Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.18 turismo ed industria alberghiera |
Data: | 20/11/2008 |
Numero: | 13 |
Sommario |
Art. 1. (Modifica all'articolo 6 della legge regionale 29/2005) |
Art. 2. (Modifica all'articolo 20 della legge regionale 29/2005) |
Art. 3. (Modifiche all'articolo 22 della legge regionale 29/2005) |
Art. 4. (Sostituzione dell'articolo 29 della legge regionale 29/2005) |
Art. 5. (Sostituzione dell'articolo 30 della legge regionale 29/2005) |
Art. 6. (Abrogazione dell'articolo 30 bis della legge regionale 29/2005) |
Art. 7. (Sostituzione dell'articolo 34 della legge regionale 29/2005) |
Art. 8. (Modifiche all'articolo 35 della legge regionale 29/2005) |
Art. 9. (Modifiche all'articolo 37 della legge regionale 29/2005) |
Art. 10. (Modifica all'articolo 38 della legge regionale 29/2005) |
Art. 11. (Modifica all'articolo 50 della legge regionale 29/2005) |
Art. 12. (Modifiche all'articolo 60 della legge regionale 29/2005) |
Art. 13. (Modifica all'articolo 61 della legge regionale 29/2005) |
Art. 14. (Sostituzione dell'articolo 62 della legge regionale 29/2005) |
Art. 15. (Modifica all'articolo 66 della legge regionale 29/2005) |
Art. 16. (Modifiche all'articolo 68 della legge regionale 29/2005) |
Art. 17. (Sostituzione dell'articolo 69 della legge regionale 29/2005) |
Art. 18. (Modifica all'articolo 70 della legge regionale 29/2005) |
Art. 19. (Modifica all'articolo 73 della legge regionale 29/2005) |
Art. 20. (Modifica all'articolo 74 della legge regionale 29/2005) |
Art. 21. (Modifica all'articolo 78 della legge regionale 29/2005) |
Art. 22. (Modifiche all'articolo 80 della legge regionale 29/2005) |
Art. 23. (Modifica all'articolo 81 della legge regionale 29/2005) |
Art. 24. (Modifiche all'articolo 84 della legge regionale 29/2005) |
Art. 25. (Modifiche all'articolo 95 della legge regionale 29/2005) |
Art. 26. (Modifica all'articolo 96 della legge regionale 29/2005) |
Art. 27. (Modifiche all'articolo 98 della legge regionale 29/2005) |
Art. 28. (Modifiche all'articolo 110 della legge regionale 29/2005) |
Art. 29. (Modifiche agli allegati della legge regionale 29/2005) |
Art. 30. (Pianificazione commerciale) |
Art. 31. (Efficacia differita) |
Art. 32. (Abrogazioni) |
Art. 33. (Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 2/2002) |
Art. 34. (Modifica all'articolo 12 della legge regionale 2/2002) |
Art. 35. (Modifiche all'articolo 21 della legge regionale 2/2002) |
Art. 36. (Modifica all'articolo 95 della legge regionale 2/2002) |
Art. 37. (Modifica all'articolo 104 della legge regionale 2/2002) |
Art. 38. (Personale dell'Agenzia per lo sviluppo del turismo - TurismoFVG) |
Art. 39. (Norma transitoria) |
Art. 40. (Modifiche alla legge regionale 4/2005) |
Art. 41. (Modifiche alla legge regionale 9/2003) |
Art. 42. (Modifica all'articolo 13 della legge regionale 20/2006) |
Art. 43. (Modifica alla legge regionale 26/2005) |
Art. 44. (Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 9/2008 relative al finanziamento di impianti sportivi) |
Art. 45. (Norme finanziarie) |
Art. 46. (Entrata in vigore) |
§ 3.18.146 - L.R. 20 novembre 2008, n. 13.
Modifiche alla legge regionale 29/2005 in materia di commercio, alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo, alla legge regionale 9/2008 per la parte concernente gli impianti sportivi e altre modifiche a normative regionali concernenti le attività produttive.
