Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.2 finanza |
Data: | 14/05/2021 |
Numero: | 6 |
Sommario |
Art. 1. Estensione del periodo di proroga tecnica del vigente contratto per la gestione del servizio di tesoreria. |
Art. 2. Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 22/2007. |
Art. 3. Programmazione della spesa nell'ambito dei trasferimenti a organi gestori delle gestioni fuori bilancio della Regione e a enti regionali. |
Art. 4. Modifica all'articolo 1 della legge regionale 5/2020. |
Art. 5. Modifica all'articolo 2 della legge regionale 5/2020. |
Art. 6. Disposizioni contabili e intersettoriali. |
Art. 7. Dismissione della partecipazione in Banca Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA. |
Art. 8. Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio. |
Art. 9. (Disposizioni contabili e intersettoriali) |
Art. 10. Modifica all'articolo 12 della legge regionale 5/2020. |
Art. 11. Aiuti alle filiere agroalimentari nell'ambito del Programma Anticrisi COVID-19. |
Art. 12. Erogazioni anticipate di finanziamenti concessi nell'ambito del SISSAR. |
Art. 13. Sostegno alle iniziative di AgrifoodFVG nel periodo di emergenza sanitaria e modifica all'articolo 3 della legge regionale 22/2020. |
Art. 14. Modifica della destinazione dell'immobile finanziato con decreto del Servizio coordinamento politiche per la montagna in Comune di San Pietro al Natisone. |
Art. 15. Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 26/2020 in materia di contributi per i sistemi di biosicurezza negli allevamenti. |
Art. 16. Presentazione delle domande di contributo di cui articolo 3 della legge regionale 24/2019. |
Art. 17. Manutenzione ed esercizio delle opere di irrigazione contigue ad altre reti idriche. |
Art. 18. Manutenzione del sistema informativo di controllo e certificazione dei materiali di moltiplicazione della vite. |
Art. 19. Disposizioni transitorie per la vendita diretta del legname nelle aree colpite dal bostrico. |
Art. 20. Gestione dei terreni di proprietà regionale nei Comuni di Malborghetto Valbruna e Tarvisio. |
Art. 21. Modifiche alla legge regionale 10/2010. |
Art. 22. Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 9/2007. |
Art. 23. Disciplina delle funzioni del Corpo Forestale Regionale. |
Art. 24. Revisioni e collaudi dei mezzi del Corpo Forestale Regionale. |
Art. 25. Modifica all'articolo 61 della legge regionale 9/2007. |
Art. 26. Interpretazione autentica dell'articolo 8, comma 3, della legge regionale 9/2005. |
Art. 27. Modifica all'articolo 5 della legge regionale 24/2019. |
Art. 28. Disposizione transitoria in materia di incentivi per i conduttori di fondi nei biotopi. |
Art. 29. Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 15/1991. |
Art. 30. Disposizioni transitorie in materia di raccolta dei funghi epigei e modifica all'articolo 15 alla legge regionale 25/2017. |
Art. 31. Disposizioni transitorie in materia di quote associative delle Riserve di caccia. |
Art. 32. Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 26/2020 in materia di indennizzi per i danni alle colture agricole da fauna selvatica. |
Art. 33. Disposizioni per l'organizzazione delle mostre dei trofei. |
Art. 34. Determinazione di termini per la rendicontazione. |
Art. 35. Riperimetrazione della Riserva naturale regionale Valli Grotari e Vulcan. |
Art. 36. Modifiche alla legge regionale 42/2017. |
Art. 37. Modifica all'articolo 2 della legge regionale 22/2020. |
Art. 38. Finanziamento delle iniziative del Programma generale per l'ammodernamento del settore del terziario per l'anno 2020. |
Art. 39. Modifiche all'articolo 42 della legge regionale 4/2005. |
Art. 40. Modifica all'articolo 44 della legge regionale 12/2002. |
Art. 41. Modifiche agli articoli 26 e 28 della legge regionale 12/2002. |
Art. 42. Modifica all'articolo 2 della legge regionale 20/2018. |
Art. 43. (Proroga della graduatoria riferita all'articolo 59 della legge regionale 21/2016) |
Art. 44. Deroga alla disciplina di attuazione dell'articolo 100 della legge regionale 29/2005. |
Art. 45. Proroga di termini. |
Art. 46. Uffici speciali per le opere strategiche di PromoTurismoFVG. |
Art. 47. Deroga agli articoli 14 e 15 del D.P.G.R. 1° febbraio 2017, n. 027/Pres. |
Art. 48. Modifica all'articolo 10 della legge regionale 18/2015. |
Art. 49. Devoluzione di contributo al Comune di Paularo. |
Art. 50. Inserimento dell'articolo 15-bis nella legge regionale 21/2016. |
Art. 51. Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 19/2020. |
Art. 52. Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 19/2020. |
Art. 53. Modifica all'articolo 10 della legge regionale 26/2020. |
Art. 54. Utilizzo nell'anno 2021 delle risorse ex articolo 3 della legge regionale 9/2020. |
Art. 55. Modifiche all'articolo 25 della legge regionale 18/2015 concernente gli organi di revisione economico-finanziaria. |
Art. 56. Modifiche agli articoli 27 e 27-bis della legge regionale 18/2015 e all'articolo 9 della legge regionale 25/2020 concernenti la disciplina dei revisori dei conti degli enti locali. |
Art. 57. Modifica all'articolo 33 della legge regionale 18/2015 concernente gli enti locali deficitari o dissestati. |
Art. 58. Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 33/2015. |
Art. 59. Disposizioni in materia di elezioni comunali per l'anno 2021. |
Art. 60. Modifica all'articolo 9 della legge regionale 25/2020. |
Art. 61. Proroga rendicontazione Fondo sicurezza 2019. |
Art. 62. Ammissibilità delle domande di contributo in materia di corregionali all'estero. |
Art. 63. Disposizioni per i contributi in materia di corregionali all'estero. |
Art. 64. Misure urgenti in materia di valorizzazione e promozione delle sagre, feste locali e fiere tradizionali derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19. |
Art. 65. Modifica all'articolo 11 della legge regionale 28/2018. |
Art. 66. Modifica all'articolo 11 della legge regionale 31/2017. |
Art. 67. Modifica all'articolo 3 della legge regionale 13/2004. |
Art. 68. Modifica all'articolo 5 della legge regionale 13/2004. |
Art. 69. Modifica all'articolo 8 della legge regionale 26/2020 in materia di lavoro. |
Art. 70. Interventi regionali di politica attiva del lavoro. |
Art. 71. Interventi regionali di politica del lavoro. |
Art. 72. Consigliera o Consigliere di parità di area vasta. |
Art. 73. Modifica all'articolo 77 della legge regionale 18/2005. |
Art. 74. Rendiconti Sezioni Primavera anno scolastico 2019/2020. |
Art. 75. Intervento straordinario a favore delle istituzioni scolastiche paritarie per sostegno al servizio di educazione scolastica. |
Art. 76. Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 26/2020 in materia di ricerca. |
Art. 77. Modifica all'articolo 22 della legge regionale 27/2017. |
Art. 78. Modifica all'articolo 37-bis della legge regionale 13/2018. |
Art. 79. Modifiche all'articolo 44 della legge regionale 26/2014. |
Art. 80. Modifiche all'articolo 45 della legge regionale 26/2014. |
Art. 81. Modifiche all'articolo 46 della legge regionale 26/2014 |
Art. 82. Sostituzione dell'articolo 47 della legge regionale 26/2014. |
Art. 83. Modifiche all'articolo 48 della legge regionale 26/2014. |
Art. 84. Modifiche all'articolo 49 della legge regionale 26/2014. |
Art. 85. Abrogazione dell'articolo 55-bis della legge regionale 26/2014. |
Art. 86. Sostituzione dell'articolo 55-ter della legge regionale 26/2014. |
Art. 87. Modifica all'articolo 5 della legge regionale 10/2017. |
Art. 88. Inserimento dell'articolo 16-bis nella legge regionale 10/2017. |
Art. 89. Inserimento degli articoli 57-ter e 57-quater nella legge regionale 10/2017. |
Art. 90. Modifica all'articolo 13 della legge regionale 20/2018. |
Art. 91. Modifica all'articolo 14 della legge regionale 17/2009. |
Art. 92. Modifica all'articolo 18 della legge regionale 17/2009. |
Art. 93. Inserimento dell'articolo 20-bis nella legge regionale 17/2009. |
Art. 94. Sostituzione dell'articolo 21 della legge regionale 17/2009. |
Art. 95. Modifica all'articolo 22 della legge regionale 17/2009. |
Art. 96. Modifica all'articolo 24 della legge regionale 17/2009. |
Art. 97. Demanio regionale. |
Art. 98. Modifica all'articolo 4 della legge regionale 22/2005. |
Art. 99. Modifica all'articolo 6 della legge regionale 20/2018 - Contributi scuolabus. |
Art. 100. Modifica all'articolo 6 della legge regionale 26/2020. |
Art. 101. Modifica all'articolo 14 della legge regionale 5/2007. |
Art. 102. Modifica all'articolo 25 della legge regionale 5/2007. |
Art. 103. Inserimento dell'articolo 60-bis nella legge regionale 5/2007. |
Art. 104. Modifiche all'articolo 63-bis della legge regionale 5/2007. |
Art. 105. Modifiche all'articolo 63-sexies della legge regionale 5/2007. |
Art. 106. Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 19/2009. |
Art. 107. Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 19/2009. |
Art. 108. Modifica all'articolo 5 della legge regionale 19/2009. |
Art. 109. Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 19/2009. |
Art. 110. Inserimento dell'articolo 27-bis nella legge regionale 19/2009. |
Art. 111. Modifiche all'articolo 30 della legge regionale 19/2009. |
Art. 112. Modifiche all'articolo 37 della legge regionale 19/2009. |
Art. 113. Abrogazione dell'articolo 38 della legge regionale 19/2009. |
Art. 114. Modifica all'articolo 40 della legge regionale 19/2009. |
Art. 115. Inserimento dell'articolo 40-ter nella legge regionale 19/2009. |
Art. 116. Modifica all'articolo 45 della legge regionale 19/2009. |
Art. 117. Modifica all'articolo 47 della legge regionale 19/2009. |
Art. 118. Modifica all'articolo 50 della legge regionale 19/2009. |
Art. 119. Modifica all'articolo 52 della legge regionale 19/2009. |
Art. 120. Inserimento degli articoli 53-bis e 53-ter nella legge regionale 19/2009. |
Art. 121. Inserimento dell'articolo 56-bis nella legge regionale 19/2009. |
Art. 122. Rendicontazione di contributi. |
Art. 123. Modifiche all'articolo 166 della legge regionale 26/2012. |
Art. 124. Modifiche all'articolo 48 della legge regionale 16/2008. |
Art. 125. Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 22/2010. |
Art. 126. Modifica all'articolo 12 della legge regionale 19/2012. |
Art. 127. Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 19/2012. |
Art. 128. Modifica all'articolo 15 della legge regionale 19/2012. |
Art. 129. Norme transitorie sul procedimento unico di cui alla legge regionale 19/2012. |
Art. 130. Inserimento del titolo IV bis nella legge regionale 11/2015. |
Art. 131. Istanze di riconoscimento o di concessione preferenziale. |
Art. 132. Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 5/2016. |
Art. 133. Modifica all'articolo 5 della legge regionale 12/2016. |
Art. 134. Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 12/2016. |
Art. 135. Modifica all'articolo 12 della legge regionale 12/2016. |
Art. 136. Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 12/2016. |
Art. 137. Modifiche all'articolo 14 della legge regionale 12/2016. |
Art. 138. Modifiche all'articolo 15 della legge regionale 12/2016. |
Art. 139. Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 12/2016. |
Art. 140. Modifiche all'articolo 17 della legge regionale 12/2016. |
Art. 141. Modifiche all'articolo 26 della legge regionale 12/2016. |
Art. 142. Modifica all'articolo 28 della legge regionale 12/2016. |
Art. 143. Modifica all'articolo 37 della legge regionale 12/2016. |
Art. 144. Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 13/2019. |
Art. 145. Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 21/2020. |
Art. 146. Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 21/2020. |
Art. 147. Modifica all'articolo 9 della legge regionale 21/2020. |
Art. 148. Modifica all'articolo 10 della legge regionale 21/2020. |
Art. 149. Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 21/2020. |
Art. 150. Modifica all'articolo 12 della legge regionale 21/2020. |
Art. 151. Modifiche all'articolo 14 della legge regionale 21/2020. |
Art. 152. Modifica all'articolo 19 della legge regionale 21/2020. |
Art. 153. Modifica all'articolo 20 della legge regionale 21/2020. |
Art. 154. Modifiche all'articolo 21 della legge regionale 21/2020. |
Art. 155. Modifica all'articolo 15 della legge regionale 34/2017. |
Art. 156. Modifica all'articolo 4 della legge regionale 45/2017. |
Art. 157. Disposizioni transitorie in materia di sostegno all'acquisto di carburanti. |
Art. 158. Norme in materia di GECT. |
Art. 159. Modifica all'articolo 38 della legge regionale 13/2020. |
Art. 160. Norme contabili in materia di cultura e sport. |
Art. 161. Opere di messa in sicurezza ex Weissenfels - Tarvisio. |
Art. 162. Proroga dell'accreditamento di strutture sanitarie private. |
Art. 163. Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 45/2017. |
Art. 164. Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 20/2012. |
Art. 165. Riqualificazione degli operatori del sistema integrato. |
Art. 166. Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 19/2003. |
Art. 167. Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 19/2003. |
Art. 168. Inserimento dell'articolo 14-ter nella legge regionale 19/2003. |
Art. 169. Residenzialità per anziani. |
Art. 170. Disposizioni a sostegno degli enti del Terzo settore. |
Art. 171. Disposizioni per la proroga dei procedimenti contributivi degli enti del Terzo settore. |
Art. 172. Entrata in vigore. |
§ 6.2.56 - L.R. 14 maggio 2021, n. 6.
Disposizioni in materia di finanze, risorse agroalimentari e forestali, biodiversità, funghi, gestione venatoria, pesca sportiva, attività produttive, turismo, autonomie locali, sicurezza, corregionali all'estero, funzione pubblica, lavoro, professioni, formazione, istruzione, ricerca, famiglia, patrimonio, demanio, sistemi informativi, infrastrutture, territorio, viabilità, ambiente, energia, cultura, sport, protezione civile, salute, politiche sociali e Terzo settore (Legge regionale multisettoriale 2021).
(B.U. 19 maggio 2021, n. 20 - S.O. n. 15)
CAPO I
Disposizioni in materia di finanze
Art. 1. Estensione del periodo di proroga tecnica del vigente contratto per la gestione del servizio di tesoreria.
1. Al fine di assicurare la fruizione continuativa del servizio di tesoreria nel corso dell'esercizio finanziario 2021 l'Amministrazione regionale è autorizzata a estendere la durata della proroga tecnica di cui all'articolo 3, comma 3, del capitolato tecnico di cui al vigente contratto per la gestione del servizio di tesoreria per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo tesoriere e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021.
2. La prosecuzione della fruizione del servizio di cui al comma 1 spiega i suoi effetti nell'ambito dei rapporti convenzionali instaurati con il raggruppamento temporaneo di imprese formato da Unicredit SpA e dalla Banca popolare Friuladria SpA (oggi Crédit Agricole FriulAdria SpA) oltre che dall'Amministrazione regionale e dal Consiglio regionale anche dai seguenti enti:
a) enti regionali di cui al D.P.G.R. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.(Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali), di seguito indicati:
1) Ente tutela patrimonio ittico (ETPI);
2) Agenzia regionale per il diritto allo studio (ARDIS);
3) Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA);
4) Ente regionale per il patrimonio culturale del Friuli-Venezia Giulia (ERPAC);
5) Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa;
6) Ente di decentramento regionale (EDR) di Trieste;
7) Ente di decentramento regionale (EDR) di Udine;
8) Ente di decentramento regionale (EDR) di Gorizia;
9) Ente di decentramento regionale (EDR) di Pordenone;
b) enti di cui all'articolo 43, comma 1-bis, della
1) Agenzia regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli-Venezia Giulia (ARPA);
2) Autorità Unica per i Servizi Idrici e i Rifiuti (AUSIR);
c) enti del servizio sanitario regionale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, così come individuati dall'articolo 3 della
1) Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASU GI);
2) Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASU FC);
3) Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (AS FO);
4) Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico "Burlo Garofolo" di Trieste (IRCCS Burlo);
5) Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico "Centro di riferimento oncologico" di Aviano (IRCCS CRO);
6) Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute - (ARCS).
