Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.1 ordinamento degli uffici |
Data: | 12/02/2001 |
Numero: | 3 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità). |
Art. 2. (Principi e ambito di applicazione) |
Art. 3. (Esclusioni). |
Art. 4. (Assistenza e tutoraggio alle imprese e ai prestatori di servizi) |
Art. 5. (Portale dello sportello unico) |
Art. 6. (Coordinamento tra pubbliche amministrazioni e individuazione dei procedimenti di competenza dello sportello unico) |
Art. 7. (Semplificazione dei procedimenti amministrativi regionali) |
Art. 8. (Individuazione delle aree da destinare agli insediamenti produttivi). |
Art. 9. (Istituzione e gestione dello sportello unico) |
Art. 10. (Funzioni dello sportello unico). |
Art. 11. (Procedimento ordinario mediante conferenza di servizi) |
Art. 12. (Progetto comportante la variazione di strumenti urbanistici) |
Art. 12 bis. (Interventi di edilizia produttiva che non configurano variante allo strumento urbanistico generale) |
Art. 12 ter. (Interventi di edilizia produttiva realizzabili in deroga allo strumento urbanistico generale) |
Art. 13. (Dichiarazione di inizio attività e silenzio assenso) |
Art. 14. (Accertamento della conformità urbanistica, della sicurezza degli impianti, della tutela sanitaria e della tutela ambientale) |
Art. 15. (Chiusura dei lavori e collaudo |
Art. 16. (Spese). |
Art. 17. (Sostituzione dell'articolo 10 della legge regionale 43/1990). |
Art. 18. (Modifica all'articolo 12 della legge regionale 43/1990). |
Art. 19. (Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 43/1990). |
Art. 20. (Modifiche e integrazioni all'articolo 15 della legge regionale 43/1990). |
Art. 21. (Modifica all'articolo 16 della legge regionale 43/1990). |
Art. 22. (Modifiche all'articolo 17 della legge regionale 43/1990). |
Art. 23. (Modifiche all'articolo 19 della legge regionale 43/1990). |
Art. 24. (Sostituzione dell'articolo 22 della legge regionale 43/1990). |
Art. 25. (Integrazione all'articolo 28 della legge regionale 43/1990). |
Art. 26. (Modifiche alla legge regionale 46/1986). |
Art. 27. (Norma di coordinamento). |
Art. 28. (Definizione degli impianti a struttura semplice). |
Art. 29. (Modifiche e integrazioni all'articolo 22 della legge regionale 7/2000). |
Art. 30. (Norma transitoria). |
Art. 31. (Abrogazioni). |
Art. 32. (Finalità). |
Art. 33. (Abrogazione di disposizioni regionali). |
Art. 34. (Conferma delle abrogazioni implicite). |
Art. 35. (Disposizione finale). |
Art. 36. (Norme finanziarie). |
§ 2.1.46 - L.R. 12 febbraio 2001, n. 3.
Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale.
(B.U. 16 febbraio 2001, n. 7 - S.S. n. 2).
CAPO I
FINALITÀ, PRINCIPI ORGANIZZATIVI E PROCEDIMENTALI
1. La presente legge disciplina i procedimenti relativi all'avvio e all'esercizio di attività produttive e di attività di servizi attraverso l'istituzione dello sportello unico per le attività produttive e per le attività di servizi, al fine di:
a) garantire il diritto di iniziativa economica privata di cui all'articolo 41 della Costituzione;
b) agevolare l'esercizio della libertà di stabilimento dei prestatori e la libera circolazione dei servizi, in conformità alla
c) semplificare gli adempimenti, ridurre gli oneri e i tempi amministrativi.
2. La Regione promuove e sostiene gli sportelli unici mediante accordi e forme di coordinamento tra pubbliche amministrazioni, attraverso le azioni necessarie all'informatizzazione delle procedure e dei servizi di competenza dei medesimi e all'assunzione dei relativi oneri, nonchè attraverso l'erogazione di incentivi.
Art. 2. (Principi e ambito di applicazione) [2]
1. Lo sportello unico per le attività produttive e per le attività di servizi, di seguito denominato sportello unico, costituisce l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva e di servizi.
2. E' garantito in ogni caso al richiedente l'accesso diretto agli uffici competenti per l'acquisizione di ogni informazione utile all'iter della richiesta ai fini dell'accesso e dello svolgimento delle attività produttive e di servizi.
3. Lo sportello unico è obbligatorio e ha la funzione di coordinare le singole fasi del procedimento e di fornire una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni coinvolte nel procedimento medesimo, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità. Il funzionario preposto allo sportello unico è responsabile dell'intero procedimento.
4. L'intero procedimento presso lo sportello unico si svolge in via telematica ai sensi dell'articolo 8 della
5. Le pubbliche amministrazioni coinvolte nel procedimento non possono trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, comunque denominati. Le comunicazioni formali al richiedente sono trasmesse esclusivamente dallo sportello unico.
6. Lo sportello unico esercita le funzioni amministrative concernenti:
a) la realizzazione, la ristrutturazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione e la riconversione delle attività produttive, la localizzazione, la rilocalizzazione e l'avvio di impianti produttivi di beni e servizi, nonchè l'esecuzione di opere interne ai locali adibiti ad uso di impresa, ivi incluso il rilascio dei titoli abilitativi edilizi;
b) l'avvio e lo svolgimento delle attività di servizi rientranti nell'applicazione della
c) lo sportello unico per l'edilizia, in riferimento alle attività di cui alle lettere a) e b), in conformità alla normativa regionale in materia di edilizia.
7. Rientrano tra gli impianti produttivi quelli relativi a tutte le attività di produzione di beni e servizi, ivi incluse le attività agricole, commerciali e artigiane, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari, i servizi di telecomunicazioni.
1. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente legge gli impianti e le infrastrutture energetiche, le attività connesse all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e di materie radioattive, gli impianti nucleari e di smaltimento di rifiuti radioattivi, nonchè le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi.
2. E' fatta salva la vigente normativa nazionale e regionale in materia di valutazione di compatibilità e di impatto ambientale, nonchè di autorizzazione integrata ambientale.
3. [Sono fatte salve le funzioni dello sportello unico in materia di smaltimento di rifiuti di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 1 (Regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti)] [4].
Art. 4. (Assistenza e tutoraggio alle imprese e ai prestatori di servizi) [5]
1. L'assistenza alle imprese e ai prestatori di servizi è fornita in modo chiaro e non ambiguo e, ove possibile, anche in altra lingua comunitaria. Essa consiste nella raccolta e diffusione, anche in via telematica, delle informazioni concernenti l'insediamento e lo svolgimento delle attività produttive e l'avvio e lo svolgimento delle attività di servizi nel territorio regionale, con particolare riferimento all'impiego delle procedure telematiche per la presentazione delle istanze, alle normative applicabili, agli strumenti agevolativi e all'attività dello sportello unico, nonchè nella raccolta e diffusione delle informazioni concernenti:
a) gli strumenti di agevolazione contributiva e fiscale a favore dell'occupazione dei lavoratori dipendenti e del lavoro autonomo;
b) i requisiti applicabili ai prestatori, in particolare quelli relativi alle procedure e alle formalità da espletare per accedere alle attività di servizi ed esercitarle;
c) i dati necessari per entrare direttamente in contatto con le autorità competenti, compresi quelli delle autorità competenti in materia di esercizio delle attività di servizi;
d) i mezzi e le condizioni di accesso alle banche dati e ai registri pubblici relativi ai prestatori e ai servizi;
e) i mezzi di ricorso esistenti in genere in caso di controversie tra le autorità competenti e il prestatore o il destinatario, o tra un prestatore e un destinatario, o tra prestatori;
f) i dati di associazioni o organizzazioni diverse dalle autorità competenti presso le quali i prestatori o i destinatari possono ottenere assistenza.
2. Le funzioni di assistenza sono esercitate dallo sportello unico, nonchè dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dalle associazioni di categoria e dai centri di assistenza tecnica di cui all'articolo 72 della
3. L'Amministrazione regionale attiva forme di tutoraggio connesse allo svolgimento delle funzioni di marketing territoriale e attrattività nei confronti delle imprese interessate all'insediamento di strutture produttive nel territorio regionale.
4. Le imprese di cui al comma 3 possono richiedere all'Amministrazione regionale di avviare apposite consultazioni preliminari alla progettazione dell'insediamento produttivo, finalizzate a fornire le indicazioni e le valutazioni indispensabili a orientare le scelte imprenditoriali.
5. La Giunta regionale individua le fattispecie per le quali possono essere attivate le consultazioni preliminari di cui al comma 4, determina i criteri e le modalità per l'attivazione delle consultazioni medesime e individua le amministrazioni pubbliche coinvolte.
Art. 5. (Portale dello sportello unico) [6]
1. L'Amministrazione regionale realizza il portale dello sportello unico per lo svolgimento informatizzato delle procedure e delle formalità relative all'insediamento e allo svolgimento delle attività produttive e all'avvio e allo svolgimento delle attività di servizi nel territorio regionale.
