a 1 milione di euro, è destinata alla progettazione e alla realizzazione della piattaforma informatica per l'erogazione del beneficio di cui al medesimo comma 1. Per le finalità di cui al secondo periodo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può avvalersi, mediante stipulazione di apposite convenzioni, delle società SOGEI - Società generale d'informatica Spa e CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici Spa. Eventuali economie derivanti dall'utilizzo delle risorse previste per la realizzazione della piattaforma di cui al secondo periodo sono utilizzate per l'erogazione del beneficio di cui al comma 1 [164].
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 79 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58.
Art. 36. Servizi di trasporto pubblico locale
1. Al fine di consentire l'erogazione dei servizi aggiuntivi programmati relativamente al periodo compreso tra il 1° aprile 2022 e il 30 giugno 2022, anche in ragione della necessità di assicurare il regolare svolgimento delle attività didattiche e in coerenza con gli esiti dei tavoli prefettizi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 2 del
2. Eventuali risorse residue, derivanti dal riparto di cui al comma 1 del presente articolo, sono utilizzate per la copertura di oneri sostenuti dalle regioni e province autonome per i servizi aggiuntivi eserciti nel primo trimestre 2022, fermo restando che l'erogazione avviene con le modalità di cui al terzo periodo del comma 1.
Art. 36 bis. Interpretazione autentica di norme del
1. Le disposizioni dell'articolo 10, primo comma, numero 14), del
Art. 37. Misure in materia di locazione
1. Al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'articolo 11 della
2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 58.
Art. 37 bis. Misure per favorire l'incremento dell'offerta di alloggi in locazione per uso residenziale di lunga durata nella città storica di Venezia [167]
1. Al fine di favorire l'incremento dell'offerta di alloggi in locazione per uso residenziale di lunga durata e la residenzialità nel centro storico nonchè di tutelare il patrimonio storico-artistico e ambientale di rilevanza mondiale la cui salvaguardia è obiettivo di preminente interesse nazionale ai sensi della
a) integrare i propri strumenti urbanistici con specifiche disposizioni regolamentari per definire, in modo differenziato per ambiti omogenei, con particolare riguardo al centro storico e alle isole della laguna veneziana, i limiti massimi e i presupposti per la destinazione degli immobili residenziali ad attività di locazione breve di cui all'articolo 4 del
b) stabilire, con specifiche disposizioni regolamentari, che lo svolgimento dell'attività di cui alla lettera a) per una durata superiore a centoventi giorni, anche non consecutivi, in ciascun anno solare sia subordinato al mutamento della destinazione d'uso e della categoria funzionale dell'immobile.
2. Il regolamento comunale di cui al comma 1 è aggiornato periodicamente in considerazione dell'andamento della popolazione residente ed è adottato nel rispetto delle disposizioni regionali vigenti in materia.
Art. 38. Disposizioni in materia di servizi di cittadinanza digitale
1. Al fine di attuare il progetto «Polis» - Case dei servizi di cittadinanza digitale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f), numero 1, del
2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, ai soli fini dell'esecuzione delle convenzioni e sulla base delle attribuzioni, qualifiche e procedure in esse definite, al personale preposto è attribuita la qualifica di incaricato di pubblico servizio. Lo stesso personale può procedere all'identificazione degli interessati, ivi compresa l'attestazione della corrispondenza tra l'immagine fotografica e la persona dell'interessato con gli effetti previsti dall'articolo 34 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al
Art. 39. Disposizioni in materia di sport
1. Le risorse di cui all'articolo 14-bis del
1-bis. Al fine di sostenere le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020, i termini di sospensione di cui all'articolo 1, comma 923, lettere a), b), c) e d), della
Art. 39 bis. Disposizioni in favore delle associazioni di volontariato operanti nell'ambito dell'attività trasfusionale [171]
1. È concesso un contributo di 2 milioni di euro per l'anno 2022 in favore delle associazioni di volontariato operanti nell'ambito dell'attività trasfusionale per l'acquisto dei materiali connessi allo svolgimento delle proprie attività istituzionali.
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
Capo II
Misure in favore degli enti territoriali
Art. 40. Misure straordinarie in favore delle regioni e degli enti locali
1. Per l'anno 2022 il livello del finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato è incrementato di 200 milioni di euro allo scopo di contribuire ai maggiori costi per gli Enti del Servizio sanitario nazionale determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche [172].
2. Alla ripartizione delle risorse di cui al comma 1 accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente.
3. Il contributo straordinario di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla
3-bis. All'articolo 13 del
a) al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «spesa per energia elettrica» sono inserite le seguenti: «e gas»;
b) il comma 6.1 è sostituito dal seguente:
«6.1. In relazione a quanto previsto dal comma 6, la verifica a consuntivo di cui all'articolo 106, comma 1, del
4. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2022, in considerazione degli effetti economici della crisi ucraina e dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2021.
5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 370 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58.
5-bis. Per l'anno 2022, agli enti locali che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, abbiano approvato e trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche i rendiconti relativi all'anno 2021, anche se approvati in data successiva al termine del 30 aprile 2022, non si applicano le restrizioni connesse al mancato rispetto dei termini di approvazione dei rendiconti previsti in materia di assunzioni dall'articolo 9, comma 1-quinquies, del
5-ter. Al fine di contenere la crescita dei costi dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, in corrispondenza dell'aumento degli oneri di gestione derivanti dalle attuali criticità dei mercati dell'energia e delle materie prime, per il 2022 i comuni possono prevedere riduzioni della tassa sui rifiuti e della tariffa avente natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'articolo 1 della
Art. 40 bis. Misure straordinarie in favore dei comuni, delle unioni di comuni, delle province e delle città metropolitane [176]
1. I comuni, le unioni di comuni, le province e le città metropolitane, in via eccezionale e derogatoria per gli anni 2022 e 2023, possono destinare i proventi effettivamente incassati di cui all'articolo 142, commi 12-bis e 12-ter, e all'articolo 208, comma 4, del codice della strada, di cui al
2. Gli incassi di cui al comma 1 si riferiscono agli accertamenti di competenza degli esercizi 2022 e 2023, con esclusione delle eventuali quote arretrate riferite a esercizi precedenti [178].
Art. 41. Contributo alle province e alle città metropolitane per la riduzione del gettito dell'imposta provinciale di trascrizione e dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, nonchè destinazione di risorse alla città metropolitana di Roma Capitale. [179]
1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è iscritto un fondo con una dotazione pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, in relazione alle necessità conseguenti alle province e alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, ad esclusione della città metropolitana di Roma Capitale, che hanno subito una riduzione percentuale del gettito dell'imposta provinciale di trascrizione o dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (RC Auto), come risultante dai dati a disposizione del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, nel 2021 rispetto al 2019 per l'anno 2022, nel 2022 rispetto al 2021 per l'anno 2023 e nel 2023 rispetto al 2019 per l'anno 2024. Il fondo di cui al primo periodo è ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto [180].
2. Al fine di destinare alla città metropolitana di Roma Capitale risorse per la gestione delle spese correnti, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 58.
Art. 42. Sostegno per il conseguimento degli obiettivi del PNRR nelle grandi città [181]
1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 325 milioni di euro per l'anno 2023, di 220 milioni di euro per l'anno 2024, di 70 milioni di euro per l'anno 2025 e 50 milioni di euro per l'anno 2026, finalizzato a rafforzare gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) da parte dei comuni con popolazione superiore a cinquecentomila abitanti. Gli importi spettanti a ciascun comune, a valere sui contributi di cui al primo periodo, calcolati in proporzione alla popolazione residente al 1° gennaio 2021, sono indicati nell'allegato 2 al presente decreto [182].
2. Con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con i comuni destinatari del finanziamento, è individuato per ciascun comune il Piano degli interventi e sono adottate le relative schede progettuali degli interventi, identificati dal Codice Unico di Progetto (CUP), contenenti gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati in relazione al cronoprogramma finanziario e coerenti con gli impegni assunti nel PNRR con la Commissione europea.
3. I decreti di cui al comma 2 disciplinano, altresì, le modalità di erogazione delle risorse, le modalità di monitoraggio, attraverso il sistema di cui al
4. Agli interventi ricompresi nel Piano di cui al comma 2 si applicano, in quanto compatibili, le procedure di semplificazione e accelerazione, le misure di trasparenza e conoscibilità dello stato di avanzamento stabilite per il PNRR nonchè le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, del
5. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 4, pari a 325 milioni di euro per l'anno 2023, 220 milioni di euro per l'anno 2024, 70 milioni di euro per l'anno 2025, 50 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 58 [184].
5-bis. Al fine di rafforzare il progetto «Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati», previsto nel quadro del Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), numero 4, del
5-ter. Il fondo di cui all'articolo 30, comma 14-ter, del
5-quater. Per gli interventi in conto capitale connessi al PNRR sono complessivamente stanziati a favore delle province autonome di Trento e di Bolzano 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026. Con uno o più decreti del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa con le province destinatarie del finanziamento, è individuato il Piano degli interventi e sono adottate le schede progettuali degli interventi, identificati dal codice unico di progetto, contenenti gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati in relazione al cronoprogramma finanziario e coerenti con gli impegni assunti con la Commissione europea nell'ambito del PNRR. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della
Art. 43. Misure per il riequilibrio finanziario di province, città metropolitane e comuni capoluogo di provincia e di città metropolitane nonchè per il funzionamento della Commissione tecnica per i fabbisogni standard.
1. Al fine di favorire il riequilibrio finanziario delle province e delle città metropolitane per le quali è in corso l'applicazione della procedura di riequilibrio ai sensi dell'articolo 243-bis del
2. Al fine di favorire il riequilibrio finanziario, i Sindaci dei comuni capoluogo di provincia che hanno registrato un disavanzo di amministrazione pro-capite superiore a 500 euro, sulla base del disavanzo risultante dal rendiconto 2020 definitivamente approvato e trasmesso alla BDAP al 30 giugno 2022, ridotto dei contributi indicati all'articolo 1, comma 568, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, eventualmente ricevuti a titolo di ripiano del disavanzo, entro il 15 ottobre 2022, possono sottoscrivere un accordo per il ripiano del disavanzo con il Presidente del Consiglio dei ministri o un suo delegato, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, in cui il comune si impegna, per il periodo nel quale è previsto il ripiano del disavanzo, a porre in essere, in tutto o in parte, le misure di cui all'articolo 1, comma 572, della
3. La sottoscrizione dell'accordo di cui al comma 2 è subordinata alla verifica delle misure di cui al medesimo comma 2, proposte dai comuni interessati entro il 31 luglio 2022, da parte di un tavolo tecnico istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso il Ministero dell'interno. Il tavolo di cui al primo periodo è istituito con decreto del Ministro dell'interno ed è composto da rappresentanti del Ministero dell'interno, del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'Agenzia delle entrate-Riscossione. Alle riunioni del tavolo sono invitati esperti indicati dall'Associazione nazionale comuni italiani con funzioni di supporto all'istruttoria. Il tavolo, considerata l'entità del disavanzo da ripianare, individua anche l'eventuale variazione, quantitativa e qualitativa, delle misure proposte dal comune interessato per l'equilibrio strutturale del bilancio. Il tavolo termina l'istruttoria sulle proposte di accordo presentate dai comuni entro il 30 settembre 2022. Ai componenti del Tavolo tecnico non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese ed altri emolumenti comunque denominati [190].
4. Le maggiori entrate derivanti o correlate alle misure di cui al comma 2 devono essere destinate, prioritariamente e fino a concorrenza della quota annuale del disavanzo da ripianare, al ripiano del disavanzo stesso.
5. Per il periodo di due anni dalla sottoscrizione dell'accordo di cui al comma 2 sono sospese le misure di cui all'articolo 6, comma 2, del
5-bis. I termini di presentazione o riformulazione dei piani di riequilibrio finanziario pluriennale previsti dall'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
6. Ai fini della verifica e del monitoraggio dell'accordo di cui al comma 2 si applicano i commi 577 e 578 dell'articolo 1 della
7. Ai comuni che sottoscrivono l'accordo di cui al comma 2 si applicano le disposizioni previste dall'articolo 6 del
8. La procedura di cui ai commi 2, 3 e 6 può essere attivata anche da parte dei comuni sede di città metropolitana, diversi da quelli di cui al comma 567 dell'articolo 1 della
9. Ai fini della realizzazione delle attività connesse alla «Riforma 1.14 - Riforma del quadro fiscale subnazionale» prevista nel PNRR, correlata al raggiungimento dell'obiettivo intermedio nell'anno 2026 per l'attuazione del federalismo fiscale per le regioni (M1C1-119) e per le province e le città metropolitane (M1C1-120) e in relazione alle nuove attività assegnate alla Commissione tecnica per i fabbisogni standard dall'articolo 1, comma 592, della
10. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 9, pari ad euro 7.500 per l'anno 2022 e ad euro 10.000 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
11. All'articolo 3, comma 5-quinquies, del
Capo III
Disposizioni in relazione alla crisi ucraina
Art. 44. Ulteriori misure di assistenza a favore delle persone richiedenti la protezione temporanea di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2022.
1. Nell'ambito delle misure assistenziali previste dall'articolo 4, comma 1, lettera g), del
a) incrementare le disponibilità delle ulteriori forme di accoglienza diffusa di cui all'articolo 31, comma 1, lettera a), del
b) incrementare i destinatari delle forme di sostentamento di cui all'articolo 31, comma 1, lettera b), del
c) integrare, nel limite di euro 27.000.000 per l'anno 2022, il contributo forfetario di cui all'articolo 31, comma 1, lettera c), del
c-bis) corrispondere al Ministero dell'interno un contributo di euro 50.500.000,00 finalizzato all'attivazione fino a un massimo di ulteriori 8.000 posti nel Sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-sexies del
2. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato a disporre, con ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 31, comma 2, del
3. Per far fronte alle eccezionali esigenze di accoglienza in conseguenza del conflitto bellico in atto in Ucraina, le risorse di cui all'articolo 5-quater, comma 1, del
3-bis. L'incremento della disponibilità di posti per l'accoglienza nei centri di cui agli articoli 9 e 11 del
4. Allo scopo di rafforzare, in via temporanea, l'offerta di servizi sociali da parte dei comuni ospitanti un significativo numero di persone richiedenti il permesso di protezione temporanea di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2022, da definire sia in termini percentuali che assoluti in considerazione dell'impatto sulla gestione dei servizi sociali, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato ad assegnare, nel limite di euro 40.000.000 per l'anno 2022, un contributo forfetario una tantum in favore dei predetti comuni, anche per il tramite dei Commissari delegati nominati con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022 e delle province autonome di Trento e di Bolzano interessati. Alla definizione dei criteri e modalità di riparto del contributo di cui al primo periodo si provvede con ordinanze di protezione civile adottate in attuazione della deliberazione del Consiglio dei ministri 28 febbraio 2022.
5. Per l'attuazione delle misure di cui ai commi 1 e 4, nel limite complessivo di euro 188.950.000 per l'anno 2022, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 44 del
6. Agli oneri derivanti dai commi 3 e 5, pari a 301.699.000 euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58.
Art. 45. Misure per l'attività di emergenza all'estero
1. All'articolo 29 del
«2. Ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera l), per la partecipazione del Servizio nazionale al "Pool europeo di protezione civile", istituito, nell'ambito del meccanismo unionale di protezione civile, dall'articolo 11 della decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, è autorizzato, nel rispetto del comma 1 del presente articolo e nel limite delle risorse disponibili nel Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, allo scopo finalizzate con i provvedimenti di cui al medesimo comma 1, l'impiego di moduli, mezzi, attrezzature ed esperti qualificati, specificamente formati e registrati nel Sistema comune di comunicazione e informazione in caso di emergenza (CECIS), su richiesta del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale nel caso di interventi in Paesi terzi.» [198].
2. Nell'ambito del meccanismo unionale di protezione civile, è autorizzata la partecipazione del Servizio nazionale a rescEU, istituito dall'articolo 12 della decisione n. 1313/2013/UE. In relazione a ciascun intervento in Paesi terzi la sussistenza di motivi di rifiuto all'impiego è verificata dal Dipartimento per la protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Al fine di consentire l'anticipazione delle spese connesse all'impiego delle risorse rescEU, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo per la partecipazione a RescEU, con uno stanziamento di 3.000.000 di euro per l'anno 2022. Al Fondo di cui al precedente periodo confluiscono le risorse rimborsate dalla Commissione europea per gli interventi di cui al presente comma, secondo le procedure di cui alla
3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58.
Art. 46. Valutazione degli apprendimenti e lo svolgimento degli esami di Stato degli studenti ucraini
1. In relazione all'evolversi della situazione relativa alla crisi ucraina, per l'anno scolastico 2021-2022, con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione, possono essere adottate specifiche misure per la valutazione degli apprendimenti e per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione dei profughi ucraini accolti nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione.
2. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 47. Misure di sostegno in relazione alla crisi ucraina
1. In attuazione della raccomandazione n. 2022/C166/01 del Consiglio dell'Unione europea, del 19 aprile 2022, «relativa alla conversione delle banconote in hryvnia nella valuta degli Stati membri ospitanti a beneficio degli sfollati provenienti dall'Ucraina», gli sfollati provenienti dall'Ucraina, individuati sulla base delle condizioni stabilite dal comma 2, hanno facoltà di ottenere il cambio delle banconote denominate in hryvnia, di seguito «banconote ucraine», con banconote denominate in euro, alle condizioni stabilite dal comma 4, dalle filiali delle banche aventi sede e succursali in Italia, di seguito «banche italiane», elencate al comma 3 e dalle filiali territoriali della Banca d'Italia.
2. Sono ammessi al cambio delle banconote ucraine gli sfollati appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 89 del 15 aprile 2022, in possesso di un permesso di soggiorno per protezione temporanea rilasciato dal questore del luogo in cui la persona è domiciliata, ai sensi dell'articolo 2 del medesimo decreto. In caso di minori sfollati non accompagnati la richiesta di cambio delle banconote ucraine può essere presentata per il tramite del tutore legale nominato dal Tribunale per i minorenni ai sensi della
3. Le banche che intendono partecipare allo schema nazionale di cambio, di seguito «banche aderenti», comunicano alla Banca d'Italia le filiali in cui è possibile effettuare il cambio. La Banca d'Italia pubblica sul proprio sito internet e mantiene aggiornato l'elenco delle banche aderenti, gli indirizzi delle loro filiali abilitate e gli indirizzi delle filiali territoriali della Banca d'Italia.
4. Il cambio è soggetto alle seguenti condizioni:
a) le banche aderenti procedono all'operazione di cambio previa esibizione da parte dell'avente diritto del permesso di soggiorno per protezione temporanea di cui al comma 2. L'identificazione dell'avente diritto assolve gli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui al Titolo II del
b) il limite massimo di cambio è di 10.000 hryvnia per ciascun avente diritto. Il cambio può essere effettuato anche in più operazioni purchè entro il predetto limite. Il taglio minimo delle banconote ucraine accettabili per il cambio è 100 hryvnia;
c) non è consentita l'applicazione di commissioni di cambio e non è necessaria l'apertura di un conto;
d) il tasso di cambio hryvnia/euro da applicare agli acquisti di valuta ucraina, definito dalla Banca Nazionale di Ucraina, è comunicato dalla Banca d'Italia con avviso sul proprio sito internet. Eventuali variazioni, da rilevarsi solo con frequenza settimanale, sono comunicate con le medesime modalità il venerdì entro le ore 15 CEST e hanno validità per le operazioni di cambio effettuate a partire dal lunedì della settimana successiva;
e) le banche aderenti procedono al controllo di autenticità ed idoneità delle banconote ucraine oggetto del cambio.
5. Al fine di assicurare il rispetto del limite massimo di cui al comma 4, lettera b), le banche aderenti si avvalgono della piattaforma informatica EDAHEX messa a disposizione dalla Banca Centrale Europea per il controllo di tale limite e, successivamente all'esito positivo di tale controllo, inseriscono sulla stessa piattaforma i dati delle operazioni di cambio svolte, contestualmente alla loro effettuazione. Le modalità di accesso a tale piattaforma sono portate a conoscenza delle banche aderenti dalla Banca d'Italia. In caso di indisponibilità della piattaforma, le banche aderenti segnalano immediatamente il disservizio alla Banca d'Italia e si astengono dall'effettuare le operazioni di cambio delle banconote ucraine fino al ripristino della normale operatività.
6. Le banche aderenti trasmettono alla Banca d'Italia, nei tempi e modi da essa indicati, informazioni sulle operazioni di cambio effettuate.
7. Alle condizioni stabilite dalla Banca d'Italia, le banche aderenti consegnano alla Banca d'Italia le banconote ucraine oggetto delle operazioni di cambio, indicando la settimana o le settimane cui si riferiscono e il relativo tasso di cambio. La Banca d'Italia accredita l'importo in euro in favore delle banche aderenti utilizzando il medesimo tasso di cambio in vigore al momento delle operazioni.
8. La Banca d'Italia stipula con la Banca Nazionale di Ucraina un accordo che regola l'acquisto da parte della Banca Nazionale di Ucraina delle banconote ucraine acquisite dalla Banca d'Italia in attuazione dello schema nazionale di cambio. L'accordo contiene, quali elementi essenziali, le modalità con cui è fissato il tasso di cambio delle operazioni rientranti nello schema nazionale di cambio e l'ammontare massimo complessivo delle operazioni di cambio. Le modalità per il rimpatrio delle banconote ucraine sono definite in un successivo accordo da concludere entro sessanta giorni dalla stipulazione dell'accordo di cui al presente comma [201].
9. La Banca d'Italia ha diritto al rimborso da parte dello Stato dei costi e delle eventuali perdite sostenuti per le operazioni di cui ai commi 4, 7 e 8. Essa dà conto al Ministero dell'economia e delle finanze, al termine dello schema nazionale di cambio o comunque ogni tre mesi, dei costi sostenuti indicati al primo periodo. Il Ministero dell'economia e delle finanze procede all'approvazione del conto entro trenta giorni e al rimborso in favore della Banca d'Italia entro trenta giorni dall'approvazione del conto.
10. È prestata la garanzia dello Stato in favore della Banca d'Italia per il caso di inadempimento da parte della Banca Nazionale di Ucraina dell'obbligo di acquisto delle banconote di cui al comma 8. La garanzia ha per oggetto l'importo in euro delle banconote ucraine acquisite dalle banche aderenti e dalla Banca d'Italia, determinato secondo le modalità di cui ai commi 4, 7 e 8. Il Ministero dell'economia e delle finanze procede al pagamento entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte della Banca d'Italia. La garanzia è irrevocabile, a prima richiesta ed incondizionata. In seguito al pagamento il Ministero dell'economia e delle finanze subentra nei diritti della Banca d'Italia nei confronti della Banca Nazionale di Ucraina e, ove applicabile, nella proprietà delle banconote rimaste in deposito presso la Banca d'Italia.
11. Lo schema nazionale di cambio ha durata di sei mesi dalla data di attivazione di cui al comma 12. In caso di raggiungimento dell'ammontare massimo complessivo delle operazioni di cambio stabilito nell'accordo di cui al comma 8 prima della predetta scadenza, la Banca d'Italia comunica alle banche aderenti la cessazione dello schema. Alla scadenza dei sei mesi il Ministero dell'economia e delle finanze può disporre la proroga dello schema in caso di mancato raggiungimento dell'ammontare massimo complessivo. Il Ministero dell'economia e delle finanze può altresì disporre la riapertura dello schema in caso di raggiungimento dell'ammontare massimo complessivo prima della scadenza, a condizione che la Banca d'Italia, su richiesta del medesimo Ministero, aggiorni l'accordo con la Banca Nazionale di Ucraina riguardo all'ammontare massimo complessivo [202].
