Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 85. Ricerca scientifica e tecnologica |
Capitolo: | 85.1 ricerca scientifica e tecnologica |
Data: | 29/09/1999 |
Numero: | 381 |
Sommario |
Art. 1. Istituzione dell'ente. |
Art. 2. Attività dell'INGV. |
Art. 3. Organi dell'ente. |
Art. 4. Piano di attività. |
Art. 5. Norme applicabili all'INGV. |
Art. 6. Norme transitorie. |
Art. 7. Norme sull'Osservatorio geofisico sperimentale e sull'Istituto di ottica. |
Art. 8. Consorzi. |
Art. 9. Consorzio obbligatorio per la gestione dell'area per la ricerca scientifica e tecnologica nella provincia di Trieste. |
Art. 10. Estensione di disposizioni in vigore per enti di ricerca. |
Art. 11. Modifica dei compiti del Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR) e della composizione del Comitato di esperti per la politica della ricerca (CEPR). |
Art. 12. Aree scientifiche e settori tecnologici. |
Art. 13. Principi per l'attività di ricerca. |
Art. 14. Norme finali. |
§ 85.1.94 - D.Lgs. 29 settembre 1999, n. 381.
Istituzione dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, nonché disposizioni concernenti gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
(G.U. 29 ottobre 1999, n. 255).
Titolo I
Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV)
Art. 1. Istituzione dell'ente.
1. E' istituito, con le modalità e i tempi di cui all'articolo 6, l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), come ente di ricerca non strumentale, nel quale confluiscono l'Istituto nazionale di geofisica (ING), l'Osservatorio vesuviano (OV), nonché i seguenti istituti del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR):
a) Istituto internazionale di vulcanologia di Catania (IIV);
b) Istituto di geochimica dei fluidi di Palermo (IGF);
c) Istituto di ricerca sul rischio sismico di Milano (IRRS).
2. L'INGV ha personalità giuridica di diritto pubblico con autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile e si dota di un ordinamento autonomo in conformità al presente decreto, alla
3. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica esercita nei confronti dell'ente le competenze previste dalle disposizioni di cui al comma 2.
Art. 2. Attività dell'INGV.
1. L'INGV:
a) promuove ed effettua, anche nell'ambito di programmi dell'Unione europea e di organismi internazionali, attività di ricerca nel campo delle discipline geofisiche, della vulcanologia e delle loro applicazioni, ivi compresi lo studio dei fenomeni fisici e chimici precursori dei terremoti e delle eruzioni vulcaniche, dei metodi di valutazione del rischio sismico e vulcanico, della pericolosità sismica e vulcanica del territorio anche in collaborazione con le università e con altri soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali;
b) progetta e coordina programmi nazionali ed internazionali di ricerca finalizzati al rilevamento sistematico dei fenomeni geofisici, vulcanici e geochimici, anche a mezzo di osservatori geofisici, sismici e vulcanici;
c) svolge funzioni di sorveglianza sismica e vulcanica del territorio nazionale e di coordinamento delle reti sismiche regionali e locali, ivi comprese le funzioni di sorveglianza sismica e vulcanica della Sicilia orientale (progetto Poseidon) di cui all'articolo 2, comma 2, del
d) provvede alla organizzazione e gestione della rete sismica nazionale integrata;
e) è sede e fornisce supporto all'attività del Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti e al Gruppo nazionale per la vulcanologia, istituiti ai sensi dell'articolo 17 della
f) rende disponibili per tutta la comunità scientifica i dati raccolti dalle proprie reti di monitoraggio, nazionale e locali.
2. L'INGV è componente del servizio nazionale della protezione civile di cui all'articolo 6 della
3. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica si avvale dell'ente per promuovere, sostenere e coordinare la partecipazione italiana ad organismi, progetti e iniziative internazionali nel campo della ricerca geofisica, vulcanica e sismica.
Art. 3. Organi dell'ente.
