§ 3.3.24 - L.R. 29 marzo 1988, n. 16.
Norme per la valorizzazione e la tutela dell'apicoltura e per la salvaguardia dell'ambiente naturale.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.3 zootecnia e valorizzazione produzioni animali
Data:29/03/1988
Numero:16


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Definizione della terminologia legislativa.
Art. 3.  Incentivi per lo sviluppo dell'attività apistica.
Art. 4.  Contributi ai soggetti di cui all'alinea del comma primo dell'art. 3 per i danni causati agli alveari da apicidi.
Art. 5.  Autorizzazioni provvisorie.
Art. 6.  Incentivi per la diffusione del servizio di impollinazione.
Art. 7.  Requisiti specifici per fruire di contributi in conto capitale.
Art. 8.  Deroga alla disciplina sull'albo professionale degli imprenditori agricoli.
Art. 9.  (Contributi ai consorzi apistici provinciali per attività istituzionali).
Art. 10.  Esperti apistici.
Art. 11.  Attività del Centro regionale di sperimentazione agraria a favore dell'apicoltura.
Art. 12.  Disciplina delle distanze degli apiari e degli alveari.
Art. 13.  Obbligo di denuncia degli alveari.
Art. 14.  Mappa degli apiari.
Art. 15.  Profilassi e risanamento da malattie delle api.
Art. 16.  Disciplina del trasferimento degli alveari e delle api.
Art. 17.  Divieto di trattamenti alle colture nel periodo di fioritura.
Art. 18.  Commissione apistica provinciale.
Art. 19.  Compiti della Commissione apistica provinciale.
Art. 20.  Richiesta di trasferimento degli alveari.
Art. 21.  Autorizzazione all'esercizio del nomadismo.
Art. 22.  Comunicazione a terzi del nomadismo.
Art. 23.  Deroga all'obbligo della comunicazione preventiva di spostamento degli apiari.
Art. 24.  Variazione del periodo di permanenza nelle zone di pascolo.
Art. 25.  Sanzioni pecuniarie amministrative.
Art. 26.  Accertamento e contestazione delle violazioni e determinazione e irrogazione delle sanzioni.
Art. 27.  Utilizzazione temporanea del personale.
Art. 28.  Decorrenza di applicazione delle norme di cui al Capo VI.
Art. 29.  L'apicoltura come materia nei corsi di formazione professionale.
Art. 30.  Diffusione di specie vegetali di interesse apistico.
Art. 31.  Termini per la prima presentazione delle domande.
Art. 32.  Abrogazione.
Art. 33.      1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 3 fanno carico al capitolo 7264 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per [...]
Art. 34.      1. Per le finalità previste dall'articolo 4 è autorizzata la spesa complessiva di lire 20 milioni, suddivisa in ragione di lire 10 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989
Art. 35.      1. Per le finalità previste dall'articolo 6 è autorizzata la spesa complessiva di lire 10 milioni, suddivisa in ragione di lire 5 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989
Art. 36.      1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 9 fanno carico al capitolo 7222 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per [...]
Art. 37.      1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 15 fanno carico al capitolo 7472 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per [...]
Art. 38.      1. All'onere complessivo di lire 400 milioni, suddiviso in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989, previsto dagli articoli 33, 34, 35 e 37, si provvede mediante [...]


§ 3.3.24 - L.R. 29 marzo 1988, n. 16. [1]

Norme per la valorizzazione e la tutela dell'apicoltura e per la salvaguardia dell'ambiente naturale.

(B.U. 31 marzo 1988, n. 41).

 

CAPO I

Disposizioni di carattere generale

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione Friuli-Venezia Giulia promuove lo sviluppo ed il miglioramento dell'apicoltura al fine di valorizzarne i prodotti, concorre alla tutela dell'ambiente naturale e dei territori utilizzati dalle api come pascolo, detta norme per la protezione degli insetti impollinatori indispensabili al miglioramento qualitativo delle produzioni agricole, con particolare riguardo alla frutticoltura, viticoltura e orticoltura.

 

     Art. 2. Definizione della terminologia legislativa.

     1. Ai fini della presente legge si definisce:

     a) «apicoltore»: chiunque allevi api;

     b) «favo da nido»: costruzione di cera effettuata dalle api entro un apposito telaio ove si sviluppa la colonia;

     c) «arnia»: contenitore razionale a telaini mobili atto ad ospitare una colonia di api;

     d) «alveare»: arnia contenente una famiglia di api;

     e) «famiglia»: colonia di api con regina avente un numero di favi da nido coperti da api superiori a sei;

     f) «nucleo»: famiglie di api con un numero di favi da nido coperti da api, da tre a sei;

     g) «apiario»: postazione con o senza ricovero costituente un insieme unitario di uno o più alveari o nuclei;

     h) «alveare stanziale»: alveare che non viene spostato nel corso dell'anno;

     i) «nomadismo»: conduzione dell'allevamento apistico basato sull'utilizzazione di zone nettarifere diverse mediante uno o più spostamenti annuali degli alveari;

     l) «prodotti minori»: prodotti dell'allevamento delle api diversi dal miele.

