Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.4 bilanci e piani finanziari |
Data: | 05/02/1992 |
Numero: | 4 |
Sommario |
Art. 1. Norma programmatica |
Art. 2. Trasferimenti di risorse finanziarie agli Enti locali(programma 0.6.2.) |
Art. 3. Trasferimenti alle Province |
Art. 4. Trasferimento ai Comuni |
Art. 5. Trasferimenti alle Comunità montanee alla Comunità collinare in Friuli |
Art. 6. Modalità di ripartizione, erogazione,impiego e controllo delle assegnazioni |
Art. 7. Completamento dei progetti delle Amministrazioniprovinciali ricompresi negli accordi di programma(programma 0.6.3.) |
Art. 8. Carta tecnica regionale(programma 0.5.2.) |
Art. 9. Controlli sulle acque marine(programma 1.1.1.) |
Art. 10. Bonifica di aree industriali(programma 1.1.3.) |
Art. 11. Opere idraulico - forestali(programma 1.3.2.) |
Art. 12. Salvaguardia dell'ambiente forestalee dei parchi naturali(programmi 1.3.1. e 1.3.3.) |
Art. 13. Incremento e miglioramento del patrimonio forestale(programma 1.3.1.) |
Art. 14. Edilizia agevolata(programma 1.4.1.) |
Art. 15. Interventi di edilizia residenziale(programma 1.4.1.) |
Art. 16. Recupero edilizio e riqualificazionedei centri urbani(programma 1.4.2.) |
Art. 17. Contenimento dei consumi energeticiFondi statali(programma 1.6.2.) |
Art. 18. |
Art. 19. Progettazione ed operenel settore dello smaltimento rifiuti(programma 1.1.3.) |
Art. 20. Interventi degli Enti localiper le sedi delle Forze dell'ordine(programma 1.4.3.) |
Art. 21. Nuova sede dell'Amministrazione provincialedi Pordenone(programma 1.4.3.) |
Art. 22. Finanziamenti straordinariad Amministrazioni comunali(programma 1.4.3.) |
Art. 23. Impianti sportivi di interesse regionaleed interprovinciale(programma 2.4.4.) |
Art. 24. |
Art. 25. Interventi nel settore dei porti(programmi 0.1.4. e 1.5.2.) |
Art. 26. |
Art. 27. Finanziamento integrativo regionaleper la spesa sanitaria di parte corrente(programma 2.1.1.) |
Art. 28. Finanziamenti regionaliper le strutture sanitarie ed ospedaliere(programma 2.1.2.) |
Art. 29. Deistituzionalizzazione dei lungodegenti psichiatrici(programma 2.1.4.) |
Art. 30. Servizi socio - assistenziali(programma 2.2.1.) |
Art. 31. Strutture socio - assistenziali(programma 2.2.2.) |
Art. 32. « Progetto Spilimbergo »per la riabilitazione sociale e sanitaria(programma 2.2.4.) |
Art. 33. Edilizia universitaria(programma 2.3.2.) |
Art. 34. Istituzioni ed attività di ricerca scientifica(programma 2.3.3.) |
Art. 35. Organismi associativi dei profughi giuliani e dalmati(programma 2.4.3.) |
Art. 36. Attività culturali(programma 2.4.3.) |
Art. 37. Edilizia teatrale(programma 2.4.3.) |
Art. 38. Beni culturali(programma 2.4.1.) |
Art. 39. Centri di formazione professionale(programma 2.5.2.) |
Art. 40. |
Art. 41. |
Art. 42. (ABROGATO) |
Art. 43. |
Art. 44. |
Art. 45. |
Art. 48. |
Art. 49. |
Art. 50. |
Art. 51. |
Art. 52. |
Art. 53. Associazioni dei produttori(programma 3.1.7.) |
Art. 54. Valorizzazione delle risorse agricole in montagna(programma 0.7.1.) |
Art. 55. Acquisizione di aree verdi per riordini fondiari(programma 3.1.1.) |
Art. 56. Consorzi di bonifica(programma 1.3.1.) |
Art. 57. Rimboschimento zone agricole dismesse(programma 1.3.1.) |
Art. 58. Conferimento al Fondo di rotazioneper le iniziative economiche(programma 3.5.1.) |
Art. 59. Acquisto di obbligazioni della Friulia - Lis SpA(programma 3.5.1.) |
Art. 60. Interventi a favore della Friulia - Lis SpAnelle zone montane(programma 3.2.1.) |
Art. 61. Interventi sulle operazioni di locazione finanziariadei beni immobili(programma 3.2.2.) |
Art. 62. Contributi sugli interessi per investimentidelle imprese industriali(programma 3.2.2.) |
Art. 63. Operazione di locazione finanziariaalle imprese industriali(programma 3.2.2.) |
Art. 64. Contributi in conto capitale sugli investimentidelle imprese industriali(programma 3.2.2.) |
Art. 65. Nuove tecniche di gestione aziendale(programma 3.2.1.) |
Art. 66. Consorzi garanzia fiditra le piccole imprese industriali(programma 3.2.2.) |
Art. 67. Friulia Factor SpA(programma 3.5.1.) |
Art. 68. Centro regionale serviziper le piccole e medie industrie(programma 3.2.1.) |
Art. 69. Ricerca applicata(programmi 3.2.4. e 3.2.5.) |
Art. 70. Adeguamento ecologico dei processie degli impianti produttivi(programma 3.2.4.) |
Art. 71. Riconversione attività produttivenon compatibili con esigenze ambientali(programma 3.2.4.) |
Art. 72. Programmi di commercializzazione(programma 3.2.1.) |
Art. 73. Agenzia regionale per lo sviluppodelle relazioni commerciali con l'estero(programma 3.2.1.) |
Art. 74. Contenimento dei consumi energetici - Fondi statali(programma 1.6.2.) |
Art. 75. |
Art. 76. |
Art. 77. |
Art. 78. |
Art. 78 bis. (Vincoli sui beni necessari all'attività artigiana oggettodi contributi) |
Art. 79. (ABROGATO) |
Art. 80. (ABROGATO) |
Art. 81. (ABROGATO) |
Art. 82. |
Art. 83. Contributi pluriennali alle imprese commerciali(programma 3.4.2.) |
Art. 84. Operazioni di locazione finanziariaalle imprese commerciali(programma 3.4.2.) |
Art. 85. Consorzi garanzia fidi tra le imprese commerciali(programma 3.4.2.) |
Art. 86. Interventi a favore delle imprese commercialinelle zone montane(programma 3.4.2.) |
Art. 87. Fiere e centri commerciali(programma 3.4.1.) |
Art. 88. |
Art. 89. |
Art. 90. |
Art. 91. Infrastrutture turistiche(programma 3.4.5.) |
Art. 92. |
Art. 93. |
Art. 94. Contributi pluriennali alle impresedi spedizione e di autotrasporto(programma 1.5.4.) |
Art. 95. Operazioni di locazione finanziaria alle impresedi spedizione e di autotrasporto(programma 1.5.4.) |
Art. 96. Società finanziaria - « Finest SpA » -per la cooperazione con l'Est europeo(programma 3.5.1.) |
Art. 97. Centro di servizi e di documentazioneper la cooperazione economica internazionale(programma 3.5.1.) |
Art. 98. Collegamenti con la rete autostradale jugoslava(programma 1.5.1.) |
Art. 99. Interventi per il sostegno di iniziative culturalied artistiche a favore della minoranza slovena -Rideterminazioni(programma 2.4.2., 2.3.1. e 2.4.3.) |
Art. 100. Copertura finanziaria |
Art. 101. Accordi di programma - Fondi regionali(programmi 0.5.1. e 0.6.3.) |
Art. 102. Accordi di programma finanziati con mutuo(programmi 0.6.3. e 0.5.2.) |
Art. 103. Opere di viabilità di interesse regionale(programma 1.5.1.) |
Art. 104. Distribuzione del gas metano(programma 1.4.3.) |
Art. 105. Calamità naturali(programma 1.2.2.) |
Art. 106. Impianti sportivi(programma 2.4.4.) |
Art. 107. Finanziamento con mutuo della quota di spesa correntesanitaria a carico della Regione per l'anno 1990(programma 2.1.1.) |
Art. 108. Ripianamento dei disavanzi di esercizio delle aziendedi trasporto pubblico locali ai sensi dell'art. 2 bis dellalegge n. 403/ 1990(programma 1.5.5.) |
Art. 109. Autorizzazione di nuove spese finanziate con mutuonel settore della viabilità di interesse regionale(programma 1.5.1.) |
Art. 110. Rideterminazione e finanziamento con mutuo di spesegià autorizzate nei settori delle opere pubbliche e deiservizi sociali(programmi 1.1.2., 1.2.1., 1.4.3., 1.4.2., 1.5.2.,1.5.3., 2.2.2., 2.4.3. e [...] |
Art. 111. Riautorizzazione di spese finanziate con mutuonei settori delle opere pubbliche e dei servizi sociali(programmi 1.1.2., 1.1.3., 1.2.1., 1.4.3. e 2.1.2.) |
Art. 112. Rideterminazione e finanziamento con mutuo di spesegià autorizzate per interventi nei settori economici(programmi 3.1.1. e 3.4.5.) |
Art. 113. Interventi nei settori del territorio, dell'ambientee delle opere pubbliche(programmi 1.1.3., 1.2.1., 1.4.3. e 1.3.3.) |
Art. 114. Infrastrutture di trasporto(programmi 1.5.2. e 1.5.3.) |
Art. 115. Interventi nei settori dei servizi sociali(programmi 2.1.2., 2.2.1., 2.3.2., 2.3.3., 2.4.3.) |
Art. 116. Interventi nei settori economici(programmi 1.3.1., 1.3.2., 3.1.1., 3.1.7., 3.2.1.,3.2.5., 3.4.1. e 3.5.1.) |
Art. 117. Invio di aiuti alla popolazionedella Repubblica di Croazia(programma 0.6.1.) |
Art. 118. Sottoscrizione di azioni della « INSIEL SpA »(programma 3.5.1.) |
Art. 119. Interventi per la liquidazione della società« Udine '90 » (programma 0.6.1.) |
Art. 120. Contributo straordinario all'Ente regionale teatrale(programma 2.4.3.) |
Art. 121. Polizia comunale(programma 0.6.2.) |
Art. 122. Vigili del fuoco volontari(programma 4.1.1.) |
Art. 123. Finanziamento alla Comunità montana Valli del Natisone(programma 1.1.2.) |
Art. 124. Contributo straordinario all'Ente tutela pesca(programma 1.6.1.) |
Art. 125. |
Art. 126. Oneri transattivi(programma 1.5.5.) |
Art. 127. Integrazione della legge regionale 18 marzo 1991, n. 11 |
Art. 128. Applicazione della legge regionale 22 gennaio 1991, n. 3(programma 0.1.3.) |
Art. 129. |
Art. 130. |
Art. 131. Modifica dell'art. 5della legge regionale 11 dicembre 1989, n. 31 |
Art. 132. Integrazione dell'art. 21della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3 |
Art. 133. |
Art. 134. |
Art. 135. |
Art. 136. Modifica dell'articolo 38della legge regionale 6 settembre 1991, n. 47 |
Art. 137. |
Art. 138. Modifica dell'art. 61della legge regionale 6 settembre 1991, n. 47 |
Art. 139. Modifica dell'art. 19della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35 |
Art. 140. Proroga del termine di cui all'articolo 1della legge regionale 9 dicembre 1991, n. 57 |
Art. 141. Modifica dell'articolo 110della legge regionale n. 53/ 1981 |
Art. 142. Copertura finanziaria |
Art. 143. Entrata in vigore |
§ 6.4.128 - L.R. 5 febbraio 1992, n. 4. [1]
Disposizioni per la formazione di Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1992).