1. Sono organi dell'ente:
a) il presidente;
b) il consiglio direttivo;
c) il comitato di consulenza scientifica;
d) il collegio dei revisori dei conti.
2. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente, ne sovrintende all'andamento, convoca e presiede il consiglio direttivo e il comitato di consulenza scientifica, stabilendone l'ordine del giorno. Il presidente, scelto tra personalità di alta qualificazione scientifica, è nominato ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del
3. Il consiglio direttivo ha compiti di indirizzo, di programmazione e di verifica dell'andamento delle attività dell'ente, di deliberazione sui regolamenti di organizzazione, funzionamento, amministrazione, contabilità e finanza, sul piano triennale di cui all'articolo 4 e sui suoi aggiornamenti annuali, nonché sui bilanci. Il consiglio direttivo delibera inoltre l'attivazione e l'eventuale soppressione delle sezioni di cui all'articolo 5, commi 5 e 7, sentito il preventivo parere del comitato di consulenza scientifica.
4. Il consiglio direttivo è composto dal presidente e da quattro componenti di alta qualificazione tecnico-scientifica nello specifico settore di attività, di cui due scelti dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, uno designato dal Presidente del Consiglio dei ministri e uno designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano [2].
5. E' costituito un comitato di consulenza scientifica che esprime parere obbligatorio sul piano di cui all'articolo 4 e sugli aggiornamenti annuali. Su richiesta del consiglio direttivo svolge attività consultiva ed istruttoria, avvalendosi altresì all'occorrenza di altri esperti. E' costituito da dieci membri, di cui cinque eletti nel loro ambito tra il personale di ricerca e i geofisici ordinari, associati e ricercatori in servizio presso l'ente e cinque eletti nel loro ambito tra i professori universitari e ricercatori nei settori scientifico-disciplinari di geofisica e vulcanologia. Sono eletti i candidati che ottengono, nel rispettivo collegio elettorale, il maggior numero di voti. Con decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sono disciplinate le operazioni elettorali e sono nominati i membri del comitato di consulenza scientifica.
6. La carica di presidente e di componente del consiglio direttivo è incompatibile con la carica di direttore di una sezione dell'ente. Se dipendente pubblico, con esclusione dei ricercatori e dei professori universitari, il presidente può essere collocato fuori ruolo; se ricercatore o professore universitario, è collocato in aspettativa a domanda ai sensi dell'articolo 12 del
7. Il collegio dei revisori svolge i compiti previsti dall'articolo 2403 del codice civile, per quanto applicabile. Le modalità di costituzione e la composizione del collegio sono stabilite dal regolamento di organizzazione assicurando la presenza, comunque, di un componente effettivo, che assume le funzioni di presidente e uno supplente designati dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e due componenti e un supplente designati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. I componenti devono essere in possesso dei requisiti di cui al
8. Il presidente nomina, su parere conforme del consiglio direttivo, un direttore generale scegliendolo fra dirigenti delle pubbliche amministrazioni o fra esperti di elevata qualificazione professionale in campo amministrativo o aziendale. Il rapporto di lavoro è regolato con contratto di diritto privato di durata massima quadriennale, rinnovabile una sola volta. Il direttore generale è responsabile della gestione e dell'attuazione delle delibere del consiglio direttivo e partecipa alle riunioni dello stesso con voto consultivo. Se dipendente pubblico è collocato in aspettativa.
9. Le indennità di carica del presidente, dei componenti del consiglio direttivo, del comitato di consulenza scientifica e del collegio dei revisori dei conti, nonché la retribuzione del direttore generale sono determinate dal consiglio direttivo secondo criteri e parametri definiti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
10. Il presidente e i componenti del consiglio direttivo non possono essere amministratori o dipendenti di imprese o società di produzione di beni o servizi che partecipano a programmi di ricerca dell'ente.
11. Il direttore generale non può avere interessi diretti o indiretti nelle imprese che partecipano a programmi di ricerca dell'ente.
Art. 4. Piano di attività.
