§ 6.4.269 - L.R. 29 dicembre 2010, n. 22.
Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2011).


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.4 bilanci e piani finanziari
Data:29/12/2010
Numero:22


Sommario
Art. 1.  (Disposizioni di carattere finanziario e in materia di entrate)
Art. 2.  (Finalità 1 - attività economiche)
Art. 3.  (Finalità 2 - tutela dell'ambiente e difesa del territorio)
Art. 4.  (Finalità 3 - gestione del territorio)
Art. 5.  (Finalità 4 - infrastrutture, trasporti, telecomunicazioni)
Art. 6.  (Finalità 5 - attività culturali, ricreative e sportive)
Art. 7.  (Finalità 6 - istruzione, formazione e ricerca)
Art. 8.  (Finalità 7 - sanità pubblica)
Art. 9.  (Finalità 8 - protezione sociale)
Art. 10.  (Finalità 9 - sussidiarietà e devoluzione)
Art. 11.  (Norme di coordinamento della finanza pubblica e altre norme contabili)
Art. 12.  (Disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica)
Art. 13.  (Finalità 10 - affari istituzionali, economici e fiscali)
Art. 14.  (Finalità 11 - funzionamento della Regione)
Art. 15.  (Finalità 12 - partite di giro, altre norme intersettoriali e norme contabili)
Art. 16.  (Copertura finanziaria)
Art. 17.  (Entrata in vigore)


§ 6.4.269 - L.R. 29 dicembre 2010, n. 22.

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2011).

(B.U. 5 gennaio 2011, n. 1 - S.O. n. 1)

 

Art. 1. (Disposizioni di carattere finanziario e in materia di entrate)

1. L'ammontare delle previsioni di entrata resta determinato in complessivi 21.400.285.839,07 euro, suddivisi in ragione di 7.850.897.980,38 euro per l'anno 2011, di 6.801.325.479,66 euro per l'anno 2012 e di 6.748.062.379,03 euro per l'anno 2013, avuto riguardo alle variazioni previste dalla Tabella A, a carico delle unità di bilancio del bilancio per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, ivi indicate.

2. Ai sensi dell'articolo 7, primo comma, n. 2), dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 1/1963 e dell'articolo 9, comma 1, lettera c), della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), nel triennio 2011-2013 è autorizzato il ricorso al mercato finanziario mediante la contrazione di mutui nella misura massima di 496.785.000 euro, suddivisi in ragione di 180.425.000 euro per l'anno 2011, di 169.680.000 euro per l'anno 2012 e di 146.680.000 euro per l'anno 2013.

3. Per le finalità di cui al comma 2, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare nell'anno 2011 uno o più contratti di mutuo, sino alla concorrenza di complessivi 180.425.000 euro; le somme rinvenienti dai mutui sono destinate alla copertura degli oneri previsti a carico delle unità di bilancio del bilancio per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 ivi indicate, con riferimento al "Prospetto relativo agli interventi finanziabili con il ricorso al mercato finanziario" del bilancio medesimo, in conformità alle relative autorizzazioni di spesa disposte con la presente legge.

4. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a stipulare nell'anno 2011 contratti di mutuo sino alla concorrenza dell'importo corrispondente agli impegni assunti a carico dei capitoli di spesa per i quali è stato autorizzato il ricorso al mercato finanziario mediante contrazione di mutui per gli anni 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010 ai sensi del combinato disposto dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), dell'articolo 1, comma 6, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006), dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), nonchè dell'articolo 1, comma 5, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 (Assestamento del bilancio 2007), dell'articolo 1, comma 3, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 31 (Legge finanziaria 2008), nonchè dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008), dell'articolo 1, comma 3, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), nonchè dell'articolo 1, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009 ), dell'articolo 1, comma 3, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010) nella misura massima di 774.873.635,29 euro.

5. A decorrere dall'esercizio finanziario 2010, in occasione delle operazioni contabili di chiusura della gestione, l'Amministrazione regionale è autorizzata a compensare con le eventuali economie maturate sui capitoli destinati al rimborso del capitale o al pagamento degli interessi relativi a operazioni di finanziamento con ricorso al mercato finanziario, per pari quota, a diminuzione degli accertamenti annotati sui capitoli destinati alla riscossione del ricavo delle operazioni di ricorso al mercato finanziario.

6. I mutui autorizzati dai commi 3 e 4 sono regolati dalle seguenti condizioni:

a) tasso fisso e/o variabile non superiore al tasso di interesse da applicare alle operazioni di mutuo effettuate dagli enti locali ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto legge 2 marzo 1989, n. 66 (Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, primo comma, della legge 144/1989;

b) durata non superiore ai venti anni.

7. In via alternativa alla contrazione dei mutui di cui ai commi 2 e 4 è autorizzato il ricorso alle forme di finanziamento con la Cassa depositi e prestiti s.p.a..

8. In via alternativa o complementare alla contrazione dei mutui di cui ai commi 2 e 4, nonchè a quanto disposto con il comma 7, è autorizzato, nel triennio 2011-2013, il ricorso al mercato finanziario mediante emissione di buoni ordinari regionali (BOR) ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera c), della legge regionale 21/2007, nell'ambito del nuovo programma EMTN ovvero nell'ambito di operazioni regolate da legge italiana.

9. Le emissioni di BOR sono regolate dalle seguenti condizioni:

a) tasso fisso o variabile. Quest'ultimo potrà prevedere anche indicizzazione a parametri non monetari quali ad esempio l'inflazione;

b) costo massimo determinato nelle seguenti misure:

1) tasso fisso: Interest Rate Swap pari alla durata dell'emissione obbligazionaria aumentato di un margine massimo annuo di 0,75 punti percentuali;

2) tasso variabile: Euribor a tre o a sei mesi, nel caso di periodicità trimestrale o semestrale delle cedole, con maggiorazione non superiore a un punto percentuale annuo. In caso di indicizzazione a parametri non monetari, il tasso di emissione dovrà al massimo essere finanziariamente equivalente al tasso Euribor 3 o 6 mesi maggiorato di un punto percentuale annuo;

c) commissione di collocamento non superiore allo 0,50 per cento del valore nominale delle obbligazioni, ad eccezione dei prestiti destinati a investitori privati nettasti tramite Offerta Pubblica di Sottoscrizione (OPS) nel qual caso il limite massimo viene elevato al 3 per cento dell'importo effettivamente collocato;

d) durata non inferiore a cinque anni e non superiore a venti anni;

e) in relazione all'andamento del mercato finanziario, rimborso alla pari mediante quote capitali costanti o crescenti a partire dalla data di pagamento della prima cedola.

10. L'Amministrazione regionale, in relazione all'andamento del mercato finanziario, è altresì autorizzata a modificare il profilo dell'indebitamento, sia in linea capitale sia in linea interessi, mediante ricorso a strumenti finanziari derivati. Con delibera della Giunta regionale sono stabilite le forme contrattuali da adottare per il ricorso al mercato dei capitali.

11. L'Assessore regionale alle finanze, patrimonio e programmazione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, dispone con propri decreti l'adeguamento degli stanziamenti del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, in relazione al ricorso al mercato finanziario previsto ai commi 2, 4, 7 e 8, nonchè al ricorso agli strumenti finanziari derivati previsto al comma 10, anche istituendo all'uopo nel bilancio nuove unità di bilancio di entrata e di spesa e disponendo le necessarie operazioni compensative con gli stanziamenti delle corrispondenti unità di bilancio relativi al ricavo e all'ammortamento dei prestiti, secondo le seguenti disposizioni:

a) iscrizione in apposite unità di bilancio di entrata, con funzione compensativa, delle somme rinvenienti da operazioni con attivazione di strumenti finanziari derivati;

b) iscrizione in apposite unità di bilancio di spesa degli oneri, anche accessori, derivanti da operazioni con attivazione di strumenti finanziari derivati;

c) le somme rinvenienti dalle emissioni di BOR di cui al comma 8 sono destinate alla copertura delle autorizzazioni di spese previste a carico delle unità di bilancio della spesa del bilancio, relative agli interventi da finanziare, con separata evidenza.

12. Al fine di garantire, in ogni caso, il puntuale pagamento delle rate di ammortamento dei mutui e dei BOR di cui al presente articolo, l'Amministrazione regionale è autorizzata a prestare garanzie e a rilasciare apposite delegazioni di pagamento all'Istituto tesoriere a valere sulle quote fisse di tributi erariali devolute alla Regione ai sensi dell'articolo 49 dello Statuto speciale, come da ultimo modificato dall'articolo 30, comma 10, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge finanziaria 2003).

13. Per la concessione dei contributi in forma di credito d'imposta di cui all'articolo 2, comma 1, è destinata una quota pari a 10 milioni di euro.

14. Gli importi da iscrivere nei fondi globali di cui all'articolo 17, comma 1, della legge regionale 21/2007, destinati alla copertura di provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati nel triennio 2011- 2013, restano determinati come da allegata Tabella N.

15. L'importo da iscrivere nei fondi di cui agli articoli 18, 19 e 21 della legge regionale 21/2007 resta determinato, per ciascun fondo, nell'ammontare indicato nella allegata Tabella O.

 

     Art. 2. (Finalità 1 - attività economiche)

1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59), e dell'articolo 39, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere nel limite massimo determinato dall'articolo 1, comma 13, contributi per le seguenti finalità [1]:

a) salvaguardia del livello occupazionale nel territorio regionale;

b) incremento dell'occupazione e creazione di nuove opportunità di inserimento stabile in ambito lavorativo nel territorio regionale;

c) sostegno e conservazione dei valori tradizionali della panificazione artigiana quale elemento caratterizzante di un territorio e della comunità su di esso localizzata [2].

2. Possono accedere al contributo di cui al comma 1, lettera a), le microimprese e le piccole imprese che, alla data della presentazione dell'istanza di contributo, soddisfino i requisiti di cui al decreto del Presidente della Regione 29 dicembre 2005, n. 463 (Indicazione e aggiornamento della definizione di microimpresa, piccola e media impresa ai sensi dell'articolo 38, comma 3, della legge regionale 7/2000), e che occupino fino a quindici dipendenti, per le quali ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

a) nei dodici mesi antecedenti la data di presentazione dell'istanza di contributo, non abbiano effettuato licenziamenti nel territorio regionale se non per giusta causa;

b) applichino i contratti collettivi nazionali e rispettino le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle norme vigenti;

c) si impegnino formalmente a non delocalizzare nei cinque anni successivi dalla data della deliberazione di cui al comma 12.

3. I contributi di cui al comma 1, lettera a), sono parametrati agli oneri previdenziali obbligatori versati dalle imprese nell'anno solare 2010 per il personale dipendente, assunto con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato anche parziale, addetto alle unità locali ubicate nel territorio regionale, entro la soglia massima del 20 per cento dell'importo versato [3].

4. Le imprese beneficiarie del contributo di cui al comma 1, lettera a), devono, a pena di decadenza, mantenere il numero degli occupati, risultante alla data di presentazione dell'istanza di contributo, per un periodo minimo di due anni a far data da tale termine, fatte salve le cause di forza maggiore.

5. Possono accedere al contributo di cui al comma 1, lettera b), le piccole e medie imprese (PMI) che soddisfino i requisiti di cui al decreto del Presidente della Regione 463/2005 e le grandi imprese che incrementino il numero dei dipendenti con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, anche parziale, nelle unità locali ubicate nel territorio regionale e che si impegnino formalmente a non delocalizzare nei cinque anni successivi alla data della deliberazione di cui al comma 12.

6. I contributi di cui al comma 1, lettera b), possono essere concessi per ogni lavoratore a tempo determinato o indeterminato anche parziale assunto nelle unità locali ubicate nel territorio regionale nel corso dell'anno solare 2011, in incremento rispetto al numero dei lavoratori a tempo determinato o indeterminato anche parziale, occupati alla data del 31 dicembre 2010. Il contributo può essere concesso anche per la trasformazione dei contratti di lavoro a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato avvenuta nel corso dell'anno solare 2011 [4].

7. Il contributo di cui al comma 1, lettera b), è calcolato in percentuale sulle spese ammissibili, nel limite massimo del:

a) 20 per cento dei costi salariali connessi con l'assunzione di personale dipendente di cui al comma 6, addetto alle unità locali ubicate nel territorio regionale ovvero, in alternativa, b) 30 per cento degli oneri previdenziali obbligatori connessi con l'assunzione di personale dipendente, di cui al comma 6, addetto alle unità locali ubicate nel territorio regionale.

8. [Il limite massimo di cui al comma 7 è elevato di 5 punti percentuali per le imprese che assumono soggetti disoccupati e inoccupati residenti in Italia da almeno dieci anni, e nella regione Friuli Venezia Giulia da almeno cinque anni] [5].

9. Le imprese beneficiarie del contributo di cui al comma 1, lettera b), devono, a pena di decadenza, mantenere il numero degli occupati come incrementato ai sensi del comma 6, per un periodo di due anni a decorrere dalla data di assunzione di ciascun dipendente, fatte salve le cause di forza maggiore [6].

9 bis. Nell'ottica della semplificazione degli adempimenti formali posti a carico dei beneficiari del contributo di cui al comma 1, lettere a) e b), fermo restando il rispetto dell'obbligo di non delocalizzazione richiamato al comma 2, lettera c), e al comma 5, il beneficiario è esonerato dall'attestazione formale del rispetto dell'obbligo di non delocalizzazione delle unità locali oggetto di contributo a decorrere dall'anno 2015 [7].

10. Possono accedere ai contributi di cui al comma 1, lettera c), le imprese artigiane di panificazione che, alla data di presentazione dell'istanza di contributo, siano iscritte all'Albo provinciale delle imprese artigiane (AIA) di cui all'articolo 13 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), e rientrino nella definizione di microimpresa, piccola e media impresa di cui al decreto del Presidente della Regione 463/2005.

11. Il contributo di cui al comma 1, lettera c), è concesso a sollievo dei costi energetici ed è calcolato in percentuale sul costo sostenuto nell'anno solare 2010, entro la soglia massima del 20 per cento della spesa sostenuta [8].

12. I contributi di cui al comma 1 sono concessi nella misura stabilita con deliberazione della Giunta regionale in considerazione del fabbisogno rilevato; la Giunta regionale determina, altresì, il riparto delle complessive disponibilità finanziarie tra le diverse finalità.

13. I contributi di cui al comma 1 sono concessi nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, con particolare riferimento agli aiuti di importanza minore "de minimis" e agli aiuti esentati ai sensi del regolamento (CE) n. 994/1998, del Consiglio, del 7 maggio 1998, e successive modifiche.

14. I contributi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono cumulabili nei limiti previsti dalla disciplina richiamata al comma 13.

15. I contributi concessi ai soggetti individuati ai commi 2 e 5 sono confermati in caso di superamento dei limiti dimensionali posseduti alla data di presentazione dell'istanza, per effetto dell'incremento occupazionale di cui al comma 6.

16. I contributi di cui al comma 1 sono utilizzabili in compensazione ai sensi del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonchè di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni), e non possono essere chiesti a rimborso. I fondi necessari per la regolazione contabile delle compensazioni sono posti a esclusivo carico della Regione [9].

17. Ai fini dell'attuazione del comma 1 è autorizzata la stipula di una convenzione con l'Agenzia delle entrate volta a disciplinare le modalità operative per la fruizione del contributo, i cui oneri sono posti a carico dell'unità di bilancio 10.4.1.1170 e del capitolo 1490 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 [10].

18. Con apposito regolamento da approvarsi sentita la competente Commissione consiliare, anche al fine di garantire il rispetto del limite massimo delle risorse stanziate ai sensi dell'articolo 1, comma 13, sono determinati i criteri e le modalità di attuazione della disposizione di cui al comma 1, nonchè le tipologie di soggetti agevolabili e gli eventuali criteri di priorità per la concessione dei contributi [11].

19. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario a valere sulle disponibilità del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura istituito con legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura), a favore delle aziende agricole della regione che hanno subito danni superiori al limite minimo previsto dal decreto legislativo 19 marzo 2004, n. 102 (Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38 ), a causa dell'evento "gelate" riconosciuto con decreto del Presidente della Regione 11 agosto 2010, n. 195 (Riconoscimento di avversità atmosferica di carattere eccezionale per l'evento "gelate" verificatosi dal 19.12.2009 al 17.03.2010 nelle Province di Udine, Pordenone e Gorizia. Delimitazione dei Comuni ricadenti nella Provincia di Udine).

19 bis. L'aiuto di cui al comma 19 è concesso anche a ristoro dei danni riscontrati su appezzamenti in tutto o in parte ricadenti nel territorio regionale [12].

20. L'aiuto di cui al comma 19 è cumulabile nei limiti previsti dalla legislazione vigente con eventuali aiuti statali concessi per il medesimo evento a valere sul Fondo di solidarietà nazionale di cui al decreto legislativo 102/2004 .

21. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità per l'attuazione dell'intervento di cui al comma 19.

22. Gli eventuali aiuti statali di cui al comma 20 sono concessi, previo trasferimento al Fondo di cui al comma 19, secondo i criteri e le modalità stabiliti con il regolamento di cui al comma 21.

22 bis. Le domande presentate in base alla normativa statale possono essere finanziate ai sensi del comma 19, previa domanda da presentare entro il termine perentorio del 31 agosto 2012 corredata della documentazione richiesta dal regolamento di cui al comma 21. Con riferimento a tali domande viene predisposta apposita graduatoria che può essere finanziata una volta esaurite le graduatorie relative alle domande già presentate ai sensi del comma 19 [13].

23. Per le finalità di cui al comma 19 è autorizzata la spesa di 1.350.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 1.1.2.1007 e del capitolo 6410 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

24. [Al comma 1 dell'articolo 12 bis della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 (Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca), le parole «oggetto di trasferimento» sono soppresse] [14].

25. L'organo gestore degli interventi di cui all'articolo 50 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), è autorizzato a concedere i relativi finanziamenti agevolati per sostenere gli investimenti aziendali, per le domande presentate fino al 31 dicembre 2010.

26. Dopo il comma 7 dell'articolo 77 della legge regionale 12/2002 sono inseriti i seguenti:

«7 bis. A decorrere dall'1 gennaio 2011 è sospesa l'accettazione delle domande a valere sui finanziamenti agevolati di cui all'articolo 50.

7 ter. Con deliberazione della Giunta regionale, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, sono disposte la revoca della sospensione di cui al comma 7 bis e l'autorizzazione all'organo gestore alla concessione dei finanziamenti agevolati di cui all'articolo 50.».

27. All'articolo 85 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo»), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera c) del comma 8 è aggiunta la seguente:

«c bis) di attività per la realizzazione, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, di centri in via, centri commerciali naturali e altre forme di aggregazione degli operatori dei settori commerciali, turistici e del terziario.»;

b) il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare programmi proposti dai CAT, a favore delle imprese del commercio, turismo e servizi, di informazione e assistenza gratuita, per la realizzazione di indagini, progetti, studi e ricerche nell'ambito regionale, riguardanti la consistenza della rete distributiva, la presenza turistica, la dinamica dei prezzi e dei consumi, l'andamento occupazionale e l'evoluzione del mercato distributivo e turistico, nonchè per la predisposizione di progetti per la realizzazione di centri in via, di centri commerciali naturali e di altre forme di aggregazione degli operatori dei settori commerciali, turistici e del terziario.».

28. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 85 della legge regionale 29/2005, come modificato dal comma 27, fanno carico all'unità di bilancio 1.3.1.1018 e al capitolo 9139 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

29. Dopo il comma 20 bis dell'articolo 110 della legge regionale 29/2005 sono inseriti i seguenti:

«20 ter. A decorrere dall'1 gennaio 2011 è sospesa l'accettazione delle domande a valere sui finanziamenti agevolati di cui all'articolo 95.

20 quater. Con deliberazione della Giunta regionale, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, sono disposte la revoca della sospensione di cui al comma 20 ter e l'autorizzazione all'organo gestore alla concessione dei finanziamenti agevolati di cui all'articolo 95.».

30. Al fine di conseguire l'obiettivo di un efficiente utilizzo delle risorse pubbliche attraverso l'accelerazione delle procedure di spesa a favore del sistema delle imprese, con particolare riferimento alle risorse della programmazione comunitaria POR FESR 2007-2013, all'articolo 15 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 la parola «cinque» è sostituita dalla seguente: «dieci»;

b) il comma 3 bis è sostituito dal seguente:

«3 bis. Il Comitato si articola in due sezioni competenti, rispettivamente, l'una per i settori dell'industria e dell'artigianato e l'altra per i settori del commercio, del turismo e dei servizi. Ciascuna sezione si compone di cinque membri effettivi e cinque membri supplenti e, presieduta dal Presidente del Comitato o da un suo delegato scelto tra i membri effettivi, delibera validamente a maggioranza con la presenza di almeno tre componenti. In caso di assenza o impedimento del Presidente o del suo delegato le relative funzioni sono espletate dal componente più anziano della sezione presente.»;

c) al comma 5 dopo la parola «stabilisce» sono inserite le seguenti: «la composizione delle sezioni, rinviando per l'organizzazione dei lavori alla potestà di autoregolamentazione propria del Comitato, nonchè».

31. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 15 della legge regionale 26/2005, come modificato dal comma 30, fanno carico all'unità di bilancio 1.3.1.1022 e al capitolo 9188 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

32. La deliberazione della Giunta regionale che integra la composizione del Comitato in conformità al comma 30 individua i componenti delle due diverse sezioni/composizioni.

33. Nelle more dell'integrazione del Comitato disposta dall'articolo 15 della legge regionale 26/2005, come modificato dal comma 30, questo continua a operare nella composizione attuale. Il Comitato, così integrato, rimane in carica fino alla naturale scadenza.

34. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento a favore del Centro studi, ricerca e formazione sul settore terziario del Friuli Venezia Giulia, denominato «Area tre», con sede in Trieste, per il perseguimento dei propri scopi statutari, con particolare riferimento alla realizzazione di analisi, studi e ricerche sui flussi e sulle dinamiche relative al mercato e alle imprese del commercio e della distribuzione.

35. La domanda di finanziamento di cui al comma 34 è presentata al Servizio commercio della Direzione centrale lavoro, formazione, commercio e pari opportunità, corredata di una relazione illustrativa degli interventi e degli obiettivi da perseguire e di un preventivo di spesa.

36. Il finanziamento è erogato in via anticipata in un'unica soluzione e viene rendicontato nei termini previsti dal decreto di concessione.

37. Per le finalità previste dal comma 34 è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 1.3.1.1022 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, con riferimento al capitolo 9082.

38. Il comma 63 dell'articolo 8 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), è sostituito dai seguenti:

«63. L'Amministrazione regionale finanzia l'attività istituzionale alle società sportive non professionistiche che hanno sede in regione e che, nei diversi sport di squadra, ancorchè con la partecipazione alle gare in modo singolo da parte degli atleti, militano nei campionati di rango più elevato fra quelli rappresentati in regione. Sono considerati i soli campionati che prevedono la partecipazione a competizioni anche in località diverse da quelle della propria sede agonistica.

63 bis. La Giunta regionale, sentito il Comitato regionale del C.O.N.I., con proprio regolamento, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22, stabilisce i criteri per l'attuazione del comma 63.

63 ter. La Direzione centrale competente determina il riparto entro il 30 aprile di ogni anno.».

39. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 8, commi 63, 63bis e 63ter, della legge regionale 3/2002, come modificato dal comma 38, continuano a fare carico all'unità di bilancio 1.3.1.5037 e al capitolo 8978 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

40. Al fine di perseguire la razionalizzazione delle infrastrutture turistiche esistenti nei poli sciistici minori, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Sauris un contributo pluriennale per la durata di dieci anni, nella misura massima prevista dal comma 43, per l'ammodernamento e lo sviluppo degli impianti sciistici nel territorio comunale [15].

41. Il contributo di cui al comma 40 può essere utilizzato anche a riduzione o a copertura degli oneri, in linea capitale e interessi, per l'ammortamento del mutuo da contrarre per la realizzazione degli investimenti previsti.

42. La domanda per la concessione del contributo è presentata alla Direzione centrale attività produttive, corredata di una relazione illustrativa, predisposta d'intesa con la Società Promotur s.p.a., degli interventi da effettuare, nonchè della deliberazione con cui si dispone l'assunzione dell'eventuale mutuo e dell'atto di adesione dell'istituto mutuante. Ai fini della concessione del contributo si applica quanto previsto dalla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici). L'erogazione della prima annualità del contributo è disposta a seguito della presentazione del contratto di mutuo definitivo e relativo piano di ammortamento.

43. Per le finalità previste dal comma 40 è autorizzato il limite di impegno decennale di 402.040,12 euro annui a decorrere dall'anno 2011, con l'onere di 1.206.120,36 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2011 al 2013 a carico dell'unità di bilancio 1.3.2.5037 e del capitolo 6680 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011. Le annualità relative agli anni dal 2014 al 2020 fanno carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.

44. All'articolo 14 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dopo la parola «ordinarie» sono inserite le seguenti: «a enti cooperativi e le revisioni straordinarie a enti cooperativi e banche di credito cooperativo»;

b) al comma 3 dopo la parola «revisioni» è inserita la seguente: «ordinarie»;

c) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6 bis. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità di conferimento degli incarichi di revisione ordinaria e straordinaria affidati dall'Amministrazione regionale.».

45. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 14 della legge regionale 27/2007, come modificato dal comma 44, continuano a far carico all'unità di bilancio 1.4.1.1024 e al capitolo 8771 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

46. Il comma 6 dell'articolo 29 della legge regionale 27/2007 è sostituito dal seguente:

«6. L'Amministrazione regionale, nel rispetto di quanto previsto negli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, è autorizzata a sostenere interventi di promozione e sviluppo della cooperazione a favore di enti e associazioni, escluse le Associazioni regionali di cooperative di cui all'articolo 27, nonchè a favore degli enti cooperativi non aderenti ad Associazioni di rappresentanza cooperativa. Con regolamento regionale sono determinati le modalità e i criteri di utilizzo dei mezzi finanziari assegnati.».

47. Sono abrogati i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7 dell'articolo 29 e gli articoli 30 e 31 della legge regionale 27/2007.

48. Il comma 6 dell'articolo 32 della legge regionale 27/2007 è abrogato.

49. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 29, comma 6, della legge regionale 27/2007, come sostituito dal comma 46, è autorizzata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 1.4.1.1026 e del capitolo 8773 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

50. Al comma 59 dell'articolo 4 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), le parole «alle società cooperative sociali «San Mauro» di Maniago, «Il Seme» di Fiume Veneto e «L'Ancora» di Udine» sono sostituite dalle seguenti: «alla società cooperativa sociale «San Mauro» di Maniago» e le parole «, rispettivamente di 30.000 euro, di 50.000 euro e di 30.000 euro,» sono soppresse.

51. Per le finalità previste dall'articolo 4, comma 59, della legge regionale 1/2007, come modificato dal comma 50, è autorizzata la spesa di 10.000,00 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 1.4.1.1026 e del capitolo 4817 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

52. La domanda per la concessione del contributo di cui all'articolo 4, comma 59, della legge regionale 1/2007, come modificato dal comma 50, è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di rendicontazione.

53. Al comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 14 (Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo), le parole «dal 15 ottobre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «dall'1 luglio 2011».

54. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 21, comma 2, della legge regionale 14/2010, come modificato dal comma 53, fanno carico all'unità di bilancio 1.5.1.1027 e al capitolo 1920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

55. Il comma 56 dell'articolo 6 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004), è sostituito dal seguente:

«56. L'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere la valorizzazione dei prodotti agroalimentari avvalendosi dell'Agenzia Regionale per lo Sviluppo Rurale (ERSA).».

56. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 6, comma 56, della legge regionale 1/2004, come sostituito dal comma 55, fanno carico all'unità di bilancio 1.5.1.1033 e al capitolo 9390 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

57. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare con deliberazione della Giunta regionale e previa istanza dell'ente interessato, il finanziamento di cui all'articolo 15 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale), già assegnato con deliberazione della Giunta regionale 23 maggio 2003, n. 1530 (Contributi su mutui agli Enti di sviluppo industriale - riparto anno 2003), e regolarmente concesso al C.I.P.A.F. - Consorzio per lo Sviluppo Industriale ed Economico della Zona Pedemontana Alto Friuli - con sede in Gemona del Friuli con decreto del Direttore del servizio politiche economiche e marketing territoriale 18 novembre 2005, n. 4106/PROD/POLEC-3/99-572 per "Modifica percorsi canalette irrigue all'interno del perimetro dell'area industriale C.I.P.A.F." con sostituzione dell'oggetto per la "Realizzazione di un ulteriore lotto di adeguamento della rete fognaria della Zona industriale".

58. Ai fini della conferma dei contributi di cui al comma 57 il Consorzio interessato produce la documentazione prevista dalla normativa di riferimento.

59. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del comma 57 continuano a fare carico all'unità di bilancio 1.5.2.1030 e al capitolo 7975 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

60. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare, con deliberazione della Giunta regionale e previa istanza dell'ente interessato, il finanziamento di cui all'articolo 8 della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani), già individuato con l'Accordo di programma tra l'Amministrazione regionale e il Comune di Vivaro e approvato con decreto del Presidente della Regione 22 dicembre 2004, n. 424 (Approvazione accordo di programma stipulato in data 16 dicembre 2004 tra la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e il comune di Vivaro), finalizzato a una diversa destinazione d'uso dell'immobile per l'attuazione di iniziative in grado di contribuire maggiormente, nella delicata situazione attuale dell'economia regionale, allo sviluppo delle aree interessate, con particolare riferimento all'insediamento di nuove attività economiche e all'incremento occupazionale.

61. Ai fini della conferma del finanziamento di cui al comma 60 l'ente interessato produce la documentazione prevista dalla normativa di riferimento.

62. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del comma 60 continuano a fare carico all'unità di bilancio 1.5.2.1030 e al capitolo 7620 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

63. Il comma 5 dell'articolo 6 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 16, (Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti), è sostituito dal seguente:

«5. L'ammontare dei contributi assegnati ai sensi del comma 4, lettera c), non può eccedere il 50 per cento dei fondi disponibili annualmente per il finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge.».

64. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 6, comma 5, della legge regionale 16/2004, come sostituito dal comma 63, fanno carico all'unità di bilancio 1.6.1.1039 e al capitolo 7005 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

65. L'articolo 16 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 14 (Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo), è sostituito dal seguente:

«Art. 16

(Sostegno alla ricerca, allo sviluppo, all'innovazione e al trasferimento tecnologico per lo sviluppo di sistemi per la mobilità individuale finalizzati alla riduzione di consumi e di emissioni)

1. L'Amministrazione regionale promuove la realizzazione di progetti di ricerca industriale, sviluppo sperimentale, innovazione e trasferimento tecnologico finalizzati allo sviluppo di sistemi per la mobilità individuale che non utilizzino carburanti destinati alla combustione e non producano emissioni di gas combusti polveri, allo sviluppo di sistemi con caratteristiche equivalenti aventi la funzione di ridurne consumi ed emissioni, mediante la concessione, ai soggetti di cui al comma 2, di contributi fino a copertura del 70 per cento della spesa ammissibile.

2. Possono beneficiare dei contributi di cui al comma 1 le Università regionali e gli organismi di ricerca aventi sede o unità locale nella regione Friuli Venezia Giulia.

3. I progetti vengono realizzati in collaborazione con imprese. Possono collaborare anche enti pubblici territoriali e altri soggetti diversi dai beneficiari di cui al comma 2.

4. Con regolamento regionale sono definiti, da parte della Direzione istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione, i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1.

5. Ai fini della rendicontazione relativa ai contributi di cui al comma 1, ai soggetti di cui ai commi 2 e 3 si applicano le disposizioni regionali vigenti in materia di rendicontazione di incentivi a soggetti pubblici.».

66. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 16 della legge regionale 14/2010, come sostituito dal comma 65, continuano a far carico all'unità di bilancio 1.6.2.1036 e al capitolo 1397 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

67. La misura del canone annuo posticipato per la coltivazione delle acque minerali e di sorgente di cui all'articolo 3, comma 2, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 21 aprile 2010, n. 79 (Regolamento per la determinazione e per l'applicazione dei canoni relativi alle concessioni per la ricerca e la coltivazione di giacimenti delle acque minerali, termali e di sorgente, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge regionale 12/2009), stabilita ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), è applicata con riferimento al secondo anno solare successivo a quello di entrata in vigore del citato regolamento.

68. Con apposito regolamento la misura del canone annuo posticipato di cui al comma 67 è differenziata prevedendo una riduzione dello stesso in ragione dei seguenti criteri:

a) ubicazione dello stabilimento di produzione in zone di svantaggio socio-economico ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione del Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia);

b) quantità di acqua imbottigliata in contenitori di vetro;

c) commercializzazione con il metodo del vuoto a rendere;

d) ottenimento di certificazioni di qualità;

e) quota del fatturato derivante dall'export.

69. La riduzione del canone annuo posticipato derivante dall'applicazione anche cumulativa dei criteri di cui al comma 68 non può comunque superare il 70 per cento del canone teoricamente dovuto.

70. E' estesa agli anni 2010 e 2011 la validità della graduatoria di cui all'articolo 4, comma 12, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 14 gennaio 2008 n. 9 (Regolamento concernente criteri e modalità per l'attuazione degli interventi a favore dell'innovazione nel settore della filiera foresta-legno di cui all'articolo 16 della legge regionale 26/2005. Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), approvata con decreto del Direttore centrale risorse agricole, naturali e forestali 21 settembre 2010, n. 1964 e riferita alle domande di contributo presentate nel 2009 dai soggetti di cui all'articolo 2 dello stesso.

71. Compatibilmente con le risorse disponibili, sono finanziate prioritariamente e nell'ordine le domande ritenute ammissibili presentate nel 2009, nel 2010 e nel 2011.

72. La lettera a bis) del comma 5 dell'articolo 8 bis della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), è sostituita dalla seguente:

«a bis) a delimitare i confini delle aree con tabelle perimetrali, dalle dimensioni di centimetri trenta per quaranta, collocate in modo che siano visibili le due contigue; qualora i terreni siano delimitati da corsi o specchi d'acqua, le tabelle possono essere collocate su galleggianti;».

73. Dopo il comma 1 bis dell'articolo 69 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali), è inserito il seguente:

«1 ter. All'interno dei parchi naturali regionali possono essere realizzati fabbricati per lo svolgimento di attività zootecniche e impianti a essi connessi, in deroga alle previsioni del comma 1, lettera a), e dei piani di cui al comma 2, e in conformità agli strumenti di pianificazione urbanistica comunali vigenti. Per le medesime finalità è, altresì, consentita, all'interno dei parchi, l'approvazione di strumenti di pianificazione urbanistica comunali e loro varianti, in deroga alle previsioni del comma 1, lettera b).».

74. All'articolo 15 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Salvo quanto previsto dal comma 6 bis, i contributi sono concessi con le modalità previste dalla legge regionale in materia di lavori pubblici ed erogati a inizio dei lavori; eventuali proroghe o fissazioni di termini diversi da quelli previsti dalla medesima legge regionale sono concesse solo per motivate circostanze con decreto.»;

b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6 bis. Per la progettazione, la realizzazione e la successiva gestione di opere pubbliche o di pubblica utilità attuate dai Consorzi di sviluppo industriale e dall'Ezit, la concessione del finanziamento è disposta sulla base di uno studio di fattibilità redatto secondo la normativa vigente in materia di concessione di lavori pubblici.».

75. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di pesca e acquacoltura, sono determinati i canoni da applicare alle concessioni demaniali marittime per finalità di pesca, acquacoltura e attività connesse.

76. Nelle more di tale determinazione, a tutte le concessioni demaniali marittime nelle zone di mare territoriale aventi a oggetto iniziative di acquacoltura, ancorchè richieste da imprese singole o associate non cooperative, si applica il canone annuo previsto dal decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 15 novembre 1995, n. 595 (Regolamento recante norme per la determinazione dei canoni per le concessioni demaniali marittime), per manufatti e impianti ubicati nel mare territoriale, con aggiornamento annuale ISTAT ai sensi dell'articolo 04 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400 (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime), convertito, con modifiche, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 .

77. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 75 sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 3.1.104 con riferimento al capitolo 854 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

78. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella B.

 

     Art. 3. (Finalità 2 - tutela dell'ambiente e difesa del territorio)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Province di Pordenone e Udine un contributo annuale per iniziative a sostegno della promozione delle Dolomiti Friulane.

