§ 4.2.87 – L.R. 24 maggio 2004, n. 15.
Riordinamento normativo dell’anno 2004 per i settori della protezione civile, ambiente, lavori pubblici, pianificazione territoriale, trasporti ed energia.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.2 opere pubbliche
Data:24/05/2004
Numero:15


Sommario
Art. 1.  (Modifiche alla legge regionale 64/1986 in materia di protezione civile).
Art. 2.  (Disposizioni in materia di ricostruzione).
Art. 3.  (Modifiche alla legge regionale 14/2002 in materia di lavori pubblici).
Art. 4.  (Modifiche alla disciplina regionale in materia di opere pubbliche).
Art. 5.  (Disposizioni per l’attuazione dell’accordo di programma in materia di informazione, formazione ed educazione ambientale - INFEA).
Art. 6.  (Disposizioni urgenti per eseguire la bonifica dei siti inquinati di interesse nazionale di Trieste e della laguna di Marano e Grado).
Art. 7.  (Incentivi in materia di bonifica dei suoli inquinati e di recupero delle aree degradate).
Art. 8.  (Modifiche alla legge regionale 4/2001 in materia di rifiuti).
Art. 9.  (Modifiche alla legge regionale 22/1996 in materia di rifiuti).
Art. 10.  (Modifiche alla legge regionale 16/2002 in materia di difesa del suolo e di demanio idrico).
Art. 11.  (Studi e ricerche in specifici settori ambientali).
Art. 12.  (Oneri derivanti dal funzionamento dell’Osservatorio regionale sui rifiuti).
Art. 13.  (Modifiche alla legge regionale 1/2003 concernente contributi all’edilizia).
Art. 14.  (Modifiche alla disciplina in materia di edilizia sovvenzionata).
Art. 15.  (Modifica alla legge regionale 6/2003 in materia di edilizia residenziale pubblica).
Art. 16.  (Modifica alla legge regionale 3/2002 in materia di edilizia agevolata).
Art. 17.  (Modifiche alla legge regionale 30/2002 in materia di energia).
Art. 18.  (Modifiche alla legge regionale 52/1991 in materia di pianificazione territoriale e urbanistica).
Art. 19.  (Modifiche alla legge regionale 20/1997 in materia di trasporto pubblico).
Art. 20.  (Modifiche alla legge regionale 22/1987 in materia di portualità).
Art. 21.  (Interventi per lo sviluppo dell’intermodalità).
Art. 22.  (Modifiche alla legge regionale 43/1990 in materia di valutazione di impatto ambientale).
Art. 23.  (Modifiche alla legge regionale 13/2002 in materia di infrastrutture e inquinamento atmosferico).
Art. 24.  (Disposizioni riguardanti le servitù militari).


§ 4.2.87 – L.R. 24 maggio 2004, n. 15.

Riordinamento normativo dell’anno 2004 per i settori della protezione civile, ambiente, lavori pubblici, pianificazione territoriale, trasporti ed energia.

(B.U. 26 maggio 2004, n. 21).

 

Art. 1. (Modifiche alla legge regionale 64/1986 in materia di protezione civile).

     1. Al secondo comma dell’articolo 10 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile), le parole vanno erogati” sono sostituite dalle seguenti: possono essere erogati”.

     2. L’articolo 30 della legge regionale 64/1986 è sostituito dal seguente:

     “Art. 30.

     1. La Protezione civile della Regione provvede alla tenuta dell’elenco regionale delle organizzazioni di volontariato e dei volontari singoli di alta specializzazione che svolgono attività di protezione civile, suddiviso per competenza professionale e specialità, nonché per livello di operatività territoriale.”.

     3. Dopo il terzo comma dell’articolo 33 della legge regionale 64/1986, è inserito il seguente:

     “3 bis. Il Presidente della Regione o l’Assessore dallo stesso delegato è autorizzato, nell’ambito dell’amministrazione del Fondo regionale per la protezione civile, a gestire parte del Fondo stesso in contanti, anche tramite sistemi elettronici di pagamento, con i limiti e le modalità da definirsi con successivo regolamento, al fine di eseguire forniture e servizi in economia, direttamente connessi alle esigenze del sistema regionale integrato di protezione civile.”.

 

     Art. 2. (Disposizioni in materia di ricostruzione).

     1. Le disposizioni di cui all’articolo 2 della legge regionale 30 agosto 1984, n. 45 (Disposizioni per le aree destinate ad insediamenti abitativi di carattere provvisorio e definitivo), come integrato dall’articolo 50 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26 (Disposizioni modificative, integrative e di interpretazione autentica di leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976) sono estese agli insediamenti provvisori con finalità socio sanitarie realizzati dagli Enti ospedalieri pubblici su aree di proprietà nell’immediato periodo successivo agli eventi sismici del 1976 nel territorio dei Comuni classificati ai sensi del decreto del Presidente della Giunta regionale 20 maggio 1976, n. 0714/Pres. (Delimitazione delle zone colpite dagli eventi tellurici del maggio 1976), e successive modifiche e integrazioni.

     2. Ai fini della applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 il termine di cui all’articolo 17, comma 1, della legge regionale 19 settembre 1996, n. 40 (Ulteriori norme per il completamento della ricostruzione in Friuli e modifiche alla legge regionale 16/1996 in materia di edilizia convenzionata), come da ultimo modificato dall’articolo 12, comma 10, della legge regionale 12/2003, è fissato al 30 giugno 2005.

 

     Art. 3. (Modifiche alla legge regionale 14/2002 in materia di lavori pubblici).

     1. Dopo il comma 4 dell’articolo 30 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), è inserito il seguente:

     “4 bis. In deroga a quanto previsto dal comma 4 è consentita la facoltà all’Amministrazione pubblica committente di prevedere che l’esecutore dei lavori assicuri anche l’evento considerato causa di forza maggiore.”.

     2. La lettera g) del comma 7 dell’articolo 51 della legge regionale 14/2002 è sostituita dalla seguente:

     “g) l’erogazione del finanziamento al soggetto delegatario, avuto riguardo ai limiti di disponibilità di bilancio correlati al rispetto del patto di stabilità e crescita per l’esercizio finanziario di riferimento, nella misura del 10 per cento contestualmente all’atto di delegazione, fino all’ulteriore 80 per cento anche sulla base dell’avanzamento dei lavori, e nella misura dell’importo rimanente all’accertamento finale della spesa, conseguente all’approvazione da parte del soggetto delegatario degli atti di contabilità finale e di collaudo;”.

     3. All’articolo 56 della legge regionale 14/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

     a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

     “5. Il finanziamento concesso si intende comprensivo dell’intera imposta sul valore aggiunto per la realizzazione dell’intervento.”;

     b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

     “6. L’ente pubblico beneficiario è autorizzato a reimpiegare l’imposta sul valore aggiunto non costituente onere per il beneficiario, in quanto a qualsiasi titolo recuperata, conguagliata o rimborsata, per la realizzazione di nuovi lavori affini a quelli oggetto di contribuzione, nonché per l’adeguamento alle norme di sicurezza e per il miglioramento funzionale di opere preesistenti.”.

