§ 4.5.148 - L.R. 5 dicembre 2013, n. 21.
Disposizioni urgenti in materia di tutela ambientale, difesa e gestione del territorio, lavoro, diritto allo studio universitario, infrastrutture, [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.5 ecologia e tutela dell'ambiente
Data:05/12/2013
Numero:21


Sommario
Art. 1.  (Modifica all'articolo 13 della legge regionale 16/2008)
Art. 2.  (Misure di salvaguardia del Piano regionale di tutela delle acque)
Art. 3.  (Modifiche all'articolo 17 della legge regionale 16/2002)
Art. 4.  (Modifica all'articolo 35 della legge regionale 19/2012)
Art. 5.  (Modifica all'articolo 41 della legge regionale 19/2012)
Art. 6.  (Modifica all'articolo 48 della legge regionale 19/2012)
Art. 7.  (Modifica all'articolo 28 della legge regionale 30/1987)
Art. 8.  (Modifica all'articolo 13 della legge regionale 43/1990)
Art. 9.  (Modifica all'articolo 20 della legge regionale 43/1990)
Art. 10.  (Modifica all'articolo 11 della legge regionale 35/1986)
Art. 11.  (Abrogazioni)
Art. 12.  (Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 22/2001)
Art. 13.  (Modifica all'articolo 15 della legge regionale 16/2007)
Art. 14.  (Modifica all'articolo 73 della legge regionale 9/2007)
Art. 15.  (Abrogazione dell'articolo 222 della legge regionale 26/2012)
Art. 16.  (Modifica all'articolo 9 della legge regionale 27/2012)
Art. 17.  (Modifica all'articolo 9 della legge regionale 27/2012)
Art. 18.  (Modifiche alla legge regionale 12/1988)
Art. 19.  (Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 17/2008)
Art. 20.  (Modifica all'articolo 4 della legge regionale 15/1988)
Art. 21.  (Modifica all'articolo 5 della legge regionale 1/2004)
Art. 22.  (Modifiche all'articolo 31 della legge regionale 16/2012)
Art. 23.  (Modifica all'articolo 33 della legge regionale 16/2012)
Art. 24.  (Modifiche all'articolo 34 della legge regionale 16/2012)
Art. 25.  (Modifica all'articolo 40 della legge regionale 16/2012)
Art. 26.  (Modifiche all'articolo 41 della legge regionale 16/2012)
Art. 27.  (Modifica all'articolo 42 della legge regionale 16/2012)
Art. 28.  (Modifica all'articolo 43 della legge regionale 16/2012)
Art. 29.  (Modifiche all'articolo 61 della legge regionale 19/2009)
Art. 30.  (Rinuncia a residuo credito incentivi a sostegno dei lavoratori flessibili)
Art. 31.  (Modifica all'articolo 12 della legge regionale 6/2003)
Art. 32.  (Modifica all'articolo 18 ante della legge regionale 6/2003)
Art. 33.  (Infrastrutture di telecomunicazioni)
Art. 34.  (Rete in fibra ottica)
Art. 35.  (Abrogazione del comma 5 dell'articolo 17 della legge regionale 23/2007)
Art. 36.  (Modifica all'articolo 36 della legge regionale 5/2007)
Art. 37.  (Variazioni contabili)
Art. 38.  (Direttore generale nei Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia)
Art. 39.  (Modifica all'articolo 13 della legge regionale 24/2009)
Art. 40.  (Modifica all'articolo 8 della legge regionale 2/2000)
Art. 41.  (Abrogazione del comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 16/2010)
Art. 42.  (Abrogazione dell'articolo 4 della legge regionale 16/2010)
Art. 43.  (Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 9/2009)
Art. 44.  (Modifica all'articolo 15 della legge regionale 9/2009)
Art. 45.  (Modifica all'articolo 1 della legge regionale 1/2011)
Art. 46.  (Proroga dell'efficacia di graduatorie di concorsi pubblici)
Art. 47.  (Partecipazione alle riunioni della Commissione paritetica)
Art. 48.  (Modifiche all'articolo 15 della legge regionale 37/1995)
Art. 49.  (Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 4/2001)
Art. 50.  (Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 6/2013)
Art. 51.  (Abrogazione dei commi da 11 a 14 dell'articolo 12 della legge regionale 5/2013)
Art. 52.  (Trasferimento di risorse alla Sezione smobilizzo crediti PA regionale e locale)
Art. 53.  (Modifiche al comma 69 bis dell'articolo 2 della legge regionale 24/2009)
Art. 54.  (Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 6/2013)
Art. 55.  (Modifica all'articolo 6 della legge regionale 4/2013)
Art. 56.  (Modifica all'articolo 21 della legge regionale 4/2013)
Art. 57.  (Modifica all'articolo 13 della legge regionale 2/2012)
Art. 58.  (Modifiche alla legge regionale 14/2012)
Art. 59.  (Finanziamento all'ERSA)
Art. 60.  (Modifica all'articolo 17 della legge regionale 12/2002)
Art. 61.  (Modifiche all'articolo 23 bis della legge regionale 12/2002)
Art. 62.  (Modifica all'articolo 28 della legge regionale 12/2002)
Art. 63.  (Modifica all'articolo 36 della legge regionale 12/2002)
Art. 64.  (Modifica all'articolo 72 bis della legge regionale 12/2002)
Art. 65.  (Modifica all'articolo 11 della legge regionale 27/1999)
Art. 66.  (Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 20/2006)
Art. 67.  (Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 20/2006)
Art. 68.  (Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 20/2006)
Art. 69.  (Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 20/2006)
Art. 70.  (Modifica all'articolo 7 della legge regionale 20/2006)
Art. 71.  (Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 20/2006)
Art. 72.  (Modifica all'articolo 19 della legge regionale 20/2006)
Art. 73.  (Modifica all'articolo 56 della legge regionale 2/2002)
Art. 74.  (Sostituzione dell'articolo 92 bis della legge regionale 2/2002)
Art. 75.  (Sostituzione dell'articolo 94 della legge regionale 2/2002)
Art. 76.  (Sostituzione dell'articolo 103 della legge regionale 2/2002)
Art. 77.  (Inserimento dell'articolo 104 bis nella legge regionale 2/2002)
Art. 78.  (Abrogazioni)
Art. 79.  (Poli sciistici regionali)
Art. 80.  (Sviluppo turistico del territorio montano)
Art. 81.  (Modifica all'articolo 9 ter della legge regionale 57/1971)
Art. 82.  (Modifica all'articolo 28 ante della legge regionale 28/2002)
Art. 83.  (Modifica all'articolo 4 bis della legge regionale 19/1971)
Art. 84.  (Ringiovanimento del parco auto del territorio regionale)
Art. 85.  (Norme finanziarie)
Art. 86.  (Aumento partecipazione azionaria)
Art. 87.  (Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 10/2012)
Art. 88.  (Organi societari di Insiel Spa)
Art. 89.  (Interpretazione autentica dei commi 4 e 5 dell'articolo 12 della legge regionale 10/2012)
Art. 90.  (Modifica all'articolo 39 della legge regionale 10/2013)
Art. 91.  (Modifica all'articolo 13 della legge regionale 6/2013)
Art. 92.  (Contabilità speciale del Commissario della Laguna di Marano e Grado)
Art. 93.  (Intervento in materia di edilizia scolastica)
Art. 94.  (Conferma di contributo)
Art. 95.  (Entrata in vigore)


§ 4.5.148 - L.R. 5 dicembre 2013, n. 21.

Disposizioni urgenti in materia di tutela ambientale, difesa e gestione del territorio, lavoro, diritto allo studio universitario, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, funzione pubblica e autonomie locali, salute, attività economiche e affari economici e fiscali.

(B.U. 11 dicembre 2013, n. 50 - S.O. n. 1)

 

CAPO I

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI AMBIENTE

 

Art. 1. (Modifica all'articolo 13 della legge regionale 16/2008)

1. AI comma 10 bis dell'articolo 13 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), le parole «, con esclusione di quelle concernenti il deflusso minimo vitale,» sono soppresse.

 

     Art. 2. (Misure di salvaguardia del Piano regionale di tutela delle acque)

1. Le misure di salvaguardia concernenti il deflusso minimo vitale, di cui al punto 2, lettera j), della deliberazione della Giunta regionale 15 novembre 2012, n. 2000, di adozione del progetto di Piano regionale di tutela delle acque ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 16/2008, si applicano nei procedimenti relativi alle domande per la realizzazione di nuovi impianti di derivazione d'acqua, compresi quelli in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 3. (Modifiche all'articolo 17 della legge regionale 16/2002) [1]

1. All'articolo 17 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 8 le parole «, nonché a quelle presentate, anche congiuntamente, da altri enti pubblici o che prevedano l'accordo con gli enti locali territoriali per l'esercizio della concessione di derivazione, a condizione che la risorsa sia utilizzata a favore della comunità locale e, comunque, senza finalità di lucro» sono soppresse;

b) il comma 8 bis, come aggiunto dall'articolo 203, comma 1, lettera b), della legge regionale 26/2012, è abrogato.

