§ 6.4.287 - L.R. 30 dicembre 2014, n. 27.
Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale (Legge finanziaria 2015).


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.4 bilanci e piani finanziari
Data:30/12/2014
Numero:27


Sommario
Art. 1.  (Disposizioni di carattere finanziario e in materia di entrate)
Art. 2.  (Finalità 1 - attività economiche)
Art. 3.  (Finalità 2 - tutela dell'ambiente e difesa del territorio)
Art. 4.  (Finalità 3 - gestione del territorio)
Art. 5.  (Finalità 4 - infrastrutture, trasporti, telecomunicazioni)
Art. 6.  (Finalità 5 - attività culturali, ricreative e sportive)
Art. 7.  (Finalità 6 - istruzione, formazione e ricerca)
Art. 8.  (Finalità 7 - sanità pubblica)
Art. 9.  (Finalità 8 - protezione sociale)
Art. 10.  (Finalità 9 - sussidiarietà e devoluzione)
Art. 11.  (Finalità 10 - Affari istituzionali, economici e fiscali generali)
Art. 12.  (Finalità 11 - funzionamento della Regione)
Art. 13.  (Finalità 12 - partite di giro, altre norme intersettoriali e norme contabili)
Art. 14.  (Norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti locali della Regione e altre norme contabili)
Art. 15.  (Copertura)
Art. 16.  (Entrata in vigore)


§ 6.4.287 - L.R. 30 dicembre 2014, n. 27.

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale (Legge finanziaria 2015).

(B.U. 7 gennaio 2015, n. 1 - S.O. n. 2)

 

Art. 1. (Disposizioni di carattere finanziario e in materia di entrate)

1. L'ammontare delle previsioni di entrata resta determinato in complessivi 19.855.208.747,54 euro, suddivisi in ragione di 6.783.481.101,35 euro per l'anno 2015, di 6.542.349.379,86 euro per l'anno 2016 e di 6.529.378.266,33 euro per l'anno 2017, avuto riguardo alle variazioni previste dalla Tabella A, a carico delle unità di bilancio dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, ivi indicate.

2. Per le finalità di cui all'articolo 12, comma 5, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), è applicata la somma di 2.261.868,93 euro quale saldo finanziario presunto relativo alle assegnazioni vincolate di cui all'allegata Tabella N.

3. Ai sensi dell'articolo 7, primo comma, n. 2), dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia), e dell'articolo 9, comma 1, lettera c), della legge regionale 21/2007, nell'esercizio 2015 è autorizzato il ricorso al mercato finanziario mediante la contrazione di mutui nella misura massima di 20.028.100 euro.

4. Per le finalità di cui al comma 3 l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare nell'anno 2015 uno o più contratti di mutuo sino alla concorrenza di complessivi 20.028.100 euro; le somme rinvenienti dai mutui sono destinate alla copertura degli oneri previsti a carico delle unità di bilancio dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, ivi indicate, con riferimento al "Prospetto relativo agli interventi finanziabili con il ricorso al mercato finanziario" del bilancio medesimo, in conformità alle relative autorizzazioni di spesa disposte con la presente legge e nel rispetto di quanto previsto all'articolo 3, commi da 16 a 21, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Legge finanziaria 2004), e successive modifiche e integrazioni.

5. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a stipulare nell'anno 2015 contratti di mutuo sino alla concorrenza dell'importo corrispondente agli impegni assunti a carico dei capitoli di spesa per i quali è stato autorizzato il ricorso al mercato finanziario mediante contrazione di mutui per gli anni 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013 ai sensi del combinato disposto dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), dell'articolo 1, comma 6, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006), dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), nonché dell'articolo 1, comma 5, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 (Assestamento del bilancio 2007), dell'articolo 1, comma 3, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 31 (Legge finanziaria 2008), nonché dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008), dell'articolo 1, comma 3, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), nonché dell'articolo 1, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009), dell'articolo 1, comma 3, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), dell'articolo 1, comma 3, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), dell'articolo 1, comma 3, della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012), dell'articolo 1, comma 3, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), e dell'articolo 1, comma 3, della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014), nella misura massima di complessivi 803.022.182,26 euro.

6. I mutui autorizzati dai commi 4 e 5 sono regolati dalle seguenti condizioni:

a) tasso fisso e/o variabile non superiore al tasso di interesse da applicare alle operazioni di mutuo effettuate dagli enti locali ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto legge 2 marzo 1989, n. 66 (Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale), convertito, con modificazioni, dalla legge 144/1989;

b) durata non superiore ai venti anni.

7. In via alternativa alla contrazione dei mutui di cui ai commi 3 e 5 è autorizzato il ricorso alle forme di finanziamento con la Cassa depositi e prestiti SpA.

8. In via alternativa o complementare alla contrazione dei mutui di cui ai commi 3 e 5, nonché a quanto disposto con il comma 7, è autorizzato, nel triennio 2015-2017, il ricorso al mercato finanziario mediante emissione di buoni ordinari regionali (BOR) ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera c), della legge regionale 21/2007, nell'ambito del nuovo programma EMTN ovvero nell'ambito di operazioni regolate da legge italiana.

9. Le emissioni di BOR sono regolate dalle seguenti condizioni:

a) tasso fisso o variabile; quest'ultimo potrà prevedere anche indicizzazione a parametri non monetari quali a esempio l'inflazione;

b) costo massimo determinato nelle seguenti misure:

1) tasso fisso: Interest Rate Swap pari alla durata dell'emissione obbligazionaria aumentato di un margine massimo annuo di 0,75 punti percentuali;

2) tasso variabile: Euribor a tre o a sei mesi, nel caso di periodicità trimestrale o semestrale delle cedole, con maggiorazione non superiore a un punto percentuale annuo. In caso di indicizzazione a parametri non monetari, il tasso di emissione dovrà al massimo essere finanziariamente equivalente al tasso Euribor tre o sei mesi maggiorato di un punto percentuale annuo;

c) commissione di collocamento non superiore allo 0,50 per cento del valore nominale delle obbligazioni, a eccezione dei prestiti destinati a investitori privati nettasti tramite Offerta Pubblica di Sottoscrizione (OPS) nel qual caso il limite massimo è elevato al 3 per cento dell'importo effettivamente collocato;

d) durata non inferiore a cinque anni e non superiore a venti anni;

e) in relazione all'andamento del mercato finanziario, rimborso alla pari mediante quote capitali costanti o crescenti a partire dalla data di pagamento della prima cedola.

10. L'Assessore regionale alle finanze, patrimonio e programmazione su conforme deliberazione della Giunta regionale, dispone con propri decreti l'adeguamento degli stanziamenti del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, in relazione al ricorso al mercato finanziario previsto ai commi 3, 5, 7 e 8, anche istituendo all'uopo nel bilancio nuove unità di bilancio di entrata e di spesa e disponendo le necessarie operazioni compensative con gli stanziamenti delle corrispondenti unità di bilancio relativi al ricavo e all'ammortamento dei prestiti.

11. Al fine di garantire, in ogni caso, il puntuale pagamento delle rate di ammortamento dei mutui e dei BOR di cui al presente articolo, l'Amministrazione regionale è autorizzata a prestare garanzie e a rilasciare apposite delegazioni di pagamento all'Istituto tesoriere a valere sulle quote fisse di tributi erariali devolute alla Regione ai sensi dell'articolo 49 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 513, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014).

12. Per la concessione dei contributi utilizzabili in compensazione di cui all'articolo 13, comma 17, è destinata una quota pari a 1 milione di euro per l'anno 2015 sulle entrate previste a valere sull'unità di bilancio 1.1.3 e sul capitolo 80 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

 

     Art. 2. (Finalità 1 - attività economiche)

1. All'articolo 21 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. La Commissione regionale, inoltre, propone all'Assessore competente un Programma annuale di settore comprendente:

a) progetti di animazione economica finalizzati alla promozione delle opportunità offerte nel settore artigiano, anche ai sensi di quanto disposto dall'articolo 66;

b) progetti di orientamento e assistenza alle imprese artigiane finalizzati al rafforzamento competitivo;

c) progetti di incubatore d'impresa finalizzati alla riduzione della mortalità delle nuove imprese artigiane, rafforzandole e sostenendole nel primo periodo di attività;

d) progetti per la valorizzazione dei mestieri artigiani da attuarsi attraverso la bottega scuola di cui all'articolo 23 bis.»;

b) il comma 4 è abrogato.

2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 21, comma 3, lettera a), della legge regionale 12/2002, come sostituito dal comma 1, fanno carico all'unità di bilancio 1.2.2.1015 e al capitolo 8917 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 a valere sull'autorizzazione di spesa disposta con la Tabella B di cui al comma 129.

3. All'articolo 26 della legge regionale 12/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera c) del comma 1 è aggiunta la seguente:

«c bis) un corso triennale di Istruzione e Formazione professionale per operatore del benessere - estetista seguito da un corso annuale per tecnico dei trattamenti estetici, per gli allievi in diritto dovere all'istruzione e alla formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della L. 28 marzo 2003, n. 53).»;

b) dopo il comma 1 bis è aggiunto il seguente:

«1 ter. Il corso triennale di istruzione e formazione professionale per operatore del benessere - estetista e il corso annuale per tecnico dei trattamenti estetici sono equiparati, rispettivamente, al corso di formazione e al corso di specializzazione di cui al comma 1, lettera a).»;

c) al comma 4, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Con decreto del Direttore centrale competente sono stabiliti i diritti di segreteria a carico dei candidati per l'ammissione all'esame.».

d) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«.5. Ai componenti esterni della commissione d'esame di cui al comma 4 spettano, per ogni giornata di partecipazione all'esame, un importo fisso a titolo di rimborso spese pari a 75 euro.».

4. Gli oneri derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 26, comma 1, lettera c bis), della legge regionale 12/2002, come aggiunta dal comma 3, lettera a), fanno carico all'unità di bilancio 6.2.1.5062 e al capitolo 5807 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 a valere sull'autorizzazione di spesa disposta con la Tabella G di cui all'articolo 7, comma 66.

5. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 26, comma 4, della legge regionale 12/2002, come modificato dal comma 3, lettera c), sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 3.2.91 e sul capitolo 1500 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

6. All'articolo 28 della legge regionale 12/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera c) del comma 1 è aggiunta la seguente:

«c bis) un corso triennale di istruzione e formazione professionale per operatore acconciatore seguito da un corso annuale per tecnico acconciatore, per gli allievi in diritto dovere all'istruzione e alla formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1 bis. Il corso triennale di istruzione e formazione professionale per operatore acconciatore e il corso annuale per tecnico acconciatore sono equiparati, rispettivamente, al corso di formazione e al corso di specializzazione di cui alla lettera a) del comma 1.»;

c) al comma 7, in fine, è aggiunto il seguente periodo «Con decreto del Direttore centrale competente sono stabiliti i diritti di segreteria a carico dei candidati per l'ammissione all'esame.».

7. Gli oneri derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c bis), della legge regionale 12/2002, come aggiunta dal comma 6, lettera a), fanno carico all'unità di bilancio 6.2.1.5062 e al capitolo 5807 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 a valere sull'autorizzazione di spesa disposta con la Tabella G di cui all'articolo 7, comma 66.

8. Le eventuali entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 28, comma 7, della legge regionale 12/2002, come modificato dal comma 6, lettera c), sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 3.2.91 e sul capitolo 1499 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

9. All'articolo 40 bis della legge regionale 12/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Per le finalità di cui al comma 2, con regolamento di esecuzione, sono definiti la durata e i contenuti dei corsi, la commissione d'esame, nonché i diplomi in materia inerenti l'attività, secondo quanto previsto dall'articolo 2 della legge 84/2006.»;

b) il comma 4 è abrogato.

10. All'articolo 72 bis della legge regionale 12/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3 bis. Sono delegati al CATA gli adempimenti amministrativi relativi allo svolgimento degli esami di cui agli articoli 26, comma 1 e 28, comma 1, per l'ottenimento della qualificazione professionale, rispettivamente, di estetista e di acconciatore.»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. La Giunta regionale emana direttive al CATA al fine di disciplinare l'esercizio delle funzioni delegate ai sensi dei commi 3 e 3 bis. Le direttive per le funzioni amministrative di cui al comma 3 sono emanate entro i termini previsti dal regolamento di esecuzione di cui all'articolo 75 e sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione.».

11. Gli oneri derivanti dalla disposto di cui all'articolo 72 bis, comma 3 bis, della legge regionale 12/2002, come inserito dal comma 10, lettera a), fanno carico all'unità di bilancio 1.2.1.1011 e al capitolo 9115 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 a valere sull'autorizzazione di spesa disposta con la Tabella B relativa al comma 129.

12. Al comma 3 dell'articolo 72 ter della legge regionale 12/2002 le parole «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «commi 3 e 3 bis».

13. Le imprese di tintolavanderia impossibilitate a designare il responsabile tecnico in possesso di uno dei requisiti previsti dall'articolo 2, comma 2, della legge 22 febbraio 2006, n. 84 (Disciplina dell'attività professionale di tinto lavanderia), sono autorizzate ad avviare o a proseguire lo svolgimento dell'attività a condizione che designino il responsabile tecnico di cui all'articolo 40 ter, commi 2 e 3, della legge regionale 12/2002, e ne comunichino il nominativo allo sportello unico territorialmente competente entro novanta giorni:

a) dall'acquisizione dell'attestato di idoneità professionale rilasciato a conclusione dei corsi di cui all'articolo 40 bis, comma 3;

b) dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 40 bis, comma 3, che definisce i diplomi di maturità tecnica o professionale o di livello post-secondario superiore o universitario inerenti l'attività di tinto lavanderia;

c) dalla conclusione del periodo di inserimento presso le imprese di settore, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera d), della legge 84/2006 [1].

14. Le domande presentate nel corso del 2014 a valere sul regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 17 giugno 2011, n. 138/Pres. (Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi alle imprese artigiane per investimenti in ricerca, sviluppo, trasferimento tecnologico ed innovazione, ai sensi dell'articolo 53 bis, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12), e successive modifiche e integrazioni e non finanziate per insufficiente disponibilità finanziaria, entro la chiusura dell'esercizio medesimo, sono finanziate con le risorse assegnate dallo Stato per l'anno 2014 in materia di incentivi alle imprese ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59).

15. Il finanziamento di cui al comma 14 è concesso sulla base delle disposizioni regolamentari da adottarsi in conformità al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

16. I termini del procedimento per la concessione del contributo decorrono dalla data di entrata in vigore del regolamento regionale di cui al comma 15.

17. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi assegnati attraverso il CATA in base alla legge regionale 12/2002, e alle disposizioni regolamentari in materia di finanziamenti a favore del settore artigiano, approvate con decreto del Presidente della Regione 25 gennaio 2012, n. 033/Pres. (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigiano), ancorché relativi a immobili nei quali l'attività viene trasferita ad avvenuto completamento dei lavori di adeguamento e sistemazione.

18. Le domande di contributo presentate nell'annualità 2013 nell'ambito del Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (PAR FSC) della Regione Friuli Venezia Giulia per il periodo 2007-2013 e non finanziate per insufficiente disponibilità di risorse sono finanziate sulla base delle disposizioni regolamentari da adottarsi in conformità al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis". I termini del procedimento per la concessione del contributo decorrono dalla data di entrata in vigore del regolamento regionale.

19. Per le finalità previste dal comma 18 è autorizzata la spesa di un milione di euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 1.6.2.1036 e del capitolo 8686 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

20. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Agenzia regionale Promotur un contributo straordinario per gli oneri necessari a sostenere gli interventi di manutenzione in efficienza e in sicurezza degli immobili e degli impianti di proprietà o in gestione diretta dell'Agenzia medesima [2].

21. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 20 è presentata alla Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali entro sessanta giorni dall'entrata in vigore delle leggi di finanziamento, corredata di una relazione illustrativa dell'intervento [3].

22. Per le finalità di cui al comma 20 è autorizzata la spesa di 260.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 1.3.2.5037 e del capitolo 2106 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

23. Per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 6, commi da 46 a 48, della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014), l'Agenzia regionale Promotur può apportare modifiche progettuali all'intervento che non ne alterino le finalità e, in deroga all'articolo 7, comma 16, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), non è tenuta al concorso del finanziamento del programma.

24. Per le finalità di cui al comma 23 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento pluriennale integrativo all'Agenzia regionale Promotur.

25. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 24 è presentata al Servizio promozione, internazionalizzazione e sviluppo sistema turistico regionale corredata del progetto definitivo e del relativo piano finanziario.

26. Per le finalità previste dal comma 24 è autorizzato un limite di impegno ventennale di 11.800 euro annui a decorrere dall'anno 2015 con l'onere complessivo di 35.400 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2015 al 2017 a carico dell'unità di bilancio 1.3.2.5037 e del capitolo 7021 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015. L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2018 al 2034 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.

27. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Agenzia Turismo FVG un contributo straordinario per gli oneri necessari a sostenere gli interventi di manutenzione in efficienza e in sicurezza degli immobili di proprietà della Regione affidati alla gestione e alla vigilanza dell'Agenzia medesima [4].

28. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 27 è presentata alla Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali entro sessanta giorni dall'entrata in vigore delle leggi di finanziamento, corredata di una relazione illustrativa dell'intervento [5].

29. Per le finalità di cui al comma 27 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 1.3.2.5037 e del capitolo 2107 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

30. Al fine di sostenere il rilancio dello sviluppo turistico della località di Grado secondo le modalità di cui all'articolo 17 della legge regionale 26 marzo 2014, n. 4 (Azioni a sostegno delle attività produttive), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario all'Agenzia Turismo FVG.

31. Per le finalità di cui al comma 30 è autorizzato il limite di impegno quindicennale di 472.522,97 euro a decorrere dall'anno 2015 con l'onere di 1.417.568,91 euro relativo alle annualità per gli anni dal 2015 al 2017 a carico dell'unità di bilancio 1.3.2.5037 e del capitolo 2108 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015. L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2018 al 2029 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli per gli anni medesimi.

32. Al fine di sostenere l'attrattività turistica del territorio regionale l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le attività promozionali svolte dall'Agenzia Turismo FVG nell'ambito dell'EXPO 2015 e dei progetti collegati a EXPO che si svolgeranno sul territorio regionale, nonché delle attività promozionali da svolgere in collaborazione con Explora, che rappresenta una Destination Management Organization (DMO) che ha come funzione primaria la promozione e la promocommercializzazione dell'intera offerta turistica delle destinazioni di EXPO 2015.

33. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 32 è presentata alla Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa delle attività programmate.

34. Per le finalità di cui al comma 32 è autorizzata la spesa di 1.300.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1033 e del capitolo 2115 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

35. Al fine di incrementare l'attrattività turistica del territorio regionale, la Regione sostiene il progetto promozionale denominato «Frecce Tricolori LIVE», da attuarsi nel periodo 2014-2017, anche attraverso la progettazione e realizzazione di un programma di promozione turistica finalizzato alla valorizzazione turistica della Pattuglia Acrobatica Nazionale - Frecce Tricolori, la cui attuazione è affidata all'Agenzia Turismo FVG.

36. Per le finalità di cui al comma 35 è autorizzata la spesa complessiva di 150.000 euro suddivisi in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017 a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1033 e del capitolo 2113 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

37. Nell'ambito della promozione del turismo nel territorio regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere l'attività dei Consorzi di servizi turistici Soc. Cons. a.r.l. e delle Cooperative di promozione territoriale e gestione turistica della montagna friulana mediante concessione di contributi straordinari destinati al finanziamento dell'attività svolta, nonché a sollievo degli oneri pregressi. I contributi sono concessi nei limiti previsti dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato [6].

38. Con regolamento regionale, da approvarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di concessione dei contributi di cui al comma 37 con priorità ai Consorzi che cessano l'attività entro il 31 dicembre 2015.

38 bis. Con regolamento regionale da approvarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 12 maggio 2017, n. 14, sono stabiliti i criteri per la concessione dei contributi di cui al comma 37, con priorità ai Consorzi che deliberano lo scioglimento dell'ente entro il 31 dicembre 2017 [7].

38 ter. Per le finalità previste dal comma 37, l'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare le risorse stanziate per l'anno 2018 per finanziare prioritariamente i soggetti inseriti nella graduatoria di cui al decreto del Presidente della Regione 28 giugno 2017, n. 146 (Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi straordinari ai Consorzi di servizi turistici della montagna friulana ai sensi dell'articolo 2, commi 37 e 38 bis della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Finanziaria 2015)), riferita all'annualità 2017, mediante scorrimento della graduatoria, con esclusione dei soggetti già parzialmente finanziati [8].

39. [Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 37 sono presentate alla Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. I decreti di concessione fissano i termini e le modalità per la rendicontazione] [9].

40. Per le finalità di cui al comma 37 è autorizzata la spesa di 246.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1033 e del capitolo 2114 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

41. Al comma 7 dell'articolo 79 della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 21 (Disposizioni urgenti in materia di tutela ambientale, difesa e gestione del territorio, lavoro, diritto allo studio universitario, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, funzione pubblica e autonomie locali, salute, attività economiche e affari economici e fiscali), le parole «L'erogazione della prima annualità di finanziamento previsto dal comma 1 è disposta a seguito della presentazione del contratto di mutuo e del relativo piano di ammortamento.» sono soppresse.

42. Il Collegio regionale degli operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci di cui all'articolo 144 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), è autorizzato a utilizzare il contributo già concesso con decreto del Direttore del Servizio sviluppo sistema turistico 25 novembre 2010, n. 2375 anche per lo svolgimento dei corsi teorico-pratici per il conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività di soccorritore, pattugliatore e coordinatore di stazione e per l'organizzazione di corsi di aggiornamento professionale di cui agli articoli 147 e 148 della legge regionale 2/2002 previsti nel corso delle annualità 2015 e 2016.

43. [Al comma 1 dell'articolo 156 della legge regionale 2/2002 dopo le parole «ottenere l'incremento» sono inserite le seguenti: «qualitativo e quantitativo»] [10].

44. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo concesso dalla Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali all'Arcidiocesi di Udine con decreto 13 novembre 2006, n. 3653/SISSTUR ai sensi dell'articolo 161, commi 1 e 4, della legge regionale 2/2002, per la realizzazione di una casa per ferie anche nel caso della attivazione di una diversa tipologia di struttura ricettiva nell'immobile oggetto del contributo.

45. [Al comma 3 dell'articolo 31 della legge regionale 2/2002, le parole «non superiore al 15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore al 18 per cento»] [11].

46. Nelle more del completamento delle procedure finalizzate all'individuazione del soggetto gestore e della consegna allo stesso della struttura denominata "Casa delle farfalle" di Bordano, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Bordano un contributo straordinario per il temporaneo mantenimento e la manutenzione ordinaria della struttura medesima.

47. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 46 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il decreto di concessione fissa i termini e le modalità di rendicontazione.

48. Per le finalità previste dal comma 46 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 1.3.1.5037 e del capitolo 6423 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

49. Dopo il comma 2 dell'articolo 63 bis della legge regionale 2/2002 è aggiunto il seguente:

«2 bis. Il limite massimo di 25 posti letto di cui al comma 1 si applica anche in deroga ai limiti massimi previsti per le corrispondenti tipologie di struttura ricettiva disciplinate dal titolo IV, capi VI e VII.».

50. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 100.000 euro per l'anno 2015 al Consorzio Ausonia Coop. soc. o.n.l.u.s. per interventi di ristrutturazione conservativa urgenti dello stabilimento balneare "Ausonia" di Trieste.

51. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 50 è presentata alla Direzione centrale attività produttive, commercio, risorse agricole e forestali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa dell'intervento. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo.

52. Per le finalità previste dal comma 50 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1034 e del capitolo 2057 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

53. In deroga a quanto previsto dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2005, n. 0432/Pres. (Regolamento per la concessione dei finanziamenti alle società sportive non professionistiche regionali di cui all'articolo 8, comma 63, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3, come modificato dall'articolo 6, comma 62, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1), le domande di finanziamento delle società sportive non professionistiche regionali di cui all'articolo 8, comma 63, della legge regionale 3/2002, relative ai campionati 2014-2015, possono essere presentate entro il 31 gennaio 2015; la relativa proposta di riparto dei finanziamenti viene trasmessa entro il 13 marzo 2015, per l'approvazione, dal Comitato regionale C.O.N.I. alla Direzione centrale competente.

54. Per le finalità previste dal comma 53 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 1.3.1.5037 e del capitolo 8978 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

55. L'Amministrazione regionale è autorizzata nell'ambito delle iniziative di valorizzazione turistica transfrontaliera e del progetto del Forum cultura Alpe Adria tra Friuli Venezia Giulia, Carinzia e Croazia a concedere un contributo di 20.000 euro all'Associazione Piccolo Festival del Friuli Venezia Giulia a sostegno degli oneri connessi all'organizzazione dell'edizione 2014 del progetto europeo "PurPur a European sound interchange".

56. L'Associazione Piccolo Festival del Friuli Venezia Giulia presenta alla struttura regionale competente domanda di contributo entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il decreto di concessione prevede le modalità di rendicontazione del contributo medesimo.

57. Per le finalità previste dal comma 55 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 1.3.1.5037 e del capitolo 5441 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

58. [All'articolo 6 della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 84 è inserito il seguente:

«84 bis. Nell'ambito della valutazione dei progetti di cui al comma 82, il Comitato strategico di indirizzo può, altresì, individuare iniziative di animazione turistica di particolare rilievo, da affidare mediante le procedure di affidamento di contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).»;

b) al comma 85, dopo le parole «di cui al comma 84», sono inserite le seguenti: «, tenuto conto delle spese per l'eventuale affidamento dei servizi di animazione turistica di cui al comma 84 bis»] [12].

59. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 6, comma 84 bis, della legge regionale 12/2006, come inserito dal comma 58, lettera a), è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 1.3.1.5037 e del capitolo 5449 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

60. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 84 bis, della legge regionale 12/2006, come inserito dal comma 58, lettera a), si applicano anche alle domande pervenute entro l'1 dicembre 2014.

61. Dopo il comma 6 dell'articolo 18 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 " Disciplina organica del turismo "), è aggiunto il seguente:

«6 bis. Per gli esercizi di vendita al dettaglio previsti dall'Accordo di programma tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, la Provincia di Trieste, il Comune di Trieste, la Soprintendenza per i beni culturali e ambientali del Friuli Venezia Giulia, l'Autorità portuale di Trieste, la SILOS SpA e Rete Ferroviaria Italiana SpA per il recupero e il riuso del complesso "Magazzino Silos" di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Regione 4 maggio 2010 n. 089/Pres., gli standard di cui al comma 1 possono essere ridotti fino a un massimo del 60 per cento.».

62. L'Amministrazione regionale è autorizzata a modificare il regolamento e gli schemi di convenzione di cui all'articolo 12 bis, commi 9 e 10, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004), al fine di consentire la concessione di cogaranzie da parte del Consorzio di cui all'articolo 13, comma 15, della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese).

63. Le cogaranzie e le garanzie di cui all'articolo 12 bis, comma 5, della legge regionale 4/2005 possono essere rilasciate in relazione ai finanziamenti di cui all'articolo 7, comma 2 ter, della legge regionale 2/2012, anche a favore dei soggetti di cui al medesimo articolo 7, comma 2 quater, della legge regionale 2/2012.

64. Dopo il comma 85 dell'articolo 2 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011), è inserito il seguente:

«85 bis. I costi e le spese di cui al comma 85 sono ammissibili a contributo anche se sostenuti precedentemente alla presentazione della domanda di contributo.».

65. Dopo il comma 3 dell'articolo 20 della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità), è inserito il seguente:

«3 bis. I costi e le spese di cui al comma 3 sono ammissibili a contributo anche se sostenuti prima del termine di chiusura del bando precedente.».

66. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento nel rispetto del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", a favore di EVE Srl di Trieste a parziale sollievo degli oneri relativi alla realizzazione del progetto International Talent Support - ITS 2015.

67. La domanda, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

68. Nel decreto di concessione sono stabiliti le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.

69. Per le finalità previste dal comma 66 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1033 e del capitolo 9981 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2014.

70. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare un finanziamento straordinario alle Comunità montane per la concessione di contributi a favore degli esercizi commerciali siti nei Comuni con popolazione non superiore ai 3000 abitanti per il sostegno a investimenti finalizzati a incrementare o adeguare ai nuovi standard tecnologici i servizi offerti alla popolazione residente. I contributi sono concessi prioritariamente agli esercizi commerciali siti nei centri abitati delle zone omogenee di svantaggio socio-economico B e C individuate dalla deliberazione della Giunta regionale 31 ottobre 2000, n. 3303 (Classificazione del territorio montano in zone omogenee di svantaggio socio-economico).

71. I contributi di cui al comma 70 sono concessi in conformità del regolamento (UE) n. 1407/2013 previa adozione da parte delle Comunità montane di un regolamento per la definizione dei criteri e delle modalità di concessione degli stessi.

72. All'assegnazione del finanziamento di cui al comma 70 si provvede su domanda presentata dalle Comunità montane al Servizio coordinamento politiche per la montagna entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge in misura proporzionale al numero delle attività commerciali esistenti al 31 dicembre 2014.

73. All'erogazione delle risorse assegnate si provvede su richiesta delle Comunità montane, corredata dell'elenco delle domande ammesse a contributo.

74. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.

75. Per le finalità previste dal comma 70 è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 1.5.2.1028 e del capitolo 1192 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

76. Al fine di consentire la progettazione di dettaglio e l'avvio delle attività previste nell'ambito degli obiettivi tematici n. 1 "Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione" e n. 3 "Promuovere la competitività delle PMI", previsti dall'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, la Regione è autorizzata a utilizzare parte dei fondi previsti dal Programma operativo regionale a valere sul Fondo europeo di sviluppo regionale 2014-2020, attualmente in fase di negoziato con la Commissione europea.

77. Le attività di cui al comma 76 sono realizzate nel rispetto delle regole che disciplinano l'accesso al Fondo europeo di sviluppo regionale.

78. Per le finalità previste dal comma 76 è autorizzata la spesa complessiva di 12 milioni di euro per l'anno 2015, a carico dell'unità di bilancio 1.6.2.1040 e dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

a) capitolo 6982 - 1.800.000 di euro a titolo di cofinanziamento regionale;

b) capitolo 6983 - 4.200.000 di euro a titolo di cofinanziamento statale;

c) capitolo 6985 - 6.000.000 di euro a titolo di cofinanziamento comunitario.

79. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare, previa istanza dell'ente interessato, il finanziamento di cui all'articolo 8 della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani), già concesso alla Comunità montana della Carnia con decreto del Direttore del Servizio politiche economiche e marketing territoriale 20 novembre 2008, n. 3574/PROD/POLEC a seguito dell'Accordo di programma sottoscritto il 20 agosto 2008, approvato con decreto del Presidente della Regione 19 settembre 2008, n. 0242/Pres (Approvazione Accordo di programma tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e la Comunità montana della Carnia per la realizzazione di strutture per la lavorazione ed il deposito di biomassa legnosa a servizio dei costruendi impianti dei Comuni di Arta Terme, Treppo Carnico, Ampezzo, Verzegnis, Prato Carnico, Lauco e Forni Avoltri), con la sostituzione dell'iniziativa progettuale in "Lavori di realizzazione di una piattaforma logistica a servizio di impianti a biomasse", da realizzarsi nel Comune di Arta Terme.

80. Il divieto di cui all'articolo 56, comma 3, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), non si applica agli interventi previsti dal comma 79.

81. Ai fini della conferma del contributo di cui al comma 79 l'ente interessato presenta la documentazione prevista dalla normativa di riferimento.

82. Il termine di rendicontazione del contributo concesso alla Comunità Montana del Torre, Natisone e Collio dal responsabile delegato di Posizione Organizzativa con decreto 16 luglio 2010, n. 23/SPM in base all'articolo 11 della legge regionale 20 febbraio 2008 n. 4 (Norme per lo sviluppo e la valorizzazione del territorio montano), per il completamento della latteria in Comune di San Pietro al Natisone (intervento B1 sviluppo rurale - filiera lattiero casearia), è fissato al 30 giugno 2018 [13].

83. Per le opere di cui all'articolo 11, comma 2, della legge regionale 4/2008, il Servizio coordinamento politiche per la montagna è autorizzato a concedere proroghe, nel limite massimo di cinque anni, del termine di rendicontazione già fissato con i provvedimenti di finanziamento, su richiesta motivata delle Comunità montane e delle Province di Gorizia e Trieste [14].

84. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo di 150.000 euro concesso con decreto del Direttore del Servizio di coordinamento Politiche per la montagna 23 aprile 2014, n. 155 ai sensi dell'articolo 10, commi da 77 a 81, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), a condizione che l'inizio dei lavori avvenga entro e non oltre il 30 giugno 2015.

85. In via di interpretazione autentica del comma 107 dell'articolo 2 della legge regionale 15/2014, per Consorzi per lo sviluppo industriale operanti interamente negli agglomerati industriali dell'area montana si intendono i Consorzi di sviluppo industriale operanti in comuni interamente montani ai sensi di quanto disposto in attuazione dell'articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia).

86. In via di interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 108, della legge regionale 15/2014, per entrate attualizzate e costi di esercizio attualizzati si intendono entrate e costi attualizzati in applicazione del decreto del Ministro dello Sviluppo economico 31 gennaio 2014 (Aggiornamento del tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni a favore delle imprese).

87. I Consorzi di cui al comma 85 sono autorizzati a integrare le domande presentate ai sensi dell'articolo 2, comma 110, della legge regionale 15/2014 entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

88. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo concesso con decreto del delegato responsabile di Posizione Organizzativa del Servizio politiche economiche e marketing territoriale della Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali 9 dicembre 2009, n. 3256, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 50/1993, al Comune di Sutrio che è autorizzato a destinarlo, anche parzialmente, per altre tipologie di intervento e diverse finalità, come da progetto approvato con delibera della Giunta comunale 14 ottobre 2013, n. 79 (Lavori di ristrutturazione ed esecuzione di migliorie dell'edificio denominato "Capannone - mostra" sito in Sutrio via Calda n. 1, 1° lotto funzionale. Approvazione progetto definitivo - esecutivo), e successiva variante approvata con delibera della Giunta comunale 4 settembre 2014, n. 67.

89. Nell'ambito della disciplina europea in materia di informazione ai consumatori sugli alimenti e di indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento di 30.000 euro a favore dell'Unione Regionale delle Camere di Commercio del Friuli Venezia Giulia (Unioncamere FVG) a sostegno degli oneri relativi alla gestione del sistema food label check volto ad agevolare le imprese che operano nel settore alimentare nell'assolvimento degli obblighi di etichettatura previsti dalla suddetta normativa.

89 bis. Il finanziamento di cui al comma 89 è concesso in conformità al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e al regolamento (UE) n. 1407/2013, della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" [15].

90. La domanda, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

91. Nel decreto di concessione sono stabiliti le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.

92. Per le finalità previste dal comma 89 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1028 e del capitolo 5450 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

93. In deroga all'articolo 34, comma 2, lettera a), della legge regionale 29/2005, il periodo per l'effettuazione delle vendite di fine stagione invernali per l'anno 2015 ha inizio il 3 gennaio 2015.

94. I commi 1 e 2 dell'articolo 3 della legge regionale 17/2008 sono sostituiti dai seguenti:

«1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a predisporre un regime di aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura, ai sensi del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura, per la concessione agli operatori del settore della pesca marittima e dell'acquacoltura di aiuti nel rispetto della programmazione nazionale e comunitaria.

