§ 6.4.184 – L.R. 25 gennaio 2002, n. 3.
Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (legge finanziaria 2002).


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.4 bilanci e piani finanziari
Data:25/01/2002
Numero:3


Sommario
Art. 1.  (Disposizioni di carattere finanziario).
Art. 2.  (Variazioni all’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive).
Art. 2 bis.  (Esenzione dall’imposta regionale sulle attività produttive per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale).
Art. 3.  (Trasferimenti al sistema delle autonomie locali).
Art. 4.  (Trasferimento di funzioni alle Province).
Art. 5.  (Interventi in materia di tutela della salute e di politiche sociali).
Art. 6.  (Progettazioni, tutela dell’ambiente e del territorio e interventi nei settori dell’edilizia e dei trasporti).
Art. 7.  (Interventi in materia di corregionali all’estero, istruzione, cultura e sport).
Art. 8.  (Interventi nei settori produttivi).
Art. 9.  (Altre norme finanziarie intersettoriali e norme contabili).
Art. 10.  (Norme contabili per gli Enti locali).
Art. 11.  (Copertura finanziaria).
Art. 12.  (Sospensione degli effetti di disposizioni concernenti aiuti notificate alla Commissione dell’Unione europea).
Art. 13.  (Entrata in vigore).


§ 6.4.184 – L.R. 25 gennaio 2002, n. 3.

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (legge finanziaria 2002).

(B.U. 29 gennaio 2002, n. 4 - S.O. n. 2).

 

Art. 1. (Disposizioni di carattere finanziario).

     1. L’ammontare delle previsioni di entrata resta determinato in complessivi 21.906.698.682,76 euro, suddivisi in ragione di 7.638.388.527,87 euro per l’anno 2002, di 7.160.903.630,81 euro per l’anno 2003 e di 7.107.406.524,08 euro per l’anno 2004, avuto riguardo alle variazioni previste dalla tabella A1, a carico delle unità previsionali di base del bilancio per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, ivi indicate, con riferimento agli appropriati capitoli del documento tecnico di accompagnamento del bilancio medesimo.

     2. Ai sensi dell’articolo 7, primo comma, n. 2), dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 1/1963, e dell’articolo 3, comma 1, lettera c), della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, nel triennio 2002-2004 è autorizzato il ricorso al mercato finanziario mediante la contrazione di mutui nella misura massima di 733.142.674,16 euro suddivisi in ragione di 248.654.248,86 euro per l’anno 2002, di 258.003.456,21 euro per l’anno 2003 e di 226.484.969,09 euro per l’anno 2004.

     3. Per le finalità di cui al comma 2, l’Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare nell’anno 2002 uno o più contratti preliminari di mutuo, sino alla concorrenza di complessivi 248.654.248,86 euro; le somme rinvenienti dai mutui sono destinate alla copertura degli oneri previsti a carico delle unità previsionali di base del bilancio per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, ivi indicate, con riferimento ai capitoli di spesa di cui al prospetto B/1 del documento tecnico allegato ai bilanci per gli anni medesimi, in conformità alle relative autorizzazioni di spesa disposte con la presente legge.

     4. L’Amministrazione regionale è altresì autorizzata a stipulare nell’anno 2002 contratti di mutuo sino alla concorrenza dell’importo corrispondente agli impegni assunti a carico dei capitoli di spesa per i quali è stato autorizzato il ricorso al mercato finanziario mediante contrazione di mutui per l’anno 2001 ai sensi del combinato disposto dell’articolo 1, comma 2, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, e dell’articolo 1, comma 2, della legge regionale 12 settembre 2001, n. 23, entro l’ammontare massimo di 79.792.590,91 euro corrispondenti a lire 154.500 milioni.

     5. I mutui autorizzati dai commi 3 e 4 sono regolati dalle seguenti condizioni:

     a) tasso fisso e/o variabile non superiore al tasso di interesse da applicare alle operazioni di mutuo effettuate dagli enti locali ai sensi dell’articolo 22, comma 2, del decreto legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1, primo comma, della legge 144/1989;

     b) durata non superiore ai quindici anni.

     6. Nell’ambito delle disposizioni di cui al comma 2 nel triennio 2002-2004 è autorizzato il ricorso alla contrazione di mutui con la Cassa depositi e prestiti nella misura massima di 248.654.248,86 euro per l’anno 2002.

     7. Per le finalità di cui al comma 5 l’Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare nell’anno 2002 un protocollo d’intesa con la Cassa depositi e prestiti per l’accesso al credito della medesima per complessivi 248.654.248,86 euro. Le somme rinvenienti da tale operazione sono destinate alla copertura degli oneri previsti a carico delle unità previsionali di base del bilancio per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, ivi indicate, con riferimento ai capitoli di spesa di cui al prospetto B/1 del documento tecnico allegato ai bilanci per gli anni medesimi, in conformità alle relative autorizzazioni di spesa disposte con la presente legge. I mutui autorizzati dal comma 6 hanno durata non superiore ai quindici anni.

     8. In via alternativa o complementare alla contrazione dei mutui di cui ai commi 2 e 4, è autorizzato, nel triennio 2002-2004, il ricorso al mercato finanziario mediante emissione di buoni ordinari regionali (BOR) ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera c), numero 2), della legge regionale 7/1999, fino all’importo di 248.654.248,86 euro, nell’ambito del programma EMTN depositato presso la Borsa del Lussemburgo, nonché dell’importo di cui al comma 4, nella misura massima di 79.792.590,91 euro corrispondenti a lire 154.500 milioni.

     9. Le emissioni di BOR sono regolate dalle seguenti condizioni:

     a) tasso fisso o variabile;

     b) garanzia di sottoscrizione a fermo dell’intero ammontare nominale di emissione;

     c) costo massimo determinato nelle seguenti misure:

     1) tasso fisso: Interest Rate Swap pari alla durata dell’emissione obbligazionaria aumentato di un margine massimo annuo di 0,75 punti percentuali;

     2) tasso variabile: Euribor a 3 o a 6 mesi, nel caso di periodicità trimestrale o semestrale delle cedole, con maggiorazione non superiore ad un punto percentuale annuo;

     d) commissione di collocamento non superiore allo 0,50 per cento del valore nominale delle obbligazioni;

     e) durata non inferiore a 5 anni e non superiore a 15 anni;

     f) in relazione all’andamento del mercato finanziario, rimborso alla pari mediante quote capitali costanti o crescenti a partire dalla data di pagamento della prima cedola, ovvero in un’unica soluzione a scadenza con utilizzo di strumenti finanziari derivati per l’ammortamento periodico.

     10. Ai fini dell’ottimizzazione della posizione debitoria della Regione in attuazione dell’articolo 8, comma 101, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, l’Amministrazione regionale, in relazione all’andamento del mercato finanziario, è autorizzata a modificare, totalmente o parzialmente, il profilo dell’indebitamento, sia in linea capitale che in linea interessi, mediante ricorso a strumenti finanziari derivati con le forme contrattuali in uso prevalente nel mercato (Accordo ISDA - International Swaps & Derivatives Association).

     11. L’Assessore regionale alle finanze, su conforme deliberazione della Giunta regionale, dispone con propri decreti l’adeguamento degli stanziamenti del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002 e del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, in relazione alle emissioni di BOR previste dal comma 8, nonché al ricorso a strumenti finanziari derivati previsto dal comma 10, anche istituendo all’uopo nel bilancio e nel documento tecnico nuove unità previsionali di base e nuovi capitoli di entrata e di spesa e disponendo le necessarie operazioni compensative con gli stanziamenti delle corrispondenti unità previsionali di base e dei capitoli relativi al ricavo e all’ammortamento dei prestiti, secondo le seguenti disposizioni:

     a) iscrizione in apposite unità previsionali di base e capitoli di entrata, con funzione compensativa, delle somme rinvenienti da operazioni con attivazione di strumenti finanziari derivati;

     b) iscrizione in apposite unità previsionali di base e capitoli di spesa degli oneri, anche accessori, derivanti da operazioni con attivazione di strumenti finanziari derivati;

     c) le somme rinvenienti dalle emissioni di BOR di cui al comma 8 sono destinate alla copertura delle autorizzazioni di spese previste a carico delle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio, con riferimento agli appropriati capitoli del documento tecnico, relative agli interventi da finanziare, con separata evidenza.

     12. Al fine di garantire, in ogni caso, il puntuale pagamento delle rate di ammortamento dei mutui, dei BOR e degli strumenti finanziari derivati di cui al presente articolo, l’Amministrazione regionale rilascia all’Istituto tesoriere apposita delegazione di pagamento a valere sulle quote fisse di tributi erariali devolute alla Regione ai sensi dell’articolo 49 dello Statuto speciale, come da ultimo modificato dall’articolo 1, comma 146, della legge 662/1996.

     13. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad attuare progetti di dismissione di beni appartenenti al patrimonio immobiliare disponibile della Regione attraverso operazioni di cartolarizzazione dei proventi derivanti dalle dismissioni medesime.

     14. I beni immobili oggetto di dismissione, ai sensi del comma 13, sono individuati con deliberazione della Giunta regionale.

     15. [Per le finalità di cui al comma 13, l’Amministrazione regionale è autorizzata a costituire o a promuovere la costituzione, anche attraverso soggetti terzi, di una o più società di capitali, ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, ovvero a ricorrere a società già costituite ai sensi della medesima legge 130/1999] [1].

     16. L’Amministrazione regionale è autorizzata a prestare garanzie sui titoli emessi e sui finanziamenti reperiti dalle società di cui al comma 15. I casi, i termini e le condizioni di tali garanzie e a rilasciare apposite delegazioni di pagamento all’Istituto tesoriere ai sensi del comma 12 sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale [2].

     17. I beni immobili individuati ai sensi del comma 14 possono essere trasferiti a titolo oneroso alle società di cui al comma 15 con verbali di consegna approvati con decreti del Direttore regionale degli affari finanziari e del patrimonio. I verbali di consegna e i decreti suddetti costituiscono titolo per l’intavolazione, la trascrizione immobiliare e la voltura catastale del diritto di proprietà degli immobili trasferiti. Con lo stesso decreto, previa deliberazione della Giunta regionale, sono determinati:

     a) il prezzo iniziale che la società corrisponde a titolo definitivo a fronte del trasferimento dei beni immobili e le modalità di pagamento dell’eventuale residuo, che può anche essere rappresentato da titoli;

     b) le caratteristiche dell’operazione di cartolarizzazione che la società realizza per finanziare il pagamento del prezzo; all’atto di ogni operazione di cartolarizzazione è nominato un rappresentante comune dei portatori dei titoli, il quale, oltre ai poteri stabiliti in sede di nomina e tutela dell’interesse dei portatori dei titoli, approva le modificazioni delle condizioni dell’operazione;

     c) l’immissione della società nel possesso dei beni immobili trasferiti;

     d) la gestione dei beni immobili trasferiti e dei contratti accessori, da regolarsi in via convenzionale con criteri di remuneratività;

     e) le modalità per la valorizzazione e la rivendita dei beni immobili trasferiti.

     18. Fino alla rivendita dei beni immobili trasferiti, ai sensi del comma 17, i gestori degli stessi, individuati ai sensi dello stesso comma 17, lettera d), sono responsabili a tutti gli effetti e a proprie spese per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché per l’adeguamento dei beni alla normativa vigente.

     19. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad affidare, in via preferenziale, l’attività di gestione di cui al comma 17, lettera d), alla società costituita ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3.

     20. La Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio convoca una o più conferenze di servizi o promuove accordi di programma per sottoporre all’approvazione iniziative volte alla valorizzazione degli immobili individuati ai sensi del comma 14.

     21. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i criteri per la compartecipazione degli enti interessati dal procedimento al ricavato dalla rivendita degli immobili valorizzati.

     22. Alle attività di dismissione predette sono applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dall’articolo 1, comma 1, della legge 410/2001.

     23. L’Ente regionale per lo sviluppo dell’agricoltura e le Aziende per i servizi sanitari e ospedaliere della Regione trasferiscono in proprietà alla Regione i beni immobili non più utilizzabili per i propri fini istituzionali ai fini della loro alienazione ai sensi del comma 13 [3].

     23 bis. Limitatamente agli immobili di proprietà delle Aziende per i servizi sanitari e ospedaliere, i Comuni sul cui territorio sono situati i beni oggetto del trasferimento possono esercitare diritto di prelazione ai fini dell’acquisto oppure, subordinatamente all’utilizzo per finalità socio-assistenziali, ai fini della concessione in comodato d’uso. Il diritto di prelazione si esercita mediante l’approvazione di una delibera consiliare con cui, entro 30 giorni dall’approvazione della delibera di cui al comma 24, si dispone di procedere all’acquisto dell’immobile o al suo utilizzo per finalità esclusivamente socio-assistenziali [4].

     24. I beni di cui al comma 23 sono individuati con delibere degli organi di amministrazione dell’Ente e delle Aziende suddetti.

     25. Il trasferimento in proprietà alla Regione dei beni di cui al comma 23 è autorizzato con deliberazione della Giunta regionale ed è attuato con verbale di consegna approvato con decreto del Direttore regionale degli affari finanziari e del patrimonio.

     26. Il verbale di consegna e il decreto di cui al comma 25 costituiscono titolo per l’intavolazione, la trascrizione immobiliare e la voltura catastale del diritto di proprietà degli immobili trasferiti.

     27. L’Amministrazione regionale stipula con l’Ente regionale per lo sviluppo dell’agricoltura e con le Aziende per i servizi sanitari e ospedaliere della Regione apposite convenzioni ai fini della salvaguardia delle rispettive situazioni patrimoniali conseguenti alla vendita dei beni trasferiti [5].

     27 bis. All’attuazione di quanto disposto dal comma 27, l’Amministrazione regionale provvede anche mediante trasferimento alle Aziende ivi citate delle somme derivanti dal ricavo della vendita degli immobili già di proprietà delle Aziende stesse inseriti nell’operazione di cartolarizzazione [6].

     27 ter. I trasferimenti di cui al comma 27 bis possono essere erogati in via anticipata rispetto alla chiusura dell’operazione, nel rispetto del disposto di cui all’articolo 2, commi 1 e 2, della legge regionale 24 maggio 2004, n. 15 (Riordinamento normativo dell’anno 2004 per i settori della protezione civile, ambiente, lavori pubblici, pianificazione territoriale, trasporti ed energia). Le somme trasferite sono impiegate dalle Aziende stesse per interventi di investimento [7].

     28. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad alienare i fondi rustici dell’azienda agricola Vittoria di Fossalon di Grado, nonché quelli situati in Comune di San Quirino e Fontanafredda, già di proprietà dell’Ente nazionale tre Venezie. Le condizioni per l’acquisto vengono fissate con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell’Assessore regionale all’agricoltura, e tenendo conto degli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato per le aziende agricole entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge [8].

     29. I beni immobili di cui al comma 28 sono alienati secondo i seguenti criteri di priorità:

     a) ai conduttori in affitto;

     b) ad imprenditori agricoli a titolo principale residenti da almeno due anni nei comuni in cui sono ubicati i beni medesimi con preferenza ai giovani agricoltori, di cui all’articolo 8 del Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, e come individuati dal Piano regionale di sviluppo rurale, compresi quelli che acquisiscono i requisiti entro due anni;

     c) ad imprenditori agricoli a titolo principale, residenti da almeno due anni nella Regione Friuli Venezia Giulia.

     29 bis. L’alienazione dei beni indicati al comma 28 ai soggetti di cui al comma 29, è affidata all’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA), con sede in Roma, che vi provvede, ai sensi del comma 28 medesimo, previo acquisto dalla Regione al valore determinato secondo le procedure tecnico-estimative previste in attuazione del regime di aiuto di Stato n. N 110/2001, approvato con decisione della Commissione europea di cui alla nota SG (2001) D/288933 del 5 giugno 2001 [9].

     29 ter. Qualora i beni di cui al comma 28 siano costituiti in corpi fondiari di scarsa ampiezza, comunque non superiori a sei ettari, l'alienazione ai soggetti di cui al comma 29 è affidata alla Direzione centrale patrimonio e servizi generali anche mediante trattativa privata [10].

     30. All’articolo 16 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 25, come modificato dall’articolo 10, commi 6, 7, e 8, della legge regionale 13/2000, i commi 9, 10, 11, 11 bis, 12, 13, 14 e 15 sono abrogati.

     31. Gli importi da iscrivere nei fondi globali di cui all’articolo 9, comma 1, lettera a), della legge regionale 7/1999, destinati alla copertura di provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati nel triennio 2002-2004, restano determinati in complessivi 733.279.408 euro, suddivisi in ragione di 14.199.408 euro per l’anno 2002 e di 359.540.000 euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, relativamente al fondo destinato alle spese di parte corrente e in complessivi 138.438.562,31 euro, suddivisi in ragione di 31.232.469,42 euro per l’anno 2002, di 54.770.671,42 euro per l’anno 2003 e di 52.435.421,47 euro per l’anno 2004 relativamente al fondo destinato alle spese in conto capitale, avuto riguardo alle variazioni previste dalla tabella A2, a carico delle unità previsionali di base del bilancio per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, ivi indicate, con riferimento agli appropriati capitoli del documento tecnico di accompagnamento del bilancio medesimo.

     32. L’importo da iscrivere nei fondi di riserva di cui all’articolo 9, comma 1, lettere b), c), d) e d bis), come aggiunta dall’articolo 14, comma 1, della legge regionale 4/2000, della legge regionale 7/1999, resta determinato, per ciascun fondo, nell’ammontare a fianco di ciascuno come di seguito indicato, avuto riguardo alle variazioni previste dalla tabella A3, a carico delle unità previsionali di base del bilancio per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, ivi indicate, con riferimento agli appropriati capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi:

     a) fondo per le spese impreviste: complessivi 22.385.000 euro, suddivisi in ragione di 9.795.000 euro per l’anno 2002, di 4.795.000 euro per l’anno 2003 e di 7.795.000 euro per l’anno 2004;

     b) fondo per le spese obbligatorie e d’ordine: complessivi 23.245.483,46 euro, suddivisi in ragione di 13.245.483,46 euro per l’anno 2002, di 4 milioni di euro per l’anno 2003 e di 6 milioni di euro per l’anno 2004;

     c) fondo per la riassegnazione dei residui perenti: complessivi 62 milioni di euro, suddivisi in ragione di 38 milioni di euro per l’anno 2002, di 10 milioni di euro per l’anno 2003 e di 14 milioni di euro per l’anno 2004;

     d) fondo per l’attuazione del contratto collettivo per il biennio 1998-1999 del personale regionale, ivi compresa l’area dirigenziale: complessivi 4.188.342,66 euro, suddivisi in ragione di 1.396.114,22 euro per ciascuno degli anni dal 2002 al 2004;

     e) fondo per l’attuazione del contratto collettivo per il biennio 2000-2001 del personale regionale, ivi compresa l’area dirigenziale: complessivi 15.510.342,66 euro, suddivisi in ragione di 6.272.114,22 euro per l’anno 2002 ed 4.619.114,22 euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004;

     f) fondo per l’attuazione del contratto collettivo per il biennio 2002-2003 del personale regionale, ivi compresa l’area dirigenziale: complessivi 20.526.342,66 euro, suddivisi in ragione di 6.842.114,22 euro per ciascuno degli anni dal 2002 al 2004;

     g) fondo per l’attuazione del contratto collettivo per il biennio 2004-2005 del personale regionale, ivi compresa l’area dirigenziale: complessivi 6.842.114,22 euro per l’anno 2004;

     h) fondo per il finanziamento e l’adeguamento di programmi e progetti ammessi o ammissibili a finanziamento comunitario: complessivi 80.869.220,50 euro, suddivisi in ragione di 25.307.616,54 euro per l’anno 2002, di 25.418.745,32 euro per l’anno 2003 e di 30.142.858,64 euro per l’anno 2004, di cui 44.275.969,16 euro, suddivisi in ragione di 21.339.449,16 euro per l’anno 2003, di 22.936.520 euro per l’anno 2004, finanziati con contrazione di mutuo;

     i) fondo per la concessione di incentivi in forma di credito di imposta: di complessivi 20 milioni di euro suddivisi in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003-2004.

 

     Art. 2. (Variazioni all’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive).

     1. Ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 4, l’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui all’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni e integrazioni, per il periodo d’imposta in corso alla data dell’1 gennaio 2002, è determinata nella misura del 3,50 per cento del valore della produzione netta prodotto nel territorio regionale:

     a) dalle piccole e medie imprese e dai liberi professionisti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 446/1997, che presentino i seguenti requisiti:

     1) alla data dell’1 gennaio 2002 abbiano la sede legale, ovvero la residenza, ovvero il domicilio fiscale nell’ambito del territorio regionale;

     2) se costituite in forma di impresa, rientrino per numero di dipendenti, fatturato annuo e totale di bilancio, nei parametri dimensionali di cui alla normativa di adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione delle piccole e medie imprese;

     3) alla data dell’1 gennaio 2002 si avvalgano di personale dipendente con una soglia massima di tre dipendenti per i settori dell’industria e dell’artigianato e di due dipendenti per gli altri settori e i liberi professionisti; i predetti limiti sono elevati, rispettivamente, a cinque dipendenti per l’industria e l’artigianato e a tre dipendenti per gli altri settori e i liberi professionisti, con riguardo ai soggetti con sede legale, ovvero residenza, ovvero domicilio fiscale nei Comuni o parti di essi rientranti nelle zone omogenee “B” e “C” dei territori montani come classificate, ai sensi dell’articolo 3, commi da 1 a 3, della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13, con deliberazione della Giunta regionale 31 ottobre 2000, n. 3303, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione del 22 novembre 2000, n. 47;

     4) nel corso dell’esercizio finanziario 2002, per i soli liberi professionisti, conseguano un volume di affari non superiore a 120.000 euro;

     b) dalle società cooperative tenute all’applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, e successive modificazioni e integrazioni, nonché dalle cooperative sociali aventi sede legale o domicilio fiscale nel territorio regionale.

     2. Ai fini di cui al comma 1, lettera a), numero 3), devono intendersi per dipendenti i lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche a tempo parziale. Non rientrano nel computo dei dipendenti i soci-lavoratori delle società cooperative. Al pari di tutti i lavoratori in forza all’impresa sulla base di un contratto a tempo determinato, non sono considerati dipendenti coloro che sono assunti in apprendistato o con contratti di formazione e lavoro [11].

     3. I contribuenti di cui al comma 1 sono autorizzati a tener conto della riduzione d’aliquota disposta dal presente articolo ai fini del calcolo e dei conseguenti versamenti degli acconti IRAP relativi al periodo d’imposta in corso all’1 gennaio 2002.

     4. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nei confronti dei contribuenti secondo la regola del “de minimis” stabilita dalla Commissione europea. A tal fine, qualora l’ammontare della differenza tra l’applicazione dell’aliquota ordinaria e quella ridotta stabilita dal comma 1, cumulato con gli eventuali aiuti comunitari, statali, regionali o di altro tipo ricevuti nell’arco temporale in cui si applica la regola del “de minimis”, comporti il superamento della soglia massima ivi prevista, i contribuenti sono tenuti a limitare il beneficio sino alla concorrenza di tale importo.

     5. I contribuenti, entro i termini previsti per la presentazione della dichiarazione di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 446/1997 per il periodo d’imposta di cui al comma 1, sono tenuti a inoltrare al Servizio autonomo delle imposte e dei tributi una dichiarazione attestante l’importo del beneficio fruito e gli eventuali aiuti comunitari, statali, regionali o di altro tipo ricevuti secondo la regola del “de minimis”, anche ai fini della tenuta della banca dati di cui all’articolo 38, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

 

     Art. 2 bis. (Esenzione dall’imposta regionale sulle attività produttive per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale). [12]

     1. A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2002, ai sensi dell’articolo 21 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, è disposta l’esenzione dal pagamento dell’IRAP per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), comprese le cooperative sociali di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale 7 febbraio 1992, n. 7. Per queste ultime l’esenzione è disposta solo per il periodo d’imposta relativo all’anno 2002.

     2. [13].

     3. [La Giunta regionale, con propria deliberazione, determina termini, modalità e contenuti della dichiarazione di cui al comma 2, lettera b)] [14].

 

     Art. 3. (Trasferimenti al sistema delle autonomie locali).

     1. La Regione concorre al finanziamento dei bilanci degli Enti locali mediante devoluzione delle quote fisse delle compartecipazioni, indicate al comma 2, ai proventi dello Stato riscossi nel territorio regionale.

     2. Per l’anno 2002 le quote delle compartecipazioni sono come di seguito determinate:

     a) due decimi delle quote di compartecipazione regionale al gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all’articolo 49 dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, come sostituito dall’articolo 1 della legge 457/1984, e modificato dall’articolo 1, comma 146, della legge 662/1996;

     b) due decimi della compartecipazione regionale al gettito dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche di cui all’articolo 49 dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, come sostituito dall’articolo 1 della legge 457/1984, e modificato dall’articolo 1, comma 146, della legge 662/1996;

     c) due decimi della compartecipazione regionale al gettito dell’imposta sul valore aggiunto di cui all’articolo 49 dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, come sostituito dall’articolo 1 della legge 457/1984, e modificato dall’articolo 1, comma 146, della legge 662/1996.

     d) due decimi della quota di compartecipazione regionale al gettito delle imposte sostitutive dei tributi erariali prevista ai sensi dell’articolo 25, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

     3. La devoluzione delle quote di compartecipazione di cui al comma 2, il cui ammontare per l’anno 2002 è determinato in 389,20 milioni di euro, incrementata dell’assegnazione straordinaria di 11.845.798 euro per un ammontare complessivo di 401.045.798 euro, è disposta:

     a) per 333.414.670 euro, a titolo di assegnazione di fondi ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9, in attuazione dell’articolo 4, primo comma, n. 1 bis), dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, come inserito dall’articolo 5 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2; a titolo di assegnazione di fondi in attuazione dell’articolo 54 dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia e per le finalità della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, e delle successive leggi regionali in materia di devoluzione di funzioni agli Enti locali;

     b) per 5.164.570 euro, a titolo di assegnazione di fondi a titolo di concorso negli oneri derivanti dall’istituzione del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, ai sensi dell’articolo 127 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, relativamente al contratto già stipulato di cui all’articolo 3, comma 3, lettera b), della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4;

     c) per 10.329.138 euro, a titolo di concorso negli oneri derivanti dall’istituzione del comparto unico regionale e locale, ai sensi dell’articolo 127 della legge regionale 13/1998, relativamente ai contratti da stipularsi e a quelli già stipulati aventi decorrenza dall’anno 2001;

     d) per 38.325.068 euro, alle Province e ai Comuni, a titolo di compartecipazione al gettito IRAP;

     e) per 1.774.356 euro, ai Comuni, per l’incentivazione della costituzione di unioni;

     f) per 4.648.112 euro, ai Comuni, per il finanziamento degli interventi di competenza comunale in materia di diritto allo studio nella scuola dell’obbligo;

     g) per 1.032.914 euro ai Comuni a economia turistica;

     h) per 2.065.828 euro, alle Province, per il finanziamento previsto dall’articolo 32 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, come sostituito dall’articolo 3, comma 53, della legge regionale 4/2001;

     i) per 3 milioni di euro, ai Comuni, per far fronte a situazioni particolari;

     l) per 1.291.142 euro, ai Comuni, per il finanziamento di progetti per l’elaborazione di una strategia di assicurazione della comunità civica.

     4. Le assegnazioni di cui al comma 3, lettere a) e b) e da d) a l ) , dell’ammontare complessivo di 390.716.660 euro sono attribuite agli Enti locali, per l’anno 2002, per l’ammontare di 386.522.252 euro, ripartiti nella misura di seguito indicata, ed accantonate a fondo globale, con la tabella A2 di cui all’articolo 1, comma 31, per l’ammontare di 4.194.408 euro:

     a) alle Province 64.476.082 euro;

     b) ai Comuni 317.041.379 euro;

     c) alle Comunità montane 4.194.408 euro, fino alla data della loro soppressione definita dall’articolo 2, comma 1, della legge regionale 28 agosto 2001, n. 18, come modificato dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 19/2001;

     d) alla Comunità collinare del Friuli 810.383 euro.

