Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.4 bilanci e piani finanziari |
Data: | 25/01/2002 |
Numero: | 3 |
Sommario |
Art. 1. (Disposizioni di carattere finanziario). |
Art. 2. (Variazioni all’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive). |
Art. 2 bis. (Esenzione dall’imposta regionale sulle attività produttive per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale). |
Art. 3. (Trasferimenti al sistema delle autonomie locali). |
Art. 4. (Trasferimento di funzioni alle Province). |
Art. 5. (Interventi in materia di tutela della salute e di politiche sociali). |
Art. 6. (Progettazioni, tutela dell’ambiente e del territorio e interventi nei settori dell’edilizia e dei trasporti). |
Art. 7. (Interventi in materia di corregionali all’estero, istruzione, cultura e sport). |
Art. 8. (Interventi nei settori produttivi). |
Art. 9. (Altre norme finanziarie intersettoriali e norme contabili). |
Art. 10. (Norme contabili per gli Enti locali). |
Art. 11. (Copertura finanziaria). |
Art. 12. (Sospensione degli effetti di disposizioni concernenti aiuti notificate alla Commissione dell’Unione europea). |
Art. 13. (Entrata in vigore). |
§ 6.4.184 – L.R. 25 gennaio 2002, n. 3.
Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (legge finanziaria 2002).
(B.U. 29 gennaio 2002, n. 4 - S.O. n. 2).
Art. 1. (Disposizioni di carattere finanziario).
1. L’ammontare delle previsioni di entrata resta determinato in complessivi 21.906.698.682,76 euro, suddivisi in ragione di 7.638.388.527,87 euro per l’anno 2002, di 7.160.903.630,81 euro per l’anno 2003 e di 7.107.406.524,08 euro per l’anno 2004, avuto riguardo alle variazioni previste dalla tabella A1, a carico delle unità previsionali di base del bilancio per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, ivi indicate, con riferimento agli appropriati capitoli del documento tecnico di accompagnamento del bilancio medesimo.
2. Ai sensi dell’articolo 7, primo comma, n. 2), dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, approvato con
3. Per le finalità di cui al comma 2, l’Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare nell’anno 2002 uno o più contratti preliminari di mutuo, sino alla concorrenza di complessivi 248.654.248,86 euro; le somme rinvenienti dai mutui sono destinate alla copertura degli oneri previsti a carico delle unità previsionali di base del bilancio per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, ivi indicate, con riferimento ai capitoli di spesa di cui al prospetto B/1 del documento tecnico allegato ai bilanci per gli anni medesimi, in conformità alle relative autorizzazioni di spesa disposte con la presente legge.
4. L’Amministrazione regionale è altresì autorizzata a stipulare nell’anno 2002 contratti di mutuo sino alla concorrenza dell’importo corrispondente agli impegni assunti a carico dei capitoli di spesa per i quali è stato autorizzato il ricorso al mercato finanziario mediante contrazione di mutui per l’anno 2001 ai sensi del combinato disposto dell’articolo 1, comma 2, della
5. I mutui autorizzati dai commi 3 e 4 sono regolati dalle seguenti condizioni:
a) tasso fisso e/o variabile non superiore al tasso di interesse da applicare alle operazioni di mutuo effettuate dagli enti locali ai sensi dell’articolo 22, comma 2, del
b) durata non superiore ai quindici anni.
6. Nell’ambito delle disposizioni di cui al comma 2 nel triennio 2002-2004 è autorizzato il ricorso alla contrazione di mutui con la Cassa depositi e prestiti nella misura massima di 248.654.248,86 euro per l’anno 2002.
7. Per le finalità di cui al comma 5 l’Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare nell’anno 2002 un protocollo d’intesa con la Cassa depositi e prestiti per l’accesso al credito della medesima per complessivi 248.654.248,86 euro. Le somme rinvenienti da tale operazione sono destinate alla copertura degli oneri previsti a carico delle unità previsionali di base del bilancio per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, ivi indicate, con riferimento ai capitoli di spesa di cui al prospetto B/1 del documento tecnico allegato ai bilanci per gli anni medesimi, in conformità alle relative autorizzazioni di spesa disposte con la presente legge. I mutui autorizzati dal comma 6 hanno durata non superiore ai quindici anni.
