Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.4 bilanci e piani finanziari |
Data: | 01/02/1993 |
Numero: | 1 |
Sommario |
Art. 1. Indirizzi di politica di spesa. |
Art. 2. Norme di indirizzo programmatico per il riordinamento istituzionale e degli assetti societari ed aziendali. |
Art. 3. Modifica dell'articolo 66 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10. |
Art. 4. Modifica dell'articolo 8 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10. |
Art. 5. Modifica dell'articolo 47 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10. |
Art. 6. Modifica dell'articolo 9 della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2. |
Art. 7. Trasferimenti agli enti locali in attuazione dell'articolo 54 dello Statuto speciale di autonomia e della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10. |
Art. 8. Trasferimenti alle Province (programma 0.6.2.). |
Art. 9. Trasferimenti ai Comuni (programma 0.6.2.). |
Art. 10. Trasferimenti alle Comunità montane e alla Comunità collinare del Friuli (programma 0.6.2.). |
Art. 11. |
Art. 12. Cartografia tecnica regionale (programmi 0.5.2. e 1.2.2.). |
Art. 13. Depurazione e risanamento delle acque (programma 1.1.2.). |
Art. 14. Salvaguardia dell'ambiente forestale e dei parchi naturali (programmi 1.3.1. e 1.3.3.). |
Art. 15. Incremento e miglioramento del patrimonio forestale (programma 1.3.1.). |
Art. 16. Diffusione della conoscenza del patrimonio faunistico regionale (programma 1.6.1.). |
Art. 17. Edilizia agevolata (programma 1.4.1.). |
Art. 18. Edilizia convenzionata (programma 1.4.1.). |
Art. 19. Interventi di edilizia residenziale (programma 1.4.1.). |
Art. 20. Centri storici (programma 1.4.2.). |
Art. 21. Edilizia pubblica e di pubblico interesse (programmi 1.4.3. e 2.1.2.). |
Art. 22. Distribuzione del gas metano (programma 1.4.3.). |
Art. 23. Interventi nel settore dei porti (programma 1.5.2.). |
Art. 24. Infrastrutture di servizio al sistema dei trasporti e dei traffici (programma 1.5.3.). |
Art. 25. Finanziamento integrativo regionale per la spesa sanitaria di parte corrente ( programma 2.1.1). |
Art. 26. Servizio di telesoccorso-telecontrollo (programma 2.2.1.). |
Art. 27. «Progetto Spilimbergo» per la riabilitazione sociale e sanitaria (programma 2.2.4.). |
Art. 28. Finanziamenti straordinari per la gestione di servizi socio- assistenziali (programma 2.2.4.). |
Art. 29. Realizzazione della macchina di luce di sincrotrone (programmi 2.3.3. e 0.1.4.). |
Art. 30. Istituzioni ed attività di ricerca scientifica (programma 2.3.3.). |
Art. 31. Contributi agli Enti regionali per il diritto allo studio universitario (ERDISU) per gli investimenti (programma 2.3.2.). |
Art. 32. Interventi a favore dell'istruzione universitaria (programma 2.3.2.). |
Art. 33. Edilizia teatrale (programma 2.4.3.). |
Art. 34. Beni ed attività culturali (programmi 2.4.1., 2.4.2. e 2.4.3.). |
Art. 35. Finanziamento straordinario all'I.R.Fo.P. per oneri relativi al personale (programma 2.5.1.). |
Art. 36. Formazione professionale della polizia comunale (programma 2.5.1.). |
Art. 37. Finanziamenti straordinari agli enti locali per l'acquisto e la realizzazione di impianti ed attrezzature sportive (programma 2.4.4.). |
Art. 38. Programmi annuali di esercizio dei trasporti pubblici locali (programma 1.5.5.). |
Art. 39. Contributi annui costanti per l'acquisto di autobus (programma 1.5.5.). |
Art. 40. Contributi pluriennali sulle operazioni di locazione finanziaria per l'acquisto di autobus (programma 1.5.5.). |
Art. 41. Acquisto di scuola-bus (programma 1.5.5.). |
Art. 42. Credito di miglioramento fondiario (programma 3.1.2.). |
Art. 43. Opere di miglioramento fondiario (programma 3.1.2.). |
Art. 44. Miglioramento delle strutture agricole aziendali (programma 3.1.2.). |
Art. 45. Indennità compensativa (programma 3.1.2.). |
Art. 46. Avversità atmosferiche. Interventi finanziati con fondi statali (programma 3.1.5.). |
Art. 47. Credito agricolo (programma 3.1.6.). |
Art. 48. Interventi nel settore zootecnico (programmi 3.1.7. e 3.1.3.). |
Art. 49. Contributi sugli interessi per investimenti delle imprese industriali (programma 3.2.2.). |
Art. 50. Consorzi garanzia fidi fra le piccole e medie imprese industriali (programma 3.2.2.). |
Art. 51. Centro regionale servizi per le piccole e medie industrie (programma 3.2.1.). |
Art. 52. Interventi sulle operazioni di locazione finanziaria di beni immobili (programma 3.2.2.). |
Art. 53. Programmi di commercializzazione (programma 3.2.1.). |
Art. 54. Incentivi per gli impianti idroelettrici nel territori montani (programma 1.6.2.). |
Art. 55. Fondo speciale di rotazione delle imprese artigiane (programma 3.5.1.). |
Art. 56. Consorzi garanzia fidi fra le imprese artigiane (programma 3.3.2.). |
Art. 57. Credito di esercizio alle imprese artigiane (programma 3.3.2.). |
Art. 58. Operazioni di locazione finanziaria alle imprese artigiane (programma 3.3.2.). |
Art. 59. Interventi straordinari a favore di Consorzi e Società consortili fra imprese artigiane (programma 3.3.2.). |
Art. 60. Finanziaria regionale della cooperazione (programma 3.3.3.). |
Art. 61. Contributi pluriennali alle imprese commerciali (programma 3.4.2.). |
Art. 62. Consorzi garanzia fidi tra le imprese commerciali (programma 3.4.2.). |
Art. 63. Operazioni di locazione finanziaria alle imprese commerciali (programma 3.4.2.). |
Art. 64. Interventi a favore delle imprese commerciali nelle zone montane (programma 3.4.2.). |
Art. 65. Contributi pluriennali per la realizzazione di impianti fieristici e centri commerciali (programma 3.4.1.). |
Art. 66. Contributi pluriennali per strutture turistiche (programma 3.4.4.). |
Art. 67. Infrastrutture turistiche (programma 3.4.5.). |
Art. 68. Operazioni di locazione finanziaria alle imprese di autotrasporto (programma 1.5.4.). |
Art. 69. Liberalizzazione tariffaria di tratti autostradali (programma 1.5.1.). |
Art. 70. Partecipazione alla «Finest S.p.A.» ed al Centro di servizi e di documentazione (programma 3.5.1.). |
Art. 71. Realizzazione delle opere autostradali per i collegamenti con la rete autostradale della ex Jugoslavia (programma 1.5.1.). |
Art. 72. Interventi per il sostegno di iniziative culturali della minoranza slovena (programmi 2.3.1. e 0.6.1.). |
Art. 73. Accordi di programma - Fondi regionali (programma 0.6.3.). |
Art. 74. Accordi di programma finanziati con mutuo (programmi 0.6.3. e 0.5.2.). |
Art. 75. Impianti di depurazione (programma 1.1.2.). |
Art. 76. Opere di sistemazione idraulico forestale (programma 1.3.2.). |
Art. 77. Opere acquedottistiche di rilevanza regionale (programma 1.1.2.). |
Art. 78. Opere ed interventi nel settore dello smaltimento dei rifiuti (programma 1.1.3.). |
Art. 79. Opere idrauliche e di sistemazione idrogeologica (programma 1.2. 1.). |
Art. 80. Distribuzione del gas metano (programma 1.4.3.). |
Art. 81. Recupero edilizio e riqualificazione dei centri storici (programma 1.4.2.). |
Art. 82. Ripianamento dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubblico locale ai sensi del D.L. n. 412/1992 (programma 1.5.5.). |
Art. 83. Infrastrutture di servizio al sistema dei trasporti e dei traffici (programmi 1.5.2. e 1.5.3.). |
Art. 84. Finanziamento con mutuo della quota di spesa corrente sanitaria a carico della Regione (programma 2.1.1.). |
Art. 85. Strutture sanitarie ed ospedaliere (programma 2.1.2.). |
Art. 86. Strutture assistenziali (programma 2.2.2.). |
Art. 87. Realizzazione delle infrastrutture del Collegio del Mondo Unito (programma 2.3.2.). |
Art. 88. Impianti sportivi di interesse regionale (programma 2.4.4.). |
Art. 89. Opere di bonifica integrale (programma 3.1.1.). |
Art. 90. Opere di bonifica e di irrigazione (programma 3.1.1.). |
Art. 91. Infrastrutture turistiche (programma 3.4.5.). |
Art. 92. Rideterminazione e finanziamento con mutuo di spese già autorizzate nel settore delle opere pubbliche e di interesse pubblico (programmi 1.1.2., 1.1.3., 1.2.1., 1.4.3., 1.3.2., 1.4.2., 1.5.3., [...] |
Art. 93. Rideterminazione e finanziamento con mutuo di spese già autorizzate nel settore dei servizi sociali (programmi 2.1.2., 2.2.2. e 2.4.3.). |
Art. 94. Rideterminazione e finanziamento con mutuo di spese già autorizzate nei settori economici (programmi 3.1.1. e 3.4.5.). |
Art. 95. Rideterminazione di spese finanziate con ricorso a mutuo nel settore delle opere pubbliche e di interesse pubblico (programmi 1.1.2., 1.2.1., 2.3.2. e 2.4.4.). |
Art. 96. Rideterminazione di spese finanziate con ricorso a mutuo nel settore della viabilità (programmi 1.5.1. e 1.5.2.). |
Art. 97. Interventi nel settore delle opere pubbliche e di pubblico interesse (programmi 0.5.1., 0.5.2., 1.1.2., 1.1.3., 1.2.2., 1.3.1., 1.4.3., 1.3.3., 1.4.2., 1.6.1. e 3.5.1.). |
Art. 98. Interventi nel settore delle infrastrutture di trasporto (programmi 1.5.1., 1.5.2., 1.5.3. e 1.5.5.). |
Art. 99. Interventi nei settori dei servizi sociali (programmi 2.1.2., 2.3.1., 2.3.2., 2.3.3., 2.4.1., 2.4.3., 2.5.2. e 2.4.4.). |
Art. 100. Interventi nel settore dell'agricoltura (programmi 3.1.1., 3.1.2., 3.1.3., 3.1.4., 3.1.6. e 3.1.7.). |
Art. 101. Interventi nel settore dell'industria (programmi 3.2.1., 3.2.2., 3.2.4., 3.2.5. e 3.5.1.). |
Art. 102. Interventi nel settore dell'artigianato e della cooperazione (programmi 3.3.1., 3.3.2. e 3.3.3.). |
Art. 103. Interventi nel settore del commercio e del turismo (programmi 3.4.1., 3.4.2., 3.4.4. e 3.4.5.). |
Art. 104. Sedi regionali (programma 0.1.3.). |
Art. 105. Opere di interesse pubblico (programma 1.4.3.). |
Art. 106. Istruzione (programma 2.3.2.). |
Art. 107. Caccia e pesca (programma 1.6.1.). |
Art. 108. Interventi di solidarietà internazionale (programma 1.2.2.). |
Art. 109. Vigili del fuoco volontari (programma 4.1.1.). |
Art. 110. Posizioni debitorie pregresse (programma 3.4.3.). |
Art. 111. Rientro al bilancio regionale di somme afferenti alla gestione fuori bilancio di cui all'articolo 6 della legge regionale 12 aprile 1984, n. 10. |
Art. 112. Integrazione dell'articolo 19 della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68 (programma 2.4.3.). |
Art. 113. Modifica ed integrazione della legge regionale 12 giugno 1984, n. 15 (programma 2.3.1.). |
Art. 114. Integrazione dell'articolo 3 della legge regionale 20 luglio 1987, n. 20 (programmi 0.5.1. e 0.6.1.). |
Art. 115. Modifica dell'articolo 26 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22 (programma 1.5.4.). |
Art. 116. Modifica dell'articolo 32 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (programma 1.1.3.). |
Art. 117. Centro internazionale del legno (programma 3.4.1.). |
Art. 118. Garanzie (programma 0.4.1.). |
Art. 119. Finanziamenti e contributi a favore di consorzi tra enti locali. |
Art. 120. Modifica della legge regionale 21 maggio 1992, n. 17. |
Art. 121. Integrazione dell'articolo 2 della legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23. |
Art. 122. Modifica delle leggi regionali 8 settembre 1981, n. 68, 31 agosto 1982, n. 73, e dell'articolo 2 della legge regionale 4 aprile 1986, n. 12. |
Art. 123. Modifica della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76. |
Art. 124. Integrazione dell'articolo 1 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 36. |
Art. 125. Partecipazione finanziaria dei soci ai Consorzi garanzia fidi. |
Art. 126. Programmazione finanziaria nel settore del trasporto pubblico locale. |
Art. 127. Modificazioni della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41. |
Art. 128. Programmazione nel settore del trasporto pubblico locale. |
Art. 129. Modificazione della legge regionale 1º marzo 1988, n. 7. |
Art. 130. Modificazioni della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46. |
Art. 131. Scuola musaicisti del Friuli. |
Art. 132. Modifica della legge regionale 6 settembre 1991, n. 47. |
Art. 133. Integrazione della legge regionale 29 ottobre 1992, n. 32. |
Art. 134. Utilizzazione dei fondi statali assegnati ex articolo 8 della legge 9 gennaio 1991, n. 19. |
Art. 135. Copertura finanziaria. |
Art. 136. Entrata in vigore. |
§ 6.4.133 – L.R. 1 febbraio 1993, n. 1.
Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1993).
(B.U. 1 febbraio 1993, n. 7 – Suppl. Straord.).
TITOLO I
DESTINAZIONE DELLE RISORSE DERIVANTI DALLA REVISIONE DELL'ORDINAMENTO
FINANZIARIO REGIONALE ED INDIRIZZI DI POLITICA DI SPESA
Art. 1. Indirizzi di politica di spesa.
1. Le maggiori disponibilità finanziarie derivanti, a decorrere dall'anno 1994, dalla revisione della
a) maggiori finanziamenti per l'attuazione di programmi organici di intervento nonché di nuovi provvedimenti legislativi di settore concernenti le aree di spesa specificatamente indicate nell'elenco n. 5 - Fondo globale
- allegato al bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995;
b) copertura delle spese di investimento per opere permanenti autorizzate negli anni 1994 e 1995 e finanziate, in attesa della suddetta revisione della
c) copertura dei maggiori oneri derivanti dall'esercizio delle ulteriori competenze trasferite dallo Stato alla Regione con le norme di attuazione dello Statuto speciale di autonomia di cui al
Art. 2. Norme di indirizzo programmatico per il riordinamento istituzionale e degli assetti societari ed aziendali.
1. La Regione, al fine di conseguire gli obiettivi di efficacia e coordinamento dell'azione pubblica regionale, nel contesto di un riordinamento istituzionale teso a conferire maggiore organicità agli interventi in alcuni comparti considerati di importanza preminente, procede alla riorganizzazione ed al riassetto degli enti strumentali.
2. La Regione procede altresì ad un adeguamento ed a un riassetto delle proprie partecipazioni al capitale di società finanziarie, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 1, segnatamente nel settore finanziario ed in quello delle infrastrutture.
3. Nel quadro del riordino della legislazione regionale nel settore dell'agricoltura, la Regione infine promuove lo smobilizzo e la vendita di complessi aziendali appartenenti al patrimonio regionale, al fine di destinare adeguate risorse finanziarie al credito agricolo.
TITOLO II
TRASFERIMENTI AGLI ENTI LOCALI
CAPO I
Revisione della normativa concernente i trasferimenti agli enti locali
Art. 3. Modifica dell'articolo 66 della
1. In relazione ai nuovi indirizzi di politica della spesa nei confronti degli enti locali, tesi a garantire una maggiore autonomia finanziaria, ed in previsione del futuro riassetto delle attribuzioni afferenti ai medesimi, nel testo dell'articolo 66 della
(Omissis) [1].
2. Per le finalità indicate al comma 1, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti;
(Omissis) [2].
CAPO II
Modifica delle leggi regionali 9 marzo 1988, n. 10 e 30 gennaio 1989, n. 2
Art. 4. Modifica dell'articolo 8 della
[1. All'articolo 8 della
(Omissis) [4].]
Art. 5. Modifica dell'articolo 47 della
1. All'articolo 47 della
Art. 6. Modifica dell'articolo 9 della
1. All'articolo 9, comma 1, della
(Omissis) [5].
CAPO III
Trasferimenti agli enti locali in attuazione dell'articolo 54 dello Statuto
speciale di autonomia e della
Art. 7. Trasferimenti agli enti locali in attuazione dell'articolo 54 dello Statuto speciale di autonomia e della
1. In attuazione dell'articolo 54 dello Statuto speciale di autonomia, nonché in attuazione della
2. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata, nell'anno 1993, la somma complessiva di lire 103.000 milioni, di cui:
a) lire 51.000 milioni destinati alle Province;
b) lire 47.000 milioni destinati ai Comuni; alla Comunità collinare
c) lire 5.000 milioni destinati alle Comunità montane del Friuli.
Art. 8. Trasferimenti alle Province (programma 0.6.2.).
1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera a), alle Province è assegnata la somma complessiva di lire 51.000 milioni, suddivisa in ragione di:
a) lire 25.000 milioni ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto speciale di autonomia, per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi della
b) lire 26.000 milioni per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi della
2. Per le finalità previste dal comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa di lire 25.000 milioni per l'anno 1993.
3. Il predetto onere di lire 25.000 milioni fa carico al capitolo 1773 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.
4. Per le finalità previste dal comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa di lire 26.000 milioni per l'anno 1993.
5. Il predetto onere di lire 26.000 milioni fa carico al capitolo 1774 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.
6. Gli oneri relativi allo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 3 della
Art. 9. Trasferimenti ai Comuni (programma 0.6.2.).
1. Secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, lettera b), ai Comuni è assegnata la somma di lire 30.000 milioni per l'anno 1993, ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto speciale di autonomia, per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi della
2. Ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera b), ai Comuni è assegnata l'ulteriore somma di lire 9.000 milioni per l'anno 1993, per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi dell'articolo 28, comma 1, della
3. Ai sensi dell'articolo 7, comma 2 lettera b), ai Comuni capoluogo è assegnata l'ulteriore somma di lire 5.000 milioni per l'anno 1993, per lo svolgimento delle funzioni in materia di parchi urbani e per il finanziamento dei maggiori oneri derivanti dalla notevole presenza, nel territorio, di servizi pubblici e privati convenzionati di particolare importanza, nonché di attività aventi rilevanza provinciale.
4. Ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera b), è assegnata ai Comuni di supporto comprensoriale l'ulteriore somma di lire 3.000 milioni per l'anno 1993, per il finanziamento dei maggiori oneri derivanti dalla presenza, nel territorio, di servizi pubblici e privati convenzionati nonché di attività aventi rilevanza comprensoriale.
5. Per quanto concerne l'assegnazione di cui al comma 4, per l'anno 1993, qualora non possa essere predisposto ed emanato entro il 31 marzo il decreto del Presidente della Giunta di cui all'articolo 66, comma 3 ter, della
6. Per le finalità previste dal presente articolo è autorizzata la spesa di lire 47.000 milioni per l'anno 1993.
7. Il predetto onere di lire 47.000 milioni fa carico al capitolo 1773 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.
Art. 10. Trasferimenti alle Comunità montane e alla Comunità collinare del Friuli (programma 0.6.2.).
1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera c), alle Comunità montane e alla Comunità collinare del Friuli è assegnata la somma di lire 5.000 milioni per l'anno 1993, suddivisa in ragione di:
a) lire 3.000 milioni ai sensi dell'articolo 54 dello statuto speciale di autonomia, per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi della
b) lire 2.000 milioni per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi della
2. Per le finalità previste dal comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 1993.
3. Il predetto onere di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 1773 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.
4. Per le finalità previste dal comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1993.
5. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 1776 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.
CAPO IV
Trasferimenti ai Comuni delle zone terremotate
(Omissis) [6].
TITOLO III
INTERVENTI NEL SETTORE DEL TERRITORIO
CAPO I
Interventi nel settore della tutela dell'ambiente
Art. 12. Cartografia tecnica regionale (programmi 0.5.2. e 1.2.2.).
1. Per le finalità previste dall'articolo 104, comma 1, lettere a) e c), della legge regionale 1º marzo 1988, n. 7, come sostituito dall'articolo 2 della
2. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 2019 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
3. Per le finalità previste dall'articolo 14 della
4. Il predetto onere di lire 100 milioni fa carico al capitolo 2755 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
Art. 13. Depurazione e risanamento delle acque (programma 1.1.2.).
1. Per le finalità previste dall'articolo 19, comma 1, della
2. Il predetto onere di lire 800 milioni fa carico al capitolo 2296 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.
Art. 14. Salvaguardia dell'ambiente forestale e dei parchi naturali (programmi 1.3.1. e 1.3.3.).
1. Per le finalità previste dall'articolo 39, terzo comma, della
2. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 2819 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
3. Per le finalità previste dall'articolo 4, primo e secondo comma, della
4. Il predetto onere di lire 600 milioni fa carico al capitolo 3004 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
5. Per le finalità previste dall'articolo 1, secondo comma, numero 2) della
6. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 3002 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.
Art. 15. Incremento e miglioramento del patrimonio forestale (programma 1.3.1.).
1. Per le finalità previste dall'articolo 1 della
2. Il predetto onere di lire 250 milioni fa carico al capitolo 2811 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
3. Per le finalità previste dall'articolo 2 della
4. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 2812 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
5. Per le finalità previste dall'articolo 5 della
6. Il predetto onere di lire 600 milioni fa carico al capitolo 2813 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
7. Per le finalità previste dall'articolo 3 della
8. Il predetto onere di lire 600 milioni fa carico al capitolo 2823 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
Art. 16. Diffusione della conoscenza del patrimonio faunistico regionale (programma 1.6.1.).
1. Per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 140 della legge regionale 1º marzo 1988, n. 7, il Servizio autonomo della caccia e della pesca provvede alla realizzazione di studi, corsi informativi e convegni concernenti il patrimonio faunistico regionale, compresa l'ittiofauna e le altre materie trattate dal Servizio medesimo, curando anche la predisposizione e la diffusione di apposito materiale didattico- divulgativo.
2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 150 milioni, suddivisa in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 1995.
3. Il predetto onere complessivo di lire 150 milioni fa carico al capitolo 4255 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.
4. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della
CAPO II
Interventi nel settore dell'abitazione
Art. 17. Edilizia agevolata (programma 1.4.1.).
1. Per le domande di edilizia agevolata l'unità di contributo di cui al quarto comma dell'articolo 88 della legge regionale 1º settembre 1982, n. 75, è ridotta a lire 50.000 per i richiedenti che fruiscono di un reddito - determinato ai sensi degli articoli 24 e 25 della stessa legge - inferiore a lire 30 milioni, ed a lire 30.000 per gli altri richiedenti.
2. I benefici di edilizia convenzionata ed agevolata non possono essere concessi per l'acquisto soltanto di quote di una abitazione, né per acquisti tra parenti o affini entro il secondo grado.
3. In via di interpretazione autentica delle norme concernenti l'edilizia agevolata, la semplice presentazione della domanda, pur in presenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi prescritti, non dà titolo all'ottenimento del contributo. A tutte le domande in possesso dei requisiti predetti è dato corso compatibilmente con le risorse destinate dal bilancio regionale.
4. Il disposto di cui al comma 1 si applica alle domande presentate dopo l'8 giugno 1992.
5. I benefici relativi alle domande presentate anteriormente alla data dell'8 giugno 1992 sono concessi prioritariamente a coloro che, entro il 31 dicembre 1992, abbiano provveduto - per l'alloggio indicato nella domanda, ivi comprese le successive integrazioni della stessa preventivamente presentate ai sensi dell'articolo 37 della
6. I benefici di cui al comma 5 sono concessi, prioritariamente, nell'ambito della categoria ivi indicata, a coloro che abbiano acquistato o realizzato alloggi la cui superficie utile residenziale non superi i centoventi metri quadrati, o i centoquaranta metri quadrati nei casi di recupero edilizio.
7. Le misure di superficie di cui al comma 6 sono attestate dagli interessati mediante atto notorio.
8. Per le finalità previste dall'articolo 88 e dall'articolo 94 - come modificato dall'articolo 38 della
9. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:
a) lire 8.000 milioni per l'anno 1994;
b) lire 22.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 2013;
c) lire 14.000 milioni per l'anno 2014.
10. L'onere complessivo di lire 30.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1994 e 1995, fa carico al capitolo 3284 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
11. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1996 al 2014 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 18. Edilizia convenzionata (programma 1.4.1.).
1. Per le finalità previste dall'articolo 85 e dall'articolo 94 - come modificato dall'articolo 38 della
2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:
a) lire 500 milioni per l'anno 1993;
b) lire 1.500 milioni per l'anno 1994;
c) lire 2.500 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 2012;
d) lire 2.000 milioni per l'anno 2013;
e) lire 1.000 milioni per l'anno 2014.
3. L'onere complessivo di lire 4.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1993 al 1995, fa carico al capitolo 3282 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1996 al 2014 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 19. Interventi di edilizia residenziale (programma 1.4.1.).
