Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 4.9 traffici, porti ed attività emporiali |
Data: | 20/08/2007 |
Numero: | 23 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità e principi generali) |
Art. 2. (Decorrenza dell'esercizio delle funzioni) |
Art. 3. (Potere sostitutivo) |
Art. 3 bis. (Sistema regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità e della logistica) |
Art. 3 ter. (Sistema regionale delle infrastrutture di trasporto) |
Art. 3 quater. (Sistema regionale della mobilità di persone) |
Art. 3 quinquies. (Sistema regionale della mobilità delle merci e della logistica) |
Art. 4. (Finalità) |
Art. 5. (Definizioni) |
Art. 6. (Integrazione modale e tariffaria) |
Art. 7. (Qualità dei servizi) |
Art. 8. (Sistema del trasporto pubblico) |
Art. 9. (Funzioni della Regione) |
Art. 10. (Funzioni delle Province) |
Art. 11. (Delega alle Province) |
Art. 12. (Funzioni dei Comuni) |
Art. 13. (Piano regionale del trasporto pubblico locale) |
Art. 14. (Articolazione del Piano) |
Art. 15. (Formazione e approvazione) |
Art. 16. (Pianificazione complementare) |
Art. 17. (Procedure di affidamento) |
Art. 18. (Contratto di servizio) |
Art. 19. (Durata) |
Art. 20. (Corrispettivo) |
Art. 21. (Modifica dei servizi) |
Art. 22. (Servizi aggiuntivi) |
Art. 23. (Obblighi dell'affidatario) |
Art. 24. (Carta dei servizi) |
Art. 25. (Revoca) |
Art. 26. (Decadenza) |
Art. 27. (Subaffidamento dei servizi) |
Art. 28. (Cessazione e subentro dell'affidatario) |
Art. 29. (Sanzioni amministrative per l'affidatario) |
Art. 30. (Centri di interscambio) |
Art. 31. (Capacità dell'infrastruttura ferroviaria) |
Art. 32. (Disponibilità delle infrastrutture) |
Art. 33. (Monitoraggio e controllo) |
Art. 34. (Libera circolazione e agevolazioni di viaggio) |
Art. 35. (Sanzioni amministrative per gli utenti) |
Art. 36. (Incentivi delle Province) |
Art. 36 bis. (Contributi agli Enti locali per attività di trasporto di persone complementari ai servizi di trasporto pubblico locale) |
Art. 37. (Servizi non di linea con autobus in regime di autorizzazione) |
Art. 37 bis. (Servizi con trenini turistici in regime di autorizzazione) |
Art. 38. (Norme transitorie) |
Art. 39. (Servizi ferroviari metropolitani) |
Art. 40. (Servizi ferroviari regionali) |
Art. 41. (Servizi ferroviari interregionali) |
Art. 41 bis. (Servizi ferroviari in connessione con territori contermini) |
Art. 42. (Modifica di norme) |
Art. 43. (Norma finanziaria) |
Art. 44. (Abrogazioni) |
Art. 45. (Finalità) |
Art. 46. (Funzioni della Regione) |
Art. 46 bis. (Proventi derivanti dall'esercizio delle funzioni in materia di motorizzazione e circolazione su strada) |
Art. 47. (Comitato di monitoraggio e coordinamento) |
Art. 48. (Funzioni delle Province in materia di autotrasporto) |
Art. 49. (Funzioni delle Province in materia di motorizzazione) |
Art. 50. (Autorizzazione alle imprese di autoriparazione) |
Art. 51. (Vigilanza sulle imprese di autoriparazione) |
Art. 52. (Funzioni delle Province in materia di scuole nautiche) |
Art. 53. (Scuole nautiche) |
Art. 54. (Vigilanza su scuole nautiche) |
Art. 55. (Gestione coordinata) |
Art. 56. (Trasferimento di risorse) |
Art. 57. (Disposizioni comuni) |
Art. 58. (Norma transitoria) |
Art. 59. (Finalità) |
Art. 60. (Funzioni della Regione) |
Art. 61. (Funzioni degli Enti locali) |
Art. 62. (Classificazione delle strade) |
Art. 62 bis. (Procedura di classificazione delle strade) |
Art. 62 ter. (Declassificazione delle strade) |
Art. 62 quater. (Passaggi di proprietà fra Regione e Comuni) |
Art. 63. (Società regionale) |
Art. 64. (Condizioni per la costituzione societaria) |
Art. 65. (Conferimento di funzioni) |
Art. 66. (Finanza di progetto) |
Art. 67. (Garanzie a favore della società) |
Art. 68. (Personale della società) |
Art. 69. (Abrogazioni) |
§ 4.9.94 - L.R. 20 agosto 2007, n. 23.
Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità.
(B.U. 22 agosto 2007, n. 34 - S.O. n. 23)
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Capo I [1]
Principi generali
Art. 1. (Finalità e principi generali)
1. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia con la presente legge detta norme attuative del
2. La Regione esercita funzioni di pianificazione, programmazione, indirizzo, coordinamento, monitoraggio e vigilanza in riferimento alle funzioni conferite.
3. Le funzioni conferite e i compiti assegnati possono essere esercitati in forma associata dagli Enti locali nelle forme di cui alla
Art. 2. (Decorrenza dell'esercizio delle funzioni)
1. Le funzioni conferite ai sensi della presente legge sono esercitate dagli Enti locali e dagli altri soggetti destinatari a decorrere dall'1 gennaio 2008, fatto salvo quanto disposto all'articolo 38. A tal fine a far data dall'1 gennaio 2008 è disposto il trasferimento di risorse a favore dei predetti soggetti per l'esercizio delle funzioni conferite.
Art. 3. (Potere sostitutivo)
1. La Regione esercita il potere sostitutivo sugli Enti locali e sugli altri soggetti destinatari delle funzioni di cui alla presente legge a tutela degli interessi unitari regionali e nel rispetto del principio di leale collaborazione, nei casi in cui vi sia una accertata e persistente inattività nell'esercizio obbligatorio delle funzioni conferite in forza della presente legge e in particolare delle funzioni delegate e di quelle di cui agli articoli 48, 49 e 52.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale, sentito il Consiglio delle autonomie locali, assegna all'ente inadempiente un congruo termine per provvedere, comunque non inferiore a trenta giorni, salvo deroga motivata da ragioni d'urgenza. Decorso inutilmente tale termine e sentito l'Ente locale interessato e il Consiglio delle autonomie locali, gli atti sono posti in essere in via sostitutiva dalla Regione, anche attraverso la nomina di un commissario.
Capo II [2]
Pianificazione del sistema regionale di trasporto
Art. 3 bis. (Sistema regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità e della logistica) [3]
1. La Regione, nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 1, riconosce al sistema regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità e della logistica valenza strategica per il raggiungimento degli obiettivi del programma di governo e riferimento per la pianificazione territoriale regionale.
2. Il sistema regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità e della logistica:
a) costituisce il riferimento essenziale per gli interventi infrastrutturali da attuarsi sul territorio;
b) [viene recepito nello strumento di pianificazione generale regionale] [4];
c) svolge un ruolo propulsivo dello sviluppo economico e sociale regionale;
d) tende al conseguimento di una maggiore efficienza e competitività del sistema produttivo regionale;
e) è predisposto nel rispetto del principio di sostenibilità e persegue l'obiettivo del miglioramento della qualità ambientale.
3. L'Amministrazione regionale pianifica il sistema regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità e della logistica attraverso la predisposizione di uno o più strumenti di pianificazione tra loro coordinati con i contenuti e le procedure degli articoli che seguono. Il coordinamento è assicurato:
a) dalla Giunta regionale attraverso l'adozione di linee di indirizzo;
b) dal direttore centrale attraverso l'adozione delle formule organizzative necessarie a garantire la partecipazione dei competenti servizi.
Art. 3 ter. (Sistema regionale delle infrastrutture di trasporto) [5]
1. Il Sistema regionale delle infrastrutture di trasporto comprende in particolare il Piano regionale delle infrastrutture di trasporto che individua gli interventi infrastrutturali necessari a un organico e ordinato sviluppo delle reti di trasporto con l'obiettivo di favorire la massima integrazione del trasporto su strada con il trasporto ferroviario, marittimo e aereo.
2. Il Piano regionale delle infrastrutture di trasporto è costituito da:
a) un documento che analizza il quadro conoscitivo di riferimento;
b) un documento che definisce le finalità e gli obiettivi del Piano, descrive le azioni volte al conseguimento di tali obiettivi e individua i criteri generali delle scelte e le priorità degli interventi;
c) idonee rappresentazioni cartografiche;
d) norme di attuazione del Piano comprendenti tutte le prescrizioni necessarie a integrare le tavole grafiche e ad assicurare la portata dei suoi contenuti;
e) una relazione illustrativa.
3. I documenti di cui al comma 2 possono essere prodotti e rappresentati anche attraverso banche dati e altri sistemi informatici.
4. Il procedimento di formazione e l'efficacia del Piano regionale delle infrastrutture di trasporto sono disciplinati dall'articolo 4 della
Art. 3 quater. (Sistema regionale della mobilità di persone) [6]
1. Il sistema regionale della mobilità di persone comprende in particolare:
a) il Piano regionale del trasporto pubblico locale di cui al Titolo II, Capo III;
b) il Piano regionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 2 della
c) la disciplina di cui alla
d) il Piano regionale della mobilità ciclistica (PREMOCI) di cui all'articolo 7 della
Art. 3 quinquies. (Sistema regionale della mobilità delle merci e della logistica) [8]
1. Il sistema regionale della mobilità delle merci e della logistica comprende in particolare il Piano regionale integrato del trasporto delle merci e della logistica disciplinato dal Titolo I della
a) alla messa a sistema delle infrastrutture puntuali e lineari, nonchè dei servizi che fanno capo al territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, nel quadro della promozione di una piattaforma logistica integrata regionale che garantisca l'equilibrio modale e quello territoriale;
b) alla predisposizione, in attuazione del Piano regionale integrato del trasporto delle merci e della logistica, di programmi triennali di intervento per l'utilizzo delle risorse finanziarie comunque disponibili.
TITOLO II
RIORDINO IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE
Capo I
Finalità e disposizioni generali
Art. 4. (Finalità)
1. Il presente titolo disciplina l'esercizio delle funzioni concernenti la materia del trasporto pubblico regionale e locale da parte della Regione e degli Enti locali, in attuazione dell'articolo 4, comma 1, n. 11), della
a) garantire il diritto fondamentale dei cittadini alla mobilità assicurando un sistema integrato che realizzi il collegamento ottimale di tutte le parti del territorio, anche attraverso l'abbattimento delle barriere architettoniche;
b) attuare l'integrazione modale e, in particolare, l'integrazione del trasporto ferroviario, automobilistico e marittimo attraverso la creazione di nodi di interscambio, l'integrazione degli orari e la realizzazione di un sistema tariffario integrato strutturato sulla base di tecnologie innovative;
c) concorrere alla salvaguardia ambientale e al contenimento dei consumi energetici attraverso l'incentivazione del trasporto pubblico e l'utilizzo di mezzi di trasporto a basso impatto ambientale e alimentati con combustibili alternativi;
d) promuovere un equilibrato sviluppo economico e sociale del territorio garantendo standard minimi di mobilità sia nelle città che nelle zone a domanda debole;
e) perseguire la razionalizzazione e l'efficacia della spesa.
2. La Regione sostiene la riqualificazione dell'offerta di trasporto, assicurando finanziamenti a supporto del costo complessivo dei servizi regionali, in modo tale da garantire l'equilibrio tra costi e ricavi degli stessi, tenuto conto del principio di solidarietà per assicurare omogeneità nelle prestazioni anche nelle aree più svantaggiate e a domanda debole.
