§ 6.4.322 - L.R. 29 dicembre 2021, n. 23.
Legge collegata alla manovra di bilancio 2022-2024


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.4 bilanci e piani finanziari
Data:29/12/2021
Numero:23


Sommario
Art. 1.  (Servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili)
Art. 2.  (Attività produttive)
Art. 3.  (Risorse agroalimentari, forestali e ittiche e montagna)
Art. 4.  (Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile)
Art. 5.  (Assetto del territorio, edilizia, trasporti e diritto alla mobilità)
Art. 6.  (Beni e attività culturali, sport e tempo libero)
Art. 7.  (Lavoro, formazione, istruzione, politiche giovanili e famiglia)
Art. 8.  (Salute e politiche sociali)
Art. 9.  (Autonomie locali e coordinamento della finanza locale, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione)
Art. 10.  (Corregionali all'estero, lingue minoritarie e personale della Regione)
Art. 11.  (Patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi)
Art. 12.  (Entrata in vigore)


§ 6.4.322 - L.R. 29 dicembre 2021, n. 23.

Legge collegata alla manovra di bilancio 2022-2024

(B.U. 29 dicembre 2021, n. 52 - S.O. 31 dicembre 2021, n. 46)

 

Art. 1. (Servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale 12 agosto 2020, n. 3 (Prime misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19), è inserito il seguente:

«3 bis. Fermo restando quanto previsto al comma 1, con deliberazione della Giunta regionale sono definiti gli altri casi in cui il Presidente della Regione può disporre che la seduta della Giunta regionale si svolga in modalità telematica.».

2. Al comma 1 dell'articolo 56 bis della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), dopo le parole «non è dovuta quando il versamento venga effettuato», sono inserite le seguenti: «con il sistema pagoPA».

3. All'articolo 13 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dopo le parole «emittenti televisive e radiofoniche locali).» sono aggiunte le seguenti: «Le emittenti televisive devono altresì essere risultate assegnatarie di capacità trasmissiva per l'area tecnica At06 Friuli Venezia Giulia in esito al bando di gara, pubblicato il 23 luglio 2021, con il quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha indetto la procedura per la formazione delle graduatorie dei fornitori di servizi di media audiovisivi (FSMA).»;

b) alla lettera a) del comma 6 le parole «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «5 per cento».

 

     Art. 2. (Attività produttive)

1. Con riferimento al bando 2019 di cui all'articolo 100 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo)), sono confermati i contributi concessi dal Centro di assistenza tecnica alle imprese del terziario S.r.l. per il finanziamento della graduatoria di cui all'articolo 26, comma 2, lettera b), del regolamento adottato con il decreto del Presidente della Regione 14 febbraio 2017, n. 035/Pres. (Regolamento concernente i criteri e modalità per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 84 bis, comma 1, lettere a) e c) e comma 9, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, relativi alla concessione degli incentivi a favore delle piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio, alla concessione di incentivi alle agenzie di viaggio e turismo nonché relativi all'attuazione del programma annuale per l'ammodernamento del settore terziario e per la concessione di incentivi ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della legge regionale 3/2021 a favore delle microimprese, piccole e medie imprese commerciali attive, in particolare, nei distretti del commercio), per lo svolgimento nell'anno 2022 delle medesime iniziative.

2. In deroga all'articolo 27, comma 3, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 14 febbraio 2017, n. 035/Pres., le imprese beneficiarie dei contributi di cui al comma 1 presentano la rendicontazione delle spese entro il 31 ottobre 2022.

3. In deroga all'articolo 27, comma 3, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 14 febbraio 2017, n. 035/Pres., i termini di conclusione delle iniziative di cui all'articolo 100, comma 1, lettera a), della legge regionale 29/2005, prorogati e non scaduti alla data del 28 febbraio 2022, sono ulteriormente prorogati di sei mesi.

4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo già concesso a PromoTurismoFVG con decreto 15 settembre 2020, n. 2250/PROTUR, ai sensi dell'articolo 2, comma 23, della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016), finalizzato al cofinanziamento dei servizi di trasporto rivolti ai turisti che intendono fruire degli impianti di risalita, per le spese da sostenersi nella stagione invernale 2021/2022.

5. Per le finalità di cui al comma 4 PromoTurismoFVG presenta alla Direzione centrale attività produttive e turismo entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, richiesta di conferma del contributo già concesso per le spese da sostenersi nella stagione invernale 2021/2022.

6. Al comma 5 dell'articolo 21 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), le parole «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «sette anni».

7. Le risorse finanziarie afferenti alla Sezione per lo smobilizzo dei crediti verso la pubblica amministrazione di cui all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 9 agosto 2013, n. 9 (Interventi urgenti per il sostegno e il rilancio dei settori produttivi e dell'occupazione. Modifiche alle leggi regionali 2/2012, 11/2009 e 7/2000), affluiscono al Fondo regionale per le iniziative economiche in Friuli Venezia Giulia di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese).

8. È autorizzata la cessazione della gestione fuori bilancio relativa alla Sezione per lo smobilizzo dei crediti verso la pubblica amministrazione di cui al comma 7, da disporsi con deliberazione della Giunta regionale con la quale sono stabilite le modalità per la liquidazione di tale Sezione e il trasferimento delle somme residue al Fondo regionale per le iniziative economiche in Friuli Venezia Giulia.

9. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 27 (Norme in materia di gestione delle aree sciabili attrezzate e pratica degli sport sulla neve, in attuazione della legge 363/2003), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b) le parole «non inferiore a 15 metri» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore a 20 metri»;

b) alla lettera c) le parole «per piste o tratti di piste con pendenze pari o inferiori al 12 per cento,» sono soppresse;

c) dopo la lettera d) è inserita la seguente:

«d bis) larghezze non inferiori a 3,5 metri per tratti di piste e per i tracciati di raccordo o trasferimento tra piste appositamente segnalate caratterizzate da una pendenza non superiore al 12 per cento;».

10. Alla fine dei commi 4 e 30 dell'articolo 2 della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023), sono aggiunte le seguenti parole: «Le misure di sostegno sono concesse nel rispetto degli articoli 107 e 108 del TFUE.».

11. L'Amministrazione regionale è autorizzata a devolvere il contributo, concesso con decreto 18 novembre 2020, n. 3080/PROTUR del Direttore del Servizio sviluppo economico locale, al Consorzio per il Nucleo di Industrializzazione della Provincia di Pordenone e riguardante l'intervento denominato "Potenziamento acquedotto z.i. Meduno - lavori urgenti 1° stralcio" per sostenere l'intervento a oggetto "Manutenzione straordinaria per adeguamento copertura del potabilizzatore FOUS - Z.I. di Maniago".

