Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.4 bilanci e piani finanziari |
Data: | 09/08/2018 |
Numero: | 20 |
Sommario |
Art. 1. (Disposizioni di carattere finanziario) |
Art. 2. (Attività produttive) |
Art. 3. (Risorse agricole e forestali) |
Art. 4. (Tutela dell'ambiente e energia) |
Art. 5. (Assetto del territorio e edilizia) |
Art. 6. (Trasporti e diritto alla mobilità) |
Art. 7. (Beni e attività culturali, sport e tempo libero) |
Art. 8. (Lavoro, formazione, istruzione e politiche giovanili) |
Art. 9. (Salute e politiche sociali) |
Art. 10. (Sistema delle autonomie locali e coordinamento della finanza pubblica) |
Art. 11. (Cooperazione territoriale europea, volontariato e lingue minoritarie, corregionali all'estero e integrazione immigrati) |
Art. 12. (Funzione pubblica, semplificazione e sistemi informativi) |
Art. 13. (Servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili) |
Art. 14. (Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio) |
Art. 15. (Copertura finanziaria) |
Art. 16. (Allegati contabili di cui al decreto legislativo 118/2011) |
Art. 17. (Entrata in vigore) |
§ 6.4.306 - L.R. 9 agosto 2018, n. 20.
Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 .
(B.U. 16 agosto 2018, n. 33 - S.O. n. 35)
Art. 1. (Disposizioni di carattere finanziario)
1. In base ai risultati accertati a seguito del giudizio di parificazione del rendiconto dell'esercizio 2017 l'avanzo di amministrazione è determinato in complessivi 639.833.396,95 euro di cui, ai sensi degli articoli 1 e 2 della
2. In applicazione dell'articolo 9, comma 1 bis, della
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche agli enti locali territoriali della Regione.
4. In applicazione dell'articolo 8, comma 2, lettera g), della
5. L'Amministrazione regionale, a seguito del subentro nei contratti di mutuo delle Province previsto dall'articolo 12, comma 13, della
6. In relazione al disposto di cui al comma 5 sono introdotte le variazioni ai Titoli e alle Tipologie e alle Missioni e ai Programmi negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020 di cui all'annessa Tabella A4 relativa ai mutui della Provincia di Udine.
7. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020 sono introdotte le variazioni alle Missioni e ai Programmi di cui all'annessa Tabella A1 relativa alle spese con vincolo di destinazione.
8. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2018-2020 sono introdotte le variazioni ai Titoli e alle Tipologie di cui all'annessa Tabella A2 relativa alle entrate regionali.
9. Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020 sono introdotte le variazioni ai Titoli e alle Tipologie e alle Missioni e ai Programmi di cui all'annessa Tabella A3 relativa all'iscrizione di assegnazioni vincolate.
10. Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020 sono introdotte le variazioni ai Titoli e alle Tipologie di entrata e alle Missioni e ai Programmi di spesa di cui alla annessa Tabella A5 relativa all'aggiornamento delle previsioni di cassa.
Art. 2. (Attività produttive)
1. Per l'anno 2018, le risorse di cui all'articolo 1, comma 42, della
2. Le disponibilità relative alle annualità 2018, 2019 e 2020 derivanti dalla rinegoziazione dei mutui di cui all'articolo 2, commi da 21 a 26, della
DENOMINAZIONE CONSORZIO |
IMPORTO DISPONIBILITÀ ANNUALITÀ 2018 |
IMPORTO DISPONIBILITÀ ANNUALITÀ 2019 |
IMPORTO DISPONIBILITÀ ANNUALITÀ 2020 |
COSEF CONSORZIO DI SVILUPPO ECONOMICO DEL FRIULI |
112.332,07 |
126.039,04 |
122.676,53 |
ZIPR CONSORZIO DI SVILUPPO ECONOMICO LOCALE DEL PONTE ROSSO - TAGLIAMENTO |
119.889,96 |
118.573,86 |
113.210,33 |
CONSORZIO DI SVILUPPO ECONOMICO LOCALE DI MONFALCONE |
61.826,46 |
61.826,46 |
61.826,46 |
3. Le disponibilità di cui al comma 2 sono trasferite ai Consorzi per le finalità di cui all'articolo 85 della
4. Per le finalità previste dai commi 2 e 3 è destinata la spesa complessiva di 898.201,17 euro, suddivisa in ragione di 294.048,49 euro per il 2018, di 306.439,36 euro per il 2019 e di 297.713,32 euro per il 2020 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella B di cui al comma 48.
5. Per le finalità di cui agli articoli 3, comma 6, e 29, comma 2, della
6. Le risorse finanziarie concesse a PromoTurismoFVG con decreto del Direttore del Servizio turismo 27 novembre 2017, n. 3884, non utilizzate per il soddisfacimento delle domande di contributo di cui all'articolo 63 della
7. Per le finalità di cui al comma 6 PromoTurismoFVG comunica al Servizio competente in materia di turismo le esigenze finanziarie necessarie per ciascun progetto ammesso a contribuzione.
8. Al fine di sostenere progetti di ricerca e sviluppo di rilevante dimensione, in grado di incidere in misura significativa sulla competitività di specifici settori produttivi e del loro indotto economico e di salvaguardare il livello occupazionale delle imprese localizzate nella regione Friuli Venezia Giulia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a compartecipare alle misure nazionali previste dal decreto ministeriale 24 maggio 2017 (Ridefinizione delle procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni a favore dei progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell'ambito di accordi stipulati con le regioni e le altre amministrazioni pubbliche), dal decreto ministeriale 5 marzo 2018 (Intervento del Programma operativo nazionale "Imprese e competitività" 2014-2020 FESR e del Fondo per la crescita sostenibile in favore di progetti di ricerca e sviluppo nei settori applicativi della Strategia nazionale di specializzazione intelligente relativi a "Fabbrica intelligente", "Agrifood" e "Scienze della vita"), e dal decreto ministeriale 2 agosto 2019 (Intervento a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo nei settori applicativi della Strategia nazionale di specializzazione intelligente relativi a "Fabbrica intelligente", "Agrifood", "Scienze della vita" e "Calcolo ad alte prestazioni", ai sensi del Capo II, "procedura negoziale", del decreto 5 marzo 2018), relative agli "Accordi per l'innovazione" [1].
9. L'Amministrazione regionale, su richiesta del Ministero competente, valuta la validità strategica delle proposte progettuali presentate dalle imprese in termini di salvaguardia o incremento occupazionale e manifesta la propria disponibilità al cofinanziamento, fino a concorrenza delle risorse disponibili.
10. Nel caso in cui la fase di valutazione di cui al comma 9 si concluda con esito positivo, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare Accordi per l'innovazione con il Ministero competente e gli altri soggetti eventualmente interessati, ai sensi dell'articolo 15 della
11. Per le finalità previste dal comma 8, è destinata la spesa di 87.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 3 (Ricerca e innovazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista Tabella B di cui al comma 48.
12. Al comma 15 dell'articolo 2 della
13. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare per le finalità di cui agli articoli 17 e 24 della
14. Le risorse di cui al comma 13 sono confermate a ciascuna Camera di commercio in proporzione all'importo delle relative risorse non concedibili, secondo quanto previsto con deliberazione della Giunta regionale.
15. Ai fini dell'approvazione della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 14, le Camere di commercio comunicano alla Regione entro il 30 settembre 2018 l'importo delle risorse non concedibili di cui al comma 13.
16. All'articolo 5 bis della
a) alla fine della lettera b) del comma 4 sono aggiunte le seguenti parole: «promuovendo a fini turistici, anche in collaborazione con altri organismi pubblici e privati, il comparto agroalimentare regionale»;
b) dopo la lettera h bis) del comma 4 è inserita la seguente:
«h ter) cura, in collaborazione con l'ERSA, la presentazione e la promozione unitaria dell'offerta agrituristica, favorendo la creazione di itinerari agrituristici comprendenti testimonianze della civiltà contadina regionale;»;
c) dopo il comma 4 bis è aggiunto il seguente:
«4 ter. Ferma restando l'attività di indirizzo di cui all'articolo 5 nonies, comma 1, lettera c), PromoTurismoFVG attua gli indirizzi per la promozione a fini turistici del comparto agroalimentare approvati dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 2 bis, della
17. Alla
a) al comma 1 dell'articolo 1 la parola «promozione» è sostituita dalla seguente: «valorizzazione»;
b) dopo il comma 2 dell'articolo 2 è aggiunto il seguente:
«2 bis. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di risorse agricole, di concerto con l'Assessore competente in materia di turismo, sono altresì approvati gli indirizzi per la promozione a fini turistici del comparto agroalimentare, organizzati anche parzialmente con la formula «business to consumer», sulla base della proposta presentata dall'ERSA in collaborazione con PromoTurismoFVG e ai fini dell'attuazione da parte di PromoTurismoFVG ai sensi dell'articolo 5 bis, comma 4 ter, della
c) alla lettera e) del comma 3 dell'articolo 3 la parola «promozione» è sostituita dalla seguente: «valorizzazione»;
d) la lettera f) del comma 3 dell'articolo 3 è sostituita dalla seguente: «f) programma in maniera organica le attività per favorire la conoscenza della realtà agricola e agroalimentare regionale, presentando all'Assessore regionale alle risorse agricole, entro il 31 ottobre di ogni anno, gli indirizzi per la promozione a fini turistici del comparto agroalimentare e gli indirizzi per la valorizzazione, in Italia e all'estero, dei prodotti agricoli e agroalimentari;»;
e) dopo la lettera f) del comma 3 dell'articolo 3 è inserita la seguente:
«f bis) in attuazione della programmazione di cui alla lettera f) e tenuto conto della deliberazione di cui all'articolo 2, comma 2 bis, realizza, compatibilmente con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato e anche in collaborazione con altri organismi pubblici e privati, le iniziative per la valorizzazione, in Italia e all'estero, dei prodotti agricoli e agroalimentari, con particolare riguardo al settore vitivinicolo e alla partecipazione ad eventi, mostre e fiere di settore in Italia e all'estero organizzati anche parzialmente con la formula "business to business";»;
f) alla lettera m) del comma 3 dell'articolo 3 dopo le parole «la gestione» sono inserite le seguenti: «condivisa con PromoTurismoFVG» e le parole «agli articoli 15 e 16» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 15»;
g) dopo la lettera n quater) del comma 3 dell'articolo 3 è inserita la seguente:
«n quinquies) realizza iniziative per la divulgazione tecnico - scientifica sulle caratteristiche dei prodotti agricoli e agroalimentari.».