 

CAPO II

Interventi per lo sviluppo e il sostegno dell'apicoltura

 

     Art. 3. Incentivi per lo sviluppo dell'attività apistica. [2]

     1. Agli apicoltori, singoli od associati, che risiedono nel territorio regionale ed ivi esercitano prevalentemente l'attività apistica ed alle società, anche cooperative, aventi sede nel territorio regionale, i cui oggetto sociale concerne la produzione dei prodotti di apiari, siti nel territorio medesimo, le Province e, nei territori di rispettiva competenza, le Comunità montane possono concedere contributi in conto capitale per le seguenti iniziative:

     a) costruzione, trasformazione, ristrutturazione, ampliamento e ammodernamento di strutture destinate al ricovero degli alveari;

     b) acquisto di arnie e di alveari, di famiglie di api, di macchine ed attrezzature per l'esercizio specifico dell'attività apistica, nonché di macchinari e attrezzature per la lavorazione, trasformazione e confezionamento dei prodotti dei propri apiari con esclusione di automezzi;

     c) acquisto di alimenti necessari per la sopravvivenza delle api in annate avverse, in proporzione al numero degli alveari denunciati o accertati annualmente;

     d) acquisto di attrezzature specifiche per l'allevamento di api regine;

     e) costruzione, ristrutturazione e adattamento di locali adeguati da destinare alla lavorazione, trasformazione e confezionamento dei prodotti dei propri apiari. [3]

     2. I contributi per le iniziative di cui alle lettere a) e b) del comma primo potranno essere accordati a condizione che l'apicoltore, con gli acquisti programmati, tenuto conto degli alveari preposseduti e denunciati, raggiunga una consistenza minima di dieci unità.

     3. I contributi di cui alla lettera e) del comma primo potranno essere accordati agli apicoltori possessori di almeno venti alveari.

     4. I contributi di cui alle lettere a) e b) del comma primo non potranno eccedere:

     a) il 60% della spesa ritenuta ammissibile agli apicoltori che risiedono nell'ambito dei territori montani di cui all'art. 2 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, ed ivi esercitano prevalentemente l'attività apistica a condizione che conducano fino a 50 alveari;

     b) il 50% della spesa ritenuta ammissibile agli apicoltori che risiedono ed esercitano l'attività apistica nel restante territorio regionale che conducano fino a 50 alveari;

     c) il 40% della spesa ritenuta ammissibile agli apicoltori che conducano oltre 50 alveari.

     5. I contributi in conto capitale relativi agli interventi previsti dalle lettere c), d) ed e) del comma primo potranno essere concessi nella misura massima del 50% della spesa ritenuta ammissibile.

     6. La spesa complessiva ammissibile a contributo per gli interventi previsti dalle lettere a), b), d), ed e) del comma primo non può essere inferiore a lire 1.000.000 e superiore a lire 15.000.000.

     7. Il contributo per l'acquisto di alimenti per api previsto dalla lettera c) del comma primo potrà essere accordato previo riconoscimento di annata avversa.

     8. Con decreto del Presidente della Giunta regionale verrà dichiarata l'annata avversa.

     9. Le domande di contributo di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma primo vengono presentate direttamente dagli apicoltori singoli od associati, od attraverso i Consorzi apistici provinciali, alle Province e, nei territori di rispettiva competenza, alle Comunità montane, entro il 15 aprile di ogni anno [4].

     10. Le domande di contributo di cui alla lettera c) del comma primo vengono presentate dagli apicoltori conformemente a quanto disposto dal precedente comma nono entro il 31 agosto di ogni anno.

     11. Le Province e, nei territori di rispettiva competenza, le Comunità montane, con apposite convenzioni, possono affidare ai Consorzi apistici o loro Unioni l'attuazione di compiti istruttori inerenti alla concessione degli incentivi previsti dal presente articolo, ad accezione degli incentivi previsti dal presente articolo, ad accezione di quelli riguardanti le iniziative di cui alle lettera a) ed e) del comma primo [5].

     [12. La stessa facoltà può essere esercitata anche per gli interventi di cui agli articoli 4 e 6.] [6]

     13. I relativi decreti di impegno e liquidazione dei contributi sono emessi a nome dei Consorzi apistici e a favore degli aventi diritto.

