Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.4 assistenza sociale |
Data: | 11/12/2003 |
Numero: | 19 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità). |
Art. 2. (Inserimento nell’ambito della rete degli interventi di integrazione sociale). |
Art. 3. (Autonomia delle aziende). |
Art. 4. (Statuti e regolamenti). |
Art. 5. (Organi). |
Art. 6. (Funzioni degli organi). |
Art. 7. (Incompatibilità). |
Art. 8. (Direttore generale). |
Art. 8 bis. (Pubblicazione degli atti) |
Art. 9. (Principi in materia di contabilità e patrimonio). |
Art. 10. (Regolamento di contabilità). |
Art. 11. (Verifiche amministrative e contabili e forme di controllo). |
Art. 12. (Personale). |
Art. 13. (Soppressione e liquidazione delle aziende). |
Art. 14. (Costituzione di nuove aziende). |
Art. 14 bis. (Fusione di aziende) |
Art. 14 ter. Organismo indipendente di valutazione |
Art. 15. (Requisiti per la trasformazione in aziende). |
Art. 16. (Modalità per la trasformazione in aziende). |
Art. 17. (Istituzioni che svolgono attività indiretta in campo socio-assistenziale mediante destinazione delle rendite derivanti dall’amministrazione). |
Art. 18. (Fusione di istituzioni). |
Art. 19. (Requisiti per la trasformazione delle istituzioni in persone giuridiche di diritto privato). |
Art. 20. (Revisione statutaria). |
Art. 21. (Patrimonio). |
Art. 22. (Altre tipologie di istituzioni). |
Art. 23. (Disposizioni comuni). |
Art. 24. (Poteri sostitutivi). |
Art. 25. (Abrogazione). |
§ 5.4.134 – L.R. 11 dicembre 2003, n. 19.
Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nella Regione Friuli Venezia Giulia.
(B.U. 17 dicembre 2003, n. 51).
Capo I
Disposizioni generali
Art. 1. (Finalità).
1. La presente legge disciplina i procedimenti per la trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, già disciplinate dalla
Art. 2. (Inserimento nell’ambito della rete degli interventi di integrazione sociale).
1. Le istituzioni, che operano prevalentemente nel campo socio-assistenziale e socio-sanitario anche mediante il finanziamento di attività e interventi sociali realizzati da altri enti con le rendite derivanti dalla gestione del loro patrimonio, sono inserite nel sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui all’articolo 22 della
2. Le istituzioni operanti nel campo socio-assistenziale e socio-sanitario collaborano alla programmazione e gestione dei servizi sociali e socio-sanitari nel relativo ambito territoriale e partecipano alla sua definizione e attuazione.
3. Le istituzioni oggetto della presente legge concorrono alla definizione e attuazione dei “piani di zona” previsti dall’articolo 19 della
4. La Giunta regionale garantisce e disciplina le modalità di concertazione e cooperazione dei diversi livelli istituzionali con le istituzioni e, in sede di programmazione dei servizi sociali e socio-sanitari, allo scopo di determinare la pianificazione territoriale e di stabilire gli interventi prioritari, definisce:
a) le modalità di partecipazione delle istituzioni e delle loro associazioni o rappresentanze alle iniziative di programmazione e gestione dei servizi;
b) l’apporto delle istituzioni al sistema integrato di servizi sociali e socio-sanitari;
c) le risorse regionali eventualmente disponibili per potenziare gli interventi e le iniziative delle istituzioni nell’ambito della rete dei servizi.
Capo II
Aziende pubbliche di servizi alla persona
Art. 3. (Autonomia delle aziende). [1]
1. Le aziende pubbliche di servizi alla persona, di seguito denominate aziende, non hanno fini di lucro, hanno personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia statutaria, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica e operano con criteri imprenditoriali. Esse informano la propria attività di gestione a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l’equilibrio delle spese e delle entrate, comprendendo in queste i trasferimenti.
2. Nell’ambito della loro autonomia le aziende possono porre in essere tutti gli atti e i negozi, anche di diritto privato, funzionali al perseguimento dei propri scopi istituzionali e all’assolvimento degli impegni assunti in sede di programmazione regionale.
3. In particolare, le aziende possono realizzare fra di esse, nonché con enti locali e altri enti pubblici e privati, le forme di collaborazione previste dalla legislazione statale e regionale in materia di ordinamento degli enti locali, anche allo scopo di associare uno o più servizi dalle stesse gestiti. Le aziende possono, altresì, partecipare o costituire società, nonché istituire fondazioni di diritto privato al fine di svolgere attività strumentali al conseguimento dei fini istituzionali, nonché di provvedere alla gestione e alla manutenzione del proprio patrimonio. L’eventuale affidamento della gestione patrimoniale a soggetti esterni avviene in base a criteri comparativi di scelta rispondenti all’esclusivo interesse delle aziende.
4. Lo statuto disciplina i limiti nei quali le aziende possono estendere la loro attività anche in ambiti territoriali diversi da quello regionale o infraregionale di appartenenza.
Art. 4. (Statuti e regolamenti).
1. Gli statuti delle aziende sono informati ai principi di distinzione dei poteri di indirizzo e programmazione dai poteri di gestione. Gli statuti disciplinano le modalità e i criteri di elezione o di nomina degli organi di amministrazione e di direzione, la loro durata, nonché i relativi poteri e modalità di funzionamento.
2. Gli statuti prevedono i requisiti necessari per ricoprire le cariche di presidente e consigliere di amministrazione e stabiliscono le eventuali ulteriori incompatibilità rispetto a quelle stabilite dalla presente legge.
