§ 3.18.128 – L.R. 5 dicembre 2005, n. 29.
Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.18 turismo ed industria alberghiera
Data:05/12/2005
Numero:29


Sommario
Art. 1.  (Principi generali e finalità).
Art. 2.  (Definizioni).
Art. 3.  (Settori merceologici).
Art. 4.  (Esclusioni).
Art. 5.  (Requisiti morali e professionali).
Art. 6.  (Requisiti morali e condizioni ostative)
Art. 7.  (Requisiti professionali).
Art. 8.  (Corsi professionali).
Art. 9.  (Commissione d’esame).
Art. 9 bis.  (Commissione esaminatrice relativa ai corsi professionali per agenti e rappresentanti di commercio)
Art. 10.  (Titolarità dei requisiti).
Art. 11.  (Esercizi di vicinato).
Art. 12.  (Medie strutture di vendita).
Art. 13.  (Grandi strutture di vendita).
Art. 14.  Condizioni
Art. 14 bis.  superficie di vendita
Art. 15.  Piano comunale di settore del commercio
Art. 16.  (Localizzazione degli esercizi commerciali).
Art. 17.  Strumenti attuativi previsti per grandi strutture di vendita con superficie coperta complessiva superiore a 15.000 metri quadrati
Art. 18.  (Modalità di applicazione degli standard urbanistici per le aree da riservare a parcheggio per gli esercizi commerciali).
Art. 19.  (Vendita negli outlet)
Art. 20.  (Disciplina dei mercati agroalimentari all’ingrosso).
Art. 21.  (Spacci interni).
Art. 22.  (Distribuzione automatica).
Art. 23.  (Vendita per corrispondenza o altri sistemi di comunicazione).
Art. 24.  (Vendita diretta al domicilio dei consumatori o mediante contratti negoziati fuori dai locali commerciali).
Art. 25.  (Esercizi che effettuano la vendita a soggetti diversi dal consumatore finale).
Art. 26.  (Disposizioni concernenti il commercio equo e solidale).
Art. 27.  (Commercio elettronico e certificazione di qualità).
Art. 28.  (Orari degli esercizi).
Art. 29.  (Giornate di chiusura degli esercizi)
Art. 29 bis.  (Ambito di applicazione dell'articolo 29)
Art. 30.  (Deroghe per le località a prevalente economia turistica)
Art. 30 bis.  (Modalità di modifica degli ambiti di cui agli allegati C e D).
Art. 31.  (Esclusioni).
Art. 32.  (Pubblicità dei prezzi).
Art. 33.  (Disciplina delle vendite di liquidazione).
Art. 34.  (Disciplina delle vendite di fine stagione).
Art. 35.  (Disciplina delle vendite promozionali).
Art. 36.  (Vendite sottocosto).
Art. 37.  (Disposizioni comuni alle vendite straordinarie).
Art. 38.  (Sospensione e cessazione dell’attività).
Art. 39.  (Subingresso).
Art. 40.  (Definizioni).
Art. 41.  (Ambito di applicazione).
Art. 42.  (Esercizio dell'attività)
Art. 43.  (Prescrizioni specifiche per l'esercizio dell'attività
Art. 44.  (Aree marittime e stradali).
Art. 45.  (Sostituzioni).
Art. 46.  (Divieti).
Art. 47.  (Prescrizioni per i prodotti alimentari).
Art. 48.  (Disposizioni relative ai mercati).
Art. 49.  (Posteggi).
Art. 50.  (Determinazione delle aree relative alle fiere)
Art. 51.  (Orari).
Art. 52.  (Subingresso).
Art. 53.  (Consistenza degli esercizi)
Art. 54.  (Disposizioni procedimentali).
Art. 55.  (Definizione e ambito di applicazione).
Art. 56.  punti vendita della stampa quotidiana e periodica
Art. 57.  (Esenzione dall’autorizzazione).
Art. 58.  (Parità di trattamento).
Art. 59.  (Modalità di vendita).
Art. 60.  (Piani comunali di localizzazione dei punti esclusivi di vendita).
Art. 61.  (Criteri comunali relativi ai punti non esclusivi di vendita).
Art. 62.  (Commercio su aree pubbliche)
Art. 63.  (Orari).
Art. 64.  (Disposizioni comuni sui Piani e criteri).
Art. 65.  (Definizioni).
Art. 66.  (Esclusioni).
Art. 67.  (Tipologia degli esercizi).
Art. 68.  (Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande).
Art. 69.  (Indirizzi e criteri di programmazione)
Art. 70.  (Rilascio delle autorizzazioni ed esercizio dell'attività)
Art. 71.  (Riunioni straordinarie)
Art. 72.  (Subingresso).
Art. 73.  (Disposizioni per i distributori automatici).
Art. 74.  (Orari).
Art. 75.  (Permanenza della clientela).
Art. 76.  (Deroghe orarie).
Art. 77.  (Esclusioni).
Art. 78.  (Pubblicità dei prezzi).
Art. 79.  (Disposizioni comuni).
Art. 80.  (Sanzioni amministrative relative al commercio in sede fissa).
Art. 81.  (Sanzioni amministrative relative al commercio sulle aree pubbliche).
Art. 82.  (Sanzioni amministrative relative alla stampa quotidiana e periodica).
Art. 83.  (Sanzioni amministrative relative alla somministrazione).
Art. 84.  (Osservatorio regionale del commercio).
Art. 84 bis.  (Centro di assistenza tecnica alle imprese del terziario)
Art. 85.  (Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali).
Art. 85 bis.  centri commerciali naturali
Art. 86.  (Tutela, salvaguardia e valorizzazione delle aree urbane).
Art. 87.  (Salvaguardia e valorizzazione dei locali storici e delle attività storiche del Friuli Venezia Giulia)
Art. 88.  (Interventi di tutela e valorizzazione).
Art. 89.  (Sostegno degli interventi di tutela e valorizzazione dei locali storici)
Art. 90.  (Vincoli di destinazione d’uso).
Art. 91.  (Attribuzione del marchio).
Art. 92.  (Partecipazione alle spese di censimento).
Art. 93.  (Servizi di prossimità).
Art. 94.  (Tipologia degli interventi agevolativi).
Art. 95.  (Finanziamenti agevolati a medio-lungo termine a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio).
Art. 96.  (Finanziamenti agevolati a medio termine a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio).
Art. 97.  (Ammissibilità alle agevolazioni).
Art. 98.  Fondo per lo sviluppo delle piccole e medie imprese e dei servizi
Art. 99.  (Prestito partecipativo).
Art. 100.  (Contributi per lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio)
Art. 100 bis.  (Contributi alle imprese commerciali, turistiche e di servizio di piccolissime dimensioni)
Art. 101.  (Assegnazione fondi).
Art. 102.  (Criteri e modalità di concessione dei contributi).
Art. 102 bis.  (Ripartizione dei fondi)
Art. 103.  (Misure a sostegno dei mercati agroalimentari all’ingrosso).
Art. 104.  (Ulteriori misure di sostegno).
Art. 105.  (Clausola valutativa).
Art. 106.  (Modifiche alla legge regionale 2/2002).
Art. 107.  (Disposizioni transitorie).
Art. 108.  (Abrogazioni).
Art. 109.  (Denuncia di inizio attività e domanda di titoli autorizzativi).
Art. 109 bis.  (Segnalazione certificata d'inizio attività)
Art. 110.  (Disposizioni transitorie).
Art. 111.  (Modificazioni alla legge regionale 3/2001).
Art. 112.  (Modificazioni all’articolo 71 della legge regionale 14/2002).
Art. 113.  (Abrogazioni).
Art. 114.  (Disposizioni finanziarie).
Art. 115.  (Entrata in vigore).


§ 3.18.128 – L.R. 5 dicembre 2005, n. 29.

Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo».

(B.U. 9 dicembre 2005, n. 49 – S.S. n. 1).

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI COMUNI

 

CAPO I

Principi generali, definizioni e ambito di applicazione

 

Art. 1. (Principi generali e finalità). [1]

     1. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 4, primo comma, n. 6), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 ( Statuto speciale della Regione Friuli - Venezia Giulia), in armonia con i principi di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2009/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno), e con gli obiettivi generali in materia di attività economiche, con la presente legge disciplina il settore delle attività commerciali e della somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto dei principi di proporzionalità e non discriminazione e di tutela dei consumatori e dei lavoratori, e nel riconoscimento del ruolo imprenditoriale con particolare riferimento alle microimprese, alle piccole e medie imprese, al fine di favorire lo sviluppo del sistema economico regionale.

     2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione promuove lo sviluppo e la modernizzazione della rete distributiva regionale, la valorizzazione del territorio e delle produzioni locali, tradizionali e di qualità, salvaguarda la tipicità dei locali storici, promuove la cultura della legalità volta al contrasto dell'abusivismo commerciale e delle pratiche illegali, inoltre promuove e tutela il servizio commerciale nelle aree montane, rurali e urbane, graduando l'offerta dei servizi medesimi secondo le esigenze dei consumatori e dei lavoratori, il pluralismo e l'equilibrio sul territorio tra le tipologie delle strutture distributive, le differenti forme di vendita, mantenendo e sviluppando la concertazione come metodo di relazione e di collaborazione tra gli enti locali, le categorie economiche, le organizzazioni dei lavoratori e le associazioni dei consumatori.

     3. La presente legge è la legge regionale organica delle attività commerciali e della somministrazione di alimenti e bevande e, come tale, non può essere abrogata, derogata, sospesa o comunque modificata da altre norme di legge regionali, se non in modo esplicito, mediante l'indicazione precisa delle disposizioni da abrogare, derogare, sospendere o modificare.

 

     Art. 2. (Definizioni).

     1. Ai fini della presente legge si intende per:

     a) commercio all’ingrosso: l’attività svolta da chiunque professionalmente acquisti merci in nome e per conto proprio e le rivenda ad altri commercianti all’ingrosso o al dettaglio, o a utilizzatori professionali e a grandi consumatori;

     b) commercio al dettaglio: l’attività svolta da chiunque professionalmente acquisti merci in nome e per conto proprio e le rivenda al consumatore finale;

     c) vendita di generi del settore alimentare: la vendita di prodotti destinati alla nutrizione [2];

     d) vendita di generi del settore non alimentare: la vendita di ogni altro prodotto diverso da quelli di cui alla lettera c) [3];

     e) generi non alimentari a basso impatto: i materiali dell’edilizia, ivi compresi quelli elettrici, dell’agricoltura e della zootecnia, la ferramenta, i legnami, i mobili e gli articoli di arredamento, gli elettrodomestici, i veicoli, incluse le imbarcazioni, e i prodotti a questi similari che richiedono ampie superfici di esposizione e di vendita in rapporto al numero di visitatori e acquirenti [4];

     f) generi speciali: i prodotti ricompresi nei settori merceologici alimentari e non, posti in vendita nelle farmacie, nelle rivendite di generi di monopolio e presso i distributori di carburante, secondo le specifiche tabelle di cui all’allegato A;

     g) forme speciali di commercio al dettaglio:

     1) la vendita da parte di soggetti, pubblici o privati, a favore di dipendenti, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole, negli ospedali, nelle strutture militari e nelle comunità, esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi;

     2) la vendita per mezzo di apparecchi automatici;

     3) la vendita per corrispondenza o tramite altri sistemi di comunicazione;

     4) la vendita a domicilio;

     h) esercizi di vendita al dettaglio di vicinato: gli esercizi con superficie di vendita fino a metri quadrati 250;

     i) esercizi di vendita al dettaglio di media struttura: gli esercizi con superficie di vendita superiore a metri quadrati 250 e fino a metri quadrati 1.500, questi si distinguono in: 1) esercizi di media struttura minore: con superficie di vendita superiore a metri quadrati 250 e fino a metri quadrati 400; 2) esercizi di media struttura maggiore: con superficie di vendita superiore a metri quadrati 400 e fino a metri quadrati 1.500 [5];

     j) esercizi di vendita al dettaglio di grande struttura: gli esercizi aventi superficie di vendita superiore a metri quadrati 1.500;

     k) centro commerciale al dettaglio: un insieme di più esercizi al dettaglio, realizzati secondo un progetto unitario, con infrastrutture e servizi gestiti unitariamente, la cui superficie complessiva di vendita sia superiore a metri quadrati 1.500 e la cui prevalente destinazione commerciale possa essere integrata da servizi all’utenza diversi da quelli esclusivamente commerciali, incluse le attività di intrattenimento e svago, con esclusione delle attività di vendita all’ingrosso;

     l) complesso commerciale: un insieme di più esercizi sia di vicinato, che di media o grande struttura, insediati in uno o più edifici, funzionalmente o fisicamente integrati tra loro, o che facciano parte di un unico Piano attuativo la cui superficie complessiva di vendita sia superiore a metri quadrati 1.500 e la cui prevalente destinazione commerciale possa essere integrata da servizi all’utenza diversi da quelli esclusivamente commerciali, incluse le attività di intrattenimento e svago;

     m) outlet: la vendita al dettaglio da parte di produttori titolari del marchio o di imprese commerciali, di prodotti non alimentari identificati da un unico marchio, che siano fuori produzione, di fine serie, in eccedenza di magazzino, prototipi o difettati [6];

     n) mercati agroalimentari all’ingrosso: le strutture gestite in modo unitario e destinate alla conservazione, alla commercializzazione all’ingrosso e all’esportazione di prodotti agroalimentari freschi, trasformati o conservati, compresi i prodotti ortofrutticoli e floricoli, piante e sementi, carni e prodotti della pesca;

     o) superficie di vendita di un esercizio al dettaglio: l’area alla quale ha accesso il pubblico, compresa quella occupata dai banchi, dalle scaffalature o quella comunque destinata a mostra o esposizione di merce, con esclusione dell’area destinata ai magazzini o ai depositi, ai locali di lavorazione o agli uffici e ai servizi, nonché dell’area interna adibita a deposito dei carrelli;

     p) superficie di vendita di un centro commerciale al dettaglio o di un complesso commerciale: quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio appartenenti al centro, al complesso commerciale [7];

     q) superficie coperta di un edificio: la sua proiezione ortogonale sul lotto di pertinenza, escluse le pensiline, gli sporti di gronda e gli aggetti a tutela del fabbricato e delle vetrine, a protezione dell’ingresso, e comunque non utilizzate per l’esposizione di merci;

     r) superficie coperta complessiva: la superficie coperta destinata ad attività commerciale, inclusi uffici, depositi, locali di lavorazione e servizi; qualora l’attività si svolga in un edificio su più piani, la superficie coperta complessiva corrisponde alla somma delle superfici dei singoli piani destinate agli usi anzidetti;

     s) segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA): la segnalazione di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) [8];

     t) attività stagionale: l’attività svolta per uno o più periodi, anche frazionati, nel complesso non inferiori a sessanta giorni e non superiori a duecentoquaranta giorni per ciascun anno solare, come definiti dai Comuni con proprio regolamento;

     u) attività temporanea: l’attività svolta per un periodo non superiore a cinquantanove giorni nel corso dell’anno;

     v) silenzio assenso: il silenzio dell’Amministrazione competente che equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, qualora entro i termini stabiliti dalla legge non intervenga un provvedimento di diniego da parte della pubblica Amministrazione;

     w) gestione di reparto: l’affidamento da parte del titolare di esercizio di vendita al dettaglio, a favore di un soggetto che sia in possesso dei medesimi requisiti soggettivi del titolare, di uno o alcuni reparti da gestire in proprio per il tempo convenuto; la gestione di reparto deve essere comunicata al Comune da parte del titolare dell’esercizio e non costituisce subingresso; alla gestione di reparto si applicano le disposizioni del capo V del titolo II, purché la vendita di liquidazione avvenga unicamente per l’ipotesi di cessazione dell’attività di gestione di reparto; ad essa non si applicano le disposizioni dell’articolo 33, comma 7, lettera a), e comma 13; il titolare rimane soggetto alle sanzioni di cui al capo I del titolo VI;

     w bis) esercizio in proprio dell'attività di vendita o di somministrazione: qualsiasi attività di vendita di prodotti o di somministrazione di alimenti e bevande, anche se trattasi di attività che la legge esclude dal suo ambito di applicazione [9];

     w ter) sportello unico per le attività produttive (SUAP): lo sportello di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 ) e di cui alla legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 (Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale), e loro successive modifiche [10];

     w quater) imprese commerciali, turistiche e di servizio di piccolissime dimensioni: le imprese che rientrano nella definizione di microimpresa e realizzano un fatturato annuo oppure presentano un totale di bilancio annuo non superiori a 500.000 euro [11].

 

     Art. 3. (Settori merceologici). [12]

     1. Gli esercizi di vendita al dettaglio sono distinti nei seguenti settori merceologici:

a) settore alimentare;

b) settore non alimentare.

     2. La vendita dei farmaci di cui all'articolo 5 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 248/2006 , avviene secondo le modalità dell'articolo 2, comma 1, lettera w), fermo restando il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 5, comma 2, del decreto legge 223/2006 solo in capo al farmacista e i requisiti di cui all'articolo 7 della presente legge solo in capo al titolare. La mancata comunicazione comporta la sanzione di cui all'articolo 80, comma 2, quarto periodo.

 

     Art. 4. (Esclusioni).

     1. La presente legge non si applica nei confronti delle seguenti categorie:

     a) titolari di farmacie e direttori di farmacie delle quali i Comuni assumono l’impianto e l’esercizio, qualora pongano in vendita esclusivamente prodotti farmaceutici, specialità medicinali, dispositivi medici e presidi medico-chirurgici, nonché medici veterinari qualora pongano in vendita in forma diretta, con divieto di pubblicizzazione e di esposizione, prodotti attinenti alla salute e al benessere degli animali in cura;

     b) titolari di rivendite di generi di monopolio, qualora vendano esclusivamente generi di monopolio;

     c) associazioni dei produttori ortofrutticoli costituite ai sensi della legge 27 luglio 1967, n. 622 (Organizzazione del mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli), e successive modifiche;

     d) imprenditori agricoli, singoli o associati, i quali esercitino attività di vendita dei prodotti agricoli ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile e del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), e successive modifiche;

     e) titolari degli esercizi per la vendita di carburanti nonché degli oli minerali di cui all’articolo 1 del regolamento approvato con regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303 (Approvazione del regolamento per l’esecuzione del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, che disciplina l’importazione, la lavorazione, il deposito e la distribuzione degli oli minerali e dei loro residui), e successive modifiche; per vendita di carburanti si intende la vendita dei prodotti per uso di autotrazione, compresi i lubrificanti, effettuata negli impianti di distribuzione automatica di cui all’articolo 2 della legge regionale 6 marzo 2002, n. 8 (Nuove norme per la programmazione, razionalizzazione e liberalizzazione della rete regionale di distribuzione dei carburanti e per l’esercizio delle funzioni amministrative), e all’articolo 1, comma 2, della legge regionale 23 aprile 1990, n. 17 (Criteri per la fissazione degli orari di apertura e chiusura degli impianti stradali di distribuzione dei carburanti ai sensi dell’articolo 54, lettera d), del DPR 24 luglio 1977, n. 616), e successive modifiche;

     f) artigiani, iscritti nell’apposito albo, nonché loro consorzi, e industriali, e loro consorzi, per la vendita, nei locali di produzione o in locali a questi adiacenti, dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente dei beni accessori all’esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio; per gli industriali e loro consorzi è consentita la vendita di beni di propria produzione, sia prodotti in sito che in sede delocalizzata, di beni soggetti a lavorazione parziale o finitura e di beni, anche di diversa produzione, similari e accessori a quelli di propria produzione;

     g) pescatori e cooperative di pescatori, nonché cacciatori, singoli o associati, che vendano al pubblico, al dettaglio, i prodotti ittici e la cacciagione provenienti esclusivamente dall’esercizio della loro attività, e coloro che esercitino la vendita dei prodotti da essi direttamente raccolti su terreni soggetti a usi civici nell’esercizio dei diritti di raccolta;

     h) chi vende o espone per la vendita le proprie opere d’arte, nonché quelle dell’ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica o informativa, realizzate anche mediante supporto informatico;

     i) chi cura il fallimento per la vendita dei beni del fallito nell’ambito delle procedure fallimentari;

     j) espositori a mostre e fiere campionarie per la vendita dei prodotti esposti ai visitatori e per la durata delle manifestazioni espositive;

     k) enti pubblici, fondazioni, organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), associazioni e soggetti promotori di manifestazioni politiche, religiose, culturali, turistiche e sportive per la vendita al pubblico effettuata nelle proprie sedi o nell’ambito delle rispettive funzioni o attività istituzionali;

     l) titolari o gestori di esercizi ricettivi per la vendita di merci effettuata agli alloggiati nelle proprie strutture;

     m) parrucchieri ed estetisti per la vendita di prodotti connessi alla loro attività;

     n) gestori di teatri, cinematografi e promotori di manifestazioni culturali, sportive, politiche, religiose e similari, per le vendite effettuate in occasione di tali rappresentazioni o manifestazioni;

     o) gestori di musei pubblici e privati per la vendita di merci effettuata in tali luoghi;

     o bis) gestori dei punti informativi di cui agli articoli 7 e 8 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive) [13].

 

CAPO II

Esercizio dell’attività

 

     Art. 5. (Requisiti morali e professionali).

     1. Ai fini della tutela del consumatore, l’esercizio, in qualsiasi forma, dell’attività commerciale e di somministrazione di alimenti e bevande, è consentito solo a chi sia in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente [14].

     2. [L’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato all’iscrizione al registro degli esercenti il commercio (REC), di cui all’articolo 1 della legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio), e successive modifiche, e all’articolo 2 della legge 25 agosto 1991, n. 287 (Aggiornamento della normativa sull’insediamento e sull’attività dei pubblici esercizi), e successive modifiche. Con riferimento ai requisiti morali per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande trova applicazione la citata legge 287/1991] [15].

     3. L’accertamento dei requisiti è effettuato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), e successive modifiche.

     4. La verifica dei requisiti soggettivi relativi alle attività di commercio all’ingrosso è di competenza delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura cui va comunicata l'iscrizione ai fini dell'esercizio dell'attività all'ingrosso [16].

 

     Art. 6. (Requisiti morali e condizioni ostative) [17]

     1. Non possono esercitare l'attività commerciale in sede fissa o sulle aree pubbliche, nonché l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 71, commi da 1 a 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno), e successive modifiche, ivi compresa l'ipotesi in cui la sentenza di condanna sia stata emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

 

     Art. 7. (Requisiti professionali).

     1. L’esercizio dell’attività commerciale in sede fissa o sulle aree pubbliche di prodotti non alimentari è subordinato al possesso dei soli requisiti morali [18].

     2. L'esercizio dell'attività commerciale in sede fissa o sulle aree pubbliche di prodotti alimentari, nonché della somministrazione di alimenti e bevande, ancorché svolto nei confronti di una cerchia limitata di persone in locali non aperti al pubblico, è subordinato al possesso di uno dei requisiti di cui all'articolo 71, commi 6 e 6 bis, del decreto legislativo 59/2010 [19].

     3. Quanto prescritto all'articolo 71, comma 6, lettera c), del decreto legislativo 59/2010, viene attestato dall'istituto che ha rilasciato il titolo [20].

     4. E' riconosciuta validità ai requisiti professionali maturati o riconosciuti ai sensi dell'ordinamento delle altre Regioni [21].

 

     Art. 8. (Corsi professionali).

     1. I corsi professionali di cui all'articolo 71, comma 6, lettera a), del decreto legislativo 59/2010, vengono organizzati dal Centro di assistenza tecnica alle imprese del terziario (CATT FVG) e dai Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali (CAT), senza delega ad altri soggetti, ferme restando le competenze degli organismi di formazione professionale ai sensi dell'articolo 71, comma 6, lettera c), del decreto legislativo 59/2010 [22].

     1 bis. I corsi professionali di cui all'articolo 5 della legge 3 maggio 1985, n. 204 (Disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio), e di cui all'articolo 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39 (Modifiche ed integrazioni alla legge 21 marzo 1958, n. 253, concernente la disciplina della professione di mediatore), vengono organizzati dal CATT FVG e dai CAT [23].

     2. Con regolamento regionale, da emanarsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, vengono stabilite le modalità di organizzazione, la durata e le singole materie dei corsi di cui all’articolo 7, fermo restando che tra le materie d'insegnamento va inclusa la normativa sulla ludopatia di cui alla legge regionale 14 febbraio 2014, n. 1 (Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate), e ferma restando la conoscenza della lingua italiana, secondo le prescrizioni di cui alla legge vigente e fermo restando che il 50 per cento del numero di ore di durata del corso è dedicato alle materie idonee a garantire l'apprendimento delle disposizioni relative all'igiene e alla sicurezza alimentare e dei prodotti, nonchè alla tutela della salute e della sicurezza del consumatore, in base anche a quanto stabilito dal codice del consumo [24].

     3. Il CATT FVG e i CAT possono organizzare e gestire corsi facoltativi e a tal fine istituiscono un libretto di registrazione dei corsi di aggiornamento frequentati dagli operatori del settore [25].

     3 bis. I CAT e il CATT FVG, ai sensi del comma 1, possono organizzare anche corsi di formazione a distanza (modalità FAD), a esclusione delle materie attinenti salute, sicurezza e informazione del consumatore, riguardanti aspetti igienico - sanitari, e fermo restando che l'esame abilitante è svolto obbligatoriamente alla presenza della commissione d'esame. Tale modalità di formazione a distanza può essere utilizzata anche per i corsi professionali di cui all' articolo 5 della legge 3 maggio 1985, n. 204 (Disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio), e di cui all'articolo 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39 (Modifiche ed integrazioni alla legge 21 marzo 1958, n. 253, concernente la disciplina della professione di mediatore), organizzati dal CATT FVG e dai CAT ai sensi del comma 1 bis [26].

     3 ter. L'obbligatoria conoscenza della lingua italiana, sia scritta che orale, di cui al comma 2 è accertata dai CAT ovvero dal CATT FVG sulla base del test di conoscenza previsto dalla normativa di cui al Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER), livello base A1. Il test d'ingresso non occorre ove il soggetto sia in possesso di documentazione attestante la conoscenza delle lingua italiana [27].

 

     Art. 9. (Commissione d’esame).

     1. A conclusione del corso previsto all’articolo 8, comma 1, l’idoneità dei candidati è accertata da commissioni costituite presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nominate dalla giunta camerale per una durata di cinque anni, e composta da:

     a) il Segretario generale camerale o un suo sostituto, con funzioni di presidente;

     b) un funzionario della Regione o un suo sostituto;

     c) un rappresentante del CATT FVG o del CAT che ha organizzato il corso o un suo sostituto;

     d) un esperto in materia igienico-sanitaria degli alimenti o un suo sostituto;

     d bis) un esperto in materia di normativa di cui alla legge regionale 1/2014 o un suo sostituto [28];

     e) un esperto in merceologia o un suo sostituto;

     f) un rappresentante delle associazioni di tutela dei consumatori [29].

     1 bis. Possono essere designati più soggetti in sostituzione dei componenti di cui al comma 1 [30].

 

     Art. 9 bis. (Commissione esaminatrice relativa ai corsi professionali per agenti e rappresentanti di commercio) [31]

     1. Le prove finali dei corsi professionali, istituiti e organizzati nella Regione Friuli Venezia Giulia per l'abilitazione all'esercizio dell'attività di agente e rappresentante di commercio di cui alla legge 3 maggio 1985, n. 204 (Disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio), sono svolte dinanzi a commissioni territoriali d'esame nominate ai sensi della legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale) [32].

     2. Le commissioni di cui al comma 1 sono costituite per la durata di cinque anni con la seguente composizione:

a) il Direttore centrale della struttura direzionale dell'Amministrazione regionale competente in materia di commercio o suo delegato;

b) un rappresentante designato dal Ministero competente in materia di istruzione;

c) un rappresentante designato dal Ministero competente in materia politiche del lavoro;

d) un rappresentante del CATT FVG o del CAT che ha organizzato il corso;

e) un rappresentante dei docenti del corso;

f) un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori di riferimento per il CATT FVG o CAT che ha organizzato il corso;

g) un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro di riferimento per il CATT FVG o CAT che ha organizzato il corso;

h) un rappresentante della Camera di commercio competente per territorio, in relazione alle sede dei corsi.

     3. La commissione è presieduta dal Direttore centrale di cui al comma 2, lettera a), o suo delegato. Per ciascun componente effettivo di cui al comma 2, lettere da b) a h), sono nominati due o più sostituti, designati con le medesime modalità.

     4. Ai componenti esterni della Commissione spetta un gettone di presenza il cui ammontare è determinato con deliberazione della Giunta regionale, oltre al rimborso delle spese nella misura prevista dalle norme vigenti per il personale regionale.

 

     Art. 10. (Titolarità dei requisiti). [33]

     1. I requisiti di cui all’articolo 6 devono essere posseduti dal titolare, dal legale rappresentante e da ogni altra persona specificatamente preposta all’attività commerciale e di somministrazione di alimenti e bevande. I requisiti di cui all’articolo 7 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, da altra persona specificatamente preposta all’attività commerciale e di somministrazione di alimenti e bevande. Il possesso dei requisiti è parimenti richiesto per tutti i preposti all’attività commerciale e di somministrazione di alimenti e bevande anche al di fuori della fattispecie di società. Qualora l’attività commerciale e di somministrazione di alimenti e bevande non sia esercitata direttamente dal titolare o dal legale rappresentante, il preposto deve essere in ogni caso nominato [34].

 

TITOLO II

COMMERCIO IN SEDE FISSA

 

CAPO I

Tipologia degli esercizi di vendita

 

     Art. 11. (Esercizi di vicinato).

     1. L’apertura, il trasferimento di sede, l’ampliamento e la concentrazione degli esercizi di vicinato entro i limiti stabiliti all’articolo 2, comma 1, lettera h), sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività al Comune.

     2. La segnalazione certificata di inizio attività deve contenere tutti i dati di cui all’articolo 2, comma 1, lettera s), con particolare riferimento all’ubicazione dell’esercizio e agli estremi del titolo abilitativo edilizio.

     3. [Al fine di salvaguardare il mantenimento di una rete distributiva nelle aree comprendenti i Comuni classificati montani per il totale della propria superficie censuaria e i Comuni inseriti in zone a svantaggio socio- economico di cui all’allegato B, gli esercizi di vicinato ubicati nelle aree suddette non possono essere oggetto di trasferimento per concentrazione in grandi strutture di vendita] [35].

 

     Art. 12. (Medie strutture di vendita).

     1. L’apertura, il trasferimento di sede, l’ampliamento e la concentrazione delle medie strutture aventi superficie di vendita non superiore a metri quadrati 400 sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività al Comune [36].

     2. L’apertura, il trasferimento di sede, l’ampliamento e la concentrazione delle medie strutture aventi superficie di vendita superiore a metri quadrati 400, sono soggetti ad autorizzazione del Comune per la quale è previsto il silenzio assenso, subordinato al possesso del titolo abilitativo edilizio e all’osservanza delle disposizioni di cui al comma 4 [37].

     3. [Con regolamento regionale, consultate le organizzazioni di categoria degli imprenditori commerciali, le associazioni di tutela dei consumatori, le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, nonché le associazioni dei Comuni, delle Province e delle Comunità montane, sentita la Commissione consiliare competente e l’Assemblea delle Autonomie locali, previo parere dell’Osservatorio regionale del commercio di cui all’articolo 84, sono emanate disposizioni in materia di urbanistica commerciale e di programmazione per le medie strutture di vendita al fine di:

     a) definire un modello territoriale generale della rete commerciale al dettaglio nella regione, finalizzato all’individuazione delle aree metropolitane e urbane omogenee, dei bacini sovracomunali di utenza e delle aree di minore consistenza demografica e socio-economica;

     b) determinare i requisiti minimi di uniformità dei procedimenti autorizzatori] [38].

     4. I Comuni, in conformità alle prescrizioni di cui al presente articolo, sentite le organizzazioni di categoria degli imprenditori commerciali, le organizzazioni sindacali e le associazioni di tutela dei consumatori, disciplinano il rilascio delle autorizzazioni amministrative per medie strutture di vendita. Tali criteri e modalità devono contenere in particolare i seguenti elementi [39]:

     a) urbanistici, in ordine alla delimitazione delle aree edificate, delle aree dei centri storici, e di quelle soggette a interventi di recupero e riqualificazione urbanistica, anche ai fini commerciali, nonché all’individuazione degli edifici soggetti a regime vincolistico;

     b) commerciali, in ordine all'allocazione ottimale degli esercizi sul territorio, con riguardo ai diversi settori merceologici, rilevando, in particolare:

1) la competitività degli esercizi allocati e da allocarsi sul territorio comunale, in relazione alla popolazione residente, alla popolazione gravitante per motivi di lavoro, di studio, di accesso ai servizi e ai flussi turistici, tenendosi conto anche delle altre forme di attività commerciali;

2) i livelli di accessibilità da parte dei consumatori, rilevandosi le caratteristiche del territorio, al fine di favorire l'armonica integrazione con le disponibilità di spazi pubblici o di uso pubblico, quali insediamenti residenziali, scolastici, universitari, sportivi, culturali, uffici pubblici e privati;

3) i livelli di sostenibilità del territorio comunale, o di sue specifiche zone, con particolare riguardo ai fattori di traffico e di inquinamento acustico e atmosferico;

4) l'assetto viario e delle infrastrutture di trasporto, quali stazioni ferroviarie, aeroporti e simili [40];

     c) [numerici, in ordine al numero delle nuove autorizzazioni amministrative rilasciabili per medie strutture di vendita nei diversi settori merceologici] [41].

     4 bis. I Comuni tengono conto, inoltre, dei seguenti specifici presupposti:

a) recupero o valorizzazione dei centri urbani e storici attraverso azioni che consentano di conseguire la priorità localizzativa degli esercizi commerciali nel centro storico e nelle aree urbane a esso esterne, eventualmente anche attraverso azioni e interventi partecipati dalle associazioni di categoria del settore distributivo finalizzati a garantire l'offerta di parcheggi a sostegno degli esercizi commerciali situati nella aree centrali storiche;

b) prescrizioni urbanistiche vigenti;

c) caratteristiche delle infrastrutture viarie;

d) struttura della rete distributiva;

e) assetti insediativi residenziali ad alta densità, soprattutto se carenti di adeguate infrastrutture di supporto [42].

     5. Il trasferimento di sede delle medie strutture può avvenire soltanto nell’ambito del territorio comunale.

     6. Fatto salvo quanto prescritto al comma 1, l'ampliamento della superficie di vendita delle medie strutture è comunque ammesso entro il limite massimo stabilito dall'articolo 2, comma 1, lettera i) [43].

 

     Art. 13. (Grandi strutture di vendita).

     1. L’apertura, l’ampliamento, il trasferimento di sede e la concentrazione delle grandi strutture di vendita, costituite da singoli esercizi o centri commerciali al dettaglio o complessi commerciali, sono soggetti ad autorizzazione del Comune in conformità a quanto previsto dal Piano comunale di settore del commercio [44].

     1 bis. Sono soggetti a SCIA, anche nelle more dell'approvazione del Piano comunale di settore del commercio, le aperture, i trasferimenti, le aggiunte di settore merceologico e gli ampliamenti che avvengono esclusivamente all'interno delle grandi strutture e che non comportano alcuna modifica della superficie complessiva di vendita, relativamente a ciascun settore merceologico già autorizzato [45].

 

     Art. 14. Condizioni [46]

     1. Ai fini della realizzazione di quanto previsto nel presente capo va dichiarato il rispetto di tutte le prescrizioni di cui alle normative di settore, con particolare riferimento all'indicazione dell'ubicazione dell'esercizio, anche se i locali sono ancora da realizzarsi, della superficie di vendita, del settore merceologico, del possesso dei requisiti soggettivi e del rispetto della normativa igienico - sanitaria, urbanistico - edilizia, ambientale e relativa alla destinazione d'uso dei locali, alla prevenzione incendi, alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, all'impatto acustico, nonché al superamento delle barriere architettoniche.

 

     Art. 14 bis. superficie di vendita [47]

     1. Nella SCIA o nell'autorizzazione comunale viene indicata la superficie di vendita per ogni singolo settore merceologico, con riferimento agli esercizi operanti nei settori alimentare e non alimentare, restando nella piena disponibilità dell'esercente la distribuzione merceologica all'interno della struttura di vendita.

     2. Per le attività svolte parzialmente o totalmente mediante l'utilizzo di suolo privato a cielo libero, il Comune determina l'area da considerarsi superficie di vendita relativamente a tale parte.

     3. La superficie di vendita a cielo libero si intende equiparata, a tutti gli effetti, alla superficie di vendita interna agli edifici, a esclusione dell'area destinata alla sola esposizione delle merci dove non sussista accesso di pubblico.

     4. Le superfici destinate al commercio all'ingrosso rimangono nettamente distinte dalle superfici destinate al commercio al dettaglio.

     5. Qualora uno stesso esercizio di vendita sia allocato sul territorio di più Comuni contermini, la competenza a ricevere la SCIA ovvero a rilasciare l'autorizzazione, nonché in materia di sanzioni amministrative, è del Comune su cui insiste la parte prevalente della superficie di vendita.

     6. Nel caso di esercizi di grande struttura il Comune sul cui territorio insiste la parte non prevalente della superficie di vendita rileva tale superficie come metratura di autorizzazione rilasciata e non disponibile.

     7. Ai fini di quanto prescritto ai commi 5 e 6 il Comune rilascia l'autorizzazione, previa intesa con gli altri Comuni interessati.

     8. Qualunque riduzione di superficie va comunicata al Comune che ha rilasciato il titolo autorizzativo.

     9. La riduzione della superficie che riqualifichi una grande struttura di vendita come media struttura o come esercizio di vicinato determina il ritorno in disponibilità della superficie autorizzata per grande struttura.

