Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.4 controllo ed amministrazione attiva degli enti locali |
Data: | 26/06/2014 |
Numero: | 12 |
Sommario |
Art. 1. (Disposizioni urgenti per gli enti in procedura di riequilibrio finanziario) |
Art. 2. (Disposizioni in materia di gettito IMU) |
Art. 3. (Disposizioni contabili) |
Art. 4. (Disposizioni urgenti in materia di personale) |
Art. 5. (Assunzioni per interventi a tutela delle minoranze linguistiche e per la valorizzazione e promozione della lingua friulana) |
Art. 6. (Disposizioni urgenti per i servizi educativi e socio assistenziali delle amministrazioni del comparto unico) |
Art. 7. (Forme particolari di rapporto di lavoro) |
Art. 8. (Assunzioni presso Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti) |
Art. 9. (Assunzioni presso Comuni turistici) |
Art. 10. (Norma di rinvio) |
Art. 11. (Entrata in vigore) |
§ 1.4.36 - L.R. 26 giugno 2014, n. 12.
Misure urgenti per le autonomie locali.
(B.U. 2 luglio 2014, n. 27 - S.O. n. 12)
CAPO I
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ASSEGNAZIONI AGLI ENTI LOCALI
Art. 1. (Disposizioni urgenti per gli enti in procedura di riequilibrio finanziario)
1. Per il Comune di Dogna, che ha attivato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, la certificazione di cui all'articolo 10, comma 29, della
Art. 2. (Disposizioni in materia di gettito IMU)
1. Al comma 1 dell'articolo 1 della
2. All'articolo 10 della
a) al comma 31 le parole «3 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «6.391.100,50 euro» e la cifra «3.2.94» è sostituita dalla seguente: «6.3.261»;
b) al comma 32 le parole «3 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «6.391.100,50 euro» e la cifra «9.1.1.1153» è sostituita dalla seguente: «12.2.4.3480»;
c) la lettera b) del comma 34 è abrogata.
Art. 3. (Disposizioni contabili)
1. Al comma 18 dell'articolo 10 della
2. Per l'anno 2014 l'applicazione della riduzione a titolo di sanzione di cui all'articolo 14, comma 7, della
3. Al comma 61 dell'articolo 13 della
CAPO II
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI PERSONALE
Art. 4. (Disposizioni urgenti in materia di personale)
1. A seguito della sentenza della Corte costituzionale 54/2014, per il comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, quale sistema integrato introdotto dall'articolo 127 (Comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli Enti locali) della
2. Alle amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale si applicano, a decorrere dall'1 gennaio 2014, ai fini dell'attivazione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato o con contratti di lavoro flessibile, anche somministrato, le disposizioni previste a livello nazionale in materia di limiti assunzionali e relative fattispecie di deroga.
3. Allo scopo di consentire il regolare funzionamento dei servizi per l'impiego, nonché l'avvio del Piano per l'attuazione della raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 22 aprile 2013 sull'istituzione di una «Garanzia per i giovani», in armonia con il disposto di cui all'articolo 10, comma 10 bis, del
4. A seguito della sentenza della Corte costituzionale 54/2014 e della conseguente necessità di una revisione delle fonti normative relativamente ai limiti alle assunzioni a tempo indeterminato e al ricorso ai contratti di lavoro flessibile da applicarsi alle amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale nel periodo compreso tra la data di efficacia delle disposizioni dettate in materia dal
5. In relazione al disposto di cui al comma 4, la Regione, ai fini della salvaguardia degli effetti dei rapporti di lavoro, anche somministrato, attivati dalle amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale nel periodo previsto dal comma medesimo, opera, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una ricognizione, con riferimento alle singole annualità interessate, delle situazioni venutesi a determinare, presso le amministrazioni, a seguito dell'attuazione della disciplina legislativa dichiarata incostituzionale valutandone la coerenza con i limiti cui fare riferimento ai sensi del medesimo comma 4, tenendo conto anche della disciplina del contenimento della spesa per le assunzioni prevista dalla legislazione regionale per l'anno 2010. Qualora si riscontrino situazioni di superamento, da parte di singole amministrazioni, di detti limiti, la Giunta regionale definisce, entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato per la ricognizione, idonei meccanismi finalizzati al riassorbimento, a livello di sistema integrato di comparto, di dette situazioni mediante compensazione fra enti o imputazione ad annualità comprese nel periodo di riferimento, che abbiano maggiore capienza, o alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale o a tempo determinato, al fine di rispettare i vincoli finanziari del comma 4, nelle more del graduale ripristino del contratti di lavoro originari con priorità rispetto a nuove assunzioni, a valere sulle facoltà assunzionali degli anni successivi. Nelle more della ricognizione e dell'adozione di detti meccanismi e al fine di assicurare la necessaria continuità dell'attività amministrativa e la funzionalità dei servizi, i rapporti di lavoro subordinato instaurati in relazione alle suddette situazioni e in essere alla data di entrata in vigore della presente legge permangono sino alla approvazione del piano stralcio, e comunque non oltre centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
6. [Nelle more della ridefinizione della disciplina dell'istituto della mobilità a livello di comparto, ai fini dell'attivazione di rapporti di lavoro con contratto a tempo indeterminato le amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale devono preventivamente esperire la procedura di mobilità all'interno del comparto medesimo. Per l'attivazione di detta procedura le amministrazioni indicono un avviso di mobilità a evidenza pubblica, indicando la categoria, il profilo professionale e la sede di destinazione, nonché, ove necessario, le funzioni e le eventuali specifiche idoneità richieste per il posto da ricoprire; tale procedura non è richiesta nel caso in cui l'applicazione della stessa riguardi il contestuale trasferimento reciproco di due lavoratori, a domanda dei medesimi e previo consenso delle amministrazioni interessate. Ai fini del trasferimento del personale è richiesto il nulla osta dell'amministrazione di appartenenza solo qualora per detta amministrazione sia previsto un divieto assoluto di assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato; al di fuori di tale caso il trasferimento del personale non può comunque avvenire prima che siano decorsi novanta giorni dalla comunicazione all'amministrazione di appartenenza dell'individuazione del dipendente da parte dell'amministrazione che ha indetto l'avviso, fatta salva la possibilità per le amministrazioni di concordare un termine inferiore. Resta impregiudicata la facoltà delle amministrazioni di attivare procedimenti di mobilità intercompartimentale] [1].