     14. Detti contributi sono compatibili con altre misure eventualmente concesse in base a norme statali o comunitarie per finalità diverse.

     15. Per un periodo di 5 anni dalla data di concessione del contributo è fatto divieto agli apicoltori di cedere, vendere o comunque distogliere dall'uso specifico le arnie, le macchine e le attrezzature acquistate a termini delle lettere b) e d) del comma primo è altresì fatto divieto di mutare per un periodo di 6 anni la destinazione d'uso dei locali e fabbricati di cui alle lettere a) ed e) dello stesso comma primo.

 

          Art. 4. Contributi ai soggetti di cui all'alinea del comma primo dell'art. 3 per i danni causati agli alveari da apicidi. [7]

     [1. Ai soggetti di cui all'alinea del comma primo dell'art. 3 che abbiano subito perdite superiori al 40% del patrimonio apistico posseduto a seguito di apicidi ricollegabili all'impiego di fitofarmaci e di pesticidi, anche fuori del periodo di fioritura delle colture agrarie, l'Amministrazione regionale può concedere contributi in conto capitale nella misura massima del 70% della spesa ritenuta ammissibile per la ricostituzione della originaria consistenza degli alveari danneggiati o distrutti.

     2. Le domande di contributo devono essere presentate agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura dai soggetti di cui all'alinea del primo comma dell'art. 3 attraverso i Consorzi apistici provinciali entro il 30 settembre di ogni anno, corredate da idonea documentazione che comprovi la causa dei danni, l'entità degli stessi e la spesa necessaria per la ricostituzione della consistenza degli alveari nonché i preventivi riguardanti gli acquisti di api che si intendono effettuare o le fatture relative alle spese già sostenute.

     3. I relativi decreti di impegno e liquidazione dei contributi sono emessi a nome dei Consorzi apistici e a favore degli aventi diritto.]

 

     Art. 5. Autorizzazioni provvisorie. [8]

     1. Per la realizzazione delle opere e per l'effettuazione degli acquisti contemplati dall'art. 3, ivi compreso l'acquisto di alimenti per le api, si applicano le disposizioni di cui all'art. 4, primo, secondo e terzo comma della legge regionale 18 agosto 1980, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni [9].

 

     Art. 6. Incentivi per la diffusione del servizio di impollinazione. [10]

     [1. Al fine di incentivare la diffusione del servizio di impollinazione delle colture agrarie che si giovano dell'azione pronuba dell'ape, l'amministrazione regionale può concedere ai conduttori di aziende agricole un premio annuo dell'importo massimo di L. 30.000 per ogni alveare impiegato.

     2. Con deliberazione della giunta regionale verranno stabiliti, per ogni coltura agraria che si giova del servizio di impollinazione, il numero massimo di alveari impiegabili per ogni ettaro coltivato, l'entità del premio nonché le modalità di concessione dei premi.

     3. Le domande di contributo vanno presentate dai conduttori delle aziende agricole agli ispettorati provinciali dell'agricoltura attraverso i consorzi apistici provinciali competenti per territorio.]

 

     Art. 7. Requisiti specifici per fruire di contributi in conto capitale. [11]

     1. I contributi previsti dall’articolo 3 possono essere concessi ai soggetti di cui all'alinea del primo comma dell'art. 3 che nel biennio precedente abbiano assolto l'obbligo annuale di denuncia previsto dall'art. 13 [12].

     2. Nella prima fase di applicazione della presente legge potranno accedere ai contributi i soggetti di cui all'alinea del primo comma dell'art. 3 che abbiano assolto nel triennio precedente, almeno una volta, l'obbligo di denuncia degli alveari previsto dall'art. 6 della legge regionale 16 marzo 1982, n. 17.

     3. Coloro che intendono intraprendere l'attività apistica, o che nel biennio precedente non abbiano assolto l'obbligo di denuncia di cui al comma primo, per poter accedere ai contributi di cui all’articolo 3, devono dimostrare di aver frequentato con esito favorevole un corso di tecnica e di patologia apistica organizzato dai Consorzi apistici provinciali ovvero essere in possesso della qualifica di esperto apistico di cui al comma secondo dell'art. 10 [13].

 

          Art. 8. Deroga alla disciplina sull'albo professionale degli imprenditori agricoli. [14]

     [1. Per la concessione delle provvidenze previste dagli articoli 3, 4 e 6 si prescinde dal requisito dell'iscrizione all'albo professionale degli imprenditori agricoli di cui alla legge regionale 4 aprile 1972, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni.]