3. Per le finalità previste dal comma 1 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
Art. 2. Modifiche all'articolo 7 della
1. Al comma 52 dell'articolo 7 della
a) le parole "alla convenzione" sono sostituite dalle seguenti: "alle convenzioni";
b) le parole "di un conto corrente postale" sono sostituite dalle seguenti: "dei rapporti di conto corrente postale".
2. Per le finalità di cui all'articolo 7, comma 52, della
Art. 3. Programmazione della spesa nell'ambito dei trasferimenti a organi gestori delle gestioni fuori bilancio della Regione e a enti regionali.
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a effettuare conferimenti a favore degli organi gestori delle gestioni fuori bilancio della Regione, istituite ai sensi dall'articolo 25 della
2. Con riferimento agli organi gestori delle gestioni fuori bilancio e agli enti regionali, la condizione di cui al comma 1 opera, oltre che nei confronti dei soggetti originariamente contemplati in sede di stipula dell'atto convenzionale per l'affidamento del servizio di tesoreria, altresì nei confronti degli organismi e degli enti che, rispettivamente, vi vengano ricompresi o vi aderiscano successivamente.
3. Gli organi gestori delle gestioni fuori bilancio della Regione e gli enti regionali di cui ai commi 1 e 2 sono tenuti, laddove richiesto dalla Direzione finanze in esito a previa consultazione con gli stessi soggetti, a versare le disponibilità detenute presso il proprio istituto tesoriere sul conto di tesoreria intestato all'Amministrazione regionale nella misura e secondo modalità e tempistiche indicate dalla Direzione medesima, la quale provvederà al riversamento a favore dei medesimi soggetti a seguito di specifica richiesta.
4. Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 devono ritenersi abrogate le disposizioni regionali applicabili nei confronti di ciascuno dei soggetti ivi indicati e con esse incompatibili.
5. In relazione al disposto di cui al comma 3 è iscritto lo stanziamento di 10 milioni di euro per l'anno 2021 sul Titolo n. 9 (Entrate per conto terzi e partite di giro) e sulla Tipologia n. 90100 (Entrate per partite di giro) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2021-2023.
6. In relazione al disposto di cui al comma 3 è iscritto lo stanziamento di 10 milioni di euro per l'anno 2021 sulla Missione n. 99 (Servizi per conto terzi) - Programma n. 1 (Servizi per conto terzi e partite di giro) - Titolo n. 7 (Uscite per conto terzi e partite di giro) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
Art. 4. Modifica all'articolo 1 della
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 1 della
"3-bis. I termini di utilizzo, di ammissione delle spese e di rendicontazione di incentivi regionali, comunque denominati, con scadenza entro il 30 giugno 2021 sono prorogati al 31 dicembre 2021, ferma restando la possibilità di ulteriore proroga con provvedimento della struttura concedente.".
Art. 5. Modifica all'articolo 2 della
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della
"1-bis. Il comma 1 si applica alle richieste di erogazione presentate dai beneficiari entro il termine perentorio del 30 giugno 2021.".
Art. 6. Disposizioni contabili e intersettoriali.
1. I contributi pluriennali concessi dall'Amministrazione regionale a copertura delle rate di ammortamento dei mutui contratti dalla Fondazione Istituto Mons. Francesco Tomadini e oggetto di rinegoziazione, possono essere confermati anche in deroga a disposizioni di legge vigenti e conservano la struttura precedente a detta rinegoziazione relativamente agli importi concessi, alla durata della concessione e alle scadenze di pagamento.
2. Per le finalità previste dal comma 1 la Fondazione presenta apposita istanza alle strutture regionali competenti alla conferma dei contributi medesimi. Le somme rinvenibili quali eventuali differenziali positivi tra l'importo dei contributi pluriennali concessi dall'Amministrazione regionale a copertura, anche parziale, delle rate di ammortamento dei mutui oggetto di rinegoziazione, e confermati nell'importo originario, e l'importo delle rate di ammortamento, così come definite in sede di rinegoziazione, mantengono il loro vincolo di destinazione al fine di garantire l'assolvimento degli oneri discendenti dai medesimi mutui rinegoziati.
3. Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 sono introdotte le variazioni ai Titoli, Tipologie, Missioni e Programmi di cui alla Tabella A allegata alla presente legge.
4. Il maggior onere complessivo conseguente alle nuove autorizzazioni di spesa previste dalla Tabella A trova copertura nel quadro delle riduzioni di spesa e dagli incrementi di entrata previsti dalla medesima Tabella A.
5. È aggiornato l'allegato 2 alla Nota integrativa di cui all'articolo 1, comma 4, lettera m), della
6. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del
7. Alle necessità derivanti alle dotazioni di cassa in relazione alle variazioni contabili alle Missioni e Programmi dello stato di previsione della spesa riportate nel prospetto di cui al comma 6, si provvede ai sensi dell'articolo 48, comma 3 e dell'articolo 51, comma 2, lettera d), del
Art. 7. Dismissione della partecipazione in Banca Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA.
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a dismettere, nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione, come prescritto dall'articolo 10, comma 2, del
2. Ai fini di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è, altresì, autorizzata ad affidare, nel rispetto dei limiti previsti dalla legislazione vigente, a soggetto esperto la valutazione della congruità del prezzo di cessione della partecipazione.
3. Per le finalità di cui al comma 2 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
Art. 8. Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio.
1. Ai sensi dell'articolo 73 del
2. Per le finalità previste dal comma 1, righe 1 e 2, della Tabella C, è autorizzata la spesa di 5.648,41 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
3. Per le finalità previste dal comma 1, riga 3, della Tabella C, è autorizzata la spesa di 8.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
4. Per le finalità previste dal comma 1, riga 4, della Tabella C, è autorizzata la spesa di 530,46 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
5. Per le finalità previste dal comma 1, riga 5, della Tabella C, è autorizzata la spesa di 5.546,91 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
6. Per le finalità previste dal comma 1, riga 6, della Tabella C, è autorizzata la spesa di 300 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
7. Per le finalità previste dal comma 1, riga 7, della Tabella C, è autorizzata la spesa di 1.671,45 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
8. Agli oneri derivanti dal disposto del comma 2, si provvede, per l'importo di 5.000 euro, mediante prelievo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 e per l'importo di 648,41 euro mediante rimodulazione all'interno della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
9. Agli oneri derivanti dal disposto del comma 3, si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
10. Agli oneri derivanti dal disposto del comma 4, si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
11. Agli oneri derivanti dal disposto del comma 5, si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
12. Agli oneri derivanti dal disposto del comma 6, si provvede mediante storno di pari importo per l'anno 2021 dalla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 3 (Trasporto per vie d'acqua) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
13. Agli oneri derivanti dal disposto del comma 7 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
CAPO II
Disposizioni in materia di risorse agroalimentari, risorse forestali, biodiversità, funghi, gestione venatoria, pesca sportiva
Art. 9. (Disposizioni contabili e intersettoriali) [1]
1. L'Amministrazione regionale sostiene le Strategie Territoriali riferite alle Aree Interne della Regione già interessate dalla Strategia nazionale per le aree interne (SNAI) e alla quarta area, individuata come Area Interna regionale in attuazione di quanto disposto dall'articolo 2, comma 46, della
Art. 10. Modifica all'articolo 12 della
1. Alla lettera b) del comma 5 dell'articolo 12 della legge regionale 1° aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19), dopo le parole "di conduzione aziendale" sono aggiunte le seguenti: "e del fabbisogno di liquidità aziendale relativo agli investimenti".
2. Per le finalità previste dall'articolo 12, comma 5, lettera b), della
Art. 11. Aiuti alle filiere agroalimentari nell'ambito del Programma Anticrisi COVID-19.
1. La Regione, nella situazione emergenziale derivante dagli effetti della Pandemia COVID-19, promuove e incentiva lo sviluppo delle filiere agroalimentari regionali attribuendo alle stesse un ruolo strategico nelle proprie politiche:
a) di mantenimento e potenziamento del tessuto produttivo;
b) di sostegno al presidio del territorio e di tutela e prevenzione dei rischi idrogeologici;
c) di rafforzamento della sostenibilità dei sistemi produttivi.
2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a prevedere, nell'ambito e in conformità al Programma Anticrisi COVID-19 istituito dall'articolo 12 della
3. I finanziamenti di cui al comma 2 sono erogati alle imprese che attuano in forma congiunta e integrata progetti di investimento diretti:
a) ad aumentare l'efficienza e la competitività nel comparto della carne e nel comparto lattiero-caseario;
b) a ripristinare e sviluppare le colture del castagno, del noce, del nocciolo, dell'olivo e della canapa nei territori vocati;
c) a impiegare materiali, tecnologie, mezzi non inquinanti e sistemi sostenibili per la produzione e la distribuzione, anche a domicilio, dei prodotti nel comparto del latte e dei suoi derivati.
4. Per le finalità previste dal comma 2 si provvede a valere sulle risorse del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo.
Art. 12. Erogazioni anticipate di finanziamenti concessi nell'ambito del SISSAR.
1. Nel 2021 le erogazioni anticipate di cui all'articolo 13, comma 3, della
Art. 13. Sostegno alle iniziative di AgrifoodFVG nel periodo di emergenza sanitaria e modifica all'articolo 3 della
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere, nell'anno in corso, il prosieguo delle iniziative avviate o realizzate in via d'urgenza nel periodo di emergenza sanitaria dal Parco Agro - Alimentare FVG Agri-food & Bioeconomy cluster agency S.c.a.r.l., di seguito AgrifoodFVG.
2. Il sostegno di cui al comma 1 è diretto alle finalità di cui all'articolo 3, comma 6, lettera a), della
3. La domanda per la concessione del sostegno di cui al comma 1 è presentata, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari, corredata della relazione illustrativa delle attività già svolte e di quelle programmate, del preventivo di spesa e della eventuale rendicontazione delle spese già sostenute. Sono considerate rimborsabili e ammissibili esclusivamente le spese documentate, connesse con le finalità di cui al comma 2 e relative alle voci di costo di cui all'articolo 3, comma 9, della
4. Per le finalità di cui al comma 1 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
5. Il comma 7 dell'articolo 3 della
"7. Considerate la valenza di carattere pubblico delle iniziative di cui al comma 6 e la ricaduta generale a vantaggio di tutte le imprese del settore e dei consumatori, la Regione è autorizzata altresì a collaborare con AgrifoodFVG nella realizzazione del sistema di tracciabilità, in particolare attraverso la partecipazione al Comitato di controllo del marchio. A tal fine, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza, il personale dell'Amministrazione regionale, delle Aziende Sanitarie e degli Enti regionali partecipano al Comitato di controllo, mettendo a disposizione le proprie specifiche competenze e i dati reperibili presso l'Ente di appartenenza, le relative articolazioni organizzative e territoriali e altri Enti.".
Art. 14. Modifica della destinazione dell'immobile finanziato con decreto del Servizio coordinamento politiche per la montagna in Comune di San Pietro al Natisone.
1. L'immobile, finanziato con decreto n. 23/SPM del 29 giugno 2010 del Servizio coordinamento politiche per la montagna e destinato al completamento della latteria in Comune di San Pietro al Natisone, viene adibito a centro di trasformazione, stoccaggio, commercializzazione e degustazione di prodotti agroalimentari del territorio a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 15. Modifiche all'articolo 4 della
1. All'articolo 4 della
a) al comma 62 la parola "cinquanta" è sostituita dalla seguente: "trenta";
b) al comma 63 le parole "fra 15.000 euro e 25.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "fra 5.000 euro e 20.000 euro".
Art. 16. Presentazione delle domande di contributo di cui articolo 3 della
1. Per l'anno 2021, considerato il perdurare dell'emergenza epidemiologica COVID-19, il termine di presentazione delle domande dei contributi per attrezzature e impianti finalizzati a migliorare le attività didattiche e formative degli studenti di cui all'articolo 3, comma 20, della
Art. 17. Manutenzione ed esercizio delle opere di irrigazione contigue ad altre reti idriche.
1. I Consorzi di bonifica, previo parere vincolante del Servizio competente in materia di bonifica e irrigazione, possono delegare, senza oneri a carico dell'Amministrazione regionale, ai soggetti titolari di concessione del servizio idrico integrato nell'Ambito territoriale ottimale del Friuli-Venezia Giulia, la manutenzione e l'esercizio delle opere di irrigazione realizzate mediante delegazione amministrativa intersoggettiva qualora poste in contiguità con le reti gestite dai soggetti medesimi.
Art. 18. Manutenzione del sistema informativo di controllo e certificazione dei materiali di moltiplicazione della vite.
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a effettuare la gestione e la manutenzione evolutiva dell'applicativo realizzato ai sensi dell'articolo 37 della
2. Per la copertura degli oneri non gravanti sul bilancio di ERSA si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 8 (Statistica e sistemi informativi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 e a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 8 (Statistica e sistemi informativi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
Art. 19. Disposizioni transitorie per la vendita diretta del legname nelle aree colpite dal bostrico.
1. Al fine di contrastare la diffusione del bostrico, ripristinare la funzionalità degli ecosistemi forestali, ridurre il rischio di propagazione degli incendi boschivi e favorire il recupero del legname, nei Comuni che presentano aree boschive colpite dall'agente patogeno e fino al 31 dicembre 2021, in deroga alle procedure di cui all'articolo 21, comma 3, lettere a) e b), della
2. Il termine di cui al comma 1 può essere prorogato con deliberazione della Giunta Regionale, tenendo conto dell'avanzamento delle attività di recupero del legname e dello stato di ripristino della funzionalità del bosco raggiunti in ciascuna area colpita.
3. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 1 sono accertate e riscosse con riferimento al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 301 (Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2021-2023.
Art. 20. Gestione dei terreni di proprietà regionale nei Comuni di Malborghetto Valbruna e Tarvisio.
1. Preliminarmente alla sottoscrizione del "Protocollo di Intesa con il Land austriaco della Carinzia della Repubblica d'Austria per la salvaguardia delle tradizioni e delle culture montane sviluppatesi nelle aree a ridosso del confine austriaco", di cui alla
2. Al fine di promuovere le azioni necessarie allo sviluppo reciproco e a salvaguardare e intensificare la collaborazione e i rapporti di amicizia sviluppatasi tra le rispettive cittadinanze dei territori montani italiani e austriaci, anche in deroga alla
3. Quanto previsto al comma 2 viene disposto sulla base degli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale con l'adeguamento della deliberazione che disciplina l'attribuzione della gestione del patrimonio silvo-pastorale di proprietà regionale alla Direzione centrale competente in materia di risorse forestali e naturali.
4. Al fine di neutralizzare gli oneri conseguenti al disposto di cui al comma 1 è prevista, per l'esercizio 2021, una spesa di importo pari a 18.648,66 euro a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
5. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 4 si provvede mediante prelevamento di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
Art. 21. Modifiche alla
1. Alla
a) alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 1 dopo le parole "con particolare riferimento alle attività zootecniche, " sono aggiunte le seguenti: "all'agricoltura di montagna, alla castanicoltura da frutto e alle altre colture legnose montane";
b) al comma 1 dell'articolo 7 sono apportate le seguenti modifiche:
1) alla lettera a) le parole: ", quando le operazioni sono poste in essere da soggetto operatore diverso dal soggetto titolare e fino a un massimo del 50 per cento quando sono poste in essere dallo stesso soggetto titolare, " sono soppresse;
2) alla lettera b) le parole: ", quando le operazioni sono poste in essere da soggetto operatore diverso dal soggetto titolare, e fino a un massimo del 50 per cento quando sono poste in essere dallo stesso soggetto titolare, " sono soppresse;
c) al comma 1 dell'articolo 10 dopo le parole "a prato o pascolo o prato-pascolo" sono inserite le seguenti: ", ovvero a terreno per lo svolgimento delle attività zootecniche, dell'agricoltura di montagna, della castanicoltura da frutto o delle altre colture legnose montane".
2. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a), e all'articolo 10, comma 1, della
Art. 22. Modifiche all'articolo 4 della
1. All'articolo 4 della
a) al comma 3-bis dopo le parole "può avvalersi" sono inserite le seguenti: "delle sedi di allocamento o deposito, ";
b) al comma 3-ter dopo le parole "per la gestione" sono inserite le seguenti: "delle sedi di allocamento o deposito, ";
c) al comma 3-quater dopo le parole "le modalità e i termini di utilizzo" sono inserite le seguenti: "delle sedi di allocamento o deposito, ".
