Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.4 bilanci e piani finanziari |
Data: | 29/12/2021 |
Numero: | 23 |
Sommario |
Art. 1. (Servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili) |
Art. 2. (Attività produttive) |
Art. 3. (Risorse agroalimentari, forestali e ittiche e montagna) |
Art. 4. (Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile) |
Art. 5. (Assetto del territorio, edilizia, trasporti e diritto alla mobilità) |
Art. 6. (Beni e attività culturali, sport e tempo libero) |
Art. 7. (Lavoro, formazione, istruzione, politiche giovanili e famiglia) |
Art. 8. (Salute e politiche sociali) |
Art. 9. (Autonomie locali e coordinamento della finanza locale, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione) |
Art. 10. (Corregionali all'estero, lingue minoritarie e personale della Regione) |
Art. 11. (Patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi) |
Art. 12. (Entrata in vigore) |
§ 6.4.322 - L.R. 29 dicembre 2021, n. 23.
Legge collegata alla manovra di bilancio 2022-2024
(B.U. 29 dicembre 2021, n. 52 - S.O. 31 dicembre 2021, n. 46)
Art. 1. (Servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili)
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 11 della
«3 bis. Fermo restando quanto previsto al comma 1, con deliberazione della Giunta regionale sono definiti gli altri casi in cui il Presidente della Regione può disporre che la seduta della Giunta regionale si svolga in modalità telematica.».
2. Al comma 1 dell'articolo 56 bis della
3. All'articolo 13 della
a) al comma 2 dopo le parole «emittenti televisive e radiofoniche locali).» sono aggiunte le seguenti: «Le emittenti televisive devono altresì essere risultate assegnatarie di capacità trasmissiva per l'area tecnica At06 Friuli Venezia Giulia in esito al bando di gara, pubblicato il 23 luglio 2021, con il quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha indetto la procedura per la formazione delle graduatorie dei fornitori di servizi di media audiovisivi (FSMA).»;
b) alla lettera a) del comma 6 le parole «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «5 per cento».
Art. 2. (Attività produttive)
1. Con riferimento al bando 2019 di cui all'articolo 100 della
2. In deroga all'articolo 27, comma 3, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 14 febbraio 2017, n. 035/Pres., le imprese beneficiarie dei contributi di cui al comma 1 presentano la rendicontazione delle spese entro il 31 ottobre 2022.
3. In deroga all'articolo 27, comma 3, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 14 febbraio 2017, n. 035/Pres., i termini di conclusione delle iniziative di cui all'articolo 100, comma 1, lettera a), della
4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo già concesso a PromoTurismoFVG con decreto 15 settembre 2020, n. 2250/PROTUR, ai sensi dell'articolo 2, comma 23, della
5. Per le finalità di cui al comma 4 PromoTurismoFVG presenta alla Direzione centrale attività produttive e turismo entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, richiesta di conferma del contributo già concesso per le spese da sostenersi nella stagione invernale 2021/2022.
6. Al comma 5 dell'articolo 21 della
7. Le risorse finanziarie afferenti alla Sezione per lo smobilizzo dei crediti verso la pubblica amministrazione di cui all'articolo 4, comma 1, della
8. È autorizzata la cessazione della gestione fuori bilancio relativa alla Sezione per lo smobilizzo dei crediti verso la pubblica amministrazione di cui al comma 7, da disporsi con deliberazione della Giunta regionale con la quale sono stabilite le modalità per la liquidazione di tale Sezione e il trasferimento delle somme residue al Fondo regionale per le iniziative economiche in Friuli Venezia Giulia.
9. Al comma 2 dell'articolo 3 della
a) alla lettera b) le parole «non inferiore a 15 metri» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore a 20 metri»;
b) alla lettera c) le parole «per piste o tratti di piste con pendenze pari o inferiori al 12 per cento,» sono soppresse;
c) dopo la lettera d) è inserita la seguente:
«d bis) larghezze non inferiori a 3,5 metri per tratti di piste e per i tracciati di raccordo o trasferimento tra piste appositamente segnalate caratterizzate da una pendenza non superiore al 12 per cento;».
10. Alla fine dei commi 4 e 30 dell'articolo 2 della
11. L'Amministrazione regionale è autorizzata a devolvere il contributo, concesso con decreto 18 novembre 2020, n. 3080/PROTUR del Direttore del Servizio sviluppo economico locale, al Consorzio per il Nucleo di Industrializzazione della Provincia di Pordenone e riguardante l'intervento denominato "Potenziamento acquedotto z.i. Meduno - lavori urgenti 1° stralcio" per sostenere l'intervento a oggetto "Manutenzione straordinaria per adeguamento copertura del potabilizzatore FOUS - Z.I. di Maniago".
