§ 2.2.93 - Legge Regionale 11 giugno 1988, n. 44.
Modificazioni, integrazioni ed interpretazioni delle disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 stato giuridico e trattamento economico del personale
Data:11/06/1988
Numero:44


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 13. 
Art. 14. 
Art. 15. 
Art. 16. 
Art. 17. 
Art. 18. 
Art. 19. 
Art. 20. 
Art. 21. 
Art. 22. 
Art. 23. 
Art. 24. 
Art. 25. 
Art. 26. 
Art. 27. 
Art. 28. 
Art. 29. 
Art. 30. 
Art. 31. 
Art. 32. 
Art. 33. 
Art. 34. 
Art. 35. 
Art. 36. 
Art. 37. 
Art. 38. 
Art. 39. 
Art. 40. 
Art. 41. 
Art. 42. 
Art. 43. 
Art. 44. 
Art. 45. 
Art. 46. 
Art. 47. 
Art. 48. 
Art. 49. 
Art. 50. 
Art. 51. 
Art. 52. 
Art. 53. 
Art. 54. 
Art. 55. 
Art. 56. 
Art. 57. 
Art. 58. 
Art. 59. 
Art. 60. 
Art. 61. 
Art. 62. 
Art. 63. 
Art. 64. 
Art. 65. 
Art. 66. 
Art. 67. 
Art. 68. 
Art. 69. 
Art. 70. 
Art. 71. 
Art. 72. 
Art. 73. 
Art. 74. 
Art. 75. 
Art. 76. 
Art. 77. 


§ 2.2.93 - Legge Regionale 11 giugno 1988, n. 44.

Modificazioni, integrazioni ed interpretazioni delle disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale regionale.

(B.U. 13 giugno 1988, n. 74).

 

Art. 1. [1]

     1. All'articolo 3, quarto comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, sono soppresse le parole «distintamente per ciascun Servizio».

 

     Art. 2. [2]

     1. All'articolo 3 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, dopo il sesto comma è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 3. [3]

     1. All'articolo 21, settimo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, le parole «ovvero sentito il Presidente dell'Ente» sono sostituite dalle parole «ovvero d'intesa con il Presidente dell'Ente».

 

     Art. 4.

     1. All'articolo 22, primo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, sono aggiunte le parole «o da un direttore di Servizio non compreso nella Direzione dell'Ente».

 

     Art. 5.

     1. All'articolo 23, secondo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, le parole «sentito il Consiglio organizzativo.» sono sostituite dalle parole «sentita la Commissione paritetica.».

 

     Art. 6.

     1. In via d'interpretazione autentica delle disposizioni di cui agli articoli 22, 23 e 26 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, si intendono pensionabili anche le indennità dirigenziali che spettano ai sostituti dei Direttori regionali, dei Direttori degli enti regionali, dei Direttori di servizio, in caso di assenza od impedimento del titolare.

 

     Art. 7.

     1. All'articolo 28 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, dopo il primo comma, sono inseriti i seguenti:

     (Omissis).

 

     Art. 8.

     1. All'articolo 28, secondo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, la frase «le materie degli esami scritti ed orali, le prove tecniche ed attitudinali», è sostituita dalla frase «la prova scritta, quella tecnico-attitudinale nonchè le materie del colloquio».

 

     Art. 9.

     1. All'articolo 28 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, dopo il secondo comma sono Inseriti i seguenti:

     (Omissis).

 

     Art. 10.

     1. All'articolo 28, terzo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, le parole «precedente comma» sono sostituite con le parole «quarto comma».

 

     Art. 11.

     1. All'articolo 28 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, è aggiunto il seguente comma:

     (Omissis).

 

     Art. 12.

     1. All'articolo 29, primo comma, lettera c), della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, così come modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 29 agosto 1987, n. 28, il numero «35», indicante l'età, è sostituito dal numero «42».

 

     Art. 13.

     1. All'articolo 29, primo comma, lettera c), della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, così come modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 29 agosto 1987, n. 28, è soppressa la frase «, eccezion fatta per l'ammissione ai concorsi banditi per le qualifiche di commesso, agente tecnico nonchè per le qualifiche di segretario e consigliere, con profilo professionale didattico il cui limite massimo è stabilito in 42 anni».

 

     Art. 14.

     1. All'articolo 29 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 15.

     1. Il secondo comma dell'articolo 29 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 16.

     1. Ai commi quarto e quinto dell'articolo 29 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, le parole «secondo comma» sono sostituite dalle parole «quarto comma».

 

     Art. 17.

     1. All'articolo 29 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, dopo il quarto comma sono inseriti i seguenti:

     (Omissis).

 

     Art. 18.

     1. All'articolo 29, sesto comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, le parole «per soli titoli e per titoli ed esami» sono sostituite dalle parole «per prova scritta, anche a risposta sintetica, e titoli e per prova scritta, anche a risposta sintetica, e prova tecnico-attitudinale».