     4. Il comma 3 dell’articolo 59 della legge regionale 14/2002 è sostituito dal seguente:

     “3. Fatte salve particolari disposizioni di settore, per i soggetti di cui al comma 1, se esercenti attività in regime IVA nel settore in cui rientra l’intervento oggetto di incentivo, l’imposta non è ammissibile a finanziamento.”.

     5. All’articolo 71 della legge regionale 14/2002, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

     “1 bis. I progetti delle opere pubbliche e di quelle dichiarate di pubblica utilità devono prevedere il rispetto della normativa sul superamento delle barriere architettoniche sin dalla fase preliminare e comprendere prioritariamente l’installazione di sistemi interni ed esterni all’opera che, tramite comunicazioni a raggi infrarossi, consentano l’informazione e l’avvicinamento guidato delle persone videolese, ipovedenti e ciechi assoluti.

     1 ter. Nelle aree e negli edifici pubblici o aperti al pubblico deve essere garantita la continuità dei sistemi di cui al comma 1 bis onde raccordarli a sistemi puntuali tattiloplantari da cui sia consentita la prosecuzione lungo percorsi a guida naturale sicura per i ciechi.

     1 quater. Nelle aree urbane i Comuni, all’interno dei loro programmi di manutenzione stradale e dei marciapiedi, predispongono sistemi puntuali tattiloplantari in corrispondenza degli attraversamenti pedonali e se questi sono semaforizzati, anche idonei avvisatori acustici che consentano il completamento di percorsi mediante guide naturali sicure per i ciechi, ovvero il loro raccordo a sistemi di informazione e guida a raggi infrarossi.”.

     6. Le norme di cui ai commi 3, lettera b), e 4, fermo restando l’ammontare del contributo concesso, si applicano alle procedure contributive per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia stata disposta l’erogazione dell’incentivo.

 

     Art. 4. (Modifiche alla disciplina regionale in materia di opere pubbliche). [1]

     [1. Dopo l’articolo 3 della legge regionale 9 maggio 1988, n. 27 (Norme sull’osservanza delle disposizioni sismiche ed attuazione dell’articolo 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741), è inserito il seguente:

     “Art. 3 bis. (Opere pubbliche disciplinate dalla legge regionale 14/2002).

     1. Per le opere pubbliche disciplinate dalla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), i soggetti indicati dall’articolo 3 della suddetta legge regionale presentano la comunicazione prevista dall’articolo 2, comma 1, alla Direzione provinciale dei lavori pubblici, prima di iniziare le procedure per l’affidamento dei lavori.

     2. Nella comunicazione di cui al comma 1, viene indicato il responsabile del procedimento e il progettista; le indicazioni sull’appaltatore e sul direttore dei lavori dovranno essere oggetto di successiva comunicazione subito dopo l’espletamento delle procedure di scelta del contraente e l’affidamento dell’incarico di direttore dei lavori.

     3. Il progetto da allegare alla comunicazione di cui al comma 1 è il progetto esecutivo previsto all’articolo 8, comma 5, della legge regionale 14/2002, unitamente all’asseverazione del progettista di cui all’articolo 2, comma 2.

     4. L’autorizzazione tacita di cui all’articolo 2, comma 4, e il risultato della verifica tecnica di cui all’articolo 3, sono indicati nell’ambito delle procedure di scelta dell’appaltatore e, ove necessario, del direttore dei lavori.”.

     2. Per le opere pubbliche i cui progetti preliminari siano stati approvati antecedentemente all’emanazione dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 23 gennaio 2004, n. 3333 (Disposizioni urgenti di protezione civile), possono continuare ad applicarsi le norme tecniche e la classificazione sismica previgenti alla nuova classificazione sismica del territorio del Friuli Venezia Giulia adottata con delibera della Giunta regionale 1 agosto 2003, n. 2325.]

 

     Art. 5. (Disposizioni per l’attuazione dell’accordo di programma in materia di informazione, formazione ed educazione ambientale - INFEA).

     1. Nell’ambito delle spese per l’avvio e il rafforzamento di politiche di sviluppo sostenibile, di informazione ed educazione ambientale finalizzate all’attuazione all’accordo di programma in materia di informazione, formazione ed educazione ambientale - INFEA, stipulato il 25 ottobre 2002 tra il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, l’Amministrazione regionale è autorizzata a riconoscere gli oneri derivanti dall’esecuzione del programma di cui all’articolo 5, comma 4, del citato accordo, a decorrere dalla data di trasmissione al Ministero del programma esecutivo medesimo.

 

     Art. 6. (Disposizioni urgenti per eseguire la bonifica dei siti inquinati di interesse nazionale di Trieste e della laguna di Marano e Grado).

     1. L’Amministrazione regionale, nel rispetto delle disposizioni del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 18 settembre 2001, n. 468 (Regolamento recante: “Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale”), provvede alla bonifica dei siti inquinati di interesse nazionale di Trieste e della laguna di Marano e Grado, come individuati dal decreto ministeriale 24 febbraio 2003 (Perimetrazione del sito di interesse nazionale di Trieste) e dal decreto ministeriale 24 febbraio 2003 (Perimetrazione del sito di interesse nazionale della laguna di Grado e Marano), pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale 27 maggio 2003, n. 121, anche mediante delegazione amministrativa ai sensi dell'articolo 51 della legge regionale 14/2002, rispettivamente, all'Ente Zona Industriale di Trieste (EZIT) e al Consorzio per lo sviluppo industriale della zona Aussa-Corno, o ai soggetti delegatari individuati ai sensi dell'articolo 51, comma 2, della legge regionale 14/2002 o al consorzio di sviluppo economico locale dell'area giuliana di cui al comma 5.1 dell'articolo 62 della legge regionale 3/2015 [2].

     1 bis. Gli oneri per spese tecniche, generali e di collaudo di cui al decreto del Presidente della Regione 20 dicembre 2005, n. 453/Pres. (Legge regionale 31 maggio 2002, n. 14, articolo 56, comma 2 - Determinazione aliquote spese di progettazione, generali e di collaudo), nonchè gli oneri per imprevisti di cui all'articolo 56, comma 2, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), sono ammissibili al finanziamento anche nel caso in cui l'esecuzione degli interventi previsti al comma 1 sia stata affidata mediante un contratto pubblico di appalto di servizi ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) [3].

     1 ter. L'inizio delle attività di realizzazione degli interventi di cui al comma 1 è contestuale alla data del relativo contratto di appalto [4].

     1 quater. In sede di accertamento finale della spesa, sono ammissibili al finanziamento anche gli oneri derivanti dall'attuazione delle prescrizioni dettate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, negli atti di approvazione dei piani di caratterizzazione e dei progetti di bonifica [5].