1. Per le finalità previste dal Titolo VI della legge regionale 1º settembre 1982, n. 75, l'ammontare del Fondo regionale per l'edilizia abitativa, previsto dall'articolo 80, secondo comma, della medesima legge regionale, è incrementato nelle misure e per le finalità sottospecificate:
a) lire 4.400 milioni, suddivisi in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, e di lire 2.400 milioni per l'anno 1995, per interventi a favore degli IACP, a carico del capitolo 3294 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993;
b) lire 17.000 milioni per l'anno 1995, per interventi a favore delle cooperative edilizie a proprietà indivisa ed individuale, a carico del capitolo 3298 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
2. All'articolo 15, comma 1, della
Art. 20. Centri storici (programma 1.4.2.).
1. Per le finalità previste dall'articolo 1, primo e secondo comma, della
2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2013.
3. L'onere complessivo di lire 1.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1994 e 1995, fa carico al capitolo 3329 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1996 al 2013 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 21. Edilizia pubblica e di pubblico interesse (programmi 1.4.3. e 2.1.2.).
1. Per le finalità previste dall'articolo 7 ter, primo e secondo comma, della
2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:
a) lire 500 milioni per l'anno 1993;
b) lire 1.000 milioni per l'anno 1994;
c) lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 2012;
d) lire 1.000 milioni per l'anno 2013;
e) lire 500 milioni per l'anno 2014.
3. L'onere complessivo di lire 3.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1993 al 1995, fa carico al capitolo 3382 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1996 al 2014 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
5. Per le finalità previste dall'articolo 7 ter, primo e terzo comma, della
6. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 3383 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
7. Per le finalità previste dall'articolo 18, comma 1 bis, della legge regionale 1º febbraio 1991, n. 4, come inserito dall'articolo 19, comma 19, lettera b), della
8. Il predetto onere complessivo di lire 1.100 milioni fa carico al capitolo 3374 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.
9. Per le finalità previste dall'articolo 27, comma 1, della
10. Il predetto onere complessivo di lire 400 milioni fa carico al capitolo 4426 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.
11. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Provincia di Udine un finanziamento straordinario pluriennale nella misura massima prevista dal comma 13, per quindici anni, a sollievo degli oneri, in linea capitale e per interessi, derivanti dal mutuo che la Provincia medesima contrae per il completamento, l'arredo e l'attrezzatura dell'immobile denominato «Villa Ostende» di Grado, destinato all'accoglimento ed alla residenza di persone non autosufficienti.
12. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore alle finanze, determina in via preventiva le condizioni relative al mutuo da stipulare ai sensi del comma 11.
13. Per le finalità previste dal comma 11 è autorizzato per l'anno 1994 il limite di impegno di lire 500 milioni.
14. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2008.
15. L'onere complessivo di lire 1.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1994 e 1995 fa carico al capitolo 4853 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
16. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1996 al 2008 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
17. Per le finalità e con le modalità previste dall'articolo 19, commi 7 e 8, della
18. Il predetto onere di lire 150 milioni fa carico al capitolo 3406 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.
19. Per le finalità e con le modalità previste dall'articolo 19, commi 15 e 16, della
20. Il predetto onere di lire 150 milioni fa carico al capitolo 3408 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.
21. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario alla Provincia di Gorizia per il completamento delle opere di ristrutturazione, adeguamento e conseguimento delle condizioni di agibilità del Palazzo Attems di Gorizia, recentemente colpito da alluvione.
22. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 21 è presentata alla Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici, corredata da una relazione illustrativa e da un preventivo di massima della spesa da cui risultino gli interventi da effettuare. Il finanziamento predetto può essere concesso ed erogato in via anticipata ed in un'unica soluzione per ciascuna delle quote annuali. Il decreto di concessione del finanziamento ne prevede i termini e le modalità di rendicontazione.
23. Per le finalità previste dal comma 21 è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.
24. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 3338 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
25. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario al Comune di Arta Terme a sostegno delle spese necessarie per il completamento del complesso termale.
26. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 25 è presentata alla Direzione regionale del commercio e del turismo, corredata da una relazione illustrativa e da un preventivo di massima della spesa da cui risultino gli interventi da effettuare. Il finanziamento predetto può essere concesso ed erogato in via anticipata ed in un'unica soluzione per ciascuna delle quote annuali. Il decreto di concessione del finanziamento ne prevede i termini e le modalità di rendicontazione.
27. Per le finalità previste dal comma 25 è autorizzata la spesa complessiva di lire 500 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per l'anno 1993 e lire 400 milioni per l'anno 1994.
28. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 8541 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.
CAPO III
Interventi nel settore delle opere pubbliche e di pubblico interesse
Art. 22. Distribuzione del gas metano (programma 1.4.3.). [7]
1. Per le finalità previste dall'articolo 3, primo comma, lettera a), della
2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 350 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2003.
3. L'onere complessivo di lire 700 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1994 e 1995, fa carico al capitolo 2660 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1996 al 2003 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
CAPO IV
Interventi nel settore delle infrastrutture di trasporto
Art. 23. Interventi nel settore dei porti (programma 1.5.2.).
1. Per le finalità previste dall'articolo 5, comma 1, della
2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 2009.
3. L'onere complessivo di lire 3.000 milioni, corrispondente alla annualità autorizzata per l'anno 1995, fa carico al capitolo 3791 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993- 1995.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1996 al 2009, fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
5. Per le finalità previste dall'articolo 5, comma 1, della
6 Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2008.
7. L'onere complessivo di lire 2.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1994 e 1995, fa carico al capitolo 3793 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
8. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1996 al 2008, fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
9. Per le finalità previste dall'articolo 5, comma 1, della
10. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2008.
11. L'onere complessivo di lire 2.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1994 e 1995, fa carico al capitolo 3792 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
12. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1996 al 2008, fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 24. Infrastrutture di servizio al sistema dei trasporti e dei traffici (programma 1.5.3.). [8]
1. Per le finalità previste dall'articolo 31, comma 5 della
2. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 3874 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
3. Per le finalità previste dall'articolo 26, comma 1, della
4. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2003.
5. L'onere complessivo di lire 2.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1994 e 1995, fa carico al capitolo 3869 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
6. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1996 al 2003 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
7. Per le finalità previste dall'articolo 26, comma 9, della
8. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2003.
9. L'onere complessivo di lire 1.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1994 e 1995, fa carico al capitolo 3872 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
10. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1996 al 2003 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
TITOLO IV
INTERVENTI NEI SETTORI DEI SERVIZI SOCIALI
CAPO I
Interventi nei settori della sanità e dell'assistenza
Art. 25. Finanziamento integrativo regionale per la spesa sanitaria di parte corrente ( programma 2.1.1).
1. In relazione al disposto di cui all'articolo 19, comma 1, del D.L 28 dicembre 1989, n. 415, convertito con modificazioni, nella
2. La ripartizione e la rendicontazione dei finanziamenti di cui al comma 1 avviene con le medesime modalità prescritte dalla vigente legislazione statale e regionale per le quote di Fondo sanitario nazionale di parte corrente a destinazione indistinta.
3. Per le finalità previste dal comma 1, è autorizzata la spesa di lire 360.000 milioni per l'anno 1993.
4. Il predetto onere di lire 360.000 milioni fa carico al capitolo 4371 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.
Art. 26. Servizio di telesoccorso-telecontrollo (programma 2.2.1.).
1. Per le finalità previste dall'articolo 1 della
2. Il predetto onere di lire 400 milioni fa carico al capitolo 4770 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.
Art. 27. «Progetto Spilimbergo» per la riabilitazione sociale e sanitaria (programma 2.2.4.).
1. Per le finalità previste dall'articolo 23 della legge regionale 1º febbraio 1991, n. 4, è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l'anno 1993.
2. Il predetto onere di lire 400 milioni fa carico al capitolo 4970 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.
Art. 28. Finanziamenti straordinari per la gestione di servizi socio- assistenziali (programma 2.2.4.).
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti previsti dall'articolo 30, settimo comma, della
2. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 1993.
3. Il predetto onere di lire 300 milioni fa carico al capitolo 4969 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.
CAPO II
Interventi nei settori dell'istruzione, della cultura, della ricerca
scientifica, della formazione professionale e dello sport
Art. 29. Realizzazione della macchina di luce di sincrotrone (programmi 2.3.3. e 0.1.4.).
1. All'articolo 3, comma 2, della
2. [L'Amministrazione regionale è autorizzata a conferire al fondo speciale costituito presso la Friulia S.p.A. ai sensi dell'articolo 2 della
3. [La somma di cui al comma 2 è da impiegare per la partecipazione al capitale sociale della «Sincrotrone Trieste società consortile per azioni», per l'effettuazione di conferimenti anticipati destinati a futuri aumenti di capitale, nonché per la concessione di finanziamenti anche infruttiferi] [10].
4. [L'onere complessivo di lire 4.500 milioni, relativo agli anni dal 1993 al 1995, fa carico al capitolo 1460 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993] [11].
5. [Le quote autorizzate per ciascuno degli anni dal 1996 al 2002 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi] [12].
6. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla «Sincrotrone Trieste società consortile per azioni» contributi pluriennali, nella misura massima di lire 1.800 milioni annui, per un periodo di dieci anni, a riduzione o a copertura del costo dei mutui da stipulare per far fronte agli oneri connessi alla realizzazione della macchina di luce di sincrotrone.
7. La misura dei contributi suddetti è ragguagliata all'importo medio annuo della quota interessi, compreso l'eventuale preammortamento, rilevabile dai piani di ammortamento.
8. La domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 6 è presentata alla Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio, corredata dalla deliberazione esecutiva con cui la Società dispone l'assunzione del mutuo e dall'atto di adesione dell'istituto mutuante, nonché il programma delle opere a fronte delle quali, si è reso necessario il ricorso all'indebitamento. L'erogazione della prima annualità dei contributi precitati è disposta all'atto della presentazione del contratto di mutuo definitivo, dal quale risulta il piano di ammortamento, in linea capitale e per interessi.
9. Per le finalità previste dal comma 6 è autorizzato, nell'anno 1994, il limite di impegno di lire 1.800 milioni.
10 Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.800 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2003.
11. L'onere complessivo di lire 3.600 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1994 e 1995, fa carico al capitolo 1461 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
12. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1996 al 2003 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
13. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a prestare garanzie fidejussorie, sino alla concorrenza di lire 15.000 milioni, sui mutui stipulati ai sensi del comma 6.
14. La concessione della garanzia è disposta con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore alle finanze.
15. La domanda di concessione della garanzia è accompagnata da una attestazione con cui il legale rappresentante della Società dichiara l'impossibilità, da parte della Società medesima, a prestare idonee garanzie.
16. Gli eventuali oneri derivanti dalla concessione delle garanzie previste dal comma 13 fanno carico al capitolo 1212 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
Art. 30. Istituzioni ed attività di ricerca scientifica (programma 2.3.3.).
1. Per le finalità previste dall'articolo 15 della
2. Il predetto onere complessivo di lire 3.700 milioni fa carico al capitolo 5244 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.
3. Per le finalità previste dall'articolo 15 della
4. Trovano applicazione gli articoli 15, secondo comma, e 16, quarto comma, della
5. Per le finalità previste dal comma 3 è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.350 milioni, suddivisa in ragione di lire 450 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 1995.
6. Il predetto onere complessivo di lire 1.350 milioni fa carico al capitolo 5245 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.
7. Per le finalità previste dall'articolo 49, primo comma, della
8. Il predetto onere di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 5248 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
Art. 31. Contributi agli Enti regionali per il diritto allo studio universitario (ERDISU) per gli investimenti (programma 2.3.2.).
1. [All'articolo 16, comma 1, della
(Omissis)] [13].
2. Per le finalità previste dall'articolo 16, comma 1, lettera a/bis) della
3. Il predetto onere complessivo di lire 6.000 milioni fa carico al capitolo 5199 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
4. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della
Art. 32. Interventi a favore dell'istruzione universitaria (programma 2.3.2.).
1. Per le finalità previste dall'articolo 33 della
2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 2009.
3. L'onere di lire 2.000 milioni, corrispondente all'annualità autorizzata per l'anno 1995, fa carico al capitolo 5198 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1996 al 2009 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio per la formazione e lo sviluppo degli insegnamenti universitari di Gorizia un contributo annuale per la realizzazione del tirocinio obbligatorio per gli studenti del Diploma Universitario in Economia e Amministrazione delle imprese di cui all'articolo 10 della
6. La domanda per la concessione del contributo è presentata alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura, corredata da un preventivo di massima della spesa. Ciascuna quota annuale può essere concessa in via anticipata ed in un'unica soluzione. Il decreto di concessione del contributo ne indica i termini e le modalità di rendicontazione.
7. Per le finalità previste dal comma 5 è autorizzata la spesa complessiva di lire 300 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 1995.
8. Il predetto onere complessivo di lire 300 milioni fa carico al capitolo 5186 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.
9. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della
Art. 33. Edilizia teatrale (programma 2.4.3.).
1. Per le finalità previste dalla
2. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 5713 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.
3. Per le finalità previste dall'articolo 37, comma 1, della
4. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 2004.
5. L'onere di lire 1.000 milioni, corrispondente alla annualità autorizzata per l'anno 1995, fa carico al capitolo 5715 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
6. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1996 al 2004 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 34. Beni ed attività culturali (programmi 2.4.1., 2.4.2. e 2.4.3.).
