Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.1 ordinamento degli uffici |
Data: | 15/02/2000 |
Numero: | 1 |
Sommario |
Art. 1. (Collocamento in aspettativa di dipendenti regionali). |
Art. 2. (Modifica all'articolo 20 della legge regionale 30/1968 in materia di compensi all'Avvocato della Regione e agli avvocati dell'Ufficio legislativo e legale della Regione). |
Art. 3. (Modifiche all'articolo 21 della legge regionale 53/1981 in materia di cambiamenti di preposizione di dirigenti di strutture regionali). |
Art. 4. (Conferimento di incarichi dirigenziali a persone estranee all'Amministrazione regionale e modifiche all'articolo 24 della legge regionale 53/1981). |
Art. 5. (Modifica all'articolo 29 della legge regionale 7/1988 e modifica all'articolo 26 della legge regionale 7/1999 in materia di istituzione, modificazione e soppressione di strutture regionali). |
Art. 5 bis. (Costituzione strutture regionali in Udine). |
Art. 6. (Modifiche all'articolo 45 della legge regionale 7/1988 relativo all'incarico di Capo di Gabinetto). |
Art. 7. (Modifiche all'articolo 48 della legge regionale 18/1996 in materia di incarichi dirigenziali). |
Art. 8. (Modifiche all'articolo 49 della legge regionale 18/1996 in materia di incarichi di sostituti di Dirigenti). |
Art. 9. (Competenze della Giunta regionale in materia di personale. Sostituzione dell'articolo 58 della legge regionale 18/1996). |
Art. 10. (Competenze del Direttore regionale dell'organizzazione e del personale. Sostituzione dell'articolo 59 della legge regionale 18/1996). |
Art. 11. (Norme di coordinamento). |
Art. 12. (Utilizzazione del personale assunto con contratto a tempo determinato). |
Art. 13. (Norma in materia di assunzioni a termine). |
Art. 14. (Integrazione dell'articolo 11 della legge regionale 31/1997 in materia di assunzione di personale a tempo determinato). |
Art. 15. (Modifica all'articolo 45 della legge regionale 31/1997 in materia di determinazione della dotazione organica del personale). |
Art. 16. (Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale. Copertura assicurativa). |
Art. 17. (Trattamento di missione degli Amministratori regionali e dei dipendenti regionali). |
Art. 18. (Ulteriori criteri di affidamento dei lavori). |
Art. 19. (Sostituzione dell'articolo 39 della legge regionale 46/1986 in materia di collaudazione di opere e forniture). |
Art. 20. (Modifica all'articolo 44 della legge regionale 13/1998 in materia di esclusione di offerte anomale). |
Art. 21. (Integrazione dell'articolo 2 della legge regionale 20/1999 in materia di finanziamenti di opere pubbliche o di pubblica utilità). |
Art. 22. (Trasferimenti agli Enti locali in materia di adeguamento degli impianti degli edifici scolastici e degli impianti natatori). |
Art. 23. (Modifica dell'articolo 38 della legge regionale 52/1991 in materia di decadenza dei vincoli urbanistici e competenze urbanistiche generali). |
Art. 24. (Modifica all'articolo 52 della legge regionale 52/1991 in materia di accordi di programma di opere di interesse pubblico). |
Art. 25. (Modifica all'articolo 104 della legge regionale 52/1991 in materia di interventi eseguiti senza autorizzazione). |
Art. 26. (Modifica all'articolo 108 della legge regionale 52/1991 in materia di accertamento di conformità). |
Art. 27. (Sostituzione dell'articolo 127 della legge regionale 52/1991 in materia di procedure per l'esecuzione di opere e di impianti pubblici). |
Art. 28. (Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 24/1999 in materia di nomina e funzionamento del Consiglio di amministrazione delle ATER). |
Art. 29. (Modifica all'articolo 19 della legge regionale 24/1999 in materia di stato giuridico e trattamento economico del personale delle ATER). |
Art. 30. (Modifica all'articolo 5 della legge regionale 9/1999 in materia di sospensione del rilascio di nuove concessioni per lo sfruttamento delle acque). |
Art. 31. (Agevolazione al funzionamento amministrativo - contabile dei Fondi pensione costituiti su base territoriale regionale) |
Art. 32. (Statuti dei Fondi). |
