Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.3 gestione dei beni |
Data: | 22/12/1971 |
Numero: | 57 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
Art. 5. |
Art. 6. (Alienazione di beni immobili) |
Art. 7. [22] |
Art. 8. |
Art. 9. |
Art. 9 bis. [26] |
Art. 9 bis 1. (Disciplina applicabile agli Enti locali) |
Art. 9 ter. (Disciplina dei beni silvo-pastorali) |
Art. 10. |
Art. 11. [41] |
Art. 12. |
Art. 13. (Norme contabili) |
Art. 14. |
Art. 15. |
Art. 16. |
§ 6.3.4 - L.R. 22 dicembre 1971, n. 57.
Disposizioni speciali in materia di finanza regionale.
(B.U. 28 dicembre 1971, n. 49).
CAPO I
Costruzione, sistemazione e manutenzione di edifici appartenenti od in uso alla Regione
Riguardo ai lavori di costruzione, ricostruzione, ampliamento, adattamento, sistemazione e manutenzione di edifici appartenenti od in uso alla Regione, si osservano le disposizioni che disciplinano le opere dipendenti dall'Assessorato dei lavori pubblici, salvo quanto stabilito nei successivi artt. 2, 3 e 4.
La deliberazione giuntale di cui all'art. 2 della
I lavori di manutenzione e di sistemazione, per i quali si sia prevista una spesa non superiore a lire 45 milioni, possono essere direttamente disposti dall'Assessore alle finanze o, per sua delega dal Direttore regionale dei Servizi amministrativi dell'Assessorato delle finanze [2].
Quando siano disposti ai sensi del precedente articolo i lavori vengono eseguiti sotto la immediata e diretta responsabilità del Direttore del Servizio demanio e patrimonio, che è, a tal fine, autorizzato a stipulare con ditte di fiducia appositi accordi, non soggetti ad approvazione né ad alcuna formalità preliminare. Gli accordi possono essere documentati anche mediante scambio di corrispondenza o mediante atto di sottomissione.
Oltre il limite di spesa di lire cinque milioni, I.V.A. esclusa, l'accertamento della congruità dei prezzi e della regolare esecuzione dei lavori è demandato, secondo competenza, al Servizio edilizia o all'Ufficio tecnico consultivo della Direzione regionale dei lavori pubblici, ovvero alle Direzioni provinciali dei lavori pubblici [4].
I fondi necessari per l'esecuzione dei lavori, nel presumibile importo occorrente per ciascun esercizio finanziario, sono messi a disposizione del Dirigente il Servizio demanio e patrimonio di un funzionario dello stesso Servizio, da lui designato, mediante aperture di credito anche in deroga all'art. 56 del
Per la presentazione dei rendiconti di spesa si osservano, in quanto applicabili le disposizioni legislative e regolamentari sulla contabilità generale dello Stato.
Per gli Uffici aventi sede fuori del capoluogo regionale, la gestione delle spese di manutenzione ordinaria, riparazione ed adattamento dei locali e relativi impianti in uso o in proprietà della Regione, potrà essere affidata, con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore alle finanze, a funzionari con qualifica di consigliere o di segretario. A detto personale sono attribuite le funzioni e le responsabilità previste dalla normativa statale in materia e dalla presente legge.
CAPO II
Alienazione ed acquisto di beni patrimoniali
1. L'Amministrazione regionale ha facoltà di disporre la cessione gratuita di terreni, edifici, alloggi e locali compresi nel patrimonio disponibile regionale e non utilizzabili per gli scopi indicati dall'articolo 1 della
1.1. Nel rispetto dei principi di adeguatezza e sussidiarietà e al fine di consentire la valorizzazione e l'ottimale gestione degli immobili ceduti, l'Amministrazione regionale ha facoltà di disporre la cessione gratuita ai soggetti indicati al comma 1 anche per utilizzi che prevedano forme di cooperazione tra pubblico e privato [7].
1 bis. L’Amministrazione regionale è autorizzata a costituire a titolo gratuito su beni immobili compresi nel patrimonio disponibile regionale diritti reali di servitù e di superficie a favore dei soggetti e con gli obblighi di utilizzo di cui al comma 1 [8].