1. Per le finalità previste dall'articolo 49 della
2. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 5432 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.
3. Per le finalità previste dall'articolo 14 della
4. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:
a) lire 150 milioni per l'anno 1993;
b) lire 250 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2012;
c) lire 100 milioni per l'anno 2013.
5. L'onere complessivo di lire 650 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1993 al 1995, fa carico al capitolo 5433 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.
6. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1996 al 2013 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
7. Per le finalità previste dall'articolo 7 della
8. Il predetto onere di lire 100 milioni fa carico al capitolo 5434 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.
9. [Nell'ambito delle finalità di cui al Titolo III della
10. [Il Centro predispone e presenta alla Direzione centrale competente in materia di cultura il programma di cui al comma 9, specificando gli interventi che intende attuare, le modalità, i tempi di realizzazione e i costi preventivati] [17].
11. [Per la realizzazione del programma straordinario l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare, previa acquisizione d'idonea documentazione attestante l'assenso dei soggetti, pubblici o privati, legittimati a disporre dei beni oggetto dell'intervento, apposita convenzione nella quale sono specificati, tra l'altro, le modalità, i tempi e i termini per l'erogazione e per la rendicontazione del finanziamento] [18].
12. [Per le finalità previste dal comma 9 è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1993] [19].
13. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 5508 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.
14. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario a favore del Comune di Trieste, ai sensi dell'articolo 25, secondo comma, della
15. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 14 è presentata alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura, corredata da una relazione illustrativa e da un preventivo di massima della spesa da cui risultino gli interventi da effettuare. Il finanziamento predetto può essere concesso ed erogato in via anticipata ed in un'unica soluzione. Il decreto di concessione del finanziamento ne prevede i termini e le modalità di rendicontazione.
16. Per le finalità previste dal comma 14 è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1993.
17. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 5510 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.
18. - 24. [20].
25. All'articolo 35, comma 2, della
26. Il finanziamento relativo all'anno 1992 ai sensi dell'articolo 35, comma 2, della
27. Per le finalità previste dall'articolo 35 della
28. Il predetto onere di lire 150 milioni fa carico al capitolo 5607 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.
29. Al fine di consentire e promuovere la valorizzazione del patrimonio culturale di alcune eminenti e significative personalità della nostra regione, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario al Comune di Sedegliano per l'acquisto, la ristrutturazione e l'arredo della casa natale di Padre Davide Maria Turoldo, sita nel medesimo Comune.
30. Per le finalità previste dal comma 29 è autorizzata la spesa complessiva di lire 350 milioni suddivisa in ragione di lire 100 milioni per l'anno 1993 e di lire 250 milioni per l'anno 1994.
31. L'onere complessivo di lire 350 milioni fa carico al capitolo 5716 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.
32. Al fine di consentire e promuovere la valorizzazione del patrimonio culturale di alcune eminenti e significative personalità della nostra regione, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario alla Provincia di Pordenone per l'acquisto, la ristrutturazione e l'arredo della casa di Pier Paolo Pasolini, sita nel Comune di Casarsa della Delizia, nonché per le attrezzature dei locali della casa stessa da destinare a «Centro studi» [21].
33. Per le finalità previste dal comma 32 è autorizzata la spesa complessiva di lire 300 milioni suddivisa in ragione di lire 100 milioni per l'anno 1993 e lire 200 milioni per l'anno 1994.
34. L'onere complessivo di lire 300 milioni fa carico al capitolo 5717 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.
35. Al fine di consentire il completamento della sede della Società mutuo soccorso ed istruzione di Pordenone, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario alla Società medesima.
36. Per le finalità previste dal comma 35 è autorizzata la spesa complessiva di lire 50 milioni per l'anno 1993.
37. L'onere complessivo di lire 50 milioni fa carico al capitolo 5718 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.
38. Le domande per l'ottenimento dei finanziamenti di cui ai commi 29, 32 e 35 sono presentate alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura corredate da un preventivo di massima della spesa e da una relazione illustrativa degli interventi da realizzare. I finanziamenti possono essere concessi ed erogati, per ciascuna quota annua, in via anticipata ed in un'unica soluzione. Il decreto di concessione dei finanziamenti medesimi ne indica i termini e le modalità di rendicontazione.
39. Per le finalità previste dall'articolo 39, comma 8, della
40. Il predetto onere complessivo di lire 400 milioni fa carico al capitolo 5195 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.
Art. 35. Finanziamento straordinario all'I.R.Fo.P. per oneri relativi al personale (programma 2.5.1.).
1. Nelle more dell'espletamento delle procedure relative agli inquadramenti nel ruolo unico regionale previsti dal Titolo II, Capo V, della
2. Il finanziamento di cui al comma 1 è concesso ed erogato in due soluzioni, nella misura del cinquanta per cento entro il 31 marzo 1993 e del restante cinquanta per cento entro il 30 settembre 1993.
3. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di lire 7.000 milioni per l'anno 1993.
4. Il predetto onere di lire 7.000 milioni fa carico al capitolo 5861 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.
Art. 36. Formazione professionale della polizia comunale (programma 2.5.1.).
1. Per le finalità previste dall'articolo 11 della
2. A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di lire 540 milioni, suddivisa in ragione di lire 180 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 1995.
3. Il predetto onere complessivo di lire 540 milioni fa carico al capitolo 5877 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.
Art. 37. Finanziamenti straordinari agli enti locali per l'acquisto e la realizzazione di impianti ed attrezzature sportive (programma 2.4.4.).
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Monfalcone un finanziamento straordinario per l'acquisto, la ristrutturazione e la manutenzione di impianti ed attrezzature sportive in corso di dismissione da parte di enti ed aziende a partecipazione statale.
2. La domanda per la concessione del finanziamento, corredata da una relazione illustrativa e da un preventivo di spesa relativi agli interventi da realizzare, è presentata al Servizio delle attività ricreative e sportive. Ciascuna quota annuale del finanziamento può essere erogata in via anticipata ed in un'unica soluzione. Il decreto di concessione del finanziamento ne stabilisce i termini e le modalità di rendicontazione.
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per l'anno 1993, lire 600 milioni per l'anno 1994 e lire 200 milioni per l'anno 1995.
4. Il predetto onere complessivo di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 6143 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.
5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Tolmezzo un contributo pluriennale, nella misura massima di cui al comma 8, per un periodo di dieci anni, a copertura degli oneri, in linea capitale e per interessi, del mutuo da stipulare per la realizzazione dell'impianto del tiro a segno.
6. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore alle finanze, determina, in via preventiva, le condizioni relative al mutuo da stipulare ai sensi del comma 5.
7. La domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 5 è presentata al Servizio delle attività ricreative e sportive, corredata dalla deliberazione con cui il Comune dispone l'assunzione del mutuo e dall'atto di adesione dell'istituto mutuante, nonché il programma delle opere a fronte delle quali si è reso necessario il ricorso
all'indebitamento. L'erogazione della prima annualità dei contributi precitati è disposta all'atto della presentazione del contratto di mutuo definitivo, dal quale deve risultare il piano di ammortamento, in linea capitale e per interessi.
8. Per le finalità previste dal comma 5 è autorizzato, nell'anno 1993, il limite di impegno di lire 100 milioni.
9. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 2002.
10. L'onere complessivo di lire 300 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1993 al 1995, fa carico al capitolo 6144 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.
11. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1996 al 2002 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
TITOLO V
INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI PUBBLICI LOCALI
Art. 38. Programmi annuali di esercizio dei trasporti pubblici locali (programma 1.5.5.). [22]
1. In relazione al disposto di cui all'articolo 18, comma 1, del
2. Il predetto onere di lire 95.000 milioni fa carico al capitolo 3978 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
3. Al fine di assicurare la continuità dei servizi svolti dalle aziende di trasporto pubblico locale, anche nelle more della formulazione iniziale del programma di cui all'articolo 49, primo comma, numero 1, della
Art. 39. Contributi annui costanti per l'acquisto di autobus (programma 1.5.5.). [23]
1. Per le finalità previste dall'articolo 57 bis della
2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2003.
3. L'onere complessivo di lire 1.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1994 e 1995, fa carico al capitolo 4012 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1996 al 2003 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 40. Contributi pluriennali sulle operazioni di locazione finanziaria per l'acquisto di autobus (programma 1.5.5.). [24]
1. Nel testo della
(Omissis) [25].
2. Per le finalità previste dall'articolo 57 ter della
3. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 1998.
4. L'onere complessivo di lire 1.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1994 e 1995, fa carico al capitolo 4013 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
5. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1996 al 1998 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 41. Acquisto di scuola-bus (programma 1.5.5.). [26]
1. Per le finalità previste dall'articolo 65 della
2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 250 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 1997.
3. L'onere complessivo di lire 750 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1993 al 1995, fa carico al capitolo 4005 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1996 al 1997 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
TITOLO VI
INTERVENTI NEL SETTORE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE
CAPO I
Interventi nel settore dell'agricoltura
Art. 42. Credito di miglioramento fondiario (programma 3.1.2.).
1. Per le finalità previste dall'articolo 1 della
2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 2022.
3. L'onere complessivo di lire 1.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1993 al 1995, fa carico al capitolo 6361 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1996 al 2022 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 43. Opere di miglioramento fondiario (programma 3.1.2.).
1. Per le finalità previste dagli articoli 43 e 44 del
2. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico ai capitolo 6362 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.
Art. 44. Miglioramento delle strutture agricole aziendali (programma 3.1.2.).
1. Per le finalità previste dalla
2. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 6364 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.
Art. 45. Indennità compensativa (programma 3.1.2.).
1. Per le finalità previste dal Capo I della
2. Il predetto onere di lire 4.000 milioni fa carico al capitolo 6399 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.
Art. 46. Avversità atmosferiche. Interventi finanziati con fondi statali (programma 3.1.5.).
1. Per le finalità previste dall'articolo 1, comma 2, lettera b), della
2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 88 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 1997.
3. L'onere complessivo di lire 264 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1993 al 1995, fa carico al capitolo 6593 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.
4. Corrispondentemente è prevista per gli anni dal 1993 al 1995 l'entrata di pari importo assegnata dallo Stato ai sensi della
5. Le annualità autorizzate per gli anni 1996 e 1997 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 47. Credito agricolo (programma 3.1.6.).
1. Per le finalità previste dall'articolo 6 della
2. Il predetto onere di lire 150 milioni fa carico al capitolo 6663 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.
Art. 48. Interventi nel settore zootecnico (programmi 3.1.7. e 3.1.3.).
1. Per la predisposizione e l'attuazione di programmi di intervento per la lotta contro l'ipofecondità del bestiame e la mortalità neo e post- natale ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera b), della
2. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 6773 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.
3. Per le finalità previste dagli articoli 2 e 3 della
4. Il predetto onere di lire 270 milioni fa carico al capitolo 6470 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.
CAPO II
Interventi nel settore dell'industria
Art. 49. Contributi sugli interessi per investimenti delle imprese industriali (programma 3.2.2.).
1. Per le finalità previste dall'articolo 1 della
2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 2004.
3. L'onere di lire 5.000 milioni, corrispondente alla annualità autorizzata per l'anno 1995, fa carico al capitolo 7330 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1996 al 2004 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 50. Consorzi garanzia fidi fra le piccole e medie imprese industriali (programma 3.2.2.).
1. Per le finalità previste dall'articolo 1 della
2. Il predetto onere di lire 10.000 milioni fa carico ai capitolo 7339 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.
Art. 51. Centro regionale servizi per le piccole e medie industrie (programma 3.2.1.).
1. Per le finalità previste dagli articoli 17, comma 1, lettere a) e b), e 18, della
2. Il predetto onere di lire 300 milioni fa carico al capitolo 7289 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.
Art. 52. Interventi sulle operazioni di locazione finanziaria di beni immobili (programma 3.2.2.).
1. Per le finalità previste dall'articolo 13 della
2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 2000.
3. L'onere complessivo di lire 600 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1993 al 1995, fa carico al capitolo 7358 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1996 al 2000 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 53. Programmi di commercializzazione (programma 3.2.1.).
1. Per le finalità previste dall'articolo 24 della
2. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 7259 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
Art. 54. Incentivi per gli impianti idroelettrici nel territori montani (programma 1.6.2.).
1. Per le finalità previste dall'articolo 12 della
2. Il predetto onere complessivo di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 7204 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.
CAPO III
Interventi nel settore dell'artigianato e della cooperazione
Art. 55. Fondo speciale di rotazione delle imprese artigiane (programma 3.5.1.). [27]
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a conferire al Fondo speciale di rotazione delle imprese artigiane, istituito ai sensi dell'articolo 7 della
2. A tal fine, per le finalità previste dall'articolo 2, comma 1, lettera a), della
3. Il predetto onere di lire 4.000 milioni fa carico al capitolo 1576 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.
Art. 56. Consorzi garanzia fidi fra le imprese artigiane (programma 3.3.2.). [28]
1. Per le finalità previste dall'articolo 1 della
2. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per l'anno 1993.