 

     Art. 4. (Modifica all'articolo 35 della legge regionale 19/2012)

1. Al comma 7 dell'articolo 35 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19 (Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti), dopo le parole «fermo restando quanto disposto dall'articolo 50.» è aggiunto il seguente periodo: «Nuovi impianti di tipologia stazione di rifornimento elettrico come definiti all'articolo 34, comma 1, lettera h), possono essere realizzati esclusivamente negli ambiti territoriali dei Comuni tra loro limitrofi con popolazione superiore a 10.000 abitanti.».

 

     Art. 5. (Modifica all'articolo 41 della legge regionale 19/2012)

1. Alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 41 della legge regionale 19/2012 le parole «attualmente esistenti» sono sostituite dalle seguenti: «attualmente attivi».

 

     Art. 6. (Modifica all'articolo 48 della legge regionale 19/2012)

1. Al comma 1 dell'articolo 48 della legge regionale 19/2012 dopo le parole «di trazione» sono aggiunte le seguenti: «e impianti fissi senza serbatoi d'accumulo adibiti al rifornimento a carica lenta di gas naturale, altresì detto metano, per autotrazione».

 

     Art. 7. (Modifica all'articolo 28 della legge regionale 30/1987) [2]

1. Al comma 3 bis dell'articolo 28 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti), le parole «, nonché agli impianti di tipo a) e b) se di società a partecipazione pubblica» sono soppresse.

 

     Art. 8. (Modifica all'articolo 13 della legge regionale 43/1990)

1. Il numero 5 bis) della lettera b) del comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 (Ordinamento della Regione Friuli-Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale), come aggiunto dall'articolo 3, comma 16, della legge regionale 5/2013, è abrogato.

 

     Art. 9. (Modifica all'articolo 20 della legge regionale 43/1990)

1. La lettera b bis) del comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 43/1990, come inserita dall'articolo 3, comma 17, della legge regionale 5/2013, è abrogata.

 

     Art. 10. (Modifica all'articolo 11 della legge regionale 35/1986)

1. Il comma 4 ter dell'articolo 11 della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35 (Disciplina delle attività estrattive), come inserito dall'articolo 3, comma 18, della legge regionale 5/2013, è abrogato.

 

     Art. 11. (Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) i commi 4, 15, 16, lettera b), e 19 dell'articolo 2 della legge regionale 8 aprile 2013, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di attività economiche, tutela ambientale, difesa del territorio, gestione del territorio, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, attività culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e comunitarie, istruzione, corregionali all'estero, ricerca, cooperazione e famiglia, lavoro e formazione professionale, sanità pubblica e protezione sociale, funzione pubblica, autonomie locali, affari istituzionali economici e fiscali generali);

b) i commi 16, 17 e 18 dell'articolo 3 della legge regionale 5/2013 .

 

     Art. 12. (Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 22/2001)

1. Dopo la lettera e) del comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 12 settembre 2001, n. 22 (Disposizioni in materia di sorveglianza, prevenzione e informazione delle situazioni da rischio amianto e interventi regionali ad esso correlati), sono aggiunte le seguenti:

«e bis) un rappresentante della Direzione centrale competente in materia di ambiente, designato dall'Assessore regionale all'ambiente;

e ter) un tecnico dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) di cui alla legge regionale 3 marzo 1998, n. 6 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA).».

 

     Art. 13. (Modifica all'articolo 15 della legge regionale 16/2007)

1. Il comma 1 bis dell'articolo 15 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 16 (Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico), come inserito dall'articolo 182, comma 1, della legge regionale 26/2012, è abrogato.

     Art. 14. (Modifica all'articolo 73 della legge regionale 9/2007)

1. Al comma 4 dell'articolo 73 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), le parole «Le Comunità montane o le Province, nei territori al di fuori di quelli delle Comunità montane,» sono sostituite dalle seguenti: «La Regione e le Comunità montane, d'intesa con i Comuni,».

 

     Art. 15. (Abrogazione dell'articolo 222 della legge regionale 26/2012)

1. L'articolo 222 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012), è abrogato.

 

CAPO II

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI LAVORO

 

     Art. 16. (Modifica all'articolo 9 della legge regionale 27/2012)

1. Al comma 128 dell'articolo 9 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), le parole «alla data di entrata in vigore della presente legge» sono soppresse.

 

     Art. 17. (Modifica all'articolo 9 della legge regionale 27/2012)

1. Dopo il comma 133 dell'articolo 9 della legge regionale 27/2012 è inserito il seguente:

«133 bis. Ai soggetti utilizzati nei cantieri di lavoro è corrisposta un'indennità giornaliera nella misura stabilita dalla Giunta regionale. L'indennità spetta anche per i giorni di infortunio, ma non oltre la durata del cantiere.».

 

     Art. 18. (Modifiche alla legge regionale 12/1988)

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 14 marzo 1988, n. 12 (Contributi agli istituti di patronato e di assistenza sociale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole «concedere, ad integrazione dei» sono sostituite dalle seguenti: «concedere un'integrazione ai»;

b) la parola «contributi» è soppressa.

2. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 12/1988 le parole «Tali contributi sono destinati alla realizzazione delle finalità istituzionali degli Istituti di patronato e di assistenza sociale nonché al loro sviluppo e al potenziamento di specifici interventi a carattere promozionale nei settori di competenza» sono sostituite dalle seguenti: «L'Amministrazione regionale concede, altresì, contributi destinati allo sviluppo e al potenziamento di specifici interventi a carattere promozionale nei settori di competenza degli Istituti di patronato e di assistenza sociale».

3. L'articolo 3 della legge regionale 12/1988 è sostituito dal seguente:

«Art. 3

1. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, è assegnato un importo pari all'80 per cento della disponibilità annuale di bilancio da ripartire tra le sedi provinciali degli Istituti di patronato e di assistenza sociale.

2. Per il riparto di cui al comma 1, la Direzione centrale competente richiede annualmente, entro il 30 luglio, agli organi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competenti per l'accertamento dell'attività svolta dagli Istituti di patronato e di assistenza sociale e per la verifica dell'organizzazione dei relativi uffici, secondo quanto previsto dall'articolo 13 della legge 152/2001 e dalla relativa regolamentazione attuativa, l'elenco degli Istituti aventi sede in regione per il quale sia stato accertato il diritto a ottenere il finanziamento nazionale, con l'indicazione dei punteggi conseguiti da ciascun istituto, a livello provinciale, ai medesimi fini.

3. Entro il 31 ottobre la Regione provvede alla concessione e all'erogazione del finanziamento di cui all'articolo 2, comma 1, alle sedi provinciali degli Istituti di cui al comma 1, in misura proporzionale ai punteggi conseguiti ai fini del finanziamento nazionale.

4. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 2, è assegnato un importo pari al 20 per cento della disponibilità annuale di bilancio da ripartire tra gli organi regionali degli Istituti di patronato e di assistenza sociale, in modo da assicurare a ciascuno degli specifici progetti presentati e ritenuti ammissibili la medesima percentuale rispetto alla spesa preventivata, qualora siano state realizzate almeno due delle tre tipologie di interventi di cui al medesimo articolo 2, comma 2.».

4. L'articolo 4 della legge regionale 12/1988 è sostituito dal seguente:

«Art. 4

1. Entro il 31 marzo di ciascun anno, gli organi regionali degli Istituti di patronato e di assistenza sociale presentano alla Direzione centrale competente domanda di contributi di cui all'articolo 2, comma 2, corredata degli specifici progetti finalizzati alle iniziative di cui al medesimo articolo 2, comma 2.».

5. In relazione alle modifiche all'articolo 2, commi 1 e 2, della legge regionale 12/1988 disposte dai commi 1 e 2 all'unità di bilancio 8.5.1.1146 la denominazione del capitolo 8480 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 è sostituita dalla seguente: «Integrazione ai finanziamenti, previsti dall'articolo 13 della legge 152/2001, nonché contributi destinati allo sviluppo e al potenziamento di specifici interventi a carattere promozionale a favore degli istituti di patronato e di assistenza sociale».

 

     Art. 19. (Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 17/2008)

1. All'articolo 7 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 24 le parole «all'Aeroclub Far East Campoformido di Udine» sono sostituite dalle seguenti: «al soggetto concessionario dell'immobile denominato "Aerocampo di Campoformido", di pertinenza del demanio regionale, sito nei Comuni di Campoformido e Pasian di Prato, individuato ai sensi dell'articolo 13, comma 27, della legge regionale 16 luglio 2010, n. 12 (Assestamento del bilancio 2010),»;

b) al comma 25 le parole «l'associazione interessata» sono sostituite dalle seguenti: «il soggetto interessato».

