§ 42.5.4c - Legge 21 ottobre 1978, n. 641.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, concernente fissazione al 1° gennaio 1979 del termine previsto [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:42. Enti pubblici
Capitolo:42.5 soppressione e trasformazione
Data:21/10/1978
Numero:641


Sommario
Art. 1.      E' convertito in legge il decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, concernente fissazione al 1° gennaio 1979 del termine previsto dall'art. 113, decimo comma, del decreto [...]
Art. 2.      Sono convalidati le contribuzioni, finanziamenti o sovvenzioni a carico dello Stato o di altri enti pubblici, a qualsiasi titolo erogati a favore degli enti di cui alla [...]


§ 42.5.4c - Legge 21 ottobre 1978, n. 641.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, concernente fissazione al 1° gennaio 1979 del termine previsto dall'art. 113, decimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, per la cessazione di ogni contribuzione, finanziamento o sovvenzione a favore degli enti di cui alla tabella B del medesimo decreto, nonchè norme di salvaguardia del patrimonio degli stessi enti, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e della disciolta Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali.

(G.U. 24 ottobre 1978, n. 298)

 

 

     Art. 1.

     E' convertito in legge il decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, concernente fissazione al 1° gennaio 1979 del termine previsto dall'art. 113, decimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, per la cessazione di ogni contribuzione, finanziamento o sovvenzione a favore degli enti di cui alla tabella B del medesimo decreto, nonchè norme di salvaguardia del patrimonio degli stessi enti, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e della disciolta Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali, con le seguenti modificazioni:

     All'art. 1, primo comma, sono sostituite le parole: 1° gennaio 1979, con le altre: 31 marzo 1979.

     Dopo l'art. 1, sono aggiunti i seguenti articoli:

     Art. 1-bis. - Gli enti pubblici di cui ai numeri 1) Ente nazionale per la protezione morale del fanciullo (ENPMF), 3) Opera nazionale pensionati d'Italia (ONPI), 4) Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani (ENAOLI), 8) Opera nazionale invalidi di guerra (ONIG), 9) Ente nazionale assistenza lavoratori (ENAL), 1O) Istituto nazionale "Umberto e Margherita di Savoia", 11) Unione italiana di assistenza all'infanzia, 12) Opera nazionale per l'assistenza agli orfani di guerra anormali psichici, 14) Cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto, 15) Istituto nazionale dei ciechi "Vittorio Emanuele II" di Firenze, 29) Ente patronato Regina Margherita pro ciechi "Paolo Colosimo" di Napoli, 46) Consorzio nazionale produttori canapa, 48) Ente nazionale per le Tre Venezie, 51) Istituti di incremento ippico, 53) Ente mostra mercato artigianato, 54) Ente italiano della moda, 55) Ente nazionale artigianato e piccola industria (ENAPI), 56) Utenti motori agricoli (UMA), 57) Opera nazionale combattenti, 59) Ente nazionale lavoratori rimpatriati e profughi, 62) Consorzi per la tutela e l'incremento della pesca, della tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono soppressi e posti in liquidazione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

     Le funzioni di liquidazione sono assunte collegialmente dalle giunte o dai comitati esecutivi dei rispettivi consigli di amministrazione, ove esistano, ovvero dai consigli di amministrazione degli enti. Qualora alla amministrazione dell'ente sia preposto un commissario, il medesimo assume le funzioni predette.

     Gli organi di cui al precedente comma assicurano la continuità delle prestazioni e dei servizi precedentemente espletati dall'ente non oltre il 31 marzo 1979.

     Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i liquidatori non possono compiere atti eccedenti le operazioni di liquidazione e non connessi alle attività di cui al precedente comma. In caso di inosservanza sono personalmente e solidalmente responsabili per gli atti compiuti.

     Entro il 31 marzo 1979 si provvede, ai sensi e con le procedure di cui agli articoli 113 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, al trasferimento alle regioni dei beni e del personale dei predetti enti, nonchè all'attribuzione alle regioni e agli enti locali delle relative entrate.