18. Alla
a) all'alinea del comma 1 dell'articolo 15 le parole «di servizi per l'agriturismo e la promozione dello stesso con programmi aventi le seguenti finalità» sono sostituite dalle seguenti: «dei seguenti servizi per l'agriturismo»;
b) le lettere a) e d) del comma 1 dell'articolo 15 sono abrogate;
c) dopo il comma 1 dell'articolo 15 è inserito il seguente:
«1 bis. PromoTurismoFVG cura, in collaborazione con l'ERSA, la presentazione e la promozione unitaria dell'offerta agrituristica, favorendo la creazione di itinerari agrituristici comprendenti testimonianze della civiltà contadina regionale.»;
d) al comma 2 dell'articolo 15 le parole «L'ERSA per le finalità di cui al comma 1, ivi compresa la prenotazione e vendita di soggiorni e prestazioni accessorie» sono sostituite dalle seguenti: «Per le finalità di cui al comma 1 bis, ivi compresa la prenotazione e vendita di soggiorni e prestazioni accessorie, PromoTurismoFVG»;
e) al comma 1 dell'articolo 16 le parole «L'ERSA» sono sostituite dalle seguenti: «PromoTurismoFVG».
19. Alla
a) il comma 57 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:
«57. Per le finalità di cui al comma 56, l'ERSA programma e attua la partecipazione a eventi, mostre e fiere di settore di rilievo nazionale e internazionale secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, lettere f) e f bis), della
b) i commi 57 bis e 57 ter dell'articolo 6 sono abrogati.
20. Le modifiche apportate alle leggi regionali 50/1993, 8/2004, 25/1996 e 1/2004 dai commi da 16 a 19 hanno effetto dall'1 gennaio 2019.
21. L'ERSA presenta all'Assessore regionale alle risorse agricole i primi indirizzi per la promozione a fini turistici del comparto agroalimentare e i primi indirizzi per la valorizzazione, in Italia e all'estero, dei prodotti agricoli e agroalimentari, di cui all'articolo 3, comma 3, lettera f), della
22. Per le finalità previste dall'articolo 16, comma 1, della
23. Al fine di sostenere le esigenze di liquidità dei gruppi di azione locale selezionati con la deliberazione della Giunta regionale n. 2657 del 29 dicembre 2016 (Programma di sviluppo rurale 2014-2020, misura 19 (sostegno allo sviluppo locale leader): selezione delle strategie di sviluppo locale. approvazione della graduatoria, approvazione delle strategie e determinazione delle loro dotazioni finanziarie), necessaria per l'attuazione delle strategie di sviluppo locale previste dalla misura 19 (Sostegno allo sviluppo locale LEADER) del Programma regionale di sviluppo rurale per gli anni 2014-2020 (PSR 2014-2020), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai gruppi di azione locale un finanziamento per la costituzione, per ogni gruppo di azione locale, di un fondo a copertura delle spese per l'attuazione dei progetti a gestione diretta afferenti alla sottomisura 19.2 del PSR 2014-2020, ai progetti di cooperazione afferenti alla sottomisura 19.3 e ai costi di gestione e animazione afferenti alla sottomisura 19.4.
24. Il fondo di cui al comma 23 è ricostituito dai gruppi di azione locale con le risorse a essi derivanti dai pagamenti dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), organismo pagatore del PSR 2014-2020, disposti a rimborso delle spese effettuate a carico del fondo.
25. Il fondo è progressivamente ridotto, con la restituzione all'Amministrazione regionale delle somme eccedenti le necessità di impiego come conseguenza della realizzazione dei progetti e del venir meno della possibilità di impiego per i costi di gestione e animazione secondo i limiti dettati dal
26. Il finanziamento, concesso ai singoli gruppi di azione locale in misura proporzionale alle previsioni di spesa del piano finanziario delle strategie di sviluppo locale approvate con la
27. Con regolamento, da approvarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità di presentazione delle istanze di contributo, i termini e le modalità di concessione del contributo e le modalità di gestione del fondo stesso.
28. Per le finalità previste dal comma 23 è destinata la spesa di 250.000 euro per l'esercizio 2018 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e la valorizzazione del turismo) - Titolo n. 3 (Concessione crediti breve termini) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella B di cui al comma 48.
29. Il contributo, concesso con decreto del Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna n. 1026 del 29 novembre 2016 in favore del Comune di Ligosullo (ora Treppo-Ligosullo) è confermato a condizione che l'inizio dei lavori avvenga entro il 31 ottobre 2018.
30. Il contributo, concesso con decreto del Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna n. 1046 del 29 novembre 2016 in favore del Comune di Prepotto è confermato a condizione che l'inizio dei lavori avvenga entro il 31 ottobre 2018.
31. Al comma 46 dell'articolo 2 della
32. I termini di cui all'articolo 2, comma 47, della
33. Al comma 48 dell'articolo 2 della
34. Al comma 2 dell'articolo 11 della
35. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 30, lettera b), della
36. Sono fatti salvi gli atti di approvazione di cui all'articolo 11 della
37. Al comma 39 dell'articolo 2 della
38. Con riferimento all'articolo 14, comma 2, lettera a), della
39. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario "de minimis" al Consorzio delle Valli e Dolomiti Friulane per la manutenzione straordinaria dei locali adibiti a caseificio, nonché per il rinnovo delle dotazioni occorrenti all'attività di trasformazione.
40. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 39 è presentata al Servizio coordinamento politiche per la montagna entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tramite posta elettronica certificata inviata al Servizio, corredata di una relazione degli interventi necessari e di computo metrico estimativo relativo alle opere e di preventivi relativi alle attrezzature.
41. Con il decreto di concessione sono fissati termini e modalità di rendicontazione della spesa. L'imposta sul valore aggiunto non è ammissibile a contributo.
42. Per le finalità previste dal comma 39 è destinata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 7 (Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni) - Titolo n. 2 (Spese di investimento) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella B di cui al comma 48.
43. Al fine di favorire la razionalizzazione dell'offerta turistica degli alberghi diffusi di cui all'articolo 22 della
44. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 43 è presentata al Servizio coordinamento politiche per la montagna entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tramite posta elettronica certificata da ciascuno dei soggetti interessati alle operazioni di fusione o di conferimento, corredata di una relazione descrittiva del progetto, di dichiarazione di impegno da parte di tutti i soggetti coinvolti e del relativo cronoprogramma.
45. Il finanziamento è concesso a titolo di aiuto de minimis in conformità al
46. Per le finalità previste dal comma 43 è destinata la spesa di 30.000 euro per l'esercizio 2018 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella B di cui al comma 48.
47. In deroga alle disposizioni del regolamento regionale, approvato con decreto del Presidente della Regione 16 settembre 2015, n. 189/Pres (Regolamento di esecuzione dell'articolo 8, comma 72, della
48. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della
Art. 3. (Risorse agricole e forestali)
1. Al comma 72 dell'articolo 3 della
2. In via di interpretazione autentica dell'articolo 3, comma 79, della
3. Dopo l'articolo 14 della
«Art. 14 bis. (Abilitazione alla caccia di selezione agli ungulati)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a riconoscere, ai cacciatori che sono associati nell'annata venatoria 2018-2019 alla Riserva di caccia di Sappada/Plodn e che sono in possesso dell'abilitazione per la caccia di selezione ad almeno una specie di ungulati o dell'abilitazione per la caccia ad almeno una specie di ungulati con il cane da seguita rilasciate dalla Regione Veneto, l'abilitazione alla caccia di selezione agli ungulati di cui all'articolo 3, comma 1, lettera j sexies), numero 3), o l'abilitazione alla caccia agli ungulati con il cane da seguita di cui all'articolo 3, comma 1, lettera j sexies), numero 4), della
2. Fino al conseguimento dell'abilitazione per l'esercizio alla caccia di selezione agli ungulati o alla caccia agli ungulati con i cani da seguita in applicazione del comma 1, nell'annata venatoria 2018-2019, i cacciatori di cui al medesimo comma 1 possono esercitare tali forme di caccia, nella Riserva di caccia di Sappada/Plodn, accompagnati da un cacciatore in possesso della relativa abilitazione.
3. Fino al conseguimento dell'abilitazione alla caccia di selezione agli ungulati o dell'abilitazione alla caccia agli ungulati con il cane da seguita ai sensi delle procedure previste dall'articolo 29 della
4. Dopo l'articolo 18 della
«Art. 18 bis. (Disposizioni transitorie relative alle strade silvo pastorali interdette al pubblico transito)
1. Ai fini di dare attuazione a quanto previsto dal combinato disposto dell'articolo 104, comma 1, con gli articoli 73, comma 4 e 98, comma 4, della
2. Nelle more dell'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 1, alle strade già comprese nell'elenco della
3. Le entrate di cui all'articolo 7 della
5. Al comma 16 dell'articolo 3 della
6. Al termine del comma 9 dell'articolo 11 bis della
7. Al comma 6 dell'articolo 25 della
8. In fase di prima applicazione dei nuovi criteri per il conseguimento delle abilitazioni in materia venatoria, previsti dall'articolo 29 della
9. In via di interpretazione autentica dell'articolo 37, comma 1, lettera l), della
10. Dopo la lettera h) del comma 1 dell'articolo 39 della
«h.1) in esecuzione dell'articolo 25, sono individuati i criteri e le procedure per la fruizione delle zone cinofile e, in particolare, le condizioni e modalità per il rilascio delle autorizzazioni, il rinnovo e la revoca delle autorizzazioni medesime.».
11. Dopo la lettera d) bis del comma 1 dell'articolo 3 della
«d ter) i mezzi a motore impegnati per le attività di recupero della fauna selvatica ferita di cui all'articolo 11 bis della
12. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della
«1 bis. Sono altresì esclusi dall'osservanza del divieto di cui agli articoli 1 e 2 i mezzi a motore utilizzati per approssimarsi, nel periodo di apertura al pubblico, ai rifugi non raggiungibili dalla viabilità forestale. Entro tre giorni dalla richiesta del personale adibito alla vigilanza, è presentata documentazione utile a comprovare l'avvenuto raggiungimento del rifugio.».
13. Il comma 3 dell'articolo 3 della
«3. I Comuni competenti per territorio autorizzano la circolazione lungo i percorsi di cui agli articoli 1 e 2 in presenza dei seguenti presupposti:
a) utilizzo, da parte di residenti, di mezzi per l'esecuzione di attività agro-silvo-pastorali, economico-produttive ed altre attività socialmente utili;
b) utilizzo di mezzi strettamente necessari alle operazioni di gestione delle riserve di caccia e all'esercizio dell'attività venatoria.
3 bis. Il Comune trasmette copia dell'autorizzazione di cui al comma 3 all'Ispettorato forestale competente per territorio e rilascia apposito contrassegno, conforme al modello approvato con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di foreste, da apporsi sui mezzi autorizzati.».
14. Al comma 11 dell'articolo 2 della
15. Al comma 53 dell'articolo 2 della
16. Con riferimento ai lavori di costruzione, completamento e trasformazione degli impianti pluvirrigui affidati in delegazione amministrativa intersoggettiva dall'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA) di cui all'articolo 2, comma 81, della
17. In considerazione delle tempistiche occorrenti alla Regione per perfezionare gli atti e le procedure finalizzati alla cessione dei beni trasferiti dallo Stato alla Regione in attuazione dell'articolo 2, commi da 16 a 20, della
18. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Comunità collinare del Friuli, con sede a Colloredo di Monte Albano, un contributo straordinario per i lavori di adeguamento finalizzati ad attivare un centro di lavorazione delle carni di selvaggina uccisa a caccia nel macello di cui il Consorzio abbia la disponibilità per almeno dieci anni dalla data di presentazione della domanda.