12. Le operazioni di cambio delle banconote ucraine hanno inizio entro quindici giorni dalla data della stipulazione dell'accordo di cui al comma 8 tra la Banca d'Italia e la Banca Nazionale di Ucraina. La data di avvio delle operazioni è comunicata dalla Banca d'Italia mediante pubblicazione sul proprio sito Internet [203].
13. Gli oneri a carico della finanza pubblica sono quantificati, per l'anno 2022, in euro 500.000 per il rimborso dello Stato alla Banca d'Italia dei costi sostenuti per le operazioni di cui ai commi 4, 7 e 8 ed in euro 120.000.000 per l'eventuale escussione della garanzia dello Stato di cui al comma 10. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo a copertura della garanzia concessa ai sensi del comma 10 con una dotazione di euro 120.000.000 per l'anno 2022. Per la gestione del fondo è autorizzata l'apertura di apposito conto corrente di tesoreria centrale. Le risorse del Fondo non più necessarie alle finalità di cui al comma 10 sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato [204].
14. Per l'anno 2022 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro destinato all'erogazione di uno o più prestiti finanziari a beneficio del Governo dell'Ucraina di importo complessivo non superiore a 200 milioni di euro, quale sostegno al bilancio generale del predetto Stato. Le risorse del predetto Fondo sono impignorabili.
15. L'azione di sostegno al bilancio generale dello Stato ucraino, di cui al comma 14, ha come finalità il supporto al funzionamento della pubblica amministrazione del Governo dell'Ucraina ed è definita nel rispetto di criteri coerenti con il mantenimento della stabilità macroeconomica e dei principi di trasparenza [205].
16. Il sostegno al bilancio generale dello Stato ucraino, di cui al comma 14, può realizzarsi anche in regime di cofinanziamento parallelo di iniziative promosse dalle istituzioni finanziarie multilaterali internazionali o europee. Il Ministero dell'economia e delle finanze può affidare l'erogazione e gestione dei prestiti, nell'ambito delle disponibilità di cui al Fondo previsto dal comma 14, alla società Cassa depositi e prestiti S.p.A., secondo le modalità previste con apposita convenzione. Per la gestione degli interventi di cui al presente comma è autorizzata l'apertura di un apposito conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato al Ministero dell'economia e delle finanze e sul quale la Cassa depositi e prestiti S.p.A. è autorizzata ad effettuare operazioni di prelevamento e versamento di liquidità secondo quanto disposto dalla suddetta convenzione. Il Ministero dell'economia e delle finanze di volta in volta autorizza la concessione dei prestiti [206].
17. Con uno o più accordi di finanziamento stipulati tra il Ministero dell'economia e delle finanze, anche per il tramite della Cassa depositi e prestiti S.p.A., secondo le modalità stabilite nella convenzione di cui al comma 16, e il Governo dell'Ucraina, sono definiti:
a) i termini e le condizioni finanziarie dei prestiti in coerenza con gli standard applicabili all'Ucraina secondo la classificazione dei Paesi per livelli di reddito definita e aggiornata dalla Banca Mondiale;
b) le modalità di erogazione, monitoraggio e reportistica;
c) le modalità di restituzione dei prestiti, nonchè degli eventuali interessi.
18. I rimborsi, comprensivi di quota capitale e quota interessi, derivanti dalle operazioni di prestito di cui al comma 14 ed effettuati secondo le modalità di cui al comma 17, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.
19. La relazione al Parlamento di cui all'articolo 12, comma 4, della
20. Per le attività oggetto della convenzione di cui al comma 16, è autorizzata nell'anno 2022 la spesa fino a un massimo di 50 mila euro a copertura degli oneri e delle spese connessi alla concessione e erogazione dei prestiti del Fondo di cui al comma 14.
21. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 320.550.000 euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58 [207].
Art. 48. Contributo dei Fondi strutturali europei all'azione di coesione a favore dei rifugiati in Europa
1. In attuazione di quanto previsto dal
2. Le risorse a carico del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della
Art. 48 bis. Ulteriori misure per la gestione delle risorse oggetto di congelamento a seguito della crisi ucraina [209]
1. All'articolo 12 del
"7-bis. Nel caso in cui per le attività di custodia di cui ai commi da 1 a 6 si renda necessario attribuire la bandiera nazionale a navi o ad aeromobili, come definiti dagli articoli 136 e 743 del codice della navigazione, nonchè a imbarcazioni o a navi da diporto, come definite dall'articolo 3 del codice della nautica da diporto, di cui al
7-ter. Durante la vigenza della misura e fino alla restituzione delle risorse economiche congelate all'avente diritto, è sospeso il versamento di imposte, tasse e tributi dovuti, il cui presupposto impositivo consista nella titolarità del diritto di proprietà o nel possesso delle stesse. In caso di cessazione della misura di congelamento, contestualmente alla restituzione delle risorse economiche all'avente diritto, l'Agenzia del demanio o l'amministratore ne dà comunicazione all'Agenzia delle entrate e agli altri enti competenti, che provvedono alla liquidazione delle imposte, tasse e tributi dovuti dal titolare del bene per il periodo di durata della predetta misura e fino alla restituzione all'avente diritto".
2. All'articolo 9, comma 8, del
a) dopo il quinto periodo è inserito il seguente: "I membri del Comitato durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta";
b) il settimo e l'ottavo periodo sono sostituiti dai seguenti: "La partecipazione alle riunioni del Comitato non dà diritto alla corresponsione di compensi, indennità, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati. Ai partecipanti alle riunioni del Comitato spettano gli eventuali rimborsi di spese previsti dalla normativa vigente in materia di trattamento di missione, ai cui oneri si fa fronte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente".
3. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 31-ter, comma 2, del
Art. 48 ter. Ulteriori disposizioni a favore di migranti e rifugiati [210]
1. Al fine di consentire ai migranti e ai rifugiati presenti in Italia di usufruire di livelli adeguati di assistenza socio-sanitaria ed educativa e di supporto nell'inserimento socio-lavorativo, all'articolo 2, comma 1, lettera a), della
Capo IV
Disposizioni in materia di spesa pubblica e altre misure urgenti
Art. 49. Disposizioni in materia di spesa pubblica
1. L'articolo 16-bis, comma 7, del
2. L'articolo 31-bis del
«Art. 31 bis. (Proroga di accordi quadro e convenzioni delle centrali di committenza in ambito digitale) - 1. In conseguenza dell'ampia adesione delle pubbliche amministrazioni e tenuto conto dei tempi necessari all'indizione di nuove procedure di gara, gli accordi quadro, le convenzioni e i contratti quadro di cui all'articolo 3, comma 1, lettere cccc) e dddd), del codice dei contratti pubblici, di cui al
3. Le disposizioni di cui all'articolo 31-bis del
4. All'articolo 26, comma 1, della
5. All'articolo 9, comma 8, del
6. Ai fini del rafforzamento delle capacità di analisi, monitoraggio, valutazione e controllo del Ministero dell'economia e delle finanze relativamente alle politiche di spesa pubblica, connesse con la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e degli altri interventi finanziati con risorse europee e nazionali, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze può avvalersi, mediante la stipulazione di apposite convenzioni, anche della società Eulalia s.r.l. [213].
7. La società Eutalia s.r.l. provvede alle relative attività di supporto tecnico specialistico, anche mediante il reclutamento di personale con elevata specializzazione nelle materie economico-finanziarie, giuridiche, statistico-matematiche, ingegneristiche, sulla base delle esigenze specifiche rappresentate dall'Amministrazione, mediante contratti di lavoro a tempo determinato, ovvero con il ricorso a competenze di persone fisiche o giuridiche disponibili sul mercato, nel rispetto di quanto stabilito dal
8. Per le finalità di cui ai commi 6 e 7, nonchè per le finalità di cui al comma 6 dell'articolo 7 del
9. Per consentire lo sviluppo dei servizi finalizzati all'erogazione delle prestazioni destinate a contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica COVID-19 sul reddito dei lavoratori, il valore medio dell'importo delle spese sostenute per l'acquisto di beni e servizi dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, come determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 591, della
Art. 50. Recepimento degli articoli 1 e 3 della
1. Al
a) all'articolo 1, comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) ABE: Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) istituita dal
b) all'articolo 2, comma 6-bis, dopo le parole «del regolamento (UE) 2016/679» sono inserite le seguenti «e del regolamento (UE) 2018/1725»;
c) all'articolo 7, comma 4, le parole «alle Autorità di vigilanza europee» sono sostituite dalle seguenti «all'ABE»;
d) all'articolo 14, comma 5, le parole «alle Autorità di vigilanza europee» sono sostituite dalle seguenti «all'ABE».
2. Al
a) all'articolo 1, comma 6-undecies:
1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) "dispositivo di pubblicazione autorizzato" o "APA": un soggetto quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto 34), del
2) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) "meccanismo di segnalazione autorizzato" o "ARM": un soggetto quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto 36), del
3) le lettere b), d), e) sono abrogate;
b) all'articolo 1, comma 6-duodecies, la lettera c) è abrogata;
c) all'articolo 4, comma 2-ter, primo periodo, le parole «servizi di comunicazione dati» sono sostituite dalle seguenti: «APA o ARM»;
d) la rubrica del Titolo I-ter della Parte III è sostituita dalla seguente «AUTORIZZAZIONE E VIGILANZA DI APA E ARM»;
e) all'articolo 79:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. La gestione di un APA o di un ARM è soggetta ad autorizzazione preventiva da parte della CONSOB, in conformità a quanto previsto dal Titolo IV-bis del
2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. La CONSOB pubblica sul proprio sito internet l'elenco dei soggetti autorizzati ai sensi del comma 1.»;
3) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. La CONSOB vigila sui soggetti di cui al comma 1 e sui gestori delle sedi di negoziazione che forniscono i servizi di un APA o di un ARM per accertare che essi rispettino le condizioni di esercizio previste dal
4) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. La CONSOB può disciplinare con regolamento la procedura di autorizzazione e di revoca di cui al comma 1.»;
f) l'articolo 79-bis è abrogato;
g) l'articolo 79-ter è abrogato;
h) l'articolo 79-ter.1 è abrogato;
i) all'articolo 166:
1) al comma 1, la lettera c-bis) è sostituita dalla seguente:
«c-bis) gestisce un APA o un ARM a cui si applicherebbe la deroga prevista dall'articolo 2, paragrafo 3, del
2) al comma 3 le parole «i servizi di comunicazione dati» sono sostituite dalle seguenti: «la gestione di un APA o di un ARM a cui si applicherebbe la deroga prevista dall'articolo 2, paragrafo 3, del
l) all'articolo 188, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. L'uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, delle parole "Sim" o "società di intermediazione mobiliare" o "impresa di investimento"; "Sgr" o "società di gestione del risparmio"; "Sicav" o "società di investimento a capitale variabile"; "Sicaf" o "società di investimento a capitale fisso"; "Eu-VECA" o "fondo europeo per il venture capital"; "Eu-SEF" o "fondo europeo per l'imprenditoria sociale"; "ELTIF" o "fondo di investimento europeo a lungo termine"; "FCM" o "fondo comune monetario"; "APA" o "dispositivo di pubblicazione autorizzato" a cui si applicherebbe la deroga prevista dall'articolo 2, paragrafo 3, del
m) all'articolo 190.3:
1) alla rubrica, le parole «e dei servizi di comunicazioni dati» sono soppresse;
2) la lettera f) è abrogata;
n) alla rubrica dell'articolo 190-bis le parole «comunicazioni dati» sono sostituite dalle seguenti: «di APA e di ARM»;
o) all'articolo 194-quinquies, comma 1:
1) alla lettera a-ter) le parole «e 79-ter.1,» sono soppresse;
2) alla lettera a-quater) dopo le parole «e delle relative disposizioni attuative» sono aggiunte, le seguenti: «e, in caso di APA o di ARM, degli articoli 27-octies, paragrafi da 1 a 5, e 27-decies, paragrafi da 1 a 4, del medesimo regolamento».
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54-bis del
4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
5. All'articolo 53 del
«1-quater. In ragione delle straordinarie condizioni economiche determinatesi a seguito della grave crisi internazionale in atto in Ucraina, la disposizione di cui al comma 1 si applica agli aiuti previsti da atti legislativi o amministrativi adottati, a livello nazionale, regionale o territoriale, ai sensi e nella vigenza della comunicazione della Commissione europea del 23 marzo 2022, C (2022) 1890, recante "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina", e successive modificazioni.».
Art. 51. Disposizioni in materia di pubblica amministrazione
1. Gli incarichi di collaborazione autorizzati ai sensi dell'articolo 24, comma 1, del
2. La segreteria tecnica di cui all'articolo 29, comma 4, del
3. All'articolo 1-bis, comma 6, ultimo periodo, del
4. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2 e 3, pari a 15.836.500 euro per l'anno 2022, 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede, quanto a 11,832 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura, e, quanto a 4.004.500 euro per l'anno 2022, 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 58 [220].
5. Al fine di assicurare la pronta operatività e la funzionalità del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, in deroga al termine di durata biennale previsto dall'articolo 35, comma 5-ter, del
6. L'articolo 1, comma 7, secondo periodo, del
7. All'articolo 51, comma 2, del
«f-sexies) il Consiglio superiore della magistratura, al fine di assicurare la sicurezza, la continuità e lo sviluppo del sistema informatico del governo autonomo della magistratura ordinaria.».
8. Al
a) all'articolo 25, comma 2, lettera b), dopo il numero 1) è inserito il seguente:
«1-bis) al Comandante del Comando operativo di vertice interforze;»;
b) all'articolo 26, comma 1, lettera a), dopo le parole «Capi di stato maggiore di Forza armata» sono inserite le seguenti: «, il Comandante del Comando operativo di vertice interforze»;
c) all'articolo 28:
1) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole «i Capi di stato maggiore di Forza armata» sono inserite le seguenti: «, il Comandante del Comando operativo di vertice interforze»;
2) al comma 2, dopo le parole «per i Capi di stato maggiore di Forza armata» sono inserite le seguenti: «, per il Comandante del Comando operativo di vertice interforze,»;
d) all'articolo 29:
1) al comma 1, le parole «, posto alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore della difesa,» sono soppresse e le parole «collegamento con i» sono sostituite dalle seguenti: «coordinamento dei»;
2) al comma 1-bis, dopo le parole «del Comando operativo di vertice interforze» sono inserite le seguenti: «dipende dal Capo di stato maggiore della difesa ed»;
e) all'articolo 88, comma 1, le parole «e di unità terrestri, navali e aeree» sono sostituite dalle seguenti: «e di unità terrestri, navali, aeree, cibernetiche e aero-spaziali» e le parole «preposte alla difesa del territorio nazionale e delle vie di comunicazione marittime e aeree» sono sostituite dalle seguenti: «preposte alla difesa del territorio nazionale, delle vie di comunicazione marittime e aeree, delle infrastrutture spaziali e dello spazio cibernetico in ambito militare»;
f) all'articolo 92, comma 4, le parole «
g) all'articolo 168:
1) al comma 1, dopo le parole «più anziano in ruolo» sono inserite le seguenti: «tra quelli che si trovano ad almeno un anno dal limite di età per la cessazione dal servizio permanente»;
2) al comma 2, le parole «massima di un anno, salvo che nel frattempo non deve cessare dal servizio permanente effettivo per limiti di età o per altra causa;» sono sostituite dalle seguenti: «di un anno, senza possibilità di proroga o rinnovo. Se, al termine del mandato di un anno, non è presente in ruolo alcun generale di corpo d'armata che si trova ad almeno un anno dal limite di età per la cessazione dal servizio permanente, il Vice comandante generale in carica è confermato nell'incarico sino a un massimo di due anni e comunque non oltre la data di cessazione dal servizio permanente. Il Vice comandante generale»;
3) al comma 3, le parole «più anziano» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1» e dopo le parole «ordine di anzianità» sono inserite le seguenti: «tra quelli che si trovano ad almeno un anno dal limite di età per la cessazione dal servizio permanente»;
h) all'articolo 909, comma 2, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
«b-bis) il Comandante del Comando operativo di vertice interforze;»;
i) all'articolo 1094, comma 3, primo periodo, dopo le parole «o di Forza armata,» sono inserite le seguenti: «il Comandante del Comando operativo di vertice interforze,»;
l) all'articolo 1378, comma 1, dopo la lettera d) è inserita la seguente:
«d-bis) al Comandante del Comando operativo di vertice interforze, nell'area di competenza, nei confronti del personale militare dipendente;».
8-bis. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al
a) la lettera a) del comma 2 dell'articolo 174 è sostituita dalla seguente:
«a) Comando unità mobili e Comando unità specializzate, ciascuno retto da generale di corpo d'armata, che esercitano funzioni di alta direzione, di coordinamento e di controllo nei confronti dei comandi dipendenti»;
b) all'articolo 174-bis, comma 2-ter, le parole: «il Comando carabinieri per la tutela forestale e il Comando carabinieri per la tutela della biodiversità e dei parchi» sono sostituite dalle seguenti: «il Comando carabinieri per la tutela forestale e dei parchi e il Comando carabinieri per la tutela della biodiversità»;
c) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 826 è sostituita dalla seguente:
«a) generali di divisione o di brigata: 1»;
d) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 827 è sostituita dalla seguente:
«a) generali di divisione o di brigata: 1»;
e) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 828 è sostituita dalla seguente:
«a) generali di divisione o di brigata: 1»;
f) la lettera a) del comma 4 dell'articolo 1047 è sostituita dalla seguente:
«a) presidente: non inferiore a generale di divisione» [221].
8-ter. Tenuto conto delle specifiche e particolari circostanze che caratterizzano le operazioni svolte dalle forze speciali delle Forze armate e della necessità di garantire l'immediatezza e la continuità degli interventi di soccorso, è istituita la qualifica del «soccorritore militare per le forze speciali», in possesso di titolo conseguito all'esito della frequentazione di appositi corsi di formazione, il quale può effettuare manovre per il sostegno di base e avanzato delle funzioni vitali e per il supporto di base e avanzato nella fase di gestione pre-ospedaliera del traumatizzato [222].
8-quater. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e i percorsi di formazione, da attivare nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente per le finalità formative, per l'accesso alla qualifica di cui al comma 8-ter, nonchè i limiti e le modalità di intervento dei soccorritori militari per le forze speciali [223].
9. In ragione dell'evento cibernetico che ha interessato i sistemi informatici del Ministero della transizione ecologica, i termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento dei procedimenti amministrativi, anche autorizzatori, di competenza del Ministero medesimo e pendenti alla data del 6 aprile 2022, ovvero iniziati nei trenta giorni successivi a tale data, sono differiti di sessanta giorni. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai termini relativi ai procedimenti per l'attuazione dei traguardi e degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza da realizzarsi entro il secondo trimestre 2022.
10. Ferme restando le competenze delle altre Autorità nazionali già designate, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è designata, ai sensi dell'articolo 9 del
11. Agli oneri derivanti dal comma 8, lettere a), b), c), d), h), i), l), pari a euro 408.813 annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.
Art. 51 bis. Disposizioni concernenti il sistema delle camere di commercio della Regione siciliana [224]
1. All'articolo 54-ter, comma 2, primo periodo, del
Art. 51 ter. Disposizioni in materia di sanzioni pecuniarie per inosservanza di obblighi vaccinali per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 [225]
1. All'articolo 4-sexies del
a) al comma 1:
1) alla lettera a), le parole: «1° febbraio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «15 giugno 2022»;
2) alla lettera b), dopo le parole: «1° febbraio 2022» sono inserite le seguenti: «, dopo avere ricevuto la prima dose del ciclo vaccinale primario bidose, alla data del 15 giugno 2022» e le parole: «nel rispetto delle indicazioni e nei» sono sostituite dalle seguenti: «neanche oltre i»;
3) alla lettera c), dopo le parole: «1° febbraio 2022» sono inserite le seguenti: «, dopo aver concluso il ciclo vaccinale primario, alla data del 15 giugno 2022» e la parola: «entro» è sostituita dalle seguenti: «neanche oltre»;
b) al comma 6, primo periodo, la parola: «centottanta» è sostituita dalla seguente: «duecentosettanta».
Art. 52. Misure in materia di società pubbliche
1. All'articolo 3, comma 2, del
«2-quater. A decorrere dal 25 maggio 2022, la Società diviene altresì soggetto attuatore degli interventi, non ancora completati alla data del 30 aprile 2022, ricompresi nel piano di cui all'articolo 61, comma 4, del
1-bis. Il termine di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p), del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al
2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 66 del
Art. 52 bis. Disposizioni in materia di società benefit [227]
1. Le somme in conto residui di cui all'articolo 38-ter, comma 1, del
2. Al comma 2 dell'articolo 38-ter del
3. Alla compensazione degli effetti, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, derivanti dal comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
Art. 53. Contabilità speciale a favore del Commissario straordinario per l'emergenza della peste suina africana
1. Al fine di assicurare il tempestivo svolgimento dei compiti del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della peste suina africana, di cui all'articolo 2 del
Art. 54. Disposizioni urgenti per i trasporti in condizioni di eccezionalità
1. All'articolo 10 del codice della strada, di cui al
a) al comma 2, lettera b):
1) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Entro i suddetti limiti di massa complessiva, il trasporto può essere effettuato con autoveicoli o complessi di autoveicoli isolati aventi un numero di assi superiore a quello indicato»;
2) al terzo periodo, dopo le parole: «complessi di veicoli a otto» sono inserite le seguenti: «o più»;
b) al comma 10-bis:
1) alla lettera b), alinea, dopo le parole: «complessi di veicoli a otto» sono inserite le seguenti: «o più»;
2) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
«b-bis) la disciplina transitoria da applicare, nelle more dell'effettuazione delle verifiche di cui alle lettere a) o b), ivi comprese le eventuali misure, anche di natura organizzativa o gestionale, di mitigazione del rischio applicabili, comunque, non oltre il 30 settembre 2023» [228].
2. All'articolo 7-bis, comma 2, del
Capo V
Disposizioni transitorie, finali e finanziarie
Art. 55. Disposizioni sul contributo straordinario contro il caro bollette
1. All'articolo 37 del
a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole «dei soggetti rivenditori di energia elettrica» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;
b) al comma 2, le parole «periodo dal 1° ottobre 2021 al 31 marzo 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 31 marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti: «periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021» e le parole «nella misura del 10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 25 per cento»;
c) al comma 5, primo periodo, le parole «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per un importo pari al 40 per cento, a titolo di acconto, entro il 30 giugno 2022 e per la restante parte, a saldo, entro il 30 novembre 2022»;
d) al comma 8, primo periodo, le parole «1° aprile» sono sostituite dalle seguenti: «1° maggio»;
e) al comma 10, primo periodo, le parole «1° aprile» sono sostituite dalle seguenti: «1° maggio».
Art. 56. Disposizioni in materia di Fondo per lo sviluppo e la coesione
1. Le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della
2. Le riduzioni del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della
3. All'articolo 44 del
«7-bis. Con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) da adottare entro il 30 novembre 2022, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze a seguito di una ricognizione operata dal Dipartimento per le politiche di coesione e l'Agenzia per la coesione territoriale, anche avvalendosi dei sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato, sono individuati gli interventi infrastrutturali, privi al 30 giugno 2022 dell'obbligazione giuridicamente vincolante di cui al punto 2.3 della
7-ter. Con la medesima delibera di cui al comma 7-bis sono altresì individuati i cronoprogrammi procedurali e finanziari relativi agli interventi infrastrutturali ricompresi nei contratti istituzionali di sviluppo di cui all'articolo 6 del
7-quater. Gli interventi diversi da quelli di cui ai commi 7-bis e 7-ter che non generano obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il termine di cui al comma 7, lettera b), sono definanziati.» [231].
4. All'articolo 14 del
«2-bis. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche alla gestione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della
Art. 57. Disposizioni transitorie
1. Salvo quanto previsto dal comma 2, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. La disposizione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), numero 2), si applica ai procedimenti nei quali, alla data del 31 luglio 2022, non sia intervenuta la deliberazione di cui all'articolo 7, comma 1.
