Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.17 istruzione e formazione professionale |
Data: | 16/04/1997 |
Numero: | 13 |
Sommario |
Art. 1. (Oggetto e finalità). |
Art. 2. (Sovvenzione a favore dell'Istituto regionale per gli studi di servizio sociale). |
Art. 3. (Abrogazione di norme). |
Art. 4. (Norme finanziarie). |
Art. 5. (Entrata in vigore). |
§ 3.17.40 - Legge Regionale 16 aprile 1997, n. 13.
Interventi a favore dell'Istituto regionale per gli studi di servizio sociale.
(B.U. 23 aprile 1997, n. 17).
Art. 1. (Oggetto e finalità). [1]
1. La Regione, nel quadro dei compiti ad essa attribuiti dall'articolo 8 della
a) della formazione permanente, dell'aggiornamento, dell'accompagnamento, della consulenza e della supervisione degli operatori del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
b) della realizzazione di studi, ricerche e iniziative culturali finalizzate all'educazione sociale, allo sviluppo dei servizi del sistema integrato e al supporto nell'attuazione del sistema locale di interventi e servizi sociali;
c) della partecipazione, in collaborazione con le strutture universitarie della regione, alla formazione degli assistenti sociali e degli educatori.
2. Nell'ambito delle finalità di cui alla lettera a) del comma 1, l'Istituto regionale per gli studi di servizio sociale predispone annualmente un rapporto sui bisogni formativi degli operatori del sistema integrato tenuto conto della programmazione e degli indirizzi regionali in materia di interventi e servizi sociali.
Art. 2. (Sovvenzione a favore dell'Istituto regionale per gli studi di servizio sociale).
1. Per le finalità indicate all'articolo 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Istituto regionale per gli studi di servizio sociale una sovvenzione annua a decorrere dal 1997.
2. La concessione della sovvenzione indicata al comma 1 è subordinata alla presentazione alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, entro il 31 marzo di ogni anno, di apposita domanda corredata del conto consuntivo dell'anno precedente, della relazione sull'attività svolta, nonchè del programma di attività per i settori di cui all'articolo 1, comma 1, relativo all'anno per il quale è richiesto il contributo [2].
Art. 3. (Abrogazione di norme).
1. Sono abrogati gli articoli 1, 2, 3 e 4 della
Art. 4. (Norme finanziarie).
1. Per le finalità previste dall'articolo 2, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.950 milioni, suddivisa in ragione di lire 650 milioni per ciascuno degli anni dal 1997 al 1999.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio 1997 - alla Rubrica n. 24 - programma 2.2.1. - spese correnti - Categoria 1.6 - Sezione VI - è istituito il capitolo 4777 [1.1.162.2.06.04] con la denominazione «Sovvenzione annua a favore dell'Istituto regionale per gli studi di servizio sociale» e con lo stanziamento complessivo di lire 1.950 milioni, suddiviso in ragione di lire 650 milioni per ciascuno degli anni dal 1997 al 1999.
3. Al predetto onere complessivo di lire 1.950 milioni, suddiviso in ragione di lire 650 milioni per ciascuno degli anni dal 1997 al 1999, si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 4776 del citato stato di previsione della spesa, intendendosi corrispondentemente revocata la relativa autorizzazione di spesa. Il precitato capitolo 4776 è eliminato dall'elenco n. 1 annesso ai bilanci predetti.
4. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della
Art. 5. (Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Articolo così sostituito dall'art. 9 della
[2] Comma così sostituito dall'art. 9 della