2. Con regolamento regionale sono stabiliti criteri e modalità per l'erogazione degli incentivi di cui al comma 1 previa e preventiva verifica delle condizioni previste dalla normativa europea da parte del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.».

95. Agli oneri derivanti dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 17/2008, come sostituito dal comma 94 si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa disposta con la Tabella B di cui al comma 129 a carico dell'unità di bilancio 1.1.1.1001 e del capitolo 6202 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

96. [Dopo il quinto comma dell'articolo 6 della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19 (Norme per la protezione del patrimonio ittico e per l'esercizio della pesca nelle acque interne del Friuli - Venezia Giulia), è inserito il seguente:

«5.1. Per lo svolgimento delle attività di cui al quarto comma, lettere a), e), f), g) e h) l'Ente si avvale anche di operatori ittici volontari da esso selezionati, formati ed equipaggiati, ai quali rimborsa soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, nei limiti fissati dal Consiglio direttivo. Per le medesime attività l'Ente stipula convenzioni con organizzazioni di volontariato ai sensi della disciplina regionale sul volontariato organizzato. L'attività degli operatori ittici volontari è disciplinata con regolamento.»] [16].

97. [Gli oneri derivanti dal disposto dell'articolo 6, comma 5.1, della legge regionale 19/1971, come inserito dal comma 96, fanno carico al bilancio dell'Ente Tutela Pesca del Friuli Venezia Giulia] [17].

98. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Università degli Studi di Trieste - Dipartimento di Scienze della Vita un finanziamento per lo svolgimento dei monitoraggi finalizzati a rilevare lo stato delle consistenze degli stock ittici in particolare dei molluschi bivalvi: fasolari (Callista chione), peverasse (Chemelea gallina) e cappelunghe (Ensis minor) nelle aree dei compartimenti marittimi della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

99. Per l'espletamento delle attività di cui al comma 98 l'Università degli Studi di Trieste - Dipartimento di Scienze della Vita si avvale del supporto del Consorzio per la gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel compartimento marittimo di Monfalcone CO>=Mo. Monfalcone e delle Associazioni di categoria.

100. L'Università degli Studi di Trieste - Dipartimento di Scienze della Vita, per le finalità di cui ai commi precedenti, predispone puntuale progetto di monitoraggi da presentare entro il 31 gennaio 2015 al Servizio competente della Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali.

101. Per le finalità previste al comma 98 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 1.6.1.1036 e del capitolo 6421 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

102. [All'articolo 17 della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 (Disciplina dell'agriturismo), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole «in conformità alla regola concernente gli aiuti "de minimis"» sono sostituite dalle seguenti: «a titolo di aiuto "de minimis" nel rispetto delle disposizioni europee relative all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,»;

b) il comma 2 bis è abrogato] [18].

103. Al comma 1 bis dell'articolo 13 della legge regionale 23 febbraio 2006, n. 5 (Sistema integrato dei servizi di sviluppo agricolo e rurale (SISSAR)), le parole «ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore "de minimis"» sono sostituite dalle seguenti: «a titolo di aiuto "de minimis" nel rispetto delle disposizioni europee relative all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea».

104. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare a titolo oneroso diritti di impianto derivanti dalla riserva regionale di cui all'articolo 16 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 1 dicembre 2009, n. 333 (Regolamento di attuazione delle procedure tecnico amministrative in attuazione dei Regolamenti (CE) n. 491/2009 e n. 555/2008 in materia di potenziale produttivo viticolo e disciplina delle modalità tecnico procedurali per il rilascio delle autorizzazioni alla variazione del potenziale produttivo viticolo aziendale e per le misurazioni delle superfici vitate in esecuzione dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 20), ai produttori che hanno piantato vigneti in base a diritti di reimpianto che, per insussistenza del diritto di provenienza accertata da parte di altre pubbliche amministrazioni, sono stati successivamente annullati e risultano oggetto di procedimenti giudiziali in fase di definizione.

105. Le domande di assegnazione dei diritti di cui al comma 104 sono presentate alla struttura regionale competente in materia di gestione dello schedario viticolo entro e non oltre il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredate di una dichiarazione con cui i richiedenti si impegnano a rinunciare al ricorso nel caso di accoglimento delle domande.

106. I beneficiari dell'assegnazione dei diritti di cui al comma 104 corrispondono a favore della Regione un importo di 6.500 euro per ettaro, a titolo di prezzo per la cessione.

107. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 104, previste in 101.058,75 euro, sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 3.2.123 e sul capitolo 843 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

108. Dopo il comma 2 dell'articolo 29 della legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Legge comunitaria 2007), è aggiunto il seguente:

«2 bis. Limitatamente all'attuazione del Piano di Azione Coesione (PAC FVG) l'ente pubblico è autorizzato a utilizzare le economie contributive in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 56, comma 4, della legge regionale 14/2002.».

109. All'articolo 16 della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a istituire un regime di aiuto che prevede la concessione di finanziamenti della durata massima di venti anni, erogati con le disponibilità della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo), per la realizzazione di piani di ristrutturazione da parte di piccole e medie imprese in difficoltà che producono, trasformano e commercializzano prodotti agricoli, nel rispetto delle disposizioni contenute nella Comunicazione della Commissione europea recante «Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà» pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C 249/1 del 31 luglio 2014.»;

b) al comma 2 le parole «dall'articolo 88, paragrafo 3, del trattato istitutivo della Comunità europea» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea» e le parole «per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese agricole in difficoltà» sono sostituite dalle seguenti: «per la ristrutturazione delle imprese in difficoltà che producono, trasformano e commercializzano prodotti agricoli».

110. All'articolo 6 della legge regionale 18 luglio 2005, n. 15 (Assestamento del bilancio 2005), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 67 è sostituito dal seguente:

«67. I piani di ristrutturazione delle imprese in difficoltà, presentati ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive), possono prevedere, in alternativa al finanziamento agevolato, la concessione di un contributo in conto capitale da erogarsi ai sensi del regolamento di cui al medesimo articolo 16, comma 2.»;

b) al comma 68 la parola «individuali» e le parole «notificati singolarmente alla Commissione europea, nei limiti di dotazione stabiliti annualmente dalla legge finanziaria, fino a un massimo di 3 milioni di euro per piano di ristrutturazione» sono soppresse;

c) il comma 68 bis è abrogato.

111. Per le finalità previste dall'articolo 6, comma 67, della legge regionale 15/2005, come sostituito dal comma 110, lettera a), è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 1.1.2.1001 e del capitolo 76702 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

112. [Dopo il comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 9 agosto 2012, n. 16 (Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione), è aggiunto il seguente:

«1 bis. Per le finalità di cui al comma 1 e al fine di assicurare una razionale ed efficace riorganizzazione degli uffici forestali in Valcellina, la stazione forestale di Claut assume la denominazione di "stazione forestale della Valcellina", acquisendo la giurisdizione che, alla data di entrata in vigore della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), è attribuita alla stazione forestale di Barcis, ove è mantenuta una sede secondaria operativa per garantire il presidio del Corpo forestale regionale anche nella parte bassa della valle.»] [19].

113. Il comma 5 bis dell'articolo 59 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), è abrogato.

114. L'articolo 118 della legge regionale 26 giugno 2014, n. 11 (Disposizioni di riordino e semplificazione in materia di risorse agricole e forestali, bonifica, pesca e lavori pubblici), è abrogato.

115. Al fine di supportare le iniziative industriali in area montana di cui all'articolo 2, comma 107, della legge regionale 15/2014, l'Amministrazione regionale è autorizzata, in armonia con la normativa europea sugli aiuti di Stato, a concedere una garanzia fideiussoria sino alla concorrenza di 2 milioni di euro a sollievo degli oneri in linea capitale, interessi e accessori per uno o più mutui stipulati dai Consorzi di cui al medesimo articolo 2, comma 107, finalizzati alla creazione o all'ammodernamento di infrastrutture locali per l'insediamento di attività produttive nel territorio montano.

116. La concessione della garanzia di cui al comma 115 è autorizzata, su domanda dal Consorzio interessato, con le modalità previste dall'articolo 16, comma 3, della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale). La domanda per la concessione della garanzia è corredata della deliberazione dei competenti organi esecutivi del soggetto richiedente con cui è disposta l'assunzione del mutuo, accompagnata dall'atto di adesione dell'istituto mutuante.

117. Per le finalità di cui al comma 115 è iscritto lo stanziamento di 540.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 10.5.1.1177 e del capitolo 11545 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

118. In via di interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 68, della legge regionale 15/2014, la proroga al 31 dicembre 2015 del termine di conclusione del programma straordinario per l'anno 2008 previsto dall'articolo 11 della legge regionale 4/2008, riguarda anche la rendicontazione della spesa sostenuta per la realizzazione delle opere inserite nel programma straordinario medesimo ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge regionale 4/2008, per le quali i provvedimenti di finanziamento fissano un termine di rendicontazione anteriore al 31 dicembre 2015.

119. Per le finalità previste dall'articolo 2, comma 74, della legge regionale 27 dicembre 2013 n. 23 (Legge finanziaria 2014), non si fa luogo al recupero dei contributi concessi ai sensi dell'articolo 161 della legge regionale 2/2002, a favore del Consorzio Boschi Carnici di Tolmezzo.

120. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Nascente - Società cooperativa Sociale A.R.L di Udine un contributo straordinario per la definizione e la realizzazione di attività di tipo innovativo di inclusione sociale e lavorativa di persone svantaggiate in attività di manutenzione ambientale degli argini fluviali, in particolare nelle aree montane e collinari, nonché per la manutenzione della sentieristica [20].

121. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 120 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione generale dell'iniziativa con descrizione dei contenuti, delle finalità e dei costi previsti e con indicazione delle modalità di finanziamento e dei soggetti coinvolti. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo.

122. Per le finalità previste dal comma 120 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 1.4.1.1024 e del capitolo 4946 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

123. Alla legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28 (Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica, nonché modifiche alle leggi regionali 9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, 7/2000, in materia di restituzione degli incentivi, 28/2001, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua e 16/2002, in materia di gestione del demanio idrico), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 12 dell'articolo 2 ter è inserito il seguente:

«12 bis. Esclusivamente per il primo mandato degli organi del nuovo Consorzio di bonifica, la Giunta regionale nomina un proprio rappresentante che entra a far parte del Consiglio dei delegati e della Deputazione amministrativa successivamente alla nomina del Presidente del nuovo ente, in sovrannumero rispetto ai componenti determinati ai sensi degli articoli 15 e 16.»;

b) dopo il comma 1 dell'articolo 20 bis è aggiunto il seguente:

«1 bis. Con provvedimento dell'Associazione, le funzioni di Ufficiale rogante e di autorità espropriante dei Consorzi di bonifica aderenti possono essere conferite a un unico funzionario.».

124. Alla legge regionale 28/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 10 dell'articolo 14 le parole «, su proposta dell'Assessore all'agricoltura, provvede alla nomina del Commissario e determina la durata del commissariamento» sono sostituite dalle seguenti: «provvede allo scioglimento degli organi e alla nomina del Commissario ai sensi dell'articolo 18, commi da 1 a 4»;

b) alla fine del comma 13 dell'articolo 14 è inserito il seguente periodo: «In caso di una o più richieste di elementi istruttori il predetto termine può essere sospeso complessivamente fino a un massimo di sessanta giorni. La proposizione del ricorso non impedisce la ricostituzione degli organi consortili in base agli esiti delle operazioni elettorali rappresentati nei verbali di cui al comma 11.»;

c) alla fine del comma 13 bis dell'articolo 14 è inserito il seguente periodo: «In caso di annullamento delle elezioni si provvede allo scioglimento degli organi e alla nomina di un Commissario ai sensi dell'articolo 18, commi da 1 a 4.»;

d) al comma 4 dell'articolo 15, le parole «, si provvede al rinnovo delle cariche» sono sostituite dalle seguenti: «si provvede allo scioglimento degli organi e alla nomina di un Commissario ai sensi dell'articolo 18, commi da 1 a 4»;

e) l'articolo 18 è sostituito dal seguente:

«Art. 18

(Amministrazione commissariale)

1. La Giunta regionale, in caso di gravi irregolarità nella gestione dei Consorzi di bonifica ovvero di impossibilità degli organi di funzionare, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di risorse agricole, delibera lo scioglimento degli organi di cui all'articolo 12, comma 1, lettere b), c) e d) e nomina un Commissario che si sostituisce, con pienezza di poteri, agli organi medesimi per il tempo strettamente necessario alla loro ricostituzione.

2. Il Commissario rimane in carica fino al momento in cui tutti gli organi di cui all'articolo 12, comma 1, lettere b), c) e d) sono ricostituiti.

3. Al Commissario è riconosciuto, a titolo di compenso per l'attività prestata, l'importo corrispondente all'indennità spettante al Presidente del Consorzio interessato. Tale importo è a carico del bilancio consortile.

4. Con le stesse modalità di cui al comma 1 si procede alla eventuale proroga del mandato commissariale o alla nomina di un nuovo Commissario regionale.

5. Il Commissario regionale è assistito da una Consulta composta da non più di sette membri, nominati con il provvedimento di cui al comma 1, tenendo conto delle zone e delle categorie di consorziati interessate.

6. Il parere della Consulta è obbligatorio nelle materie sotto indicate:

a) regolamento e norme sul funzionamento dei servizi e sull'ordinamento organico e disciplinare dei dipendenti;

b) programmi di attività del Consorzio;

c) progetti delle opere da eseguirsi dal Consorzio;

d) criteri di riparto degli oneri a carico della proprietà consorziata;

e) bilancio preventivo e variazioni;

f) conto consuntivo;

g) assunzione di mutui;

h) partecipazione a enti, società o associazioni.

7. Qualora i Consorzi di bonifica, sebbene invitati dalla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole a provvedere entro congruo termine, ritardino o omettano di compiere atti dovuti, si provvede a mezzo di Commissario ad acta nominato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di risorse agricole. Al Commissario spetta, a titolo di compenso, l'importo individuato con il provvedimento di nomina. Tale importo è a carico del bilancio consortile.».

125. Al fine di permettere un'efficace gestione e manutenzione del comprensorio della conca di navigazione di Bevazzana, affidata al Consorzio di bonifica Bassa Friulana mediante convenzione con l'Amministrazione regionale, il Consorzio medesimo è autorizzato ad assumere a tempo determinato, nel rispetto della vigente normativa nazionale, un addetto alla custodia, all'esercizio e alla manutenzione delle opere e degli impianti in deroga a quanto previsto dall'articolo 2 ter, comma 13, della legge regionale 28/2002.

126. Ai fini della razionalizzazione e accorpamento dei Consorzi di sviluppo industriale di cui alla legge regionale 3/1999, previsti dal Piano di sviluppo del settore industriale di cui alla deliberazione della Giunta regionale 11 luglio 2014, n. 1301 (Approvazione piano sviluppo del settore industriale), i Commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 14, comma 5 bis, della legge regionale 3/1999 provvedono tempestivamente alla ricostituzione degli organi disciolti dei Consorzi commissariati.

127. La Giunta regionale procede ai sensi dell'articolo 14, comma 5 sexies, della legge regionale 3/1999 all'esito del processo di riordino di cui al comma 126.

128. Al comma 1 dell'articolo 84 della legge regionale 21/2013 le parole «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2015».

129. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella B.

 

     Art. 3. (Finalità 2 - tutela dell'ambiente e difesa del territorio)

1. La Regione è autorizzata a concedere contributi per l'elaborazione di mappe di comunità, nell'ambito degli impegni di pianificazione paesaggistica partecipata di cui all'accordo previsto dall'articolo 57, comma 4, della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), alle Comunità montane, nella misura massima di 50.000 euro ciascuna, e ai Comuni, qualora questi ultimi assumano í predetti impegni in collaborazione con altri Comuni, nella misura massima di 10.000 euro a ciascun Comune capofila [21].

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi, secondo le modalità di procedimento a sportello ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), a domanda del comune capofila o della Comunità montana corredata degli atti di approvazione dello schema di accordo da parte di ciascun comune [22].

3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 2.2.2.1047 e del capitolo 2119 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

4. Nelle more della definizione del piano regionale per la bonifica delle aree inquinate l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Pozzuolo del Friuli un contributo straordinario di 35.000 euro al fine di provvedere, in via sostitutiva ai sensi dell'articolo 250 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), alla realizzazione di uno studio finalizzato a verificare la presenza di situazioni potenzialmente in grado di provocare inquinamento ambientale e a definire le azioni prioritarie di messa in sicurezza, relativamente alla discarica sita in frazione Carpeneto, della società Eco-Energy S.r.l. in liquidazione.

5. La domanda di contributo di cui al comma 4 è presentata alla Direzione centrale ambiente ed energia entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione tecnica e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

6. Per le finalità previste dal comma 4 è autorizzata la spesa di 35.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 2.4.1.1053 e del capitolo 3013 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

7. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Artegna un finanziamento di 15.000 euro per gli studi e le attività connessi con l'analisi dello stato ambientale, la programmazione degli interventi e la gestione delle azioni finalizzate alla salvaguardia ambientale e idrogeologica del bacino del fiume Ledra, di cui all'articolo 6, commi da 34 a 37, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006).

8. Per le finalità previste dal comma 7 è autorizzata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 2.5.1.2018 e del capitolo 2463 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

9. Le Province sono autorizzate a concedere i contributi di cui all'articolo 8 della legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili regionali), anche per il soddisfacimento delle domande ammissibili presentate nel 2014.

10. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge i comuni partecipanti al Consorzio acquedotto del Cornappo proprietari di reti, impianti e dotazioni infrastrutturali afferenti il servizio idrico deliberano, qualora non vi abbiano già provveduto, lo scioglimento del Consorzio, da realizzare nei centoventi giorni successivi, disponendo:

a) la liquidazione del consorzio e il trasferimento delle reti, degli impianti e delle dotazioni infrastrutturali ai comuni consorziati ovvero, in alternativa, la trasformazione del consorzio in società di capitali ai sensi dell'articolo 115 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), per la successiva incorporazione nella società in house, se esistente, che gestisce il servizio idrico nel medesimo Ambito territoriale ottimale;

b) la nomina del commissario incaricato di attuare quanto previsto alla lettera a).

11. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella C.

 

     Art. 4. (Finalità 3 - gestione del territorio)

1. Al fine di conciliare le mutate priorità ed esigenze di intervento sul territorio con i limiti imposti alla spesa pubblica dalle norme sul patto di stabilità e crescita, l'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo una tantum di 200.000 euro, già concesso al Comune di Tricesimo ai sensi dell'articolo 4, commi da 31 a 36, della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012), per la ristrutturazione della Casa di riposo comunale "Nobili de Pilosio", nonché il contributo quindicennale costante di annui 113.059,88 euro, già concesso al Comune medesimo ai sensi dell'articolo 161 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), per la copertura dei costi di un mutuo da contrarre per l'ampliamento e la ristrutturazione di un centro turistico e culturale, per il diverso intervento consistente nei lavori di adeguamento della stessa Casa di riposo comunale "Nobili de Pilosio" per l'accoglimento di persone anziane con profili di bisogno elevato.

2. Per le finalità previste dal comma 1 il Comune di Tricesimo, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, trasmette alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università, dandone informazione alla Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, un'istanza motivata volta a ottenere la conferma dei contributi per il diverso intervento, corredata di:

a) documentazione attestante la disponibilità dell'immobile oggetto del nuovo intervento;

b) relazione illustrativa e quadro economico dell'opera da realizzare;

c) cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori.

3. La Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università - Servizio edilizia, adotta il provvedimento di conferma dei contributi di cui al comma 1 commisurandoli alla spesa risultante dal quadro economico dell'opera da realizzare, fissando, nel contempo, i termini di esecuzione dei lavori e le modalità di rendicontazione della spesa e trasmette copia del provvedimento di conferma alla Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali.

4. L'Amministrazione regionale, in considerazione della necessità di conciliare le priorità di intervento sul territorio con le limitazioni alla spesa pubblica imposte dalla grave situazione finanziaria, a fronte delle mutate esigenze, è autorizzata a confermare il contributo ventennale costante di annui 30.000 euro, già concesso al Comune di Chions, ai sensi dell'articolo 4, commi da 55 a 57, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), per la riqualificazione del centro urbano di Villotta - ambito ex scuola elementare, per la diversa destinazione a opere di viabilità. Per le finalità di cui al presente comma il Comune presenta alla Direzione centrale competente istanza motivata volta a ottenere la conferma del contributo, corredata della relazione illustrativa delle opere da realizzare, del quadro economico e del cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

5. La struttura regionale competente, con il provvedimento di conferma del contributo, fissa i termini di esecuzione dei lavori e le modalità di rendicontazione della spesa.

6. In considerazione della grave situazione di crisi finanziaria e dei limiti imposti dalle norme sul patto di stabilità e crescita, l'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare a favore del Comune di San Vito al Tagliamento le annualità dal 2016 al 2023 del contributo ventennale costante di annui 223.500 euro concesso con il decreto n. ALP/4-578-PN/EP/720 del 21 marzo 2005, ai sensi della legge regionale 10 gennaio 1983, n. 2 (Interventi regionali per i centri storici), per l'attuazione dei piani del centro storico del Comune, per il finanziamento parziale dell'opera di ammodernamento ed efficientamento dell'impianto di illuminazione pubblica nel territorio comunale [23].

7. Per le finalità previste dal comma 6 il Comune presenta alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università - Servizio edilizia, entro il 30 settembre 2015, la documentazione relativa alla rendicontazione dell'incentivo con riferimento all'attuazione dei piani del centro storico in relazione alle annualità di contributo già erogate e da erogarsi dal 2005 al 2015, ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), contestualmente a una relazione illustrativa dei lavori di efficientamento dell'impianto di illuminazione pubblica, un quadro economico e un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori [24].

8. La struttura regionale competente conferma il contributo concesso a favore dei lavori di cui al comma 6 fissando, altresì, i termini di esecuzione e di rendicontazione dell'incentivo.

9. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo ventennale costante di annui 19.941,39 euro sulla spesa complessiva di 270.000 euro concesso al Comune di Claut per i lavori di adeguamento strutturale, igienico-sanitario e antincendio delle scuole materne - secondo lotto - completamento, ai sensi dell'articolo 4, commi 95, 96 e 97, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005), destinandolo ai lavori di miglioramento strutturale, adeguamento alla normativa di prevenzione incendi, miglioramento delle prestazioni energetiche e adeguamento igienico-sanitario.

10. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo ventennale costante di annui 13.275,17 euro, concesso alla parrocchia di San Pietro apostolo di Travesio per il finanziamento dei lavori di ristrutturazione della scuola materna parrocchiale "San Antonio", ai sensi dell'articolo 4, commi 95, 96 e 97, della legge regionale 1/2005, anche per l'installazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica da utilizzare nella scuola stessa.

11. L'Amministrazione regionale, in considerazione della necessità di conciliare le priorità di intervento sul territorio con le limitazioni alla spesa pubblica imposte dalla grave situazione finanziaria, nonché con le valutazioni inerenti le condizioni strutturali dell'immobile oggetto di intervento, è autorizzata a confermare il contributo una tantum di 568.470 euro, già concesso al Comune di Marano Lagunare, ai sensi dell'articolo 4, commi da 55 a 57, della legge regionale 2/2000, per la messa in sicurezza e la straordinaria manutenzione del ponte mobile sul canale del Molino, per la realizzazione di un nuovo ponte sul suddetto canale. Per le finalità di cui al presente comma il Comune presenta alla struttura regionale competente istanza motivata volta a ottenere la conferma del contributo, corredata della relazione illustrativa delle opere da realizzare, del quadro economico e del cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

12. La struttura regionale competente, con il provvedimento di conferma del contributo, fissa i termini di esecuzione dei lavori e le modalità di rendicontazione della spesa.

13. Al fine di conciliare le mutate priorità ed esigenze di intervento sul territorio con i limiti imposti alla spesa pubblica dalle norme sul patto di stabilità e crescita, l'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare al Comune di Cavasso Nuovo il contributo pari a 200.000 euro, concesso ed erogato dal Servizio coordinamento politiche per la montagna con decreto n. 2771, del 30 novembre 2012, ai sensi dell'articolo 10, commi da 1 a 6, della legge regionale 14/2012, per investimenti comunali in territorio classificato montano, per il diverso intervento di ampliamento della scuola materna sita nel territorio comunale.

14. Per le finalità di cui al comma 13 il Comune di Cavasso Nuovo presenta al Servizio competente in materia di edilizia scolastica, dandone informazione al Servizio coordinamento politiche per la montagna, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un'istanza motivata volta a ottenere la conferma del contributo per il diverso intervento, corredata della documentazione prevista dall'articolo 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

15. Il Servizio competente in materia di edilizia scolastica adotta il provvedimento di conferma del contributo di cui al comma 13 fissando i termini di esecuzione dei lavori e le modalità di rendicontazione della spesa e trasmette copia del provvedimento di conferma al Servizio coordinamento politiche per la montagna.

16. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo costituito da 20 annualità costanti di 20.000 euro già concesso dal Servizio edilizia ai sensi dell'articolo 4, commi da 55 a 57, della legge regionale 2/2000, a copertura della spesa da sostenere per lavori di riqualificazione di Piazza Vittorio Emanuele nel Comune di Cavasso Nuovo, per lo stesso intervento di ampliamento della scuola materna sita nel territorio comunale previsto dal comma 13.

17. Per le finalità previste dal comma 16 il Comune di Cavasso Nuovo presenta al Servizio edilizia entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge un'istanza motivata volta a ottenere la conferma del contributo per il diverso intervento, corredata della documentazione prevista dall'articolo 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

18. Il Servizio edilizia adotta il provvedimento di conferma del contributo di cui al comma 16 fissando i termini di esecuzione dei lavori e le modalità di rendicontazione della spesa.

19. Il Servizio edilizia che ha concesso il contributo per l'ampliamento della scuola materna di Cavasso Nuovo con decreto PMT/5168 del 14 novembre 2012, come rettificato dal decreto PMT/2895 del 20 maggio 2013, ai sensi dell'articolo 4, commi da 95 a 97, della legge regionale 1/2005, per 20 annualità pari a 10.607,20 euro, conferma il contributo già concesso per la stessa finalità di cui al comma 13.

20. L'Amministrazione regionale, in considerazione della necessità di conciliare le priorità di intervento sul territorio con le limitazioni alla spesa pubblica imposte dalla grave situazione finanziaria, è autorizzata a confermare il contributo una tantum di 292.500 euro, già concesso al Comune di Sedegliano, ai sensi dell'articolo 161, comma 4, della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Legge finanziaria 2002), per il completamento dell'impianto ecoricreativo-ippoturistico - terzo lotto, destinandolo alla realizzazione della palestra dell'istituto comprensivo.

21. Per le finalità previste dal comma 20 il Comune di Sedegliano presenta al Servizio competente in materia di edilizia scolastica, dandone informazione al Servizio sviluppo sistema turistico regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un'istanza motivata volta a ottenere la conferma del contributo per il diverso intervento, corredata della documentazione prevista dall'articolo 56 della legge regionale 14/2002.

22. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo costituito da 20 annualità costanti di 8.000 euro, concesso dal Servizio attività ricreative e sportive con decreto 1215/CULT.5SP 1 del 3 maggio 2012, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera a), della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo Unico in materia di sport e tempo libero), a copertura della spesa da sostenere per la realizzazione della copertura del campo di calcetto nella frazione Coderno, per lo stesso intervento di realizzazione della palestra dell'istituto comprensivo previsto dal comma 20.

23. Per le finalità previste dal comma 22 il Comune di Sedegliano presenta al Servizio competente in materia di edilizia scolastica, dandone informazione al Servizio attività ricreative e sportive, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un'istanza motivata volta a ottenere la conferma del contributo per il diverso intervento, corredata della documentazione prevista dall'articolo 56 della legge regionale 14/2002.

24. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo costituito da 20 annualità costanti di 24.898 euro, concesso dal Servizio edilizia con decreto PMT/SEDIL/UD/6257/ERCM-522 del 15 novembre 2013, ai sensi dell'articolo 4, commi dal 55 al 57, della legge regionale 2/2000, a copertura della spesa da sostenere per l'esecuzione dei lavori di riqualificazione urbana di Piazza Roma a Sedegliano, per lo stesso intervento di realizzazione della palestra dell'istituto comprensivo previsto dal comma 20.

25. Per le finalità previste dal comma 24 il Comune di Sedegliano presenta al Servizio competente in materia di edilizia scolastica, dandone informazione al Servizio edilizia, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un'istanza motivata volta a ottenere la conferma del contributo per il diverso intervento, corredata della documentazione prevista dall'articolo 56 della legge regionale 14/2002.

26. Il Servizio competente in materia di edilizia scolastica adotta i provvedimenti di conferma dei contributi di cui ai commi 20, 22 e 24, fissando i termini di esecuzione dei lavori e le modalità di rendicontazione della spesa e trasmette copia dei provvedimenti di conferma ai Servizi precedentemente interessati dalle procedure contributive.

27. [L'erogazione a favore del Comune di Sedegliano dei contributi oggetto dei provvedimenti di conferma di cui ai commi 20, 22 e 24 viene disposta ai sensi di quanto previsto dall'articolo 28 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi)] [25].

28. L'Amministrazione regionale, in considerazione della necessità di conciliare le priorità di intervento sul territorio con le limitazioni alla spesa pubblica imposte dalla grave situazione finanziaria, nonché con una sostenibile programmazione delle opere pubbliche, è autorizzata a concedere il contributo ventennale di annui 16.000 euro assegnato al Comune di Marano Lagunare ai sensi dell'articolo 4, commi da 55 a 57, della legge regionale 2/2000, per la sistemazione della piazza Rinaldo Olivotto, da eseguire in base al cronoprogramma trasmesso dall'Ente con riferimento agli anni dal 2015 al 2019 e per gli anni successivi fino al 2034 in base alla programmazione triennale dei lavori che sarà comunicata alla struttura regionale competente entro il 31 marzo di ogni triennio, corredata della documentazione prevista dall'articolo 56 della legge regionale 14/2002.

29. Per le finalità previste dal comma 28 il Comune presenta entro il termine del 31 marzo 2020 e, in seguito, entro il 31 marzo di ogni triennio successivo, la documentazione inerente la rendicontazione degli incentivi concessi riferita alle opere realizzate ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000.

30. La struttura regionale competente, sulla base della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 28 e 29, con il provvedimento di conferma del finanziamento provvede alla fissazione dei termini di esecuzione dei lavori in relazione alle opere proposte da eseguirsi nel triennio successivo. L'erogazione del finanziamento è disposta ai sensi dell'articolo 57 della legge regionale 14/2002, nei limiti della disponibilità riferita alle annualità maturate al momento della richiesta dell'ente.

31. L'Amministrazione regionale è autorizzata a revocare il finanziamento nel caso in cui non siano rispettati i termini stabiliti in base al cronoprogramma dei lavori nei provvedimenti regionali emessi in esecuzione dei commi 28, 29 e 30.

32. L'Amministrazione regionale, in considerazione della necessità di conciliare le priorità di intervento sul territorio con le limitazioni alla spesa pubblica imposte dalla grave situazione finanziaria, è autorizzata a confermare il contributo ventennale di annui 8.647,25 euro già concesso al Comune di Zuglio, ai sensi dell'articolo 4, commi da 55 a 57, della legge regionale 2/2000, per i lavori di realizzazione di un'area parcheggio in via Val in località Formeaso e in via Nicola Grassi, per la realizzazione dei soli lavori localizzati in via Nicola Grassi. Per le finalità di cui al presente comma il Comune presenta alla struttura regionale competente istanza motivata volta a ottenere la conferma del contributo, corredata di una relazione illustrativa delle opere da realizzare, del quadro economico e del cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

33. La struttura regionale competente, con il provvedimento di conferma del contributo, fissa i termini di esecuzione dei lavori e le modalità di rendicontazione della spesa.

34. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare al Comune di Pasiano di Pordenone il contributo straordinario in conto capitale di 80.000 euro, già concesso al Comune medesimo per la realizzazione di percorsi e piste destinati all'attività di skating, ai sensi dell'articolo 6, commi 324 e seguenti, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), in favore del nuovo intervento consistente nei lavori di manutenzione delle scuole elementari di Pasiano di Pordenone.

35. Per le finalità previste dal comma 34 il Comune di Pasiano di Pordenone presenta, entro il 30 giugno 2015, al Servizio competente in materia di attività ricreative e sportive, l'istanza volta a ottenere la conferma del contributo per il diverso intervento, corredata della documentazione prevista dall'articolo 56 della legge regionale 14/2002. Entro il medesimo termine il Comune informa dell'istanza il Servizio competente in materia di edilizia scolastica e universitaria [26].

36. Il Servizio competente in materia di attività ricreative e sportive, previa deliberazione della Giunta regionale, conferma il contributo di cui al comma 34 e trasmette copia del provvedimento di conferma stesso al Servizio competente in materia di edilizia scolastica e universitaria, il quale adotta il provvedimento per i nuovi lavori commisurandolo alla spesa risultante dal quadro economico dell'opera da realizzare e fissando i termini di esecuzione dei lavori e le modalità di rendicontazione della spesa [27].

37. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare al Comune di Gemona del Friuli il contributo decennale concesso con decreto 4322/CULT 5SP del 13 novembre 2006, di 35.000 euro per dieci anni, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 8/2003, e a valere su fondi relativi all'esercizio 2006, già confermato per nuovi lavori di impiantistica sportiva ai sensi dell'articolo 6, comma 32, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), per la realizzazione del palazzetto dello sport - secondo lotto, a favore del nuovo intervento consistente nei lavori di sistemazione della Gradinata del Mercato al fine di migliorare gli accessi alla struttura del Cinema Teatro Sociale.

38. Per le finalità di cui al comma 37 il Comune di Gemona del Friuli presenta, entro il 30 giugno 2015, al Servizio competente in materia di attività ricreative e sportive, l'istanza volta a ottenere la conferma del contributo per il diverso intervento, corredata della documentazione prevista dall'articolo 56 della legge regionale 14/2002. Il Comune informa dell'istanza, entro il medesimo termine, il Servizio competente in materia di edilizia.

39. Il Servizio competente in materia di attività ricreative e sportive, previa deliberazione della Giunta regionale, conferma il contributo di cui al comma 37 e trasmette copia del provvedimento di conferma stesso al Servizio competente in materia di edilizia, il quale adotta il provvedimento per i nuovi lavori commisurandolo alla spesa risultante dal quadro economico dell'opera da realizzare e fissando i termini di esecuzione dei lavori e le modalità di rendicontazione della spesa.

40. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo concesso alla Provincia di Udine ai sensi dell'articolo 3, commi da 28 a 37, della legge regionale 28 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003), per i lavori di manutenzione straordinaria di Villa Ostenda di Grado, per la realizzazione di un intervento anche più limitato, purché funzionale e rientrante nella medesima finalità di sviluppo e di messa in sicurezza del territorio di cui alla legge di finanziamento, senza obbligo di cofinanziamento da parte della Provincia, su domanda da presentarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università, Servizio edilizia, corredata della documentazione relativa alla rendicontazione dell'incentivo per il suddetto intervento, ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000.

41. L'ente pubblico beneficiario è autorizzato a utilizzare le residue risorse contributive disponibili a seguito della realizzazione dell'opera ammessa a finanziamento per l'esecuzione di lavori da realizzarsi presso immobili adibiti a uso scolastico, rientranti nella finalità di sviluppo e di messa in sicurezza del territorio di cui alla legge di finanziamento.