     2. I soggetti delegatari di cui al comma 1 predispongono il piano di caratterizzazione esteso all’intero sito, attenendosi ai criteri fissati dal decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471 (Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni e integrazioni), intervenendo anche al di fuori dell’ambito degli agglomerati industriali di competenza e provvedono all’individuazione delle aree il cui inquinamento sia attribuibile ad attività pubbliche [6].

     3. I soggetti delegatari di cui al comma 1 attuano il piano di caratterizzazione e redigono e attuano il progetto di bonifica, attenendosi ai criteri fissati dal decreto ministeriale 471/1999, per le aree pubbliche e per quelle individuate ai sensi del comma 2 [7].

     4. I soggetti delegatari di cui al comma 1 provvedono, con apposito disciplinare, a regolamentare le modalità di concorso dei singoli soggetti operanti all'interno dei siti alle spese per le attività di caratterizzazione e di bonifica in aree diverse da quelle di cui al comma 3, da svolgersi contestualmente a queste ultime [8].

     5. Per la realizzazione delle finalità di cui ai commi precedenti l’Amministrazione regionale è autorizzata alla stipula di appositi accordi di programma ai sensi della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

     6. Sono fatti salvi i poteri attribuiti al Commissario delegato dall’ordinanza di protezione civile 3 giugno 2002, n. 3217 (Disposizioni urgenti per fronteggiare l’emergenza socio- ambientale determinatasi nella laguna di Marano Lagunare e Grado), e successive proroghe.

     7. In sede di assestamento di bilancio si provvederà all’attivazione degli interventi previsti dal presente articolo.

 

     Art. 7. (Incentivi in materia di bonifica dei suoli inquinati e di recupero delle aree degradate).

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare le risorse del fondo di cui all'articolo 11, comma 1, della legge regionale 24 gennaio 1997, n. 5 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi ed integrazione alla legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, in materia di smaltimento di rifiuti solidi), con le modalità previste all'articolo 11, comma 2, della legge regionale 5/1997, per concedere ai Comuni e ai Consorzi di Comuni della regione finanziamenti fino al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile per gli interventi finalizzati alla bonifica dei suoli inquinati o al recupero delle aree degradate e di siti inquinati sui quali insistono infrastrutture pubbliche [9].

     1 bis. Nella spesa ammissibile ai finanziamenti di cui al comma 1, sono compresi le spese tecniche, gli imprevisti e l'imposta sul valore aggiunto [10].

     2. Qualora le Amministrazioni comunali o i Consorzi di Comuni recuperino, anche parzialmente, gli importi relativi alle spese sostenute per le finalità di cui al comma 1, provvedono al versamento delle relative somme a carico dell’unita’ previsionale di base 3.6.1035 dello stato di previsione delle entrate del bilancio pluriennale per gli anni 2004- 2006 e del bilancio per l’anno 2004, con riferimento al capitolo 761 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi [11].

     3. Gli oneri derivanti dall’applicazione del comma 1 fanno carico all’unita’ previsionale di base 4.1.340.2.92 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004, con riferimento al capitolo 2259 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, nella cui denominazione la parola “Spese” è sostituita dalla parola “Interventi”.

 

     Art. 8. (Modifiche alla legge regionale 4/2001 in materia di rifiuti). [12]

     1. All’articolo 7 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), sono apportate le seguenti modifiche:

     a) il comma 7 è sostituito dal seguente:

     “7. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, a soggetti pubblici e privati che svolgono servizi nel settore informatico, contributi al fine di sostenere progetti pilota integrati per la realizzazione di reti Internet e Intranet al servizio di imprese, professionisti ed enti pubblici, inerenti servizi di formazione multimediale a distanza, nonché di supporto formativo normativo finalizzato alla prevenzione, recupero, riciclo e riutilizzo dei rifiuti e per il settore ambientale in generale.”;

     b) il comma 8 è abrogato.

     2. Gli oneri derivanti dall’applicazione del comma 1 fanno carico all’unita’ previsionale di base 4.3.340.1.104 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004, con riferimento al capitolo 5808 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, la cui denominazione è sostituta dalla seguente “Contributi a soggetti pubblici e privati che svolgono servizi nel settore informatico al fine di sostenere progetti pilota integrati per la realizzazione di una rete Internet e Intranet al servizio di imprese, professionisti ed enti pubblici, inerenti servizi di formazione multimediale a distanza, nonché di supporto formativo normativo finalizzato alla prevenzione, recupero, riciclo e riutilizzo dei rifiuti e per il settore ambientale in generale”.

     3. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 10 della legge regionale 4/2001 è abrogata.

 

     Art. 9. (Modifiche alla legge regionale 22/1996 in materia di rifiuti). [13]

     1. Il comma 3 dell’articolo 30 della legge regionale 14 giugno 1996, n. 22 (Modifiche alla legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, ed ulteriori norme in materia di smaltimento di rifiuti solidi e attività estrattive), è sostituito dal seguente:

     “3. In tale periodo la Giunta provinciale può approvare modifiche ai piani di cui al comma 2 previa acquisizione del parere dei Comuni interessati dalla modifica del piano. Il parere è reso entro sessanta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali si prescinde dal parere stesso.”.

 

     Art. 10. (Modifiche alla legge regionale 16/2002 in materia di difesa del suolo e di demanio idrico).

     1. [Dopo il comma 2 dell’articolo 10 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), è inserito il seguente:

     “2 bis. Per le esigenze della Segreteria tecnico-operativa il personale a tempo determinato, qualora non vi sia possibilità di avvalersi di personale in mobilità da altre pubbliche amministrazioni, può essere reperito anche mediante ricorso alla somministrazione di lavoratori a tempo determinato di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), avvalendosi della società fornitrice individuata per analoghe finalità a seguito di apposita gara dall’Amministrazione regionale.”] [14].

     2. [Gli oneri derivanti dall’applicazione del disposto di cui all’articolo 10, comma 2 bis, della legge regionale 16/2002, come inserito dal comma 1, fanno carico all’unita’ previsionale di base 52.3.280.1.2603 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004, con riferimento al capitolo 599 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi che presenta sufficiente disponibilità] [15].

     3. [La rubrica del Capo II del Titolo III della legge regionale 16/2002 è sostituita dalla seguente: “Semplificazione dei procedimenti per le derivazioni di acque pubbliche”] [16].

     4. L’articolo 19 della legge regionale 16/2002 è sostituito dal seguente:

     “Art. 19. (Utenze minori).

     1. Il termine per la presentazione delle domande di riconoscimento e di concessione in sanatoria relative alle utenze minori, aventi portata di prelievo inferiore a venti litri al secondo, è fissato al 31 dicembre 2004.”.

     5. [L’articolo 20 della legge regionale 16/2002 è sostituito dal seguente:

     “Art. 20. (Spese afferenti all’istanza di concessione).