3. [Le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b), si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022] [232].
Art. 58. Disposizioni finanziarie
1. A parziale reintegrazione delle riduzioni operate con l'articolo 42, comma 2, lettera a), del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla
1-bis. Al fine di finanziare interventi di cooperazione multilaterale o bilaterale nell'ambito delle attività di cui all'articolo 23 del
2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
3. Gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti del ricorso all'indebitamento di cui al comma 4, lettera i), sono valutati in 22 milioni di euro per l'anno 2022, 126 milioni di euro per l'anno 2023, 233 milioni di euro per l'anno 2024, 313 milioni di euro per l'anno 2025, 374 milioni di euro per l'anno 2026, 399 milioni di euro per l'anno 2027, 423 milioni di euro per l'anno 2028, 450 milioni di euro per l'anno 2029, 478 milioni di euro per l'anno 2030, 502 milioni di euro per l'anno 2031 e 522 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, a 39 milioni di euro per l'anno 2022, 163 milioni di euro per l'anno 2023, 266 milioni di euro per l'anno 2024, 344 milioni di euro per l'anno 2025, 403 milioni di euro per l'anno 2026, 427 milioni di euro per l'anno 2027, 454 milioni di euro per l'anno 2028, 479 milioni di euro per l'anno 2029, 505 milioni di euro per l'anno 2030, 528 milioni di euro per l'anno 2031 e 552 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma 4 [235].
4. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, 3, 4, 5, 14, 18, 19, 20,21, 24, 26, 28, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 45,47, 49, 51, 56 e dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, determinati in 16.702.778.500 euro per l'anno 2022, 5.467,2 milioni di euro per l'anno 2023, 3.986,8 milioni di euro per l'anno 2024, 5.132,3 milioni di euro per l'anno 2025, 1.879,4 milioni di euro per l'anno 2026, 399 milioni di euro per l'anno 2027, 423 milioni di euro per l'anno 2028, 450 milioni di euro per l'anno 2029, 478 milioni di euro per l'anno 2030, 502 milioni di euro per l'anno 2031, 522 milioni di euro per l'anno 2032, 525,1 milioni di euro per l'anno 2033 e 522 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, a 5.504,2 milioni di euro per l'anno 2023, 4.019,8 milioni di euro per l'anno 2024, 1.908,4 milioni di euro per l'anno 2026, 427 milioni di euro per l'anno 2027, 454 milioni di euro per l'anno 2028, 479 milioni di euro per l'anno 2029, 505 milioni di euro per l'anno 2030, 528 milioni di euro per l'anno 2031, 552 milioni di euro per l'anno 2032, 555,1 milioni di euro per l'anno 2033 e 552 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034, si provvede [236]:
a) quanto a 500 milioni di euro per l'anno 2022, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui all'articolo 3, comma 5;
b) quanto a 242,6 milioni di euro per l'anno 2023, 5,4 milioni di euro per l'anno 2026 e 3,1 milioni di euro per l'anno 2033, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
c) quanto a 6.508 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 55;
d) quanto a 3,6 milioni di euro per l'anno 2022, 15,1 milioni di euro per l'anno 2023, 14,8 milioni di euro per l'anno 2027, 5,1 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031 e 4,3 milioni di euro per l'anno 2032, che aumentano, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 7,971 milioni di euro per l'anno 2022 e 17,198 milioni di euro per l'anno 2023, 0,198 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, 14,998 milioni di euro per l'anno 2027, 5,298 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031, 4,498 milioni di euro per l'anno 2032 e 0,198 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 14 e 51; e) quanto a 1,9 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle minori spese derivanti dall'articolo 14 [237];
f) quanto a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 e 3.000 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della
g) quanto a 1.500 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della
h) quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.189;
i) mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica il 20 aprile 2022 con le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della
4-bis. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, comma 2, 1-ter e 1-quater, pari a 3.043,98 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, di competenza e di cassa, delle missioni e dei programmi indicati nell'allegato 3-bis annesso al presente decreto, per gli importi ivi specificati [238].
5. L'allegato 1 alla
6. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.
Art. 58 bis. Clausola di salvaguardia [239]
1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione.
Art. 59. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
ALLEGATO 1 [240]
(articolo 17, comma 1, lettera b)
“ALLEGATO TECNICO
MODALITÀ E TERMINI DI RILASCIO DELLE GARANZIE DI CUI ALL’ARTICOLO 6, COMMA 14-BIS
SEZIONE A – DEFINIZIONI
SEZIONE B – CRITERI, MODALITÀ E CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELLA GARANZIA
SEZIONE C – OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA DELLO STATO
SEZIONE D – REMUNERAZIONE DELLA GARANZIA E COMMISSIONI SPETTANTI A SACE
S.P.A.
SEZIONE E – GESTIONE, INDENNIZZI E RECUPERI
A. DEFINIZIONI
1. Ai fini del presente allegato tecnico si intendono per:
a) Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione: il
b) Condizioni di mercato: le condizioni conformi al principio dell’operatore privato in una economia di mercato, in conformità alla Comunicazione della Commissione europea (2008/C 155/02) del 20 giugno 2008 sull’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie;
c) Conto Corrente: il conto corrente di tesoreria centrale intestato a SACE S.p.A. di cui all’articolo 1, comma 14, del Decreto Liquidità;
d) Controparte: Impresa Beneficiaria ovvero una persona giuridica terza nel caso in cui il rimborso del finanziamento sia da questa coperto, integralmente o parzialmente, in garanzia autonoma e a prima richiesta;
e) Decreto Liquidità: il
f) Finanziamenti: i finanziamenti, anche subordinati, sotto qualsiasi forma (ivi inclusi la locazione finanziaria, l’acquisto di crediti a titolo oneroso, il rilascio di fideiussioni, l’apertura di credito documentaria, nonché ogni altra forma di concessione di crediti, garanzie e impegni di firma), come definiti dall’articolo 2 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 2 aprile 2015, n. 53, concessi in favore di Imprese Beneficiarie, ovvero concessi ad altro soggetto abilitato all’esercizio del credito in Italia per effettuare i finanziamenti alle Imprese Beneficiarie;
g) Fondo: il fondo di cui all’articolo 1, comma 14, del Decreto Liquidità;
h) Garanzie: le garanzie sotto qualsiasi forma, ivi incluse controgaranzie, fideiussioni e altri impegni di firma rilasciati da SACE S.p.A. ai sensi dell’articolo 6, comma 14-bis, del
i) Gruppo di Controparti connesse: il “gruppo di clienti connessi” secondo la definizione di cui all’articolo 4, punto 39), del
l) Imprese Beneficiarie: le imprese aventi sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, purché le stesse non risultino classificate dal Soggetto Garantito o dal sistema bancario tra le esposizioni deteriorate, non presentino un rapporto tra «totale sconfinamenti per cassa» e «totale accordato operativo per cassa» superiore al 20 per cento e non rientrino nella categoria di Imprese in difficoltà;
m) Impresa in difficoltà: le imprese che rientrano nella definizione di “imprese in difficoltà” ai sensi della Comunicazione della Commissione europea (2014/C 249/01) recante “Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà”;
n) Limiti di rischio: i limiti e i criteri individuati in relazione ai rischi che si intende assumere nell’anno di riferimento, come indicati alla Sezione B, paragrafi 5 e 6;
o) Organo Deliberante: il Consiglio di amministrazione di SACE S.p.A. ovvero il diverso organo di SACE S.p.A. che risulta competente per la delibera di assunzione, variazione, gestione e indennizzo di ciascuna operazione in base al sistema di deleghe di volta in volta vigente;
p) Soggetti Garantiti: banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, confidi, nonché imprese di assicurazione nazionali e internazionali, autorizzate all’esercizio in Italia del ramo credito e cauzioni ovvero, con riferimento alle Garanzie su Titoli di debito, i sottoscrittori di Titoli di debito emessi dalle Imprese Beneficiarie;
q) Titoli di debito: prestiti obbligazionari, cambiali finanziarie, titoli di debito e altri strumenti
finanziari, emessi dalle Imprese Beneficiarie.
2. Ai fini del rilascio delle Garanzie, il titolare o il legale rappresentante dell’Impresa Beneficiaria, nonché i soggetti indicati all’articolo 85, commi 1, 2, 2-bis e 2-ter, del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, dichiarano di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dall’articolo 67 dello stesso Codice. Con protocollo d’intesa sottoscritto tra il Ministero dell’interno, il Ministero dell’economia e delle finanze e la SACE S.p.A. sono disciplinati i controlli, anche con procedure semplificate, di cui al libro II del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione.
B. CRITERI, MODALITÀ E CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELLA GARANZIA
1. Fermo restando quanto previsto al paragrafo 6, al fine di sostenere e rilanciare l’economia, supportare la crescita dimensionale delle aziende e l’incremento della loro competitività, potenziare lo sviluppo tecnologico e la sostenibilità ambientale, le infrastrutture e le filiere strategiche e favorire l’occupazione, SACE S.p.A. è abilitata a rilasciare, a Condizioni di mercato e in conformità con la normativa dell’Unione europea, Garanzie su Finanziamenti e Titoli di debito entro l’importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro.
2. Le Garanzie su Finanziamenti sono concesse in favore di Soggetti Garantiti per una percentuale massima di copertura del 70 per cento.
3. Nel rispetto della Comunicazione della Commissione europea (2008/C 155/02) del 20 giugno 2008 sull’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie, la percentuale di copertura delle Garanzie su Titoli di debito concesse in favore di Soggetti Garantiti può essere innalzata fino al 100 per cento qualora i Titoli di debito non siano subordinati, non siano convertibili e fermi restando i limiti specificati nel documento di gestione dei rischi di cui alla Sezione C, paragrafo 4.
4. SACE S.p.A. rilascia le Garanzie, secondo i procedimenti di seguito disciplinati:
a) nel caso di Garanzie il cui importo massimo garantito in quota capitale ecceda 375 milioni di euro e superi il 25 per cento del fatturato dell’Impresa Beneficiaria ovvero del consolidato del gruppo di riferimento, ove esistente, considerati i dati risultanti dall’ultimo bilancio approvato e in ogni caso qualora l’importo massimo garantito in quota capitale ecceda 1 miliardo di euro:
1) la competenza deliberativa è dell’Organo Deliberante di SACE S.p.A. coerentemente con il proprio sistema di deleghe decisionali e il rilascio della garanzia è subordinato alla decisione assunta con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze;
2) SACE S.p.A. informa prontamente il Ministero dell’economia e delle finanze dell’avvio delle attività istruttorie, fornendo tutte le informazioni disponibili;
3) SACE S.p.A. informa il Ministero dell’economia e delle finanze sugli esiti dell’attività istruttoria;
b) in tutti gli altri casi, la competenza deliberativa è dell’Organo Deliberante di SACE S.p.A. coerentemente con il proprio sistema di deleghe decisionali.
5. SACE S.p.A. rilascia le Garanzie nel rispetto dei seguenti Limiti di Rischio:
a) limite di durata massima della singola garanzia pari a 20 anni;
b) limite di massima esposizione su singola Controparte, pari all’8 per cento dell’importo massimo delle garanzie concedibili ai sensi dell’articolo 6, comma 14-bis, del
c) limite di massima esposizione su Gruppo di Controparti connesse, pari al 15 per cento dell’importo massimo delle garanzie concedibili ai sensi dell’articolo 6, comma 14-bis, del
d) limite di massima esposizione su settore di attività economica, pari al 25 per cento dell’importo massimo delle garanzie concedibili ai sensi dell’articolo 6, comma 14-bis, del
e) rating minimo assegnato alla Controparte al momento del rilascio delle Garanzie non inferiore alla classe equivalente “B”, secondo la scala Standard & Poor’s fermo restando il perseguimento di un adeguato bilanciamento del merito di credito delle esposizioni assunte.
6. La somma degli impegni, tempo per tempo in essere, assunti da SACE S.p.A. ai sensi dell’articolo 1 del Decreto Liquidità e degli impegni assunti da SACE S.p.A. ai sensi dell’articolo 6, comma 14-bis, del
7. SACE S.p.A. specifica ulteriormente i limiti di cui al paragrafo 5 sulla base delle differenti forme tecniche di intervento, nell’ambito del documento riguardante le politiche di gestione del rischio e linee guida adottate da SACE S.p.A., di cui alla Sezione C, paragrafo 4. SACE S.p.A. individua tali limiti tenendo conto altresì delle ulteriori esposizioni dello Stato, derivanti da altri strumenti di garanzia gestiti dalla stessa SACE S.p.A. Al fine di contenere i rischi assunti dallo Stato, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, possono essere modificati i Limiti di Rischio sopra riportati anche in dipendenza delle informazioni fornite da SACE S.p.A. ai sensi della Sezione C, paragrafo 4, sull’andamento del portafoglio garantito e dei volumi di attività attesi.
8. Ai fini della migliore gestione del rischio e fermi restando tutti i limiti previsti nella presente Sezione, SACE S.p.A. assicura un adeguato bilanciamento tra le diverse forme tecniche di cui alla presente Sezione, secondo criteri e specifiche contenuti nel documento riguardante le politiche di gestione del rischio e linee guida adottate da SACE S.p.A., di cui alla Sezione C, paragrafo 4.
9. Nello svolgimento dell’attività istruttoria delle operazioni da cui derivano gli impegni da assumere SACE S.p.A. opera con la dovuta diligenza professionale, attraverso le proprie strutture competenti per l’analisi, valutazione e gestione dei rischi, ed esegue la valutazione, caso per caso, di ciascuna richiesta di concessione della Garanzia, tenuto conto dell’eterogeneità che contraddistingue le Imprese Beneficiarie e delle peculiarità di ciascun Finanziamento o Titolo di debito, nonché dello specifico livello di rischio. Nell’ambito della procedura di istruttoria, SACE S.p.A. valuta il rispetto da parte dei Soggetti Garantiti, diversi dai sottoscrittori dei Titoli di Debito, di adeguati princìpi di organizzazione, vigilanza, patrimonializzazione ed operatività. Non sono ricompresi nei Soggetti Garantiti i soggetti destinatari di sanzioni, divieti, misure restrittive o altri provvedimenti in materia di sanzioni di tipo economico o finanziario, oppure inerenti a embarghi commerciali, che siano emanati, amministrati o imposti ai sensi o per effetto di risoluzioni delle Nazioni Unite, dall’Unione Europea, dalla Repubblica italiana o (nei limiti in cui compatibile con la normativa europea e italiana) dalle autorità degli Stati Uniti d’America ovvero di leggi o regolamenti adottati dall’Unione europea, dalla Repubblica italiana o (nei limiti in cui compatibile con la normativa europea e italiana) dalle autorità degli Stati Uniti d’America nonché i soggetti che risiedono in Paesi o territori non cooperativi ai fini fiscali.
10. Le modalità operative ai fini della assunzione e gestione delle Garanzie, della loro escussione e del recupero dei crediti, nonché la documentazione necessaria ai fini del rilascio delle Garanzie, inclusi i rimedi contrattuali previsti in relazione all’inadempimento da parte del Soggetto Garantito agli impegni previsti, sono ulteriormente specificate da SACE S.p.A.
11. Le disposizioni del presente allegato tecnico non attribuiscono diritti soggettivi o interessi legittimi in relazione alla concessione della garanzia.
C. OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA DELLO STATO
1. Ai sensi dell’articolo 6, comma 14-bis, del
2. La garanzia dello Stato è esplicita, incondizionata, irrevocabile e si estende al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e a ogni altro onere accessorio, al netto dei premi incassati da SACE S.p.A. a titolo di remunerazione delle Garanzie e versati al Fondo al netto delle commissioni spettanti a SACE S.p.A., ai sensi di quanto previsto dalla Sezione D.
3. SACE S.p.A. registra le attività svolte ai sensi del presente allegato tecnico con contabilità separata.
4. SACE S.p.A., anche al fine di consentire un’adeguata programmazione pluriennale della dotazione del Fondo, trasmette al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro – Direzione VI:
a) periodicamente, con cadenza almeno annuale, un’informativa volta a fornire, su base previsionale e tenuto conto dei Limiti di rischio applicabili, una panoramica dei volumi, della composizione del portafoglio delle Garanzie e delle relative stime di rischio, unitamente ad una informativa sulle politiche di gestione del rischio relativo alle operatività di cui al presente allegato tecnico e sulle linee guida adottate da SACE S.p.A.;
b) periodicamente, con cadenza almeno trimestrale:
1) un’informativa ex ante sugli impegni da assumere in termini di Garanzie, volumi e possibili stime di rischio ad essi associati e sulle altre decisioni aziendali rilevanti ai fini dell’assunzione di impegni;
2) un’informativa contenente:
2.1) le deliberazioni adottate dai propri organi;
2.2) gli impegni assunti e in essere in termini di volumi, premi, richieste di indennizzo, pagamenti effettuati a fronte delle richieste di indennizzo, recupero dei crediti, spese amministrative, stima delle commissioni spettanti a SACE S.p.A.;
2.3) il “Risk Reporting” contenente le stime di rischio e le risultanze dell’attività di monitoraggio del fabbisogno di risorse del Fondo, sulla base della metodologia definita all’interno del documento riguardante le politiche di gestione del rischio e le linee guida adottate da SACE S.p.A., di cui alla lettera a) del presente paragrafo, unitamente ad una descrizione delle eventuali misure di contenimento individuate come necessarie;
2.4) eventuali modifiche al sistema aziendale di deleghe decisionali in materia di assunzione, di gestione degli impegni in essere, delle richieste di indennizzo e del recupero dei crediti.
5. SACE S.p.A. trasmette al Ministero dell’economia e delle finanze un tempestivo aggiornamento delle informative di cui al paragrafo 4, qualora si manifestino variazioni significative con particolare riferimento, a titolo esemplificativo, alle variazioni relative ad impegni, premi, indennizzi ovvero ad altre voci che comportino movimentazioni di cassa.
D. REMUNERAZIONE DELLA GARANZIA E COMMISSIONI SPETTANTI A SACE S.P.A.
1. SACE S.p.A. determina i premi a titolo di remunerazione delle Garanzie a Condizioni di mercato nel rispetto della Comunicazione della Commissione europea (2008/C 155/02) del 20 giugno 2008 sull’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie, in conformità alla metodologia di cui al prospetto tecnico concordato con il Ministero dell’economia e delle finanze. Il livello dei premi è rivisto almeno annualmente per verificarne l’adeguatezza ai fini dell’autofinanziamento del regime di garanzia. I premi riscossi da SACE S.p.A. sono versati sul Conto Corrente, al netto delle commissioni trattenute da SACE S.p.A. per le attività svolte ai sensi del presente allegato tecnico e risultanti dalla contabilità di SACE S.p.A. e salvo conguaglio all’esito dell’approvazione del bilancio.
2. Le commissioni dovute a SACE S.p.A. sono limitate alla copertura dei costi sostenuti da questa e imputabili alle attività svolte per l’acquisizione, gestione, ristrutturazione e recupero degli impegni connessi alle Garanzie, come risultanti da idonea rendicontazione certificata dal soggetto incaricato della revisione dei conti.
3. SACE S.p.A. trasmette al Ministero dell’economia e delle finanze:
a) entro il 15 novembre di ogni anno, per eventuali osservazioni da formulare nei successivi trenta giorni, la pre-rendicontazione attestante le commissioni maturate per le attività svolte fino al 30 settembre dello stesso esercizio; decorso il termine per formulare le osservazioni e in assenza di queste, SACE trattiene dal Conto Corrente le commissioni maturate fino a tale data;
b) entro il 28 febbraio di ogni anno la rendicontazione certificata attestante le commissioni maturate per le attività svolte nell’esercizio precedente; all’esito dell’approvazione del bilancio SACE trattiene dal Conto Corrente l’importo delle commissioni maturate e non già trattenute ai sensi della lettera a).
E. GESTIONE, INDENNIZZI E RECUPERI
1. SACE S.p.A. svolge con la dovuta diligenza professionale, per conto del Ministero dell’economia e delle finanze, l’attività di gestione delle garanzie rilasciate, l’attività di pagamento degli importi dovuti in relazione alle Garanzie e l’attività di recupero dei crediti.
2. SACE S.p.A. gestisce le attività di recupero dei crediti direttamente ovvero conferendo mandato a terzi o agli stessi garantiti, e monitorando lo svolgimento delle attività esternalizzate nonché l’adeguatezza delle stesse.”.
ALLEGATO 2 [241]
(articolo 42, comma 1)
ALLEGATO 3
(articolo 58, comma 1)
ALLEGATO 3-bis [242]
(articolo 58, comma 4-bis)
ALLEGATO 4 [243]
(articolo 58, comma 5)
«Allegato 1
(articolo 1, comma 1)
»
Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonchè in materia di politiche sociali e di crisi ucraina.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il
Visto il
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure urgenti per contrastare gli effetti economici della grave crisi internazionale in atto in Ucraina anche in ordine allo svolgimento delle attività produttive;
Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure urgenti per contenere il costo dei carburanti e dell'energia, potenziare gli strumenti di garanzia per l'accesso al credito delle imprese, nonchè integrare le risorse per compensare l'aumento del costo delle opere pubbliche;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri, adottate nelle riunioni del 2 e del 5 maggio 2022;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri dell'economia e delle finanze, della transizione ecologica, della cultura, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del lavoro e delle politiche sociali e per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
Emana
il seguente decreto-legge:
Titolo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA E IMPRESE
Capo I
Misure in materia di energia
Art. 1. Bonus sociale energia elettrica e gas
1. Per il terzo trimestre dell'anno 2022 le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 41 del 18 febbraio 2008, e la compensazione per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3, comma 9, del
2. Ai fini delle dichiarazioni ISEE l'articolo 6 del
Art. 2. Incremento dei crediti d'imposta in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale
1. Il contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, fissato dall'articolo 4 del
2. Il contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta di cui all'articolo 5 del
3. Il contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, fissato dall'articolo 3, comma 1, del
Art. 3. Credito d'imposta per gli autotrasportatori
1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come carburante, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto indicate all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a), del testo unico delle accise approvato con
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in euro 496.945.000 per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58.
5. L'articolo 17 del
6. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della
Art. 4. Estensione al primo trimestre dell'anno 2022 del contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese a forte consumo di gas naturale
1. Al
«Art. 15.1 (Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale per il primo trimestre dell'anno 2022). - 1. Alle imprese a forte consumo di gas naturale di cui al comma 2 è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 10 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita all'ultimo trimestre 2021, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
2. Ai fini del presente articolo è impresa a forte consumo di gas naturale quella che opera in uno dei settori di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, n. 541, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 5 dell'8 gennaio 2022 e ha consumato, nel primo trimestre solare dell'anno 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25 per cento del volume di gas naturale indicato all'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto, al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici.
3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del
4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del
5. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 427,10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58.
Art. 5. Disposizioni per la realizzazione di nuova capacità di rigassificazione
1. In considerazione della necessità di diversificare le fonti di approvvigionamento di gas ai fini della sicurezza energetica nazionale, fermi restando i programmi di decarbonizzazione del sistema energetico nazionale, le opere finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione da allacciare alla rete di trasporto esistente alla data di emanazione del presente decreto, incluse le connesse infrastrutture, costituiscono interventi strategici di pubblica utilità, indifferibili e urgenti. Per la realizzazione delle opere e delle infrastrutture connesse di cui al primo periodo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono nominati uno o più Commissari straordinari di Governo. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il Commissario si avvale delle amministrazioni centrali e territoriali competenti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e allo stesso non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati.