12. Il Consorzio per il Nucleo di Industrializzazione della Provincia di Pordenone presenta la domanda per la devoluzione di cui al comma 11 alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive, Servizio sviluppo economico locale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e comunque prima dell'avvio dei lavori, in conformità al regolamento di cui al decreto del Presidente della Regione 20 marzo 2018, n. 069/Pres. (Regolamento concernente i trasferimenti in conto capitale per la progettazione, realizzazione e manutenzione di infrastrutture di urbanizzazione primaria a fruizione collettiva, veicolare o pedonale, a favore dei consorzi di sviluppo economico locale, ai sensi dell'articolo 85, comma 9, della legge regionale 3 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG-riforma delle politiche industriali)), e successive modifiche, corredata della relazione tecnica illustrativa, del quadro economico e del cronoprogramma dell'intervento.

13. Con il decreto di devoluzione del finanziamento sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione della spesa, in conformità al regolamento di cui al comma 12.

14. I termini per la rendicontazione delle spese per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 59 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), a valere sul Bando 2018, già prorogati e non scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere prorogati al 31 ottobre 2022, in deroga a quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Regione 27 marzo 2018, n. 86/Pres, (Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di incentivi alle imprese turistiche ai sensi dell'articolo 84 bis, comma 1, lettera b), della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo»)).

15. Per le finalità di cui al comma 14 i beneficiari presentano istanza entro i termini di scadenza per la presentazione della rendicontazione, quand'anche già prorogati.

16. Dopo il comma 30 dell'articolo 2 della legge regionale 2 novembre 2021, n. 16 (Misure finanziarie intersettoriali), è inserito il seguente:

«30 bis. In sede di prima applicazione, per l'annualità 2021, sono considerate ammissibili le spese sostenute a decorrere dall'1 gennaio dell'anno di riferimento.».

17. Al comma 1 dell'articolo 81 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (SviluppoImpresa), dopo le parole «tessuto produttivo,» sono inserite le seguenti: «nonché la prevenzione dell'abbandono di rifiuti,».

18. I beneficiari dei contributi previsti dall'articolo 11 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), riferiti all'annualità 2021 che, a causa delle disposizioni emanate da organismi nazionali e/o locali in materia di emergenza epidemiologica COVID-19, abbiano dovuto o debbano modificare, spostare o annullare le attività programmate e oggetto di contribuzione, possono fruire, previa richiesta motivata, di proroghe per la realizzazione delle attività entro e non oltre il 31 dicembre 2022 e per la presentazione delle rendicontazioni, anche in deroga a quanto previsto dai rispettivi bandi e dai regolamenti di attuazione.

19. Nei casi previsti dal comma 18 sono ammissibili a contributo anche le spese relative alle manifestazioni, iniziative, eventi e progetti che non si sono potuti svolgere e quelle relative alle manifestazioni, iniziative, eventi e progetti svolti successivamente in conseguenza dei provvedimenti di cui al comma 18.

20. I beneficiari dei contributi previsti dall'articolo 62 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), concessi a decorrere dal 15 giugno 2019 che, a causa delle disposizioni emanate da organismi nazionali e/o locali in materia di emergenza epidemiologica COVID-19, abbiano dovuto o debbano modificare, spostare o annullare le attività programmate e oggetto di contribuzione, possono fruire, previa richiesta motivata, di proroghe per la realizzazione delle attività entro e non oltre il 31 dicembre 2022 e per la presentazione delle rendicontazioni, anche in deroga a quanto previsto dai rispettivi bandi e dai regolamenti di attuazione.

21. Nei casi previsti dal comma 20 sono ammissibili a contributo anche le spese relative alle manifestazioni, iniziative, eventi e progetti che non si sono potuti svolgere e quelle relative alle manifestazioni, iniziative, eventi e progetti svolti successivamente in conseguenza dei provvedimenti di cui al comma 20.

22. Per i grandi eventi di rilievo nazionale e internazionale di tipo turistico, sportivo, musicale e culturale di cui all'articolo 6, commi 79 e 80, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006), sono ammissibili a contributo anche le spese relative agli eventi che non si sono potuti svolgere o che sono stati rinviati e si sono svolti entro il 31 dicembre 2022 a causa dell'emergenza epidemiologica COVID-19.

23. L'intervento di ampliamento, ristrutturazione e ammodernamento del complesso termale di Grado, di cui all'articolo 17 della legge regionale 26 marzo 2014, n. 4 (Azioni a sostegno delle attività produttive), opera di interesse regionale, non rientra tra le opere di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia).

24. Sono fatti salvi i lavori già realizzati e autorizzati con procedura di accertamento di conformità urbanistica.

 

     Art. 3. (Risorse agroalimentari, forestali e ittiche e montagna)

1. Ovunque ricorrano nella legge regionale 10 agosto 2006, n. 16 (Norme in materia di razionalizzazione fondiaria e di promozione dell'attività agricola in aree montane), le parole «Comunità montane» ovvero «Comunità montana» sono sostituite dalle seguenti: «Comunità di montagna».

2. Al comma 2 dell'articolo 23 della legge regionale 14 maggio 2021, n. 6 (Legge regionale multisettoriale 2021), dopo le parole «di cui al comma 1» sono aggiunte le seguenti: «e nel rispetto della competenza statale in materia di ordine pubblico e di sicurezza».

3. I Piani venatori distrettuali (PVD) di cui all'articolo 13 della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), in scadenza al 31 marzo 2022 ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2021-2023), sono prorogati di un anno. Fatto salvo quanto previsto per il prelievo di selezione della specie cinghiale di cui all'articolo 3, commi da 2 a 5, della legge regionale 25/2020, per la concessione del prelievo di fauna per l'annata venatoria 2022-2023, la struttura regionale competente in materia faunistica e venatoria tiene conto degli obiettivi faunistici e venatori e dei piani di prelievo previsti dai PVD per l'annata venatoria 2020-2021.

4. Il comma 1 dell'articolo 32 della legge regionale 6/2008 è sostituito dal seguente:

«1. La domanda di ammissione e di trasferimento a una Riserva di caccia è presentata all'Amministrazione regionale dall'1 marzo al 30 giugno di ogni anno. Con deliberazione della Giunta regionale, da approvare entro il 31 gennaio di ogni anno e da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione, può essere individuato un diverso intervallo di tempo.».

5. Il termine per la conclusione dei procedimenti previsti dall'articolo 38 della legge regionale 6/2008, pendenti a decorrere dalla data del 23 febbraio 2020, è sospeso dalla data del ricevimento, da parte dell'ufficio competente a irrogare la sanzione, della richiesta di audizione personale dell'interessato fino al giorno della sua audizione.

 

     Art. 4. (Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile)

1. Al comma 2 dell'articolo 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), dopo le parole «comma 3,» sono inserite le seguenti: «lettere b) ed e),».

2. L'articolo 56, comma 2, della legge regionale 14/2002, come modificato dal comma 1, si applica anche alle delegazioni amministrative intersoggettive affidate ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lettere b) e g), e comma 3, lettere b) ed e), della legge regionale 14/2002, dalla data di entrata in vigore della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 33 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2018).

