Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 41. Enti locali e Regioni |
Capitolo: | 41.1 disciplina generale |
Data: | 25/01/2010 |
Numero: | 2 |
Sommario |
Art. 1. Interventi urgenti sul contenimento delle spese negli enti locali |
Art. 2. Circoscrizioni dei collegi spettanti alle province |
Art. 3. Interventi urgenti sul contenimento delle spese nelle regioni |
Art. 4. Disposizioni per la funzionalità degli enti locali |
Art. 5. Entrata in vigore |
§ 41.1.351 - D.L. 25 gennaio 2010, n. 2. [1]
Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni.
(G.U. 26 gennaio 2010, n. 20)
Art. 1. Interventi urgenti sul contenimento delle spese negli enti locali
1. All'articolo 2, comma 183, della
1-bis. All'articolo 2, comma 185, della
a) al secondo periodo, le parole: «pari a un quinto» sono sostituite dalle seguenti: «pari a un quarto»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini di cui al presente comma, nel numero dei consiglieri del comune e dei consiglieri della provincia sono computati, rispettivamente, il sindaco e il presidente della provincia» [3].
1-ter. Dopo il comma 185, dell'articolo 2, della
«185-bis. I circondari provinciali esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono soppressi. All'articolo 21 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
a) i commi 1 e 2 sono abrogati;
b) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Revisione delle circoscrizioni provinciali"» [4].
1-quater. All'articolo 2, comma 186, della
a) all'alinea, le parole: «In relazione alle riduzioni del contributo ordinario di cui al comma 183, i comuni devono altresì adottare» sono sostituite dalle seguenti: «Al fine del coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento della spesa pubblica, i comuni devono adottare»;
b) alla lettera a):
1) dopo le parole: «difensore civico» è inserita la seguente: «comunale»;
2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «. Le funzioni del difensore civico comunale possono essere attribuite, mediante apposita convenzione, al difensore civico della provincia nel cui territorio rientra il relativo comune. In tale caso il difensore civico provinciale assume la denominazione di "difensore civico territoriale" ed è competente a garantire l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini»
c) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, tranne che per i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti, che hanno facoltà di articolare il loro territorio in circoscrizioni, la cui popolazione media non può essere inferiore a 30.000 abitanti; è fatto salvo il comma 5, dell'articolo 17, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
d) alla lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, tranne che nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti»;
e) alla lettera e), le parole da: «facendo salvi» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «ad eccezione dei bacini imbriferi montani (BIM) costituiti ai sensi dell'articolo 1, della
1-quinquies. All'articolo 2, della
«186-bis. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppresse le Autorità d'ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del
1-sexies. All'articolo 2, comma 187, della
a) al secondo periodo:
1) le parole: «ai comuni montani» sono sostituite dalle seguenti: «ai comuni appartenenti alle comunità montane»;
2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3, del
b) il terzo periodo è soppresso [7].
2. Le disposizioni di cui ai commi 184 e 186, lettere b), c) ed e), dell'articolo 2 della
Art. 2. Circoscrizioni dei collegi spettanti alle province
1. Entro il 30 novembre 2010 è ridefinita la tabella delle circoscrizioni dei collegi ai sensi dell'articolo 9, della
1-bis. All'articolo 9, quarto comma, della
a) dopo le parole: «su proposta del Ministro dell'interno» sono inserite le seguenti: «, sentita previamente la provincia interessata,»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui la provincia non esprima il proprio avviso entro trenta giorni dalla richiesta, il decreto può essere comunque adottato» [10].
Art. 3. Interventi urgenti sul contenimento delle spese nelle regioni
1. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento della spesa pubblica ciascuna regione, a decorrere dal primo rinnovo del consiglio regionale successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, definisce, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'importo degli emolumenti e delle utilità, comunque denominati, ivi compresi l'indennità di funzione, l'indennità di carica, la diaria, il rimborso spese, a qualunque titolo percepiti dai consiglieri regionali in virtù del loro mandato, in modo tale che, ove siano maggiori, non eccedano complessivamente, in alcun caso, l'indennità, massima spettante ai membri del Parlamento [11].