 

CAPO III

Attività di Enti a favore dell'apicoltura

 

     Art. 9. (Contributi ai consorzi apistici provinciali per attività istituzionali). [15]

     1. Le Province concedono ai consorzi apistici provinciali contributi per la realizzazione di programmi di attività ricomprendenti una o più delle seguenti finalità:

     a) corsi di formazione e aggiornamento per apicoltori;

     b) conferenze divulgative su argomenti inerenti all’apicoltura;

     c) programmi di assistenza tecnica e amministrativa a favore degli apicoltori;

     d) studi e ricerche in materia apistica, da affidare anche a esperti esterni, ed eventuale divulgazione dei risultati a mezzo pubblicazioni;

     e) attività promozionali dirette a una migliore conoscenza e alla diffusione e valorizzazione dei prodotti dell’apicoltura anche mediante la realizzazione di marchi di tutela.

     2. La misura dei contributi non può superare il 90 per cento della spesa riconosciuta ammissibile; su tali contributi viene accordato un anticipo pari al 60 per cento.

     3. Possono altresì essere concessi a favore dei consorzi apistici contributi, sino al 90 per cento sulle spese di gestione, previa approvazione di un preventivo annuale riflettente dette spese.

     4. Su tali contributi può essere accordato un anticipo pari all’80 per cento.

 

     Art. 10. Esperti apistici.

     1 I Consorzi apistici provinciali, per svolgere le funzioni di carattere tecnico inerenti alla loro attività, si avvalgono di esperti apistici, che devono essere iscritti in apposito elenco tenuto dai Consorzi apistici stessi.

     2. I requisiti personali per ottenere la qualifica di esperto apistico sono i seguenti:

     a) aver frequentato con profitto il corso di esperto apistico presso l'Istituto nazionale di apicoltura di Bologna od un corso di apicoltura organizzato da una università ovvero aver frequentato con profitto un corso di apicoltura della durata di almeno quarantotto ore organizzato dai Consorzi apistici provinciali della regione in collaborazione con l'Istituto nazionale di apicoltura di Bologna o un istituto universitario;

     b) essere in possesso del certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal Sindaco del Comune di residenza.

     3. Gli esperti apistici hanno il compito di fornire assistenza tecnica agli apicoltori nonché di collaborare con le autorità sanitarie nelle verifiche della situazione sanitaria degli alveari.

     4. Le autorità sanitarie ai fini del risanamento delle api possono avvalersi della collaborazione degli esperti apistici.

 

     Art. 11. Attività del Centro regionale di sperimentazione agraria a favore dell'apicoltura.

     1. Il Centro regionale di sperimentazione agraria, istituito con la legge regionale 4 marzo 1971, n. 8 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato a compiere studi, indagini, prove, sperimentazioni sull'apicoltura e sulle colture agricole connesse nonché ad effettuare analisi delle api e dei prodotti dell'alveare al fine della tutela, del miglioramento e del potenziamento del patrimonio apistico regionale.

     2. Per l'attività di cui sopra il Centro regionale di sperimentazione agraria è autorizzato a stipulare convenzioni con l'Università degli studi di Udine e con i Consorzi apistici provinciali.

     3. Nell'organizzazione del Centro predetto è istituita una apposita sezione per l'apicoltura.

 

CAPO IV

Disciplina delle distanze degli apiari e degli alveari

 

     Art. 12. Disciplina delle distanze degli apiari e degli alveari.

     1. Gli apiari devono essere collocati a non meno di 10 metri nella direzione di sortita delle api e a non meno di 5 metri nelle altre direzioni rispetto:

     a) alle strade di pubblico transito;

     b) ai confini di proprietà.

     2. L'apicoltore non è tenuto a rispettare tali distanze se tra l'apiario e gli immobili di cui al comma 1, sono interposti muri, siepi e altri ripari, senza soluzione di continuità, che siano idonei ad impedire il passaggio delle api. Tali ripari devono avere altezza non inferiore a 2 metri ed estendersi per almeno 5 metri oltre gli alveari posti all'estremità dell'apiario.

     3. Sono comunque fatti salvi gli eventuali accordi intervenuti fra le parti interessate anche in difformità delle distanze sopra fissate.

     4. Gli apicoltori o detentori di alveari devono adeguarsi alle norme del presente articolo entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge per gli alveari esistenti e immediatamente per i nuovi apiari.

 

CAPO V

Disciplina igienico-sanitaria dell'apicoltura

     Art. 13. Obbligo di denuncia degli alveari.

     1. I possessori di api viventi in qualsiasi tipo di arnie situate nel territorio regionale hanno l'obbligo di denunciare entro il 30 novembre di ogni anno ai Consorzi apistici provinciali il numero di famiglie di api (alveari e/o nuclei), con l'indicazione del tipo e dell'ubicazione degli alveari stessi, precisando altresì l'eventuale attività nomadistica svolta.

