§ 2.1.46 - L.R. 12 febbraio 2001, n. 3.
Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici
Data:12/02/2001
Numero:3


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Principi e ambito di applicazione)
Art. 3.  (Esclusioni).
Art. 4.  (Assistenza e tutoraggio alle imprese e ai prestatori di servizi)
Art. 5.  (Portale dello sportello unico)
Art. 6.  (Coordinamento tra pubbliche amministrazioni e individuazione dei procedimenti di competenza dello sportello unico)
Art. 7.  (Semplificazione dei procedimenti amministrativi regionali)
Art. 8.  (Individuazione delle aree da destinare agli insediamenti produttivi).
Art. 9.  (Istituzione e gestione dello sportello unico)
Art. 10.  (Funzioni dello sportello unico).
Art. 11.  (Procedimento ordinario mediante conferenza di servizi)
Art. 12.  (Progetto comportante la variazione di strumenti urbanistici)
Art. 12 bis.  (Interventi di edilizia produttiva che non configurano variante allo strumento urbanistico generale)
Art. 12 ter.  (Interventi di edilizia produttiva realizzabili in deroga allo strumento urbanistico generale)
Art. 13.  (Dichiarazione di inizio attività e silenzio assenso)
Art. 14.  (Accertamento della conformità urbanistica, della sicurezza degli impianti, della tutela sanitaria e della tutela ambientale)
Art. 15.  (Chiusura dei lavori e collaudo
Art. 16.  (Spese).
Art. 17.  (Sostituzione dell'articolo 10 della legge regionale 43/1990).
Art. 18.  (Modifica all'articolo 12 della legge regionale 43/1990).
Art. 19.  (Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 43/1990).
Art. 20.  (Modifiche e integrazioni all'articolo 15 della legge regionale 43/1990).
Art. 21.  (Modifica all'articolo 16 della legge regionale 43/1990).
Art. 22.  (Modifiche all'articolo 17 della legge regionale 43/1990).
Art. 23.  (Modifiche all'articolo 19 della legge regionale 43/1990).
Art. 24.  (Sostituzione dell'articolo 22 della legge regionale 43/1990).
Art. 25.  (Integrazione all'articolo 28 della legge regionale 43/1990).
Art. 26.  (Modifiche alla legge regionale 46/1986).
Art. 27.  (Norma di coordinamento).
Art. 28.  (Definizione degli impianti a struttura semplice).
Art. 29.  (Modifiche e integrazioni all'articolo 22 della legge regionale 7/2000).
Art. 30.  (Norma transitoria).
Art. 31.  (Abrogazioni).
Art. 32.  (Finalità).
Art. 33.  (Abrogazione di disposizioni regionali).
Art. 34.  (Conferma delle abrogazioni implicite).
Art. 35.  (Disposizione finale).
Art. 36.  (Norme finanziarie).


§ 2.1.46 - L.R. 12 febbraio 2001, n. 3.

Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale.

(B.U. 16 febbraio 2001, n. 7 - S.S. n. 2).

 

CAPO I

FINALITÀ, PRINCIPI ORGANIZZATIVI E PROCEDIMENTALI

 

Art. 1. (Finalità). [1]

     1. La presente legge disciplina i procedimenti relativi all'avvio e all'esercizio di attività produttive e di attività di servizi attraverso l'istituzione dello sportello unico per le attività produttive e per le attività di servizi, al fine di:

a) garantire il diritto di iniziativa economica privata di cui all'articolo 41 della Costituzione;

b) agevolare l'esercizio della libertà di stabilimento dei prestatori e la libera circolazione dei servizi, in conformità alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno;

c) semplificare gli adempimenti, ridurre gli oneri e i tempi amministrativi.

2. La Regione promuove e sostiene gli sportelli unici mediante accordi e forme di coordinamento tra pubbliche amministrazioni, attraverso le azioni necessarie all'informatizzazione delle procedure e dei servizi di competenza dei medesimi e all'assunzione dei relativi oneri, nonchè attraverso l'erogazione di incentivi.

 

     Art. 2. (Principi e ambito di applicazione) [2]

     1. Lo sportello unico per le attività produttive e per le attività di servizi, di seguito denominato sportello unico, costituisce l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva e di servizi.

     2. E' garantito in ogni caso al richiedente l'accesso diretto agli uffici competenti per l'acquisizione di ogni informazione utile all'iter della richiesta ai fini dell'accesso e dello svolgimento delle attività produttive e di servizi.

     3. Lo sportello unico è obbligatorio e ha la funzione di coordinare le singole fasi del procedimento e di fornire una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni coinvolte nel procedimento medesimo, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità. Il funzionario preposto allo sportello unico è responsabile dell'intero procedimento.

     4. L'intero procedimento presso lo sportello unico si svolge in via telematica ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 2006/123/CE.

     5. Le pubbliche amministrazioni coinvolte nel procedimento non possono trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, comunque denominati. Le comunicazioni formali al richiedente sono trasmesse esclusivamente dallo sportello unico.

     6. Lo sportello unico esercita le funzioni amministrative concernenti:

a) la realizzazione, la ristrutturazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione e la riconversione delle attività produttive, la localizzazione, la rilocalizzazione e l'avvio di impianti produttivi di beni e servizi, nonchè l'esecuzione di opere interne ai locali adibiti ad uso di impresa, ivi incluso il rilascio dei titoli abilitativi edilizi;

b) l'avvio e lo svolgimento delle attività di servizi rientranti nell'applicazione della direttiva 2006/123/CE; le procedure e le formalità necessarie per accedere alle attività di servizi e per esercitarle comprendono, in particolare, le dichiarazioni, le notifiche e le istanze necessarie a ottenere l'autorizzazione delle autorità competenti, incluse le domande di inserimento in registri, ruoli, banche dati, o di iscrizione a organismi, ordini e associazioni professionali, ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 2006/123/CE;

c) lo sportello unico per l'edilizia, in riferimento alle attività di cui alle lettere a) e b), in conformità alla normativa regionale in materia di edilizia.

     7. Rientrano tra gli impianti produttivi quelli relativi a tutte le attività di produzione di beni e servizi, ivi incluse le attività agricole, commerciali e artigiane, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari, i servizi di telecomunicazioni.

 

     Art. 3. (Esclusioni). [3]

     1. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente legge gli impianti e le infrastrutture energetiche, le attività connesse all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e di materie radioattive, gli impianti nucleari e di smaltimento di rifiuti radioattivi, nonchè le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi.

     2. E' fatta salva la vigente normativa nazionale e regionale in materia di valutazione di compatibilità e di impatto ambientale, nonchè di autorizzazione integrata ambientale.

     3. [Sono fatte salve le funzioni dello sportello unico in materia di smaltimento di rifiuti di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 1 (Regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti)] [4].

 

     Art. 4. (Assistenza e tutoraggio alle imprese e ai prestatori di servizi) [5]

     1. L'assistenza alle imprese e ai prestatori di servizi è fornita in modo chiaro e non ambiguo e, ove possibile, anche in altra lingua comunitaria. Essa consiste nella raccolta e diffusione, anche in via telematica, delle informazioni concernenti l'insediamento e lo svolgimento delle attività produttive e l'avvio e lo svolgimento delle attività di servizi nel territorio regionale, con particolare riferimento all'impiego delle procedure telematiche per la presentazione delle istanze, alle normative applicabili, agli strumenti agevolativi e all'attività dello sportello unico, nonchè nella raccolta e diffusione delle informazioni concernenti:

a) gli strumenti di agevolazione contributiva e fiscale a favore dell'occupazione dei lavoratori dipendenti e del lavoro autonomo;

b) i requisiti applicabili ai prestatori, in particolare quelli relativi alle procedure e alle formalità da espletare per accedere alle attività di servizi ed esercitarle;

c) i dati necessari per entrare direttamente in contatto con le autorità competenti, compresi quelli delle autorità competenti in materia di esercizio delle attività di servizi;

d) i mezzi e le condizioni di accesso alle banche dati e ai registri pubblici relativi ai prestatori e ai servizi;

e) i mezzi di ricorso esistenti in genere in caso di controversie tra le autorità competenti e il prestatore o il destinatario, o tra un prestatore e un destinatario, o tra prestatori;

f) i dati di associazioni o organizzazioni diverse dalle autorità competenti presso le quali i prestatori o i destinatari possono ottenere assistenza.

     2. Le funzioni di assistenza sono esercitate dallo sportello unico, nonchè dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dalle associazioni di categoria e dai centri di assistenza tecnica di cui all'articolo 72 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), e all'articolo 85 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo»).

     3. L'Amministrazione regionale attiva forme di tutoraggio connesse allo svolgimento delle funzioni di marketing territoriale e attrattività nei confronti delle imprese interessate all'insediamento di strutture produttive nel territorio regionale.

     4. Le imprese di cui al comma 3 possono richiedere all'Amministrazione regionale di avviare apposite consultazioni preliminari alla progettazione dell'insediamento produttivo, finalizzate a fornire le indicazioni e le valutazioni indispensabili a orientare le scelte imprenditoriali.

     5. La Giunta regionale individua le fattispecie per le quali possono essere attivate le consultazioni preliminari di cui al comma 4, determina i criteri e le modalità per l'attivazione delle consultazioni medesime e individua le amministrazioni pubbliche coinvolte.

 

     Art. 5. (Portale dello sportello unico) [6]

     1. L'Amministrazione regionale realizza il portale dello sportello unico per lo svolgimento informatizzato delle procedure e delle formalità relative all'insediamento e allo svolgimento delle attività produttive e all'avvio e allo svolgimento delle attività di servizi nel territorio regionale.

     2. Per la realizzazione del portale di cui al comma 1 è attivato un tavolo di collaborazione fra la Regione e quattro rappresentanti dei Comuni designati dal Consiglio delle autonomie locali.

     3. All'interno del portale è istituita una banca dati per l'informazione alle imprese e ai prestatori di servizi, di seguito denominata banca dati. La banca dati è informatizzata, accessibile da chiunque per via telematica, finalizzata alla raccolta e diffusione delle informazioni concernenti l'insediamento e lo svolgimento delle attività produttive e l'avvio e lo svolgimento delle attività di servizi nel territorio regionale. In tale ambito la banca dati fornisce le informazioni sugli adempimenti necessari per le procedure autorizzatorie, nonchè tutti i dati e le informazioni utili disponibili a livello regionale, comprese quelle concernenti le attività promozionali.

     4. Il portale è messo gratuitamente a disposizione dei Comuni singoli e associati che gestiscono lo sportello unico.

     5. Con regolamento regionale, sentito il Consiglio delle autonomie locali, sono disciplinate le modalità di organizzazione, di gestione, di implementazione e di accesso al portale da parte di soggetti pubblici e privati, nonchè la costituzione e il funzionamento del gruppo tecnico regionale per la gestione del portale medesimo, al quale partecipano in particolare rappresentanti dell'Amministrazione regionale, degli enti locali, delle Aziende per i servizi sanitari. Il gruppo tecnico regionale per la gestione del portale analizza l'evoluzione legislativa, procedimentale e tecnologica afferente alle funzioni dello sportello unico, propone misure di semplificazione e definisce indicazioni tecniche per gli sportelli unici e le altre amministrazioni pubbliche ai fini dell'implementazione e della manutenzione dei contenuti informativi delle banche dati del portale. Le indicazioni tecniche del gruppo tecnico regionale sono vincolanti per gli sportelli unici e gli enti di riferimento [7].

     6. Il regolamento regionale di cui al comma 5 è comunicato alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, in relazione alle competenze esclusive statali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione e ai fini dell'interoperabilità dei sistemi di rete, l'impiego non discriminatorio della firma elettronica o digitale e i collegamenti tra la rete centrale della pubblica amministrazione e le reti periferiche.

 

     Art. 6. (Coordinamento tra pubbliche amministrazioni e individuazione dei procedimenti di competenza dello sportello unico) [8]

     1. La Regione promuove accordi e forme di coordinamento tra pubbliche amministrazioni al fine di sostenere lo svolgimento delle funzioni degli sportelli unici, attraverso la semplificazione dei procedimenti amministrativi, il miglioramento dell'assistenza e dei servizi alle imprese, per la raccolta e la divulgazione delle informazioni, nonchè per lo svolgimento in via telematica dei procedimenti di competenza dello sportello unico.

     2. Al fine dell'attivazione e dello svolgimento coordinato delle funzioni degli sportelli unici, la Regione promuove accordi con gli uffici periferici dello Stato, con le Province, con i Comuni e con altri soggetti pubblici per l'individuazione dei procedimenti di competenza dello sportello unico [9].

     3. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, sono individuati i procedimenti amministrativi regionali che a partire dal termine indicato nel decreto medesimo sono inseriti nel procedimento di competenza dello sportello unico [10].

     4. A partire dalla data di operatività dello sportello unico le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di trasmettere allo sportello unico le eventuali domande relative a nuovi procedimenti rientranti nella competenza del medesimo a esse presentate dandone comunicazione al richiedente. I procedimenti in corso sono conclusi dall'amministrazione procedente.

 

     Art. 7. (Semplificazione dei procedimenti amministrativi regionali) [11]

     1. Ai fini della massima accelerazione dell'azione amministrativa, i procedimenti amministrativi regionali di competenza dello sportello unico sono semplificati in conformità ai criteri generali di semplificazione amministrativa previsti dalla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e ai principi della direttiva 2006/123/CE.

     2. Qualora i procedimenti amministrativi di cui al comma 1 siano disciplinati con legge regionale, possono essere semplificati mediante regolamenti regionali di delegificazione, adottati previo parere della competente Commissione consiliare, la quale si esprime entro trenta giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta. Decorso tale termine si prescinde dal parere.

     3. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 2 sono abrogate le disposizioni vigenti, anche di legge, con essi incompatibili, espressamente indicate nei regolamenti medesimi.

 

     Art. 8. (Individuazione delle aree da destinare agli insediamenti produttivi).

     1. La individuazione delle aree da destinare all'insediamento di impianti produttivi è effettuata ai sensi della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio) [12].

 

CAPO II

SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

 

     Art. 9. (Istituzione e gestione dello sportello unico) [13]

     1. I Comuni istituiscono lo sportello unico singolarmente o in forma associata.

     2. L'Amministrazione regionale, mediante il Piano di valorizzazione territoriale previsto dall'articolo 26 della legge regionale 1/2006, promuove la gestione in forma associata dello sportello unico ed è autorizzata a concedere ai Comuni incentivi per agevolare l'istituzione, l'adeguamento e il rafforzamento degli sportelli unici, nonchè la formazione professionale del personale, secondo i criteri e le modalità stabiliti con regolamento regionale.

 

     Art. 10. (Funzioni dello sportello unico).

     1. Allo sportello unico gli interessati si rivolgono per tutti gli adempimenti procedimentali previsti dalla normativa vigente relativamente alle funzioni in materia di insediamenti produttivi e di avvio e svolgimento di attività di servizi [14].

     2. Lo sportello unico svolge in particolare i seguenti compiti:

     a) attiva e coordina tutti i procedimenti amministrativi afferenti a istanze di realizzazione, ristrutturazione, ampliamento, cessazione, riattivazione e riconversione delle attività produttive, localizzazione, rilocalizzazione e avvio di impianti produttivi di beni e servizi, e di avvio e svolgimento di attività di servizi [15];

     b) [predispone gli strumenti necessari allo svolgimento in via telematica dei procedimenti di competenza, interagendo, ove necessario, con la banca dati di cui all'articolo 5] [16];

     c) assicura l'accesso gratuito alla banca dati di cui all'articolo 5, comma 4; inoltre, predispone un proprio archivio informatico, in conformità a quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 5, comma 4, contenente gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica comunali informatizzati secondo modalità compatibili con gli standard informatici regionali [17];

     d) garantisce a tutti i singoli soggetti interessati l'accesso, in via telematica, al proprio archivio informatico contenente i dati concernenti le domande di autorizzazione da essi presentate e lo stato del loro iter procedurale [18];

     e) su richiesta dei soggetti interessati, si pronuncia sulla conformità, allo stato degli atti in suo possesso, dei progetti preliminari dai medesimi sottoposti al suo parere con i vigenti strumenti di pianificazione paesistica, territoriale e urbanistica, nonché con la normativa di tutela ambientale, senza che ciò pregiudichi la definizione dell'eventuale successivo procedimento autorizzatorio. Tale parere viene reso entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della relativa richiesta;

     f) fornisce assistenza alle imprese e ai prestatori per tutto quanto attiene all'insediamento e allo svolgimento delle attività produttive nel territorio regionale e all'avvio e allo svolgimento di attività di servizi [19];

     g) diffonde ogni informazione relativa ad attività produttive e ad attività di servizi [20];

     h) assume la responsabilità della regolarità formale e della completezza della domanda; in caso di incompletezza della domanda è prevista un'unica richiesta di integrazione istruttoria.