Art. 23. Disciplina delle funzioni del Corpo Forestale Regionale.
1. La Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia pone la tutela delle risorse naturali e dell'ambiente tra le proprie finalità primarie e il Corpo Forestale Regionale (CFR), in virtù dell'articolo 4 della
2. In considerazione di quanto disposto dalla
3. Con successiva legge regionale sarà disciplinata l'organizzazione e il funzionamento del personale del CFR ai fini dell'esercizio delle specifiche attività tecniche e di vigilanza di cui alla presente legge, nel rispetto delle legislazioni statali e regionali di settore e senza oneri a carico della finanza pubblica.
4. Nelle more dell'emanazione della legge regionale di cui al comma 3, con regolamento transitorio emanato con decreto del Presidente della Regione su conforme deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, sono adeguate l'articolazione e l'organizzazione del CFR.
Art. 24. Revisioni e collaudi dei mezzi del Corpo Forestale Regionale.
1. Per le operazioni di revisione annuale o periodica e per i collaudi, nonché per le relative pratiche amministrative dei mezzi in dotazione al Corpo Forestale Regionale, ci si può avvalere anche degli uffici territoriali del Servizio motorizzazione civile regionale, ai sensi dell'articolo 11 della
2. Per le finalità di cui al comma 1 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
Art. 25. Modifica all'articolo 61 della
1. Al comma 1, dell'articolo 61, della
Art. 26. Interpretazione autentica dell'articolo 8, comma 3, della
1. In via di interpretazione autentica, il divieto di cumulo di cui all'articolo 8, comma 3, della
Art. 27. Modifica all'articolo 5 della
1. Alla lettera b) del comma 33 dell'articolo 5 della
2. Per le finalità previste dall'articolo 5, comma 33, lettera b), della
Art. 28. Disposizione transitoria in materia di incentivi per i conduttori di fondi nei biotopi.
1. Nelle more della riforma della
Art. 29. Modifica dell'articolo 3 della
1. Dopo la lettera d-ter) del comma 1 dell'articolo 3 della
"d-quater) i mezzi a motore impegnati nella raccolta dei funghi epigei a fini espositivi, didattici, scientifici e di prevenzione, autorizzata ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della
Art. 30. Disposizioni transitorie in materia di raccolta dei funghi epigei e modifica all'articolo 15 alla
1. Per il 2021, al fine di contemperare le esigenze di decentramento delle funzioni con quelle sottese alla semplificazione degli adempimenti burocratici a favore dei cittadini, la raccolta dei funghi epigei di cui alla
a) per l'istruttoria delle autorizzazioni alla raccolta dei funghi di cui all'articolo 2 della
b) fatto salvo quanto previsto dagli articoli 3 e 4 della
c) per consentire il tempestivo avvio dell'attività di raccolta alla luce dell'elevato numero di domande per lo svolgimento della prova orale accumulatesi presso gli Ispettorati micologici a causa delle misure di prevenzione della diffusione del COVID-19, coloro che hanno svolto la prova entro il 31 dicembre 2021 possono svolgere l'attività di raccolta per centoventi giorni decorrenti dalla data della prova medesima anche prima dell'ottenimento dell'autorizzazione alla raccolta di cui all'articolo 2 della
2. Al comma 3 dell'articolo 15 della
3. Le entrate di cui al comma 1, lettera b), sono accertate e riscosse al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 30100 (Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2021-2023.
4. Per le finalità previste dall'articolo 15, comma 3, della
Art. 31. Disposizioni transitorie in materia di quote associative delle Riserve di caccia.
1. Considerato il protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nell'anno 2021, i cacciatori anche aspiranti provvedono a pagare la quota associativa della Riserva di caccia, senza l'applicazione di aumenti, entro il termine stabilito con deliberazione della Giunta regionale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 21, comma 1, lettera d-bis), del regolamento emanato con D.P.G.R. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres. (Regolamento recante modalità per l'esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il rilascio dei permessi annuali di caccia e dei permessi annuali per la caccia alla specie cinghiale, in esecuzione degli articoli 3, comma 2, lettera e-bis), 33, comma 2-bis, 33-bis, 39, comma 1, lettera g), e 40, comma 13, della
Art. 32. Modifiche all'articolo 4 della
1. All'articolo 4 della
a) la lettera a) del comma 35 è sostituita dalla seguente:
"a) hanno presentato nel 2020, ai sensi dell'articolo 10 della
b) alla fine del comma 38 dopo le parole "superiore a 150 euro" sono aggiunte le seguenti: "e nei limiti di 5.000 euro per ciascun beneficiario";
c) al comma 39 le parole "per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2020".
2. Per le finalità previste dall'articolo 4 della
Art. 33. Disposizioni per l'organizzazione delle mostre dei trofei.
1. Al fine di limitare il rischio della diffusione del virus COVID-19, e fino alla cessazione dello stato di emergenza, i Distretti venatori, in deroga a quanto previsto dall'articolo 18, comma 1, lettera g), della
Art. 34. Determinazione di termini per la rendicontazione.
1. Al comma 3 dell'articolo 68 della
2. Il termine finale per la rendicontazione della spesa finanziata con il contributo previsto dall'articolo 1, comma 101, della
Art. 35. Riperimetrazione della Riserva naturale regionale Valli Grotari e Vulcan.
1. In ottemperanza alle finalità di corretto contemperamento degli obbiettivi di conservazione, difesa e ripristino ambientale e di qualificazione e valorizzazione delle economie locali, previste dall'articolo 1 della
Art. 36. Modifiche alla
1. All'articolo 27 della
a) alla lettera a) del comma 1 le parole "nell'intero anno solare" sono sostitute dalle seguenti: "tra l'1 gennaio e il 31 dicembre dell'anno";
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. L'ETPI rilascia la licenza di pesca sportiva a chi supera un esame che si svolge innanzi a una Commissione nominata dall'Ente medesimo. La licenza rilasciata dall'ETPI è contrassegnata da un codice alfanumerico univoco e ha durata e validità illimitate.";
c) al comma 5 le parole "nell'intero anno solare" sono sostituite dalle seguenti: "tra l'1 gennaio e il 31 dicembre dell'anno";
d) alla fine del comma 9 è aggiunto il seguente periodo: "In caso di controlli, è tenuto a esibire i suddetti documenti unitamente al pescato, alle attrezzature, alle esche, alle pasture e ai relativi contenitori.";
e) alla lettera c) del comma 11 dopo le parole "licenza di pesca sportiva" sono aggiunte le seguenti: "di cui ai commi 4 e 5";
f) dopo il comma 14 è aggiunto il seguente:
"14-bis. Ai componenti esterni della Commissione d'esame di cui al comma 4 spetta il rimborso delle spese nei termini previsti per i dipendenti regionali e un gettone di presenza il cui importo è stabilito con provvedimento del Direttore generale dell'ETPI, con oneri a carico del bilancio dell'Ente medesimo.".
2. All'articolo 29 della
a) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. La licenza di pesca professionale è valida per cinque anni; è contrassegnata da un codice alfanumerico univoco ed è accompagnata dal documento per le registrazioni quale strumento di controllo dell'attività di pesca. Il documento per le registrazioni è acquisito dall'ETPI al 31 dicembre di ogni anno anche per finalità statistiche e per l'acquisizione di informazioni ai sensi dell'articolo 20, comma 3.";
b) alla fine del comma 5 è aggiunto il seguente periodo: "In caso di controlli, è tenuto a esibire i suddetti documenti unitamente al pescato, alle attrezzature, alle esche, alle pasture e ai relativi contenitori.".
3. All'articolo 44 della
a) il numero 5) della lettera a) del comma 1 è sostituito dal seguente:
"5) violazione dell'obbligo di esibire i documenti e gli oggetti inerenti l'esercizio della pesca di cui all'articolo 27, comma 9;";
b) il numero 1) della lettera a) del comma 2 è sostituito dal seguente:
"1) del periodo in cui è consentito trattenere i relativi esemplari, delle quantità massime, del numero delle catture e dei limiti di taglia previsti, per ciascun regime di pesca, dal regolamento ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera c);";
c) all'alinea del comma 3 le parole "La sanzioni di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "Le sanzioni di cui al comma 2".
4. Al numero 6) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 45 della
5. All'articolo 46 della
a) al numero 1) della lettera c) del comma 1 e al numero 1) della lettera d) del comma 1 le parole "comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "comma 3";
b) al numero 3 della lettera d) del comma 1 le parole "dal lavori" sono sostituite dalle seguenti: "dai lavori".
CAPO III
Disposizioni in materia di attività produttive e turismo
Art. 37. Modifica all'articolo 2 della
1. Al comma 13 dell'articolo 2 della
Art. 38. Finanziamento delle iniziative del Programma generale per l'ammodernamento del settore del terziario per l'anno 2020.
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 41, comma 4, del D.P.G.R. 14 febbraio 2017, n. 035/Pres. (Regolamento concernente i criteri e modalità per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 84-bis, comma 1, lettere a) e c) e comma 9, della
Art. 39. Modifiche all'articolo 42 della
1. Al comma 1 dell'articolo 42 della
a) la lettera n-sexies) è sostituita dalla seguente: "n-sexies) contributi per la creazione e lo sviluppo di centri di prototipazione della business idea, di centri di coworking, nonché di laboratori di fabbricazione digitale (fab-lab) di cui all'articolo 25, comma 1, lettera b), della
b) alla lettera n-septies) le parole: "lettera b)," sono soppresse.
2. Per le finalità di cui all'articolo 42, comma 1, lettera n-sexies), della
Art. 40. Modifica all'articolo 44 della
1. Il comma 2 dell'articolo 44 della
Art. 41. Modifiche agli articoli 26 e 28 della
1. Alla
a) al comma 3 dell'articolo 26 le parole "dei piani regionali di formazione professionale di cui alla
b) al comma 5 dell'articolo 28 le parole "dei piani regionali di formazione professionale di cui alla
Art. 42. Modifica all'articolo 2 della
1. Al comma 8 dell'articolo 2 della
Art. 43. (Proroga della graduatoria riferita all'articolo 59 della
1. Con riferimento alla graduatoria relativa al bando 2019 in attuazione dell'articolo 59 della
Art. 44. Deroga alla disciplina di attuazione dell'articolo 100 della
1. Con riferimento alla graduatoria relativa al bando 2019 in attuazione dell'articolo 100 della
2. Il CATT procede alla liquidazione parziale del contributo il cui saldo sarà liquidato quando le imprese avranno comprovato l'aumento occupazionale di personale con contratto a tempo indeterminato di cui al comma 1.
Art. 45. Proroga di termini.
1. Con riferimento al bando 2018, i termini già fissati ai sensi dell'articolo 15 del regolamento emanato con D.P.G.R. 27 marzo 2018, n. 086/Pres. (Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di incentivi alle imprese turistiche ai sensi dell'articolo 84-bis, comma 1, lettera b), della
Art. 46. Uffici speciali per le opere strategiche di PromoTurismoFVG.
1. In deroga alla
2. Per l'esercizio e la gestione delle attività degli uffici speciali di cui al comma 1, con decreto del Presidente della Regione è nominato un commissario straordinario scelto fiduciariamente, anche tra i dipendenti della Regione, in possesso di caratteristiche professionali e di pregresse esperienze coerenti con le attività da svolgere.
3. La Giunta regionale determina il trattamento economico correlato alle funzioni commissariali e la durata dell'incarico.
4. II commissario straordinario, per l'esercizio delle proprie attribuzioni, dispone di personale di Promo- TurismoFVG, dipendente o reclutato con forme di lavoro flessibile, ovvero di personale della Regione utilizzato in convenzione, ai sensi dell'articolo 28, comma 3, della
5. Il commissario straordinario per l'esercizio delle proprie funzioni può disporre di collaborazioni e di consulenze e provvede alle spese generali di funzionamento anche mediante appositi fondi trasferiti dalla Regione a PromoTurismoFVG.
6. Gli uffici speciali subentrano nella gestione dei contratti già in essere stipulati da PromoTurismoFVG e dei procedimenti in corso per le finalità di cui al comma 1. A tal fine entro trenta giorni dalla nomina il commissario straordinario provvede alla ricognizione degli stessi e ne dà comunicazione alla Giunta regionale.
7. II commissario straordinario trasmette, entro il 31 marzo di ogni anno, alla Giunta regionale una relazione sull'attività svolta.
8. Il commissario straordinario per le procedure espropriative si avvale della struttura di PromoTurismoFVG quale autorità espropriante.
9. Gli interventi realizzati dagli uffici speciali di cui al comma 1 sono ricompresi tra gli interventi di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), della
10. I finanziamenti concessi per gli interventi realizzati dagli uffici speciali di cui al comma 1 sono erogati a PromoTurismoFVG secondo quanto previsto dall'articolo 57, comma 1, lettera a), della
11. Per le finalità di cui ai commi 3, 4 e 5 è autorizzata la spesa complessiva di 461.000 euro suddivisa in ragione di 111.000 euro per l'anno 2021 e di 175.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
12. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 11 si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
Art. 47. Deroga agli articoli 14 e 15 del D.P.G.R. 1° febbraio 2017, n. 027/Pres.
1. In deroga agli articoli 14 e 15 del regolamento di cui al D.P.G.R. 1° febbraio 2017, n. 027/Pres. (Regolamento recante criteri e modalità per la concessione e l'erogazione di contributi per l'attività promozionale, ai sensi dell'articolo 62, comma 1, lettere a) e b) della
Art. 48. Modifica all'articolo 10 della
1. Dopo il comma 8 dell'articolo 10 della
"8-bis. In caso di omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno da parte del soggetto gestore della struttura ricettiva o del soggetto gestore degli alloggi di cui all'articolo 47-bis della
Art. 49. Devoluzione di contributo al Comune di Paularo.
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a devolvere il contributo pari a 400.000 euro per l'acquisto e ristrutturazione dell'Albergo Impero ai fini della realizzazione di un albergo per la gioventù concesso con decreto n. 4518/PROTUR del 28 novembre 2018, ai sensi dell'articolo 61, comma 1, lettera a), della
2. La domanda per la devoluzione di cui al comma 1 è presentata dal Comune di Paularo alla Direzione centrale competente in materia di turismo entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione tecnica illustrativa, del quadro economico e del cronoprogramma dell'intervento. Con il decreto di devoluzione del finanziamento, sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione della spesa.
Art. 50. Inserimento dell'articolo 15-bis nella
1. Dopo l'articolo 15 della
"Art. 15 bis. Albo regionale delle agenzie di viaggio e dei tour operator
1. È istituito presso la Direzione centrale competente in materia di attività produttive e turismo l'Albo regionale delle agenzie di viaggio e dei tour operator della Regione Friuli-Venezia Giulia.
2. Possono iscriversi all'albo di cui al comma 1 le agenzie di viaggio, di cui al codice ATECO 2007 - 79.11.00, e dei e tour operator, di cui al codice ATECO 2007 -79.12.00, aventi sede legale e operativa in un Comune della Regione Friuli-Venezia Giulia.