8. In via alternativa o complementare alla contrazione dei mutui di cui ai commi 2 e 4, è autorizzato, nel triennio 2002-2004, il ricorso al mercato finanziario mediante emissione di buoni ordinari regionali (BOR) ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera c), numero 2), della
9. Le emissioni di BOR sono regolate dalle seguenti condizioni:
a) tasso fisso o variabile;
b) garanzia di sottoscrizione a fermo dell’intero ammontare nominale di emissione;
c) costo massimo determinato nelle seguenti misure:
1) tasso fisso: Interest Rate Swap pari alla durata dell’emissione obbligazionaria aumentato di un margine massimo annuo di 0,75 punti percentuali;
2) tasso variabile: Euribor a 3 o a 6 mesi, nel caso di periodicità trimestrale o semestrale delle cedole, con maggiorazione non superiore ad un punto percentuale annuo;
d) commissione di collocamento non superiore allo 0,50 per cento del valore nominale delle obbligazioni;
e) durata non inferiore a 5 anni e non superiore a 15 anni;
f) in relazione all’andamento del mercato finanziario, rimborso alla pari mediante quote capitali costanti o crescenti a partire dalla data di pagamento della prima cedola, ovvero in un’unica soluzione a scadenza con utilizzo di strumenti finanziari derivati per l’ammortamento periodico.
10. Ai fini dell’ottimizzazione della posizione debitoria della Regione in attuazione dell’articolo 8, comma 101, della
11. L’Assessore regionale alle finanze, su conforme deliberazione della Giunta regionale, dispone con propri decreti l’adeguamento degli stanziamenti del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002 e del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, in relazione alle emissioni di BOR previste dal comma 8, nonché al ricorso a strumenti finanziari derivati previsto dal comma 10, anche istituendo all’uopo nel bilancio e nel documento tecnico nuove unità previsionali di base e nuovi capitoli di entrata e di spesa e disponendo le necessarie operazioni compensative con gli stanziamenti delle corrispondenti unità previsionali di base e dei capitoli relativi al ricavo e all’ammortamento dei prestiti, secondo le seguenti disposizioni:
a) iscrizione in apposite unità previsionali di base e capitoli di entrata, con funzione compensativa, delle somme rinvenienti da operazioni con attivazione di strumenti finanziari derivati;
b) iscrizione in apposite unità previsionali di base e capitoli di spesa degli oneri, anche accessori, derivanti da operazioni con attivazione di strumenti finanziari derivati;
c) le somme rinvenienti dalle emissioni di BOR di cui al comma 8 sono destinate alla copertura delle autorizzazioni di spese previste a carico delle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio, con riferimento agli appropriati capitoli del documento tecnico, relative agli interventi da finanziare, con separata evidenza.
12. Al fine di garantire, in ogni caso, il puntuale pagamento delle rate di ammortamento dei mutui, dei BOR e degli strumenti finanziari derivati di cui al presente articolo, l’Amministrazione regionale rilascia all’Istituto tesoriere apposita delegazione di pagamento a valere sulle quote fisse di tributi erariali devolute alla Regione ai sensi dell’articolo 49 dello Statuto speciale, come da ultimo modificato dall’articolo 1, comma 146, della
13. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad attuare progetti di dismissione di beni appartenenti al patrimonio immobiliare disponibile della Regione attraverso operazioni di cartolarizzazione dei proventi derivanti dalle dismissioni medesime.
14. I beni immobili oggetto di dismissione, ai sensi del comma 13, sono individuati con deliberazione della Giunta regionale.
15. [Per le finalità di cui al comma 13, l’Amministrazione regionale è autorizzata a costituire o a promuovere la costituzione, anche attraverso soggetti terzi, di una o più società di capitali, ai sensi della
16. L’Amministrazione regionale è autorizzata a prestare garanzie sui titoli emessi e sui finanziamenti reperiti dalle società di cui al comma 15. I casi, i termini e le condizioni di tali garanzie e a rilasciare apposite delegazioni di pagamento all’Istituto tesoriere ai sensi del comma 12 sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale [2].
