§ 6.4.133 – L.R. 1 febbraio 1993, n. 1.
Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1993).


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.4 bilanci e piani finanziari
Data:01/02/1993
Numero:1


Sommario
Art. 1.  Indirizzi di politica di spesa.
Art. 2.  Norme di indirizzo programmatico per il riordinamento istituzionale e degli assetti societari ed aziendali.
Art. 3.  Modifica dell'articolo 66 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10.
Art. 4.  Modifica dell'articolo 8 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10.
Art. 5.  Modifica dell'articolo 47 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10.
Art. 6.  Modifica dell'articolo 9 della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2.
Art. 7.  Trasferimenti agli enti locali in attuazione dell'articolo 54 dello Statuto speciale di autonomia e della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10.
Art. 8.  Trasferimenti alle Province (programma 0.6.2.).
Art. 9.  Trasferimenti ai Comuni (programma 0.6.2.).
Art. 10.  Trasferimenti alle Comunità montane e alla Comunità collinare del Friuli (programma 0.6.2.).
Art. 11. 
Art. 12.  Cartografia tecnica regionale (programmi 0.5.2. e 1.2.2.).
Art. 13.  Depurazione e risanamento delle acque (programma 1.1.2.).
Art. 14.  Salvaguardia dell'ambiente forestale e dei parchi naturali (programmi 1.3.1. e 1.3.3.).
Art. 15.  Incremento e miglioramento del patrimonio forestale (programma 1.3.1.).
Art. 16.  Diffusione della conoscenza del patrimonio faunistico regionale (programma 1.6.1.).
Art. 17.  Edilizia agevolata (programma 1.4.1.).
Art. 18.  Edilizia convenzionata (programma 1.4.1.).
Art. 19.  Interventi di edilizia residenziale (programma 1.4.1.).
Art. 20.  Centri storici (programma 1.4.2.).
Art. 21.  Edilizia pubblica e di pubblico interesse (programmi 1.4.3. e 2.1.2.).
Art. 22.  Distribuzione del gas metano (programma 1.4.3.).
Art. 23.  Interventi nel settore dei porti (programma 1.5.2.).
Art. 24.  Infrastrutture di servizio al sistema dei trasporti e dei traffici (programma 1.5.3.).
Art. 25.  Finanziamento integrativo regionale per la spesa sanitaria di parte corrente ( programma 2.1.1).
Art. 26.  Servizio di telesoccorso-telecontrollo (programma 2.2.1.).
Art. 27.  «Progetto Spilimbergo» per la riabilitazione sociale e sanitaria (programma 2.2.4.).
Art. 28.  Finanziamenti straordinari per la gestione di servizi socio- assistenziali (programma 2.2.4.).
Art. 29.  Realizzazione della macchina di luce di sincrotrone (programmi 2.3.3. e 0.1.4.).
Art. 30.  Istituzioni ed attività di ricerca scientifica (programma 2.3.3.).
Art. 31.  Contributi agli Enti regionali per il diritto allo studio universitario (ERDISU) per gli investimenti (programma 2.3.2.).
Art. 32.  Interventi a favore dell'istruzione universitaria (programma 2.3.2.).
Art. 33.  Edilizia teatrale (programma 2.4.3.).
Art. 34.  Beni ed attività culturali (programmi 2.4.1., 2.4.2. e 2.4.3.).
Art. 35.  Finanziamento straordinario all'I.R.Fo.P. per oneri relativi al personale (programma 2.5.1.).
Art. 36.  Formazione professionale della polizia comunale (programma 2.5.1.).
Art. 37.  Finanziamenti straordinari agli enti locali per l'acquisto e la realizzazione di impianti ed attrezzature sportive (programma 2.4.4.).
Art. 38.  Programmi annuali di esercizio dei trasporti pubblici locali (programma 1.5.5.).
Art. 39.  Contributi annui costanti per l'acquisto di autobus (programma 1.5.5.).
Art. 40.  Contributi pluriennali sulle operazioni di locazione finanziaria per l'acquisto di autobus (programma 1.5.5.).
Art. 41.  Acquisto di scuola-bus (programma 1.5.5.).
Art. 42.  Credito di miglioramento fondiario (programma 3.1.2.).
Art. 43.  Opere di miglioramento fondiario (programma 3.1.2.).
Art. 44.  Miglioramento delle strutture agricole aziendali (programma 3.1.2.).
Art. 45.  Indennità compensativa (programma 3.1.2.).
Art. 46.  Avversità atmosferiche. Interventi finanziati con fondi statali (programma 3.1.5.).
Art. 47.  Credito agricolo (programma 3.1.6.).
Art. 48.  Interventi nel settore zootecnico (programmi 3.1.7. e 3.1.3.).
Art. 49.  Contributi sugli interessi per investimenti delle imprese industriali (programma 3.2.2.).
Art. 50.  Consorzi garanzia fidi fra le piccole e medie imprese industriali (programma 3.2.2.).
Art. 51.  Centro regionale servizi per le piccole e medie industrie (programma 3.2.1.).
Art. 52.  Interventi sulle operazioni di locazione finanziaria di beni immobili (programma 3.2.2.).
Art. 53.  Programmi di commercializzazione (programma 3.2.1.).
Art. 54.  Incentivi per gli impianti idroelettrici nel territori montani (programma 1.6.2.).
Art. 55.  Fondo speciale di rotazione delle imprese artigiane (programma 3.5.1.).
Art. 56.  Consorzi garanzia fidi fra le imprese artigiane (programma 3.3.2.).
Art. 57.  Credito di esercizio alle imprese artigiane (programma 3.3.2.).
Art. 58.  Operazioni di locazione finanziaria alle imprese artigiane (programma 3.3.2.).
Art. 59.  Interventi straordinari a favore di Consorzi e Società consortili fra imprese artigiane (programma 3.3.2.).
Art. 60.  Finanziaria regionale della cooperazione (programma 3.3.3.).
Art. 61.  Contributi pluriennali alle imprese commerciali (programma 3.4.2.).
Art. 62.  Consorzi garanzia fidi tra le imprese commerciali (programma 3.4.2.).
Art. 63.  Operazioni di locazione finanziaria alle imprese commerciali (programma 3.4.2.).
Art. 64.  Interventi a favore delle imprese commerciali nelle zone montane (programma 3.4.2.).
Art. 65.  Contributi pluriennali per la realizzazione di impianti fieristici e centri commerciali (programma 3.4.1.).
Art. 66.  Contributi pluriennali per strutture turistiche (programma 3.4.4.).
Art. 67.  Infrastrutture turistiche (programma 3.4.5.).
Art. 68.  Operazioni di locazione finanziaria alle imprese di autotrasporto (programma 1.5.4.).
Art. 69.  Liberalizzazione tariffaria di tratti autostradali (programma 1.5.1.).
Art. 70.  Partecipazione alla «Finest S.p.A.» ed al Centro di servizi e di documentazione (programma 3.5.1.).
Art. 71.  Realizzazione delle opere autostradali per i collegamenti con la rete autostradale della ex Jugoslavia (programma 1.5.1.).
Art. 72.  Interventi per il sostegno di iniziative culturali della minoranza slovena (programmi 2.3.1. e 0.6.1.).
Art. 73.  Accordi di programma - Fondi regionali (programma 0.6.3.).
Art. 74.  Accordi di programma finanziati con mutuo (programmi 0.6.3. e 0.5.2.).
Art. 75.  Impianti di depurazione (programma 1.1.2.).
Art. 76.  Opere di sistemazione idraulico forestale (programma 1.3.2.).
Art. 77.  Opere acquedottistiche di rilevanza regionale (programma 1.1.2.).
Art. 78.  Opere ed interventi nel settore dello smaltimento dei rifiuti (programma 1.1.3.).
Art. 79.  Opere idrauliche e di sistemazione idrogeologica (programma 1.2. 1.).
Art. 80.  Distribuzione del gas metano (programma 1.4.3.).
Art. 81.  Recupero edilizio e riqualificazione dei centri storici (programma 1.4.2.).
Art. 82.  Ripianamento dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubblico locale ai sensi del D.L. n. 412/1992 (programma 1.5.5.).
Art. 83.  Infrastrutture di servizio al sistema dei trasporti e dei traffici (programmi 1.5.2. e 1.5.3.).
Art. 84.  Finanziamento con mutuo della quota di spesa corrente sanitaria a carico della Regione (programma 2.1.1.).
Art. 85.  Strutture sanitarie ed ospedaliere (programma 2.1.2.).
Art. 86.  Strutture assistenziali (programma 2.2.2.).
Art. 87.  Realizzazione delle infrastrutture del Collegio del Mondo Unito (programma 2.3.2.).
Art. 88.  Impianti sportivi di interesse regionale (programma 2.4.4.).
Art. 89.  Opere di bonifica integrale (programma 3.1.1.).
Art. 90.  Opere di bonifica e di irrigazione (programma 3.1.1.).
Art. 91.  Infrastrutture turistiche (programma 3.4.5.).
Art. 92.  Rideterminazione e finanziamento con mutuo di spese già autorizzate nel settore delle opere pubbliche e di interesse pubblico (programmi 1.1.2., 1.1.3., 1.2.1., 1.4.3., 1.3.2., 1.4.2., 1.5.3., [...]
Art. 93.  Rideterminazione e finanziamento con mutuo di spese già autorizzate nel settore dei servizi sociali (programmi 2.1.2., 2.2.2. e 2.4.3.).
Art. 94.  Rideterminazione e finanziamento con mutuo di spese già autorizzate nei settori economici (programmi 3.1.1. e 3.4.5.).
Art. 95.  Rideterminazione di spese finanziate con ricorso a mutuo nel settore delle opere pubbliche e di interesse pubblico (programmi 1.1.2., 1.2.1., 2.3.2. e 2.4.4.).
Art. 96.  Rideterminazione di spese finanziate con ricorso a mutuo nel settore della viabilità (programmi 1.5.1. e 1.5.2.).
Art. 97.  Interventi nel settore delle opere pubbliche e di pubblico interesse (programmi 0.5.1., 0.5.2., 1.1.2., 1.1.3., 1.2.2., 1.3.1., 1.4.3., 1.3.3., 1.4.2., 1.6.1. e 3.5.1.).
Art. 98.  Interventi nel settore delle infrastrutture di trasporto (programmi 1.5.1., 1.5.2., 1.5.3. e 1.5.5.).
Art. 99.  Interventi nei settori dei servizi sociali (programmi 2.1.2., 2.3.1., 2.3.2., 2.3.3., 2.4.1., 2.4.3., 2.5.2. e 2.4.4.).
Art. 100.  Interventi nel settore dell'agricoltura (programmi 3.1.1., 3.1.2., 3.1.3., 3.1.4., 3.1.6. e 3.1.7.).
Art. 101.  Interventi nel settore dell'industria (programmi 3.2.1., 3.2.2., 3.2.4., 3.2.5. e 3.5.1.).
Art. 102.  Interventi nel settore dell'artigianato e della cooperazione (programmi 3.3.1., 3.3.2. e 3.3.3.).
Art. 103.  Interventi nel settore del commercio e del turismo (programmi 3.4.1., 3.4.2., 3.4.4. e 3.4.5.).
Art. 104.  Sedi regionali (programma 0.1.3.).
Art. 105.  Opere di interesse pubblico (programma 1.4.3.).
Art. 106.  Istruzione (programma 2.3.2.).
Art. 107.  Caccia e pesca (programma 1.6.1.).
Art. 108.  Interventi di solidarietà internazionale (programma 1.2.2.).
Art. 109.  Vigili del fuoco volontari (programma 4.1.1.).
Art. 110.  Posizioni debitorie pregresse (programma 3.4.3.).
Art. 111.  Rientro al bilancio regionale di somme afferenti alla gestione fuori bilancio di cui all'articolo 6 della legge regionale 12 aprile 1984, n. 10.
Art. 112.  Integrazione dell'articolo 19 della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68 (programma 2.4.3.).
Art. 113.  Modifica ed integrazione della legge regionale 12 giugno 1984, n. 15 (programma 2.3.1.).
Art. 114.  Integrazione dell'articolo 3 della legge regionale 20 luglio 1987, n. 20 (programmi 0.5.1. e 0.6.1.).
Art. 115.  Modifica dell'articolo 26 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22 (programma 1.5.4.).
Art. 116.  Modifica dell'articolo 32 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (programma 1.1.3.).
Art. 117.  Centro internazionale del legno (programma 3.4.1.).
Art. 118.  Garanzie (programma 0.4.1.).
Art. 119.  Finanziamenti e contributi a favore di consorzi tra enti locali.
Art. 120.  Modifica della legge regionale 21 maggio 1992, n. 17.
Art. 121.  Integrazione dell'articolo 2 della legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23.
Art. 122.  Modifica delle leggi regionali 8 settembre 1981, n. 68, 31 agosto 1982, n. 73, e dell'articolo 2 della legge regionale 4 aprile 1986, n. 12.
Art. 123.  Modifica della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76.
Art. 124.  Integrazione dell'articolo 1 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 36.
Art. 125.  Partecipazione finanziaria dei soci ai Consorzi garanzia fidi.
Art. 126.  Programmazione finanziaria nel settore del trasporto pubblico locale.
Art. 127.  Modificazioni della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41.
Art. 128.  Programmazione nel settore del trasporto pubblico locale.
Art. 129.  Modificazione della legge regionale 1º marzo 1988, n. 7.
Art. 130.  Modificazioni della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46.
Art. 131.  Scuola musaicisti del Friuli.
Art. 132.  Modifica della legge regionale 6 settembre 1991, n. 47.
Art. 133.  Integrazione della legge regionale 29 ottobre 1992, n. 32.
Art. 134.  Utilizzazione dei fondi statali assegnati ex articolo 8 della legge 9 gennaio 1991, n. 19.
Art. 135.  Copertura finanziaria.
Art. 136.  Entrata in vigore.


§ 6.4.133 – L.R. 1 febbraio 1993, n. 1.

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1993).

(B.U. 1 febbraio 1993, n. 7 – Suppl. Straord.).

 

TITOLO I

DESTINAZIONE DELLE RISORSE DERIVANTI DALLA REVISIONE DELL'ORDINAMENTO

FINANZIARIO REGIONALE ED INDIRIZZI DI POLITICA DI SPESA

 

Art. 1. Indirizzi di politica di spesa.

     1. Le maggiori disponibilità finanziarie derivanti, a decorrere dall'anno 1994, dalla revisione della legge 6 agosto 1984, n. 457, prevista dal disegno di legge n. 1650/1992, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 1993), con aumento delle quote di compartecipazione ai tributi erariali attribuite alla Regione ai sensi dell'articolo 49 dello Statuto speciale di autonomia, sono utilizzate in conformità agli indirizzi del Piano regionale di sviluppo e destinate prioritariamente al finanziamento dei seguenti interventi:

     a) maggiori finanziamenti per l'attuazione di programmi organici di intervento nonché di nuovi provvedimenti legislativi di settore concernenti le aree di spesa specificatamente indicate nell'elenco n. 5 - Fondo globale

- allegato al bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995;

     b) copertura delle spese di investimento per opere permanenti autorizzate negli anni 1994 e 1995 e finanziate, in attesa della suddetta revisione della legge n. 457/1984, con ricorso al mercato finanziario in conformità a quanto disposto dall'articolo 52 dello statuto speciale di autonomia e indicato dall'articolo 11 della legge regionale di approvazione del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993;

     c) copertura dei maggiori oneri derivanti dall'esercizio delle ulteriori competenze trasferite dallo Stato alla Regione con le norme di attuazione dello Statuto speciale di autonomia di cui al D.P.R. 15 gennaio 1987, n. 469 e al D.P.R. 19 marzo 1990, n. 70.

 

     Art. 2. Norme di indirizzo programmatico per il riordinamento istituzionale e degli assetti societari ed aziendali.

     1. La Regione, al fine di conseguire gli obiettivi di efficacia e coordinamento dell'azione pubblica regionale, nel contesto di un riordinamento istituzionale teso a conferire maggiore organicità agli interventi in alcuni comparti considerati di importanza preminente, procede alla riorganizzazione ed al riassetto degli enti strumentali.

     2. La Regione procede altresì ad un adeguamento ed a un riassetto delle proprie partecipazioni al capitale di società finanziarie, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 1, segnatamente nel settore finanziario ed in quello delle infrastrutture.

     3. Nel quadro del riordino della legislazione regionale nel settore dell'agricoltura, la Regione infine promuove lo smobilizzo e la vendita di complessi aziendali appartenenti al patrimonio regionale, al fine di destinare adeguate risorse finanziarie al credito agricolo.

 

TITOLO II

TRASFERIMENTI AGLI ENTI LOCALI

 

CAPO I

Revisione della normativa concernente i trasferimenti agli enti locali

 

     Art. 3. Modifica dell'articolo 66 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10.

     1. In relazione ai nuovi indirizzi di politica della spesa nei confronti degli enti locali, tesi a garantire una maggiore autonomia finanziaria, ed in previsione del futuro riassetto delle attribuzioni afferenti ai medesimi, nel testo dell'articolo 66 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, come modificato dall'articolo 15 della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

     (Omissis) [1].

     2. Per le finalità indicate al comma 1, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti;

     (Omissis) [2].

 

CAPO II

Modifica delle leggi regionali 9 marzo 1988, n. 10 e 30 gennaio 1989, n. 2

 

     Art. 4. Modifica dell'articolo 8 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10. [3]

     [1. All'articolo 8 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, il comma 5 è sostituito dal seguente:

     (Omissis) [4].]

 

     Art. 5. Modifica dell'articolo 47 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10.

     1. All'articolo 47 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, come modificato dall'articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 42, al comma 1 sono soppresse le parole «e per la gestione delle zone medesime.».

 

     Art. 6. Modifica dell'articolo 9 della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2.

     1. All'articolo 9, comma 1, della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

     (Omissis) [5].

 

CAPO III

Trasferimenti agli enti locali in attuazione dell'articolo 54 dello Statuto

speciale di autonomia e della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10

 

     Art. 7. Trasferimenti agli enti locali in attuazione dell'articolo 54 dello Statuto speciale di autonomia e della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10.

     1. In attuazione dell'articolo 54 dello Statuto speciale di autonomia, nonché in attuazione della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, e delle successive leggi regionali in materia di devoluzione di funzioni agli enti locali, ai medesimi è assegnata con le modalità previste dall'articolo 66 della legge regionale n. 10/1988, come modificato dall'articolo 3 - la somma complessiva di lire 103.000 milioni per l'anno 1993, da trasferirsi alle Province, ai Comuni, alle Comunità montane e alla Comunità collinare del Friuli secondo quanto previsto dal presente Titolo.

     2. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata, nell'anno 1993, la somma complessiva di lire 103.000 milioni, di cui:

     a) lire 51.000 milioni destinati alle Province;

     b) lire 47.000 milioni destinati ai Comuni; alla Comunità collinare

     c) lire 5.000 milioni destinati alle Comunità montane del Friuli.

 

     Art. 8. Trasferimenti alle Province (programma 0.6.2.).

     1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera a), alle Province è assegnata la somma complessiva di lire 51.000 milioni, suddivisa in ragione di:

     a) lire 25.000 milioni ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto speciale di autonomia, per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, e successive modificazioni ed integrazioni, e delle successive leggi regionali in materia di devoluzione di funzioni agli enti locali;

     b) lire 26.000 milioni per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi della legge regionale n. 10/1988, e successive modificazioni ed integrazioni, e delle successive leggi regionali in materia di devoluzione di funzioni agli enti locali, relativamente agli interventi ed alle iniziative dirette per investimenti.

     2. Per le finalità previste dal comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa di lire 25.000 milioni per l'anno 1993.

     3. Il predetto onere di lire 25.000 milioni fa carico al capitolo 1773 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.

     4. Per le finalità previste dal comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa di lire 26.000 milioni per l'anno 1993.

     5. Il predetto onere di lire 26.000 milioni fa carico al capitolo 1774 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.

     6. Gli oneri relativi allo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 3 della legge regionale 7 febbraio 1992, n. 6, fanno carico al capitolo 1754 dello stato di previsione della spesa precitato.

 

     Art. 9. Trasferimenti ai Comuni (programma 0.6.2.).