     1. I procedimenti relativi alle utilizzazioni di acque pubbliche di cui all’articolo 18 non comportano per il richiedente la corresponsione di oneri per l’istruttoria e l’esame della domanda, per il versamento di cui all’articolo 7 del regio decreto 1775/1933, per la sorveglianza e il collaudo, ne’ la corresponsione di alcun altro onere all’infuori del deposito cauzionale, del canone demaniale, delle spese per la pubblicazione sui quotidiani e degli oneri fiscali previsti dalle vigenti leggi.

     2. Relativamente alle derivazioni di acque pubbliche ovvero alle licenze di attingimento, già concesse o in istruttoria, le somme già depositate in contabilità speciale, o quelle comunque versate a decorrere dall’anno 2003 per le medesime finalità, e non utilizzate, sono restituite al richiedente, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di interessi o indennizzi da parte dell’Amministrazione regionale.”] [17].

     6. In relazione al disposto di cui al comma 4, le seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni dal 2004 al 2006 e del bilancio per l’anno 2004, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e ai relativi stanziamenti a fianco di ciascuna indicati per ciascuno degli anni dal 2004 al 2006, sono soppresse:

     unità previsionale di base 3.7.1441 - capitolo 1021 dell’entrata - 7.000 euro annui;

     unità previsionale di base 3.7.1442 - capitolo 1022 dell’entrata - 20.000 euro annui;

     unità previsionale di base 3.7.1443 - capitolo 1024 dell’entrata - 40.000 euro annui;

     unità previsionale di base 3.7.1444 - capitolo 1025 dell’entrata - 24.000 euro annui;

     unità previsionale di base 53.1.340.1.2441 - capitolo 380 della spesa - 7.000 euro annui;

     unità previsionale di base 53.1.340.1.2442 - capitolo 381 della spesa - 20.000 euro annui;

     unità previsionale di base 53.1.340.1.2443 - capitolo 382 della spesa - 40.000 euro annui;

     unità previsionale di base 53.1.340.1.2444 - capitolo 383 della spesa - 24.000 euro annui.

     7. [Il comma 2 dell’articolo 21 della legge regionale 16/2002 è sostituito dal seguente:

     “2. Nei casi di domande di concessione di derivazione di acque superficiali, l’avviso di presentazione è altresì pubblicato su un quotidiano a diffusione regionale, e, per le grandi derivazioni, anche su un quotidiano a diffusione nazionale.”] [18].

     8. [Al comma 3 dell’articolo 22 della legge regionale 16/2002 il seguente periodo: “Per le iniziative in materia di attività produttive indice la conferenza di servizi il responsabile dello sportello unico di cui all’articolo 9 della legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3.” è abrogato] [19].

     9. [Dopo l’articolo 23 della legge regionale 16/2002 è inserito il seguente:

     “Art. 23 bis. (Disposizioni particolari per le piccole derivazioni).

     1. Per le piccole derivazioni di acque pubbliche, il decreto di concessione, sottoscritto per accettazione dal concessionario, tiene luogo del disciplinare di concessione. Le condizioni generali che disciplinano i rapporti tra amministrazione concedente e concessionario sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale e sono riportate nel decreto di concessione.”] [20].

     10. [Al comma 1 dell’articolo 25 della legge regionale 16/2002 le parole “su un quotidiano locale” sono sostituite dalle parole “sul Bollettino Ufficiale della Regione”] [21].

     11. [L’articolo 27 della legge regionale 16/2002 è sostituito dal seguente:

     “Art. 27. (Funzioni consultive).

     1. Nei casi in cui il regio decreto 1775/1933 e successive modifiche preveda il pronunciamento del Consiglio superiore dei lavori pubblici, è facoltà dell’ufficio procedente richiedere il parere di apposito nucleo di valutazione, istituito con deliberazione della Giunta regionale.

     2. Il nucleo di valutazione di cui al comma 1 è composto da sette membri, scelti tra dipendenti regionali esperti nel settore delle derivazioni di acque pubbliche.”] [22].

     12. L’articolo 34 bis della legge regionale 16/2002, come inserito dall’articolo 14, comma 2, della legge regionale 12/2003, è sostituito dal seguente:

     “Art. 34 bis.(Rilascio delle concessioni amministrative sui beni del demanio idrico regionale)

     1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle concessioni previste e disciplinate dall’articolo 34 ter.

     2. Il rilascio delle concessioni amministrative relative ai beni del demanio idrico che implicano la realizzazione di opere è subordinato all’acquisizione del parere vincolante del competente Organo idraulico.

     3. Il rilascio delle concessioni amministrative relative ai beni del demanio idrico che non implicano la realizzazione di opere è subordinato all’acquisizione del parere vincolante del competente Organo idraulico e del parere vincolante di compatibilità urbanistica del Comune dove è situato il bene demaniale.

     4. Il parere previsto dal comma 2 deve essere acquisito anche in relazione alle richieste di occupazione dei beni del demanio idrico per la realizzazione di opere in relazione alle quali, nelle more del rilascio del decreto di concessione di cui all’articolo 34 ter, i competenti Uffici regionali rilasciano la relativa autorizzazione per il periodo necessario all’esecuzione dei lavori, alla quale si applica l’indennità di occupazione determinata ai sensi dell’articolo 57, comma 1.

     5. Il parere idraulico di cui ai commi 2 e 3 si considera acquisito in relazione ai beni demaniali oggetto di concessioni scadute o di nulla osta provvisori rilasciati dallo Stato prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265.

     6. Le concessioni rilasciate dallo Stato fino all’entrata in vigore del decreto legislativo 265/2001, delle quali si prende atto con decreto del Direttore centrale del patrimonio e dei servizi generali, rimangono valide fino alla loro scadenza e fino a tale data si continua ad applicare, in deroga a quanto previsto dall’articolo 57, comma 1, il canone contrattualmente stabilito.

     7. L’avviso di presentazione della domanda per il rilascio di nuove concessioni demaniali che non implicano la realizzazione di opere a favore di privati è pubblicato, senza onere alcuno per l’Amministrazione regionale, nell’Albo pretorio del Comune dove è situato l’immobile per la durata di almeno trenta giorni, trascorsi i quali senza che vi siano altre richieste, si procede al rilascio della concessione a trattativa privata diretta con il richiedente.

     8. In caso di più domande per il rilascio di nuove concessioni relative ai beni facenti parte del demanio idrico relative alla stessa area demaniale presentate agli Uffici regionali, si procede all’assegnazione mediante esperimento di gara ufficiosa aperta ai richiedenti con il sistema delle offerte segrete in busta chiusa, assumendo come canone base quello determinato ai sensi dell’articolo 57, comma 1. Qualora la richiesta sia presentata anche da un Ente pubblico ai fini della realizzazione di un intervento che persegue finalità di pubblico interesse o finalizzata alla realizzazione di servizi, attività e/o strutture destinate alla collettività, la richiesta viene intesa come prioritaria rispetto alle richieste dei privati. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle richieste di rinnovo di concessioni scadute, per le quali il bene demaniale può essere concesso solo in caso di espressa rinuncia o mancata richiesta di rinnovo della concessione entro un anno dalla sua scadenza da parte del concessionario o in caso di pronunciata risoluzione dell’atto concessorio.”.