1. L'INGV opera sulla base di un piano triennale di attività, aggiornabile annualmente, che stabilisce gli indirizzi generali, determina obiettivi, priorità e risorse per l'intero periodo, in coerenza con il programma nazionale per la ricerca di cui all'articolo 1, comma 2, del
Art. 5. Norme applicabili all'INGV.
1. All'INGV sono estese le seguenti disposizioni di cui al
a) articolo 2, comma 1, lettere c), e), g) e h) in materia di funzioni;
b) articolo 3, in materia di strumenti;
c) articolo 5, in materia di comitato di valutazione;
d) articolo 6, comma 2, in materia di organici e di assunzioni di personale;
e) articolo 9, commi 1 e 2, in materia di controlli e di competenze ministeriali;
f) articolo 10, in materia di risorse finanziarie;
g) articolo 11, in materia di gestione del personale, fatto salvo quanto previsto agli articoli 6 e 12 del presente decreto;
h) articolo 12, in materia di mobilità temporanea del personale.
2. Costituiscono risorse finanziarie anche i contributi di soggetti pubblici per lo svolgimento di funzioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c), d) ed e).
3. L'ente si dota di ordinamento autonomo ai sensi dell'articolo 8 della
4. I regolamenti di cui al comma 3, relativi all'organizzazione e al funzionamento degli organi e delle strutture, devono comunque prevedere la preventiva informazione al personale sugli schemi di regolamento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 10 del
5. L'INGV ha sede in Roma e la propria rete scientifica sul territorio si articola in sezioni, anche multidisciplinari, con compiti di ricerca, di osservatorio e di monitoraggio e con riferimento alle attuali strutturazioni territoriali degli enti ed istituti soppressi e confluiti. Tali sezioni sono dotate di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, secondo la disciplina determinata dai regolamenti di organizzazione e funzionamento dell'INGV. E' comunque previsto come sezione dell'ente e come struttura di ricerca di rilevanza nazionale ed internazionale, l'Osservatorio vesuviano, che mantiene la sua denominazione. Il personale conferito all'INGV è assegnato alle sezioni sulla base dell'attuale distribuzione e i criteri e le scelte per gli eventuali trasferimenti nell'ambito della rete scientifica dell'ente sono definiti previo confronto con le organizzazioni sindacali.
6. Nell'ambito della propria autonomia ciascuna sezione dell'INGV può ricevere ed autonomamente amministrare, secondo quanto stabilito dai regolamenti di cui al comma 3, finanziamenti e contributi da parte delle regioni e di altri enti per la predisposizione e realizzazione di progetti diretti al territorio e di divulgazione.
7. I regolamenti di cui al comma 3 potranno prevedere la costituzione, mediante accordi o convenzioni, di sezioni autonome presso le università per il coordinamento e l'integrazione di programmi di ricerca di interesse comune, per il miglior utilizzo di laboratori e strutture di ricerca di interesse comune, per l'attivazione di corsi di dottorato, per l'assegnazione di borse di studio e assegni di ricerca. Alle sezioni possono afferire professori universitari e ricercatori in servizio presso università ove non siano presenti sezioni dell'INGV. Possono afferire alle sezioni anche studenti dei corsi di dottorato di ricerca o di scuole di specializzazione, titolari di assegni di ricerca, ricercatori e tecnologi in servizio presso altri enti di ricerca.
Art. 6. Norme transitorie.
1. In prima applicazione del presente decreto è costituito, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, un apposito comitato composto da sei membri più il presidente, di cui uno designato dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, uno designato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, uno designato congiuntamente dagli organi direttivi dell'ING e dell'IRRS, uno designato congiuntamente dagli organi direttivi di OV, IIV, IGF e Poseidon. E' altresì nominato, con le procedure previste dall'articolo 6, comma 2, del
2. Il comitato predispone gli schemi dei regolamenti di organizzazione e funzionamento, ivi compreso il riordino della rete scientifica secondo i principi di cui all'articolo 5, comma 5, nonché di amministrazione, contabilità e finanza, che sottopone al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'esercizio delle competenze di cui all'articolo 8 della
3. Qualora il comitato non trasmetta al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica gli schemi dei regolamenti di cui al comma 2 entro quattro mesi dalla data di insediamento, esso decade e il Ministro nomina un commissario con l'incarico di completare la redazione dei regolamenti medesimi. I componenti del comitato decaduto non possono far parte del consiglio direttivo dell'INGV.
