§ 2.2.66 – L.R. 23 agosto 1982, n. 63.
Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 stato giuridico e trattamento economico del personale
Data:23/08/1982
Numero:63


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3.  [4]
Art. 4. 
Art. 4 bis. 
Art. 5. 
Art. 6. 


§ 2.2.66 – L.R. 23 agosto 1982, n. 63.

Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale.

(B.U. 24 agosto 1982, n. 778).

 

Art. 1.

     L'istituzione di commissioni, comitati od organi collegiali comunque denominati, non previsti da disposizioni di legge o regolamentari e non aventi carattere permanente, ha luogo con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima.

     Le commissioni, i comitati e gli organi collegiali di cui al precedente comma, ovvero gli analoghi organismi istituiti in forza di una disposizione di legge, possono essere articolati in sottocommissioni o gruppi, la costituzione dei quali può essere disposta con lo stesso decreto di cui al primo comma, ovvero con apposito decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa. I gruppi e le sottocommissioni così costituiti sono soggetti alle disposizioni di cui ai successivi articoli [1].

 

     Art. 2.

     Fatte salve le discipline particolari stabilite da leggi e regolamenti di settore, la partecipazione di componenti esterni a commissioni, comitati, gruppi di lavoro ed altri organi collegiali, previsti per legge o istituiti ai sensi dell’articolo 1, è compensata con un gettone di presenza. Con deliberazione della Giunta regionale è stabilito l’ammontare del gettone di presenza, tenuto conto dell’importanza dei lavori e della qualificazione professionale dei partecipanti [2].

     L'ammontare è stabilito dalla Giunta regionale in relazione all'importanza ed alla qualificazione professionale dei lavori.

     Qualora nello svolgimento dei lavori dei predetti organi collegiali e per le finalità per le quali gli stessi risultano costituiti, sorga la necessità di approfondire questioni specifiche e/o di settore che richiedano conoscenze ed esperienze specialistiche, l'Amministrazione regionale può autorizzare l'affidamento di appositi incarichi di consulenza o di studio ai componenti esterni dei predetti organi o ad altri esperti particolarmente qualificati. Il relativo compenso verrà fissato dalla Giunta regionale con la deliberazione d'incarico [3].

 

     Art. 3. [4]

     Ai componenti esterni di cui al precedente articolo 2, che abbiano la loro sede ordinaria di lavoro o di servizio o comunque risiedano in comune diverso da quello in cui si svolgono le riunioni, compete altresì il trattamento di missione ed il rimborso delle spese nelle misure previste per i dipendenti regionali di livello equiparabile.

     L'equiparazione è disposta con il provvedimento di nomina o di attribuzione dell'incarico.

     Lo stesso provvedimento deve anche indicare il capitolo di bilancio su cui grava la spesa ed il termine dei lavori.

 

     Art. 4.

     Le disposizioni della presente legge si applicano altresì agli organi collegiali che, per disposizioni di legge statale, vengono costituiti con provvedimento dell'amministrazione regionale per l'espletamento di compiti non esclusivamente attinenti all'attività istituzionale della Regione.

 

     Art. 4 bis.

     L'Amministrazione regionale, ove non vi provveda lo Stato, è autorizzata a corrispondere i compensi previsti dalla presente legge ai componenti da essa nominati o comunque designati a far parte di organi collegiali istituiti con provvedimento statale [5].

 

     Art. 5.

     Sono abrogate le leggi regionali 18 agosto 1965, n. 15, 16 agosto 1976, n. 39, e 18 dicembre 1981, n. 85.

     Quando leggi o regolamenti regionali richiamano le leggi regionali 18 agosto 1965, n. 15, 16 agosto 1976, n. 39, e 18 dicembre 1981, n. 85, la menzione si intende riferita alla presente legge.

     Le disposizioni della presente legge si applicano a partire dalla data della sua entrata in vigore, anche agli organi collegiali costituiti prima di tale data.

 

     Art. 6.

     Gli oneri previsti dai precedenti articoli 2, 3, 4 e 5 (con esclusione di quelli contemplati dall'articolo 2 della legge regionale 18 agosto 1965 n. 15, che gravano sul capitolo 1721) fanno carico al capitolo 1716 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio dell'esercizio 1982, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di complessive lire 310 milioni, suddivise in ragione di lire 70 milioni per l'esercizio 1982 e di lire 120 milioni per ciascuno degli esercizi 1983 e 1984.

     All'onere di lire 310 milioni di cui al precedente primo comma si fa fronte come segue:

     - per lire 70 milioni, relativi all'esercizio 1982, mediante utilizzo della quota di pari importo dell'avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1981 con il rendiconto generale consuntivo per l'esercizio 1981 approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1762 del 27 aprile 1982;

     - per lire 240 milioni [120 milioni per ciascuno degli esercizi 1983- 1984] mediante storno di pari importo dal capitolo 1953 del medesimo stato di previsione.

 

 


[1] Comma aggiunto dall'art. 85 della L.R. 1 febbraio 1991, n. 4.

[2] Comma già modificato dall'art. 1 della L.R. 15 maggio 1987 n. 13 e così ulteriormente modificato dall’art. 6 della L.R. 15 maggio 2002, n. 13.

[3] Comma aggiunto dall'art 1 della L.R. 23 agosto 1984, n. 38.

[4] Per un'interpretazione autentica del presente articolo, vedi l'art. 75 della L.R. 29 aprile 2019, n. 6.

[5] Articolo aggiunto dall'art. 2 della L.R. 23 agosto 1984, n. 38.