2. In relazione alla modifica dell'articolo 7, comma 24, della legge regionale 17/2008, disposta dal comma 1, lettera a), all'unità di bilancio 5.2.1.5050 nella denominazione dei capitoli 5399 e 5712 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 le parole «all'aeroclub Far East Campoformido di Udine» sono sostituite dalle seguenti: «al soggetto concessionario dell'immobile denominato "Aerocampo di Campoformido"».

 

     Art. 20. (Modifica all'articolo 4 della legge regionale 15/1988)

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 28 marzo 1988, n. 15 (Interventi a favore del Consorzio per la " Scuola Mosaicisti del Friuli "), le parole «entro il 30 aprile di ogni anno» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine fissato dal decreto di concessione».

 

     Art. 21. (Modifica all'articolo 5 della legge regionale 1/2004)

1. A decorrere dall'1 gennaio 2014 è abrogato il comma 149 dell'articolo 5 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004), come modificato dal comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 1/2005 e come interpretato dal comma 17 dell'articolo 7 della legge regionale 6/2013.

2. Il comma 1 non si applica ai procedimenti contributivi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

CAPO III

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

 

     Art. 22. (Modifiche all'articolo 31 della legge regionale 16/2012)

1. [Ai commi 2 e 3 dell'articolo 31 della legge regionale 9 agosto 2012, n. 16 (Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione), la parola «Università» è sostituita dalle seguenti: «diritto allo studio universitario»] [3].

 

     Art. 23. (Modifica all'articolo 33 della legge regionale 16/2012)

1. [Al comma 1 dell'articolo 33 della legge regionale 16/2012 la parola «Università» è sostituita dalle seguenti: «diritto allo studio universitario»] [4].

 

     Art. 24. (Modifiche all'articolo 34 della legge regionale 16/2012)

1. [Ai commi 3 e 6 dell'articolo 34 della legge regionale 16/2012 la parola «Università» è sostituita dalle seguenti: «diritto allo studio universitario»] [5].

 

     Art. 25. (Modifica all'articolo 40 della legge regionale 16/2012)

1. [Al comma 2 dell'articolo 40 della legge regionale 16/2012 la parola «Università» è sostituita dalle seguenti: «diritto allo studio universitario»] [6].

 

     Art. 26. (Modifiche all'articolo 41 della legge regionale 16/2012)

1. [All'articolo 41 della legge regionale 16/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'alinea del comma 3 la parola «Università» è sostituita dalle seguenti: «diritto allo studio universitario»;

b) alla lettera a) del comma 3 la parola «Università» è sostituita dalle seguenti: «diritto allo studio universitario»;

c) ai commi 5 e 11 la parola «Università» è sostituita dalle seguenti: «diritto allo studio universitario»] [7].

 

     Art. 27. (Modifica all'articolo 42 della legge regionale 16/2012)

1. [Dopo la lettera d) del comma 2 dell'articolo 42 della legge regionale 16/2012 è inserita la seguente:

«d bis) collaborare con il Direttore generale, anche attraverso la costituzione di gruppi di lavoro eventualmente distinti per sedi territoriali, alla predisposizione degli atti relativi alla Carta dei servizi di cui all'articolo 39, ai bandi di concorso per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 33, comma 8, lettera f), nonché alla gestione delle strutture abitative e degli interventi destinati agli studenti universitari.»] [8].

 

     Art. 28. (Modifica all'articolo 43 della legge regionale 16/2012)

1. [Al comma 5 bis dell'articolo 43 della legge regionale 16/2012 la parola «università» è sostituita dalle seguenti: «diritto allo studio universitario»] [9].

 

CAPO IV

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA E TRASPORTI

 

     Art. 29. (Modifiche all'articolo 61 della legge regionale 19/2009)

1. Dopo il comma 7 dell'articolo 61 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), sono inseriti i seguenti:

«7 bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 23, comma 4, lettera a), e fino al 31 dicembre 2015, il permesso di costruire decade di diritto in caso di omesso ritiro decorsi due anni dalla pubblicazione nell'albo comunale dell'avviso di avvenuto rilascio.

7 ter. In deroga a quanto previsto dall'articolo 54, comma 1, e fino al 31 dicembre 2015, gli aumenti del contributo di cui alle lettere a), b), e c), sono determinati rispettivamente nelle misure pari al 2 per cento, 5 per cento, 10 per cento.».

 

     Art. 30. (Rinuncia a residuo credito incentivi a sostegno dei lavoratori flessibili)

1. L'Amministrazione regionale rinuncia ai propri residui diritti di credito derivanti dal mancato recupero di incentivi già concessi ed erogati, ai sensi dell'articolo 4, commi da 17 a 23, della legge regionale 18 luglio 2005, n. 15 (Assestamento del bilancio 2005), a organizzazioni non lucrative di utilità sociale dalle stesse impiegati con finalità di sostegno all'inserimento abitativo dei lavoratori flessibili a fronte di espressa rinuncia delle onlus medesime di ogni pretesa anche a titolo di spese legali e giudiziali.

 

     Art. 31. (Modifica all'articolo 12 della legge regionale 6/2003)

1. Al comma 1.1 dell'articolo 12 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), le parole «purché residenti» sono sostituite dalle seguenti: «purché almeno uno residente».

 

     Art. 32. (Modifica all'articolo 18 ante della legge regionale 6/2003)

1. Al comma 1 dell'articolo 18 ante della legge regionale 6/2003 le parole «purché residenti» sono sostituite dalle seguenti: «purché almeno uno residente».

 

     Art. 33. (Infrastrutture di telecomunicazioni)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare una convenzione con la Camera di commercio di Gorizia per la realizzazione di una infrastruttura di telecomunicazioni in fibra ottica nelle zone industriali dei Comuni di Cormons, Romans d'Isonzo, Ronchi dei Legionari e Villesse.

2. Le opere di cui al comma 1, il cui costo previsto è pari a 1.800.000 euro, sono finanziate dalla Camera di commercio di Gorizia e saranno realizzate mediante affidamento in delegazione amministrativa intersoggettiva a Insiel Spa.

3. La convenzione di cui al comma 1 stabilisce i termini e le modalità di trasferimento dei fondi alla Regione da parte della Camera di commercio di Gorizia, nonché i tempi di realizzazione delle opere che, una volta ultimate, verranno iscritte al patrimonio indisponibile della Regione.

4. Per le finalità previste dai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di 1.800.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 4.6.2.1084 e del capitolo 3060 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 con la denominazione "Spese per la realizzazione di infrastrutture in fibra ottica nei comuni di Cormons, Romans di Isonzo, Ronchi dei Legionari e Villesse".

5. All'onere di 1.800.000 euro per l'anno 2013 previsto dal comma 4 si provvede con l'entrata di pari importo prevista a valere sull'unità di bilancio 4.2.27 e sul capitolo 1370 di nuova istituzione nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 con la denominazione "Trasferimenti da parte della Camera di commercio di Gorizia per la realizzazione di infrastrutture in fibra ottica".

 

     Art. 34. (Rete in fibra ottica)

1. Al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse disponibili, l'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare l'impegno assunto nel 2011 in conseguenza della stipula della convenzione con Insiel Spa per le attività di manutenzione della rete in fibra ottica realizzata sul territorio regionale, anche per le spese sostenute negli anni successivi.

 

     Art. 35. (Abrogazione del comma 5 dell'articolo 17 della legge regionale 23/2007)

1. Il comma 5 dell'articolo 17 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), è abrogato.

     Art. 36. (Modifica all'articolo 36 della legge regionale 5/2007)

1. Al comma 2 dell'articolo 36 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), è aggiunto in fine, il seguente periodo: «Sulla base delle procedure di cui al comma 3, i Comuni dedicano un paragrafo del Rapporto al consumo di suolo.».

 

     Art. 37. (Variazioni contabili)

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella A.

 

CAPO V

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI FUNZIONE PUBBLICA E AUTONOMIE LOCALI

 

     Art. 38. (Direttore generale nei Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia)

1. La figura del Direttore generale può essere prevista nei Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia con popolazione superiore ai 100.000 abitanti e nelle Unioni territoriali intercomunali della Regione medesima [10].

2. In relazione al disposto di cui al comma 1, al comma 42 dell'articolo 12 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), le parole «Nei comuni e nelle» sono sostituite dalla seguente: «Nelle».

 

     Art. 39. (Modifica all'articolo 13 della legge regionale 24/2009)

1. Dopo il comma 16 bis dell'articolo 13 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), è inserito il seguente:

«16 ter. Gli enti locali soci del Consorzio Universitario del Friuli sono autorizzati, a seguito dello scioglimento dello stesso, ad assumere il personale dipendente del Consorzio assunto mediante concorso pubblico, in servizio alla data di cessazione del Consorzio, in deroga ai commi 14 e 19 e in deroga al limite di cui al comma 16, nel rispetto delle norme regionali in materia di patto di stabilità e di contenimento della spesa del personale.».