3. Gli organi degli enti locali e gli altri soggetti che nominano i componenti del consiglio di amministrazione esprimono all’azienda il proprio parere sulle deliberazioni recanti proposte di statuto e di sue modificazioni, entro sessanta giorni dalla richiesta; decorso tale termine il parere si intende espresso favorevolmente. Le proposte di statuto o di sue modificazioni sono inoltrate alla Regione con i pareri espressi dagli enti locali e dagli altri soggetti. Qualora le proposte di statuto o di sue modificazioni non conseguano il parere favorevole degli enti locali e degli altri soggetti, l’Assessore regionale per le autonomie locali promuove una concertazione fra le amministrazioni interessate. Il procedimento per l’approvazione dello statuto o delle sue modificazioni è concluso, previa verifica della sua conformità alla legge, con decreto dell’Assessore regionale per le autonomie locali entro centoventi giorni dal suo avvio.
4. I regolamenti di organizzazione delle aziende individuano l’articolazione della struttura organizzativa. Le aziende adottano altresì i regolamenti volti a disciplinare la propria attività, fra i quali i regolamenti di contabilità e dei contratti.
Art. 5. (Organi).
1. Sono organi amministrativi delle aziende:
a) il consiglio di amministrazione;
b) il presidente, componente del consiglio di amministrazione.
2. I componenti degli organi di amministrazione restano in carica per non più di due mandati consecutivi, purché ciascuno abbia avuto durata non inferiore a due anni, salvo che lo statuto disponga diversamente. In ogni caso un amministratore, qualora designato o nominato da un ente pubblico, non può conservare la carica per più di tre mandati. La durata di ciascun mandato non può essere superiore a cinque anni [2].
1 bis. I consigli di amministrazione i cui membri percepiscono indennità o gettoni di presenza sono formati da un numero massimo di cinque componenti [3].
2 bis. Qualora i soggetti competenti alla nomina o elezione dei componenti del consiglio di amministrazione non vi provvedano entro il termine di venti giorni dopo la scadenza, l’Assessore regionale competente assegna ad essi un ulteriore termine non superiore a venti giorni, decorso il quale vi provvede d’ufficio [4].
2 ter. Il consiglio di amministrazione svolge le funzioni di cui all'articolo 6 sino alla scadenza del termine di durata previsto dallo statuto, entro la quale deve essere nominato il nuovo organo amministrativo [5].
2 quater. Qualora non sia nominato il nuovo consiglio di amministrazione entro il termine di cui al comma 2 ter, il consiglio di amministrazione venuto a scadenza è prorogato, per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza di cui al comma 2 ter [6].
2 quinquies. Nel periodo di proroga di cui al comma 2 quater, il consiglio di amministrazione può adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità [7].
2 sexies. Gli atti non rientranti fra quelli indicati nel comma 2 quinquies, adottati nel periodo di proroga di cui al comma 2 quater, sono nulli [8].
2 septies. Per quanto non previsto dal presente articolo si applica la disciplina contenuta nel
3. Gli amministratori si astengono dal prendere parte alla discussione e alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado.
4. Le aziende possono assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all’espletamento del loro mandato.
5. Gli statuti delle aziende prevedono:
a) [un revisore contabile, anche in forma associata, iscritto al registro dei revisori contabili e la cui durata in carica, non rinnovabile, non può essere superiore a cinque anni] [10];
b) l’eventuale gratuità della carica di amministratore;
c) che gli enti locali e gli altri soggetti che provvedono alla nomina degli amministratori dell’azienda abbiano il potere di revocarli nei casi previsti dai rispettivi ordinamenti.
6. Gli statuti delle aziende definiscono i criteri e le modalità di determinazione delle indennità e dei gettoni di presenza spettanti agli amministratori, tenendo conto dei rispettivi equilibri di bilancio. È fatta salva la facoltà degli amministratori di rinunciare in tutto o in parte all’indennità o al gettone di presenza [11].
6 bis. La misura dei compensi eventualmente previsti per i componenti dei consigli di amministrazione delle aziende che percepiscono, da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 3, della
Art. 6. (Funzioni degli organi).
1. Gli organi delle aziende esercitano le funzioni di indirizzo, definendo gli obiettivi e i programmi di attività e di sviluppo e verificano la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
2. Il consiglio di amministrazione esercita le funzioni attribuite dallo statuto e, comunque, provvede allo svolgimento dei seguenti adempimenti:
a) nomina del direttore;
b) definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l’azione amministrativa e per la gestione;
c) individuazione e assegnazione al direttore delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare al fine del raggiungimento delle finalità perseguite;
d) approvazione dei bilanci;
e) verifica dell’azione amministrativa e della gestione, nonché dei relativi risultati e adozione dei provvedimenti conseguenti;
f) approvazione delle modifiche statutarie e dei regolamenti interni;
g) individuazione di forme di collaborazione con altri enti, anche con la costituzione o la partecipazione a società o fondazioni;
g bis) adotta il piano di rientro disciplinato dal regolamento di contabilità previsto dall'articolo 9, comma 1 bis [13];
g ter) stabilisce il compenso per l'organo di revisione economico-finanziaria di cui all'articolo 9, comma 10 bis, entro i limiti previsti con deliberazione della Giunta regionale [14].
2 bis. In caso di urgenza, le deliberazioni del consiglio di amministrazione possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza dei componenti [15].