(B.U. 5 febbraio 1992, n. 16).
TITOLO I
INDIRIZZI DI POLITICA DI SPESA
Art. 1. Norma programmatica
1. Le maggiori disponibilità finanziarie derivanti, a decorrere dall'anno 1993, dalla revisione della
a) copertura dei maggiori oneri derivanti dall'esercizio delle ulteriori competenze trasferite dallo Stato alla Regione con le norme di attuazione dello Statuto speciale di autonomia di cui al
b) copertura delle spese di investimento per opere permanenti autorizzate negli anni 1993 e 1994, e finanziate, in attesa della revisione della
c) maggiori assegnazioni finanziarie alle Province, ai Comuni ed alle Comunità montane per l'esercizio delle funzioni devolute ai sensi della
d) maggiori finanziamenti per l'attuazione di programmi organici di intervento nonchè di nuovi provvedimenti legislativi di settore concernenti le aree di spesa specificatamente indicate nell'elenco n. 5 - fondo globale - allegato al bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
TITOLO II
TRASFERIMENTI AGLI ENTI LOCALI IN ATTUAZIONEDELL'ARTICOLO 54 DELLO STATUTOSPECIALE DI AUTONOMIA E DELLA LEGGEREGIONALE 9 MARZO 1988, N. 10
Art. 2. Trasferimenti di risorse finanziarie agli Enti locali(programma 0.6.2.)
1. In attuazione dell'articolo 54 dello Statuto speciale di autonomia, nonchè in attuazione della
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, nell'anno 1992, la spesa complessiva di lire 102.000 milioni, di cui:
a) lire 50.000 milioni destinati alle Province;
b) lire 47.000 milioni destinati ai Comuni;
c) lire 5.000 milioni destinati alle Comunità montane e alla Comunità collinare del Friuli.
3. Il predetto onere complessivo di lire 102.000 milioni fa carico al capitolo 1773 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992.
Art. 3. Trasferimenti alle Province
1. Ai sensi dell'articolo 2, alle Province viene assegnata la somma complessiva di lire 50.000 milioni, suddivisa in ragione di:
a) lire 42.000 milioni per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi della
b) lire 8.000 milioni per lo svolgimento delle funzioni indicate dall'articolo 3, comma 5 della
2. In relazione all'emanazione delle nuove disposizioni legislative regionali nel corso dell'anno 1991:
a) la destinazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b) della
b) la destinazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 2, lettera d) della
3. Ai sensi dell'articolo 12 della
Art. 4. Trasferimento ai Comuni
1. Ai sensi dell'articolo 2, ai Comuni viene assegnata la somma complessiva di lire 39.000 milioni, suddivisa in ragione di:
a) lire 12.000 milioni per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi della
b) lire 27.000 milioni per lo svolgimento delle funzioni indicate dall'articolo 4, comma 3 della
2. Ai sensi dell'articolo 2, ai Comuni capoluogo viene assegnata l'ulteriore somma di lire 5.000 milioni, per lo svolgimento delle funzioni e per gli oneri indicati dall'articolo 5, comma 1 della
3. Ai sensi dell'articolo 2, per le finalità e con le modalità previste dall'articolo 5, commi 2 e 3 della
Art. 5. Trasferimenti alle Comunità montanee alla Comunità collinare in Friuli
1. Ai sensi dell'articolo 2, alle Comunità montane e alla Comunità collinare del Friuli viene assegnata la somma di lire 5.000 milioni, suddivisa in ragione di:
a) lire 1.500 milioni per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi della
b) lire 3.500 milioni per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi delle leggi regionali n. 10/1988 e 7 marzo 1989, n. 10, e indicate dall'articolo 6, comma 3 della
2. Ai sensi dell'articolo 12 della
3. Restano confermate le ulteriori assegnazioni di fondi alle Comunità montane disposte in via ordinaria e che risultano iscritte:
a) al capitolo 960 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992 (fondi regionali), per le finalità dell'articolo 28 bis della
b) al capitolo 4756 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992 (fondi regionali) per le finalità dell'articolo 3 della
Art. 6. Modalità di ripartizione, erogazione,impiego e controllo delle assegnazioni
1. Per la ripartizione, l'erogazione, l'impiego ed il controllo delle assegnazioni disposte ai sensi del presente Titolo, si osservano le disposizioni di cui all'articolo 7 della
Art. 7. Completamento dei progetti delle Amministrazioniprovinciali ricompresi negli accordi di programma(programma 0.6.3.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 3 della
2. Il predetto onere di lire 5.000 milioni fa carico al capitolo 932 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
TITOLO III
INTERVENTI NEL SETTORE DEL TERRITORIO
CAPO I
Interventi nel settore della tutela dell'ambiente
Art. 8. Carta tecnica regionale(programma 0.5.2.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 104, comma 1, lettere a) e c), della
2. Il predetto onere complessivo di lire 1.200 milioni fa carico al capitolo 2019 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992.
Art. 9. Controlli sulle acque marine(programma 1.1.1.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 2 bis della
2. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 2268 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992.
Art. 10. Bonifica di aree industriali(programma 1.1.3.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 38 della
2. Il predetto onere complessivo di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 2405 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
Art. 11. Opere idraulico - forestali(programma 1.3.2.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 1 della
2. Il predetto onere di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 2912 dello stato di previsione della spesa di bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
3. Per le finalità previste dagli articoli 5 e 11 della
4. Il predetto onere di lire 100 milioni fa carico al capitolo 2935 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
5. Per le finalità previste dagli articoli 9, primo e secondo comma, e 29 - come modificato dall'articolo 52 della
6. Il predetto onere di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 2936 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
Art. 12. Salvaguardia dell'ambiente forestalee dei parchi naturali(programmi 1.3.1. e 1.3.3.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 39, terzo comma, della
2. Il predetto onere di lire 300 milioni fa carico al capitolo 2819 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
3. Per le finalità previste dall'articolo 1, secondo comma, numero 3 e terzo comma della
4. Il predetto onere di lire 2.200 milioni fa carico al capitolo 3000 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992.
5. Per le finalità previste dall'articolo 4, primo e secondo comma, della
6. Il predetto onere di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 3004 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
Art. 13. Incremento e miglioramento del patrimonio forestale(programma 1.3.1.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 1 della
2. Il predetto onere di lire 350 milioni fa carico al capitolo 2811 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
3. Per le finalità previste dall'articolo 2 della
4. Il predetto onere di lire 350 milioni fa carico al capitolo 2812 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
5. Per le finalità previste dall'articolo 5 della
6. Il predetto onere di lire 900 milioni fa carico al capitolo 2813 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
7. Per le finalità previste dall'articolo 3 della
8. Il predetto onere di lire 600 milioni fa carico al capitolo 2823 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
CAPO II
Interventi nel settore dell'abitazione
Art. 14. Edilizia agevolata(programma 1.4.1.)
1. Per le finalità previste dagli articoli 88 e 94 della
2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:
a) lire 10.000 milioni per l'anno 1993;
b) lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2012;
c) lire 10.000 milioni per l'anno 2013.
3. L'onere complessivo di lire 30.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1993 e 1994, fa carico al capitolo 3284 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 2013 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 15. Interventi di edilizia residenziale(programma 1.4.1.)