2. Ai fini di cui al comma 1 i soggetti beneficiari dei contributi presentano al Servizio competente in materia di beni culturali, entro il termine del 31 gennaio di ogni anno, l'istanza volta a ottenere il contributo corredata di una relazione illustrativa e di un preventivo delle entrate e delle spese delle iniziative. Con il provvedimento di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e di rendicontazione ed è altresì disposta l'erogazione anticipata del 70 per cento del contributo concesso.

3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 2.2.1.1045 e del capitolo 3132 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

4. Al comma 6 dell'articolo 8 bis della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), sono aggiunte in fine le seguenti parole: «In attesa del PFR gli indirizzi per l'istituzione e la gestione dei centri regionali di produzione della fauna selvatica sono fissati con deliberazione della Giunta regionale sentito il comitato di cui all'articolo 6.».

5. Per le finalità previste dall'articolo 8 bis della legge regionale 6/2008, come modificato dal comma 4, è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 2.2.1.1045 e del capitolo 4313 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

6. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA, un finanziamento pari a 367.500 euro, a fronte degli oneri sostenuti nell'anno 2010, per le attività di supporto alla formazione del Piano regionale di tutela delle acque, come previste dal punto 3.1.1. Area strategica A) Tutela della qualità delle acque del "Programma annuale 2010 e pluriennale 2010-2012 dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia", adottato con deliberazione del Direttore generale di ARPA n. 113 del 31 dicembre 2009.

7. La concessione e l'erogazione del finanziamento di cui al comma 6 sono disposte previa presentazione da parte di ARPA, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di una dichiarazione avente i contenuti previsti dall'articolo 42, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), relativa alle attività svolte nell'anno 2010.

8. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 6 fanno carico all'unità di bilancio 2.3.1.1049 e al capitolo 1120 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

9. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA, un finanziamento fino a 246.913,56 euro, a fronte degli oneri sostenuti per aver svolto nel periodo dall'1 agosto 2008 al 31 luglio 2009 le analisi sulle acque marine costiere, previste dal "Programma di monitoraggio dell'ambiente marino costiero prospiciente la Regione Friuli Venezia Giulia" [16].

10. La concessione e l'erogazione del finanziamento di cui al comma 9 sono disposte previa presentazione da parte di ARPA, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di una dichiarazione avente i contenuti previsti dall'articolo 42, comma 1, della legge regionale 7/2000, relativa alle attività svolte nel periodo dall'1 agosto 2008 al 31 luglio 2009.

11. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 9 fanno carico all'unità di bilancio 2.3.1.1049 e al capitolo 2473 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

12. [Al comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 12 marzo 2009, n. 6 (Disposizioni urgenti in materia di Autorità di bacino regionale), le parole «una sola volta» sono soppresse] [17].

13. [Nelle more della costituzione dell'Autorità di bacino distrettuale ai sensi degli articoli 63 e 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 63, comma 3, del medesimo decreto legislativo 152/2006, gli incarichi di Commissario e di Commissario sostituto conferiti ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 6/2009, sono prorogabili sino all'8 aprile 2012, con deliberazione della Giunta regionale] [18].

14. [Gli eventuali oneri derivanti dal disposto di cui al comma 13 fanno carico all'unità di bilancio 2.3.1.1049 e al capitolo 9901 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011] [19].

15. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA la somma di 50.238,05 euro per aver svolto le analisi sulle acque marine costiere di cui alla nota del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 20 marzo 2006, protocollo n. DPN/VID/2006/8193, sulla base dell'articolo 8 della convenzione del 14 ottobre 2004, repertorio n. 8404, e dell'articolo 8 della convenzione dell'1 febbraio 2005, repertorio n. 8500, stipulate tra Regione e ARPA per il "Programma di monitoraggio dell'ambiente marino costiero prospiciente la Regione Friuli Venezia Giulia" [20].

16. L'impegno e l'erogazione della somma di cui al comma 15 sono disposti sulla base del rapporto finale predisposto da ARPA sul programma di monitoraggio per il periodo gennaio 2005 - marzo 2006 e della fattura relativa alla prestazione svolta [21].

17. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 15 fanno carico all'unità di bilancio 2.3.2.1049 e al capitolo 2273 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

18. Per le finalità di realizzazione di interventi urgenti per la riduzione del rischio idrogeologico di cui alla legge 1 dicembre 1986, n. 879 (Disposizioni per il completamento della ricostruzione delle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976 e delle zone della regione Marche colpite da calamità), è autorizzata la spesa complessiva di 237.774,45 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 2.4.1.1052, suddivisa in ragione di 115.286,53 euro sul capitolo 2458 e di 122.487,92 euro sul capitolo 2459 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

19. [Le entrate derivanti dalla restituzione di quote dei finanziamenti regionali erogati per la realizzazione, mediante delegazione amministrativa intersoggettiva, di interventi di competenza del Servizio geologico e del Servizio idraulica della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, nonchè le somme derivanti dal disimpegno di quote dei finanziamenti regionali non erogati per le medesime finalità, sono destinate alla realizzazione delle opere di prevenzione di calamità naturali di cui all'articolo 4 della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68 (Interventi regionali in occasione del verificarsi di eventi calamitosi ed eccezionali avversità atmosferiche), nonchè alla realizzazione e manutenzione di opere idrauliche, di rispettiva competenza dei citati Servizi] [22].

20. [Le somme rinvenienti dal disposto di cui al comma 19 vengono iscritte nell'esercizio successivo alla loro riscossione nello stato di previsione della spesa su specifici capitoli del bilancio regionale] [23].

21. Le entrate di cui al comma 19, relative a delegazioni amministrative intersoggettive affidate dal Servizio geologico, sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 3.2.132 e sul capitolo 5326 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

22. Gli oneri derivanti dalla realizzazione delle opere di cui al comma 19 di competenza del Servizio geologico fanno carico all'unità di bilancio 2.4.2.1052 e al capitolo 5326 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

23. Le entrate di cui al comma 19, relative a delegazioni amministrative intersoggettive affidate dal Servizio idraulica, sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 3.2.132 e sul capitolo 5327 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

24. Gli oneri derivanti dalla realizzazione delle opere di cui al comma 19 di competenza del Servizio idraulica fanno carico all'unità di bilancio 2.4.2.1052 e al capitolo 5327 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

25. Al comma 1 dell'articolo 20 bis della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35 (Disciplina delle attività estrattive), le parole «al recupero e alla valorizzazione di aree degradate dall'attività estrattiva, nonchè agli studi, alle ricerche e alla pianificazione regionale delle attività estrattive» sono sostituite dalle seguenti: «alla predisposizione, alla revisione e all'aggiornamento del piano regionale delle attività estrattive nonchè alla realizzazione di interventi di sistemazione idrogeologica del territorio regionale.».

26. Gli oneri derivanti dalle attività di predisposizione, revisione e aggiornamento del piano regionale delle attività estrattive di cui all'articolo 20 bis, comma 1, della legge regionale 35/1986, come modificato dal comma 25, continuano a far carico all'unità di bilancio 2.4.1.1053 e al capitolo 2445 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

27. Per le finalità di realizzazione di interventi di sistemazioni idrogeologiche del territorio regionale di cui all'articolo 20 bis, comma 1, della legge regionale 35/1986, come modificato dal comma 25, è autorizzata la spesa di 198.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 2.4.2.1053 e del capitolo 2455 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

28. Dopo il comma 17 dell'articolo 4 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), sono inseriti i seguenti:

«17 bis. Ai fini di cui al comma 17, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Amministrazioni statali, finanziamenti per l'acquisto di beni necessari all'ottimizzazione dei sistemi di controllo ambientale, nonchè per le spese connesse alla gestione di tali beni.

17 ter. Le attività finanziate ai sensi del comma 17 bis sono individuate mediante la stipula di un protocollo d'intesa tra la Regione, l'Amministrazione statale interessata e ARPA.

17 quater. Le modalità di concessione e di erogazione del finanziamento di cui al comma 17 bis a favore dell'Amministrazione statale interessata, nonchè di rendicontazione della spesa, verranno definite nel protocollo d'intesa di cui al comma 17 ter.».
29. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 4, comma 17 bis, della legge regionale 12/2009, come inserito dal comma 28, relativamente alle spese d'investimento, fanno carico all'unità di bilancio 2.5.2.2017 e del capitolo 3098, dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

30. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 4, commi 17 e 17 bis, della legge regionale 12/2009, come inseriti dal comma 28, relativamente alle spese correnti, fanno carico all'unità di bilancio 2.5.1.2017 e del capitolo 3099, dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

31. I commi 10 e 11 dell'articolo 4 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), sono abrogati.

32. Al comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), le parole «il rispetto dei limiti di scarico imposti dal decreto legislativo 152/2006» sono sostituite dalle seguenti: «il rispetto delle disposizioni o dei limiti di scarico imposti dal decreto legislativo 152/2006».

33. I contributi assegnati ai sensi dell'articolo 5, commi da 99 a 103, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), e ai sensi dell'articolo 4, commi da 20 a 24, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005), possono essere utilizzati a sostegno di spese derivanti da iniziative avviate e non concluse prima dell'entrata in vigore delle predette norme.

34. Al comma 10 ter dell'articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), le parole «del rendiconto dettagliato delle attività svolte ai sensi del comma 10 bis e dei relativi costi sostenuti» sono sostituite dalle seguenti: «di una dichiarazione avente i contenuti previsti dall'articolo 42, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), relativa alle attività svolte ai sensi del comma 10 bis.».

35. Al comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 16 (Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico), le parole «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni».

36. Le funzioni del soppresso Ente utenti motori agricoli, trasferite alla Regione con il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 839 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia in materia di trasferimento alla regione delle funzioni, del personale e dei beni degli enti soppressi con l'articolo 1-bis del decreto legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641 ), sono delegate ai Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) a decorrere dalla data di sottoscrizione delle convenzioni con i CAA medesimi con cui vengono definiti, in particolare:

a) le modalità operative nel rispetto del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2001, n. 454 (Regolamento concernente le modalità di gestione dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica), e delle indicazioni impartite dalle competenti autorità;

b) i criteri per il riconoscimento del rimborso per l'esercizio delle funzioni delegate [24].

36 bis. L'Amministrazione regionale favorisce il processo di informatizzazione della gestione dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, delegata ai sensi del comma 36, e ne definisce con regolamento le modalità attuative [25].

37. [Dopo il comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 (Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale), sono inseriti i seguenti:

«1 bis. Su proposta dell'Assessore regionale all'ambiente, la Giunta regionale può emettere un'autorizzazione in deroga alla presente legge e alla legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 (Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca), per lo svolgimento di manifestazioni sportive motoristiche all'interno di tutte le aree naturali protette (SIC, ZPS, prati stabili, biotopi, A.R.I.A.), valutando la positività che ne trarrebbe la Regione in termini di presenza turistica, comunicazione mediatica e valore sportivo della manifestazione. L'evento sportivo deve avere una validità internazionale, europea o mondiale, confermata dall'Assessorato regionale alle attività sportive e deve essere già stato sostenuto finanziariamente per almeno tre anni dalla Regione.

1 ter. La Giunta autorizza, per quanto di propria competenza, gli eventi sportivi di cui al comma 1 bis unicamente su percorsi ricavati entro specifiche aree golenali e fluviali, ivi comprese tutte le aree magredili adiacenti, incluse quelle appartenenti al demanio militare alla data del 31 dicembre 2009, in deroga alle disposizioni previste dall'articolo 12 della presente legge e dall'articolo 22 della legge regionale 17/2006. Tali aree sono così delimitate:

a) fiume Tagliamento: dal ponte di Pinzano al ponte di Madrisio;

b) fiume Cosa: dal ponte di Lestans al Tagliamento;

c) fiume Cellina: dal ponte della Ferrovia fino al Meduna;

d) fiume Meduna: dal ponte di Meduno al ponte sulla SR 13;

e) fiume Colvera: dal ponte sulla 464 fino al Meduna.

1. quater. La struttura regionale competente insieme all'ente promotore predispongono un percorso che utilizzi piste o tracce esistenti a terra. Ai fini della presente legge sono da intendersi piste anche le tracce a piede argine interne ed esterne allo stesso. Laddove non vi siano piste segnate a terra, saranno autorizzati percorsi solo su alveo attivo, affinchè sia individuabile una traccia, possibilmente con livellamenti del terreno operati da macchine operatrici in accordo con l'Ufficio provinciale dei lavori pubblici. L'Ufficio provinciale dei lavori pubblici è incaricato a rilasciare il decreto autorizzativo di utilizzo delle aree demaniali, successivamente alla delibera della Giunta regionale e a informare tutti i Comuni entro i cui perimetri ricade il tracciato della manifestazione.

1 quinques. Per le finalità previste dai commi 1 bis, 1 ter, 1 quater, 1 quinquies, il canone dovuto dall'ente promotore è stabilito, in 1.000 euro indipendentemente dalla quantità di chilometri utilizzati per lo svolgimento dell'attività. Nel caso in cui l'attività ricada su due province, l'importo sarà frazionato percentualmente sulla base dei chilometri ricadenti su ciascuna provincia.»] [26].

38. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 17/2006 le parole «fermo restando il divieto assoluto per tutte le manifestazioni motoristiche» sono soppresse.

39. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella C.

 

     Art. 4. (Finalità 3 - gestione del territorio)

1. [Il comma 2 dell'articolo 18 della legge regionale 23 giugno 2005, n. 13 (Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 " Disposizioni in materia di risorse idriche ") è sostituito dal seguente:

«2. L'Autorità per la vigilanza è organo monocratico nominato con decreto del Presidente della Regione, a seguito di designazione del Consiglio regionale. La designazione è valida per il candidato che ottiene la maggioranza dei voti dei consiglieri regionali presenti. La votazione avviene a scrutinio segreto.»] [27].

2. [Il comma 7 dell'articolo 18 della legge regionale 13/2005 è sostituito dal seguente:

«7. Al fine di assicurare le funzioni di garanzia, nell'esercizio delle attività attribuite dall'articolo 19, l'Autorità per la vigilanza si avvale di mezzi e strutture adeguati, messi a disposizione dal Consiglio regionale.»] [28].

3. [Dopo il comma 7 dell'articolo 18 della legge regionale 13/2005 sono inseriti i seguenti:

«7 bis. Entro il 15 settembre di ogni anno l'Autorità sottopone all'approvazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale il programma di attività per l'anno successivo, con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario. In sede di prima applicazione il programma di attività per l'anno 2011, dovrà essere sottoposto all'approvazione entro il 31 marzo 2011] [29].

7 ter. L'Autorità per la vigilanza dispone della dotazione finanziaria a essa assegnata nel bilancio del Consiglio regionale per l'esercizio delle funzioni proprie.

7 quater. AI fine della realizzazione del programma di attività e dell'utilizzo della dotazione finanziaria, l'Autorità per la vigilanza ha piena autonomia gestionale e operativa.

7 quinquies. L'Autorità, per l'esercizio delle sue funzioni, è assistita da una struttura definita e costituita con provvedimento dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

7 sexies. Il conferimento dell'incarico di responsabile della struttura individuata ai sensi del comma 7 quinquies è deliberato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

7 septies. Per motivate esigenze di funzionalità può essere assunto personale a tempo determinato.».

4. Per le finalità previste dall'articolo 18, comma 7 ter, della legge regionale 13/2005, come inserito dal comma 3, è autorizzata la spesa complessiva di 216.000 euro, suddivisa in ragione di 72.000 euro per ciascuno degli anni dal 2011 al 2013 a carico dell'unità di bilancio 3.2.1.1058 e del capitolo 2376 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

5. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 18, comma 7 septies, della legge regionale 13/2005, come inserito dal comma 3 fanno carico alle seguenti unità di bilancio e capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 a fianco di ciascuna indicati:

a) unità di bilancio 11.3.1.1185 - capitoli 3550 e 9670;

b) unità di bilancio 11.3.1.1184 - capitolo 9650;

c) unità di bilancio 12.2.4.3480 - capitoli 9881 e 9882.

6. Al comma 34 dell'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008), così come modificato dall'articolo 134, comma 1, lettera a), della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010), le parole «il 45 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «la percentuale determinata dalla Giunta regionale».

7. Il comma 35 dell'articolo 3 della legge regionale 30/2007, così come modificato dall'articolo 134, comma 1, lettera b), della legge regionale 17/2010, è sostituito dal seguente:

«35. I contributi di cui al comma 34 sono concessi sulla base dei parametri individuati dalla Giunta regionale.».

8. Al comma 36 dell'articolo 3 della legge regionale 30/2007, così come modificato dall'articolo 134, comma 1, lettera c), della legge regionale 17/2010 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo dopo le parole «percentuale minima» sono aggiunte le seguenti: «, determinata dalla Giunta regionale,»;

b) al primo periodo le parole «del 45 per cento» sono soppresse;

c) al secondo periodo dopo le parole «hanno raggiunto» sono inserite le seguenti: «la percentuale minima determinata dalla Giunta regionale di»;

d) al secondo periodo la parola «una» è soppressa;

e) al secondo periodo le parole «pari ad almeno il 45 per cento» sono soppresse.

9. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 3, comma 34, della legge regionale 30/2007, come modificato dal comma 6, fanno carico all'unità di bilancio 3.3.2.1061 e al capitolo 2414 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

10. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare al Comune di Brugnera un contributo straordinario per la riqualificazione di piazze e arredi urbani nel territorio.

11. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 10 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione tecnica e del relativo preventivo di spesa. Il decreto di concessione fissa i termini e le modalità di rendicontazione.

12. Per le finalità previste dal comma 10 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 3.6.2.1075 e del capitolo 4135 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

13. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare al Comune di Sacile un contributo straordinario per la realizzazione nel territorio comunale di un fontanello d'acqua refrigerata e refrigerata gassata con sistema di pagamento.

14. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 13 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione tecnica e del relativo preventivo di spesa. Il decreto di concessione fissa i termini e le modalità di rendicontazione.

15. Per le finalità previste dal comma 13 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 3.6.2.1075 e del capitolo 4136 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

16. In via di interpretazione autentica dell'articolo 15, comma 1, della legge regionale 24 aprile 2001, n. 13 (Nuove disposizioni per le zone montane in attuazione della legge 31 gennaio 1994, n. 97), il riferimento all'articolo 15, comma 6 bis, della legge regionale 7 maggio 1997, n. 20 (Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale nel Friuli-Venezia Giulia), si intende effettuato all'articolo 12, comma 3, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità).

17. [Le entrate derivanti dalla restituzione dei finanziamenti regionali non utilizzati dalle Province per le finalità di cui al comma 16 entro il 31 dicembre 2010, nonchè le somme derivanti dal disimpegno di quote dei finanziamenti regionali non erogati per le medesime finalità, sono destinate al finanziamento dei servizi flessibili integrativi di trasporto pubblico locale ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera d), della legge regionale 23/2007, nonchè dei servizi di trasporto pubblico locale, flessibili aggiuntivi o sostitutivi del servizio erogato, istituiti in via sperimentale dalle Province ai sensi dell'articolo 38, comma 4, della legge regionale 23/2007, che interessano la popolazione residente nei territori montani delimitati ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia)] [30].

18. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Province contributi per l'istituzione in via sperimentale di servizi di trasporto pubblico locale, flessibili aggiuntivi o sostitutivi del servizio erogato, ai sensi dell'articolo 38, comma 4, della legge regionale 23/2007, che interessano la popolazione residente nei territori montani delimitati ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 33/2002 [31].

19. Le risorse di cui al comma 18 sono assegnate, con deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto in pari quota, della superficie di territorio montano e della popolazione residente nel territorio montano, di ciascuna Provincia [32].

20. Le Province presentano la domanda di concessione dei finanziamenti di cui al comma 18 entro il 31 maggio di ogni anno. Con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e di rendicontazione del finanziamento [33].

20 bis. Per l'anno 2013 le istanze di cui al comma 20 sono presentate entro il 30 settembre 2013 [34].

21. [Le entrate di cui al comma 17 sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 3.2.131 e sul capitolo 1155 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011] [35].

22. Per le finalità previste dal comma 18 è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 3.7.1.1067 e del capitolo 3980 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

23. La Protezione Civile regionale è autorizzata a concedere a favore dei Comuni contributi in conto capitale fino al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile a ristoro delle spese sostenute o da sostenere per interventi contingibili e urgenti effettuati in dipendenza degli eccezionali eventi atmosferici del 23 luglio 2010. Tali interventi devono intendersi collegati a ordinanze emesse o da emettersi per ovviare a situazioni di potenziale pericolo per la salute pubblica e di compromissione ambientale del territorio mediante azioni di recupero e smaltimento di materiali contenenti amianto, rinvenuti nell'ambito dei rispettivi territori comunali.

24. La spesa ammissibile ai contributi di cui al comma 23 potrà essere comprensiva degli oneri di trasporto e di smaltimento dei rifiuti medesimi.

25. I contributi di cui al comma 23 possono essere concessi anche per interventi iniziati antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge, purchè l'inizio dei lavori di rimozione dei materiali contenenti amianto o le attività di smaltimento dei rifiuti relativi agli interventi stessi sia posteriore alla data del 23 luglio 2010, purchè il Comune interessato sia inserito nell'elenco dei territori dichiarati colpiti da tale eccezionale evento atmosferico.

26. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 23, pari a 100.000 euro per l'anno 2011, fanno carico all'unità di bilancio 3.9.1.1070 e al capitolo 4161 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

27. I massimali contributivi indicati dall'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge regionale 13 maggio 1988, n. 30 (Modalità e procedure di intervento per il recupero strutturale e l'adeguamento antisismico degli immobili danneggiati dagli eventi sismici del 1976 in attuazione dell'articolo 3 della legge 1 dicembre 1986, n. 879), come elevati dall'articolo 5, comma 62, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), sono incrementati del 15 per cento.

28. L'incremento di cui al comma 27 si applica anche nei confronti dei soggetti collocati in posizione utile nelle graduatorie valide per gli anni dal 2006 al 2010. A tal fine l'integrazione del contributo è concessa su domanda da presentarsi al Comune entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nei casi in cui i lavori risultino essere già intrapresi, l'integrazione è erogata in unica soluzione ad accertamento della regolare esecuzione degli stessi.

29. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 27 fanno carico all'unità di bilancio 3.9.2.1072 e al capitolo 9548 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

30. Il comma 15 dell'articolo 4 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), è sostituito dal seguente:

«15. L'Amministrazione regionale è autorizzata, in relazione alle materie di competenza della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, ad affidare incarichi a soggetti terzi pubblici e privati, ad acquisire idonea strumentazione tecnico-scientifica per lo svolgimento di indagini finalizzate all'attività di vigilanza, di ricerca, di indirizzo, di studio, a sostenere le spese connesse all'esercizio e alla manutenzione della strumentazione e dei mezzi in dotazione nonchè alla manutenzione delle opere pubbliche di sistemazione idrogeologica.».

31. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 4, comma 15, della legge regionale 2/2000, come sostituito dal comma 30, fanno carico:

a) relativamente alle spese correnti all'unità di bilancio 3.10.1.2005 e ai capitoli 2283 e 2311 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011;

b) relativamente alle spese d'investimento all'unità di bilancio 3.10.2.2005 e ai capitoli 2317 e 2267 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

32. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere progetti innovativi nel settore ambientale:

a) per un'iniziativa di prevenzione e riduzione dei rifiuti e di riutilizzo a fini sociali con la collaborazione dell'Associazione di promozione sociale Animaimpresa e degli enti locali;

b) per la valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale del fiume Tagliamento con la collaborazione dei Comuni di Ragogna, Dignano, Pinzano, San Daniele, Forgaria e Spilimbergo.

32 bis. Ai fini della realizzazione del progetto innovativo, i Comuni di cui al comma 32, lettera b), costituiscono una delle forme collaborative previste dall'articolo 20 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), individuando quale Comune capofila, il Comune di Ragogna [36].

33. La domanda per la concessione del contributo per l'iniziativa di cui al comma 32, lettera a), è presentata dall'Associazione Animaimpresa alla Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa. Nel decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione. In sede di rendicontazione della spesa sostenuta, l'Associazione di promozione sociale Animaimpresa, indica gli enti locali che hanno aderito al progetto innovativo e presenta i relativi atti di adesione. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 32, lettera b), è presentata, con le stesse modalità, dal Comune di Ragogna a favore del quale, sono disposte la concessione e l'erogazione del contributo a sostegno del progetto innovativo di cui al comma 32, lettera b) [37].

33 bis. I contributi a sostegno dei progetti innovativi di cui al comma 32 sono cumulabili con altri finanziamenti nel limite massimo del costo del progetto [38].

33 ter. La concessione dei contributi a sostegno dei progetti innovativi di cui al comma 32 si intende effettuata per l'intervento finanziato e non per le singole voci o importi di spesa risultanti dal quadro economico di spesa del progetto innovativo [39].

34. Per le finalità previste dal comma 32, lettera a), è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 3.10.1.2006 e del capitolo 2099 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

35. Per le finalità previste dal comma 32, lettera b), è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 3.10.1.2006 e del capitolo 2098 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

36. I limiti di costo previsti dal decreto del Presidente della Giunta regionale n. 2112/SGS dell'8 agosto 1986 e dal decreto del Presidente della Giunta regionale n. 2874/SGS del 30 settembre 1996, non si applicano ai fini della determinazione dell'importo ammissibile a finanziamento per i lavori di demolizione del prefabbricato adibito a centro sociale polifunzionale nel Comune di Moggio Udinese di cui all'articolo 5, comma 63, della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), in base ai correnti valori di mercato. Il relativo progetto è redatto dall'ufficio tecnico comunale in base ai correnti valori di mercato.

37. Al comma 64 dell'articolo 5 della legge regionale 12/2009 le parole «30 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012».

38. L'articolo 12 della legge regionale 10 gennaio 1983, n. 2 (Interventi regionali per i centri storici), come sostituito dall'articolo 153 della legge regionale 17/2010, è abrogato.

39. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo concesso in base all'articolo 4, comma 109, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005), anche in difetto della rendicontazione amministrativa purchè siano state acquisite le previste certificazioni sulla regolarità tecnica dei lavori realizzati.

40. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi concessi per la realizzazione dei lavori di rimozione di materiali con amianto friabile o amianto compatto deteriorato da edifici pubblici o da locali aperti al pubblico e di utilizzazione collettiva, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate), nel testo vigente il 25 novembre 1998, nel caso in cui siano stati realizzati lavori diversi da quelli previsti nel progetto sulla base del quale è stato concesso il finanziamento, a condizione che detti lavori rientrino nelle finalità di cui all'articolo 16 della legge regionale 13/1998.

41. Ai fini di cui al comma 40, gli enti beneficiari presentano, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla struttura regionale che ha concesso il contributo, l'istanza volta a ottenere la conferma del contributo.

42. I finanziamenti concessi ai Comuni per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità con onere a carico dei capitoli di spesa finalizzati alla ricostruzione delle zone del Friuli colpite dagli eventi sismici del 1976 che siano state ultimate dopo la scadenza dei termini stabiliti e prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono confermati a tutti gli effetti. Il termine per la conclusione dei procedimenti espropriativi dei lavori medesimi è nuovamente fissato al 31 dicembre 2022 [40].

43. Il termine per l'ultimazione dei lavori e dei procedimenti amministrativi ed espropriativi delle opere di cui al comma 42, non concluse alla data di entrata in vigore della presente legge, è nuovamente fissato al 31 dicembre 2022 [41].

44. [Nelle more del processo di riordino delle funzioni in materia di servizio idrico integrato, al fine di attuare la razionalizzazione e la semplificazione dell'ordinamento locale, secondo i principi dell'efficienza e della riduzione della spesa e nel rispetto dei criteri generali dettati dall'articolo 2, comma 186 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Legge finanziaria 2010), la Regione, in attuazione dei principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza, individua nelle forme di cooperazione tra Comuni e Province, istituite ai sensi della legge regionale 23 giugno 2005, n. 13 (Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 «Disposizioni in materia di risorse idriche»), le strutture istituzionalmente deputate ad assumere, con riferimento agli ambiti territoriali ottimali indicati dagli articoli 2 e 4 della legge regionale 13/2005, le funzioni esercitate dalle Autorità d'ambito territoriale ottimale, in materia di servizio idrico integrato] [42].

45. [Le strutture di cui al comma 44, denominate Consulta d'ambito per il servizio idrico integrato, subentrano nelle funzioni delle Autorità d'ambito territoriale ottimale a far data dalla soppressione delle Autorità medesime] [43].

46. [Le strutture di cui al comma 44 subentrano, infine, in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi che facevano capo alle Autorità d'Ambito territoriale ottimale, anche con riferimento agli atti interni quali statuti, deliberazioni e determinazioni, al personale e agli organi delle sopra citate Autorità] [44].

47. Al comma 6 dell'articolo 39 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), le parole: «dall'1 gennaio 2011» sono sostituite dalle seguenti: «dall'1 gennaio 2012».

48. Dopo l'articolo 12 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), è aggiunto il seguente:

«Art. 12 bis.

1. Le convenzioni stipulate a sensi dell'articolo 8 della legge 10/1977 e dell'articolo 12 possono essere sostituite con nuove convenzioni con conseguente modifica del regime vincolistico degli immobili realizzati soltanto dopo cinque anni dal rilascio del certificato di abitabilità/agibilità al quale va riconosciuto il contenuto di positivo accertamento dell'adempimento di tutte le obbligazioni condizionanti detto rilascio, sia a contenuto urbanistico che pattizio.

2. Per detta sostituzione che comporti l'anticipata eliminazione dei vincoli va richiesto un corrispettivo definito secondo la seguente formula: dove: t = durata originale della convenzione, in numero di giorni, e dove: p =durata del periodo già trascorso della convenzione originaria, in numero di giorni.

3. Per la sostituzione delle convenzioni operate per gli immobili realizzate in ambito PEEP il corrispettivo rimane determinato ai sensi dell'articolo 31, comma 48, della legge 448/1998, mentre per l'anticipata eliminazione dei vincoli si applicherà la formula di cui al precedente comma 2.

4. Il corrispettivo prestato per la sostituzione delle convenzioni è sostitutivo anche dell'applicazione di eventuali sanzioni pecuniarie.

5. L'efficacia ex tunc delle convenzioni che verranno stipulate in sostituzione delle precedenti determinerà per gli eventuali trasferimenti, comunque già operati, la necessità di riferire alla data del trasferimento stesso le modalità applicative della formula di cui al comma 2 con addebito del relativo onere all'alienante.».

49. [Al comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 16/2002 le parole «al 31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2011»] [45].

50. Al comma 1 dell'articolo 76 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), le parole «, da inoltrarsi entro sessanta giorni alla struttura concedente l'incentivo,» sono soppresse.

51. Al fine di favorire la realizzazione delle politiche abitative regionali e nel contempo incentivare gli interventi di edilizia residenziale di qualità, l'Amministrazione regionale è autorizzata a costituire un Fondo di rotazione dotato di autonomia patrimoniale e finanziaria, amministrato con contabilità separata, destinato alla concessione di anticipazioni alle imprese edili certificate SOA, per la realizzazione di interventi di edilizia residenziale.

52. Al Fondo si applicano le disposizioni di cui alla legge 25 novembre 1971, n. 1041 (Gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato).

53. Le dotazioni del Fondo possono essere alimentate:

a) dai conferimenti della Regione;

b) dai conferimenti dello Stato, di enti pubblici economici e imprese;

c) dai conferimenti delle autonomie locali e funzionali;

d) dai rientri delle rate di ammortamento dei finanziamenti concessi;

e) dagli interessi maturati sulle eventuali giacenze di tesoreria.

54. La Giunta regionale esercita la vigilanza sulla gestione del Fondo attraverso la Direzione centrale competente in materia di edilizia residenziale.

55. Con apposito regolamento, approvato previo parere della competente Commissione consiliare, nel rispetto della normativa europea sui limiti degli aiuti di stato "de minimis" vengono disciplinati:

a) i requisiti e le modalità di partecipazione dei soggetti terzi alla dotazione del Fondo;

b) i requisiti delle imprese beneficiarie;

c) le modalità di funzionamento del Fondo;

d) i requisiti qualitativi, anche energetici, degli alloggi da realizzare o recuperare;

e) le modalità di determinazione del tasso di remunerazione della quota del Fondo alimentata da risorse di terzi.

56. Il gestore del Fondo è individuato in conformità alla normativa nazionale e regionale sui contratti pubblici.

57. Il soggetto gestore:

a) amministra il Fondo mediante contabilità separata;

b) delibera, in ordine alle singole operazioni, l'ammissione e l'esclusione dai benefici del Fondo.

58. Il rimborso delle anticipazioni ha luogo per la quota regionale mediante rate semestrali costanti posticipate a tasso zero. Le anticipazioni sono estinte entro il termine di sei anni.

59. Le anticipazioni sono concesse esclusivamente per la realizzazione di interventi aventi rilevanza urbanistica ed edilizia ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), fino a un importo di 500 euro per mq. di superficie utile delle abitazioni, come definita dall'articolo 3 della legge regionale 19/2009, per un ammontare massimo di 40.000 euro ad alloggio per le nuove costruzioni, e fino a un importo di 1.200 euro al mq. di superficie utile delle abitazioni, per un ammontare massimo di 100.000 euro ad alloggio per le altre categorie di intervento.

60. A garanzia della puntuale restituzione delle anticipazioni viene iscritta, a favore dell'Amministrazione regionale, un'ipoteca, anche di secondo grado, gravante sull'area e sull'immobile oggetto dell'intervento.

61. L'Amministrazione regionale è autorizzata a effettuare conferimenti al Fondo di rotazione a favore delle imprese edili per le finalità dei commi precedenti.

62. Dopo la lettera f bis) del comma 46 dell'articolo 14 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), è aggiunta la seguente: «f ter) Fondo di rotazione a favore delle imprese edili.».

63. In sede di prima applicazione al Fondo regionale per l'edilizia, è conferita la somma complessiva di 15 milioni di euro dalle residue disponibilità del Fondo di rotazione per la stabilizzazione del sistema economico regionale, di cui all'articolo 14, comma 39, della legge regionale 11/2009.

64. La rubrica dell'articolo 39 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate), è sostituita dalla seguente: «Convenzioni per la gestione di impianti e infrastrutture dell'idrovia Litoranea Veneta».

65. Al comma 1 dell'articolo 39 della legge regionale 13/1998 le parole «il consorzio per lo sviluppo industriale del comune di Monfalcone, con sede in Monfalcone,» sono sostituite dalle seguenti: «i consorzi industriali di cui alla legge regionale 3/1999», e le parole «allo stesso» sono sostituite dalle seguenti: «agli stessi».

66. Al comma 2 dell'articolo 39 della legge regionale 13/1998 le parole «il medesimo consorzio» sono sostituite dalle seguenti: «i medesimi enti».

67. Il comma 5 bis dell'articolo 68 della legge regionale 14/2002 è abrogato.

68. [I rifiuti urbani prodotti in Regione possono circolare liberamente sul territorio regionale e possono essere trattati anche in impianti non appartenenti all'ambito territoriale ottimale di produzione] [46].

69. Al comma 26 dell'articolo 4 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), la parola «biodegradabili» è soppressa.

70. Al comma 53 dell'articolo 6 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), le parole «entro il termine di nove anni» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine di undici anni».

71. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella D.

 

     Art. 5. (Finalità 4 - infrastrutture, trasporti, telecomunicazioni)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare la realizzazione di opere di viabilità di interesse regionale da affidare in delegazione amministrativa intersoggettiva alla società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A, mediante finanziamenti pluriennali per spese d'investimento per complessivi 83.152.388 euro [47].

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzato un limite di impegno ventennale di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011, con l'onere complessivo di 15 milioni di euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2011 al 2013 a carico dell'unità di bilancio 4.1.2.1074 e del capitolo 3693 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011. Le annualità autorizzate per gli anni dal 2014 al 2030 fanno carico alle corrispondenti unità di bilancio e ai corrispondenti capitoli per gli anni medesimi.

3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a intervenire con propri fondi al sostegno delle attività di sviluppo della portualità e dell'intermodalità, mediante aumento di capitale sociale di società partecipate, anche in via indiretta, operanti nel settore della logistica, nonchè mediante concessione di finanziamenti e contributi per le finalità e a favore dei soggetti di cui alle seguenti norme [48]:

a) articolo 6, comma 1, e articolo 13 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale);

b) articolo 1 della legge regionale 10 agosto 2006, n. 13 (Norme in materia di portualità);

c) articolo 4, comma 29, della legge regionale 21 luglio 2004, n. 19 (Assestamento del bilancio 2004 del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7);

d) articolo 5, comma 94, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003);

e) articolo 21, comma 1, lettera a), della legge regionale 24 maggio 2004, n. 15 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per i settori della protezione civile, ambiente, lavori pubblici, pianificazione territoriale, trasporti ed energia);

f) articolo 21, comma 1, lettera b), della legge regionale 15/2004.