(B.U. 26 novembre 2008, n. 48)
Capo I
Modifiche alla
Art. 1. (Modifica all'articolo 6 della
1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 6 della
Art. 2. (Modifica all'articolo 20 della
1. Al comma 5 dell'articolo 20 della
Art. 3. (Modifiche all'articolo 22 della
1. Il comma 2 dell'articolo 22 della
«2. Nella denuncia di inizio attività devono essere dichiarati la sussistenza per il richiedente dei requisiti di cui all'articolo 5, il settore merceologico e l'ubicazione dell'impresa.».
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 22 della
«2 bis. L'installazione dei distributori automatici su area pubblica è soggetta all'osservanza delle norme sull'occupazione del suolo pubblico.».
Art. 4. (Sostituzione dell'articolo 29 della
1. L'articolo 29 della
«Art. 29. (Giornate di chiusura degli esercizi)
1. Ogni operatore commerciale può effettuare fino a due giornate di chiusura per riposo, nel corso della settimana.
2. Gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa osservano la chiusura obbligatoria domenicale e festiva, fatto salvo quanto previsto al comma 3.
3. Gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa possono derogare all'obbligo di chiusura di cui al comma 2:
a) nelle domeniche e festività del mese di dicembre;
b) fino a un massimo di venticinque giornate domenicali e festive, ulteriori a quelle del mese di dicembre, previa comunicazione al Comune dell'elenco delle giornate di apertura prescelte.
4. Gli esercenti rendono noto al pubblico e alla clientela l'elenco di cui al comma 3, lettera b), mediante prospetto informativo esposto all'interno e comunque leggibile dall'esterno dei locali.
5. Ogni modifica delle giornate di apertura prescelte e, comunque, nel rispetto del limite massimo di cui al comma 3, lettera b), è comunicata al Comune fino a quarantotto ore prima dell'apertura ed è riportata nel prospetto informativo, secondo le modalità di cui al comma 4.
6. I Comuni determinano le modalità e i termini delle comunicazioni di cui ai commi 3, lettera b), 4 e 5.
7. Gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa osservano comunque la chiusura obbligatoria nelle seguenti festività: 1 gennaio, 6 gennaio, Pasqua, lunedì dell'Angelo, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1 novembre, 25 e 26 dicembre. ».
Art. 5. (Sostituzione dell'articolo 30 della
1. L'articolo 30 della
«Art. 30
(Deroghe per le località a prevalente economia turistica)
1. Nei comuni classificati come località a prevalente economia turistica, gli esercenti determinano liberamente l'orario di apertura e di chiusura degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa, sia nei giorni feriali sia in quelli domenicali e festivi, in deroga a quanto disposto agli articoli 28 e 29.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche:
a) agli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa allocati nella zona omogenea A del Piano regolatore generale comunale (PRGC) ovvero nei centri storici, così come previsti e riconosciuti negli strumenti urbanistici generali dei Comuni;
b) agli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa isolati, con superficie di vendita non superiore a metri quadrati 400, allocati in qualunque zona del territorio comunale.
3. Le località a prevalente economia turistica sono individuate nei comuni di Grado e Lignano Sabbiadoro.».
Art. 6. (Abrogazione dell'articolo 30 bis della
1. L'articolo 30 bis della
Art. 7. (Sostituzione dell'articolo 34 della
1. L'articolo 34 della
«Art. 34
(Disciplina delle vendite di fine stagione)
1. Le vendite di fine stagione, denominate anche saldi, riguardano i prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento, qualora non vengano venduti entro un certo periodo di tempo.
2. Le vendite di fine stagione possono essere effettuate per periodi di tempo limitato determinati a facoltà dell'esercente, ricompresi entro le seguenti date:
a) vendite di fine stagione invernali: dal 2 gennaio al 31 marzo;
b) vendite di fine stagione estive: dal 15 giugno al 30 settembre.
3. La presentazione al pubblico della vendita di fine stagione deve esplicitamente contenere l'indicazione della natura di detta vendita, la data di inizio e la sua durata.
4. E' obbligatorio esporre il prezzo praticato ordinariamente, lo sconto o ribasso espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che si intende praticare nel corso della vendita di fine stagione e il prezzo finale.».