     1. Secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, lettera b), ai Comuni è assegnata la somma di lire 30.000 milioni per l'anno 1993, ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto speciale di autonomia, per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, e successive modificazioni ed integrazioni, e delle successive leggi regionali in materia di devoluzione di funzioni agli enti locali.

     2. Ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera b), ai Comuni è assegnata l'ulteriore somma di lire 9.000 milioni per l'anno 1993, per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi dell'articolo 28, comma 1, della legge regionale n. 10/1988, in materia di assistenza scolastica e diritto allo studio.

     3. Ai sensi dell'articolo 7, comma 2 lettera b), ai Comuni capoluogo è assegnata l'ulteriore somma di lire 5.000 milioni per l'anno 1993, per lo svolgimento delle funzioni in materia di parchi urbani e per il finanziamento dei maggiori oneri derivanti dalla notevole presenza, nel territorio, di servizi pubblici e privati convenzionati di particolare importanza, nonché di attività aventi rilevanza provinciale.

     4. Ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera b), è assegnata ai Comuni di supporto comprensoriale l'ulteriore somma di lire 3.000 milioni per l'anno 1993, per il finanziamento dei maggiori oneri derivanti dalla presenza, nel territorio, di servizi pubblici e privati convenzionati nonché di attività aventi rilevanza comprensoriale.

     5. Per quanto concerne l'assegnazione di cui al comma 4, per l'anno 1993, qualora non possa essere predisposto ed emanato entro il 31 marzo il decreto del Presidente della Giunta di cui all'articolo 66, comma 3 ter, della legge regionale n. 10/1988, come introdotto dall'articolo 3 della presente legge, si applicano le disposizioni e le indicazioni di cui all'allegato D del decreto del Presidente della Giunta regionale 28 marzo 1991, n. 0116/Pres.

     6. Per le finalità previste dal presente articolo è autorizzata la spesa di lire 47.000 milioni per l'anno 1993.

     7. Il predetto onere di lire 47.000 milioni fa carico al capitolo 1773 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.

 

     Art. 10. Trasferimenti alle Comunità montane e alla Comunità collinare del Friuli (programma 0.6.2.).

     1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera c), alle Comunità montane e alla Comunità collinare del Friuli è assegnata la somma di lire 5.000 milioni per l'anno 1993, suddivisa in ragione di:

     a) lire 3.000 milioni ai sensi dell'articolo 54 dello statuto speciale di autonomia, per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi della legge regionale n. 10/1988, e successive modificazioni ed integrazioni, e delle successive leggi regionali in materia di devoluzione di funzioni agli enti locali;

     b) lire 2.000 milioni per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi della legge regionale n. 10/1988, e successive modificazioni ed integrazioni, e delle successive leggi regionali in materia di devoluzione di funzioni agli enti locali, relativamente agli interventi ed alle iniziative dirette per investimenti.

     2. Per le finalità previste dal comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 1993.

     3. Il predetto onere di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 1773 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.

     4. Per le finalità previste dal comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1993.

     5. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 1776 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.

 

CAPO IV

Trasferimenti ai Comuni delle zone terremotate

 

          Art. 11.

     (Omissis) [6].

 

TITOLO III

INTERVENTI NEL SETTORE DEL TERRITORIO

 

CAPO I

Interventi nel settore della tutela dell'ambiente

 

     Art. 12. Cartografia tecnica regionale (programmi 0.5.2. e 1.2.2.).

     1. Per le finalità previste dall'articolo 104, comma 1, lettere a) e c), della legge regionale 1º marzo 1988, n. 7, come sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 1991, n. 63, nonché dall'articolo 4, comma 1, lettera d), della legge regionale n. 63/1991, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1994.

     2. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 2019 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.

     3. Per le finalità previste dall'articolo 14 della legge regionale 20 maggio 1988, n. 34, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1994.

     4. Il predetto onere di lire 100 milioni fa carico al capitolo 2755 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.

 

     Art. 13. Depurazione e risanamento delle acque (programma 1.1.2.).

     1. Per le finalità previste dall'articolo 19, comma 1, della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30, è autorizzata la spesa di lire 800 milioni per l'anno 1993.

     2. Il predetto onere di lire 800 milioni fa carico al capitolo 2296 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.

 

     Art. 14. Salvaguardia dell'ambiente forestale e dei parchi naturali (programmi 1.3.1. e 1.3.3.).

     1. Per le finalità previste dall'articolo 39, terzo comma, della legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1995.

     2. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 2819 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.

     3. Per le finalità previste dall'articolo 4, primo e secondo comma, della legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8, come modificato dall'articolo 13 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, è autorizzata la spesa di lire 600 milioni per l'anno 1995.

     4. Il predetto onere di lire 600 milioni fa carico al capitolo 3004 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.

     5. Per le finalità previste dall'articolo 1, secondo comma, numero 2) della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 11, come da ultimo modificato dall'articolo 92 della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, limitatamente alla concessione dei contributi per la gestione dei parchi ai soggetti dotati di Piano di conservazione e sviluppo approvato ai sensi della legge regionale n. 11/1983, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1993.

     6. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 3002 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.

 

     Art. 15. Incremento e miglioramento del patrimonio forestale (programma 1.3.1.).

     1. Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65, è autorizzata la spesa di lire 250 milioni per l'anno 1995.

     2. Il predetto onere di lire 250 milioni fa carico al capitolo 2811 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.

     3. Per le finalità previste dall'articolo 2 della legge regionale n. 65/1976, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1995.

     4. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 2812 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.

     5. Per le finalità previste dall'articolo 5 della legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8, è autorizzata la spesa di lire 600 milioni per l'anno 1995.

     6. Il predetto onere di lire 600 milioni fa carico al capitolo 2813 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.

     7. Per le finalità previste dall'articolo 3 della legge regionale n. 65/1976, è autorizzata la spesa di lire 600 milioni per l'anno 1995.

     8. Il predetto onere di lire 600 milioni fa carico al capitolo 2823 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.

 

     Art. 16. Diffusione della conoscenza del patrimonio faunistico regionale (programma 1.6.1.).

     1. Per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 140 della legge regionale 1º marzo 1988, n. 7, il Servizio autonomo della caccia e della pesca provvede alla realizzazione di studi, corsi informativi e convegni concernenti il patrimonio faunistico regionale, compresa l'ittiofauna e le altre materie trattate dal Servizio medesimo, curando anche la predisposizione e la diffusione di apposito materiale didattico- divulgativo.

     2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 150 milioni, suddivisa in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 1995.

     3. Il predetto onere complessivo di lire 150 milioni fa carico al capitolo 4255 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.

     4. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 4255 è inserito nell'elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.

 

CAPO II

Interventi nel settore dell'abitazione

 

     Art. 17. Edilizia agevolata (programma 1.4.1.).

     1. Per le domande di edilizia agevolata l'unità di contributo di cui al quarto comma dell'articolo 88 della legge regionale 1º settembre 1982, n. 75, è ridotta a lire 50.000 per i richiedenti che fruiscono di un reddito - determinato ai sensi degli articoli 24 e 25 della stessa legge - inferiore a lire 30 milioni, ed a lire 30.000 per gli altri richiedenti.

     2. I benefici di edilizia convenzionata ed agevolata non possono essere concessi per l'acquisto soltanto di quote di una abitazione, né per acquisti tra parenti o affini entro il secondo grado.

     3. In via di interpretazione autentica delle norme concernenti l'edilizia agevolata, la semplice presentazione della domanda, pur in presenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi prescritti, non dà titolo all'ottenimento del contributo. A tutte le domande in possesso dei requisiti predetti è dato corso compatibilmente con le risorse destinate dal bilancio regionale.

     4. Il disposto di cui al comma 1 si applica alle domande presentate dopo l'8 giugno 1992.

     5. I benefici relativi alle domande presentate anteriormente alla data dell'8 giugno 1992 sono concessi prioritariamente a coloro che, entro il 31 dicembre 1992, abbiano provveduto - per l'alloggio indicato nella domanda, ivi comprese le successive integrazioni della stessa preventivamente presentate ai sensi dell'articolo 37 della legge regionale 9 aprile 1986, n. 18 - alla stipula del contratto di compravendita o alla registrazione del contratto preliminare di compravendita ovvero abbiano dato inizio ai lavori per la costruzione o il recupero dell'alloggio.

     6. I benefici di cui al comma 5 sono concessi, prioritariamente, nell'ambito della categoria ivi indicata, a coloro che abbiano acquistato o realizzato alloggi la cui superficie utile residenziale non superi i centoventi metri quadrati, o i centoquaranta metri quadrati nei casi di recupero edilizio.

     7. Le misure di superficie di cui al comma 6 sono attestate dagli interessati mediante atto notorio.

     8. Per le finalità previste dall'articolo 88 e dall'articolo 94 - come modificato dall'articolo 38 della legge regionale 30 maggio 1988, n. 37 - della legge regionale n. 75/1982, e dal presente articolo, sono autorizzati, a decorrere, rispettivamente, dall'anno 1994 e dall'anno 1995, un limite di impegno di lire 8.000 milioni ed un limite di impegno di lire 14.000 milioni.

     9. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:

     a) lire 8.000 milioni per l'anno 1994;

     b) lire 22.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 2013;

     c) lire 14.000 milioni per l'anno 2014.

     10. L'onere complessivo di lire 30.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1994 e 1995, fa carico al capitolo 3284 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.

     11. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1996 al 2014 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

 

     Art. 18. Edilizia convenzionata (programma 1.4.1.).

     1. Per le finalità previste dall'articolo 85 e dall'articolo 94 - come modificato dall'articolo 38 della legge regionale 30 maggio 1988, n. 37 - della legge regionale 1º settembre 1982, n. 75, sono autorizzati un limite d'impegno di lire 500 milioni per l'anno 1993, e due limiti d'impegno, a decorrere, rispettivamente, dall'anno 1994 e dall'anno 1995, di lire 1.000 milioni ciascuno.

     2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:

     a) lire 500 milioni per l'anno 1993;

     b) lire 1.500 milioni per l'anno 1994;

     c) lire 2.500 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 2012;

     d) lire 2.000 milioni per l'anno 2013;

     e) lire 1.000 milioni per l'anno 2014.

     3. L'onere complessivo di lire 4.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1993 al 1995, fa carico al capitolo 3282 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.

     4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1996 al 2014 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

 

     Art. 19. Interventi di edilizia residenziale (programma 1.4.1.).

     1. Per le finalità previste dal Titolo VI della legge regionale 1º settembre 1982, n. 75, l'ammontare del Fondo regionale per l'edilizia abitativa, previsto dall'articolo 80, secondo comma, della medesima legge regionale, è incrementato nelle misure e per le finalità sottospecificate:

     a) lire 4.400 milioni, suddivisi in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, e di lire 2.400 milioni per l'anno 1995, per interventi a favore degli IACP, a carico del capitolo 3294 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993;

     b) lire 17.000 milioni per l'anno 1995, per interventi a favore delle cooperative edilizie a proprietà indivisa ed individuale, a carico del capitolo 3298 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.

     2. All'articolo 15, comma 1, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, le parole «lire 4.500 milioni» sono sostituite dalle parole «lire 5.500 milioni».

 

     Art. 20. Centri storici (programma 1.4.2.).

     1. Per le finalità previste dall'articolo 1, primo e secondo comma, della legge regionale 10 gennaio 1983, n. 2, è autorizzato, nell'anno 1994, il limite d'impegno di lire 500 milioni.

     2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2013.

     3. L'onere complessivo di lire 1.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1994 e 1995, fa carico al capitolo 3329 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.

     4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1996 al 2013 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

 

     Art. 21. Edilizia pubblica e di pubblico interesse (programmi 1.4.3. e 2.1.2.).

     1. Per le finalità previste dall'articolo 7 ter, primo e secondo comma, della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20, come inserito dall'articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 1985, n. 53, ed integrato dall'articolo 80 della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30, sono autorizzati tre limiti d'impegno di lire 500 milioni ciascuno, a decorrere, rispettivamente, dall'anno 1993, 1994 e 1995.

     2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:

     a) lire 500 milioni per l'anno 1993;

     b) lire 1.000 milioni per l'anno 1994;

     c) lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 2012;

     d) lire 1.000 milioni per l'anno 2013;

     e) lire 500 milioni per l'anno 2014.

     3. L'onere complessivo di lire 3.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1993 al 1995, fa carico al capitolo 3382 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.

     4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1996 al 2014 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

     5. Per le finalità previste dall'articolo 7 ter, primo e terzo comma, della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20, come inserito dall'articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 1985, n. 53, e modificato dall'articolo 8 della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 34, e dall'articolo 99 della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, ed integrato dall'articolo 80 della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1994.

     6. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 3383 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.

     7. Per le finalità previste dall'articolo 18, comma 1 bis, della legge regionale 1º febbraio 1991, n. 4, come inserito dall'articolo 19, comma 19, lettera b), della legge regionale 6 settembre 1991, n. 47, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.100 milioni, suddivisa in ragione di lire 00 milioni per l'anno 1993, lire 400 milioni per l'anno 1994, e lire 500 milioni per l'anno 1995.

     8. Il predetto onere complessivo di lire 1.100 milioni fa carico al capitolo 3374 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.

     9. Per le finalità previste dall'articolo 27, comma 1, della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30, è autorizzata la spesa complessiva di lire 400 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994.

     10. Il predetto onere complessivo di lire 400 milioni fa carico al capitolo 4426 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.

     11. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Provincia di Udine un finanziamento straordinario pluriennale nella misura massima prevista dal comma 13, per quindici anni, a sollievo degli oneri, in linea capitale e per interessi, derivanti dal mutuo che la Provincia medesima contrae per il completamento, l'arredo e l'attrezzatura dell'immobile denominato «Villa Ostende» di Grado, destinato all'accoglimento ed alla residenza di persone non autosufficienti.

     12. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore alle finanze, determina in via preventiva le condizioni relative al mutuo da stipulare ai sensi del comma 11.

     13. Per le finalità previste dal comma 11 è autorizzato per l'anno 1994 il limite di impegno di lire 500 milioni.

     14. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2008.

     15. L'onere complessivo di lire 1.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1994 e 1995 fa carico al capitolo 4853 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.

     16. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1996 al 2008 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

     17. Per le finalità e con le modalità previste dall'articolo 19, commi 7 e 8, della legge regionale 6 settembre 1991, n. 47, è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l'anno 1993.

     18. Il predetto onere di lire 150 milioni fa carico al capitolo 3406 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.

     19. Per le finalità e con le modalità previste dall'articolo 19, commi 15 e 16, della legge regionale 6 settembre 1991, n. 47, è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l'anno 1993.

     20. Il predetto onere di lire 150 milioni fa carico al capitolo 3408 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.

     21. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario alla Provincia di Gorizia per il completamento delle opere di ristrutturazione, adeguamento e conseguimento delle condizioni di agibilità del Palazzo Attems di Gorizia, recentemente colpito da alluvione.

     22. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 21 è presentata alla Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici, corredata da una relazione illustrativa e da un preventivo di massima della spesa da cui risultino gli interventi da effettuare. Il finanziamento predetto può essere concesso ed erogato in via anticipata ed in un'unica soluzione per ciascuna delle quote annuali. Il decreto di concessione del finanziamento ne prevede i termini e le modalità di rendicontazione.

     23. Per le finalità previste dal comma 21 è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.

     24. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 3338 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.

     25. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario al Comune di Arta Terme a sostegno delle spese necessarie per il completamento del complesso termale.

     26. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 25 è presentata alla Direzione regionale del commercio e del turismo, corredata da una relazione illustrativa e da un preventivo di massima della spesa da cui risultino gli interventi da effettuare. Il finanziamento predetto può essere concesso ed erogato in via anticipata ed in un'unica soluzione per ciascuna delle quote annuali. Il decreto di concessione del finanziamento ne prevede i termini e le modalità di rendicontazione.

     27. Per le finalità previste dal comma 25 è autorizzata la spesa complessiva di lire 500 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per l'anno 1993 e lire 400 milioni per l'anno 1994.

     28. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 8541 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.

 

CAPO III

Interventi nel settore delle opere pubbliche e di pubblico interesse

 

     Art. 22. Distribuzione del gas metano (programma 1.4.3.). [7]

     1. Per le finalità previste dall'articolo 3, primo comma, lettera a), della legge regionale 2 settembre 1981, n. 63, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 60, ed integrato dall'articolo 1 della legge regionale 6 dicembre 1991, n. 56, è autorizzato, nell'anno 1994, il limite di impegno di lire 350 milioni.

     2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 350 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2003.

     3. L'onere complessivo di lire 700 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1994 e 1995, fa carico al capitolo 2660 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.

     4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1996 al 2003 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

 

CAPO IV

Interventi nel settore delle infrastrutture di trasporto

 

     Art. 23. Interventi nel settore dei porti (programma 1.5.2.).

     1. Per le finalità previste dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale 9 dicembre 1991, n. 57, come modificato dall'articolo 25, comma 15, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, relativamente agli interventi diretti al potenziamento del porto di Trieste, c autorizzato, nell'anno 1995, il limite di impegno di lire 3.000 milioni.

     2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 2009.

     3. L'onere complessivo di lire 3.000 milioni, corrispondente alla annualità autorizzata per l'anno 1995, fa carico al capitolo 3791 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993- 1995.

     4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1996 al 2009, fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

     5. Per le finalità previste dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale n. 57/1991, come modificato dall'articolo 25, comma 15, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, relativamente agli interventi diretti al potenziamento del porto di Porto Nogaro, è autorizzato, nell'anno 1994, il limite di impegno di lire 1.000 milioni.

     6 Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2008.

     7. L'onere complessivo di lire 2.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1994 e 1995, fa carico al capitolo 3793 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.

     8. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1996 al 2008, fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

     9. Per le finalità previste dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale n. 57/1991, come modificato dall'articolo 25, comma 15, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, relativamente agli interventi diretti al potenziamento del porto di Monfalcone, è autorizzato, nell'anno 1994, il limite di impegno di lire 1.000 milioni .

     10. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2008.

     11. L'onere complessivo di lire 2.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1994 e 1995, fa carico al capitolo 3792 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.

     12. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1996 al 2008, fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

 

     Art. 24. Infrastrutture di servizio al sistema dei trasporti e dei traffici (programma 1.5.3.). [8]

     1. Per le finalità previste dall'articolo 31, comma 5 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, ivi compresi i costi del Piano particolareggiato di cui all'articolo 3 della legge regionale 11 giugno 1990, n. 25, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1995.

     2. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 3874 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.

     3. Per le finalità previste dall'articolo 26, comma 1, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, è autorizzato, nell'anno 1994, il limite di impegno di lire 1.000 milioni.

     4. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2003.

     5. L'onere complessivo di lire 2.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1994 e 1995, fa carico al capitolo 3869 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.

     6. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1996 al 2003 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

     7. Per le finalità previste dall'articolo 26, comma 9, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, è autorizzato, nell'anno 1994, ii limite di impegno di lire 500 milioni.

     8. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2003.

     9. L'onere complessivo di lire 1.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1994 e 1995, fa carico al capitolo 3872 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.

     10. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1996 al 2003 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

 

TITOLO IV

INTERVENTI NEI SETTORI DEI SERVIZI SOCIALI

 

CAPO I

Interventi nei settori della sanità e dell'assistenza

 

     Art. 25. Finanziamento integrativo regionale per la spesa sanitaria di parte corrente ( programma 2.1.1).

     1. In relazione al disposto di cui all'articolo 19, comma 1, del D.L 28 dicembre 1989, n. 415, convertito con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 38, come modificato dall'articolo 4, comma 11, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, nonché dal disposto dell'articolo 6, comma 1, del disegno di legge n. 1684/1992, ed al fine di assicurare la continuità del servizio sanitario nell'ambito del Friuli-Venezia Giulia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti che esercitano le funzioni del Servizio sanitario nazionale finanziamenti integrativi delle assegnazioni derivanti dal Fondo sanitario nazionale di parte corrente, di cui all'articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, determinate per ciascuna di esse ai sensi delle leggi regionali 15 maggio 1985, n. 21, e 18 luglio 1985, n. 28.

     2. La ripartizione e la rendicontazione dei finanziamenti di cui al comma 1 avviene con le medesime modalità prescritte dalla vigente legislazione statale e regionale per le quote di Fondo sanitario nazionale di parte corrente a destinazione indistinta.