4. In via di interpretazione autentica dell'articolo 21, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale 15/2004, la commisurazione definitiva degli aiuti viene calcolata sulla base delle unità di trasporto intermodali effettivamente trasportate con la modalità ferroviaria e marittima, rapportando l'entità dell'aiuto per unità trasportata alla misura base prevista dal "Regolamento di attuazione degli interventi per lo sviluppo dell'intermodalità, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge regionale 15/2004".

5. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata la spesa complessiva di euro 16 milioni, suddivisa in ragione di 6 milioni di euro per l'anno 2011 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, a carico dell'unità di bilancio 4.3.1.1077 e del capitolo di 3780 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

6. L'Amministrazione regionale è autorizzata a intervenire con fondi propri a sostegno dei programmi di intervento per lo sviluppo del trasporto combinato e per interventi di manutenzione straordinaria nei porti e negli approdi marittimi, lagunari, lacuali e fluviali anche a uso turistico, nei canali marittimi, nelle vie di navigazione interna e per le opere marittime di competenza regionale, mediante la concessione di finanziamenti e contributi a favore dei soggetti e per le finalità individuate dalle seguenti norme:

a) articolo 3, commi 1, 2, 3, 4 e 5 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 7 (Interventi per lo sviluppo del trasporto combinato);

b) articolo 21, comma 1, e articolo 22, commi 1 e 4, della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22 (Norme in materia di portualità e vie di navigazione nella regione Friuli - Venezia Giulia).

7. Per le finalità di cui al comma 6 è autorizzata la spesa complessiva di 3.207.855,04 euro, suddivisa in ragione di 1.207.855,04 euro per l'anno 2011 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, a carico dell'unità di bilancio 4.3.2.1077 e del capitolo 3779 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

8. Al comma 7 dell'articolo 5 della legge regionale 16 luglio 2010, n. 12 (Assestamento del bilancio 2010 e del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), sono aggiunte in fine le seguenti parole: «e internazionali».

9. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 5, comma 7, della legge regionale 12/2010, come modificato dal comma 8, fanno carico all'unità di bilancio 4.4.2.1080 e al capitolo 3606 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

10. Al fine di garantire la miglior funzionalità della rete di banda larga, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad affidare a società interamente partecipate dalla Regione la gestione e la manutenzione della rete medesima.

11. L'affidamento del servizio di gestione e manutenzione avviene mediante stipula di apposita convenzione che regola i rapporti tra la Regione e la società controllata e fissa i termini, le modalità e i costi del servizio medesimo.

12. Per le finalità previste dal comma 10 è autorizzata la spesa di 259.200 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 4.6.1.1084 e del capitolo 3821 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

13. L'Amministrazione regionale sostiene i progetti promossi dai Comuni volti a garantire sul proprio territorio un servizio di accesso locale a internet, gratuito e senza fili, in modalità wi-fi, nelle aree ed edifici pubblici, a favore della collettività indistinta. Con regolamento regionale sono determinati le modalità e i criteri di assegnazione dei contributi.

14. Per le finalità di cui al comma 13 è autorizzata la spesa complessiva di 260.000 euro per l'anno 2011, a carico dell'unità di bilancio 4.6.2.1084 e del capitolo 1753 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

15. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposita convenzione con INSIEL S.p.A., società che agisce in regime di in house providing, per l'affidamento della realizzazione del programma di attivazione della rete di banda larga [49].

16. Gli adempimenti connessi alla realizzazione del programma di cui al comma 15 sono demandati alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici - Servizio infrastrutture di trasporto e comunicazione. Il programma di attivazione della rete di banda larga è sottoposto all'approvazione della Giunta regionale.

17. Per le finalità previste dal comma 15 è autorizzata la spesa di 197.600 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 4.6.2.1084 e del capitolo 3822 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

18. Al fine di garantire la massima integrazione dei servizi di trasporto pubblico locale di persone, nelle more della predisposizione e approvazione del Piano di cui all'articolo 13 e seguenti della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), i contratti di servizio per il trasporto di persone con autobus, in scadenza al 31 dicembre 2010, sono prorogati per quattro anni a decorrere dall'1 gennaio 2011.

19. La proroga è disposta nel rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 4, comma 4, del Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, n. 1370, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70, ed è subordinata a iniziative e investimenti da effettuarsi a cura e spese dell'operatore del servizio pubblico con riferimento a:

a) fornitura di nuovo materiale rotabile;

b) installazione su ogni mezzo del sistema di controllo di gestione (AVM);

c) realizzazione di infrastrutture, anche sperimentali, per favorire l'accesso ai mezzi pubblici da parte dei disabili, nonchè allestimenti di mezzi per le medesime finalità;

d) messa a disposizione di infrastrutture specialistiche private in uso all'operatore a favore del futuro gestore dei servizi di trasporto pubblico locale;

e) armonizzazione delle tariffe degli autobus a quelle della ferrovia nei percorsi ove sia in vigore la tariffa integrata;

f) graduale applicazione, in via sperimentale, dell'articolo 34, comma 2, lettera a), della legge regionale 23/2007.

20. Le Province provvedono alla formalizzazione della proroga, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nel rispetto degli indirizzi di coordinamento forniti dalla Giunta regionale.

21. La Provincia è delegata ad autorizzare le imprese in possesso dei requisiti di idoneità professionale, organizzativa e finanziaria, che chiedono di svolgere servizi di trasporto collettivo di persone a offerta indifferenziata, su itinerari, orari, frequenze e tariffe non prestabiliti, effettuati in modo non continuativo, con autoveicoli aventi un numero da sette a nove posti compreso il conducente.

22. L'impresa comunica alla Provincia, prima dell'avvio dei servizi l'elenco dei conducenti iscritti al ruolo di cui all'articolo 7 della legge regionale 5 agosto 1996, n. 27 (Norme per il trasporto di persone mediante servizi pubblici automobilistici non di linea).

23. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, la Provincia valuta la non interferenza con i servizi di TPL, di cui alla legge regionale 23/2007, nonchè la sicurezza e l'idoneità dei punti di fermata proposti.

24. In via di interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge regionale 10 agosto 2006, n. 13 (Norme in materia di portualità), dell'articolo 4, comma 29, della legge regionale 19/2004, dell'articolo 5 della legge regionale 9 dicembre 1991, n. 57 (Interventi regionali concernenti la promozione del sistema dei trasporti del Friuli - Venezia Giulia. Interpretazione autentica degli articoli 22, comma 2, e 29 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22) e successive modifiche dell'articolo 5, comma 94, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003), nonchè dell'articolo 4 della legge regionale 4 giugno 2010, n. 8 (Norme urgenti in materia di società partecipate dalla Regione, nonchè concernenti il Fondo di rotazione per la stabilizzazione del sistema economico regionale, attività commerciali e interventi a favore del Porto di Trieste), i finanziamenti ivi previsti a favore dell'Autorità portuale di Trieste si intendono finalizzati a iniziative attuate direttamente dall'Autorità medesima o da società dalla stessa partecipate.

25. In via di interpretazione autentica dell'articolo 4, comma 82, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), come da ultimo modificato dall'articolo 4, comma 35, della legge regionale 18 luglio 2005, n. 15 (Assestamento del bilancio 2005 e del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), nell'ambito delle opere di nuova infrastrutturazione del porto di Monfalcone sono compresi i lavori di escavo del canale di accesso al porto medesimo.

26. Per le finalità di cui al comma 25 l'Amministrazione regionale è autorizzata a intervenire con risorse proprie in sostituzione dello Stato, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale).

27. Per le finalità di cui ai commi 25 e 26 è autorizzato, previa conferma da parte della Giunta regionale, l'utilizzo dell'impegno quindicennale già disposto a favore dell'Azienda Speciale per il Porto di Monfalcone ai sensi dell'articolo 4, comma 82, della legge regionale 2/2000.

28. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Azienda beneficiaria presenta alla Regione la documentazione di cui all'articolo 4, comma 86, lettere a) e b), della legge regionale 2/2000, integrata dal cronoprogramma dei lavori di escavo individuati dal comma 25.

29. Il comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 5 agosto 1996, n. 27 (Norme per il trasporto di persone mediante servizi pubblici automobilistici non di linea), è abrogato.

30. La Regione, al fine di ricercare alleanze strategiche per favorire l'attrattività economica e la coesione economica, sociale e territoriale del Friuli Venezia Giulia, è autorizzata a procedere alla cessione ovvero alla permuta di quote del pacchetto azionario della Aeroporto FVG s.p.a.

31. Nel rispetto della normativa vigente, la scelta dell'alleanza strategica è effettuata secondo le modalità procedurali dettate per le dismissioni azionarie delle partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni, nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, concorrenza e non discriminazione, all'esito di una procedura di evidenza pubblica sulla base dei requisiti e dei criteri di scelta definiti dalla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici.

32. Le eventuali entrate derivanti dal disposto di cui al comma 30 sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 4.1.152 e sul capitolo 1308 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

33. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella E.

 

     Art. 6. (Finalità 5 - attività culturali, ricreative e sportive)

1. [Al comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 19 novembre 1992, n. 34 (Interventi regionali di promozione dell'attività del Club alpino italiano (CAI) nel Friuli-Venezia Giulia), le parole «sono approvati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di attività ricreative e sportive, d'intesa con l'Assessore all'Ufficio di piano e l'Assessore al commercio e turismo» sono soppresse] [50].

2. All'articolo 15 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (legge finanziaria 2009), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 10 dopo le parole «attività e manifestazioni sportive, e del tempo libero» sono aggiunte le seguenti: «che si svolgono interamente nel territorio del Friuli Venezia Giulia»;

b) il comma 11 è sostituito dal seguente:

«11. Ai fini dell'individuazione degli interventi da inserire prioritariamente nel Programma di cui al comma 10 e della misura della partecipazione finanziaria regionale agli stessi, la Giunta regionale adotta specifici indirizzi sulla base di priorità desunte dal dibattito consiliare in sede di approvazione della rispettiva autorizzazione di spesa.»;

c) dopo il comma 11 è inserito il seguente:

«11 bis. Le domande di concessione dei contributi corredate di una relazione illustrativa e di un preventivo delle entrate e delle spese delle attività e delle manifestazioni di cui al comma 10 sono presentate al Servizio attività ricreative e sportive della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno. La misura dei contributi può essere pari al 100 per cento della spesa ammessa. Con il provvedimento di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e di rendicontazione e può essere, altresì, disposta l'erogazione in via anticipata fino al 100 per cento del contributo concesso. Per i beneficiari diversi da quelli indicati all'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), il legale rappresentante del soggetto beneficiario presenta, ai fini della rendicontazione, entro il termine fissato nel decreto di concessione, il bilancio consuntivo dell'iniziativa svolta, la relazione sull'avvenuto svolgimento dell'iniziativa e l'elenco giustificativo delle spese in relazione all'utilizzo del contributo, per un ammontare non inferiore all'importo del contributo concesso.».

3. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 15, comma 10, della legge regionale 17/2008, come modificato dal comma 2, lettera a) fanno carico all'unità di bilancio 5.1.1.1088 e al capitolo 5674 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

4. Al comma 84 dell'articolo 7 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (legge finanziaria 2006), le parole «all'Associazione sportiva dilettantistica Aquile FVG» sono sostituite dalle seguenti:«alla società sportiva dilettantistica a r.l. ICE HOCKEY AQUILE FVG».

5. Gli oneri derivanti dal disposto dell'articolo 7, comma 84, della legge regionale 2/2006 come modificato dal comma 4 continuano a fare carico all'unità di bilancio 5.1.1.1088 e al capitolo 6056 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

6. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla associazione sportiva Pro Gorizia un contributo per il finanziamento della propria attività istituzionale e per la realizzazione di eventi sportivi correlati agli obiettivi dell'associazione medesima.

7. La domanda per la concessione del contributo è presentata al Servizio attività ricreative e sportive della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese.

8. Per le finalità di cui al comma 6, è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 5.1.1.1088 e del capitolo 6217 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

9. [Al fine di favorire una più ampia partecipazione dell'utenza anziana alle attività sportive, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per campagne di sensibilizzazione a carattere regionale] [51].

10. [Per le finalità di cui al comma 9 possono essere presentati al Servizio attività ricreative e sportive della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, secondo modalità stabilite con regolamento regionale, da parte di associazioni no profit operanti sul territorio regionale da almeno quattro anni, progetti corredati della relazione illustrativa, del preventivo di spesa e dell'indicazione dell'ambito territoriale di intervento. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo] [52].

11. [Per le finalità previste dal comma 9 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 5.1.1.1088 e del capitolo 6075, dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011] [53].

12. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comitati provinciali del CONI del Friuli Venezia Giulia un contributo straordinario per la realizzazione di iniziative di promozione e diffusione della pratica sportiva, nonchè per iniziative di aggiornamento del censimento degli impianti sportivi nel territorio del Friuli Venezia Giulia per l'anno 2011.

13. La domanda per la concessione del contributo straordinario è presentata al Servizio attività ricreative e sportive della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro il 31 marzo 2011, corredata della relazione illustrativa del programma di promozione e organizzazione delle iniziative di cui al comma 12 e del relativo preventivo delle spese e delle entrate. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione, in via anticipata, del 70 per cento del contributo e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese e di erogazione del saldo del contributo.

14. Per le finalità previste dal comma 12 è autorizzata per l'anno 2011 la spesa complessiva di 28.000 euro, da ripartire in misura paritaria tra i quattro Comitati provinciali, a carico dell'unità di bilancio 5.1.1.1088 e del capitolo 6058 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

15. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia della Federazione italiana di atletica leggera un contributo straordinario per le attività di sviluppo della atletica leggera nel Palaindoor e nel Polo atletico di Udine per l'anno 2011.

16. La domanda per la concessione del contributo straordinario è presentata al Servizio attività ricreative e sportive della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro il 31 marzo 2011, corredata della relazione illustrativa del programma di promozione e organizzazione delle attività di cui al comma 15 e del relativo preventivo delle spese e delle entrate. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione, in via anticipata, del 70 per cento del contributo e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese e di erogazione del saldo del contributo.

17. Per le finalità previste dal comma 15 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 5.1.1.1088 e del capitolo 6028 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

18. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un contributo straordinario per le attività di organizzazione dei Giochi sportivi studenteschi 2011 nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia.

19. La domanda per la concessione del contributo straordinario è presentata al Servizio attività ricreative e sportive della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro il 31 marzo 2011, corredata della relazione illustrativa del programma di promozione e organizzazione dell'evento sportivo di cui al comma 18 e del relativo preventivo delle spese e delle entrate. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione, in via anticipata, del 70 per cento del contributo e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese e di erogazione del saldo del contributo.

20. Per le finalità previste dal comma 18 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 5.1.1.1088 e del capitolo 6189 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

21. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Unione delle Province del Friuli Venezia Giulia un contributo straordinario per la realizzazione di iniziative di promozione dello sport e di diffusione della cultura dello sport nel territorio del Friuli Venezia Giulia, per l'anno 2011.

22. La domanda per la concessione del contributo straordinario è presentata al Servizio attività ricreative e sportive della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro il 31 marzo 2011, corredata della relazione illustrativa del programma di promozione e organizzazione delle iniziative di cui al comma 21 e del relativo preventivo delle spese e delle entrate. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione, in via anticipata, del 70 per cento del contributo e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese e di erogazione del saldo del contributo.

23. Per le finalità previste dal comma 21 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 5.1.1.1088 e del capitolo 6029 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

24. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Gorizia un finanziamento fino al 100 per cento delle spese per l'organizzazione dell'edizione 2011 dei Giochi della gioventù delle tre Regioni.

25. La domanda per la concessione del finanziamento previsto al comma 24 è presentata al Servizio attività ricreative e sportive della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro il 31 marzo 2011, corredata della relazione illustrativa dell'iniziativa e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione, in via anticipata, del 70 per cento del finanziamento e sono fissate le modalità di rendicontazione della spesa e di erogazione del saldo del finanziamento.

26. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 24 fanno carico all'unità di bilancio 5.1.1.1088 e al capitolo 6062 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

27. Al fine di promuovere il potenziamento e l'adeguamento della dotazione di impianti sportivi del territorio, l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare un contributo straordinario in conto capitale alla associazione sportiva dilettantistica Gruppo Sportivo Vallenoncello per la realizzazione del progetto di costruzione di una struttura sportiva sita in Pordenone per l'attività propedeutica connessa alla pratica sportiva.

28. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 27 è presentata al Servizio attività ricreative e sportive della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione tecnica e del relativo preventivo di spesa. Il decreto di concessione fissa i termini e le modalità di rendicontazione.

29. Per le finalità di cui al comma 27 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 5.1.2.1088 e al capitolo 6219 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

30. Alla legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'articolo 3 dopo le parole «associazioni sportive,» è inserita la seguente: «parrocchie,»;

b) il comma 2 dell'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi per manifestazioni, attività e iniziative di interesse almeno regionale.»;

c) il comma 4 dell'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«4. Ai fini della rendicontazione della spesa, i legali rappresentanti dei soggetti beneficiari presentano, entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello della concessione del contributo, il bilancio consuntivo della manifestazione o dell'attività, una sintetica relazione sull'avvenuto svolgimento della stessa e l'elenco analitico della documentazione giustificativa della spesa in relazione all'utilizzo del contributo concesso per un importo non inferiore all'ammontare del contributo.»;

d) al comma 5 dell'articolo 12 le parole «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni»;

e) al comma 2 dell'articolo 17 le parole: «II decreto di concessione stabilisce i termini e le modalità di rendicontazione» sono sostituite dalle seguenti: «Per la rendicontazione del finanziamento, i legali rappresentanti del Comitato regionale della Federazione italiana di atletica leggera e del Comitato regionale del CONI presentano, entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello della concessione del finanziamento, la relazione illustrativa delle attività svolte nell'anno di riferimento della domanda di concessione, l'elenco giustificativo delle spese per un ammontare non inferiore al finanziamento concesso e la dichiarazione attestante che il finanziamento è stato interamente utilizzato per la realizzazione delle attività oggetto del finanziamento stesso»;

f) [il comma 3 dell'articolo 20 è sostituito dal seguente:

«3. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale allo sport, determina con regolamento i criteri per la concessione dei contributi. Le domande di concessione dei contributi sono presentate alla struttura regionale competente in materia di sport, entro il 31 maggio di ogni anno.»] [54];

g) al comma 1 ter dell'articolo 29 dopo le parole: «Per la concessione» sono aggiunte le seguenti: «e per la rendicontazione».

31. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 8/2003, come modificato dal comma 30, lettera a), fanno carico all'unità di bilancio 5.1.2.1090 e ai capitoli 6039, 6136 e 6176 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

32. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare, previa deliberazione della Giunta regionale, i contributi già concessi per la realizzazione di interventi di impiantistica sportiva anche nel caso in cui il soggetto beneficiario intenda realizzare o abbia già realizzato un'opera diversa rispetto a quella prevista nel progetto allegato al decreto di concessione, a condizione che tale opera abbia a oggetto la costruzione, l'ampliamento e il miglioramento di impianti sportivi, ivi comprese le opere accessorie, nonchè l'acquisizione e il recupero di impianti in disuso.

33. Per le finalità previste dal comma 32 i soggetti beneficiari dei contributi presentano al Servizio attività ricreative e sportive della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie entro il termine del 30 giugno 2011 l'istanza volta a ottenere la conferma del contributo.

34. In conformità a quanto deliberato dalla Giunta regionale, il Servizio attività ricreative e sportive provvede a confermare il contributo e a fissare nuovi termini di inizio e di ultimazione dei lavori, ovvero a confermare il contributo nel caso in cui i lavori siano già stati ultimati. Il Servizio attività ricreative e sportive è altresì autorizzato a fissare il nuovo termine di rendicontazione del contributo in tre anni decorrenti dalla data fissata per la ultimazione dei lavori, ovvero, nel caso in cui i lavori siano stati già ultimati, a fissare il termine di rendicontazione entro il 31 dicembre 2014 [55].

34 bis. I nuovi termini di inizio, di ultimazione e di rendicontazione dei lavori, fissati ai sensi del comma 34, possono essere prorogati un'unica volta per un periodo non superiore a due anni [56].

35. [L'Amministrazione regionale promuove la candidatura del Nordest, con particolare riferimento al territorio regionale, quale capitale europea della cultura] [57].

36. [Per le finalità previste dal comma 35 è autorizzata la spesa di 30.000 euro in favore del Comitato fondatore per la candidatura della Città di Venezia a capitale europea della cultura per l'anno 2019, suddivisa in ragione di 10.000 euro per ciascuno degli anni dal 2011 al 2013 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5047 e del capitolo 6207 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011] [58].

37. [Le disposizioni previste dall'articolo 6, commi 20 e 21, della legge regionale 30 dicembre 2009 n. 24 (legge finanziaria 2010), trovano applicazione anche per l'anno 2011 con riferimento alle domande presentate ai sensi dei titoli II, III e IV della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68 (Interventi regionali per lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali) entro il termine del 31 gennaio 2011] [59].

38. [Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 37 fanno carico all'unità di bilancio 5.2.1.5048 e al capitolo 5442 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011] [60].

39. [L'Amministrazione regionale attua, anche direttamente, un Programma annuale di interventi mirati di rilevanza socioculturale individuati in ragione della loro straordinarietà o rilevanza internazionale, nazionale e regionale, anche con riferimento a elementi organizzativi e a beni strumentali necessari alla realizzazione degli interventi medesimi, ovvero del loro legame con il territorio e della capacità di coinvolgimento delle comunità locali, anche mediante plurime tipologie di attività. Gli interventi sono finalizzati alla realizzazione di iniziative culturali nelle materie delle discipline umanistiche e dello spettacolo, delle scienze dell'educazione, delle scienze naturali e ambientali, e sono promossi da enti pubblici o da associazioni prive di finalità di lucro, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, associazioni sportive, parrocchie ed enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, istituti culturali e di ricerca, operanti nel campo delle attività culturali, ricreative e sportive, della solidarietà e della protezione sociale e della promozione turistica] [61].

40. [La Giunta regionale, con propria deliberazione, adotta specifici indirizzi per l'attuazione delle finalità degli interventi di cui al comma 39, nel quadro generale di valorizzazione delle iniziative promosse dal territorio e capaci di coinvolgere le comunità locali che vi insistono, assicurando priorità alle iniziative proposte da soggetti che non hanno beneficiato di contributi, nell'anno di riferimento, da parte del servizio competente in materia di beni e attività culturali e da parte del servizio competente in materia di lingue minoritarie, alle iniziative che non sono già state oggetto di valutazione nell'ambito dei procedimenti contributivi di competenza dei citati Servizi, alle iniziative che, se presentate dallo stesso soggetto, perseguono maggiormente le finalità della norma. Nel caso di insufficienza delle risorse finanziarie disponibili a bilancio, hanno priorità le iniziative che si configurano come evento rispetto a quelle configurantesi come pubblicazioni e, tra le prime, gli eventi che si concludono nell'anno di riferimento. La misura dei contributi di cui al comma 42 può essere pari al 100 per cento della spesa ammessa. Le domande di concessione dei contributi, corredate di una relazione illustrativa degli interventi e di un preventivo di spesa, sono presentate al servizio competente in materia di beni e attività culturali entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno. Con il provvedimento di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione e di rendicontazione e può essere, altresì, disposta l'erogazione in via anticipata fino al 100 percento del contributo stesso] [62].

41. [Il Programma annuale di interventi di cui al comma 39 è approvato con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di cultura entro centottanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 40] [63].

42. [L'Amministrazione regionale, sulla base del Programma regionale di interventi di cui al comma 39, è autorizzata a concedere contributi a favore dei soggetti ammessi] [64].

43. Al fine di contrastare i fenomeni delinquenziali legati alla tossicodipendenza e di prevenirne la reiterazione, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a La Contrada-Teatro stabile di Trieste s.a.s., con sede a Trieste, un contributo straordinario di 15.000 euro per la realizzazione di un progetto di promozione e diffusione della conoscenza dei danni fisici, familiari e sociali derivanti dall'assunzione di sostanze stupefacenti, tramite rappresentazioni teatrali nelle carceri della regione sul tema della droga.

44. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 43 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.

45. Per le finalità previste dal comma 43 è autorizzata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5048 e capitolo 6216 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

46. [L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'associazione culturale Piccolo Festival del Friuli Venezia Giulia un contributo per il finanziamento della propria attività istituzionale e per la realizzazione di eventi culturali correlati agli obiettivi dell'associazione medesima] [65].

47. [La domanda per la concessione del contributo è presentata al Servizio competente della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese] [66].

48. [Per le finalità di cui al comma 46, è autorizzata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5050 e del capitolo 6214 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011] [67].

49. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli organismi associativi dei profughi giuliano e dalmati di cui all'articolo 35 della legge regionale 5 febbraio 1992 n. 4 (legge finanziaria 1992), individuati nella allegata tabella Q, un contributo per il loro funzionamento e a sostegno delle attività da essi promosse, nella misura indicata nella tabella medesima. Sono ammesse a contributo anche le spese per il funzionamento e per l'attività istituzionale sostenute nell'anno 2010.

50. Per le finalità di cui al comma 49 i soggetti individuati presentano domanda alla Direzione centrale competente in materia di cultura entro il 31 gennaio 2011, corredata di una relazione illustrativa degli interventi che si intendono finanziare con il contributo regionale, di un preventivo particolare di impiego dello stesso, del bilancio consuntivo 2010 e previsionale 2011.

51. Il contributo è concesso ed erogato in unica soluzione anticipata e le modalità di rendicontazione sono stabilite dal provvedimento di concessione ed erogazione.

52. Gli oneri derivanti dai commi 49, 50 e 51 previsti in 600.000 euro per l'anno 2011, fanno carico all'unità di bilancio 5.2.1.5050 e al capitolo 5303 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

53. [L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla fondazione SO.CO.BA (Società per la conservazione della Basilica di Aquileia), un contributo straordinario per le attività di organizzazione, realizzazione e promozione della visita del Santo Padre alla Basilica di Aquileia, nel mese di maggio del 2011, comprensivo dell'acquisto di arredi e materiale necessario ai fini della riqualificazione della Basilica] [68].

54. [La domanda per la concessione del contributo straordinario di cui al comma 53 è presentata al Servizio competente della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione illustrativa del programma di promozione e organizzazione dell'iniziativa di cui al comma 53 e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione, in via anticipata, del 100 per cento del contributo, sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese e di erogazione del contributo] [69].

55. [Per le finalità previste dal comma 53 è autorizzata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5051 e del capitolo 6212 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011] [70].

56. [Ai fini dell'adesione al programma ufficiale del Governo italiano per le celebrazioni per il 150° anniversario dell'unità d'Italia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a partecipare alla mostra "Regioni e testimonianze d'Italia" che si terrà a Roma nell'anno 2011, individuata quale momento principale di presentazione del patrimonio storico, culturale, tecnologico e industriale della regione. Quale sostegno economico alle spese di allestimento dell'esposizione, l'Amministrazione regionale, analogamente alle altre Regioni partecipanti all'iniziativa, è altresì autorizzata a erogare un contributo straordinario di 150.000 euro a favore della società a r.l. "Comunicare organizzando", operante nell'ambito del programma celebrativo del Governo italiano per il coordinamento dell'iniziativa, tra il Ministero dei beni e delle attività culturali e le Regioni aderenti, nonchè per l'organizzazione e per la fornitura dei servizi connessi alla mostra medesima] [71].

57. [Per le finalità previste al comma 56 è autorizzata per l'anno 2011 la spesa di 150.000 euro a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5051 e del capitolo 6220 di nuova istituzione dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011] [72].

58. Al fine di sostenere la promozione della candidatura del Comune di Cividale del Friuli presso la World Heritage List Unesco, l'Amministrazione regionale assicura adeguato supporto infrastrutturale, logistico, promozionale, gestionale e finanziario al Comune suddetto, nell'intento di cogliere una occasione di sviluppo, di valorizzazione storica e di promozione turistica del territorio interessato dalla selezione, a beneficio di visibilità e ritorno economico per l'intera regione.

59. L'Amministrazione regionale, per le finalità di cui al comma 58, è autorizzata a concedere un contributo di 90.000 euro al Comune di Cividale del Friuli per la realizzazione delle attività previste nel Piano di Gestione "I Longobardi in Italia. I luoghi del potere (568 - 774 d.c.)", a supporto della candidatura Unesco e, in via esemplificativa, per la realizzazione di iniziative di promozione turistica di siti ecclesiastici e di monumenti storici, di iniziative culturali supportate da una forte campagna informativa, per la realizzazione di un sito internet in più lingue, per la progettazione di azioni e iniziative a carattere transfrontaliero su tematiche culturali e turistiche inerenti la cultura e la storia longobarda della città ducale.

60. Il contributo di cui al comma 59 è concesso ed erogato, in via anticipata senza necessità di rendicontazione, salvo che la Giunta regionale con propria deliberazione provveda diversamente, all'atto della presentazione della domanda, alla quale sono allegati un programma delle attività e un preventivo di spesa, alla Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie.

61. Per le finalità previste dai commi 58 e 59 è autorizzata la spesa complessiva di 90.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5051 e del capitolo 6218 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

62. Per le finalità di cui all'articolo 34, comma 35, della legge regionale 1 febbraio 1993 n. 1 (legge finanziaria 1993), è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 5.2.2.5050 e del capitolo 6222 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013e del bilancio per l'anno 2011.

63. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 62 è presentata alla Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge corredata di una relazione illustrativa degli interventi e di un preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo.

64. Al comma 7 dell'articolo 6 della legge regionale 23 gennaio 2007 n. 1 (legge finanziaria 2007), sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole «San Lorenzo Martire di Varmo e» sono sostituite dalle seguenti: «San Martino di Passons, S. Vincenzo Martire di Porpetto e»;

b) le parole «quinquennio 2004-2008» sono sostituite dalle seguenti «2006-2010».

65. Per le finalità dell'articolo 6, comma 7, della legge regionale 1/2007, come modificato dal comma 64, è autorizzata la spesa di 90.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 5.3.1.5053 e del capitolo 6188 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011- 2013 e del bilancio per l'anno 2011.

66. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla parrocchia B.V. del Soccorso di Trieste un contributo straordinario per il restauro della pala d'altare di U. Metzinger risalente al 1750 presente nella Chiesa della parrocchia.

67. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 66 è presentata alla Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, corredata di un preventivo di spesa. Sulla base della domanda il contributo è erogato in via anticipata e in unica soluzione. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.

68. Per le finalità previste dal comma 66 è autorizzata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 5.3.2.5053 e al capitolo 6213 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

69. Ai sensi dell'articolo 18, comma 4, della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena), è approvata l'allegata tabella P degli enti e organizzazioni riconosciuti di rilevanza primaria della minoranza slovena.

70. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati), per l'anno 2011 la quota parte dello stanziamento del Fondo per i corregionali all'estero e per i rimpatriati, destinata al sostegno dell'attività degli enti, associazioni e istituzioni dei corregionali all'estero riconosciuti ai sensi dell'articolo 10 della legge medesima, è fissata in 1.400.000 euro.

71. Gli oneri derivanti dal comma 70 fanno carico all'unità di bilancio 5.4.1.5046 e al capitolo 5570 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

72. Il comma 3 dell'articolo 35 della legge regionale 4/1992 è abrogato.

73. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario di 30.000 euro alla Fraternità francescana di Betania di San Quirino per il perseguimento delle finalità istituzionali, nonchè a sollievo di oneri sostenuti in annualità pregresse.

74. Le domande per la concessione del contributo di cui al comma 73 sono presentate alla Direzione centrale istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredate di una relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e di rendicontazione [73].

75. Per le finalità previste dal comma 73 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 5.5.1.5060 e del capitolo 6211 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

76. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla associazione La Viarte onlus di Santa Maria La Longa un contributo di 100.000 euro per sopperire a oneri straordinari di manutenzione e ristrutturazione degli immobili concessi in comodato o in uso ad altro titolo, comprese le passività pregresse [74].

77. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 76 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, Servizio tecnologie e investimenti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa degli interventi realizzati e di un elenco analitico degli oneri sostenuti. Il decreto di concessione stabilisce le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo.

78. Per le finalità previste dal comma 76 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 5.5.1.5060 e del capitolo 4542 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

79. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella F.

79 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, ai soggetti e per le finalità previsti dall'articolo 24 della legge regionale 29/2007, i seguenti finanziamenti:

a) associazione culturale Colonos di Villacaccia di Lestizza 30.000 euro;

b) associazione Glesie Furlane di Villanova di San Daniele 26.000 euro;

c) associazione culturale La Grame di Mereto di Tomba 22.000 euro;

d) Clape di culture Patrie dal Friûl di Gemona del Friuli 31.000 euro;

f) associazione culturale Istitût Ladin Furlan Pre Checo Placerean di Codroipo 30.000 euro;

g) Informazione Friulana soc. coop. di Udine 81.000 euro;

h) Radio Spazio 103 s.r.l. di Udine 29.000 euro;

i) Kappa Vu s.a.s. di Udine 31.000 euro [75].

 

     Art. 7. (Finalità 6 - istruzione, formazione e ricerca)

1. [Le disposizioni della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), non si applicano alle sezioni sperimentali, denominate "Sezioni Primavera", disciplinate dall'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), e dai relativi accordi e intese attuative con le autorità scolastiche statali] [76].

2. [L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi annui a favore delle sezioni sperimentali di cui al comma 1, finalizzati all'ampliamento dell'offerta formativa. Con regolamento sono definiti i requisiti, i criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi. In via transitoria l'Amministrazione regionale è autorizzata a far fronte al maggiore fabbisogno derivante dai bandi emanati per l'anno scolastico in corso nella misura di cui al comma 3] [77].

2 bis. [Ai fini della rendicontazione relativa ai contributi di cui al comma 2, ai soggetti privati gestori delle sezioni sperimentali di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell'articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) [78].

3. [Per le finalità di cui al secondo periodo del comma 2 è autorizzata la spesa di 160.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 6.1.1.5057 e del capitolo 8457 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio 2011] [79].

4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere la prosecuzione del ciclo di studi intrapreso dagli studenti già frequentanti, nell'anno accademico 2009 - 2010, il secondo anno del corso triennale dell'Accademia di belle arti di Venezia - sezione staccata di Villa Manin in Passariano (Codroipo), che nell'anno 2010 ha cessato l'attività. A tal fine, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare all'Azienda speciale di Villa Manin una dotazione finanziaria di 10.000 euro da destinarsi alla concessione, in misura uguale per ciascuno degli studenti suddetti che risultino iscritti nell'anno accademico 2010 - 2011 al terzo anno del corso medesimo, di assegni di studio una tantum a parziale ristoro delle maggiori spese derivanti dal trasferimento a Venezia della sede di tutte le attività accademiche.

5. Per le finalità previste dal comma 4 è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 6.1.1.5058 e del capitolo 5347 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

6. [Al comma 9 ter dell'articolo 7 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (legge finanziaria 2002), l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Per la gestione amministrativo-contabile delle attività previste in attuazione di progetti partecipati dalla Regione, l'Amministrazione regionale può avvalersi di istituzioni scolastiche e formative beneficiarie di contribuzione regionale, ovvero di scuole Polo "Europa dell'Istruzione", previa stipula di apposita convenzione.»] [80].

7. [Le spese relative all'articolo 7, comma 9 ter, della legge regionale 3/2002, come modificato dal comma 6, continuano a far carico all'unità di bilancio 6.1.2.5057 e al capitolo 5039 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011] [81].

8. I beneficiari di cui all'articolo 4, comma 95, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (legge finanziaria 2005), sono autorizzati all'utilizzo dei contributi regionali concessi ai sensi della medesima legge, nei limiti dell'importo concesso alla data del 31 dicembre 2010, per la realizzazione di interventi diversi da quelli finanziati, purchè rientranti nelle tipologie di cui al regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 13 luglio 2005, n. 230 (Regolamento recante criteri e modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi per la realizzazione di lavori di nuova costruzione, recupero o ampliamento di edifici da destinare a scuole materne - Legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1, articolo 4, commi 95, 96 e 97), per la tutela della funzione sociale, educativa e di integrazione della famiglia garantita dalla scuola materna.

9. La domanda del soggetto beneficiario, corredata di una relazione illustrativa e del quadro economico del nuovo intervento, è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Previa deliberazione della Giunta regionale, la Direzione competente procede alla conferma del contributo nei limiti dell'importo concesso o alla relativa rideterminazione.

10. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi assegnati al Comune di San Quirino con deliberazione della Giunta regionale 9 luglio 2009, n. 1643 per le finalità previste dall'articolo 4, comma 94, della legge regionale 1/2005 e dall'articolo 4, comma 26, della legge regionale 18 luglio 2005, n. 15 (Assestamento del bilancio 2005 e del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), per l'acquisizione delle aree interessate e i lavori di sistemazione della viabilità a servizio della scuola materna.

11. Gli oneri relativi all'applicazione del comma 10 fanno carico all'unità di bilancio 6.1.2.5059 e ai capitoli 3409 e 3420 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, a valere sulle risorse già prenotate a tal fine.

12. I commi dal 12 al 15 dell'articolo 7 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (legge finanziaria 2010), sono abrogati.

13. All'articolo 6 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (legge finanziaria 2000), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 193 dopo le parole «Entro il termine previsto dall'avviso di riferimento,» sono inserite le seguenti: «per le iniziative formative che prevedono l'effettuazione di esami o prove finali,»;

b) il comma 194 bis è sostituito dal seguente:

«194 bis. Ove previsto dagli avvisi di riferimento, la procedura di cui ai commi 193 e 194 si applica anche alle iniziative cofinanziate dal Fondo sociale europeo (FSE) che non prevedono esami o prove finali.»;

c) dopo il comma 196 è inserito il seguente:

«196 bis. La certificazione, da parte dei soggetti di cui al comma 193, del rendiconto delle spese sostenute è esclusa nel caso di iniziative per le quali trovano applicazione le previsioni di cui all'articolo 11, paragrafo 3, lettera b), punto ii) o punto iii), del regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2006, relativo al Fondo sociale europeo e recante l'abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999, come modificato dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 396/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009.».

14. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 6, commi 193, 194 bis e 196 bis, della legge regionale 2/2000, come modificato dal comma 13, fanno carico all'unità di bilancio 6.2.1.5063 e al capitolo 5960 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

15. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi annui a favore dell'Erdisu di Udine a titolo di concorso agli oneri di gestione delle case dello studente situate presso le sedi decentrate dell'Università degli Studi di Udine] [82].

16. Per le finalità previste dal comma 15 è autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2011 al 2013, a carico dell'unità di bilancio 6.3.1.1125 e del capitolo 6064 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio 2011] [83].

17. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Università di Udine un contributo straordinario pluriennale di complessivi 2 milioni di euro per spese d'investimento, nella misura massima del 100 per cento della spesa ammissibile per la realizzazione dei seguenti interventi:

a) completamento ristrutturazione, arredo e attrezzature ex Istituto Toppo Wassermann per la Scuola Superiore di cui all'articolo 40 dello statuto;

b) completamento ristrutturazione, arredo e attrezzature ex scuola Maria Bambina per la sede dei dipartimenti di area umanistica [84];

c) infrastrutture e impianti, arredo e attrezzature per il completamento del campus universitario Rizzi [85].

17 bis. In caso di stipulazione di mutuo per gli interventi di cui al comma 17, il contributo è destinato alla copertura o alla riduzione degli oneri di ammortamento, in linea capitale e interessi [86].

18. Ai fini di cui al comma 17 l'Università di Udine presenta alla Direzione centrale istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'istanza volta a ottenere il contributo, corredata di una relazione illustrativa e di un preventivo di spesa. Con il provvedimento di concessione sono stabilite le modalità di rendicontazione.

19. Per le finalità previste dal comma 17 è autorizzato un limite di impegno ventennale di 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2011, con l'onere complessivo di 300.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2011 al 2013 a carico dell'unità di bilancio 6.3.2.1126 e del capitolo 3332 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011. L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2014 al 2030 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio e ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.

20. I commi 62 e 63 dell'articolo 5 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (legge finanziaria 2000), sono abrogati.

21. [Al fine di contribuire alle finalità di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381 (Istituzione dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, nonché disposizioni concernenti gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ), perseguite attraverso l'Accordo per la valorizzazione del Sistema scientifico e dell'Innovazione (SiS) del Friuli Venezia Giulia dell'8 agosto 2016, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo annuo al soggetto deputato a fornire il supporto operativo per il raggiungimento degli obiettivi previsti nell'Accordo medesimo] [87].

22. [Per le finalità previste dal comma 21 è autorizzata la spesa di 170.000 euro per l'anno 2011 a carico all'unità di bilancio 6.5.1.1130 e del capitolo 5147 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio 2011] [88].

23. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento di 169.810,72 euro a favore del soggetto coordinatore dei Centri di ricerca per l'attività svolta nell'anno 2010 ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico).

24. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 23 fanno carico dell'unità di bilancio 6.5.1.1130 e al capitolo 5147 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

25. Fatti salvi gli effetti di cui al comma 23, l'articolo 31 della legge regionale 26/2005 è abrogato.

26. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario pluriennale per le spese d'investimento di complessivi 2 milioni di euro a favore del Comune di Trieste, sia in conto capitale che in conto interessi, a copertura integrale delle spese per la manutenzione straordinaria sugli edifici scolastici di propria competenza.

27. Ai fini di cui al comma 26 il Comune di Trieste presenta alla struttura regionale competente in materia di infrastrutture ed edilizia, entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'istanza volta a ottenere il contributo corredata di una relazione illustrativa e di un preventivo di spesa. Con il provvedimento di concessione sono stabilite le modalità di rendicontazione.

28. Ai fini della concessione del contributo viene assicurata priorità agli interventi sugli edifici scolastici per opere, anche manutentive, atte ad assicurare migliori livelli di servizio.

29. Per le finalità di cui al comma 26 è autorizzato un limite d'impegno ventennale di 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2011, con l'onere complessivo di 300.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2011 al 2013 a carico dell'unità di bilancio 6.1.2.5059 e del capitolo 1751 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011. L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2014 al 2030 fanno carico alle corrispondenti unità di bilancio e ai corrispondenti capitoli per gli anni medesimi.

30. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Fondazione "Collegio della Provvidenza" - onlus, con sede in Udine, un contributo in conto capitale di 210.000 euro da ripartirsi in 70.000 euro per ciascuno degli anni dal 2011 al 2013, per la realizzazione, nell'immobile di proprietà della Fondazione suddetta, di interventi edilizi volti all'adeguamento della struttura dedicata alle attività scolastiche, in funzione della creazione di nuove aule, nonchè di lavori di messa a norma e adeguamento dell'immobile stesso alla vigente normativa in materia di sicurezza e prevenzione incendi [89].

30 bis. La concessione del contributo di cui al comma 30 è subordinata alla procedura della determinazione della spesa ammissibile come previsto dall'articolo 59 della legge regionale 31 maggio 2002 n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici). Al medesimo contributo non si applica la disposizione di cui all'articolo 60 della legge regionale 14/2002 [90].

31. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 30 è presentata alla Direzione centrale istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una dettagliata relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa. Per ciascuno degli anni dal 2011 al 2013 si provvede all'erogazione totale anticipata della rispettiva quota annuale del contributo determinata sulla base dell'importo complessivo richiesto con la domanda di cui al presente comma. Il rendiconto unico delle spese totali deve essere presentato entro il 31 dicembre 2013 [91].

32. Per le finalità previste dal comma 30 è autorizzata la spesa complessiva di 210.000 euro suddivisa in ragione di 70.000 euro per ciascuno degli anni dal 2011 al 2013 a carico dell'unità di bilancio 6.1.2.5059 e del capitolo 1752 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

33. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Spilimbergo un contributo straordinario per garantire la sicurezza degli alunni delle scuole elementari mediante la realizzazione di un percorso pedonale che colleghi le scuole alla mensa comunale.

34. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 33 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione tecnica e del relativo preventivo di spesa. Il decreto di concessione fissa i termini e le modalità di rendicontazione.

35. Per le finalità previste dal comma 33 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 6.1.2.5059 e del capitolo 4133 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

36. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Sacile un contributo straordinario per la ristrutturazione delle palestre "ex scuola media I. Nievo".

37. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 36 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione tecnica e del relativo preventivo di spesa. Il decreto di concessione fissa i termini e le modalità di rendicontazione.

38. Per le finalità previste dal comma 36 è autorizzata la spesa di 70.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 6.1.2.5059 e del capitolo 4134 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

39. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a Friuli Innovazione, Centro di ricerca e di trasferimento tecnologico- società consortile a responsabilità limitata, contributi ordinari per lo sviluppo dell'attività di ricerca scientifica e per l'attività istituzionale dell'ente [92].

40. Per le finalità previste dal comma 39 è autorizzata la spesa complessiva di 270.000 euro, suddivisa in ragione di 90.000 euro per ciascuno degli anni dal 2011 al 2013, a carico dell'unità di bilancio 6.5.2.3300 e del capitolo 6059 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio 2011.

41. Dopo il comma 2 dell'articolo 29 della legge regionale 26/2005, è aggiunto il seguente:

«2 bis. La Regione promuove l'attività dei distretti di cui al comma 1 mediante la concessione di contributi ai soggetti gestori dei distretti medesimi, per l'attuazione di progetti finalizzati al rafforzamento delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione e di trasferimento tecnologico e alla realizzazione di un efficace sistema di relazioni interindustriali nell'ambito dei rispettivi settori di riferimento.».

42. Al comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale 26/2005 dopo le parole «configurazione del distretto» sono aggiunte le seguenti: «e definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui all'articolo 29, comma 2 bis».

43. Nelle more dell'approvazione del regolamento attuativo di cui all'articolo 30 della legge regionale 26/2005, sono individuati come distretti dell'innovazione il Polo Tecnologico Alto Adriatico Andrea Galvani S.C.P.A. e il mareTC FVG- Maritime Technology Cluster FVG, e sono finanziati per le finalità di cui all'articolo 29, comma 2 bis, della legge regionale 26/2005, come aggiunto dal comma 41, i rispettivi soggetti gestori [93].

43 bis. Per le finalità di cui all'articolo 29, comma 2 bis, della legge regionale 26/2005 sono ammissibili a finanziamento le attività di:

a) rappresentanza e partecipazione alle reti locali di aggregazione e ai gruppi di lavoro costituiti in attuazione della Strategia regionale di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

b) networking e animazione territoriale anche in sinergia con gli altri soggetti territoriali già attivi su ambiti analoghi, per il coinvolgimento e la partecipazione al Distretto dell'innovazione di potenziali attori interessati e per lo sviluppo di progettualità future nell'area di specializzazione di competenza;

c) osservatorio tecnologico e formativo per l'ampliamento e l'approfondimento della mappatura delle competenze del sistema territoriale, di raccolta delle necessità attese dagli attori territoriali in termini di formazione e sviluppo anche in un'ottica di implementazione della Strategia regionale di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente della Regione nell'area di specializzazione di competenza;

d) animazione per l'incontro tra domanda e offerta di ricerca e innovazione (call for ideas) in un'ottica di collaborazione con i parchi scientifici e tecnologici per la creazione di percorsi di open innovation nell'area di specializzazione di competenza;
e) valorizzazione della formazione anche con la partecipazione ai poli tecnico professionali afferenti agli ambiti settoriali di competenza;

f) collaborazione con il sistema universitario regionale al fine di garantire negli ambiti settoriali di riferimento un'ampia diffusione delle opportunità afferenti la ricerca e l'alta formazione offerte dal sistema universitario stesso anche per il rafforzamento della collaborazione tra il sistema scientifico e le imprese;

g) divulgazione della conoscenza degli ambiti settoriali di competenza anche mediante l'attivazione di sinergie con gli attori culturali del territorio;

h) partecipazione alle attività dei Cluster Tecnologici Nazionali di riferimento, alle piattaforme tecnologiche nazionali ed europee di riferimento e networking a livello macro-regionali con la finalità di conseguire un ambito strutturato a livello territoriale di confronto allargato anche in un'ottica di implementazione della strategia dell'Unione europea per la Regione Alpina (EUSALP) e della Strategia dell'Unione europea per la Regione Adriatico - ionica (EUSAIR);

i) partecipazione a iniziative e programmi nazionali e internazionali finalizzati all'ampliamento della rete di relazioni utili al territorio [94].

43 ter. Le attività di cui al comma 43 bis devono essere previste in un documento di programmazione strategica approvato dai competenti organi del soggetto gestore del Distretto dell'innovazione [95].

44. Il riparto delle risorse a favore dei soggetti gestori dei distretti di cui al comma 43 è stabilito con decreto del Direttore competente in materia di ricerca e alta formazione come segue:

a) per il 20 per cento delle risorse stanziate sulla base degli oneri sostenuti per il personale non di ricerca dipendente dei soggetti medesimi nell'anno precedente;

b) per l'80 per cento delle risorse stanziate in misura uguale tra i due soggetti [96].

45. Per le finalità previste dal comma 2 bis dell'articolo 29 della legge regionale 26/2005, come aggiunto dal comma 41, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 6.5.2.3300 e del capitolo 6061 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

46. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella G.

 

     Art. 8. (Finalità 7 - sanità pubblica)

1. Dopo il comma 22 dell'articolo 13 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), sono inseriti i seguenti:

«22 bis. Le disposizioni di cui ai commi 20, 21, 21 bis e 22 cessano di avere applicazione, e devono intendersi contestualmente abrogate, a eccezione del periodo indicato al comma 22 ter, successivamente al rilascio del definitivo parere di conformità, da parte della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, sugli atti aziendali degli enti del Servizio sanitario regionale a conclusione del processo di revisione degli atti aziendali medesimi in coerenza:

a) con i principi e criteri definiti con le deliberazioni della Giunta regionale n. 834, del 22 aprile 2005, e n. 902, del 12 maggio 2010;

b) con gli indirizzi e obiettivi del Piano sanitario e sociosanitario regionale, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 465, dell'11 marzo 2010;

c) con gli altri strumenti della pianificazione regionale.

22 ter. Anche successivamente alla definizione della revisione degli atti aziendali di cui al comma 22 bis, resta necessaria l'autorizzazione del Direttore centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali per la copertura dei posti dei responsabili di struttura complessa e di struttura semplice dipartimentale di tutti i ruoli, previo prioritario esperimento del processo di mobilità tra gli enti, ai sensi della disposizione del comma 22 ultimo periodo.».

2. [I direttori generali degli enti del Servizio sanitario regionale, per effetto delle disposizioni che seguono, rappresentano direttamente l'Amministrazione regionale, quali delegati, nella gestione dei rapporti obbligatori e del contenzioso relativo a tutti i rapporti obbligatori insorti durante la pregressa gestione delle unità sanitarie locali in data anteriore all'1 gennaio 1995, come indicato nei commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9] [97].

3. [Il direttore generale dell'Azienda per i servizi sanitari n. 1 "Triestina" rappresenta la Regione nel contenzioso relativo a rapporti obbligatori insorti durante la pregressa gestione dell'Unità sanitaria locale n. 1 "Triestina"] [98].

4. [Il direttore generale dell'Azienda per i servizi sanitari n. 2 "Isontina" rappresenta la Regione nel contenzioso relativo a rapporti obbligatori insorti durante la pregressa gestione dell'Unità sanitaria locale n. 2 "Goriziana"] [99].

5. [Il direttore generale dell'Azienda per i servizi sanitari n. 3 "Alto Friuli" rappresenta la Regione nel contenzioso relativo a rapporti obbligatori insorti durante la pregressa gestione delle unità sanitarie locali n. 3 "Carnica" e n. 4 "Gemonese"] [100].

6. [Il direttore generale dell'Azienda per i servizi sanitari n. 4 "Medio Friuli" rappresenta la Regione nel contenzioso relativo a rapporti obbligatori insorti durante la pregressa gestione delle unità sanitarie locali n. 5 "Cividalese" e n. 6 "Sandanielese"] [101].

7. [Il direttore generale dell'Azienda ospedaliero universitaria "S. Maria della Misericordia" di Udine rappresenta la Regione nel contenzioso relativo a rapporti obbligatori insorti durante la pregressa gestione dell'Unità sanitaria locale n. 7 "Udinese"] [102].

8. [Il direttore generale dell'Azienda per i servizi sanitari n. 5 "Bassa Friulana" rappresenta la Regione nel contenzioso relativo a rapporti obbligatori insorti durante la pregressa gestione dell'Unità sanitaria locale n. 8 "Bassa friulana"] [103].

9. [Il direttore generale dell'Azienda per i servizi sanitari n. 6 "Friuli Occidentale" rappresenta la Regione nel contenzioso relativo a rapporti obbligatori insorti durante la pregressa gestione delle unità sanitarie locali n. 9 "Sanvitese", n. 10 "Maniaghese e Spilimberghese", n. 11 "Pordenonese", n. 12 "Del Livenza"] [104].

10. [Nello svolgimento della funzione di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 i direttori generali procedono con piena autonomia, per conto della Regione, a ogni atto e provvedimento necessario, ivi comprese le contestazioni delle richieste infondate, le segnalazioni e azioni nei confronti delle compagnie assicurative e nei confronti dei responsabili dei danni, anche ai fini dell'interruzione della prescrizione, nonchè, sussistendone i presupposti, alle eventuali transazioni; parimenti, nell'esercizio dei medesimi diritti, facoltà e poteri, procedono, con piena autonomia, a rappresentare la Regione nei tentativi di conciliazione e a costituirsi direttamente in giudizio per conto della Regione medesima nelle controversie giudiziali, per tutti i gradi di giudizio] [105].

11. [Entro il 31 gennaio di ogni anno ciascun direttore generale trasmette una relazione dettagliata sull'attività svolta nell'anno precedente e comunica alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali l'importo, distinto per voci di debito, eventualmente versato per conto della Regione per crediti di cui i direttori generali medesimi abbiano riconosciuto la sussistenza sulla base di idonea perizia, ovvero in seguito a sentenze di condanna passate in giudicato. La relazione deve attestare la legittimità dei pagamenti nonchè, ove dovute, le intervenute effettuazioni delle segnalazioni alla magistratura contabile] [106].

12. [La Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, in base all'attestazione di cui al comma 11, in attuazione dell'articolo 6, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), procede al rimborso degli importi versati per conto della Regione] [107].

13. [Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 12 fanno carico all'unità di bilancio 7.1.1.1131 e al capitolo 4362 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011] [108].

14. In attuazione delle finalità strategiche espresse dalla deliberazione della Giunta regionale n. 465, dell'11 marzo 2010 (LR 23/2004 art. 8 - Approvazione definitiva del Piano sanitario e sociosanitario regionale 2010 - 2012), sono trasferiti a titolo gratuito all'Azienda ospedaliera "S. Maria degli Angeli" di Pordenone, a decorrere dall'1 gennaio 2011:

a) tutti i beni immobili dei presidi ospedalieri di San Vito al Tagliamento e Spilimbergo;

b) i soli beni mobili inerenti alle funzioni ospedaliere dei presidi di San Vito al Tagliamento, Spilimbergo, Maniago e Sacile.

15. A decorrere dalla data indicata nel comma 14, sono trasferite all'Azienda ospedaliera "S. Maria degli Angeli" di Pordenone le funzioni inerenti alle attività ospedaliere dei presidi di cui al comma 14. Il trasferimento dei rapporti di lavoro avviene nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

16. I direttori generali dell'Azienda ospedaliera "S. Maria degli Angeli" di Pordenone e dell'Azienda per i servizi sanitari n. 6 "Friuli Occidentale" provvedono, d'intesa, a redigere un atto ricognitivo dei beni mobili e immobili oggetto del trasferimento.

17. In attuazione dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ), costituisce titolo per la trascrizione nei pubblici registri mobiliari e immobiliari il decreto del Presidente della Regione, da adottarsi previa deliberazione della Giunta regionale, di recepimento dell'atto ricognitivo di cui al comma 16.

18. I direttori generali dell'Azienda ospedaliera "S. Maria degli Angeli" di Pordenone e dell'Azienda per i servizi sanitari n. 6 "Friuli Occidentale" provvedono d'intesa, ove necessario, a definire forfetariamente i rapporti di debito e credito inerenti alle spese di manutenzione, nonchè alla regolazione degli altri rapporti obbligatori, giuridici ed economici, ivi compresi quelli derivanti dai rapporti di lavoro, in corso alla data del trasferimento, e all'eventuale assegnazione in uso di parte degli immobili a titolo oneroso o non oneroso.

19. A decorrere dalla data indicata nel decreto di cui al comma 17, i beni oggetto del trasferimento sono collocati nel patrimonio indisponibile dell'Azienda ospedaliera "S. Maria degli Angeli" di Pordenone.

20. I commi da 1 a 6 dell'articolo 8 della legge regionale 24/2009 sono sostituiti dai seguenti:

«1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a cofinanziare con risorse proprie la costruzione del nuovo polo ospedaliero di Pordenone, la ristrutturazione e ampliamento dell'Ospedale di Cattinara e la realizzazione della nuova sede dell'Ospedale infantile Burlo Garofolo, attuati nell'ambito del programma degli investimenti nel Servizio sanitario regionale finanziato con i fondi di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Legge finanziaria 1988).

2. Ad avvenuto completamento degli interventi di cui al comma 1, i beni immobili appartenenti alle aziende e istituti del Servizio sanitario regionale interessati dagli interventi e resisi disponibili a seguito del completo trasferimento delle funzioni ospedaliere nelle nuove strutture, verranno trasferiti alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

3. Il patrimonio immobiliare acquisito dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia a seguito del trasferimento di cui al comma 2 sarà valorizzato per ridurre l'indebitamento regionale derivante dal finanziamento di cui al comma 1.

4. Le modalità di finanziamento degli interventi di cui al comma 1 nonchè le modalità e i valori relativi al trasferimento dei beni di cui al comma 2 saranno oggetto di apposito accordo di programma.».

21. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 24/2009, come sostituito dal comma 20, relativamente al nuovo polo ospedaliero di Pordenone, fanno carico all'unità di bilancio 7.1.2.1135 e ai capitoli 4443, 4446 e 4448 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

22. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 24/2009, come sostituito dal comma 20, relativamente al riordino della rete ospedaliera triestina, fanno carico all'unità di bilancio 7.1.2.1135 e ai capitoli 4445, 4447 e 4449 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

23. L'Azienda ospedaliera "S. Maria degli Angeli" di Pordenone trasferisce a titolo gratuito all'Azienda per i servizi sanitari n. 6 "Friuli Occidentale" la proprietà dei padiglioni, con relativi accessori e pertinenze, destinati a funzioni di "Cittadella della salute" come definite al comma 24, individuati con accordo di programma e ubicati nell'attuale comprensorio ospedaliero di Pordenone in via Montereale n. 24, contraddistinto dalla particella catastale complessiva identificata al foglio 12, mappale 82, del Comune di Pordenone.

24. Il trasferimento della proprietà dei beni di cui al comma 23, che mantengono la destinazione sanitaria, è finalizzato alla realizzazione di una sede integrata denominata "Cittadella della salute" per le attività direzionali e distrettuali sanitarie di competenza dell'Azienda per i servizi sanitari n. 6 "Friuli Occidentale" e per le attività sociosanitarie di competenza del Comune di Pordenone, o il cui ente gestore è il Comune medesimo.

25. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aziende sanitarie di cui al comma 23 provvedono agli atti di rispettiva competenza finalizzati al trasferimento di proprietà, ivi compreso il frazionamento catastale dell'area su cui insistono i padiglioni da trasferire e l'adozione con provvedimento congiunto dell'elenco dei beni oggetto del trasferimento, e alla regolazione dei reciproci rapporti conseguenti.

26. In attuazione dell'articolo 5 del decreto legislativo 502/1992, costituisce titolo per la trascrizione nei pubblici registri mobiliari e immobiliari il decreto del Presidente della Regione, da adottarsi previa deliberazione della Giunta regionale, che recepisce l'elenco dei beni oggetto del trasferimento e indica la data del trasferimento medesimo.

27. A decorrere dalla data indicata nel decreto di cui al comma 26, i beni ivi indicati sono collocati nel patrimonio indisponibile dell'Azienda per i servizi sanitari n. 6 "Friuli Occidentale".

28. L'Azienda ospedaliera "S. Maria degli Angeli" di Pordenone è autorizzata a realizzare, in via sperimentale, nelle more della definizione del piano regionale delle cure palliative, una rete locale di cure palliative pediatriche anche con la collaborazione e il coinvolgimento di altri soggetti pubblici o privati.

29. Per le finalità previste dal comma 28 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 7.1.1.1131 e del capitolo 4362 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

30. L'Azienda per i servizi sanitari n. 6 "Friuli Occidentale" è autorizzata ad acquistare un camper dotato di apparecchiature per le cure odontoiatriche per lo svolgimento di attività di prevenzione e cura per pazienti con difficoltà di accesso alle cure presso le strutture ambulatoriali. Il servizio verrà svolto anche con il supporto dell'Associazione Banca del Tempo con sede in Pordenone.

30 bis. Per lo svolgimento dell'attività di cui al comma 30, l'Azienda per i servizi sanitari n. 6 "Friuli Occidentale" predispone un progetto sperimentale della durata di tre anni contenente la descrizione della tipologia di attività di cura e di prevenzione rivolta ai soggetti anziani, disabili e fragili ospiti di strutture sociali presenti sul territorio dell'azienda medesima [109].

30 ter. Il camper utilizzato per lo svolgimento dell'attività di cura e prevenzione di cui al comma 30 dispone di allestimento e di attrezzature idonei a garantire la qualità delle prestazioni e la sicurezza dei pazienti [110].

30 quater. L'Azienda per i servizi sanitari n. 6 "Friuli Occidentale" verifica che il personale dipendente dell'azienda o convenzionato, impiegato nello svolgimento delle attività di cui al comma 30, sia in possesso dei titoli idonei allo svolgimento dell'attività medesima ed effettua un monitoraggio costante sull'efficacia del progetto sperimentale relazionando annualmente alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali [111].

31. Per le finalità previste dal comma 30 è autorizzata la spesa di 100.000 euro a carico dell'unità di bilancio 7.1.1.1131 e del capitolo 4362 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

32. Le aziende per i servizi sanitari rimborsano i costi autorizzati sostenuti dagli utenti dei servizi di riabilitazione per le spese di vitto e alloggio in occasione dei trattamenti residenziali di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), effettuati nell'ambito territoriale delle aziende medesime.

33. Nel caso di permanenza presso strutture alberghiere convenzionate con le aziende per i servizi sanitari nel cui ambito territoriale sono rese le prestazioni di cui al comma 32, le spese per vitto e alloggio sono sostenute, direttamente, dalle aziende medesime.

34. I costi sostenuti dalle aziende per i servizi sanitari per le prestazioni di riabilitazione, per le spese di vitto e alloggio di cui al comma 33 ovvero per i rimborsi di cui al comma 32, nonchè per eventuali spese accessorie, non possono superare il valore complessivo delle tariffe regionali per i trattamenti residenziali.

35. Le prestazioni di cui al comma 32 sono autorizzate dalle aziende per i servizi sanitari nel cui ambito territoriale risiedono i cittadini che usufruiscono delle prestazioni medesime.

36. Le aziende per i servizi sanitari di cui al comma 35 rimborsano i relativi oneri alle aziende sanitarie nel cui ambito territoriale sono rese le prestazioni di cui al comma 32 e che sopportano i relativi oneri, nei limiti delle risorse ordinariamente destinate alle attività di riabilitazione.

37. La disciplina di cui ai commi 32, 33, 34, 35 e 36 trova applicazione, in via eccezionale, per la durata di quattro anni [112].

38. La lettera b) del comma 3 dell'articolo 12 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002), è sostituita dalla seguente:

«b) riservare agli enti del Servizio sanitario regionale soci, la maggioranza assoluta del capitale sociale. Alla parte pubblica è comunque riservata la partecipazione maggioritaria anche in caso di programmi di sperimentazione aventi a oggetto nuovi modelli gestionali;».

39. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 10 agosto 2006, n. 14 (Disciplina dell'assetto istituzionale, organizzativo e gestionale degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico " Burlo Garofolo " di Trieste e " Centro di riferimento oncologico " di Aviano), è aggiunto il seguente:

«1 bis. A decorrere dall'anno 2012 l'Amministrazione regionale definisce, specificatamente, il finanziamento annuale agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici di cui all'articolo 14, al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge, con particolare riguardo all'integrazione nel Servizio sanitario regionale, di cui i predetti istituti sono riferimento per le specifiche funzioni svolte, e alle prospettive di sviluppo su scala nazionale e internazionale sia per quanto riguarda gli aspetti clinico assistenziali che per quelli di ricerca.».

40. Con regolamento regionale sono disciplinati i criteri e le modalità per la produzione, lavorazione, preparazione e vendita diretta, in ambito locale, da parte del produttore primario al consumatore, di piccoli quantitativi di carni suine, sia trasformate che stagionate, nonchè di carni avicole e cunicole, sia fresche che trasformate, ottenute dall'allevamento degli animali nella propria azienda, denominate piccole produzioni locali, nel rispetto degli obiettivi di tutela e igiene alimentare previsti dalla vigente normativa comunitaria in materia di sicurezza di prodotti alimentari.

41. Nel rispetto degli obiettivi di tutela e igiene alimentare previsti dalla vigente normativa comunitaria in materia di sicurezza di prodotti alimentari, con regolamento regionale possono essere definiti, altresì, i criteri e le modalità per la produzione, lavorazione, preparazione e vendita diretta, in ambito locale, di piccoli quantitativi di altri prodotti derivanti dalla produzione primaria.

42. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella H.

 

     Art. 9. (Finalità 8 - protezione sociale)

1. Al fine di assicurare la continuità del servizio di telesoccorso-telecontrollo integrato dal servizio di custodia chiavi con pronto intervento regionale destinato a favorire la permanenza a domicilio delle persone a rischio di istituzionalizzazione sociosanitaria, l'Amministrazione regionale è autorizzata a prorogare il rapporto in essere con il soggetto gestore del servizio alla data del 31 dicembre 2010, alle condizioni contrattuali originarie, per il periodo strettamente necessario all'avvio del rapporto contrattuale per la gestione di un sistema di assistenza telematica a domicilio di cui alla legge regionale 26 luglio 1996, n. 26 (Disciplina del servizio del telesoccorso-telecontrollo), e comunque inderogabilmente non oltre il 31 maggio 2011.

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 1 fanno carico all'unità di bilancio 8.1.1.1138 e al capitolo 4758 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

3. [L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere spese dirette per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività connesse con l'esercizio della funzione di garante dell'infanzia e dell'adolescenza, come disciplinata dal Capo III della legge regionale 24 maggio 2010, n. 7 (Modifiche alle leggi regionali 20/2005 "Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia" e 11/2006 "Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità", disciplina della funzione di garante dell'infanzia e dell'adolescenza, integrazione e modifica alla legge regionale 15/1984 "Contributi per agevolare il funzionamento delle scuole materne non statali" e altre disposizioni in materia di politiche sociali e per l'accesso a interventi agevolativi), ivi comprese quelle necessarie per la realizzazione di studi, indagini, ricerche, pubblicazioni, convegni, manifestazioni e altre iniziative analoghe, finalizzate a promuovere la tutela dei diritti dei soggetti in età evolutiva e ad approfondire e diffondere le conoscenze in tale materia] [113].

4. Per le finalità previste dal comma 3 è autorizzata la spesa complessiva di 600.000 euro, suddivisa in ragione di 200.000 euro per ciascuno degli anni dal 2011 al 2013, a carico dell'unità di bilancio 8.2.1.1140 e del capitolo 9799 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

5. [Dopo il comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità), è inserito il seguente:

«1 bis. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le direttive per l'attuazione dell'intervento e i criteri per l'assegnazione delle risorse agli enti gestori del Servizio sociale dei Comuni di cui alla legge regionale 6/2006.»] [114].

6. [Al comma 1 dell'articolo 12 bis della legge regionale 11/2006, le parole «articoli 7 bis, 8 bis» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 7 bis, 8, 8 bis»] [115].

7. [Per le finalità previste dall'articolo 8 della legge regionale 11/2006, come modificato dal comma 5, è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 8.2.1.1140 e del capitolo 4538 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011] [116].

8. [Al comma 4 dell'articolo 26 bis della legge regionale 11/2006, le parole «a partire dall'anno 2011» sono sostituite dalle seguenti: «a partire dall'anno 2012»] [117].

9. [Dopo il comma 7 dell'articolo 27 della legge regionale 11/2006, sono inseriti i seguenti:

«7 bis. Qualora successivamente alla rendicontazione da parte dei Comuni degli interventi di cui agli articoli 8 bis, 9 ter e 10, l'importo dei benefici erogati risulti eccedente rispetto alle risorse trasferite, l'Amministrazione regionale è autorizzata, sulla base delle risorse disponibili, a disporre con deliberazione della Giunta regionale l'integrazione dei fondi occorrenti, anche a valere sugli stanziamenti disposti per le identiche finalità nell'esercizio finanziario di competenza dell'anno successivo a quello in cui sono stati impegnati i fondi per il finanziamento dei relativi benefici.

7 ter. Limitatamente al beneficio regionale consistente nella riduzione dei costi per la fornitura del servizio di energia elettrica riferito all'anno 2008 connesso alla Carta Famiglia di cui all'articolo 10, l'integrazione dei fondi di cui al comma 7 bis può essere disposta sullo stanziamento dell'esercizio finanziario 2011.»] [118].

10. [Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui ai commi 7 bis e 7 ter dell'articolo 27 della legge regionale 11/2006, come inseriti dal comma 9, fanno carico all'unità di bilancio 8.2.1.1140 e, in relazione alle diverse fattispecie di intervento di cui al comma 9 medesimo, rispettivamente ai capitoli 4534, 8260 e 4533 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011] [119].

11. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario all'Azienda ospedaliero universitaria " S. Maria della Misericordia " di Udine - Dipartimento Servizi Condivisi, quale organo subentrato in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi in capo al soppresso Centro servizi condivisi, a ristoro dei maggiori costi sostenuti per la gestione degli adempimenti tecnici e organizzativi affidati per l'attivazione del beneficio regionale consistente nella riduzione dei costi per la fornitura del servizio di energia elettrica riferito all'anno 2008, connesso alla Carta Famiglia di cui all'articolo 10 della legge regionale 11/2006.

12. Per le finalità previste dal comma 11 è autorizzata la spesa di 54.300,14 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 8.2.1.1140 e del capitolo 4549 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

13. Per le finalità previste dall'articolo 5, comma 56, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2011, anche a sollievo di oneri già sostenuti nel 2010, a carico dell'unità di bilancio 8.2.2.1140 e del capitolo 5522 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

14. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 13 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di rendicontazione del contributo.

15. I commi 28, 29 e 30 dell'articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008), e il comma 16 dell'articolo 9 della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008), sono abrogati.

16. Sono fatte salve le domande regolarmente presentate per l'ottenimento dei contributi di cui al comma 15 entro la data di entrata in vigore della presente legge, per le quali continua a trovare applicazione il regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0197/Pres. del 24 agosto 2010 (Regolamento per la determinazione dei criteri di ripartizione e le modalità di concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi di cui all'articolo 2, commi 28 e 29, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 "Legge strumentale 2008").

17. I commi 21 e 22 dell'articolo 10 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), sono abrogati.

18. Fino alla data di decorrenza dell'efficacia delle norme del regolamento di cui all'articolo 13, comma 2, lettera d), della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), disciplinante le modalità per la concessione dell'accreditamento di cui all'articolo 20 della legge regionale 20/2005, a seguito del quale troverà definitiva attuazione in via ordinaria, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge regionale 20/2005, il Fondo per l'abbattimento delle rette ivi disciplinato, l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare contributi ai soggetti gestori pubblici, privati e del privato sociale dei nidi d'infanzia di cui all'articolo 3 della legge regionale 20/2005, al fine di contenere le rette a carico delle famiglie per l'accesso a tali servizi [120].

19. Con apposito regolamento sono individuati i criteri di ripartizione e le modalità di concessione, rendicontazione ed erogazione dei contributi di cui al comma 18.

20. Per le finalità previste dal comma 18 è autorizzata la spesa complessiva di 22.200.000 euro per gli anni dal 2011 al 2013, suddivisa in ragione di 8.200.000 euro per l'anno 2011 e di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, a carico dell'unità di bilancio 8.2.1.1140 e del capitolo 8474 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

21. L'Amministrazione regionale è autorizzata a destinare la quota di avanzo pari a 3.464.484,87 euro derivante dalla somma algebrica di maggiori e minori entrate accertate al 31 dicembre 2010 sull'unità di bilancio 4.5.161 e sui capitoli 1012, 1501, 1531, 1540, 1541, 1542, 1543 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 per le finalità previste dall'articolo 16, comma 2, lettera c), e comma 3, della legge regionale 27 agosto 1999, n. 24 (Ordinamento delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, nonchè modifiche ed integrazioni alla legge regionale 75/1982 ed ulteriori norme in materia di edilizia residenziale pubblica), a carico dell'unità di bilancio 8.4.1.1142 e del capitolo 2900 (Contributi alle ATER per garantire la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla realizzazione delle politiche sociali) e per le finalità previste dagli articoli 2, comma 1, lettera c), e 10, comma 2, della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), a carico dell'unità di bilancio 8.4.2.1144 e del capitolo 3226 (Interventi di edilizia agevolata in conto capitale - fondi regionali) dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

22. Al comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale 6/2003, dopo le parole «di cui agli articoli precedenti» sono aggiunte le seguenti: «, nonchè per le finalità di cui all'articolo 16, comma 2, lettera c), della legge regionale 24/1999».