1. Gli introiti previsti per l'anno 1994 sul capitolo 1531 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 (Rientro delle anticipazioni concesse a favore dell'edilizia convenzionata ed agevolata), fino all'ammontare di lire 5.500 milioni sono destinati a copertura della spesa di pari importo per l'attuazione delle finalità previste dall'articolo 80, secondo comma, della
2. Ai sensi del combinato disposto del Titolo Vi della
a) lire 18.700 milioni, suddivisi in ragione di lire 5.900 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, e lire 6.900 milioni per l'anno 1994, per interventi a favore degli IACP, a carico del capitolo 3294 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992, il cui stanziamento risulta così rideterminato;
b) lire 30.500 milioni, suddivisi in ragione di lire 9.500 milioni per l'anno 1992, e lire 10.500 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, per interventi a favore delle cooperative edilizie a proprietà indivisa ed individuale, a carico del capitolo 3298 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992- 1994 e del bilancio per l'anno 1992, il cui stanziamento risulta così rideterminato.
3. Per le finalità previste dall'articolo 17 della
4. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 2007.
5. L'onere complessivo di lire 2.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1993 e 1994, fa carico al capitolo 3303 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
6. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 2007 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 16. Recupero edilizio e riqualificazionedei centri urbani(programma 1.4.2.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 1, primo e secondo comma, della
2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:
a) lire 500 milioni per l'anno 1992;
b) lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 2011;
c) lire 500 milioni per l'anno 2012.
3. L'onere complessivo di lire 2.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1992 al 1994, fa carico al capitolo 3329 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 2012 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
5. Per le finalità previste dall'articolo 1, primo e secondo comma, della
6. Il predetto onere di lire 5.000 milioni fa carico al capitolo 3330 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992.
Art. 17. Contenimento dei consumi energeticiFondi statali(programma 1.6.2.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 8 della
2. Il predetto onere di lire 2.887.600.000 fa carico al capitolo 3431 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992.
3. Corrispondentemente è prevista l'iscrizione, sul capitolo 616 dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci citati, dell'entrata di lire 2.887.600.000 per l'anno 1992, in relazione all'assegnazione a tal fine disposta dallo Stato a valere sui fondi stanziati con l'articolo 38, comma 4 della
CAPO III
Interventi nel settore delle opere pubblichee di pubblico interesse
(ABROGATO)
Art. 19. Progettazione ed operenel settore dello smaltimento rifiuti(programma 1.1.3.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 2, comma 1, lettera b), della
2. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 2371 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
3. Per le finalità previste dall'articolo 31, comma 3, lettera a), della
4. Il predetto onere di lire 5.000 milioni fa carico al capitolo 2394 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
Art. 20. Interventi degli Enti localiper le sedi delle Forze dell'ordine(programma 1.4.3.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 34, comma 7, della
2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 2011.
3. L'onere complessivo di lire 1.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1992 al 1994, fa carico al capitolo 3389 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 2011 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 21. Nuova sede dell'Amministrazione provincialedi Pordenone(programma 1.4.3.)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Amministrazione provinciale di Pordenone contributi pluriennali, nella misura massima prevista dal comma 4, per un periodo non superiore a dieci anni, a sollievo degli oneri, in linea capitale e per interessi, derivanti dai mutui da contrarsi da parte dell'Amministrazione provinciale medesima per la realizzazione e il completamento della nuova sede della Provincia.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore alle finanze, determina, in via preventiva, le condizioni relative ai mutui da stipulare ai sensi del comma 1.
3. La domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 1 è presentata alla Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici, corredata dalla deliberazione esecutiva con cui l'Amministrazione provinciale dispone l'assunzione del mutuo e dall'atto di adesione dell'istituto mutuante. L'erogazione della prima annualità dei contributi precitati è disposta all'atto della presentazione del contratto di mutuo definitivo.
4. per le finalità previste dal comma 1 sono autorizzati, a decorrere, rispettivamente, dall'anno 1993 e dall'anno 1994, due limiti di impegno di lire 1.500 milioni ciascuno.
5. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:
a) lire 1.500 milioni per l'anno 1993;
b) lire 3.000 milioni ciascuno per gli anni dal 1994 al 2002;
c) lire 1.500 milioni per l'anno 2003.
6. L'onere complessivo di lire 4.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1993 e 1994, fa carico al capitolo 3410 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
7. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 2003 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 22. Finanziamenti straordinariad Amministrazioni comunali(programma 1.4.3.)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi pluriennali, nella misura massima complessiva prevista dal comma 6, per un periodo non superiore a dieci anni, a sollievo degli oneri, in linea capitale e per interessi, derivanti dai mutui da contrarsi da parte del Comune di Maniago per l'acquisto di un immobile e per le opere necessarie alla realizzazione del Museo della coltelleria, e del Comune di San Giorgio di Nogaro, per la ristrutturazione del complesso denominato « Villa Dora ».
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore alle finanze, determina, in via preventiva, le condizioni relative ai mutui da stipulare ai sensi del comma 1.
3. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 1 sono presentate alla Direzione regionale dell'edilizia e di servizi tecnici, corredate dalla relazione illustrativa degli interventi predetti e dal preventivo di spesa.
4. La quantificazione dei contributi di cui al comma 1, è determinata dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'edilizia ed ai servizi tecnici, tenuto conto degli elementi recati dalle relazioni illustrative e dai preventivi di spesa.
5. Le condizioni e le modalità di rendicontazione sono specificate nei decreti di concessione dei contributi. L'erogazione della prima annualità dei contributi precitati è disposta all'atto della presentazione dei contratti di mutuo definitivo.
6. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzato il limite di impegno di lire 500 milioni per l'anno 1994.
7. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2003.
8. L'onere di lire 500 milioni, corrispondente alla annualità autorizzata per l'anno 1994, fa carico al capitolo 3411 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
9. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 2003 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 23. Impianti sportivi di interesse regionaleed interprovinciale(programma 2.4.4.)
1. Nell'ambito delle funzioni di competenza regionale in materia di infrastrutture sportive, come individuate dall'articolo 37, comma 1 della
2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 2011.
3. L'onere complessivo di lire 1.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1992 al 1994, fa carico al capitolo 6137 dello stato di previsione del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 2011 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
CAPO IV
Interventi nel settoredelle infrastrutture di trasporto
(ABROGATO)
Art. 25. Interventi nel settore dei porti(programmi 0.1.4. e 1.5.2.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 5, comma 1, della
2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:
a) lire 3.000 milioni per l'anno 1993;
b) lire 6.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2007;
c) lire 3.000 milioni per l'anno 2008.
3. L'onere complessivo di lire 9.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1993 e 1994, fa capo al capitolo 3791 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 2008 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
5. Per le finalità previste dall'articolo 5, comma 1, della
6. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 2007.
7. L'onere complessivo di lire 2.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1993 e 1994, fa carico al capitolo 3792 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
8. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 2007 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
9. Per le finalità previste dall'articolo 5, comma 1, della
10. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 2007.
11. L'onere complessivo di lire 2.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1993 e 1994, fa carico al capitolo 3793 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
12. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 2007 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
13. Per le finalità previste dall'articolo 16 della
14. Il predetto onere di lire 100 milioni fa carico al capitolo 3784 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
15. All'articolo 5 della
« 3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore alle finanze, determina, in via preventiva, le condizioni relative ai mutui da stipulare ai sensi del comma 2. ».
16. Ad integrazione del contributo ordinario erogato ai sensi dell'articolo 4 della
17. la Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore alle finanze, determina, in via preventiva, le condizioni relative ai mutui da stipulare ai sensi del comma 16.
18. Il contributo è concesso all'atto della presentazione della domanda, corredata dalla deliberazione esecutiva con cui l'Ente dispone l'assunzione del mutuo e dall'atto di adesione dell'istituto mutuante. L'erogazione della prima annualità del contributo precitato è disposta all'atto della presentazione del contratto di mutuo definitivo.
19. Per le finalità previste dal comma 16 è autorizzato, nell'anno 1993, il limite di impegno di lire 500 milioni.
20. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 2002.
21. L'onere complessivo di lire 1.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1993 e 1994, fa carico al capitolo 3796 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
22. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 2002 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
23. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere garanzie fidejussorie, sui mutui contratti ai sensi del comma 16. La concessione di garanzia è disposta dalla Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore alle finanze.
24. La domanda per la concessione della garanzia è corredata dalla delibera esecutiva, con cui l'Ente dispone l'assunzione del mutuo, nella quale è motivata l'impossibilità dell'Ente a presentare propria idonea garanzia, e dall'atto di adesione dell'istituto mutuante.
25. In caso di inadempienza dell'Ente, l'Assessore alle finanze è autorizzato a prelevare dal tesoriere dell'Ente medesimo, sulle somme di spettanza di quest' ultimo, un importo pari alle somme corrisposte in forza delle garanzie prestate.
26. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del comma 23 fanno carico al capitolo 1212 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992.
(ABROGATO)
TITOLO IV
INTERVENTI NEL SETTORE DEI SERVIZI SOCIALI
CAPO I
Interventi nei settori della sanità e dell'assistenza
Art. 27. Finanziamento integrativo regionaleper la spesa sanitaria di parte corrente(programma 2.1.1.)
1. In relazione al disposto di cui all'articolo 19, comma 1, del
2. La ripartizione e la rendicontazione dei finanziamenti di cui al comma 1 avviene con le medesime modalità prescritte dalla vigente legislazione statale e regionale per le quote di Fondo sanitario nazionale di parte corrente a destinazione indistinta.
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 250.000 milioni per l'anno 1992.
4. Il predetto onere di lire 250.000 milioni fa carico sul capitolo 4371 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992.
Art. 28. Finanziamenti regionaliper le strutture sanitarie ed ospedaliere(programma 2.1.2.)