3. Gli importi corrisposti a titolo di deposito cauzionale o di garanzia di cui all'articolo 46, comma 5, della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), in relazione ai riconoscimenti dell'uso dell'acqua e alle concessioni preferenziali per i quali, alla data di entrata in vigore della legge regionale 2 novembre 2021, n. 16 (Misure finanziarie intersettoriali), sia già stata effettuata la ricognizione degli utenti ai sensi dell'articolo 49, comma 1, della legge regionale 11/2015, non sono soggetti all'adeguamento agli importi previsti dall'articolo 46, comma 5 bis, della medesima legge regionale 11/2015.

4. Alla legge regionale 11/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2 dell'articolo 43 è inserito il seguente:

«2 bis. Il progetto di cui al comma 1, qualora ve ne sia la necessità, prevede la realizzazione dei passaggi di risalita dei pesci presso le traverse di derivazione idrica che interrompono la continuità del corso d'acqua.»;

b) al comma 3 bis dell'articolo 49 le parole «le concessioni di derivazione» sono sostituite dalle seguenti: «i riconoscimenti dell'uso dell'acqua e le concessioni preferenziali»;

c) all'articolo 56 sono apportate le seguenti modifiche:

1) dopo il comma 21 è inserito il seguente:

«21 bis. La mancata o insufficiente funzionalità del passaggio per i pesci di cui all'articolo 43, comma 2 bis, dovuta a carenza di manutenzione o al mancato adeguamento ai mutamenti dell'alveo del corso d'acqua, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 21.»;

2) al comma 22 dopo le parole «comma 21» sono inserite le seguenti: «e al comma 21 bis»;

d) dopo il comma 5 dell'articolo 57 è inserito il seguente:

«5 bis. All'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 56, comma 21 bis, provvede l'Ente tutela patrimonio ittico che introita a valere sul proprio bilancio i relativi importi.».

5. Al comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 6 febbraio 2018, n. 3 (Norme urgenti in materia di ambiente, di energia, di infrastrutture e di contabilità), la parola «quattro» è sostituita dalla seguente: «sei».

6. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 3 marzo 1998, n. 6 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA), è sostituito dal seguente:

«1. Il Direttore generale è nominato dal Presidente della Regione su conforme deliberazione della Giunta regionale tra soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

a) laurea magistrale o laurea specialistica o diploma di laurea conseguito secondo il previgente ordinamento;

b) comprovata esperienza dirigenziale almeno quinquennale;

c) elevata professionalità e qualificata esperienza nel settore ambientale;

d) assenza delle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 28 giugno 2016, n. 132 (Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale).».

7. Alla legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19 (Norme in materia di energia e distribuzione carburanti), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 8 dell'articolo 42 le parole «fino al rilascio del provvedimento di esercizio provvisorio o degli atti in esito ai procedimenti di collaudo» sono sostituite dalle seguenti: «fino alla trasmissione al Comune stesso del certificato di collaudo»;

b) all'articolo 45 sono apportate le seguenti modifiche:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Collaudo degli impianti)»;

2) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Ai fini dell'abilitazione all'esercizio definitivo degli impianti di distribuzione dei carburanti autorizzati ai sensi dell'articolo 35, ultimati i lavori e prima della messa in esercizio degli impianti, il titolare dell'impianto trasmette al Comune il certificato di collaudo redatto da un professionista abilitato, sulla base degli atti di collaudo e verifica rilasciati dagli enti competenti ai fini delle verifiche di idoneità tecnica degli impianti in relazione agli aspetti fiscali, di sicurezza ambientale, antincendio, sanitari, demaniali e altri eventuali, nonché della certificazione del direttore dei lavori sulla conformità dei lavori realizzati al progetto dell'impianto autorizzato.»;

3) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il certificato di collaudo di cui al comma 1 ha validità di quindici anni. Alla scadenza di tale termine il titolare dell'impianto trasmette al Comune una perizia giurata redatta da un professionista abilitato, attestante la permanenza dei requisiti di idoneità tecnica dell'impianto in relazione agli aspetti fiscali, di sicurezza ambientale, antincendio, sanitari, demaniali e altri eventuali.»;

4) al comma 17 le parole «a provvedimento dichiarativo di collaudo, né» sono soppresse;

5) al comma 18 le parole «del provvedimento dichiarativo finale di collaudo, del collaudo o dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio» sono sostituite dalle seguenti: «del collaudo»;

6) i commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 sono abrogati;

c) al comma 3 dell'articolo 52 le parole «del provvedimento dichiarativo finale di collaudo, del collaudo o dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio» sono sostituite dalle seguenti: «del collaudo».

8. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di ambiente di concerto con l'Assessore competente in materia di attività produttive, sono definite le linee guida relative alla procedura competitiva per il rilascio o il rinnovo delle concessioni di coltivazione delle acque minerali e termali di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1433 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere del Regno).

9. Alla legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 (Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«1. L'Assemblea regionale d'ambito è un organo permanente ed è costituita da ventisei componenti di cui:

a) venti Sindaci eletti, ai sensi dell'articolo 8, comma 4 bis, dalle quattro Assemblee locali per la gestione integrata dei rifiuti urbani, secondo le seguenti modalità: dodici Sindaci sono eletti dall'Assemblea locale "Centrale", di cui due riservati alle Comunità di Montagna; cinque Sindaci sono eletti dall'Assemblea locale "Occidentale" di cui uno riservato alle Comunità di Montagna; due Sindaci sono eletti dall'Assemblea locale "Orientale goriziana"; un Sindaco è eletto dall'Assemblea locale "Orientale triestina";

b) sei Sindaci dei Comuni della Regione con il maggior numero di abitanti secondo l'ultimo censimento dell'ISTAT sono membri di diritto.»;

b) dopo il comma 6 dell'articolo 6 è inserito il seguente:

«6 bis. L'Assemblea regionale d'ambito, nell'esercizio delle sue funzioni, può destinare parte delle proprie risorse a favore dei gestori d'ambito, per la realizzazione di impianti e di infrastrutture del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.»;

c) il comma 1 dell'articolo 6 bis è sostituito dal seguente:

«1. Il Consiglio di amministrazione è presieduto dal Presidente dell'AUSIR ed è composto da sette membri eletti dall'Assemblea regionale d'ambito fra i suoi componenti, compreso il Presidente; due dei membri del Consiglio di amministrazione devono essere eletti tra i rappresentanti dei membri di diritto dell'Assemblea regionale d'ambito, uno eletto tra i rappresentanti delle Comunità di Montagna. Con riferimento all'espletamento delle funzioni relative al servizio idrico il Consiglio di amministrazione è integrato dai due Sindaci dei Comuni della Regione Veneto, già componenti dell'Assemblea regionale d'ambito dell'AUSIR.»;

d) dopo il comma 4 dell'articolo 8 è inserito il seguente:

«4 bis. Le Assemblee locali provvedono all'elezione dei venti membri elettivi dell'Assemblea regionale, ai sensi dell'articolo 6. In prima convocazione, l'elezione avviene con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto, mentre dalla seconda convocazione risulta eletto chi ottiene il numero maggiore di voti validi tra i presenti. In ogni caso le votazioni sono espresse ai sensi del comma 5. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione entro dieci giorni dalla richiesta del Presidente dell'AUSIR, vi provvede, entro i cinque giorni successivi alla scadenza del predetto termine, il Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti e così di seguito fino all'esperimento della convocazione. In caso di parità di voti nelle prime tre votazioni, si procede all'elezione dei Sindaci più giovani di età tra coloro che hanno ottenuto pari voti all'ultima votazione. In caso di parità anche di età, si decide mediante sorteggio, effettuato dal Presidente o dal Sindaco cha ha effettuato la convocazione, tra i Sindaci che hanno ottenuto pari voti all'ultima votazione. I verbali delle Assemblee locali relativi alla votazione dei membri dell'Assemblea regionale vengono inviati al Presidente dell'AUSIR e per conoscenza all'Assessore regionale competente in materia di ambiente. Il mandato di rappresentanza del componente eletto in Assemblea regionale d'ambito ha una durata corrispondente a quella residua della carica di Sindaco ricoperta dal componente eletto.»;

e) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Art. 11. (Compensi)

1. Al Presidente di cui all'articolo 7 spetta una indennità di funzione mensile stabilita dallo Statuto, nella misura non superiore a quella spettante al Sindaco del Comune capoluogo di Regione, nonché il rimborso delle spese di trasferta. L'indennità di funzione non è cumulabile con quella di Sindaco.

2. Ai componenti del Consiglio di amministrazione, di cui all'articolo 6 bis, spetta un gettone di presenza fissato dallo Statuto, nonché il rimborso delle spese di trasferta.».

10. Al comma 4 dell'articolo 42 della legge regionale luglio 2015, n. 18 (Disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), dopo le parole «Agli amministratori di forme associative di Enti locali, con esclusione dei consorzi,» sono aggiunte le seguenti: «degli enti pubblici economici».

11. Con riferimento alle modifiche introdotte dai commi 9 e 10, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'AUSIR provvede ad adeguare il proprio Statuto alle nuove disposizioni normative.

12. Alla data di entrata in vigore della presente legge l'Assemblea regionale d'ambito è integrata dai Sindaci membri di diritto ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge regionale 5/2016, come modificato dal comma 9, lettera a), che non siano già componenti della stessa alla data medesima.

13. Al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa dell'AUSIR e in sede di prima applicazione delle nuove disposizioni normative, il Presidente, i componenti del Consiglio di amministrazione e i componenti dell'Assemblea regionale d'ambito, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, decadono alla data di insediamento dei nuovi organi.

 

     Art. 5. (Assetto del territorio, edilizia, trasporti e diritto alla mobilità)

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2021-2023), le parole «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2022».

2. Il comma 10 dell'articolo 7 della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014), è sostituito dal seguente:

«10. La domanda di contributo è corredata della documentazione di cui all'articolo 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).».

3. Dopo l'articolo 3 della legge regionale 11 giugno 1990, n. 25 (Interventi regionali per favorire la realizzazione dell'interporto di Cervignano, del centro merci polifunzionale di Udine e lo sviluppo dell'intermodalità), è inserito il seguente:

«Art. 3 bis. (Pianificazione dell'interporto di Cervignano)

1. Alla scadenza del periodo decennale di efficacia del piano particolareggiato di cui all'articolo 3, la pianificazione dell'interporto viene attuata mediante l'approvazione di un Piano attuativo comunale di iniziativa pubblica, di seguito PAC, ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), fatto salvo quanto disposto dal comma 2, su proposta della società per azioni prevista dall'articolo 31, commi 3 e 4, della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22 (Norme in materia di portualità e vie di navigazione nella regione Friuli - Venezia Giulia), la quale vi provvede conformemente agli indirizzi ricevuti dall'Amministrazione regionale in qualità di concedente.

2. L'accertamento della compatibilità del PAC adottato con il Piano territoriale regionale, con il Piano regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità delle merci e della logistica, nonché con il Piano regolatore generale comunale, vigenti e adottati, è effettuato di concerto dal Comune e dalla Regione entro sessanta giorni dalla presentazione della proposta di cui al comma 1 ed è oggetto di atto d'intesa ovvero di accordo di programma ai sensi della disciplina regionale vigente. Qualora, in sede di accertamento, si rilevi contrasto con i suddetti piani e strumenti di pianificazione, la Regione promuove il superamento di tale contrasto indicando le opportune modifiche del PAC o del piano regolatore generale comunale, nell'ambito dell'intesa o dell'accordo di programma.

3. Fino all'approvazione del PAC di cui al comma 1 conservano efficacia le previsioni del vigente Piano particolareggiato di cui all'articolo 3 o sua variante.».

4. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 25/1990 dopo le parole «In attuazione del Piano particolareggiato di cui al precedente articolo 3» sono inserite le seguenti: «o del PAC di cui all'articolo 3 bis».

5. In considerazione della situazione di commissariamento che ha coinvolto il Comune di Andreis negli anni 2019 e 2020, l'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo di 200.000 euro, concesso con il decreto n. 4270/TERINF del 17 novembre 2020, ai sensi dell'articolo 4, commi da 55 a 57, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), per l'intervento di riqualificazione urbana individuato con il provvedimento di concessione, nonostante il mancato rispetto del termine perentorio di aggiudicazione dei lavori, scaduto il 17 novembre 2021.

6. Per le finalità di cui al comma 5, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune di Andreis presenta al Servizio competente istanza motivata volta alla conferma del finanziamento, corredata di un cronoprogramma finanziario e dei lavori aggiornato. Con il decreto di conferma sono stabiliti i termini di aggiudicazione dei lavori, di esecuzione dell'intervento e di rendicontazione della spesa.

7. In attuazione delle disposizioni previste dal decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure), convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, in particolare dall'articolo 9, comma 1, e dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), ufficialmente presentato alla Commissione europea il 30 aprile 2021 ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 2021/241, il quale prevede, tra le riforme abilitanti, l'istituzione di uffici dedicati alle procedure di appalto presso ministeri, Regioni e Città metropolitane, è istituito presso la Direzione centrale infrastrutture e territorio, in deroga alle disposizioni della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421), una struttura di missione dedicata alle procedure d'appalto denominata «Ufficio per le procedure d'appalto» alle dirette dipendenze del Direttore centrale che ne assume la Direzione.