23. Al comma 55 dell'articolo 4 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), è aggiunto il seguente periodo: «Il termine di presentazione delle domande di contributo è stabilito al 31 gennaio di ogni anno.».

24. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le Amministrazioni pubbliche che hanno presentato nell'anno 2010 domande di contributo per progetti che promuovono prestazioni di attività socialmente utili mediante l'utilizzo di lavoratori percettori di trattamenti previdenziali ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), valutate come ammissibili al contributo e non accolte per mancanza di fondi.

25. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 24 fanno carico all'unità di bilancio 8.5.1.1146 e al capitolo 4681 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

26. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un sussidio economico una tantum per l'anno 2011, di importo complessivo pari a 200 euro, ai cittadini italiani che al 31 dicembre 2010 siano residenti in regione Friuli Venezia Giulia e titolari di pensioni INPS totalmente integrate al trattamento minimo o di pensioni o assegni sociali [121].

27. Con regolamento regionale sono stabilite le modalità di attuazione della misura di cui al comma 26.

28. L'Amministrazione regionale, per l'erogazione del sussidio di cui al comma 26, stipula con l'INPS apposita convenzione.

29. Per le finalità previste dal comma 26 è autorizzata la spesa di 10.500.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 8.6.1.1149 e del capitolo 930 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

30. [L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi straordinari fino alla concorrenza massima del 100 per cento delle spese ammesse ad associazioni di volontariato e di protezione sociale operanti in regione, per l'attivazione di progetti sperimentali da realizzarsi anche in collaborazione con il Sistema integrato dei servizi sociali e finalizzati con particolare riguardo a:

a) promuovere progetti di ausilio e assistenza per i malati in ospedale e per i loro familiari;

b) promuovere interventi di sostegno ai minori e ai nuclei familiari a rischio di esclusione sociale;

c) attivare servizi di trasporto di persone anziane e disabili;

d) favorire l'integrazione sociale di soggetti in stato di difficoltà] [122].

31. [Con regolamento, da approvarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri, le procedure e le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi] [123].

32. [Per le finalità previste dal comma 30 è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 8.7.1.1150 e del capitolo 4893 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011] [124].

33. All'articolo 15 della legge regionale 17/2008 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 8 le parole «di interventi di rilevanza sociale» e «e della protezione sociale,» sono soppresse;

b) al comma 9 la parola «successivi» è sostituita dalle seguenti: «10, 11, 12 e 13»;

c) il comma 14 è sostituito dal seguente:

«14. L'Amministrazione regionale, in coerenza con i principi definiti dall'articolo 14 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), sostiene il ruolo sociale dei soggetti di cui all'articolo 14, comma 2, lettere a), c) e d), della legge regionale 6/2006, che operano per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.»;

d) dopo il comma 14 è inserito il seguente:

«14 bis. Per le finalità previste al comma 14, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi una tantum, fino al 100 per cento della spesa ammessa, ai soggetti individuati al comma 14, per la realizzazione di attività di attuazione ed erogazione di servizi e interventi finalizzati a:

a) sostenere i minori e i nuclei familiari;

b) favorire l'integrazione sociale delle persone disabili;

c) promuovere la prevenzione delle povertà e il contrasto ai fenomeni di esclusione sociale;

d) promuovere il ruolo attivo delle persone anziane;

e) sostenere le persone anziane non autosufficienti.»;

e) il comma 15 è sostituito dal seguente:

«15. Con regolamento sono definiti i criteri, le procedure e le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi.»;

f) i commi 16 e 17 sono abrogati.

34. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 14 dell'articolo 15 della legge regionale 17/2008, come sostituito dal comma 33, lettera c), e dal disposto di cui al comma 14 bis dell'articolo 15 della legge regionale 17/2008, come inserito dal comma 33, lettera d), fanno carico all'unità di bilancio 8.7.1.1150 e al capitolo 4893 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

35. Al comma 81 dell'articolo 10 della legge regionale 17/2008, dopo le parole «attuazione nelle Aziende sanitarie» sono inserite le seguenti: «n. 4 "Medio Friuli",».

36. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione di volontariato Il Focolare di Gorizia un contributo straordinario di 375.000 euro e all'Associazione EMET Fraternità Comunitaria ONLUS di Martignacco un contributo straordinario di 210.000 euro, destinati a parziale sollievo dei costi che gli enti devono sostenere per il completamento della realizzazione di servizi residenziali e semiresidenziali multifunzionali, inseriti nella programmazione locale, destinati all'accoglienza di minori e finalizzati alla sperimentazione di modelli organizzativi innovativi atti a garantire interventi di rete, di sostegno alle fragilità delle famiglie, di sostegno all'affido e al volontariato familiare, nonchè di modelli gestionali finalizzati al contenimento dei costi.

37. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 36 sono presentate alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredate di una relazione generale con descrizione delle finalità, dei costi, delle modalità e dei soggetti coinvolti nella gestione del servizio, nonchè di una relazione tecnica illustrativa degli interventi realizzati nell'anno 2010 e da realizzare e dei costi previsti elaborata da un tecnico abilitato.

38. Per le finalità previste dal comma 36 è autorizzata la spesa complessiva di 585.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 8.7.2.3390 con riferimento ai seguenti capitoli e per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

a) capitolo 4664 - 375.000 euro - relativamente all'Associazione di volontariato Il Focolare di Gorizia;

b) capitolo 4665 - 210.000 euro - relativamente all'Associazione EMET Fraternità comunitaria ONLUS di Martignacco.

39. La rendicontazione relativa ai contributi concessi alle Province nell'esercizio 2009 per sostenere gli oneri derivanti dall'attuazione dei programmi triennali di sperimentazione di modelli organizzativi innovativi degli interventi e dei servizi di rete rivolti alle persone disabili, in attuazione dell'articolo 21, comma 3, della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 " Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate "), può ricomprendere anche spese sostenute nel corso dell'esercizio 2010, purchè riguardanti attività già inserite nel piano di attuazione della programmazione triennale 2007-2009.

40. L'articolo 1 della legge regionale 16 aprile 1997, n. 13 (Interventi a favore dell'Istituto regionale per gli studi di servizio sociale), è sostituito dal seguente:

«Art. 1

(Oggetto e finalità )

1. La Regione, nel quadro dei compiti ad essa attribuiti dall'articolo 8 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), sostiene l'Istituto regionale per gli studi di servizio sociale quale struttura atta a operare nei settori:

a) della formazione permanente, dell'aggiornamento, dell'accompagnamento, della consulenza e della supervisione degli operatori del sistema integrato di interventi e servizi sociali;

b) della realizzazione di studi, ricerche e iniziative culturali finalizzate all'educazione sociale, allo sviluppo dei servizi del sistema integrato e al supporto nell'attuazione del sistema locale di interventi e servizi sociali;

c) della partecipazione, in collaborazione con le strutture universitarie della regione, alla formazione degli assistenti sociali e degli educatori.

2. Nell'ambito delle finalità di cui alla lettera a) del comma 1, l'Istituto regionale per gli studi di servizio sociale predispone annualmente un rapporto sui bisogni formativi degli operatori del sistema integrato tenuto conto della programmazione e degli indirizzi regionali in materia di interventi e servizi sociali.».

41. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 13/1997 è sostituito dal seguente:

«2. La concessione della sovvenzione indicata al comma 1 è subordinata alla presentazione alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, entro il 31 marzo di ogni anno, di apposita domanda corredata del conto consuntivo dell'anno precedente, della relazione sull'attività svolta, nonchè del programma di attività per i settori di cui all'articolo 1, comma 1, relativo all'anno per il quale è richiesto il contributo.».

42. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella I.

 

     Art. 10. (Finalità 9 - sussidiarietà e devoluzione)

1. Gli enti locali compartecipano ai proventi dei tributi erariali riscossi nel territorio regionale per le quote di seguito determinate:

a) due decimi delle quote di compartecipazione al gettito netto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 49 dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 146, della legge 662/1996, al netto delle quote dei proventi erariali spettanti alla regione ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 137;

b) due decimi delle quote di compartecipazione al gettito netto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche di cui all'articolo 49 dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 146, della legge 662/1996;

c) un decimo delle quote di compartecipazione al gettito netto dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 49 dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, come da ultimo modificato dall'articolo 30, comma 10, della legge 289/2002 e dall'articolo 1, commi 946 e 947, della legge 296/2006, al netto dell'aumento derivante da tale ultima legge;

d) due decimi delle quote di compartecipazione al gettito netto dell'imposta erariale sui consumi d'energia elettrica di cui all'articolo 49, primo comma, numero 5), dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, come sostituito dall'articolo 1 della legge 457/1984;

e) due decimi delle quote di compartecipazione al gettito netto della quota fiscale dell'imposta erariale di consumo sui prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nella Regione di cui all'articolo 49, primo comma, numero 7), dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, come sostituito dall'articolo 1 della legge 457/1984;

f) due decimi delle quote di compartecipazione al gettito netto dei canoni per le concessioni idroelettriche di cui all'articolo 49, primo comma, numero 6), dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, come sostituito dall'articolo 1 della legge 457/1984 .

2. L'importo definitivo delle quote di compartecipazione ai tributi riscossi è accertato in sede di assestamento del bilancio regionale dell'anno successivo; con la stessa legge di assestamento sono determinati gli importi e le modalità conseguenti all'eventuale conguaglio, positivo o negativo.

3. Per l'anno 2011 le quote di compartecipazione ai proventi dello Stato riscossi nel territorio regionale da devolvere agli enti locali sono determinate, fatto salvo quanto previsto dal comma 2, nella misura di 431.370.547,21 euro, incrementate dell'assegnazione straordinaria di 19.275.606,64 euro per un totale di 450.646.153,85 euro.

4. Le assegnazioni di cui al comma 3 sono attribuite ai sensi di quanto disposto dai commi 5, 6, 10, 13, 16, 18, 22, 23, 39, per la quota di 800.000 euro, 45, 46 e 56 nonchè per 300.000 euro per il Consorzio comunità collinare, autorizzato ai sensi dell'articolo 11, comma 67, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), per 1 milione di euro per le finalità previste dall'articolo 3, comma 60, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), per 4 milioni di euro per le finalità previste dall'articolo 1, comma 28, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008).

5. Alle Province è attribuito un fondo di 43.734.063 euro, quale trasferimento ordinario, in misura proporzionale alle assegnazioni attribuite alle Province, per l'anno 2010 ai sensi dell'articolo 10, comma 6, della legge regionale 30 dicembre 2009, n 24 (Legge finanziaria 2010).

6. Le assegnazioni sono attribuite ai Comuni:

a) per 340.971.625 euro, quale trasferimento ordinario suddiviso nelle seguenti quote, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), e tenuto conto dei correttivi di cui ai commi 7 e 8:

1) per 221.631.556,25 euro, a titolo di quota di fiscalità legata al territorio, da assegnare in misura proporzionale all'incidenza della media del gettito IRPEF di ciascun Comune, relativo all'ultimo triennio disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge, sul totale del gettito medio d'imposta del triennio di tutti i Comuni della regione;

2) per 119.340.068,75 euro, a titolo di quota compensativa, da assegnare sulla base dei criteri di riparto definiti con regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 22 giugno 2006, n. 194 (Definizione dei criteri di riparto, a favore dei Comuni, dei trasferimenti ordinari, riferiti alla quota di compensazione di cui all'articolo 4, comma 6, lettera a), numero 2), della legge regionale 2/2006), con riferimento agli ultimi dati disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) per 450.000 euro, a favore dei Comuni che sostengono oneri relativi al personale proveniente, a seguito di mobilità, dall'Ente Ferrovie dello Stato, da assegnare in unica soluzione entro il mese di agosto 2011, in misura pari agli oneri pagati nel 2010 per il personale transitato dall'Ente Ferrovie dello Stato, al netto della quota di perequazione a carico della Regione; in caso di insufficienza dello stanziamento, l'assegnazione spettante a ciascun Comune è ridotta in misura proporzionale; la domanda di assegnazione del fondo, indicante il nominativo del personale proveniente dall'Ente Ferrovie dello Stato, l'ammontare complessivo dell'importo della retribuzione ordinaria per l'anno 2010 e dell'importo di fine esercizio per il medesimo anno 2010, al netto della quota di perequazione a carico della Regione, deve pervenire al Servizio finanza locale della Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme, sede di Udine, entro il 31 marzo 2011;

c) per 800.000 euro, a favore dei Comuni turistici di Grado, Lignano Sabbiadoro, Duino Aurisina e dei Comuni con poli sciistici di Aviano, Chiusaforte, Forni di Sopra, Ravascletto e Tarvisio, da ripartire per il 25 per cento in misura proporzionale al numero di presenze turistiche pro capite annuale di ciascun Comune sul totale delle presenze pro capite dei Comuni considerati e, per il restante 75 per cento, in misura proporzionale al totale annuale delle presenze turistiche di ciascun Comune sul totale delle presenze dei Comuni considerati; i dati delle presenze sono riferiti all'anno 2008; il riparto è disposto in unica soluzione entro il 31 agosto 2011.

7. Per i Comuni ai quali, nel riparto previsto dal comma 6, lettera a), spetta complessivamente un'assegnazione inferiore al 96 per cento di quanto loro assegnato quale trasferimento ordinario 2005 ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lettera a), della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005), l'assegnazione complessiva per ciascuno di essi, determinata secondo i criteri indicati al comma 6, lettera a), numeri 1) e 2), è incrementata della quota necessaria a raggiungere un'assegnazione pari al 96 per cento dei trasferimenti ordinari 2005.

8. Per i Comuni ai quali, nel riparto previsto dal comma 6, lettera a), spetta complessivamente un'assegnazione superiore al trasferimento ordinario 2005 ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lettera a), della legge regionale 1/2005, la quota prevista dal comma 6, lettera a), numeri 1) e 2), è assegnata in misura pari all'assegnazione dei trasferimenti ordinari 2005, incrementata del 15 per cento della differenza tra l'assegnazione complessiva prevista dal comma 6, lettera a), numeri 1) e 2), e quella dei trasferimenti ordinari 2005.

9. In caso di insufficienza delle risorse disponibili, il trasferimento ordinario spettante a ciascun Comune, con l'applicazione dei correttivi di cui ai commi 7 e 8 è ridotto in misura proporzionale. La quota eventualmente residuata dopo il riparto dei trasferimenti ordinari previsti dal comma 6, lettera a), numeri 1) e 2), dopo l'applicazione dei correttivi di cui ai commi 7 e 8, unitamente alla quota eventualmente residuata dopo il riparto dei fondi previsti dal comma 6, lettera b), e dal comma 13, è ripartita entro il 31 ottobre 2011 e in unica soluzione, in misura proporzionale alle assegnazioni a ciascuno spettanti ai sensi del comma 6, lettera a):

a) per il 70 per cento delle risorse disponibili a favore di tutti i Comuni;

b) per il 30 per cento delle risorse disponibili a favore dei soli Comuni virtuosi che hanno approvato il rendiconto di gestione entro il termine previsto per legge.

10. Alle Comunità montane è attribuito un fondo di 7.079.374,85 euro, quale trasferimento ordinario, in misura proporzionale alle assegnazioni attribuite alle Comunità montane, per l'anno 2010, ai sensi dell'articolo 10, comma 11, della legge regionale 24/2009. L'importo è assegnato in due rate di pari importo con la seguente tempistica, compatibilmente con il rispetto dei vincoli posti alla Regione dal patto di stabilità e crescita, nonchè compatibilmente con i flussi finanziari definiti in ambito regionale: la prima è assegnata entro il 31 marzo 2011; la seconda rata è assegnata entro il 31 luglio 2011.

11. L'assegnazione prevista dal comma 5 è erogata in tre rate con le seguenti modalità e tempistica, compatibilmente con il rispetto dei vincoli posti alla Regione dal patto di stabilità e crescita, nonchè compatibilmente con i flussi finanziari definiti in ambito regionale: la prima rata pari al 30 per cento dello spettante è erogata entro il 31 marzo 2011 ed è subordinata all'avvenuta approvazione del bilancio provinciale per l'anno 2011; la seconda rata, pari al 35 per cento dello spettante, entro il 31 luglio 2011; la terza, pari al 35 per cento dello spettante, entro il 15 novembre 2011 ed è subordinata all'avvenuta approvazione della deliberazione consiliare di salvaguardia degli equilibri di bilancio.

12. L'assegnazione prevista dal comma 6, lettera a), è assegnata con le seguenti modalità e tempi, compatibilmente con il rispetto dei vincoli posti dalla Regione dal patto di stabilità e crescita, nonchè compatibilmente con i flussi finanziari definiti in ambito regionale:

a) per i Comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti in due rate; la prima rata, pari al 70 per cento dello spettante, è assegnata entro il 31 marzo 2011 ed è subordinata all'avvenuta approvazione del bilancio comunale per l'anno 2011; la seconda rata, pari al 30 per cento dello spettante, è assegnata entro il 15 novembre 2011 ed è subordinata all'avvenuta approvazione della deliberazione consiliare di salvaguardia degli equilibri di bilancio;

b) per i Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti in tre rate; la prima rata, pari al 30 per cento dello spettante, è erogata entro il 31 marzo 2011 ed è subordinata all'avvenuta approvazione del bilancio comunale per l'anno 2011; la seconda rata, pari al 35 per cento dello spettante, è assegnata entro il 31 luglio 2011; la terza, pari al 35 per cento dello spettante, è assegnata entro il 15 novembre 2011 ed è subordinata all'avvenuta approvazione della deliberazione consiliare di salvaguardia degli equilibri di bilancio.

13. Alle Province, ai Comuni, alle unioni di Comuni, alle Comunità montane e alla Comunità collinare del Friuli è assegnato un fondo di 750.000 euro per il concorso negli oneri relativi alla concessione ai dipendenti di aspettativa sindacale retribuita da assegnare in unica soluzione entro il 31 agosto 2011:

a) in via prioritaria per la copertura degli oneri sostenuti nel 2010 relativamente alla parte non già finanziata con l'assegnazione di cui all'articolo 10, comma 14, della legge regionale 24/2009 e agli oneri sostenuti nel medesimo anno 2010 per incarichi sindacali iniziati dopo il termine di presentazione della domanda per l'anno 2010;

b) in via residuale e in via anticipata, dopo il riparto di cui alla lettera a), per la copertura degli oneri che gli enti sostengono nell'anno 2011, in misura pari agli oneri preventivati nell'anno 2011, dichiarati dagli enti predetti con la modalità di cui al comma 14. Il riparto è disposto prioritariamente a favore dei Comuni con popolazione, alla data del 31 dicembre 2009, fino a 3.000 abitanti. In caso di insufficienza del fondo l'erogazione spettante è ridotta in misura proporzionale.

14. Per le finalità previste dal comma 13 gli enti interessati presentano al Servizio finanza locale della Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme, sede di Udine, entro il 31 marzo 2011:

a) apposita domanda indicante per l'anno 2011 il personale in aspettativa sindacale retribuita e gli oneri che gli enti interessati presumono di sostenere per il trattamento economico dell'intero anno, al netto della quota di perequazione a carico della Regione per l'anno 2011;

b) una dichiarazione del responsabile del servizio attestante gli oneri effettivamente sostenuti nell'anno 2010 per il personale in aspettativa sindacale retribuita, al netto della quota di perequazione a carico della Regione per il medesimo anno 2010 e dispongono la restituzione della quota eventualmente ricevuta, risultata eccedente rispetto agli oneri effettivi.

15. Per le finalità previste dai commi 5, 6, 10 e 13 è autorizzata la spesa di 393.785.062,85 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1739 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

16. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare, entro il 15 novembre 2011, ai Comuni capofila di associazione intercomunale, alle unioni di Comuni, alla Comunità collinare del Friuli e al Comune risultante da fusione, per l'anno 2011, un fondo di 11.500.000 euro, per l'esercizio coordinato di funzioni e per la gestione associata di servizi tra enti locali e per il finanziamento dei Comuni risultanti da fusione, da assegnare secondo criteri e modalità definiti nella parte seconda del Piano di valorizzazione territoriale di cui all'articolo 26 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia).

17. Per le finalità previste dal comma 16, è autorizzata la spesa di 11.500.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1513 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

18. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare, per l'anno 2011, un fondo di 1 milione di euro ai Comuni interamente montani con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, calcolata al 31 dicembre 2009, nel cui territorio siano presenti contemporaneamente le scuole pubbliche primaria e secondaria di primo grado e ai Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti che a partire dall'anno scolastico 2011-2012 procedono ad azioni di chiusura di plessi scolastici con trasporto delle scolaresche presso altre sedi scolastiche al di fuori del territorio comunale, ovvero da frazione a capoluogo o da frazione a frazione del comune medesimo [125].

19. I Comuni di cui al comma 18 sono individuati sulla base dei dati relativi agli istituti scolastici presenti sul territorio, forniti dalla Direzione centrale competente in materia di istruzione entro il 30 giugno 2011.

20. Il fondo di cui al comma 18 è ripartito per il 50 per cento in misura proporzionale al numero dei Comuni medesimi e per il restante 50 per cento in misura proporzionale alla popolazione residente alla data indicata nel comma 18 il riparto è disposto d'ufficio, in un'unica soluzione e senza vincolo di destinazione, entro il 30 settembre 2011 [126].

21. Per le finalità previste dal comma 18, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1750 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

22. Alle Province, ai Comuni, alle Comunità montane e alla Comunità collinare del Friuli è assegnato un fondo di 15.921.508 euro a titolo di concorso negli oneri derivanti dall'istituzione del comparto unico regionale del pubblico impiego, da assegnare, in unica soluzione entro il 30 giugno 2011 e, compatibilmente con il rispetto dei vincoli imposti alla Regione dal patto di stabilità e crescita, nonchè compatibilmente con i flussi finanziari definiti in ambito regionale, in misura pari alle assegnazioni attribuite agli enti medesimi nell'anno 2010, ai sensi dell'articolo 10, comma 25, della legge regionale 24/2009.

23. Alle Province, ai Comuni, alle unioni di Comuni, alle Comunità montane e alla Comunità collinare del Friuli è assegnato, entro il 30 settembre 2011, un fondo di 20.989.583 euro a titolo di definitivo concorso negli oneri derivanti dall'istituzione del comparto unico regionale del pubblico impiego, da ripartirsi secondo criteri e modalità definite con regolamento.

24. Gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 22 e 23 fanno carico all'unità di bilancio 9.1.1.1154 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, con riferimento al capitolo 1641 per 15.921.508 euro e con riferimento al capitolo 1642 per 20.989.583 euro.

25. Per il finanziamento delle funzioni conferite a Province, Comuni e Comunità montane ai sensi della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità trasporto pubblico locale, cultura, sport), l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare agli enti medesimi, per l'anno 2011 ed entro il 30 settembre 2011, un fondo di 13.041.644,54 euro, da ripartire in misura proporzionale a quanto erogato a ciascun ente nel 2010 ai sensi dell'articolo 10, comma 29 e comma 55, della legge regionale 24/2009 e dell'articolo 10, comma 22, della legge regionale 16 luglio 2010, n. 12 (Assestamento del bilancio 2010).

26. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 25 fanno carico all'unità di bilancio 9.1.1.1159 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con riferimento al capitolo 1520 per 5.767.044,54 euro; all'unità di bilancio 9.1.2.1159 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, con riferimento al capitolo 1522 per 7.274.600 euro.

27. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare alle Province, per lo svolgimento delle proprie funzioni in materia di politiche del lavoro derivanti dalla legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), un importo complessivo di 9.463.178,56 euro, da ripartire entro il 30 settembre 2011:

a) per 7.703.178,56 euro in misura pari alle assegnazioni quantificate per gli enti medesimi per l'anno 2007 e successivi con deliberazione della Giunta regionale in relazione al trasferimento del personale di cui all'articolo 74, comma 2, della legge regionale 18/2005;

b) per 800.000 euro in misura proporzionale alle assegnazioni attribuite alle medesime Province ai sensi dell'articolo 10, comma 32, lettera b), della legge regionale 24/2009;

c) per 960.000 euro secondo le seguenti percentuali: per il 29,25 per cento a favore della provincia di Pordenone, per il 25,85 per cento a favore della provincia di Udine, per il 25,85 per cento a favore della provincia di Gorizia, per il 19,05 per cento a favore della provincia di Trieste, finalizzato al sostegno e potenziamento degli uffici preposti alle funzioni suddette tramite l'assunzione di personale, il mantenimento di posizioni dirigenziali e di posizioni di elevata professionalità nel settore del lavoro, in attuazione del Protocollo d'intesa tra Regione e Province di data 10 maggio 2007.

28. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare agli enti locali, entro il 30 settembre 2011, le risorse connesse al personale trasferito agli enti medesimi, ai sensi della legge regionale 24/2006 e dell'articolo 26 del contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto unico non dirigenti - quadriennio normativo (II fase) 2002-2005, biennio economico 2004-2005, per un importo complessivo di 699.016,14 euro, in misura pari alle assegnazioni quantificate per gli enti medesimi, per l'anno 2008 e successivi, con deliberazioni della Giunta regionale.

29. Gli oneri derivanti dall'applicazione, rispettivamente:

a) del comma 27, lettera a), e del comma 28, fanno carico all'unità di bilancio 9.1.1.1159 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, con riferimento al capitolo 1540 per 8.402.194,70 euro;

b) del comma 27, lettera b), fanno carico all'unità di bilancio 9.1.1.1153 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, con riferimento al capitolo 1657 per 800.000 euro;

c) del comma 27, lettera c), fanno carico all'unità di bilancio 9.1.1.1153 e al capitolo 1741 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2012 e del bilancio per l'anno 2011.

30. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge si provvede all'abrogazione o all'adeguamento della disciplina regolamentare degli interventi contributivi previsti del Protocollo di intesa del 10 maggio 2007 finora attuati dalla Direzione centrale competente in materia di lavoro.

31. Al comma 51 dell'articolo 11 della legge regionale 17/2008, in fondo, sono aggiunte le seguenti parole: «Tale valutazione è effettuata annualmente in sede di approvazione della legge regionale finanziaria.».

32. A decorrere dalla data concordata con la Banca d'Italia le somme versate a titolo di addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche - Regione Friuli Venezia Giulia, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 (Istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191 ) e successive modifiche, con l'indicazione del codice identificativo della Regione Friuli Venezia Giulia e senza l'indicazione del codice catastale del comune beneficiario, sono riversate sul conto corrente intestato alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, aperto presso la Tesoreria provinciale dello Stato.

33. L'Amministrazione regionale è autorizzata a chiedere al Ministero delle Finanze la chiusura della contabilità speciale n. 1905, istituita presso la tesoreria della Banca d'Italia, sezione di Trieste, intestata alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per la gestione delle somme introitate a titolo di addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Le risorse eventualmente esistenti sulla contabilità speciale n. 1905 alla data concordata con la Banca d'Italia sono versate sul conto corrente intestato alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, aperto presso la Tesoreria provinciale dello Stato.

34. Le entrate derivanti dal disposto di cui ai commi 32 e 33 sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 2.1.207 con riferimento al capitolo 1792 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

35. [Le somme accertate e riscosse, a chiusura d'esercizio, con riferimento all'unità di bilancio 2.1.207 e al capitolo 1792 dello stato di previsione dell'entrata, sono attribuite, entro il 30 settembre dell'anno successivo, ai Comuni che hanno deliberato, fino all'anno d'imposta 2007, l'istituzione o la variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche in misura proporzionale all'assegnazione effettuata a titolo di trasferimento ordinario. Non beneficiano del riparto i comuni che hanno deliberato l'istituzione per la prima volta dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno d'imposta 2007 e pubblicato la relativa deliberazione oltre il termine del 15 febbraio 2007 fissato dalla normativa statale] [127].

36. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 35 fanno carico all'unità di bilancio 9.1.1.1153 con riferimento al capitolo 1743 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

37. Le disposizioni previste dall'articolo 2, commi da 1 a 4, della legge regionale 11 settembre 2000, n. 18 (Assestamento del bilancio 2000), sono abrogate a decorrere dalla data concordata con la Banca d'Italia.

38. Dalla data di chiusura della contabilità speciale n. 1905, l'Amministrazione regionale non è autorizzata ad effettuare ai comuni attribuzioni a titolo di addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, nè a disporre alcun recupero a carico degli enti a medesimo titolo.

39. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare per l'anno 2011 un fondo di 1.300.000 euro, a favore dei Comuni per la compensazione a favore di particolari situazioni. La Giunta regionale individua con deliberazione, entro e non oltre il 30 settembre 2011, eventualmente sulla base delle segnalazioni formulate dai Comuni, le situazioni da finanziare, le risorse da assegnare e le modalità di erogazione; per le fattispecie di situazioni particolari individuate in modo generale, la Giunta definisce anche i criteri di riparto; l'assegnazione non è soggetta a rendicontazione salvo che la Giunta preveda diversamente con riferimento a singole fattispecie.

40. Per la finalità prevista dal comma 39 è autorizzata la spesa di 1.300.000 euro per l'anno 2011, a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1730 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

41. A fronte degli oneri sostenuti dai Comuni per l'aggiornamento delle tessere elettorali in conseguenza della revisione dei collegi provinciali disposta ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2 (Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare ai Comuni un'assegnazione forfetaria pari a 0,60 euro per ogni elettore la cui tessera elettorale deve essere aggiornata.

42. Ai fini della liquidazione del contributo di cui al comma 41, i Comuni presentano al Servizio elettorale della Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme, entro quattro mesi dalla pubblicazione nel BUR del decreto del Presidente della Regione che approva la nuova tabella dei collegi provinciali, una dichiarazione attestante il numero delle tessere elettorali da aggiornare. Il contributo è liquidato ai Comuni in un'unica soluzione entro tre mesi dalla presentazione della richiesta; in caso di insufficienza di fondi, il contributo spettante viene ridotto in misura proporzionale rispetto allo stanziamento.

43. Per le finalità previste dal comma 41, è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2011 a carico all'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1742 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

44. Le Comunità montane sono autorizzate a trasferire ai Comuni, in proprietà, a titolo gratuito, strutture e immobili non più utilizzati direttamente e che insistano negli ambiti territoriali dei Comuni medesimi. Il Comune beneficiario appone sui beni acquisiti, ove non presente, il vincolo di destinazione a finalità di pubblico interesse.

44 bis. Le Comunità montane sono autorizzate, anche in deroga ad accordi di programma sottoscritti antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge, a concedere in comodato gratuito le piazzole ecologiche di proprietà ai Comuni cui è affidata la gestione delle medesime [128].

45. In attuazione di quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 16 (Norme urgenti in materia di personale e di organizzazione, nonchè in materia di passaggio al digitale terrestre), è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 6.2.1.1123 e del capitolo 1326 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

46. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare alle Province, per l'anno 2011, un'assegnazione straordinaria di 1 milione di euro per il finanziamento del minor gettito dell'imposta provinciale di trascrizione accertato nel 2010 rispetto al 2009, da ripartire in misura proporzionale al minor gettito accertato.

47. Le Province, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presentano domanda al Servizio finanza locale della Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme, sede di Udine, specificando l'ammontare complessivo del minor gettito di cui al comma 46.

48. Per le finalità previste dal comma 46, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2011, a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1731 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

49. In considerazione della sfavorevole congiuntura economica, l'eventuale conguaglio negativo conseguente all'accertamento definitivo, disposto con legge di assestamento del bilancio 2011, delle quote di compartecipazione 2010 ai tributi riscossi nel territorio regionale, non è recuperato dalle risorse assegnate agli enti locali.

50. I finanziamenti assegnati ai Comuni per la compensazione di particolari situazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera e), della legge regionale 30/2007 e dell'articolo 10, comma 7, della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008), sono rendicontati entro il 30 settembre 2011.

51. Il finanziamento assegnato al Comune di Mereto di Tomba per la compensazione di particolari situazioni, ai sensi dell'articolo 10, comma 17, della legge regionale 24/2009, è rendicontato entro il 30 giugno 2011.

52. I termini di inizio e fine intervento previsti dagli accordi quadro ASTER relativi ai finanziamenti del 2007 e del 2008 possono essere differiti in via straordinaria con decreto del Direttore competente, una sola volta per non più di dodici mesi, esclusivamente per cause adeguatamente circostanziate e motivate, non dipendenti dai soggetti realizzatori nel rispetto, comunque, della disciplina in materia di contenimento della perenzione dei residui regionali di cui all'articolo 51 bis della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale).

52 bis. Qualora gli accordi quadro ASTER relativi a finanziamenti del 2007 e del 2008 non prevedano un termine di fine intervento, il termine di rendicontazione ivi previsto può essere differito in via straordinaria con le modalità e i presupposti di cui al comma 52 [129].

53. Qualora gli accordi quadro ASTER relativi ai finanziamenti 2006, 2007 e 2008 prevedano che l'intervento sia di competenza di più soggetti realizzatori, gli stessi possono essere revocati parzialmente nel caso di mancato rispetto dei termini da parte di uno o più dei soggetti realizzatori.

54. Qualora risulti rispettata la tempistica prevista negli accordi quadro ASTER relativi agli anni 2006, 2007 e 2008 l'ente tenuto a trasmettere alla Regione la rendicontazione della spesa può chiedere l'erogazione del finanziamento regionale, per la parte residua già impegnata, in unica soluzione, anche in deroga ad eventuali diverse previsioni contenute negli accordi quadro. La liquidazione è disposta entro 90 giorni dalla data della richiesta, alla quale è allegata una sintesi dell'attività svolta con le relative date di conclusione di ciascuna fase dell'intervento fino al momento della domanda.

55. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare al Comune di Tolmezzo, in via anticipata ed in unica soluzione, un fondo di 200.000 euro, quale contributo straordinario a titolo di sostegno per le spese connesse alla gestione degli uffici giudiziari e per gli altri oneri derivanti dalle funzioni comprensoriali assicurate dal Comune medesimo. L'erogazione è disposta d'ufficio entro il 30 giugno 2011 ed è rendicontata dal Comune beneficiario entro un anno dalla liquidazione, ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

56. Per le finalità previste dal comma 55, è autorizzata la spesa complessiva di 200.000 euro, per l'anno 2011, a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1736 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011 - 2013 e del bilancio per l'anno 2011.

57. [All'articolo 26 della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1 bis. In deroga a quanto previsto dal comma 1, gli enti locali si adeguano alle disposizioni dell'articolo 10 entro il 31 dicembre 2012, fatto salvo quanto previsto dal comma 5, lettere b) e c), dell'articolo 10.»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Fermo restando il rispetto delle norme del patto di stabilità e crescita, la Giunta regionale, con l'approvazione del Programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza, di cui all'articolo 4, tiene conto, tra i criteri di finanziamento, dell'adeguamento alle disposizioni contenute nella presente legge.»] [130].

58. L'Amministrazione regionale, per le finalità previste dall'articolo 25, comma 1, lettere c) e d), della legge regionale 9/2009, è autorizzata ad affidare mediante incarichi e consulenze l'ideazione e rappresentazione grafica delle divise e dei gradi, nonchè l'individuazione delle caratteristiche merceologiche delle divise del personale della polizia locale.

59. Per le finalità previste dal comma 58, è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2011, a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1156 e del capitolo 1755 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

60. In adesione ai principi generali desumibili dalla legge 16 luglio 1927, n. 1766 e dal Regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, è autorizzata la realizzazione dell'intervento previsto dall'articolo 2, comma 16, della legge regionale 9/2008, sui terreni già individuati dall'intesa stipulata ai sensi del medesimo comma 16, in data 9 dicembre 2008, anche se gravati da usi civici. In tal caso, gli usi civici sono sclassificati, ferma restando la determinazione del valore, o liquidabili.

61. L'onere per la realizzazione delle opere di cui al comma 60 costituisce pagamento ai fini della sclassificazione o della liquidazione con obbligo di conguaglio qualora risultasse inferiore ai relativi valori.