     3. Per le finalità previste dal comma 1, è autorizzata la spesa di lire 360.000 milioni per l'anno 1993.

     4. Il predetto onere di lire 360.000 milioni fa carico al capitolo 4371 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.

 

     Art. 26. Servizio di telesoccorso-telecontrollo (programma 2.2.1.).

     1. Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 30 novembre 1992, n. 35, è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l'anno 1993.

     2. Il predetto onere di lire 400 milioni fa carico al capitolo 4770 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.

 

     Art. 27. «Progetto Spilimbergo» per la riabilitazione sociale e sanitaria (programma 2.2.4.).

     1. Per le finalità previste dall'articolo 23 della legge regionale 1º febbraio 1991, n. 4, è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l'anno 1993.

     2. Il predetto onere di lire 400 milioni fa carico al capitolo 4970 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.

 

     Art. 28. Finanziamenti straordinari per la gestione di servizi socio- assistenziali (programma 2.2.4.).

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti previsti dall'articolo 30, settimo comma, della legge regionale 11 agosto 1986, n. 33, finanziamenti straordinari al fine di contribuire al ripiano dei disavanzi accertati al 31 dicembre 1992.

     2. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 1993.

     3. Il predetto onere di lire 300 milioni fa carico al capitolo 4969 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.

 

CAPO II

Interventi nei settori dell'istruzione, della cultura, della ricerca

scientifica, della formazione professionale e dello sport

 

     Art. 29. Realizzazione della macchina di luce di sincrotrone (programmi 2.3.3. e 0.1.4.).

     1. All'articolo 3, comma 2, della legge regionale 2 maggio 1988, n. 24, come integrato dall'articolo 65 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 47, dopo le parole «medesima società» sono inserite le parole «nonché a concedere finanziamenti anche infruttiferi».

     2. [L'Amministrazione regionale è autorizzata a conferire al fondo speciale costituito presso la Friulia S.p.A. ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale n. 24/1988, come integrato dall'articolo 65 della legge regionale n. 47/1991 e dal comma 1, del presente articolo, la somma di lire 15.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 2002] [9].

     3. [La somma di cui al comma 2 è da impiegare per la partecipazione al capitale sociale della «Sincrotrone Trieste società consortile per azioni», per l'effettuazione di conferimenti anticipati destinati a futuri aumenti di capitale, nonché per la concessione di finanziamenti anche infruttiferi] [10].

     4. [L'onere complessivo di lire 4.500 milioni, relativo agli anni dal 1993 al 1995, fa carico al capitolo 1460 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993] [11].

     5. [Le quote autorizzate per ciascuno degli anni dal 1996 al 2002 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi] [12].

     6. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla «Sincrotrone Trieste società consortile per azioni» contributi pluriennali, nella misura massima di lire 1.800 milioni annui, per un periodo di dieci anni, a riduzione o a copertura del costo dei mutui da stipulare per far fronte agli oneri connessi alla realizzazione della macchina di luce di sincrotrone.

     7. La misura dei contributi suddetti è ragguagliata all'importo medio annuo della quota interessi, compreso l'eventuale preammortamento, rilevabile dai piani di ammortamento.

     8. La domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 6 è presentata alla Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio, corredata dalla deliberazione esecutiva con cui la Società dispone l'assunzione del mutuo e dall'atto di adesione dell'istituto mutuante, nonché il programma delle opere a fronte delle quali, si è reso necessario il ricorso all'indebitamento. L'erogazione della prima annualità dei contributi precitati è disposta all'atto della presentazione del contratto di mutuo definitivo, dal quale risulta il piano di ammortamento, in linea capitale e per interessi.

     9. Per le finalità previste dal comma 6 è autorizzato, nell'anno 1994, il limite di impegno di lire 1.800 milioni.

     10 Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.800 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2003.

     11. L'onere complessivo di lire 3.600 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1994 e 1995, fa carico al capitolo 1461 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.

     12. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1996 al 2003 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

     13. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a prestare garanzie fidejussorie, sino alla concorrenza di lire 15.000 milioni, sui mutui stipulati ai sensi del comma 6.

     14. La concessione della garanzia è disposta con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore alle finanze.

     15. La domanda di concessione della garanzia è accompagnata da una attestazione con cui il legale rappresentante della Società dichiara l'impossibilità, da parte della Società medesima, a prestare idonee garanzie.

     16. Gli eventuali oneri derivanti dalla concessione delle garanzie previste dal comma 13 fanno carico al capitolo 1212 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.

 

     Art. 30. Istituzioni ed attività di ricerca scientifica (programma 2.3.3.).

     1. Per le finalità previste dall'articolo 15 della legge regionale 2 luglio 1969, n. 11, come sostituito dall'articolo 9 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 26, è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.700 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.450 milioni per l'anno 1993 e lire 1.250 milioni per l'anno 1995.

     2. Il predetto onere complessivo di lire 3.700 milioni fa carico al capitolo 5244 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.

     3. Per le finalità previste dall'articolo 15 della legge regionale n. 11/1969, com'e sostituito dall'articolo 9 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 26, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Centro internazionale di scienze meccaniche (CISM) di Udine un finanziamento per lo sviluppo della ricerca scientifica, per le attrezzature scientifiche e per la loro manutenzione, nonché per l'arredamento, per lo svolgimento di corsi speciali di interesse regionale e per l'attività istituzionale.

4. Trovano applicazione gli articoli 15, secondo comma, e 16, quarto comma, della legge regionale n. 11/1969, come sostituiti, rispettivamente, dagli articoli 9 e 10 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 26.

     5. Per le finalità previste dal comma 3 è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.350 milioni, suddivisa in ragione di lire 450 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 1995.

     6. Il predetto onere complessivo di lire 1.350 milioni fa carico al capitolo 5245 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.

     7. Per le finalità previste dall'articolo 49, primo comma, della legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8, è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per l'anno 1995.

     8. Il predetto onere di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 5248 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.

 

     Art. 31. Contributi agli Enti regionali per il diritto allo studio universitario (ERDISU) per gli investimenti (programma 2.3.2.).

     1. [All'articolo 16, comma 1, della legge regionale 17 dicembre 1990, n. 55, la lettera a), è sostituita dalle seguenti:

     (Omissis)] [13].

     2. Per le finalità previste dall'articolo 16, comma 1, lettera a/bis) della legge regionale n. 55/1990 come sostituita dal comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di lire 6.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per l'anno 1994 e lire 4.000 milioni per l'anno 1995 [14].

     3. Il predetto onere complessivo di lire 6.000 milioni fa carico al capitolo 5199 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.

     4. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 5199 è inserito nell'elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.

 

     Art. 32. Interventi a favore dell'istruzione universitaria (programma 2.3.2.).

     1. Per le finalità previste dall'articolo 33 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, è autorizzato, nell'anno 1995, un limite d'impegno di lire 2.000 milioni.

     2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 2009.

     3. L'onere di lire 2.000 milioni, corrispondente all'annualità autorizzata per l'anno 1995, fa carico al capitolo 5198 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.

     4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1996 al 2009 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

     5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio per la formazione e lo sviluppo degli insegnamenti universitari di Gorizia un contributo annuale per la realizzazione del tirocinio obbligatorio per gli studenti del Diploma Universitario in Economia e Amministrazione delle imprese di cui all'articolo 10 della legge 29 gennaio 1986, n. 26 [15].

     6. La domanda per la concessione del contributo è presentata alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura, corredata da un preventivo di massima della spesa. Ciascuna quota annuale può essere concessa in via anticipata ed in un'unica soluzione. Il decreto di concessione del contributo ne indica i termini e le modalità di rendicontazione.

     7. Per le finalità previste dal comma 5 è autorizzata la spesa complessiva di lire 300 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 1995.

     8. Il predetto onere complessivo di lire 300 milioni fa carico al capitolo 5186 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.

     9. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 5186 è inserito nell'elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.

 

     Art. 33. Edilizia teatrale (programma 2.4.3.).

     1. Per le finalità previste dalla legge regionale 22 agosto 1985, n. 40, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1993.

     2. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 5713 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.

     3. Per le finalità previste dall'articolo 37, comma 1, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, è autorizzato, nell'anno 1995, il limite di impegno di lire 1.000 milioni.

     4. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 2004.

     5. L'onere di lire 1.000 milioni, corrispondente alla annualità autorizzata per l'anno 1995, fa carico al capitolo 5715 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.

     6. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1996 al 2004 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

 

     Art. 34. Beni ed attività culturali (programmi 2.4.1., 2.4.2. e 2.4.3.).

     1. Per le finalità previste dall'articolo 49 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, come modificato dall'articolo 12 della legge regionale 24 luglio 1986, n. 30, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1993.

     2. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 5432 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.

     3. Per le finalità previste dall'articolo 14 della legge regionale 23 novembre 1981, n. 77, come modificato dall'articolo 3 della legge regionale 16 agosto 1982, n. 52, sono autorizzati, a decorrere dall'anno 1993 e dall'anno 1994, due limiti di impegno, rispettivamente, di lire 150 milioni e di lire 100 milioni.

     4. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:

     a) lire 150 milioni per l'anno 1993;

     b) lire 250 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2012;

     c) lire 100 milioni per l'anno 2013.

     5. L'onere complessivo di lire 650 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1993 al 1995, fa carico al capitolo 5433 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.

     6. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1996 al 2013 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

     7. Per le finalità previste dall'articolo 7 della legge regionale 16 agosto 1982, n. 52, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1993.

     8. Il predetto onere di lire 100 milioni fa carico al capitolo 5434 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.

     9. [Nell'ambito delle finalità di cui al Titolo III della legge regionale n. 60/1976, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare un programma straordinario per il recupero e la conservazione di beni archivistici, librari e museali di interesse regionale a cura del Centro studi e restauro di Gorizia, in considerazione dell'idoneità professionale riconosciuta dal Ministero per i beni culturali e ambientali] [16].

     10. [Il Centro predispone e presenta alla Direzione centrale competente in materia di cultura il programma di cui al comma 9, specificando gli interventi che intende attuare, le modalità, i tempi di realizzazione e i costi preventivati] [17].

     11. [Per la realizzazione del programma straordinario l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare, previa acquisizione d'idonea documentazione attestante l'assenso dei soggetti, pubblici o privati, legittimati a disporre dei beni oggetto dell'intervento, apposita convenzione nella quale sono specificati, tra l'altro, le modalità, i tempi e i termini per l'erogazione e per la rendicontazione del finanziamento] [18].

     12. [Per le finalità previste dal comma 9 è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1993] [19].

     13. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 5508 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.

     14. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario a favore del Comune di Trieste, ai sensi dell'articolo 25, secondo comma, della legge regionale n. 60/1976, per gli interventi indispensabili ed urgenti per la conservazione, il restauro e la valorizzazione del patrimonio culturale, storico ed artistico delle collezioni de Henriquez anche al fine di renderne più agevole l'accesso al pubblico.

     15. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 14 è presentata alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura, corredata da una relazione illustrativa e da un preventivo di massima della spesa da cui risultino gli interventi da effettuare. Il finanziamento predetto può essere concesso ed erogato in via anticipata ed in un'unica soluzione. Il decreto di concessione del finanziamento ne prevede i termini e le modalità di rendicontazione.

     16. Per le finalità previste dal comma 14 è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1993.

     17. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 5510 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.

     18. - 24. [20].

     25. All'articolo 35, comma 2, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, dopo le parole «compiti istituzionali» sono aggiunte le parole «nonché per la ristrutturazione e l'acquisto di immobili e di arredi da destinare a sedi degli organismi medesimi.».

     26. Il finanziamento relativo all'anno 1992 ai sensi dell'articolo 35, comma 2, della legge regionale n. 4/1992, così come integrato dal comma 25, può essere destinato alla realizzazione degli interventi indicati al medesimo comma.

     27. Per le finalità previste dall'articolo 35 della legge regionale n. 4/1992, così come integrato dal comma 25, è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l'anno 993.

     28. Il predetto onere di lire 150 milioni fa carico al capitolo 5607 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.

     29. Al fine di consentire e promuovere la valorizzazione del patrimonio culturale di alcune eminenti e significative personalità della nostra regione, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario al Comune di Sedegliano per l'acquisto, la ristrutturazione e l'arredo della casa natale di Padre Davide Maria Turoldo, sita nel medesimo Comune.

     30. Per le finalità previste dal comma 29 è autorizzata la spesa complessiva di lire 350 milioni suddivisa in ragione di lire 100 milioni per l'anno 1993 e di lire 250 milioni per l'anno 1994.

     31. L'onere complessivo di lire 350 milioni fa carico al capitolo 5716 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.

     32. Al fine di consentire e promuovere la valorizzazione del patrimonio culturale di alcune eminenti e significative personalità della nostra regione, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario alla Provincia di Pordenone per l'acquisto, la ristrutturazione e l'arredo della casa di Pier Paolo Pasolini, sita nel Comune di Casarsa della Delizia, nonché per le attrezzature dei locali della casa stessa da destinare a «Centro studi» [21].

     33. Per le finalità previste dal comma 32 è autorizzata la spesa complessiva di lire 300 milioni suddivisa in ragione di lire 100 milioni per l'anno 1993 e lire 200 milioni per l'anno 1994.

     34. L'onere complessivo di lire 300 milioni fa carico al capitolo 5717 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.

     35. Al fine di consentire il completamento della sede della Società mutuo soccorso ed istruzione di Pordenone, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario alla Società medesima.

     36. Per le finalità previste dal comma 35 è autorizzata la spesa complessiva di lire 50 milioni per l'anno 1993.

     37. L'onere complessivo di lire 50 milioni fa carico al capitolo 5718 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.

     38. Le domande per l'ottenimento dei finanziamenti di cui ai commi 29, 32 e 35 sono presentate alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura corredate da un preventivo di massima della spesa e da una relazione illustrativa degli interventi da realizzare. I finanziamenti possono essere concessi ed erogati, per ciascuna quota annua, in via anticipata ed in un'unica soluzione. Il decreto di concessione dei finanziamenti medesimi ne indica i termini e le modalità di rendicontazione.

     39. Per le finalità previste dall'articolo 39, comma 8, della legge regionale 5 settembre 1989, n. 25, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario di lire 400 milioni. A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di lire 400 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per l'anno 1993 e lire 300 milioni per l'anno 1994.

     40. Il predetto onere complessivo di lire 400 milioni fa carico al capitolo 5195 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.

 

     Art. 35. Finanziamento straordinario all'I.R.Fo.P. per oneri relativi al personale (programma 2.5.1.).

     1. Nelle more dell'espletamento delle procedure relative agli inquadramenti nel ruolo unico regionale previsti dal Titolo II, Capo V, della legge regionale 21 maggio 1992, n. 17, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'I.R.Fo.P. un finanziamento straordinario per l'anno 1993, nella misura massima di lire 7.000 milioni, a copertura degli oneri relativi al personale.

     2. Il finanziamento di cui al comma 1 è concesso ed erogato in due soluzioni, nella misura del cinquanta per cento entro il 31 marzo 1993 e del restante cinquanta per cento entro il 30 settembre 1993.

     3. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di lire 7.000 milioni per l'anno 1993.

     4. Il predetto onere di lire 7.000 milioni fa carico al capitolo 5861 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.

 

     Art. 36. Formazione professionale della polizia comunale (programma 2.5.1.).

     1. Per le finalità previste dall'articolo 11 della legge regionale 28 ottobre 1988, n. 62, relativamente alla realizzazione dei corsi di formazione professionale della polizia comunale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'istituto regionale per la formazione professionale un finanziamento di lire 540 milioni, suddiviso in ragione di lire 180 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 1995.

     2. A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di lire 540 milioni, suddivisa in ragione di lire 180 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 1995.

     3. Il predetto onere complessivo di lire 540 milioni fa carico al capitolo 5877 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.

 

     Art. 37. Finanziamenti straordinari agli enti locali per l'acquisto e la realizzazione di impianti ed attrezzature sportive (programma 2.4.4.).

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Monfalcone un finanziamento straordinario per l'acquisto, la ristrutturazione e la manutenzione di impianti ed attrezzature sportive in corso di dismissione da parte di enti ed aziende a partecipazione statale.

     2. La domanda per la concessione del finanziamento, corredata da una relazione illustrativa e da un preventivo di spesa relativi agli interventi da realizzare, è presentata al Servizio delle attività ricreative e sportive. Ciascuna quota annuale del finanziamento può essere erogata in via anticipata ed in un'unica soluzione. Il decreto di concessione del finanziamento ne stabilisce i termini e le modalità di rendicontazione.

     3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per l'anno 1993, lire 600 milioni per l'anno 1994 e lire 200 milioni per l'anno 1995.

     4. Il predetto onere complessivo di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 6143 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.

     5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Tolmezzo un contributo pluriennale, nella misura massima di cui al comma 8, per un periodo di dieci anni, a copertura degli oneri, in linea capitale e per interessi, del mutuo da stipulare per la realizzazione dell'impianto del tiro a segno.

     6. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore alle finanze, determina, in via preventiva, le condizioni relative al mutuo da stipulare ai sensi del comma 5.

     7. La domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 5 è presentata al Servizio delle attività ricreative e sportive, corredata dalla deliberazione con cui il Comune dispone l'assunzione del mutuo e dall'atto di adesione dell'istituto mutuante, nonché il programma delle opere a fronte delle quali si è reso necessario il ricorso

all'indebitamento. L'erogazione della prima annualità dei contributi precitati è disposta all'atto della presentazione del contratto di mutuo definitivo, dal quale deve risultare il piano di ammortamento, in linea capitale e per interessi.

     8. Per le finalità previste dal comma 5 è autorizzato, nell'anno 1993, il limite di impegno di lire 100 milioni.

     9. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 2002.

     10. L'onere complessivo di lire 300 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1993 al 1995, fa carico al capitolo 6144 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.

     11. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1996 al 2002 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

 

TITOLO V

INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI PUBBLICI LOCALI

 

     Art. 38. Programmi annuali di esercizio dei trasporti pubblici locali (programma 1.5.5.). [22]

     1. In relazione al disposto di cui all'articolo 18, comma 1, del D.L. 28 dicembre 1989, n. 415, convertito con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 38, e per le finalità previste dall'articolo 39 della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, è autorizzata la spesa di lire 95.000 milioni per l'anno 1995.

     2. Il predetto onere di lire 95.000 milioni fa carico al capitolo 3978 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.

     3. Al fine di assicurare la continuità dei servizi svolti dalle aziende di trasporto pubblico locale, anche nelle more della formulazione iniziale del programma di cui all'articolo 49, primo comma, numero 1, della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare in via immediata anticipazioni, in una o più soluzioni, sul contributo di esercizio per l'anno 1993, sino alla misura massima dell'ottanta per cento delle somme già erogate per l'anno 1992.

 

     Art. 39. Contributi annui costanti per l'acquisto di autobus (programma 1.5.5.). [23]

     1. Per le finalità previste dall'articolo 57 bis della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41, come inserito dall'articolo 41, comma 1, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, è autorizzato, nell'anno 1994, il limite di impegno di lire 500 milioni.

     2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2003.

     3. L'onere complessivo di lire 1.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1994 e 1995, fa carico al capitolo 4012 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.

     4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1996 al 2003 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

 

     Art. 40. Contributi pluriennali sulle operazioni di locazione finanziaria per l'acquisto di autobus (programma 1.5.5.). [24]

     1. Nel testo della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41, dopo l'articolo 57 bis, come inserito dall'articolo 41, comma 1, della Legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, è inserito il seguente:

     (Omissis) [25].

     2. Per le finalità previste dall'articolo 57 ter della legge regionale n. 41/1986, così come inserito dal comma 1, è autorizzato, nell'anno 1994, il limite di impegno di lire 500 milioni.

     3. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 1998.

     4. L'onere complessivo di lire 1.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1994 e 1995, fa carico al capitolo 4013 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.

     5. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1996 al 1998 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

 

     Art. 41. Acquisto di scuola-bus (programma 1.5.5.). [26]

     1. Per le finalità previste dall'articolo 65 della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41, è autorizzato, nell'anno 1993, il limite di impegno di lire 250 milioni.

     2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 250 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 1997.

     3. L'onere complessivo di lire 750 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1993 al 1995, fa carico al capitolo 4005 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.