3. Il presidente è l’organo responsabile delle attività programmatorie e di indirizzo dell’azienda, ha la rappresentanza legale dell’azienda, convoca e presiede il consiglio di amministrazione, esercita la superiore vigilanza sul buon andamento dell’ente, vigila sull’esecuzione delle deliberazioni adottate dal consiglio. Esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti.
3 bis. Il presidente ha facoltà di adottare in via d'urgenza le deliberazioni inerenti alle variazioni di bilancio e quelle relative agli adempimenti di cui al comma 2, lettera c) [16].
3 ter. Gli atti adottati in via d'urgenza sono sottoposti alla successiva ratifica da parte del consiglio di amministrazione, nella seduta immediatamente successiva, da tenersi entro sessanta giorni, a pena di decadenza e comunque entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine [17].
3 quater. In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dal presidente, il consiglio di amministrazione è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata [18].
4. Il vicepresidente, ove previsto dallo statuto ed eletto tra i membri del consiglio di amministrazione, sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché, in caso di vacanza della carica, sino alla nomina del nuovo presidente.
5. Le aziende dotate di una ricettività non superiore a sessanta posti, al fine di operare un contenimento della spesa, possono adottare, qualora consentito dallo statuto, disposizioni regolamentari organizzative, in deroga ai principi richiamati dall’articolo 4, attribuendo al presidente ovvero al consiglio di amministrazione il potere di emanare atti di natura gestionale.
5 bis. Per dare attuazione al principio di cui all'articolo 3, comma 1, l'organo di revisione collabora, in particolare, con gli organi amministrativi delle aziende nell'attività di programmazione e controllo economico-finanziario per individuare e prevenire situazioni di criticità. L'organo di revisione redige un documento di sintesi degli indici di bilancio, attestanti la regolarità contabile e la stabilità economica e finanziaria, da allegare alla relazione sulla proposta di deliberazione di approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione, al fine di evidenziare la situazione economico-finanziaria dell'azienda [19].
Art. 7. (Incompatibilità).
1. La carica di amministratore di un’azienda è incompatibile con la carica di:
a) amministratore di comune, Comunità montana o provincia dove insiste l’azienda [20];
b) direttore generale, amministrativo e sanitario dell’azienda sanitaria locale ove insiste l’azienda;
c) dirigente dei servizi socio-assistenziali di comune o provincia ove insiste l’azienda.
2. Non può essere nominato amministratore di un’azienda:
a) l’amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza di impresa che fornisca servizi all’azienda;
b) il dipendente dell’azienda ovvero il prestatore d’opera nei confronti dell’azienda;
c) colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile o amministrativo, con l’azienda;
d) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o dipendente dell’azienda, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l’azienda e non ha ancora estinto il debito;
e) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile verso l’azienda, è stato legalmente messo in mora;
f) colui che si trova in una delle condizioni previste dagli articoli 58 e 59 del
3. Qualora ricorrano le condizioni previste dai commi 1 e 2, il consiglio di amministrazione, su istanza anche di un solo componente o su segnalazione del soggetto che ha effettuato la designazione o nomina dell’amministratore, ne fa contestazione all’amministratore interessato, il quale presenta le sue controdeduzioni nei successivi quindici giorni e dispone l’eventuale decadenza nei quindici giorni successivi.
Art. 8. (Direttore generale).
1. La gestione dell’azienda e la sua attività amministrativa sono affidate, anche in forma congiunta da più aziende associate o convenzionate, ad un direttore generale nominato, sulla base dei criteri definiti dallo statuto, dal consiglio di amministrazione, anche al di fuori della dotazione organica, con atto motivato. Il direttore generale deve essere scelto fra persone aventi specifica e documentata esperienza professionale e tecnica, nonché approfondita conoscenza della gestione di enti o aziende socio-assistenziali o socio-sanitarie. Può essere incaricato della direzione dell’azienda, purché si tratti di ente dotato di una ricettività non superiore a sessanta posti, anche un dipendente dell’azienda stessa non appartenente alla qualifica dirigenziale, purché dotato della necessaria esperienza professionale e tecnica. E’ fatta salva la possibilità che l’ordinamento della singola azienda preveda ulteriori figure dirigenziali, in relazione a specifici ambiti di attività.
2. Il rapporto di lavoro del direttore generale è regolato da un contratto di diritto privato di durata determinata e comunque non superiore a quella del consiglio di amministrazione che lo ha nominato, salvo quanto previsto dal comma 1 per gli enti con ricettività non superiore a sessanta posti. Il direttore generale mantiene le sue funzioni fino alla nomina del nuovo direttore e comunque non oltre quarantacinque giorni dall'insediamento del nuovo consiglio di amministrazione [21].
3. Il direttore generale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell’azienda in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti.
4. Il direttore generale è responsabile del raggiungimento degli obiettivi programmati dal consiglio di amministrazione e della realizzazione dei programmi e progetti attuativi e del loro risultato, nonché della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell’azienda, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale dal punto di vista organizzativo, di direzione, di coordinamento, di controllo, di rapporti sindacali e di istruttoria dei procedimenti disciplinari.
5. Il consiglio di amministrazione, anche servendosi degli strumenti di valutazione di cui all’articolo 11, adotta nei confronti del direttore generale i provvedimenti conseguenti al risultato negativo della gestione e dell’attività amministrativa posta in essere e al mancato raggiungimento degli obiettivi. In caso di reiterata inosservanza delle direttive impartite o qualora durante la gestione si verifichi il rischio di un risultato negativo, il consiglio di amministrazione può recedere dal contratto di lavoro, secondo le disposizioni del codice civile e dei contratti collettivi.