19. La domanda di contributo è presentata entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le modalità di presentazione della domanda e il procedimento per la concessione del contributo sono disciplinati dalle disposizioni di cui all'articolo 68, commi da 2 a 5, della
20. Per le finalità previste dal comma 18 è destinata la spesa di 120.000 euro per l'anno 2018, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 21.
21. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della
Art. 4. (Tutela dell'ambiente e energia)
1. Al fine di assicurare il perseguimento dell'oggetto sociale con riferimento all'effettuazione dell'attività di controllo dello stato di esercizio e di manutenzione, nonché del rendimento di combustione degli impianti termici, ai sensi della
2. Ai fini dell'erogazione del contributo di cui al comma 1 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di energia, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione economico-finanziaria nella quale sono esposti i costi d'esercizio relativi allo svolgimento delle attività di cui al comma 1, desunti dal bilancio di previsione annuale per l'esercizio in corso. Il contributo è erogato in quote trimestrali con decorrenza dal mese di febbraio di ogni anno, a seguito dell'approvazione del bilancio di previsione annuale di U.C.I.T. s.r.l.. Nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione annuale di U.C.I.T. s.r.l. l'Amministrazione regionale è autorizzata a effettuare a favore della società stessa conferimenti non superiori a una quota trimestrale del contributo assegnato. La rendicontazione della spesa è effettuata ai sensi dell'articolo 42 della
3. Con riferimento all'anno in corso l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo alla società U.C.I.T. s.r.l. per lo svolgimento, nel periodo da maggio a dicembre, delle attività di cui al comma 1. Ai fini dell'erogazione del contributo è presentata alla Direzione centrale competente in materia di energia, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una relazione economico-finanziaria nella quale sono esposti i costi d'esercizio relativi allo svolgimento delle attività di cui al comma 1, per il periodo da maggio a dicembre, desunti dal bilancio di previsione annuale per l'esercizio in corso. La rendicontazione della spesa è effettuata ai sensi dell'articolo 42 della
4. Dalla data della stipula della convenzione che regola i rapporti con la Regione U.C.I.T. s.r.l. è agente contabile per la riscossione delle tariffe per i contributi a carico degli utenti ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera c), del
5. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 4, pari a 850.000 euro per l'anno 2018, sono accertate e riscosse al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 100 (Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A2 di cui all'articolo 1, comma 8.
6. Per le finalità di cui al comma 3 è destinata la spesa di euro 850.000 per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 8 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 12.
7. L'articolo 37, comma 3, della
8. Nell'ambito della candidatura del Carso Classico a Geoparco della Unesco Global Geoparks Network - UGGN, la Regione è autorizzata a concedere un contributo al "Gruppo di azione locale del Carso S.C.A.R.L. -Lokalna Akcijska Skupina Kras K.D.O.O.", denominata "GAL CARSO - LAS KRAS", costituita anche dagli enti locali territoriali firmatari del protocollo d'intesa del 14 settembre 2017 finalizzato all'istituzione di un geoparco sul territorio del Carso Classico italiano, per le attività di sviluppo geosostenibile del territorio.
9. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 8, corredata di una relazione illustrativa delle attività e del preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale ambiente ed energia entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'erogazione del contributo è disposta con le modalità definite dal decreto di concessione. La rendicontazione della spesa è disciplinata dall'articolo 41 della
10. Per le finalità di cui al comma 8 è destinata la spesa complessiva di 170.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per l'anno 2018 e 120.000 euro per l'anno 2019, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 12.
11. Alla
a) il comma 1.1 dell'articolo 12 è sostituito dal seguente:
«1.1 Qualora le manifestazioni di cui al comma 1 siano organizzate da un'associazione sportiva dilettantistica iscritta a una federazione sportiva del CONI con sede legale nel territorio regionale che abbiano una partecipazione internazionale o mondiale dichiarata dalla federazione regionale di competenza e siano state organizzate per almeno due anni consecutivi negli ultimi cinque anni oppure abbiano ricevuto un contributo economico dall'Amministrazione regionale, l'associazione sportiva dilettantistica presenta, all'ente competente al rilascio, l'istanza di autorizzazione al transito almeno quaranta giorni prima della data di svolgimento delle stesse.»;
b) dopo il comma 7 dell'articolo 24 è aggiunto il seguente:
«7 bis. Nelle more dell'emanazione del decreto del Presidente della Regione previsto dall'articolo 2, comma 5, il fiume Livenza di cui all'articolo 2, numero 15, dell'ordinanza del Presidente del Magistrato delle Acque di Venezia, 8 febbraio 1938, n. 14665, è considerato via navigabile nel tratto dalla sorgente della Santissima fino al sito Unesco del Palù di Livenza anche mediante imbarcazioni a propulsione elettrica.».
12. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della
Art. 5. (Assetto del territorio e edilizia)
1. Gli articoli 69 e 70 della
2. Dopo il comma 26 dell'articolo 4 della
«26 bis. Per l'attuazione di quanto disposto al comma 26, con riguardo ai contributi pluriennali già concessi alla parrocchia di San Michele Arcangelo di Vendoglio per lavori inerenti gli immobili di cui al comma 26, non trova applicazione l'articolo 32, comma 3, della
3. Il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 7 ter della
4. Al comma 16 dell'articolo 11 della
5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi, benché prescritti, concessi ai Comuni ai sensi della
6. Al comma 10 dell'articolo 6 della
7. In deroga a quanto previsto all'articolo 6 del regolamento di attuazione della
8. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare al Comune di Pordenone il contributo concesso per la riqualificazione edilizia del quartiere di Vallenoncello con decreto n. 10327/TERINF del 18 dicembre 2017, per il diverso intervento di centro di aggregazione denominato "Casa delle attività" nel quartiere Vallenoncello, entro il limite della spesa di 400.000 euro.
9. La domanda, corredata del quadro economico di spesa previsto, della relazione illustrativa e del cronoprogramma dell'intervento, è presentata alla Direzione centrale infrastrutture e territorio entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
10. Ai fini della definizione del nuovo quadro economico possono essere ammesse spese già sostenute per la progettazione dell'intervento finanziato originariamente.
11. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare al Comune di Precenicco il contributo di 132.175 euro, destinato ai lavori di realizzazione di un'area ricreativa nel capoluogo, oggetto del decreto n. 6872/TERINF, del 19 dicembre 2016, di trasferimento delle risorse al Fondo per il coordinamento tra la Regione e le autonomie locali di cui all'articolo 28 della
12. La domanda, corredata del quadro economico di spesa previsto, della relazione illustrativa e del cronoprogramma dell'intervento, è presentata alla Direzione centrale infrastrutture e territorio entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
13. L'Amministrazione regionale promuove misure organizzative finalizzate a supportare il sistema regionale nella gestione di risorse nazionali ed europee destinate alla realizzazione di opere pubbliche, che comportino l'attivazione di procedure di gara per l'affidamento di servizi di architettura e di ingegneria e di lavori.
14. Per le finalità di cui al comma 13 la rete delle stazioni appaltanti di cui all'articolo 44 bis della
15. Per le finalità di cui al comma 13 è destinata la spesa di 54.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 27.
16. In via transitoria, per gli anni 2018-2019-2020, nelle more dell'attivazione del sistema informativo relativo al progetto di mappatura generale dell'accessibilità, di cui all'articolo 6 della
17. La domanda, di importo massimo di 50.000 euro per ciascun Comune, è presentata a partire dal 3 settembre 2018 alla Direzione centrale competente in materia di edilizia, corredata di un progetto definitivo, del quadro economico della spesa prevista e di un cronoprogramma tecnico e finanziario, unitamente alla dichiarazione di cui al comma 16.
18. Al fine di consentire la tempestiva attuazione degli investimenti finanziati con le misure " Agenda urbana " e " Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei Comuni capoluogo di provincia di cui all'articolo 1, comma 974, della
19. I Comuni provvedono a formulare istanza di concessione alla Direzione centrale infrastrutture e territorio entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le risorse finanziarie e gli spazi assunzionali sono determinati in 50.000 euro per l'anno 2018 e in 150.000 euro per l'anno 2019 per ciascun Comune.
20. Gli enti locali in alternativa all'assunzione di personale a tempo determinato possono ricorrere ad altre forme di lavoro flessibile per utilizzare le risorse e gli spazi assunzionali trasferiti.
21. Gli enti beneficiari rendicontano la spesa sostenuta mediante dichiarazione del legale rappresentante.
22. Per le finalità di cui al comma 18 è destinata la spesa complessiva di 800.000 euro, suddivisa in ragione di 200.000 euro per l'anno 2018 e di 600.000 euro per l'anno 2019, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 27.
23. [L'Amministrazione regionale, in considerazione dei limiti imposti dalle norme in materia di pareggio di bilancio finanziario, è autorizzata a confermare al Comune di Sacile come contributo in conto capitale, il contributo concesso al Comune medesimo ai sensi dell'articolo 6, commi 19, 20 e 21, della
24. [La domanda per la conferma del contributo di cui al comma 23 è presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge unitamente a una relazione sugli interventi programmati con evidenza dei termini di fine lavori e di rendicontazione da parte del beneficiario] [8].
25. In conformità alle finalità dei processi di sdemanializzazione e assegnazione al patrimonio disponibile del Comune di Trieste delle aree, costruzioni e altre opere site nel Porto Vecchio di Trieste, avviati con l'articolo 1, commi 618 e 619, della
26. Nel primo periodo del comma 3 dell'articolo 14 della
27. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della
Art. 6. (Trasporti e diritto alla mobilità)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare con Autovie Venete SpA apposita convenzione aggiuntiva relativa alla realizzazione dell'opera " Prolungamento del raccordo tra la A4 e la SS 14, fino alla SP 19 Monfalcone - Grado ", di cui alla convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 4, comma 69, della
2. Per le finalità previste dal comma 1, limitatamente agli oneri per la realizzazione dell'opera, è destinata la spesa di 2.245.629,01 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese di investimento) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 13.
3. Per le finalità previste dal comma 1, limitatamente agli eventuali oneri di natura contenziosa, è destinata la spesa complessiva di 190.094,46 euro, di cui 100.000 euro per l'anno 2018 e 90.094,46 euro per l'anno 2019, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 1 (Spesa corrente) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 13.
4. Al fine di favorire una maggiore funzionalità del raccordo ferroviario a servizio del porto di Monfalcone e del sistema produttivo afferente alle aree portuali, l'Amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della
5. Per le finalità previste dal comma 4 è destinata la spesa complessiva di 500.000 euro, suddivisa in ragione di 150.000 euro per l'anno 2018 e di 350.000 euro per l'anno 2019, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 3 (Trasporto per vie d'acqua) - Titolo n. 2 (Spese di investimento) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 13.