3. Contestualmente all'iscrizione all'albo di cui al comma 1, le agenzie di viaggio e i tour operator sono tenuti a comunicare il nominativo del proprio direttore tecnico di cui all'articolo 45 della
4. Con regolamento della Giunta regionale, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
CAPO IV
Disposizioni in materia di autonomie locali, sicurezza, corregionali all'estero e funzione pubblica
Art. 51. Modifiche all'articolo 2 della
1. All'articolo 2 della
a) al comma 6 le parole "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2021";
b) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
"6-bis. Nel caso di ricorso all'arbitrato di cui al comma 6, gli accordi sono conclusi nel rispetto dei seguenti criteri:
a) qualora tutti i Comuni di una Unione territoriale intercomunale siano ricompresi nell'ambito territoriale di una sola Comunità di montagna, la stessa subentra in tutte le risorse umane, strumentali e finanziarie, e in tutti i rapporti giuridici pendenti facenti capo all'Unione medesima, fatti salvi diversi accordi ai sensi della lettera b);
b) i beni immobili sono attribuiti alla Comunità di montagna sul cui territorio essi insistono o, qualora opportuno in relazione alla loro funzione, sono attribuiti in comproprietà alle due Comunità di montagna, con quote proporzionali al numero di abitanti dei rispettivi Comuni della sopprimenda Unione, oppure al Comune sul cui territorio essi insistono;
c) i beni mobili sono attribuiti alla Comunità di montagna nel cui territorio si realizza il loro utilizzo prevalente;
d) ai sensi dell'articolo 1298 del codice civile, i debiti della sopprimenda Unione territoriale intercomunale si dividono tra le due Comunità di montagna in proporzione al numero di abitanti dei rispettivi Comuni dell'Unione medesima;
e) i crediti si dividono tra le due Comunità di montagna in proporzione al numero di abitanti dei rispettivi Comuni della sopprimenda Unione;
f) per i rapporti giuridici attivi e passivi diversi da quelli riguardanti i beni di cui alle lettere b) e c), e da quelli di cui alle lettere d) ed e), opera il criterio della divisione tra le due Comunità di montagna, in proporzione al numero di abitanti dei rispettivi Comuni della sopprimenda Unione;
g) nel caso in cui i rapporti giuridici di cui alle lettere d), e) ed f) siano sorti nell'interesse esclusivo di uno specifico territorio, essi sono imputati alla Comunità di montagna in cui è incluso detto territorio;
h) per la gestione dei rapporti giuridici non attribuibili a un'unica Comunità di montagna e non suscettibili di frazionamento secondo i criteri di cui al presente comma, presso la Comunità di montagna in cui è incluso il maggior numero di Comuni della sopprimenda Unione sono costituiti uno o più uffici stralcio che concludono le operazioni di subentro entro il 31 dicembre 2022. II Presidente della Comunità di montagna presso cui ha sede l'ufficio stralcio provvede alla liquidazione tra le Comunità di montagna dei rapporti giuridici non ancora conclusi a tale data;
i) le partecipazioni in enti e società detenute dall'Unione territoriale intercomunale sono attribuite alle Comunità di montagna che a essa succedono, in proporzione al numero di abitanti dei rispettivi Comuni della sopprimenda Unione;
j) sono in ogni caso fatti salvi i vincoli di destinazione relativi ai beni acquisiti con contributi e sono salvaguardate le esigenze connesse alla realizzazione dei progetti finanziati con fondi comunitari;
k) il personale dell'Unione territoriale intercomunale è trasferito alle Comunità di montagna che a essa succedono e ai Comuni partecipanti in applicazione dell'articolo 2112 del codice civile; si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all'articolo 47, commi da 1 a 4, della
6-ter. Per la stesura degli accordi di cui al comma 6 il collegio arbitrale si avvale degli uffici delle Unioni territoriali intercomunali.";
c) al comma 7 le parole "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 maggio 2021" e le parole "15 maggio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "15 giugno 2021";
d) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
"7-bis. Fino all'elezione degli organi, le funzioni di Presidente di ciascuna Comunità di montagna sono esercitate dal sindaco del Comune più popoloso il quale, dalla data di costituzione della rispettiva Comunità di montagna, sovrintende alle operazioni di avvio dell'ente e al trasferimento a esso delle risorse umane, strumentali e finanziarie, e di tutti i rapporti giuridici pendenti facenti capo alle Unioni territoriali intercomunali, in attuazione degli accordi di cui al comma 6. A decorrere dalla data di costituzione delle Comunità di montagna ai sensi del comma 7, gli organi delle Unioni sono sciolti e la loro gestione è affidata ai sindaci dei Comuni più popolosi di ciascuna Comunità di montagna in qualità di commissari straordinari.".
Art. 52. Modifiche all'articolo 3 della
1. Al comma 4 dell'articolo 3 della
a) al secondo periodo, dopo le parole "e nei rapporti giuridici, " sono inserite le seguenti: "ivi compresi quelli relativi al personale, per il quale si applica l'articolo 2112 del codice civile e si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all'articolo 47, commi da 1 a 4, della
b) al terzo periodo, le parole: ", ivi compresi quelli relativi al personale, " sono soppresse.
Art. 53. Modifica all'articolo 10 della
1. Il comma 142 dell'articolo 10 della
"142. Per i Comuni della Regione Friuli-Venezia Giulia beneficiari delle risorse di cui all'articolo 106 del
2. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 10, comma 142, della
Art. 54. Utilizzo nell'anno 2021 delle risorse ex articolo 3 della
1. Nell'anno 2021 i Comuni beneficiari del fondo di cui all'articolo 3 della
Art. 55. Modifiche all'articolo 25 della
1. All'articolo 25 della
a) al comma 2, le parole "e nelle Unioni territoriali intercomunali" sono sostituite dalle seguenti: ", nelle Comunità di montagna e nella Comunità collinare del Friuli";
b) al comma 3, le parole "previsti all'articolo 13, comma 3, della
c) al comma 3-bis, le parole "Unioni territoriali intercomunali" sono sostituite dalle seguenti: "Comunità di montagna e la Comunità collinare del Friuli" e le parole "del Comune con il maggior numero di abitanti" sono sostituite dalle seguenti: "di uno dei Comuni aderenti alla Comunità";
d) dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:
"3-ter. Le Comunità si avvalgono dell'organo di revisione economico-finanziaria di uno dei Comuni aderenti alla Comunità.".
Art. 56. Modifiche agli articoli 27 e 27-bis della
1. All'articolo 27 della
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. L'ente locale comunica la scadenza dell'incarico dell'organo di revisione economico-finanziaria e il compenso spettante alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali, nonché mediante pubblicazione nell'Albo online del proprio sito istituzionale, almeno due mesi prima della scadenza medesima. In caso di cessazione anticipata dall'incarico, l'ente locale ne dà immediata comunicazione alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali.";
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. L'organo monocratico di revisione economico-finanziaria in scadenza può comunicare formalmente all'ente locale la propria disponibilità a svolgere un ulteriore incarico triennale e, di un tanto, l'ente locale informa la struttura regionale competente in materia di autonomie locali contestualmente alla comunicazione di cui al comma 2.";
c) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
"4.1. Nell'ipotesi di cui al comma 2-bis, la struttura regionale competente in materia di autonomie locali individua, mediante sorteggio, tra i nominativi che hanno presentato domanda ai sensi del comma 3, una rosa di due nomi a cui è aggiunto di diritto l'organo di revisione in scadenza. La composizione finale della rosa di tre nominativi deve assicurare il rispetto delle quote di genere, con almeno la presenza di un terzo per genere. Gli esiti del sorteggio sono comunicati agli enti locali interessati affinché provvedano alla nomina del revisore e al conferimento dell'incarico, nonché ai professionisti sorteggiati e alle categorie professionali.";
d) dopo il comma 8 è inserito il seguente:
"8-bis. Con decreto del direttore competente in materia di finanza locale possono essere apportati correttivi all'algoritmo di estrazione a sorte dei revisori iscritti nell'elenco regionale di cui all'articolo 26 per attribuire maggiori probabilità di sorteggio a coloro che non sono mai stati estratti.";
e) il primo periodo del comma 9 è sostituito dal seguente: "L'organo di revisione economico-finanziaria dura in carica tre anni e può svolgere due incarichi triennali consecutivi presso lo stesso ente locale.".
2. All'articolo 27-bis della
a) al comma 1 le parole "con popolazione superiore a 10.000 abitanti o nei Comuni previsti all'articolo 13, comma 3, della
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1.1. I revisori che hanno raggiunto il numero massimo di incarichi per fasce di enti locali di cui al comma 1 non possono presentare la manifestazione di disponibilità a ricoprire l'incarico di revisore negli enti locali appartenenti alle medesime fasce, a eccezione di coloro i cui incarichi scadono entro sessanta giorni dalla data di apertura dell'avviso per la manifestazione di disponibilità a ricoprire l'incarico di revisore.".
3. Al comma 4 dell'articolo 9 della
Art. 57. Modifica all'articolo 33 della
1. Al comma 1-bis dell'articolo 33 della
Art. 58. Modifiche all'articolo 6 della
1. I commi 28 e 29 dell'articolo 6 della
"28. Ai consorzi di cui all'articolo 35 della
29. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, i consorzi di cui al comma 28 assicurano il contenimento della spesa di personale nei limiti del valore medio del triennio 2011-2013, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali.".
Art. 59. Disposizioni in materia di elezioni comunali per l'anno 2021.
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, della
2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, della
3. Tenuto conto dell'esigenza di assicurare il necessario distanziamento sociale per prevenire il contagio da COVID-19, in occasione delle elezioni comunali del 2021:
a) in deroga all'articolo 46 della
b) in deroga a quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, della
1) non inferiore a 10 e non superiore a 30 nei Comuni con popolazione compresa tra 3.001 e 5.000 abitanti;
2) non inferiore a 20 e non superiore a 60 nei Comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti;
3) non inferiore a 33 e non superiore a 100 nei Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;
4) non inferiore a 66 e non superiore a 200 nel Comune di Pordenone;
5) non inferiore a 116 e non superiore a 350 nel Comune di Trieste.
4. Alle elezioni comunali del 2021 si applicano le disposizioni adottate dallo Stato per garantire il pieno esercizio del diritto di voto da parte di tutti gli elettori. Le elezioni inoltre si svolgono nel rispetto dei protocolli sanitari e di sicurezza adottati dallo Stato.
Art. 60. Modifica all'articolo 9 della
1. Al comma 12 dell'articolo 9 della
Art. 61. Proroga rendicontazione Fondo sicurezza 2019.
1. Il termine previsto per la presentazione della rendicontazione da parte degli enti locali delle risorse assegnate nell'anno 2019, a valere sulle risorse di cui all'articolo 4-ter della
Art. 62. Ammissibilità delle domande di contributo in materia di corregionali all'estero.
1. In considerazione delle ripercussioni sulle attività degli enti, delle associazioni e delle istituzioni dei corregionali all'estero causate dal perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per le finalità dell'articolo 5, comma 2, lettera a), della
2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
Art. 63. Disposizioni per i contributi in materia di corregionali all'estero.
1. In considerazione delle ripercussioni sulle attività degli enti, delle associazioni e delle istituzioni dei corregionali all'estero causate dal perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di sostenere i soggetti beneficiari di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), della
2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
Art. 64. Misure urgenti in materia di valorizzazione e promozione delle sagre, feste locali e fiere tradizionali derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.
1. In considerazione delle ripercussioni causate dal perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19 e per sostenere le attività dei soggetti privati di cui all'articolo 4, comma 1, della
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuate le risorse da assegnare nell'ambito della disponibilità finanziaria e sulla base delle domande pervenute entro il 30 giugno 2021. Le modalità di richiesta ed erogazione del contributo e le tipologie di spesa ammissibili sono disciplinate con avviso adottato con decreto del direttore del Servizio competente in materia di sicurezza, polizia locale e politiche dell'immigrazione.
3. Per le finalità di cui al comma 1 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e a valere sullo stanziamento della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
Art. 65. Modifica all'articolo 11 della
1. Il comma 8 dell'articolo 11 della
Art. 66. Modifica all'articolo 11 della
1. Alla lettera b) del comma 11 dell'articolo 11 della
CAPO V
Disposizioni in materia di lavoro, professioni, formazione, istruzione, ricerca e famiglia
Art. 67. Modifica all'articolo 3 della
1. Dopo il comma 7-bis dell'articolo 3 della
"7-ter. È consentito lo svolgimento delle sedute della Consulta in modalità telematica. Ai fini della presente legge, per seduta in modalità telematica si intende la seduta della Consulta con partecipazione a distanza dei componenti dell'organo collegiale stesso attraverso l'utilizzo di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti e idonei a permettere l'espressione del voto.".
Art. 68. Modifica all'articolo 5 della
1. Dopo il comma 8-bis dell'articolo 5 della
"8-ter. È consentito lo svolgimento delle sedute del Comitato in modalità telematica. Ai fini della presente legge, per seduta in modalità telematica si intende la seduta del Comitato con partecipazione a distanza dei componenti dell'organo collegiale stesso attraverso l'utilizzo di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti e idonei a permettere l'espressione del voto.".
Art. 69. Modifica all'articolo 8 della
1. Dopo il comma 10 dell'articolo 8 della
"10-bis. Al fine di promuovere la più ampia diffusione della cultura della sicurezza e della regolarità lavorativa, con particolare riferimento al settore edile, sull'intero territorio regionale, i progetti di cui al comma 10 possono essere realizzati anche a favore delle scuole secondarie di primo e secondo grado, dei loro studenti e delle rispettive famiglie, nonché a favore di lavoratori disoccupati provenienti da settori diversi da quello edile.".
2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 8, comma 10-bis, della
Art. 70. Interventi regionali di politica attiva del lavoro.
1. Al fine di garantire la continuità e l'effettività degli interventi regionali in materia di politica attiva del lavoro, anche nell'ottica dell'efficace fronteggiamento delle ricadute economiche e occupazionali derivanti dall'emergenza epidemiologica in corso, l'Amministrazione regionale è autorizzata, nei limiti delle risorse di cui al comma 2, a concedere gli incentivi di politica attiva del lavoro di cui agli articoli 29, 30, 32, 33 e 48 della
2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede per 2 milioni di euro con le maggiori entrate iscritte e da accertarsi con riferimento al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 305 (Rimborsi e altre entrate correnti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2021-2023.
Art. 71. Interventi regionali di politica del lavoro.
1. Ai fini del finanziamento previsto dall'articolo 57-bis, comma 2, della
2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede, per l'anno 2021, a valere sullo stanziamento della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
Art. 72. Consigliera o Consigliere di parità di area vasta.
1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 18, comma 3, della
2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 44.880 euro, suddivisa in ragione di 12.240 euro per l'anno 2021 e di 16.320 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e per la formazione professionale) - Programma n. 1 (Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
Art. 73. Modifica all'articolo 77 della
1. Dopo il comma 3-quater dell'articolo 77 della
"3-quater 1. Fermi restando i requisiti di accesso agli incentivi di cui al Titolo III Capo I, il regolamento regionale attuativo delle disposizioni medesime può prevedere che l'ammontare degli incentivi sia modulato avuto riguardo al periodo di possesso continuativo del domicilio fiscale sul territorio regionale da parte delle lavoratrici e dei lavoratori di cui viene sostenuta l'assunzione o la stabilizzazione.".
Art. 74. Rendiconti Sezioni Primavera anno scolastico 2019/2020.
1. Le spese sostenute con i contributi concessi a valere sul Bando per l'ammissione alla sperimentazione e per il finanziamento delle "Sezioni Primavera" nell'anno scolastico 2019/2020, approvato con decreto 8 agosto 2019, n. 9125/LAVFORU, possono essere rendicontate fino al termine del 30 marzo 2021.
Art. 75. Intervento straordinario a favore delle istituzioni scolastiche paritarie per sostegno al servizio di educazione scolastica.
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a riconoscere, per le finalità di cui all'articolo 16, commi da 1 a 3, della
a) Giardino dell'infanzia Giallo oro di Cormons - ente gestore Educare Waldorf FVG società cooperativa sociale onlus;
b) Cardinal Antonio Panciera di Zoppola - ente gestore Parrocchia di San Martino Vescovo;
c) Maddalena di Canossa di Trieste - ente gestore Casa primaria in Treviso dell'Istituto delle figlie della carità canossiane;
d) Cecilia Danieli di Buttrio - ente gestore Le Coccinelle srl.
2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di istruzione, per la copertura di spese elencate all'articolo 16, comma 3, della
3. Il riparto delle risorse tra le quattro Istituzioni scolastiche beneficiarie viene effettuato applicando i criteri individuati dall'articolo 17, comma 1, della
4. Sono ammissibili a contributo le spese sostenute dal 1° settembre 2020.
5. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2021, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 1 (Istruzione prescolastica) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
6. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 5, si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 4 (Istruzione universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
Art. 76. Modifiche all'articolo 8 della
1. All'articolo 8 della
a) al comma 32 le parole: "per l'anno 2021" sono soppresse.
b) dopo il comma 32 sono inseriti i seguenti:
"32-bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al soggetto individuato con deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 32 un contributo per l'anno 2021 per le attività di cui all'articolo 7, comma 43-bis, della
32-ter. Per le annualità successive al 2021 al soggetto di cui al comma 32 il contributo è concesso ai sensi dei commi 41 e seguenti dell'articolo 7 della legge regionale 22/2010.".