2. Per la costruzione e l'esercizio delle opere di cui al comma 1, nonchè per la realizzazione delle connesse infrastrutture, l'autorizzazione prevista dall'articolo 46 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla
3. Per le valutazioni ambientali delle opere e delle infrastrutture connesse di cui al comma 1, previa comunicazione alla Commissione europea, si applica l'esenzione di cui all'articolo 6, comma 11, del
4. Le amministrazioni a qualunque titolo interessate nelle procedure autorizzative, incluso il rilascio della concessione demaniale marittima, delle opere e delle infrastrutture connesse di cui al comma 1, attribuiscono ad esse priorità e urgenza negli adempimenti e nelle valutazioni di propria competenza, anche ai fini del rispetto del termine di cui al comma 2. L'autorizzazione di cui al comma 2, fermo restando quanto previsto dall'articolo 46, commi 1, terzo periodo e 2, primo periodo, del
5. Entro il termine di trenta giorni dalla nomina del Commissario di cui al comma 1, i soggetti interessati alla realizzazione delle opere e delle connesse infrastrutture di cui al comma 1 presentano la relativa istanza di autorizzazione al medesimo Commissario, corredata, ove necessario, dalla soluzione tecnica di collegamento dell'impianto alla rete nazionale di trasporto del gas naturale, da un cronoprogramma di realizzazione ed entrata in esercizio dell'impianto, nonchè da una descrizione delle condizioni di approvvigionamento del gas.
6. Il Commissario di cui al comma 1 comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero della transizione ecologica e al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili le istanze di cui al comma 5 entro cinque giorni dalla presentazione e i progetti autorizzati entro cinque giorni dal rilascio dell'autorizzazione.
7. Qualora l'ubicazione individuata per l'installazione delle unità galleggianti di cui al comma 1 sia un sito militare, per l'autorizzazione all'installazione dei predetti impianti e delle connesse infrastrutture si applicano le disposizioni di cui all'articolo 358 del
8. Al fine di limitare il rischio sopportato dalle imprese di rigassificazione che realizzano e gestiscono le opere e le infrastrutture di cui al comma 1 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2043. Il fondo è destinato a coprire la quota dei ricavi per il servizio di rigassificazione, inclusivi del costo di acquisto e/o realizzazione dei nuovi impianti sopra richiamati, prioritariamente per la quota eccedente l'applicazione del fattore di copertura dei ricavi di cui alla delibera dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente 474/2019/R/gas, prevista dalla vigente regolazione tariffaria. L'importo residuo del fondo è destinato a contribuire alla copertura dei ricavi riconosciuti al servizio di rigassificazione dalla vigente regolazione tariffaria, a beneficio degli utenti e dei consumatori. I criteri di accesso e le modalità di impiego del fondo sono definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato.
9. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, qualora trovi applicazione il codice dei contratti pubblici di cui al
10. In ogni caso, in considerazione della necessità di realizzare con urgenza le opere e le connesse infrastrutture di cui al comma 1, nell'ambito delle relative procedure di affidamento:
a) è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del
b) si applicano le previsioni di cui all'articolo 3, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, del
c) non si applicano le previsioni di cui all'articolo 22 del
d) le stazioni appaltanti possono prevedere, a pena di esclusione dalla procedura, l'obbligo per l'operatore economico di procedere alla visita dei luoghi, nonchè alla consultazione sul posto dei documenti di gara e relativi allegati ai sensi e per gli effetti dell'articolo 79, comma 2, del
e) in relazione alle procedure ordinarie, si applicano le riduzioni dei termini procedimentali per ragioni di urgenza previsti dagli articoli 60, comma 3, 61, comma 6, 62 comma 5, 74, commi 2 e 3, del
f) nelle ipotesi previste dall'articolo 79, comma 3, del
g) il termine massimo previsto dall'articolo 83, comma 9, secondo periodo, del
h) in caso di presentazione di offerte anormalmente basse, il termine previsto dall'articolo 97, comma 5, del
11. Per le medesime finalità di cui al comma 10, è possibile altresì ricorrere alla procedura di cui all'articolo 63 del
12. Ai giudizi che riguardano le impugnazioni degli atti relativi alle procedure di affidamento di cui ai commi, 9, 10 e 11 si applica l'articolo 125 del codice del processo amministrativo di cui al
13. Le opere autorizzate e le connesse infrastrutture di cui al presente articolo sono identificate dal codice unico di progetto (CUP) che deve essere riportato nell'atto di autorizzazione di cui al comma 2. Il monitoraggio del loro avanzamento finanziario, fisico e procedurale è svolto dalle stazioni appaltanti titolari delle opere attraverso il sistema previsto dal
14. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2043, si provvede, quanto a 30 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 ai sensi dell'articolo 58, quanto a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2043 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
Art. 6. Disposizioni in materia di procedure autorizzative per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili
1. Al
a) all'articolo 20:
1) al comma 4:
1.1) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri esercita funzioni di impulso anche ai fini dell'esercizio del potere di cui al terzo periodo.»;
1.2) al secondo periodo, le parole «di cui al periodo precedente» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al primo periodo»;
2) al comma 8, dopo la lettera c-ter) è aggiunta la seguente:
«c-quater) fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del
b) all'articolo 22, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. La disciplina di cui al comma 1 si applica anche, ove ricadenti su aree idonee, alle infrastrutture elettriche di connessione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e a quelle necessarie per lo sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale, qualora strettamente funzionale all'incremento dell'energia producibile da fonti rinnovabili.».
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto la competente Direzione generale del Ministero della cultura stabilisce, con proprio atto, criteri uniformi di valutazione dei progetti di impianti di energia da fonti rinnovabili, idonei a facilitare la conclusione dei procedimenti, assicurando che la motivazione delle eventuali valutazioni negative dia adeguata evidenza della sussistenza di stringenti, comprovate e puntuali esigenze di tutela degli interessi culturali o paesaggistici, nel rispetto della specificità delle caratteristiche dei diversi territori.
Art. 7. Semplificazione dei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili
1. Nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili di cui all'articolo 12 del
2. Le deliberazioni di cui al comma 1, nonchè quelle adottate dal Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 14-quinquies, comma 6, della
3. Alle riunioni del Consiglio dei ministri convocate per l'adozione delle deliberazioni di cui al comma 2 possono essere invitati, senza diritto di voto, i Presidenti delle regioni e delle province autonome interessate, che esprimono definitivamente la posizione dell'amministrazione di riferimento e delle amministrazioni non statali che abbiano partecipato al procedimento autorizzatorio.
Art. 8. Incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili per il settore agricolo
1. Nell'applicazione degli «Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020» di cui alla Comunicazione della Commissione europea 2014/C 204/01, al fine di aumentare la capacità di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, è ammissibile la concessione di aiuti in favore delle imprese del settore agricolo, zootecnico e agroindustriale per la realizzazione di impianti di produzione, sulle coperture delle proprie strutture produttive, aventi potenza eccedente il consumo medio annuo di energia elettrica, compreso quello familiare. Ai medesimi soggetti, beneficiari dei predetti aiuti, è altresì consentita la vendita in rete dell'energia elettrica prodotta.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle misure di aiuto in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, incluse quelle finanziate a valere sul Piano nazionale di ripresa e resilienza.
3. L'efficacia del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Art. 9. Disposizioni in materia di comunità energetiche rinnovabili
1. All'articolo 20 del
«2. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero della difesa e i terzi concessionari dei beni di cui al comma 1 possono costituire comunità energetiche rinnovabili nazionali anche con altre pubbliche amministrazioni centrali e locali anche per impianti superiori a 1 MW, anche in deroga ai requisiti di cui al comma 2, lettere b) e c), dell'articolo 31 del
2. Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il perseguimento della resilienza energetica nazionale, le Autorità di sistema portuale possono, anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo 6, comma 11, della
Art. 10. Disposizioni in materia di VIA
1. Al
a) all'articolo 8, comma 2-bis, nono periodo, le parole «con diritto di voto» sono sostituite dalle seguenti: «senza diritto di voto»;
b) all'articolo 23, comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Entro i successivi quindici giorni, la Commissione di cui all'articolo 8, comma 1 ovvero la Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-bis, nonchè la competente Direzione generale del Ministero della cultura avviano la propria attività istruttoria e, qualora la documentazione risulti incompleta, richiedono al proponente la documentazione integrativa, assegnando un termine perentorio per la presentazione non superiore a trenta giorni.»;
c) all'articolo 25, comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fatto salvo il caso di mutamento del contesto ambientale di riferimento, il provvedimento con cui è disposta la proroga ai sensi del secondo periodo non contiene prescrizioni diverse e ulteriori rispetto a quelle già previste nel provvedimento di VIA originario.»;
d) all'allegato II alla Parte Seconda, il punto 4) è soppresso.
Art. 11. Semplificazioni autorizzative per interventi di ammodernamento asset esistenti
1. All'articolo 1-sexies del
«4-septiesdecies. Per la realizzazione degli interventi che comportano il miglioramento delle prestazioni di esercizio di linee esistenti ovvero che consentono l'esercizio delle linee esistenti in corrente continua, funzionale al trasporto delle energie rinnovabili, si applicano i regimi di semplificazione di cui al presente comma. Gli interventi su linee aeree esistenti realizzati sul medesimo tracciato ovvero che se ne discostano per un massimo di 60 metri lineari e che non comportano una variazione dell'altezza utile dei sostegni superiore al 30 per cento rispetto all'esistente, sono realizzati mediante denuncia di inizio attività di cui al comma 4-sexies. Nel caso di linee in cavo interrato esistenti, gli interventi sono effettuati sul medesimo tracciato o entro il margine della strada impegnata o entro i 5 metri dal margine esterno della trincea di posa. Qualora, per gli interventi volti a consentire l'esercizio in corrente continua, si rendano necessari la realizzazione di nuove stazioni elettriche, l'adeguamento o l'ampliamento delle stazioni esistenti, il regime di cui al comma 4-sexies è applicabile, anche per detti impianti, a condizione che i medesimi siano localizzati in aree o siti industriali dismessi, o parzialmente dismessi, ovvero nelle aree individuate come idonee ai sensi dell'articolo 20 del
Art. 12. Disposizioni in materia di autorizzazione unica ambientale degli impianti di produzione di energia da fonti fossili
1. All'articolo 5-bis del
a) al comma 2, secondo periodo, le parole «nonchè assimilandoli alle unità essenziali per la sicurezza del sistema elettrico» sono soppresse;
b) il comma 3 è sostituito dai seguenti:
«3. Tenuto conto della finalità di cui al comma 1 e della situazione di eccezionalità che giustifica la massimizzazione dell'impiego degli impianti di cui al comma 2, i gestori degli impianti medesimi comunicano all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al Titolo III-bis della Parte Seconda del
3-bis. Le autorità competenti al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale trasmettono le comunicazioni di cui al comma 3 al Ministero della transizione ecologica e predispongono idonee misure di controllo nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 29-decies del
Art. 13. Gestione dei rifiuti a Roma e altre misure per il Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025
1. Il Commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 1, comma 421, della
a) predispone e adotta il piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 199 del
b) regolamenta le attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi;
c) elabora e approva il piano per la bonifica delle aree inquinate;
d) approva i progetti di nuovi impianti per la gestione di rifiuti, anche pericolosi, assicura la realizzazione di tali impianti e autorizza le modifiche degli impianti esistenti, fatte salve le competenze statali di cui agli articoli 7, comma 4-bis e 195, comma 1, lettera f), del
e) autorizza l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, anche pericolosi, fatte salve le competenze statali di cui all'articolo 7, comma 4-bis del
2. Ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 1 il Commissario straordinario, ove necessario, può provvedere a mezzo di ordinanza, sentita la regione Lazio, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Commissario straordinario e la regione Lazio, possono essere nominati uno o più subcommissari. Il Commissario straordinario si avvale di una struttura commissariale anche sulla base di apposite convenzioni con le amministrazioni pubbliche, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai subcommissari eventualmente nominati non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
4. Per le condotte poste in essere ai sensi del presente articolo l'azione di responsabilità di cui all'articolo 1 della
5. Dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6. All'articolo 1, comma 423, della
Art. 14. Modifiche alla disciplina in materia di incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici
1. Al
a) all'articolo 119, comma 8-bis, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo.»;
b) all'articolo 121, comma 1:
1) alla lettera a), le parole «alle banche in relazione ai crediti per i quali è esaurito il numero delle possibili cessioni sopra indicate, è consentita un'ulteriore cessione esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano stipulato un contratto di conto corrente, senza facoltà di ulteriore cessione» sono sostituite dalle seguenti: «alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sempre consentita la cessione a favore dei clienti professionali privati di cui all'articolo 6, comma 2-quinquies, del
2) alla lettera b), le parole: «alle banche, in relazione ai crediti per i quali è esaurito il numero delle possibili cessioni sopra indicate, è consentita un'ulteriore cessione esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano stipulato un contratto di conto corrente, senza facoltà di ulteriore cessione» sono sostituite dalle seguenti: «alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sempre consentita la cessione a favore dei clienti professionali privati di cui all'articolo 6, comma 2-quinquies, del
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1,2 milioni di euro per l'anno 2022, 127,6 milioni di euro per l'anno 2023, 130,2 milioni di euro per l'anno 2024, 122,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 3,1 milioni di euro per l'anno 2033, si provvede ai sensi dell'articolo 58.
Capo II
Misure a sostegno della liquidità delle imprese
Art. 15. Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese tramite garanzie prestate da SACE S.p.A.
1. Al fine di consentire alle imprese con sede in Italia, diverse dalle banche e da altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito, di sopperire alle esigenze di liquidità riconducibili alle conseguenze economiche negative, derivanti dall'aggressione militare russa contro la Repubblica ucraina, dalle sanzioni imposte dall'Unione europea e dai partner internazionali nei confronti della Federazione Russia e della Repubblica di Bielorussia e dalle eventuali misure ritorsive adottate dalla Federazione russa, SACE S.p.A. concede, fino al 31 dicembre 2022, garanzie, in conformità alla normativa europea in tema di aiuti di Stato e nel rispetto dei criteri e delle condizioni previste dal presente articolo, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma in favore delle imprese, ivi inclusa l'apertura di credito documentaria finalizzata a supportare le importazioni verso l'Italia di materie prime o fattori di produzione la cui catena di approvvigionamento sia stata interrotta o abbia subito rincari per effetto della crisi attuale. Ai fini dell'accesso alla garanzia l'impresa deve dimostrare che la crisi in atto comporta dirette ripercussioni economiche negative sull'attività d'impresa in termini di contrazione della produzione o della domanda dovute a perturbazioni nelle catene di approvvigionamento dei fattori produttivi, in particolare materie prime e semilavorati, o a rincari dei medesimi fattori produttivi o dovute a cancellazione di contratti con controparti aventi sede legale nella Federazione russa, nella Repubblica di Bielorussia o nella Repubblica ucraina, ovvero che l'attività d'impresa sia limitata o interrotta quale conseguenza immediata e diretta dei rincari dei costi per energia e gas riconducibili alla crisi in atto e che le esigenze di liquidità siano ad esse riconducibili.
2. La garanzia copre il capitale, gli interessi e gli oneri accessori fino all'importo massimo garantito, opera a prima richiesta, è esplicita, irrevocabile e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio.
3. Possono accedere alla garanzia le imprese che alla data del 31 gennaio 2022 non si trovavano in situazione di difficoltà ai sensi del
4. Dalle garanzie di cui al presente articolo sono in ogni caso escluse le imprese soggette alle sanzioni adottate dall'Unione europea, comprese quelle specificamente elencate nei provvedimenti che comminano tali sanzioni, quelle possedute o controllate da persone, entità o organismi oggetto delle sanzioni adottate dall'Unione europea e quelle che operano nei settori industriali oggetto delle sanzioni adottate dall'Unione europea, nella misura in cui il rilascio della garanzia pregiudichi gli obiettivi delle sanzioni in questione. Sono altresì escluse le società che controllano direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, una società residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali, ovvero che sono controllate, direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, da una società residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali. Per Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali si intendono le giurisdizioni individuate nell'allegato I alla lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, adottata con conclusioni del Consiglio dell'Unione europea.
5. Le garanzie di cui al presente articolo sono concesse alle seguenti condizioni:
a) la garanzia è rilasciata entro il 31 dicembre 2022, per finanziamenti di durata non superiore a sei anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata non superiore a trentasei mesi;
b) fermo restando quanto previsto dal comma 1, l'importo del prestito assistito da garanzia non è superiore al maggiore tra i seguenti elementi:
1) il 15 per cento del fatturato annuo totale medio degli ultimi tre esercizi conclusi come risultante dai relativi bilanci o dalle dichiarazioni fiscali; qualora l'impresa abbia iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2019, si fa riferimento al fatturato annuo totale medio degli esercizi effettivamente conclusi;
2) il 50 per cento dei costi sostenuti per fonti energetiche nei dodici mesi precedenti il mese della richiesta di finanziamento inviata dall'impresa beneficiaria al soggetto finanziatore;
c) la garanzia, in concorso paritetico e proporzionale tra garante e garantito nelle perdite per mancato rimborso del finanziamento, copre l'importo del finanziamento concesso nei limiti delle seguenti quote percentuali:
1) 90 per cento dell'importo del finanziamento per imprese con non più di 5000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;
2) 80 per cento dell'importo del finanziamento per imprese con valore del fatturato superiore a 1,5 miliardi e fino a 5 miliardi di euro o con più di 5000 dipendenti in Italia;
3) 70 per cento per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi di euro;
d) il premio annuale corrisposto a fronte del rilascio delle garanzie è determinato come segue:
1) per i finanziamenti di piccole e medie imprese aventi durata fino a sei anni sono corrisposti, in rapporto all'importo garantito, 25 punti base durante il primo anno, 50 punti base durante il secondo e terzo anno, 100 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno;
2) per i finanziamenti di imprese diverse dalle piccole e medie imprese aventi durata fino a sei anni sono corrisposti, in rapporto all'importo garantito, 50 punti base durante il primo anno, 100 punti base durante il secondo e terzo anno, 200 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno;
e) la durata dei finanziamenti può essere estesa fino a otto anni. Il premio e la percentuale di garanzia sono determinati in conformità della decisione della Commissione europea di compatibilità con il mercato interno dello schema di garanzia disciplinato dal presente articolo;
f) il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere costi del personale, canoni di locazione o di affitto di ramo d'azienda, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell'impresa beneficiaria, e le medesime imprese devono impegnarsi a non delocalizzare le produzioni;
g) ai fini dell'individuazione del limite di importo garantito indicato dalla lettera b), numero 1), si fa riferimento al valore del fatturato in Italia da parte dell'impresa ovvero su base consolidata qualora l'impresa appartenga ad un gruppo. Ai fini dell'individuazione del limite di importo garantito indicato dalla lettera b), numero 2), si fa riferimento ai costi sostenuti in Italia ovvero, qualora l'impresa appartenga ad un gruppo, su base consolidata. L'impresa richiedente è tenuta a comunicare alla banca finanziatrice tale valore;
h) il costo dei finanziamenti coperti dalla garanzia deve essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dei suddetti soggetti eroganti. Tale minor costo deve essere almeno uguale alla differenza tra il costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dei suddetti soggetti eroganti, ed il costo effettivamente applicato all'impresa.
6. Qualora la medesima impresa, ovvero il medesimo gruppo quando la prima è parte di un gruppo, siano beneficiari di più finanziamenti assistiti dalla garanzia di cui al presente articolo, gli importi di detti finanziamenti si cumulano ai fini della verifica del rispetto dei limiti di cui al comma 5, lettera b). Per lo stesso finanziamento, le garanzie concesse a norma del presente articolo non possono essere cumulate con altre misure di supporto alla liquidità, concesse sotto forma di prestito agevolato, ai sensi della normativa nazionale emanata in attuazione della sezione 2.3 della Comunicazione della Commissione europea 2022/C131 I/01 recante «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina», nè con le misure di supporto alla liquidità concesse sotto forma di garanzia o prestito agevolato ai sensi delle sezioni 3.2 o 3.3 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 recante «Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19». Le garanzie concesse a norma del presente articolo possono essere cumulate con eventuali misure di cui l'impresa abbia beneficiato ai sensi del
7. Per la determinazione, nei casi di imprese beneficiarie appartenenti a gruppi di imprese, della percentuale di garanzia applicabile ai sensi del comma 5, lettera c) e di ogni altra disposizione operativa afferente allo svolgimento dell'istruttoria finalizzata al rilascio della garanzia, incluso quanto disposto in merito alle operazioni di cessione del credito con o senza garanzia di solvenza, si applicano, in quanto compatibili, le previsioni di cui agli articoli 1 e 1-bis del
8. Per il rilascio delle garanzie che coprono finanziamenti in favore di imprese con un numero di dipendenti in Italia non superiore a 5000 o con valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro, sulla base dei dati risultanti dal bilancio ovvero di dati certificati qualora, alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'impresa non abbia approvato il bilancio o, comunque, in caso di finanziamenti il cui importo massimo garantito non ecceda 375 milioni di euro, si applica la procedura di cui all'articolo 1, comma 6, del
9. Qualora l'impresa beneficiaria abbia dipendenti o fatturato superiori alle soglie indicate dal comma 8 o l'importo massimo garantito del finanziamento ecceda la soglia ivi indicata, l'efficacia della garanzia e del corrispondente codice unico è subordinata all'adozione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, adottato sulla base dell'istruttoria trasmessa da SACE S.p.A., con cui viene dato corso alla delibera assunta dagli organi statutariamente competenti di SACE S.p.A., in merito alla concessione della garanzia, tenendo in considerazione il ruolo che l'impresa beneficiaria svolge rispetto alle seguenti aree e profili in Italia:
a) contributo allo sviluppo tecnologico;
b) appartenenza alla rete logistica e dei rifornimenti;
c) incidenza su infrastrutture critiche e strategiche;
d) impatto sui livelli occupazionali e mercato del lavoro;
e) peso specifico nell'ambito di una filiera produttiva strategica.
10. Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie di cui al presente articolo è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività sarà registrata da SACE S.p.A. con gestione separata. La garanzia dello Stato è esplicita, incondizionata, irrevocabile e si estende al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni altro onere accessorio, al netto delle commissioni trattenute per l'acquisizione, gestione, ristrutturazione e recupero degli impegni connessi alle garanzie.
11. SACE S.p.A. svolge anche per conto del Ministero dell'economia e delle finanze le attività relative all'escussione della garanzia e al recupero dei crediti, che può altresì delegare a terzi o agli stessi garantiti. SACE S.p.A. opera con la dovuta diligenza professionale. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere impartiti a SACE S.p.A. indirizzi sulla gestione dell'attività di rilascio delle garanzie e sulla verifica, al fine dell'escussione della garanzia dello Stato, del rispetto dei suddetti indirizzi e dei criteri e condizioni previsti dal presente articolo.
12. I soggetti finanziatori forniscono un rendiconto periodico a SACE S.p.A., con i contenuti, la cadenza e le modalità da quest'ultima indicati, al fine di riscontrare il rispetto da parte dei soggetti finanziati e degli stessi soggetti finanziatori degli impegni e delle condizioni previsti ai sensi del presente articolo. SACE S.p.A. ne riferisce periodicamente al Ministero dell'economia e delle finanze.