1. In relazione al disposto di cui all'articolo 20, comma 1, lettera e), del
2. L'onere relativo alla maggiore spesa di lire 20.000 milioni per l'anno 1994 fa carico al capitolo 4401 dello stato di previsione della spesa del bilancio citato.
3. In relazione al disposto di cui al comma 1, lo stanziamento complessivo del precitato capitolo 4401 risulta determinato in lire 90.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 25.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993 e lire 40.000 milioni per l'anno 1994.
Art. 29. Deistituzionalizzazione dei lungodegenti psichiatrici(programma 2.1.4.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 17, primo comma, lettera c), della
2. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 4562 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
Art. 30. Servizi socio - assistenziali(programma 2.2.1.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 5 della
2. Il predetto onere di lire 400 milioni fa carico al capitolo 4754 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
3. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della
4. In attuazione dell'articolo 6 della
5. Per le finalità previste dal comma 4 è autorizzata la spesa complessiva di lire 300 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 1994.
6. Il predetto onere complessivo di lire 300 milioni fa carico al capitolo 4769 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992.
7. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della
Art. 31. Strutture socio - assistenziali(programma 2.2.2.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 2, comma 3, della
2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 2011.
3. L'onere complessivo di lire 900 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1992 al 1994, fa carico al capitolo 4838 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 2011 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
5. Per le finalità previste dagli articoli 2, comma 3, e 3 della
6. Il predetto onere complessivo di lire 4.600 milioni fa carico al capitolo 4848 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992.
7. Per le finalità previste dagli articoli 2, comma 3, e 3 della
8. Il predetto onere di lire 8.000 milioni fa carico al capitolo 4850 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
Art. 32. « Progetto Spilimbergo »per la riabilitazione sociale e sanitaria(programma 2.2.4.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 23 della
2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1992.
3. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 4970 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992.
CAPO II
Interventi nei settori dell'istruzione, della cultura,della ricerca scientifica e della formazione professionale
Art. 33. Edilizia universitaria(programma 2.3.2.)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi pluriennali costanti, per un periodo non superiore a 15 anni, nella misura massima prevista dal comma 7, a sollievo degli oneri, in linea capitale e per interessi, derivanti dai mutui contratti da enti pubblici, singoli o associati, dai consorzi istituiti per lo sviluppo degli studi universitari e dalle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, per la progettazione, l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento, il riatto e la ristrutturazione di edifici da destinare a sedi universitarie, ai servizi per il diritto allo studio universitario e per l'acquisto di attrezzature didattiche e scientifiche.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore alle finanze, determina, in via preventiva, le condizioni relative ai mutui da stipulare ai sensi del comma 1.
3. Per le finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere contributi pluriennali costanti, per un periodo non superiore a 15 anni, nella misura massima del 10% della spesa ritenuta ammissibile.
4. Le domande per la concessione dei predetti contributi sono presentate alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura entro il mese di aprile di ciascun anno.
5. Le domande sono corredate dalla deliberazione esecutiva con cui il soggetto dispone l'assunzione del mutuo, dall'atto di adesione dell'istituto mutuante e dal piano degli investimenti che si intendono realizzare. L'erogazione della prima annualità dei contributi precitati è disposta all'atto della presentazione del contratto di mutuo definitivo. Nell'ipotesi di cui al comma 3, le domande sono corredate dal piano degli investimenti e dal relativo piano di finanziamento: l'erogazione di ciascuna annualità del contributo può essere disposta in via anticipata ed in un' unica soluzione.
6. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 della
7. Per le finalità previste dai commi 1 e 3 sono autorizzati, a decorrere, rispettivamente, dall'anno 1993 e dall'anno 1994, due limiti di impegno di lire 3.000 milioni e di lire 4.000 milioni.
8. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:
a) lire 3.000 milioni per l'anno 1993;
b) lire 7.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2007;
c) lire 4.000 milioni per l'anno 2008.
9. L'onere complessivo di lire 10.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1993 e 1994, fa carico al capitolo 5198 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
10. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 2008 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 34. Istituzioni ed attività di ricerca scientifica(programma 2.3.3.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 15 della
2. Il predetto onere complessivo di lire 4.400 milioni fa carico al capitolo 5244 dello stato di previsione della spesa di bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992.
3. Per le finalità previste dall'articolo 49, primo comma, della
4. Il predetto onere complessivo di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 5248 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
5. Per le finalità previste dalla
6. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 5255 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
7. (ABROGATO).
8. (ABROGATO).
9. (ABROGATO)
10. (ABROGATO)
11. (ABROGATO)
12. Per le finalità di cui al comma 10 è autorizzata la spesa complessiva di lire 160 milioni, suddivisa in ragione di lire 80 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993.
13. Il predetto onere complessivo di lire 160 milioni fa carico al capitolo 5611 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992.
14. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della
Art. 35. Organismi associativi dei profughi giuliani e dalmati(programma 2.4.3.)
1. La Regione riconosce una speciale funzione di servizio sociale e culturale alle associazioni dei profughi istriani, fiumani e dalmati aventi sede nel territorio regionale, nonchè alla federazione delle medesime promossa, con riguardo al ruolo svolto, anche in collaborazione con organi ed istituzioni statali e regionali, ai fini della conservazione e della valorizzazione della cultura e delle tradizioni italiane dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia.
2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli organismi associativi di cui al comma 1 finanziamenti annui per il loro funzionamento e per il sostegno e lo sviluppo dell'attività che i medesimi svolgono in attuazione dei propri compiti istituzionali in Italia e all'estero.
2 bis. Fra gli organismi associativi di cui ai commi 1 e 2 sono ricomprese le associazioni che raccolgono, o cui aderiscono anche in forma organizzata, profughi istriani, fiumani e dalmati residenti fuori del territorio regionale, in Italia o all'estero.
3. (abrogato).
4. Per le finalità di cui al comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di lire 750 milioni, suddivisa in ragione di lire 250 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 1994.
5. Il predetto onere complessivo di lire 750 milioni fa carico al capitolo 5607 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992.
6. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della
Art. 36. Attività culturali(programma 2.4.3.)
1. (ABROGATO)
2. (ABROGATO)
3. (ABROGATO)
4. (ABROGATO)
5. (ABROGATO)
6. (ABROGATO)
7. (ABROGATO)
8. (ABROGATO)
9. (ABROGATO)
10. (ABROGATO)
11. (ABROGATO)
12. (ABROGATO)
13. (ABROGATO)
14. (ABROGATO)
15. (ABROGATO)
16. (ABROGATO)
17. Nell'ambito delle iniziative previste dalla « Iniziativa Pentagonale », di cui all'articolo 26, comma 3, della
18. Per le finalità di cui al comma 17 è autorizzata la spesa complessiva di lire 300 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 1994.
19. Il predetto onere complessivo di lire 300 milioni fa carico al capitolo 5608 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992.
20. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della
Art. 37. Edilizia teatrale(programma 2.4.3.)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi pluriennali, per una durata non superiore a 10 anni, nella misura massima prevista dal comma 7, a sollievo degli oneri - in linea capitale ed interessi - relativi ai mutui che gli Enti locali stipulano per l'acquisizione, la costruzione, il riattamento e la ristrutturazione, il completamento, l'attrezzatura e l'arredamento delle strutture teatrali.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore alle finanze, determina, in via preventiva, le condizioni relative ai mutui da stipulare ai sensi del comma 1.
3. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 1 sono presentate alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura, corredate dall'atto di adesione dell'istituto mutuante e, alternativamente, dal piano di ammortamento del mutuo predisposto dall'istituto medesimo, ovvero dall'eventuale deliberazione esecutiva con cui l'Ente locale dispone l'assunzione del mutuo. L'erogazione della prima annualità dei contributi è comunque disposta successivamente alla presentazione della deliberazione esecutiva di assunzione del mutuo e del contratto di mutuo definitivo.
4. Per le modalità di determinazione della spesa ammissibile, e quelle relative alla presentazione delle domanda, ed alla concessione, erogazione e revoca dei contributi, si osservano in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 8, 9, 10 e 12 della
5. Per l'anno 1992 il termine di presentazione delle domande è il 30 settembre 1992.
6. Per le finalità previste dal comma 1 sono autorizzati, a decorrere, rispettivamente, dall'anno 1993 e dall'anno 1994, due limiti di impegno di lire 2.000 milioni ciascuno.
7. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:
a) lire 2.000 milioni nell'anno 1993;
b) lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2002;
c) lire 2.000 milioni per l'anno 2003.
8. L'onere complessivo di lire 6.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1993 e 1994, fa carico al capitolo 5715 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
9. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 2003 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 38. Beni culturali(programma 2.4.1.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 37, primo comma e secondo comma, numero 1, della
2. Il predetto onere complessivo di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 5430 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992.
3. Per le finalità previste dall'articolo 49 della
4. Il predetto onere complessivo di lire 100 milioni fa carico al capitolo 5432 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992.
5. Per le finalità previste dall'articolo 7 della
6. Il predetto onere di lire 100 milioni fa carico al capitolo 5434 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992.
Art. 39. Centri di formazione professionale(programma 2.5.2.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 9, comma 1, lettera f) della
2. Il predetto onere complessivo di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 5922 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
3. Per le finalità previste dall'articolo 1 della
4. Il predetto onere complessivo di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 5926 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
TITOLO V
INTERVENTI NEL SETTOREDEI TRASPORTI PUBBLICI LOCALI
(ABROGATO)
(ABROGATO)
Art. 42.(ABROGATO)
(ABROGATO)
TITOLO VI
INTERVENTI NEL SETTOREDELLE ATTIVITA' ECONOMICHE
CAPO I
Interventi nel settore dell'agricoltura
(ABROGATO)
(ABROGATO)
Art. 46
(ABROGATO)
Art. 47
(ABROGATO)
(ABROGATO)
(ABROGATO)
(ABROGATO)
(ABROGATO)
Art. 53. Associazioni dei produttori(programma 3.1.7.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 9, primo comma, della
2. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 6738 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992.
