§ 3.2.23 - L.R. 24 aprile 2001, n. 13.
Nuove disposizioni per le zone montane in attuazione della legge 31 gennaio 1994, n. 97.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.2 economia montana
Data:24/04/2001
Numero:13


Sommario
Art. 1.  (Finalità della legge).
Art. 2.  (Ambito di applicazione).
Art. 3.  (Accordi di programma).
Art. 4.  (Finanziamenti alla proprietà coltivatrice e per la conservazione dell'integrità aziendale).
Art. 5.  (Incentivi alle pluriattività).
Art. 6.  (Forme di gestione del patrimonio forestale).
Art. 7.  (Definizione e scopi dei consorzi).
Art. 8.  (Ruolo degli Enti locali).
Art. 9.  (Contributi per la costituzione e il funzionamento dei consorzi agro-silvo-pastorali).
Art. 10.  (Ricomposizione fondiaria).
Art. 11.  (Manutenzioni stradali).
Art. 12.  (Sviluppo dell'agricoltura in montagna).
Art. 13.  (Utilizzazione dei terreni abbandonati o incolti).
Art. 14.  (Agevolazioni per gli imprenditori commerciali).
Art. 15.  (Trasporti pubblici).
Art. 16.  (Centro internazionale di ricerca sulla montagna).
Art. 17.  (Servizio scolastico nei territori montani).
Art. 18.  (Conferenza permanente per la montagna).
Art. 19.  (Strumenti conoscitivi per il coordinamento e la valutazione degli interventi nei territori montani).
Art. 20.  (Applicazione di norme).
Art. 21.  (Norma finanziaria).
Art. 22.  (Entrata in vigore).


§ 3.2.23 - L.R. 24 aprile 2001, n. 13.

Nuove disposizioni per le zone montane in attuazione della legge 31 gennaio 1994, n. 97.

(B.U. 26 aprile 2001, n. 17).

 

Art. 1. (Finalità della legge).

     1. La Regione Friuli-Venezia Giulia, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 44 della Costituzione, dall'articolo 4 dello Statuto di autonomia, in armonia con le vigenti disposizioni comunitarie e nazionali e in applicazione della legge 31 gennaio 1994, n. 97, promuove la salvaguardia, la valorizzazione e lo sviluppo economico, sociale e culturale delle zone montane a beneficio delle popolazioni residenti e delle attività economiche che vi si svolgono.

     2. Ai fini della attuazione della presente legge, la Regione considera le zone montane quale parte fondamentale del proprio patrimonio storico, culturale, ambientale e socio-economico e ne tiene adeguato conto nella propria azione di programmazione e di indirizzo.

     3. La Regione Friuli-Venezia Giulia favorisce intese con le Regioni transfrontaliere e con l'Unione europea e contribuisce alla promozione di politiche comunitarie finalizzate allo sviluppo delle Regioni dell'arco alpino.

 

     Art. 2. (Ambito di applicazione).

     1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai territori dei Comuni montani e parzialmente montani così come individuati dalla Giunta regionale in applicazione dell'articolo 3, commi 1, 2 e 3, della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13.

 

     Art. 3. (Accordi di programma).

     1. Gli accordi di programma con gli enti locali territoriali, i loro consorzi, gli enti territoriali concessionari di pubblici servizi e le pubbliche amministrazioni competenti sono finalizzati a decentrare nei territori montani le attività e i servizi per i quali non è indispensabile la presenza in aree metropolitane, quali, tra l'altro, gli istituti di ricerca, laboratori, corsi e diplomi universitari, musei, infrastrutture culturali ricreative e sportive, case di cura e assistenza, disponendo i finanziamenti necessari.

 

     Art. 4. (Finanziamenti alla proprietà coltivatrice e per la conservazione dell'integrità aziendale).