12. Il Consorzio per il Nucleo di Industrializzazione della Provincia di Pordenone presenta la domanda per la devoluzione di cui al comma 11 alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive, Servizio sviluppo economico locale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e comunque prima dell'avvio dei lavori, in conformità al regolamento di cui al decreto del Presidente della Regione 20 marzo 2018, n. 069/Pres. (Regolamento concernente i trasferimenti in conto capitale per la progettazione, realizzazione e manutenzione di infrastrutture di urbanizzazione primaria a fruizione collettiva, veicolare o pedonale, a favore dei consorzi di sviluppo economico locale, ai sensi dell'articolo 85, comma 9, della
13. Con il decreto di devoluzione del finanziamento sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione della spesa, in conformità al regolamento di cui al comma 12.
14. I termini per la rendicontazione delle spese per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 59 della
15. Per le finalità di cui al comma 14 i beneficiari presentano istanza entro i termini di scadenza per la presentazione della rendicontazione, quand'anche già prorogati.
16. Dopo il comma 30 dell'articolo 2 della
«30 bis. In sede di prima applicazione, per l'annualità 2021, sono considerate ammissibili le spese sostenute a decorrere dall'1 gennaio dell'anno di riferimento.».
17. Al comma 1 dell'articolo 81 della
18. I beneficiari dei contributi previsti dall'articolo 11 della
19. Nei casi previsti dal comma 18 sono ammissibili a contributo anche le spese relative alle manifestazioni, iniziative, eventi e progetti che non si sono potuti svolgere e quelle relative alle manifestazioni, iniziative, eventi e progetti svolti successivamente in conseguenza dei provvedimenti di cui al comma 18.
20. I beneficiari dei contributi previsti dall'articolo 62 della
21. Nei casi previsti dal comma 20 sono ammissibili a contributo anche le spese relative alle manifestazioni, iniziative, eventi e progetti che non si sono potuti svolgere e quelle relative alle manifestazioni, iniziative, eventi e progetti svolti successivamente in conseguenza dei provvedimenti di cui al comma 20.
22. Per i grandi eventi di rilievo nazionale e internazionale di tipo turistico, sportivo, musicale e culturale di cui all'articolo 6, commi 79 e 80, della
23. L'intervento di ampliamento, ristrutturazione e ammodernamento del complesso termale di Grado, di cui all'articolo 17 della
24. Sono fatti salvi i lavori già realizzati e autorizzati con procedura di accertamento di conformità urbanistica.
Art. 3. (Risorse agroalimentari, forestali e ittiche e montagna)
1. Ovunque ricorrano nella
2. Al comma 2 dell'articolo 23 della
3. I Piani venatori distrettuali (PVD) di cui all'articolo 13 della
4. Il comma 1 dell'articolo 32 della
«1. La domanda di ammissione e di trasferimento a una Riserva di caccia è presentata all'Amministrazione regionale dall'1 marzo al 30 giugno di ogni anno. Con deliberazione della Giunta regionale, da approvare entro il 31 gennaio di ogni anno e da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione, può essere individuato un diverso intervallo di tempo.».
5. Il termine per la conclusione dei procedimenti previsti dall'articolo 38 della
Art. 4. (Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile)
1. Al comma 2 dell'articolo 56 della
2. L'articolo 56, comma 2, della
3. Gli importi corrisposti a titolo di deposito cauzionale o di garanzia di cui all'articolo 46, comma 5, della
4. Alla
a) dopo il comma 2 dell'articolo 43 è inserito il seguente:
«2 bis. Il progetto di cui al comma 1, qualora ve ne sia la necessità, prevede la realizzazione dei passaggi di risalita dei pesci presso le traverse di derivazione idrica che interrompono la continuità del corso d'acqua.»;
b) al comma 3 bis dell'articolo 49 le parole «le concessioni di derivazione» sono sostituite dalle seguenti: «i riconoscimenti dell'uso dell'acqua e le concessioni preferenziali»;
c) all'articolo 56 sono apportate le seguenti modifiche:
1) dopo il comma 21 è inserito il seguente:
«21 bis. La mancata o insufficiente funzionalità del passaggio per i pesci di cui all'articolo 43, comma 2 bis, dovuta a carenza di manutenzione o al mancato adeguamento ai mutamenti dell'alveo del corso d'acqua, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 21.»;
2) al comma 22 dopo le parole «comma 21» sono inserite le seguenti: «e al comma 21 bis»;
d) dopo il comma 5 dell'articolo 57 è inserito il seguente:
«5 bis. All'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 56, comma 21 bis, provvede l'Ente tutela patrimonio ittico che introita a valere sul proprio bilancio i relativi importi.».