     5. Le assegnazioni attribuite alle Province, ai sensi del comma 4, lettera a), sono suddivise nei seguenti fondi:

     a) un fondo di 59.522.006 euro, di cui:

     1) 56.124.578 euro da ripartire in misura proporzionale agli importi trasferiti alle stesse per l’anno 2001, ai sensi dell’articolo 3, comma 5, lettera a), della legge regionale 4/2001, al netto delle quote di cui all’articolo 2, comma 40, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, come sostituito dall’articolo 1, comma 6, della legge regionale 13/2000 con vincolo di commutazione in entrata del pagamento di un ammontare pari al gettito, per l’anno 1998, della soppressa imposta erariale di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli al Pubblico registro automobilistico (PRA) di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, al netto dei compensi riconosciuti all’ACI, con vincolo, altresì, di commutazione in entrata del pagamento di un ammontare pari al maggior gettito, per l’anno 2001, derivante dall’applicazione dell’aliquota di lire 18 per kWh dell’addizionale provinciale sul consumo di energia elettrica di cui all’articolo 6, comma 2, lettera c), del decreto legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1, primo comma, della legge 20/1989, come sostituito dall’articolo 10, comma 9, della legge 133/1999 [15];

     2) 3.397.428 euro, da ripartire in misura pari a quanto già erogato ai sensi dell’articolo 2, comma 40, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, come sostituito dall’articolo 1, comma 6, della legge regionale 13/2000, e relativo alle competenze di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 11 gennaio 1996, n. 23;

     b) un fondo di 587.373 euro, da assegnare, per l’anno 2002, a titolo di concorso negli oneri derivanti dall’istituzione del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, di cui all’articolo 127 della legge regionale 13/1998, relativamente al contratto già stipulato di cui al comma 3, lettera b); il riparto è determinato in misura pari all’assegnazione attribuita, ai sensi dell’articolo 3, comma 5, lettera b), della legge regionale 4/2001, agli Enti medesimi nell’anno 2001; l’erogazione è disposta in un’unica soluzione;

     c) un fondo di 2.300.875 euro, relativo alle quote del gettito dell’IRAP, da ripartire in misura pari alle somme trasferite alle medesime Province, nell’anno 2001, allo stesso titolo, ai sensi dell’articolo 3, comma 5, lettera c), della legge regionale 4/2001; l’erogazione è disposta in un’unica soluzione;

     d) un fondo di 2.065.828 euro, da assegnare per l’anno 2002, per le finalità di cui all’articolo 32, comma 1, della legge regionale 30/1987, come da ultimo sostituito dall’articolo 3, comma 53, della legge regionale 4/2001, da ripartirsi tra le Province con i criteri di cui al medesimo articolo 32, comma 2, della legge regionale 30/1987; l’erogazione è disposta in un’unica soluzione. 6. Le assegnazioni attribuite ai Comuni, ai sensi del comma 4, lettera b), sono suddivise nei seguenti fondi:

     a) un fondo di 264.783.017 euro, da ripartire in misura pari alle somme trasferite agli stessi per l’anno 2001, ai sensi dell’articolo 3, comma 6, lettera a), della legge regionale 4/2001, con vincolo di commutazione in entrata del pagamento di un ammontare pari al maggior gettito derivante dall’applicazione delle aliquote di cui all’articolo 6, comma 2, lettere a) e b), del decreto legge 511/1988, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1, primo comma, della legge 20/1989, come sostituito dall’articolo 10, comma 9, della legge 133/1999, e delle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui all’articolo 10, comma 10, della legge 13 maggio 1999, n. 133, diminuita del mancato gettito derivante dall’abolizione dell’addizionale comunale sul consumo di energia elettrica nei luoghi diversi dalle abitazioni; nel riferimento alle somme trasferite per l’anno 2001 per il solo comune di Visco è considerato anche l’importo trasferito al medesimo ai sensi dell’articolo 3, commi 34, 35 e 36 della legge regionale 4/2001;

     b) un fondo di 4.487.645 euro, da assegnare, per l’anno 2002, a titolo di concorso negli oneri derivanti dall’istituzione del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, di cui all’articolo 127 della legge regionale 13/1998, relativamente al contratto già stipulato di cui all’articolo 3, comma 3, lettera b), della legge regionale 4/2001; il riparto è determinato in misura pari all’assegnazione attribuita, ai sensi dell’articolo 3, comma 6, lettera b), della legge regionale 4/2001, agli Enti medesimi nell’anno 2001; l’erogazione è disposta in un’unica soluzione;

     c) un fondo di 36.024.193 euro, relativo alle quote del gettito dell’IRAP, da ripartire in misura pari alle somme trasferite ai medesimi Comuni, nell’anno 2001, allo stesso titolo, ai sensi dell’articolo 3, comma 6, lettera c), della legge regionale 4/2001; l’erogazione è disposta in un’unica soluzione;

     d) un fondo di 1.774.356 euro, da assegnare a titolo d’incremento dei trasferimenti di cui all’articolo 3, comma 6, lettera a), della legge regionale 4/2001, per i Comuni che hanno costituito, entro il 31 ottobre 2001, un’unione ai sensi dell’articolo 16, commi 36, 37, 38, 39 e 40, della legge regionale 13 settembre 1999, n. 25, nel rispetto delle condizioni indicate dall’articolo 2, comma 19, della legge regionale 2/2000, come sostituito dall’articolo 1, comma 5, della legge regionale 13/2000; l’erogazione è disposta in misura pari a quella attribuita nell’anno 2001 per le medesime finalità, in un’unica soluzione;

     e) un fondo di 4.648.112 euro, da ripartire in misura pari a quanto erogato ai Comuni, nell’anno 2001, ai sensi dell’articolo 3, comma 6, lettera f), della legge regionale 4/2001, riservato al finanziamento degli interventi di competenza comunale in materia di diritto allo studio nella scuola dell’obbligo, come previsto ai sensi dell’articolo 2, primo comma, lettera a), della legge regionale 26 maggio 1980, n. 10, come da ultimo modificato dall’articolo 84, comma 1, della legge regionale 1/1998; l’erogazione è disposta in un’unica soluzione; la quota di tale fondo, assegnata a ciascun Comune, eventualmente residuata dopo aver soddisfatto tutti gli interventi previsti, può essere destinata a finanziare altre spese di competenza comunale;

     f) un fondo di 1.032.914 euro, da assegnare ai Comuni a economia turistica che hanno beneficiato dell’assegnazione di cui all’articolo 3, comma 6, lettera g), della legge regionale 4/2001, da ripartire in misura pari a quanto erogato ai medesimi, nell’anno 2001, ai sensi dell’articolo 3, comma 6, lettera g), della legge regionale 4/2001; l’erogazione è disposta in un’unica soluzione entro il mese di giugno 2002;

     g) un fondo di 3 milioni di euro, per le situazioni particolari; le finalità e i criteri del fondo sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, sentito il parere della Commissione consiliare competente;

     h) un fondo di 1.291.142 euro, a titolo di concorso per il perseguimento dell’obiettivo dell’elaborazione di una moderna strategia di rassicurazione della comunità civica a fronte di una crescente alterazione e degrado del tessuto sociale, da ripartire secondo criteri, modalità e oggetti del finanziamento da definirsi con deliberazione della Giunta regionale; l’erogazione è disposta in un’unica soluzione e a domanda da parte degli Enti interessati.

     7. Le assegnazioni attribuite alle Comunità montane, ai sensi del comma 4, lettera c), sono suddivise nei seguenti fondi:

     a) un fondo di 4.153.977 euro, da attribuire in misura pari al 50 per cento dell’ammontare delle assegnazioni concesse a ciascuna di esse, nell’anno 2001, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, lettera c), e comma 8, della legge regionale 4/2001, nonché dell’articolo 2, comma 1, lettera a), e comma 2, della legge regionale 12 settembre 2001, n. 23;

     b) un fondo di 40.431 euro, da assegnare, per l’anno 2002, a titolo di concorso negli oneri derivanti dall’istituzione del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, di cui all’articolo 127 della legge regionale 13/1998, relativamente al contratto già stipulato di cui all’articolo 3, comma 3, lettera b), della legge regionale 4/2001; il riparto è determinato in misura pari al 50 per cento dell’assegnazione attribuita agli Enti medesimi, nell’anno 2001, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, lettera b), della legge regionale 4/2001, nonché ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale 23/2001; l’erogazione è disposta in un’unica soluzione.

     8. Le assegnazioni attribuite alla Comunità collinare del Friuli, ai sensi del comma 4, lettera d), sono suddivise nei seguenti fondi:

     a) un fondo di 801.693 euro, limitatamente all’assegnazione di cui al comma 3, lettera a), relativa all’attuazione dell’articolo 54 dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia e per le finalità della legge regionale 10/1988, e delle successive leggi regionali in materia di devoluzione di funzioni agli Enti locali;

     b) un fondo di 8.690 euro, da assegnare, per l’anno 2002, a titolo di concorso negli oneri derivanti dall’istituzione del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, di cui all’articolo 127 della legge regionale 13/1998, relativamente al contratto già stipulato di cui all’articolo 3, comma 3, lettera c), della legge regionale 4/2001; l’erogazione è disposta in un’unica soluzione.

     9. Le assegnazioni di 10.329.138 euro, di cui al comma 3, lettera c), a favore delle Province, dei Comuni, delle Comunità montane e della Comunità collinare del Friuli, sono concesse, in un’unica soluzione, secondo i criteri e le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale, avuto riguardo al personale in ruolo presso gli Enti medesimi alla data di entrata in vigore della presente legge e alle relative qualifiche funzionali di appartenenza.

     10. Ai Comuni, la cui popolazione sia inferiore a quindicimila abitanti, nonché alle Comunità montane, le somme trasferite ai sensi dei commi precedenti, qualora non diversamente disposto, sono erogate in due rate, di cui la prima entro il mese di marzo e la seconda entro il mese di giugno; agli altri Enti locali, qualora non diversamente disposto, l’erogazione è disposta in quattro rate, di cui l’ultima entro il mese di novembre.

     11. Per le finalità previste dal comma 3, lettere da a) a i), è autorizzata la spesa di 395.560.248 euro per l’anno 2002, a carico dell’unità previsionale di base 1.1.10.1.6 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 1603 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     12. Per le finalità previste dal comma 3, lettera l), è autorizzata la spesa di 1.291.142 euro per l’anno 2002 a carico dell’unità previsionale di base 1.4.10.1.394 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 4140 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     13. Con riferimento all’anno 2002, l’Amministrazione regionale procede al recupero della quota dell’imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli di cui all’articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come da ultimo modificato dagli articoli 33, comma 11, e 54 della legge 388/2000, e dei conseguenti maggiori gettiti affluiti ai bilanci provinciali, corrispondente al gettito, per l’anno 1998, della soppressa imposta erariale di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli al Pubblico registro automobilistico (PRA) di cui alla legge 952/1977, al netto dei compensi riconosciuti all’ACI, sulle assegnazioni di cui al comma 5, lettera a), disposte a valere sull’autorizzazione di spesa di cui al comma 11, destinate alle Province. A tal fine, a valere sull’autorizzazione medesima, il pagamento dell’importo di 11.341.836 euro è disposto, con vincolo di commutazione in entrata, sull’unità previsionale di base 3.6.834 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 1040 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     14. Con riferimento all’anno 2002, l’Amministrazione regionale procede al recupero della quota dell’addizionale provinciale sul consumo di energia elettrica, corrispondente al maggior gettito per il 2000, derivante dall’applicazione dell’aliquota di 18 lire per kWh dell’addizionale provinciale sul consumo di energia elettrica di cui all’articolo 6, comma 2, lettera c), del decreto legge 511/1988, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1, primo comma, della legge 20/1989, come sostituito dall’articolo 10, comma 9, della legge 133/1999, sulle assegnazioni di cui al comma 5, lettera a), disposte a valere sull’autorizzazione di spesa di cui al comma 11, destinate alle Province. A tal fine, a valere sull’autorizzazione medesima, il pagamento, sino alla concorrenza dell’importo accertato al 31 dicembre 2000, è disposto con vincolo di commutazione in entrata sull’unità previsionale di base 3.6.834 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 1041 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi [16].

     15. Con riferimento all’anno 2002, l’Amministrazione regionale procede al recupero della quota dell’addizionale comunale sul consumo di energia elettrica, corrispondente alla somma del maggior gettito per l’anno 2000, derivante dall’applicazione delle aliquote di cui all’articolo 6, comma 2, lettere a) e b), del decreto legge 511/1988, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1, primo comma, della legge 20/1989, come sostituito dall’articolo 10, comma 9, della legge 133/1999, e delle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui all’articolo 10, comma 10, della legge 133/1999, diminuita del mancato gettito derivante dall’abolizione dell’addizionale comunale sul consumo di energia elettrica nei luoghi diversi dalle abitazioni, sulle assegnazioni di cui al comma 6, lettera a), disposte a valere sull’autorizzazione di spesa di cui al comma 11, destinate ai Comuni. A tal fine, a valere sull’autorizzazione medesima, il pagamento, sino alla concorrenza dell’importo accertato al 31 dicembre 2000, è disposto con vincolo di commutazione in entrata sull’unità previsionale di base 3.6.834 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 1042 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi [17].

     16. Le commutazioni in entrata di cui ai commi 13, 14 e 15 sono applicate in sede di erogazione dell’ultima rata.

     17. L’utilizzazione delle somme, trasferite agli Enti locali, non è soggetta a rendicontazione.

     18. Per la ripartizione tra i Comuni del Friuli-Venezia Giulia delle somme a essi dovute a titolo di addizionale opzionale all'IRPEF, prevista dall'articolo 2, comma 2, della legge regionale 11 settembre 2000, n. 18 (Assestamento del bilancio 2000), la determinazione dell'importo da erogare in acconto avviene sulla base dei dati risultanti dalle ultime dichiarazioni dei redditi disponibili, aggiornate all'anno di riferimento, utilizzando il tasso programmato di inflazione, così come indicato nei documenti di programmazione economico-finanziaria dello Stato [18].

     18 bis. L’Amministrazione regionale provvede all’erogazione del conguaglio delle quote di addizionale di cui al comma 18 sulla base degli imponibili IRPEF riferiti all’anno di competenza forniti dal Ministero dell’economia e delle finanze e resi disponibili dal Ministero dell’interno [19].

     19. [In relazione agli importi da erogare, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni beneficiari anticipazioni di cassa nell’importo massimo di 2.500.000 euro a valere sugli importi determinati ai sensi del comma 18] [20].

     19 bis. [In relazione e limitatamente alle somme anticipate ai sensi del comma 19, il pagamento delle somme dovute ai Comuni ai sensi del comma 18 è disposto con vincolo di commutazione su apposito capitolo di entrata] [21].

     20. A compensazione del minore introito derivante ai Comuni dalle modifiche alle disposizioni in materia di imposte sulle insegne, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, della legge 448/2001, l’Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire agli stessi assegnazioni compensative di importo corrispondente ai trasferimenti erariali a tale titolo disposti dallo Stato ai sensi del comma 4 del citato articolo 10. Si applicano le disposizioni di cui al comma 5 dell’articolo 2 bis del decreto legge 22 febbraio 2002, n. 13, convertito in legge dall’articolo 1 della legge 24 aprile 2002, n. 75 [22].

     21. La ripartizione tra i Comuni delle somme trasferite dallo Stato ai sensi dell’articolo 10, comma 4, della legge 448/2001 è disposta in misura proporzionale all’imposta sulle insegne accertata da ciascun Comune per l’anno 2001.

     22. All’iscrizione nel bilancio regionale dei fondi trasferiti dallo Stato ai sensi dell’articolo 10, comma 4, della legge 448/2001 si provvede con la procedura prevista dall’articolo 22 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7.

     23. [La stampa delle schede e del restante materiale elettorale occorrente per lo svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie di competenza del Servizio elettorale della Direzione regionale per le autonomie locali è accompagnata dalle speciali misure di sicurezza disposte in occasione delle elezioni politiche per l’analogo servizio e da verifiche, eseguite dal personale assegnato al predetto Servizio presso le tipografie incaricate, al fine di assicurare la correttezza e la tempestività dell’esecuzione] [23].

     24. [Gli appalti per i servizi di cui al comma 23, nonché dei servizi di trasporto del materiale elettorale, possono essere affidati ad una o più ditte con il metodo della trattativa privata previo esperimento di gara informale cui sono invitate almeno cinque ditte, se sussistono in tale numero soggetti idonei e di sicuro affidamento] [24].

     25. [Le modalità per l’affidamento dei servizi indicati ai commi 23 e 24 e per l’espressione del parere di congruità sui prezzi di aggiudicazione sono disciplinate da apposito regolamento da adottarsi entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge] [25].

     26. L’Amministrazione regionale è autorizzata a erogare ai Comuni, alle Province, alle Comunità montane e alla Comunità collinare del Friuli, un fondo di 6.972.168,14 euro, a titolo di concorso negli oneri derivanti dall’istituzione del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, ai sensi dell’articolo 127 della legge regionale 13/1998, relativamente ai contratti da stipularsi e a quelli già stipulati aventi decorrenza dall’anno 2001, da erogarsi in un’unica soluzione con le modalità e i criteri stabiliti per l’erogazione del fondo di cui al comma 9.

     27. Per le finalità previste dal comma 26, è autorizzata la spesa di 6.972.168,14 euro per l’anno 2002 a carico dell’unità previsionale di base 1.1.10.1.6 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 1599 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     28. Ai Comuni elencati nella tabella H, allegata alla presente legge, sono assegnate per l’anno 2002 le somme indicate a fianco di ciascuno di essi a titolo di concorso negli oneri per il personale inquadrato nei ruoli organici e soprannumerari, ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 19 settembre 1996, n. 40, come da ultimo modificato dall’articolo 73, comma 4, della legge regionale 9/1999, e dell’articolo 11 della legge regionale 40/1996, come modificato dall’articolo 138, comma 36, della legge regionale 13/1998, nonché dell’articolo 73 della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9.

     29. Per le finalità previste dal comma 28 è autorizzata la spesa di 288.041 euro per l’anno 2002 a carico dell’unità previsionale di base 1.1.10.1.6 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 1602 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     30. [In deroga al disposto di cui all’articolo 44, comma 2, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, la quota di lire 557.725.147, corrispondente a 288.041 euro, relativa a somme non utilizzate al 31 dicembre 2000 e trasferite all’anno 2001 ai sensi degli articoli 17, comma 12, e 44, comma 1, della legge regionale 7/1999, con decreto dell’Assessore regionale alle finanze del 19 febbraio 2001, n. 25, e non utilizzate al 31 dicembre 2001 a carico dell’unità previsionale di base 32.1.24.2.645 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l’anno 2001, con riferimento al capitolo 9621 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, non è trasferita nella competenza dell’esercizio 2002 e costituisce quota dell’avanzo vincolata alla copertura della spesa autorizzata per l’anno 2002 con il comma 29] [26].

     31. A favore della Province è assegnato un limite d’impegno decennale di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2003, da destinare per l’importo di 1,5 milioni di euro annui alla concessione di contributi ai Comuni che non siano capoluogo di Provincia, con priorità a quelli con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, per gli interventi di loro competenza e per l’importo di 500.000 euro al finanziamento degli interventi di competenza provinciale. L’onere di 4 milioni di euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2003 e 2004 fa carico all’unità previsionale di base 1.1.10.2.8 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 1620 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e l’onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2005 al 2012 fa carico alle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati [27].

     32. L’Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare i costi di cui all’articolo 1, comma 4, della legge regionale 2 febbraio 2001, n. 2, agli Enti che li hanno anticipati o all’Ente individuato quale capofila, previa presentazione di idonea documentazione inerente ai costi effettivamente sostenuti.

     33. La domanda di rimborso è presentata alla Direzione regionale per le autonomie locali – Servizio finanziario e contabile, corredata della documentazione di cui al comma 32.

     34. Per le finalità previste dal comma 32 è autorizzata la spesa di 103.292 euro per l’anno 2002 a carico dell’unità previsionale di base 1.3.10.1.19 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 1592 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     35. l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Udine un contributo straordinario per le seguenti iniziative sperimentali:

     a) la promozione di un progetto, in attuazione delle finalità di cui all’articolo 230 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, rivolto agli alunni della scuola media inferiore e secondaria superiore e diretto all’acquisizione di elementi teorico pratici di sicurezza ed educazione stradale;

     b) la promozione di un progetto di sensibilizzazione dei cittadini, con particolare riferimento ai giovani, verso le cause sociali degli episodi di microcriminalità, finalizzato ad impostare interventi coordinati per una metodica di prevenzione.

     36. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 35 è presentata alla Direzione regionale dell’istruzione e della cultura - Servizio dell’istruzione e della ricerca, corredata da una relazione illustrativa dei progetti sperimentali.

     37. Per le finalità previste dal comma 35 è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l’anno 2002 a carico dell’unità previsionale di base 1.4.42.1.3200 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 5025 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     38. La quota del fondo di cui all’articolo 2, comma 7, lettera a), numero 1), della legge regionale 12 settembre 2001, n. 23, residuata dopo l’approvazione con deliberazione della Giunta regionale del programma di cui all’articolo 3, comma 41, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, è destinata per gli interventi agevolati con la Cassa Depositi e Prestiti di cui all’articolo 3, commi da 37 a 46, della legge regionale 4/2001, a favore della Provincia di Trieste per la realizzazione delle opere pubbliche da definirsi con deliberazione della Giunta regionale.

     39. La deliberazione con la quale vengono individuati gli interventi di cui al comma 38, è adottata sulla base dell’elenco delle opere e dei relativi importi d’intesa fra il legale rappresentante della Provincia di Trieste e l’Assessore regionale alle autonomie locali, sentita l’apposita Commissione consiliare che dovrà pronunciarsi entro 30 giorni dall’inoltro alla stessa Commissione dell’intesa medesima.

     40. Ai fini dell’attuazione degli interventi coordinati di adeguamento e risanamento del contesto urbano, nell’ambito dell’accordo di programma di cui all’articolo 8, comma 27, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, è autorizzata la spesa complessiva di 7,5 milioni di euro, suddivisa in ragione di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2002 al 2004, a carico dell’unità previsionale di base 1.3.9.2.2902 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 859 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     41. [La Regione direttamente o tramite i suoi Enti strumentali, su proposta della Direzione regionale per le autonomie locali, partecipa alle iniziative promosse da società specializzate e/o Associazioni degli Enti locali, con le finalità di presentare, promuovere e valorizzare prodotti locali e progetti di innovazione dalla stessa predisposti o predisposti dagli Enti strumentali regionali] [28].

     42. Per le finalità previste dal comma 41 è autorizzata la spesa complessiva di 150.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro, per ciascuno degli anni dal 2002 al 2004, a carico dell’unità previsionale di base 1.3.10.1.1907 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 1675 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     43. Nel quadro dell’azione tesa a sostenere, grazie ai nuovi servizi telematici, la trasparenza delle istituzioni democratiche europee, nazionali, regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e incentivare le relazioni tra persone giuridiche e persone fisiche, ottemperando ai propositi espressi nella Carta Civica, firmata a Cesky Krumlov il 2 luglio 1998, sotto l’egida della Federazione mondiale dei Club Unesco, vengono istituiti nella Regione Friuli Venezia Giulia i negozi civici al fine di consentire a ciascun cittadino la partecipazione visiva e auditiva all’attività di magistero politico degli eletti.

     44. Per le finalità di cui al comma 43 l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere incentivi ai Comuni, affinché si dotino in via sperimentale, sul proprio territorio, del negozio civico. Le domande possono essere presentate dai Comuni singoli o associati, con popolazione complessiva superiore a 5.000 abitanti [29].

     45. La Regione è tenuta a garantire i servizi di collegamento con le sedi istituzionali, favorire l’ampliamento degli accessi con le suddette sedi, svolgere attività di supporto informativo e di collaborazione permanente valorizzando il dialogo tra i negozi civici locali che si costituiranno e le proprie Direzioni regionali con i relativi funzionari.

     46. Con regolamento regionale sono disciplinati i criteri e le modalità per la concessione degli incentivi di cui al comma 44 [30].

     47. Per le finalità dai commi 43, 44 e 45 è autorizzata la spesa complessiva di 160.101,60 euro suddivisa in ragione di 77.468,50 euro per l’anno 2002, e di 41.316,55 euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, a carico dell’unità previsionale di base 1.3.10.1.19 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per 1’anno 2002, con riferimento al capitolo 1676 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     48. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo documento tecnico di accompagnamento.

 

     Art. 4. (Trasferimento di funzioni alle Province).

     [1. A decorrere dall’1 luglio 2002, dopo l’articolo 2 della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1 (Norme in materia di politica attiva del lavoro, collocamento e servizi all’impiego, nonché norme in materia di formazione professionale e personale regionale) è inserito il seguente:

     (Omissis).] [31]

     2. [In deroga a quanto disposto dall'articolo 2-bis della legge regionale n. 1/1998, come inserito dal comma 1, l'Agenzia regionale per l'impiego, di seguito denominata Agenzia, di cui alla legge regionale n. 1/1998, continua ad esercitare le funzioni di competenza relative all'attuazione dell'obiettivo 3 2000-2006 sino al 31 dicembre 2002.] [32]

     [3. A decorrere dall’1 luglio 2002, dopo l’articolo 2 bis della legge regionale 1/1998, come inserito dal comma 1, è inserito il seguente:

     (Omissis).][33]

     [4. Sino al 31 dicembre 2002 le funzioni di cui al comma 2 dell’articolo 2 ter della legge regionale 1/1998, come inserito dal comma 3, sono esercitate tramite l’Agenzia.][34]

     [5. A decorrere dall’1 luglio 2002, dopo l’articolo 2 ter della legge regionale 1/1998, come inserito dal comma 3, è inserito il seguente:

     (Omissis).][35]

     [6. Al capo II della legge regionale 1/1998, dopo l’articolo 6, è aggiunto il seguente:

     (Omissis).][36]

     [7. L’Agenzia è soppressa a partire dall’1 gennaio 2003.][37]

     [8. Le Province, a partire dall’1 luglio 2002, subentrano nello svolgimento di tutte le attività di competenza dell’Agenzia, con l’esclusione di quelle relative alle funzioni di cui ai commi 2 e 3. Subentrano altresì, a partire dall’1 gennaio 2003, nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 2.][38]

     [9. Nelle more della completa attuazione del comparto unico Regione-Enti locali, le Province per lo svolgimento delle funzioni conferite ai sensi del comma 1, si avvalgono del personale regionale assegnato agli Uffici dell’Agenzia regionale per l’impiego alla data del 30 giugno 2002.][39]

     [10. I procedimenti in corso alla data dell’1 luglio 2002 relativi alle funzioni conferite alle Province ai sensi del comma 1, che abbiano comportato assunzione di impegni da parte dell’Agenzia, sono di competenza della Regione.][40]

     [11. Entro un mese dall’entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale al lavoro e previdenza, cooperazione ed artigianato, è nominato un Commissario con il compito di adottare gli atti necessari allo svolgimento delle attività di competenza dell’Agenzia e di liquidare la medesima, secondo le direttive impartite dalla Giunta regionale.][41]

     [12. Dalla data di nomina del Commissario decadono gli organi dell’Agenzia di cui agli articoli 31, 34 e 35 della legge regionale 1/1998 e nelle loro competenze subentra il Commissario. Gli organi collegiali di cui agli articoli 33, 37, 38 e 38 bis della legge regionale 1/1998 rimangono in carica fino alla data di nomina, da parte delle Province, di organismi con funzioni analoghe e comunque non oltre il 31 dicembre 2002. Sino a tale data rimangono confermati i componenti dell’organo di cui all’articolo 33 in carica all’entrata in vigore della presente legge.] [42]

     [13. Il Commissario invia alla Direzione regionale del lavoro e previdenza, cooperazione ed artigianato e alla Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio:

     a) entro l’1 ottobre 2002 lo stato di consistenza dei beni mobili e la ricognizione di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi al 30 giugno 2002, distintamente per quanto attiene ai rapporti nei quali subentrano rispettivamente le Province ai sensi del comma 1 e la Regione ai sensi del comma 3;

     b) entro l’1 marzo 2003 la ricognizione dei rapporti giuridici attivi e passivi al 31 dicembre 2002, distintamente per quanto attiene ai rapporti inerenti le attività di cui al comma 2;

     c) entro l’1 aprile 2003 il bilancio di liquidazione dell’Agenzia alla data del 31 dicembre 2002;

     d) entro l’1 giugno 2003 il bilancio della gestione commissariale.][43]

     [14. La Giunta regionale, al fine di evitare interruzione di attività amministrativa:

     a) detta le direttive per disciplinare il trasferimento alle Province dei procedimenti pendenti per i quali non sia intervenuto un formale atto di impegno;

     b) detta le direttive per il trasferimento dei beni e dei rapporti giuridici attivi e passivi;

     c) provvede all’approvazione dei bilanci di cui alle lettere c) e d) del comma 13.][44]

     [15. Al Commissario spetta un’indennità mensile di carica determinata con il provvedimento di nomina.][45]

     [16. La Giunta regionale provvede, con propria deliberazione, ai necessari adeguamenti dell’assetto organizzativo delle strutture regionali competenti in materia di lavoro. Con successiva legge regionale, la legge regionale 1/1998 è adeguata alle previsioni di cui alla presente legge.][46]

     17. A decorrere dall’1 luglio 2002 sono conferite alle Province funzioni in materia di incentivazione alla cooperazione sociale.