Art. 8. (Modifiche all'articolo 35 della
1. I commi 2 e 3 dell'articolo 35 della
Art. 9. (Modifiche all'articolo 37 della
1. I commi 2 e 9 dell'articolo 37 della
Art. 10. (Modifica all'articolo 38 della
1. Al comma 5 dell'articolo 38 della
Art. 11. (Modifica all'articolo 50 della
1. Il comma 9 dell'articolo 50 della
«9. La concessione del posteggio, di validità quinquennale e comunque limitata ai giorni della fiera, non può essere ceduta senza la cessione dell'azienda o del relativo ramo d'azienda. In caso di assenza del titolare della concessione, l'assegnazione del posteggio ad altro operatore avviene sulla base della graduatoria di cui al comma 7. L'assenza del titolare per due volte nel quinquennio, anche non consecutive, comporta la revoca della concessione e la sua assegnazione in base alla graduatoria medesima.».
Art. 12. (Modifiche all'articolo 60 della
1. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 60 della
«d bis) promozione della competitività, accessibilità e sostenibilità dei punti vendita allocati e da allocarsi nel territorio comunale, eventualmente riferiti alle singole zone di cui alla lettera b).».
2. Il comma 2 dell'articolo 60 della
«2. I Piani individuano, inoltre, i criteri di priorità al fine del rilascio dell'autorizzazione in caso di domande concorrenti, nonchè i prodotti complementari individuati in base agli usi locali.».
3. I commi 3, 4 e 5 dell'articolo 60 della
4. Al comma 6 dell'articolo 60 della
5. Al comma 7 dell'articolo 60 della
Art. 13. (Modifica all'articolo 61 della
1. Il comma 2 dell'articolo 61 della
Art. 14. (Sostituzione dell'articolo 62 della
1. L'articolo 62 della
«Art. 62
(Commercio su aree pubbliche)
1. La vendita dei quotidiani e periodici sulle aree pubbliche è consentita secondo le modalità stabilite dai Piani di cui all'articolo 60 ovvero secondo i criteri di cui all'articolo 61.».
Art. 15. (Modifica all'articolo 66 della
1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 66 della
Art. 16. (Modifiche all'articolo 68 della
1. Al comma 6 dell'articolo 68 della
2. Al comma 7 dell'articolo 68 della
Art. 17. (Sostituzione dell'articolo 69 della
1. L'articolo 69 della
«Art. 69
(Indirizzi e criteri di programmazione)
1. I Comuni, nel rispetto degli indirizzi stabiliti ai sensi del comma 2, determinano i criteri e le condizioni relativi al rilascio delle nuove autorizzazioni, anche in relazione a singole zone del territorio e di quelli relativi al trasferimento di sede, nonchè le condizioni per l'esercizio delle attività di somministrazione stagionale. Tali criteri e condizioni possono essere revisionati con cadenza biennale.
2. Nella determinazione dei criteri e delle condizioni di cui al comma 1, i Comuni tengono conto dei consumi extra-domestici, della popolazione residente e fluttuante, dei flussi turistici e delle diverse caratteristiche del territorio, al fine di un corretto ed equilibrato assetto del medesimo, correlato a uno sviluppo urbanistico-edilizio coerente con un'allocazione razionale di nuovi insediamenti, per assicurare la migliore funzionalità produttiva del servizio di somministrazione di alimenti e bevande e il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1.
3. I Comuni, anche sulla base della loro suddivisione in zone, secondo le prescrizioni dei vigenti strumenti di programmazione territoriale, rilevano in particolare:
a) la competitività dei pubblici esercizi allocati e da allocarsi sul territorio comunale, in relazione alla popolazione residente, alla popolazione gravitante per motivi di lavoro, di studio, di accesso ai servizi e ai flussi turistici tenendo anche conto di tutte le altre forme di somministrazione;
b) i livelli di accessibilità al servizio da parte dei consumatori, tenendo conto delle caratteristiche del territorio, al fine di favorire l'armonica integrazione con le disponibilità di spazi pubblici o di uso pubblico, quali insediamenti residenziali, scolastici, universitari, sportivi, culturali, uffici pubblici e privati, zone industriali e commerciali;
c) i livelli di sostenibilità sociale e ambientale del territorio comunale, o di sue specifiche zone, in particolare riguardo ai fattori di traffico, di inquinamento acustico, di sicurezza e di propensione al consumo di alcol;
d) l'assetto viario e delle infrastrutture di trasporto quali stazioni ferroviarie, aeroporti e simili.