 

CAPO III

PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO

 

     Art. 11. (Procedimento ordinario mediante conferenza di servizi) [21].

     1. Il procedimento ordinario presso lo sportello unico mediante conferenza di servizi si applica nei casi nei quali le leggi di settore non prevedono la dichiarazione di inizio attività o il silenzio assenso e sia necessario acquisire intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche.

     2. Il responsabile del procedimento presso lo sportello unico indice la conferenza di servizi entro dieci giorni lavorativi dalla presentazione della domanda. La conferenza di servizi si svolge in conformità e nei termini di cui agli articoli da 22 a 22 ter della legge regionale 7/2000 [22].

     3. Qualora il procedimento sia di competenza di un'unica amministrazione, lo sportello unico trasmette la domanda all'amministrazione competente che provvede nei termini previsti.

 

     Art. 12. (Progetto comportante la variazione di strumenti urbanistici) [23]

     1. Qualora il progetto presentato sia in contrasto con gli strumenti urbanistici generali e attuativi, approvati o adottati, il Sindaco del Comune interessato o l'organo competente ai sensi dello Statuto comunale, rispettivamente, emette il diniego di permesso di costruire, ovvero sospende il relativo procedimento.

     2. Qualora il progetto presentato sia in contrasto con gli strumenti urbanistici generali e attuativi comunali, approvati o adottati, ma conforme alle norme vigenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza del lavoro, trova applicazione l'articolo 11, comma 2. La determinazione della conferenza di servizi, eventualmente richiesta, alla quale partecipa l'Amministrazione regionale, può costituire progetto di variante, sul quale si pronuncia definitivamente il Consiglio comunale entro le due sedute successive alla data di determinazione della conferenza di servizi.

     3. Qualora il progetto presentato sia conforme alle norme vigenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza del lavoro, ma lo strumento urbanistico non individui aree destinate all'insediamento di impianti produttivi, ovvero queste siano insufficienti in relazione al progetto presentato, il responsabile del procedimento può motivatamente convocare, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, una conferenza di servizi, alla quale partecipa l'Amministrazione regionale, per le conseguenti decisioni, dandone contestualmente pubblico avviso. Alla conferenza può intervenire qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, nonchè i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione del progetto dell'impianto produttivo. Qualora l'esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, la determinazione costituisce proposta di variante e segue le procedure delle varianti di livello comunale ai sensi del capo II della legge regionale 25 settembre 2015, n. 21 (Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo di suolo), sulla quale si pronuncia definitivamente il Consiglio comunale entro le due sedute successive alla data di determinazione della conferenza di servizi [24].

 

     Art. 12 bis. (Interventi di edilizia produttiva che non configurano variante allo strumento urbanistico generale) [25]

     1. Non configurano variante allo strumento urbanistico generale e sono soggetti al procedimento di cui all'articolo 11 i seguenti interventi:

     a) ampliamenti di attività produttive ubicati in zone omogenee D1, D2, D3 come individuate dagli strumenti urbanistici comunali, che si rendono necessari per almeno una delle seguenti fattispecie:

1) adeguamento degli immobili o degli impianti a obblighi o prescrizioni tecniche derivanti da normative comunitarie, statali o regionali, riferite all'attività produttiva e nella misura minima necessaria al rispetto delle norme;

2) adeguamento o modifica della struttura o degli impianti fino a un massimo del 70 per cento della superficie del lotto [26];

     b) tutte le modifiche planovolumetriche di progetti già approvati ai sensi della normativa in materia di sportello unico per le attività produttive, ferme restando le quantità volumetriche e/o di superficie coperta già approvate, necessarie per il mantenimento della produzione e/o dei livelli occupazionali sul territorio;

     c) l'ampliamento della superficie utile di edifici o unità immobiliari esistenti a destinazione produttiva industriale o artigianale, attraverso la realizzazione di solai interpiano senza modifiche della sagoma esistente.

 

     Art. 12 ter. (Interventi di edilizia produttiva realizzabili in deroga allo strumento urbanistico generale) [27]

     1. Previo parere favorevole del Consiglio comunale, sono soggetti al procedimento di cui all'articolo 11 gli interventi che comportano ampliamenti di attività produttive, anche in difformità dallo strumento urbanistico comunale per quanto attiene a indici, parametri, destinazioni e zonizzazione urbanistica, purché entro il limite massimo dell'80 per cento del volume o della superficie esistente e, comunque, in misura non superiore a 5.000 metri quadrati di superficie coperta, necessari per il mantenimento o per l'incremento della produzione e/o dei livelli occupazionali sul territorio. Nel caso in cui l'ampliamento sia realizzato mediante il mutamento di destinazione d'uso di fabbricati esistenti, gli stessi devono essere situati all'interno del medesimo comparto sul quale insiste l'attività da ampliare o comunque costituire con questa, a seguito dell'intervento, un unico aggregato produttivo [28].

     2. Il limite massimo di ampliamento previsto dal comma 1 può essere raggiunto anche attraverso la sommatoria di più interventi distinti.

 

CAPO IV

PROCEDIMENTO MEDIANTE AUTOCERTIFICAZIONE

 

     Art. 13. (Dichiarazione di inizio attività e silenzio assenso) [29]

     1. Nei casi in cui le attività previste dall'articolo 2 siano soggette a dichiarazione di inizio attività o a silenzio assenso ai sensi della legge regionale 7/2000, la dichiarazione di inizio attività o la domanda relativa al procedimento per silenzio assenso è presentata allo sportello unico.

     2. La dichiarazione di inizio attività è corredata di una dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti richiesti, corredata degli elaborati progettuali e di una relazione redatta da un professionista abilitato che asseveri la conformità dell'opera alla normativa e alle prescrizioni tecniche vigenti, anche per gli aspetti edilizi e urbanistici e per quelli attinenti ai pareri igienico - sanitari e in materia di sicurezza.

     3. Lo sportello unico rilascia d'ufficio l'attestazione della presentazione della dichiarazione di inizio attività e dell'avvenuto silenzio assenso.

     4. Lo sportello unico, entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello della presentazione della dichiarazione di inizio attività, la trasmette in via telematica unitamente alla documentazione accompagnatoria alle amministrazioni competenti, al registro delle imprese competente per territorio, ai fini dell'applicazione della disciplina sulla comunicazione unica per l'avvio dell'impresa di cui all'articolo 9 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.

 

     Art. 14. (Accertamento della conformità urbanistica, della sicurezza degli impianti, della tutela sanitaria e della tutela ambientale) [30]

     1. Nei casi di cui all'articolo 13, lo sportello unico e gli altri uffici interessati, ciascuno per le materie di propria competenza, verificano la conformità degli interventi agli strumenti urbanistici, il rispetto dei piani territoriali, nonchè la insussistenza di vincoli sismici, idraulici, idrogeologici, forestali e ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico e archeologico, incompatibili con l'impianto.

     2. La verifica da parte degli uffici di cui al comma 1 riguarda fra l'altro:

a) la prevenzione degli incendi;

b) la sicurezza degli impianti elettrici e degli apparecchi di sollevamento di persone o cose;

c) l'installazione di apparecchi e impianti a pressione;

d) l'installazione di recipienti a pressione contenenti gas propano liquido (GPL);

e) il rispetto delle vigenti norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro;

f) le emissioni inquinanti in atmosfera;

g) le immissioni nei corpi idrici o in falde sotterranee e ogni altro rischio di immissione potenzialmente pregiudizievole per la salute e per l'ambiente;

h) l'inquinamento acustico ed elettromagnetico all'interno e all'esterno dell'impianto produttivo;

i) le industrie qualificate come insalubri;

j) le misure di contenimento energetico.

 

CAPO V

PROCEDURA DI COLLAUDO

 

     Art. 15. (Chiusura dei lavori e collaudo [31]).

     1 ante. Il soggetto interessato comunica allo sportello unico la chiusura dei lavori trasmettendo la dichiarazione del direttore dei lavori con la quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità, ovvero il certificato di collaudo, quando il collaudo è previsto dalle norme vigenti [32].

     1. Le strutture e gli impianti sono collaudati da professionisti o da altri soggetti abilitati dalla normativa vigente, diversi dal progettista dell'impianto e dal direttore dei lavori e non collegati professionalmente nè economicamente, in modo diretto o indiretto, all'impresa, che ne attestano la conformità al progetto approvato, l'agibilità e l'immediata operatività [33].

     2. Al collaudo partecipano i tecnici dello sportello unico che, a tal fine, può avvalersi del personale dipendente delle Amministrazioni competenti, fatto salvo il termine finale del procedimento. L'impresa chiede allo sportello unico di fissare la data del collaudo in un giorno compreso tra il decimo e il quarantacinquesimo successivo a quello della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, il collaudo può avere luogo a cura dell'impresa, che ne comunica le risultanze allo sportello unico. In caso di esito positivo del collaudo l'impresa può iniziare l'attività produttiva.

     3. Il certificato di collaudo riguarda tutti gli adempimenti previsti dalla legge e, in particolare, le strutture edilizie, gli impianti produttivi, le misure e gli apparati volti a salvaguardare la salute, la sicurezza e la tutela ambientale, nonché la loro conformità alle norme sulla tutela dei lavoratori nei luoghi di lavoro e alle prescrizioni indicate in sede di autorizzazione.

     4. Il certificato di cui al comma 3 è rilasciato sotto la piena responsabilità del collaudatore. Nel caso in cui la certificazione risulti non conforme all'opera ovvero a quanto disposto dalle vigenti norme, fatti salvi i casi di mero errore od omissione materiale, il responsabile del procedimento assume i provvedimenti necessari, ivi compresa la richiesta al Sindaco di riduzione in pristino, a spese dell'impresa, e trasmette gli atti alla competente Procura della Repubblica e all'Ordine o all'Albo professionale competente, dandone contestuale comunicazione all'interessato.

     5. Il certificato positivo di collaudo, in conformità alle prescrizioni del presente articolo, consente la messa in funzione degli impianti fino al rilascio definitivo del certificato di agibilità, del nulla osta all'esercizio di nuova produzione e di ogni altro atto amministrativo richiesto.

     6. La Regione e gli altri enti competenti effettuano i controlli di competenza sugli impianti produttivi, ne comunicano le risultanze agli interessati che possono presentare memorie o chiedere la ripetizione in contraddittorio dell'eventuale esperimento di prove e adottano i provvedimenti, anche in via d'urgenza, previsti dalla legge. L'effettuazione e l'esito dei controlli sono registrati presso l'archivio informatico dello sportello unico.

     7. Il collaudo effettuato ai sensi del comma 2 non esonera le Amministrazioni competenti dalle proprie funzioni di vigilanza e di controllo in materia, e dalle connesse responsabilità previste dalla legge, da esercitare successivamente al deposito del certificato di collaudo degli impianti.

 

     Art. 16. (Spese).

     1. In relazione ai procedimenti di competenza dello sportello unico, il Comune o i Comuni associati pongono a carico dell'interessato il pagamento delle spese e dei diritti previsti da disposizioni di leggi statali e regionali vigenti, nelle misure ivi stabilite. [Tali spese e diritti sono dovuti anche nel caso di procedimento mediante autocertificazione, in relazione alle attività di verifica [34]].

     2. Lo sportello unico provvede alla riscossione delle spese e diritti di cui al comma 1, riversandoli alle Amministrazioni che hanno svolto attività nell'ambito del procedimento unico.

 

CAPO VI

SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

 

     Art. 17. (Sostituzione dell'articolo 10 della legge regionale 43/1990). [35]

 

     Art. 18. (Modifica all'articolo 12 della legge regionale 43/1990). [36]

 

     Art. 19. (Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 43/1990).

     1. [37].

     2. [38].

 

     Art. 20. (Modifiche e integrazioni all'articolo 15 della legge regionale 43/1990).

     1. All'articolo 15 della legge regionale 43/1990, al comma 1, le parole "e di esso è fatta menzione nel rapporto di cui all'articolo 18" sono abrogate.

     2. [39].

 

     Art. 21. (Modifica all'articolo 16 della legge regionale 43/1990). [40]

 

     Art. 22. (Modifiche all'articolo 17 della legge regionale 43/1990). [41]

 

     Art. 23. (Modifiche all'articolo 19 della legge regionale 43/1990). [42]

 

     Art. 24. (Sostituzione dell'articolo 22 della legge regionale 43/1990). [43]

 

     Art. 25. (Integrazione all'articolo 28 della legge regionale 43/1990). [44]

 

CAPO VII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI

 

     Art. 26. (Modifiche alla legge regionale 46/1986). [45]

 

     Art. 27. (Norma di coordinamento).

     1. Nel caso di procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'ente attuatore può richiedere, entro trenta giorni, l'attivazione della Conferenza alla struttura competente di cui all'articolo 32 ter, comma 4, della legge regionale 46/1986, come inserito dall'articolo 26. Tale richiesta è comunicata all'autorità procedente che dispone l'archiviazione del procedimento in corso.

     2. Ai fini del coordinamento procedurale, entro l'1 gennaio 2002, sono ridisciplinate le funzioni di consulenza tecnica previste dalla legge regionale 46/1986; conseguentemente a decorrere dalla medesima data sono abrogati gli articoli 26, 27 e 28 della legge regionale 46/1986.

 

CAPO VIII

NORME TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 28. (Definizione degli impianti a struttura semplice). [46]

     [1. Gli impianti a struttura semplice, di cui all'articolo 13, comma 7, sono gli impianti aventi le caratteristiche definite nell'allegato A. Tale allegato è modificabile con decreto del Presidente della Giunta regionale.]

 

     Art. 29. (Modifiche e integrazioni all'articolo 22 della legge regionale 7/2000). [47]

 

     Art. 30. (Norma transitoria).

     1. Fino alla formale istituzione della Commissione tecnico-consultiva VIA, di cui all'articolo 22 della legge regionale 43/1990, come sostituito dall'articolo 24 della presente legge, continua a svolgere le funzioni di organo di consulenza dell'Amministrazione regionale in materia di valutazione dell'impatto ambientale, in particolare per quanto concerne l'espressione dei pareri di cui all'articolo 17 della legge regionale 43/1990, il Comitato Tecnico Regionale di cui alla legge regionale 46/1986, nella composizione di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 10 marzo 1998, n. 65.

 

     Art. 31. (Abrogazioni).

     1. Sono abrogati gli articoli 18 e 23 della legge regionale 43/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

CAPO IX

SEMPLIFICAZIONE DEL CORPO LEGISLATIVO REGIONALE

 

     Art. 32. (Finalità).

     1. Con il seguente capo la Regione Friuli-Venezia Giulia realizza, mediante l'abrogazione espressa di disposizioni regionali, il fine di semplificare il sistema legislativo regionale.

 

     Art. 33. (Abrogazione di disposizioni regionali).

     1. Sono abrogate le disposizioni regionali indicate nell'allegato B.

 

     Art. 34. (Conferma delle abrogazioni implicite).

     1. E' confermata l'abrogazione già disposta in maniera implicita delle disposizioni regionali indicate nell'allegato C.

 

     Art. 35. (Disposizione finale).