62. Ai fini della determinazione dell'importo relativo al conguaglio, di cui al comma 61, si tiene conto delle sole opere pubbliche, di pubblica utilità o di interesse generale che rimangono nella piena proprietà e disponibilità dell'ente locale.

63. In presenza di controversie sull'esistenza di usi civici sui terreni di cui al comma 60, qualora ne derivi l'accertamento del gravame, il pagamento dell'eventuale conguaglio, di cui al comma 61, determinato sulla base dei valori attribuibili in relazione alla situazione di fatto esistente alla data di entrata in vigore della presente legge, è differito alla definitiva conclusione delle controversie stesse.

64. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario pluriennale per spese d'investimento di complessivi 7 milioni di euro a favore delle Province, sia in conto capitale che in conto interessi, a copertura integrale delle spese per la progettazione e realizzazione di interventi sulla viabilità e sugli edifici scolastici di propria competenza.

65. Ai fini di cui al comma 64 le Province presentano alla struttura regionale competente in materia di infrastrutture ed edilizia, entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'istanza volta a ottenere il contributo corredata di una relazione illustrativa e di un preventivo di spesa. Con il provvedimento di concessione sono stabilite le modalità di rendicontazione.

66. Ai fini della concessione del contributo viene assicurata priorità, per gli interventi di viabilità, alle opere, anche manutentive, atte a eliminare o ridurre situazioni di pericolo, e per gli interventi sugli edifici scolastici, alle opere, anche manutentive, atte ad assicurare migliori livelli di servizio.

67. Per le finalità previste dal comma 64 è autorizzato un limite di impegno ventennale di 350.000 euro annui a decorrere dall'anno 2011, con l'onere complessivo di 1.050.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2011 al 2013 a carico dell'unità di bilancio 9.1.2.1153 e del capitolo 1749 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011. L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2014 al 2030 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio e ai corrispondenti capitoli per gli anni medesimi.

68. All'articolo 6 della legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 (Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale), come da ultimo modificato dall'articolo 26, comma 1, della legge regionale 17/2010, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, le parole «entro il 31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2011»;

b) al comma 3, le parole «entro il 31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2011» [131].

69. All'articolo 53 della legge regionale 30 luglio 2009, n. 13 (Legge comunitaria 2008), come modificato dall'articolo 11, comma 23, della legge regionale 24/2009, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, le parole «entro il 31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2011» [132];

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Nel caso in cui, al momento della scadenza del termine di cui al comma 3, il Comune non abbia istituito lo sportello unico, l'esercizio delle relative funzioni è delegato, decorsi trenta giorni dal predetto termine, alla Camera di Commercio territorialmente competente.»;

c) i commi 5, 6 e 7 sono abrogati.

70. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella J.

 

     Art. 11. (Norme di coordinamento della finanza pubblica e altre norme contabili)

1. All'articolo 44 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), dopo il comma 7 bis sono inseriti i seguenti:

«7 ter. La relazione dell'organo di revisione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto è predisposta entro un termine previsto dal regolamento di contabilità, comunque non inferiore a 6 giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo.

7 quater. Nelle more dell'adeguamento delle previsioni regolamentari, di cui ai commi 7 bis e 7 ter, il termine ivi indicato si intende di 10 giorni.».

2. Al comma 5 dell'articolo 12 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: «La decisione di esclusione dai vincoli del patto può essere revocata per gli anni 2011 e 2012 con atto consiliare che deve pervenire alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali entro e non oltre il 28 febbraio di ciascun anno.».

3. All'articolo 12 della legge regionale 17/2008 il comma 13 è sostituito dal seguente:

«13. Sono esonerati dall'obbligo previsto dal comma 12 i Comuni e le Province per i quali l'ammontare dello stock di debito residuo al 31 dicembre di ciascun anno sia inferiore al 40 per cento del totale degli accertamenti dei primi tre titoli dell'entrata del medesimo esercizio. Nel caso in cui non possa essere assicurato il mantenimento della soglia del 40 per cento per l'intero triennio, l'obiettivo di riduzione dovrà essere conseguito annualmente per gli anni, all'interno del triennio, nei quali l'ente ha superato la soglia, con riferimento allo stock di debito e agli accertamenti dei primi tre titoli delle entrate al 31 dicembre dell'esercizio precedente.».

4. Per gli anni 2011 e 2012, i Comuni della regione possono utilizzare i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 anche interamente per il finanziamento di spese correnti.

5. Per il solo anno 2011, l'avanzo di amministrazione accertato con il conto consuntivo dell'anno 2010 può essere utilizzato per spese correnti ripetitive in qualsiasi periodo dell'esercizio, in deroga a quanto previsto dall'articolo 187, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

6. Per il solo anno 2011, le quote di avanzo di amministrazione presunto derivante dall'esercizio immediatamente precedente ed applicate al bilancio di previsione 2011 per spese correnti ripetitive, ai sensi dell'articolo 3, comma 50, primo periodo, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), possono essere utilizzate dopo l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio 2010. Per il solo anno 2011, le quote di avanzo anche presunto, aventi specifica destinazione e/o derivanti da accantonamenti effettuati con l'ultimo consuntivo approvato, di cui all'articolo 3, comma 50, terzo periodo, della legge regionale 4/2001, possono essere immediatamente utilizzate anche per spese correnti ripetitive.

7. All'articolo 12 della legge regionale 17/2008, come da ultimo modificato dall'articolo 10, commi da 12 a 18, della legge regionale 16 luglio 2010, n. 12 (Assestamento del bilancio 2010), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 10 bis è sostituito dal seguente:

«10 bis. Per il solo anno 2011, ai fini del calcolo dell'equilibrio economico di cui al comma 8, è consentita la detrazione di spese correnti ripetitive finanziate con avanzo di amministrazione non vincolato nella misura del 100 per cento.»;

b) dopo il comma 28 è inserito il seguente:

«28. 1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi posti dal comma 4, per il biennio 2011-2012, gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato limitatamente alle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato verificatesi nel biennio precedente, fermo restando che l'ammontare della spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'Irap, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non può superare il corrispondente ammontare del penultimo anno precedente. Gli enti che nel corso degli anni 2010 e 2011 hanno già dato avvio ad assunzioni, potranno conteggiare le cessazioni intervenute rispettivamente negli anni 2009 e 2010, solo se non già sostituite. Sono consentite eventuali procedure di mobilità in compensazione tra gli enti locali del comparto unico, che avvengano anche nel medesimo esercizio finanziario, purchè venga rispettato il limite di spesa di cui ai primo periodo. I Comuni con popolazione uguale o inferiore a 3.000 abitanti possono procedere anche alle assunzioni di personale relativo alle cessazioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato verificatesi nel corso dell'esercizio finanziario di riferimento.»;

c) al primo alinea del comma 28 bis le parole «dispone l'articolo 28» sono sostituite dalle seguenti: «dispongono i commi 28 e 28.1»;

d) al comma 29 le parole «dal comma 28» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 28 e 28.1»;

e) all'ultimo periodo del comma 30 le parole «dal comma 28» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 28 e 28.1»;

f) al comma 31 le parole «ai commi 28, 28 bis, e 29» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 28, 28.1, 28 bis e 29».

8. Le Province, i Comuni, le unioni di Comuni e le Comunità montane possono utilizzare le entrate derivanti dal plusvalore realizzato con alienazione di beni patrimoniali, inclusi i beni immobili, per l'estinzione anticipata dei mutui in ammortamento.

 

     Art. 12. (Disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica)

1. Le disposizioni contenute nel presente articolo sono dirette alla razionalizzazione ed al contenimento della spesa pubblica, in correlazione a quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 183 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2010)", e successive modifiche, nonchè alle disposizioni di principio finalizzate al coordinamento della finanza pubblica contenute nel decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 .

2. La misura delle indennità e dei gettoni di presenza previsti a favore degli amministratori degli enti locali continua ad essere disciplinata secondo quanto previsto dal comma 13 dell'articolo 3 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002). Non trovano applicazione nel quadriennio dal 2009 al 2012 gli aggiornamenti dei limiti delle indennità previsti dalla vigente normativa regionale. La Giunta regionale delibera la riduzione delle indennità e dei gettoni di presenza dei consiglieri provinciali in misura non inferiore al dieci per cento. L'importo risultante è comunque arrotondato per eccesso all'unità di euro superiore. Tale disposizione ha effetto dalla data di approvazione della delibera giuntale che ha recepito le disposizioni di cui al terzo periodo del presente comma. La riduzione di cui al presente comma si applica a decorrere dal 2011 alle province per le quali ha luogo il rinnovo del rispettivo consiglio, con efficacia dalla data del medesimo rinnovo, con riferimento alla misura dei compensi applicati alla data di entrata in vigore della presente legge [133].

3. [All'articolo 3 della legge regionale 13/2002, dopo il comma 14 è aggiunto il seguente:

«14 bis. Agli amministratori degli enti locali spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute per gli spostamenti effettuati in relazione all'espletamento del loro mandato. Le condizioni, le modalità ed i limiti del rimborso sono determinati con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di autonomie locali, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali. Nelle more dell'adozione della deliberazione della Giunta regionale gli enti locali provvedono al rimborso delle spese sostenute e documentate.»] [134].

4. La partecipazione agli organi collegiali di amministrazione degli enti pubblici e privati, che ricevono contributi da parte della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici il cui ordinamento è disciplinato dalla Regione, destinati esclusivamente a sostenere le spese di funzionamento senza specifico vincolo di destinazione, è onorifica. Essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano previsti i gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera.

5. Le disposizioni del comma 4 non si applicano ai soggetti individuati nell'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 6 del decreto legge 78/2010, convertito dalla legge 122/2010, nonchè agli enti del servizio sanitario regionale, alle ATER e ai Consorzi per lo sviluppo industriale. Con deliberazione della Giunta regionale possono essere esclusi altri enti pubblici economici.

6. La Regione, gli enti locali e gli altri enti pubblici il cui ordinamento è disciplinato dalla Regione, non ammettono ai contributi indicati al comma 4 gli enti privati, diversi da quelli individuati nel comma 5, che non si adeguano a quanto disposto dal medesimo, qualora i contributi siano superiori a diecimila euro all'anno.

7. Con effetto dall'1 gennaio 2011 le indennità, i compensi e i gettoni di presenza corrisposti dalla Regione, dagli enti locali e dagli altri enti pubblici il cui ordinamento è disciplinato dalla Regione, ai componenti di commissioni, comitati, organi collegiali comunque denominati, esclusi gli organi di revisione e gli organismi indipendenti di valutazione, nonchè agli organi commissariali, sono ridotti automaticamente del 10 per cento rispetto agli importi previsti alla data del 31 ottobre 2010. Restano ferme le riduzioni previste dall'articolo 8, commi 53 e 54, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007) e, per gli enti locali, dall'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria 2006).

8. Fatte salve le ipotesi in cui i componenti sono determinati in numero fisso dalla legge regionale, gli organi di amministrazione e di controllo, ove non già costituiti in forma monocratica, i cui membri percepiscono indennità, compensi o gettoni di presenza, nonchè il collegio dei revisori degli enti pubblici, anche economici, il cui ordinamento è disciplinato dalla Regione, sono costituiti da un numero di componenti effettivi non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre. Gli enti provvedono conseguentemente all'adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che le modifiche siano operative a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

9. Nelle società possedute direttamente o indirettamente in misura totalitaria, alla data di entrata in vigore della presente legge, dalla Regione e dagli enti locali, il compenso di cui all'articolo 2389, primo comma, del codice civile, dei componenti degli organi di amministrazione e di quelli di controllo è ridotto del 10 per cento. La disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dalla prima scadenza del consiglio o del collegio successiva alla data di entrata in vigore della presente legge.

10. [Il rispetto delle disposizioni di principio che prevedono il contenimento di alcune componenti di spesa previste dall'articolo 6, commi 7, 8, 9, 10 e 14, del decreto legge 78/2010, convertito dalla legge 122/2010, è garantito per gli enti locali della Regione Friuli Venezia Giulia con il conseguimento degli obiettivi in materia di coordinamento della finanza pubblica contenuti nell'articolo 12 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009) e successive modifiche] [135].

11. Dopo la lettera b) del comma 19 dell'articolo 12 della legge regionale 17/2008, è aggiunta la seguente:

«b bis) non possono sostenere spese per studi e incarichi di consulenza, incluse quelle relative a studi e incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, nonchè per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, e acquisto e noleggio di autovetture in misura superiore al 50 per cento della media delle spese sostenute allo stesso titolo nel triennio precedente; è inoltre vietata la stipulazione di contratti di sponsorizzazione.».

12. Dopo il comma 28.1 dell'articolo 12 della legge regionale 17/2008, come inserito dall'articolo 11, comma 7, lettera b), della presente legge, è inserito il seguente:

«28.1.1. In caso di mancato rispetto del limite di spesa di cui ai commi 28 e 28.1, gli enti non soggetti al patto di stabilità non possono, nell'anno successivo, sostenere spese per studi e incarichi di consulenza, nonchè per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza e acquisto e noleggio di autovetture in misura superiore al 50 per cento della media delle spese sostenute allo stesso titolo nel triennio precedente. E' inoltre vietata la stipulazione di contratti di sponsorizzazione.».

13. Al fine di valorizzare le professionalità interne all'amministrazione, per gli anni 2011, 2012 e 2013 la spesa annua della Regione, e degli altri enti pubblici il cui ordinamento è disciplinato dalla Regione, per studi e incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi e incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, è ridotta del 20 per cento rispetto alla media delle medesime spese riferite ai consuntivi del triennio 2007-2009.

14. [Per gli anni 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 la spesa annua della Regione, e degli altri enti pubblici il cui ordinamento è disciplinato dalla Regione, per le relazioni pubbliche, i convegni, le mostre, la pubblicità e la rappresentanza, è ridotta del 20 per cento rispetto alla media delle medesime spese riferite ai consuntivi del triennio 2007-2009] [136].

15. Per gli anni 2011, 2012 e 2013 la Regione e gli altri enti pubblici il cui ordinamento è disciplinato dalla Regione non possono stipulare contratti di sponsorizzazione [137].

16. Le disposizioni di cui ai commi 14 e 15 non si applicano al Fondo speciale per l'internazionalizzazione della Regione Friuli Venezia Giulia istituito ai sensi dell'articolo 9, commi 7 e 8, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), all'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA), alla PromoTurismoFVG, all'Agjenzie regjonâl pe lenghe furlane, all'Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa e all'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (ERPAC) [138].

17. Al fine del perseguimento di una maggiore efficienza delle società pubbliche, tenuto conto dei principi nazionali e comunitari in termini di economicità e di concorrenza, gli enti locali della regione non possono, salvo quanto previsto dall'articolo 2447 del codice civile, effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, nè rilasciare garanzie a favore delle società partecipate non quotate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentite le operazioni citate nei confronti delle società di cui al primo periodo a fronte della realizzazione di programmi di investimento ovvero dello svolgimento di servizi di pubblico interesse, prestati in condizioni di oggettiva non remuneratività, in attuazione di convenzioni, contratti di servizio o di programma. Gli enti locali individuano i criteri per il riconoscimento delle condizioni di oggettiva non remuneratività ai fini della stipula dei predetti atti [139].

18. In armonia con i principi enunciati dal comma 17 le direzioni centrali, competenti per i settori di attività nei quali opera la società di cui al comma 18 dell'articolo 14, stipulano apposita convenzione ovvero contratto di servizio o di programma entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

19. Per gli anni 2011, 2012 e 2013 la Regione e gli enti locali soggetti al patto di stabilità interno, che non abbiano rispettato gli obiettivi del patto medesimo nell'anno precedente, riducono del due per cento la spesa annua per la manutenzione straordinaria e per la locazione passiva degli immobili utilizzati rispetto alla media delle medesime spese riferite ai consuntivi del quinquennio 2005-2009, e non procedono a operazioni di acquisto di immobili [140].

20. Sono escluse dal limite di cui al comma 19 le spese per gli interventi di manutenzione straordinaria sugli edifici scolastici, nonchè quelle conseguenti all'applicazione del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 ) e del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).

21. Per gli anni 2011, 2012 e 2013 le Amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale di cui all'articolo 127 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, possono effettuare spese per missioni, anche all'estero, per un ammontare annuo non superiore a quello del 2009, ridotto del 10 per cento.

22. A decorrere dall'1 gennaio 2011 non è più corrisposta al personale delle Amministrazioni di cui al comma 21, l'indennità oraria in caso di missione all'estero; a decorrere dalla medesima data al personale inviato in missione, all'interno o all'estero, compete il rimborso delle spese sostenute per viaggi in ferrovia o effettuati con altri mezzi di linea terrestre, marittima o aerea, entro il limite del costo del biglietto di classe economica, o di classe superiore per località distanti più di 3.000 chilometri, e degli eventuali supplementi e prenotazioni obbligatorie, nonchè dell'uso del posto letto anche singolo.

23. Per lo svolgimento della missione il personale delle Amministrazioni di cui al comma 21 è tenuto a utilizzare i mezzi di servizio ovvero i mezzi pubblici; qualora l'uso dei mezzi pubblici sia inconciliabile con lo svolgimento della missione ovvero qualora l'uso del mezzo proprio risulti economicamente più conveniente, può essere autorizzato l'utilizzo del mezzo proprio. La disciplina prevista per il personale regionale in ordine ai rimborsi spettanti per l'utilizzo del mezzo proprio, si applica anche alle Amministrazioni del comparto unico diverse dalla Regione, con oneri a carico delle singole Amministrazioni; l'applicazione ha decorrenza dal 31 maggio 2010, data di entrata in vigore del decreto legge 78/2010, convertito dalla legge 122/2010 .

24. Le disposizioni di cui ai commi 21, 22 e 23 si applicano anche alle aziende di servizi pubblici alla persona di cui alla legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nella Regione Friuli Venezia Giulia).

25. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il secondo comma dell'articolo 117 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia);

b) gli articoli 118, 121, 125 e 126 della legge regionale 53/1981;

c) il secondo periodo del primo comma e il secondo periodo del secondo comma dell'articolo 119 della legge regionale 53/1981;

d) l'articolo 38 della legge regionale 11 giugno 1988, n. 44 e l'articolo 3 della legge regionale 26 agosto 1996, n. 35 (modificativi dell'articolo 118 della legge regionale 53/1981).

26. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica di cui all'articolo 6, comma 13, del decreto legge 78/2010, convertito dalla legge 122/2010, per le Amministrazioni di cui al comma 21 e gli enti del servizio sanitario della regione, continua a trovare applicazione il disposto di cui all'articolo 5 della legge regionale 16/2010.

27. In relazione al disposto di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legge 78/2010, convertito dalla legge 122/2010, per il personale delle Amministrazioni di cui al comma 21, nel trattamento economico complessivo sono ricompresi anche speciali compensi e incentivi correlati a particolari funzioni o attività.

28. Fermo restando quanto disposto al comma 27, le modalità di attuazione del disposto di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legge 78/2010, convertito dalla legge 122/2010, con riferimento al trattamento economico spettante al personale dirigenziale con contratto di lavoro di diritto privato dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali sono determinate dalla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 27 del Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modifiche, tenendo conto della decurtazione del trattamento economico già operata nel biennio 2008-2009; per gli incarichi conferiti presso la Segreteria generale del Consiglio regionale provvede l'Ufficio di Presidenza del Consiglio.

29. Il comma 6 dell'articolo 2 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 16 (Norme urgenti in materia di personale e di organizzazione nonchè in materia di passaggio al digitale terrestre), è sostituito dal seguente:

«6. A valere dall'anno 2010 e fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2 bis, del decreto legge 78/2010, convertito dalla legge 122/2010, le risorse destinate al finanziamento del sistema premiale del personale regionale non dirigente della Regione possono essere integrate, con gli strumenti di bilancio e, comunque, nell'ambito delle effettive disponibilità, a condizione che gli obiettivi complessivamente assegnati alle diverse strutture direzionali, come verificati dal nucleo di valutazione, siano raggiunti nella misura pari all'80 per cento.».

30. [Ai fini del conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica di cui all'articolo 9, commi 5, 6, 7, 8 e 28 del decreto legge 78/2010, convertito dalla legge 122/2010, per le Amministrazioni di cui al comma 21 e gli enti del servizio sanitario della Regione, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all'articolo 13, commi dal 14 al 23, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), come modificato dall'articolo 8, comma 1, della presente legge] [141].
31. [I limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto legge 78/2010, convertito dalla legge 122/2010, non si applicano all'Agenzia regionale del lavoro di cui all'articolo 9 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) ] [142].

32. Al comma 2 dell'articolo 42 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421 ), come da ultimo modificato dall'articolo 13, comma 7, lettera b), punto 1, della legge regionale 24/2009, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «La permanenza in servizio può essere disposta esclusivamente nell'ambito delle facoltà assunzionali consentite dalla legislazione vigente in base alle cessazioni del personale e nel rispetto delle relative procedure autorizzatorie; le risorse destinabili a nuove assunzioni in base alle predette cessazioni sono ridotte in misura pari all'importo del trattamento retributivo derivante dalle permanenze in servizio.».

33. In relazione al disposto di cui all'articolo 42, comma 2, secondo periodo, della legge regionale 18/1996, come introdotto dal comma 32, sono fatte salve le permanenze in servizio aventi decorrenza anteriore all'1 gennaio 2011, disposte prima dell'entrata in vigore della presente legge.

34. Dopo il comma 5 quater dell'articolo 46 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), è aggiunto il seguente: «5 quinquies. Nella regione Friuli Venezia Giulia la funzione di partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento tributario e contributivo di cui all'articolo 18 del decreto legge 78/2010, convertito dalla legge 122/2010, è esercitata:

a) per i Comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti tramite una delle forme associative previste dagli articoli 21, 22 e 23;

b) per i Comuni con popolazione pari o superiore a cinquemila abitanti in forma singola o tramite una delle forme associative previste dagli articoli 21, 22 e 23.».

35. [Il Consiglio provinciale è composto dal Presidente della Provincia e:

a) 24 membri nelle province con popolazione sino a 300.000 abitanti;

b) 30 membri nelle altre province] [143].

36. [In ogni provincia sono costituiti tanti collegi elettorali quanti sono i consiglieri provinciali alla stessa assegnati. A nessun comune possono essere assegnati più della metà dei collegi spettanti alla provincia. Ciascuna sezione elettorale deve essere compresa in un unico collegio. I criteri per la definizione delle circoscrizioni dei collegi elettorali provinciali sono stabiliti dalla Giunta regionale] [144].

37. [Le circoscrizioni dei collegi elettorali provinciali sono definite, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, con decreto del Presidente della Regione, da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, sentita previamente la Provincia interessata. Nel caso in cui la Provincia non esprima il parere entro venti giorni dalla richiesta, il decreto può essere comunque adottato. Si prescinde dal parere della Provincia qualora debbano essere apportate modifiche all'ambito territoriale dei collegi derivanti dalla revisione delle circoscrizioni delle sezioni elettorali comunali] [145].

38. [Il numero massimo degli Assessori provinciali è determinato, per ciascuna provincia, in misura pari a un quinto del numero dei Consiglieri della provincia, con arrotondamento all'unità superiore. Nel calcolo del numero dei Consiglieri provinciali si computa il Presidente della Provincia. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 2011 alle Province per le quali ha luogo il rinnovo del rispettivo Consiglio, con efficacia dalla data del medesimo rinnovo] [146].

39. Il numero massimo degli Assessori comunali è determinato, per ciascun comune, in misura pari a un quarto del numero dei Consiglieri del comune, con arrotondamento all'unità superiore. Nel calcolo del numero dei Consiglieri comunali si computa il Sindaco. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 2011 ai Comuni per i quali ha luogo il rinnovo del rispettivo Consiglio, con efficacia dalla data del medesimo rinnovo.

39 bis. Nei Comuni il sindaco può nominare, qualora sussistano particolari esigenze di governo locale anche di natura transitoria, un ulteriore assessore, oltre il numero massimo previsto, compatibilmente con le disponibilità di bilancio [147].

39 ter. È consentito inoltre derogare alle quote di rappresentanza di genere nella Giunta comunale in assenza di un numero sufficiente di Consiglieri del genere meno rappresentato nel Consiglio qualora lo statuto non preveda la nomina ad assessore di cittadini non facenti parte del Consiglio comunale [148].

40. [Il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 9 marzo 1995, n. 14 (Norme per le elezioni comunali nel territorio della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, nonchè modificazioni alla legge regionale 12 settembre 1991, n. 49), è sostituito dal seguente:

«2. Nelle Province, nei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e nei Comuni capoluogo di provincia lo Statuto può prevedere che i rispettivi Consigli siano presieduti da un Presidente eletto tra i Consiglieri nella prima seduta. Negli altri comuni il Consiglio è presieduto dal Sindaco. Ai sensi dell'articolo 3, comma 13, della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002), la Giunta regionale determina il compenso dei Presidenti dei Consigli provinciali e comunali nell'importo del gettone di presenza o dell'indennità spettante ai rispettivi consiglieri, maggiorati nella misura massima del 50 per cento. La disposizione di cui al presente comma si applica a decorrere dal 2011 alle Province e ai Comuni per i quali ha luogo il rinnovo del rispettivo Consiglio, con efficacia dalla data del medesimo rinnovo.»] [149].

41. [All'articolo 3 bis della legge regionale 14/1995, come introdotto dall'articolo 7 della legge regionale 9/2001, il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Nei Comuni con popolazione sino a 3.000 abitanti, alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato proclamato eletto Sindaco vengono assegnati i due terzi dei seggi, con arrotondamento all'unità superiore. Negli altri Comuni, alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato proclamato eletto Sindaco viene assegnato il sessanta per cento dei seggi, con arrotondamento all'unità superiore.»] [150].

42. Nelle province della regione Friuli Venezia Giulia la figura del direttore generale è soppressa. La disposizione di cui al presente comma produce i suoi effetti dalla scadenza dei relativi incarichi [151].

43. L'articolo 14 della legge regionale 1/2006, con esclusione del comma 2, è abrogato. I difensori civici, i mediatori civici e gli altri istituti di garanzia di cui all'articolo 14, comma 1, della legge regionale 1/2006, previsti dai vigenti statuti degli enti locali, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppressi e restano in carica fino alla scadenza dei relativi incarichi.

44. [Alla legge regionale 15 marzo 2001, n. 9 (Disposizioni in materia di elezioni comunali e provinciali, nonchè modifiche e integrazioni alla legge regionale 14/1995. Modifica all'articolo 29 della legge regionale 49/1991 concernente le deliberazioni soggette al controllo di legittimità), dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

«Art. 4 bis. (autenticazione delle sottoscrizioni)

1. Sono competenti ad eseguire l'autenticazione delle sottoscrizioni previste dalla legge, oltre ai pubblici ufficiali indicati dall'articolo 14 della legge 53/1990, i consiglieri regionali.». ] [152]

 

     Art. 13. (Finalità 10 - affari istituzionali, economici e fiscali)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 2 (Attribuzione alla Giunta regionale del coordinamento delle attività di recupero del comprensorio minerario di Cave del Predil e nomina di un commissario straordinario per l'attuazione di leggi statali e regionali e di regolamenti europei inerenti all'area. Modifiche alla legge regionale 44/1993 in materia di assegnazione e alienazione di alloggi siti in Comune di Tarvisio, località Cave del Predil e Riofreddo), è inserito il seguente :

«1 bis. A decorrere dall'1 gennaio 2011 l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire la nuda proprietà del comprensorio minerario di Cave del Predil al Comune di Tarvisio, riservandosi il diritto di usufrutto. A decorrere dalla cessazione della gestione straordinaria prevista dal comma 1, il diritto di usufrutto del comprensorio minerario di Cave del Predil è trasferito al Comune di Tarvisio il quale subentra in tutti i rapporti attivi e passivi in essere.».

2. La Regione promuove la valorizzazione dei beni del demanio, nonchè del patrimonio regionale esistente nel proprio territorio, perseguendo le seguenti finalità strategiche, anche attraverso l'attribuzione di beni del demanio agli enti locali:

a) attuare lo sviluppo sostenibile anche promuovendo iniziative finalizzate a migliorare le condizioni economiche e sociali del tessuto insediativo;

b) favorire l'ordinato sviluppo del territorio, delle risorse disponibili e del sistema produttivo;

c) migliorare la qualità dei servizi offerti all'utenza salvaguardando la qualità ambientale e paesaggistica del demanio marittimo;

d) conservare e migliorare l'assetto idrogeologico territoriale del demanio idrico regionale, anche promuovendo azioni finalizzate alla revisione della struttura organizzativa per il controllo e la gestione dei beni stessi mediante strutture operanti sul territorio.

3. Per le finalità di cui al comma 2, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale individua appositi strumenti pianificatori, anche con riferimento a singole porzioni del territorio regionale, assicurando, attraverso un percorso partecipativo, la più ampia adesione dei soggetti coinvolti.

3 bis. L'Amministrazione regionale promuove e sostiene l'elaborazione di progetti di intervento a carattere settoriale o intersettoriale riguardanti l'intero territorio regionale o parti di esso e partecipa ad iniziative promosse da attori istituzionali per il conseguimento di obiettivi di sviluppo culturale, sociale ed economico, di riequilibrio territoriale, di valorizzazione di beni di prioritaria rilevanza per il contesto di riferimento [153].

3 ter. A tal fine la Regione è autorizzata a stipulare accordi di programma con le Amministrazioni centrali dello Stato e altri soggetti pubblici e privati interessati. Tali accordi sono stipulati dall'Assessore regionale alle finanze, patrimonio e programmazione ed approvati con le modalità previste dalla legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) [154].

3 quater. Ad avvenuta approvazione degli accordi la Regione trasferisce ai soggetti realizzatori i mezzi finanziari corrispondenti all'impegno assunto negli accordi medesimi, con le modalità stabilite negli accordi stessi [155].

4. Alla legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 (Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 5 dell'articolo 2 è inserito il seguente:

«5 bis. Qualora nell'ambito di Accordi di Programma sia previsto il trasferimento al demanio idrico regionale di beni di proprietà di terzi o conferiti da terzi al soggetto realizzatore dell'intervento, il trasferimento avviene alla scadenza del piano di ammortamento economico-finanziario, senza onere alcuno per l'Amministrazione regionale.»;

b) al comma 1 dell'articolo 4 le parole «Direttore centrale» sono sostituite dalle seguenti: «Direttore di servizio»;

c) al comma 1 dell'articolo 6 le parole «Direttore centrale» sono sostituite dalle seguenti: «Direttore di servizio»;

d) al comma 1 dell'articolo 8 le parole «Direttore centrale» sono sostituite dalle seguenti: «Direttore di servizio»;

e) al comma 1 dell'articolo 14 le parole «a decorrere dall'1 gennaio 2011» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'1 aprile 2011»;

f) al comma 2 dell'articolo 24 le parole «Fino al 31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 marzo 2011».

5. In conseguenza delle nuove modalità operative introdotte a decorrere dall'1 maggio 2010 per la riscossione, da parte dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, delle contribuzioni nell'ambito delle procedure di gara previste dall'articolo 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria 2006), l'Amministrazione regionale è autorizzata a procedere al pagamento delle somme dovute in modo centralizzato da parte del Servizio Provveditorato e servizi generali della Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme.

6. Per le finalità di cui al comma 5, è autorizzata la spesa complessiva di 105.000 euro suddivisa in ragione di 35.000 euro per ciascuno degli anni dal 2011 al 2013, a carico dell'unità di bilancio 10.6.1.2013 e del capitolo 1798, dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

7. Al fine di consentire al Consorzio Industriale dell'Aussa Corno di stipulare uno o più mutui finalizzati all'acquisto e all'apprestamento di aree e di fabbricati siti all'interno del comprensorio consortile da destinarsi a favore di nuove iniziative industriali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio medesimo una garanzia fideiussoria sino alla concorrenza di 1,5 milioni di euro a sollievo degli oneri in linea capitale, interessi e accessori.

8. La concessione della garanzia di cui al comma 7 è autorizzata, su domanda del Consorzio interessato, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alle finanze, patrimonio e programmazione, di concerto con l'Assessore regionale alle attività produttive. La domanda per la concessione della garanzia è corredata della deliberazione dei competenti organi esecutivi del soggetto richiedente con cui è disposta l'assunzione del mutuo, accompagnata dall'atto di adesione dell'istituto mutuante.

9. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 7 fanno carico all'unità di bilancio 10.5.2.1177 e ai capitoli 1547 e 1747 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

10. Alla fine del comma 2 bis dell'articolo 6 della legge regionale 12 settembre 2001, n. 23 (Assestamento del bilancio 2001), come introdotto dall'articolo 14, comma 15, della legge regionale 11/2009, dopo la parola «europea» sono aggiunte le seguenti: «, nonchè alle condizioni previste dalla comunicazione della Commissione europea del 1 dicembre 2010 (Quadro temporaneo dell'Unione per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi economica e finanziaria), subordinatamente all'approvazione del regime di aiuto nazionale da parte della Commissione europea.».

11. Alla legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 bis, come introdotto dall'articolo 14, comma 6, della legge regionale 11/2009, dell'articolo 12 bis, come introdotto dall'articolo 40, comma 1, della legge regionale 13/2008, dopo le parole «crisi finanziaria ed economica),» sono inserite le seguenti: «nonchè le condizioni di cui alla comunicazione della Commissione europea del 1 dicembre 2010 (Quadro temporaneo dell'Unione per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi economica e finanziaria),»;

b) alla fine del comma 13 dell'articolo 12 ter della legge regionale 4/2005, come aggiunto dall'articolo 14, comma 11, della regionale 11/2009, dopo la parola «2008» sono aggiunte le seguenti: «, nonchè alle condizioni previste dalla comunicazione della Commissione europea del 1 dicembre 2010 (Quadro temporaneo dell'Unione per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi economica e finanziaria), subordinatamente all'approvazione del regime di aiuto nazionale da parte della Commissione europea.».

12. L'articolo 8 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali), è sostituito dal seguente:

«Art. 8 (Comitato tecnico-scientifico per le aree protette)

1. Presso la Direzione centrale competente in materia di ambienti naturali è istituito, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, il Comitato tecnico-scientifico per le aree protette, di seguito denominato Comitato, quale organo di consulenza dell'Amministrazione regionale, che esprime pareri obbligatori, ai sensi delle successive disposizioni, nelle seguenti materie:

a) piani di conservazione e sviluppo dei parchi o delle riserve e loro varianti;

b) regolamenti dei parchi o delle riserve e modifiche dei medesimi;

c) programmazione pluriennale di gestione della fauna dei parchi o delle riserve;

d) programmazione pluriennale per la fruizione turistico-naturalistica, la divulgazione e l'educazione ambientale delle aree protette;

e) misure di conservazione e piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000;

f) atti individuati da disposizioni regionali;

g) atti riguardanti i parchi regionali, le riserve regionali e i siti Natura 2000, su richiesta dell'Amministrazione regionale o degli enti gestori.

2. Il Comitato rimane in carica cinque anni ed è così composto:

a) il Direttore del Servizio competente in materia di ambienti naturali, o suo delegato, che presiede il Comitato;

b) il Direttore del Servizio competente in materia di gestione delle foreste regionali, o suo delegato, con funzioni di Vice Presidente;

c) il Direttore del Servizio competente in materia di pianificazione territoriale, o suo delegato;

d) il Direttore del Servizio competente in materia di sanità pubblica veterinaria, o suo delegato;

e) il Direttore dell'Ente tutela pesca del Friuli Venezia Giulia, o suo delegato;

f) sei laureati, esperti rispettivamente in botanica, habitat naturali, fauna selvatica in generale e avifauna in particolare, scienze forestali, scienze agrarie, economia agraria, specializzati nel settore delle aree protette e dei siti Natura 2000; ogni esperto è scelto fra un massimo di tre nominativi indicati congiuntamente dalle Università regionali.

3. Qualora gli esperti di cui al comma 2, lettera f), non siano indicati entro il termine di trenta giorni dalla formale richiesta, la Giunta regionale provvede alla loro individuazione.

4. Il Presidente può invitare nella seduta del Comitato, a titolo consultivo, esperti esterni o funzionari con incarichi attinenti alle materie in discussione.

5. I pareri del Comitato sono resi entro sessanta giorni; trascorso tale termine senza che sia stato reso il parere e il Comitato abbia rappresentato esigenze istruttorie, l'Amministrazione richiedente può procedere indipendentemente dal parere.

6. Il Comitato, entro sessanta giorni dall'istituzione, adotta un regolamento di funzionamento, approvato con deliberazione della Giunta regionale.

7. La Direzione centrale competente in materia di tutela degli ambienti naturali assicura l'attività di segreteria.

8. La Regione è autorizzata a sostenere gli oneri per il funzionamento del Comitato; il trattamento dei componenti esterni è disciplinato dalla legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale).