Art. 5. (Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) sistema del trasporto pubblico regionale e locale (sistema del trasporto pubblico): l'insieme dei servizi di trasporto di interesse della Regione, comprendenti i servizi di linea ferroviari, tramviari, automobilistici e marittimi svolti su percorso prestabilito o nelle forme flessibili, organizzati per l'integrazione dei diversi sistemi di mobilità, adibiti al trasporto collettivo di persone e cose;
b) Piano regionale del trasporto pubblico locale (Piano o PRTPL): lo strumento di pianificazione e programmazione regionale con il quale la Regione svolge le funzioni di cui all'articolo 13;
c) rete di trasporto: l'articolazione del sistema del trasporto pubblico suddivisa in più livelli come specificati dall'articolo 8;
d) servizi ferroviari di competenza della Regione: i servizi ferroviari regionali e i servizi interregionali come individuati ai sensi degli articoli 9 e 10 del
e) servizi ferroviari regionali: i collegamenti ferroviari effettuati esclusivamente all'interno del territorio regionale;
f) servizi ferroviari interregionali: i collegamenti ferroviari di parti del territorio regionale con località della Regione contermine, soggetti a specifica intesa tra le Regioni interessate e lo Stato ai sensi dell'articolo 9, comma 7, del
g) servizi ferroviari metropolitani: i collegamenti ferroviari tra più Comuni;
h) servizi automobilistici di linea: i servizi che seguono un itinerario compreso tra due capolinea rientranti nell'ambito della rete di trasporto di primo e di secondo livello;
i) servizi automobilistici flessibili: i servizi effettuati anche a chiamata in zone e orari a domanda debole, da espletarsi su percorrenze fisse o variabili e con l'ausilio di idonee tecnologie, costituenti la rete di trasporto di terzo livello;
j) zone a domanda debole: le aree territoriali i cui criteri di individuazione sono definiti dal PRTPL di cui all'articolo 13;
k) servizi marittimi regionali di linea: i servizi di navigazione che collegano prevalentemente due o più località del territorio regionale;
l) servizi di trasporto transfrontaliero: i servizi marittimi, automobilistici e ferroviari di cui all'articolo 11, comma 1, lettere d), e) e g), del
m) aree transfrontaliere: le fasce territoriali delle regioni comunitarie definite a livello amministrativo di tipo NUTS III situate lungo le frontiere terrestri interne e talune frontiere terrestri esterne, nonchè alcune regioni di livello NUTS III situate lungo le frontiere marittime separate da un massimo di 150 km di cui al
n) carta dei servizi: il documento adottato dall'affidatario secondo lo schema tipo approvato dalla Regione ai fini della valorizzazione e promozione della qualità dei servizi pubblici di trasporto e per la tutela degli interessi dei cittadini.
Art. 6. (Integrazione modale e tariffaria)
1. La Regione persegue l'obiettivo dell'integrazione modale del trasporto pubblico, dell'integrazione tariffaria e della bigliettazione elettronica, prevedendo che il contratto di servizio obblighi l'affidatario a forme gestionali volte al raggiungimento degli obiettivi prefissati.
2. L'Amministrazione regionale affida il servizio del trasporto pubblico nel rispetto dell'obiettivo di cui al comma 1 e sulla base di quanto previsto dal PRTPL di cui all'articolo 13.
Art. 7. (Qualità dei servizi)
1. La Regione assicura l'adozione di misure finalizzate alla tutela dell'utenza al fine di garantire la qualità e la sicurezza del servizio del trasporto pubblico attraverso:
a) la previsione che il soggetto gestore del servizio adotti e pubblicizzi tempestivamente una carta dei servizi resi all'utenza, pena la revoca dell'affidamento;
b) la previsione che il permanere dell'affidamento sia condizionato anche al positivo riscontro degli utenti, periodicamente verificato mediante l'esame dei reclami e mediante indagini e sondaggi di mercato, anche a campione, effettuati a cura e spese dell'affidatario secondo modalità prefissate idonee a garantirne l'obiettività;
c) la previsione di forme di vigilanza sull'adozione, idoneità e rispetto della carta dei servizi e sull'effettuazione di sondaggi e di indagini di mercato;
d) l'attuazione della disciplina vigente in materia di tutela dei consumatori e di quella di settore applicabile ai diversi servizi pubblici regionali e locali, in modo da aumentare il livello di tutela degli utenti in materia di accessibilità, sicurezza, continuità, qualità e trasparenza delle condizioni del servizio;
e) la previsione di forme di ristoro dell'utenza in caso di inottemperanza degli obblighi dell'affidatario.
Art. 8. (Sistema del trasporto pubblico)
1. Il sistema del trasporto pubblico è composto, in particolare, da:
a) una rete di primo livello ferroviaria e automobilistica;
b) una rete di secondo livello ferroviaria e automobilistica di adduzione e distribuzione;
c) una rete di terzo livello basata su servizi flessibili.
2. I servizi di trasporto di cui al comma 1 sono effettuati:
a) in modo continuativo o periodico, anche a carattere stagionale;
b) con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabiliti, anche organizzati nelle forme flessibili;
c) ad offerta indifferenziata, anche rivolta a fasce omogenee di utenti.
Capo II
Ripartizione delle funzioni
Art. 9. (Funzioni della Regione)
1. La Regione svolge in materia di trasporto pubblico regionale e locale funzioni e compiti di pianificazione, programmazione e indirizzo e in particolare:
a) elabora e approva il PRTPL di cui all'articolo 13;
b) affida i servizi di trasporto pubblico e gestisce i relativi contratti di servizio;
c) definisce il sistema tariffario del trasporto pubblico e i suoi adeguamenti;
d) provvede all'organizzazione di un sistema di controllo evoluto dei servizi di trasporto;
e) controlla la regolarità dello svolgimento dei servizi ferroviari in base agli obblighi del contratto di servizio;
f) coordina e vigila sull'attività delegata alle Province;
g) approva lo schema-tipo della carta dei servizi;
h) svolge le funzioni di cui all'articolo 21, comma 1;
i) attiva i servizi aggiuntivi di interesse regionale e riceve le comunicazioni sui servizi aggiuntivi attivati dalle Province ai sensi dell'articolo 22, comma 2;
j) svolge le funzioni di cui all'articolo 17, comma 7;
k) esercita le attribuzioni individuate dalla presente legge, nonchè dall'articolo 11, comma 1, lettere c), d), e) e g), del
Art. 10. (Funzioni delle Province)
1. Le Province provvedono a:
a) realizzare e completare le infrastrutture di interesse sovracomunale relative al servizio del trasporto pubblico, in linea con le previsioni del PRTPL di cui all'articolo 13;
b) affidare l'esercizio, la gestione e la manutenzione delle infrastrutture per il trasporto automobilistico, tramviario e marittimo individuate dal PRTPL di cui all'articolo 13;
c) elaborare e attivare proposte migliorative dei servizi in coerenza con il PRTPL di cui all'articolo 13, anche sulla base delle istanze formulate dai Comuni o dall'affidatario;
d) promuovere il sistema del trasporto pubblico ai sensi dell'articolo 23 della
e) prevedere e concedere gli incentivi di cui all'articolo 36;
f) concedere ai Comuni contributi per l'acquisto di scuolabus;
g) concedere ai Comuni contribuzioni per la realizzazione e il completamento di infrastrutture di interesse comunale a servizio del trasporto pubblico;
h) approvare i piani urbani del traffico di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), dei Comuni di competenza in relazione al rispetto dei contenuti del PRTPL di cui all'articolo 13.
Art. 11. (Delega alle Province)
1. Le Province, nell'ambito dei servizi automobilistici, tramviari e marittimi, sono delegate a:
a) controllare la regolarità e sicurezza dei servizi, in base agli obblighi del contratto di servizio;
b) accertare, contestare, determinare e irrogare le sanzioni amministrative conseguenti agli illeciti commessi da parte dell'affidatario, anche in relazione ai servizi di cui al comma 2, lettera a), con introito dei relativi importi;
c) vigilare sull'applicazione di norme di legge e regolamento ai sensi dell'articolo 14, secondo comma, n. 2), del
d) rilasciare i titoli di viaggio agevolati per determinate categorie di utenti, anche avvalendosi dei gestori dei servizi [9].
2. Le Province sono inoltre delegate per le interrelazioni con il servizio del trasporto pubblico a:
a) autorizzare l'istituzione dei servizi non di linea effettuati con autobus in regime di autorizzazione, non interferenti con i servizi affidati ai sensi dell'articolo 17, con onere a carico del soggetto proponente, e applicare le sanzioni di cui all'articolo 37, commi 3 e 4;
b) svolgere le funzioni di cui agli articoli 21, comma 2, e 22;
c) coordinare e valutare l'interferenza con i servizi affidati ai sensi dell'articolo 17 dei servizi di cui all'articolo 12 e di quelli eventualmente richiesti ai sensi dell'articolo 12 del
Art. 12. (Funzioni dei Comuni)
1. I Comuni esercitano le seguenti funzioni:
a) realizzazione, completamento e manutenzione delle infrastrutture di interesse comunale al servizio del trasporto pubblico in linea con le previsioni del PRTPL di cui all'articolo 13;
b) attività consultiva sulle proposte migliorative dei servizi di trasporto pubblico delle Province;
c) proposta alle Province di eventuale revisione dei servizi, ivi inclusa l'istituzione di servizi aggiuntivi senza oneri a carico del bilancio regionale;
d) proposizione e istituzione di servizi flessibili integrativi senza oneri a carico del bilancio regionale, in coordinamento con la Provincia territorialmente competente;
e) sostegno alla diffusione dei servizi di trasporto innovativo mediante incentivazione dei relativi servizi;
f) gestione diretta delle infrastrutture anche di interesse sovracomunale.
2. La pianificazione complementare di competenza comunale, di cui all'articolo 16, è svolta in coerenza con le prescrizioni del Piano territoriale regionale e con le previsioni del PRTPL di cui all'articolo 13.
3. Al Comune è, altresì, delegata l'attivazione dei servizi aggiuntivi automobilistici, tramviari o marittimi, coerenti con le finalità del PRTPL e non interferenti con quelli affidati ai sensi dell'articolo 17, con oneri a carico del bilancio comunale e previo nulla-osta della Provincia.
Capo III
Attività pianificatoria
Art. 13. (Piano regionale del trasporto pubblico locale)
1. Il Piano regionale del trasporto pubblico locale (PRTPL) configura il sistema della pianificazione e programmazione integrata delle reti infrastrutturali e dei servizi di trasporto regionale e locale, in coerenza con gli strumenti di pianificazione socio-economica e territoriale della Regione, provvedendo in particolare a:
a) definire la rete del trasporto pubblico al fine di assicurare la massima mobilità sostenibile delle persone nel quadro di una integrazione e specializzazione funzionale dei vari modi di trasporto, all'interno del quale vengono definiti i diversi ruoli da attribuire ai servizi ferroviari, a quelli automobilistici, a quelli tramviari e a quelli marittimi;
b) definire i livelli dei servizi di trasporto pubblico e provvedere alla loro classificazione;
c) individuare le forme organizzative più idonee a garantire l'integrazione modale del trasporto di persone;
d) stimare il costo di esercizio dei servizi con l'obiettivo di raggiungere l'equilibrio finanziario, coperto nella misura massima del 35 per cento dai ricavi derivanti dalle tariffe [10];
e) definire i parametri di qualità e quantità dei servizi e il relativo sistema di valutazione;
f) stimare il fabbisogno finanziario necessario all'attuazione del PRTPL e individuare i criteri di intervento finanziario della Regione, sia in riferimento alle spese di gestione che a quelle di investimento, tenendo conto delle caratteristiche dei servizi e del territorio;
g) individuare la localizzazione delle infrastrutture al servizio del trasporto pubblico di interesse regionale in coerenza con la pianificazione territoriale regionale, nonchè dettare i criteri qualitativi e quantitativi per la realizzazione delle infrastrutture al di sotto della soglia di interesse regionale al servizio del trasporto pubblico;
h) garantire e promuovere la mobilità delle persone diversamente abili attraverso l'articolazione di specifici servizi e di interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche;
i) definire gli indirizzi per la pianificazione complementare;
j) individuare soluzioni, anche a titolo sperimentale e in particolare per le aree urbane, finalizzate a ridurre i consumi energetici e l'inquinamento ambientale rendendole economicamente e tecnicamente compatibili;
k) individuare le aree interessate allo sviluppo della rete dei servizi flessibili e gli eventuali correlati parametri di esercizio qualitativi e quantitativi;
l) garantire una equa distribuzione dei servizi sulle diverse aree del territorio finalizzata a realizzare una piena integrazione della comunità regionale.
Art. 14. (Articolazione del Piano)
1. Il PRTPL è articolato come segue:
a) relazione illustrativa che individui in particolare:
1) finalità e obiettivi;
2) quadro analitico di riferimento;
3) definizione e articolazione del servizio integrato;
4) sistema tariffario e di bigliettazione;
5) parametri di qualità del servizio;
6) sistema infrastrutturale;
7) quadro economico dell'esercizio e degli investimenti;
8) indirizzi per la pianificazione complementare in materia di mobilità;
b) elaborati grafici illustrativi del sistema.
Art. 15. (Formazione e approvazione)
1. La Giunta regionale predispone, sentite le Province, il progetto di PRTPL e lo sottopone al parere del Consiglio delle autonomie locali.
2. La Giunta regionale elabora il progetto definitivo di PRTPL, anche sulla base delle valutazioni e delle proposte raccolte in esito al parere del Consiglio delle autonomie locali.
3. Il progetto definitivo è sottoposto al parere della competente Commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dalla data della richiesta. Decorso tale termine si prescinde dall'acquisizione del parere.
4. Esperite le procedure di cui ai precedenti commi, il PRTPL è approvato con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
5. Il PRTPL può essere modificato secondo le procedure previste per la sua formazione, fatti salvi gli aggiornamenti e le integrazioni non sostanziali che possono essere approvati con deliberazione della Giunta regionale sentite le Province.