2. Per le finalità di cui all'articolo 8 della
3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 3 (Ricerca e innovazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
Art. 77. Modifica all'articolo 22 della
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 22 della
"3-bis. Limitatamente ai corsi di formazione per le professioni di interesse sanitario, le Aziende sanitarie regionali non sono soggette ad accreditamento e possono erogare i corsi nell'ambito di quanto previsto dalla programmazione regionale e sulla base di specifici bandi e avvisi.".
Art. 78. Modifica all'articolo 37-bis della
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 37-bis della
"2-bis. Le attività di cui ai commi 1 e 2 si svolgono in collaborazione con l'Agenzia regionale per la lingua friulana (ARLeF), l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia, l'Università degli studi di Udine e con altri soggetti pubblici e privati con comprovate esperienze nel settore.".
CAPO VI
Disposizioni in materia di patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi
Art. 79. Modifiche all'articolo 44 della
1. All'articolo 44 della
a) al comma 2 le parole: "e anche con riferimento alla facoltà di procedere ad acquisti autonomi pur in presenza di un obbligo di approvvigionamento" sono soppresse;
b) al comma 4 le parole "Sono escluse" sono sostituite dalle seguenti: "Fatto salvo quanto previsto dal comma 4-bis, sono escluse" e le parole "ai sensi dell'articolo 7 della
c) al comma 4-bis le parole "EGAS, di cui all'articolo 7 della
Art. 80. Modifiche all'articolo 45 della
1. All'articolo 45 della
a) al comma 1-bis la parola: "statale" è soppressa;
b) al comma 1-ter la parola "programma" è sostituita dalla seguente: "piano";
c) dopo il comma 1-ter sono inseriti i seguenti:
"1-quater. I soggetti di cui all'articolo 43 che intendono avvalersi della Centrale unica di committenza regionale collaborano con la stessa in fase di progettazione delle singole iniziative, affinché la stessa raccolga gli elementi necessari alla definizione delle caratteristiche tecniche e economiche dell'oggetto del servizio o della fornitura. La Regione disciplina con linee guida il rapporto di collaborazione di cui al primo periodo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 49, comma 2.
1-quinquies. In relazione all'affidamento di servizi che prevedono l'inserimento al lavoro di persone svantaggiate, trova applicazione l'articolo 10, comma 3, della
Art. 81. Modifiche all'articolo 46 della
1. All'articolo 46 della
a) al comma 2 la parola "programmazione" è sostituita dalla seguente: "pianificazione".
b) al comma 2-ter la parola "programmazione" è sostituita dalla seguente: "pianificazione".
Art. 82. Sostituzione dell'articolo 47 della
1. L'articolo 47 della
"Art. 47 pianificazione biennale 1. La Regione, sulla base dei fabbisogni raccolti, adotta un Piano biennale delle attività di centralizzazione della committenza. Il Piano individua le iniziative di competenza della Centrale unica di committenza regionale, anche nella sua qualità di soggetto aggregatore.
2. Il Piano di cui al comma 1 viene approvato, di norma, entro il 31 gennaio di ogni anno. Dell'approvazione del Piano viene tempestivamente informato il Consiglio delle autonomie locali. Il Piano viene pubblicato sul sito istituzionale della Regione, dandone evidenza anche sul portale web della Centrale unica di committenza - soggetto aggregatore regionale.
3. Il Piano di cui al comma 1 può essere oggetto di revisione.".
Art. 83. Modifiche all'articolo 48 della
1. All'articolo 48 della
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Attività di raccolta dei fabbisogni finalizzati alla pianificazione";
b) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. I soggetti di cui all'articolo 43, comma 1, lettera a), e comma 1-bis, trasmettono alla Centrale unica di committenza regionale, entro il 30 settembre dell'esercizio precedente a quello di pianificazione, il piano biennale dei propri fabbisogni, che costituisce anticipazione della programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi da adottare nel biennio successivo, ai sensi del
c) al comma 2 le parole "nella Relazione politico-programmatica regionale, di cui all'articolo 7 della
d) il comma 2-bis è abrogato.
Art. 84. Modifiche all'articolo 49 della
1. All'articolo 49 della
a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le parole: ", prevedendo la partecipazione di un rappresentante del Consiglio delle autonomie locali e un rappresentante dell'ANCI in seno all'organismo previsto dalla deliberazione di cui all'articolo 44, comma 4-bis 1";
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. La Regione, sentito il Consiglio delle autonomie locali, disciplina con linee guida i rapporti tra la Centrale unica di committenza regionale e gli enti locali, ivi inclusa la collaborazione in sede di progettazione delle singole iniziative destinate a questi ultimi.";
c) il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. I soggetti di cui all'articolo 43, comma 1, lettera b), trasmettono alla Centrale unica di committenza regionale, entro il 31 ottobre dell'esercizio precedente a quello di pianificazione, i dati relativi ai fabbisogni di beni e servizi, riferiti al biennio successivo, che costituiscono anticipazione della programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi da adottare nel biennio successivo ai sensi del
d) al comma 6 la parola "programma" è sostituita dalla seguente: "piano".
Art. 85. Abrogazione dell'articolo 55-bis della
1. L'articolo 55-bis della
Art. 86. Sostituzione dell'articolo 55-ter della
1. L'articolo 55-ter della
"Art. 55 ter. Coordinamento dell'esercizio della funzione di centralizzazione della committenza nel sistema regionale integrato
1. La funzione di centralizzazione della committenza all'interno del sistema regionale integrato viene svolta in sinergia dalla Centrale unica di committenza regionale e dagli enti di decentramento regionale (EDR), fermi restando i rispettivi ambiti di competenza.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la pianificazione generale delle attività e le modalità di ripartizione delle iniziative alla Centrale unica di committenza regionale e agli EDR avvengono con i criteri individuati da regolamento da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
3. La Centrale unica di committenza regionale gestisce l'analisi dei fabbisogni raccolti ai sensi dell'articolo 48, mettendola a disposizione del sistema regionale integrato.".
Art. 87. Modifica all'articolo 5 della
1. Al comma 2 dell'articolo 5 della
Art. 88. Inserimento dell'articolo 16-bis nella
1. Dopo l'articolo 16 della
"Art. 16 bis. Funzioni delegate agli enti di cui alla
2. In relazione al disposto di cui all'articolo 16-bis della
Art. 89. Inserimento degli articoli 57-ter e 57-quater nella
1. Dopo l'articolo 57-bis della
"Art. 57 ter. Indennità per l'occupazione senza titolo di beni del demanio marittimo 1. L'utilizzatore, in caso di accertato pregresso utilizzo di beni del demanio marittimo di cui alla
Art. 57-quater canone per emungimento 1. Il canone annuo dovuto per l'emungimento di acqua dagli ambiti di cui alla
Art. 90. Modifica all'articolo 13 della
1. Il comma 1 dell'articolo 13 della
Art. 91. Modifica all'articolo 14 della
1. Alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 14 della
Art. 92. Modifica all'articolo 18 della
1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 18 della
Art. 93. Inserimento dell'articolo 20-bis nella
1. Dopo l'articolo 20 della
"Art. 20 bis. Funzioni delle Comunità di montagna
1. Le Comunità di montagna esercitano le seguenti funzioni:
a) rilascio di concessioni sui corsi d'acqua classificati di classe 3, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), della
b) riscossione e introito dei canoni relativi alle concessioni di cui alla lettera a).".
Art. 94. Sostituzione dell'articolo 21 della
1. L'articolo 21 della
"Art. 21 Entrate
1. Gli introiti di cui al presente capo sono trattenuti nella misura del 100 per cento da parte degli Enti che esercitano le corrispondenti funzioni.".
2. In relazione al disposto di cui all'articolo 21 della
Art. 95. Modifica all'articolo 22 della
1. Al comma 1 dell'articolo 22 della
Art. 96. Modifica all'articolo 24 della
1. Dopo il comma 7-bis dell'articolo 24 della
"7-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2022 le Comunità di montagna esercitano le funzioni e i procedimenti conferiti ai sensi dell'articolo 20-bis, in relazione al rilascio delle nuove concessioni.".
Art. 97. Demanio regionale.
1. Conformemente a quanto previsto dall'articolo 31 della
CAPO VII
Disposizioni in materia di infrastrutture, territorio e viabilità
Art. 98. Modifica all'articolo 4 della
1. Al fine di mitigare gli impatti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica COVID-19, la lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 della
"a) parco autobus per uso noleggio con un'anzianità non superiore a una media di sedici anni; per il calcolo dell'età del singolo mezzo viene considerata la data di prima immatricolazione dalla quale decorre il computo dell'età del mezzo;".
Art. 99. Modifica all'articolo 6 della
1. Al comma 10 dell'articolo 6 della
2. Per le finalità di cui all'articolo 6, comma 10, della
Art. 100. Modifica all'articolo 6 della
1. Dopo il comma 24 dell'articolo 6 della
"24-bis. Al fine di agevolare la fruizione del "Bonus trasporto in sicurezza - Emergenza Covid-19", di cui al comma 20, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri discendenti dalla stipula di una convenzione con gli istituti di credito bancario o postale volta a consentire l'emissione di carte prepagate da intestare a favore dei beneficiari del contributo stesso.".
2. Per le finalità di cui all'articolo 6, comma 24-bis, della
Art. 101. Modifica all'articolo 14 della
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 14 della
"2-bis. Qualora il piano territoriale infraregionale o sua variante interessi beni tutelati ai sensi della Parte III del
Art. 102. Modifica all'articolo 25 della
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 25 della
"2-bis. Qualora il PAC o sua variante interessi beni tutelati ai sensi della Parte III del
Art. 103. Inserimento dell'articolo 60-bis nella
1. Dopo l'articolo 60 della
"Art. 60 bis. Direttive, vigilanza e controllo regionale
1. La Regione, ai sensi dell'articolo 155, comma 2, del
2. Il Comune delegato trasmette alla Regione, trimestralmente, un elenco di tutte le autorizzazioni rilasciate, specificando, per ciascun provvedimento, gli estremi identificativi dell'atto e la tipologia dell'intervento autorizzato.
3. La Regione esercita i poteri sostitutivi in caso di inerzia nell'esercizio delle funzioni delegate, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 146, comma 10, del
4. La Regione istituisce l'Albo dei commissari ad acta in materia paesaggistica cui possono richiedere l'iscrizione i soggetti interessati in possesso di diploma di laurea o diploma universitario attinente la materia del paesaggio, iscritti all'Albo o al Collegio professionale laddove esistente, e che abbiano acquisito comprovata esperienza in materia per un periodo non inferiore ai dieci anni comprovato dal curriculum individuale. I compensi spettanti al commissario ad acta sono a carico del Comune delegato inerte.".
Art. 104. Modifiche all'articolo 63-bis della
1. All'articolo 63-bis della
a) dopo la lettera i) del comma 3 sono aggiunte le seguenti:
"i bis) nei casi previsti dall'articolo 57-quater, comma 2, lettere a) e b), la documentazione per la conformazione al PPR recante i contenuti previsti dal comma 1 del medesimo articolo;
i ter) nei casi previsti dall'articolo 57-quater, comma 4, la documentazione per l'adeguamento al PPR recante i contenuti previsti dal comma 3 del medesimo articolo.";
b) dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:
"8-bis. Nei casi previsti dal comma 3, lettera i bis), per la conformazione al PPR, il Comune convoca la conferenza di servizi di cui all'articolo 14, commi da 1 a 7, delle norme tecniche di attuazione del PPR prima dell'adozione dello strumento urbanistico generale o di una sua variante per l'acquisizione del relativo parere. Ai sensi dell'articolo 14, comma 5, delle norme tecniche di attuazione del PPR, il Comune adotta lo strumento urbanistico generale adeguandolo alle eventuali prescrizioni.
8-ter. Nei casi previsti dal comma 3, lettera i ter), per l'adeguamento al PPR lo strumento urbanistico è trasmesso a cura del Comune, prima dell'adozione, al competente organo periferico del Ministero della cultura per l'acquisizione del parere previsto all'articolo 14, comma 8, delle norme tecniche di attuazione del PPR. Il Comune adotta lo strumento urbanistico adeguandolo al parere del competente organo periferico del Ministero della cultura.";
c) il comma 12 è sostituito dal seguente:
"12. Nei novanta giorni successivi alla data di ricezione della deliberazione esecutiva di adozione, la Giunta regionale, sentita la struttura regionale competente, nonché il competente organo periferico del Ministero della cultura qualora siano interessati beni tutelati ai sensi della Parte II del
a) dall'eventuale contrasto fra il piano con le norme vigenti e con le indicazioni degli strumenti urbanistici sovraordinati;
b) dalla necessità di tutela e valorizzazione del paesaggio secondo le eventuali prescrizioni rese ai sensi dell'articolo 14 delle norme tecniche di attuazione del PPR;
c) dalla necessità di tutela e valorizzazione dei complessi storici monumentali e archeologici sottoposti al vincolo della Parte II del
d) dopo il comma 18 è inserito il seguente:
"18-bis. Ai fini della positiva verifica di cui all'articolo 146, comma 5, del
Art. 105. Modifiche all'articolo 63-sexies della
1. All'articolo 63-sexies della
a) [dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. Prima dell'adozione della variante il Comune:
a) qualora il progetto di variante interessi beni tutelati ai sensi del
b) provvede all'asseverazione della non necessità del parere geologico qualora la variante non rientri nella fattispecie di cui all'articolo 9-bis, comma 4, lettera c), della
b) le lettere a), c) e d) del comma 4 sono abrogate.
Art. 106. Modifiche all'articolo 3 della
1. Alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 3 della
a) dopo le parole "superfici destinate a pertinenze" la parola "o" è sostituita dalle seguenti: "fisicamente unite o a sé stanti quali a esempio";
b) dopo le parole "porticati liberi, logge" è inserita la seguente: ", terrazze" e le parole: ", salvo diversa previsione degli strumenti di pianificazione e fatte salve le deduzioni previste dal regolamento di attuazione, la superficie accessoria che supera il 100 per cento della superficie utile dell'unità immobiliare o dell'edificio è equiparata, per la quota eccedente, alla superficie utile ai fini del calcolo del contributo di cui all'articolo 29" sono soppresse.
Art. 107. Modifiche all'articolo 4 della
1. All'articolo 4 della
a) alla lettera b) del comma 1 dopo le parole "delle costruzioni esistenti;" sono aggiunte le seguenti: "tali interventi possono essere attuati contestualmente a interventi di ristrutturazione edilizia di cui alla lettera c), fermo restando che le prescrizioni previste per le nuove costruzioni dagli strumenti urbanistici vigenti o adottati si applicano esclusivamente alle parti dell'immobile oggetto di effettivo incremento dimensionale e non possono essere derogati gli indici e i parametri massimi previsti dagli strumenti urbanistici per l'area oggetto di intervento, se non nelle ipotesi derogatorie di cui alla presente legge ed entro i limiti ivi previsti;".
b) la lettera c) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
"c) ristrutturazione edilizia: interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi esistenti mediante un insieme sistematico di opere che può portare a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente o dai precedenti; gli interventi di ristrutturazione edilizia comprendono:
1) l'inserimento, la modifica, il ripristino o l'eliminazione di elementi costitutivi dell'edificio e degli impianti dell'edificio stesso;
2) la modifica o la riorganizzazione della struttura e della distribuzione dell'edificio anche sotto gli aspetti tipologico-architettonici, della destinazione d'uso e del numero delle unità immobiliari esistenti;
3) salvo quanto disposto ai punti 4) e 5), la demolizione, totale o parziale, e la ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità e di quella sulla prevenzione incendi, per l'istallazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico. È altresì ricompresa la demolizione di edifici a destinazione residenziale, ricadenti nelle aree dichiarate ad alta pericolosità idraulica e idrogeologica dagli strumenti di pianificazione vigenti, con successiva ricostruzione in altra zona territoriale omogenea a destinazione residenziale ricadente nello stesso Comune. Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Tali interventi possono prevedere, altresì, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana come definiti a livello comunale, nelle more di apposita legislazione regionale. In tali interventi possono essere mantenute o aumentate le distanze preesistenti, anche se inferiori alla distanza minima prevista dagli strumenti urbanistici comunali, purché nel rispetto del Codice civile. Gli incrementi volumetrici possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell'altezza massima dell'edificio demolito, sempre nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti;
4) gli interventi di demolizione e ricostruzione, nonché quelli di ricostruzione o ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attuati nelle zone omogenee A e B0 come individuate dagli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati, o su singoli edifici o aree a esse equiparati per motivi paesaggistici o storico-culturali, ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria, fatte salve le previsioni legislative e le previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica e urbanistica vigenti, dei regolamenti edilizi e dei pareri degli enti preposti alla tutela;
5) gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti attuati sugli immobili sottoposti a tutela ai sensi del
c) al numero 2) della lettera a) del comma 2 dopo le parole "tecnologici esistenti" sono aggiunte le seguenti: ", nonché l'installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento e la messa a norma di punti di ricarica per veicoli elettrici";
d) alla lettera b) del comma 2 le parole "sempre che non alterino i volumi utili delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche alla destinazione d'uso" sono sostituite dalle seguenti: "sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso implicanti incremento del carico urbanistico; nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari, nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso";
Art. 108. Modifica all'articolo 5 della
1. Alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 5 della
Art. 109. Modifiche all'articolo 16 della
1. All'articolo 16 della
a) comma 1 le parole "prescrizioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi comunali, e comunque nel rispetto delle altre" sono soppresse;
b) al comma 4 le parole "della superficie utile e della volumetria utile edificabile" sono sostituite dalle seguenti: "dei parametri superficiali o volumetrici insistenti".
