§ 6.1.33 - Legge Regionale 2 settembre 1991, n. 39.
Interventi finanziari per la realizzazione di investimenti pubblici previsti da accordi di programma tra Regione ed Enti locali.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 provvidenze ed interventi straordinari
Data:02/09/1991
Numero:39


Sommario
Art. 1.      1. Per il finanziamento straordinario di investimenti pubblici per opere ed infrastrutture la cui realizzazione formi oggetto di accordi di programma stipulati ai sensi dell'articolo 10 della [...]
Art. 2. 
Art. 3.      1. Allo scopo di assicurare il completamento delle opere individuate nell'ambito dei progetti provinciali, approvati ai sensi della legge regionale 18 agosto 1986, n. 36, l'Amministrazione [...]
Art. 4.      1. Per le finalità previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa complessiva di lire 15.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 7.000 milioni per l'anno 1991 e lire [...]
Art. 5.      1. Per le finalità previste dall'articolo 2, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1993
Art. 6.      1. Per le finalità previste dall'articolo 3, è autorizzata la spesa complessiva di lire 6.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.500 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, e lire [...]
Art. 7.      1. All'onere complessivo di lire 40.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, si provvede mediante prelevamento, di pari importo, [...]


§ 6.1.33 - Legge Regionale 2 settembre 1991, n. 39.

Interventi finanziari per la realizzazione di investimenti pubblici previsti da accordi di programma tra Regione ed Enti locali.

(B.U. 3 settembre 1991, n. 113).

 

Art. 1.

     1. Per il finanziamento straordinario di investimenti pubblici per opere ed infrastrutture la cui realizzazione formi oggetto di accordi di programma stipulati ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, è autorizzato lo stanziamento complessivo di lire 51.500 milioni, ripartito per settori di intervento secondo l'articolazione seguente [1]:

     a) lire 23.000 milioni per opere di viabilità di interesse locale;

     b) lire 1.500 milioni per interventi di sviluppo, ristrutturazione, adattamento del patrimonio edilizio di proprietà degli enti locali, destinato a funzioni di interesse pubblico [2];

     c) lire 19.000 milioni, per investimenti in opere pubbliche dirette alla riqualificazione di aree urbane e per infrastrutture a servizio della circolazione nei capoluoghi provinciali, ivi compresi i parcheggi ed i percorsi ciclopedonali [3];

     d) lire 3.500 milioni per infrastrutture di distribuzione dell'energia e per la dotazione di servizi nelle aree attrezzate per insediamenti produttivi;

     e) lire 4.500 milioni per opere di sistemazione idraulica nonché per opere pubbliche di ripristino ambientale di aree già sede di attività estrattive.

     2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono disposti direttamente a favore dell'ente pubblico che realizza le opere individuate in sede di accordo di programma.

     3. Ai fini della determinazione della spesa ammissibile e della erogazione del finanziamento straordinario regionale, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9, della legge 31 ottobre 1986, n. 46.

 

     Art. 2. [3]a

     1. Allo scopo di promuovere la predisposizione di programmi di investimenti pubblici volti a realizzare obiettivi di riequilibrio e riassetto di ambiti specifici del territorio regionale e suscettibili di essere assunti a riferimento per la stipula di intese programmatiche tra Regione ed Enti locali, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Province finanziamenti straordinari, da erogarsi in via anticipata, per:

     a) la redazione di studi di fattibilità e di progetti di massima di piani ed opere aventi ad oggetto la ristrutturazione della rete viaria di supporto alla viabilità di grande comunicazione, nonchè il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture a servizio dei conglomerati urbani e delle aree di insediamento produttivo;

     b) la progettazione di strumenti di pianificazione urbanistica per il riassetto delle aree a maggiore concentrazione urbana.

     2. La concessione e l'erogazione dei finanziamenti di cui al comma 1, lettera a), è subordinata alla presentazione da parte delle Province di un piano tecnico-economico degli interventi.

     3. La concessione e l'erogazione dei finanziamenti di cui al comma 1, lettera b), è subordinata alla presentazione da parte delle Province di un piano tecnico-economico degli interventi nonchè alla stipulazione di un'intesa programmatica, ai sensi dell'articolo 10, commi 4 e 5, della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, tra le Province ed i Comuni e gli Enti interessati, che preveda l'impegno da parte dei medesimi ad utilizzare i risultati dell'attività svolta dalle Province ai fini dell'adeguamento delle previsioni urbanistiche recate dagli strumenti pianificatori di rispettiva competenza.

     4. I termini e le modalità di rendicontazione dei finanziamenti di cui al comma 1 sono stabiliti dal decreto di concessione.

 

     Art. 3.

     1. Allo scopo di assicurare il completamento delle opere individuate nell'ambito dei progetti provinciali, approvati ai sensi della legge regionale 18 agosto 1986, n. 36, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti straordinari agli enti che le realizzano.

     2. Ai fini della concessione dei finanziamenti straordinari indicati al comma 1 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 della legge 31 ottobre 1986, n. 46.

 

     Art. 4.