Art. 16. (Pianificazione complementare)
1. Gli strumenti di pianificazione complementare in materia di mobilità per la parte attinente al trasporto pubblico sono rappresentati in particolare dai seguenti documenti pianificatori:
a) piani urbani del traffico, di cui all'articolo 36, comma 1, del
b) piani del traffico per la viabilità extraurbana, di cui all'articolo 36, comma 3, del
c) piani urbani della mobilità, di cui all'articolo 22 della
2. Gli strumenti di pianificazione complementare di cui al comma 1 sono di norma predisposti e attuati da Comuni e Province, secondo il principio di sussidiarietà e in conformità a quanto disposto dal PRTPL.
3. La Regione promuove il coordinamento dei vari livelli pianificatori di competenza dei diversi Enti competenti per una migliore integrazione tra i servizi di trasporto pubblico regionale e locale ferroviari e automobilistici e verifica l'adeguamento degli strumenti di pianificazione complementare alle previsioni del PRTPL attraverso periodica attività di monitoraggio a cura della competente struttura [11].
4. [I Comuni tenuti a dotarsi dei piani di cui al comma 1 devono provvedere alla loro approvazione entro ventiquattro mesi dalla data di esecutività del Piano regionale del trasporto pubblico locale. La mancata osservanza di tale termine comporta una riduzione del 5 per cento delle risorse trasferite da parte della Regione al Comune inadempiente, con successiva destinazione ai Comuni adempienti del 50 per cento delle somme complessivamente non attribuite, secondo modalità determinate con regolamento da adottarsi entro il 30 settembre 2010] [12].
Capo IV
Affidamento dei servizi di trasporto pubblico
Art. 17. (Procedure di affidamento)
1. L'Amministrazione regionale affida i servizi di trasporto pubblico secondo le procedure di legge a soggetti in possesso dei necessari requisiti normativamente previsti di onorabilità, capacità finanziaria e idoneità professionale.
2. I servizi di trasporto pubblico sono affidati con il contratto di cui all'articolo 18, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 6 e sulla base di quanto previsto dal PRTPL.
3. L'Amministrazione regionale individua nel bando di gara la natura giuridica che l'affidatario deve assumere per tutta la durata dell'affidamento qualora questi abbia partecipato alla gara sotto forma di associazione temporanea d'impresa.
4. Gli atti procedurali prevedono che:
a) la disponibilità a qualunque titolo di reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali essenziali per l'effettuazione del servizio non costituisca elemento discriminante per la valutazione delle offerte dei concorrenti;
b) i beni di cui alla lettera a) siano messi a disposizione del successivo aggiudicatario del servizio secondo le condizioni contrattuali;
c) i beni acquistati con fondi pubblici erogati dalla Regione siano trasferiti al soggetto subentrante in caso di subentro di nuova impresa;
d) il soggetto affidatario stabilisca una sede operativa nell'ambito del territorio regionale.
5. [L'affidatario è tenuto a iniziare l'esercizio del servizio nel termine indicato negli atti di gara che comunque non può essere inferiore a ventiquattro mesi dalla data di aggiudicazione] [13].
6. Il bando può stabilire le modalità di offerta progettuale per la strutturazione dei servizi flessibili secondo le indicazioni del PRTPL e può individuare ulteriori servizi da affidare utilizzando il ribasso offerto. Il bando garantirà che le comunicazioni dell'affidatario con l'utenza avvengano anche attraverso l'uso delle lingue minoritarie delle minoranze linguistiche storicamente presenti sul territorio regionale.
7. Il ribasso d'asta e le risorse di bilancio disponibili ai sensi dell'articolo 43, nonchè quelle disponibili in seguito ai meccanismi di condivisione dei ricavi da traffico, non impegnate per fare fronte agli obblighi contrattuali assunti, o comunque non utilizzate confluiscono in un fondo che l'Amministrazione regionale è autorizzata a destinare per [14]:
a) servizi flessibili, subordinatamente alla compartecipazione finanziaria comunale in misura non inferiore al 50 per cento;
b) servizi aggiuntivi;
c) interventi finalizzati al miglioramento della quantità e qualità dei servizi di trasporto pubblico, ivi incluso l'acquisto di mezzi ferroviari [15].
7 bis. Entro il mese di dicembre di ogni anno, la Giunta regionale delibera la ripartizione delle risorse confluite nel fondo di cui al comma 7, derivanti dai ribassi d'asta, da somme impegnate e non erogate a fronte della gestione dei servizi di trasporto pubblico locale, da sanzioni amministrative comminate ai gestori dei servizi per minori servizi resi, nonchè da eventuali somme non impegnate nel corso di ciascun esercizio finanziario, tra le azioni indicate alle lettere a), b) e c), dello stesso comma 7 [16].
7 ter. L'Assessore regionale alle finanze è autorizzato a effettuare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio conseguenti alla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 7 bis [17].
Art. 18. (Contratto di servizio)
1. L'esercizio dei servizi di trasporto pubblico è regolato da contratti di servizio stipulati tra la Regione e l'impresa o le imprese affidatarie, a seguito dell'espletamento delle procedure di cui all'articolo 17.
2. I contenuti minimi del contratto di servizio sono:
a) durata;
b) corrispettivo, modalità di pagamento, struttura tariffaria ed eventuali adeguamenti;
c) caratteristiche dei servizi offerti, programma di esercizio, nonchè modalità di loro eventuale modifica e implementazione nell'ambito degli obiettivi di efficienza e efficacia definiti nel PRTPL;
d) standard qualitativi minimi del servizio;
e) obbligo e modalità di trasferimento del personale, modalità di trasferimento dei beni e dell'esercizio del diritto di prelazione in caso di subentro di impresa e criteri di valutazione economica dei beni da trasferire così come individuati nel contratto stesso;
f) obbligo di fornire i dati necessari per il monitoraggio qualitativo e quantitativo del servizio;
g) garanzie e penali;
h) modalità e limiti per l'affidatario di ridefinire i rapporti con il personale dipendente e con il capitale investito per l'effettuazione del servizio, in caso di forti discontinuità nella quantità di servizi richiesti nel periodo di validità del contratto di servizio;
i) tempi e modalità di esecuzione delle verifiche periodiche sulla qualità e quantità dei servizi prestati.
2 bis. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, in attuazione dell'articolo 101 del
Art. 19. (Durata)
1. La durata del contratto di servizio è stabilita nei limiti prescritti dalle disposizioni comunitarie vigenti in materia [19].
2. [La Regione può risolvere il rapporto contrattuale qualora, decorsi i due terzi della durata contrattuale, accerti il mancato raggiungimento dei livelli minimi di qualità e quantità del servizio da parte dell'affidatario indicati nel contratto di servizio. La risoluzione ha efficacia a far data dall'operatività del nuovo affidamento del servizio. La prima verifica per gli effetti di cui al presente comma viene effettuata trascorso un triennio dall'inizio del rapporto contrattuale] [20].
3. [La durata del contratto può essere prorogata entro i limiti massimi di legge qualora, sulla base delle verifiche effettuate, la Regione accerti il raggiungimento da parte dell'affidatario dei livelli di efficacia ed efficienza del servizio indicati nel contratto] [21].
Art. 20. (Corrispettivo)
1. La Regione provvede al pagamento del corrispettivo secondo le modalità previste dal contratto di servizio.
2. Le eventuali perdite o disavanzi non coperti dal corrispettivo nè dai proventi di tutti i servizi di trasporto pubblico svolti restano a carico dell'affidatario.
Art. 21. (Modifica dei servizi)
1. I servizi ferroviari, ferroviari metropolitani, automobilistici, tramviari e marittimi possono essere modificati negli orari e nei percorsi anche su istanza degli enti locali per esigenze d'interesse pubblico e al fine della migliore gestione del servizio, senza ulteriori oneri a carico delle risorse di cui all'articolo 43, secondo le modalità contrattualmente previste, e conformemente al PRTPL.
2. Limitatamente ai servizi automobilistici, tramviari e marittimi, la Provincia è delegata a provvedere alle modifiche necessarie per assicurare il migliore livello di servizio all'utenza, dandone comunicazione alla Regione.
3. Gli eventuali maggiori oneri delle modifiche possono essere compensati con eventuali minori oneri conseguenti a riduzioni di corrispettivo per fatti contrattualmente stabiliti o comunque conseguenti al ridotto assolvimento contrattuale del programma di esercizio, fra i quali, in particolare, minori servizi per indisposizione dei conducenti, per scioperi del personale aziendale, per altre cause di forza maggiore.
Art. 22. (Servizi aggiuntivi)
1. L'affidatario è obbligato a fornire, agli stessi patti e condizioni del contratto di servizio, prestazioni aggiuntive entro il limite economico del 20 per cento del corrispettivo determinato dal contratto stesso, coerentemente alle previsioni del PRTPL e qualora sia necessario per la migliore gestione del servizio attivare nuovi servizi o modificare quelli già esistenti.
2. La Provincia può attivare direttamente, anche su proposta comunale, i servizi aggiuntivi di cui al comma 1 limitatamente al trasporto automobilistico, tramviario e marittimo e purchè non comportino ulteriori oneri a carico delle risorse di cui all'articolo 43. La Provincia comunica alla Regione l'attivazione dei servizi aggiuntivi.
3. I Comuni possono attivare i servizi aggiuntivi di cui al comma 1, senza oneri a carico del bilancio regionale e limitatamente al trasporto automobilistico, marittimo e tramviario, previo nulla-osta della Provincia, che ne comunica l'attivazione alla Regione.
Art. 23. (Obblighi dell'affidatario)
1. L'affidatario del servizio è tenuto all'osservanza degli obblighi derivanti dall'aggiudicazione della gara e dalla sottoscrizione del contratto di servizio di cui all' articolo 18. In particolare l'affidatario è tenuto a:
a) effettuare il servizio come previsto dal contratto;
b) garantire la puntualità, la regolarità e la sicurezza del servizio;
c) utilizzare personale qualificato e materiale idoneo;
d) garantire la qualità del servizio e una adeguata informazione all'utenza;
e) consentire e favorire senza indugio il libero accesso a veicoli, impianti e documentazione amministrativa e contabile, relativi ai servizi svolti nell'ambito del contratto di servizio, da parte dei soggetti preposti dalla presente legge alla vigilanza e al controllo, nonchè consentire l'accesso alla documentazione anche per via telematica sulla base di specifiche operative stabilite dall'affidante;
f) dotarsi di un direttore o di un responsabile tecnico dell'esercizio che risponda del regolare svolgimento e della sicurezza del servizio;
g) adottare la carta dei servizi;
h) effettuare campagne di promozione del trasporto pubblico;
i) applicare, per ciascuna tipologia di attività del comparto dei trasporti svolta nell'ambito del contratto di servizio, il rispettivo contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto dalle organizzazioni datoriali di categoria e dalle organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative;
j) assumere il personale dipendente del gestore cessante, ad eccezione di quello che il cessante intende conservare alle proprie dipendenze, con il mantenimento nel tempo dei diritti acquisiti dal lavoratore tramite contrattazione nazionale collettiva di lavoro, contrattazione integrativa e, in generale, per ciò che attiene a retribuzione, anzianità e profili professionali;
k) prestare idonee garanzie.
Art. 24. (Carta dei servizi)
1. La Regione, ai fini di quanto previsto all'articolo 7, approva lo schema-tipo della carta dei servizi, sentite le Province, le associazioni di tutela dei consumatori e le associazioni imprenditoriali interessate, indicandone i contenuti minimi e, in particolare, le modalità di accesso alle informazioni, di reclamo e di esperimento delle azioni a tutela dei diritti dell'utenza, i livelli minimi garantiti per ciascun servizio e le modalità di ristoro dell'utenza, in forma specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo versato, in caso di inottemperanza da parte dell'affidatario, nonchè le modalità della sua diffusione.
Art. 25. (Revoca)
1. La Regione revoca l'affidamento con conseguente risoluzione del contratto di servizio nei seguenti casi:
a) modifica o revisione sostanziale dell'organizzazione dei servizi o di parte di essi;
b) venir meno delle esigenze di interesse pubblico alla base dell'affidamento, ovvero qualora sorgano nuove e preponderanti esigenze di interesse pubblico;
c) inadeguatezza del servizio di trasporto rispetto alle sopravvenute esigenze dell'utenza, per estensione o intensità;
d) altri casi previsti dal contratto e dalla normativa vigente.
2. In caso di revoca è riconosciuto all'affidatario cessato un equo indennizzo tenuto conto del pregiudizio subito.
Art. 26. (Decadenza)
1. La Regione può pronunciare la decadenza dell'affidatario, con conseguente risoluzione del contratto, nei seguenti casi:
a) venir meno dei requisiti di onorabilità, capacità finanziaria e idoneità professionale previsti dalla normativa vigente;
b) grave inadempienza degli obblighi derivanti dalla legge o dall'affidamento;
c) gravi irregolarità o mancanze in materia di sicurezza del servizio;
d) irregolarità specificamente previste nel contratto di servizio;
e) grave violazione delle prescrizioni dettate dall'ente incaricato dell'attività di vigilanza e controllo sul servizio;
f) gravi irregolarità sulla tutela giuridica, normativa e contrattuale dei lavoratori dipendenti;
g) mancato inizio del servizio entro il termine di ventiquattro mesi dall'aggiudicazione della gara e comunque entro la data fissata nel contratto di servizio;
h) mancata adozione o pubblicizzazione della carta dei servizi;
i) mancato rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 23, comma 1, lettera e);
j) altri casi previsti dal contratto e dalla normativa vigente.
