Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.4 bilanci e piani finanziari |
Data: | 15/05/2002 |
Numero: | 13 |
Sommario |
Art. 1. (Disposizioni urgenti in materia di programmazione). |
Art. 2. (Disposizioni in materia di affari finanziari e patrimonio). |
Art. 3. (Disposizioni in materia di Enti locali). |
Art. 4. (Disposizioni in materia di sviluppo della montagna). |
Art. 5. (Disposizioni in materia di rapporti internazionali e con l’Unione europea). |
Art. 6. (Disposizioni varie di carattere ordinamentale e organizzativo). |
Art. 7. (Disposizioni in materia di agricoltura). |
Art. 8. (Disposizioni in materia di commercio). |
Art. 9. (Disposizioni in materia di turismo). |
Art. 10. (Disposizioni in materia di industria). |
Art. 11. (Disposizioni in materia di lavoro, cooperazione, artigianato e formazione professionale). |
Art. 12. (Disposizioni in materia di sanità). |
Art. 13. (Disposizioni in materia di politiche sociali e immigrazione). |
Art. 14. (Disposizioni in materia di corregionali all’estero, istruzione e cultura). |
Art. 15. (Disposizioni in materia di ricostruzione delle zone terremotate e di provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont). |
Art. 16. (Disposizioni in materia di pianificazione territoriale, edilizia abitativa, infrastrutture civili e urbane). |
Art. 17. (Disposizioni in materia di trasporti). |
Art. 18. (Disposizioni in materia di gestione faunistico-venatoria, di pesca nelle acque interne, di ambiente, di protezione civile e di parchi). |
Art. 19. (Disposizioni in materia di foreste). |
§ 6.4.187 – L.R. 15 maggio 2002, n. 13.
Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002.
(B.U. 16 maggio 2002, n. 20 - S.S. n. 8).
TITOLO I
DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL SETTORE
DEGLI AFFARI ISTITUZIONALI
Art. 1. (Disposizioni urgenti in materia di programmazione).
1. L’articolo 6 della
(Omissis).
2. Gli accordi di programma vigenti, a suo tempo stipulati ai sensi dell’articolo 10 della
3. La Regione trasferisce alle Province, ai sensi dell’articolo 6, comma 4, della
4. Sono abrogati:
a) l’articolo 5 della
b) al comma 14 dell’articolo 1 della
c) i commi 15, 18 e 19 dell’articolo 1 della
5. In relazione al disposto di cui ai commi 1 e 2, nell’ambito dell’unità previsionale di base 1.2.7.2.10 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002 la denominazione del capitolo 850 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi è così sostituita: «Finanziamento straordinario di investimenti pubblici per opere e infrastrutture nell’ambito di speciali accordi di programma da stipularsi con le Province ai sensi dell’articolo 6 della
Art. 2. (Disposizioni in materia di affari finanziari e patrimonio).
1. All’articolo 8, comma 30, della
(Omissis).
2. [All’articolo 8, comma 34, della
(Omissis) ] [1].
3. Gli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 8, comma 30, della
4. All’articolo 30 della
(Omissis).
5. All’articolo 30, comma 9, della
(Omissis).
6. Le entrate derivanti dal disposto di cui all’articolo 30, comma 8 bis, della
7. Dopo il Capo II della
(Omissis).
[8. Al fine di garantire lo svolgimento delle attività di competenza dell’Agenzia regionale per l’impiego trasferite alle Province ai sensi dell’articolo 4, comma 8, della
a) i beni immobili di proprietà della Regione in uso agli uffici di cui all’articolo 26 della
b) i beni immobili messi a disposizione dai Comuni ai sensi dell’articolo 28 della
c) i beni mobili di proprietà della Regione, in base ad apposite convenzioni tra la Regione stessa e le Province.] [3]
9. [All’articolo 3, comma 1, della
(Omissis)] [4].
10. All’articolo 3, comma 3 bis, della
(Omissis) ] [5].
11. [6].
12. All’articolo 6, comma 40, della
(Omissis).
13. All’articolo 6, comma 41, della
(Omissis).
14. All’articolo 6 della
(Omissis).
15. All’articolo 6 della
(Omissis).
16. All’articolo 6, comma 48, della
17. All’articolo 6, comma 53, della
(Omissis).
Art. 3. (Disposizioni in materia di Enti locali).
1. All’articolo 1, comma 20, della
(Omissis).
2. Dopo l’articolo 3 bis della
(Omissis).
3. L’articolo 28 della
(Omissis).
4. L’articolo 29 della
5. Le norme della
6. All’articolo 49 della
7. E’ abrogata ogni altra disposizione incompatibile con le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6.
8. L’articolo 3 della
(Omissis).
9. All’articolo 3, comma 31, della
(Omissis).
10. Permanendo le esigenze connesse all’attuazione dei loro programmi, gli Enti locali di cui all’articolo 127 della
11. Ai soli effetti delle assegnazioni di trasferimenti di cui all’articolo 3, comma 3, lettera c), della
12. [Gli Statuti e i Regolamenti delle Province possono prevedere che al consigliere competa, a richiesta, la trasformazione del gettone di presenza in una indennità di funzione] [8].
13. [La misura delle indennità e dei gettoni di presenza degli amministratori degli Enti locali è determinata con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore per le autonomie locali, d’intesa con l’Assemblea delle autonomie locali] [9].
14. [Le disposizioni di cui al comma 13 trovano applicazione a decorrere dall’1 gennaio 2003. A far tempo da tale data sono abrogate le norme di cui alla
14 bis. [Agli amministratori degli enti locali spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute per gli spostamenti effettuati in relazione all'espletamento del loro mandato. Le condizioni, le modalità ed i limiti del rimborso sono determinati con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di autonomie locali, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali. Nelle more dell'adozione della deliberazione della Giunta regionale gli enti locali provvedono al rimborso delle spese sostenute e documentate] [11].
15. [Le caratteristiche delle uniformi e dei distintivi di grado degli appartenenti ai corpi ed ai serviz i di polizia municipale nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia e le relative modalità d’uso, nonché le caratteristiche generali dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione ai medesimi sono determinate con regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, proposta dall’Assessore regionale per le autonomie locali. Fino all’entrata in vigore del predetto Regolamento continua a trovare applicazione quanto previsto dalla
Art. 4. (Disposizioni in materia di sviluppo della montagna).
1. All’articolo 4, della
(Omissis).
2. All’articolo 3 della
(Omissis).
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle domande presentate dopo l’entrata in vigore della presente legge.
4. L’efficacia delle disposizioni del presente articolo decorre dalla data di pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 5. (Disposizioni in materia di rapporti internazionali e con l’Unione europea).
1. All’articolo 9, comma 14, della
(Omissis).
2. L’Amministrazione regionale è autorizzata a dare attuazione all’iniziativa comunitaria Interreg III A Italia-Austria per gli anni 2000-2006, di cui all’articolo 20, paragrafo 1, lettera a), del
3. All’articolo 1 della
(Omissis).
4. In relazione al disposto di cui al comma 3, nell’ambito dell’unità previsionale di base 3.1.15.1.58 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, la denominazione del capitolo 740 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi è così modificata: «Spese per l’organizzazione di attività promozionali all’estero nelle materie di competenza regionale promosse sul territorio regionale, nazionale ed estero».
5. All’articolo 8 della
a) al comma 1, le parole «la Finanziaria regionale del Friuli-Venezia Giulia Friulia SpA» sono sostituite dalle parole
(Omissis);
b) al comma 3, le parole «la Friulia SpA» sono sostituite dalle parole
(Omissis);
c) al comma 4, le parole «alla Friulia SpA» sono sostituite dalle parole
(Omissis);
d) il comma 70, come sostituito dall’articolo 8, comma 14, della
(Omissis).
6. In relazione al disposto di cui al comma 5, lettera a), nell’ambito dell’unità previsionale di base 3.1.15.2.1076 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, nella denominazione del capitolo 1219 le parole «Conferimento al fondo speciale costituito presso Friulia SpA» sono sostituite dalle parole «Conferimento al fondo speciale istituito presso il Centro Servizi e Documentazione per la Cooperazione Internazionale-Informest».
7. In relazione al disposto di cui al comma 5, lettera d), nell’ambito dell’unità previsionale di base 3.1.15. 2.1030 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, la denominazione del capitolo 723 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi è così modificata: «Finanziamenti per interventi di cooperazione decentrata da attuarsi anche nell’ambito dei programmi predisposti dal Governo italiano, dalle Organizzazioni internazionali, da Regioni italiane ed estere e da Stati esteri».
Art. 6. (Disposizioni varie di carattere ordinamentale e organizzativo).
1. L’Amministrazione regionale predispone entro dodici mesi dalla data di pubblicazione della presente legge il Piano regionale territoriale di azione e di e-government (PRTAEG) allo scopo di promuovere una coerente politica di innovazione al servizio del cittadino, delle imprese e della pubblica amministrazione. L’Amministrazione regionale approva, ed aggiorna annualmente, il PRTAEG previo parere della competente Commissione consiliare che si intende favorevole qualora non venga reso entro trenta giorni dalla data della richiesta di pronuncia.