4. I Comuni disciplinano le procedure di consultazione ai fini della determinazione dei criteri e delle condizioni di cui ai commi 1 e 2.».
Art. 18. (Modifica all'articolo 70 della
1. Al comma 5 dell'articolo 70 della
Art. 19. (Modifica all'articolo 73 della
1. Il comma 1 dell'articolo 73 della
«1. L'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande per mezzo di distributori automatici, nel rispetto delle disposizioni igienico sanitarie e sempre che l'esercente sia in possesso dei requisiti di cui agli articoli 5 e 7, è soggetta a denuncia di inizio attività.».
Art. 20. (Modifica all'articolo 74 della
1. Al comma 6 dell'articolo 74 della
Art. 21. (Modifica all'articolo 78 della
1. Al comma 1 dell'articolo 78 della
Art. 22. (Modifiche all'articolo 80 della
1. Il comma 2 dell'articolo 80 della
«2. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 11, 12, comma 1, e 39, in materia di esercizio delle attività di vendita al dettaglio in sede fissa soggette a denuncia di inizio attività, è punita con una sanzione amministrativa da 4.000 euro a 12.000 euro. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 12, comma 2, e 13, in materia di esercizio delle attività di vendita al dettaglio in sede fissa soggette ad autorizzazione, è punita con una sanzione amministrativa da 15.000 euro a 60.000 euro. Nel caso di apertura degli esercizi commerciali senza la denuncia di inizio attività o senza la prescritta autorizzazione comunale il Comune, oltre alla sanzione amministrativa suindicata, dispone l'immediata chiusura dell'attività. La vendita di prodotti non appartenenti al settore merceologico denunciato o autorizzato comporta la sanzione amministrativa di cui sopra e il contestuale ordine di cessazione della vendita dei suddetti prodotti.».
2. Il comma 5 dell'articolo 80 della
«5. La violazione delle disposizioni in materia di orari degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa, di cui all'articolo 28, è punita con una sanzione amministrativa da 300 euro a 900 euro, qualora la violazione sia imputabile a esercizi con superficie di vendita fino a metri quadrati 1.500; con una sanzione amministrativa da 600 euro a 1.800 euro per esercizi con superficie di vendita superiore a metri quadrati 1.500 e fino a metri quadrati 5.000; con una sanzione amministrativa da 1.200 euro a 3.600 euro per esercizi con superficie di vendita superiore a metri quadrati 5.000.».
3. Dopo il comma 5 dell'articolo 80 della
«5 bis. La violazione delle disposizioni in materia di giornate di chiusura degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa, di cui agli articoli 29 e 30, è punita con una sanzione amministrativa da 5.000 euro a 12.000 euro, qualora la violazione sia imputabile a esercizi con superficie di vendita fino a metri quadrati 1.500; con una sanzione amministrativa da 9.000 euro a 20.000 euro per esercizi con superficie di vendita superiore a metri quadrati 1.500 e fino a metri quadrati 5.000; con una sanzione amministrativa da 12.000 euro a 33.000 euro per esercizi con superficie di vendita superiore a metri quadrati 5.000.».
4. Il comma 11 dell'articolo 80 della
«11. In caso di recidiva, oltre all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo, aumentate fino a un terzo, il Comune dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo compreso fra cinque e venti giorni. Qualora la recidiva riguardi la violazione delle disposizioni in materia di regime degli orari dell'attività di vendita al dettaglio in sede fissa di cui agli articoli 29 e 30, il Comune dispone la sospensione dell'attività di vendita da sette a trenta giorni. Qualora l'attività venga svolta durante questo periodo di sospensione, la fattispecie è equiparata all'esercizio di attività senza la denuncia di inizio attività o senza la prescritta autorizzazione.».
Art. 23. (Modifica all'articolo 81 della
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 81 della
«2 bis. Il verbale di contestazione dell'infrazione, nel caso di mancato pagamento della sanzione amministrativa nel termine stabilito dal verbale medesimo, costituisce comunque titolo esecutivo per la confisca delle attrezzature e della merce.».
