§ 5.7.155 - L.R. 9 aprile 2014, n. 6.
Disposizioni urgenti in materia di cultura, lingue minoritarie, sport e solidarietà.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.7 istituzioni ed attività culturali
Data:09/04/2014
Numero:6


Sommario
Art. 1.  (Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 10/2006)
Art. 2.  (Modifica all'articolo 2 della legge regionale 10/2008)
Art. 3.  (Modifiche alla legge regionale 11/2013)
Art. 4.  (Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 32/2002)
Art. 5.  (Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 25/2006)
Art. 6.  (Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 18/2011)
Art. 7.  (Abrogazione all'articolo 5 della legge regionale 5/2013)
Art. 8.  (Modifica all'articolo 19 della legge regionale 18/2013)
Art. 9.  (Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 23/2013)
Art. 10.  (Interpretazione autentica dell'articolo 6 della legge regionale 23/2013)
Art. 11.  (Proroga dei termini per interventi mirati di rilevanza culturale)
Art. 12.  (Modifica all'articolo 2 della legge regionale 21/2006)
Art. 13.  (Modalità di erogazione del contributo alla Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi)
Art. 14.  (Modifica all'articolo 6 della legge regionale 11/2011)
Art. 15.  (Modifica all'articolo 13 della legge regionale 24/2009)
Art. 16.  (Sportello linguistico regionale per la lingua friulana)
Art. 17.  (Sostituzione dell'articolo 18 della legge regionale 26/2007)
Art. 18.  (Interpretazione autentica degli articoli 11 e 18 della legge regionale 8/2003)
Art. 19.  (Modifica all'articolo 23 della legge regionale 18/2013)
Art. 20.  (Abrogazioni in materia di sport)
Art. 21.  (Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 11/2007)
Art. 22.  (Partecipazione a progetti del Fondo europeo per i rifugiati)
Art. 23.  (Norme finanziarie)
Art. 24.  (Entrata in vigore)


§ 5.7.155 - L.R. 9 aprile 2014, n. 6.

Disposizioni urgenti in materia di cultura, lingue minoritarie, sport e solidarietà.

(B.U. 9 aprile 2014, n. 15 - S.O. 10 aprile 2014, n. 8)

 

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI CULTURALI

 

Art. 1. (Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 10/2006)

1. All'articolo 4 della legge regionale 20 giugno 2006, n. 10 (Istituzione degli Ecomusei del Friuli Venezia Giulia), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «Il comitato resta in carica tre anni e comunque fino alla nomina del nuovo comitato. »;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il comitato è composto:

a) dall'Assessore regionale alla cultura, o un suo delegato, che lo presiede;

b) dal Direttore dell'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge regionale 13 ottobre 2008, n. 10 (Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia), o un suo delegato; nelle more della sua nomina, le relative funzioni sono esercitate dal Direttore del Servizio competente in materia di beni culturali, o un suo delegato;

c) dal Direttore del Servizio competente in materia di tutela del paesaggio, o un suo delegato;

d) da due rappresentanti, uno titolare e uno supplente, designati dall'Università degli studi di Trieste, e da due rappresentanti, uno titolare e uno supplente, designati dall'Università degli studi di Udine;

e) da due rappresentanti del Consiglio delle autonomie locali;

f) da due esperti in materia di Ecomusei;

g) da tre esperti rispettivamente in materia di storia, cultura e antropologia culturale, geografia e paesaggio.».

 

     Art. 2. (Modifica all'articolo 2 della legge regionale 10/2008)

1. Dopo la lettera j) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 13 ottobre 2008, n. 10 (Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia), è aggiunta la seguente:

«j bis) promuove le attività di conoscenza e valorizzazione dei siti UNESCO del Friuli Venezia Giulia, coordinando gli interventi degli enti proprietari dei beni o a diverso titolo competenti in materia.».

 

     Art. 3. (Modifiche alla legge regionale 11/2013)

1. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 4 ottobre 2013, n. 11 (Valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale e interventi per la promozione delle commemorazioni del centenario dell'inizio del conflitto, nonché norme urgenti in materia di cultura), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera d) le parole «con lo Stato»sono sostituite dalle seguenti: «con il medesimo, o da un suo delegato »;

b) alla lettera f) le parole «con il Ministero della Difesa» sono sostituite dalle seguenti: «con il medesimo, o da un suo delegato »;

c) la lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g) da due rappresentanti, uno titolare e uno supplente, designati dall'Università degli studi di Trieste, e da due rappresentanti, uno titolare e uno supplente, designati dall'Università degli studi di Udine;»;

d) alla lettera i) le parole «o suo delegato, previo accordo con lo Stato»sono sostituite dalle seguenti: «, previo accordo con il medesimo, o da un suo delegato »;

e) la lettera j) è sostituita dalla seguente:

«j) da due rappresentanti, uno titolare e uno supplente, designati dall'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge regionale 13 ottobre 2008, n. 10 (Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia).».

2. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 11/2013 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) la realizzazione di percorsi tematici sui luoghi della Prima guerra mondiale, comprendente il restauro, il ripristino o la realizzazione di sentieri o altre vie di comunicazione, nonché di punti di accesso, informazione, sosta e ristoro, segnaletica e tabelle, inclusi interventi di conservazione dei beni immobili di cui all'articolo 2 che insistono sui percorsi, a favore degli enti proprietari, anche associati, delle relative aree;»;

b) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) il recupero della memoria storica e la ricostruzione di vicende storiche relative alla Prima guerra mondiale, alle sorti dei militari e delle popolazioni nei territori della regione coinvolti nel periodo 1914-1920, attraverso studi e ricerche storiche di base, nonché eventuali iniziative connesse, quali attività editoriali, seminari, conferenze e convegni, realizzate da enti pubblici, università, istituti di ricerca e associazioni, anche in collaborazione con istituti scientifici e museali di altri Paesi coinvolti nel Primo conflitto mondiale;»;

c) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) la realizzazione, da parte di enti pubblici ed enti privati senza fini di lucro, ivi comprese società cooperative, di eventi e manifestazioni aperti al pubblico, anche transnazionali, aventi carattere espositivo, musicale, teatrale e di spettacolo o divulgativo, attinenti ai fatti della Prima guerra mondiale e finalizzati al rafforzamento di una cultura della pace, della convivenza e alla costruzione di una nuova cittadinanza europea;»;

d) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f) la gestione e la valorizzazione, con iniziative anche di carattere transfrontaliero attuate da soggetti pubblici o privati, dei percorsi e delle relative strutture di cui alla lettera a), nonché di parchi tematici e altre strutture espositive connesse alla Prima guerra mondiale, come musei, mostre permanenti, collezioni pubbliche o private, inclusa la realizzazione di prodotti multimediali, percorsi virtuali e sistemi di trasporto nei luoghi non accessibili con mezzi ordinari;».

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 11/2013 è inserito il seguente:

«2 bis. Gli eventi e le manifestazioni di cui al comma 1, lettera e), se aventi carattere transnazionale, possono svolgersi anche al di fuori del territorio regionale per un periodo non superiore a metà della loro durata e le spese sostenute al di fuori del territorio regionale non possono superare il 50 per cento del contributo concesso; i progetti di cui al comma 1, lettera g), possono svolgersi anche al di fuori del territorio regionale per un periodo non superiore a un terzo della loro durata e le spese sostenute al di fuori del territorio regionale non possono superare il 20 per cento del contributo concesso.».

4. L'articolo 9 della legge regionale 11/2013 è abrogato.

5. Il comma 3 dell'articolo 13 della legge regionale 11/2013 è sostituito dal seguente:

«3. I contributi previsti dai regolamenti di cui ai commi 1 e 2 e dai bandi di cui all'articolo 5, comma 5, sono cumulabili con altre contribuzioni, incluse quelle dell'Amministrazione regionale, per la medesima iniziativa.».

6. Dopo il comma 3 dell'articolo 13 della legge regionale 11/2013 è aggiunto il seguente:

«3 bis. Ai contributi previsti dai regolamenti di cui ai commi 1 e 2 e dai bandi di cui all'articolo 5, comma 5, non si applica il divieto generale di contribuzione di cui all'articolo 31 della legge regionale 7/2000, limitatamente ai rapporti giuridici instaurati tra società, persone giuridiche, amministratori e soci.».

 

     Art. 4. (Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 32/2002)

1. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 32 (Istituzione dell'Azienda speciale Villa Manin), sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'alinea, dopo le parole «collaborazione di un Comitato di indirizzo scientifico,» sono inserite le seguenti: «nominato dallo stesso Consiglio di amministrazione e »;

b) alla lettera b) le parole «con il Ministero medesimo»sono sostituite dalle seguenti: «con il medesimo, o un suo delegato »;

c) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) il direttore dell'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge regionale 13 ottobre 2008, n. 10 (Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia), o un suo delegato; nelle more della sua nomina, le relative funzioni sono esercitate dal direttore del Servizio competente in materia di beni culturali, o un suo delegato;»;

d) alla fine della lettera f), dopo la parola «cultura», sono aggiunte le seguenti: «o un suo delegato».