42. Per le finalità previste dal comma 40 la Provincia presenta alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università, Servizio edilizia, entro il medesimo termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una relazione illustrativa dei lavori da realizzarsi presso gli immobili adibiti a uso scolastico, un quadro economico e un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori.

43. Con il provvedimento di conferma del contributo la struttura regionale competente fissa, altresì, i termini di esecuzione e di rendicontazione dell'incentivo per i lavori di cui al comma 40.

44. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo ventennale costante di 2.800 euro concesso alla parrocchia della Beata Vergine Assunta di Monrupino per il finanziamento dei lavori di restauro conservativo della torre campanaria, terzo lotto, secondo stralcio, ai sensi dell'articolo 7 ter della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20 (Norme procedurali e finanziarie per la corresponsione dei contributi annui costanti alle Amministrazioni provinciali per l'espletamento delle funzioni delegate ai sensi della legge regionale 22 agosto 1966, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni), per la diversa destinazione a favore dei lavori urgenti di messa a norma dell'impianto di riscaldamento della chiesa.

45. Per le finalità previste dal comma 44, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la parrocchia presenta istanza alla struttura regionale competente, corredata degli elaborati progettuali di adeguato approfondimento e del quadro economico, in relazione ai lavori da realizzare.

46. L'Amministrazione regionale, in considerazione dei limiti imposti dalle norme sul patto di stabilità e della necessità di definire le priorità di cantierizzazione delle opere pubbliche sul territorio, è autorizzata a confermare e a unificare in un unico provvedimento amministrativo i finanziamenti concessi al Comune di Nimis rispettivamente con decreti n. 209/TUR del 17 febbraio 2011, e n. 210/TUR del 22 febbraio 2011, per la realizzazione di interventi urgenti di sistemazione e messa in sicurezza della viabilità comunale in luogo della costruzione di due diversi percorsi ciclabili.

47. Per le finalità previste dal comma 46 il Comune di Nimis presenta alla struttura regionale competente entro il termine del 31 luglio 2015, a pena di revoca del finanziamento, il progetto esecutivo dell'intervento di sistemazione e di messa in sicurezza della viabilità comunale [28].

48. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo concesso al Comune di Lusevera ai sensi della legge regionale 20 novembre 1989, n. 28 (Agevolazione della formazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi), con decreti della Direzione regionale della pianificazione territoriale n. 163 del 4 ottobre 1995, e n. 243 del 26 novembre 1998, per la formazione della variante generale al Piano Regolatore Generale anche in presenza di un parziale completamento degli elaborati e delle indagini necessarie per l'approvazione della variante medesima al Piano Regolatore Generale.

49. L'Amministrazione regionale, in considerazione dei limiti imposti dalle norme sul patto di stabilità e della necessità di definire le priorità di cantierizzazione delle opere pubbliche sul territorio, è autorizzata a confermare il finanziamento concesso al Comune di Treppo Grande con decreto della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università, n. PMT6751/UES/CAG, per la realizzazione di interventi urgenti di sistemazione e messa in sicurezza della viabilità comunale e dei parcheggi compresa l'acquisizione delle aree in luogo della costruzione di un centro di aggregazione giovanile. L'erogazione delle annualità concesse e maturate potrà essere disposta, su motivata richiesta, in base all'articolo 57, comma 1, lettera a), della legge regionale 14/2002 [29].

50. Per le finalità previste dal comma 49 il Comune di Treppo Grande presenta alla struttura regionale competente entro il termine del 30 settembre 2016, a pena di revoca del finanziamento, un'istanza del legale rappresentante che contenga, oltre alla descrizione dell'opera da realizzare, un quadro economico e un cronoprogramma, comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori relativi all'intervento di sistemazione e di messa in sicurezza della viabilità comunale e dei parcheggi [30].

51. L'amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo ventennale di 13.640,42 euro annui concesso alla parrocchia Tutti i Santi di Bagnarola di Sesto al Reghena con decreto regionale n. PMT/SEDIL/PN5537 del 6 febbraio 2012, per il finanziamento del terzo stralcio dei lavori di adeguamento funzionale della scuola materna, per la copertura delle spese, anche già sostenute, dei lavori di realizzazione dei primi due stralci dell'opera medesima.

52. Per le finalità previste dal comma 51 il legale rappresentante della parrocchia Tutti i Santi di Bagnarola di Sesto al Reghena presenta alla struttura regionale competente, entro il termine del 30 giugno 2015, la domanda di devoluzione del contributo corredata di una relazione tecnica e di un prospetto di raffronto delle spese da ammettere a rendiconto del finanziamento medesimo.

53. Con il decreto di conferma del contributo di cui al comma 51 è autorizzata l'erogazione del 50 per cento del finanziamento mediante emissione di un ruolo di spesa fissa pari a 6.820,21 euro annui per vent'anni. Il saldo del contributo è disposto, previa presentazione del rendiconto della spesa complessivamente sostenuta, ad avvenuta conclusione delle opere.

54. Al fine di conciliare le priorità di intervento sul territorio con le limitazioni alla spesa pubblica imposte dalla grave situazione economico-finanziaria l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore degli enti locali anticipazioni finanziarie finalizzate alla copertura delle spese per la predisposizione di progettazioni preliminare, definitiva ed esecutiva di opere pubbliche, nonché per le spese relative ai concorsi di progettazione e ai concorsi di idee [31].

55. Le anticipazioni finanziarie di cui al comma 54 sono assegnate con procedimento a sportello, nel limite di un'opera per ente locale, in seguito all'istruttoria d'ufficio che verifica l'ammissibilità della domanda. Le anticipazioni finanziarie vengono concesse nella misura dell'80 per cento su presentazione della documentazione relativa all'affidamento dell'incarico e sono liquidate compatibilmente con le esigenze degli spazi finanziari e di patto di stabilità dell'ente. Sono restituite, o compensate con commutazione in entrata, senza interessi, entro sessanta giorni dalla data di sottoscrizione del contratto di appalto dei lavori da parte dell'ente beneficiario che, nel medesimo termine, provvede alla trasmissione del contratto stesso e degli atti approvativi la progettazione finanziata. La mancata restituzione comporta il recupero della somma erogata. Su richiesta motivata dell'ente beneficiario l'organo competente può concedere una proroga del termine per la restituzione dell'anticipazione e la trasmissione degli atti richiesti. È comunque consentita la restituzione anticipata delle somme erogate, fermo restando il rispetto degli obblighi di trasmissione della documentazione richiesta nei termini previsti. Ad avvenuta restituzione l'ente locale può presentare una nuova domanda di anticipazione per diversa opera pubblica. L'ente moroso o inadempiente è escluso dall'assegnazione di ulteriori anticipazioni finanziarie sino ad avvenuta regolarizzazione e al pagamento o recupero delle somme [32].

55 bis. In via di interpretazione autentica, rientrano tra le spese finanziabili ai sensi del comma 54, i costi per le indagini diagnostiche delle strutture e di quelle geognostiche, propedeutiche e necessarie alla redazione degli elaborati progettuali [33].

56. Per le finalità previste dal comma 54 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 3.1.2.1056 e del capitolo 2122 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

57. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 55 sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 4.5.270 e sul capitolo 2122 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

58. Le entrate previste al comma 55 e riscosse al 31 dicembre di ciascun anno sull'unità di bilancio e capitolo dello stato di previsione dell'entrata sono destinate nell'esercizio successivo alle finalità previste dal comma 54.

59. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire all'Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti (AUSIR) di cui all'articolo 4 della legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 (Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani), il contributo decennale di annui 400.000 euro concesso al Comune di Tolmezzo, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), previo assenso del Comune medesimo [34].

60. Il finanziamento di cui all'articolo 5, comma 5, della legge regionale 17/2008, potrà essere utilizzato anche per far fronte agli oneri derivanti dagli interventi di adeguamento, di miglioramento e di potenziamento dell'impianto di depurazione consortile dell'Alto Tagliamento in Comune di Tolmezzo.

61. Per le finalità previste dal comma 59 l'Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti (AUSIR) presenta all'Amministrazione regionale domanda di trasferimento delle restanti annualità del finanziamento decennale di annui 400.000 euro, in scadenza l'1 dicembre degli anni dal 2015 al 2019, a carico dell'unità di bilancio 3.2.2.1058 e del capitolo 9119 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 [35].

62. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti (AUSIR) un contributo straordinario per le spese, comprese quelle sostenute all'entrata in vigore della presente legge, connesse all'attività di convogliamento mediante la rete fognaria e al trattamento presso l'impianto di depurazione, della maggiore portata del torrente Corno nel quale sversano acque reflue non depurate di origine civile e scarichi industriali, provenienti dal territorio della Repubblica di Slovenia. Il contributo straordinario è concesso in via di anticipazione, con obbligo di restituzione a carico del soggetto beneficiario, ad avvenuto recupero anche parziale delle somme anticipate [36].

63. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 62 è presentata alla Direzione centrale ambiente ed energia, corredata di una relazione illustrativa degli interventi e del connesso quadro economico di spesa. Con il decreto di concessione sono fissate le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

64. Per le finalità previste dal comma 62 è autorizzata la spesa di complessivi 700.000 euro, di cui 400.000 euro per l'anno 2015 e 300.000 euro per l'anno 2016, a carico dell'unità di bilancio 3.2.2.1058 e del capitolo 9129 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

65. Al fine di promuovere iniziative volte alla prevenzione della produzione di rifiuti, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'associazione di promozione sociale Animaimpresa un contributo a sostegno dell'estensione sull'intero territorio regionale del progetto di prevenzione e riduzione dei rifiuti mediante il riutilizzo a fini sociali di prodotti invenduti, già finanziato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge regionale 27/2012.

66. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 65 è presentata al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale ambiente ed energia entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge corredata della relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa.

67. Il contributo di cui al comma 65 è cumulabile con altri finanziamenti nel limite massimo del costo del progetto.

68. Il contributo di cui al comma 65 è concesso a titolo di "de minimis" ai sensi del regolamento (CE) n. 1407/2013, della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

69. Per le finalità previste dal comma 65 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 3.3.1.1062 e del capitolo 9133 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

70. All'articolo 28 della legge regionale 13/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Al Fondo spetta l'emissione dei titoli di pagamento sui provvedimenti di liquidazione dei contributi agli investimenti degli enti locali della Regione nei seguenti casi:

a) in relazione ai contributi già concessi e limitatamente alla quota che deve essere ancora erogata, quando ciò sia disposto dalla Giunta regionale, con deliberazione assunta su proposta dell'Assessore alle finanze, patrimonio, coordinamento delle politiche economiche e comunitarie di concerto con gli Assessori competenti nelle materie relative al contributo;

b) in relazione ai contributi di cui all'articolo 29, quando ciò sia previsto dalla deliberazione di cui al comma 3 dello stesso articolo che, in tal caso, è assunta di concerto con l'Assessore alle finanze, patrimonio, coordinamento delle politiche economiche e comunitarie;

c) in relazione ai contributi non ancora concessi, quando ciò sia disposto dalla Giunta regionale, con deliberazione assunta su proposta dell'Assessore alle finanze, patrimonio, coordinamento delle politiche economiche e comunitarie, di concerto con gli Assessori competenti nelle materie relative al contributo;

d) in ogni caso, quando ciò sia espressamente disposto dalle leggi regionali che prevedono il contributo, autorizzando la spesa in favore del Fondo e individuando gli uffici competenti all'adozione dei provvedimenti di concessione e di liquidazione del contributo.»;

b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2 bis. Le deliberazioni di cui al comma 2, lettere a) e c), sono proposte sulla base delle richieste formulate alla Direzione finanze, patrimonio, coordinamento delle politiche economiche e comunitarie dalle Direzioni centrali competenti alla concessione e alla liquidazione del contributo.

2 ter. La Giunta regionale individua i contributi che ricadono nell'ambito di operatività del comma 2 indicando, nei casi di cui al comma 2, lettere a) e b), gli impegni sottesi ai provvedimenti di concessione dei contributi oggetto del provvedimento e, nei casi di cui al comma 2, lettera c), i capitoli e le quote di stanziamento riguardanti i contributi oggetto del provvedimento.

2 quater. Con proprio decreto l'Assessore alle finanze, patrimonio, coordinamento delle politiche economiche e comunitarie è autorizzato a effettuare le regolazioni contabili conseguenti alle deliberazioni di cui al comma 2 ter e, in particolare:

a) nel caso di cui al comma 2, lettere a), b) e c), è autorizzato a disporre lo storno dello stanziamento dai capitoli di spesa individuati dalle deliberazioni citate ai capitoli di spesa previsti per il trasferimento delle risorse al Fondo;

b) nel caso di cui al comma 2, lettere a) e b), è autorizzato a modificare d'ufficio gli impegni individuati dalle deliberazioni citate, imputandoli ai capitoli di spesa previsti per il trasferimento delle risorse al Fondo di cui alla lettera a), variandone il beneficiario e le eventuali codifiche e a rettificare conseguentemente i ruoli di spesa emessi a valere su tali impegni.»;

c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3 bis. Il provvedimento di concessione indica le risorse con cui si fa fronte alla spesa, considerando a tal fine sia le somme già trasferite che quelle ancora da trasferire al Fondo. La concessione del contributo e il suo pagamento sono coerenti con i termini di erogazione delle risorse al Fondo.

3 ter. Il provvedimento di concessione del contributo è sottoposto al controllo interno di regolarità contabile finalizzato ad attestare la compatibilità finanziaria dell'atto in relazione a quanto previsto al comma 3 bis.

3 quater. Sulla base ai decreti di liquidazione della spesa concessa ai sensi del comma 3 ter, su ordine delle Direzioni competenti, il Fondo emette i conseguenti titoli di pagamento.

3 quinquies. Con apposito regolamento è disciplinata l'attività del Fondo e il controllo interno di cui al comma 3 ter, anche in relazione al procedimento di concessione e liquidazione del contributo.»;

d) al comma 4 le parole da «Gli uffici competenti» a «pagamento dello stesso» sono soppresse;

e) [al comma 5 le parole «per consentire un'adeguata programmazione dei fondi» sono soppresse] [37];

f) i commi 6 e 7 sono abrogati;

g) dopo la lettera c) del comma 8 è inserita la seguente:

«c bis) le risorse proprie che l'Amministrazione regionale trasferisce per far fronte alle spese di funzionamento del Fondo.»;

h) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

«8 bis. Le eventuali economie sulle spese di cui al comma 2 restano attribuite al Fondo e vengono riprogrammate nelle modalità previste dalla vigente legislazione.»;

i) dopo il comma 10 è inserito il seguente:

«10 bis. Il Fondo fa fronte alle spese necessarie al proprio funzionamento con le entrate di cui al comma 8, lettere b) e c bis).».

71. Per le finalità previste dall'articolo 28, comma 8, lettera c bis), e comma 10 bis, della legge regionale 13/2014, come inseriti dal comma 70, lettere g) e i), è autorizzata la spesa di 5.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 3.5.1.1073 e del capitolo 496 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

72. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore delle Aziende per l'assistenza sanitaria contributi nella misura massima di 20.000 euro per la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di nuove opere o ristrutturazioni di opere esistenti nelle aree verdi degli ex Ospedali Psichiatrici Provinciali (OPP) o in altre aree verdi utilizzate dalle Aziende per l'assistenza sanitaria della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

73. I contributi di cui al comma 72 sono concessi con procedimento a sportello in un'unica soluzione.

74. Le domande di contributo, corredate di una relazione degli interventi da realizzare, della stima dei costi e del crono programma dei lavori, vanno presentate da parte del legale rappresentate dell'Azienda per l'assistenza sanitaria al Servizio edilizia della Direzione infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

75. Per le finalità previste dal comma 72 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 3.5.2.1073 e del capitolo 4916 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

76. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare alla parrocchia Santi Liberale e Bartolomeo di Villotta di Chions un contributo straordinario di 30.000 euro per l'anno 2015 a parziale copertura dei mutui contratti per la costruzione della scuola dell'infanzia e della realizzazione di altre opere parrocchiali.

77. Per le finalità di cui al comma 76 la parrocchia presenta istanza di contributo alla struttura regionale competente, con allegata una relazione economico finanziaria corredata delle annualità dei mutui contratti dalla parrocchia medesima entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il decreto di concessione prevede le modalità di rendicontazione.

78. Per le finalità previste dal comma 76 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 3.5.2.1073 e del capitolo 6424 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

79. Al comma 1 dell'articolo 7 ter della legge regionale 20/1983 le parole «pluriennali ed» sono soppresse e dopo le parole «una tantum» sono aggiunte le seguenti: «, con le modalità e i criteri indicati nel regolamento, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015),».

80. Il comma 2 dell'articolo 7 ter della legge regionale 20/1983 è sostituito dal seguente:

«2. I contributi possono essere concessi sino al 100 per cento della spesa ammissibile. La spesa ammissibile comprende, oltre al costo delle opere o dei lavori, l'eventuale prezzo di acquisto dell'area necessaria e degli edifici preesistenti da demolire o da sistemare, nonché una quota, per spese tecniche generali e di collaudo, commisurata alle aliquote percentuali dell'ammontare dei lavori e delle eventuali acquisizioni degli immobili di progetto, determinate per categorie di opere dal decreto del Presidente della Regione 20 dicembre 2005, n. 0453/Pres., e successive modifiche e integrazioni.».

81. I commi 3 e 4 dell'articolo 7 ter della legge regionale 20/1983 sono abrogati.

82. Al comma 5 dell'articolo 7 ter della legge regionale 20/1983 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole «corredate da un progetto di massima dei lavori da realizzare o da un preventivo sommario della spesa occorrente» sono sostituite dalle seguenti: «corredate di una relazione illustrativa dei lavori da realizzare con quadro economico e preventivo sommario della spesa»;

b) dopo le parole «devono essere presentate» sono aggiunte le seguenti: «, esclusivamente per il tramite delle competenti autorità religiose,»;

c) le parole «alla competente Direzione provinciale dei lavori pubblici» sono sostituite dalle seguenti: «alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale lavori pubblici, università - Servizio edilizia»;

d) le parole «e, per il 1986, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «e, per il 2015, entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del regolamento».

83. Dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5 bis. Le competenti autorità religiose inoltrano all'Amministrazione regionale le domande ritenute prioritarie in applicazione dei criteri previsti nel regolamento di cui al comma 1.».

84. Il comma 6 dell'articolo 7 ter della legge regionale 20/1983 è sostituito dal seguente:

«6. La ripartizione delle risorse disponibili è effettuata con deliberazione della Giunta regionale con la quale è approvata la graduatoria degli interventi ammissibili, in ordine di priorità, con l'indicazione della spesa ammissibile in via di massima e dell'ammontare del contributo assegnato a ciascun intervento finanziato. Qualora l'importo del contributo assegnato sia inferiore alla spesa ammissibile, il beneficiario è autorizzato a ridefinire l'intervento, con la previsione anche di un singolo lotto, purché funzionale.».

85. Il comma 7 dell'articolo 7 ter della legge regionale 20/1983 è sostituito dal seguente:

«7. La concessione e l'erogazione dei contributi sono disposte ai sensi della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici). Con il provvedimento di concessione sono stabiliti i termini di inizio e ultimazione dei lavori e le modalità di rendicontazione della spesa ai sensi della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).».

86. Il comma 8 dell'articolo 7 ter della legge regionale 20/1983 è sostituito dal seguente:

«8. Qualora sussistano economie contributive e sia già stato corrisposto l'intero finanziamento concesso ai soggetti beneficiari, gli stessi provvedono al versamento delle relative somme al bilancio regionale al fine di finanziare altri interventi rientranti nelle tipologie di cui alla legge di finanziamento.».

87. [Le entrate previste in relazione al disposto di cui all'articolo 7 ter, comma 8, della legge regionale 20/1983, come sostituito dal comma 86, sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 3.2.131 e sul capitolo 1926 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015] [38].

88. [Le entrate di cui al comma 87 vengono destinate alle finalità previste all'articolo 7 ter, comma 8, della legge regionale 20/1983, come sostituito dal comma 86, e sono iscritte in spesa nell'esercizio successivo alla loro riscossione, a valere sull'unità di bilancio3.5.2.1118 e sul capitolo 1926 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015 -2017 e del bilancio per l'anno 2015] [39].

89. Non si fa luogo al recupero dei contributi concessi, ai sensi dell'articolo 7 ter della legge regionale 20/1983, prima della data di entrata in vigore della presente legge nell'ipotesi in cui l'immobile sia stato alienato, qualora il beneficiario abbia trasferito la proprietà a un soggetto che si è impegnato con apposito atto ad assicurare la destinazione dello stesso alla pubblica utilità per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data di stipula dell'atto stesso.

90. Per le finalità previste dagli articoli da 17 a 20 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), è autorizzata la spesa complessiva di 1.300 milioni di euro per gli anni dal 2015 al 2025 suddivisa in ragione di 65 milioni di euro per l'anno 2015, di 130 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2024 e di 65 milioni di euro per l'anno 2025, con l'onere di 325 milioni di euro relativo alle annualità per gli anni dal 2015 al 2017 a carico dell'unità di bilancio 3.7.1.1067 e del capitolo 2124 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015. L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2018 al 2025 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.

91. All'articolo 4 della legge regionale 2/2000 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 56 le parole «corredate della documentazione prevista dall'articolo 56, comma 1, secondo periodo, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici)» sono sostituite dalle seguenti: «con le modalità e secondo quanto stabilito dal regolamento di cui al comma 56 bis»;

b) al comma 56 bis dopo le parole «Commissione consiliare.» sono aggiunte le seguenti: «In sede di prima applicazione le domande sono presentate entro sessanta giorni dalla pubblicazione del regolamento.».

92. Dopo l'articolo 22 della legge regionale 14/2002 è inserito il seguente:

«Art. 22 bis. (facilitazione dell'accesso delle PMI ai lavori pubblici)

1. Per facilitare alle locali micro, piccole e medie imprese (PMI) l'accesso ai lavori pubblici, gli enti appaltanti, in osservanza del diritto dell'Unione europea in materia di lavori pubblici, nonché in applicazione dell'articolo 13 della legge 11 novembre 2011, n. 180 (Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese), suddividono e assegnano i lavori pubblici in lotti o per lavorazioni, salvo che sussistano particolari ragioni economiche e tecniche.

2. Nei bandi di gara per lavori pubblici si sottolinea espressamente la possibilità del subappalto. In caso di subappalto l'ufficio appaltante garantisce il pagamento delle imprese subappaltatrici nei diversi stadi di avanzamento dei lavori.».

93. All'articolo 10 della legge regionale 17/2008 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 44, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «, individuati nel regolamento di cui al comma 45»;

b) il comma 46 è sostituito dal seguente:

«46. La Direzione centrale competente in materia di edilizia emana il bando nel quale sono stabilite le modalità di presentazione delle domande e della documentazione necessaria ai fini della concessione e dell'erogazione dei contributi di cui al comma 44 e provvede agli adempimenti connessi alla prenotazione delle risorse. Al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse disponibili, i bandi possono prevedere singole tipologie di interventi finanziabili.»;

c) al comma 47 le parole «Direzioni provinciali dei lavori pubblici competenti per territorio» sono sostituite dalle seguenti: «strutture competenti indicate nel bando».

94. All'articolo 49 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2 bis è inserito il seguente:

«2 ter. Al fine dell'accertamento della conformità dell'intervento alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente e adottata sia al momento della realizzazione dell'intervento che al momento della presentazione della domanda di rilascio del permesso di costruire in sanatoria, trovano applicazione le disposizioni di cui al capo VII qualora la domanda di sanatoria sia presentata nel periodo di vigenza del medesimo capo. In tal caso, la misura dell'oblazione di cui al comma 2 è incrementata del 20 per cento e non operano le riduzioni previste dal comma 2 bis.»;

b) al comma 4 le parole «sospende l'avvio o la prosecuzione delle» sono sostituite dalle seguenti: «interrompe le».

95. Al comma 3 dell'articolo 53 della legge regionale 19/2009 le parole «l'Assessore regionale» sono sostituite dalle seguenti: «Il dirigente della struttura regionale».

96. All'articolo 4 della legge regionale 14/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 32 le parole «corredate della documentazione prevista dall'articolo 56, comma 1, secondo periodo, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici)» sono sostituite dalle seguenti: «con le modalità e secondo quanto stabilito dal regolamento di cui al comma 33»;

b) al comma 33 dopo le parole «legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013).» sono aggiunte le seguenti: «In sede di prima applicazione le domande sono presentate entro sessanta giorni dalla pubblicazione del regolamento.».

97. Al comma 6 dell'articolo 2 della legge regionale 8 aprile 2013, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di attività economiche, tutela ambientale, difesa del territorio, gestione del territorio, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, attività culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e comunitarie, istruzione, corregionali all'estero, ricerca, cooperazione e famiglia, lavoro e formazione professionale, sanità pubblica e protezione sociale, funzione pubblica, autonomie locali, affari istituzionali, economici e fiscali generali), le parole «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018» [40].

98. Dopo il comma 38 bis dell'articolo 4 della legge regionale 5/2013 è inserito il seguente:

«38 ter. Le disposizioni contenute nei commi 38 e 38 bis si applicano anche con riferimento ai finanziamenti concessi dalle Province con fondi regionali a favore degli enti locali, compatibilmente con le differenti norme organizzative e contabili di tali enti.».

99. Al comma 1 dell'articolo 33 della legge regionale 13/2014 le parole «il 25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «fino alla misura massima del 50 per cento».

100. Al comma 31 dell'articolo 9 della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014 e del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), le parole: «e all'erogazione dei contributi ai sensi dell'articolo 59 e seguenti della legge regionale 14/2002» sono sostituite dalle seguenti: «dei contributi ai sensi dell'articolo 59 della legge regionale 14/2002 e all'erogazione anche in via d'anticipazione previa fideiussione».

101. [Nelle more della programmata riforma del servizio idrico integrato da attuare in un'ottica di riduzione della spesa pubblica, secondo i criteri di efficienza, di efficacia e di economicità di cui all'articolo 147, commi 2 e 2 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nonché nel rispetto del principio dell'unicità della gestione di cui all'articolo 149 bis del decreto legislativo 152/2006, la Regione è autorizzata a stipulare con la Regione Veneto, un accordo avente durata fino al 31 dicembre 2017, finalizzato alla costituzione dell'ente di governo dell'Ambito territoriale ottimale interregionale Lemene e sostitutivo dell'" Accordo per la costituzione dell'Ambito territoriale ottimale interregionale Lemene ", sottoscritto in data 31 luglio 2006 e modificato in data 10 luglio 2007] [41].

102. [L'accordo sostitutivo di cui al comma 101 fissa la durata massima dell'affidamento della gestione del servizio idrico integrato al 31 dicembre 2017] [42].

103. [Per i contributi pluriennali erogati ai sensi dell'articolo 7, commi da 14 a 20 della legge regionale 17/2008, è concessa in via straordinaria la proroga fino al 31 dicembre 2015 per l'ultimazione dei lavori e fino al 31 marzo 2016 per la rendicontazione delle spese sostenute] [43].

104. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella D.

 

     Art. 5. (Finalità 4 - infrastrutture, trasporti, telecomunicazioni)

1. Al fine di far fronte agli interventi straordinari sulla viabilità locale nei territori interessati dal fenomeno del gelicidio l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario alla Comunità Montana del Torre, Natisone e Collio.

2. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 1 è presentata al Servizio coordinamento politiche per la montagna entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata dei documenti previsti dall'articolo 56, comma 1, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici). Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.

3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 4.1.1.3021 e del capitolo 1115 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

4. Al comma 30 dell'articolo 7 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «E' acclarato che le infrastrutture immateriali di cui al presente comma sono di proprietà della Regione e vengono iscritte al patrimonio indisponibile della stessa.».

5. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella E.

 

     Art. 6. (Finalità 5 - attività culturali, ricreative e sportive)

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati), per l'anno 2015 la quota parte dello stanziamento del Fondo per i corregionali all'estero e per i rimpatriati, destinata al sostegno dell'attività degli enti, associazioni e istituzioni dei corregionali all'estero riconosciuti ai sensi dell'articolo 10 della legge medesima, è fissata in 900.000 euro.

2. In relazione al disposto di cui al comma 1 è destinata la spesa di 900.000 euro a valere sullo stanziamento previsto per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 5.4.1.5046 e del capitolo 5573 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio annuale per l'anno 2015.

3. Ai sensi dell'articolo 18, commi 7, 8, 9 e 10, della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena), è approvata l'allegata Tabella O con l'indicazione delle percentuali dell'importo stanziato a carico del Fondo per il sostegno delle attività degli enti e organizzazioni della minoranza slovena a favore di ciascun soggetto e di ciascuna categoria di intervento individuati dal medesimo articolo 18.

4. In attesa del trasferimento dei fondi stanziati con la legge di stabilità dello Stato per le finalità di cui all'articolo 16 della legge 14 febbraio 2001, n. 38 (Norme per la tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia), l'Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare le risorse necessarie, in termini di cassa, fino a una percentuale del 70 per cento dei fondi stanziati nell'esercizio 2014, per il pagamento ai soggetti indicati all'articolo 18, commi 3, 4, 5 e 6, della legge regionale 26/2007 di un'anticipazione sul contributo spettante a sostegno della propria attività istituzionale.

5. La misura delle anticipazioni e le modalità per la loro concessione ed erogazione sono definite con deliberazione della Giunta regionale. Con lo stesso provvedimento sono stabilite le modalità per la concessione ed erogazione della restante quota del contributo spettante a ciascun soggetto beneficiario.

6. Alle anticipazioni di cui al comma 5 non si applica la disposizione di cui all'articolo 40, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

7. Per le finalità previste dal comma 4 è autorizzata la spesa complessiva di 10.500.000 euro, suddivisa in ragione di 3.500.000 euro per ciascuno degli esercizi dal 2015 al 2017 a carico dell'unità di bilancio 5.4.2.5045 e del capitolo 9967 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

8. In relazione alle anticipazioni previste al comma 4 sono previsti rimborsi di pari importo sull'unità di bilancio 4.5.162 e sul capitolo 9967 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

9. In via transitoria e per il solo anno 2015 le domande per la concessione dei contributi a sostegno delle attività e delle iniziative di cui all'articolo 18, commi 9 e 10, della legge regionale 26/2007, nonché i programmi di attività degli enti e organizzazioni minori della minoranza slovena aderenti agli organismi riconosciuti a carattere associativo o federativo, ai sensi dell'articolo 18, comma 8, della medesima legge, sono presentati entro trenta giorni dall'entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 18, comma 12, della legge regionale 26/2007.

10. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, ai soggetti e per le finalità previsti dall'articolo 24 della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana), i seguenti finanziamenti:

a) associazione culturale "Colonos" di Villacaccia di Lestizza: 35.000 euro;

b) associazione "Glesie Furlane" di Villanova di San Daniele: 20.000 euro;

c) associazione culturale "La Grame" di Mereto di Tomba: 20.000 euro;

d) Clape di culture "Patrie dal Friûl" di Gemona del Friuli: 25.000 euro;

e) associazione culturale Istitût Ladin-Furlan "Pre Checo Placerean" di Codroipo: 25.000 euro;

f) Informazione Friulana soc. coop. di Udine: 100.000 euro.

g) Radio Spazio 103 s.r.l. di Udine: 25.000 euro;

h) Kappa Vu s.a.s. di Udine: 20.000 euro;

i) Societât Sientifiche e Tecnologjiche Furlane di Udine: 10.000 euro [44].

11. Gli oneri per complessivi di 230.000 euro, derivanti dal disposto di cui al comma 10, fanno carico all'unità di bilancio 5.4.1.5043 rispettivamente per 135.000 euro sul capitolo 5548 e per 95.000 euro sul capitolo 5549 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 a valere sulle autorizzazioni disposte con la Tabella F relativa al comma 129.

12. Al comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 9 aprile 2014, n. 6 (Disposizioni urgenti in materia di cultura, lingue minoritarie, sport e solidarietà), le parole «con legge finanziaria regionale» sono sostituite dalle seguenti: «con deliberazione della Giunta regionale».

13. Il comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 5 (Valorizzazione dei dialetti di origine veneta parlati nella regione Friuli Venezia Giulia), è sostituito dal seguente:

«2. Con deliberazione della Giunta regionale da approvare entro il 31 dicembre di ogni anno, previo parere del Comitato di cui all'articolo 10, sono individuati i settori di attività tra quelli previsti all'articolo 3 e sono determinate le quote del fondo istituito dal comma 1 da destinare ai medesimi settori.».

14. In via transitoria e per il solo anno 2015, le domande per la concessione dei contributi per gli interventi di valorizzazione dei dialetti di origine veneta parlati nella regione Friuli Venezia Giulia previsti dal Capo II della legge regionale 5/2010 sono presentate entro trenta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione delle norme modificative al regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 25 ottobre 2011, n. 246 (Regolamento per la concessione dei contributi per gli interventi di valorizzazione dei dialetti di origine veneta parlati nella regione Friuli Venezia Giulia previsti al Capo II della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 5 "Valorizzazione dei dialetti di origine veneta parlati nella regione Friuli Venezia Giulia").

15. Alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 4 ottobre 2013, n. 11 (Valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale e interventi per la promozione delle commemorazioni del centenario dell'inizio del conflitto, nonché norme urgenti in materia di cultura), dopo le parole «delle relative strutture» sono inserite le seguenti: «e beni immobili».

16. Al comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 11/2013 le parole «non possono superare il 90 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «sono concessi nella misura del 100 per cento».

17. Al comma 11 dell'articolo 6 della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014), la parola «annualmente» è soppressa.

18. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi concessi per la realizzazione di investimenti in materia di beni culturali che risultano iniziati o ultimati alla data di entrata in vigore della presente legge, ancorché il beneficiario non abbia rispettato i termini, anche perentori, di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché di rendicontazione del contributo stesso, inizialmente fissati o successivamente prorogati o rifissati [45].

19. Per le finalità di cui al comma 18 i beneficiari presentano alla struttura regionale che ha concesso il contributo, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2019, la domanda volta a ottenere la fissazione dei nuovi termini di ultimazione dei lavori e di rendicontazione del relativo contributo, corredata del verbale di consegna dei lavori ovvero della dichiarazione del direttore dei lavori attestante la data di inizio dei lavori [46].

20. Ai sensi del comma 18, la struttura concedente provvede a fissare il nuovo termine perentorio di ultimazione dei lavori, nonché a fissare, anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 60, comma 4, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), il nuovo termine perentorio di rendicontazione del contributo.

21. Il mancato rispetto dei termini perentori fissati ai sensi del comma 20 comporta la revoca del provvedimento di concessione e la restituzione del contributo concesso, eventualmente maggiorato degli interessi a norma di legge.

22. Il procedimento di cui al comma 18 si conclude entro novanta giorni decorrenti dalla data della presentazione della domanda di cui al comma 19, con l'adozione del decreto di fissazione dei nuovi termini.

23. I termini di inizio e di ultimazione lavori, nonché quelli di rendicontazione relativi a investimenti in materia di beni culturali che beneficiano di contributi concessi dall'Amministrazione regionale in data anteriore all'1 gennaio 2015 e non ancora iniziati alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere prorogati per una sola volta per un periodo non superiore a un anno decorrente dai termini originariamente fissati o successivamente prorogati o rifissati [47].

