Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.4 enti soppressi |
Data: | 27/04/2012 |
Numero: | 9 |
Sommario |
Art. 1. (Soppressione dell'Autorità di bacino regionale) |
Art. 2. (Riallocazione delle funzioni dell'Autorità di bacino regionale) |
Art. 3. (Modifiche alla legge regionale 16/2002) |
Art. 4. (Abrogazioni) |
Art. 5. (Norme finanziarie) |
Art. 6. (Entrata in vigore) |
§ 2.4.8 - L.R. 27 aprile 2012, n. 9.
Norme urgenti in materia di riallocazione delle funzioni dell'Autorità di Bacino regionale.
(B.U. 3 maggio 2012, n. 17)
Art. 1. (Soppressione dell'Autorità di bacino regionale)
1. L'Autorità di bacino regionale, istituita dall'articolo 5 della
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione:
a) nomina il Commissario liquidatore dell'Autorità di bacino regionale, nonchè ne definisce i compiti, il trattamento e la durata dell'incarico;
b) approva il bilancio di liquidazione dell'Autorità di bacino regionale e della gestione commissariale, predisposti dal Commissario liquidatore;
c) detta le eventuali direttive per il trasferimento alla Regione dei beni mobili e immobili, nonchè dei rapporti giuridici attivi e passivi, ai sensi dell'articolo 2 .
3. Il Commissario liquidatore predispone e trasmette alle Direzioni centrali competenti per materia:
a) entro sessanta giorni dalla nomina, lo stato di consistenza dei beni mobili e immobili, nonchè la ricognizione dei rapporti giuridici attivi e passivi, esistenti al giorno antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge;
b) entro novanta giorni dalla nomina, il bilancio di liquidazione dell'Autorità di bacino regionale al giorno antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge e della gestione commissariale.
4. Il Commissario liquidatore assicura, altresì, l'ordinaria amministrazione dell'Ente [1].
Art. 2. (Riallocazione delle funzioni dell'Autorità di bacino regionale)
1. Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione subentra all'Autorità di bacino regionale nell'esercizio delle funzioni e nei rapporti giuridici attivi e passivi, compresi i rapporti di lavoro, in essere alla medesima data, nonchè nella titolarità dei beni mobili e immobili [2].
2. Ai sensi dell'articolo 2645 del codice civile il verbale di consegna dei beni immobili costituisce titolo per l'intavolazione, la trascrizione immobiliare e la voltura catastale dei diritti reali sui beni immobili trasferiti.
3. Il personale assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato dall'Autorità di bacino regionale, in servizio il giorno antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge, è trasferito, nella categoria e posizione economica rivestite a tale data, alla Regione con decorrenza dal novantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge; il personale trasferito conserva l'anzianità maturata e il trattamento economico in godimento a eccezione della retribuzione correlata a incarichi o a particolari funzioni [3].
4. Le unità di personale trasferite alla Regione ai sensi del comma 3 non sono conteggiate ai fini dell'applicazione, da parte della Regione medesima, del disposto di cui all'articolo 13, comma 16, della
Art. 3. (Modifiche alla
1. Alla
a) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:
«Art. 14
(Formazione, approvazione ed efficacia)
1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di ambiente, approva i progetti di piano di bacino relativi ai bacini idrografici di rilievo regionale oppure un unico progetto di piano di bacino per più bacini regionali, predisposti dalla struttura regionale competente in materia di idraulica.
2. In conformità alla normativa vigente in materia di informazione ambientale, l'avviso di approvazione del progetto del piano di bacino è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul Bollettino Ufficiale della Regione, nonchè sul sito web della Regione, con l'indicazione delle modalità di diffusione e di messa a disposizione delle informazioni e delle modalità di esercizio del diritto di accesso alle informazioni da parte del pubblico e degli organismi interessati, nonchè del termine, non inferiore a sessanta giorni, entro il quale tale diritto può essere esercitato anche ai fini della presentazione di osservazioni scritte.
3. Entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2, la Giunta regionale si esprime sulle osservazioni pervenute e, conseguentemente, adotta il piano di bacino, previo parere della competente Commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta; decorso tale termine si prescinde dal parere.