4. A seguito dell'approvazione definitiva dei regolamenti di cui al comma 2, da parte del comitato di cui al comma 1 ovvero del commissario di cui al comma 3, il presidente e i componenti del comitato assumono rispettivamente le funzioni di presidente e di membri del consiglio direttivo dell'INGV ovvero, nel caso di cui al comma 3, sono nominati, con le procedure indicate al comma 1, il consiglio direttivo e il presidente dell'INGV. I membri designati dagli organi direttivi dell'ING, dell'IRRS, dell'OV, dell'IIV, dell'IGF e del Poseidon, decadono all'atto della nomina dei membri designati dai CSN dell'area scientifica corrispondente. Dalla data di insediamento del presidente e del consiglio direttivo:
a) è istituito l'INGV;
b) è soppresso l'ING;
c) l'Osservatorio vesuviano perde la personalità giuridica e si trasforma in sezione dell'ente;
d) il patrimonio e il personale dei predetti enti diventano patrimonio e personale dell'INGV, salvo quanto previsto al comma 9;
e) il personale e i beni mobili e immobili in uso all'IIV, all'IRRS, all'IGF e al Poseidon, nonché le attrezzature in uso al gruppo nazionale per la difesa dai terremoti e al gruppo nazionale per la vulcanologia sono trasferiti, senza oneri per l'ente, all'INGV, salvo quanto previsto al comma 9;
f) all'INGV sono trasferiti i gruppi nazionali di ricerca scientifica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e);
g) al personale assunto a tempo determinato dal CNR per concorrere all'attività dei gruppi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), in servizio al 1° aprile 1999, è mantenuto il rapporto in essere a meno che non opti per il trasferimento all'INGV con identiche funzioni e rapporto di lavoro, con domanda da presentarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore dei regolamenti di funzionamento dell'istituto;
h) i regolamenti di cui al comma 2 acquistano efficacia come regolamenti dell'INGV;
i) l'INGV subentra a tutti i rapporti attivi e passivi dei predetti enti e istituti;
l) è soppresso il Consiglio nazionale geofisico (CONAG).
5. Fino alla data di insediamento del consiglio direttivo di cui al comma 4 sono prorogati gli organi direttivi dell'Osservatorio vesuviano e sono fatte salve le deliberazioni e gli atti da essi adottati. Fino alla data di approvazione del primo piano triennale da parte del CNR, l'organico del CNR è ridotto del numero di unità trasferite all'INGV.
6. Per il presidente e i membri che costituiscono in prima applicazione il comitato di cui al comma 1, i quattro anni del mandato sono computati a partire dalla data dei rispettivi decreti di nomina.
