Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.2 stato giuridico e trattamento economico del personale |
Data: | 11/06/1988 |
Numero: | 44 |
§ 2.2.93 - Legge Regionale 11 giugno 1988, n. 44.
Modificazioni, integrazioni ed interpretazioni delle disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale regionale.
(B.U. 13 giugno 1988, n. 74).
1. All'articolo 3, quarto comma, della
1. All'articolo 3 della
(Omissis).
1. All'articolo 21, settimo comma, della
1. All'articolo 22, primo comma, della
1. All'articolo 23, secondo comma, della
1. In via d'interpretazione autentica delle disposizioni di cui agli articoli 22, 23 e 26 della
1. All'articolo 28 della
(Omissis).
1. All'articolo 28, secondo comma, della
1. All'articolo 28 della
(Omissis).
1. All'articolo 28, terzo comma, della
1. All'articolo 28 della
(Omissis).
1. All'articolo 29, primo comma, lettera c), della
1. All'articolo 29, primo comma, lettera c), della
1. All'articolo 29 della
(Omissis).
1. Il secondo comma dell'articolo 29 della
(Omissis).
1. Ai commi quarto e quinto dell'articolo 29 della
1. All'articolo 29 della
(Omissis).
1. All'articolo 29, sesto comma, della
1. All'articolo 29, nono comma, della
1. All'articolo 29, quattordicesimo comma, della
1. Le disposizioni di cui agli articoli dal 7 al 20 compreso della presente legge si applicano anche ai concorsi banditi alla data di entrata in vigore della legge stessa, qualora non siano già iniziate le relative prove d'esame [4].
1. Ai fini dell'ammissione ai concorsi interni di cui agli articoli 34 e seguenti della
1. All'articolo 38 della
(Omissis).
1. All'articolo 42 della
(Omissis).
1. Ferme restando le norme di cui agli articoli 41, 42 e 43 della
a) per la sostituzione di dipendenti assenti con diritto alla conservazione del posto, qualora sia prevedibile che la durata dell'assenza si protragga per un periodo di tempo superiore al mese, tranne nei casi in cui l'assenza sia dovuta al godimento del congedo ordinario;
b) per la sostituzione dei dipendenti assenti dal lavoro in virtù delle disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 7, comma 1, della
2. Le assunzioni di cui al comma 1 possono essere disposte per le qualifiche non superiori a quella di consigliere ed avere durata non superiore a sei mesi, prorogabile una sola volta per ulteriori sei mesi; il contratto potrà avere durata superiore ad un anno, limitatamente alle sostituzioni di cui al comma 1, lettera b), per il tempo necessario a sostituire il dipendente assente dal lavoro e scade al completamento da parte del dipendente sostituito, dell'assenza facoltativa di cui all'articolo 7, comma 1, della
3. Il personale di cui al comma 1 non può essere riassunto in servizio prima che siano trascorsi sei mesi dalla scadenza del precedente contratto di lavoro a tempo determinato.
4. Il personale assunto ai sensi del comma 1 dovrà possedere i requisiti previsti per l'accesso agli impieghi regionali dalla normativa vigente.
5. Al personale assunto ai sensi del comma 1 è attribuito il trattamento economico corrispondente allo stipendio iniziale della qualifica di assunzione e si applicano le disposizioni previste dall'ordinamento vigente per il personale regionale, tenuto conto della durata limitata del rapporto d'impiego e sempre che non siano incompatibili con i caratteri del relativo contratto.
6. Con regolamento di esecuzione, da emanarsi previo confronto con le rappresentanze sindacali, saranno disciplinati i criteri e le modalità di assunzione del personale di cui al comma 1, lettera a), nonchè individuati i profili professionali nel cui ambito operare le sostituzioni [7].
1. All'articolo 46, primo comma, della
1. L'articolo 49 della
(Omissis).
1. All'articolo 56, secondo comma, della
(Omissis).
1. All'articolo 56 della
(Omissis).
1. L'articolo 101 della legge regionale 31 agosto. 1981, n. 53, è sostituito dal seguente:
(Omissis).
1. All'articolo 102, primo comma, della
1. Il primo comma dell'articolo 105della
(Omissis).
1. All'articolo 110, ultimo comma, della
1. All'articolo 112 della
(Omissis).
1. Dopo l'articolo 113 della
(Omissis).