3. Il predetto onere di lire 5.000 milioni fa carico al capitolo 8044 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.
Art. 57. Credito di esercizio alle imprese artigiane (programma 3.3.2.). [29]
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Ente per lo sviluppo dell'artigianato del Friuli-Venezia Giulia (ESA) un ulteriore contributo straordinario di lire 3.000 milioni per le finalità di cui all'articolo 2, terzo comma, numero 1), della
2. A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per l'anno 1993 e di lire 2.000 milioni per l'anno 1995.
3. Il predetto onere complessivo di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 8033 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.
Art. 58. Operazioni di locazione finanziaria alle imprese artigiane (programma 3.3.2.). [30]
1. Per le finalità previste dagli articoli 7 e 8 della
2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 1998.
3. L'onere complessivo di lire 2.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1994 e 1995, fa carico al capitolo 8032 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1996 al 1998 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 59. Interventi straordinari a favore di Consorzi e Società consortili fra imprese artigiane (programma 3.3.2.). [31]
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Consorzi ed alle Società consortili fra imprese artigiane un finanziamento straordinario, nella misura massima di 200 milioni per ciascuna realtà consortile, per la copertura totale o parziale delle perdite di esercizio verificatesi nel 1992 a fronte dell'attuazione di specifici progetti di sviluppo.
2. Le domande, corredate dal bilancio al 31 dicembre 1992 approvato dall'assemblea dei soci, oltreché dal progetto di cui al comma 1, sono presentate alla Direzione regionale del lavoro, cooperazione ed artigianato entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione.
3. I Consorzi e le Società consortili di cui al comma 1 sono tenuti a trasmettere alla Direzione regionale competente, entro il 31 dicembre 1993, una dettagliata relazione indicante l'avvenuto utilizzo del finanziamento straordinario di cui al comma 1 per le finalità ivi previste.
4. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l'anno 1993.
5. Il predetto onere di lire 400 milioni fa carico al capitolo 8010 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.
Art. 60. Finanziaria regionale della cooperazione (programma 3.3.3.). [32]
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad integrare lo speciale fondo di dotazione, istituito ai sensi dell'articolo 1 della
2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1993.
3. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 8112 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.
CAPO IV
Interventi nel settore del commercio
Art. 61. Contributi pluriennali alle imprese commerciali (programma 3.4.2.).
1. Per le finalità previste dalla
2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2003.
3. L'onere complessivo di lire 1.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1994 e 1995, fa carico al capitolo 8297 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1996 al 2003 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
5. Per le finalità previste dall'articolo 1 della
6. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2003.
7. L'onere complessivo di lire 1.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1994 e 1995, fa carico al capitolo 8309 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
8. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1996 al 2003 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
9. All'articolo 4, commi 1 e 2, della
9 bis. La disposizione di cui al comma 9 non trova applicazione nei confronti delle domande presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge, per le quali continuano ad applicarsi i limiti di valore stabiliti dall'articolo 4, commi 1 e 2, della
Art. 62. Consorzi garanzia fidi tra le imprese commerciali (programma 3.4.2.).
1. Per le finalità previste dall'articolo 1 della
2. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 4.500 milioni per l'anno 1993.
3. Il predetto onere di lire 4.500 milioni fa carico al capitolo 8294 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.
Art. 63. Operazioni di locazione finanziaria alle imprese commerciali (programma 3.4.2.).
1. Per le finalità previste dall'articolo 1 della
2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 1998.
3. L'onere complessivo di lire 1.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1994 e 1995, fa carico al capitolo 8308 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1996 al 1998 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 64. Interventi a favore delle imprese commerciali nelle zone montane (programma 3.4.2.).
1. Per le finalità previste dall'articolo 19 bis della
2. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 8311 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
Art. 65. Contributi pluriennali per la realizzazione di impianti fieristici e centri commerciali (programma 3.4.1.).
1. Per le finalità previste dal comma 7 dell'articolo 87 della
2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 800 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2003.
3. L'onere complessivo di lire 1.600 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1994 e 1995, fa carico al capitolo 8227 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1996 al 2003 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Marano Lagunare un contributo pluriennale, nella misura massima di cui al comma 8, per un periodo di dieci anni, a copertura degli oneri - in linea capitale e per interessi - del mutuo da stipulare per far fronte alle spese connesse al completamento del mercato ittico.
6. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore alle finanze, determina, in via preventiva, le condizioni relative al mutuo da stipulare ai sensi del comma 5.
7. La domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 5 è presentata alla Direzione regionale del commercio e del turismo, corredata dalla deliberazione con cui il Comune dispone l'assunzione del mutuo e dall'atto di adesione dell'istituto mutuante, nonché dal programma delle opere a fronte delle quali si è reso necessario il ricorso
all'indebitamento. L'erogazione della prima annualità dei contributi precitati è disposta all'atto della presentazione del contratto di mutuo definitivo, dal quale risulta il piano di ammortamento, in linea capitale e per interessi.
8. Per le finalità previste dal comma 5 è autorizzato, nell'anno 1994, il limite di impegno di lire 150 milioni.
9. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 150 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2003.
10. L'onere complessivo di lire 300 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1994 e 1995, fa carico al capitolo 8228 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
11. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1996 al 2003 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
CAPO V
Interventi nel settore del turismo
Art. 66. Contributi pluriennali per strutture turistiche (programma 3.4.4.).
1. Per le finalità previste dagli articoli 1 e 10 bis della
2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2003.
3. L'onere complessivo di lire 1.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1994 e 1995, fa carico al capitolo 8427 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1996 al 2003 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
5. Per le finalità previste dagli articoli 1 e 5 della
6. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2013.
7. L'onere complessivo di lire 6.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1994 e 1995, fa carico al capitolo 8432 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
8. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1996 al 2013 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 67. Infrastrutture turistiche (programma 3.4.5.).
1. Per le finalità previste dall'articolo 3, primo comma, lettera c), della
2. Il predetto onere complessivo di lire 250 milioni fa carico al capitolo 8501 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.
3. Per le finalità previste dall'articolo 1, primo comma, lettera f), della
4. Il predetto onere complessivo di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 8528 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.
5. Per le finalità previste dall'articolo 91, comma 9, della
6. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 2014.
7. L'onere di lire 500 milioni, corrispondente alla annualità autorizzata per l'anno 1995, fa carico al capitolo 8539 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
8. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1996 al 2014 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
9. Per le finalità previste dall'articolo 91, comma 15, della
10. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2013.
Il. L'onere complessivo di lire 600 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1994 e 1995, fa carico a; capitolo 8540 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
12. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1996 al 2013 fanno carico ai rispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
CAPO VI
Interventi nel settore dei traffici e dell'autotrasporto merci
Art. 68. Operazioni di locazione finanziaria alle imprese di autotrasporto (programma 1.5.4.).
1. Per le finalità previste dagli articoli 5 e 13 della
2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di:
a) lire 300 milioni per l'anno 1993;
b) lire 1.300 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 1997;
c) lire 1.000 milioni per l'anno 1998.
3. L'onere complessivo di lire 2.900 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1993 al 1995, fa carico al capitolo 3921 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.
4. Le annualità autorizzate e per gli anni dal 1996 al 1998 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 69. Liberalizzazione tariffaria di tratti autostradali (programma 1.5.1.).
1. In conformità agli obiettivi del Piano regionale della viabilità ed al fine di contenere gli effetti del traffico stradale di automezzi pesanti sull'ambiente e sulle strutture, l'Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare alle società concessionarie di autostrade nel territorio regionale gli oneri conseguenti alle liberalizzazioni tariffarie di tratti autostradali, disposte per garantire l'alleggerimento del traffico stradale nel periodo dall'1 gennaio al 31 dicembre 1993.
2. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a sostenere i residui oneri relativi all'anno 1992, derivanti dall'applicazione della disposizione di cui all'articolo 44, comma 1, della
3. Per le finalità previste dai commi 1 e 2 l'Assessore alle finanze è autorizzato a stipulare, di concerto con l'Assessore alla viabilità ed ai trasporti, su conforme deliberazione della Giunta regionale, una convenzione con le società concessionarie nella quale siano fissati i termini e le modalità del rimborso, che è comunque erogato in via posticipata sulla base delle ricevute attestanti il costo dei rimborsi.
4. Per le finalità previste dai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1993.
5. Il predetto onere di lire 100 milioni fa carico al capitolo 1424 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.
TITOLO VII
AUTORIZZAZIONI DI SPESA PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE 9 GENNAIO 1991, N. 19
Art. 70. Partecipazione alla «Finest S.p.A.» ed al Centro di servizi e di documentazione (programma 3.5.1.).
1. [In attuazione dell'articolo 2 della
2. [A tal fine è autorizzata la spesa di lire 20.000 milioni per l'anno 1995] [35].
3. [Il predetto onere di lire 20.000 milioni fa carico al capitolo 1567 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995] [36].
4. In attuazione dell'articolo 2, comma 9, della
5. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1995.
6. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 1568 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
7. Corrispondentemente è prevista per il medesimo anno l'entrata di pari importo assegnata dallo Stato ai sensi dell'articolo 2 della
Art. 71. Realizzazione delle opere autostradali per i collegamenti con la rete autostradale della ex Jugoslavia (programma 1.5.1.).
1. In attuazione dell'articolo 12 della
2. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 20.000 milioni per l'anno 1995.
3. Il predetto onere di lire 20.000 milioni fa carico al capitolo 1425 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
4. Corrispondentemente è prevista per il medesimo anno l'entrata di pari importo assegnata dallo Stato ai sensi dell'articolo 2 della
Art. 72. Interventi per il sostegno di iniziative culturali della minoranza slovena (programmi 2.3.1. e 0.6.1.).
1. Per le finalità previste dalla
2. Il predetto onere di lire 150 milioni fa carico al capitolo 5107 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.
3. La spesa di lire 500 milioni per l'anno 1993, autorizzata dall'articolo 2, comma 1, lettera a), della
4. Alla copertura dell'onere di lire 150 milioni per l'anno 1993 previsto dal comma 1 si provvede con la riduzione di spesa di cui al comma 3.
TITOLO VIII
ACCORDI DI PROGRAMMA
Art. 73. Accordi di programma - Fondi regionali (programma 0.6.3.).
1. La spesa di lire 4.000 milioni complessivi per l'anno 1994, come rideterminata dall'articolo 101, comma 2, della
2. La spesa di lire 6.000 milioni, come rideterminata per l'anno 1994 dall'articolo 101, comma 4, della
3. La spesa di lire 1.000 milioni, come rideterminata per l'anno 1994 dall'articolo 101, comma 5, della
4. La spesa di lire 1.500 milioni, come rideterminata per l'anno 1994 e ridotta, rispettivamente, dall'articolo 101, comma 6, della
5. La spesa di lire 6.000 milioni complessivi autorizzata per lire 5.000 milioni e rideterminata per lire 1.000 milioni per l'anno 1994 rispettivamente dagli articoli 7, comma 1 e 101, comma 7, della
6. La quota di lire 20.000 milioni, autorizzata per l'anno 1994 dall'articolo 17, comma 2, della
Art. 74. Accordi di programma finanziati con mutuo (programmi 0.6.3. e 0.5.2.).
1. Per le finalità previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della
2. Il predetto onere di lire 360 milioni fa carico al capitolo 921 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.
3. La spesa di lire 1.500 milioni per l'anno 1993, autorizzata, per lire 4.000 milioni, dall'articolo 102, comma 3, della
4. La spesa di lire 6.000 milioni, come autorizzata e rideterminata per l'anno 1993 dall'articolo 102, comma 5, della
5. Il maggiore onere di lire 6.000 milioni per l'anno 1994 fa parimenti carico al capitolo 925 dello stato di previsione predetto.
6. Per le finalità previste dall'articolo 1, comma 1, lettera d), della
7. Il predetto onere complessivo di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 927 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.
8. Per le finalità previste dall'articolo 1, comma 1, lettera e), della
9. Il predetto onere di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 929 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
10. Per le finalità previste dall'articolo 3 della
11. Il predetto onere di lire 2.500 milioni fa carico al capitolo 931 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
12. La spesa di lire 22.000 milioni, autorizzata per l'anno 1994 dall'articolo 17, comma 2, della
13. La quota di lire 500 milioni, autorizzata per l'anno 1993 dall'articolo 102, comma 13, della
14. Il maggior onere di lire 500 milioni per l'anno 1994 fa parimenti carico al capitolo 2024 dello stato di previsione predetto.
TITOLO IX
SPESE FINANZIATE CON RICORSO A MUTUO
CAPO I
Interventi nei settori della tutela dell'ambiente, delle opere pubbliche e di interesse pubblico
Art. 75. Impianti di depurazione (programma 1.1.2.).
1. Per le finalità previste dall'articolo 1 della
2. Il predetto onere complessivo di lire 8.000 milioni fa carico al capitolo 2334 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.
Art. 76. Opere di sistemazione idraulico forestale (programma 1.3.2.).