Art. 110. Inserimento dell'articolo 27-bis nella
1. Dopo l'articolo 27 della
"Art. 27 bis. Efficacia delle certificazioni di agibilità o abitabilità
1. Decorso il termine di diciotto mesi dall'adozione del certificato di agibilità o abitabilità, comunque denominato, dell'edificio o dell'unità immobiliare, lo stesso conserva efficacia anche qualora in epoca successiva a detta scadenza emergano elementi di difformità che non costituiscano variazioni essenziali ai sensi dell'articolo 40. In tali casi è dovuta l'oblazione nella misura determinata ai sensi dell'articolo 49, comprese le riduzioni ivi previste, per le superfici realizzate in conseguenza della difformità da ultimo accertata. Fatti salvi gli adempimenti richiesti dalle diverse discipline di settore richiamate nell'articolo 1, comma 2, rimangono del tutto irrilevanti e non pregiudicano l'efficacia delle certificazioni di agibilità o abitabilità già emesse, comunque denominate, le difformità che non hanno comportato la realizzazione di ulteriori superfici in conseguenza dell'abuso, fermo restando il profilo temporale di riferimento della disciplina di cui all'articolo 27, comma 1, lettere a), b), c).".
Art. 111. Modifiche all'articolo 30 della
1. Al comma 1 dell'articolo 30 della
a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) per gli interventi di manutenzione, restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia di edifici esistenti, compresi quelli con demolizione e ricostruzione, purché non determinino un aumento della superficie imponibile superiore al 20 per cento della superficie imponibile preesistente, anche nel caso di aumento delle unità immobiliari; oltre tale misura, il contributo di cui all'articolo 29 è dovuto per la sola quota eccedente;";
b) alla lettera b-bis) le parole "articolo 38, comma 4-bis" sono sostituite dalle seguenti: "articolo 4;";
c) alla lettera h) dopo le parole "ammette l'uso residenziale;" sono aggiunte le seguenti: "rimangono invece assoggettate al conguaglio di cui all'articolo 15 le modifiche di destinazione d'uso in usi diversi da quello residenziale;".
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 30 della
"1-bis. Ai fini del calcolo del contributo di costruzione di cui all'articolo 29, fatte salve le deduzioni previste dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 2, la superficie accessoria che supera il 100 per cento della superficie utile dell'unità immobiliare o dell'edificio è equiparata, per la quota eccedente, alla superficie utile.".
Art. 112. Modifiche all'articolo 37 della
1. All'articolo 37 della
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Al fine della promozione del rendimento energetico nell'edilizia trova applicazione quanto previsto dall'articolo 14 del
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Gli interventi su edifici esistenti che comportino maggiori spessori delle murature, degli elementi di copertura e dei solai interpiano, necessari a ottenere una riduzione dei limiti di trasmittanza o un miglioramento dell'isolamento acustico o un miglioramento statico, sono realizzabili in deroga alle distanze e alle altezze previste dagli strumenti urbanistici, nella misura massima di 25 centimetri per il maggiore spessore delle pareti verticali esterne e nella misura massima di 30 centimetri per il maggior spessore degli elementi di copertura e solai interpiano.";
c) il comma 3 è abrogato;
d) nella rubrica dopo la parola "energetico" sono inserite le seguenti: ", dell'isolamento acustico e del miglioramento statico".
Art. 113. Abrogazione dell'articolo 38 della
1. L'articolo 38 della
Art. 114. Modifica all'articolo 40 della
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 40 della
"1-bis. Per il patrimonio edilizio esistente alla data del 1° ottobre 1983 costituiscono variazioni essenziali al progetto approvato le modifiche che comportino, anche singolarmente:
a) mutamento della destinazione d'uso in altra non consentita per la zona dagli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati, qualora comporti modifiche degli standard;
b) aumento superiore al 25 per cento del volume, delle superfici utili, della superficie coperta o dell'altezza del fabbricato in relazione al progetto approvato;
c) diversa localizzazione del fabbricato, tale che nessun punto del sedime dello stesso sia compreso in quello assentito, qualora emergano anche difformità in termini di volumi, superfici o altezze realizzate ovvero rispetto alle destinazioni d'uso autorizzate;
d) violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, purché la violazione non riguardi esclusivamente gli adempimenti procedurali.".
Art. 115. Inserimento dell'articolo 40-ter nella
1. Dopo l'articolo 40-bis della
"Art. 40 ter. Stato legittimo degli immobili
1. Lo stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa e da quello che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Per gli immobili realizzati in un'epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto ovvero da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d'archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza, e dal titolo abilitativo che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Le disposizioni di cui al secondo periodo si applicano altresì nei casi in cui sussista un principio di prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia, non sia disponibile copia.
2. La presente legge riconosce e valorizza le funzioni di certificazione e di attestazione di conformità svolte nell'interesse generale dai tecnici abilitati nello svolgimento degli incarichi di progettista, direttore dei lavori e collaudatore delle opere edilizie. Le attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati costituiscono, nei casi previsti dalla presente legge, accertamento dei fatti oggetto delle medesime, fatti salvi gli esiti delle verifiche svolte, anche con modalità a campione, da parte delle amministrazioni competenti.".
Art. 116. Modifica all'articolo 45 della
1. Dopo il comma 2 dell'all'articolo 45 della
"2-bis. La sanzione pecuniaria di cui al comma 2 è ridotta:
a) dell'80 per cento per interventi eseguiti anteriormente alla data di entrata in vigore della
b) del 60 per cento per interventi eseguiti anteriormente alla data di entrata in vigore della
c) del 40 per cento per interventi eseguiti anteriormente alla data di entrata in vigore della
d) del 20 per cento per interventi eseguiti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.".
Art. 117. Modifica all'articolo 47 della
1. Al comma 2 dell'articolo 47 della
Art. 118. Modifica all'articolo 50 della
1. Dopo il comma 3 dell'all'articolo 50 della
"3-bis. La sanzione pecuniaria di cui al comma 1 è ridotta:
a) dell'80 per cento per interventi eseguiti anteriormente alla data di entrata in vigore della
b) del 60 per cento per interventi eseguiti anteriormente alla data di entrata in vigore della
c) del 40 per cento per interventi eseguiti anteriormente alla data di entrata in vigore della
d) del 20 per cento per interventi eseguiti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.".
Art. 119. Modifica all'articolo 52 della
1. Dopo il comma 3-bis dell'articolo 52 della
"3-ter. La sanzione pecuniaria di cui al presente articolo è ridotta:
a) dell'80 per cento per interventi eseguiti anteriormente alla data di entrata in vigore della
b) del 60 per cento per interventi eseguiti anteriormente alla data di entrata in vigore della
c) del 40 per cento per interventi eseguiti anteriormente alla data di entrata in vigore della
d) del 20 per cento per interventi eseguiti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.".
Art. 120. Inserimento degli articoli 53-bis e 53-ter nella
1. Dopo l'articolo 53 della
"Art. 53 bis. Recupero in autotutela del patrimonio edilizio esistente al 19 novembre 2009 al fine della promozione del miglioramento urbanistico dell'edificato
1. Al fine del recupero e della valorizzazione del patrimonio edilizio esistente alla data del 19 novembre 2009, favorendo anche la fruibilità delle misure fiscali di incentivazione connesse a tali finalità, la Regione promuove iniziative di recupero di conformità in autotutela del patrimonio edilizio esistente secondo la disciplina di cui al presente articolo, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle diverse discipline di cui all'articolo 1, comma 2.
2. Per il patrimonio edilizio esistente alla data del 19 novembre 2009 interessato da interventi realizzati in assenza di atto abilitativo o con difformità rispetto allo stesso, riconducibili alle fattispecie di cui agli articoli 16, 16-bis e 17, la conformità è acquisita con la presentazione di una dichiarazione volta al recupero di conformità in autotutela presentata da uno dei soggetti di cui all'articolo 21, con la quale il soggetto si obbliga alla realizzazione degli interventi necessari a rendere l'edificio o l'unità immobiliare conforme rispetto alla strumentazione urbanistica vigente e adottata al momento della presentazione. Con la dichiarazione il soggetto obbligato presenta:
a) un rilievo dello stato di fatto e della consistenza attuale con evidenza delle difformità realizzate rispetto allo stato legittimo dell'immobile e della superficie così ottenuta;
b) la descrizione degli interventi che il soggetto si obbliga a realizzare per rendere l'edificio o l'unità immobiliare conforme rispetto alla strumentazione urbanistica vigente e adottata al momento della presentazione della dichiarazione, tenuto conto delle misure di valorizzazione e riqualificazione del patrimonio esistente di cui al Capo V;
c) la ricevuta di pagamento dell'oblazione dovuta in rapporto alla superficie o volume ottenuti in conseguenza della difformità, calcolata in base alla disciplina definita all'articolo 49, comprese le riduzioni ivi previste; nel caso in cui non emergano ulteriori superfici imponibili ottenute in conseguenza della difformità, il pagamento è dovuto nella misura fissa di 516 euro;
d) la richiesta di titolo edilizio o la presentazione di altro atto abilitativo idoneo alla realizzazione degli interventi descritti alla lettera b).
3. La trasformazione fisica o funzionale può comportare un organismo edilizio anche diverso da quello autorizzato originariamente, purché conforme alla strumentazione urbanistica vigente e adottata al momento della dichiarazione di recupero di conformità in autotutela.
4. Prescindendo dalla sussistenza dell'agibilità o abitabilità originaria, entro trenta giorni dall'ultimazione dei lavori di recupero va presentata la segnalazione certificata di agibilità, ai sensi dell'articolo 27, con la quale viene confermata la conformità dell'opera alla strumentazione urbanistica vigente e adottata al momento della dichiarazione, nonché alle altre condizioni previste dalla presente legge e dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 2.
5. Il titolo edilizio o altro atto abilitativo di cui al comma 2, lettera d), non possono essere oggetto di proroga del termine per l'ultimazione dei lavori. Alla scadenza dello stesso termine, il titolo o altro atto abilitativo decadono e vengono meno gli effetti di conformità acquisiti con la presentazione della dichiarazione di cui al comma 2, ferma restando la restituzione dell'oblazione versata.
Art. 53 ter. Recupero in autotutela del patrimonio edilizio esistente al 19 novembre 2009 al fine della promozione dell'efficientamento energetico e dell'uso di fonti rinnovabili
1. Al fine della promozione dell'efficientamento energetico e dell'uso di fonti rinnovabili, favorendo la fruibilità delle misure fiscali di incentivazione connesse a tali finalità, la Regione promuove iniziative di recupero di conformità in autotutela del patrimonio edilizio esistente alla data del 19 novembre 2009 e interessato da interventi realizzati in assenza di atto abilitativo o con difformità rispetto allo stesso, riconducibili alle fattispecie di cui agli articoli 16, 16-bis e 17, secondo la disciplina di cui al presente articolo, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle diverse discipline di cui all'articolo 1, comma 2.
2. Per l'edificio o unità immobiliare o parte di essi interessati dall'intervento di efficientamento energetico o dall'uso di fonti rinnovabili, la conformità è acquisita all'atto della presentazione di una dichiarazione volta al recupero di conformità in autotutela dell'edificio o dell'unità immobiliare in tutto o in parte interessati dall'intervento, presentata da uno dei soggetti di cui all'articolo 21, a corredo della quale sono allegati:
a) un rilievo dello stato di fatto e della consistenza attuale, con evidenza delle difformità realizzate rispetto allo stato legittimo dell'immobile e della eventuale superficie o volume ottenuti in conseguenza della difformità, nonché dell'epoca di realizzazione delle stesse;
b) la descrizione degli interventi di efficientamento energetico o finalizzati all'uso di fonti rinnovabili, che il soggetto si impegna a eseguire in conformità alla strumentazione urbanistica vigente e adottata al momento della presentazione della dichiarazione di recupero di conformità in autotutela;
c) la ricevuta di pagamento dell'oblazione dovuta in rapporto alla superficie o volume ottenuti in conseguenza della difformità, calcolata in base alla disciplina definita all'articolo 49, comprese le riduzioni ivi previste; nel caso in cui non emergano ulteriori superfici imponibili ottenute in conseguenza della difformità, il pagamento è dovuto nella misura fissa di 516 euro;
d) ove il fabbricato o l'unità immobiliare ne siano sprovvisti, la segnalazione certificata di agibilità, che attesta la conformità dell'immobile o dell'unità immobiliare alla strumentazione urbanistica vigente e adottata al momento della presentazione della dichiarazione volta al recupero di conformità in autotutela di cui al presente comma, nonché la sussistenza delle ulteriori condizioni di agibilità indicate nell'articolo 27, comma 1, con riferimento alla disciplina vigente all'epoca dell'originaria realizzazione, specificatamente indicata nella medesima dichiarazione;
e) la richiesta di titolo edilizio o la presentazione di altro atto abilitativo idoneo alla realizzazione degli interventi di promozione dell'efficientamento energetico o finalizzati all'uso di fonti rinnovabili.
3. Entro trenta giorni dall'ultimazione dei lavori va presentata la segnalazione certificata di agibilità in relazione alla parte di edificio o unità immobiliare interessata dall'intervento, ove dovuta ai sensi dell'articolo 27.
4. Il titolo edilizio o altro atto abilitativo di cui al comma 2, lettera e), non possono essere oggetto di proroga del termine per l'ultimazione dei lavori. Alla scadenza dello stesso termine, il titolo o altro atto abilitativo decadono e vengono meno gli effetti di conformità acquisiti con la presentazione della dichiarazione di cui al comma 2, ferma restando la restituzione dell'oblazione versata.".
Art. 121. Inserimento dell'articolo 56-bis nella
1. Dopo l'articolo 56 della
"Art. 56 bis. Sostituzione per demolizione d'ufficio delle opere abusive
1. In attuazione dell'articolo 41 del
2. I responsabili del Comune hanno l'obbligo di trasferire all'ufficio del Prefetto tutte le informazioni relative agli abusi edilizi per consentire di provvedere alla loro demolizione.".
Art. 122. Rendicontazione di contributi.
1. In relazione ai procedimenti contributivi attivati ai sensi dell'articolo 5, commi da 25 a 27, della
2. In deroga a quanto disposto dell'articolo 5, comma 16, della
3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche ai procedimenti per i quali il termine risulta scaduto alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 123. Modifiche all'articolo 166 della
1. All'articolo 166 della
a) alla lettera a) del comma 1 il periodo: "Nel caso di previsioni che interferiscono con la rete stradale di primo livello e con le penetrazioni urbane definite dal PRITMML, il Comune trasmette alla struttura regionale competente in materia di viabilità e infrastrutture la verifica di significatività dell'interferenza prodotta dalle previsioni, anche nel caso di esito negativo della stessa, al fine della valutazione regionale su detto aspetto mediante emissione di specifico parere vincolante: detta valutazione interviene entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della verifica, decorso il quale il parere si intende reso in senso favorevole, quale accoglimento della proposta comunale." è soppresso;
b) dopo la lettera a) del comma 1 è inserita la seguente:
"a-bis) Nel caso di previsioni che interferiscono con la rete stradale di primo livello e con le penetrazioni urbane definite dal PRITMML in modo migliorativo o non significativo, il Comune trasmette alla struttura regionale competente in materia di viabilità e infrastrutture la verifica di significatività dell'interferenza prodotta dalle previsioni, al fine della valutazione regionale su detto aspetto mediante emissione di specifico parere vincolante: detta valutazione interviene entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della verifica, decorso il quale il parere si intende reso in senso favorevole, quale accoglimento della proposta comunale.".