4. Il piano di bacino è approvato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, ed è pubblicato sul sito web della Regione, nonchè sul Bollettino Ufficiale della Regione. L'avviso di avvenuta approvazione del piano di bacino è pubblicato, contestualmente, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e su due quotidiani a diffusione regionale. Il piano di bacino è efficace dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle modifiche dei piani di bacino e ai piani stralcio di bacino.»;
b) all'articolo 15 sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 1 le parole «all'adozione dello stesso, l'Autorità di bacino regionale» sono sostituite dalle seguenti: «all'approvazione del progetto del piano di bacino, la struttura regionale competente in materia di idraulica»;
2) al comma 3 le parole «l'Autorità di bacino regionale informa il Presidente della Regione, che» sono sostituite dalle seguenti: «il Presidente della Regione»;
c) il comma 2 dell'articolo 16 è sostituito dal seguente:
«2. Il programma triennale di intervento è predisposto dalla struttura regionale competente in materia di idraulica ed è approvato dalla Giunta regionale.»;
d) [al comma 4 dell'articolo 30 le parole «previa deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino regionale,» sono soppresse] [4].
Art. 4. (Abrogazioni)
1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
a) gli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della
b) i commi 1 e 2 dell'articolo 10 della
c) i commi 28, 29 e 30 dell'articolo 6 della
d) la
e) i commi 6, 7 e 8 dell'articolo 3 della
f) i commi 12, 13 e 14 dell'articolo 3 della
g) il comma 36 dell'articolo 12 della
Art. 5. (Norme finanziarie)
1. Per le finalità previste dall'articolo 1, comma 2, lettera a) , è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 2.3.1.1049 e del capitolo 9991 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 con la denominazione "Spese per il trattamento economico del Commissario liquidatore dell'Autorità di bacino regionale".
2. All'onere di 50.000 euro per l'anno 2012 derivante dal disposto di cui al comma 1 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 2.3.1.1049 e dal capitolo 9901 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
3. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 2, comma 3 , è autorizzata la spesa complessiva di 2.647.004 euro per gli anni dal 2012 al 2014 suddivisa in ragione di 661.751 euro per l'anno 2012 e di 992.626,50 euro per gli anni 2013 e 2014 a carico delle seguenti unità di bilancio e capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, suddivisa negli importi a fianco di ciascuno indicati:
unità di bilancio |
capitolo |
anno 2012 |
anni 2013 e 2014 |
11.3.1.1185 |
3550 |
383.146,44 |
574.719,66 |
11.3.1.1185 |
3561 |
34.320,00 |
51.480,00 |
11.3.1.1185 |
3551 |
45.632,00 |
68.448,00 |
11.3.1.1185 |
3552 |
5.545,60 |
8.318,40 |
11.3.1.1185 |
3553 |
1.067,88 |
1.601,82 |
11.3.1.1185 |
9670 |
127.829,68 |
191.744,53 |
11.3.1.1184 |
9650 |
39.363,37 |
59.045,05 |
11.3.1.5033 |
9645 |
24.846,03 |
37.269,04 |
Totale |
|
661.751,00 |
992.626,50 |
4. All'onere complessivo di 2.647.004 euro per gli anni dal 2012 al 2014 suddiviso in ragione di 661.751 euro per l'anno 2012 e di 992.626,50 euro per gli anni 2013 e 2014, derivanti dal disposto di cui al comma 3 , si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 2.3.1.1049 e dal capitolo 9901 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
5. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 2, comma 3 , è iscritto lo stanziamento complessivo di 707.597,05 euro per gli anni dal 2012 al 2014 suddiviso in ragione di 176.899,27 euro per l'anno 2012 e di 265.348,89 euro per gli anni 2013 e 2014 a valere sulle seguenti unità di bilancio e capitoli degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, per gli importi a fianco di ciascuno indicati:
entrata- unità di bilancio |
capitolo |
importo 2012 |
importo anni 2013-2014 |
6.1.204 |
1780 |
122.674,78 |
184.012,16 |
6.1.204 |
1781 |
54.224,49 |
81.336,73 |
spesa - unità di bilancio |
capitolo |
importo 2012 |
importo anni 2013-2014 |
12.2.4.3480 |
9880 |
122.674,78 |
184.012,16 |
12.2.4.3480 |
9881 |
54.224,49 |
81.336,73 |
Art. 6. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 3, comma 17, della
[2] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 3, comma 17, della
[3] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 3, comma 17, della
[4] Lettera abrogata dall'art. 65 della