8. L'Ufficio per le procedure d'appalto esercita le seguenti funzioni amministrative:

a) coordina e supporta, in attuazione delle disposizioni statali e regionali riguardanti il PNRR, le procedure di appalto e i conseguenti adempimenti per l'attuazione dei progetti del PNRR e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC) spettanti alla Regione, indipendentemente dall'articolazione in uno o più centri di costo;

b) fornisce il necessario supporto nelle procedure d'appalto a favore degli enti locali interessati e di tutti i soggetti attuatori di cui alla parte III della nota di aggiornamento al DEFR, anche attraverso l'applicazione degli istituti previsti dalla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), ovvero attraverso la stipulazione di specifiche convenzioni;

c) promuove e coordina, anche attraverso le task force di esperti multidisciplinari, le attività di rafforzamento della capacità amministrativa nella gestione delle procedure complesse rilevanti ai fini del PNRR, anche mediante la reingegnerizzazione delle procedure e gli interventi di semplificazione;

d) svolge attività di monitoraggio dello stato di attuazione dei progetti al fine di verificare il rispetto dei relativi cronoprogrammi;

e) in ambito regionale agisce come interlocutore unico in materia di appalti nei rapporti con le istituzioni centrali e rappresenta il punto di contatto con la cabina di regia regionale.

9. Al comma 4 dell'articolo 39 ter della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), le parole «del volume utile o della superficie utile degli edifici esistenti» sono sostituite dalle seguenti: «dei volumi o delle superfici utili e accessorie degli edifici esistenti o già autorizzati mediante rilascio del titolo abilitativo edilizio al 31 dicembre 2018».

10. All'articolo 63 sexies della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 bis è sostituito dal seguente:

«1 bis. Prima dell'adozione della variante il Comune:

a) qualora il progetto di variante interessi beni tutelati ai sensi della parte II del decreto legislativo 42/2004, ne dà comunicazione al competente organo periferico del Ministero della cultura al fine di acquisire le eventuali valutazioni e determinazioni; nella comunicazione il Comune precisa se il progetto di variante interessi beni aventi le caratteristiche di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 42/2004;

b) qualora il progetto di variante interessi beni tutelati ai sensi della parte III del decreto legislativo 42/2004, ne dà comunicazione al competente organo periferico del Ministero della cultura al fine di acquisire il parere di cui all'articolo 14, comma 8, delle norme tecniche di attuazione del PPR; a questo fine il Comune provvede alla valutazione di adeguamento degli aspetti paesaggistici della variante ai sensi dell'articolo 57 quater, comma 3;

c) provvede all'asseverazione della non necessità del parere geologico qualora la variante non rientri nella fattispecie di cui all'articolo 9 bis, comma 4, lettera c), della legge regionale 27/1988, e di cui alla legge regionale 16/2009, o a ottenere il parere geologico secondo la disciplina di settore.»;

b) al comma 2 dopo le parole: «delle fattispecie di cui al comma 1 sono adottati dal Consiglio Comunale» sono inserite le seguenti: «previo adeguamento alle eventuali prescrizioni rese nei pareri di cui al comma 1 bis»;

c) al comma 5 le parole «alle prescrizioni ministeriali e» sono soppresse;

d) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

«9 bis. Nei casi di cui al comma 1, lettera f), qualora le opere da realizzare non risultino conformi agli obiettivi e strategie del piano struttura, le varianti di cui al presente articolo possono comportare le necessarie e connesse modifiche alla parte strutturale.».

11. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 105 della legge regionale 14 maggio 2021, n. 6 (Legge regionale multisettoriale 2021), è abrogata.

12. Al comma 21 dell'articolo 6 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021), le parole «con un tetto massimo di spesa per ciascuna corsa pari a 10 euro,» sono soppresse.

13. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire le assegnazioni statali finalizzate al rinnovo del parco mezzi del trasporto pubblico locale ai gestori del relativo servizio.

14. Le risorse di cui al comma 13 sono destinate alla copertura delle spese per l'acquisto di materiale rotabile da parte dei gestori del servizio sostenute o da sostenersi nel rispetto dei provvedimenti statali di assegnazione e delle norme comunitarie di settore.

15. In relazione alle annualità precedenti al 2022, contestualmente al trasferimento delle risorse di cui al comma 13, è disposto il recupero, mediante compensazione, del corrispettivo del servizio già pagato dalla Regione a sostegno delle spese per il rinnovo degli autobus derivanti dagli obblighi contrattuali.

16. All'attuazione del disposto di cui ai commi da 13 a 15 si provvede sulla base di convenzioni da stipularsi tra la Regione e i gestori dei servizi di trasporto pubblico locale, che disciplinano, in particolare, le modalità di trasferimento delle assegnazioni, di recupero dei corrispettivi e di rendicontazione.

17. All'articolo 14 della legge regionale 5 agosto 1996, n. 27 (Norme per il trasporto di persone mediante servizi pubblici automobilistici non di linea), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono essere sostituiti alla guida, nell'ambito orario del turno integrativo o nell'orario del turno assegnato, da chiunque abbia i requisiti di professionalità e moralità richiesti dalla normativa vigente.»;

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2 bis. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente di autovettura ovvero di natante, in caso di malattia, invalidità o sospensione della patente, intervenute successivamente al rilascio della licenza o dell'autorizzazione, possono mantenere la titolarità della licenza o dell'autorizzazione, a condizione che siano sostituiti alla guida dei veicoli o alla conduzione dei natanti, per l'intero periodo di durata della malattia, dell'invalidità o della sospensione della patente, da persone in possesso dei requisiti professionali e morali previsti dalla normativa vigente.»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il rapporto di lavoro con un sostituto alla guida è regolato con contratto di lavoro stipulato in base alle norme vigenti. Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche in base a un contratto di gestione.».

 

     Art. 6. (Beni e attività culturali, sport e tempo libero)

1. All'articolo 22 della legge regionale 18 maggio 2020, n. 10 (Misure urgenti in materia di cultura e sport), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 le parole «30 aprile 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2022» e le parole «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2022»;

b) al comma 4 le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2022» e le parole «30 aprile 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2022».

2. Considerata l'emergenza epidemiologica COVID-19 che ha comportato una significativa riduzione, tra l'altro, delle attività culturali e al fine di garantire a tutti i cittadini un adeguato servizio bibliotecario, in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali), e dal relativo regolamento attuativo di cui al decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2016, n. 236/Pres. (Regolamento concernente le caratteristiche e le modalità di costituzione dei sistemi bibliotecari, i requisiti e le modalità per il riconoscimento delle biblioteche di interesse regionale ed i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi nel settore bibliotecario, ai sensi della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali)), le biblioteche già riconosciute di interesse regionale ai sensi della predetta legge mantengono tale qualifica anche per l'anno 2022.

3. La conferma ovvero la revoca dei provvedimenti di riconoscimento delle biblioteche di interesse regionale sottoposte a revisione periodica negli anni 2020, 2021 e 2022 viene disposta con deliberazione della Giunta regionale la cui efficacia decorre dall'1 gennaio 2023.

4. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 10/2020 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tal fine, in deroga a quanto previsto dai regolamenti attuativi delle medesime leggi regionali e dai relativi avvisi pubblici, non si procede alla verifica del rispetto degli indicatori di dimensione qualitativa e quantitativa riferiti alle iniziative e attività svolte nelle annualità 2019 e 2020.».