     Con decorrenza dal 31 marzo 1979 le funzioni di protezione, rappresentanza e tutela esercitate in base alle vigenti leggi e regolamenti dall'ONIG nei confronti dei mutilati ed invalidi di guerra, delle vittime civili di guerra, degli orfani di guerra ed equiparati, dei mutilati e invalidi per servizio, dei familiari dei caduti per servizio, sono attribuite, a seconda delle rispettive competenze, alla Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra, all'Associazione nazionale vittime civili di guerra, all'Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra, all'Unione nazionale mutilati per servizio.

     Art. 1-ter. - Per gli enti non compresi nell'articolo precedente e previsti dalla tabella B, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, salve le disposizioni di cui agli articoli successivi del presente decreto, rimangono ferme le procedure di cui agli articoli 113 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

     Entro novanta giorni dalla data di emanazione dei decreti di cui all'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, i rappresentanti legali degli enti provvedono a trasmettere alle regioni gli atti attinenti alle funzioni trasferite nei rispettivi territori.

     Dalla data indicata nel precedente comma le regioni o i comuni titolari delle funzioni assicurano la continuità delle prestazioni avvalendosi delle strutture e del personale degli enti, anche anticipando le somme necessarie all'esercizio delle funzioni trasferite.

     Art 1–quater. - Dopo l'ottavo comma dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è inserito il seguente comma:

     "Il decreto dichiara altresì l'estinzione degli enti, trasferendone le funzioni residue all'amministrazione diretta dello Stato o ad enti similari, allorchè la commissione tecnica di cui al presente articolo e la commissione parlamentare per le questioni regionali, abbiano accertato:

     1) la non economicità dei singoli enti nell'attuazione dei loro compiti residui in relazione anche alle esigenze di riqualificazione e selezione della spesa pubblica;

     2) la non convenienza che i singoli enti, per la funzione istituzionale perseguita, continuino a rimanere distinti dall'amministrazione diretta dello Stato o da altri enti similari".

     Art. 1-quinquies. - L'Ente autonomo di gestione per le aziende termali è soppresso con effetto dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

     Le operazioni di liquidazione dei rapporti facenti capo a qualsiasi titolo all'ente soppresso sono affidate al comitato di cui all'art. 4 del decreto-legge 7 aprile 1977, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 6 giugno 1977, n. 267. Al comitato saranno attribuiti, per le occorrenze della liquidazione e delle società di cui al comma seguente, gli aumenti del fondo di dotazione deliberati anche a favore dell'ente soppresso.

     Le partecipazioni azionarie delle società inquadrate nel predetto ente nonchè i rapporti patrimoniali e giuridici dell'EAGAT saranno assegnati all'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM e verranno collocati dall'EFIM in una speciale gestione priva di personalità giuridica, contabilmente e finanziariamente separata.

     L'EFIM provvede, nei modi e nei termini previsti da apposito provvedimento legislativo:

     a) al ripianamento delle perdite e al risanamento delle gestioni delle società già facenti capo all'EAGAT;

     b) all'inquadramento nell'EFIM delle società o stabilimenti di imbottigliamento di acque minerali, già inquadrate nell'EAGAT;

     c) al trasferimento alle regioni delle attività, patrimoni, pertinenze e personale delle aziende termali, ivi comprese le attività e i patrimoni alberghieri, per l'ulteriore destinazione agli enti locali nei tempi e nei modi previsti dalla legge di riforma sanitaria, nonchè al trasferimento alle regioni interessate delle attività e del patrimonio del Centro ittico tarantino campano S.p.A.

     Art. 1-sexies. - Salvo quanto disposto dal secondo e terzo comma dell'art. 117 e dall'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il patrimonio dell'ONPI, dell'ENAOLI e dell'ENAL è interamente ripartito fra le regioni, ai sensi del medesimo art. 117, per essere attribuito, nei casi e nei modi previsti dall'art. 25 del predetto decreto presidenziale, ai comuni singoli o associati.

     Le entrate dell'ONPI sono ripartite fra le regioni in proporzione al numero dei pensionati INPS residenti, al 1977, nelle stesse e destinati ai comuni, singoli o associati.

     Fino all'entrata in vigore delle leggi regionali per il riordino delle materie trasferite, le entrate dell'ONPI restano destinate all'assistenza agli anziani.