     4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1996 al 1997 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

 

TITOLO VI

INTERVENTI NEL SETTORE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE

 

CAPO I

Interventi nel settore dell'agricoltura

 

     Art. 42. Credito di miglioramento fondiario (programma 3.1.2.).

     1. Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 16 maggio 1973, n. 45, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato, nell'anno 1993, il limite di impegno di lire 500 milioni.

     2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 2022.

     3. L'onere complessivo di lire 1.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1993 al 1995, fa carico al capitolo 6361 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.

     4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1996 al 2022 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

 

     Art. 43. Opere di miglioramento fondiario (programma 3.1.2.).

     1. Per le finalità previste dagli articoli 43 e 44 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1993.

     2. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico ai capitolo 6362 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.

 

     Art. 44. Miglioramento delle strutture agricole aziendali (programma 3.1.2.).

     1. Per le finalità previste dalla legge regionale 13 giugno 1973, n. 48, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1993.

     2. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 6364 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.

 

     Art. 45. Indennità compensativa (programma 3.1.2.).

     1. Per le finalità previste dal Capo I della legge regionale 13 agosto 1986, n. 34, è autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni per l'anno 1993.

     2. Il predetto onere di lire 4.000 milioni fa carico al capitolo 6399 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.

 

     Art. 46. Avversità atmosferiche. Interventi finanziati con fondi statali (programma 3.1.5.).

     1. Per le finalità previste dall'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, come modificata dall'articolo 2 della legge 13 maggio 1985, n. 198, è autorizzato, nell'anno 1993, il limite d'impegno di lire 88 milioni.

     2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 88 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 1997.

     3. L'onere complessivo di lire 264 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1993 al 1995, fa carico al capitolo 6593 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.

     4. Corrispondentemente è prevista per gli anni dal 1993 al 1995 l'entrata di pari importo assegnata dallo Stato ai sensi della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni, per le finalità di cui al comma 1, ed iscritta sul capitolo 371 dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci citati.

     5. Le annualità autorizzate per gli anni 1996 e 1997 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

 

     Art. 47. Credito agricolo (programma 3.1.6.).

     1. Per le finalità previste dall'articolo 6 della legge regionale 3 settembre 1976, n. 50, è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l'anno 1993.

     2. Il predetto onere di lire 150 milioni fa carico al capitolo 6663 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.

 

     Art. 48. Interventi nel settore zootecnico (programmi 3.1.7. e 3.1.3.).

     1. Per la predisposizione e l'attuazione di programmi di intervento per la lotta contro l'ipofecondità del bestiame e la mortalità neo e post- natale ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera b), della legge 8 novembre 1986, n. 752, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1993.

     2. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 6773 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.

     3. Per le finalità previste dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 270 milioni per l'anno 1993.

     4. Il predetto onere di lire 270 milioni fa carico al capitolo 6470 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.

 

CAPO II

Interventi nel settore dell'industria

 

     Art. 49. Contributi sugli interessi per investimenti delle imprese industriali (programma 3.2.2.).

     1. Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 25 - come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 28 agosto 1982, n. 66, modificato dall'articolo 40 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, ed integrato dall'articolo 17 della legge regionale 6 agosto 1985, n. 30 - dall'articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1971, n. 70, e dall'articolo 7 della legge regionale 13 giugno 1988, n. 46, è autorizzato, nell'anno 1995, il limite di impegno di lire 5.000 milioni.

     2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 2004.

     3. L'onere di lire 5.000 milioni, corrispondente alla annualità autorizzata per l'anno 1995, fa carico al capitolo 7330 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.

     4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1996 al 2004 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

 

     Art. 50. Consorzi garanzia fidi fra le piccole e medie imprese industriali (programma 3.2.2.).

     1. Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 6 luglio 1970, n. 25, come sostituito dall'articolo 14 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2, è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni per l'anno 1993.

     2. Il predetto onere di lire 10.000 milioni fa carico ai capitolo 7339 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.

 

     Art. 51. Centro regionale servizi per le piccole e medie industrie (programma 3.2.1.).

     1. Per le finalità previste dagli articoli 17, comma 1, lettere a) e b), e 18, della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 1993.

     2. Il predetto onere di lire 300 milioni fa carico al capitolo 7289 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.

 

     Art. 52. Interventi sulle operazioni di locazione finanziaria di beni immobili (programma 3.2.2.).

     1. Per le finalità previste dall'articolo 13 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2, è autorizzato, nell'anno 1993, il limite di impegno di lire 200 milioni.

     2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 2000.

     3. L'onere complessivo di lire 600 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1993 al 1995, fa carico al capitolo 7358 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.

     4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1996 al 2000 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

 

     Art. 53. Programmi di commercializzazione (programma 3.2.1.).

     1. Per le finalità previste dall'articolo 24 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1995.

     2. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 7259 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.

 

     Art. 54. Incentivi per gli impianti idroelettrici nel territori montani (programma 1.6.2.).

     1. Per le finalità previste dall'articolo 12 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 1995.

     2. Il predetto onere complessivo di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 7204 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.

 

CAPO III

Interventi nel settore dell'artigianato e della cooperazione

 

     Art. 55. Fondo speciale di rotazione delle imprese artigiane (programma 3.5.1.). [27]

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a conferire al Fondo speciale di rotazione delle imprese artigiane, istituito ai sensi dell'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, e dell'articolo 1 della legge regionale 28 agosto 1992, n. 28, la somma di lire 4.000 milioni per l'anno 1993.

     2. A tal fine, per le finalità previste dall'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 28 agosto 1992, n. 28, è autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni per l'anno 1993.

     3. Il predetto onere di lire 4.000 milioni fa carico al capitolo 1576 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.

 

     Art. 56. Consorzi garanzia fidi fra le imprese artigiane (programma 3.3.2.). [28]

     1. Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 28 aprile 1978, n. 30, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Consorzi garanzia fidi tra le imprese artigiane di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 30/1978 un finanziamento di lire 5.000 milioni per l'anno 1993.

     2. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per l'anno 1993.

     3. Il predetto onere di lire 5.000 milioni fa carico al capitolo 8044 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.

 

     Art. 57. Credito di esercizio alle imprese artigiane (programma 3.3.2.). [29]

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Ente per lo sviluppo dell'artigianato del Friuli-Venezia Giulia (ESA) un ulteriore contributo straordinario di lire 3.000 milioni per le finalità di cui all'articolo 2, terzo comma, numero 1), della legge regionale 18 ottobre 1965, n. 21, come aggiunto dall'articolo 3 della legge regionale 1º giugno 1970, n. 17, e sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 27 novembre 1971, n. 52.

     2. A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per l'anno 1993 e di lire 2.000 milioni per l'anno 1995.

     3. Il predetto onere complessivo di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 8033 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.

 

     Art. 58. Operazioni di locazione finanziaria alle imprese artigiane (programma 3.3.2.). [30]

     1. Per le finalità previste dagli articoli 7 e 8 della legge regionale 28 aprile 1978, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato, nell'anno 1994, il limite di impegno di lire 1.000 milioni.

     2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 1998.

     3. L'onere complessivo di lire 2.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1994 e 1995, fa carico al capitolo 8032 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.

     4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1996 al 1998 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

 

     Art. 59. Interventi straordinari a favore di Consorzi e Società consortili fra imprese artigiane (programma 3.3.2.). [31]

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Consorzi ed alle Società consortili fra imprese artigiane un finanziamento straordinario, nella misura massima di 200 milioni per ciascuna realtà consortile, per la copertura totale o parziale delle perdite di esercizio verificatesi nel 1992 a fronte dell'attuazione di specifici progetti di sviluppo.

     2. Le domande, corredate dal bilancio al 31 dicembre 1992 approvato dall'assemblea dei soci, oltreché dal progetto di cui al comma 1, sono presentate alla Direzione regionale del lavoro, cooperazione ed artigianato entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     3. I Consorzi e le Società consortili di cui al comma 1 sono tenuti a trasmettere alla Direzione regionale competente, entro il 31 dicembre 1993, una dettagliata relazione indicante l'avvenuto utilizzo del finanziamento straordinario di cui al comma 1 per le finalità ivi previste.

     4. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l'anno 1993.

     5. Il predetto onere di lire 400 milioni fa carico al capitolo 8010 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.

 

     Art. 60. Finanziaria regionale della cooperazione (programma 3.3.3.). [32]

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad integrare lo speciale fondo di dotazione, istituito ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 8 agosto 1986, n. 32, come integrato dall'articolo 2 della legge regionale 19 novembre 1990, n. 51, del Consorzio regionale garanzia fidi - Finanziaria regionale della cooperazione - Società Cooperativa a responsabilità limitata (Fin. Re. Co.) con il finanziamento straordinario di lire 500 milioni per l'anno 1993.

     2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1993.

     3. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 8112 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.

 

CAPO IV

Interventi nel settore del commercio

 

     Art. 61. Contributi pluriennali alle imprese commerciali (programma 3.4.2.).

     1. Per le finalità previste dalla legge regionale 8 aprile 1982, n. 25, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato, nell'anno 1994, il limite di impegno di lire 500 milioni.

     2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2003.

     3. L'onere complessivo di lire 1.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1994 e 1995, fa carico al capitolo 8297 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.

     4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1996 al 2003 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

     5. Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 24 maggio 1988, n. 36, è autorizzato, nell'anno 1994, il limite di impegno di lire 500 milioni.

     6. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2003.

     7. L'onere complessivo di lire 1.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1994 e 1995, fa carico al capitolo 8309 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.

     8. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1996 al 2003 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

     9. All'articolo 4, commi 1 e 2, della legge regionale n. 36/1988, le parole «non superiori a lire 300 milioni» e «di importo inferiore a lire 20 milioni» sono sostituite, rispettivamente, dalle parole «non superiori a lire 600 milioni» e «di importo inferiore a lire 50 milioni».

     9 bis. La disposizione di cui al comma 9 non trova applicazione nei confronti delle domande presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge, per le quali continuano ad applicarsi i limiti di valore stabiliti dall'articolo 4, commi 1 e 2, della legge regionale 24 maggio 1988, n. 36, nel testo vigente anteriormente alla modifica introdotta dal medesimo comma 9 [33].

 

     Art. 62. Consorzi garanzia fidi tra le imprese commerciali (programma 3.4.2.).

     1. Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 32, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Consorzi garanzia fidi tra le piccole imprese commerciali di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 32/1973, un finanziamento di lire 4.500 milioni per l'anno 1993.

     2. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 4.500 milioni per l'anno 1993.

     3. Il predetto onere di lire 4.500 milioni fa carico al capitolo 8294 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.

 

     Art. 63. Operazioni di locazione finanziaria alle imprese commerciali (programma 3.4.2.).

     1. Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato, nell'anno 1994, il limite di impegno di lire 500 milioni.

     2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 1998.

     3. L'onere complessivo di lire 1.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1994 e 1995, fa carico al capitolo 8308 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.

     4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1996 al 1998 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

 

     Art. 64. Interventi a favore delle imprese commerciali nelle zone montane (programma 3.4.2.).

     1. Per le finalità previste dall'articolo 19 bis della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, come inserito dall'articolo 42, comma 1, della legge regionale 9 luglio 1990, n. 29, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1995.

     2. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 8311 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.

 

     Art. 65. Contributi pluriennali per la realizzazione di impianti fieristici e centri commerciali (programma 3.4.1.).

     1. Per le finalità previste dal comma 7 dell'articolo 87 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, è autorizzato, nell'anno 1994, il limite di impegno di lire 800 milioni.

     2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 800 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2003.

     3. L'onere complessivo di lire 1.600 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1994 e 1995, fa carico al capitolo 8227 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.

     4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1996 al 2003 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

     5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Marano Lagunare un contributo pluriennale, nella misura massima di cui al comma 8, per un periodo di dieci anni, a copertura degli oneri - in linea capitale e per interessi - del mutuo da stipulare per far fronte alle spese connesse al completamento del mercato ittico.

     6. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore alle finanze, determina, in via preventiva, le condizioni relative al mutuo da stipulare ai sensi del comma 5.

     7. La domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 5 è presentata alla Direzione regionale del commercio e del turismo, corredata dalla deliberazione con cui il Comune dispone l'assunzione del mutuo e dall'atto di adesione dell'istituto mutuante, nonché dal programma delle opere a fronte delle quali si è reso necessario il ricorso

all'indebitamento. L'erogazione della prima annualità dei contributi precitati è disposta all'atto della presentazione del contratto di mutuo definitivo, dal quale risulta il piano di ammortamento, in linea capitale e per interessi.

     8. Per le finalità previste dal comma 5 è autorizzato, nell'anno 1994, il limite di impegno di lire 150 milioni.

     9. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 150 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2003.

     10. L'onere complessivo di lire 300 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1994 e 1995, fa carico al capitolo 8228 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.

     11. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1996 al 2003 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

 

CAPO V

Interventi nel settore del turismo

 

     Art. 66. Contributi pluriennali per strutture turistiche (programma 3.4.4.).

     1. Per le finalità previste dagli articoli 1 e 10 bis della legge regionale 23 agosto 1982, n. 60, come integrata dall'articolo 1 della legge regionale 11 gennaio 1983, n. 3, è autorizzato, nell'anno 1994, il limite di impegno di lire 500 milioni.

     2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2003.

     3. L'onere complessivo di lire 1.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1994 e 1995, fa carico al capitolo 8427 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.

     4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1996 al 2003 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

     5. Per le finalità previste dagli articoli 1 e 5 della legge regionale 13 maggio 1985, n. 20, modificata ed integrata dall'articolo 2 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 42, è autorizzato, nell'anno 1994, il limite di impegno di lire 3.000 milioni.

     6. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2013.

     7. L'onere complessivo di lire 6.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1994 e 1995, fa carico al capitolo 8432 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.

     8. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1996 al 2013 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

 

     Art. 67. Infrastrutture turistiche (programma 3.4.5.).

     1. Per le finalità previste dall'articolo 3, primo comma, lettera c), della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa complessiva di lire 250 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per l'anno 1993 e lire 150 milioni per l'anno 1994.

     2. Il predetto onere complessivo di lire 250 milioni fa carico al capitolo 8501 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.

     3. Per le finalità previste dall'articolo 1, primo comma, lettera f), della legge regionale 18 agosto 1977, n. 51, come inserita dall'articolo 2 della legge regionale 30 gennaio 1986, n. 7, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per l'anno 1993, lire 400 milioni per l'anno 1994 e lire 500 milioni per l'anno 1995.

     4. Il predetto onere complessivo di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 8528 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.

     5. Per le finalità previste dall'articolo 91, comma 9, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, è autorizzato, nell'anno 1995, il limite di impegno di lire 500 milioni.

     6. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 2014.

     7. L'onere di lire 500 milioni, corrispondente alla annualità autorizzata per l'anno 1995, fa carico al capitolo 8539 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.

     8. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1996 al 2014 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

     9. Per le finalità previste dall'articolo 91, comma 15, della legge regionale n. 4/1992, come modificato dall'articolo 93 della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30, è autorizzato, nell'anno 1994, il limite di impegno di lire 300 milioni.

     10. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2013.

     Il. L'onere complessivo di lire 600 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1994 e 1995, fa carico a; capitolo 8540 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.

     12. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1996 al 2013 fanno carico ai rispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

 

CAPO VI

Interventi nel settore dei traffici e dell'autotrasporto merci

 

     Art. 68. Operazioni di locazione finanziaria alle imprese di autotrasporto (programma 1.5.4.).

     1. Per le finalità previste dagli articoli 5 e 13 della legge regionale 7 gennaio 1985, n. 4, sono autorizzati, a decorrere dall'anno 1993 e dall'anno 1994, due limiti di impegno, rispettivamente, di lire 300 milioni e di lire 1.000 milioni.

     2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di:

     a) lire 300 milioni per l'anno 1993;

     b) lire 1.300 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 1997;

     c) lire 1.000 milioni per l'anno 1998.

     3. L'onere complessivo di lire 2.900 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1993 al 1995, fa carico al capitolo 3921 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.

     4. Le annualità autorizzate e per gli anni dal 1996 al 1998 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

 

     Art. 69. Liberalizzazione tariffaria di tratti autostradali (programma 1.5.1.).

     1. In conformità agli obiettivi del Piano regionale della viabilità ed al fine di contenere gli effetti del traffico stradale di automezzi pesanti sull'ambiente e sulle strutture, l'Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare alle società concessionarie di autostrade nel territorio regionale gli oneri conseguenti alle liberalizzazioni tariffarie di tratti autostradali, disposte per garantire l'alleggerimento del traffico stradale nel periodo dall'1 gennaio al 31 dicembre 1993.

     2. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a sostenere i residui oneri relativi all'anno 1992, derivanti dall'applicazione della disposizione di cui all'articolo 44, comma 1, della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30.

     3. Per le finalità previste dai commi 1 e 2 l'Assessore alle finanze è autorizzato a stipulare, di concerto con l'Assessore alla viabilità ed ai trasporti, su conforme deliberazione della Giunta regionale, una convenzione con le società concessionarie nella quale siano fissati i termini e le modalità del rimborso, che è comunque erogato in via posticipata sulla base delle ricevute attestanti il costo dei rimborsi.

     4. Per le finalità previste dai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1993.

     5. Il predetto onere di lire 100 milioni fa carico al capitolo 1424 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.

 

TITOLO VII

AUTORIZZAZIONI DI SPESA PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE 9 GENNAIO 1991, N. 19

 

     Art. 70. Partecipazione alla «Finest S.p.A.» ed al Centro di servizi e di documentazione (programma 3.5.1.).

     1. [In attuazione dell'articolo 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, e per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 22 agosto 1991, n. 34, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere azioni della società denominata «Società finanziaria di promozione della cooperazione economica con i Paesi dell'Est europeo - Finest S.p.A.» di Pordenone, sino alla concorrenza dell'importo di lire 20.000 milioni] [34].

     2. [A tal fine è autorizzata la spesa di lire 20.000 milioni per l'anno 1995] [35].

     3. [Il predetto onere di lire 20.000 milioni fa carico al capitolo 1567 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995] [36].

     4. In attuazione dell'articolo 2, comma 9, della legge n. 19/1991 e per le finalità previste dall'articolo 2 della legge regionale n. 34/1991, l'Amministrazione regionale è autorizzata a conferire al Centro di servizi e di documentazione per la cooperazione economica internazionale di Gorizia la somma di lire 2.000 milioni.

     5. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1995.

     6. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 1568 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.

     7. Corrispondentemente è prevista per il medesimo anno l'entrata di pari importo assegnata dallo Stato ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 19/1991, per le finalità del presente articolo, ed iscritta sul capitolo 537 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio predetto.

 

     Art. 71. Realizzazione delle opere autostradali per i collegamenti con la rete autostradale della ex Jugoslavia (programma 1.5.1.).

     1. In attuazione dell'articolo 12 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, e per le finalità e con le modalità previste dall'articolo 4 della legge regionale 22 agosto 1991, n. 34, l'Amministrazione regionale è autorizzata a conferire alle Autovie Venete S.p.A. Ia somma di lire 20.000 milioni.

     2. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 20.000 milioni per l'anno 1995.

     3. Il predetto onere di lire 20.000 milioni fa carico al capitolo 1425 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.

     4. Corrispondentemente è prevista per il medesimo anno l'entrata di pari importo assegnata dallo Stato ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 19/1991, per le finalità del presente articolo, ed iscritta sul capitolo 538 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio predetto.

 

     Art. 72. Interventi per il sostegno di iniziative culturali della minoranza slovena (programmi 2.3.1. e 0.6.1.).

     1. Per le finalità previste dalla legge regionale 3 marzo 1977, n. 11, come integrata dall'articolo 36 della legge regionale 19 giugno 1985, n. 25, è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l'anno 1993.

     2. Il predetto onere di lire 150 milioni fa carico al capitolo 5107 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.

     3. La spesa di lire 500 milioni per l'anno 1993, autorizzata dall'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 5 settembre 1991, n. 46, viene ridotta di lire 150 milioni, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 407 dello e stato di previsione precitato.

     4. Alla copertura dell'onere di lire 150 milioni per l'anno 1993 previsto dal comma 1 si provvede con la riduzione di spesa di cui al comma 3.

 

TITOLO VIII

ACCORDI DI PROGRAMMA

 

     Art. 73. Accordi di programma - Fondi regionali (programma 0.6.3.).