2. L’Amministrazione regionale, nelle more della predisposizione ed approvazione del PRTAEG ed entro il 15 maggio 2002, adotta con propria deliberazione linee di indirizzo per la promozione di una coerente politica di innovazione al servizio del cittadino, delle imprese e della pubblica amministrazione che costituiscono il PRTAEG.
3. Alla
a) all’articolo 33, comma 6, le parole «non sono state soddisfatte» sono sostituite dalle parole
(Omissis);
b) all’articolo 36, comma 4, le parole «i commi 4 e 5» sono sostituite dalle parole
(Omissis);
c) all’articolo 49, comma 7, sono aggiunte infine le parole
(Omissis);
d) all’articolo 50, comma 2, le parole «lire 5 milioni/ euro 2.582,28» sono sostituite dalle parole
(Omissis);
e) all’articolo 52, commi 1 e 2, le parole «lire 50 milioni/ euro 25.822,84» sono sostituite dalle parole
(Omissis);
f) all’articolo 55, comma 2, le parole «lire 5 milioni/ euro 2.582,28» sono sostituite dalle parole
(Omissis);
g) all’articolo 56, comma 1, le parole «lire 40.000/ euro 20,66» sono sostituite dalle parole
(Omissis);
h) all’articolo 56, comma 2, le parole «lire 200.000/euro 103,29» sono sostituite dalle parole
(Omissis);
i) all’articolo 57, comma 1, le parole «lire 1.000.000/ euro 516,46» sono sostituite dalle parole
(Omissis).
4. A decorrere dall’1 gennaio 2002, ai componenti, eletti dal Consiglio regionale, della Commissione paritetica prevista dall’articolo 65 dello Statuto, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, spetta una indennità annuale di 16.000 euro.
5. Con la medesima decorrenza, spetta agli stessi, per partecipare alle sedute della Commissione, nonché a riunioni e incontri propedeutici alle sedute stesse, il rimborso delle spese sostenute nella misura prevista per i dipendenti regionali con qualifica di dirigente [13].
5 bis. Ai componenti della Commissione in carica all’entrata in vigore della presente legge è riconosciuto, dalla data di nomina, il rimborso delle spese sostenute ai sensi del comma 5 e nella misura ivi indicata [14].
6. [15].
7. L’articolo 4 della
8. Le spese derivanti dall’applicazione dei commi 4 e 5 fanno carico all’unità previsionale di base 52.3.1.1.663 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002 con riferimento al capitolo 150 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
9. All’articolo 2 della
(Omissis).
10. All’articolo 2 della
11. All’articolo 158, comma 1, della
(Omissis).
12. In relazione al disposto di cui al comma 11, nell’ambito dell’unità previsionale di base 52.3.9.2.679 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, la denominazione del capitolo 1495 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi è integrata con l’inserimento della parola «anche» prima delle parole «a mezzo di operazioni di locazione finanziaria».
13. In sede di prima applicazione dell’articolo 5, comma 1, della
14. Alla data di cui al comma 13 sono conseguentemente differiti i termini eventualmente fissati anche in via amministrativa antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.
15. All’articolo 9 della
(Omissis).
16. All’articolo 7 della
(Omissis).
TITOLO II
DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL SETTORE
DELLE ATTIVITÀ ECONOMICO-PRODUTTIVE
Art. 7. (Disposizioni in materia di agricoltura).
1. [All’articolo 7 della
(Omissis) ] [16].
2. In relazione al disposto di cui al comma 1, nell’ambito dell’unità previsionale di base 11.5.61.1.820 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, la denominazione del capitolo 6815 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi è modificata con l’aggiunta delle parole «in aziende prescelte» dopo le parole «per l’attuazione».
3. All’articolo 2 della
(Omissis).
4. All’articolo 2, comma 4, lettera b), della
(Omissis).
5. All’articolo 2 della
(Omissis).
6. All’articolo 2 della
(Omissis).
7. All’articolo 5 della
(Omissis).
8. All’articolo 8 della
(Omissis).
9. All’articolo 12 della
(Omissis).
10. All’articolo 12, comma 2, della
(Omissis).
11. [All’articolo 17 della
(Omissis)] [17].
[12. Dopo l’articolo 17 della
(Omissis).] [18]
13. L’Amministrazione regionale continua ad attuare gli interventi creditizi di cui alla
14. All’articolo 3 della
(Omissis).
15. L’Amministrazione regionale, al fine di garantire e assicurare il mantenimento delle politiche di sviluppo e sostegno al settore agricolo, promuove la ristrutturazione fondiaria delle imprese agricole, con particolare riferimento all’insediamento dei giovani in agricoltura, con aiuti accordati nel rispetto delle disposizioni contenute negli «Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo» (2000/C 28/2), pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee - n. C 28 dell’1 febbraio 2000.
16. Le modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 15 sono definite con atto regolamentare da sottoporre al parere preventivo della Commissione europea, così come previsto dall’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea; il regime di aiuto approvato dalla Commissione europea è il riferimento giuridico che regolamenta il sostegno agli interventi di ristrutturazione fondiaria.
17. All’articolo 1, comma 1, della legge regionale 26 agosto 1996, n. 33, le parole «emanato con Decreto ministeriale 13 gennaio 1994, n. 172» sono abrogate.
18. All’articolo 2 della
(Omissis).
19. All’articolo 2 della
(Omissis).
20. Gli eventuali oneri derivanti dal disposto di cui all’articolo 2, comma 1 bis, della
21. L’Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell’agricoltura (ERSA) è organismo riconosciuto per la certificazione della qualità dei prodotti agricoli e alimentari ai fini della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia.
22. Il laboratorio dell’ERSA è designato al controllo ufficiale dei prodotti alimentari ai sensi del
23. [All’articolo 1 della
(Omissis)] [19].
24. L’articolo 33, comma 6, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, si applica a decorrere dall’1 gennaio 2004 relativamente alle domande di concessione degli incentivi presentate alla Direzione regionale dell’agricoltura in data anteriore all’entrata in vigore della presente legge.
25. In deroga all’articolo 45 della
Art. 8. (Disposizioni in materia di commercio).
1. All’articolo 1 della
(Omissis).
2. In relazione al disposto di cui al comma 1, nell’ambito dell’unità previsionale di base 14.1.64.1.478 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, la denominazione del capitolo 9080 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi è integrata con l’inserimento, in fine, delle parole «nonché per la realizzazione di specifici progetti mirati alla promozione e al potenziamento delle attività fieristiche».
3. All’articolo 3, primo comma, della
(Omissis).
4. All’articolo 2 della
5. [20].
6. Ai fini del riordino del sistema fieristico regionale, l’articolo 10 della
[7. All’articolo 4, comma 1, della
(Omissis).] [21]
[8. All’articolo 4, comma 1, della
(Omissis).] [22]
[9. All’articolo 5 della
(Omissis).] [23]
[10. All’articolo 5 della
(Omissis).] [24]
[11. All’articolo 5 della
(Omissis).] [25]
[12. All’articolo 5 della
(Omissis).] [26]
[13. All’articolo 6, comma 4, della
(Omissis).] [27]
[14. All’articolo 10 della
(Omissis).] [28]
[15. Dopo l’articolo 11 della
(Omissis).] [29]
[16. All’articolo 13 della
(Omissis).] [30]
[17. All’articolo 13 della
(Omissis).] [31]
[18. All’articolo 25 della
(Omissis).] [32]
[19. All’articolo 25 della
(Omissis).] [33]
[20. All’articolo 25 della
(Omissis).] [34]
[21. All’articolo 36 della
(Omissis).] [35]
[22. All’articolo 41 della
(Omissis).] [36]
23. [In via di interpretazione autentica il vincolo di destinazione di cui all’articolo 7 della
24. All’articolo 7, comma 72, della
(Omissis).