 

CAPO II

Urbanistica commerciale

 

     Art. 15. Piano comunale di settore del commercio [48]

     1. La pianificazione commerciale tiene conto delle esigenze di equilibrato e armonico sviluppo del sistema distributivo, di salvaguardia e sviluppo sostenibile del territorio e dell'ambiente, nonché dell'interesse dei consumatori. A tal fine limitazioni all'insediamento di esercizi di vendita possono essere stabilite solo per le seguenti motivazioni:

a) tutela del territorio e dell'ambiente, in particolare sotto il profilo dello sviluppo sostenibile, anche geografico, nonché sotto il profilo urbanistico, edilizio, incluso l'inquinamento acustico, architettonico, storico-culturale, di viabilità e la tutela della salute e ludopatia;

b) tutela del pluralismo e dell'equilibrio sul territorio tra le diverse tipologie distributive, anche attraverso il recupero e la salvaguardia delle piccole e medie imprese già operanti sul territorio, in particolare nelle zone periferiche, e di limitare tali strutture in funzione di tutela della qualità del territorio in generale e della sua vivibilità, di riqualificazione di zone all'interno del centro urbano e di servizio reso ai consumatori, mirando a ottenere una più omogenea distribuzione dei servizi e di fruizione delle infrastrutture, soprattutto nelle citate zone periferiche;

c) occupazionali, in ordine alla tutela dei lavoratori e delle lavoratrici del settore, anche prevedendo l'impegno del proponente ad assumere a tempo indeterminato una percentuale del personale impiegato fra lavoratori in mobilità e/o in cassa integrazione ovvero soggetti percettori della misura di inclusione attiva di cui alla legge regionale 15/2015 residenti nel Comune interessato o in quelli contermini.

     2. L'insediamento degli esercizi di vendita di grande struttura deve tendere all'equilibrio tra le aree urbane centrali e il contesto insediativo urbano complessivo, nel mantenimento della pluralità e della interconnessione tra le diverse funzioni del territorio, le destinazioni urbanistiche e le attrezzature infrastrutturali.

     3. Il Comune che intende collocare sul proprio territorio esercizi di vendita al dettaglio di grande struttura deve preventivamente approvare, ai sensi della normativa urbanistica vigente, un Piano di settore del commercio in cui sono individuate tutte le zone omogenee dove è consentito l'insediamento di tali esercizi, nel rispetto di quanto sancito in particolare dal presente capo. La mancata approvazione determina l'impossibilità di rilasciare autorizzazioni per esercizi di vendita al dettaglio di grande struttura.

     4. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento degli esercizi di vendita al dettaglio di grande struttura, con superficie coperta complessiva superiore a 15.000 metri quadrati, oltre alla preventiva approvazione del Piano di settore del commercio da parte dei Comuni, sono assoggettati alle prescrizioni di cui all'articolo 17.

     5. Il Piano comunale di settore del commercio, in armonia con gli strumenti di pianificazione territoriale generale:

a) delimita le aree edificate, le aree dei centri storici, le aree soggette a interventi di recupero e riqualificazione urbanistica e commerciale; individua gli edifici soggetti a regime vincolistico e le zone omogenee destinate all'allocazione delle grandi strutture di vendita, nell'osservanza dei criteri di cui al comma 7;

b) determina le superfici destinabili alle grandi strutture di vendita per singola zona omogenea, nel rispetto della superficie massima destinabile alle attività commerciali al dettaglio, per singolo settore merceologico, in base a quanto stabilito dagli strumenti urbanistici comunali, nonché nel rispetto, in particolare, di quanto sancito al comma 1;

c) riproduce ovvero recepisce il contenuto di accordi di programma esistenti al momento ovvero successivi al momento dell'adozione del Piano comunale di settore del commercio e dei quali il Comune è stato parte contraente.

     6. Nella scelta della localizzazione degli esercizi di vendita di grande struttura sono privilegiate le aree con elevato livello di accessibilità agli assi viari primari e secondari esistenti, con forte livello relazionale e di comunicazione con le aree urbane centrali e con rilevante interconnessione con altri servizi e poli di attrazione rivolti all'utenza commerciale.

     7. Fermo restando quanto sancito dall'articolo 63 quinquies della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), i criteri di indirizzo per la scelta di localizzazione devono essere informati:

a) alla salvaguardia e alla razionalizzazione della funzionalità della rete viaria primaria e secondaria;

b) alla congruenza ambientale dell'intervento previsto con l'osservanza dei valori storico-architettonici, culturali, paesaggistici, naturalistici e insediativi del contesto, della tutela della salute e ludopatia e dell'impatto acustico.

     8. Per le finalità di cui al comma 7, lettera a), non è ammissibile la localizzazione lungo assi viari non ancora interessati da consistenti insediamenti commerciali o produttivi, ovvero ove esistano condizioni di difficile accessibilità, qualora non siano previste espressamente soluzioni tecniche atte a rimuovere i fenomeni di congestione già esistenti, nel rispetto dell'armonia con le caratteristiche del contorno insediativo. Le opere di raccordo con la viabilità relative alle grandi strutture di vendita devono essere completate antecedentemente all'attivazione dell'attività commerciale. Tali opere devono in ogni caso assicurare scorrevolezza negli accessi in entrata e uscita, garantendo piste di decelerazione e arretramenti dell'edificato tali da consentire la realizzazione di corsie laterali di servizio.

     9. Gli elaborati del Piano di settore, con riferimento ai criteri di localizzazione di cui al comma 7, in particolare, contengono:

a) la valutazione dei tipi di traffico interessanti l'asse viario, del grado di congestione dello stesso, della previsione e realizzabilità di interventi infrastrutturali in grado di migliorare sostanzialmente la situazione viabilistica esistente;

b) la valutazione delle caratteristiche tecniche dell'asse viario interessato, della compatibilità delle localizzazioni di attività commerciali rispetto a tali caratteristiche, della previsione e realizzabilità di interventi di miglioramento degli elementi di compatibilità;

c) la valutazione delle tipologie degli esercizi e degli insediamenti commerciali, tenendo conto dei generi di vendita di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c), d) ed e), rispetto alla quantità di traffico indotta dagli stessi e ai suoi effetti sugli aspetti di cui alle lettere a) e b);

d) l'indicazione di soluzioni tecniche atte a garantire la salvaguardia della fluidità del traffico, anche tramite accessi differenziati per l'entrata e l'uscita o sistemi che escludano attraversamenti di corsia, fermo restando che per gli esercizi con superficie coperta complessiva superiore a 5.000 metri quadrati le soluzioni tecniche escludono attraversamenti di corsia sia in entrata, che in uscita dalla rete viaria interessante l'ambito territoriale in cui s'intende localizzare l'esercizio commerciale;
e) la documentazione atta a dimostrare la congruenza ambientale e paesaggistica degli interventi proposti, nonché una verifica di impatto delle reti tecnologiche di smaltimento e di approvvigionamento.

     10. Le valutazioni di cui al comma 9, lettere a), b), c) e d), sono operate tramite specifici studi redatti secondo le modalità indicate nell'allegato B.

     11. La congruità commerciale dei Piani comunali di settore del commercio alla vigente normativa è verificata dalla Direzione centrale competente in materia di attività produttive qualora richiesta dalla Direzione centrale competente in materia di pianificazione territoriale, nel rispetto di quanto sancito, in particolare, dall'articolo 63 quinquies, comma 7, lettera d), della legge regionale 5/2007 .

     12. Ai fini della programmazione e pianificazione territoriale di livello sovracomunale di cui all'articolo 26, comma 1, lettera g), della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), i Comuni procedono alla formazione del Piano di settore del commercio in forma associata. In tale ipotesi, il Piano di settore del commercio approvato dai singoli Consigli Comunali è trasmesso all'Unione territoriale intercomunale di riferimento, la quale entro sessanta giorni dal ricevimento esprime un parere vincolante in merito alla coerenza delle previsioni del piano medesimo con gli indirizzi generali delle politiche amministrative contenute nel Piano dell'Unione. Fatta eccezione per i Comuni montani, la base demografica minima da raggiungere fra i Comuni che intendono formare il Piano di settore del commercio in forma associata, è fissata nel limite di 30.000 abitanti.

 

     Art. 16. (Localizzazione degli esercizi commerciali).

     1. Gli esercizi di vicinato possono essere allocati in ogni zona urbanisticamente compatibile.

     2. Gli esercizi di media struttura possono essere allocati:

     a) senza vincolo di destinazione di zona omogenea propria a destinazione commerciale, solo nell’ambito delle aree di cui all’articolo 12, comma 4, lettera a);

     b) con vincolo di individuazione di zona omogenea propria a destinazione commerciale in tutte le altre aree.

     3. Gli esercizi di vendita di grande struttura possono essere insediati nelle zone previste dal Piano comunale di settore del commercio, nel rispetto dei criteri individuati all’articolo 15, commi 6, 7 e 8.

     4. [La previsione degli esercizi di vendita di grande struttura con superficie coperta complessiva superiore a metri quadrati 15.000 è ammessa nei limiti previsti dal Piano regionale per la grande distribuzione] [49].

     5. Gli esercizi di vendita dei generi non alimentari a basso impatto, considerati la contenuta frequenza di acquisto e il limitato impatto viabilistico, possono essere allocati anche nelle zone urbanistiche omogenee a destinazione industriale o artigianale qualora previsto dallo strumento urbanistico comunale [50].

     5 bis. La somministrazione al pubblico di prodotti agroalimentari d'origine protetta (DOP) e dei vini delle zone di origine controllata (DOC) è ammessa negli edifici destinati alla produzione dei beni stessi e nelle pertinenti superfici aperte al pubblico, anche in deroga allo strumento urbanistico generale, purché sia garantita quale standard a parcheggio una superficie non inferiore al 50 per cento della superficie destinata alla somministrazione [51].

     5 ter. La superficie destinata alla somministrazione di cui al comma 5 bis non può essere superiore alla superficie utile interessata dall'attività di produzione e non può comunque eccedere la metratura degli esercizi di vicinato [52].

 

     Art. 17. Strumenti attuativi previsti per grandi strutture di vendita con superficie coperta complessiva superiore a 15.000 metri quadrati [53]

     1. Le previsioni urbanistiche del Piano comunale di settore del commercio per insediamenti di grandi strutture di vendita con superficie coperta complessiva superiore a 15.000 metri quadrati, sono attuate mediante apposito Piano regolatore particolareggiato di iniziativa privata ovvero Piano attuativo comunale (PAC) anche qualora la grande struttura di vendita con superficie coperta complessiva superiore 15.000 a metri quadrati sia allocata sul territorio di più Comuni contermini.

     2. I Piani di cui al comma 1 sono sottoposti a parere vincolante della Regione, che si esprime in relazione alla verifica del recepimento delle condizioni di sostenibilità urbanistico commerciale stabilite dal Piano comunale di settore del commercio, entro il termine di settantacinque giorni.

 

     Art. 18. (Modalità di applicazione degli standard urbanistici per le aree da riservare a parcheggio per gli esercizi commerciali).

     1. Gli standard urbanistici delle aree da riservare a parcheggio per gli esercizi commerciali sono stabiliti dagli strumenti urbanistici comunali, nel rispetto della normativa vigente, secondo quanto prescritto in particolare all'allegato B bis [54].

     2. È ammesso reperire le aree da destinare a parcheggio alle distanze indicate dall'articolo 3, comma 2, lettera c), della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia). È ammesso rendere disponibili tali aree anche in regime di convenzionamento con i proprietari o gestori di parcheggi pubblici o privati, fermo restando il rispetto del limite minimo di posti auto previsti dagli standard urbanistici [55].

     3. Nelle zone destinate all’insediamento di esercizi di grande distribuzione la consistenza dei parcheggi deve essere progettata complessivamente per tutta la relativa superficie, mediante la previsione e realizzazione di aree verdi attrezzate, alberature, percorsi pedonali e ciclabili che migliorino la qualità dell’insediamento assicurando continuità con le eventuali zone limitrofe commerciali, produttive o di servizio.

     4. I titolari di grandi strutture di vendita già insediate devono uniformarsi alle prescrizioni di cui al comma 3, relativamente alle aree destinate a parcheggio, nel caso in cui chiedano ampliamenti della superficie di vendita esistente alla data di entrata in vigore della presente legge. Tale prescrizione non si applica agli ampliamenti della superficie di vendita esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, operati dai titolari di grandi strutture di vendita già insediate, ubicate in aree pedonali o in zone soggette a traffico limitato o in centro storico.

     5. Per i nuovi insediamenti di medie strutture di vendita localizzati all’interno dei centri storici, gli standard urbanistici delle aree da riservare a parcheggio possono essere ridotti del 50 per cento dall’Amministrazione comunale, anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti.

     6. Per gli esercizi di vendita al dettaglio di generi non alimentari a basso impatto, gli standard di cui al comma 1 possono essere ridotti fino a un massimo del 70 per cento, fermo restando l’obbligo di ripristinarne l’osservanza, ovvero di attuare una corrispondente riduzione della superficie di vendita in caso di mutamento di settore merceologico.

     6 bis. Gli standard di cui al comma 1 possono essere ridotti fino a un massimo del 60 per cento per gli esercizi commerciali in Zona O1 - Silos per il recupero e il riuso del complesso "Magazzino Silos", oggetto dell'accordo di programma tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, il Comune di Trieste, la Soprintendenza per i beni culturali e ambientali del Friuli Venezia Giulia, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, la SILOS SpA e Rete Ferroviaria Italiana SpA [56].

 

CAPO III

Altre forme di vendita

 

     Art. 19. (Vendita negli outlet) [57]

     1. La denominazione di outlet, può essere impiegata nelle insegne, nelle ditte, nei marchi e nella pubblicità riferita all'attività commerciale.

     2. I prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m), sono tenuti separati dalle altre merci.

     3. Gli operatori devono comunicare la natura dei prodotti mediante cartelli o altri adeguati supporti informativi ben visibili al pubblico, collocati all'interno dei propri locali.

     4. I soggetti titolari di outlet sono tenuti a rispettare le norme inerenti la disciplina dei prezzi, le vendite straordinarie e promozionali.

 

     Art. 20. (Disciplina dei mercati agroalimentari all’ingrosso).

     1. I mercati agroalimentari all’ingrosso sono gestiti come servizi di interesse pubblico in modo da assicurare la libera formazione del prezzo delle merci, nell’osservanza delle norme vigenti in materia di commercializzazione e in materia igienico-sanitaria.

     2. I mercati agroalimentari all’ingrosso possono essere istituiti o gestiti dai Comuni o da altri enti pubblici territoriali, nonché da società per azioni o da società consortili per azioni.

     3. I mercati agroalimentari all’ingrosso sono caratterizzati da:

     a) posizione baricentrica rispetto alle vie di comunicazione e ai centri di servizi;

     b) adiacenza ad aree idonee all’insediamento di attività connesse integrative e funzionali all’attività dei mercati stessi;

     c) dotazione di aree riservate alle produzioni agroalimentari locali.

     4. La realizzazione dei mercati agroalimentari all’ingrosso è subordinata al rispetto delle norme di generale applicazione con riferimento agli insediamenti e all’edificazione di immobili destinati ad attività commerciali.

     5. Con regolamento comunale sono disciplinate le modalità di costituzione e l’attività dei mercati agroalimentari all’ingrosso, con particolare riguardo a [58]:

     a) requisiti strutturali e organizzativi minimi;

     b) modalità per l’adeguamento ai requisiti di cui alla lettera a) da parte delle strutture già operative;

     c) criteri per l’assegnazione degli spazi di vendita;

     d) modalità di adozione del regolamento del mercato e materie oggetto del regolamento medesimo;

     e) categorie di venditori e acquirenti ammessi alle negoziazioni;

     f) modalità di vendita all’asta e disciplina delle borse merci.

 

     Art. 21. (Spacci interni).

     1. Le amministrazioni pubbliche, le imprese e i circoli privati, le cooperative di consumo e i loro consorzi, le associazioni di volontariato, le ONLUS, le associazioni e le cooperative senza fini di lucro, possono esercitare la vendita al dettaglio a favore rispettivamente dei propri dipendenti, dei propri soci e dei familiari, in locali non aperti al pubblico, di superficie non superiore a metri quadrati 250 e privi di accesso diretto dalla pubblica via.

     2. L’attivazione dell’esercizio è soggetta a segnalazione certificata di inizio attività, nella quale devono essere dichiarati la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 5 in capo alla persona preposta alla gestione dello spaccio, il rispetto delle norme igienico-sanitarie relativamente ai locali, il settore merceologico, l’ubicazione e la superficie di vendita.

     3. Ai soggetti ammessi all’acquisto nei locali di cui al comma 1 deve essere rilasciata apposita tessera e i loro nominativi devono essere annotati in un apposito registro.

     4. Il requisito del mancato accesso diretto dalla pubblica via è richiesto solo per i locali operanti successivamente al 31 dicembre 1998.

 

     Art. 22. (Distribuzione automatica).

     1. La vendita al dettaglio a mezzo di apparecchi automatici, nel caso in cui non sia effettuata direttamente dall’esercente all’interno dell’esercizio di vendita o nelle sue immediate adiacenze, è soggetta alla segnalazione certificata di inizio attività.

     2. Nella segnalazione certificata di inizio attività devono essere dichiarati la sussistenza per il richiedente dei requisiti di cui all'articolo 5, il settore merceologico e l'ubicazione dell'impresa [59].

     2 bis. L'installazione dei distributori automatici su area pubblica è soggetta all'osservanza delle norme sull'occupazione del suolo pubblico [60].

     3. La vendita al dettaglio mediante apparecchi automatici in apposito locale a essa adibito in modo esclusivo è considerata come apertura di un esercizio di vendita al dettaglio ed è soggetta alle norme di cui agli articoli 11, 12 e 13.

     4. La vendita di alimenti e bevande a mezzo apparecchi automatici deve essere esercitata in conformità alla vigente normativa igienico-sanitaria.

     5. La vendita al dettaglio a mezzo di apparecchi automatici esercitata dalle farmacie deve riguardare esclusivamente i generi speciali compresi nella specifica tabella di cui all’allegato A, con esclusione dei medicinali, e deve essere effettuata esclusivamente all’interno della farmacia o nelle sue immediate adiacenze.

 

     Art. 23. (Vendita per corrispondenza o altri sistemi di comunicazione).

     1. La vendita al dettaglio per corrispondenza, inclusa la vendita per corrispondenza su catalogo, o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione è soggetta alla segnalazione certificata di inizio attività al Comune nel quale l'esercente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività [61].

     2. Alle vendite di cui al comma 1 si applica l’articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), e successive modifiche.

 

     Art. 24. (Vendita diretta al domicilio dei consumatori o mediante contratti negoziati fuori dai locali commerciali).

     1. La vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori è soggetta a segnalazione certificata di inizio attività al Comune nel quale l'esercente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività [62].

     2. Alle vendite di cui al comma 1 si applica l’articolo 19 del decreto legislativo 114/1998, e successive modifiche.

 

     Art. 25. (Esercizi che effettuano la vendita a soggetti diversi dal consumatore finale).

     1. Gli esercizi commerciali all’ingrosso, inclusi i «cash and carry» e le tipologie similari, svolgono la loro attività di vendita esclusivamente nei confronti di commercianti, di comunità, di utilizzatori professionali e di grandi consumatori.

     2. La limitazione di cui al comma 1 deve essere esposta in forma visibile all’ingresso degli esercizi ed esplicitata in tutte le informazioni promozionali e pubblicitarie.

 

     Art. 26. (Disposizioni concernenti il commercio equo e solidale). [63]

     1. Per commercio equo e solidale si intende la vendita al dettaglio dei beni di cui all’articolo 2, comma 1, lettere c) e d), provenienti esclusivamente dai Paesi in via di sviluppo, secondo i criteri contenuti nella risoluzione del Parlamento europeo del 19 gennaio 1994 (Risoluzione sulla promozione del commercio equo e solidale fra Nord e Sud), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. C 044 del 14 febbraio 1994.

     2. Le attività del commercio equo e solidale possono essere svolte esclusivamente da associazioni di volontariato, ONLUS, associazioni e cooperative senza fine di lucro e altri enti non commerciali, con l’osservanza delle disposizioni concernenti gli esercizi di vicinato e di quelle relative al possesso dei requisiti soggettivi di cui agli articoli 5, 6, 7 e 10. Le attività del commercio equo e solidale non possono essere svolte da imprese individuali e società.

     3. Ai soggetti individuati al comma 2 è consentita la vendita dei beni commercializzati anche non in sede fissa in occasione di manifestazioni, fiere e altre iniziative promozionali, in deroga alle disposizioni sul commercio sulle aree pubbliche, fermo restando che tali soggetti sottostanno alla medesima disciplina prevista per gli altri operatori nelle fiere, qualora compatibile. Nella determinazione delle aree destinate alle fiere di cui all’articolo 50, i Comuni riservano una parte delle aree medesime per i soggetti di cui al comma 2, che siano in possesso del decreto di cui al comma 4, in deroga ai criteri di priorità per l’assegnazione delle aree predette di cui all’articolo 50, commi 4 e 5.

     4. Agli esercizi ove si effettui la vendita al dettaglio di beni che, almeno per l’80 per cento del volume d’affari, facciano parte del circuito del commercio equo e solidale, è conferita la denominazione di «Bottega del Mondo» con decreto del Direttore centrale competente in materia di commercio, previa verifica dei requisiti previsti [64].

     5. La domanda di conferimento della denominazione di «Bottega del Mondo» va presentata alla Direzione centrale competente in materia di commercio, completa di tutti i dati identificativi del soggetto di cui al comma 2, incluso il possesso dei requisiti morali e professionali, nonché di tutti i dati identificativi dell’esercizio per il quale si intende ottenere la denominazione. Alla domanda vanno allegati, in particolare, copia dell’atto costitutivo e dello statuto, nonché dichiarazione sostitutiva di atto notorio, dove si attesta di essere a conoscenza delle prescrizioni regionali vigenti in materia di commercio equo e solidale. La domanda si considera accolta per silenzio assenso, se il provvedimento negativo non viene comunicato entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrente dalla data di presentazione della domanda stessa. In caso di accertamento definitivo della non conformità degli atti presentati alle disposizioni contenute nel presente articolo, la Direzione centrale competente in materia di commercio provvede con atto motivato di diniego, da comunicarsi al soggetto che ha inoltrato la domanda [65].

 

     Art. 27. (Commercio elettronico e certificazione di qualità).

     1. Per commercio elettronico si intendono le operazioni commerciali disciplinate dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 (Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico).

     2. La Regione promuove la certificazione di qualità, nonché lo sviluppo del commercio elettronico, organizzato da piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizi anche in associazione tra loro.

     3. Ai fini della protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza si applica il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185 (Attuazione della direttiva 97/7/CE relativa alla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza), e successive modifiche.

 

CAPO IV

Orari

 

     Art. 28. (Orari degli esercizi). [66]

     1. Gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio e degli altri punti fissi della rete distributiva, di cui all’articolo 21, comma 1, inclusi quelli gestiti da artigiani o da industrie agroalimentari per la vendita al pubblico dei prodotti alimentari di propria produzione, escluse le amministrazioni pubbliche, sono fissati dagli operatori responsabili delle relative imprese, nell’osservanza dei limiti stabiliti ai commi 2, 3 e 4.

     2. Gli esercizi di cui al comma 1 possono restare aperti dalle ore cinque alle ore ventitre per un massimo di tredici ore giornaliere.

     3. Per motivate esigenze di pubblico interesse relative all’ordine pubblico, alla viabilità, all’igiene ambientale, al decoro urbano e alla tutela della concorrenza, sentite le associazioni dei consumatori e le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori dipendenti, i Comuni, con regolamento, possono modificare la fascia oraria di apertura prevista al comma 2, nonché autorizzare gli esercizi di vicinato nei centri storici all’apertura per ventiquattro ore consecutive, anche con riferimento a specifiche tipologie di esercizi.

     4. I responsabili degli esercizi e degli altri punti fissi della rete distributiva indicati nel comma 1 devono comunicare gli orari giornalieri di effettiva apertura mediante cartelli o altri adeguati supporti informativi ben visibili al pubblico, collocati all’interno e all’esterno dei propri locali.

 

     Art. 29. (Giornate di chiusura degli esercizi) [67]

     1. L'esercizio del commercio al dettaglio in sede fissa è svolto senza limiti relativamente alle giornate di apertura e chiusura, a eccezione dell'obbligo di chiusura nelle seguenti giornate festive: 1 gennaio, Pasqua, lunedì dell'Angelo, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1 novembre, 25 e 26 dicembre.

 

     Art. 29. (Giornate di chiusura degli esercizi). [68]

     1. Ogni operatore commerciale può effettuare fino a due giornate di chiusura per riposo, nel corso della settimana.

     2. Gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa osservano la chiusura obbligatoria domenicale e festiva, fatto salvo quanto previsto al comma 3.

     3. Gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa possono derogare all'obbligo di chiusura di cui al comma 2:

a) nelle domeniche e festività del mese di dicembre;

b) fino a un massimo di venticinque giornate domenicali e festive, ulteriori a quelle del mese di dicembre, previa comunicazione al Comune dell'elenco delle giornate di apertura prescelte.

     4. Gli esercenti rendono noto al pubblico e alla clientela l'elenco di cui al comma 3, lettera b), mediante prospetto informativo esposto all'interno e comunque leggibile dall'esterno dei locali.

     5. Ogni modifica delle giornate di apertura prescelte e, comunque, nel rispetto del limite massimo di cui al comma 3, lettera b), è comunicata al Comune fino a quarantotto ore prima dell'apertura ed è riportata nel prospetto informativo, secondo le modalità di cui al comma 4.

     6. I Comuni determinano le modalità e i termini delle comunicazioni di cui ai commi 3, lettera b), 4 e 5.

     7. Gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa osservano comunque la chiusura obbligatoria nelle seguenti festività: 1 gennaio, 6 gennaio, Pasqua, lunedì dell'Angelo, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1 novembre, 25 e 26 dicembre.

 

     Art. 29 bis. (Ambito di applicazione dell'articolo 29) [69]

     1. Le disposizioni di cui all'articolo 29 trovano applicazione anche nei confronti di ogni singolo esercizio di vendita al dettaglio, di vicinato, di media o di grande struttura insediato in un centro commerciale al dettaglio o in un complesso commerciale a prescindere dalla modalità organizzativa ovvero dalla strutturazione aziendale del centro o del complesso medesimi, incluso l'outlet.

     2. [L'elenco delle giornate domenicali e festive prescelte per l'apertura ai sensi dell'articolo 29, comma 3, lettera b), è unico e uniforme per tutti gli esercizi di cui al comma 1 insediati nel centro commerciale al dettaglio ovvero nel complesso commerciale] [70].

 

     Art. 30. (Deroghe per le località a prevalente economia turistica) [71]

     1. Nei comuni classificati come località a prevalente economia turistica, gli esercenti determinano liberamente le giornate di chiusura degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa, anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 29 [72].

     2. [La disposizione di cui al comma 1 si applica anche:

a) agli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa allocati nella zona omogenea A del Piano regolatore generale comunale (PRGC) ovvero nei centri storici, così come previsti e riconosciuti negli strumenti urbanistici generali dei Comuni;

b) agli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa singoli in quanto non insediati in un centro commerciale al dettaglio o in un complesso commerciale ai sensi dell'articolo 29 bis con superficie di vendita non superiore a metri quadrati 400 allocati al di fuori delle zone omogenee A ovvero dei centri storici di cui alla lettera a), comunque nell'osservanza delle chiusure obbligatorie di cui all'articolo 29, comma 7] [73].

     3. Le località a prevalente economia turistica sono individuate nei comuni di Grado e Lignano Sabbiadoro. Con deliberazione della Giunta regionale, su domanda del Comune interessato, possono essere individuate ulteriori località a prevalente economia turistica, anche sulla base delle rilevazioni periodiche effettuate da PromoTurismoFVG. Possono ottenere tale qualificazione i Comuni, o particolari zone degli stessi, in cui si registra un rilevante afflusso turistico stagionale od occasionale correlato a particolari eventi ricorrenti di rilevante attrattività [74].

     3 bis. Con regolamento regionale sono stabiliti il procedimento per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 e il numero massimo di giornate in cui può essere disposta la deroga ai sensi del comma 3, tenuto anche conto della specificità degli eventi rilevanti e della diversa attrattività turistica connessa alle peculiari caratteristiche dei territori [75].

     3 ter. In sede di prima applicazione, la Giunta regionale, qualora diffuse esigenze organizzative dei Comuni ne attestino l'opportunità, può disporre per l'intero territorio regionale la sospensione dell'efficacia dell'articolo 29 per tutte o parte delle giornate ivi previste [76].

     3 quater. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui al comma 3 bis la Giunta regionale individua le località a prevalente economia turistica su domanda dei Comuni interessati e sulla base della documentazione presentata dagli stessi attestante la fruizione turistica dei territori [77].

     3 quinquies. Sono fatti salvi i provvedimenti di deroga già adottati prima dell'entrata in vigore della legge regionale 9 dicembre, n. 19 (Disposizioni per l'adeguamento e la razionalizzazione della normativa regionale in materia di commercio) [78].

 

     Art. 30 bis. (Modalità di modifica degli ambiti di cui agli allegati C e D). [79]

     [1. Ai fini di una maggiore omogeneizzazione dell’offerta commerciale sul territorio e per esigenze di uniformità di regolamentazione, gli ambiti di cui agli allegati C e D possono essere modificati con decreto del Presidente della Regione sulla base di un regolamento disciplinante criteri e parametri da approvarsi dalla Giunta regionale, sentito il Consiglio delle autonomie e la competente Commissione consiliare, in ogni caso garantendo eguale trattamento per i diversi capoluoghi di provincia.]

 

     Art. 31. (Esclusioni).

     1. La disciplina di cui al presente capo non si applica alle seguenti categorie di esercizi:

     a) le farmacie;

     b) le rivendite di generi di monopolio;

     c) gli esercizi interni alle strutture ricettive;

     d) gli esercizi commerciali situati nelle aree di servizio lungo le autostrade e nelle stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali;

     e) i punti vendita della stampa quotidiana e periodica;

     f) gli esercizi commerciali che vendono prevalentemente mobili e articoli di arredamento;

     g) gli esercizi commerciali che vendono prevalentemente libri;

     h) gli impianti di distribuzione carburante;

     i) le imprese artigiane o industriali non rientranti nell’articolo 28, comma 1, quando esercitano l’attività di vendita dei propri prodotti nei locali di produzione o in locali a questi adiacenti;

     j) gli esercizi commerciali che vendono autoveicoli in occasione di campagne dimostrative promosse direttamente dalle case produttrici;

     k) le rivendite di fiori.

     2. Si considerano prevalenti le attività esercitate su oltre metà della superficie di vendita o riguardanti oltre la metà del volume d’affari. La prevalenza viene accertata dal Comune.

 

CAPO V

Pubblicità dei prezzi e vendite straordinarie

 

     Art. 32. (Pubblicità dei prezzi).

     1. I prodotti esposti per la vendita al dettaglio, ovunque collocati, devono indicare in modo ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, mediante la collocazione di un cartello o di altre modalità idonee allo scopo. Il prezzo dei gioielli, degli oggetti d’arte e di antiquariato e degli altri prodotti di notevole valore economico può essere esposto solo all’interno dell’esercizio.

     2. Qualora prodotti identici dello stesso valore siano esposti insieme, è sufficiente l’uso di un unico cartello; negli esercizi commerciali, organizzati con il sistema di vendita del libero servizio, l’obbligo dell’indicazione del prezzo deve essere osservato in ogni caso per tutte le merci comunque offerte al pubblico.

     3. I prodotti dei quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi già impresso con caratteri ben leggibili sulla confezione, sono esclusi dall’applicazione del comma 2.

     4. Restano salve le disposizioni vigenti circa l’obbligo dell’indicazione del prezzo di vendita al dettaglio per unità di misura.

     5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 trovano applicazione anche con riferimento ai prodotti appartenenti ai generi speciali.

     5 bis. La temporanea mancanza di indicazione del prezzo, motivata da allestimento di vetrine, è ammessa esclusivamente nel caso in cui l'allestimento della vetrina, anche in un momento di chiusura dell'esercizio o di momentanea sospensione dell'attività con chiusura della porta di ingresso, sia effettivamente in corso e ciò sia comprovato dalla presenza di personale intento a tale operazione [80].

 

     Art. 33. (Disciplina delle vendite di liquidazione).

     1. Le vendite di liquidazione sono effettuate al fine di vendere in breve tempo le merci, presentando al consumatore l’acquisto come occasione particolarmente favorevole, a seguito di cessazione dell’attività commerciale, cessione dell’azienda, trasferimento di sede dell’azienda, trasformazione o rinnovo dei locali, trasformazione o rinnovo delle attrezzature.

     2. L'effettuazione della vendita di liquidazione va comunicata in via telematica al SUAP del Comune ove ha sede l'esercizio non meno di quindici giorni prima della data di inizio della vendita medesima. La comunicazione indica, in particolare, l'ubicazione dei locali in cui viene effettuata la vendita di liquidazione, la data di inizio e la durata della vendita medesima. Entro il giorno precedente all'inizio della vendita di liquidazione, è comunicato un elenco analitico delle merci poste in vendita, distinte per articoli, con l'indicazione del prezzo praticato ordinariamente e dello sconto o ribasso espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che si intende praticare nel corso della liquidazione [81].

     3. La cessione dell’azienda ricomprende tutte le fattispecie di trasferimento dell’azienda in proprietà o in gestione per atto tra vivi. Qualora la vendita di liquidazione sia stata comunicata per la cessazione dell’attività, è consentito, entro il termine di conclusione della vendita medesima, modificare il presupposto della cessazione in cessione; in tale ipotesi trova applicazione il comma 7, lettera b).

     4. La trasformazione o il rinnovo dei locali deve comportare l’esecuzione di rilevanti lavori di ristrutturazione o di manutenzione, che riguardino non meno del 60 per cento della loro superficie e comportino interventi strutturali, installazione o sostituzione di impianti tecnologici o servizi e che siano tali da determinare la chiusura dell’esercizio per non meno di venti giorni consecutivi.

     5. La trasformazione o il rinnovo delle attrezzature deve comportare l’esecuzione di rilevanti lavori di sostituzione di almeno il 60 per cento degli arredi e delle finiture e tali da determinare la chiusura dell’esercizio per non meno di venti giorni consecutivi.

     6. Non è consentita l’effettuazione delle vendite di liquidazione nell’ipotesi di cessione dell’azienda, nei casi in cui la cessione avvenga tra aziende controllate o collegate, quali definite all’articolo 2359 del codice civile.

     7. Alla comunicazione di cui al comma 2 devono essere allegati i seguenti atti, con riferimento alla relativa casistica:

     a) cessazione dell’attività: dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui si attesta di essere a conoscenza di quanto prescritto dal comma 13; qualora la vendita di liquidazione sia stata comunicata per la cessazione dell’attività, è anche consentito, entro il termine della conclusione della vendita medesima, procedere alla cessione dell’azienda: in tale ipotesi trovano applicazione le prescrizioni di cui alla lettera b);

     b) cessione dell’azienda: dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui si attesta di non rientrare nelle condizioni ostative di cui al comma 6 e di essere a conoscenza dei seguenti obblighi:

     1) la cessione deve avvenire entro quindici giorni dalla data di conclusione della vendita di liquidazione;

     2) una copia semplice dell’atto di cessione dell’azienda deve essere prodotta al Comune entro quindici giorni dall’avvenuta cessione;

     c) trasferimento di sede dell’azienda: dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui si attesta di essere a conoscenza dei seguenti obblighi:

     1) il trasferimento di sede deve avvenire, ai sensi del comma 14, entro il termine di tre mesi;

     2) la comunicazione di avvenuto trasferimento deve essere prodotta al Comune entro quindici giorni dal trasferimento medesimo;

     d) trasformazione o rinnovo dei locali: dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui si attesta di essere in regola con la normativa edilizia vigente, in relazione ai lavori da eseguirsi e che tali lavori, da illustrarsi in maniera specifica, riguardano interventi per non meno del 60 per cento della superficie dei locali e che comportano la chiusura dell’esercizio per non meno di venti giorni consecutivi; entro quindici giorni dall’effettuazione dei lavori, comunque da concludersi entro il termine di cui al comma 14, deve essere prodotta al Comune dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui si attesta l’avvenuto intervento e il possesso della relativa documentazione probante, anche di spesa;

     e) trasformazione o rinnovo dell’attrezzatura: dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui si attesta di disporre di un preventivo di spesa e che tali rinnovi, da illustrarsi in maniera specifica, riguardano interventi per non meno del 60 per cento delle attrezzature e delle finiture e che comporta una chiusura per non meno di venti giorni consecutivi; entro quindici giorni dall’effettuazione del rinnovo, comunque da concludersi entro il termine di cui al comma 14, deve essere prodotta al Comune dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui si attesta l’avvenuto intervento e il possesso della relativa documentazione probante, anche di spesa.

     8. Le vendite di liquidazione possono essere effettuate durante tutto l'anno per la durata comunicata dall'esercente [82].

     9. A decorrere dalla data di invio della comunicazione di cui al comma 2, è vietato introdurre nei locali o pertinenze dell’esercizio ulteriori merci, sia in conto acquisto sia in conto deposito, del genere di quelle per le quali viene effettuata la vendita di liquidazione e tale divieto permane fino alla realizzazione completa della fattispecie posta a base della possibilità di effettuare la vendita di liquidazione entro il termine di cui al comma 14.