2. In caso di decadenza dall'affidamento è escluso qualsiasi indennizzo a favore dell'affidatario del servizio, il quale risarcisce la Regione in relazione agli eventuali maggiori oneri che la stessa debba sostenere per il riaffidamento del servizio al nuovo gestore e in relazione agli ulteriori danni.
3. L'Ente cui compete la vigilanza, qualora riscontri violazioni degli obblighi inerenti alla sicurezza, le contesta immediatamente all'affidatario, invitandolo alla regolarizzazione e fatta salva l'applicazione delle eventuali sanzioni amministrative.
4. L'affidatario può presentare osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'articolo 13 della
5. La Provincia, decorso il termine di cui al comma 4, trasmette la documentazione alla Regione, unitamente alle eventuali osservazioni fatte pervenire dall'affidatario, al fine dell'adozione degli eventuali provvedimenti consequenziali.
Art. 27. (Subaffidamento dei servizi)
1. L'affidatario può subaffidare ad altra impresa i servizi di trasporto pubblico e le attività correlate, previa autorizzazione regionale per una quota non superiore al 20 per cento [22].
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è subordinata alla sussistenza delle seguenti condizioni:
a) possesso da parte dell'impresa subaffidataria dei requisiti di onorabilità, capacità finanziaria e idoneità professionale necessari per l'esercizio del servizio subaffidato, nonchè rispetto delle norme vigenti e delle prescrizioni regionali impartite;
b) rispetto da parte del subaffidatario della contrattazione collettiva;
c) riconoscimento e mantenimento nel tempo da parte del subaffidatario dei diritti acquisiti dai lavoratori eventualmente trasferiti dall'affidatario, come individuati dall'articolo 23, comma 1, lettera j);
d) impegno dell'affidatario a riassumere il personale eventualmente trasferito al subaffidatario qualora questi cessi l'attività di subaffidamento per qualsivoglia ragione. L'affidatario provvede alla riassunzione riconoscendo e mantenendo i diritti acquisiti nel tempo dal personale tramite contrattazione collettiva nazionale di lavoro, contrattazione integrativa e in generale per ciò che attiene a retribuzione, anzianità e profili professionali;
e) impegno dell'affidatario di riassumere il personale eventualmente trasferito all'impresa subaffidataria.
3. L'affidatario e l'impresa subaffidataria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
4. La decadenza o la revoca dell'affidamento comporta la contestuale decadenza del subaffidamento, senza riconoscimento di alcun indennizzo.
5. In caso di trasferimento dei lavoratori dall'impresa affidataria a quella subaffidataria si applicano le disposizioni dell'articolo 28, comma 2.
Art. 28. (Cessazione e subentro dell'affidatario)
1. La cessazione del servizio, il mancato rinnovo, la decadenza e la risoluzione del contratto per causa imputabile all'affidatario non comportano alcun diritto all'indennizzo a favore dell'affidatario.
2. Il trasferimento del personale dipendente dal gestore cessante all'affidatario subentrante è effettuato in coerenza alle indicazioni dell'articolo 23, comma 1, lettera j).
3. I criteri e le procedure di cui al comma 2 sono applicati anche nel caso in cui, a seguito dell'espletamento delle procedure concorsuali, il servizio sia affidato al soggetto precedentemente affidatario.
4. Qualora alla scadenza dell'affidamento l'affidatario non abbia conseguito l'integrale recupero degli investimenti effettuati mediante il loro totale ammortamento, la quota parte residua degli ammortamenti è posta a carico dell'affidatario subentrante secondo i principi e le modalità di una stima, stabiliti con apposito regolamento da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 29. (Sanzioni amministrative per l'affidatario)
1. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 3.000 euro all'affidatario che incorra nelle seguenti infrazioni:
a) variazione non autorizzata dei percorsi di esercizio;
b) variazione non autorizzata degli orari di esercizio;
c) inosservanza delle prescrizioni di esercizio.
2. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro all'affidatario che incorra nelle seguenti infrazioni:
a) variazioni non autorizzate o mancata applicazione delle tariffe approvate;
b) soppressione non autorizzata di linee o corse;
c) infrazioni a prescrizioni o norme di sicurezza, sia sotto il profilo tecnico che assicurativo;
d) impiego di personale addetto al movimento inidoneo o privo di legittimazione;
e) distrazione di materiale rotabile priva di autorizzazione;
f) contestuale violazione plurima di infrazioni di cui al comma 1 o recidiva in ciascuna di esse.
3. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 25.000 euro in caso di contestuale violazione plurima delle infrazioni di cui al comma 2 o recidiva in ciascuna di esse.
4. Chiunque eserciti servizi di trasporto pubblico senza titolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di un importo da 5.000 euro a 25.000 euro.
5. Ferme restando le competenze dei soggetti cui sono attribuiti poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alle vigenti disposizioni di legge, i proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni previste dal presente articolo spettano comunque alla Provincia territorialmente competente.
6. Trovano comunque applicazione, per quanto non modificato dalla presente norma e per quanto di competenza della Regione, le disposizioni di cui alla normativa statale vigente e, in particolare, quanto previsto dal
Capo V
Infrastrutture e programmi di investimento
Art. 30. (Centri di interscambio)
1. Le Province rilasciano a soggetti pubblici e privati la concessione per la costruzione e l'esercizio di centri di interscambio ad uso dei servizi pubblici automobilistici che possono avere una durata massima di trenta anni e il cui regolamento di gestione deve essere coerente con le indicazioni dettate dal PRTPL, e ne approvano i relativi progetti.
2. L'approvazione del progetto di cui al comma 1 equivale a dichiarazione di pubblica utilità.
3. Sono a carico del concessionario le spese di esercizio, di manutenzione e di ammortamento del centro di interscambio.
Art. 31. (Capacità dell'infrastruttura ferroviaria)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concludere intese con il gestore della rete ferroviaria per la concessione dei diritti di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria, con le quali il gestore della rete si impegna a mettere a disposizione dell'affidatario per i servizi ferroviari la capacità specifica dell'infrastruttura sotto forma di tracce orarie necessarie per l'espletamento dei servizi individuati dal bando di gara.
Art. 32. (Disponibilità delle infrastrutture)
1. Le infrastrutture previste dal PRTPL in quanto funzionali ai servizi di trasporto pubblico sono messe a disposizione dei successivi affidatari del servizio, al fine di assicurare la continuità e la coerenza delle scelte pianificatorie effettuate dall'Amministrazione regionale, secondo le modalità previste dagli atti di gara.
Capo VI
Norme speciali
Art. 33. (Monitoraggio e controllo)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad affidare incarichi a soggetti esterni finalizzati a monitorare l'evoluzione della mobilità e del sistema di trasporto pubblico nonchè a effettuare il controllo di gestione, qualora non provveda direttamente con le proprie strutture.
2. Il controllo di gestione è continuativo e monitora le caratteristiche del servizio, le performance economiche e qualitative, le scelte gestionali, la regolarità del servizio e le relative cause di scostamento dai livelli contrattuali, anche attraverso un sistema di controllo automatico dei veicoli, che raccolga le informazioni relative alla localizzazione dei mezzi, alla gestione della flotta, alla raccolta dei dati di traffico, alle informazioni ai passeggeri e ad altre eventuali funzionalità del servizio.
3. L'affidatario del trasporto pubblico deve dotarsi di un sistema informatico compatibile con quello dell'Amministrazione regionale che consenta il controllo di gestione.
4. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare la progettazione e la realizzazione del sistema informatico di cui al comma 2.
5. La Regione mette a disposizione delle Province le informazioni raccolte e rielaborate ai sensi del comma 2.
Art. 34. (Libera circolazione e agevolazioni di viaggio)
1. È vietato il rilascio di titoli di viaggio gratuiti fatte salve le disposizioni che seguono.
1 bis. [Sulla base di specifiche intese stipulate fra la Regione, i rappresentanti dei corpi delle forze di polizia e delle aziende di trasporto, gli ufficiali e gli agenti appartenenti ai corpi delle forze di polizia possono circolare gratuitamente o a condizioni agevolate sui mezzi di trasporto pubblico regionale e locale, al fine della maggior tutela della sicurezza personale e patrimoniale dei viaggiatori e del personale di bordo. Gli oneri conseguenti alla stipula delle intese sono compresi nel corrispettivo di cui all'articolo 20] [23].
2. Hanno diritto alla libera circolazione:
a) gli appartenenti alla Polizia Locale, in divisa e limitatamente ai servizi di trasporto svolti nell'ambito del territorio comunale, ovvero del territorio dei comuni associati per il servizio di Polizia Locale [24];
a bis) gli ufficiali e gli agenti appartenenti ai corpi delle forze di polizia, sulla base di specifiche intese stipulate fra la Regione, i rappresentanti dei corpi delle forze di polizia e delle aziende di trasporto, possono circolare gratuitamente o a condizioni agevolate sui mezzi di trasporto pubblico regionale e locale, al fine della maggior tutela della sicurezza personale e patrimoniale dei viaggiatori e del personale di bordo; gli oneri conseguenti alla stipula delle intese sono compresi nel corrispettivo di cui all'articolo 20 [25];
a ter) gli altri agenti e ufficiali di pubblica sicurezza, nei limiti delle disposizioni di legge che li individuano titolari della libera circolazione, qualora siano stipulate apposite intese con i corpi di appartenenza, previo reperimento delle risorse necessarie a compensare i costi delle aziende di trasporto su specifico capitolo di bilancio [26];
b) il personale regionale in servizio di vigilanza e di controllo, ai sensi del presente titolo, dotato di apposita tessera [27];
c) i minori dell'età indicata con deliberazione di Giunta regionale, sulla base delle previsioni contenute nei contratti di servizio o di accordi intervenuti con i soggetti gestori dei servizi di trasporto pubblico locale [28];
c bis) altri soggetti individuati dalla Giunta regionale, con definizione delle relative modalità e previo reperimento delle relative risorse [29].
3. Possono usufruire di titoli di viaggio agevolati stabiliti periodicamente con apposita deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, gli utenti con un imponibile lordo ai fini IRPEF non superiore a 30.000 euro, se appartenenti alle seguenti categorie:
a) i grandi invalidi civili, di guerra, civili di guerra, per servizio e del lavoro, risultanti tali da certificazioni emesse dagli organi istituzionali preposti, nonchè i relativi accompagnatori;
b) i ciechi di guerra, i ciechi civili, i sordomuti, risultanti tali da certificazioni emesse dagli organi istituzionali preposti, nonchè i relativi accompagnatori;
c) gli invalidi di guerra, civili di guerra, per servizio appartenenti alle categorie dalla II alla V incluse, gli invalidi civili, i minori che beneficino della indennità di accompagnamento di cui alla
d) i perseguitati politici e razziali italiani, gli ex deportati nei campi di concentramento o di prigionia, gli esuli provenienti dagli ex territori italiani, risultanti tali da certificazioni emesse dagli organi istituzionali preposti [30].
4. Il limite di reddito di cui al comma 3 può essere motivatamente rideterminato con deliberazione della Giunta regionale.
4 bis. L'Amministrazione regionale, ferma restando la disciplina regionale in materia di diritto allo studio universitario, al fine di assicurare un sostegno agli oneri a carico delle famiglie per l'accesso alla formazione scolastica dei propri figli, è autorizzata a introdurre in via sperimentale, a partire dall'anno scolastico 2019-2020, ulteriori agevolazioni sul valore del titolo di viaggio "abbonamento scolastico" utilizzato per l'accesso ai servizi di trasporto pubblico locale automobilistici sia extraurbani, sia urbani, e ferroviari di competenza della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, rispetto a quelle già disposte o derivanti dalle procedure di affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale, a favore degli studenti:
a) iscritti alle scuole dell'obbligo e superiori, università o istituti superiori equiparati, fino a ventisei anni di età;
b) anagraficamente residenti nel territorio regionale [31].
4 ter. La Giunta regionale, con specifico atto da adottarsi annualmente, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità regionale, definisce priorità, criteri e modalità di accesso all'agevolazione sperimentale di cui al comma 4 bis e di rimborso dei relativi oneri ai gestori dei servizi di trasporto pubblico locale [32].
4 quater. Possono accedere all'agevolazione di cui al comma 4 bis anche gli studenti che posseggano i requisiti nello stesso definiti e che utilizzino, per l'accesso agli istituti scolastici anche non situati in territorio regionale, servizi di trasporto pubblico locale realizzati da vettori titolari di contratto di servizio con altra Regione, ricompresi nell'elenco individuato dal provvedimento giuntale di cui al comma 4 ter [33].