Art. 8 bis. (Pubblicazione degli atti) [22]
1. Le aziende destinano appositi spazi per la pubblicazione degli atti in modo da assicurare la massima accessibilità e pubblicità.
2. Le deliberazioni delle aziende sono pubblicate nel sito web istituzionale, entro sette giorni dalla data di adozione per quindici giorni consecutivi, decorsi i quali divengono esecutive.
3. Le aziende disciplinano le forme di pubblicità degli atti diversi dalle deliberazioni del consiglio di amministrazione.
Art. 9. (Principi in materia di contabilità e patrimonio).
1. Le aziende adottano la contabilità economico patrimoniale [23].
1-bis. Al fine della trasformazione prevista dall'articolo 12, comma 1, della
1-ter. [Al fine della trasformazione prevista dall'articolo 12, comma 1, della
2. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con quanto previsto dal comma 1 [26].
3. [Il bilancio osserva i principi di unità, annualità, universalità, integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità] [27].
4. [I risultati di gestione sono dimostrati nel rendiconto, deliberato dall’organo consiliare entro il 30 giugno dell’anno successivo e composto da:
a) conto del bilancio;
b) conto del patrimonio;
c) relazione morale dell’organo deliberante] [28].
5. [I regolamenti di contabilità delle aziende possono prevedere l’adozione di contabilità economica: in tal caso il rendiconto è integrato con il conto economico] [29].
6. [Con regolamento adottato con decreto del Presidente della Regione, sentite le associazioni di categoria delle aziende, sono stabiliti requisiti minimi di uniformità dei documenti contabili delle aziende] [30].
6 bis. [Lo statuto delle aziende può prevedere, in alternativa all'applicazione dei commi da 1 a 6, l'adozione della sola contabilità economica] [31].
7. Il patrimonio dell’azienda è costituito da tutti i beni mobili e immobili ad essa appartenenti, nonché da tutti i beni comunque acquisiti nell’esercizio della propria attività o a seguito di atti di liberalità.
8. Le aziende, nella gestione del patrimonio, si ispirano ai seguenti principi:
a) conservazione, per quanto possibile, della dotazione originaria, con particolare riguardo ai beni che abbiano valore storico monumentale;
b) indisponibilità di quei beni che le aziende stesse destinano ad un pubblico servizio;
c) rispetto del vincolo di destinazione indicato dal fondatore.
9. Qualora l’attività d’esercizio si chiuda con un risultato negativo, le aziende adottano le misure necessarie a ripianarlo entro l’esercizio successivo. A tale fine, le aziende utilizzano tutte le entrate disponibili in bilancio; qualora tali mezzi non fossero sufficienti, le aziende possono ricorrere alla vendita di patrimonio disponibile.
10. I regolamenti dei contratti possono prevedere procedure semplificate per la conclusione dei contratti per l’acquisizione di forniture di beni e servizi di valore inferiore a quello previsto dalla normativa comunitaria.
10 bis. Le aziende nominano l'organo monocratico di revisione economico-finanziaria d'intesa con la Regione. Possono essere nominati revisori dei conti presso le aziende coloro che sono in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
a) iscrizione da almeno dieci anni nel registro dei revisori legali o all'Ordine;
b) aver svolto almeno due incarichi di revisore dei conti presso enti locali e/o aziende pubbliche di servizi alla persona e/o aziende sanitarie, ciascuno per la durata di tre anni [32].
10 ter. [Con regolamento regionale sono modulate, in relazione alla tipologia e alle caratteristiche dimensionali delle aziende, le corrispondenze delle diverse fasce e sottofasce in cui è articolato l'elenco regionale dei revisori dei conti degli enti locali] [33].
10 quater. L'organo di revisione vigila sulla regolarità contabile e sulla stabilità economica e finanziaria delle aziende. In caso di riscontro negativo di una o più condizioni gestionali significative, segnala le criticità riscontrate al rappresentante legale dell'azienda e agli enti locali titolati alla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione, indicando anche le misure da adottare per il rientro nei valori di stabilità. In caso di inerzia dell'azienda o dell'ente locale nell'adozione delle misure di cui al precedente periodo, decorsi novanta giorni dalla segnalazione, il revisore provvede a comunicare le proprie valutazioni alla struttura regionale competente della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità, cooperazione sociale e terzo settore [34].
Art. 10. (Regolamento di contabilità).
1. Con il regolamento di contabilità le aziende recepiscono i principi e norme contabili, adottando modalità organizzative corrispondenti alle caratteristiche di ciascuna delle aziende stesse, assicurando la conoscenza consolidata dei risultati globali della gestione [35].
2. Il regolamento di contabilità, in armonia con le disposizioni della presente legge, del regolamento di cui all’articolo 9, comma 6, e dello statuto di ciascuna azienda, stabilisce:
a) le norme relative alle specifiche competenze dei soggetti dell’amministrazione preposti alla programmazione, adozione e attuazione dei provvedimenti di gestione, ove non previste nello statuto;
b) le forme di controllo interno, ivi compreso quello di gestione, se previsto dallo statuto;
c) l’eventuale istituzione di un servizio di economato per la gestione delle spese di ufficio di non rilevante ammontare;
d) i poteri del revisore contabile [36].
2 bis. Il regolamento di cui al comma 2 è adottato dal consiglio di amministrazione delle aziende, previo parere della Direzione centrale competente in materia di aziende pubbliche di servizi alla persona [37].