24. Per le finalità di cui al comma 23 i beneficiari dei contributi presentano alla struttura regionale che ha concesso il contributo apposita richiesta di proroga, adeguatamente motivata e corredata del cronoprogramma dell'intervento, che deve pervenire, a pena di inammissibilità, entro il termine per il quale è richiesta la proroga originariamente fissato o successivamente prorogato o rifissato [48].

25. Ai sensi del comma 23, la struttura concedente provvede a fissare i nuovi termini perentori di inizio e di ultimazione lavori, nonché a fissare, anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 60, comma 4, della legge regionale 14/2002, il nuovo termine perentorio di rendicontazione del contributo.

26. Il mancato rispetto dei termini perentori fissati ai sensi del comma 25 comporta la revoca del provvedimento di concessione e la restituzione del contributo concesso, eventualmente maggiorato degli interessi a norma di legge.

27. Il procedimento di cui al comma 23 si conclude entro novanta giorni decorrenti dalla data della presentazione della domanda di cui al comma 24, con l'adozione del decreto di proroga dei termini.

28. Il mancato rispetto del termine di inizio lavori originariamente fissato o successivamente prorogato o rifissato, relativo agli investimenti di cui al comma 23 per i quali non sia stata presentata, entro i termini previsti a pena di inammissibilità, la richiesta di proroga di cui al comma 24, comporta la revoca del provvedimento di concessione e la restituzione del contributo concesso, eventualmente maggiorato degli interessi a norma di legge.

29. L'Amministrazione regionale è autorizzata a completare l'istruttoria per la definizione dei contributi sospesi in materia di volontariato e promozione sociale concessi per gli esercizi dal 2005 al 2011 a valere sugli articoli 8 e 8 bis della legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12 concernenti la disciplina dei rapporti tra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato, i cui procedimenti non risultino conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge per mancata o incompleta presentazione dei relativi rendiconti nei termini originariamente stabiliti [49].

30. Per le finalità di cui al comma 29 i beneficiari presentano alla struttura regionale cha ha concesso il contributo, entro il termine del 31 dicembre 2020, la domanda di conferma del contributo e di erogazione dell'eventuale saldo, corredata di una relazione illustrativa dell'attività svolta e, in deroga all' articolo 43 della legge regionale 7/2000, in considerazione del notevole lasso di tempo intercorso, una rendicontazione semplificata consistente in una dichiarazione firmata dal legale rappresentante in cui si attesti che l'attività è stata realizzata e le spese sostenute nel rispetto delle disposizioni normative e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione [50].

31. Ai sensi del comma 29 la struttura concedente provvede entro centottanta giorni dalla scadenza di cui al comma 30 alla conferma del contributo e all'erogazione dell'eventuale saldo compatibilmente con i vincoli derivanti dal patto di stabilità e di crescita [51].

32. I contributi di cui al comma 29, per i quali non venga presentata istanza di conferma ai sensi del comma 30, sono revocati e l'Amministrazione regionale rinuncia ai relativi diritti di credito in considerazione del tempo trascorso e dei costi connessi con l'eventuale recupero [52].

33. [Al comma 2 dell'articolo 22 della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità), le parole «e alle aggregazioni giovanili» sono soppresse] [53].

34. Il comma 2 bis dell'articolo 22 della legge regionale 5/2012 è abrogato.

35. Al comma 74 bis dell'articolo 6 della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014), dopo le parole «agli incentivi di cui ai commi da 6 a 68, da 90 a 93, da 132 a 134 e da 137 a 140» sono inserite le seguenti: «e agli incentivi di cui all'articolo 22 della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità),».

36. Al primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 21 luglio 1978, n. 79 (Contributi all'Università popolare di Trieste), dopo le parole «l'organizzazione di mostre d'arte;» sono inserite le seguenti: «l'allestimento e la manutenzione dei luoghi in cui si svolgono i corsi, i seminari, i congressi, i convegni, le conferenze e le mostre d'arte;».

37. La lettera b) del comma 17 dell'articolo 6 della legge regionale 23/2013 è abrogata.

38. [Al fine di conservare e valorizzare la cultura e le tradizioni italiane dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia, la Regione sostiene l'Istituto regionale per la cultura istriano-fiumano-dalmata di Trieste. A tal fine è assegnato l'importo stanziato sul capitolo di spesa di cui al comma 41] [54].

39. [L'incentivo di cui al comma 38 è erogato, su richiesta del beneficiario, in misura pari al 70 per cento all'inizio dell'esercizio, nel termine stabilito nel regolamento di cui al comma 40. L'erogazione della rimanente quota dell'incentivo è effettuata nel termine stabilito nel regolamento di cui al comma 40] [55].

40. [Con regolamento regionale, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di presentazione della domanda e del rendiconto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, nonché le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse. Con il medesimo regolamento sono inoltre fissati i termini del procedimento] [56].

41. Per il sostegno dell'Istituto regionale per la cultura istriano-fiumano-dalmata di Trieste è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5050 e del capitolo 5305 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

42. I commi 35 e 36 dell'articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), sono abrogati.

43. Al comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011), dopo le parole «(Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità)» sono inserite le seguenti: «, anche mediante delega della gestione di procedimenti amministrativi di concessione di incentivi integralmente o con riferimento ad alcune fasi dei procedimenti medesimi».

44. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per la realizzazione di manifestazioni carnevalesche ai beneficiari e per gli importi seguenti:

a) Comitato Carnevale Carsico - Odbor za Kraki Pust di Trieste: 17.000 euro;

b) Comitato per il coordinamento del carnevale cittadino e del Palio di Trieste: 11.000 euro;

c) Associazione delle Compagnie del Carnevale di Muggia: 30.000 euro;

d) Pro loco di Monfalcone per il Carnevale monfalconese: 30.000 euro.

45. Le domande di concessione dei contributi di cui al comma 44 sono presentate alla Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge corredate di una relazione illustrativa dell'iniziativa e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono fissate le modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo.

46. Per le finalità di cui al comma 44, anche a sollievo degli oneri pregressi, è autorizzata la spesa di 88.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5048 e del capitolo 5304 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 [57].

47. Per l'anno 2015 il finanziamento di cui all'articolo 28, comma 3, della legge regionale 16/2014 è ripartito nella seguente misura in favore dei beneficiari e per gli importi seguenti:

a) FITA -UILT Friuli Venezia Giulia: 200.000 euro;

b) Unione dei gruppi folcloristici del Friuli Venezia Giulia (UGF FVG): 245.000 euro;

c) Unione società Corali del Friuli Venezia Giulia (USCI): 295.000 euro;

d) Associazione Nazionale bande Italiane Musicali Autonome - Friuli Venezia Giulia (ANBIMA FVG): 170.000 euro [58].

48. Gli oneri per complessivi 830.000 euro derivanti dal disposto di cui al comma 47 fanno carico all'unità di bilancio 5.2.1.5050 e al capitolo 6580 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 a valere sull'autorizzazione di spesa disposta sul medesimo capitolo con la Tabella F relativa al comma 129.

49. Al comma 137 dell'articolo 6 della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014), le parole «Nel quadro degli obiettivi generali indicati dal titolo I della legge regionale 20 febbraio 2008, n. 5 (Normativa regionale per lo spettacolo dal vivo e nuove disposizioni in materia di cultura e spettacolo), al» sono sostituite dalla seguente: «Al», le parole «l'Associazione Progetto Musica di Staranzano» sono sostituite dalle seguenti: «il relativo soggetto gestore» e dopo le parole «nelle more» sono inserite le seguenti: «della piena attuazione».

50. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 6, comma 137, della legge regionale 23/2013, come modificato dal comma 49, fanno carico all'unità di bilancio 5.2.1.5048 e al capitolo 9764 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 a valere sull'autorizzazione di spesa disposta sul medesimo capitolo con la Tabella F relativa al comma 129.

51. Il termine per la presentazione del rendiconto del contributo concesso per l'esercizio 2013 ai sensi dell'articolo 4, comma 1 bis, della legge regionale 25 agosto 2006, n. 18 (Istituzione della Fondazione per la valorizzazione archeologica, monumentale e urbana di Aquileia e finanziamenti per lo sviluppo turistico dell'area), è fissato al 28 febbraio 2015.

52. All'articolo 6 della legge regionale 23/2013 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera b) del comma 17 è abrogata;

b) al comma 41 sono apportate le seguenti modifiche:

1) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) Istituto friulano per la storia del movimento di liberazione di Udine, per l'attività istituzionale e l'organizzazione del premio "Friuli Storia";»;

2) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f) Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione nel Friuli Venezia Giulia di Trieste, per l'attività istituzionale;»;

3) la lettera h) è abrogata;

a bis) la lettera l) del comma 35 è abrogata [59];

c) la lettera b) del comma 47 è abrogata;

d) dopo la lettera h) del comma 53 è aggiunta la seguente:

«h bis) Storica Società Operaia di Mutuo Soccorso ed Istruzione Pordenone.»;

e) al comma 59 sono apportate le seguenti modifiche:

1) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f) Associazione culturale Comitato di San Floriano;»;

2) la lettera h) è sostituita dalla seguente:

«h) Circolo culturale "Il faro" per il Simposio internazionale di scultura su pietre del Friuli Venezia Giulia.»;

f) le tabelle R e S sono abrogate;

g) le tabelle O, P, Q, T, U, V, W, X e Y sono sostituite dalle seguenti:

Tabella O - articolo 6, commi 4-9, SISTEMA TEATRALE

BENEFICIARIO

PERCENTUALE

Teatro comunale Giuseppe Verdi di Gorizia

4,19%

Associazione Teatro Giuseppe Verdi di Pordenone

10,27%

Teatro stabile del Friuli Venezia Giulia "Il Rossetti"

13,51%

Fondazione Teatro nuovo Giovanni da Udine di Udine

12,16%

Teatro stabile sloveno di Trieste

5,54%

Teatro stabile La Contrada di Trieste

9,46%

CSS - Teatro stabile di innovazione del Friuli Venezia Giulia di Udine

8,79%

Ente regionale teatrale del Friuli Venezia Giulia

16,89%

Teatro comunale di Monfalcone

3,51%

Cooperativa Bonawentura di Trieste

5,94%

CTA - Centro Teatro Animazione e Figure di Gorizia

2,02%

a.ArtistiAssociati di Gorizia

5,00%

Civica Accademia d'Arte Drammatica Nico Pepe di Udine

1,36%

Associazione culturale Teatro Pasolini di Cervignano del Friuli

1,36%

 

100,00%

 

Tabella P - articolo 6, commi 10-15, FESTIVAL DAL VIVO ED EVENTI

BENEFICIARIO

PERCENTUALE

Mittelfest

36,86%

Pordenonelegge

5,94%

No border festival

2,55%

E' Storia

5,94%

Udine Jazz e Note Nuove

3,39%

Fiera della Musica di Azzano Decimo

2,55%

Carniaarmonie di Tolmezzo

2,53%

Vicino/Lontano di Udine

5,94%

Dedica Festival

3,40%

Folkest

8,90%

Nei suoni dei luoghi

5,94%

Festival di musica concentrazionaria Viktor Ullmann

1,68%

Jazz & Wine, Le rotte del Jazz e Il Volo del Jazz

3,40%

Onde mediterranee

1,68%

S/paesati

1,68%

Stazione Topolò

2,53%

Premio giornalistico Marco Luchetta, Alessandro Ota, Dario D'Angelo e Miran Hrovatin

5,09%

 

100,00%

 

Tabella Q - articolo 6, commi 16-21, ASSOCIAZIONI ESULI

BENEFICIARIO

PERCENTUALE

Centro di Documentazione Multimediale della cultura giuliana, istriana, fiumana e dalmata di Trieste

25,00%

Associazione delle comunità istriane

15,20%

Unione degli Istriani

15,20%

Associazione Giuliani nel mondo

9,00%

A.N.V.G.D. Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia - Comitato di Trieste

7,60%

A.N.V.G.D. Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia - Comitato di Udine

4,60%

A.N.V.G.D. Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia - Comitato di Gorizia

4,60%

Società istriana di Archeologia e Storia patria

3,10%

Federazione delle associazioni degli esuli Istriani, Fiumani e Dalmati

3,10%

Circolo di Cultura Istroveneta "Istria"

6,00%

Associazione libero Comune di Pola in esilio

1,50%

Delegazione di Trieste libero Comune di Zara in esilio

1,50%

Fondazione scientifico culturale Rustia Traine

1,50%

A.N.V.G.D. Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia - Comitato di Pordenone

1,50%

Associazione Patrizio della Comunità Chersina

0,60%

 

100,00%

 

Tabella T - articolo 6, commi 34-39, SISTEMA MUSICA

BENEFICIARIO

PERCENTUALE

Associazione Culturale "Maestro Rodolfo Lipizer" ONLUS di Gorizia

8,60%

Associazione corale goriziana "Seghizzi" di Gorizia

8,60%

Associazione Amici della Musica "Salvator Gandino" di Porcia

8,60%

Associazione Chamber Music di Trieste

15,05%

Associazione culturale Musica Viva di Grado

3,23%

Associazione culturale Punto Musicale di Trieste

3,23%

Centro chitarristico Mauro Giuliani di Gorizia

3,23%

Società dei concerti di Trieste

5,38%

Associazione danza e balletto di Udine

3,23%

Associazione musicale Sergio Gaggia di Cividale del Friuli

5,38%

Chromas Associazione Musica contemporanea di Trieste

5,38%

Società musicale Orchestra e Coro San Marco di Pordenone

21,49%

Associazione internazionale dell'operetta Friuli Venezia Giulia di Trieste

8,60%

 

100,00%

 

Tabella U - articolo 6, commi 40-45, ISTITUTI PER RICERCHE STORICHE E SOCIALI

BENEFICIARIO

PERCENTUALE

Istituto di Sociologia Internazionale di Gorizia

14,28%

Istituto regionale di Studi Europei del Friuli Venezia Giulia di Pordenone

16,32%

Istituto regionale di studi e documentazione sul movimento sindacale Livio Saranz

12,25%

Associazione Nazionale Partigiani d'Italia - Comitato regionale Friuli Venezia Giulia

12,25%

Istituto per la storia del movimento di liberazione di Udine

12,25%

Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione nel Friuli Venezia Giulia di Trieste

12,25%

Associazione Istituto per gli incontri culturali mitteleuropei di Gorizia

8,15%

Associazione Partigiani Osoppo di Udine, per l'attività istituzionale e l'organizzazione del premio Friuli Storia

12,25%

 

100,00%

 

Tabella V - articolo 6, commi 46-51, ISTITUTI PER RICERCHE CULTURALI

BENEFICIARIO

PERCENTUALE

Istituto internazionale Jaques Maritain

30,00%

Laboratorio internazionale della comunicazione

12,50%

Consorzio culturale del Monfalconese

12,50%

Circolo culturale Menocchio

20,00%

Associazione Culturale Mitteleuropa

12,50%

Associazione culturale don Gilberto Pressacco

12,50%

 

100,00%

 

Tabella W - articolo 6, commi 52-57, CENTRI DI DIVULGAZIONE CULTURALE

BENEFICIARIO

PERCENTUALE

Laboratorio immaginario scientifico

21,18%

Società cooperativa a r.l. Cinquantacinque di Trieste

2,35%

Casa della musica di Cervignano del Friuli

2,35%

Fondazione Palazzo Coronini Cronberg ONLUS di Gorizia

14,12%

Centro studi Pier Paolo Pasolini di Casarsa della Delizia

8,24%

Centro Iniziative Culturali di Pordenone

35,29%

Associazione Amici della Mozartina di Paularo

2,35%

Fondazione Luigi Bon

7,06%

Storica Società Operaia di Mutuo Soccorso ed Istruzione Pordenone

7,06%

 

100,00%

 

Tabella X - articolo 6, commi 58-63, ARTI VISIVE E FOTOGRAFIA

BENEFICIARIO

PERCENTUALE

Galleria Regionale d'Arte Contemporanea "Luigi Spazzapan" di Gradisca d?Isonzo

9,00%

Comune di San Vito al Tagliamento per Palinsesti

9,00%

Trieste contemporanea

9,00%

Comune di Monfalcone per la Galleria d'arte contemporanea

9,00%

Istituto regionale di promozione e animazione culturale

9,00%

Associazione culturale Comitato di San Floriano

37,00%

Triennale Europea dell?Incisione di Udine

9,00%

Circolo culturale "Il faro" per il Simposio internazionale di scultura su pietre del Friuli Venezia Giulia

9,00%

 

100,00%

 

Tabella Y (relativa all'articolo 6, comma 90)Legge regionale 6 novembre 2006, n. 21

ORGANIZZATORE

MANIFESTAZIONE

CONTRIBUTO

Le Giornate del Cinema Muto

Le Giornate del Cinema Muto

€ 300.000,00

Cec

Far East Film

€ 300.000,00

Alpe Adria Cinema

Trieste Film Festival

€ 240.000,00

La Cappella Underground

Scienceplusfiction

€ 120.000,00

Comune di Gorizia

Premio Amidei

€ 50.000,00

Anno Uno

Milleocchi

€ 50.000,00

Associazione culturale Mattador

Premio internazionale per la sceneggiatura Mattador

€ 30.000,00

Maremetraggio

Festival del cortometraggio e delle opere prime

€ 50.000,00

Università di Udine

Film forum - Gradisca Spring School cinema

€ 20.000,00

Officine d'autore

Circuito cinema - Rassegna itinerante di cinema di qualità

€ 20.000,00

Comune di Medea

Festival internazionale "Un film per la pace"

€ 20.000,00

Totale capitolo 5427

 

€ 1.200.000,00

 

articolo 4 - Sostegno degli enti di cultura cinematografica

BENEFICIARIO

CONTRIBUTO

Cinemazero

€ 210.000,00

Cec

€ 200.000,00

La Cappella Underground

€ 100.000,00

Palazzo del cinema

€ 100.000,00

Totale capitolo 5435

€ 610.000,00

 

articolo 7 - Rete di mediateche pubbliche

BENEFICIARIO

CONTRIBUTO

La Cappella Underground

€ 67.500,00

Visionario

€ 67.500,00

Mediateca di Pordenone

€ 67.500,00

Palazzo del cinema

€ 67.500,00

Totale capitolo 5432

€ 270.000,00

 

53. Al fine di sostenere, nella fase di primo avviamento, l'attività istituzionale dell'Associazione di promozione sociale Accademia Musicale "Città di Gorizia", che opera presso lo storico palazzo de Grazia concesso in uso dal Comune di Gorizia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla stessa associazione un contributo triennale.

54. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 53 è presentata alla Direzione e al Servizio competenti in materia di cultura, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa delle attività e di un preventivo di spesa. Con il decreto di concessione il contributo è concesso e liquidato in un'unica soluzione anticipata e sono fissate le modalità e i termini di rendicontazione [60].

55. Per le finalità di cui al comma 53 è autorizzata la spesa complessiva di 60.000 euro, suddivisa in ragione di 20.000 euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5050 e del capitolo 5307 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

56. L'Amministrazione regionale, nel riconoscere il ruolo della lettura, in particolar modo in età infantile, quale fattore fondamentale per lo sviluppo cognitivo e relazionale di bambini e adolescenti, promuove e sostiene un accordo multisettoriale per la promozione della lettura in regione.

57. Per le finalità di cui al comma 56 l'Amministrazione regionale è autorizzata alla sottoscrizione di un protocollo di intesa con il Centro per la Salute del bambino ONLUS di Trieste, Damatrà ONLUS, l'Associazione Italiana Biblioteche, l'Associazione culturale pediatri e l'Ufficio scolastico regionale e a concedere al Centro per la salute del Bambino ONLUS, quale soggetto coordinatore delle attività, un contributo annuo nella misura di cui al comma 61 per la realizzazione delle iniziative previste dal protocollo medesimo [61].

58. La domanda del contributo di cui al comma 57 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di cultura entro il 31 gennaio di ogni anno, corredata della relazione illustrativa e del preventivo di spesa.

59. Per l'anno 2015 la domanda di cui al comma 58 è presentata entro sessanta giorni dalla data di sottoscrizione del protocollo d'intesa di cui al comma 57.

60. Entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, la Direzione di cui al comma 58 concede il contributo. Con il decreto di concessione è erogato un acconto nella misura del 70 per cento del contributo concesso e sono fissate le modalità e i termini di rendicontazione. Le tipologie di spese ammissibili sono previste nel protocollo di cui al comma 57. Sono rendicontabili anche le spese sostenute nel periodo compreso fra l'inizio dell'anno di concessione dell'incentivo e la data di presentazione della domanda [62].

61. Per le finalità di cui al comma 57 è autorizzata la spesa complessiva di 195.000 euro suddivisa in ragione di 65.000 euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5047 e del capitolo 2143 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

62. Per le finalità previste dall'articolo 1, comma 1, dagli articoli 11, 12, dall'articolo 13, comma 1, lettera h), e dall'articolo 17, comma 2, della legge regionale 1 dicembre 2006, n. 25 (Sviluppo della rete bibliotecaria regionale, tutela e valorizzazione delle biblioteche e valorizzazione del patrimonio archivistico), sono autorizzati gli interventi finanziari di sostegno di cui alla annessa Tabella P.

63. I soggetti individuati nella Tabella P presentano domanda al Servizio competente in materia di beni culturali entro il 31 gennaio 2015, corredata di una relazione illustrativa delle attività programmate nell'anno con il relativo preventivo di spesa e di una relazione riepilogativa delle attività svolte nel 2014.

64. Con il decreto di concessione sono indicate le modalità di erogazione e di rendicontazione, in conformità con il disposto del regolamento attuativo della legge regionale 25/2006, emanato con decreto del Presidente della Regione 30 settembre 2008, n. 262 (Regolamento concernente le caratteristiche e le modalità di costituzione dei sistemi bibliotecari, i criteri per il riconoscimento delle biblioteche di interesse regionale ed i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi nel settore bibliotecario, ai sensi della legge regionale 1 dicembre 2006, n. 25).

65. Per le finalità di cui al comma 62 è destinata la spesa di 650.000 euro per l'anno 2015 a valere sullo stanziamento previsto a carico dell'unità di bilancio 5.3.1.5054 e del capitolo 5251 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 con la Tabella F di cui al comma 129.

66. Al comma 87 bis dell'articolo 3 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), le parole «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».

67. Alla legge regionale 23 maggio 2007, n. 11 (Promozione e sviluppo del servizio civile nel territorio regionale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera b) del comma 1 dell'articolo 10 è abrogata;

b) dopo il comma 3 dall'articolo 20 sono aggiunti i seguenti:

«3 bis. Per le attività previste dal presente articolo, nonché per ogni altra attività a supporto dell'attuazione della presente legge, la Regione è autorizzata a finanziare uno specifico progetto di promozione e sviluppo del servizio civile regionale e solidale presentato da uno o più enti con sede nel territorio regionale, anche in partenariato tra loro, iscritti nella prima classe dell'Albo nazionale degli enti di servizio civile di cui alla legge 64/2001 e al decreto legislativo 77/2002.

3 ter. Le modalità per la presentazione e selezione del progetto di cui al comma 3 bis sono stabilite nell'ambito del documento di programmazione di cui all'articolo 17.».

68. Per le finalità di cui all'articolo 20, comma 3 bis, della legge regionale 11/2007, come aggiunto dal comma 67, lettera b), è autorizzata la spesa complessiva di 150.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017 a carico dell'unità di bilancio 5.5.1.5060 e del capitolo 4044 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

69. L'Amministrazione regionale, con riferimento ai procedimenti di competenza della Direzione centrale cultura, sport e solidarietà relativi alla concessione di incentivi in seguito a procedure valutative a bando, al fine del rispetto del principio di affidamento in buona fede, qualora successivamente all'approvazione della graduatoria la graduatoria stessa sia stata modificata in sede di autotutela, in esito a un ricorso amministrativo o giurisdizionale e non vi siano risorse sufficienti per soddisfare anche i soggetti concorrenti originariamente esclusi dal finanziamento e successivamente collocati in graduatoria in posizione che sarebbe stata utile ai fini della concessione, è autorizzata:

a) a concedere l'incentivo ai soggetti concorrenti successivamente collocati in graduatoria in posizione utile ai fini della concessione;

b) a confermare la concessione degli incentivi ai concorrenti che per effetto della modifica della graduatoria non risulterebbero collocati in posizione utile ai fini della concessione.

70. Per le finalità di cui al comma 69 è autorizzata la spesa complessiva di 50.000 euro per l'anno 2015 suddivisa in ragione di 40.000 euro a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5048 e del capitolo 2121 e di 10.000 euro a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5048 e del capitolo 2161 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

71. All'articolo 29 della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 bis le parole «dall'articolo 9» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 9 e 28»;

b) il comma 1 ter è sostituito dal seguente:

«1 ter. L'Amministrazione regionale definisce con deliberazione della Giunta regionale le modalità di esercizio della delega di cui al comma 1 bis e l'entità del concorso al finanziamento degli oneri sostenuti dal soggetto delegato.».

72. Al fine di consentire il pieno conseguimento degli obiettivi previsti dall'accordo di programma stipulato con la Provincia di Gorizia in data 7 settembre 2009, per la realizzazione di interventi di recupero storico-culturale e di valorizzazione turistica dei siti legati alla prima guerra mondiale, ai sensi dell'articolo 6 bis della legge regionale 21 luglio 2000, n. 14 (Norme per il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico-culturale e dei siti legati alla prima guerra mondiale), l'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo concesso alla Provincia stessa in attuazione del citato accordo.

73. Per le finalità di cui al comma 72 l'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a stipulare, ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 7/2000, un atto di modifica dell'accordo di cui al comma medesimo, avente a oggetto la fissazione di nuove tempistiche per l'inizio e l'ultimazione degli interventi originariamente previsti, nonché la sostituzione o modifica di alcuni di essi.

74. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione regionale delle Società di mutuo soccorso un contributo straordinario per il sostegno dell'attività istituzionale e degli oneri connessi alle modifiche statutarie delle Società di mutuo soccorso che intendono trasformarsi in associazioni.

75. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 74 è presentata al Servizio competente in materia di volontariato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa delle attività e di un preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è erogato un anticipo nella misura del 70 per cento del contributo concesso e sono fissate le modalità e i termini di rendicontazione.

76. Per le finalità di cui al comma 74 è autorizzata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 5.5.1.1115 e del capitolo 6415 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

77. Al comma 2 dell'articolo 5 bis della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 32 (Istituzione dell'Azienda speciale Villa Manin), le parole «; uno dei tre componenti è indicato dalla Conferenza dei Sindaci dell'Associazione intercomunale del Medio Friuli» sono soppresse.

78. La disposizione di cui al comma 77 si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

79. In attuazione dell'articolo 16, comma 2, della legge regionale 9 aprile 2014, n. 6 (Disposizioni urgenti in materia di cultura, lingue minoritarie, sport e solidarietà), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'ARLeF - Agjenzie regjonâl pe lenghe furlane (ARLeF - Agenzia regionale per la lingua friulana), un contributo specifico aggiuntivo finalizzato a rendere effettivo l'esercizio del diritto di usare la lingua friulana nei rapporti con la Regione e i suoi enti strumentali, secondo le finalità di cui agli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), mediante l'attivazione e la gestione dello Sportello linguistico regionale per la lingua friulana.

80. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 79 è presentata al Servizio competente della Direzione centrale cultura, sport e solidarietà, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

81. Per le finalità previste al comma 79 è autorizzata per l'anno 2015 la spesa di 60.000 euro a carico dell'unità di bilancio 5.4.1.5043 e del capitolo 5761 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

82. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il finanziamento ventennale annuo costante di 7.000 euro concesso ai sensi della legge regionale 23 novembre 1981, n. 77 (Modifiche, integrazioni e rifinanziamenti di leggi regionali operanti nel settore dei beni ambientali e culturali. Interventi per l'acquisizione e il restauro di immobili di notevole valore artistico, storico o culturale), con decreto 25 novembre 2004, n. 3678/Cult per il consolidamento e restauro di immobili nel complesso denominato "CENTA" di Aiello del Friuli. Il termine di rendicontazione del finanziamento è fissato al 30 giugno 2016.

83. I commi 72 e 73 dell'articolo 6 della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014), sono sostituiti dai seguenti:

«72. Con riferimento agli incentivi di cui ai commi da 6 a 68 e da 90 a 93:

a) per i soggetti non commerciali operanti nel settore culturale l'importo dell'eventuale avanzo risultante dal bilancio di esercizio o dal rendiconto relativi all'anno di concessione del contributo regionale che, al netto della copertura di eventuali disavanzi pregressi, non ecceda l'utile ragionevole tipicamente ottenuto dai beneficiari nel settore interessato, come disposto dagli articoli 53, comma 7, e 2, comma 1, n. 142), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, non comporta la rideterminazione del contributo stesso;

b) per i soggetti commerciali operanti nel settore culturale l'importo dell'eventuale utile netto risultante dal bilancio di esercizio relativo all'anno di concessione del contributo regionale che, al netto della copertura di eventuali perdite pregresse e di eventuali quote degli utili che norme di legge impongono di corrispondere a fondi mutualistici, non ecceda l'utile ragionevole tipicamente ottenuto dai beneficiari nel settore interessato, come disposto dagli articoli 53, comma 7, e 2, comma 1, n. 142), del regolamento (UE) n. 651/2014, non comporta la rideterminazione del contributo stesso.

73. Se l'avanzo o l'utile relativo all'anno di concessione eccede l'utile ragionevole tipicamente ottenuto dai beneficiari nel settore interessato, come disposto dagli articoli 53, comma 7, e 2, comma 1, n. 142), del regolamento (UE) n. 651/2014, il contributo è rideterminato applicando allo stesso una riduzione pari all'importo dell'avanzo o dell'utile che eccede tale utile ragionevole.».

84. Alla legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dell'articolo 16 le parole «e di rilevante interesse culturale» sono sostituite dalle seguenti: «, ai teatri di rilevante interesse culturale, alle imprese di produzione teatrale e ai centri di produzione teatrale»;

b) al comma 4 dell'articolo 28 dopo le parole «comma 1» sono inserite le seguenti: «, che possono anche prevedere la corresponsione di un acconto,»;

c) dopo l'articolo 32 sono inseriti i seguenti:

«Art. 32 bis (Acconto degli incentivi)

1. Gli incentivi di cui agli articoli 9, comma 2, lettera d), 17, comma 2, 18, comma 2, lettera b), 21, comma 3, 22, comma 2, 24, comma 2, lettera b), 26, comma 2, lettera c) e 27, comma 2, lettera b), su richiesta del beneficiario, sono erogati nella misura del 70 per cento a titolo di acconto nel termine stabilito dai relativi regolamenti. I saldi sono erogati successivamente all'approvazione del rendiconto.

Art. 32 ter (Rendicontazione spese sostenute prima della domanda e iniziative svolte fuori del territorio regionale)

1. Con riferimento agli incentivi di cui alla presente legge:

a) sono rendicontabili, qualora ammissibili, anche le spese sostenute nel periodo compreso fra l'inizio dell'anno di concessione dell'incentivo e la data di presentazione della domanda;

b) le iniziative destinatarie degli incentivi possono svolgersi anche al di fuori del territorio regionale e nazionale.»;

d) al comma 1 dell'articolo 33 le parole «all'articolo 9, comma 2, lettera b), di cui all'articolo 19, comma 3, e di cui all'articolo 27, comma 2, lettera a)», sono sostituite dalle seguenti: «alla presente legge,»;

e) al comma 2 dell'articolo 35 le parole «e 28, comma 4,» sono soppresse e le parole «commi da 4 a 63» sono sostituite dalle seguenti: «commi da 4 a 21, da 34 a 63, 74 bis».

85. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere, con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato Generale - Struttura di missione per gli Anniversari di interesse nazionale, un accordo, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), per il finanziamento e la realizzazione di interventi per la messa in sicurezza, il restauro e il ripristino del decoro dei luoghi della memoria siti sul territorio regionale, nel quadro degli interventi programmati per la commemorazione del centenario della Prima guerra mondiale.

86. Per le finalità di cui al comma 85 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 5.3.2.5053 e del capitolo 9368 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

87. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Fondazione Palazzo Coronini Cronberg di Gorizia un contributo decennale costante di 300.000 euro annui, per la realizzazione di interventi finalizzati al restauro e alla conservazione di Villa Louise, nella prospettiva del riutilizzo della Villa stessa, anche come sede di incubatori per imprese culturali e creative o di residenze d'artista [63].

87 bis. La spesa ammissibile per la realizzazione degli interventi di cui al comma 87 comprende anche gli interessi per l'ammortamento dei mutui eventualmente contratti per finanziarne l'esecuzione [64].

88. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 87 è presentata al Servizio competente in materia di beni culturali, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa. Con regolamento regionale, da adottare entro il 30 giugno 2015, sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione delle spese, nonché le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, e sono inoltre fissati i termini del procedimento [65].

89. Per le finalità di cui al comma 87 è autorizzato a decorrere dall'anno 2015 un limite d'impegno decennale di 300.000 euro annui, con l'onere complessivo di 900.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2015 al 2017 a carico dell'unità di bilancio 5.3.2.5053 e del capitolo 6419 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015. Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli anni dal 2018 al 2024 fanno carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.

90. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Azienda speciale Villa Manin un contributo decennale costante di 300.000 euro annui per la realizzazione di interventi finalizzati al restauro dell'esedra di levante [66].

90 bis. La spesa ammissibile per la realizzazione degli interventi di cui al comma 90 comprende anche gli interessi per l'ammortamento dei mutui eventualmente contratti per finanziarne l'esecuzione [67].

91. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 90 è presentata al Servizio competente in materia di beni culturali, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa. Le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione delle spese sono stabilite con il decreto di concessione, da adottarsi entro novanta giorni dal ricevimento della domanda.

92. Per le finalità di cui al comma 90 è autorizzato a decorrere dall'anno 2015 un limite d'impegno decennale di 300.000 euro annui, con l'onere complessivo di 900.0000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2015 al 2017 a carico dell'unità di bilancio 5.3.2.5053 e del capitolo 6420 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015. Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli anni dal 2018 al 2024 fanno carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.

93. Al fine di provvedere a interventi urgenti nell'area esterna al monumento nazionale di Porzus, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario alla Comunità montana del Torre, Natisone e Collio.

94. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 93 è presentata al Servizio coordinamento politiche per la montagna entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata dei documenti previsti dall'articolo 56, comma 1, della legge regionale 14/2002. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.

95. Per le finalità previste dal comma 93 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5051 e del capitolo 1116 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

96. Al fine di sostenere l'attività istituzionale e le celebrazioni del ventennale di apertura del Museo Diocesano e Gallerie del Tiepolo, in collaborazione con il Comune di Udine, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Arcidiocesi di Udine un contributo straordinario.

97. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 96 è presentata alla Direzione e al Servizio competenti in materia di cultura, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa delle attività e di un preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è erogato un anticipo del 70 per cento del contributo concesso e sono fissati le modalità e i termini di rendicontazione.

98. Per le finalità previste dal comma 96 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 5.3.1.5054 e del capitolo 5767 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

99. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa (AICCRE), con sede a Udine, un contributo straordinario per l'anno 2015 per il perseguimento delle finalità istituzionali e per la realizzazione di attività correlate al coinvolgimento dei Comuni nella programmazione europea.

100. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 99 è presentata alla Direzione centrale competente entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese sostenute e da sostenere. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in unica soluzione.