     1. Al fine di favorire l'accesso dei giovani all'attività agricola, di evitare la frammentazione delle aziende agricole nelle zone montane, di promuovere operazioni di ricomposizione fondiaria ai sensi dell'articolo 13, comma 4, della legge 97/1994, le Comunità montane e le Province di Trieste e di Gorizia accordano la priorità nel finanziamento per le spese connesse all'acquisto di terreni destinato a:

     a) la formazione della proprietà coltivatrice;

     b) l'arrotondamento per accorpamento della proprietà coltivatrice;

     c) l'arrotondamento della proprietà. [1]

     2. I soggetti destinatari dei finanziamenti sono, nell'ordine:

     a) coltivatori diretti e imprenditori agricoli a titolo principale di età compresa tra i diciotto e quarant'anni, residenti nelle zone montane;

     b) eredi considerati affittuari, ai sensi dell'articolo 49 della legge 3 maggio 1982, n. 203, delle porzioni di fondi rustici comprese nelle quote degli altri coeredi e residenti nelle zone montane, che intendono acquisire alla scadenza del rapporto di affitto le quote medesime secondo le modalità e i limiti di cui agli articoli 4 e 5 della legge 97/1994;

     c) cooperative di produzione agricola e consorzi agricoli con sede nel territorio montano nelle quali la compagine dei soci cooperatori sia composta per almeno il 40 per cento da giovani di età compresa tra i diciotto e quarant'anni, residenti in comuni montani;

     d) altri soggetti come individuati dall'articolo 2 della legge regionale 10 gennaio 1996, n. 6, come modificato dall'articolo 8 della legge regionale 12/1998.

     3. Qualora i terreni di cui al comma 1, nei dieci anni successivi alla data di concessione dei contributi di cui al presente articolo, vengano alienati, divisi o venga modificata la loro destinazione, i soggetti beneficiari decadono dai contributi, con conseguente obbligo di restituzione dei finanziamenti ricevuti maggiorati degli interessi, secondo le modalità previste dalla legislazione regionale vigente in materia.

     4. Per l'acquisto dei terreni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1, 2, 3, 5 e 6 della legge 97/1994.

     5. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 97/1994, il prezzo di acquisto delle scorte, delle pertinenze e degli annessi rustici è determinato al momento dell'esercizio del diritto mediante perizia giurata di un professionista iscritto all'Albo con qualifica di dottore forestale o di perito agrario iscritto al Collegio.

     6. Per le finalità di cui al comma 1, i contributi sono erogati ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 7 febbraio 1992, n. 8.

 

     Art. 5. (Incentivi alle pluriattività).

     1. I coltivatori diretti, singoli o associati, i quali conducono aziende agricole ubicate nei comuni montani assumono, sia da enti pubblici che da privati, in appalto lavori relativi alla sistemazione e manutenzione del territorio montano ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17, comma 1, della legge 97/1994, come sostituito dall'articolo 15, comma 1, della legge 388/2000.

     2. Le cooperative di produzione agricola e di lavoro agricolo- forestale che abbiano sede ed esercitino prevalentemente le loro attività nei comuni montani e che, conformemente alle disposizioni del proprio statuto, esercitino attività di sistemazione e manutenzione agraria, forestale e, in genere, del territorio e degli ambienti rurali, possono ricevere in affidamento dagli enti locali e dagli altri enti di diritto pubblico, in deroga alle vigenti disposizioni di legge e anche tramite apposite convenzioni, l'esecuzione di lavori e di servizi attinenti alla difesa e alla valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio, quali la forestazione, il riassetto idrogeologico e la sistemazione idraulica, a condizione che l'importo dei lavori o servizi non sia superiore a lire 300 milioni per anno.

 

     Art. 6. (Forme di gestione del patrimonio forestale). [2]

     [1. La Regione promuove la tutela, il recupero e la valorizzazione del patrimonio agro-silvo-pastorale, con funzioni produttive, ambientali e di difesa idrogeologica. Riconosce le forme di gestione del patrimonio forestale già esistenti nel territorio montano e promuove la creazione di consorzi dei proprietari anche in forma coattiva qualora lo richiedano i proprietari di almeno i tre quarti della superficie interessata, nonché le forme associative anche temporanee tra proprietari forestali.