Art. 35. (Sanzioni amministrative per gli utenti)
1. Il mancato rispetto da parte dell'utente delle norme contenute nel regolamento di vettura comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di 20 euro a un massimo di 108 euro [34].
2. L'uso dei servizi di trasporto pubblico senza il prescritto titolo di viaggio comporta, oltre al pagamento del normale biglietto a tariffa ordinaria tra i capolinea della corsa effettuata, l'applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di 50 euro a un massimo di 210 euro con la possibilità di pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 7 della
2 bis. L'utilizzo di titoli di viaggio emessi dalle aziende di trasporto pubblico locale in applicazione dell'agevolazione di cui all'articolo 34, comma 4 bis, da parte di soggetti non aventi i requisiti previsti per legge o l'utilizzo degli stessi titoli di viaggio con modalità difformi da quelle definite dalla deliberazione giuntale di cui all'articolo 34, comma 4 ter, comportano una sanzione amministrativa pari al doppio del valore del titolo di viaggio, con la possibilità di pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 7 della
3. Gli utenti sprovvisti di titolo di viaggio che, entro i cinque giorni successivi all'accertamento, presentino all'affidatario l'abbonamento personale regolarmente validato in data anteriore a quella dell'accertamento, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa di 5 euro [37].
4. Il controllo e l'accertamento delle violazioni di cui ai commi 1, 2, 2 bis e 3 competono all'affidatario, nell'ambito dei servizi dallo stesso esercitati [38].
5. L'affidatario accerta le violazioni di propria competenza mediante personale dipendente a ciò espressamente incaricato, munito di apposito documento di riconoscimento rilasciato dall'azienda. Gli agenti accertatori sono abilitati a effettuare i controlli previsti dall'articolo 13 della
6. Al fine di assicurare a bordo dei mezzi e nei locali di esercizio maggiore sicurezza all'utenza, i gestori dei servizi di trasporto pubblico possono affidare le attività di prevenzione e accertamento sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista una sanzione amministrativa anche a guardie giurate, nominate con le modalità di cui all'articolo 133 del
6 bis. Si applicano altresì, per quanto compatibili, le disposizioni introdotte dall'articolo 48, comma 12, del
7. La violazione è contestata immediatamente e personalmente al trasgressore oppure a chi era tenuto alla sorveglianza nell'ipotesi prevista dall'articolo 2, secondo comma, della
8. All'atto della contestazione è ammesso il pagamento della somma complessiva dovuta nelle mani dell'agente accertatore, verso il rilascio di apposita ricevuta.
9. Qualora non sia stata possibile l'immediata contestazione personale o in caso di mancato pagamento al momento della contestazione, l'agente accertatore inoltra il verbale di contestazione all'ufficio da cui dipende, che provvede a notificare all'interessato copia del medesimo. In tale caso, l'obbligato deve effettuare il pagamento della somma dovuta, oltre alle spese del procedimento, entro quindici giorni dalla notificazione stessa.
10. Qualora non sia stato effettuato il pagamento nei modi e nei tempi previsti dai commi precedenti, il soggetto incaricato del controllo che ha accertato la violazione inoltra il rapporto completo del processo verbale di accertamento al direttore dell'impresa affidataria del servizio di trasporto pubblico, o, in caso di servizi gestiti in economia, al responsabile della competente struttura dell'ente. L'emissione dei provvedimenti di cui all'articolo 11 della
11. Il recupero coattivo delle sanzioni amministrative avviene preferibilmente tramite la formazione di ruoli esattoriali, con le modalità e nei termini previsti dal
12. Per la contestazione, per la notificazione, per il caso di mancato pagamento nei modi e nei termini previsti dai commi precedenti, nonchè per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni della
13. Le somme riscosse per l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dai commi 1, 2, 2 bis e 3 sono devolute all'affidatario che gestisce il servizio [40].
14. Trovano comunque applicazione, per quanto non modificato dalla presente norma e per quanto di competenza della Regione, le disposizioni di cui alla normativa statale vigente e, in particolare, quanto previsto dal
Capo VII
Altre norme sul trasporto pubblico
Art. 36. (Incentivi delle Province)
1. Le Province sono autorizzate a erogare contributi a favore di:
a) titolari di licenza di taxi e di autorizzazione di noleggio con conducente, rilasciate dai Comuni del territorio di rispettiva competenza ai sensi dell'articolo 12 della
b) titolari di licenza di taxi per l'acquisto di nuovi veicoli elettrici, a propulsione ibrida, o con alimentazione a combustibile gassoso o per la trasformazione e l'adeguamento di quelli in servizio.
2. Le Province sono autorizzate a concedere ai Comuni i contributi previsti da altre leggi di settore concernenti il trasporto pubblico.
3. Le Province sono, altresì, autorizzate a concedere ai Comuni contributi per l'acquisto di veicoli da adibire al trasporto di studenti della scuola dell'obbligo.
4. Le Province sono autorizzate a concedere contributi in conto capitale, fino al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile, a favore di soggetti pubblici per centri di interscambio, pensiline, stazioni atte all'interscambio della mobilità delle persone, tecnologie di controllo, ivi comprese le spese per la progettazione, per l'acquisizione delle aree necessarie, nonchè per l'acquisto di immobili esistenti da adattare a tali usi [41].
4 bis. Al fine della realizzazione e miglioramento delle strutture dedicate all'intermodalità e delle Stazioni Ferroviarie, i contributi di cui al comma 4 possono essere utilizzati anche per la realizzazione di infrastrutture di interscambio su aree di proprietà o nella disponibilità del gestore dell'infrastruttura ferroviaria, sulla base di quanto previsto all'articolo 40, comma 3 [42].
4 ter. I contributi di cui al comma 4, già concessi e non ancora utilizzati dai soggetti beneficiari, possono essere rendicontati, nei limiti delle risorse già concesse, fino a copertura del 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile. Gli importi di cui sopra, relativi al finanziamento di pensiline, possono essere utilizzati dai soggetti beneficiari anche per la realizzazione, nonché per il ripristino di opere localizzate in siti diversi da quelli per cui il contributo è stato concesso. A tal fine i soggetti beneficiari inviano, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
Art. 36 bis. (Contributi agli Enti locali per attività di trasporto di persone complementari ai servizi di trasporto pubblico locale) [44]
1. L'Amministrazione Regionale è autorizzata a concedere agli Enti locali, a seguito di motivata istanza, contributi a sostegno di attività di trasporto di persone complementari ai servizi di trasporto pubblico locale, a beneficio di località non servite da servizi di TPL e di trasposto scolastico in ambito montano particolarmente gravoso a causa della particolare orografia del territorio.
Art. 37. (Servizi non di linea con autobus in regime di autorizzazione)
1. I trasporti collettivi con autobus adibiti ad uso di terzi, caratterizzati dalla prestazione di servizio offerta in modo continuativo o periodico con itinerari, orari e frequenze prestabilite e rivolti a una fascia omogenea di viaggiatori individuabili sulla base di un rapporto preesistente che li leghi al soggetto che predispone ed organizza il servizio, sono soggetti ad autorizzazione amministrativa.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata dall'Amministrazione provinciale nel cui territorio si svolge in modo prevalente il servizio, secondo le modalità e i criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente per materia.
3. Nel caso di infrazioni alle disposizioni contenute nell'autorizzazione di cui ai commi precedenti, si applicano le medesime sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 29 nei confronti dell'affidatario, con l'esclusione dell'infrazione di cui al comma 2, lettera a), del medesimo articolo 29.
4. Chiunque eserciti servizi non di linea con autobus senza la relativa autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di un importo da 2.625 euro a 15.750 euro.
5. Ferme restando le competenze dei soggetti cui sono attribuiti poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alle vigenti disposizioni di legge, i proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni previste dal presente articolo spettano comunque alla Provincia che irroga la sanzione. Tali proventi rimangono destinati al settore del trasporto pubblico della relativa Provincia.
Art. 37 bis. (Servizi con trenini turistici in regime di autorizzazione) [45]
1. La Provincia è delegata al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 10 del
2. Gli enti pubblici possono utilizzare per l'acquisto dei complessi indicati all'articolo 1 del
Capo VIII
Norme finali e transitorie
Art. 38. (Norme transitorie)
1. I contratti di servizio stipulati dagli Enti locali con i gestori dei servizi di trasporto pubblico locale, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, restano disciplinati dalla normativa regionale previgente in materia di trasporto pubblico locale.
2. Nelle more dell'adozione del PRTPL di cui all'articolo 13, i protocolli d'intesa stipulati con gli Enti locali necessari all'adeguamento del Piano regionale del trasporto pubblico locale vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti sulla base delle norme previgenti.
3. La Regione e gli Enti locali, competenti per le rispettive Unità di Gestione, continuano ad esercitare le rispettive funzioni previste dalla normativa regionale previgente in materia di trasporto pubblico fino alla data di naturale scadenza dei predetti contratti.
4. Le Province a decorrere dall'1 gennaio 2008 possono istituire, anche su proposta dei Comuni, in via sperimentale servizi flessibili aggiuntivi o sostitutivi del servizio erogato, senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale, garantendo comunque un livello di servizio pari almeno a quello in corso.
5. Le disposizioni di cui all'articolo 34, comma 2, lettera a), e comma 3, possono trovare applicazione con riferimento all'attuale contratto di servizio a decorrere dall'entrata in vigore della legge regionale di assegnazione delle risorse finanziarie necessarie per compensare i maggiori oneri derivanti dall'imposizione dell'obbligo di servizio.
6. I Comuni, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, che ricevono contributi dalla Provincia per l'acquisto di scuolabus, devono prevedere in dotazione all'automezzo l'apposito meccanismo sollevatore per persone disabili. La presente disposizione si applica obbligatoriamente per un solo scuolabus del parco macchine comunale.
6 bis. Al fine di assicurare la necessaria continuità nell'erogazione dei servizi di trasporto pubblico locale, l'Amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del
Art. 39. (Servizi ferroviari metropolitani)
1. La Regione sostiene l'organizzazione del trasporto pubblico di persone mediante collegamenti ferroviari tra più Comuni, anche di Province diverse, attraverso la previsione di servizi ferroviari metropolitani nel PRTPL, che prevede altresì l'istituzione di un servizio sperimentale di metropolitana leggera nell'ambito della Provincia di Trieste, quale primo avvio di un servizio integrato di trasporto pubblico locale, stradale e ferroviario.
2. La Regione inserisce negli atti di gara la previsione di servizi ferroviari metropolitani come definiti dal comma 1, subordinatamente alla presenza di infrastrutture idonee allo svolgimento del servizio, con l'obbligo per l'affidatario di organizzare il servizio ferroviario metropolitano qualora istituito in sostituzione di analogo servizio automobilistico già assegnato a livello contrattuale, alle condizioni tecnico - economiche previste nel PRTPL e senza ulteriori oneri a carico della Regione per il sistema del trasporto pubblico locale.
Art. 40. (Servizi ferroviari regionali)
1. A far data dall'1 gennaio 2008, la Regione è competente per la gestione dei servizi ferroviari regionali e locali, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9, 10 e 15 del
1 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Società Ferrovie Udine Cividale srl un contributo annuo nei limiti dell'importo stanziato dal bilancio regionale a copertura delle spese da sostenere per i beni regionali in uso e quale gestore dell'infrastruttura ferroviaria, previa presentazione di un programma relativo alle spese da sostenere e ai relativi interventi. La rendicontazione è effettuata ai sensi dell'articolo 42 della
1 ter. Nel caso di opere per gli interventi di cui al comma 1 bis si applica il capo XI della
1 quater. [Il finanziamento di cui al comma 1 bis viene trasferito in via di anticipazione, entro il 31 marzo di ogni anno, nella misura del 90 per cento dell'importo annualmente definito. Il saldo viene erogato, entro il mese di giugno dell'anno successivo, previa attestazione della regolarità delle prestazioni effettuate e dei servizi svolti da parte della Direzione centrale competente in materia di trasporto pubblico locale, sulla base della documentazione a consuntivo fornita dalla società] [50].
2. La vigilanza e il controllo sui servizi di cui al comma 1 sono esercitati ai sensi dell'articolo 33.
3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare o promuovere intese e convenzioni con il gestore dell'infrastruttura ferroviaria per il miglioramento della rete ferroviaria di interesse regionale e dei correlati servizi ferroviari, attraverso interventi sull'infrastruttura medesima, compresi gli impianti di servizio e le aree di proprietà o in disponibilità allo stesso gestore [51].
3 bis. Gli oneri relativi agli interventi di cui al comma 3, qualora assunti in tutto o in parte dalla Regione, rientrano nella determinazione del corrispettivo per il complesso delle prestazioni fornite dal gestore dell'infrastruttura ferroviaria, ivi compresa la fruizione dell'infrastruttura medesima, ai sensi dell'articolo 9, comma 11, del
Art. 41. (Servizi ferroviari interregionali)
1. La Regione gestisce i servizi ferroviari interregionali così come individuati dall'articolo 9, comma 7, del
Art. 41 bis. (Servizi ferroviari in connessione con territori contermini) [53]
1. La Regione, ove debbano essere adottati provvedimenti concernenti la programmazione dei servizi ferroviari in connessione con territori contermini procede, se necessario, mediante la stipulazione di intese con le Amministrazioni interessate.