     10. In tutte le comunicazioni pubblicitarie che si riferiscono alla vendita di liquidazione è fatto obbligo di indicare gli estremi della comunicazione di cui al comma 2.

     11. È vietata la vendita di liquidazione con la modalità del pubblico incanto.

     12. È obbligatoria l’esposizione del prezzo praticato ordinariamente e lo sconto o ribasso espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che si intende praticare nel corso della vendita di liquidazione e il prezzo finale.

     13. Nel caso di liquidazione per cessazione dell’attività commerciale, al termine della vendita il Comune revoca d’ufficio l’autorizzazione ovvero dispone la chiusura dell’esercizio, nei casi in cui questo sia attivabile su segnalazione certificata di inizio attività, con divieto al cessante di aprire una nuova attività nei medesimi locali per lo stesso settore merceologico cessato per i successivi dodici mesi.

     14. Fatte salve diverse disposizioni, gli eventi posti a base delle possibilità di effettuare le vendite di liquidazione devono realizzarsi entro tre mesi dalla fine delle vendite stesse.

 

     Art. 34. (Disciplina delle vendite di fine stagione). [83]

     1. Le vendite di fine stagione, denominate anche saldi, riguardano i prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento, qualora non vengano venduti entro un certo periodo di tempo.

     2. I periodi in cui possono essere effettuate le vendite di fine stagione invernale ed estiva, con riferimento ai prodotti di carattere stagionale o di moda, che non vengono venduti entro un certo periodo di tempo, sono così stabiliti in via generale:

a) vendite di fine stagione invernale: dal primo giorno feriale antecedente l'Epifania e fino al 31 marzo; quando il primo giorno feriale antecedente l'Epifania coincide con il lunedì, l'inizio dei saldi è anticipato al sabato;

b) vendite di fine stagione estiva: dal primo sabato di luglio al 30 settembre [84].

     2 bis. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di commercio, i periodi di cui al comma 2 possono essere modificati per specifiche esigenze correlate al periodo stagionale [85].

     3. La presentazione al pubblico della vendita di fine stagione deve esplicitamente contenere l'indicazione della natura di detta vendita, la data di inizio e la sua durata.

     4. E' obbligatorio esporre il prezzo praticato ordinariamente, lo sconto o ribasso espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che si intende praticare nel corso della vendita di fine stagione e il prezzo finale.

 

     Art. 35. (Disciplina delle vendite promozionali). [86]

     1. Le vendite promozionali, caratterizzate da sconti o ribassi diretti a presentare al consumatore l’opportunità dell’acquisto, sono effettuate per tutti o una parte dei prodotti merceologici e per periodi di tempo limitato determinati a facoltà dell’esercente.

     2. [Le vendite promozionali non possono essere effettuate nei quaranta giorni precedenti l’inizio dei saldi di cui all’articolo 34, comma 1] [87].

     3. [L’effettuazione delle vendite promozionali va comunicata al Comune mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, spedita con almeno cinque giorni di anticipo e indicante la loro data di inizio e la loro durata] [88].

     4. E’ obbligatoria l’esposizione del prezzo praticato ordinariamente e dello sconto o ribasso espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita e il prezzo finale praticato nel corso della vendita promozionale.

 

     Art. 36. (Vendite sottocosto).

     1. Per vendita sottocosto si intende la vendita al pubblico di uno o più prodotti effettuata a un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto, maggiorato dell’imposta sul valore aggiunto e di ogni altra imposta o tassa connessa alla natura del prodotto e diminuito degli eventuali sconti o contribuzioni riconducibili al prodotto medesimo purché documentati.

     2. Viene promossa la sottoscrizione e l’attuazione di codici di autoregolamentazione delle vendite di cui al comma 1 tra le organizzazioni rappresentative delle imprese produttrici e distributrici.

     3. Alle vendite sottocosto si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n. 218 (Regolamento recante disciplina delle vendite sottocosto, a norma dell’articolo 15, comma 8, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114), e successive modifiche.

 

     Art. 37. (Disposizioni comuni alle vendite straordinarie).

     1. La pubblicità relativa alle vendite, disciplinate agli articoli 33, 34, 35 e 36, deve essere presentata graficamente in modo non ingannevole per il consumatore e contenere un’informazione veritiera per quanto attiene sia la composizione merceologica, sia la qualità delle merci vendute, nonché gli sconti o ribassi praticati.

     2. [I messaggi pubblicitari devono indicare i contenuti delle comunicazioni al Comune di cui agli articoli 33, comma 2, e 35, comma 3, e citare espressamente gli estremi della loro spedizione o gli estremi del protocollo] [89].

     3. Nelle vendite regolate agli articoli 33, 34 e 35, le merci offerte devono essere presentate in maniera inequivocabilmente distinta e separata da quelle eventualmente poste in vendita alle condizioni ordinarie. Ove una tale separazione non sia possibile la vendita ordinaria dev’essere sospesa.

     4. Nel caso che per una stessa tipologia merceologica vengano praticati al consumatore prezzi di vendita diversi a seconda della varietà degli articoli che rientrano in tale tipologia, è fatto obbligo di indicare nel materiale pubblicitario ed espositivo tutti i prezzi con lo stesso rilievo tipografico e visivo.

     5. Nel caso venga indicato un solo prezzo, è fatto obbligo di vendere a quel prezzo tutti gli articoli che rientrano nella tipologia reclamizzata.

     6. È fatto obbligo di praticare nei confronti del consumatore i prezzi pubblicizzati senza limitazioni di quantità e senza alcun abbinamento di vendite, fino all’esaurimento delle scorte.

     7. È fatto obbligo di esporre un cartello indicante la dicitura «vetrina in allestimento» per il tempo necessario a sostituire i prezzi praticati ordinariamente con i prezzi dei prodotti in vendita alle condizioni di sconto o ribasso.

     8. L’esaurimento delle scorte di talune merci durante il periodo di vendita deve essere portato a conoscenza del consumatore con avvisi ben visibili dall’esterno del locale di vendita; gli organi di vigilanza hanno facoltà di controllo sull’effettivo esaurimento delle scorte.

     9. [La comunicazione al Comune prevista dall’articolo 35, comma 3, non è necessaria nel caso di vendita nelle farmacie e per corrispondenza] [90].

     10. Gli organi di vigilanza del Comune, muniti dell’apposita tessera di riconoscimento, hanno facoltà di accedere ai punti di vendita per effettuare i relativi controlli.

 

CAPO VI

Variazioni soggettive e oggettive del titolo

 

     Art. 38. (Sospensione e cessazione dell’attività).

     1. La sospensione dell’attività degli esercizi di vendita al dettaglio di vicinato, di media e grande struttura, qualora debba protrarsi per più di trenta giorni, è comunicata dagli operatori commerciali al Comune almeno dieci giorni prima del suo inizio.

     2. La sospensione di cui al comma 1 non può superare i dodici mesi. Nei casi di forza maggiore o di gravi e circostanziati motivi, l’operatore può chiedere preventivamente al Comune anche più di una volta l’autorizzazione a sospendere l’attività per periodi non superiori a sei mesi.

     3. La cessazione dell’attività degli esercizi di vendita, di cui al comma 1, dev’essere comunicata dall’esercente al Comune entro i trenta giorni successivi a quelli in cui si è verificata.

     4. In caso di cessazione conseguente a cessione dell’esercizio, il cessionario deve darne comunicazione al Comune nei termini di cui al comma 3, solo qualora la segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi dell’articolo 39, comma 2, venga presentata successivamente.

     5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle chiusure stagionali delle attività commerciali nelle località a prevalente economia turistica [91].

 

     Art. 39. (Subingresso).

     1. Il trasferimento in gestione o in proprietà degli esercizi commerciali di cui agli articoli 11, 12 e 13, per atto tra vivi o a causa di morte, è soggetto alla segnalazione certificata di inizio attività e comporta di diritto il trasferimento dell’esercizio a chi subentra, sempre che intervenga l’effettivo trasferimento dell’azienda e il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all’articolo 5.

     2. La segnalazione certificata di inizio attività deve essere presentata entro il termine di dodici mesi, decorrente dalla data del trasferimento dell’azienda, o, nel caso di subingresso per causa di morte, dalla data di acquisizione del titolo, pena l’applicazione di quanto disposto all’articolo 80, commi 9, lettera b), e 10, salvo proroga secondo il disposto di cui all’articolo 38, comma 2.

     3. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, è necessario che il dante causa sia lo stesso titolare dell’attività o il soggetto cui l’azienda sia stata trasferita dal titolare per causa di morte o per donazione e che il trasferimento dell’azienda avvenga entro il termine di cui al comma 2. L’erede o il donatario, qualora privi dei requisiti richiesti per l’esercizio dell’attività, possono anche trasferire in gestione l'azienda a un terzo soggetto [92].

     4. Il subentrante per causa di morte ha la facoltà di continuare l'attività del dante causa provvisoriamente e improrogabilmente per sei mesi, fermo restando quanto prescritto ai commi 2 e 3 [93].

     5. Nei casi di trasferimento della gestione di un esercizio, la segnalazione certificata di inizio attività da parte del cessionario ha effetto fino alla scadenza contrattualmente pattuita e il cedente, entro il termine di cui al comma 2, decorrente dalla stessa data ai fini del ritorno in disponibilità dell’azienda, deve presentare la segnalazione certificata di inizio attività.

 

TITOLO III

COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE

 

CAPO I

Disciplina del commercio sulle aree pubbliche

 

     Art. 40. (Definizioni).

     1. Ai fini della presente legge si intende per commercio sulle aree pubbliche, l’attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate:

     a) sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte. Sono aree pubbliche, le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, e ogni altra area di qualunque natura destinata a uso pubblico;

     b) su posteggi, insistenti sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità che vengano date in concessione all’operatore autorizzato all’esercizio dell’attività commerciale;

     c) nei mercati, istituiti sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, composte da più posteggi, attrezzate o meno e destinate all’esercizio dell’attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l’offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l’erogazione di pubblici servizi;

     d) in fiere e cioè in manifestazioni caratterizzate dall’afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private, delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati a esercitare il commercio sulle aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.

     2. Ai fini della presente legge si intende per:

     a) presenze in un mercato: il numero delle volte che l’operatore si è presentato nel mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere la propria attività;

     b) presenze effettive in una fiera: il numero delle volte che l’operatore ha effettivamente esercitato l’attività in tale fiera.

 

     Art. 41. (Ambito di applicazione).

     1. Le norme del presente titolo si applicano anche:

     a) agli industriali e agli artigiani che intendano esercitare il commercio sulle aree pubbliche dei loro prodotti, anche se l’attività di produzione è esercitata in forma itinerante o su posteggio;

     b) ai soggetti che intendano vendere o esporre per la vendita al dettaglio sulle aree pubbliche opere di pittura, di scultura, di grafica e oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico di cui alla normativa vigente;

     b bis) ai soggetti che esercitano l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e di rivendita della stampa quotidiana e periodica, in quanto compatibili con le specifiche disposizioni prescritte per le specifiche attività [94].

     2. Il presente titolo non si applica:

     a) a coloro che esercitano esclusivamente la vendita a domicilio ai sensi della normativa vigente;

     b) agli agricoltori i quali esercitano sulle aree pubbliche la vendita dei prodotti agricoli ai sensi del decreto legislativo 228/2001, ferme restando le disposizioni relative alla concessione dei posteggi. I medesimi soggetti devono comunque essere in possesso di documentazione probante la segnalazione certificata di inizio attività e il rispetto della normativa igienico-sanitaria [95].

     2 bis. [Trovano applicazione i criteri individuati in sede di Conferenza Unificata, ai sensi dell'articolo 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) e, per quanto compatibile e non diversamente disposto, i criteri dei documenti unitari delle Regioni e Province Autonome per l'attuazione della citata Intesa] [96].

     2 ter. I soggetti che esercitano il commercio sulle aree pubbliche sono sottoposti alle medesime disposizioni che riguardano le altre attività commerciali, di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande, in quanto compatibili con le specifiche disposizioni del presente titolo e del titolo VI [97].

     2 quater. Nell'adozione dei regolamenti disciplinati dal presente titolo, i Comuni danno attuazione alle forme di consultazione previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali) [98].

 

     Art. 42. (Esercizio dell'attività) [99]

     1. Il commercio sulle aree pubbliche può essere esercitato da persone fisiche, società di persone, società di capitali regolarmente costituite o cooperative:

a) su posteggi dati in concessione, per un periodo compreso tra i nove e i dodici anni, nel rispetto dei seguenti criteri di priorità, fermo restando che ulteriori criteri possono essere stabiliti dai Comuni nei regolamenti di cui all'articolo 48:

1) commercializzazione di prodotti tipici locali e del Made in Italy, inclusi i prodotti biologici o a km zero;

2) trasferimento del titolare dell'attività già presente nel mercato;

3) maggior numero di presenze nel mercato dove viene chiesta l'assegnazione del posteggio, in qualità di precario, secondo il disposto dell'articolo 49, comma 5;

4) anzianità storica dell'operatore derivante dalla data di rilascio del precedente titolo;

5) equilibrato rapporto tra tipologie alimentari e non alimentari [100];

b) su qualsiasi area purché in forma itinerante [101].

     2. L'esercizio dell'attività è soggetto a SCIA al SUAP del Comune sede del posteggio, oggetto della concessione, nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera a), ovvero al SUAP del Comune nel quale il richiedente intende avviare l'attività medesima, nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera b).

     3. Nella SCIA, in relazione alla quale va acquisito il DURC, l'interessato, in particolare, dichiara [102]:

a) di essere in possesso dei requisiti soggettivi;

b) il settore o i settori merceologici e, nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera a), gli estremi della concessione di posteggio; tale concessione non può essere rilasciata qualora non sia disponibile nel mercato il posteggio richiesto o altro posteggio adeguato alle attrezzature dell'operatore.

     4. L'esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettera a), comprende anche l'esercizio in forma itinerante del commercio sulle aree pubbliche nell'ambito del territorio regionale; l'esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettera b), comprende anche la vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.

     5. L'operatore che abbia già presentato la SCIA ai fini dell'esercizio ai sensi del comma 1, lettera b), non può presentare ulteriori SCIA per il commercio sulle aree pubbliche in forma esclusivamente itinerante, fatte salve le ipotesi di subingresso.

     6. Hanno validità nel territorio regionale anche le SCIA e le autorizzazioni presentate o rilasciate nelle altre Regioni ai sensi della normativa di settore del commercio sulle aree pubbliche.

     7. In occasione delle fiere o di altre riunioni straordinarie di persone possono essere concesse occupazioni temporanee di posteggio per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche. Esse sono valide soltanto per i giorni delle predette riunioni e sono rilasciate esclusivamente a chi possieda i requisiti, in ogni caso nei limiti dei posteggi appositamente previsti.

     8. Uno stesso soggetto può presentare contemporaneamente più SCIA, ai fini dell'esercizio del commercio sulle aree pubbliche, fermo restando il rispetto dei limiti e dei divieti previsti dalla normativa vigente.

     9. Le imprese commerciali di uno Stato membro dell'Unione europea, abilitate nel loro Paese allo svolgimento dell'attività sulle aree pubbliche, possono effettuare la medesima attività nel territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia con la sola esibizione del titolo autorizzativo originario, fatta salva l'osservanza delle norme igienico-sanitarie, delle norme che regolano l'uso del suolo pubblico e delle condizioni e modalità stabilite dal regolamento comunale e nel caso delle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi, il possesso dei requisiti di priorità è comprovato mediante la documentazione acquisita in base alla disciplina vigente nello Stato membro e avente la medesima finalità.

 

     Art. 43. (Prescrizioni specifiche per l'esercizio dell'attività [103]).

     1. L’esercizio del commercio sulle aree pubbliche è subordinato al rispetto delle condizioni e delle modalità stabilite dal regolamento del Comune nel cui territorio viene esercitato.

     2. Con il regolamento di cui al comma 1, l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche è vietato o sottoposto a condizioni particolari ai fini della salvaguardia delle zone aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale. In relazione a tali zone, i Comuni possono prevedere restrizioni specifiche alle tipologie merceologiche dei posteggi esistenti, sia per il settore alimentare che per il settore non alimentare, ovvero possono istituire mercati specializzati nella vendita di particolari prodotti, o nella somministrazione degli stessi, ovvero di entrambe, laddove si tratti di prodotti alimentari [104].

     2 bis. I titolari di posteggi ubicati in mercati di cui al comma 2, qualora pongano in vendita merceologie non conformi alle restrizioni prescritte, hanno l'onere di adeguarsi alle specializzazioni merceologiche deliberate dai Comuni entro sei mesi dall'entrata in vigore del regolamento comunale, pena la decadenza dalla concessione del posteggio [105].

     3. Possono essere stabiliti divieti e limitazioni all’esercizio anche per motivi di ordine pubblico, viabilità, di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse, relativamente sia all’attività svolta in forma itinerante, sia alla localizzazione dei posteggi nei mercati e nelle fiere, fermo restando che i Comuni non possono stabilire limitazioni e divieti per l’esercizio dell’attività disciplinata dalla presente legge al fine di creare zone di rispetto a tutela della posizione di operatori in sede stabile o sulle aree pubbliche.

     3 bis. E' fatto obbligo di dichiarare gli estremi della SCIA a ogni richiesta degli organi di vigilanza [106].

     3 ter. L'esercizio del commercio sulle aree pubbliche incluse nell'ambito di aree demaniali marittime è consentito dalle competenti autorità, le quali stabiliscono modalità, condizioni, limiti e divieti per l'accesso alle aree predette [107].

     3 quater. Senza permesso dell'ente proprietario o gestore è vietato il commercio sulle aree pubbliche negli aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade [108].

     3 quinquies. Nell'esercizio del commercio sulle aree pubbliche è fatto divieto di vendere o esporre armi, esplosivi o oggetti preziosi [109].

     4. L’impresa commerciale sulle aree pubbliche che eserciti l’attività in forma itinerante, nonché l’agricoltore di cui all’articolo 41, comma 2, lettera b), che eserciti la vendita dei prodotti agricoli in forma itinerante ai sensi del decreto legislativo 228/2001, possono sostare nello stesso punto nei limiti dell’orario fissato ai sensi dell’articolo 51; per punto si intende la superficie occupata durante la sosta.

     5. [L’autorizzazione deve essere esibita a ogni richiesta degli organi di vigilanza] [110].

 

     Art. 44. (Aree marittime e stradali). [111]

     1. L’esercizio del commercio sulle aree pubbliche incluse nell’ambito di aree demaniali marittime è soggetto al nulla osta delle competenti autorità, le quali stabiliscono modalità, condizioni, limiti e divieti per l’accesso alle aree predette [112].

     2. Senza permesso dell’ente proprietario o gestore è vietato il commercio sulle aree pubbliche negli aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade.

 

     Art. 45. (Sostituzioni). [113]

     1. Il titolare dell’autorizzazione sulle aree pubbliche può farsi sostituire nell’esercizio dell’attività esclusivamente da chi sia in possesso dei requisiti per l’esercizio dell’attività commerciale, salvo il caso di sostituzione momentanea, per il quale può essere delegato anche un soggetto privo dei requisiti professionali prescritti.

     2. Si intende per sostituzione momentanea quella non superiore complessivamente a quaranta giorni anche non consecutivi in ciascun anno solare.

     3. Non è ammessa la sostituzione momentanea nei mercati di cui all’articolo 48, comma 10, e nelle fiere.

 

     Art. 46. (Divieti). [114]

     1. Nell’esercizio del commercio sulle aree pubbliche è fatto divieto di vendere o esporre armi, esplosivi o oggetti preziosi.

 

     Art. 47. (Prescrizioni per i prodotti alimentari).

     1. L'esercizio del commercio sulle aree pubbliche di prodotti alimentari, sia la vendita, sia la somministrazione di alimenti e bevande, avviene anche nel rispetto di quanto sancito dall'articolo 41, comma 2 ter, ed è soggetto alle norme di settore che tutelano le esigenze igienico-sanitarie [115].

     1 bis. Nei mercati giornalieri di nuova istituzione, le aree destinate al commercio di prodotti alimentari sono:

a) chiaramente delimitate o recintate, ove non lo impediscano vincoli di tipo architettonico, storico, artistico e ambientale;

b) dotate di una propria rete fognaria, in grado di assicurare anche lo smaltimento dei servizi igienici generali del mercato nonché dei posteggi che ne abbiano la necessità;

c) dotate di reti per allacciare ciascun posteggio all'acqua potabile, allo scarico delle acque reflue attraverso un chiusino sifonato, anche nella fognatura prescritta alla lettera b), e all'energia elettrica; tali reti devono prevedere apparecchiature di allaccio indipendenti nella superficie di ciascun posteggio;

d) dotate di contenitori di rifiuti solidi urbani possibilmente distinti per categoria di riciclaggio, muniti di coperchio, in numero sufficiente alle esigenze, opportunamente dislocati nell'area e facilmente accessibili in particolare dai posteggi [116].

     2. [Ai fini di quanto prescritto al comma 1, con riferimento alla somministrazione di alimenti e bevande anche sulle aree pubbliche, trovano applicazione le norme contenute nel titolo V] [117].

     3. [L’esercizio del commercio sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari è soggetto alle norme che tutelano le esigenze igienico-sanitarie] [118].

     4. [L’esercizio dell’attività di somministrazione sulle aree pubbliche di prodotti alimentari è soggetto all’autorizzazione sanitaria di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283 (Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), la quale deve indicare la tipologia merceologica autorizzata] [119].

     5. Resta salvo il divieto di vendere sulle aree pubbliche bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all’articolo 176, comma 1, del regolamento per l’esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l’esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza), e successive modifiche e integrazioni [120].

     6. In deroga a quanto previsto al comma 5, è consentita la somministrazione di bevande alcoliche, esclusivamente con contenuto alcolico inferiore al 21 per cento del volume, soltanto nelle fiere.

 

     Art. 48. (Disposizioni relative ai mercati).

     1. L'esercizio del commercio sulle aree pubbliche nei mercati è soggetto a SCIA, previo ottenimento della concessione di posteggio di cui all'articolo 49 [121].

     2. L'istituzione, la soppressione o lo spostamento dei mercati, nonché le modalità del loro funzionamento sono disciplinati con regolamento comunale che, in conformità alle eventuali prescrizioni degli strumenti urbanistici, stabilisce l'ampiezza complessiva delle aree relative ai mercati sulla base delle caratteristiche socio - economiche del territorio, tenendosi conto dei consumi della popolazione residente e della clientela turistica e di passaggio, al fine di assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore e un adeguato equilibrio con le installazioni commerciali a posto fisso e le altre forme di distribuzione in uso [122].

     3. Il regolamento stabilisce altresì il numero e le modalità di assegnazione dei posteggi, in osservanza a quanto disposto dall'articolo 42, comma 1, lettera a), la loro superficie, i criteri di assegnazione delle aree riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei prodotti agricoli, nonché la superficie delle aree, indicando la superficie destinata ai posteggi nel loro complesso. La suddivisione in posteggi delle aree può essere effettuata sulla base della superficie di ciascun posteggio. Le aree possono consistere in un insieme di posteggi contigui fra loro o in un insieme di posteggi situati in zone diverse del territorio comunale e possono essere previste aree da destinare esclusivamente all'esercizio stagionale dell'attività [123].

     4. I Comuni possono determinare le tipologie merceologiche dei posteggi, dislocando gli stessi secondo criteri di ordine merceologico in relazione alle esigenze di allacciamento alla rete idrica e fognaria e di osservanza delle condizioni igienico-sanitarie prescritte o sulla base della diversa superficie dei posteggi medesimi, fermo restando quanto disposto dall'articolo 42, comma 1, lettera a), e all’articolo 49 [124].

     5. Fermi restando i principali criteri di priorità di cui all'articolo dall'articolo 42, comma 1, lettera a), ai fini delle procedure di selezione per l'assegnazione dei posteggi in mercati di nuova istituzione ovvero di nuovi posteggi in mercati esistenti, nonché dei posteggi che si sono resi liberi, vengono specificati i seguenti ulteriori criteri di priorità:

1) [abrogato];

2) criterio correlato alla tipologia del servizio fornito, in particolare: l'impegno da parte dell'operatore a fornire ulteriori servizi come la consegna della spesa a domicilio, la vendita di prodotti pre-confezionati a seconda del target e dell'età della clientela, la vendita informatizzata o online;

3) criterio correlato alla presentazione di progetti innovativi, anche relativi a caratteristiche di compatibilità architettonica, in particolare: compatibilità architettonica dei banchi rispetto al territorio in cui si collocano, ottimizzando il rapporto tra la struttura e il contesto, ovvero utilizzo di automezzi a basso impatto ambientale [125].

     6. [I titolari di posteggi ubicati in mercati nei centri storici, qualora pongano in vendita merceologie non conformi alle restrizioni previste al comma 5, hanno l’onere di adeguarsi alle specializzazioni merceologiche deliberate dai Comuni entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente disposizione, pena la decadenza dalla concessione del posteggio] [126].

     7. [Possono essere previste aree da destinare esclusivamente all’esercizio stagionale dell’attività di cui all’articolo 42, comma 1, lettera a)] [127].

     8. [Le aree destinate alle fiere non fanno parte di quelle previste dal presente articolo e sono stabilite dal Comune con il regolamento che le istituisce] [128].

     9. [Qualora uno o più soggetti mettano gratuitamente a disposizione del Comune un’area privata, attrezzata o non attrezzata, scoperta o coperta, per l’esercizio dell’attività di cui all’articolo 42, comma 1, lettera a), essa può essere inserita fra le aree corrispondenti a tale attività e i soggetti stessi, qualora in possesso dei requisiti per lo svolgimento dell’attività commerciale, hanno titolo a che siano loro assegnati prioritariamente i posteggi che richiedono sull’area offerta] [129].

     10. [I mercati che si tengono un solo giorno al mese possono essere destinati a merceologie esclusive] [130].

     11. [Relativamente ai mercati di cui al comma 10 trova applicazione l’articolo 50, commi da 4 a 9, e la determinazione delle aree avviene ai sensi di cui al comma 8] [131].

     12. [Nei Comuni classificati montani per il totale della propria superficie censuaria e nei Comuni inseriti in zone a svantaggio socio-economico di cui all’allegato B, la determinazione delle aree di cui al presente articolo può avvenire anche in deroga ai limiti e divieti di cui alla vigente legislazione] [132].

     13. Il presente articolo non si applica alle aree demaniali marittime, a quelle degli aeroporti, delle stazioni e delle autostrade.

     14. I Comuni, mediante apposite convenzioni, possono dare in concessione la gestione dei mercati e delle fiere ai CAT o ai loro Centri di coordinamento. A tal fine, i Comuni possono anche addivenire a provvedimenti contrattati con i CAT o i loro Centri di coordinamento per la definizione degli aspetti attuativi dei titoli autorizzatori [133].

 

     Art. 49. (Posteggi).

     1. La concessione del posteggio nei mercati di cui all'articolo 48 è rilasciata in base ai criteri di priorità e per la durata di cui dall'articolo 42, comma 1, lettera a), può essere rinnovata e non può essere ceduta a nessun titolo, se non con l'azienda commerciale [134].

     2. L'operatore su aree pubbliche ha diritto a utilizzare il posteggio per tutti i prodotti oggetto della sua attività, fatto salvo il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie, nonché delle prescrizioni e limitazioni di cui alla legislazione vigente [135].

     3. I posteggi, tutti o parte di essi, debbono avere una superficie tale da poter essere utilizzati anche dagli autoveicoli attrezzati come punti di vendita, ovvero con attrezzatura permanente installata. Qualora il titolare del posteggio abbia uno di tali autoveicoli e la superficie dell’area concessa sia insufficiente, ha diritto a che venga ampliata o, se impossibile, che gli venga concesso, se disponibile, un altro posteggio più adeguato, a sua scelta, fermo restando il rispetto delle prescrizioni urbanistiche, nonché delle limitazioni e dei divieti posti ai sensi dell’articolo 43 [136].

     4. Il Comune tiene costantemente aggiornata la planimetria con l'indicazione del numero della superficie e della localizzazione dei posteggi disponibili nel suo territorio, mettendola a disposizione di chi intenda richiedere la concessione di posteggio [137].

     5. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni sono assegnati giornalmente, durante il periodo di non utilizzazione da parte del titolare, ai soggetti che abbiano il maggior numero di presenze nel mercato o nella fiera. Ulteriori criteri sono stabiliti dai Comuni. L’area in concessione su indicata non può essere assegnata qualora si tratti di un box o chiosco o locale o in essa si trovino strutture o attrezzature fissate stabilmente al suolo di proprietà del titolare della concessione [138].

     6. [La disposizione di cui al comma 5 non trova applicazione nei mercati di cui all’articolo 48, comma 10, nonché nelle fiere] [139].

     7. [Il criterio di assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati dal titolare di cui al comma 5 è deliberato dai Comuni] [140].

     8. Nell'ambito della stessa area mercatale, un medesimo soggetto non può essere titolare di più di due concessioni nell'ambito del medesimo settore merceologico alimentare e non alimentare, per un massimo di quattro concessioni, due del settore alimentare e due del settore non alimentare, nel caso di aree mercatali con un numero di posteggi non superiore a cento, ovvero di tre concessioni per singolo settore, per un numero massimo di sei concessioni, nel caso di aree con un numero di posteggi superiore a cento [141].

     9. L'operatore su aree pubbliche decade dalla concessione del posteggio per il mancato rispetto delle norme sull’esercizio dell’attività disciplinata dalla presente legge, incluso il mancato rispetto delle prescrizioni di cui all’articolo 43,  o qualora il posteggio non venga utilizzato in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza, maternità, servizio militare [142].

     10. Costituisce condizione di concessione del posteggio e, se non rispettata, di decadenza dalla concessione stessa, l’assunzione da parte dell’operatore dell’onere di lasciare l’area utilizzata libera da ingombri e di rimuovere giornalmente da essa tutti i prodotti. Il Comune deve collocare attrezzature adeguate per la raccolta di tali rifiuti distinte per categoria di riciclaggio [143].

     11. La decadenza dalla concessione del posteggio è automatica e va immediatamente comunicata all’interessato dal Comune, non appena il provvedimento sanzionatorio emesso per la violazione di quanto prescritto ai sensi dei commi 9 e 10 è divenuto esecutivo.

     12. La decadenza dalla concessione del posteggio per la mancata utilizzazione dello stesso, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi riguarda chi non utilizzi il posteggio per un numero di giorni complessivamente superiore al numero dei giorni di attività possibili secondo il tipo di autorizzazione nel corso di quattro mesi. Qualora il posteggio venga utilizzato per l’esercizio di un’attività stagionale, il numero dei giorni di mancato utilizzo del medesimo, oltre il quale si verifica la decadenza dalla concessione, è ridotto in proporzione alla durata dell’attività. Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini suindicati, la decadenza è automatica e va immediatamente comunicata dal Comune all’interessato.

     13. Il Comune può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse, senza oneri per il Comune medesimo. In tal caso l’interessato ha diritto a ottenere un altro posteggio nel territorio comunale. Il posteggio concesso in sostituzione di quello revocato non può avere una superficie inferiore e deve essere localizzato, possibilmente, in conformità delle scelte dell’operatore. Questi, in attesa dell’assegnazione del nuovo posteggio, ha facoltà di esercitare l’attività nell’area che ritiene più adatta, della medesima superficie del posteggio revocato, nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici e di quelle di cui all’articolo 43 [144].

 

     Art. 50. (Determinazione delle aree relative alle fiere) [145]

     1. Il commercio sulle aree destinate alle fiere, istituite e disciplinate dai regolamenti comunali, è consentito agli esercenti l'attività di vendita su aree pubbliche di tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 114/1998.

     2. L'assegnazione dei posteggi nelle aree di cui al presente articolo avviene in base ai criteri di priorità e per la durata di cui dall'articolo 42, comma 1, lettera a).

     3. La concessione del posteggio, limitata ai giorni della fiera, non può essere ceduta senza la cessione dell'azienda. In caso di assenza del titolare della concessione, l'assegnazione del posteggio ad altro operatore avviene ai sensi di quanto sancito dall'articolo 49, comma 5.

     4. Le domande di concessione del posteggio pervengono al Comune almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della fiera e la graduatoria per l'assegnazione dei posteggi è affissa nell'albo comunale almeno trenta giorni prima dello svolgimento della fiera.

 

     Art. 51. (Orari). [146]

     1. I Comuni stabiliscono i giorni e la fascia temporale di durata giornaliera dei mercati e delle fiere.

     2. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 43, commi 2 e 3, i Comuni fissano i limiti temporali di sosta nello stesso punto per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche in forma itinerante.

     3. Per punto si intende la superficie occupata durante la sosta.

 

     Art. 52. (Subingresso). [147]

     1. Al trasferimento in gestione o in proprietà dell’azienda, o del ramo d'azienda, per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche si applicano le disposizioni di cui all'articolo 39, in quanto compatibili.

     2. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell’azienda di cui al comma 1 comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità nell’assegnazione del posteggio posseduti dal dante causa. Il trasferimento dell’azienda comporta anche quello del posteggio.

 

     Art. 53. (Consistenza degli esercizi) [148]

     1. Ai fini della rilevazione della consistenza degli esercizi per il commercio sulle aree pubbliche, ogni provvedimento di rilascio o di revoca dell'autorizzazione e ogni modifica del titolo autorizzatorio vanno comunicati dal Comune alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio. Per tali adempimenti, gli operatori comunicano al competente Comune, entro trenta giorni, ogni cambiamento inerente la loro attività.

 

     Art. 54. (Disposizioni procedimentali). [149]

     1. I soggetti che esercitano il commercio sulle aree pubbliche sono sottoposti alle medesime disposizioni che riguardano le altre attività commerciali, purché esse non contrastino con le specifiche disposizioni del titolo III e del titolo VI.

     2. Nell’adozione dei regolamenti disciplinati dal presente titolo, i Comuni danno attuazione alle forme di consultazione previste dall’articolo 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali).

 

TITOLO IV

COMMERCIO DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA

 

CAPO I

Disciplina del commercio della stampa quotidiana e periodica

 

     Art. 55. (Definizione e ambito di applicazione). [150]

     1. Il presente capo disciplina le modalità e le condizioni del commercio della stampa quotidiana e periodica, intendendosi come tale anche la vendita di giornali e riviste esercitata sulle aree pubbliche.

     2. I soggetti che esercitano l'attività di cui al comma 1 sono sottoposti alle medesime disposizioni che riguardano le altre attività commerciali, purché esse non contrastino con le specifiche disposizioni del presente titolo e del titolo VI.

 

     Art. 56. punti vendita della stampa quotidiana e periodica [151]

     1. L'apertura dei punti vendita della stampa quotidiana e periodica è soggetta a SCIA da inoltrarsi al SUAP del Comune competente per territorio.

     2. Gli operatori possono vendere presso il proprio punto vendita qualunque altro prodotto secondo la vigente normativa.

     3. Nella vendita di quotidiani e periodici gli operatori assicurano parità di trattamento, escluse le pubblicazioni a contenuto anche solo parzialmente pornografico, nel rispetto, in particolare, delle modalità di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 (Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell'articolo 3 della legge 13 aprile 1999, n. 108 ).

     4. Le testate, oggetto della parità di trattamento di cui al comma 3, sono i prodotti a contenuto editoriale, quotidiani o periodici, con finalità d'informazione, di formazione, di divulgazione, d'intrattenimento, destinati alla pubblicazione e diffusi al pubblico con periodicità regolare e contraddistinti da una testata costituente elemento identificativo del prodotto, che rispettano tutti gli obblighi previsti dalla legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa), e recano stampata sul prodotto e in posizione visibile la data e la periodicità effettiva, il codice a barre e la data di prima immissione sul mercato.

     5. Le chiusure dei punti vendita nei giorni domenicali e festivi, a eccezione dei giorni in cui non è prevista la pubblicazione dei quotidiani, nonché per ferie, sono regolate in modo da garantire l'effettuazione del servizio nelle varie zone del territorio, mediante la predisposizione di turni programmati dalla Camera di Commercio competente, d'intesa con le organizzazioni di categoria e nel rispetto degli orari di apertura previsti dall'accordo nazionale di categoria. Il calendario dei turni è distribuito a tutte le organizzazioni interessate.

 

     Art. 57. (Esenzione dall’autorizzazione).

     1. Non è necessaria la SCIA di cui all'articolo 56, comma 1, per [152]:

     a) la vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati e associazioni, di pubblicazioni di rispettiva pertinenza;

     b) la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi, che ricorrano all’opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa;

     c) la vendita nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni distaccate dei giornali e delle riviste da esse editi;

     d) la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole;

     e) la consegna porta a porta e per la vendita ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti;

     f) la vendita in strutture ricettive quando a servizio dei clienti;

     g) la vendita effettuata all’interno di strutture pubbliche o private rivolta unicamente al pubblico che ha accesso a tali strutture.

 

     Art. 58. (Parità di trattamento). [153]

     1. Nei punti vendita esclusivi di quotidiani e periodici deve essere garantita parità di trattamento alle diverse testate. I punti vendita non esclusivi assicurano parità di trattamento a quotidiani e periodici, nell’ambito della tipologia prescelta per la vendita.

     2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alla vendita delle pubblicazioni a contenuto anche solo parzialmente pornografico.