Art. 4. Disposizioni per la funzionalità degli enti locali
1. Ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali e della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio sono confermate, per l'anno 2010, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del
2. Per l'anno 2010 i trasferimenti erariali in favore di ogni singolo ente sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 2-quater, comma 2, del
3. Sono prorogate per l'anno 2010 le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 31, comma 8, della
4. Il comma 23, dell'articolo 2, della
«23. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, a valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del
a) fino ad un importo complessivo di 45 milioni di euro, il contributo ordinario, al lordo della detrazione derivante dall'attribuzione di una quota di compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, è incrementato in misura pari al 30 per cento per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, nei quali il rapporto tra la popolazione residente ultra sessantacinquenne e la popolazione residente complessiva è superiore al 25 per cento, secondo gli ultimi dati disponibili dell'Istituto nazionale di statistica. Almeno il 50 per cento della maggiore assegnazione è finalizzato ad interventi di natura sociale e socio-assistenziale. In caso di insufficienza del predetto importo complessivo, il contributo spettante al singolo ente è proporzionalmente ridotto;
b) fino ad un importo complessivo di 81 milioni di euro, il contributo ordinario, al lordo della detrazione derivante dall'attribuzione di una quota di compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, è incrementato in misura pari al 30 per cento per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, nei quali il rapporto tra la popolazione residente di età inferiore a cinque anni e la popolazione residente complessiva è superiore al 4,5 per cento, secondo gli ultimi dati disponibili dell'Istituto nazionale di statistica. Almeno il 50 per cento della maggiore assegnazione è finalizzato ad interventi di natura sociale. In caso di insufficienza del predetto importo complessivo, il contributo spettante al singolo ente è proporzionalmente ridotto;
c) ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti è concesso un ulteriore contributo, fino ad un importo complessivo di 42 milioni di euro, per le medesime finalità dei contributi a valere sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti;
d) in favore dell'amministrazione provinciale dell'Aquila e dei comuni della regione Abruzzo individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del
e) in favore dei comuni della provincia dell'Aquila non rientranti nella fattispecie di cui alla lettera d) è attribuita una maggiorazione del 20 per cento dei contributi ordinari, al lordo della detrazione derivante dall'attribuzione di una quota di compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, calcolata sugli importi spettanti a tale titolo per l'anno 2009» [12].
4-bis. A decorrere dal 1º aprile 2010, le somme versate a titolo di addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'articolo 1 del
4-ter. Le somme di cui al comma 4-bis sono attribuite ai comuni con le stesse modalità previste dal decreto del Ministro dell'interno 20 febbraio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.55 del 5 marzo 2008. A decorrere dal 1º aprile 2010, è chiusa la contabilità speciale n.1903 istituita presso la Tesoreria della Banca d'Italia, intestata al Ministero dell'interno, per la gestione delle somme introitate a titolo di addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Le risorse eventualmente esistenti sulla contabilità speciale n.1903 alla data del 1º aprile 2010 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al capitolo 1320 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per la successiva attribuzione ai comuni [14].
4-quater. All'articolo 2 della
a) al comma 24:
1) le parole: «entro il termine perentorio del 31 marzo 2010 e a pena di decadenza,» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine del 31 maggio 2010,»;
2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono la certificazione del predetto maggior gettito accertato a tutto l'anno 2009, evidenziando anche quello relativo al solo anno 2007, rispettivamente alla regione o alla provincia autonoma nel cui ambito territoriale ricadono, secondo modalità stabilite dalla stessa regione o provincia autonoma. Entro il termine perentorio del 30 giugno 2010, le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano al Ministero dell'interno le maggiori entrate complessivamente certificate dai comuni ricadenti nel proprio territorio, evidenziando anche quelle relative al solo anno 2007, al fine di effettuarne il recupero a carico delle somme trasferite alla stessa regione o provincia autonoma a titolo di rimborso del minor gettito dell'imposta comunale sugli immobili riferita alle abitazioni principali»;
b) dopo il comma 24 sono inseriti i seguenti:
«24-bis. La mancata presentazione della certificazione di cui al comma 24 comporta la sospensione dell'ultima rata del contributo ordinario dell'anno 2010 fino al perdurare dell'inadempienza. La stessa sanzione si applica ai comuni che non hanno ancora provveduto alla presentazione dell'analoga certificazione di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 4 aprile 2008. Per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, la mancata presentazione della certificazione comporta la sospensione delle somme trasferite a titolo di rimborso del minor gettito dell'imposta comunale sugli immobili riferita alle abitazioni principali. A tale ultimo fine le predette regioni e province autonome comunicano al Ministero dell'interno, entro il 30 giugno 2010, l'elenco dei comuni che non hanno provveduto a trasmettere la certificazione in questione.
24-ter. All'articolo 2 del
a) al comma 39, il secondo periodo è soppresso;
b) al comma 46, il secondo periodo è soppresso» [15].