Art. 124. Modifiche all'articolo 48 della
1. All'articolo 48 della
a) al comma 1 le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022";
b) al comma 2 le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022";
c) al comma 3 le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".
2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno efficacia a far data dal 1° gennaio 2021.
Art. 125. Modifiche all'articolo 4 della
1. All'articolo 4 della
a) al comma 42 le parole "è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "è nuovamente fissato al 31 dicembre 2022";
b) al comma 43 le parole "è prorogato al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "è nuovamente fissato al 31 dicembre 2022".
2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno efficacia a far data dal 1° gennaio 2021.
CAPO VIII
Disposizioni in materia di ambiente e energia
Art. 126. Modifica all'articolo 12 della
1. Il comma 3 dell'articolo 12 della
"3. L'autorizzazione unica, rilasciata dalla struttura regionale competente in materia di energia a conclusione del procedimento di cui all'articolo 14, sostituisce autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati, contiene la dichiarazione di pubblica utilità nei casi previsti dalla legge e costituisce titolo per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle infrastrutture di cui al comma 1, in conformità al progetto autorizzato.".
Art. 127. Modifiche all'articolo 13 della
1. All'articolo 13 della
a) al punto 3) della lettera c) del comma 4 dopo le parole "e delle risultanze sulle ore equivalenti annue di funzionamento;" sono aggiunte le seguenti: "per gli impianti idroelettrici, rilievi di portata fluente in alveo in corrispondenza del sito scelto per l'opera di presa o in prossimità di esso estesi su almeno due anni idrologici consecutivi;";
b) dopo la lettera c) del comma 4 è inserita la seguente:
"c-bis) gli elaborati necessari al rilascio, in conferenza di servizi, del parere geologico e del parere in ordine al rispetto del principio di invarianza idraulica, nel caso in cui la realizzazione del progetto richieda l'approvazione di una variante allo strumento urbanistico che introduca nuove previsioni insediative e infrastrutturali;";
c) dopo la lettera b) del comma 5 è inserita la seguente:
"b-bis) gli elaborati necessari al rilascio, in conferenza di servizi, del parere geologico e del parere in ordine al rispetto del principio di invarianza idraulica, nel caso in cui la realizzazione del progetto richieda l'approvazione di una variante allo strumento urbanistico che introduca nuove previsioni insediative e infrastrutturali;".
Art. 128. Modifica all'articolo 15 della
1. Al comma 7 dell'articolo 15 della
Art. 129. Norme transitorie sul procedimento unico di cui alla
1. Le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 4 e 5, della
Art. 130. Inserimento del titolo IV bis nella
1. Dopo il titolo IV della
"TITOLO IV BIS - TUTELA QUALITATIVA DEI CORPI IDRICI
Art. 54 bis. Approvazione degli impianti di depurazione di acque reflue urbane
1. In attuazione dell'articolo 126 del
2. I progetti di cui al comma 1 hanno i seguenti contenuti essenziali, sviluppati in conformità ai livelli di progettazione di cui all'articolo 23, comma 7, del
a) verifica della situazione dell'agglomerato, sotto il profilo del perimetro, del carico e del rispetto ai dati ufficiali di perimetrazione;
b) definizione della potenzialità dell'impianto relativamente al fabbisogno delle aree asservite, secondo una logica di flessibilità gestionale nel caso di variazioni del carico stagionale;
c) definizione delle caratteristiche qualitative e quantitative del refluo da trattare;
d) indicazione degli obiettivi di trattamento da perseguire con riferimento all'obiettivo di qualità previsto per il corpo idrico recettore dello scarico, dalla pianificazione di settore;
e) illustrazione delle scelte di tecnologia e processo adeguatamente motivate con riferimento ai costi di gestione e al contesto ambientale;
f) verifica della conformità delle scelte progettuali rispetto ai criteri di cui all'Allegato 5 del
g) analisi dettagliata dei vincoli al progetto;
h) descrizione delle modalità di gestione finalizzate ad assicurare il rispetto dei valori limite degli scarichi;
i) analisi delle fasi di avviamento, di gestione transitoria, di avvio a regime, con il dettaglio delle eventuali deroghe temporanee alla conformità dello scarico e delle corrispondenti azioni di mitigazione ambientale;
j) piano di monitoraggio, tramite autocontrolli, per la verifica del rispetto dei valori limite degli scarichi e degli obiettivi prestazionali dell'impianto.
3. Il gestore del servizio idrico integrato presenta ad AUSIR il progetto definitivo dell'impianto redatto ai sensi dell'articolo 23, comma 7, del
4. Ai fini dell'indizione della conferenza di servizi AUSIR effettua una verifica in ordine:
a) alla completezza degli elaborati progettuali rispetto al corrispondente livello di progettazione di cui all'articolo 23, comma 7, del
b) alla sussistenza della copertura finanziaria dell'intervento previsto dal progetto definitivo.
5. Nell'ambito della conferenza di servizi AUSIR effettua le seguenti verifiche:
a) la coerenza del progetto con il Programma degli interventi e il Piano delle opere strategiche;
b) la presenza nel progetto dei contenuti essenziali di cui al comma 2;
c) l'eventuale necessità di revisione degli agglomerati interessati.
6. ARPA partecipa alla conferenza di servizi al fine di esprimere il parere sul piano di monitoraggio di cui al comma 2, lettera j).
7. Il procedimento di cui al comma 5 si conclude con il provvedimento di AUSIR di approvazione del progetto o di diniego dello stesso, entro il termine di novanta giorni dalla presentazione del progetto medesimo.
8. Entro trenta giorni dall'approvazione del progetto, il gestore del servizio idrico integrato adegua il progetto e il quadro economico, alle prescrizioni contenute nel provvedimento di cui al comma 7 e li trasmette ad AUSIR.
9. Nei casi in cui il progetto di cui al comma 1 sia soggetto a valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'articolo 27-bis del
10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai fini dell'approvazione delle varianti sostanziali dei progetti di cui al comma 1 che prevedono una modifica dello schema di flusso o un aumento della potenzialità dell'impianto.
Art. 54 ter. Impianti di depurazione di acque reflue urbane esistenti
1. Per gli impianti di depurazione delle acque reflue urbane approvati successivamente alla data di entrata in vigore del
2. Il provvedimento di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico recepisce l'esito positivo della relazione di verifica di cui al comma 1 e costituisce anche approvazione ai sensi dell'articolo 126 del
3. Per gli impianti di depurazione delle acque reflue urbane approvati successivamente alla data di entrata in vigore del
a) due anni per gli impianti con una potenzialità maggiore o uguale a 50.000 abitanti equivalenti;
b) quattro anni per gli impianti con una potenzialità superiore o uguale a 10.000 e inferiore a 50.000 abitanti equivalenti;
c) sei anni per gli impianti con una potenzialità superiore o uguale a 5.000 e inferiore a 10.000 abitanti equivalenti;
d) otto anni per gli impianti con una potenzialità superiore o uguale a 2.000 e inferiore a 5.000 abitanti equivalenti.
4. La relazione di corretto funzionamento dell'impianto di cui al comma 3 è basata su una simulazione di processo che valida l'efficacia depurativa in termini di bilanci di massa e di concentrazione degli effluenti, effettuata dai gestori del servizio idrico integrato mediante l'utilizzo di un unico applicativo informatico individuato in accordo con AUSIR.
5. La presa d'atto da parte di AUSIR degli esiti della relazione di corretto funzionamento dell'impianto di cui al comma 3 costituisce approvazione ai sensi dell'articolo 126 del
6. Qualora la relazione di verifica di cui al comma 1 o la relazione di corretto funzionamento dell'impianto di cui al comma 3 abbiano esito negativo, il gestore del servizio idrico integrato, entro sei mesi dall'avvenuta presentazione delle citate relazioni, trasmette ad AUSIR il progetto definitivo di adeguamento dell'impianto ai sensi dell'articolo 54-bis; il gestore, contestualmente, presenta alla struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche, un'istanza di rilascio dell'autorizzazione provvisoria allo scarico ai sensi dell'articolo 10 della
Art. 54 quater. Opere e interventi su aree da acquisire da parte dei Comuni
1. Nelle more dei procedimenti di acquisizione in proprietà da parte dei Comuni delle aree interessate dall'attuazione di piani di lottizzazione previsti negli strumenti urbanistici comunali, in base alle convenzioni stipulate con i soggetti privati proprietari delle aree e nelle more della conclusione dei procedimenti avviati dagli enti locali ai sensi dell'articolo 31, comma 21, della
Art. 131. Istanze di riconoscimento o di concessione preferenziale.
1. Le domande di concessione di derivazione d'acqua a uso ittiogenico in istruttoria alla data di entrata in vigore della presente legge sono equiparate alle istanze di riconoscimento o di concessione preferenziale di cui all'articolo 49 della
Art. 132. Modifiche all'articolo 6 della
1. All'articolo 6 della
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. L'Assemblea regionale d'ambito è un organo permanente ed è costituita da ventisei componenti di cui:
a) venti Sindaci eletti, ai sensi dell'articolo 8, comma 4-bis, dalle quattro Assemblee locali per la gestione integrata dei rifiuti urbani, secondo le seguenti modalità: dodici Sindaci sono eletti dall'Assemblea locale "Centrale", di cui uno riservato alle ZTO Canal del Ferro e Val Canale, Carnia e Gemonese; cinque Sindaci sono eletti dall'Assemblea locale "Occidentale"; due Sindaci sono eletti dall'Assemblea locale "Orientale goriziana"; un Sindaco è eletto dall'Assemblea locale "Orientale triestina";
b) sei Sindaci dei Comuni della Regione con il maggior numero di abitanti secondo l'ultimo censimento dell'ISTAT sono membri di diritto.";
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Con riferimento all'espletamento delle funzioni relative al servizio idrico, l'Assemblea regionale d'ambito è integrata da una rappresentanza di componenti con diritto di voto nominati tra i Sindaci dei Comuni della Regione Veneto che hanno chiesto di essere inclusi nell'Ambito territoriale ottimale regionale, nel rispetto delle rappresentanze numeriche e delle modalità definite nell'intesa di cui all'articolo 3, comma 2.";
c) al comma 3 le parole "del comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "del comma 1".
Art. 133. Modifica all'articolo 5 della
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 della
"1-bis. I Comuni i cui confini sono posti entro una distanza massima di 500 metri dall'area di estrazione, nel caso in cui essa insista sul territorio di un altro Comune, possono esprimere parere non vincolante sul progetto dell'attività di ricerca e dell'attività estrattiva per gli aspetti connessi alla tutela della popolazione residente e alla viabilità, nonché di riassetto ambientale dei luoghi per le sole eventuali ricadute sul territorio di propria competenza.".
Art. 134. Modifiche all'articolo 10 della
1. All'articolo 10 della
a) alla lettera c) del comma 3 dopo le parole "provvedimento di autorizzazione" sono aggiunte le seguenti: "e, comunque, per un volume non superiore a quello autorizzato";
b) al comma 6 le parole "lettere b) e d)" sono sostituite dalle seguenti: "lettere b), c) e d)".
Art. 135. Modifica all'articolo 12 della
1. Al comma 3 dell'articolo 12 della
Art. 136. Modifiche all'articolo 13 della
1. All'articolo 13 della
a) al comma 1 le parole "con le modalità di cui all'articolo 14" sono sostituite dalle seguenti: "alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive";
b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
"1-bis. Qualora il progetto dell'attività estrattiva non sia assoggettabile a valutazione d'impatto ambientale, la domanda di autorizzazione di cui al comma 1 è, altresì, corredata di:
a) domanda di autorizzazione alla trasformazione del bosco ai sensi dell'articolo 42 della
b) domanda di autorizzazione in aree soggette a vincolo idrogeologico ai sensi dell'articolo 47 della
c) domanda di autorizzazione paesaggistica ai sensi della
1-ter. Qualora il progetto dell'attività estrattiva sia assoggettabile a valutazione d'impatto ambientale, la domanda di autorizzazione di cui al comma 1 è presentata ai sensi dell'articolo 27-bis del
c) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. In caso di manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda di autorizzazione, trova applicazione l'articolo 2, comma 1, della
Art. 137. Modifiche all'articolo 14 della
1. All'articolo 14 della
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Nei casi di cui all'articolo 13, commi 1 e 1-bis, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive acquisisce gli atti di assenso delle altre amministrazioni nell'ambito della conferenza di servizi o ai sensi dell'articolo 17-bis della
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Nei casi di cui all'articolo 13, comma 1-ter, la domanda di autorizzazione all'attività estrattiva è soggetta al procedimento per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all'articolo 27-bis del
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Nell'ambito dell'istruttoria svolta dalla struttura regionale competente in materia di attività estrattive è acquisito il parere obbligatorio che il Comune o i Comuni esprimono entro trenta giorni dalla richiesta, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), e il parere non vincolante dei Comuni i cui confini sono posti entro una distanza massima di 500 metri dall'area di estrazione.";
d) i commi 4, 5 e 6 sono abrogati.
Art. 138. Modifiche all'articolo 15 della
1. All'articolo 15 della
a) al comma 1 la parola ", rilasciato" è sostituita dalle seguenti: "e il provvedimento autorizzatorio unico regionale, rilasciati", le parole "ha efficacia" sono sostituite dalle seguenti: "hanno efficacia" e le parole "ha durata" sono sostituite dalle seguenti: "hanno durata";
b) al comma 2 le parole "articolo 14, comma 2, lettera a)" sono sostituite dalle seguenti: "articolo 13, comma 1-bis".
Art. 139. Modifiche all'articolo 16 della
1. All'articolo 16 della
a) al comma 4 dopo le parole "cinque anni ciascuna" sono inserite le seguenti: "e, in ogni caso, non superiore alla metà del periodo di durata dell'autorizzazione medesima escluso il periodo triennale per l'esecuzione degli interventi di manutenzione del riassetto ambientale dei luoghi";
b) la lettera c) del comma 5 è sostituita dalla seguente:
"c) dell'indicazione delle autorizzazioni di cui all'articolo 13, comma 1-bis, con la relativa scadenza;";
c) il comma 5-bis è sostituito dal seguente:
"5-bis. Nel caso in cui, ai fini del rinnovo dell'autorizzazione all'attività estrattiva, sia necessario acquisire le autorizzazioni di cui all'articolo 13, comma 1-bis, o altri atti di assenso comunque denominati, di cui il soggetto proponente faccia richiesta, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive li acquisisce in conferenza di servizi o ai sensi dell'articolo 17-bis della
d) al comma 7 dopo le parole "dell'articolo 5, comma 1, lettera b)" sono inserite le seguenti: ", e il parere non vincolante dei Comuni i cui confini sono posti entro una distanza massima di 500 metri dall'area di estrazione".
Art. 140. Modifiche all'articolo 17 della
1. All'articolo 17 della
a) la lettera c) del comma 2 è sostituita dalla seguente:
"c) dell'indicazione delle autorizzazioni di cui all'articolo 13, comma 1-bis, con la relativa scadenza;";
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. Nel caso in cui, ai fini della proroga dell'autorizzazione all'attività estrattiva, sia necessario acquisire le autorizzazioni di cui all'articolo 13, comma 1-bis, o altri atti di assenso comunque denominati, di cui il soggetto proponente faccia richiesta, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive li acquisisce in conferenza di servizi o ai sensi dell'articolo 17-bis della legge 241/1990.".
Art. 141. Modifiche all'articolo 26 della
1. Al comma 4 dell'articolo 26 della
a) le parole "Fermo restando quanto disposto dall'articolo 28, comma 1, lettera e)," sono soppresse;
b) dopo le parole "dell'importo dovuto." è aggiunto il seguente periodo: "Decorso inutilmente tale termine trova applicazione l'articolo 28, comma 1, lettera e).".