     1. Per le finalità previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa complessiva di lire 15.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 7.000 milioni per l'anno 1991 e lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993 [4].

     2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991, sono istituiti - alla Rubrica n. 6 - programma 0.6.3. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione IX - i seguenti capitoli:

     a) capitolo 921 (2.1.232.5.09.17.) con la denominazione «Finanziamenti straordinari per la realizzazione di infrastrutture ed opere di viabilità di interesse locale nell'ambito degli accordi di programma di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 10/88 - finanziato con contrazione di mutuo» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 11.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 7.000 milioni per l'anno 1991 e lire 4.000 milioni per l'anno 1992;

     b) a decorrere dall'anno 1993 - capitolo 922 (2.1.232.3.09.17.) con la denominazione «Finanziamenti straordinari per la realizzazione di infrastrutture ed opere di viabilità di interesse locale nell'ambito degli accordi di programma di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 10/88» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 4.000 milioni per l'anno 1993.

     3. Per le finalità previste dall'articolo 1, comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa complessiva di lire 12.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1991 al 1993 [5].

     4. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991, sono istituiti - alla Rubrica n. 6 - programma 0.6.3. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione VIII - i seguenti capitoli:

     a) capitolo 923 (2.1.233.5.08.15.) con la denominazione «Finanziamenti straordinari per investimenti di sviluppo, ristrutturazione ed adattamento del patrimonio edilizio di proprietà degli enti locali, destinato a funzioni di interesse pubblico, nell'ambito degli accordi di programma di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 10/88 - finanziato con contrazione di mutuo» e con lo stanziamento complessivo in termini di competenza, di lire 8.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992;

     b) a decorrere dall'anno 1993 - capitolo 924 (2.1.233.3.08.15.) con la denominazione «Finanziamenti straordinari per investimenti di sviluppo, ristrutturazione ed adattamento del patrimonio edilizio di proprietà degli enti locali, destinato a funzioni di interesse pubblico, nell'ambito degli accordi di programma di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 10/88» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 4.000 milioni per l'anno 1993.

     5. Per le finalità previste dall'articolo 1, comma 1, lettera c) è autorizzata la spesa complessiva di lire 15.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 3.000 milioni per l'anno 1991 e lire 6.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993 [6].

     6. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991, sono istituiti - alla Rubrica n. 6 - programma 0.6.3. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione VIII - i seguenti capitoli:

     a) capitolo 925 (2.1.232.5.08.15.) con la denominazione «Finanziamenti straordinari per la realizzazione di opere pubbliche di riqualificazione di aree urbane e per infrastrutture a servizio della circolazione nei capoluoghi provinciali, nell'ambito degli accordi di programma di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 10/88 - finanziato con contrazione di mutuo» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 9.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 3.000 milioni per l'anno 1991 e lire 6.000 milioni per l'anno 1992;

     b) a decorrere dall'anno 1993 - capitolo 926 (2.1.232.3.08.15.) con la denominazione «Finanziamenti straordinari per la realizzazione di opere pubbliche di riqualificazione di aree urbane e per infrastrutture a servizio della circolazione nei capoluoghi provinciali, nell'ambito degli accordi di programma di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 10/88» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 6.000 milioni per l'anno 1993.

     7. Per le finalità previste dall'articolo 1, comma 1, lettera d) è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.500 milioni per l'anno 1991 e lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993 [7].

     8. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991, sono istituiti - alla Rubrica n. 6 - programma 0.6.3. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione X - i seguenti capitoli:

     a) capitolo 927 (2.1.233.5.10.28.) con la denominazione «Finanziamenti straordinari per la realizzazione di infrastrutture di distribuzione dell'energia e per la dotazione di servizi nelle aree attrezzate per insediamenti produttivi, nell'ambito degli accordi di programma di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 10/88 - finanziato con contrazione di mutuo» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 2.500 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.500 milioni per l'anno 1991 e lire 1.000 per l'anno 1992;

     b) a decorrere dall'anno 1993 - capitolo 928 (2.1.233.3.10.28.) con la denominazione «Finanziamenti straordinari per la realizzazione di infrastrutture per insediamenti produttivi, nell'ambito degli accordi di programma di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 10/88» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni per l'anno 1993.

     9. Per le finalità previste dall'articolo 1, comma 1, lettera e) è autorizzata la spesa complessiva di lire 6.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992 e lire 3.000 milioni per l'anno 1993 [8].

     10. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991, sono istituiti - alla Rubrica n. 6 - programma 0.6.3. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione VIII - i seguenti capitoli:

     a) capitolo 929 (2.1.233.5.08.16.) con la denominazione «Finanziamenti straordinari per la realizzazione di opere di sistemazione idraulica e di opere pubbliche di ripristino ambientale di aree già sede di attività estrattive, nell'ambito degli accordi di programma di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 10/88 - finanziato con contrazione di mutuo» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 3.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992;

     b) a decorrere dall'anno 1993 - capitolo 930 (2.1.233.3.08.16.) con la denominazione «Finanziamenti straordinari per la realizzazione di opere di sistemazione idraulica e di opere pubbliche di ripristino ambientale di aree già sede di attività estrattive, nell'ambito degli accordi di programma di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 10/88» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 3.000 milioni per l'anno 1993.