1. Per le finalità previste dagli articoli 9, primo e secondo comma, e 29, come modificato dall'articolo 52 della
2. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 2937 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
3. Per le finalità previste dall'articolo 1 della
4. Il predetto onere di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 2938 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
Art. 77. Opere acquedottistiche di rilevanza regionale (programma 1.1.2.).
1. Per le finalità previste dall'articolo 9, comma 7, della
2. Il predetto onere di lire 5.000 milioni fa carico al capitolo 2327 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
3. Per le finalità previste dall'articolo 21, comma 5, della
4. Il predetto onere di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 2332 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
Art. 78. Opere ed interventi nel settore dello smaltimento dei rifiuti (programma 1.1.3.). [37]
1. Per le finalità previste dall'articolo 31, comma 3, lettera a), della
2. Il predetto onere di lire 7.000 milioni fa carico al capitolo 2395 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
3. Per le finalità previste dagli articoli 3 e 4 della
4. Il predetto onere complessivo di lire 6.000 milioni fa carico al capitolo 2401 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.
5. Per le finalità previste dall'articolo 2, comma 1, lettera a), della
6. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 2409 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
Art. 79. Opere idrauliche e di sistemazione idrogeologica (programma 1.2. 1.).
1. Per le finalità previste dall'articolo 40 della
2. Il predetto onere complessivo di lire 2.500 milioni fa carico al capitolo 2502 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
3. Per le finalità previste dall'articolo 7, secondo comma, della
4. Il predetto onere complessivo di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 2504 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
Art. 80. Distribuzione del gas metano (programma 1.4.3.).
1. Per le finalità previste dagli articoli 3 e 4 della
2. Il predetto onere di lire 6.000 milioni fa carico al capitolo 2663 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
3. Per le finalità previste dall'articolo 3, primo comma, lettera b), della
4. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 2665 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
5. All'articolo 6 della
(Omissis) [38].
Art. 81. Recupero edilizio e riqualificazione dei centri storici (programma 1.4.2.).
1. Per le finalità previste dall'articolo 1, primo e secondo comma, della
2. Il predetto onere complessivo di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 3336 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
CAPO II
Interventi nel settore dei trasporti
Art. 82. Ripianamento dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubblico locale ai sensi del
1. In relazione a quanto disposto dal
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 20.000 milioni per l'anno 1993.
3. Il predetto onere di lire 20.000 milioni fa carico al capitolo 3983 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.
Art. 83. Infrastrutture di servizio al sistema dei trasporti e dei traffici (programmi 1.5.2. e 1.5.3.).
1. Per le finalità previste dall'articolo 31, comma 7, della
2. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 3795 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
3. Per le finalità previste dagli articoli 31, comma 5, della
4. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 3873 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
5. Per le finalità previste dall'articolo 31, comma 6, della
6. Il predetto onere complessivo di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 3871 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.
CAPO III
Interventi nei settori della sanità, dell'assistenza, della cultura e del tempo libero
Art. 84. Finanziamento con mutuo della quota di spesa corrente sanitaria a carico della Regione (programma 2.1.1.).
1. Per le finalità e con le modalità previste dall'articolo 107 della
2. Il predetto onere di lire 118.864 milioni fa carico al capitolo 4381 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.
Art. 85. Strutture sanitarie ed ospedaliere (programma 2.1.2.).
1. Per le finalità previste dall'articolo 1 della
2. Il predetto onere complessivo di lire 15.000 milioni fa carico al capitolo 4419 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 993-1995.
Art. 86. Strutture assistenziali (programma 2.2.2.).
1. Per le finalità previste dagli articoli 2, comma 3, e 3 della
2. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 4849 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
3. Per le finalità previste dall'articolo 2, comma 3 e dall'articolo 3 della
4. Il predetto onere di lire 900 milioni fa carico al capitolo 4851 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.
Art. 87. Realizzazione delle infrastrutture del Collegio del Mondo Unito (programma 2.3.2.).
1. Per le finalità previste dall'articolo 46 del
2. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 1431 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
Art. 88. Impianti sportivi di interesse regionale (programma 2.4.4.).
1. Per le finalità previste dall'articolo 27, comma 1, della legge regionale 1º febbraio 1991, n. 4, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1995.
2. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 6140 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
CAPO IV
Interventi nel settore dell'agricoltura
Art. 89. Opere di bonifica integrale (programma 3.1.1.).
1. Per le finalità previste dall'articolo 1, primo comma, della
2. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico ai capitolo 6302 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.
3. Per le finalità previste dall'articolo 2 del
4. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 6304 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.
5. Per le finalità previste dall'articolo 2 della
6. Il predetto onere di lire 2.320 milioni fa carico al capitolo 6306 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.
7. Per le finalità di cui al
8. Il predetto onere di lire 4.500 milioni fa carico al capitolo 6308 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.
Art. 90. Opere di bonifica e di irrigazione (programma 3.1.1.).
1. Per le finalità previste dall'articolo 1. secondo comma, della
2. Il predetto onere di lire 5.000 milioni fa carico al capitolo 6310 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.
CAPO V
Interventi nel settore del turismo
Art. 91. Infrastrutture turistiche (programma 3.4.5.).
1. Per le finalità previste dall'articolo 2, primo comma, lettera f), della
2. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 8538 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
TITOLO X
RIDETERMINAZIONE DI SPESE FINANZIATE CON RICORSO A MUTUO
CAPO I
Rideterminazione e finanziamento con mutuo di spese già autorizzate
Art. 92. Rideterminazione e finanziamento con mutuo di spese già autorizzate nel settore delle opere pubbliche e di interesse pubblico (programmi 1.1.2., 1.1.3., 1.2.1., 1.4.3., 1.3.2., 1.4.2., 1.5.3., 0.1.3. e 2.3.2.).
1. La spesa di lire 7.000 milioni per l'anno 1993, autorizzata dall'articolo 18 della
2. La spesa di lire 5.000 milioni per l'anno 1993, come rideterminata dall'articolo 66, comma 2, della legge regionale 1º febbraio 1991, n. 4, per le finalità previste dall'articolo 9, comma 7, della
3. La spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1993, come rideterminata dall'articolo 113, comma 1, della
4. La spesa complessiva di lire 15.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 5.000 milioni per l'anno 1993 e lire 10.000 milioni per l'anno 1994, come rideterminata per la quota complessiva di lire 10.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994 dall'articolo 113, comma 2, della
5. La spesa di lire 1.000 milioni, autorizzata per l'anno 1993 dall'articolo 8 della
6. La spesa complessiva di lire 5.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per l'anno 1993 e lire 3.000 milioni per l'anno 1994, così rideterminata dall'articolo 113, comma 3, della
7. La spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1993, così rideterminata dall'articolo 113, comma 4, della
8. La spesa complessiva di lire 12.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 6.000 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, autorizzata, per la quota di lire 3.000 milioni per l'anno 1993, dall'articolo 20, comma 5, della
9. La spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1993, come rideterminata dall'articolo 110, comma 5, della
10. La spesa di lire 1.500 milioni per l'anno 1993, autorizzata dall'articolo 11, comma 5, della
11. La spesa complessiva di lire 6.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, rideterminata per lire 3.000 milioni per l'anno 1993 dall'articolo 68, comma 15, della
12. La spesa di lire 4.000 milioni per l'anno 1993, come rideterminata dall'articolo 110, comma 6, della
13. La spesa di lire 4.000 milioni complessivi per l'anno 1993, autorizzata per la quota di lire 1.000 milioni dall'articolo 18, comma 5, della
14. La spesa di lire 1.500 milioni, rideterminata per l'anno 1993 dall'articolo 114, comma 8, della
15. La quota di lire 5.000 milioni per l'anno 1993, come rideterminata dall'articolo 110, comma 12, della
16. La spesa di lire 15.000 milioni per l'anno 1993, come autorizzata dall'articolo 78 della
17. La quota di lire 1.000 milioni per l'anno 1993, autorizzata dall'articolo 24, comma 9, della
Art. 93. Rideterminazione e finanziamento con mutuo di spese già autorizzate nel settore dei servizi sociali (programmi 2.1.2., 2.2.2. e 2.4.3.).
1. La spesa complessiva di lire 45.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 25.000 milioni per l'anno 1993 e lire 20.000 milioni per l'anno 1994, così rideterminata dall'articolo 28, comma 1, della
2. La spesa di lire 20.000 milioni per l'anno 1994, autorizzata dall'articolo 28, comma 1, della
3. La spesa di lire 10.000 milioni, rideterminata per l'anno 1993 dall'articolo 70, comma 1, della legge regionale 1º febbraio 1991, n. 4, e la quota di lire 10.000 milioni, rideterminata per l'anno 1994 dall'articolo 115, comma 1, della
4. La spesa complessiva di lire 4.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, autorizzata dall'articolo 31, comma 5, della
5. La quota di lire 5.000 milioni per l'anno 1993, come rideterminata dall'articolo 110, comma 10, della
6. La spesa di lire 6.000 milioni per l'anno 1994, autorizzata dall'articolo 31, comma 7, della
7. Le autorizzazioni di spesa di cui ai commi 5 e 7 dell'articolo 31 della
8. La spesa complessiva di lire 6.000 milioni, rideterminata in ragione di lire 4.000 milioni per l'anno 1993 e lire 2.000 milioni per l'anno 1994 dall'articolo 115, comma 5, della
Art. 94. Rideterminazione e finanziamento con mutuo di spese già autorizzate nei settori economici (programmi 3.1.1. e 3.4.5.).
1. La spesa di lire 1.180 milioni per l'anno 1993, come rideterminata per lire 2.000 milioni per l'anno 1993 dall'articolo 71, comma 3, della legge regionale 1º febbraio 1991, n. 4, ridotta, in relazione ai disposti di cui agli articoli sottonotati per le quote a fianco dei medesimi indicate:
a) articolo 2, comma 4, lettera c), della
b) articolo 10, comma 5 ed articolo 11, comma 3, della
c) articolo 47, comma 7, della
per le finalità previste dall'articolo 2 della
2. La spesa complessiva di lire 4.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, e, relativamente alla quota per l'anno 1993, autorizzata per lire 13.000 milioni dall'articolo 58, comma 5, della
CAPO II
Rideterminazione di spese finanziate con ricorso a mutuo
Art. 95. Rideterminazione di spese finanziate con ricorso a mutuo nel settore delle opere pubbliche e di interesse pubblico (programmi 1.1.2., 1.2.1., 2.3.2. e 2.4.4.).
1. La spesa di lire 3.000 milioni, come rideterminata per l'anno 1993 dall'articolo 110, comma 2, della
2. La spesa di lire 3.000 milioni, come rideterminata per l'anno 1993, ed imputata al capitolo 2504 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 dall'articolo 110, comma 3, della
3. La spesa di lire 4.000 milioni per l'anno 1993, autorizzata dall'articolo 67, comma 3, della legge regionale 1º febbraio 1991, n. 4, è rideterminata in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 1431 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993- 1995 e del bilancio per l'anno 1993.
4. La quota di lire 3.000 milioni, autorizzata per l'anno 1993, dall'articolo 67 comma 4, della
Art. 96. Rideterminazione di spese finanziate con ricorso a mutuo nel settore della viabilità (programmi 1.5.1. e 1.5.2.).
1. La spesa di lire 7.000 milioni per l'anno 1994, autorizzata dall'articolo 109, comma 1, della
2. La spesa di lire 3.000 milioni, come rideterminata per l'anno 1993 dall'articolo 69, comma 4, della legge regionale 1º febbraio 1991, n. 4, ed imputata al capitolo corrispondente al capitolo 3795 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, dall'articolo 110, comma 7, della
TITOLO XI
RIDETERMINAZIONE, RIDUZIONE E REVOCA DI QUOTE ANNUALI DI SPESA NEL TRIENNIO
1993-1995
Art. 97. Interventi nel settore delle opere pubbliche e di pubblico interesse (programmi 0.5.1., 0.5.2., 1.1.2., 1.1.3., 1.2.2., 1.3.1., 1.4.3., 1.3.3., 1.4.2., 1.6.1. e 3.5.1.).
1. La spesa di lire 1.500 milioni autorizzata per l'anno 1993, dall'articolo 68, comma 3, della legge regionale 1º febbraio 1991, n. 4, è rideterminata in ragione di lire 600 milioni per l'anno 1993 e di lire 900 milioni per l'anno 1994, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 1900 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.