Art. 33. (Fondo speciale a sostegno della previdenza complementare). |
Art. 34. (Interventi della Regione a favore della previdenza complementare). |
Art. 35. (Norma finanziaria). |
Art. 36. (Partecipazione a società per la realizzazione di progetti di sviluppo economico del territorio). |
Art. 37. (Procedure di aggiudicazione e rinnovo dei contratti di gestione di servizi finanziari). |
Art. 38. (Disposizioni sul sistema della Tesoreria unica per gli Enti locali della Regione. Modifica all'articolo 1 della legge regionale 8/1997). |
Art. 39. (Restituzione di somme erogate a titolo di incentivi e contributi). |
Art. 40. (Modifica alla legge regionale 14/1991 in materia di diritto allo studio). |
Art. 41. (Modifica all'articolo 16 della legge regionale 3/1998 in materia di interventi nel settore della cultura). |
Art. 42. (Modifiche alla legge regionale 23/1990 istitutiva di una Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna). |
Art. 43. (Modifica all'articolo 47 della legge regionale 29/1996 in materia di finanziamento al Centro meteorologico regionale). |
Art. 44. (Condizioni per investimenti nel settore lattiero-caseario). |
Art. 45. (Disposizioni in materia di risorse assegnate all'ERSA). |
Art. 46. (Abrogazione di norme regionali in materia di agricoltura). |
Art. 47. (Modifica all'articolo 2 della legge regionale 44/1983 in materia di bonifica). |
Art. 48. (Sostituzione dell'articolo 14 della legge regionale 2611967 in materia di finanziamenti straordinari per opere ed attrezzature rivolte ad incentivare lo sviluppo delle attività economiche nella [...] |
Art. 49. (Modifica all'articolo 8 della legge regionale 8/1999 in materia di grandi strutture di vendita). |
Art. 50. (Modifica all'articolo 27 della legge regionale 8/1999 in materia di attività particolari di vendita). |
Art. 51. (Disciplina regionale in materia di distribuzione dei carburanti. Proroga delle concessioni riguardanti impianti incompatibili con il territorio). |
Art. 52. (Modifiche all'articolo 17 della legge regionale 40/1996 in materia di ricostruzione in Friuli). |
Art. 53. (Disposizione in materia di interventi di recupero statico e funzionale degli edifici facenti parte del patrimonio disponibile dei Comuni). |
Art. 54. (Realizzazione di opere pubbliche di iniziativa delle Aziende sanitarie regionali). |
Art. 55. (Disposizioni in materia di divieto di nomina o designazione nei Consigli di amministrazione delle Società a partecipazione regionale, in quelli degli Enti regionali e nei Comitati di nomina [...] |
Art. 56. (Sospensione dei procedimenti sanzionatori relativi agli illeciti previsti dalla legge regionale 47/1996). |
§ 2.1.43 - L.R. 15 febbraio 2000, n. 1.
Disposizioni in materia di personale regionale e di organizzazione degli uffici regionali, di lavori pubblici, urbanistica, edilizia residenziale pubblica e risorse idriche, di previdenza, di finanza e di contabilità regionale, di diritto allo studio, di pari opportunità tra uomo e donna, di agricoltura, di commercio, di ricostruzione, di sanità, di disciplina delle nomine di competenza regionale in Enti ed Istituti pubblici e di riduzione del prezzo alla pompa delle benzine nel territorio regionale.
(B.U. 16 febbraio 2000, n. 7).
CAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE REGIONALE
E DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI REGIONALI
Art. 1. (Collocamento in aspettativa di dipendenti regionali). [1]
1. I dipendenti regionali con rapporto di lavoro a tempo indeterminato assunti con contratto a tempo determinato presso altra pubblica Amministrazione ovvero in società per azioni con partecipazione maggioritaria della Regione ovvero presso l’UPI, l’ANCI o l’UNCEM del Friuli Venezia Giulia o presso enti, fondazioni o associazioni non aventi scopo di lucro, operanti sul territorio regionale, sono collocati in aspettativa senza assegni salvo motivato diniego dell'amministrazione in ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative, non opponibile nei casi di conferimento di incarico dirigenziale. Il periodo di aspettativa è utile ai fini dell’anzianità di servizio [2].