 

     Art. 5. (Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 25/2006) [1]

1. Al comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 1 dicembre 2006, n. 25 (Sviluppo della rete bibliotecaria regionale, tutela e valorizzazione delle biblioteche e valorizzazione del patrimonio archivistico), sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) il direttore dell'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge regionale 13 ottobre 2008, n. 10 (Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia), o un suo delegato; nelle more della sua nomina, le relative funzioni sono esercitate dal direttore del Servizio competente in materia di biblioteche, o un suo delegato;»;

b) alla lettera e) le parole «con il Ministero competente»sono sostituite dalle seguenti: «con il medesimo, o un suo delegato »;

c) la lettera l) è sostituita dalla seguente:

«l) due rappresentanti designati dal Consiglio delle autonomie locali.»;

d) la lettera m) è abrogata.

 

     Art. 6. (Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 18/2011)

1. All'articolo 11 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 224 le parole «, da realizzarsi nell'anno 2013»sono soppresse;

b) al comma 225 le parole «sino al 28 febbraio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «sino al 28 febbraio 2015 ».

 

     Art. 7. (Abrogazione all'articolo 5 della legge regionale 5/2013)

1. I commi da 46 a 50 dell'articolo 5 (Norme urgenti in materia di attività culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e comunitarie) della legge regionale 8 aprile 2013, n. 5, sono abrogati.

 

     Art. 8. (Modifica all'articolo 19 della legge regionale 18/2013)

1. Al comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 11 novembre 2013, n. 18 (Disposizioni urgenti in materia di cultura, sport e solidarietà), le parole «all'articolo 9» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 5, comma 1, lettera e),» e dopo le parole «nel corso del 2014» sono aggiunte le seguenti: «e del 2015 ».

 

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ CULTURALI

 

     Art. 9. (Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 23/2013)

1. All'articolo 6 della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera l) del comma 35 le parole «il Triduo musicale» sono sostituite dalle seguenti: «Ad vesperas - Triduo musicale »;

b) al comma 67 la parola «ammessa» è sostituita dalla seguente: «ammissibile» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora previsto nell'avviso pubblico o negli avvisi pubblici, anche limitatamente a una o alcune delle fattispecie di cui alle lettere da a) a g) del comma 64, possono essere ammesse a rendicontazione anche spese sostenute fra l'inizio dell'anno e la presentazione della domanda e relative all'acquisizione di beni, prestazioni e servizi richiesti o forniti nel medesimo periodo. »;

c) dopo il comma 74 è inserito il seguente:

«74 bis. Con riferimento agli incentivi di cui ai commi da 6 a 68, da 90 a 93, da 132 a 134 e da 137 a 140, e con riferimento al contributo previsto dagli articoli 1 e 2 della legge regionale 21 luglio 1978, n. 79 (Contributi all'Università popolare di Trieste), e dall'articolo 179, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5 (Legge finanziaria 1994):

a) sono rendicontabili, qualora ammissibili, anche le spese sostenute nel periodo compreso fra l'inizio dell'anno di concessione dell'incentivo e la data di presentazione della domanda;

b) le iniziative destinatarie degli incentivi possono svolgersi anche al di fuori del territorio regionale e nazionale.»;

d) al comma 75 le parole «non riconducibili nell'ambito della programmazione ordinaria degli enti locali e degli organismi culturali operanti nel territorio regionale» sono sostituite dalle seguenti: «eccezionali e imprevedibili »;

e) al comma 76 le parole «, costituiti da almeno due anni alla data di presentazione della domanda,» sono soppresse;

f) il comma 77 è sostituito dal seguente:

«77. Con regolamento regionale sono stabilite le modalità di individuazione delle iniziative da ammettere all'incentivo, le spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, la percentuale, fino a un massimo del 10 per cento, di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di comunicazione, le modalità di presentazione della domanda, la determinazione della percentuale della misura dell'incentivo rispetto alla spesa ammissibile, i criteri per la quantificazione degli importi degli incentivi, i limiti massimi e minimi degli stessi, le modalità di erogazione dell'incentivo e sono fissati i termini del procedimento.»;

g) i commi 78, 79, 80, 81, 82 e 83 sono abrogati;

h) al comma 136 le parole «termine di centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2014 »;

i) al comma 138 le parole «e comunque successivamente all'approvazione del rendiconto dell'impiego del contributo assegnato nell'esercizio precedente» sono soppresse.