6. Dopo l'articolo 46 della
«Art. 46 bis. (Proventi derivanti dall'esercizio delle funzioni in materia di motorizzazione e circolazione su strada)
1. Al fine di garantire la piena attuazione di quanto previsto dall'articolo 9, comma 5, del
7. Per le finalità di cui all'articolo 46 bis della
8. L'Amministrazione regionale, in considerazione delle mutate necessità del territorio comunale e al fine di favorire la realizzazione di lavori pubblici, nel rispetto delle limitazioni alla spesa e dei vincoli posti dalle norme contabili sull'armonizzazione dei bilanci, è autorizzata a confermare a favore del Comune di Gemona del Friuli il contributo decennale costante di 35.000 euro annui, confermato con decreto n. 3987/TERINF del 14 giugno 2017 e già concesso a valere sulla partita 2006/290/4322, per la realizzazione di reti tecnologiche, sistemi digitali, attrezzature, dispositivi e software, nonché per l'estensione del servizio in banda larga funzionale al collegamento delle strutture pubbliche e di pubblico servizio nel territorio comunale, nell'ambito di un progetto pilota di innovazione digitale in ottica Smart City, in luogo dei lavori di sistemazione della gradinata del Mercato, volti a migliorare gli accessi alla struttura del Cinema Teatro Sociale. La realizzazione dell'intervento avviene in collaborazione con Insiel Spa secondo la programmazione regionale in materia di ICT e sviluppo di reti a banda larga e ultralarga [9].
9. Per le finalità previste dal comma 8 il Comune inoltra al Servizio edilizia della Direzione centrale infrastrutture e territorio, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un'istanza corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori e dei connessi adempimenti finanziari. Con il decreto di conferma del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
10. Al fine di migliorare le condizioni di accessibilità al sistema scolastico della scuola dell'obbligo, nei piccoli Comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti e in presenza di plessi scolastici di riferimento posizionati su più Comuni o comunque in Comune diverso, ovvero nel caso di servizio offerto a favore di altri Comuni, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi finalizzati alla copertura delle spese sostenute dagli enti locali per la realizzazione di servizi di scuolabus [10].
11. Il contributo di cui al comma 10 è assegnato annualmente sulla base di specifica istanza da presentarsi alla Direzione centrale infrastrutture e territorio da parte dell'ente locale beneficiario entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di assegnazione delle risorse finanziarie [11].
12. Per le finalità di cui al comma 10 è destinata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 2 (Trasporto pubblico locale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 13.
13. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della
Art. 7. (Beni e attività culturali, sport e tempo libero)
1. Dopo il comma 16 dell'articolo 12 della
«16 bis. È data facoltà ai Comuni che abbiano aderito all'opzione di cui ai commi 7 e 14, di chiedere l'erogazione delle rate maturate, in via definitiva e in un'unica soluzione anticipata, a seguito della presentazione alla Struttura regionale competente della determina o del decreto a contrarre concernente l'attivazione delle procedure di affidamento dei lavori principali relativi ai nuovi interventi di cui ai commi 6 e 14. I Comuni decadono dal diritto in conseguenza della prima richiesta di pagamento effettuata ai sensi dell'articolo 57 della legge regionale 14/2002.».
2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo ventennale costante di 33.600 euro annui concesso, ai sensi dell'articolo 14 della
3. Per le finalità previste dal comma 2 il Comune di Latisana presenta istanza di conferma del contributo al Servizio competente in materia di beni culturali, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Ai sensi del comma 2 il Servizio competente in materia di beni culturali conferma il contributo e fissa il nuovo termine perentorio di rendicontazione dello stesso.
5. Nelle more della costituzione della Conferenza della rete bibliotecaria regionale di cui all'articolo 32 della
6. Con riferimento ai contributi concessi dall'Amministrazione regionale a sostegno dell'attività svolta dai sistemi bibliotecari e dalle biblioteche di interesse regionale esistenti alla data dell'1 gennaio 2016, dai soggetti gestori dei Poli SBN presenti sul territorio regionale, nonché dall'Associazione Italiana Biblioteche-Sezione Friuli Venezia Giulia, sono rendicontabili, qualora comprese nelle tipologie di spese ammissibili individuate dal regolamento concernente le caratteristiche e le modalità di costituzione dei sistemi bibliotecari, i criteri per il riconoscimento delle biblioteche di interesse regionale e i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi nel settore bibliotecario, ai sensi della
7. Con riferimento ai contributi previsti dall'articolo 7, commi da 12 a 18, della
8. Le spese sostenute con i contributi concessi a valere sull'avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti eventi e festival nel settore dello spettacolo dal vivo (musica, danza e prosa), approvato con deliberazione della Giunta regionale 4 novembre 2016, n. 2062, possono essere rendicontate fino al termine perentorio del 30 settembre 2018.
9. Al comma 33 dell'articolo 1 della
10. Al comma 25 quater dell'articolo 6 della
11. Al comma 32 dell'articolo 7 della
12. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi ventennali costanti di 7.000 euro annui e 30.000 euro annui, concessi al Comune di Pagnacco con i decreti n. 2886/CULT/2007 e n. 2531/CULT/2008, ai sensi dell'articolo 14 della
13. Per le finalità previste dal comma 12 il Comune di Pagnacco presenta istanza di conferma del contributo al Servizio competente in materia di beni culturali, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
14. Ai sensi del comma 12 il Servizio competente in materia di beni culturali conferma i contributi e fissa il nuovo termine perentorio di ultimazione dei lavori e di rendicontazione degli stessi.
15. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo decennale costante di 11.700 euro annui, concesso al Comune di Enemonzo con decreto n. 2152/Cult del 7 agosto 2008, ai sensi dell'articolo 7, comma 70, della
16. Per le finalità previste dal comma 15 il Comune di Enemonzo presenta istanza di conferma del contributo, corredata del cronoprogramma aggiornato dell'intervento, al Servizio competente in materia di beni culturali, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
17. Ai sensi del comma 15 il Servizio competente in materia di beni culturali provvede a confermare il contributo e a fissare, in coerenza con quanto indicato nel nuovo cronoprogramma trasmesso dal Comune di Enemonzo, i nuovi termini perentori di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché a fissare il nuovo termine perentorio di rendicontazione della relativa spesa.
18. Al comma 1 dell'articolo 10 della
«h bis) il Direttore centrale della Direzione centrale dell'Amministrazione regionale competente in materia di istruzione e formazione o un suo delegato.».
19. Al comma 3 dell'articolo 7 della
20. Al comma 84 dell'articolo 7 della
21. Al fine di garantire la perfetta conservazione delle pellicole depositate nei locali di proprietà della Cineteca del Friuli in via dell'Artigiano a Gemona del Friuli, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Cineteca del Friuli di Gemona del Friuli un contributo straordinario di 250.000 euro per sostenere i costi per gli interventi di straordinaria manutenzione necessari a risolvere i problemi di carattere termo-igrometrico all'interno dei locali adibiti a ricovero delle pellicole, dovuti alla formazione di condense sul controsoffitto dei depositi.
22. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 21 è presentata al Servizio competente in materia di beni culturali entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della descrizione dell'intervento da realizzare, comprensiva delle date di inizio e di ultimazione dell'intervento medesimo, e del relativo quadro economico.
23. Il contributo di cui al comma 21 è concesso in misura pari al 100 per cento della spesa ammissibile.
24. In deroga a quanto disposto dall'articolo 59 della
25. Per le finalità previste dal comma 21 è destinata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 37.
26. Sono confermati i contributi concessi dall'Amministrazione regionale a sostegno dell'attività svolta dai sistemi bibliotecari costituiti ai sensi della previgente
27. Per le finalità previste dal comma 26 la struttura concedente, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede d'ufficio ad approvare i rendiconti e a liquidare il saldo del contributo eventualmente spettante.
28. Nelle more della revisione della disciplina regionale in materia di Unioni territoriali intercomunali, al fine di salvaguardare il primario interesse dell'utenza alla fruizione del servizio culturale reso dalle biblioteche, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti gestori delle biblioteche centro sistema dei nuovi sistemi bibliotecari costituiti ai sensi della
29. Al fine di ottenere i contributi di cui al comma 28 gli enti gestori delle biblioteche centro sistema presentano al Servizio competente in materia di beni culturali, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda di contributo corredata dell'intesa recante l'indicazione delle funzioni centralizzate e di coordinamento generale che verranno svolte.
30. I contributi di cui al comma 28 sono concessi con procedura valutativa svolta secondo le modalità del procedimento a sportello di cui all'articolo 36, commi 1 e 4, della
31. I contributi di cui al comma 28 sono concessi in misura pari al 100 per cento della spesa ammissibile.
32. Per le finalità previste dal comma 28 è destinata la spesa di 25.500 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 37.
33. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, e dall'articolo 7, comma 1, lettera h), del "Bando per il finanziamento di progetti pluriennali destinati a promuovere la realizzazione, da parte dei Musei multipli, grandi e di interesse regionale, di iniziative diversificate e innovative finalizzate all'intensificazione della funzione didattico-educativa e di ricerca scientifica, alla valorizzazione, all'incremento e alla catalogazione del proprio patrimonio, allo sviluppo della propria attrattività, all'attuazione di iniziative di formazione e aggiornamento professionale del personale -
34. All'articolo 6 della
a) i commi 41 e 42 sono sostituiti dai seguenti:
«41. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione Sportiva Dilettantistica "Ottavio Bottecchia" un contributo straordinario per sostenere la realizzazione di interventi di manutenzione dell'impianto sportivo "Velodromo O. Bottecchia" sito nel Comune di Pordenone.
42. Per le finalità previste dal comma 41 il soggetto ivi indicato presenta al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva, entro il 31 ottobre 2018, apposita domanda corredata della relazione illustrativa e relativo quadro economico di spesa nonché di documentazione dimostrativa della disponibilità del bene e dell'autorizzazione a effettuare i lavori; la disponibilità deve essere mantenuta ininterrottamente fino all'ultimazione dei lavori stessi.»;
b) dopo il comma 42 sono inseriti i seguenti:
«42 bis. In deroga all'articolo 32, comma 1, della
42 ter. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione degli interventi, le modalità di erogazione del contributo e i termini e le modalità di rendicontazione della spesa; ai fini della rendicontazione sono ammissibili anche le spese effettuate in data anteriore alla presentazione della domanda.».