     2. La Regione affida ai soggetti di cui al comma 1, costituiti tra i proprietari dei fondi, compiti di manutenzione e conservazione del territorio a fini agricoli e paesistici, oltre che forestali e di tutela, assistenza tecnica, monitoraggio, ricomposizione ambientale e sorveglianza dei boschi, dei prati e dei pascoli di loro competenza.

     3. I Comuni montani o gli enti dai medesimi delegati adottano interventi idonei a promuovere la costituzione dei consorzi agro-silvo- pastorali e le altre forme di gestione associata nei propri territori e gli interventi per i miglioramenti delle proprietà consociate.]

 

     Art. 7. (Definizione e scopi dei consorzi). [3]

     [1. I consorzi agro-silvo-pastorali e gli altri organismi di gestione associata sono costituiti tra i proprietari dei fondi ad utilizzazione agricola, silvicola e pastorale di un idoneo ambito territoriale e hanno lo scopo di consentire o migliorare l'utilizzazione dei terreni in zone montane e in particolare quelli a destinazione boschiva:

     a) organizzando e realizzando lavori di manutenzione e conservazione del territorio a fini agricoli, ambientali e paesistici;

     b) organizzando e realizzando interventi di conservazione e incremento del patrimonio boschivo;

     c) programmando la gestione delle proprietà silvo-pastorali con gli opportuni piani economici, privilegiando le forme di gestione associata;

     d) promuovendo e realizzando interventi di miglioramento della viabilità agricolo-forestale, nonché la gestione di quella esistente nell'area consorziata;

     e) organizzando e realizzando l'accorpamento fondiario;

     f) organizzando la vendita cumulativa del legname anche attraverso la Borsa del legno;

     g) promuovendo l'utilizzazione di aree a scopo di tutela ambientale;

     h) promuovendo ogni altro intervento connesso con i precedenti e tendente alla realizzazione degli scopi statutari;

     i) favorendo l'utilizzazione agrituristica.]

 

     Art. 8. (Ruolo degli Enti locali). [4]

     [1. I Comuni montani o gli enti pubblici territoriali dai medesimi delegati individuano i territori di intervento e promuovono, attraverso il coinvolgimento dei proprietari o degli altri aventi diritto, la costituzione e l'avviamento di consorzi agro-silvo-pastorali e degli altri organismi organizzati in forma associata.

     2. Gli enti pubblici possono partecipare all'iniziativa consortile conferendo il proprio patrimonio boschivo o parte di esso allo scopo di completare i conferimenti al consorzio o per assicurarne funzionalità gestionale, specie nei settori della tutela ambientale e della viabilità agricolo-forestale.

     3. Qualora sia impossibile giungere alla individuazione o al reperimento di uno o più proprietari dei terreni compresi nell'area da consorziare e fino a quando tale situazione perduri, il Comune montano o l'ente pubblico territoriale dal medesimo delegato, si sostituisce a tutti gli effetti, nel consorzio, ai proprietari assenti e irreperibili.

     4. I Comuni montani o gli enti pubblici territoriali dai medesimi delegati, nel caso lo richiedano i proprietari di almeno i tre quarti della superficie individuata e sussista un rilevante interesse pubblico sotto il profilo della funzionalità gestionale e ambientale, possono costituire coattivamente il consorzio, sostituendosi, a tutti gli effetti, ai proprietari dissenzienti.

     5. L'Amministrazione regionale, i Comuni montani o gli enti pubblici territoriali dai medesimi delegati, possono avvalersi dei consorzi o degli altri organismi associativi per la esecuzione degli interventi di propria pertinenza ricadenti nei territori dei consorzi medesimi attraverso apposite convenzioni, anche pluriennali.]