     17 bis. A decorrere dalla data di cui al comma 17, le Province sono autorizzate ad intervenire nei confronti delle cooperative sociali iscritte all’albo di cui all’articolo 6 della legge regionale 7 febbraio 1992, n. 7, mediante la concessione dei seguenti incentivi:

     a) Alle cooperative di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale 7/1992:

     1) contributi volti a favorire gli investimenti aziendali;

     2) contributi per consulenze concernenti l’innovazione, la promozione commerciale, la qualità e la certificazione dei prodotti, l’organizzazione aziendale e il miglioramento ambientale e delle condizioni dei luoghi di lavoro;

     b) alle cooperative di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale 7/1992:

     1) interventi volti alla copertura dei costi degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi delle persone svantaggiate di cui all’articolo 4 della legge regionale 7/1992;

     2) contributi per le spese relative al personale assunto dalle cooperative con trattamento giuridico ed economico di quadro o dirigente;

     3) contributi per le spese di costituzione e primo impianto;

     c) ai consorzi tra cooperative iscritti all’albo di cui all’articolo 6 della legge regionale 7/1992:

     1) contributi per servizi di consulenza e di assistenza imprenditoriale a favore delle cooperative sociali consorziate [47].

     c bis) ai soci lavoratori svantaggiati di cui all’articolo 4, comma 1, della legge regionale 7/1992:

     1) sostegni finanziari destinati a favorire l’integrazione lavorativa e sociale dei lavoratori medesimi nella cooperativa di appartenenza [48].

     17 ter. A decorrere dalla data di cui al comma 17 le Province sono autorizzate a sostenere progetti volti alla promozione della cooperazione sociale, anche concernenti la creazione di reti informatiche [49].

     17 quater. Con apposito Regolamento sono disciplinati i criteri per l’esercizio delle funzioni in materia di incentivazione alla cooperazione sociale da parte della Province [50].

     17 quinquies. In sede di prima attuazione del trasferimento alle Province delle funzioni in materia di incentivazione alla cooperazione sociale, gli incentivi di cui al comma 17 bis, lettera a), qualora siano richiesti nel corso degli anni 2003 e 2004, possono essere concessi a favore delle cooperative sociali di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale 7/1992, anche sulle spese sostenute nel corso dei tre esercizi precedenti alla presentazione della domanda [51].

     18. A decorrere dall’1 luglio 2002, nella materia di cui al comma 17, la Regione esercita:

     a) funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e vigilanza;

     b) funzioni attinenti ai rapporti internazionali, con l’Unione europea, con lo Stato e le altre Regioni.

     19. A decorrere dall’1 luglio 2002, sono abrogati gli articoli 9 e 11 della legge regionale 7 febbraio 1992, n. 7 (Disciplina ed incentivazione in materia di cooperazione sociale), come rispettivamente modificati dall’articolo 12, commi 3 e 4, della legge regionale 19/1993.

     20. I procedimenti in corso alla data dell’1 luglio 2002 rimangono di competenza della Regione e ad essi continua ad applicarsi la normativa previgente.

     21. Al capo II della legge regionale 7/1992, dopo l’articolo 12, è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

     22. Con deliberazione della Giunta regionale sono fissati i criteri di riparto dei fondi relativi alle funzioni conferite alle Province ai sensi dell’articolo 2 bis della legge regionale 1/1998, come inserito dal comma 1, ed ai sensi del comma 17.

     [23. Ai fini di disciplinare gli strumenti di supporto per il collocamento delle persone disabili, con legge regionale, da emanarsi entro il 31 dicembre 2002, si provvede alla modifica della legge regionale 27 ottobre 1994, n. 17, e al trasferimento di risorse finanziarie alle Province a partire dall’1 gennaio 2003.] [52]

     24. Dopo il comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

     [25. Per le finalità previste dall’articolo 2 bis della legge regionale 1/1998, come inserito dal comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 1.710.000 euro, suddivisa in ragione di 180.000 euro per l’anno 2002 e di 765.000 euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, a carico dell’unità previsionale di base 1.1.63.1.1899 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 8550 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.] [53]

     [26. Per le finalità previste dall’articolo 2 bis della legge regionale 1/1998, come inserito dal comma 1, sono trasferiti alle Province i contributi statali assegnati a valere sul fondo per il diritto al lavoro dei disabili, già autorizzati in spesa per gli anni 2002 e 2003 dall’articolo 1, comma 4 – tabella A2, della legge regionale 12 settembre 2001, n. 23, e che si autorizzano per l’anno 2004 nella misura di 662.753,52 euro a carico dell’unità previsionale di base 1.1.63.2.1908 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 8532 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.] [54]

     27. Per le finalità previste dal comma 17 è autorizzata la spesa complessiva di 4.012.000 euro, suddivisa in ragione di 400.000 euro per l’anno 2002 e di 1.806.000 euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004 a carico dell’unità previsionale di base 1.1.63.1.1899 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 8551 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     28. Il comma 1 dell’articolo 15 della legge regionale 24 aprile 2001, n. 13, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     29. Il comma 5 dell’articolo 15 della legge regionale 13/2001 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     30. Per le finalità previste dall’articolo 15, comma 1, della legge regionale 13/2001, come sostituito dal comma 28, è destinata la spesa annua di 258.000 euro, a valere sul Fondo regionale per lo sviluppo della montagna.

 

     Art. 5. (Interventi in materia di tutela della salute e di politiche sociali).

     1. In relazione al disposto di cui all’articolo 101, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’articolo 52, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, l’Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare nell’anno 2002 un mutuo decennale dell’ammontare presuntivo di 196 milioni di euro o del diverso importo compatibile con il costo annuo dell’ammortamento del mutuo non superiore a 25,82 milioni di euro, corrispondente al contributo statale annuo previsto nella norma di modifica, concesso quale anticipazione sulle maggiori compartecipazioni ai tributi statali a titolo di adeguamento delle risorse attribuite a copertura del maggiore fabbisogno della spesa sanitaria, per otto anni a carico del bilancio statale e per gli ultimi due anni a carico del bilancio regionale.

     2. La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale alle finanze, determina in via preventiva con propria deliberazione le condizioni relative al mutuo da stipulare ai sensi del comma 1.

     3. Per il finanziamento del maggior fabbisogno di spesa degli Enti che esercitano nella Regione le funzioni del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e del titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è autorizzata la spesa di 196 milioni di euro per l’anno 2002 a carico dell’unità previsionale di base 7.1.41.1.220 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 4351 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     4. Gli oneri di ammortamento del mutuo autorizzato ai sensi del comma 1 gravano, per l’ammontare complessivo annuo di 25,82 milioni di euro a decorrere dall’anno 2003, sulle unità previsionali di base 53.2.9.1.701 e 53.2.9.3.706 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2004 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento, rispettivamente, ai capitoli 1539 e 1589 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, in relazione alla spesa autorizzata sui medesimi per gli anni dal 2003 al 2012 con la tabella G, approvata con l’articolo 9, comma 84.

     5. In relazione alla definizione, all’atto della stipula del mutuo di cui al comma 1, del suo preciso ammontare, si provvede al conseguente assestamento dei dati di bilancio, ai sensi dell’articolo 26, comma 1, lettera c), della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7.

     6. A decorrere dall’anno 2002 i finanziamenti straordinari di parte corrente, di cui all’articolo 3, comma 12, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, sono a carico delle risorse destinate al finanziamento della spesa sanitaria di parte corrente sull’unità previsionale di base 7.1.41.1.220 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 4355 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     7. Le Aziende sanitarie regionali sono autorizzate a prestare a titolo gratuito assistenza e cura alle donne del Bangladesh e del Pakistan, vittime delle aggressioni attraverso il lancio di acidi sul viso e sul corpo, per interventi di ricostruzione delle parti lese [55].

     8. Gli oneri derivanti dall’applicazione del comma 7 sono a carico delle risorse destinate al finanziamento della spesa sanitaria di parte corrente sull’unità previsionale di base 7.1.41.1.220 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 4355 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     9. [56].

     10. L’Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere ai componenti della Commissione regionale per i ricorsi contro le non idoneità alla pratica dell’attività sportiva agonistica, di cui all’articolo 6 del decreto del Ministro della sanità del 18 febbraio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 marzo 1982, n. 63, un’indennità forfetaria correlata alla stipulazione di polizze assicurative in relazione al rischio professionale per l’attività connessa allo svolgimento dei compiti loro affidati. L’indennità forfetaria è corrisposta annualmente, per l’intera durata dell’incarico conferito. L’importo annuo dell’indennità spettante a ciascun componente della Commissione è determinato in 774,69 euro.

     11. Gli oneri derivanti dall’applicazione del comma 10 sono a carico delle risorse destinate al finanziamento della spesa sanitaria di parte corrente sull’unità previsionale di base 7.1.41.1.220 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 4355 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     12. Al fine di ricapitalizzare le Aziende per i servizi sanitari e le Aziende ospedaliere del Friuli Venezia Giulia, la Regione conferisce alle medesime apporti di capitale per complessivi 100 milioni di euro, ripartiti per ogni singolo ente sulla base delle situazioni patrimoniali in essere al 31 dicembre 2001 ed erogati nel corso di dieci anni in tranche annuali di importo costante.

     13. Gli apporti di capitale di cui al comma 12 possono essere oggetto, da parte delle Aziende per i servizi sanitari e ospedaliere, di operazioni connesse alla cessione di crediti nei limiti dell’importo dei pagamenti da eseguire relativi ai debiti maturati e non estinti al 31 dicembre 2001 così come rappresentati nel bilancio d’esercizio 2001.

     14. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità di erogazione del conferimento di cui al comma 12 nonché quelli per la definizione con gli istituti di credito delle operazioni di cessione di cui al comma 13.

     15. Per le finalità previste dal comma 12 è autorizzato a decorrere dall’anno 2002 il limite d’impegno decennale di 10 milioni di euro annui, con l’onere complessivo di 30 milioni di euro, relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2002 al 2004, a carico dell’unità previsionale di base 7.3.41.2.840 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 4350 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, e l’onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2005 al 2011 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base/capitoli dei bilanci/documenti tecnici per gli anni medesimi.

     16. Entro il 30 giugno 2002 le Aziende sanitarie regionali adeguano i progetti di edilizia ospedaliera finanziati ai sensi dell’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, come modificato dall’articolo 4 del decreto legge 2 ottobre 1993, n. 396, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 492, a quanto disposto dall’articolo 3, comma 4, del decreto legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, al fine di garantire la necessaria coerenza con le previsioni di programmazione nazionale e regionale nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 4, comma 1, della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4. Gli adeguamenti comportanti modifiche progettuali sono sottoposti alle approvazioni di legge.

     17. Entro il 30 giugno 2002 le Aziende sanitarie regionali verificano le modalità e la congruità dell’utilizzo degli immobili in uso, a qualsiasi titolo, in rapporto alle esigenze funzionali e al personale operante e propongono un piano di riassetto finalizzato alla concentrazione delle proprie attività nelle sedi strettamente necessarie per l’espletamento dei compiti istituzionali, alla riduzione dei costi gestionali e di manutenzione evitabili e alla successiva dismissione degli immobili non utilizzati.

     18. [A decorrere dall’anno accademico 2008-2009, la Regione concede premi di studio per merito agli studenti iscritti al terzo anno del corso di laurea in infermieristica presso le sedi regionali delle università del Friuli Venezia Giulia. L’importo dei premi e i criteri e le modalità di concessione sono stabiliti con regolamento] [57].

     19. [Per le finalità previste dal comma 18 è autorizzata la spesa complessiva di 1.200.000 euro, suddivisa in ragione di 400.000 euro per ciascuno degli anni dal 2002 al 2004 a carico dell’unità previsionale di base 7.3.41.1.227 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 4514 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi] [58].

     20. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Centro regionale di formazione per l’area della medicina generale, per il tramite dell’Azienda per i servizi sanitari n. 2 “Isontina”, un contributo straordinario per l’attuazione di un progetto di prevenzione primaria cardiovascolare rivolta ai cittadini del Friuli Venezia Giulia. Ai fini dell’ottenimento del contributo il Centro presenta alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita istanza corredata del preventivo di spesa.

     21. Per le finalità previste dal comma 20 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l’anno 2002 a carico dell’unità previsionale di base 7.3.41.1.227 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 4516 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     [22. Fino all’emanazione della nuova disciplina attuativa a valere dall’anno 2002, da adottare con deliberazione della Giunta regionale entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è sospesa l’attuazione dell’articolo 32 della legge regionale 19 maggio 1998, n. 10, concernente l’assegno di cura e assistenza.] [59]

     [23. Gli atti di indirizzo e i Regolamenti relativi all’utilizzo dei finanziamenti del Fondo sociale regionale, prima della loro approvazione, sono sottoposti dalla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali al parere della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale, di cui all’articolo 1 della legge regionale 9 marzo 2001, n. 8.] [60]

     24. Nell’ambito del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali, in attuazione del principio di sussidiarietà, la Regione sostiene la realizzazione, da parte di Istituzioni di pubblica assistenza e beneficenza, Onlus e persone giuridiche private senza fini di lucro, aventi sede nel territorio regionale, Comuni e Aziende per i servizi sanitari, qualora delegate dai Comuni allo svolgimento di funzioni socio-assistenziali, di strutture per anziani e disabili nei distretti con dotazione inferiore al fabbisogno determinato dalla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali e, per quanto riguarda le strutture per disabili, congiuntamente alle Amministrazioni provinciali [61].

     25. A tal fine l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi annui costanti, per un periodo non superiore a dieci anni, nel limite massimo del 75 per cento della spesa ammissibile, per la realizzazione di nuove strutture, mediante l’acquisto, la realizzazione, la trasformazione, il completamento, la ristrutturazione e l’adeguamento funzionale di immobili.

     26. In sede di prima applicazione, i contributi di cui al comma 25 sono concessi, relativamente all’area anziani, per strutture di ricovero destinate a soggetti parzialmente o totalmente non autosufficienti e, relativamente all’area disabili, per centri destinati a soggetti gravi e gravissimi, per soluzioni abitative protette alternative all’istituzionalizzazione e per centri educativo-occupazionali. E’ assicurata priorità agli interventi che comprendano pluralità di tali funzioni o che siano di pronta cantierabilità.

     27. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 25 sono presentate alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno. In sede di prima applicazione sono presentate entro e non oltre 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e sono corredate di una relazione tecnica illustrativa e di elaborati grafici di massima, predisposti da tecnici abilitati, atti a individuare il costo dell’intervento da realizzare e le risorse finanziarie del soggetto richiedente.

     28. La concessione ed erogazione dei contributi di cui al comma 25 sono disposte con l’osservanza delle procedure previste dalla legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, come modificata dall’articolo 14 della legge regionale 37/1995. Sugli immobili per i quali è concesso il contributo è costituito un vincolo decennale di destinazione d’uso.

     29. Per le finalità previste dai commi 24 e 25 è autorizzato, a decorrere dall’anno 2002, il limite d’impegno decennale di 500.000 euro con l’onere di 1.500.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2002 al 2004 a carico dell’unità previsionale di base 8.3.41.2.253 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 4856 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. L’onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2005 al 2011 fa carico alle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.

     30. Nelle more del recepimento della legge 8 novembre 2000, n. 328, e al fine di sperimentare forme innovative d’intervento in campo sanitario e socio-assistenziale, l’Amministrazione regionale sostiene l’avvio e il consolidamento di azioni integrate, da attuarsi, nella prospettiva di affermazione del welfare comunitario e mediante il coinvolgimento delle risorse informali del territorio, in particolare per l’individuazione di alternative all’istituzionalizzazione delle persone anziane non autosufficienti e per la prevenzione delle nuove emarginazioni.

31. Per le finalità di cui al comma 30, le Aziende sanitarie regionali, d’intesa con uno o più Comuni, presentano alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il progetto d’intervento, anche di durata pluriennale. Il progetto comprende almeno l’individuazione di una struttura tecnica di elaborazione, coordinamento e verifica e la descrizione delle singole azioni da attuare o promuovere. Alla concessione del finanziamento segue la stipula di apposita convenzione tra il soggetto beneficiario e la direzione regionale competente per la regolamentazione della sperimentazione.

     32. Per le finalità di cui al comma 30 è autorizzata la spesa di 700.000 euro per l’anno 2002 a carico dell’unità previsionale di base 8.2.41.1.250 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 4751 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

33. Al fine di assicurare il completamento della rete di residenze sanitarie assistenziali pubbliche, l’Amministrazione regionale é autorizzata a concedere finanziamenti alle Aziende per i servizi sanitari regionali per la realizzazione di idonee strutture, sulla base delle previsioni contenute nei piani annuali delle Aziende medesime. I criteri e le modalità dell’intervento sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

     34. Per le finalità di cui al comma 33, l’Amministrazione regionale è autorizzata a contrarre mutui o a effettuare altre operazioni finanziarie compatibili con il costo annuo delle operazioni predette non superiore a 250.000 euro per dieci anni.

     35. La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale alle finanze, determina in via preventiva, con propria deliberazione, le condizioni relative alle operazioni di cui al comma 34.

     36. Per le finalità previste dal comma 33 è autorizzata la spesa di 2.050.000 euro per l’anno 2002 a carico dell’unità previsionale di base 8.3.41.2.252 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 4858 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     37. Per gli oneri derivanti dall’attuazione del comma 34 è autorizzata la spesa complessiva di 2.500.000 euro, suddivisa in ragione di 250.000 euro per ciascuno degli anni dal 2002 al 2011, così suddivisa:

     a) relativamente alla quota capitale:

     1. 173.472,50 euro per l’anno 2002;

     2. 179.929,50 euro per l’anno 2003;

     3. 186.626,50 euro per l’anno 2004;

     4. 193.572,50 euro per l’anno 2005;

     5. 200.777,50 euro per l’anno 2006;

     6. 208.250,00 euro per l’anno 2007;

     7. 216.001,00 euro per l’anno 2008;

     8. 224.041,00 euro per l’anno 2009;

     9. 232.379,50 euro per l’anno 2010;

     10. 241.029,00 euro per l’anno 2011;

     per un ammontare complessivo di 2.056.079 euro;

     b) relativamente alla quota interessi:

     1. 76.527,50 euro per l’anno 2002;

     2. 70.070,50 euro per l’anno 2003;

     3. 63.373,50 euro per l’anno 2004;

     4. 56.427,50 euro per l’anno 2005;

     5. 49.222,50 euro per l’anno 2006;

     6. 41.750,00 euro per l’anno 2007;

     7. 33.999,00 euro per l’anno 2008;

     8. 25.959,00 euro per l’anno 2009;

     9. 17.620,50 euro per l’anno 2010;

     10. 8.971,00 euro per l’anno 2011;

     per un ammontare complessivo di 443.921 euro.

     38. L’onere complessivo di 750.000 euro, corrispondente alle quote autorizzate nella misura di 250.000 euro per ciascuno degli anni dal 2002 al 2004 dal comma 37, lettere a) e b), fa carico per 540.028,50 euro suddivisi in ragione di 173.472,50 euro per l’anno 2002, 179.929,50 euro per l’anno 2003 e 186.626,50 euro per l’anno 2004, all’unità previsionale di base 53.2.9.3.706 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 1570 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, e rispettivamente per 209.971,50 euro, suddivisi in ragione di 76.527,50 euro per l’anno 2002, 70.070,50 euro per l’anno 2003 e 63.373,50 euro per l’anno 2004, all’unità previsionale di base 53.2.9.1.701 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 1550 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. Le quote autorizzate per gli anni dal 2005 al 2011 fanno carico alle corrispondenti unità previsionali di base per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.

     39. In relazione alla definizione del mutuo o delle altre operazioni di cui al comma 34 e del loro preciso ammontare, si provvede al conseguente assestamento dei dati di bilancio, ai sensi dell’articolo 26, comma 1, lettera c), della legge regionale 7/1999.

     40. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere una sovvenzione straordinaria per le spese sostenute da istituzioni, enti e associazioni di livello regionale che hanno provveduto all’accoglimento per l’anno 2001 in colonie marine di fanciulli e adulti portatori di handicap.

     41. La richiesta per la concessione del contributo di cui al comma 40 è presentata alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali - Servizio per le attività socio-assistenziali e per quelle sociali ad alta integrazione sanitaria entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     42. Per le finalità previste dal comma 40 è autorizzata la spesa di 26.000 euro per l’anno 2002 a carico dell’unità previsionale di base 8.1.41.1.248 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 4801 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     43. A decorrere dall’anno 2002 i finanziamenti previsti dall’articolo 20 della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41, per la gestione dei servizi di cui all’articolo 6, comma 1, lettere e), f), g) e h) della medesima legge, sono erogati in via di anticipazione nell’importo del 70 per cento di quelli erogati per l’anno precedente.

     [44. In relazione alle funzioni svolte dalla Consulta regionale delle associazioni dei disabili, di cui all’articolo 8 della legge regionale 10 aprile 2001, n. 12, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Consulta medesima un contributo annuo della misura massima di 25.000 euro per le spese di funzionamento.] [62]

     [45. Ai fini della concessione ed erogazione del contributo di cui al comma 44, la Consulta presenta alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali - Servizio per le attività socio-assistenziali e per quelle sociali ad alta integrazione sanitaria, entro il 31 marzo di ogni anno, apposita istanza corredata di una relazione sull’attività prevista nell’anno di riferimento e del relativo preventivo di spesa.] [63]

     [46. Per le finalità previste dal comma 44 è autorizzata la spesa complessiva di 75.000 euro, suddivisa in ragione di 25.000 euro per ciascuno degli anni dal 2002 al 2004, a carico dell’unità previsionale di base 8.2.41.1.244 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 4764 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.] [64]

     47. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all’Istituzione di assistenza e beneficenza Asilo infantile Vittorio Emanuele II, con sede a Pordenone, un contributo straordinario in conto capitale per la realizzazione di interventi di ristrutturazione e adattamento funzionale e per l’adeguamento alla normativa vigente in materia di sicurezza e adeguamento impiantistico.

     48. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 47 è presentata alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali - Servizio per le attività socio–assistenziali e per quelle sociali ad alta integrazione sanitaria, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione tecnica illustrativa e di elaborati grafici di massima, predisposti da tecnici abilitati, atti a individuare i costi degli interventi finanziabili.

     49. Per le finalità previste dal comma 47 è autorizzata la spesa di 125.000 euro per l’anno 2002 a carico dell’unità previsionale di base 8.4.41.2.255 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 4930 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     50. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all’IPAB “Adele Cerruti” – Villa Russiz di Capriva del Friuli un contributo straordinario pluriennale, per un periodo non superiore a dieci anni, finalizzato all’adeguamento delle strutture da destinare a comunità alloggio per casa-famiglia alla normativa vigente in materia di antincendio, antinfortunistica, adeguamento impiantistico, superamento delle barriere architettoniche e adattamento funzionale per lo svolgimento degli scopi statutari.

     51. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 50 è presentata alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali - Servizio per le attività socio–assistenziali e per quelle sociali ad alta integrazione sanitaria, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione tecnica illustrativa e di elaborati grafici di massima, predisposti da tecnici abilitati, atti a individuare i costi degli interventi finanziabili.

     52. Per le finalità previste dal comma 50 è autorizzato a decorrere dall’anno 2003 il limite d’impegno decennale di 100.000 euro annui, con l’onere di 200.000 euro corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 2003 e 2004 a carico dell’unità previsionale di base 8.3.41.2.254 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, con riferimento al capitolo 3401 del documento tecnico allegato al bilancio medesimo. L’onere relativo alle annualità autorizzate dal 2005 al 2012 fa carico alle corrispondenti unità previsionali di base per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.

     53. L’Amministrazione regionale, al fine di consentire la realizzazione di progetti che favoriscano l’integrazione dei soggetti audiolesi, è autorizzata a concedere all’Ente nazionale sordomuti - sezione di Trieste un contributo annuo di 15.000 euro, per lo svolgimento di corsi di lingua italiana e sulla conversione dalla lira all’euro per sordomuti, nonché di corsi di lingua dei segni italiana (LIS) per assistenti alla comunicazione, educatori e tecnici.

     54. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 53 è presentata entro il 31 gennaio di ogni anno alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali - Servizio per le attività socio-assistenziali e per quelle sociali ad alta integrazione sanitaria, corredata della relazione illustrativa dei progetti da realizzare e dei relativi preventivi di spesa. Per l’anno 2002 il termine per la presentazione della domanda è di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     55. Per le finalità previste dal comma 53 è autorizzata la spesa complessiva di 45.000 euro, suddivisa in ragione di 15.000 euro per ciascuno degli anni dal 2002 al 2004, a carico dell’unità previsionale di base 8.2.41.1.244 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 4767 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     56. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle associazioni beneficiarie del contributo di cui all’articolo 3, comma 56, della legge regionale 2/2000, un contributo per l’allestimento tecnico-funzionale della sede.

     57. Per le finalità previste dal comma 56 è autorizzata la spesa di 60.000 euro per l’anno 2002 a carico dell’unità previsionale di base 8.2.41.1.921 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 4811 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     58. Le associazioni interessate presentano alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita istanza corredata del preventivo di spesa.

     59. All’articolo 3 della legge regionale 2/2000, i commi 50 e 51 sono sostituiti dai seguenti:

     (Omissis).

     60. L’Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere l’attività svolta dall’associazione “Progetto aggregazione giovanile”, promotrice del gruppo di sostegno regionale alle donne afgane “Dalla parte delle donne” che, facendo capo al Coordinamento europeo di sostegno ai diritti delle donne in Afghanistan, lavora per l’affermazione e promozione dei diritti violati delle donne e bambini afgani.

     61. Per le finalità previste dal comma 60 è destinata la spesa di 50.000 euro per l’anno 2002 a valere sull’autorizzazione disposta con il comma 81, tabella C, a carico dell’unità previsionale di base 8.5.45.1.260 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 5010 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     62. All’articolo 4, comma 32, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, dopo la parola: “attrezzature” sono inserite le seguenti:

     (Omissis).

     63. [All’articolo 7, comma 1, della legge regionale 29 ottobre 1996, n. 43, dopo le parole: “pagamento della tassa” sono inserite le seguenti:

     (Omissis)] [65].