2. Le domande dell'incentivo di cui all'articolo 6, comma 75, della legge regionale 23/2013, come modificato dal comma 1, lettera d), presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono archiviate.

3. Il regolamento di cui all'articolo 6, comma 77, della legge regionale 23/2013, come sostituito dal comma 1, lettera f), è adottato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 10. (Interpretazione autentica dell'articolo 6 della legge regionale 23/2013)

1. In via di interpretazione autentica del comma 130 dell'articolo 6 della legge regionale 23/2013, per "eventi correlati agli obiettivi dei soggetti operanti in campo culturale" non si intendono gli interventi mirati di rilevanza socioculturale di cui al comma 39 dell'articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), e le iniziative di cui all'articolo 21 della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68 (Interventi regionali per lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali).

 

     Art. 11. (Proroga dei termini per interventi mirati di rilevanza culturale)

1. Il termine di rendicontazione delle spese sostenute con i contributi concessi per gli interventi mirati di rilevanza socioculturale di cui al comma 39 dell'articolo 6 della legge regionale 22/2010 nell'anno 2013 è prorogato, fatta salva precedente previsione più favorevole, fino al termine perentorio del 30 giugno 2014. La documentazione giustificativa delle spese di cui al presente comma può essere emessa anche nell'anno 2014, purché in data non successiva al termine di cui al presente comma.

 

     Art. 12. (Modifica all'articolo 2 della legge regionale 21/2006) [2]

1. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 6 novembre 2006, n. 21 (Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli Venezia Giulia), è sostituito dal seguente:

«3. Per il sostegno alle manifestazioni di cui al comma 1, organizzate da enti senza fine di lucro, operanti nella regione da almeno tre anni, l'Amministrazione regionale interviene con appositi finanziamenti, di entità commisurata alle dimensioni, alla durata e alla rilevanza culturale ed economica delle iniziative stesse.».

2. In relazione al disposto di cui all'articolo 2, comma 3, della legge regionale 21/2006, come sostituito dal comma 1, all'unità di bilancio 5.2.1.5046, nella denominazione del capitolo 5426 della spesa, le parole «per il sostegno dell'attività istituzionale»sono soppresse.

 

     Art. 13. (Modalità di erogazione del contributo alla Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi)

1. L'incentivo di cui all'articolo 8, comma 2, della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68 (Interventi regionali per lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali), a favore della Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi di Trieste è erogato, su richiesta del beneficiario, in misura pari al 70 per cento entro novanta giorni dalla presentazione della domanda. L'erogazione della rimanente quota dell'incentivo è effettuata entro sessanta giorni dall'approvazione del rendiconto dell'impiego del contributo assegnato nell'esercizio precedente.

 

     Art. 14. (Modifica all'articolo 6 della legge regionale 11/2011)

1. Al comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011), le parole «artistico e sportivo a favore dei giovani»sono sostituite dalle seguenti: «dello sport e della solidarietà ».

 

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LINGUE MINORITARIE

 

     Art. 15. (Modifica all'articolo 13 della legge regionale 24/2009) [3]

1. Al numero 3 bis della lettera b) del comma 16 dell'articolo 13 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), dopo le parole «legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia)» sono aggiunte le seguenti: «, nonché di quelli instaurati, a valere su trasferimenti regionali, dall'organismo di cui all'articolo 6, comma 66, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), per le finalità ivi previste e per quelle stabilite dall'articolo 28, commi 1 e 2, della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana) ».

 

     Art. 16. (Sportello linguistico regionale per la lingua friulana)

1. Al fine di rendere effettivo l'esercizio del diritto di usare la lingua friulana nei rapporti con la Regione e i suoi enti strumentali, nonché con gli enti locali della regione, secondo le finalità di cui agli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), e ai capi I, II, III, IV, VI e VII della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana), la Regione individua nell'ARLeF - Agjenzie regjonâl pe lenghe furlane l'organismo competente all'attivazione e alla gestione dello "Sportello linguistico regionale per la lingua friulana" [4].