7. I geofisici straordinari, ordinari ed associati e i ricercatori geofisici in servizio alla data di cui al comma 4, terzo periodo, presso l'Osservatorio vesuviano sono inquadrati in apposito ruolo ad esaurimento e ad essi continuano ad applicarsi fino al collocamento a riposo le disposizioni in materia di funzioni, trasferimenti, trattamento economico, incompatibilità, stato giuridico, verifiche e attività di ricerca presso organismi internazionali di cui al
8. Il personale tecnico e amministrativo e i dirigenti in servizio a tempo indeterminato presso l'Osservatorio vesuviano alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 2 sono inquadrati nei ruoli dell'INGV, previa determinazione di tabelle di corrispondenza, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, previo confronto con le organizzazioni sindacali. Fino all'applicazione dei contratti collettivi di cui all'articolo 45, comma 3, del
9. Il personale in servizio a tempo indeterminato presso l'IIV, l'IGF, l'IRRS, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 2, ha facoltà di optare per rimanere nei ruoli del CNR. I geofisici straordinari, ordinari, associati e ricercatori in servizio presso l'Osservatorio vesuviano possono essere chiamati, anche in deroga alle norme vigenti sui trasferimenti dei professori e ricercatori universitari e senza parere del CUN, a ricoprire posti vacanti di professore e ricercatore universitario nei settori scientifico-disciplinari di geofisica, geochimica e vulcanologia dall'Università di Napoli o da altre università. Il personale tecnico-amministrativo dell'Osservatorio vesuviano può essere trasferito, con il consenso dell'Università di Napoli o di altre università e nei limiti dei rispettivi organici, nei ruoli dei predetti atenei. I regolamenti dell'INGV, sulla base di uno specifico decreto da emanarsi da parte del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (MURST) entro novanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto legislativo, definiscono le modalità e i termini per la chiamata o il trasferimento nei ruoli dell'università.
10. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i rettori delle università e il presidente del CNR, che intendano proporre l'attivazione di sezioni dell'INGV, su istanza motivata di professori universitari o ricercatori in servizio presso l'ateneo o presso il CNR, fanno richiesta all'Istituto e inviano comunicazione relativa al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
11. Nelle more dell'approvazione del piano di cui all'articolo 4, nell'ambito dell'organico complessivo, per attività che richiedano particolari professionalità e che siano programmate per gli anni 1999 e 2000, l'INGV, previa autorizzazione del MURST, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e della funzione pubblica, può bandire concorsi pubblici per l'assunzione di personale di ricerca scientifica e tecnologica.
Titolo II
Disposizioni per altri enti di competenza del Ministero dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica (MURST).
Art. 7. Norme sull'Osservatorio geofisico sperimentale e sull'Istituto di ottica.
1. L'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste muta la denominazione in Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale - OGS.
2. All'articolo 2, comma 1, della
3. All'articolo 2 della
4. All'articolo 8, della
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'Istituto nazionale di ottica assume la denominazione di Istituto nazionale di ottica applicata (I.N.O.A.). Oltre ai compiti istituzionali già determinati dalla normativa vigente, l'Istituto svolge attività di ricerca e sviluppo nelle applicazioni industriali dell'ottica, anche con riferimento alla qualificazione e certificazione dei sistemi ottici.
6. Il consiglio direttivo dell'Istituto nazionale di ottica applicata è costituito da un presidente, nominato ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del
Titolo III
Norme sulla incentivazione, la costituzione e il funzionamento di consorzi tra enti di ricerca
Art. 8. Consorzi.
1. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in sede di ripartizione del Fondo ordinario di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, del
2. Per esigenze imprescindibili di razionalizzazione della ricerca scientifica e tecnologica in specifici settori il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica può condizionare l'approvazione del piano triennale di attività di enti di ricerca vigilati o finanziati dal MURST ovvero l'erogazione ai medesimi di quote del Fondo di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, del
3. Ai consorzi di cui al presente articolo si applica l'articolo 3, comma 2, del
4. Amministrazioni dello Stato, diverse dal MURST, possono applicare le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 con riferimento agli enti di ricerca da esse vigilati e a valere sui finanziamenti da erogare ai medesimi.
5. Le amministrazioni dello Stato che erogano contributi per il funzionamento di enti privati che svolgono attività di ricerca possono riservare apposite quote, ovvero possono condizionare la prosecuzione del sostegno finanziario alla previa costituzione di consorzi con altri soggetti privati, ovvero con enti di ricerca, università o altri soggetti pubblici, per le finalità e le attività di cui al comma 1.
Art. 9. Consorzio obbligatorio per la gestione dell'area per la ricerca scientifica e tecnologica nella provincia di Trieste.