     13. Al comma 6 dell’articolo 39 della legge regionale 16/2002 le parole “A decorrere dall’1 gennaio del terzo anno successivo all’entrata in vigore della presente legge” sono sostituite dalle seguenti: “A decorrere dall’1 gennaio 2007”.

     14. Dopo il comma 1 dell’articolo 57 della legge regionale 16/2002, è inserito il seguente:

     “1 bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 relativamente alle concessioni per l’estrazione del materiale litoide e alle utilizzazioni, comunque denominate, di acque pubbliche, la rideterminazione biennale del canone non si applica alle concessioni in vigore rilasciate ai sensi dell’articolo 34 ter in relazione alle quali il canone di concessione determinato in applicazione del decreto di cui al comma 1 rimane valido fino alla scadenza del rapporto concessorio, fatti salvi gli aggiornamenti annuali calcolati sulla base delle variazioni degli indici ISTAT sui prezzi al consumo delle famiglie degli operai e degli impiegati.”.

     15. [Al comma 6 dell’articolo 61 della legge regionale 16/2002 è aggiunto il seguente periodo: “Nei casi in cui il prelievo di materiale litoide avviene con le modalità di cui agli articoli 37, comma 4, e 43, comma 3, le modalità di versamento delle quote dei proventi spettanti ai Comuni interessati ai sensi del comma 1 sono stabilite dalla Direzione provinciale dei lavori pubblici competente per territorio.”] [23].

     16. [All’articolo 66 della legge regionale 16/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 2 dopo le parole “articolo 17, comma 6” sono aggiunte le seguenti: “, la cui domanda sia presentata dopo l’entrata in vigore della presente legge”;

     b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti commi:

     “2 bis. Le maggiorazioni di cui al comma 2 non si applicano alle domande di riconoscimento o di concessione preferenziale presentate ai sensi degli articoli 19 e 25, nonché ai rinnovi delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

     2 ter. Gli importi versati a titolo di triplicazione dei canoni demaniali ai sensi dell’articolo 12 bis, comma 2, del regio decreto 1775/1933, e successive modifiche, relativi a concessioni non rientranti nelle previsioni di cui ai commi 2 e 2 bis, sono computati in detrazione delle annualità successive del canone, senza che in nessun caso ciò possa dare luogo alla corresponsione di interessi o indennizzi da parte dell’Amministrazione regionale.

     2 quater. Sono restituite le somme eccedenti, versate a titolo di deposito cauzionale adeguato alla triplicazione dei canoni demaniali, relative alle concessioni di cui al comma 2 ter.”] [24].

 

     Art. 11. (Studi e ricerche in specifici settori ambientali).

     1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a estendere la disposizione di cui all’articolo 4, comma 16, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004), ai contenuti delle convenzioni già stipulate per l’esecuzione di studi e ricerche in specifici settori ambientali, al fine di consentirne la massima operatività in relazione allo svolgimento dell’attività promozionale di carattere informativo-divulgativo nel settore ambientale.

 

     Art. 12. (Oneri derivanti dal funzionamento dell’Osservatorio regionale sui rifiuti).

     1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare le risorse del fondo di cui all’articolo 11, comma 1, della legge regionale 5/1997 a copertura degli oneri derivanti dal funzionamento dell’Osservatorio regionale sui rifiuti, previsto dal Piano regionale per la gestione dei rifiuti - Sezione rifiuti urbani, approvato, ai sensi dell’articolo 8 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti), con decreto del Presidente della Regione 19 febbraio 2001, n. 044/Pres., pubblicato sul Supplemento ordinario, n. 4 del 12 marzo 2001 al Bollettino Ufficiale della Regione n. 10 del 7 marzo 2001.

     2. Gli oneri derivanti dall’applicazione del comma 1 fanno carico all’unita’ previsionale di base 4.1.340.2.92 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004, con riferimento al capitolo 2259 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

 

     Art. 13. (Modifiche alla legge regionale 1/2003 concernente contributi all’edilizia).

     1. Al comma 35 dell’articolo 5 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003), come modificato dall’articolo 4, comma 90, della legge regionale 1/2004, dopo le parole “per sostenere gli oneri necessari” sono aggiunte le seguenti: “alla realizzazione, compreso l’acquisto dei terreni,”.

     2. Gli oneri derivanti dall’applicazione del comma 1 fanno carico all’unita’ previsionale di base 5.3.340.2.177 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004, con riferimento al capitolo 3432 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, la cui denominazione è sostituita dalla seguente “Contributo decennale al Comune di Villa Vicentina per sostenere gli oneri necessari alla realizzazione, compreso l’acquisto dei terreni, al recupero, alla ristrutturazione, all’ampliamento ed all’adeguamento di edifici pubblici ed infrastrutture”.

 

     Art. 14. (Modifiche alla disciplina in materia di edilizia sovvenzionata).

     1. Il comma 30 dell’articolo 4 della legge regionale 23 agosto 2002, n. 23 (Assestamento del bilancio 2002 e del bilancio pluriennale 2002-2004 ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), è sostituito dal seguente:

     “30. I rientri derivanti dal rimborso dei mutui di cui all’articolo 5 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 (Norme per l’edilizia residenziale pubblica), la cui gestione è attribuita alla Regione a seguito dell’accordo di programma del 19 aprile 2001, approvato con decreto del Presidente della Regione del 3 luglio 2001, n. 0243/Pres., pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione 18 luglio 2001, n. 29, è stipulato ai sensi degli articoli 61 e 63 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), alimentano il Fondo per l’edilizia residenziale di cui all’articolo 11, comma 2, della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), e sono destinati, nella forma di agevolazione prevista dall’articolo 10, comma 4, della legge regionale 6/2003, ai fini di cui all’articolo 3 della medesima legge regionale 6/2003.”.

     2. I rientri di cui al comma 1 continuano ad affluire all’unita’ previsionale di base 5.1.340.2.1112 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004, con riferimento al capitolo 3316 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     3. All’articolo 4, comma 56, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004), le parole “e non oltre il 31 dicembre 2004” sono sostituite dalle seguenti: “al 31 dicembre 2004”.

 

     Art. 15. (Modifica alla legge regionale 6/2003 in materia di edilizia residenziale pubblica).