     2. (Omissis) [16].

     3. I Consorzi apistici competenti a ricevere la denuncia attribuiscono un numero progressivo ad ogni apiario e comunicano l'elenco degli apicoltori agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio e al Servizio veterinario dell'Unità sanitaria locale competente.

 

     Art. 14. Mappa degli apiari.

     1. Ogni anno i Consorzi apistici, su carta in scala 1:25.000, individuano gli apiari presenti nell'ambito del territorio di competenza [17].

     2. Al medesimo fine gli apicoltori dovranno apporre presso ogni apiario una targa o un cartello recante il proprio cognome, nome ed indirizzo.

 

     Art. 15. Profilassi e risanamento da malattie delle api. [18]

     1. Al fine di consentire l'effettuazione di programmi di profilassi e risanamento dalle malattie delle api, l'amministrazione regionale con deliberazione della giunta regionale, adottata su proposta dell'assessore all'agricoltura, di concerto con l'assessore all'igiene e sanità, è autorizzata a finanziare i consorzi apistici provinciali fino al 100% della spesa ritenuta ammissibile per l'attuazione e la realizzazione dei programmi medesimi.

     2. Il finanziamento di cui al comma 1 sarà interamente anticipato all'atto della concessione, con l'obbligo da parte dei consorzi di presentare entro un anno dalla data del decreto di concessione la rendicontazione dell'anticipazione ricevuta.

 

     Art. 16. Disciplina del trasferimento degli alveari e delle api.

     1. Il trasferimento degli alveari e delle api effettuato al di fuori della disciplina del nomadismo contemplata dal Capo VI deve essere preventivamente comunicato a mezzo raccomandata oppure a mezzo consegna diretta della comunicazione ai Consorzi apistici provinciali competenti per territorio di destinazione e di provenienza, qualora il trasferimento avvenga fuori provincia.

     2. Gli apicoltori, in detta comunicazione, devono indicare le date del trasferimento, la consistenza dell'apiario, l'ubicazione dello stesso ed i motivi dello spostamento.

     3. Gli apicoltori che nell'esercizio dell'attività apistica effettuano diversi trasferimenti, possono, con un'unica comunicazione annuale, presentare il Piano di trasferimento degli alveari con le indicazioni previste dal comma 2 [19].

 

     Art. 17. Divieto di trattamenti alle colture nel periodo di fioritura.

     1. Durante il periodo di fioritura sono vietati i trattamenti alle colture con fitofarmaci ed erbicidi.

     2. Con decreto dell'Assessore regionale all'agricoltura, da emanarsi di anno in anno, potranno essere prescritte tecniche volte a ovviare e prevenire i danni causati alle api e agli altri insetti pronubi dai trattamenti suddetti, anche fuori dal periodo g di fioritura dei frutteti e delle altre colture agrarie.

     3. Gli apicidi saranno segnalati ai Consorzi apistici provinciali competenti per territorio, con lettera raccomandata, entro tre giorni dalla manifestazione dei primi sintomi. Ai fini dell'istruttoria necessaria per la concessione dei contributi di cui all'articolo 4 e per l'accertamento delle cause dell'apicidio, i Consorzi si avvalgono delle strutture tecnico- sanitarie competenti e, per quanto riguarda l'entità dei danni, della collaborazione degli esperti apistici.

 

CAPO VI

Disciplina del nomadismo

 

     Art. 18. Commissione apistica provinciale.

     1. Presso i Consorzi apistici provinciali è istituita una Commissione apistica composta:

     a) dal Presidente del Consorzio che la presiede o da un suo delegato;

     b) da due esperti apistici iscritti nell'elenco di ciascun Consorzio;

     c) da due apicoltori stanziali e da un nomadista iscritti al Consorzio medesimo ed eletti dall'Assemblea del Consorzio;

     d) da un veterinario indicato dalla Direzione regionale dell'igiene e della sanità.

     2. La Commissione viene nominata dall'Assessore regionale all'agricoltura su conforme deliberazione della Giunta regionale.

     3. La Commissione apistica per l'espletamento delle sue funzioni potrà avvalersi del parere degli esperti apistici operanti nel territorio provinciale.

     4. La Commissione dura in carica per cinque anni e può essere riconfermata; ha sede presso il Consorzio apistico.

 

     Art. 19. Compiti della Commissione apistica provinciale.

     1. La Commissione apistica provinciale, al fine di tutelare la sanità degli apiari e di consentire un corretto sfruttamento di pascolo delle api, stabilisce per ogni specie nettarifera da sfruttare, e per la melata il numero massimo di alveari da ammettere nelle singole zone [20].