     1. Le disposizioni di cui agli allegati B e C continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa.

 

CAPO X

NORME FINANZIARIE

 

     Art. 36. (Norme finanziarie).

     1. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 5, comma 1, fanno carico alle unità previsionali di base 52.3.1.1.664 e 52.3.1.2.666 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento rispettivamente ai capitoli 156 e 180 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 10, comma 2, lettere c) e d), fanno carico alle unità previsionali di base 1.3.1.1.12 e 1.3.1.2.13 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento rispettivamente ai capitoli 50 e 55 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     3. Per le finalità previste dagli articoli 26, 27 e 28 della legge regionale 43/1990, come da ultimo modificata dalla presente legge, è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 5.1.22.2.2510 "Spese relative alla valutazione di impatto ambientale", che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 - alla funzione obiettivo n. 5 - programma 5.1

- rubrica n. 22 - spese di investimento - con lo stanziamento di lire 1.500 milioni per l'anno 2001, riferito al capitolo 2444 [2.1.220.3.12.32] di nuova istituzione nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 22 - Servizio per la valutazione dell'impatto ambientale - con la denominazione "Spese per attività promozionali, collaborazioni esterne e per la costituzione del Sistema informativo finalizzato alla VIA".

     4. All'onere di lire 1.500 milioni per l'anno 2001 derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 3 si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'unità previsionale di base 54.2.8.2.9 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al fondo globale di parte capitale iscritto al capitolo 9710 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi (partita n. 24 del prospetto E/2 allegato al Documento tecnico stesso).

 

 

ALLEGATO A) [48]

(riferito all'articolo 28)

 

[DEFINIZIONE DEGLI IMPIANTI A STRUTTURA SEMPLICE

     Sono da considerarsi impianti a struttura semplice quelli che non risultano in contrasto con le previsioni urbanistiche comunali e che:

     a) non sono sottoposti alle procedure di valutazione di impatto ambientale nazionale e regionale;

     b) non rientrano tra gli impianti soggetti alla disciplina in materia di qualità dell'aria relativamente a specifici agenti inquinanti e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali (decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203; decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 1989);

     c) non sono soggetti alla disciplina sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali (decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334; legge 19 maggio 1997, n. 137; articoli 18 e 21 della legge 128/1998);

     d) non rientrano negli elenchi delle industrie insalubri di prima e seconda classe (articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265).]

 

 

ALLEGATO B)

(riferito all'articolo 33)

 

DISPOSIZIONI LEGISLATIVE ABROGATE

     1) legge regionale 6 settembre 1965, n. 19

     Provvidenze per l'assistenza scolastica in favore degli studenti della Scuola Media, degli Istituti Professionali e delle Scuole Medie di II grado.

     2) legge regionale 26 ottobre 1965, n. 22

     Provvidenze per l'edilizia scolastica.

     3) articolo 1, primo comma, numero 1, lettera a) e numero 6, lettera c) della legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23

     Sovvenzioni, contributi, sussidi e spese dirette, per finalità istituzionali.

     4) legge regionale 11 novembre 1965, n. 25

     Contributi sugli interessi dei mutui contratti per la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento tecnologico degli stabilimenti industriali.

     5) legge regionale 7 dicembre 1965, n. 30

     Provvidenze per la prevenzione delle inondazioni e per la riparazione dei danni alle opere pubbliche provocati da calamità naturali e da eccezionali avversità atmosferiche, nell'anno 1965.

     6) legge regionale 29 dicembre 1965, n. 32

     Provvidenze per la sistemazione ed il completamento di strade di interesse turistico.

 

     7) legge regionale 31 dicembre 1965, n. 36

     Provvedimenti per agevolare la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento di ospedali civili, di centri ambulatoriali ed igienico - sanitari, e di impianti idrotermali ed idrominerali, nonché per migliorare le attrezzature e gli impianti sanitari.

     8) legge regionale 23 maggio 1966, n. 6

     Concessione di contributi a favore di Comuni deficitari in ordine a mutui per opere pubbliche, assunti negli anni 1963, 1964, 1965, senza il contributo dello Stato.

     9) legge regionale 7 giugno 1966, n. 9

     Contributo a favore del Consorzio per l'incremento degli studi e delle ricerche degli Istituti di fisica dell'Università di Trieste.

     10) legge regionale 27 giugno 1966, n. 10

     Provvidenze per le infrastrutture scolastiche.

     11) legge regionale 11 luglio 1966, n. 13

     Provvidenze a favore dell'istruzione professionale e delle scuole per infermieri ed assistenti sanitari.

     12) legge regionale 19 luglio 1966, n. 15

     Provvidenze per l'assistenza scolastica in favore degli alunni della scuola materna e della scuola dell'obbligo e degli studenti degli Istituti professionali e delle scuole medie di II grado - Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 6 settembre 1965, n. 19.

     13) legge regionale 10 agosto 1966, n. 19

     Sovvenzioni e sussidi per lo sviluppo dei servizi di pronto soccorso sanitario stradale.

     14) legge regionale 10 agosto 1966, n. 20

     Provvedimenti per agevolare ed incrementare la costruzione di impianti ed attrezzature, sportivi e ricreativi.

     15) legge regionale 22 agosto 1966, n. 23

     Piano di intervento regionale per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche.

     16) legge regionale 24 ottobre 1966, n. 28

     Provvedimenti per favorire la ricerca di sostanze minerali e di altre risorse naturali.

     17) legge regionale 15 novembre 1966, n. 30

     Provvedimenti a favore dei Centri per malattie sociali.

     18) legge regionale 12 dicembre 1966, n. 31

     Autorizzazione di un ulteriore limite di impegno per la concessione di contributi ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 31 dicembre 1965, n. 36.

     19) legge regionale 15 dicembre 1966, n. 32

     Aumento del limite di impegno per la concessione di contributi ai sensi della legge regionale 11 novembre 1965, n. 25.

     20) legge regionale 27 gennaio 1967, n. 3

     Provvidenze integrative a favore delle imprese colpite dalle alluvioni o mareggiate dell'autunno 1966 nel territorio regionale.

     21) legge regionale 22 maggio 1967, n. 7

     Norme di integrazione della legge regionale 23 maggio 1966, n. 6 - Provvidenze a favore di Comuni deficitari.

     22) legge regionale 14 giugno 1967, n. 12

     Provvedimenti per agevolare ed incrementare l'acquisizione e urbanizzazione primaria di aree destinate all'edilizia economica e popolare e per la formazione di piani urbanistici previsti dalla legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni e integrazioni.

     23) legge regionale 20 giugno 1967, n. 13

     Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 26 ottobre 1965, n. 22.

     24) articoli 7 e 8 della legge regionale 9 agosto 1967, n. 20

     Modifiche alla legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, riguardante provvedimenti per lo sviluppo del turismo, del patrimonio alberghiero, degli impianti turistico - sportivi e di quelli alpinistico - speleologici della Regione.

     25) legge regionale 24 agosto 1967, n. 21

     Provvedimenti per il miglioramento degli esercizi di affittacamere e degli esercizi di ristorazione ai fini dello sviluppo del turismo regionale.

     26) articoli 21, 23, 24, 27, 28, 35, 41 e da 65 a 67 della legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22

     Esercizio di funzioni amministrative in materia di opere pubbliche, di urbanistica e di edilizia popolare - Istituzione di uffici ed organi tecnici regionali.

     27) legge regionale 20 ottobre 1967, n. 24

     Modifica alla legge regionale 20 giugno 1967, n. 13 ed interpretazione autentica della legge regionale 26 ottobre 1965, n. 22.

     28) articoli da 2 a 8 e da 15 a 20 della legge regionale 27 novembre 1967, n. 26

     Finanziamenti straordinari per opere ed attrezzature rivolte ad incentivare lo sviluppo delle attività economiche e della istruzione superiore nella Regione.

     29) legge regionale 22 gennaio 1968, n. 7

     Modifica all'art. 2 della legge regionale 10 agosto 1966, n. 19, riguardante sovvenzioni e sussidi per lo sviluppo dei servizi di pronto soccorso sanitario stradale.

     30) legge regionale 19 febbraio 1968, n. 10

     Ulteriori provvidenze per le infrastrutture scolastiche di cui alla legge regionale 27 giugno 1966, n. 10.

     31) legge regionale 7 marzo 1968, n. 11

     Provvedimenti per lo sviluppo dei servizi sanitari delle istituzioni per l'assistenza psichiatrica e di igiene mentale.

     32) legge regionale 7 marzo 1968, n. 13

     Ulteriore autorizzazione di spesa per la concessione dei contributi previsti dalla legge regionale 20 luglio 1967, n. 16, concernente "Provvedimenti per lo sviluppo del patrimonio zootecnico e per la valorizzazione della produzione animale nella regione".

     33) legge regionale 7 marzo 1968, n. 14

     Ulteriore autorizzazione di spesa per la concessione dei contributi previsti dalla legge regionale 30 dicembre 1967, n. 29, concernente "Provvedimenti per lo sviluppo delle colture pregiate".

     34) legge regionale 11 marzo 1968, n. 16

     Ulteriore autorizzazione di spesa per la concessione delle sovvenzioni e dei sussidi previsti dalla legge regionale 15 novembre 1966, n. 30, concernente "Provvedimenti a favore dei centri per malattie sociali".

     35) legge regionale 16 aprile 1968, n. 24

     Autorizzazione all'acquisto di beni immobili siti nel compendio minerario regionale di Cave del Predil e alla corresponsione di indennizzi per costruzioni e miglioramenti di immobili siti su terreno demaniale, trasferito alla Regione.

     36) legge regionale 16 aprile 1968, n. 25

     Limitazione delle catture di salmonidi nelle acque interne del Friuli- Venezia Giulia.

     37) legge regionale 16 aprile 1968, n. 26

     Finanziamento delle opere di sistemazione dei servizi di confine al valico di Coccau.

     38) legge regionale 16 aprile 1968, n. 27

     Finanziamento di un lotto funzionale del raccordo autostradale Villesse-Gorizia.

     39) articoli 14 e 15 della legge regionale 22 agosto 1968, n. 30

     Modificazioni all'ordinamento dell'Amministrazione regionale - Istituzione dell'Assessorato dell'urbanistica e del Servizio di vigilanza sulle cooperative, passaggio del Servizio dei trasporti alla Presidenza della Giunta regionale e nuove disposizioni sull'Ufficio legislativo e legale.

     40) legge regionale 27 agosto 1968, n. 31

     Sovvenzioni a favore di Istituzioni scolastiche di interesse regionale.

     41) legge regionale 15 novembre 1968, n. 33

     Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 31 dicembre 1965, n. 36.

     42) legge regionale 25 novembre 1968, n. 35

     Ulteriore finanziamento della legge regionale 1 settembre 1966, n. 25, per la concessione di sussidi straordinari a studenti bisognosi.

     43) articoli 1 e 2 della legge regionale 23 dicembre 1968, n. 40

     Contributi a Centri e Istituti di documentazione operanti nella Regione Friuli-Venezia Giulia.

     44) legge regionale 30 dicembre 1968, n. 42

     Esercizio di funzioni amministrative e provvidenze a favore del turismo nella regione - Modificazioni alle leggi regionali 2 marzo 1966, n. 3 e 24 agosto 1967, n. 21.

     45) legge regionale 19 febbraio 1969, n. 1

     Finanziamento dei lavori di completamento di un tratto del raccordo autostradale Villesse - Gorizia.

     46) legge regionale 7 marzo 1969, n. 2

     Modifiche alla legge regionale 22 agosto 1966, n. 23, concernente: Piano di intervento regionale per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche.

     47) legge regionale 18 aprile 1969, n. 4

     Modifiche alla legge regionale 11 luglio 1966, n. 13, concernente provvidenze a favore dell'istruzione professionale e delle scuole per infermieri ed assistenti sanitari.

     48) legge regionale 23 aprile 1969, n. 5

     Sovvenzioni al Consorzio per l'Aeroporto Giuliano quale concorso per il Perseguimento dei fini istituzionali ivi compresa la gestione dei servizi aeroportuali.

     49) legge regionale 2 maggio 1969, n. 6

     Ordinamento degli Uffici, stato giuridico e trattamento economico del personale dell'Ente per lo sviluppo dell'artigianato nel Friuli-Venezia Giulia (ESA).

     50) legge regionale 3 giugno 1969, n. 8

     Soccorso alpino e speleologico nella Regione.

     51) articoli da 10 a 12 della legge regionale 2 luglio 1969, n. 11

     Interventi regionali per lo sviluppo delle attività culturali e contributi per la conservazione, la valorizzazione e l'incremento del patrimonio bibliografico, storico ed artistico e per lo sviluppo dell'istruzione universitaria e per la ricerca scientifica nella Regione Friuli-Venezia Giulia.

     52) legge regionale 7 luglio 1969, n. 12

     Integrazione alla legge regionale 30 dicembre 1967, n. 29, concernente "Provvedimenti per lo sviluppo delle colture pregiate".

     53) legge regionale 14 luglio 1969, n. 14

     Rifinanziamento della legge regionale 15 novembre 1966, n. 30, concernente: "Provvedimenti a favore dei centri per malattie sociali".

     54) legge regionale 22 luglio 1969, n. 16

     Provvedimenti a favore del personale delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura nella Regione.

     55) legge regionale 24 luglio 1969, n. 18

     Norme riguardanti contratti agrari di affitto misto in atto nel Friuli-Venezia Giulia.

     56) legge regionale 28 luglio 1969, n. 19

     Modifiche e integrazioni della legge regionale 31 dicembre 1965, n. 36.

     57) legge regionale 28 luglio 1969, n. 20

     Integrazioni e modifiche alla legge regionale 10 agosto 1966, n. 19, concernente "Sovvenzioni e sussidi per lo sviluppo dei servizi di pronto soccorso stradale".

     58) legge regionale 28 luglio 1969, n. 21

     Rifinanziamento della legge regionale 27 giugno 1966, n. 10, concernente provvidenze per infrastrutture scolastiche.

     59) legge regionale 29 luglio 1969, n. 23

     Disposizioni transitorie relative alla legge regionale 31 dicembre 1965, n. 35, concernente la formazione professionale dei lavoratori nella Regione Friuli-Venezia Giulia.

     60) legge regionale 1 agosto 1969, n. 24

     Rifinanziamento della legge regionale 26 ottobre 1965, n. 22, concernente provvidenze per l'edilizia scolastica, e interpretazione autentica dell'articolo 2 della stessa legge.

     61) legge regionale 6 agosto 1969, n. 26

     Interventi regionali per lo sviluppo delle attività ricreative e sportive.

     62) articoli 7 e 8 della legge regionale 14 agosto 1969, n. 29

     Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22 concernente: "Esercizio di funzioni amministrative in materia di opere pubbliche, di urbanistica e di edilizia popolare. - Istituzione di uffici e organi tecnici regionali".

     63) legge regionale 19 agosto 1969, n. 33

     Nomina e composizione dei collegi dei revisori degli Enti provinciali per il turismo e delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo della Regione Friuli-Venezia Giulia.

     64) legge regionale 30 settembre 1969, n. 35

     Contributi per l'allestimento di nuovi stabilimenti industriali in zone montane.

     65) legge regionale 18 dicembre 1969, n. 39

     Modificazioni alla legge regionale 11 novembre 1965, n. 25, integrata dalla legge regionale 5 giugno 1967, n. 9.

     66) legge regionale 24 dicembre 1969, n. 43

     Modificazioni alla legge regionale 24 agosto 1967, n. 21, recante provvedimenti a favore degli esercizi di affittacamere e degli esercizi di ristorazione ai fini dello sviluppo del turismo regionale, così come modificata dall'art. 7 della legge regionale 30 dicembre 1968, n. 42.

     67) legge regionale 24 dicembre 1969, n. 44

     Interventi infrastrutturali ed ulteriori finanziamenti straordinari per lo sviluppo delle attività economiche e della istruzione superiore nella Regione, nonché contributo per le celebrazioni del XXV anniversario delle zone libere della Carnia e del Friuli.