 

     Art. 59. (Modalità di vendita). [154]

     1. La vendita della stampa quotidiana e periodica è effettuata nel rispetto delle seguenti modalità:

     a) il prezzo di vendita della stampa quotidiana e periodica stabilito dal produttore non può subire variazioni in relazione ai punti di vendita, esclusivi e non esclusivi, che effettuano la rivendita;

     b) le condizioni economiche e le modalità commerciali di cessione delle pubblicazioni, comprensive di ogni forma di compenso riconosciuta ai rivenditori, devono essere identiche per le diverse tipologie di esercizi, esclusivi e non esclusivi, che effettuano la vendita;

     c) i punti di vendita, esclusivi e non esclusivi, devono prevedere un adeguato spazio espositivo per le testate poste in vendita;

     d) è vietata l’esposizione al pubblico di giornali, riviste e materiale pornografico; tale divieto comunque va riferito a tutto ciò che in via diretta è lesivo del comune senso del pudore ovvero del buon costume.

 

     Art. 60. (Piani comunali di localizzazione dei punti esclusivi di vendita). [155]

     1. I Comuni, sentito il parere delle associazioni degli editori e dei distributori, nonché delle organizzazioni sindacali dei rivenditori e dei consumatori, redigono i Piani di localizzazione dei punti di vendita esclusivi, in base ai seguenti criteri:

     a) consistenza della popolazione residente, densità demografica, numero delle famiglie e presenza di popolazione fluttuante non residente, comprese le correnti turistiche stagionali e permanenti;

     b) suddivisione del territorio comunale in zone e, nell’ambito di queste, di eventuali aree funzionali con le seguenti caratteristiche: a) centro urbano, b) area intermedia tra centro e periferia, c) area periferica, d) area all’interno di strutture scolastiche e universitarie, e) area rurale o montana;

     c) caratteristiche urbanistiche e sociali di ogni zona con particolare riguardo a: previsioni degli strumenti urbanistici generali e attuativi vigenti; assetto viario e delle comunicazioni; grandi strutture di traffico (stazioni ferroviarie, autostradali, aeroporti, porti, centri annonari e doganali); strutture scolastiche e universitarie, centri culturali e di informazione, uffici pubblici e privati, insediamenti industriali, commerciali, ricettivi, ovvero genericamente produttivi;

     d) situazione determinatasi nell’ultimo biennio, individuata se necessario per singola zona, in relazione a: andamento delle vendite, anche sulla base dei dati forniti dalle organizzazioni degli editori, dei distributori e dei rivenditori; numero, localizzazione, densità e caratteristiche tipologiche dei punti di vendita esistenti;

     d bis) promozione della competitività, accessibilità e sostenibilità dei punti vendita allocati e da allocarsi nel territorio comunale, eventualmente riferiti alle singole zone di cui alla lettera b) [156].

     2. I Piani individuano, inoltre, i criteri di priorità al fine del rilascio dell'autorizzazione in caso di domande concorrenti, nonchè i prodotti complementari individuati in base agli usi locali [157].

     3. [I Comuni di cui all’articolo 30 possono derogare alle distanze di cui al comma 2, d’intesa con gli organismi di cui al comma 1] [158].

     4. [Nei casi in cui due rivendite si trovino su versanti opposti della stessa strada o piazza, le distanze di cui al comma 2 possono essere ridotte nella misura del 30 per cento] [159].

     5. [Nei casi in cui due rivendite si trovino in zone diverse, la distanza minima si determina in base al comma 2, lettera c)] [160].

     6. Resta ferma la disciplina di cui all’articolo 22, relativamente alla vendita di quotidiani e periodici tramite distributori automatici [161].

     7. I Comuni, decorso un biennio dalla redazione del Piano di localizzazione dei punti vendita esclusivi, verificano, se necessario per singola zona, la situazione del settore, tenuto conto dell’andamento delle vendite, anche sulla base dei dati forniti dalle organizzazioni degli editori, dei distributori e dei rivenditori, concernenti numero, localizzazione, densità e caratteristiche tipologiche dei punti di vendita esistenti [162].

 

     Art. 61. (Criteri comunali relativi ai punti non esclusivi di vendita). [163]

     1. I Comuni provvedono con regolamento alla determinazione di criteri per il rilascio dell’autorizzazione relativa ai punti di vendita non esclusivi, secondo le procedure e in conformità ai criteri di cui all’articolo 60.

     2. [Qualora se ne ravvisino comprovate esigenze, i Comuni, previo parere degli organismi di cui all’articolo 60, comma 7, possono derogare alle distanze di cui al medesimo articolo 60, esclusivamente per i punti vendita non esclusivi, solo qualora le distanze stesse vengano calcolate fra i medesimi] [164].

 

     Art. 62. (Commercio su aree pubbliche) [165]

     1. La vendita dei quotidiani e periodici sulle aree pubbliche è consentita secondo le modalità stabilite dai Piani di cui all'articolo 60 ovvero secondo i criteri di cui all'articolo 61.

 

     Art. 63. (Orari). [166]

     1. Per garantire il miglior servizio all’utenza, il Sindaco, previo parere degli organismi di cui all’articolo 60, comma 1, determina con ordinanza gli orari di apertura e di chiusura e le giornate di chiusura dei punti di vendita, nonché le relative deroghe.

 

     Art. 64. (Disposizioni comuni sui Piani e criteri). [167]

     1. I Piani e i criteri già adottati dai Comuni debbono essere riveduti secondo le prescrizioni della presente legge entro due anni dalla sua entrata in vigore; decorso tale termine, in mancanza di revisione, si applicano i commi 2 e 3.

     2. In assenza dei Piani e dei criteri di cui agli articoli 60 e 61, le relative autorizzazioni vanno rilasciate in osservanza delle procedure e in conformità ai criteri di cui all’articolo 60, commi 1 e 2.

     3. In assenza dei Piani e dei criteri di cui agli articoli 60 e 61 solo qualora nel territorio del Comune o di una sua frazione non esistano punti di vendita, l’autorizzazione alla vendita può essere rilasciata anche a esercizi diversi da quelli menzionati nel presente capo, in deroga al comma 2.

 

TITOLO V

SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

 

CAPO I

Disciplina dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande

 

     Art. 65. (Definizioni).

     1. Ai fini della presente legge si intende per:

     a) somministrazione al pubblico di alimenti e bevande: la vendita per il consumo di tali prodotti nei locali dell’esercizio o in superfici aperte al pubblico a tal fine attrezzate annesse all’esercizio, anche quando effettuata con distributori automatici;

     b) superficie aperta al pubblico: l’area a disposizione dell’operatore, pubblica o privata, comunque pertinente al locale e destinata all’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande;

     c) somministrazione di alimenti e bevande in esercizi non aperti al pubblico: l’attività svolta in luoghi dove l’accesso è riservato a determinate persone;

     d) attrezzature di somministrazione: tutti i mezzi e gli strumenti finalizzati a consentire il consumo di alimenti e bevande;

     e) somministrazione nel domicilio del consumatore: l’organizzazione nel domicilio dello stesso di un servizio di somministrazione di alimenti e bevande rivolto esclusivamente al consumatore, ai familiari e alle persone presenti;

     f) sorvegliabilità: il rispetto delle caratteristiche costruttive previste dal decreto ministeriale 17 dicembre 1992, n. 564 (Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande), e successive modifiche, differenziate a seconda siano locali aperti al pubblico o riservati a una cerchia di persone;

     g) somministrazione stagionale: l’attività di somministrazione di alimenti e bevande svolta su area pubblica o privata per un periodo non inferiore a sessanta giorni e non superiore a duecentoquaranta giorni;

     h) somministrazione temporanea: l’attività di somministrazione di alimenti e bevande svolta su area pubblica o privata per un periodo non superiore a cinquantanove giorni.

 

     Art. 66. (Esclusioni).

     1. Le norme della presente legge non si applicano all’attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata:

     a) negli esercizi annessi alle strutture ricettive, limitatamente alle persone alloggiate, ai loro ospiti e a coloro che sono ospitati nella struttura in occasione di manifestazioni e convegni organizzati [168];

     b) ai sensi della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 (Disciplina dell’agriturismo);

     c) [dagli enti pubblici, dalle fondazioni, dalle ONLUS, dalle associazioni e dai soggetti promotori di manifestazioni politiche, religiose, culturali e sportive o nell’ambito delle funzioni o attività istituzionali esercitate nelle rispettive sedi] [169].

 

     Art. 67. (Tipologia degli esercizi).

     1. Ai fini della determinazione delle autorizzazioni rilasciabili in ciascun Comune, gli esercizi di somministrazione sono distinti in [170]:

     a) esercizi per la somministrazione di alimenti e di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, dolciumi, generi di pasticceria, gelateria e di prodotti di gastronomia. Negli esercizi di tale tipologia non costituisce attività di intrattenimento la riproduzione sonora o l’esecuzione di brani musicali, effettuata non in forma imprenditoriale e secondo le modalità stabilite dal regolamento comunale;

     b) esercizi di intrattenimento e svago in cui tale attività viene svolta in maniera prevalente, congiuntamente a quella di somministrazione di alimenti e bevande.

     2. L'attività di intrattenimento e svago si intende prevalente se riguarda oltre la metà del volume d'affari [171].

     3. Gli esercizi di cui al comma 1 possono somministrare alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nei limiti degli specifici requisiti igienico-sanitari e della specifica autorizzazione sanitaria.

 

     Art. 68. (Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande).

     1. L'apertura e il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Comune nel cui territorio è ubicato l'esercizio solo nelle zone soggette a tutela ai sensi dell'articolo 69. Negli altri casi, l'apertura e il trasferimento di sede degli esercizi medesimi sono soggetti a segnalazione certificata d'inizio attività [172].

     2. L’ampliamento degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande è soggetto a comunicazione al Comune competente per territorio.

     3. È soggetto alla segnalazione certificata di inizio attività l’esercizio della somministrazione di alimenti e bevande da effettuarsi:

     a) negli esercizi di cui all’articolo 67, comma 1, lettera b);

     b) negli esercizi situati all’interno delle aree di servizio delle strade extraurbane principali, delle autostrade, nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico e nei mezzi di trasporto pubblico;

     c) nelle mense aziendali e negli spacci annessi ad aziende, amministrazioni, enti, ONLUS, associazioni e scuole nei quali la somministrazione viene effettuata esclusivamente nei confronti del personale dipendente e degli studenti;

     d) nel domicilio del consumatore;

     e) nelle attività svolte in forma temporanea;

     f) nelle attività svolte direttamente, nei limiti dei loro compiti istituzionali, da amministrazioni pubbliche, associazioni di volontariato, ONLUS, associazioni, cooperative senza fini di lucro, ospedali, case di cura, parrocchie, oratori, comunità religiose, asili infantili, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell’ordine;

     g) all’interno di musei, teatri, cinema, sale da concerto, sale per riunioni e convegni;

     h) nei circoli privati anche non aderenti a enti e organizzazioni nazionali con finalità assistenziali [173].

     4. La somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume non è consentita negli esercizi operanti nell’ambito di impianti sportivi, strutture culturali e fieristiche, complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante installati con carattere temporaneo nel corso di sagre o fiere, e simili luoghi di convegno, scuole, ospedali e case di cura, nonché nel corso di manifestazioni sportive o musicali all’aperto. Il Sindaco, con propria ordinanza, può temporaneamente ed eccezionalmente estendere tale divieto alle bevande con contenuto alcolico inferiore al 21 per cento del volume.

     5. Gli esercizi di cui al presente articolo hanno facoltà di vendere per asporto, senza ulteriori titoli autorizzativi, gli alimenti e le bevande che somministrano. In ogni caso l’attività di vendita è subordinata alle stesse norme osservate negli esercizi di vendita al dettaglio.

     6. [I Comuni, nel rispetto degli indirizzi di cui all’articolo 69, stabiliscono i criteri e le condizioni, revisionabili ogni due anni, relativi al rilascio delle nuove autorizzazioni e di quelle relative al trasferimento di sede, nonché le condizioni per l’esercizio dell’attività di somministrazione stagionale] [174].

     7. [L’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande all’interno di centri commerciali al dettaglio o di complessi commerciali o di outlet, ovvero ubicata in edifici di proprietà pubblica, cui il Comune riconosca particolare pregio storico, artistico o architettonico, è soggetta ad autorizzazione comunale, in deroga a quanto prescritto dal comma 6 e dall'articolo 69. Tale autorizzazione non è in alcun caso trasferibile di sede e decade automaticamente qualora cessi il legame fisico e funzionale con il centro, il complesso o l’edificio] [175].

 

     Art. 69. (Indirizzi e criteri di programmazione) [176]

     1. I Comuni, nel rispetto di quanto stabilito ai sensi dei commi 2 e 3, determinano i criteri e le condizioni relativi al rilascio delle autorizzazioni per la nuova apertura e il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione nelle zone del territorio da assoggettare a tutela [177].

     2. Nella determinazione dei criteri e delle condizioni di cui al comma 1, i Comuni tengono conto dei consumi extra-domestici, della popolazione residente e fluttuante, dei flussi turistici e delle diverse caratteristiche del territorio, al fine di un corretto ed equilibrato assetto del medesimo, correlato a uno sviluppo urbanistico-edilizio coerente con un'allocazione razionale di nuovi insediamenti, per assicurare la migliore funzionalità produttiva del servizio di somministrazione di alimenti e bevande e il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1.

     3. I Comuni, anche sulla base della loro suddivisione in zone, secondo le prescrizioni dei vigenti strumenti di programmazione territoriale, rilevano in particolare:

a) la competitività dei pubblici esercizi allocati e da allocarsi sul territorio comunale, in relazione alla popolazione residente, alla popolazione gravitante per motivi di lavoro, di studio, di accesso ai servizi e ai flussi turistici tenendo anche conto di tutte le altre forme di somministrazione;

b) i livelli di accessibilità al servizio da parte dei consumatori, tenendo conto delle caratteristiche del territorio, al fine di favorire l'armonica integrazione con le disponibilità di spazi pubblici o di uso pubblico, quali insediamenti residenziali, scolastici, universitari, sportivi, culturali, uffici pubblici e privati, zone industriali e commerciali;

c) i livelli di sostenibilità sociale e ambientale del territorio comunale, o di sue specifiche zone, in particolare riguardo ai fattori di traffico, di inquinamento acustico, di sicurezza e di propensione al consumo di alcol;

d) l'assetto viario e delle infrastrutture di trasporto quali stazioni ferroviarie, aeroporti e simili.

     4. I Comuni disciplinano le procedure di consultazione ai fini della determinazione dei criteri e delle condizioni di cui ai commi 1 e 2.

 

     Art. 70. (Rilascio delle autorizzazioni ed esercizio dell'attività) [178]

     1. La domanda di autorizzazione all'apertura o al trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione, ai sensi dell'articolo 69, è presentata al SUAP del Comune in cui va ubicata la sede dell'attività.

     2. Nella domanda di cui al comma 1 è attestato il possesso dei requisiti morali e professionali e di ogni presupposto e requisito richiesto dalle normative di settore in relazione all'iniziativa da realizzarsi.

     3. L'esame della domanda è subordinato alla disponibilità da parte del titolare dei locali nei quali intende esercitare l'attività; la disponibilità sussiste anche nel caso in cui i locali siano oggetto di costruzione o ristrutturazione.

     4. L'autorizzazione è rilasciata a tempo indeterminato e ha validità in relazione ai locali in essa indicati. Entro dieci giorni dal rilascio dell'autorizzazione il Comune ne invia gli estremi, anche in via telematica, alla Prefettura, alla Questura, all'Azienda per i servizi sanitari territorialmente competente.

     5. L'esercizio dell'attività è subordinato all'osservanza della conformità dei locali rispetto alle norme edilizie, urbanistiche, igienico-sanitarie, alle disposizioni relative alla prevenzione incendi e a quelle in materia di pubblica sicurezza dei locali, nonché di tutte le norme di settore che disciplinano l'attività esercitata.

 

     Art. 71. (Riunioni straordinarie) [179]

     1. L'esercizio dell'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari, è soggetta alla disciplina di cui all'articolo 41 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo), convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35.

 

     Art. 72. (Subingresso).

     1. Il trasferimento in gestione o in proprietà degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è soggetto alla segnalazione certificata di inizio attività e comporta di diritto il trasferimento dell’esercizio a chi subentra, sempre che sia provato l’effettivo trasferimento dell’azienda e il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all’articolo 5.

     2. Il subentrante in possesso dei requisiti di cui all’articolo 5, alla data del trasferimento dell’azienda o, nel caso di subingresso per causa di morte, alla data di acquisizione del titolo, deve presentare la segnalazione certificata di inizio attività entro il termine di centottanta giorni a decorrere dalle predette date, pena l’applicazione di quanto disposto all’articolo 83, comma 4, lettera a), salva proroga in caso di comprovata necessità di cui alla medesima disposizione.

     3. Qualora il subentrante non sia in possesso dei requisiti di cui all’articolo 5, il termine per la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività è stabilito, ai fini delle prescritte regolarizzazioni, in un anno a decorrere dalle date di cui al comma 2, pena la decadenza e salva proroga di cui al medesimo comma 2.

     4. Il subentrante per causa di morte ha la facoltà di continuare l'attività del dante causa provvisoriamente e improrogabilmente per sei mesi, fermo restando quanto prescritto ai commi 2, 3 e 5 [180].

     5. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, è necessario che il dante causa sia lo stesso titolare dell’attività o il soggetto cui l’azienda sia stata trasferita dal titolare per causa di morte o per donazione e che il trasferimento dell’azienda avvenga entro i termini di cui ai commi 2 e 3. L’erede o il donatario, qualora privi dei requisiti richiesti per l’esercizio dell’attività, possono anche trasferire in gestione l'azienda a un terzo soggetto [181].

     6. Nei casi in cui sia avvenuto il trasferimento della gestione di un esercizio, la segnalazione certificata di inizio attività è valida fino alla data contrattuale in cui termina la gestione, e alla cessazione della medesima il titolare deve effettuare, ai fini del ritorno in disponibilità dell’azienda, la segnalazione certificata di inizio attività entro il termine di cui al comma 2, decorrente dalla data di cessazione della gestione.

 

     Art. 73. (Disposizioni per i distributori automatici).

     1. L'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande per mezzo di distributori automatici, nel rispetto delle disposizioni igienico sanitarie e sempre che l'esercente sia in possesso dei requisiti di cui agli articoli 5 e 7, è soggetta a segnalazione certificata di inizio attività [182].

     2. La somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, mediante distributori automatici collocati in apposito locale a essa adibito in modo esclusivo, è soggetta ad autorizzazione ai sensi dell’articolo 70.

     3. L’installazione di distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande in un esercizio già autorizzato alla somministrazione o nelle sue immediate vicinanze, nonché nei locali non aperti al pubblico di cui all’articolo 21, comma 1, e di cui all’articolo 68, comma 3, lettere c), f) e h), è soggetta alla sola osservanza delle norme igienico-sanitarie e, in quanto applicabili, alle norme di pubblica sicurezza.

     4. È vietata la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione mediante distributori automatici.

 

     Art. 74. (Orari).

     1. Gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sono stabiliti dai titolari nell’ambito della fascia oraria compresa fra le ore cinque e le ore tre del giorno successivo, con il solo limite minimo giornaliero di sette ore, da effettuarsi anche non consecutivamente.

     2. Per gli esercizi di cui all’articolo 67, comma 1, lettera b), la fascia oraria di apertura è fissata dalle ore otto alle ore quattro del giorno successivo; nell’ambito di questa fascia oraria ai titolari è consentito scegliere un orario di apertura non inferiore alle cinque ore e non superiore alle dodici ore giornaliere, anche non consecutive.

     3. Il titolare deve indicare l’orario di apertura praticato, mediante cartelli o altri adeguati supporti informativi, ben visibili al pubblico e collocati all’interno e all’esterno dei propri locali.

     4. Per gli esercizi nei quali la somministrazione di alimenti e bevande venga effettuata congiuntamente all’attività di svago e intrattenimento, l’orario consentito per la somministrazione non può eccedere quello autorizzato per l’attività di intrattenimento e svago.

     5. Il titolare può effettuare fino a due giornate di chiusura per riposo nel corso della settimana.

     6. La chiusura temporanea dell’esercizio per più di trenta giorni consecutivi deve essere comunicata al Comune con almeno dieci giorni di anticipo [183].

 

     Art. 75. (Permanenza della clientela).

     1. I clienti non possono accedere all’esercizio di somministrazione fuori dell’orario di apertura. Il titolare può tuttavia consentire loro di trattenersi nei locali fino a un massimo di un’ora dopo la chiusura.

 

     Art. 76. (Deroghe orarie).

     1. Per comprovate esigenze di pubblico interesse ovvero qualora ne ricorra l’esigenza, i Comuni fissano liberamente la fascia oraria di apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 74.

     2. I Comuni, in accordo con le rappresentanze locali degli operatori commerciali, artigiani, turistici e di servizi, delle associazioni di tutela dei consumatori e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative, promuovono le opportune iniziative affinché la chiusura degli esercizi per chiusura settimanale o per ferie avvenga con criteri di gradualità e di equilibrata distribuzione sul territorio, in modo da assicurare un soddisfacente livello di servizio ai consumatori.

 

     Art. 77. (Esclusioni).

     1. Non sono soggette alle disposizioni in materia di orari:

     a) le attività di somministrazione al domicilio del consumatore;

     b) le attività di somministrazione negli esercizi annessi alle strutture ricettive, limitatamente alle prestazioni effettuate agli alloggiati;

     c) le attività di somministrazione negli esercizi situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali;

     d) le attività di somministrazione effettuate nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli cooperativi, delle ONLUS e degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell’interno;

     e) le attività di somministrazione esercitate in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche;

     f) le attività di somministrazione effettuate in scuole, in ospedali, in comunità religiose, in stabilimenti militari, delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

     g) le attività di somministrazione effettuate nei mezzi di trasporto pubblico;

     h) le attività di somministrazione effettuate nelle aziende agricole.

 

     Art. 78. (Pubblicità dei prezzi).

     1. I prezzi dei prodotti destinati alla somministrazione debbono essere resi noti al pubblico e alla clientela mediante appositi prospetti informativi esposti all’interno e comunque leggibili dall'esterno dei locali, con modalità facilmente comprensibili, anche per quanto concerne le voci aggiunte [184].

     2. Qualora, nell’ambito dell’esercizio, sia effettuato il servizio al tavolo, il listino dei prezzi deve essere posto a disposizione dei clienti prima dell’ordinazione e deve inoltre indicare l’eventuale componente del servizio e ogni altra eventuale somma aggiuntiva.

 

TITOLO VI

SANZIONI

 

CAPO I

Disposizioni sanzionatorie in materia di attività commerciale e somministrazione

 

     Art. 79. (Disposizioni comuni).

     1. Le sanzioni di cui alla presente legge sono applicate in base alle norme di cui alla legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l’applicazione delle sanzioni amministrative regionali), e successive modifiche.

     2. Sussiste recidiva qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno solare, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione.

     3. In caso di recidiva, il Comune dispone la sospensione dell’attività secondo quanto stabilito agli articoli 80, 81, 82 e 83, e, qualora l’attività venga svolta durante questo periodo di sospensione, la fattispecie è equiparata all’esercizio di attività senza la segnalazione certificata di inizio attività o senza la prescritta autorizzazione.

 

     Art. 80. (Sanzioni amministrative relative al commercio in sede fissa).

     1. La violazione delle disposizioni in materia di requisiti soggettivi di cui agli articoli 5, 6 e 7 è punita con una sanzione amministrativa da 1.600 euro a 10.000 euro. La mancata comunicazione di cui all'articolo 5, comma 4, è punita con la medesima sanzione da 1.600 euro a 10.000 euro e con l'ordine di chiusura dell'attività [185].

     2. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 11, 12, comma 1, 14 bis e 39 è punita con una sanzione amministrativa da 4.000 euro a 12.000 euro. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 12, comma 2, e 13 è punita con una sanzione amministrativa da 15.000 euro a 60.000 euro. Nel caso di apertura degli esercizi commerciali senza la segnalazione certificata di inizio attività o senza la prescritta autorizzazione comunale il Comune, oltre alla sanzione amministrativa suindicata, dispone l'immediata chiusura dell'attività. La vendita di prodotti non appartenenti al settore merceologico segnalato o autorizzato comporta la sanzione amministrativa da 5.000 euro a 15.000 euro e il contestuale ordine di cessazione della vendita dei suddetti prodotti [186].

     2 bis. L'utilizzo della denominazione di outlet al di fuori dei casi previsti all'articolo 2, comma 1, lettera m), è punita con la sanzione amministrativa da 600 euro a 3.500 euro [187].

     2 ter. In caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 19, commi 2 e 4, si applica la sanzione amministrativa da 600 euro a 3.500 euro [188].

     3. La violazione delle disposizioni in materia di forme speciali di vendita al dettaglio, di cui agli articoli 21, 22, 23, 24 e 25, è punita con una sanzione amministrativa da 1.600 euro a 10.000 euro.

     4. [La violazione delle disposizioni in materia di esercizio del commercio equo e solidale, di cui all’articolo 26, è punita con una sanzione amministrativa da 600 euro a 3.500 euro e con la revoca della denominazione e la chiusura dell’attività] [189].

     5. La violazione delle disposizioni in materia di orari degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa, di cui all'articolo 28, è punita con una sanzione amministrativa da 300 euro a 900 euro, qualora la violazione sia imputabile a esercizi con superficie di vendita fino a metri quadrati 1.500; con una sanzione amministrativa da 600 euro a 1.800 euro per esercizi con superficie di vendita superiore a metri quadrati 1.500 e fino a metri quadrati 5.000; con una sanzione amministrativa da 1.200 euro a 3.600 euro per esercizi con superficie di vendita superiore a metri quadrati 5.000 [190].

     5 bis. La violazione delle disposizioni in materia di giornate di chiusura degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa, di cui agli articoli 29, 29 bis e 30, è punita con una sanzione amministrativa da 6.000 euro a 15.000 euro, qualora la violazione sia imputabile a esercizi con superficie di vendita fino a metri quadrati 1.500; con una sanzione amministrativa da 10.000 euro a 24.000 euro per esercizi con superficie di vendita superiore a metri quadrati 1.500 e fino a metri quadrati 5.000; con una sanzione amministrativa da 15.000 euro a 36.000 euro per esercizi con superficie di vendita superiore a metri quadrati 5.000 [191].

     6. La violazione delle disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi di cui all’articolo 32 è punita con una sanzione amministrativa da 600 euro a 3.500 euro.

     7. La violazione delle disposizioni in materia di vendite straordinarie, di cui agli articoli 33, 34, 35, 36 e 37, è punita con una sanzione amministrativa da 600 euro a 3.500 euro.

     8. La violazione delle disposizioni in materia di sospensione e cessazione dell’attività di cui all’articolo 38 è punita con una sanzione amministrativa da 300 euro a 3.000 euro.

     9. I titoli autorizzativi concernenti gli esercizi di vendita al dettaglio sono revocati nei casi in cui il titolare:

     a) non inizi l’attività di una media struttura di vendita entro un anno dalla data del rilascio ovvero entro due anni, qualora trattasi di una grande struttura di vendita, salvo proroga autorizzata in caso di comprovata necessità;

     b) sospenda l’attività per un periodo superiore a dodici mesi in assenza dell’autorizzazione di cui all’articolo 38, comma 2, ovvero qualora alla scadenza del termine previsto dall’autorizzazione medesima non riattivi l’esercizio commerciale;

     c) non risulti più provvisto dei requisiti di cui all’articolo 5;

     d) commetta recidiva, come definita all’articolo 79, comma 2, nella violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria.

     10. È disposta la chiusura degli esercizi di vicinato e delle medie strutture di cui agli articoli 11 e 12, per le violazioni di cui al comma 9, lettere b), c) e d) del presente articolo. Nell’ipotesi di cui alla lettera d) del medesimo comma 9, si applica la sanzione accessoria dell’interdizione ad attivare un nuovo esercizio per un periodo compreso tra un minimo di sei e un massimo di dodici mesi.

     11. In caso di recidiva, oltre all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo, aumentate fino a un terzo, il Comune dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo compreso fra cinque e venti giorni. Qualora la recidiva riguardi la violazione delle disposizioni in materia di regime degli orari dell'attività di vendita al dettaglio in sede fissa di cui agli articoli 29 e 30, il Comune dispone la sospensione dell'attività di vendita da sette a trenta giorni. Qualora l'attività venga svolta durante questo periodo di sospensione, la fattispecie è equiparata all'esercizio di attività senza la segnalazione certificata di inizio attività o senza la prescritta autorizzazione [192].

     12. Nel caso di mancato rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro e degli accordi integrativi territoriali o aziendali, accertati dall’Autorità competente, oltre a una sanzione amministrativa da 1.500 euro a 5.000 euro, il Comune dispone la sospensione dell’attività di vendita per un periodo compreso tra un minimo di tre e un massimo di quindici giorni, qualora la violazione riguardi esercizi di vendita fino a metri quadrati 1.500.

     13. Nel caso di mancato rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro e degli accordi integrativi territoriali o aziendali, accertati dall’Autorità competente, oltre a una sanzione amministrativa da 3.500 euro a 9.000 euro, il Comune dispone la sospensione dell’attività di vendita per un periodo compreso tra un minimo di cinque e un massimo di trenta giorni, qualora la violazione riguardi esercizi di vendita superiori a metri quadrati 1.500.

     13 bis. Ogni altra violazione alle disposizioni di cui ai titoli I e II è punita con la sanzione amministrativa da 500 euro a 3.000 euro [193].

 

     Art. 81. (Sanzioni amministrative relative al commercio sulle aree pubbliche).

     1. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la SCIA di cui all'articolo 42, in assenza o al di fuori del territorio della concessione di posteggio di cui all'articolo 42, comma 1, lettera a), e 49, comma 1, ovvero in violazione di quanto sancito all'articolo 43, commi 3 ter e 3 quater, è punito con una sanzione amministrativa da 2.500 euro a 15.000 euro e con la confisca delle attrezzature e della merce [194].

     2. Ai fini del comma 1:

a) si considera senza SCIA anche l'attività esercitata durante il periodo di sospensione di cui al comma 6;

b) si considera esercizio dell'attività al di fuori del territorio della concessione di posteggio anche quella svolta in violazione dei limiti dell'area del posteggio concesso o in un posteggio diverso da quello assegnato;

c) non rientrano fra le attrezzature oggetto di confisca i veicoli utilizzati per il trasporto dei prodotti posti in vendita, anche se sostano nel posteggio [195].

     2 bis. Il verbale di contestazione dell'infrazione, nel caso di mancato pagamento della sanzione amministrativa nel termine stabilito dal verbale medesimo, costituisce comunque titolo esecutivo per la confisca delle attrezzature e della merce [196].

     3. Ogni altra violazione alle disposizioni del titolo III è punita con la sanzione amministrativa da 500 euro a 3.000 euro.

     4. Con il regolamento di cui all’articolo 43, comma 1, i Comuni possono ridurre l’ammontare delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo fino al 50 per cento nel minimo e nel massimo, ferma restando la sanzione della confisca nei casi previsti dalla presente legge.

     5. E'disposto il divieto di esercizio dell'attività:

a) nel caso in cui l'operatore non risulti provvisto dei requisiti di cui all'articolo 5;

b) nel caso in cui l'operatore incorra in ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria, dopo la sospensione dell'attività disposta ai sensi del comma 6;

c) nel caso di decadenza dalla concessione del posteggio, di cui all'articolo 49, commi 9, 10, 11 e 12;

d) nel caso in cui l'attività itinerante di cui all'articolo 42, comma 1, lettera b), venga sospesa per più di un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità [197].

     6. In caso di recidiva il Comune dispone la sospensione dell’attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni.

 

     Art. 82. (Sanzioni amministrative relative alla stampa quotidiana e periodica).

     1. Chiunque eserciti il commercio della stampa quotidiana e periodica senza la SCIA di cui all'articolo 56, comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa da 1.500 euro a 15.000 euro, nonché alla chiusura dell’esercizio [198].

     2. Ogni altra violazione alle disposizioni di cui al titolo IV è punita con la sanzione amministrativa da 300 euro a 3.000 euro.

     3. In caso di recidiva, oltre all’irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo, aumentate fino a un terzo, il Comune dispone la sospensione dell’attività di vendita per un periodo compreso tra cinque e venti giorni. Qualora l’attività venga svolta durante questo periodo di sospensione, la fattispecie è equiparata all’esercizio di attività senza la segnalazione certificata di inizio attività [199].

 

     Art. 83. (Sanzioni amministrative relative alla somministrazione).

     1. Chiunque eserciti l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande senza la SCIA o la comunicazione di cui all'articolo 68, commi 1, secondo periodo, 2 e 3, o senza l'autorizzazione di cui all'articolo 68, comma 1, primo periodo, ovvero quando sia stato disposto il divieto di esercizio o la sospensione dell'attività, è soggetto alla sanzione amministrativa da 1.500 euro a 15.000 euro, nonché alla chiusura dell'esercizio [200].

     2. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 70, comma 5, in materia di esercizio dell'attività, e delle disposizioni di cui all'articolo 78, in materia di pubblicità dei prezzi, è punita con la sanzione amministrativa da 600 euro a 3.500 euro [201].

     3. La violazione delle disposizioni di cui al titolo V, diverse da quelle di cui ai commi 1 e 2, sono punite con una sanzione amministrativa da 300 euro a 3.000 euro.

     4. L'autorizzazione è revocata nei casi in cui non venga attivato l'esercizio entro centottanta giorni dalla data del rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità. L'autorizzazione è altresì revocata ovvero è disposto il divieto di esercizio dell'attività qualora:

a) l'operatore non risulti provvisto dei requisiti di cui all'articolo 5;

b) l'attività è sospesa per un periodo superiore a dodici mesi, salvo proroga in caso di comprovata necessità;

c) vengono meno le condizioni relative alla sorvegliabilità dell'esercizio o quelle concernenti la loro conformità alle norme edilizie, incluse quelle relative all'impatto acustico, urbanistiche, sanitarie, di prevenzione incendi e di sicurezza; al fine di consentire all'operatore il ripristino dei requisiti mancanti, la revoca ovvero il divieto sono preceduti da un provvedimento di sospensione dell'attività per una durata non inferiore a tre giorni e non superiore a novanta giorni, salvo proroga in caso di comprovata necessità;

d) viene meno l'effettiva disponibilità dei locali nei quali si esercita l'attività e non viene presentata la SCIA o domanda per il trasferimento in una nuova sede nel termine di sei mesi, salvo proroga in caso di comprovata necessità;

e) non vengono osservati i provvedimenti di sospensione [202].

     5. Nei casi di cui al comma 4 la proroga non è concessa in caso di colpevole inosservanza delle disposizioni igienico-sanitarie ovvero in caso di colpevole ritardo nell'avvio o nella conclusione delle opere di sistemazione edilizia dei locali [203].

     6. Nei casi di recidiva, le sanzioni pecuniarie sono aumentate di un terzo e il Comune dispone la sospensione dell’attività per un periodo non superiore a trenta giorni.

     7. Nei casi di recidiva reiterata le sanzioni pecuniarie sono raddoppiate ed è disposta la sospensione dell’attività per un periodo non superiore a tre mesi.

 

TITOLO VII

MONITORAGGIO E SVILUPPO DELL’ATTIVITÀ COMMERCIALE

 

CAPO I

Organismi operanti nel settore del commercio

 

     Art. 84. (Osservatorio regionale del commercio). [204]

     1. È operante presso la Direzione centrale competente in materia di commercio l'Osservatorio regionale del commercio con le seguenti funzioni, svolte dalla Direzione medesima:

a) monitorare la rete distributiva commerciale e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, anche con riferimento alla consistenza, alla modificazione e all'andamento dei punti di vendita e di somministrazione, al commercio sulle aree pubbliche e alle altre forme di distribuzione, in coordinamento con l'Osservatorio nazionale costituito presso il Ministero dello sviluppo economico, al fine di promuovere indagini e ricerche, in funzione dell'approfondimento delle problematiche strutturali ed economiche del settore, in coordinamento con il sistema economico nazionale;

b) monitorare le superfici di cui ai Piani comunali di settore del commercio, come specificate ai sensi dell'articolo 15, comma 5, lettera b), registrando, inoltre, le superfici impegnate per nuove aperture, ampliamenti, trasferimenti di sede, aggiunte di settore, ovvero resesi disponibili per cessazioni o riduzioni di superfici, anche al fine di identificare, sotto il profilo statistico, i limiti minimi delle quote di mercato, a livello regionale, per il vicinato e i limiti minimi e massimi delle quote di mercato, sempre a livello regionale, per la media e la grande struttura;

c) elaborare e diffondere, con le modalità previste dall'articolo 4 della legge regionale 17 aprile 2014, n. 7 (Disposizioni in materia di dati aperti e loro riutilizzo), ai soggetti richiedenti i dati aggregati per la programmazione nel settore commerciale e per la conoscenza del settore medesimo, in particolare, per ottimizzare l'uso del territorio e assicurare le compatibilità urbanistico - ambientali;

d) esprimere il parere di cui all'articolo 15, comma 11, nonché eventuali pareri in merito alla congruità commerciale dei Piani e criteri qualora i contenuti di detti strumenti di programmazione siano incongruenti con i dati di cui alla lettera a), anche al fine della relazione di cui all'articolo 105, comma 2, lettera a);

e) monitorare, in collaborazione con i Comuni, l'evoluzione della disciplina in materia di aperture e orari degli esercizi, anche al fine della relazione di cui all'articolo 105, comma 2, lettera b).

     2. L'Osservatorio regionale del commercio può avvalersi per lo svolgimento delle proprie funzioni della collaborazione di soggetti pubblici o privati, secondo modalità definite in specifici accordi negoziali.