2. Per la realizzazione del portale di cui al comma 1 è attivato un tavolo di collaborazione fra la Regione e quattro rappresentanti dei Comuni designati dal Consiglio delle autonomie locali.
3. All'interno del portale è istituita una banca dati per l'informazione alle imprese e ai prestatori di servizi, di seguito denominata banca dati. La banca dati è informatizzata, accessibile da chiunque per via telematica, finalizzata alla raccolta e diffusione delle informazioni concernenti l'insediamento e lo svolgimento delle attività produttive e l'avvio e lo svolgimento delle attività di servizi nel territorio regionale. In tale ambito la banca dati fornisce le informazioni sugli adempimenti necessari per le procedure autorizzatorie, nonchè tutti i dati e le informazioni utili disponibili a livello regionale, comprese quelle concernenti le attività promozionali.
4. Il portale è messo gratuitamente a disposizione dei Comuni singoli e associati che gestiscono lo sportello unico.
5. Con regolamento regionale, sentito il Consiglio delle autonomie locali, sono disciplinate le modalità di organizzazione, di gestione, di implementazione e di accesso al portale da parte di soggetti pubblici e privati, nonchè la costituzione e il funzionamento del gruppo tecnico regionale per la gestione del portale medesimo, al quale partecipano in particolare rappresentanti dell'Amministrazione regionale, degli enti locali, delle Aziende per i servizi sanitari. Il gruppo tecnico regionale per la gestione del portale analizza l'evoluzione legislativa, procedimentale e tecnologica afferente alle funzioni dello sportello unico, propone misure di semplificazione e definisce indicazioni tecniche per gli sportelli unici e le altre amministrazioni pubbliche ai fini dell'implementazione e della manutenzione dei contenuti informativi delle banche dati del portale. Le indicazioni tecniche del gruppo tecnico regionale sono vincolanti per gli sportelli unici e gli enti di riferimento [7].
6. Il regolamento regionale di cui al comma 5 è comunicato alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, in relazione alle competenze esclusive statali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione e ai fini dell'interoperabilità dei sistemi di rete, l'impiego non discriminatorio della firma elettronica o digitale e i collegamenti tra la rete centrale della pubblica amministrazione e le reti periferiche.
Art. 6. (Coordinamento tra pubbliche amministrazioni e individuazione dei procedimenti di competenza dello sportello unico) [8]
1. La Regione promuove accordi e forme di coordinamento tra pubbliche amministrazioni al fine di sostenere lo svolgimento delle funzioni degli sportelli unici, attraverso la semplificazione dei procedimenti amministrativi, il miglioramento dell'assistenza e dei servizi alle imprese, per la raccolta e la divulgazione delle informazioni, nonchè per lo svolgimento in via telematica dei procedimenti di competenza dello sportello unico.
2. Al fine dell'attivazione e dello svolgimento coordinato delle funzioni degli sportelli unici, la Regione promuove accordi con gli uffici periferici dello Stato, con le Province, con i Comuni e con altri soggetti pubblici per l'individuazione dei procedimenti di competenza dello sportello unico [9].
3. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, sono individuati i procedimenti amministrativi regionali che a partire dal termine indicato nel decreto medesimo sono inseriti nel procedimento di competenza dello sportello unico [10].
4. A partire dalla data di operatività dello sportello unico le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di trasmettere allo sportello unico le eventuali domande relative a nuovi procedimenti rientranti nella competenza del medesimo a esse presentate dandone comunicazione al richiedente. I procedimenti in corso sono conclusi dall'amministrazione procedente.
Art. 7. (Semplificazione dei procedimenti amministrativi regionali) [11]
1. Ai fini della massima accelerazione dell'azione amministrativa, i procedimenti amministrativi regionali di competenza dello sportello unico sono semplificati in conformità ai criteri generali di semplificazione amministrativa previsti dalla
2. Qualora i procedimenti amministrativi di cui al comma 1 siano disciplinati con legge regionale, possono essere semplificati mediante regolamenti regionali di delegificazione, adottati previo parere della competente Commissione consiliare, la quale si esprime entro trenta giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta. Decorso tale termine si prescinde dal parere.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 2 sono abrogate le disposizioni vigenti, anche di legge, con essi incompatibili, espressamente indicate nei regolamenti medesimi.
Art. 8. (Individuazione delle aree da destinare agli insediamenti produttivi).
1. La individuazione delle aree da destinare all'insediamento di impianti produttivi è effettuata ai sensi della
CAPO II
SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Art. 9. (Istituzione e gestione dello sportello unico) [13]
1. I Comuni istituiscono lo sportello unico singolarmente o in forma associata.
2. L'Amministrazione regionale, mediante il Piano di valorizzazione territoriale previsto dall'articolo 26 della
Art. 10. (Funzioni dello sportello unico).
1. Allo sportello unico gli interessati si rivolgono per tutti gli adempimenti procedimentali previsti dalla normativa vigente relativamente alle funzioni in materia di insediamenti produttivi e di avvio e svolgimento di attività di servizi [14].
2. Lo sportello unico svolge in particolare i seguenti compiti:
a) attiva e coordina tutti i procedimenti amministrativi afferenti a istanze di realizzazione, ristrutturazione, ampliamento, cessazione, riattivazione e riconversione delle attività produttive, localizzazione, rilocalizzazione e avvio di impianti produttivi di beni e servizi, e di avvio e svolgimento di attività di servizi [15];
b) [predispone gli strumenti necessari allo svolgimento in via telematica dei procedimenti di competenza, interagendo, ove necessario, con la banca dati di cui all'articolo 5] [16];
c) assicura l'accesso gratuito alla banca dati di cui all'articolo 5, comma 4; inoltre, predispone un proprio archivio informatico, in conformità a quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 5, comma 4, contenente gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica comunali informatizzati secondo modalità compatibili con gli standard informatici regionali [17];
d) garantisce a tutti i singoli soggetti interessati l'accesso, in via telematica, al proprio archivio informatico contenente i dati concernenti le domande di autorizzazione da essi presentate e lo stato del loro iter procedurale [18];
e) su richiesta dei soggetti interessati, si pronuncia sulla conformità, allo stato degli atti in suo possesso, dei progetti preliminari dai medesimi sottoposti al suo parere con i vigenti strumenti di pianificazione paesistica, territoriale e urbanistica, nonché con la normativa di tutela ambientale, senza che ciò pregiudichi la definizione dell'eventuale successivo procedimento autorizzatorio. Tale parere viene reso entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della relativa richiesta;
f) fornisce assistenza alle imprese e ai prestatori per tutto quanto attiene all'insediamento e allo svolgimento delle attività produttive nel territorio regionale e all'avvio e allo svolgimento di attività di servizi [19];
g) diffonde ogni informazione relativa ad attività produttive e ad attività di servizi [20];
h) assume la responsabilità della regolarità formale e della completezza della domanda; in caso di incompletezza della domanda è prevista un'unica richiesta di integrazione istruttoria.
CAPO III
PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO
Art. 11. (Procedimento ordinario mediante conferenza di servizi) [21].
1. Il procedimento ordinario presso lo sportello unico mediante conferenza di servizi si applica nei casi nei quali le leggi di settore non prevedono la dichiarazione di inizio attività o il silenzio assenso e sia necessario acquisire intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche.
2. Il responsabile del procedimento presso lo sportello unico indice la conferenza di servizi entro dieci giorni lavorativi dalla presentazione della domanda. La conferenza di servizi si svolge in conformità e nei termini di cui agli articoli da 22 a 22 ter della
3. Qualora il procedimento sia di competenza di un'unica amministrazione, lo sportello unico trasmette la domanda all'amministrazione competente che provvede nei termini previsti.
Art. 12. (Progetto comportante la variazione di strumenti urbanistici) [23]
1. Qualora il progetto presentato sia in contrasto con gli strumenti urbanistici generali e attuativi, approvati o adottati, il Sindaco del Comune interessato o l'organo competente ai sensi dello Statuto comunale, rispettivamente, emette il diniego di permesso di costruire, ovvero sospende il relativo procedimento.
2. Qualora il progetto presentato sia in contrasto con gli strumenti urbanistici generali e attuativi comunali, approvati o adottati, ma conforme alle norme vigenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza del lavoro, trova applicazione l'articolo 11, comma 2. La determinazione della conferenza di servizi, eventualmente richiesta, alla quale partecipa l'Amministrazione regionale, può costituire progetto di variante, sul quale si pronuncia definitivamente il Consiglio comunale entro le due sedute successive alla data di determinazione della conferenza di servizi.