Art. 24. (Modifiche all'articolo 84 della
1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 84 della
2. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 84 della
«a bis) monitorare la realizzazione delle superfici incrementali assegnate dal Piano regionale per la grande distribuzione di cui all'articolo 15, comma 1, per singola area idonea all'insediamento di strutture commerciali con superficie coperta complessiva superiore a 15.000 metri quadrati, registrando in variazione le superfici impegnate per nuove aperture, ampliamenti, trasferimenti di sede, aggiunte di settore, concentrazioni ovvero resesi disponibili per cessazioni o riduzioni di superfici;
a ter) elaborare e diffondere ai soggetti richiedenti i dati aggregati per la programmazione nel settore commerciale e per la conoscenza del settore medesimo, in particolare, per ottimizzare l'uso del territorio e assicurare le compatibilità urbanistico - ambientali;».
3. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 84 della
«b) monitorare l'andamento del mercato del lavoro nel settore commerciale, in collaborazione con le rappresentanze sindacali e con le strutture competenti in materia di lavoro e di formazione professionale, in base alle leggi di settore, in particolare per l'acquisizione dei dati relativi a tale monitoraggio; monitorare, inoltre, la situazione del mercato, avvalendosi, anche tramite convenzioni, della collaborazione delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dei CAT, dell'ISTAT, dei competenti uffici del Ministero dello sviluppo economico, delle organizzazioni a tutela dei consumatori, delle organizzazioni di categoria degli imprenditori del commercio, anche per lo svolgimento delle funzioni dell'Osservatorio regionale dei prezzi e dei consumi, al fine dell'acquisizione dei dati funzionali al sistema di monitoraggio;».
4. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 84 della
«d bis) monitorare, in collaborazione con i Comuni, l'attuazione delle disposizioni in materia di giornate di chiusura degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa, con particolare riferimento alla prima rilevazione dell'attuazione della disciplina.».
5. Dopo il comma 1 dell'articolo 84 della
«1 bis. L'Osservatorio regionale del commercio può avvalersi, per lo svolgimento delle proprie funzioni, della collaborazione di soggetti pubblici o privati, secondo modalità definite in specifici accordi negoziali.
1 ter. L'Osservatorio regionale del commercio, nelle more della revisione del Piano per la grande distribuzione, di cui all'articolo 15, in collaborazione con l'ANCI e di concerto con le Direzioni centrali competenti per materia, attiva forme sperimentali di valutazione integrata territoriale (VIT), con riferimento a insediamenti commerciali di esercizi di vendita al dettaglio di grande struttura e ai relativi effetti sul territorio e sul tessuto economico-sociale.
1 quater. Anche a seguito dell'attuazione di quanto prescritto al comma 1 ter, si provvede alla modifica e all'integrazione del regolamento di cui all'articolo 15, comma 3, tenendo conto delle relative risultanze.».
6. Dopo la lettera c) del comma 3 dell'articolo 84 della
«c bis) un rappresentante delle organizzazioni di categoria degli industriali, maggiormente rappresentative;».
7. Alla lettera e) del comma 3 dell'articolo 84 della
Art. 25. (Modifiche all'articolo 95 della
1. Al comma 1 dell'articolo 95 della
2. Al comma 1 dell'articolo 95 della
3. Al comma 5 dell'articolo 95 della
Art. 26. (Modifica all'articolo 96 della
1. Al comma 4 dell'articolo 96 della
Art. 27. (Modifiche all'articolo 98 della
1. Alla lettera c) del comma 6 dell'articolo 98 della
2. Al comma 11 dell'articolo 98 della
3. Al comma 13 dell'articolo 98 della
4. Il comma 16 dell'articolo 98 della
«16. La convenzione di cui al comma 14 è stipulata dall'Assessore alle attività produttive, previa deliberazione della Giunta regionale.».
Art. 28. (Modifiche all'articolo 110 della
1. Il comma 12 dell'articolo 110 della
2. Dopo il comma 16 dell'articolo 110 della
«16 bis. Nei Comuni in cui, a seguito dell'approvazione del Piano di settore del commercio, risulti non disponibile superficie di vendita per esercizi di grande struttura, in relazione esclusivamente al settore non alimentare e in deroga a quanto prescritto dall'articolo 15, comma 3, lettera d), possono essere autorizzati nuove aperture o ampliamenti, fino al limite massimo di 4.000 metri quadrati di superficie di vendita per il solo settore non alimentare e, comunque, entro il limite di 15.000 metri quadrati di superficie di vendita complessiva, qualora ricorrano le seguenti condizioni:
a) individuazione del Comune, tra quelli di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a);
b) allocazione dell'esercizio di vendita in zona H, in relazione alla quale sia stato approvato il Piano regolatore particolareggiato comunale (PRPC) alla data di entrata in vigore della presente legge;
c) insediamento dell'esercizio di vendita in unità immobiliare a destinazione d'uso commerciale alla data di entrata in vigore della presente legge.».