3. Fino all’entrata in vigore delle disposizioni contenute nel regolamento di contabilità trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di contabilità previste dall’ordinamento degli enti locali, ovvero, nel caso di istituzioni trasformate in aziende, le disposizioni già applicate dall’istituzione.
Art. 11. (Verifiche amministrative e contabili e forme di controllo).
1. Le aziende, nell’ambito della propria autonomia statutaria, si dotano di strumenti di controllo interno di regolarità amministrativa e contabile, in conformità ai principi contenuti nel
2. I controlli sulla qualità delle prestazioni socio-assistenziali e socio-sanitarie sono disciplinati nell’ambito della normativa sulla programmazione dei servizi sociali e socio-sanitari, in forme concordate con le associazioni rappresentative delle aziende, miranti a non aggravare i relativi procedimenti amministrativi.
3. La Regione ove accerti nell'esercizio dell'attività di vigilanza gravi e reiterate violazioni dell'ordinamento giuridico, gravi irregolarità nella gestione amministrativa, patrimoniale, economica, contabile e finanziaria, nonché l'irregolare costituzione ovvero l'impossibilità di funzionamento degli organi di amministrazione delle aziende, nomina un Commissario che curi la provvisoria amministrazione per un periodo da due a dodici mesi eventualmente prorogabile [38].
3-bis. Il commissariamento di cui al comma 3 è disposto anche in caso di inerzia dell'organo di revisione [39].
3-ter. Il regolamento di contabilità previsto dall'articolo 9, comma 1-bis, individua gli indicatori patrimoniali, economici, contabili e finanziari da cui sia evincibile la situazione di grave irregolarità valevoli anche nelle more del passaggio alla contabilità economico patrimoniale e indipendentemente dal modello di contabilità attualmente adottato [40].
3-quater. Il commissariamento viene disposto con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente [41].
Art. 12. (Personale).
1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti delle aziende pertiene ai contratti collettivi dei comparti pubblici ritenuti più consoni, quali il contratto collettivo nazionale degli enti locali o il contratto collettivo del comparto della sanità pubblica, individuati dal consiglio di amministrazione. Detto rapporto è disciplinato con modalità e tipologie, anche inerenti a forme di flessibilità, tali da assicurare il raggiungimento delle finalità proprie delle aziende medesime. Trovano applicazione, in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge, le norme generali contenute nel
2. Le assunzioni del personale sono effettuate nel rispetto dei principi generali in materia di accesso al pubblico impiego [43].
3. Lo statuto dell’azienda garantisce l’applicazione al personale dei contratti collettivi di lavoro.
Art. 13. (Soppressione e liquidazione delle aziende).
1. Le aziende che abbiano dichiarato di trovarsi in condizioni economiche di grave dissesto sono liquidate e dichiarate estinte, sulla base dei principi desumibili dalla
2. In tali casi, l’Assessore regionale per le autonomie locali nomina un commissario liquidatore per accertare la cessazione dell’attività e per la devoluzione del patrimonio, che eventualmente residui dalle operazioni di liquidazione, ad altra azienda operante nello stesso ambito territoriale di programmazione delle attività sociali e socio-sanitarie, con precedenza per le aziende che risultino già convenzionate o associate, per la gestione di uno o più servizi, con l’azienda in stato di liquidazione ed estinzione ovvero, in mancanza, ai comuni territorialmente competenti.
Art. 14. (Costituzione di nuove aziende).
1. I comuni possono costituire, anche in forma associata con altri enti locali e con soggetti privati, nuove aziende, disciplinate dal presente capo, che abbiano la finalità di erogare servizi socio-assistenziali e socio-sanitari purché dispongano di un patrimonio di valore non inferiore ad un milione di euro.
2. La partecipazione di eventuali soggetti privati è limitata a conferimenti di valore non superiore a un terzo del patrimonio e a una presenza di propri rappresentanti nel consiglio di amministrazione non superiore a un terzo dei componenti dell’organo.
2 bis. Le fondazioni aventi personalità giuridica di diritto privato possono trasformarsi in aziende di servizi pubblici alla persona qualora dispongano dei requisiti stabiliti dall'articolo 15 e adottino uno statuto conforme a quanto previsto dalla presente legge, ove sia stabilito che almeno due terzi dei componenti del consiglio di amministrazione siano nominati da enti pubblici. Al personale in servizio, trova applicazione il contratto collettivo individuato dal consiglio di amministrazione secondo quanto previsto dall'articolo 12 [44].
Art. 14 bis. (Fusione di aziende) [45]
1. In caso di fusione di più aziende, lo statuto dell'azienda che da essa deriva prevede il rispetto delle finalità istituzionali disciplinate dagli originari statuti e tavole di fondazione anche per quanto riguarda le categorie dei soggetti destinatari dei servizi e degli interventi, nonchè dell'ambito territoriale di riferimento.
2. Lo statuto dell'azienda derivante dalla fusione prevede che una parte degli amministratori sia nominata dagli enti locali sui quali l'azienda insiste.
Art. 14 ter. Organismo indipendente di valutazione [46]
1. Le aziende applicano la disciplina prevista dal
2. Le aziende costituiscono l'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) in forma monocratica o collegiale. La costituzione dell'OIV in forma collegiale può avvenire anche in forma associata da parte di due o più aziende di servizi pubblici alla persona.
3. Le aziende possono costituire l'OIV anche mediante convenzione con le aziende sanitarie previste dalla
4. La Direzione centrale competente in materia di aziende pubbliche di servizi alla persona fornisce le indicazioni di indirizzo per addivenire alla costituzione degli OIV in attuazione dei principi di efficienza, economicità ed efficacia.