 

     Art. 19.

     1. All'articolo 29, nono comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, le parole «titoli ed esami» sono sostituite dalle parole «prova scritta, anche a risposta sintetica, prova tecnico-attitudinale e titoli».

 

     Art. 20.

     1. All'articolo 29, quattordicesimo comma, della legge regionale 31 agosto 1981. n. 53 il termine «24 mesi» è sostituito dal termine «36 mesi».

 

     Art. 21.

     1. Le disposizioni di cui agli articoli dal 7 al 20 compreso della presente legge si applicano anche ai concorsi banditi alla data di entrata in vigore della legge stessa, qualora non siano già iniziate le relative prove d'esame [4].

 

     Art. 22.

     1. Ai fini dell'ammissione ai concorsi interni di cui agli articoli 34 e seguenti della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, per il personale riassunto in servizio ai sensi dell'articolo 132 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, viene valutata l'anzianità maturata presso l'Amministrazione regionale e gli Enti regionali anteriormente alla cessazione del primo rapporto d'impiego.

 

     Art. 23.

     1. All'articolo 38 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 24.

     1. All'articolo 42 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, è aggiunto il seguente comma:

     (Omissis).

 

     Art. 25.

     1. Ferme restando le norme di cui agli articoli 41, 42 e 43 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, l'Amministrazione regionale è autorizzata all'assunzione di personale con contratto a tempo determinato:

     a) per la sostituzione di dipendenti assenti con diritto alla conservazione del posto, qualora sia prevedibile che la durata dell'assenza si protragga per un periodo di tempo superiore al mese, tranne nei casi in cui l'assenza sia dovuta al godimento del congedo ordinario;

     b) per la sostituzione dei dipendenti assenti dal lavoro in virtù delle disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 7, comma 1, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, fino alla data di compimento del primo anno di vita del bambino e, nel caso di prolungamento del periodo di astensione facoltativa dal lavoro di cui all'articolo 33, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, fino alla data di compimento del terzo anno di vita del bambino [5].

     2. Le assunzioni di cui al comma 1 possono essere disposte per le qualifiche non superiori a quella di consigliere ed avere durata non superiore a sei mesi, prorogabile una sola volta per ulteriori sei mesi; il contratto potrà avere durata superiore ad un anno, limitatamente alle sostituzioni di cui al comma 1, lettera b), per il tempo necessario a sostituire il dipendente assente dal lavoro e scade al completamento da parte del dipendente sostituito, dell'assenza facoltativa di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 1204/1971 e, comunque, alla data di compimento del primo anno di vita del bambino. Nel caso di prolungamento del periodo di astensione facoltativa dal lavoro di cui all'articolo 33, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, oltre la data di compimento del primo anno di vita del bambino il dipendente può essere sostituito mediante la stipula di nuovo contratto di lavoro a tempo determinato con altro soggetto [6].

     3. Il personale di cui al comma 1 non può essere riassunto in servizio prima che siano trascorsi sei mesi dalla scadenza del precedente contratto di lavoro a tempo determinato.

     4. Il personale assunto ai sensi del comma 1 dovrà possedere i requisiti previsti per l'accesso agli impieghi regionali dalla normativa vigente.

     5. Al personale assunto ai sensi del comma 1 è attribuito il trattamento economico corrispondente allo stipendio iniziale della qualifica di assunzione e si applicano le disposizioni previste dall'ordinamento vigente per il personale regionale, tenuto conto della durata limitata del rapporto d'impiego e sempre che non siano incompatibili con i caratteri del relativo contratto.

     6. Con regolamento di esecuzione, da emanarsi previo confronto con le rappresentanze sindacali, saranno disciplinati i criteri e le modalità di assunzione del personale di cui al comma 1, lettera a), nonchè individuati i profili professionali nel cui ambito operare le sostituzioni [7].

 

     Art. 26. [8]

     1. All'articolo 46, primo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 le parole «presso altra Amministrazione regionale o locale» sono sostituite dalle parole «presso altra Amministrazione statale, regionale o locale».

 

     Art. 27.

     1. L'articolo 49 della legge regionale 31 agosto 1981, n 53, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 28.

     1. All'articolo 56, secondo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, è aggiunta la frase:

     (Omissis).

 

     Art. 29.

     1. All'articolo 56 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 30.

     1. L'articolo 101 della legge regionale 31 agosto. 1981, n. 53, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 31.

     1. All'articolo 102, primo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, le parole al «precedente articolo 101» sono sostituite dalle parole «all'articolo 101, comma secondo,».

 

     Art. 32.

     1. Il primo comma dell'articolo 105della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53. è sostituito dai seguenti:

     (Omissis).

 

     Art. 33.