3. Dopo il comma 20 dell'articolo 110 della
«20 bis. Le disposizioni di cui all'articolo 95, comma 1, si applicano alle domande di agevolazione utilmente presentate a Mediocredito del Friuli Venezia Giulia SpA ovvero alle società di locazione finanziaria convenzionate a partire dall'1 dicembre 2007, con riferimento alle operazioni di leasing, anche nelle more dell'adeguamento del regolamento di cui all'articolo 95, comma 3.».
Art. 29. (Modifiche agli allegati della
1. L'allegato C della
2. L'allegato D della
3. Nell'allegato E della
Art. 30. (Pianificazione commerciale)
1. Per il conseguimento di una piena tutela del consumatore e di una paritaria concorrenza tra le imprese commerciali, nonchè al fine di un corretto ed equilibrato assetto del territorio, correlato ad uno sviluppo urbanistico - edilizio coerente con un'allocazione razionale di nuovi insediamenti distributivi, l'Amministrazione regionale procede alla revisione del Piano per la grande distribuzione, di cui all'articolo 15 della
2. La revisione del Piano per la grande distribuzione avviene tenuto conto della relazione di monitoraggio effettuata dall'Osservatorio regionale del commercio, di cui all'articolo 84 della
3. Nelle more della revisione di cui ai commi 1 e 2, è confermata la validità dei parametri e degli indici vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, emanati ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera b), e dell'articolo 15, comma 3, lettera d), della
4. Resta ferma la disciplina di settore già emanata alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 31. (Efficacia differita)
1. L'articolo 29 della
Art. 32. (Abrogazioni)
1. Sono abrogati i commi 1 e 4 dell'articolo 16 della legge regionale 12 aprile 2007, n. 7 (Modifiche alle leggi regionali 5 dicembre 2005, n. 29, e 16 gennaio 2002, n. 2, in materia di commercio e turismo).
Capo II
Modifiche alla
Art. 33. (Modifiche all'articolo 9 della
1. Al comma 3 dell'articolo 9 della
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 9 della
«3 bis. In ciascun ambito di cui al comma 3 le necessarie funzioni di raccordo tra l'Amministrazione regionale e il territorio sono esercitate da un responsabile territoriale, nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alle attività produttive, scelto tra persone di particolare e comprovata qualificazione professionale nel settore turistico, che abbiano svolto funzioni direttive per almeno quattro anni in enti, associazioni o aziende pubbliche o private operanti nel settore turistico.
3 ter. I responsabili territoriali sono nominati per la durata massima di tre anni e in ogni caso decadono dall'incarico decorsi centottanta giorni dalla cessazione dalla carica della Giunta regionale che li ha nominati.
3 quater. Ai responsabili territoriali compete un'indennità mensile di carica fissata con deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto dell'incidenza turistica dell'ambito territoriale di competenza. Tale indennità viene corrisposta dalla TurismoFVG con le risorse disponibili nel proprio bilancio.».
Art. 34. (Modifica all'articolo 12 della
1. Alla lettera f) del comma 2 dell'articolo 12 della
Art. 35. (Modifiche all'articolo 21 della
1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 21 della
2. Alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 21 della
3. Al comma 3 dell'articolo 21 della
Art. 36. (Modifica all'articolo 95 della
1. Al comma 2 dell'articolo 95 della
Art. 37. (Modifica all'articolo 104 della
1. Al comma 1 dell'articolo 104 della
Art. 38. (Personale dell'Agenzia per lo sviluppo del turismo - TurismoFVG)
1. Al fine di garantire, nelle more dell'attuazione delle procedure concorsuali pubbliche per la copertura di posti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, la continuità dell'attività amministrativa e la funzionalità dei servizi, l'Agenzia per lo sviluppo del turismo - TurismoFVG di cui all'articolo 9 della
2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 fanno carico all'Agenzia per lo sviluppo del turismo - TurismoFVG nell'ambito del proprio bilancio di previsione.