17. I beni immobili individuati ai sensi del comma 14 possono essere trasferiti a titolo oneroso alle società di cui al comma 15 con verbali di consegna approvati con decreti del Direttore regionale degli affari finanziari e del patrimonio. I verbali di consegna e i decreti suddetti costituiscono titolo per l’intavolazione, la trascrizione immobiliare e la voltura catastale del diritto di proprietà degli immobili trasferiti. Con lo stesso decreto, previa deliberazione della Giunta regionale, sono determinati:
a) il prezzo iniziale che la società corrisponde a titolo definitivo a fronte del trasferimento dei beni immobili e le modalità di pagamento dell’eventuale residuo, che può anche essere rappresentato da titoli;
b) le caratteristiche dell’operazione di cartolarizzazione che la società realizza per finanziare il pagamento del prezzo; all’atto di ogni operazione di cartolarizzazione è nominato un rappresentante comune dei portatori dei titoli, il quale, oltre ai poteri stabiliti in sede di nomina e tutela dell’interesse dei portatori dei titoli, approva le modificazioni delle condizioni dell’operazione;
c) l’immissione della società nel possesso dei beni immobili trasferiti;
d) la gestione dei beni immobili trasferiti e dei contratti accessori, da regolarsi in via convenzionale con criteri di remuneratività;
e) le modalità per la valorizzazione e la rivendita dei beni immobili trasferiti.
18. Fino alla rivendita dei beni immobili trasferiti, ai sensi del comma 17, i gestori degli stessi, individuati ai sensi dello stesso comma 17, lettera d), sono responsabili a tutti gli effetti e a proprie spese per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché per l’adeguamento dei beni alla normativa vigente.
19. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad affidare, in via preferenziale, l’attività di gestione di cui al comma 17, lettera d), alla società costituita ai sensi dell’articolo 3 della
20. La Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio convoca una o più conferenze di servizi o promuove accordi di programma per sottoporre all’approvazione iniziative volte alla valorizzazione degli immobili individuati ai sensi del comma 14.
21. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i criteri per la compartecipazione degli enti interessati dal procedimento al ricavato dalla rivendita degli immobili valorizzati.
22. Alle attività di dismissione predette sono applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al
23. L’Ente regionale per lo sviluppo dell’agricoltura e le Aziende per i servizi sanitari e ospedaliere della Regione trasferiscono in proprietà alla Regione i beni immobili non più utilizzabili per i propri fini istituzionali ai fini della loro alienazione ai sensi del comma 13 [3].
23 bis. Limitatamente agli immobili di proprietà delle Aziende per i servizi sanitari e ospedaliere, i Comuni sul cui territorio sono situati i beni oggetto del trasferimento possono esercitare diritto di prelazione ai fini dell’acquisto oppure, subordinatamente all’utilizzo per finalità socio-assistenziali, ai fini della concessione in comodato d’uso. Il diritto di prelazione si esercita mediante l’approvazione di una delibera consiliare con cui, entro 30 giorni dall’approvazione della delibera di cui al comma 24, si dispone di procedere all’acquisto dell’immobile o al suo utilizzo per finalità esclusivamente socio-assistenziali [4].
24. I beni di cui al comma 23 sono individuati con delibere degli organi di amministrazione dell’Ente e delle Aziende suddetti.
25. Il trasferimento in proprietà alla Regione dei beni di cui al comma 23 è autorizzato con deliberazione della Giunta regionale ed è attuato con verbale di consegna approvato con decreto del Direttore regionale degli affari finanziari e del patrimonio.
26. Il verbale di consegna e il decreto di cui al comma 25 costituiscono titolo per l’intavolazione, la trascrizione immobiliare e la voltura catastale del diritto di proprietà degli immobili trasferiti.
27. L’Amministrazione regionale stipula con l’Ente regionale per lo sviluppo dell’agricoltura e con le Aziende per i servizi sanitari e ospedaliere della Regione apposite convenzioni ai fini della salvaguardia delle rispettive situazioni patrimoniali conseguenti alla vendita dei beni trasferiti [5].
27 bis. All’attuazione di quanto disposto dal comma 27, l’Amministrazione regionale provvede anche mediante trasferimento alle Aziende ivi citate delle somme derivanti dal ricavo della vendita degli immobili già di proprietà delle Aziende stesse inseriti nell’operazione di cartolarizzazione [6].