     1. All’articolo 7 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), sono apportate le seguenti modifiche:

     a) alla lettera d) del comma 1 dopo la parola “anziani” sono aggiunte le seguenti: “o disabili”;

     b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

     “2 bis. Le Aziende territoriali per l’edilizia residenziale possono mettere a disposizione alloggi del proprio patrimonio, anche in deroga alla predisposizione delle graduatorie di edilizia sovvenzionata e/o convenzionata, fino al 10 per cento delle stesse, per la realizzazione di progetti socio- assistenziali previsti dagli strumenti vigenti della programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria.”.

 

     Art. 16. (Modifica alla legge regionale 3/2002 in materia di edilizia agevolata).

     1. La graduatoria approvata ai sensi dell’articolo 6, comma 29, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), conserva validità sino al 30 giugno 2005 [25].

 

     Art. 17. (Modifiche alla legge regionale 30/2002 in materia di energia).

     1. La lettera f) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 19 novembre 2002, n. 30 (Disposizioni in materia di energia), è sostituita dalla seguente:

     “f) esercita le funzioni relative ai servizi energetici a rete e relativi impianti e depositi quando interessino più province;”.

     2. Dopo il comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 30/2002, è aggiunto il seguente:

     “2 bis. Ai fini del coordinamento del sistema informativo energetico regionale di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), copia delle autorizzazioni di cui al comma 1 è trasmessa alla Direzione centrale competente in materia di energia.”.

     3. Al comma 5 dell’articolo 6 della legge regionale 30/2002, le parole “dall’Ufficio di piano” sono sostituite dalle seguenti: “dalla Direzione centrale competente in materia di energia”.

     4. Al comma 2 dell’articolo 7 della legge regionale 30/2002, le parole “dall’Ufficio di piano” sono sostituite dalle seguenti: “dalla Direzione centrale competente in materia di energia”.

     5. L’articolo 13 della legge regionale 30/2002 è sostituito dal seguente:

     “Art. 13. (Realizzazione di elettrodotti di interesse sovraregionale e regionale).

     1. Le opere e le infrastrutture connesse alla realizzazione, alla razionalizzazione e al potenziamento degli elettrodotti di carattere sovraregionale e regionale sono soggette, esperita l’eventuale procedura di valutazione di impatto ambientale, ad autorizzazione unica, rilasciata dalla Direzione centrale competente in materia di energia, con le modalità di cui all’articolo 9.

     2. Per elettrodotti di carattere sovraregionale e regionale si intendono rispettivamente quelli con tensione superiore o uguale a 20 chilovolt il cui tracciato comunque interessa i confini, anche nazionali, del territorio regionale, e quelli il cui tracciato interessa il territorio di più province.”.

     6. Dopo l’articolo 13 della legge regionale 30/2002 è inserito il seguente:

     “Art. 13 bis. (Criteri tecnici e ambientali e Piani delle reti).

     1. La tutela della salute della popolazione dagli effetti dell’esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, la razionalizzazione, la funzionalità e l’ottimizzazione della rete regionale degli elettrodotti, nonché la tutela e il risanamento del paesaggio e dell’ambiente, sono assicurate attraverso procedure concertate di programmazione delle linee elettriche e degli impianti aventi tensione nominale inferiore o uguale a 150 chilovolt.

     2. Per le finalità di cui al comma 1, il Piano energetico regionale definisce i requisiti e criteri generali di sostenibilità tecnica e ambientale per impianti produttivi e infrastrutture energetiche, anche con la indicazione di metodologie e procedure di cui alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente.

     3. Successivamente all’entrata in vigore del Piano energetico regionale, e in conformità alle sue specifiche disposizioni, entro il 31 dicembre di ogni anno, i soggetti proprietari di reti e titolari di concessione di distribuzione di energia elettrica, inviano alla Regione e alle Province interessate il Piano della rete di propria competenza.

     4. Con il Piano della rete - comprendente le linee e gli impianti aventi tensione superiore o uguale a 20 chilovolt e inferiore o uguale a 150 chilovolt, definito con idonea rappresentazione su carta tecnica regionale e corredato da una relazione tecnica e illustrativa - sono:

     a) previste le linee elettriche e gli impianti di nuova realizzazione e gli interventi di razionalizzazione comprendenti: la dismissione e la conseguente demolizione di porzioni di rete, l’ampliamento di impianti esistenti, il potenziamento di reti e impianti, la sostituzione e/o il rinnovo anche con l’interramento di linee e impianti;

     b) indicate le linee aeree da demolire e da sostituire con linee in cavo interrato, nonché le linee aeree dimesse da demolire;

     c) dimostrate ed esplicitate le ragioni specifiche e strategiche relative alla necessità di nuove infrastrutture, nonché degli interventi di razionalizzazione, ai fini della operatività e sicurezza del servizio, e le motivazioni relative alle scelte di tracciato e alla tipologia costruttiva;

     d) esplicitate, in una dichiarazione di sintesi, le risultanze del percorso concertativo effettuato, le modalità, le ragioni e le motivazioni del recepimento delle considerazioni e dei pareri ambientali acquisiti in sede di consultazioni.

     5. Ai fini della realizzazione delle opere e infrastrutture previste nel Piano della rete è indetta, entro quindici giorni dalla richiesta, apposita conferenza di servizi ai sensi della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

     6. Decorso il termine per la conclusione della conferenza di cui al comma 5, le relative opere e infrastrutture si intendono approvate.”.

     7. L’articolo 14 bis della legge regionale 30/2002, come inserito dall’articolo 12, comma 4, della legge regionale 12/2003, è abrogato.

 

     Art. 18. (Modifiche alla legge regionale 52/1991 in materia di pianificazione territoriale e urbanistica). [26]

     [1. Dopo il comma 6 dell’articolo 32 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in materia di pianificazione territoriale e urbanistica), è inserito il seguente:

     “6 bis. Sino all’approvazione da parte del Consiglio comunale, in ossequio al principio di collaborazione tra enti, la Giunta regionale può segnalare all’Amministrazione comunale eventuali osservazioni nei limiti di cui alle lettere a) e b) del comma 4, che il Comune stesso ha facoltà di recepire.”.

     2. All’articolo 32 bis della legge regionale 52/1991 sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 2 le parole “articolo 32” sono sostituite dalle seguenti: “articolo 45”;

     b) al comma 3 le parole “articolo 32, comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “articolo 45, comma 2”.]

 

     Art. 19. (Modifiche alla legge regionale 20/1997 in materia di trasporto pubblico). [27]

     [1. All’articolo 20 della legge regionale 7 maggio 1997, n. 20 (Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale nel Friuli-Venezia Giulia), sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 3 le parole: “quattro volte l’importo che consente l’esonero della presentazione della dichiarazione annuale dei redditi per effetto delle detrazioni d’imposta” sono sostituite dalle seguenti: “25.000 euro”;

     b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

     “3 bis. Il limite di reddito di cui al comma 3 può essere motivatamente rideterminato con deliberazione della Giunta regionale.”.