Art. 39. (Norma transitoria)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 104, comma 1, della
Capo III
Modifiche urgenti alle normative regionali concernenti le attività produttive
Art. 40. (Modifiche alla
1. Dopo l'articolo 12 della
«Art. 12 bis
(Strumenti per agevolare l'accesso al credito per le PMI)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata, in situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali e di conseguente difficoltà di accesso al credito da parte delle imprese, a porre in essere a favore delle microimprese e delle PMI gli strumenti opportuni ed efficaci alla luce dell'evoluzione dei mercati, al fine di fronteggiare le sollecitazioni finanziarie globali con la maggiore flessibilità e tempestività anche in relazione alle misure adottate a livello nazionale, comunitario e internazionale.
2. L'Amministrazione regionale è autorizzata, ai fini di cui al comma 1, ad adattare con apposite modifiche regolamentari gli strumenti di incentivazione disciplinati dagli articoli 50 e 51 della
3. Per le finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a costituire nell'ambito del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel Friuli Venezia Giulia (FRIE), il «Fondo regionale di garanzia per le PMI», di seguito denominato Fondo, dotato di autonomia patrimoniale e finanziaria, amministrato con contabilità separata, destinato alla concessione di cogaranzie a favore delle PMI aventi sede o unità produttiva nel territorio regionale.
4. La vigilanza sulla gestione del Fondo è esercitata dalla Direzione centrale attività produttive.
5. Le cogaranzie del Fondo sono rilasciate nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, in relazione ad operazioni di finanziamento a breve o di consolidamento finanziario a medio termine.
6. Le cogaranzie sono deliberate dal Comitato di gestione di cui all'articolo 2 della
7. Le cogaranzie sono rilasciate dal Fondo nella forma di fideiussioni proporzionali e relativamente al solo debito in linea capitale.
8. Il Comitato di gestione supporta la Direzione centrale attività produttive nell'esercizio della funzione di vigilanza di cui al comma 4, anche attraverso raccolta dati, elaborazioni e monitoraggio.
9. Con regolamento regionale sono definiti:
a) i criteri e le modalità per la concessione delle cogaranzie di cui al comma 3;
b) le tipologie di operazioni di finanziamento bancario in relazione alle quali può operare la garanzia del Fondo;
c) l'ammontare dell'impegno massimo assumibile dal Fondo con il rilascio delle cogaranzie.
10. Con decreto del Direttore centrale attività produttive sono approvati gli schemi di convenzione tra il Fondo, le banche e i confidi per l'individuazione delle modalità operative comuni inerenti in particolare le istruttorie per la concessione delle garanzie.
11. L'Amministrazione regionale, per il supporto tecnico alle attività di cui al comma 6, è autorizzata a stipulare, su conforme deliberazione della Giunta regionale, un atto aggiuntivo alla convenzione di data 30 settembre 2008 stipulata con Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA.
12. Il Fondo, al fine di ridurre il rischio sottostante le operazioni poste in essere, è autorizzato ad accedere alle controgaranzie del Fondo europeo per gli investimenti (FEI) e ad altre forme di controgaranzia che vengano reputate opportune sulla base dell'evoluzione della situazione dei mercati finanziari.
13. Al Fondo possono contribuire enti pubblici e privati, nei limiti e con le modalità previsti dai rispettivi ordinamenti, tra cui le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le associazioni di categoria e i confidi.
14. La dotazione iniziale del Fondo di cui al comma 3 è determinata in 10 milioni di euro. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, è autorizzata a variare la dotazione del Fondo in relazione alle necessità e all'andamento degli utilizzi delle risorse conferite al FRIE ai sensi della
Art. 41. (Modifiche alla
1. Al comma 1 dell'articolo 2 della
2. Il comma 7 dell'articolo 2 della
«7. Le relative deliberazioni sono comunicate dal Presidente alla Direzione centrale attività produttive che si avvale del Servizio politiche economiche e marketing territoriale per i conseguenti adempimenti.».