5. Al comma 1 dell'articolo 38 della legge regionale 29 giugno 2020, n. 13 (Disposizioni in materia di finanze, patrimonio e demanio, funzione pubblica, autonomie locali, sicurezza, politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero e lingue minoritarie, cultura e sport, infrastrutture, territorio e viabilità, turismo, risorse agroalimentari, forestali, montagna, attività venatoria, lavoro, formazione, istruzione e famiglia, ambiente e energia, cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale, sanità e sociale, Terzo settore (Legge regionale multisettoriale)), le parole «fino al 30 aprile 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al termine previsto dall'articolo 10 ter del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 (Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106».

6. Al fine di promuovere l'immagine del Friuli Venezia Giulia e al fine di valorizzare e rendere riconoscibili le realtà culturali e sportive del territorio regionale, i beneficiari dei contributi concessi in materia di cultura e sport ai sensi, in particolare, delle leggi regionali 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport), 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), e 23/2015, utilizzano il lettering "#IoSonoFVG" per la realizzazione delle attività e dei progetti finanziati.

7. Al comma 31 dell'articolo 6 della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023), dopo le parole «del fondo archivistico e documentale del Centro medesimo», sono aggiunte le seguenti: «, per opere di restauro, manutenzione, miglioramento funzionale e messa in sicurezza degli immobili gestiti dal Centro, nonché per interventi di adeguamento tecnologico della dotazione strutturale e delle attrezzature tecniche».

8. Il comma 31 dell'articolo 6 della legge regionale 13/2021, come modificato dal comma 7, si applica ai contributi già concessi, anche con riferimento alle risorse già erogate e non utilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge.

9. Al comma 45 dell'articolo 6 della legge regionale 13/2021, dopo le parole «a concedere», sono inserite le seguenti: «, nel rispetto degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,».

10. Le misure di sostegno previste dagli articoli 5 e 6 della legge regionale 8 novembre 2021, n. 19 (Disposizioni per il sostegno di Gorizia Capitale europea della Cultura 2025 e modifiche alle leggi regionali 16/2014, 23/2015, 2/2016, 25/2020 e 13/2021), sono concesse nel rispetto degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

11. Per le finalità di cui all'articolo 7, comma 37, della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021), le risorse già concesse nel 2021 a favore del Consorzio di Sviluppo Economico Locale di Tolmezzo (CO.SI.L.T.) possono essere utilizzate anche nel corso del 2022.

12. Per le finalità di cui all'articolo 6, commi da 22 a 26, della legge regionale 6 agosto 2020, n. 15 (Assestamento del bilancio per gli anni 2020-2022), le risorse già concesse nel 2021 al Comitato regionale del CONI del Friuli Venezia Giulia, possono essere utilizzate dalle Federazioni sportive operanti sul territorio regionale anche nel corso del 2022.

 

     Art. 7. (Lavoro, formazione, istruzione, politiche giovanili e famiglia)

1. Per l'anno accademico 2022-2023 l'importo della tassa regionale per il diritto allo studio universitario è articolato in tre fasce in base alla condizione economica dello studente, commisurata al livello dell'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE):

a) 120 euro per coloro che presentano un valore dell'ISEE inferiore o pari a quello previsto dai requisiti di eleggibilità per l'accesso ai livelli essenziali delle prestazioni (LEP) del diritto allo studio;

b) 140 euro per coloro che presentano un valore dell'ISEE superiore al livello minimo e fino al doppio del livello minimo previsto dai requisiti di eleggibilità per l'accesso ai livelli essenziali delle prestazioni (LEP) del diritto allo studio;

c) 160 euro per coloro che presentano un valore dell'ISEE superiore al doppio del livello minimo previsto dai requisiti di eleggibilità per l'accesso ai livelli essenziali delle prestazioni (LEP) del diritto allo studio.

2. Al comma 2 quinquies dell'articolo 15 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilanciaimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), le parole «Distretto tecnologico della Biomedicina Molecolare» sono sostituite dalle seguenti: «Polo Tecnologico Alto Adriatico Andrea Galvani S.C.P.A.».

3. Al comma 43 dell'articolo 7 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), le parole «il Distretto tecnologico regionale di biomedicina molecolare» sono sostituite dalle seguenti: «il Polo Tecnologico Alto Adriatico Andrea Galvani S.C.P.A.».

4. All'articolo 22 della legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1 bis. L'accreditamento è concesso per scaglioni crescenti di volume di attività formativa annua che il soggetto formatore intende realizzare con l'utilizzo di fondi pubblici gestiti dalla Direzione centrale competente in materia di formazione professionale.»;

b) al comma 3 la parola «soggette» è sostituita dalla seguente: «soggetti»;

c) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4 bis. Possono ottenere e mantenere l'accreditamento regionale anche enti privi del requisito di cui al comma 1, lettera l), per un numero di ore massimo pari a non più del 25 per cento del primo scaglione di cui al comma 1 bis, fermo restando il possesso degli ulteriori requisiti prescritti per il primo scaglione di accreditamento individuato dal regolamento di cui all'articolo 23.».

 

     Art. 8. (Salute e politiche sociali)

1. All'articolo 5 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nella Regione Friuli Venezia Giulia), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 bis le parole «ulteriore termine di venti giorni» sono sostituite dalle seguenti: «ulteriore termine non superiore a venti giorni»;

b) dopo il comma 2 bis sono inseriti i seguenti:

«2 ter. Il consiglio di amministrazione svolge le funzioni di cui all'articolo 6 sino alla scadenza del termine di durata previsto dallo statuto, entro la quale deve essere nominato il nuovo organo amministrativo.

2 quater. Qualora non sia nominato il nuovo consiglio di amministrazione entro il termine di cui al comma 2 ter, il consiglio di amministrazione venuto a scadenza è prorogato, per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza di cui al comma 2 ter.

2 quinquies. Nel periodo di proroga di cui al comma 2 quater, il consiglio di amministrazione può adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità.

2 sexies. Gli atti non rientranti fra quelli indicati nel comma 2 quinquies, adottati nel periodo di proroga di cui al comma 2 quater, sono nulli.

2 septies. Per quanto non previsto dal presente articolo si applica la disciplina contenuta nel decreto legge 16 maggio 1994, n. 293 (Disciplina della proroga degli organi amministrativi), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.».

2. Alla legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 5 è abrogato;

b) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Art. 6. (Cancellazione dall'Albo regionale)

1. Con decreto del direttore del Servizio è disposta la cancellazione dall'Albo delle cooperative sociali e dei loro consorzi qualora, anche a seguito di attività di revisione ordinaria o straordinaria prevista dagli articoli 14 e 15 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo), risulti accertato il verificarsi di una delle seguenti ipotesi, per un periodo di tempo continuativo non inferiore a un anno solare:

a) la percentuale dei lavoratori svantaggiati sia inferiore a quella prevista dall'articolo 4 della legge 381/1991, per le cooperative iscritte all'Albo nella sezione b);

b) il numero dei soci volontari superi la misura prevista dall'articolo 2 della legge 381/1991;

c) la percentuale delle cooperative sociali nel consorzio scenda al di sotto di quella prevista dall'articolo 8 della legge 381/1991.