 

     Art. 40. (Modifica all'articolo 8 della legge regionale 2/2000)

1. Alla lettera b) del comma 75 dell'articolo 8 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), le parole «per un periodo massimo di due anni non prorogabile né rinnovabile» sono sostituite dalle seguenti: «per un periodo di due anni prorogabile».

 

     Art. 41. (Abrogazione del comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 16/2010)

1. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 16 (Norme urgenti in materia di personale e di organizzazione nonché in materia di passaggio al digitale terrestre), è abrogato.

2. In relazione al disposto di cui al comma 1, la Regione continua a dare attuazione alle convenzioni sottoscritte ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge regionale 16/2010, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, sino alla loro naturale scadenza.

 

     Art. 42. (Abrogazione dell'articolo 4 della legge regionale 16/2010)

1. Al fine di corrispondere in modo funzionale e con la necessaria flessibilità operativa alle esigenze organizzative dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, con particolare riferimento all'articolazione delle strutture direzionali, l'articolo 4 della legge regionale 16/2010 è abrogato.

 

     Art. 43. (Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 9/2009) [11]

1. All'articolo 8 della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'alinea del comma 3 dopo le parole «competenze istituzionali» sono inserite le seguenti: «e dell'autonomia organizzativa»;

b) dopo la lettera n) del comma 3 è aggiunta la seguente:

«n bis) svolgono le funzioni amministrative propedeutiche e compatibili con le mansioni indicate nel presente articolo.»;

c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3 bis. Nei Comuni montani e parzialmente montani i Corpi e/o i Servizi di polizia locale possono anche esercitare le funzioni di vigilanza e di gestione tecnico-amministrativa delle proprietà comunali forestali.».

 

     Art. 44. (Modifica all'articolo 15 della legge regionale 9/2009) [12]

1. Dopo la lettera b) del comma 4 dell'articolo 15 della legge regionale 9/2009 è aggiunta la seguente:

«b bis) le attività riguardino l'acquisizione di dotazioni strumentali dello stesso personale di vigilanza finalizzate allo svolgimento del servizio.».

 

     Art. 45. (Modifica all'articolo 1 della legge regionale 1/2011)

1. Al primo periodo del comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 11 febbraio 2011, n. 1 (Norme urgenti in materia di circoscrizioni di decentramento comunale), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero in ragione di una ogni 6.000 abitanti o frazione, qualora il comune sia incluso nella tabella prevista dall'articolo 4 della legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia)».

 

     Art. 46. (Proroga dell'efficacia di graduatorie di concorsi pubblici)

1. In relazione al disposto di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, l'efficacia delle graduatorie di pubblici concorsi per assunzioni a tempo indeterminato banditi dalla Regione, in corso di validità alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge 101/2013, è prorogata sino al 31 dicembre 2016. La proroga di cui al primo periodo si applica, fermo restando il divieto di cui all'articolo 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 135/2012, come confermato dall'articolo 4, comma 9, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 125/2013, anche alle graduatorie di pubblici concorsi per assunzioni a tempo indeterminato banditi dalle altre amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale e in corso di validità alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge 101/2013 [13].

 

     Art. 47. (Partecipazione alle riunioni della Commissione paritetica)

1. I componenti della Commissione paritetica di cui all'articolo 65 dello Statuto speciale della Regione, che prestino servizio alle dipendenze della Regione o di Enti o Agenzie da dipendenti della Regione, sono autorizzati ad assentarsi dal servizio per il tempo strettamente necessario per partecipare alle riunioni della predetta Commissione e per svolgere le altre attività connesse all'espletamento dell'incarico, senza alcuna decurtazione della retribuzione.

 

CAPO VI

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SALUTE

 

     Art. 48. (Modifiche all'articolo 15 della legge regionale 37/1995)

1. All'articolo 15 della legge regionale 5 settembre 1995, n. 37 (Istituzione, compiti ed assetto organizzativo dell'Agenzia regionale della sanità ed altre norme in materia sanitaria), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di garantire un'attuazione organica ed efficiente della programmazione regionale degli interventi di investimento sul patrimonio del Servizio sanitario regionale e sugli interventi di realizzazione, riqualificazione e adeguamento di servizi e strutture sanitarie, sociosanitarie e socioassistenziali è costituito, presso la Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, il Nucleo di valutazione degli investimenti sanitari e sociali.»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il Nucleo di valutazione degli investimenti sanitari e sociali, costituito con decreto del direttore centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, è composto:

a) dal direttore centrale medesimo con funzioni di presidente;

b) da tre dirigenti della Direzione centrale, con esperienza nei settori della programmazione e della pianificazione sanitaria, o della programmazione socioassistenziale e sociosanitaria o nel settore tecnico degli investimenti nominati dal direttore centrale medesimo;

c) da un dirigente della Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie, designato dal direttore centrale di detta Direzione.»;

c) al comma 2 bis le parole «Le funzioni di Presidente sono attribuite dalla Giunta Regionale ad uno dei componenti.» sono soppresse;

d) il comma 2 ter è sostituito dal seguente:

«2 ter. La Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia svolge gli adempimenti di carattere istruttorio sui progetti soggetti alla valutazione del Nucleo, nonché i compiti di segreteria.»;

e) l'ultimo periodo del comma 4 è sostituito dal seguente: «Il parere espresso dal Nucleo a seguito dell'esame tecnico economico è comprensivo della valutazione sulla spesa ammissibile al fine della rideterminazione dell'ammontare del finanziamento concesso.»;

f) dopo il comma 4 ter è inserito il seguente:

«4 quater. Sono sottoposti al previo parere obbligatorio del Nucleo di valutazione tutti gli interventi di investimento tecnologico relativi agli Enti del Servizio sanitario regionale, indipendentemente dalla modalità di finanziamento, sulla base delle indicazioni definite annualmente con la deliberazione giuntale di cui all'articolo 12 della legge regionale 49/1996 .»;

g) al comma 5 le parole «lire 300 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «150. 000 euro per lavori, al netto dell'IVA e delle somme a disposizione dell'amministrazione»;

h) al comma 6 le parole «lettera d),» sono soppresse e le parole «importo superiore a 500.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «importo dei lavori, al netto dell'IVA e delle somme a disposizione dell'amministrazione, superiore a 500.000 euro»;

i) al comma 7 le parole «entro sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro novanta giorni»;

j) il comma 8 è abrogato.

 

     Art. 49. (Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 4/2001)

1. Dopo il comma 9 dell'articolo 4 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), sono inseriti i seguenti:

«9 bis. I finanziamenti regionali in conto capitale per gli interventi di cui al comma 7, lettera a), limitatamente alla costruzione e al completamento di immobili, e lettera c), a esclusione di quanto concernente le attrezzature e i beni mobili, sono revocati qualora l'Azienda sanitaria regionale beneficiaria non comunichi alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia l'avvio dei lavori entro diciotto mesi dalla data di approvazione delle variazioni al 31 dicembre del programma annuale degli investimenti di riferimento di cui all'articolo 20 della legge regionale 49/1996 .

9 ter. Le disposizioni di cui al comma 9 bis non si applicano ai finanziamenti regionali relativi a interventi di investimento finanziati con quote di parte statale.».

2. Dopo il comma 11 dell'articolo 4 della legge regionale 4/2001 è inserito il seguente:

«11 bis. Le disposizioni di cui ai commi 9 bis e 9 ter si applicano con riferimento agli investimenti definiti con la programmazione annuale per gli anni 2014 e seguenti, approvata ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 49/1996 .».

 

     Art. 50. (Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 6/2013)

1. All'articolo 8 della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 le parole «da tre componenti» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro componenti di cui uno individuato dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

b) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7 bis. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.».

 

CAPO VII

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ATTIVITÀ PRODUTTIVE

 

     Art. 51. (Abrogazione dei commi da 11 a 14 dell'articolo 12 della legge regionale 5/2013)

1. Sono abrogati i commi da 11 a 14 dell'articolo 12 della legge regionale 8 aprile 2013, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di attività economiche, tutela ambientale, difesa del territorio, gestione del territorio, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, attività culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e comunitarie, istruzione, corregionali all'estero, ricerca, cooperazione e famiglia, lavoro e formazione professionale, sanità pubblica e protezione sociale, funzione pubblica, autonomie locali, affari istituzionali, economici e fiscali generali).