3. Qualora il progetto presentato sia conforme alle norme vigenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza del lavoro, ma lo strumento urbanistico non individui aree destinate all'insediamento di impianti produttivi, ovvero queste siano insufficienti in relazione al progetto presentato, il responsabile del procedimento può motivatamente convocare, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, una conferenza di servizi, alla quale partecipa l'Amministrazione regionale, per le conseguenti decisioni, dandone contestualmente pubblico avviso. Alla conferenza può intervenire qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, nonchè i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione del progetto dell'impianto produttivo. Qualora l'esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, la determinazione costituisce proposta di variante e segue le procedure delle varianti di livello comunale ai sensi del capo II della
Art. 12 bis. (Interventi di edilizia produttiva che non configurano variante allo strumento urbanistico generale) [25]
1. Non configurano variante allo strumento urbanistico generale e sono soggetti al procedimento di cui all'articolo 11 i seguenti interventi:
a) ampliamenti di attività produttive ubicati in zone omogenee D1, D2, D3 come individuate dagli strumenti urbanistici comunali, che si rendono necessari per almeno una delle seguenti fattispecie:
1) adeguamento degli immobili o degli impianti a obblighi o prescrizioni tecniche derivanti da normative comunitarie, statali o regionali, riferite all'attività produttiva e nella misura minima necessaria al rispetto delle norme;
2) adeguamento o modifica della struttura o degli impianti fino a un massimo del 70 per cento della superficie del lotto [26];
b) tutte le modifiche planovolumetriche di progetti già approvati ai sensi della normativa in materia di sportello unico per le attività produttive, ferme restando le quantità volumetriche e/o di superficie coperta già approvate, necessarie per il mantenimento della produzione e/o dei livelli occupazionali sul territorio;
c) l'ampliamento della superficie utile di edifici o unità immobiliari esistenti a destinazione produttiva industriale o artigianale, attraverso la realizzazione di solai interpiano senza modifiche della sagoma esistente.
Art. 12 ter. (Interventi di edilizia produttiva realizzabili in deroga allo strumento urbanistico generale) [27]
1. Previo parere favorevole del Consiglio comunale, sono soggetti al procedimento di cui all'articolo 11 gli interventi che comportano ampliamenti di attività produttive, anche in difformità dallo strumento urbanistico comunale per quanto attiene a indici, parametri, destinazioni e zonizzazione urbanistica, purché entro il limite massimo dell'80 per cento del volume o della superficie esistente e, comunque, in misura non superiore a 5.000 metri quadrati di superficie coperta, necessari per il mantenimento o per l'incremento della produzione e/o dei livelli occupazionali sul territorio. Nel caso in cui l'ampliamento sia realizzato mediante il mutamento di destinazione d'uso di fabbricati esistenti, gli stessi devono essere situati all'interno del medesimo comparto sul quale insiste l'attività da ampliare o comunque costituire con questa, a seguito dell'intervento, un unico aggregato produttivo [28].
2. Il limite massimo di ampliamento previsto dal comma 1 può essere raggiunto anche attraverso la sommatoria di più interventi distinti.
CAPO IV
PROCEDIMENTO MEDIANTE AUTOCERTIFICAZIONE
Art. 13. (Dichiarazione di inizio attività e silenzio assenso) [29]
1. Nei casi in cui le attività previste dall'articolo 2 siano soggette a dichiarazione di inizio attività o a silenzio assenso ai sensi della
2. La dichiarazione di inizio attività è corredata di una dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti richiesti, corredata degli elaborati progettuali e di una relazione redatta da un professionista abilitato che asseveri la conformità dell'opera alla normativa e alle prescrizioni tecniche vigenti, anche per gli aspetti edilizi e urbanistici e per quelli attinenti ai pareri igienico - sanitari e in materia di sicurezza.
3. Lo sportello unico rilascia d'ufficio l'attestazione della presentazione della dichiarazione di inizio attività e dell'avvenuto silenzio assenso.
4. Lo sportello unico, entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello della presentazione della dichiarazione di inizio attività, la trasmette in via telematica unitamente alla documentazione accompagnatoria alle amministrazioni competenti, al registro delle imprese competente per territorio, ai fini dell'applicazione della disciplina sulla comunicazione unica per l'avvio dell'impresa di cui all'articolo 9 del
Art. 14. (Accertamento della conformità urbanistica, della sicurezza degli impianti, della tutela sanitaria e della tutela ambientale) [30]
1. Nei casi di cui all'articolo 13, lo sportello unico e gli altri uffici interessati, ciascuno per le materie di propria competenza, verificano la conformità degli interventi agli strumenti urbanistici, il rispetto dei piani territoriali, nonchè la insussistenza di vincoli sismici, idraulici, idrogeologici, forestali e ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico e archeologico, incompatibili con l'impianto.
2. La verifica da parte degli uffici di cui al comma 1 riguarda fra l'altro:
a) la prevenzione degli incendi;
b) la sicurezza degli impianti elettrici e degli apparecchi di sollevamento di persone o cose;
c) l'installazione di apparecchi e impianti a pressione;
d) l'installazione di recipienti a pressione contenenti gas propano liquido (GPL);
e) il rispetto delle vigenti norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro;
f) le emissioni inquinanti in atmosfera;
g) le immissioni nei corpi idrici o in falde sotterranee e ogni altro rischio di immissione potenzialmente pregiudizievole per la salute e per l'ambiente;
h) l'inquinamento acustico ed elettromagnetico all'interno e all'esterno dell'impianto produttivo;
i) le industrie qualificate come insalubri;
j) le misure di contenimento energetico.
CAPO V
PROCEDURA DI COLLAUDO
Art. 15. (Chiusura dei lavori e collaudo [31]).
1 ante. Il soggetto interessato comunica allo sportello unico la chiusura dei lavori trasmettendo la dichiarazione del direttore dei lavori con la quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità, ovvero il certificato di collaudo, quando il collaudo è previsto dalle norme vigenti [32].
1. Le strutture e gli impianti sono collaudati da professionisti o da altri soggetti abilitati dalla normativa vigente, diversi dal progettista dell'impianto e dal direttore dei lavori e non collegati professionalmente nè economicamente, in modo diretto o indiretto, all'impresa, che ne attestano la conformità al progetto approvato, l'agibilità e l'immediata operatività [33].
2. Al collaudo partecipano i tecnici dello sportello unico che, a tal fine, può avvalersi del personale dipendente delle Amministrazioni competenti, fatto salvo il termine finale del procedimento. L'impresa chiede allo sportello unico di fissare la data del collaudo in un giorno compreso tra il decimo e il quarantacinquesimo successivo a quello della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, il collaudo può avere luogo a cura dell'impresa, che ne comunica le risultanze allo sportello unico. In caso di esito positivo del collaudo l'impresa può iniziare l'attività produttiva.
3. Il certificato di collaudo riguarda tutti gli adempimenti previsti dalla legge e, in particolare, le strutture edilizie, gli impianti produttivi, le misure e gli apparati volti a salvaguardare la salute, la sicurezza e la tutela ambientale, nonché la loro conformità alle norme sulla tutela dei lavoratori nei luoghi di lavoro e alle prescrizioni indicate in sede di autorizzazione.
4. Il certificato di cui al comma 3 è rilasciato sotto la piena responsabilità del collaudatore. Nel caso in cui la certificazione risulti non conforme all'opera ovvero a quanto disposto dalle vigenti norme, fatti salvi i casi di mero errore od omissione materiale, il responsabile del procedimento assume i provvedimenti necessari, ivi compresa la richiesta al Sindaco di riduzione in pristino, a spese dell'impresa, e trasmette gli atti alla competente Procura della Repubblica e all'Ordine o all'Albo professionale competente, dandone contestuale comunicazione all'interessato.
5. Il certificato positivo di collaudo, in conformità alle prescrizioni del presente articolo, consente la messa in funzione degli impianti fino al rilascio definitivo del certificato di agibilità, del nulla osta all'esercizio di nuova produzione e di ogni altro atto amministrativo richiesto.
6. La Regione e gli altri enti competenti effettuano i controlli di competenza sugli impianti produttivi, ne comunicano le risultanze agli interessati che possono presentare memorie o chiedere la ripetizione in contraddittorio dell'eventuale esperimento di prove e adottano i provvedimenti, anche in via d'urgenza, previsti dalla legge. L'effettuazione e l'esito dei controlli sono registrati presso l'archivio informatico dello sportello unico.
7. Il collaudo effettuato ai sensi del comma 2 non esonera le Amministrazioni competenti dalle proprie funzioni di vigilanza e di controllo in materia, e dalle connesse responsabilità previste dalla legge, da esercitare successivamente al deposito del certificato di collaudo degli impianti.
Art. 16. (Spese).
1. In relazione ai procedimenti di competenza dello sportello unico, il Comune o i Comuni associati pongono a carico dell'interessato il pagamento delle spese e dei diritti previsti da disposizioni di leggi statali e regionali vigenti, nelle misure ivi stabilite. [Tali spese e diritti sono dovuti anche nel caso di procedimento mediante autocertificazione, in relazione alle attività di verifica [34]].
2. Lo sportello unico provvede alla riscossione delle spese e diritti di cui al comma 1, riversandoli alle Amministrazioni che hanno svolto attività nell'ambito del procedimento unico.
CAPO VI
SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
Art. 17. (Sostituzione dell'articolo 10 della
Art. 18. (Modifica all'articolo 12 della
Art. 19. (Modifiche all'articolo 13 della
1. [37].
2. [38].
Art. 20. (Modifiche e integrazioni all'articolo 15 della
1. All'articolo 15 della
2. [39].