1 bis. Al fine di garantire la presenza anche sul territorio delle attività di sportello di cui al comma 1, l'ARLeF può sottoscrivere appositi accordi di collaborazione con uno o più Comuni in cui insiste la minoranza linguistica friulana [5].

1 ter. Per garantire quanto previsto dal comma 1, l'ARLeF, in attuazione del principio generale di sussidiarietà e ai fini di una spesa pubblica reversibile, può ricorrere anche ad appalti di servizi o a incarichi professionali, nel rispetto della normativa vigente in materia [6].

2. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 34, comma 2, della legge regionale 29/2007, con deliberazione della Giunta regionale è stabilito l'ammontare dello stanziamento annuo a favore dell'ARLeF per le finalità di cui al comma 1, a far carico sui fondi di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 482/1999 [7].

 

     Art. 17. (Sostituzione dell'articolo 18 della legge regionale 26/2007)

1. L'articolo 18 della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena), è sostituito dal seguente:

«Art. 18

(Fondo per il sostegno delle attività degli enti e organizzazioni della minoranza linguistica slovena)

1. In attuazione dell'articolo 16 della legge 38/2001, è istituito nel bilancio regionale il Fondo per il sostegno delle attività degli enti e organizzazioni della minoranza linguistica slovena, cui affluiscono i contributi annui assegnati dallo Stato per le finalità di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 38/2001 .

2. A valere sul fondo di cui al comma 1 sono finanziate le attività e le iniziative promosse e svolte dagli enti e organizzazioni della minoranza linguistica slovena che la Regione riconosce di preminente rilevanza e interesse per la minoranza stessa.

3. Come enti che realizzano in modo stabile e continuativo iniziative informative ed editoriali in lingua slovena di preminente interesse per la minoranza linguistica slovena la Regione riconosce i seguenti enti:

a) Società PR.A.E. - Promozione attività editoriale s.r.l. di Trieste;

b) Società cooperativa a r.l. Goriška Mohorjeva di Gorizia;

c) Società cooperativa a r.l. Novi Matajur di Cividale del Friuli (UD);

d) Società cooperativa a r.l. Mladika di Trieste;

e) Società cooperativa a r.l. Most di Cividale del Friuli (UD);

f) Editoriale Stampa Triestina s.r.l. di Trieste.

4. Come enti e organizzazioni che realizzano direttamente una attività di produzione o di prestazione di servizi di rilevanza primaria per la minoranza linguistica slovena nei settori della cultura umanistica, letteraria e scientifica, nelle discipline delle arti figurative, della musica, del teatro, del cinema e dello spettacolo, nel campo degli studi e delle ricerche scientifiche e umanistiche, la Regione riconosce i seguenti enti:

a) Istituto sloveno di ricerche - Slovenski raziskovalni inštitut (SLORI) di Trieste;

b) Teatro stabile sloveno - Slovensko stalno gledališče (SSG) di Trieste;

c) Biblioteca nazionale slovena e degli studi - Narodna in študijska knjižnica (NŠK) - di Trieste;

d) Centro musicale sloveno "Glasbena matica" di Trieste;

e) Centro sloveno di educazione musicale - Slovenski center za glasbeno vzgojo "Emil Komel" di Gorizia;

f) Associazione Združenje Kinoatelje di Gorizia;

g) Inžtitut za slovensko kulturo - Istituto per la cultura slovena.

5. Come organismi a carattere associativo o federativo che svolgono in modo rilevante attività di promozione, sostegno e aggregazione, su una più ampia dimensione territoriale, almeno provinciale, di circoli e associazioni della minoranza linguistica slovena operanti nei settori delle attività culturali, artistiche, ricreative e sportive, la Regione riconosce i seguenti enti:

a) Unione dei circoli culturali sloveni - Zveza slovenskih kulturnih društev (ZSKD) di Gorizia;

b) Centro culturale sloveno - Slovenska prosveta di Trieste;

c) Unione culturale cattolica slovena - Zveza slovenske katoliške prosvete (ZSKP) di Gorizia;

d) Unione delle associazioni sportive slovene in Italia - Združenje slovenskih športnih društev v Italiji (ZSŠDI) di Trieste.