     Fino all'entrata in vigore di nuove norme in materia di pensionamento di reversibilità e per i superstiti, l'erogazione di assegni sostitutivi della pensione ai superstiti già erogati dall'ENAOLI, nella misura prevista dall'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e per la sola quota spettante agli orfani, è provvisoriamente assicurata da una apposita gestione speciale costituita presso l'INPS.

     La commissione tecnica di cui all'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, individua i contingenti di personale da trasferire alla gestione speciale dell'INPS di cui al comma precedente.

     Fino al riordino con legge regionale delle materie trasferite, i comuni garantiscono le erogazioni economiche integrative agli orfani secondo i criteri seguiti dall'ENAOLI.

     Le entrate dell'ENAOLI sono ripartite fra le regioni e dalle stesse interamente destinate ai comuni tenuto conto della ripartizione della spesa dell'ENAOLI in base alla residenza degli assistiti nell'anno 1977, ad eccezione di una somma pari a lire 17 miliardi, che affluisce al fondo per la erogazione degli assegni di cui al quarto comma del presente articolo, amministrato dall'INPS.

     Fino all'entrata in vigore della legge di riforma sanitaria la funzione dell'ENAOLI concernente l'assistenza sanitaria agli orfani dei lavoratori a norma dell'art. 1, ultima comma, del decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 327, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35, è assunta dall'Istituto nazionale assicurazioni malattie, anche per le prestazioni non rientranti nel trattamento generale INAM dei lavoratori dell'industria.

     Le entrate dell'ENAL sono ripartite fra i comuni, ai sensi dell'art. 120, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ad eccezione dei proventi del concorso pronostici Enalotto che affluiscono al tesoro dello Stato. Il fondo di cui all'art. 132 del suddetto decreto è incrementato di una somma pari alle entrate iscritte nel bilancio consuntivo dell'ENAL per il 1978 provenienti dalla gestione del concorso pronostici Enalotto.

     Le partecipazioni azionarie dell'Ente nazionale per le Tre Venezie nella società veneziana Conterie S.p.a. sono trasferite all'ENI. Fermo restando quanto previsto dall'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, i restanti beni mobiliari e immobiliari dell'Ente per le Tre Venezie sono ripartiti tra le regioni interessate ai sensi degli articoli 113 e 117 del medesimo decreto.

     Art. 1-septies. - Tutte le funzioni amministrative esercitate dagli organi dello Stato nei confronti degli enti pubblici di cui al n. 27 (casa di riposo per musicisti "Fondazione Giuseppe Verdi") e n. 28 (casa di riposo per artisti drammatici di Bologna) della tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono attribuite rispettivamente ai comuni di Milano e di Bologna a far tempo dal 1° gennaio 1979.

     Gli enti pubblici di cui al n. 39) Ente nazionale prevenzione infortuni (ENPI) e al n. 43) Associazione nazionale per il controllo della combustione (ANCC) della tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono soppressi dalla data che sarà prevista nella legge di riforma sanitaria o, in mancanza, a far tempo dal 1° gennaio 1980. Qualora, alla data del 1° ottobre 1979, la legge istitutiva del servizio sanitario nazionale non sia stata promulgata, si provvede altresì, con le procedure di cui all'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ad individuare gli organi dello Stato o di altri enti pubblici ai quali sono attribuite le funzioni che, ai sensi del predetto decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, non siano comprese tra quelle trasferite o delegate alle regioni ovvero attribuite agli enti locali.

     All'eventuale scioglimento, trasformazione e riorganizzazione dei consorzi per la difesa contro le malattie e i parassiti delle piante coltivate di cui al n. 50) della tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvede la legge regionale.

     Qualora entro il 31 marzo 1979 le regioni interessate abbiano costituito consorzi interregionali, i beni ed il personale dei consorzi per l'incremento della pesca e degli istituti di incremento ippico di cui ai numeri 51) e 62) della tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono trasferiti ai consorzi medesimi.

     Art. 1-octies. - Le istituzioni scolastiche gestite dall'Ente nazionale sordomuti sono statizzate a decorrere dal 1° settembre 1978.