     3. Al fine dello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), i Comuni trasmettono all'Osservatorio regionale del commercio la consistenza della rete distributiva e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, le modificazioni derivanti da nuove aperture, trasferimenti, ampliamenti, cessazioni, le variazioni di titolarità, i criteri e le condizioni di cui all'articolo 12, comma 4, e i Piani di settore di cui all'articolo 15.

     4. La mancata comunicazione dei dati di cui al comma 3 comporta per i Comuni inadempienti il divieto di rilasciare autorizzazioni per medie e grandi strutture di vendita fino all'adempimento di tale obbligo.

 

     Art. 84 bis. (Centro di assistenza tecnica alle imprese del terziario) [205]

     1. Per le finalità di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 ), può essere istituito il Centro di assistenza tecnica alle imprese del terziario di cui al comma 3, di seguito denominato CATT FVG, che è autorizzato dall'Amministrazione regionale a svolgere le attività di cui al medesimo articolo 23 e, in qualità di referente unico nei rapporti con l'Amministrazione regionale, a svolgere le seguenti funzioni amministrative delegate:

a) concessione degli incentivi di cui all'articolo 100 a favore delle piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio;

b) concessione degli incentivi a valere sul Fondo per contributi alle imprese turistiche e pubblici esercizi di cui all'articolo 38 della legge regionale 8 aprile 2016, n. 4 (Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico);

c) concessione degli incentivi alle agenzie di viaggio e turismo di cui all'articolo 64 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive) [206].

     2. Il CATT FVG svolge e realizza l'attività di formazione di cui all'articolo 8, commi 1 e 1 bis.

     3. Il CATT FVG è costituito, sotto forma di società di capitali o società consortile, dalle organizzazioni di categoria degli operatori del commercio, del turismo e dei servizi, rappresentative a livello regionale, firmatarie di contratti collettivi di lavoro o di accordi quadro nazionali, che abbiano complessivamente almeno cinquemila imprese associate come attestato dalle Camere di commercio industria artigianato e agricoltura della regione.

     4. Il CATT FVG può procedere alla fusione per incorporazione dei CAT, subentrando in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei CAT medesimi.

     5. Ai fini dello svolgimento delle funzioni delegate di cui al comma 1, il CATT FVG:

a) prevede nello statuto la presenza di un organo di controllo o del revisore stabilendo che, qualunque sia la forma societaria prescelta, un componente dell'organo di controllo o il revisore unico sia designato dalla Giunta regionale;

b) prevede nello statuto il reinvestimento del novanta per cento degli utili nelle attività di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 114/1998 e il divieto di distribuire il restante 10 per cento;

c) si dota di un adeguato assetto organizzativo al fine di garantire l'esercizio delle funzioni delegate nel territorio regionale e, a tal fine, può utilizzare le strutture organizzative e gli strumenti presenti sul territorio regionale messi a disposizione dalle organizzazioni di categoria di cui al comma 3.

     6. Il CATT FVG è costituito, sotto forma di società di capitali o società consortile, dalle organizzazioni di categoria degli operatori del commercio, del turismo e dei servizi, rappresentative a livello regionale, firmatarie di contratti collettivi di lavoro o di accordi quadro nazionali e dalle organizzazioni economiche operanti da più di cinque anni e rappresentative delle imprese commerciali, turistiche e di servizio, nonché appartenenti alla minoranza slovena, che abbiano complessivamente almeno cinquemila imprese associate come attestato dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Regione [207].

     7. La Direzione medesima, accertato il rispetto delle condizioni di cui ai commi 3 e 5 e rilevato che l'atto costitutivo e lo statuto sono conformi alle funzioni delegate, emette l'autorizzazione. Il termine per la conclusione del relativo procedimento è di sessanta giorni.

     8. La Giunta regionale, con propria deliberazione, emana direttive al CATT FVG al fine di disciplinare l'esercizio delle funzioni delegate, determina i tempi massimi per la gestione delle istruttorie delle domande di concessione degli incentivi e l'obbligo per il CATT FVG di dotarsi di un sistema di protocollazione informatica che attesti il contenuto e il momento di ricezione della domanda. Con le direttive sono stabiliti i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse assegnate [208].

     9. L'Amministrazione regionale, al fine di sviluppare i processi di ammodernamento della rete distributiva, è autorizzata a finanziare il programma annuale proposto dal CATT FVG per l'ammodernamento del settore terziario, comprendente le seguenti attività per l'assistenza gratuita a favore delle imprese:

a) consulenza e assistenza tecnica, finalizzate all'aggiornamento costante degli imprenditori;

b) informazione, orientamento, assistenza e animazione alle nuove imprese;

c) iniziative per l'animazione del territorio, finalizzate alla realizzazione di eventi, mostre, convegni e manifestazioni;

d) indagini, studi e ricerche riguardanti la consistenza della rete distributiva, la presenza turistica, la dinamica dei prezzi e dei consumi e l'evoluzione del mercato, nonché su tematiche in materia ambientale di interesse per il comparto terziario.

     10. Il programma di cui al comma 9 è presentato entro il 31 gennaio di ogni anno ed è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di commercio. Con regolamenti sono definiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente, i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi previsti ai commi 1, lettere a), b) e c), e 9.

     11. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare al CATT FVG finanziamenti in via anticipata secondo criteri e modalità stabiliti dai regolamenti di cui al comma 10 e dalle direttive di cui al comma 8.

     12. Per l'esercizio delle funzioni delegate di cui al comma 1 è riconosciuto annualmente al CATT FVG un rimborso forfetario delle spese da sostenere, in relazione all'ammontare dei trasferimenti e alle funzioni e adempimenti da svolgersi.

     13. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare finanziamenti al CATT FVG a sollievo delle spese sostenute a decorrere dall'1 gennaio 2017 per gli investimenti e per le attività funzionali al primo impianto, secondo i criteri e le modalità fissati con regolamento regionale [209].

     14. Il divieto generale di contribuzione previsto all'articolo 31 della legge regionale 7/2000 non si applica agli interventi del personale impiegato dal CATT per l'attuazione del programma annuale di settore di cui al comma 9, con esclusivo riferimento ai rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci.

 

     Art. 85. (Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali).

     1. I CAT possono essere costituiti dalle organizzazioni di categoria degli operatori del commercio, del turismo e dei servizi, rappresentative a livello provinciale o regionale firmatarie di contratti collettivi di lavoro o di accordi quadro nazionali, cui aderiscano non meno di cinquecento imprese per le organizzazioni provinciali e non meno di cinquemila imprese per le organizzazioni regionali; l’adesione di non meno di cinquecento imprese a livello provinciale o non meno di cinquemila imprese a livello regionale alle associazioni costituenti il CAT è dichiarata entro il 31 marzo di ogni anno alla Direzione centrale competente in materia di commercio. La sussistenza di meno di cinquecento imprese iscritte a livello provinciale o di meno di cinquemila imprese iscritte a livello regionale comporta la revoca dell’autorizzazione di cui al comma 7. I CAT sono costituiti sotto forma di società per azioni, società a responsabilità limitata, o sotto forma di consorzi, operano a livello provinciale, ma possono anche consorziarsi tra loro per costituire uno o più Centri di coordinamento a livello regionale [210].

     2. I CAT svolgono la loro attività per l’ammodernamento della rete distributiva a favore delle imprese del terziario, siano queste associate o meno alle organizzazioni di categoria, nelle seguenti materie:

     a) formazione professionale degli operatori commerciali;

     b) assistenza tecnica generale;

     c) formazione e aggiornamento professionale;

     d) aggiornamento in materia di innovazione tecnologica e organizzativa;

     e) gestione economica e finanziaria dell’impresa;

     f) accesso ai finanziamenti di qualsiasi tipo;

     g) sicurezza e igiene dell’ambiente di lavoro;

     h) gestione delle risorse umane;

     i) sicurezza e tutela del consumatore;

     j) tutela dell’ambiente;

     k) formazione, promozione e sviluppo di nuova imprenditoria;

     l) rapporti con le pubbliche amministrazioni;

     m) certificazione di qualità, da acquisire secondo gli standard internazionali;

     n) altre attività dirette a semplificare o a migliorare la qualità delle imprese e dei servizi prestati ai consumatori, anche attraverso l’organizzazione di elaborazioni di studi e progetti specifici.

     3. Per il raggiungimento del migliore livello possibile nell’attività di assistenza, i CAT possono convenzionarsi con organismi pubblici o privati compresi i Consorzi garanzia fidi tra le piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio, con società di consulenza o assistenza e con enti pubblici.

     4. I CAT svolgono attività di assistenza a favore delle imprese, in forza di quanto disposto al comma 2, lettera n). Possono, inoltre, svolgere specifici servizi loro affidati dalle pubbliche amministrazioni attraverso convenzioni all’uopo stipulate. I CAT collaborano con l’Osservatorio regionale del commercio di cui all’articolo 84.

     5. I CAT sono tenuti a fornire le loro prestazioni a tutte le imprese che le richiedano indipendentemente dalla loro appartenenza alle associazioni che li hanno costituiti.

     5 bis. Anche al fine di dare massima trasparenza all'attività delegata dalla Regione in materia contributiva, i CAT e il CATT FVG si dotano di un proprio sito internet [211].

     6. I CAT esercitano la propria attività a titolo oneroso; possono tuttavia svolgere attività gratuite a favore di enti pubblici. Ai fini dell'autorizzazione regionale lo statuto dei CAT prevede la presenza di un organo di controllo o del revisore unico; prevede altresì che gli utili delle gestioni debbano essere reinvestiti nelle attività di cui al comma 2, fatta salva la percentuale massima del 10 per cento che può essere distribuita ai soci. I CAT possono procedere alla loro organizzazione interna liberamente, garantendo comunque lo svolgimento delle attività di assistenza a favore di tutte le imprese del terziario che richiedessero dette attività [212].

     7. La costituzione dei CAT è autorizzata dalla Regione su domanda presentata alla Direzione centrale competente in materia di commercio insieme con l’atto costitutivo, lo statuto e l’elenco dei soci. La Direzione centrale attività produttive, rilevato che l’atto costitutivo e lo statuto della società sono conformi alle norme di legge, emette l’autorizzazione. In caso di non conformità, la domanda e gli allegati vengono restituiti con atto motivato nel quale viene stabilito un termine inderogabile per la loro ripresentazione. Decorso inutilmente tale termine la domanda non può essere ripresentata per i successivi dodici mesi. Il provvedimento di autorizzazione viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione [213].

     8. [L’Amministrazione regionale può avvalersi dell’operato dei CAT per l’espletamento:

     a) di attività istruttorie in materia di contributi, finanziamenti o provvidenze a favore delle piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio;

     b) delle funzioni di assistenza previste in materia di sportello unico;

     c) delle attività di formazione, inclusi i corsi professionali abilitanti l’iscrizione al ruolo dei mediatori e degli agenti e rappresentanti di commercio, nonché tutti i corsi di formazione previsti dalla normativa di settore;

     c bis) di attività per la realizzazione, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, di centri in via, centri commerciali naturali e altre forme di aggregazione degli operatori dei settori commerciali, turistici e del terziario] [214].

     8 bis. [L’ente gestore degli interventi di cui agli articoli 95, 96 e 98 può stipulare convenzioni con i CAT, per lo svolgimento di attività preliminari all’istruttoria delle pratiche relative alle domande di finanziamento] [215].

     9. [L’Amministrazione regionale, nelle proprie attività istruttorie, può avvalersi anche dei Centri di coordinamento tra i CAT e dei Consorzi garanzia fidi tra piccole e medie imprese commerciali e turistiche (CON.GA.FI.)] [216].

     10. [L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare programmi proposti dai CAT, a favore delle imprese del commercio, turismo e servizi, di informazione e assistenza gratuita, per la realizzazione di indagini, progetti, studi e ricerche nell'ambito regionale, riguardanti la consistenza della rete distributiva, la presenza turistica, la dinamica dei prezzi e dei consumi, l'andamento occupazionale e l'evoluzione del mercato distributivo e turistico, nonchè per la predisposizione di progetti per la realizzazione di centri in via, di centri commerciali naturali e di altre forme di aggregazione degli operatori dei settori commerciali, turistici e del terziario] [217].

     10 bis. In attuazione del principio di trasparenza ai CAT e al CATT FVG si applicano le norme di cui all'articolo 1, commi da 15 a 33, della legge 190/2012, così come integrata dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), e sue modifiche e integrazioni [218].

 

     Art. 85 bis. centri commerciali naturali [219]

     1. Per centro commerciale naturale si intende un insieme di attività commerciali, artigianali e di servizi, localizzato in una zona determinata del territorio comunale in cui le funzioni distributive rivestono un ruolo significativo per tradizione, vocazione o potenzialità di sviluppo, finalizzato al recupero, promozione e valorizzazione delle attività economiche, in particolare delle produzioni locali, al miglioramento della vivibilità del territorio e dei servizi ai cittadini e ai non residenti.

     2. I centri commerciali naturali sono costituiti in forma di, società di capitali, società consortili e associazioni con finalità commerciali e perseguono gli scopi di cui al comma 1 mediante iniziative di qualificazione e innovazione dell'offerta commerciale, di sviluppo della promozione commerciale, di acquisizione di servizi innovativi di supporto alle attività delle imprese aderenti ed eventi di animazione territoriale.

     3. Ai centri commerciali naturali possono aderire, in qualità di soggetti interessati, le associazioni di categoria e altri enti e associazioni che si prefiggano lo scopo di valorizzare il territorio [220].

     4. Al fine di sostenere le attività di cui al presente articolo, i centri commerciali naturali possono accedere ai contributi di cui all'articolo 100.

 

CAPO II

Aree urbane, locali storici e servizi di prossimità

 

     Art. 86. (Tutela, salvaguardia e valorizzazione delle aree urbane). [221]

     1. I Comuni predispongono progetti di valorizzazione delle aree urbane al fine di mantenere, rivitalizzare e incentivare lo sviluppo della loro rete commerciale, anche con la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati.

     2. I progetti di cui al comma 1 possono prevedere:

     a) interventi di riqualificazione dei centri urbani consistenti in opere di urbanizzazione primaria, e di arredo urbano, con particolare riguardo alla realizzazione di parcheggi e infrastrutture che favoriscano la fruibilità dei centri urbani, e progetti integrati finalizzati alla valorizzazione, sostegno e sviluppo dell’economia;

     b) interventi per l’abbattimento delle barriere architettoniche;

     c) interventi edilizi di recupero di proprietà comunali tendenti al riuso di edifici dismessi anche per l’inserimento di nuove attività, per favorire un’adeguata presenza delle diverse tipologie distributive e merceologiche;

     d) realizzazione di infrastrutture non permanenti, anche di copertura, volte alla valorizzazione dei centri storici e alla relativa fruibilità commerciale e turistica, nonché al servizio di centri di supporto per famiglie e di aree gioco;

     e) realizzazione di servizi di trasporto gratuito all’interno dei centri urbani;

     f) interventi di promozione dei servizi di prossimità nei centri urbani, nelle zone montane o rurali svantaggiate individuate dai Comuni, con particolare riguardo all’attivazione e al sostegno di esercizi polifunzionali;

     g) interventi a sostegno delle attività di formazione, aggiornamento professionale e assistenza tecnica agli operatori, con possibile delega per la gestione diretta di tali attività ai CAT;

     h) interventi per migliorare le caratteristiche delle insegne delle vetrine e gli elementi di arredo esterni dei negozi, nonché per classificare e valorizzare i locali storici;

     i) interventi di promozione di marketing urbano e di programmazione delle manifestazioni e degli eventi connessi, con particolare riguardo alle iniziative che integrino l’offerta commerciale con quella turistica e culturale e a quelle a sostegno dei consumatori;

     j) interventi diretti a favorire gli insediamenti commerciali destinati alle piccole e medie imprese.

     3. Nella definizione delle priorità per la realizzazione dei progetti di cui al comma 1, nell’ambito dei finanziamenti previsti dai diversi strumenti normativi regionali, viene data priorità in primo luogo agli interventi oggetto di specifici accordi di programma finanziati sia con capitali pubblici che privati, in secondo luogo agli interventi oggetto di accordi di programma finanziati solo con capitali pubblici e, a seguire, ai progetti di cui al comma 1 che siano strutturati integrando gli interventi di riqualificazione urbana di cui al comma 2, lettera a), con uno o più altri interventi di cui al comma 2. In ogni caso ai progetti integrati viene garantita priorità rispetto ai progetti singoli.

 

     Art. 87. (Salvaguardia e valorizzazione dei locali storici e delle attività storiche del Friuli Venezia Giulia) [222]

     1. La Regione salvaguarda e valorizza, come locali storici, i pubblici esercizi, gli esercizi commerciali e le farmacie, in esercizio da almeno sessanta anni, che abbiano valore storico o artistico e o che costituiscano testimonianza storica, culturale e o tradizionale, regionale o locale.

     1 bis. La Regione valorizza e salvaguarda, come attività storica, i pubblici esercizi e gli esercizi commerciali che risultino essere in esercizio da almeno sessanta anni.

     1 ter. Per i locali storici e le attività storiche, l'attività e la merceologia offerte devono essere specificatamente ed inequivocabilmente legate alla tradizione, al territorio e all'economia locale.

     2. La Regione procede al riconoscimento dei locali storici e delle attività storiche di cui ai commi 1 e 1 bis in base all'istruttoria del Comune competente per territorio, che provvede al censimento degli stessi locali e attività.

     3. La Giunta regionale adotta la scheda e la metodologia di rilevazione al fine del censimento, con la previsione di raccolta dei dati relativi alla localizzazione, alla descrizione del locale e dell'attività svolta, all'inventario degli arredi e degli strumenti d'epoca e del loro stato di conservazione, alla datazione del locale e alle attività storicamente significative.

     4. Il Comune, conclusa l'istruttoria, invia alla Regione copia delle schede del censimento effettuato.

     5. Le associazioni per la tutela dei locali storici e le associazioni e istituti con finalità di tutela del patrimonio culturale, possono indicare al Comune i locali o le attività meritevoli di essere censiti e collaborare alla formazione della documentazione prevista dalla scheda di cui al comma 3.

     6. La Regione provvede, al termine dell'istruttoria conclusa dal Comune, al riconoscimento formale di "Locale storico del Friuli Venezia Giulia" o di "Attività storica del Friuli Venezia Giulia" con deliberazione della Giunta regionale pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

     6 bis. La Regione, con deliberazione della propria Giunta pubblicata sul BUR, può disporre la revoca del riconoscimento qualora:

a) vi sia da parte dell'impresa titolare una alterazione strutturale delle caratteristiche sulla base delle quali è stato assegnato il riconoscimento;

b) venga meno, per cessazione dell'attività o per sua trasformazione, o per modifica di destinazione d'uso o di altra caratteristica fondamentale del punto vendita o del luogo storico riconosciuto, uno o più dei requisiti su cui si fonda la motivazione del riconoscimento attribuito.

     7. La datazione dell'attività di esercizio è attestata dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio o dai Comuni ove ha sede l'esercizio e da eventuale ulteriore documentazione.

     8. Il Comune può provvedere a revisioni anche annuali del censimento.

     9. Qualora il Comune non abbia provveduto al censimento, i titolari dei pubblici esercizi, degli esercizi commerciali e delle farmacie, i proprietari dei locali o le associazioni di tutela dei locali storici o le associazioni aventi come finalità la tutela del patrimonio culturale possono presentare al Comune i documenti relativi ai dati di cui al comma 3 e il Comune provvede, in presenza dei requisiti di cui ai commi 1 e 1 bis, a inserire l'esercizio nel censimento entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione.

 

     Art. 88. (Interventi di tutela e valorizzazione). [223]

     [1. I proprietari dei locali storici o gli aventi diritto presentano, ove previsto, il progetto degli interventi di tutela, restauro e valorizzazione dei locali al Comune, sulla base delle indicazioni contenute nella relazione di cui all’articolo 87, comma 2, lettera a), unitamente al preventivo di spesa.

     2. Qualora i locali di cui al comma 1 siano stati dichiarati di interesse storico o artistico, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), la competenza ad approvare il progetto degli interventi di tutela, restauro e valorizzazione spetta alla competente Soprintendenza.

     3. Il Comune, ricevuta l’approvazione della competente Soprintendenza nei casi previsti al comma 2, rilascia l’autorizzazione agli interventi e ne dà adeguata informazione alle associazioni interessate.

     4. Spetta al Comune, d’intesa con la competente Soprintendenza nei casi di cui al comma 2, verificare la conformità degli interventi realizzati con quelli progettati e autorizzati. Tale conformità è vincolante ai fini della concessione dei contributi.]

 

     Art. 89. (Sostegno degli interventi di tutela e valorizzazione dei locali storici) [224]

     1. Il Comune può concedere contributi, fino a un massimo del 50 per cento della spesa ammissibile, per interventi di tutela e valorizzazione dei locali storici riconosciuti ai sensi dell'articolo 87, in favore dei titolati dei pubblici esercizi, degli esercizi commerciali e delle farmacie o dei proprietari dei locali stessi, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato.

     2. Il Comune disciplina i criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 1, in conformità al proprio ordinamento.

     3. La Regione concorre al sostegno degli interventi di cui al comma 1, con contributi in favore dei Comuni a seguito della formazione, da parte degli stessi, della graduatoria delle domande ammissibili al contributo di cui al comma 1, in misura non superiore al 30 per cento della spesa ammissibile.

     4. Con regolamento regionale sono disciplinati i criteri e le modalità di concessione dei contributi in favore dei Comuni previsti dal comma 3.

 

     Art. 90. (Vincoli di destinazione d’uso).

     1. I locali storici censiti per i quali siano stati concessi i finanziamenti di cui all’articolo 89 sono vincolati, per un periodo di dieci anni dalla data del provvedimento di concessione, al mantenimento della destinazione d’uso, dei caratteri salienti degli arredi, della conformazione degli spazi interni, delle vetrine e di ogni altro elemento di decoro, arredo e funzione, descritti nella relazione tecnica come meritevoli di tutela, in deroga all’articolo 32 della legge regionale 7/2000.

     2. In caso di violazione del vincolo di destinazione il contributo è revocato ai sensi dell’articolo 49 della legge regionale 7/2000.

 

     Art. 91. (Attribuzione del marchio).

     1. I locali storici censiti nella Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, si avvalgono, previa predisposizione della Regione, di un marchio da collocare all’esterno dell’esercizio e da utilizzare nella pubblicistica recante la dicitura, accompagnata da apposito «logo», di «Locale Storico del Friuli Venezia Giulia».

 

     Art. 92. (Partecipazione alle spese di censimento).

     1. La Regione partecipa alla spesa sostenuta dai Comuni per l’effettuazione del censimento con un contributo sino al 50 per cento della spesa.

     2. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri, le modalità e l’ammontare del contributo.

 

     Art. 93. (Servizi di prossimità). [225]

     1. Ai fini della presente legge, i Comuni predispongono regolamenti anche di natura urbanistica e provvedimenti di fiscalità locale al fine di promuovere lo sviluppo di servizi di prossimità nei centri urbani, nelle zone montane o rurali svantaggiate da essi individuate e sviluppano iniziative al fine di attivare e sostenere gli esercizi polifunzionali, secondo linee definite dalla Giunta regionale in armonia con la normativa comunitaria in materia di aiuti di stato. I Comuni promuovono e valorizzano, inoltre, attività di servizio agli utenti in collaborazione con gli operatori commerciali.

     2. Per servizi di prossimità si intendono attività commerciali di vicinato, di somministrazione e di servizio, aventi rilevanza esclusivamente locale.

     3. Per esercizi polifunzionali si intendono esercizi di vicinato e di media struttura, in cui l’attività commerciale può essere abbinata ad altri servizi di interesse collettivo, anche in convenzione con soggetti pubblici o privati.

     4. La disciplina in materia di servizi di prossimità persegue la finalità di tutela del consumatore, in particolare delle fasce deboli, al fine di salvaguardare e sviluppare la diffusione di tali servizi sul territorio.

     5. La Giunta regionale, con apposito regolamento, stabilisce modalità ed entità di finanziamenti volti a favorire la permanenza o l’apertura di esercizi commerciali di vendita al dettaglio, di vicinato o di media struttura nei Comuni montani con popolazione fino a 1.000 abitanti, anche direttamente realizzati dal Comune, singolarmente o in associazione, o mediante convenzioni apposite con gli esercenti l’attività commerciale in specie.

 

CAPO III

Interventi di sostegno

 

     Art. 94. (Tipologia degli interventi agevolativi). [226]

     1. L’Amministrazione regionale favorisce gli investimenti delle micro, piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio sia mediante l’accesso al credito a condizioni agevolate sia con la concessione di contributi in conto capitale, nel rispetto dei limiti fissati dall’Unione europea e dalle leggi statali vigenti in materia.

     1 bis. Per imprese di servizio si intendono anche quelle che prestano servizi alla persona nel campo sanitario e assistenziale [227].

 

     Art. 95. (Finanziamenti agevolati a medio-lungo termine a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio). [228]

     1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a erogare al Mediocredito del Friuli Venezia Giulia SpA disponibilità finanziarie da destinare a contributi in conto interessi in forma attualizzata della durata massima di quindici anni, per l’attivazione di finanziamenti a condizioni agevolate, anche con operazioni di locazione finanziaria immobiliare, nel rispetto dei limiti e dei principi stabiliti dal diritto comunitario, a favore delle micro, piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio, per le esigenze connesse alla costruzione, all’acquisto e all’ammodernamento degli esercizi, dei magazzini, degli uffici e delle relative pertinenze e all’acquisto di beni strumentali all’attività esercitata [229].

     2. I finanziamenti agevolabili con le disponibilità finanziarie derivanti dal comma 1 possono essere erogati anche da istituti bancari e da società di locazione finanziaria, allo scopo convenzionate con l’istituzione assegnataria dei fondi, che assumono a proprio carico i rischi di ciascuna operazione.

     3. Con regolamento sono definiti i criteri, la procedura e le modalità per la concessione delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2, tenuto conto di quanto stabilito dall’articolo 47 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), e successive modifiche.

     4. Per le operazioni di locazione finanziaria l’intervento agevolativo è attivato con l’erogazione di un contributo in conto canoni, determinato in misura equivalente al contributo in conto interessi spettante per una corrispondente operazione di finanziamento.

     5. L’Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposita convenzione con l’istituzione creditizia assegnataria dei fondi di agevolazione, nel rispetto della procedura e delle modalità di cui al comma 3, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore alle attività produttive [230].

 

     Art. 96. (Finanziamenti agevolati a medio termine a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio). [231]

     1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a erogare al Mediocredito del Friuli Venezia Giulia S.p.A. disponibilità finanziarie da destinare a contributi in conto interessi in forma attualizzata, per l’attivazione di finanziamenti a condizioni agevolate, della durata massima di sette anni, nel rispetto dei limiti e dei principi stabiliti dal diritto comunitario, a favore delle micro, piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio, per le esigenze connesse all’ammodernamento degli esercizi, dei magazzini e degli uffici e all’acquisto di beni strumentali all’attività esercitata, nonché al rafforzamento delle strutture aziendali [232].

     2. I finanziamenti agevolabili con le disponibilità finanziarie di cui al comma 1 possono essere erogati anche da istituzioni bancarie allo scopo convenzionate con l’istituzione assegnataria dei fondi, che assumono a proprio carico i rischi di ciascuna operazione.

     3. Con regolamento sono definiti i criteri, la procedura e le modalità per la concessione delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2, tenuto conto di quanto stabilito dall’articolo 47 del decreto legislativo 385/1993, e successive modifiche.

     4. L’Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposita convenzione con l’istituzione creditizia assegnataria dei fondi di agevolazione, nel rispetto della procedura e delle modalità di cui al comma 3, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore alle attività produttive [233].

 

     Art. 97. (Ammissibilità alle agevolazioni). [234]

     1. L’Amministrazione regionale attribuisce al Comitato di gestione del Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli Venezia Giulia, di cui all’articolo 98, comma 5, le funzioni di organo competente a concedere le agevolazioni previste dagli articoli 95 e 96.

     2. La Direzione centrale attività produttive può effettuare controlli a campione sulle iniziative ammesse.

 

     Art. 98. Fondo per lo sviluppo delle piccole e medie imprese e dei servizi [235].

     1. [È istituito il Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli Venezia Giulia, di seguito denominato Fondo, a cui si applicano le disposizioni di cui alla legge 25 novembre 1971, n. 1041 (Gestioni fuori bilancio nell’ambito delle Amministrazioni dello Stato)] [236].

     2. [Le dotazioni del Fondo sono costituite dai conferimenti previsti dalla presente legge e possono essere alimentate da:

     a) conferimenti di fondi ordinari della Regione;

     b) conferimenti della Regione derivanti da operazioni finanziarie;

     c) conferimenti dello Stato e di enti economici pubblici e privati;

     c bis) conferimenti delle autonomie locali e funzionali [237];

     d) rientri, anche anticipati, delle rate di ammortamento dei finanziamenti concessi;

     e) interessi maturati sulle eventuali giacenze di tesoreria] [238].

     3. [Le dotazioni del Fondo sono utilizzate per l’attivazione di finanziamenti a condizioni agevolate, della durata massima di quindici anni, nel rispetto dei limiti e dei principi stabiliti dal diritto comunitario, a favore delle micro, piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli Venezia Giulia] [239].

     3.1. [In particolare, le dotazioni del Fondo possono essere utilizzate anche per le esigenze connesse alla costruzione, all'acquisto, all'ampliamento e all'ammodernamento degli esercizi, dei magazzini, degli uffici e delle relative pertinenze, e per l'acquisto di beni strumentali all'attività esercitata, al rafforzamento delle strutture aziendali] [240].

     3.2. [I finanziamenti di cui al comma 3 possono essere attivati anche in forma di prestito partecipativo per favorire, in particolare, la capitalizzazione e la ricapitalizzazione delle imprese beneficiarie] [241].

     3 bis. [In particolare, le dotazioni del Fondo possono essere utilizzate altresì per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato, di durata non superiore a dieci anni, per il consolidamento di debiti a breve termine in debiti a medio e lungo termine, finalizzati al rafforzamento delle strutture aziendali, nonchè per altre operazioni di rimodulazione dei rapporti in essere] [242].

     3 ter. [Le operazioni sono finanziabili nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato] [243].

     4. [Con regolamento sono determinate le misure dell’intervento ammissibile e dei tassi da applicare alle operazioni di finanziamento di cui al presente articolo e definiti i criteri, la procedura e le modalità d’intervento] [244].

     5. [L’amministrazione del Fondo è affidata a un Comitato di gestione con sede presso il Mediocredito del Friuli Venezia Giulia SpA che assicura il supporto tecnico e organizzativo al Comitato medesimo, ai sensi del comma 14] [245].

     6. [Il Comitato di gestione è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore alle attività produttive, ed è composto da:

     a) il Presidente, scelto tra i nominativi indicati congiuntamente dalle organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative del comparto commerciale;

     b) quattro componenti, scelti tra i nominativi indicati dalle organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative del comparto commerciale [246];

     c) due funzionari regionali designati, quali esperti, dall'Assessore alle attività produttive] [247].

     6 bis. [Le sedute del Comitato sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente] [248].

     7. [Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell’Istituto di credito di cui al comma 5] [249].

     8. [Il Comitato di gestione dura in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere riconfermati nel mandato per una sola volta] [250].

     9. [Qualora nel corso del mandato si rendesse necessario sostituire uno o più componenti del Comitato, si provvede con le modalità indicate al comma 6, con effetto fino alla scadenza del quadriennio] [251].

     10. [Al Presidente del Comitato è attribuita un’indennità mensile di carica e ai componenti un gettone di presenza giornaliero per la partecipazione alle sedute, determinati e aggiornati periodicamente secondo i criteri indicati nell’articolo 17 (Aggiornamento periodico delle indennità) della legge regionale 13 giugno 1988, n. 45] [252].

     11. [Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore alle attività produttive, sono emanate le direttive sull’utilizzo delle dotazioni finanziarie del Fondo, nonché sulle modalità di funzionamento del Comitato] [253].

     12. Gli oneri relativi alle attività di cui al comma 14 fanno carico al Fondo [254].

     13. [La Giunta regionale esercita, attraverso la Direzione centrale attività produttive, la vigilanza sulla gestione del Fondo] [255].

     14. L’Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposita convenzione con il Mediocredito del Friuli Venezia Giulia S.p.A., per assicurare al Comitato di gestione, di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 2/2012 in relazione alle sue attribuzioni concernenti la gestione del Fondo per lo sviluppo delle piccole e medie imprese e dei servizi, un adeguato supporto tecnico e organizzativo nello svolgimento dei compiti d’istituto [256].

     15. [La convenzione di cui al comma 14 deve disciplinare le forme di assistenza tecnica e organizzativa e in particolare disciplinare le modalità e i termini di istruttoria delle pratiche relative alle domande di finanziamento, di concessione delle garanzie sui finanziamenti accordati, nonché le altre procedure connesse alle operazioni di finanziamento e alla gestione del Fondo. La medesima convenzione deve prevedere l’assolvimento dei compiti di cui ai commi 7 e 14 e fissare, in relazione all’attività prevista al comma 5, il compenso annuo da riconoscere a Mediocredito, a carico del Fondo] [257].

     16. La convenzione di cui al comma 14 è stipulata dall'Assessore alle attività produttive, previa deliberazione della Giunta regionale [258].

 

     Art. 99. (Prestito partecipativo). [259]

     1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a favore dei Consorzi garanzia fidi tra le imprese commerciali e turistiche del Friuli Venezia Giulia, per promuovere, mediante convenzioni con istituti di credito operanti nel Friuli Venezia Giulia, interventi diretti ad attivare prestiti partecipativi per la capitalizzazione o ricapitalizzazione delle imprese commerciali, turistiche e di servizio, per riequilibrarne o migliorarne la situazione finanziaria nei limiti degli interventi «de minimis».

     2. La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore alle attività produttive, determina le modalità di effettuazione degli interventi di cui al comma 1. Con regolamento regionale sono definiti i criteri, la procedura e le modalità per la concessione ed erogazione dei contributi di cui al comma 1.

 

     Art. 100. (Contributi per lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio) [260]

     1. Al fine di promuovere e sostenere le micro, piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio, anche associate tra loro, i consorzi di imprese, nonché i centri commerciali naturali e di concorrere in particolare alla riqualificazione delle attività del terziario nei centri urbani, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere incentivi per:

a) lavori di ammodernamento, ampliamento, ristrutturazione e straordinaria manutenzione nonché acquisto di arredi, attrezzature e strumentazioni nuove, comprese quelle necessarie per i pagamenti tramite moneta elettronica e per il commercio elettronico, e di sistemi di videosorveglianza e sicurezza innovativi, nonché per l'accrescimento dell'efficienza energetica;

b) adeguamento di strutture e impianti alle normative in materia di prevenzione incendi, prevenzione infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro, antinquinamento;

c) acquisizione di strumenti, programmi e servizi per la creazione e per la diffusione e la promozione del commercio elettronico;

d) consulenze concernenti l'innovazione, la qualità e le analisi di fattibilità e consulenza economico finanziaria per la realizzazione di nuove iniziative economiche;

e) partecipazione a mostre, fiere, esposizioni e manifestazioni commerciali nazionali ed estere e attività di promozione;

f) investimenti per corsi di formazione, al netto delle eventuali spese di trasferta, del personale destinato alla gestione, manutenzione, controllo dei siti orientati al commercio elettronico;

g) acquisto di automezzi e macchine per la movimentazione delle merci;

h) contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili, di proprietà sia pubblica sia privata;

i) oneri relativi alla pianificazione finanziaria aziendale e accesso ai finanziamenti delle microimprese;

j) successione d'impresa tra l'imprenditore della microimpresa e un socio, parente o affine entro il terzo grado, collaboratore familiare o dipendente da almeno due anni al momento della successione.

     2. Le iniziative di cui al comma 1, lettere da a) a h), sono incentivate nella misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile.

     3. Le iniziative di cui al comma 1, lettera a), poste in essere da imprese esercenti l'attività di rivendita di generi di monopolio sono incentivate nella misura massima del 65 per cento della spesa ammissibile.

     4. Le iniziative di cui al comma 1, lettere i) e j), sono incentivate nella misura massima dell'80 per cento della spesa ammissibile. Nell'ambito dell'iniziativa di cui al comma 1, lettera j), sono ammissibili anche le spese per l'ottenimento di garanzie ovvero per il pagamento degli oneri finanziari in relazione a operazioni bancarie destinate al finanziamento dell'attività aziendale.

     5. Le funzioni amministrative concernenti la concessione degli incentivi di cui al comma 1 sono delegate al CATT FVG ai sensi dell'articolo 84 bis, comma 1, lettera a).

     . Gli incentivi di cui al comma 1 sono concessi in applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato in GUUE serie L n. 352 del 24 dicembre 2013.

     7. Nel regolamento di esecuzione relativo al presente articolo possono essere anche previste premialità o priorità per i programmi d'investimento presentati dalle imprese per le quali i soggetti di cui all'articolo 71, comma 6 bis, del decreto legislativo 59/2010 risultano aver partecipato ai corsi formativi attestati nel libretto di cui all'articolo 8, comma 3, nonché possono essere individuate le aree territoriali in cui possono essere assegnati i contributi di cui al comma 1, lettera h).

 

     Art. 100 bis. (Contributi alle imprese commerciali, turistiche e di servizio di piccolissime dimensioni) [261]

     1. Al fine di incrementare le possibilità di accesso al credito e di promuovere la bancabilità delle imprese commerciali, turistiche e di servizio di piccolissime dimensioni, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle imprese stesse incentivi in forma di contributo a fondo perduto sulle seguenti spese:

     a) spese sostenute per l'ottenimento di garanzie in relazione a operazioni creditizie destinate al finanziamento dell'attività aziendale;

     b) spese sostenute per il pagamento degli oneri finanziari relativi all'effettuazione di operazioni creditizie destinate al finanziamento dell'attività aziendale;

     c) spese sostenute per l'acquisizione di consulenze finalizzate alla pianificazione finanziaria aziendale.