     1. All'articolo 110, ultimo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, da ultimo modificato con l'articolo 7 della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 33, l'indennità di lire 450.000 è elevata a lire 500.000.

 

     Art. 34.

     1. All'articolo 112 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 35.

     1. Dopo l'articolo 113 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 36.

     1. All'articolo 115 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, il terzo comma è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 37.

     1. All'articolo 117, primo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, è aggiunta la seguente lettera:

     (Omissis).

 

     Art. 38. [9]

     [1. Le indennità di cui all'articolo 118, primo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, sono elevate da lire 1.300 e 1.500 rispettivamente a lire 3.000 e 3.500.]

 

     Art. 39.

     1. Il limite di cui all'articolo 119, secondo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, è elevato a lire 35.000.

 

     Art. 40.

     1. All'articolo 123, primo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, la frazione «1/5» è sostituita dalla frazione «1/3».

     2. All'articolo 4, primo comma della legge regionale 23 aprile 1981, n. 21, le parole «del 25%» sono sostituite con la parole «di 1/3».

 

     Art. 41.

     1. All'articolo 127, secondo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, sono aggiunte le parole:

     (Omissis).

 

     Art. 42.

     1. All'articolo 130, terzo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, è aggiunta la seguente lettera:

     (Omissis).

 

     Art. 43.

     1. All'articolo 132, primo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, come integrato dall'articolo 9 della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 33, dopo le parole «del Corpo forestale regionale» è aggiunta la locuzione «e per fronteggiare stati d'emergenza dichiarati tali ai sensi dell'articolo 9, secondo comma, della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64.».

 

     Art. 44.

     1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 138 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, viene attribuito al personale cessato dal servizio anteriormente al 2 gennaio 1988 il trattamento regionale di adeguamento, definitivo o provvisorio computando nella retribuzione pensionabile, per gli anni 1988 e 1989, l'importo dell'assegno riassorbibile nella misura stabilita per gli stessi anni per il personale in attività di servizio, secondo quanto previsto dall'articolo 70 della presente legge, fatti salvi i successivi conguagli.

     2 La predetta norma non trova applicazione nei confronti del personale in quiescenza di cui agli articoli 100 e 115 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48.

 

     Art. 45.

     1. All'articolo 140 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, è aggiunto il seguente comma:

     (Omissis).

 

     Art. 46.

     1. All'articolo 151 bis della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, come inserito dall'articolo 16 della legge regionale 9 dicembre 1982, n. 81, dopo le parole «cui è affidata la direzione» sono aggiunte le parole «o l'assistenza».

 

     Art. 47. [10]

     1. In via di interpretazione autentica della disposizione di cui all'articolo 155, quinto comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 come modificato dall'articolo 18 della legge regionale 9 dicembre 1982, n. 81, ai Comitato di gestione si intende attribuita la competenza a regolamentare, ove necessario, la concessione delle prestazioni di natura sociale ed assistenziale previste dall'articolo 153 della legge regionale 53/1981.

 

     Art. 48.

     1. All'articolo 160 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, dopo il settimo comma è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 49.

     1. All'articolo 161, primo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 le parole «non soggetto all'obbligo dell'iscrizione all'I.N.A.I.L.» sono soppresse.

 

     Art. 50.

     1. All'articolo 161 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 51.

     1. All'articolo 168, quarto comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 le parole «della Segreteria generale della Presidenza della Giunta» sono sostituite dalle parole «di qualifica non inferiore a quella di segretario».

 

     Art. 52.

     1. All'articolo 168, ottavo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 sono aggiunte le parole:

     (Omissis).

 

     Art. 53.

     1. All'articolo 169, quinto comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, sono aggiunte le parole:

     (Omissis).

 

     Art. 54.

     1. All'articolo 169 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, dopo l'ottavo comma sono aggiunti i seguenti:

     (Omissis).

 

     Art. 55.

     1. Il termine per la presentazione delle domande di cui all'articolo 199 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, è prorogato fino al novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 56.

     1. Nell'ambito delle Direzioni regionali, Enti regionali o Servizi autonomi 4 aventi strutture dipendenti dislocate in località diverse del territorio regionale, il Direttore regionale, di Ente o di Servizio autonomo competente, può, in relazione o a particolari aggravi dei carichi di lavoro connessi ai programmi di attività della Direzione medesima, affidare il lavoro di istruzione di determinate pratiche anche a strutture non competenti per territorio o per materia [11] della Direzione regionale, Ente regionale o Servizio autonomo medesimo.

     2. Per lo svolgimento di attività di analisi, preparatorie o ripetitive, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad avvalersi, attraverso apposite convenzioni, da approvarsi con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore delegato agli affari del personale, sentito il Consiglio di amministrazione, di Enti pubblici o privati in possesso dei necessari requisiti.

     3. (Omissis) [12].

 

     Art. 57.