     11. Sui capitoli sottonotati, per l anno 1991, vengono altresì iscritti gli stanziamenti, in termini di cassa, a fianco del medesimi indicati:

     a) capitolo 921: lire 7.000 milioni;

     b) capitolo 923: lire 4.000 milioni;

     c) capitolo 925: lire 3.000 milioni;

     d) capitolo 927: lire 1.500 milioni;

     e) capitolo 929: lire 1.500 milioni.

 

     Art. 5.

     1. Per le finalità previste dall'articolo 2, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1993 [9].

     2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 - a decorrere dall'anno 1993 - è istituito - alla Rubrica n. 6 - programma 0.5.1. - spese di investimento - Categoria 2.1. - Sezione IX - il capitolo 883 (2.1.210.3.09.17.) con la denominazione «Spese per la redazione di studi di fattibilità e di progetti di massima di piani ed opere per la ristrutturazione della rete viaria di supporto alla viabilità di grande comunicazione, e per il potenziamento e l'adeguamento di infrastrutture a servizio di conglomerati urbani e aree di insediamento produttivo, nell'ambito degli accordi di programma di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 10/88» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni per l'anno 1993.

     3. Per le finalità previste dall'articolo 2, comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per l'anno 1991 e lire 1.000 milioni per l'anno 1992 [1]0.

     4. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991, è istituito - alla Rubrica n. 10 - programma 0.5.2. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione VIII - il capitolo 2024 (2.1232.5.08.27) con la denominazione «Finanziamenti straordinari per la redazione di piani e progetti di riassetto urbanistico delle aree a maggiore concentrazione urbana, nell'ambito degli accordi di programma di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 10/88 - finanziato con contrazione di mutuo» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 1.500 milioni, suddiviso in ragione di lire 500 milioni per l'anno 1991 e lire 1.000 milioni per l'anno 1992.

     5. Sul predetto capitolo 2024 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 500 milioni per l'anno 1991.

 

     Art. 6.

     1. Per le finalità previste dall'articolo 3, è autorizzata la spesa complessiva di lire 6.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.500 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, e lire 1.000 milioni per l'anno 1993 [1]1.

     2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991, sono istituiti - alla Rubrica n. 6 - programma 0.6.3. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione VIII - i seguenti capitoli:

     a) capitolo 931 (2.1.233.5.08.15.) con la denominazione «Finanziamenti straordinari per il completamento delle opere individuate nell'ambito dei progetti provinciali di cui alla legge regionale n. 36/86 - finanziato con contrazione di mutuo» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 5.000 milioni suddiviso in ragione di lire 2.500 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992;

     b) a decorrere dall'anno 1993 - capitolo 932 (2.1.233.3.08.15.) con la denominazione «Finanziamenti straordinari per il completamento delle opere individuate nell'ambito dei progetti provinciali di cui alla legge regionale n. 36/86» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni per l'anno 1993.

     3. Sul predetto capitolo 931 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 2.500 milioni per l'anno 1991.

 

     Art. 7.

     1. All'onere complessivo di lire 40.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991 (Partita n. 31 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci predetti).

     2. All'onere complessivo di lire 20.000 milioni, relativo all'anno 1993 si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 (Partita n. 32 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci predetti).

     3. All'onere complessivo di lire 20.000 milioni in termini di cassa si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 8842 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991.

 

 


[1] Comma così sostituito dall'art. 16 della L.R. 7 settembre 1992, n. 30.

[2] Lettera così sostituita dall'art. 10 della L.R. 18 dicembre 1992, n. 37.

[3] Vedi nota che precede, nonché l'ulteriore autorizzazione di spesa di cui all'art, 10, comma 3, della L.R. 18 dicembre 1992, n. 37.

[3]3a Articolo così sostituito dall'art. 16 della L.R. 28 aprile 1994, n. 5.

[4] Vedi anche gli artt. 101, comma 2, e 102 della L.R. 5 febbraio 1992, n. 4.

[5] Vedi anche gli artt. 101, comma 3, e 102, comma 3, della L.R. 5 febbraio 1992, n. 4.

[6] Vedi anche gli artt. 101, comma 4, e 102, comma 5, della L.R. 5 febbraio 1992, n. 4.

[7] Vedi anche gli artt. 101, comma 5, e 102, comma 7, della L.R. 5 febbraio 1992, n. 4.

[8] Vedi anche gli artt. 101, comma 6, e 102, comma 9, della L.R. 5 febbraio 1992, n. 4.

[9] Vedi anche l'art. 101 della L.R. 5 febbraio 1992, n. 4.

[1]10 Vedi anche l'art. 102, comma 13, della L.R. 5 febbraio 1992, n. 4.

[1]11 Vedi anche gli artt. 5, 101, comma 7, e 102, comma 11, della L.R. 5 febbraio 1992, n. 4.