§ 1.4.36 - L.R. 26 giugno 2014, n. 12.
Misure urgenti per le autonomie locali.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.4 controllo ed amministrazione attiva degli enti locali
Data:26/06/2014
Numero:12


Sommario
Art. 1.  (Disposizioni urgenti per gli enti in procedura di riequilibrio finanziario)
Art. 2.  (Disposizioni in materia di gettito IMU)
Art. 3.  (Disposizioni contabili)
Art. 4.  (Disposizioni urgenti in materia di personale)
Art. 5.  (Assunzioni per interventi a tutela delle minoranze linguistiche e per la valorizzazione e promozione della lingua friulana)
Art. 6.  (Disposizioni urgenti per i servizi educativi e socio assistenziali delle amministrazioni del comparto unico)
Art. 7.  (Forme particolari di rapporto di lavoro)
Art. 8.  (Assunzioni presso Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti)
Art. 9.  (Assunzioni presso Comuni turistici)
Art. 10.  (Norma di rinvio)
Art. 11.  (Entrata in vigore)


§ 1.4.36 - L.R. 26 giugno 2014, n. 12.

Misure urgenti per le autonomie locali.

(B.U. 2 luglio 2014, n. 27 - S.O. n. 12)

 

CAPO I

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ASSEGNAZIONI AGLI ENTI LOCALI

 

Art. 1. (Disposizioni urgenti per gli enti in procedura di riequilibrio finanziario)

1. Per il Comune di Dogna, che ha attivato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, la certificazione di cui all'articolo 10, comma 29, della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012), può attestare che la quota ricevuta è stata destinata per spese di manutenzione ordinaria.

 

     Art. 2. (Disposizioni in materia di gettito IMU)

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 11 ottobre 2013, n. 12 (Misure urgenti in materia di enti locali e modifiche alla legge regionale 19/2012 concernenti gli impianti di distribuzione dei carburanti), le parole «a valere sui fondi di parte corrente gestiti dalla Direzione centrale competente in materia di autonomie locali; solo in caso di incapienza anche di questi,» sono soppresse.

2. All'articolo 10 della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 31 le parole «3 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «6.391.100,50 euro» e la cifra «3.2.94» è sostituita dalla seguente: «6.3.261»;

b) al comma 32 le parole «3 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «6.391.100,50 euro» e la cifra «9.1.1.1153» è sostituita dalla seguente: «12.2.4.3480»;

c) la lettera b) del comma 34 è abrogata.

 

     Art. 3. (Disposizioni contabili)

1. Al comma 18 dell'articolo 10 della legge regionale 23/2013 le parole «comma 13» sono sostituite dalle seguenti: «comma 21».

2. Per l'anno 2014 l'applicazione della riduzione a titolo di sanzione di cui all'articolo 14, comma 7, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), è disposta a valere sull'ultima rata dei trasferimenti ordinari.

3. Al comma 61 dell'articolo 13 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012), le parole «31 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre».

 

CAPO II

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI PERSONALE

 

     Art. 4. (Disposizioni urgenti in materia di personale)

1. A seguito della sentenza della Corte costituzionale 54/2014, per il comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, quale sistema integrato introdotto dall'articolo 127 (Comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli Enti locali) della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 , trovano applicazione le disposizioni di cui al presente articolo, fermi restando i principi di coordinamento della finanza pubblica e, per gli enti locali, anche delle norme regionali in materia di patto di stabilità e contenimento della spesa di personale.

2. Alle amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale si applicano, a decorrere dall'1 gennaio 2014, ai fini dell'attivazione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato o con contratti di lavoro flessibile, anche somministrato, le disposizioni previste a livello nazionale in materia di limiti assunzionali e relative fattispecie di deroga.

3. Allo scopo di consentire il regolare funzionamento dei servizi per l'impiego, nonché l'avvio del Piano per l'attuazione della raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 22 aprile 2013 sull'istituzione di una «Garanzia per i giovani», in armonia con il disposto di cui all'articolo 10, comma 10 bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni), convertito, con modificazioni, dalla legge 125/2013 , nonché all'articolo 1, comma 219, lettera d), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), le relative amministrazioni del comparto di cui al comma 1 hanno facoltà di prorogare, sino al permanere della loro competenza in materia, e comunque non oltre il 31 dicembre 2016, i contratti di lavoro a tempo determinato e i contratti di collaborazione coordinata e continuativa strettamente indispensabili per la realizzazione di attività di gestione dei fondi strutturali e di interventi dagli stessi finanziati, a valere su piani e interventi in corso di attuazione e da attuare nell'ambito della programmazione dei fondi strutturali europei.