13. SACE S.p.A. assume gli impegni di cui al presente articolo a valere sulle risorse nella disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del
14. L'efficacia del presente articolo è subordinata all'approvazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Sono a carico della SACE S.p.A. gli obblighi di registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato previsti dall'articolo 52 della
Art. 16. Misure temporanee di sostegno alla liquidità delle piccole e medie imprese
1. All'articolo 1 della
«55-bis. Fermo quanto disposto dal comma 55 e previa approvazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in considerazione delle esigenze di liquidità direttamente derivanti dall'interruzione delle catene di approvvigionamento ovvero dal rincaro dei prezzi di materie prime e fattori di produzione, dovuti all'applicazione delle misure economiche restrittive adottate a seguito dell'aggressione dell'Ucraina da parte della Russia, comprese le sanzioni imposte dall'Unione europea e dai suoi partner internazionali, così come dalle contromisure adottate dalla Federazione Russa, fino al 31 dicembre 2022 la garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della
1) per le esigenze di cui al comma 55, numero 2), nella misura massima del 90 per cento, in favore di finanziamenti finalizzati alla realizzazione di obiettivi di efficientamento o diversificazione della produzione o del consumo energetici, quali, a titolo esemplificativo quelli volti a soddisfare il fabbisogno energetico con energie provenienti da forme rinnovabili, a effettuare investimenti in misure di efficienza energetica che riducono il consumo di energia assorbito dalla produzione economica, a effettuare investimenti per ridurre o diversificare il consumo di gas naturale ovvero a migliorare la resilienza dei processi aziendali rispetto a oscillazioni eccezionali dei prezzi sui mercati dell'energia elettrica;
2) entro il limite di 5 milioni di euro, per un importo massimo del finanziamento assistito da garanzia non superiore al maggiore tra i seguenti elementi:
2.1) il 15 per cento del fatturato annuo totale medio degli ultimi tre esercizi conclusi come risultante dai relativi bilanci o dalle dichiarazioni fiscali; qualora l'impresa abbia iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2019, si fa riferimento al fatturato annuo totale medio degli esercizi effettivamente conclusi;
2.2) il 50 per cento dei costi sostenuti per l'energia nei dodici mesi precedenti il mese della richiesta di finanziamento inviata dall'impresa beneficiaria al soggetto finanziatore;
3) a titolo gratuito, nei confronti delle imprese, localizzate in Italia, che operino in uno o più dei settori o sottosettori particolarmente colpiti di cui all'allegato I alla Comunicazione della Commissione europea 2022/C131 I/01 recante "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina", nel rispetto delle condizioni di compatibilità con la normativa europea in materia di aiuti di Stato, previste dalla citata Comunicazione e dai pertinenti regolamenti "de minimis" o di esenzione per categoria;
4) ad esclusione delle imprese soggette alle sanzioni adottate dall'Unione europea, comprese quelle specificamente elencate nei provvedimenti che comminano tali sanzioni, quelle possedute o controllate da persone, entità o organismi oggetto delle sanzioni adottate dall'Unione europea e quelle che operano nei settori industriali oggetto delle sanzioni adottate dall'Unione europea, nella misura in cui il rilascio della garanzia pregiudichi gli obiettivi delle sanzioni in questione.
55-ter. Per lo stesso capitale di prestito sottostante, le garanzie concesse a norma del comma 55-bis non possono essere cumulate con altre misure di supporto alla liquidità concesse sotto forma di prestito agevolato, ai sensi della sezione 2.3 della Comunicazione della Commissione europea 2022/C131 I/01 nè con le misure di supporto alla liquidità concesse sotto forma di garanzia o prestito agevolato ai sensi delle sezioni 3.2 o 3.3 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19". Nel caso di diversi capitali di prestito sottostanti facenti capo al medesimo beneficiario, le garanzie concesse ai sensi del comma 55-bis possono essere cumulate con altre misure di aiuto, anche diverse da quelle di supporto alla liquidità mediante garanzie, a condizione che l'importo complessivo dei prestiti per beneficiario non superi l'importo massimo di cui al comma 55-bis, numero 2).».
Art. 17. Garanzie concesse da SACE S.p.A. a condizioni di mercato
1. Al
a) all'articolo 6, comma 14-bis:
1) al primo periodo, dopo le parole «Ai fini del sostegno e rilancio dell'economia» sono inserite le seguenti: «e al fine di supportare la crescita dimensionale e la patrimonializzazione delle imprese o l'incremento della loro competitività, migliorandone la capitalizzazione, lo sviluppo tecnologico, la sostenibilità ambientale, le infrastrutture o le filiere strategiche o favorendo l'occupazione,» e dopo le parole «concessi alle imprese con sede» sono inserite le seguenti: «legale in Italia e alle imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione»;
2) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «I criteri e le modalità di rilascio della garanzia nonchè di definizione della composizione del portafoglio di garanzie gestito da SACE S.p.A. ai sensi del presente comma, inclusi i profili relativi alla distribuzione dei relativi limiti di rischio, in funzione dell'andamento del portafoglio garantito e dei volumi di attività attesi e in considerazione dell'andamento complessivo delle ulteriori esposizioni dello Stato, derivanti da altri strumenti di garanzia gestiti dalla medesima SACE S.p.A., sono definiti nell'allegato tecnico al presente decreto. L'efficacia del presente comma è subordinata alla positiva decisione della Commissione europea sulla conformità a condizioni di mercato del regime di garanzia. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, possono essere disciplinate, in conformità con la decisione della Commissione europea, ulteriori modalità attuative e operative, ed eventuali elementi e requisiti integrativi, per il rilascio delle garanzie di cui al presente comma.»;
b) dopo l'allegato 1 è inserito l'Allegato tecnico di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto.
Art. 18. Fondo per il sostegno alle imprese danneggiate dalla crisi ucraina
1. Per l'anno 2022 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 130 milioni di euro finalizzato a far fronte, mediante erogazione di contributi a fondo perduto, alle ripercussioni economiche negative per le imprese nazionali derivanti dalla crisi internazionale in Ucraina, che si sono tradotte in perdite di fatturato derivanti dalla contrazione della domanda, dall'interruzione di contratti e progetti esistenti e dalla crisi nelle catene di approvvigionamento.
2. Sono destinatarie del fondo di cui al comma 1, a domanda e nei limiti delle risorse disponibili, le piccole e medie imprese, diverse da quelle agricole, come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003, che presentano, cumulativamente, i seguenti requisiti:
a) hanno realizzato negli ultimi due anni operazioni di vendita di beni o servizi, ivi compreso l'approvvigionamento di materie prime e semilavorati, con l'Ucraina, la Federazione russa e la Repubblica di Bielorussia, pari almeno al 20 per cento del fatturato aziendale totale;
b) hanno sostenuto un costo di acquisto medio per materie prime e semilavorati nel corso dell'ultimo trimestre antecedente la data di entrata in vigore del presente decreto incrementato almeno del 30 per cento rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell'anno 2019 ovvero, per le imprese costituite dal 1° gennaio 2020, rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell'anno 2021;
c) hanno subito nel corso del trimestre antecedente la data di entrata in vigore del presente decreto un calo di fatturato di almeno il 30 per cento rispetto all'analogo periodo del 2019. Ai fini della quantificazione della riduzione del fatturato rilevano i ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con
3. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono ripartite tra le imprese aventi diritto, riconoscendo a ciascuna di esse un importo calcolato applicando una percentuale pari alla differenza tra l'ammontare medio dei ricavi relativi all'ultimo trimestre anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto e l'ammontare dei medesimi ricavi riferiti al corrispondente trimestre del 2019, determinata come segue:
a) 60 per cento, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 non superiori a 5 milioni di euro;
b) 40 per cento, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 superiori a 5 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro;
c) per le imprese costituite dal 1° gennaio 2020 il periodo di imposta di riferimento di cui alle lettere a) e b) è quello relativo all'anno 2021.
4. I contributi di cui al presente articolo, che non possono comunque superare l'ammontare massimo di euro 400.000 per singolo beneficiario, sono attribuiti nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea 2022/C131 I/01, recante «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina». È comunque escluso il cumulo con i benefici di cui all'articolo 29 del presente decreto.
5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono definite le modalità attuative di erogazione delle risorse, ivi compreso il termine di presentazione delle domande, che è fissato in data non successiva al sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione sul sito internet istituzionale del Ministero del decreto medesimo, nonchè le modalità di verifica del possesso dei requisiti da parte dei beneficiari, anche tramite sistemi di controllo delle autodichiarazioni delle imprese. Per lo svolgimento delle attività previste dal presente articolo il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi di società in house mediante stipula di apposita convenzione. Gli oneri derivanti dalla convenzione di cui al presente comma sono posti a carico delle risorse assegnate al fondo di cui al presente articolo, nel limite massimo dell'1,5 per cento delle risorse stesse.
6. Qualora la dotazione finanziaria di cui al comma 1 non sia sufficiente a soddisfare tutte le istanze ammissibili, il Ministero dello sviluppo economico provvede a ridurre in modo proporzionale il contributo.
7. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 130 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58.
Art. 19. Rifinanziamento del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura
1. Per l'anno 2022, la dotazione del «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura» di cui all'articolo 1, comma 128, della
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58.
Art. 20. Garanzie sui mutui in favore delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura che hanno subito un incremento dei costi energetici
1. Previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono ammissibili alla garanzia diretta dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), con copertura al 100 per cento, i nuovi finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in favore di piccole e medie imprese agricole e della pesca che abbiano registrato un incremento dei costi per l'energia, per i carburanti o per le materie prime nel corso del 2022 come da dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 180 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede, quanto ad euro 100 milioni, ai sensi dell'articolo 58 e, quanto ad euro 80 milioni, mediante utilizzo delle risorse disponibili sul conto corrente di tesoreria centrale di cui all'articolo 13, comma 11, del
Capo III
Misure per la ripresa economica, la produttività delle imprese e l'attrazione degli investimenti
Art. 21. Maggiorazione del credito di imposta per investimenti in beni immateriali 4.0
1. Per gli investimenti aventi ad oggetto beni compresi nell'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, la misura del credito d'imposta prevista dall'articolo 1, comma 1058, della
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 15,7 milioni di euro per l'anno 2022, 19,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 3,9 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 58.
Art. 22. Credito d'imposta formazione 4.0
1. Al fine di rendere più efficace il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle piccole e medie imprese, con specifico riferimento alla qualificazione delle competenze del personale, le aliquote del credito d'imposta del 50 per cento e del 40 per cento previste dall'articolo 1, comma 211, della
2. Con riferimento ai progetti di formazione avviati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto che non soddisfino le condizioni previste dal comma 1, le misure del credito d'imposta sono rispettivamente diminuite al 40 per cento e al 35 per cento.
Art. 23. Disposizioni urgenti a sostegno delle sale cinematografiche
1. Al fine di favorire la ripresa delle attività e lo sviluppo delle sale cinematografiche, per gli anni 2022 e 2023, il credito di imposta di cui all'articolo 18 della
Art. 24. Rifinanziamento del Fondo IPCEI
1. Per il sostegno alle imprese che partecipano alla realizzazione degli importanti progetti di comune interesse europeo di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la dotazione del Fondo IPCEI di cui all'articolo 1, comma 232, della
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede, quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 23 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla
Art. 25. Fondo per il potenziamento dell'attività di attrazione degli investimenti esteri
1. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo per il potenziamento dell'attività di attrazione degli investimenti esteri, con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Il fondo è finalizzato alla realizzazione di iniziative volte alla ricognizione, anche sulla base delle migliori pratiche a livello internazionale, di potenziali investitori strategici esteri, secondo le caratteristiche e le diverse propensioni all'investimento di ciascuna tipologia di investitori, per favorire l'avvio, la crescita ovvero la ricollocazione nel territorio nazionale di insediamenti produttivi, nonchè l'elaborazione di proposte di investimento strutturate, comprensive di tutti gli elementi utili ad un'approfondita valutazione delle opportunità prospettate, in relazione alle diverse tipologie di investitori.
2. Per le finalità di cui al comma 1 e al fine di garantire il supporto tecnico-operativo al Comitato interministeriale per l'attrazione degli investimenti esteri di cui all'articolo 30 del
3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.
Art. 26. Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori
1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonchè dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzari aggiornati ai sensi del comma 2 ovvero, nelle more del predetto aggiornamento, quelli previsti dal comma 3. I maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzari di cui al primo periodo, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento, nei limiti delle risorse di cui al quarto e quinto periodo, nonchè di quelle trasferite alla stazione appaltante a valere sulle risorse dei fondi di cui al comma 4. Il relativo certificato di pagamento è emesso contestualmente e comunque entro cinque giorni dall'adozione dello stato di avanzamento. Il pagamento è effettuato, al netto delle compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate, ai sensi dell'articolo 106, comma, 1, lettera a), del
2. Per le finalità di cui al comma 1, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 23, comma 16, terzo periodo, del codice dei contratti pubblici di cui al
3. Nelle more della determinazione dei prezzari regionali ai sensi del comma 2 e in deroga alle previsioni di cui all'articolo 29, comma 11, del
4. Per i soggetti tenuti all'applicazione del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al
a) in relazione agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal
b) in relazione agli interventi diversi da quelli di cui alla lettera a), a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del
5. Per le finalità di cui al comma 4:
a) la dotazione del Fondo di cui all'articolo 7, comma 1, del
b) la dotazione del Fondo di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del
6. Fermo quanto previsto dall'articolo 29, commi 8 e 9, del
7. In caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 6, per fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento, ai sensi dei commi 2 e 3, dei prezzari utilizzati nelle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022 che siano relativi ad opere finanziate, in tutto o in parte, con le risorse previste dal
a) il Commissario straordinario di cui all'articolo 1, comma 421, della
b) la società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. di cui all'articolo 3 del
c) l'Agenzia per la coesione territoriale per gli interventi previsti dal decreto di cui all'articolo 9, comma 5-ter, del
Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sono determinate le modalità di accesso al Fondo, di assegnazione e gestione finanziaria delle relative risorse secondo i seguenti criteri:
a) fissazione di un termine per la presentazione delle istanze di assegnazione delle risorse da parte delle Amministrazioni statali finanziatrici degli interventi o titolari dei relativi programmi di investimento secondo modalità telematiche e relativo corredo informativo;
b) ai fini dell'assegnazione delle risorse, i dati necessari, compresi quelli di cui al comma 6, sono verificati dalle amministrazioni statali istanti attraverso sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
c) l'assegnazione delle risorse avviene sulla base del cronoprogramma procedurale e finanziario degli interventi, verificato ai sensi della lettera b) e costituisce titolo per l'avvio delle procedure di affidamento delle opere pubbliche;
d) effettuazione dei trasferimenti secondo le procedure stabilite dalla citata
e) modalità di restituzione delle economie derivanti dai ribassi d'asta non utilizzate al completamento degli interventi ovvero dall'applicazione delle clausole di revisione dei prezzi di cui all'articolo 29, comma 1, lettera a), del
f) fermo restando l'integrale soddisfacimento delle richieste di accesso al Fondo di cui al presente comma, previsione della possibilità di far fronte alle maggiori esigenze dei Fondi di cui al comma 4 ai sensi del comma 13.
Per gli interventi degli enti locali finanziati con risorse previste dal
8. Fino al 31 dicembre 2022, in relazione agli accordi quadro di lavori di cui all'articolo 54 del codice dei contratti pubblici di cui al
9. All'articolo 29 del
10. All'articolo 25 del
11. Le disposizioni di cui all'articolo 23, comma 1, del
12. Le disposizioni del presente articolo, ad esclusione dei commi 2, secondo e quarto periodo, e 3, si applicano anche agli appalti pubblici di lavori, nonchè agli accordi quadro di lavori di cui all'articolo 54 del
13. In considerazione delle istanze presentate e dell'utilizzo effettivo delle risorse, al fine di assicurare la tempestiva assegnazione delle necessarie disponibilità per le finalità di cui al presente articolo, previo accordo delle amministrazioni titolari dei fondi di cui commi 5 e 7, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare tra gli stati di previsione interessati, anche mediante apposito versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione in spesa, per ciascun anno del biennio 2022-2023 e limitatamente alle sole risorse iscritte nell'anno interessato, le occorrenti variazioni compensative annuali tra le dotazioni finanziarie previste a legislazione vigente, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica.
14. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 7, quantificati in 3.000 milioni di euro per l'anno 2022, 2.750 milioni di euro per l'anno 2023 e in 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.300 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 58.
Art. 27. Disposizioni urgenti in materia di concessioni di lavori
1. Per fronteggiare, nell'anno 2022, gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonchè dei carburanti e dei prodotti energetici, anche in conseguenza della grave crisi internazionale in atto in Ucraina, i concessionari autostradali di cui all'articolo 142, comma 4, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al
2. Il quadro economico del progetto, come rideterminato ai sensi del comma 1, è sottoposto all'approvazione del concedente ed è considerato nell'ambito del rapporto concessorio, in conformità alle delibere adottate dall'Autorità di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37 del
Art. 28. Patti territoriali dell'alta formazione delle imprese
1. Al
«Art. 14 bis. (Patti territoriali dell'alta formazione per le imprese). - 1. Al fine di promuovere l'interdisciplinarità dei corsi di studio e la formazione di profili professionali innovativi e altamente specializzati in grado di soddisfare i fabbisogni espressi dal mondo del lavoro e dalle filiere produttive nazionali, nonchè di migliorare e ampliare l'offerta formativa universitaria anche attraverso la sua integrazione con le correlate attività di ricerca, sviluppo e innovazione, alle università che promuovono, nell'ambito della propria autonomia, la stipula di "Patti territoriali per l'alta formazione per le imprese", di seguito denominati "Patti", con imprese ovvero enti o istituzioni di ricerca pubblici o privati, nonchè con altre università, pubbliche amministrazioni e società pubbliche, è riconosciuto, per gli anni 2022-2028, un contributo complessivo, a titolo di cofinanziamento, di euro 290 milioni, di cui 20 milioni di euro nel 2022 e 90 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025.
2. Il contributo di cui al comma 1 è ripartito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, all'esito della valutazione delle proposte di Patto di cui al comma 5.
3. L'erogazione del contributo di cui al comma 1 è subordinata all'effettiva sottoscrizione del Patto tra il Presidente del Consiglio dei ministri o un suo delegato, il Ministro dell'università e della ricerca, il Rettore dell'università proponente, i Rettori delle altre eventuali università sottoscrittrici e i rappresentanti degli altri soggetti pubblici o privati sottoscrittori.
4. I Patti:
a) recano la puntuale indicazione di progetti volti, in particolare, a promuovere l'offerta formativa di corsi universitari finalizzati alla formazione delle professionalità, anche a carattere innovativo, necessarie allo sviluppo delle potenzialità e della competitività dei settori e delle filiere in cui sussiste mancata corrispondenza tra domanda e offerta di lavoro, con particolare riferimento alle discipline STEM - Science, Technology, Engineering and Mathematics, anche integrate con altre discipline umanistiche e sociali. I progetti possono altresì prevedere iniziative volte a sostenere la transizione dei laureati nel mondo del lavoro e la loro formazione continua, nel quadro dell'apprendimento permanente per tutto il corso della vita, e a promuovere il trasferimento tecnologico, soprattutto nei riguardi delle piccole e medie imprese;
b) sono corredati dal cronoprogramma di realizzazione delle fasi intermedie dei progetti con cadenza semestrale e prevedono la revoca, anche parziale, del contributo di cui al comma 1 in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi previsti, ferme restando le obbligazioni giuridicamente vincolanti già assunte. Per il 2022, il cronoprogramma prevede obiettivi annuali;
c) indicano le risorse finanziarie per provvedere all'attuazione dei progetti, distinguendo tra quelle disponibili nei bilanci delle università e quelle eventualmente a carico degli altri soggetti pubblici o privati sottoscrittori;
d) assicurano la complementarità dei relativi contenuti e obiettivi rispetto a quelli di altre iniziative di ricerca in corso o in fase di avvio, anche nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, e possono recare misure per potenziare i processi di internazionalizzazione nei settori della ricerca coinvolti;
e) possono prevedere, ai fini dell'attuazione, la stipula di accordi di programma tra le singole università o aggregazioni delle stesse e il Ministero dell'università e della ricerca ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della
5. I Patti sono definiti e proposti dalle università interessate e valutati da una commissione nominata dal Ministro dell'università e della ricerca e composta da cinque membri, due designati dal Ministro dell'università e della ricerca e tre designati, rispettivamente, dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro dello sviluppo economico. Ai componenti della commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
6. Possono proporre i Patti le sole università che hanno sede in regioni che presentano parametri inferiori rispetto alla media nazionale, in relazione a ciascuno dei seguenti parametri:
a) numero di laureati rispetto alla popolazione residente nella regione interessata dal Patto;
b) tasso di occupazione dei laureati a tre anni dalla laurea;
c) numero di laureati in regione diversa da quella di residenza sul totale dei laureati residenti nella regione interessata dal Patto.
7. Ai fini della valutazione delle proposte di Patto di cui al comma 5, la commissione tiene conto della capacità dei Patti, in relazione alle discipline per le quali è proposto l'ampliamento dell'offerta formativa e con priorità per le discipline STEM - Science, Technology, Engineering and Mathematics anche integrate con altre discipline umanistiche e sociali, di colmare i divari territoriali e di genere espressi dai parametri di cui al comma 6, nonchè del tasso di crescita delle filiere produttive connesse alle discipline medesime. Sono prioritariamente ammessi al cofinanziamento statale i progetti che prevedono la federazione, anche limitatamente ad alcuni settori di attività o strutture, ovvero la fusione di atenei ai sensi dell'articolo 3 della
8. La verifica dell'attuazione del Patto, il monitoraggio delle misure adottate e il raggiungimento degli obiettivi sono effettuati dal Ministero dell'università e della ricerca. Il Ministero verifica, in particolare, l'effettivo incremento del numero di studenti iscritti alle discipline previste e del tasso di occupazione dei laureati nelle filiere produttive correlate, anche in relazione al tempo intercorso dalla laurea, nonchè alla rispondenza dell'ampliamento dell'offerta didattica rispetto alle esigenze del mercato del lavoro e all'innalzamento della qualità della formazione e della relativa attività di ricerca. Il mancato rispetto degli obiettivi è valutato dal Ministero dell'università e della ricerca, anche tramite l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), ai fini della distribuzione delle risorse pubbliche destinate alle università ai sensi dell'articolo 1, commi 4 e 5, della
9. In sede di prima applicazione, le università interessate definiscono e propongono i Patti entro il 15 settembre 2022 e la relativa procedura di valutazione di cui al comma 5 si esaurisce entro il 15 novembre 2022.».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022 e 90 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 58.
Art. 29. Misure a favore di imprese esportatrici
1. Le disponibilità del fondo di cui all'articolo 2, primo comma, del
2. La misura di cui al comma 1 si applica fino al 31 dicembre 2022, secondo condizioni e modalità stabilite con una o più deliberazioni del Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della
Art. 30. Semplificazioni procedurali in materia di investimenti
1. Nei procedimenti aventi ad oggetto investimenti per il sistema produttivo nazionale di valore superiore ai 50 milioni di euro, al di fuori dei casi in cui si applica l'articolo 12 del
2. Ove il Ministero dello sviluppo economico non adotti gli atti e provvedimenti di cui al comma 1, ovvero, ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, in caso di inerzia o ritardo ascrivibili a regioni, province autonome di Trento e di Bolzano, città metropolitane, province e comuni, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, esercita i poteri sostitutivi, individuando l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in alternativa nomina uno o più commissari ad acta, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari.
Titolo II
MISURE IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI, ACCOGLIENZA E FINANZIARIE
Capo I
Misure in materia di lavoro, pensioni e servizi ai cittadini e sport
Art. 31. Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti
1. Ai lavoratori dipendenti di cui all'articolo 1, comma 121, della
2. L'indennità una tantum di cui al comma 1 spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro.
3. L'indennità di cui al comma 1 non è cedibile, nè sequestrabile, nè pignorabile e non costituisce reddito nè ai fini fiscali nè ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.
4. Nel mese di luglio 2022, il credito maturato per effetto dell'erogazione dell'indennità di cui al comma 1 è compensato attraverso la denuncia di cui all'articolo 44, comma 9, del
5. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 4 valutati in 2.756 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58.