     2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi nel limite massimo dell'80 per cento della spesa ammissibile.

 

     Art. 101. (Assegnazione fondi). [262]

     1. Le imprese presentano al CATT FVG le domande di contributo che possono essere prefinanziate con idonea fidejussione, ai sensi dell'articolo 39, comma 2, della legge regionale 7/2000.

     2. L'istruttoria, l'assegnazione e la liquidazione dei contributi sono effettuate dal CATT FVG in conformità alle disposizioni regolamentari e alle direttive impartite dalla Regione.

3. Alle domande che non possono essere accolte per l'indisponibilità dei mezzi finanziari si applica l'articolo 33 della legge regionale 7/2000.

     4. Il CATT FVG invia trimestralmente alla Direzione centrale competente in materia di commercio una relazione sull'utilizzazione dei fondi assegnati e presenta il rendiconto delle spese sostenute entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di assegnazione dei fondi, fermi restando i controlli a campione da parte della Direzione centrale competente in materia di commercio.

     5. Con deliberazione della Giunta regionale il CATT è autorizzato a utilizzare i fondi a esso assegnati per l'esercizio delle funzioni delegate per le finalità di cui all'articolo 100, non concessi al 31 dicembre, per una quota non eccedente il fabbisogno emergente dalle domande presentate, nell'esercizio finanziario successivo e per le medesime finalità [263].

     5 bis. Il CATT FVG restituisce alla Regione, entro il 30 aprile di ogni anno, la quota eccedente il fabbisogno di cui al comma 5 [264].

 

     Art. 102. (Criteri e modalità di concessione dei contributi).

     1. I criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui all’articolo 100 sono definiti con regolamento regionale.

 

     Art. 102 bis. (Ripartizione dei fondi) [265]

     1. Il CATT FVG assicura che la ripartizione a livello territoriale dei fondi di cui all'articolo 101 e dei fondi relativi ai programmi di cui all'articolo 84 bis, comma 9, avvenga con la medesima percentuale risultante dall'assegnazione dei fondi relativi all'anno 2014. Con le medesime modalità di ripartizione sono riassegnate le risorse eccedenti il fabbisogno di ciascuna area territoriale, fino a esaurimento delle stesse, ai fini dello scorrimento delle rispettive graduatorie.

 

     Art. 103. (Misure a sostegno dei mercati agroalimentari all’ingrosso).

     1. L’Amministrazione regionale, al fine di favorire la riqualificazione dei mercati agroalimentari all’ingrosso, può promuovere interventi di trasferimento, mantenimento, adeguamento alle normative di sicurezza e innovazione o ampliamento del patrimonio strutturale esistente, mediante la concessione di contributi in conto capitale o in conto interessi.

     2. Destinatari dei contributi di cui al comma 1 sono i soggetti gestori dei mercati agroalimentari all’ingrosso.

     2 bis. Nell’ambito delle finalità di cui al comma 1, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti pluriennali alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) di Trieste e al Comune di Udine per investimenti infrastrutturali da realizzarsi in via diretta o indiretta finalizzati al miglioramento della logistica e della distribuzione commerciale all’ingrosso e oggetto di apposito accordo con l’Amministrazione regionale [266].

     2 ter. A integrazione dei finanziamenti pluriennali di cui al comma 2 bis l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento di 500.000 euro a favore della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste con le modalità previste dallo stesso comma 2 bis [267].

 

     Art. 104. (Ulteriori misure di sostegno). [268]

     1. La Regione può prevedere l’esenzione da tributi regionali a sostegno delle attività di cui all’articolo 3, comma 2; per le medesime attività i Comuni possono stabilire particolari agevolazioni, fino alla totale esenzione, per i tributi di loro competenza.

     2. Al fine di salvaguardare il servizio commerciale nelle aree urbane, rurali, montane e insulari, i Comuni possono stabilire particolari agevolazioni, fino all’esenzione, per i tributi e le altre entrate di rispettiva competenza, a sostegno delle attività di commercio esercitate in posteggi sulle aree pubbliche, effettuate su posteggi posti in Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nelle zone periferiche dei centri urbani di maggiori dimensioni.

     3. L’Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere la realizzazione dei progetti predisposti dai Comuni per la tutela, salvaguardia e valorizzazione delle aree urbane di cui all’articolo 86, comma 2, lettere c), f), g), h), i) e j).

     4. L’Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli interventi di promozione e sviluppo dei servizi di prossimità di cui all’articolo 93.

     5. La Regione annualmente con legge finanziaria determina le risorse da destinare rispettivamente agli interventi di cui ai commi 3 e 4.

 

     Art. 105. (Clausola valutativa).

     1. La Giunta regionale, con scadenza triennale, informa il Consiglio regionale circa l’attuazione della presente legge, dando evidenza dei risultati ottenuti nel perseguimento delle finalità previste dall’articolo 1, comma 2, avuto riguardo agli obiettivi programmati e alle scelte di pianificazione effettuate, in termini di effetti prodotti dagli interventi realizzati sul sistema socio-economico regionale.

     2. Sulla base del monitoraggio effettuato dall’Osservatorio regionale del commercio e delle altre indagini e studi eventualmente disposti dagli uffici competenti per materia, la Giunta, entro il 30 giugno dell’anno successivo al triennio di riferimento, presenta al Consiglio una documentata relazione riferita in particolare [269]:

     a) ai contenuti degli strumenti di programmazione adottati e al loro stato di attuazione con riguardo all'andamento e sviluppo della rete distributiva e al contenimento dell’impatto territoriale e ambientale dei grandi insediamenti [270];

     b) all'evoluzione della disciplina in materia di aperture e orari degli esercizi [271];

     c) [agli interventi realizzati in favore delle zone montane e svantaggiate e ai cambiamenti prodotti in termini di sviluppo economico dei relativi territori; agli interventi di riqualificazione dei centri storici e urbani realizzati dai Comuni, alle iniziative di tutela degli esercizi di vicinato e all’integrazione fra produzione tipica e di qualità e commercializzazione dei prodotti, in termini di accrescimento dell’attrattività del commercio locale] [272];

     d) alle scelte effettuate in sede di regolamentazione dell’accesso agli incentivi previsti e alle preferenze espresse dalle imprese in termini di domanda, con indicazione dei dati quantitativi e qualitativi degli interventi ammessi a finanziamento [273];

     e) agli incentivi erogati e ai servizi prestati alle imprese e alla rispettiva incidenza sulla competitività e stabilizzazione dell’attività commerciale, con riferimento al saldo fra entrate e uscite dal mercato, avuto riguardo alla tipologia e alla dimensione delle imprese beneficiarie [274];

     f) [all’andamento dei consumi, per tipologia merceologica, formula di vendita e tipo di somministrazione e ai cambiamenti riferibili: al miglioramento dei servizi, ivi compreso il regime di ampliamento delle aperture e del rapporto qualità-prezzo; alla realizzazione di nuove localizzazioni e formule commerciali attrattive degli acquirenti non residenti] [275];

     g) [all’andamento del mercato del lavoro e agli effetti del regime delle aperture sull’occupazione, con indicazione su base provinciale dei dati relativi alle variazioni intervenute nelle tipologie dei contratti di lavoro] [276];

     h) alle criticità eventualmente emerse in fase di attuazione degli interventi, tenuto conto degli orientamenti espressi dagli operatori del settore, dai lavoratori e dai consumatori [277].

     3. La relazione è resa pubblica unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l’esame.

 

TITOLO VIII

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 2/2002 (DISCIPLINA ORGANICA DEL TURISMO)

 

CAPO I

Modifiche alla legge regionale 2/2002 (Disciplina organica del turismo)

 

     Art. 106. (Modifiche alla legge regionale 2/2002). [278]

     1. Al comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), le parole: «l’organizzazione turistica» sono sostituite dalle seguenti: «l’organizzazione del sistema turistico».

     2. Il comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 2/2002 è sostituito dal seguente:

     «2. La Regione esercita funzioni di indirizzo e programmazione del sistema turistico regionale, provvede al coordinamento tra gli enti del settore, sostiene lo sviluppo del turismo regionale mediante l’erogazione di incentivi e svolge l’attività di vigilanza e controllo sull’Agenzia per lo sviluppo del turismo, di cui all’articolo 9.».

     3. Dopo la lettera c) del comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 2/2002 è inserita la seguente:

     «c bis) Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;».

     4. Al comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 2/2002 la parola: «settore» è sostituita dalla seguente: «sistema».

     5. Il comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale 2/2002 è sostituito dal seguente:

     «2. In conformità con le determinazioni di cui al comma 1, la Giunta regionale:

     a) favorisce la promozione turistica;

     b) verifica l’azione dei soggetti incaricati dell’attuazione dei programmi;

     c) indirizza le attività degli Enti locali e dell’Agenzia di cui all’articolo 9 per favorire lo sviluppo del turismo;

     d) promuove il coordinamento tra i soggetti operanti nel settore turistico, nonché l’aggregazione delle realtà turistiche consortili presenti sul territorio al fine di valorizzarne le dimensioni operative e competitive;

     e) cura i rapporti anche mediante la predisposizione di progetti speciali con l’ENIT, con le altre Regioni italiane, con i Paesi dell’Unione europea e con altri enti e organismi operanti nel settore.».

     6. Dopo il comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale 2/2002 è inserito il seguente:

     «2 bis. Per le finalità di cui al comma 2, lettera a), la Regione affida in concessione aree del demanio marittimo per finalità turistico-ricreative ai soggetti indicati all’articolo 7, comma 1. La concessione è rilasciata previa deliberazione della Giunta regionale.».

     7. Al comma 3 dell’articolo 6 della legge regionale 2/2002 le parole: «demaniali marittime per finalità turistico- ricreative» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 2 bis».

     8. Il comma 4 dell’articolo 7 della legge regionale 2/2002 è sostituito dal seguente:

     «4. La Regione può partecipare ai Consorzi turistici di cui all’articolo 36 direttamente o attraverso l’Agenzia di cui all’articolo 9.».

     9. L’articolo 8 della legge regionale 2/2002 è sostituito dal seguente:

     “Art. 8. (Concertazione).

     1. Nella definizione delle politiche dell’Agenzia di cui all’articolo 9, l’Assessore regionale alle attività produttive attiva strumenti operativi di concertazione permanente ai quali partecipano rappresentanze delle Province, dei Comuni, delle Comunità montane, delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonché i rappresentanti delle organizzazioni imprenditoriali e sindacali di categoria.

     2. Alla concertazione permanente partecipano altresì rappresentanze dei Consorzi di cui all’articolo 36, delle società d’area di cui all’articolo 7, nonché delle cooperative, degli enti, degli istituti, delle associazioni, degli ordini professionali e di altri organismi che siano interessati, di volta in volta, alle singole materie trattate.

     3. Le modalità della concertazione permanente sono definite con decreto dell’Assessore regionale alle attività produttive.».

     10. L’articolo 9 della legge regionale 2/2002 è sostituito dal seguente:

     «Art. 9. (Agenzia per lo sviluppo del turismo).

     1. È istituita l’Agenzia per lo sviluppo del turismo denominata «Turismo Friuli Venezia Giulia», in seguito Turismo FVG, quale ente funzionale della Regione preposto alla programmazione, alla progettazione e all’indirizzo dello sviluppo del sistema turistico regionale, con particolare riguardo a:

     a) promozione dell’immagine complessiva della regione attraverso il coordinamento dei diversi attori e operatori pubblici e privati del sistema turistico;

     b) definizione e sviluppo del sistema di accoglienza turistica;

     c) definizione di strategie volte all’incremento dei flussi turistici, alla destagionalizzazione e all’ampliamento dell’offerta turistica;

     d) sviluppo delle azioni di promozione e incentivazione di strumenti di integrazione pubblico-privato.

     2. La TurismoFVG, avente personalità giuridica, autonomia gestionale, patrimoniale, contabile e tecnica, ha sede legale in Villa Manin di Passariano, Comune di Codroipo, ed è sottoposta alla vigilanza e al controllo della Regione.

     3. La TurismoFVG, per l’esercizio delle sue funzioni, e in particolare delle attività di coordinamento relative all’informazione e all’accoglienza turistica, si articola sul territorio regionale in sedi operative territoriali con competenza sugli ambiti territoriali individuati con provvedimento del Direttore generale della TurismoFVG. La responsabilità di ciascuna di tali sedi operative è affidata a un responsabile territoriale.».

     11. L’articolo 10 della legge regionale 2/2002 è sostituito dal seguente:

     «Art. 10. (Competenze della TurismoFVG).

     1. Alla TurismoFVG sono attribuiti compiti di pianificazione e progettazione strategica dello sviluppo turistico del Friuli Venezia Giulia, di progettazione e coordinamento dello sviluppo del sistema turistico del territorio e dell’offerta turistica regionale, di gestione e coordinamento delle azioni di marketing turistico, di organizzazione del sistema di accoglienza turistica.

     2. In particolare, nel quadro delle funzioni generali di cui al comma 1, la TurismoFVG opera nei seguenti ambiti di azione:

     a) promozione del prodotto turistico regionale:

     1) definisce gli obiettivi strategici di sviluppo turistico, le politiche di promozione e realizzazione del prodotto turistico;

     2) cura la creazione e la diffusione dell’immagine coordinata turistica della regione anche organizzando azioni promozionali e curando la pubblicità turistica regionale;

     3) definisce, in collaborazione con l’Amministrazione regionale, la politica di marketing turistico regionale e la realizza con azioni mirate dirette e indirette;

     4) nell’ambito delle politiche di marketing turistico e dello sviluppo economico promuove il prodotto regionale agroalimentare di qualità e le manifestazioni ad esso correlate;

     b) accoglienza-informazione turistica:

     1) coordina e promuove le attività di informazione e assistenza al turista anche con azioni dirette in occasione di eventi e in relazione a località di interesse strategico per la regione nel suo complesso;

     2) cura la gestione di uno sportello per la tutela del turista;

     3) definisce i livelli di qualità del sistema regionale di accoglienza e di informazione turistica;

     4) opera per la diffusione della cultura dell’accoglienza e dell’ospitalità turistica;

     c) sviluppo turistico-territoriale:

     1) cura la raccolta e l’elaborazione di dati statistici concernenti il movimento turistico nell’ambito territoriale di competenza delle sedi operative territoriali;

     2) fornisce all’Amministrazione regionale gli strumenti tecnici necessari alla formulazione della politica turistica regionale, individuando l’esatto profilo turistico delle risorse esistenti sul territorio e tracciando le relative linee di sviluppo;

     3) cura, in collaborazione con le Province, i Comuni, le Comunità montane e le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, lo sviluppo sostenibile del territorio verso un turismo responsabile;

     4) cura l’identificazione dei bisogni del settore e contribuisce alla diffusione dell’informazione al fine di orientare gli interventi degli operatori secondo le nuove linee del mercato;

     5) contribuisce alla definizione delle politiche e dei programmi di formazione professionale degli operatori del settore anche attraverso azioni formative dirette;

     6) assicura lo sviluppo e la crescita economica delle imprese turistiche regionali, promuovendone il costante ammodernamento dell’offerta anche fornendo servizi di carattere generale per facilitare l’incontro tra domanda e offerta.

     3. A tal fine la TurismoFVG può operare anche mediante organismi associativi, organizzazioni pubbliche e private appositamente costituite, società, università e istituti di ricerca.».

     12. L’articolo 11 della legge regionale 2/2002 è sostituito dal seguente:

     «Art. 11. (Organi).

     1. Sono organi della TurismoFVG:

     a) il Direttore generale;

     b) il Comitato strategico di indirizzo;

     c) il Collegio dei revisori contabili.».

     13. L’articolo 12 della legge regionale 2/2002 è sostituito dal seguente:

     «Art. 12. (Il Direttore generale).

     1. Il Direttore generale ha la rappresentanza legale della TurismoFVG ed è responsabile del raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Giunta regionale e della gestione della TurismoFVG.

     2. Il Direttore generale svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

     a) adotta il bilancio annuale e pluriennale di previsione e il rendiconto generale;

     b) adotta il Piano strategico e il Piano operativo annuale e redige la relazione sulla gestione;

     c) ha la rappresentanza in giudizio della TurismoFVG con facoltà di conciliare e transigere;

     d) adotta il regolamento concernente l’ordinamento, l’assetto organizzativo, il funzionamento e le prestazioni esterne della TurismoFVG;

     e) dirige la struttura assicurandone la funzionalità;

     f) provvede alla gestione del personale, compresa la definizione della pianta organica e la stipula dei contratti di lavoro, anche integrativi, con i lavoratori dipendenti dalla TurismoFVG quale datore di lavoro e provvede alla nomina dei responsabili territoriali di cui all’articolo 9, comma 3, e dei responsabili di settore;

     g) trasmette alla Direzione centrale attività produttive, per il successivo inoltro alla Giunta regionale, gli atti soggetti al controllo.».

     14. L’articolo 13 della legge regionale 2/2002 è sostituito dal seguente:

     «Art. 13. (Incarico).

     1. Il Direttore generale è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale alle attività produttive.

     2. Il Direttore generale è scelto tra dirigenti pubblici o privati, in possesso di diploma di laurea, che abbiano svolto attività dirigenziali per almeno cinque anni in settori attinenti l’ambito operativo della TurismoFVG in enti, associazioni o società pubbliche o private del comparto turistico.

     3. Il rapporto di lavoro del Direttore generale è regolato da contratto di diritto privato di durata massima quinquennale. La Giunta regionale determina i contenuti del contratto, ivi comprese le clausole risolutive del rapporto, nonché il trattamento economico; il trattamento economico va determinato prevedendo una retribuzione fissa, avuto riguardo ai livelli economici previsti per i Direttori generali delle Aziende per i servizi sanitari, e una parte variabile da corrispondere in relazione al conseguimento degli obiettivi fissati dalla Giunta medesima.

     4. Il conferimento dell’incarico di Direttore generale a dipendenti della Regione determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell’incarico; il servizio prestato in forza del contratto a tempo determinato è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell’anzianità di servizio. Il conferimento dell’incarico a soggetti provenienti da altre pubbliche amministrazioni è subordinato al loro collocamento in aspettativa o fuori ruolo da parte dell’ente di appartenenza, secondo il relativo ordinamento.

     5. Il soggetto cui sia conferito l’incarico di Direttore generale non può rivestire cariche pubbliche elettive ovvero cariche in partiti politici o in associazioni sindacali e di categoria e avere incarichi direttivi o rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con i predetti organismi.».

     15. Dopo l’articolo 13 della legge regionale 2/2002 è inserito il seguente:

     «Art. 13 bis. (Comitato strategico di indirizzo).

     1. Al Comitato strategico di indirizzo spettano i poteri di definizione degli indirizzi strategici della TurismoFVG.

     2. Sono componenti di diritto del Comitato strategico di indirizzo l’Assessore regionale alle attività produttive in carica, che ne presiede le sedute, il Direttore generale della TurismoFVG e il Direttore della Direzione centrale attività produttive.

     3. Del Comitato strategico di indirizzo fanno altresì parte:

     a) quattro componenti designati rispettivamente dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane e dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

     b) quattro componenti designati rispettivamente dalle principali organizzazioni imprenditoriali di categoria nei settori del commercio e turismo, dell’industria, dell’artigianato e dell’agricoltura;

     c) un rappresentante designato dall’Associazione fra le Pro-loco del Friuli Venezia Giulia;

     d) un rappresentante designato da ciascun Comitato strategico d’ambito di cui all’articolo 14;

     e) un rappresentante designato dai Consorzi turistici di cui all’articolo 36.

     4. I componenti di cui al comma 3, lettere a) e b), sono designati in sede di concertazione permanente ai sensi dell’articolo 8.

     5. Il Comitato strategico di indirizzo esprime il proprio parere:

     a) sulle politiche di sviluppo turistico d’ambito e del territorio regionale;

     b) sulle attività formative rivolte agli operatori turistici regionali;

     c) sulle linee strategiche per la concessione dei contributi in materia di turismo.».

     16. L’articolo 14 della legge regionale 2/2002 è sostituito dal seguente:

     «Art. 14. (Comitati strategici d’ambito).

     1. In ciascuno degli ambiti territoriali di cui all’articolo 9, comma 3, sono istituiti i Comitati strategici d’ambito, con il compito di coordinare e definire le proposte e i programmi per la politica turistica d’ambito, di cui fanno parte:

     a) cinque componenti designati da un’apposita assemblea dei Sindaci dei Comuni compresi nell’ambito territoriale di riferimento e scelti tra gli stessi ovvero tra amministratori comunali del medesimo ambito territoriale;

     b) quattro componenti designati rispettivamente dalle principali organizzazioni imprenditoriali di categoria nei settori del commercio e turismo, dell’industria, dell’artigianato e dell’agricoltura;

     c) tre componenti designati congiuntamente dai Consorzi turistici e dalle società d’area più rappresentativi, in termini di volumi di affari, operanti nell’ambito territoriale di riferimento;

     d) il responsabile territoriale.

     2. L’assemblea di cui al comma 1, lettera a), è convocata dal Sindaco del Comune demograficamente più rappresentativo.

     3. Il Comitato è convocato con cadenza almeno semestrale dal responsabile territoriale.».

     17. L’articolo 15 della legge regionale 2/2002 è sostituito dal seguente:

     «Art. 15. (Il Collegio dei revisori contabili).

     1. Il Collegio dei revisori contabili è composto da tre componenti effettivi e due supplenti, iscritti nel registro dei revisori contabili previsto dall’articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE relativa all’abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili), e successive modifiche.

     2. I componenti del Collegio dei revisori contabili sono nominati con decreto del Presidente della Regione, anche tra dipendenti regionali, previa designazione con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale alle attività produttive.

     3. Il Collegio dei revisori contabili resta in carica tre anni. I componenti decadono in caso di assenza ingiustificata a due riunioni consecutive.

     4. Il Collegio dei revisori contabili esercita funzioni di controllo e, in particolare, svolge i seguenti compiti:

     a) verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto generale alle risultanze delle scritture contabili;

     b) esprime parere sul bilancio di previsione annuale e pluriennale;

     c) accerta almeno ogni trimestre la consistenza di cassa e può chiedere notizie al Direttore generale.

     5. I revisori possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

     6. Il Presidente del Collegio dei revisori contabili ha l’obbligo, qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione, di riferirne immediatamente alla Giunta regionale, tramite l’Assessore regionale alle attività produttive.

     7. La Giunta regionale determina i compensi e i rimborsi spese dei componenti del Collegio ai sensi della normativa regionale vigente.».

     18. L’articolo 17 della legge regionale 2/2002 è sostituito dal seguente:

     «Art. 17. (Dotazioni finanziarie).

     1. Costituiscono fonte di finanziamento della TurismoFVG:

     a) una quota annuale per le spese di funzionamento e attività determinata in sede di approvazione della legge finanziaria regionale;

     b) i proventi derivanti dalla gestione delle proprie attività;

     c) gli ulteriori finanziamenti previsti dal bilancio regionale;

     d) i finanziamenti finalizzati dallo Stato per le attività svolte nel settore turistico;

     e) i finanziamenti dell’Unione europea, nonché di altri organismi nazionali e internazionali e istituzioni pubbliche per la realizzazione di progetti specifici nell’ambito delle materie di competenza;

     f) eventuali lasciti, donazioni e finanziamenti di privati ed enti pubblici.».

     19. L’articolo 20 della legge regionale 2/2002 è sostituito dal seguente:

     Art. 20. (Gestione economica e patrimonio).

     1. La TurismoFVG ha un bilancio proprio e applica un apposito regolamento regionale di contabilità. Nelle more dell’emanazione di tale regolamento, la TurismoFVG applica il regolamento per l’amministrazione del patrimonio e la contabilità degli enti e organismi funzionali della Regione, secondo il proprio ordinamento.

     2. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta congiunta dell’Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie e dell’Assessore regionale alle attività produttive, sono individuati i beni mobili e immobili, materiali e immateriali del patrimonio regionale da attribuire alla disponibilità, alla gestione diretta e indiretta e alla vigilanza della TurismoFVG.».

     20. L’articolo 21 della legge regionale 2/2002 è sostituito dal seguente:

     «Art. 21. (Vigilanza e controllo).

     1. La Regione, nei confronti della TurismoFVG, esercita le seguenti funzioni:

     a) nomina gli organi;

     b) definisce gli indirizzi per l’assetto organizzativo e approva la pianta organica;

     c) definisce gli indirizzi per lo sviluppo delle attività istituzionali e gli obiettivi di gestione;

     d) definisce l’assetto contabile della TurismoFVG con il regolamento di cui all’articolo 20, comma 1;

     e) adotta ogni altro provvedimento necessario a garantirne la funzionalità;

     f) esercita attività di vigilanza e controllo;

     g) esprime parere preventivo e vincolante in merito alla nomina, da parte del Direttore generale, dei responsabili territoriali, nonché di quelli di settore di cui all’articolo 12, comma 2, lettera f).

     2. Sono soggetti all’approvazione della Giunta regionale i seguenti atti:

     a) il bilancio di previsione annuale e pluriennale e il rendiconto generale;

     b) il piano strategico e il piano operativo annuale;

     c) il regolamento concernente l’ordinamento, l’assetto organizzativo, il funzionamento e le prestazioni esterne;

     d) il provvedimento di individuazione degli ambiti territoriali di cui all’articolo 9, comma 3.

     3. Gli atti di cui al comma 1 sono trasmessi entro quindici giorni dalla loro adozione alla Direzione centrale attività produttive che, entro trenta giorni dal ricevimento, ne cura l’istruttoria e provvede a trasmetterli, corredati della relativa proposta motivata e di eventuali pareri, alla Giunta regionale per l’approvazione.

     4. La Giunta regionale approva gli atti di cui al comma 2 entro venti giorni dal ricevimento. Trascorso inutilmente tale termine gli atti diventano esecutivi.

     5. Il termine di trenta giorni di cui al comma 3 è interrotto per una sola volta per l’acquisizione di ulteriori elementi istruttori; in tal caso il termine decorre dal momento della ricezione degli atti richiesti.

     6. Gli atti di cui al comma 2, lettera a), sono trasmessi alla Direzione centrale risorse economiche e finanziarie per il parere di competenza.

     7. Il Direttore generale adegua il provvedimento alle indicazioni della Giunta regionale entro venti giorni dalla ricezione della relativa deliberazione.».

     21. L’articolo 22 della legge regionale 2/2002 è sostituito dal seguente:

     «Art. 22. (Personale della TurismoFVG).

     1. La TurismoFVG opera con personale assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del settore merceologico del turismo.

     2. La TurismoFVG può ricorrere a consulenze professionali, a collaborazioni esterne, ad assunzioni con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato ovvero ad altre forme di lavoro flessibile.

     3. La TurismoFVG può operare altresì con personale regionale collocato in posizione di comando, nel limite massimo di sessanta unità, anche in deroga ai limiti temporali di cui all’articolo 45 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione Friuli-Venezia Giulia).

     4. L’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi del comma 1, di dipendenti della Regione determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo del contratto; il servizio prestato in forza del contratto a tempo determinato è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell’anzianità di servizio.».

     22. Al comma 1 dell’articolo 24 della legge regionale 2/2002 le parole : «Le AIAT possono istituire IAT» sono sostituite dalle seguenti: «La TurismoFVG può istituire Uffici di informazione e accoglienza turistica (IAT)» e le parole: «, previo nullaosta della Giunta regionale» sono soppresse.

     23. Al comma 3 dell’articolo 24 della legge regionale 2/2002 le parole «del personale del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli Venezia Giulia, istituito ai sensi dell’articolo 127 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, e» sono soppresse.

     24. Il comma 4 dell’articolo 24 della legge regionale 2/2002 è sostituito dal seguente:

     «4. La TurismoFVG sovrintende al funzionamento degli IAT e coordina le azioni dei soggetti che concorrono alle attività di informazione e accoglienza turistica garantendone l’uniformità anche sotto il profilo dell’immagine turistica regionale.».

     25. Il comma 2 dell’articolo 25 della legge regionale 2/2002 è sostituito dal seguente:

     «2. I Comuni, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 24, svolgono in via esclusiva le funzioni di informazione e accoglienza turistica tramite l’istituzione di sportelli informativi denominati «TurismoFVG». I Comuni inoltre svolgono:

     a) attività di promozione turistica delle località situate nel territorio di competenza;

     b) attività di promozione e di gestione di attività economiche turistiche di interesse regionale in ambito locale, mediante la partecipazione alle società d’area di cui all’articolo 7;

     c) promozione e commercializzazione dell’offerta turistica regionale e locale mediante la partecipazione ai Consorzi turistici di cui all’articolo 36;

     d) attività di tutela, di informazione e di accoglienza del turista mediante l’istituzione di IAT nel territorio di competenza.».

     26. Alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 28 della legge regionale 2/2002 sono aggiunte, in fine, le parole: «di data antecedente di almeno tre anni rispetto a quella della richiesta di iscrizione durante i quali abbiano svolto documentata attività».

     27. Il comma 2 dell’articolo 56 della legge regionale 2/2002 è sostituito dal seguente:

     «2. Il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio delle strutture ricettive alberghiere di cui all’articolo 64, commi 3, 4, 5 e 6, nonché delle strutture ricettive all’aria aperta, è subordinato alla loro classificazione. Non sono classificabili le strutture prive dei requisiti minimi qualitativi di cui agli allegati A e B, facenti parte integrante della presente legge.».

     28. Alla rubrica dell’articolo 57 della legge regionale 2/2002 sono aggiunte, in fine, le parole: «- Certificazione di qualità».

     29. Al comma 1 dell’articolo 57 della legge regionale 2/2002 le parole: «dai Comuni» sono sostituite dalle seguenti: «da una commissione formata dal Comune e dall’associazione di categoria ove rappresentata».

     30. Il comma 3 dell’articolo 57 della legge regionale 2/2002 è sostituito dal seguente:

     «3. Le strutture ricettive e le case e appartamenti per vacanze, che hanno ottenuto la relativa classificazione- certificazione di qualità prima della scadenza del termine di cui al comma 2, conservano la classificazione- certificazione di qualità per la frazione residua del quinquennio in corso.».

     31. [Alla rubrica dell’articolo 58 della legge regionale 2/2002 sono aggiunte, in fine, le parole: «e certificazione di qualità»] [279].

     32. [L’articolo 59 della legge regionale 2/2002 è sostituito dal seguente:

     «Art. 59. (Variazione delle strutture ricettive).

     1. I titolari e i gestori delle strutture ricettive e delle case e appartamenti per vacanze sono tenuti a denunciare al Comune, entro trenta giorni dal verificarsi, le variazioni apportate o intervenute, anche se dette variazioni non comportano una diversa classificazione-certificazione di qualità o autorizzazione.» ] [280].

     33. L’articolo 83 della legge regionale 2/2002 è sostituito dal seguente:

     «Art. 83. (Definizione).

     1. Sono case e appartamenti per vacanze le unità immobiliari ricettive composte da uno o più locali arredati e dotati di servizi igienici e di cucina autonoma, destinate ad essere concesse in locazione ai turisti nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non superiore a cinque mesi consecutivi, senza offerta di servizi centralizzati tipici delle strutture ricettive turistiche e senza somministrazione di alimenti e bevande.

     2. La locazione delle case e appartamenti per vacanze è subordinata alla dichiarazione al Comune del possesso dei requisiti oggettivi previsti dalla presente legge ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). I Comuni provvedono ai controlli, ai sensi dell’articolo 71 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, almeno nel limite minimo del 2 per cento delle dichiarazioni presentate. La dichiarazione di cui al presente articolo costituisce il provvedimento di classificazione-certificazione di qualità.

     3. Ai proprietari locatori di meno di tre alloggi per vacanze nel medesimo comune non si applicano le disposizioni inerenti la classificazione-certificazione di qualità.».

     34. Alla rubrica dell’articolo 84 della legge regionale 2/2002 sono aggiunte, in fine, le parole: «- Certificazione di qualità».

     35. Al comma 1 dell’articolo 84 della legge regionale 2/2002 dopo la parola: «classificati» sono aggiunte le seguenti: «e certificati».

     36. Il comma 1 dell’articolo 94 della legge regionale 2/2002 è sostituito dal seguente:

     «1. Ai fini della rilevazione statistica, i gestori delle strutture ricettive e delle case e appartamenti per vacanze sono obbligati a comunicare giornalmente il movimento degli ospiti alla Direzione centrale attività produttive o al soggetto dalla stessa incaricato ed eventualmente ai Comuni competenti per territorio, su appositi moduli ISTAT.».

     37. Il comma 3 dell’articolo 100 della legge regionale 2/2002 è sostituito dal seguente:

     «3. L’inosservanza delle disposizioni in materia di classificazione e certificazione di qualità delle strutture ricettive e delle case e appartamenti per vacanze comporta l’applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da lire 500.000 a lire 5.000.000. In caso di reiterata violazione, per le strutture ricettive di cui al comma 1 può essere disposta la sospensione dell’attività per un periodo non inferiore a sette giorni e non superiore a novanta, e la revoca dell’autorizzazione.».

     38. [Al comma 2 dell’articolo 108 della legge regionale 2/2002 le parole: «alle AIAT o ai» sono sostituite dalle seguenti: «alla TurismoFVG ed eventualmente ai»] [281].

     39. Al comma 1 dell’articolo 174 della legge regionale 2/2002 le parole: «Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario» sono sostituite dalle seguenti: «Direzione centrale attività produttive».

     40. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 174 della legge regionale 2/2002 le parole: «iniziative di promozione turistica» sono sostituite dalle seguenti: «iniziative promozionali nei settori di competenza della Direzione centrale».

     41. Con decorrenza dal 1 gennaio 2006 fanno carico al capitolo corrispondente al capitolo 9188 del documento tecnico allegato al bilancio pluriennale 2005-2007 e al bilancio per l’anno 2005, gli oneri relativi agli interventi di cui alle seguenti disposizioni:

     a) articolo 2, comma 4, della legge regionale 24 maggio 2004, n. 16;

     b) articolo 22, commi 11 e 12, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12;

     c) articolo 53 della legge regionale 12/2002;

     d) articolo 8, comma 25, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3;

     e) articolo 10, comma 2, della legge regionale 19 aprile 1999, n. 8;

     f) articolo 184, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5;

     g) articoli 2 e 4 bis della legge regionale 23 agosto 1982, n. 63;

     h) articoli 1 e 2 della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 58;

     i) articolo 8 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1.

     42. Alla rubrica del punto 3 della lettera C1 dell’allegato C alla legge regionale 2/2002 le parole: «struttura ricettiva» sono sostituite dalle seguenti: «unità immobiliare».

     43. Il punto 5 della lettera C1 dell’allegato C è sostituito dal seguente: «5. Arredamento: prevalentemente su misura 4; di serie 0».

     44. Il punto 6 della lettera C1 dell’allegato C è sostituito dal seguente: «6. Attrezzatura: nuova 4, meno di tre anni 3, più di tre anni 1».

     45. Il punto 7 della lettera C1 dell’allegato C è abrogato.

     46. Al punto 8 della lettera C1 dell’allegato C sono aggiunte le seguenti parole: «impianti di climatizzazione 4».

     47. Al punto 9 della lettera C1 dell’allegato C le parole: «aria condizionata 1» sono soppresse.

 

CAPO II

Disposizioni transitorie e finali

 

     Art. 107. (Disposizioni transitorie).

     1. Il Direttore generale della TurismoFVG è nominato entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente articolo.

     2. Entro quindici giorni dall’entrata in vigore del presente articolo, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale alle attività produttive, è nominato un Commissario straordinario incaricato di provvedere all’adozione degli atti amministrativi e gestionali necessari a garantire senza interruzioni il perseguimento delle finalità di pubblico interesse in campo turistico che attualmente sono in capo alle AIAT, nelle more della nomina del Direttore generale della TurismoFVG, e in particolare:

     a) all’adozione di un bilancio di previsione consolidato per l’anno 2006 sulla base dei bilanci di previsione per l’anno 2006 adottati dai direttori delle AIAT, che funge da bilancio di previsione della TurismoFVG;

     b) alla gestione del medesimo sino alla preposizione del Direttore generale.

     3. Il Commissario si avvale di uno o più Vicecommissari, nominati con la procedura di cui al comma 2, cui può delegare compiti e funzioni riferiti alla gestione delle AIAT e alla liquidazione delle medesime. Il provvedimento di nomina determina l’indennità mensile di carica del Commissario e dei Vicecommissari, nonché la data di subentro dei medesimi al posto dei direttori delle AIAT.

     4. Il Commissario straordinario svolge altresì le funzioni di Commissario liquidatore delle AIAT e provvede pertanto alla liquidazione delle medesime secondo le direttive impartite dal presente articolo e dalla Giunta regionale.

     5. In particolare, entro sessanta giorni dalla nomina, i Commissari provvedono a:

     a) predisporre lo stato di consistenza dei beni mobili e immobili in uso o in proprietà delle AIAT;

     b) predisporre un documento tecnico relativo alla situazione finanziaria e patrimoniale delle AIAT;

     c) predisporre la ricognizione dei rapporti giuridici attivi e passivi delle AIAT comprese le eventuali partecipazioni in società;

     d) fornire alla Direzione centrale attività produttive gli elementi per l’accertamento dei residui attivi e passivi e la giacenza di cassa del bilancio consolidato AIAT per il 2006.

     6. All’approvazione degli atti di cui ai commi 2, lettera a), e 5 provvede la Giunta regionale su proposta dell’Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie di concerto con l’Assessore regionale alle attività produttive.