Art. 54. Valorizzazione delle risorse agricole in montagna(programma 0.7.1.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 42 della
2. IL predetto onere complessivo di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 986 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992.
Art. 55. Acquisizione di aree verdi per riordini fondiari(programma 3.1.1.)
1. Al fine di dare esecuzione agli interventi di riordino fondiario di superfici destinate alla conservazione e ricostituzione vegetale e ambientale ai sensi del
2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994.
3. Il predetto onere complessivo di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 6311 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
Art. 56. Consorzi di bonifica(programma 1.3.1.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 23, secondo comma, della
2. Il predetto onere di lire 3000 milioni fa carico al capitolo 6242 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992.
Art. 57. Rimboschimento zone agricole dismesse(programma 1.3.1.)
1. Nell'ambito delle finalità previste dall'articolo 1 della
2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 500 milioni, suddivisa in ragione di lire 250 milioni per l'anno 1992, e di lire 125 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994.
3. Il predetto onere complessivo di lire 500 milioni fa carico al capitolo 2811 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992.
CAPO II
Interventi nel settore dell'industria
Art. 58. Conferimento al Fondo di rotazioneper le iniziative economiche(programma 3.5.1.)
1. Al fine di promuovere e sostenere le iniziative economiche nel territorio regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a far affluire alla gestione separata del Fondo di rotazione per le iniziative economiche (FRIE) istituita con la
2. Il predetto onere di lire 15.000 milioni fa carico al capitolo 1529 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
Art. 59. Acquisto di obbligazioni della Friulia - Lis SpA(programma 3.5.1.)
1. Al fine di favorire il finanziamento delle imprese industriali, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad acquistare obbligazioni emesse dalla Finanziaria regionale Friuli - Venezia Giulia locazioni industriali di sviluppo, Friulia - Lis SpA, fino alla concorrenza della spesa di lire 4.000 milioni, a condizione che le obbligazioni medesime siano costituite in serie speciale, siano remunerate, previa autorizzazione della Banca d' Italia, con l'interesse del 3% e siano rimborsabili entro otto anni.
2. Le modalità per il rimborso sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle finanze.
3. Per le finalità del comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 4.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993.
4. Il predetto onere complessivo di lire 4.000 milioni fa carico al capitolo 1571 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992.
Art. 60. Interventi a favore della Friulia - Lis SpAnelle zone montane(programma 3.2.1.)
1. Al fine di promuovere iniziative aventi ad oggetto l'acquisizione, la trasformazione o la realizzazione di fabbricati idonei ad accogliere una o più unità produttive le cui dimensioni rientrino nei limiti di cui all'articolo 1, comma 1, della
2. La concessione del contributo è subordinata alla presentazione alla Direzione regionale dell'industria di un programma inerente agli interventi di cui al comma 1 e dal preventivo di spesa ad esso relativo.
3. La società è tenuta alla presentazione di una dettagliata relazione illustrativa sull'impiego del contributo di cui al comma 1, e di un rendiconto delle spese sostenute.
4. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993.
5. Il predetto onere complessivo di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 7278 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992.
Art. 61. Interventi sulle operazioni di locazione finanziariadei beni immobili(programma 3.2.2.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 13 della
2. Le annualità relative, sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 1999.
3. L'onere complessivo di lire 600 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1992 al 1994, fa carico al capitolo 7358 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di pari importo.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 1999 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 62. Contributi sugli interessi per investimentidelle imprese industriali(programma 3.2.2.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 1 della
2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:
a) lire 1.000 milioni per l'anno 1992;
b) lire 4.000 milioni per l'anno 1993;
c) lire 9.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2001;
d) lire 8.000 milioni per l'anno 2002;
e) lire 5.000 milioni per l'anno 2003.
3. L'onere complessivo di lire 14.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1992 al 1994, fa carico al capitolo 7330 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 2003 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 63. Operazione di locazione finanziariaalle imprese industriali(programma 3.2.2.)
1. Per le finalità previste dalla
2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:
a) lire 500 milioni per l'anno 1992;
b) lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 1996;
c) lire 500 milioni per l'anno 1997.
3. L'onere complessivo di lire 2.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1992 al 1994, fa carico al capitolo 7350 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 1997 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 64. Contributi in conto capitale sugli investimentidelle imprese industriali(programma 3.2.2.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 12 della
2. Il predetto onere complessivo di lire 5.000 milioni fa carico al capitolo 7348 dello stato di previsione nella spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
3. Per le finalità previste dall'articolo 8 della
4. Il predetto onere complessivo di lire 11.000 milioni fa carico al capitolo 7351 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992.
Art. 65. Nuove tecniche di gestione aziendale(programma 3.2.1.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 45 della
2. Il predetto onere complessivo di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 7273 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
Art. 66. Consorzi garanzia fiditra le piccole imprese industriali(programma 3.2.2.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 1 della
2. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 7339 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
Art. 67. Friulia Factor SpA(programma 3.5.1.)
1. Per le finalità di cui al Capo XII della
2. A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994.
3. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 1574 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
Art. 68. Centro regionale serviziper le piccole e medie industrie(programma 3.2.1.)
1. Per le finalità previste dagli articoli 17, comma 1, lettere a) e b), e 18 della
2. Il predetto onere complessivo di lire 300 milioni fa carico al capitolo 7289 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
3. Per le finalità previste dagli articoli 17, comma 1, lettere c), d), e), ed f) e 18 della
4. Il predetto onere complessivo di lire 700 milioni fa carico al capitolo 7290 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
Art. 69. Ricerca applicata(programmi 3.2.4. e 3.2.5.)
1. Per le finalità previste dal Capo VII della
2. Il predetto onere complessivo di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 7477 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
3. Per le finalità previste dall'articolo 13, comma 1, della
4. Il predetto onere di lire 50 milioni fa carico al capitolo 7660 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992.
Art. 70. Adeguamento ecologico dei processie degli impianti produttivi(programma 3.2.4.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 15, primo comma, della
2. Il predetto onere complessivo di lire 9.000 milioni fa carico al capitolo 7594 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992.
3. Per le finalità previste dall'articolo 15, secondo comma, della
4. Il predetto onere complessivo di lire 1.600 milioni fa carico al capitolo 7593 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
Art. 71. Riconversione attività produttivenon compatibili con esigenze ambientali(programma 3.2.4.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 16 della
2. Il predetto onere complessivo di lire 1.200 milioni fa carico al capitolo 7595 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
Art. 72. Programmi di commercializzazione(programma 3.2.1.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 1 della
2. Il predetto onere complessivo di lire 1.200 milioni fa carico al capitolo 7258 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994, e del bilancio per l'anno 1992.
3. Per le finalità previste dall'articolo 24 della
4. Il predetto onere complessivo di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 7259 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994, e del bilancio per l'anno 1992.
Art. 73. Agenzia regionale per lo sviluppodelle relazioni commerciali con l'estero(programma 3.2.1.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 32 della
2. Il predetto onere complessivo di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 7291 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992.
Art. 74. Contenimento dei consumi energetici - Fondi statali(programma 1.6.2.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 10 della
2. Il predetto onere di lire 918.700.000 fa carico al capitolo 7207 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992.
3. Corrispondentemente è prevista l'iscrizione, sul capitolo 617 dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci citati, dell'entrata di lire 918.700.000 per l'anno 1992, in relazione all'assegnazione a tal fine disposta dallo Stato a valere sui fondi stanziati con l'articolo 38, comma 4, della
CAPO III
Interventi nel settore dell'artigianato
(ABROGATO)
(ABROGATO)
(ABROGATO)
(ABROGATO)
Art. 78 bis. (Vincoli sui beni necessari all'attività artigiana oggettodi contributi)
1. I beni oggetto dei contributi previsti dall'articolo 12, sesto comma, della
2. I vincoli di destinazione previsti dal comma 1 decorrono:
a) dalla data del rogito notarile nel caso di solo acquisto di beni immobili;
b) dalla data della fine dei lavori nel caso di costruzione, ampliamento, ristrutturazione, restauro conservativo, completamento, straordinaria manutenzione di beni immobili;
c) dalla data dell'ultima fattura o altra documentazione comprovante la spesa relativa all'acquisto di beni mobili.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai contributi concessi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 79. (ABROGATO)
Art. 80. (ABROGATO)
Art. 81. (ABROGATO)
(ABROGATO)
CAPO IV
Interventi nel settore del commercio
Art. 83. Contributi pluriennali alle imprese commerciali(programma 3.4.2.)
1. Per le finalità previste dalla
2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:
a) lire 200 milioni per l'anno 1992;
b) lire 1.200 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 2001;
c) lire 1.000 milioni per l'anno 2002.
3. L'onere complessivo di lire 2.600 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1992 al 1994, fa carico al capitolo 8297 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 2002 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
5. Per le finalità previste dall'articolo 1 della
6. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 2002.
7. L'onere complessivo di lire 2.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1993 e 1994, fa carico al capitolo 8309 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
8. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 2002 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 84. Operazioni di locazione finanziariaalle imprese commerciali(programma 3.4.2.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 1 della
2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:
a) lire 500 milioni per l'anno 1992;
b) lire 1.000 milioni per l'anno 1993;
c) lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 1996;
d) lire 1.500 milioni per l'anno 1997;
e) lire 1.000 milioni per l'anno 1998.