     1. La spesa di lire 4.000 milioni complessivi per l'anno 1994, come rideterminata dall'articolo 101, comma 2, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, e la quota di lire 4.000 milioni dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 16, comma 4, della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30, per il medesimo anno, devono intendersi autorizzate per l'anno 1995, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 922 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.

     2. La spesa di lire 6.000 milioni, come rideterminata per l'anno 1994 dall'articolo 101, comma 4, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, deve intendersi autorizzata per l'anno 1995, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 926 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.

     3. La spesa di lire 1.000 milioni, come rideterminata per l'anno 1994 dall'articolo 101, comma 5, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, deve intendersi autorizzata per l'anno 1995, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 928 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli-anni 993-1995.

     4. La spesa di lire 1.500 milioni, come rideterminata per l'anno 1994 e ridotta, rispettivamente, dall'articolo 101, comma 6, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, e dall'articolo 16, comma 3, della legge regionale n. 30/1992, deve intendersi autorizzata per l'anno 1995, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 930 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.

     5. La spesa di lire 6.000 milioni complessivi autorizzata per lire 5.000 milioni e rideterminata per lire 1.000 milioni per l'anno 1994 rispettivamente dagli articoli 7, comma 1 e 101, comma 7, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, deve intendersi autorizzata per l'anno 1995, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 932 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993- 1995.

     6. La quota di lire 20.000 milioni, autorizzata per l'anno 1994 dall'articolo 17, comma 2, della legge regionale n. 30/1992, e imputata al capitolo corrispondente al capitolo 934 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 dal comma 3, lettera a), del medesimo articolo, deve intendersi autorizzata per l'anno 1995, fermo restando il relativo onere a carico del precitato capitolo 934.

 

     Art. 74. Accordi di programma finanziati con mutuo (programmi 0.6.3. e 0.5.2.).

     1. Per le finalità previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge regionale 2 settembre 1991, n. 39, come sostituito dall'articolo 16, comma 1, della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30, è autorizzata la spesa di lire 360 milioni per l'anno 1993.

     2. Il predetto onere di lire 360 milioni fa carico al capitolo 921 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.

     3. La spesa di lire 1.500 milioni per l'anno 1993, autorizzata, per lire 4.000 milioni, dall'articolo 102, comma 3, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, e ridotta, per la quota di lire 1.500 milioni, dall'articolo 16, comma 2, della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30, e per la quota di lire 1.000 milioni dall'articolo 10, comma 2, della legge regionale 19 dicembre 1992, n. 37, deve intendersi autorizzata per l'anno 1994, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 923 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993- 1995.

     4. La spesa di lire 6.000 milioni, come autorizzata e rideterminata per l'anno 1993 dall'articolo 102, comma 5, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, per le finalità previste dall'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 39/1991, come sostituito dall'articolo 16, comma 1, della legge regionale n. 30/1992, è rideterminata in ragione di lire 5.000 milioni per l'anno 1993, e di lire 1.000 milioni per l'anno 1994, ed è incrementata con l'ulteriore autorizzazione di lire 6.000 milioni per l'anno 1994, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 925 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.

     5. Il maggiore onere di lire 6.000 milioni per l'anno 1994 fa parimenti carico al capitolo 925 dello stato di previsione predetto.

     6. Per le finalità previste dall'articolo 1, comma 1, lettera d), della legge regionale n. 39/1991, come sostituito dall'articolo 16, comma 1, della legge regionale n. 30/1992, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per l'anno 1993 e lire 1.000 milioni per l'anno 1994.

     7. Il predetto onere complessivo di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 927 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.

     8. Per le finalità previste dall'articolo 1, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 39/1991, come sostituito dall'articolo 16, comma 1, della legge regionale n. 30/1992, è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per l'anno 1994.

     9. Il predetto onere di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 929 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.

     10. Per le finalità previste dall'articolo 3 della legge regionale n. 39/1991 è autorizzata la spesa di lire 2.500 milioni per l'anno 1994.

     11. Il predetto onere di lire 2.500 milioni fa carico al capitolo 931 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.

     12. La spesa di lire 22.000 milioni, autorizzata per l'anno 1994 dall'articolo 17, comma 2, della legge regionale n. 30/1992, è rideterminata in ragione di lire 20.000 milioni per l'anno 1994 e lire 2.000 milioni per l'anno 1995, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 935 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.

     13. La quota di lire 500 milioni, autorizzata per l'anno 1993 dall'articolo 102, comma 13, della legge regionale n. 4/1992, per le finalità previste dall'articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 39/1991, deve intendersi autorizzata per l'anno 1994, ed è incrementata con l'ulteriore autorizzazione di lire 500 milioni per l'anno 1994, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 2024 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.

     14. Il maggior onere di lire 500 milioni per l'anno 1994 fa parimenti carico al capitolo 2024 dello stato di previsione predetto.

 

TITOLO IX

SPESE FINANZIATE CON RICORSO A MUTUO

 

CAPO I

Interventi nei settori della tutela dell'ambiente, delle opere pubbliche e di interesse pubblico

 

     Art. 75. Impianti di depurazione (programma 1.1.2.).

     1. Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 4 settembre 1990, n. 40, è autorizzata la spesa complessiva di lire 8.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 4.000 milioni per l'anno 1993 e lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.

     2. Il predetto onere complessivo di lire 8.000 milioni fa carico al capitolo 2334 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.

 

     Art. 76. Opere di sistemazione idraulico forestale (programma 1.3.2.).

     1. Per le finalità previste dagli articoli 9, primo e secondo comma, e 29, come modificato dall'articolo 52 della legge regionale 24 luglio 1982, n. 45, della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1995.

     2. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 2937 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.

     3. Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 27 novembre 1972, n. 55, è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 1995.

     4. Il predetto onere di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 2938 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.

 

     Art. 77. Opere acquedottistiche di rilevanza regionale (programma 1.1.2.).

     1. Per le finalità previste dall'articolo 9, comma 7, della legge regionale 30 gennaio 1988, n. 3, come modificato dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1, è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per l'anno 1995.

     2. Il predetto onere di lire 5.000 milioni fa carico al capitolo 2327 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.

     3. Per le finalità previste dall'articolo 21, comma 5, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, come integrato dall'articolo 132 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per l'anno 1995.

     4. Il predetto onere di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 2332 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.

 

     Art. 78. Opere ed interventi nel settore dello smaltimento dei rifiuti (programma 1.1.3.). [37]

     1. Per le finalità previste dall'articolo 31, comma 3, lettera a), della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, come integrato dall'articolo 31 della legge regionale 28 novembre 1988, n. 65, è autorizzata la spesa di lire 7.000 milioni per l'anno 1995.

     2. Il predetto onere di lire 7.000 milioni fa carico al capitolo 2395 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.

     3. Per le finalità previste dagli articoli 3 e 4 della legge regionale 4 settembre 1991, n. 42, è autorizzata la spesa complessiva di lire 6.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 3.000 milioni per l'anno 1993, lire 2.500 milioni per l'anno 1994 e lire 500 milioni per l'anno 1995.

     4. Il predetto onere complessivo di lire 6.000 milioni fa carico al capitolo 2401 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.

     5. Per le finalità previste dall'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 4 settembre 1991, n. 41, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 995.

     6. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 2409 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.

 

     Art. 79. Opere idrauliche e di sistemazione idrogeologica (programma 1.2. 1.).

     1. Per le finalità previste dall'articolo 40 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, dall'articolo 7, primo comma, della legge regionale 17 agosto 1985, n. 38, e dall'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 54, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per l'anno 1994 e lire 1.500 milioni per l'anno 1995.

     2. Il predetto onere complessivo di lire 2.500 milioni fa carico al capitolo 2502 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.

     3. Per le finalità previste dall'articolo 7, secondo comma, della legge regionale n. 38/1985, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per l'anno 1994 e lire 1.500 milioni per l'anno 1995.

     4. Il predetto onere complessivo di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 2504 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.

 

     Art. 80. Distribuzione del gas metano (programma 1.4.3.).

     1. Per le finalità previste dagli articoli 3 e 4 della legge regionale 2 settembre 1981, n. 63, come sostituiti dall'articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 60, è autorizzata la spesa di lire 6.000 milioni per l'anno 1995.

     2. Il predetto onere di lire 6.000 milioni fa carico al capitolo 2663 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.

     3. Per le finalità previste dall'articolo 3, primo comma, lettera b), della legge regionale n. 63/1981, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale n. 60/1986, relativamente agli interventi da effettuarsi nell'ambito dei territori ricompresi nei comprensori delle Comunità montane, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1995.

     4. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 2665 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.

     5. All'articolo 6 della legge regionale n. 63/1981, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

     (Omissis) [38].

 

     Art. 81. Recupero edilizio e riqualificazione dei centri storici (programma 1.4.2.).

     1. Per le finalità previste dall'articolo 1, primo e secondo comma, della legge regionale 10 gennaio 1983, n. 2, è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per l'anno 1994 e lire 2.000 milioni per l'anno 1995.

     2. Il predetto onere complessivo di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 3336 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.

 

CAPO II

Interventi nel settore dei trasporti

 

     Art. 82. Ripianamento dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubblico locale ai sensi del D.L. n. 412/1992 (programma 1.5.5.).

     1. In relazione a quanto disposto dal D.L. 19 ottobre 1992, n. 412, al fine di assicurare, nel limite massimo di lire 20.000 milioni, la copertura del costo standardizzato dei servizi di trasporto pubblico locale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a provvedere al ripiano del disavanzo di esercizio, relativo all'anno 1991, delle aziende di trasporto pubbliche, private ed in concessione, nei limiti della quota corrispondente all'ammontare del costo standard corrente dei servizi di trasporto pubblico locale riconosciuto per ciascuna azienda ai sensi dell'articolo 48, terzo comma, lettera a), della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41, non coperto dai contributi di esercizio regionali a ciascuna assegnati ai sensi dell'articolo co della legge regionale n. 41/1986, nonché dai contributi statali correnti di settore e, comunque, dai proventi stabiliti di tutti i servizi svolti.

     2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 20.000 milioni per l'anno 1993.

     3. Il predetto onere di lire 20.000 milioni fa carico al capitolo 3983 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.

 

     Art. 83. Infrastrutture di servizio al sistema dei trasporti e dei traffici (programmi 1.5.2. e 1.5.3.).

     1. Per le finalità previste dall'articolo 31, comma 7, della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1995.

     2. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 3795 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.

     3. Per le finalità previste dagli articoli 31, comma 5, della legge regionale n. 22/1987, e per la copertura dei costi del Piano particolareggiato di cui all'articolo 3 della legge regionale 11 giugno 1990, n. 25, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1994.

     4. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 3873 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.

     5. Per le finalità previste dall'articolo 31, comma 6, della legge regionale n. 22/1987, come modificato dall'articolo 6 della legge regionale n. 25/1990, è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per l'anno 1993 e lire 2.000 milioni per l'anno 1994.

     6. Il predetto onere complessivo di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 3871 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.

 

CAPO III

Interventi nei settori della sanità, dell'assistenza, della cultura e del tempo libero

 

     Art. 84. Finanziamento con mutuo della quota di spesa corrente sanitaria a carico della Regione (programma 2.1.1.).

     1. Per le finalità e con le modalità previste dall'articolo 107 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, è autorizzata la spesa di lire 118.864 milioni per l'anno 993.

     2. Il predetto onere di lire 118.864 milioni fa carico al capitolo 4381 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.

 

     Art. 85. Strutture sanitarie ed ospedaliere (programma 2.1.2.).

     1. Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 14 giugno 1985, n. 24, come sostituito dall'articolo 44, comma 4, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, è autorizzata la spesa complessiva di lire 15.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 5.000 milioni per l'anno 1994 e lire 10.000 milioni per l'anno 1995.

     2. Il predetto onere complessivo di lire 15.000 milioni fa carico al capitolo 4419 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 993-1995.

 

     Art. 86. Strutture assistenziali (programma 2.2.2.).

     1. Per le finalità previste dagli articoli 2, comma 3, e 3 della legge regionale 14 dicembre 1987, n. 44, relativamente agli interventi in favore di persone non autosufficienti, disabili, in stato o a rischio di disadattamento o devianza, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1995.

     2. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 4849 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.

     3. Per le finalità previste dall'articolo 2, comma 3 e dall'articolo 3 della legge regionale n. 44/1987, relativamente alle strutture specificatamente destinate all'assistenza degli anziani, è autorizzata la spesa di lire 900 milioni per l'anno 1993.

     4. Il predetto onere di lire 900 milioni fa carico al capitolo 4851 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.

 

     Art. 87. Realizzazione delle infrastrutture del Collegio del Mondo Unito (programma 2.3.2.).

     1. Per le finalità previste dall'articolo 46 del D.P.R. 6 marzo 1978, n. 102, ed in esecuzione del medesimo articolo, limitatamente alla realizzazione di opere, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1995.

     2. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 1431 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.

 

     Art. 88. Impianti sportivi di interesse regionale (programma 2.4.4.).

     1. Per le finalità previste dall'articolo 27, comma 1, della legge regionale 1º febbraio 1991, n. 4, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1995.

     2. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 6140 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.

 

CAPO IV

Interventi nel settore dell'agricoltura

 

     Art. 89. Opere di bonifica integrale (programma 3.1.1.).

     1. Per le finalità previste dall'articolo 1, primo comma, della legge regionale 31 agosto 1965, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1993.

     2. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico ai capitolo 6302 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.

     3. Per le finalità previste dall'articolo 2 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni ed integrazioni, e dall'articolo 22 della legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1993.

     4. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 6304 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.

     5. Per le finalità previste dall'articolo 2 della legge regionale 27 novembre 1981, n. 79, è autorizzata la spesa di lire 2.320 milioni per l'anno 1993.

     6. Il predetto onere di lire 2.320 milioni fa carico al capitolo 6306 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.

     7. Per le finalità di cui al R.D. n. 215/1933, e successive modificazioni ed integrazioni, ed alla legge regionale 27 novembre 1972, n. 55, è autorizzata la spesa di lire 4.500 milioni per l'anno 1993.

     8. Il predetto onere di lire 4.500 milioni fa carico al capitolo 6308 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.

 

     Art. 90. Opere di bonifica e di irrigazione (programma 3.1.1.).

     1. Per le finalità previste dall'articolo 1. secondo comma, della legge regionale 31 agosto 1965, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, con riguardo alle opere irrigue, è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per l'anno 1993.

     2. Il predetto onere di lire 5.000 milioni fa carico al capitolo 6310 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.

 

CAPO V

Interventi nel settore del turismo

 

     Art. 91. Infrastrutture turistiche (programma 3.4.5.).

     1. Per le finalità previste dall'articolo 2, primo comma, lettera f), della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, e successive modificazioni ed integrazioni è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1995.

     2. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 8538 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.

 

TITOLO X

RIDETERMINAZIONE DI SPESE FINANZIATE CON RICORSO A MUTUO

 

CAPO I

Rideterminazione e finanziamento con mutuo di spese già autorizzate

 

     Art. 92. Rideterminazione e finanziamento con mutuo di spese già autorizzate nel settore delle opere pubbliche e di interesse pubblico (programmi 1.1.2., 1.1.3., 1.2.1., 1.4.3., 1.3.2., 1.4.2., 1.5.3., 0.1.3. e 2.3.2.).

     1. La spesa di lire 7.000 milioni per l'anno 1993, autorizzata dall'articolo 18 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, per le finalità previste dall'articolo 3 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 60, concernente la progettazione e la realizzazione delle opere acquedottistiche nella Destra Tagliamento, già imputata al capitolo corrispondente al capitolo 2322 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, è imputata per l'importo di lire 5.000 milioni al capitolo 2323 dello stato di previsione medesimo, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 2322 dello stato di previsione precitato.

     2. La spesa di lire 5.000 milioni per l'anno 1993, come rideterminata dall'articolo 66, comma 2, della legge regionale 1º febbraio 1991, n. 4, per le finalità previste dall'articolo 9, comma 7, della legge regionale 30 gennaio 1988, n. 3, come modificato dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1, e già imputata al capitolo corrispondente al capitolo 2326 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 deve intendersi autorizzata per l'anno 1994, e fa carico al capitolo 2327 del medesimo stato di previsione.

     3. La spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1993, come rideterminata dall'articolo 113, comma 1, della legge regionale n. 4/1992, per le finalità previste dall'articolo 33 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, come modificato dall'articolo 33 della legge regionale 28 novembre 1988, n. 65, già imputata al capitolo corrispondente al capitolo 2390 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993- 1995 e del bilancio per l'anno 1993, deve intendersi autorizzata per le finalità previste dagli articoli 3 e 4 della legge regionale 4 settembre 1991, n. 42, ed è pertanto posta a carico del capitolo 2401 dello stato di previsione precitato.

     4. La spesa complessiva di lire 15.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 5.000 milioni per l'anno 1993 e lire 10.000 milioni per l'anno 1994, come rideterminata per la quota complessiva di lire 10.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994 dall'articolo 113, comma 2, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, e autorizzata per la quota di lire 5.000 milioni per l'anno 1994 dall'articolo 19, comma 3, della medesima legge regionale, per le finalità previste dall'articolo 31, comma 3, lettera a), della legge regionale n. 30/1987, come modificato dall'articolo 31 della legge regionale n. 65/1988, già imputata al capitolo corrispondente al capitolo 2394 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 è rideterminata in ragione di lire 5.000 milioni per l'anno 1993, lire 8.000 milioni per l'anno 1994 e lire 2.000 milioni per l'anno 1995 e fa carico al capitolo 2395 dello stato di previsione precitato.

     5. La spesa di lire 1.000 milioni, autorizzata per l'anno 1993 dall'articolo 8 della legge regionale 4 settembre 1991, n. 41, per le finalità previste dall'articolo 2 comma 1, lettera c), della medesima legge regionale, e già imputata al capitolo corrispondente al capitolo 2408 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993- 1995 e del bilancio per l'anno 1993, è rideterminata in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, e posta a carico del capitolo 2407 dello stato di previsione precitato.

     6. La spesa complessiva di lire 5.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per l'anno 1993 e lire 3.000 milioni per l'anno 1994, così rideterminata dall'articolo 113, comma 3, della legge regionale n. 4/1992, per le finalità previste dall'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 41/1991, ed imputata al capitolo corrispondente al capitolo 2410 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, è rideterminata in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994 e lire 1.000 milioni per l'anno 1995, e posta a carico del capitolo 2409 dello stato di previsione precitato.

     7. La spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1993, così rideterminata dall'articolo 113, comma 4, della legge regionale n. 4/1992, per le finalità previste dall'articolo 40 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, dall'articolo 7, primo comma, della legge regionale 17 agosto 1985, n. 38, e dall'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 54, già imputata al capitolo corrispondente al capitolo 2501 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, è rideterminata in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, e posta a carico del capitolo 2502 dello stato di previsione precitato.

     8. La spesa complessiva di lire 12.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 6.000 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, autorizzata, per la quota di lire 3.000 milioni per l'anno 1993, dall'articolo 20, comma 5, della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30, e rideterminata per la quota complessiva di lire 7.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 3.000 milioni per l'anno 1993 e lire 4.000 milioni per l'anno 1994, dall'articolo 113, comma 6, della legge regionale n. 4/1992, e per la quota di lire 2.000 milioni per l'anno 1994, dall'articolo 113, comma 5, della legge regionale n. 4/1992, per le finalità previste dagli articoli 3, primo comma, lettera b), e 4 della legge regionale 2 settembre 1981, n. 63, come sostituiti dall'articolo I della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 60, già imputata al capitolo corrispondente al capitolo 2662 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, fa carico al capitolo 2663 dello stato di previsione precitato.

     9. La spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1993, come rideterminata dall'articolo 110, comma 5, della legge regionale n. 4/1992, per le finalità previste dall'articolo 3, primo comma, lettera b), della legge regionale n. 63/1981, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale n. 60/1986, per interventi da effettuarsi nei territori ricompresi nei comprensori delle Comunità montane, già imputata al capitolo corrispondente al capitolo 2664 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, deve intendersi autorizzata per l'anno 1994 e fa carico al capitolo 2665 dello stato di previsione precitato.