5. Al comma 3 dell'articolo 9 della
6. Il comma 1 dell'articolo 7 della
«1. Il Direttore generale è nominato dal Presidente della Regione su conforme deliberazione della Giunta regionale tra soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
a) laurea magistrale o laurea specialistica o diploma di laurea conseguito secondo il previgente ordinamento;
b) comprovata esperienza dirigenziale almeno quinquennale;
c) elevata professionalità e qualificata esperienza nel settore ambientale;
d) assenza delle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 8, comma 1, della
7. Alla
a) al comma 8 dell'articolo 42 le parole «fino al rilascio del provvedimento di esercizio provvisorio o degli atti in esito ai procedimenti di collaudo» sono sostituite dalle seguenti: «fino alla trasmissione al Comune stesso del certificato di collaudo»;
b) all'articolo 45 sono apportate le seguenti modifiche:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Collaudo degli impianti)»;
2) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Ai fini dell'abilitazione all'esercizio definitivo degli impianti di distribuzione dei carburanti autorizzati ai sensi dell'articolo 35, ultimati i lavori e prima della messa in esercizio degli impianti, il titolare dell'impianto trasmette al Comune il certificato di collaudo redatto da un professionista abilitato, sulla base degli atti di collaudo e verifica rilasciati dagli enti competenti ai fini delle verifiche di idoneità tecnica degli impianti in relazione agli aspetti fiscali, di sicurezza ambientale, antincendio, sanitari, demaniali e altri eventuali, nonché della certificazione del direttore dei lavori sulla conformità dei lavori realizzati al progetto dell'impianto autorizzato.»;
3) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il certificato di collaudo di cui al comma 1 ha validità di quindici anni. Alla scadenza di tale termine il titolare dell'impianto trasmette al Comune una perizia giurata redatta da un professionista abilitato, attestante la permanenza dei requisiti di idoneità tecnica dell'impianto in relazione agli aspetti fiscali, di sicurezza ambientale, antincendio, sanitari, demaniali e altri eventuali.»;
4) al comma 17 le parole «a provvedimento dichiarativo di collaudo, né» sono soppresse;
5) al comma 18 le parole «del provvedimento dichiarativo finale di collaudo, del collaudo o dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio» sono sostituite dalle seguenti: «del collaudo»;
6) i commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 sono abrogati;
c) al comma 3 dell'articolo 52 le parole «del provvedimento dichiarativo finale di collaudo, del collaudo o dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio» sono sostituite dalle seguenti: «del collaudo».
8. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di ambiente di concerto con l'Assessore competente in materia di attività produttive, sono definite le linee guida relative alla procedura competitiva per il rilascio o il rinnovo delle concessioni di coltivazione delle acque minerali e termali di cui al
9. Alla
a) il comma 1 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:
«1. L'Assemblea regionale d'ambito è un organo permanente ed è costituita da ventisei componenti di cui:
a) venti Sindaci eletti, ai sensi dell'articolo 8, comma 4 bis, dalle quattro Assemblee locali per la gestione integrata dei rifiuti urbani, secondo le seguenti modalità: dodici Sindaci sono eletti dall'Assemblea locale "Centrale", di cui due riservati alle Comunità di Montagna; cinque Sindaci sono eletti dall'Assemblea locale "Occidentale" di cui uno riservato alle Comunità di Montagna; due Sindaci sono eletti dall'Assemblea locale "Orientale goriziana"; un Sindaco è eletto dall'Assemblea locale "Orientale triestina";
b) sei Sindaci dei Comuni della Regione con il maggior numero di abitanti secondo l'ultimo censimento dell'ISTAT sono membri di diritto.»;
b) dopo il comma 6 dell'articolo 6 è inserito il seguente:
«6 bis. L'Assemblea regionale d'ambito, nell'esercizio delle sue funzioni, può destinare parte delle proprie risorse a favore dei gestori d'ambito, per la realizzazione di impianti e di infrastrutture del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.»;
c) il comma 1 dell'articolo 6 bis è sostituito dal seguente:
«1. Il Consiglio di amministrazione è presieduto dal Presidente dell'AUSIR ed è composto da sette membri eletti dall'Assemblea regionale d'ambito fra i suoi componenti, compreso il Presidente; due dei membri del Consiglio di amministrazione devono essere eletti tra i rappresentanti dei membri di diritto dell'Assemblea regionale d'ambito, uno eletto tra i rappresentanti delle Comunità di Montagna. Con riferimento all'espletamento delle funzioni relative al servizio idrico il Consiglio di amministrazione è integrato dai due Sindaci dei Comuni della Regione Veneto, già componenti dell'Assemblea regionale d'ambito dell'AUSIR.»;
d) dopo il comma 4 dell'articolo 8 è inserito il seguente:
«4 bis. Le Assemblee locali provvedono all'elezione dei venti membri elettivi dell'Assemblea regionale, ai sensi dell'articolo 6. In prima convocazione, l'elezione avviene con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto, mentre dalla seconda convocazione risulta eletto chi ottiene il numero maggiore di voti validi tra i presenti. In ogni caso le votazioni sono espresse ai sensi del comma 5. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione entro dieci giorni dalla richiesta del Presidente dell'AUSIR, vi provvede, entro i cinque giorni successivi alla scadenza del predetto termine, il Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti e così di seguito fino all'esperimento della convocazione. In caso di parità di voti nelle prime tre votazioni, si procede all'elezione dei Sindaci più giovani di età tra coloro che hanno ottenuto pari voti all'ultima votazione. In caso di parità anche di età, si decide mediante sorteggio, effettuato dal Presidente o dal Sindaco cha ha effettuato la convocazione, tra i Sindaci che hanno ottenuto pari voti all'ultima votazione. I verbali delle Assemblee locali relativi alla votazione dei membri dell'Assemblea regionale vengono inviati al Presidente dell'AUSIR e per conoscenza all'Assessore regionale competente in materia di ambiente. Il mandato di rappresentanza del componente eletto in Assemblea regionale d'ambito ha una durata corrispondente a quella residua della carica di Sindaco ricoperta dal componente eletto.»;
e) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:
«Art. 11. (Compensi)
1. Al Presidente di cui all'articolo 7 spetta una indennità di funzione mensile stabilita dallo Statuto, nella misura non superiore a quella spettante al Sindaco del Comune capoluogo di Regione, nonché il rimborso delle spese di trasferta. L'indennità di funzione non è cumulabile con quella di Sindaco.
2. Ai componenti del Consiglio di amministrazione, di cui all'articolo 6 bis, spetta un gettone di presenza fissato dallo Statuto, nonché il rimborso delle spese di trasferta.».
10. Al comma 4 dell'articolo 42 della legge regionale luglio 2015, n. 18 (Disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), dopo le parole «Agli amministratori di forme associative di Enti locali, con esclusione dei consorzi,» sono aggiunte le seguenti: «degli enti pubblici economici».
11. Con riferimento alle modifiche introdotte dai commi 9 e 10, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'AUSIR provvede ad adeguare il proprio Statuto alle nuove disposizioni normative.
12. Alla data di entrata in vigore della presente legge l'Assemblea regionale d'ambito è integrata dai Sindaci membri di diritto ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b), della
13. Al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa dell'AUSIR e in sede di prima applicazione delle nuove disposizioni normative, il Presidente, i componenti del Consiglio di amministrazione e i componenti dell'Assemblea regionale d'ambito, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, decadono alla data di insediamento dei nuovi organi.
Art. 5. (Assetto del territorio, edilizia, trasporti e diritto alla mobilità)
1. Al comma 1 dell'articolo 5 della
2. Il comma 10 dell'articolo 7 della
«10. La domanda di contributo è corredata della documentazione di cui all'articolo 56 della
3. Dopo l'articolo 3 della
«Art. 3 bis. (Pianificazione dell'interporto di Cervignano)
1. Alla scadenza del periodo decennale di efficacia del piano particolareggiato di cui all'articolo 3, la pianificazione dell'interporto viene attuata mediante l'approvazione di un Piano attuativo comunale di iniziativa pubblica, di seguito PAC, ai sensi dell'articolo 25 della
2. L'accertamento della compatibilità del PAC adottato con il Piano territoriale regionale, con il Piano regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità delle merci e della logistica, nonché con il Piano regolatore generale comunale, vigenti e adottati, è effettuato di concerto dal Comune e dalla Regione entro sessanta giorni dalla presentazione della proposta di cui al comma 1 ed è oggetto di atto d'intesa ovvero di accordo di programma ai sensi della disciplina regionale vigente. Qualora, in sede di accertamento, si rilevi contrasto con i suddetti piani e strumenti di pianificazione, la Regione promuove il superamento di tale contrasto indicando le opportune modifiche del PAC o del piano regolatore generale comunale, nell'ambito dell'intesa o dell'accordo di programma.
3. Fino all'approvazione del PAC di cui al comma 1 conservano efficacia le previsioni del vigente Piano particolareggiato di cui all'articolo 3 o sua variante.».
4. Al comma 1 dell'articolo 4 della
5. In considerazione della situazione di commissariamento che ha coinvolto il Comune di Andreis negli anni 2019 e 2020, l'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo di 200.000 euro, concesso con il decreto n. 4270/TERINF del 17 novembre 2020, ai sensi dell'articolo 4, commi da 55 a 57, della
6. Per le finalità di cui al comma 5, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune di Andreis presenta al Servizio competente istanza motivata volta alla conferma del finanziamento, corredata di un cronoprogramma finanziario e dei lavori aggiornato. Con il decreto di conferma sono stabiliti i termini di aggiudicazione dei lavori, di esecuzione dell'intervento e di rendicontazione della spesa.