     2. All’articolo 21, comma 1, lettera b), punto 1), della legge regionale 20/1997, dopo la parola “abitativa” sono aggiunte le seguenti: “o per il trasporto di disabili sensoriali e motori, provvedendo in tal caso all’eliminazione delle barriere architettoniche, anche con l’installazione di sistemi a raggi infrarossi per la comunicazione e l’avvicinamento guidato delle persone videolese, ipovedenti e ciechi assoluti”.]

 

     Art. 20. (Modifiche alla legge regionale 22/1987 in materia di portualità).

     1. All’articolo 20 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22 (Norme in materia di portualità e vie di navigazione nella regione Friuli Venezia Giulia), sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 3 le parole “entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di erogazione” sono sostituite dalle seguenti: “entro il termine massimo del 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di erogazione”;

     b) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

     “6 bis. Con riferimento ai procedimenti in corso, su istanza motivata degli enti beneficiari da inoltrare entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge regionale 24 maggio 2004, n. 15, il dirigente della struttura che ha concesso il beneficio può fissare un termine di rendicontazione diverso da quello originariamente previsto.”.

 

     Art. 21. (Interventi per lo sviluppo dell’intermodalità).

     1. La Regione Friuli Venezia Giulia, in linea con gli indirizzi fissati nella Strategia per una mobilità sostenibile e intelligente: mettere i trasporti europei sulla buona strada per il futuro di cui alla comunicazione della Commissione europea COM (2020) 789 final del 9 dicembre 2020, nell’ambito delle iniziative per lo sviluppo del sistema di trasporto intermodale, riferito ai flussi nazionali e internazionali di transito che interagiscono sul proprio territorio e che interessano i poli logistici interni, portuali e di confine, è autorizzata a concedere contributi per l’istituzione, l’avvio e la realizzazione di servizi di trasporto marittimo e ferroviario, con la seguente articolazione [28]:

     a) servizi di trasporto ferroviario intermodale in partenza e/o in arrivo dai nodi logistici e portuali siti nel territorio regionale, sulle direttrici di transito nazionale e internazionale; gli aiuti sono finalizzati a compensare i differenti costi esterni e di utilizzo dell’infrastruttura tra la modalità stradale e quella ferroviaria, nonché all’abbattimento degli extra-costi derivanti dalla presenza di penalizzazioni naturali e strutturali quali barriere fisiche, confini di diversi Stati membri e non membri, interscambio della trazione, mancata interoperabilità del materiale ferroviario impiegato, vincoli all’utilizzo del materiale rotabile e condizioni non omogenee nei costi di accesso all’infrastruttura ferroviaria tra i diversi paesi [29];

     a bis) servizi di trasporto intermodale ferroviario shuttle infra-regionale in partenza o in arrivo dai o ai nodi logistici e portuali siti nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, inclusi i servizi con origine o destinazione da o per le aziende produttive insediate e limitatamente alle direttrici interne al territorio regionale stesso; gli aiuti sono finalizzati a compensare i differenti costi esterni e di utilizzo dell'infrastruttura tra la modalità stradale e quella ferroviaria sulle relazioni infraregionali, nonché all'abbattimento degli extra costi derivanti dalla presenza di penalizzazioni strutturali dell'impianto ferroviario regionale e dei relativi raccordi con le aree operative dei nodi logistici e portuali e delle aziende industriali della regione [30];

     b) nuovi servizi intermodali marittimi per il trasporto combinato delle merci in arrivo e/o partenza dai porti siti nel territorio regionale, in conformità alle linee guida specificate nei nuovi orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea del trasporto; gli aiuti sono finalizzati a promuovere il trasferimento del traffico merci dalla modalità ferroviaria e/o stradale a quella marittima [31];

     b bis) servizi di trasporto intermodale costiero infra-portuale per il trasporto delle merci tra i porti ubicati nella Regione Friuli Venezia Giulia, limitatamente ai semilavorati in importazione destinati alla lavorazione industriale presso le aziende insediate nel territorio regionale e ai relativi prodotti finiti in esportazione; gli aiuti sono finalizzati a compensare i differenti costi esterni e di utilizzo dell'infrastruttura tra la modalità stradale e quella costiera sulle relazioni fra i tre porti regionali, finalizzati a promuovere il trasferimento del traffico merci tra le aziende e i porti di sbarco o imbarco dalla modalità stradale a modalità maggiormente sostenibili ai fini della riduzione del forte impatto ambientale prodotto dalla movimentazione terrestre dei semilavorati e prodotti finiti dell'industria del comparto siderurgico e metallurgico [32].

     2. L’individuazione dei beneficiari, la commisurazione degli aiuti, le modalità e le procedure per l’attuazione delle finalità di cui al comma 1 sono disciplinate da apposito regolamento da sottoporre a notifica preventiva alla Commissione dell’Unione europea, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE.

     3. Per le finalità previste dal comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa complessiva di 1.500.000 euro suddivisa in ragione di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2004 al 2006 a carico dell’unita’ previsionale di base 6.3.350.2.3333, con riferimento al capitolo 3869 (2.1.243.3.09.22) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 350 - Servizio per il trasporto merci, con la denominazione “Contributi per l’istituzione, l’avvio e la realizzazione di servizi di trasporto ferroviario in partenza e/o in arrivo dai nodi logistici e portuali siti nel territorio regionale” e con lo stanziamento complessivo di 1.500.000 euro suddiviso in ragione di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2004 al 2006.

     4. Per le finalità previste dal comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa complessiva di 1.200.000 euro suddivisa in ragione di 200.000 euro per l’anno 2004 e di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 a carico dell’unita’ previsionale di base 6.3.350.2.3333, con riferimento al capitolo 3870 (2.1.243.3.09.22) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 350 - Servizio per il trasporto merci, con la denominazione “Contributi per l’istituzione, l’avvio e la realizzazione di nuovi servizi marittimi per il trasporto combinato delle merci in partenza e/o in arrivo dai nodi logistici e portuali siti nel territorio regionale” e con lo stanziamento complessivo di 1.200.000 euro suddiviso in ragione di 200.000 euro per l’anno 2004 e di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006.

     5. All’onere di 1.500.000 euro suddiviso in ragione di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2004 al 2006, derivante dall’autorizzazione di spesa di cui al comma 3, si provvede mediante prelevamento di pari importo dall’unita’ previsionale di base 53.6.250.2.9 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004, con riferimento al fondo globale di parte capitale iscritto al capitolo 9710 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi (partita n. 88 del prospetto D/2 allegato al documento tecnico stesso).

     6. All’onere di 1.200.000 euro suddiviso in ragione di 200.000 euro per l’anno 2004 e di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006, derivante dall’autorizzazione di spesa di cui al comma 4, si provvede mediante prelevamento di pari importo dall’unita’ previsionale di base 53.6.250.2.9 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004, con riferimento al fondo globale di parte capitale iscritto al capitolo 9710 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi (partita n. 97 del prospetto D/2 allegato al documento tecnico stesso).