2. Le intese, senza oneri aggiuntivi a carico degli Enti affidanti e dei viaggiatori, attengono agli obblighi dei rispettivi gestori in merito a specifiche forme di collaborazione da attuare al fine di assicurare la continuità dei servizi, alla disponibilità dei titoli di viaggio nelle rispettive reti di vendita, alle informazioni ai viaggiatori, all'accesso con i titoli emessi dai rispettivi gestori a tutti i servizi regionali sviluppati sulle relazioni servite, agli standard qualitativi e agli altri elementi utili a definire il regolare svolgimento dei servizi.
Art. 42. (Modifica di norme)
1. Il comma 1 dell'articolo 10 della
"1. La Commissione regionale per la formazione e la conservazione dei ruoli è costituita dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del capoluogo regionale e dura in carica cinque anni.".
2. Il comma 3 dell'articolo 4 della
"3. I servizi di scuolabus affidati dai Comuni mediante procedure ad evidenza pubblica ad imprese di noleggio sono assoggettati all'autorizzazione di cui all'articolo 37 della
3. Alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 5 della
4. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 23 della
"a) realizzazione di pensiline e infrastrutture automobilistiche previste nel piano del trasporto pubblico regionale e locale;".
5. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 23 della
"b) promozione del trasporto pubblico regionale e locale;".
Art. 43. (Norma finanziaria)
1. Sono annualmente destinate nel bilancio regionale risorse indicizzate annualmente almeno pari a quelle allocate per il trasporto automobilistico, tramviario e marittimo per l'anno 2007 e per il trasporto ferroviario importi corrispondenti a quelli trasferiti dallo Stato ai sensi del
Art. 44. (Abrogazioni)
1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni attinenti la materia di cui al presente titolo:
a) la
b) l'articolo 2 della
c) l'articolo 22 della
d) gli articoli 20, 21, 22, 23, 24, 26 e 27, della
e) l'articolo 5, comma 54, della
f) la
g) l'articolo 4, commi 104, 105, 106, 107 e 108, della
h) l'articolo 4, commi 23, 24, 25 e 26, della
i) l'articolo 5, commi 144 e 152, della
j) l'articolo 6 della
k) l'articolo 4, commi 29 e 30, della
l) l'articolo 17 (Disposizioni in materia di trasporti) della
m) la
n) l'articolo 19 della
o) l'articolo 4, commi 40 e 41, della
p) l'articolo 61 della
TITOLO III
RIORDINO IN MATERIA DI TRASPORTO MERCI, MOTORIZZAZIONE, CIRCOLAZIONE SU STRADA
Art. 45. (Finalità)
1. Il presente titolo disciplina l'esercizio delle funzioni concernenti la materia del trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada da parte della Regione e delle Province in attuazione degli articoli 9, 11, 12 e 13 del
Art. 46. (Funzioni della Regione)
1. La Regione, fatto salvo quanto riservato allo Stato ai sensi degli articoli 9 e 11 del
2. La Regione, nel rispetto dei principi generali della normativa comunitaria e statale, definisce le materie, le modalità di svolgimento e i requisiti di ammissione degli esami di idoneità professionale, comprese le abilitazioni professionali nautiche, qualora non espressamente disciplinati da disposizioni di legge statale, e in particolare:
a) definisce criteri e modalità ai quali gli enti di formazione devono attenersi nell'organizzazione e nello svolgimento dei corsi per la preparazione all'esame di idoneità professionale alla direzione di attività di autotrasporto di cose per conto di terzi e di persone, previsti dall'articolo 8, comma 6, del
b) definisce criteri, modalità e cadenzamento delle sessioni di esame da osservarsi nell'organizzazione e nello svolgimento dei corsi e degli esami per titolare delle imprese o responsabile tecnico delle officine che svolgono attività di revisione dei veicoli previsti dall'articolo 240, comma 1, lettera h), del
c) definisce criteri, modalità e cadenzamento delle sessioni di esame da osservarsi nell'organizzazione e nello svolgimento dei corsi per la formazione professionale di cui alla
d) monitora l'esercizio delle funzioni disciplinate dal presente titolo, anche attraverso l'istituzione del Comitato di cui all'articolo 47.
Art. 46 bis. (Proventi derivanti dall'esercizio delle funzioni in materia di motorizzazione e circolazione su strada) [54]
1. Al fine di garantire la piena attuazione di quanto previsto dall'articolo 9, comma 5, del
Art. 47. (Comitato di monitoraggio e coordinamento)
1. È istituito il Comitato di monitoraggio e coordinamento, di seguito denominato Comitato, al fine di monitorare l'esercizio delle funzioni disciplinate dal presente titolo e promuovere il coordinamento delle istituzioni e la partecipazione delle organizzazioni sociali interessate, quale organo consultivo dell'Amministrazione regionale.
2. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente. Esso dura in carica tre anni e ha sede presso la Direzione centrale competente per le materie di cui al presente titolo.
3. Il Comitato è composto da:
a) il direttore centrale della Direzione competente per le materie di cui al presente titolo, con funzioni di Presidente, o suo delegato;
b) un rappresentante per ciascun ambito territoriale;
c) quattro rappresentanti delle associazioni di categoria degli autotrasportatori maggiormente rappresentative, designati congiuntamente dalle medesime;
d) due rappresentanti delle organizzazioni di categoria delle autoscuole maggiormente rappresentative tra quelle operanti sul territorio regionale, designati congiuntamente dalle medesime;
e) due rappresentanti delle organizzazioni di categoria delle scuole nautiche maggiormente rappresentative tra quelle operanti sul territorio regionale, designato congiuntamente dalle medesime;
f) due rappresentanti delle associazioni di categoria degli studi di consulenza maggiormente rappresentative, designati congiuntamente dalle medesime;
g) un dirigente dell'Amministrazione regionale, o suo delegato, in rappresentanza della struttura competente in materia di finanze e patrimonio [55].
4. Le designazioni di cui al comma 3 devono essere comunicate entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine, provvede il Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale.
5. Le funzioni di segretario del Comitato sono svolte da un dipendente della Direzione centrale competente per le materie di cui al presente titolo, nominato dal Direttore centrale.
Art. 48. (Funzioni delle Province in materia di autotrasporto)
1. Le Province esercitano le funzioni amministrative in materia di:
a) tenuta delle articolazioni provinciali dell'albo nazionale degli autotrasportatori;
b) gestione degli esami per il conseguimento dei titoli professionali di autotrasportatore di cose per conto di terzi e di persone e per la consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;
c) ulteriori funzioni che la legge prevede in materia di autotrasporto, non attribuite alla Regione ai sensi dell'articolo 46 e fatto salvo quanto riservato allo Stato ai sensi del
2. Nell'ambito delle funzioni di cui al comma 1 le Province provvedono in particolare a:
a) iscrivere le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi negli albi provinciali di cui all'articolo 1 della
b) rilasciare il titolo abilitativo per l'esercizio di autotrasporto di merci per conto proprio, di cui all'articolo 32 della
c) organizzare gli esami per il conseguimento dell'idoneità professionale per la direzione di attività di autotrasporto di merci per conto di terzi e di persone, di cui agli articoli 7 e 8 del
d) organizzare gli esami per il conseguimento dell'idoneità professionale relativa all'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, di cui all'articolo 5 della
e) rilasciare il titolo abilitativo per il conseguimento dell'idoneità professionale di cui alle lettere c) e d).
3. Le Province trasmettono periodicamente alla Regione i dati e gli elementi conoscitivi relativi agli albi provinciali dell'autotrasporto per conto di terzi e alle licenze per l'autotrasporto in conto proprio, secondo quanto concordato con la struttura regionale competente in materia di trasporti anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici.
Art. 49. (Funzioni delle Province in materia di motorizzazione)
1. Le Province esercitano le funzioni amministrative in materia di:
a) esami per il conseguimento delle patenti, abilitazioni, licenze e titoli per quanto riguarda i ciclomotori e i veicoli, nonchè rilascio dei relativi titoli;
b) gestione e organizzazione degli esami per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di insegnante e istruttore di autoscuola, di cui all'articolo 123, comma 7, del
c) autorizzazione e vigilanza sull'attività delle autoscuole, ai sensi dell'articolo 123 del
d) riconoscimento e vigilanza sui centri di istruzione automobilistica, costituiti dai consorzi di autoscuole di cui all'articolo 123, comma 7, del
e) autorizzazione e vigilanza amministrativa sull'attività di revisione dei veicoli esercitata dalle imprese di autoriparazione, ai sensi dell'articolo 80, comma 8, del
f) rilascio e aggiornamento dei documenti di circolazione dei veicoli e delle relative targhe;
g) rilascio delle autorizzazioni per le modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione;
h) gestione dello sportello telematico dell'automobilista;
i) attività tecnica di revisione e collaudo dei veicoli in circolazione;
j) visite periodiche, collaudi e stazzatura delle unità di navigazione;
k) aggiornamento dell'archivio nazionale del Centro elaborazione dati motorizzazione del Ministero dei trasporti per la parte di competenza;
l) espletamento dei servizi di polizia stradale da parte dei dipendenti incaricati ai sensi e per gli effetti dell'articolo 12, comma 3, del
m) immatricolazione dei veicoli del Corpo forestale regionale e della Protezione civile della Regione, quale articolazione del sistema integrato della Protezione civile, compresa l'abilitazione degli addetti alla guida di tali veicoli e l'abilitazione all'uso dei dispositivi supplementari di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, in esecuzione degli articoli 138 e 177 del
n) ulteriori funzioni che la legge prevede in materia di motorizzazione, non attribuite alla Regione ai sensi dell'articolo 46 e fatto salvo quanto riservato allo Stato ai sensi del
Art. 50. (Autorizzazione alle imprese di autoriparazione)
1. L'autorizzazione di cui all'articolo 49, comma 1, lettera e), è rilasciata al titolare dell'impresa individuale o al responsabile tecnico previo superamento del corso di formazione di cui all'articolo 240, comma 1, lettera h), del
2. I titolari o i responsabili tecnici di imprese autorizzate in data antecedente al 31 dicembre 2007, devono frequentare il corso di formazione superando la prova finale entro la seconda sessione dalla attivazione dei corsi. In caso di inosservanza di tali termini la Provincia provvede alla sospensione dell'autorizzazione all'impresa fino al superamento del corso di formazione da parte del titolare o del responsabile tecnico dell'impresa.
Art. 51. (Vigilanza sulle imprese di autoriparazione)
1. Le funzioni di controllo amministrativo sulle imprese autorizzate all'esecuzione delle revisioni attengono alla permanenza dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione, alla regolare tenuta dei registri delle revisioni e alla corretta applicazione delle tariffe relative alle revisioni.
2. La Provincia provvede, in particolare, a verificare anche tramite periodica attività ispettiva:
a) l'iscrizione nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della
b) l'esercizio effettivo delle attività di cui all'articolo 1, comma 3, della
c) il possesso di adeguata capacità finanziaria, secondo parametri prestabiliti;
d) il possesso di idonei locali, attrezzature e strumentazioni;
e) il possesso in capo al titolare dell'impresa o al responsabile tecnico dei requisiti personali e professionali di cui all'articolo 240 del
f) la corretta tenuta dei registri, vidimati dalla Provincia, in cui sono annotate le istanze di revisione;
g) la corretta applicazione delle tariffe relative alle revisioni fissate a norma dell'articolo 80, comma 12, del decreto legislativo 285/ 1992.
3. L'esercizio della vigilanza amministrativa è svolto dalla Provincia secondo la procedura di cui all'articolo 336 del
4. Sono fatte salve le funzioni delle Commissioni provinciali per l'artigianato di cui alla
Art. 52. (Funzioni delle Province in materia di scuole nautiche)
1. Le Province esercitano le funzioni di cui al
a) rilascio di patenti nautiche e di loro duplicati e aggiornamenti, nonchè dei certificati di abilitazione professionale in materia;
b) rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività da parte delle scuole nautiche;
c) vigilanza tecnica sull'attività svolta da parte delle scuole nautiche;
d) attività sanzionatoria.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, le Province possono avvalersi delle Capitanerie di porto, secondo criteri e modalità definiti convenzionalmente tra le stesse.
Art. 53. (Scuole nautiche)
1. Le scuole nautiche curano la tenuta di un registro vidimato dalla Provincia contenente:
a) data di iscrizione e generalità degli allievi;
b) luogo, data e orari delle lezioni di teoria e delle esercitazioni pratiche e relativa partecipazione degli allievi.
2. I corsi per la preparazione dei candidati al conseguimento delle patenti nautiche devono prevedere i minimi di lezioni teoriche e di esercitazioni pratiche individuate dalla Regione.