9. Il Comitato è istituito entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22; sino alla sua istituzione, le funzioni di cui al presente articolo sono svolte dal Comitato tecnico- scientifico per i parchi e le riserve costituito con decreto del Presidente della Regione 13 settembre 2008, n. 236 (Ricostituzione del comitato tecnico scientifico per i parchi e le riserve).».

13. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 8 della legge regionale 42/1996, come sostituito dal comma 12, fanno carico all'unità di bilancio 10.1.1.1162 e al capitolo 9806 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

14. Per assicurare le esigenze istituzionali e di servizio l'Amministrazione regionale è autorizzata a destinare al Consiglio regionale appositi spazi anche in eccedenza rispetto a quelli costituenti pertinenza degli immobili destinati a sede del Consiglio stesso.

15. A tal fine l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni previa comunicazione delle esigenze di cui al comma 14.

16. Gli oneri derivanti dai commi 14 e 15 fanno carico all'unità di bilancio 10.3.1.1168 e al capitolo 1463 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

17. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella K.

 

     Art. 14. (Finalità 11 - funzionamento della Regione)

1. Il comma 52 dell'articolo 7 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 (Assestamento del bilancio 2007) è sostituito dal seguente:

«52. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese relative alla convenzione con Poste Italiane s.p.a. per la gestione di un conto corrente postale e le spese relative agli oneri fiscali derivanti dalla gestione del conto corrente bancario di Tesoreria regionale intestati all'Amministrazione regionale medesima.».

2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 52, dell'articolo 7, della legge regionale 22/2007, come modificato dal comma 1, fanno carico all'unità di bilancio 11.3.1.1180 e al capitolo 491 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Ente Tutela Pesca un finanziamento annuale allo scopo di supportare la Direzione competente in materia di pesca e acquacoltura nelle attività concernenti la tutela e il ripristino mediante interventi di ripopolamento dello stock di anguilla (Anguilla anguilla) previste dal regolamento (CE) n. 1100/2007 del Consiglio, del 18 settembre 2007, che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di anguilla europea.

4. [Per le finalità di cui al comma 3 è stipulata una convenzione tra l'Ente Tutela Pesca e la Direzione competente in materia di pesca e acquacoltura] [156].

5. Per le finalità previste dal comma 3, è autorizzata la spesa complessiva di 60.000 euro, suddivisa in ragione di 20.000 euro per ciascuno degli anni dal 2011 al 2013, a carico dell'unità di bilancio 11.4.1.1192 e del capitolo 4273 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

6. [Le entrate derivanti dalle quote regionali delle concessioni delle aree della Laguna di Marano - Grado per l'allevamento dei molluschi bivalvi di cui all'articolo 3 della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 (Disposizioni concernenti l'allevamento di molluschi bivalvi nella laguna di Marano-Grado), nonchè le entrate derivanti dai canoni di concessione sulle aree demaniali marittime per uso di pesca e acquacoltura che vengono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 3.1.104 e sui capitoli 763 e 854 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, sono destinate al finanziamento delle finalità previste dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 30 dicembre 2008 n. 17 (Legge finanziaria 2009), a valere sull'unità di bilancio 1.1.1.1001 e sul capitolo 6202 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011. Le somme rinvenienti vengono iscritte nell'esercizio successivo alla loro riscossione nello stato di previsione della spesa] [157].

7. I commi 8 e 9 dell'articolo 12 della legge regionale 16 luglio 2010, n. 12 (Assestamento del bilancio 2010), sono abrogati.

8. Al fine di provvedere alla esecuzione delle iscrizioni in arretrato sui libri fondiari e alle attività conseguenti pendenti presso l'Ufficio tavolare di Trieste, la Regione è autorizzata a utilizzare personale somministrato nel limite massimo di 10 unità e per la durata di ventiquattro mesi. La Giunta regionale approva il programma delle attività, le modalità per il monitoraggio dell'intervento e la determinazione del numero delle unità di personale somministrato necessario per l'attuazione del programma medesimo.

9. Per le finalità previste dal comma 8 la spesa complessiva di 700.000 euro, suddivisa in ragione di 300.000 euro per l'anno 2011 e di 400.000 euro per l'anno 2012, fa carico all'unità di bilancio 11.3.1.1180 e al capitolo 599 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

10. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere spese dirette per esigenze operative del Servizio attività ricreative e sportive relativamente all'acquisto di coppe, medaglie e altri trofei da assegnare agli organizzatori di manifestazioni sportive che si svolgono in Regione. Tali spese possono essere disposte anche tramite apertura di credito a favore di un dipendente regionale, con la qualifica non inferiore alla categoria D5, assegnato alla medesima struttura.

11. Per le finalità di cui al comma 10 è autorizzata la spesa complessiva di 9.000 euro, suddivisa in ragione di 3.000 euro per ciascuno degli anni dal 2011 al 2013 a carico dell'unità di bilancio 11.3.1.1180 e del capitolo 6026 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 del bilancio per l'anno 2011.

12. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere spese dirette per esigenze operative del Servizio attività ricreative e sportive relativamente all'acquisto di materiale sportivo quale tute, divise, magliette o altri articoli similari da assegnare per esigenze promozionali in occasione di manifestazioni sportive. Tali spese possono essere disposte anche tramite apertura di credito a favore di un dipendente regionale, con la qualifica non inferiore alla categoria D5, assegnato alla medesima struttura.

13. Per le finalità di cui al comma 12 è autorizzata la spesa complessiva di 1.500 euro, suddivisa in ragione di 500 euro per ciascuno degli anni dal 2011 al 2013, a carico dell'unità di bilancio 11.3.1.1180 e del capitolo 6027 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 del bilancio per l'anno 2011.

14. Dopo il comma 7 dell'articolo 3 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni), è aggiunto il seguente:

«7 bis. La partecipazione dei componenti alle sedute della Consulta avviene a titolo gratuito e non comporta oneri a carico dell'Amministrazione regionale.».

15. Dopo il comma 8 dell'articolo 5 della legge regionale 13/2004 è aggiunto il seguente:

«8 bis. La partecipazione dei componenti alle sedute del Comitato avviene a titolo gratuito e non comporta oneri a carico dell'Amministrazione regionale.».

16. In considerazione dell'importanza strategica per il tessuto socio economico e occupazionale dell'area montana regionale assunta dalla società PROMOTUR s.p.a. e della necessità di garantire che la società possa continuare a svolgere il servizio di pubblico interesse affidatole, anche al fine di perseguire l'obiettivo di realizzare il programma di investimenti approvato dalla Regione, l'Amministrazione regionale procede alla ricapitalizzazione della società, in conformità alle deliberazioni assembleari e sino alla concorrenza di 3 milioni di euro.

17. Per le finalità di cui al comma 16 è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 11.4.1.1192 e del capitolo 1220 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

18. [A seguito dell'acquisizione della totalità del capitale sociale dell'Agenzia regionale per l'edilizia sostenibile s.r.l. (ARES) da parte della Regione, ai sensi della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), l'Amministrazione regionale, considerato che la società medesima non era operativa, è autorizzata ad assegnare alla stessa un contributo di 100.000 euro per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali al fine di consentirne l'avvio in relazione alle competenze a essa attribuite dalla Regione e riconosciute di importanza strategica e inerenti sia lo svolgimento di funzioni di pubblico interesse, sia il perseguimento di programmi di investimento già finanziati dalla Regione] [158].

19. [Per le finalità di cui al comma 18 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 11.4.1.1192 e del capitolo 1433 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011] [159].

20. Il comma 25 dell'articolo 6 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), è sostituito dal seguente:

«25. Le entrate riscosse ai sensi del comma 23 sono trasferite ad ARPA per l'attività di consulenza tecnica prestata a supporto dell'istruttoria dei provvedimenti di autorizzazione integrata ambientale di competenza regionale, per le attività di controllo sul rispetto delle condizioni imposte dalle autorizzazioni integrate ambientali. L'importo trasferito costituisce entrata di ARPA ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera d), della legge regionale 3 marzo 1998, n. 6 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA).».

21. Gli oneri derivanti dall'attività di consulenza tecnica a supporto dell'istruttoria regionale dei provvedimenti di autorizzazione integrata ambientale, ai sensi del comma 25 dell'articolo 6 della legge regionale 2/2006, come sostituito dal comma 20, fanno carico all'unità di bilancio 11.4.1.1192 e al capitolo 2223 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

22. Gli oneri derivanti dall'attività di controllo di ARPA, di cui al comma 25 dell'articolo 6 della legge regionale 2/2006, come sostituito dal comma 20, fanno carico all'unità di bilancio 11.4.1.1192 e ai capitoli 2323 e 2324 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

23. La Regione promuove la cultura della legalità fiscale al fine di rafforzare nei cittadini, ed in particolare in quelli delle nuove generazioni, il senso di appartenenza ad una comunità che vive dell'apporto di tutti e dove il contributo di ciascuno si manifesta anche attraverso l'adempimento degli obblighi fiscali nel quadro dei doveri di cittadinanza.

24. Per le finalità di cui al comma 23, l'Amministrazione regionale è autorizzata a realizzare iniziative specificamente mirate alla promozione e alla diffusione sul territorio regionale della cultura della legalità fiscale, anche in collaborazione con l'Agenzia delle entrate.

25. Per le finalità previste dal comma 24, è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 11.3.1.1180 e del capitolo 3513 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

26. L'articolo 5 della legge regionale 13 ottobre 2008, n. 10 (Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia), è sostituito dal seguente:

«Art. 5

(Direttore)

1. Il direttore è individuato tra i dipendenti del ruolo unico regionale, almeno di categoria D, in possesso della laurea specialistica o del diploma di laurea previsto dal previgente ordinamento universitario, in materie afferenti i settori di competenza dell'Istituto, con elevata professionalità e comprovata esperienza maturata, per almeno un quinquennio, in settori attinenti l'ambito operativo dell'Istituto stesso.

2. Il direttore è nominato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alla cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie. All'atto della nomina la Giunta regionale individua altresì il sostituto in caso di assenza, impedimento e vacanza.

3. Il rapporto di lavoro del direttore è regolato da contratto di diritto privato di durata non inferiore a due anni.

4. Le condizioni giuridiche ed economiche del rapporto contrattuale sono fissate in conformità a quanto previsto dalla disciplina vigente per i dirigenti regionali con incarico di direttore di servizio.

5. Il conferimento dell'incarico di direttore dell'Istituto a dipendenti regionali determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico; il servizio prestato in forza del contratto a tempo determinato è utile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza e dell'anzianità di servizio.».

27. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 5 della legge regionale 10/2008, come sostituito dal comma 26, fanno carico alle seguenti unità di bilancio e capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 a fianco di ciascuna indicati:

a) unità di bilancio 11.3.1.1185 - capitoli 3550 e 9670;

b) unità di bilancio 11.3.1.1184 - capitolo 9650;

c) unità di bilancio 12.2.4.3480 - capitoli 9881 e 9882.

28. [Dopo il comma 19 dell'articolo 13 della legge regionale 24/2009 è aggiunto il seguente:

«19 bis. Non trovano applicazione le previsioni normative di cui al comma 19 nel caso in cui l'applicazione della procedura di mobilità individuale avvenga, a richiesta dei lavoratori e con contestuale trasferimento reciproco, tra due enti facenti parte del Comparto unico regionale, cedente e accettante, previo consenso degli enti medesimi.»] [160].

29. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 (Ordinamento nella Regione Friuli - Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale), le parole «tecnicoscientifico» sono sostituite dalla seguente: «generale».

30. All'articolo 4 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 16 (Norme urgenti in materia di personale e di organizzazione nonchè in materia di passaggio al digitale terrestre), al comma 1 e al comma 10 le parole «1 gennaio 2011» sono sostituite dalle seguenti: «1 gennaio 2012».

31. Le posizioni organizzative esistenti al 31 dicembre 2010 presso l'Amministrazione e gli enti regionali e il Consiglio regionale, e i relativi incarichi, sono prorogati al 31 dicembre 2011, fatte salve le diverse determinazioni della Giunta regionale e dei Direttori centrali competenti e, rispettivamente, dell'Ufficio di Presidenza e del Segretario generale del Consiglio regionale.

32. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 30 e 31 fanno carico alle seguenti unità di bilancio e capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 a fianco di ciascuna indicati:

a) unità di bilancio 11.3.1.1185 - capitoli 3550, 3551 e 9670;

b) unità di bilancio 11.3.1.1184 - capitolo 9650;

c) unità di bilancio 12.2.4.3480 - capitoli 9881 e 9882.

33. Nelle more dell'effettiva applicazione di discipline omogenee in ordine allo stato giuridico del personale del Comparto unico regionale istituito dall'articolo 127 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate), e in attesa dell'omogeneizzazione degli istituti contrattuali tra personale regionale e personale degli enti locali disposta dall'articolo 5 della legge regionale 27 novembre 2006, n. 23 (Disposizioni urgenti in materia di personale), in sede di applicazione dell'articolo 16, comma 12, del Contratto collettivo integrativo 1998-2001 - Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - Area non dirigenziale, sottoscritto in data 11 ottobre 2007, il punteggio assegnato dall'1 gennaio 2008 al personale ivi indicato non soggetto a valutazione va riferito al dato delle valutazioni individuali come riportato nella graduatoria relativa alla struttura direzionale di massima dimensione, con riferimento agli obiettivi individuali e ai comportamenti organizzativi. La valutazione assegnata ai sensi dell'articolo 16, comma 12, non è considerata ai fini dell'applicazione dell'articolo 16, comma 7, lettera b), del medesimo contratto integrativo [161].

34. In via di interpretazione autentica dell'articolo 7, comma 13, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005), tra gli oneri sostenuti dall'Amministrazione regionale per il servizio di gestione di propri asili nido aziendali sono comprese, in particolare, la messa a disposizione gratuita dei locali e degli arredi, la copertura assicurativa dell'immobile da incendio, le spese relative alle utenze e alla tassa per l'asporto dei rifiuti solidi urbani.

35. Gli eventuali oneri derivanti dal disposto di cui al comma 34 fanno carico alle seguenti unità di bilancio/capitoli 11.3.1.1180/1505 e 1459, 11.3.2.1180/1484, nonchè alle unità di bilancio/capitoli 11.3.1.1184/1452, 11.3.1.1180/1457 e 10.3.2.1168/1496 e 1497 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 [162].

36. All'articolo 47 della legge regionale 18/1996, come da ultimo modificato dall'articolo 17 della legge regionale 17/2010, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 bis è sostituito dal seguente:

«3 bis. L'incarico di vicedirettore centrale può essere conferito, presso ogni direzione centrale o struttura direzionale equiparata, a direttori di Servizio o a dirigenti di staff, nel limite massimo di due unità, di cui una con funzioni vicarie; il conferimento di un secondo incarico di vicedirettore centrale può avvenire solo a fronte di particolari e motivate esigenze correlate alla complessità organizzativa e funzionale della struttura direzionale e, comunque, per un numero massimo complessivo non superiore a cinque unità. Il vicedirettore centrale, oltre alle funzioni correlate al proprio incarico di direttore di servizio o dirigente di staff, coadiuva il direttore centrale o equiparato nell'esercizio delle sue funzioni e svolge i compiti da questi espressamente conferiti ed esercita funzioni sostitutorie in caso di assenza, impedimento o, nel solo caso del vicedirettore centrale con funzioni vicarie, anche vacanza del medesimo. Il trattamento economico spettante al vicedirettore centrale, da determinarsi da parte della Giunta regionale, ai sensi del Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, assorbe quello correlato all'incarico di direttore di Servizio o di dirigente di staff.»;

b) al secondo periodo del comma 4, le parole «non rinnovabile» sono sostituite dalle parole: «rinnovabile per una sola volta»;

c) nel secondo periodo del comma 4 bis, le parole «può avvenire per un numero complessivo massimo di unità pari al 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «può avvenire, fornendone esplicita motivazione, a fronte di specifiche esigenze, per un numero complessivo massimo di unità pari al 15 per cento»;

d) al comma 4 quinquies, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Al direttore di staff possono essere attribuiti particolari progetti o attività; al medesimo può essere, altresì, assegnato personale.».

37. In relazione al disposto di cui al comma 3 bis dell'articolo 47 della legge regionale 18/1996, come sostituito dalla lettera a) del comma 36, resta ferma, salve diverse determinazioni, la disciplina dell'incarico di Vicesegretario generale del Consiglio regionale prevista dagli atti di autoorganizzazione del Consiglio medesimo.

38. In relazione al disposto di cui al comma 3 bis dell'articolo 47 della legge regionale 18/1996, come sostituito dalla lettera a) del comma 36, gli incarichi di vicedirettore centrale già conferiti alla data di entrata in vigore della presente legge si intendono confermati, fatti salvi i casi di revoca anticipata e di risoluzione di diritto, previsti dal Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, sino alla naturale scadenza anche qualora il dirigente incaricato non sia preposto ad un servizio o non sia titolare di un incarico di staff.

39. Le disposizioni di cui ai commi 36, 37 e 38 hanno efficacia dalla data di entrata in vigore della presente legge.

40. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 bis dell'articolo 47 della legge regionale 18/1996, come sostituito dalla lettera a) del comma 36, fanno carico alle seguenti unità di bilancio e capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 a fianco di ciascuna indicati:

a) unità di bilancio 11.3.1.1185 - capitoli 3550 e 9670;

b) unità di bilancio 11.3.1.1184 - capitolo 9650;

c) unità di bilancio 12.2.4.3480 - capitoli 9881 e 9882.

41. All'articolo 114 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al terzo comma le parole «al primo comma dell'articolo 18 della legge regionale 7 giugno 1979, n. 24,» sono sostituite dalle seguenti: «al quarto comma dell'articolo 79 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48»;

b) il quarto comma è abrogato.

42. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 114, terzo comma, della legge regionale 53/1981, come modificato dalla lettera a) del comma 41, fanno carico alle seguenti unità di bilancio e capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 a fianco di ciascuna indicati:

a) unità di bilancio 11.3.1.1185 - capitoli 3550, 3551 e 9670;

b) unità di bilancio 11.3.1.1184 - capitolo 9650;

c) unità di bilancio 12.2.4.3480 - capitoli 9881 e 9882.

43. [All'articolo 13 della legge regionale 24/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b) del comma 16, prima del numero 1 è introdotto il seguente: «01. per i comuni con popolazione fino ai 5.000 abitanti;»;

b) alla lettera b) del comma 16, dopo il numero 3 è inserito il seguente:

«3 bis. nel caso di rapporti di lavoro coperti da finanziamenti concessi ai sensi della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), e della legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia);»;

c) dopo il comma 16 è inserito il seguente:

«16 bis. Con riferimento agli enti locali della Regione, sono previste le seguenti ulteriori fattispecie di deroga ai limiti di cui al comma 16:

a) per il contratto di lavoro a tempo indeterminato:

1) esigenze di copertura da parte dei comuni gestori di ambito socio-assistenziale di posti resisi vacanti a seguito di cessazioni;

b) per il contratto di lavoro a tempo determinato e, ove previsto, per il ricorso alla collaborazione coordinata e continuativa:

1) attività finanziate totalmente o cofinanziate con fondi a destinazione vincolata;

2) esigenza di assicurare attività correlate all'esercizio di attività stagionale non utilmente fronteggiabile con altre modalità;

3) esigenza di fronteggiare stati di emergenza dichiarata o calamità naturale;

4) esigenze di copertura da parte dei comuni gestori di ambito socio - assistenziale di posti resisi vacanti a seguito di cessazioni.»;

d) al comma 17 le parole «al numero 3» sono sostituite dalle seguenti: «ai numeri 3 e 3 bis»;

e) il terzo periodo del comma 17, è sostituito dal seguente: «La Giunta regionale è autorizzata ad assentire, su richiesta dei singoli enti locali, ulteriori deroghe al limite di cui al comma 16, con riferimento alla sola ipotesi di figure uniche e non fungibili.»;

f) il quarto periodo del comma 17 è soppresso;

g) al comma 40 le parole «31 dicembre 2010» sono sostituite dalle parole «31 dicembre 2011»] [163].

44. [Per le finalità di cui al terzo periodo del comma 17 dell'articolo 13 della legge regionale 24/2009, come sostituito dalla lettera e) del comma 43, trovano applicazione le modalità e le tempistiche già definite dalla Giunta regionale, alla data di entrata in vigore della presente legge, per le ipotesi di deroga al limite di cui al comma 16 del medesimo articolo 13] [164].

45. L'Amministrazione regionale è autorizzata, in via eccezionale, a procedere, in deroga al limite di cui all'articolo 13, comma 16, della legge regionale 24/2009, alla mobilità anche intercompartimentale nei confronti del personale non appartenente alla qualifica dirigenziale in messa a disposizione a tempo pieno, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso la Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, in posizione di comando o ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia di salute umana e sanità veterinaria e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale, nonchè in materia di personale). Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi su proposta dell'Assessore alla funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme di concerto con l'Assessore alla salute, integrazione socio sanitaria e politiche sociali, sono definiti il fabbisogno, i requisiti e le modalità per l'attivazione dell'istituto nonchè le relative corrispondenze [165].

46. Per le finalità derivanti dal comma 45 è autorizzata la spesa complessiva di 850.000 euro per l'anno 2011 a carico delle seguenti unità di bilancio e capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 per gli importi a fianco di ciascuna indicati:

a) unità di bilancio 11.3.1.1185 - capitolo 3550 - 605.000 euro per l'anno 2011;

b) unità di bilancio 11.3.1.1185 - capitolo 9670 - 188.000 euro per l'anno 2011;

c) unità di bilancio 11.3.1.1184 - capitolo 9650 - 57.000 euro per l'anno 2011.

47. La contrattazione collettiva del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale determina i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro e le materie oggetto di relazioni sindacali. Sono escluse dalla contrattazione collettiva, le materie attinenti:

a) all'organizzazione degli uffici;

b) al conferimento e alla revoca degli incarichi dirigenziali;

c) alle misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con le capacità e i poteri del privato datore di lavoro, nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi definiti dagli enti secondo i rispettivi ordinamenti.

48. Sulle materie di cui al comma 47, lettere a), b) e c), è fatta salva l'informazione ai sindacati nei casi previsti dai Contratti collettivi di comparto.

49. In attesa della definizione di un'organica disciplina del personale del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione dei trattamenti accessori, della mobilità e delle progressioni economiche, la contrattazione collettiva è consentita nei limiti previsti dalle vigenti norme di legge nazionali.

50. La contrattazione collettiva decentrata si svolge sulle materie ed entro i limiti stabiliti dal contratto collettivo di comparto. Il contratto collettivo di comparto definisce, inoltre, il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata; alla scadenza del termine, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione. Gli enti del comparto non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dal contratto collettivo di comparto o che disciplinano materie non espressamente delegate a tali livelli negoziali. In caso contrario, le relative clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, comma secondo, del codice civile . Al fine di assicurare la continuità e il miglior svolgimento dell'attività amministrativa, qualora non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto collettivo decentrato, l'ente o gli enti interessati possono provvedere, scaduto il termine stabilito nel contratto collettivo di comparto, ad autonome determinazioni, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo fino alla successiva sottoscrizione. Agli atti adottati unilateralmente si applicano le vigenti procedure di controllo.

51. Le disposizioni di cui ai commi 47, 48, 49 e 50 hanno efficacia dalla data di entrata in vigore della presente legge. A decorrere dalla medesima data è abrogato l'articolo 4 della legge regionale 18/1996 e si intendono, altresì, abrogate, nonchè sono disapplicate, rispettivamente, le disposizioni legislative regionali e le norme contrattuali incompatibili con le previsioni di cui ai suddetti commi.

52. Per il rinnovo del Contatto collettivo di comparto relativo al biennio contrattuale 2008 - 2009, già scaduto, è destinato, a regime, l'importo di 19 milioni di euro, comprensivo di tutti gli oneri a carico dei datori di lavoro. In via provvisoria, con decorrenza dall'1 gennaio 2011, possono essere erogati, con oneri a carico delle singole amministrazioni, previa deliberazione della Giunta regionale, d'intesa con ANCI, UPI e UNCEM, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative, incrementi per il trattamento stipendiale sino al 90 per cento dell'importo di cui al primo periodo, salvo conguaglio all'atto della stipulazione del suddetto Contratto collettivo di comparto; gli incrementi sono comprensivi degli importi dell'indennità di vacanza contrattuale riferita al biennio 2008 - 2009. Per gli anni 2011 e 2012 l'indennità di vacanza contrattuale riferita al rinnovo del Contratto collettivo regionale di lavoro per il triennio 2010-2012 è corrisposta in misura corrispondente allo 0,75 per cento dello stipendio tabellare annuo lordo di ogni posizione economica [166].

53. Gli oneri relativi al personale regionale derivanti dal disposto di cui al comma 52 fanno carico alle seguenti unità di bilancio e capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 a fianco di ciascuna indicati:

a) unità di bilancio 11.3.1.1185 - capitoli 3550 e 9670;

b) unità di bilancio 11.3.1.1184 - capitolo 9650;

c) unità di bilancio 12.2.4.3480 - capitoli 9881 e 9882.

53 bis. [In relazione al rispetto delle esigenze di contenimento e governo delle dinamiche della spesa pubblica regionale e in particolare del costo del lavoro, al personale del Comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli enti locali, di cui all'articolo 127 della legge regionale 13/1998, a decorrere dall'1 gennaio 2008, si applicano gli aumenti tabellari così come risultanti dai contratti collettivi nazionali del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali vigenti nel tempo, con le decorrenze ivi previste. Tali aumenti assorbono sia l'indennità di vacanza contrattuale riferita al rinnovo contrattuale del biennio 2008-2009 già erogata ai dipendenti, sia gli incrementi per il trattamento stipendiale erogati in applicazione alle disposizioni di cui al comma 52] [167].

53 ter. [Qualora l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 53 bis, comporti l'attribuzione di trattamenti economici tabellari inferiori ai trattamenti stipendiali attualmente in godimento, la maggior differenza è attribuita al maturato economico individuale, riassorbibile in virtù dei futuri miglioramenti contrattuali nazionali] [168].

53 quater. [A decorrere dall'1 gennaio 2008 il salario aggiuntivo del personale regionale di cui all'articolo 69 del CCRL 7 dicembre 2006 e del personale degli enti locali di cui all'articolo 70 del CCRL 7 dicembre 2006 è confermato negli importi erogati rispettivamente riferiti al biennio contrattuale 2006 - 2007] [169].

53 quinquies. Le amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale possono definire specifici obiettivi nell'ambito di iniziative, individuate dalla Giunta regionale, relativamente alla Regione, e da ANCI, UPI e UNCEM, relativamente agli enti locali della Regione, finalizzate alla razionalizzazione e riqualificazione della spesa, al riordino e ristrutturazione amministrativa, alla semplificazione e digitalizzazione e riduzione dei costi di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio e il ricorso alle consulenze. Le eventuali economie aggiuntive effettivamente realizzate, in relazione all'attuazione degli obiettivi, rispetto a quelle già previste dalla normativa vigente ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica, sono utilizzate annualmente, nell'importo del 50 per cento, per la contrattazione collettiva integrativa; le risorse sono utilizzabili solo se a consuntivo è accertato, con riferimento a ciascun esercizio, dalle amministrazioni interessate, il raggiungimento degli obiettivi fissati per ciascuna delle singole voci di spesa previste nei piani delle iniziative attivate e i conseguenti risparmi. Le iniziative e gli obiettivi sono oggetto di informazione alle organizzazioni sindacali; i risparmi devono essere certificati, ai sensi della normativa vigente, dai competenti organi di controllo [170].

53 sexies. [Le disposizioni di cui al comma 53 bis si applicano, con riferimento alla contrattazione collettiva nazionale della dirigenza delle Regioni e autonomie locali, anche al personale dirigente del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale con decorrenza 1 gennaio 2010] [171].

54. L'Amministrazione regionale è autorizzata, per gli anni 2011 e 2012, ad applicare l'istituto della risoluzione consensuale di cui all'articolo 42 ter della legge regionale 18/1996, come introdotto dall'articolo 13, comma 7, lettera c), della legge regionale 24/2009, anche al fine di realizzare un progressivo ricambio generazionale della dirigenza regionale. Ferme restando le previsioni di cui all'articolo 13, commi 14 e seguenti, della legge regionale 24/2009, l'Amministrazione regionale può procedere ad assunzioni di personale dirigente in sostituzione del personale cessato ai sensi del presente comma, nel limite massimo del 50 per cento delle unità cessate con eventuale arrotondamento all'unità superiore.

55. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 54, secondo periodo, fanno carico alle seguenti unità di bilancio e capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 a fianco di ciascuna indicati:

a) unità di bilancio 11.3.1.1185 - capitoli 3550 e 9670;

b) unità di bilancio 11.3.1.1184 - capitolo 9650;

c) unità di bilancio 12.2.4.3480 - capitoli 9881 e 9882.

56. Alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 42 ter della legge regionale 18/1996, come introdotto dall'articolo 13, comma 7, lettera c), della legge regionale 24/2009, la parola «quaranta» è sostituita dalla parola «quarantuno».

57. Sono apportate le seguenti modifiche alla legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1 (Disposizioni in materia di personale regionale e di organizzazione degli uffici regionali, di lavori pubblici, urbanistica, edilizia residenziale pubblica e risorse idriche, di previdenza, di finanza e di contabilità regionale, di diritto allo studio, di pari opportunità tra uomo e donna, di agricoltura, di commercio, di ricostruzione, di sanità, di disciplina delle nomine di competenza regionale in Enti ed Istituti pubblici e di riduzione del prezzo alla pompa delle benzine nel territorio regionale):

a) l'articolo 31 è sostituito dal seguente:

«Art. 31

(agevolazione al funzionamento amministrativo - contabile dei Fondi pensione costituiti su base territoriale regionale)

1. La Regione Friuli Venezia Giulia, in attuazione del combinato disposto dell'articolo 117, comma terzo, della Costituzione, dell'articolo 6, primo comma, numero 2, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e nel rispetto di quanto stabilito dalle disposizioni di cui alla legge 23 agosto 2004, n. 243 (Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria), del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell'articolo 3, comma 1, lettera v), della L. 23 ottobre 1992, n. 421 ), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari), favorisce nel territorio regionale lo sviluppo della previdenza complementare di natura collettiva e individuale al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale alle persone fisiche che risiedono nella Regione o che vi prestano la loro attività lavorativa e professionale in qualità di dipendenti, pubblici o privati, ovvero in forma autonoma.

2. Ai fini del perseguimento degli obiettivi e delle finalità di cui al comma 1, la Regione è autorizzata a promuovere la costituzione di un fondo pensione territoriale di previdenza complementare ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 252/2005 .

3. La Regione è autorizzata a costituire un fondo speciale per l'avvio, la promozione e il sostegno del fondo di cui al comma 2.

4. Allo scopo di garantire al personale del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale e del comparto sanitario la copertura previdenziale complementare, le amministrazioni del comparto e gli enti del servizio sanitario regionale sono autorizzati, in qualità di datori di lavoro, ad aderire al fondo pensione di cui al comma 2.»;

b) gli articoli 32, 33, 34 e 35 sono abrogati.

58. Per l'avvio del fondo di cui all'articolo 31, comma 3, della legge regionale 1/2000, come sostituito dalla lettera a) del comma 57, è autorizzata la spesa complessiva di 1.500.000 euro suddivisa in ragione di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2011 al 2013 a carico dell'unità di bilancio 11.3.1.1185 e del capitolo 3509 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

59. Il comma 1 dell'articolo 158 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8 (Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione), è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di sostituire gli strumenti di videoscrittura e quelli per l'elaborazione dati attualmente in uso negli uffici dell'Amministrazione regionale, risultanti obsoleti in relazione alle esigenze di lavoro degli uffici stessi, e affinchè quest'ultima disponga sempre di una dotazione hardware e software in linea con l'evoluzione tecnologica e complessivamente adeguata, è autorizzato l'acquisto, anche a mezzo di operazioni di locazione finanziaria, o il noleggio di apparecchiature informatiche, complete di software applicativo, necessarie per l'attivazione di posti di lavoro multifunzionali, nonchè di server, di apparecchiature informatiche, anche di telecomunicazione, e di hardware e software in generale, ivi comprese le spese per l'installazione e la manutenzione delle stesse.».

60. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 dell'articolo 158 della legge regionale 8/1995, come sostituito dal comma 59, fanno carico all'unità di bilancio 11.3.2.1189 e ai capitoli 180 e 182 e all'unità di bilancio 11.3.2.1180 e al capitolo 1492 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

61. Al comma 13 dell'articolo 13 della legge regionale 24/2009, come modificato dall'articolo 12, comma 21, della legge regionale 12/2010, le parole «il 30 giugno 2011» sono sostituite dalle seguenti: «la scadenza del mandato amministrativo del sindaco».

62. In caso di convenzioni di segreteria stipulate da più di due comuni, i vicesegretari possono essere uno per ogni comune convenzionato.

63. [Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 1, della legge regionale 11 agosto 2010, n. 16 (Norme urgenti in materia di personale e di organizzazione nonchè in materia di passaggio al digitale terrestre), e per le ulteriori esigenze correlate alla formazione nell'ambito delle procedure di reclutamento del personale del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale e degli enti del servizio sanitario della regione, la Regione è autorizzata a istituire la scuola di formazione della funzione pubblica da ordinarsi in forma giuridica di fondazione] [172].

64. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 63 fanno carico all'unità di bilancio 6.2.1.1123 e al capitolo 1326 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

65. [All'articolo 6 della legge regionale 16/2010 dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7 bis. Ai componenti dell'organismo indipendente di valutazione degli enti locali del comparto spetta un'indennità da determinarsi con appositi atti delle singole amministrazioni, nonchè il rimborso spese se e in quanto previsto dalla vigente normativa.»] [173].

66. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 7 dell'articolo 6 della legge regionale 16/2010 fanno carico all'unità di bilancio 11.3.1.1180 e al capitolo 581 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

67. [Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1 (Disposizioni in materia di personale regionale e di organizzazione degli uffici regionali, di lavori pubblici, urbanistica, edilizia residenziale pubblica e risorse idriche, di previdenza, di finanza e di contabilità regionale, di diritto allo studio, di pari opportunità tra uomo e donna, di agricoltura, di commercio, di ricostruzione, di sanità, di disciplina delle nomine di competenza regionale in Enti ed Istituti pubblici e di riduzione del prezzo alla pompa delle benzine nel territorio regionale), è aggiunto il seguente:

«1 bis. I dipendenti regionali cui siano conferiti gli incarichi di cui all'articolo 4 della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52 (Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari) e all'articolo 110, quinto e sesto comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia), possono essere assunti, su richiesta degli interessati, con contratto a tempo determinato, per la durata dell'incarico, avvalendosi del collocamento in aspettativa ai sensi del comma 1.»] [174].

68. All'articolo 3, comma 3, della legge regionale 24 marzo 2004, n. 8 (Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA), dopo la lettera n bis) sono aggiunte le seguenti:

«n ter) assicura l'applicazione della normativa in materia fitosanitaria attuando attività diagnostiche, di ricerca e di prevenzione fitopatologica, nonchè promuovendo l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari anche attraverso l'attivazione di sistemi di controllo funzionale delle macchine irroratrici;

n quater) esercita le competenze regionali in materia di utilizzo delle risorse genetiche dei vegetali.».

69. L'ERSA è autorizzata a concedere contributi per incentivare il ricorso ai sistemi di controllo funzionale delle macchine irroratrici impiegate nella difesa e nel diserbo delle colture nella regione Friuli Venezia Giulia.

70. I contributi di cui al comma 69 sono concessi in osservanza delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti "de minimis" nel settore della produzione dei prodotti agricoli, nella misura massima del 70 per cento delle spese effettivamente sostenute per il controllo funzionale e secondo criteri e modalità previsti con regolamento dell'ERSA.

71. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 69 fanno carico all'unità di bilancio 11.4.1.1192 e al capitolo 6800 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

72. L'Azienda Parco Rurale di S. Floriano di Polcenigo, assunta in comodato dall'Agenzia per lo sviluppo rurale - ERSA, ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 8/2004, è restituita agli enti proprietari a decorrere dall'1 gennaio 2011.

73. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Fondazione ing. Luigi Bazzi e Madre Ida, con sede a Polcenigo, un finanziamento triennale di importo complessivo di 290.000 euro, di cui 70.000 euro per l'anno 2011, 100.000 euro per l'anno 2012 e 120.000 euro per l'anno 2013, a titolo di concorso negli oneri sostenuti nel triennio dalla Fondazione medesima, previa domanda alla Direzione regionale risorse rurali, agroalimentari e forestali [175].