 

     Art. 52. (Trasferimento di risorse alla Sezione smobilizzo crediti PA regionale e locale)

1. Per le finalità previste dall'articolo 6 bis della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese), è autorizzata la spesa di 700.000 euro, a carico dell'unità di bilancio 1.5.2.1028 e del capitolo 1426 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

2. All'onere di 700.000 euro per l'anno 2013 derivante dal disposto di cui al comma 1, si provvede mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 1.2.1.1011 e dal capitolo 2082 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

 

     Art. 53. (Modifiche al comma 69 bis dell'articolo 2 della legge regionale 24/2009)

1. Al comma 69 bis dell'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole «da altre associazioni d'impresa» sono aggiunte le seguenti: «e nell'Accordo per il credito 2013 siglato l'1 luglio 2013 dall'Associazione bancaria italiana e da altre associazioni d'impresa»;

b) le parole «previste dall'Accordo» sono sostituite dalle seguenti: «previste da ciascun Accordo»;

c) le parole «conformi all'Accordo» sono sostituite dalle seguenti: «conformi a ciascun Accordo».

 

     Art. 54. (Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 6/2013)

1. All'articolo 2 della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 14 è inserito il seguente:

«14 bis. I procedimenti per la concessione dei finanziamenti agevolati a valere sul FRIA ai sensi dell'articolo 46, comma 1 bis, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), e sul FSRICTS ai sensi dell'articolo 98, comma 3 bis, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 "Disciplina organica del turismo"), in corso alla data di attivazione delle Sezioni anticrisi, stabilita con deliberazione della Giunta regionale, non ancora deliberati dal competente Comitato di gestione, fanno carico, rispettivamente, alla gestione della Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese artigiane e alla gestione della Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio. La deliberazione delle relative concessioni è effettuata in applicazione, rispettivamente, della normativa di cui all'articolo 46, comma 1 bis, della legge regionale 12/2002, e dell'articolo 98, comma 3 bis, della legge regionale 29/2005, nei limiti delle disponibilità della pertinente Sezione anticrisi, tenendo ferma la data di presentazione della domanda ai sensi della predetta normativa.»;

b) al comma 16 le parole «commi 12 e 15» sono sostituite dalle seguenti: «commi 12, 14 bis e 15».

 

     Art. 55. (Modifica all'articolo 6 della legge regionale 4/2013)

1. [Al comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 4 aprile 2013, n. 4 (Incentivi per il rafforzamento e il rilancio della competitività delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 12/2002 e 7/2011 in materia di artigianato e alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo, dopo le parole «contributo concesso» sono aggiunte le seguenti: «e ha facoltà di operare anche mediante ricorso alle procedure di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 8 aprile 2013, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di attività economiche, tutela ambientale, difesa del territorio, gestione del territorio, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, attività culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e comunitarie, istruzione, corregionali all'estero, ricerca, cooperazione e famiglia, lavoro e formazione professionale, sanità pubblica e protezione sociale, funzione pubblica, autonomie locali, affari istituzionali, economici e fiscali generali)»] [14].

 

     Art. 56. (Modifica all'articolo 21 della legge regionale 4/2013)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 21 della legge regionale 4/2013 è aggiunto il seguente:

«4 bis. Nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, in base all'articolo 36 della legge regionale 7/2000, le spese relative alla fase propedeutica di cui all'articolo 18 e alla fase di predisposizione di cui all'articolo 19 sono ammissibili anche se sostenute nei dodici mesi precedenti alla presentazione della domanda.».

 

     Art. 57. (Modifica all'articolo 13 della legge regionale 2/2012)

1. Al comma 20 dell'articolo 13 della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese), dopo le parole «e sulla Sezione smobilizzo crediti PA,» sono inserite le seguenti: «nonché sulla Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese artigiane e sulla Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio, di cui all'articolo 2, comma 11, della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013),».

 

     Art. 58. (Modifiche alla legge regionale 14/2012)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) gli articoli 2, commi 88, 89, 90, 91, e 15, comma 2, della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012);

b) l'articolo 305 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012).

 

     Art. 59. (Finanziamento all'ERSA)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare all'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA) la totalità dei fondi concessi dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per la realizzazione delle iniziative previste dal Protocollo d'intesa sottoscritto in data 2 aprile 2009 per l'attuazione del progetto di promozione della conoscenza del vino "Friulano".

 

     Art. 60. (Modifica all'articolo 17 della legge regionale 12/2002)

1. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), è abrogata.

 

     Art. 61. (Modifiche all'articolo 23 bis della legge regionale 12/2002)

1. All'articolo 23 bis della legge regionale 12/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 la parola «svolge» è sostituita dalle seguenti: «può svolgere» e dopo la parola «insegnamento» sono inserite le seguenti: «, di promozione e diffusione»;

b) al comma 4 le parole «deliberazione della Giunta regionale, su proposta della Commissione regionale» sono sostituite dalle seguenti: «decreto dell'Assessore competente alle attività produttive».

 

     Art. 62. (Modifica all'articolo 28 della legge regionale 12/2002)

1. Al comma 7 dell'articolo 28 della legge regionale 12/2002 le parole «per integrare la commissione di cui all'articolo 26, comma 4,» sono sostituite dalle seguenti: «per la nomina e la composizione della commissione d'esame» e alla fine è aggiunto il seguente periodo: «Trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 5.».

 

     Art. 63. (Modifica all'articolo 36 della legge regionale 12/2002)

1. Al comma 1 bis dell'articolo 36 della legge regionale 12/2002 le parole «del prodotto intermedio di panificazione» sono sostituite dalle seguenti: «del pane parzialmente cotto, surgelato o non».

 

     Art. 64. (Modifica all'articolo 72 bis della legge regionale 12/2002)

1. Al comma 4 dell'articolo 72 bis della legge regionale 12/2002 il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le direttive sono emanate entro il 31 gennaio di ciascun anno e pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione.».

 

     Art. 65. (Modifica all'articolo 11 della legge regionale 27/1999)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 11 novembre 1999, n. 27 (Per lo sviluppo dei Distretti industriali), è aggiunto il seguente:

«2 bis. Le Agenzie per lo Sviluppo dei Distretti Industriali, a conclusione degli interventi ed entro il termine prescritto dal decreto di concessione per la rendicontazione, presentano all'Amministrazione regionale la certificazione di spesa in conformità a quanto previsto dall'articolo 41 bis della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e le spese connesse all'attività di certificazione sono ammissibili al finanziamento del progetto cui si riferiscono.».

 

     Art. 66. (Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 20/2006)

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale), le parole «la Direzione centrale» sono sostituite dalle seguenti: «il Servizio».

 

     Art. 67. (Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 20/2006)

1. All'articolo 4 della legge regionale 20/2006 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole «alla Direzione centrale» sono sostituite dalle seguenti: «al Servizio» e le parole «denominata Direzione» sono sostituite dalla seguente: «Servizio»;

b) la lettera b) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

«b) il numero di iscrizione al Registro regionale delle cooperative, sezione cooperative a mutualità prevalente, la categoria di appartenenza e la categoria di attività esercitata;»;

c) il comma 5 è abrogato;

d) ai commi 6 e 7 le parole «la Direzione» sono sostituite dalle seguenti: «il Servizio»;

e) al comma 8 le parole «vigilanza, sostegno e promozione comparto cooperativo, di seguito denominato Servizio» sono soppresse.

 

     Art. 68. (Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 20/2006)

1. All'articolo 5 della legge regionale 20/2006 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Ai fini della permanenza dell'iscrizione nell'Albo è considerato rilevante il verificarsi per un anno solare di una delle seguenti irregolarità:

a) la media del numero dei lavoratori svantaggiati scende al di sotto della misura prevista dalla legge per le cooperative iscritte all'Albo nella sezione b);

b) la media del numero dei soci volontari supera la misura prevista dalla legge;

c) la media del numero delle cooperative sociali nel consorzio scende al di sotto della misura prevista dalla legge.»;

b) i commi 2, 3 e 4 sono abrogati;

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ogni anno le cooperative sociali e i loro consorzi trasmettono al Servizio una nota informativa completa avente a oggetto i valori medi semestrali relativi al numero dei lavoratori svantaggiati, al numero dei soci volontari e al numero delle cooperative sociali per le società cooperative sociali di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c).».

 

     Art. 69. (Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 20/2006)

1. All'articolo 6 della legge regionale 20/2006 sono apportatele seguenti modifiche:

a) i commi 1, 2, 4 e 7 sono abrogati;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Con decreto del direttore del Servizio, le cooperative sociali e i loro consorzi sono cancellati dall'Albo nelle seguenti ipotesi:

a) in caso di mancata trasmissione al Servizio di due consecutive comunicazioni semestrali di cui all'articolo 5, comma 5;

b) quando la cooperativa sociale a oggetto plurimo diffidata a ripristinare l'esercizio delle attività coordinate richiamate all'articolo 3, comma 3, non regolarizza la propria situazione entro un termine non superiore a novanta giorni;

c) negli altri casi in cui vengono meno i requisiti per l'iscrizione e la cooperativa sociale o il consorzio diffidati a regolarizzare la propria situazione entro un termine non superiore a sessanta giorni non abbiano provveduto a effettuare gli adempimenti richiesti;

d) qualora risulti da due comunicazioni semestrali di cui all'articolo 5, comma 5, il verificarsi di una delle irregolarità di cui all'articolo 5, comma 1.»;

c) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Il provvedimento di cancellazione è comunicato a mezzo della posta elettronica certificata alla cooperativa sociale o al consorzio interessati.».

