§ 2.3.10 - L.R. 12 marzo 2009, n. 6.
Disposizioni urgenti in materia di Autorità di bacino regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.3 disciplina nomine e designazioni e partecipazioni in enti
Data:12/03/2009
Numero:6


Sommario
Art. 1.  (Commissariamento dell'Autorità di bacino)
Art. 2.  (Entrata in vigore)


§ 2.3.10 - L.R. 12 marzo 2009, n. 6. [1]

Disposizioni urgenti in materia di Autorità di bacino regionale.

(B.U. 18 marzo 2009, n. 11)

 

Art. 1. (Commissariamento dell'Autorità di bacino)

1. Con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta Regionale, alla scadenza dell'incarico del Segretario generale dell'Autorità di bacino regionale di cui alla legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), è nominato un Commissario, individuato tra soggetti che abbiano svolto per almeno un biennio funzioni dirigenziali in organismi pubblici complessi, con il compito di definire il riordino organizzativo dell'Autorità, in armonia con il riassetto delle Autorità di bacino nazionali.

2. Il Commissario svolge altresì i compiti propri del Segretario generale dell'Autorità di bacino, previsti dall'articolo 9 della legge regionale 16/2002.

3. Con il provvedimento di cui al comma 1 si provvede altresì alla nomina di un Commissario sostituto per l'ipotesi di assenza, vacanza o impedimento dell'organo titolare.

4. Il Commissario e il Commissario sostituto sono nominati per la durata massima di un anno e possono essere prorogati [2].

5. Al Commissario compete il trattamento previsto per il Segretario generale. Al Commissario sostituto compete un'indennità di carica fissa annuale determinata in misura forfetaria con deliberazione della Giunta regionale [3].

6. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 5 fanno carico all'unità di bilancio 2.3.1.1049 e al capitolo 9901 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.

     Art. 2. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Abrogata dall'art. 4 della L.R. 27 aprile 2012, n. 9.

[2] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 22.

[3] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 24, con la decorrenza ivi prevista.