     [64. L’Amministrazione regionale sostiene il funzionamento dei centri di aggregazione giovanile, in particolare quali:

     a) punti di incontro e di produzione culturale;

     b) luoghi di partecipazione a iniziative di contenuto educativo e formativo;

     c) strutture per attività ricreative;

     d) sedi per l’avvio e lo sviluppo di esperienze creative giovanili, anche di natura economico-produttiva.] [66]

     [65. Per le finalità di cui al comma 64 è riconosciuta la funzione sociale ed educativa svolta dalle parrocchie mediante gli oratori. A tal fine l’Amministrazione regionale promuove la stipula di una convenzione con le Diocesi aventi giurisdizione sul territorio regionale, per acquisire informazioni circa le attività svolte dalle stesse nonché per la partecipazione delle medesime all’elaborazione degli indirizzi generali, tenuto conto delle attività esercitate nell’ambito degli oratori parrocchiali.] [67]

     [66. Rientrano nelle previsioni di cui al comma 64 anche i “Centri di aggregazione giovanile” delineati dal progetto obiettivo approvato ai sensi dell’articolo 22 della legge regionale 19 maggio 1988, n. 33.] [68]

     [67. Per le finalità di cui al comma 64 sono assegnati contributi ai Comuni e a persone giuridiche, riconosciute e non purché legalmente costituite, senza fini di lucro, a sostegno delle attività svolte nonché per l’acquisto di arredi e attrezzature necessari per tali attività.] [69]

     [68. I contributi di cui al comma 67 sono concessi dalle Province, per un importo complessivo annuo non superiore a 10.000 euro e fino a un massimo dell’80 per cento della spesa ammissibile.] [70]

     [69. Con Regolamento sono stabiliti i criteri minimi di concessione dei contributi, i termini e le modalità di presentazione delle relative domande, nonché i requisiti minimi per il funzionamento dei centri di cui al comma 64.] [71]

     [70. Le risorse disponibili sono ripartite tra le Province in relazione alle domande presentate. E’ facoltà di ogni Provincia incrementare i finanziamenti regionali assegnati. I contributi sono concessi in via anticipata e in unica soluzione. I decreti di concessione stabiliscono termini e modalità di rendicontazione.] [72]

     71. All’articolo 3 della legge regionale 2/2000, il comma 23 è abrogato.

     72. Per le finalità di cui al comma 64 è autorizzata la spesa complessiva di 2.400.000 euro in ragione di 800.000 euro per ciascuno degli anni dal 2002 al 2004, a carico dell’unità previsionale di base 8.6.44.1.1356 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 6168 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     [73. L’Amministrazione regionale, al fine di valorizzare le idee e le proposte dei giovani, è autorizzata a bandire il concorso “Progetti dei giovani”, cui partecipano progetti di iniziative nei settori economico, sociale, culturale e dell’informazione presentati da giovani, in forma singola o associata, che possiedono i seguenti requisiti:

     a) essere residenti nel territorio regionale da almeno un anno;

     b) essere di età compresa tra 18 e 25 anni.] [73]

     [74. I progetti presentati sono valutati da una commissione giudicatrice nominata dal Presidente della Regione. Ai migliori progetti è assegnato un premio in denaro.] [74]

     [75. Con il bando sono fissati l’entità del premio nonché i criteri e le modalità di presentazione, esame e premiazione dei progetti.] [75]

     [76. L’Amministrazione regionale ha piena proprietà degli elaborati, fatte salve le garanzie di legge e nel rispetto dei diritti d’autore, riservandosi il diritto di realizzare i progetti presentati.] [76]

     77. Per le finalità di cui al comma 73 è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l’anno 2002 a carico dell’unità previsionale di base 8.6.44.1.1356 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 6169 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     78. Allo scopo di dare attuazione all’iniziativa congiunta con il Land della Carinzia, che prevede di dare temporanea ospitalità, nel corso della stagione estiva 2002, a studenti provenienti dagli Stati Uniti d’America che abbiano perso propri congiunti a seguito degli atti terroristici dell’11 settembre 2001, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla società Gestioni turistiche assistenziali coop. a r.l. di Udine, gestore della struttura denominata “Villaggio Adriatico “ di Lignano Sabbiadoro, un contributo straordinario, nella misura massima di 42.000 euro, a copertura delle spese di ospitalità.

     79. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 78 è presentata alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali - Servizio per le attività socio-assistenziali e per quelle sociali ad alta integrazione sanitaria, corredata di una relazione illustrativa e di un preventivo di massima della spesa. Il decreto di concessione del contributo stabilisce i termini e le modalità di rendicontazione in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 41 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

     80. Per le finalità previste dal comma 78 è autorizzata la spesa di 42.000 euro per l’anno 2002 a carico dell’unità previsionale di base 8.2.41.1.921 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 4768 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     81. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla tabella C, allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo documento tecnico di accompagnamento.

 

     Art. 6. (Progettazioni, tutela dell’ambiente e del territorio e interventi nei settori dell’edilizia e dei trasporti).

     1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi pluriennali per la durata di dieci anni, nella misura massima prevista dal comma 4, ai Comuni compresi nel territorio della Comunità montana della Carnia a titolo di concorso nell’ammortamento dei mutui contratti per l’attuazione di interventi urgenti atti a garantire la funzionalità degli impianti acquedottistici delle zone montane.

     2. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale alle finanze, sono determinate in via preventiva le condizioni per la stipula dei mutui di cui al comma 3. Il finanziamento è concesso all’atto di presentazione della domanda, corredata della deliberazione con la quale si dispone l’assunzione dei mutui e dell’atto di adesione dell’istituto mutuante.

     3. La domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 1 è presentata alla Direzione regionale dell’ambiente - Servizio delle infrastrutture civili e della tutela delle acque dall’inquinamento, corredata del provvedimento che dispone l’assunzione del mutuo, dell’atto di adesione dell’istituto mutuante e del progetto esecutivo degli interventi da realizzare. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i criteri di priorità per l’assegnazione dei contributi medesimi.

     4. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzato il limite di impegno decennale di 75.000 euro annui a decorrere dall’anno 2003, con l’onere di 150.000 euro relativo alle annualità per gli anni 2003 e 2004 a carico dell’unità previsionale di base 4.2.22.2.99 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, con riferimento al capitolo 2489 del documento tecnico allegato al bilancio medesimo e con l’onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2005 al 2012 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.

     5. [L’Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere la spesa di 1 milione di euro per la realizzazione dei lavori urgenti di manutenzione straordinaria, di ripristino e messa in sicurezza della galleria Masarach a servizio dell’acquedotto destinato agli ambiti territoriali della Destra Tagliamento] [77].

     6. [78].

     7. [Per le finalità previste dal comma 5 è destinata la spesa già autorizzata per l’anno 2002 con l’articolo 5, comma 158, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, ed è autorizzata l’ulteriore spesa di 638.475,17 euro per l’anno 2002 a carico dell’unità previsionale di base 4.2.22.2.877 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 2359 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi] [79].

     8. [All’articolo 1, comma 2, lettera s), della legge regionale 15 maggio 2000, n. 12, dopo le parole: “iniziative di miglioramento e difesa dell’ambiente;” è aggiunto il seguente periodo:

     (Omissis)] [80].

     9. All’articolo 1 della legge regionale 12/2000, come modificato dal comma 8, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

     (Omissis).

     10. [Per le finalità previste dal comma 3 bis dell’articolo 1 della legge regionale 12/2000, come aggiunto dal comma 9, è autorizzata la spesa complessiva di 154.500 euro, suddivisa in ragione di 51.500 euro per ciascuno degli anni dal 2002 al 2004, a carico dell’unità previsionale di base 4.5.23.1.1790 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 2972 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi] [81].

     11. Dopo il comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 12/2000, come modificato dal comma 8, è inserito il seguente:

     (Omissis).

     12. Al comma 20 dell’articolo 4 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, dopo la parola: “integrazioni “ sono aggiunte le parole:

     (Omissis).

     13. [In deroga al disposto di cui all’articolo 17, comma 2, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, la quota di 10.329,14 euro non impegnata al 31 dicembre 2001 a carico dell’unità previsionale di base 4.7.27.2.133 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l’anno 2001, con riferimento al capitolo 3138 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, non è trasferita nella competenza dell’esercizio 2001 e costituisce quota dell’avanzo vincolata alla copertura della spesa per l’anno 2002 autorizzata con il comma 103, tabella D, a carico dell’unità previsionale di base 4.7.27.2.134 del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 3143 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi] [82].

     14. In relazione ai maggiori rientri delle anticipazioni previsti per l’anno 2003 a valere sul Fondo regionale di rotazione per interventi nel settore dell’edilizia abitativa a carico dell’unità previsionale di base 4.3.1568 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, con riferimento al capitolo 1501 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, è autorizzata la spesa di 103.172,40 euro per l’anno 2003 a carico dell’unità previsionale di base 5.1.24.2.344 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, con riferimento al capitolo 3294 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     15. In relazione ai minori rientri previsti nella misura di 155.370,70 euro nell’anno 2003 a carico dell’unità previsionale di base 4.3.570 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, con riferimento al capitolo 1541 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, a valere sul Fondo regionale di rotazione per interventi nel settore dell’edilizia abitativa, la spesa autorizzata dall’articolo 5, comma 3, della legge regionale 4/2001, a carico dell’unità previsionale di base 5.1.24.2.344 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al capitolo 3294 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, è ridotta di 155.370,70 euro per l’anno 2003; conseguentemente è ridotto di pari importo lo stanziamento della corrispondente unità previsionale di base 5.1.24.2.344 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, con riferimento al capitolo 3294 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     16. In relazione ai rientri delle anticipazioni a valere sul Fondo regionale di rotazione per interventi nel settore dell’edilizia abitativa previsti per l’anno 2004 a carico dell’unità previsionale di base 4.3.1568 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, con riferimento al capitolo 1501 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, è autorizzata la spesa di 2.169.000 euro per l’anno 2004 a carico dell’unità previsionale di base 5.1.24.2.344 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, con riferimento al capitolo 3294 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     17. In deroga a quanto disposto dagli articoli 80, secondo comma, e 81 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, come da ultimo modificato dall’articolo 15, comma 1, della legge regionale 9/1999, la somma complessiva di 11.154.953,46 euro, suddivisa in ragione di 102.755,16 euro per l’anno 2002, di 52.198,30 euro per l’anno 2003 e di 11 milioni di euro per l’anno 2004, relativa ai rientri delle anticipazioni a valere sul Fondo regionale di rotazione per interventi nel settore dell’edilizia abitativa previsti a carico delle unità previsionali di base 4.3.568, 4.3.569, 4.3.570, 4.3.571 e  4.3.572 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento rispettivamente ai capitoli 1531, 1540, 1541, 1542 e 1543 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, è destinata, nell’ambito e per le finalità previste dall’articolo 81 sopra citato, all’attuazione, per pari importo, di interventi delle Aziende territoriali per l’edilizia residenziale (ATER) e, conseguentemente, è autorizzata la spesa complessiva di 11.154.953,46 euro, suddivisa in ragione di 102.755,16 euro per l’anno 2002, di 52.198,30 euro per l’anno 2003 e di 11 milioni di euro per l’anno 2004, a carico dell’unità previsionale di base 5.1.24.2.344 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 3294 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     18. Per le finalità previste dall’articolo 80 della legge regionale 75/1982 è autorizzata l’ulteriore spesa di 241,48 euro per l’anno 2003 a carico dell’unità previsionale i base 5.1.24.2.344 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, con riferimento al capitolo 3294 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     19. In deroga a quanto disposto dagli articoli 80, secondo comma, e 81 della legge regionale 75/1982, come da ultimo modificato dall’articolo 15, comma 1, della legge regionale 9/1999, la spesa di lire 24.000 milioni, corrispondenti a 12.394.965,58 euro, già in deroga alle citate disposizioni autorizzata per l’anno 2002 a carico dei precitati unità previsionale di base 5.1.24.2.344 e capitolo 3294 con l’articolo 4, comma 52, della legge regionale 2/2000, è ridotta di 10.189.513,67 euro, di cui 9.999.288,03 euro a copertura dell’intervento a favore dell’edilizia abitativa autorizzato a carico dell’unità previsionale di base 5.1.24.2.24 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 3304 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, con il comma 103, tabella D. Corrispondentemente lo stanziamento dei precitati unità previsionale di base 5.1.24.2.344 e capitolo 3294 della spesa sono ridotti di 10.189.513,67 euro per l’anno 2002.

     20. [In deroga a quanto disposto dall’articolo 17, comma 8, della legge regionale 7/1999, la quota di complessive lire 5.808.810.000, corrispondenti a 3 milioni di euro, relativa a somme non utilizzate al 31 dicembre 2000 e trasferite all’anno 2001 ai sensi degli articoli 17, commi 8 e 12, della citata legge regionale 7/1999 con decreto dell’Assessore regionale alle finanze 6 febbraio 2001, n. 17, e non utilizzate al 31 dicembre 2001 a carico dell’unità previsionale di base 5.1.24.2.163 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l’anno 2001, con riferimento al capitolo 3298 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, non è trasferita nella competenza dell’esercizio 2002. In deroga al disposto di cui agli articoli 80, secondo comma, e 81 della legge regionale 75/1982, come da ultimo modificato dall’articolo 15, comma 1, della legge regionale 9/1999, i maggiori rientri per lire 4.114.000.614, corrispondenti a 2.124.704 euro, che si prevede di accertare al 31 dicembre 2001 sulle unità previsionali di base 4.3.568, 4.3.569, 4.3.570, 4.3.571 e 4.3.572 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l’anno 2001, con riferimento ai capitoli 1531, 1540, 1541, 1542 e 1543 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, non affluiscono al Fondo regionale di rotazione per interventi nel settore dell’edilizia abitativa e costituiscono avanzo] [83].

     21. La disponibilità di complessivi 5.124.704 euro derivante dal disposto di cui al comma 20 è destinata per 1 milione di euro a copertura della spesa autorizzata per l’anno 2002 con il comma 76 e per 4.124.704 euro alla rideterminazione della copertura di quota parte dell’autorizzazione di spesa per l’anno 2002 disposta con l’articolo 5, comma 158, tabella D, della legge regionale 4/2001, relativamente all’unità previsionale di base 8.1.24.2.865 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l’anno 2001, con riferimento al capitolo 3242 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. Le corrispondenti risorse regionali pari a 4.124.704 euro rese conseguentemente disponibili dalla suddetta rideterminazione della copertura rientrano in disponibilità del bilancio per l’anno 2002.

     22. E’ abrogato il comma 2 bis dell’articolo 4 della legge regionale 17 giugno 1993, n. 44, e successive modificazioni.

     23. Dopo l’articolo 5 ter della legge regionale 44/1993 è inserito il seguente:

     (Omissis).

     24. In deroga all’articolo 57 della legge regionale 75/1982, come modificato dall’articolo 61, comma 1, della legge regionale 18/1993, limitatamente a Cave del Predil i cambi d’alloggio possono essere effettuati anche su iniziativa dell’ATER, qualora ciò sia ritenuto necessario per una più efficiente gestione del patrimonio locativo.

     25. Il comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 44/1993 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     26. A integrazione di quanto disposto dall’articolo 23 della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9, come modificato dall’articolo 4, comma 4, della legge regionale 18/2000, e nelle more della riforma della legislazione regionale sulla casa, per l’anno 2002 è autorizzata l’emanazione di apposito bando per l’erogazione di contributi esclusivamente in conto interessi ai sensi del comma 2, lettera b), del medesimo articolo 23.

     27. Sono ammessi ai benefici di cui al comma 26 in via prioritaria, anche in deroga al disposto del comma 28, i soggetti che si trovano nella graduatoria formulata sulla base del precedente bando, che hanno acquistato l’alloggio ovvero hanno iniziato i lavori dopo la presentazione della domanda e che non hanno ottenuto i finanziamenti per esaurimento delle risorse disponibili.

     28. I vigenti criteri per la formulazione della graduatoria devono essere integrati ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge regionale 7 giugno 1999, n. 15.

     29. La graduatoria di cui al comma 28 conserva validità per un anno a decorrere dalla data di approvazione della medesima.

     30. Gli oneri relativi all’assegnazione di risorse ai Comuni per l’abbattimento dei canoni di locazione di cui all’articolo 4, commi da 76 a 78, della legge regionale 4/2001 sono posti a carico dell’unità previsionale di base 5.1.24.1.799 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 3308 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e alle corrispondenti unità previsionali di base/capitoli dei bilanci/documenti tecnici per gli anni successivi.

     31. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Aquileia un contributo di 250.000 euro per ciascuno degli anni 2002 e 2003 per la realizzazione di interventi di valorizzazione e riqualificazione della piazza antistante la basilica patriarcale.

     32. Per le finalità di cui al comma 31 è autorizzata la spesa complessiva di 500.000 euro, suddivisa in ragione di 250.000 euro per ciascuno degli anni 2002 e 2003, a carico dell’unità previsionale di base 5.2.24.2.787 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 3403 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     33. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Osoppo un contributo straordinario in conto capitale per il completamento delle opere di urbanizzazione dell’area servizi.

     34. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 33 è presentata alla Direzione regionale dell’edilizia e dei servizi tecnici - Servizio dell’edilizia residenziale e degli affari amministrativi e contabili.

     35. Per le finalità previste dal comma 33 è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l’anno 2002 a carico dell’unità previsionale di base 5.2.24.2.787 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 3400 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     36. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Moruzzo un contributo decennale di 155.000 euro annui a sollievo degli oneri in linea capitale e interessi relativi all’ammortamento del mutuo che lo stesso andrà ad assumere per le finalità di cui all’articolo 1, quarto comma, della legge regionale 10 gennaio 1983, n. 2, come da ultimo modificato dall’articolo 5, comma 38, della legge regionale 4/2001.

     37. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 36 è presentata alla Direzione regionale dell’edilizia e dei servizi tecnici - Servizio della pianificazione dell’intervento pubblico per l’edilizia e per l’arredo urbano, corredata del provvedimento di assunzione del mutuo e dell’atto di adesione dell’istituto mutuante. L’erogazione della prima annualità del contributo è disposta all’atto della presentazione del contratto di mutuo definitivo.

     38. Per le finalità previste dal comma 36 è autorizzato a decorrere dall’anno 2002 il limite d’impegno decennale di 155.000 euro annui, con l’onere di 465.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2002 al 2004 a carico dell’unità previsionale di base 5.2.24.2.788 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 3349 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. L’onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2005 al 2011 fa carico alle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.

     39. In relazione al disposto dell’articolo 1 della legge 7 agosto 1997, n. 270, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Parrocchia di S. Egidio abate in Camporosso Valcanale un contributo per l’esecuzione dei lavori di recupero statico e funzionale di edifici da adibire a ricettività a basso costo sul monte Lussari a completamento dell’intervento statale.

     40. Per le finalità di cui al comma 39 è autorizzata la spesa di 421.359 euro per l’anno 2002 a carico dell’unità previsionale di base 5.3.24.2.177 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 3440 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     41. Al comma 60 dell’articolo 4 della legge regionale 2/2000 le parole: “per la trasformazione dell’immobile del vecchio gasometro di Trieste in planetario” sono sostituite dalle seguenti:

     (Omissis).

     42. L’intervento di cui al comma 41 resta a carico dell’unità previsionale di base 5.1.24.2.344 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 3380 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     43. L’Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese, entro il limite di 45.000 euro, per la realizzazione e la divulgazione, tramite il Centro regionale di catalogazione e restauro dei beni culturali e sulla base di un programma predisposto dal Centro stesso e approvato dalla Giunta regionale, di uno studio di carattere tecnico-scientifico sulla filosofia generale e sui criteri e le metodologie di intervento seguiti per la riparazione e il restauro degli edifici catalogati e inseriti negli elenchi approvati ai sensi dell’articolo 8 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, come da ultimo modificato dall’articolo 1, primo comma, della legge regionale 55/1986.

     44. Per le finalità di cui al comma 43 è autorizzata la spesa di 45.000 euro per l’anno 2002 a carico dell’unità previsionale di base 5.4.24.1.636 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 9480 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     45. [In deroga al disposto di cui all’articolo 44, comma 2, della legge regionale 7/1999, la quota di lire 87.132.150, corrispondenti a 45.000 euro, relativi a competenza derivata non impegnata al 31 dicembre 2001 a carico dell’unità previsionale di base 32.1.24.2.645 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001- 2003 e del bilancio per l’anno 2001, con riferimento al capitolo 9620 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, non è trasferita nella competenza dell’esercizio 2002 e costituisce quota dell’avanzo vincolata alla copertura dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 44] [84].

     46. Allo scopo di favorire un più sollecito completamento del processo di ricostruzione nel territorio dei comuni disastrati e gravemente danneggiati, ai sensi del decreto del Presidente della Giunta regionale 20 maggio 1976, n. 0714/Pres., e successive modificazioni, l’Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare le spese connesse al perfezionamento delle procedure tecnico-amministrative di acquisizione e di asservimento degli immobili necessari alla esecuzione delle opere pubbliche assistite dai benefici previsti dalle leggi regionali di intervento nelle zone terremotate.

     47. L’Amministrazione regionale è altresì autorizzata a trasferire ai Comuni delimitati ai sensi del decreto del Presidente della Giunta regionale 20 maggio 1976, n. 0714/Pres., e successive modificazioni, i fondi accantonati, e non richiesti, per le necessità espropriative sui quadri economici delle opere pubbliche realizzate ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, come modificato dall’articolo 6, primo comma, della legge regionale 46/1980. I Comuni beneficiari dei fondi trasferiti sono autorizzati al loro utilizzo anche per le necessità espropriative di opere pubbliche diverse da quelle per le quali i fondi erano accantonati, purché finanziate, anche in parte, con fondi delle leggi regionali di intervento nelle zone terremotate.

     48. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 46 è presentata alla Direzione regionale dell’edilizia e dei servizi tecnici – Servizio degli affari amministrativi, contabili e della consulenza, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. A corredo della domanda i Comuni interessati inviano i piani parcellari delle opere pubbliche da cui si evincono le particelle interessate al procedimento acquisitivo o alla costituzione di servitù con la quantificazione dei relativi costi, diversi dalle indennità. Sono ammesse a finanziamento in via subordinata anche le spese connesse alle procedure di acquisizione o di costituzione di servitù già completate alla data di entrata in vigore della presente legge.

     49. Il finanziamento di cui al comma 46 è accordato con priorità ai Comuni classificati disastrati e, fra i Comuni con uguale classificazione, a quelli che hanno riportato a causa degli eventi sismici il maggior grado di distruzione o danneggiamento, secondo i dati rilevati dall’Amministrazione regionale.

     50. Con Regolamento da emanarsi ai sensi dell’articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, sono stabiliti i criteri e le modalità di finanziamento delle spese di cui al comma 46.

     51. Per gli interventi indicati al comma 46 l’Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore dei Sindaci dei Comuni interessati, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.

     52. La domanda per ottenere il trasferimento dei fondi indicati al comma 47 è presentata alla Direzione regionale dell’edilizia e dei servizi tecnici – Servizio degli interventi diretti, dei contratti e degli affari tecnici, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     53. Ai fini della rendicontazione relativa ai fondi trasferiti a norma del comma 47, i Comuni interessati presentano la documentazione indicata all’articolo 42 della legge regionale 7/2000, come modificato dall’articolo 7, comma 30, della legge regionale 23/2001, entro il termine di dodici anni dalla data del decreto di trasferimento [85].

     54. Per le finalità previste dal comma 46 è autorizzata la spesa di 4.138.281,58 euro per l’anno 2002 a carico dell’unità previsionale di base 5.4.24.1.638 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 9478 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     55. Per sovvenire la particolare onerosità delle procedure di riassegnazione delle unità immobiliari ricostruite ai sensi dell’articolo 23 e seguenti della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni, con il metodo degli ambiti unitari di ricostruzione l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni, che nella ricostruzione del patrimonio edilizio distrutto dagli eventi sismici del 1976 hanno adottato tale procedura, la somma forfetaria complessiva di 361.519,83 euro.

     56. Il riparto della somma forfetaria di cui al comma 55 è effettuato dalla Giunta regionale in proporzione al numero delle unità immobiliari ricostruite in ambito da ciascun Comune.

     57. I Comuni interessati a ottenere l’assegnazione forfetaria di cui al comma 55 presentano domanda alla Direzione regionale dell’edilizia e dei servizi tecnici - Servizio degli affari amministrativi, contabili e della consulenza, corredata dell’elenco delle unità immobiliari ricostruite.

     58. Ai fini della rendicontazione relativa ai fondi trasferiti a norma del comma 57, i Comuni interessati presentano la documentazione indicata all’articolo 42 della legge regionale 7/2000.

     59. Per le finalità previste dal comma 55, è autorizzata la spesa di 361.519,83 euro per l’anno 2002 a carico dell’unità previsionale di base 5.4.24.1.638 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 9479 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     60. Per i soggetti titolari di domanda di contributo ai sensi del capo II della legge regionale 30/1977 e successive modificazioni, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano presentato il progetto esecutivo dell’intervento di riparazione della unità immobiliare di proprietà, qualora questa sia soggetta a vincolo ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e si trovi in stato di degrado e soggetta a pericolo di crollo, accertato dai competenti organi tecnici comunali, il contributo richiesto è incrementato della misura del 50 per cento [86].

     61. [In deroga al disposto di cui all’articolo 44, commi 1 e 2, della legge regionale 7/1999, le quote non impegnate al 31 dicembre 2001 a carico delle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuno indicati, corrispondenti a somme non utilizzate al 31 dicembre 2000 e trasferite all’anno 2001 ai sensi degli articoli 17, comma 12, e 44, comma 1, della legge regionale 7/1999, con decreto dell’Assessore regionale alle finanze 5 febbraio 2001, n. 11, di seguito indicate, per l’ammontare complessivo di lire 13.963.627.000, corrispondenti a 7.211.611,51 euro, non sono trasferite nella competenza dell’esercizio 2002 e costituiscono quota dell’avanzo vincolata alla copertura delle autorizzazioni di spesa indicate al comma 64:

 

UPB

CAPITOLO/ NUMERO L.I.

STANZIAMENTO IN LIRE

STANZIAMENTO IN EURO

32.1.24.1.636

9411

200.000.000

103.291,38

32.1.24.1.644

9508/7

1.500.000.000

774.685,35

32.1.24.1.644

9509/7

4.500.000.000

2.324.056,05

32.1.24.1.644

9510/2

2.000.000.000

1.032.913,80

32.1.24.1.644

9515/5

5.000.000.000

2.582.284,50

32.1.24.1.644

9519

162.000.000

83.666,02

32.1.24.1.644

9529

8.000.000

4.131,66

32.1.24.1.644

9540

250.000.000

129.114,22

32.1.24.1.645

9620

193.627.000

100.000,00

32.1.24.1.813

461

150.000.000

77.468,53] [87]

 

     62. [In deroga al disposto di cui all’articolo 44, comma 2, della legge regionale 7/1999, la quota di lire 4.454.830.507, corrispondenti a 2.300.727,95 euro, relativi a competenza derivata non impegnata al 31 dicembre 2001 a carico dell’unità previsionale di base 32.1.24.2.645 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l’anno 2001, con riferimento al capitolo 9621 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, non è trasferita nella competenza dell’esercizio 2002 e costituisce quota dell’avanzo vincolata alla copertura delle autorizzazioni di spesa indicate al comma 64] [88].

     63. [In deroga al disposto di cui all’articolo 44, comma 3, della legge regionale 7/1999, la quota di lire 6.000 milioni, corrispondente a 3.098.741,39 euro, iscritta in conto residui sull’unità previsionale di base 32.1.24.2.811 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l’anno 2001, con riferimento al capitolo 466 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, disimpegnata entro il 31 dicembre 2001, costituisce economia di bilancio ed è quota dell’avanzo vincolata alla copertura delle autorizzazioni di spesa indicate al comma 64] [89].