3. I soggetti non autorizzati ai sensi dell'articolo 52, comma 1, lettera b), non possono fregiarsi del titolo di "scuola nautica" e nella pubblicizzazione delle proprie attività non possono porre riferimenti al conseguimento delle patenti nautiche e alla preparazione ai relativi esami.
4. Le scuole nautiche, nella pubblicizzazione della loro attività, riportano gli estremi dell'autorizzazione conseguita.
Art. 54. (Vigilanza su scuole nautiche)
1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 29 del
a) chi esercita l'attività di scuola nautica in assenza di autorizzazione;
b) chi viola i divieti di cui all'articolo 53, comma 3.
2. È soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 euro a 600 euro il titolare di scuola nautica il quale non rispetti quanto previsto dall'articolo 53, commi 1, 2 e 4.
3. Nel caso di accertata perdita dei requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione, la Provincia intima al titolare la regolarizzazione entro congruo termine, comunque non superiore ai sessanta giorni, disponendo, nei casi più gravi, la sospensione dell'autorizzazione. In caso di mancata regolarizzazione entro il termine, e negli eventuali ulteriori casi previsti dai regolamenti provinciali, si provvede alla revoca dell'autorizzazione.
Art. 55. (Gestione coordinata)
1. Le Province nell'ambito dello svolgimento delle funzioni di cui al presente titolo:
a) assicurano l'organizzazione unitaria del servizio e l'impiego più razionale delle risorse strumentali e umane su scala regionale anche tramite la forma collaborativa della convenzione prevista dal capo V della
b) possono determinare i diritti a carico dell'utenza correlati al costo per l'effettuazione dei compiti svolti dai propri dipendenti fuori dalle sedi istituzionali, sentito il Comitato di cui all'articolo 47;
c) possono stipulare intese con le competenti Amministrazioni dello Stato al fine di consentire l'operatività del Centro prove autoveicoli di Codroipo, sezione Verona, nonchè l'ottimale svolgimento delle funzioni mantenute in capo alle stesse nell'ambito del territorio regionale;
d) si coordinano con le Commissioni provinciali per l'artigianato per la gestione delle funzioni conferite.
Art. 56. (Trasferimento di risorse)
1. I beni immobili, i beni mobili registrati e gli altri beni mobili nella disponibilità degli Uffici provinciali del Dipartimento dei trasporti terrestri (ex MCTC) che saranno trasferiti alla Regione ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 12, comma 4, del
2. La Regione, qualora ne abbia la titolarità alla data dell'1 gennaio 2008, dà in uso alle Province i beni di cui al comma 1, nelle more del trasferimento della proprietà degli stessi alle Province.
3. La Regione, qualora alla data dell'1 gennaio 2008 non abbia la titolarità dei beni di cui al comma 1 e fino al trasferimento degli stessi dallo Stato alla Regione, è autorizzata a stipulare accordi con lo Stato per l'utilizzo dei beni medesimi ai fini di assicurare continuità nella gestione dei servizi trasferiti.
4. Al fine di favorire il processo di devoluzione previsto dalla
5. Il personale di cui al comma 4 è inquadrato presso le Province con le equiparazioni di cui alla seguente tabella, ferma restando l’individuazione in sede di contrattazione collettiva regionale e con oneri a carico dei bilanci delle Province, di diversi inquadramenti tali da garantire quanto previsto dal verbale di concertazione del 15 novembre 2007 tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, le Province di Trieste, Gorizia, Udine e Pordenone e le Organizzazioni sindacali in materia di inquadramento presso le Province del personale degli uffici della Motorizzazione civile:
Aree e fasce retributive Ministero |
Categorie e posizioni economiche Province |
||
Aree |
Fasce retributive |
Categorie |
Posizioni economiche |
Dirigente |
|
Dirigente |
|
Terza (ex C) |
F5 (ex C3s) |
D |
D7 |
F4 (ex C3) |
D6 |
||
F3 (ex C2) |
D4 |
||
F2 (ex C1s) |
D2 |
||
F1 (ex C1) |
D1 |
||
Seconda (ex B) |
F4 (ex B3s) |
C |
C7 |
F3 (ex B3) |
C4 |
||
F2 (ex B2) |
B |
B8 |
|
F1 (ex B1) |
B5 |
||
Prima (ex A) |
F2 (ex A1s) |
A |
A8 |
F1 (ex A1) |
A6 |
[57].
5 bis. La contrattazione collettiva regionale, una volta opportunamente aggiornati i mansionari, definisce i requisiti professionali in relazione ai quali prevedere, con oneri a carico dei bilanci delle Province, il definitivo inquadramento del personale proveniente dalla Seconda area, fascia retributiva F2 (ex B2) nella posizione economica della categoria C. La contrattazione collettiva regionale può, inoltre, definire, con oneri a carico dei bilanci delle Province, ulteriori diversi inquadramenti con particolare riferimento al personale proveniente dalle aree fasce retributive Prima F2 (ex A1s), Seconda F1 (ex B1), Terza F2 (ex C1s), Terza F3 (ex C2) e Seconda F3 (ex B3 abilitato) [58].
5 ter. Il personale inquadrato conserva l’anzianità giuridica maturata presso l’ente di provenienza; al personale medesimo è attribuito il trattamento economico previsto per la categoria e la posizione economica di inquadramento. Nel caso in cui l’importo annuo complessivamente spettante al personale non dirigente a titolo di trattamento tabellare e di salario aggiuntivo risulti inferiore a quello annuo complessivamente in godimento, comprensivo del trattamento tabellare, dell’indennità di amministrazione e di ogni altra voce stipendiale avente carattere fisso e continuativo, la differenza è conservata a titolo di assegno «ad personam» riassorbibile con qualsiasi miglioramento economico; la retribuzione individuale di anzianità in godimento presso l’ente di provenienza è conservata a titolo di assegno «ad personam» non riassorbibile, salva diversa determinazione contrattuale. Nel caso in cui l’importo annuo complessivamente previsto per il personale dirigente a titolo di trattamento tabellare e di retribuzione di posizione, nell’importo più basso del valore minimo contrattualmente fissato, risulti inferiore a quello annuo complessivamente in godimento, comprensivo del trattamento tabellare, della retribuzione di posizione - parte fissa e di ogni altra voce stipendiale avente carattere fisso e continuativo, la differenza è conservata a titolo di assegno «ad personam» riassorbibile con qualsiasi miglioramento economico; la retribuzione individuale di anzianità in godimento presso l’ente di provenienza è conservata a titolo di assegno «ad personam» non riassorbibile, salva diversa determinazione contrattuale. Il personale inquadrato può optare per il mantenimento del regime previdenziale del comparto di provenienza limitatamente al trattamento pensionistico [59].
5 quater. La contrattazione collettiva regionale definisce le modalità di riconoscimento dell’idoneità conseguita dal personale inquadrato in graduatorie afferenti processi di riqualificazione interni presso il Ministero dei Trasporti [60].
6. I proventi derivanti dall'esercizio delle funzioni in materia di autotrasporto e motorizzazione, comprese quelle sanzionatorie, spettano alle Province.
7. [In sede di prima attuazione alle Province vengono trasferite risorse economiche così come individuate dal piano di riparto per il 2008 di cui alla tabella A), allegata alla presente legge, per confluire negli anni successivi nell'ambito dei trasferimenti ordinari agli enti locali secondo le modalità che saranno successivamente individuate. Le risorse economiche così attribuite garantiscono l'equilibrio fra le spese accertate e gli introiti derivanti dalla corresponsione dei diritti per i servizi resi, quali risultano dalla medesima tabella] [61].
Art. 57. (Disposizioni comuni)
1. Ai fini dell'attività di indirizzo di cui all'articolo 46 e alla gestione coordinata di cui all'articolo 55 le Province sono tenute all'invio e allo scambio di informazione e dati correlati all'esercizio delle funzioni conferite, anche attraverso strumenti informatici.
2. Le funzioni autorizzatorie e di vigilanza di cui alla presente legge comprendono in particolare la variazione dei titoli autorizzatori, l'adozione dei provvedimenti di revoca, di sospensione e di cancellazione previsti in relazione alla perdita di requisiti, l'applicazione delle sanzioni amministrative conseguenti all'accertamento di infrazioni e la gestione del relativo contenzioso.
3. Le Province hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni conferite, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 13 della
Art. 58. (Norma transitoria)
1. Le Commissioni di cui al presente titolo, nominate antecedentemente all'1 gennaio 2008, continuano ad operare fino alla loro sostituzione da parte delle Province che provvedono non oltre il 30 giugno 2008.
2. Le procedure in corso sono completate dalla Provincia territorialmente competente.
2 bis. Il funzionamento delle commissioni e degli organi di cui al presente Titolo, dopo il primo periodo di trasferimento delle funzioni, può essere gestito autonomamente dalle Province senza l'intervento di rappresentanti dell'Amministrazione regionale [62].
3. Al fine di promuovere la diffusione dell'utilizzo di strumenti telematici nel pagamento di tributi e, in particolare, in materia di tassa automobilistica, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare intese con l'amministrazione dello Stato e con altri soggetti operanti nel settore.
TITOLO IV
RIORDINO IN MATERIA DI VIABILITÀ
Art. 59. (Finalità)
1. Il presente titolo disciplina l'esercizio delle funzioni concernenti la materia della viabilità in attuazione dell'articolo 4, comma 1, n. 9), della
Art. 60. (Funzioni della Regione)
1. La Regione esercita le seguenti funzioni in materia di viabilità:
a) pianificazione della rete stradale costituente risorsa essenziale di interesse regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), della
b) programmazione pluriennale e realizzazione degli interventi coordinate con le previsioni della pianificazione territoriale regionale e sulla base delle risorse finanziarie disponibili;
c) gestione del catasto delle strade regionali e di quelle incluse nella tabella B) del
d) classificazione e declassificazione amministrativa delle strade regionali [64];
d bis) [classificazione e declassificazione amministrativa delle strade provinciali] [65];
e) determinazione per le strade regionali dei canoni relativi al rilascio di autorizzazioni e concessioni di cui all' articolo 14, comma 2, lettera a), del
f) formazione e attuazione del Piano regionale della sicurezza stradale di cui alla
g) coordinamento e vigilanza delle funzioni delegate a Comuni [67].
Art. 61. (Funzioni degli Enti locali)
1. [Alle Province sono delegate le funzioni di classificazione e declassificazione amministrativa delle strade provinciali] [68].
2. Ai Comuni sono delegate le funzioni di classificazione e declassificazione amministrativa della viabilità comunale e vicinale.
3. I Comuni trasmettono annualmente alla Regione una relazione sull'esercizio delle funzioni delegate [69].
Art. 62. (Classificazione delle strade)
1. Per le esigenze di carattere amministrativo e con riferimento all'uso e alle tipologie dei collegamenti svolti, le strade di uso pubblico sul territorio regionale sono così classificate:
a) strade statali;
b) strade regionali;
c) [strade provinciali] [70];
d) strade comunali;
e) strade vicinali.
2. Per l'individuazione delle caratteristiche tecniche e funzionali sulla base delle quali viene effettuata la classificazione delle strade trova applicazione quanto disposto dall'articolo 2 del
2 bis. In coerenza con i principi di cui all'articolo 2 del
Art. 62 bis. (Procedura di classificazione delle strade) [72]
1. La classificazione di strada regionale è effettuata con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di viabilità, sentiti gli enti territoriali interessati.
2. La classificazione di strada comunale e vicinale è effettuata con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di viabilità, previa deliberazione del Consiglio comunale.
Art. 62 ter. (Declassificazione delle strade) [73]
1. Alla declassificazione di strade regionali, comunali o vicinali o di tronchi di esse provvede con proprio decreto il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di viabilità, o dei Comuni per le strade di rispettiva competenza.
2. Lo stesso provvedimento che dispone la declassificazione determina la nuova classificazione della strada o del tronco o, qualora non si debba far luogo a nuova classificazione, la diversa destinazione del suolo stradale.
Art. 62 quater. (Passaggi di proprietà fra Regione e Comuni) [74]
1. L'assunzione o la dismissione di strade regionali o di singoli tronchi avvengono con decreto del Presidente della Regione, su proposta degli enti interessati previo parere della struttura regionale competente in materia di viabilità.
2. In deroga alla procedura di cui al comma 1 i tratti di strade regionali dismessi a seguito di varianti, che non alterano i capisaldi del tracciato della strada, perdono di diritto la classifica di strade regionali e, ove siano ancora utilizzabili, sono obbligatoriamente trasferiti al Comune, qualora di interesse comunale.