[25. All’articolo 8 della
(Omissis).] [38]
26. L’articolo 114 della
[27. Ai sensi e per gli effetti della normativa in vigore nel regime di proroga, le tipologie di esercizio del grande dettaglio previste dall’articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Giunta regionale 9 aprile 1991, n. 0130/Pres., risultano integrate dalla tipologia del “complesso commerciale”, quale introdotta dall’articolo 29, comma 3, della
[28. Nel periodo transitorio di proroga delle disposizioni di cui alla
[29. All’interno dei centri commerciali al dettaglio, già autorizzati con il nulla osta regionale di cui all’articolo 3 della
[30. In deroga a quanto previsto dall’articolo 7 della
a) gli originari centri commerciali al dettaglio, poi trasformatisi in complessi commerciali al dettaglio, siano stati autorizzati come tali con normativa antecedente all’entrata in vigore della
b) l’ampliamento si realizzi con un incremento della superficie coperta esistente alla data di entrata in vigore della presente legge non superiore a mq. 1.000 [42];
c) venga destinata un’area per parcheggio e viabilità di servizio non inferiore al 200 per cento della superficie di vendita;
d) il Consiglio comunale competente per territorio esprima parere favorevole al nulla osta regionale.] [43]
[31. Il precedente comma 30 dispiega efficacia sino al termine previsto dall’articolo 41, comma 1, della
[32. In presenza di programmi, pubblici o privati, finalizzati al recupero di aree, di superficie coperta complessiva superiore a mq 15.000 e ricadenti entro il perimetro dei centri abitati, ove siano localizzati edifici dismessi o in fase di dismissione, nonché ricomprese all’interno di Programmi di riqualificazione urbana e sviluppo sostenibile del territorio, di cui all’articolo 6, comma 70, della
[33. Nel periodo transitorio di proroga delle disposizioni di cui alla
[34. L’articolo 1 della
(Omissis).] [47]
[35. Non è richiesta l’iscrizione al registro di cui all’articolo 2 della
[36. L’attività dei pubblici esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande posti all’interno di centri commerciali al dettaglio e di complessi commerciali è autorizzata dal Comune in deroga ai limiti numerici di cui alla delibera dei criteri e delle condizioni prevista dall’articolo 3, comma 5, della
[37. Nelle more dell’emanazione da parte della Regione, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, della
[38. All’articolo 3 della
(Omissis).] [51]
[39. All’articolo 10, comma 1, della
(Omissis).] [52]
[40. All’articolo 14 della
(Omissis).] [53]
Art. 9. (Disposizioni in materia di turismo).
1. [L’articolo 9 della
(Omissis) ] [54].
2. All’articolo 10 della
3. [All’articolo 34, comma 1, della
(Omissis)] [55].
4. [All’articolo 64, comma 7, della
5. All’articolo 86, comma 2, della
(Omissis).
6. Dopo l’articolo 124 della
(Omissis).
7. [All’articolo 167, comma 4, della
(Omissis)] [57].
8. L’articolo 172 della
(Omissis).
9. [All’articolo 178, comma 1, della
(Omissis)] [58].
10. All’Allegato «E» - Sezione E2 - «Requisiti e caratteristiche tecniche dei rifugi escursionistici» della
(Omissis).
11. L’Amministrazione regionale provvede al rimborso di quanto erogato dalle Aziende di promozione turistica al personale di cui all’articolo 175 della
12. Per le finalità previste dal comma 11 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l’anno 2002 a carico dell’unità previsionale di base 52.2.4.1.1 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 607 (1.1.121.1.01.01) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 4 - Servizio della gestione economica del personale - con la denominazione «Rimborso alle Aziende di promozione turistica di quanto erogato al personale a titolo di competenze fisse e accessorie nell’anno 2002 e fino alla data di inquadramento nel ruolo unico regionale» e con lo stanziamento di 200.000 euro per l’anno 2002.
13. All’onere di 200.000 euro per l’anno 2002 derivante dal comma 12 si provvede mediante storno di pari importo dall’unità previsionale di base 52.2.4.1.1 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002 con riferimento al capitolo 550 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
14. Le disponibilità dei fondi, eventualmente costituiti presso le Aziende di promozione turistica al fine di erogare prestazioni di natura sociale e assistenziale a favore del personale in servizio, vengono versate dalle Aziende medesime al fondo sociale istituito ai sensi dell’articolo 152 della
15. Le entrate derivanti dall’acquisizione delle disponibilità di cui al comma 14 affluiscono nell’unità previsionale di base 3.7.1910 «Introiti dalle Aziende di promozione turistica» che si istituisce «per memoria» nello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002 - al titolo III - categoria 3.7, con riferimento al capitolo 689 (3.7.2) che si istituisce «per memoria» nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 4 - Servizio della gestione giuridica del personale - con la denominazione «Acquisizione dalle Aziende di promozione turistica delle disponibilità dei fondi costituiti per l’erogazione di prestazioni di natura sociale e assistenziale a favore del personale». Corrispondentemente nel documento tecnico allegato al bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e al bilancio per l’anno 2002 è istituito «per memoria» il capitolo 670 (1.1.123.1.08.01) alla rubrica n. 4 - Servizio della gestione giuridica del personale - con la denominazione «Versamento a favore del fondo sociale delle disponibilità dei fondi costituiti dalle Aziende di promozione turistica per l’erogazione di prestazioni di natura sociale e assistenziale a favore del personale» riferito all’unità previsionale di base 52.2.4.1.650 dello stato di previsione della spesa dei bilanci medesimi.
16. [All’articolo 8 della
(Omissis) ] [59].
17. All’articolo 8 della
18. [All’articolo 2, comma 1, della
(Omissis)] [60].
19. All’articolo 7, comma 111, della
(Omissis).
20. All’articolo 7, comma 113, della
(Omissis).
Art. 10. (Disposizioni in materia di industria).
1. All’articolo 23 della
(Omissis).
2. All’articolo 8, comma 25, della
(Omissis).
3. Il capitolo 7919 dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato al bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e al bilancio per l’anno 2002 è trasferito, con il relativo stanziamento di 46.500 euro per l’anno 2002, dall’unità previsionale di base 12.1.62.1.289, il cui stanziamento è conseguentemente diminuito di pari importo per l’anno 2002, all’unità previsionale di base 12.5.62.1.1289 «Spese per l’albo dei consulenti peritali in materia di ricerca applicata e innovazione tecnologica» che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, alla funzione obiettivo n. 12 - programma 12.5 - rubrica n. 62 - Servizio dello sviluppo industriale - spese correnti - con lo stanziamento di 46.500 euro per l’anno 2002.
Art. 11. (Disposizioni in materia di lavoro, cooperazione, artigianato e formazione professionale).
[1. A decorrere dall’1 luglio 2002, dopo l’articolo 5 della
(Omissis).] [61]
[2. A decorrere dall’1 luglio 2002, l’articolo 6, comma 1, della
[3. All’articolo 38 della
(Omissis).] [63]
[4. All’articolo 4, comma 12, della
(Omissis).] [64]
5. [All’articolo 7 della
(Omissis)] [65].
6. Dopo l’articolo 3 della
(Omissis).
[7. All’articolo 1, comma 2, della
8. [All’articolo 4 della
(Omissis) ] [67].
9. [Gli oneri derivanti dal disposto di cui all’articolo 4, comma 17 bis, della
10. [All’articolo 10 quater della
(Omissis). ] [69]
11. All’articolo 8 della
(Omissis).
12. In relazione al disposto di cui all’articolo 8, comma 4, della
TITOLO III
DISPOSIZIONI CONCERNENTI
IL SETTORE DEI SERVIZI SOCIALI
Art. 12. (Disposizioni in materia di sanità).
1. La Regione può autorizzare programmi di sperimentazione aventi a oggetto nuovi modelli gestionali che prevedano forme di collaborazione tra strutture del Servizio sanitario regionale e soggetti privati, anche attraverso la costituzione di società miste a capitale pubblico e privato.
2. L’autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata dalla Giunta regionale, su richiesta delle Aziende sanitarie regionali, che motivano le ragioni di convenienza economica del progetto gestionale, di miglioramento della qualità dell’assistenza e di coerenza con le previsioni degli atti di programmazione sanitaria regionale.
3. La costituzione degli Enti di cui al comma 1 rispetta le seguenti condizioni:
a) privilegiare nell’area del settore privato il coinvolgimento delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di cui all’articolo 10 del
b) riservare agli enti del Servizio sanitario regionale soci, la maggioranza assoluta del capitale sociale. Alla parte pubblica è comunque riservata la partecipazione maggioritaria anche in caso di programmi di sperimentazione aventi a oggetto nuovi modelli gestionali [70];
c) fissare limiti percentuali alla partecipazione di soggetti privati in misura non superiore al 49 per cento del capitale sociale o del patrimonio;
d) prevedere, nel caso di società di capitali, forme idonee di limitazione alla facoltà di cessione della quota sociale detenuta dai soggetti pubblici;
e) definire partitamente i compiti, le funzioni e i rispettivi obblighi di tutti i soggetti pubblici e privati partecipanti, avendo cura di escludere, in particolare, il ricorso a forme contrattuali, di appalto o subappalto, nei confronti di terzi estranei alle società stesse, per la fornitura di opere e servizi connessi alla cura e all’assistenza alla persona;
f) individuare forme e modalità di scioglimento di pronta attuazione in caso di mancato raggiungimento, nel termine di tre anni, degli scopi sociali e del pareggio di bilancio. Tale termine può essere prorogato soltanto una volta, per lo stesso periodo di tempo, su richiesta motivata dell’Azienda sanitaria regionale detentrice della maggioranza assoluta del capitale sociale.
4. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Aziende sanitarie regionali comunicano all’Agenzia regionale della sanità le opere edilizie e impiantistiche, già previste nelle linee di programmazione regionale e aziendale riferite agli anni 2000 e precedenti, per la cui realizzazione siano stati già concessi finanziamenti regionali, che sono valutate non più coerenti con le linee di programmazione regionale e aziendale; contestualmente sono indicate le opere cui si intendono destinare i finanziamenti predetti. L’Agenzia regionale della sanità trasmette alla Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 49 della
5. Entro sei mesi dall’autorizzazione di cui al comma 4, le Aziende sanitarie regionali inviano alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali i progetti esecutivi delle opere da realizzare, regolarmente approvati, con richiesta della conferma dei finanziamenti già concessi.
6. In relazione a quanto disposto dai commi 4 e 5, i termini per l’inizio e l’ultimazione dei lavori e per la conseguente rendicontazione, fissati nei decreti di concessione dei finanziamenti regionali di cui al comma 4, sono revocati.
7. Le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 si applicano anche agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e al Policlinico universitario di Udine, nel rispetto delle procedure concernenti il bilancio di esercizio di tali enti e le verifiche di competenza della Regione.
8. All’articolo 15 della
a) al comma 4, le parole: «progetti esecutivi» sono sostituite dalle seguenti:
(Omissis);
b) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
(Omissis);
c) il comma 6 è sostituito dal seguente:
(Omissis).
9. In relazione a quanto disposto dall’articolo 5, comma 33, della
10. L’individuazione dei soggetti privati con i quali stipulare gli accordi di cui al comma 9 avviene mediante procedimenti a evidenza pubblica.
11. Il capitolo 4858 dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato al bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e al bilancio per l’anno 2002 è trasferito, con il relativo stanziamento di 2.050.000 euro per l’anno 2002, dall’unità previsionale di base 8.3.41.2.252 all’unità previsionale di base 7.2.41.2.226, i cui stanziamenti sono variati rispettivamente in diminuzione e in aumento per l’importo di 2.050.000 euro per l’anno 2002.
12. Le disposizioni di cui all’articolo 13, commi 1, 2, 3 e 4, della
a) non autosufficienza certificata secondo le modalità di cui alla
b) presenza di patologie cronico-degenerative o malattie ereditarie o esiti disabilitanti da incidenti o eventi acuti pregressi;
c) ammissione alla struttura residenziale protetta a seguito di valutazione dell’Unità di valutazione distrettuale di cui all’articolo 25 della
13. Alla
a) all’articolo 1, comma 5, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:
(Omissis);
b) all’articolo 3, il comma 2 è sostituito dal seguente:
(Omissis);
c) all’articolo 3, il comma 3 è abrogato;
d) [all’articolo 4, comma 3, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:
(Omissis)] [71].
14. Le disposizioni di cui al comma 13, lettera b), hanno effetto dall’1 gennaio 2003. Fino alla nomina dei nuovi Collegi, le funzioni di competenza sono svolte dai Collegi sindacali costituiti ai sensi della normativa vigente.
15. All’articolo 5 della
16. E’ istituita, presso la Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali, la Commissione regionale di coordinamento per le attività diabetologiche, di seguito denominata Commissione, con il compito di formulare proposte ed esprimere pareri per le attività di prevenzione, diagnosi e terapia del diabete mellito e sue complicanze, allo scopo di consentire all’Amministrazione regionale di programmare interventi idonei alle esigenze dei cittadini diabetici.
17. La Commissione è composta da:
a) l’Assessore regionale alla sanità e alle politiche sociali o suo delegato, che la presiede;
b) dieci esperti in materia diabetologica designati dall’Assessore regionale alla sanità e alle politiche sociali [72];
c) tre rappresentanti delle associazioni diabetologiche presenti in regione, designati dalle associazioni medesime [73];
d) due funzionari della Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali [74];
e) un funzionario dell’Agenzia regionale della sanità;
e bis) un rappresentante della sezione regionale dell’Associazione operatori sanitari di diabetologia, designato dall’Associazione medesima[75].
18. I componenti della Commissione restano in carica tre anni, e comunque fino al rinnovo della stessa. Possono essere chiamati a partecipare ai lavori della Commissione esperti nelle materie trattate. I compiti di segreteria sono affidati a un dipendente della Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali con qualifica non inferiore a segretario.
18 bis. La mancata partecipazione di un componente ad almeno quattro sedute consecutive della Commissione comporta la decadenza dello stesso. Alla sua sostituzione si procede conformemente a quanto previsto dal comma 17 [76].
19. Ai componenti esterni della Commissione spettano i compensi e rimborsi previsti dalla normativa regionale vigente.
20. Entro il 31 marzo di ogni anno, la Commissione predispone una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente. La Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali trasmette tale relazione alla Commissione consiliare competente.
21. Gli oneri derivanti dall’applicazione del disposto di cui al comma 19 fanno carico all’unità previsionale di base 52.3.1.1.663 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 150 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
22. All’articolo 1 della
(Omissis).
Art. 13. (Disposizioni in materia di politiche sociali e immigrazione).
1. In attuazione dell’articolo 8, comma 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328, dall’1 gennaio 2003, sono trasferite ai Comuni le funzioni previste dal
2. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate dai Comuni capofila e dalle Aziende per i servizi sanitari regionali in conformità all’articolo 41 bis della
3. Al fine di garantire congrua copertura agli oneri derivanti dall’esercizio delle funzioni trasferite ai sensi dei commi 1 e 2, e tenuto conto della necessità di assicurare la continuità dei servizi, le Province trasferiscono ai Comuni le risorse umane, finanziarie e patrimoniali entro l’1 gennaio 2003. Tali risorse sono individuate, entro l’1 luglio 2002, nel rispetto del disposto di cui al comma 4 e previo parere conforme dell’Assemblea delle Autonomie locali, di cui all’articolo 9 della
3 bis. Ai Comuni capofila e alle Aziende per i servizi sanitari regionali sono assicurati finanziamenti non inferiori a quelli destinati dalle singole Province per le funzioni e gli importi come rilevati in applicazione dei precedenti commi [77].
4. Il trasferimento delle risorse di cui al comma 3 assicura l’assenza di oneri aggiuntivi a carico del bilancio della Regione, nel rispetto degli equilibri di bilancio di Regione, Province e Comuni.
5. A decorrere dall’1 gennaio 2003, la Regione trasferisce ai Comuni capofila e alle Aziende per i servizi sanitari regionali di cui al comma 2 le risorse finanziarie necessarie all’esercizio delle funzioni di cui al comma 1, assegnate alle Province sino all’esercizio 2002, con le modalità previste dall’articolo 4 della
6. A decorrere dall’1 gennaio 2003, all’articolo 1 della
[7. Alla
a) all’articolo 41 bis, come inserito dall’articolo 12, comma 1, della
(Omissis);
b) all’articolo 41 quater, come inserito dall’articolo 12, comma 1, della
(Omissis).] [78]
8. In sede di prima applicazione, le disposizioni di cui all’articolo 5, commi 24 e 26, della
9. Per effetto di quanto disposto dal comma 8, nella denominazione del capitolo 4856 dell’unità previsionale di base 8.3.41.2.253 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, dopo le parole: «senza fini di lucro» sono inserite le seguenti: «e Province».
10. Fino all’adozione delle disposizioni regionali previste dall’articolo 11 della
11. In attesa dell’adozione di una normativa regionale organica in tema di servizi per la prima infanzia, con l’individuazione di standard qualitativi uniformi per l’autorizzazione al funzionamento e l’accreditamento delle strutture pubbliche e private, l’Amministrazione regionale, al fine di promuovere il miglioramento qualitativo dei servizi di asili nido, è autorizzata a concedere a soggetti privati senza finalità di lucro, in via sperimentale, contributi commisurati al numero dei bambini accolti [79].
12. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentito il comitato di coordinamento pedagogico e organizzativo di cui alla
13. Con il provvedimento di cui al comma 12 sono altresì determinati i criteri di assegnazione e le modalità di richiesta, concessione ed erogazione dei contributi, nonché le modalità per la verifica e il controllo del rispetto dei requisiti e degli indicatori di qualità [81].
14. Al fine di consentire l’acquisizione dei dati necessari alla predisposizione di una normativa organica in materia di servizi per la prima infanzia, la Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali, in collaborazione con il Centro regionale di documentazione e di analisi sull’infanzia e l’adolescenza, di cui alla
15. Per le finalità previste dal comma 11 è autorizzata la spesa complessiva di 1.600.000 euro, suddivisa in ragione di 800.000 euro per ciascuno degli anni 2002 e 2003, a carico dell’unità previsionale di base 8.4.41.2.255 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 4924 (2.1.242.3.08.07) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 41 - Servizio per le attività socio-assistenziali - con la denominazione «Contributi a soggetti privati senza finalità di lucro per promuovere in via sperimentale il miglioramento qualitativo dei servizi di asili nido» e con lo stanziamento complessivo di 1.600.000 euro, suddiviso in ragione di 800.000 euro per ciascuno degli anni 2002 e 2003 [83].