     1. Al personale che venga riammesso in servizio ai sensi dell'articolo 132 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, viene attribuito alla data di riammissione uno stipendio corrispondente alla somma dello stipendio iniziale e della quota salario di riallineamento di cui all'articolo 23, sesto comma, della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49.

     2. A tal fine viene valutato, ai soli fini economici, il servizio effettivo di ruolo prestato presso la Regione anteriormente alla cessazione del precedente rapporto d'impiego.

     3. Per la determinazione della quota suddetta la data del 31 dicembre 1982, indicata al secondo comma dell'articolo 23 ed al primo comma dell'articolo 26 della sopracitata legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49, va sostituita dalla data di cessazione del precedente rapporto d'impiego.

     4. Ai fini dell'applicazione del suddetto articolo 26, primo comma, della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49, per «stipendio in godimento» e per «stipendio iniziale» s'intende lo stipendio iniziale attribuito alla data di riammissione in servizio.

     5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al personale che sia stato riammesso in servizio successivamente al 31 dicembre 1982.

 

     Art. 58.

     1. Dopo l'articolo 16 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54, così come modificato dall'articolo 19 della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49, e dall'articolo 1 della legge regionale 24 giugno 1985, n. 26, è aggiunto il seguente articolo:

     (Omissis).

 

     Art. 59. [13]

     1. All'articolo 5 della legge regionale 29 agosto 1987, n. 28, dopo il comma 2 inserito il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 60.

     1. All'articolo 22, comma 1, della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 33, dopo le parole «Al personale regionale inquadrato nel ruolo unico regionale ai sensi» sono aggiunte le parole «dell'articolo 45 della legge regionale 9 dicembre 1982, n. 81.».

 

     Art. 61.

     1. All'articolo 79, primo comma, della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, così come sostituito dall'articolo 14, secondo comma, della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49, la parola «mensilmente» è sostituita dalla parola «semestralmente».

     (Omissis).

 

     Art. 62.

     1. Al fine di garantire chiarezza, trasparenza e pubblicità all'azione amministrativa, l'Assessore delegato agli affari del personale presenterà al Consiglio regionale, entro il mese di settembre di ogni anno, una relazione contenente informazioni e dati sull'attività di amministrazione del personale svolta nell'anno precedente avanzando eventuali progetti per una razionalizzazione dell'organizzazione del lavoro della produttività e su tutte le altre misure dirette a migliorare l'efficacia dell'attività amministrativa e l'efficienza degli uffici [14].

 

     Art. 63. [15]

     1. All'articolo 16, quinto comma, della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 64. [16]

     1. All'articolo 16 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, dopo il quinto comma è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 65. [17]

     1. La competenza relativa alle assunzioni ed alla gestione del personale a tempo indeterminato, con trattamento economico-normativo disciplinato dalle norme del contratto di lavoro del settore alberghiero, presso il Centro alberghiero di Marina di Aurisina, di cui all'articolo 49 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, è trasferita all'Istituto regionale per la formazione professionale.

 

     Art. 66.

     1. Quando leggi o regolamenti prevedono l'emanazione di decreti o comunque provvedimenti del Presidente della Giunta regionale in relazione alla materia del personale e dell'organizzazione regionale, la relativa competenza si intende attribuita all'Assessore delegato agli affari del personale.

 

     Art. 67.

     1. I posti della qualifica di dirigente portati in aumento dall'articolo 259, tabella «A», delle leggi regionali 1° marzo 1988, n. 7 e 1° marzo 1988, n. 8, vengono conferiti con effetto dal 1° gennaio 1989.

     2. Ai sensi del quinto comma dell'articolo 20 della legge regionale 24 giugno 1983, n. 54, per data di entrata in vigore della legge di riforma si intende la data del 1° gennaio 1989.

 

     Art. 68.

     1. In fase di prima attuazione delle leggi regionali 1° marzo 1988, n. 7 e 1° marzo 1988, n. 8, le assegnazioni del personale a seguito di istituzione, soppressione o accorpamento di Direzioni regionali, Enti regionali o Servizi autonomi, disposti dalle leggi medesime, avvengono con decreto dell'Assessore delegato agli affari del personale, previo confronto con le rappresentanze sindacali, nell'ipotesi di trasferimento di sede al dipendente: spetta l'indennità di cui all'articolo 133 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53.

     2 Il decreto di cui al comma 1 sarà emanato almeno quindici giorni prima dell'entrata in vigore delle leggi regionali 1° marzo 1988, n. 7 e 1° marzo 1988, n. 8.

 

     Art. 69.