1 ter. Qualora i beni di cui al comma 1 non vengano più utilizzati per finalità di interesse pubblico, i beni stessi sono retrocessi al patrimonio regionale, ovvero, su autorizzazione della Giunta regionale, possono essere alienati dall’ente proprietario con l’obbligo di trasferire al bilancio regionale il ricavato della vendita al netto dei costi sostenuti dall’ente medesimo per le addizioni e gli interventi di straordinaria manutenzione effettuati. La Giunta regionale, su richiesta del cessionario, può autorizzare l'utilizzo di tutto o di parte del ricavato della vendita per l'acquisto di un nuovo immobile, o per la ristrutturazione, ampliamento, adeguamento, manutenzione straordinaria di altro immobile di proprietà del cessionario, a condizione che, conclusi gli eventuali lavori, quest'ultimo immobile sia destinato a finalità di pubblico interesse per le quali i beni alienati sono stati ceduti al cessionario ai sensi del comma 1. Il concessionario ha l'obbligo di trasferire al bilancio regionale l'ammontare dell'eventuale conguaglio percepito, al netto dei costi sostenuti [9].
1 quater. I beni di cui al comma 1, su autorizzazione della Giunta regionale, possono altresì essere ceduti in permuta con altri beni purché la permuta risulti necessaria per il perseguimento delle finalità di interesse pubblico individuate nell’atto. Il cessionario ha l'obbligo di trasferire al bilancio regionale l'ammontare dell'eventuale conguaglio percepito, al netto dei costi sostenuti per la permuta [10].
2. Il trasferimento dei beni di cui al comma 1 e la costituzione dei diritti reali di cui al comma 1 bis avviene con decreto del Direttore regionale degli affari finanziari e del patrimonio, previa deliberazione della Giunta regionale [11].
3. Il decreto di cui al comma 2 ed il relativo verbale di consegna costituiscono titolo per la trascrizione immobiliare, l'intavolazione e le volture catastali del diritto di proprietà dei beni trasferiti e dei diritti reali costituiti [12].
3 bis. La Giunta regionale, su richiesta dei soggetti indicati al comma 1, può autorizzare il cambio della finalità di interesse pubblico precisata negli atti di cessione [13].
4. Ai soggetti indicati nel comma 1 ed agli organismi strumentali della Regione, nonché alle Amministrazioni statali i medesimi beni immobili possono venir concessi anche in comodato ovvero in uso gratuito [14].
5. L'Amministrazione regionale è autorizzata altresì a concedere in uso, con particolari agevolazioni, terreni, edifici e locali di proprietà dell'Amministrazione stessa ad enti, associazioni, società sportive iscritte nel Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche, tenuto dal CONI ed istituzioni che svolgano una funzione di interesse regionale in campo sociale, culturale, sportivo ed assistenziale [15].
5 bis. Per la concessione in uso temporaneo dei beni immobili di cui al comma 5 e di cui all'articolo 9 bis, comma 1, l'Amministrazione regionale adotta apposito regolamento, sentita la competente Commissione consiliare [16].
5 bis 1. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 trovano applicazione anche a favore di soggetti pubblici o enti strumentali degli stessi, sulla base di protocolli d'intesa, convenzioni o accordi, comunque denominati, volti ad esercitare funzioni di competenza regionale [17].
5 bis.1.1 Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 trovano applicazione anche a favore di istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, sia pubbliche che private, a fronte di eventi giudicati di particolare rilevanza regionale [18].
5 bis 2. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse nel rispetto di quanto previsto negli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a titolo di aiuti di de minimis [19].
Art. 6. (Alienazione di beni immobili) [20]
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata alla vendita diretta di beni immobili del patrimonio disponibile della Regione ad enti pubblici o a consorzi di enti pubblici. Nei confronti dei soggetti aventi natura di impresa, la vendita avviene nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, con particolare riferimento alla Comunicazione della Commissione relativa agli elementi di aiuti di Stato connessi alle vendite di terreni e fabbricati da parte di pubbliche autorità (97/C 209/03).
2. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad alienare beni immobili del patrimonio disponibile della Regione secondo la procedura che segue. Qualora il corrispettivo di vendita non superi l'importo di 75.000 euro, IVA esclusa, si procede alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione di un estratto di avviso di vendita contenente, oltre all'individuazione dell'immobile, il prezzo di cessione e l'indicazione degli uffici presso cui assumere le necessarie informazioni, mentre per importi superiori a 75.000 euro, IVA esclusa, la pubblicazione dell'estratto di cui al presente comma deve avvenire, oltre che nel Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione, in due quotidiani a carattere regionale o tramite altri strumenti che comunque favoriscano la diffusione.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per la costituzione e l'alienazione di diritti reali immobiliari, fatto salvo per la costituzione dei diritti di servitù.
4. Nelle more del perfezionamento del procedimento per la costituzione di diritti di servitù a peso di immobili di proprietà regionale, può essere autorizzata l'occupazione temporanea degli immobili oggetto di asservimento, con relativa corresponsione dell'indennità di occupazione, per il tempo necessario all'esecuzione delle opere inerenti ai diritti di servitù medesimi.