7. In attuazione delle disposizioni previste dal
8. L'Ufficio per le procedure d'appalto esercita le seguenti funzioni amministrative:
a) coordina e supporta, in attuazione delle disposizioni statali e regionali riguardanti il PNRR, le procedure di appalto e i conseguenti adempimenti per l'attuazione dei progetti del PNRR e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC) spettanti alla Regione, indipendentemente dall'articolazione in uno o più centri di costo;
b) fornisce il necessario supporto nelle procedure d'appalto a favore degli enti locali interessati e di tutti i soggetti attuatori di cui alla parte III della nota di aggiornamento al DEFR, anche attraverso l'applicazione degli istituti previsti dalla
c) promuove e coordina, anche attraverso le task force di esperti multidisciplinari, le attività di rafforzamento della capacità amministrativa nella gestione delle procedure complesse rilevanti ai fini del PNRR, anche mediante la reingegnerizzazione delle procedure e gli interventi di semplificazione;
d) svolge attività di monitoraggio dello stato di attuazione dei progetti al fine di verificare il rispetto dei relativi cronoprogrammi;
e) in ambito regionale agisce come interlocutore unico in materia di appalti nei rapporti con le istituzioni centrali e rappresenta il punto di contatto con la cabina di regia regionale.
9. Al comma 4 dell'articolo 39 ter della
10. All'articolo 63 sexies della
a) il comma 1 bis è sostituito dal seguente:
«1 bis. Prima dell'adozione della variante il Comune:
a) qualora il progetto di variante interessi beni tutelati ai sensi della parte II del
b) qualora il progetto di variante interessi beni tutelati ai sensi della parte III del
c) provvede all'asseverazione della non necessità del parere geologico qualora la variante non rientri nella fattispecie di cui all'articolo 9 bis, comma 4, lettera c), della
b) al comma 2 dopo le parole: «delle fattispecie di cui al comma 1 sono adottati dal Consiglio Comunale» sono inserite le seguenti: «previo adeguamento alle eventuali prescrizioni rese nei pareri di cui al comma 1 bis»;
c) al comma 5 le parole «alle prescrizioni ministeriali e» sono soppresse;
d) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:
«9 bis. Nei casi di cui al comma 1, lettera f), qualora le opere da realizzare non risultino conformi agli obiettivi e strategie del piano struttura, le varianti di cui al presente articolo possono comportare le necessarie e connesse modifiche alla parte strutturale.».
11. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 105 della
12. Al comma 21 dell'articolo 6 della
13. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire le assegnazioni statali finalizzate al rinnovo del parco mezzi del trasporto pubblico locale ai gestori del relativo servizio.
14. Le risorse di cui al comma 13 sono destinate alla copertura delle spese per l'acquisto di materiale rotabile da parte dei gestori del servizio sostenute o da sostenersi nel rispetto dei provvedimenti statali di assegnazione e delle norme comunitarie di settore.
15. In relazione alle annualità precedenti al 2022, contestualmente al trasferimento delle risorse di cui al comma 13, è disposto il recupero, mediante compensazione, del corrispettivo del servizio già pagato dalla Regione a sostegno delle spese per il rinnovo degli autobus derivanti dagli obblighi contrattuali.
16. All'attuazione del disposto di cui ai commi da 13 a 15 si provvede sulla base di convenzioni da stipularsi tra la Regione e i gestori dei servizi di trasporto pubblico locale, che disciplinano, in particolare, le modalità di trasferimento delle assegnazioni, di recupero dei corrispettivi e di rendicontazione.
17. All'articolo 14 della
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono essere sostituiti alla guida, nell'ambito orario del turno integrativo o nell'orario del turno assegnato, da chiunque abbia i requisiti di professionalità e moralità richiesti dalla normativa vigente.»;
b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2 bis. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente di autovettura ovvero di natante, in caso di malattia, invalidità o sospensione della patente, intervenute successivamente al rilascio della licenza o dell'autorizzazione, possono mantenere la titolarità della licenza o dell'autorizzazione, a condizione che siano sostituiti alla guida dei veicoli o alla conduzione dei natanti, per l'intero periodo di durata della malattia, dell'invalidità o della sospensione della patente, da persone in possesso dei requisiti professionali e morali previsti dalla normativa vigente.»;
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Il rapporto di lavoro con un sostituto alla guida è regolato con contratto di lavoro stipulato in base alle norme vigenti. Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche in base a un contratto di gestione.».
Art. 6. (Beni e attività culturali, sport e tempo libero)
1. All'articolo 22 della
a) al comma 3 le parole «30 aprile 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2022» e le parole «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2022»;
b) al comma 4 le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2022» e le parole «30 aprile 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2022».