 

     Art. 9. (Contributi per la costituzione e il funzionamento dei consorzi agro-silvo-pastorali). [5]

     [1. Le Province e, nei territori di rispettiva competenza, le Comunità montane sono autorizzate a sostenere le spese per la costituzione e per l'avviamento dei consorzi agro-silvo-pastorali e degli altri soggetti di gestione associata, ivi comprese le associazioni di imprese boschive costituite da almeno dieci soci, nella misura massima del 90 per cento della spesa sostenuta con le risorse stanziate per le finalità di cui all'articolo 8 della legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 36/1991 e modificato dall'articolo 18 della legge regionale 10/1997 [6].

     2. La rendicontazione da parte dei soggetti beneficiari avviene nelle forme previste dalla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.]

 

     Art. 10. (Ricomposizione fondiaria). [7]

     [1. I consorzi agro-silvo-pastorali e gli altri soggetti di gestione associata beneficiano delle provvidenze di cui all'articolo 3 della legge regionale 8/1992, e dell'articolo 21 della legge regionale 13 luglio 1998, n. 12.]

 

     Art. 11. (Manutenzioni stradali).

     1. I Comuni possono riconoscere a termini del regio decreto legge 9 giugno 1925, n. 890, convertito dalla legge 562/1926, e del decreto legge luogotenenziale 1 settembre 1918, n. 1446, convertito dalla legge 473/1925, la titolarità dei consorzi e degli altri soggetti a gestione associata alla gestione della viabilità vicinale, nell'ambito consortile.

     2. L'Amministrazione regionale e i Comuni possono affidare ai soggetti di cui al comma 1, la gestione della viabilità agricolo-forestale realizzata con vari interventi di iniziativa pubblica.

     3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare i soggetti di cui al comma 1, con un contributo annuo non superiore a lire 5 milioni al chilometro per le spese di manutenzione della viabilità agricolo- forestale esistente, a servizio delle proprietà consorziate.

     4. Per le finalità di cui al comma 3 si fa fronte con le risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 2, della legge regionale 31 agosto 1965, n. 18.

 

     Art. 12. (Sviluppo dell'agricoltura in montagna).

     1. L'agricoltura è riconosciuta quale attività produttiva prioritaria per la conservazione del territorio montano.

     2. La Regione, in armonia con gli indirizzi del Piano di sviluppo rurale, al fine di valorizzare le risorse agricole e naturali delle zone montane e sostenere lo sviluppo economico e sociale dell'agricoltura praticata nelle aree di cui all'articolo 2, prevede azioni dirette a:

     a) consolidare e sviluppare la zootecnia di montagna attraverso il miglioramento qualitativo delle produzioni foraggere e del patrimonio zootecnico, con particolare riguardo al comparto delle carni, lattiero- caseario e degli allevamenti minori;

     b) favorire l'adozione di tecniche colturali compatibili con l'ambiente e sostenere la realizzazione di strutture di raccolta, trasformazione e commercializzazione delle produzioni biologiche;

     c) migliorare e valorizzare le produzioni tipiche e tradizionali locali.

 

     Art. 13. (Utilizzazione dei terreni abbandonati o incolti). [8]

     [1. Al fine di favorire il recupero delle aree montane abbandonate, contenere il degrado ambientale, salvaguardare il suolo e gli equilibri idrogeologici, limitare gli incendi boschivi, favorire un nuovo assetto del territorio attraverso la valorizzazione delle attività agro-forestali, la Regione Friuli-Venezia Giulia, in attuazione dei principi fissati dalla legge 4 agosto 1978, n. 440, assume iniziative volte alla valorizzazione delle terre agricole e forestali incolte.

     2. I Comuni montani o parzialmente montani della Regione Friuli- Venezia Giulia, per attuare le iniziative di cui al comma 1, possono predisporre un "piano di recupero dei terreni abbandonati o incolti" della validità massima di anni dieci, rinnovabile.

     3. Si considerano abbandonati o incolti i terreni agricoli che non siano stati destinati ad uso produttivo da almeno tre anni ed i terreni boscati catastalmente individuati come pascoli, prati o seminativi. Sono altresì, considerati terreni abbandonati quelli rimboschiti artificialmente sui quali non siano stati attuati negli ultimi quindici anni interventi colturali di sfollo o di diradamento.