     1. I vincitori dei concorsi interni per titoli per l'accesso alla qualifica funzionale di dirigente, banditi con D.P.G.R. 4 gennaio 1988, n. 1/Pres., e con D.P.G.R. 4 gennaio 1988, n. 2/Pres., sono tenuti ad effettuare il periodo di prova, eccezion fatta per i dipendenti che vengono collocati a riposo per compimento del sessantacinquesimo anno di età o del quarantesimo anno di servizio utile ovvero cessati dal servizio per morte o per dispensa dal servizio, disposta d'ufficio per motivi di salute, nel periodo compreso tra il giorno successivo alla data di scadenza del termine previsto dal bando di concorso per la presentazione delle domande e la data del compimento del periodo di prova.

 

     Art. 70.

     1. Al personale del ruolo unico regionale, in servizio alla data del 1° gennaio 1988 e successiva, viene corrisposto, quale anticipazione sui miglioramenti economici che deriveranno dalla revisione contrattuale da definirsi con apposita legge regionale, un assegno lordo mensile, fatti salvi i successivi conguagli, nelle misure risultanti dall'allegato prospetto n. 1.

     2. Gli importi di cui all'allegato prospetto n. 1 vanno corrisposti anche sulla tredicesima mensilità e sul salario aggiuntivo e sono soggetti alle ritenute erariali, previdenziali ed assistenziali.

     3. Gli stessi sono corrisposti in quanto competa lo stipendio e sono ridotti, nella stessa proporzione, in ogni posizione di stato che comporti la riduzione dello stipendio medesimo.

     4. La tabella «C» allegata alla legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49, viene sostituita dalla nuova tabella «C» allegata alla presente legge [18].

 

     Art. 71.

     1. Al personale del ruolo unico regionale in servizio al 1° gennaio 1989 il maturato di anzianità viene rideterminato moltiplicando il maturato in godimento per il coefficiente dato dal rapporto tra il salario individuale di anzianità di cui alla tabella «C» allegata alla presente legge e la classe di stipendio di cui all'articolo 23, primo comma, della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49, individuati in base alla qualifica posseduta a tale data.

     2. L'eventuale differenza tra il maturato di anzianità di cui al precedente comma ed il maturato in godimento al 31 dicembre 1988 viene attribuita al dipendente, a titolo di stipendio, con effetto dal 1° luglio 1989.

     3. Per maturato in godimento si intende la differenza tra lo stipendio in godimento alla data del 31 dicembre 1988 e lo stipendio iniziale della qualifica di appartenenza previsto, con decorrenza 1° ottobre 1987, dalla tabella «B» allegata alla legge regionale 26 ottobre 1987, n. 33, detratti gli eventuali scatti anticipati attribuiti ai sensi dell'articolo 104, ottavo e decimo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni e detratta l'eventuale eccedenza tra il maturato in godimento ed il maturato teorico risultante in sede di prima applicazione dell'articolo 23 della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49.

 

     Art. 72.

     1. I benefici della presente legge non si applicano al personale di cui all'articolo 187 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53.

 

     Art. 73.

     1. Il personale che alla data del 31 maggio 1988 e alla data di entrata in vigore della presente legge si trovi in posizione di comando alla Regione ai sensi dell'articolo 44 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, dell'articolo 5, punto 2) della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52, ed ai sensi degli articoli 44 e 110 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 può essere inquadrato, previo assenso dell'Amministrazione di provenienza, nella qualifica funzionale corrispondente alla qualifica o livello formalmente rivestiti presso l'Ente di provenienza secondo l'equiparazione di cui alla Tabella A allegata alla presente legge [19].

     2. L'inquadramento del personale di cui al comma 1 ha effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è disposto a domanda dell'interessato da presentarsi entro sessanta giorni dalla data medesima e previo parere favorevole del direttore regionale, di Ente o di Servizio autonomo presso cui l'interessato presta servizio alla data d'inquadramento.

     3. Il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva le anzianità maturate nelle corrispondenti carriere o qualifiche o livelli rivestiti presso l'Amministrazione di provenienza.

     4. Al personale di cui al presente articolo spetta alla data d'inquadramento uno stipendio determinato sommando i seguenti elementi:

     a) stipendio in godimento alla medesima data presso l'Ente di provenienza, comprensivo degli aumenti periodici nonchè degli altri assegni fissi e continuativi;

     b) quota di salario di riallineamento di cui all'articolo 23, sesto comma, della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 22 della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 33. Dal trattamento economico di cui alla lettera a) va detratto il beneficio contrattuale conseguito alla data d'inquadramento presso l'Ente di provenienza riferibile al triennio 1988-1990 con esclusione degli importi attribuiti a titolo di riequilibrio tra anzianità economica ed anzianità giuridica. Ai fini dell'applicazione del comma 3 dell'articolo 22 della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 33, lo stipendio iniziale contemplato nell'articolo 26, primo comma, della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49 va individuato in base ai valori previsti con decorrenza 1° ottobre 1987 dalla tabella "B" allegata alla citata legge regionale 26 ottobre 1987, n. 33 [20].