Art. 32. Indennità una tantum per pensionati e altre categorie di soggetti
1. In favore dei soggetti residenti in Italia, titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonchè di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30 giugno 2022 e reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l'anno 2021 a 35.000 euro, l'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) corrisponde d'ufficio con la mensilità di luglio 2022 un'indennità una tantum pari a 200 euro. Qualora i soggetti di cui al presente comma risultino titolari esclusivamente di trattamenti non gestiti dall'INPS, il casellario centrale dei pensionati, istituito con
2. Agli effetti delle disposizioni del comma 1 dal computo del reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, sono esclusi: i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.
3. L'indennità una tantum di cui al comma 1 non costituisce reddito ai fini fiscali nè ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali, non è cedibile, nè sequestrabile, nè pignorabile.
4. L'indennità una tantum di cui al comma 1 è corrisposta sulla base dei dati disponibili all'Ente erogatore al momento del pagamento ed è soggetta alla successiva verifica del reddito di cui ai commi 1 e 2, anche attraverso le informazioni fornite in forma disaggregata per ogni singola tipologia di redditi dall'Amministrazione finanziaria e ogni altra amministrazione pubblica che detiene informazioni utili.
5. L'Ente erogatore procede alla verifica della situazione reddituale e, in caso di somme corrisposte in eccedenza, provvede alla notifica dell'indebito entro l'anno successivo a quello di acquisizione delle informazioni reddituali.
6. L'indennità una tantum di cui al comma 1 è corrisposta, a ciascun soggetto avente diritto, una sola volta, anche nel caso in cui tale soggetto svolga attività lavorativa.
7. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 6 valutati in 2.740 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58.
8. L'INPS, a domanda, eroga ai lavoratori domestici che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nel mese di luglio 2022 un'indennità una tantum pari a 200 euro. Le domande possono essere presentate presso gli Istituti di Patronato, di cui alla
9. Per coloro che hanno percepito per il mese di giugno 2022 le prestazioni previste dagli articoli 1 e 15 del
10. Per coloro che nel corso del 2022 percepiscono l'indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021 di cui all'articolo 32 della
11. L'Inps, a domanda, eroga una indennità una tantum pari a 200 euro ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile i cui contratti sono attivi alla data di entrata in vigore del presente decreto e iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della
12. Ai lavoratori che nel 2021 siano stati beneficiari di una delle indennità previste dall'articolo 10 commi da 1 a 9 del
13. L'INPS, a domanda, eroga ai lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti di cui agli articoli da 13 a 18 del
14. L'INPS, a domanda, eroga ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che, nel 2021 abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati, un'indennità una tantum pari a 200 euro. L'indennità è corrisposta ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l'anno 2021.
15. L'INPS, a domanda, eroga ai lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che, nel 2021 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile, un'indennità una tantum pari a 200 euro. Per tali contratti deve risultare per il 2021 l'accredito di almeno un contributo mensile, e i lavoratori devono essere già iscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della
16. L'INPS, a domanda, eroga agli incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del
17. Le indennità di 200 euro di cui ai commi da 9 a 16 saranno erogate successivamente all'invio delle denunce dei datori di lavoro di cui all'articolo 31, comma 4.
18. Ai nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza di cui
19. L'indennità di cui ai commi da 8 a 18 non concorre alla formazione del reddito ai sensi del
20. Le prestazioni di cui al presente articolo e all'articolo 31 non sono tra loro compatibili e possono essere corrisposte a ciascun soggetto avente diritto una sola volta.
21. Agli oneri derivanti dai commi da 8 a 18 valutati in 804 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58.
Art. 33. Fondo per il sostegno del potere d'acquisto dei lavoratori autonomi
1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo per l'indennità una tantum per i lavoratori autonomi e i professionisti, con una dotazione finanziaria di 500 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce il relativo limite di spesa, destinata a finanziare il riconoscimento, in via eccezionale, di un'indennità una tantum per l'anno 2022 ai lavoratori autonomi e ai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dell'indennità una tantum di cui al comma 1, incompatibile con le prestazioni di cui agli articoli da 31 a 32, nonchè la quota del limite di spesa di cui al comma 1 da destinare, in via eccezionale, ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58.
Art. 34. Personale che presta assistenza tecnica presso le sedi territoriali delle regioni per il funzionamento del Reddito di cittadinanza
1. Nelle more del completo espletamento delle procedure di selezione e di assunzione delle unità di personale da destinare ai centri per l'impiego di cui all'articolo 12, comma 3-bis, del
2. Agli oneri per la stipulazione dei contratti di cui al comma 1, per l'eventuale equipaggiamento dei soggetti ricontrattualizzati, nonchè per la gestione amministrativa e il coordinamento delle loro attività, quantificati in non oltre 13 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle risorse assegnate alle regioni per il 2022 ai sensi dell'articolo 12, comma 3-bis, del
3. Le regioni che intendono avvalersi delle attività di assistenza tecnica di cui al comma 1 oltre il periodo di due mesi ivi indicato ne danno comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro il 23 giugno 2022, procedendo entro il termine del 10 luglio 2022 all'aggiornamento degli oneri e dei risparmi comunicati ai sensi del comma 2, secondo periodo, alla data del 30 giugno 2022. L'eventuale proroga degli incarichi di collaborazione di cui al comma 1 per le regioni che ne fanno richiesta è effettuata a valere e nei limiti dei risparmi conseguiti e non già utilizzati ai sensi del comma 2 per un periodo massimo di tre mesi e comunque non oltre l'avvenuto completamento delle procedure di selezione e di assunzione delle unità di personale da destinare ai centri per l'impiego di cui all'articolo 12, comma 3-bis, del
4. Nell'ambito delle procedure di selezione e di assunzione delle unità di personale da destinare ai centri per l'impiego di cui all'articolo 12, comma 3-bis, del
Art. 35. Disposizioni urgenti in materia di sostegno alle famiglie per la fruizione dei servizi di trasporto pubblico
1. Al fine di mitigare l'impatto del caro energia sulle famiglie, in particolare in relazione ai costi di trasporto per studenti e lavoratori, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con dotazione pari a 79 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato a riconoscere, nei limiti della dotazione del fondo e fino ad esaurimento delle risorse, un buono da utilizzare per l'acquisto, a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 2 e fino al 31 dicembre 2022, di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale. Il valore del buono di cui al primo periodo è pari al 100 per cento della spesa da sostenere per l'acquisto dell'abbonamento e, comunque, non può superare l'importo di euro 60. Il buono di cui al primo periodo è riconosciuto in favore delle persone fisiche che, nell'anno 2021, hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro. Il buono reca il nominativo del beneficiario, è utilizzabile per l'acquisto di un solo abbonamento, non è cedibile, non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente. Resta ferma la detrazione prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera i-decies), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità di presentazione delle domande per il rilascio del buono di cui al comma 1, le modalità di emissione dello stesso, anche ai fini del rispetto del limite di spesa, nonchè di rendicontazione da parte delle aziende di trasporto dei buoni utilizzati, nel periodo di cui al medesimo comma 1, ai fini dell'acquisito degli abbonamenti. Una quota delle risorse del fondo di cui al comma 1, pari a 1 milione di euro, è destinata alla progettazione e alla realizzazione della piattaforma informatica per l'erogazione del beneficio di cui al medesimo comma 1. Per le finalità di cui al secondo periodo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può avvalersi, mediante stipulazione di apposite convenzioni, delle società SOGEI - Società generale d'informatica Spa e CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici Spa. Eventuali economie derivanti dall'utilizzo delle risorse previste per la realizzazione della piattaforma di cui al secondo periodo sono utilizzate per l'erogazione del beneficio di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 79 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58.
Art. 36. Servizi di trasporto pubblico locale
1. Al fine di consentire l'erogazione dei servizi aggiuntivi programmati relativamente al periodo compreso tra il 1° aprile 2022 e il 30 giugno 2022, anche in ragione della necessità di assicurare il regolare svolgimento delle attività didattiche e in coerenza con gli esiti dei tavoli prefettizi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 2 del
2. Eventuali risorse residue, derivanti dal riparto di cui al comma 1 del presente articolo sono utilizzate per la copertura di oneri sostenuti dalle regioni e province autonome per i servizi aggiuntivi eserciti nel primo trimestre 2022 fermo restando che l'erogazione avviene con le modalità di cui al terzo periodo del comma 1.
Art. 37. Misure in materia di locazione
1. Al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'articolo 11 della
2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 58.
Art. 38. Disposizioni in materia di servizi di cittadinanza digitale
1. Al fine di attuare il progetto «Polis» - Case dei servizi di cittadinanza digitale di cui articolo 1, comma 2, lettera f), numero 1, del
2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, ai soli fini dell'esecuzione delle convenzioni e sulla base delle attribuzioni, qualifiche e procedure in esse definite, al personale preposto è attribuita la qualifica di incaricato di pubblico servizio. Lo stesso personale può procedere all'identificazione degli interessati, all'acquisizione dei relativi dati ed è autorizzato all'acquisizione dei dati biometrici e della firma grafometrica, con l'osservanza delle disposizioni di legge o di regolamento in vigore. Nell'ambito delle singole convenzioni sono disciplinate le modalità di accesso alle banche dati in possesso delle pubbliche amministrazioni necessarie all'espletamento delle attività richieste, fatta eccezione per le banche dati in uso alle Forze di polizia. Al trattamento dei dati correlati alle attività svolte ai sensi del presente articolo, si applica l'articolo 2-ter, comma 1-bis, del
Art. 39. Disposizioni in materia di sport
1. Le risorse di cui all'articolo 14-bis del
Capo II
Misure in favore degli enti territoriali
Art. 40. Misure straordinarie in favore delle regioni e degli enti locali
1. Per l'anno 2022 il livello del finanziamento corrente del Servizio sanitario a cui concorre lo Stato è incrementato di 200 milioni di euro allo scopo di contribuire ai maggiori costi per gli Enti del Servizio sanitario nazionale determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche.
2. Alla ripartizione delle risorse di cui al comma 1 accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente.
3. Il contributo straordinario di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla
4. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2022, in considerazione degli effetti economici della crisi ucraina e dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2021.
5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 370 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58.
Art. 41. Contributo province e città metropolitane per flessione IPT e RC Auto
1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è iscritto un fondo pari a 80 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 destinato alle province e alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione Siciliana e della Sardegna che hanno subito una riduzione percentuale nel 2021 rispetto al 2019 del gettito dell'Imposta provinciale di trascrizione (IPT) o RC Auto superiore, rispettivamente, al 16 per cento (IPT) e al 10 per cento (RC Auto), come risultante dai dati a disposizione del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze alla data del 30 aprile 2022. Il predetto fondo è ripartito con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base della popolazione residente al 1° gennaio 2021.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022-2024, si provvede ai sensi dell'articolo 58.
Art. 42. Sostegno obiettivi PNRR grandi città
1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 325 milioni di euro per l'anno 2023, di 220 milioni di euro per l'anno 2024, di 70 milioni di euro per l'anno 2025 e 50 milioni di euro per l'anno 2026, finalizzato a rafforzare gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) da parte dei comuni con popolazione superiore a seicentomila abitanti. Gli importi spettanti a ciascun comune, a valere sui contributi di cui al primo periodo, calcolati in proporzione alla popolazione residente al 1° gennaio 2021, sono indicati nell'allegato 2 al presente decreto.
2. Con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con i comuni destinatari del finanziamento, è individuato per ciascun comune il Piano degli interventi e sono adottate le relative schede progettuali degli interventi, identificati dal Codice Unico di Progetto (CUP), contenenti gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati in relazione al cronoprogramma finanziario e coerenti con gli impegni assunti nel PNRR con la Commissione europea.
3. I decreti di cui al comma 2 disciplinano, altresì, le modalità di erogazione delle risorse, le modalità di monitoraggio, attraverso il sistema di cui al
4. Agli interventi ricompresi nel Piano di cui al comma 2 si applicano, in quanto compatibili, le procedure di semplificazione e accelerazione, le misure di trasparenza e conoscibilità dello stato di avanzamento stabilite per il PNRR.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 325 milioni di euro per l'anno 2023, 220 milioni di euro per l'anno 2024, 70 milioni per l'anno 2025, 50 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 58.
Art. 43. Misure per il riequilibrio finanziario di province, città metropolitane e comuni capoluogo di provincia e di città metropolitane nonchè per il funzionamento della Commissione tecnica per i fabbisogni standard
1. Al fine di favorire il riequilibrio finanziario delle province e delle città metropolitane che sono in procedura di riequilibrio ai sensi dell'articolo 243-bis del
2. Al fine di favorire il riequilibrio finanziario, i Sindaci dei comuni capoluogo di provincia che hanno registrato un disavanzo di amministrazione pro-capite superiore a 500 euro, sulla base del disavanzo risultante dal rendiconto 2020 definitivamente approvato e trasmesso alla BDAP al 30 aprile 2022, ridotto dei contributi indicati all'articolo 1, comma 568, della
3. La sottoscrizione dell'accordo di cui al comma 2 è subordinata alla verifica delle misure di cui al medesimo comma 2, proposte dai comuni interessati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, da parte di un tavolo tecnico istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso il Ministero dell'interno. Il tavolo di cui al primo periodo è istituito con decreto del Ministro dell'interno ed è composto da rappresentanti del Ministero dell'interno, del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'Agenzia delle entrate-Riscossione. Il tavolo, considerata l'entità del disavanzo da ripianare individua anche l'eventuale variazione, quantitativa e qualitativa, delle misure proposte dal comune interessato per l'equilibrio strutturale del bilancio. Ai componenti del Tavolo tecnico non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese ed altri emolumenti comunque denominati.
4. Le maggiori entrate derivanti o correlate alle misure di cui al comma 2 devono essere destinate, prioritariamente e fino a concorrenza della quota annuale del disavanzo da ripianare, al ripiano del disavanzo stesso.
5. Per il periodo di due anni dalla sottoscrizione dell'accordo di cui al comma 2 sono sospese le misure di cui all'articolo 6, comma 2, del
6. Ai fini della verifica e del monitoraggio dell'accordo di cui al comma 2 si applicano i commi 577 e 578 dell'articolo 1 della
7. Ai comuni che sottoscrivono l'accordo di cui al comma 2 si applicano le disposizioni previste dall'articolo 6 del
8. La procedura di cui ai commi 2, 3 e 6 può essere attivata anche da parte dei comuni sede di città metropolitana, diversi da quelli di cui al comma 567 dell'articolo 1 della
9. Ai fini della realizzazione delle attività connesse alla «Riforma 1.14 - Riforma del quadro fiscale subnazionale» prevista nel PNRR, correlata al raggiungimento della milestone nell'anno 2026 per l'attuazione del federalismo fiscale per le regioni (M1C1-119) e per le province e le città metropolitane (M1C1-120) e in relazione alle nuove attività assegnate alla Commissione tecnica per i fabbisogni standard dall'articolo 1, comma 592, della
10. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 9, pari ad euro 7.500 per l'anno 2022 e ad euro 10.000 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
11. All'articolo 3, comma 5-quinquies, del
Capo III
Disposizioni in relazione alla crisi ucraina
Art. 44. Ulteriori misure di assistenza a favore delle persone richiedenti la protezione temporanea di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2022
1. Nell'ambito delle misure assistenziali previste dall'articolo 4, comma 1, lettera g), del
a) incrementare le disponibilità delle ulteriori forme di accoglienza diffusa di cui all'articolo 31, comma 1, lettera a), del
b) incrementare i destinatari delle forme di sostentamento di cui all'articolo 31, comma 1, lettera b), del
c) integrare, nel limite di euro 27.000.000 per l'anno 2022, il contributo forfetario di cui all'articolo 31, comma 1, lettera c), del
2. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato a disporre, con ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 31, comma 2, del
3. Per far fronte alle eccezionali esigenze di accoglienza in conseguenza del conflitto bellico in atto in Ucraina, le risorse di cui all'articolo 5-quater, comma 1, del
4. Allo scopo di rafforzare, in via temporanea, l'offerta di servizi sociali da parte dei comuni ospitanti un significativo numero di persone richiedenti il permesso di protezione temporanea di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2022, da definire sia in termini percentuali che assoluti in considerazione dell'impatto sulla gestione dei servizi sociali, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato ad assegnare, nel limite di euro 40.000.000 per l'anno 2022, un contributo forfetario una tantum in favore dei predetti comuni, anche per il tramite dei Commissari delegati nominati con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022 e delle province autonome di Trento e di Bolzano interessati. Alla definizione dei criteri e modalità di riparto del contributo di cui al primo periodo si provvede con ordinanze di protezione civile adottate in attuazione della deliberazione del Consiglio dei ministri 28 febbraio 2022.
5. Per l'attuazione delle misure di cui ai commi 1 e 4, nel limite complessivo di euro 188.950.000 per l'anno 2022, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 44 del
6. Agli oneri derivanti dai commi 3 e 5, pari a 301.699.000 euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58.
Art. 45. Misure per l'attività di emergenza all'estero
1. All'articolo 29 del
«2. Ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera l), per la partecipazione del Servizio nazionale al "Pool europeo di protezione civile", istituto, nell'ambito del meccanismo unionale di protezione civile, dall'articolo 11 della decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, è autorizzato, nel rispetto del comma 1 e nel limite delle risorse disponibili nel Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, allo scopo finalizzate con i provvedimenti di cui al medesimo comma 1, l'impiego di moduli, mezzi, attrezzature ed esperti qualificati, specificamente formati e registrati nel Sistema comune di comunicazione e informazione in caso di emergenza (CECIS), su richiesta del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale nel caso di interventi in Paesi terzi.»;
2. Nell'ambito del meccanismo unionale di protezione civile, è autorizzata la partecipazione del Servizio nazionale a rescEU, istituito dall'articolo 12 della decisione n. 1313/2013/UE. In relazione a ciascun intervento in Paesi terzi la sussistenza di motivi di rifiuto all'impiego è verificata dal Dipartimento per la protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Al fine di consentire l'anticipazione delle spese connesse all'impiego delle risorse rescEU, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo per la partecipazione a RescEU, con uno stanziamento di 3.000.000 di euro per l'anno 2022. Al Fondo di cui al precedente periodo confluiscono le risorse rimborsate dalla Commissione europea per gli interventi di cui al presente comma, secondo le procedure di cui alla
3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58.
Art. 46. Valutazione degli apprendimenti e lo svolgimento degli esami di Stato degli studenti ucraini
1. In relazione all'evolversi della situazione relativa alla crisi ucraina, per l'anno scolastico 2021-2022, con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione, possono essere adottate specifiche misure per la valutazione degli apprendimenti e per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione dei profughi ucraini accolti nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione.
2. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 47. Misure di sostegno in relazione alla crisi ucraina
1. In attuazione della raccomandazione n. 2022/C166/01 del Consiglio dell'Unione europea, del 19 aprile 2022, «relativa alla conversione delle banconote in hryvnia nella valuta degli Stati membri ospitanti a beneficio degli sfollati provenienti dall'Ucraina», gli sfollati provenienti dall'Ucraina, individuati sulla base delle condizioni stabilite dal comma 2, hanno facoltà di ottenere il cambio delle banconote denominate in hryvnia, di seguito «banconote ucraine», con banconote denominate in euro, alle condizioni stabilite dal comma 4, dalle filiali delle banche aventi sede e succursali in Italia, di seguito «banche italiane», elencate al comma 3 e dalle filiali territoriali della Banca d'Italia.
2. Sono ammessi al cambio delle banconote ucraine gli sfollati appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 89 del 15 aprile 2022, in possesso di un permesso di soggiorno per protezione temporanea rilasciato dal questore del luogo in cui la persona è domiciliata, ai sensi dell'articolo 2 del medesimo decreto. In caso di minori sfollati non accompagnati la richiesta di cambio delle banconote ucraine può essere presentata per il tramite del tutore legale nominato dal Tribunale per i minorenni ai sensi della
3. Le banche che intendono partecipare allo schema nazionale di cambio, di seguito «banche aderenti», comunicano alla Banca d'Italia le filiali in cui è possibile effettuare il cambio. La Banca d'Italia pubblica sul proprio sito internet e mantiene aggiornato l'elenco delle banche aderenti, gli indirizzi delle loro filiali abilitate e gli indirizzi delle filiali territoriali della Banca d'Italia.
4. Il cambio è soggetto alle seguenti condizioni:
a) le banche aderenti procedono all'operazione di cambio previa esibizione da parte dell'avente diritto del permesso di soggiorno per protezione temporanea di cui al comma 2. L'identificazione dell'avente diritto assolve gli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui al Titolo II del
b) il limite massimo di cambio è di 10.000 hryvnia per ciascun avente diritto. Il cambio può essere effettuato anche in più operazioni purchè entro il predetto limite. Il taglio minimo delle banconote ucraine accettabili per il cambio è 100 hryvnia;
c) non è consentita l'applicazione di commissioni di cambio e non è necessaria l'apertura di un conto;
d) il tasso di cambio hryvnia/euro da applicare agli acquisti di valuta ucraina, definito dalla Banca Nazionale di Ucraina, è comunicato dalla Banca d'Italia con avviso sul proprio sito internet. Eventuali variazioni, da rilevarsi solo con frequenza settimanale, sono comunicate con le medesime modalità il venerdì entro le ore 15 CEST e hanno validità per le operazioni di cambio effettuate a partire dal lunedì della settimana successiva;
e) le banche aderenti procedono al controllo di autenticità ed idoneità delle banconote ucraine oggetto del cambio.
5. Al fine di assicurare il rispetto del limite massimo di cui al comma 4, lettera b), le banche aderenti si avvalgono della piattaforma informatica EDAHEX messa a disposizione dalla Banca Centrale Europea per il controllo di tale limite e, successivamente all'esito positivo di tale controllo, inseriscono sulla stessa piattaforma i dati delle operazioni di cambio svolte, contestualmente alla loro effettuazione. Le modalità di accesso a tale piattaforma sono portate a conoscenza delle banche aderenti dalla Banca d'Italia. In caso di indisponibilità della piattaforma, le banche aderenti segnalano immediatamente il disservizio alla Banca d'Italia e si astengono dall'effettuare le operazioni di cambio delle banconote ucraine fino al ripristino della normale operatività.
6. Le banche aderenti trasmettono alla Banca d'Italia, nei tempi e modi da essa indicati, informazioni sulle operazioni di cambio effettuate.
7. Alle condizioni stabilite dalla Banca d'Italia, le banche aderenti consegnano alla Banca d'Italia le banconote ucraine oggetto delle operazioni di cambio, indicando la settimana o le settimane cui si riferiscono e il relativo tasso di cambio. La Banca d'Italia accredita l'importo in euro in favore delle banche aderenti utilizzando il medesimo tasso di cambio in vigore al momento delle operazioni.
8. La Banca d'Italia stipula con la Banca Nazionale di Ucraina un accordo che regola l'acquisto da parte della Banca Nazionale di Ucraina delle banconote ucraine acquisite dalla Banca d'Italia in attuazione dello schema nazionale di cambio. L'accordo contiene, quali elementi essenziali, le modalità con cui è fissato il tasso di cambio delle operazioni rientranti nello schema nazionale di cambio e l'ammontare massimo complessivo delle operazioni di cambio. Le modalità per il rimpatrio delle banconote ucraine sono definite in un successivo accordo da concludere entro sessanta giorni dalla stipula dell'accordo di cui al presente comma.
9. La Banca d'Italia ha diritto al rimborso da parte dello Stato dei costi e delle eventuali perdite sostenuti per le operazioni di cui ai commi 4, 7 e 8. Essa dà conto al Ministero dell'economia e delle finanze, al termine dello schema nazionale di cambio o comunque ogni tre mesi, dei costi sostenuti indicati al primo periodo. Il Ministero dell'economia e delle finanze procede all'approvazione del conto entro trenta giorni e al rimborso in favore della Banca d'Italia entro trenta giorni dall'approvazione del conto.