 

     Art. 22. (Modifiche alla legge regionale 43/1990 in materia di valutazione di impatto ambientale).

     1. Dopo l’articolo 30 della legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 (Ordinamento nella Regione Friuli- Venezia Giulia della valutazione d’impatto ambientale), è inserito il seguente:

     “Art. 30 bis. (Recepimento di leggi statali e direttive comunitarie).

     1. In relazione alla necessità di corrispondere a obblighi previsti da leggi statali o da direttive comunitarie, l’Amministrazione regionale provvede con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, acquisito il parere della Commissione consiliare competente, alla modifica e integrazione del regolamento di esecuzione di cui all’articolo 30.

     2. La Commissione consiliare competente si esprime sulla modifica adottata entro trenta giorni dalla sua ricezione, scaduti i quali si prescinde dal suo parere.

     3. Il decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.”.

 

     Art. 23. (Modifiche alla legge regionale 13/2002 in materia di infrastrutture e inquinamento atmosferico).

     1. I commi 17 e 18 dell’articolo 16 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002), sono abrogati.

     2. Il comma 10 dell’articolo 18 della legge regionale 13/2002 è abrogato.

 

     Art. 24. (Disposizioni riguardanti le servitù militari).

     1. All’articolo 83 (Commissione regionale per le servitù militari) della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, come sostituito dall’articolo 5, comma 1, della legge regionale 6/2004, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

     “4 bis. La Commissione e i singoli componenti possono partecipare a convegni, congressi, altre iniziative particolari in materia di servitù militari e di presenza militare sul territorio della regione. Per l’esercizio delle proprie attività, la Commissione può avvalersi degli uffici dell’Amministrazione regionale.”.

     2. Il comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 19 aprile 1995, n. 18 (Concessione di contributi per la realizzazione di opere pubbliche e servizi sociali in attuazione dell’articolo 4, commi 2 e 3, della legge 2 maggio 1990, n. 104, relativa alle servitù militari), è sostituito dal seguente:

     “1. Il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, approva con decreto l’elenco dei comuni di cui all’articolo 1, predisposto e aggiornato sulla base dei dati forniti dai Comandi territoriali delle Forze Armate operanti sul territorio regionale.”.

     3. Al comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 18/1995 le parole “Direzione regionale della pianificazione territoriale” sono sostituite dalle seguenti: “competente Direzione centrale”.

     4. Ai commi 1 e 2 dell’articolo 5 della legge regionale 18/1995 le parole “Assessore regionale alla pianificazione territoriale” sono sostituite dalle seguenti: “Assessore regionale designato dal Presidente della Regione ai sensi dell’articolo 83, comma 2, lettera a), della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, come sostituito dall’articolo 5, comma 1, della legge regionale 6/2004”.

     5. Al comma 2 dell’articolo 5 (Commissione regionale per le servitù militari) della legge regionale 10 marzo 2004, n. 6, le parole “di cui al comma 10” sono sostituite dalle seguenti: “di cui ai commi 4 bis e 10”.


[1] Articolo abrogato dall'art. 19 della L.R. 11 agosto 2009, n. 16.

[2] Comma già modificato dall'art. 131 della L.R. 26 giugno 2014, n. 11 e così ulteriormente modificato dall'art. 2 della L.R. 29 dicembre 2016, n. 24.

[3] Comma inserito dall'art. 138 della L.R. 21 ottobre 2010, n. 17.

[4] Comma inserito dall'art. 138 della L.R. 21 ottobre 2010, n. 17.

[5] Comma inserito dall'art. 138 della L.R. 21 ottobre 2010, n. 17.

[6] Comma così modificato dall'art. 131 della L.R. 26 giugno 2014, n. 11.

[7] Comma così modificato dall'art. 131 della L.R. 26 giugno 2014, n. 11.

[8] Comma sostituito dall'art. 5 della L.R. 23 gennaio 2007, n. 1 e così modificato dall'art. 131 della L.R. 26 giugno 2014, n. 11.

[9] Comma già modificato dall’art. 4 della L.R. 2 febbraio 2005, n. 1, con effetto dall’1 gennaio 2005, ulteriormente modificato dall’art. 4 della L.R. 18 luglio 2005, n. 15 e così sostituito dall'art. 4 della L.R. 20 agosto 2007, n. 22.

[10] Comma inserito dall'art. 3 della L.R. 14 agosto 2008, n. 9.

[11] Comma così modificato dall’art. 4 della L.R. 2 febbraio 2005, n. 1, con effetto dall’1 gennaio 2005.

[12] Articolo abrogato dall'art. 37 della L.R. 20 ottobre 2017, n. 34.

[13] Articolo abrogato dall'art. 37 della L.R. 20 ottobre 2017, n. 34.

[14] Comma abrogato dall'art. 4 della L.R. 27 aprile 2012, n. 9.

[15] Comma abrogato dall'art. 4 della L.R. 27 aprile 2012, n. 9.

[16] Comma abrogato dall'art. 65 della L.R. 29 aprile 2015, n. 11.

[17] Comma abrogato dall'art. 65 della L.R. 29 aprile 2015, n. 11.

[18] Comma abrogato dall'art. 65 della L.R. 29 aprile 2015, n. 11.

[19] Comma abrogato dall'art. 65 della L.R. 29 aprile 2015, n. 11.

[20] Comma abrogato dall'art. 65 della L.R. 29 aprile 2015, n. 11.

[21] Comma abrogato dall'art. 65 della L.R. 29 aprile 2015, n. 11.

[22] Comma abrogato dall'art. 65 della L.R. 29 aprile 2015, n. 11.

[23] Comma abrogato dall'art. 65 della L.R. 29 aprile 2015, n. 11.

[24] Comma abrogato dall'art. 65 della L.R. 29 aprile 2015, n. 11.

[25] Comma così modificato dall’art. 4 della L.R. 2 febbraio 2005, n. 1, con effetto dall’1 gennaio 2005.

[26] Articolo abrogato dall'art. 64 della L.R. 23 febbraio 2007, n. 5.

[27] Articolo abrogato dall'art. 44 della L.R. 20 agosto 2007, n. 23.

[28] Alinea così modificato dall'art. 1 della L.R. 1 luglio 2022, n. 9.

[29] Per un'interpretazione autentica della presente lettera, vedi l'art. 5, comma 4, della L.R. 29 dicembre 2010, n. 22.

[30] Lettera inserita dall'art. 1 della L.R. 1 luglio 2022, n. 9.

[31] Lettera così modificata dall'art. 1 della L.R. 1 luglio 2022, n. 9. Per un'interpretazione autentica della presente lettera, vedi l'art. 5, comma 4, della L.R. 29 dicembre 2010, n. 22.

[32] Lettera aggiunta dall'art. 1 della L.R. 1 luglio 2022, n. 9.