1 bis. [I dipendenti regionali cui siano conferiti gli incarichi di cui all'articolo 4 della
1 ter. Al di fuori dei casi di conferimento di incarico dirigenziale, ai fini della valutazione dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza di collocamento in aspettativa del dipendente, il Direttore centrale o equiparato dell'unità organizzativa di massima dimensione, a cui il dipendente è assegnato, esprime parere obbligatorio non vincolante entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza [4].
Art. 2. (Modifica all'articolo 20 della
1. [5].
2. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 20, secondo comma, della
Art. 3. (Modifiche all'articolo 21 della
Art. 4. (Conferimento di incarichi dirigenziali a persone estranee all'Amministrazione regionale e modifiche all'articolo 24 della
1. [7].
2. I commi quarto e quinto dell'articolo 24 della
3. Gli oneri derivanti dal comma 1 fanno carico ai capitoli 550, 561, 9630, 9631 e 9650 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 e ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni futuri.
Art. 5. (Modifica all'articolo 29 della
1. [8].
2. [9].
Art. 5 bis. (Costituzione strutture regionali in Udine). [10]
1. E’ autorizzata la costituzione di strutture regionali competenti in materia di migranti nella città di Udine.
Art. 6. (Modifiche all'articolo 45 della
1. [12].
2. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 45, comma 4, della
Art. 7. (Modifiche all'articolo 48 della
Art. 8. (Modifiche all'articolo 49 della
Art. 9. (Competenze della Giunta regionale in materia di personale. Sostituzione dell'articolo 58 della
Art. 10. (Competenze del Direttore regionale dell'organizzazione e del personale. Sostituzione dell'articolo 59 della
Art. 11. (Norme di coordinamento).
1. [17].
2. Tutte le competenze, diverse da quelle attribuite alla Giunta regionale o al Direttore regionale dell'organizzazione e del personale ai sensi degli articoli 9 e 10, che leggi e regolamenti pongono in capo al Consiglio di amministrazione del personale, devono intendersi soppresse, qualora si tratti di attività consultiva, ovvero trasferite alla Giunta regionale qualora si tratti di attività deliberante.
3. Il Consiglio di amministrazione del personale, già costituito ai sensi dell'articolo 58 della
Art. 12. (Utilizzazione del personale assunto con contratto a tempo determinato). [18]
1. A fronte di particolari esigenze di servizio il personale assunto con contratto di lavoro a termine ai sensi della normativa regionale vigente può essere impiegato presso qualunque struttura regionale a prescindere dalle specifiche finalità individuate dalle rispettive leggi autorizzative dell'assunzione.
Art. 13. (Norma in materia di assunzioni a termine).
1. Permanendo le esigenze connesse all'attuazione dei programmi comunitari, la durata del rapporto di lavoro del personale assunto ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 28 agosto 1995, n. 35, già prorogata al 30 aprile 2000, ai sensi dell'articolo 16 della
Art. 14. (Integrazione dell'articolo 11 della
Art. 15. (Modifica all'articolo 45 della
1. All'articolo 45 della
Art. 16. (Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale. Copertura assicurativa). [20]
1. Nelle more della definizione del Contratto collettivo di lavoro, gli enti appartenenti al comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli-Venezia Giulia, possono provvedere alla copertura assicurativa collettiva dei dirigenti, dei conservatori coordinatori degli Uffici tavolari e degli altri dipendenti responsabili degli uffici e dei servizi, comprensiva degli oneri di assistenza legale in ogni stato e grado di giudizio, per il rischio della responsabilità civile per danni causati a terzi, in conseguenza di fatti e atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento di obblighi di ufficio, con esclusione dei fatti ed omissioni commessi con dolo o colpa grave [21].
Art. 17. (Trattamento di missione degli Amministratori regionali e dei dipendenti regionali). [22]
[1. Il trattamento di missione degli amministratori regionali e dei dipendenti regionali è disciplinato da apposito regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali.