4-quinquies. Il comma 10 dell'articolo 7-quater del
4-sexies. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b), e al comma 3 dell'articolo 7-quater del
a) hanno rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2008;
b) presentano un rapporto tra numero dei dipendenti e abitanti inferiore alla media nazionale individuata per classe demografica;
c) hanno registrato nell'anno 2009 impegni per spesa corrente, al netto delle spese per adeguamenti contrattuali del personale dipendente, compreso il segretario comunale o provinciale, di ammontare non superiore a quello medio corrispondente registrato nel triennio 2006-2008 [17].
4-septies. All'articolo 77-bis del
a) dopo il comma 7-ter sono inseriti i seguenti:
«7-quater. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione europea nè le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni. L'esclusione delle spese opera anche se effettuate in più anni, purchè nei limiti complessivi delle medesime risorse.
7-quinquies. Nei casi in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori a quelli considerati ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal comma 7-quater, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra le spese del patto di stabilità interno relativo all'anno in cui è comunicato il mancato riconoscimento. Ove la comunicazione sia effettuata nell'ultimo quadrimestre, il recupero può essere conseguito anche nell'anno successivo»;
b) dopo il comma 9 è inserito il seguente:
«9-bis. A decorrere dall'anno 2009, per gli enti di cui al comma 3, lettera b), che nell'anno 2007 hanno percepito dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere da società quotate in mercati regolamentati operanti nel settore dei servizi pubblici locali, le percentuali indicate nel medesimo comma sono applicate alla media dei saldi del quinquennio 2003-2007, calcolati in termini di competenza mista ai sensi del comma 5» [18].
4-octies. All'articolo 77-ter del
4-novies. Gli interventi realizzati direttamente dagli enti locali in relazione allo svolgimento delle iniziative di cui all'articolo 5-bis, comma 5, del
4-decies. Al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica e di dare attuazione all'articolo 2, comma 195, della
5. All'elenco 1 allegato alla
6. All'articolo 2, comma 194, primo periodo, della
7. All'articolo 2, comma 195, della
a) le parole: «comune di Roma, anche attraverso quote dei fondi di cui al comma 189» sono sostituite dalle seguenti: «comune di Roma e al Commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 78 del
b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «di cui un sesto al comune di Roma e cinque sesti al Commissario straordinario del Governo».
8. All'articolo 2, comma 196, della
a) al primo periodo le parole: «comune di Roma» sono sostituite dalle seguenti: «Commissario straordinario del Governo»;
b) al primo periodo le parole: «concorrenza dell'importo» sono sostituite dalle seguenti: «concorrenza dei cinque sesti dell'importo» e le parole: «, quanto a 500 milioni di euro,» sono soppresse;
c) al secondo periodo, dopo le parole: «Ministero dell'economia e delle finanze e il» le parole: «comune di Roma» sono sostituite dalle seguenti: «Commissario straordinario del Governo»;
d) al secondo periodo le parole da: «subordinatamente» a: «comma 190» sono sostituite dalle seguenti: «subordinatamente al conferimento o al trasferimento degli immobili di cui al comma 190»;
e) al secondo periodo, dopo le parole: «il 31 dicembre 2010» sono aggiunte le seguenti: «, anche tramite il ricavato della vendita delle quote dei fondi immobiliari di cui al comma 190 spettanti al Commissario straordinario del Governo».
8-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un Commissario straordinario del Governo per la gestione del piano di rientro di cui all'articolo 78 del
9. Ai fini dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2, comma 41, della
9-bis. Ai fini della determinazione dei trasferimenti erariali alle amministrazioni provinciali per gli anni 2010 e seguenti, nel caso di modificazioni delle circoscrizioni territoriali degli enti locali dovute a distacchi intervenuti ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, l'attribuzione dei fondi spettanti avviene in proporzione al territorio e alla popolazione trasferita tra i diversi enti nonchè ad altri parametri determinati in base ad una certificazione compensativa e condivisa a livello comunale e provinciale. In mancanza di comunicazione da parte degli enti interessati, sulla base dell'avvenuto accordo locale, la ripartizione dei fondi erogati dal Ministero dell'interno è disposta per il 50 per cento in base alla popolazione residente e per il 50 per cento in base al territorio, secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica [24].