     64. Le disponibilità di complessivi 12.611.080,85 euro derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 61, 62 e 63 sono destinate a copertura delle spese autorizzate per l’anno 2002 con i commi 54 e 59 a carico dell’unità previsionale di base 5.4.24.1.638 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento rispettivamente ai capitoli 9478 e 9479 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, nonché con il comma 103, tabella D, a carico delle unità previsionali di base 5.4.24.1.636, 5.4.24.1.644 e 5.4.24.1.813 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento rispettivamente ai capitoli 9421 e 9477, 9500 e 9512, nonché 9524, e infine 463 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     65. [In deroga al disposto di cui all’articolo 44, comma 2, della legge regionale 7/1999, la quota di lire 1.051.454.634, corrispondenti a 543.031 euro, relativa a somme non utilizzate al 31 dicembre 2000 e trasferite all’anno 2001 ai sensi degli articoli 17, comma 12, e 44, comma 2, della legge regionale 7/1999, con decreto dell’Assessore regionale alle finanze 19 febbraio 2001, n. 25, e non utilizzate al 31 dicembre 2001 a carico dell’unità previsionale di base 32.1.24.2.645 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l’anno 2001, con riferimento al capitolo 9621 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, non è trasferita nella competenza dell’esercizio 2002 e costituisce quota dell’avanzo vincolata alla copertura della spesa autorizzata per l’anno 2002 con la tabella F relativamente all’unità previsionale di base 2.1.14.2.49 dello stato di previsione della spesa dei bilanci citati, con riferimento al capitolo 1052 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi] [90].

     66. [La copertura delle annualità per l’anno 2002 relative ai seguenti limiti di impegno, iscritti sulle sottoindicate unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, per l’ammontare a fianco di ciascuno indicati, con riferimento al rispettivo capitolo del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, è rideterminata mediante utilizzo dall’unità previsionale di base 32.1.24.2.645 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno 2001, con riferimento al capitolo 9621 del documento tecnico allegato al bilancio medesimo, dell’importo di lire 499.721.933, corrispondenti a 258.084,84 euro, relativo a somme non utilizzate al 31 dicembre 2000 e trasferite all’anno 2001 ai sensi degli articoli 17, comma 12, e 44, comma 2, della legge regionale 7/1999, con decreto dell’Assessore regionale alle finanze 19 febbraio 2001, n. 25, che, in deroga all’articolo 44, comma 2, della legge regionale 7/1999, costituisce quota dell’avanzo a tal fine vincolata. Le corrispondenti quote regionali pari a 258.084,84 euro, rese conseguentemente disponibili dalla suddetta rideterminazione della copertura, rientrano in disponibilità del bilancio per l’anno 2002.

 

Legge regionale di autorizzazione

e articolo 8, comma 32

UPB

capitolo/numero l.i.

quota rideterminata

 

 

 

Lire

euro

a) 23/1978, art. 28

11.1.61.2.350

6439/1

200.009.682

103.296,38

b) 4/1999, art. 16

5.1.24.2.159

3281/3

4.293.214

2.217,26

c) 30/1985, art. 45

5.4.24.2.644

9515/4

251.814.256

130.051,21

29/1996, art. 79

5.4.24.2.644

9549/2

19.205.107

9.918,61

d) 29/1996, art. 29

5.1.24.2.772

256/3

24.399.674

12.601,38

64/1983, art. 40

 

 

 

 

2/2000, art. 8] [91]

 

 

 

 

 

     67. L’Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese per l’aggiornamento e l’informatizzazione delle procedure catastali della Regione Friuli Venezia Giulia.

     68. Ai fini di cui al comma 67, nell’ambito dell’attuazione delle competenze previste dall’articolo 4, comma 1, lettera h), della legge regionale 27 dicembre 1991, n. 63, l’Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare con i competenti organi dello Stato appositi accordi di programma per l’aggiornamento e l’informatizzazione delle procedure catastali nella Regione Friuli Venezia Giulia, in prosecuzione dell’esperienza dell’attivazione del catasto immobiliare montano (CIM), attuata nelle Comunità montane del territorio obiettivo 5B.

     69. Per le finalità di cui al comma 67 è autorizzata la spesa complessiva di 4 milioni di euro, suddivisa in  ragione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, a carico dell’unità previsionale di base 5.5.21.2.84 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, con riferimento al capitolo 2028 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     70. L’Amministrazione regionale, al fine di consentire la realizzazione di interventi pubblici previsti nei programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio, promossi e finanziati dallo Stato ai sensi dell’articolo 54, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, trasferisce ai Comuni e alle Province, quali soggetti promotori degli interventi programmati, per dieci anni la somma di 3 milioni di euro annui. Possono beneficiare di tale trasferimento anche quegli interventi da realizzarsi con il concorso dello Stato e dell’Unione europea. I trasferimenti sono subordinati alla definitiva sottoscrizione degli impegni dei soggetti privati coinvolti entro il 30 giugno 2002.

     71. L’effettivo trasferimento ai Comuni e alle Province resta comunque subordinato alla conclusione tra gli enti medesimi e l’Amministrazione regionale di idonei accordi ai sensi dell’articolo 23 della legge regionale 7/2000, che individuino le priorità e le modalità di impiego dei fondi trasferiti, priorità e modalità di impiego da determinarsi sulla base delle valutazioni espresse e delle richieste formulate dagli enti interessati.

     72. Per le finalità previste dal comma 70 è autorizzato a decorrere dall’anno 2003 il limite d’impegno decennale di 3 milioni di euro annui, con l’onere di 6 milioni di euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2003 e 2004 a carico dell’unità previsionale di base 5.5.21.2.2301 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, con riferimento al capitolo 2081 del documento tecnico allegato al bilancio medesimo, e l’onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2005 al 2012 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.

     73. La domanda per la concessione del finanziamento di cui all’articolo 5, comma 22, della legge regionale 4/2001, è presentata entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un preventivo di spesa. Il finanziamento predetto può essere concesso ed erogato anche in via anticipata e il decreto di concessione stabilisce i termini e le modalità di rendicontazione in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 41 della legge regionale 7/2000.

     74. Ai fini della predisposizione di studi di fattibilità tecnica e finanziaria di lavori pubblici di cui all’articolo 3, comma 2, della legge regionale 6 luglio 1999, n. 20, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere anticipazioni finanziarie a enti pubblici, organismi di diritto pubblico, organismi di ricerca, società, imprenditori e professionisti singoli o associati.

     75. Le anticipazioni finanziarie di cui al comma 74 sono erogate in un’unica soluzione contestualmente al provvedimento di concessione e sono restituite senza interessi dal soggetto beneficiario entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di erogazione, unitamente a una copia dello studio di fattibilità e a una relazione sui risultati conseguiti. Il mancato rispetto degli obblighi del beneficiario comporta, oltre alla restituzione dell’anticipazione finanziaria, il pagamento degli interessi legali dalla data di erogazione del beneficio, nonché l’esclusione da ulteriori anticipazioni finanziarie ai sensi delle presenti disposizioni normative. Su richiesta motivata del soggetto beneficiario, l’organo concedente, previa deliberazione della Giunta regionale, può concedere una proroga o fissare nuovi termini per l’assolvimento degli obblighi di restituzione dell’anticipazione e per la consegna dello studio di fattibilità [92].

     76. Per le finalità previste dal comma 74 è autorizzata la spesa complessiva di 2 milioni di euro, suddivisa in ragione di 1 milione di euro per l’anno 2002 e di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004 a carico dell’unità previsionale di base 5.5.24.1.2995 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 9403 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     77. I rientri delle anticipazioni di cui al comma 74 confluiscono al bilancio regionale, con vincolo di destinazione a ulteriori studi di fattibilità tecnica e finanziaria, nell’unità previsionale di base 3.6.2996 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, con riferimento al capitolo 1800 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, nonché ai corrispondenti unità previsionali di base/capitoli dei bilanci/documenti tecnici per gli anni successivi.

     [78. All’articolo 5 della legge regionale 4/2001, dopo il comma 25 è aggiunto il seguente:

     (Omissis).] [93]

     79. Gli oneri derivanti dal disposto del comma 25 bis dell’articolo 5 della legge regionale 4/2001, come inserito con il comma 78, fanno carico all’unità previsionale di base 5.6.24.2.86 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento ai capitoli 3212 e 3222 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     80. [Il comma 16 dell’articolo 15 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

     (Omissis) ] [94].

     81. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Aeroporto Friuli Venezia Giulia SpA un finanziamento per sostenere, nella misura del 100 per cento della spesa ammissibile, i costi di realizzazione di un programma generale di marketing strategico atto a supportare lo sviluppo dei traffici, in particolare attraverso la promozione dello scalo di Ronchi dei Legionari quale “hub” rivolto ai collegamenti con l’Est europeo.

     82. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 81 è presentata alla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti - Servizio del trasporto merci, corredata di una relazione illustrativa e di un preventivo di massima della spesa. Il finanziamento predetto può essere concesso ed erogato anche in via anticipata sulla base dello stanziamento previsto sui singoli esercizi. Il decreto di concessione del finanziamento ne stabilisce i termini e le modalità di rendicontazione in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 41 della legge regionale 7/2000.

     83. Per le finalità previste dal comma 81 è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l’anno 2002 a carico dell’unità previsionale di base 6.1.25.1.564 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 3631 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     84. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Comune di Ovaro per la realizzazione dei lavori di sistemazione e messa in sicurezza della strada comunale di collegamento tra gli abitati di Muina e di Raveo.

     85. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 84 è presentata alla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti – Servizio della viabilità, corredata di una relazione illustrativa dell’intervento e di un preventivo di massima della spesa. Il contributo è concesso ed erogato in via anticipata e in un’unica soluzione. Il decreto di concessione del contributo ne stabilisce i termini e le modalità di rendicontazione in conformità alle disposizioni di cui alla legge regionale 7/2000.

     86. Per le finalità previste dal comma 84 è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l’anno 2002 a carico dell’unità previsionale di base 6.1.25.2.183 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 3739 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     87. A indispensabile integrazione dei rapporti in essere con gli organi centrali dello Stato finalizzati alla realizzazione di opere infrastrutturali trasportistiche a lungo termine o connesse al Corridoio n. 5, l’Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare con Rete ferroviaria italiana (RFI) un accordo-quadro al fine di individuare interventi urgenti di completamento e miglioramento della rete ferroviaria nel territorio del Friuli Venezia Giulia, immediatamente attivabili, anche con l’individuazione di una partecipazione finanziaria regionale.

     88. Per le finalità di cui al comma 87 l’Amministrazione regionale è autorizzata a contrarre mutui decennali o a effettuare altre operazioni finanziarie per un ammontare presuntivo di 4.100.000 euro o del diverso importo compatibile con il costo annuo delle operazioni predette non superiori a 500.000 euro per dieci anni.

     89. La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale alle finanze, determina in via preventiva, con propria deliberazione, le condizioni relative alle operazioni di cui al comma 88.

     90. Per le finalità previste dal comma 87 è autorizzata la spesa  di 4.100.000 euro per l’anno 2002 a carico dell’unità previsionale di base 6.1.25.2.2888 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 3704 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     91. Per gli oneri derivanti dall’attuazione del comma 88 è autorizzata la spesa complessiva di 5 milioni di euro, suddivisa in ragione di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2012, così suddivisa:

     a) relativamente alla quota capitale:

     1. 346.945 euro per l’anno 2003;

     2. 359.859 euro per l’anno 2004;

     3. 373.253 euro per l’anno 2005;

     4. 387.145 euro per l’anno 2006;

     5. 401.555 euro per l’anno 2007;

     6. 416.500 euro per l’anno 2008;

     7. 432.002 euro per l’anno 2009;

     8. 448.082 euro per l’anno 2010;

     9. 464.759 euro per l’anno 2011;

     10. 482.058 euro per l’anno 2012;

     per un ammontare complessivo di 4.112.158 euro;

     b) relativamente alla quota interessi:

     1. 153.055 euro per l’anno 2003;

     2. 140.141 euro per l’anno 2004;

     3. 126.747 euro per l’anno 2005;

     4. 112.855 euro per l’anno 2006;

     5. 98.445 euro per l’anno 2007;

     6. 83.500 euro per l’anno 2008;

     7. 67.998 euro per l’anno 2009;

     8. 51.918 euro per l’anno 2010;

     9. 35.241 euro per l’anno 2011;

     10. 17.942 euro per l’anno 2012;

     per un ammontare complessivo di 887.842 euro.

     92. L’onere complessivo di 1 milione di euro, corrispondente alle quote autorizzate nella misura di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004 dal comma 91, lettere a) e b), fa carico per 706.804 euro, suddivisi in ragione di 346.945 euro per l’anno 2003 e 359.859 euro per l’anno 2004, all’unità previsionale di base 53.2.9.3.706 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, con riferimento al capitolo 1570 del documento tecnico allegato al bilancio medesimo, e rispettivamente per 293.196 euro, suddivisi in ragione di 153.055 euro per l’anno 2003 e 140.141 euro per l’anno 2004, all’unità previsionale di base 53.2.9.1.701 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, con riferimento al capitolo 1550 del documento tecnico allegato al bilancio medesimo. Le quote autorizzate per gli anni dal 2005 al 2012 fanno carico alle corrispondenti unità previsionali di base per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati. 93. In relazione alla definizione del mutuo o delle altre operazioni di cui al comma 88 e del loro preciso ammontare, si provvede al conseguente assestamento dei dati di bilancio ai sensi dell’articolo 26, comma 1, lettera c), della legge regionale 7/1999.

     94. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Provincia di Udine una sovvenzione straordinaria di 100.000 euro per sostenere le spese per le indagini preliminari e la progettazione dell’adeguamento funzionale della strada intercomunale di rilevanza turistica Ramandolo-Sedilis.

     95. Per le finalità previste dal comma 94 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l’anno 2002 a carico dell’unità previsionale di base 6.1.25.2.183 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 3741 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     96. Per le finalità previste dall’articolo 1 della legge regionale 14 dicembre 1979, n. 72, come sostituito dall’articolo 13, comma 1, della legge regionale 16/2001, è destinata la spesa di 877.976 euro per l’anno 2002, a valere sull’autorizzazione disposta con il comma 103, tabella D, a copertura dell’attività svolta nell’anno 2001 dalle imprese di cui al medesimo articolo 1, a carico dell’unità previsionale di base 6.4.25.1.203 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 3911 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     [97. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Province finanziamenti per la concessione di contributi in conto capitale ai titolari di licenza di taxi, rilasciata dai Comuni del territorio di rispettiva competenza ai sensi dell’articolo 12 della legge regionale 5 agosto 1996, n. 27, per l’acquisto di veicoli nuovi e la trasformazione e l’adeguamento di quelli in servizio, con riferimento al trasporto di portatori di handicap.] [95]

     [98. Le modalità e i criteri per la concessione ed erogazione dei finanziamenti e dei relativi contributi di cui al comma 97 sono determinati con specifico regolamento, da assumere ai sensi dell’articolo 30 della legge regionale 7/2000.] [96]

     [99. Per le finalità previste dal comma 97 è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l’anno 2002 a carico dell’unità previsionale di base 6.5.25.2.217 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 4010 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.] [97]

     100. L’Amministrazione regionale è autorizzata a confermare all’Azienda trasporti automobilistici provinciali di Pordenone (ATAP) un contributo di 284.051,29 euro da erogarsi in unica soluzione sulla base degli atti prodotti dal soggetto beneficiario in relazione all’acquisto di un autobus ibrido, già oggetto di assegnazione contributiva.

     101. Per le finalità previste dal comma 100 è autorizzata la spesa di 284.051,29 euro per l’anno 2002 a carico dell’unità previsionale di base 6.5.25.2.2901 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 3988 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     102. [All’articolo 8 della legge regionale 10 novembre 1998, n. 14, come modificato dall’articolo 16, comma 23, della legge regionale 25/1999, dopo il comma 9 bis è aggiunto il seguente:

     (Omissis) ] [98].

     103. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla tabella D, allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo documento tecnico di accompagnamento.

 

     Art. 7. (Interventi in materia di corregionali all’estero, istruzione, cultura e sport).

     1. Al fine di impostare una politica di programmazione di rientri selezionati dei corregionali emigrati all’estero e dei loro discendenti, la Regione promuove un programma organico di carattere innovativo e sperimentale di durata triennale, mirato alla realizzazione di un progetto pilota per rientri lavorativi mirati a soddisfare le specifiche esigenze del mercato locale, con priorità per i lavoratori provenienti dall’America latina [99].

     2. Per le finalità di cui al comma 1 1’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere una sovvenzione straordinaria alle associazioni regionali dei corregionali all’estero.

     3. La Giunta regionale determina i criteri e le modalità per la concessione della sovvenzione di cui al comma 2 [100].

     4. [101].

     5. I beneficiari della sovvenzione di cui al comma 2 sono individuati con deliberazione della Giunta regionale.

     6. Per le finalità previste dal comma 2 è autorizzata la spesa complessiva di 600.000 euro, suddivisa in ragione di 500.000 euro per l’anno 2002 e 50.000 euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, a carico dell’unità previsionale di base 3.2.18.1.937 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 5584 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     7. Al fine di assicurare continuità all’azione sviluppata dalla Regione a favore dei corregionali all’estero, in attesa dell’emanazione di un nuovo provvedimento organico in materia, è confermata per l’esercizio finanziario 2002 la validità del programma degli interventi previsti per l’anno 2001. Per l’anno 2002 le sovvenzioni di cui all’articolo 18 della legge regionale 27 ottobre 1980, n 51, come da ultimo modificato dall’articolo 6, primo comma, della legge regionale 43/1986, sono erogate a ciascun ente, associazione o istituzione riconosciuti dalla Regione, in ammontare onnicomprensivo, commisurato alla somma degli importi della sovvenzione annuale e dei contributi concessi sui progetti nell’anno 2001. Almeno 50 per cento dell’ammontare dei contributi erogati per la parte relativa ai progetti è destinato a iniziative organizzate a favore dei corregionali in Argentina [102].

     8. [Nella prospettiva dell’emanazione di norme di attuazione dello Statuto regionale che prevedano l’attribuzione alla Regione e agli enti locali di nuove funzioni amministrative in materia di istruzione scolastica, allo scopo di preparare le condizioni per l’efficace svolgimento del processo di transizione verso il nuovo assetto delle relative competenze istituzionali, l’Amministrazione regionale promuove la definizione di intese programmatiche con i competenti organi periferici dello Stato, per la progettazione e la realizzazione coordinata, anche mediante il coinvolgimento delle istituzioni universitarie impegnate in tale materia e di altre istituzioni pubbliche locali, di iniziative comuni che si prefiggano obiettivi specifici di sviluppo, potenziamento e riqualificazione dell’azione pubblica per l’offerta di servizi al sistema scolastico regionale] [103].

     9. [La programmazione degli interventi per la promozione e il sostegno delle iniziative proposte dalle istituzioni scolastiche, singole o aggregate in reti, è definita mediante un Piano annuale per lo sviluppo dell'offerta formativa, approvato dalla Giunta regionale sulla base di protocolli di intesa sottoscritti dai rappresentanti delle autorità statali e regionali competenti. Con il medesimo atto la Giunta regionale definisce anche il riparto delle risorse per aree di intervento. I criteri e le modalità di attuazione degli interventi sono definiti in via regolamentare] [104].

     9-bis. [I contributi concessi alle istituzioni scolastiche per il sostegno di progetti di sviluppo dell’offerta formativa ai sensi dei commi 8 e 9 non sono cumulabili con quelli previsti per le finalità indicate all’articolo 1 della legge regionale 2 maggio 2000, n. 9 (Interventi per promuovere il diritto allo studio, per la diversificazione e l’integrazione dell’offerta formativa nell’ambito del sistema scolastico regionale)] [105].

     9-ter. [Nell'ambito dell'azione promozionale e di sostegno allo sviluppo dell'offerta formativa nel Friuli Venezia Giulia, possono essere realizzate iniziative progettuali finanziate mediante il ricorso a risorse di fonte comunitaria a valere sui programmi promossi e sostenuti dall'Unione europea. Per la gestione amministrativo-contabile delle attività previste in attuazione di progetti partecipati dalla Regione, l'Amministrazione regionale può avvalersi di istituzioni scolastiche e formative beneficiarie di contribuzione regionale, previa stipula di apposita convenzione] [106].

     9 quater. [La Regione, anche nel quadro di specifici protocolli d'intesa sottoscritti dai rappresentanti delle autorità statali e regionali competenti, concorre con proprie assegnazioni finanziarie alla realizzazione di un programma di iniziative finalizzate a promuovere, presso le istituzioni scolastiche della regione, la diffusione della dimensione europea dell'istruzione e della formazione. Il programma, approvato con deliberazione della Giunta regionale, definisce le azioni e i criteri generali di impiego delle risorse; per la sua realizzazione l'Amministrazione regionale si avvale, sulla base di una convenzione che stabilisce le specifiche modalità attuative, dell'Educandato statale Uccellis di Udine, unica sede regionale di Liceo classico Europeo] [107].

     10. [A valere sulla spesa autorizzata dal comma 12, per le finalità di cui ai commi 8 e 9, è riservato l’importo di 100.000 euro per il cofinanziamento di progetti pilota delle Amministrazioni provinciali specificamente finalizzati all’introduzione nelle scuole della Regione delle nuove tecnologie multimediali e di internet, per migliorare la qualità dell’apprendimento, agevolando l’accesso a risorse e servizi nonché gli scambi e la collaborazione a distanza] [108].

     11. [Nell’ambito delle finalità di cui ai commi 8 e 9 sono ammesse altresì spese direttamente sostenute dalla Regione per l’organizzazione di incontri di studio e attività di consulenza, finalizzati all’elaborazione e progettazione operativa delle iniziative da realizzare in materia di sviluppo e riqualificazione dell’offerta di servizi al sistema scolastico] [109].

     12. [Per le finalità previste dai commi 8 e 9 è autorizzata la spesa di 650.000 euro per l’anno 2002 a carico dell’unità previsionale di base 9.1.42.2.3001 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 5039 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi] [110].

     13. [Per le finalità previste dal comma 11 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l’anno 2002 a carico dell’unità previsionale di base 9.1.42.1.2997 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 5041 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi] [111].

     14. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi annui costanti alla Provincia di Pordenone per la realizzazione di un nuovo istituto scolastico all’interno del conurbamento di Pordenone-Porcia-Cordenons, al fine di risolvere il disagio della popolazione scolastica provinciale.

     15. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 14 è presentata alla Direzione regionale dell’istruzione e della cultura - Servizio dell’istruzione e della ricerca, corredata del progetto di massima dell’opera e del preventivo di spesa.

     16. Per le finalità di cui al comma 14 è autorizzato a decorrere dall’anno 2003 il limite d’impegno decennale di 1 milione di euro annui, con l’onere di 2 milioni di euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2003 e 2004 a carico dell’unità previsionale di base 9.1.42.2.268 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, con riferimento al capitolo 5074 del documento tecnico allegato al bilancio medesimo. L’onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2005 al 2012 fa carico alle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.

     17. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Provincia di Udine un contributo decennale, nella misura massima prevista dal comma 19, a sollievo degli oneri in linea capitale e interessi per l’ammortamento del mutuo da contrarre per il completamento e messa a norma dell’edificio sede del convitto annesso alla scuola professionale Stefano Sabatini di Pozzuolo del Friuli [112].

     18. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale alle finanze, sono determinate in via preventiva le condizioni per la stipulazione del mutuo di cui al comma 17. Il finanziamento è concesso all’atto della presentazione della domanda, corredata della deliberazione con la quale si dispone l’assunzione del mutuo e dell’atto di adesione dell’istituto mutuante.

     19. Per le finalità previste dal comma 17 è autorizzato il limite d’impegno decennale di 50.000 euro annui a decorrere dall’anno 2003, con l’onere di 100.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2003 e 2004 a carico dell’unità previsionale di base 9.1.42.2.268 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, con riferimento al capitolo 5046 del documento tecnico allegato al bilancio medesimo e con l’onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2005 al 2012 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.

     20. [Al fine di sostenere le iniziative per lo sviluppo delle attività didattiche promosse dai Conservatori di musica di Trieste e di Udine, nell’ambito dei processi di riorganizzazione e adeguamento alle disposizioni statali di riforma degli istituti di alta formazione artistica e musicale, è autorizzata la concessione a ciascun conservatorio di finanziamenti annuali, di pari entità, destinati alla realizzazione di programmi di iniziative didattiche, di ricerca, di perfezionamento e specializzazione, anche a carattere integrativo e sperimentale. Alla concessione dei finanziamenti si provvede con le modalità previste dall’articolo 15, comma 1, della legge regionale 2 luglio 1969, n. 11, come da ultimo modificato dall’articolo 5, comma 1, della legge regionale 22/1999] [113].

     21. [Gli adempimenti connessi all’attuazione dell’intervento sono demandati alla Direzione regionale dell’istruzione e della cultura - Servizio dell’istruzione e della ricerca] [114].

     22. [Per le finalità previste dal comma 20 è autorizzata la spesa complessiva di 309.000 euro, suddivisa in ragione di 103.000 euro per ciascuno degli anni dal 2002 al 2004, a carico dell’unità previsionale di base 9.2.42.1.272 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 5120 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi] [115].

     23. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Gorizia un contributo decennale annuo costante, per i lavori di recupero dell’ex convento di Santa Chiara, al fine di consentirne l’utilizzazione come sede universitaria.

     24. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 23 è presentata alla Direzione regionale dell’istruzione e della cultura - Servizio dell’istruzione e della ricerca, corredata del progetto di massima dell’opera e del preventivo di spesa.

     25. Per le finalità previste dal comma 23 è autorizzato a decorrere dall’anno 2003 il limite d’impegno decennale di 200.000 euro annui, con l’onere di 400.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2003 e 2004 a carico dell’unità previsionale di base 9.2.42.2.273 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, con riferimento al capitolo 5109 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. L’onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2005 al 2012 fa carico alle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.

     26. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Sequals un contributo straordinario in conto capitale per opere di straordinaria manutenzione e ristrutturazione degli immobili di Villa Savorgnan, Villa Ciani e della scuola elementare con sede nel capoluogo comunale.

     27. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 26 è presentata alla Direzione regionale dell’istruzione e della cultura - Servizio dell’istruzione e della ricerca, corredata del progetto di massima dell’opera e del preventivo di spesa.

     28. Per le finalità previste dal comma 26 è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l’anno 2002 a carico dell’unità previsionale di base 9.1.42.2.268 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 5047 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     29. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all’Arcidiocesi di Gorizia un contributo straordinario in conto capitale per opere urgenti di straordinaria manutenzione e ristrutturazione della scuola materna “Maria Immacolata” di Monfalcone.

     30. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 29 è presentata alla Direzione regionale dell’istruzione e della cultura - Servizio dell’istruzione e della ricerca, corredata del progetto di massima dell’opera e del preventivo di spesa.

     31. Per le finalità previste dal comma 29 è autorizzata la spesa di 15.000 euro per l’anno 2002 a carico dell’unità previsionale di base 9.1.42.2.268 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 5048 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     32. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi annui costanti alla Provincia di Pordenone per il finanziamento di opere comunali destinate a biblioteca multimediale da individuarsi, con priorità al completamento di opere già in parte finanziate dalla Regione, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Amministrazione provinciale, d’intesa tra il legale rappresentante della Provincia di Pordenone medesima e l’Assessore regionale per le autonomie locali.

     33. Per le finalità previste dal comma 32 è autorizzato il limite d’impegno decennale di 230.000 euro annui, a decorrere dall’anno 2003, con l’onere di 460.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2003-2004, a carico dell’unità previsionale di base 9.5.10.2.3150 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, con riferimento al capitolo 5234 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. L’onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2005 al 2012 fa carico alle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.