1. Al consorzio obbligatorio per la gestione dell'area per la ricerca scientifica e tecnologica nella provincia di Trieste, che assume la denominazione di consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e 15 del
2. Il consorzio opera sulla base di uno statuto che disciplina i compiti, le facoltà, gli organi e le rispettive competenze, i principi generali di organizzazione e funzionamento, nonché di appositi regolamenti, emanati anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato ma comunque nel rispetto dei relativi principi. Per l'esame dello statuto e dei regolamenti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8 della
3. Al consorzio si applicano l'articolo 51, comma 6, della
a) articolo 2, comma 1, lettere c), e), g) ed h);
b) articolo 3;
c) articolo 5, con riferimento anche all'attività dei soggetti che operano nelle aree;
d) articolo 6;
e) articolo 7, comma 1, lettera a), numero 5, e lettera b);
f) articolo 9, comma 1, salve le parole: "di cui agli articoli 7 e 8", e comma 2;
g) articolo 10, comma 1;
h) articolo 11, applicandosi, per quanto riguarda le aree scientifiche e i settori tecnologici, l'articolo 12 del presente decreto;
i) articolo 12.
4. In sede di prima applicazione del presente decreto il consiglio di amministrazione è integrato con un componente nominato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nonché da un rappresentante per ciascuno dei soci di diritto di cui all'articolo 1, comma 1, del
5. In considerazione della rilevanza del polo scientifico e tecnologico del Friuli-Venezia Giulia e delle sue relazioni con l'estero, il consorzio ogni anno convoca, per conto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, una conferenza degli enti di ricerca nazionali ed internazionali che ricevono contributi dallo Stato, aventi sede nella regione Friuli-Venezia Giulia, al fine di valutare i programmi ed i risultati ottenuti anche sotto il profilo delle collaborazioni e delle interazioni avviate fra gli stessi. Alla conferenza prendono parte i rappresentanti della regione, delle province e dei capoluoghi di provincia del Friuli-Venezia Giulia e possono partecipare i rappresentanti delle due Università di Trieste e di Udine, delle imprese e delle organizzazioni sindacali.
Titolo IV
Norme generali per gli enti di ricerca
Art. 10. Estensione di disposizioni in vigore per enti di ricerca.
1. Agli enti di ricerca di cui all'allegato n. 1, di competenza del MURST, sono estese le seguenti disposizioni di cui al
a) articolo 2, comma 1, lettere c), e), g) e h) in materia di funzioni;
b) articolo 3, in materia di strumenti;
c) articolo 5, in materia di comitato di valutazione;
d) articolo 6, in materia di piano triennale, di organici e di assunzioni di personale;
e) articolo 7, comma 1, lettera a) numero 5 e lettera b), in materia di principi applicativi ai regolamenti di organizzazione e funzionamento, di amministrazione, finanza e contabilità;
f) articolo 9, commi 1 e 2, in materia di controlli e di competenze ministeriali;
g) articolo 10, comma 1, in materia di risorse finanziarie;
h) articolo 11, in materia di procedure di assunzione del personale, fatte salve, per gli enti interessati, le disposizioni di cui all'articolo 1 della
i) articolo 12, in materia di mobilità temporanea del personale.
2. L'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) e l'Istituto per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM), fermi restando i poteri di indirizzo e di direttiva del rispettivo Ministro vigilante e previa determinazione, con decreto del Ministro vigilante, degli atti dell'ente da sottoporre ad approvazione o a comunicazione, possono dotarsi di ordinamenti autonomi, mediante appositi regolamenti di organizzazione e funzionamento, nonché di amministrazione, contabilità e finanza anche sulla base dei principi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), numero 5), e b), del
a) articolo 2, comma 1, lettere c), e), g) ed h), in materia di funzioni;
b) articolo 3 in materia di strumenti, attribuendo al Ministro vigilante le competenze ivi assegnate al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
c) articolo 5, in materia di comitato di valutazione, relativamente all'attività di ricerca dell'ente;
d) articolo 11, in materia di reclutamento del personale, determinando autonomamente le aree scientifiche e i settori tecnologici di inquadramento;
e) articolo 12.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 12 del
4. L'estensione, anche parziale, agli altri enti del comparto ricerca delle disposizioni di cui al
5 . Al personale di ricerca dell'ENEA e dell'ASI, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, si applicano i criteri e i principi contenuti nelle disposizioni di cui al comma 1, lettere h) ed i).