     68) legge regionale 31 dicembre 1969, n. 47

     Contributi straordinari per l'allestimento delle mostre di pittura dedicate a Giovanni Battista Tiepolo e a Giovanni Antonio Sacchi da Pordenone.

     69) legge regionale 26 febbraio 1970, n. 7

     Rifinanziamento ed integrazione della legge regionale 22 agosto 1966, n. 23, sul piano di intervento regionale per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche.

     70) legge regionale 27 marzo 1970, n. 9

     Modifica alla legge regionale 19 febbraio 1969, n. 1, concernente il finanziamento dei lavori di completamento di un tratto del raccordo autostradale Villesse - Gorizia.

     71) legge regionale 27 marzo 1970, n. 10

     Rifinanziamento della legge regionale 3 giugno 1969, n. 9, concernente provvedimenti per il rilevamento delle risorse idriche della Regione.

     72) legge regionale 14 aprile 1970, n. 12

     Regime transitorio in materia di collocamento a riposo del personale regionale.

     73) legge regionale 27 maggio 1970, n. 16

     Interventi regionali per il trattamento dei liquami di rifiuti delle fognature urbane.

     74) legge regionale 3 giugno 1970, n. 20

     Ulteriore autorizzazione di spesa per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 15 della legge regionale 2 luglio 1969, n. 11, per lo sviluppo dell'istruzione universitaria, per la ricerca scientifica e per corsi speciali di interesse regionale.

     75) legge regionale 3 giugno 1970, n. 21

     Interpretazione dell'art. 11 della L.R. 20 luglio 1967, n. 16, recante provvedimenti per lo sviluppo del patrimonio zootecnico e per la valorizzazione della produzione animale nella Regione, e ulteriore autorizzazione di spesa per gli scopi della legge stessa, nonché della L.R. 30 dicembre 1967, n. 29, recante provvedimenti per lo sviluppo delle colture pregiate.

     76) legge regionale 8 giugno 1970, n. 22

     Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33, sul fondo di solidarietà regionale per interventi diretti ad agevolare la prevenzione dei danni da grandine, gelo e brina ed a ripristinare l'efficienza produttiva delle aziende colpite da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche e rifinanziamento delle leggi regionali 11 novembre 1965, n. 25, e 23 gennaio 1967, n. 2.

     77) legge regionale 16 giugno 1970, n. 23

     Provvedimenti per favorire l'attuazione della disciplina urbanistica.

     78) articoli da 7 a 11 della legge regionale 23 luglio 1970, n. 27

     Modificazioni alla legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, già modificata dalla legge regionale 9 agosto 1967, n. 20, e dall'art. 4 della legge regionale 3 giugno 1969, n. 8, alla legge regionale 29 dicembre 1965, n. 32, e alla legge regionale 27 novembre 1967, n. 26, concernenti il turismo.

     79) legge regionale 28 luglio 1970, n. 28

     Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 2 maggio 1969, n. 6, concernente ordinamento degli uffici, stato giuridico e trattamento economico del personale dell'Ente per lo sviluppo dell'artigianato.

     80) legge regionale 3 agosto 1970, n. 30

     Provvedimenti della Regione Friuli-Venezia Giulia per l'assistenza della prima infanzia.

     81) legge regionale 10 agosto 1970, n. 34

     Rifinanziamento e modifica della L.R. 31 dicembre 1965, n. 36, avente ad oggetto provvedimenti per agevolare la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento di ospedali civili, di centri ambulatoriali ed igienico - sanitari, di impianti idrotermali ed idrominerali, nonché per migliorare le attrezzature e gli impianti sanitari.

     82) legge regionale 11 novembre 1970, n. 37

     Modifiche alle leggi regionali 10 agosto 1966, n. 20, e 6 agosto 1969, n. 26, concernenti interventi regionali per lo sviluppo delle attività ricreative e sportive, e ulteriore autorizzazione di spesa.

     83) articoli da 1 a 4 della legge regionale 23 novembre 1970, n. 39

     Interventi straordinari in alcuni settori dell'economia regionale.

     84) legge regionale 23 novembre 1970, n. 42

     Modifiche ed integrazioni della legge regionale 10 agosto 1966, n. 19, concernente i servizi di pronto soccorso stradale.

     85) legge regionale 17 dicembre 1970, n. 46

     Contributi straordinari per l'acquisto di attrezzi o impianti per la meccanizzazione del lavoro portuale.

     86) legge regionale 17 dicembre 1970, n. 47

     Rifinanziamento della legge regionale 23 aprile 1969, n. 5, concernente sovvenzioni al Consorzio per l'Aeroporto Giuliano quale concorso per il perseguimento dei fini istituzionali, ivi compresa la gestione dei servizi aeroportuali.

     87) legge regionale 24 dicembre 1970, n. 50

     Modificazioni alla legge regionale 24 agosto 1967, n. 21, recante provvedimenti per il miglioramento degli esercizi di affittacamere e degli esercizi della ristorazione ai fini dello sviluppo del turismo regionale, così come modificata dall'art. 7 della legge regionale 30 dicembre 1968, n. 42, e dalla legge regionale 24 dicembre 1969, n. 43.

     88) legge regionale 20 gennaio 1971, n. 4

     Interpretazione autentica dell'art. 2 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 25, riguardante "Contributi sugli interessi dei mutui contratti per la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento tecnologico degli stabilimenti industriali".

     89) legge regionale 20 gennaio 1971, n. 5

     Disposizione transitoria per la concentrazione di enti ospedalieri.

     90) legge regionale 15 aprile 1971, n. 14

     Potenziamento di Centri ed Istituti di documentazione operanti nel territorio regionale.

     91) legge regionale 15 aprile 1971, n. 15

     Modificazioni alle leggi regionali 31 dicembre 1965, n. 36 e 10 agosto 1970, n. 34, concernenti provvedimenti per agevolare la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento di ospedali civili, di centri ambulatoriali ed igienico - sanitari, di impianti idrotermali ed idrominerali, nonché per migliorare le attrezzature e gli impianti sanitari.

     92) legge regionale 28 maggio 1971, n. 20

     Ulteriore finanziamento delle leggi regionali 6 luglio 1966, n. 12 e 15 marzo 1968, n. 17, concernenti: "Opere di prevenzione e soccorso per calamità naturali".

     93) legge regionale 16 giugno 1971, n. 21

     Sovvenzioni per lo studio contro le fonti di inquinamento ambientale e istituzione del Comitato di orientamento sui problemi dell'ecologia.

     94) legge regionale 25 giugno 1971, n. 23

     Interventi straordinari per la prevenzione e la cura delle minorazioni fisiche e per la prevenzione ed il trattamento delle minorazioni psichiche.

     95) legge regionale 1 luglio 1971, n. 24

     Contributi alla Camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato di Trieste per il funzionamento della Commissione per lo sviluppo traffici del porto di Trieste.

     96) legge regionale 1 luglio 1971, n. 26

     Rifinanziamento della legge regionale 6 agosto 1969, n. 26, concernente "Interventi regionali per lo sviluppo delle attività ricreative e sportive".

     97) legge regionale 3 agosto 1971, n. 30

     Interventi regionali per la profilassi e le terapie delle malattie infettive e diffusive e per la disinfestazione da insetti.

     98) legge regionale 3 agosto 1971, n. 31

     Garanzia fideiussoria a favore degli enti ospedalieri della Regione per anticipazioni di fondi.

     99) legge regionale 3 agosto 1971, n. 32

     Rifinanziamento con modifiche della legge regionale 7 marzo 1968, n. 11, avente per oggetto provvedimenti per lo sviluppo dei servizi sanitari delle istituzioni per l'assistenza psichiatrica e di igiene mentale.

     100) legge regionale 6 agosto 1971, n. 33

     Assegnazione di speciali sovvenzioni regionali a favore di titolari di concessioni regionali di autoservizi di linea.

     101) legge regionale 16 agosto 1971, n. 36

     Ulteriori finanziamenti per agevolare la realizzazione di opere pubbliche e norme modificative, integrative ed interpretative delle leggi regionali 22 agosto 1966, n. 23, 18 ottobre 1967, n. 22, e 14 agosto 1969, n. 29.

     102) legge regionale 25 agosto 1971, n. 42

     Interventi particolari per la promozione del diritto allo studio: provvedimenti per la scuola a tempo pieno.

     103) legge regionale 26 agosto 1971, n. 43

     Modifiche delle leggi regionali per l'assistenza scolastica e per il diritto allo studio.

     104) legge regionale 8 novembre 1971, n. 45

     Norme di integrazione e modifica alle leggi regionali sull'ordinamento degli uffici.

     105) legge regionale 9 novembre 1971, n. 46

     Norme di adattamento al personale regionale delle disposizioni contenute nei D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079.

     106) legge regionale 11 novembre 1971, n. 48

     Provvedimenti per il miglioramento degli esercizi di affittacamere ai fini dello sviluppo del turismo regionale.

     107) legge regionale 12 novembre 1971, n. 49

     Ammissione - in via straordinaria - di iniziative di interesse turistico alle provvidenze previste dagli artt. 2 e 3 della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16 e successive modificazioni.

     108) legge regionale 13 novembre 1971, n. 50

     Rifinanziamento con integrazioni e modifiche della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 32, recante provvidenze per la sistemazione ed il completamento di strade di interesse turistico, già modificate dall'art. 7 della legge regionale 23 luglio 1970, n. 27.

     109) articoli 3, 4, 10 e 11 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 59

     Interventi per la difesa e lo sviluppo del settore forestale.

     110) legge regionale 22 dicembre 1971, n. 62

     Ulteriore finanziamento per gli interventi previsti dall'art. 5 della legge regionale 24 dicembre 1970, n. 49 "Costruzione di abitazioni destinate a lavoratori agricoli dipendenti".

     111) legge regionale 22 dicembre 1971, n. 63

     Rifinanziamento del Capo IV della legge regionale 27 novembre 1967, n. 26, concernente l'attuazione di programmi per l'impianto e l'allestimento di centri commerciali, e ulteriore spesa per le finalità previste dall'art. 4 della legge 9 luglio 1967, n. 589, istitutiva dell'Ente autonomo del porto di Trieste.

     112) legge regionale 22 dicembre 1971, n. 64

     Ulteriore autorizzazione di spesa per la concessione di contributi previsti dalla legge regionale 18 agosto 1966, n. 22 "Recupero sociale dei minorati psichici e fisici" e rifinanziamento della legge regionale 15 novembre 1966, n. 30 "Provvedimenti a favore dei Centri per malattie sociali".

     113) legge regionale 28 dicembre 1971, n. 66

     Contributi per i servizi di emodialisi.

     114) legge regionale 30 dicembre 1971, n. 69

     Rifinanziamento, integrazioni e modificazioni della L.R. 30 settembre 1969, n. 35, concernente contributi per la costruzione o l'ampliamento di stabilimenti industriali in zone montane.

     115) legge regionale 30 dicembre 1971, n. 70

     Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 novembre 1965, n. 25, concernente "Contributi sugli interessi dei mutui contratti per la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento tecnologico degli stabilimenti industriali".

     116) legge regionale 30 dicembre 1971, n. 71

     Concorso regionale nell'onere derivante dalla revisione dei prezzi contrattuali nelle opere pubbliche.

     117) legge regionale 19 gennaio 1972, n. 4

     Provvidenze a favore dell'agricoltura e delle abitazioni rurali.

     118) legge regionale 10 febbraio 1972, n. 5

     Interventi regionali per un piano di edilizia scolastica. Interpretazione autentica degli articoli 15 e 16 della legge regionale 27 novembre 1967, n. 26, concernente finanziamenti straordinari per opere ed attrezzature rivolte ad incentivare lo sviluppo delle attività economiche e dell'istruzione superiore nella Regione. Rifinanziamento, modifiche ed integrazioni della legge regionale 26 ottobre 1965, n. 22, concernente provvidenze per l'edilizia scolastica, e della legge regionale 27 giugno 1966, n. 10, concernente provvidenze per le infrastrutture scolastiche.

     119) legge regionale 24 marzo 1972, n. 7

     Modifiche alla legge regionale 27 novembre 1970, n. 44.

     120) legge regionale 4 aprile 1972, n. 8

     Interventi regionali per l'attuazione di piani di riconversione e di trasformazione di stabilimenti industriali che cessano la precedente attività.

     121) legge regionale 6 aprile 1972, n. 12

     Agevolazioni a favore dei consorzi costituiti in prevalenza tra imprese artigiane.

     122) legge regionale 6 aprile 1972, n. 13

     Modifiche e rifinanziamento della legge regionale 11 luglio 1966, n. 13, modificata dalla legge regionale 18 aprile 1969, n. 4, concernente provvidenze a favore di istituti e scuole d'istruzione tecnica, professionale e artistica e a favore di scuole per infermieri, per assistenti sanitari e per puericultrici.

     123) legge regionale 6 aprile 1972, n. 16

     Intervento regionale per la realizzazione del traforo di Monte Croce Carnico.

     124) legge regionale 10 aprile 1972, n. 19

     Rifinanziamento e integrazioni della legge regionale 10 agosto 1966, n. 19, concernente "Sovvenzioni e sussidi per lo sviluppo dei servizi di pronto soccorso sanitario stradale".

     125) legge regionale 24 aprile 1972, n. 21

     Ulteriore autorizzazione di spesa per la concessione di contributi ai sensi della legge regionale 15 novembre 1966, n. 30, concernente "Provvedimenti a favore dei Centri per malattie sociali".

     126) legge regionale 27 aprile 1972, n. 23

     Fusione di Enti ospedalieri.

     127) legge regionale 22 giugno 1972, n. 26

     Modifiche, integrazioni e rifinanziamento del Capo I della legge regionale 6 agosto 1969, n. 26, concernente "Interventi regionali per lo sviluppo delle attività ricreative e sportive".

     128) legge regionale 26 giugno 1972, n. 27

     Autorizzazione di un ulteriore limite di impegno per la concessione di contributi ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 31 dicembre 1965, n. 36, concernente "Provvedimenti per agevolare la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento di ospedali civili, di centri ambulatoriali ed igienico - sanitari e di impianti idrotermali ed idrominerali, nonché per migliorare le attrezzature e gli impianti sanitari".

     129) legge regionale 13 luglio 1972, n. 28

     Ulteriori provvidenze regionali per il settore dei trasporti.

     130) legge regionale 2 agosto 1972, n. 34

     Interventi a favore degli Enti provinciali per il turismo, delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo e delle Associazioni Pro Loco della Regione e rifinanziamento della legge regionale 30 dicembre 1968, n. 42.

     131) legge regionale 3 agosto 1972, n. 35

     Modifiche alla legge regionale 11 novembre 1965, n. 25, e successive integrazioni e modificazioni, concernente "Contributi sugli interessi dei mutui contratti per la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento tecnologico degli stabilimenti industriali".

     132) legge regionale 7 agosto 1972, n. 37

     Rifinanziamento della legge regionale 30 settembre 1969, n. 35, concernente contributi per la costruzione o l'ampliamento di stabilimenti industriali in zone montane.

     133) legge regionale 8 agosto 1972, n. 38

     Provvidenze per l'assicurazione scolastica regionale.

     134) legge regionale 11 agosto 1972, n. 39

     Ulteriore autorizzazione di spesa per gli interventi previsti dall'art. 1 della legge regionale 3 giugno 1970, n. 20, per lo sviluppo dell'istruzione universitaria, per la ricerca scientifica e per corsi speciali d'interesse regionale.

     135) articoli 2 e 10 della legge regionale 12 agosto 1972, n. 40

     Provvedimenti nel settore del commercio - Norme di modifica e di integrazione delle leggi regionali 5 giugno 1967, n. 9, 27 novembre 1967, n. 26, e 19 agosto 1969, n. 31.

     136) legge regionale 14 agosto 1972, n. 41

     Rifinanziamento con modifiche della legge regionale 27 agosto 1968, n. 31, concernente "Sovvenzioni a favore di Istituzioni scolastiche di interesse regionale".