101. Per le finalità previste dal comma 99 è autorizzata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 5.7.1.2002 e del capitolo 6425 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

102. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare, previa deliberazione della Giunta regionale, il contributo concesso al Comune di Sauris per la realizzazione di una pista di pattinaggio in Sauris di Sotto, e ad autorizzare l'utilizzo dello stesso contributo per la realizzazione di una pista di pattinaggio nell'area del Centro Sportivo in località Untervelt e di una struttura prefabbricata lignea a servizio della pista da sci in Sauris di Sotto.

103. Per le finalità di cui al comma 102 il Comune di Sauris presenta alla struttura regionale competente in materia di attività ricreative e sportive, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'istanza per la conferma del contributo a favore delle nuove opere. La struttura regionale competente, entro sessanta giorni dalla data delle presentazione della domanda, conferma il contributo per la realizzazione delle nuove opere e fissa nuovi termini perentori di inizio e di ultimazione delle stesse, nonché di rendicontazione del contributo.

104. Il mancato rispetto dei termini di cui al comma 103 comporta la revoca del contributo concesso e la restituzione del medesimo, secondo le modalità di cui al capo II del titolo III della legge regionale 7/2000.

105. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi concessi per la realizzazione di interventi di impiantistica sportiva che risultano ultimati alla data del 31 dicembre 2014, ancorché il beneficiario non abbia rispettato i termini, anche perentori, di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché di rendicontazione delle spese sostenute [68].

106. Per le finalità di cui al comma 105 la struttura concedente provvede d'ufficio entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge a confermare il contributo disponendo nuovi termini per la presentazione dei rendiconti delle spese sostenute ovvero la conferma dei termini indicati nei decreti di concessione o di proroga dei contributi medesimi.

107. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare, previa deliberazione della Giunta regionale, il contributo assegnato all'Associazione Sportiva Ricreativa Punta Barene con decreto di prenotazione fondi 3 aprile 2008, n. 673/Cult, ai sensi della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero), per la realizzazione dei lavori di ampliamento di impianto sportivo- realizzazione di un pontile per attracco barche - I lotto in località Punta Barene di Staranzano.

108. Per le finalità di cui al comma 107, l'Associazione Sportiva Ricreativa Punta Barene presenta alla struttura regionale competente in materia di attività ricreative e sportive, entro il 30 giugno 2015, l'istanza volta a ottenere la conferma del contributo.

109. In conformità a quanto deliberato dalla Giunta regionale, la struttura regionale competente in materia di attività ricreative e sportive conferma il contributo.

110. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare, previa deliberazione della Giunta regionale, a favore della neocostituita Unione Sportiva Dilettantistica San Canzian Begliano, derivante dalla fusione tra l'Associazione Sportiva Dilettantistica Begliano e l'Associazione Sportiva Dilettantistica San Canzian d'Isonzo, il contributo concesso all'Associazione Sportiva Dilettantistica Begliano, ai sensi della legge regionale 8/2003, a valere sui fondi 2008, per la realizzazione dell'intervento denominato "completamento campo sportivo di Begliano", già rendicontato.

111. Per le finalità previste dal comma 110, entro il termine del 30 giugno 2015, l'Unione Sportiva Dilettantistica San Canzian Begliano presenta alla struttura regionale competente in materia di attività ricreative e sportive l'istanza volta a ottenere la conferma del contributo, corredata dell'atto costitutivo e dello statuto dell'associazione medesima.

112. In conformità a quanto deliberato dalla Giunta regionale, la struttura regionale competente in materia di attività ricreative e sportive conferma il contributo.

113. L'Unione Sportiva Dilettantistica San Canzian Begliano, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge regionale 7/2000, presenta annualmente dichiarazione del mantenimento del vincolo di destinazione dei beni immobili.

114. L'Amministrazione regionale, in considerazione della grave situazione di crisi finanziaria e dei limiti imposti dalle norme in materia di patto di stabilità e crescita, è autorizzata a confermare, previa deliberazione della Giunta regionale, il contributo concesso al Comune di Sagrado, ai sensi della legge regionale 8/2003, e a valere su fondi 2006, di 49.000 euro entro il limite della spesa di 490.000 euro per il nuovo intervento di lavori di adeguamento alle norme di sicurezza e miglioramento della palestra/sala polifunzionale sita a Sagrado.

115. Per le finalità di cui al comma 114 il Comune di Sagrado presenta, entro il 30 giugno 2015, domanda di conferma e conversione del contributo alla struttura regionale competente in materia di attività sportive, corredata della seguente documentazione:
a) deliberazione dell'ente di autorizzazione alla presentazione della domanda di conversione del contributo ai sensi del comma 114;

b) relazione illustrativa degli interventi da realizzare e relativo preventivo di spesa;

c) cronoprogramma dell'intervento.

116. Il Comune di Sagrado, previa richiesta alla struttura regionale competente in materia di attività sportive, può chiedere l'erogazione delle annualità maturate alla data della richiesta stessa.

117. In conformità a quanto deliberato dalla Giunta regionale, il Servizio competente in materia di attività sportive conferma il contributo.

118. L'Amministrazione regionale e la Provincia di Udine, in considerazione della necessità di conciliare le priorità di intervento sul territorio con le limitazioni alla spesa pubblica imposte dalla grave situazione finanziaria, sono autorizzate a confermare i contributi concessi al Comune di Forni di Sopra ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera a), della legge regionale 8/2003, a valere sugli esercizi 2009 e 2012, relativamente agli interventi denominati "completamento piastra polivalente in località Davost" e "completamento piastra polivalente coperta in località Davost - III lotto" e ai sensi della legge regionale 17/2008, articolo 7, comma 14, per la "realizzazione della piastra polivalente in località Davost" riparto 2009 adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 1910 del 6 agosto 2009.

119. Per le finalità di cui al comma 118 il Comune di Forni di Sopra presenta, entro il 30 giugno 2015, domanda di conferma dei contributi alla struttura regionale competente in materia di attività sportive e alla Provincia di Udine, corredata del cronoprogramma degli interventi, ai sensi dell'articolo 56 della legge regionale 14/2002.

120. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'associazione sportiva dilettantistica A.S.D. Polisportiva Digiemme di Campoformido (Udine) un contributo straordinario per le spese di promozione e organizzazione del Campionato europeo di basket under 20 maschile che si svolgerà a Lignano Sabbiadoro (Udine) nel 2015.

121. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 120 è presentata al Servizio competente in materia di attività sportive entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa e della relazione illustrativa. Con il decreto di concessione è disposta la contestuale erogazione dell'anticipo dell'80 per cento del contributo e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione della spesa, in relazione all'utilizzo del contributo concesso, per un ammontare pari alla somma del contributo stesso.

122. Per le finalità di cui al comma 120 è autorizzata la spesa di 75.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 5.1.1.1088 e del capitolo 5763 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

123. Il contributo di 72.000 euro concesso al Comune di Sesto al Reghena per la realizzazione dell'intervento " Completamento impianto sportivo comunale del capoluogo - I stralcio ", compreso nel Programma regionale di interventi per l'anno 2009 approvato con deliberazione della Giunta regionale 6 agosto 2009, n. 1910 (Programma regionale di interventi per l'anno 2009 e programma regionale di interventi per l'anno 2010), e modificato con deliberazione della Giunta regionale 20 maggio 2011, n. 891 (Seconda revisione del Programma regionale d'interventi della Provincia di Pordenone per l'anno 2009), può essere utilizzato dal Comune medesimo per la realizzazione dell'intervento " Ristrutturazione e adeguamento alla normativa antisismica della palestra comunale di Bagnarola ".

124. Per le finalità di cui al comma 123, entro il 30 giugno 2015, il Comune di Sesto al Reghena presenta domanda per la realizzazione dei nuovi interventi al Servizio competente in materia di attività sportive, corredata della documentazione prevista dall'articolo 56 della legge regionale 14/2002.

125. Con deliberazione della Giunta regionale è autorizzato l'utilizzo del contributo di cui al comma 123 per la realizzazione dei nuovi interventi proposti e sono fissati i termini perentori di inizio e di ultimazione lavori.

126. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione Sportiva Dilettantistica "Tennis Events Friuli Venezia Giulia", con sede a Trieste, un contributo straordinario per le spese afferenti la candidatura del Friuli Venezia Giulia a ospitare, nel 2015, un turno del Campionato mondiale di tennis maschile "Coppa Davis" o un turno della Fed Cup femminile [69].

127. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 126 è presentata al Servizio competente in materia di attività sportive, entro centocinquanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa e della relazione illustrativa. Con il decreto di concessione è disposta la contestuale erogazione dell'anticipo dell'80 per cento del contributo e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione della spesa, in relazione all'utilizzo del contributo concesso, per un ammontare pari alla somma del contributo stesso [70].

128. Per le finalità di cui al comma 126 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 5.1.1.1088 e del capitolo 5788 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

129. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella F.

 

     Art. 7. (Finalità 6 - istruzione, formazione e ricerca)

1. L'Amministrazione regionale promuove l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche statali e paritarie del sistema scolastico regionale, anche al fine di garantire la continuità delle azioni già realizzate in esercizi precedenti in attuazione del disposto dell'articolo 7, comma 9, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), nelle aree d'intervento individuate dal Piano per l'offerta formativa per l'anno scolastico 2015-2016.

2. Per l'anno scolastico 2015-2016 il riparto delle risorse per ciascuno strumento d'intervento individuato dal Piano annuale per lo sviluppo dell'offerta formativa è definito con deliberazione della Giunta regionale successivamente all'approvazione del Piano medesimo.

3. Dopo il comma 23 dell'articolo 9 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012), è inserito il seguente:

«23 bis. Il contributo è ripartito in misura uguale per ciascuna fondazione costituita ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 (Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori).».

4. Al comma 43 dell'articolo 7 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), le parole «per il periodo 2011-2014» sono soppresse.

5. Al comma 7 dell'articolo 7 della legge regionale 16 luglio 2010, n. 12 (Assestamento del bilancio 2010), le parole «alle attività di supporto dei centri di istruzione per gli adulti e» sono soppresse.

6. [Ai fini del sostegno dell'istruzione degli adulti la Regione concorre con proprie assegnazioni finanziarie allo sviluppo dei servizi e dell'offerta formativa poste in essere nell'anno scolastico di riferimento dai Centri provinciali di istruzione per gli adulti (CPIA), istituiti a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133] [71].

7. [Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti indirizzi comuni e criteri generali d'impiego delle risorse] [72].

8. [Per le finalità di cui al comma 6 le risorse stanziate sono ripartite proporzionalmente tra i Centri provinciali d'istruzione per gli adulti (CPIA) per il 40 per cento in misura uguale tra tutti i soggetti e per il restante 60 per cento in proporzione al numero degli iscritti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente] [73].

9. [Per le finalità previste dal comma 6 è autorizzata la spesa complessiva di 310.000 euro suddivisa in ragione di 120.000 euro per l'anno 2015 e di 95.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 a carico dell'unità di bilancio 6.1.1.5057 e del capitolo 2133 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015] [74].

10. [Alla legge regionale 2 aprile 1991, n. 14 (Norme integrative in materia di diritto allo studio), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 ter dell'articolo 2 è abrogato;

b) il comma 3 bis dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«3 bis. Qualora le risorse disponibili siano inferiori all'ammontare del fabbisogno complessivo gli assegni sono erogati in ordine di priorità decrescente, definito sulla base dell'lSEE, come segue:

a) gli assegni sono erogati integralmente, in via prioritaria, ai nuclei familiari ricadenti nella prima fascia;

b) le eventuali risorse che residuano a seguito dell'applicazione del criterio di cui alla lettera a), sono utilizzate per l'erogazione integrale degli assegni a favore dei nuclei familiari ricadenti nella seconda fascia; nel caso in cui le risorse residue siano inferiori all'ammontare complessivo del fabbisogno, l'importo di detti assegni è proporzionalmente ridotto in misura uguale per tutti i nuclei familiari rientranti nella fascia medesima;

c) le eventuali risorse che residuano a seguito dell'applicazione dei criteri di cui alle lettere a) e b), sono utilizzate per l'erogazione integrale degli assegni a favore dei nuclei familiari ricadenti nella terza fascia; nel caso in cui le risorse residue siano inferiori all'ammontare complessivo del fabbisogno, l'importo di detti assegni è proporzionalmente ridotto in misura uguale per tutti i nuclei familiari rientranti nella fascia medesima;

d) qualora le risorse disponibili siano inferiori all'ammontare complessivo del fabbisogno dei nuclei familiari di cui alla lettera a), l'importo degli assegni spettanti ai nuclei stessi è proporzionalmente ridotto in misura uguale, con conseguente esclusione del finanziamento nei confronti dei nuclei familiari di cui alle lettere b) e c).»;

c) dopo il comma 3 ter dell'articolo 3 è aggiunto il seguente:

«3 quater. Per l'anno scolastico 2014-2015 il termine di presentazione delle domande è fissato al 31 marzo 2015.»] [75].

11. Al comma 14 dell'articolo 7 della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012), le parole «2012-2013, 2013-2014 e 2014-2015» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2012-2013 al 2015-2016».

12. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Savogna un contributo per le spese di funzionamento della sezione staccata dell'istituto bilingue di San Pietro al Natisone da realizzare presso la sede della ex scuola d'infanzia di Savogna.

13. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 12 è presentata alla Direzione centrale competente in materia d'istruzione corredata di una relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo ai sensi della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

14. Per le finalità di cui al comma 12 è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 6.1.1.5057 e del capitolo 2134 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

15. [All'articolo 15 della legge regionale 22/2010 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le anticipazioni di cassa di cui al comma 1 sono concesse, secondo i criteri e con le modalità da stabilirsi con deliberazione della Giunta regionale, in misura non superiore all'importo della contribuzione statale effettivamente assegnata agli istituti scolastici nell'esercizio precedente a quello cui si riferiscono.»;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2 bis. Con specifico accordo da stipularsi tra la Regione e l'Ufficio scolastico regionale sono definite le modalità e i tempi di fornitura dei dati necessari per il riparto.»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le anticipazioni sono restituite mediante compensazione con il contributo statale trasferito alla Regione e assegnato alle istituzioni scolastiche. Qualora l'importo della contribuzione statale effettivamente assegnata agli istituti scolastici sia superiore all'anticipazione erogata, l'Amministrazione regionale provvede al pagamento del saldo entro novanta giorni dalla ricezione dei dati del riparto dall'Ufficio scolastico regionale. Qualora l'importo della contribuzione statale effettivamente assegnata agli istituti scolastici sia inferiore all'anticipazione erogata, l'istituto scolastico provvede alla restituzione del saldo entro e non oltre novanta giorni dall'avvenuta richiesta di restituzione. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trattenere le somme corrispondenti alle anticipazioni non restituite dall'ammontare dei finanziamenti da concedere per le medesime finalità agli istituti inadempienti.»;

d) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3 bis. In caso di assegnazione dei fondi statali alle scuole senza trasferimento alla Regione, le anticipazioni devono essere restituite entro e non oltre novanta giorni dall'avvenuta comunicazione da parte della Regione alle istituzioni scolastiche. In caso di mancata restituzione entro il suddetto termine, l'Amministrazione regionale è autorizzata a trattenere le somme corrispondenti alle anticipazioni non restituite dall'ammontare dei finanziamenti da concedere per le medesime finalità agli istituti inadempienti.»] [76].

16. L'Amministrazione regionale riconosce che le azioni svolte da Friuli Innovazione, Centro di Ricerca e di Trasferimento Tecnologico Scarl di Udine, dal Polo Tecnologico di Pordenone, società consortile per azioni e dal BIC Incubatori FVG Srl di Trieste, volte al rafforzamento della ricerca scientifica, dell'innovazione e del trasferimento tecnologico, possono svolgere un incisivo ruolo per la crescita della competitività del sistema economico territoriale [77].

17. L'intervento regionale intende favorire le sinergie operative tra i soggetti di cui al comma 16e si realizza con il finanziamento di specifici progetti, nonché mediante azioni d'indirizzo, d'impulso e di promozione della collaborazione e del coordinamento delle attività tra gli enti e con l'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste - Area Science Park, tenendo conto delle competenze distintive espresse da ciascun soggetto, ovvero mediante operazioni societarie straordinarie, volte a definire assetti funzionali al raggiungimento di obiettivi coerenti con le finalità di cui al comma 16 [78].

17 bis. Per le finalità di cui al comma 16 la Giunta regionale è autorizzata ad approvare ogni operazioni societaria straordinaria anche con società partecipate e controllate e a promuovere le modifiche statutarie che si rendessero necessarie a fronte degli interventi previsti [79].

18. Per le finalità di cui al comma 16 l'Amministrazione regionale è autorizzata, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di aiuti di Stato, a concedere contributi a favore dei soggetti di cui al medesimo comma, per la realizzazione di progetti, anche con la partecipazione a reti lunghe nazionali, europee o internazionali, finalizzati al rafforzamento delle attività di ricerca e sviluppo, d'innovazione, al sostegno alla digitalizzazione delle imprese, allo sviluppo di centri di sperimentazione su tecnologie abilitanti o applicate a settori strategici dell'economia regionale, nonché alla nascita di nuove imprese [80].

19. Ciascun progetto deve essere in linea con il sistema operativo delle politiche per l'innovazione denominato "ARGO", approvato con Protocollo di Intesa sottoscritto in data 1° marzo 2018 dalla Regione, eventualmente rinnovato, dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) (ora Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR)) e dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), ai sensi dell'articolo 8, commi 54 e seguenti, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), e deve essere integrato nel piano industriale o strategico dell'Ente [81].

20. I progetti possono essere congiunti e di durata pluriennale. In caso di progetti congiunti la collaborazione progettuale deve risultare da uno specifico accordo che definisca le attività in capo a ciascun soggetto, i rispettivi rapporti intercorrenti tra le parti e il raccordo con Area Science Park nell'ambito del progetto di cui al comma 19. La collaborazione può essere formalizzata anche attraverso la costituzione di un'Associazione Temporanea di Scopo (ATS) alla quale può partecipare Area Science Park [82].

21. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 18 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di ricerca, corredata di una relazione illustrativa del progetto contenente l'indicazione dei risultati attesi, dell'indicazione della coerenza rispetto al piano industriale o strategico di ciascun Ente, del modello di business rispetto al mercato di riferimento e del relativo preventivo di spesa, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, per gli anni successivi, entro il 30 giugno dell'anno di riferimento. In caso di progetto congiunto la domanda è sottoscritta da tutti i soggetti gestori partecipanti al progetto. La domanda deve essere corredata altresì della relazione illustrativa contenente la proposta di attività e la proposta di riparto della Cabina di Regia istituita nell'ambito del progetto complesso Industry Platform 4 FVG (IP4FVG) facente parte del sistema "ARGO", che per le presenti finalità è integrata con i rappresentanti dei soggetti di cui al comma 16 [83].

21 bis. [Limitatamente all'anno 2020 la domanda di contributo è presentata entro il 30 giugno 2020] [84].

22. La Giunta regionale entro quarantacinque giorni dalla data di presentazione delle domande, stabilisce la percentuale massima di scostamento ammissibile tra risultati attesi e risultati realizzati nonché le soglie di scostamento ammissibili con l'indicazione delle relative percentuali di riduzione del contributo ai fini della determinazione dell'ammontare di quest'ultimo in fase di rendicontazione [85].

23. Sono ammissibili a finanziamento le spese sostenute dall'1 gennaio dell'anno di riferimento riguardanti il personale direttamente coinvolto nelle attività progettuali, oltre a un rimborso in misura forfettaria non superiore al 20 per cento del contributo concesso a copertura delle altre spese. Con decreto del direttore competente in materia di ricerca è stabilito il costo orario standard del personale [86].

24. Nel caso di aiuti indiretti alle imprese trovano applicazione le disposizioni contenute nel regolamento (UE) n. 1407/2013, della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", mediante dichiarazione attestante il rispetto del regolamento medesimo ovvero le disposizioni contenute nel regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato [87].

25. Con decreto del direttore competente in materia di ricerca è effettuato il riparto delle risorse regionali tenuto conto delle dimensioni dei progetti presentati e dei risultati attesi. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti a coprire l'intero ammontare dei contributi richiesti, ciascun contributo è ridotto in misura proporzionale e ogni singolo beneficiario assicura la quota di cofinanziamento necessaria alla copertura di tutti i costi ammissibili del progetto. In assenza di cofinanziamento o nel caso in cui il cofinanziamento non copra l'intero costo ammissibile, i beneficiari possono rideterminare i costi del progetto, a condizione che le attività progettuali non siano modificate in maniera sostanziale. Il costo del progetto non può comunque variare in misura superiore al 20 per cento dei costi ammissibili [88].

26. Nel decreto di concessione sono stabiliti le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo ai sensi della legge regionale 7/2000.

27. Ai fini della rendicontazione si applicano le disposizioni regionali vigenti in materia di rendicontazione d'incentivi a soggetti pubblici. Al rendiconto è allegata una relazione sulle attività svolte nel periodo di riferimento con evidenziato il raggiungimento dei risultati attesi [89].

28. La Direzione centrale competente in materia di ricerca, avvalendosi anche della relazione di cui al comma 27 provvede alla valutazione dei risultati conseguiti.

29. Per le finalità previste dal comma 16 è autorizzata la spesa complessiva di 1.153.000 euro suddivisa in ragione di 433.000 euro per l'anno 2015 e di 360.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 a carico dell'unità di bilancio 6.5.2.1130 e del capitolo 6422 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

30. Gli oneri derivanti dal disposto di cui agli articoli 20, comma 1, lettera a), 21, comma 1, 22, comma 1, lettera a), punti 2) e 3), nonchè lettere b) e c) della legge regionale 14 novembre 2014, n. 21 (Norme in materia di diritto allo studio universitario), alla cui attuazione provvede l'Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori di cui all'articolo 11 della medesima legge regionale, fanno carico all'unità di bilancio 11.4.1.1192 e al capitolo 5080 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

31. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 22, comma 1, lettera a) punto 1), della legge regionale 21/2014 fanno carico all'unità di bilancio 6.4.1.1128 e al capitolo 5076 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

32. [Alla legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità), sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 5 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 2 le parole «, con il concorso delle Province, dei Comuni, delle università e delle istituzioni scolastiche, delle associazioni imprenditoriali, delle organizzazioni sindacali, dei collegi e degli ordini professionali» sono soppresse;

2) al comma 3 le parole «del Consiglio delle autonomie locali e» sono soppresse;

b) il comma 2 dell'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«2. Al registro sono iscritte, previa domanda, le associazioni che hanno sede legale o operativa nel Friuli Venezia Giulia, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 12.».

c) al comma 1 dell'articolo 12 dopo le parole «almeno per l'80 per cento, da persone di età» sono aggiunte le seguenti: «non inferiore a 14 anni e di età»;

d) all'articolo 18 sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La Regione sostiene scambi giovanili, attività di volontariato, progetti d'iniziativa giovanile, seminari e corsi transnazionali ideati, pianificati e realizzati dai soggetti di cui al comma 2 bis.».

2) il comma 2 bis è sostituito dal seguente:

«2 bis. Per le finalità previste dai commi 1 e 2, la Giunta regionale, in base ai fondi disponibili, stabilisce a quali tra i seguenti soggetti possono essere concessi contributi:

a) associazioni giovanili iscritte al registro previsto all'articolo 11;

b) comuni, singoli o associati, della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

c) soggetti proprietari o gestori di centri di aggregazione giovanile di cui all'articolo 24.».

3) dopo il comma 2 bis è aggiunto il seguente:

«2 ter. La Giunta regionale, in base ai fondi disponibili, può autorizzare spese per iniziative da realizzare direttamente da parte dell'Amministrazione regionale, anche avvalendosi di altri soggetti pubblici e privati senza fine di lucro.»] [90].

33. Per la partecipazione regionale al progetto "STOP FOR-BEG -AgainST emerging fOrms of trafficking in Italy: exPloited immigrants in the international phenomenon of FORced BEGgging", cofinanziato dalla Commissione Europea in base all'Avviso "Trafficking in Human Beings - THB (HOME/2012/ISEC/AG/THB)", annualità 2012, e nell'ambito del Programma di prevenzione e lotta contro il crimine 2007-2013, istituito con Decisione del Consiglio dell'Unione Europea 2007/125/JUA del 12 febbraio 2007, è autorizzata la spesa di 5.000 euro.

34. Per le finalità previste dal comma 33 è autorizzata la spesa di 5.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 6.2.1.5063 e del capitolo 6908 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

35. Il comma 20 dell'articolo 7 della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008), è abrogato.

36. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi concessi all'Università di Udine con decreto 8 novembre 2012, n. 1886/ISTR/2012 per la "Realizzazione viabilità di collegamento casa dello studente e polo scientifico Rizzi- 1^ stralcio" e con il decreto 17 novembre 2004, n. 1994/UD/PSI-42 per "Lavori di ristrutturazione dell'immobile denominato ex Ancelle della Carità", poi devoluto con decreto 9 aprile 2013, n. PMT/SEDIL/UD/1889/PSI-42 per "Spese di progettazione nuovo nucleo diplomi medici in area ospedaliera", quest'ultimo per la quota parte pari a 229.525,12 euro, destinandoli alla "Realizzazione nuova biblioteca in area Rizzi".

37. L'Università di Udine presenta domanda di conferma entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di università corredata della documentazione prevista dall'articolo 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

38. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo concesso all'Università di Udine con decreto 18 novembre 2011, n. 1646/ISTR/2011 per la "Sistemazione area ex Locchi" destinandolo alla "Messa in sicurezza ex Stella Mattutina".

39. L'Università di Udine presenta domanda di conferma entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge al servizio competente in materia di università corredata della documentazione prevista dall'articolo 56 della legge regionale 14/2002.

40. Al comma 13 dell'articolo 31 della legge regionale 13/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la parola «assegnati» è sostituita dalla seguente: «concessi»;

b) le parole «Ristrutturazione del plesso scolastico, comprendente la scuola primaria e secondaria di primo grado, posto in via Vernier» sono sostituite dalle seguenti: «Demolizione e ricostruzione del plesso scolastico comprendente la scuola primaria e secondaria di primo grado»;

c) il terzo capoverso è sostituito dal seguente: «Il Servizio competente in materia di edilizia scolastica, verificata la congruità dell'intervento con la programmazione triennale dell'edilizia scolastica, predispone gli atti di conferma del contributo sentito il competente Servizio della Direzione centrale cultura, sport e solidarietà, indicando i termini e le modalità di presentazione del rendiconto».

41. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a Elettra Sincrotrone Trieste Società Consortile per azioni un contributo pluriennale, nella misura massima di cui al comma 43, a parziale riduzione degli oneri, in linea capitale e interessi, per l'ammortamento del mutuo pluriennale contratto con la Banca Europea degli Investimenti (BEI) per gli investimenti realizzati al fine di aumentare le prestazioni del nuovo laser a elettroni liberi free-electron laser, FEL FERMI, necessari per lo sviluppo della macchina di luce di sincrotrone per finalità scientifiche [91].

42. Il contributo quindicennale è destinato alla copertura di tutte le rate a tasso variabile del mutuo pluriennale, ivi comprese le rate versate in fase di preammortamento. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 41 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di ricerca corredata della deliberazione esecutiva con cui la Società dispone l'assunzione del mutuo e dell'atto di adesione dell'istituto mutuante, nonché del programma delle opere realizzate a fronte delle quali si è reso necessario il ricorso all'indebitamento. L'erogazione della prima annualità del contributo è disposta a decorrere dall'anno 2015 [92].

43. Per le finalità previste dal comma 41 è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 1.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2015, con l'onere complessivo di 4.500.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2015 al 2017 a carico dell'unità di bilancio 6.5.2.1130 e del capitolo 5606 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015. L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2018 al 2029 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.

44. La Regione assume opportune iniziative volte ad assicurare che la continuità delle azioni già realizzate in esercizi precedenti in attuazione del disposto dell'articolo 7, comma 9, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), sia attuata su tutto il territorio regionale.

45. Per le finalità di cui al comma 44 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Istituto comprensivo Giovanni Pascoli di Cormons, all'Istituto statale d'istruzione superiore Brignoli Einaudi Marconi di Gradisca d'Isonzo, all'Istituto comprensivo di Travesio, alla Parrocchia Santa Maria Maddalena di Spilimbergo, ente gestore della scuola dell'infanzia Maria Assunta, alla scuola dell'infanzia Maria del Giudice di Basiliano, all'Associazione Asilo infantile di Pavia di Udine, ente gestore della scuola dell'infanzia di Pavia di Udine, una sovvenzione straordinaria per l'anno scolastico 2014- 2015, nella misura fissata al comma 48 [93].

46. Gli interventi di cui al comma 44 sono coerenti con gli obiettivi e i contenuti delle aree tematiche individuate dal Piano d'interventi per lo sviluppo dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche del Friuli Venezia Giulia per l'anno scolastico 2014-2015, approvato con deliberazione della Giunta regionale 30 maggio 2014, n. 995.

47. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 45 è presentata al servizio competente in materia d'istruzione, corredata di una relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di concessione e di erogazione del contributo, ai sensi del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 20 maggio 2011, n. 0114/Pres. (Regolamento concernente criteri e modalità per l'attuazione degli interventi previsti in materia di istruzione scolastica dall'articolo 7, commi 8 e 9, della legge finanziaria 2002 e dall'articolo 7, comma 3, della legge finanziaria 2006).

48. Per le finalità previste al comma 45 è autorizzata la spesa complessiva di 32.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 6.1.1.5057 e del capitolo 6407 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 così suddivisa:

a) 7.500 euro a favore dell'Istituto comprensivo Giovanni Pascoli di Cormons;

b) 5.000 euro a favore dell'Istituto statale d'istruzione superiore Brignoli Einaudi Marconi di Gradisca d'Isonzo;

c) 15.000 euro a favore dell'Istituto comprensivo di Travesio;

d) 1.500 euro a favore della Parrocchia Santa Maria Maddalena di Spilimbergo, ente gestore della scuola dell'infanzia Maria Assunta;

e) 1.500 euro a favore della scuola dell'infanzia Maria del Giudice di Basiliano;

f) 1.500 euro a favore dell'Associazione Asilo infantile di Pavia di Udine, ente gestore della scuola dell'infanzia di Pavia di Udine [94].

49. [Dopo il comma 48 quater dell'articolo 16 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (Legge finanziaria 1998), è inserito il seguente:

«48 quinquies. Per l'anno scolastico 2014-2015 il termine di presentazione delle domande è fissato al 31 marzo 2015.»] [95].

50. In relazione alle azioni di sistema realizzate nell'ambito dell'attività relativa alla formazione esterna degli apprendisti, l'Amministrazione regionale rimborsa ai soggetti senza scopo di lucro titolari dell'attività stessa, le spese sostenute nei periodi di programmazione dal 2006 al 2013 per il personale impegnato per la progettazione e la manutenzione delle unità formative capitalizzabili nei termini e nei limiti previsti dagli avvisi di riferimento.

51. Il servizio regionale competente in materia di formazione professionale emana le disposizioni necessarie alla realizzazione dell'intervento.

52. Per le finalità di cui al comma 50 è autorizzata la spesa di 243.936,83 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 6.2.1.5062 e del capitolo 6418 dello stato di stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

53. Per l'anno 2015 le risorse di cui all'articolo 9, comma 29, lettere a) e b), della legge regionale 18/2011 sono destinate alle Università degli studi di Trieste e di Udine nella misura di 800.000 euro per il finanziamento d'iniziative istituzionali direttamente riconducibili alle attività di ricerca e di formazione nelle sedi decentrate di Pordenone e Gorizia, nella misura rispettivamente, del 70 per cento e del 30 per cento.

54. Per le finalità di cui al comma 53 è destinata la spesa di 800.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 6.3.1.1125 e del capitolo 8901 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 a valere sull'autorizzazione di spesa disposta con la Tabella G, di cui al comma 66.

55. All'articolo 9 della legge regionale 18/2011 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 28 le parole «2015-2017» sono sostituite dalle seguenti: «2016-2018»;

b) al comma 29 le parole «Per gli anni 2012, 2013 e 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2012 al 2015».

56. L'Amministrazione regionale, in considerazione della necessità di conciliare le priorità d'intervento sul territorio con le limitazioni alla spesa pubblica imposte dalla grave situazione finanziaria, a fronte delle mutate esigenze, è autorizzata a confermare i contributi concessi al Comune di Porcia per i lavori di realizzazione del nuovo polo scolastico comunale, ai sensi dell'articolo 7, commi 50, 51 e 52, della legge regionale 14/2012, dell'articolo 7, commi 43, 44 e 45, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), e dell'articolo 4, commi 55, 56 e 57, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), nel caso in cui il Comune intenda destinarli a interventi di manutenzione, ristrutturazione o ricostruzione previa demolizione di edifici scolastici esistenti, inseriti nell'anagrafe dell'edilizia scolastica regionale di cui all'articolo 39 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia di edilizia scolastica e residenziale pubblica).

57. Ai fini di cui al comma 56 il Comune di Porcia presenta, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università - Servizio edilizia, apposita istanza volta a ottenere la conferma dei contributi concessi, corredata della relazione illustrativa dei lavori, del quadro economico e del cronoprogramma comprendente le fasi della progettazione e dell'esecuzione dei lavori medesimi.

58. La struttura regionale competente, con il provvedimento di conferma dei contributi, fissa i termini di esecuzione dei lavori e le modalità di rendicontazione della spesa.

59. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare la graduatoria dei progetti di cui all'articolo 7, comma 3, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), riguardante l'area d'intervento dei progetti speciali di particolare rilevanza regionale di cui alla deliberazione della Giunta regionale 30 maggio 2014, n. 995 (Piano degli interventi per lo sviluppo dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche statali e paritarie del Friuli Venezia Giulia per l'anno scolastico 2014/2015), approvata per l'anno scolastico 2013-2014 con decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili e ricerca n. 8667/LAVFOR.ISTR/2014 (Approvazione della graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento e dei progetti ammissibili a finanziamento ma non finanziati per carenza di risorse; approvazione dell'elenco dei progetti non ammissibili a finanziamento), mediante lo scorrimento della stessa e il finanziamento dei progetti non ancora finanziati per esaurimento delle risorse disponibili.

60. I progetti finanziati ai sensi del comma 59 sono realizzati e conclusi entro il 30 settembre 2015.

61. Per le finalità di cui al comma 59 è autorizzata la spesa di 115.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 6.1.1.5057 e del capitolo 5055 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

62. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo di 15.000 euro concesso ed erogato al Comune di Ovaro in base al riparto allegato quale parte integrante al decreto 12 dicembre 2012, n. 2302/ISTR per il sostegno finanziario delle iniziative, anche di carattere formativo, informativo e divulgativo, assunte per promuovere la partecipazione istituzionale dei bambini e dei ragazzi alla vita politica e amministrativa delle rispettive comunità locali.

63. Per la conferma dell'entità contributo e per la deroga dalle finalità di cui al comma 62 il Comune di Ovaro presenta, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla struttura regionale competente in materia di solidarietà e immigrazione un'istanza volta a ottenere la devoluzione del contributo concesso ed erogato, finalizzata al potenziamento dell'apprendimento delle competenze dei ragazzi nell'utilizzo della lingua tedesca da attuarsi anche con soggiorni di studio in Austria con programma da concertarsi con le Amministrazioni comunali della Associazione intercomunale Alta Val Degano - Val Pesarina e con l'Istituto comprensivo di Comeglians.