     2. A tal fine la Commissione dovrà tenere conto:

     a) della consistenza degli alveari e della dislocazione degli apiari stanziali presenti nel territorio;

     b) del tipo di essenze nettarifere presenti nel territorio, del loro grado di diffusione nonché del carico ottimale di alveari per ettaro secondo i parametri che verranno stabiliti con delibera della Giunta regionale.

     3. La Commissione è altresì competente ad esprimere al Consorzio parere sulle richieste di trasferimento degli alveari.

 

     Art. 20. Richiesta di trasferimento degli alveari.

     1. Chiunque intenda effettuare il nomadismo deve farne richiesta ogni anno al Consorzio apistico provinciale competente per il territorio della zona di destinazione entro il 31 gennaio di ogni anno, indicando:

     a) nome e cognome o ragione sociale, residenza;

     b) comune di destinazione, frazione, località e/o via, nominativo dei proprietari o conduttori del fondo sul quale verrà collocato l'apiario;

     c) numero di alveari che intende spostare;

     d) tipo di fioritura che intende utilizzare;

     e) presumibile epoca di trasferimento e durata di permanenza in luogo;

     f) impegno di rimozione e trasferimento dell'apiario entro quindici giorni dal termine dell'ultima fioritura richiesta ed autorizzata.

 

     Art. 21. Autorizzazione all'esercizio del nomadismo.

     1. Entro il primo marzo di ogni anno il Presidente del Consorzio, sentita la Commissione apistica provinciale, comunica agli interessati l'autorizzazione all'esercizio del nomadismo - che può essere anche parziale - o il motivato diniego all'esercizio del nomadismo nella zona richiesta.

     2. Il Presidente del Consorzio, nel rilasciare detta autorizzazione, deve dare anzitutto la precedenza agli apicoltori che risiedono in un Comune della regione e che abbiano già esercitato il nomadismo nel territorio di competenza del Consorzio e in secondo luogo agli apicoltori nomadisti che risiedono in un Comune fuori della regione.

     3. Entro dieci giorni dalla comunicazione del diniego o dell'autorizzazione parziale, l'apicoltore può presentare una nuova domanda allo stesso Consorzio per esercitare il nomadismo in un Comune diverso da quello indicato nella precedente domanda o ad altro Consorzio.

 

     Art. 22. Comunicazione a terzi del nomadismo.

     1. L'apicoltore in possesso dell'autorizzazione all'esercizio del nomadismo, una volta trasferiti gli alveari nella zona di destinazione, deve esporre presso l'apiario, in modo visibile, un cartello riportante, in modo indelebile, oltre alle proprie generalità, l'indirizzo, il numero degli alveari trasferiti e il periodo massimo di permanenza [21].

 

     Art. 23. Deroga all'obbligo della comunicazione preventiva di spostamento degli apiari.

     1. In via eccezionale, per motivate esigenze di sfruttamento di particolari pascoli o comunque qualora si renda necessario l'urgente trasferimento dell'apiario al fine di garantire la sopravvivenza delle api, è consentito lo spostamento degli alveari anche senza la preventiva richiesta di cui all'articolo 20 [22].

     2. In tali casi gli apicoltori, entro cinque giorni dallo spostamento, devono inviare apposita comunicazione ai Consorzi apistici provinciali secondo le modalità previste dai commi 1 e 2 dell'articolo 16 [23].

 

     Art. 24. Variazione del periodo di permanenza nelle zone di pascolo.

     1. Al fine di permettere all'apicoltore nomade il pieno utilizzo del pascolo natarifero in rapporto alle variazioni stagionali dei tempi di fioritura, è consentito un anticipo fino a venti giorni o una proroga fino a non oltre venti giorni rispetto ai termini contenuti nell'autorizzazione all'esercizio del nomadismo.

 

CAPO VII

Disposizioni finali, transitorie e finanziarie

 

     Art. 25. Sanzioni pecuniarie amministrative.

     1. Per la violazione del divieto di cui al comma 1 dell'articolo 17 si applica la sanzione pecuniaria amministrativa da lire 100.000 a lire 500.000.

     2. Per la violazione di tutti gli altri obblighi stabiliti dalla presente legge si applica la sanzione pecuniaria amministrativa da lire 20.000 a lire 300.000, fatte salve le sanzioni stabilite dalle norme penali.

 

     Art. 26. Accertamento e contestazione delle violazioni e determinazione e irrogazione delle sanzioni.

     1. All'accertamento e alla contestazione delle violazioni di cui all'articolo 25 provvede l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio a constatare le violazioni della presente legge e ad irrogare le relative sanzioni una volta accertati i fatti, previa istruttoria e sentiti eventualmente gli Osservatori per le malattie delle piante, su segnalazione di chiunque abbia interesse.