5. Qualora gli immobili da alienare risultino già concessi in locazione o in affittanza, è riconosciuto ai conduttori e agli affittuari il diritto di prelazione sull'acquisto degli immobili stessi.
6. Nei casi di cui al comma 5, i competenti uffici regionali comunicano ai conduttori ed agli affittuari l'intenzione dell'Amministrazione regionale di procedere alla vendita dell'immobile unitamente ai termini dell'offerta più vantaggiosa pervenuta, al fine di consentire agli stessi di esercitare il diritto di prelazione all'acquisto.
7. Per gli immobili posti in vendita in relazione ai quali non sia pervenuta offerta alcuna si può procedere, previa deliberazione della Giunta regionale che può autorizzare altresì la procedura di cui al comma 8, alla vendita mediante il sistema delle offerte al ribasso con successive riduzioni, ciascuna delle quali non può eccedere il 15 per cento del corrispettivo stabilito nel giudizio di stima del competente organo tecnico regionale. Le offerte al ribasso sono ammissibili nel numero massimo di tre ovvero sino a un corrispettivo pari al 55 per cento di quello stabilito dal competente organo tecnico regionale. Il giudizio di stima del competente organo tecnico regionale rimane valido fino all'avvenuto esperimento di tutte le gare ufficiose di vendita, ivi comprese quelle esperite in applicazione dei ribassi così come previsti dal presente comma [21].
8. Nel caso non sia pervenuta alcuna offerta in relazione ai tre successivi ribassi di cui al comma 7, può essere autorizzato, con la medesima deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 7, un ulteriore esperimento di vendita, mediante pubblicazione, secondo le modalità stabilite dal comma 2, di un invito a offrire che riporti il prezzo indicativo determinato in seguito all'ultimo ribasso previsto dal comma 7. Qualora, entro i termini indicati dall'Amministrazione regionale, pervengano una o più offerte d'acquisto, la Giunta regionale può autorizzare la vendita dell'immobile mediante procedura a evidenza pubblica, con pubblicazione di un estratto di avviso di vendita secondo le modalità stabilite dal comma 2, ponendo a base d'asta il miglior prezzo di vendita offerto.
9. Le risorse derivanti dalle alienazioni di immobili effettuate tramite conferimento alla società di cui all'articolo 3, comma 1, della
1. Sono previamente autorizzati con deliberazione della Giunta regionale:
a) gli atti di cui all'articolo 5, ad esclusione di quelli previsti dal comma 5 bis;
b) le alienazioni di cui all'articolo 6 relative a beni il cui valore di stima superi i 50.000 euro, oneri fiscali esclusi;
c) le acquisizioni in proprietà di beni immobili;
d) le permute e le costituzioni di diritti reali, escluse le servitù coattive;
e) i contratti di locazione e affitto per i quali il valore del canone iniziale annuo superi l'importo di cinquemila euro, oneri fiscali esclusi.
1. E' istituita, presso la Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio, una speciale Commissione composta dal Direttore regionale e dai Direttori di Servizio della medesima Direzione ovvero dai loro sostituti, nonchè dall'Avvocato della Regione o da un suo sostituto.
2. Il Direttore regionale degli affari finanziari e del patrimonio convoca e presiede la Commissione, alla quale può far partecipare, ogniqualvolta sia ritenuto utile, altri funzionari dell'Amministrazione regionale che, a suo giudizio, siano necessari per il miglior esame dei casi trattati.
3. La Commissione esprime parere:
a) sulle proposte di cessioni gratuite dei beni di cui all'articolo 5;
b) sulle proposte di vendita, permuta e costituzione di diritti reali di godimento di cui agli articoli 6 e 7;
c) su ogni altro affare che il Direttore regionale degli affari finanziari e del patrimonio ritenga di sottoporre al suo esame.
S'intendono autorizzati ai sensi dell'art. 1 della
Si intendono altresì autorizzate ai sensi del citato articolo 1 della
CAPO II BIS [25]
Uso particolare dei beni patrimoniali indisponibili
1. L’uso particolare dei beni patrimoniali indisponibili della Regione può essere accordato mediante concessione.
2. L’atto di concessione, adottato con decreto del Direttore di servizio competente, previa deliberazione della Giunta regionale qualora il valore del canone iniziale annuo superi l'importo di cinquemila euro, oneri fiscali esclusi, stabilisce la durata, l’ammontare del canone concessorio, la cauzione, ovvero la gratuità, l’uso per il quale la concessione è disposta e le condizioni per la buona conservazione del bene e per l’esercizio delle attività per cui l’uso è assentito [27].