64. L'istanza di cui al comma 63 è corredata di una relazione illustrativa degli interventi. Il decreto di concessione fissa i termini e le modalità di rendicontazione.

65. [Limitatamente all'anno 2015 le risorse assegnate ai sensi dell'articolo 7 bis della legge regionale 12 giugno 1984, n. 15 (Contributi per agevolare il funzionamento delle scuole materne non statali), possono essere utilizzate, previa deliberazione della Giunta regionale, per interventi speciali una tantum proposti dalla Federazione beneficiaria per sovvenire a inderogabili esigenze di gestione di scuole a essa affiliate] [96].

66. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella G.

 

     Art. 8. (Finalità 7 - sanità pubblica)

1. Il regolamento del Sistema regionale di formazione continua e di educazione continua in medicina nel Friuli Venezia Giulia è approvato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.

2. A decorrere dalla data di efficacia del regolamento di cui al comma 1 è abrogato l'articolo 19 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 21 (Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro e sanità pubblica e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale). Fino a tale data continua a trovare applicazione la disciplina previgente.

3. All'articolo 8 della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4 dopo le parole «dei settori sanitario» è inserita la seguente: «, sociale»;

b) al comma 5 dopo le parole «presso il Servizio sanitario» sono inserite le seguenti: «o presso gli enti locali».

4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Croce Rossa Italiana-Comitato di Udine un contributo straordinario per l'acquisto o la manutenzione straordinaria o la ristrutturazione di un immobile nella disponibilità dell'ente ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), da destinarsi a nuova sede dell'organizzazione. L'ente beneficiario mantiene la predetta destinazione dell'immobile per un periodo di diciannove anni [97].

5. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 4 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di edilizia, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 16 ottobre 2015, n. 25 (Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia), corredata del preventivo di spesa. Il decreto di concessione stabilisce i termini e le modalità di rendicontazione del contributo [98].

6. Per le finalità previste dal comma 4 è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 7.2.2.1132 e del capitolo 4208 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

7. Gli enti del Servizio sanitario regionale di cui all'articolo 3 della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 (Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria), in attuazione dell'articolo 29 del Patto per la salute per gli anni 2014-2016 del 10 luglio 2014, adottano a decorrere dall'esercizio 2015 le disposizioni, i principi contabili e gli schemi di bilancio di cui al Titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

8. All'articolo 7 della legge regionale 17/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla fine del comma 4 sono aggiunte le parole: «Per quanto riguarda le procedure di approvvigionamento, l'Ente favorisce la partecipazione delle piccole e medie imprese e delle imprese sociali, anche attraverso il confronto con le organizzazioni di categoria e applica di norma quanto previsto dall'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), dall'articolo 35 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 e dal Capo IV della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale).»;

b) alla fine del comma 8 sono aggiunte le parole: «Il collegio sindacale dell'Ente, nominato dal direttore generale, dura in carica tre anni ed è composto da quattro componenti, designati due dall'Amministrazione regionale, che individua anche il componente cui attribuire le funzioni di presidente, uno dal comitato di indirizzo e uno dal Ministero dell'economia e delle finanze. Per quanto non previsto trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6.».

9. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella H.

 

     Art. 9. (Finalità 8 - protezione sociale)

1. Per l'accesso alle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale presso le strutture regionali è riconosciuto un contributo sociale ai cittadini appartenenti a nuclei familiari residenti nel Friuli Venezia Giulia, fatta eccezione per quei cittadini che beneficiano di esenzione come disposto dall'articolo 1, comma 796, lettera p), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007).

2. Con regolamento regionale sono stabiliti la soglia massima di ISEE per l'accesso al beneficio, nonché i criteri e le modalità di erogazione del contributo.

3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 8.1.1.3340 e del capitolo 4744 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

4. La Provincia Italiana dell'Ordine degli Scalzi della SS. Trinità di Roma è autorizzata a utilizzare il contributo concesso nell'anno 2014 per l'avvio del servizio residenziale per persone adulte con gravi disturbi generalizzati dello sviluppo di Medea, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014), anche per le spese che dovrà sostenere nell'anno 2015 per le medesime finalità.

5. Dopo il comma 7 dell'articolo 14 ter della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 " Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate "), sono aggiunti i seguenti:

«7 bis. Gli importi concessi ai Servizi di inserimento lavorativo per il sostegno dei percorsi di socializzazione e integrazione sociale nei luoghi di lavoro e non utilizzati costituiscono anticipazione sugli importi spettanti per le medesime finalità dell'esercizio successivo.

7 ter. Gli importi concessi ai Servizi di inserimento lavorativo per il sostegno dei percorsi di socializzazione e integrazione sociale nei luoghi di lavoro e non utilizzati nell'esercizio 2013 costituiscono anticipazione sugli importi spettanti per le medesime finalità dell'esercizio 2015.».

6. I commi 91 e 92 dell'articolo 3 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005), sono sostituiti dai seguenti:

«91. A decorrere dall'1 gennaio 2015 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Aziende per l'assistenza sanitaria contributi diretti a favorire l'acquisto e l'adattamento di autoveicoli per il trasporto privato di persone con disabilità fisiche nonché per il conseguimento dell'abilitazione alla guida.

92. Le Aziende per l'assistenza sanitaria provvedono alla concessione dei contributi alle persone di cui al comma 91 secondo le modalità e i criteri definiti con apposito regolamento regionale.».

7. Alle domande di contributo per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 91, della legge regionale 1/2005, presentate entro il 31 dicembre 2014, si applica la disciplina previgente.

8. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Mariano del Friuli un contributo straordinario di 13.950 euro a copertura degli oneri sostenuti nell'anno 2008 per l'erogazione di un beneficio economico per l'adozione contemporanea di più minori.

9. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 8 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

10. Per le finalità previste dal comma 8 è autorizzata la spesa di 13.950 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 8.2.1.1140 e del capitolo 4939 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

11. I commi 69, 70 e 70 bis dell'articolo 4 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), sono abrogati.

12. Il comma 72 dell'articolo 7 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012), è abrogato.

13. Il disposto di cui al comma 3 dell'articolo 34 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi), trova applicazione anche per le domande presentate successivamente all'entrata in vigore del comma 1 quinquies dell'articolo 12 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), così come introdotto dall'articolo 6, comma 130, della legge regionale 18/2011.

14. I provvedimenti di archiviazione della domanda o di revoca del contributo eventualmente assunti prima dell'entrata in vigore della presente legge in difformità dal disposto di cui al comma 13 sono annullati. L'Amministrazione regionale è autorizzata a riammettere in iter amministrativo le domanda archiviate e le pratiche revocate.

15. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 13 e 14 si provvede a carico delle unità di bilancio 8.4.2.1144, 8.4.1.1144 e 8.4.1.1142 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con riferimento al Fondo di cui all'articolo 11, comma 1, della legge regionale 6/2003, con la procedura prevista dall'articolo 11, commi 3 e 4, della medesima legge regionale 6/2003.

16. Al fine di valorizzare il patrimonio immobiliare di proprietà pubblica in condizioni di degrado e contemporaneamente sostenere finalità pubbliche di interesse sociale per l'anno 2015, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni un contributo pari al 35 per cento della spesa afferente interventi di riqualificazione edilizia di immobili da destinare a uso residenziale e da attivare da parte di cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa, cui concedere il diritto di superficie a tempo determinato sull'immobile medesimo. Il Comune trasferisce il finanziamento al soggetto attuatore con i criteri e le modalità individuati nell'atto di cessione del diritto di superficie.

17. Per le finalità previste dal comma 16 il Comune presenta domanda di contributo al Servizio edilizia della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università, entro il 30 ottobre 2015, corredata di una relazione che descriva l'intervento e di una relazione illustrativa della spesa [99].

18. La concessione del finanziamento viene disposta su presentazione della documentazione di cui all'articolo 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici). Il decreto di concessione dispone le modalità di erogazione del finanziamento al Comune e fissa i termini di rendicontazione della spesa in osservanza degli articoli 57 e 62 della legge regionale 14/2002.

19. Per le finalità previste dal comma 16 è autorizzata la spesa di 450.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 8.4.2.1144 e del capitolo 3209 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

19 bis. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere ai Comuni beneficiari dei contributi di cui al comma 16 un finanziamento pari al 65 per cento della spesa al fine di sostenere la realizzazione degli interventi, erogabile in unica soluzione su presentazione dell'atto di cessione del diritto di superficie. A tal fine i Comuni beneficiari presentano domanda al Servizio edilizia della Direzione centrale infrastrutture e territorio entro il 2 ottobre 2017 [100].

19 ter. [Il finanziamento di cui al comma 19 bis e le eventuali economie del contributo di cui al comma 16 sono restituiti dal Comune alla Regione senza applicazione di interessi entro centottanta giorni dall'ottenimento del certificato di agibilità dell'immobile o dal formarsi del silenzio assenso ovvero dalla presentazione della segnalazione certificata di agibilità] [101].

19 quater. [In caso di mancata riqualificazione degli immobili il contributo di cui al comma 16 e il finanziamento di cui al comma 19 bis sono restituiti nei termini indicati nel provvedimento di revoca] [102].

20. [L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo in conto capitale di 150.000 euro, nella misura massima del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, per far fronte alle spese necessarie per l'installazione di ascensori in casi di emergenza] [103].

21. [La Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università emana il bando nel quale sono stabilite le modalità di presentazione delle domande e della documentazione necessaria ai fini della concessione e dell'erogazione dei contributi di cui al comma 20] [104].

22. [Le domande di cui al comma 21 sono presentate alle Direzioni provinciali dei lavori pubblici competenti per territorio che provvedono alla concessione e all'erogazione dei contributi] [105].

23. [I contributi di cui al comma 20 sono cumulabili con altre agevolazioni aventi la stessa finalità entro i limiti della spesa sostenuta] [106].

24. [Gli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 20 fanno carico all'unità di bilancio 8.4.2.1142 e al capitolo 3325 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, a valere sull'autorizzazione di spesa disposta con la Tabella I di cui al comma 49] [107].

25. Alla legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il Programma triennale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale e sul sito della Regione.»;

b) dopo il comma 2 dell'articolo 25 sono aggiunti i seguenti:

«2 bis. La Regione, nell'ambito di iniziative finalizzate a favorire l'inserimento lavorativo realizzate in collaborazione, può altresì sostenere lo svolgimento di attività di accompagnamento al lavoro realizzate da soggetti accreditati.

2 ter. Con regolamento regionale sono determinati i criteri e le modalità di concessione degli incentivi di cui al comma 2 bis.».

26. Al fine di sostenere il reddito dei lavoratori del settore edile, che risente in misura particolare degli effetti dell'attuale, complessa, congiuntura economica, in attuazione dell'articolo 65, comma 2, della legge regionale 18/2005, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo alle Casse Edili di Mutualità e di Assistenza delle province di Trieste, Pordenone, Udine e Gorizia (di seguito Casse Edili) finalizzato al riconoscimento a favore dei lavoratori edili iscritti alle Casse medesime, licenziati nel 2015 e disoccupati per almeno tre mesi continuativi, di un trattamento di sostegno al reddito, liquidato in un'unica soluzione, in funzione integrativa e complementare rispetto al sistema degli ammortizzatori sociali previsto dalla vigente normativa nazionale.

27. L'Amministrazione regionale compartecipa alla spesa per l'erogazione del trattamento di cui al comma 26 in misura pari al 70 per cento, fino a un massimo di 700 euro per ciascun lavoratore.

28. Le Casse Edili determinano l'ammontare del trattamento di cui al comma 26, anche in misura differenziata per singole fasce d'età.

29. Le modalità di presentazione delle domande per il trattamento di cui al comma 26 sono determinate dalle Casse Edili e pubblicate nei rispettivi siti istituzionali.

30. Le Casse Edili ricevono le domande per il trattamento di cui al comma 26, verificano la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento e provvedono alla liquidazione dello stesso.

31. Le risorse di cui al comma 34 sono ripartite fra le Casse Edili in proporzione al numero di iscritti a ciascuna di esse alla data del 31 dicembre 2014.

32. Ciascuna Cassa Edile richiede entro il 31 marzo 2015 alla Direzione centrale competente in materia di lavoro la concessione e l'erogazione del contributo di cui al comma 26. Nella richiesta è indicato il numero di iscritti al 31 dicembre 2014.

33. Ciascuna Cassa Edile trasmette entro il 30 giugno 2016 alla Direzione centrale competente in materia di lavoro la rendicontazione delle spese sostenute con le modalità di cui all'articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

34. Per le finalità previste dal comma 26 è autorizzata la spesa di 280.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 8.5.1.1146 e del capitolo 2137 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

35. All'articolo 9 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 133 dopo le parole «Al progetto di cantiere» sono inserite le seguenti: «, se non già precedentemente presentato,»;

b) il comma 134 è abrogato.

36. Nelle more della complessiva rivisitazione della normativa in materia di politiche attive del lavoro, possono essere presentate alle Province istanze di contributo esclusivamente per i seguenti interventi, realizzati nel 2015 ai sensi degli articoli 30, 32, 33 e 48 della legge regionale 18/2005 e della relativa regolamentazione attuativa:

a) assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche parziale, e inserimento in qualità di soci-lavoratori in cooperative di donne disoccupate;

b) assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche parziale, e inserimento in qualità di soci-lavoratori in cooperative di uomini disoccupati che hanno compiuto il cinquantacinquesimo anno di età;

c) assunzioni con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche parziale, di durata non inferiore a sei mesi, di donne disoccupate che hanno compiuto il cinquantesimo anno di età e di uomini disoccupati che hanno compiuto il cinquantacinquesimo anno di età;

d) trasformazioni di rapporti di lavoro a elevato rischio di precarizzazione in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato riguardanti:

1) donne;

2) uomini che hanno compiuto il cinquantacinquesimo anno di età.

37. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 36 sono presentate a pena di inammissibilità dall'1 gennaio al 31 marzo 2015.

38. Il termine finale di presentazione delle domande di cui al comma 37 può essere modificato con deliberazione della Giunta regionale da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel sito istituzionale della Regione.

39. Le Province concedono i contributi di cui al comma 36 esclusivamente nei limiti delle risorse previste dal comma 41.

40. Le risorse di cui al comma 41 sono ripartite tra le Province in proporzione al numero di disoccupati che, alla data del 30 settembre 2014, risultano iscritti presso i Centri per l'impiego di ciascuna Provincia.

41. Per le finalità previste dal comma 36 è autorizzata la spesa complessiva di 3 milioni di euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 8.5.1.1146 e del capitolo 8550 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

42. [Il comma 8 dell'articolo 7 della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006), è sostituito dai seguenti:

«8. L'Amministrazione regionale, al fine di attuare politiche di pari opportunità tra donna e uomo, realizza, anche attraverso l'utilizzo di fondi nazionali o comunitari e anche in convenzione con altri soggetti portatori di interesse, proprie iniziative e sostiene, con contributi economici, progetti diretti a diffondere la cultura del rispetto tra i sessi e a promuovere la partecipazione paritaria di donne e uomini in tutti gli ambiti della vita economica e sociale.

8 bis. Con regolamento regionale sono determinati criteri e modalità generali riguardanti la concessione di contributi per i progetti di cui al comma 8, nonché contenuti e modalità di emanazione degli avvisi pubblici con i quali sono individuati, in particolare, in base a indirizzi della Giunta regionale, gli ambiti tematici specifici dei progetti e le corrispondenti natura e caratteristiche dei beneficiari.»] [108].

43. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Istituto di Ricerche Economiche e Sociali del Friuli Venezia Giulia (IRES FVG) un contributo straordinario per la realizzazione di uno studio sull'invecchiamento attivo nel Friuli Venezia Giulia.

44. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 43 è presentata alla struttura regionale competente, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

45. Per le finalità previste dal comma 43 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 8.8.1.1151 e del capitolo 4945 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

46. Al fine di sostenere le azioni di solidarietà volte a migliorare con l'apporto di strumenti e conoscenze tecnico-scientifiche la qualità della vita e la salute della popolazione nei Paesi del terzo mondo, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario pari a 15.000 euro all'Associazione Smileagain di Udine.

47. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 46 è presentata alla struttura regionale competente entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa dell'attività e del relativo preventivo di spesa.

48. Per le finalità previste dal comma 46 è autorizzata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 8.8.1.3400 e del capitolo 4940 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

49. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella I.

 

     Art. 10. (Finalità 9 - sussidiarietà e devoluzione)

1. Gli enti locali compartecipano ai proventi dei tributi erariali riscossi nel territorio regionale per le quote di seguito determinate:

a) due decimi delle quote di compartecipazione al gettito netto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 49 dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 146, della legge 662/1996, al netto delle quote dei proventi erariali spettanti alla Regione ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 137 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di finanza regionale);

b) due decimi delle quote di compartecipazione al gettito netto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche di cui all'articolo 49 dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 146, della legge 662/1996;

c) un decimo delle quote di compartecipazione al gettito netto dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 49 dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, come da ultimo modificato dall'articolo 30, comma 10, della legge 289/2002 e dall'articolo 1, commi 946 e 947, della legge 296/2006, al netto dell'aumento derivante da tale ultima legge;

d) due decimi delle quote di compartecipazione al gettito netto dell'imposta erariale sui consumi d'energia elettrica di cui all'articolo 49, primo comma, numero 5), dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, come sostituito dall'articolo 1 della legge 457/1984, al netto dell'assegnazione prevista, per l'esercizio 2015, ai sensi del comma 20, dal disposto di cui all'articolo 10, comma 7, della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012);

e) due decimi delle quote di compartecipazione al gettito netto della quota fiscale dell'imposta erariale di consumo sui prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nella regione di cui all'articolo 49, primo comma, numero 7), dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, come sostituito dall'articolo 1 della legge 457/1984, al netto delle quote dei proventi erariali spettanti alla Regione ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 23 dicembre 2010, n. 274 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia in materia di sanità penitenziaria);

f) due decimi delle quote di compartecipazione al gettito netto dei canoni per le concessioni idroelettriche di cui all'articolo 49, primo comma, numero 6), dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, come sostituito dall'articolo 1 della legge 457/1984.

2. Al comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nella determinazione del conguaglio la compartecipazione regionale cui applicare la quota di spettanza definita al comma 1, lettera e), è calcolata al netto delle quote dei proventi erariali spettanti alla Regione ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 23 dicembre 2010, n. 274 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia in materia di sanità penitenziaria).».

3. Dalla compartecipazione di cui al comma 1 sono escluse le quote di compartecipazione ai tributi erariali che la legge attribuisce allo Stato a titolo di contributo alla finanza pubblica. [L'importo definitivo delle quote di compartecipazione ai tributi riscossi è accertato in sede di assestamento del bilancio regionale dell'anno successivo; con la stessa legge di assestamento sono determinati gli importi e le modalità conseguenti all'eventuale conguaglio, positivo o negativo [109]].

4. Per l'anno 2015 le quote di compartecipazione ai proventi dello Stato riscossi nel territorio regionale da devolvere agli enti locali sono determinate, fatto salvo quanto previsto dal comma 3, nella misura di 366.741.470,13 euro, incrementate di un'assegnazione straordinaria di 25 milioni di euro, per un totale di 391.741.470,13 euro.

5. Le assegnazioni di cui al comma 4 sono attribuite ai sensi di quanto disposto dai commi 6, 8, 12, 13, 16, 17, 18, 20, 33 e per 1 milione di euro per le finalità previste dall'articolo 3, comma 60, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), per 4 milioni di euro per le finalità previste dall'articolo 1, comma 28, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008).

6. Alle Province è attribuito un fondo di 35.370.000 euro quale trasferimento ordinario unitario, da ripartire in misura proporzionale all'assegnazione attribuita alle Province per l'anno 2014, ai sensi dell'articolo 10, commi 7 e 18, della legge regionale 23/2013.

7. Il trasferimento previsto dal comma 6 è concesso nell'anno 2015 ed erogato con le seguenti modalità e tempi, compatibilmente con il rispetto dei vincoli posti alla Regione dal patto di stabilità e crescita, nonché con i flussi finanziari definiti in ambito regionale:

a) una prima quota, pari al 30 per cento dello spettante, è erogata entro il 31 marzo 2015;

b) le successive quote con le modalità di cui al comma 36.

8. Ai Comuni è attribuito un fondo di 317.694.970,13 euro a titolo di trasferimento ordinario unitario che, conformemente alle previsioni di cui all'articolo 42 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), è destinato:

a) per 222.386.479,13 euro a favore di tutti i Comuni, da ripartire in misura proporzionale alle assegnazioni attribuite ai Comuni ai sensi dell'articolo 10, commi 8 e 44, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), e dell'articolo 10, comma 18, della legge regionale 23/2013;

b) per 95.308.491 euro a favore dei soli Comuni facenti parte di Unione territoriale intercomunale di cui agli articoli 4 e 5 della legge regionale 26/2014, da ripartire in misura proporzionale alle assegnazioni attribuite ai medesimi comuni ai sensi ai sensi dell'articolo 10, commi 8 e 44, della legge regionale 27/2012 e dell'articolo 10, comma 18, della legge regionale 23/2013.

9. Il trasferimento di cui al comma 8, lettera a), è disposto con recupero a favore del bilancio regionale del gettito di cui all'articolo 10, comma 33, della legge regionale 23/2013, nonché dell'importo di cui all'articolo 10, comma 45, della legge regionale 27/2012, eventualmente ancora dovuto dai Comuni [110].

10. Il trasferimento di cui al comma 8 è concesso nell'anno 2015 ed erogato con le seguenti modalità e tempi, compatibilmente con il rispetto dei vincoli posti alla Regione dal patto di stabilità e crescita, nonché con i flussi finanziari definiti in ambito regionale:

a) per l'importo di cui alla lettera a), dedotti i recuperi di cui al comma 9, una prima quota, pari al 40 per cento dello spettante, è erogata entro sessanta giorni dall'approvazione della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 10, comma 34, della legge regionale 23/2013 e di cui all'articolo 10, comma 44, della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014), le quote successive sono erogate con le modalità di cui al comma 36;

b) per l'importo di cui alla lettera b) in unica soluzione entro il 30 novembre 2015.

11. I Comuni trasferiscono una parte delle risorse di cui al comma 8 a favore delle Unioni territoriali intercomunali costituite ai sensi degli articoli 5 e 7 della legge regionale 26/2014, in relazione alle funzioni comunali esercitate o gestite dall'ente sovracomunale di cui fanno parte dalla data di costituzione e fino alla fine dell'esercizio 2015. Il trasferimento unitario di cui al comma 8 comprende anche la quota per gli oneri del comparto unico del personale inquadrato nelle piante organiche aggiuntive costituite, in forza dell'articolo 41 ter della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 (Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria), presso le Aziende per i servizi sanitari, nonché il personale dei consorzi istituiti ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera b), della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 " Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate "), e i Comuni trasferiscono a detti soggetti quote adeguate di assegnazione.

12. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare ai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che sostengono oneri relativi al personale proveniente, a seguito di mobilità, dall'Ente Ferrovie dello Stato, un fondo di 160.000 euro, da concedere ed erogare in unica soluzione entro il 30 aprile 2015 in misura pari agli oneri pagati nel 2014 per il personale transitato dall'Ente Ferrovie dello Stato; in caso di insufficienza dello stanziamento, l'assegnazione spettante a ciascun Comune è ridotta in misura proporzionale; la domanda di assegnazione del fondo, indicante il nominativo del personale proveniente dall'Ente Ferrovie dello Stato, l'ammontare complessivo dell'importo della retribuzione ordinaria per l'anno 2014 e dell'importo di fine esercizio per il medesimo anno 2014 deve pervenire al Servizio finanza locale della Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme, sede di Udine, entro il 28 febbraio 2015.

13. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare ai Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti un fondo di 220.000 euro da concedere ed erogare in unica soluzione entro il 30 giugno 2015, per la copertura degli oneri che gli enti sostengono per la concessione ai dipendenti dell'aspettativa sindacale retribuita nell'anno 2015 in misura pari agli oneri preventivati nell'anno 2015, dichiarati dagli enti predetti, con la modalità di cui al comma 14; in caso di insufficienza del fondo l'erogazione spettante è ridotta in misura proporzionale.

14. Per le finalità previste dal comma 13 gli enti interessati presentano al Servizio finanza locale della Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme, sede di Udine, entro il 15 aprile 2015, domanda indicante per l'anno 2015 il personale in aspettativa sindacale retribuita e gli oneri che gli enti interessati presumono di sostenere per il trattamento economico dell'intero anno.

15. Gli enti beneficiari del riparto di cui al comma 13 rendicontano l'assegnazione ricevuta presentando entro il 31 marzo 2016 la dichiarazione del responsabile del Servizio attestante gli oneri effettivamente sostenuti nell'anno 2015 per il personale in aspettativa sindacale retribuita. Non si applica la disposizione di cui all'articolo 56, comma 2 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

16. Alle Comunità montane è attribuito un fondo di 5.896.500 euro quale trasferimento ordinario unitario, da ripartire, in misura proporzionale alle assegnazioni attribuite alle Comunità montane, ai sensi dell'articolo 10, commi 16 e 18, della legge regionale 23/2013. L'importo è concesso ed erogato in unica soluzione entro il 30 giugno 2015, compatibilmente con il rispetto dei vincoli posti alla Regione dal patto di stabilità e crescita, nonché compatibilmente con i flussi finanziari definiti in ambito regionale.

17. Alla Comunità collinare del Friuli è assegnato un fondo di 60.000 euro a titolo di concorso negli oneri derivanti dall'istituzione del comparto unico regionale del pubblico impiego, da concedere ed erogare in unica soluzione entro il 31 marzo 2015, compatibilmente con il rispetto dei vincoli posti alla Regione dal patto di stabilità e crescita, nonché compatibilmente con i flussi finanziari definiti in ambito regionale.

18. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare un trasferimento straordinario, concesso ed erogato d'ufficio e senza vincolo di destinazione né rendicontazione entro il 15 marzo 2015, in sostituzione degli incentivi di cui all'articolo 26 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), all'Unione Buja Treppo Grande per 100.000 euro, all'Unione "Friuli Isontina" per 100.000 euro e all'Unione "Fiumicello Villa Vicentina" per 140.000 euro, quale sostegno finanziario all'ente locale sovracomunale fino alla costituzione delle Unioni territoriali intercomunali di cui agli articoli 5 e 7 della legge regionale 26/2014.

19. Per le finalità previste dai commi 6, 8, 12, 13, 16, 17 e 18 è autorizzata la spesa di 359.741.470,13 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1855 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

20. L'Amministrazione regionale, per l'anno 2015, destina 25 milioni di euro a favore dei Comuni e delle Province per il minor gettito conseguente all'abrogazione delle addizionali sul consumo di energia elettrica, da ripartire secondo i criteri previsti dall'articolo 10, comma 7, della legge regionale 14/2012, concesso entro il 30 giugno 2015 ed erogato con le modalità di cui al comma 36.

21. Per la finalità prevista dal comma 20 è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1809 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

22. Per il finanziamento delle funzioni conferite a Province, Comuni e Comunità montane ai sensi della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport), l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare agli enti medesimi un fondo di 3.150.000 euro, da ripartire in misura proporzionale a quanto assegnato a ciascun ente nel 2014 ai sensi dell'articolo 10, comma 23, della legge regionale 23/2013 e da concedere ed erogare entro il 31 maggio 2015.

23. Con legge di assestamento del bilancio regionale si procederà all'iscrizione delle ulteriori risorse di parte capitale per il finanziamento delle funzioni di cui al comma 22.

24. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 22 fanno carico all'unità di bilancio 9.1.1.1159 con riferimento al capitolo 1520 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

25. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare alle Province, per lo svolgimento delle proprie funzioni in materia di politiche del lavoro derivanti dalla legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), un importo complessivo di 8.331.208,59 euro, da concedere ed erogare entro il 30 settembre 2015:

a) per 7.703.560,59 euro in misura proporzionale alle assegnazioni quantificate per gli enti medesimi per l'anno 2007 e successivi con deliberazione della Giunta regionale in relazione al trasferimento del personale di cui all'articolo 74, comma 2, della legge regionale 18/2005;

b) per 627.648 euro in misura proporzionale alle assegnazioni attribuite alle medesime Province, ai sensi dell'articolo 10, comma 26, lettera b), della legge regionale 23/2013, per la gestione dei beni messi a disposizione degli uffici del lavoro e per il sostegno e potenziamento degli uffici preposti alle relative funzioni.

26. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare agli enti locali le risorse connesse al personale trasferito agli enti medesimi, ai sensi della legge regionale 24/2006 e dell'articolo 26 del contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto unico non dirigenti - quadriennio normativo (II fase) 2002-2005, biennio economico 2004-2005, per un importo complessivo di 699.016,14 euro in misura proporzionale alle assegnazioni quantificate per gli enti medesimi, per l'anno 2008 e successivi, con deliberazioni della Giunta regionale; le risorse sono concesse ed erogate entro il 31 maggio 2015.

27. Gli oneri derivanti dall'applicazione, rispettivamente:

a) del comma 25, lettera a), e del comma 26, fanno carico all'unità di bilancio 9.1.1.1159 e al capitolo 1540 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015;

b) del comma 25, lettera b), fanno carico all'unità di bilancio 9.1.1.1153 con riferimento al capitolo 1771 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

28. L'Amministrazione regionale concorre agli oneri corrispondenti alle penalità connesse a operazioni di estinzione anticipata del debito da parte dei Comuni e delle Province.

29. Il concorso di cui al comma 28 è determinato nella misura dell'95 per cento delle penalità quantificate nella domanda di cui al comma 30.

30. La domanda per accedere al contributo, indicante l'ammontare della penalità connessa all'estinzione anticipata, è presentata alla Direzione centrale competente in materia di autonomie locali entro il 30 aprile 2015.

31. Il contributo è concesso entro il 31 maggio 2015. In caso di insufficienza dello stanziamento l'assegnazione è ridotta in misura proporzionale.

32. L'erogazione è disposta in via posticipata, previa presentazione entro il 15 settembre 2016 degli oneri effettivamente sostenuti e della documentazione idonea a dimostrare l'avvenuta estinzione anticipata del debito.

33. Per le finalità di cui al comma 28 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1856 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

34. Al comma 85 dell'articolo 10 della legge regionale 27/2012 le parole «per l'anno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2013». Le relative risorse sono utilizzate dal beneficiario entro il 28 febbraio 2015.

35. Le risorse di cui all'articolo 10, comma 37, della legge regionale 15/2014, per le quote spettanti alle Comunità montane, sono erogate d'ufficio in unica soluzione entro il 15 maggio 2015.

36. I trasferimenti di cui ai commi 7, lettera b), 10, lettera a), e 20, laddove non diversamente previsto, sono erogati in relazione alle effettive necessità di cassa comunicate dai soggetti beneficiari con le modalità di cui al comma 37, erogando prima il fondo per il minor gettito energia elettrica e poi quello per il trasferimento ordinario unitario.

37. Le comunicazioni delle esigenze di cui al comma 36 sono trasmesse esclusivamente con la modalità informatica messa a disposizione degli enti locali dall'Amministrazione regionale a decorrere dal 31 marzo 2015.

38. Per l'anno 2015 è istituito un fondo perequativo a favore dei Comuni che presentano un minor gettito IMU 2014, individuati con deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 10, comma 34, della legge regionale 23/2013 e all'articolo 10, comma 44, della legge regionale 15/2014, finanziato dalle quote che residuano dalla differenza tra il maggior gettito complessivo IMU 2014, recuperato dai Comuni, e l'importo del maggior gettito chiesto dallo Stato per il medesimo anno, come somma algebrica tra valori positivi e negativi di gettito.

39. Il fondo di cui al comma 38 è concesso ed erogato entro il 30 settembre 2015 in misura pari alla differenza negativa di gettito e con riduzione proporzionale in caso di incapienza dello stanziamento.

40. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 38, previste in 669.914,21 euro, sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 6.3.261 e sul capitolo 1885 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 [111].

41. Per le finalità di cui al comma 38 è autorizzata per l'anno 2015 la spesa di 669.914,21 euro a carico dell'unità di bilancio 12.2.4.3480 e del capitolo 1885 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 [112].

42. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i finanziamenti erogati agli enti locali a valere sul fondo di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), anche qualora utilizzati a copertura di spese anticipate dagli enti stessi per il completamento delle progettualità. A tal fine gli enti locali interessati presentano alla Direzione centrale funzione pubblica autonomie locali e coordinamento delle riforme, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, domanda di conferma unitamente a una relazione illustrativa sull'utilizzo dei medesimi finanziamenti per le finalità previste dall'articolo 3, comma 25, della medesima legge regionale 4/2001 e dall'articolo 1, comma 25, della legge regionale 11 dicembre 2003 n. 21 (Norme urgenti in materia di enti locali, nonché di uffici di segreteria degli Assessori regionali).

43. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i finanziamenti erogati ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d), e 14 della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale), con il Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l'anno 2012, in deroga ai vincoli previsti dal paragrafo 11, lettera b), punto (1). A tal fine gli enti interessati presentano domanda di conferma alla Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, unitamente a una dichiarazione attestante che l'ente beneficiario ha provveduto all'impegno finanziario della spesa relativa a ciascun intervento anteriormente allo scioglimento o cessazione della forma collaborativa per lo svolgimento associato del servizio di polizia locale, nonché all'utilizzo delle somme erogate per le finalità previste nel progetto finanziato entro il termine previsto.

44. Al fine di garantire il necessario supporto nell'accompagnamento del processo di riordino del sistema delle Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia, attraverso interventi per la formazione strategica del personale e degli amministratori degli enti coinvolti che consentano di coordinare gli obiettivi di riordino istituzionale, le iniziative formative previste dall'articolo 4, comma 1, della legge regionale 26 marzo 2014, n. 3 (Disposizioni in materia di organizzazione e di personale della Regione, di agenzie regionali e di enti locali), possono essere realizzate dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani - ANCI FVG anche nel corso del 2015 a valere sulle risorse finanziarie già assegnate nel 2014, di cui al comma 2 del medesimo articolo.

45. Con successiva legge regionale sono disciplinati gli eventuali rapporti finanziari tra la Regione e i Comuni del Friuli Venezia Giulia derivanti dalla normativa statale in materia di tributi locali, in base agli obblighi fissati dallo Stato nei confronti della Regione e dei Comuni stessi.

46. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 69 della legge regionale 26/2014 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «; tali disposizioni, a eccezione dell'articolo 41, continuano ad applicarsi alle forme associative esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, fino al loro scioglimento o alla loro trasformazione».

47. In considerazione della situazione economico-finanziaria del comparto delle Autonomie locali e nelle more dell'entrata in vigore delle Unioni territoriali intercomunali come previsto dall'articolo 39 della legge regionale 26/2014, le Comunità montane sono autorizzate a conferire l'incarico di Direttore a un Segretario comunale in servizio in uno dei Comuni appartenenti alle Comunità montane medesime.

48. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare all'Associazione Nazionale Comuni Italiani - ANCI FVG un fondo di 75.000 euro per sostenere un progetto pilota nell'ambito del Progetto PASI (Punti per l'Accesso dei Servizi Innovativi) per la diffusione di servizi on-line a favore dei cittadini e per la riduzione del divario digitale.

49. Per le finalità previste dal comma 48 l'Amministrazione regionale e l'ANCI FVG stipulano un protocollo d'intesa per l'individuazione dei Comuni sperimentatori, le modalità di assegnazione dei fondi, i termini per la realizzazione del progetto e la tempistica di rendicontazione all'Amministrazione regionale sulla gestione del fondo.