     2. In quanto compatibili con la presente legge, si applicano le vigenti norme regionali in materia di sanzioni amministrative.

 

     Art. 27. Utilizzazione temporanea del personale.

     1. In via transitoria e per un periodo non superiore ad un anno dall'entrata in vigore della presente legge, in deroga a quanto previsto dall'articolo 10, i Consorzi possono avvalersi per le funzioni tecniche degli esperti apistici che hanno operato per almeno un biennio per la realizzazione del piano di risanamento delle api di cui alla legge regionale 21 dicembre 1984, n. 55, e tale attività risulti comprovata da attestazione di un Consorzio apistico.

 

     Art. 28. Decorrenza di applicazione delle norme di cui al Capo VI.

     1. Le norme di cui al Capo VI che disciplinano il nomadismo sono applicabili a partire dal 1º gennaio 1989.

 

     Art. 29. L'apicoltura come materia nei corsi di formazione professionale.

     1. L'apicoltura è materia di insegnamento nei corsi di formazione professionale in agricoltura attuati ai sensi della legislazione regionale vigente.

 

     Art. 30. Diffusione di specie vegetali di interesse apistico.

     1. Al fine di favorire la diffusione dell'apicoltura, le Direzioni regionali competenti promuoveranno l'inserimento nei programmi di rimboschimento, di ricostituzione vegetale, nei riordini fondiari e negli interventi di difesa del suolo, anche di specie vegetali di interesse apistico compatibili con le condizioni ambientali.

 

     Art. 31. Termini per la prima presentazione delle domande.

     1. Nella prima fase di applicazione della presente legge le domande di contributo di cui al comma 9 dell'articolo 3 vengono presentate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge medesima.

 

     Art. 32. Abrogazione.

     1. Sono abrogate le disposizioni della legge regionale 16 marzo 1982, n. 17, e della legge regionale 21 dicembre 1984, n. 55.

     2. A fronte delle domande di contributo e di finanziamento presentate fino all'entrata in vigore della presente legge possono essere emessi provvedimenti di concessione in applicazione delle leggi regionali di cui al comma 1. La Giunta regionale può disporre l'anticipata erogazione dell'intero importo dei finanziamenti concessi a fronte delle domande dirette ad ottenere i finanziamenti dei programmi di profilassi e di risanamento contro le malattie infettive ed infestive delle api.

 

     Art. 33.

     1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 3 fanno carico al capitolo 7264 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988, il cui stanziamento complessivo viene, conseguentemente, elevato di lire 140 milioni, suddivisi in ragione di lire 70 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989.

 

     Art. 34.

     1. Per le finalità previste dall'articolo 4 è autorizzata la spesa complessiva di lire 20 milioni, suddivisa in ragione di lire 10 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989.

     2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988, viene istituito, alla Rubrica n. 21 - Programma 3.1.3 - Spese di investimento - Categoria 2.4 - Sezione X - il capitolo 7276 (2.1.243.3.10.10) con la denominazione: «Contributi in conto capitale agli apicoltori singoli e associati che abbiano subito perdite per la ricostituzione dell'originaria consistenza degli alveari danneggiati o distrutti» e con lo stanziamento complessivo di lire 20 milioni, suddiviso in ragione di lire 10 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989.

     3. Sul precitato capitolo 7276 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 10 milioni.

     4. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 7276 è inserito nell'elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.

 

     Art. 35.

     1. Per le finalità previste dall'articolo 6 è autorizzata la spesa complessiva di lire 10 milioni, suddivisa in ragione di lire 5 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989.

     2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988 viene istituito, alla Rubrica n. 21 - Programma 3.1.3 - Spese correnti - Categoria 1.6 - Sezione X - il capitolo 7225 (2.1.163.2.10.10) con la denominazione: «Concessione ai conduttori di aziende agricole di un premio destinato ad incentivare la diffusione del servizio di impollinazione delle colture agrarie» e con lo stanziamento complessivo di lire 10 milioni, suddiviso in ragione di lire 5 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989.

     3. Sul precitato capitolo 7225 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 5 milioni.

     4. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 7225 e inserito nell'elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.

 

     Art. 36.

     1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 9 fanno carico al capitolo 7222 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.

 

     Art. 37.

     1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 15 fanno carico al capitolo 7472 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988: nella denominazione del precitato capitolo 7472 la locuzione «contro le malattie infettive ed infestive delle api» viene sostituita dalla locuzione «dalle malattie delle api».

     2. Per le finalità previste dal citato articolo 15, è altresì autorizzata la spesa complessiva di lire 230 milioni, suddivisa in ragione di lire 115 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989 [24].