     4. Il piano è costituito da una relazione generale di inquadramento comprendente anche le tipologie degli interventi idonei al recupero dei terreni abbandonati o incolti, da cartografie su base catastale e dall'elenco dei proprietari dei terreni individuati come abbandonati o incolti.

     5. Il piano adottato ai sensi del comma 2 è depositato presso la Segreteria comunale per la durata di trenta giorni effettivi affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi. Del deposito è data notizia con avviso pubblicato all'Albo comunale e mediante affissione di manifesti.

     6. Entro il periodo del deposito i proprietari dei terreni o gli altri aventi diritto possono presentare opposizione o assumere l'impegno a realizzare gli interventi previsti dal piano.

     7. Sulla base delle opposizioni o degli impegni assunti dai proprietari o dagli altri aventi diritto il Comune si pronunzia definitivamente e approva il piano.

     8. L'approvazione del piano consente al Comune l'occupazione temporanea e non onerosa dei terreni per il periodo di validità del piano.

     9. Il Comune provvede all'effettuazione degli interventi di recupero dei terreni abbandonati o incolti assegnandoli, per il periodo di validità del piano, in ordine prioritario ai seguenti soggetti che ne facciano richiesta:

     a) agli imprenditori agricoli singoli o associati e alle imprese boschive;

     b) alle associazioni anche temporanee tra proprietari o ai Consorzi forestali privati;

     c) ai confinanti;

     d) ad altri richiedenti singoli o associati, con priorità ai residenti nel territorio comunale.

     10. Il Comune può realizzare direttamente gli interventi sulle aree non richieste.

     11. Gli interventi devono essere eseguiti secondo la buona pratica agricola o forestale nel rispetto della vocazione produttiva del fondo. Qualora l'assegnatario non utilizzi i terreni concessi nei tempi previsti o attui modalità di coltivazione non conformi alla corretta tecnica agraria e forestale, il Comune provvede alla revoca dell'assegnazione entro quindici giorni dall'accertamento.

     12. Il Comune e gli assegnatari dei fondi possono beneficiare dei contributi previsti dalle norme regionali e comunitarie relative alle misure agro-ambientali e forestali.

     13. Sulle aree agricole, inserite nei "piani di recupero di terreni abbandonati o incolti" possono essere finanziati progetti di ricomposizione fondiaria attuati su iniziativa degli enti pubblici, di altri soggetti pubblici e privati o dei consorzi privati.

     14. La redazione del piano è finanziata ai sensi degli articoli 21 e 21 bis della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, come rispettivamente sostituito e aggiunto dall'articolo 5, primo comma, della legge regionale 38/1986.

     15. Entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce i criteri per la redazione del "piano di recupero dei terreni abbandonati o incolti", per la loro utilizzazione agro-forestale e per l'assegnazione dei finanziamenti.]

 

     Art. 14. (Agevolazioni per gli imprenditori commerciali).

     1. Alle attività commerciali e ai pubblici esercizi situati nei Comuni montani con meno di 1000 abitanti e nei centri abitati con meno di 500 abitanti ricompresi negli altri comuni montani si estendono le agevolazioni in materia fiscale e contabile previste dall'articolo 16 della legge 97/1994.

     2. A tal fine l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposito concordato con l'Amministrazione finanziaria regionale.

 

     Art. 15. (Trasporti pubblici).

     1. Le Province esercitano le funzioni concernenti gli interventi per l’attuazione dei servizi di trasporto locale differenziati a favore delle zone montane. A tal fine le Province concedono ai comuni montani con meno di 5.000 abitanti o agli altri Comuni montani con centri abitati con meno di 500 abitanti contributi fino all’80 per cento del corrispettivo di servizio derivante dai contratti che i Comuni possono stipulare ai sensi del comma 6 bis dell’articolo 15 della legge regionale 7 maggio 1997, n. 20, come inserito dall’articolo 7, comma 5, della legge regionale 12/1999 [9].