4. A seguito della sentenza della Corte costituzionale 54/2014 e della conseguente necessità di una revisione delle fonti normative relativamente ai limiti alle assunzioni a tempo indeterminato e al ricorso ai contratti di lavoro flessibile da applicarsi alle amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale nel periodo compreso tra la data di efficacia delle disposizioni dettate in materia dal decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 122/2010 e la data di entrata in vigore della presente legge, con particolare riferimento al disposto di cui all'articolo 13, comma 16 bis, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), come introdotto dall'articolo 14, comma 43, della legge regionale 22/2010 , e fatte salve le previsioni di cui al medesimo articolo 13 della legge regionale 24/2009 per quanto riguarda l'anno 2010, la disciplina di riferimento, per le singole annualità ricomprese nel suddetto periodo, è costituita dalle disposizioni previste in materia di limiti alle assunzioni a tempo indeterminato e al ricorso a contratti di lavoro flessibile dalla normativa nazionale.

5. In relazione al disposto di cui al comma 4, la Regione, ai fini della salvaguardia degli effetti dei rapporti di lavoro, anche somministrato, attivati dalle amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale nel periodo previsto dal comma medesimo, opera, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una ricognizione, con riferimento alle singole annualità interessate, delle situazioni venutesi a determinare, presso le amministrazioni, a seguito dell'attuazione della disciplina legislativa dichiarata incostituzionale valutandone la coerenza con i limiti cui fare riferimento ai sensi del medesimo comma 4, tenendo conto anche della disciplina del contenimento della spesa per le assunzioni prevista dalla legislazione regionale per l'anno 2010. Qualora si riscontrino situazioni di superamento, da parte di singole amministrazioni, di detti limiti, la Giunta regionale definisce, entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato per la ricognizione, idonei meccanismi finalizzati al riassorbimento, a livello di sistema integrato di comparto, di dette situazioni mediante compensazione fra enti o imputazione ad annualità comprese nel periodo di riferimento, che abbiano maggiore capienza, o alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale o a tempo determinato, al fine di rispettare i vincoli finanziari del comma 4, nelle more del graduale ripristino del contratti di lavoro originari con priorità rispetto a nuove assunzioni, a valere sulle facoltà assunzionali degli anni successivi. Nelle more della ricognizione e dell'adozione di detti meccanismi e al fine di assicurare la necessaria continuità dell'attività amministrativa e la funzionalità dei servizi, i rapporti di lavoro subordinato instaurati in relazione alle suddette situazioni e in essere alla data di entrata in vigore della presente legge permangono sino alla approvazione del piano stralcio, e comunque non oltre centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. [Nelle more della ridefinizione della disciplina dell'istituto della mobilità a livello di comparto, ai fini dell'attivazione di rapporti di lavoro con contratto a tempo indeterminato le amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale devono preventivamente esperire la procedura di mobilità all'interno del comparto medesimo. Per l'attivazione di detta procedura le amministrazioni indicono un avviso di mobilità a evidenza pubblica, indicando la categoria, il profilo professionale e la sede di destinazione, nonché, ove necessario, le funzioni e le eventuali specifiche idoneità richieste per il posto da ricoprire; tale procedura non è richiesta nel caso in cui l'applicazione della stessa riguardi il contestuale trasferimento reciproco di due lavoratori, a domanda dei medesimi e previo consenso delle amministrazioni interessate. Ai fini del trasferimento del personale è richiesto il nulla osta dell'amministrazione di appartenenza solo qualora per detta amministrazione sia previsto un divieto assoluto di assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato; al di fuori di tale caso il trasferimento del personale non può comunque avvenire prima che siano decorsi novanta giorni dalla comunicazione all'amministrazione di appartenenza dell'individuazione del dipendente da parte dell'amministrazione che ha indetto l'avviso, fatta salva la possibilità per le amministrazioni di concordare un termine inferiore. Resta impregiudicata la facoltà delle amministrazioni di attivare procedimenti di mobilità intercompartimentale] [1].