     7. Salvo quanto previsto dal comma 14, con la delibera di approvazione degli atti di cui al comma 5 la Giunta regionale individua, con riferimento a ciascuna AIAT, i rapporti attivi e passivi nella cui titolarità subentrano rispettivamente la TurismoFVG e l’Amministrazione regionale.

     8. Le AIAT sono soppresse a decorrere dalla data di comunicazione alla TurismoFVG dell’avvenuta approvazione da parte della Giunta regionale dei documenti di cui al comma 5.

     9. Sino alla definizione, ai sensi dell’articolo 12, comma 2, lettera d), della legge regionale 2/2002, come sostituito dall’articolo 106, comma 13, della presente legge, dell’assetto organizzativo, continuano a operare, quali sedi operative territoriali di livello non direzionale della TurismoFVG, le strutture e gli IAT delle AIAT.

     10. In relazione all’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 25 della legge regionale 2/2002, come modificato dall’articolo 106, comma 25, della presente legge, è demandata a successivi provvedimenti la definizione delle risorse materiali e umane da devolvere ai Comuni; nelle more di tale devoluzione, nei comuni in cui operano sedi e uffici AIAT, le attività di informazione e accoglienza turistica sono assicurate dalla TurismoFVG sulla base di convenzioni stipulate con i Comuni competenti.

     11. In relazione al disposto di cui al comma 9 e in attesa dell’adozione, ai sensi dell’articolo 22, comma 3, legge regionale 2/2002, come sostituito dall’articolo 106, comma 21, della presente legge, dei provvedimenti di comando, il personale del ruolo unico regionale assegnato, alla data di entrata in vigore della presente legge, alle strutture e agli IAT delle AIAT continua a prestare servizio presso dette strutture.

     12. La Regione, in conformità alle disposizioni della presente legge, adegua il proprio «Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione e degli enti regionali», approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., pubblicato sul 1° supplemento straordinario n. 18 del 10 settembre 2004 al Bollettino Ufficiale della Regione n. 36 dell’8 settembre 2004, e successive modifiche.

     13. Salvo quanto previsto dalla presente legge in tema di abrogazioni, tutti i riferimenti normativi alle AIAT devono intendersi operati, a partire dalla data di soppressione delle medesime, alla TurismoFVG.

     14. I contributi ordinari e straordinari previsti nel bilancio regionale in favore delle AIAT sono confermati a favore della TurismoFVG che subentra nei mutui già attivati dalle AIAT per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

     15. Alla TurismoFVG sono trasferiti i rapporti giuridici attivi e passivi afferenti alle funzioni già in capo all’Amministrazione regionale e riguardanti la promozione dell’immagine turistica regionale. A tal fine, l’Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie è autorizzato ad effettuare le conseguenti variazioni di bilancio istituendo, ove occorra, nuove unità previsionali di base e nuovi capitoli di spesa.

     16. Agli oneri di cui al presente Titolo si fa fronte con le risorse determinate in sede di legge finanziaria per l’anno 2006. Gli oneri relativi alle spese per il primo impianto della TurismoFVG da sostenersi nel corrente esercizio finanziario, fanno carico all’unità previsionale di base 14.3.360.1.1300 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 9188 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e ai bilanci delle AIAT.

     17. La disposizione di cui all’articolo 28, comma 2, lettera c), della legge regionale 2/2002, come modificato dall’articolo 106, comma 26, della presente legge, si applica solo alle domande di iscrizione presentate dopo l’entrata in vigore della presente legge.

     17 bis. Nell’ambito del processo di rafforzamento patrimoniale delle società d’area dell’ambito marino e in conformità al quadro normativo e funzionale definito dal titolo II, capo III, della legge regionale 2/2002, le azioni della Lignano Sabbiadoro Gestioni SpA di proprietà della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia sono trasferite a titolo gratuito alla TurismoFVG  [282].

 

     Art. 108. (Abrogazioni).

     1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

     a) l’articolo 16 della legge regionale 2/2002;

     b) il comma 2 dell’articolo 18 della legge regionale 2/2002;

     c) l’articolo 19 della legge regionale 2/2002;

     d) l’articolo 23 della legge regionale 2/2002;

     e) il comma 2 dell’articolo 24 della legge regionale 2/2002;

     f) il comma 3 dell’articolo 25 della legge regionale 2/2002;

     g) l’articolo 86 della legge regionale 2/2002.

 

TITOLO IX

DISPOSIZIONI PROCEDIMENTALI, TRANSITORIE E FINALI

 

CAPO I

Disposizioni procedimentali, transitorie e finali

 

     Art. 109. (Denuncia di inizio attività e domanda di titoli autorizzativi).

     1. [La denuncia di inizio attività sostituisce l’autorizzazione amministrativa in tutte le fattispecie relative all’esercizio di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande, quando il rilascio del titolo autorizzatorio si configuri quale atto dovuto non sussistendo limitazioni di alcun genere e non implicando la benché minima valutazione discrezionale da parte dell’amministrazione procedente. In tali casi spetta all’amministrazione competente, entro e non oltre sessanta giorni dalla denuncia, verificare d’ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all’interessato entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell’attività e la rimozione dei suoi effetti salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività e i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall’amministrazione stessa] [283].

     2. Sono elencate all’allegato E le attività alla cui domanda di svolgimento da parte del privato si applica il regime del silenzio assenso relativamente ai seguenti settori:

     a) iscrizione agli appositi registri o albi presso le Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

     b) commercio in sede fissa;

     c) commercio sulle aree pubbliche;

     d) commercio della stampa quotidiana e periodica;

     e) somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

 

     Art. 109 bis. (Segnalazione certificata d'inizio attività) [284]

     1. Ovunque ricorrano nella presente legge regionale le espressioni «denuncia d'inizio attività» e «DIA», esse sono sostituite, rispettivamente, con «segnalazione certificata d'inizio attività» e «SCIA».

 

     Art. 110. (Disposizioni transitorie).

     1. Il titolare di più autorizzazioni di cui all’articolo 5, comma 1, lettere a), b) e d), della legge 287/1991 relative allo stesso esercizio ha diritto, sussistendone le condizioni, di attivare in altri locali o cedere, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, le aziende della medesima tipologia. Decorso inutilmente tale termine, le autorizzazioni riguardanti la medesima azienda si intendono riunite in un unico titolo e i Comuni provvedono ad aggiornare il provvedimento esistente.

     2. Le prescrizioni di cui all’articolo 18, comma 1, in materia di aree da riservare a parcheggi in edifici preesistenti e già con destinazione d’uso commerciale alla data del 18 giugno 2003, così come definita agli articoli 73 e 74 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in materia di pianificazione territoriale e urbanistica), e successive modifiche, non trovano applicazione. Qualora gli edifici, comunque preesistenti alla data del 18 giugno 2003, siano localizzati all’interno del centro storico, così come definito dagli strumenti urbanistici comunali, la destinazione d’uso commerciale può anche essere successiva a tale data.

     3. Ai Comuni che hanno adottato i Piani di settore, prima dell’entrata in vigore della presente legge, è consentito apportare le necessarie modifiche affinché possano essere utilizzate le superfici di vendita degli esercizi compresi tra i metri quadrati 801 e i metri quadrati 1.500. Le superfici sono riconosciute in aggiunta al contingente disponibile calcolato secondo le modalità regolamentari della media distribuzione.

     4. Nelle more del recepimento delle disposizioni della presente legge e della relativa normativa attuativa, le definizioni di cui all’articolo 2, qualora più favorevoli al richiedente, trovano immediata applicazione anche con riferimento ai criteri, ai Piani di settore o nelle varianti urbanistiche adottate o approvate dai Comuni.

     5. Con l’entrata in vigore della presente legge, i Comuni possono concedere nuove autorizzazioni per esercizi di somministrazione ancora disponibili in base alla precedente normativa, attribuendo la tipologia unica prevista dalla presente legge.

     6. I riferimenti normativi a tipologie di somministrazione di alimenti e bevande non previste dalla presente legge si applicano a quelle in tutto o in parte corrispondenti all’elenco di cui all’articolo 67, che le hanno in tutto o in parte sostituite.

     7. Il Fondo di cui all’articolo 98 prosegue senza soluzione di continuità nell’attività del Fondo di cui all’articolo 106 (Istituzione del Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli-Venezia Giulia) della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13.

     8. Il Comitato di gestione costituito ai sensi dell’articolo 106 della legge regionale 13/1998 dura in carica fino alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto di nomina del Comitato costituito con le modalità e nella composizione previste all’articolo 98, comma 6, e comunque entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge.

     9. Ai procedimenti amministrativi in corso all’entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le norme previgenti.

     10. I promotori dell’iniziativa commerciale devono ottenere il nulla osta di cui all’articolo 3 della legge regionale 7 settembre 1990, n. 41 (Piano regionale del Commercio e prescrizioni urbanistiche), e successive modifiche, o l’autorizzazione di cui all’articolo 8, comma 2, della legge regionale 19 aprile 1999, n. 8 (Normativa organica del commercio in sede fissa), e successive modifiche, entro il termine di sei anni a decorrere dalla data del rilascio dell’autorizzazione alla variante urbanistica per l’insediamento della zona Hc.

     11. Le autorizzazioni commerciali relative a insediamenti di grande struttura con superficie coperta complessiva superiore a metri quadrati 15.000, previste da varianti HC autorizzate, adottate e approvate prima dell’entrata in vigore della presente legge, sono rilasciate nei limiti stabiliti dai Piani di settore comunali in conformità al Piano per la grande distribuzione. Tale disposizione si applica anche ai procedimenti di cui ai commi 9 e 10.

     12. [Nel primo anno di applicazione della presente legge la Conferenza dei Comuni di cui all’articolo 29, comma 3, è convocata con cadenza semestrale] [285].

     13. Ai procedimenti sanzionatori in corso all’entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti solo se più favorevoli al soggetto sanzionato.

     14. Nei centri commerciali al dettaglio e nei complessi commerciali, autorizzati antecedentemente all’entrata in vigore della presente legge, è consentita la sostituzione di superfici originariamente destinate ad attività diverse dal commercio al dettaglio con corrispondenti superfici di vendita nel limite massimo di metri quadrati 1.500. L’autorizzazione è rilasciata dal Comune a condizione che non vi siano aumenti della volumetria edificata complessiva del centro o del complesso commerciale, e attingendo, nell’ambito della loro capienza, alle disponibilità previste dagli obiettivi di presenza e sviluppo per le grandi strutture di vendita con superficie coperta complessiva inferiore a metri quadrati 15.000 stabiliti nel Piano di settore del commercio del corrispondente Comune. Nei Comuni ricadenti nella fattispecie di cui all’articolo 10, comma 6, del decreto del Presidente della Regione 21 maggio 2003, n. 0138/Pres. (Regolamento di esecuzione degli articoli 7 e 8 della legge regionale 19 aprile 1999 n. 8, concernente la determinazione delle disposizioni relative alle medie e grandi strutture di vendita), pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 25 del 18 giugno 2003, le superfici eventualmente convertite per il commercio al dettaglio vanno scomputate dalla disponibilità del 30 per cento di incremento previsto per le grandi strutture di vendita esistenti.

     15. Nella fase transitoria intercorrente dall’entrata in vigore della presente legge e fino all’adeguamento del regolamento di cui all’articolo 15, comma 3, nel caso di rilascio di autorizzazione preventiva per variante di zona urbanistica Hc, intervenuto anteriormente all’entrata in vigore del decreto del Presidente della Regione n. 0138/Pres., del 2003, le superfici incrementali totali per l’insediamento e l’ampliamento di grandi strutture di vendita, individuate dal Piano per la grande distribuzione approvato con deliberazione della Giunta regionale 15 aprile 2005, n. 781, possono essere ulteriormente incrementate dai Comuni nella predisposizione del Piano comunale di settore, attingendo, esclusivamente nell’ambito della loro capienza, alle disponibilità previste dagli obiettivi di presenza e sviluppo per le grandi strutture di vendita con superficie coperta complessiva inferiore a metri quadrati 15.000 stabiliti nel Piano di settore del commercio del corrispondente Comune. Le superfici incrementabili con tale attingimento non possono comunque eccedere i limiti indicati dall’autorizzazione preventiva urbanistica stessa.

     16. Nel caso di rilascio di autorizzazione preventiva per variante di zona urbanistica Hc intervenuto successivamente all’entrata in vigore del decreto del Presidente della Regione n. 0138/Pres., del 2003, anteriormente all’entrata in vigore della legge regionale 12 novembre 2004, n. 27 (Modifiche alla legge regionale 8/1999 concernenti il Piano per la grande distribuzione), e in concomitanza con il caso in cui le superfici incrementali di sviluppo previste dal Piano per la grande distribuzione approvato con deliberazione della Giunta regionale 781/2005 risultino, per settore merceologico, di consistenza maggiore della disponibilità teorica massima ottenibile con l’applicazione delle metodologie di calcolo di cui all’Allegato A2 e, pertanto, non risultino attingibili disponibilità di superfici di vendita dal Piano comunale di settore, le modalità dell’ampliamento di cui all’articolo 10, comma 9, del decreto del Presidente della Regione 0138/Pres., come modificato dal decreto del Presidente della Regione 10 maggio 2005, n. 0140/Pres., saranno determinate dal regolamento di cui all’articolo 15, comma 3, della presente legge.

     16 bis. Nei Comuni in cui, a seguito dell'approvazione del Piano di settore del commercio, risulti non disponibile superficie di vendita per esercizi di grande struttura, in relazione esclusivamente al settore non alimentare e in deroga a quanto prescritto dall'articolo 15, comma 3, lettera d), possono essere autorizzati nuove aperture o ampliamenti, fino al limite massimo di 4.000 metri quadrati di superficie di vendita per il solo settore non alimentare e, comunque, entro il limite di 15.000 metri quadrati di superficie di vendita complessiva, qualora ricorrano le seguenti condizioni:

a) individuazione del Comune, tra quelli di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a);

b) allocazione dell'esercizio di vendita in zona H, in relazione alla quale sia stato approvato il Piano regolatore particolareggiato comunale (PRPC) alla data di entrata in vigore della presente legge;

c) insediamento dell'esercizio di vendita in unità immobiliare a destinazione d'uso commerciale alla data di entrata in vigore della presente legge [286].

     17. Fino all’approvazione dei regolamenti e dei Piani previsti dalla presente legge, continuano ad applicarsi gli atti in vigore.

     18. Fino all’approvazione dei regolamenti e dei Piani previsti dalla presente legge, continua ad applicarsi la disciplina contenuta negli articoli 2 e 6 della legge regionale 26 agosto 1996, n. 36 (Finanziamenti per agevolare l’accesso al credito di imprese commerciali e del terziario, rapporti convenzionali con le banche, modificazioni a leggi agevolative nel settore del commercio, soppressione del Capo I della legge regionale 24 maggio 1988, n. 36).

     19. Fino all’approvazione dei soli regolamenti di esecuzione di cui agli articoli 95, comma 3, e 96, comma 3, continua ad applicarsi la disciplina contenuta nella legge regionale 36/1996.

     20. La gestione delle disponibilità finanziarie erogate al Mediocredito del Friuli Venezia Giulia S.p.A. ai sensi degli articoli 95 e 96 prosegue senza soluzione di continuità rispettivamente nelle gestioni di cui agli articoli 2 e 6 della legge regionale 36/1996.

     20 bis. Le disposizioni di cui all'articolo 95, comma 1, si applicano alle domande di agevolazione utilmente presentate a Mediocredito del Friuli Venezia Giulia SpA ovvero alle società di locazione finanziaria convenzionate a partire dall'1 dicembre 2007, con riferimento alle operazioni di leasing, anche nelle more dell'adeguamento del regolamento di cui all'articolo 95, comma 3 [287].

     20 bis.1. Al fine di assicurare il buon andamento dell’azione amministrativa e nelle more della riforma organica delle disposizioni sull’accesso al credito, il Comitato di gestione in carica fino al 12 marzo 2011 è confermato, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 98, comma 8, fino al 31 dicembre 2012 [288].

     20 ter. A decorrere dall'1 gennaio 2011 è sospesa l'accettazione delle domande a valere sui finanziamenti agevolati di cui all'articolo 95 [289].

     20 quater. Con deliberazione della Giunta regionale, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, sono disposte la revoca della sospensione di cui al comma 20 ter e l'autorizzazione all'organo gestore alla concessione dei finanziamenti agevolati di cui all'articolo 95 [290].

     21. Al fine di consentire all’Amministrazione regionale di provvedere al riordino della normativa di settore, le concessioni dei beni del demanio marittimo con finalità turistico-ricreative, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge e in scadenza entro il 31 dicembre 2006, indipendentemente dalla natura, dalla destinazione d’uso o dal tipo degli impianti previsti per lo svolgimento dell’attività, sono da considerarsi prorogate di ventiquattro mesi.

     22. Per le aree in concessione di cui al comma 21 sono sospese le procedure per il rilascio di nuove concessioni e continuano ad applicarsi le disposizioni di legge che disciplinano le cause di decadenza e di revoca delle concessioni in essere.

 

     Art. 111. (Modificazioni alla legge regionale 3/2001).

     1. Al comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 (Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale), la parola «, commerciali» è soppressa.

     2. Dopo il comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 3/2001 è aggiunto il seguente:

     «2 bis. È facoltà dei Comuni assoggettare alle disposizioni della presente legge i procedimenti in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande.».

 

     Art. 112. (Modificazioni all’articolo 71 della legge regionale 14/2002).

     1. Il comma 1 bis dell’articolo 71 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), è sostituito dal seguente:

     «1 bis. I progetti di opere pubbliche e quelli dichiarati di pubblica utilità devono prevedere, ove possibile, sistemi che consentono l’autonoma mobilità delle persone videolese.».

     2. I commi 1 ter e 1 quater dell’articolo 71 della legge regionale 14/2002, come aggiunti dall’articolo 3, comma 5, della legge regionale 15/2004, sono abrogati.

     3. Le disposizioni di cui all’articolo 71 della legge regionale 14/2002, come modificato dai commi 1 e 2, trovano applicazione ai procedimenti in corso al momento dell’entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 113. (Abrogazioni).

     1. Sono abrogate, in particolare:

     a) la legge regionale 18 febbraio 1983, n. 17 (Disciplina della vendita di giornali e riviste e provvidenze per incrementare la diffusione della stampa);

     b) la legge regionale 27 marzo 1992, n. 13 (Norme per la prima applicazione della legge 25 agosto 1991, n. 287, recante «Aggiornamento della normativa sull’insediamento e sull’attività dei pubblici esercizi», nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia);

     c) gli articoli 2 e 6 della legge regionale 26 agosto 1996, n. 36 (Finanziamenti per agevolare l’accesso al credito di imprese commerciali e del terziario, rapporti convenzionali con le banche, modificazioni a leggi agevolative nel settore del commercio, soppressione del Capo I della legge regionale 24 maggio 1988, n. 36);

     d) la legge regionale 8 agosto 1997, n. 27 (Norme in materia di procedimento amministrativo nei settori delle attività commerciali e della somministrazione di alimenti e bevande nonché modifiche alla legge regionale 34/1995);

     e) il comma 17 dell’articolo 20 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione);

     f) l’articolo 106 e i commi 1 e 6 dell’articolo 108 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell’Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate);

     g) i commi 40 e 41 dell’articolo 8 della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione);

     h) la legge regionale 19 aprile 1999, n. 8 (Normativa organica del commercio in sede fissa), ad esclusione dell’articolo 39;

     i) la legge regionale 4 giugno 1999, n. 14 (Disciplina del commercio su aree pubbliche);

     j) i commi 28 e 31 dell’articolo 16 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 25 (Assestamento del bilancio 1999 e del bilancio pluriennale 1999-2001 ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10);

     k) gli articoli 49 e 50 della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1 (Disposizioni in materia di personale regionale e di organizzazione degli uffici regionali, di lavori pubblici, urbanistica, edilizia residenziale pubblica e risorse idriche, di previdenza, di finanza e di contabilità regionale, di diritto allo studio, di pari opportunità tra uomo e donna, di agricoltura, di commercio, di ricostruzione, di sanità, di disciplina delle nomine di competenza regionale in Enti e Istituti pubblici e di riduzione del prezzo alla pompa delle benzine nel territorio regionale);

     l) l’articolo 72 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

     m) i commi da 15 a 49, e i commi 51, 53 e 59 dell’articolo 13 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 (Disposizioni collegate alla Legge finanziaria 2000);

     n) i commi da 58 a 68 dell’articolo 7 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione. «Legge finanziaria 2001»);

     o) il comma 11 dell’articolo 10 della legge regionale 9 marzo 2001, n. 8 (Disposizioni urgenti in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e altre disposizioni in materia di sanità e politiche sociali);

     p) i commi 2 e 4 dell’articolo 158 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo);

     q) i commi 57 e 74 dell’articolo 8 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Legge finanziaria 2002);

     r) i commi da 7 a 22, 25 e da 27 a 40 dell’articolo 8 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002);

     s) il comma 6 dell’articolo 6 della legge regionale 23 agosto 2002, n. 23 (Assestamento del bilancio 2002 e del bilancio pluriennale 2002-2004 ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7);

     t) i commi 68 e 69 dell’articolo 7 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione. «Legge finanziaria 2003»);

     u) i commi da 1 a 7 dell’articolo 23 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003);

     v) gli articoli da 24 a 29, il comma 1 dell’articolo 30, gli articoli da 31 a 45 e l’articolo 47 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell’industria, dell’artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi);

     w) gli articoli da 37 a 41 della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 (Riordinamento normativo dell’anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive);

     x) la legge regionale 5 agosto 2004, n. 22 (Tutela e valorizzazione dei locali storici);

     y) la legge regionale 12 novembre 2004, n. 27 (Modifiche alla legge regionale 8/1999 concernenti il Piano per la grande distribuzione);

     z) la legge regionale 29 aprile 2005, n. 10 (Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 5 agosto 2004, n. 22 «Tutela e valorizzazione dei locali storici»).

 

     Art. 114. (Disposizioni finanziarie).

     1. Gli eventuali oneri derivanti dal disposto di cui all’articolo 84, comma 3, fanno carico - a decorrere dall’anno 2006 - all’unità previsionale di base 52.2.360.1.476 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007, con riferimento al capitolo 9810 del documento tecnico allegato al bilancio medesimo.

     2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all’articolo 84, comma 5, fanno carico - a decorrere dall’anno 2006 - all’unità previsionale di base 14.3.360.1.1300 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007, con riferimento al capitolo 9188 del documento tecnico allegato al bilancio medesimo.

     3. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all’articolo 85, comma 2, fanno carico - a decorrere dall’anno 2006 - all’unità previsionale di base 14.2.360.1.1918 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007, con riferimento al capitolo 9139 del documento tecnico allegato al bilancio medesimo.

     4. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all’articolo 89, comma 2, fanno carico - a decorrere dall’anno 2006 - all’unità previsionale di base 14.2.360.2.1100 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007, con riferimento al capitolo 3010 del documento tecnico allegato al bilancio medesimo.

     5. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all’articolo 91, comma 1, fanno carico - a decorrere dall’anno 2006 - all’unità previsionale di base 14.3.360.2.1302 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007, con riferimento al capitolo 9249 del documento tecnico allegato al bilancio medesimo.

     6. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all’articolo 92, comma 1, fanno carico - a decorrere dall’anno 2006 - all’unità previsionale di base 14.2.360.1.1918 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007, con riferimento al capitolo 3011 del documento tecnico allegato al bilancio medesimo.

     7. In relazione al disposto di cui all’articolo 110, commi 19 e 20, gli oneri derivanti dal disposto di cui agli articoli 95, comma 1, e 96, comma 1, continuano a far carico - a decorrere dall’anno 2006 - all’unità previsionale di base 14.5.360.2.1308 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007, con riferimento ai capitoli 9321 e 9322 del documento tecnico allegato al bilancio medesimo.

     8. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all’articolo 98, comma 2, lettere a) e b), in relazione al disposto di cui al comma 1 del medesimo articolo 98, fanno carico - a decorrere dall’anno 2006 - all’unità previsionale di base 14.5.360.2.584 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007, con riferimento al capitolo 9311 del documento tecnico allegato al bilancio medesimo.

     9. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all’articolo 99, comma 1, fanno carico - a decorrere dall’anno 2006 - all’unità previsionale di base 14.2.360.2.487 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007, con riferimento al capitolo 9132 del documento tecnico allegato al bilancio medesimo.

     10. Gli oneri derivanti dal combinato disposto di cui agli articoli 100, comma 1, e 101, comma 1, fanno carico - a decorrere dall’anno 2006 - all’unità previsionale di base 14.2.360.2.1100 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007, con riferimento al capitolo 9146 del documento tecnico allegato al bilancio medesimo.

     11. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all’articolo 103, comma 1, fanno carico - a decorrere dall’anno 2006 - all’unità previsionale di base 14.1.360.2.480 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007, con riferimento ai capitoli 9094, 9098, 9099, 9102, 9104, 9105, 9112 e 9116 del documento tecnico allegato al bilancio medesimo.

     12. In relazione al disposto di cui all’articolo 106, comma 8 - a decorrere dall’anno 2006 - gli oneri derivanti dall’articolo 7, comma 3, della legge regionale 2/2002, continuano a far carico all’unità previsionale di base 14.3.360.2.1302 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007, con riferimento al capitolo 9257 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, la cui denominazione è modificata con la soppressione delle parole «a Consorzi turistici e» e con l’inserimento delle parole «alle stesse società d’area» dopo la parola «nonché».

     13. Gli oneri derivanti dall’articolo 7, comma 4, della legge regionale 2/2002, come sostituito dall’articolo 106, comma 8 - a decorrere dall’anno 2006 - continuano a far carico all’unità previsionale di base 14.3.360.2.1302 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007, con riferimento al capitolo 9256 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, la cui denominazione è modificata in «Spese per la partecipazione ai Consorzi turistici anche tramite l’Agenzia per lo sviluppo del turismo denominata “Turismo Friuli Venezia Giulia” (TurismoFVG)».

 

     Art. 115. (Entrata in vigore).

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione e ha effetto dall’1 gennaio 2006 salvo quanto previsto dal comma 2.

     2. Le disposizioni di cui agli articoli 106, commi dall’1 al 26 e dal 38 al 41, 107, 108, 110 e 112, comma 3, hanno effetto dal giorno dell’entrata in vigore della presente legge.

 

 

ALLEGATO A

(riferito agli articoli 2, comma 1, lettera f), e 22, comma 5)

 

Tabella farmacie, tabella rivendite di generi di monopolio, tabella impianti di distribuzione automatica di carburanti.

 

     1 - TABELLA FARMACIE

     – Prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare (decreto legislativo 111/1992) e integratori/ complementi alimentari (decreto legislativo 169/2004).

     – Prodotti cosmetici: prodotti cosmetici (legge 713/1986 e successive modifiche) e mezzi per il loro impiego.

     – Prodotti erboristici a base di ingredienti vegetali e integratori e complementi alimentari preconfezionati o preparati in farmacia in forme predosate.

     – Disinfettanti e sostanze germicide o battericide; disinfestanti per uso animale e per ambienti; prodotti per la salubrità degli ambienti; insettorepellenti; insetticidi per uso umano e per uso veterinario; biocidi.

     – Prodotti chimici e sostanze in genere, non di uso farmaceutico preconfezionati e allo stato sfuso.

     – Pubblicazioni specializzate in materia di prevenzione e cura delle patologie quale supporto all’educazione sanitaria.

     – Dispositivi medici (decreto legislativo 46/1997).

     – Vari:

     articoli per l’igiene della persona;

     articoli di puericultura: per nutrizione e svezzamento, per bagno e igiene, propedeutici alla crescita e all’apprendimento, per la sicurezza e il trasporto del bambino;

     bilance per neonati e per adulti;

     indumenti sanitari e calzature con finalità salutari;

     apparecchi elettromedicali;

     amari, elisir, enoliti e pastigliaggi;

     acque minerali particolari;

     alimenti e articoli igienici per piccoli animali.

 

     2 - TABELLA RIVENDITE DI GENERI DI MONOPOLIO

     – Articoli per fumatori.

     – Francobolli per collezione e altri articoli filatelici.

     – Moduli e stampati in genere per comunicazioni e richieste indirizzate a enti pubblici, moduli per contratti.

     – Tessere prepagate per servizi vari.

     – Biglietti per il trasporto pubblico.

     – Articoli di cartoleria e cancelleria (compresi materiali di consumo per computer e fax).

     – Articoli di bigiotteria (articoli prodotti a imitazione della gioielleria per l’abbigliamento e l’ornamento della persona in metallo o pietra non preziosi) quali spille, fermagli, braccialetti, catene, ciondoli, collane, bracciali, anelli, perle, pietre e vetri colorati, orecchini, bottoni da collo e da polso, gemelli da polso, fermacravatte, porta chiavi e simili.

     – Pellicole fotocinematografiche, compact disc, musicassette e videocassette da registrare.

     – Lampade, torce elettriche, pile, prese e spine (elettriche e telefoniche).

     – Articoli per la cura e l’igiene della persona, prodotti cosmetici e di profumeria, necessaires per viaggio e per toiletta, in materiale non prezioso (esempio: fibbie, specchi, pettini, forbici, bigodini, carta igienica, nastri, spazzole, ventagli).

     – Articoli di pelletteria (escluse calzature, valigeria e borsetteria).

     – Articoli di chincaglieria in materiale non prezioso (esempio: posateria, temperini, piccole calamite, apriscatole, cavatappi, levacapsule, tagliacarte).

     – Pastigliaggi vari (caramelle, confetti, cioccolatini, gomme americane e simili).

     – Merendine e biscotti preconfezionati, bevande preconfezionate e preimbottigliate (esclusi i superalcolici) [291].

     – Fazzoletti, piatti, posate, bicchieri “usa e getta” e simili.

     – Detersivi, insetticidi in confezioni originali, deodoranti.

     – Articoli sportivi (esclusi capi d’abbigliamento e le calzature) inclusi gli articoli da pesca per dilettanti, distintivi sportivi.

     – Articoli ricordo (esclusi gli articoli di oreficeria).

     – Carte geografiche, stradali e catastali, mappe e guide turistiche su qualsiasi supporto realizzate.

     – Giocattoli (non sono comprese le biciclette), articoli per festività o ricorrenze a carattere civile o religioso, articoli per feste, giochi di società, giochi pirici.

     – Fiori e piante artificiali.

     – Articoli per la cura e la manutenzione delle calzature (esempio: lucidi e tinture per stoffe e calzature, lacci, tacchi, solette, calzascarpe e altri accessori per calzature).

     – Callifughi, cerotti, garze, siringhe, profilattici, assorbenti igienici, pannolini per bambini, cotone idrofilo, disinfettanti (alcol denaturato, acqua ossigenata e simili).

     – Orologi in materiali non preziosi.

     – Articoli per il cucito, il ricamo e i lavori a maglia.

     – Articoli di cera, spaghi, ceralacca, turaccioli, stuzzicadenti.

 

     3 - TABELLA IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI CARBURANTI

     – Ricambi e accessori per veicoli, compresi i prodotti per la manutenzione e la protezione, le lampade, le pile e le torce elettriche, le borse di pronto soccorso, catene da neve, corde elastiche per il fissaggio bagagli, portabagagli, porta sci, spoiler, frangi sole, shampoo per auto.

     – Necessaires per viaggio e per toiletta, in materiale non prezioso (esempio: fibbie, specchi, pettini, forbici, bigodini, carta igienica, nastri, spazzole, ventagli).

     – Articoli per la cura e l’igiene della persona, nonché prodotti cosmetici e di profumeria.

     – Pellicole fotocinematografiche, compact disc, musicassette e videocassette da registrare.

     – Articoli di pelletteria (escluse calzature, valigeria e borsetteria).

     – Apriscatole, cavatappi, levacapsule, tagliacarte in materiale non prezioso.

     – Spaghi, turaccioli, stuzzicadenti.

     – Fazzoletti, piatti, posate, bicchieri «usa e getta» e simili.

     – Callifughi, cerotti, garze, siringhe, profilattici, assorbenti igienici, pannolini per bambini, cotone idrofilo, disinfettanti (alcol denaturato, acqua ossigenata e simili).

     – Articoli ricordo (esclusi gli articoli di oreficeria).

 

ALLEGATO B [292]

(riferito all'articolo 15, commi 7 e 10)

 

1. CRITERI DI INDIRIZZO PER LA SCELTA DELLA LOCALIZZAZIONE DEGLI ESERCIZI DI VENDITA DI GRANDE STRUTTURA

Per le finalità di cui all'articolo 15, comma 7, i Comuni si attengono, in particolare, ai seguenti criteri:

a) tenere in considerazione l'esigenza di consolidare il tessuto socio-economico costituito dalla rete distributiva degli esercizi di vicinato e di media struttura insediati all'interno delle aree storiche centrali così come riconosciute negli strumenti urbanistici comunali, in maniera da dimostrare e giustificare le nuove zone e insediamenti commerciali e il loro ampliamento all'esterno delle aree suddette; potranno essere inoltre valutate eventuali azioni anche con l'apporto partecipato delle organizzazioni di categoria del settore distributivo al fine di assicurare l'uso temporaneo e determinato di spazi di parcheggio situati nelle aree storiche centrali ovvero in loro prossimità, fermo restando il rispetto degli standard di parcheggi per le funzioni residenziali previsti dalla vigente normativa;

b) prevedere l'eventuale localizzazione di esercizi commerciali di grande distribuzione puntando all'integrazione del sistema insediativo, privilegiando il rafforzamento delle aree urbane più recenti, diverse da quelle storiche, prive o carenti di adeguata rete commerciale, valutandone la sostenibilità urbanistica, ambientale e la funzionalità del sistema viario, urbano e non, nel rispetto, in particolare, di quanto prescritto all'articolo 15, comma 8;

c) attivare particolare attenzione e cautela nella localizzazione eventuale di esercizi commerciali dimensionalmente rilevanti all'interno delle aree storiche centrali così come riconosciute negli strumenti urbanistici comunali, negli immobili e nelle aree sottoposti alla tutela architettonica, storica, culturale e paesaggistica ai sensi della parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell' articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), nonché negli edifici riconosciuti di rilevanza storica, culturale e architettonica negli strumenti urbanistici comunali, al fine principale di preservare i caratteri distintivi che connotano e diversificano dette realtà dalle altri componenti del sistema insediativo; nel caso in cui sia verificata e dimostrata, in coerenza con gli atti di pianificazione sovraordinata e le norme vigenti, la sostenibilità delle localizzazioni per insediamenti di grande distribuzione commerciale nelle aree storiche centrali anzidette, qualora si ammettano interventi di demolizione e di ricostruzione, nonché di ristrutturazione urbanistica, i parcheggi a servizio dell'esercizio commerciale dovranno essere previsti all'interno dell'edificio.

2. INDICAZIONE RELATIVA AI CONTENUTI E ALLE MODALITA' PER PREDISPORRE GLI STUDI INERENTI ALL'IMPATTO SULLA VIABILITA' CONSEGUENTE ALL'INSEDIAMENTO DEGLI ESERCIZI DI VENDITA DI GRANDE STRUTTURA (articolo 15, comma 10).

1. Inquadramento territoriale:

a) Descrizione del bacino di utenza della struttura: centri insediativi interessati/gravitanti, dimensione demografica degli stessi, popolazione complessiva interessata (minima-massima).

2. Studio sulla viabilità di afferenza/servizio - Elaborazioni richieste:

. Rete viaria: rappresentazione e descrizione della rete viaria interessante l'ambito territoriale in cui è localizzata la struttura in scala adeguata.

. Elaborazioni richieste:

a) descrizione della tratta o delle tratte stradali, comprensiva delle caratteristiche geometriche delle stesse, interessate dall'intervento rispetto ai punti di accesso e recesso dell'area, indicazione degli incroci e intersezioni più prossimi, e degli eventuali caselli di autostrade e/o superstrade all'interno dell'ambito territoriale in cui è localizzata la struttura;

b) analisi e rappresentazione dei flussi di traffico esistenti con evidenziazione delle ore di punta corrispondenti alla situazione più gravosa; i rilievi di traffico, qualora non disponibili in forma aggiornata ed esaustiva c/o l'Ente proprietario della/e strade/e, dovranno essere effettuati sul campo; le analisi dovranno essere elaborate in maniera tale da definire la capacità esistente e potenziale e altresì i livelli di servizio della viabilità considerata;

c) stima del traffico generato dall'esercizio commerciale a regime, applicando il metodo ritenuto più idoneo in rapporto ai generi di vendita di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge;

d) valutazione finale dell'impatto dell'esercizio commerciale sulla viabilità, conseguente alle analisi e alle stime di cui alle precedenti lettere b) e c), attraverso un metodo idoneo a dimostrare la massima capacità di saturazione e i livelli di servizio dei tratti stradali e delle intersezioni più critici in maniera tale da garantire la razionalizzazione e la funzionalità della rete viaria interessata, con riferimento ai livelli di servizio;

e) illustrazione e rappresentazione delle soluzioni viabilistiche progettuali proposte con particolare riguardo alle intersezioni, concordandole preventivamente con l'ente proprietario della/e strada/e o territorialmente competente.

3. PRECISAZIONI

a) Con riferimento agli esercizi commerciali fino a 5.000 metri quadrati di superficie coperta complessiva, gli studi inerenti l'impatto sulla viabilità di cui al precedente paragrafo 2, costituiscono parte integrante della documentazione minima ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'apertura, all'ampliamento, al trasferimento degli stessi esercizi.