     2. I contratti stipulati dai Comuni possono in particolare prevedere servizi sperimentali a chiamata nelle zone a bassa densità abitativa, attivati utilizzando autoveicoli per il trasporto di persone o promiscuo che garantisca, ove possibile, condizioni di accessibilità ai portatori di handicap, agli invalidi e agli anziani.

     3. I contributi di cui al comma 1 sono erogati prioritariamente ai Comuni appartenenti alla zone C e B di cui alla classificazione della Giunta regionale adottata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge regionale 13/2000.

     4. Alla spesa si fa fronte con le risorse assegnate alla Regione dallo Stato ai sensi dell’articolo 2 della legge 97/1994 [10].

     5. [11].

 

     Art. 16. (Centro internazionale di ricerca sulla montagna).

     1. Al fine di promuovere il processo di sviluppo dell'area montana regionale, l'Amministrazione regionale sostiene l'attività di ricerca scientifica e tecnologica, innovativa e sperimentale destinata anche a supportare le imprese montane, a formare figure professionali adeguate alle esigenze della montagna e a sviluppare rapporti di collaborazione transfrontaliera e transnazionale nel campo della ricerca applicata, attraverso la costituzione di un Centro internazionale di ricerca sulla montagna, che coinvolga a livello locale prioritariamente l'Università degli studi di Udine e l'Agemont S.p.A.

     2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concorrere al sostegno degli oneri di avvio e consolidamento dell'attività del Centro secondo gli accordi assunti con un protocollo d'intesa con l'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna istituito con la legge 7 agosto 1977, n. 266.

     3. A tal fine l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare il protocollo d'intesa con l'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna.

     4. Il Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna cura gli aspetti amministrativi necessari per gli adempimenti di cui ai commi 2 e 3.

     5. Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di lire 600 milioni suddivisa in ragione di 200 milioni per ciascuno degli anni dal 2001 al 2003.

     6. Alla spesa si fa fronte con le risorse assegnate alla Regione dallo Stato ai sensi dell’articolo 2 della legge 97/1994 [12].

     7. [13].

 

     Art. 17. (Servizio scolastico nei territori montani). [14]

     1. Le Comunità montane esercitano funzioni amministrative per la concessione di contributi a sollievo degli oneri di trasferimento sostenuti dagli insegnanti che scelgono di prestare stabilmente il proprio servizio negli istituti scolastici ubicati nei territori montani, con l’obiettivo di creare condizioni che assicurino la continuità didattica nell’offerta formativa.

     2. Per le finalità di cui al comma 1, le Comunità montane applicano l’articolo 66, commi 1 e 2, della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport).

 

     Art. 18. (Conferenza permanente per la montagna).

     1. E' soppressa la Commissione regionale per lo sviluppo dei territori montani istituita dall'articolo 3 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35.

 

     Art. 19. (Strumenti conoscitivi per il coordinamento e la valutazione degli interventi nei territori montani).

     1. Gli uffici e gli enti regionali trasmettono al Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna i dati relativi agli interventi finanziari localizzati in comuni montani.

     2. Il Servizio autonomo cura la raccolta e l'aggiornamento delle principali informazioni sulla montagna, acquisendo i dati e la documentazione necessari in particolare sull'attività degli enti locali, delle istituzioni e degli organismi economici e finanziari del sistema pubblico allargato regionale, anche ai fini della costituzione di una banca dati informatizzata gestita direttamente dal Servizio medesimo, a tal fine collegato alle reti informatiche pubbliche regionali e nazionali.

     3. Per la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati e delle informazioni raccolte, il Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna può avvalersi della collaborazione di esperti esterni e di istituti, associazioni, società ed enti di ricerca.

 

     Art. 20. (Applicazione di norme).

     1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni della legge 97/1994, e in particolare l'articolo 4 in materia di conservazione dell'integrità dell'azienda agricola.

 

     Art. 21. (Norma finanziaria).

     1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a fare fronte alla spesa per le finalità di cui agli articoli 15, 16 e 17 con risorse del Fondo regionale per lo sviluppo montano diverse da quelle assegnate dallo Stato ai sensi dell’articolo 2 della legge 97/1994 al fine di garantire la copertura finanziaria degli interventi previsti agli articoli suindicati [15].