7. [Le disposizioni di cui al terzo periodo del comma 6, si applicano alle procedure di mobilità avviate, con la pubblicazione del relativo avviso, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge; le procedure di mobilità già avviate con la pubblicazione del relativo avviso alla medesima data sono concluse secondo la previgente disciplina] [2].

8. In relazione al disposto di cui all'articolo 10, comma 10 bis, del decreto legge 101/2013 , nelle more dell'approvazione dei documenti di programmazione comunitaria 2014-2020 la Regione è autorizzata ad attivare le procedure concorsuali per le relative assunzioni a valere sulla quota dei fondi di cui all'articolo 19, comma 4, lettera c), della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale).

9. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) i commi 14, 14 bis, 15, 16, 16.1, 16 bis, 16 ter, 17, 18, 19 e 19 bis dell'articolo 13 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010);

b) il comma 15 dell'articolo 12 della legge regionale 16 luglio 2010, n. 12 (Assestamento del bilancio 2010);

c) le lettere a), b), c) ed e) del comma 1 dell'articolo 24 della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010);

d) il comma 30 dell'articolo 12 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011);

e) i commi 28, 43 e 44 dell'articolo 14 della legge regionale 22/2010 ;

f) l'articolo 40 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 3 (Norme in materia di telecomunicazioni);

g) la lettera d) del comma 27 dell'articolo 12 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011);

h) i commi 51 e 52 dell'articolo 13 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012);

i) le lettere a), b), c) e d) del comma 3 dell'articolo 15 della legge regionale 18/2011 ;

j) il comma 24 dell'articolo 12 della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012);

k) le lettere a), b), c), d), e), f) e g) del comma 6, e i commi 7 e 8 dell'articolo 12 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013);

l) il comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 8 aprile 2013, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di attività economiche, tutela ambientale, difesa del territorio, gestione del territorio, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, attività culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e comunitarie, istruzione, corregionali all'estero, ricerca, cooperazione e famiglia, lavoro e formazione professionale, sanità pubblica e protezione sociale, funzione pubblica, autonomie locali, affari istituzionali, economici e fiscali generali);

m) il comma 18 dell'articolo 11 della legge regionale 5/2013 ;

n) i commi 9, 10, 11 e 12 dell'articolo 12 della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014);

o) l'articolo 15 della legge regionale 9 aprile 2014, n. 6 (Disposizioni urgenti in materia di cultura, lingue minoritarie, sport e solidarietà).

 

     Art. 5. (Assunzioni per interventi a tutela delle minoranze linguistiche e per la valorizzazione e promozione della lingua friulana) [3]

1. Allo scopo di garantire l'esercizio dei diritti fondamentali delle minoranze linguistiche di cui all'articolo 6 della Costituzione, all'articolo 3 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), all'articolo 9 della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), all'articolo 8 della legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia), alle leggi regionali 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena), 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana), 20 novembre 2009, n. 20 (Norme di tutela e promozione delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia), e tutti i conseguenti regolamenti di attuazione, le amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale possono prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato e i contratti di collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero procedere ad assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 4, comma 2 nel caso di rapporti di lavoro coperti da finanziamenti concessi ai sensi della legge 482/1999 e della legge 38/2001 .

2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1, in relazione alla legge 482/1999, sono posti a valere sugli stanziamenti all'uopo previsti con riferimento all'unità di bilancio 5.4.1.5045 e ai capitoli 5572 e 5582 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014; e in relazione alla legge 38/2001 , sono posti a valere sugli stanziamenti all'uopo previsti con riferimento all'unità di bilancio 5.4.1.5044 e ai capitoli 5571 e 5671 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche all'organismo di cui all'articolo 6, comma 66, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), relativamente a rapporti di lavoro instaurati, a valere su trasferimenti regionali, per le finalità ivi previste e per quelle stabilite dall'articolo 28, commi 1 e 2, della legge regionale 29/2007 , nonché per quelli coperti da finanziamenti concessi ai sensi della legge 482/1999.