     137) legge regionale 17 agosto 1972, n. 43

     Rifinanziamento della legge regionale 25 giugno 1971, n. 23, concernente "Interventi straordinari per la prevenzione e la cura delle minorazioni fisiche e per la prevenzione ed il trattamento delle minorazioni psichiche".

     138) legge regionale 19 agosto 1972, n. 45

     Interventi finanziari in materia di urbanistica - Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 giugno 1970, n. 23 ed alla legge regionale 22 dicembre 1971, n. 60.

     139) articolo 12 della legge regionale 21 novembre 1972, n. 49

     Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 25 agosto 1965, n. 16 (Provvedimenti per lo sviluppo del turismo, del patrimonio alberghiero, degli impianti turistico - sportivi e di quelli alpinistico - speleologici della Regione), e modificazione alla legge regionale 10 aprile 1972, n. 18 (Provvedimenti in materia di trasporti).

     140) legge regionale 21 novembre 1972, n. 51

     Modifiche, integrazioni e rifinanziamento della legge regionale 6 agosto 1969, n. 26, concernente "Interventi regionali per lo sviluppo delle attività ricreative e sportive", già modificata, integrata e rifinanziata dalla legge regionale 11 novembre 1970, n. 37, dalla legge regionale 1 luglio 1971, n. 26, e dalla legge regionale 22 giugno 1972, n. 26.

     141) legge regionale 27 novembre 1972, n. 54

     Tutela sanitaria nei luoghi di lavoro.

     142) articoli da 5 a 14 della legge regionale 30 novembre 1972, n. 56

     Ordinamento degli uffici per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di impianto e tenuta dei libri fondiari.

     143) legge regionale 17 gennaio 1973, n. 4

     Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 febbraio 1972, n. 5, concernente, tra l'altro, provvidenze per l'edilizia e per le infrastrutture scolastiche.

     144) legge regionale 19 gennaio 1973, n. 6

     Rifinanziamento del Capo VI della legge regionale 25 agosto 1971, n. 42, concernente interventi particolari per la promozione del diritto allo studio: provvedimenti per la scuola a tempo pieno.

     145) legge regionale 26 gennaio 1973, n. 9

     Ulteriore autorizzazione di spesa per la concessione di contributi previsti dalle leggi regionali 18 agosto 1966, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni "Recupero sociale dei minorati psichici e fisici" e 7 marzo 1968, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni "Provvedimenti per lo sviluppo dei servizi sanitari delle istituzioni per la assistenza psichiatrica e di igiene mentale".

     146) legge regionale 28 febbraio 1973, n. 15

     Rifinanziamento e modifiche della legge regionale 22 agosto 1966, n. 23, concernente "Piano di intervento regionale per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche" e rifinanziamento della legge regionale 27 maggio 1970, n. 16, concernente "Interventi regionali per il trattamento dei liquami di rifiuti delle fognature urbane".

     147) legge regionale 29 marzo 1973, n. 21

     Rifinanziamento della legge regionale 11 agosto 1966, n. 21, modificata ed integrata dalla legge regionale 3 giugno 1969, n. 9, concernente provvedimenti per il rilevamento delle risorse idriche regionali.

     148) legge regionale 29 marzo 1973, n. 22

     Nuovi provvedimenti in materia di trasporti - Modifiche alle leggi regionali 23 aprile 1969, n. 5, 10 aprile 1972, n. 18 e 13 luglio 1972, n. 28.

     149) legge regionale 31 marzo 1973, n. 24

     Finanziamento a favore della Società per Azioni "Autovie Venete" con sede in Trieste.

     150) legge regionale 2 aprile 1973, n. 25

     Provvedimenti regionali per l'istruzione.

     151) legge regionale 4 maggio 1973, n. 30

     Provvidenze a favore dei beni silvo-pastorali e per il pronto intervento - Integrazione della legge regionale 23 gennaio 1967, n. 2.

     152) articoli 2 e 8 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 32

     Contributi per favorire lo sviluppo di attività economiche nella Regione.

     153) legge regionale 4 maggio 1973, n. 35

     Rifinanziamento della legge regionale 19 maggio 1970, n. 15, "Provvidenze a favore delle Associazioni Donatori Volontari di sangue della Regione" modificata ed integrata con la legge regionale 17 novembre 1972, n. 47.

     154) legge regionale 4 maggio 1973, n. 36

     Provvidenze a favore dell'apprendistato artigiano.

     155) legge regionale 4 maggio 1973, n. 40

     Ordinamento degli Uffici, stato giuridico e trattamento economico del personale dell'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura nel Friuli- Venezia Giulia (ERSA).

     156) legge regionale 10 maggio 1973, n. 41

     Riordinamento delle carriere, direttiva, di concetto, esecutiva, ausiliaria e dei sottufficiali e guardie del Corpo forestale regionale, ed inquadramento nei ruoli regionali del personale in posizione di comando.

     157) legge regionale 11 maggio 1973, n. 42

     Autorizzazione di un ulteriore limite di impegno per la concessione di contributi ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 31 dicembre 1965, n. 36 (Provvedimenti per agevolare la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento di ospedali civili, di centri ambulatoriali ed igienico sanitari, e di impianti idrotermali ed idrominerali nonché per migliorare le attrezzature e gli impianti sanitari).

     158) legge regionale 18 maggio 1973, n. 47

     Provvedimenti per agevolare la formazione di personale sanitario non medico.

     159) legge regionale 30 novembre 1973, n. 56

     Modifiche e rifinanziamento della legge regionale 28 dicembre 1971, n. 67 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33, sul fondo di solidarietà regionale per interventi diretti ad agevolare la prevenzione dei danni da grandine, gelo e brina ed a ripristinare la efficienza produttiva delle aziende colpite da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche).

     160) legge regionale 5 marzo 1974, n. 5

     Anticipazione di contributi statali alle aziende private esercenti autoservizi in concessione per assegno perequativo al personale.

     161) legge regionale 18 marzo 1974, n. 7

     Estensione al personale regionale dell'assegno perequativo e norme di adattamento alle disposizioni del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748.

     162) legge regionale 1 aprile 1974, n. 9

     Rifinanziamento della legge regionale 26 giugno 1970, n. 24 e successive modificazioni e integrazioni concernente: "Istituzione della Consulta regionale dell'emigrazione e provvidenze a favore dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie".

     163) legge regionale 1 aprile 1974, n. 11

     Rifinanziamento di leggi regionali recanti interventi in materia di assistenza sociale.

     164) legge regionale 16 aprile 1974, n. 13

     Provvidenze a favore del soccorso alpino e speleologico.

     165) legge regionale 17 aprile 1974, n. 15

     Rifinanziamento delle leggi regionali 30 dicembre 1968, n. 42, e 2 agosto 1972, n. 34, nonché sovvenzioni straordinarie alle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo della Regione.

     166) legge regionale 13 maggio 1974, n. 17

     Disciplina del commercio e degli orari dei negozi e degli esercizi di vendita al dettaglio. Piani comunali e sanzioni amministrative.

     167) legge regionale 13 maggio 1974, n. 18

     Piano per la salvaguardia e lo sviluppo del patrimonio zootecnico e per la valorizzazione delle produzioni animali nella Regione.

     168) legge regionale 17 maggio 1974, n. 22

     Modifiche, integrazioni e rifinanziamento della legge regionale 6 agosto 1969, n. 26, concernente "Interventi regionali per lo sviluppo delle attività ricreative e sportive", come modificata ed integrata dalla legge regionale 11 novembre 1970, n. 37, dalla legge regionale 22 giugno 1972, n. 26, e dalla legge regionale 21 novembre 1972, n. 51.

     169) legge regionale 24 giugno 1974, n. 26

     Concessione di finanziamenti alle aziende private esercenti autoservizi in concessione per la corresponsione degli assegni perequativi, per il primo semestre 1974, al personale.

     170) legge regionale 5 luglio 1974, n. 28

     Modifiche, integrazioni e rifinanziamento della legge regionale 25 agosto 1971, n. 42, concernente interventi particolari per la promozione del diritto allo studio: provvedimenti per la scuola a tempo pieno.

     171) legge regionale 17 luglio 1974, n. 31

     Norme di adattamento al personale regionale di alcune disposizioni contenute nel D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077.

     172) legge regionale 25 luglio 1974, n. 32

     Rifinanziamento con ulteriore modificazione della legge regionale 27 novembre 1967, n. 26 - Capo III - ed ulteriori modifiche delle leggi regionali 25 agosto 1965, n. 16, e 29 dicembre 1965, n. 32.

     173) legge regionale 30 luglio 1974, n. 34

     Interventi a favore dei porti regionali e integrazione della legge regionale 13 gennaio 1966, n. 2 e successive modificazioni.

     174) legge regionale 8 agosto 1974, n. 37

     Interventi finanziari per favorire l'esecuzione dei piani attuativi previsti dalla legislazione sull'urbanistica.

     175) articoli 4 e 5 della legge regionale 8 agosto 1974, n. 38

     Finanziamenti straordinari per lo sviluppo delle attività economiche, sociali, culturali e turistiche della Regione.

     176) legge regionale 10 agosto 1974, n. 39

     Provvedimenti straordinari per l'edilizia scolastica.

     177) legge regionale 13 agosto 1974, n. 40

     Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 4 maggio 1973, n. 40, concernente ordinamento degli uffici, stato giuridico e trattamento economico del personale dell'ERSA.

     178) legge regionale 28 agosto 1974, n. 44

     Modifiche, integrazioni e rifinanziamento delle leggi regionali 11 novembre 1965, n. 25 e successive modificazioni, 30 settembre 1969, n. 35 e successive modificazioni e 4 aprile 1972, n. 8, concernenti provvidenze a favore di imprese operanti nel settore dell'industria.

     179) legge regionale 17 gennaio 1975, n. 2

     Proroga della durata in carica degli organi elettivi di cui alla legge regionale 24 febbraio 1970, n. 6, recante norme integrative e modificative della disciplina giuridica delle imprese artigiane.

     180) legge regionale 21 gennaio 1975, n. 3

     Modificazioni all'ordinamento dell'Amministrazione regionale.

     181) legge regionale 21 gennaio 1975, n. 4

     Rifinanziamento della legge regionale 6 agosto 1969, n. 26, concernente "Interventi regionali per lo sviluppo delle attività ricreative e sportive", come modificata ed integrata dalle leggi regionali 11 novembre 1970, n. 37, 22 giugno 1972, n. 26, 21 novembre 1972, n. 51, e 17 maggio 1974, n. 22.

     182) legge regionale 21 gennaio 1975, n. 6

     Sovvenzioni a favore delle sezioni regionali dell'ANCI, dell'UPI, dell'UNCEM e dell'AICCE.

     183) legge regionale 21 gennaio 1975, n. 8

     Rifinanziamento, con modifiche, della L.R. 12.12.1972, n. 58 - Rifinanziamento della L.R. 18.5.1973, n. 47 - Rifinanziamento della L.R. 7.3.1968, n. 11 come modificata con L.R. 3.8.1971, n. 32. Contributi per l'assistenza materno-infantile. Rifinanziamento, con modifiche e integrazioni, della L.R. 31.12.1965, n. 36. Modifiche alla L.R. 10.8.1966, n. 19, modificata ed integrata con L.R. 28.7.1969, n. 20.

     184) legge regionale 25 febbraio 1975, n. 11

     Cessione gratuita all'ANAS di una porzione di mq. 2241 della p.c. 1444/1 della PT 906 Comune censuario di Villesse.

     185) legge regionale 1 aprile 1975, n. 20

     Abrogazione dell'art. 3 della legge regionale 16 giugno 1971, n. 21, relativo all'istituzione del Comitato d'orientamento sui problemi dell'ecologia.

     186) legge regionale 14 aprile 1975, n. 21

     Interventi della Regione per favorire iniziative di carattere culturale, storico, didattico e documentaristico nel 30° anniversario della Liberazione.

     187) articoli 4, 5, 11, 14 e 15 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22

     Provvedimenti straordinari per il credito e gli incentivi nei settori produttivi.

     188) legge regionale 15 maggio 1975, n. 23

     Provvidenze a favore del soccorso alpino e speleologico.

     189) legge regionale 15 maggio 1975, n. 24

     Rifinanziamento dell'articolo 2 della legge regionale 2 agosto 1972, n. 34. Contributi annuali agli Enti provinciali per il turismo.

     190) legge regionale 17 maggio 1975, n. 25

     Disposizioni speciali in materia di collocamento a riposo di dipendenti regionali.

     191) legge regionale 3 giugno 1975, n. 27

     Interventi straordinari e provvidenze a favore dei Comuni e delle Province in attuazione dell'articolo 54 dello Statuto.

     192) legge regionale 16 giugno 1975, n. 34

     Rifinanziamento della legge regionale 27 novembre 1970, n. 44 e successive modificazioni, avente ad oggetto provvidenze a favore della Casa di Riposo per ciechi "Angelo e Renata Masieri" sita in Luseriacco di Tricesimo.

     193) legge regionale 18 giugno 1975, n. 35

     Disposizioni relative al personale degli enti soppressi in forza del D.P.R. 31 dicembre 1972, n. 1036.

     194) articoli da 1 a 14 e 22 della legge regionale 19 giugno 1975, n. 38

     Rifinanziamento, con modifiche, della legge regionale 7 marzo 1968, n. 11, modificata dalla legge regionale 3 agosto 1971, n. 32 e dalla legge regionale 26 gennaio 1973, n. 9 - Rifinanziamento della legge regionale 15 novembre 1966, n. 30 - Rifinanziamento, con modifiche, della legge regionale 10 agosto 1966, n. 19 e successive modificazioni - Rifinanziamento della legge regionale 16 novembre 1972, n. 46, modificata ed integrata con la legge regionale 13 maggio 1974, n. 19 - Integrazione della legge regionale 28 dicembre 1971, n. 66 - Rifinanziamento, con modifiche, della legge regionale 3 agosto 1971, n. 30 (articolo 1, lettere b) e c)) - Rifinanziamento, con modifiche, della legge regionale 18 agosto 1966, n. 22, e successive modificazioni - Rifinanziamento, con modifiche, della legge regionale 19 maggio 1970, n. 15, e successive modificazioni - Modifica del Capo VII della legge regionale 24 dicembre 1969, n. 44, (concernenti l'assistenza psichiatrica, i centri per le malattie sociali, il pronto soccorso sanitario stradale, i nefropatici, le termiti, i minorati fisici e psichici, i donatori volontari di sangue e l'Istituto regionale di medicina fisica per riabilitazione).

     195) legge regionale 27 giugno 1975, n. 43

     Interventi integrativi di previdenza, di assistenza sociale e straordinari.

     196) legge regionale 5 agosto 1975, n. 47

     Sovvenzioni all'ERSA (Ente Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura) per lo svolgimento di programmi di difesa antigrandine.

     197) legge regionale 7 agosto 1975, n. 51

     Interventi a sostegno dello sviluppo agricolo.

     198) legge regionale 7 agosto 1975, n. 52

     Provvidenze a favore degli uffici tecnici dei Consorzi fra Comuni.

     199) legge regionale 12 agosto 1975, n. 55

     Rifinanziamento, con modifiche ed integrazioni, della legge regionale 31 dicembre 1965, n. 36.

     200) legge regionale 22 agosto 1975, n. 59

     Rifinanziamento della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 32 (provvidenze per la sistemazione ed il completamento di strade di interesse turistico) e successive modificazioni ed integrazioni.

     201) legge regionale 27 agosto 1975, n. 60

     Interventi regionali per lo sviluppo delle attività ricreative e sportive.

     202) legge regionale 27 agosto 1975, n. 63

     Contributo all'Unione Ginnastica Goriziana per la costruzione del Palazzetto dello sport di Gorizia.

     203) legge regionale 21 novembre 1975, n. 71

     Contributi a favore delle Amministrazioni provinciali per interventi nel settore della caccia e della pesca in acque interne.