2. Considerata l'emergenza epidemiologica COVID-19 che ha comportato una significativa riduzione, tra l'altro, delle attività culturali e al fine di garantire a tutti i cittadini un adeguato servizio bibliotecario, in deroga a quanto previsto dalla
3. La conferma ovvero la revoca dei provvedimenti di riconoscimento delle biblioteche di interesse regionale sottoposte a revisione periodica negli anni 2020, 2021 e 2022 viene disposta con deliberazione della Giunta regionale la cui efficacia decorre dall'1 gennaio 2023.
4. Al comma 1 dell'articolo 2 della
5. Al comma 1 dell'articolo 38 della
6. Al fine di promuovere l'immagine del Friuli Venezia Giulia e al fine di valorizzare e rendere riconoscibili le realtà culturali e sportive del territorio regionale, i beneficiari dei contributi concessi in materia di cultura e sport ai sensi, in particolare, delle leggi regionali 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport), 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), e 23/2015, utilizzano il lettering "#IoSonoFVG" per la realizzazione delle attività e dei progetti finanziati.
7. Al comma 31 dell'articolo 6 della
8. Il comma 31 dell'articolo 6 della
9. Al comma 45 dell'articolo 6 della
10. Le misure di sostegno previste dagli articoli 5 e 6 della
11. Per le finalità di cui all'articolo 7, comma 37, della
12. Per le finalità di cui all'articolo 6, commi da 22 a 26, della
Art. 7. (Lavoro, formazione, istruzione, politiche giovanili e famiglia)
1. Per l'anno accademico 2022-2023 l'importo della tassa regionale per il diritto allo studio universitario è articolato in tre fasce in base alla condizione economica dello studente, commisurata al livello dell'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE):
a) 120 euro per coloro che presentano un valore dell'ISEE inferiore o pari a quello previsto dai requisiti di eleggibilità per l'accesso ai livelli essenziali delle prestazioni (LEP) del diritto allo studio;
b) 140 euro per coloro che presentano un valore dell'ISEE superiore al livello minimo e fino al doppio del livello minimo previsto dai requisiti di eleggibilità per l'accesso ai livelli essenziali delle prestazioni (LEP) del diritto allo studio;
c) 160 euro per coloro che presentano un valore dell'ISEE superiore al doppio del livello minimo previsto dai requisiti di eleggibilità per l'accesso ai livelli essenziali delle prestazioni (LEP) del diritto allo studio.
2. Al comma 2 quinquies dell'articolo 15 della
3. Al comma 43 dell'articolo 7 della
4. All'articolo 22 della
a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1 bis. L'accreditamento è concesso per scaglioni crescenti di volume di attività formativa annua che il soggetto formatore intende realizzare con l'utilizzo di fondi pubblici gestiti dalla Direzione centrale competente in materia di formazione professionale.»;
b) al comma 3 la parola «soggette» è sostituita dalla seguente: «soggetti»;
c) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4 bis. Possono ottenere e mantenere l'accreditamento regionale anche enti privi del requisito di cui al comma 1, lettera l), per un numero di ore massimo pari a non più del 25 per cento del primo scaglione di cui al comma 1 bis, fermo restando il possesso degli ulteriori requisiti prescritti per il primo scaglione di accreditamento individuato dal regolamento di cui all'articolo 23.».
Art. 8. (Salute e politiche sociali)
1. All'articolo 5 della
a) al comma 2 bis le parole «ulteriore termine di venti giorni» sono sostituite dalle seguenti: «ulteriore termine non superiore a venti giorni»;
b) dopo il comma 2 bis sono inseriti i seguenti:
«2 ter. Il consiglio di amministrazione svolge le funzioni di cui all'articolo 6 sino alla scadenza del termine di durata previsto dallo statuto, entro la quale deve essere nominato il nuovo organo amministrativo.
2 quater. Qualora non sia nominato il nuovo consiglio di amministrazione entro il termine di cui al comma 2 ter, il consiglio di amministrazione venuto a scadenza è prorogato, per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza di cui al comma 2 ter.
2 quinquies. Nel periodo di proroga di cui al comma 2 quater, il consiglio di amministrazione può adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità.
2 sexies. Gli atti non rientranti fra quelli indicati nel comma 2 quinquies, adottati nel periodo di proroga di cui al comma 2 quater, sono nulli.