     5. Al personale inquadrato ai sensi del presente articolo, spetta l'eventuale differenza tra l'assegno di cui all'articolo 70 e l'importo del beneficio contrattuale conseguito presso l'Ente di provenienza determinato ai sensi del comma 4, lettera b).

 

     Art. 74.

     1. Il personale che, alla data di entrata in vigore alla presente legge, sia utilizzato in modo continuativo dall'Amministrazione regionale con contratto d'opera per lo svolgimento, presso l'Ufficio stampa e pubbliche relazioni, di attività di teleoperatore montaggista da almeno due anni e che sia in possesso di tutti i requisiti previsti per l'assunzione agli impieghi regionali, può essere inquadrato nel ruolo unico regionale con la qualifica di segretario.

     2. Qualora, alla data di entrata in vigore delle presente legge, il personale di cui al comma 1 non sia in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla qualifica di segretario, detto personale è inquadrato nella qualifica di coadiutore.

     3. L'inquadramento del personale di cui al presente articolo ha effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è disposto, nel limite di tre unità a domanda dell'interessato da presentarsi entro sessanta giorni dalla data medesima.

     4. Al personale di cui al presente articolo spetta alla data di entrata in vigore della presente legge, il trattamento economico corrispondente allo stipendio iniziale della qualifica d'inquadramento.

     5. L'inquadramento del personale di cui al presente articolo si consegue previo superamento di una prova d'esame tecnico-pratica, i cui criteri e modalità di svolgimento saranno stabiliti dalla Giunta regionale con apposita deliberazione da approvarsi previo confronto con le rappresentanze sindacali.

 

     Art. 75.

     1. Per sopperire alle crescenti immediate esigenze di funzionalità dell'apparato burocratico ed in conseguenza degli inquadramenti di cui agli articoli 73 e 74, il numero dei posti dell'organico del personale del ruolo unico regionale di cui alla Tabella «A» allegata alla legge regionale 1° marzo 1988, n. 7, viene aumentato, per ciascuna qualifica funzionale, delle unità corrispondenti al numero del personale inquadrato ai sensi dei citati articoli 73 e 74.

 

     Art. 76.

     1. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 6 e 45 fanno carico al capitolo 154 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988, ed al corrispondente capitolo di bilancio per gli anni successivi.

     2. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 25, 33, 70, 71, 73, comma 5, e 74, fanno carico ai capitoli 150, 154 e 155 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988, ed ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.

     3. Gli stanziamenti, in termini di competenza, dei precitati capitoli vengono, conseguentemente, così elevati:

     a) capitolo 150: lire 5.710 milioni, suddivisi in ragione di lire 1.850 milioni per l'anno 1988 e lire 1.930 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990;

     b) capitolo 154: lire 3.185 milioni, suddivisi in ragione di lire 1.025 milioni per l'anno 1988 e lire 1.080 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990;

     c) capitolo 155: lire 1.910 milioni, suddivisi in ragione di lire 610 milioni per l'anno 1988 e lire 650 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990.

     4. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 28 e 29 fanno carico rispettivamente ai capitoli 157 e 168 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988, ed ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi. Nella denominazione del predetto capitolo 157, dopo la locuzione «lavori svolti in economica» viene inserita la locuzione «e al porto d'armi delle guardie forestali».

     5. Gli stanziamenti, in termini di competenza, dei precitati capitoli vengono, conseguentemente, così elevati:

     a) capitolo 157: lire 210 milioni, suddivisi in ragione di lire 70 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 1990;

     b) capitolo 168: lire 60 milioni, suddivisi in ragione di lire 20 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 1990.

     6. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 38 e 39 e dell'articolo 40 comma 1, fanno carico ai capitoli 152 e 153 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988, ed ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.

     7. Gli stanziamenti, in termini di competenza, dei precitati capitoli vengono, conseguentemente, così elevati:

     a) capitolo 152: lire 1.250 milioni, suddivisi in ragione di lire 430 milioni per l'anno 1988 e lire 410 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990;

     b) capitolo 153: lire 60 milioni, suddivisi in ragione di lire 20 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 1990.

     8. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 50 fanno carico al capitolo 167 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988, ed al corrispondente capitolo di bilancio per gli anni successivi.

     9. Lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, del precitato capitolo 167 viene, conseguentemente, elevato di lire 6 milioni, suddivisi in ragione di lire 2 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 1990.

     10. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 44 fanno carico ai capitoli 158, 160 e 163 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988, ed ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.

     11. Gli stanziamenti, in termini di competenza, dei precitati capitoli vengono, conseguentemente, così elevati:

     a) capitolo 158: lire 950 milioni, suddivisi in ragione di lire 260 milioni per l'anno 1988 e lire 345 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990;

     b) capitolo 160: lire 260 milioni, suddivisi in ragione di lire 60 milioni per l'anno 1988 e lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990;

     c) capitolo 163: lire 350 milioni, suddivisi in ragione di lire 70 milioni per l'anno 1988 e lire 140 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990.