35. Per le finalità previste dall'articolo 6, comma 41, della
36. Per le manifestazioni sportive finanziate a valere sulla graduatoria approvata con decreto del Direttore centrale alla cultura, sport e solidarietà 20 aprile 2018, n. 1388, le spese di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), del regolamento recante i criteri e le modalità di attuazione degli interventi di cui agli articoli 11, 12, 13, 14, 16, 18 e 20 della
37. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della
Art. 8. (Lavoro, formazione, istruzione e politiche giovanili)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a riconoscere, con la Convenzione prevista all'articolo 8, comma 15, della
2. L'indennità di cui al comma 1 è determinata una tantum nella misura di 5.100 euro e viene erogata con le modalità previste dall'articolo 8, comma 14, della
3. Per le finalità previste dal comma 1, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 8, comma 13, della
4. I commi da 15 a 21 dell'articolo 8 della
5. È fatto salvo il contributo previsto per l'anno 2018 ai sensi dei commi 19 e 20 dell'articolo 8 della
6. Al comma 2 dell'articolo 53 della
a) le parole «a consentire l'utilizzo di personale docente della medesima classe di concorso del docente vicario del dirigente scolastico per lo svolgimento in supplenza per l'anno scolastico 2018-2019 delle ore di didattica in classe, ovvero» sono soppresse;
b) le parole «riferite al medesimo anno scolastico» sono soppresse.
7. Per le finalità previste dall'articolo 5, commi 1, 1 bis e 2, della
8. Il contributo di cui al comma 7 è concesso in applicazione delle disposizioni del Regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 11 maggio 2011, n. 92 (Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi destinati a sostenere il servizio di fornitura di libri di testo in comodato gratuito, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5, commi 1 e 2, della
9. Per le finalità previste dal comma 7 è destinata la spesa di 11.100 euro per l'anno 2018, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 23.
10. Con riferimento ai contributi concessi ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 2, della
11. [Dopo il comma 5 dell'articolo 5 della
«5 bis. In via sperimentale, la Regione è autorizzata a finanziare progetti che prevedano lo svolgimento delle attività delle scuole dell'infanzia a domicilio per bambini di età compresa fra 36 mesi e 6 anni, che necessitino di particolari cure o comunque affetti da patologie invalidanti che impediscano la frequenza della scuola.
5 ter. Con regolamento, adottato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della
12. Per le finalità previste dall'articolo 5, comma 5 bis, della
13. Dopo il comma 85 dell'articolo 7 della
«85 bis. Per le finalità di cui al comma 72, l'Amministrazione regionale può disporre, su specifica autorizzazione della Giunta regionale, il distacco presso il Consorzio Innova FVG di un dipendente per un periodo di durata non superiore a un anno, rinnovabile per un massimo di tre anni, per lo svolgimento di funzioni di direttore del Consorzio stesso. Il contributo in natura viene parametrato al costo del personale regionale da impiegare nella realizzazione delle attività per la durata del distacco.».
14. Dopo il comma 24 dell'articolo 9 della
«24 bis. Per le finalità di cui al comma 23, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Accademia Nautica dell'Adriatico di Trieste un contributo straordinario per l'implementazione e l'ammodernamento della dotazione strumentale e didattica funzionale allo sviluppo di percorsi innovativi funzionali allo sviluppo di competenze abilitanti all'utilizzo degli strumenti avanzati di innovazione tecnologica e organizzativa.
24 ter. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 24 bis è presentata, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
24 quater. È fatto obbligo all'Accademia Nautica dell'Adriatico di Trieste di presentare alla Regione, entro il termine fissato dal decreto di concessione, il rendiconto delle spese sostenute con il contributo concesso nelle forme previste dall'articolo 43 della
15. Per le finalità previste dell'articolo 9, comma 24 bis, della
16. Dopo il comma 3 dell'articolo 26 della
«3 bis. Le risorse destinate ai contributi di cui al comma 1, lettera c bis), non utilizzate dall'ARDISS nell'anno accademico possono essere destinate, fino a esaurimento e su valutazione dell'ARDISS, in base agli indirizzi indicati nelle linee guida di cui all'articolo 8, al finanziamento di altri interventi in materia di diritto allo studio universitario di cui all'articolo 22.».
17. Con regolamento regionale di attuazione, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati i seguenti aspetti relativi alla gestione e attuazione del Programma Operativo Regionale del Fondo sociale europeo 2014/2020:
a) finalità e definizioni;
b) funzioni dell'Autorità di Gestione, delle Strutture regionali attuatrici e degli Organismi intermedi;
c) pianificazione, accesso, selezione e approvazione delle operazioni;
d) gestione contabile delle operazioni;
e) verifiche di gestione;
f) ammissibilità delle spese;
g) rendicontazione.
18. All'articolo 15 della
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere il finanziamento dei programmi e dell'attività istituzionale dei Consorzi per lo sviluppo degli insegnamenti universitari operanti nei capoluoghi provinciali di Gorizia e Pordenone.»;
b) al comma 2 le parole «due Consorzi provinciali per lo sviluppo degli insegnamenti universitari e/o Aziende camerali speciali all'uopo costituite» sono sostituite dalle seguenti: «due Consorzi per lo sviluppo degli insegnamenti universitari».
19. Per le finalità previste dall'articolo 15, comma 1, della
20. Per le finalità previste dalla
21. Il contributo di cui al comma 20 è concesso a seguito di domanda presentata al Servizio competente in materia di istruzione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono ammesse a contributo le spese già sostenute per l'anno scolastico 2016/2017. Il contributo è concesso entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, con contestuale erogazione dell'intera somma. Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.
22. Per le finalità previste dal comma 20 è destinata la spesa complessiva di 1.300 euro per l'anno 2018, suddivisa in ragione di 550 euro a favore dell'Istituto Statale di Istruzione Superiore con lingua di insegnamento slovena "Gregorcic" di Gorizia e di 750 euro a favore dell'Istituto comprensivo con lingua di insegnamento slovena "San Giacomo" di Trieste, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 23.
23. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della
Art. 9. (Salute e politiche sociali)
1. Ad avvenuta adozione, consolidamento e approvazione degli atti relativi al controllo annuale sul bilancio di esercizio del Servizio sanitario regionale, ai sensi dell'articolo 29 della
2. Le risorse di cui al comma 1, iscritte come risultati di esercizio nei bilanci 2017 degli enti del Servizio sanitario regionale, in attuazione del
3. Le risorse di cui al comma 1, iscritte come economie di spesa relative alle attività finalizzate/delegate dalla Regione degli anni 2017 e precedenti nei bilanci di esercizio 2017 degli enti del Servizio sanitario regionale, sono destinate al fabbisogno degli enti del Servizio sanitario regionale fino all'importo massimo di 7.086.158 euro.
4. In relazione al disposto di cui al comma 2, relativamente alle esigenze di parte capitale di copertura delle perdite nei bilanci degli enti del Servizio sanitario regionale, è destinata la spesa di 4.758.801 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 4 (Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 23.
5. In relazione al disposto di cui al comma 3, relativamente alle esigenze di parte corrente degli enti del Servizio sanitario regionale relative all'anno 2018, è destinata la spesa di 7.086.158 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 23.
6. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 1, in relazione alle somme iscritte come risultati di esercizio nei bilanci 2017 degli enti del Servizio sanitario regionale, previste in 4.758.801 euro per l'anno 2018, affluiscono al Titolo n. 3 (Entrate extra-tributarie) e alla Tipologia n. 500 (Rimborsi e altre entrate correnti) con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A2 di cui all'articolo 1, comma 8.
7. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 1, in relazione alle economie di spesa relative alle attività finalizzate/delegate dalla Regione degli anni 2017 e precedenti, previste in 7.086.158 euro per l'anno 2018, affluiscono al Titolo n. 3 (Entrate extra-tributarie) e alla Tipologia n. 500 (Rimborsi e altre entrate correnti) con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A2 di cui all'articolo 1, comma 8.
8. Per far fronte alle rimanenti esigenze di parte capitale di copertura delle perdite nei bilanci degli enti del Servizio sanitario regionale è destinata la spesa di 13.278.995 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 4 (Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 23.
9. In caso di indisponibilità degli esiti dei controlli svolti dal soggetto attuatore del Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA) finalizzati alla verifica nel corso di ciascun bimestre del mantenimento dei requisiti per beneficiare della Misura attiva di sostegno al reddito di cui all'articolo 2 della
10. La disposizione di cui al comma 9 può essere applicata qualora gli esiti dei controlli non risultino disponibili entro novanta giorni dalla scadenza del relativo bimestre. Qualora a seguito della disponibilità degli esiti risulti che è stato effettuato un pagamento in misura diversa dall'importo effettivamente spettante, i Servizi sociali dei Comuni compensano gli importi erogati in eccesso o in difetto con le erogazioni dovute per i bimestri successivi.
11. Al fine di garantire la protezione dei dati e la sicurezza informatica dei sistemi informativi degli enti del Servizio sanitario regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti medesimi un contributo per la realizzazione di specifici interventi, previsti in un apposito piano per la Sicurezza Digitale.
12. Con deliberazione della Giunta regionale è approvato il piano per la Sicurezza Digitale ed è definito il riparto del finanziamento di cui al comma 11.
13. In relazione al disposto di cui al comma 11, è destinata la spesa complessiva di 6.500.000 euro, suddivisa in ragione di 1.300.000 euro per l'anno 2018, 2.600.000 euro per l'anno 2019 e 2.600.000 euro per l'anno 2020, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 23.
14. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare le Università per l'attivazione di borse di studio per la formazione medica specialistica riservate a laureati non medici di area sanitaria. I contenuti e l'entità del finanziamento della singola borsa di studio, di durata annuale e automaticamente rinnovata di anno in anno per la durata del corso di specializzazione previa verifica delle condizioni legittimanti, sono determinati ai sensi della normativa vigente con deliberazione della Giunta regionale.
15. Le borse di studio di cui al comma 14 sono riservate a favore di laureati non medici di area sanitaria residenti sul territorio regionale da almeno tre anni alla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso e il relativo finanziamento regionale resta attribuito alla medesima Università beneficiaria per l'intera durata del corso di specializzazione.
16. Per le finalità di cui al comma 14, con deliberazione della Giunta regionale, viene determinato il numero di borse di studio che la Regione intende finanziare e l'assegnazione alle relative scuole di specialità medica delle Università, a decorrere dal primo anno di corso, dell'anno accademico di riferimento e, per gli anni successivi al primo, fino al termine della durata legale del corso di studio.
17. Al fine di ottenere l'erogazione del finanziamento ai sensi del comma 14, le Università comunicano alla Direzione competente in materia di salute l'attribuzione di nuove borse di studio e l'avvenuta iscrizione agli anni successivi dei titolari, la relativa spesa sostenuta e le eventuali variazioni, con le seguenti scadenze: 30 aprile e 31 ottobre.
18. Per le finalità previste dal comma 14 è destinata la spesa complessiva di 75.000 euro, suddivisa in ragione di 25.000 euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 23.
19. Il comma 1 dell'articolo 13 della
«1. Agli ospiti non autosufficienti accolti in residenze per anziani non autosufficienti regolarmente autorizzate all'esercizio è riconosciuto, nel limite dei posti letto oggetto di accordo contrattuale stipulato con l'Azienda sanitaria territorialmente competente, un contributo giornaliero finalizzato all'abbattimento della retta giornaliera di accoglienza.».
20. L'Amministrazione regionale promuove, per il tramite delle aziende sanitarie competenti, azioni di intervento per favorire la riabilitazione funzionale a beneficio di utenti con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali favorendo l'esercizio assistito in acqua.
21. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti gli indirizzi operativi per l'erogazione delle prestazioni di cui al comma 20, a valere sulle risorse destinate, con gli atti annuali di programmazione, al Servizio sanitario e sociosanitario regionale.
22. L'adeguamento dei requisiti disposto dall'articolo 57, comma 9, del decreto del Presidente della Regione 13 luglio 2015, n. 144 (Regolamento di definizione dei requisiti, dei criteri e delle evidenze minimi strutturali, tecnologici e organizzativi per la realizzazione e per l'esercizio di servizi semiresidenziali e residenziali per anziani), deve essere completato entro il 31 dicembre 2019 [14].
23. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della
Art. 10. (Sistema delle autonomie locali e coordinamento della finanza pubblica)
1. Al comma 29 dell'articolo 4 della
2. Al fine di attuare in via straordinaria un riequilibrio degli interventi finalizzati alla sicurezza urbana e territoriale per l'anno 2018, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare d'ufficio ai Comuni sotto elencati, singoli e associati, dotati di un Corpo di polizia locale conforme a quanto stabilito dall'articolo 10, comma 2, della
a) al Comune di Cervignano del Friuli (capofila della forma collaborativa con i Comuni di Cervignano del Friuli, Aquileia, Campolongo Tapogliano, Fiumicello, Ruda, Terzo di Aquileia, Villa Vicentina), al Comune di Codroipo (capofila della forma collaborativa con i Comuni di Codroipo, Bertiolo, Camino al Tagliamento, Castions di Strada) e al Comune di Latisana (capofila della forma collaborativa con i Comuni di Latisana, Muzzana del Turgnano, Palazzolo dello Stella, Pocenia, Precenicco e Ronchis), l'importo di 45.000 euro ciascuno;
b) al Comune di Trieste e al Comune di Pordenone, l'importo di 55.000 euro ciascuno;
c) al Comune di Grado e al Comune di Muggia, l'importo di 105.000 euro ciascuno;
d) al Comune di Gorizia, al Comune di Lignano Sabbiadoro e al Comune di Monfalcone, l'importo di 125.000 euro ciascuno.
3. Gli enti indicati al comma 2 possono impiegare le risorse a essi assegnate per spese di investimento delle seguenti tipologie:
a) spese per l'acquisto, l'attivazione, l'utilizzo e la straordinaria manutenzione di sistemi di videosorveglianza e di dispositivi fissi e mobili per la lettura targhe dei veicoli e relativi software e licenze di gestione;
b) spese per ristrutturazione e adeguamento tecnologico e infrastrutturale delle sale operative e dei locali sede del Corpo di polizia locale;
c) spese per l'acquisto di veicoli in dotazione alla polizia locale con relative livree e allestimenti.
4. L'impiego delle risorse assegnate ai sensi dei commi 2 e 3 è rendicontato dagli enti locali beneficiari con le modalità di cui all'articolo 42 della
5. Per le finalità previste dal comma 2 è destinata la spesa di 830.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J2 di cui al comma 80.
6. L'assegnazione di cui all'articolo 10, comma 54, della
7. Per le finalità previste dal comma 6 è destinata la spesa complessiva di 12.824,42 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J2 di cui al comma 80.
8. [Dopo l'articolo 4 bis della
«Art. 4 ter. (Interventi per l'installazione di sistemi di sicurezza presso i condomini)
1. La Regione dota i Comuni singoli e associati di risorse finanziarie per la concessione di contributi ai condomini residenziali sulle spese già sostenute nell'anno di riferimento per l'installazione di sistemi di sicurezza in relazione alle parti comuni dell'edificio.
2. I criteri di riparto delle risorse finanziarie agli enti locali e i requisiti e i criteri per la concessione dei contributi di cui al comma 1 sono stabiliti con regolamento regionale.»] [16].
9. Le disposizioni di cui all'articolo 4 ter della
10. Per le finalità previste dall'articolo 4 ter della
11. I commi 6 bis e 6 ter dell'articolo 7 della
12. L'ultimo periodo del comma 5 e il comma 14 dell'articolo 9 della
13. La previsione inserita nei patti territoriali stipulati tra la Regione e ogni Unione territoriale intercomunale relativa alla fruizione delle risorse regionali dell'Intesa 2018-2020, rubricata " Vincoli normativi per la fruizione delle risorse connesse all'Intesa dall'anno 2020 ", non trova applicazione per effetto delle abrogazioni di cui ai commi 11 e 12.
14. Per supportare gli investimenti e gli interventi strategici di sviluppo dei Comuni non partecipanti ad alcuna Unione territoriale intercomunale alla data del 15 giugno 2018 e di quelli che alla stessa data abbiano deliberato la non partecipazione all'Unione di riferimento sono assegnate risorse per 3.234.813,71 euro per l'anno 2018 così suddivise:
a) 1.872.143,09 euro a favore dei Comuni e per gli importi indicati nella Tabella O allegata alla presente legge a titolo di assegnazione straordinaria a incremento della quota 2018 del fondo ordinario per gli investimenti a favore dei Comuni di cui all'articolo 10, comma 17, lettera a), della
b) 1.362.670,62 euro a favore dei Comuni e per gli importi e gli interventi strategici di sviluppo concertati con la Regione ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della
15. Le risorse di cui al comma 14, lettera a), sono concesse d'ufficio ed erogate in unica soluzione. Entro il 31 ottobre del secondo anno successivo all'erogazione, il beneficiario presenta alla Regione una certificazione attestante l'avvenuta destinazione della quota ricevuta per spese d'investimento.
16. La realizzazione degli interventi finanziati nel 2018 con la quota di cui al comma 14, lettera b), e di durata superiore all'anno trova copertura per gli anni 2019 e 2020 a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 17, lettera b), della
17. Le risorse di cui al comma 14, lettera b), e comma 16 sono concesse entro il 30 novembre 2018 a richiesta del Comune ed erogate a seguito di richiesta da parte dell'ente alla struttura regionale competente, corredata della presentazione della relazione illustrativa o della relazione tecnico-descrittiva degli interventi, del relativo quadro economico e del cronoprogramma di interventi, nonché della valutazione da parte del Comune dell'esistenza di eventuali aiuti di Stato e, se del caso, delle modalità di legittimazione dei medesimi e della dichiarazione che l'eventuale IVA sia o meno rimasta a carico del Comune.
18. L'impegno e l'erogazione delle risorse di cui al comma 14, lettera b), e comma 16 sono effettuati dalla Direzione centrale competente in materia di finanze, mentre il monitoraggio e la verifica della rendicontazione sono effettuati dalle Direzioni centrali competenti nelle singole materie oggetto degli interventi.
19. I Comuni provvedono alla rendicontazione semplificata degli interventi finanziati con le risorse di cui al comma 14, lettera b), e comma 16 ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000.Il decreto di concessione fissa il termine di rendicontazione finale.
20. È approvata l'allegata Tabella O "Fondo ordinario investimenti dei Comuni - Incremento per Enti non in UTI".
21. È approvata l'allegata Tabella P "Intesa per lo sviluppo - Comuni non in UTI - anni 2018-2020".
22. Per le finalità previste dal comma 14, lettera a), è destinata la spesa di 1.872.143,09 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J2 di cui al comma 80.
23. Per le finalità previste dal comma 14, lettera b), è destinata la spesa di 1.362.670,62 euro per l'anno 2018 a valere sulle pertinenti Missioni, Programmi e Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J1 di cui al comma 79.
24. Per le finalità previste dal comma 16 è destinata la spesa complessiva di 24.118.723,99 euro, suddivisa in ragione di 11.171.515,27 euro per l'anno 2019 e di 12.947.208,72 euro per l'anno 2020, a valere sulle pertinenti Missioni, Programmi e Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J1 di cui al comma 79.
25. Le risorse spettanti alle Unioni territoriali intercomunali per gli anni 2019 e 2020 previste dall'articolo 10, comma 17, lettera b), della
26. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 22, comma 1, della
27. Per il solo anno 2018, non trova applicazione quanto previsto dal secondo periodo del comma 9 dell'articolo 20 della
28. Le risorse del fondo accadimenti di natura straordinaria o imprevedibile di cui all'articolo 14, comma 12, della
29. Al comma 12 dell'articolo 14 della
30. La disposizione di cui al comma 29 si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge anche nelle more dell'adeguamento del regolamento di attuazione di cui all'articolo 14, comma 12, della
31. Per l'anno 2018 il fondo accadimenti di natura straordinaria o imprevedibile di cui all'articolo 10, comma 39, della
32. Per le finalità previste dal comma 31 è destinata la spesa complessiva di 326.328,54 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J2 di cui al comma 80.
33. La certificazione delle risorse del fondo ordinario per gli investimenti, di cui all'articolo 14, comma 9, lettera a), della
34. In via straordinaria, per il solo anno 2018 e per dare certezza alle previsioni di bilancio dei Comuni coinvolti, per la finalità prevista dall'articolo 10, commi da 101 a 104, della
35. Le disposizioni di cui all'articolo 10, commi da 101 a 104, della
36. I commi da 58 a 61 dell'articolo 1 della
37. I commi da 50 a 53 dell'articolo 10 della
38. La Regione è autorizzata ad assegnare per gli anni dal 2018 al 2021 e per l'annualità pregressa concessa e non erogata nell'anno 2017, le risorse a favore dei Comuni, per l'importo complessivo di 1.127.117,60 euro, per i settori d'intervento riferiti a opere pubbliche. L'assegnazione avviene sulla base dei riparti e dei conseguenti impegni pluriennali assunti dalla Provincia di Udine in relazione alla deliberazione della Giunta provinciale 5 settembre 2007, n. 208 per quanto non trasferito alla Regione e come comunicato dalla Provincia medesima.
39. Per le finalità previste dal comma 38 i Comuni sono beneficiari a titolo definitivo delle risorse assegnate e utilizzano eventuali economie di spesa per i settori di intervento riferiti a opere pubbliche. L'assegnazione non dà luogo a rendicontazione, fatto salvo il caso in cui sia necessaria ad assolvere a eventuali obblighi assunti dalla Regione nei confronti di soggetti terzi.
40. Per le finalità previste dal comma 38 è destinata la spesa complessiva di 1.127.117,60 euro, di cui 450.847,04 euro per l'anno 2018 e di cui 225.423,52 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J2 di cui al comma 80.