6. Come enti e organizzazioni che curano la gestione di centri polivalenti di produzione e offerta culturale prevalentemente in lingua slovena oppure di centri di accoglienza e di attività di educazione e formazione dei minori di lingua slovena, la Regione riconosce i seguenti enti:

a) Associazione "Kulturni dom Gorica" di Gorizia;

b) Associazione culturale "Kulturni center Lojze Bratuž" di Gorizia;

c) Associazione Casa dello studente sloveno - Združenje slovenski dijaški dom "Srečko Kosovel" di Trieste;

d) Associazione Casa dello studente sloveno - Združenje slovenski dijaški dom "Simon Gregorčič" di Gorizia.

7. La Regione sostiene l'attività degli enti primari indicati ai commi 3, 4, 5 e 6. A tal fine, nelle more del riordino generale della normativa regionale in materia di tutela della minoranza linguistica slovena, a ciascun soggetto è assegnata una percentuale dell'importo stanziato a carico del Fondo di cui al comma 1. Le percentuali di cui al presente comma sono indicate in apposita tabella allegata alla legge finanziaria.

8. Per gli organismi a carattere associativo o federativo di cui al comma 5, nell'ambito della percentuale complessiva spettante a ciascuno di essi, è espressamente indicata la quota destinata al sostegno dei programmi di attività degli enti e organizzazioni minori della minoranza linguistica slovena, aderenti ai medesimi organismi a carattere associativo o federativo, che operano nei settori delle attività culturali, artistiche, ricreative e sportive. Gli enti e le organizzazioni minori della minoranza slovena che beneficiano del suddetto sostegno dei propri programmi di attività, devono essere iscritti all'Albo delle organizzazioni della minoranza slovena di cui all'articolo 5.

9. Una percentuale dell'importo stanziato a carico del Fondo di cui al comma 1 è destinata a sostenere gli enti e le organizzazioni minori della minoranza slovena, iscritti all'Albo delle organizzazioni della minoranza slovena di cui all'articolo 5, che organizzano in maniera prevalente attività e servizi educativi, quali il funzionamento di doposcuola e centri estivi in lingua slovena, e promuovono lo sviluppo degli scambi culturali e delle attività giovanili anche transfrontaliere. La percentuale di cui al presente comma è parimenti indicata in apposita tabella allegata alla legge finanziaria.

10. La percentuale residua dell'importo stanziato a carico del Fondo di cui al comma 1 è destinata al sostegno di iniziative di particolare rilevanza finalizzate alla valorizzazione della lingua e del patrimonio storico e culturale della minoranza slovena, realizzate da enti e organizzazioni della minoranza slovena iscritti all'Albo delle organizzazioni della minoranza slovena di cui all'articolo 5 anche in collaborazione tra loro.

11. Prima dell'approvazione da parte della Giunta regionale del disegno di legge sulla legge finanziaria regionale, sulla proposta di suddivisione delle percentuali spettanti agli enti e alle categorie sopra individuate, viene sentita la Commissione consultiva di cui all'articolo 8. Sulla medesima proposta, la Commissione competente del Consiglio regionale dispone l'audizione dei componenti la Commissione regionale consultiva per la minoranza linguistica slovena.

12. Con regolamento regionale sono stabilite le modalità di presentazione della domanda e del rendiconto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione dei contributi concessi a valere sul Fondo di cui al comma 1, nonché le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse. Con il medesimo regolamento sono inoltre fissati i termini del procedimento.».

2. Nelle more dell'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 18, comma 12, della legge regionale 26/2007, come sostituito dal comma 1, per i procedimenti relativi al riparto per l'esercizio 2014 del Fondo per il sostegno delle attività degli enti e organizzazioni della minoranza linguistica slovena continuano a trovare applicazione l'articolo 18 della legge regionale 26/2007 nel testo vigente prima della sostituzione, operata dal comma 1, e i regolamenti regionali emanati con decreto del Presidente della Regione 5 agosto 2005, n. 0253/Pres. e con decreto del Presidente della Regione 3 ottobre 2005, n. 0340/Pres.