Capo III
Trasformazione delle istituzioni in aziende
Art. 15. (Requisiti per la trasformazione in aziende).
1. Le istituzioni che svolgono direttamente attività di erogazione di servizi socio-assistenziali e socio-sanitari possono trasformarsi in aziende adeguando i propri statuti alle previsioni del presente capo, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La trasformazione delle istituzioni in aziende è subordinata al possesso, alla data di entrata in vigore della presente legge, dei seguenti requisiti:
a) valore del patrimonio netto, risultante dal rendiconto di gestione, non inferiore a un milione di euro;
b) valore delle entrate effettive ordinarie, risultante dal rendiconto di gestione, non inferiore a cinquecentomila euro;
c) diretto esercizio di attività nel campo sociale negli ultimi due anni;
d) sussistenza della possibilità di conseguire le finalità previste nelle tavole di fondazione e nello statuto.
3. Si prescinde dai requisiti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, qualora le istituzioni siano state costituite da meno di sette anni o, se costituite precedentemente, dimostrino di avere avviato l’attività nel campo sociale entro il termine previsto per la trasformazione in aziende. Si prescinde altresì dal requisito di cui alla lettera b) del comma 2 nella circostanza in cui l’istituzione abbia per esclusivo fine statutario la concessione in locazione di abitazioni a famiglie o persone indigenti.
4. Nel caso in cui l’entità del patrimonio o il volume del bilancio siano insufficienti per la realizzazione delle finalità e dei servizi previsti dallo statuto o nel caso di verificata inattività nel campo sociale da almeno due anni, le istituzioni possono comunicare alla Regione, nel termine di quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano operativo di risanamento realizzabile anche mediante convenzionamento per la costituzione di servizi comuni, associazione o fusione con altre istituzioni, tale da consentire la ripresa dell’attività nel campo sociale e il mantenimento della personalità giuridica di diritto pubblico. In tal caso, l’Assessore regionale per le autonomie locali, ove nell’ulteriore termine previsto nel piano operativo, comunque non superiore a dodici mesi, il piano stesso non abbia avuto attuazione, promuove, qualora non sussista la possibilità di attuazione del piano entro un ulteriore termine, lo scioglimento delle istituzioni prevedendo la destinazione del patrimonio nel rispetto delle tavole di fondazione o, in mancanza di disposizioni specifiche, prioritariamente in favore di altre istituzioni del territorio aventi finalità identiche o analoghe, disponendo la fusione d’ufficio, ovvero in favore dei comuni territorialmente competenti.
5. Nel caso in cui risultino esaurite o non siano più conseguibili le finalità previste nelle tavole di fondazione o negli statuti, le istituzioni, ove dispongano di risorse adeguate alla gestione di attività e servizi in misura tale da giustificare il mantenimento della personalità giuridica di diritto pubblico, nel termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono deliberare la modifica delle finalità statutarie in altre finalità il più possibile simili a quelle previste nelle tavole di fondazione, eventualmente prevedendo anche la fusione con altre istituzioni del territorio e presentando alla Regione il relativo piano. Ove nell’ulteriore termine di centottanta giorni il piano non abbia avuto attuazione, l’Assessore regionale per le autonomie locali promuove lo scioglimento delle istituzioni, provvedendo a destinarne il patrimonio con le modalità di cui al comma 4.
Art. 16. (Modalità per la trasformazione in aziende).
1. La trasformazione delle istituzioni in aziende è attuata mediante adozione di una deliberazione che dia atto del possesso dei requisiti prescritti e approvi lo statuto dell’azienda. Lo statuto è approvato, secondo la procedura prevista dall’articolo 4, comma 3, previa verifica della sua conformità alla legge, con decreto dell’Assessore regionale per le autonomie locali.
Art. 17. (Istituzioni che svolgono attività indiretta in campo socio-assistenziale mediante destinazione delle rendite derivanti dall’amministrazione).
1. Le istituzioni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, svolgono indirettamente attività socio-assistenziale mediante l’erogazione ad enti e organismi pubblici e privati operanti nel settore, delle rendite derivanti dall’attività di amministrazione del proprio patrimonio e delle liberalità ricevute a tal fine e hanno natura originariamente pubblica, possono, qualora gli statuti e le tavole di fondazione prevedano anche l’erogazione diretta di servizi e qualora le loro dimensioni consentano il mantenimento della personalità giuridica di diritto pubblico, trasformarsi in aziende. Ove gli organi di governo deliberino la trasformazione, nel termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tali istituzioni adeguano gli statuti alle disposizioni del presente capo e attivano interventi e servizi sociali coerenti con le loro finalità.
2. Le istituzioni di cui al comma 1, qualsiasi sia la loro originaria natura, qualora non sussistano le condizioni di cui all’articolo 15, comma 2, si trasformano in fondazioni di diritto privato. A tali fondazioni si applicano le disposizioni di cui al capo IV.
Art. 18. (Fusione di istituzioni).
1. In caso di fusione di più istituzioni, lo statuto dell’azienda che da essa deriva prevede il rispetto delle finalità istituzionali disciplinate dagli originari statuti e tavole di fondazione anche per quanto riguarda le categorie dei soggetti destinatari dei servizi e degli interventi, nonché dell’ambito territoriale di riferimento.
2. Lo statuto dell’azienda derivante dalla fusione prevede che una parte degli amministratori sia nominata dagli enti locali sui quali l’azienda insiste.
Capo IV
Trasformazione delle istituzioni in persone giuridiche di diritto privato
Art. 19. (Requisiti per la trasformazione delle istituzioni in persone giuridiche di diritto privato).