41. Il comma 35 dell'articolo 10 della
42. Le somme accertate e riscosse dalla Regione, a chiusura d'esercizio, relative a versamenti errati, ma dovuti a titolo di addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, determinate in sede di assestamento del bilancio regionale, sono attribuite, entro il 31 ottobre di ciascun anno, ai Comuni che hanno deliberato, fino all'anno d'imposta 2007, l'istituzione o la variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche in misura proporzionale all'assegnazione effettuata a titolo di quota ordinaria del fondo ordinario transitorio comunale di cui all'articolo 45, comma 2, della
43. Per gli anni d'imposta dal 2014 al 2017, la Regione è autorizzata ad assegnare ai Comuni della Regione che partecipano all'attività di accertamento tributario ai sensi dell'articolo 18 del
44. Alle finalità previste dal comma 43 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
45. Dopo il comma 1 dell'articolo 53 della
«1 bis. Nelle more dell'adozione della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 41, comma 2, i Consigli dei Comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti possono deliberare di sostituire l'indennità di presenza per gli amministratori facenti parte degli organi assembleari, prevista dalla
46. Dopo il comma 39 dell'articolo 12 della
«39 bis. Nei Comuni il sindaco può nominare, qualora sussistano particolari esigenze di governo locale anche di natura transitoria, un ulteriore assessore, oltre il numero massimo previsto. La nomina è condizionata alla contestuale adozione, da parte della Giunta comunale, della deliberazione che, ferma l'invarianza della spesa complessiva per le indennità di funzione degli amministratori comunali rispetto alla spesa media sostenuta nel triennio 2015/2017 per le medesime indennità, anche in deroga a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale del 24 giugno 2011, n. 1193 ridetermini le indennità spettanti ai singoli assessori. Le indennità sono rideterminate in misura proporzionale rispetto ai corrispondenti valori in precedenza attribuiti.».
47. Al comma 1 dell'articolo 4 bis della
48. [Per assicurare la corretta e funzionale gestione delle risorse finanziarie connesse alla concertazione dell'Intesa per lo sviluppo, le proroghe della tempistica di rendicontazione degli interventi delle Unioni territoriali intercomunali inseriti nei patti territoriali e le riprogrammazioni dei fondi regionali a favore dei medesimi soggetti o degli altri enti coinvolti nell'Intesa sono valutate sulla base dello stato di avanzamento della spesa comunicato dagli enti locali alla Regione] [17].
49. [La proroga della tempistica di rendicontazione finale degli interventi previsti nei patti territoriali stipulati tra la Regione e le autonomie locali è disposta con deliberazione della Giunta regionale a richiesta motivata dell'ente locale e tenendo conto dello stato di avanzamento della spesa da parte dell'ente medesimo come comunicato alla Regione, ai sensi del comma 48] [18].
50. Il comma 5 quater dell'articolo 20 della
51. Al comma 56 dell'articolo 10 della
52. Al fine di garantire il buon andamento e la gestione operativa dei servizi finanziari, tributi, personale, appalti, nonché dei servizi tecnici dei Comuni, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare all'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani - ANCI FVG, un contributo finalizzato all'implementazione dei Centri di competenza specialistici di cui all'articolo 9, comma 57, della
53. Il supporto di ANCI FVG, di cui al comma 52, viene garantito per interventi non ripetibili e limitati nel tempo a fronte dell'impegno di tali Comuni a intraprendere un percorso di riorganizzazione dei servizi medesimi e del mantenimento del predetto impegno.
54. Con apposita convenzione i Comuni interessati e ANCI FVG stabiliscono i vincoli e le condizioni in base ai quali i Comuni si avvalgono dell'attività di ANCI FVG con oneri a carico dell'Amministrazione regionale.
55. Per le finalità previste dal comma 52 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J2 di cui al comma 80.
56. All'onere derivante dai commi da 52 a 55 si fa fronte per l'importo di 200.000 euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, commi 56 e 57, della
57. Le Unioni territoriali intercomunali sono tenute a riversare ai Comuni che abbiano deliberato l'uscita ovvero revocato l'adesione dalle Unioni medesime le risorse finanziarie del fondo ordinario transitorio trasferite dalla Regione nell'anno 2017, per la quota di cui all'articolo 10, comma 18, lettera b), della
58. Le Unioni territoriali intercomunali sono tenute a riversare ai Comuni non partecipanti e a quelli che abbiano deliberato l'uscita ovvero revocato l'adesione dalle Unioni medesime le risorse finanziarie del fondo ordinario per gli investimenti trasferite dalla Regione nell'anno 2017, per la quota di cui all'articolo 10, comma 51, lettera b), della
59. Per le particolari esigenze di funzionamento la Regione assegna al Consorzio Collinare un contributo straordinario di 38.000 euro per l'anno 2018. Le risorse sono concesse ed erogate d'ufficio e non comportano alcuna rendicontazione.
60. Per le finalità previste dal comma 59 è destinata la spesa di 38.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J2 di cui al comma 80.
61. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare ai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che sostengono oneri relativi al personale proveniente, a seguito di mobilità, dall'Ente Ferrovie dello Stato, un fondo di 100.000 euro, da concedere ed erogare in unica soluzione entro il 30 settembre 2018 in misura pari agli oneri sostenuti nel 2017 e tenuto conto del periodo di permanenza in servizio nel corso 2018, per il personale transitato dall'Ente Ferrovie dello Stato. In caso di insufficienza dello stanziamento, l'assegnazione spettante a ciascun Comune è ridotta in misura proporzionale.
62. Per le finalità previste dal comma 61 gli enti interessati presentano al Servizio finanza locale della Direzione centrale autonomie locali, sicurezza e politiche dell'immigrazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda di assegnazione del fondo indicante il nominativo del personale proveniente dall'Ente Ferrovie dello Stato, l'ammontare complessivo dell'importo della retribuzione ordinaria per l'anno 2017 e dell'importo di fine esercizio per il medesimo anno 2017, nonché il periodo di permanenza in servizio nell'anno 2018.
63. Per le finalità previste dal comma 61 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J2 di cui al comma 80.
64. Nella Tabella Q riferita all'articolo 12 della
65. Per l'anno 2018, il recupero del maggior gettito IMU a carico del Comune di Sappada a favore del bilancio statale è quantificato nella misura forfettaria di 515.000 euro, nelle more della trasmissione dei dati da parte del competente Ministero, nonché nelle more dell'Intesa tra lo Stato e la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia in merito agli effetti finanziari della sentenza della Corte Costituzionale n. 188 del 20 luglio 2016.
66. Il recupero dell'importo quantificato dal comma 65 è operato a valere sulle risorse del fondo ordinario transitorio comunale spettanti per l'anno 2018 al Comune di Sappada.
67. La differenza tra le risorse del fondo ordinario transitorio comunale spettanti per l'anno 2018 al Comune di Sappada al netto del recupero del maggior gettito IMU, e le risorse già erogate allo stesso titolo, sono restituite mediante versamento diretto da parte del Comune di Sappada alla Regione entro il 10 dicembre 2018.
68. Le regolazioni finanziare tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e il Comune di Sappada conseguenti agli eventuali conguagli, determinati ai sensi del comma 65, sono effettuate negli anni successivi al 2018.
69. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 67 sono accertate e riscosse con riferimento al Titolo n. 2 (Trasferimenti correnti) - Tipologia n. 101 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2018-2020.
70. Per le particolari esigenze di funzionamento connesse con la necessità di garantire l'avvio regolare dell'anno scolastico 2018-2019, la Regione assegna al Comune di Prepotto un contributo straordinario di 60.000 euro, per l'anno 2018. Le risorse sono concesse ed erogate d'ufficio e non comportano alcuna rendicontazione.
71. Per le finalità previste dal comma 70 è destinata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J2 di cui al comma 80.
72. Le allegate Tabelle Q e R evidenziano, per tipologia di intervento, le risorse iniziali, le intervenute variazioni normative, le conseguenti variazioni contabili e lo stanziamento corrente, in relazione alle risorse finanziarie regionali a favore degli enti locali, con esclusivo riferimento alla quota garantita ai sensi dell'articolo 13 della
73. Gli interventi di cui alla Tabella R devono considerarsi aggiuntivi rispetto all'elenco di cui all'articolo 10, comma 3, della
74. Il comma 18 ter dell'articolo 10 della
75. Per particolari esigenze connesse al funzionamento e all'attività istituzionale dell'ente, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare in via straordinaria al Comune di Comeglians, per l'anno 2018, risorse per l'importo pari a 80.000 euro. L'assegnazione è concessa ed erogata d'ufficio e non comporta alcuna rendicontazione.
76. Per le finalità previste dal comma 75 è destinata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla variazione prevista dalla Tabella J2 di cui al comma 80.
77. Alla fine del comma 4 bis dell'articolo 42 della
78. Al comma 43 dell'articolo 10 della
79. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della
80. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della
Art. 11. (Cooperazione territoriale europea, volontariato e lingue minoritarie, corregionali all'estero e integrazione immigrati)
1. Al comma 2 dell'articolo 1 della
a) dopo le parole «Il territorio in cui insistono le minoranze di lingua tedesca presenti in regione, è definito ai sensi dell'articolo 3 della
b) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: «e bis) Sappada/Plodn».
2. Al comma 3 dell'articolo 12 della
3. Al comma 2 dell'articolo 15 della
a) la lettera b) è abrogata;
b) alla lettera c) la parola «tre» è sostituita dalla seguente: «quattro».
4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Istituto sloveno di ricerche - Slovenski raziskovalni inštitut (SLORI) di Trieste un finanziamento straordinario per il supporto tecnico scientifico all'avviamento delle attività dell'Ufficio centrale per la lingua slovena nella fase di progettazione dei contenuti da inserire nel portale informatico dedicato, compresa la raccolta e revisione di testi giuridici e amministrativi prodotti da enti pubblici beneficiari dei contributi di cui all'articolo 8 della
5. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 4 è presentata al Servizio volontariato e lingue minoritarie ed è corredata di una relazione illustrativa degli interventi previsti, del cronoprogramma delle attività e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione in via anticipata del 50 per cento dell'intero finanziamento e sono fissati le condizioni per l'erogazione del saldo e i termini e le modalità di rendicontazione della spesa.
6. Per le finalità di cui al comma 4 è destinata la spesa di 55.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di cui al comma 25.
7. A fronte della necessità di favorire un ricambio generazionale e di stimolare un rinnovo culturale e intellettuale negli enti riconosciuti di rilevanza e d'interesse primario per la minoranza linguistica slovena indicati all'articolo 18, commi 3, 4, 4 bis, 5 e 6, della
8. Per le finalità di cui al comma 7 sono destinatari dei tirocini extracurriculari estivi, attivabili nell'arco temporale di sospensione estiva delle attività didattiche, gli studenti delle istituzioni scolastiche statali e paritarie secondarie di secondo grado, e dei tirocini extracurriculari formativi e di orientamento, i diplomati, gli studenti universitari e i laureati.
9. I percorsi di tirocinio di cui al comma 8 devono concludersi entro il 31 dicembre 2019.
10. Per il finanziamento degli interventi, con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione regionale consultiva per la minoranza linguistica slovena di cui all'articolo 8 della
11. Sono ammissibili a finanziamento l'intero valore dell'indennità di partecipazione da corrispondere al tirocinante per il tramite degli enti di cui al comma 7, gli oneri indiretti a carico della struttura ospitante, le spese assicurative e ulteriori spese generali quantificate in misura forfetaria nella percentuale del 5 per cento del valore dell'indennità di partecipazione.