     Fino all'entrata in vigore della legge sulla nuova disciplina dei convitti gestiti dal Ministero della pubblica istruzione i convitti per sordomuti annessi alle istituzioni scolastiche di cui al primo comma sono gestiti in via transitoria dal Ministero medesimo.

     Dei consigli delle istituzioni di cui ai precedenti commi fanno parte un rappresentante dei non udenti nominato dall'Ente nazionale protezione ed assistenza sordomuti (ENS) e un rappresentante del comune in cui ha sede l'istituzione.

     In attuazione dell'art. 10 della legge 4 agosto 1977, n. 517, i consigli scolastici provinciali in accordo con gli enti locali, sentite le associazioni dei minorati dell'udito, predispongono i programmi e le forme di integrazione e di sostegno a favore degli alunni sordomuti.

     Allo stesso fine gli enti locali devono favorire il processo di integrazione sociale dei ragazzi sordomuti anche attraverso l'istituzione dei servizi sociali aperti al di fuori delle istituzioni statizzate con la legge di conversione del presente decreto.

     Gli immobili di proprietà dell'ENS adibiti a sedi scolastiche e convittuali, nonchè gli arredi e le attrezzature didattiche e scientifiche vengono assegnate in proprietà ai comuni.

     I beni di cui al precedente comma conservano la destinazione originaria e, comunque, anche nel caso di loro trasformazione patrimoniale devono essere destinati ad istituzioni scolastiche o a servizi sociali.

     Dal 1° settembre 1978 il personale docente e non docente, di ruolo o incaricato a tempo indeterminato, in servizio nelle istituzioni scolastiche e nei convitti di cui al presente articolo è trasferito alle dipendenze dello Stato ed inquadrato nei corrispondenti ruoli del Ministero della pubblica istruzione secondo le anzianità possedute o conserva la propria posizione di ruolo o di incaricato a tempo indeterminato, secondo la propria qualifica.

     A decorrere dalla stessa data il personale docente e non docente incaricato a tempo indeterminato ha titolo all'immissione nei corrispondenti ruoli dello stesso Ministero della pubblica istruzione secondo le disposizioni e con le modalità previste dal quarto e quinto comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618.

     All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo valutato in lire 2.127 milioni in ragione d'anno, si provvede, quanto a lire 900 milioni, con il contributo di cui alla legge 9 dicembre 1975, n. 749 e, quanto a lire 1.227 milioni, con i normali stanziamenti dei competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1978 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

     Art. 1-novies. - Il sesto comma dell'art. 117 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è sostituito dal seguente:

     "I residui beni mobiliari compresi il numerario ed i titoli di credito sono attribuiti all'ufficio di liquidazione di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, il quale provvede altresì ad assumere le eventuali passività. Per la copertura delle passività, il Ministero del tesoro, ove necessario, può destinare, in tutto o in parte, i proventi di cui al terzo comma".

     Art. 1-decies. - L'assegno di incollocabilità di cui all'art. 180 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, attualmente erogato dall'ANMIL, verrà erogato, a far tempo dal 1° aprile 1979, dall'INAIL. All'INAIL è altresì trasferito l'onere, già posto a carico dell'ANMIL dall'art. 8, primo comma, lettera c), della legge 5 maggio 1976, n. 248, del contributo annuale per la concessione dell'assegno speciale ai superstiti dei titolari di rendita per inabilità permanente di grado non inferiore all'80% deceduti per causa non dipendente dall'infortunio o dalla malattia professionale.

     L'ANMIL è sottoposta alla disciplina prevista dall'art. 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

     La commissione tecnica di cui all'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, individua la quota parte delle entrate dell'ANMIL, nonchè i contingenti di personale da trasferire all'INAIL.

     Il contributo per il sostegno dell'attività associativa dell'ANMIL di cui al terzo comma dell'art. 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è determinato su proposta della commissione tecnica prevista dall'art. 113 del decreto medesimo.