     3. Il predetto onere di lire 230 milioni fa carico al precitato capitolo 7472, il cui stanziamento complessivo viene conseguentemente elevato di lire 230 milioni, suddivisi in ragione di lire 115 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989.

 

     Art. 38.

     1. All'onere complessivo di lire 400 milioni, suddiviso in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989, previsto dagli articoli 33, 34, 35 e 37, si provvede mediante prelevamento di pari importo, dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 1170 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per ali anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988 (Rubrica n. 21 - Partita n. 3 - dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

     2. All'onere complessivo di lire 15 milioni, in termini di cassa, previsto dagli articoli 34 e 35, si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1082 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione precitato.


[1] Abrogata dall'art. 22 della L.R. 18 marzo 2010, n. 6.

[2] Articolo già modificato dall'art. 1 della L.R. 17 luglio 1992, n. 20 e così ulteriormente modificato dall'art. 211 della L.R. 28 aprile 1994, n. 5. Il presente articolo era stato abrogato dall'art. 80 della L.R. 13 luglio 1998, n. 12, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U. dell'esito positivo dell'esame di compatibilità svolto dalla Commissione europea sulla legge 12/1998; non avendo avuto luogo detto esame, l'abrogazione stessa non ha mai avuto effetto.

[3] Comma così modificato dall'art. 33 della L.R. 27 novembre 2006, n. 24.

[4] Comma così modificato dall'art. 33 della L.R. 27 novembre 2006, n. 24.

[5] Comma così modificato dall'art. 33 della L.R. 27 novembre 2006, n. 24.

[6] Comma abrogato dall'art. 68 della L.R. 27 novembre 2006, n. 24, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[7] Articolo abrogato dall'art. 68 della L.R. 27 novembre 2006, n. 24, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata. La rubrica del presente articolo è stata così modificata dall'art. 2 della L.R. 17 luglio 1992, n. 20.

[8] Il presente articolo era stato abrogato dall'art. 80 della L.R. 13 luglio 1998, n. 12, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U. dell'esito positivo dell'esame di compatibilità svolto dalla Commissione europea sulla legge 12/1998; non avendo avuto luogo detto esame, l'abrogazione stessa non ha mai avuto effetto.

[9] Comma così modificato dall'art. 33 della L.R. 27 novembre 2006, n. 24.

[10] Articolo abrogato dall'art. 68 della L.R. 27 novembre 2006, n. 24, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[11] Articolo già modificato dall'art. 2 della L.R. 17 luglio 1992, n. 20 e così ulteriormente modificato dall'art. 4 della L.R. 17 luglio 1992, n. 20. Il presente articolo era stato abrogato dall'art. 80 della L.R. 13 luglio 1998, n. 12, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U. dell'esito positivo dell'esame di compatibilità svolto dalla Commissione europea sulla legge 12/1998; non avendo avuto luogo detto esame, l'abrogazione stessa non ha mai avuto effetto.

[12] Comma così modificato dall'art. 33 della L.R. 27 novembre 2006, n. 24.

[13] Comma così modificato dall'art. 33 della L.R. 27 novembre 2006, n. 24.

[14] Articolo abrogato dall'art. 68 della L.R. 27 novembre 2006, n. 24, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[15] Articolo così sostituito dall'art. 33 della L.R. 27 novembre 2006, n. 24.

[16] Comma soppresso dall'art. 17 della L.R. 27 dicembre 1988, n. 68.

[17] Articolo così modificato dall'art. 5 della L.R. 17 luglio 1992, n. 20.

[18] Il presente articolo era stato abrogato dall'art. 80 della L.R. 13 luglio 1998, n. 12, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U. dell'esito positivo dell'esame di compatibilità svolto dalla Commissione europea sulla legge 12/1998; non avendo avuto luogo detto esame, l'abrogazione stessa non ha mai avuto effetto.

[19] Articolo così sostituito dall'art. 6 della L.R. 17 luglio 1992, n. 20.

[20] Comma già modificato dall'art. 7 della L.R. 17 luglio 1992, n. 20 e così ulteriormente modificato dall’art. 20 della L.R. 30 aprile 2003, n. 12.

[21] Articolo così sostituito dall'art. 8 della L.R. 17 luglio 1992, n. 20.

[22] Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 17 luglio 1992, n. 20.

[23] Comma così sostituito dall'art. 10 della L.R. 17 luglio 1992, n. 20.

[24] Vedi l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 56, comma 3, della L.R. 30 gennaio 1989, n. 2, all'art. 31 della L.R. 9 luglio 1990, n. 29 e all'art. 49, comma 5, della L.R. 5 febbraio 1992, n. 4.