 

 

ALLEGATO C

(riferito all'articolo 34)

 

CONFERMA DI ABROGAZIONI IMPLICITE

     1) legge regionale 21 novembre 1964, n. 3

     Norme concernenti il trattamento economico del personale comandato od assunto provvisoriamente per la prima costituzione degli uffici regionali.

     (Implicitamente abrogata dal combinato disposto delle leggi regionali 28 marzo 1968, n. 21 e 28 marzo 1968, n. 22)

     2) legge regionale 8 marzo 1965, n. 2

     Istituzione del "Comitato degli Assessori Regionali per lo sviluppo della montagna" e della "Commissione consultiva per l'economia montana".

     (Implicitamente abrogata dalla legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35)

     3) legge regionale 12 aprile 1965, n. 3

     Norme per la sistemazione del personale con mansioni di infermiere generico.

     (Implicitamente abrogata dall'articolo 2, primo comma, del D.P.R. 9 agosto 1966, n. 869)

     4) legge regionale 25 giugno 1965, n. 7

     Ordinamento e Sede di alcuni Uffici della Regione, contingenti numerici provvisori del personale e modifiche alla legge regionale 21 novembre 1964, n. 3.

     (Implicitamente abrogata dalla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7)

     5) legge regionale 22 luglio 1965, n. 12

     Contributi in capitale a favore dei Comuni e degli Istituti Autonomi Case Popolari della Regione per la costruzione di alloggi a carattere popolare.

     (Implicitamente abrogata dall'articolo 129, primo comma, della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75)

     6) legge regionale 3 agosto 1965, n. 13

     Provvedimenti a favore della bachicoltura regionale.

     (Implicitamente abrogata dalla legge regionale 1 giugno 1966, n. 8)

     7) legge regionale 16 novembre 1965, n. 26

     Contributi sui capitali mutuati per la costruzione di alloggi a carattere popolare.

     (Implicitamente abrogata dall'articolo 129, primo comma, della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75)

     8) legge regionale 31 dicembre 1965, n. 35

     La formazione professionale dei lavoratori nella Regione Friuli- Venezia Giulia.

     (Implicitamente abrogata dalla legge regionale 18 maggio 1978, n. 42)

     9) legge regionale 4 aprile 1966, n. 4

     Modificazioni alla legge regionale 31 agosto 1964, n. 1.

     (Implicitamente abrogata dall'articolo 11 della legge regionale 13 giugno 1980, n. 12)

     10) legge regionale 25 maggio 1966, n. 7

     Istituzione e ordinamento dell'Azienda delle foreste della Regione Friuli-Venezia Giulia.

     (Implicitamente abrogata dall'articolo 78, comma 1, della legge regionale 30 settembre 1996 n. 42).

     11) legge regionale 1 luglio 1966, n. 11

     Modificazioni alla legge regionale 21 novembre 1964, n. 3.

     (Implicitamente abrogata dal combinato disposto delle leggi regionali 28 marzo 1968, n. 21 e 28 marzo 1968, n. 22)

     12) legge regionale 11 agosto 1966, n. 21

     Provvedimenti per il rilevamento delle risorse idriche regionali.

     (Implicitamente abrogata dalla legge regionale 16 agosto 1979, n. 42)

     13) legge regionale 10 febbraio 1967, n. 4

     Contingenti numerici provvisori del personale regionale.

     (Implicitamente abrogata dal combinato disposto delle leggi regionali 28 marzo 1968, n. 21 e 28 marzo 1968, n. 22)

     14) legge regionale 6 giugno 1967, n. 10

     Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 1965, n. 33.

     (Implicitamente abrogata dall'articolo 80 della legge regionale 13 luglio 1998, n. 12 a decorrere dal termine ivi previsto)

     15) articoli da 47 a 48 bis della legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22

     Esercizio di funzioni amministrative in materia di opere pubbliche, di urbanistica e di edilizia popolare - Istituzione di uffici ed organi tecnici regionali.

     (Implicitamente abrogati dalla legge regionale 1 settembre 1982, n. 75)

     16) articoli da 50 a 54 della legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22

     Esercizio di funzioni amministrative in materia di opere pubbliche, di urbanistica e di edilizia popolare - Istituzione di uffici ed organi tecnici regionali.

     (Implicitamente abrogati dalla legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46)

     17) legge regionale 29 dicembre 1967, n. 27

     Provvedimenti per incentivare l'edilizia popolare ed economica nella Regione.

     (Implicitamente abrogata dall'articolo 129, primo comma, legge regionale 1 settembre 1982, n. 75)

     18) legge regionale 7 marzo 1968, n. 12

     Ulteriore autorizzazione di spesa per le finalità previste dalla legge regionale 23 gennaio 1967, n. 2, concernente "Interventi d'urgenza per lavori ed opere di competenza dell'Assessorato dell'agricoltura, delle foreste e dell'economia montana".

     (Implicitamente abrogata dalla legge regionale 29 dicembre 1976, n. 69)

     19) legge regionale 15 marzo 1968, n. 17

     Integrazioni alla legge regionale 6 luglio 1966, n. 12, concernente: "Opere di prevenzione e soccorso per calamità naturali".

     (Implicitamente abrogata dalla legge regionale 28 agosto 1982, n. 68)

     20) legge regionale 28 marzo 1968, n. 21

     Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia.

     (Implicitamente abrogata dalla legge regionale 5 agosto 1975, n. 48)

     21) legge regionale 20 dicembre 1968, n. 38

     Modificazioni alla legge regionale 28 marzo 1968, n. 21.

     (Implicitamente abrogata dalla legge regionale 5 agosto 1975, n. 48)

     22) legge regionale 3 giugno 1969, n. 9

     Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 agosto 1966, n. 21, concernente provvedimenti per il rilevamento delle risorse idriche regionali.

     (Implicitamente abrogata dalla legge regionale 16 agosto 1979, n. 42)

     23) legge regionale 30 giugno 1969, n. 10

     Norme d'interpretazione, d'integrazione e di modifica della legge regionale 28 marzo 1968, n. 21, concernente lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

     (Implicitamente abrogata dalla legge regionale 5 agosto 1975, n. 48)

     24) legge regionale 22 luglio 1969, n. 15

     Provvedimenti in materia di edilizia popolare ed economica.

     (Implicitamente abrogata dall'articolo 129, primo comma, legge regionale 1 settembre 1982, n. 75)

     25) legge regionale 28 luglio 1969, n. 22

     Rifinanziamento con modifiche della legge regionale 18 agosto 1966, n. 22, concernente il recupero sociale dei minorati psichici e fisici.

     (Implicitamente abrogata dalla legge regionale 27 dicembre 1986, n. 59) [49]

     26) legge regionale 29 luglio 1969, n. 23

     Disposizioni transitorie relative alla legge regionale 31 dicembre 1965, n. 35, concernente la formazione professionale dei lavoratori nella Regione Friuli-Venezia Giulia.

     (Implicitamente abrogata dalla legge regionale 18 maggio 1978, n. 42)

     27) articoli da 1 a 5 e 11, 12, 15 e 16 legge regionale 14 agosto 1969, n. 29

     Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22 concernente: "Esercizio di funzioni amministrative in materia di opere pubbliche, di urbanistica e di edilizia popolare. - Istituzione di uffici e organi tecnici regionali".

     (Implicitamente abrogati dalla legge regionale 13 aprile 1978, n. 24)

     28) articolo 13 legge regionale 14 agosto 1969, n. 29

     Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22 concernente: "Esercizio di funzioni amministrative in materia di opere pubbliche, di urbanistica e di edilizia popolare. - Istituzione di uffici e organi tecnici regionali".

     (Implicitamente abrogato dalla legge regionale 1 settembre 1982, n. 75)

     29) articoli 14 e 17 legge regionale 14 agosto 1969, n. 29

     Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22 concernente: "Esercizio di funzioni amministrative in materia di opere pubbliche, di urbanistica e di edilizia popolare. - Istituzione di uffici e organi tecnici regionali".

     (Implicitamente abrogati dalla legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46)

     30) legge regionale 10 novembre 1969, n. 36

     Stato giuridico e trattamento economico del personale delle carriere degli Ispettori, dei Sottufficiali e delle Guardie del Corpo forestale regionale.

     (Implicitamente abrogata dalla legge regionale 5 agosto 1975, n. 48)

     31) legge regionale 24 novembre 1969, n. 37

     Ulteriore autorizzazione di spesa e integrazione dei provvedimenti a favore della bachicoltura regionale.

     (Implicitamente abrogata dalla legge regionale 13 luglio 1998, n. 12 a decorrere dal termine ivi previsto) [50]

     32) legge regionale 22 dicembre 1969, n. 41

     Disposizioni di coordinamento ed ulteriori norme di interpretazione e d'integrazione delle leggi regionali in materia di stato giuridico e di Trattamento economico del personale e di ordinamento degli uffici.

     (Implicitamente abrogata dalla legge regionale 5 agosto 1975, n. 48)

     33) legge regionale 26 dicembre 1969, n. 45

     Adeguamento del trattamento economico degli impiegati della Regione al trattamento economico degli impiegati dello Stato.

     (Implicitamente abrogata dalla legge regionale 5 agosto 1975, n. 48)

     34) legge regionale 26 gennaio 1970, n. 4

     Trattamento previdenziale per il personale regionale.

     (Implicitamente abrogata dalla legge regionale 5 agosto 1975, n. 48)

     35) legge regionale 1 giugno 1970, n. 18

     Rifinanziamento ed integrazione della legge regionale 30 settembre 1969, n. 35, concernente contributi per l'allestimento di nuovi stabilimenti industriali in zone montane.

     (Implicitamente abrogata dalla legge regionale 23 luglio 1984, n. 30)

     36) articoli 1 e 2 della legge regionale 8 giugno 1970, n. 22

     Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33, sul fondo di solidarietà regionale per interventi diretti ad agevolare la prevenzione dei danni da grandine, gelo e brina ed a ripristinare l'efficienza produttiva delle aziende colpite da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche e rifinanziamento delle leggi regionali 11 novembre 1965, n. 25, e 23 gennaio 1967, n. 2.

     (Implicitamente abrogati dall'articolo 80 della legge regionale 13 luglio 1998, n. 12 a decorrere dal termine ivi previsto)

     37) legge regionale 23 luglio 1970, n. 26

     Modifiche ed integrazioni della legge regionale 18 luglio 1967, n. 15 concernente "Istituzione dell'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura nella Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia" e della legge regionale 25 novembre 1965, n. 28, concernente "Istituzione del Comitato regionale consultivo dell'agricoltura, delle foreste e dell'economia montana".

     (Implicitamente abrogata dalla legge regionale 11 maggio 1993, n. 18)

     38) legge regionale 10 agosto 1970, n. 35

     Norme d'integrazione e modifica della legge regionale 27 agosto 1965, n. 17, sugli organi e sulle procedure per la programmazione regionale, e della legge regionale 20 agosto 1968, n. 29, sul Comitato regionale economico - sociale.

     (Implicitamente abrogata parzialmente dall'art. 5, primo comma, della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7 e totalmente dall'art. 25 della L.R. n. 7/1981, nel testo modificato dall'art. 17 della legge regionale 5 luglio 1985, n. 27)

     39) legge regionale 23 novembre 1970, n. 40

     Integrazioni alla legge regionale 8 giugno 1970, n. 22, modificative della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33, sul fondo di solidarietà regionale per interventi diretti ad agevolare la prevenzione dei danni da grandine, gelo e brina ed a ripristinare l'efficienza produttiva delle aziende colpite da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche.

     (Implicitamente abrogata dall'articolo 80 della legge regionale 13 luglio 1998, n. 12 a decorrere dal termine ivi previsto)

     40) legge regionale 23 novembre 1970, n. 41

     Interpretazione autentica dell'art. 2 della legge regionale 23 gennaio 1970, n. 3 recante provvedimenti per agevolare la progettazione delle opere pubbliche di sistemazione idraulico - forestale, di bonifica integrale e montana e per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario.

     (Implicitamente abrogata dall'articolo 80 della legge regionale 13 luglio 1998, n. 12 a decorrere dal termine ivi previsto)

     41) legge regionale 27 novembre 1970, n. 43

     Interventi a favore dell'edilizia popolare ed economica e modifiche ed integrazioni della legge regionale 29 dicembre 1967, n. 27.

     (Implicitamente abrogata dall'articolo 129, primo comma, della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75)

     42) legge regionale 20 gennaio 1971, n. 3

     Norme di integrazione e di modifica alla legge regionale 10 novembre 1969, n. 36, concernente lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale del Corpo forestale regionale.

     (Implicitamente abrogata dalla legge regionale 5 agosto 1975, n. 48)

     43) legge regionale 15 aprile 1971, n. 13

     Compensi per lavoro straordinario del personale regionale.

     (Implicitamente abrogata dalla legge regionale 5 agosto 1975, n. 48)

     44) legge regionale 6 maggio 1971, n. 18

     Disposizione di attuazione dell'art. 65 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 21, sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale regionale.

     (Implicitamente abrogata dalla legge regionale 5 agosto 1975, n. 48)

     45) legge regionale 12 agosto 1971, n. 34

     Rifinanziamento e modifiche della legge regionale 26 giugno 1970, n. 24, avente ad oggetto istituzione della Consulta regionale dell'emigrazione e provvidenze a favore dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie.

     (Implicitamente abrogata dalla legge regionale 10 novembre 1976, n. 59)

     46) legge regionale 13 agosto 1971, n. 35

     Disposizione integrativa in materia di ordinamento degli Istituti autonomi per le case popolari.

     (Implicitamente abrogata dall'articolo 14 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75)

     47) legge regionale 29 novembre 1971, n. 54

     Rifinanziamento, con integrazioni e modifiche della legge regionale 14 agosto 1969, n. 28, e della legge regionale 27 novembre 1970, n. 44, aventi ad oggetto provvidenze a favore dei ciechi civili e dei sordomuti nella Regione Friuli-Venezia Giulia.

     (Implicitamente abrogata dalla legge regionale 27 giugno 1975, n. 43)

     48) legge regionale 22 dicembre 1971, n. 58

     Norme sul personale dell'Azienda delle foreste della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia e modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 25 maggio 1966, n. 7.

     (Implicitamente abrogata dalla legge regionale 9 settembre 1996, n. 42)

     49) articolo 9 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 59

     Interventi per la difesa e lo sviluppo del settore forestale.

     (Implicitamente abrogato dall'articolo 80 della legge regionale 13 luglio 1998, n. 12 a decorrere dal termine ivi previsto)

     50) legge regionale 18 luglio 1972, n. 31

     Modifiche della legge regionale 28 luglio 1969, n. 22, e rifinanziamento della legge regionale 18 agosto 1966, n. 22, concernente il recupero sociale dei minorati psichici e fisici.

     (Implicitamente abrogata dalla legge regionale 27 dicembre 1986, n. 59)

     51) legge regionale 1 agosto 1972, n. 33

     Rifinanziamento e modifiche della L.R. 26 giugno 1970, n. 24 "Istituzione della Consulta regionale dell'emigrazione e provvidenze a favore dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie" come modificata ed integrata dalla L.R. 12 agosto 1971, n. 34. Rifinanziamento della L.R. 24 marzo 1971, n. 9 "Interventi integrativi di assistenza sociale a favore di lavoratori in condizioni di bisogno". Rifinanziamento della L.R. 14 agosto 1969, n. 28 e successive modificazioni ed integrazioni "Provvidenze a favore dei ciechi civili e dei sordomuti nella Regione Friuli-Venezia Giulia". Rifinanziamento della L.R. 17 agosto 1971, n. 37 "Provvidenze integrative a favore degli invalidi civili inabili al lavoro della Regione Friuli-Venezia Giulia".

     (Implicitamente abrogata dalla legge regionale 10 novembre 1976, n. 59)

     52) legge regionale 4 agosto 1972, n. 36

     Legge regionale 7 gennaio 1972, n. 3, concernente "Interventi regionali per agevolare la costruzione, l'acquisto e la sistemazione di case e centri diurni di assistenza per anziani, nonché l'assistenza domiciliare a favore di persone anziane indigenti" - Interpretazione autentica dello articolo 4.