3. Per l'esercizio 2014 il termine per la presentazione delle domande per l'accesso agli interventi di cui all'articolo 18, comma 2, lettera d), della legge regionale 26/2007 nel testo vigente prima della sostituzione, operata dal comma 1, è prorogato sino alla data del 30 settembre. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consultiva di cui all'articolo 8 della legge regionale 26/2007, sono stabiliti i criteri per la formazione del programma di interventi finalizzati alla valorizzazione della lingua e del patrimonio storico e culturale della minoranza slovena. Sono fatte salve le domande presentate entro la data del 31 gennaio 2014. E' data facoltà a quanti hanno già presentato la domanda di contributo per la categoria di interventi di cui all'articolo 18, comma 2, lettera d), della legge regionale 26/2007 nel testo vigente prima della sostituzione, operata dal comma 1, nei termini previsti dal comma 6 del medesimo articolo, di integrare la domanda in base ai criteri stabiliti dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

 

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPORT

 

     Art. 18. (Interpretazione autentica degli articoli 11 e 18 della legge regionale 8/2003)

1. In via di interpretazione autentica del comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero), per "enti" e "associazioni sportive" si intendono anche i Comitati e le delegazioni delle Federazioni Sportive Nazionali, del Comitato Nazionale Olimpico e degli Enti di promozione sportiva, che hanno sede operativa nella Regione Friuli Venezia Giulia.

2. In via di interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 18 della legge regionale 8/2003 per "associazioni sportive che prevedono specificatamente tra le proprie finalità statutarie, l'organizzazione di attività e manifestazioni a favore di persone con disabilità e che operano in modo continuativo in tale ambito," si intendono anche i Comitati e le delegazioni delle Federazioni Sportive Nazionali che curano e organizzano l'attività di base e agonistica per gli atleti disabili e delle Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) quali Discipline Sportive Paralimpiche, che hanno sede operativa nella Regione Friuli Venezia Giulia.

 

     Art. 19. (Modifica all'articolo 23 della legge regionale 18/2013)

1. Al comma 2 dell'articolo 23 della legge regionale 11 novembre 2013, n. 18 (Disposizioni urgenti in materia di cultura, sport e solidarietà), le parole «30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre ».

 

     Art. 20. (Abrogazioni in materia di sport)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) articoli 25, 26, 27 e 28 della legge regionale 8/2003 ;

b) commi 9, 10 e 11 dell'articolo 6 della legge regionale 22/2010;

c) comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011), modificativo del comma 10 dell'articolo 6 della legge regionale 22/2010.

 

CAPO V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOLIDARIETÀ

 

     Art. 21. (Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 11/2007)

1. All'articolo 4 della legge regionale 23 maggio 2007, n. 11 (Promozione e sviluppo del servizio civile nel territorio regionale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b) del comma 2 le parole «del servizio» sono sostituite dalle seguenti: «dei percorsi operativi e nella formulazione delle attività »;

b) alla lettera a) del comma 3 dopo le parole «competente in materia di servizio civile », sono aggiunte le seguenti: «o suo delegato »;

c) alla lettera b) del comma 3 dopo le parole «competente in materia di servizio civile », sono aggiunte le seguenti: «o suo delegato »;

d) la lettera c) del comma 3 è sostituita dalla seguente:

«c) da due rappresentanti designati dal Consiglio delle autonomie locali, di cui uno scelto tra i Comuni iscritti all'albo del servizio civile;»;

e) la lettera d) del comma 3 è abrogata;

f) la lettera e) del comma 3 è sostituita dalla seguente:

«e) da un rappresentante per ogni provincia degli enti di servizio civile operanti in regione iscritti alla lettera a) dell'albo regionale, tenendo conto prioritariamente del numero di progetti presentati negli ultimi due anni e del numero di sedi accreditate;»;

g) la lettera f) del comma 3 è sostituita dalla seguente:

«f) dal rappresentante regionale dei giovani volontari eletto dai delegati regionali per la composizione della Consulta nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 3 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione).»;

h) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5 bis. Ai componenti della Consulta spetta il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute, nella misura spettante ai dipendenti regionali.».

 

     Art. 22. (Partecipazione a progetti del Fondo europeo per i rifugiati)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a partecipare con proprie risorse ai progetti finanziati dal Fondo europeo per i rifugiati (FER) per il periodo 2008-2013, istituito con decisione n. 573/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, nella misura massima stabilita a titolo di cofinanziamento regionale dai rispettivi piani finanziari.

 

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

 

     Art. 23. (Norme finanziarie)

1. Per le finalità previste dall'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge regionale 11/2013, come sostituita dall'articolo 3, comma 2, lettera a), è autorizzata la spesa complessiva di 800.000 euro, suddivisa in ragione di 200.000 euro per l'anno 2014, di 250.000 euro per l'anno 2015 e di 350.000 euro per l'anno 2016, a carico dell'unità di bilancio 5.3.2.5053 e del capitolo 5939 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione "Contributi per la realizzazione di percorsi tematici sui luoghi della Prima guerra mondiale, comprendente il restauro, il ripristino o la realizzazione di sentieri o altre vie di comunicazione, punti di accesso, informazione, sosta e ristoro, segnaletica e tabelle, inclusi interventi di conservazione dei beni immobili".