Art. 63. (Società regionale) [75]
1. La società di cui all'articolo 4, comma 87, della
2. I beni patrimoniali già dell'Ente Nazionale per le Strade/ANAS SpA, Compartimento del Friuli Venezia Giulia e trasferiti alla Regione ai sensi dell'articolo 8 del
3. I beni demaniali di cui all'articolo 4, comma 1, del
4. Al fine di assicurare il perseguimento dello scopo sociale, la Regione è autorizzata a concedere annualmente alla società un contributo in conto esercizio a copertura delle spese di funzionamento. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione e la rendicontazione è effettuata ai sensi dell'articolo 42 della
5. Al fine di assicurare il perseguimento dello scopo sociale, la Regione è autorizzata a concedere annualmente alla società un contributo per spese di investimento per la viabilità di interesse regionale di cui al
6. La Regione è autorizzata ad affidare alla società la manutenzione, la gestione, la vigilanza, nonché la realizzazione di interventi a favore della sicurezza stradale sulle opere di viabilità di interesse regionale di cui al
7. [L'ammontare delle risorse stanziate per le finalità di cui ai commi 4, 5 e 6 non può essere inferiore alle risorse economiche assegnate dallo Stato in attuazione del
7 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a disciplinare con apposita convenzione le modalità di svolgimento delle attività di cui comma 6, già in capo alla società a decorrere dalla data di presa in carico delle opere di viabilità di interesse regionale, da stipularsi con la società medesima con efficacia a far data dall'1 gennaio 2012 [80].
7 ter. L'Amministrazione regionale è autorizzata a liquidare ed erogare alla società, previo accertamento della congruità della spesa da parte della struttura regionale competente in materia di infrastrutture, i corrispettivi dovuti per lo svolgimento delle attività di cui al comma 6 effettuate fino al 31 dicembre 2011, sulla base della presentazione di idonea documentazione di spesa da parte della società stessa e desumibili dai bilanci approvati dalla Giunta regionale nell'ambito dell'esercizio del controllo analogo [81].
7 quater. Il trattamento economico annuo onnicomprensivo riconosciuto ai dirigenti della società Friuli Venezia Giulia Strade SpA, correlato alla posizione occupata, alle responsabilità attribuite, nonché alla complessità organizzativa e funzionale della struttura assegnata, può essere determinato fino alla misura massima di 100.000 euro annui lordi e comunque determinato in coerenza con le disposizioni del Contratto collettivo regionale di lavoro - Area della dirigenza del personale del comparto unico regionale. La disposizione non si applica al direttore generale della società [82].
Art. 64. (Condizioni per la costituzione societaria)
1. La costituzione e la partecipazione da parte della Regione alla società di cui all'articolo 63 è subordinata alla previsione nell'atto costitutivo e nello statuto delle seguenti condizioni e della loro permanenza per l'intera durata della società:
a) la Regione detenga la quota maggioritaria del capitale sociale;
b) la partecipazione alla società in qualità di socio sia riservata a soggetti pubblici intestatari o titolari di diritto d'uso di demanio stradale;
c) la facoltà di nominare l'amministratore delegato sia conferita alla Regione;
d) la società operi per lo svolgimento di attività strumentali e di funzioni amministrative di competenza dei soci esclusivamente con gli enti costituenti e affidanti e non possa svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, nè in affidamento diretto nè con gara.
Art. 65. (Conferimento di funzioni)
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 63, la Giunta regionale può conferire alla società ulteriori funzioni e in particolare:
a) funzioni proprie della stazione appaltante per la progettazione e realizzazione di opere di viabilità di interesse regionale mediante l'istituto della delegazione amministrativa;
b) funzioni relative al controllo e alla vigilanza sull'esecuzione delle opere di viabilità realizzate in regime di finanza di progetto;
c) funzioni relative alle procedure autorizzative e concessorie interessanti il demanio stradale le cui funzioni sono trasferite alla Regione;
d) funzioni relative all'introito dei canoni di concessione e di autorizzazione;
e) espletamento dei servizi di polizia stradale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 12, comma 3, del
Art. 66. (Finanza di progetto)
1. La Regione, anche tramite la società regionale, può promuovere la realizzazione in regime di finanza di progetto di strade assoggetabili a pedagizzazione sulla base della normativa vigente.
2. Gli interventi in regime di finanza di progetto sono oggetto di concessione per la progettazione, costruzione e gestione dell'opera.
3. La fattispecie della finanza di progetto può trovare applicazione per la realizzazione di interventi caratterizzati da preponderante interesse pubblico e per i quali sia verificata la capacità di generare introiti in misura tale da prefigurare, compatibilmente con la disponibilità alla spesa dei fruitori dell'opera e in un periodo massimo trentennale, la redditività dell'investimento richiesto al privato che ne assicura la realizzazione e gestione.
4. Qualora, nel rapporto tra l'importo dell'investimento, i rientri da tariffa attesi e la durata della concessione non sia prefigurabile un risultato economico tale da rendere fattibile la realizzazione dell'opera con soli investimenti dell'imprenditore, è facoltà della Regione prevedere una quota di contribuzione pubblica alla realizzazione dell'opera nei limiti strettamente occorrenti al conseguimento dell'obiettivo gestionale ed in misura non superiore al 50 per cento dell'importo complessivo dell'intervento, ricomprendendo in questo il costo delle opere e dei correlati oneri finanziari e imposte.
5. Per assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico finanziario degli investimenti del concessionario, la Regione può prevedere una durata della concessione anche superiore a trenta anni, in ragione del rapporto tra il costo stimato dell'opera e la redditività attesa dalla gestione.
6. Alla scadenza della concessione l'opera torna nella disponibilità dell'ente concedente in buono stato di conservazione.
Art. 67. (Garanzie a favore della società)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere fideiussioni a garanzia di eventuali mutui accesi dalla società, nonchè altri strumenti di aperture di credito e di acquisizione di risorse. Le predette garanzie possono essere concesse sulla base di una richiesta della società che attesti che le risorse sono necessarie per il raggiungimento delle finalità istituzionali [84].
Art. 68. (Personale della società)
1. Al fine di favorire il processo di devoluzione già previsto per le Autonomie locali dalla
2. Al personale di cui al comma 1 è riconosciuto il mantenimento delle condizioni contrattuali del Contratto collettivo nazionale di lavoro ANAS, dei trattamenti acquisiti e dell'assegnazione della sede di lavoro. In sede contrattuale sono definiti modalità e termini di applicazione della norma. È in facoltà del personale trasferito alla società regionale di cui all'articolo 63 mantenere il trattamento previdenziale INPDAP in godimento all'atto del trasferimento.
2 bis. Al fine di garantire un miglior efficientamento e razionalizzazione delle spese della società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A., nonché per favorire una proficua mobilità del personale nell'ambito degli enti che esercitano le funzioni in materia di viabilità, a far data dall'1 gennaio 2019, al personale dirigente e non dirigente di nuova assunzione si applica il contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto unico. Ai dipendenti in servizio alla data del 31 dicembre 2018, fino a nuove determinazioni, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 2. Le disposizioni precedenti non si applicano al direttore generale della società [85].
Art. 69. (Abrogazioni)
1. A decorrere dall'1 gennaio 2008 sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni attinenti la materia di cui al presente titolo:
a)
b)
c) l'articolo 59 della
d) l'articolo 65, comma 2, della
TABELLA A (Riferita all'articolo 56) [86] |
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Riparto fondi alle Province per trasferimento funzioni in materia di Motorizzazione |
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Spese |
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Diritti |
|
Trieste |
€ 1.966.000,00 |
|
Trieste |
€ 850.000,00 |
Udine |
€ 1.877.000,00 |
|
Udine |
€ 1.600.000,00 |
Pordenone |
€ 1.080.000,00 |
|
Pordenone |
€ 1.107.000,00 |
Gorizia |
€ 905.000,00 |
|
Gorizia |
€ 1.160.000,00 |
Totale |
€ 5.828.000,00 |
|
Totale |
€ 4.717.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Trieste |
|
|
Pordenone |
|
spese |
€ 1.966.000,00 |
|
spese |
€ 1.107.000,00 |
diritti |
-€ 850.000,00 |
|
diritti |
-€ 1.000.000,00 |
totale |
€ 1.116.000,00 |
|
totale |
€ 107.000,00 |
tot. da trasferire |
€ 1.116.000,00 |
|
tot. da trasferire |
€ 107.000,00 |
|
|
|
|
|
Udine |
|
|
Gorizia |
|
spese |
€ 1.877.000,00 |
|
spese |
€ 905.000,00 |
diritti |
-€ 1.600.000,00 |
|
diritti |
-€ 1.160.000,00 |
totale |
€ 277.000,00 |
|
totale |
-€ 255.000,00 |
tot. da trasferire |
€ 277.000,00 |
|
tot. da trasferire |
€ 0,00 |
[1] Intitolazione inserita dall'art. 54 della
[2] Il Capo II, artt. 3 bis - 3 quinquies, è stato inserito dall'art. 54 della
[3] Il Capo II, artt. 3 bis - 3 quinquies, è stato inserito dall'art. 54 della
[4] Lettera abrogata dall'art. 15 della
[5] Il Capo II, artt. 3 bis - 3 quinquies, è stato inserito dall'art. 54 della
[6] Il Capo II, artt. 3 bis - 3 quinquies, è stato inserito dall'art. 54 della
[7] Lettera così sostituita dall'art. 16 della
[8] Il Capo II, artt. 3 bis - 3 quinquies, è stato inserito dall'art. 54 della
[9] Lettera così modificata dall'art. 14 della
[10] Lettera così modificata dall'art. 4 della
[11] Comma così modificato dall'art. 16 della
[12] Comma modificato dall'art. 4 della
[13] Comma aggiunto dall'art. 35 della
[14] Alinea così modificato dall'art. 4 della
[15] Lettera così modificata dall'art. 4 della
[16] Comma aggiunto dall'art. 4 della
[17] Comma aggiunto dall'art. 4 della
[18] Comma inserito dall'art. 10 della
[19] Comma così sostituito dall'art. 4 della
[20] Comma abrogato dall'art. 4 della
[21] Comma abrogato dall'art. 4 della
[22] Comma così modificato dall'art. 16 della
[23] Comma inserito dall'art. 16 della
[24] Lettera già sostituita dall'art. 54 della
[25] Lettera inserita dall'art. 5 della
[26] Lettera inserita dall'art. 14 della
[27] Lettera così modificata dall'art. 14 della
[28] Lettera così modificata dall'art. 44 della
[29] Lettera aggiunta dall'art. 44 della
[30] Comma così modificato dall'art. 14 della
[31] Comma aggiunto dall'art. 6 della
[32] Comma aggiunto dall'art. 6 della
[33] Comma aggiunto dall'art. 44 della
[34] Comma già modificato dall'art. 4 della
[35] Comma già modificato dall'art. 4 della
[36] Comma inserito dall'art. 6 della
[37] Comma così modificato dall'art. 16 della
[38] Comma così modificato dall'art. 6 della
[39] Comma inserito dall'art. 14 della
[40] Comma così modificato dall'art. 6 della
[41] Comma così modificato dall'art. 6 della
[42] Comma aggiunto dall'art. 6 della
[43] Comma aggiunto dall'art. 6 della
[44] Articolo inserito dall'art. 6 della
[45] Articolo inserito dall'art. 38 della
[46] Comma aggiunto dall'art. 16 della
[47] Comma già modificato dall'art. 2 della
[48] Comma inserito dall'art. 4 della
[49] Comma inserito dall'art. 4 della
[50] Comma inserito dall'art. 4 della
[51] Comma così sostituito dall'art. 2 della
[52] Comma aggiunto dall'art. 2 della
[53] Articolo inserito dall'art. 17 della
[54] Articolo inserito dall'art. 6 della
[55] Comma sostituito dall'art. 53 della
[56] Comma così sostituito dall'art. 3 della
[57] Comma così sostituito dall'art. 3 della
[58] Comma inserito dall'art. 3 della
[59] Comma inserito dall'art. 3 della
[60] Comma inserito dall'art. 3 della
[61] Comma abrogato dall'art. 3 della
[62] Comma aggiunto dall'art. 14 della
[63] Lettera così sostituita dall'art. 5 della
[64] Lettera così modificata dall'art. 5 della
[65] Lettera inserita dall'art. 5 della
[66] Lettera già sostituita dall'art. 14 della
[67] Lettera così modificata dall'art. 5 della
[68] Comma abrogato dall'art. 6 della
[69] Comma così modificato dall'art. 6 della
[70] Lettera abrogata dall'art. 7 della
[71] Comma aggiunto dall'art. 34 della
[72] Articolo inserito dall'art. 34 della
[73] Articolo inserito dall'art. 34 della
[74] Articolo inserito dall'art. 34 della
[75] Articolo modificato dall'art. 54 della
[76] Comma già modificato dall'art. 11 della
[77] Comma già modificato dall'art. 11 della
[78] Comma sostituito dall'art. 18 della
[79] Comma abrogato dall'art. 18 della
[80] Comma aggiunto dall'art. 5 della
[81] Comma aggiunto dall'art. 5 della
[82] Comma aggiunto dall'art. 18 della
[83] Lettera così sostituita dall'art. 18 della
[84] Comma così modificato dall'art. 3 della
[85] Comma aggiunto dall'art. 5 della
[86] Tabella abrogata dall'art. 3 della