10. È prestata la garanzia dello Stato in favore della Banca d'Italia per il caso di inadempimento da parte della Banca Nazionale di Ucraina dell'obbligo di acquisto delle banconote di cui al comma 8. La garanzia ha per oggetto l'importo in euro delle banconote ucraine acquisite dalle banche aderenti e dalla Banca d'Italia, determinato secondo le modalità di cui ai commi 4, 7 e 8. Il Ministero dell'economia e delle finanze procede al pagamento entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte della Banca d'Italia. La garanzia è irrevocabile, a prima richiesta ed incondizionata. In seguito al pagamento il Ministero dell'economia e delle finanze subentra nei diritti della Banca d'Italia nei confronti della Banca Nazionale di Ucraina e, ove applicabile, nella proprietà delle banconote rimaste in deposito presso la Banca d'Italia.
11. Lo schema nazionale di cambio ha durata di sei mesi dalla data di attivazione di cui al comma 12. In caso di raggiungimento dell'ammontare massimo complessivo delle operazioni di cambio stabilito nell'accordo di cui al comma 8, prima della predetta scadenza la Banca d'Italia comunica alle banche aderenti la cessazione dello schema. Alla scadenza dei sei mesi il Ministero dell'economia e delle finanze può disporre la proroga dello schema in caso di mancato raggiungimento dell'ammontare massimo complessivo. Il Ministero dell'economia e delle finanze può altresì disporre la riapertura dello schema in caso di raggiungimento dell'ammontare massimo complessivo prima della scadenza, a condizione che la Banca d'Italia, su richiesta del medesimo Ministero, aggiorni l'accordo con la Banca Nazionale di Ucraina riguardo all'ammontare massimo complessivo.
12. Le operazioni di cambio delle banconote ucraine hanno inizio entro quindici giorni dalla data della stipula dell'accordo di cui al comma 8 tra la Banca d'Italia e la Banca Nazionale di Ucraina. La data di avvio delle operazioni è comunicata dalla Banca d'Italia mediante pubblicazione sul proprio sito Internet.
13. Gli oneri a carico della finanza pubblica sono quantificati, per l'anno 2022, in euro 500.000 per il rimborso dello Stato alla Banca d'Italia dei costi sostenuti per le operazioni di cui ai commi 4, 7 e 8 ed in euro 120.000.000 per l'eventuale escussione della garanzia dello Stato di cui al comma 10. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo a copertura della garanzia concessa ai sensi del comma 10 con una dotazione di euro 120.000.000 per l'anno 2022. Per la gestione del fondo è autorizzata l'apertura di apposito conto corrente di tesoreria centrale. Le risorse del Fondo non più necessarie alle finalità di cui al comma 10 sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato.
14. Per l'anno 2022 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro destinato all'erogazione di uno o più prestiti finanziari a beneficio del Governo dell'Ucraina di importo complessivo non superiore a 200 milioni di euro, quale sostegno al bilancio generale del predetto Stato. Le risorse del predetto Fondo sono impignorabili.
15. L'azione di sostegno al bilancio generale dello Stato ha come finalità il supporto al funzionamento della pubblica amministrazione del Governo dell'Ucraina ed è definita nel rispetto di criteri coerenti con il mantenimento della stabilità macroeconomica e dei principi di trasparenza.
16. Il sostegno al bilancio generale dello Stato può realizzarsi anche in regime di cofinanziamento parallelo di iniziative promosse dalle istituzioni finanziarie multilaterali internazionali o europee. il Ministero dell'economia e delle finanze può affidare l'erogazione e gestione dei prestiti, nell'ambito delle disponibilità di cui al Fondo previsto dal predetto comma 14, alla società Cassa depositi e prestiti S.p.A., secondo le modalità previste con apposita convenzione. Per la gestione degli interventi di cui al presente comma è autorizzata l'apertura di un apposito conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato al Ministero dell'economia e delle finanze e sul quale la Cassa depositi e prestiti S.p.A. è autorizzata ad effettuare operazioni di prelevamento e versamento di liquidità secondo quanto disposto dalla suddetta convenzione. Il Ministero dell'economia e delle finanze di volta in volta autorizza la concessione dei prestiti.
17. Con uno o più accordi di finanziamento stipulati tra il Ministero dell'economia e delle finanze, anche per il tramite della Cassa depositi e prestiti S.p.A., secondo le modalità stabilite nella convenzione di cui al comma 16, e il Governo dell'Ucraina, sono definiti:
a) i termini e le condizioni finanziarie dei prestiti in coerenza con gli standard applicabili all'Ucraina secondo la classificazione dei Paesi per livelli di reddito definita e aggiornata dalla Banca Mondiale;
b) le modalità di erogazione, monitoraggio e reportistica;
c) le modalità di restituzione dei prestiti, nonchè degli eventuali interessi.
18. I rimborsi, comprensivi di quota capitale e quota interessi, derivanti dalle operazioni di prestito di cui al comma 14 ed effettuati secondo le modalità di cui al comma 17, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.
19. La relazione al Parlamento di cui all'articolo 12, comma 4, della
20. Per le attività oggetto della convenzione di cui al comma 16, è autorizzata nell'anno 2022 la spesa fino a un massimo di 50 mila euro a copertura degli oneri e delle spese connessi alla concessione e erogazione dei prestiti del Fondo di cui al comma 14.
21. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 320.550.000 euro per l'anno 2022 si provvede ai sensi dell'articolo 58.
Art. 48. Contributo dei Fondi strutturali europei all'azione di coesione a favore dei rifugiati in Europa
1. In attuazione di quanto previsto dal
2. Le risorse a carico del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della
Capo IV
Disposizioni in materia di spesa pubblica e altre misure urgenti
Art. 49. Disposizioni in materia di spesa pubblica
1. L'articolo 16-bis, comma 7, del
2. L'articolo 31-bis del
«Art. 31-bis (Proroga di accordi quadro e convenzioni delle centrali di committenza in ambito digitale) - 1. In conseguenza dell'ampia adesione delle pubbliche amministrazioni e tenuto conto dei tempi necessari all'indizione di nuove procedure di gara, gli accordi quadro, le convenzioni e i contratti quadro di cui all'articolo 3, comma 1, lettere cccc) e dddd), del codice dei contratti pubblici, di cui al
3. Le disposizioni di cui all'articolo 31-bis del
4. All'articolo 26, comma 1, della
5. All'articolo 9, comma 8, del
6. Ai fini del rafforzamento delle capacità di analisi, monitoraggio, valutazione e controllo del Ministero dell'economia e delle finanze relativamente alle politiche di spesa pubblica, connesse con la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e degli altri interventi finanziati con risorse europee e nazionali, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze può avvalersi, mediante la stipula di apposite convenzioni, della società Eutalia s.r.l..
7. La società Eutalia s.r.l. provvede alle relative attività di supporto tecnico specialistico, anche mediante il reclutamento di personale con elevata specializzazione nelle materie economico-finanziarie, giuridiche, statistico-matematiche, ingegneristiche, sulla base delle esigenze specifiche rappresentate dall'Amministrazione, mediante contratti di lavoro a tempo determinato, ovvero con il ricorso a competenze di persone fisiche o giuridiche disponibili sul mercato, nel rispetto di quanto stabilito dal
8. Per le finalità di cui ai commi 6 e 7 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022 e 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
9. Per consentire lo sviluppo dei servizi finalizzati all'erogazione delle prestazioni destinate a contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica COVID-19 sul reddito dei lavoratori, il valore medio dell'importo delle spese sostenute per l'acquisto di beni e servizi dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, come determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 591, della
Art. 50. Recepimento degli articoli 1 e 3 della
1. Al
a) all'articolo 1, comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) ABE: Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) istituita dal
b) all'articolo 2, comma 6-bis, dopo le parole «del regolamento (UE) 2016/679» sono inserite le seguenti «e del regolamento (UE) 2018/1725»;
c) all'articolo 7, comma 4, le parole «alle Autorità di vigilanza europee» sono sostituite dalle seguenti «all'ABE»;
d) all'articolo 14, comma 5, le parole «alle Autorità di vigilanza europee» sono sostituite dalle seguenti «all'ABE».
2. Al
a) all'articolo 1, comma 6-undecies:
1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) "dispositivo di pubblicazione autorizzato" o "APA": un soggetto quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto 34), del
2) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) "meccanismo di segnalazione autorizzato" o "ARM": un soggetto quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto 36), del
3) le lettere b), d), e) sono abrogate;
b) all'articolo 1, comma 6-duodecies, la lettera c) è abrogata;
c) all'articolo 4, comma 2-ter, primo periodo, le parole «servizi di comunicazione dati» sono sostituite dalle seguenti: «APA o ARM»;
d) la rubrica del Titolo I-ter della Parte III è sostituita dalla seguente «AUTORIZZAZIONE E VIGILANZA DI APA E ARM»;
e) all'articolo 79:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. La gestione di un APA o di un ARM è soggetta ad autorizzazione preventiva da parte della CONSOB, in conformità a quanto previsto dal Titolo IV-bis del
2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. La CONSOB pubblica sul proprio sito internet l'elenco dei soggetti autorizzati ai sensi del comma 1.»;
3) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. La CONSOB vigila sui soggetti di cui al comma 1 e sui gestori delle sedi di negoziazione che forniscono i servizi di un APA o di un ARM per accertare che essi rispettino le condizioni di esercizio previste dal
4) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. La CONSOB può disciplinare con regolamento la procedura di autorizzazione e di revoca di cui al comma 1.»;
f) l'articolo 79-bis è abrogato;
g) l'articolo 79-ter è abrogato;
h) l'articolo 79-ter.1 è abrogato;
i) all'articolo 166:
1) al comma 1, la lettera c-bis) è sostituita dalla seguente:
«c-bis) gestisce un APA o un ARM a cui si applicherebbe la deroga prevista dall'articolo 2, paragrafo 3, del
2) al comma 3 le parole «i servizi di comunicazione dati» sono sostituite dalle seguenti: «la gestione di un APA o di un ARM a cui si applicherebbe la deroga prevista dall'articolo 2, paragrafo 3, del
l) all'articolo 188, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. L'uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, delle parole: "Sim" o "società di intermediazione mobiliare" o "impresa di investimento"; "Sgr" o "società di gestione del risparmio"; "Sicav" o "società di investimento a capitale variabile"; "Sicaf" o "società di investimento a capitale fisso"; "Eu-VECA" o "fondo europeo per il venture capital"; "Eu-SEF" o "fondo europeo per l'imprenditoria sociale"; "ELTIF" o "fondo di investimento europeo a lungo termine"; "FCM" o "fondo comune monetario"; "APA" o "dispositivo di pubblicazione autorizzato" a cui si applicherebbe la deroga prevista dall'articolo 2, paragrafo 3, del
m) all'articolo 190.3:
1) alla rubrica, le parole «e dei servizi di comunicazioni dati» sono soppresse;
2) la lettera f) è abrogata;
n) alla rubrica dell'articolo 190-bis le parole «comunicazioni dati» sono sostituite dalle seguenti: «di APA e di ARM»;
o) all'articolo 194-quinquies, comma 1:
1) alla lettera a-ter) le parole «e 79-ter.1,» sono soppresse;
2) alla lettera a-quater) dopo le parole «e delle relative disposizioni attuative» sono aggiunte, le seguenti: «e, in caso di APA o di ARM, degli articoli 27-octies, paragrafi da 1 a 5, e 27-decies, paragrafi da 1 a 4, del medesimo regolamento».
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54-bis del
4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
5. All'articolo 53 del
«1-quater. In ragione delle straordinarie condizioni economiche determinatesi a seguito della grave crisi internazionale in atto in Ucraina, la disposizione di cui al comma 1 si applica agli aiuti previsti da atti legislativi o amministrativi adottati, a livello nazionale, regionale o territoriale, ai sensi e nella vigenza della comunicazione della Commissione europea del 23 marzo 2022, C (2022) 1890, recante "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina", e successive modificazioni.».
Art. 51. Disposizioni in materia di pubblica amministrazione
1. Gli incarichi di collaborazione autorizzati ai sensi dell'articolo 24, comma 1, del
2. La segreteria tecnica di cui all'articolo 29, comma 4, del
3. All'articolo 1-bis, comma 6, ultimo periodo, del
4. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2 e 3, pari a 12.604.500 euro per l'anno 2022, 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede, quanto a 8,6 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura e quanto a 4.004.500 euro per l'anno 2022, 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 58.
5. Al fine di assicurare la pronta operatività e la funzionalità del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, in deroga al termine di durata biennale previsto dall'articolo 35, comma 5-ter, del
6. L'articolo 1, comma 7, secondo periodo, del
7. All'articolo 51, comma 2, del
«f-sexies) il Consiglio superiore della magistratura, al fine di assicurare la sicurezza, la continuità e lo sviluppo del sistema informatico del governo autonomo della magistratura ordinaria.».
8. Al
a) all'articolo 25, comma 2, lettera b), dopo il numero 1) è inserito il seguente:
«1-bis) al Comandante del Comando operativo di vertice interforze;»;
b) all'articolo 26, comma 1, lettera a), dopo le parole «Capi di stato maggiore di Forza armata» sono inserite le seguenti: «, il Comandante del Comando operativo di vertice interforze»;
c) all'articolo 28:
1) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole «i Capi di stato maggiore di Forza armata» sono inserite le seguenti: «, il Comandante del Comando operativo di vertice interforze»;
2) al comma 2, dopo le parole «per i Capi di stato maggiore di Forza armata» sono inserite le seguenti: «, per il Comandante del Comando operativo di vertice interforze,»;
d) all'articolo 29:
1) al comma 1, le parole «, posto alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore della difesa,» sono soppresse e le parole «collegamento con i» sono sostituite dalle seguenti: «coordinamento dei»;
2) al comma 1-bis), dopo le parole «del Comando operativo di vertice interforze» sono inserite le seguenti: «dipende dal Capo di stato maggiore della difesa ed»;
e) all'articolo 88, comma 1, le parole «e di unità terrestri, navali e aeree» sono sostituite dalle seguenti: «e di unità terrestri, navali, aeree, cibernetiche e aero-spaziali» e le parole «preposte alla difesa del territorio nazionale e delle vie di comunicazione marittime e aeree» sono sostituite dalle seguenti: «preposte alla difesa del territorio nazionale, delle vie di comunicazione marittime e aeree, delle infrastrutture spaziali e dello spazio cibernetico in ambito militare»;
f) all'articolo 92, comma 4, le parole «
g) all'articolo 168:
1) al comma 1, dopo le parole «più anziano in ruolo» sono inserite le seguenti: «tra quelli che si trovano ad almeno un anno dal limite di età per la cessazione dal servizio permanente»;
2) al comma 2, le parole «massima di un anno, salvo che nel frattempo non deve cessare dal servizio permanente effettivo per limiti di età o per altra causa;» sono sostituite dalle seguenti: «di un anno, senza possibilità di proroga o rinnovo. Se, al termine del mandato di un anno, non è presente in ruolo alcun generale di corpo d'armata che si trova ad almeno un anno dal limite di età per la cessazione dal servizio permanente, il Vice comandante generale in carica è confermato nell'incarico sino a un massimo di due anni e comunque non oltre la data di cessazione dal servizio permanente. Il Vice comandante generale»;
3) al comma 3, le parole «più anziano» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1» e dopo le parole «ordine di anzianità» sono inserite le seguenti: «tra quelli che si trovano ad almeno un anno dal limite di età per la cessazione dal servizio permanente»;
h) all'articolo 909, comma 2, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
«b-bis) il Comandante del Comando operativo di vertice interforze;»;
i) all'articolo 1094, comma 3, primo periodo, dopo le parole «o di Forza armata,» sono inserite le seguenti: «il Comandante del Comando operativo di vertice interforze,»;
l) all'articolo 1378, comma 1, dopo la lettera d) è inserita la seguente:
«d-bis) al Comandante del Comando operativo di vertice interforze, nell'area di competenza, nei confronti del personale militare dipendente;».
9. In ragione dell'evento cibernetico che ha interessato i sistemi informatici del Ministero della transizione ecologica, i termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento dei procedimenti amministrativi, anche autorizzatori, di competenza del Ministero medesimo e pendenti alla data del 6 aprile 2022, ovvero iniziati nei trenta giorni successivi a tale data, sono differiti di sessanta giorni. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai termini relativi ai procedimenti per l'attuazione dei traguardi e degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza da realizzarsi entro il secondo trimestre 2022.
10. Ferme restando le competenze delle altre Autorità nazionali già designate, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è designata, ai sensi dell'articolo 9 del
11. Agli oneri derivanti dal comma 8, lettere a), b), c), d), h), i), l), pari a euro 408.813 annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.
Art. 52. Misure in materia di società pubbliche
1. All'articolo 3, comma 2, del
«2-quater. A decorrere dal 25 maggio 2022, la Società diviene altresì soggetto attuatore degli interventi, non ancora completati alla data del 30 aprile 2022, ricompresi nel piano di cui all'articolo 61, comma 4, del
2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 66 del
Art. 53. Contabilità speciale a favore del Commissario straordinario per l'emergenza della peste suina africana
1. Al fine di assicurare il tempestivo svolgimento dei compiti del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della peste suina africana, di cui all'articolo 2 del
Art. 54. Disposizioni urgenti per i trasporti in condizioni di eccezionalità
1. All'articolo 10, comma 10-bis, alinea, primo periodo, del codice della strada, di cui al
2. All'articolo 7-bis, comma 2, del
Capo V
Disposizioni transitorie, finali e finanziarie
Art. 55. Disposizioni sul contributo straordinario contro il caro bollette
1. All'articolo 37 del
a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole «dei soggetti rivenditori di energia elettrica» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;
b) al comma 2, le parole «periodo dal 1° ottobre 2021 al 31 marzo 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 31 marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti: «periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021» e le parole «nella misura del 10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 25 per cento»;
c) al comma 5, primo periodo, le parole «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per un importo pari al 40 per cento, a titolo di acconto, entro il 30 giugno 2022 e per la restante parte, a saldo, entro il 30 novembre 2022»;
d) al comma 8, primo periodo, le parole «1° aprile» sono sostituite dalle seguenti: «1° maggio»;
e) al comma 10, primo periodo, le parole «1° aprile» sono sostituite dalle seguenti: «1° maggio».
Art. 56. Disposizioni in materia di Fondo per lo sviluppo e la coesione
1. Le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della
2. Le riduzioni del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della
3. All'articolo 44 del
«7-bis. Con delibera del CIPESS da adottare entro il 30 novembre 2022, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale d'intesa con il Ministro per l'economia e le finanze, a seguito di una ricognizione operata dal Dipartimento per le politiche di coesione e l'Agenzia per la coesione territoriale, anche avvalendosi dei sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato, sono individuati gli interventi infrastrutturali, privi al 30 giugno 2022 dell'obbligazione giuridicamente vincolante di cui al punto 2.3 della
7-ter. Con la medesima delibera di cui al comma 7-bis sono altresì individuati i cronoprogrammi procedurali e finanziari relativi agli interventi infrastrutturali ricompresi nei contratti istituzionali di sviluppo di cui all'articolo 6 del
7-quater. Gli interventi diversi da quelli di cui ai commi 7-bis e 7-ter che non generano obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il termine di cui al comma 7, lettera b), sono definanziati.».
4. All'articolo 14 del
«2-bis. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche alla gestione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della
Art. 57. Disposizioni transitorie
1. Salvo quanto previsto dal comma 2, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. La disposizione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), numero 2), si applica ai procedimenti nei quali, alla data del 31 luglio 2022, non sia intervenuta la deliberazione di cui all'articolo 7, comma 1.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b), si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022.
Art. 58. Disposizioni finanziarie
1. A parziale reintegrazione delle riduzioni operate con l'articolo 42, comma 2, lettera a) del
2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
3. Gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti del ricorso all'indebitamento di cui al comma 4, lettera i), sono valutati in 22 milioni di euro per l'anno 2022, 126 milioni di euro per l'anno 2023, 233 milioni di euro per l'anno 2024, 313 milioni di euro per l'anno 2025, 374 milioni di euro per l'anno 2026, 399 milioni di euro per l'anno 2027, 423 milioni di euro per l'anno 2028, 450 milioni di euro per l'anno 2029, 478 milioni di euro per l'anno 2030, 502 milioni di euro per l'anno 2031 e 522 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, in 39 milioni di euro per l'anno 2022, 163 milioni di euro per l'anno 2023, 266 milioni di euro per l'anno 2024, 344 milioni di euro per l'anno 2025, 403 milioni di euro per l'anno 2026, 427 milioni di euro per l'anno 2027, 454 milioni di euro per l'anno 2028, 479 milioni di euro per l'anno 2029, 505 milioni di euro per l'anno 2030, 528 milioni di euro per l'anno 2031 e 552 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma 4 [246].
4. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, 3, 4, 5, 14, 18, 19, 20,21, 24, 26, 28, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 45,47, 49, 51, 56 e dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, determinati in 16.702.778.500 euro per l'anno 2022, 5.467,2 milioni di euro per l'anno 2023, 3.986,8 milioni di euro per l'anno 2024, 5.132,3 milioni di euro per l'anno 2025, 1.879,4 milioni di euro per l'anno 2026, 399 milioni di euro per l'anno 2027, 423 milioni di euro per l'anno 2028, 450 milioni di euro per l'anno 2029, 478 milioni di euro per l'anno 2030, 502 milioni di euro per l'anno 2031, 522 milioni di euro per l'anno 2032, 525,1 milioni di euro per l'anno 2033 e 522 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, 5.504,2 milioni di euro per l'anno 2023, 4.019,8 milioni di euro per l'anno 2024, 5.163,3 milioni di euro per l'anno 2025, 1.908,4 milioni di euro per l'anno 2026, 427 milioni di euro per l'anno 2027, 454 milioni di euro per l'anno 2028, 479 milioni di euro per l'anno 2029, 505 milioni di euro per l'anno 2030, 528 milioni di euro per l'anno 2031, 552 milioni di euro per l'anno 2032, 555,1 milioni di euro per l'anno 2033 e 552 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034, si provvede:
a) quanto a 500 milioni di euro per l'anno 2022, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui all'articolo 3, comma 5;
b) quanto a 242,6 milioni di euro per l'anno 2023, 5,4 milioni di euro per l'anno 2026 e 3,1 milioni di euro per l'anno 2033, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
c) quanto a 6.508 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 55;
d) quanto a 3,6 milioni di euro per l'anno 2022, 15,1 milioni di euro per l'anno 2023, 14,8 milioni di euro per l'anno 2027, 5,1 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031 e 4,3 milioni di euro per l'anno 2032, che aumentano, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 7,971 milioni di euro per l'anno 2022 e 17,198 milioni di euro per l'anno 2023, 0,198 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, 14,998 milioni di euro per l'anno 2027, 5,298 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031, 4,498 milioni di euro per l'anno 2032 e 0,198 milioni di euro annui dall'anno 2033, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 14 e 51; e) quanto a 1,9 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle minori spese derivanti dall'articolo 14;
f) quanto a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 e 3.000 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della
g) quanto a 1.500 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della
h) quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
i) mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica il 20 aprile 2022 con le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della
5. L'allegato 1 alla
6. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.
Art. 59. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
ALLEGATO 1
(articolo 17, comma 1, lettera b)
“ALLEGATO TECNICO
MODALITÀ E TERMINI DI RILASCIO DELLE GARANZIE DI CUI ALL’ARTICOLO 6, COMMA 14-BIS
SEZIONE A – DEFINIZIONI
SEZIONE B – CRITERI, MODALITÀ E CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELLA GARANZIA
SEZIONE C – OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA DELLO STATO
SEZIONE D – REMUNERAZIONE DELLA GARANZIA E COMMISSIONI SPETTANTI A SACE
S.P.A.