16. All’onere complessivo di 1.600.000 euro, suddiviso in ragione di 800.000 euro per ciascuno degli anni 2002 e 2003, derivante dal comma 11, si provvede mediante prelevamento di pari importo dall’unità previsionale di base 53.6.8.2.9 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al fondo globale di parte capitale iscritto al capitolo 9710 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi (partita n. 162 del prospetto D/2 allegato al documento tecnico stesso) [84].
17. All’articolo 14 della
(Omissis). [85]
18. [In attesa dell’adozione di una disciplina organica regionale dell’associazionismo di promozione sociale, è istituito il Registro regionale delle associazioni di promozione sociale, ai sensi dell’articolo 7, comma 4, della
19. [Il Servizio del volontariato provvede alla tenuta del Registro di cui al comma 18, suddiviso in una sezione regionale e in sezioni provinciali. Possono iscriversi nel Registro i soggetti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 della
20. [L’iscrizione nel Registro dei cui al comma 18 è alternativa all’iscrizione nel Registro generale delle organizzazioni di volontariato, di cui all’articolo 6 della
21. [Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale disciplina con Regolamento la tenuta del Registro di cui al comma 18 e, in particolare, i procedimenti di iscrizione, cancellazione e revisione periodica dello stesso] [89].
22. [Il Regolamento di cui al comma 21 è approvato previo parere della competente Commissione consiliare permanente, da esprimere entro 30 giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, il parere si considera reso favorevolmente] [90].
23. [Sono disciplinati con Regolamento gli interventi a favore degli immigrati, di cui all’articolo 3 della
a) promozione e finanziamento di progetti di sostegno scolastico;
b) promozione e finanziamento di corsi di alfabetizzazione per adulti e minori;
c) finanziamento di iniziative per una civile convivenza, campagne di informazione dirette agli immigrati e ai cittadini locali e corsi di educazione civica promossi da associazioni ed Enti locali] [91].
24. [Il Servizio autonomo per l’immigrazione può avvalersi, mediante convenzione, di associazioni aventi sede nel territorio regionale, iscritte all’Albo di cui all’articolo 5 della
a) inserimento abitativo e approvvigionamento di alloggi;
b) inserimento nelle strutture scolastiche e rapporti scuola-famiglia;
c) consulenza giuridico-legale a favore degli enti locali e delle associazioni operanti nel settore;
d) inserimento occupazionale, con particolare riguardo al lavoro domestico] [92].
25. [La Regione promuove e attua iniziative di osservazione permanente dei fenomeni migratori, al fine di acquisire gli elementi conoscitivi necessari all’esercizio delle funzioni regionali in materia di accoglienza e integrazione. Il Servizio autonomo per l’immigrazione attua studi e ricerche sui problemi dell’immigrazione, anche avvalendosi di istituti di ricerca pubblici e privati] [93].
26. Gli eventuali oneri derivanti dal disposto di cui ai commi 24 e 25 fanno carico all’unità previsionale di base 8.5.17.2.938 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento ai capitoli 4949 e 4951 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
Art. 14. (Disposizioni in materia di corregionali all’estero, istruzione e cultura).
1. All’articolo 6, comma 57, della
2. In relazione al disposto di cui al comma 1, nell’ambito dell’unità previsionale di base 3.2.18.1.937 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, la denominazione del capitolo 5581 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi è rettificata con l’inserimento dopo le parole: «che frequentino corsi» delle seguenti: «di formazione professionale, di istruzione secondaria superiore o».
3. [All’articolo 16 della
(Omissis)] [94].
4. [All’articolo 3 della
(Omissis)] [95].
5. [All’articolo 2, comma 1, della
(Omissis)] [96].
6. All’articolo 7, comma 17, della
(Omissis).
7. In relazione al disposto di cui al comma 6, nell’ambito dell’unità previsionale di base 9.1.42.2.268 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, la denominazione del capitolo 5046 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi è modificata sostituendo le parole: «la sistemazione» con le seguenti: (omissis) e la parola: « della» con le parole:
(Omissis).
8. All’articolo 16 della
a) al comma 1, le parole: «pura ed applicata» sono soppresse;
b) il comma 3 è sostituito dai seguenti:
(Omissis).
9. Le disposizioni di cui al comma 8, lettera b), si applicano a partire dalla scadenza della Commissione in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.
[10. Alla
a) all’articolo 3, come modificato dall’articolo 3, comma 49, della
(Omissis);
b) all’articolo 7, come modificato dall’articolo 3, comma 49, della
(Omissis).] [97]
11. [Nella tabella degli Enti e organismi culturali riconosciuti di interesse regionale di cui all’articolo 7, comma 70, della
(Omissis)] [98].
12. All’articolo 6 della
(Omissis).
13. Le autorizzazioni di spesa di lire 1.100 milioni, corrispondenti a 568.102,59 euro, di lire 100 milioni, corrispondenti a 51.645,69 euro e di 35.403,70 euro, disposte per l’anno 2002 rispettivamente dall’articolo 5, comma 88, della
14. Con deliberazione della Giunta regionale è approvata la ripartizione dello stanziamento complessivamente autorizzato a carico del capitolo 5342, in coerenza con le previsioni di cui al comma 13.
15. In via di interpretazione autentica, il contributo di cui all’articolo 6, comma 47, della
16. In relazione al disposto di cui al comma 15, nell’ambito dell’unità previsionale di base 9.6.42.1.295 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, la denominazione del capitolo 5281 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi è integrata con l’inserimento, in fine, delle parole: «nonché per interventi di manutenzione e valorizzazione nell’ambito del compendio di riferimento del monumento».
17. All’articolo 6 della
(Omissis).
18. Il finanziamento degli oneri relativi all’attività dell’organismo di cui all’articolo 6, comma 66, della
19. In relazione al disposto di cui all’articolo 6, comma 68, della
[20. La Commissione di cui all’articolo 8 della
TITOLO IV
DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL SETTORE
TERRITORIO E AMBIENTE
Art. 15. (Disposizioni in materia di ricostruzione delle zone terremotate e di provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont).
1. Le disposizioni di cui all’articolo 70 della
2. L’assunzione a carico della Regione delle spese connesse alle sentenze che definiscono le controversie di cui al comma 1 è ammessa nei soli casi in cui le somme sono dovute dai Comuni senza possibilità di esercitare azione di rivalsa nei confronti dell’impresa esecutrice dei lavori dichiarata fallita dopo essere stata convenuta in giudizio dai Comuni stessi in dipendenza dell’esecuzione del contratto d’appalto.
3. L’assunzione delle spese indicate al comma 2 è limitata altresì alle sole controversie iniziate prima dell’entrata in vigore della presente legge.
4. Le disposizioni di cui all’articolo 70 della
a) relative alla redazione dei piani di ricomposizione particellare delle proprietà fondiarie di cui alla
b) relative al risarcimento dei danni per esclusione delle imprese, aggiudicatarie in via provvisoria, dagli appalti pubblici degli interventi di riparazione degli edifici danneggiati dagli eventi sismici.
5. Nei casi di controversie già definite alla data di entrata in vigore della presente legge, l’assunzione delle spese è subordinata alla domanda del Comune, da presentarsi entro sessanta giorni dalla predetta data, alla Direzione regionale dell’edilizia e dei servizi tecnici - Servizio degli affari amministrativi, contabili e della consulenza.
6. Le spese derivanti dall’applicazione delle disposizioni dei commi da 1 a 5 fanno carico all’unità previsionale di base 32.1.24.1.638 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l’anno 2001, con riferimento al capitolo 9448 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
7. I termini per la presentazione alla Direzione regionale dell’edilizia e dei servizi tecnici delle domande di contributo in conto interessi o in annualità costanti, anche in forma capitalizzata, per la riparazione, l’acquisto e la ricostruzione degli edifici danneggiati o distrutti dagli eventi sismici, ai sensi degli articoli 27, 28 e 30 della
8. Per i lavori di riparazione o di ricostruzione già iniziati o terminati prima della data di entrata in vigore della presente legge, il termine semestrale indicato al comma 7 decorre dalla predetta data; nei casi di acquisto, il medesimo termine decorre dalla data del contratto.
9. In caso di decesso del richiedente prima che sia stato emesso il decreto di concessione del contributo, rimane fermo il termine semestrale indicato dall’articolo 56 della
10. In deroga alle disposizioni previste dall’articolo 45 della
11. Qualora i beneficiari non provvedano a inviare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà loro richiesta, l’Amministrazione regionale, dopo aver nuovamente richiesto senza esito l’invio della dichiarazione, promuove d’ufficio gli opportuni accertamenti circa il rispetto degli obblighi imposti ai beneficiari, anche avvalendosi della collaborazione del Comune.
12. All’articolo 14, comma 13, della
(Omissis).