1. Le istituzioni che, pur in possesso dei requisiti di cui all’articolo 15, comma 2, non provvedono alla loro trasformazione in aziende, nonché le istituzioni comunque prive dei medesimi requisiti, si trasformano in associazioni o fondazioni di diritto privato, disciplinate dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo, nel termine di quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, purché ricorrano alternativamente le seguenti circostanze:
a) la costituzione dell’ente sia avvenuta per iniziativa volontaria dei soci ovvero di promotori in maggioranza privati e le disposizioni statutarie prevedano l’esistenza di un organo espressione esclusiva degli associati, e riservino ai soci l’elezione di almeno un quinto dei componenti dell’organo collegiale deliberante;
b) l’atto costitutivo o le tavole di fondazione siano espressione della volontà di soggetti privati e il patrimonio sia costituito prevalentemente da beni risultanti dalla dotazione originaria o dagli incrementi e trasformazioni della stessa ovvero da beni conseguiti in forza dello svolgimento dell’attività istituzionale;
c) l’attività istituzionale persegua indirizzi religiosi o comunque inquadri l’istituzione nell’ambito di una più generale finalità religiosa e le disposizioni statutarie prevedano la presenza nel consiglio di amministrazione di appartenenti ad istituti religiosi o di rappresentanti di attività o di associazioni religiose ovvero prevedano la collaborazione di personale religioso come modo qualificante di gestione del servizio.
2. In ogni caso, la trasformazione in soggetti giuridici privati è subordinata alla condizione che le nuove disposizioni statutarie attribuiscano a soggetti privati un ruolo nel governo e nell’amministrazione dell’ente, nel senso che essi provvedano alla elezione di almeno un quinto dei componenti dell’organo collegiale deliberante.
3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, l’Assessore regionale per le autonomie locali, previa diffida ad adempiere, nomina un commissario che provvede alla trasformazione.
4. Le associazioni e fondazioni di cui al comma 1 sono persone giuridiche di diritto privato senza fine di lucro, dotate di piena autonomia statutaria e gestionale e perseguono scopi di utilità sociale, utilizzando tutte le modalità consentite dalla loro natura giuridica.
5. Il procedimento per l’acquisizione della personalità giuridica di diritto privato, concessa con decreto del Presidente della Regione, è effettuato secondo le modalità e nel rispetto delle ulteriori condizioni previste dalla normativa in materia vigente nella Regione Friuli Venezia Giulia.
6. La Regione esercita il controllo e la vigilanza ai sensi degli articoli 25 e 27 del codice civile.
7. Ai sensi del comma 2 dell’articolo 4 del
Art. 20. (Revisione statutaria).
1. La trasformazione in persone giuridiche di diritto privato, nel rispetto delle tavole di fondazione e delle volontà dei fondatori, avviene mediante deliberazione assunta dall’organo competente, nella forma di atto pubblico contenente lo statuto, che può disciplinare anche:
a) le modalità di impiego delle risorse anche a finalità di conservazione, valorizzazione e implementazione del patrimonio;
b) la possibilità del mantenimento della nomina pubblica dei componenti degli organi di amministrazione già prevista dagli statuti, esclusa comunque ogni rappresentanza;
c) la possibilità, per le fondazioni, che il consiglio di amministrazione che deve comunque comprendere le persone indicate nelle originarie tavole di fondazione in ragione di loro particolari qualità, possa essere integrato da componenti designati da enti pubblici e privati che aderiscano alla fondazione con il conferimento di rilevanti risorse patrimoniali o finanziarie;
d) la possibilità, per le associazioni, di mantenere tra gli amministratori le persone indicate nelle originarie tavole di fondazione in ragione di loro particolari qualità, a condizione che la maggioranza degli amministratori sia nominata dall’assemblea dei soci, in ossequio al principio di democraticità.
2. Nello statuto sono altresì indicati i beni immobili e i beni di valore storico e artistico destinati dagli statuti e dalle tavole di fondazione alla realizzazione dei fini istituzionali e sono individuate maggioranze qualificate per l’adozione delle deliberazioni concernenti la dismissione di tali beni contestualmente al reinvestimento dei proventi nell’acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle medesime finalità, con esclusione di qualsiasi diminuzione del valore patrimoniale da essi rappresentato, rapportato ad attualità.
3. Lo statuto può prevedere che la gestione del patrimonio sia attuata con modalità organizzative interne idonee ad assicurare la sua separazione dalle altre attività dell’ente.
4. La revisione dello statuto finalizzata alla trasformazione in persona giuridica di diritto privato può prevedere, qualora ne sussistano i requisiti previsti dalla normativa che regola la materia, l’assunzione della natura di organizzazione non lucrativa di utilità sociale.
Art. 21. (Patrimonio).
1. Il patrimonio delle persone giuridiche di diritto privato di cui al presente capo è costituito dal patrimonio esistente all’atto della trasformazione e dalle successive implementazioni. Le istituzioni, all’atto della trasformazione, provvedono alla redazione dell’inventario, assicurando che sia conferita distinta evidenziazione ai beni espressamente destinati dagli statuti e dalle tavole di fondazione alla realizzazione degli scopi istituzionali.
2. I beni di cui all’articolo 20, comma 2, restano destinati alle finalità stabilite dalle tavole di fondazione e dalle volontà dei fondatori, fatto salvo ogni altro onere o vincolo gravante sugli stessi ai sensi delle vigenti disposizioni e fatte salve le ipotesi di dismissione previste dall’articolo 20, comma 2.