     10. La spesa di lire 1.500 milioni per l'anno 1993, autorizzata dall'articolo 11, comma 5, della legge regionale n. 4/1992, per le finalità degli articoli 9, primo e secondo comma, e 29, come modificato dall'articolo 52 della legge regionale 24 luglio 1982, n. 45, della legge regionale n. 22/1982, già imputata al capitolo corrispondente al capitolo 2936 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, è rideterminata in ragione di lire 1.000 milioni per l'anno 1994 e lire 500 milioni per l'anno 1995 e fa carico al capitolo 2937 dello stato di previsione precitato.

     11. La spesa complessiva di lire 6.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, rideterminata per lire 3.000 milioni per l'anno 1993 dall'articolo 68, comma 15, della legge regionale n. 4/1991, e autorizzata per lire 3.000 milioni per l'anno 1994 dall'articolo 11, comma 1, della legge regionale n. 4/1992, per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 27 novembre 1972, n. 55, già imputata al capitolo corrispondente al capitolo 2939 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, fa carico al capitolo 2938 dello stato di previsione precitato.

     12. La spesa di lire 4.000 milioni per l'anno 1993, come rideterminata dall'articolo 110, comma 6, della legge regionale n. 4/1992, per le finalità previste dagli articoli 13, secondo comma, lettere b), c) e d) e 15 della legge regionale 29 aprile 1986, n. 18, e già imputata al capitolo corrispondente al capitolo 3334 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, è rideterminata in ragione di lire 1.500 milioni per l'anno 1993 e lire 2.500 milioni per l'anno 1994, e fa carico al capitolo 3335 dello stato di previsione precitato.

     13. La spesa di lire 4.000 milioni complessivi per l'anno 1993, autorizzata per la quota di lire 1.000 milioni dall'articolo 18, comma 5, della legge regionale 6 settembre 1991, n. 47, e per la quota di lire 3.000 milioni dall'articolo 16, comma 5 della legge regionale n. 4/1992, per le finalità previste dall'articolo 1, primo e secondo comma, della legge regionale 10 gennaio 1983, n. 2, e già imputata al capitolo corrispondente al capitolo 3337 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, è rideterminata in ragione di lire 3.000 milioni per l'anno 1993 e lire 1.000 milioni per l'anno 1994 e fa carico al capitolo 3336 dello stato di previsione precitato.

     14. La spesa di lire 1.500 milioni, rideterminata per l'anno 1993 dall'articolo 114, comma 8, della legge regionale n. 4/1992, per le finalità previste dall'articolo 31, comma 5, della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, ivi compresi i costi del Piano particolareggiato di cui all'articolo 3 della legge regionale 11 giugno 1990, n. 25, e già imputata al capitolo corrispondente al capitolo 3874 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, è rideterminata in ragione di lire 1.000 milioni per l'anno 1993, e lire 500 milioni per l'anno 1994, e posta a carico del capitolo 3873 dello stato di previsione precitato.

     15. La quota di lire 5.000 milioni per l'anno 1993, come rideterminata dall'articolo 110, comma 12, della legge regionale n. 4/1992, per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 14 ottobre 1965, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni, già imputata al capitolo corrispondente al capitolo 1150 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, fa carico al capitolo 1152 dello stato di previsione precitato.

     16. La spesa di lire 15.000 milioni per l'anno 1993, come autorizzata dall'articolo 78 della legge regionale n. 4/1991, per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale n. 20/1965, e successive modificazioni ed integrazioni, fa carico per l'importo di lire 5.000 milioni, al capitolo 1152 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 1150 dello stato di previsione medesimo.

     17. La quota di lire 1.000 milioni per l'anno 1993, autorizzata dall'articolo 24, comma 9, della legge regionale n. 4/1991, per le finalità previste dall'articolo 46 del D.P.R. 6 marzo 1978, n. 102, ed in esecuzione del medesimo articolo, e già imputata al capitolo corrispondente al capitolo 1430 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, deve intendersi autorizzata per l'anno 1995, limitatamente alla realizzazione di opere, ed è posta a carico del capitolo 1431 dello stato di previsione precitato.

 

     Art. 93. Rideterminazione e finanziamento con mutuo di spese già autorizzate nel settore dei servizi sociali (programmi 2.1.2., 2.2.2. e 2.4.3.).

     1. La spesa complessiva di lire 45.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 25.000 milioni per l'anno 1993 e lire 20.000 milioni per l'anno 1994, così rideterminata dall'articolo 28, comma 1, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, in relazione al disposto di cui all'articolo 20, comma 1, lettera e), del D.L. 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 38, e per le finalità previste dall'articolo 44, comma 1, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, fa carico, per lire 43.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 23.000 milioni per l'anno 1993, e lire 20.000 milioni per l'anno 1994, al capitolo 4399 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, fermo restando il residuo onere di lire 2.000 milioni per l'anno 1993 a carico del capitolo 4401 dello stato di previsione precitato.

     2. La spesa di lire 20.000 milioni per l'anno 1994, autorizzata dall'articolo 28, comma 1, della legge regionale n. 4/1992, in relazione al disposto di cui all'articolo 20, comma 1, lettera e), del D.L. n. 415/1989, convertito, con modificazioni, nella legge n. 38/1990, e per le finalità previste dall'articolo 44, comma 1, della legge regionale n. 3/1990, deve intendersi autorizzata per l'anno 1995, e fa carico, per l'importo di lire 10.000 milioni, al capitolo 4399 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995, fermo restando il residuo onere carico del capitolo 4401 del medesimo stato di previsione.

     3. La spesa di lire 10.000 milioni, rideterminata per l'anno 1993 dall'articolo 70, comma 1, della legge regionale 1º febbraio 1991, n. 4, e la quota di lire 10.000 milioni, rideterminata per l'anno 1994 dall'articolo 115, comma 1, della legge regionale n. 4/1992, per le finalità previste dalla legge regionale 14 giugno 1985, n. 24, così come modificata dall'articolo 44, commi 4 e 5, della legge regionale n. 3/1990, e già imputata al capitolo corrispondente al capitolo 4418 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, devono intendersi rispettivamente autorizzate, per pari importi, per l'anno 1994 e per l'anno 1995, e fanno carico al capitolo 4419 dello stato di previsione precitato.

     4. La spesa complessiva di lire 4.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, autorizzata dall'articolo 31, comma 5, della legge regionale n. 4/1992, e già imputata al capitolo corrispondente al capitolo 4848 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, deve intendersi disposta per le finalità previste dagli articoli 2, comma 3, e 3 della legge regionale 14 dicembre 1987, n. 44, relativamente agli interventi in favore di persone non autosufficienti, disabili, in stato o a rischio di disadattamento o devianza, ed è rideterminata in ragione di lire 1.000 milioni per l'anno 1993, lire 2.000 milioni per l'anno 1994 e lire 1.000 milioni per l'anno 1995 e posta a carico del capitolo 4849 dello stato di previsione precitato.

     5. La quota di lire 5.000 milioni per l'anno 1993, come rideterminata dall'articolo 110, comma 10, della legge regionale n. 4/1992, per le finalità previste dagli articoli 2, comma 3, e 3 della legge regionale n. 44/1987, relativamente alle strutture specificamente destinate all'assistenza degli anziani, fa carico per lire 3.400 milioni al capitolo 4851 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 4850 dello stato di previsione predetto.

     6. La spesa di lire 6.000 milioni per l'anno 1994, autorizzata dall'articolo 31, comma 7, della legge regionale n. 4/1992, e già imputata al capitolo corrispondente al capitolo 4850 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, per le finalità previste dagli articoli 2, comma 3, e 3 della legge regionale n. 44/1987, relativamente alle strutture specificatamente destinate all'assistenza degli anziani, è rideterminata in ragione di lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995, e fa carico, per complessive lire 5.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 2.000 milioni per l'anno 1994 e lire 3.000 milioni per l'anno 1995, al capitolo 4851, fermo restando il residuo onere di lire 1.000 milioni per l'anno 1994 a carico del capitolo 4850.

     7. Le autorizzazioni di spesa di cui ai commi 5 e 7 dell'articolo 31 della legge regionale n. 4/1992, a carico dei capitoli corrispondenti ai capitoli 4848 e 4850 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, devono intendersi disposte, rispettivamente, per le finalità indicate ai medesimi commi 7 e 5.

     8. La spesa complessiva di lire 6.000 milioni, rideterminata in ragione di lire 4.000 milioni per l'anno 1993 e lire 2.000 milioni per l'anno 1994 dall'articolo 115, comma 5, della legge regionale n. 4/1992, e già imputata al capitolo corrispondente al capitolo 5713 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, per le finalità previste dalla legge regionale 22 agosto 1985, n. 40, è rideterminata in ragione di lire 1.500 milioni per l'anno 1993, lire 2.000 milioni per l'anno 1994 e lire 2.500 milioni per l'anno 1995, e posta a carico del capitolo 5714 dello stato di previsione precitato.

 

     Art. 94. Rideterminazione e finanziamento con mutuo di spese già autorizzate nei settori economici (programmi 3.1.1. e 3.4.5.).

     1. La spesa di lire 1.180 milioni per l'anno 1993, come rideterminata per lire 2.000 milioni per l'anno 1993 dall'articolo 71, comma 3, della legge regionale 1º febbraio 1991, n. 4, ridotta, in relazione ai disposti di cui agli articoli sottonotati per le quote a fianco dei medesimi indicate:

     a) articolo 2, comma 4, lettera c), della legge regionale 4 settembre 1991, n. 45 - lire 300 milioni;

     b) articolo 10, comma 5 ed articolo 11, comma 3, della legge regionale 7 febbraio 1992, n. 8 - complessive lire 300 milioni;

     c) articolo 47, comma 7, della legge regionale 17 luglio 1992, n. 20 - lire 220 milioni;

     per le finalità previste dall'articolo 2 della legge regionale 27 novembre 1981, n. 79, e già iscritta sul capitolo corrispondente al capitolo 6305 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, è imputata al capitolo 6306 del precitato stato di previsione.

     2. La spesa complessiva di lire 4.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, e, relativamente alla quota per l'anno 1993, autorizzata per lire 13.000 milioni dall'articolo 58, comma 5, della legge regionale n. 4/1991, e ridotta di lire 11.000 milioni in relazione al disposto di cui all'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30, e, relativamente alla quota per l'anno 1994, dall'articolo 91, comma 7, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, per le finalità previste dall'articolo 2, primo comma, lettera f), della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, e successive modificazioni ed integrazioni, e dall'articolo 3 della legge regionale 14 dicembre 1987, n. 43, come modificato dall'articolo 58 della legge regionale 30 maggio 1988, n. 39, già imputata al capitolo corrispondente al capitolo 8537 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, fa carico al capitolo 8538 dello stato di previsione precitato.

 

CAPO II

Rideterminazione di spese finanziate con ricorso a mutuo

 

     Art. 95. Rideterminazione di spese finanziate con ricorso a mutuo nel settore delle opere pubbliche e di interesse pubblico (programmi 1.1.2., 1.2.1., 2.3.2. e 2.4.4.).

     1. La spesa di lire 3.000 milioni, come rideterminata per l'anno 1993 dall'articolo 110, comma 2, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, è rideterminata in ragione di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 2332 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993- 1995 e del bilancio per l'anno 1993.

     2. La spesa di lire 3.000 milioni, come rideterminata per l'anno 1993, ed imputata al capitolo 2504 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 dall'articolo 110, comma 3, della legge regionale n. 4/1992, è rideterminata in ragione di lire 2.000 milioni per l'anno 1993, e lire 1.000 milioni per l'anno 1994, fermo restando il relativo onere a carico del predetto capitolo 2504.

     3. La spesa di lire 4.000 milioni per l'anno 1993, autorizzata dall'articolo 67, comma 3, della legge regionale 1º febbraio 1991, n. 4, è rideterminata in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 1431 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993- 1995 e del bilancio per l'anno 1993.

     4. La quota di lire 3.000 milioni, autorizzata per l'anno 1993, dall'articolo 67 comma 4, della legge regionale n. 4/1991, è rideterminata in ragione di lire 1.000 milioni per l'anno 1993, e lire 2.000 milioni per l'anno 1994, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 6140 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.

 

     Art. 96. Rideterminazione di spese finanziate con ricorso a mutuo nel settore della viabilità (programmi 1.5.1. e 1.5.2.).

     1. La spesa di lire 7.000 milioni per l'anno 1994, autorizzata dall'articolo 109, comma 1, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, è rideterminata in ragione di lire 2.000 milioni per l'anno 1994 e lire 5.000 milioni per l'anno 1995, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 3715 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.

     2. La spesa di lire 3.000 milioni, come rideterminata per l'anno 1993 dall'articolo 69, comma 4, della legge regionale 1º febbraio 1991, n. 4, ed imputata al capitolo corrispondente al capitolo 3795 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, dall'articolo 110, comma 7, della legge regionale n. 4/1992, è rideterminata in ragione di lire 1.000 milioni per l'anno 1993, lire 2.000 milioni per l'anno 1994, fermo restando il relativo onere a carico del predetto capitolo 3795.

 

TITOLO XI

RIDETERMINAZIONE, RIDUZIONE E REVOCA DI QUOTE ANNUALI DI SPESA NEL TRIENNIO

1993-1995

 

     Art. 97. Interventi nel settore delle opere pubbliche e di pubblico interesse (programmi 0.5.1., 0.5.2., 1.1.2., 1.1.3., 1.2.2., 1.3.1., 1.4.3., 1.3.3., 1.4.2., 1.6.1. e 3.5.1.).

     1. La spesa di lire 1.500 milioni autorizzata per l'anno 1993, dall'articolo 68, comma 3, della legge regionale 1º febbraio 1991, n. 4, è rideterminata in ragione di lire 600 milioni per l'anno 1993 e di lire 900 milioni per l'anno 1994, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 1900 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.

     2. La spesa di lire 2.500 milioni complessivi per l'anno 1993, come autorizzata per la quota di lire 2.000 milioni dall'articolo 10, comma 1, della legge regionale n. 4/1991, e per la quota di lire 600 milioni dall'articolo 8 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, e ridotta, per la quota di lire 100 milioni, in relazione al disposto di cui al comma 3 dell'articolo 16 della legge regionale 27 dicembre 1991, n. 63, è rideterminata in ragione di lire 2.000 milioni per l'anno 1993, e lire 500 milioni per l'anno 1994, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 2019 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.

     3. La spesa di complessive lire 1.000 milioni per l'anno 1993, autorizzata per la quota di lire 300 milioni dall'articolo 11 della legge regionale n. 4/1991, e rideterminata per la quota di lire 700 milioni dall'articolo 68, comma 5, della medesima legge, è ridotta dell'importo di lire 500 milioni, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 2303 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.

     4. La spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1993, autorizzata dall'articolo 19, comma 1, della legge regionale n. 4/1992, è ridotta dell'importo di lire 500 milioni, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 2371 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.

     5. La spesa di lire 500 milioni per l'anno 1993, autorizzata dall'articolo 10 della legge regionale n. 4/1992, deve intendersi autorizzata per l'anno 1995, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 2405 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.

     6. La spesa di lire 210 milioni per l'anno 1993, autorizzata dall'articolo 10, comma 3, della legge regionale n. 4/1991, è ridotta dell'importo di lire 110 milioni, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 2755 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio 1993.

     7. La spesa complessiva di lire 950 milioni, suddivisa in ragione di lire 475 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, ed autorizzata per la quota di lire 350 milioni per l'anno 1993 dall'articolo 13, comma 1, della legge regionale n. 4/1991, e per la quota di lire 350 milioni per l'anno 1994 dall'articolo 13, comma 1, della legge regionale n. 1/1992, per la quota di lire 250 milioni, suddivisa in ragione di lire 125 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994 dall'articolo 57, comma 2, della legge regionale n. 4/1992, è ridotta dell'importo complessivo di lire 450 milioni, suddiviso in ragione di lire 225 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 2811 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio 1993.

     8. La spesa complessiva di lire 700 milioni, suddivisa in ragione di lire 350 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, autorizzata per lire 350 milioni per l'anno 1993 dall'articolo 13, comma 3, della legge regionale n. 4/1991, e per lire 350 milioni per l'anno 1994 dall'articolo 13, comma 3, della legge regionale n. 4/1992, è ridotta dell'importo complessivo di lire 300 milioni, suddiviso in ragione di lire 150 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 2812 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio 1993.

     9. La spesa complessiva di lire 1.800 milioni, suddivisa in ragione di lire 900 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, autorizzata per lire 900 milioni per l'anno 1993 dall'articolo 13, comma 5, della legge regionale n. 4/1991, e per lire 900 milioni per l'anno 1994 dall'articolo 13, comma 5, della legge regionale n. 4/1992, è ridotta dell'importo complessivo di lire 600 milioni, suddiviso in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1993-1994, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 2813 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio 1993.

     10. La spesa complessiva di lire 600 milioni, suddivisa in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, autorizzata per la quota di lire 100 milioni per l'anno 1993 dall'articolo 14, comma 1, della legge regionale n. 4/1991 rideterminata per la quota di lire 200 milioni per il medesimo anno dall'articolo 68, comma 13 della medesima legge regionale, e autorizzata per lire 300 milioni per l'anno 1994 dall'articolo 12, comma 1, della legge regionale n. 4/1992, è ridotta dell'importo complessivo di lire 200 milioni, suddiviso in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 2819 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio 1993.

     11. La spesa complessiva di lire 1.200 milioni, suddivisa in ragione di lire 600 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, autorizzata per lire 600 milioni per l'anno 1993 dall'articolo 13, comma 7, della legge regionale n. 4/1991, e per lire 600 milioni per l'anno 1994 dall'articolo 13, comma 7, della legge regionale n. 4/1992, è ridotta dell'importo complessivo di lire 600 milioni, suddiviso in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 2823 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio 1993.

     12. Le quote di spesa autorizzate, per complessive lire 33.550 milioni, suddivise in ragione di lire 3.355 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 2002, dall'articolo 9, comma 1, della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20, sono ridotte dell'importo complessivo di lire 18.550 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.855 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 2002, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 2656 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993- 1995 e del bilancio per l'anno 1993, ed ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni successivi.

     13. Il limite d'impegno decennale di lire 700 milioni, autorizzato per l'anno 1993 dall'articolo 20, comma 1, della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30, è ridotto dell'importo di lire 350 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 2002, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 2660 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.

     14. La spesa di lire 1.000 milioni complessivi per l'anno 1993, rideterminata per la quota di lire 400 milioni dall'articolo 68, comma 16, della legge regionale n. 4/1991, e autorizzata, rispettivamente, per la quota di lire 100 milioni dall'articolo 14 comma 5, della medesima legge regionale, e per la quota di lire 500 milioni dall'articolo 12, comma 3, della legge regionale n. 4/1992, deve intendersi autorizzata per l'anno 1995, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 3000 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993- 1995.

     15. La spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1993, come rideterminata dall'articolo 113, comma 7, della legge regionale n. 4/1992, deve intendersi autorizzata per l'anno 1995, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 3002 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.

     16. La spesa complessiva di lire 3.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, autorizzata per l'anno 1993, dall'articolo 14, comma 7, della legge regionale n. 4/1991, e per l'anno 1994, dall'articolo 12, comma 5, della legge regionale n. 4/1992, è rideterminata in ragione di lire 1.200 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994 e di lire 600 milioni per l'anno 1995, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 3004 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.

     17. E' revocato il limite d'impegno ventennale di lire 500 milioni, autorizzato per l'anno 1993 dall'articolo 16, comma 1, della legge regionale n. 4/1992, e già iscritto a carico del capitolo corrispondente al capitolo 3329 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.

     18. La quota di lire 2.000 milioni per l'anno 1993, autorizzata dall'articolo 17 comma 5, della legge regionale n. 4/1991, è rideterminata in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 3383 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.

     19. La spesa di lire 800 milioni per l'anno 1993, autorizzata dall'articolo 14 della legge regionale 4 maggio 1992, n. 16, è rideterminata in ragione di lire 200 milioni per l'anno 1993 e lire 600 milioni per l'anno 1994, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 3405 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.

     20. E' revocato il limite di impegno di lire 150 milioni, autorizzato, per ciascuno degli anni dal 1993 al 2002, dall'articolo 124, comma 4, della legge regionale n. 4/1992, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 4272 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.

     21. La spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1993, autorizzata dall'articolo 67, comma 1, della legge regionale n. 4/1992, deve intendersi autorizzata per l'anno 1995, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 1574 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.