27 ter. I trasferimenti di cui al comma 27 bis possono essere erogati in via anticipata rispetto alla chiusura dell’operazione, nel rispetto del disposto di cui all’articolo 2, commi 1 e 2, della
28. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad alienare i fondi rustici dell’azienda agricola Vittoria di Fossalon di Grado, nonché quelli situati in Comune di San Quirino e Fontanafredda, già di proprietà dell’Ente nazionale tre Venezie. Le condizioni per l’acquisto vengono fissate con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell’Assessore regionale all’agricoltura, e tenendo conto degli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato per le aziende agricole entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge [8].
29. I beni immobili di cui al comma 28 sono alienati secondo i seguenti criteri di priorità:
a) ai conduttori in affitto;
b) ad imprenditori agricoli a titolo principale residenti da almeno due anni nei comuni in cui sono ubicati i beni medesimi con preferenza ai giovani agricoltori, di cui all’articolo 8 del
c) ad imprenditori agricoli a titolo principale, residenti da almeno due anni nella Regione Friuli Venezia Giulia.
29 bis. L’alienazione dei beni indicati al comma 28 ai soggetti di cui al comma 29, è affidata all’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA), con sede in Roma, che vi provvede, ai sensi del comma 28 medesimo, previo acquisto dalla Regione al valore determinato secondo le procedure tecnico-estimative previste in attuazione del regime di aiuto di Stato n. N 110/2001, approvato con decisione della Commissione europea di cui alla nota SG (2001) D/288933 del 5 giugno 2001 [9].
29 ter. Qualora i beni di cui al comma 28 siano costituiti in corpi fondiari di scarsa ampiezza, comunque non superiori a sei ettari, l'alienazione ai soggetti di cui al comma 29 è affidata alla Direzione centrale patrimonio e servizi generali anche mediante trattativa privata [10].
30. All’articolo 16 della
31. Gli importi da iscrivere nei fondi globali di cui all’articolo 9, comma 1, lettera a), della
32. L’importo da iscrivere nei fondi di riserva di cui all’articolo 9, comma 1, lettere b), c), d) e d bis), come aggiunta dall’articolo 14, comma 1, della
a) fondo per le spese impreviste: complessivi 22.385.000 euro, suddivisi in ragione di 9.795.000 euro per l’anno 2002, di 4.795.000 euro per l’anno 2003 e di 7.795.000 euro per l’anno 2004;
b) fondo per le spese obbligatorie e d’ordine: complessivi 23.245.483,46 euro, suddivisi in ragione di 13.245.483,46 euro per l’anno 2002, di 4 milioni di euro per l’anno 2003 e di 6 milioni di euro per l’anno 2004;
c) fondo per la riassegnazione dei residui perenti: complessivi 62 milioni di euro, suddivisi in ragione di 38 milioni di euro per l’anno 2002, di 10 milioni di euro per l’anno 2003 e di 14 milioni di euro per l’anno 2004;
d) fondo per l’attuazione del contratto collettivo per il biennio 1998-1999 del personale regionale, ivi compresa l’area dirigenziale: complessivi 4.188.342,66 euro, suddivisi in ragione di 1.396.114,22 euro per ciascuno degli anni dal 2002 al 2004;
e) fondo per l’attuazione del contratto collettivo per il biennio 2000-2001 del personale regionale, ivi compresa l’area dirigenziale: complessivi 15.510.342,66 euro, suddivisi in ragione di 6.272.114,22 euro per l’anno 2002 ed 4.619.114,22 euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004;
f) fondo per l’attuazione del contratto collettivo per il biennio 2002-2003 del personale regionale, ivi compresa l’area dirigenziale: complessivi 20.526.342,66 euro, suddivisi in ragione di 6.842.114,22 euro per ciascuno degli anni dal 2002 al 2004;
g) fondo per l’attuazione del contratto collettivo per il biennio 2004-2005 del personale regionale, ivi compresa l’area dirigenziale: complessivi 6.842.114,22 euro per l’anno 2004;
h) fondo per il finanziamento e l’adeguamento di programmi e progetti ammessi o ammissibili a finanziamento comunitario: complessivi 80.869.220,50 euro, suddivisi in ragione di 25.307.616,54 euro per l’anno 2002, di 25.418.745,32 euro per l’anno 2003 e di 30.142.858,64 euro per l’anno 2004, di cui 44.275.969,16 euro, suddivisi in ragione di 21.339.449,16 euro per l’anno 2003, di 22.936.520 euro per l’anno 2004, finanziati con contrazione di mutuo;
i) fondo per la concessione di incentivi in forma di credito di imposta: di complessivi 20 milioni di euro suddivisi in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003-2004.