 

     Art. 70. (Modifica all'articolo 7 della legge regionale 20/2006)

1. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 20/2006 le parole «, di sospensione o» sono sostituite dalla seguente: «e».

 

     Art. 71. (Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 20/2006)

1. All'articolo 8 della legge regionale 20/2006 sono apportatele seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole «Bollettino ufficiale della Regione» sono sostituite dalle seguenti: «sito web della Regione»;

b) al comma 3 le parole «semestralmente per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione e» sono soppresse.

 

     Art. 72. (Modifica all'articolo 19 della legge regionale 20/2006)

1. L'articolo 19 della legge regionale 20/2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 19

(Effetti della cancellazione dall'Albo delle cooperative beneficiarie)

1. Fatti salvi gli altri effetti previsti dalla presente legge, ai provvedimenti di cui all'articolo 6 sono connessi, con riferimento agli incentivi di cui al presente capo, i seguenti effetti:

a) la cancellazione dall'Albo che intervenga durante il periodo di vigenza del vincolo di destinazione, comporta la decadenza dagli incentivi concessi con conseguente obbligo di restituzione proporzionale del contributo; alle somme richieste in restituzione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 49, comma 2, della legge regionale 7/2000 ;

b) nei casi di contributi pluriennali, la cancellazione intervenuta dopo il termine di scadenza del vincolo di destinazione comporta la revoca dell'incentivo dalla data della cancellazione medesima.».

 

     Art. 73. (Modifica all'articolo 56 della legge regionale 2/2002) [15]

1. Al comma 1 dell'articolo 56 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), le parole «del presente capo», sono sostituite dalle seguenti: «del presente titolo».

 

     Art. 74. (Sostituzione dell'articolo 92 bis della legge regionale 2/2002) [16]

1. L'articolo 92 bis della legge regionale 2/2002 è sostituito dal seguente:

«Art. 92 bis. (Subingresso nelle strutture ricettive)

1. Il trasferimento in gestione o in proprietà delle strutture ricettive turistiche è soggetto alla segnalazione certificata di inizio attività, di seguito SCIA, ai sensi degli articoli 56 e 102 e comporta di diritto il trasferimento dell'esercizio a chi subentra, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda e il subentrante sia in possesso dei requisiti morali e professionali di cui alla presente legge.

2. La SCIA deve essere presentata entro il termine di dodici mesi, decorrente dalla data di trasferimento dell'azienda o, nel caso di subingresso per causa di morte, dalla data di acquisizione del titolo, pena l'applicazione di quanto disposto all'articolo 98, salva proroga per gravi e comprovati motivi di cui al medesimo articolo 98.

3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo è necessario che il dante causa sia lo stesso titolare dell'attività o il soggetto cui l'azienda sia stata trasferita dal titolare per causa di morte o per donazione e che il trasferimento dell'azienda avvenga entro il termine di cui al comma 2. L'erede o il donatario, qualora privi dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività, possono anche trasferire in gestione l'azienda a un terzo soggetto.

4. Il subentrante per causa di morte ha comunque la facoltà di continuare provvisoriamente e improrogabilmente per sei mesi, fermo restando quanto prescritto ai commi 2 e 3.

5. Nei casi di trasferimento della gestione di una struttura ricettiva turistica, la SCIA da parte del cessionario ha effetto fino alla scadenza contrattualmente pattuita e il cedente, entro il termine di cui al comma 2, decorrente dalla stessa data ai fini del ritorno in disponibilità dell'azienda, deve presentare la denuncia di inizio attività.».

 

     Art. 75. (Sostituzione dell'articolo 94 della legge regionale 2/2002) [17]

1. L'articolo 94 della legge regionale 2/2002 è sostituito dal seguente:

«Art. 94

(Registrazione e notificazione degli ospiti)

1. Coloro che esercitano attività ricettive hanno l'obbligo di comunicare all'autorità di pubblica sicurezza le generalità delle persone alloggiate ai sensi e con le modalità previste dalle disposizioni statali in materia di pubblica sicurezza.

2. I titolari o i gestori delle strutture ricettive comunicano giornalmente il movimento degli ospiti alla Turismo FVG per la successiva raccolta ed elaborazione di dati statistici concernenti il movimento turistico, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera c), n. 1.».

 

     Art. 76. (Sostituzione dell'articolo 103 della legge regionale 2/2002) [18]

1. L'articolo 103 della legge regionale 2/2002 è sostituito dal seguente:

«Art. 103

(Aggiornamento della classificazione)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 102, comma 7, il mantenimento dei requisiti dello stabilimento balneare indicati nella scheda di denuncia delle attrezzature e dei servizi di cui all'articolo 102, comma 2, lettera c), ai fini della classificazione, è soggetto a verifica periodica e ad aggiornamento ogni cinque anni.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il titolare o il gestore dello stabilimento balneare invia al Comune territorialmente competente la scheda di denuncia delle attrezzature e dei servizi compilata su moduli approvati con decreto del Direttore centrale competente e forniti dal Comune territorialmente competente stesso, entro sessanta giorni dalla scadenza dei cinque anni decorrenti dalla data di inizio attività indicata nella SCIA.

3. Qualora lo stabilimento balneare sia già stato classificato alla data di entrata in vigore della legge regionale 4 aprile 2013, n. 4 (Incentivi per il rafforzamento e il rilancio della competitività delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 12/2002 e 7/2011 in materia di artigianato e alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo), la verifica periodica e l'aggiornamento della classificazione decorrono dalla data di adozione dell'ultimo provvedimento di classificazione da parte del Comune.».

 

     Art. 77. (Inserimento dell'articolo 104 bis nella legge regionale 2/2002) [19]

1. Dopo l'articolo 104 della legge regionale 2/2002 è inserito il seguente:

«Art. 104 bis. (Subingresso negli stabilimenti balneari)

1. In caso di trasferimento in gestione o in proprietà di uno stabilimento balneare, per atto tra vivi o a causa di morte, si applica l'articolo 92 bis.».

 

     Art. 78. (Abrogazioni)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) gli articoli 25, comma 1, lettera c), 43 e 179 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo);

b) [l'articolo 22, comma 1, della legge regionale 12 aprile 2007, n. 7 (Modifiche alle leggi regionali 5 dicembre 2005, n. 29 e 16 gennaio 2002, n. 2, in materia di commercio e turismo)] [20].

 

     Art. 79. (Poli sciistici regionali) [21]

1. Al fine del potenziamento dell'offerta turistica dei poli sciistici regionali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore dell'Agenzia regionale Promotur di cui al capo I bis della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani), un finanziamento per la realizzazione di interventi infrastrutturali in località Sella Nevea.

2. Per il medesimo fine di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata altresì a concedere a favore della Agenzia regionale Promotur un contributo per la copertura degli oneri in linea capitale ed interessi relativi ai mutui che l'Agenzia stipula per la manutenzione straordinaria e l'adeguamento funzionale da effettuarsi sugli impianti, sulle piste e sugli immobili esistenti.

3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 1.900.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 1.3.2.5037 e del capitolo 2173 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 con la denominazione "Finanziamento all'Agenzia regionale Promotur per la realizzazione di infrastrutture in località Sella Nevea".

4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 per complessivi 1.900.000 euro per l'anno 2014 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 1.3.2.5037 e del capitolo 2073 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014. Detta somma corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 2013 e trasferita ai sensi dell'articolo 31, commi 3 e 6, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), con deliberazione della Giunta regionale 17 gennaio 2014, n. 53 (Trasferimento somme non utilizzate al 31 dicembre 2013 relativamente a capitoli regionali, con ricorso al mercato finanziario, fondi residui perenti, fondi del personale, fondi di riserva e garanzie).

5. Per le finalità previste dal comma 2 è autorizzato il limite di impegno ventennale di 76.929,04 euro annui a decorrere dall'anno 2014 con l'onere di 230.787,12 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2014 al 2016 a carico dell'unità di bilancio 1.3.2.5037 e del capitolo 2175 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione "Contributi pluriennali all'Agenzia regionale Promotur per copertura oneri di manutenzione straordinaria e l'adeguamento funzionale su impianti, piste e immobili esistenti". L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2017 al 2033 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli per gli anni medesimi.

6. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 5 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 1.3.2.5037 e dal capitolo 2075 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014. Detta somma corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 2013 e trasferita ai sensi dell'articolo 31, commi 3 e 6, della legge regionale 21/2007, con deliberazione della Giunta regionale 53/2014.

7. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 1 è presentata alla Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, corredata di una relazione illustrativa contenente il piano pluriennale degli interventi da effettuare [22].

8. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 2 è presentata alla Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, corredata di una relazione illustrativa contenente il piano pluriennale degli interventi da effettuare, nonché dell'attestazione relativa all'avvenuto avvio della procedura di individuazione del soggetto con cui dovrà essere contratto il mutuo ventennale. L'erogazione della prima annualità del finanziamento previsto dal comma 2 è disposta a seguito della successiva presentazione del contratto di mutuo e del relativo piano di ammortamento.

 

     Art. 80. (Sviluppo turistico del territorio montano)

1. Al fine di sostenere il rilancio dello sviluppo turistico del territorio montano, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario al Comune di Cimolais per gli interventi di messa in sicurezza dell'area sciabile attrezzata, adibita a pista da sci nordico in località Palin, a sollievo degli oneri sostenuti, nel limite massimo del 60 per cento della spesa ammissibile.

2. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 1 è presentata alla Direzione centrale e Servizio competenti in materia di turismo entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione illustrativa degli interventi da finanziare. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.

3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 67.500 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 1.3.2.1020 e del capitolo 2076 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 con la denominazione "Contributo straordinario al Comune di Cimolais per gli interventi di messa in sicurezza dell'area sciabile in località Palin".

4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 per complessivi 67.500 euro per l'anno 2013 si fa fronte mediante storno di pari importo a carico delle unità di bilancio e dei capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

 

Unità di bilancio

Capitolo

Importo in euro

1.3.2.5037

9227

10.000,00

1.5.1.1033

9207

30.000,00

1.3.2.1020

9237

27.035,16

1.3.1.5037

9199

464,84

 

Relativamente al capitolo 9227 detta somma corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 2012 e trasferita ai sensi dell'articolo 31, commi 7 e 8, della legge regionale 21/2007, con delibera della Giunta regionale 77/2013.

 

     Art. 81. (Modifica all'articolo 9 ter della legge regionale 57/1971)

1. Al comma 1 dell'articolo 9 ter delle legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57 (Disposizioni speciali in materia di finanza regionale), dopo le parole «per fini pubblici o di pubblico interesse» sono inserite le seguenti: «per un importo che sia superiore a 50 euro annui, ferme restando le ipotesi di gratuità».

 

     Art. 82. (Modifica all'articolo 28 ante della legge regionale 28/2002)

1. Al comma 1 dell'articolo 28 ante della legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28 (Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica, nonché modifiche alle leggi regionali 9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, 7/2000, in materia di restituzione degli incentivi, 28/2001 in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua e 16/2002, in materia di gestione del demanio idrico), la parola «2013» è sostituita dalla seguente: «2015».

 

     Art. 83. (Modifica all'articolo 4 bis della legge regionale 19/1971) [23]

1. Il comma 3 dell'articolo 4 bis della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19 (Norme per la protezione del patrimonio ittico e per l'esercizio della pesca nelle acque interne del Friuli-Venezia Giulia), è sostituito dal seguente:

«3. Nel fornire il parere di cui al comma 2, al fine di raggiungere o mantenere gli obiettivi di qualità ambientale indicati dalla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e dalla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, l'Ente tutela pesca valuta che sussistano le condizioni per la conservazione o il ripristino della funzionalità dell'ambiente acquatico e delle biocenosi caratteristiche della tipologia del corpo idrico interessato. Se necessario, l'Ente tutela pesca prescrive soluzioni per il mantenimento, sia del deflusso necessario alla vita degli organismi acquatici, sia della continuità idrologica e biologica, anche mediante la realizzazione di strutture idonee a consentire lo spostamento della fauna acquatica, nonché prescrive compensazioni alla riduzione di capacità portante e di funzionalità dell'ambiente acquatico e alla discontinuità determinata dall'intervento.».

 

     Art. 84. (Ringiovanimento del parco auto del territorio regionale)

1. La Regione, al fine di consentire il ringiovanimento del parco auto circolante sul territorio regionale, in un'ottica di tutela dell'ambiente, nonché di sviluppo della sicurezza stradale, sostiene l'acquisto di veicoli nuovi, per l'uso individuale, destinati al trasporto di persone, con emissioni dichiaratepari o inferiori a 120 g/km CO2, immatricolati Euro 5 o Euro 6 dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2015, ai sensi del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e manutenzione del veicolo [24].

2. Per le finalità di cui al comma 1 è concesso un contributo di 1.000 euro, per una volta, per l'acquisto di un autoveicolo avente le caratteristiche di cui al comma 1, a condizione che vi sia la contestuale rottamazione di un veicolo con almeno 10 anni di vita (Euro 2 o precedenti).

3. Il contributo di cui al comma 2 è concesso a soggetti privati, il cui reddito complessivo per nucleo familiare sia inferiore a 60.000 euro annui, per il tramite dell'Unione Regionale delle Camere di commercio del Friuli Venezia Giulia (Unioncamere FVG) la quale ha facoltà di operare anche mediante ricorso alle procedure di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 8 aprile 2013, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di attività economiche, tutela ambientale, difesa del territorio, gestione del territorio, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, attività culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e comunitarie, istruzione, corregionali all'estero, ricerca, cooperazione e famiglia, lavoro e formazione professionale, sanità pubblica e protezione sociale, funzione pubblica, autonomie locali, affari istituzionali, economici e fiscali generali) [25].

3 bis. A titolo di indennità per le spese concernenti l'esercizio delle funzioni delegate di cui al comma 3, Unioncamere FVG trattiene un importo percentuale dell'ammontare delle risorse assegnate e trasferite dalla Regione, determinato nello schema di convenzione con cui sono disciplinati i rapporti tra la Regione e Unioncamere FVG ai sensi dell'articolo 42, comma 2, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004) [26].

4. Con regolamento regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati i criteri e le modalità per l'assegnazione a Unioncamere FVG delle risorse finanziarie destinate alle finalità di cui al comma 1, nonché è definito il procedimento per la concessione ed erogazione dei contributi ai soggetti privati.

5. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 1.5.2.1033 e del capitolo 1393 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 con la denominazione "Contributi per l'acquisto di veicoli nuovi a basse emissioni destinati al trasporto di persone per uso individuale".

6. All'onere di 3 milioni di euro per l'anno 2013 derivante dal disposto di cui al comma 5 si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'unità di bilancio 10.7.2.3470 e dal capitolo 9710, partita n. 54, dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

 

     Art. 85. (Norme finanziarie)

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella B.

 

CAPO VIII

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI FINANZE

 

     Art. 86. (Aumento partecipazione azionaria)

1. Al fine di consentire a Friulia Spa nel suo ruolo di finanziaria regionale, di promuovere e coordinare iniziative di sviluppo territoriale attraverso l'attuazione di programmi di investimento diretti a realizzare interventi a sostegno dello sviluppo e del rilancio delle imprese e del tessuto economico del territorio, l'Amministrazione regionale è autorizzata a partecipare alla ricapitalizzazione di Friulia Spa, nel limite massimo di 17 milioni di euro, anche attraverso l'acquisizione di azioni detenute dalla medesima, a un valore unitario coerente con il patrimonio netto risultante dal bilancio consolidato al 30 giugno 2013.

2. L'operazione di cui al comma 1 può essere disposta, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle finanze di concerto con l'Assessore alle attività produttive, a seguito della presentazione da parte di Friulia Spa di un programma di investimenti che evidenzi le iniziative che la Società intende attuare per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1. Annualmente, e per tutta la durata del programma, Friulia Spa è tenuta a presentare una relazione illustrativa delle modalità di utilizzo delle risorse e dei risultati conseguiti.

3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 17 milioni di euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 11.4.2.1192 e del capitolo 1280 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione "Ricapitalizzazione di Friulia Spa".

4. All'onere di 17 milioni di euro per l'anno 2013 derivante dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'unità di bilancio 10.7.2.3470 e dal capitolo 9710, partita n. 54, dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

 

     Art. 87. (Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 10/2012)

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 10 (Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali), le parole «l'onere complessivo destinato a capitale sociale previsto per l'anno sul bilancio regionale» sono sostituite dalle seguenti: «l'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio regionale».

2. Il comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 10/2012 è sostituito dal seguente:

«2. I dati di cui al comma 1 sono comunicati annualmente dalle società e si riferiscono alle somme percepite dagli amministratori alla data del 31 dicembre di ogni anno.».

 

     Art. 88. (Organi societari di Insiel Spa)

1. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 12 giugno 1978, n. 66 (Partecipazione azionarie alla Società Informatica Friuli-Venezia Giulia SpA), le parole «Consiglio di amministrazione e» sono sostituite dalle seguenti: «Consiglio di amministrazione o l'Amministratore unico e i componenti».

2. La Regione si attiva per l'adeguamento dello statuto di Insiel SpA al disposto dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 66/1978, come modificato dal comma 1, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Al fine della razionalizzazione e del contenimento della spesa, da compiersi attraverso l'introduzione della figura dell'Amministratore unico o del Consiglio di amministrazione nella nuova composizione, il Consiglio di amministrazione di Insiel SpA cessa dalla carica alla data di entrata in vigore della presente legge, salvo quanto previsto al comma 4.