     34. Per la partecipazione all’iniziativa promossa dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome avente a oggetto il sostegno alla realizzazione delle vetrate artistiche della Chiesa di S. Giuseppe ad Auschwitz, dedicata alla memoria dei deportati italiani nei campi di concentramento nazisti, è autorizzata l’assegnazione di un contributo straordinario all’Associazione San Giuseppe in Oswiecim - Auschwitz, da concedersi per il tramite del Centro interregionale di studi e documentazione - Cinsedo di Roma.

     35. Per le finalità previste dal comma 34, è autorizzata la spesa di 10.564,36 euro per l’anno 2002 a carico della unità previsionale 9.4.42.2.281 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 5196 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     36. [L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all’Ente autonomo del Teatro comunale “Giuseppe Verdi” di Trieste anticipazioni di cassa, nell’importo massimo di 5 milioni di euro, a valere sui contributi assegnati dallo Stato all’ente medesimo annualmente, subordinatamente all’assunzione da parte dell’ente nei confronti dell’Amministrazione regionale di formale impegno al rimborso delle anticipazioni erogate entro l'esercizio finanziario di concessione] [116].

     37. [La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le condizioni e le modalità per la concessione e l’erogazione delle anticipazioni di cassa di cui al comma 36] [117].

     38. [Per le finalità previste dal comma 36 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2002 a carico dell’unità previsionale di base 53.1.42.1.1351 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 5094 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi] [118].

     39. [L’entrata derivante dal rimborso di cui al comma 36 è prevista nelle variazioni di cui alla tabella A1, nell’importo di 5 milioni di euro sull’unità previsionale di base 4.3.3020 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 60 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi] [119].

     40. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all’Associazione nazionale Alpini, sezione di Trieste, un contributo straordinario di 50.000 euro, a sostegno dell’organizzazione delle manifestazioni previste in occasione dell’ottantesimo anniversario della fondazione.

     41. Il contributo di cui al comma 40 é concesso ed erogato in unica soluzione e in via anticipata, sulla base della presentazione di apposita domanda alla Direzione regionale dell’istruzione e della cultura, corredata del programma di attuazione dei progetti e dei relativi preventivi di spesa. I termini e le modalità di rendicontazione sono fissati con il decreto di concessione.

     42. Per le finalità previste dal comma 40 é autorizzata la spesa di 50.000 euro per l’anno 2002 a carico dell’unità previsionale di base 9.6.42.1.295 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 5204 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     43. Nell’ambito dell’azione rivolta a promuovere la conservazione e la diffusione della conoscenza del patrimonio culturale, storico ed etnografico della Venezia Giulia, dell’Istria, del Quarnero e della Dalmazia, l’Amministrazione regionale concorre al sostegno dell’attività del “CDM Centro di documentazione multimediale della cultura Giuliana, Istriana, Fiumana e Dalmata” di Trieste, istituito per iniziativa della Provincia di Trieste, ai sensi dell’articolo 6, comma 39 della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4, mediante la concessione di un contributo annuo sulle spese per il funzionamento e l’attività istituzionale.

     44. Per le finalità previste dal comma 43 è autorizzata la spesa complessiva di 618.000 euro, suddivisa in ragione di 206.000 euro per ciascuno degli anni dal 2002 al 2004, a carico della unità previsionale di base 9.6.42.1.295 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 5419 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     45. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all’Associazione culturale “Mitteleuropa”, con sede in Cervignano del Friuli, un contributo straordinario per la promozione di un progetto basato su studi, approfondimenti, ricerche e convegni sui rapporti fra le Chiese cristiane d’Oriente e le Chiese cristiane d’Occidente, al fine di approfondire le complesse tematiche di compatibilità fra culture e religioni diverse, con particolare riferimento alle implicazioni che riguardano la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e i Paesi e le Regioni contermini.

     46. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 45 è presentata alla Direzione regionale dell’istruzione e della cultura - Servizio delle attività culturali, corredata di una relazione illustrativa dell’intervento e del preventivo di spesa.

     47. Per le finalità previste dal comma 45 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l’anno 2002 a carico dell’unità previsionale di base 9.6.42.1.295 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 5201 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     48. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo per la celebrazione del decennale della morte di Padre Maria Turoldo.

     49. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuate le modalità di concessione del contributo di cui al comma 48.

     50. Per le finalità previste dal comma 48 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l’anno 2002 a carico dell’unità previsionale di base 9.6.42.1.295 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 5203 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     51. [Nell’ambito delle previsioni di cui ai titoli II e V della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all’Associazione “Artisti associati” di Gorizia un contributo annuo a sostegno della programmazione artistica annuale nel settore teatrale] [120].

     52. [Per le finalità previste dal comma 51 è autorizzata la spesa complessiva di 240.000 euro, suddivisa in ragione di 80.000 euro per ciascuno degli anni dal 2002 al 2004 a carico dell’unità previsionale di base 9.6.42.1.291 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 5389 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi] [121].

     53. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concorrere alle spese per la realizzazione della manifestazione “Science+Fiction Festival internazionale della Fantascienza di Trieste” mediante la concessione di un contributo all’Associazione culturale “Cappella Underground - Centro ricerche e sperimentazioni cinematografiche e audiovisive” di Trieste.

     54. Il contributo di cui al comma 53 é concesso ed erogato in unica soluzione e in via anticipata, sulla base della presentazione di apposita domanda alla Direzione regionale dell’istruzione e della cultura – Servizio dell’attività culturali, corredata del programma di attuazione dei progetti e dei relativi preventivi di spesa. I termini e le modalità di rendicontazione sono fissati con il decreto di concessione.

     55. Per le finalità previste dal comma 53 è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l’anno 2002 a carico dell’unità previsionale di base 9.6.42.1.295 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 5382 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     56. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all’Associazione “Coro Livenza” di Sacile una sovvenzione di 40.000 euro, da destinare al perseguimento delle finalità istituzionali.

     57. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 56 è presentata alla Direzione regionale dell’istruzione e della cultura - Servizio delle attività culturali, corredata di una relazione illustrativa dell’attività istituzionale dell’associazione, del programma di attività per l’anno 2002 e del relativo bilancio preventivo.

     58. Per le finalità previste dal comma 56 è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l’anno 2002 a carico dell’unità previsionale di base 9.6.42.1.295 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 5420 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     59. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all’Università della terza età di Sacile e dell’Alto Livenza una sovvenzione di 20.000 euro, da destinare al perseguimento delle finalità istituzionali.

     60. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 59 è presentata alla Direzione regionale dell’istruzione e della cultura - Servizio delle attività culturali, corredata di una relazione illustrativa dell’attività istituzionale, del programma di attività per l’anno 2002 e del relativo bilancio preventivo.

     61. Per le finalità previste dal comma 59 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l’anno 2002 a carico dell’unità previsionale di base 9.6.42.1.295 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 5319 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     62. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla società consortile Montagna leader di Maniago un contributo straordinario di 40.000 euro da destinare ad attività per lo sviluppo culturale della montagna.

     63. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 62 è presentata alla Direzione regionale dell’istruzione e della cultura - Servizio delle attività culturali, corredata di una relazione illustrativa dell’attività e del relativo preventivo di spesa.

     64. Per le finalità previste dal comma 62 è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l’anno 2002 a carico dell’unità previsionale di base 9.6.42.1.295 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 5318 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     65. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all’Associazione “Coro del Friuli-Venezia Giulia”, con sede in Udine, una sovvenzione di 60.000 euro, da destinare al perseguimento delle finalità istituzionali.

     66. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 65 è presentata alla Direzione regionale dell’istruzione e della cultura - Servizio delle attività culturali, corredata di una relazione illustrativa dell’attività istituzionale, del programma di attività per l’anno 2002 e del relativo bilancio preventivo.

     67. Per le finalità previste dal comma 65 è autorizzata la spesa di 60.000 euro per l’anno 2002 a carico dell’unità previsionale di base 9.6.42.1.295 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 5421 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     68. All’articolo 6 della legge regionale 4/1999, come da ultimo modificato dall’articolo 5 della legge regionale 2/2000, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) il comma 6 è sostituito dal seguente:

     (Omissis);

     b) al comma 7, in fine, è aggiunto il seguente periodo:

     (Omissis).

     69. L’adempimento di cui all’articolo 6, comma 7, della legge regionale 4/1999, come modificato dal comma 68, è assicurato entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     70. [Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 6, comma 4, della legge regionale 4/1999, come sostituito dall’articolo 5, comma 6, della legge regionale 2/2000, è approvata la “tabella degli enti e organismi culturali riconosciuti di interesse regionale” allegata alla presente legge] [122].

     71. All’attuazione degli interventi per attività di animazione culturale a supporto dei musei, previsti dall’articolo 6, comma 36, della legge regionale 4/1999, come modificato dall’articolo 5, comma 87, della legge regionale 2/2000, nell’ambito delle finalità di conservazione e sviluppo della lingua e cultura friulana, provvedono le Province, nel quadro dei programmi annuali di intervento definiti ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale 22 marzo 1996, n. 15, come sostituito dall’articolo 5, comma 43 della legge regionale 2/2000.

     72. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 71 sono a carico dell’unità previsionale di base 9.7.42.1.310 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 5545 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     73. All’articolo 8, comma 2, della legge regionale 15/1996, come sostituito dall’articolo 124, comma 1, della legge regionale 13/1998, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

     (Omissis).

     74. Per le finalità di cui all’articolo 8, comma 2, lettera b), numeri da 2 a 6, della legge regionale 15/1996, come da ultimo modificata dal comma 73, sono approvate le seguenti sovvenzioni per l’anno 2002 a carico dell’unità previsionale di base 9.7.42.1.310 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 5547 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi:

     a) Associazione culturale Colonos di Villacaccia di Lestizza 30.000 euro;

     b) Cooperativa di informazione friulana, soc. coop. a r.l. di Udine 65.000 euro;

     c) Clape di culture Patrie dal Friul 30.000 euro;

     d) Associazione culturale “La Grame” 30.000 euro;

     e) Radio Spazio 103 30.000 euro.

     75. All’articolo 8 della legge regionale 15/1996, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

     (Omissis).

     76. [Al fine di razionalizzare e rendere trasparenti le procedure di concessione dei contributi, all’articolo 5 della legge regionale 12 settembre 2001, n. 23, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 3, le parole: “criteri concordati” sono sostituite dalla parola:

     (Omissis);

     b) al comma 4, le parole: “di concerto con” sono sostituite dalla parola: (Omissis) e dopo le parole: “assegnare a ciascuno degli enti di cui alla lettera b)” sono inserite le seguenti:

     (Omissis)] [123].

     77. [L’Amministrazione regionale, al fine di operare per la qualificazione e l’aggiornamento tecnico degli operatori sportivi, dei dirigenti e degli amministratori delle associazioni e società sportive, nonché di fornire beni e servizi alle società e associazioni sportive, non necessariamente affiliate a Federazioni sportive aderenti al CONI, è autorizzata a concedere un contributo annuo al Comitato regionale del CONI del Friuli Venezia Giulia, a titolo di concorso nelle spese a tal fine sostenute dalla Scuola regionale dello sport mediante l’organizzazione di corsi, convegni, studi, ricerche, stampa e divulgazione di pubblicazioni specializzate, nonché mediante l’acquisizione di beni e servizi [124].]

     78. [La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 77, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo di spesa, è presentata al Servizio delle attività ricreative e sportive entro il 31 gennaio di ciascun anno nel quale si svolgono le iniziative per le quali viene richiesto il contributo. Entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello dell’erogazione del contributo, il Comitato regionale del CONI presenta l’elenco analitico della documentazione giustificativa di cui all’articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, integrato da una sintetica relazione e dal bilancio consuntivo dell’attività svolta, per la quale ha ottenuto il contributo, dalla quale emerga la conformità della destinazione del contributo regionale con quella prevista dal decreto di concessione [125].]

     79. [Per le finalità previste dal comma 77 è autorizzata la spesa complessiva di 225.000 euro, suddivisa in ragione di 75.000 euro per ciascuno degli anni dal 2002 al 2004 a carico dell’unità previsionale di base 9.8.44.1.321 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 6061 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi [126].]

     80. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla “Associazione Sportiva Udinese” una sovvenzione straordinaria di 100.000 euro, per il perseguimento delle finalità istituzionali.

     81. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 80 è presentata al Servizio autonomo delle attività ricreative e sportive, corredata di una relazione illustrativa dell’attività istituzionale dell’associazione e del relativo preventivo di spesa. La sovvenzione straordinaria di cui al comma 80 può essere erogata in via anticipata e in unica soluzione.

     82. Per le finalità previste dal comma 80 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l’anno 2002 a carico dell’unità previsionale di base 9.8.44.1.321 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 6044 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     83. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Udine un contributo annuo costante per quindici anni destinato alla realizzazione , ristrutturazione e adeguamento di impianti sportivi di interesse cittadino, anche in concorso con soggetti privati [127].

     84. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 83 è presentata al Servizio autonomo delle attività ricreative e sportive, corredata del progetto di massima dell’opera e del preventivo di spesa.

     85. Per le finalità di cui al comma 83 è autorizzato a decorrere dall’anno 2003 il limite d’impegno quindicennale di 827.000 euro annui, con l’onere di 1.654.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2003 e 2004 a carico dell’unità previsionale di base 9.8.44.2.327 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, con riferimento al capitolo 6132 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. L’onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2005 al 2017 fa carico alle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.

     86. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla parrocchia Santa Elisabetta di Fogliano-Redipuglia un contributo straordinario in conto capitale per opere urgenti relative alla casa ferie Casadorno di Rigolato.

     87. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 86 è presentata al Servizio autonomo per le attività ricreative e sportive, corredata del progetto di massima dell’opera e del preventivo di spesa.

     88. Per le finalità previste dal comma 86 è autorizzata la spesa di 13.500 euro per l’anno 2002 a carico dell’unità previsionale di base 9.8.44.2.327 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 6131 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     89. L'Amministrazione regionale, nell'ambito degli indirizzi di programma adottati dalla Giunta regionale e con particolare attenzione alle iniziative che vedono la partecipazione anche di regioni, land, contee e repubbliche appartenenti alla Comunità di lavoro Alpe Adria, è autorizzata a farsi carico dell'organizzazione e di tutti i connessi oneri finanziari relativi a eventi sportivi nazionali o internazionali, a conferenze, corsi, seminari, meeting e stampa di pubblicazioni, nonchè a farsi carico di tutti gli oneri finanziari relativi alla partecipazione di delegazioni regionali di atleti e tecnici ai citati eventi, manifestazioni, attività e iniziative, che si svolgono fuori dai confini regionali [128].

     90. Per le finalità previste dal comma 89 è autorizzata la spesa complessiva di 240.000 euro, suddivisa in ragione di 80.000 euro per ciascuno degli anni dal 2002 al 2004 a carico dell’unità previsionale di base 9.8.44.1.321 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 6062 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     91. [Al capo IV della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43, dopo l’articolo 19, è aggiunto il seguente:

     (Omissis).] [129]

     92. [Per le finalità previste dall’articolo 19 bis, comma 1, della legge regionale 43/1980, come inserito dal comma 91, è autorizzata la spesa di 103.291 euro per l’anno 2002 a carico dell’unità previsionale di base 9.8.44.1.321 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 6070 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.] [130]

     93. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla tabella E, allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo documento tecnico di accompagnamento.

 

     Art. 8. (Interventi nei settori produttivi).

     1. [Al fine di sopperire alle minori entrate derivanti da eccezionali eventi climatici sfavorevoli, l’Amministrazione regionale è autorizzata ad aumentare la propria partecipazione nella Promotur S.p.A. in misura proporzionale allo scostamento dalla media delle giornate-sci registrate dagli impianti a fune di trasporto pubblico, gestite dalla stessa Promotur S.p.A] [131].

     2. [Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 500.000 euro a carico dell’unità previsionale di base 2.2.9.2.32 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 1223 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi] [132].

     3. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere  alla Fondazione Carlo Di Giulian di Arba un contributo  straordinario anticipato a sostegno degli oneri per il personale  dipendente e per le spese ordinarie di gestione [133].

     4. Per la concessione del contributo la Fondazione presenta  specifica domanda alla Direzione centrale per le relazioni  internazionali e per le autonomie locali, Servizio per la finanza  locale, corredata di bilancio consultivo chiuso alla data di  presentazione della domanda e di bilancio preventivo  dell’esercizio in corso alla data di presentazione della  domanda [134].

     [5. Alla concessione del contributo si provvede previa verifica dell’attinenza delle iniziative programmate alle finalità del contributo stesso.] [135]

     [6. Per la liquidazione del contributo la Fondazione deve presentare:

     a) documenti contabili atti ad aggiornare quelli previsti al comma 4, lettere a) e b);

     b) relazione tecnica illustrativa delle iniziative realizzate e relativo consuntivo analitico di spesa, debitamente certificati da professionisti competenti nelle materie oggetto delle iniziative e corredati di copia fotostatica della documentazione relativa alle spese sostenute.] [136]

     [7. Alla liquidazione del contributo si provvede previa verifica della regolare attuazione delle iniziative e dell’avvenuto pagamento delle relative spese. A tale fine, l’Amministrazione regionale può disporre verifiche in loco e richiedere l’esibizione dei documenti originali di spesa.] [137]

     8. Per le finalità previste dal comma 3 è autorizzata la spesa complessiva di 50.000 euro, suddivisa in ragione di 25.000 euro per ciascuno degli anni 2002 e 2003 a carico dell’unità previsionale di base 10.1.43.2.1295 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 5279 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     9. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario alla Provincia di Pordenone per l’erogazione di contributi ai Comuni di Azzano Decimo, Cordenons e San Quirino al fine di consentire la ristrutturazione e l’adeguamento di strutture pubbliche destinate alla macellazione e lavorazione delle carni e operanti nell’ambito di un progetto sulla certificazione della filiera “qualità carni”.

     10. Per le finalità previste dal comma 9 è autorizzata la spesa complessiva di 759.000 euro, suddivisa in ragione di 253.000 euro per ciascuno degli anni dal 2002 al 2004, a carico dell’unità previsionale di base 11.1.61.2.422 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 6282 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     11. A fronte delle assegnazioni disposte dallo Stato in forma attualizzata ai sensi dell’articolo 16, comma 5, della legge 27 marzo 2001, n. 122, per le finalità di cui all’articolo 3, comma 2, lettera c), della legge 14 febbraio 1992, n. 185, l’Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere il concorso nel pagamento degli interessi e contributi annui costanti sui prestiti di esercizio ad ammortamento quinquennale a favore di aziende agricole danneggiate da eventi calamitosi e ricadenti nelle zone delimitate con decreti emessi dal Ministero per le politiche agricole e forestali, per la ricostituzione dei capitali di conduzione.

     12. Per le finalità previste dal comma 11 è autorizzato il limite di impegno quinquennale di 23.240,56 euro annui a decorrere dall’anno 2002, con l’onere di 69.721,68 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2002 al 2004 a carico dell’unità previsionale di base 11.4.61.2.385 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 7113 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, e con l’onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2005 e 2006 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.

     13. [In deroga al disposto di cui all’articolo 17, commi 2 e 6, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, lo stanziamento di lire 225 milioni, pari a 116.202,80 euro, non impegnato al 31 dicembre 2001, iscritto sull’unità previsionale di base 22.4.61.2.385 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al capitolo 7778 del documento tecnico allegato al bilancio medesimo, non è trasferito nella competenza dell’esercizio 2002 e, per la quota di 23.240,56 euro costituisce avanzo vincolato alla copertura della spesa autorizzata per l’anno 2002 con il comma 12] [138].

     14. A fronte delle assegnazioni statali disposte dallo Stato in forma attualizzata ai sensi dell’articolo 16, comma 5, della legge 122/2001, per le finalità di cui all’articolo 3, comma 2, lettere d) e f), della legge 185/1992, l’Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere il concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti di esercizio ad ammortamento quinquennale di cui all’articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, e successive modificazioni e integrazioni, a favore di aziende agricole singole e associate, cooperative di commercializzazione e trasformazione dei prodotti agricoli e associazioni riconosciute dei produttori agricoli, colpite da eventi calamitosi e ricadenti nelle zone delimitate con decreti emessi dal Ministero per le politiche agricole e forestali.

     15. Per le finalità previste dal comma 14 è autorizzato il limite di impegno quinquennale di 11.671,93 euro annui a decorrere dall’anno 2002, con l’onere di 35.015,79 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2002 al 2004 a carico dell’unità previsionale di base 11.4.61.2.385 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 7114 e con l’onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2005 e 2006 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.

     16. [In deroga al disposto di cui all’articolo 17, commi 2 e 6, della legge regionale 7/1999, lo stanziamento di lire 113 milioni, pari a 58.359,65 euro, non impegnato al 31 dicembre 2001, iscritto sull’unità previsionale di base 22.4.61.2.385 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al capitolo 7777 del documento tecnico allegato al bilancio medesimo, non è trasferito nella competenza dell’esercizio 2002 e, per la quota di 11.671,93 euro, costituisce avanzo vincolato alla copertura della spesa autorizzata per l’anno 2002 con il comma 15] [139].

     17. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi all’Università degli studi di Udine per lo svolgimento di attività di ricerca e sperimentazione a fronte di programmi volti a superare la situazione di grave e persistente declino delle risorse genetiche animali e vegetali presenti nel territorio regionale.

     18. Per le finalità previste dal comma 17 è autorizzata la spesa complessiva di 80.000 euro suddivisa in ragione di 40.000 euro per ciascuno degli anni 2002 e 2003, a carico dell’unità previsionale di base 11.5.61.1.341 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 6852 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     19. Al fine di dare attuazione al programma nazionale biocombustibili (PROBIO) predisposto dal Ministero per le politiche agricole e forestali in ottemperanza all’articolo 3, comma 4, della legge 2 dicembre 1998, n. 423, e in attuazione degli impegni assunti con il protocollo di Kyoto per la riduzione delle emissioni gassose, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti ad Enti locali territoriali e Istituti pubblici e privati di ricerca e sperimentazione, al fine di sostenere azioni locali per la dimostrazione e la diffusione delle colture energetiche e della produzione di energia da biomassa.

     20. Per le finalità previste dal comma 19 è autorizzata la spesa di 339.000 euro per l’anno 2002 a carico dell’unità previsionale di base 11.5.61.1.459 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 6853 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     21. Nell’ottica del riordino delle funzioni e competenze regionali in materia di agricoltura, entro il 30 novembre 2002, con apposita legge è istituito l’organismo che sostituisce l’Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell’agricoltura (ERSA), che dalla data di entrata in vigore della legge medesima è soppresso.

     22. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli organi dell’ERSA di cui all’articolo 7 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 18, sono sciolti.

     23. Con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, si provvede alla nomina, con decorrenza dalla data di scioglimento degli organi amministrativi di cui al comma 22, di un Commissario straordinario per l’ERSA, che dura in carica sino al 30 novembre 2002, con il compito di adottare gli atti necessari all’attività dell’Ente secondo le direttive impartite dalla Giunta regionale.

     24. Al Commissario straordinario spetta un’indennità mensile lorda di carica pari a quella attribuita al Presidente dell’ERSA.

     25. L’Amministrazione regionale è autorizzata a costituire un albo cui possono accedere docenti universitari, ricercatori di enti pubblici di ricerca, professionisti e, ove ammesso dalla legge, società di professionisti, competenti nelle materie oggetto di consulenza, al fine di affidare consulenze peritali sui contenuti tecnico- scientifici ed economici delle domande di contributo inoltrate alla Direzione centrale attività produttive in materia di innovazione, ricerca e sviluppo, nonché su specifiche problematiche di natura tecnica o economica [140].

     26. Con Regolamento sono fissate le modalità di costituzione, tenuta e iscrizione all’albo di cui al comma 25 e le cause d’esclusione dallo stesso, nonché le norme e le condizioni che disciplinano gli incarichi di consulenza.

     27. Per le finalità previste dal comma 25 è autorizzata la spesa di 46.500 euro per l’anno 2002 a carico dell’unità previsionale di base 12.1.62.1.289 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 7919 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     28. Nell’ambito delle finalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314, e dalla legge 25 febbraio 1992, n. 215, l’Amministrazione regionale è autorizzata ad intervenire, con i fondi a tal fine assegnati dallo Stato e con risorse proprie integrative di quelle statali, per l’attuazione di azioni positive a favore dell’imprenditoria femminile.

     29. L’attuazione degli interventi previsti dal comma 28 è delegata alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. L’Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare con le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura apposite convenzioni al fine di disciplinare i rapporti e le procedure connessi all’esercizio delle funzioni delegate.

     30. La Giunta regionale, con propria deliberazione, ripartisce tra le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura le risorse disponibili, ai sensi del comma 28, in misura proporzionale al totale dei contributi richiesti e ritenuti ammissibili.

     31. Per le finalità previste dal comma 28 è autorizzata la spesa di 600.000 euro per l’anno 2002 a carico dell’unità previsionale di base 12.1.62.2.1609 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 8051 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     32. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni presso i quali sono fissate la sede e la segreteria dei Comitati di Distretto, di cui alla legge regionale 11 novembre 1999, n. 27, un contributo a fronte delle spese di funzionamento e gestione del Comitato stesso.

     33. Per l’anno 2002 il contributo di cui al comma 32 è fissato in 25.000 euro per ogni Comune sede di distretto.

     34. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 32 è presentata alla Direzione regionale dell’industria - Servizio degli interventi settoriali, corredata di una relazione illustrativa dell’intervento e di un preventivo di massima della spesa. Il contributo può essere concesso ed erogato in via anticipata e in un’unica soluzione. Il decreto di concessione del contributo ne stabilisce i termini e le modalità di rendicontazione in conformità alle disposizioni di cui alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

     35. Per le finalità previste dal comma 32 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l’anno 2002 a carico dell’unità previsionale di base 12.3.62.1.315 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 7679 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     36. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere per l’anno 2002 ai Consorzi di sviluppo industriale e all’Ente per la zona industriale di Trieste contributi straordinari per il funzionamento, con le modalità di cui all’articolo 17 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3. I contributi concessi ai sensi del medesimo articolo 17 negli anni 1999, 2000 e 2001 possono essere utilizzati, previa autorizzazione della Giunta regionale, anche per la realizzazione e la manutenzione ordinaria o straordinaria delle strutture immobiliari dell’Ente [141].

     37. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 36 fanno carico all’unità previsionale di base 12.3.62.1.315 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 7915 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, in relazione alla spesa autorizzata sul medesimo con la tabella F, approvata con il comma 78.

     38. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a favore degli interventi previsti nei Programmi di sviluppo dei Distretti industriali di cui alla legge regionale 27/1999, secondo le modalità e nelle forme previste dalla legge medesima.

     39. Ad intervento avviato, certificato da apposita dichiarazione, i contributi previsti dal comma 38 possono essere erogati in via anticipata fino ad un massimo del 70 per cento del contributo assegnato.

     40. Per le finalità previste dal comma 38 è autorizzata la spesa di 900.000 euro per l’anno 2002 a carico dell’unità previsionale di base 12.3.62.2.318 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 7932 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     41. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Codroipo un contributo decennale a sollievo degli oneri in linea capitale e interessi per l’ammortamento dei mutui da contrarre per lo spostamento dell’elettrodotto ad alta tensione e/o per la realizzazione di opere di urbanizzazione al servizio della zona artigianale “PICCOLA DI MORO 2” fino all’ammontare annuo massimo di 60.000 euro [142].

     42. La Giunta regionale, con propria deliberazione, determina in via preventiva le condizioni relative al mutuo da stipulare di cui al comma 41.

     43. La domanda per il contributo di cui al comma 41 è presentata alla Direzione regionale dell’edilizia e dei servizi tecnici - Servizio tecnico regionale, corredata della delibera esecutiva con cui il Comune dispone l’assunzione del mutuo e dell’atto di adesione dell’istituto mutuante [143].

     44. Per le finalità previste dal comma 41 è autorizzato il limite di impegno decennale di 60.000 euro annui a decorrere dall’anno 2003, con l’onere di 120.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2003 e 2004 a carico dell’unità previsionale di base 12.3.62.2.318 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, con riferimento al capitolo 8000 del documento tecnico allegato al bilancio medesimo e con l’onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2005 al 2012 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.