     (Implicitamente abrogata dalla legge regionale 15 dicembre 1981, n. 83)

     53) articolo 19 della legge regionale 12 agosto 1972, n. 40

     Provvedimenti nel settore del commercio - Norme di modifica e di integrazione delle leggi regionali 5 giugno 1967, n. 9, 27 novembre 1967, n. 26, e 19 agosto 1969, n. 31.

     (Implicitamente abrogato dall'articolo 22, comma 1, della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3)

     54) legge regionale 17 novembre 1972, n. 47

     Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 19 maggio 1970, n. 15, contenente provvidenze a favore delle Associazioni donatori volontari di sangue della Regione.

     (Implicitamente abrogata dalla legge regionale 6 novembre 1981, n. 74)

     55) legge regionale 23 novembre 1972, n. 52

     Modifiche ed integrazioni della legge regionale 24 agosto 1971, n. 41

- Provvidenze a favore dei lavoratori agricoli e dei pescatori marittimi in

caso di malattia e di infortunio.

     (Implicitamente abrogata dalla legge regionale 27 giugno 1975, n. 43)

     56) legge regionale 1 dicembre 1972, n. 57

     Rifinanziamento, modifiche ed integrazioni della legge regionale 29 dicembre 1967, n. 27, in materia di edilizia popolare ed economica.

     (Implicitamente abrogata dall'articolo 129, primo comma, della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75)

     57) legge regionale 27 dicembre 1972, n. 60

     Ulteriore finanziamento e disposizione integrativa della legge regionale 30 dicembre 1967, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni.

     (Implicitamente abrogata dall'articolo 80, comma 1, della legge regionale 13 luglio 1998, n. 12 a decorrere dal termine ivi previsto)

     58) legge regionale 15 gennaio 1973, n. 2

     Modificazioni e rifinanziamento della legge regionale 16 dicembre 1970, n. 45, sulla pesca marittima.

     (Implicitamente abrogata dall'articolo 23, comma 1, della legge regionale 13 giugno 1988, n. 46)

     59) legge regionale 22 gennaio 1973, n. 8

     Modificazioni del I comma dell'art. 9 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 58, concernente "Norme sul personale dell'Azienda delle foreste della Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia e modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 25 maggio 1966, n. 7".

     (Implicitamente abrogata dall'articolo 78, comma 1, della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42)

     60) legge regionale 19 febbraio 1973, n. 11

     Provvidenze in favore dei ciechi civili e dei sordomuti nella Regione Friuli-Venezia Giulia. Modifiche alla legge regionale 14 agosto 1969, n. 28, integrata dalla legge regionale 27 novembre 1970, n. 44, e rifinanziata con integrazioni e modifiche dalla legge regionale 29 novembre 1971, n. 54.

     (Implicitamente abrogata dall'articolo 39 della legge regionale 27 giugno 1975, n. 43)

     61) legge regionale 2 marzo 1973, n. 16

     Rifinanziamento della legge regionale 7 gennaio 1972, n. 3, concernente "Interventi regionali per agevolare la costruzione, l'acquisto e la sistemazione di case e di centri diurni d'assistenza per anziani, nonché l'assistenza domiciliare a favore di persone anziane indigenti".

     (Implicitamente abrogata dall'articolo 10, primo comma, della legge regionale 15 dicembre 1981, n. 83)

     62) legge regionale 6 marzo 1973, n. 18

     Provvedimenti in materia di edilizia residenziale e norme di applicazione della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

     (Implicitamente abrogata dall'articolo 129, primo comma, della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75)

     63) legge regionale 9 marzo 1973, n. 19

     Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 25 marzo 1971, n. 10, "Interventi regionali per la estensione dell'assistenza farmaceutica a favore dei pensionati appartenenti alle categorie dei coltivatori diretti, degli esercenti attività commerciali e degli artigiani, nonché a favore dei rispettivi familiari conviventi ed a carico".

     (Implicitamente abrogata dall'articolo 39, primo comma, della legge regionale 27 giugno 1975, n. 43)

     64) legge regionale 4 maggio 1973, n. 34

     Rifinanziamento con integrazione e modifiche della legge regionale 26 agosto 1966, n. 24, per l'incremento del patrimonio turistico ricettivo e delle opere complementari all'attività turistica mediante la concessione di contributi in conto interessi.

     (Implicitamente abrogata dall'articolo 28, primo comma, della legge regionale 13 maggio 1985, n. 20)

     65) legge regionale 5 novembre 1973, n. 51

     Ulteriore autorizzazione di spesa per la concessione delle provvidenze in favore degli invalidi civili, previste dalla legge regionale 17 agosto 1971, n. 37 e successive modificazioni ed integrazioni.

     (Implicitamente abrogata dall'articolo 39, primo comma, della legge regionale 27 giugno 1975, n. 43)

     66) legge regionale 17 gennaio 1974, n. 2

     Ulteriore autorizzazione di spesa per la concessione di contributi previsti dalla legge regionale 18 agosto 1966, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni concernenti il "Recupero sociale dei minorati psichici e fisici".

     (Implicitamente abrogata dall'articolo 26, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 1986, n. 59)

     67) legge regionale 15 marzo 1974, n. 6

     Rifinanziamento della legge regionale 20 ottobre 1967, n. 23: "Provvedimenti per la formazione di una carta tecnica del territorio regionale".

     (Implicitamente abrogata dall'articolo 17, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 1991, n. 63)

     68) legge regionale 1 aprile 1974, n. 10

     Ulteriore finanziamento della legge regionale 7 gennaio 1972, n. 3, concernente: "Interventi regionali per agevolare la costruzione, l'acquisto e la sistemazione di case e di centri diurni di assistenza per anziani, nonché l'assistenza domiciliare a favore di persone anziane indigenti", rifinanziata dalla legge regionale 2 marzo 1973, n. 16.

     (Implicitamente abrogata dall'articolo 10, primo comma, della legge regionale 15 dicembre 1981, n. 83)

     69) legge regionale 13 maggio 1974, n. 19

     Modifiche, integrazioni ed ulteriore finanziamento della legge regionale 16 novembre 1972, n. 46 "Sussidi a favore dei nefropatici".

     (Implicitamente abrogata dall'articolo 17, primo comma, della legge regionale 20 maggio 1986, n. 21)

     70) legge regionale 24 giugno 1974, n. 27

     Ulteriore autorizzazione di spesa per la concessione di contributi previsti dalla legge regionale 18 agosto 1966, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni "Recupero sociale dei minorati psichici e fisici".

     (Implicitamente abrogata dall'articolo 26, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 59)

     71) legge regionale 16 agosto 1974, n. 43

     Concessione di un assegno straordinario al personale regionale.

     (Implicitamente abrogata dall'articolo 121, sesto comma, della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48)

     72) legge regionale 11 settembre 1974, n. 48

     Disciplina regionale in materia di edilizia abitativa.

     (Implicitamente abrogata dall'articolo 129, primo comma, legge regionale 1 settembre 1982, n. 75)

     73) legge regionale 30 dicembre 1974, n. 51

     Proroga dei termini di cui all'art. 1 della legge regionale 16 agosto 1974, n. 43, concernente: "Concessione di un assegno straordinario al personale regionale" e all'art. 13 della legge regionale 30 novembre 1972, n. 56, concernente: "Ordinamento degli Uffici per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di impianto e tenuta dei libri fondiari".

     (Implicitamente abrogata dall'articolo 121, sesto comma, della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48)

     74) articolo 1 della legge regionale 21 gennaio 1975, n. 8

     Rifinanziamento, con modifiche, della L.R. 12.12.1972, n. 58 - Rifinanziamento della L.R. 18.5.1973, n. 47 - Rifinanziamento della L.R. 7.3.1968, n. 11 come modificata con L.R. 3.8.1971, n. 32. Contributi per l'assistenza materno-infantile. Rifinanziamento, con modifiche e integrazioni, della L.R. 31.12.1965, n. 36. Modifiche alla L.R. 10.8.1966, n. 19, modificata ed integrata con L.R. 28.7.1969, n. 20.

     (Implicitamente abrogato dall'articolo 24, ottavo comma della legge regionale 23 giugno 1980, n. 14)

     75) legge regionale 25 febbraio 1975, n. 10

     Ulteriori modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 aprile 1968, n. 23, in materia urbanistica.

     (Implicitamente abrogata dall'articolo 141, comma 2, lettera b) della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52)

     76) legge regionale 22 maggio 1975, n. 26

     Norme per l'assegnazione e la revoca, nonché per la determinazione e la revisione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

     (Implicitamente abrogata dall'articolo 129, primo comma, della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75)

     77) legge regionale 11 giugno 1975, n. 29

     Interventi per la valorizzazione delle risorse marine e integrazioni della legge regionale 16 dicembre 1970, n. 45 e successive modificazioni.

     (Implicitamente abrogata dall'articolo 23, comma 1, della legge regionale 13 giugno 1988, n. 46)

     78) legge regionale 16 giugno 1975, n. 33

     Rifinanziamento della legge regionale 20 ottobre 1967, n. 23: "Provvedimenti per la formazione di una carta tecnica del territorio regionale".

     (Implicitamente abrogata dall'articolo 17, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 1991, n. 63)

     79) articoli da 15 a 21 della legge regionale 19 giugno 1975, n. 38

     Rifinanziamento, con modifiche, della legge regionale 7 marzo 1968, n. 11, modificata dalla legge regionale 3 agosto 1971, n. 32 e dalla legge regionale 26 gennaio 1973, n. 9 - Rifinanziamento della legge regionale 15 novembre 1966, n. 30 - Rifinanziamento, con modifiche, della legge regionale 10 agosto 1966, n. 19 e successive modificazioni - Rifinanziamento della legge regionale 16 novembre 1972, n. 46, modificata ed integrata con la legge regionale 13 maggio 1974, n. 19 - Integrazione della legge regionale 28 dicembre 1971, n. 66 - Rifinanziamento, con modifiche, della legge regionale 3 agosto 1971, n. 30 (articolo 1, lettere b) e c)) - Rifinanziamento, con modifiche, della legge regionale 18 agosto 1966, n. 22, e successive modificazioni - Rifinanziamento, con modifiche, della legge regionale 19 maggio 1970, n. 15, e successive modificazioni - Modifica del Capo VII della legge regionale 24 dicembre 1969, n. 44, (concernenti l'assistenza psichiatrica, i centri per le malattie sociali, il pronto soccorso sanitario stradale, i nefropatici, le termiti, i minorati fisici e psichici, i donatori volontari di sangue e l'Istituto regionale di medicina fisica per riabilitazione).

     (Implicitamente abrogati dagli articoli 14, della legge regionale 6 novembre 1981, n. 74 e dall'articolo 26 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 59)

     80) legge regionale 21 giugno 1975, n. 40

     Rifinanziamento e modifica della legge regionale 27 aprile 1972, n. 24, concernente: "Provvedimenti per favorire lo sviluppo della cooperazione e sovvenzioni a favore delle Associazioni professionali dei coltivatori diretti".

     (Implicitamente abrogata dall'articolo 31, primo comma, della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79)

     81) legge regionale 27 giugno 1975, n. 44

     Modifiche e rifinanziamento della legge regionale 26 giugno 1970, n. 24, e successive modificazioni ed integrazioni: "Istituzione della consulta regionale dell'emigrazione e provvidenze a favore dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie".

     (Implicitamente abrogata dall'articolo 25, primo comma, della legge regionale 10 novembre 1976, n. 59)

     82) legge regionale 27 giugno 1975, n. 46

     Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 settembre 1974, n. 48, concernente "Disciplina regionale in materia di edilizia abitativa".

     (Implicitamente abrogata da articolo 129, primo comma, della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75)

     83) articoli da 1 a 36 della legge regionale 4 settembre 1975, n. 65

     Istituzione del Fondo regionale per interventi nel settore dell'edilizia residenziale; Piano straordinario d'interventi finanziari per l'esecuzione dei piani per l'edilizia economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modifiche e integrazioni. Ulteriore finanziamento della legge regionale 27 giugno 1975, n. 45, concernente "Interventi straordinari per la realizzazione ed il completamento di opere pubbliche di competenza degli Enti locali nei settori igienico-sanitario, dell'edilizia scolastica, assistenziale e per le calamità naturali".

     (Implicitamente abrogati dall'articolo 129 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75).

     84) legge regionale 11 novembre 1975, n. 67

     Interventi regionali per la progettazione di opere e infrastrutture nel settore del trasporto ferroviario.

     (Implicitamente abrogata dall'articolo 8, primo comma, della legge regionale del 10 marzo 1979, n. 9)

     85) legge regionale 15 marzo 1976, n. 3

     Integrazione alla legge regionale 4 maggio 1973, n. 40, concernente: "Trattamento assistenziale, previdenziale e di quiescenza del personale dell'ERSA".

     (Implicitamente abrogata dall'articolo 8 della legge regionale 23 aprile 1980, n. 21)

     86) legge regionale 29 aprile 1976, n. 12

     Norme finanziarie e di contabilità regionale.

     (Implicitamente abrogata dall'articolo 30, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10)

     87) legge regionale 13 maggio 1976, n. 16

     Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 dicembre 1965, n. 30 e alla legge regionale 6 luglio 1966, n. 12, concernenti interventi in materia di calamità naturali. Rifinanziamento della legge regionale 6 luglio 1966, n. 12.

     (Implicitamente abrogata dall'articolo 11, primo comma, della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68)

     88) legge regionale 5 luglio 1976, n. 29

     Modifiche e integrazioni delle leggi regionali 11.9.1974, n. 48 e 27.6.1975, n. 46 per agevolare gli interventi degli IACP nel settore dell'edilizia abitativa pubblica.

     (Implicitamente abrogata dall'articolo 129, primo comma, della legge regionale 1 settembre 1982 n. 75)

     89) legge regionale 16 agosto 1976, n. 41

     Modifiche, integrazioni e rifinanziamento di disposizioni legislative in materia di edilizia abitativa.

     (Implicitamente abrogata dall'articolo 129, primo comma, della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75)

     90) legge regionale 20 agosto 1976, n. 44

     Modifica ed ulteriore finanziamento della legge regionale 20 ottobre 1967, n. 23 "Provvedimenti per la formazione di una Carta tecnica del territorio regionale".

     (Implicitamente abrogata dall'articolo 17, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 1991, n. 63)

     91) legge regionale 21 agosto 1976, n. 45

     Provvidenze per la progettazione di infrastrutture viarie di preminente interesse regionale.

     (Implicitamente abrogata dall'articolo 8, primo comma, della legge regionale 10 marzo 1979, n. 9)

     92) legge regionale 30 agosto 1976, n. 47

     Ulteriore rifinanziamento con modifiche della legge regionale 7 gennaio 1972, n. 3 (Titolo I concernente interventi regionali per agevolare la costruzione, l'acquisto e la sistemazione di case e di centri diurni di assistenza per anziani).

     (Implicitamente abrogata dall'articolo 10, primo comma, della legge regionale 15 dicembre 1981, n. 83)

     93) legge regionale 21 dicembre 1976, n. 67

     Modalità di accertamento del reddito dei beneficiari di contributi regionali nel settore dell'edilizia abitativa.

     (Implicitamente abrogata dall'articolo 129, primo comma, della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75)

     94) legge regionale 8 marzo 1977, n. 13

     Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48, concernente "Disciplina regionale in materia di edilizia abitativa".

     (Implicitamente abrogata dall'articolo 129, primo comma, della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75)

     95) legge regionale 25 luglio 1977, n. 40

     Integrazione e rifinanziamenti dell'articolo 4 della legge regionale 27 maggio 1970, n. 16 relativo a studi per la tutela del patrimonio idrico.

     (Implicitamente abrogata dall'articolo 8, primo comma, della legge regionale 16 agosto 1979, n. 42)

     96) legge regionale 26 agosto 1977, n. 55

     Modifiche ed ulteriori finanziamenti in materia di edilizia abitativa.