2. Con decreto del direttore del Servizio è, altresì, disposta la cancellazione dall'Albo delle cooperative sociali e dei loro consorzi nei seguenti casi:

a) qualora sia stata disposta la cancellazione dal Registro regionale delle cooperative istituito con la legge regionale 27/2007;

b) qualora sia stato disposto lo scioglimento della cooperativa sociale o del consorzio per atto volontario, ovvero, per provvedimento della Giunta regionale;

c) qualora sia intervenuta una modifica dello statuto che determini un mutamento dello scopo previsto dall'articolo 1 della legge 381/1991;

d) qualora la sede legale sia stata trasferita al di fuori del territorio regionale.».

3. Al comma 67 dell'articolo 9 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021), le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».

4. I commi 6 e 7 dell'articolo 65 della legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22 (Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006), sono sostituiti dai seguenti:

«6. Le modalità di remunerazione delle prestazioni erogate dai servizi semiresidenziali e residenziali per anziani non autosufficienti sono definite con regolamento da adottarsi entro il 31 dicembre 2022, tenendo anche conto del principio di libera scelta delle persone, di cui all'articolo 2.

7. Gli enti del Servizio sanitario regionale territorialmente competenti stipulano gli accordi contrattuali con gli enti gestori pubblici e privati di servizi semiresidenziali e residenziali per anziani non autosufficienti accreditati, sulla base del regolamento di cui al comma 6.».

5. Al comma 13 dell'articolo 8 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 23 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2020-2022), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la parola «rinnovano» sono inserite le seguenti: «o prorogano»;

b) le parole «2020 e 2021» sono sostituite dalla seguente: «2022»;

c) le parole «2019 e 2020» sono sostituite dalla seguente: «2021».

6. I commi 2 e 3 dell'articolo 4 della legge regionale 23 marzo 2017, n. 4 (Norme per la valorizzazione e la promozione dell'economia solidale), sono sostituiti dai seguenti:

«2. Il territorio delle Comunità dell'economia solidale coincide con quello degli Ambiti territoriali per la gestione associata del Servizio sociale dei Comuni (SSC) definiti ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).

3. Le assemblee sono convocate ogni anno, entro il mese di febbraio, dal Sindaco del Comune più popoloso dell'Ambito territoriale. Nell'ipotesi di inerzia di quest'ultimo, che si protragga oltre due mesi, l'iniziativa può essere assunta da un diverso Sindaco dell'ambito territoriale, dopo aver informato gli altri Sindaci. L'assemblea può essere convocata su richiesta della Comunità.».

7. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 17 luglio 2017, n. 26 (Modifiche alla legge regionale 14 febbraio 2014, n. 1 (Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate)), è sostituito dal seguente:

«1. Le attività in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si adeguano al divieto di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 1/2014, come sostituito dall'articolo 3, entro il termine delle concessioni governative attualmente in essere, la cui scadenza è fissata al 20 marzo 2022, salvo ulteriori proroghe.».

 

     Art. 9. (Autonomie locali e coordinamento della finanza locale, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione)

1. L'articolo 64 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), è sostituito dal seguente:

«Art. 64. (Popolazione residente)

1. Le disposizioni della presente legge che prendono a riferimento la popolazione sono applicate, se non diversamente disposto, basandosi sul dato della popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente a quello di applicazione, fornito dalla struttura regionale deputata alla gestione dei dati statistici.

2. Per gli enti locali di nuova istituzione si prende a riferimento:

a) per il Comune risultante da fusione, la popolazione complessiva determinata ai sensi del comma 1, con riferimento ai Comuni fusionisti;

b) per le Comunità, le Comunità di montagna e la Comunità collinare del Friuli previste dalla legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale), la popolazione complessiva determinata ai sensi del comma 1, con riferimento ai Comuni appartenenti alle rispettive Comunità.

3. Laddove espressamente previsto, il dato inerente la popolazione è incrementato dal numero dei cittadini stranieri, domiciliati nel territorio comunale, che siano dipendenti o familiari di dipendenti di basi militari di forze armate di Stati alleati. I relativi dati sono comunicati alla Regione dai Comuni interessati, su conforme certificazione delle competenti autorità militari.».

2. Il comma 1 bis dell'articolo 29 della legge regionale 18/2015 è abrogato.

3. Al comma 39 bis dell'articolo 12 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo dopo la parola «previsto» sono aggiunte le seguenti: «, compatibilmente con le disponibilità di bilancio»;

b) il secondo e il terzo periodo sono soppressi.

4. Le lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale), sono abrogate.

5. L'articolo 20 della legge regionale 18/2016 è sostituito dal seguente:

«Art. 20. (Assunzione del personale non dirigente)

1. La copertura dei posti vacanti del personale non dirigente nelle amministrazioni del Comparto unico, fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 2, e la disciplina vigente in materia di assunzioni obbligatorie dei soggetti appartenenti alle categorie protette previste dalla vigente normativa, avviene mediante le seguenti modalità:

a) immissione in ruolo dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, provenienti da altre amministrazioni del Comparto unico, appartenenti alla stessa categoria e profilo professionale, dichiarati in eccedenza ai sensi dell'articolo 22. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nella posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza;

b) mobilità di Comparto;

c) mobilità intercompartimentale;

d) procedure selettive, conformi ai principi dell'articolo 26, volte all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano l'accesso dall'esterno in misura adeguata e comunque non inferiore al 50 per cento dei posti disponibili, o avviamento dalle liste di collocamento per le categorie per le quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità, o utilizzo di graduatorie, in corso di validità, di concorsi pubblici già esperiti presso altre amministrazioni del Comparto unico, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 16 della legge regionale 15 aprile 2005, n. 8 (Disposizioni in materia di personale regionale, di comparto unico del pubblico impiego regionale e di personale del Servizio sanitario regionale), o presso altre pubbliche amministrazioni, o contratti di formazione lavoro nel rispetto delle disposizioni nazionali vigenti in materia.

2. La copertura dei posti vacanti del personale non dirigente nelle amministrazioni del Comparto unico può, altresì, avvenire, in alternativa alla previsione di cui all'articolo 26, comma 4, lettera a), fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, mediante le progressioni fra le categorie, da realizzarsi tramite procedura comparativa secondo la disciplina definita dalle singole amministrazioni.».

6. Al comma 22 dell'articolo 56 della legge regionale 18/2016 le parole «entro il 31 dicembre 2021 dalla rideterminazione della dotazione organica» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2022».