     12. Per le finalità previste dall'articolo 56, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988, è istituito - alla Rubrica n. 2 - programma 0.6.1. - spese correnti - Categoria 1.4. Sezione I - il capitolo 228 [1.1.148.1.01.01] con la denominazione: «Spese per l'affidamento a terzi di compiti concernenti attività di analisi, preparatorie o ripetitive» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 150 milioni, suddiviso in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 1990.

     13. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 228 viene inserito nell'elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.

     14. All'onere complessivo, in termini di competenza, di lire 14.101 milioni si provvede come segue:

     a) per lire 4.351 milioni, suddivisi in ragione di lire 2.017 milioni per l'anno 1988 e lire 1.167 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990, mediante storno, di pari importo, dal capitolo 1080 dello stato di previsione precitato;

     b) per lire 9.750 milioni, suddivisi in ragione di lire 2.450 milioni per l'anno 1988 e lire 3.650 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990, mediante storno, di pari importo, dal capitolo 1081 dello stato di previsione precitato.

     15. Gli stanziamenti, in termini di cassa, dei precitati capitoli vengono così elevati:

     a) capitolo 150 - lire 1.850 milioni;

     b) capitolo 152 - lire 430 milioni;

     c) capitolo 153 - lire 20 milioni;

     d) capitolo 154 - lire 1.025 milioni;

     e) capitolo 155 - lire 610 milioni;

     f) capitolo 157 - lire 70 milioni;

     g) capitolo 158 - lire 260 milioni;

     h) capitolo 160 - lire 60 milioni;

     i) capitolo 163 - lire 70 milioni;

     l) capitolo 167 - lire 2 milioni;

     m) capitolo 168 - lire 20 milioni;

     n) capitolo 228 - lire 50 milioni;

     16. All'onere complessivo di lire 4.467 milioni, in termini di cassa, si fa fronte:

     a) per lire 2.267 milioni mediante storno, di pari importo, dal predetto capitolo 1080 dello stato di previsione precitato;

     b) per lire 2.200 milioni mediante storno, di pari importo, dal predetto capitolo 1081 dello stato di previsione precitato.

 

     Art. 77.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

 

Prospetto n. 1

(riferito all'articolo 70)

------------------------------------------------------------------

Qualifiche                   Importo mensile       Ulteriore importo

                            lordo dall'1.1.1988       mensile lordo

                                                      dall'1.5.1989

 

Commesso                          70.000                30.000

Agente tecnico                    80.000                35.000

Coadiutore- guardia               90.000                40.000

Segretario - maresciallo         105.000                45.000

Consigliere                      130.000                55.000

Funzionario                      160.000                70.000

Dirigente                        230.000                100.000

 

 

Tabella «A»

(riferita all'articolo 73)

------------------------------------------------------------------

Ente di provenienza   Livello o qualifica di    Qualifica

                       provenienza               funzionale

                                                 d'inquadramento

 

Comune                Coadiutore                coadiutore

                       amministrativo -- IV

                       qualifica funzionale ex

                       D.P.R. 347/83

Comune                Applicato di concetto,    segretario

                       geometra -V qualifica

                       funzionale ex D.P.R.

                       347/83

Comune                VI qualifica funzionale   segretario

                       ex D.P.R. 347/83

Comune                Istruttore direttivo,     consigliere

                       VII qualifica

                       funzionale ex D.P.R.

                       347/83

Comune                Capo sezione              consigliere

                       amministrativo VIII

                       qualifica funzionale ex

                       D.P.R. 347/83

Comune                I qualifica               funzionario

                       dirigenziale ex D.P.R.

                       347/83

Provincia             Applicato - IV            coadiutore

                       qualifica funzionale ex

                       D.P.R. 347/83

Provincia             Applicato di concetto,    segretario

                       istruttore

                       amministrativo

                       assistente di cattedra

                       - VI qualifica

                       funzionale ex D.P.R.

                       347/83

Provincia             VII qualifica             consigliere

                       funzionale ex D.P.R.

                       347/83

 

Provincia             Ingegnere VIII            consigliere

                       qualifica funzionale ex

                       D.P.R. 347/83

Consorzio di          Impiegato di concetto -   segretario

bonifica sviluppo     VI fascia funzionale

agricoltura Bassa

Friulana

Consorzio tecnico-    VIII qualifica            consigliere

urbanistico di        funzionale ex D.p.R.

Gradisca d'Isonzo     347/83

Consorzio Ufficio     V fascia funzionale       coadiutore

economia bonifica

montana Prealpi

Giulie

Consorzio Ufficio     VI fascia funzionale      segretario

economia bonifica

montana Prealpi

Giulie

Consorzio autoporto   Responsabile tecnico -    segretario

di Fernetti           VI livello ex D.P.R.