     45. [L’Amministrazione regionale, al fine di favorire l’ammodernamento delle imprese artigiane e la commercializzazione dei prodotti e dei servizi artigiani, è autorizzata ad assegnare alle imprese stesse contributi in misura pari al 50 per cento delle spese ammissibili per le seguenti iniziative:

     a) consulenze concernenti l’innovazione, la qualità e la certificazione dei prodotti, l’organizzazione aziendale e il miglioramento ambientale e delle condizioni dei luoghi di lavoro;

     b) analisi di fattibilità e consulenza economico finanziaria per la realizzazione di nuove iniziative economiche;

     c) partecipazione a mostre, fiere, esposizioni e manifestazioni commerciali nazionali ed estere.] [144]

     46. [L’Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare alle imprese artigiane contributi in misura pari al 50 per cento della spesa ammissibile per l’adeguamento di strutture e impianti alle normative in materia di prevenzione incendi, di prevenzione infortuni, di igiene e sicurezza sul lavoro, di antinquinamento.] [145]

     47. [L’Amministrazione regionale, al fine di favorire la continuità dell’impresa artigiana, è autorizzata ad assegnare contributi in misura pari all’80 per cento delle spese ammissibili per la successione d’impresa tra l’imprenditore artigiano e un socio, parente o affine entro il terzo grado, collaboratore familiare o dipendente da almeno due anni al momento della successione.] [146]

     48. [Al fine di cui al comma 47 sono ammissibili le spese di formazione del soggetto subentrante, le spese concernenti un piano di analisi e sviluppo aziendale, le spese per ricerche e analisi di mercato relative al prodotto e all’organizzazione aziendale, le spese per nuovi impianti e attrezzature.] [147]

     49. [Gli interventi di cui ai commi 46 e 47 sono attuati secondo la regola comunitaria del “de minimis”.] [148]

     50. Per le finalità previste dal comma 45 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l’anno 2002 a carico dell’unità previsionale di base 13.2.63.1.450 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 8913 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     51. Per le finalità previste dal comma 46 è autorizzata la spesa di 371.000 euro per l’anno 2002 a carico dell’unità previsionale di base 13.2.63.2.455 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 8914 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     52. Per le finalità previste dal comma 47 è autorizzata la spesa di 220.000 euro per l’anno 2002 a carico dell’unità previsionale di base 13.2.63.2.455 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 8915 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     53. In relazione al disposto di cui all’articolo 6, comma 63, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, per far fronte agli oneri derivanti dal subentro dell’Amministrazione regionale nella trattazione dei procedimenti in corso già di competenza del soppresso Ente per lo sviluppo dell’artigianato (ESA), è autorizzata la spesa di 504.000 euro per l’anno 2002 a carico dell’unità previsionale di base 13.2.63.2.455 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 8916 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     54. Ai fini di cui al comma 53 si considerano procedimenti in corso quelli relativi alle domande presentate all’ESA ai sensi della legge regionale 18 ottobre 1965, n. 21, e dei relativi Regolamenti attuativi, entro il 30 settembre 2001.

     55. La legge regionale 8 aprile 1982, n. 25, e successive modifiche e integrazioni, è abrogata a far data dall’entrata in vigore della presente legge.

     56. I rapporti giuridici e gli obblighi derivanti dall’avvenuta concessione di contributi ai sensi della legge regionale di cui al comma 55 si estinguono alla scadenza prevista dalle norme regionali attualmente in vigore.

     [57. In via transitoria le domande presentate nel corso dell’anno 2001 possono essere finanziate, se accoglibili, con le modalità e con le procedure di cui all’articolo 24 bis della legge regionale 19 aprile 1999, n. 8, nei limiti di cui alla legge regionale 25/1982, e successive modifiche, e di cui agli stanziamenti disponibili nell’unità previsionale di base 14.2.64.2.780 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 9146 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.] [149]

     58. In deroga a quanto previsto dai commi 55 e 56 l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi integrativi dei contributi già concessi, in misura inferiore a quanto dovuto, ai sensi della abrogata legge regionale 25/1982 e successive modifiche e integrazioni.

     59. Per le finalità previste dal comma 58 è autorizzato il limite di impegno decennale di 10.330 euro annui a decorrere dall’anno 2002, con l’onere di 30.990 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2002 al 2004 a carico dell’unità previsionale di base 14.2.64.2.488 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 9154 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e con l’onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2005 al 2011 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.

     60. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti per gli oneri connessi alla presentazione della candidatura di Trieste all’EXPO 2007, nonché per la promozione della candidatura stessa sino all’importo massimo di 1.100.000 euro.

     61. Con deliberazione della Giunta regionale sono determinate le modalità di concessione, di erogazione e di rendicontazione dei finanziamenti di cui al comma 60.

     62. Per le finalità previste dal comma 60 è autorizzata la spesa complessiva di 1.100.000 euro, suddivisa in ragione di 500.000 euro per l’anno 2002 e di 600.000 euro per l’anno 2003, a carico dell’unità previsionale di base 14.3.64.1.503 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 9079 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     63. L'Amministrazione regionale finanzia, tramite il Comitato regionale del CONI, l'attività istituzionale alle società sportive non professionistiche che hanno sede in regione e che, nei diversi sport di squadra, ancorchè con la partecipazione alle gare in modo singolo da parte degli atleti, militano nei campionati di rango più elevato fra quelli rappresentati in regione. Sono considerati i soli campionati che prevedono la partecipazione a competizioni anche in località diverse da quelle della propria sede agonistica [150].

     63 bis. [La Giunta regionale, sentito il Comitato regionale del C.O.N.I., con proprio regolamento, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22, stabilisce i criteri per l'attuazione del comma 63] [151].

     63 ter. [La Direzione centrale competente determina il riparto entro il 30 aprile di ogni anno] [152].

     64. Per le finalità previste dal comma 63 è autorizzata la spesa di 489.310 euro per l’anno 2002 a carico dell’unità previsionale di base 14.3.64.1.779 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 8978 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     65. [L’Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, nel corso dell’anno 2002, le domande di contributo presentate nel 2001 ai sensi della legge regionale 13 maggio 1985, n. 20, che non hanno potuto trovare accoglimento per mancanza di fondi, applicando il regime “de minimis” di cui al regolamento CE n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001] [153].

     66. [154].

     67. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 65 fanno carico all’unità previsionale di base 14.4.64.2.510 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 9262 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     68. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento pluriennale per la durata di dieci anni, nella misura massima prevista dal comma 70, a favore della Società alpina delle Giulie, Sezione di Trieste del Club Alpino Italiano, per la copertura dei mutui contratti per la sistemazione interna ed esterna e la realizzazione del centro di accoglienza per i visitatori della Grotta Gigante, sita nel Comune di Sgonico, località Grotta Gigante.

     69. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale alle finanze, sono determinate in via preventiva le condizioni per la stipula dei mutui di cui al comma 68 e l’eventuale prestazione di garanzia fideiussoria della Regione. Il finanziamento è concesso all’atto della presentazione della domanda, corredata della deliberazione con la quale si dispone l’assunzione dei mutui e dell’atto di adesione dell’istituto mutuante.

     70. Per le finalità previste dal comma 68 è autorizzato il limite di impegno decennale di 75.000 euro annui a decorrere dall’anno 2002, con l’onere di 225.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2002 al 2004 a carico dell’unità previsionale di base 14.4.64.2.510 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 9370 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e con l’onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2005 al 2011 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.

     71. Gli eventuali oneri derivanti dalla prestazione di garanzia di cui al comma 69 fanno carico all’unità previsionale di base 53.1.9.2.692 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 1547 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     72. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo una tantum di 50.000 euro all’ Agenzia di informazione e accoglienza turistica di Trieste per finanziare un progetto di fattibilità per la realizzazione di un itinerario ciclo-pedonale turistico lungo il tracciato dell’Oleodotto transalpino, limitatamente al tratto carsico, da Basovizza a Visogliano [155].

     73. Per le finalità previste dal comma 72 è autorizzata la spesa di 50.000 euro a carico dell’unità previsionale di base 14.4.64.2.510 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002 con riferimento al capitolo 9353 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     [74. A decorrere dall’anno 2002 i finanziamenti agevolati previsti dall’articolo 2 della legge regionale 26 agosto 1996, n. 36, e successive modifiche e integrazioni, e i finanziamenti agevolati posti in essere con le disponibilità del Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli-Venezia Giulia di cui all’articolo 106 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, vengono attuati in osservanza del Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee 13 gennaio 2001, n. L 10, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, e nel rispetto del Regolamento per l’applicazione di aiuti a favore delle imprese commerciali e turistiche approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0179/Pres. del 18 maggio 2001.] [156]

     75. L’Amministrazione regionale è autorizzata a dare attuazione al programma di iniziativa comunitaria “EQUAL” - relativa alla collaborazione transnazionale destinata a promuovere nuove pratiche di lotta alle discriminazioni e alle disuguaglianze di ogni tipo in relazione al mercato del lavoro - di cui all’articolo 20, paragrafo 1, lettera d), del Regolamento (CE) del Consiglio europeo n. 1260/1999, del 21 giugno 1999, secondo il piano finanziario approvato con l’avviso n. 02/01 del 7 maggio 2001 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2001.

     76. Gli oneri relativi alla prosecuzione dell’intervento sono a carico dell’unità previsionale di base 15.5.43.1.457 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 5950 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     77. Le risorse derivanti dall’estinzione anticipata dei prestiti obbligazionari di cui all’articolo 13, comma 50, della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13, affluiscono all’unità previsionale di base 4.1.562 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 1307 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     78. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla tabella F allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo documento tecnico di accompagnamento.

 

     Art. 9. (Altre norme finanziarie intersettoriali e norme contabili).

     1. Al fine di favorire lo sviluppo del project financing per la realizzazione di opere pubbliche l’Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare una apposita convenzione con la Friulia S.p.A. - Società finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia per fornire la necessaria assistenza tecnica alle Amministrazioni pubbliche interessate.

     2. La Friulia S.p.A. è autorizzata a partecipare al capitale di rischio, al finanziamento o in garanzia nelle operazioni di project financing.

     3. La Friulia S.p.A. è autorizzata a promuovere e a partecipare ai fondi chiusi finalizzati allo sviluppo di settori innovativi.

     4. La Friulia S.p.A. è autorizzata ad operare, anche attraverso società controllate, per ricercare garanzie nazionali ed internazionali destinate ad attenuare il rischio operativo dell’attività di garanzia esercitata tramite il Congafi, nonché per fornire direttamente garanzie e controgaranzie ai Congafi e alle imprese.

     5. Le prestazioni di garanzie alle attività di investimento e finanziamento previste dall’articolo 134, comma 18, della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, come modificato dall’articolo 8, comma 18, della legge regionale 4/2001, sono estese all’intera area di competenza della Finest S.p.A. - Società finanziaria di Promozione della Cooperazione Economica con i Paesi dell’Est europeo.

     6. L’Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere la modifica dello Statuto della Friulia S.p.A. sulla base delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5.

     7. Al fine di favorire le iniziative di sostegno e di sviluppo del processo di internazionalizzazione della Regione Friuli Venezia Giulia, l’Amministrazione regionale è autorizzata a costituire, ai sensi dell’articolo 15 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, presso la Finest S.p.A. un fondo speciale con contabilità separata la cui gestione è affidata alla predetta società. Al fondo fanno carico le spese dirette, connesse e conseguenti all’attuazione degli interventi relativi al mandato conferito.

     8. Ai fini di cui al comma 7, l’Amministrazione regionale stipula con Finest S.p.A. una convenzione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, per il conferimento del mandato, la definizione delle modalità di funzionamento e di utilizzazione del fondo, nonché di controllo sulla gestione dello stesso. L’attività esecutiva e di controllo concernente gli interventi a carico del fondo è delegata, nella sua veste di mandataria, alla Finest S.p.A., che la esercita attraverso i suoi organi sociali. La Giunta regionale esercita attraverso il Servizio autonomo per i rapporti internazionali la vigilanza sulla gestione del fondo.

     9. Per le finalità previste dal comma 7 è autorizzata la spesa complessiva di 1.050.000 euro, suddivisa in ragione di 350.000 euro per ciascuno degli anni dal 2002 al 2004 a carico dell’unità previsionale di base 3.1.15.1.962 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 751 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     10. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare un contributo al Centro di Servizi e Documentazione per la Cooperazione economica internazionale – Informest per lo sviluppo delle attività in favore del territorio della regione Friuli Venezia Giulia al fine dell’internazionalizzazione verso i Paesi dell’Est Europa [157].

     11. Con convenzione da stipularsi tra l’Amministrazione regionale e Informest sono definiti il programma di attività e le modalità di attuazione degli interventi da effettuare ai sensi del comma 10.

     12. Per le finalità previste dal comma 10 è autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2002 al 2004 a carico dell’unità previsionale di base 3.1.15.1.765 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 752 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     13. L’Amministrazione regionale è autorizzata a svolgere le funzioni di autorità di gestione e pagamento per gli interventi relativi al programma di iniziativa comunitaria Interreg III per la cooperazione transfrontaliera Italia–Slovenia ai sensi dei Regolamenti (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999 e n. 438/2001 della Commissione, del 2 marzo 2001 secondo le modalità convenute con le amministrazioni partners del programma e le disposizioni comunitarie.

     14. [158].

     15. [159].

     16. Al fine di attuare l’iniziativa comunitaria Interreg III di cui all’articolo 20, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999 per il periodo di programmazione 2000-2006, l’Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare con la Società finanziaria di Promozione della Cooperazione Economica con i Paesi dell’Est europeo Finest S.p.A. una convenzione per l’affidamento di incarichi di assistenza tecnica. Con la convenzione sono definiti il programma delle attività, nonché le modalità di attuazione.

     17. Per le finalità previste dal comma 16 è autorizzata la spesa complessiva di 450.000 euro, suddivisa in ragione di 150.000 euro per ciascuno degli anni dal 2002 al 2004 a carico dell’unità previsionale di base 3.1.15.1.962 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002 con riferimento al capitolo 729 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     18. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare un contributo alla Rai al fine di consentire la realizzazione di alcuni interventi atti a garantire la copertura del segnale di Raitre in determinate specifiche aree attualmente scoperte.

     19. L’intervento di cui al comma 18 deve essere preferibilmente rivolto alle zone montane e comunque nell’ambito di una equilibrata ripartizione territoriale.

     20. Le modalità di erogazione del contributo di cui al comma 18 sono determinate con deliberazione della Giunta regionale, previo parere del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.) del Friuli Venezia Giulia [160].

     21. Per le finalità di cui al comma 18 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per 1’anno 2002 a carico dell’unità previsionale di base 3.3.3.1.1900 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 415 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     22. L’Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposita convenzione con la Rai e con altre emittenti televisive e radiofoniche per le trasmissioni giornalistiche o per programmi in friulano, nell’ambito delle programmazioni radiofoniche e televisive regionali [161].

     23. Per le finalità di cui al comma 22 è autorizzata la spesa di 77.000 euro per l’anno 2002 a carico dell’unità previsionale di base 3.3.3.1.53 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 417 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     24. L’Amministrazione regionale è autorizzata a realizzare specifiche iniziative dedicate, in occasione dell’anno internazionale della montagna, all’approfondimento e alla diffusione delle tematiche relative alla realtà sociale ed economica delle zone montane, con particolare riferimento all’attuazione della Convenzione delle Alpi, anche attraverso attività finalizzate a porre a confronto situazioni ed esperienze di territori appartenenti ad altre regioni, italiane e straniere.

     25. Per le finalità di cui al comma 24 la Giunta regionale definisce le iniziative da finanziare e individua i soggetti coinvolti nell’organizzazione delle medesime, anche attraverso la costituzione di un Comitato promotore.

     26. Per le finalità previste dal comma 24, è autorizzata la spesa di 129.000 euro per l’anno 2002 a carico dell’unità previsionale di base 3.3.14.1.73 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 1049 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     27. Al fine di valorizzare la professionalità del personale con funzioni dirigenziali anche in relazione a un riassetto generale dell’ordinamento regionale, l’Amministrazione regionale organizza interventi formativi volti allo sviluppo del management.

     28. Per le finalità previste dal comma 27 è autorizzata la spesa complessiva di 750.000 euro, suddivisa in ragione di 250.000 euro per ciascuno degli anni dal 2002 al 2004, a carico dell’unità previsionale di base 52.2.4.1.652 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 602 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     29. Per gli oneri relativi all’esercizio del mandato di cui al comma 3 bis dell’articolo 3 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3, è autorizzata la spesa di 500.000 euro a carico dell’unità previsionale di base 52.3.9.1.1350 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002 con riferimento al capitolo 1512 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     30. I commi 5, 6 e 7 dell’articolo 12 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 25 e i commi 133, 134, 135 e 136 dell’articolo 6 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, sono abrogati.

     31. [In deroga al disposto di cui all’articolo 17, comma 2, della legge regionale 7/1999, lo stanziamento di lire 1.000.000.000, corrispondenti a 516.456,90 euro non impegnato al 31 dicembre 2001, iscritto sull’unità previsionale di base 22.3.9.2.875 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al capitolo 1345 del documento tecnico allegato al bilancio medesimo, non è trasferito nella competenza dell’esercizio 2002 e, per la quota di 500.000 euro, costituisce avanzo vincolato alla copertura della spesa autorizzata per l’anno 2002 con il comma 29] [162].

     32. In via straordinaria ed eccezionale l’Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (C.C.I.A.A.) gli oneri sostenuti nell’anno 2000 per lo svolgimento dell’attività delegata ai sensi dell’articolo 8 della legge regionale 12 novembre 1996, n. 47, e successive modificazioni e integrazioni, non già rimborsati in applicazione dell’articolo 12 bis della legge regionale 47/1996, come inserito dall’articolo 12, comma 1, della legge regionale 11/2000.

     33. Gli oneri derivanti dal comma 32 sono a carico dell’unità previsionale di base 52.3.13.1.667 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 925 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     34. All’articolo 3 della legge regionale 12 novembre 1996, n. 47, come sostituito dall’articolo 3, comma 1, della legge regionale 11/2000, al comma 1, dopo la lettera d), è inserita la seguente:

     (Omissis).

     35. All’articolo 4 della legge regionale 47/1996, come sostituito dall’articolo 4, comma 1, della legge regionale 11/2000, al comma 2, dopo le parole “rilascio dell’autorizzazione” sono inserite le parole

     (Omissis).

     36. All’articolo 4 della legge regionale 47/1996, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

     (Omissis).

     37. All’articolo 4 della legge 47/1996, il comma 3 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     38. All’articolo 6 della legge regionale 47/1996, dopo il comma 6 ter, come inserito dall’articolo 6, comma 5, della legge regionale 11/2000, è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

     39. All’articolo 8, comma 1, della legge regionale 47/1996, come sostituito dall’articolo 8, comma 1, della legge regionale 11/2000, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

     (Omissis).

     40. All’articolo 8 della legge regionale 47/1996, al comma 2, come sostituito dall’articolo 8, comma 3, della legge regionale 11/2000, le parole “entro il giorno 10 di ogni mese qualora non festivo, o entro il primo giorno successivo non festivo,” sono sostituite dalle parole

     (Omissis).

     41. All’articolo 8 della legge regionale 47/1996, al comma 5, come modificato dall’articolo 8, comma 5, della legge regionale 11/2000, dopo le parole “spese relative alla realizzazione” sono inserite le parole

     (Omissis).

     42. All’articolo 8 della legge regionale 47/1996, al comma 6 bis, come inserito dall’articolo 8, comma 7, della legge regionale 11/2000, dopo le parole “al fine di garantire parità di trattamento tra i beneficiari ed i gestori degli impianti,” è abrogata la parola “anche”.

     43. L’articolo 12 bis della legge regionale 47/1996, come inserito dall’articolo 12, comma 1, della legge regionale 11/2000, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     44. All’articolo 15, della legge regionale 47/1996, come sostituito dall’articolo 14, comma 1, della legge regionale 11/2000, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

     45. All’articolo 68 della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9, come sostituito dall’articolo 16, comma 1, della legge regionale 13/2000, il comma 4 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     46. Il comma 6 dell’articolo 68 della legge regionale 9/1999 è abrogato.

     47. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 68 della legge regionale 9/1999 è autorizzata la spesa complessiva di 2.010.000 euro, suddivisa in ragione di 670.000 euro per ciascuno degli anni dal 2002 al 2004 a carico dell’unità previsionale di base 52.2.4.1.653 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 605 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     48. La Direzione regionale delle risorse agricole, naturali e  forestali è autorizzata a sostenere le spese per l’acquisto e la  produzione di materiale divulgativo e didattico per  l’organizzazione di convegni, per l’elaborazione di studi e  ricerche, per lo svolgimento di attività di consulenza ed  assistenza tecnica di particolare interesse per i comparti  agricolo, naturale, forestale e per le aree montane [163].

     49. Le spese di cui al comma 48 possono essere disposte tramite apertura di credito ad un dipendente regionale, di qualifica non inferiore a consigliere, assegnato alla medesima struttura.

     50. Per le finalità di cui al comma 48 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l’anno 2002 a carico dell’unità previsionale di base 52.3.61.1.1624 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 6201 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     51. [164].

     52. [165].

     53. [166].

     54. L’Amministrazione regionale è autorizzata, ai sensi del decreto ministeriale 22 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2001, n. 3, a erogare ai Comuni e alle Province titolari di contratto di servizio di trasporto pubblico locale di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, che ne abbiano fatto richiesta nei termini di legge, l’importo derivante dall’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto ai contratti medesimi nei limiti del ristoro effettuato dallo Stato alla Regione [167].

     54 bis. Agli oneri di cui al comma 54 si fa fronte con le risorse accertate in entrata a carico dell'unità di bilancio 3.2.131 e del capitolo 1120 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 con la denominazione "Restituzione dallo Stato dell'imposta sul valore aggiunto relativa ai contratti di servizio di trasporto pubblico locale decreto legislativo 19.11.1997 n. 422 " nella misura e per gli importi certificati a consuntivo dalle Province e dai Comuni in merito ai maggiori oneri effettivamente sostenuti ogni anno in esecuzione dei contratti di servizio stipulati per la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale [168].

     55. Per le finalità previste dal comma 54 è autorizzata la spesa complessiva di 9.000 euro, suddivisa in ragione di 3.000 euro per ciascuno degli anni dal 2002 al 2004, a carico dell’unità previsionale di base 53.1.25.1.2900 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 3981 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     56. All’articolo 5 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     (Omissis).

     57. All’articolo 5, comma 2, della legge regionale 57/1971, dopo le parole “di cui al comma 1” sono aggiunte le parole

     (Omissis).

     58. All’articolo 5, comma 3, della legge regionale 57/1971, dopo le parole “dei beni trasferiti” sono aggiunte le parole

     (Omissis).

     59. L’Amministrazione regionale è autorizzata a cedere in proprietà a titolo gratuito agli Enti di culto territorialmente competenti i beni immobili adibiti a chiesa e le relative aree pertinenziali.

     60. Il trasferimento in proprietà dei beni di cui al comma 59 è attuato con verbale di consegna approvato con decreto del Direttore regionale degli affari finanziari e del patrimonio.

     61. Il verbale di consegna e il decreto di cui al comma 60 costituiscono titolo per l’intavolazione, la trascrizione immobiliare e la voltura catastale del diritto di proprietà degli immobili trasferiti.

     62. All’articolo 46, comma 4 bis, della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42, come aggiunto dall’articolo 1, comma 62, della legge regionale 20/2000, la parola “attribuiti” è sostituita dalle parole

     (Omissis).

     63. All’articolo 30, comma 2, della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10, le parole “non superiore a lire 50.000” sono sostituite dalle parole

     (Omissis).

     64. All’articolo 35, comma 1, della legge regionale 17 luglio 1992, n. 20, dopo la parola “comodataria” sono aggiunte le seguenti

     (Omissis).

     65. Qualora in sede di conversione in euro ai sensi dell’articolo 7, comma 17, della legge regionale 12 settembre 2001, n. 23, degli stanziamenti dei capitoli degli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002 relativi a quote vincolate si verifichi uno scostamento tra gli stanziamenti di entrata e quelli di spesa correlati, gli stanziamenti delle unità previsionali di base/capitoli di entrata sono variati dell’importo necessario a ridurre a zero detto scostamento rispetto al correlato stanziamento di spesa. In relazione a detta disposizione nello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002 è iscritto lo stanziamento complessivo di 0,28 euro suddiviso in ragione di 0,07 euro per l’anno 2002, 0,06 euro per l’anno 2003, 0,02 euro per l’anno 2004, 0,08 euro per l’anno 2005, 0,02 euro per l’anno 2007, 0,01 euro per l’anno 2008, 0,01 euro per l’anno 2009, 0,01 euro in riduzione per l’anno 2012, 0,01 euro per l’anno 2013 e 0,01 euro per l’anno 2015.

     66. Al fine di assicurare la copertura finanziaria dell’eventuale maggiore spesa derivante dall’applicazione dell’articolo 7, comma 18, della legge regionale 23/2001, è autorizzata la spesa di 5 euro per ciascuna componente, comunque identificata, dello stanziamento di ciascuna unità previsionale di base dello stato di previsione della spesa del bilancio citato, con riferimento a tutti i capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi nei quali ciascuna unità previsionale di base è disaggregata, per un ammontare complessivo di 47.660 euro, suddiviso in ragione di 7.975 euro per l’anno 2002, 7.385 euro per l’anno 2003, 4.335 euro per l’anno 2004, 4.020 euro per l’anno 2005, 3.635 euro per l’anno 2006, 3.325 euro per l’anno 2007, 2.950 euro per l’anno 2008, 2.645 euro per l’anno 2009, 2.250 euro per l’anno 2010, 1870 euro per l’anno 2011, 1.475 euro per l’anno 2012, 1.270 euro per l’anno 2013, 1.065 euro per l’anno 2014, 890 euro per l’anno 2015, 735 euro per l’anno 2016, 580 euro per l’anno 2017, 470 euro per l’anno 2018, 335 euro per l’anno 2019, 205 euro per l’anno 2020, 120 euro per l’anno 2021, 55 euro per l’anno 2022, 20 euro per l’anno 2023, 15 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, 10 euro per l’anno 2026 e 5 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028. Ad avvenuta conversione in euro degli importi monetari ai sensi dell’articolo 7, comma 17, della legge regionale 23/2001, l’eventuale stanziamento residuale della spesa autorizzata con il presente comma resta autorizzato per le specifiche finalità di ciascun capitolo di spesa.

     67. Corrispondentemente all’autorizzazione di spesa disposta con il comma 66 a favore dei capitoli dello stato di previsione della spesa ivi citato, relativi all’iscrizione nel bilancio regionale di quote vincolate, è disposta l’iscrizione di pari corrispondente stanziamento in euro sui correlati capitoli/unità previsionali di base dello stato di previsione dell’entrata del documento tecnico/bilancio, per un ammontare complessivo di 4.175 euro suddiviso in ragione di 945 euro per l’anno 2002, 750 euro per l’anno 2003, 510 euro per l’anno 2004, 425 euro per l’anno 2005, 335 euro per l’anno 2006, 245 euro per l’anno 2007, 175 euro per l’anno 2008, 165 euro per l’anno 2009, 125 euro per l’anno 2010, 105 euro per l’anno 2011, 85 euro per l’anno 2012, 80 euro per l’anno 2013, 70 euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, 50 euro per l’anno 2016, 20 euro per l’anno 2017 e 10 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019. L’eventuale quota di stanziamento così iscritta che risultasse eccedente rispetto all’assegnazione disposta graverà sul bilancio regionale in sede di accertamento dell’assegnazione medesima.