Titolo V
Modifiche al
Art. 11. Modifica dei compiti del Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR) e della composizione del Comitato di esperti per la politica della ricerca (CEPR).
1. All'articolo 5 del
a) svolge attività per il sostegno alla qualità e alla migliore utilizzazione della ricerca scientifica e tecnologica nazionale. A tal fine promuove la sperimentazione, l'applicazione e la diffusione di metodologie, tecniche e pratiche di valutazione della ricerca;
b) determina i criteri generali per le attività di valutazione svolte dagli enti di ricerca, dalle istituzioni scientifiche e di ricerca e dell'ASI, verificandone l'applicazione;
c) d'intesa con le pubbliche amministrazioni, progetta ed effettua attività di valutazione esterna di enti di ricerca da esse vigilati o finanziati, nonché di progetti e programmi di ricerca da esse coordinati o finanziati;
d) predispone rapporti periodici sulle attività svolte e una relazione annuale in materia di valutazione della ricerca, che trasmette al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai Ministri interessati e al CIPE;
e) determina criteri e modalità per la costituzione, da parte di enti di ricerca e dell'ASI, ove ciò sia previsto dalla normativa vigente, di un apposito comitato incaricato della valutazione dei risultati scientifici e tecnologici dell'attività complessiva dell'ente e, ove ricorrano, degli istituti in cui si articola.”
2. All'articolo 3, comma 1, del
Titolo VI
Disposizioni per l'attività di ricerca
Art. 12. Aree scientifiche e settori tecnologici.
1. Gli enti di cui agli articoli 9, 10, comma 1, e all'allegato 1 del presente decreto, nonché l'INGV e il CNR, in sede di applicazione dell'articolo 11 del
Art. 13. Principi per l'attività di ricerca.
1. L'attività degli enti di cui all'articolo 12, comma 1, si ispira ai seguenti principi:
a) ai ricercatori e tecnologi, secondo quanto previsto alle lettere b) e c), sono garantite la libertà di ricerca e l'autonomia professionale;
b) relativamente alle ricerche programmate dall'ente di appartenenza, i ricercatori e i tecnologi, secondo le direttive dell'ente, sono tenuti a svolgere le attività necessarie al conseguimento degli obiettivi previsti dai programmi dell'ente, secondo le rispettive competenze;
c) fatto salvo l'assolvimento dei compiti di ricerca programmata definiti dagli enti, il personale di ricerca ha facoltà di svolgere ricerca libera, in coerenza con quanto espresso dai programmi e senza oneri aggiuntivi per l'ente. Gli enti favoriscono inoltre la partecipazione dei ricercatori e dei tecnologi ad attività finalizzate allo sviluppo delle competenze scientifiche e all'arricchimento culturale, di aggiornamento, di studio e collaborazione scientifica, senza necessariamente sopportarne il costo;
d) gli enti favoriscono, per le attività di ricerca, compatibilmente con i propri programmi di attività, l'accesso ai programmi e alle fonti di finanziamento sia nazionali che internazionali;
e) i ricercatori hanno diritto a sottoporre a valutazione la propria attività scientifica.
Art. 14. Norme finali.
1. Gli enti di cui all'articolo 12, comma 1, adottano regolamenti nelle materie di cui al presente titolo entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Allegato 1
Istituto nazionale di fisica nucleare
Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale
Istituto elettrotecnico nazionale "Galileo Ferraris"
Istituto nazionale di ottica applicata
Stazione zoologica "A. Dohrn"
Istituto papirologico "G. Vitelli"
Istituto nazionale di fisica della materia
Istituto nazionale di Alta Matematica
Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna
[1] Comma già modificato dall'art. 9 del
[2] Comma così sostituito dall'art. 2 del