2. La spesa di lire 2.500 milioni complessivi per l'anno 1993, come autorizzata per la quota di lire 2.000 milioni dall'articolo 10, comma 1, della
3. La spesa di complessive lire 1.000 milioni per l'anno 1993, autorizzata per la quota di lire 300 milioni dall'articolo 11 della
4. La spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1993, autorizzata dall'articolo 19, comma 1, della
5. La spesa di lire 500 milioni per l'anno 1993, autorizzata dall'articolo 10 della
6. La spesa di lire 210 milioni per l'anno 1993, autorizzata dall'articolo 10, comma 3, della
7. La spesa complessiva di lire 950 milioni, suddivisa in ragione di lire 475 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, ed autorizzata per la quota di lire 350 milioni per l'anno 1993 dall'articolo 13, comma 1, della
8. La spesa complessiva di lire 700 milioni, suddivisa in ragione di lire 350 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, autorizzata per lire 350 milioni per l'anno 1993 dall'articolo 13, comma 3, della
9. La spesa complessiva di lire 1.800 milioni, suddivisa in ragione di lire 900 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, autorizzata per lire 900 milioni per l'anno 1993 dall'articolo 13, comma 5, della
10. La spesa complessiva di lire 600 milioni, suddivisa in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, autorizzata per la quota di lire 100 milioni per l'anno 1993 dall'articolo 14, comma 1, della
11. La spesa complessiva di lire 1.200 milioni, suddivisa in ragione di lire 600 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, autorizzata per lire 600 milioni per l'anno 1993 dall'articolo 13, comma 7, della
12. Le quote di spesa autorizzate, per complessive lire 33.550 milioni, suddivise in ragione di lire 3.355 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 2002, dall'articolo 9, comma 1, della
13. Il limite d'impegno decennale di lire 700 milioni, autorizzato per l'anno 1993 dall'articolo 20, comma 1, della
14. La spesa di lire 1.000 milioni complessivi per l'anno 1993, rideterminata per la quota di lire 400 milioni dall'articolo 68, comma 16, della
15. La spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1993, come rideterminata dall'articolo 113, comma 7, della
16. La spesa complessiva di lire 3.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, autorizzata per l'anno 1993, dall'articolo 14, comma 7, della
17. E' revocato il limite d'impegno ventennale di lire 500 milioni, autorizzato per l'anno 1993 dall'articolo 16, comma 1, della
18. La quota di lire 2.000 milioni per l'anno 1993, autorizzata dall'articolo 17 comma 5, della
19. La spesa di lire 800 milioni per l'anno 1993, autorizzata dall'articolo 14 della
20. E' revocato il limite di impegno di lire 150 milioni, autorizzato, per ciascuno degli anni dal 1993 al 2002, dall'articolo 124, comma 4, della
21. La spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1993, autorizzata dall'articolo 67, comma 1, della
Art. 98. Interventi nel settore delle infrastrutture di trasporto (programmi 1.5.1., 1.5.2., 1.5.3. e 1.5.5.).
1. La spesa di lire 150 milioni per l'anno 1993, autorizzata dall'articolo 25, comma 2, della
2. E' revocato il limite di impegno di lire 3.000 milioni, autorizzato, per ciascuno degli anni dal 1993 al 2007, dall'articolo 25, comma 1, della
3. E' revocato il limite di impegno di lire 1.000 milioni, autorizzato, per ciascuno degli anni dal 1993 al 2007, dall'articolo 25, comma 5, della
4. E' revocato il limite di impegno di lire 1.000 milioni, autorizzato, per ciascuno degli anni dal 1993 al 2007, dall'articolo 25, comma 9, della
5. La spesa di lire 1.500 milioni per l'anno 1993 come rideterminata dall'articolo 114, comma 7, della
6. E' revocato il limite di impegno di lire 1.000 milioni, autorizzato, per ciascuno degli anni dal 1993 al 2002, dall'articolo 26, comma 5, della
7. E' revocato il limite di impegno di lire 500 milioni, autorizzato, per ciascuno degli anni dal 1993 al 2002, dall'articolo 26, comma 12, della
8. La spesa di lire 300 milioni per l'anno 1993, autorizzata dall'articolo 43 comma 1, della
9. E' revocato il limite di impegno di lire 1.000 milioni, autorizzato, per ciascuno degli anni dal 1993 al 2002, dall'articolo 41, comma 2, della
Art. 99. Interventi nei settori dei servizi sociali (programmi 2.1.2., 2.3.1., 2.3.2., 2.3.3., 2.4.1., 2.4.3., 2.5.2. e 2.4.4.).
1. La spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1993, autorizzata dall'articolo 24 comma 1, della legge regionale 1º febbraio 1991, n. 4, è rideterminata in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 5165 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993- 1995 e del bilancio per l'anno 1993.
2. La spesa complessiva di lire 4.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, cosi rideterminata dall'articolo 115 comma 3, della
3. La spesa di lire 200 milioni, autorizzata, per l'anno 1993, dall'articolo 25 comma 1, della
4. La spesa di lire 1.800 milioni per l'anno 1994, autorizzata dall'articolo 34, comma 1, della
5. La spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1994, autorizzata dall'articolo 34 comma 5, della
6. La spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1993, autorizzata dall'articolo 38, comma 1, della
7. Il limite di impegno di lire 2.000 milioni, autorizzato, per l'anno 1994, dall'articolo 37, comma 6, della
8. La spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1993, autorizzata dall'articolo 39, comma 1, della
9. La spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1993, autorizzata dall'articolo 39, comma 3, della
10. La spesa complessiva di lire 20.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995, autorizzata dall'articolo 34, comma 7, della
Art. 100. Interventi nel settore dell'agricoltura (programmi 3.1.1., 3.1.2., 3.1.3., 3.1.4., 3.1.6. e 3.1.7.).
1. La spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, autorizzata dall'articolo 55 della
2. La spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 1993, autorizzata dall'articolo 44, comma 5, della
3. La spesa di lire 4.950 milioni per l'anno 1993, autorizzata per lire 5.000 milioni dall'articolo 49, comma 1, della
4. La spesa di lire 3.000 milioni, autorizzata per l'anno 1993, dall'articolo 54, comma 1, della
5. La spesa di lire 3.500 milioni per l'anno 1993, autorizzata dall'articolo 50, comma 1, della
6. La spesa di lire 1.500 milioni per l'anno 1993, autorizzata dall'articolo 50, comma 3, della
7. La spesa di lire 400 milioni, autorizzata per l'anno 1993 dall'articolo 53, comma 1, della
8. La spesa di lire 1.000 milioni, autorizzata per l'anno 1993 dall'articolo 51, comma 1, della
9. La spesa di lire 120 milioni, autorizzata per l'anno 1993 dall'articolo 47, comma 1, della
10. La spesa di lire 4.000 milioni per l'anno 1993, autorizzata dall'articolo 49, comma 3, della
Art. 101. Interventi nel settore dell'industria (programmi 3.2.1., 3.2.2., 3.2.4., 3.2.5. e 3.5.1.).
1. La spesa di lire 500 milioni, autorizzata per l'anno 1993 dall'articolo 72, comma 3, della
2. La spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, autorizzata dall'articolo 65, comma 1, della
3. La spesa complessiva di lire 300 milioni, suddivisa in ragione di lire 150 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, autorizzata dall'articolo 68, comma 1, della
4 La spesa di lire 500 milioni, autorizzata per l'anno 1993 dall'articolo 73, comma 1, della
5. E' revocato il limite di impegno decennale di lire 5.000 milioni, autorizzato per l'anno 1994 dall'articolo 62, comma 1, della
6. La spesa complessiva di lire 8.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, autorizzata, rispettivamente, per lire 3.000 milioni per l'anno 1993 dall'articolo 30, comma 1, della
7. La spesa complessiva di lire 10.000 milioni, autorizzata in ragione di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994 dall'articolo 64, comma 3, della
8. La spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1993, autorizzata dall'articolo 69, comma 1, della
9. La spesa complessiva di lire 1.600 milioni, suddivisa in ragione di lire 800 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, autorizzata dall'articolo 70, comma 3, della
10. La spesa di lire 3.000 milioni, autorizzata per l'anno 1993 dall'articolo 70, comma 1, della
1. E' revocata la spesa complessiva di lire 1.200 milioni, suddivisa in ragione di lire 600 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, autorizzata dall'articolo 71 della
12. La spesa di lire 1.000 milioni, autorizzata per l'anno 1993 dall'articolo 44, comma 1, della legge regionale 1º febbraio 1991, n. 4, è rideterminata in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 7657 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993- 1995.
13. La spesa di lire 1.000 milioni, autorizzata per l'anno 1993 dall'articolo 44, comma 3, della
14. E' revocata la spesa di lire 2.000 milioni rideterminata per l'anno 1993 dall'articolo 116, comma 5, della
Art. 102. Interventi nel settore dell'artigianato e della cooperazione (programmi 3.3.1., 3.3.2. e 3.3.3.).
1. E' revocata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, autorizzata dall'articolo 82, comma 5, della
2. E' revocato il limite di impegno quinquennale di lire 1.000 milioni, autorizzato per l'anno 1993 dall'articolo 76, comma 1, della
3. La spesa complessiva di lire 16.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 8.000 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, autorizzata, rispettivamente, per l'anno 1993 per lire 6.000 milioni dall'articolo 46 della legge regionale 1º febbraio 1991, n. 4, e per lire 1.000 milioni dall'articolo 33 della
4. La spesa di lire 1.500 milioni per l'anno 1993, autorizzata dall'articolo 78, comma 8, della
5. La spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1994, autorizzata dall'articolo 78, comma 10, della
6. La spesa complessiva di lire 4.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, autorizzata dall'articolo 78, comma 12, della
7. La spesa complessiva di lire 4.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, autorizzata dall'articolo 80 della
8. La spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, autorizzata dall'articolo 78, comma 5, della
9. La spesa di lire 1.000 milioni, autorizzata per l'anno 1993 dall'articolo 15, comma 5, della
10. E' revocato, a decorrere dall'anno 1993, il limite di impegno decennale di lire 100 milioni autorizzato per l'anno 1992 con l'articolo 125, comma 3, della
Art. 103. Interventi nel settore del commercio e del turismo (programmi 3.4.1., 3.4.2., 3.4.4. e 3.4.5.).
1. La spesa di complessive lire 6.400 milioni, suddivisa in ragione di lire 3.400 milioni per l'anno 1993 e lire 3.000 milioni per l'anno 1994, come rispettivamente rideterminata per l'anno 1993 per la quota di lire 2.000 milioni dall'articolo 71, comma 14, della legge regionale 1º febbraio 1991, n. 4, e per la quota di lire 1.400 milioni dall'articolo 116, comma 4, della
2. E' revocato il limite di impegno decennale di lire 800 milioni, autorizzato per l'anno 1993 dall'articolo 87, comma 15, della
3. Il limite di impegno decennale di lire 1.000 milioni, autorizzato per l'anno 1993 dall'articolo 83, comma 1, della
4. E' revocato il limite di impegno quinquennale di lire 500 milioni, autorizzato per l'anno 1993 dall'articolo 84, comma 1, della
5. Il limite di impegno decennale di lire 1.000 milioni, autorizzato per l'anno 1993 dall'articolo 83, comma 5, della
6. La spesa di complessive lire 7.000 milioni, autorizzata in ragione di lire 4.000 milioni per l'anno 1993 dall'articolo 55, comma 1, della
7. La spesa di complessive lire 6.000 milioni, autorizzata in ragione di lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994 rispettivamente dall'articolo 55, comma 3, della
8. E' revocato il limite di impegno decennale di lire 2.000 milioni, autorizzato, per l'anno 1993, dall'articolo 89, comma 5, della
9. Il limite d'impegno ventennale di lire 5.000 milioni, autorizzato per l'anno 1993 dall'articolo 56, comma 5, della
10. La spesa di complessive lire 2.000 milioni, autorizzata in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994 rispettivamente dall'articolo 55, comma 7, della
11. La spesa di lire 1.500 milioni, autorizzata per l'anno 1993 dall'articolo 58, comma 1, della
12. La spesa di lire 300 milioni, autorizzata per l'anno 1993 dall'articolo 91, comma 3, della
13. La spesa di complessive lire 2.000 milioni, autorizzata in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, rispettivamente, dall'articolo 58, comma 3, della
14. E' revocato il limite di impegno ventennale di lire 500 milioni, autorizzato per l'anno 1993 dall'articolo 91, comma 11, della
15. E' revocato il limite di impegno ventennale di lire 300 milioni, autorizzato per l'anno 1993 dall'articolo 91, comma 17, della
spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1593-1995.
TITOLO XII
ALTRE NORME FINANZIARIE, CONTABILI E PROCEDURALI
CAPO I
Altre autorizzazioni di spesa
Art. 104. Sedi regionali (programma 0.1.3.).
1. Per le finalità previste dall'articolo 1 della
2. Il predetto onere complessivo di lire 10.000 milioni fa carico al capitolo 1150 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
Art. 105. Opere di interesse pubblico (programma 1.4.3.).
1. Per le finalità previste dall'articolo 7 ter, primo e secondo comma, della
2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:
a) lire 162 milioni per l'anno 1993;
b) lire 54 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2000.
3. L'onere complessivo di lire 270 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1993 al 1995 fa carico al capitolo 3382 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1996 al 2000 fa carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 106. Istruzione (programma 2.3.2.).
1. Il terzo comma dell'articolo 51 della
(Omissis) [39].
2. Per le finalità previste dall'articolo 51, terzo comma, della
3. Il predetto onere complessivo di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 5183 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
4. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della
Art. 107. Caccia e pesca (programma 1.6.1.).