2. E' abrogata la
3. Sono abrogati gli articoli 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135 della
4. Le abrogazioni di cui ai commi 2 e 3 decorrono dalla data di entrata in vigore del Regolamento previsto al comma 1.]
CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORI
PUBBLICI, URBANISTICA, EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA E RISORSE IDRICHE
Sezione I
Disposizioni in materia di lavori pubblici
Art. 18. (Ulteriori criteri di affidamento dei lavori). [23]
Art. 19. (Sostituzione dell'articolo 39 della
Art. 20. (Modifica all'articolo 44 della
Art. 21. (Integrazione dell'articolo 2 della
Art. 22. (Trasferimenti agli Enti locali in materia di adeguamento degli impianti degli edifici scolastici e degli impianti natatori).
1. Per l'anno 1999 e per gli anni successivi, le domande per la concessione dei contributi di cui all'articolo 5 della
2. [27].
3. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 10, della
Sezione II
Disposizioni in materia urbanistica
Art. 23. (Modifica dell'articolo 38 della
[(Omissis).]
Art. 24. (Modifica all'articolo 52 della
[1. All'articolo 52 della
Art. 25. (Modifica all'articolo 104 della
[(Omissis).]
Art. 26. (Modifica all'articolo 108 della
[(Omissis).]
Art. 27. (Sostituzione dell'articolo 127 della
[(Omissis).]
Sezione III
Disposizioni in materia di edilizia
residenziale pubblica
Art. 28. (Modifiche all'articolo 9 della
Art. 29. (Modifica all'articolo 19 della
Sezione IV
Disposizione in materia di risorse idriche
Art. 30. (Modifica all'articolo 5 della
CAPO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVIDENZA,
DI FINANZA E DI CONTABILITA' REGIONALE
Sezione I
Disposizioni in materia di Fondi pensione
Art. 31. (Agevolazione al funzionamento amministrativo - contabile dei Fondi pensione costituiti su base territoriale regionale) [36]
1. La Regione Friuli Venezia Giulia, in attuazione del combinato disposto dell'articolo 117, comma terzo, della Costituzione , dell'articolo 6, primo comma, numero 2, della
2. Ai fini del perseguimento degli obiettivi e delle finalità di cui al comma 1, la Regione è autorizzata a promuovere la costituzione di un fondo pensione territoriale di previdenza complementare ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), del
3. La Regione è autorizzata a costituire un fondo speciale per l'avvio, la promozione e il sostegno del fondo di cui al comma 2.
3 bis. Al fine di favorire le iniziative dirette alla diffusione della cultura previdenziale anche con iniziative di informazione finalizzate a sensibilizzare i soggetti interessati alle forme previdenziali integrative e incentivando le adesioni dei soggetti interessati al Fondo pensione regionale, nonchè a valorizzare il ruolo degli attori sociali, la Regione Friuli Venezia Giulia è autorizzata a promuovere:
a) attività di informazione e formazione del personale della Regione;
b) iniziative di informazione e formazione nei confronti dei cittadini;
c) iniziative di informazione e formazione nei confronti dei lavoratori e delle lavoratrici interessati alla previdenza complementare;
d)iniziative specifiche di informazione e formazione delle parti sociali interessate [37].
3 ter. Per le finalità di cui al comma 3 bis, la Regione favorisce la creazione di una rete di esperti di previdenza complementare promuovendone lo sviluppo in collaborazione con gli attori interessati, in primis le Università del territorio, le Associazioni di Categoria, le Camere di Commercio, gli Ordini Professionali, gli Enti strumentali della Regione e i Centri specializzati di ricerca pubblici e privati, con contributi nei limiti di stanziamento di bilancio, finalizzati alla dotazione di strumenti di analisi, stima e valutazione della posizione previdenziale del cittadino, ai fini di supportarne le relative scelte. I contributi saranno anche finalizzati alla valorizzazione e inserimento occupazionale dei giovani con percorsi e programmi formativi coerenti e mirati allo sviluppo della rete di esperti [38].
4. Allo scopo di garantire al personale del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale e del comparto sanitario la copertura previdenziale complementare, le amministrazioni del comparto e gli enti del servizio sanitario regionale sono autorizzati, in qualità di datori di lavoro, ad aderire al fondo pensione di cui al comma 2.
Art. 32. (Statuti dei Fondi). [39]
[1. Gli Statuti dei Fondi di cui all'articolo 31 devono garantire la possibilità di aderire ai Fondi medesimi a tutti coloro che ne facciano richiesta.
2. Gli Statuti dei Fondi devono prevedere il rispetto dei criteri di massima redditività ed economicità della gestione e di sicurezza degli investimenti.