Art. 21. (Modifica all'articolo 16 della
Art. 22. (Modifiche all'articolo 17 della
Art. 23. (Modifiche all'articolo 19 della
Art. 24. (Sostituzione dell'articolo 22 della
Art. 25. (Integrazione all'articolo 28 della
CAPO VII
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI
Art. 26. (Modifiche alla
Art. 27. (Norma di coordinamento).
1. Nel caso di procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'ente attuatore può richiedere, entro trenta giorni, l'attivazione della Conferenza alla struttura competente di cui all'articolo 32 ter, comma 4, della
2. Ai fini del coordinamento procedurale, entro l'1 gennaio 2002, sono ridisciplinate le funzioni di consulenza tecnica previste dalla
CAPO VIII
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 28. (Definizione degli impianti a struttura semplice). [46]
[1. Gli impianti a struttura semplice, di cui all'articolo 13, comma 7, sono gli impianti aventi le caratteristiche definite nell'allegato A. Tale allegato è modificabile con decreto del Presidente della Giunta regionale.]
Art. 29. (Modifiche e integrazioni all'articolo 22 della
Art. 30. (Norma transitoria).
1. Fino alla formale istituzione della Commissione tecnico-consultiva VIA, di cui all'articolo 22 della
Art. 31. (Abrogazioni).
1. Sono abrogati gli articoli 18 e 23 della
CAPO IX
SEMPLIFICAZIONE DEL CORPO LEGISLATIVO REGIONALE
Art. 32. (Finalità).
1. Con il seguente capo la Regione Friuli-Venezia Giulia realizza, mediante l'abrogazione espressa di disposizioni regionali, il fine di semplificare il sistema legislativo regionale.
Art. 33. (Abrogazione di disposizioni regionali).
1. Sono abrogate le disposizioni regionali indicate nell'allegato B.
Art. 34. (Conferma delle abrogazioni implicite).
1. E' confermata l'abrogazione già disposta in maniera implicita delle disposizioni regionali indicate nell'allegato C.
Art. 35. (Disposizione finale).
1. Le disposizioni di cui agli allegati B e C continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa.
CAPO X
NORME FINANZIARIE
Art. 36. (Norme finanziarie).
1. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 5, comma 1, fanno carico alle unità previsionali di base 52.3.1.1.664 e 52.3.1.2.666 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento rispettivamente ai capitoli 156 e 180 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 10, comma 2, lettere c) e d), fanno carico alle unità previsionali di base 1.3.1.1.12 e 1.3.1.2.13 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento rispettivamente ai capitoli 50 e 55 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
3. Per le finalità previste dagli articoli 26, 27 e 28 della
- rubrica n. 22 - spese di investimento - con lo stanziamento di lire 1.500 milioni per l'anno 2001, riferito al capitolo 2444 [2.1.220.3.12.32] di nuova istituzione nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 22 - Servizio per la valutazione dell'impatto ambientale - con la denominazione "Spese per attività promozionali, collaborazioni esterne e per la costituzione del Sistema informativo finalizzato alla VIA".
4. All'onere di lire 1.500 milioni per l'anno 2001 derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 3 si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'unità previsionale di base 54.2.8.2.9 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al fondo globale di parte capitale iscritto al capitolo 9710 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi (partita n. 24 del prospetto E/2 allegato al Documento tecnico stesso).
ALLEGATO A) [48]
(riferito all'articolo 28)
[DEFINIZIONE DEGLI IMPIANTI A STRUTTURA SEMPLICE
Sono da considerarsi impianti a struttura semplice quelli che non risultano in contrasto con le previsioni urbanistiche comunali e che:
a) non sono sottoposti alle procedure di valutazione di impatto ambientale nazionale e regionale;
b) non rientrano tra gli impianti soggetti alla disciplina in materia di qualità dell'aria relativamente a specifici agenti inquinanti e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali (
c) non sono soggetti alla disciplina sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali (
d) non rientrano negli elenchi delle industrie insalubri di prima e seconda classe (articoli 216 e 217 del
ALLEGATO B)
(riferito all'articolo 33)
DISPOSIZIONI LEGISLATIVE ABROGATE
1)
Provvidenze per l'assistenza scolastica in favore degli studenti della Scuola Media, degli Istituti Professionali e delle Scuole Medie di II grado.
2)
Provvidenze per l'edilizia scolastica.
3) articolo 1, primo comma, numero 1, lettera a) e numero 6, lettera c) della
Sovvenzioni, contributi, sussidi e spese dirette, per finalità istituzionali.
4)
Contributi sugli interessi dei mutui contratti per la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento tecnologico degli stabilimenti industriali.
5)
Provvidenze per la prevenzione delle inondazioni e per la riparazione dei danni alle opere pubbliche provocati da calamità naturali e da eccezionali avversità atmosferiche, nell'anno 1965.
6)
Provvidenze per la sistemazione ed il completamento di strade di interesse turistico.
7)
Provvedimenti per agevolare la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento di ospedali civili, di centri ambulatoriali ed igienico - sanitari, e di impianti idrotermali ed idrominerali, nonché per migliorare le attrezzature e gli impianti sanitari.
8)
Concessione di contributi a favore di Comuni deficitari in ordine a mutui per opere pubbliche, assunti negli anni 1963, 1964, 1965, senza il contributo dello Stato.
9)
Contributo a favore del Consorzio per l'incremento degli studi e delle ricerche degli Istituti di fisica dell'Università di Trieste.
10)
Provvidenze per le infrastrutture scolastiche.
11)
Provvidenze a favore dell'istruzione professionale e delle scuole per infermieri ed assistenti sanitari.
12)
Provvidenze per l'assistenza scolastica in favore degli alunni della scuola materna e della scuola dell'obbligo e degli studenti degli Istituti professionali e delle scuole medie di II grado - Modificazioni ed integrazioni della
13)
Sovvenzioni e sussidi per lo sviluppo dei servizi di pronto soccorso sanitario stradale.
14)
Provvedimenti per agevolare ed incrementare la costruzione di impianti ed attrezzature, sportivi e ricreativi.
15)
Piano di intervento regionale per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche.
16)
Provvedimenti per favorire la ricerca di sostanze minerali e di altre risorse naturali.
17)
Provvedimenti a favore dei Centri per malattie sociali.
18)
Autorizzazione di un ulteriore limite di impegno per la concessione di contributi ai sensi dell'articolo 6 della
19)
Aumento del limite di impegno per la concessione di contributi ai sensi della
20)
Provvidenze integrative a favore delle imprese colpite dalle alluvioni o mareggiate dell'autunno 1966 nel territorio regionale.
21)
Norme di integrazione della
22)
Provvedimenti per agevolare ed incrementare l'acquisizione e urbanizzazione primaria di aree destinate all'edilizia economica e popolare e per la formazione di piani urbanistici previsti dalla
23)
Modifiche ed integrazioni alla
24) articoli 7 e 8 della
Modifiche alla
25)
Provvedimenti per il miglioramento degli esercizi di affittacamere e degli esercizi di ristorazione ai fini dello sviluppo del turismo regionale.
26) articoli 21, 23, 24, 27, 28, 35, 41 e da 65 a 67 della
Esercizio di funzioni amministrative in materia di opere pubbliche, di urbanistica e di edilizia popolare - Istituzione di uffici ed organi tecnici regionali.
27)
Modifica alla
28) articoli da 2 a 8 e da 15 a 20 della
Finanziamenti straordinari per opere ed attrezzature rivolte ad incentivare lo sviluppo delle attività economiche e della istruzione superiore nella Regione.
29)
Modifica all'art. 2 della
30)
Ulteriori provvidenze per le infrastrutture scolastiche di cui alla
31)
Provvedimenti per lo sviluppo dei servizi sanitari delle istituzioni per l'assistenza psichiatrica e di igiene mentale.
32)
Ulteriore autorizzazione di spesa per la concessione dei contributi previsti dalla
33)
Ulteriore autorizzazione di spesa per la concessione dei contributi previsti dalla
34)
Ulteriore autorizzazione di spesa per la concessione delle sovvenzioni e dei sussidi previsti dalla
35)
Autorizzazione all'acquisto di beni immobili siti nel compendio minerario regionale di Cave del Predil e alla corresponsione di indennizzi per costruzioni e miglioramenti di immobili siti su terreno demaniale, trasferito alla Regione.
36)
Limitazione delle catture di salmonidi nelle acque interne del Friuli- Venezia Giulia.
37)
Finanziamento delle opere di sistemazione dei servizi di confine al valico di Coccau.
38)
Finanziamento di un lotto funzionale del raccordo autostradale Villesse-Gorizia.
39) articoli 14 e 15 della
Modificazioni all'ordinamento dell'Amministrazione regionale - Istituzione dell'Assessorato dell'urbanistica e del Servizio di vigilanza sulle cooperative, passaggio del Servizio dei trasporti alla Presidenza della Giunta regionale e nuove disposizioni sull'Ufficio legislativo e legale.
40)
Sovvenzioni a favore di Istituzioni scolastiche di interesse regionale.