13. Gli adempimenti connessi all’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 14, comma 12, della
14. Non si fa luogo a pronuncia di decadenza dal contributo per la mancata ripresa dell’attività produttiva, anche diversa da quella esercitata alla data degli eventi sismici, nelle unità immobiliari non alloggiative inserite negli edifici a uso misto rimaste inultimate alla scadenza dei termini utili di esecuzione dei lavori. Rimane ferma l’applicazione alle predette unità immobiliari delle disposizioni di cui all’articolo 39 della
15. Negli edifici considerati al comma 14, l’eventuale redistribuzione in corso d’opera degli alloggi e delle unità immobiliari con altre destinazioni non realizza un mutamento della destinazione d’uso in contrasto con il vincolo quinquennale stabilito dall’articolo 38 della
16. In via di interpretazione autentica degli articoli 56 e 57 della
17. I benefici previsti dall’articolo 19 della
18. Le disposizioni di cui al comma 17 trovano applicazione limitatamente ai soggetti che abbiano presentato i progetti esecutivi degli interventi di riparazione degli edifici acquistati prima dell’entrata in vigore della presente legge, anche oltre i termini utili fissati dall’articolo 34 della
19. All’articolo 5 della
(Omissis).
20. Le domande presentate nell’esercizio 2001 eventualmente escluse dal contributo prima della data di entrata in vigore della presente legge, nei casi indicati al comma 65 dell’articolo 5 della
21. In deroga alle previsioni di cui all’articolo 6 della
22. All’articolo 24, comma 5, lettera e), della
(Omissis).
23. I provvedimenti di concessione eventualmente disposti prima della data di entrata in vigore della presente legge in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 24, comma 5, lettera e), della
24. I termini per la presentazione delle domande di cui all’articolo 81 della
25. La riapertura dei termini di cui al comma 24 è limitata ai proprietari degli edifici fatti oggetto di intervento pubblico ai sensi dell’articolo 8 della
26. La domanda di cui al comma 24 è presentata alla Direzione regionale dell’edilizia e dei servizi tecnici - Servizio degli affari amministrativi, contabili e della consulenza.
27. All’articolo 55 della
(Omissis).
28. Qualora, alla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti aventi titolo a beneficiare delle provvidenze previste dal titolo III della
29. Non si fa luogo al recupero parziale dei finanziamenti regionali a carico dei Comuni colpiti dagli eventi sismici nel 1976 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano completamente realizzato gli interventi previsti dall’articolo 68, terzo comma, della
30. Senza pregiudizio del soddisfacimento delle esigenze abitative dei soggetti indicati all’articolo 68, primo comma, numero 3), lettere a), b) e c), della
31. L’autorizzazione indicata al comma 30 è accordata ai Comuni con l’obbligo di reimpiegare i proventi delle alienazioni nella realizzazione di opere di completamento o di miglioramento funzionale di altre porzioni dello stesso edificio.
32. Le domande presentate prima dell’entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo 36 della
33. I provvedimenti di diniego dei contributi eventualmente disposti nei casi indicati al comma 32, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono annullati e, per l’effetto, le relative domande sono valide ai fini della concessione dei predetti contributi.
34. Al comma 18 dell’articolo 14 della
(Omissis).
35. All’articolo 75 della
(Omissis).
36. All’articolo 4, comma 64, lettera f), della
(Omissis).
37. Le disposizioni contenute nei commi 1, 1 bis, 2 e 3 dell’articolo 39 della
38. Nell’ipotesi di cui al comma 37 il Comune interessato provvede a liquidare i benefici contributivi ancora dovuti in base alle leggi regionali 30/1977 e 63/1977, e loro successive modificazioni, sulla base del progetto approvato dal Sindaco e i contributi concessi possono essere utilizzati per realizzare le opere residue relative alla sola porzione immobiliare di effettiva proprietà del richiedente. Le opere residue assistite dai contributi soggiacciono alle disposizioni contenute nell’articolo 39 della
39. I provvedimenti dichiarativi della decadenza dai benefici contributivi, eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo 39 della
40. Le spese eventualmente sostenute a titolo di contributo prima dell’entrata in vigore della presente legge sono fatte salve a tutti gli effetti limitatamente alla porzione immobiliare assoggettata a intervento pubblico di riparazione non di proprietà del richiedente.
41. Le disposizioni previste dai commi da 37 a 40 si applicano limitatamente ai casi, verificatisi prima dell’entrata in vigore della presente legge, di lavori non ultimati nei termini.
42. Gli oneri derivanti dall’applicazione del comma 39 fanno carico all’unità previsionale di base 5.4.24.1.640 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 9450 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
43. I termini per la presentazione delle domande di cui agli articoli 9 ter e 14 della
44. In deroga all’articolo 30, comma 4, della
45. I Comuni che intendono introitare nei loro bilanci i corrispettivi indicati al comma 44 devono darne comunicazione alla Direzione regionale dell’edilizia e dei servizi tecnici - Servizio degli affari amministrativi, contabili e della consulenza.
46. [La scelta di introitare al bilancio comunale i corrispettivi di cessione indicati al comma 44, preclude la possibilità di accedere ai finanziamenti a carico del fondo indicato dall’articolo 7, comma 5, della
47. In deroga alle vigenti disposizioni, per le unità immobiliari e gli edifici pubblici assistiti dai benefici previsti dalla
48. Le medesime disposizioni trovano applicazione anche alle unità immobiliari e agli edifici pubblici ultimati priva della data di entrata in vigore della presente legge o per i quali, alla medesima data, sia stata erogata la rata di saldo del contributo.
49. Con il differimento al 31 dicembre 2001 dei termini per l’ultimazione dei lavori previsti dall’articolo 8 della
Art. 16. (Disposizioni in materia di pianificazione territoriale, edilizia abitativa, infrastrutture civili e urbane).
1. I Comuni, al fine di ridurre il fabbisogno di parcheggi stradali, di riordinare la circolazione e di recuperare le condizioni ambientali delle strade e delle piazze pubbliche, possono individuare, all’interno dei propri strumenti di pianificazione urbanistica, aree comunali entro le quali, mediante costituzione del diritto di superficie, subordinata alla stipula di una convenzione recante l’impegno del soggetto attuatore e dei suoi aventi causa a non mutare la destinazione d’uso, possono essere realizzati parcheggi a uso privato anche non pertinenziali.
2. I parcheggi realizzati su aree comunali o nel sottosuolo delle stesse in applicazione del comma 4 dell’articolo 9 della
[3. All’articolo 41 della
(Omissis).] [101]
[4. All’articolo 78 ter della
a) le parole: «18 aprile 1997, n. 17» sono sostituite dalle seguenti:
(Omissis);
b) dopo le parole: «tecnico-edilizio» sono aggiunte le seguenti:
(Omissis).] [102]
[5. All’articolo 81, comma 5 quater, della
(Omissis).] [103]
6. Le disposizioni di cui all’articolo 32, comma 1, della
7. A integrazione di quanto previsto dall’articolo 126 della
8. All’articolo 24 della
(Omissis) [104].
9. All’articolo 51 della
a) al primo comma, numero 2), lettera c), è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
(Omissis);
b) dopo il secondo comma è inserito il seguente:
(Omissis) [105].
10. All’articolo 52 della
(Omissis) [106].
11. All’articolo 54 della
(Omissis) [107].
12. In deroga a quanto previsto dall’articolo 85 della
13. Le disposizioni del comma 12 si applicano anche nei confronti degli operatori per i quali non sia stato ancora emesso il provvedimento di liquidazione e frazionamento finale del contributo ovvero lo stesso non sia divenuto inoppugnabile.
14. All’articolo 105 della
a) la rubrica dell’articolo è sostituita dalla seguente:
(Omissis);
b) al primo comma le parole: «portatore di handicap fisico» sono sostituite dalle seguenti:
(Omissis);
c) al secondo comma le parole: «handicappato od un nucleo familiare comprendente un handicappato» sono sostituite dalle seguenti:
(Omissis);
d) al terzo comma le parole: «Gli handicappati o i nuclei familiari che annoverano tra i componenti un handicappato» sono sostituite dalle seguenti:
(Omissis) [108].
15. Al fine di concludere le procedure di cessione delle unità immobiliari di proprietà regionale, in via di interpretazione autentica dell’articolo 65, comma 3, della
16. Alla
a) all’articolo 2, come modificato dall’articolo 9, comma 1, della
(Omissis);
b) al primo comma dell’articolo 2, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:
(Omissis);
c) la rubrica dell’articolo 3 è sostituita dalla seguente:
(Omissis);
d) al primo comma dell’articolo 3, dopo le parole: «le anticipazioni» sono inserite le seguenti: (omissis) e la parola: «concesse» è sostituita dalla seguente:
(Omissis);
e) al secondo comma dell’articolo 3, dopo le parole «La concessione di anticipazioni» sono inserite le seguenti:
(Omissis);
f) la rubrica dell’articolo 4, come modificato dall’articolo 23, quinto comma, della
(Omissis);
g) dopo il secondo comma dell’articolo 4 è aggiunto il seguente:
(Omissis);
h) al primo comma dell’articolo 5, dopo la parola: «anticipazioni» sono inserite le seguenti:
(Omissis);
i) al secondo comma dell’articolo 5, dopo le parole: «Le anticipazioni» sono inserite le seguenti: (omissis), la parola: «concesse» è sostituita dalla seguente: (omissis) e dopo le parole: «in tal caso» sono inserite le seguenti:
(Omissis);
l) al primo comma dell’articolo 10, dopo le parole: «concedere anticipazioni» sono inserite le seguenti:
(Omissis);
m) al primo comma dell’articolo 11, dopo le parole: «quantificazione delle anticipazioni» sono inserite le seguenti:
(Omissis).