     (Implicitamente abrogata dall'articolo 129, primo comma, della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75)

     97) legge regionale 16 gennaio 1978, n. 2

     Ulteriore modificazione alla legge regionale 26 agosto 1966, n. 24, concernente contributi sugli interessi dei mutui contratti per l'incremento dell'industria alberghiera e delle opere complementari all'attività turistica.

     (Implicitamente abrogata dall'articolo 28, primo comma, della legge regionale 13 maggio 1985, n. 20)

     98) legge regionale 23 gennaio 1978, n. 5

     Ulteriori modificazioni alla legge regionale 9 settembre 1964, n. 2, già modificata dalle leggi regionali 5 giugno 1967, n. 8, e 5 novembre 1973, n. 54.

     (Implicitamente abrogata dall'articolo 1, primo comma, della legge regionale 23 aprile 1981, n. 21)

     99) legge regionale 3 marzo 1978, n. 12

     Norme interpretative e modificative della legge regionale 22 maggio 1975, n. 26, concernente l'edilizia residenziale pubblica.

     (Implicitamente abrogata dall'articolo 129, primo comma, della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75)

     100) legge regionale 3 marzo 1978, n. 15

     Autorizzazione all'Amministrazione regionale per l'acquisto delle azioni della "Società Immobiliare Triestina S.p.A." proprietaria dell'albergo Regina di Trieste e destinazione del patrimonio sociale a finalità di pubblico interesse.

     (Implicitamente abrogata dall'articolo 5, primo comma, della legge regionale 13 luglio 1981, n. 44)

     101) legge regionale 6 aprile 1978, n. 20

     Rifinanziamento della legge regionale 20 ottobre 1967, n. 23, come modificata dalla legge regionale 20 agosto 1976, n. 44 (Provvedimenti per la formazione di una carta tecnica del territorio regionale).

     (Implicitamente abrogata dall'articolo 17, primo comma, della legge regionale 27 dicembre 1991, n. 63)

     102) legge regionale 29 aprile 1978, n. 32

     Rifinanziamento della legge regionale 27 aprile 1972, n. 24 e successive modificazioni, concernente "Provvedimenti per favorire lo sviluppo della cooperazione e sovvenzioni a favore delle associazioni professionali dei coltivatori diretti", nonché modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 gennaio 1968, n. 4, concernente "Provvedimenti a favore della cooperazione e vigilanza sulle cooperative".

     (Implicitamente abrogata dall'articolo 31, primo comma, della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79)

     103) legge regionale 5 giugno 1978, n. 52

     Modifiche ed integrazioni della legge regionale 16 dicembre 1970, n. 45 e successive modificazioni, concernente interventi a favore della pesca marittima.

     (Implicitamente abrogata dall'articolo 23, comma 1, della legge regionale 24 luglio 1988, n. 46)

     104) legge regionale 5 giugno 1978, n. 54

     Norme modificative ed integrative della legge regionale 3 agosto 1977, n. 48, riguardante le funzioni regionali di controllo e di amministrazione attiva nei confronti degli enti locali.

     (Implicitamente abrogata dall'articolo 84, comma 1, della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49)

     105) legge regionale 16 giugno 1978, n. 67

     Modifiche, integrazioni e rifinanziamento di norme in materia di edilizia abitativa.

     (Implicitamente abrogata dall'articolo 129, primo comma, della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75)

     106) legge regionale 18 dicembre 1978, n. 86

     Modifiche della legge regionale 13 aprile 1978, n. 24, e interpretazione autentica dell'articolo 3.

     (Implicitamente abrogata dall'articolo 51, primo comma, della legge regionale 24 luglio 1982, n. 45)

     107) legge regionale 8 giugno 1979, n. 30

     Finanziamento della legge regionale 20 gennaio 1977, n. 6 recante "Interventi regionali per la costruzione, estensione e miglioramento della rete di distribuzione del gas metano".

     (Implicitamente abrogata dall'articolo 7, primo comma, della legge regionale 2 settembre 1981, n. 63)

     108) legge regionale 20 agosto 1979, n. 44

     Modificazioni delle leggi regionali - operanti nel settore del turismo

- 26 agosto 1966, n. 24 e 5 giugno 1978, n. 53, e rifinanziamento della

legge regionale 26 agosto 1966, n. 24 e successive modificazioni.

     (Implicitamente abrogata dall'articolo 28, primo comma, della legge regionale 13 maggio 1985, n. 20)

     109) legge regionale 27 agosto 1979, n. 49

     Ulteriori modificazioni alla legge regionale 9 settembre 1964, n. 2 già modificata dalle leggi regionali 5 giugno 1967, n. 8, 5 novembre 1973, n. 54 e 23 gennaio 1978, n. 5.

     (Implicitamente abrogata dall'articolo 1, primo comma, della legge regionale 23 aprile 1981, n. 21)

     110) legge regionale 31 agosto 1979, n. 54

     Ulteriore finanziamento dell'articolo 39 della legge regionale 6 settembre 1974, n. 47 e successive modificazioni "Disciplina dei trasporti nel Friuli-Venezia Giulia e provvidenze regionali per l'incremento dei servizi relativi".

     (Implicitamente abrogata dall'articolo 72, primo comma, della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41)

     111) legge regionale 14 dicembre 1979, n. 73

     Abrogazione dell'articolo 19 della legge regionale 16 giugno 1978, n. 67 concernente norme in materia di edilizia abitativa.

     (Implicitamente abrogata dall'articolo 129, primo comma, della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75)

     112) legge regionale 14 dicembre 1979, n. 74

     Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 aprile 1976, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, concernente norme finanziarie e di contabilità regionale.

     (Implicitamente abrogata dall'articolo 30, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10)

     113) legge regionale 24 dicembre 1979, n. 76

     Interventi regionali in favore degli sfrattati.

     (Implicitamente abrogata dall'articolo 129, primo comma, della legge regionale 1 settembre 1982 n. 75)

     114) articoli da 1 a 6 e 8 della legge regionale 13 giugno 1980, n. 12

     Modificazioni all'Ordinamento dell'Amministrazione regionale.

     (Implicitamente abrogati dalla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7)

     115) legge regionale 24 giugno 1980, n. 20

     Modifiche ed integrazioni della legge regionale 6 settembre 1974, n. 47 e contributi straordinari alle aziende concessionarie di servizi pubblici di linea extraurbana in relazione ai maggiori oneri derivanti dalla applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro degli autoferrotranvieri.

     (Implicitamente abrogata dall'articolo 11 della legge regionale 15 gennaio 1982, n. 8)

     116) legge regionale 6 settembre 1980, n. 49

     Interventi nel settore dell'edilizia abitativa.

     (Implicitamente abrogata da articolo 129, primo comma, legge regionale 1 settembre 1982, n. 75)

     117) legge regionale 15 dicembre 1980, n. 68

     Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 aprile 1976, n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente norme finanziarie di contabilità regionale.

     (Implicitamente abrogata dal combinato disposto degli articoli 8 e 30, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10)

     118) legge regionale 25 febbraio 1981, n. 13

     Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 agosto 1980, n. 34, concernente la riforma dell'organizzazione turistica regionale.

     (Implicitamente abrogata dall'articolo 36, comma 1, della legge regionale 18 marzo 1991, n. 10)

     119) legge regionale 7 maggio 1981, n. 24

     Integrazione dei contributi concessi ai sensi dell'articolo 38 della legge 5 agosto 1978, n. 457, per il completamento di iniziative nel settore dell'edilizia convenzionata - agevolata.

     (Implicitamente abrogata dall'articolo 129, primo comma, della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75)

     120) legge regionale 2 settembre 1981, n. 58

     Ulteriori concessioni di fideiussioni regionali sui mutui e sulle anticipazioni che verranno assunti da Enti teatrali del Friuli-Venezia Giulia.

     (Implicitamente abrogata dal combinato disposto degli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge regionale 31 agosto 1982, n. 74)

     121) legge regionale 25 febbraio 1983, n. 19

     Applicabilità della legge regionale 26 agosto 1966, n. 24, e successive modifiche, a favore dei complessi ricettivi complementari (norma di interpretazione autentica).

     (Implicitamente abrogata dall'articolo 28, primo comma, della legge regionale 13 maggio 1985, n. 20)

     122) legge regionale 27 maggio 1983, n. 38

     Modifiche ed integrazioni agli articoli 7 e 8 della legge regionale 25 maggio 1966, n. 7, relativi al Consiglio di Amministrazione dell'Azienda delle foreste della Regione Friuli-Venezia Giulia.

     (Implicitamente abrogata dall'articolo 78, comma 1, della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42)

     123) legge regionale 20 giugno 1983, n. 66

     Interventi in materia di opere portuali e marittime di competenza regionale e di navigazione interna.

     (Implicitamente abrogata dall'articolo 37, comma 1, della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22)

     124) legge regionale 29 dicembre 1983, n. 87

     Modificazione degli articoli 1 e 2 della legge regionale 26 agosto 1966, n. 24, e successive modifiche, concernente contributi sugli interessi dei mutui contratti per l'incremento dell'industria alberghiera.

     (Implicitamente abrogata dall'articolo 28, primo comma, della legge regionale 13 maggio 1985, n. 20)

     125) legge regionale 3 aprile 1985, n. 15

     Norme modificative ed integrative del procedimento elettorale nelle elezioni provinciali e comunali.

     (Implicitamente abrogata dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 57)

     126) articolo 3 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46

     Disciplina regionale delle opere pubbliche e di interesse pubblico.

     (Implicitamente abrogato dall'articolo 8 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31)

     127) legge regionale 1 dicembre 1986, n. 50

     Modificazioni alla legge regionale 7 agosto 1985, n. 32 concernente "Interventi regionali di politica attiva del lavoro".

     (Implicitamente abrogata dall'articolo 86, comma 1, della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1)

     128) legge regionale 29 agosto 1987, n. 26

     Modificazioni alla legge regionale 8 gennaio 1987, n. 1, relativa alle indennità di carica e di presenza attribuibili al Presidente, al vicepresidente ed ai componenti il Comitato di gestione delle Unità sanitarie locali, nonché modifica alla legge regionale 5 aprile 1985, n. 17, relativa all'esercizio del controllo e della vigilanza sulle Unità sanitarie locali.

     (Implicitamente abrogata dall'articolo 21, comma 1, della legge regionale 11 novembre 1996, n. 46)

     129) legge regionale 20 giugno 1988, n. 56

     Modifica delle norme in materia dei controlli sull'Azienda delle foreste della Regione Friuli-Venezia Giulia.

     (Implicitamente abrogata dall'articolo 78, primo comma, della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42).

 

 


[1] Articolo modificato dall’art. 111 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 29 e così sostituito dall'art. 4 della L.R. 30 luglio 2009, n. 13.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 5 della L.R. 30 luglio 2009, n. 13.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 6 della L.R. 30 luglio 2009, n. 13.

[4] Comma abrogato dall'art. 37 della L.R. 20 ottobre 2017, n. 34.

[5] Articolo così sostituito dall'art. 7 della L.R. 30 luglio 2009, n. 13.

[6] Articolo così sostituito dall'art. 8 della L.R. 30 luglio 2009, n. 13.

[7] Comma così sostituito dall'art. 26 della L.R. 21 ottobre 2010, n. 17.

[8] Articolo così sostituito dall'art. 9 della L.R. 30 luglio 2009, n. 13.

[9] Comma già modificato dall'art. 26 della L.R. 21 ottobre 2010, n. 17, dall'art. 10 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 22 e così ulteriormente modificato dall'art. 5 della L.R. 1 aprile 2011, n. 4.

[10] Comma già modificato dall'art. 26 della L.R. 21 ottobre 2010, n. 17, dall'art. 10 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 22 e così ulteriormente modificato dall'art. 5 della L.R. 1 aprile 2011, n. 4.

[11] Articolo così sostituito dall'art. 10 della L.R. 30 luglio 2009, n. 13.

[12] Comma così modificato dall'art. 11 della L.R. 30 luglio 2009, n. 13.

[13] Articolo così sostituito dall'art. 12 della L.R. 30 luglio 2009, n. 13.

[14] Comma così modificato dall'art. 13 della L.R. 30 luglio 2009, n. 13.

[15] Lettera così modificata dall'art. 13 della L.R. 30 luglio 2009, n. 13.

[16] Lettera abrogata dall'art. 13 della L.R. 30 luglio 2009, n. 13.

[17] Lettera così sostituita dall'art. 13 della L.R. 30 luglio 2009, n. 13.

[18] Lettera così modificata dall'art. 13 della L.R. 30 luglio 2009, n. 13.

[19] Lettera così sostituita dall'art. 13 della L.R. 30 luglio 2009, n. 13.

[20] Lettera così modificata dall'art. 13 della L.R. 30 luglio 2009, n. 13.

[21] Articolo modificato dall’art. 35 della L.R. 4 giugno 2004, n. 18 e così sostituito dall'art. 14 della L.R. 30 luglio 2009, n. 13.

[22] Comma così modificato dall'art. 26 della L.R. 21 ottobre 2010, n. 17.

[23] Articolo così sostituito dall'art. 16 della L.R. 30 luglio 2009, n. 13.

[24] Comma così modificato dall'art. 12 della L.R. 25 settembre 2015, n. 21.

[25] Articolo inserito dall'art. 27 della L.R. 29 aprile 2019, n. 6.

[26] Lettera così sostituita dall'art. 18 della L.R. 8 luglio 2019, n. 9.

[27] Articolo inserito dall'art. 27 della L.R. 29 aprile 2019, n. 6.

[28] Comma così modificato dall'art. 18 della L.R. 8 luglio 2019, n. 9.

[29] Articolo così sostituito dall'art. 17 della L.R. 30 luglio 2009, n. 13.

[30] Articolo così sostituito dall'art. 18 della L.R. 30 luglio 2009, n. 13.

[31] Rubrica così sostituita dall'art. 19 della L.R. 30 luglio 2009, n. 13.

[32] Comma inserito dall'art. 19 della L.R. 30 luglio 2009, n. 13.

[33] Comma così sostituito dall'art. 19 della L.R. 30 luglio 2009, n. 13.

[34] Periodo soppresso dall'art. 20 della L.R. 30 luglio 2009, n. 13.

[35] Sostituisce l'art. 10 della L.R. 7 settembre 1990, n. 43.

[36] Sostituisce il comma 1, art. 12 della L.R. 7 settembre 1990, n. 43.

[37] Modifica il comma 1, art. 13 della L.R. 7 settembre 1990, n. 43.

[38] Modifica la lettera a), comma 3, art. 13 della L.R. 7 settembre 1990, n. 43.

[39] Aggiunge i commi 2 bis e 2 ter all'art. 15 della L.R. 7 settembre 1990, n. 43.

[40] Sostituisce il comma 1, art. 16 della L.R. 7 settembre 1990, n. 43.

[41] Modifica l'art. 17 della L.R. 7 settembre 1990, n. 43.

[42] Modifica il comma 1 e sostituisce il comma 2, art. 19 della L.R. 7 settembre 1990, n. 43.

[43] Sostituisce l'art. 22 della L.R. 7 settembre 1990, n. 43.

[44] Inserisce il comma 2 bis all'art. 28 della L.R. 7 settembre 1990, n. 43.

[45] Articolo abrogato dall'art. 254 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26. Inserisce il capo V bis (artt. 32 bis - 32 septies) nella L.R. 31 ottobre 1986, n. 46.

[46] Articolo abrogato dall'art. 21 della L.R. 30 luglio 2009, n. 13.

[47] Sostituisce i commi 3 e 6 ed inserisce i commi 2 bis e 5 bis nell'art. 22 della L.R. 20 marzo 2000, n. 7.

[48] Allegato abrogato dall'art. 21 della L.R. 30 luglio 2009, n. 13.

[49] Punto così rettificato con avviso pubblicato nel B.U. 26 settembre 2001, n. 39.

[50] Punto così rettificato con avviso pubblicato nel B.U. 26 settembre 2001, n. 39.