41)
Modificazioni ed integrazioni alla
42)
Ulteriore finanziamento della
43) articoli 1 e 2 della
Contributi a Centri e Istituti di documentazione operanti nella Regione Friuli-Venezia Giulia.
44)
Esercizio di funzioni amministrative e provvidenze a favore del turismo nella regione - Modificazioni alle leggi regionali 2 marzo 1966, n. 3 e 24 agosto 1967, n. 21.
45)
Finanziamento dei lavori di completamento di un tratto del raccordo autostradale Villesse - Gorizia.
46)
Modifiche alla
47)
Modifiche alla
48)
Sovvenzioni al Consorzio per l'Aeroporto Giuliano quale concorso per il Perseguimento dei fini istituzionali ivi compresa la gestione dei servizi aeroportuali.
49)
Ordinamento degli Uffici, stato giuridico e trattamento economico del personale dell'Ente per lo sviluppo dell'artigianato nel Friuli-Venezia Giulia (ESA).
50)
Soccorso alpino e speleologico nella Regione.
51) articoli da 10 a 12 della
Interventi regionali per lo sviluppo delle attività culturali e contributi per la conservazione, la valorizzazione e l'incremento del patrimonio bibliografico, storico ed artistico e per lo sviluppo dell'istruzione universitaria e per la ricerca scientifica nella Regione Friuli-Venezia Giulia.
52)
Integrazione alla
53)
Rifinanziamento della
54)
Provvedimenti a favore del personale delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura nella Regione.
55)
Norme riguardanti contratti agrari di affitto misto in atto nel Friuli-Venezia Giulia.
56)
Modifiche e integrazioni della
57)
Integrazioni e modifiche alla
58)
Rifinanziamento della
59)
Disposizioni transitorie relative alla
60)
Rifinanziamento della
61)
Interventi regionali per lo sviluppo delle attività ricreative e sportive.
62) articoli 7 e 8 della
Modifiche ed integrazioni alla
63)
Nomina e composizione dei collegi dei revisori degli Enti provinciali per il turismo e delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo della Regione Friuli-Venezia Giulia.
64)
Contributi per l'allestimento di nuovi stabilimenti industriali in zone montane.
65)
Modificazioni alla
66)
Modificazioni alla
67)
Interventi infrastrutturali ed ulteriori finanziamenti straordinari per lo sviluppo delle attività economiche e della istruzione superiore nella Regione, nonché contributo per le celebrazioni del XXV anniversario delle zone libere della Carnia e del Friuli.
68)
Contributi straordinari per l'allestimento delle mostre di pittura dedicate a Giovanni Battista Tiepolo e a Giovanni Antonio Sacchi da Pordenone.
69)
Rifinanziamento ed integrazione della
70)
Modifica alla
71)
Rifinanziamento della
72)
Regime transitorio in materia di collocamento a riposo del personale regionale.
73)
Interventi regionali per il trattamento dei liquami di rifiuti delle fognature urbane.
74)
Ulteriore autorizzazione di spesa per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 15 della
75)
Interpretazione dell'art. 11 della
76)
Modifiche ed integrazioni alla
77)
Provvedimenti per favorire l'attuazione della disciplina urbanistica.
78) articoli da 7 a 11 della
Modificazioni alla
79)
Modifiche ed integrazioni alla
80)
Provvedimenti della Regione Friuli-Venezia Giulia per l'assistenza della prima infanzia.
81)
Rifinanziamento e modifica della
82)
Modifiche alle leggi regionali 10 agosto 1966, n. 20, e 6 agosto 1969, n. 26, concernenti interventi regionali per lo sviluppo delle attività ricreative e sportive, e ulteriore autorizzazione di spesa.
83) articoli da 1 a 4 della
Interventi straordinari in alcuni settori dell'economia regionale.
84)
Modifiche ed integrazioni della
85)
Contributi straordinari per l'acquisto di attrezzi o impianti per la meccanizzazione del lavoro portuale.
86)
Rifinanziamento della
87)
Modificazioni alla
88)
Interpretazione autentica dell'art. 2 della
89)
Disposizione transitoria per la concentrazione di enti ospedalieri.
90)
Potenziamento di Centri ed Istituti di documentazione operanti nel territorio regionale.
91)
Modificazioni alle leggi regionali 31 dicembre 1965, n. 36 e 10 agosto 1970, n. 34, concernenti provvedimenti per agevolare la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento di ospedali civili, di centri ambulatoriali ed igienico - sanitari, di impianti idrotermali ed idrominerali, nonché per migliorare le attrezzature e gli impianti sanitari.
92)
Ulteriore finanziamento delle leggi regionali 6 luglio 1966, n. 12 e 15 marzo 1968, n. 17, concernenti: "Opere di prevenzione e soccorso per calamità naturali".
93)
Sovvenzioni per lo studio contro le fonti di inquinamento ambientale e istituzione del Comitato di orientamento sui problemi dell'ecologia.
94)
Interventi straordinari per la prevenzione e la cura delle minorazioni fisiche e per la prevenzione ed il trattamento delle minorazioni psichiche.
95)
Contributi alla Camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato di Trieste per il funzionamento della Commissione per lo sviluppo traffici del porto di Trieste.
96)
Rifinanziamento della
97)
Interventi regionali per la profilassi e le terapie delle malattie infettive e diffusive e per la disinfestazione da insetti.
98)
Garanzia fideiussoria a favore degli enti ospedalieri della Regione per anticipazioni di fondi.
99)
Rifinanziamento con modifiche della
100)
Assegnazione di speciali sovvenzioni regionali a favore di titolari di concessioni regionali di autoservizi di linea.
101)
Ulteriori finanziamenti per agevolare la realizzazione di opere pubbliche e norme modificative, integrative ed interpretative delle leggi regionali 22 agosto 1966, n. 23, 18 ottobre 1967, n. 22, e 14 agosto 1969, n. 29.
102)
Interventi particolari per la promozione del diritto allo studio: provvedimenti per la scuola a tempo pieno.
103)
Modifiche delle leggi regionali per l'assistenza scolastica e per il diritto allo studio.
104)
Norme di integrazione e modifica alle leggi regionali sull'ordinamento degli uffici.
105)
Norme di adattamento al personale regionale delle disposizioni contenute nei
106)
Provvedimenti per il miglioramento degli esercizi di affittacamere ai fini dello sviluppo del turismo regionale.
107)
Ammissione - in via straordinaria - di iniziative di interesse turistico alle provvidenze previste dagli artt. 2 e 3 della
108)
Rifinanziamento con integrazioni e modifiche della
109) articoli 3, 4, 10 e 11 della
Interventi per la difesa e lo sviluppo del settore forestale.
110)
Ulteriore finanziamento per gli interventi previsti dall'art. 5 della
111)
Rifinanziamento del Capo IV della
112)
Ulteriore autorizzazione di spesa per la concessione di contributi previsti dalla
113)
Contributi per i servizi di emodialisi.
114)
Rifinanziamento, integrazioni e modificazioni della
115)
Modifiche ed integrazioni alla
116)
Concorso regionale nell'onere derivante dalla revisione dei prezzi contrattuali nelle opere pubbliche.
117)
Provvidenze a favore dell'agricoltura e delle abitazioni rurali.
118)
Interventi regionali per un piano di edilizia scolastica. Interpretazione autentica degli articoli 15 e 16 della
119)
Modifiche alla
120)
Interventi regionali per l'attuazione di piani di riconversione e di trasformazione di stabilimenti industriali che cessano la precedente attività.
121)
Agevolazioni a favore dei consorzi costituiti in prevalenza tra imprese artigiane.
122)
Modifiche e rifinanziamento della
123)
Intervento regionale per la realizzazione del traforo di Monte Croce Carnico.
124)
Rifinanziamento e integrazioni della
125)
Ulteriore autorizzazione di spesa per la concessione di contributi ai sensi della
126)
Fusione di Enti ospedalieri.
127)
Modifiche, integrazioni e rifinanziamento del Capo I della
128)
Autorizzazione di un ulteriore limite di impegno per la concessione di contributi ai sensi dell'articolo 6 della
129)
Ulteriori provvidenze regionali per il settore dei trasporti.
130)
Interventi a favore degli Enti provinciali per il turismo, delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo e delle Associazioni Pro Loco della Regione e rifinanziamento della
131)
Modifiche alla
132)
Rifinanziamento della
133)
Provvidenze per l'assicurazione scolastica regionale.
134)
Ulteriore autorizzazione di spesa per gli interventi previsti dall'art. 1 della
135) articoli 2 e 10 della
Provvedimenti nel settore del commercio - Norme di modifica e di integrazione delle leggi regionali 5 giugno 1967, n. 9, 27 novembre 1967, n. 26, e 19 agosto 1969, n. 31.
136)
Rifinanziamento con modifiche della
137)
Rifinanziamento della
138)
Interventi finanziari in materia di urbanistica - Modifiche ed integrazioni alla
139) articolo 12 della
Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla
140)
Modifiche, integrazioni e rifinanziamento della
141)
Tutela sanitaria nei luoghi di lavoro.