                       347/83

Consorzio acquedotto  VII qualifica             consigliere

Friuli Centrale       funzionale ex D.P.R.

                       347/83

Consorzio assistenza  Insegnante/educatore      segretario

medico

psicopedagogica

Udine

Comunità montana      III qualifica             agente tecnico

                       funzionale D.P.R.

                       347/83

Comunità montana      IV qualifica funzionale   coadiutore

                       ex D.P.R. 347/83

Comunità montana      VI qualifica funzionale   segretario

                       D.P.R. 347/83

Provincia autonoma    Operatore                 coadiutore

di Trento             amministrativo IV

                       livello ex L.P. 8/84

Regione del Veneto    Esecutore - IV livello    coadiutore

                       L.R. 30/84

Regione del Veneto    Istruttore - VI livello   segretario

                       qualifica funzionale ex

                       L.R. 30/84

Regione del Veneto    Istruttore direttivo -    consigliere

                       VII qualifica

                       funzionale ex L.R.

                       30/84

Regione Piemonte      VII qualifica             consigliere

                       funzionale ex L.R.

                       40/84

Regione Sardegna      Segretario - V fascia     segretario

                       funzionale ex L.R. 6/86

Regione Valle         Segretario - VII          segretario

d'Aosta               livello ex L.R. 32/83

U.S.L.                Coadiutore                coadiutore

                       amministrativo/operator

                       e tecnico

U.S.L.                Assistente                segretario

                       tecnico/amministrativo

 

U.S.L.                Farmacista                consigliere

U.S.L.                Collaboratore/vicediret   consigliere

                       tore amministrativo

U.S.L.                Direttore                 funzionario

                       amministrativo/Vicedire

                       ttore sanitario

U.S.L.                Direttore                 dirigente

                       amministrativo- capo

                       servizio

C.C.I.A.A. di         VI qualifica funzionale   segretario

Pordenone             ex D.P.R. 665/84

ACEGA                 I gruppo funzionale       funzionario

I.A.C.P.              III fascia funzionale     coadiutore

I.A.C.P.              IV fascia funzionale      segretario

E.Z.I.T.              Capo servizio tecnico     funzionario

FF.SS.                Capo gestione             consigliere

Ministero P.I.        Docente                   consigliere

Università di         Assistente                segretario

Trieste               amministrativo

Ministero LL.PP.      Coadiutore principale     coadiutore

Ufficio Distrettuale  Vicedirettore             consigliere

II.DD.

 

 

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 54 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.

[2] Articolo abrogato dall'art. 54 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.

[3] Articolo abrogato dall'art. 54 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.

[4] Ai sensi dell'interpretazione autentica di cui all'art. 21 della L.R. 15 maggio 1989, n. 13, l'applicazione della norma «si intende riferita esclusivamente a quelle fasi delle procedure di concorso non ancora espletate alla data di entrata in vigore della citata legge regionale, mentre non si intendono applicabili a speciali normative regionali vigenti in materia di assunzione di personale per esigenze eccezionali connesse all'esercizio di particolari funzioni».

[5] Lettera così sostituita dall'art. 23 della L.R. 9 settembre 1997, n. 31.

[6] Comma già modificato dall'art. 22 della L.R. 15 maggio 1989, n. 13, ora così integrato dall'art. 23 della L.R. 9 settembre 1997, n. 31.

[7] Comma così integrato dall'art. 22, comma 2, della L.R. 15 maggio 1989, n. 13.

[8] Articolo abrogato dall'art. 54 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.

[9] Articolo abrogato dall'art. 12 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 22.

[10] Articolo abrogato dall'art. 11 della L.R. 29 dicembre 2016, n. 25.

[11] Comma così integrato dall'art. 24 della L.R. 9 settembre 1997, n. 31.

[12] Comma abrogato dall'art. 3 della L.R. 7 maggio 1996, n. 20.

[13] Articolo abrogato dall'art. 54 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.

[14] Articolo così modificato dall'art. 45 della L.R. 19 agosto 1996, n. 31.

[15] Articolo abrogato dall'art. 37 della L.R. 21 luglio 2017, n. 27.

[16] Articolo abrogato dall'art. 37 della L.R. 21 luglio 2017, n. 27.

[17] Articolo abrogato dall'art. 37 della L.R. 21 luglio 2017, n. 27.

[18] Il riferimento andava correttamente fatto alla tabella allegata alla L.R. n. 53/1981.

[19] Ai sensi dell'interpretazione autentica di cui all'art. 24 della L.R. 15 maggio 1989, n. 13 per «personale in posizione di comando si intende anche quello indicato dall'art. 25 della L.R. 20 ottobre 1987, n. 33».

[20] Frase aggiunta dall'art. 24, comma 2, della L.R. 15 maggio 1989, n. 13.