     68. Al fine di consentire il pagamento di ogni eventuale quota di residuo passivo non coperta finanziariamente dal rispettivo impegno di spesa, ovvero di ogni eventuale quota di impegno assunto a fronte di competenza derivata dall’esercizio precedente non coperta finanziariamente dal rispettivo impegno di spesa a causa dello scostamento in eccesso delle prime rispetto al secondo in relazione alla conversione in euro, è istituito, relativamente a ciascuna rubrica dei bilanci citati, con riferimento a ciascun Servizio delle Direzioni ad esse relative, che si presume gestore di spesa in conto residui per l’anno 2002, un fondo destinato all’imputazione diretta del pagamento medesimo.

     69. In relazione al disposto di cui al comma 68 è autorizzata la spesa di 100 euro per ciascuno degli anni dal 2002 al 2004 a carico di ciascuna unità previsionale di base/capitolo relativi al fondo istituito ai sensi della disposizione medesima nei citati bilancio/documento tecnico allo stesso allegato, per un ammontare complessivo di 29.100 euro suddiviso in ragione di 9.700 euro per ciascuno degli anni dal 2002 al 2004.

     70. In relazione all’applicazione del disposto di cui all’articolo 7, comma 19, della legge regionale 23/2001 gli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002 interessati dalla disposizione medesima sono complessivamente variati dell’importo di 0,09 euro suddivisi in ragione di 0,02 euro in riduzione per ciascuno degli anni 2002, 2003, 2005 e 2006, 0,02 euro in aumento per l’anno 2009, 0,01 euro in aumento per l’anno 2010 e 0,02 euro in diminuzione per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e gli stanziamenti dello stato di previsione dell’entrata dei citati bilanci/documento tecnico sono variati dell’importo di 0,02 euro in aumento per l’anno 2002, dell’importo di 0,01 euro in aumento per l’anno 2003 e dell’importo di 0,03 euro in aumento per l’anno 2004.

     71. In via di interpretazione autentica la locuzione “sede adeguata” di cui all’articolo 2, primo comma, della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52, deve intendersi riferita ai locali assegnati stabilmente ai gruppi consiliari, nonché ad ogni altro locale di proprietà della Regione, anche in sede diversa da quella del Consiglio regionale, del quale la Presidenza del Consiglio stesso abbia acquisito la disponibilità per l’assolvimento di esigenze temporanee dei gruppi consiliari medesimi.

     72. All’articolo 2 della legge regionale 52/1980, dopo il quinto comma, è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

     73. In via di interpretazione autentica dell’articolo 22, comma 1, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, tra gli oneri connessi con le opere necessarie per la realizzazione del Museo della Coltelleria da parte del Comune di Maniago e per la ristrutturazione del complesso denominato “Villa Dora” di San Giorgio di Nogaro, sono comprese anche le spese per gli arredi e per le attrezzature.

     74. Il finanziamento previsto dall’articolo 7, comma 10, della legge regionale 2/2000, per la parte non riservata al Comune di Ovaro dall’articolo 7 della legge regionale 11 settembre 2000, n. 18, è disposto a favore del Consorzio per il nucleo di industrializzazione della provincia di Pordenone, in luogo dell’Agenzia per lo sviluppo della montagna – Agemont S.p.A.

     75. Le previsioni programmatiche già adottate dalla Giunta regionale alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, si intendono riferite al Consorzio indicato al comma 74, per la parte non riservata al Comune di Ovaro.

     76. Dopo l’articolo 11 della legge regionale 7 febbraio 1992, n. 7, è inserito il seguente:

     (Omissis).

     77. [All’articolo 47, comma 2, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

     (Omissis)] [169].

     78. [Nelle more del recepimento dei principi di cui alla lettera f bis) del comma 2 dell’articolo 47 della legge regionale 7/1999, come inserita dal comma 77, nel Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e la contabilità degli enti e organismi funzionali della Regione, questi ultimi osservano le procedure previste dal D.P.G.R. 2 settembre 1997, n. 0288/Pres., e successive modifiche e integrazioni, secondo i rispettivi ordinamenti] [170].

     79. [All’articolo 16, comma 1, della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1, dopo le parole “dei dirigenti” sono inserite le parole

     (Omissis)] [171].

     80. Gli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 79 sono a carico dell’unità previsionale di base 52.2.4.1.650 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 1489 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     81. All’articolo 5, comma 116, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, le parole “quindici anni” sono sostituite dalle parole

     (Omissis).

     82. All’articolo 1, della legge regionale 27 novembre 2001, n. 26, il comma 6 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     83. I capitoli 515, 599 e 668, nonché i capitoli istituiti ai sensi del comma 69, dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002 con riferimento al documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, sono inseriti nell’Elenco 1 - “Spese obbligatorie” annesso al documento tecnico precitato.

     84. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla tabella G allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo documento tecnico di accompagnamento.

 

     Art. 10. (Norme contabili per gli Enti locali).

     1. Il termine del 30 novembre per l’approvazione di variazioni ai bilanci degli Enti locali può essere derogato in presenza di accertamenti di entrata aventi destinazione vincolata per legge, comunicati dopo tale data, oppure in presenza di accadimenti aventi carattere di eccezionalità e/o urgenza.

     2. Il comma 50 dell’articolo 3 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     3. Il comma 51 dell’articolo 3 della legge regionale 4/2001, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     4. [Fermo restando il rispetto degli obblighi derivanti dal patto di stabilità e di quelli connessi al rispetto degli ulteriori obiettivi di contenimento della spesa pubblica, gli Enti locali possono assumere, nell’ambito della propria capacità di spesa, il personale necessario al fine di garantire la qualità dei servizi erogati e/o l’istituzione di nuovi. Non possono avvalersi di tale facoltà i Comuni deficitari o dissestati] [172].

     5. Gli Enti locali che adottano il sistema di contabilità economica con il metodo della partita doppia e che sono tenuti alla compilazione del prospetto di conciliazione previsto dal comma 9 dell’articolo 229 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono adottare, in alternativa al prospetto suindicato, altro idoneo documento dimostrativo degli eventuali risultati differenziali fra il conto del bilancio e il conto del patrimonio.

     6. Gli Enti locali, qualora la propria convenzione per il servizio di tesoreria non ne faccia divieto, possono procedere al deposito di parte dei propri fondi presso gli altri istituti bancari e/o assicurativi per realizzare un loro migliore rendimento [173].

     7. Gli Enti locali possono impegnare gli stanziamenti di spesa corrente riferiti al finanziamento di quota parte degli oneri per le consultazioni elettorali previste negli anni successivi all’esercizio finanziario di riferimento.

     8. La Regione, qualora disponga di avvalersi delle strutture degli Enti locali per la gestione di procedure di proprie funzioni, prevede nella stessa normativa uno stanziamento per il rimborso delle spese che l’Ente locale sostiene.

     9. Il Sindaco, ovvero il Presidente della Provincia, può attribuire la funzione di predisporre il Piano dettagliato degli obiettivi, di cui all’articolo 197 del decreto legislativo 267/2000, e/o la proposta di Piano esecutivo di gestione, di cui all’articolo 169 del decreto legislativo 267/2000, al Direttore generale o ad altro dirigente dell’ente.

     10. I commi 37 e 38 dell’articolo 3 della legge regionale 4/2001, vanno interpretati nel senso che il finanziamento regionale previsto dal medesimo articolo 3, commi dal 37 al 46, può essere cumulato con altri interventi contributivi per le opere già inserite nei programmi di cui al comma 40 del citato articolo 3, nel rispetto delle regole dell’esclusione dell’indebito arricchimento da parte del beneficiario.

 

     Art. 11. (Copertura finanziaria).

     1. Il maggior onere complessivo conseguente alle nuove autorizzazioni di spesa previste dall’articolo 1, commi 31 e 32, e dagli articoli da 3 a 9, trova copertura nel quadro delle riduzioni di spesa previste dagli articoli medesimi e delle variazioni di entrata previste dall’articolo 1, comma 1, e articolo 9, commi 65 e 67.

 

     Art. 12. (Sospensione degli effetti di disposizioni concernenti aiuti notificate alla Commissione dell’Unione europea).

     1. Gli effetti delle disposizioni di cui all’articolo 8, comma 78, tabella F, notificate alla Commissione dell’Unione europea, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunità europea e secondo le modalità di cui alla legge regionale 19 maggio 1998, n. 9, relative alle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicate, e limitatamente alle autorizzazioni relative agli anni 2003-2004:

 

U.P.B

CAPITOLO

12.1.62.1.286

7680

12.1.62.1.286

7681

12.1.62.2.290

7709

12.2.62.2.309

7827

12.3.62.2.322

7960

12.5.62.2.331

8010

 

     sono sospesi fino alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell’avviso dell’esito positivo dell’esame della Commissione medesima.

 

     Art. 13. (Entrata in vigore).

     1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione e ha effetto dall’1 gennaio 2002.

 

 

TABELLE [174]

     (Omissis).


[1] Comma abrogato dall'art. 30 della L.R. 4 maggio 2012, n. 10.

[2] Comma così modificato dall’art. 7 della L.R. 20 agosto 2003, n. 14.

[3] Comma così modificato dall’art. 3 della L.R. 21 luglio 2004, n. 19.

[4] Comma aggiunto dall’art. 12 della L.R. 15 maggio 2002, n. 13 e così modificato dall’art. 3 della L.R. 21 luglio 2004, n. 19.

[5] Comma così modificato dall’art. 3 della L.R. 21 luglio 2004, n. 19.

[6] Comma aggiunto dall’art. 7 della L.R. 23 agosto 2002, n. 23.

[7] Comma inserito dall’art. 3 della L.R. 21 luglio 2004, n. 19.

[8] Comma così modificato dall’art. 7 della L.R. 26 gennaio 2004, n. 1.

[9] Comma aggiunto dall’art. 2 della L.R. 20 agosto 2003, n. 15.

[10] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 23 gennaio 2007, n. 1.

[11] Comma così modificato dall’art. 7 della L.R. 23 agosto 2002, n. 23.

[12] Articolo aggiunto dall’art. 7 della L.R. 23 agosto 2002, n. 23. Per l'interpretazione del presente articolo, vedi l'art. 1, comma 14 bis della L.R. 26 gennaio 2004, n. 1.

[13] Comma abrogato dall’art. 1 della L.R. 29 gennaio 2003, n. 1.

[14] Comma abrogato dall'art. 8 della L.R. 23 gennaio 2007, n. 1.

[15] Punto così modificato dall’art. 2 della L.R. 23 agosto 2002, n. 23.

[16] Comma così modificato dall’art. 2 della L.R. 23 agosto 2002, n. 23.

[17] Comma così modificato dall’art. 2 della L.R. 23 agosto 2002, n. 23.

[18] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 23 gennaio 2007, n. 1.

[19] Comma inserito dall'art. 3 della L.R. 23 gennaio 2007, n. 1 e così sostituito dall'art. 1 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 30.

[20] Comma abrogato dall'art. 3 della L.R. 23 gennaio 2007, n. 1.

[21] Comma aggiunto dall’art. 7 della L.R. 23 agosto 2002, n. 23 e abrogato dall'art. 3 della L.R. 23 gennaio 2007, n. 1.

[22] Comma così modificato dall’art. 1 della L.R. 12 febbraio 2003, n. 4.

[23] Comma abrogato dall'art. 110 della L.R. 5 dicembre 2013, n. 19.

[24] Comma abrogato dall'art. 110 della L.R. 5 dicembre 2013, n. 19.

[25] Comma abrogato dall'art. 110 della L.R. 5 dicembre 2013, n. 19.

[26] Comma abrogato dall'art. 77 della L.R. 8 agosto 2007, n. 21.

[27] Comma così modificato dall’art. 3 della L.R. 15 maggio 2002, n. 13.

[28] Comma abrogato dall’art. 2 della L.R. 2 febbraio 2005, n. 1, con effetto dall’1 gennaio 2005.

[29] Comma così sostituito dall’art. 1 della L.R. 12 febbraio 2003, n. 4.

[30] Comma così sostituito dall’art. 1 della L.R. 12 febbraio 2003, n. 4.

[31] Comma abrogato dall’art. 78 della L.R. 9 agosto 2005, n. 18.

[32] Comma abrogato dall’art. 78 della L.R. 9 agosto 2005, n. 18.

[33] Comma abrogato dall’art. 78 della L.R. 9 agosto 2005, n. 18.

[34] Comma abrogato dall’art. 78 della L.R. 9 agosto 2005, n. 18.

[35] Comma abrogato dall’art. 78 della L.R. 9 agosto 2005, n. 18.

[36] Comma abrogato dall’art. 78 della L.R. 9 agosto 2005, n. 18.

[37] Comma abrogato dall’art. 78 della L.R. 9 agosto 2005, n. 18.

[38] Comma abrogato dall’art. 78 della L.R. 9 agosto 2005, n. 18.

[39] Comma abrogato dall’art. 78 della L.R. 9 agosto 2005, n. 18.

[40] Comma abrogato dall’art. 78 della L.R. 9 agosto 2005, n. 18.

[41] Comma abrogato dall’art. 78 della L.R. 9 agosto 2005, n. 18.

[42] Comma modificato dall’art. 11 della L.R. 15 maggio 2002, n. 13 e abrogato dall’art. 78 della L.R. 9 agosto 2005, n. 18.

[43] Comma abrogato dall’art. 78 della L.R. 9 agosto 2005, n. 18.

[44] Comma abrogato dall’art. 78 della L.R. 9 agosto 2005, n. 18.

[45] Comma abrogato dall’art. 78 della L.R. 9 agosto 2005, n. 18.

[46] Comma abrogato dall’art. 78 della L.R. 9 agosto 2005, n. 18.

[47] Comma aggiunto dall’art. 11 della L.R. 15 maggio 2002, n. 13.

[48] Comma aggiunto dall’art. 21 della L.R. 30 aprile 2003, n. 12.

[49] Comma aggiunto dall’art. 11 della L.R. 15 maggio 2002, n. 13.

[50] Comma aggiunto dall’art. 11 della L.R. 15 maggio 2002, n. 13.

[51] Comma aggiunto dall’art. 21 della L.R. 30 aprile 2003, n. 12.

[52] Comma abrogato dall’art. 78 della L.R. 9 agosto 2005, n. 18.

[53] Comma abrogato dall’art. 78 della L.R. 9 agosto 2005, n. 18.

[54] Comma abrogato dall’art. 78 della L.R. 9 agosto 2005, n. 18.

[55] Comma così modificato dall’art. 8 della L.R. 30 aprile 2003, n. 12.

[56] Comma abrogato dall’art. 12 della L.R. 15 maggio 2002, n. 13.

[57] Comma sostituito dall’art. 16 della L.R. 26 ottobre 2006, n. 19, con la limitazione ivi prevista e abrogato dall'art. 8 della L.R. 4 agosto 2014, n. 15. La dizione previgente del presente comma è la seguente: “A partire dall’anno accademico 2001-2002 l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un assegno di studio annuo ai soggetti iscritti al corso di diploma universitario per infermiere professionale degli Atenei regionali. L’assegno spetta agli studenti che, al termine di ciascun anno accademico, abbiano superato gli esami di ammissione all’anno successivo e, per l’ultimo anno, a coloro che abbiano conseguito il diploma. Con Regolamento sono stabiliti l’ammontare dell’assegno, tenendo conto dello stanziamento disponibile a bilancio, nonché le modalità di concessione ed erogazione”.

[58] Comma abrogato dall'art. 8 della L.R. 4 agosto 2014, n. 15.

[59] Comma abrogato dall’art. 65 della L.R. 31 marzo 2006, n. 6, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[60] Comma abrogato dall’art. 65 della L.R. 31 marzo 2006, n. 6, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[61] Comma così modificato dall’art. 3 della L.R. 21 luglio 2004, n. 19.

[62] Comma abrogato dall’art. 78 della L.R. 9 agosto 2005, n. 18.

[63] Comma abrogato dall’art. 78 della L.R. 9 agosto 2005, n. 18.

[64] Comma abrogato dall’art. 78 della L.R. 9 agosto 2005, n. 18.

[65] Comma abrogato dall’art. 43 della L.R. 23 maggio 2005, n. 12.

[66] Comma abrogato dall'art. 22 della 23 maggio 2007, n. 12.

[67] Comma abrogato dall'art. 22 della 23 maggio 2007, n. 12.

[68] Comma abrogato dall’art. 65 della L.R. 31 marzo 2006, n. 6, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[69] Comma sostituito dall’art. 8 della L.R. 30 aprile 2003, n. 12 e abrogato dall'art. 22 della 23 maggio 2007, n. 12.

[70] Comma abrogato dall'art. 22 della 23 maggio 2007, n. 12.

[71] Comma abrogato dall'art. 22 della 23 maggio 2007, n. 12.

[72] Comma abrogato dall'art. 22 della 23 maggio 2007, n. 12.

[73] Comma abrogato dall'art. 22 della 23 maggio 2007, n. 12.

[74] Comma abrogato dall'art. 22 della 23 maggio 2007, n. 12.

[75] Comma abrogato dall'art. 22 della 23 maggio 2007, n. 12.

[76] Comma abrogato dall'art. 22 della 23 maggio 2007, n. 12.

[77] Comma sostituito dall’art. 5 della L.R. 29 gennaio 2003, n. 1 e abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[78] Comma abrogato dall’art. 5 della L.R. 29 gennaio 2003, n. 1.

[79] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[80] Comma abrogato dall'art. 16 della L.R. 7 luglio 2017, n. 25.

[81] Comma abrogato dall'art. 16 della L.R. 7 luglio 2017, n. 25.

[82] Comma abrogato dall'art. 77 della L.R. 8 agosto 2007, n. 21.

[83] Comma abrogato dall'art. 77 della L.R. 8 agosto 2007, n. 21.

[84] Comma abrogato dall'art. 77 della L.R. 8 agosto 2007, n. 21.

[85] Comma già modificato dall’art. 23 della L.R. 18 agosto 2005, n. 24, dall'art. 4 della L.R. 20 agosto 2007, n. 22, dall'art. 59 della L.R. 5 dicembre 2008, n. 16, dall'art. 4 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 22 e così ulteriormente modificato dall'art. 258 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26.

[86] Per l’interpretazione autentica del presente comma, vedi l’art. 16 della L.R. 18 agosto 2005, n. 24.

[87] Comma abrogato dall'art. 77 della L.R. 8 agosto 2007, n. 21.

[88] Comma abrogato dall'art. 77 della L.R. 8 agosto 2007, n. 21.

[89] Comma abrogato dall'art. 77 della L.R. 8 agosto 2007, n. 21.

[90] Comma abrogato dall'art. 77 della L.R. 8 agosto 2007, n. 21.

[91] Comma abrogato dall'art. 77 della L.R. 8 agosto 2007, n. 21.

[92] Comma così sostituito dall’art. 4 della L.R. 2 febbraio 2005, n. 1, con effetto dall’1 gennaio 2005.

[93] Comma abrogato dall'art. 68 della L.R. 27 novembre 2006, n. 24, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[94] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[95] Comma abrogato dall'art. 68 della L.R. 27 novembre 2006, n. 24, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[96] Comma abrogato dall'art. 68 della L.R. 27 novembre 2006, n. 24, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[97] Comma abrogato dall'art. 68 della L.R. 27 novembre 2006, n. 24, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[98] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[99] Comma così modificato dall’art. 15 della L.R. 26 febbraio 2002, n. 7.

[100] Comma così sostituito dall’art. 15 della L.R. 26 febbraio 2002, n. 7.

[101] Comma abrogato dall’art. 15 della L.R. 26 febbraio 2002, n. 7.

[102] Comma così modificato dall’art. 15 della L.R. 26 febbraio 2002, n. 7.

[103] Comma abrogato dall'art. 56 della L.R. 30 marzo 2018, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[104] Comma sostituito dall'art. 7 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11 e abrogato dall'art. 56 della L.R. 30 marzo 2018, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[105] Comma aggiunto dall'art. 4 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 30 e abrogato dall'art. 7 della L.R. 14 agosto 2008, n. 9.

[106] Comma aggiunto dall'art. 8 della L.R. 30 dicembre 2008, n. 17, modificato dall'art. 7 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 24, dall'art. 7 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 22, sostituito dall'art. 7 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11 e abrogato dall'art. 56 della L.R. 30 marzo 2018, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[107] Comma inserito dall'art. 7 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11 e abrogato dall'art. 56 della L.R. 30 marzo 2018, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[108] Comma abrogato dall'art. 56 della L.R. 30 marzo 2018, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[109] Comma abrogato dall'art. 56 della L.R. 30 marzo 2018, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[110] Comma abrogato dall'art. 56 della L.R. 30 marzo 2018, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[111] Comma abrogato dall'art. 56 della L.R. 30 marzo 2018, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[112] Comma così modificato dall’art. 14 della L.R. 15 maggio 2002, n. 13.

[113] Comma sostituito dall’art. 6 della L.R. 29 gennaio 2003, n. 1 e abrogato dall'art. 13 della L.R. 17 febbraio 2011, n. 2, con la decorrenza ivi prevista.

[114] Comma abrogato dall'art. 13 della L.R. 17 febbraio 2011, n. 2, con la decorrenza ivi prevista.

[115] Comma abrogato dall'art. 13 della L.R. 17 febbraio 2011, n. 2, con la decorrenza ivi prevista.

[116] Comma modificato dall'art. 6 della L.R. 25 luglio 2012, n. 14 e abrogato dall'art. 38 della L.R. 11 agosto 2014, n. 16.

[117] Comma abrogato dall'art. 38 della L.R. 11 agosto 2014, n. 16.

[118] Comma abrogato dall'art. 38 della L.R. 11 agosto 2014, n. 16.

[119] Comma abrogato dall'art. 38 della L.R. 11 agosto 2014, n. 16.

[120] Comma abrogato dall'art. 38 della L.R. 11 agosto 2014, n. 16.

[121] Comma abrogato dall'art. 38 della L.R. 11 agosto 2014, n. 16.

[122] Comma abrogato dall'art. 38 della L.R. 11 agosto 2014, n. 16.

[123] Comma abrogato dall'art. 24 della L.R. 16 novembre 2007, n. 26, con la decorrenza ivi prevista.

[124] Comma abrogato dall’art. 33 della L.R. 3 aprile 2003, n. 8, con effetto a decorrere dall’1 gennaio 2004.

[125] Comma abrogato dall’art. 33 della L.R. 3 aprile 2003, n. 8, con effetto a decorrere dall’1 gennaio 2004.

[126] Comma abrogato dall’art. 33 della L.R. 3 aprile 2003, n. 8, con effetto a decorrere dall’1 gennaio 2004.

[127] Comma così modificato dall’art. 5 della L.R. 26 gennaio 2004, n. 1.

[128] Comma così sostituito dall'art. 7 della L.R. 30 dicembre 2008, n. 17.

[129] Comma abrogato dall’art. 33 della L.R. 3 aprile 2003, n. 8, con effetto a decorrere dall’1 gennaio 2004.

[130] Comma abrogato dall’art. 33 della L.R. 3 aprile 2003, n. 8, con effetto a decorrere dall’1 gennaio 2004.

[131] Comma abrogato dall'art. 30 della L.R. 4 maggio 2012, n. 10.

[132] Comma abrogato dall'art. 30 della L.R. 4 maggio 2012, n. 10.

[133] Comma così sostituito dall’art. 6 della L.R. 24 maggio 2004, n. 17.

[134] Comma già sostituito dall’art. 11 della L.R. 15 maggio 2002, n. 13 e così ulteriormente sostituito dall’art. 6 della L.R. 24 maggio 2004, n. 17.

[135] Comma abrogato dall’art. 6 della L.R. 24 maggio 2004, n. 17.

[136] Comma abrogato dall’art. 6 della L.R. 24 maggio 2004, n. 17.

[137] Comma abrogato dall’art. 6 della L.R. 24 maggio 2004, n. 17.

[138] Comma abrogato dall'art. 77 della L.R. 8 agosto 2007, n. 21.

[139] Comma abrogato dall'art. 77 della L.R. 8 agosto 2007, n. 21.

[140] Comma modificato dall’art. 10 della L.R. 15 maggio 2002, n. 13 e così sostituito dall’art. 7 della L.R. 10 novembre 2005, n. 26.

[141] Per l’abrogazione delle norme sui contributi per il funzionamento degli enti gestori di cui al presente comma, vedi l’art. 32 della L.R. 4 marzo 2005, n. 4.

[142] Comma così modificato dall’art. 16 della L.R. 15 maggio 2002, n. 13.

[143] Comma così modificato dall’art. 16 della L.R. 15 maggio 2002, n. 13.

[144] Comma abrogato dall'art. 78 della L.R. 22 aprile 2002, n. 12, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 78 della L.R. 12/2002.

[145] Comma abrogato dall'art. 78 della L.R. 22 aprile 2002, n. 12, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 78 della L.R. 12/2002.

[146] Comma abrogato dall'art. 78 della L.R. 22 aprile 2002, n. 12, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 78 della L.R. 12/2002.

[147] Comma abrogato dall'art. 78 della L.R. 22 aprile 2002, n. 12, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 78 della L.R. 12/2002.

[148] Comma abrogato dall'art. 78 della L.R. 22 aprile 2002, n. 12, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 78 della L.R. 12/2002.

[149] Comma abrogato dall’art. 113 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 29.

[150] Comma sostituito con gli attuali commi 63, 63 bis e 63 ter per effetto dell'art. 2 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 22 e così modificato dall'art. 2 della L.R. 4 agosto 2017, n. 31.

[151] Il previgente comma 63 è stato sostituito dagli attuali commi 63, 63 bis e 63 ter per effetto dell'art. 2 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 22. Il presente comma è stato abrogato dall'art 2 della L.R. 27 dicembre 2013, n. 23.

[152] Il previgente comma 63 è stato sostituito dagli attuali commi 63, 63 bis e 63 ter per effetto dell'art. 2 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 22. Il presente comma è stato abrogato dall'art 2 della L.R. 27 dicembre 2013, n. 23.

[153] Comma sostituito dall’art. 9 della L.R. 15 maggio 2002, n. 13 e abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[154] Comma abrogato dall’art. 9 della L.R. 15 maggio 2002, n. 13.

[155] Comma così modificato dall’art. 6 della L.R. 23 agosto 2002, n. 23.

[156] Comma sostituito dall’art. 8 della L.R. 15 maggio 2002, n. 13 ed abrogato dall’art. 113 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 29.

[157] Comma così modificato dall'art. 13 della L.R. 6 agosto 2019, n. 13.

[158] Comma abrogato dall’art. 8 della L.R. 29 gennaio 2003, n. 1.

[159] Comma abrogato dall’art. 8 della L.R. 29 gennaio 2003, n. 1.

[160] Comma così sostituito dall’art. 6 della L.R. 15 maggio 2002, n. 13.

[161] Comma così modificato dall’art. 8 della L.R. 29 gennaio 2003, n. 1.

[162] Comma abrogato dall'art. 77 della L.R. 8 agosto 2007, n. 21.

[163] Comma così sostituito dall’art. 18 della L.R. 4 giugno 2004, n. 18.

[164] Comma abrogato dall’art. 8 della L.R. 29 gennaio 2003, n. 1.

[165] Comma abrogato dall’art. 8 della L.R. 29 gennaio 2003, n. 1.

[166] Comma abrogato dall’art. 8 della L.R. 29 gennaio 2003, n. 1.

[167] Comma già modificato dall'art. 5 della L.R. 23 luglio 2009, n. 12 e così ulteriormente modificato dall'art. 5 della L.R. 6 agosto 2015, n. 20.

[168] Comma inserito dall'art. 4 della L.R. 25 luglio 2012, n. 14.

[169] Comma abrogato dall'art. 77 della L.R. 8 agosto 2007, n. 21.

[170] Comma abrogato dall'art. 77 della L.R. 8 agosto 2007, n. 21.

[171] Comma abrogato dall'art. 54 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.

[172] Comma sostituito dall’art. 2 della L.R. 21 luglio 2006, n. 12 e abrogato dall'art. 12 della L.R. 30 dicembre 2008, n. 17.

[173] Comma così modificato dall’art. 2 della L.R. 30 aprile 2003, n. 12.

[174] Tabelle modificate dall’art. 14 della L.R. 15 maggio 2002, n. 13.