2 bis. L'atto di concessione in uso temporaneo è disposto dal Direttore di Servizio competente e stabilisce la durata, l'ammontare del canone concessorio, l'uso per il quale la concessione è disposta e le condizioni per l'esercizio delle attività per cui l'uso è assentito [28].
2 ter. Ai fini della presente legge, si considera concessione in uso temporaneo quella con durata non superiore a trenta giorni complessivi nell'anno, anche non consecutivi [29].
3. La concessione può essere disposta a titolo gratuito per Comuni, Province, Enti montani, Enti gestori dei parchi naturali regionali, Enti e organismi strumentali della Regione, Amministrazioni statali, ovvero con particolari agevolazioni nei confronti di Enti pubblici [30].
4. Alla scadenza della concessione le eventuali opere costruite sul bene e le relative pertinenze restano acquisite al patrimonio regionale, fatta salva in ogni caso, la facoltà della Regione di richiedere la riduzione in pristino del bene dato in concessione.
5. I proventi e le spese derivanti dalla gestione dei beni concessi spettano all’Ente concessionario a decorrere dalla data di consegna dei beni.
5 bis. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse nel rispetto di quanto previsto negli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a titolo di aiuti di de minimis [31].
Art. 9 bis 1. (Disciplina applicabile agli Enti locali) [32]
1. Le disposizioni del presente capo, nel rispetto delle procedure previste dai singoli ordinamenti, si applicano agli enti locali, per quanto attiene agli immobili di proprietà degli stessi enti, anche in favore dell'Amministrazione regionale.
Capo II ter [33]
Beni silvo-pastorali
Art. 9 ter. (Disciplina dei beni silvo-pastorali) [34]
1. I beni silvo-pastorali di proprietà regionale attribuiti alla disponibilità, gestione e vigilanza della Direzione centrale competente in materia di risorse agricole e forestali possono essere dati in locazione, in affitto o in concessione solo nel rispetto della loro destinazione o per fini pubblici o di pubblico interesse per un importo che sia superiore a 50 euro annui, ferme restando le ipotesi di gratuità. Il contraente o il concessionario sono individuati mediante avviso da pubblicarsi sul sito Internet della Regione; nel caso in cui l'importo del canone annuo sia inferiore a 5.000 euro, il contraente o il concessionario possono essere direttamente individuati, previo avviso, nell'unico richiedente o in quello che abbia presentato la migliore offerta. La proroga può essere disposta direttamente a favore degli interessati qualora già prevista nell'atto in scadenza, ovvero a fronte di eventi non imputabili al contraente o al concessionario [35].
2. La locazione, l’affitto e la concessione dei beni di cui al comma 1 non vengono effettuati nell’esercizio di attività imprenditoriale. I canoni riscossi a fronte di detti atti non si configurano come corrispettivi di prestazioni rilevanti agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto.
3. L’uso temporaneo dei beni di cui al comma 1 può avvenire solo nel rispetto della loro destinazione o per fini pubblici o di interesse pubblico ed è disciplinato con apposito regolamento regionale che fissa anche i criteri per il calcolo del corrispettivo. Il corrispettivo può essere agevolato a favore di soggetti portatori di pubblici interessi e a favore di personale specificamente autorizzato dall’Amministrazione regionale [36].
4. Ai beni indicati al comma 1 si applicano le altre disposizioni di cui alla presente legge, fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 3.
5. Nei casi previsti dal presente articolo, l’eventuale cauzione è stabilita nella misura pari a un quarto del canone annuo.
5 bis. [Per i beni di cui al comma 1, localizzati nelle zone omogenee di svantaggio socio-economico del territorio montano classificate in fascia C, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 31 ottobre 2000, n. 3303 (Classificazione del territorio montano in zone omogenee di svantaggio socio-economico), ovvero nelle corrispondenti fasce delle zone omogenee di svantaggio socio-economico che sono classificate dalla Giunta regionale in attuazione dell'articolo 3, comma 2, della
5 ter. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse nel rispetto di quanto previsto negli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a titolo di aiuti di de minimis [38].
CAPO III
Procedure amministrative e contrattuali nelle materie di competenza dell'Assessorato delle finanze
1. I contratti relativi a cessioni gratuite, comodati, usi gratuiti, vendite, permute, costituzione di diritti reali ed i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sono sottoscritti dal Direttore del Servizio risorse finanziarie e patrimoniali [40].
[Gli atti di aggiudicazione definitiva, a seguito di aste pubbliche o di licitazioni private, ed i contratti sono approvati dall'Assessore alle finanze.