3. L'onere complessivo di lire 3.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1992 al 1994, fa carico al capitolo 8308 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 1998 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 85. Consorzi garanzia fidi tra le imprese commerciali(programma 3.4.2.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 1 della
2. Il predetto onere di lire 1.000 fa carico al capitolo 8294 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1992-1994.
Art. 86. Interventi a favore delle imprese commercialinelle zone montane(programma 3.4.2.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 19 bis della
2. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 8311 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
Art. 87. Fiere e centri commerciali(programma 3.4.1.)
1. Per le finalità previste dal Capo IV della
2. Il predetto onere di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 8221 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
3. Per le finalità previste dall'articolo 6 della
4. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 400 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 2012.
5. L'onere complessivo di lire 800 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1993 e 1994, fa carico al capitolo 8222 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
6. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 2012 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
7. (ABROGATO)
8. (ABROGATO)
9. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 1 sono presentate dalla Direzione regionale del commercio e del turismo, corredate dalla deliberazione esecutiva con cui si dispone l'assunzione del mutuo e dall'atto di adesione dell'istituto mutuante. L'erogazione della prima annualità dei contributi è disposta successivamente alla presentazione del contratto di mutuo definitivo.
10. Per le modalità di determinazione della spesa ammissibile, e per quelle relative alla presentazione delle domande, ed alla concessione e revoca dei contributi, si osservano le disposizioni di cui al Capo IV della
11. (ABROGATO)
12. La domanda per la concessione della garanzia è corredata dalla delibera esecutiva, con cui l'ente o la società disposte l'assunzione del mutuo, nella quale è motivata l'impossibilità a presentare propria idonea garanzia, e dall'atto di adesione dell'istituto mutuante.
13. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del comma 11 fanno carico al capitolo 1212 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992.
14. Per l'anno 1992 il termine di presentazione delle domande è il 30 settembre 1992.
15. Per le finalità previste dal comma 7 sono autorizzati, a decorrere, rispettivamente, dall'anno 1993 e dall'anno 1994, due limiti di impegno di lire 800 milioni ciascuno.
16. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:
a) lire 800 milioni per l'anno 1993;
b) lire 1.600 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2002;
c) lire 800 milioni per l'anno 2003.
17. L'onere complessivo di lire 2.400 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1993 e 1994 fa carico al capitolo 8227 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
18. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 2003 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
CAPO V
Interventi nel settore del turismo
(ABROGATO)
(ABROGATO)
(ABROGATO)
Art. 91. Infrastrutture turistiche(programma 3.4.5.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 3, primo comma, lettera c), della
2. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 8501 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992.
3. Per le finalità previste dall'articolo 1, primo comma, lettera e), della
4. Il predetto onere di lire 300 milioni fa carico al capitolo 8509 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
5. Per le finalità previste dall'articolo 2, primo comma, lettera d), della
6. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 8520 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
7. Per le finalità previste dall'articolo 2, primo comma, lettera f), della
8. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 8537 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
9. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Azienda di promozione turistica di Grado e Aquileia contributi ventennali nella misura massima prevista dal comma 11, a sollievo degli oneri di ammortamento del mutuo che l'Azienda medesima è autorizzata a contrarre per la realizzazione di una terrazza a mare, nonchè di lavori di completamento degli stabilimenti termali, per la realizzazione di impianti per la balneazione a scopo termale o turistico ed all'acquisto delle attrezzature e degli arredi ad essi relativi.
10. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore alle finanze, determina in via preventiva le condizioni relative ai mutui da stipulare ai sensi del comma 9.
11. Per le finalità previste dal comma 9 sono autorizzati, a decorrere, rispettivamente, dall'anno 1993 e dall'anno 1994, due limiti di impegno di lire 500 milioni ciascuno.
12. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di:
a) lire 500 milioni per l'anno 1993;
b) lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2012;
c) lire 500 milioni per l'anno 2013.
13. L'onere complessivo di lire 1.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1993 e 1994, fa carico al capitolo 8539 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di pari importo.
14. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 2013 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
15. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Azienda di promozione turistica di Lignano un contributo ventennale nella misura di lire 300 milioni annui, a sollievo degli oneri di ammortamento del mutuo che l'Azienda medesima è autorizzata a contrarre per opere di manutenzione straordinaria del patrimonio immobiliare dell'azienda stessa.
16. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore alle finanze, determina in via preventiva le condizioni relative ai mutui da stipulare ai sensi del comma 15.
17. Per le finalità previste dal comma 15 è autorizzato, nell'anno 1993, il limite di impegno di lire 300 milioni.
18. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 2012.
19. L'onere complessivo di lire 600 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1993 e 1994 fa carico al capitolo 8540 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di pari importo.
20. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 2012 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
(ABROGATO)
(ABROGATO)
CAPO VI
Interventi nel settore dei trafficie dell'autotrasporto merci
Art. 94. Contributi pluriennali alle impresedi spedizione e di autotrasporto(programma 1.5.4.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 4 della
2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di:
a) lire 200 milioni per l'anno 1992;
b) lire 700 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 2001;
c) lire 500 milioni per l'anno 2002.
3. L'onere complessivo di lire 1.600 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1992 al 1994, fa carico al capitolo 3920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 2002 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
5. Per le finalità previste dall'articolo 26 della
6. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 2002.
7. L'onere complessivo di lire 400 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1993 e 1994, fa carico al capitolo 3923 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
8. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 2002 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio di previsione per gli anni medesimi.
Art. 95. Operazioni di locazione finanziaria alle impresedi spedizione e di autotrasporto(programma 1.5.4.)
1. Per le finalità previste dagli articoli 5 e 13 della
2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di:
a) lire 200 milioni per l'anno 1992;
b) lire 700 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 1996;
c) lire 500 milioni per l'anno 1997.
3. L'onere complessivo di lire 1.600 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1992 al 1994, fa carico al capitolo 3921 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 1997 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
5. Per le finalità previste dall'articolo 27 della
6. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 1997.
7. L'onere complessivo di lire 200 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1993 e 1994, fa carico al capitolo 3924 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
8. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 1997 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
TITOLO VII
Autorizzazioni di spesaper l'attuazionedella
Art. 96. Società finanziaria - « Finest SpA » -per la cooperazione con l'Est europeo(programma 3.5.1.)
(ABROGATO)
Art. 97. Centro di servizi e di documentazioneper la cooperazione economica internazionale(programma 3.5.1.)
1. In attuazione dell'articolo 2, comma 9, della
2. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1994.
3. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 1568 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
Art. 98. Collegamenti con la rete autostradale jugoslava(programma 1.5.1.)
1. In attuazione dell'articolo 12 della
2. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 25.000 milioni per l'anno 1994.
3. Il predetto onere di lire 25.000 milioni fa carico al capitolo 1425 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
Art. 99. Interventi per il sostegno di iniziative culturalied artistiche a favore della minoranza slovena -Rideterminazioni(programma 2.4.2., 2.3.1. e 2.4.3.)
1. L'autorizzazione di spesa di lire 150 milioni per l'anno 1992 - prevista a fronte dell'assegnazione disposta dallo Stato ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della
2. L'autorizzazione della spesa di lire 100 milioni per l'anno 1992 - prevista a fronte dell'assegnazione disposta dallo Stato ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della
Art. 100. Copertura finanziaria
1. Corrispondentemente agli oneri previsti dagli articoli 96 e 97, pari a complessive lire 22.000 milioni per l'anno 1994, è prevista per il medesimo anno l'entrata, di pari importo, assegnata dallo Stato ai sensi dell'articolo 2 della
2. Corrispondentemente all'onere previsto dall'articolo 98, pari a lire 25.000 milioni per l'anno 1994, è prevista per il medesimo anno l'entrata, di pari importo, assegnata dallo Stato ai sensi dell'articolo 2 della
TITOLO VIII
Riautorizzazioni di spesa
Art. 101. Accordi di programma - Fondi regionali(programmi 0.5.1. e 0.6.3.)
1. La spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1993, autorizzata con l'articolo 5, comma 1, della
2. La spesa di lire 4.000 milioni per l'anno 1993, autorizzata con l'articolo 4, comma 1, della
3. La spesa di lire 4.000 milioni per l'anno 1993, autorizzata con l'articolo 4, comma 3, della
4. La spesa di lire 6.000 milioni per l'anno 1993 autorizzata con l'articolo 4, comma 5, della
5. La spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1993, autorizzata con l'articolo 4, comma 7, della
6. La spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 1993, autorizzata con l'articolo 4, comma 9, della
7. La spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1993, autorizzata con l'articolo 6, comma 1, della
Art. 102. Accordi di programma finanziati con mutuo(programmi 0.6.3. e 0.5.2.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della
2. Il predetto onere complessivo di lire 7.000 milioni fa carico al capitolo 921 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992.
3. Per le finalità previste dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della
4. Il predetto onere di lire 4.000 milioni fa carico al capitolo 923 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
5. La spesa di lire 6.000 milioni per l'anno 1992, autorizzata con l'articolo 4, comma 5, della
6. Il maggior onere di lire 3.000 milioni per l'anno 1993 fa parimenti carico al capitolo 925 dello stato di previsione del predetto.
7. Per le finalità previste dall'articolo 1, comma 1, lettera d), della
8. Il predetto onere complessivo di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 927 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992.
9. Per le finalità previste dall'articolo 1, comma 1, lettera e), della
10. Il predetto onere di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 929 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
11. Per le finalità previste dall'articolo 3 della
12. Il predetto onere di lire 2.500 milioni fa carico al capitolo 931 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
13. La spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1992, autorizzata con l'articolo 5, comma 3, della
14. Il maggior onere di lire 500 milioni per l'anno 1993 fa parimenti carico al capitolo 2024 dello stato di previsione predetto.