1. All'articolo 115 della
(Omissis).
1. All'articolo 117, primo comma, della
(Omissis).
[1. Le indennità di cui all'articolo 118, primo comma, della
1. Il limite di cui all'articolo 119, secondo comma, della
1. All'articolo 123, primo comma, della
2. All'articolo 4, primo comma della
1. All'articolo 127, secondo comma, della
(Omissis).
1. All'articolo 130, terzo comma, della
(Omissis).
1. All'articolo 132, primo comma, della
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 138 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, viene attribuito al personale cessato dal servizio anteriormente al 2 gennaio 1988 il trattamento regionale di adeguamento, definitivo o provvisorio computando nella retribuzione pensionabile, per gli anni 1988 e 1989, l'importo dell'assegno riassorbibile nella misura stabilita per gli stessi anni per il personale in attività di servizio, secondo quanto previsto dall'articolo 70 della presente legge, fatti salvi i successivi conguagli.
2 La predetta norma non trova applicazione nei confronti del personale in quiescenza di cui agli articoli 100 e 115 della
1. All'articolo 140 della
(Omissis).
1. All'articolo 151 bis della
1. In via di interpretazione autentica della disposizione di cui all'articolo 155, quinto comma, della
1. All'articolo 160 della
(Omissis).
1. All'articolo 161, primo comma, della
1. All'articolo 161 della
(Omissis).
1. All'articolo 168, quarto comma, della
1. All'articolo 168, ottavo comma, della
(Omissis).
1. All'articolo 169, quinto comma, della
(Omissis).
1. All'articolo 169 della
(Omissis).
1. Il termine per la presentazione delle domande di cui all'articolo 199 della
1. Nell'ambito delle Direzioni regionali, Enti regionali o Servizi autonomi 4 aventi strutture dipendenti dislocate in località diverse del territorio regionale, il Direttore regionale, di Ente o di Servizio autonomo competente, può, in relazione o a particolari aggravi dei carichi di lavoro connessi ai programmi di attività della Direzione medesima, affidare il lavoro di istruzione di determinate pratiche anche a strutture non competenti per territorio o per materia [11] della Direzione regionale, Ente regionale o Servizio autonomo medesimo.
2. Per lo svolgimento di attività di analisi, preparatorie o ripetitive, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad avvalersi, attraverso apposite convenzioni, da approvarsi con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore delegato agli affari del personale, sentito il Consiglio di amministrazione, di Enti pubblici o privati in possesso dei necessari requisiti.
3. (Omissis) [12].
1. Al personale che venga riammesso in servizio ai sensi dell'articolo 132 del
2. A tal fine viene valutato, ai soli fini economici, il servizio effettivo di ruolo prestato presso la Regione anteriormente alla cessazione del precedente rapporto d'impiego.
3. Per la determinazione della quota suddetta la data del 31 dicembre 1982, indicata al secondo comma dell'articolo 23 ed al primo comma dell'articolo 26 della sopracitata
4. Ai fini dell'applicazione del suddetto articolo 26, primo comma, della
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al personale che sia stato riammesso in servizio successivamente al 31 dicembre 1982.
1. Dopo l'articolo 16 della
(Omissis).
1. All'articolo 5 della
(Omissis).
1. All'articolo 22, comma 1, della
1. All'articolo 79, primo comma, della
(Omissis).
1. Al fine di garantire chiarezza, trasparenza e pubblicità all'azione amministrativa, l'Assessore delegato agli affari del personale presenterà al Consiglio regionale, entro il mese di settembre di ogni anno, una relazione contenente informazioni e dati sull'attività di amministrazione del personale svolta nell'anno precedente avanzando eventuali progetti per una razionalizzazione dell'organizzazione del lavoro della produttività e su tutte le altre misure dirette a migliorare l'efficacia dell'attività amministrativa e l'efficienza degli uffici [14].
1. All'articolo 16, quinto comma, della
(Omissis).
1. All'articolo 16 della
(Omissis).
1. La competenza relativa alle assunzioni ed alla gestione del personale a tempo indeterminato, con trattamento economico-normativo disciplinato dalle norme del contratto di lavoro del settore alberghiero, presso il Centro alberghiero di Marina di Aurisina, di cui all'articolo 49 della
1. Quando leggi o regolamenti prevedono l'emanazione di decreti o comunque provvedimenti del Presidente della Giunta regionale in relazione alla materia del personale e dell'organizzazione regionale, la relativa competenza si intende attribuita all'Assessore delegato agli affari del personale.