142) articoli da 5 a 14 della
Ordinamento degli uffici per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di impianto e tenuta dei libri fondiari.
143)
Modifiche ed integrazioni alla
144)
Rifinanziamento del Capo VI della
145)
Ulteriore autorizzazione di spesa per la concessione di contributi previsti dalle leggi regionali 18 agosto 1966, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni "Recupero sociale dei minorati psichici e fisici" e 7 marzo 1968, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni "Provvedimenti per lo sviluppo dei servizi sanitari delle istituzioni per la assistenza psichiatrica e di igiene mentale".
146)
Rifinanziamento e modifiche della
147)
Rifinanziamento della
148)
Nuovi provvedimenti in materia di trasporti - Modifiche alle leggi regionali 23 aprile 1969, n. 5, 10 aprile 1972, n. 18 e 13 luglio 1972, n. 28.
149)
Finanziamento a favore della Società per Azioni "Autovie Venete" con sede in Trieste.
150)
Provvedimenti regionali per l'istruzione.
151)
Provvidenze a favore dei beni silvo-pastorali e per il pronto intervento - Integrazione della
152) articoli 2 e 8 della
Contributi per favorire lo sviluppo di attività economiche nella Regione.
153)
Rifinanziamento della
154)
Provvidenze a favore dell'apprendistato artigiano.
155)
Ordinamento degli Uffici, stato giuridico e trattamento economico del personale dell'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura nel Friuli- Venezia Giulia (ERSA).
156)
Riordinamento delle carriere, direttiva, di concetto, esecutiva, ausiliaria e dei sottufficiali e guardie del Corpo forestale regionale, ed inquadramento nei ruoli regionali del personale in posizione di comando.
157)
Autorizzazione di un ulteriore limite di impegno per la concessione di contributi ai sensi dell'art. 6 della
158)
Provvedimenti per agevolare la formazione di personale sanitario non medico.
159)
Modifiche e rifinanziamento della
160)
Anticipazione di contributi statali alle aziende private esercenti autoservizi in concessione per assegno perequativo al personale.
161)
Estensione al personale regionale dell'assegno perequativo e norme di adattamento alle disposizioni del
162)
Rifinanziamento della
163)
Rifinanziamento di leggi regionali recanti interventi in materia di assistenza sociale.
164)
Provvidenze a favore del soccorso alpino e speleologico.
165)
Rifinanziamento delle leggi regionali 30 dicembre 1968, n. 42, e 2 agosto 1972, n. 34, nonché sovvenzioni straordinarie alle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo della Regione.
166)
Disciplina del commercio e degli orari dei negozi e degli esercizi di vendita al dettaglio. Piani comunali e sanzioni amministrative.
167)
Piano per la salvaguardia e lo sviluppo del patrimonio zootecnico e per la valorizzazione delle produzioni animali nella Regione.
168)
Modifiche, integrazioni e rifinanziamento della
169)
Concessione di finanziamenti alle aziende private esercenti autoservizi in concessione per la corresponsione degli assegni perequativi, per il primo semestre 1974, al personale.
170)
Modifiche, integrazioni e rifinanziamento della
171)
Norme di adattamento al personale regionale di alcune disposizioni contenute nel
172)
Rifinanziamento con ulteriore modificazione della legge regionale 27 novembre 1967, n. 26 - Capo III - ed ulteriori modifiche delle leggi regionali 25 agosto 1965, n. 16, e 29 dicembre 1965, n. 32.
173)
Interventi a favore dei porti regionali e integrazione della
174)
Interventi finanziari per favorire l'esecuzione dei piani attuativi previsti dalla legislazione sull'urbanistica.
175) articoli 4 e 5 della
Finanziamenti straordinari per lo sviluppo delle attività economiche, sociali, culturali e turistiche della Regione.
176)
Provvedimenti straordinari per l'edilizia scolastica.
177)
Modifiche ed integrazioni alla
178)
Modifiche, integrazioni e rifinanziamento delle leggi regionali 11 novembre 1965, n. 25 e successive modificazioni, 30 settembre 1969, n. 35 e successive modificazioni e 4 aprile 1972, n. 8, concernenti provvidenze a favore di imprese operanti nel settore dell'industria.
179)
Proroga della durata in carica degli organi elettivi di cui alla
180)
Modificazioni all'ordinamento dell'Amministrazione regionale.
181)
Rifinanziamento della
182)
Sovvenzioni a favore delle sezioni regionali dell'ANCI, dell'UPI, dell'UNCEM e dell'AICCE.
183)
Rifinanziamento, con modifiche, della
184)
Cessione gratuita all'ANAS di una porzione di mq. 2241 della p.c. 1444/1 della PT 906 Comune censuario di Villesse.
185)
Abrogazione dell'art. 3 della
186)
Interventi della Regione per favorire iniziative di carattere culturale, storico, didattico e documentaristico nel 30° anniversario della Liberazione.
187) articoli 4, 5, 11, 14 e 15 della
Provvedimenti straordinari per il credito e gli incentivi nei settori produttivi.
188)
Provvidenze a favore del soccorso alpino e speleologico.
189)
Rifinanziamento dell'articolo 2 della
190)
Disposizioni speciali in materia di collocamento a riposo di dipendenti regionali.
191)
Interventi straordinari e provvidenze a favore dei Comuni e delle Province in attuazione dell'articolo 54 dello Statuto.
192)
Rifinanziamento della
193)
Disposizioni relative al personale degli enti soppressi in forza del
194) articoli da 1 a 14 e 22 della
Rifinanziamento, con modifiche, della
195)
Interventi integrativi di previdenza, di assistenza sociale e straordinari.
196)
Sovvenzioni all'ERSA (Ente Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura) per lo svolgimento di programmi di difesa antigrandine.
197)
Interventi a sostegno dello sviluppo agricolo.
198)
Provvidenze a favore degli uffici tecnici dei Consorzi fra Comuni.
199)
Rifinanziamento, con modifiche ed integrazioni, della
200)
Rifinanziamento della
201)
Interventi regionali per lo sviluppo delle attività ricreative e sportive.
202)
Contributo all'Unione Ginnastica Goriziana per la costruzione del Palazzetto dello sport di Gorizia.
203)
Contributi a favore delle Amministrazioni provinciali per interventi nel settore della caccia e della pesca in acque interne.
ALLEGATO C
(riferito all'articolo 34)
CONFERMA DI ABROGAZIONI IMPLICITE
1)
Norme concernenti il trattamento economico del personale comandato od assunto provvisoriamente per la prima costituzione degli uffici regionali.
(Implicitamente abrogata dal combinato disposto delle leggi regionali 28 marzo 1968, n. 21 e 28 marzo 1968, n. 22)
2)
Istituzione del "Comitato degli Assessori Regionali per lo sviluppo della montagna" e della "Commissione consultiva per l'economia montana".
(Implicitamente abrogata dalla
3)
Norme per la sistemazione del personale con mansioni di infermiere generico.
(Implicitamente abrogata dall'articolo 2, primo comma, del
4)
Ordinamento e Sede di alcuni Uffici della Regione, contingenti numerici provvisori del personale e modifiche alla
(Implicitamente abrogata dalla
5)
Contributi in capitale a favore dei Comuni e degli Istituti Autonomi Case Popolari della Regione per la costruzione di alloggi a carattere popolare.
(Implicitamente abrogata dall'articolo 129, primo comma, della
6)
Provvedimenti a favore della bachicoltura regionale.
(Implicitamente abrogata dalla
7)
Contributi sui capitali mutuati per la costruzione di alloggi a carattere popolare.
(Implicitamente abrogata dall'articolo 129, primo comma, della
8)
La formazione professionale dei lavoratori nella Regione Friuli- Venezia Giulia.
(Implicitamente abrogata dalla
9)
Modificazioni alla
(Implicitamente abrogata dall'articolo 11 della
10)
Istituzione e ordinamento dell'Azienda delle foreste della Regione Friuli-Venezia Giulia.
(Implicitamente abrogata dall'articolo 78, comma 1, della
11)
Modificazioni alla
(Implicitamente abrogata dal combinato disposto delle leggi regionali 28 marzo 1968, n. 21 e 28 marzo 1968, n. 22)
12)
Provvedimenti per il rilevamento delle risorse idriche regionali.
(Implicitamente abrogata dalla
13)
Contingenti numerici provvisori del personale regionale.
(Implicitamente abrogata dal combinato disposto delle leggi regionali 28 marzo 1968, n. 21 e 28 marzo 1968, n. 22)
14)
Modifiche alla
(Implicitamente abrogata dall'articolo 80 della
15) articoli da 47 a 48 bis della
Esercizio di funzioni amministrative in materia di opere pubbliche, di urbanistica e di edilizia popolare - Istituzione di uffici ed organi tecnici regionali.
(Implicitamente abrogati dalla
16) articoli da 50 a 54 della
Esercizio di funzioni amministrative in materia di opere pubbliche, di urbanistica e di edilizia popolare - Istituzione di uffici ed organi tecnici regionali.