3. Negli organi di amministrazione e controllo dei Fondi devono essere garantiti il rispetto dei principi stabiliti in materia dall’articolo 5 del
4. Gli interventi previsti dalla presente sezione possono essere disposti esclusivamente a favore dei Fondi i cui statuti abbiano ottenuto apposita approvazione da parte della Giunta regionale.
4 bis. In osservanza a quanto disposto dall’articolo 31, la Regione può altresì promuovere la costituzione di Fondi pensione, anche aperti, per il tramite di Friulia SGR [41].]
Art. 33. (Fondo speciale a sostegno della previdenza complementare). [42]
[1. La Regione contribuisce alla costituzione, all'avviamento ed al funzionamento dei Fondi pensione sotto il profilo amministrativo-contabile ed interviene a sostegno degli oneri a carico degli iscritti.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione è autorizzata a costituire presso Friulia SpA un Fondo speciale, del quale affida la gestione alla Società stessa, con contabilità separata, da impiegare per il sostegno della previdenza complementare, secondo le previsioni di cui alla presente sezione [43].
3. [La costituzione del Fondo di cui al comma 2 è subordinata alle seguenti prescrizioni:
a) che la sede legale della società sia stabilita nel territorio regionale;
b) che l'atto costitutivo della società riservi alla Regione la nomina di un membro del Consiglio di amministrazione e del Presidente del Collegio sindacale] [44].
4. Il Fondo speciale di cui al comma 2 è utilizzato a favore dei Fondi pensione ed è destinato:
a) all’attuazione degli interventi contributivi di sostegno degli oneri a carico degli iscritti ai Fondi pensione;
b) allo svolgimento di ogni altra attività di sostegno ai Fondi pensione;
c) al reinvestimento delle proprie disponibilità, momentaneamente non utilizzate, in vista di futuri impieghi [45].
5. Ai fini del comma 2, l’Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare con Friulia SpA una convenzione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, per la definizione delle modalità di funzionamento, di utilizzazione e di controllo del Fondo speciale [46].]
Art. 34. (Interventi della Regione a favore della previdenza complementare). [47]
[1. Con regolamento adottato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta stessa, sentita la competente Commissione consiliare, sono definiti gli interventi della Regione a sostegno degli oneri a carico degli iscritti.]
Art. 35. (Norma finanziaria). [48]
[1. Per l'avvio del Fondo speciale di cui all'articolo 33 è autorizzata nell'anno 1999 la spesa di lire 300 milioni. Per gli anni successivi gli oneri per il funzionamento del Fondo speciale saranno determinati con legge finanziaria sulla base dei programmi operativi di intervento.
2. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla Rubrica n. 9 - programma 0.32.3 - spese d'investimento - categoria 2.4 - sezione XII è istituito il capitolo 1509 [2.1.243.3.12.34] con la denominazione "Spese per l'avvio del Fondo speciale a sostegno della previdenza complementare" e con lo stanziamento di lire 300 milioni per l'anno 1999. Al relativo onere si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto sul capitolo 9710 del precitato stato di previsione della spesa (partita n. 14 dell'elenco n. 7 allegato ai bilanci predetti).]
Sezione II
Disposizioni in materia di società a
partecipazione regionale e di servizi finanziari
Art. 36. (Partecipazione a società per la realizzazione di progetti di sviluppo economico del territorio).
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a partecipare a società di capitali, costituite o da costituire, per la realizzazione di progetti di sviluppo economico del territorio, mediante conferimento di beni immobili appartenenti al patrimonio disponibile regionale, ovvero a cedere detti beni alle società medesime sulla base di perizie di stima redatte da professionisti nominati dal Presidente del Tribunale competente [49].
2. Le partecipazioni e le cessioni di cui al comma 1 sono disposte con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare [50].
2 bis. In relazione alle operazioni di cui ai commi 1 e 2 sono apportate le conseguenti variazioni nel conto patrimoniale relative alla consistenza della partecipazione ovvero cessione dei beni immobili disponibili [51].
Art. 37. (Procedure di aggiudicazione e rinnovo dei contratti di gestione di servizi finanziari). [52]
Sezione III
Disposizioni in materia di contabilità regionale
Art. 38. (Disposizioni sul sistema della Tesoreria unica per gli Enti locali della Regione. Modifica all'articolo 1 della
Art. 39. (Restituzione di somme erogate a titolo di incentivi e contributi).