2 septies. Per quanto non previsto dal presente articolo si applica la disciplina contenuta nel
2. Alla
a) l'articolo 5 è abrogato;
b) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:
«Art. 6. (Cancellazione dall'Albo regionale)
1. Con decreto del direttore del Servizio è disposta la cancellazione dall'Albo delle cooperative sociali e dei loro consorzi qualora, anche a seguito di attività di revisione ordinaria o straordinaria prevista dagli articoli 14 e 15 della
a) la percentuale dei lavoratori svantaggiati sia inferiore a quella prevista dall'articolo 4 della
b) il numero dei soci volontari superi la misura prevista dall'articolo 2 della
c) la percentuale delle cooperative sociali nel consorzio scenda al di sotto di quella prevista dall'articolo 8 della
2. Con decreto del direttore del Servizio è, altresì, disposta la cancellazione dall'Albo delle cooperative sociali e dei loro consorzi nei seguenti casi:
a) qualora sia stata disposta la cancellazione dal Registro regionale delle cooperative istituito con la
b) qualora sia stato disposto lo scioglimento della cooperativa sociale o del consorzio per atto volontario, ovvero, per provvedimento della Giunta regionale;
c) qualora sia intervenuta una modifica dello statuto che determini un mutamento dello scopo previsto dall'articolo 1 della
d) qualora la sede legale sia stata trasferita al di fuori del territorio regionale.».
3. Al comma 67 dell'articolo 9 della
4. I commi 6 e 7 dell'articolo 65 della
«6. Le modalità di remunerazione delle prestazioni erogate dai servizi semiresidenziali e residenziali per anziani non autosufficienti sono definite con regolamento da adottarsi entro il 31 dicembre 2022, tenendo anche conto del principio di libera scelta delle persone, di cui all'articolo 2.
7. Gli enti del Servizio sanitario regionale territorialmente competenti stipulano gli accordi contrattuali con gli enti gestori pubblici e privati di servizi semiresidenziali e residenziali per anziani non autosufficienti accreditati, sulla base del regolamento di cui al comma 6.».
5. Al comma 13 dell'articolo 8 della
a) dopo la parola «rinnovano» sono inserite le seguenti: «o prorogano»;
b) le parole «2020 e 2021» sono sostituite dalla seguente: «2022»;
c) le parole «2019 e 2020» sono sostituite dalla seguente: «2021».
6. I commi 2 e 3 dell'articolo 4 della
«2. Il territorio delle Comunità dell'economia solidale coincide con quello degli Ambiti territoriali per la gestione associata del Servizio sociale dei Comuni (SSC) definiti ai sensi dell'articolo 17 della
3. Le assemblee sono convocate ogni anno, entro il mese di febbraio, dal Sindaco del Comune più popoloso dell'Ambito territoriale. Nell'ipotesi di inerzia di quest'ultimo, che si protragga oltre due mesi, l'iniziativa può essere assunta da un diverso Sindaco dell'ambito territoriale, dopo aver informato gli altri Sindaci. L'assemblea può essere convocata su richiesta della Comunità.».
7. Il comma 1 dell'articolo 7 della
«1. Le attività in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si adeguano al divieto di cui all'articolo 6, comma 1, della
Art. 9. (Autonomie locali e coordinamento della finanza locale, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione)
1. L'articolo 64 della
«Art. 64. (Popolazione residente)
1. Le disposizioni della presente legge che prendono a riferimento la popolazione sono applicate, se non diversamente disposto, basandosi sul dato della popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente a quello di applicazione, fornito dalla struttura regionale deputata alla gestione dei dati statistici.
2. Per gli enti locali di nuova istituzione si prende a riferimento:
a) per il Comune risultante da fusione, la popolazione complessiva determinata ai sensi del comma 1, con riferimento ai Comuni fusionisti;
b) per le Comunità, le Comunità di montagna e la Comunità collinare del Friuli previste dalla
3. Laddove espressamente previsto, il dato inerente la popolazione è incrementato dal numero dei cittadini stranieri, domiciliati nel territorio comunale, che siano dipendenti o familiari di dipendenti di basi militari di forze armate di Stati alleati. I relativi dati sono comunicati alla Regione dai Comuni interessati, su conforme certificazione delle competenti autorità militari.».
2. Il comma 1 bis dell'articolo 29 della
3. Al comma 39 bis dell'articolo 12 della
a) al primo periodo dopo la parola «previsto» sono aggiunte le seguenti: «, compatibilmente con le disponibilità di bilancio»;
b) il secondo e il terzo periodo sono soppressi.
4. Le lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 18 della
5. L'articolo 20 della
«Art. 20. (Assunzione del personale non dirigente)
1. La copertura dei posti vacanti del personale non dirigente nelle amministrazioni del Comparto unico, fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 2, e la disciplina vigente in materia di assunzioni obbligatorie dei soggetti appartenenti alle categorie protette previste dalla vigente normativa, avviene mediante le seguenti modalità:
a) immissione in ruolo dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, provenienti da altre amministrazioni del Comparto unico, appartenenti alla stessa categoria e profilo professionale, dichiarati in eccedenza ai sensi dell'articolo 22. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nella posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza;
b) mobilità di Comparto;
c) mobilità intercompartimentale;
d) procedure selettive, conformi ai principi dell'articolo 26, volte all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano l'accesso dall'esterno in misura adeguata e comunque non inferiore al 50 per cento dei posti disponibili, o avviamento dalle liste di collocamento per le categorie per le quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità, o utilizzo di graduatorie, in corso di validità, di concorsi pubblici già esperiti presso altre amministrazioni del Comparto unico, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 16 della
2. La copertura dei posti vacanti del personale non dirigente nelle amministrazioni del Comparto unico può, altresì, avvenire, in alternativa alla previsione di cui all'articolo 26, comma 4, lettera a), fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, mediante le progressioni fra le categorie, da realizzarsi tramite procedura comparativa secondo la disciplina definita dalle singole amministrazioni.».