50. Per le finalità previste dal comma 48 è autorizzata la spesa di 75.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.3420 e del capitolo 1892 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'ano 2015.

51. Alla legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28 (Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'articolo 22, le parole «nei cinque giorni che precedono» sono sostituite dalle seguenti: «nei due giorni che precedono»;

b) il comma 2 dell'articolo 72 è sostituito dal seguente:

«2. Il numero degli spazi per ciascun centro abitato, in base alla relativa popolazione, è il seguente:

a) da 150 a 3.000 abitanti: almeno 1 e non più di 3;

b) da 3.001 a 10.000 abitanti: almeno 3 e non più di 5;

c) da 10.001 a 30.000 abitanti: almeno 5 e non più di 10;

d) da 30.001 a 100.000 abitanti: almeno 10 e non più di 25;

e) oltre 100.000 abitanti: almeno 25 e non più di 50.».

52. Al comma 2 dell'articolo 39 della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19 (Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali), le parole «nei cinque giorni che precedono» sono sostituite dalle seguenti: «nei due giorni che precedono».

53. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella J.

 

     Art. 11. (Finalità 10 - Affari istituzionali, economici e fiscali generali)

1. Il comma 5 dell'articolo 11 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 8 (Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA), è sostituito dal seguente:

«5. L'ERSA gestisce in maniera diretta o indiretta, anche tramite soggetti terzi, i fondi rustici di proprietà regionale già costituenti le ex aziende agricole denominate "Marianis", "Pantianicco" e "Volpares", provvedendo in nome e per conto della Regione a ogni adempimento e onere gravante sulla proprietà.».

2. Dopo il comma 5 dell'articolo 11 della legge regionale 8/2004 è inserito il seguente:

«5 bis. La Regione può affidare all'ERSA, con le modalità e alle condizioni di cui al primo periodo del comma 4, la disponibilità, la gestione diretta o indiretta e la vigilanza anche di altri beni immobili, di cui è proprietaria o titolare di altri diritti reali, attinenti alle materie di cui all'articolo 3.».

3. Dopo il comma 32 dell'articolo 13 della legge regionale 16 luglio 2010, n. 12 (Assestamento del bilancio 2010), sono inseriti i seguenti:

«32 bis. Per le finalità di cui al comma 31 l'Amministrazione regionale è autorizzata a compartecipare agli oneri di manutenzione straordinaria anche mediante il finanziamento diretto a favore del concessionario da erogarsi sulla base del piano pluriennale delle manutenzioni straordinarie approvato dalla struttura regionale competente.

32 ter. Per le finalità di cui al comma 32 bis il concessionario presenta alla Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie, servizio gestione patrimonio immobiliare, il piano pluriennale e il relativo aggiornamento annuale, corredati di una relazione illustrativa entro il 28 febbraio di ciascun anno di durata della concessione in essere. Il decreto di concessione del finanziamento dispone l'erogazione in via anticipata del 70 per cento dell'importo, previa presentazione di idonea garanzia patrimoniale, e fissa le modalità di erogazione, di saldo e di rendicontazione nel rispetto del capo III della legge regionale 7/2000.».

4. Per le finalità previste dall'articolo 13, comma 32 bis, della legge regionale 12/2010, come inserito dal comma 3, è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 10.4.2.5032 e del capitolo 1300 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

5. All'articolo 5 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57 (Disposizioni speciali in materia di finanza regionale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole «Enti strumentali della Regione» sono inserite le seguenti: «enti del Servizio sanitario regionale, di cui all'articolo 3 della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 (Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria),»;

b) al comma 4 dopo le parole «organismi strumentali della Regione» sono inserite le seguenti: «, nonché alle Amministrazioni statali»;

c) al comma 5 bis dopo le parole «di cui al comma 5» sono aggiunte le seguenti «e di cui all'articolo 9 bis, comma 1,».

6. All'articolo 6 della legge regionale 57/1971 sono apportate le seguenti modifiche:

a) Il secondo comma è sostituito dal seguente:

«2. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad alienare beni immobili del patrimonio disponibile della Regione secondo la procedura che segue. Qualora il corrispettivo di vendita non superi l'importo di 75.000 euro, IVA esclusa, si procede alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione di un estratto di avviso di vendita contenente, oltre all'individuazione dell'immobile, il prezzo di cessione e l'indicazione degli uffici presso cui assumere le necessarie informazioni, mentre per importi superiori a 75.000 euro, IVA esclusa, la pubblicazione dell'estratto di cui al presente comma deve avvenire, oltre che nel Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione, almeno in due quotidiani a carattere regionale.».

b) dopo il terzo comma è inserito il seguente:

«3 bis. Nelle more del perfezionamento del procedimento per la costituzione dei diritti di servitù a peso di immobili di proprietà regionale, può essere autorizzata l'occupazione temporanea degli immobili oggetto di asservimento, con relativa corresponsione dell'indennità di occupazione, per il tempo necessario all'esecuzione delle opere inerenti ai diritti di servitù medesimi.».

7. Le disposizioni di cui al comma 3 bis dell'articolo 6 della legge regionale 57/1971, come inserito dal comma 6, lettera b), si applicano anche a tutti i procedimenti che non risultino conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Al comma 3 dell'articolo 9 bis della legge regionale 57/1971 dopo le parole «organismi strumentali della Regione» sono inserite le seguenti: «Amministrazioni statali,».

9. Al fine di assicurare il regolare esercizio delle funzioni di controllo di primo livello di cui all'articolo 16, comma 2, del Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999, incardinate presso la Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese per l'assistenza tecnica a supporto delle funzioni medesime.

10. Per la finalità di cui al comma 9 è autorizzata la spesa complessiva di 100.000 euro per gli anni dal 2015 al 2016 suddivisa in ragione di 20.000 euro per l'anno 2015 e 80.000 euro per l'anno 2016 a carico dell'unità di bilancio 10.1.1.1165 e del capitolo 2149 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

11. Ai fini di dare pronta attuazione al programma di cooperazione transfrontaliera «Interreg V Italia-Austria 2014-2020» l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese di cui all'articolo 125 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante "Disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio", e di cui all'articolo 23 del Regolamento (UE) n. 1299/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante "Disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea", nonché le altre spese necessarie per la realizzazione e l'implementazione dei sistemi di gestione e controllo dei suddetti programmi.

12. Per le finalità di cui al comma 11 è autorizzata la spesa complessiva di 270.000 euro per gli anni dal 2015 al 2017 suddivisa in ragione di 70.000 euro per l'anno 2015, 100.000 euro per l'anno 2016 e 100.000 euro per l'anno 2017 a carico dell'unità di bilancio 10.1.2.1165 e del capitolo 2150 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

13. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere un contratto con la RAI-Radiotelevisione Italiana, per il tramite della società, struttura o soggetto pro tempore legittimati nel settore commerciale quali responsabili per i rapporti con Enti e Istituzioni, per la diffusione a mezzo satellite della programmazione regionale del Friuli Venezia Giulia al fine di assicurare la massima copertura del territorio, con particolare attenzione alle zone montane.

14. La legge regionale 29 ottobre 2010, n. 18 (Norme urgenti in materia di servizio pubblico televisivo), è abrogata.

15. Per le finalità di cui al comma 13 è autorizzata la spesa complessiva di 600.000 euro per gli anni dal 2015 al 2017 suddivisa in ragione di 200.000 euro per gli anni dal 2015 al 2017 a carico dell'unità di bilancio 10.1.1.1161 e del capitolo 9407 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

16. Per il pagamento del compenso spettante ai componenti della commissione valutativa di cui all'articolo 7 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004), è autorizzata la spesa complessiva di 90.000 euro suddivisa in ragione di 30.000 euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017 a carico dell'unità di bilancio 10.1.1.1162 e del capitolo 588 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

17. Al comma 10 dell'articolo 7 della legge regionale 4/2005 le parole: «al Fondo» sono sostituite dalle seguenti: «al bilancio regionale» e, in fine, sono aggiunte le seguenti: «Gli oneri sono corrisposti sulla base dell'attività istruttoria effettuata dal soggetto gestore, in conformità al vigente contratto.».

18. L'articolo 11 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici) è sostituito dal seguente:

«Art. 11

(Incentivi per la progettazione e la realizzazione di lavori pubblici)

1. Le amministrazioni pubbliche destinano a un fondo per la progettazione e l'innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro; la percentuale effettiva è stabilita con apposito regolamento, in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare. L'importo è calcolato a valere sugli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti, relativi a:

a) oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori, alla vigilanza e ai collaudi, nonché agli studi e alle ricerche connessi;

b) oneri relativi alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);

c) oneri relativi alle prestazioni professionali e specialistiche atte a definire gli elementi necessari a fornire il progetto esecutivo completo in ogni dettaglio, ivi compresi i rilievi e i costi riguardanti prove, sondaggi, analisi, collaudo di strutture e di impianti per gli edifici esistenti.

2. L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori; gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione.

3. Il regolamento di cui al comma 1 recepisce i criteri e le modalità di riparto delle risorse del fondo definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, tenendo conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta, della complessità delle opere, escludendo le attività manutentive, e dell'effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell'opera, dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo. Non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 27, comma 1, lettere a), b), c) e d).

4. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce altresì i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo.

5. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti.

6. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo, con esclusione delle voci accessorie.

7. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono economie.

8. Il presente articolo non si applica al personale con qualifica dirigenziale.

9. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo, nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.».

19. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a Finanziaria MC SpA un contributo a sostegno delle spese per l'attività finalizzata al perseguimento dell'oggetto sociale sulla base della presentazione, da parte della società stessa, di un articolato preventivo degli oneri da sostenere che andranno successivamente rendicontati entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario della società.

19 bis. Il contributo di cui al comma 19 è concesso in conformità alla normativa "de minimis" e su istanza del beneficiario, con il decreto di concessione del contributo, è disposta l'erogazione in via anticipata di un importo pari al 100 per cento dell'ammontare del contributo concesso, anche in deroga all'articolo 39 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) [113].

20. Per le finalità previste dal comma 19 è autorizzata la spesa complessiva di 180.000 euro per gli anni dal 2015 al 2017 suddivisa in ragione di 60.000 euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017 a carico a carico dell'unità di bilancio 10.3.1.1168 e del capitolo 8691 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

21. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere in uso, previa procedura a evidenza pubblica, l'immobile denominato "Aerocampo di Prosecco", di proprietà regionale, sito nel Comune di Sgonico.

22. La concessione è rilasciata a titolo gratuito a soggetti, anche privati, non aventi finalità di lucro, svolgenti attività di supporto alle attività istituzionali della protezione civile, con l'obbligo di eseguire tutti gli interventi di ordinaria manutenzione e di sostenerne i relativi oneri.

23. Al fine di garantire il rispetto di tutte le obbligazioni stabilite dal provvedimento di concessione è prestata idonea garanzia fideiussoria, nonché sottoscritta adeguata polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e per danni di qualunque genere ai beni oggetto di concessione.

24. L'atto di concessione è adottato previa deliberazione della Giunta regionale che individua le aree oggetto di concessione e stabilisce le modalità, i termini, gli obblighi e le condizioni per il rilascio della concessione stessa.

25. Al fine di favorire la conoscenza del Programma INTERREG IVC, finanziato dall'Unione europea sulla base del regolamento (CE) n. 1083/2006, del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999, e della decisione della Commissione europea C(2007)4222, dell'11 settembre 2007, e del Programma di cooperazione interregionale INTERREG EUROPE 2014 - 2020, finanziato dall'Unione europea sulla base del regolamento (UE) n.1299/2013, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea, e della decisione della Commissione europea C(2014)3776, del 16 giugno 2014, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare le spese per attività formative, informative e di comunicazione.

26. Per le finalità previste dal comma 25 è autorizzata la spesa di 9.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 10.1.1.1161 e del capitolo 686 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

27. In relazione al disposto di cui al comma 26 sono previsti rientri di pari importo a valere sul finanziamento previsto dall'Unione europea a carico dell'unità di bilancio 3.2.131 e del capitolo 686 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

28. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella K.

 

     Art. 12. (Finalità 11 - funzionamento della Regione)

1. Al comma 2 dell'articolo 100 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421), dopo le parole «prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «, nonché i trattamenti già concessi al personale cessato dal servizio nei cui confronti l'Inpdap non ha riconosciuto nell'imponibile pensionabile utile ai fini della determinazione della quota A di pensione l'importo dell'indennità di funzione o di posizione».

2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento, con obbligo di restituzione, nella misura massima prevista dal comma 6, all'Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori Friuli Venezia Giulia (ARDISS FVG), quale anticipazione sul cofinanziamento statale di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338 (Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari), per i lavori di manutenzione straordinaria e di miglioramento dell'efficienza energetica della residenza universitaria di Viale Ungheria a Udine, intervento già inserito nella graduatoria prevista dal decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 agosto 2012 (Approvazione del Piano triennale degli interventi ritenuti ammissibili al finanziamento statale nell'ambito del III bando legge n. 338/2000).

3. La domanda per il finanziamento previsto al comma 2 è presentata alla Direzione centrale lavoro, università e ricerca - Servizio università, ricerca e innovazione.

4. Con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e di rendicontazione.

5. L'obbligo di restituzione del finanziamento è immediato a decorrere dal versamento del finanziamento statale di cui al comma 2.

6. Per le finalità previste dal comma 2 è autorizzata la spesa di 2.314.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 11.4.2.1192 e del capitolo 9387 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

7. In relazione al comma 2 sono previste entrate per 2.314.000 euro per l'anno 2015 a valere sull'unità di bilancio 4.5.270 e sul capitolo 9387 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

8. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), un finanziamento in conto capitale di 700.000 euro per la realizzazione di interventi di manutenzione e di adeguamento di immobili destinati a ospitare uffici e laboratori dell'Agenzia medesima.

9. La concessione del finanziamento di cui al comma 8 è disposta previa approvazione da parte della Giunta regionale del programma degli interventi presentato da ARPA.

10. La concessione e l'erogazione del finanziamento di cui al comma 8, nonché la rendicontazione della relativa spesa, sono disciplinate dalla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

11. Per le finalità di cui al comma 8 è autorizzata la spesa di complessivi 700.000 euro, suddivisi in ragione di 400.000 euro per l'anno 2015 e 300.000 euro per l'anno 2016, a carico dell'unità di bilancio 11.4.2.1192 e del capitolo 2256 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

12. Alla luce della situazione di perdita strutturale e della sostanziale impossibilità di conseguire l'oggetto sociale l'Amministrazione regionale è autorizzata ad attuare ogni operazione finalizzata allo scioglimento e alla liquidazione della società Agenzia per lo Sviluppo Economico della Montagna - Agemont SpA.

13. La Giunta regionale è autorizzata, in vista della partecipazione all'assemblea straordinaria per la messa in liquidazione della società di cui al comma 12, a impartire con propria deliberazione gli opportuni indirizzi operativi.

14. Al fine di contenere la spesa pubblica in relazione, in particolare, all'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito con modificazioni dalla legge 122/2010, nonché di uniformare le procedure all'interno dell'Amministrazione regionale e di assicurare la massima trasparenza, dall'1 gennaio 2015 la Direzione generale determina il budget annuale di spesa per le collaborazioni coordinate e continuative sulla base dei fabbisogni indicati dalle Direzioni centrali cui spetta, secondo la rispettiva competenza, la scelta di avvalersi di personale con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, la selezione del collaboratore nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica, la stipula del contratto, nonché la messa a disposizione delle relative risorse al competente Servizio della Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme.

15. A decorrere dalla medesima data, il Servizio di cui al comma 14 procede all'impegno e alla liquidazione delle spese relative alle collaborazioni coordinate e continuative sulla base dei decreti provenienti, anche per via telematica, dalle Direzioni centrali competenti per materia.

16. In relazione al disposto di cui ai commi 14 e 15 sono iscritti i seguenti stanziamenti:

a) nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 complessivi 1.080.000 euro suddivisi in ragione di 360.000 euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017 a carico dell'unità di bilancio 6.3.261 e del capitolo 1567;

b) nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 complessivi 1.080.000 euro suddivisi in ragione di 360.000 euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017 a carico dell'unità di bilancio 12.2.4.3480 e del capitolo 3608.

17. Al fine di realizzare le attività formative a favore della polizia locale previste dall'articolo 20 della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale), con criteri di economicità e con modalità organizzative tese ad assicurare uniformità di procedure e metodologie sul territorio regionale e continuità didattica nello sviluppo dei programmi, la Regione sostiene la formazione e l'addestramento del personale appartenente al Corpo forestale regionale da destinare allo svolgimento di attività formative e addestrative a favore della polizia locale.

18. Il Servizio competente in materia di Corpo forestale cura la formazione e l'addestramento del proprio personale per le finalità previste dal comma 17, individuando i percorsi formativi più idonei, sentito il Servizio regionale competente in materia di polizia locale.

19. Per le finalità previste dal comma 17 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 11.3.1.1180 e del capitolo 1891 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

20. A decorrere dall'1 gennaio 2015 al personale regionale compete, per le giornate di effettiva presenza in servizio sia nelle ore antimeridiane, sia in quelle pomeridiane, un buono pasto, anche elettronico, del valore nominale di 7 euro. L'attribuzione del buono pasto avviene secondo criteri e modalità definiti dall'Amministrazione regionale, previo confronto con le Organizzazioni sindacali e le RSU dei dipendenti regionali [114].

21. [In via transitoria e fino all'applicazione operativa delle nuove modalità di attribuzione del buono pasto di cui al comma 20, rimangono in vigore le precedenti modalità già previste dall'articolo 54 bis della legge regionale 53/1981] [115].

22. In relazione al disposto di cui al comma 20 è autorizzata la spesa complessiva di 8.400.000 euro, suddivisa in ragione di complessivi 2.800.000 euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 a carico dell'unità di bilancio 11.3.1.1185 e dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

a) capitolo 3400 2.717.877,09 euro dal 2015 al 2017;

b) capitolo 3401 82.122,91 euro dal 2015 al 2017.

23. In relazione al disposto di cui ai commi 20 e 22 è destinata la spesa complessiva di 500.544,36 euro, suddivisa in ragione di 166.848,12 euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017 a carico dell'unità di bilancio 11.3.1.1185 e del capitolo 9670 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, nonché la spesa complessiva di euro 174.420, suddivisa in ragione di 58.140 euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017 a carico dell'unità di bilancio 11.3.1.1184 e del capitolo 9650 del medesimo stato di previsione della spesa.

24. Al comma 40 dell'articolo 13 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), le parole «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015».

25. In relazione allo scioglimento del Consorzio Universitario del Friuli, il personale dipendente assunto mediante concorso pubblico con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio alla data di cessazione del Consorzio medesimo, è trasferito a uno degli enti locali già socio.

26. Alla legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52 (Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 bis dell'articolo 4 la parola «equivalente» è sostituita dalle seguenti: «non superiore»;

b) il comma 2 dell'articolo 4 bis è sostituito dal seguente:

«2. L'ammontare delle risorse finanziarie di cui al comma 1 è fissato annualmente dall'Amministrazione regionale. A eccezione delle risorse destinate a dare copertura alle spese di personale connesse a tipologie contrattuali diverse da quelle previste dall'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 122/2010, l'Amministrazione regionale, ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dal medesimo articolo del decreto legge 78/2010, considera interamente impegnato l'ammontare delle risorse finanziarie determinate annualmente. In corso d'anno, il Presidente che preveda di non impegnare una parte delle risorse finanziarie spettanti al proprio gruppo può comunicarlo alla Direzione centrale competente con effetto di rinuncia all'impegno di tale parte fino al termine dell'anno. Le modalità di monitoraggio degli effetti derivanti dall'applicazione del presente comma sono concordate tra Consiglio regionale e Amministrazione regionale.».

27. In attuazione del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 (Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53), la Regione provvede alla raccolta e all'acquisizione dei dati necessari per l'esercizio delle funzioni in materia di programmazione dell'offerta scolastica e formativa, diritto allo studio e orientamento, nonché per garantire le funzionalità finalizzate all'implementazione dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche regionali.

28. Per le finalità di cui al comma 27 l'Amministrazione regionale è autorizzata a predisporre un progetto preliminare nel rispetto dei seguenti indirizzi:

a) titolare dei dati è la Direzione regionale competente in materia di istruzione e formazione professionale;

b) i dati sono acquisiti dagli enti titolari di percorsi di istruzione e formazione professionale e dai soggetti che assumono con il contratto di apprendistato i giovani tenuti all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione;

c) è assicurato il collegamento del sistema informativo con il sistema nazionale delle anagrafi degli studenti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 76/2005;

d) la Regione fornisce i dati raccolti, per le porzioni di competenza e secondo l'uso per cui hanno titolo, ai vari uffici regionali, agli enti locali, all'Ufficio scolastico regionale, alle Istituzioni scolastiche autonome, agli enti titolari dei percorsi di IeFP, e ai nominativi forniti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

e) è garantita l'interoperabilità con l'anagrafe degli edifici scolastici di cui all'articolo 39 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi), con le anagrafi della popolazione residente e con le anagrafi di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 76/2005;

f) l'organizzazione e la gestione dei dati avviene nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), e dalla specifica normativa di settore.

29. Per le finalità di cui al comma 27 la Regione è autorizzata a stipulare accordi e convenzioni con le altre Regioni e con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

30. Il progetto preliminare è inserito nel Programma di cui all'articolo 3 della legge regionale 14 luglio 2011, n. 9 (Disciplina del sistema informativo integrato regionale del Friuli Venezia Giulia).

31. Per le finalità di cui al comma 28 è autorizzata per l'anno 2015 la spesa di 20.000 euro a carico dell'unità di bilancio 11.3.2.1189 e del capitolo 6408 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

32. In attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera k), della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia), al fine di migliorare la qualità della legislazione e l'efficacia delle politiche regionali nel soddisfare i bisogni della comunità rappresentata, il Consiglio regionale sviluppa e consolida le attività di controllo sull'attuazione delle leggi e di valutazione degli effetti delle politiche regionali, secondo la disciplina del proprio regolamento interno, anche con la creazione di spazi di verifica, confronto e discussione aperti a tutti i soggetti interessati sui risultati ottenuti dagli interventi regionali.

33. Per le finalità previste dal comma 32 il Consiglio regionale realizza iniziative seminariali e di divulgazione, secondo un programma annuale approvato dall'Ufficio di Presidenza su proposta del Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione d'intesa con le Commissioni permanenti, che individua le leggi e le politiche regionali oggetto d'analisi e verifica, con priorità per la legislazione assistita da clausole valutative, come previste dall'articolo 7 della legge regionale 17/2007 e disciplinate dal regolamento interno del Consiglio.

34. Il programma annuale costituisce riferimento prioritario per gli adempimenti informativi della Giunta regionale nei confronti del Consiglio regionale quali previsti dalla legislazione vigente.

35. Il programma annuale può prevedere, in relazione a processi legislativi relativi all'adozione di politiche innovative o sperimentali, iniziative seminariali di studio su interventi analoghi già oggetto di attuazione in altri ordinamenti, al fine di supportare le scelte legislative con la conoscenza delle evidenze empiriche disponibili.

36. Per l'attuazione del programma annuale e il supporto scientifico alle attività di analisi e valutazione, in considerazione della dotazione organica degli uffici consiliari e nelle more di addivenire ad un assetto che contempli la presenza di professionalità riconducibili alla figura dell'analista di politiche pubbliche, il Consiglio regionale stipula una convenzione triennale con un soggetto esterno che abbia fra le finalità statutarie lo sviluppo della valutazione delle politiche pubbliche e abbia maturato significativa esperienza nei processi di controllo e valutazione presso le Assemblee legislative regionali.

37. Gli oneri derivanti dalla convenzione, individuati nel loro ammontare dall'Ufficio di Presidenza, sono a carico del bilancio del Consiglio regionale.

38. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella L.

 

     Art. 13. (Finalità 12 - partite di giro, altre norme intersettoriali e norme contabili)

1. All'articolo 18 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera d) del comma 1 è aggiunta la seguente: «d bis) Fondo per le garanzie prestate dalla Regione;»;

b) dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti:

«11 bis. Il fondo di riserva per le garanzie prestate dalla Regione è destinato alla copertura delle operazioni assistite da garanzia o controgaranzia regionale e degli oneri dalle stesse derivanti.

11 ter. L'Assessore regionale alle finanze è autorizzato a disporre, con decreto, il prelevamento di somme dal fondo di riserva per le garanzie prestate dalla Regione e la loro iscrizione nelle appropriate unità di bilancio e capitoli. Con lo stesso decreto l'Assessore provvede, qualora necessario, a istituire nuove unità di bilancio e nuovi capitoli.».

2. All'articolo 28 della legge regionale 21/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b bis) del comma 10 bis, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «o per altre esigenze di classificazione»;

b) al comma 10 ter, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «o per altre esigenze di classificazione».

3. L'articolo 31 della legge regionale 21/2007 è sostituito dal seguente:

«Art. 31

(Stanziamenti spese non impegnate alla fine dell'esercizio. Economie di spesa)

1. Le quote degli stanziamenti di spesa non impegnati entro la chiusura dell'esercizio finanziario costituiscono economia di bilancio.

2. Le quote dei fondi globali, dei fondi di riserva per le spese impreviste, dei fondi di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, dei fondi di riserva per la realizzazione degli interventi relativi ai residui annullati, del fondo compensativo per il mancato ricorso al mercato finanziario, del fondo per l'attuazione dei contratti collettivi del personale regionale, del fondo per l'assegnazione dei residui perenti e dei fondi previsti dall'articolo 19, avuto riguardo agli effetti previsti al comma 8, del medesimo articolo 19, nonché le quote stanziate sulle unità di bilancio e sui capitoli di cui all'elenco previsto dall'articolo 14, comma 3, lettera a), non utilizzate entro la chiusura dell'esercizio, costituiscono economia di bilancio. Nell'esercizio successivo esse possono essere iscritte, quali quote accantonate dell'avanzo di amministrazione, per le stesse finalità a cui erano destinate, anche prima dell'approvazione del rendiconto, purché la Giunta dia atto, con apposita deliberazione, che la consistenza dell'avanzo di amministrazione presunto ne consenta l'iscrizione.

3. Le quote non impegnate degli stanziamenti relativi ad assegnazioni statali e comunitarie, ivi compresi quelli per il cofinanziamento regionale di programmi e progetti statali e comunitari, costituiscono economia di bilancio. Nell'esercizio successivo esse possono essere iscritte, quali quote vincolate dell'avanzo di amministrazione, anche prima dell'approvazione del rendiconto, purché la Giunta dia atto, con apposita deliberazione, che la consistenza dell'avanzo di amministrazione presunto ne consenta l'iscrizione, sempre che permanga l'esigenza della spesa e avuto comunque riguardo ai vincoli e ai limiti temporali di utilizzo imposti dallo Stato o dall'Unione europea, e ai relativi accertamenti d'entrata.

4. Le quote non impegnate degli stanziamenti relativi a somme che presentano un vincolo di destinazione disposto con legge regionale costituiscono economia di bilancio. Nell'esercizio seguente esse possono essere iscritte, quali quote vincolate dell'avanzo di amministrazione, anche prima dell'approvazione del rendiconto purché la Giunta dia atto, con apposita deliberazione, che la consistenza dell'avanzo di amministrazione presunto ne consenta l'iscrizione.

5. Con deliberazione della Giunta regionale sono iscritti nelle corrispondenti unità di bilancio e capitoli, gli stanziamenti di cui ai commi precedenti. Con la medesima deliberazione, la Giunta regionale provvede all'aggiornamento del POG.».

4. All'articolo 40 della legge regionale 21/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4 bis, nelle procedure di affidamento di contratti pubblici, il medesimo soggetto competente alla prenotazione delle risorse di cui al comma 1 è altresì competente all'adozione dell'atto con il quale sono individuati gli elementi essenziali del contratto da affidare, le procedure di aggiudicazione, i criteri di selezione degli operatori economici ed i criteri di aggiudicazione degli appalti.»;

b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4 bis. Nelle procedure di affidamento di contratti pubblici svolte dalla Centrale unica di committenza regionale, il soggetto competente alla prenotazione delle risorse di cui al comma 1 individua gli elementi essenziali del contratto da affidare. La Centrale unica di committenza regionale, con proprio atto, individua le procedure di aggiudicazione, i criteri di selezione degli operatori economici ed i criteri di aggiudicazione degli appalti.».

5. All'articolo 49 della legge regionale 21/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) nella rubrica dopo le parole «per il personale» sono aggiunte le seguenti: «e per le collaborazioni coordinate e continuative»;

b) al comma 1 dopo le parole «da altre amministrazioni» sono inserite le seguenti: «nonché delle collaborazioni coordinate e continuative,».

6. Al comma 1 dell'articolo 52 della legge regionale 21/2007 le parole «del dirigente della struttura di appartenenza» sono sostituite dalle seguenti: «del soggetto che ha disposto la spesa».

7. All'articolo 66 della legge regionale 21/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «sono trasferite, con deliberazione della Giunta regionale» sono sostituite dalle seguenti: «costituiscono economia di bilancio e sono iscritte con deliberazione della Giunta regionale quali quote vincolate dell'avanzo di amministrazione, anche prima dell'approvazione del rendiconto,» e le parole «sono trasferite sul Fondo di solidarietà per la ricostruzione, sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli Venezia Giulia» sono sostituite dalle seguenti: «sono iscritte con deliberazione della Giunta regionale quali quote vincolate dell'avanzo di amministrazione, anche prima dell'approvazione del rendiconto, sul Fondo di solidarietà per la ricostruzione, sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli Venezia Giulia purché la Giunta dia atto, con apposita deliberazione, che la consistenza dell'avanzo di amministrazione presunto ne consenta l'iscrizione»;

b) al comma 2 le parole «sono trasferite sul Fondo di solidarietà per la ricostruzione, sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli Venezia Giulia» sono sostituite dalle seguenti: «sono iscritte con deliberazione della Giunta regionale quali quote vincolate dell'avanzo di amministrazione, anche prima dell'approvazione del rendiconto, sul Fondo di solidarietà per la ricostruzione, sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli Venezia Giulia purché la Giunta dia atto, con apposita deliberazione, che la consistenza dell'avanzo di amministrazione presunto ne consenta l'iscrizione».

8. Il Ragioniere generale provvede con proprio decreto, qualora necessario, ad adeguare le denominazioni dei capitoli del bilancio regionale limitatamente alla parte concernente l'indicazione delle classificazioni funzionali ed economiche previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

9. Al comma 3 dell'articolo 13 della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014), le parole «la data di scadenza del debito o del credito» sono sostituite dalle seguenti: «l'esercizio in cui viene a scadenza il debito o il credito secondo il principio della contabilità finanziaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 118/2011».

10. Gli enti e organismi funzionali della Regione applicano i principi previsti dall'articolo 31 della legge regionale 21/2007, come sostituito dal comma 3, ferme restando le modalità previste dall'articolo 21 del regolamento approvato con il decreto del Presidente della Giunta regionale del 31 marzo 2000, n. 105 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità degli enti ed organismi funzionali della Regione).

11. A decorrere dall'esercizio finanziario 2015 la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia annota le quote di entrate da compartecipazioni destinate all'assolvimento degli obblighi di concorso alla finanza pubblica nel titolo I dell'entrata del bilancio regionale. L'importo di ciascun contributo è imputato alle compartecipazioni di cui agli articoli 49, comma 1, numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 7), dello Statuto e all'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 137 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di finanza regionale), limitatamente alla quota di cui all'articolo 3 bis, comma 3, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 17 ottobre 2008 e ciò in proporzione all'incidenza dello stanziamento previsto per ciascuna delle predette entrate sulla somma complessiva delle stesse.

12. Al fine di incrementare nella Regione Friuli Venezia Giulia gli investimenti privati per:

a) la ricerca scientifica e l'innovazione tecnologica nelle imprese;

b) la promozione e organizzazione delle attività di assistenza sociale;

c) la promozione e organizzazione di attività culturali;

d) la valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo utilizzabile in compensazione ai sensi del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni), pari al 20 per cento delle erogazioni liberali effettuate, a decorrere dall'anno 2015, da parte delle imprese individuate al comma 13 per i progetti d'intervento realizzati dai soggetti di cui al comma 14.

13. Possono beneficiare del contributo di cui al comma 12 le imprese individuate ai sensi degli articoli 5 e 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico Imposte sui Redditi), con esclusione degli enti pubblici.

14. Sono finanziabili, attraverso le erogazioni liberali effettuate dalle imprese di cui al comma 13, i progetti di intervento realizzati nella Regione Friuli Venezia Giulia da parte di soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro il cui statuto o atto costitutivo preveda tra le proprie finalità quelle della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica nelle imprese o della promozione, organizzazione e gestione delle attività di assistenza sociale o della promozione, organizzazione e gestione di attività culturali e della valorizzazione del patrimonio culturale o del paesaggio.

15. Il contributo di cui al comma 12 non può essere chiesto a rimborso ed è concesso nel rispetto di quanto previsto dai seguenti regolamenti:

a) regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 352 del 24 dicembre 2013;

b) regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 190 del 28 giugno 2014;

c) regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 352 del 24 dicembre 2013.

16. La Giunta regionale con deliberazione pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione a fini notiziali, determina annualmente il riparto delle risorse di cui al comma 20 tra i settori di intervento previsti al comma 12, lettere a), b), c) e d).

17. Con regolamenti attuativi predisposti dalle Direzioni centrali competenti per materia, da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati i criteri e le modalità di attuazione della disposizione di cui al comma 12.

18. Ai fini dell'attuazione del comma 12 è autorizzata la stipula di una convenzione con l'Agenzia delle entrate volta a disciplinare le modalità operative per la fruizione del contributo.

19. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 18 fanno carico all'unità di bilancio 10.4.1.1170 e al capitolo 1490 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

20. Per la concessione del contributo di cui al comma 12 è destinata una quota pari a 1 milione di euro per l'anno 2015 di cui all'articolo 1, comma 12. I fondi necessari per la regolazione contabile delle compensazioni effettuate dalla Struttura di Gestione di cui al decreto interministeriale 22 maggio 1998, n. 183 (Regolamento recante norme per l'individuazione della struttura di gestione prevista dall'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché la determinazione delle modalità per l'attribuzione agli enti destinatari delle somme a ciascuno di essi spettanti), sono posti a esclusivo carico della Regione.

21. [All'articolo 8 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 47 le parole «, gli enti funzionali della Regione e le gestioni fuori bilancio della Regione;» sono sostituite dalle seguenti: «e gli enti funzionali della Regione;»;

b) al comma 49 le parole «e le gestioni fuori bilancio» sono soppresse;

c) al comma 50 le parole «Il collegio dei revisori e l'organo gestore delle gestioni fuori bilancio sono tenuti» sono sostituite dalle seguenti: «Il collegio dei revisori è tenuto»] [116].

22. Al comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014), le parole «comma 2, tabella A2» sono sostituite dalle seguenti: «comma 5, tabella A2».

23. Dopo l'articolo 6 della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 (Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale), è inserito il seguente:

«Art. 6 bis. (Affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto della concessione)

1. Nei casi previsti all'articolo 14, comma 2, lettera a), il concessionario previa autorizzazione dell'Amministrazione regionale, per il miglior perseguimento delle finalità di pubblico interesse che motivano la gratuità della concessione, può affidare a soggetti senza scopo di lucro la gestione totale o parziale delle attività oggetto della concessione stessa.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 può essere assentita per tutta la durata della concessione.».

24. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella M.

25. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui all'annessa Tabella M1 relativa al riallineamento dei contributi pluriennali in vista dell'armonizzazione.

 

     Art. 14. (Norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti locali della Regione e altre norme contabili)

1. Le disposizioni di cui al presente articolo integrano la disciplina del "Sistema regionale integrato" di cui all'articolo 1, comma 154, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Legge di stabilità 2011), in attuazione del protocollo d'intesa tra lo Stato e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per gli esercizi 2014-2017, siglato in data 23 ottobre 2014. In particolare sono definite per gli enti locali della regione le norme che prevedono il concorso dei medesimi enti alle manovre di finanza pubblica nel rispetto degli obblighi comunitari e dei principi di coordinamento della finanza pubblica, con particolare riferimento al patto di stabilità e al contenimento della spesa.

2. Le Province e i Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti sono tenuti:

a) a conseguire, per ciascuno degli anni 2015-2017, un saldo finanziario in termini di competenza mista in attuazione e nel rispetto di quanto definito nell'ambito del protocollo Stato-Regione e dalle disposizioni contenute nella normativa statale vigente;

b) a ridurre il proprio debito residuo rispetto all'esercizio precedente;

c) ad assicurare una riduzione della spesa di personale, secondo le modalità e i tempi previsti dall'articolo 12, commi 25 e seguenti, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009).

3. Il saldo finanziario di competenza mista, dato dalla differenza tra entrate finali e spese finali, è costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti.

4. Per il triennio 2015-2017, sulla base di quanto sottoscritto nel protocollo d'intesa Stato-Regione del 23 ottobre 2014, ai fini della determinazione del saldo di cui al comma 3, sono escluse le restituzioni di somme dagli enti locali alla Regione.

5. Ai sensi di quanto previsto dal comma 2, lettera a), ai fini dell'equilibrio complessivo della manovra di finanza pubblica e in relazione all'obiettivo specifico in termini di saldo finanziario di competenza mista assegnato agli enti locali della Regione nell'ambito del protocollo Stato-Regione per gli anni 2014-2017, la Regione riconosce agli enti locali del proprio territorio, soggetti al patto di stabilità interno, spazi finanziari di spesa e, contestualmente e per lo stesso importo, provvede a rideterminare il proprio obiettivo programmatico. Gli spazi finanziari sono autorizzati a fronte di pagamenti in conto capitale degli enti locali stessi. La cessione di spazi finanziari da parte della Regione è quantificata, per il 2015, in una percentuale pari al 45 per cento dell'obiettivo specifico del saldo finanziario in termini di competenza mista assegnato al sistema degli enti locali della Regione Friuli Venezia Giulia in base al protocollo Stato-Regione sul patto di stabilità per gli anni 2014-2017.

6. La cessione di spazi finanziari da parte della Regione è quantificata, per ciascuno degli anni 2016 e 2017, in una percentuale pari almeno al 30 per cento dell'obiettivo specifico del saldo finanziario in termini di competenza mista assegnato al sistema degli enti locali, nel rispetto dell'equilibrio e dei vincoli del patto di stabilità previsti per l'ente Regione.

7. Ai fini dell'equilibrio di cui al comma 5, la Regione riconosce agli enti locali del proprio territorio soggetti al patto di stabilità interno anche gli spazi finanziari orizzontali di spesa resi disponibili da Comuni e Province che prevedono di conseguire un differenziale positivo rispetto all'obiettivo definito ai sensi del comma 2, lettera a), assicurando in via prioritaria la cessione di spazi finanziari orizzontali, a favore dei Comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti che sostengono spese inderogabili connesse alla gestione diretta di servizi socio assistenziali.

8. Con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali entro il 30 aprile di ogni anno del triennio 2015/2017:

a) è determinata l'entità dell'obiettivo specifico in termini di saldo di competenza mista assegnato per ogni anno del triennio 2015/2017 a ogni ente locale anche in relazione al riparto degli spazi finanziari verticali regionali di cui ai commi 4 e 5;

b) sono definiti i termini e le modalità del monitoraggio sul patto di stabilità, nonché le direttive relative alla modulistica.

9. La Giunta regionale può ridefinire gli obiettivi specifici in termini di saldo finanziario di competenza mista a carico dei singoli enti locali, in esito ai monitoraggi relativi alle dichiarazioni di cessione di spazi verticali e orizzontali e alle richieste di acquisizione dei medesimi, nonché le relative tempistiche di attuazione. Le tempistiche devono comunque rispettare le scadenze fissate dal protocollo Stato-Regione per gli anni dal 2014 al 2017 per l'invio dei dati al Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini delle operazioni di monitoraggio effettuate dallo Stato per una verifica del mantenimento dei saldi di finanza pubblica.

10. La modulistica di cui al comma 8, lettera b), e le eventuali modifiche e integrazioni, necessarie anche per effetto di sopravvenute disposizioni regionali o statali, sono approvate con decreto del Direttore centrale competente in materia di autonomie locali.

11. Gli spazi finanziari verticali regionali di cui al comma 5 sono suddivisi in due quote:

a) quota generale, da ripartirsi secondo criteri fissati con deliberazione della Giunta regionale;

b) quota straordinaria, da destinare a sopravvenute esigenze di natura particolare o urgente.

12. La normativa regionale in materia di patto di stabilità può essere rivista, con successiva legge regionale, ove intervengano disposizioni statali in materia di coordinamento della finanza pubblica cui la Regione fosse tenuta ad adeguarsi.

13. Eventuali modifiche statali che comportino esclusivamente adeguamenti o aggiustamenti contabili sono recepite dalla Giunta regionale.

14. La Giunta regionale definisce, altresì, ogni altra modalità utile e necessaria per la completa attuazione della disciplina contenuta nel presente articolo.

15. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno, gli enti locali inviano annualmente alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali, le informazioni relative ai dati a consuntivo entro trenta giorni dall'approvazione del rendiconto di gestione e comunque non oltre il 31 luglio. Il mancato invio dei dati a consuntivo entro il 31 luglio costituisce inadempimento del patto di stabilità, con conseguente applicazione delle sanzioni previste ai commi 16 e 17. Periodicamente le Province e i Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti inviano le informazioni concernenti i dati relativi al saldo finanziario in termini di competenza mista.

16. In caso di mancato conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità come definiti dal comma 2, lettere a), b) e c), gli enti nell'esercizio successivo:

a) non possono procedere ad assunzioni di personale, a eccezione dei casi di passaggio di funzioni e competenze agli enti locali il cui onere sia coperto da trasferimenti compensativi della mancata assegnazione di unità di personale; restano escluse eventuali procedure di mobilità reciproca e quelle che garantiscono all'interno del comparto degli enti locali del Friuli Venezia Giulia invarianza o riduzione della spesa complessiva, nonché le assunzioni di personale appartenente alle categorie protette per le sole quote obbligatorie;

b) non possono ricorrere all'indebitamento per gli investimenti, a eccezione di quelli i cui oneri di rimborso siano assistiti da contributi comunitari, statali, regionali o provinciali, nonché di quelli connessi alla normativa in materia di sicurezza di edifici pubblici, fermo restando il rispetto dell'obiettivo di cui all'articolo 12, comma 12, della legge regionale 17/2008.

17. Nei confronti degli enti locali che non rispettino l'obiettivo determinato ai sensi del comma 5, oltre alle altre sanzioni previste dalla legislazione regionale vigente, con la legge finanziaria regionale sono ridotti, nell'anno successivo, i trasferimenti ordinari. La riduzione è pari alla differenza tra il saldo finanziario realizzato dall'ente e l'obiettivo programmatico annuale.

18. Fermo restando il sistema sanzionatorio previsto ai commi 16 e 17, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, la Giunta regionale, con proprio atto deliberativo, può disporre ulteriori misure premiali e penalità anche in relazione alla gestione degli spazi finanziari ceduti agli enti locali.

19. L'organo di revisione degli enti locali soggetti al patto di stabilità:

a) certifica il contenuto dei modelli che gli enti inviano ai sensi del comma 15;

b) vigila sull'andamento dell'indebitamento;

c) vigila sull'andamento della spesa di personale;

d) verifica il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2, lettere a), b) e c);

e) verifica la coerenza degli stanziamenti di bilancio annuale e pluriennale con gli obiettivi posti dal patto di stabilità;

f) verifica la congruità delle cessioni o richieste di spazi finanziari regionali in collaborazione con i servizi finanziario e tecnico dell'ente locale.

20. Il bilancio di previsione degli enti locali ai quali si applicano le disposizioni del patto di stabilità interno deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e di spesa in conto capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto medesimo. A tale fine, gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.

21. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e della successiva comunicazione dei dati raccolti al Ministero dell'economia e delle finanze, ciascuno degli enti soggetti al patto di stabilità interno è tenuto a inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, alla Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme, una certificazione del saldo finanziario in termini di competenza mista conseguito, sottoscritta dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, secondo un prospetto e con le modalità che saranno comunicati dalla Direzione centrale stessa. In caso di mancato rispetto del termine sopra indicato, si applicano le disposizioni previste dal comma 16.

22. Al comma 12 dell'articolo 12 della legge regionale 17/2008 le parole «triennio 2012-2014» sono sostituite dalle seguenti: «triennio 2015-2017».

23. Alla lettera a) del comma 12 dell'articolo 12 della legge regionale 17/2008 le parole «del 2 per cento nel 2012, dell'1 per cento a decorrere dal 2013» sono sostituite dalle seguenti: «dell'1 per cento per gli anni dal 2015 al 2017».

24. Alla lettera b) del comma 12 dell'articolo 12 della legge regionale 17/2008 le parole «dell'1 per cento nel 2012, dello 0,5 per cento a decorrere dal 2013» sono sostituite dalle seguenti: «dello 0,5 per cento per gli anni dal 2015 al 2017».

25. Alla lettera c) del comma 12 dell'articolo 12 della legge regionale 17/2008 le parole «a decorrere dal 2013» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 2015».

26. Al comma 25 dell'articolo 12 della legge regionale 17/2008 le parole «del triennio 2007-2009» sono sostituite dalle seguenti: «del triennio 2011-2013» e le parole «del triennio 2012-2014 una riduzione della spesa di personale, rispetto all'esercizio precedente» sono sostituite dalle seguenti: «del triennio 2015-2017 il contenimento della spesa di personale, rispetto al valore medio del triennio 2011-2013».

27. Prima del comma 25 bis dell'articolo 12 della legge regionale 17/2008 è inserito il seguente:

«25.1. Qualora il contenimento della spesa di personale nei limiti del valore medio del triennio 2011-2013, previsto al comma 25, non garantisca, per ogni anno del triennio 2015-2017, il rispetto del rapporto tra spesa di personale e spesa corrente nei limiti percentuali indicati al medesimo comma, gli enti adottano politiche di personale coerenti che consentano, entro la fine del triennio 2015-2017, il rientro graduale entro i limiti percentuali fissati dalla legge, che costituiscono indicatori di natura strutturale.».

28. Al comma 25 ter dell'articolo 12 della legge regionale 17/2008 le parole «ai dati di previsione entro la data fissata dalla Regione per l'approvazione del bilancio e» sono soppresse.

29. Alla lettera b) del comma 27 e alla lettera b) del comma 28 bis dell'articolo 12 della legge regionale 17/2008 le parole «, nonché per la realizzazione di cantieri di lavoro di cui all'articolo 9, commi da 127 a 137, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013)» sono soppresse.

30. Al comma 29 dell'articolo 12 della legge regionale 17/2008 le parole «delle assunzioni» sono soppresse.

31. In conformità al protocollo Stato-Regione, la Regione e gli enti locali del suo territorio, ai fini dell'attuazione del sistema regionale integrato, di cui all'articolo 1, comma 154, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Legge di stabilità 2011), assicurano la completa applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), a decorrere dal 2016.

32. Gli enti locali del territorio della Regione Friuli Venezia Giulia adottano a decorrere dall'esercizio 2015 le disposizioni e i principi contabili contenuti nel decreto legislativo 118/2011 e successive modifiche e integrazioni. Pertanto, nel 2015 gli enti locali della Regione adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014 con funzione autorizzatoria, ai quali gli enti medesimi affiancano, con funzione conoscitiva, gli schemi previsti dalle nuove disposizioni in materia di bilancio armonizzato. A decorrere dal 2016 gli enti locali adottano gli schemi di bilancio previsti dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 118/2011 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

33. Al fine di consentire il rispetto degli obiettivi di contenimento dello stock di debito e del saldo di competenza mista, gli enti locali soggetti al patto di stabilità possono essere autorizzati dall'Amministrazione regionale a convertire il beneficio di contribuzioni regionali di parte capitale totalmente o parzialmente liquidate o solo concesse finalizzandole all'abbattimento del proprio debito residuo, con le modalità previste ai commi da 34 a 39. La riduzione del debito residuo può essere determinata dall'estinzione del mutuo o dalla sua rinegoziazione qualora questa comporti la parziale riduzione del capitale residuo.

34. Sono convertibili ai sensi del comma 33 tutti i contributi regionali una tantum o concessi in quote annuali costanti, entro la data di entrata in vigore della presente legge e solo nel caso in cui l'importo concesso non sia stato ancora utilizzato dall'ente locale alla data di presentazione della richiesta di conversione e a condizione che la contribuzione regionale risulti pari o inferiore al costo dell'estinzione del mutuo o dei mutui da estinguere o rinegoziare. Sono esclusi dal beneficio i contributi concessi a sollievo degli oneri in linea capitale e interessi relativi ai mutui.

35. Entro e non oltre quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale possono essere individuati eventuali canali contributivi per i quali i relativi incentivi non sono soggetti alla conversione.
36. Nel caso in cui il contributo regionale da convertire ai sensi dei commi 33 e 34 sia un trasferimento in conto capitale assegnato in quote annuali costanti, la conversione è possibile solo per le quote già erogate dalla Regione, fino alla data di presentazione della domanda. Le restanti annualità sono disimpegnate dal bilancio regionale con il decreto che autorizza la conversione.

37. Gli enti locali interessati presentano entro il 30 aprile 2015 richiesta motivata di conversione all'Ufficio regionale che ha concesso il beneficio, indicante:

a) l'oggetto, l'importo e la scadenza del mutuo da estinguere o da rinegoziare;

b) l'ammontare della contribuzione regionale, la normativa di riferimento e gli estremi del provvedimento di concessione;

c) il valore finanziario dell'operazione, inteso come costo complessivo dell'operazione di estinzione o di rinegoziazione del mutuo, con indicazione anche delle eventuali penali per estinzione anticipata;

d) l'adeguata motivazione circa la necessità di assicurare il rispetto degli obiettivi di contenimento dello stock di debito e del saldo di competenza mista e l'effetto in termini di riduzione del debito residuo conseguente all'estinzione o alla rinegoziazione.

38. Le Direzioni centrali competenti, in relazione ai singoli contributi regionali che accolgono la richiesta presentata ai sensi del comma 37, autorizzano la conversione, dispongono gli eventuali atti conseguenti e ne danno comunicazione alla Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie e alla Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme.

39. La rendicontazione della spesa sostenuta ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), per l'abbattimento del debito residuo di cui ai commi 33 e 34 è presentata entro diciotto mesi dalla data di ricezione del provvedimento di autorizzazione alla conversione del beneficio di contribuzioni regionali, corredata della documentazione probatoria necessaria a dimostrare l'estinzione del mutuo e l'onere dell'operazione oppure, nel caso di rinegoziazione, la riduzione del debito residuo dalla stessa derivante.

40. Il beneficio della conversione di cui ai commi da 33 a 39 per abbattimento del debito non è cumulabile con quello previsto all'articolo 10, commi da 28 a 32.

41. I commi 27 e 28 dell'articolo 10 della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013), sono abrogati.

42. In via straordinaria per l'anno 2015 i Comuni e le Province della Regione Friuli Venezia Giulia deliberano il bilancio di previsione entro sessanta giorni dall'approvazione della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 8. Tale termine potrà essere ulteriormente differito con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, in relazione a motivate esigenze.

43. I finanziamenti regionali concessi con i fondi ASTER stanziati nel bilancio regionale negli anni dal 2006 al 2008, relativi agli interventi principali di cui ai rispettivi accordi quadro, sono revocati qualora gli interventi medesimi non siano iniziati entro il 28 febbraio 2017. Sono fatti salvi i maggiori termini di realizzazione degli interventi già accordati con atti di proroga espressi dell'Amministrazione regionale [117].

44. Le eventuali economie realizzate a seguito della conclusione dell'intervento principale, finanziato con i fondi ASTER stanziati nel bilancio regionale negli anni dal 2006 al 2008, per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia stata ancora richiesta la destinazione alla realizzazione di opere complementari, sono restituite alla Regione per la quota relativa al finanziamento regionale.

45. Il termine di rendicontazione degli interventi per situazioni particolari dei Comuni finanziati ai sensi dell'articolo 10, comma 39, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), dell'articolo 10, comma 89, Tabella J, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011), dell'articolo 13, comma 32, della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012), dell'articolo 10, comma 73, Tabella J, della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012), è fissato, a pena di revoca del finanziamento, al 31 dicembre 2015 a condizione che i lavori di realizzazione inizino entro il 31 marzo 2015.

46. In via straordinaria i Comuni e le Province della Regione Friuli Venezia Giulia deliberano il rendiconto di gestione, per l'anno 2014, entro il 31 maggio 2015. Tale termine può essere ulteriormente differito con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, in relazione a motivate esigenze.

47. [In attesa di una rivisitazione organica della disciplina in materia di indennità degli amministratori locali, agli amministratori di forme associative aventi per oggetto la gestione di servizi e funzioni pubbliche non possono essere attribuiti retribuzioni, gettoni, indennità o emolumenti in qualsiasi forma siano essi percepiti] [118].

48. Il comma 40 dell'articolo 10 della legge regionale 6/2013 è abrogato.

49. Fino alla completa riforma della legislazione regionale in materia di enti locali e in attesa del superamento della Provincia, trova applicazione l'ulteriore disciplina statale in materia di vincoli e divieti per il contenimento della spesa delle Province salvo quanto previsto al comma 49 bis. Sono escluse dai vincoli e dai divieti le spese sostenute dalle Province per la tutela delle lingue minoritarie di cui alla legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), e alla legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia), la promozione di attività socialmente utili finanziate dalla Regione ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 ), lavori di pubblica utilità di cui all'articolo 30, comma 2 bis, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), cantieri lavoro di cui all'articolo 9, commi 127 e seguenti, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013) [119].

49 bis. A decorrere dall'1 gennaio 2016, alle Province è fatto divieto di effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza e di attribuire incarichi di studio e consulenza in relazione all'esercizio di funzioni diverse da quelle indicate all'articolo 32 della legge regionale 26/2014, secondo le rispettive decorrenze [120].

50. [Entro e non oltre il 28 febbraio 2015 le Province presentano alla Regione la richiesta di specifiche deroghe in ordine ai vincoli previsti dalla normativa statale di cui al comma 49 e con riferimento alle funzioni dalle stesse esercitate in base alla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), motivando le richieste di deroghe in relazione all'esigenza oggettiva di assicurare la continuità di svolgimento delle funzioni medesime] [121].

51. [La Giunta regionale, in relazione alle richieste e alle motivazioni di cui al comma 50, autorizza le deroghe ai vincoli di contenimento della spesa di cui al comma 49] [122].

52. La disposizione di cui al comma 11 dell'articolo 11 (Norme in materia di autonomie locali) della legge regionale 8 aprile 2013, n. 5 trova applicazione anche per gli acquisti di immobili appartenenti al demanio dello Stato.

53. Il finanziamento assegnato al Comune di Majano, di cui all'accordo quadro stipulato tra la Regione, il Consorzio della Comunità collinare e il Comune di Majano in data 11 novembre 2009, a valere sulle risorse ASTER 2008, nonché di cui all'articolo 13, comma 45, della legge regionale 18/2011, è confermato a favore del Comune di Majano per la ristrutturazione e l'adeguamento delle scuole medie, dell'annessa biblioteca e della palestra facenti parte del Centro studi, della vicina scuola materna, nonché per la quota parte relativa alle spese della parziale progettazione definitiva dei lavori di realizzazione di un edificio da destinare ad attività sportive e ricreative denominato "Sale dello sport".

54. Entro il 30 giugno 2017, a pena di revoca del finanziamento, il Comune di Majano trasmette, alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali, il progetto esecutivo degli interventi di adeguamento e ristrutturazione degli edifici suddetti e presenta la rendicontazione di tutte le spese sostenute, di cui al comma 53, entro il 31 dicembre 2019 [123].

55. Il termine di rendicontazione dell'intervento di allestimento della nuova sede per il servizio associato di polizia municipale, l'estensione del sistema di videosorveglianza per il controllo delle aree urbane all'area carsica e agli ambiti scolastici, il recupero di una parte dell'edificio dell'ex caserma militare "De Colle", sita in Fogliano Redipuglia, con installazione di pannelli fotovoltaici, di cui all'accordo quadro stipulato il 21 settembre 2009 tra la Regione e i Comuni di Doberdò del Lago, Fogliano Redipuglia, Monfalcone, Ronchi dei Legionari, Sagrado, San Canzian D'Isonzo, San Pier D'Isonzo, Staranzano, Turriaco, facenti parte dell'Associazione intercomunale "Città Mandamento", a valere sulle risorse ASTER 2008, è fissato al 31 ottobre 2015.

56. Il finanziamento di 450.000 euro assegnato al Comune di Pagnacco, di cui all'accordo quadro stipulato tra la Regione e i Comuni di Cassacco, Martignacco, Pagnacco, Pasian di Prato, Povoletto, Reana del Rojale e Tricesimo in data 16 settembre 2008, a valere sulle risorse ASTER 2007, di cui all'articolo 10, comma 6, della legge regionale 16 luglio 2010, n. 12 (Assestamento del bilancio 2010), nonché di cui all'articolo 10, comma 46, della legge regionale 14/2012, è confermato per la sistemazione del fondo del campo di calcio secondario e della cartellonistica dell'impianto sportivo di base nel Comune di Pagnacco.

57. Entro il 30 giugno 2019, a pena di revoca del finanziamento, il Comune di Pagnacco trasmette, alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali, la rendicontazione del finanziamento regionale di cui al comma 56 [124].

58. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il comma 26 dell'articolo 12 della legge regionale 17/2008;

b) i commi 1, 2, 4, 4 bis, 4 ter, 6, 6 bis, 7, 9, 10, 11, 13, 14 dell'articolo 14 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013);

c) i commi 3, 3 bis, 4, 5, 5 bis, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dell'articolo 14 della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014).

 

     Art. 15. (Copertura)

1. Il maggior onere complessivo conseguente alle nuove autorizzazioni di spesa previste dalle tabelle da B a M e dagli articoli da 2 a 13 - escluse quelle recanti autonoma copertura - e alle riduzioni di entrata previste dall'articolo 1, comma 1, Tabella A, trova copertura nel quadro delle riduzioni di spesa previste dalle tabelle da B a M e dagli articoli da 2 a 13 e dagli incrementi di entrata previsti dall'articolo 1, comma 1, Tabella A.

 

     Art. 16. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e ha effetto dall'1 gennaio 2015 a eccezione delle disposizioni previste dall'articolo 13, commi 2, 3, 7 lettera a), e 10 che hanno effetto dal 31 dicembre 2014.


[1] Per la cessazione dell'efficacia del presente comma, vedi l'art. 2 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 44.

[2] Comma già modificato dall'art. 2 della L.R. 6 agosto 2015, n. 20, dall'art. 2 della L.R. 11 agosto 2016, n. 14 e così ulteriormente modificato dall'art. 2 della L.R. 6 agosto 2021, n. 13.

[3] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 6 agosto 2015, n. 20.

[4] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 6 agosto 2015, n. 20.

[5] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 6 agosto 2015, n. 20.

[6] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 45.

[7] Comma inserito dall'art. 4 della L.R. 12 maggio 2017, n. 14.

[8] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 30 marzo 2018, n. 14.

[9] Comma abrogato dall'art. 37 della L.R. 17 luglio 2015, n. 19.

[10] Comma abrogato dall'art. 105 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21, con la decorrenza ivi prevista.

[11] Comma abrogato dall'art. 105 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21, con la decorrenza ivi prevista.

[12] Comma abrogato dall'art. 105 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21, con la decorrenza ivi prevista.

[13] Comma così modificato dall'art. 16 della L.R. 21 aprile 2017, n. 9.

[14] Comma già modificato dall'art. 2 della L.R. 6 agosto 2015, n. 20 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 28.

[15] Comma inserito dall'art. 8 della L.R. 17 luglio 2015, n. 19.

[16] Comma abrogato dall'art. 53 della L.R. 1 dicembre 2017, n. 42.

[17] Comma abrogato dall'art. 53 della L.R. 1 dicembre 2017, n. 42.

[18] Comma abrogato dall'art. 43 della L.R. 21 luglio 2017, n. 28.

[19] Comma abrogato dall'art. 9 della L.R. 8 luglio 2019, n. 9.

[20] Comma già modificato dall'art. 2 della L.R. 6 agosto 2015, n. 20 e così ulteriormente modificato dall'art. 8 della L.R. 6 agosto 2020, n. 15.

[21] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 6 agosto 2015, n. 20.

[22] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 6 agosto 2015, n. 20.

[23] Comma così modificato dall'art. 11 della L.R. 11 agosto 2016, n. 14.

[24] Comma così modificato dall'art. 11 della L.R. 11 agosto 2016, n. 14.

[25] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 29 dicembre 2015, n. 33.

[26] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 6 agosto 2015, n. 20.

[27] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 6 agosto 2015, n. 20.

[28] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 6 agosto 2015, n. 20.

[29] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 6 agosto 2015, n. 20.

[30] Comma già modificato dall'art. 4 della L.R. 6 agosto 2015, n. 20 e così ulteriormente modificato dall'art. 4 della L.R. 16 ottobre 2015, n. 25.

[31] Comma così sostituito, da ultimo, dall'art. 20 della L.R. 21 luglio 2017, n. 29.

[32] Comma già sostituito dall'art. 3 della L.R. 16 ottobre 2015, n. 25, ulteriormente sostituito dall'art. 21 della L.R. 21 luglio 2017, n. 29 e così modificato dall'art. 5 della L.R. 6 novembre 2018, n. 25.

[33] Comma inserito dall'art. 22 della L.R. 21 luglio 2017, n. 29.

[34] Comma così modificato dall'art. 29 della L.R. 15 aprile 2016, n. 5, con la decorrenza ivi prevista.

[35] Comma così modificato dall'art. 29 della L.R. 15 aprile 2016, n. 5, con la decorrenza ivi prevista.

[36] Comma già modificato dall'art. 29 della L.R. 15 aprile 2016, n. 5, con la decorrenza ivi prevista e così ulteriormente modificato dall'art. 4 della L.R. 29 dicembre 2016, n. 25.

[37] Lettera abrogata dall'art. 10 della L.R. 11 agosto 2016, n. 14.

[38] Comma abrogato dall'art. 10 della L.R. 11 agosto 2016, n. 14.

[39] Comma abrogato dall'art. 10 della L.R. 11 agosto 2016, n. 14.

[40] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 29 dicembre 2016, n. 24.

[41] Comma abrogato dall'art. 28 della L.R. 15 aprile 2016, n. 5, con la decorrenza ivi prevista.

[42] Comma abrogato dall'art. 28 della L.R. 15 aprile 2016, n. 5, con la decorrenza ivi prevista.

[43] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 27 marzo 2015, n. 7.

[44] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 6 agosto 2015, n. 20.

[45] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 29 della L.R. 9 maggio 2017, n. 12.

[46] Comma già modificato dall'art. 3 della L.R. 29 dicembre 2015, n. 33, dall'art. 11 della L.R. 24 novembre 2016, n. 17, dall'art. 12 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 45 e così ulteriormente modificato dall'art. 7 della L.R. 6 novembre 2018, n. 25.

[47] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 9 maggio 2017, n. 12.

[48] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 6 agosto 2015, n. 20.

[49] Comma già modificato dall'art. 6 della L.R. 11 agosto 2016, n. 14 e così ulteriormente modificato dall'art. 7 della L.R. 29 dicembre 2016, n. 24.

[50] Comma così modificato, da ultimo, dall'art. 8 della L.R. 27 dicembre 2019, n. 23.

[51] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 29 dicembre 2016, n. 24.

[52] Comma già modificato dall'art. 6 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 44 e così ulteriormente modificato dall'art. 8 della L.R. 6 agosto 2020, n. 15.

[53] Comma abrogato dall'art. 43 della L.R. 10 dicembre 2021, n. 22.

[54] Comma abrogato dall'art. 6 della L.R. 18 maggio 2020, n. 10.

[55] Comma abrogato dall'art. 6 della L.R. 18 maggio 2020, n. 10.

[56] Comma abrogato dall'art. 6 della L.R. 18 maggio 2020, n. 10.

[57] Comma così modificato dall'art. 66 della L.R. 8 aprile 2016, n. 4.

[58] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 6 agosto 2015, n. 20.

[59] Lettera inserita dall'art. 1 della L.R. 27 marzo 2015, n. 7.

[60] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 11 agosto 2016, n. 14.

[61] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 27 marzo 2015, n. 7.

[62] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 27 marzo 2015, n. 7.

[63] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 6 agosto 2015, n. 20.

[64] Comma inserito dall'art. 6 della L.R. 6 agosto 2015, n. 20.

[65] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 27 marzo 2015, n. 7.

[66] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 6 agosto 2015, n. 20.

[67] Comma inserito dall'art. 6 della L.R. 6 agosto 2015, n. 20.

[68] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 6 agosto 2015, n. 20.

[69] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 27 marzo 2015, n. 7.

[70] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 27 marzo 2015, n. 7.

[71] Comma abrogato dall'art. 50 della L.R. 4 dicembre 2020, n. 24.

[72] Comma abrogato dall'art. 50 della L.R. 4 dicembre 2020, n. 24.

[73] Comma abrogato dall'art. 50 della L.R. 4 dicembre 2020, n. 24.

[74] Comma abrogato dall'art. 50 della L.R. 4 dicembre 2020, n. 24.

[75] Comma abrogato dall'art. 56 della L.R. 30 marzo 2018, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[76] Comma abrogato dall'art. 56 della L.R. 30 marzo 2018, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[77] Comma già sostituito dall'art. 7 della L.R. 27 dicembre 2019, n. 24 e così ulteriormente sostituito dall'art. 8 della L.R. 30 dicembre 2020, n. 26.

[78] Comma sostituito dall'art. 8 della L.R. 29 dicembre 2016, n. 24, già modificato dall'art. 7 della L.R. 27 dicembre 2019, n. 24 e così ulteriormente modificato dall'art. 8 della L.R. 30 dicembre 2020, n. 26.

[79] Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 11 agosto 2016, n. 14.

[80] Comma così sostituito dall'art. 7 della L.R. 27 dicembre 2019, n. 24.

[81] Comma già sostituito dall'art. 7 della L.R. 27 dicembre 2019, n. 24 e così ulteriormente sostituito dall'art. 8 della L.R. 30 dicembre 2020, n. 26.

[82] Comma già sostituito dall'art. 7 della L.R. 27 dicembre 2019, n. 24 e così ulteriormente sostituito dall'art. 8 della L.R. 30 dicembre 2020, n. 26.

[83] Comma così sostituito dall'art. 8 della L.R. 30 dicembre 2020, n. 26.

[84] Comma inserito dall'art. 7 della L.R. 27 dicembre 2019, n. 24 e abrogato dall'art. 8 della L.R. 30 dicembre 2020, n. 26.

[85] Comma già sostituito dall'art. 8 della L.R. 29 dicembre 2016, n. 24 e così ulteriormente sostituito dall'art. 7 della L.R. 27 dicembre 2019, n. 24.

[86] Comma sostituito dall'art. 7 della L.R. 27 dicembre 2019, n. 24 e così modificato dall'art. 15 della L.R. 18 maggio 2020, n. 9.

[87] Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 30 dicembre 2020, n. 26.

[88] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 27 dicembre 2019, n. 24.

[89] Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 29 dicembre 2016, n. 24.

[90] Comma abrogato dall'art. 43 della L.R. 10 dicembre 2021, n. 22.

[91] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 6 agosto 2015, n. 20.

[92] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 6 agosto 2015, n. 20.

[93] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 27 marzo 2015, n. 7.

[94] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 27 marzo 2015, n. 7.

[95] Comma abrogato dall'art. 56 della L.R. 30 marzo 2018, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[96] Comma abrogato dall'art. 56 della L.R. 30 marzo 2018, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[97] Comma già modificato dall'art. 4 della L.R. 16 ottobre 2015, n. 25 e così ulteriormente modificato dall'art. 4 della L.R. 11 agosto 2016, n. 14.

[98] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 16 ottobre 2015, n. 25.

[99] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 6 agosto 2015, n. 20.

[100] Comma inserito dall'art. 56 della L.R. 21 luglio 2017, n. 29.

[101] Comma inserito dall'art. 56 della L.R. 21 luglio 2017, n. 29 e abrogato dall'art. 5 della L.R. 27 dicembre 2019, n. 23.

[102] Comma inserito dall'art. 56 della L.R. 21 luglio 2017, n. 29 e abrogato dall'art. 5 della L.R. 27 dicembre 2019, n. 23.

[103] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 24 aprile 2015, n. 10.

[104] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 24 aprile 2015, n. 10.

[105] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 24 aprile 2015, n. 10.

[106] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 24 aprile 2015, n. 10.

[107] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 24 aprile 2015, n. 10.

[108] Comma abrogato dall'art. 43 della L.R. 10 dicembre 2021, n. 22.

[109] Periodo abrogato dall'art. 7 della L.R. 29 dicembre 2015, n. 33.

[110] Comma così modificato dall'art. 10 della L.R. 6 agosto 2015, n. 20.

[111] Comma così modificato dall'art. 10 della L.R. 6 agosto 2015, n. 20.

[112] Comma così modificato dall'art. 10 della L.R. 6 agosto 2015, n. 20.

[113] Comma inserito dall'art. 53 della L.R. 20 febbraio 2015, n. 3.

[114] Comma già modificato dall'art. 10 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 44, dall'art. 11 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 28, dall'art. 10 della L.R. 27 dicembre 2019, n. 23 e così ulteriormente modificato dall'art. 10 della L.R. 30 dicembre 2020, n. 25.

[115] Comma abrogato dall'art. 10 della L.R. 30 dicembre 2020, n. 25.

[116] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 12 aprile 2017, n. 5.

[117] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 29 dicembre 2015, n. 33.

[118] Comma abrogato dall'art. 65 della L.R. 17 luglio 2015, n. 18.

[119] Comma così sostituito dall'art. 6 della L.R. 29 dicembre 2015, n. 33.

[120] Comma inserito dall'art. 6 della L.R. 29 dicembre 2015, n. 33.

[121] Comma abrogato dall'art. 6 della L.R. 29 dicembre 2015, n. 33.

[122] Comma abrogato dall'art. 6 della L.R. 29 dicembre 2015, n. 33.

[123] Comma già modificato dall'art. 41 della L.R. 11 marzo 2016, n. 3, dall'art. 9 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 28 e così ulteriormente modificato dall'art. 10 della L.R. 6 agosto 2019, n. 13.

[124] Comma già modificato dall'art. 10 della L.R. 29 dicembre 2016, n. 24 e così ulteriormente modificato dall'art. 9 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 44.