Art. 5. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare l'assetto organizzativo ottimale delle amministrazioni interessate e il contenimento delle spese, in tempo utile prima dell'avvio delle operazioni connesse allo svolgimento delle elezioni regionali e locali che avranno luogo nel 2010, nonchè di precisare tempestivamente ed in modo univoco la decorrenza dell'efficacia di alcune disposizioni vigenti relative alla riduzione di organi e apparati amministrativi degli enti locali;
Ritenuta altresì la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni volte ad assicurare la funzionalità degli enti locali, con particolare riferimento alla definizione dei trasferimenti erariali agli stessi enti locali ed alle procedure di approvazione dei bilanci di previsione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 gennaio 2010;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la semplificazione normativa, del Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro dell'interno, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per i rapporti con le regioni;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1. Interventi urgenti sul contenimento delle spese negli enti locali
1. All'articolo 2, comma 183, della
2. Le disposizioni di cui ai commi 184, 185 e 186 dell'articolo 2 della
Art. 2. Circoscrizioni dei collegi spettanti alle province
1. Entro il 30 novembre 2010 è ridefinita la tabella delle circoscrizioni dei collegi ai sensi dell'articolo 9 della
Art. 3. Interventi urgenti sul contenimento delle spese nelle regioni
1. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento della spesa pubblica ciascuna regione, a decorrere dal primo rinnovo del consiglio regionale successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, definisce l'importo degli emolumenti e delle utilità, comunque denominati, ivi compresi l'indennità di funzione, l'indennità di carica, la diaria, il rimborso spese, a qualunque titolo percepiti dai consiglieri regionali in virtù del loro mandato, in modo tale che non eccedano complessivamente, in alcun caso, l'indennità spettante ai membri del Parlamento.
Art. 4. Disposizioni per la funzionalità degli enti locali
1. Ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali e della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio sono confermate, per l'anno 2010, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del
2. Per l'anno 2010 i trasferimenti erariali in favore di ogni singolo ente sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 2-quater, comma 2, del
3. Sono prorogate per l'anno 2010 le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 31, comma 8, della
4. All'articolo 2 della
«23-bis. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, a valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del
5. Il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 23-bis della
6. All'articolo 2, comma 194, primo periodo, della
7. All'articolo 2, comma 195, della
a) le parole: «comune di Roma, anche attraverso quote dei fondi di cui al comma 189» sono sostituite dalle seguenti: «comune di Roma e al Commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 78 del
b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «di cui un sesto al comune di Roma e cinque sesti al Commissario straordinario del Governo».
8. All'articolo 2, comma 196, della
a) al primo periodo le parole: «comune di Roma» sono sostituite dalle seguenti: «Commissario straordinario del Governo»;
b) al primo periodo le parole: «concorrenza dell'importo» sono sostituite dalle seguenti: «concorrenza dei cinque sesti dell'importo» e le parole: «, quanto a 500 milioni di euro,» sono soppresse;
c) al secondo periodo, dopo le parole: «Ministero dell'economia e delle finanze e il» le parole: «comune di Roma» sono sostituite dalle seguenti: «Commissario straordinario del Governo»;
d) al secondo periodo le parole da: «subordinatamente» a: «comma 190» sono sostituite dalle seguenti: «subordinatamente al conferimento o al trasferimento degli immobili di cui al comma 190»;
e) al secondo periodo, dopo le parole: «il 31 dicembre 2010» sono aggiunte le seguenti: «, anche tramite il ricavato della vendita delle quote dei fondi immobiliari di cui al comma 190 spettanti al Commissario straordinario del Governo».
9. Ai fini dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2, comma 41, della
Art. 5. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[3] Comma inserito dalla L. di conversione.
[4] Comma inserito dalla L. di conversione.
[5] Comma inserito dalla L. di conversione.
[6] Comma inserito dalla L. di conversione.
[7] Comma inserito dalla L. di conversione.
[8] Comma così sostituito dalla L. di conversione.
[9] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[10] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[11] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[12] Comma così sostituito dalla L. di conversione.
[13] Comma inserito dalla L. di conversione.
[14] Comma inserito dalla L. di conversione.
[15] Comma inserito dalla L. di conversione.
[16] Comma inserito dalla L. di conversione e così modificato dall'art. 1, comma 116, della
[17] Comma inserito dalla L. di conversione.
[18] Comma inserito dalla L. di conversione.
[19] Comma inserito dalla L. di conversione.
[20] Comma inserito dalla L. di conversione.
[21] Comma inserito dalla L. di conversione.
[22] Comma così sostituito dalla L. di conversione.
[23] Comma inserito dalla L. di conversione.
[24] Comma aggiunto dalla L. di conversione.