1. Per le finalità previste dall'articolo 124, comma 1, della
2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 150 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2003.
3. L'onere complessivo di lire 300 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1994 e 1995, fa carico al capitolo 4272 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1996 al 2003 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 108. Interventi di solidarietà internazionale (programma 1.2.2.).
1. Gli interventi del Fondo regionale istituito ai sensi dell'articolo 52 della
2. In via di interpretazione autentica, le pubbliche sottoscrizioni per l'incremento del Fondo di cui all'articolo 52, comma 2, della
3. Gli interventi indiretti previsti dal quarto comma, dell'articolo 9, della
4. Per la dotazione iniziale del Fondo di cui all'articolo 52 della
5. L'Amministrazione regionale è, altresì, autorizzata a disporre ulteriori assegnazioni, al Fondo medesimo.
6. Per le finalità di cui al comma 4 è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l'anno 1993.
7. Il predetto onere di lire 50 milioni fa carico al capitolo 4120 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio c per l'anno 1993.
8. Le somme derivanti dalle pubbliche sottoscrizioni, di cui al comma 2, da conferire al Fondo per la protezione civile, sono introitate sul capitolo 874 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.
Art. 109. Vigili del fuoco volontari (programma 4.1.1.).
1. Per le finalità previste dall'articolo 2, primo comma, della
2. Il predetto onere di lire 50 milioni fa carico al capitolo 8623 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.
3. Corrispondentemente è previsto per l'anno 1993 il recupero, di pari importo, ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, della
Art. 110. Posizioni debitorie pregresse (programma 3.4.3.).
1. Per le finalità previste dall'articolo 45, comma 1, della
2. Il predetto onere di lire 5 milioni fa carico al capitolo 8401 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.
CAPO II
Norme finanziarie, contabili e procedurali
Art. 111. Rientro al bilancio regionale di somme afferenti alla gestione fuori bilancio di cui all'articolo 6 della
1. La Friulia S.p.A., in qualità di organo gestore della gestione fuori bilancio istituita ai sensi dell'articolo 6 della
2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Assessore alle finanze, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle finanze di concerto con l'Assessore all'industria, è autorizzato a provvedere alle necessarie modificazioni della convenzione di cui all'articolo 8, secondo comma, della
3. Per quanto disposto dal comma 1 sul capitolo 782 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, è previsto lo stanziamento di lire 30 miliardi per l'anno 1993.
Art. 112. Integrazione dell'articolo 19 della
1. Nel testo dell'articolo 19 della
2. [Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 19 della
Art. 113. Modifica ed integrazione della
1. All'articolo 2, primo comma, della
2. All'articolo 3 della
(Omissis) [43].
3. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 2 e 3 della
Art. 114. Integrazione dell'articolo 3 della
[1. All'articolo 3, comma 1, della
(Omissis) [45].
2. Gli oneri relativi all'applicazione dell'articolo 3, comma 1, della
Art. 115. Modifica dell'articolo 26 della
1. All'articolo 26, comma 1, della
2. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 26, comma 1, della
Art. 116. Modifica dell'articolo 32 della
1. All'articolo 32, primo comma, della
2. All'articolo 32 della
(Omissis) [47].
3. Per le finalità previste dall'articolo 32 della
4. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 2370 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.
Art. 117. Centro internazionale del legno (programma 3.4.1.).
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Centro internazionale del legno di Trieste un contributo annuo, a titolo di concorso per le spese di funzionamento e per l'attività.
2. Il contributo di cui al comma 1 è erogato in un'unica soluzione ed in via anticipata, con l'obbligo per il beneficiario di presentare alla Direzione regionale del commercio e del turismo il rendiconto relativo all'impiego del contributo entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di erogazione. Tale adempimento è condizione per la concessione ed erogazione dei contributi da corrispondere per gli anni successivi.
3. All'articolo 1, primo comma, della
4. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 fanno carico al capitolo 8201 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.
Art. 118. Garanzie (programma 0.4.1.).
1. Sul capitolo 1213 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, possono venir iscritti stanziamenti con la procedura prevista dall'articolo 11, terzo comma, della
Art. 119. Finanziamenti e contributi a favore di consorzi tra enti locali.
1. L'Amministrazione regionale, nelle more del riordino dei consorzi e delle forme associative tra enti locali di cui all'articolo 60, comma 1, della
Art. 120. Modifica della
1. Agli articoli 28 e 29 della legge regionale 21 maggio 1992, n. 17, la data «1 gennaio 1993» è sostituita dalla data «31 luglio 1993».
Art. 121. Integrazione dell'articolo 2 della
1. All'articolo 2, terzo comma, della
2. La modifica di cui al comma 1 si applica alle provvidenze concesse dopo l'entrata in vigore della presente legge.
Art. 122. Modifica delle leggi regionali 8 settembre 1981, n. 68, 31 agosto 1982, n. 73, e dell'articolo 2 della
1. [Si prescinde dal parere della Commissione regionale per la cultura nei casi in cui la
2. Si prescinde dal parere della Commissione regionale per la cultura nei casi in cui la
3. Il termine di cui all'articolo 2, terzo comma, della legge regionale 4 aprile 1986, n. 12, è anticipato al mese di marzo di ogni anno anche con riguardo alle sovvenzioni erogate nel 1992.
Art. 123. Modifica della
1. All'articolo 10, terzo comma, della
Art. 124. Integrazione dell'articolo 1 della
1. Alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 1 della
Art. 125. Partecipazione finanziaria dei soci ai Consorzi garanzia fidi.
1. A decorrere dall'1 gennaio 1995 i conferimenti da parte dell'Amministrazione regionale ai Consorzi garanzia fidi tra le imprese commerciali sono subordinati alla condizione prevista dall'articolo 15, comma 4, della
Art. 126. Programmazione finanziaria nel settore del trasporto pubblico locale.
1. Al fine di consentire una razionale e funzionale utilizzazione delle risorse destinate al trasporto pubblico locale, con successivo provvedimento legislativo, l'Amministrazione regionale provvede a ridefinire, a livello regionale, l'assetto delle attribuzioni in materia, con particolare riguardo al sistema dei servizi di linea in regime di concessione e dei servizi in regime di autorizzazione.
2. Tra i parametri da assumere a riferimento per definire i criteri relativi alla determinazione dei contributi annuali di esercizio, si deve considerare il numero dei passeggeri trasportati, delle diverse linee, delle corse, ovvero delle percorrenze complessive massime.
3. Non verranno comunque finanziate quelle linee di trasporto pubblico locale che costituiscono duplicazione di servizio già effettuato da linea ferroviaria.
Art. 127. Modificazioni della
1. All'articolo 8 della
(Omissis) [51].
2. L'articolo 10 della
(Omissis) [52].
3. Il testo dell'articolo 15 della
(Omissis) [53].
4. Gli articoli 16 e 17 della
5. All'articolo 61, primo comma, della
6. All'articolo 61, secondo comma, della
Art. 128. Programmazione nel settore del trasporto pubblico locale.
1. Nelle more della predisposizione del piano di bacino del trasporto pubblico locale previsto dall'articolo 8 della
a) il programma delle linee, delle corse, ovvero delle percorrenze complessive massime per ciascuna azienda di trasporto, sia urbano che extraurbano, assistibili con i contributi annuali di esercizio di cui alla
b) programmi specifici, anche su proposta delle Amministrazioni provinciali, per particolari problematiche concernenti la mobilità delle persone o per particolari aree in cui si avverta l'esigenza della ristrutturazione dei servizi esistenti, istituendo, modificando o sopprimendo le unità di gestione o i singoli servizi di trasporto pubblico locale, sia regionali che comprensoriali, previa consultazione, in quest'ultimo caso, delle Amministrazioni provinciali interessate.
Art. 129. Modificazione della legge regionale 1º marzo 1988, n. 7.
1. L'articolo 238 della legge regionale 1º marzo 1988, n. 7. e successive modificazioni ed integrazioni, è abrogato.
Art. 130. Modificazioni della
1. All'articolo 8, terzo comma, della
2. All'articolo 44, commi terzo e quarto, della
Art. 131. Scuola musaicisti del Friuli.
1. Gli interventi finanziari a sostegno del Consorzio per la Scuola musaicisti del Friuli, di cui alla
Art. 132. Modifica della
1. All'articolo 17 della
(Omissis) [54].
2. All'articolo 17 della
Art. 133. Integrazione della
1. All'articolo 1 della
(Omissis) [56].
Art. 134. Utilizzazione dei fondi statali assegnati ex articolo 8 della
1. L'importo complessivo di lire 4.000 milioni, derivante dalle assegnazioni statali che saranno erogate per le finalità previste dall'articolo 8 della
a) lire 500 milioni per le finalità di cui all'articolo 8 della
dell'artigianato, sul capitolo 8046;
b) lire 500 milioni per le finalità di cui all'articolo 18 della
c) lire 800 milioni per le finalità di cui all'articolo 19 bis della
d) lire 1.000 milioni per le finalità di cui all'articolo 24 della
e) lire 1.200 milioni per le finalità di cui all'articolo 27 della
Art. 135. Copertura finanziaria.
1. Il maggior onere complessivo conseguente alle nuove autorizzazioni previste dalla presente legge, pari a lire 997.679 milioni, suddiviso in ragione di lire 682.211 milioni per l'anno 1993, lire 69.984 milioni per l'anno 1994 e lire 245.484 milioni per l'anno 1995, trova copertura nel quadro del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.
2. Nell'ambito del quadro del bilancio pluriennale per gli anni 1993- 1995 e del bilancio per l'anno 1993, le rideterminazioni di quote annuali di spesa attuate con la presente legge comportano un minor onere di lire 81.470 milioni per l'anno 1993 e di lire 55.030 milioni per l'anno 1994 e parallelamente un maggior onere di lire 136.500 milioni per l'anno 1995 e le riduzioni di autorizzazioni di spesa disposte con la presente legge determinano un minor onere complessivo di lire 87.075 milioni, suddiviso in ragione di lire 28.540 milioni per l'anno 1993, lire 33.480 milioni per l'anno 1994 e lire 25.055 milioni per l'anno 1995.
Art. 136. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, ed ha effetto dall'1 gennaio 1993.
[1] Norme inserite nel testo della legge originaria.
[2] Norme inserite nel testo della legge originaria.
[3] Articolo abrogato dall’art. 49 della L.R.
[4] Norme inserite nel testo della legge originaria.
[5] Norme aggiunte nel testo della legge originaria.
[6] Articolo abrogato dall'art. 140, comma 10, della
[7] Articolo abrogato dall'art. 1 della
[8] Articolo abrogato dall'art. 1 della
[9] Comma abrogato dall'art. 30 della
[10] Comma abrogato dall'art. 30 della
[11] Comma abrogato dall'art. 30 della
[12] Comma abrogato dall'art. 30 della
[13] Comma abrogato dall’art. 43 della
[14] Comma così modificato dall'art. 111 della
[15] Comma così modificato dall'art. 11, comma 28, della
[16] Comma abrogato dall'art. 49 della
[17] Comma sostituito dall'art. 7 della
[18] Comma sostituito dall'art. 7 della
[19] Comma abrogato dall'art. 49 della
[20] Commi abrogati dall'art. 6 della 15 febbraio 1999, n. 4.
[21] Comma modificato prima dall'art. 209 della
[22] Articolo abrogato dall'art. 1 della
[23] Articolo abrogato dall'art. 1 della
[24] Articolo abrogato dall'art. 1 della
[25] Articolo inserito nel testo della legge originaria.
[26] Articolo abrogato dall'art. 1 della
[27] Articolo abrogato dall'art. 1 della
[28] Articolo abrogato dall'art. 1 della
[29] Articolo abrogato dall'art. 1 della
[30] Articolo abrogato dall'art. 1 della
[31] Articolo abrogato dall'art. 1 della
[32] Articolo abrogato dall'art. 1 della
[33] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 15 novembre 1993.
[34] Comma abrogato dall'art. 30 della
[35] Comma abrogato dall'art. 30 della
[36] Comma abrogato dall'art. 30 della
[37] Articolo abrogato dall'art. 37 della
[38] Comma inserito nel testo della legge originaria.
[39] Comma inserito nel testo della legge originaria.
[40] Articolo abrogato dall'art. 38 della
[41] Comma abrogato dall'art. 1 della
[42] Articolo abrogato dall'art. 56 della
[43] Norme inserite nel testo delle leggi originarie.
[44] Articolo abrogato dall'art. 31 della
[45] Norme inserite nel testo delle leggi originarie.
[46] Articolo abrogato dall'art. 37 della
[47] Comma inserito nel testo della legge originaria.
[48] Comma abrogato dall'art. 38 della
[49] Articolo abrogato dall'art. 37 della
[50] Comma così modificato dall'art. 57 della
[51] Norme inserite nel testo della legge originaria.
[52] Norme inserite nel testo della legge originaria.
[53] Norme inserite nel testo della legge originaria.
[54] Comma inserito nel testo delle leggi originarie.
[55] Articolo abrogato dall'art. 1 della
[56] Comma inserito nel testo delle leggi originarie.