4. L'organo amministrativo esercita le attività di ordinaria amministrazione, salva la convocazione dell'assemblea straordinaria per la modifica dello statuto, fino alla ricostituzione dell'organo, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 89. (Interpretazione autentica dei commi 4 e 5 dell'articolo 12 della legge regionale 10/2012)

1. I commi 4 e 5 dell'articolo 12 della legge regionale 10/2012 si interpretano nel senso che sono società controllate dalla Regione le società controllate ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numeri 1) e 2), e secondo comma, del codice civile, limitatamente al primo livello di controllo indiretto.

 

     Art. 90. (Modifica all'articolo 39 della legge regionale 10/2013)

1. Al comma 2 dell'articolo 39 della legge regionale 9 agosto 2013, n. 10 (Disposizioni in materia di trattamento economico e di pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri e degli assessori regionali, nonché di funzionamento dei gruppi consiliari. Modifiche alle leggi regionali 2/1964, 52/1980, 21/1981, 41/1983, 38/1995, 13/2003), dopo la parola «onnicomprensivo» e prima delle parole «dei dipendenti» sono inserite le seguenti: «degli organi direttivi, dei collaboratori con vincolo di dipendenza o assimilabile e».

 

     Art. 91. (Modifica all'articolo 13 della legge regionale 6/2013)

1. Il comma 7 dell'articolo 13 della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013), è sostituito dal seguente:

«7. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario 2014.».

 

     Art. 92. (Contabilità speciale del Commissario della Laguna di Marano e Grado)

1. In relazione alla soppressione della struttura del Commissario per l'emergenza socio economico ambientale della laguna di Marano e Grado e ai fini dell'attuazione degli ulteriori interventi da realizzare ai sensi del disposto di cui all'articolo 5, comma 4 quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), le disponibilità che residuano alla chiusura della relativa contabilità speciale sono trasferite alla Regione e vengono iscritte nel bilancio regionale.

1 bis. Al fine di garantire il prosieguo dell'attività ambientale dell'area interessata dalle vasche di stoccaggio dei fanghi di dragaggio del fiume Corno e dei canali d'accesso, intestate in proprietà al Commissario di Governo per l'emergenza della Laguna di Marano e di Grado, gli immobili individuati catastalmente in Comune di San Giorgio di Nogaro, sez. B, FM 6, mappale 240, sono trasferiti in proprietà alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia quale patrimonio indisponibile per finalità istituzionali [27].

2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 18.801.136,74 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 2.4.2.1053 e del capitolo 3988 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 con la denominazione "Interventi da realizzarsi a seguito della soppressione della struttura del Commissario per l'emergenza socio economico ambientale della laguna di Marano e Grado".

3. Gli ulteriori interventi da realizzare ai sensi del comma 1 sono individuati con deliberazione della Giunta regionale.

4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese relative agli adempimenti derivanti dalla soppressione della struttura del Commissario per l'emergenza socio economico ambientale della laguna di Marano e Grado.

5. Per le finalità previste dal comma 4 è autorizzata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 2.4.1.1053 e del capitolo 3989 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 con la denominazione "Spese per gli adempimenti derivanti dalla soppressione della struttura del Commissario per l'emergenza socio economico ambientale della laguna di Marano e Grado".

6. In relazione al disposto di cui al comma 1 sono previste entrate complessive per 18.816.136,74 euro per l'anno 2013 suddivise come segue:

a) relativamente all'autorizzazione di spesa prevista dal comma 2 - 18.801.136,74 euro per l'anno 2013 a valere sull'unità di bilancio 4.2.25 e sul capitolo 3988 di nuova istituzione nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 con la denominazione "Acquisizione delle entrate - di parte capitale - derivanti dalla soppressione della struttura del Commissario per l'emergenza socio economico ambientale della laguna di Marano e Grado";

b) relativamente all'autorizzazione di spesa prevista dal comma 5 - 15.000 euro per l'anno 2013 a valere sull'unità di bilancio 2.1.272 e sul capitolo 3989 di nuova istituzione nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 con la denominazione "Acquisizione delle entrate - di parte corrente - derivanti dalla soppressione della struttura del Commissario per l'emergenza socio economico ambientale della laguna di Marano e Grado".

 

     Art. 93. (Intervento in materia di edilizia scolastica)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il finanziamento di 2.003.194,51 euro, concesso alla Provincia di Trieste nell'ambito dell'Accordo di programma sottoscritto il 9 giugno 2003, approvato con decreto del Presidente della Regione 0187/Pres. del 10 giugno 2003 ( Legge regionale 7/1981, articolo 6, comma 2. Approvazione dell'Accordo di programma tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e la Provincia di Trieste), così come rinegoziato con Atto stipulato il 26 giugno 2006, approvato con decreto del Presidente della Regione 0215/Pres. del 15 luglio 2006 ( Legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7, articolo 6, comma 2 - Rinegoziazione dell'Accordo di programma stipulato con la Provincia di Trieste il 9 giugno 2003), per l'intervento di recupero e riqualificazione con destinazione a uso scolastico degli immobili di cui al complesso di edifici siti a Trieste in via Cantù 39/41/43 - II lotto.

2. Il finanziamento è confermato con deliberazione della Giunta regionale, previa presentazione da parte della Provincia di Trieste di apposita istanza corredata di una relazione illustrativa dello svolgimento dei lavori, del certificato di ultimazione dei medesimi e del certificato di collaudo entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 94. (Conferma di contributo)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare, limitatamente alle spese effettivamente già sostenute dall'ente e da sostenersi in relazione all'estinzione anticipata del mutuo in essere relativo all'opera, direttamente afferente all'intervento stesso, il contributo già concesso al Comune di Latisana e finalizzato all'intervento di progettazione, recupero e ristrutturazione dell'area e del complesso edilizio della ex caserma "Radaelli" ai sensi dell'articolo 3, comma 50, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009).

2. La conferma di cui al comma 1 è disposta previa istanza dell'ente beneficiario, da prodursi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione risorse agricole e forestali con allegata rendicontazione di copia non autentica della documentazione di spesa, corredata altresì di una relazione sulle spese stesse e di una dichiarazione del responsabile del procedimento attestante che l'incentivo è stato utilizzato a fronte degli oneri derivanti dallo svolgimento dell'attività finanziata e che la stessa è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia.

 

CAPO IX

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 95. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Articolo abrogato dall'art. 65 della L.R. 29 aprile 2015, n. 11.

[2] Articolo abrogato dall'art. 37 della L.R. 20 ottobre 2017, n. 34.

[3] Comma abrogato dall'art. 40 della L.R. 14 novembre 2014, n. 21.

[4] Comma abrogato dall'art. 40 della L.R. 14 novembre 2014, n. 21.

[5] Comma abrogato dall'art. 40 della L.R. 14 novembre 2014, n. 21.

[6] Comma abrogato dall'art. 40 della L.R. 14 novembre 2014, n. 21.

[7] Comma abrogato dall'art. 40 della L.R. 14 novembre 2014, n. 21.

[8] Comma abrogato dall'art. 40 della L.R. 14 novembre 2014, n. 21.

[9] Comma abrogato dall'art. 40 della L.R. 14 novembre 2014, n. 21.

[10] Comma già modificato dall'art. 8 della L.R. 26 marzo 2014, n. 3 e così ulteriormente modificato dall'art. 10 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 44.

[11] Articolo abrogato dall'art. 35 della L.R. 8 aprile 2021, n. 5.

[12] Articolo abrogato dall'art. 35 della L.R. 8 aprile 2021, n. 5.

[13] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 26 marzo 2014, n. 3.

[14] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 12 aprile 2017, n. 6.

[15] Articolo abrogato dall'art. 105 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21.

[16] Articolo abrogato dall'art. 105 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21.

[17] Articolo abrogato dall'art. 105 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21.

[18] Articolo abrogato dall'art. 105 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21.

[19] Articolo abrogato dall'art. 105 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21.

[20] Lettera abrogata dall'art. 33 della L.R. 16 maggio 2014, n. 10.

[21] Articolo sostituito dall'art. 4 della L.R. 4 novembre 2014, n. 18.

[22] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 30 dicembre 2014, n. 27.

[23] Articolo abrogato dall'art. 53 della L.R. 1 dicembre 2017, n. 42.

[24] Comma già modificato dall'art. 19 della L.R. 26 marzo 2014, n. 4, dall'art. 2 della L.R. 30 dicembre 2014, n. 27 e così ulteriormente modificato dall'art. 2 della L.R. 6 agosto 2015, n. 20.

[25] Comma così modificato dall'art. 19 della L.R. 26 marzo 2014, n. 4.

[26] Comma inserito dall'art. 19 della L.R. 26 marzo 2014, n. 4.

[27] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 44.