12. Per le finalità previste dal comma 7, nell'ambito della quota riservata all'attuazione dell'articolo 18 ante, comma 1 bis, della
13. Al fine di promuovere la collaborazione, la comprensione e la reciproca conoscenza tra le popolazioni locali, valorizzando la lingua e la cultura slovena, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, in base alle proposte presentate dagli enti e organizzazioni iscritti all'Albo delle organizzazioni della minoranza slovena di cui all'articolo 5 della
14. All'attuazione degli interventi di cui al comma 13 si provvede mediante l'emanazione di un apposito bando approvato dalla Giunta regionale, sentita la Commissione regionale consultiva per la minoranza linguistica slovena di cui all'articolo 8 della
15. Per le finalità previste dal comma 13, nell'ambito della quota riservata all'attuazione dell'articolo 18 ante, comma 1 bis, della
16. Al fine di garantire il miglior funzionamento della rete per la lingua slovena nelle pubbliche amministrazioni della regione, con riferimento alla rimodulazione prevista dall'articolo 1, comma 524, della
17. Per le finalità previste dal comma 16 è destinata la spesa di 750.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018 - 2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella K di cui al comma 25.
18. Il comma 24 dell'articolo 1 della
19. In via transitoria, per l'annualità 2018, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti, associazioni e istituzioni dei corregionali all'estero beneficiari dell'anticipo previsto dall'articolo 1, comma 23, della
20. Per le finalità di cui al comma 19 i soggetti richiedenti presentano domanda al Servizio competente in materia di corregionali all'estero entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; con il decreto di concessione, da emanare entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande, è altresì fissato il termine di rendicontazione.
21. Per le finalità di cui al comma 19 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di cui al comma 25.
22. [Al comma 3 dell'articolo 14 della
23. Dopo il comma 2 dell'articolo 6 della
«2 bis. Limitatamente al contributo per l'anno 2018, sono ammesse le spese sostenute a partire dall'1 gennaio 2017.».
24. Dopo il comma 3 dell'articolo 9 della
«3 bis. Qualora si rendano disponibili in corso d'anno ulteriori risorse finanziarie per lo scorrimento delle graduatorie dei contributi previsti al comma 1, il termine di rendicontazione è fissato nel decreto di concessione.».
25. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della
Art. 12. (Funzione pubblica, semplificazione e sistemi informativi)
1. Alla
a) al comma 1 dell'articolo 1 le parole «, anche attraverso l'istituzione di una struttura organizzativa denominata "Agenzia regionale per il lavoro",» sono soppresse;
b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:
«Art. 2
(Esercizio delle funzioni in materia di lavoro)
1. Ai sensi dell'articolo 32, comma 3, della
2. La Direzione centrale di cui al comma 1 può avvalersi di un Comitato scientifico, composto da non più di cinque esperti in materia di lavoro, nominati con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di lavoro, con funzione di consultazione strategica e di sostegno alle attività nel campo dell'osservazione del mercato del lavoro, del monitoraggio e della valutazione degli interventi di politica del lavoro.».
2. Al comma 1 dell'articolo 38 della
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 hanno efficacia a decorrere dall'1 ottobre 2018.
4. Alla
a) al comma 3 dell'articolo 17 le parole «alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «al richiamo verbale»;
b) al comma 2 dell'articolo 19 le parole «all'articolo 20, comma 1, lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 18, comma 1, lettera c)»;
c) al comma 21 dell'articolo 56 le parole «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018»;
d) [il comma 22 dell'articolo 56 è sostituito dal seguente:
«22. Il 75 per cento negli enti con meno di 15 dipendenti e il 50 per cento in quelli con più di 15 dipendenti, delle posizioni che risultano vacanti al termine del processo di rideterminazione di cui al comma 21, anche considerate in modo complessivo rispetto ai profili professionali, possono essere coperte in un'unica soluzione attraverso un corso concorso riservato ai dipendenti degli enti interessati in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, da concludersi entro il 31 dicembre 2019 dalla rideterminazione della dotazione organica. Non sono ammesse graduatorie di idoneità né per la selezione di accesso al corso concorso né per il corso concorso medesimo.»] [21].
5. Il comma 15 dell'articolo 10 della
6. Tenuto conto del complesso processo di riordino del sistema delle autonomie locali della regione e quale intervento di natura eccezionale correlato a detto processo, la percentuale complessiva di incremento contrattuale prevista dall'articolo 11, comma 6, della
7. In relazione al comma 6 e a conseguente integrazione delle risorse già stanziate ai sensi dell'articolo 11, comma 8, della
8. Le risorse di cui al comma 7 sono annualmente distribuite alle amministrazioni interessate sulla base del numero dei dipendenti, distinti per categoria, in servizio presso le medesime, così come risultante dal conto annuale al 31 dicembre 2017. Le risorse sono quantificate tenendo conto del valore medio per categoria dell'incremento contrattuale finanziato dalle risorse medesime rapportato al numero di dipendenti come determinato ai sensi del primo periodo. I trasferimenti possono essere rideterminati a fronte di eventuali processi di trasferimento di funzioni o attività ai sensi dell'articolo 25 della
9. Al fine di assicurare la necessaria continuità del servizio della Centrale unica di risposta al NUE 112, salvaguardando al tempo stesso le professionalità maturate, la Regione, per favorire il trasferimento mediante mobilità del personale degli enti locali collocato, alla data di entrata in vigore della legge presente legge, in posizione di comando presso la medesima per le esigenze della Centrale, può corrispondentemente cedere all'ente locale di appartenenza propri spazi assunzionali.
10. Al comma 13 dell'articolo 11 della
11. Al fine di assicurare la necessaria continuità dello svolgimento dei servizi educativi e scolastici non si considera, in relazione ai limiti di cui all'articolo 4, comma 2, della
12. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della
Art. 13. (Servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili)
1. [In attuazione della
2. All'articolo 44 della
a) il comma 4 bis è sostituito dal seguente:
«4 bis. La Centrale unica di committenza regionale, quando opera in qualità di soggetto aggregatore ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del
b) dopo il comma 4 bis è aggiunto il seguente:
«4 bis 1. Con deliberazione della Giunta regionale vengono definiti i criteri e le modalità per l'esercizio dell'avvalimento di cui al comma 4 bis.».
3. Nelle more della completa realizzazione del servizio "NOEMIX", per una regione orientata verso una economia a basse emissioni di carbonio e la riduzione dell'inquinamento urbano, finanziato dal Programma Quadro europeo per la ricerca e l'innovazione (2014-2020) «Horizon 2020», l'Amministrazione regionale procede, in via sperimentale, all'acquisizione, anche a noleggio, di autoveicoli la cui propulsione tramite motore termico sia affiancata da un motore elettrico.
4. In sede di prima applicazione l'acquisizione di cui al comma 3 avviene con riferimento alla flotta aziendale riservata a funzioni di rappresentanza, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, del
4 bis. L'Amministrazione regionale è in ogni caso autorizzata all'acquisizione, anche a noleggio, di autoveicoli di cui al comma 4 dotati di motore a sola propulsione termica, aventi la cilindrata massima tra quelle disponibili nelle relative Convenzioni Consip [23].
5. Alle finalità di cui al comma 3 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) e Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
6. Al punto d) della Nota integrativa di cui all'articolo 1, comma 4, lettera n), della
a) la cifra «600.212.011,14» è sostituita dalla seguente: «586.205.298,84»;
b) la cifra «588.758.218,46» è sostituita dalla seguente: «584.089.314,36»;
c) la cifra «701.354.206,62» è sostituita dalla seguente: «701.682.591,32»;
d) la cifra «809.222.159,64» è sostituita dalla seguente: «809.331.621,20».
7. Al comma 16 dell'articolo 10 della
8. Il comma 18 dell'articolo 12 della
9. Al comma 29 dell'articolo 10 della
10. L'articolo 24 bis della
11. A decorrere dal 31 dicembre 2018 sono soppressi i seguenti Fondi:
a) Fondo di rotazione a sostegno delle imprese artigiane ubicate nelle zone colpite da eventi sismici di cui all'articolo 20 della
b) Fondo speciale per il credito agevolato delle imprese artigiane di cui all'articolo 2 della
c) Fondo speciale per il credito agevolato delle imprese artigiane di cui all'articolo 37 della
12. Le disponibilità residue dei Fondi di cui al comma 11 affluiscono al bilancio regionale entro la data di soppressione dei Fondi medesimi e sono accertate e riscosse al Titolo n. 2 (Trasferimenti correnti) - Tipologia n. 101 (Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2018-2020.
13. La Regione subentra ai soppressi Fondi in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi.
14. Dopo il comma 8 dell'articolo 83 della
«8 bis. In caso di irregolarità del rendiconto dovuta al superamento da parte del candidato, che si è avvalso unicamente di denaro proprio, del limite di 10.000 euro di cui all'articolo 80, comma 5, per effetto dell'applicazione aritmetica dell'ammontare delle spese forfettarie di cui all'articolo 78, comma 2, il Collegio regionale di garanzia elettorale applica la sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore alla metà e non superiore all'importo eccedente il limite previsto dall'articolo 80, comma 5.».
15. Dall'entrata in vigore della presente legge, la disposizione dell'articolo 83, comma 8 bis, della
16. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della
Art. 14. (Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio)
1. Ai sensi dell'articolo 73 del
2. In relazione al disposto di cui al comma 1 nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020 sono introdotte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi di cui all'allegata Tabella N.
Art. 15. (Copertura finanziaria)
1. Il maggior onere complessivo conseguente alle nuove autorizzazioni di spesa previste dalle Tabelle da B a N, trova copertura nel quadro delle riduzioni di spesa previste dalle Tabelle da B a N e dagli incrementi di entrata previsti dall'articolo 1, comma 1, Tabella A2.
Art. 16. (Allegati contabili di cui al
1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del
2. Ai sensi dell'articolo 50, comma 3, del
Art. 17. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Comma così modificato dall'art. 42 della
[2] Comma così modificato dall'art. 2 della
[3] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 2, comma 12, della
[4] Comma così modificato dall'art. 4 della
[5] Comma così modificato dall'art. 11 della
[6] Comma già modificato dall'art. 4 della
[7] Comma abrogato dall'art. 5 della
[8] Comma abrogato dall'art. 5 della
[9] Comma così modificato dall'art. 4 della
[10] Comma così modificato dall'art. 99 della
[11] Comma così sostituito dall'art. 5 della
[12] Comma abrogato dall'art. 39 della
[13] Comma così modificato dall'art. 9 della
[14] Comma già modificato dall'art. 8 della
[15] Comma già modificato dall'art. 6 della
[16] Comma abrogato dall'art. 35 della
[17] Comma abrogato dall'art. 24 della
[18] Comma abrogato dall'art. 24 della
[19] Comma già modificato dall'art. 11 della
[20] Comma abrogato dall'art. 19 della
[21] Lettera abrogata dall'art. 1 della
[22] Comma abrogato dall'art. 90 della
[23] Comma inserito dall'art. 5 della