(Implicitamente abrogati dalla
17)
Provvedimenti per incentivare l'edilizia popolare ed economica nella Regione.
(Implicitamente abrogata dall'articolo 129, primo comma,
18)
Ulteriore autorizzazione di spesa per le finalità previste dalla
(Implicitamente abrogata dalla
19)
Integrazioni alla
(Implicitamente abrogata dalla
20)
Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia.
(Implicitamente abrogata dalla
21)
Modificazioni alla
(Implicitamente abrogata dalla
22)
Modifiche ed integrazioni alla
(Implicitamente abrogata dalla
23)
Norme d'interpretazione, d'integrazione e di modifica della
(Implicitamente abrogata dalla
24)
Provvedimenti in materia di edilizia popolare ed economica.
(Implicitamente abrogata dall'articolo 129, primo comma,
25)
Rifinanziamento con modifiche della
(Implicitamente abrogata dalla
26)
Disposizioni transitorie relative alla
(Implicitamente abrogata dalla
27) articoli da 1 a 5 e 11, 12, 15 e 16
Modifiche ed integrazioni alla
(Implicitamente abrogati dalla
28) articolo 13
Modifiche ed integrazioni alla
(Implicitamente abrogato dalla
29) articoli 14 e 17
Modifiche ed integrazioni alla
(Implicitamente abrogati dalla
30)
Stato giuridico e trattamento economico del personale delle carriere degli Ispettori, dei Sottufficiali e delle Guardie del Corpo forestale regionale.
(Implicitamente abrogata dalla
31)
Ulteriore autorizzazione di spesa e integrazione dei provvedimenti a favore della bachicoltura regionale.
(Implicitamente abrogata dalla
32)
Disposizioni di coordinamento ed ulteriori norme di interpretazione e d'integrazione delle leggi regionali in materia di stato giuridico e di Trattamento economico del personale e di ordinamento degli uffici.
(Implicitamente abrogata dalla
33)
Adeguamento del trattamento economico degli impiegati della Regione al trattamento economico degli impiegati dello Stato.
(Implicitamente abrogata dalla
34)
Trattamento previdenziale per il personale regionale.
(Implicitamente abrogata dalla
35)
Rifinanziamento ed integrazione della
(Implicitamente abrogata dalla
36) articoli 1 e 2 della
Modifiche ed integrazioni alla
(Implicitamente abrogati dall'articolo 80 della
37)
Modifiche ed integrazioni della
(Implicitamente abrogata dalla
38)
Norme d'integrazione e modifica della
(Implicitamente abrogata parzialmente dall'art. 5, primo comma, della
39)
Integrazioni alla
(Implicitamente abrogata dall'articolo 80 della
40)
Interpretazione autentica dell'art. 2 della
(Implicitamente abrogata dall'articolo 80 della
41)
Interventi a favore dell'edilizia popolare ed economica e modifiche ed integrazioni della
(Implicitamente abrogata dall'articolo 129, primo comma, della
42)
Norme di integrazione e di modifica alla
(Implicitamente abrogata dalla
43)
Compensi per lavoro straordinario del personale regionale.
(Implicitamente abrogata dalla
44)
Disposizione di attuazione dell'art. 65 della
(Implicitamente abrogata dalla
45)
Rifinanziamento e modifiche della
(Implicitamente abrogata dalla
46)
Disposizione integrativa in materia di ordinamento degli Istituti autonomi per le case popolari.
(Implicitamente abrogata dall'articolo 14 della
47)
Rifinanziamento, con integrazioni e modifiche della
(Implicitamente abrogata dalla
48)
Norme sul personale dell'Azienda delle foreste della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia e modificazioni ed integrazioni alla
(Implicitamente abrogata dalla
49) articolo 9 della
Interventi per la difesa e lo sviluppo del settore forestale.
(Implicitamente abrogato dall'articolo 80 della
50)
Modifiche della
(Implicitamente abrogata dalla
51)
Rifinanziamento e modifiche della
(Implicitamente abrogata dalla
52)
(Implicitamente abrogata dalla
53) articolo 19 della
Provvedimenti nel settore del commercio - Norme di modifica e di integrazione delle leggi regionali 5 giugno 1967, n. 9, 27 novembre 1967, n. 26, e 19 agosto 1969, n. 31.
(Implicitamente abrogato dall'articolo 22, comma 1, della
54)
Modificazioni ed integrazioni della
(Implicitamente abrogata dalla
55)
Modifiche ed integrazioni della
- Provvidenze a favore dei lavoratori agricoli e dei pescatori marittimi in
caso di malattia e di infortunio.
(Implicitamente abrogata dalla
56)
Rifinanziamento, modifiche ed integrazioni della
(Implicitamente abrogata dall'articolo 129, primo comma, della
57)
Ulteriore finanziamento e disposizione integrativa della
(Implicitamente abrogata dall'articolo 80, comma 1, della
58)
Modificazioni e rifinanziamento della
(Implicitamente abrogata dall'articolo 23, comma 1, della
59)
Modificazioni del I comma dell'art. 9 della
(Implicitamente abrogata dall'articolo 78, comma 1, della
60)
Provvidenze in favore dei ciechi civili e dei sordomuti nella Regione Friuli-Venezia Giulia. Modifiche alla
(Implicitamente abrogata dall'articolo 39 della
61)
Rifinanziamento della
(Implicitamente abrogata dall'articolo 10, primo comma, della
62)
Provvedimenti in materia di edilizia residenziale e norme di applicazione della
(Implicitamente abrogata dall'articolo 129, primo comma, della
63)
Modifiche ed integrazioni alla
(Implicitamente abrogata dall'articolo 39, primo comma, della
64)
Rifinanziamento con integrazione e modifiche della
(Implicitamente abrogata dall'articolo 28, primo comma, della
65)
Ulteriore autorizzazione di spesa per la concessione delle provvidenze in favore degli invalidi civili, previste dalla
(Implicitamente abrogata dall'articolo 39, primo comma, della
66)
Ulteriore autorizzazione di spesa per la concessione di contributi previsti dalla
(Implicitamente abrogata dall'articolo 26, comma 1, della
67)
Rifinanziamento della
(Implicitamente abrogata dall'articolo 17, comma 1, della
68)
Ulteriore finanziamento della
(Implicitamente abrogata dall'articolo 10, primo comma, della
69)
Modifiche, integrazioni ed ulteriore finanziamento della
(Implicitamente abrogata dall'articolo 17, primo comma, della
70)
Ulteriore autorizzazione di spesa per la concessione di contributi previsti dalla
(Implicitamente abrogata dall'articolo 26, comma 1, della
71)
Concessione di un assegno straordinario al personale regionale.
(Implicitamente abrogata dall'articolo 121, sesto comma, della
72)
Disciplina regionale in materia di edilizia abitativa.
(Implicitamente abrogata dall'articolo 129, primo comma,
73)
Proroga dei termini di cui all'art. 1 della
(Implicitamente abrogata dall'articolo 121, sesto comma, della
74) articolo 1 della
Rifinanziamento, con modifiche, della
(Implicitamente abrogato dall'articolo 24, ottavo comma della
75)
Ulteriori modifiche ed integrazioni alla
(Implicitamente abrogata dall'articolo 141, comma 2, lettera b) della
76)
Norme per l'assegnazione e la revoca, nonché per la determinazione e la revisione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
(Implicitamente abrogata dall'articolo 129, primo comma, della
77)
Interventi per la valorizzazione delle risorse marine e integrazioni della
(Implicitamente abrogata dall'articolo 23, comma 1, della
78)
Rifinanziamento della
(Implicitamente abrogata dall'articolo 17, comma 1, della
79) articoli da 15 a 21 della
Rifinanziamento, con modifiche, della
(Implicitamente abrogati dagli articoli 14, della
80)
Rifinanziamento e modifica della
(Implicitamente abrogata dall'articolo 31, primo comma, della
81)
Modifiche e rifinanziamento della
(Implicitamente abrogata dall'articolo 25, primo comma, della
82)
Modifiche ed integrazioni alla
(Implicitamente abrogata da articolo 129, primo comma, della
83) articoli da 1 a 36 della
Istituzione del Fondo regionale per interventi nel settore dell'edilizia residenziale; Piano straordinario d'interventi finanziari per l'esecuzione dei piani per l'edilizia economica e popolare di cui alla
(Implicitamente abrogati dall'articolo 129 della
84)
Interventi regionali per la progettazione di opere e infrastrutture nel settore del trasporto ferroviario.
(Implicitamente abrogata dall'articolo 8, primo comma, della
85)
Integrazione alla
(Implicitamente abrogata dall'articolo 8 della
86)
Norme finanziarie e di contabilità regionale.
(Implicitamente abrogata dall'articolo 30, secondo comma, della
87)
Modifiche ed integrazioni alla
(Implicitamente abrogata dall'articolo 11, primo comma, della
88)
Modifiche e integrazioni delle leggi regionali 11.9.1974, n. 48 e 27.6.1975, n. 46 per agevolare gli interventi degli IACP nel settore dell'edilizia abitativa pubblica.