1. La restituzione di somme erogate a titolo di incentivi e contributi ai Comuni, Provincie, Comunità montane e Consorzi di Enti locali soggetti alla Tesoreria unica, nonché agli Enti che svolgono le funzioni del Servizio sanitario regionale, è disposta senza l'applicazione di interessi, fatta salva, in caso di mancata restituzione delle medesime entro il termine stabilito, l'applicazione degli interessi di mora, calcolati al tasso legale ovvero al tasso netto attivo praticato tempo per tempo dalla Tesoreria regionale, qualora sia superiore a quello legale.
CAPO IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO
Art. 40. (Modifica alla
1. [55].
2. Per le finalità previste dall'articolo 3 della
Art. 41. (Modifica all'articolo 16 della
CAPO V
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
PARI OPPORTUNITA' TRA UOMO E DONNA
Art. 42. (Modifiche alla
1. [57].
2. [58].
CAPO VI
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA
Art. 43. (Modifica all'articolo 47 della
Art. 44. (Condizioni per investimenti nel settore lattiero-caseario). [60]
1. Nella concessione di incentivi a favore di aziende agricole di produzione primaria per investimenti nel settore lattiero-caseario, il richiedente è tenuto a dimostrare la disponibilità di quote latte pari alla potenzialità produttiva dell'azienda, entro cinque anni dal provvedimento di impegno e concessione del contributo, pena la revoca dello stesso.
Art. 45. (Disposizioni in materia di risorse assegnate all'ERSA).
1. Le risorse finanziare assegnate all'ERSA ai sensi dell'articolo 91, commi 2 e 4, della
2. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 sono utilizzate in conformità alle direttive emanate dalla Giunta regionale con apposita deliberazione.
3. [L'ERSA per attivare il proprio bilancio nei modi di cui al comma 1 applica le procedure d'urgenza di cui all'articolo 17, commi 2 e 3, della
Art. 46. (Abrogazione di norme regionali in materia di agricoltura).
1. La
2. [62].
3. [Gli effetti di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche alle domande per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia stata conclusa l'istruttoria con l'emissione del nulla osta prevista dalla
Art. 47. (Modifica all'articolo 2 della
CAPO VII
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO
Art. 48. (Sostituzione dell'articolo 14 della legge regionale 2611967 in materia di finanziamenti straordinari per opere ed attrezzature rivolte ad incentivare lo sviluppo delle attività economiche nella Regione). [65]
Art. 49. (Modifica all'articolo 8 della
Art. 50. (Modifica all'articolo 27 della
Art. 51. (Disciplina regionale in materia di distribuzione dei carburanti. Proroga delle concessioni riguardanti impianti incompatibili con il territorio). [68]
CAPO VIII
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RICOSTRUZIONE
Art. 52. (Modifiche all'articolo 17 della
Art. 53. (Disposizione in materia di interventi di recupero statico e funzionale degli edifici facenti parte del patrimonio disponibile dei Comuni).
1. Con effetto dalla data di entrata in vigore della
CAPO IX
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANITA'
Art. 54. (Realizzazione di opere pubbliche di iniziativa delle Aziende sanitarie regionali).
1. In sede di definizione del programma pluriennale degli investimenti, di cui all'articolo 14, comma 2, lettera d), della
2. Entro sei mesi dall'approvazione del programma pluriennale consolidato, le Aziende sanitarie regionali debbono inviare alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali i progetti esecutivi delle opere da realizzare, regolarmente approvati, ai fini della conferma dei finanziamenti già concessi.
3. In relazione a quanto disposto dai commi 1 e 2, i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori e per la conseguente rendicontazione, fissati nei decreti di concessione dei finanziamenti regionali, sono revocati.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e al Policlinico universitario di Udine nel rispetto delle vigenti procedure concernenti la programmazione degli investimenti dei predetti Enti e le verifiche di competenza della Regione.