[17. La Giunta regionale, nell’ambito dei contributi destinati agli Enti locali, favorisce il finanziamento delle iniziative presentate dagli Enti inseriti nel piano regionale di metanizzazione e senza pregiudizio per quelli non ancora serviti, che hanno effettuato, o hanno previsto nel programma triennale degli interventi di cui all’articolo 14 della
[18. La disposizione di cui al comma 17 trova applicazione per le domande di contributo che saranno presentate dall’1 gennaio 2003.] [110]
19. All’articolo 5, comma 3, della
(Omissis).
20. All’articolo 8, comma 5, della
(Omissis).
21. I contributi destinati alla realizzazione di opere con destinatario, intervento e risorse finanziarie direttamente stabiliti dalla legge regionale di finanziamento, in caso di situazioni che riguardino l’insufficienza dei fondi ovvero la necessità di apportare modifiche alla tipologia degli interventi, possono essere concessi, su istanza del soggetto beneficiario, per la realizzazione di singoli lotti funzionali, anche limitati al solo acquisto dell’immobile, o di arredi e attrezzature, ovvero di opere diverse da quelle legislativamente previste, purché non sia modificata la finalità individuata dalla norma di finanziamento [111].
22. Le disposizioni previste dal comma 21 trovano applicazione anche per gli interventi già finanziati in base alle leggi regionali di intervento nelle zone terremotate prima dell’entrata in vigore della presente legge.
23. I finanziamenti eventualmente disposti prima dell’entrata in vigore della presente legge per la realizzazione di interventi nelle zone terremotate in conformità alle disposizioni del comma 21 sono fatti salvi a tutti gli effetti, ancorché in difetto dell’istanza specifica di cui al medesimo comma 21.
24. All’articolo 5 della
(Omissis).
25. Il termine di cui all’articolo 2, comma 2, della
26. All’articolo 8, comma 41, della
(Omissis).
27. All’articolo 8, comma 43, della
(Omissis).
28. Il capitolo 8000 dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato al bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e al bilancio per l’anno 2002 è trasferito, con il relativo stanziamento complessivo di 120.000 euro corrispondente a 60.000 euro per ciascuna delle annualità autorizzate per gli anni 2003 e 2004, dall’unità previsionale di base 12.3.62.2.318 all’unità previsionale di base 13.1.24.2.1095 «Contributi per interventi in materia di opere pubbliche di competenza della Direzione regionale dell’edilizia e dei servizi tecnici» che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, alla funzione obiettivo n. 13 - programma 13.1 - rubrica n. 24 - spese d’investimento, i cui stanziamenti sono variati rispettivamente in diminuzione e in aumento per l’importo complessivo di 120.000 euro, suddiviso in ragione di 60.000 euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004.
29. In relazione al disposto di cui al comma 26, nell’ambito dell’unità previsionale di base 13.1.24.2. 1095 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, nella denominazione del capitolo 8000 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi la parola: «nella» è sostituita dalle seguenti: «e/o per la realizzazione di opere di urbanizzazione al servizio della».
Art. 17. (Disposizioni in materia di trasporti). [112]
[1. All’articolo 17 della
(Omissis).
2. All’articolo 21 della
(Omissis).
3. All’articolo 5 della
(Omissis).
4. All’articolo 4 della
(Omissis).]
Art. 18. (Disposizioni in materia di gestione faunistico-venatoria, di pesca nelle acque interne, di ambiente, di protezione civile e di parchi).
1. [All’articolo 21, comma 1, della
(Omissis) ] [113].
2. [All’articolo 38 della
(Omissis) ] [114].
3. [Al comma 3 dell’articolo 38 della
(Omissis) ] [115].
4. [All’articolo 2 della
(Omissis)] [116].
5. [In attuazione dell’articolo 163, comma 3, lettera b), del
6. Il contributo di cui all’articolo 4, comma 20, della
7. All’articolo 4, comma 7, della
(Omissis).
8. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 6 fanno carico all’unità previsionale di base 4.1.22.2.4 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 2258 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, la cui denominazione è modificata con l’aggiunta in fine delle parole: «nonché per l’acquisto e adattamento o per la costruzione di edifici da adibire a nuove sedi dei Dipartimenti provinciali».
9. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le competenze amministrative di cui all’articolo 18 del
10. [A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le autorizzazioni di competenza regionale di cui al
11. [Qualora il Comune non provveda ad adempiere gli obblighi di cui all’articolo 17, comma 9, del
12. [All’articolo 1, comma 1, della
(Omissis)] [120].
13. [In relazione al disposto di cui al comma 12 la denominazione del capitolo 2418 è modificata in «Contributi una tantum a favore dei Comuni e dei soggetti che effettuano la gestione dei rifiuti urbani nelle forme di cui al
14. [All’articolo 5 della
(Omissis) ] [122].
15. [All’articolo 16 della
(Omissis)] [123].
16. [Dopo l’articolo 20 della
(Omissis)] [124].
17. [Le entrate derivanti dall’applicazione di quanto disposto dagli articoli 19 e 20 della
18. [Per le finalità previste dal disposto di cui all’articolo 20 bis, comma 1, della
19. [Il comma 2 dell’articolo 7 della
(Omissis)] [127].
20. [All’articolo 28 della
(Omissis)] [128].
21. [Il Regolamento di esecuzione di cui all’articolo 28, comma 3, della
22. [All’articolo 7 della
(Omissis)] [130].
23. Ai fini del completamento delle reti di distribuzione dei gas combustibili nell’ambito dei territori ricompresi nei comprensori delle Comunità montane, in attuazione del relativo programma generale deliberato dal Consiglio regionale nelle sedute dell’1 ottobre 1981, 3 dicembre 1986 e 28 febbraio 1989, ai sensi della
24. Gli oneri derivanti dall’applicazione del disposto di cui al comma 23 fanno carico all’unità previsionale di base 5.3.22.2.173 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 2664 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
25. Ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, per quanto non disposto dal comma 26, si applicano i criteri di assimilazione alle acque reflue domestiche indicati all'articolo 2 del decreto Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 227 (Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del
26. Ai sensi dell'articolo 101, comma 7, lettera e), del
a) [gli scarichi degli edifici nell’ambito di un insediamento commerciale o di produzione di beni, destinati a servizi igienico-sanitari, a mense e ad abitazioni delle maestranze, dotati di propri scarichi terminali] [133];
b) [gli scarichi di alberghi, camping, bar, agriturismi e ristoranti, limitatamente ai servizi di ristorazione, pernottamento e lavanderia interna] [134];
c) [gli scarichi di attività commerciali di vendita al minuto di generi alimentari e di cura della persona] [135];
c bis) gli scarichi di attività industriali di produzione di generi alimentari che utilizzano come conservante esclusivamente cloruro di sodio, aventi portata inferiore a 50 mc/d e non contaminati da sostanze pericolose o da prodotti chimici impiegati come agenti disinfettanti, sanificanti, coloranti, edulcoranti, sgrassanti o detergenti [136];
c ter) gli scarichi delle acque utilizzate per scopi geotermici, a condizione che tali acque non siano utilizzate nell’ambito di cicli produttivi e che non siano sottoposte a trattamenti chimici [137].
26 bis. Gli scarichi di cui al comma 26, lettera c bis), non recapitanti in fognatura, rientrano nella disciplina prevista dall’articolo 36, comma 3, del
27. In attuazione dell’articolo 28, comma 2, del
28. Restano comunque fermi il divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell’allegato 5 del
29. [In attuazione dell’articolo 45, comma 5, del
30. All’articolo 5, comma 1, lettera b), della
31. L’articolo 6 della
(Omissis).
32. Alla sezione II del capo III, dopo l’articolo 9 della
(Omissis).
33. All’articolo 30, comma 1, della
34. Per le opere individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 maggio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 giugno 1997, n. 130, di rilevante interesse nazionale per le implicazioni occupazionali e i connessi riflessi sociali ai sensi dell’articolo 13 del
35. [All’articolo 6, comma 23, della
(Omissis)] [140].
36. [All’articolo 7 della
(Omissis)] [141].
37. [All’articolo 32 quinquies della
(Omissis) ] [142].
38. All’articolo 22, comma 5, della
(Omissis).
39. All’articolo 22, comma 6, della
(Omissis).
40. All’articolo 29 della
(Omissis).
