Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 4.9 traffici, porti ed attività emporiali |
Data: | 10/08/2006 |
Numero: | 13 |
Sommario |
Art. 1 (Integrazione dell'articolo 17 della legge regionale 22/1987, dell'articolo 5 della legge regionale 57/1991 e dell'articolo 4, comma 29, della legge regionale 19/2004) |
Art. 2. (Norme finanziarie) |
§ 4.9.93 - L.R. 10 agosto 2006, n. 13.
Norme in materia di portualità.
(B.U. 16 agosto 2006, n. 33 - Suppl. straord. n. 8).
Art. 1 (Integrazione dell'articolo 17 della
1. L'Amministrazione regionale persegue gli scopi di cui all'articolo 17 della legge regionale 14 agosto 1987, n.22 (Norme in materia di portualità e vie di navigazione nella regione Friuli-Venezia Giulia), di cuiall'articolo 5 della
Art. 2. (Norme finanziarie)
1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 1 fanno carico all'unità previsionale di base 5.2.350.2.191 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento ai capitoli 3769, 3773 e 3775 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
[1] Per un'interpretazione autentica del presente articolo, vedi l'art. 5, comma 24, della