1. I posti della qualifica di dirigente portati in aumento dall'articolo 259, tabella «A», delle leggi regionali 1° marzo 1988, n. 7 e 1° marzo 1988, n. 8, vengono conferiti con effetto dal 1° gennaio 1989.
2. Ai sensi del quinto comma dell'articolo 20 della
1. In fase di prima attuazione delle leggi regionali 1° marzo 1988, n. 7 e 1° marzo 1988, n. 8, le assegnazioni del personale a seguito di istituzione, soppressione o accorpamento di Direzioni regionali, Enti regionali o Servizi autonomi, disposti dalle leggi medesime, avvengono con decreto dell'Assessore delegato agli affari del personale, previo confronto con le rappresentanze sindacali, nell'ipotesi di trasferimento di sede al dipendente: spetta l'indennità di cui all'articolo 133 della
2 Il decreto di cui al comma 1 sarà emanato almeno quindici giorni prima dell'entrata in vigore delle leggi regionali 1° marzo 1988, n. 7 e 1° marzo 1988, n. 8.
1. I vincitori dei concorsi interni per titoli per l'accesso alla qualifica funzionale di dirigente, banditi con D.P.G.R. 4 gennaio 1988, n. 1/Pres., e con D.P.G.R. 4 gennaio 1988, n. 2/Pres., sono tenuti ad effettuare il periodo di prova, eccezion fatta per i dipendenti che vengono collocati a riposo per compimento del sessantacinquesimo anno di età o del quarantesimo anno di servizio utile ovvero cessati dal servizio per morte o per dispensa dal servizio, disposta d'ufficio per motivi di salute, nel periodo compreso tra il giorno successivo alla data di scadenza del termine previsto dal bando di concorso per la presentazione delle domande e la data del compimento del periodo di prova.
1. Al personale del ruolo unico regionale, in servizio alla data del 1° gennaio 1988 e successiva, viene corrisposto, quale anticipazione sui miglioramenti economici che deriveranno dalla revisione contrattuale da definirsi con apposita legge regionale, un assegno lordo mensile, fatti salvi i successivi conguagli, nelle misure risultanti dall'allegato prospetto n. 1.
2. Gli importi di cui all'allegato prospetto n. 1 vanno corrisposti anche sulla tredicesima mensilità e sul salario aggiuntivo e sono soggetti alle ritenute erariali, previdenziali ed assistenziali.
3. Gli stessi sono corrisposti in quanto competa lo stipendio e sono ridotti, nella stessa proporzione, in ogni posizione di stato che comporti la riduzione dello stipendio medesimo.
4. La tabella «C» allegata alla
1. Al personale del ruolo unico regionale in servizio al 1° gennaio 1989 il maturato di anzianità viene rideterminato moltiplicando il maturato in godimento per il coefficiente dato dal rapporto tra il salario individuale di anzianità di cui alla tabella «C» allegata alla presente legge e la classe di stipendio di cui all'articolo 23, primo comma, della
2. L'eventuale differenza tra il maturato di anzianità di cui al precedente comma ed il maturato in godimento al 31 dicembre 1988 viene attribuita al dipendente, a titolo di stipendio, con effetto dal 1° luglio 1989.
3. Per maturato in godimento si intende la differenza tra lo stipendio in godimento alla data del 31 dicembre 1988 e lo stipendio iniziale della qualifica di appartenenza previsto, con decorrenza 1° ottobre 1987, dalla tabella «B» allegata alla
1. I benefici della presente legge non si applicano al personale di cui all'articolo 187 della
1. Il personale che alla data del 31 maggio 1988 e alla data di entrata in vigore della presente legge si trovi in posizione di comando alla Regione ai sensi dell'articolo 44 del
2. L'inquadramento del personale di cui al comma 1 ha effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è disposto a domanda dell'interessato da presentarsi entro sessanta giorni dalla data medesima e previo parere favorevole del direttore regionale, di Ente o di Servizio autonomo presso cui l'interessato presta servizio alla data d'inquadramento.
3. Il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva le anzianità maturate nelle corrispondenti carriere o qualifiche o livelli rivestiti presso l'Amministrazione di provenienza.