6. Al comma 22 dell'articolo 56 della
7. [Al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 14 della
8. [Nelle more dell'adozione della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 7, trova applicazione l'articolo 14, comma 1, della
9. Il comma 5 dell'articolo 17 della
«5. Le risorse della concertazione possono essere utilizzate per integrare la realizzazione di interventi già parzialmente finanziati da altre assegnazioni regionali purché non vadano a coprire l'eventuale quota di cofinanziamento obbligatoria dell'ente locale prevista dalla disciplina di settore.».
10. Gli Enti di decentramento regionale, di cui alla
11. Gli Enti di decentramento regionale possono altresì concedere in uso le pertinenze destinate a uso diverso da quello sportivo, tenuto conto delle prioritarie esigenze dell'attività didattica degli istituti scolastici, nonché delle modalità attuative previste per gli istituti stessi dalla normativa nazionale, a soggetti terzi per attività compatibili con le caratteristiche strutturali e in conformità alle autorizzazioni di agibilità concesse dagli organismi competenti.
12. L'Ente di decentramento regionale competente per territorio disciplina con regolamento l'uso degli immobili di cui ai commi 10 e 11. Nel regolamento sono stabilite, in particolare, le tipologie di tariffa, le agevolazioni e le eventuali esenzioni.
13. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui al comma 12, gli Enti di decentramento regionale sono autorizzati ad applicare le tariffe adottate dall'Unione territoriale intercomunale a cui sono subentrati.
14. Il termine di rendicontazione delle risorse concesse al Comune di Azzano Decimo ai sensi dell'articolo 11, commi da 35 a 40, della
15. L'intervento individuato al n. 68 nella tabella O " Concertazione degli investimenti di sviluppo degli Enti locali - anni 2021-2023 ", allegata alla
Art. 10. (Corregionali all'estero, lingue minoritarie e personale della Regione)
1. Al comma 10 dell'articolo 2 della
a) al primo periodo dopo le parole «è collocato in aspettativa senza assegni» sono aggiunte le seguenti: «salvo motivato diniego dell'amministrazione in ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative»;
b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il periodo di aspettativa è utile ai fini dell'anzianità di servizio.».
2. Al comma 67 bis dell'articolo 6 della
3. Al comma 2 dell'articolo 56 della
4. Al fine di promuovere e valorizzare le minoranze linguistiche del Friuli Venezia Giulia, in seguito alle Conferenze regionali sulla tutela delle minoranze linguistiche tenutesi nel 2021 e alla pubblicazione dei relativi atti, il Presidente del Consiglio regionale convoca nel 2022 una tavola rotonda di incontro e confronto sulle conclusioni delle tre Conferenze regionali, finalizzata alla condivisione delle buone pratiche emerse e alla ricerca dei punti di interesse comune.
5. Le modalità di svolgimento e l'ordine del giorno della tavola rotonda di cui al comma 4 sono determinati dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, allargato ai Capigruppo, in collaborazione con la struttura competente in materia di lingue minoritarie.
Art. 11. (Patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi)
1. Al comma 1 ter dell'articolo 45 della
2. All'articolo 57 ter della
a) alla rubrica dopo le parole «demanio marittimo» sono aggiunte le seguenti: «ovvero per utilizzazioni difformi dal titolo concessorio»;
b) al comma 1 dopo le parole «pregresso utilizzo» sono inserite le seguenti: «senza titolo» e dopo le parole «alla legge regionale 10/2017» sono inserite le seguenti: «ovvero nel caso di utilizzazioni difformi dal titolo concessorio».
3. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 20 bis della
«a) rilascio di concessioni relative a istanze presentate da soggetti privati dopo l'1 gennaio 2022 per la realizzazione di opere sui beni del demanio idrico regionale ricadenti nell'ambito territoriale di competenza;».
4. Al comma 1 dell'articolo 11 della
5. I terreni acquisiti dai Comuni con le modalità di cui all'articolo 5, comma 1, della
Art. 12. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e ha effetto dall'1 gennaio 2022.
[1] Comma abrogato dall'art. 19 della
[2] Comma abrogato dall'art. 19 della