Art. 2. (Variazioni all’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive).
1. Ai sensi dell’articolo 2 della
a) dalle piccole e medie imprese e dai liberi professionisti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), del
1) alla data dell’1 gennaio 2002 abbiano la sede legale, ovvero la residenza, ovvero il domicilio fiscale nell’ambito del territorio regionale;
2) se costituite in forma di impresa, rientrino per numero di dipendenti, fatturato annuo e totale di bilancio, nei parametri dimensionali di cui alla normativa di adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione delle piccole e medie imprese;
3) alla data dell’1 gennaio 2002 si avvalgano di personale dipendente con una soglia massima di tre dipendenti per i settori dell’industria e dell’artigianato e di due dipendenti per gli altri settori e i liberi professionisti; i predetti limiti sono elevati, rispettivamente, a cinque dipendenti per l’industria e l’artigianato e a tre dipendenti per gli altri settori e i liberi professionisti, con riguardo ai soggetti con sede legale, ovvero residenza, ovvero domicilio fiscale nei Comuni o parti di essi rientranti nelle zone omogenee “B” e “C” dei territori montani come classificate, ai sensi dell’articolo 3, commi da 1 a 3, della
4) nel corso dell’esercizio finanziario 2002, per i soli liberi professionisti, conseguano un volume di affari non superiore a 120.000 euro;
b) dalle società cooperative tenute all’applicazione del
2. Ai fini di cui al comma 1, lettera a), numero 3), devono intendersi per dipendenti i lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche a tempo parziale. Non rientrano nel computo dei dipendenti i soci-lavoratori delle società cooperative. Al pari di tutti i lavoratori in forza all’impresa sulla base di un contratto a tempo determinato, non sono considerati dipendenti coloro che sono assunti in apprendistato o con contratti di formazione e lavoro [11].
3. I contribuenti di cui al comma 1 sono autorizzati a tener conto della riduzione d’aliquota disposta dal presente articolo ai fini del calcolo e dei conseguenti versamenti degli acconti IRAP relativi al periodo d’imposta in corso all’1 gennaio 2002.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nei confronti dei contribuenti secondo la regola del “de minimis” stabilita dalla Commissione europea. A tal fine, qualora l’ammontare della differenza tra l’applicazione dell’aliquota ordinaria e quella ridotta stabilita dal comma 1, cumulato con gli eventuali aiuti comunitari, statali, regionali o di altro tipo ricevuti nell’arco temporale in cui si applica la regola del “de minimis”, comporti il superamento della soglia massima ivi prevista, i contribuenti sono tenuti a limitare il beneficio sino alla concorrenza di tale importo.
5. I contribuenti, entro i termini previsti per la presentazione della dichiarazione di cui all’articolo 19 del
Art. 2 bis. (Esenzione dall’imposta regionale sulle attività produttive per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale). [12]
1. A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2002, ai sensi dell’articolo 21 del
2. [13].
3. [La Giunta regionale, con propria deliberazione, determina termini, modalità e contenuti della dichiarazione di cui al comma 2, lettera b)] [14].
Art. 3. (Trasferimenti al sistema delle autonomie locali).
1. La Regione concorre al finanziamento dei bilanci degli Enti locali mediante devoluzione delle quote fisse delle compartecipazioni, indicate al comma 2, ai proventi dello Stato riscossi nel territorio regionale.