Art. 142. Modifica all'articolo 28 della
1. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 28 della
"e) ritardo rispetto al termine di cui all'articolo 26, comma 4, nel versamento degli oneri di ricerca o di coltivazione e di collaudo;".
Art. 143. Modifica all'articolo 37 della
1. Dopo il comma 4-bis dell'articolo 37 della
"4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis si applicano anche nel caso in cui il soggetto autorizzato, a seguito della cessazione dell'efficacia della garanzia fidejussoria per cause non dipendenti dalla sua volontà, sia tenuto a prestarne una nuova.".
Art. 144. Modifiche all'articolo 4 della
1. All'articolo 4 della
a) al comma 24 le parole "ai soggetti di cui al comma 26" sono sostituite dalle seguenti: "alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia";
b) al comma 26 le parole "nonché del supporto tecnico-scientifico dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente del Friuli-Venezia Giulia - ARPA, mediante la stipula di una convenzione in cui sono, tra l'altro, disciplinati:
a) il coordinamento delle attività ispettive;
b) l'entità degli importi dovuti agli Enti che partecipano alle visite ispettive;
c) le modalità di versamento degli importi di cui alla lettera b)." sono sostituite dalle seguenti: "mediante la stipula di una convenzione disciplinante il coordinamento delle attività ispettive, nonché del supporto tecnico-scientifico dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente del Friuli-Venezia Giulia - ARPA.".
2. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 4, comma 24, della
3. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 4, comma 25, della
Art. 145. Modifiche all'articolo 4 della
1. All'articolo 4 della
a) al comma 1 le parole "la procedura di assegnazione è definita" sono sostituite dalle seguenti: "le modalità di gestione della derivazione di cui all'articolo 20, nonché la ripartizione dei canoni di concessione sono definite";
b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
"2-bis. Le specifiche modalità procedimentali da seguire in termini di gestione delle derivazioni, i vincoli amministrativi e la ripartizione dei canoni, sono determinati in applicazione della legge vigente sul territorio della Regione che esercita le funzioni amministrative di cui al comma 2.".
Art. 146. Modifiche all'articolo 5 della
1. Al comma 2 dell'articolo 5 della
Art. 147. Modifica all'articolo 9 della
1. Il comma 2 dell'articolo 9 della
Art. 148. Modifica all'articolo 10 della
1. Al comma 1 dell'articolo 10 della
Art. 149. Modifiche all'articolo 11 della
1. All'articolo 11 della
a) alla lettera k) del comma 1 dopo le parole "dell'offerta economica;" sono aggiunte le seguenti: "l'istanza di ammissione contiene gli elementi essenziali di cui all'articolo 3, comma 3;";
b) al comma 2 le parole "alla normativa di settore" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 72 del
Art. 150. Modifica all'articolo 12 della
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 12 della
"1-bis. Ai criteri di valutazione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) ed f), è attribuito un valore da un minimo di 10 punti a un massimo di 25 punti e ai criteri di valutazione di cui al comma 1, lettere e), g), h), i) e j), è attribuito un valore da un minimo di 2 punti a un massimo di 10 punti, per un totale di 100 punti.".
Art. 151. Modifiche all'articolo 14 della
1. Al comma 1 dell'articolo 14 della
a) dopo la parola: "(PNIEC)," sono inserite le seguenti: "nonché nel rispetto delle condizioni di sicurezza delle infrastrutture idriche, ";
b) alla lettera b) dopo le parole "salto utile" sono aggiunte le seguenti: "nel rispetto delle condizioni di sicurezza delle infrastrutture idriche".
Art. 152. Modifica all'articolo 19 della
1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 19 della
"b) che non siano stati destinatari di provvedimenti di decadenza da una concessione di grande derivazione d'acqua a uso idroelettrico, nei cinque anni precedenti l'indizione della procedura per l'assegnazione della concessione di grande derivazione d'acqua a uso idroelettrico;".
Art. 153. Modifica all'articolo 20 della
1. Al comma 5 dell'articolo 20 della
Art. 154. Modifiche all'articolo 21 della
1. All'articolo 21 della
a) al comma 1 dopo le parole "dovuto dal concessionario" sono inserite le seguenti: "ai sensi della
b) al comma 2 le parole "previo parere" sono sostituite dalle seguenti: "previa acquisizione dei pareri del Ministero dello sviluppo economico e";
c) dopo la lettera b) del comma 2 sono aggiunte le seguenti:
"b-bis) i criteri di riparto dei canoni di cui al comma 1 relativi alle concessioni di derivazione d'acqua interregionali di cui all'articolo 4;
b-ter) la quota dei canoni di cui al comma 1 da destinare ai sensi dell'articolo 119, comma 3-bis, del
Art. 155. Modifica all'articolo 15 della
1. Al comma 7-bis dell'articolo 15 della
Art. 156. Modifica all'articolo 4 della
1. Alla fine del comma 21 dell'articolo 4 della
2. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 21, della
Art. 157. Disposizioni transitorie in materia di sostegno all'acquisto di carburanti.
1. Nelle more del riordino normativo delle misure di sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione a favore delle persone fisiche residenti sul territorio regionale, gli aumenti dei contributi di cui all'articolo 3, comma 3, della
2. Per le finalità di cui al comma 1 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
CAPO IX
Disposizioni in materia di cultura e sport
Art. 158. Norme in materia di GECT.
1. Nelle more dell'approvazione di una legge regionale finalizzata a definire gli interventi per supportare la Capitale della Cultura 2025, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere, tramite il Comune di Gorizia, le spese di funzionamento del soggetto attuatore delle attività e degli interventi da realizzare nell'ambito della Capitale Europea della Cultura 2025, Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale GECT GO.
2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2, si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
Art. 159. Modifica all'articolo 38 della
1. Al comma 1 dell'articolo 38 della
Art. 160. Norme contabili in materia di cultura e sport.
1. Per le finalità di cui all'articolo 11 della
2. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 1, si provvede mediante storno di pari importo per l'anno 2021 dalla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
3. Per le finalità di cui alla
4. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 3, si provvede mediante storno di pari importo per l'anno 2021 dalla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
CAPO X
Disposizioni in materia di protezione civile
Art. 161. Opere di messa in sicurezza ex Weissenfels - Tarvisio.
1. La Protezione civile della Regione è autorizzata a compartecipare alla realizzazione degli interventi di messa in sicurezza del complesso industriale denominato "ex Weissenfels", sulla base di specifico accordo sottoscritto con il Comune di Tarvisio, proprietario del complesso industriale. Gli interventi sono realizzati secondo le modalità di cui all'articolo 9, secondo comma, della
2. Le spese per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, pari a 3 milioni di euro, di cui 2 milioni di euro sull'annualità 2021 e 1 milione di euro sull'annualità 2022, sono poste a valere sulle risorse del Fondo regionale per la protezione civile, di cui all'articolo 33 della
CAPO XI
Disposizioni in materia di salute, politiche sociali, terzo settore
Art. 162. Proroga dell'accreditamento di strutture sanitarie private.
1. In relazione alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus SARS-CoV-2 e al fine di consentire la graduale ripartenza delle ordinarie attività del Servizio sanitario regionale, l'accreditamento istituzionale disciplinato dall'articolo 8-quater del
2. In deroga all'ordinario sopralluogo di verifica, previsto dai provvedimenti regionali che disciplinano il procedimento per la concessione dell'accreditamento, la Direzione competente in materia di salute, in relazione alle esigenze organizzative degli Enti del Servizio sanitario regionale, da cui dipendono i valutatori del sistema regionale di accreditamento e previo parere dell'Organismo Tecnicamente Accreditante, può disporre una verifica a distanza di tipo documentale, che si sostanzia nella valutazione della documentazione relativa ai requisiti di accreditamento ritenuta più rilevante acquisita dalle strutture sottoposte a verifica, ferma restando la possibilità di procedere in qualsiasi momento a eventuale sopralluogo.
Art. 163. Modifiche all'articolo 9 della
1. All'articolo 9 della
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Università degli studi di Trieste e di Udine un finanziamento annuale a sostegno dei corsi attivati nell'ambito dei protocolli d'intesa per la formazione delle classi dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie. Il finanziamento è determinato, nei rispettivi protocolli d'intesa, in un importo fisso per ciascun anno dei corsi attivati nell'anno accademico e in un importo massimo onnicomprensivo a copertura degli oneri dei tutor didattici e dei responsabili delle attività formative professionalizzanti, non dipendenti del Servizio sanitario regionale o dell'Università, laddove previsti.";
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale comunica alle Università i corsi di studio ammissibili al sostegno finanziario, tenuto conto del fabbisogno formativo delle professioni sanitarie, determinato dalla Regione ai sensi dell'articolo 6-ter del
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Al fine di accedere al finanziamento, entro il 30 ottobre di ogni anno le Università comunicano alla Direzione competente in materia di salute il numero degli anni di corso attivati per ciascun corso di studio di area sanitaria tra quelli ammissibili al sostegno finanziario e gli oneri derivanti dall'eventuale attribuzione di incarichi di tutor didattici e responsabili delle attività formative professionalizzanti, non dipendenti del Servizio sanitario regionale o dell'Università.";
d) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
"3-bis. L'erogazione del finanziamento nell'importo fisso avviene a seguito della comunicazione di cui al comma 3.
3-ter. Ai fini dell'erogazione dell'importo massimo onnicomprensivo, le Università comunicano alla Direzione competente in materia di salute l'avvenuta attivazione, nel corso dell'anno accademico di riferimento, degli incarichi dei tutor didattici e responsabili delle attività formative professionalizzanti, non dipendenti del Servizio sanitario regionale o dell'Università e i relativi oneri.";
e) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Ai fini della rendicontazione del finanziamento di cui al comma 1, entro il 30 giugno di ciascun anno le Università trasmettono una relazione finale illustrativa dei corsi di studio attivati nell'anno accademico concluso, corredata del relativo rendiconto finanziario, nel rispetto dei protocolli d'intesa.";
f) al comma 11 dopo le parole "corsi di laurea" sono inserite le seguenti: "e del corso di laurea magistrale";
g) al comma 12 la parola "laurea" è sostituita dalla seguente: "studio";
h) il comma 13 è sostituito dal seguente:
"13. Ai fini della rendicontazione del finanziamento di cui al comma 11, entro il 30 giugno di ciascun anno l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente del Friuli-Venezia Giulia trasmette una relazione finale illustrativa delle risorse dedicate ai corsi di studio attivati nell'anno accademico concluso, corredata del relativo rendiconto finanziario, nel rispetto dei relativi protocolli d'intesa.".
2. Per le finalità di cui all'articolo 9 della
3. Per le finalità di cui all'articolo 9 della
4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
5. Per le finalità di cui all'articolo 9 della
Art. 164. Modifiche all'articolo 7 della
1. All'articolo 7 della
a) la lettera a) del comma 2 è sostituita dalla seguente: "a) sono gestite da associazioni ed enti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 6;";
b) la lettera c) del comma 2 è sostituita dalla seguente:
"c) si avvalgono di servizi prestati dalle associazioni ed enti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 6;";
c) la lettera d) del comma 2 è sostituita dalla seguente:
"d) svolgono esclusivamente il servizio di ricovero animali.";
d) al comma 7 dopo le parole "responsabile sanitario." sono aggiunte le seguenti: "Il responsabile sanitario della struttura di ricovero e custodia convenzionata, a decorrere dal 1° gennaio 2022, non deve essere convivente, né legato da rapporti di coniugio, unione civile, parentela o affinità fino al quarto grado con le persone fisiche o con i soci delle persone giuridiche proprietarie o gestrici della struttura. Il responsabile sanitario attua i programmi per aumentare gli indici di adottabilità e sottoscrive le schede sanitarie e comportamentali di ciascun cane ricoverato.".
Art. 165. Riqualificazione degli operatori del sistema integrato.
1. All'articolo 36 della
a) il comma 7 è sostituito dal seguente:
"7. Nell'ambito della programmazione delle attività di formazione di cui all'articolo 37, la Regione promuove la qualificazione degli operatori privi di titolo valorizzando le competenze acquisite in contesti formali, non formali e informali.";
b) il comma 8 è abrogato;
c) al comma 10-sexies sono apportate le seguenti modifiche:
1) le parole: "partecipano ai percorsi per l'acquisizione della qualifica di operatore socio-sanitario, diversificati in relazione all'esperienza lavorativa e al percorso formativo, promossi dalla Regione e" sono soppresse;
2) le parole "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2024";
3) le parole "Dal 1° gennaio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "Dal 1° gennaio 2025".
Art. 166. Modifiche all'articolo 9 della
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 9 della
"1-bis. Le aziende oltre a quanto previsto dal comma 1 possono adottare la sola contabilità economico patrimoniale.
1-ter. Al fine della trasformazione prevista dall'articolo 12, comma 1, della
Art. 167. Modifiche all'articolo 11 della
1. All'articolo 11 della
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. La Regione ove accerti nell'esercizio dell'attività di vigilanza gravi e reiterate violazioni dell'ordinamento giuridico, gravi irregolarità nella gestione amministrativa, patrimoniale, economica, contabile e finanziaria, nonché l'irregolare costituzione ovvero l'impossibilità di funzionamento degli organi di amministrazione delle aziende, nomina un Commissario che curi la provvisoria amministrazione per un periodo da due a dodici mesi eventualmente prorogabile.";
b) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
"3-bis. Il commissariamento di cui al comma 3 è disposto anche in caso di inerzia dell'organo di revisione.
3-ter. Il regolamento di contabilità previsto dall'articolo 9, comma 1-ter, individua gli indicatori patrimoniali, economici, contabili e finanziari da cui sia evincibile la situazione di grave irregolarità valevoli anche nelle more del passaggio alla contabilità economico patrimoniale e indipendentemente dal modello di contabilità attualmente adottato.
3-quater. Il commissariamento viene disposto con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente.".
Art. 168. Inserimento dell'articolo 14-ter nella
1. Dopo l'articolo 14-bis della
"Art. 14 ter. Organismo indipendente di valutazione
1. Le aziende applicano la disciplina prevista dal
2. Le aziende costituiscono l'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) in forma monocratica o collegiale. La costituzione dell'OIV in forma collegiale può avvenire anche in forma associata da parte di due o più aziende di servizi pubblici alla persona.
3. Le aziende possono costituire l'OIV anche mediante convenzione con le aziende sanitarie previste dalla
4. La Direzione centrale competente in materia di aziende pubbliche di servizi alla persona fornisce le indicazioni di indirizzo per addivenire alla costituzione degli OIV in attuazione dei principi di efficienza, economicità ed efficacia.".
Art. 169. Residenzialità per anziani.
1. Al comma 41 dell'articolo 2 della
Art. 170. Disposizioni a sostegno degli enti del Terzo settore.
1. La Regione, al fine di dare impulso e sostegno al Terzo settore regionale, promuove forme di collaborazione con le Università presenti in regione tramite convenzioni volte a sviluppare progetti di ricerca e a contribuire in maniera qualificata al dibattito scientifico nazionale in materia di Terzo settore, assicurando risposte qualificate agli operatori delle Pubbliche amministrazioni e degli enti del Terzo settore.
2. La Regione, gli enti e aziende il cui ordinamento è disciplinato dalla Regione e gli enti locali sono autorizzati a promuovere il sostegno alle realtà associative del Terzo settore, in particolare a quelle medio piccole riconducibili a un numero di soci inferiore a quaranta, anche mediante gli istituti partecipativi previsti dagli articoli 55 e 56 del
3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 8 (Cooperazione e associazionismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
4. Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di 85.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 8 (Cooperazione e associazionismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
5. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 8 (Cooperazione e associazionismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
6. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 4 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 8 (Cooperazione e associazionismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
Art. 171. Disposizioni per la proroga dei procedimenti contributivi degli enti del Terzo settore.
1. In considerazione dello stato di emergenza COVID-19, per gli enti del Terzo settore beneficiari dei contributi previsti dall'articolo 8, commi da 31 a 33-bis, della
CAPO XII
Disposizioni finali
Art. 172. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Allegati
(Omissis)
[1] Articolo così sostituito dall'art. 3 della
[2] Comma così modificato dall'art. 3 della
[3] Comma così modificato dall'art. 3 della
[4] Articolo così sostituito dall'art. 2 della
[5] Comma così modificato dall'art. 2 della
[6] Lettera abrogata dall'art. 5 della
[7] Comma così modificato dall'art. 2 della
[8] Comma così modificato dall'art. 4 della