7. [Le disposizioni di cui al terzo periodo del comma 6, si applicano alle procedure di mobilità avviate, con la pubblicazione del relativo avviso, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge; le procedure di mobilità già avviate con la pubblicazione del relativo avviso alla medesima data sono concluse secondo la previgente disciplina] [2].
8. In relazione al disposto di cui all'articolo 10, comma 10 bis, del
9. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
a) i commi 14, 14 bis, 15, 16, 16.1, 16 bis, 16 ter, 17, 18, 19 e 19 bis dell'articolo 13 della
b) il comma 15 dell'articolo 12 della
c) le lettere a), b), c) ed e) del comma 1 dell'articolo 24 della
d) il comma 30 dell'articolo 12 della
e) i commi 28, 43 e 44 dell'articolo 14 della
f) l'articolo 40 della
g) la lettera d) del comma 27 dell'articolo 12 della
h) i commi 51 e 52 dell'articolo 13 della
i) le lettere a), b), c) e d) del comma 3 dell'articolo 15 della
j) il comma 24 dell'articolo 12 della
k) le lettere a), b), c), d), e), f) e g) del comma 6, e i commi 7 e 8 dell'articolo 12 della
l) il comma 3 dell'articolo 7 della
m) il comma 18 dell'articolo 11 della
n) i commi 9, 10, 11 e 12 dell'articolo 12 della
o) l'articolo 15 della
Art. 5. (Assunzioni per interventi a tutela delle minoranze linguistiche e per la valorizzazione e promozione della lingua friulana) [3]
1. Allo scopo di garantire l'esercizio dei diritti fondamentali delle minoranze linguistiche di cui all'articolo 6 della Costituzione, all'articolo 3 della
2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1, in relazione alla
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche all'organismo di cui all'articolo 6, comma 66, della
Art. 6. (Disposizioni urgenti per i servizi educativi e socio assistenziali delle amministrazioni del comparto unico) [4]
1. A decorrere dall'1 gennaio 2015 la Regione può attuare, anche tramite gli enti locali della Regione medesima quali amministrazioni del sistema integrato del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale di cui all'articolo 127 (Comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli Enti locali) della
2. Al fine di garantire, senza soluzione di continuità, l'espletamento delle funzioni relative ai servizi educativi e socio assistenziali per l'anno 2014, le amministrazioni del sistema integrato del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale di cui all'articolo 127 della
Art. 7. (Forme particolari di rapporto di lavoro) [5]
1. Le disposizioni di cui all'articolo 4 trovano applicazione anche ai fini dell'attivazione, nell'ambito del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, di rapporti di lavoro accessorio, delle collaborazioni coordinate e continuative e di posti di lavoro per attività socialmente utili e cantieri di lavoro, per le parti non coperte da finanziamenti attivabili in applicazione di specifiche disposizioni di legge.
2. Sono, altresì, fatti salvi gli effetti dei rapporti di lavoro anche accessorio, delle collaborazioni coordinate e continuative, nonché gli effetti dei posti di lavoro per attività socialmente utili e per cantieri di lavoro attivati dalle amministrazioni del comparto nel periodo compreso tra la data di efficacia delle disposizioni dettate in materia di assunzioni dal
Art. 8. (Assunzioni presso Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti) [6]
1. I Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti possono procedere ad assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato e con contratto di collaborazione coordinata e continuativa anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 4, comma 2.
Art. 9. (Assunzioni presso Comuni turistici) [7]
1. I Comuni turistici di cui all'articolo 11, comma 6, lettera d), della
Art. 10. (Norma di rinvio)
1. Il riferimento operato nell'articolo 3, comma 1, della
CAPO III
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 11. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
[1] Comma abrogato dall'art. 54 della
[2] Comma abrogato dall'art. 54 della
[3] Articolo abrogato dall'art. 69 della
[4] Articolo così sostituito dall'art. 12 della
[5] Articolo abrogato dall'art. 69 della
[6] Articolo abrogato dall'art. 69 della
[7] Articolo abrogato dall'art. 69 della