2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede come segue:

a) mediante storno per complessivi 200.000 euro, suddivisi in ragione di 50.000 euro per l'anno 2015 e di 150.000 euro per l'anno 2016, dall'unità di bilancio 5.3.1.5053 e dal capitolo 5993 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014;

b) mediante storno per complessivi 600.000 euro, suddivisi in ragione di 200.000 euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016, dall'unità di bilancio 5.3.2.5053 e dal capitolo 5985 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.

3. Per le finalità previste dalla legge regionale 27 luglio 1982, n. 47, è autorizzata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 10.1.1.1161 e del capitolo 740 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, la cui denominazione è sostituita dalla seguente: "Spese per l'organizzazione di attività promozionali all'estero nelle materie di competenza regionale promosse sul territorio regionale, nazionale ed estero anche relative al centenario della Prima guerra mondiale".

4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante storno di pari importo a carico dell'unità di bilancio 5.3.1.5053 e del capitolo 5998 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.

5. In relazione al disposto di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), della legge regionale 4 ottobre 2013, n. 11, all'unità di bilancio 5.3.1.5053 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, la denominazione del capitolo 5999 è sostituita dalla seguente: "Contributi per la realizzazione di progetti educativi e didattici a favore degli alunni delle scuole".

6. In relazione al disposto di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g bis), della legge regionale 4 ottobre 2013, n. 11, all'unità di bilancio 5.3.1.5053 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, la denominazione del capitolo 6291 è sostituita dalla seguente: "Contributi per la produzione di progetti e materiali di divulgazione destinati al pubblico".

7. Per le finalità previste dall'articolo 19, comma 1, della legge regionale 11 novembre 2013, n. 18, come modificato dall'articolo 8, comma 1, è autorizzata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 5.3.1.5053 e del capitolo 5954 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.

8. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 7 si provvede mediante storno di pari importo a carico dell'unità di bilancio 5.3.2.5053 e del capitolo 5997 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.

9. In relazione al disposto di cui all'articolo 6, comma 75, della legge regionale 23/2013, come modificato dall'articolo 9, comma 1, lettera d), all'unità di bilancio 5.2.1.5051 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, nella denominazione del capitolo 6292 le parole "non riconducibili nell'ambito della programmazione ordinaria degli enti locali e degli organismi culturali operanti nel territorio regionale" sono sostituite dalle seguenti: "eccezionali e imprevedibili".

10. In relazione al disposto di cui all'articolo 6, comma 4, della legge regionale 11/2011, come modificato dall'articolo 14, comma 1, all'unità di bilancio 5.1.1.1087 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, nella denominazione del capitolo 1005 le parole "politiche giovanili" sono sostituite dalle seguenti: "cultura, sport e solidarietà".

11. Per le finalità derivanti dal disposto di cui all'articolo 22, comma 1, è autorizzata la spesa di 37.326,50 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 8.6.1.1149 e del capitolo 4215 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 con la denominazione «Interventi nell'ambito dei progetti finanziati dal Fondo europeo per i rifugiati (FER) per il periodo 2008-2013 - cofinanziamento regionale».

12. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 11 si provvede mediante storno di 26.000 euro a carico dell'unità di bilancio 10.1.1.1162 e del capitolo 9805 e di 11.326,50 euro a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5051 e del capitolo 6292 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.

 

     Art. 24. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Articolo abrogato dall'art. 49 della L.R. 25 settembre 2015, n. 23.

[2] Articolo abrogato dall'art. 38 della L.R. 11 agosto 2014, n. 16.

[3] Articolo abrogato dall'art. 4 della L.R. 26 giugno 2014, n. 12.

[4] Comma già modificato dall'art. 6 della L.R. 11 agosto 2016, n. 14 e così ulteriormente modificato dall'art. 7 della L.R. 4 agosto 2017, n. 31.

[5] Comma inserito dall'art. 6 della L.R. 11 agosto 2016, n. 14 e così sostituito dall'art. 10 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 28.

[6] Comma inserito dall'art. 6 della L.R. 11 agosto 2016, n. 14.

[7] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 30 dicembre 2014, n. 27.