4. Al personale di cui al presente articolo spetta alla data d'inquadramento uno stipendio determinato sommando i seguenti elementi:
a) stipendio in godimento alla medesima data presso l'Ente di provenienza, comprensivo degli aumenti periodici nonchè degli altri assegni fissi e continuativi;
b) quota di salario di riallineamento di cui all'articolo 23, sesto comma, della
5. Al personale inquadrato ai sensi del presente articolo, spetta l'eventuale differenza tra l'assegno di cui all'articolo 70 e l'importo del beneficio contrattuale conseguito presso l'Ente di provenienza determinato ai sensi del comma 4, lettera b).
1. Il personale che, alla data di entrata in vigore alla presente legge, sia utilizzato in modo continuativo dall'Amministrazione regionale con contratto d'opera per lo svolgimento, presso l'Ufficio stampa e pubbliche relazioni, di attività di teleoperatore montaggista da almeno due anni e che sia in possesso di tutti i requisiti previsti per l'assunzione agli impieghi regionali, può essere inquadrato nel ruolo unico regionale con la qualifica di segretario.
2. Qualora, alla data di entrata in vigore delle presente legge, il personale di cui al comma 1 non sia in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla qualifica di segretario, detto personale è inquadrato nella qualifica di coadiutore.
3. L'inquadramento del personale di cui al presente articolo ha effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è disposto, nel limite di tre unità a domanda dell'interessato da presentarsi entro sessanta giorni dalla data medesima.
4. Al personale di cui al presente articolo spetta alla data di entrata in vigore della presente legge, il trattamento economico corrispondente allo stipendio iniziale della qualifica d'inquadramento.
5. L'inquadramento del personale di cui al presente articolo si consegue previo superamento di una prova d'esame tecnico-pratica, i cui criteri e modalità di svolgimento saranno stabiliti dalla Giunta regionale con apposita deliberazione da approvarsi previo confronto con le rappresentanze sindacali.
1. Per sopperire alle crescenti immediate esigenze di funzionalità dell'apparato burocratico ed in conseguenza degli inquadramenti di cui agli articoli 73 e 74, il numero dei posti dell'organico del personale del ruolo unico regionale di cui alla Tabella «A» allegata alla legge regionale 1° marzo 1988, n. 7, viene aumentato, per ciascuna qualifica funzionale, delle unità corrispondenti al numero del personale inquadrato ai sensi dei citati articoli 73 e 74.
1. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 6 e 45 fanno carico al capitolo 154 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988, ed al corrispondente capitolo di bilancio per gli anni successivi.
2. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 25, 33, 70, 71, 73, comma 5, e 74, fanno carico ai capitoli 150, 154 e 155 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988, ed ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.
3. Gli stanziamenti, in termini di competenza, dei precitati capitoli vengono, conseguentemente, così elevati:
a) capitolo 150: lire 5.710 milioni, suddivisi in ragione di lire 1.850 milioni per l'anno 1988 e lire 1.930 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990;
b) capitolo 154: lire 3.185 milioni, suddivisi in ragione di lire 1.025 milioni per l'anno 1988 e lire 1.080 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990;
c) capitolo 155: lire 1.910 milioni, suddivisi in ragione di lire 610 milioni per l'anno 1988 e lire 650 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990.
4. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 28 e 29 fanno carico rispettivamente ai capitoli 157 e 168 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988, ed ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi. Nella denominazione del predetto capitolo 157, dopo la locuzione «lavori svolti in economica» viene inserita la locuzione «e al porto d'armi delle guardie forestali».
5. Gli stanziamenti, in termini di competenza, dei precitati capitoli vengono, conseguentemente, così elevati:
a) capitolo 157: lire 210 milioni, suddivisi in ragione di lire 70 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 1990;
b) capitolo 168: lire 60 milioni, suddivisi in ragione di lire 20 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 1990.
6. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 38 e 39 e dell'articolo 40 comma 1, fanno carico ai capitoli 152 e 153 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988, ed ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.
7. Gli stanziamenti, in termini di competenza, dei precitati capitoli vengono, conseguentemente, così elevati:
a) capitolo 152: lire 1.250 milioni, suddivisi in ragione di lire 430 milioni per l'anno 1988 e lire 410 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990;
b) capitolo 153: lire 60 milioni, suddivisi in ragione di lire 20 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 1990.
8. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 50 fanno carico al capitolo 167 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988, ed al corrispondente capitolo di bilancio per gli anni successivi.
9. Lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, del precitato capitolo 167 viene, conseguentemente, elevato di lire 6 milioni, suddivisi in ragione di lire 2 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 1990.
10. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 44 fanno carico ai capitoli 158, 160 e 163 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988, ed ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.
11. Gli stanziamenti, in termini di competenza, dei precitati capitoli vengono, conseguentemente, così elevati:
a) capitolo 158: lire 950 milioni, suddivisi in ragione di lire 260 milioni per l'anno 1988 e lire 345 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990;
b) capitolo 160: lire 260 milioni, suddivisi in ragione di lire 60 milioni per l'anno 1988 e lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990;
c) capitolo 163: lire 350 milioni, suddivisi in ragione di lire 70 milioni per l'anno 1988 e lire 140 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990.
12. Per le finalità previste dall'articolo 56, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988, è istituito - alla Rubrica n. 2 - programma 0.6.1. - spese correnti - Categoria 1.4. Sezione I - il capitolo 228 [1.1.148.1.01.01] con la denominazione: «Spese per l'affidamento a terzi di compiti concernenti attività di analisi, preparatorie o ripetitive» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 150 milioni, suddiviso in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 1990.
13. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della
14. All'onere complessivo, in termini di competenza, di lire 14.101 milioni si provvede come segue:
a) per lire 4.351 milioni, suddivisi in ragione di lire 2.017 milioni per l'anno 1988 e lire 1.167 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990, mediante storno, di pari importo, dal capitolo 1080 dello stato di previsione precitato;
b) per lire 9.750 milioni, suddivisi in ragione di lire 2.450 milioni per l'anno 1988 e lire 3.650 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990, mediante storno, di pari importo, dal capitolo 1081 dello stato di previsione precitato.
15. Gli stanziamenti, in termini di cassa, dei precitati capitoli vengono così elevati:
a) capitolo 150 - lire 1.850 milioni;
b) capitolo 152 - lire 430 milioni;
c) capitolo 153 - lire 20 milioni;
d) capitolo 154 - lire 1.025 milioni;
e) capitolo 155 - lire 610 milioni;
f) capitolo 157 - lire 70 milioni;
g) capitolo 158 - lire 260 milioni;
h) capitolo 160 - lire 60 milioni;
i) capitolo 163 - lire 70 milioni;
l) capitolo 167 - lire 2 milioni;
m) capitolo 168 - lire 20 milioni;
n) capitolo 228 - lire 50 milioni;
16. All'onere complessivo di lire 4.467 milioni, in termini di cassa, si fa fronte:
a) per lire 2.267 milioni mediante storno, di pari importo, dal predetto capitolo 1080 dello stato di previsione precitato;
b) per lire 2.200 milioni mediante storno, di pari importo, dal predetto capitolo 1081 dello stato di previsione precitato.
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Prospetto n. 1 |
(riferito all'articolo 70) |
------------------------------------------------------------------ |
Qualifiche Importo mensile Ulteriore importo |
lordo dall'1.1.1988 mensile lordo |
dall'1.5.1989 |
|
Commesso 70.000 30.000 |
Agente tecnico 80.000 35.000 |
Coadiutore- guardia 90.000 40.000 |
Segretario - maresciallo 105.000 45.000 |
Consigliere 130.000 55.000 |
Funzionario 160.000 70.000 |
Dirigente 230.000 100.000 |
|
|
Tabella «A» |
(riferita all'articolo 73) |
------------------------------------------------------------------ |
Ente di provenienza Livello o qualifica di Qualifica |
provenienza funzionale |
d'inquadramento |
|
Comune Coadiutore coadiutore |
amministrativo -- IV |