 

     Art. 98. Interventi nel settore delle infrastrutture di trasporto (programmi 1.5.1., 1.5.2., 1.5.3. e 1.5.5.).

     1. La spesa di lire 150 milioni per l'anno 1993, autorizzata dall'articolo 25, comma 2, della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30, è rideterminata in ragione di lire 50 milioni per l'anno 1993 e di lire 100 milioni per l'anno 1994, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 3716 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.

     2. E' revocato il limite di impegno di lire 3.000 milioni, autorizzato, per ciascuno degli anni dal 1993 al 2007, dall'articolo 25, comma 1, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 3791 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.

     3. E' revocato il limite di impegno di lire 1.000 milioni, autorizzato, per ciascuno degli anni dal 1993 al 2007, dall'articolo 25, comma 5, della legge regionale n. 4/1992, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 3792 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.

     4. E' revocato il limite di impegno di lire 1.000 milioni, autorizzato, per ciascuno degli anni dal 1993 al 2007, dall'articolo 25, comma 9, della legge regionale n. 4/1992, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 3793 dello Stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.

     5. La spesa di lire 1.500 milioni per l'anno 1993 come rideterminata dall'articolo 114, comma 7, della legge regionale n. 4/1992, deve intendersi autorizzata per l'anno 1994, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 3866 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.

     6. E' revocato il limite di impegno di lire 1.000 milioni, autorizzato, per ciascuno degli anni dal 1993 al 2002, dall'articolo 26, comma 5, della legge regionale n. 4/1992, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 3869 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.

     7. E' revocato il limite di impegno di lire 500 milioni, autorizzato, per ciascuno degli anni dal 1993 al 2002, dall'articolo 26, comma 12, della legge regionale n. 4/1992, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 3872 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.

     8. La spesa di lire 300 milioni per l'anno 1993, autorizzata dall'articolo 43 comma 1, della legge regionale n. 4/1992, è ridotta dell'importo di lire 250 milioni, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 3976 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.

     9. E' revocato il limite di impegno di lire 1.000 milioni, autorizzato, per ciascuno degli anni dal 1993 al 2002, dall'articolo 41, comma 2, della legge regionale n. 4/1992, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 4012 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.

 

     Art. 99. Interventi nei settori dei servizi sociali (programmi 2.1.2., 2.3.1., 2.3.2., 2.3.3., 2.4.1., 2.4.3., 2.5.2. e 2.4.4.).

     1. La spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1993, autorizzata dall'articolo 24 comma 1, della legge regionale 1º febbraio 1991, n. 4, è rideterminata in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 5165 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993- 1995 e del bilancio per l'anno 1993.

     2. La spesa complessiva di lire 4.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, cosi rideterminata dall'articolo 115 comma 3, della legge regionale n. 4/1992, è rideterminata in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994 e lire 2.000 milioni per l'anno 1995, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 5194 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.

     3. La spesa di lire 200 milioni, autorizzata, per l'anno 1993, dall'articolo 25 comma 1, della legge regionale 6 settembre 1991, n. 47, deve intendersi autorizzata per l'anno 1995, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 5240 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.

     4. La spesa di lire 1.800 milioni per l'anno 1994, autorizzata dall'articolo 34, comma 1, della legge regionale n. 4/1992, è ridotta dell'importo di lire 550 milioni, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 5244 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.

     5. La spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1994, autorizzata dall'articolo 34 comma 5, della legge regionale n. 4/1992, è rideterminata in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 5255 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.

     6. La spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1993, autorizzata dall'articolo 38, comma 1, della legge regionale n. 4/1992, è ridotta dell'importo di lire 500 milioni, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 5430 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.

     7. Il limite di impegno di lire 2.000 milioni, autorizzato, per l'anno 1994, dall'articolo 37, comma 6, della legge regionale n. 4/1992, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 5715 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995, e del bilancio per l'anno 1993, è ridotto di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2003.

     8. La spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1993, autorizzata dall'articolo 39, comma 1, della legge regionale n. 4/1992, deve intendersi autorizzata per l'anno 1995, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 5922 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.

     9. La spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1993, autorizzata dall'articolo 39, comma 3, della legge regionale n. 4/1992, deve intendersi autorizzata per l'anno 1995, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 5926 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.

     10. La spesa complessiva di lire 20.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995, autorizzata dall'articolo 34, comma 7, della legge regionale n. 4/1992, è ridotta dell'importo complessivo di lire 8.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 6.500 milioni per l'anno 1994 e lire 1.500 milioni per l'anno 1995, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 1460 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.

 

     Art. 100. Interventi nel settore dell'agricoltura (programmi 3.1.1., 3.1.2., 3.1.3., 3.1.4., 3.1.6. e 3.1.7.).

     1. La spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, autorizzata dall'articolo 55 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, è rideterminata in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994 e lire 1.000 milioni per l'anno 1995, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 6311 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.

     2. La spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 1993, autorizzata dall'articolo 44, comma 5, della legge regionale n. 4/1992, è ridotta di lire 200 milioni, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 6336 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.

     3. La spesa di lire 4.950 milioni per l'anno 1993, autorizzata per lire 5.000 milioni dall'articolo 49, comma 1, della legge regionale n. 4/1992, e ridotta di lire 50 milioni in relazione al disposto di cui all'articolo 15, comma 5, della legge regionale 7 febbraio 1992, n. 8, è ulteriormente ridotta di lire 950 milioni, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 6460 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.

     4. La spesa di lire 3.000 milioni, autorizzata per l'anno 1993, dall'articolo 54, comma 1, della legge regionale 17 luglio 1992, n. 20, è rideterminata in ragione di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 6486 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993- 1995 e del bilancio per l'anno 1993.

     5. La spesa di lire 3.500 milioni per l'anno 1993, autorizzata dall'articolo 50, comma 1, della legge regionale n. 4/1992, è ridotta di lire 500 milioni, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 6520 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.

     6. La spesa di lire 1.500 milioni per l'anno 1993, autorizzata dall'articolo 50, comma 3, della legge regionale n. 4/1992, è ridotta di lire 500 milioni, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 6525 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.

     7. La spesa di lire 400 milioni, autorizzata per l'anno 1993 dall'articolo 53, comma 1, della legge regionale n. 20/1992, è rideterminata in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 6536 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993- 1995 e del bilancio per l'anno 1993.

     8. La spesa di lire 1.000 milioni, autorizzata per l'anno 1993 dall'articolo 51, comma 1, della legge regionale n. 20/1992, è rideterminata in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 6658 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993- 1995 e del bilancio per l'anno 1993.

     9. La spesa di lire 120 milioni, autorizzata per l'anno 1993 dall'articolo 47, comma 1, della legge regionale n. 20/1992, deve intendersi autorizzata per l'anno 1994, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 6771 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.

     10. La spesa di lire 4.000 milioni per l'anno 1993, autorizzata dall'articolo 49, comma 3, della legge regionale n. 4/1992, è ridotta di lire 500 milioni, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 6780 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.

 

     Art. 101. Interventi nel settore dell'industria (programmi 3.2.1., 3.2.2., 3.2.4., 3.2.5. e 3.5.1.).

     1. La spesa di lire 500 milioni, autorizzata per l'anno 1993 dall'articolo 72, comma 3, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, è rideterminata in ragione di lire 200 milioni per l'anno 1993 e lire 300 milioni per l'anno 1995, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 7259 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.

     2. La spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, autorizzata dall'articolo 65, comma 1, della legge regionale n. 4/1992, è ridotta dell'importo complessivo di lire 400 milioni, suddivisi in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 7273 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 993.

     3. La spesa complessiva di lire 300 milioni, suddivisa in ragione di lire 150 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, autorizzata dall'articolo 68, comma 1, della legge regionale n. 4/1992, è rideterminata in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 1995, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 7289 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.

     4 La spesa di lire 500 milioni, autorizzata per l'anno 1993 dall'articolo 73, comma 1, della legge regionale n. 4/1992, deve intendersi autorizzata per l'anno 1995, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 7291 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.

     5. E' revocato il limite di impegno decennale di lire 5.000 milioni, autorizzato per l'anno 1994 dall'articolo 62, comma 1, della legge regionale n. 4/1992, ed iscritto sul capitolo corrispondente al capitolo 7330 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.

     6. La spesa complessiva di lire 8.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, autorizzata, rispettivamente, per lire 3.000 milioni per l'anno 1993 dall'articolo 30, comma 1, della legge regionale 6 settembre 1991, n. 47, e per complessive lire 5.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 1.000 milioni per l'anno 1993 e lire 4.000 milioni per l'anno 1994, dall'articolo 64, comma 1, della legge regionale n. 4/1992, è ridotta di lire 200 milioni e rideterminata in ragione di lire 1.800 milioni per l'anno 1993, lire 2.000 milioni per l'anno 1994 e lire 4.000 milioni per l'anno 1995, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 7348 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.

     7. La spesa complessiva di lire 10.000 milioni, autorizzata in ragione di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994 dall'articolo 64, comma 3, della legge regionale n. 4/1992, è rideterminata in ragione di lire 3.600 milioni per l'anno 1993, lire 3.000 milioni per l'anno 1994 e lire 3.400 milioni per l'anno 1995, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 7351 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.

     8. La spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1993, autorizzata dall'articolo 69, comma 1, della legge regionale n. 4/1992, deve intendersi autorizzata per l'anno 1995, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 7477 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.

     9. La spesa complessiva di lire 1.600 milioni, suddivisa in ragione di lire 800 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, autorizzata dall'articolo 70, comma 3, della legge regionale n. 4/1992, è rideterminata in ragione di lire 600 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994 e lire 400 milioni per l'anno 1995, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 7593 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.

     10. La spesa di lire 3.000 milioni, autorizzata per l'anno 1993 dall'articolo 70, comma 1, della legge regionale n. 4/1992, è rideterminata in ragione di lire 1.000 milioni per l'anno 1994 e lire 2.000 milioni per l'anno 1995, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 7594 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.

     1. E' revocata la spesa complessiva di lire 1.200 milioni, suddivisa in ragione di lire 600 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, autorizzata dall'articolo 71 della legge regionale n. 4/1992, ed iscritta sul capitolo corrispondente al capitolo 7595 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.

     12. La spesa di lire 1.000 milioni, autorizzata per l'anno 1993 dall'articolo 44, comma 1, della legge regionale 1º febbraio 1991, n. 4, è rideterminata in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 7657 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993- 1995.

     13. La spesa di lire 1.000 milioni, autorizzata per l'anno 1993 dall'articolo 44, comma 3, della legge regionale n. 4/1991, è rideterminata in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 7658 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.

     14. E' revocata la spesa di lire 2.000 milioni rideterminata per l'anno 1993 dall'articolo 116, comma 5, della legge regionale n. 4/1992, ed iscritta al capitolo corrispondente al capitolo 1528 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.

 

     Art. 102. Interventi nel settore dell'artigianato e della cooperazione (programmi 3.3.1., 3.3.2. e 3.3.3.).

     1. E' revocata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, autorizzata dall'articolo 82, comma 5, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, ed iscritta sul capitolo corrispondente al capitolo 7959 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993- 1995.

     2. E' revocato il limite di impegno quinquennale di lire 1.000 milioni, autorizzato per l'anno 1993 dall'articolo 76, comma 1, della legge regionale n. 4/1992, ed iscritto sul capitolo corrispondente al capitolo 8032 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.

     3. La spesa complessiva di lire 16.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 8.000 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, autorizzata, rispettivamente, per l'anno 1993 per lire 6.000 milioni dall'articolo 46 della legge regionale 1º febbraio 1991, n. 4, e per lire 1.000 milioni dall'articolo 33 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 47, e per lire 1.000 milioni per l'anno 1993 e lire 8.000 milioni per l'anno 1994 dall'articolo 75 della legge regionale n. 4/1992, è rideterminata in ragione di lire 3.000 milioni per l'anno 1993, lire 6.000 milioni per l'anno 1994 e lire 7.000 milioni per l'anno 1995, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 8033 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.

     4. La spesa di lire 1.500 milioni per l'anno 1993, autorizzata dall'articolo 78, comma 8, della legge regionale n. 4/1992, è ridotta in ragione di lire 1.000 milioni; il residuo onere di lire 500 milioni deve intendersi autorizzato per l'anno 1995 a carico del capitolo 8035 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993- 1995.

     5. La spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1994, autorizzata dall'articolo 78, comma 10, della legge regionale n. 4/1992, è rideterminata in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 8037 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993- 1995.

     6. La spesa complessiva di lire 4.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, autorizzata dall'articolo 78, comma 12, della legge regionale n. 4/1992, è rideterminata in ragione di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994 e lire 1.000 milioni per l'anno 1995, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 8040 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.

     7. La spesa complessiva di lire 4.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, autorizzata dall'articolo 80 della legge regionale n. 4/1992, è rideterminata in ragione di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994 e lire 1.000 milioni per l'anno 1995, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 8042 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.

     8. La spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, autorizzata dall'articolo 78, comma 5, della legge regionale n. 4/1992, è rideterminata in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994 e lire 1.000 milioni per l'anno 1995, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 8045 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.

     9. La spesa di lire 1.000 milioni, autorizzata per l'anno 1993 dall'articolo 15, comma 5, della legge regionale 7 febbraio 1992, n. 7, deve intendersi autorizzata per l'anno 1995, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 8116 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.

     10. E' revocato, a decorrere dall'anno 1993, il limite di impegno decennale di lire 100 milioni autorizzato per l'anno 1992 con l'articolo 125, comma 3, della legge regionale n. 4/1992 ed iscritto sul capitolo corrispondente al capitolo 8049 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.

 

     Art. 103. Interventi nel settore del commercio e del turismo (programmi 3.4.1., 3.4.2., 3.4.4. e 3.4.5.).

     1. La spesa di complessive lire 6.400 milioni, suddivisa in ragione di lire 3.400 milioni per l'anno 1993 e lire 3.000 milioni per l'anno 1994, come rispettivamente rideterminata per l'anno 1993 per la quota di lire 2.000 milioni dall'articolo 71, comma 14, della legge regionale 1º febbraio 1991, n. 4, e per la quota di lire 1.400 milioni dall'articolo 116, comma 4, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, ed autorizzata per l'anno 1994 dall'articolo 87, comma 1, della legge regionale n. 4/1992, è ridotta di lire 400 milioni per l'anno 1993 e rideterminata in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 1995, fermo restando il relativo residuo onere a carico del capitolo 8221 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.

     2. E' revocato il limite di impegno decennale di lire 800 milioni, autorizzato per l'anno 1993 dall'articolo 87, comma 15, della legge regionale n. 4/1992, ed iscritto sul capitolo corrispondente al capitolo 8227 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.

     3. Il limite di impegno decennale di lire 1.000 milioni, autorizzato per l'anno 1993 dall'articolo 83, comma 1, della legge regionale n. 4/1992, è ridotto di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 2002, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 8297 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.

     4. E' revocato il limite di impegno quinquennale di lire 500 milioni, autorizzato per l'anno 1993 dall'articolo 84, comma 1, della legge regionale n. 4/1992, ed iscritto sul capitolo corrispondente al capitolo 8308 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.

     5. Il limite di impegno decennale di lire 1.000 milioni, autorizzato per l'anno 1993 dall'articolo 83, comma 5, della legge regionale n. 4/1992, è ridotto di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 2002, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 8309 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.

     6. La spesa di complessive lire 7.000 milioni, autorizzata in ragione di lire 4.000 milioni per l'anno 1993 dall'articolo 55, comma 1, della legge regionale n. 4/1991, e di lire 3.000 milioni per l'anno 1994 dall'articolo 88, comma 1, della legge regionale n. 4/1992, è rideterminata in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994 e lire 3.000 milioni per l'anno 1995, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 8421 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.

     7. La spesa di complessive lire 6.000 milioni, autorizzata in ragione di lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994 rispettivamente dall'articolo 55, comma 3, della legge regionale n. 4/1991, e dall'articolo 88, comma 3, della legge regionale n. 4/1992, è rideterminata in ragione di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994 e lire 3.000 milioni per l'anno 1995, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 8422 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.

     8. E' revocato il limite di impegno decennale di lire 2.000 milioni, autorizzato, per l'anno 1993, dall'articolo 89, comma 5, della legge regionale n. 4/1992, ed iscritto sul capitolo corrispondente al capitolo 8432 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.

     9. Il limite d'impegno ventennale di lire 5.000 milioni, autorizzato per l'anno 1993 dall'articolo 56, comma 5, della legge regionale n. 4/1991, è ridotto di lire 1.000 milioni, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 8432 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.

     10. La spesa di complessive lire 2.000 milioni, autorizzata in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994 rispettivamente dall'articolo 55, comma 7, della legge regionale n. 4/1991, e dall'articolo 88, comma 5, della legge regionale n. 4/1992, è rideterminata in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994 e lire 1.000 milioni per l'anno 1995, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 8439 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.

     11. La spesa di lire 1.500 milioni, autorizzata per l'anno 1993 dall'articolo 58, comma 1, della legge regionale n. 4/1991, è rideterminata in ragione di lire 500 milioni per l'anno 1993 e lire 1.000 milioni per l'anno 1994, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 8504 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.

     12. La spesa di lire 300 milioni, autorizzata per l'anno 1993 dall'articolo 91, comma 3, della legge regionale n. 4/1992, è rideterminata in ragione di lire 200 milioni per l'anno 1993, e lire 100 milioni per l'anno 1994, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 8509 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.

     13. La spesa di complessive lire 2.000 milioni, autorizzata in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, rispettivamente, dall'articolo 58, comma 3, della legge regionale n. 4/1991, e dall'articolo 91, comma 5, della legge regionale n. 4/1992, è rideterminata in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994 e lire 1.000 milioni per l'anno 1995, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 8520 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.

     14. E' revocato il limite di impegno ventennale di lire 500 milioni, autorizzato per l'anno 1993 dall'articolo 91, comma 11, della legge regionale n. 4/1992, ed iscritto sul capitolo corrispondente al capitolo 8539 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.

     15. E' revocato il limite di impegno ventennale di lire 300 milioni, autorizzato per l'anno 1993 dall'articolo 91, comma 17, della legge regionale n. 4/1992, ed iscritto sul capitolo corrispondente al capitolo 8540 dello stato di previsione della

spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1593-1995.

 

TITOLO XII

ALTRE NORME FINANZIARIE, CONTABILI E PROCEDURALI

 

CAPO I

Altre autorizzazioni di spesa

 

     Art. 104. Sedi regionali (programma 0.1.3.).

     1. Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 14 ottobre 1965, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa complessiva di lire 10.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.

     2. Il predetto onere complessivo di lire 10.000 milioni fa carico al capitolo 1150 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.

 

     Art. 105. Opere di interesse pubblico (programma 1.4.3.).

     1. Per le finalità previste dall'articolo 7 ter, primo e secondo comma, della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20, come inserito dall'articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 1985, n. 53, ed integrato dall'articolo 80 della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30, è autorizzato, nell'anno 1993, il limite d'impegno di lire 54 milioni.

     2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:

     a) lire 162 milioni per l'anno 1993;

     b) lire 54 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2000.

     3. L'onere complessivo di lire 270 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1993 al 1995 fa carico al capitolo 3382 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.

     4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1996 al 2000 fa carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

 

     Art. 106. Istruzione (programma 2.3.2.).

     1. Il terzo comma dell'articolo 51 della legge regionale 30 gennaio 1984, n. 4, sostituito dal seguente:

     (Omissis) [39].

     2. Per le finalità previste dall'articolo 51, terzo comma, della legge regionale n. 4/1984, come sostituito dal comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.

     3. Il predetto onere complessivo di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 5183 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.

     4. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 5183 è inserito nell'elenco n. 1 allegato al bilancio predetto.

 

     Art. 107. Caccia e pesca (programma 1.6.1.).

     1. Per le finalità previste dall'articolo 124, comma 1, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, è autorizzato, nell'anno 1994, il limite di impegno di lire 150 milioni.

     2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 150 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2003.

     3. L'onere complessivo di lire 300 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1994 e 1995, fa carico al capitolo 4272 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.

     4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1996 al 2003 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

 

     Art. 108. Interventi di solidarietà internazionale (programma 1.2.2.).