2. Per l’anno 2002 le quote delle compartecipazioni sono come di seguito determinate:
a) due decimi delle quote di compartecipazione regionale al gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all’articolo 49 dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, come sostituito dall’articolo 1 della
b) due decimi della compartecipazione regionale al gettito dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche di cui all’articolo 49 dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, come sostituito dall’articolo 1 della
c) due decimi della compartecipazione regionale al gettito dell’imposta sul valore aggiunto di cui all’articolo 49 dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, come sostituito dall’articolo 1 della
d) due decimi della quota di compartecipazione regionale al gettito delle imposte sostitutive dei tributi erariali prevista ai sensi dell’articolo 25, comma 6, della
3. La devoluzione delle quote di compartecipazione di cui al comma 2, il cui ammontare per l’anno 2002 è determinato in 389,20 milioni di euro, incrementata dell’assegnazione straordinaria di 11.845.798 euro per un ammontare complessivo di 401.045.798 euro, è disposta:
a) per 333.414.670 euro, a titolo di assegnazione di fondi ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del
b) per 5.164.570 euro, a titolo di assegnazione di fondi a titolo di concorso negli oneri derivanti dall’istituzione del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, ai sensi dell’articolo 127 della
c) per 10.329.138 euro, a titolo di concorso negli oneri derivanti dall’istituzione del comparto unico regionale e locale, ai sensi dell’articolo 127 della
d) per 38.325.068 euro, alle Province e ai Comuni, a titolo di compartecipazione al gettito IRAP;
e) per 1.774.356 euro, ai Comuni, per l’incentivazione della costituzione di unioni;
f) per 4.648.112 euro, ai Comuni, per il finanziamento degli interventi di competenza comunale in materia di diritto allo studio nella scuola dell’obbligo;
g) per 1.032.914 euro ai Comuni a economia turistica;
h) per 2.065.828 euro, alle Province, per il finanziamento previsto dall’articolo 32 della
i) per 3 milioni di euro, ai Comuni, per far fronte a situazioni particolari;
l) per 1.291.142 euro, ai Comuni, per il finanziamento di progetti per l’elaborazione di una strategia di assicurazione della comunità civica.
4. Le assegnazioni di cui al comma 3, lettere a) e b) e da d) a l ) , dell’ammontare complessivo di 390.716.660 euro sono attribuite agli Enti locali, per l’anno 2002, per l’ammontare di 386.522.252 euro, ripartiti nella misura di seguito indicata, ed accantonate a fondo globale, con la tabella A2 di cui all’articolo 1, comma 31, per l’ammontare di 4.194.408 euro:
a) alle Province 64.476.082 euro;
b) ai Comuni 317.041.379 euro;
c) alle Comunità montane 4.194.408 euro, fino alla data della loro soppressione definita dall’articolo 2, comma 1, della
d) alla Comunità collinare del Friuli 810.383 euro.
5. Le assegnazioni attribuite alle Province, ai sensi del comma 4, lettera a), sono suddivise nei seguenti fondi:
a) un fondo di 59.522.006 euro, di cui:
1) 56.124.578 euro da ripartire in misura proporzionale agli importi trasferiti alle stesse per l’anno 2001, ai sensi dell’articolo 3, comma 5, lettera a), della
2) 3.397.428 euro, da ripartire in misura pari a quanto già erogato ai sensi dell’articolo 2, comma 40, della
b) un fondo di 587.373 euro, da assegnare, per l’anno 2002, a titolo di concorso negli oneri derivanti dall’istituzione del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, di cui all’articolo 127 della
c) un fondo di 2.300.875 euro, relativo alle quote del gettito dell’IRAP, da ripartire in misura pari alle somme trasferite alle medesime Province, nell’anno 2001, allo stesso titolo, ai sensi dell’articolo 3, comma 5, lettera c), della
d) un fondo di 2.065.828 euro, da assegnare per l’anno 2002, per le finalità di cui all’articolo 32, comma 1, della
a) un fondo di 264.783.017 euro, da ripartire in misura pari alle somme trasferite agli stessi per l’anno 2001, ai sensi dell’articolo 3, comma 6, lettera a), della
b) un fondo di 4.487.645 euro, da assegnare, per l’anno 2002, a titolo di concorso negli oneri derivanti dall’istituzione del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, di cui all’articolo 127 della
c) un fondo di 36.024.193 euro, relativo alle quote del gettito dell’IRAP, da ripartire in misura pari alle somme trasferite ai medesimi Comuni, nell’anno 2001, allo stesso titolo, ai sensi dell’articolo 3, comma 6, lettera c), della
d) un fondo di 1.774.356 euro, da assegnare a titolo d’incremento dei trasferimenti di cui all’articolo 3, comma 6, lettera a), della
e) un fondo di 4.648.112 euro, da ripartire in misura pari a quanto erogato ai Comuni, nell’anno 2001, ai sensi dell’articolo 3, comma 6, lettera f), della
f) un fondo di 1.032.914 euro, da assegnare ai Comuni a economia turistica che hanno beneficiato dell’assegnazione di cui all’articolo 3, comma 6, lettera g), della
g) un fondo di 3 milioni di euro, per le situazioni particolari; le finalità e i criteri del fondo sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, sentito il parere della Commissione consiliare competente;
h) un fondo di 1.291.142 euro, a titolo di concorso per il perseguimento dell’obiettivo dell’elaborazione di una moderna strategia di rassicurazione della comunità civica a fronte di una crescente alterazione e degrado del tessuto sociale, da ripartire secondo criteri, modalità e oggetti del finanziamento da definirsi con deliberazione della Giunta regionale; l’erogazione è disposta in un’unica soluzione e a domanda da parte degli Enti interessati.