3. Gli atti di dismissione, di vendita o di costituzione di diritti reali su beni delle persone giuridiche private originariamente destinati dagli statuti e dalle tavole di fondazione delle istituzioni alla realizzazione delle finalità istituzionali sono inviati all’Amministrazione regionale, che, ove ritenga la deliberazione in contrasto con l’atto costitutivo o lo statuto, la invia al pubblico ministero per l’esercizio dell’azione di cui all’articolo 23 del codice civile.
Art. 22. (Altre tipologie di istituzioni).
1. Alle istituzioni che operano prevalentemente nel settore scolastico si applicano le disposizioni contenute nel presente capo.
2. Gli enti già equiparati alle istituzioni dall’articolo 91 della legge 6972/1890, vale a dire i conservatori che non abbiano scopi educativi della gioventù, gli ospizi dei pellegrini, i ritiri, eremi e istituti consimili non aventi scopo civile o sociale, le confraternite, confraterie, congreghe, congregazioni e altri consimili istituti, deliberano la propria trasformazione in enti con personalità giuridica di diritto privato senza sottostare ad alcuna verifica di requisiti, salvo quanto previsto dal codice civile.
Capo V
Disposizioni finali e transitorie
Art. 23. (Disposizioni comuni).
1. Le istituzioni riordinate in aziende o in persone giuridiche di diritto privato, a norma della presente legge, conservano i diritti e gli obblighi anteriori al riordino. Esse subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi delle istituzioni, di cui alla legge 6972/1890, dalle quali derivano.
2. L’attuazione del riordino non costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro con il personale dipendente che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia in corso un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il personale dipendente conserva i diritti derivanti dall’anzianità complessiva maturata all’atto del riordino. Eventuali contratti di lavoro a termine sono mantenuti fino alla scadenza.
3. Alle istituzioni trasformate in persone giuridiche private, che siano organizzazioni non lucrative di utilità sociale, si applica l’esenzione dall’applicazione dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui all’articolo 2 bis della
4. Trova applicazione da parte delle aziende, nonché, fino alla loro trasformazione, da parte delle istituzioni, la normativa regionale volta alla ridefinizione e semplificazione dei procedimenti amministrativi degli enti locali in materia di personale, di appalti di opere pubbliche e per l’acquisizione di beni e servizi.
5. Gli statuti delle aziende, fondazioni e associazioni disciplinate dalla presente legge possono prevedere la presenza, negli organi di amministrazione, di componenti designati dalle associazioni di categoria che perseguono analogo fine istituzionale.
6. I procedimenti di depubblicizzazione delle istituzioni in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono conclusi nel rispetto della normativa previgente.
Art. 24. (Poteri sostitutivi).
1. Le istituzioni che non dispongano dei requisiti per la trasformazione in aziende o in persone giuridiche di diritto privato, ivi comprese le istituzioni che operano prevalentemente nel settore scolastico, entro il termine di quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppresse con decreto dell’Assessore regionale per le autonomie locali, con cui si provvederà a destinare il patrimonio secondo le modalità di cui all’articolo 15, comma 4.
Art. 25. (Abrogazione).
1. L’articolo 11 della
[1] Per un'interpretazione autentica del presente articolo, vedi l'art. 22 della
[2] Comma così modificato dall’art. 16 della
[3] Comma inserito dall'art. 178 della
[4] Comma inserito dall’art. 16 della
[5] Comma inserito dall'art. 8 della
[6] Comma inserito dall'art. 8 della
[7] Comma inserito dall'art. 8 della
[8] Comma inserito dall'art. 8 della
[9] Comma inserito dall'art. 8 della
[10] Lettera abrogata dall'art. 4 della
[11] Comma così sostituito dall’art. 16 della
[12] Comma aggiunto dall'art. 178 della
[13] Lettera aggiunta dall'art. 8 della
[14] Lettera aggiunta dall'art. 8 della
[15] Comma inserito dall'art. 178 della
[16] Comma inserito dall'art. 178 della
[17] Comma inserito dall'art. 178 della
[18] Comma inserito dall'art. 178 della
[19] Comma aggiunto dall'art. 4 della
[20] Lettera già modificata dall’art. 2 della
[21] Comma così sostituito dall'art. 178 della
[22] Articolo inserito dall'art. 178 della
[23] Comma così sostituito, da ultimo, dall'art. 8 della
[24] Comma inserito dall'art. 166 della
[25] Comma inserito dall'art. 166 della
[26] Comma così sostituito dall'art. 10 della
[27] Comma abrogato dall'art. 10 della
[28] Comma abrogato dall'art. 10 della
[29] Comma abrogato dall'art. 10 della
[30] Comma abrogato dall'art. 10 della
[31] Comma aggiunto dall'art. 11 della
[32] Comma aggiunto dall'art. 4 della
[33] Comma aggiunto dall'art. 4 della
[34] Comma aggiunto dall'art. 4 della
[35] Comma così modificato dall'art. 4 della
[36] Lettera così modificata dall'art. 4 della
[37] Comma inserito dall'art. 8 della
[38] Comma così sostituito dall'art. 167 della
[39] Comma aggiunto dall'art. 167 della
[40] Comma aggiunto dall'art. 167 della
[41] Comma aggiunto dall'art. 167 della
[42] Comma sostituito dall’art. 17 della
[43] Comma così sostituito dall’art. 17 della
[44] Comma aggiunto dall'art. 178 della
[45] Articolo inserito dall'art. 178 della
[46] Articolo inserito dall'art. 168 della