73 bis. Su richiesta della Fondazione, corredata di una relazione illustrativa degli interventi previsti per la gestione del Parco e di una previsione di spesa, è disposta annualmente in via anticipata l'erogazione del 70 per cento del finanziamento previsto; all'anticipazione non si applica la disposizione di cui all'articolo 40, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) [176].

74. Per le finalità previste dal comma 73 è autorizzata la spesa complessiva di 290.000 euro, suddivisa in ragione di 70.000 euro per l'anno 2011, di 100.000 euro per l'anno 2012 e di 120.000 euro per l'anno 2013, a carico dell'unità di bilancio 11.4.2.1192 e al capitolo 5379 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

75. All'articolo 3 della legge regionale 5 novembre 1973, n. 54 (Modificazioni alle leggi regionali 9 settembre 1964, n. 2, e 5 giugno 1967, n. 8, e norme riguardanti le spese di funzionamento dei Gruppi consiliari), sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole «sulla base del numero dei componenti del gruppo stesso» sono soppresse;

b) la lettera a) del comma 3 è sostituita dalla seguente:

«a) per il 20 per cento tra i gruppi consiliari cui hanno reso all'inizio della legislatura dichiarazione di prima appartenenza consiglieri del genere sottorappresentato, in ragione del numero di tali dichiarazioni;»;

c) alla lettera b) del comma 3 le parole «degli appartenenti a» sono sostituite dalle seguenti: «dei componenti di».

76. Dopo l'articolo 7 della legge regionale 13 settembre 1995, n. 38 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali e modifiche alla legge regionale 9 settembre 1964, n. 2) è inserito il seguente:

«Art. 7 bis. (riconoscimento anzianità contributiva)

1. Il consigliere regionale che abbia contemporaneamente ricoperto la carica di assessore regionale può richiedere il riconoscimento dell'anzianità contributiva maturata in qualità di assessore ai fini del conseguimento del diritto alla corresponsione dell'assegno vitalizio di cui all'articolo 7.

2. La richiesta deve essere presentata per iscritto al Presidente del Consiglio regionale entro novanta giorni decorrenti dalla data di cessazione della carica di assessore.

3. Qualora il consigliere regionale abbia ottenuto la restituzione dei contributi versati per il periodo di carica di assessore regionale e si sia avvalso della facoltà prevista al comma 1, deve provvedere al versamento dei contributi medesimi al Consiglio regionale in unica soluzione entro trenta giorni decorrenti dalla comunicazione dell'accoglimento della domanda da parte dell'Ufficio di Presidenza a pena di decadenza.».

77. Il termine previsto al comma 2 dell'articolo 7 bis della legge regionale 38/1995, come introdotto dal comma 76, decorre per i consiglieri regionali in carica dalla data di entrata in vigore della presente legge.

78. Dopo il comma 1 dell'articolo 151 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia), è aggiunto il seguente:

«1 bis. La Regione provvede al rimborso di cui al comma 1 anche per le spese legali sostenute in procedimenti connessi all'esercizio delle funzioni istituzionali a carico del presidente della Giunta regionale o degli Assessori regionali che si concludano con archiviazione in fase pre-giudiziale. Su richiesta dell'interessato le spese legali munite del visto di congruità della Avvocatura della Regione possono essere liquidate direttamente all'avvocato che ha prestato la tutela legale.».

79. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 bis dell'articolo 151 della legge regionale 53/1981, come aggiunto dal comma 78, fanno carico all'unità di bilancio 11.3.1.1180 e al capitolo 609 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

80. L'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere la sottoscrizione e a stipulare un Atto Aggiuntivo all'Accordo di Programma sottoscritto in data 16 dicembre 2005 tra Regione, Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, Comune di Tarvisio e Provincia di Udine, al fine di delineare gli ulteriori interventi necessari a completare il progetto di messa in sicurezza di emergenza (MISE) del compendio minerario di Cave del Predil attraverso la conclusione delle operazioni già previste nell'accordo e la realizzazione di ulteriori opere di messa in sicurezza in via d'urgenza, quali la copertura provvisoria dei bacini con materiali impermeabilizzanti e la difesa della sponda lungo il rio del Lago dai pericoli di erosioni e di diffusione dei contaminanti provocata dall'escursione delle correnti di subalveo.

81. Gli oneri relativi agli interventi previsti in capo all'Amministrazione regionale dall'Atto Aggiuntivo di cui al comma 80 sono posti a carico del Fondo per il recupero del comprensorio minerario di Cave del Predil di cui all'articolo 5 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 2 (Attribuzione alla Giunta regionale del coordinamento delle attività di recupero del comprensorio minerario di Cave del Predil e nomina di un commissario straordinario per l'attuazione di leggi statali e regionali e di regolamenti europei inerenti all'area. Modifiche alla legge regionale 44/1993 in materia di assegnazione e alienazione di alloggi siti in Comune di Tarvisio, località Cave del Predil e Riofreddo).

82. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 81 fanno carico all'unità di bilancio 11.3.2.1180 e al capitolo 1503 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

83. Dopo il comma 32 dell'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010) è aggiunto il seguente:

«32 bis. Al fine di assicurare il perseguimento dello scopo sociale, fermi restando i limiti imposti dal patto interno di stabilità e di crescita, la Regione è autorizzata a concedere per l'anno 2011 ad Agemont s.p.a., società in house della Regione Friuli Venezia Giulia, un contributo in conto esercizio a copertura delle spese di funzionamento e di personale di un milione di euro. Il contributo è erogato in via anticipata e in un'unica soluzione e la rendicontazione è effettuata ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000. La copertura delle spese di esercizio dovrà essere coerente con quanto stabilito nel piano industriale per l'anno 2011.».

84. Per la finalità previste dal disposto di cui al comma 32 bis dell'articolo 2 della legge regionale 24/2009, come inserito dal comma 83, è autorizzata la spesa di un milione di euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 11.4.1.1192 e del capitolo 2753 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e per l'anno 2011.

85. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella L.

 

     Art. 15. (Finalità 12 - partite di giro, altre norme intersettoriali e norme contabili)

1. [L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli istituti scolastici paritari della Regione anticipazioni di cassa sui contributi annuali ad essi assegnati dallo Stato per le loro attività istituzionali] [177].

2. [Le anticipazioni di cassa di cui al comma 1 sono concesse, secondo i criteri e con le modalità da stabilirsi con regolamento regionale di cui al comma 4 bis, in misura non superiore all'importo della contribuzione statale effettivamente assegnata agli istituti scolastici nell'esercizio precedente a quello cui si riferiscono] [178].

2 bis. [Con specifico accordo da stipularsi tra la Regione e l'Ufficio scolastico regionale sono definite le modalità e i tempi di fornitura dei dati necessari per il riparto] [179].

3. [Le anticipazioni sono restituite mediante compensazione con il contributo statale trasferito alla Regione e assegnato alle istituzioni scolastiche. Qualora l'importo della contribuzione statale effettivamente assegnata agli istituti scolastici sia superiore all'anticipazione erogata, l'Amministrazione regionale provvede al pagamento del saldo nei termini e modalità stabiliti dal regolamento regionale di cui al comma 4 bis. Qualora l'importo della contribuzione statale effettivamente assegnata agli istituti scolastici sia inferiore all'anticipazione erogata, l'istituto scolastico provvede alla restituzione del saldo nei termini e modalità stabiliti dal regolamento regionale di cui al comma 4 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trattenere le somme corrispondenti alle anticipazioni non restituite dall'ammontare dei finanziamenti da concedere per le medesime finalità agli istituti inadempienti] [180].

3 bis. [In caso di assegnazione dei fondi statali alle scuole senza trasferimento alla Regione, le anticipazioni devono essere restituite nei termini e modalità stabiliti dal regolamento regionale di cui al comma 4 bis. In caso di mancata restituzione entro il suddetto termine, l'Amministrazione regionale è autorizzata a trattenere le somme corrispondenti alle anticipazioni non restituite dall'ammontare dei finanziamenti da concedere per le medesime finalità agli istituti inadempienti] [181].

4. [Alle anticipazioni di cui al comma 3 non si applica la disposizione di cui all'articolo 40, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso)] [182].

4 bis. [Con regolamento regionale, emanato previo parere della Commissione consiliare competente, sono definiti i criteri di assegnazione, i termini e le modalità di attuazione dell'intervento di cui al comma 1] [183].

4 ter. L'Amministrazione regionale rinuncia agli interessi maturati dopo l'1 ottobre 2014 per il ritardo nella restituzione delle anticipazioni di cassa di cui al comma 1 concesse per gli anni 2013 e 2014 [184].

5. [Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di 25.500.000 euro, suddivisa in ragione di 8.500.000 euro per ciascuno degli esercizi dal 2011 al 2013 a carico all'unità di bilancio 12.2.4.3480 e del capitolo 9695 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011] [185].

6. [Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 2 sono accertate e riscosse sulle unità di bilancio dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'anno medesimo e per gli anni successivi, corrispondenti all'unità di bilancio 6.3.261 e al capitolo 9695 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013] [186].

7. L'Amministrazione regionale è autorizzata a rinunciare a propri diritti di credito, derivanti dalla concessione degli incentivi previsti dalle leggi regionali 30 dicembre 1967, n. 29 (Provvedimenti per lo sviluppo delle colture pregiate), 27 novembre 1981, n. 79 (Norme per l'attuazione di sei programmi regionali di settore previsti dalla legge 27 dicembre 1977, n. 984 ) 8 giugno 1978, n. 56 (Sovvenzioni per finalità istituzionali di interesse agricolo), 29 ottobre 1965, n. 23 (Sovvenzioni, contributi, sussidi e spese dirette, per finalità istituzionali), 3 ottobre 1981 n. 70 (Norme di modifica e di rifinanziamento di alcune leggi a favore del settore primario) e 17 luglio 1992, n. 20 (Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 29 marzo 1988, n. 16, in materia di apicoltura e alla legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, concernente il Fondo di rotazione regionale. Norme di interpretazione, modificazione ed integrazione di altre leggi regionali nel settore dell'agricoltura. Interventi di razionalizzazione, ammodernamento e sviluppo di alcuni comparti produttivi del settore primario), e relativi a procedimenti rispetto ai quali possa intervenire la cancellazione dal conto patrimoniale di residui perenti ai sensi dall'articolo 51 ter della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale) [187].

8. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il finanziamento concesso alla Provincia di Trieste ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge regionale 2 settembre 1991, n. 39 (Interventi finanziari per la realizzazione di investimenti pubblici previsti da accordi di programma tra Regione ed enti locali), nell'ambito dell'Accordo di Programma sottoscritto il 28 gennaio 1993 e approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 23 febbraio 1993, n. 0111/Pres., e successivamente modificato in data 26 marzo 1996, per la predisposizione di strumenti di pianificazione urbanistica per il riassetto di aree della zona industriale di Trieste.

9. Con propria deliberazione la Giunta regionale conferma il finanziamento, riconoscendo anche eventuali spese già sostenute per attività finalizzate alla definizione del documento di pianificazione urbanistica di cui al comma 8 previa presentazione da parte della Provincia di Trieste di apposita istanza.

10. L'istanza deve essere accompagnata dalle linee guide, aggiornate al nuovo contesto urbanistico locale, per la formazione del Piano Territoriale Infraregionale per la Zona Industriale, recepite da apposito Protocollo d'Intesa tra gli enti competenti e da un piano tecnico-economico dell'intervento.

11. Con la medesima deliberazione di cui al comma 9 la Giunta regionale stabilisce i termini di ultimazione dell'intervento e di presentazione della rendicontazione del finanziamento.

12. La Provincia di Trieste deve presentare la documentazione di cui al comma 9 entro il termine perentorio di centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

13. Alla legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57 (Disposizioni speciali in materia di finanza regionale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'articolo 10 le parole «dal Direttore del Servizio gestione immobili ed approvati dal Direttore regionale della Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio» sono sostituite dalle seguenti: «dal Direttore del Servizio risorse finanziarie e patrimoniali»;

b) l'articolo 11 è abrogato.

14. Al comma 21 dell'articolo 13 della legge regionale 16 luglio 2010, n. 12 (Assestamento del bilancio 2010), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole «a titolo gratuito» sono aggiunte le seguenti: «a "La Fonte Comunità Famiglia ONLUS" con sede in Trieste»;

b) le parole «ad altro soggetto non avente finalità di lucro» sono soppresse.

15. In deroga al disposto di cui al comma 7 ter dell'articolo 18 della legge regionale 21/2007, le somme riassegnate nel corso dell'esercizio 2010 al fine di provvedere, ai sensi del comma 7 del medesimo articolo, al pagamento dei residui passivi eliminati nel corso degli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, qualora non pagate, non vengono inviate in economia.

16. In deroga al disposto di cui all'articolo 31, comma 8, della legge regionale 21/2007, la somma di 5.930.125,86 euro, non impegnata al 31 dicembre 2010 sull'unità di bilancio 10.2.1.1166 e capitolo 9602 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010 - 2012 e del bilancio per l'anno 2010, corrispondente per 2.149.625,02 euro a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 2009 e trasferita ai sensi dell'articolo 31, comma 8, della legge regionale 21/2007, con la deliberazione della Giunta regionale 4 febbraio 2010, n. 178, non è trasferita nella competenza dell'esercizio 2011 e costituisce quota dell'avanzo vincolata alla copertura dell'autorizzazione di spesa disposta con il comma 46 dell'articolo 7, Tabella G, a carico dell'unità di bilancio 6.2.1.5063 e del capitolo 5961 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011 - 2013 e del bilancio per l'anno 2011.

17. L'Amministrazione regionale è autorizzata a differenziare i canoni di concessione dei beni del demanio e del patrimonio regionale in relazione ad atti, anche convenzionali, connessi all'insediamento di attività economiche.

18. Con regolamento regionale sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione di quanto previsto al comma 17.

19. Dopo il comma 2 dell'articolo 13 bis della legge regionale 13 novembre 2006, n. 22 (Norme in materia di demanio marittimo con finalità turistico-ricreativa e modifica alla legge regionale 16/2002 in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), sono aggiunti i seguenti:

«2 bis. Per assicurare uniformità di trattamento nell'esercizio delle funzioni attribuite all'Amministrazione regionale in materia di demanio marittimo statale con il decreto legislativo 1 aprile 2004, n. 111 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti), il termine di durata delle concessioni demaniali marittime con finalità diverse da quelle previste ai commi 1 e 2, in essere alla data di entrata in vigore della legge regionale 17/2010 e in scadenza entro il 31 dicembre 2013, è prorogato fino a tale data.

2 ter. Il comma 2 bis non si applica alle concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità di pesca e acquacoltura disciplinate dall'articolo 6 bis della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 (Disposizioni concernenti l'allevamento di molluschi bivalvi nella laguna di Marano-Grado).».

20. All'articolo 58 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2 bis. Il funzionamento delle commissioni e degli organi di cui al presente Titolo, dopo il primo periodo di trasferimento delle funzioni, può essere gestito autonomamente dalle Province senza l'intervento di rappresentanti dell'Amministrazione regionale.».

21. Al fine di evitare l'ingiustificata conservazione delle somme giacenti sul conto di gestione dei depositi provvisori, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre l'incameramento a favore del bilancio regionale dei depositi per i quali non è stato autorizzato lo svincolo alla scadenza del decimo anno successivo a quello della costituzione [188].

22. La Direzione centrale competente in materia di finanze provvede a disporre la commutazione in entrata delle somme giacenti, decorsi i termini previsti dal comma 21 [189].

23. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 21 sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 3.2.131 e sul capitolo 1147 dello stato di previsione di entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2011- 2013 e del bilancio per l'anno 2011.

24. Al comma 3 bis dell'articolo 10 della legge regionale 12 novembre 1996, n. 47 (Disposizioni per l'attuazione della normativa nazionale in materia di riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per autotrazione nel territorio regionale e per l'applicazione della carta del cittadino nei vari settori istituzionali), le parole «due volte» sono sostituite dalle seguenti: «una volta».

25. La disposizione di cui al comma 24 si applica con riguardo alle verifiche da effettuarsi a decorrere dall'anno 2011, ancorchè relative a rimborsi richiesti per periodi antecedenti.

26. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, sono apportate le modifiche al Regolamento di esecuzione della legge regionale 47/1996, approvato con decreto del Presidente della Regione 29 novembre 2004, n. 0402/Pres., necessarie in conseguenza delle disposizioni di cui ai commi 24 e 25.

27. Al fine di favorire la realizzazione della circonvallazione di San Vito al Tagliamento, il Comune di San Vito al Tagliamento è autorizzato a utilizzare, previa deliberazione della Giunta regionale, contributi concessi dall'Amministrazione regionale anche per finalità diverse. Il Comune è tenuto a presentare apposita domanda di conferma di contributo alle competenti strutture regionali entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

28. In conformità con quanto affermato dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali nel parere formulato in data 12 novembre 2009 in risposta all'interpello n. 79/2009, a decorrere dal periodo d'imposta in corso all'1 gennaio 2009, nell'ambito del personale dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), deve intendersi ricompreso anche il personale assunto con contratto di apprendistato.

29. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella M.

 

     Art. 16. (Copertura finanziaria)

1. Il maggior onere complessivo conseguente alle nuove autorizzazioni di spesa previste dalle tabelle da B a M e dagli articoli da 2 a 15 - escluse quelle recanti autonoma copertura - e alle riduzioni di entrata previste dall'articolo 1, comma 1, Tabella A, trova copertura nel quadro delle riduzioni di spesa previste dalle tabelle da B a M e dagli articoli da 2 a 15 e dagli incrementi di entrata previsti dall'articolo 1, comma 1, Tabella A.

 

     Art. 17. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e ha effetto dall'1 gennaio 2011, a eccezione delle disposizioni previste dall'articolo 15, commi 15 e 16 che hanno effetto dal 31 dicembre 2010.


[1] Alinea così modificato dall'art. 2 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11.

[2] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 1 aprile 2011, n. 4.

[3] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 1 aprile 2011, n. 4.

[4] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 1 aprile 2011, n. 4.

[5] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 1 aprile 2011, n. 4.

[6] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 1 aprile 2011, n. 4.

[7] Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 26 luglio 2013, n. 6.

[8] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 1 aprile 2011, n. 4.

[9] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11.

[10] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11.

[11] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 1 aprile 2011, n. 4.

[12] Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 25 luglio 2012, n. 14.

[13] Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 25 luglio 2012, n. 14.

[14] Comma abrogato dall'art. 3 della L.R. 25 luglio 2012, n. 14.

[15] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11.

[16] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11.

[17] Comma abrogato dall'art. 4 della L.R. 27 aprile 2012, n. 9.

[18] Comma abrogato dall'art. 4 della L.R. 27 aprile 2012, n. 9.

[19] Comma abrogato dall'art. 4 della L.R. 27 aprile 2012, n. 9.

[20] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11.

[21] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11.

[22] Comma abrogato dall'art. 7 della L.R. 29 dicembre 2015, n. 33.

[23] Comma abrogato dall'art. 7 della L.R. 29 dicembre 2015, n. 33.

[24] Comma così sostituito dall'art. 7 della L.R. 17 luglio 2015, n. 19.

[25] Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 18.

[26] Comma abrogato dall'art. 20 della L.R. 19 maggio 2011, n. 6.

[27] Comma abrogato dall'art. 5 della L.R. 14 novembre 2014, n. 24.

[28] Comma abrogato dall'art. 5 della L.R. 14 novembre 2014, n. 24.

[29] Comma abrogato dall'art. 5 della L.R. 14 novembre 2014, n. 24.

[30] Comma abrogato dall'art. 7 della L.R. 29 dicembre 2015, n. 33.

[31] Comma già modificato dall'art. 4 della L.R. 26 luglio 2013, n. 6 e così ulteriormente modificato dall'art. 7 della L.R. 29 dicembre 2015, n. 33.

[32] Comma già modificato dall'art. 4 della L.R. 27 dicembre 2013, n. 23 e così ulteriormente modificato dall'art. 7 della L.R. 29 dicembre 2015, n. 33.

[33] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 29 dicembre 2015, n. 33.

[34] Comma inserito dall'art. 4 della L.R. 26 luglio 2013, n. 6.

[35] Comma abrogato dall'art. 7 della L.R. 29 dicembre 2015, n. 33.

[36] Comma inserito dall'art. 4 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11.

[37] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11.

[38] Comma inserito dall'art. 4 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11.

[39] Comma inserito dall'art. 4 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11.

[40] Comma già modificato dall'art. 253 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26, dall'art. 4 della L.R. 27 dicembre 2013, n. 23, dall'art. 5 della L.R. 29 dicembre 2016, n. 24, dall'art. 4 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 28 e così ulteriormente modificato dall'art. 125 della L.R. 14 maggio 2021, n. 6.

[41] Comma già modificato dall'art. 253 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26, dall'art. 4 della L.R. 27 dicembre 2013, n. 23, dall'art. 5 della L.R. 29 dicembre 2016, n. 24, dall'art. 4 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 28 e così ulteriormente modificato dall'art. 125 della L.R. 14 maggio 2021, n. 6.

[42] Comma modificato dall'art. 208 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26 e abrogato dall'art. 28 della L.R. 15 aprile 2016, n. 5, con la decorrenza ivi prevista.

[43] Comma abrogato dall'art. 28 della L.R. 15 aprile 2016, n. 5, con la decorrenza ivi prevista.

[44] Comma abrogato dall'art. 28 della L.R. 15 aprile 2016, n. 5, con la decorrenza ivi prevista.

[45] Comma abrogato dall'art. 65 della L.R. 29 aprile 2015, n. 11.

[46] Comma abrogato dall'art. 20 della L.R. 19 maggio 2011, n. 6.

[47] Comma modificato dall'art. 5 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11 e così sostituito dall'art. 6 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 18.

[48] Alinea così modificato dall'art. 5 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11.

[49] Comma così sostituito dall'art. 6 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 18.

[50] Comma abrogato dall'art. 15 della L.R. 16 giugno 2017, n. 24.

[51] Comma abrogato dall'art. 20 della L.R. 9 aprile 2014, n. 6.

[52] Comma modificato dall'art. 6 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11 e abrogato dall'art. 20 della L.R. 9 aprile 2014, n. 6.

[53] Comma abrogato dall'art. 20 della L.R. 9 aprile 2014, n. 6.

[54] Lettera abrogata dall'art. 56 della L.R. 30 marzo 2018, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[55] Comma già modificato dall'art. 6 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 27 e così ulteriormente modificato dall'art. 5 della L.R. 8 aprile 2013, n. 5.

[56] Comma inserito dall'art. 5 della L.R. 8 aprile 2013, n. 5.

[57] Comma abrogato dall'art. 6 della L.R. 30 dicembre 2014, n. 27.

[58] Comma modificato dall'art. 6 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11 e abrogato dall'art. 6 della L.R. 30 dicembre 2014, n. 27.

[59] Comma modificato dall'art. 6 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11 e abrogato dall'art. 38 della L.R. 11 agosto 2014, n. 16.

[60] Comma abrogato dall'art. 38 della L.R. 11 agosto 2014, n. 16.

[61] Comma già sostituito dall'art. 6 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11, ulteriormente sostituito dall'art. 11 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 18 e abrogato dall'art. 6 della L.R. 27 dicembre 2013, n. 23.

[62] Comma sostituito dall'art. 11 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 18, modificato dall'art. 6 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 27 e abrogato dall'art. 6 della L.R. 27 dicembre 2013, n. 23.

[63] Comma sostituito dall'art. 11 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 18, modificato dall'art. 6 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 27 e abrogato dall'art. 6 della L.R. 27 dicembre 2013, n. 23.

[64] Comma sostituito dall'art. 11 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 18, modificato dall'art. 18 della L.R. 4 ottobre 2013, n. 11 e abrogato dall'art. 6 della L.R. 27 dicembre 2013, n. 23.

[65] Comma abrogato dall'art. 38 della L.R. 11 agosto 2014, n. 16.

[66] Comma abrogato dall'art. 38 della L.R. 11 agosto 2014, n. 16.

[67] Comma abrogato dall'art. 38 della L.R. 11 agosto 2014, n. 16.

[68] Comma abrogato dall'art. 38 della L.R. 11 agosto 2014, n. 16.

[69] Comma abrogato dall'art. 38 della L.R. 11 agosto 2014, n. 16.

[70] Comma abrogato dall'art. 38 della L.R. 11 agosto 2014, n. 16.

[71] Comma abrogato dall'art. 38 della L.R. 11 agosto 2014, n. 16.

[72] Comma abrogato dall'art. 38 della L.R. 11 agosto 2014, n. 16.

[73] Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 18.

[74] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11.

[75] Comma inserito dall'art. 6 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11.

[76] Comma abrogato dall'art. 56 della L.R. 30 marzo 2018, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[77] Comma sostituito dall'art. 7 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11 e abrogato dall'art. 56 della L.R. 30 marzo 2018, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[78] Comma inserito dall'art. 7 della L.R. 27 dicembre 2013, n. 23 e abrogato dall'art. 56 della L.R. 30 marzo 2018, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[79] Comma abrogato dall'art. 56 della L.R. 30 marzo 2018, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[80] Comma abrogato dall'art. 56 della L.R. 30 marzo 2018, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[81] Comma abrogato dall'art. 56 della L.R. 30 marzo 2018, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[82] Comma abrogato dall'art. 44 della L.R. 9 agosto 2012, n. 16.

[83] Comma abrogato dall'art. 44 della L.R. 9 agosto 2012, n. 16.

[84] Lettera così modificata dall'art. 7 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11.

[85] Lettera così modificata dall'art. 7 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11.

[86] Comma inserito dall'art. 7 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11.

[87] Comma sostituito dall'art. 8 della L.R. 29 dicembre 2016, n. 25 e abrogato dall'art. 8 della L.R. 30 dicembre 2020, n. 26.

[88] Comma abrogato dall'art. 8 della L.R. 30 dicembre 2020, n. 26.

[89] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11.

[90] Comma inserito dall'art. 7 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11.

[91] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11.

[92] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 27.

[93] Comma sostituito dall'art. 7 della L.R. 26 luglio 2013, n. 6, già modificato dall'art. 7 della L.R. 30 dicembre 2014, n. 27, dall'art. 4 della L.R. 29 dicembre 2015, n. 33 e così ulteriormente modificato dall'art. 7 della L.R. 29 dicembre 2021, n. 23.

[94] Comma inserito dall'art. 4 della L.R. 29 dicembre 2015, n. 33.

[95] Comma inserito dall'art. 4 della L.R. 29 dicembre 2015, n. 33.

[96] Comma già sostituito dall'art. 9 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 18 e così ulteriormente sostituito dall'art. 4 della L.R. 29 dicembre 2015, n. 33.

[97] Comma abrogato dall'art. 8 della L.R. 11 agosto 2016, n. 14. Per un'interpretazione autentica del presente comma e segg., vedi l'art. 5, comma 16, della L.R. 29 dicembre 2015, n. 33.

[98] Comma abrogato dall'art. 8 della L.R. 11 agosto 2016, n. 14.

[99] Comma abrogato dall'art. 8 della L.R. 11 agosto 2016, n. 14.

[100] Comma abrogato dall'art. 8 della L.R. 11 agosto 2016, n. 14.

[101] Comma abrogato dall'art. 8 della L.R. 11 agosto 2016, n. 14.

[102] Comma abrogato dall'art. 8 della L.R. 11 agosto 2016, n. 14.

[103] Comma abrogato dall'art. 8 della L.R. 11 agosto 2016, n. 14.

[104] Comma abrogato dall'art. 8 della L.R. 11 agosto 2016, n. 14.

[105] Comma abrogato dall'art. 8 della L.R. 11 agosto 2016, n. 14.

[106] Comma abrogato dall'art. 8 della L.R. 11 agosto 2016, n. 14.

[107] Comma abrogato dall'art. 8 della L.R. 11 agosto 2016, n. 14.

[108] Comma abrogato dall'art. 11 della L.R. 25 luglio 2012, n. 14.

[109] Comma inserito dall'art. 8 della L.R. 25 luglio 2012, n. 14.

[110] Comma inserito dall'art. 8 della L.R. 25 luglio 2012, n. 14.

[111] Comma inserito dall'art. 8 della L.R. 25 luglio 2012, n. 14.

[112] Comma già modificato dall'art. 7 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 18, dall'art. 8 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 27 e così ulteriormente modificato dall'art. 8 della L.R. 27 dicembre 2013, n. 23.

[113] Comma abrogato dall'art. 14 della L.R. 16 maggio 2014, n. 9.

[114] Comma abrogato dall'art. 43 della L.R. 10 dicembre 2021, n. 22.

[115] Comma abrogato dall'art. 11 della L.R. 30 novembre 2011, n. 16.

[116] Comma abrogato dall'art. 43 della L.R. 10 dicembre 2021, n. 22.

[117] Comma abrogato dall'art. 43 della L.R. 10 dicembre 2021, n. 22.

[118] Comma abrogato dall'art. 43 della L.R. 10 dicembre 2021, n. 22.

[119] Comma abrogato dall'art. 43 della L.R. 10 dicembre 2021, n. 22.

[120] Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11.

[121] Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11.

[122] Comma abrogato dall'art. 9 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 27.

[123] Comma abrogato dall'art. 9 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 27.

[124] Comma abrogato dall'art. 9 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 27.

[125] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 10, comma 88, della L.R. 11 agosto 2011, n. 11.

[126] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 10, comma 88, della L.R. 11 agosto 2011, n. 11.

[127] Comma abrogato dall'art. 10 della L.R. 9 agosto 2018, n. 20.

[128] Comma inserito dall'art. 13 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 18.

[129] Comma inserito dall'art. 13 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 18.

[130] Comma abrogato dall'art. 35 della L.R. 8 aprile 2021, n. 5.

[131] La Corte costituzionale, con sentenza 27 marzo 2014, n. 54, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[132] La Corte costituzionale, con sentenza 27 marzo 2014, n. 54, ha dichiarato l'illegittimità della presente lettera.

[133] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 9 marzo 2012, n. 3.

[134] Comma abrogato dall'art. 65 della L.R. 17 luglio 2015, n. 18.

[135] Comma abrogato dall'art. 14 della L.R. 27 dicembre 2013, n. 23.

[136] Comma modificato dall'art. 12 della L.R. 27 dicembre 2013, n. 23, dall'art. 10 della L.R. 11 agosto 2016, n. 14, dall'art. 11 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 45 e abrogato dall'art. 12 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 28.

[137] Comma già modificato dall'art. 12 della L.R. 27 dicembre 2013, n. 23 e così ulteriormente modificato dall'art. 2 della L.R. 29 giugno 2020, n. 13.

[138] Comma già modificato dall'art. 11 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 18, dall'art. 5 della L.R. 8 aprile 2013, n. 5, dall'art. 12 della L.R. 26 luglio 2013, n. 6, dall'art. 10 della L.R. 11 agosto 2016, n. 14 e così ulteriormente modificato dall'art. 7 della L.R. 4 novembre 2019, n. 16.

[139] Comma così modificato dall'art. 26 della L.R. 4 maggio 2012, n. 10.

[140] La disposizione di cui al presente comma è stata prorogata, per gli enti locali della Regione soggetti al patto di stabilità, anche per gli anni 2014 e 2015 dall'art. 14 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 27.

[141] Comma abrogato dall'art. 4 della L.R. 26 giugno 2014, n. 12. La Corte costituzionale, con sentenza 27 marzo 2014, n. 54, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[142] Comma abrogato dall'art. 18 della L.R. 9 agosto 2012, n. 16, con la decorrenza ivi prevista. La Corte costituzionale, con sentenza 27 marzo 2014, n. 54, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[143] Comma abrogato dall'art. 35 della L.R. 14 febbraio 2014, n. 2.

[144] Comma abrogato dall'art. 35 della L.R. 14 febbraio 2014, n. 2.

[145] Comma abrogato dall'art. 35 della L.R. 14 febbraio 2014, n. 2.

[146] Comma abrogato dall'art. 35 della L.R. 14 febbraio 2014, n. 2.

[147] Comma inserito dall'art. 10 della L.R. 9 agosto 2018, n. 20, già modificato dall'art. 31 della L.R. 8 luglio 2019, n. 9 e così ulteriormente modificato dall'art. 9 della L.R. 29 dicembre 2021, n. 23.

[148] Comma inserito dall'art. 31 della L.R. 8 luglio 2019, n. 9.

[149] Comma abrogato dall'art. 35 della L.R. 14 febbraio 2014, n. 2.

[150] Comma abrogato dall'art. 110 della L.R. 5 dicembre 2013, n. 19.

[151] Comma così modificato dall'art. 38 della L.R. 5 dicembre 2013, n. 21.

[152] Comma abrogato dall'art. 110 della L.R. 5 dicembre 2013, n. 19.

[153] Comma inserito dall'art. 3 della L.R. 1 aprile 2011, n. 4.

[154] Comma inserito dall'art. 3 della L.R. 1 aprile 2011, n. 4.

[155] Comma inserito dall'art. 3 della L.R. 1 aprile 2011, n. 4.

[156] Comma abrogato dall'art. 12 della L.R. 27 dicembre 2013, n. 23.

[157] Comma abrogato dall'art. 7 della L.R. 29 dicembre 2015, n. 33.

[158] Comma abrogato dall'art. 12 della L.R. 26 luglio 2013, n. 6, con la decorrenza ivi prevista.

[159] Comma abrogato dall'art. 12 della L.R. 26 luglio 2013, n. 6, con la decorrenza ivi prevista.

[160] Comma abrogato dall'art. 4 della L.R. 26 giugno 2014, n. 12.

[161] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 15 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 18.

[162] Comma così modificato dall'art. 12 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 27.

[163] Comma abrogato dall'art. 4 della L.R. 26 giugno 2014, n. 12. La Corte costituzionale, con sentenza 27 marzo 2014, n. 54, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[164] Comma abrogato dall'art. 4 della L.R. 26 giugno 2014, n. 12. La Corte costituzionale, con sentenza 27 marzo 2014, n. 54, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[165] Comma così modificato dall'art. 12 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11.

[166] Comma così modificato dall'art. 15 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 18. Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi lo stesso art. 15, commi 8 e 13, L.R. 18/2011.

[167] Comma inserito dall'art. 12 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11 e abrogato dall'art. 15 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 18.

[168] Comma inserito dall'art. 12 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11 e abrogato dall'art. 15 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 18.

[169] Comma inserito dall'art. 12 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11 e abrogato dall'art. 15 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 18.

[170] Comma inserito dall'art. 12 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11, già sostituito dall'art. 15 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 18 e così ulteriormente sostituito dall'art. 12 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 27.

[171] Comma inserito dall'art. 12 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11 e abrogato dall'art. 15 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 18.

[172] Comma abrogato dall'art. 12 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11.

[173] Comma abrogato dall'art. 54 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.

[174] Comma abrogato dall'art. 54 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.

[175] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 25 luglio 2012, n. 14.

[176] Comma inserito dall'art. 12 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11.

[177] Comma abrogato dall'art. 56 della L.R. 30 marzo 2018, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[178] Comma sostituito dall'art. 7 della L.R. 30 dicembre 2014, n. 27, modificato dall'art. 4 della L.R. 29 dicembre 2015, n. 33 e abrogato dall'art. 56 della L.R. 30 marzo 2018, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[179] Comma inserito dall'art. 7 della L.R. 30 dicembre 2014, n. 27 e abrogato dall'art. 56 della L.R. 30 marzo 2018, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[180] Comma sostituito dall'art. 7 della L.R. 30 dicembre 2014, n. 27, modificato dall'art. 4 della L.R. 29 dicembre 2015, n. 33 e abrogato dall'art. 56 della L.R. 30 marzo 2018, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[181] Comma inserito dall'art. 7 della L.R. 30 dicembre 2014, n. 27, modificato dall'art. 4 della L.R. 29 dicembre 2015, n. 33 e abrogato dall'art. 56 della L.R. 30 marzo 2018, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[182] Comma abrogato dall'art. 56 della L.R. 30 marzo 2018, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[183] Comma inserito dall'art. 4 della L.R. 29 dicembre 2015, n. 33 e abrogato dall'art. 56 della L.R. 30 marzo 2018, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[184] Comma inserito dall'art. 4 della L.R. 29 dicembre 2015, n. 33.

[185] Comma abrogato dall'art. 56 della L.R. 30 marzo 2018, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[186] Comma abrogato dall'art. 56 della L.R. 30 marzo 2018, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[187] Comma così modificato dall'art. 13 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11.

[188] Comma così modificato dall'art. 13 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11.

[189] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 29 dicembre 2015, n. 33.