 

ALLEGATO B bis [293]

(riferito all'articolo 18, comma 1)

 

1. PARCHEGGI A SERVIZIO DEGLI ESERCIZI DI VENDITA

1. La dotazione di parcheggi da prevedere per tipologia e dimensione degli esercizi di vendita è la seguente:

a) per esercizi fino a 400 metri quadrati di superficie di vendita, localizzati in zone a destinazione residenziale: 60 per cento della superficie di vendita;

b) per esercizi fino a 400 metri quadrati di superficie di vendita, localizzati in zone diverse da quelle a destinazione residenziale: 100 per cento della superficie di vendita;

c) per esercizi con superficie di vendita superiore a 400 metri quadrati e fino a 1.500 metri quadrati: 150 per cento della superficie di vendita;

d) per esercizi con superficie di vendita o coperta complessiva superiore a 1.500 metri quadrati: 200 per cento della superficie di vendita;

e) per esercizi destinati al commercio all'ingrosso: 25 per cento della superficie utile dell'edificio; è facoltà dei Comuni aumentare la percentuale nell'ambito dei propri strumenti di pianificazione in relazione ai settori merceologici di vendita; per superficie utile si intende la superficie dei pavimenti dell'edificio misurata al netto dei muri perimetrali e interni, dei vani scale e degli spazi occupati dai volumi tecnici.

2. La dotazione di parcheggi per i servizi all'utenza diversi da quelli esclusivamente commerciali, incluse le attività di intrattenimento e svago è: 100 per cento della superficie utile di detti servizi. Per superficie utile si intende la superficie dei pavimenti di tutti i locali e gli spazi aperti al pubblico misurata al netto dei muri perimetrali e interni, dei vani scale e degli spazi occupati dai volumi tecnici.

3. In aggiunta alle dotazioni di parcheggio di cui sopra, sono individuate aree apposite per il parcheggio del personale addetto nella misura di un posto macchina ogni due addetti a partire dagli esercizi commerciali al dettaglio di dimensione superiore a 1.500 metri quadrati di superficie di vendita.

4. In caso di esercizio commerciale destinato sia al commercio al dettaglio sia al commercio all'ingrosso, le percentuali di cui sopra sono rispettivamente riferite alla superficie di vendita al dettaglio e alla superficie utile all'ingrosso.

2. AREE PER LE OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO DELLE MERCI

1. Le medie strutture alimentari e miste con superficie di vendita superiore a 400 metri quadrati e le grandi strutture di vendita devono essere dotate di un'area pertinenziale riservata alle operazioni di carico e scarico merci e al parcheggio di veicoli merci.

2. Per le medie strutture alimentari e miste con superficie di vendita superiore a 400 metri quadrati tale area deve essere delimitata rispetto alle aree di parcheggio quanto meno con un'idonea segnaletica orizzontale e verticale.

3. Per le grandi strutture di vendita l'area adibita alle operazioni di carico e scarico merci deve essere delimitata con alberature e/o elementi artificiali eventualmente amovibili, e deve essere raccordata con l'innesto sulla viabilità pubblica con un percorso differenziato rispetto ai percorsi dei veicoli dei clienti.

4. Per le grandi strutture di vendita è inoltre preferibile, ove possibile, realizzare due innesti separati, per le merci e per la clientela, su strade pubbliche diverse.

 

ALLEGATO C [294]

(riferito all’articolo 29, commi 3 e 4)

 

Elenco dei Comuni non turistici.

 

     1. Ambito Collinare - Pedemontana

     Attimis, Buia, Buttrio, Campoformido, Cassacco, Colloredo di Monte Albano, Coseano, Dignano, Drenchia, Faedis, Fagagna, Flaibano, Grimacco, Lusevera, Magnano in Riviera, Majano, Martignacco, Moimacco, Moruzzo, Nimis, Osoppo, Pagnacco, Pasian di Prato, Povoletto, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Premariacco, Pulfero, Ragogna, Reana del Rojale, Remanzacco, Rive d’Arcano, San Leonardo, San Pietro al Natisone, San Vito di Fagagna, Savogna, Stregna, Taipana, Tarcento, Tavagnacco, Treppo Grande, Torreano, Tricesimo.

     2. Ambito Medio e Basso Friuli

     Aiello, Bagnaria Arsa, Basiliano, Bertiolo, Bicinicco, Camino al Tagliamento, Campolongo al Torre, Carlino, Castions di Strada, Cervignano, Chiopris Viscone, Codroipo, Corno di Rosazzo, Fiumicello, Gonars, Lestizza, Manzano, Mereto di Tomba, Mortegliano, Muzzana del Turgnano, Pavia di Udine, Pocenia, Porpetto, Rivignano, Ruda, San Giorgio di Nogaro, San Giovanni al Natisone, San Vito al Torre, Santa Maria la Longa, Sedegliano, Talmassons, Teor, Terzo d’Aquileia, Tapogliano, Torviscosa, Trivignano Udinese, Varmo, Villa Vicentina, Visco. [295]

     3. Ambito Isontino

     Capriva, Doberdò del Lago, Dolegna del Collio, Farra d’Isonzo, Fogliano-Redipuglia, Mariano del Friuli, Medea, Moraro, Mossa, Romans d’Isonzo, Ronchi dei Legionari, Sagrado, San Canzian d’Isonzo, San Floriano del Collio, San Lorenzo Isontino, San Pier d’Isonzo, Savogna d’Isonzo, Turriaco, Villesse.

     4. Ambito Pordenonese

     Arba, Arzene, Azzano Decimo, Brugnera, Cavasso Nuovo, Casarsa della Delizia, Castelnovo del Friuli, Chions, Cordenons, Cordovado, Fanna, Fiume Veneto, Fontanafredda, Maniago, Morsano al Tagliamento, Pasiano di Pordenone, Pinzano al Tagliamento, Porcia, Prata di Pordenone, Pravisdomini, Roveredo in Piano, San Giorgio della Richinvelda, San Martino al Tagliamento, San Quirino, San Vito al Tagliamento, Sequals, Spilimbergo, Travesio, Vajont, Valvasone, Vivaro, Vito d’Asio, Zoppola.

 

 

ALLEGATO D [296]

(riferito agli articoli 30, comma 3, e 69, comma 1, lettera c)

 

Elenco delle località turistiche.

 

     1. Località turistiche:

     a) Provincia di Gorizia: Gorizia, Gradisca d’Isonzo, Cormons, Grado, Monfalcone, Staranzano;

     b) Provincia di Pordenone: Pordenone, Andreis, Aviano, Barcis, Budoia, Caneva, Cimolais, Claut, Clauzetto, Erto e Casso, Frisanco, Meduno, Montereale Valcellina, Polcenigo, Sacile, Sesto al Reghena, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto;

     c) Provincia di Trieste: Duino Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle, Sgonico, Trieste;

     d) Provincia di Udine: Udine, Amaro, Ampezzo, Aquileia, Arta Terme, Artegna, Bordano, Castelmonte di Prepotto, Cavazzo Carnico, Cercivento, Chiusaforte, Cividale del Friuli, Comeglians, Dogna, Enemonzo, Forgaria nel Friuli, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Gemona del Friuli, Latisana, Lauco, Lignano Sabbiadoro, Ligosullo, Malborghetto Valbruna, Marano Lagunare, Moggio Udinese, Montenars, Ovaro, Palazzolo dello Stella, Palmanova, Paluzza, Paularo, Pontebba, Prato Carnico, Precenicco, Preone, Ravascletto, Raveo, Resia, Resiutta, Rigolato, Ronchis, San Daniele del Friuli, Sauris, Socchieve, Sutrio, Tarvisio, Tolmezzo, Trasaghis, Treppo Carnico, Venzone, Verzegnis, Villa Santina, Zuglio [297].

 

 

ALLEGATO E [298]

(riferito all’articolo 109, comma 2)

 

Procedimenti soggetti a silenzio assenso.

 

ATTIVITA’

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE COMPETENTE

TERMINI DI CONTROLLO

Iscrizione al REC

art. 5, comma 2

CCIAA

30 giorni

Iscrizione al ruolo agenti e rappresentanti di commercio

l. 204/1985

CCIAA

30 giorni

Iscrizione albo commercianti all’ingrosso

art. 5, comma 4

CCIAA

30 giorni

 

 

Commercio in sede fissa

Apertura, trasferimento, ampliamento e concentrazione delle medie e delle grandi strutture di vendita

artt. 12 e 13

Comune

90 giorni

Proroga della sospensione dell’attività

art. 38

Comune

30 giorni

 

 

Commercio sulle aree pubbliche

Rilascio nuove autorizzazioni

art. 42

Comune

60 giorni

Proroga della sospensione dell’attività

art. 81

Comune

30 giorni

 

 

Commercio della stampa quotidiana e periodica

Apertura e trasferimento

artt. 56 e 62

Comune

30 giorni

 

 

Somministrazione di alimenti e bevande

Apertura e trasferimento

art. 70

Comune

60 giorni

Proroga della sospensione dell’attività

art. 83

Comune

30 giorni

 


[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 19.

[2] Lettera così modificata dall'art. 15 della L.R. 8 aprile 2016, n. 4.

[3] Lettera così modificata dall'art. 15 della L.R. 8 aprile 2016, n. 4.

[4] Lettera così modificata dall'art. 1 della L.R. 12 aprile 2007, n. 7.

[5] Lettera così modificata dall'art. 15 della L.R. 8 aprile 2016, n. 4.

[6] Lettera così modificata dall'art. 15 della L.R. 8 aprile 2016, n. 4.

[7] Lettera così modificata dall'art. 2 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 19.

[8] Lettera sostituita dall'art. 52 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26 e così modificata dall'art. 15 della L.R. 8 aprile 2016, n. 4.

[9] Lettera aggiunta dall'art. 15 della L.R. 8 aprile 2016, n. 4.

[10] Lettera aggiunta dall'art. 15 della L.R. 8 aprile 2016, n. 4.

[11] Lettera aggiunta dall'art. 2 della L.R. 6 agosto 2020, n. 15.

[12] Articolo sostituito dall'art. 16 della L.R. 8 aprile 2016, n. 4 e così modificato dall'art. 3 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 19.

[13] Lettera aggiunta dall'art. 1 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 28.

[14] Comma così modificato dall'art. 17 della L.R. 8 aprile 2016, n. 4.

[15] Comma abrogato dall'art. 3 della L.R. 12 aprile 2007, n. 7.

[16] Comma così modificato dall'art. 17 della L.R. 8 aprile 2016, n. 4.

[17] Articolo così sostituito dall'art. 18 della L.R. 8 aprile 2016, n. 4.

[18] Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 12 aprile 2007, n. 7.

[19] Comma così sostituito dall'art. 19 della L.R. 8 aprile 2016, n. 4.

[20] Comma sostituito dall'art. 54 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26 e così modificato dall'art. 19 della L.R. 8 aprile 2016, n. 4.

[21] Comma così sostituito dall'art. 19 della L.R. 8 aprile 2016, n. 4.

[22] Comma già sostituito dall'art. 4 della L.R. 8 aprile 2016, n. 4 e così ulteriormente sostituito dall'art. 4 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 19.

[23] Articolo inserito dall'art. 4 della L.R. 8 aprile 2016, n. 4, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 13 e così modificato dall'art. 4 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 19.

[24] Comma già modificato dall'art. 55 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26 e così ulteriormente modificato dall'art. 8 della L.R. 12 maggio 2017, n. 14.

[25] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 8 aprile 2016, n. 4, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 13.

[26] Comma aggiunto dall'art. 8 della L.R. 27 marzo 2018, n. 12, già modificato dall’art. 7 della L.R. 12 marzo 2020, n. 3 e così ulteriormente modificato dall'art. 2 della L.R. 6 novembre 2020, n. 22.

[27] Comma aggiunto dall'art. 8 della L.R. 27 marzo 2018, n. 12.

[28] Lettera inserita dall'art. 8 della L.R. 12 maggio 2017, n. 14.

[29] Comma già modificato dall'art. 5 della L.R. 8 aprile 2016, n. 4, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 13 e così ulteriormente modificato dall'art. 5 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 19.

[30] Comma aggiunto dall'art. 56 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26.

[31] Articolo inserito dall'art. 6 della L.R. 8 aprile 2016, n. 4.

[32] Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 27 marzo 2018, n. 12.

[33] Articolo abrogato dall'art. 36 della L.R. 8 aprile 2016, n. 4.

[34] Comma già modificato dall'art. 6 della L.R. 12 aprile 2007, n. 7 e così ulteriormente modificato dall'art. 57 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26.

[35] Comma abrogato dall'art. 33 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 19.

[36] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 9 agosto 2012, n. 15.

[37] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 19.

[38] Comma modificato dall'art. 4 della L.R. 9 agosto 2012, n. 15 e abrogato dall'art. 33 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 19.

[39] Alinea così modificato dall'art. 6 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 19.

[40] Lettera sostituita dall'art. 4 della L.R. 9 agosto 2012, n. 15 e così modificata dall'art. 6 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 19.

[41] Lettera abrogata dall'art. 4 della L.R. 9 agosto 2012, n. 15.

[42] Comma inserito dall'art. 6 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 19.

[43] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 9 agosto 2012, n. 15.

[44] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 19.

[45] Comma aggiunto dall'art. 7 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 19.

[46] Articolo così sostituito dall'art. 8 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 19.

[47] Articolo inserito dall'art. 7 della L.R. 4 giugno 2010, n. 8 e così sostituito dall'art. 9 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 19.

[48] Articolo così sostituito dall'art. 10 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 19.

[49] Comma abrogato dall'art. 33 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 19.

[50] Comma così modificato dall'art. 11 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 19.

[51] Comma aggiunto dall'art. 11 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 19.

[52] Comma aggiunto dall'art. 11 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 19.

[53] Articolo così sostituito dall'art. 12 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 19.

[54] Comma così modificato dall'art. 13 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 19.

[55] Comma così modificato dall'art. 13 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 19.

[56] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 30 dicembre 2014, n. 27 e così sostituito dall'art. 4 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 28.

[57] Articolo così sostituito dall'art. 20 della L.R. 8 aprile 2016, n. 4.

[58] Alinea così modificato dall'art. 2 della L.R. 20 novembre 2008, n. 13.

[59] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 20 novembre 2008, n. 13.

[60] Comma inserito dall'art. 3 della L.R. 20 novembre 2008, n. 13.

[61] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 9 agosto 2012, n. 15.

[62] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 9 agosto 2012, n. 15.

[63] Articolo abrogato dall'art. 12 della L.R. 14 novembre 2014, n. 23.

[64] Comma così modificato dall'art. 11 della L.R. 11 agosto 2010, n. 16.

[65] Comma così modificato dall'art. 11 della L.R. 11 agosto 2010, n. 16.

[66] Articolo abrogato dall'art. 36 della L.R. 8 aprile 2016, n. 4.

[67] Articolo modificato dall'art. 8 della L.R. 12 aprile 2007, n. 7, già sostituito dall'art. 4 della L.R. 20 novembre 2008, n. 13, con l'efficacia di cui all'art. 31 della stessa L.R. 13/08 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 della L.R. 8 aprile 2016, n. 4, con la decorrenza ivi prevista. Per il testo previgente, vedi infra. La Corte costituzionale, con sentenza 10 maggio 2017, n. 98, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.

[68] Testo previgente alla sostituzione operata dall'art. 1 della L.R. 8 aprile 2016, n. 4.

[69] Articolo inserito dall'art. 2 della L.R. 16 luglio 2010, n. 12. La Corte costituzionale, con sentenza 10 maggio 2017, n. 98, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.

[70] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 8 aprile 2016, n. 4.

[71] Articolo sostituito dall'art. 5 della L.R. 20 novembre 2008, n. 13. La Corte costituzionale, con sentenza 10 maggio 2017, n. 98, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.

[72] Comma sostituito dall'art. 3 della L.R. 8 aprile 2016, n. 4 e così modificato dall'art. 14 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 19.

[73] Comma modificato dall'art. 2 della L.R. 16 luglio 2010, n. 12 e abrogato dall'art. 3 della L.R. 8 aprile 2016, n. 4.

[74] Comma così sostituito dall'art. 14 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 19.

[75] Comma aggiunto dall'art. 14 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 19.

[76] Comma aggiunto dall'art. 14 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 19.

[77] Comma aggiunto dall'art. 14 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 19.

[78] Comma aggiunto dall'art. 14 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 19.

[79] Articolo inserito dall'art. 9 della L.R. 12 aprile 2007, n. 7 e abrogato dall'art. 6 della L.R. 20 novembre 2008, n. 13.

[80] Comma inserito dall'art. 21 della L.R. 8 aprile 2016, n. 4.

[81] Comma così sostituito dall'art. 15 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 19.

[82] Comma così sostituito dall'art. 15 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 19.

[83] Articolo sostituito dall'art. 7 della L.R. 20 novembre 2008, n. 13.

[84] Comma già sostituito dall'art. 30 della L.R. 10 novembre 2015, n. 26 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 28.

[85] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 28.

[86] Articolo così sostituito dall'art. 10 della L.R. 12 aprile 2007, n. 7.

[87] Comma abrogato dall'art. 8 della L.R. 20 novembre 2008, n. 13.

[88] Comma abrogato dall'art. 8 della L.R. 20 novembre 2008, n. 13.

[89] Comma abrogato dall'art. 9 della L.R. 20 novembre 2008, n. 13.

[90] Comma abrogato dall'art. 9 della L.R. 20 novembre 2008, n. 13.

[91] Comma così modificato dall'art. 10 della L.R. 20 novembre 2008, n. 13.

[92] Comma così modificato dall'art. 58 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26.

[93] Comma così sostituito dall'art. 58 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26.

[94] Lettera inserita dall'art. 22 della L.R. 8 aprile 2016, n. 4.

[95] Comma così modificato dall'art. 22 della L.R. 8 aprile 2016, n. 4.

[96] Comma aggiunto dall'art. 59 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26, modificato dall'art. 22 della L.R. 8 aprile 2016, n. 4, dall'art. 16 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 19 e abrogato dall'art. 19 della L.R. 8 luglio 2019, n. 9.

[97] Comma aggiunto dall'art. 22 della L.R. 8 aprile 2016, n. 4.

[98] Comma aggiunto dall'art. 22 della L.R. 8 aprile 2016, n. 4.

[99] Articolo sostituito dall'art. 23 della L.R. 8 aprile 2016, n. 4.

[100] Lettera così modificata dall'art. 19 della L.R. 8 luglio 2019, n. 9.

[101] Lettera già modificata dall'art. 17 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 19 e così ulteriormente modificata dall'art. 19 della L.R. 8 luglio 2019, n. 9.

[102] Alinea così modificato dall'art. 19 della L.R. 8 luglio 2019, n. 9.

[103] Rubrica così sostituita dall'art. 24 della L.R. 8 aprile 2016, n. 4.

[104] Comma così modificato dall'art. 24 della L.R. 8 aprile 2016, n. 4.

[105] Comma inserito dall'art. 24 della L.R. 8 aprile 2016, n. 4.

[106] Comma inserito dall'art. 24 della L.R. 8 aprile 2016, n. 4.

[107] Comma inserito dall'art. 24 della L.R. 8 aprile 2016, n. 4.

[108] Comma inserito dall'art. 24 della L.R. 8 aprile 2016, n. 4.

[109] Comma inserito dall'art. 24 della L.R. 8 aprile 2016, n. 4.

[110] Comma abrogato dall'art. 36 della L.R. 8 aprile 2016, n. 4.

[111] Articolo abrogato dall'art. 36 della L.R. 8 aprile 2016, n. 4.

[112] Comma così modificato dall'art. 60 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26.

[113] Articolo abrogato dall'art. 36 della L.R. 8 aprile 2016, n. 4.

[114] Articolo abrogato dall'art. 36 della L.R. 8 aprile 2016, n. 4.

[115] Comma così sostituito dall'art. 25 della L.R. 8 aprile 2016, n. 4.

[116] Comma inserito dall'art. 25 della L.R. 8 aprile 2016, n. 4.

[117] Comma abrogato dall'art. 36 della L.R. 8 aprile 2016, n. 4.

[118] Comma abrogato dall'art. 36 della L.R. 8 aprile 2016, n. 4.

[119] Comma abrogato dall'art. 36 della L.R. 8 aprile 2016, n. 4.

[120] Comma così modificato dall'art. 25 della L.R. 8 aprile 2016, n. 4.

[121] Comma così sostituito dall'art. 26 della L.R. 8 aprile 2016, n. 4.

[122] Comma così sostituito dall'art. 26 della L.R. 8 aprile 2016, n. 4.

[123] Comma già modificato dall'art. 26 della L.R. 8 aprile 2016, n. 4 e così ulteriormente modificato dall'art. 19 della L.R. 8 luglio 2019, n. 9.

[124] Comma già modificato dall'art. 26 della L.R. 8 aprile 2016, n. 4 e così ulteriormente modificato dall'art. 19 della L.R. 8 luglio 2019, n. 9.

[125] Comma sostituito dall'art. 26 della L.R. 8 aprile 2016, n. 4 e così modificato dall'art. 19 della L.R. 8 luglio 2019, n. 9.

[126] Comma abrogato dall'art. 36 della L.R. 8 aprile 2016, n. 4.

[127] Comma abrogato dall'art. 36 della L.R. 8 aprile 2016, n. 4.

[128] Comma abrogato dall'art. 36 della L.R. 8 aprile 2016, n. 4.

[129] Comma abrogato dall'art. 36 della L.R. 8 aprile 2016, n. 4.

[130] Comma modificato dall'art. 9 della L.R. 9 agosto 2012, n. 15 e abrogato dall'art. 36 della L.R. 8 aprile 2016, n. 4.

[131] Comma abrogato dall'art. 36 della L.R. 8 aprile 2016, n. 4.

[132] Comma abrogato dall'art. 36 della L.R. 8 aprile 2016, n. 4.

[133] Comma così modificato dall'art. 11 della L.R. 12 aprile 2007, n. 7.

[134] Comma già sostituito dall'art. 27 della L.R. 8 aprile 2016, n. 4 e così ulteriormente sostituito dall'art. 19 della L.R. 8 luglio 2019, n. 9.

[135] Comma così modificato dall'art. 27 della L.R. 8 aprile 2016, n. 4.

[136] Comma così modificato dall'art. 27 della L.R. 8 aprile 2016, n. 4.

[137] Comma così sostituito dall'art. 27 della L.R. 8 aprile 2016, n. 4.

[138] Comma già modificato dall'art. 10 della L.R. 9 agosto 2012, n. 15, dall'art. 27 della L.R. 8 aprile 2016, n. 4 e così ulteriormente modificato dall'art. 19 della L.R. 8 luglio 2019, n. 9.

[139] Comma abrogato dall'art. 36 della L.R. 8 aprile 2016, n. 4.

[140] Comma abrogato dall'art. 36 della L.R. 8 aprile 2016, n. 4.

[141] Comma così sostituito dall'art. 27 della L.R. 8 aprile 2016, n. 4.

[142] Comma così modificato dall'art. 27 della L.R. 8 aprile 2016, n. 4.

[143] Comma così modificato dall'art. 27 della L.R. 8 aprile 2016, n. 4.

[144] Comma così modificato dall'art. 27 della L.R. 8 aprile 2016, n. 4.

[145] Articolo sostituito dall'art. 28 della L.R. 8 aprile 2016, n. 4 e così modificato dall'art. 19 della L.R. 8 luglio 2019, n. 9.

[146] Articolo così sostituito dall'art. 29 della L.R. 8 aprile 2016, n. 4.

[147] Articolo così modificato dall'art. 30 della L.R. 8 aprile 2016, n. 4.

[148] Articolo sostituito dall'art. 11 della L.R. 9 agosto 2012, n. 15 e abrogato dall'art. 36 della L.R. 8 aprile 2016, n. 4.

[149] Articolo abrogato dall'art. 36 della L.R. 8 aprile 2016, n. 4.

[150] Articolo così sostituito dall'art. 18 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 19.

[151] Articolo così sostituito dall'art. 19 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 19.

[152] Alinea così modificato dall'art. 20 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 19.

[153] Articolo abrogato dall'art. 33 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 19.

[154] Articolo abrogato dall'art. 33 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 19.

[155] Articolo abrogato dall'art. 33 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 19.

[156] Lettera aggiunta dall'art. 12 della L.R. 20 novembre 2008, n. 13.

[157] Comma così sostituito dall'art. 12 della L.R. 20 novembre 2008, n. 13.

[158] Comma abrogato dall'art. 12 della L.R. 20 novembre 2008, n. 13.

[159] Comma abrogato dall'art. 12 della L.R. 20 novembre 2008, n. 13.

[160] Comma abrogato dall'art. 12 della L.R. 20 novembre 2008, n. 13.

[161] Comma così modificato dall'art. 12 della L.R. 20 novembre 2008, n. 13.

[162] Comma così modificato dall'art. 12 della L.R. 20 novembre 2008, n. 13.

[163] Articolo abrogato dall'art. 33 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 19.

[164] Comma abrogato dall'art. 13 della L.R. 20 novembre 2008, n. 13.

[165] Articolo sostituito dall'art. 14 della L.R. 20 novembre 2008, n. 13 e abrogato dall'art. 33 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 19.

[166] Articolo abrogato dall'art. 33 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 19.

[167] Articolo abrogato dall'art. 33 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 19.

[168] Lettera così sostituita dall'art. 61 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26.

[169] Lettera abrogata dall'art. 15 della L.R. 20 novembre 2008, n. 13.

[170] Alinea così modificato dall'art. 12 della L.R. 9 agosto 2012, n. 15.

[171] Comma così sostituito dall'art. 62 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26.

[172] Comma così sostituito dall'art. 63 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26.

[173] Lettera così sostituita dall'art. 2 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11.

[174] Comma modificato dall'art. 16 della L.R. 20 novembre 2008, n. 13 e abrogato dall'art. 63 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26.

[175] Comma modificato dall'art. 16 della L.R. 20 novembre 2008, n. 13 e abrogato dall'art. 63 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26.

[176] Articolo sostituito dall'art. 17 della L.R. 20 novembre 2008, n. 13.

[177] Comma così sostituito dall'art. 64 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26.

[178] Articolo così sostituito dall'art. 31 della L.R. 8 aprile 2016, n. 4.

[179] Articolo così sostituito dall'art. 32 della L.R. 8 aprile 2016, n. 4.

[180] Comma così sostituito dall'art. 66 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26.

[181] Comma così modificato dall'art. 66 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26.

[182] Comma così sostituito dall'art. 19 della L.R. 20 novembre 2008, n. 13.

[183] Comma così modificato dall'art. 20 della L.R. 20 novembre 2008, n. 13.

[184] Comma così modificato dall'art. 21 della L.R. 20 novembre 2008, n. 13.

[185] Comma così modificato dall'art. 21 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 19.

[186] Comma sostituito dall'art. 22 della L.R. 20 novembre 2008, n. 13, già modificato dall'art. 35 della L.R. 8 aprile 2016, n. 4 e così ulteriormente modificato dall'art. 21 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 19.

[187] Comma inserito dall'art. 33 della L.R. 8 aprile 2016, n. 4.

[188] Comma inserito dall'art. 33 della L.R. 8 aprile 2016, n. 4.

[189] Comma abrogato dall'art. 12 della L.R. 14 novembre 2014, n. 23.

[190] Comma così sostituito dall'art. 22 della L.R. 20 novembre 2008, n. 13.

[191] Comma inserito dall'art. 22 della L.R. 20 novembre 2008, n. 13 e così sostituito dall'art. 2 della L.R. 16 luglio 2010, n. 12.

[192] Comma così sostituito dall'art. 22 della L.R. 20 novembre 2008, n. 13.

[193] Comma aggiunto dall'art. 21 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 19.

[194] Comma così sostituito dall'art. 22 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 19.

[195] Comma così sostituito dall'art. 22 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 19.

[196] Comma inserito dall'art. 23 della L.R. 20 novembre 2008, n. 13.

[197] Comma così sostituito dall'art. 22 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 19.

[198] Comma così modificato dall'art. 23 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 19.

[199] Comma così modificato dall'art. 23 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 19.

[200] Comma così sostituito dall'art. 24 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 19.

[201] Comma così sostituito dall'art. 24 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 19.

[202] Comma così sostituito dall'art. 24 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 19.

[203] Comma così sostituito dall'art. 24 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 19.

[204] Articolo così sostituito dall'art. 25 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 19.

[205] Articolo inserito dall'art. 7 della L.R. 8 aprile 2016, n. 4.

[206] Lettera così modificata dall'art. 86 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 106.

[207] Comma così sostituito dall'art. 26 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 19.

[208] Comma così sostituito dall'art. 8 della L.R. 12 maggio 2017, n. 14.

[209] Comma così sostituito dall'art. 8 della L.R. 12 maggio 2017, n. 14.

[210] Comma già modificato dall'art. 11 della L.R. 11 agosto 2010, n. 16, dall'art. 4 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 18, dall'art. 8 della L.R. 8 aprile 2016, n. 4, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 13 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 28.

[211] Comma inserito dall'art. 8 della L.R. 8 aprile 2016, n. 4, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 13.

[212] Comma sostituito dall'art. 27 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 19 e così modificato dall'art. 2 della L.R. 4 agosto 2017, n. 31.

[213] Comma così modificato dall'art. 11 della L.R. 11 agosto 2010, n. 16.

[214] Comma abrogato dall'art. 8 della L.R. 8 aprile 2016, n. 4, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 13. La lett. c bis) era stata aggiunta dall'art. 2 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 22.

[215] Comma inserito dall'art. 76 della L.R. 17 giugno 2011, n. 7 e abrogato dall'art. 12 della L.R. 27 febbraio 2012, n. 2.

[216] Comma abrogato dall'art. 8 della L.R. 8 aprile 2016, n. 4, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 13.

[217] Comma sostituito dall'art. 2 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 22 e abrogato dall'art. 8 della L.R. 8 aprile 2016, n. 4, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 13.

[218] Comma aggiunto dall'art. 8 della L.R. 8 aprile 2016, n. 4, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 13.

[219] Articolo inserito dall'art. 9 della L.R. 8 aprile 2016, n. 4.

[220] Comma così modificato dall'art. 15 della L.R. 22 febbraio 2021, n. 3.

[221] Articolo abrogato dall'art. 33 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 19.

[222] Articolo sostituito dall'art. 68 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26 e così modificato dall'art. 1 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 28.

[223] Articolo abrogato dall'art. 69 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26.

[224] Articolo così sostituito dall'art. 70 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26.

[225] Articolo abrogato dall'art. 33 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 19.

[226] Articolo abrogato dall'art. 33 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 19.

[227] Comma inserito dall'art. 9 della L.R. 30 dicembre 2008, n. 17.

[228] Articolo abrogato dall'art. 12 della L.R. 27 febbraio 2012, n. 2.

[229] Comma così modificato dall'art. 25 della L.R. 20 novembre 2008, n. 13.

[230] Comma così modificato dall'art. 25 della L.R. 20 novembre 2008, n. 13.

[231] Articolo abrogato dall'art. 12 della L.R. 27 febbraio 2012, n. 2.

[232] Comma così modificato dall'art. 14 della L.R. 4 giugno 2009, n. 11.

[233] Comma così modificato dall'art. 26 della L.R. 20 novembre 2008, n. 13.

[234] Articolo abrogato dall'art. 12 della L.R. 27 febbraio 2012, n. 2.

[235] Rubrica così sostituita dall'art. 13 della L.R. 27 febbraio 2012, n. 2.

[236] Comma abrogato dall'art. 12 della L.R. 27 febbraio 2012, n. 2.

[237] Lettera inserita dall'art. 14 della L.R. 4 giugno 2009, n. 11.

[238] Comma abrogato dall'art. 12 della L.R. 27 febbraio 2012, n. 2.

[239] Comma abrogato dall'art. 12 della L.R. 27 febbraio 2012, n. 2.

[240] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 24 e abrogato dall'art. 12 della L.R. 27 febbraio 2012, n. 2.

[241] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 24 e abrogato dall'art. 12 della L.R. 27 febbraio 2012, n. 2.

[242] Comma inserito dall'art. 14 della L.R. 4 giugno 2009, n. 11 e abrogato dall'art. 12 della L.R. 27 febbraio 2012, n. 2.

[243] Comma inserito dall'art. 14 della L.R. 4 giugno 2009, n. 11 e abrogato dall'art. 12 della L.R. 27 febbraio 2012, n. 2.

[244] Comma modificato dall'art. 2 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 24 e abrogato dall'art. 12 della L.R. 27 febbraio 2012, n. 2.

[245] Comma abrogato dall'art. 12 della L.R. 27 febbraio 2012, n. 2.

[246] Lettera così modificata dall'art. 13 della L.R. 12 aprile 2007, n. 7.

[247] Comma abrogato dall'art. 12 della L.R. 27 febbraio 2012, n. 2. La presente lettera è stata così modificata dall'art. 27 della L.R. 20 novembre 2008, n. 13.

[248] Comma inserito dall'art. 13 della L.R. 12 aprile 2007, n. 7 e abrogato dall'art. 12 della L.R. 27 febbraio 2012, n. 2.

[249] Comma abrogato dall'art. 12 della L.R. 27 febbraio 2012, n. 2.

[250] Comma abrogato dall'art. 12 della L.R. 27 febbraio 2012, n. 2.

[251] Comma abrogato dall'art. 12 della L.R. 27 febbraio 2012, n. 2.

[252] Comma abrogato dall'art. 12 della L.R. 27 febbraio 2012, n. 2.

[253] Comma modificato dall'art. 27 della L.R. 20 novembre 2008, n. 13 e abrogato dall'art. 12 della L.R. 27 febbraio 2012, n. 2.

[254] Comma così modificato dall'art. 13 della L.R. 27 febbraio 2012, n. 2.

[255] Comma modificato dall'art. 27 della L.R. 20 novembre 2008, n. 13 e abrogato dall'art. 12 della L.R. 27 febbraio 2012, n. 2.

[256] Comma così modificato dall'art. 13 della L.R. 27 febbraio 2012, n. 2.

[257] Comma abrogato dall'art. 12 della L.R. 27 febbraio 2012, n. 2.

[258] Comma così sostituito dall'art. 27 della L.R. 20 novembre 2008, n. 13.

[259] Articolo abrogato dall'art. 36 della L.R. 8 aprile 2016, n. 4.

[260] Articolo così sostituito dall'art. 10 della L.R. 8 aprile 2016, n. 4, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 13.

[261] Articolo inserito dall'art. 2 della L.R. 6 agosto 2020, n. 15.

[262] Articolo sostituito dall'art. 11 della L.R. 8 aprile 2016, n. 4, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 13.

[263] Comma così sostituito dall'art. 8 della L.R. 12 maggio 2017, n. 14.

[264] Comma aggiunto dall'art. 8 della L.R. 12 maggio 2017, n. 14.

[265] Articolo inserito dall'art. 12 della L.R. 8 aprile 2016, n. 4 e così modificato dall'art. 13 della L.R. 10 novembre 2017, n. 37.

[266] Comma aggiunto dall'art. 5 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 30 e così modificato dall'art. 2 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11.

[267] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11.

[268] Articolo abrogato dall'art. 33 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 19.

[269] Alinea così modificato dall'art. 71 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26.

[270] Lettera così modificata dall'art. 28 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 19.

[271] Lettera così sostituita dall'art. 28 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 19.

[272] Lettera abrogata dall'art. 28 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 19.

[273] Lettera così modificata dall'art. 28 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 19.

[274] Lettera così modificata dall'art. 28 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 19.

[275] Lettera abrogata dall'art. 28 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 19.

[276] Lettera abrogata dall'art. 28 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 19.

[277] Lettera così sostituita dall'art. 28 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 19.

[278] I commi da 1 a 7, da 9 a 14, da 17 a 29, da 33 a 40 del presente articolo sono stati abrogati dall'art. 105 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21.

[279] Comma abrogato dall'art. 94 della L.R. 4 aprile 2013, n. 4.

[280] Comma abrogato dall'art. 94 della L.R. 4 aprile 2013, n. 4.

[281] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 12 maggio 2017, n. 14.

[282] Comma aggiunto dall'art. 14 della L.R. 12 aprile 2007, n. 7 e così modificato dall'art. 25 della L.R. 4 maggio 2012, n. 10.

[283] Comma abrogato dall'art. 36 della L.R. 8 aprile 2016, n. 4.

[284] Articolo inserito dall'art. 72 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26 e abrogato dall'art. 36 della L.R. 8 aprile 2016, n. 4.

[285] Comma abrogato dall'art. 28 della L.R. 20 novembre 2008, n. 13.

[286] Comma inserito dall'art. 28 della L.R. 20 novembre 2008, n. 13.

[287] Comma inserito dall'art. 28 della L.R. 20 novembre 2008, n. 13.

[288] Comma inserito dall'art. 76 della L.R. 17 giugno 2011, n. 7 e così modificato dall'art. 3 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 18.

[289] Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 22.

[290] Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 22.

[291] Voce così sostituita dall'art. 29 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 19.

[292] Allegato così sostituito dall'art. 30 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 19.

[293] Allegato inserito dall'art. 31 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 19.

[294] Allegato abrogato dall'art. 29 della L.R. 20 novembre 2008, n. 13. Per una modifica del presente Allegato, vedi l'art. 4 del D.P.G.R. 13 novembre 2007, n. 0368/Pres.

[295] Punto così modificato dall'art. 15 della L.R. 12 aprile 2007, n. 7.

[296] Allegato abrogato dall'art. 29 della L.R. 20 novembre 2008, n. 13.

[297] Lettera così modificata dall'art. 15 della L.R. 12 aprile 2007, n. 7.

[298] Allegato già modificato dall'art. 29 della L.R. 20 novembre 2008, n. 13 e così ulteriormente modificato dall'art. 29 della L.R. 21 ottobre 2010, n. 17.