qualifica funzionale ex |
Comune Applicato di concetto, segretario |
geometra -V qualifica |
funzionale ex D.P.R. |
347/83 |
Comune VI qualifica funzionale segretario |
Comune Istruttore direttivo, consigliere |
VII qualifica |
funzionale ex D.P.R. |
347/83 |
Comune Capo sezione consigliere |
amministrativo VIII |
qualifica funzionale ex |
Comune I qualifica funzionario |
dirigenziale ex D.P.R. |
347/83 |
Provincia Applicato - IV coadiutore |
qualifica funzionale ex |
Provincia Applicato di concetto, segretario |
istruttore |
amministrativo |
assistente di cattedra |
- VI qualifica |
funzionale ex D.P.R. |
347/83 |
Provincia VII qualifica consigliere |
funzionale ex D.P.R. |
347/83 |
|
Provincia Ingegnere VIII consigliere |
qualifica funzionale ex |
Consorzio di Impiegato di concetto - segretario |
bonifica sviluppo VI fascia funzionale |
agricoltura Bassa |
Friulana |
Consorzio tecnico- VIII qualifica consigliere |
urbanistico di funzionale ex D.p.R. |
Gradisca d'Isonzo 347/83 |
Consorzio Ufficio V fascia funzionale coadiutore |
economia bonifica |
montana Prealpi |
Giulie |
Consorzio Ufficio VI fascia funzionale segretario |
economia bonifica |
montana Prealpi |
Giulie |
Consorzio autoporto Responsabile tecnico - segretario |
di Fernetti VI livello ex D.P.R. |
347/83 |
Consorzio acquedotto VII qualifica consigliere |
Friuli Centrale funzionale ex D.P.R. |
347/83 |
Consorzio assistenza Insegnante/educatore segretario |
medico |
psicopedagogica |
Udine |
Comunità montana III qualifica agente tecnico |
funzionale D.P.R. |
347/83 |
Comunità montana IV qualifica funzionale coadiutore |
Comunità montana VI qualifica funzionale segretario |
Provincia autonoma Operatore coadiutore |
di Trento amministrativo IV |
livello ex |
Regione del Veneto Esecutore - IV livello coadiutore |
Regione del Veneto Istruttore - VI livello segretario |
qualifica funzionale ex |
Regione del Veneto Istruttore direttivo - consigliere |
VII qualifica |
funzionale ex L.R. |
30/84 |
Regione Piemonte VII qualifica consigliere |
funzionale ex L.R. |
40/84 |
Regione Sardegna Segretario - V fascia segretario |
funzionale ex |
Regione Valle Segretario - VII segretario |
d'Aosta livello ex |
U.S.L. Coadiutore coadiutore |
amministrativo/operator |
e tecnico |
U.S.L. Assistente segretario |
tecnico/amministrativo |
|
U.S.L. Farmacista consigliere |
U.S.L. Collaboratore/vicediret consigliere |
tore amministrativo |
U.S.L. Direttore funzionario |
amministrativo/Vicedire |
ttore sanitario |
U.S.L. Direttore dirigente |
amministrativo- capo |
servizio |
C.C.I.A.A. di VI qualifica funzionale segretario |
Pordenone ex |
ACEGA I gruppo funzionale funzionario |
I.A.C.P. III fascia funzionale coadiutore |
I.A.C.P. IV fascia funzionale segretario |
E.Z.I.T. Capo servizio tecnico funzionario |
FF.SS. Capo gestione consigliere |
Ministero P.I. Docente consigliere |
Università di Assistente segretario |
Trieste amministrativo |
Ministero LL.PP. Coadiutore principale coadiutore |
Ufficio Distrettuale Vicedirettore consigliere |
II.DD. |
[1] Articolo abrogato dall'art. 54 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 54 della
[3] Articolo abrogato dall'art. 54 della
[4] Ai sensi dell'interpretazione autentica di cui all'art. 21 della
[5] Lettera così sostituita dall'art. 23 della
[6] Comma già modificato dall'art. 22 della
[7] Comma così integrato dall'art. 22, comma 2, della
[8] Articolo abrogato dall'art. 54 della
[9] Articolo abrogato dall'art. 12 della
[10] Articolo abrogato dall'art. 11 della
[11] Comma così integrato dall'art. 24 della
[12] Comma abrogato dall'art. 3 della
[13] Articolo abrogato dall'art. 54 della
[14] Articolo così modificato dall'art. 45 della
[15] Articolo abrogato dall'art. 37 della
[16] Articolo abrogato dall'art. 37 della
[17] Articolo abrogato dall'art. 37 della
[18] Il riferimento andava correttamente fatto alla tabella allegata alla
[19] Ai sensi dell'interpretazione autentica di cui all'art. 24 della
[20] Frase aggiunta dall'art. 24, comma 2, della