Art. 103. Opere di viabilità di interesse regionale(programma 1.5.1.)
1. Per le finalità previste dall'alinea del primo comma dell'articolo 7 della
2. Il predetto onere di lire 18.400 milioni fa carico al capitolo 3713 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992.
3. A fronte di tale onere è previsto l'utilizzo di pari quota dell'avanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 1991 ed iscritta quale quota vincolata, conseguentemente a quanto disposto dal comma 1, nello stato di previsione dell'entrata dei bilanci predetti.
4. Per le finalità previste dall'articolo 11, primo comma, lettera c) della
5. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 242.500.000 per ciascuno degli anni dal 1993 al 2012.
6. L'onere complessivo di lire 485 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1993 e 1994, fa carico al capitolo 3704 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
7. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 2012 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 104. Distribuzione del gas metano(programma 1.4.3.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 3, primo comma, lettera a), della
2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 350 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 2001.
3. L'onere complessivo di lire 1.050 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1992 al 1994, fa carico al capitolo 2660 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 2001 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 105. Calamità naturali(programma 1.2.2.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 6 bis della
2. Il predetto onere di lire 250 milioni fa carico al capitolo 2551 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992.
Art. 106. Impianti sportivi(programma 2.4.4.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 50, comma 10, della
2. Il predetto onere di lire 250 milioni fa carico al capitolo 6130 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992.
3. Per le finalità previste dall'articolo 25, comma 9, della
4. Il predetto onere complessivo di lire 500 milioni fa carico al capitolo 6132 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
TITOLO IX
Spese finanziate con ricorso a mutuo
Art. 107. Finanziamento con mutuo della quota di spesa correntesanitaria a carico della Regione per l'anno 1990(programma 2.1.1.)
1. In relazione al disposto di cui all'articolo 19, comma 1, del
2. La ripartizione e la rendicontazione dei finanziamenti di cui al comma 1 avviene con le medesime modalità prescritte dalla vigente legislazione statale e regionale per le quote di Fondo sanitario nazionale di parte corrente a destinazione indistinta.
3. Per le predette finalità è autorizzata la spesa di lire 118.864 milioni per l'anno 1992.
4. Il predetto onere di lire 118.864 milioni fa carico al capitolo 4381 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992.
Art. 108. Ripianamento dei disavanzi di esercizio delle aziendedi trasporto pubblico locali ai sensi dell'art. 2 bis dellalegge n. 403/ 1990(programma 1.5.5.)
1. In relazione al disposto di cui all'articolo 2 bis del
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 10.541 milioni per l'anno 1992.
3. Il predetto onere di lire 10.541 milioni fa carico al capitolo 3982 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992.
Art. 109. Autorizzazione di nuove spese finanziate con mutuonel settore della viabilità di interesse regionale(programma 1.5.1.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 4, primo comma, della
2. Il predetto onere complessivo di lire 10.000 milioni fa carico al capitolo 3711 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992.
3. Per le finalità previste dall'alinea del primo comma dell'articolo 7 della
4. Il predetto onere complessivo di lire 1.800 milioni fa carico al capitolo 3712 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
Art. 110. Rideterminazione e finanziamento con mutuo di spesegià autorizzate nei settori delle opere pubbliche e deiservizi sociali(programmi 1.1.2., 1.2.1., 1.4.3., 1.4.2., 1.5.2.,1.5.3., 2.2.2., 2.4.3. e 0.1.3.)
1. La spesa di lire 10.000 milioni per l'anno 1992, autorizzata dall'articolo 21, comma 3, della
2. La spesa di lire 5.000 milioni per l'anno 1992, autorizzata dall'articolo 21, comma 6, della
3. La spesa di lire 3.000 milioni, rideterminata per l'anno 1992 dall'articolo 66, comma 7, della
4. La spesa di lire 3.000 milioni, rideterminata per l'anno 1992 dall'articolo 68, comma 9, della
5. La spesa complessiva di lire 10.000 milioni, rideterminata in ragione di lire 5.000 milioni annui per ciascuno degli anni 1992 e 1993 dall'articolo 68, comma 10, della
6. La spesa di lire 8.000 milioni, rideterminata per l'anno 1993 dall'articolo 68, comma 18, della
7. la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1992, autorizzata dall'articolo 37, comma 10, della
8. La spesa di complessive lire 3.000 milioni per l'anno 1992, autorizzata, e rispettivamente, rideterminata, per la quota di lire 2.000 milioni dall'articolo 10, comma 1, della
9. La spesa di lire 5.000 milioni per l'anno 1992, autorizzata dall'articolo 50, comma 3, della
10. La spesa di lire 12.000 milioni per l'anno 1992, autorizzata dall'articolo 50, comma 1, della
11. La spesa di lire 6.000 milioni per l'anno 1992, autorizzata dall'articolo 55 della
12. La spesa di lire 20.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, autorizzata dall'articolo 58 della
Art. 111. Riautorizzazione di spese finanziate con mutuonei settori delle opere pubbliche e dei servizi sociali(programmi 1.1.2., 1.1.3., 1.2.1., 1.4.3. e 2.1.2.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 1 della
2. Il predetto onere di lire 3.600 milioni fa carico al capitolo 2334 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992 - 1994 e del bilancio per l'anno 1992.
3. Per le finalità previste dall'articolo 33 della
4. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 2389 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992.
5. Per le finalità previste dall'articolo 31, comma 3, lettera a), della
6. Il predetto onere di lire 7.000 milioni fa carico al capitolo 2395 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992.
7. Per le finalità previste dagli articoli 3 e 4 della
8. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 2401 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992.
9. Per le finalità previste dall'articolo 40 della
10. Il predetto onere di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 2502 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992.
11. Per le finalità previste dall'articolo 7, secondo comma, della
12. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 2504 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992.
13. Per le finalità previste dall'articolo 3, lettera b), della
14. Il predetto onere di lire 3.100 milioni fa carico al capitolo 2663 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992.
15. Per le finalità previste dall'articolo 3, lettera b), della
16. Il predetto onere di lire 1.900 milioni fa carico al capitolo 2665 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992.
17. Per le finalità previste dalla
18. Il predetto onere di lire 10.000 milioni fa carico al capitolo 4419 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992.
Art. 112. Rideterminazione e finanziamento con mutuo di spesegià autorizzate per interventi nei settori economici(programmi 3.1.1. e 3.4.5.)
1. La spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1992, autorizzata con l'articolo 4 della
2. La spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1992, autorizzata con l'articolo 4 della
3. La spesa di lire 2.000 milioni, rideterminata per l'anno 1992 con l'articolo 71, comma 2, della
4. La spesa di lire 2.500 milioni per l'anno 1992, autorizzata con l'articolo 4 della
5. La spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 1992, autorizzata con l'articolo 4 della
6. La spesa di lire 9.000 milioni, rideterminata per l'anno 1992 con l'articolo 71, comma 18, della legge regionale 4/ 1991, per le finalità previste dall'articolo 2, primo comma, lettera f), della
7. La spesa di lire 2.500 milioni, autorizzata per l'anno 1992 con l'articolo 58, comma 5, della
TITOLO X
RIDETERMINAZIONE, RIDUZIONE E REVOCADI QUOTE ANNUALIDI SPESA NEL TRIENNIO 1992- 1994
Art. 113. Interventi nei settori del territorio, dell'ambientee delle opere pubbliche(programmi 1.1.3., 1.2.1., 1.4.3. e 1.3.3.)
1. La spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1992 autorizzata con l'articolo 23, comma 6, della
2. La spesa di lire 10.000 milioni rideterminata per l'anno 1993 con l'articolo 68, comma 6, della
3. La spesa di lire 7.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 3.000 milioni per l'anno 1992 e di lire 4.000 milioni per l'anno 1993, autorizzata con l'articolo 6 della
4. La spesa di lire 3.500 milioni rideterminata per l'anno 1992 con l'articolo 68, comma 8, della
5. La spesa di lire 2.000 milioni rideterminata per l'anno 1992 con l'articolo 33, comma 1, della
6. La quota di lire 7.000 milioni, autorizzata con l'articolo 33, comma 1, della
7. La spesa di lire 4.000 milioni rideterminata per l'anno 1993, con l'articolo 68, comma 17, della
Art. 114. Infrastrutture di trasporto(programmi 1.5.2. e 1.5.3.)
1. E' revocata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1993, autorizzata nell'ammontare di lire 2.000 milioni per l'anno 1992 con l'articolo 37, comma 13, della
2. E' revocata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1992, autorizzata nell'ammontare di lire 2.000 milioni con l'articolo 37, comma 8 della
3. Sono revocate le spese per gli anni dal 1992 al 2000, autorizzate e rideterminate nelle misure sottoriportate dalle disposizioni a fianco delle medesime indicate, ed iscritte sul capitolo corrispondente al capitolo 3789 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992:
a) le quote di lire 1.000 milioni per l'anno 1992 e lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 200, autorizzate dall'articolo 2, settimo comma, della
b) la spesa di lire 5.000 milioni, come rideterminata per l'anno 1992 dall'articolo 37, comma 5, della
c) la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1992, autorizzata dall'articolo 37, comma 5, della
d) la spesa di lire 8.000 milioni per l'anno 1993, così come rideterminata per l'anno medesimo dall'articolo 69, comma 6, della
4. E' revocato il limite d' impegno quindicennale di lire 2.000 milioni autorizzato per l'anno 1992 con l'articolo 7, comma 6, della
5. E' revocato il limite di impegno quindicennale di lire 1.000 milioni autorizzato per l'anno 1992 con l'articolo 7, comma 11, della
6. E' revocato il limite di impegno quindicennale di lire 1.000 milioni autorizzato per l'anno 1992 con l'articolo 7, comma 16, della
7. La spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1992, autorizzata con l'articolo 9, comma 1, della
8. La spesa di lire 2.500 milioni per l'anno 1992, autorizzata con l'articolo 8 della
Art. 115. Interventi nei settori dei servizi sociali(programmi 2.1.2., 2.2.1., 2.3.2., 2.3.3., 2.4.3.)