L'approvazione dell'atto di aggiudicazione o del contratto può essere negata, con atto motivato, non solo per motivi di legittimità, ma anche per gravi ragioni di interesse pubblico. In quest'ultimo caso, il provvedimento è adottato dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore alle finanze [42].]
Quando all'acquisto ed alla vendita di beni immobili si procede, nell'interesse della Regione, con le modalità previste dall'art. 53 del
Art. 13. (Norme contabili) [43]
1. Il pagamento di tasse, imposte, contributi fondiari, altri tributi e diritti vari, spese condominiali a carico dell'Amministrazione regionale, relativi ad immobili di proprietà o in uso a qualsiasi titolo, o assunti in locazione, concessione o comodato, è effettuato con aperture di credito a favore del Direttore del Servizio gestione patrimonio immobiliare o di un funzionario dello stesso servizio da lui designato o, per gli uffici aventi sede fuori del capoluogo regionale, a favore di funzionari appartenenti agli uffici medesimi.
2. La Direzione centrale patrimonio e servizi generali può assumere impegni per spese correnti d'istituto e per il funzionamento a carico degli esercizi successivi a quello in corso, ove ciò sia indispensabile ad assicurare la fornitura dei beni e la continuità dei servizi. Quando si tratti di spese per affitti o di altre continuative e ricorrenti, l'impegno può anche estendersi a più anni nei limiti delle previsioni del bilancio pluriennale e del relativo allegato qualora ne sia riconosciuta la necessità o la convenienza.
CAPO IV
Affidamento di incarichi con contratti regolati dalle norme sull'impiego privato
Le spese per il personale di cui all'art. 14 della presente legge fanno carico, per l'esercizio finanziario 1971, al capitolo 31 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio medesimo, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.
L'onere relativo agli esercizi successivi graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale di detti esercizi.
La denominazione del precitato capitolo 31, viene così modificata: «Stipendi ed altri assegni fissi di carattere continuativo al personale regionale e comandato, nonché a quello assunto mediante contratti regolati dalle norme sull'impiego privato (
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia.
[1] Vedi l'interpretazione autentica di cui all'art. 1 della
[2] L'originario limite di 3 milioni già elevato ai sensi dell'art. 2 della
[3] Articolo sostituito dall'art. 3 della
[4] L'originario limite di un milione è stato così elevato dall'ultimo comma dell'art. 45 della
[5] Articolo sostituito dall'art. 30 della
[6] Comma già modificato dall'art. 8 della
[7] Comma inserito dall'art. 11 della
[8] Comma aggiunto dall’art. 9 della
[9] Comma aggiunto dall’art. 8 della
[10] Comma aggiunto dall’art. 8 della
[11] Comma così modificato dall’art. 9 della
[12] Comma così modificato dall’art. 9 della
[13] Comma inserito dall'art. 11 della
[14] Comma già modificato dall'art. 14 della
[15] Comma già modificato dall'art. 8 della
[16] Comma aggiunto dall'art. 15 della
[17] Comma aggiunto dall'art. 16 della
[18] Comma inserito dall'art. 6 della
[19] Comma aggiunto dall'art. 1 della
[20] Articolo sostituito dall'art. 13 della
[21] Comma così sostituito dall'art. 10 della
[22] Articolo così sostituito dall'art. 16 della
[23] Articolo sostituito dall'art. 30 della
[24] Comma aggiunto dall'art. 4 della
[25] Capo e articolo 9 bis aggiunti dall’art. 2 della
[26] Capo e articolo 9 bis aggiunti dall’art. 2 della
[27] Comma sostituito dall’art. 7 della
[28] Comma inserito dall'art. 10 della
[29] Comma inserito dall'art. 10 della
[30] Comma già modificato dall'art. 14 della
[31] Comma aggiunto dall'art. 1 della
[32] Articolo inserito dall'art. 11 della
[33] Il Capo II ter, art. 9 ter, è stato inserito dall'art. 5 della
[34] Il Capo II ter, art. 9 ter, è stato inserito dall'art. 5 della
[35] Comma sostituito dall'art. 13 della
[36] Comma così modificato dall'art. 13 della
[37] Comma aggiunto dall'art. 2 della
[38] Comma aggiunto dall'art. 1 della
[39] Articolo così sostituito dall'art. 30 della
[40] Comma così modificato dall'art. 14 della
[41] Articolo abrogato dall'art. 14 della
[42] Vedi l'estensione di cui all'art. 14, comma 1, della
[43] Articolo già sostituito dall'art. 5 della
[44] Articolo abrogato dall'ultimo comma dell'art. 103 della