7. [Al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 9 dicembre 2015, n. 31 (Norme per l'integrazione sociale delle persone straniere immigrate), le parole «Nell'ambito degli interventi di cui al presente comma la Regione è autorizzata a rimborsare in misura pari al 100 per cento le spese che restano a carico dei Comuni» sono sostituite dalle seguenti: «Nell'ambito degli interventi di cui al presente comma, in deroga all'articolo 30, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di immigrazione, sono stabiliti, anche sulla base di fasce di valore economico derivanti da indagini di mercato effettuate dalla Struttura regionale competente in materia di aggregazione degli acquisti, i criteri, le percentuali e limiti di finanziamento ai Comuni per il rimborso delle spese sostenute»] [1].

8. [Nelle more dell'adozione della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 7, trova applicazione l'articolo 14, comma 1, della legge regionale 31/2015 vigente antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge] [2].

9. Il comma 5 dell'articolo 17 della legge regionale 6 novembre 2020, n. 20 (Modifiche alle disposizioni di coordinamento della finanza locale di cui alla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali) e norme sulla concertazione delle politiche di sviluppo), è sostituito dal seguente:

«5. Le risorse della concertazione possono essere utilizzate per integrare la realizzazione di interventi già parzialmente finanziati da altre assegnazioni regionali purché non vadano a coprire l'eventuale quota di cofinanziamento obbligatoria dell'ente locale prevista dalla disciplina di settore.».

10. Gli Enti di decentramento regionale, di cui alla legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale), a cui è attribuita la competenza esclusiva in materia di edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado, nonché la gestione dei relativi immobili adibiti a edifici scolastici, possono concedere in uso gli impianti sportivi di pertinenza, tenuto conto delle prioritarie esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive degli istituti scolastici, nonché delle modalità attuative previste per gli istituti stessi dalla normativa nazionale, a società e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l'istituto scolastico o in comuni confinanti, anche mediante accordi con i Comuni proprietari.

11. Gli Enti di decentramento regionale possono altresì concedere in uso le pertinenze destinate a uso diverso da quello sportivo, tenuto conto delle prioritarie esigenze dell'attività didattica degli istituti scolastici, nonché delle modalità attuative previste per gli istituti stessi dalla normativa nazionale, a soggetti terzi per attività compatibili con le caratteristiche strutturali e in conformità alle autorizzazioni di agibilità concesse dagli organismi competenti.

12. L'Ente di decentramento regionale competente per territorio disciplina con regolamento l'uso degli immobili di cui ai commi 10 e 11. Nel regolamento sono stabilite, in particolare, le tipologie di tariffa, le agevolazioni e le eventuali esenzioni.

13. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui al comma 12, gli Enti di decentramento regionale sono autorizzati ad applicare le tariffe adottate dall'Unione territoriale intercomunale a cui sono subentrati.

14. Il termine di rendicontazione delle risorse concesse al Comune di Azzano Decimo ai sensi dell'articolo 11, commi da 35 a 40, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), del cofinanziamento a carico dell'ente, nonché di trasmissione della dichiarazione attestante gli oneri complessivamente sostenuti per l'intervento denominato "ampliamento, ristrutturazione, adeguamento sismico ed energetico della scuola primaria Cesare Battisti" è fissato al 31 dicembre 2024.

15. L'intervento individuato al n. 68 nella tabella O " Concertazione degli investimenti di sviluppo degli Enti locali - anni 2021-2023 ", allegata alla legge regionale 6 agosto 2021 n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023), articolo 9, commi 54, 55 e 56, denominato " Miglioramento antisismico di edifici scolastici (scuola secondaria Bertoli) " assegnato al Comune di Pasian di Prato è modificato in " Miglioramento antisismico di edifici scolastici (scuola primaria di Colloredo) ".

 

     Art. 10. (Corregionali all'estero, lingue minoritarie e personale della Regione)

1. Al comma 10 dell'articolo 2 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 16 (Norme urgenti in materia di personale e di organizzazione nonché in materia di passaggio al digitale terrestre), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo dopo le parole «è collocato in aspettativa senza assegni» sono aggiunte le seguenti: «salvo motivato diniego dell'amministrazione in ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative»;

b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il periodo di aspettativa è utile ai fini dell'anzianità di servizio.».

2. Al comma 67 bis dell'articolo 6 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), dopo le parole «aventi a oggetto l'adozione» sono inserite le seguenti: «del piano dei fabbisogni di personale,».

3. Al comma 2 dell'articolo 56 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale), le parole «degli enti locali del Comparto unico» sono sostituite dalla seguente: «regionale».

4. Al fine di promuovere e valorizzare le minoranze linguistiche del Friuli Venezia Giulia, in seguito alle Conferenze regionali sulla tutela delle minoranze linguistiche tenutesi nel 2021 e alla pubblicazione dei relativi atti, il Presidente del Consiglio regionale convoca nel 2022 una tavola rotonda di incontro e confronto sulle conclusioni delle tre Conferenze regionali, finalizzata alla condivisione delle buone pratiche emerse e alla ricerca dei punti di interesse comune.

5. Le modalità di svolgimento e l'ordine del giorno della tavola rotonda di cui al comma 4 sono determinati dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, allargato ai Capigruppo, in collaborazione con la struttura competente in materia di lingue minoritarie.

 

     Art. 11. (Patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi)

1. Al comma 1 ter dell'articolo 45 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), le parole «, a condizione che abbiano manifestato la volontà di non aderire ai contratti quadro entro trenta giorni dalla pubblicazione del piano stesso» sono soppresse.

2. All'articolo 57 ter della legge regionale 21 aprile 2017, n. 10 (Disposizioni in materia di demanio marittimo regionale, demanio ferroviario e demanio stradale regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 17/2009, 28/2002 e 22/2006), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla rubrica dopo le parole «demanio marittimo» sono aggiunte le seguenti: «ovvero per utilizzazioni difformi dal titolo concessorio»;

b) al comma 1 dopo le parole «pregresso utilizzo» sono inserite le seguenti: «senza titolo» e dopo le parole «alla legge regionale 10/2017» sono inserite le seguenti: «ovvero nel caso di utilizzazioni difformi dal titolo concessorio».

3. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 20 bis della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 (Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale), è sostituita dalla seguente:

«a) rilascio di concessioni relative a istanze presentate da soggetti privati dopo l'1 gennaio 2022 per la realizzazione di opere sui beni del demanio idrico regionale ricadenti nell'ambito territoriale di competenza;».

4. Al comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2021-2023), le parole «per l'annualità 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per l'annualità 2022».

5. I terreni acquisiti dai Comuni con le modalità di cui all'articolo 5, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57 (Disposizioni speciali in materia di finanza regionale), con destinazione a verde pubblico, possono essere destinati alle finalità di cui alla legge regionale 16 giugno 2010, n. 10 (Interventi di promozione per la cura e conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani).

 

     Art. 12. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e ha effetto dall'1 gennaio 2022.


[1] Comma abrogato dall'art. 19 della L.R. 3 marzo 2023, n. 9.

[2] Comma abrogato dall'art. 19 della L.R. 3 marzo 2023, n. 9.