§ 4.9.93 - L.R. 10 agosto 2006, n. 13.
Norme in materia di portualità.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.9 traffici, porti ed attività emporiali
Data:10/08/2006
Numero:13


Sommario
Art. 1  (Integrazione dell'articolo 17 della legge regionale 22/1987, dell'articolo 5 della legge regionale 57/1991 e dell'articolo 4, comma 29, della legge regionale 19/2004)
Art. 2.  (Norme finanziarie)


§ 4.9.93 - L.R. 10 agosto 2006, n. 13.

Norme in materia di portualità.

(B.U. 16 agosto 2006, n. 33 - Suppl. straord. n. 8).

 

Art. 1 (Integrazione dell'articolo 17 della legge regionale 22/1987, dell'articolo 5 della legge regionale 57/1991 e dell'articolo 4, comma 29, della legge regionale 19/2004) [1]

     1. L'Amministrazione regionale persegue gli scopi di cui all'articolo 17 della legge regionale 14 agosto 1987, n.22 (Norme in materia di portualità e vie di navigazione nella regione Friuli-Venezia Giulia), di cuiall'articolo 5 della legge regionale 9 dicembre 1991, n. 57 (Interventi regionali concernenti la promozione del sistema dei trasporti del Friuli-Venezia Giulia. Interpretazione autentica degli articoli 22, comma 2, e 29 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22), e di cui all'articolo 4, comma 29, della legge regionale 21 luglio 2004, n. 19 (Assestamento del bilancio 2004 del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), anche assegnando i fondi di cui ai capitoli 3769 e 3775 alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste che li impiega per le finalità delle menzionate leggi. La Giunta regionale determina annualmente l'ammontare delle risorse da destinare ai beneficiari sulla base di programmi di impiego, nonchè le modalità di concessione, erogazione e rendicontazione.

 

     Art. 2. (Norme finanziarie)

     1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 1 fanno carico all'unità previsionale di base 5.2.350.2.191 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento ai capitoli 3769, 3773 e 3775 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

 


[1] Per un'interpretazione autentica del presente articolo, vedi l'art. 5, comma 24, della L.R. 29 dicembre 2010, n. 22.