     Art. 1-undecies. - Il terzo comma dell'art. 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è sostituito dai seguenti:

     "Il decreto di cui al presente articolo dispone l'erogazione sino al 31 dicembre 1979 di un contributo per il sostegno dell'attività associativa delle persone giuridiche private costituite ai sensi del presente articolo; tale contributo, per l'anno 1979, non potrà comunque superare il 50% di quello erogato dallo Stato nell'esercizio finanziario 1977 salvo quanto disposto per l'ANMIL nell'art. 1-decies del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, come modificato dalla legge di conversione.

     In ogni caso a fare tempo dal 31 dicembre 1979 sono abrogate le disposizioni di legge che prevedono ritenute su salari, stipendi, retribuzioni, pensioni, rendite, prestazioni previdenziali in genere, compensi od assegni continuativi, ovvero contributi obbligatori a favore degli enti di cui al primo comma.

     A partire dal 1° gennaio 1980 gli enti di cui al primo e all'ultimo comma hanno diritto di percepire mediante ritenuta sulle pensioni, assegni e rendite erogati dallo Stato o da enti pubblici previdenziali, i contributi associativi che i titolari delle suddette prestazioni intendono loro versare mediante delega in forma libera. Entro il 30 giugno 1979 i Ministeri competenti e gli enti pubblici interessati stabiliscono mediante apposite convenzioni, da stipularsi con gli enti associativi di cui al primo e ultimo comma, le modalità della riscossione delle ritenute di cui al presente comma.

     Dal 1° gennaio 1980 lo Stato, per sostenere l'attività di promozione sociale e di tutela degli associati, con apposite leggi potrà assegnare contributi alle associazioni nazionali che statutariamente e concretamente dimostreranno di perseguire fini socialmente e moralmente rilevanti".

     Art. 1-duodecies. - A decorrere dal 1° aprile 1979 l'INPS e l'INAIL provvedono a trasferire al Ministero del tesoro, ai fini della ripartizione trimestrale tra le regioni, i fondi riscossi e già destinati per legge all'ENAOLI, all'ONPI e all'ANMIL detratte rispettivamente le somme di cui al settimo comma dell'articolo 1-sexies e al primo e terzo comma dell'art. 1-decies.

     Art. 1-terdecies. - I primi quattro commi dell'art. 122 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono sostituiti dai seguenti:

     "Il personale in servizio in base ad atti adottati entro la data del 24 febbraio 1977 presso le strutture operative periferiche degli enti pubblici nazionali e interregionali le cui funzioni siano trasferite o delegate alle regioni a norma del presente decreto e che sia strettamente indispensabile all'esercizio delle funzioni medesime, è posto a disposizione delle regioni stesse contestualmente al trasferimento dei beni e delle funzioni.

     I contingenti del personale da mettere a disposizione delle regioni ai sensi del precedente comma saranno determinati con il medesimo procedimento di cui all'art. 112, secondo comma, entro sessanta giorni dalla emanazione dei provvedimenti con i quali saranno individuate per ciascun ente le funzioni trasferite o delegate alle regioni. Con il medesimo provvedimento detto personale sarà ripartito tra le regioni, tenendo conto delle richieste formulate da ciascuna di queste.

     Il personale degli enti pubblici non compreso tra quello trasferito alle regioni ai sensi dei commi precedenti è assegnato, secondo contingenti numerici distinti per enti e per carriere stabiliti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sulla base di apposite graduatorie, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, con effetto dalla data di trasferimento delle funzioni amministrative, nell'ordine:

     a) ad altro ente pubblico di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive integrazioni, con l'osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 2 e nell'ultimo comma dell'art. 7 di detta legge; a tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri stabilirà, nei limiti dei posti in organico riservati secondo l'art. 43 della legge 20 marzo 1975, n. 70, i contingenti numerici dei posti da coprire nelle strutture degli enti esistenti nel territorio nazionale così come risultano dai provvedimenti attuativi dell'art. 25 della legge stessa;

     b) ai ruoli unici di cui all'art. 6 della legge 22 luglio 1975, n. 382".

     Art. 1-quater decies. - Il consiglio di amministrazione di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618, provvede, in via transitoria, a destinare il personale assegnato ai ruoli unici presso i Ministeri che presentino le relative necessità funzionali con riferimento alla preparazione professionale e alla esperienza acquisita.

     Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge che istituisce i ruoli unificati dei dipendenti civili dello Stato, il consiglio di amministrazione provvede all'inquadramento definitivo del personale. Il relativo procedimento non potrà avere inizio in ogni caso oltre il 31 marzo 1980.

     Fino all'inquadramento definitivo del personale proveniente dagli enti di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, assegnato ai ruoli unici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618, continuano ad applicarsi le norme in vigore alla data del 24 febbraio 1977 relativamente allo stato giuridico e al trattamento economico di attività, previdenza, quiescenza ed assistenza.

     All'amministrazione del personale assegnato agli uffici stralcio degli enti soppressi provvede l'ufficio liquidazione del Ministero del tesoro imputando il relativo onere alle corrispondenti gestioni di liquidazione.

     Art. 1-quindecies. - La disciplina dei fondi integrativi di previdenza e di quiescenza eventualmente istituiti presso gli enti o amministrazioni soppresse ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sarà regolamentata nell'ambito della legge di riforma del sistema pensionistico. In ogni caso coloro i quali siano cessati dal servizio prima della data di scioglimento possono optare per la capitalizzazione della rendita vitalizia in godimento.

     A tal fine è previsto il passaggio delle quote di indennità maturata dall'ente di provenienza all'amministrazione di destinazione; in mancanza totale o parziale di copertura finanziaria dell'ente di provenienza provvede l'ufficio liquidazioni del Ministero del tesoro, per la parte non dovuta dal dipendente, con imputazione delle gestioni di liquidazione.

     Il personale che ai sensi del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto 1974, n. 355, sia stato inserito in uno dei contingenti previsti dalle suddette disposizioni di legge conserva il diritto di essere collocato a riposo alla scadenza prevista per il contingente cui risulta assegnato.

     A tal fine il collocamento a riposo del suddetto personale è da considerare in soprannumero rispetto al corrispondente contingente dell'amministrazione di destinazione.

     All'art. 2, al primo comma, la lettera a), è sostituita con la seguente:

     a) di istituire nuovi posti in organico e di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nonchè di procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato, che comunque comportino un aumento complessivo del numero dei dipendenti che superi il tetto massimo raggiunto nel primo semestre del 1978; i provvedimenti di inquadramento o promozione a qualifiche superiori adottati dopo il 30 giugno 1978 non hanno effetto qualora non siano previsti da norme regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto o che comunque comportino valutazioni di carattere discrezionale.

     Al primo comma, lettera b), le parole: di contratti di affitto di durata superiore a quattro anni, sono sostituite con le seguenti: di contratti di locazione o di affitto di durata superiore a quella minima prevista dalla legislazione vigente. Il divieto di cui alla presente lettera non si applica agli atti già deliberati e pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto.

     All'art. 2 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     L'autorizzazione a derogare ai divieti di cui al primo comma può essere concessa dal Presidente del Consiglio dei Ministri per comprovati motivi di interesse pubblico, su conforme parere della regione interessata o, qualora si tratti di atti che interessino più regioni, su conforme parere della commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

     All'art. 3 sono sostituite le parole da: Fino all'entrata in vigore, a: 24 luglio 1977, n. 616, con le seguenti: Fino al 31 dicembre 1978.

     All'art. 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

     In deroga al divieto di cui al precedente articolo, la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, può autorizzare, di volta in volta, determinate istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza a compiere gli atti strettamente necessari alla realizzazione di programmi di pubblico interesse in ordine ai quali si siano pronunciati favorevolmente i consigli dei comuni interessati.

     Il divieto di cui al precedente articolo non si applica agli atti già deliberati e pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto.

     L'art. 4 è soppresso.L'art. 5 è soppresso.

 

          Art. 2.

     Sono convalidati le contribuzioni, finanziamenti o sovvenzioni a carico dello Stato o di altri enti pubblici, a qualsiasi titolo erogati a favore degli enti di cui alla tabella B, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nel periodo tra il 1° luglio 1978 e la data di entrata in vigore della presente legge.

     La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana . É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.