 

     Art. 6. (Disposizioni urgenti per i servizi educativi e socio assistenziali delle amministrazioni del comparto unico) [4]

1. A decorrere dall'1 gennaio 2015 la Regione può attuare, anche tramite gli enti locali della Regione medesima quali amministrazioni del sistema integrato del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale di cui all'articolo 127 (Comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli Enti locali) della legge regionale 13/1998, le procedure di cui al comma 529 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, con risorse proprie della Regione stessa, al solo fine di garantire l'esercizio delle funzioni e delle attività legate ai servizi educativi e socio assistenziali. Con la legge finanziaria regionale, annualmente, sono determinate le modalità per il vincolo di destinazione delle somme corrispondenti agli importi da utilizzare da parte degli enti locali che attuano le procedure di cui al presente comma, a valere sui trasferimenti ordinari spettanti agli enti locali stessi. Ai fini del computo complessivo della spesa del personale, quella relativa al personale oggetto delle procedure di cui al presente comma resta a carico dell'ente locale interessato.

2. Al fine di garantire, senza soluzione di continuità, l'espletamento delle funzioni relative ai servizi educativi e socio assistenziali per l'anno 2014, le amministrazioni del sistema integrato del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale di cui all'articolo 127 della legge regionale 13/1998, possono procedere ad assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato, fermo restando l'obbligo di considerare indisponibile, in via compensativa, il corrispondente valore finanziario delle risorse eccedenti i limiti di cui all'articolo 4, comma 2, a valere sulle risorse finanziarie previste dalla normativa vigente per assunzioni a tempo indeterminato dell'anno 2014 e, laddove non sufficienti, sulle economie realizzate, con i medesimi limiti, negli anni pregressi a partire dal 2010 per assunzioni a tempo indeterminato.

 

     Art. 7. (Forme particolari di rapporto di lavoro) [5]

1. Le disposizioni di cui all'articolo 4 trovano applicazione anche ai fini dell'attivazione, nell'ambito del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, di rapporti di lavoro accessorio, delle collaborazioni coordinate e continuative e di posti di lavoro per attività socialmente utili e cantieri di lavoro, per le parti non coperte da finanziamenti attivabili in applicazione di specifiche disposizioni di legge.

2. Sono, altresì, fatti salvi gli effetti dei rapporti di lavoro anche accessorio, delle collaborazioni coordinate e continuative, nonché gli effetti dei posti di lavoro per attività socialmente utili e per cantieri di lavoro attivati dalle amministrazioni del comparto nel periodo compreso tra la data di efficacia delle disposizioni dettate in materia di assunzioni dal decreto legge 78/2010 e la data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 8. (Assunzioni presso Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti) [6]

1. I Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti possono procedere ad assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato e con contratto di collaborazione coordinata e continuativa anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 4, comma 2.

 

     Art. 9. (Assunzioni presso Comuni turistici) [7]

1. I Comuni turistici di cui all'articolo 11, comma 6, lettera d), della legge regionale 17/2008 con popolazione superiore a 5.000 abitanti possono procedere ad assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato e con contratto di collaborazione coordinata e continuativa anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 4, comma 2.

 

     Art. 10. (Norma di rinvio)

1. Il riferimento operato nell'articolo 3, comma 1, della legge regionale 26 marzo 2014, n. 3 (Disposizioni in materia di organizzazione e di personale della Regione, di agenzie regionali e di enti locali), alla procedura e al limite di cui, rispettivamente, ai commi 14 e 16 dell'articolo 13 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), deve intendersi operato al corrispondente limite e alla procedura previsti, rispettivamente, ai commi 2 e 6 dell'articolo 4.

 

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 11. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.


[1] Comma abrogato dall'art. 54 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.

[2] Comma abrogato dall'art. 54 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.

[3] Articolo abrogato dall'art. 69 della L.R. 12 dicembre 2014, n. 26.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 12 della L.R. 4 agosto 2014, n. 15.

[5] Articolo abrogato dall'art. 69 della L.R. 12 dicembre 2014, n. 26.

[6] Articolo abrogato dall'art. 69 della L.R. 12 dicembre 2014, n. 26.

[7] Articolo abrogato dall'art. 69 della L.R. 12 dicembre 2014, n. 26.