SEZIONE E – GESTIONE, INDENNIZZI E RECUPERI
A. DEFINIZIONI
1. Ai fini del presente allegato tecnico si intendono per:
a) Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione: il
b) Condizioni di mercato: le condizioni conformi al principio dell’operatore privato in una economia di mercato, in conformità alla Comunicazione della Commissione europea (2008/C 155/02) del 20 giugno 2008 sull’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie;
c) Conto Corrente: il conto corrente di tesoreria centrale intestato a SACE S.p.A. di cui all’articolo 1, comma 14, del Decreto Liquidità;
d) Controparte: Impresa Beneficiaria ovvero una persona giuridica terza nel caso in cui il rimborso del finanziamento sia da questa coperto, integralmente o parzialmente, in garanzia autonoma e a prima richiesta;
e) Decreto Liquidità: il
f) Finanziamenti: i finanziamenti, anche subordinati, sotto qualsiasi forma (ivi inclusi la locazione finanziaria, l’acquisto di crediti a titolo oneroso, il rilascio di fideiussioni, l’apertura di credito documentaria, nonché ogni altra forma di concessione di crediti, garanzie e impegni di firma), come definiti dall’articolo 2 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 2 aprile 2015, n. 53, concessi in favore di Imprese Beneficiarie, ovvero concessi ad altro soggetto abilitato all’esercizio del credito in Italia per effettuare i finanziamenti alle Imprese Beneficiarie;
g) Fondo: il fondo di cui all’articolo 1, comma 14, del Decreto Liquidità;
h) Garanzie: le garanzie sotto qualsiasi forma, ivi incluse controgaranzie, fideiussioni e altri impegni di firma rilasciati da SACE S.p.A. ai sensi dell’articolo 6, comma 14-bis, del
i) Gruppo di Controparti connesse: il “gruppo di clienti connessi” secondo la definizione di cui all’articolo 4, punto 39), del
l) Imprese Beneficiarie: le imprese aventi sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, purché le stesse non risultino classificate dal Soggetto Garantito o dal sistema bancario tra le esposizioni deteriorate, non presentino un rapporto tra «totale sconfinamenti per cassa» e «totale accordato operativo per cassa» superiore al 20 per cento e non rientrino nella categoria di Imprese in difficoltà;
m) Impresa in difficoltà: le imprese che rientrano nella definizione di “imprese in difficoltà” ai sensi della Comunicazione della Commissione europea (2014/C 249/01) recante “Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà”;
n) Limiti di rischio: i limiti e i criteri individuati in relazione ai rischi che si intende assumere nell’anno di riferimento, come indicati alla Sezione B, paragrafi 5 e 6;
o) Organo Deliberante: il Consiglio di amministrazione di SACE S.p.A. ovvero il diverso organo di SACE S.p.A. che risulta competente per la delibera di assunzione, variazione, gestione e indennizzo di ciascuna operazione in base al sistema di deleghe di volta in volta vigente;
p) Soggetti Garantiti: banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, confidi, nonché imprese di assicurazione nazionali e internazionali, autorizzate all’esercizio in Italia del ramo credito e cauzioni ovvero, con riferimento alle Garanzie su Titoli di debito, i sottoscrittori di Titoli di debito emessi dalle Imprese Beneficiarie;
q) Titoli di debito: prestiti obbligazionari, cambiali finanziarie, titoli di debito e altri strumenti
finanziari, emessi dalle Imprese Beneficiarie.
2. Ai fini del rilascio delle Garanzie, il titolare o il legale rappresentante dell’Impresa Beneficiaria, nonché i soggetti indicati all’articolo 85, commi 1, 2, 2-bis e 2-ter, del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, dichiarano di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dall’articolo 67 dello stesso Codice. Con protocollo d’intesa sottoscritto tra il Ministero dell’interno, il Ministero dell’economia e delle finanze e la SACE S.p.A. sono disciplinati i controlli, anche con procedure semplificate, di cui al libro II del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione.
B. CRITERI, MODALITÀ E CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELLA GARANZIA
1. Fermo restando quanto previsto al paragrafo 6, al fine di sostenere e rilanciare l’economia, supportare la crescita dimensionale delle aziende e l’incremento della loro competitività, potenziare lo sviluppo tecnologico e la sostenibilità ambientale, le infrastrutture e le filiere strategiche e favorire l’occupazione, SACE S.p.A. è abilitata a rilasciare, a Condizioni di mercato e in conformità con la normativa dell’Unione europea, Garanzie su Finanziamenti e Titoli di debito entro l’importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro.
2. Le Garanzie su Finanziamenti sono concesse in favore di Soggetti Garantiti per una percentuale massima di copertura del 70 per cento.
3. Nel rispetto della Comunicazione della Commissione europea (2008/C 155/02) del 20 giugno 2008 sull’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie, la percentuale di copertura delle Garanzie su Titoli di debito concesse in favore di Soggetti Garantiti può essere innalzata fino al 100 per cento qualora i Titoli di debito non siano subordinati, non siano convertibili e fermi restando i limiti declinati nel documento di gestione dei rischi di cui alla Sezione C, paragrafo 4.
4. SACE S.p.A. rilascia le Garanzie, secondo i procedimenti di seguito disciplinati:
a) nel caso di Garanzie il cui importo massimo garantito in quota capitale ecceda 375 milioni di euro e superi il 25 per cento del fatturato dell’Impresa Beneficiaria ovvero del consolidato del gruppo di riferimento, ove esistente, considerati i dati risultanti dall’ultimo bilancio approvato e in ogni caso qualora l’importo massimo garantito in quota capitale ecceda 1 miliardo di euro:
1) la competenza deliberativa è dell’Organo Deliberante di SACE S.p.A. coerentemente con il proprio sistema di deleghe decisionali e il rilascio della garanzia è subordinato alla decisione assunta con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze;
2) SACE S.p.A. informa prontamente il Ministero dell’economia e delle finanze dell’avvio delle attività istruttorie, fornendo tutte le informazioni disponibili;
3) SACE S.p.A. informa il Ministero dell’economia e delle finanze sugli esiti dell’attività istruttoria;
b) in tutti gli altri casi, la competenza deliberativa è dell’Organo Deliberante di SACE S.p.A. coerentemente con il proprio sistema di deleghe decisionali.
5. SACE S.p.A. rilascia le Garanzie nel rispetto dei seguenti Limiti di Rischio:
a) limite di durata massima della singola garanzia pari a 20 anni;
b) limite di massima esposizione su singola Controparte, pari all’8 per cento dell’importo massimo delle garanzie concedibili ai sensi dell’articolo 6, comma 14-bis, del
c) limite di massima esposizione su Gruppo di Controparti connesse, pari al 15 per cento dell’importo massimo delle garanzie concedibili ai sensi dell’articolo 6, comma 14-bis, del
d) limite di massima esposizione su settore di attività economica, pari al 25 per cento dell’importo massimo delle garanzie concedibili ai sensi dell’articolo 6, comma 14-bis, del
e) rating minimo assegnato alla Controparte al momento del rilascio delle Garanzie non inferiore alla classe equivalente “B”, secondo la scala Standard & Poor’s fermo restando il perseguimento di un adeguato bilanciamento del merito di credito delle esposizioni assunte.
6. La somma degli impegni, tempo per tempo in essere, assunti da SACE S.p.A. ai sensi dell’articolo 1 del Decreto Liquidità e degli impegni assunti da SACE S.p.A. ai sensi dell’articolo 6, comma 14-bis, del
7. SACE S.p.A. declina ulteriormente i limiti di cui al paragrafo 5 sulla base delle differenti forme tecniche di intervento, nell’ambito del documento riguardante le politiche di gestione del rischio e linee guida adottate da SACE S.p.A., di cui alla Sezione C, paragrafo 4. SACE S.p.A. individua tali limiti tenendo conto altresì delle ulteriori esposizioni dello Stato, derivanti da altri strumenti di garanzia gestiti dalla stessa SACE S.p.A. Al fine di contenere i rischi assunti dallo Stato, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, possono essere modificati i Limiti di Rischio sopra riportati anche in dipendenza delle informazioni fornite da SACE S.p.A. ai sensi della Sezione C, paragrafo 4, sull’andamento del portafoglio garantito e dei volumi di attività attesi.
8. Ai fini della migliore gestione del rischio e fermi restando tutti i limiti declinati nella presente Sezione, SACE S.p.A. assicura un adeguato bilanciamento tra le diverse forme tecniche di cui alla presente Sezione, secondo criteri e specifiche contenuti nel documento riguardante le politiche di gestione del rischio e linee guida adottate da SACE S.p.A., di cui alla Sezione C, paragrafo 4.
9. Nello svolgimento dell’attività istruttoria delle operazioni da cui derivano gli impegni da assumere SACE S.p.A. opera con la dovuta diligenza professionale, attraverso le proprie strutture competenti per l’analisi, valutazione e gestione dei rischi, ed esegue la valutazione, caso per caso, di ciascuna richiesta di concessione della Garanzia, tenuto conto dell’eterogeneità che contraddistingue le Imprese Beneficiarie e delle peculiarità di ciascun Finanziamento o Titolo di debito, nonché dello specifico livello di rischio. Nell’ambito della procedura di istruttoria, SACE S.p.A. valuta il rispetto da parte dei Soggetti Garantiti, diversi dai sottoscrittori dei Titoli di Debito, di adeguati princìpi di organizzazione, vigilanza, patrimonializzazione ed operatività. Non sono ricompresi nei Soggetti Garantiti i soggetti destinatari di sanzioni, divieti, misure restrittive o altri provvedimenti in materia di sanzioni di tipo economico o finanziario, oppure inerenti embarghi commerciali, che siano emanati, amministrati o imposti ai sensi o per effetto di risoluzioni delle Nazioni Unite, dall’Unione Europea, dalla Repubblica italiana o (nei limiti in cui compatibile con la normativa europea e italiana) dalle autorità degli Stati Uniti d’America ovvero di leggi o regolamenti adottati dall’Unione europea, dalla Repubblica italiana o (nei limiti in cui compatibile con la normativa europea e italiana) dalle autorità degli Stati Uniti d’America nonché i soggetti che risiedono in Paesi o territori non cooperativi ai fini fiscali.
10. Le modalità operative ai fini della assunzione e gestione delle Garanzie, della loro escussione e del recupero dei crediti, nonché la documentazione necessaria ai fini del rilascio delle Garanzie inclusi i rimedi contrattuali previsti in relazione all’inadempimento da parte del Soggetto Garantito agli impegni previsti, sono ulteriormente specificate da SACE S.p.A.
11. Le disposizioni del presente allegato tecnico non attribuiscono diritti soggettivi o interessi legittimi in relazione alla concessione della garanzia.
C. OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA DELLO STATO
1. Ai sensi dell’articolo 6, comma 14-bis, del
2. La garanzia dello Stato è esplicita, incondizionata, irrevocabile e si estende al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e a ogni altro onere accessorio, al netto dei premi incassati da SACE S.p.A. a titolo di remunerazione delle Garanzie e versati al Fondo al netto delle commissioni spettanti a SACE S.p.A., ai sensi di quanto previsto dalla Sezione D.
3. SACE S.p.A. registra le attività svolte ai sensi del presente allegato tecnico con contabilità separata.
4. SACE S.p.A., anche al fine di consentire un’adeguata programmazione pluriennale della dotazione del Fondo, trasmette al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro – Direzione VI:
a) periodicamente, con cadenza almeno annuale, un’informativa volta a fornire, su base previsionale e tenuto conto dei Limiti di rischio applicabili, una panoramica dei volumi, della composizione del portafoglio delle Garanzie e delle relative stime di rischio, unitamente ad una informativa sulle politiche di gestione del rischio relativo alle operatività di cui al presente allegato tecnico e sulle linee guida adottate da SACE S.p.A.;
b) periodicamente, con cadenza almeno trimestrale:
1) un’informativa ex ante sugli impegni da assumere in termini di Garanzie, volumi e possibili stime di rischio ad essi associati e sulle altre decisioni aziendali rilevanti ai fini dell’assunzione di impegni;
2) un’informativa contenente:
2.1) le deliberazioni adottate dai propri organi;
2.2) gli impegni assunti e in essere in termini di volumi, premi, richieste di indennizzo, pagamenti effettuati a fronte delle richieste di indennizzo, recupero dei crediti, spese amministrative, stima delle commissioni spettanti a SACE S.p.A.;
2.3) il “Risk Reporting” contenente le stime di rischio e le risultanze dell’attività di monitoraggio del fabbisogno di risorse del Fondo, sulla base della metodologia definita all’interno del documento riguardante le politiche di gestione del rischio e le linee guida adottate da SACE S.p.A., di cui alla lettera a) del presente paragrafo, unitamente ad una descrizione delle eventuali misure di contenimento individuate come necessarie;
2.4) eventuali modifiche al sistema aziendale di deleghe decisionali in materia di assunzione, di gestione degli impegni in essere, delle richieste di indennizzo e del recupero dei crediti.
5. SACE S.p.A. trasmette al Ministero dell’economia e delle finanze un tempestivo aggiornamento delle informative di cui al paragrafo 4, qualora si manifestino variazioni significative con particolare riferimento, a titolo esemplificativo, alle variazioni relative ad impegni, premi, indennizzi ovvero ad altre voci che comportino movimentazioni di cassa.
D. REMUNERAZIONE DELLA GARANZIA E COMMISSIONI SPETTANTI A SACE S.P.A.
1. SACE S.p.A. determina i premi a titolo di remunerazione delle Garanzie a Condizioni di mercato nel rispetto della Comunicazione della Commissione europea (2008/C 155/02) del 20 giugno 2008 sull’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie, in conformità alla metodologia di cui al prospetto tecnico concordato con il Ministero dell’economia e delle finanze. Il livello dei premi è rivisto almeno annualmente per verificarne l’adeguatezza ai fini dell’autofinanziamento del regime di garanzia. I premi riscossi da SACE S.p.A. sono versati sul Conto Corrente, al netto delle commissioni trattenute da SACE S.p.A. per le attività svolte ai sensi del presente allegato tecnico e risultanti dalla contabilità di SACE S.p.A. e salvo conguaglio all’esito dell’approvazione del bilancio.
2. Le commissioni dovute a SACE S.p.A. sono limitate alla copertura dei costi sostenuti da questa e imputabili alle attività svolte per l’acquisizione, gestione, ristrutturazione e recupero degli impegni connessi alle Garanzie, come risultanti da idonea rendicontazione certificata dal soggetto incaricato della revisione dei conti.
3. SACE S.p.A. trasmette al Ministero dell’economia e delle finanze:
a) entro il 15 novembre di ogni anno, per eventuali osservazioni da formulare nei successivi trenta giorni, la pre-rendicontazione attestante le commissioni maturate per le attività svolte fino al 30 settembre dello stesso esercizio; decorso il termine per formulare le osservazioni e in assenza di queste, SACE trattiene dal Conto Corrente le commissioni maturate fino a tale data;
b) entro il 28 febbraio di ogni anno la rendicontazione certificata attestante le commissioni maturate per le attività svolte nell’esercizio precedente; all’esito dell’approvazione del bilancio SACE trattiene dal Conto Corrente l’importo delle commissioni maturate e non già trattenute ai sensi della lettera a).
E. GESTIONE, INDENNIZZI E RECUPERI
1. SACE S.p.A. svolge con la dovuta diligenza professionale, per conto del Ministero dell’economia e delle finanze, l’attività di gestione delle garanzie rilasciate, l’attività di pagamento degli importi dovuti in relazione alle Garanzie e l’attività di recupero crediti.
2. SACE S.p.A. gestisce direttamente le attività di recupero dei crediti ovvero conferendo mandato a terzi o agli stessi garantiti, e monitorando lo svolgimento delle attività esternalizzate nonché l’adeguatezza delle stesse.”.
ALLEGATO 2
(articolo 42, comma 1)
ALLEGATO 3
(articolo 58, comma 1)
ALLEGATO 4
(articolo 58, comma 5)
«Allegato 1
(articolo 1, comma 1)
(importi in milioni di euro)
»
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[3] Comma così sostituito dalla L. di conversione.
[4] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[5] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[6] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[7] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[8] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[9] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[10] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[11] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[12] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[13] Comma aggiunto dalla L. di conversione e abrogato dall'art. 40 quater del
[14] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[15] Rubrica così modificata dalla L. di conversione.
[16] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[17] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[18] Comma aggiunto dalla L. di conversione e abrogato dall'art. 9 del
[19] Comma aggiunto dalla L. di conversione e abrogato dall'art. 9 del
[20] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[21] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[22] Comma già modificato dalla L. di conversione e così ulteriormente modificato dall'art. 3 del
[23] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[24] Comma inserito dalla L. di conversione.
[25] Comma già modificato dalla L. di conversione e così ulteriormente modificato dall'art. 3 del
[26] Comma così sostituito dall'art. 2 del
[27] Comma inserito dall'art. 3 del
[28] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[29] Comma inserito dalla L. di conversione.
[30] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[31] Comma aggiunto dall'art. 9 del
[32] Comma inserito dall'art. 3 del
[33] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[34] Comma già modificato dall'art. 5 del
[35] Comma già modificato dall'art. 5 del
[36] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[37] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[38] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[39] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[40] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[41] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[42] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[43] Comma aggiunto dalla L. di conversione, già modificato dall'art. 11 del
[44] Comma inserito dall'art. 47 del
[45] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[46] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[47] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[48] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[49] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[50] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[51] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[52] Lettera così sostituita dalla L. di conversione.
[53] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[54] Lettera inserita dalla L. di conversione.
[55] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[56] Rubrica così modificata dalla L. di conversione.
[57] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[58] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[59] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[60] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[61] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[62] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[63] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[64] Comma inserito dalla L. di conversione.
[65] Comma inserito dall'art. 33 ter del
[66] Comma inserito dall'art. 33 ter del
[67] Comma inserito dalla L. di conversione.
[68] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[69] Rubrica così modificata dalla L. di conversione.
[70] Comma già modificato dalla L. di conversione, dall'art. 3 del
[71] Lettera così modificata dall'art. 3 del
[72] Numero così modificato dalla L. di conversione.
[73] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[74] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[75] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[76] Alinea così modificato dalla L. di conversione.
[77] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[78] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[79] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[80] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[81] Comma inserito dalla L. di conversione.
[82] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[83] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[84] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[85] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[86] Articolo così modificato dalla L. di conversione.
[87] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[88] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[89] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[90] Rubrica così modificata dalla L. di conversione.
[91] Comma già modificato dalla L. di conversione e così ulteriormente modificato dall'art. 17 del
[92] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[93] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[94] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[95] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[96] Rubrica così modificata dalla L. di conversione.
[97] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[98] Rubrica così modificata dalla L. di conversione.
[99] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[100] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[101] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[102] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[103] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[104] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[105] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[106] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[107] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[108] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[109] Comma già modificato dalla L. di conversione e così ulteriormente modificato dall'art. 11 del
[110] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[111] Comma inserito dalla L. di conversione.
[112] Comma inserito dall'art. 1, comma 458, della
[113] Comma inserito dall'art. 1, comma 458, della
[114] Comma inserito dall'art. 1, comma 458, della
[115] Comma inserito dall'art. 1, comma 458, della
[116] Comma inserito dall'art. 1, comma 458, della
[117] Comma inserito dall'art. 1, comma 458, della
[118] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[119] Comma inserito dalla L. di conversione.
[120] Comma inserito dalla L. di conversione.
[121] Comma inserito dall'art. 34 del
[122] Comma già modificato dall'art. 1, comma 458, della
[123] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[124] Comma già modificato dalla L. di conversione, dall'art. 1, comma 458, della
[125] Comma inserito dalla L. di conversione.
[126] Comma già modificato dalla L. di conversione e così ulteriormente modificato dall'art. 1, comma 458, della
[127] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[128] Articolo così modificato dall'art. 3 del
[129] Articolo sostituito dalla L. di conversione. La rubrica è stata così modificata dall'art. 34 bis del
[130] Comma così modificato dall'art. 10 del
[131] Comma inserito dall'art. 34 bis del
[132] Rubrica così sostituita dalla L. di conversione.
[133] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[134] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[135] Comma aggiunto dalla L. di conversione. La lett. b) è stata abrogata dall'art. 9 del
[136] Comma aggiunto dalla L. di conversione e così modificato dall'art. 9 del
[137] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[138] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[139] Comma già modificato dalla L. di conversione e così ulteriormente modificato dall'art. 13 del
[140] Comma già modificato dall'art. 13 del
[141] Comma già modificato dalla L. di conversione e così ulteriormente modificato dall'art. 10 del
[142] Comma inserito dall'art. 10 del
[143] Comma inserito dall'art. 10 del
[144] Comma così modificato dall'art. 10 del
[145] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[146] Rubrica così modificata dalla L. di conversione.
[147] Comma già modificato dalla L. di conversione e così ulteriormente modificato dall'art. 22 del
[148] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[149] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[150] Comma già modificato dalla L. di conversione e così ulteriormente modificato dall'art. 22 del
[151] Comma così modificato dall'art. 22 del
[152] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[153] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[154] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[155] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[156] Comma così modificato dall'art. 23 del
[157] Comma così rettificato con Avviso pubblicato nella G.U. 7 giugno 2022, n. 131.
[158] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[159] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[160] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[161] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[162] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[163] Comma già modificato dalla L. di conversione e così ulteriormente modificato dall'art. 27 del
[164] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[165] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[166] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[167] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[168] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[169] Comma così modificato dall'art. 8 del
[170] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[171] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[172] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[173] Comma inserito dalla L. di conversione.
[174] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[175] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[176] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[177] Comma così modificato dall'art. 11 del
[178] Comma così modificato dall'art. 11 del
[179] Articolo sostituito dalla L. di conversione.
[180] Comma così modificato dall'art. 17 del
[181] Rubrica così modificata dalla L. di conversione.
[182] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[183] Comma così modificato dall'art. 8 ter del
[184] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[185] Comma aggiunto dalla L. di conversione, già modificato dall'art. 19 del
[186] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[187] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[188] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[189] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[190] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[191] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[192] Comma inserito dalla L. di conversione e così modificato dall'art. 3 del
[193] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[194] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[195] Comma già modificato dalla L. di conversione e così ulteriormente modificato dall'art. 26 del
[196] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[197] Comma inserito dall'art. 26 del
[198] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[199] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[200] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[201] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[202] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[203] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[204] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[205] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[206] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[207] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[208] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[209] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[210] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[211] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[212] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[213] Comma già modificato dalla L. di conversione e così ulteriormente modificato dall'art. 6 ter del
[214] Comma così modificato dall'art. 6 ter del
[215] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[216] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[217] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[218] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[219] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[220] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[221] Comma inserito dalla L. di conversione.
[222] Comma inserito dalla L. di conversione.
[223] Comma inserito dalla L. di conversione.
[224] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[225] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[226] Comma inserito dalla L. di conversione.
[227] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[228] Comma così sostituito dalla L. di conversione.
[229] Alinea così modificato dalla L. di conversione.
[230] Comma già modificato dalla L. di conversione e così ulteriormente modificato dall'art. 1 del
[231] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[232] Comma abrogato dall'art. 40 quater del
[233] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[234] Comma inserito dalla L. di conversione.
[235] Comma rettificato con Avviso pubblicato nella G.U. 7 giugno 2022, n. 131 e così modificato dalla L. di conversione.
[236] Alinea così modificato dalla L. di conversione.
[237] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[238] Comma inserito dalla L. di conversione.
[239] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[240] Allegato così modificato dalla L. di conversione.
[241] Allegato così sostituito dalla L. di conversione.
[242] Allegato inserito dalla L. di conversione.
[243] Allegato così modificato dalla L. di conversione.
[244] Comma così modificato dall'art. 15 bis del
[245] Comma così rettificato con Avviso pubblicato nella G.U. 7 giugno 2022, n. 131.
[246] Comma così rettificato con Avviso pubblicato nella G.U. 7 giugno 2022, n. 131.