CAPO X
MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 75/1978
RECANTE LA DISCIPLINA DELLE NOMINE
DI COMPETENZA REGIONALE
IN ENTI E ISTITUTI PUBBLICI
Art. 55. (Disposizioni in materia di divieto di nomina o designazione nei Consigli di amministrazione delle Società a partecipazione regionale, in quelli degli Enti regionali e nei Comitati di nomina regionale). [70]
CAPO XI
MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 47/1996
IN MATERIA DI RIDUZIONE DEL PREZZO
ALLA POMPA DELLE BENZINE
NEL TERRITORIO REGIONALE
Art. 56. (Sospensione dei procedimenti sanzionatori relativi agli illeciti previsti dalla
[1] Articolo già sostituito dall'art. 2 della
[2] Comma già modificato dall’art. 2 della
[3] Comma aggiunto dall'art. 14 della
[4] Comma aggiunto dall'art. 3 della
[5] Sostituisce il secondo comma, art. 20 della
[6] Sostituisce il terzo comma, art. 21 della
[7] Comma abrogato dall'art. 2 della
[8] Sostituisce il comma 3, art. 29 della
[9] Comma abrogato dall'art. 77 della
[10] Articolo aggiunto dall’art. 23 della
[11] Articolo abrogato dall'art. 54 della
[12] Sostituisce il comma 4, art. 45 della
[13] Articolo abrogato dall'art. 2 della
[14] Articolo abrogato dall'art. 2 della
[15] Sostituisce l'art. 58 della
[16] Articolo abrogato dall'art. 54 della
[17] Sostituisce la rubrica del titolo IV della
[18] Articolo abrogato dall'art. 54 della
[19] Inserisce il comma 3 bis nell'art. 11 della
[20] Articolo abrogato dall'art. 54 della
[21] Comma così modificato dall’art. 9 della
[22] Articolo abrogato dall'art. 7 della
[23] Articolo abrogato dall’art. 79 della
[24] Sostituisce l'art. 39 della
[25] Sostituisce il comma 1, art. 44 della
[26] Aggiunge i commi 5 bis e 5 ter all'art. 2 della
[27] Modifica il comma 27, art. 1 della
[28] Articolo abrogato dall'art. 64 della
[29] Articolo abrogato dall'art. 64 della
[30] Articolo abrogato dall'art. 64 della
[31] Articolo abrogato dall'art. 64 della
[32] Articolo abrogato dall'art. 64 della
[33] Modifica il comma 2, art. 9 della
[34] Modifica il comma 2, art. 19 della
[35] Articolo abrogato dall'art. 1 della
[36] Articolo già sostituito dall'art. 7 della
[37] Comma inserito dall'art. 12 della
[38] Comma inserito dall'art. 12 della
[39] Articolo abrogato dall'art. 14 della
[40] Comma così sostituito dall'art. 7 della
[41] Comma aggiunto dall'art. 7 della
[42] Articolo abrogato dall'art. 14 della
[43] Comma così sostituito dall'art. 7 della
[44] Comma abrogato dall'art. 7 della
[45] Comma così sostituito dall'art. 7 della
[46] Comma così sostituito dall'art. 7 della
[47] Articolo abrogato dall'art. 14 della
[48] Articolo abrogato dall'art. 14 della
[49] Comma così modificato dall’art. 7 della
[50] Comma così modificato dall’art. 7 della
[51] Comma aggiunto dall’art. 7 della
[52] Articolo abrogato dall’art. 4 della
[53] Modifica il comma 1, art. 1 della
[54] Articolo abrogato dall'art. 56 della
[55] Sostituisce l'art. 6 della
[56] Articolo abrogato dall'art. 56 della
[57] Inserisce il comma 2 bis nell'art. 6 della
[58] Aggiunge il comma 3 bis nell'art. 7 della
[59] Articolo abrogato dall'art. 1 della
[60] Articolo abrogato dall'art. 1 della
[61] Comma abrogato dall'art. 1 della
[62] Comma abrogato dall'art. 1 della
[63] Comma abrogato dall'art. 1 della
[64] Articolo abrogato dall’art. 28 della
[65] Sostituisce l'art. 14 della
[66] Articolo abrogato dall’art. 113 della
[67] Articolo abrogato dall’art. 113 della
[68] Articolo abrogato dall’art. 24 della
[69] Modifica i commi 1 e 4, art. 17 della
[70] Inserisce l'art. 7 bis ante nella
[71] Articolo abrogato dall'art. 26 della