41. I commi 4 e 5 dell’articolo 29 della
Art. 19. (Disposizioni in materia di foreste).
1. [All’articolo 4 della
(Omissis)] [143].
2. [All’articolo 11 della
3. [Al comma 2 dell’articolo 11 della
(Omissis)] [145].
4. [All’articolo 15 ter della
(Omissis)] [146].
5. [Al comma 12 dell’articolo 1 della
(Omissis)] [147].
6. [Gli oneri derivanti dall’applicazione del comma 11 dell’articolo 1 della
7. [Il comma 25 dell’articolo 1 della
(Omissis) ] [149].
8. [Dopo il comma 26 dell’articolo 1 della
(Omissis) ] [150].
9. [Il comma 27 dell’articolo 1 della
(Omissis) ] [151].
10. [Il comma 28 dell’articolo 1 della
(Omissis) ] [152].
11. [Il comma 36 dell’articolo 1 della
(Omissis) ] [153].
12. [Al comma 41 dell’articolo 1 della
(Omissis) ] [154].
13. All’articolo 5 della
(Omissis).
[1] Comma abrogato dall'art. 110 della
[2] Lettera così modificata dall’art. 6 della
[3] Comma abrogato dall’art. 78 della
[4] Comma abrogato dall'art. 56 della
[5] Comma abrogato dall'art. 56 della
[6] Comma abrogato dall’art. 7 della
[7] Comma così sostituito dall’art. 2 della
[8] Comma modificato dall’art. 2 della
[9] Comma abrogato dall'art. 65 della
[10] Comma abrogato dall'art. 65 della
[11] Comma aggiunto dall'art. 12 della
[12] Comma abrogato dall'art. 29 della
[13] Comma così sostituito dall’art. 7 della L.R. 2 febbraio 2005, n. 1, con effetto dall’1 gennaio 2005.
[14] Comma aggiunto dall’art. 7 della L.R. 2 febbraio 2005, n. 1, con effetto dall’1 gennaio 2005.
[15] Comma abrogato dall’art. 8 della
[16] Comma abrogato dall'art. 1 della
[17] Comma abrogato dall'art. 43 della
[18] Comma abrogato dall'art. 68 della
[19] Comma abrogato dall'art. 16 della
[20] Comma abrogato dall’art. 11 della
[21] Comma abrogato dall’art. 113 della
[22] Comma abrogato dall’art. 113 della
[23] Comma abrogato dall’art. 113 della
[24] Comma abrogato dall’art. 113 della
[25] Comma abrogato dall’art. 113 della
[26] Comma abrogato dall’art. 113 della
[27] Comma abrogato dall’art. 113 della
[28] Comma abrogato dall’art. 113 della
[29] Comma abrogato dall’art. 113 della
[30] Comma abrogato dall’art. 113 della
[31] Comma abrogato dall’art. 113 della
[32] Comma abrogato dall’art. 113 della
[33] Comma abrogato dall’art. 113 della
[34] Comma abrogato dall’art. 113 della
[35] Comma abrogato dall’art. 113 della
[36] Comma abrogato dall’art. 113 della
[37] Comma abrogato dall'art. 1 della
[38] Comma abrogato dall’art. 113 della
[39] Comma abrogato dall’art. 113 della
[40] Comma abrogato dall’art. 113 della
[41] Comma abrogato dall’art. 113 della
[42] Lettera così sostituita dall’art. 44 della
[43] Comma abrogato dall’art. 113 della
[44] Comma abrogato dall’art. 113 della
[45] Comma abrogato dall’art. 113 della
[46] Comma abrogato dall’art. 113 della
[47] Comma abrogato dall’art. 113 della
[48] Comma abrogato dall’art. 113 della
[49] Comma abrogato dall’art. 113 della
[50] Comma abrogato dall’art. 113 della
[51] Comma abrogato dall’art. 113 della
[52] Comma abrogato dall’art. 113 della
[53] Comma abrogato dall’art. 113 della
[54] Comma abrogato dall'art. 1 della
[55] Comma abrogato dall'art. 105 della
[56] Comma abrogato dall'art. 105 della
[57] Comma abrogato dall'art. 105 della
[58] Comma abrogato dall'art. 105 della
[59] Comma abrogato dall'art. 1 della
[60] Comma abrogato dall'art. 11 della
[61] Comma abrogato dall’art. 78 della
[62] Comma abrogato dall’art. 78 della
[63] Comma abrogato dall’art. 78 della
[64] Comma abrogato dall’art. 78 della
[65] Comma abrogato dall'art. 38 della
[66] Comma abrogato dall’art. 78 della
[67] Comma abrogato dall'art. 1 della
[68] Comma abrogato dall'art. 1 della
[69] Comma abrogato dall'art. 1 della
[70] Lettera così sostituita dall'art. 8 della
[71] Lettera abrogata dall'art. 56 della
[72] Lettera così modificata dall’art. 13 della
[73] Lettera così modificata dall’art. 13 della
[74] Lettera così modificata dall’art. 13 della
[75] Lettera aggiunta dall’art. 13 della
[76] Comma inserito dall’art. 13 della
[77] Comma aggiunto dall’art. 3 della
[78] Comma abrogato dall’art. 65 della
[79] Comma modificato dall’art. 3 della
[80] Comma abrogato dall’art. 31 della
[81] Comma abrogato dall’art. 31 della
[82] Comma abrogato dall’art. 31 della
[83] Comma abrogato dall’art. 31 della
[84] Comma abrogato dall’art. 31 della
[85] Comma abrogato dall’art. 26 della
[86] Comma abrogato dall'art. 44 della
[87] Comma abrogato dall'art. 44 della
[88] Comma abrogato dall'art. 44 della
[89] Comma abrogato dall'art. 44 della
[90] Comma abrogato dall'art. 44 della
[91] Comma abrogato dall’art. 35 della
[92] Comma abrogato dall’art. 35 della
[93] Comma abrogato dall’art. 35 della
[94] Comma abrogato dall'art. 56 della
[95] Comma abrogato dall'art. 56 della
[96] Comma abrogato dall'art. 21 della
[97] Comma abrogato dall'art. 68 della
[98] Comma abrogato dall'art. 38 della
[99] Comma abrogato dall’art. 2 della
[100] Comma abrogato dall'art. 4 della
[101] Comma abrogato dall'art. 64 della
[102] Comma abrogato dall'art. 64 della
[103] Comma abrogato dall'art. 64 della
[104] Comma abrogato dall’art. 23 della
[105] Comma abrogato dall’art. 23 della
[106] Comma abrogato dall’art. 23 della
[107] Comma abrogato dall’art. 23 della
[108] Comma abrogato dall’art. 23 della
[109] Comma abrogato dall’art. 23 della
[110] Comma abrogato dall’art. 23 della
[111] Comma così modificato dall'art. 4 della
[112] Articolo abrogato dall'art. 44 della
[113] Comma abrogato dall'art. 47 della
[114] Comma abrogato dall'art. 47 della
[115] Comma abrogato dall'art. 47 della
[116] Comma abrogato dall'art. 53 della
[117] Comma modificato dall'art. 4 della
[118] Comma abrogato dall’art. 23 della
[119] Comma abrogato dall'art. 37 della
[120] Comma abrogato dall'art. 37 della
[121] Comma abrogato dall'art. 37 della
[122] Comma abrogato dall'art. 1 della
[123] Comma abrogato dall'art. 39 della
[124] Comma abrogato dall'art. 39 della
[125] Comma abrogato dall'art. 39 della
[126] Comma abrogato dall'art. 39 della
[127] Comma abrogato dall'art. 39 della
[128] Comma abrogato dall'art. 37 della
[129] Comma abrogato dall'art. 37 della
[130] Comma abrogato dall'art. 37 della
[131] Comma così sostituito dall'art. 179 della
[132] Alinea così modificato dall'art. 179 della
[133] Lettera abrogata dall'art. 179 della
[134] Lettera modificata dall’art. 18 della
[135] Lettera abrogata dall'art. 179 della
[136] Lettera aggiunta dall’art. 1 della
[137] Lettera aggiunta dall'art. 24 della
[138] Comma inserito dall’art. 1 della
[139] Comma modificato dall'art. 22 della
[140] Comma abrogato dall’art. 12 della
[141] Comma abrogato dall'art. 37 della
[142] Comma abrogato dall'art. 1 della
[143] Comma abrogato dall'art. 23 della
[144] Comma abrogato dall'art. 23 della
[145] Comma abrogato dall'art. 23 della
[146] Comma abrogato dall'art. 23 della
[147] Comma abrogato dall'art. 104 della
[148] Comma abrogato dall'art. 23 della
[149] Comma abrogato dall'art. 104 della
[150] Comma abrogato dall'art. 104 della
[151] Comma abrogato dall'art. 104 della
[152] Comma abrogato dall'art. 104 della
[153] Comma abrogato dall'art. 104 della
[154] Comma abrogato dall'art. 104 della