(Implicitamente abrogata dall'articolo 129, primo comma, della
89)
Modifiche, integrazioni e rifinanziamento di disposizioni legislative in materia di edilizia abitativa.
(Implicitamente abrogata dall'articolo 129, primo comma, della
90)
Modifica ed ulteriore finanziamento della
(Implicitamente abrogata dall'articolo 17, comma 1, della
91)
Provvidenze per la progettazione di infrastrutture viarie di preminente interesse regionale.
(Implicitamente abrogata dall'articolo 8, primo comma, della
92)
Ulteriore rifinanziamento con modifiche della
(Implicitamente abrogata dall'articolo 10, primo comma, della
93)
Modalità di accertamento del reddito dei beneficiari di contributi regionali nel settore dell'edilizia abitativa.
(Implicitamente abrogata dall'articolo 129, primo comma, della
94)
Modificazioni ed integrazioni della
(Implicitamente abrogata dall'articolo 129, primo comma, della
95)
Integrazione e rifinanziamenti dell'articolo 4 della
(Implicitamente abrogata dall'articolo 8, primo comma, della
96)
Modifiche ed ulteriori finanziamenti in materia di edilizia abitativa.
(Implicitamente abrogata dall'articolo 129, primo comma, della
97)
Ulteriore modificazione alla
(Implicitamente abrogata dall'articolo 28, primo comma, della
98)
Ulteriori modificazioni alla legge regionale 9 settembre 1964, n. 2, già modificata dalle leggi regionali 5 giugno 1967, n. 8, e 5 novembre 1973, n. 54.
(Implicitamente abrogata dall'articolo 1, primo comma, della
99)
Norme interpretative e modificative della
(Implicitamente abrogata dall'articolo 129, primo comma, della
100)
Autorizzazione all'Amministrazione regionale per l'acquisto delle azioni della "Società Immobiliare Triestina S.p.A." proprietaria dell'albergo Regina di Trieste e destinazione del patrimonio sociale a finalità di pubblico interesse.
(Implicitamente abrogata dall'articolo 5, primo comma, della
101)
Rifinanziamento della
(Implicitamente abrogata dall'articolo 17, primo comma, della
102)
Rifinanziamento della
(Implicitamente abrogata dall'articolo 31, primo comma, della
103)
Modifiche ed integrazioni della
(Implicitamente abrogata dall'articolo 23, comma 1, della
104)
Norme modificative ed integrative della
(Implicitamente abrogata dall'articolo 84, comma 1, della
105)
Modifiche, integrazioni e rifinanziamento di norme in materia di edilizia abitativa.
(Implicitamente abrogata dall'articolo 129, primo comma, della
106)
Modifiche della
(Implicitamente abrogata dall'articolo 51, primo comma, della
107)
Finanziamento della
(Implicitamente abrogata dall'articolo 7, primo comma, della
108)
Modificazioni delle leggi regionali - operanti nel settore del turismo
- 26 agosto 1966, n. 24 e 5 giugno 1978, n. 53, e rifinanziamento della
(Implicitamente abrogata dall'articolo 28, primo comma, della
109)
Ulteriori modificazioni alla legge regionale 9 settembre 1964, n. 2 già modificata dalle leggi regionali 5 giugno 1967, n. 8, 5 novembre 1973, n. 54 e 23 gennaio 1978, n. 5.
(Implicitamente abrogata dall'articolo 1, primo comma, della
110)
Ulteriore finanziamento dell'articolo 39 della
(Implicitamente abrogata dall'articolo 72, primo comma, della
111)
Abrogazione dell'articolo 19 della
(Implicitamente abrogata dall'articolo 129, primo comma, della
112)
Modifiche ed integrazioni alla
(Implicitamente abrogata dall'articolo 30, secondo comma, della
113)
Interventi regionali in favore degli sfrattati.
(Implicitamente abrogata dall'articolo 129, primo comma, della
114) articoli da 1 a 6 e 8 della
Modificazioni all'Ordinamento dell'Amministrazione regionale.
(Implicitamente abrogati dalla
115)
Modifiche ed integrazioni della legge regionale 6 settembre 1974, n. 47 e contributi straordinari alle aziende concessionarie di servizi pubblici di linea extraurbana in relazione ai maggiori oneri derivanti dalla applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro degli autoferrotranvieri.
(Implicitamente abrogata dall'articolo 11 della
116)
Interventi nel settore dell'edilizia abitativa.
(Implicitamente abrogata da articolo 129, primo comma,
117)
Modifiche ed integrazioni alla
(Implicitamente abrogata dal combinato disposto degli articoli 8 e 30, secondo comma, della
118)
Modifiche ed integrazioni alla
(Implicitamente abrogata dall'articolo 36, comma 1, della
119)
Integrazione dei contributi concessi ai sensi dell'articolo 38 della
(Implicitamente abrogata dall'articolo 129, primo comma, della
120)
Ulteriori concessioni di fideiussioni regionali sui mutui e sulle anticipazioni che verranno assunti da Enti teatrali del Friuli-Venezia Giulia.
(Implicitamente abrogata dal combinato disposto degli articoli 1, 2, 3 e 4 della
121)
Applicabilità della
(Implicitamente abrogata dall'articolo 28, primo comma, della
122)
Modifiche ed integrazioni agli articoli 7 e 8 della
(Implicitamente abrogata dall'articolo 78, comma 1, della
123)
Interventi in materia di opere portuali e marittime di competenza regionale e di navigazione interna.
(Implicitamente abrogata dall'articolo 37, comma 1, della
124)
Modificazione degli articoli 1 e 2 della
(Implicitamente abrogata dall'articolo 28, primo comma, della
125)
Norme modificative ed integrative del procedimento elettorale nelle elezioni provinciali e comunali.
(Implicitamente abrogata dall'articolo 2, comma 1, della
126) articolo 3 della
Disciplina regionale delle opere pubbliche e di interesse pubblico.
(Implicitamente abrogato dall'articolo 8 della
127)
Modificazioni alla
(Implicitamente abrogata dall'articolo 86, comma 1, della
128)
Modificazioni alla
(Implicitamente abrogata dall'articolo 21, comma 1, della
129)
Modifica delle norme in materia dei controlli sull'Azienda delle foreste della Regione Friuli-Venezia Giulia.
(Implicitamente abrogata dall'articolo 78, primo comma, della
[1] Articolo modificato dall’art. 111 della
[2] Articolo così sostituito dall'art. 5 della
[3] Articolo così sostituito dall'art. 6 della
[4] Comma abrogato dall'art. 37 della
[5] Articolo così sostituito dall'art. 7 della
[6] Articolo così sostituito dall'art. 8 della
[7] Comma così sostituito dall'art. 26 della
[8] Articolo così sostituito dall'art. 9 della
[9] Comma già modificato dall'art. 26 della
[10] Comma già modificato dall'art. 26 della
[11] Articolo così sostituito dall'art. 10 della
[12] Comma così modificato dall'art. 11 della
[13] Articolo così sostituito dall'art. 12 della
[14] Comma così modificato dall'art. 13 della
[15] Lettera così modificata dall'art. 13 della
[16] Lettera abrogata dall'art. 13 della
[17] Lettera così sostituita dall'art. 13 della
[18] Lettera così modificata dall'art. 13 della
[19] Lettera così sostituita dall'art. 13 della
[20] Lettera così modificata dall'art. 13 della
[21] Articolo modificato dall’art. 35 della
[22] Comma così modificato dall'art. 26 della
[23] Articolo così sostituito dall'art. 16 della
[24] Comma così modificato dall'art. 12 della
[25] Articolo inserito dall'art. 27 della
[26] Lettera così sostituita dall'art. 18 della
[27] Articolo inserito dall'art. 27 della
[28] Comma così modificato dall'art. 18 della
[29] Articolo così sostituito dall'art. 17 della
[30] Articolo così sostituito dall'art. 18 della
[31] Rubrica così sostituita dall'art. 19 della
[32] Comma inserito dall'art. 19 della
[33] Comma così sostituito dall'art. 19 della
[34] Periodo soppresso dall'art. 20 della
[35] Sostituisce l'art. 10 della
[36] Sostituisce il comma 1, art. 12 della
[37] Modifica il comma 1, art. 13 della
[38] Modifica la lettera a), comma 3, art. 13 della
[39] Aggiunge i commi 2 bis e 2 ter all'art. 15 della
[40] Sostituisce il comma 1, art. 16 della
[41] Modifica l'art. 17 della
[42] Modifica il comma 1 e sostituisce il comma 2, art. 19 della
[43] Sostituisce l'art. 22 della
[44] Inserisce il comma 2 bis all'art. 28 della
[45] Articolo abrogato dall'art. 254 della
[46] Articolo abrogato dall'art. 21 della
[47] Sostituisce i commi 3 e 6 ed inserisce i commi 2 bis e 5 bis nell'art. 22 della
[48] Allegato abrogato dall'art. 21 della
[49] Punto così rettificato con avviso pubblicato nel B.U. 26 settembre 2001, n. 39.
[50] Punto così rettificato con avviso pubblicato nel B.U. 26 settembre 2001, n. 39.