     2. In relazione al disposto di cui al comma 1, le spese ivi richiamate fanno carico all'unità previsionale di base 2.1.14.2.49 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento ai capitoli 1050, 1052 e 1053 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     3. In relazione al disposto di cui al comma 6 dell'articolo 4, gli oneri relativi agli interventi di cui al comma 1 del medesimo articolo 4 fanno carico all'unità previsionale di base 2.2.61.1.34 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 6173 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     4. [In relazione al disposto di cui al comma 1 dell'articolo 9, gli oneri relativi alle spese ivi previste fanno carico all'unità previsionale di base 7.1.23.2.126 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 2843 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, la cui denominazione è integrata con l'aggiunta infine della locuzione "nonché spese per la costituzione e l'avviamento dei consorzi agro-silvo-pastorali e degli altri soggetti di gestione associata"] [16].

     5. [Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 10, comma 1, in relazione a quanto ivi disposto, fanno carico all'unità previsionale di base 2.2.61.1.34 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento ai capitoli 6172 e 6173 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, le cui denominazioni sono integrate con l'inserimento della locuzione ", nonché ai consorzi agro-silvo-pastorali e agli altri soggetti di gestione associata," rispettivamente dopo le parole "delle zone montane e svantaggiate" e dopo le parole "delle zone di montagna e svantaggiate"] [17].

     6. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 13, comma 14, in relazione a quanto ivi previsto, si intendono a carico dei trasferimenti in favore delle Comunità montane disposti per le finalità della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10.

     7. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 19, comma 3, fanno carico all'unità previsionale di base 2.1.14.2.49 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001- 2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 1050 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

 

     Art. 22. (Entrata in vigore).

     1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Comma così modificato dall'art. 48 della L.R. 27 novembre 2006, n. 24.

[2] Articolo abrogato dall'art. 104 della L.R. 23 aprile 2007, n. 9.

[3] Articolo abrogato dall'art. 104 della L.R. 23 aprile 2007, n. 9.

[4] Articolo abrogato dall'art. 104 della L.R. 23 aprile 2007, n. 9.

[5] Articolo abrogato dall'art. 104 della L.R. 23 aprile 2007, n. 9.

[6] Comma già modificato dall’art. 2 della L.R. 25 agosto 2006, n. 17 e così ulteriormente modificato dall'art. 48 della L.R. 27 novembre 2006, n. 24.

[7] Articolo abrogato dall'art. 104 della L.R. 23 aprile 2007, n. 9.

[8] Articolo abrogato dall'art. 104 della L.R. 23 aprile 2007, n. 9.

[9] Comma così sostituito dall’art. 4 della L.R. 25 gennaio 2002, n. 3. Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 4, comma 16, della L.R. 29 dicembre 2010, n. 22.

[10] Comma così sostituito dall’art. 45 della L.R. 20 dicembre 2002, n. 33.

[11] Comma sostituito dall’art. 4 della L.R. 25 gennaio 2002, n. 3 e abrogato dall’art. 45 della L.R. 20 dicembre 2002, n. 33.

[12] Comma così sostituito dall’art. 46 della L.R. 20 dicembre 2002, n. 33.

[13] Comma abrogato dall’art. 46 della L.R. 20 dicembre 2002, n. 33.

[14] Articolo modificato dall’art. 47 della L.R. 20 dicembre 2002, n. 33, già sostituito dall’art. 28 della L.R. 4 giugno 2004, n. 18, dall’art. 2 della L.R. 25 agosto 2006, n. 17 e così ulteriormente sostituito dall'art. 12 della L.R. 20 febbraio 2008, n. 4.

[15] Comma così sostituito dall’art. 3 della L.R. 30 aprile 2003, n. 12.

[16] Comma abrogato dall'art. 104 della L.R. 23 aprile 2007, n. 9.

[17] Comma abrogato dall'art. 104 della L.R. 23 aprile 2007, n. 9.