3. Al comma 1 dell'articolo 3 della
4. Al comma 2 dell'articolo 4 della
5. Dopo l'articolo 8 della
«Art. 8 bis
1. A valere sulle risorse del Fondo di cui alla
6. Al comma 1 dell'articolo 9 della
Art. 42. (Modifica all'articolo 13 della
1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 13 della
Art. 43. (Modifica alla
1. Dopo l'articolo 14 della
«Art. 14 bis
(Applicazione degli incentivi previsti dall'articolo 1, commi da 280 a 283, della
1. Nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato e di interventi cofinanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale, l'applicazione degli incentivi previsti dalla normativa regionale di cui all'articolo 11 della presente legge, all'articolo 53 bis della
2. Il comma 1 si applica ai procedimenti conclusi e a quelli ancora pendenti disciplinati dalla normativa regionale richiamata.».
2. I regolamenti regionali adottati in attuazione della normativa richiamata dall'articolo 14 bis, comma 1, della
Capo IV
Modifiche alla
Art. 44. (Modifiche all'articolo 6 della
1. Il comma 12 dell'articolo 6 della
«12. Allo scopo di consentire che le associazioni sportive impegnate nelle discipline del calcio e del rugby le cui squadre hanno conseguito nell'anno in corso, a conclusione di campionati ufficiali organizzati dalle rispettive Federazioni, la promozione alla serie superiore, possano proseguire regolarmente la propria attività agonistica nella nuova categoria raggiunta - anche in considerazione della potenziale attrattività turistica di tali eventi - l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi straordinari una tantum, da ripartire in misura paritaria ai soggetti beneficiari, per il finanziamento degli interventi urgenti e necessari, anche già realizzati, per l'adeguamento alle prescrizioni recate dalle norme federali vigenti degli impianti sportivi comunali affidati alla gestione delle associazioni medesime.».
2. Al comma 13 dell'articolo 6 della
3. Dopo il comma 13 dell'articolo 6 della
«13 bis. Per gli interventi di cui al comma 12 non trovano applicazione le disposizioni di cui alla
Capo V
Norme finanziarie ed entrata in vigore
Art. 45. (Norme finanziarie)
1. Per le finalità previste dagli articoli 21, 22 e 23 della
2. All'onere di 500.000 euro per l'anno 2008, derivante dal disposto di cui al comma 1, si fa fronte mediante storno dalle seguenti unità di bilancio dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010:
a) unità di bilancio 1.4.2.1024 per 400.000 euro per l'anno 2008;
b) unità di bilancio 1.5.2.1028 per 100.000 euro per l'anno 2008.
3. Per le finalità previste dall'articolo 53 bis della
4. All'onere di 100.000 euro per l'anno 2008, derivante dal disposto di cui al comma 3, si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 1.5.2.1028 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010.
5. Per le finalità previste dall'articolo 24, comma 1, e dall'articolo 25 della
6. All'onere di 100.000 euro per l'anno 2008, derivante dal disposto di cui al comma 5, si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 10.5.1.1175 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
7. In ragione della riprogrammazione degli interventi relativi all'articolo 24, comma 1, e all'articolo 25 della
a) riduzione di 100.000 euro per l'anno 2008 a carico dell'unità di bilancio 1.4.2.1024;
b) aumento di 100.000 euro per l'anno 2008 a carico dell'unità di bilancio 10.5.2.1175.
8. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 84, comma 1 bis, della
9. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 95, comma 1, della
10. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 110, comma 20 bis, della
11 Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 6, comma 12, della
12. In applicazione del disposto di cui all'articolo 18 della
13. All'onere di 212.244 euro per l'anno 2008 derivante dal disposto di cui al comma 12 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 10.5.1.1175 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
14. In ragione della riprogrammazione degli interventi relativi all'articolo 18 della
a) riduzione di 212.244 euro per l'anno 2008 a carico dell'unità di bilancio 5.1.2.1090;
b) aumento di 212.244 euro per l'anno 2008 a carico dell'unità di bilancio 10.5.2.1175.
Art. 46. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Articolo abrogato dall'art. 33 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 33 della
[3] Articolo abrogato dall'art. 33 della
[4] Articolo abrogato dall'art. 105 della
[5] Articolo abrogato dall'art. 105 della
[6] Articolo abrogato dall'art. 105 della
[7] Articolo abrogato dall'art. 94 della
[8] Articolo abrogato dall'art. 105 della