     1. Gli interventi del Fondo regionale istituito ai sensi dell'articolo 52 della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30, si intendono ricompresi negli interventi di cui all'articolo 9, quarto comma, della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, come inserito dall'articolo 1 della legge regionale 27 agosto 1992, n. 24, e sono realizzati per il tramite del Fondo regionale per la protezione civile.

     2. In via di interpretazione autentica, le pubbliche sottoscrizioni per l'incremento del Fondo di cui all'articolo 52, comma 2, della legge regionale n. 30/1992, possono essere costituite da assegnazioni di enti locali, di altri enti pubblici, di associazioni e di privati.

     3. Gli interventi indiretti previsti dal quarto comma, dell'articolo 9, della legge regionale n. 64/1986, come inserito dall'articolo 1 della legge regionale n. 24/1992, sono costituiti dagli interventi realizzati dalle istituzioni ed organizzazioni operanti per finalità umanitarie, di cui all'articolo 1, quarto comma, del decreto legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito in legge 24 settembre 1992, n. 390.

     4. Per la dotazione iniziale del Fondo di cui all'articolo 52 della legge regionale n. 30/1992, l'Amministrazione regionale è autorizzata a conferire al Fondo per la protezione civile la somma di lire 50 milioni.

     5. L'Amministrazione regionale è, altresì, autorizzata a disporre ulteriori assegnazioni, al Fondo medesimo.

     6. Per le finalità di cui al comma 4 è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l'anno 1993.

     7. Il predetto onere di lire 50 milioni fa carico al capitolo 4120 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio c per l'anno 1993.

     8. Le somme derivanti dalle pubbliche sottoscrizioni, di cui al comma 2, da conferire al Fondo per la protezione civile, sono introitate sul capitolo 874 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.

 

     Art. 109. Vigili del fuoco volontari (programma 4.1.1.).

     1. Per le finalità previste dall'articolo 2, primo comma, della legge regionale 24 gennaio 1978, n. 7, è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l'anno 1993.

     2. Il predetto onere di lire 50 milioni fa carico al capitolo 8623 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.

     3. Corrispondentemente è previsto per l'anno 1993 il recupero, di pari importo, ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, della legge regionale n. 7/1978, sul capitolo 1521 dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci precitati.

 

     Art. 110. Posizioni debitorie pregresse (programma 3.4.3.).

     1. Per le finalità previste dall'articolo 45, comma 1, della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30, è autorizzata la spesa di lire 5 milioni per l'anno 1993.

     2. Il predetto onere di lire 5 milioni fa carico al capitolo 8401 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.

 

CAPO II

Norme finanziarie, contabili e procedurali

 

     Art. 111. Rientro al bilancio regionale di somme afferenti alla gestione fuori bilancio di cui all'articolo 6 della legge regionale 12 aprile 1984, n. 10.

     1. La Friulia S.p.A., in qualità di organo gestore della gestione fuori bilancio istituita ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 12 aprile 1984, n. 10, è tenuta a far riaffluire al bilancio regionale le disponibilità finanziarie relative ai rientri dei finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale n. 10/1984, nell'importo di lire 30 miliardi, entro e non oltre la data del 31 luglio 1993.

     2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Assessore alle finanze, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle finanze di concerto con l'Assessore all'industria, è autorizzato a provvedere alle necessarie modificazioni della convenzione di cui all'articolo 8, secondo comma, della legge regionale n. 10/1984.

     3. Per quanto disposto dal comma 1 sul capitolo 782 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, è previsto lo stanziamento di lire 30 miliardi per l'anno 1993.

 

     Art. 112. Integrazione dell'articolo 19 della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68 (programma 2.4.3.). [40]

     1. Nel testo dell'articolo 19 della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68, al quarto comma, dopo le parole «dai Comuni capoluogo» sono aggiunte le parole «ed ai Comuni ad essi equiparati ai sensi dell'articolo 6, comma 7, della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10».

     2. [Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 19 della legge regionale n. 68/1981, come integrato dal comma 1, fanno carico al capitolo 5558 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993] [41].

 

     Art. 113. Modifica ed integrazione della legge regionale 12 giugno 1984, n. 15 (programma 2.3.1.). [42]

     1. All'articolo 2, primo comma, della legge regionale 12 giugno 1984, n. 15, le parole «ed Istituzioni» sono sostituite dalle parole «Istituzioni e Cooperative».

     2. All'articolo 3 della legge regionale 12 giugno 1984, n. 15, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

     (Omissis) [43].

     3. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 2 e 3 della legge regionale n. 15/1984, come, rispettivamente, modificato e integrato dai commi 1 e 2, fanno carico al capitolo 5149 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.

 

     Art. 114. Integrazione dell'articolo 3 della legge regionale 20 luglio 1987, n. 20 (programmi 0.5.1. e 0.6.1.). [44]

     [1. All'articolo 3, comma 1, della legge regionale 10 luglio 1987, n. 20, dopo la lettera c), sono aggiunte le seguenti:

     (Omissis) [45].

     2. Gli oneri relativi all'applicazione dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale n. 20/1987, come integrato dal comma 1, fanno carico, relativamente alla lettera d), al capitolo 852, e relativamente alla lettera e), al capitolo 400 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.]

 

     Art. 115. Modifica dell'articolo 26 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22 (programma 1.5.4.).

     1. All'articolo 26, comma 1, della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, le parole «traffici internazionali» sono sostituite dalle parole «traffici di interesse regionale, con particolare riguardo a quelli internazionali».

     2. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 26, comma 1, della legge regionale n. 22/1987, come modificato dal comma 1, fanno carico al capitolo 3923 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.

 

     Art. 116. Modifica dell'articolo 32 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (programma 1.1.3.). [46]

     1. All'articolo 32, primo comma, della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni la parola «provinciali» è sostituita dalla parola «comunali»

     2. All'articolo 32 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo il comma 1 e aggiunto il seguente:

     (Omissis) [47].

     3. Per le finalità previste dall'articolo 32 della legge regionale n. 30/1987, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1993.

     4. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 2370 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.

 

     Art. 117. Centro internazionale del legno (programma 3.4.1.).

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Centro internazionale del legno di Trieste un contributo annuo, a titolo di concorso per le spese di funzionamento e per l'attività.

     2. Il contributo di cui al comma 1 è erogato in un'unica soluzione ed in via anticipata, con l'obbligo per il beneficiario di presentare alla Direzione regionale del commercio e del turismo il rendiconto relativo all'impiego del contributo entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di erogazione. Tale adempimento è condizione per la concessione ed erogazione dei contributi da corrispondere per gli anni successivi.

     3. All'articolo 1, primo comma, della legge regionale 15 aprile 1971, n. 14, la lettera a) è soppressa.

     4. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 fanno carico al capitolo 8201 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.

 

     Art. 118. Garanzie (programma 0.4.1.).

     1. Sul capitolo 1213 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, possono venir iscritti stanziamenti con la procedura prevista dall'articolo 11, terzo comma, della legge regionale 17 dicembre 1981, n. 84.

 

     Art. 119. Finanziamenti e contributi a favore di consorzi tra enti locali.

     1. L'Amministrazione regionale, nelle more del riordino dei consorzi e delle forme associative tra enti locali di cui all'articolo 60, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e comunque non oltre il 31 dicembre 1993, è autorizzata a continuare a concedere ed erogare ai medesimi i finanziamenti ed i contributi previsti dalla legislazione regionale di settore.

 

     Art. 120. Modifica della legge regionale 21 maggio 1992, n. 17.

     1. Agli articoli 28 e 29 della legge regionale 21 maggio 1992, n. 17, la data «1 gennaio 1993» è sostituita dalla data «31 luglio 1993».

 

     Art. 121. Integrazione dell'articolo 2 della legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23.

     1. All'articolo 2, terzo comma, della legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23, dopo le parole «nel decreto di concessione» sono aggiunte le parole «e nei limiti dell'importo delle provvidenze concesse».

     2. La modifica di cui al comma 1 si applica alle provvidenze concesse dopo l'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 122. Modifica delle leggi regionali 8 settembre 1981, n. 68, 31 agosto 1982, n. 73, e dell'articolo 2 della legge regionale 4 aprile 1986, n. 12.

     1. [Si prescinde dal parere della Commissione regionale per la cultura nei casi in cui la legge regionale 8 settembre 1981, n. 68, individua direttamente l'ente beneficiario, ivi compresa la fattispecie enunciata nella lettera a bis) dell'articolo 11 della legge regionale n. 68/1981, come inserita dall'articolo 36, comma 1, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, modificato dall'articolo 90 della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30. I programmi di decentramento annuali degli organismi regionali primari nel settore dello spettacolo ed il piano annuale di intervento nel settore dell'Ente regionale teatrale del Friuli-Venezia Giulia con sede in Udine sono approvati direttamente dalla Giunta regionale] [48].

     2. Si prescinde dal parere della Commissione regionale per la cultura nei casi in cui la legge regionale 31 agosto 1982, n. 73, individua direttamente gli enti beneficiari.

     3. Il termine di cui all'articolo 2, terzo comma, della legge regionale 4 aprile 1986, n. 12, è anticipato al mese di marzo di ogni anno anche con riguardo alle sovvenzioni erogate nel 1992.

 

     Art. 123. Modifica della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76. [49]

     1. All'articolo 10, terzo comma, della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 26 agosto 1991, n. 35, le parole «novanta per cento» sono sostituite dalle parole «novantacinque per cento».

 

     Art. 124. Integrazione dell'articolo 1 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 36.

     1. Alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 36, come introdotta dall'articolo 4 della legge regionale 7 agosto 1989, n. 16, dopo le parole «garanzie correnti» sono inserite le parole «, nonché a fronte di operazioni di finanziamento finalizzate al consolidamento finanziario di imprese situate nei territori di cui all'articolo 2, comma 3, della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35».

 

     Art. 125. Partecipazione finanziaria dei soci ai Consorzi garanzia fidi.

     1. A decorrere dall'1 gennaio 1995 i conferimenti da parte dell'Amministrazione regionale ai Consorzi garanzia fidi tra le imprese commerciali sono subordinati alla condizione prevista dall'articolo 15, comma 4, della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2 [50].

 

     Art. 126. Programmazione finanziaria nel settore del trasporto pubblico locale.

     1. Al fine di consentire una razionale e funzionale utilizzazione delle risorse destinate al trasporto pubblico locale, con successivo provvedimento legislativo, l'Amministrazione regionale provvede a ridefinire, a livello regionale, l'assetto delle attribuzioni in materia, con particolare riguardo al sistema dei servizi di linea in regime di concessione e dei servizi in regime di autorizzazione.

     2. Tra i parametri da assumere a riferimento per definire i criteri relativi alla determinazione dei contributi annuali di esercizio, si deve considerare il numero dei passeggeri trasportati, delle diverse linee, delle corse, ovvero delle percorrenze complessive massime.

     3. Non verranno comunque finanziate quelle linee di trasporto pubblico locale che costituiscono duplicazione di servizio già effettuato da linea ferroviaria.

 

     Art. 127. Modificazioni della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41.

     1. All'articolo 8 della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41, il primo comma sostituito dal seguente:

     (Omissis) [51].

     2. L'articolo 10 della legge regionale n. 41/1986 è sostituito dal seguente:

     (Omissis) [52].

     3. Il testo dell'articolo 15 della legge regionale n. 41/1986 è sostituito dal seguente:

     (Omissis) [53].

     4. Gli articoli 16 e 17 della legge regionale n. 41/1986 sono abrogati.

     5. All'articolo 61, primo comma, della legge regionale n. 41/1986 le parole «lire 2.000» e «lire 20.000» sono sostituite, rispettivamente, dalle parole «lire 10.000» e «lire 50.000».

     6. All'articolo 61, secondo comma, della legge regionale n. 41/1986 le parole «lire 20.000» sono sostituite dalle parole «lire 50.000».

 

     Art. 128. Programmazione nel settore del trasporto pubblico locale.

     1. Nelle more della predisposizione del piano di bacino del trasporto pubblico locale previsto dall'articolo 8 della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41, come modificato dall'articolo 127, al fine di una più funzionale utilizzazione delle risorse destinate al settore, l'Amministrazione regionale, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, e sentito il parere del Comitato regionale per il trasporto pubblico locale, può adottare:

     a) il programma delle linee, delle corse, ovvero delle percorrenze complessive massime per ciascuna azienda di trasporto, sia urbano che extraurbano, assistibili con i contributi annuali di esercizio di cui alla legge regionale n. 41/1986;

     b) programmi specifici, anche su proposta delle Amministrazioni provinciali, per particolari problematiche concernenti la mobilità delle persone o per particolari aree in cui si avverta l'esigenza della ristrutturazione dei servizi esistenti, istituendo, modificando o sopprimendo le unità di gestione o i singoli servizi di trasporto pubblico locale, sia regionali che comprensoriali, previa consultazione, in quest'ultimo caso, delle Amministrazioni provinciali interessate.

 

     Art. 129. Modificazione della legge regionale 1º marzo 1988, n. 7.

     1. L'articolo 238 della legge regionale 1º marzo 1988, n. 7. e successive modificazioni ed integrazioni, è abrogato.

 

     Art. 130. Modificazioni della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46.

     1. All'articolo 8, terzo comma, della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, le parole «e comunque non oltre il 12%» sono soppresse.

     2. All'articolo 44, commi terzo e quarto, della legge regionale n. 46/1986, come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1, le parole «quattro anni» sono sostituite dalle parole «sette anni».

 

     Art. 131. Scuola musaicisti del Friuli.

     1. Gli interventi finanziari a sostegno del Consorzio per la Scuola musaicisti del Friuli, di cui alla legge regionale 28 marzo 1988, n. 15, devono intendersi disposti a favore dell'ente subentrato nella gestione della Scuola stessa secondo quanto previsto dall'articolo 60, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

 

     Art. 132. Modifica della legge regionale 6 settembre 1991, n. 47.

     1. All'articolo 17 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 47, il comma 2 è sostituito dal seguente:

     (Omissis) [54].

     2. All'articolo 17 della legge regionale n. 47/1991 il comma 4 è abrogato.

 

     Art. 133. Integrazione della legge regionale 29 ottobre 1992, n. 32. [55]

     1. All'articolo 1 della legge regionale 29 ottobre 1992, n. 32, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

     (Omissis) [56].

 

     Art. 134. Utilizzazione dei fondi statali assegnati ex articolo 8 della legge 9 gennaio 1991, n. 19.

     1. L'importo complessivo di lire 4.000 milioni, derivante dalle assegnazioni statali che saranno erogate per le finalità previste dall'articolo 8 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, relativamente alle quote per gli anni 1991 e 1992, saranno destinate, nella misura sottoindicata, al finanziamento degli interventi previsti dalle seguenti disposizioni, a carico dei capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, a fianco di ciascuna indicati:

     a) lire 500 milioni per le finalità di cui all'articolo 8 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, relativamente al settore

dell'artigianato, sul capitolo 8046;

     b) lire 500 milioni per le finalità di cui all'articolo 18 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, sul capitolo 8450;

     c) lire 800 milioni per le finalità di cui all'articolo 19 bis della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, come inserito con l'articolo 42, comma 1, della legge regionale 9 luglio 1990, n. 29, sul capitolo 8314;

     d) lire 1.000 milioni per le finalità di cui all'articolo 24 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, sul capitolo 994;

     e) lire 1.200 milioni per le finalità di cui all'articolo 27 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, sul capitolo 2932.

 

     Art. 135. Copertura finanziaria.

     1. Il maggior onere complessivo conseguente alle nuove autorizzazioni previste dalla presente legge, pari a lire 997.679 milioni, suddiviso in ragione di lire 682.211 milioni per l'anno 1993, lire 69.984 milioni per l'anno 1994 e lire 245.484 milioni per l'anno 1995, trova copertura nel quadro del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.

     2. Nell'ambito del quadro del bilancio pluriennale per gli anni 1993- 1995 e del bilancio per l'anno 1993, le rideterminazioni di quote annuali di spesa attuate con la presente legge comportano un minor onere di lire 81.470 milioni per l'anno 1993 e di lire 55.030 milioni per l'anno 1994 e parallelamente un maggior onere di lire 136.500 milioni per l'anno 1995 e le riduzioni di autorizzazioni di spesa disposte con la presente legge determinano un minor onere complessivo di lire 87.075 milioni, suddiviso in ragione di lire 28.540 milioni per l'anno 1993, lire 33.480 milioni per l'anno 1994 e lire 25.055 milioni per l'anno 1995.

 

     Art. 136. Entrata in vigore.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, ed ha effetto dall'1 gennaio 1993.


[1] Norme inserite nel testo della legge originaria.

[2] Norme inserite nel testo della legge originaria.

[3] Articolo abrogato dall’art. 49 della L.R. L.R. 9 gennaio 2006, n. 1, con la precisazione ivi prevista.

[4] Norme inserite nel testo della legge originaria.

[5] Norme aggiunte nel testo della legge originaria.

[6] Articolo abrogato dall'art. 140, comma 10, della L.R. 8 giugno 1993, n. 37.

[7] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[8] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[9] Comma abrogato dall'art. 30 della L.R. 4 maggio 2012, n. 10.

[10] Comma abrogato dall'art. 30 della L.R. 4 maggio 2012, n. 10.

[11] Comma abrogato dall'art. 30 della L.R. 4 maggio 2012, n. 10.

[12] Comma abrogato dall'art. 30 della L.R. 4 maggio 2012, n. 10.

[13]  Comma abrogato dall’art. 43 della L.R. 23 maggio 2005, n. 12. Lettera inserita nel testo della legge originaria.

[14] Comma così modificato dall'art. 111 della L.R. 17 giugno 1993, n. 47.

[15] Comma così modificato dall'art. 11, comma 28, della L.R. 15 febbraio 1999, n. 4.

[16] Comma abrogato dall'art. 49 della L.R. 25 settembre 2015, n. 23.

[17] Comma sostituito dall'art. 7 della L.R. 30 dicembre 2008, n. 17 e abrogato dall'art. 49 della L.R. 25 settembre 2015, n. 23.

[18] Comma sostituito dall'art. 7 della L.R. 30 dicembre 2008, n. 17 e abrogato dall'art. 49 della L.R. 25 settembre 2015, n. 23.

[19] Comma abrogato dall'art. 49 della L.R. 25 settembre 2015, n. 23.

[20] Commi abrogati dall'art. 6 della 15 febbraio 1999, n. 4.

[21] Comma modificato prima dall'art. 209 della L.R. 28 aprile 1994, n. 5 e successivamente dall'art. 84 della L.R. 14 febbraio 1995, n. 8.

[22] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[23] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[24] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[25] Articolo inserito nel testo della legge originaria.

[26] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[27] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[28] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[29] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[30] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[31] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[32] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[33] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 15 novembre 1993.

[34] Comma abrogato dall'art. 30 della L.R. 4 maggio 2012, n. 10.

[35] Comma abrogato dall'art. 30 della L.R. 4 maggio 2012, n. 10.

[36] Comma abrogato dall'art. 30 della L.R. 4 maggio 2012, n. 10.

[37] Articolo abrogato dall'art. 37 della L.R. 20 ottobre 2017, n. 34.

[38] Comma inserito nel testo della legge originaria.

[39] Comma inserito nel testo della legge originaria.

[40] Articolo abrogato dall'art. 38 della L.R. 11 agosto 2014, n. 16.

[41] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[42] Articolo abrogato dall'art. 56 della L.R. 30 marzo 2018, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[43] Norme inserite nel testo delle leggi originarie.

[44] Articolo abrogato dall'art. 31 della L.R. 11 agosto 2010, n. 15.

[45] Norme inserite nel testo delle leggi originarie.

[46] Articolo abrogato dall'art. 37 della L.R. 20 ottobre 2017, n. 34.

[47] Comma inserito nel testo della legge originaria.

[48] Comma abrogato dall'art. 38 della L.R. 11 agosto 2014, n. 16.

[49] Articolo abrogato dall'art. 37 della L.R. 21 luglio 2017, n. 27.

[50] Comma così modificato dall'art. 57 della L.R. 29 agosto 1996, n. 29.

[51] Norme inserite nel testo della legge originaria.

[52] Norme inserite nel testo della legge originaria.

[53] Norme inserite nel testo della legge originaria.

[54] Comma inserito nel testo delle leggi originarie.

[55] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[56] Comma inserito nel testo delle leggi originarie.