1. La quota di lire 10.000 milioni per l'anno 1992, autorizzata con l'articolo 44, comma 6, della
2. La spesa di lire 2.500 milioni per l'anno 1992, autorizzata dall'articolo 9 della
3. La spesa di lire 4.000 milioni rideterminata per l'anno 1993 con l'articolo 70, comma 3, della
4. La spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1992, autorizzata con l'articolo 53, comma 3, della
5. La spesa di lire 6.000 milioni per l'anno 1993, autorizzata con l'articolo 26, comma 1, della
Art. 116. Interventi nei settori economici(programmi 1.3.1., 1.3.2., 3.1.1., 3.1.7., 3.2.1.,3.2.5., 3.4.1. e 3.5.1.)
1. L'autorizzazione della spesa complessiva di lire 2.645.940.000 per l'anno 1992, disposta dall'articolo 59, comma 1, della
2. E' revocata la spesa di lire 800 milioni per l'anno 1992, autorizzata dall'articolo 61 della
3. E' revocata la spesa di lire 5000 milioni per l'anno 1992, autorizzata dall'articolo 65, comma 7, della
4. La spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 1992, autorizzata con l'articolo 80, comma 1, della
5. La spesa di lire 4.000 milioni per l'anno 1992, autorizzata con l'articolo 89 della
6. La spesa di lire 18.000 milioni, come rideterminata per l'anno 1993 dall'articolo 71, comma 12, della
7. E' revocata la spesa complessiva di lire 20.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, autorizzata dall'articolo 88 della
TITOLO XI
ALTRE NORME FINANZIARIE,CONTABILI E PROCEDURALI
Art. 117. Invio di aiuti alla popolazionedella Repubblica di Croazia(programma 0.6.1.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 8, comma 1, della
2. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 227 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992.
Art. 118. Sottoscrizione di azioni della « INSIEL SpA »(programma 3.5.1.)
(ABROGATO)
Art. 119. Interventi per la liquidazione della società« Udine '90 » (programma 0.6.1.)
1. Al fine di consentire la sollecita definizione degli atti per lo scioglimento della società « Udine '90 » Srl, in stato di liquidazione per avvenuto conseguimento dell'oggetto sociale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a subentrare, ai sensi dell'articolo 1260 del Codice civile, nella titolarità dei crediti vantati dalla Società nei confronti dell'Erario, così come risultanti dalle dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, mediante conferimento alla Società medesima del controvalore in numerario, fino alla concorrenza di lire 450 milioni.
2. L'operazione di cessione dei crediti di cui al comma 1 è formalizzata attraverso appositi atti, previo accertamento peritale della esatta consistenza dei crediti oggetto della cessione.
3. Per le finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a ripianare le passività maturate della Società predetta, anche relative alle anticipazioni bancarie, sino alla concorrenza di lire 260 milioni.
4. Per le finalità previste dal presente articolo è autorizzata la spesa di lire 710 milioni per l'anno 1992.
5. IL predetto onere di lire 710 milioni fa carico al capitolo 1342 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992.
6. Gli introiti derivanti dall'applicazione della disposizione di cui al comma 1 - valutati in lire 450 milioni - sono accertati sul capitolo 1083 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992.
Art. 120. Contributo straordinario all'Ente regionale teatrale(programma 2.4.3.)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Ente regionale teatrale, di cui all'articolo 13 della
2. La domanda, corredata da idonea documentazione comprovante la quantificazione degli oneri di cui al comma 1, è presentata alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura. L'Ente regionale teatrale è tenuto a presentare dettagliata relazione a dimostrazione dell'avvenuto utilizzo del finanziamento di cui al comma 1 per le finalità ivi previste.
3. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 700 milioni per l'anno 1992.
4. Il predetto onere di lire 700 milioni fa carico al capitolo 5606 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992.
Art. 121. Polizia comunale(programma 0.6.2.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 19 della
2. Il predetto onere complessivo di lire 400 milioni fa carico al capitolo 1753 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992.
Art. 122. Vigili del fuoco volontari(programma 4.1.1.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 2, primo comma, della
2. Il predetto onere di lire 50 milioni fa carico al capitolo 8623 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992.
3. Corrispondentemente è previsto per il medesimo anno 1992 il recupero di pari importo - ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, della precitata
Art. 123. Finanziamento alla Comunità montana Valli del Natisone(programma 1.1.2.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 76 della
2. Il predetto onere di lire 300 milioni fa carico al capitolo 2295 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992.
Art. 124. Contributo straordinario all'Ente tutela pesca(programma 1.6.1.)
1. L'Ente tutela pesca è autorizzato a stipulare un mutuo per la ristrutturazione del Laboratorio ittico con sede in Ariis di Rivignano. A tal fine l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al medesimo Ente un contributo pluriennale per la durata di 10 anni, nella misura massima di lire 150 milioni annui, a sollievo degli oneri di ammortamento del mutuo predetto.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore alle finanze, determina, in via preventiva, le condizioni relative al mutuo da stipulare ai sensi del comma 1.
3. Il contributo è concesso all'atto della presentazione della domanda, corredata dalla deliberazione esecutiva con cui l'Ente dispone l'assunzione del mutuo e dall'atto di adesione dell'istituto mutuante. L'erogazione della prima annualità del contributo precitato è disposta all'atto della presentazione del contratto di mutuo definitivo.
4. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzato, nell'anno 1993, il limite di impegno di lire 150 milioni.
5. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 150 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 2002.
6. L'onere complessivo di lire 300 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1993 e 1994, fa carico al capitolo 4254 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
7. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 2002 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
(ABROGATO)
Art. 126. Oneri transattivi(programma 1.5.5.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 55, comma 1, della
2. Il predetto onere di lire 25 milioni fa carico al capitolo 3979 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992.
Art. 127. Integrazione della
1. La maggiorazione degli interessi legali prevista dall'articolo 2, comma 3, della
Art. 128. Applicazione della
1. Gli oneri relativi all'applicazione dell'articolo 15 ter, comma 2, della
2. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare il rimborso agli aventi diritto degli oneri derivanti dall'applicazione della normativa predetta, e sostenuti dai medesimi nel corso dell'anno 1991.
3. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2 fanno parimenti carico al medesimo capitolo 1114 dello stato di previsione precitato.
(ABROGATO)
(ABROGATO)
Art. 131. Modifica dell'art. 5della
1. (ABROGATO)
Art. 132. Integrazione dell'art. 21della
1. All'articolo 21, comma 5, della
(ABROGATO)
(ABROGATO)
(ABROGATO)
Art. 136. Modifica dell'articolo 38della
1. All'articolo 38, comma 1, della
« a) alle operazioni di messa in sicurezza del compendio minerario di Raibl; ».
2. I finanziamenti straordinari disposti dall'articolo 38, comma 1, della
3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a riconoscere le spese sostenute dall'1 luglio 1991, per la realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 38, comma 1, lettera a), della
(ABROGATO)
Art. 138. Modifica dell'art. 61della
1. Nel testo dell'articolo 61, comma 4, lettera b) della
Art. 139. Modifica dell'art. 19della
1. All'articolo 19 della
«1. Per favorire l'ammodernamento del settore distributivo nei territori montani, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a piccoli esercizi commerciali ivi ubicati, per il tramite delle Comunità montane, contributi per l'abbattimento dei costi di servizi di consulenza tecnico - economica, con particolare riferimento alla tenuta della contabilità aziendale, fino all'80% della spesa sostenuta e comunque nella misura massima di lire 2.000.000. ».
Art. 140. Proroga del termine di cui all'articolo 1della
1. Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 1, comma 2, della
Art. 141. Modifica dell'articolo 110della legge regionale n. 53/ 1981
1. All'articolo 110 della
« Agli addetti di segreteria del Presidente e dei Vicepresidenti del Consiglio, del Presidente della Giunta, degli Assessori e dei Presidenti degli Enti regionali, spetta, per tutta la durata dell'incarico, un' indennità mensile non pensionabile di lire 200.000. ».
Art. 142. Copertura finanziaria
1. Il maggior onere complessivo conseguente alle nuove autorizzazioni previste dalla presente legge, pari a lire
1.084.055 milioni, suddiviso in ragione di lire 599.640 milioni per l'anno 1992, lire 166.147.500.000 per l'anno 1993 e lire 318.267.500.000 per l'anno 1994 trova copertura nel quadro del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992.
2. Nell'ambito del quadro del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992 le rideterminazioni di quote annuali di spesa attuate con la presente legge comportano un minor onere di lire 44.900 milioni per l'anno 1992 e di lire 25.100 milioni per l'anno 1993 e parallelamente un maggior onere di lire 70.000 milioni per l'anno 1994 e le riduzioni di autorizzazioni di spesa disposte con la presente legge determinano un minor onere complessivo di lire 59.745.940.000, suddiviso in ragione di lire 28.745.940.000 per l'anno 1992, lire 26.000 milioni per l'anno 1993 e lire 5.000 milioni per l'anno 1994.
Art. 143. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione ed ha effetto dall'1 gennaio 1992.
[1] Testo vigente aggiornato alle modifiche apportate dalla