7. Le assegnazioni attribuite alle Comunità montane, ai sensi del comma 4, lettera c), sono suddivise nei seguenti fondi:
a) un fondo di 4.153.977 euro, da attribuire in misura pari al 50 per cento dell’ammontare delle assegnazioni concesse a ciascuna di esse, nell’anno 2001, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, lettera c), e comma 8, della
b) un fondo di 40.431 euro, da assegnare, per l’anno 2002, a titolo di concorso negli oneri derivanti dall’istituzione del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, di cui all’articolo 127 della
8. Le assegnazioni attribuite alla Comunità collinare del Friuli, ai sensi del comma 4, lettera d), sono suddivise nei seguenti fondi:
a) un fondo di 801.693 euro, limitatamente all’assegnazione di cui al comma 3, lettera a), relativa all’attuazione dell’articolo 54 dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia e per le finalità della
b) un fondo di 8.690 euro, da assegnare, per l’anno 2002, a titolo di concorso negli oneri derivanti dall’istituzione del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, di cui all’articolo 127 della
9. Le assegnazioni di 10.329.138 euro, di cui al comma 3, lettera c), a favore delle Province, dei Comuni, delle Comunità montane e della Comunità collinare del Friuli, sono concesse, in un’unica soluzione, secondo i criteri e le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale, avuto riguardo al personale in ruolo presso gli Enti medesimi alla data di entrata in vigore della presente legge e alle relative qualifiche funzionali di appartenenza.
10. Ai Comuni, la cui popolazione sia inferiore a quindicimila abitanti, nonché alle Comunità montane, le somme trasferite ai sensi dei commi precedenti, qualora non diversamente disposto, sono erogate in due rate, di cui la prima entro il mese di marzo e la seconda entro il mese di giugno; agli altri Enti locali, qualora non diversamente disposto, l’erogazione è disposta in quattro rate, di cui l’ultima entro il mese di novembre.
11. Per le finalità previste dal comma 3, lettere da a) a i), è autorizzata la spesa di 395.560.248 euro per l’anno 2002, a carico dell’unità previsionale di base 1.1.10.1.6 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 1603 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
12. Per le finalità previste dal comma 3, lettera l), è autorizzata la spesa di 1.291.142 euro per l’anno 2002 a carico dell’unità previsionale di base 1.4.10.1.394 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 4140 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
13. Con riferimento all’anno 2002, l’Amministrazione regionale procede al recupero della quota dell’imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli di cui all’articolo 56 del
14. Con riferimento all’anno 2002, l’Amministrazione regionale procede al recupero della quota dell’addizionale provinciale sul consumo di energia elettrica, corrispondente al maggior gettito per il 2000, derivante dall’applicazione dell’aliquota di 18 lire per kWh dell’addizionale provinciale sul consumo di energia elettrica di cui all’articolo 6, comma 2, lettera c), del
15. Con riferimento all’anno 2002, l’Amministrazione regionale procede al recupero della quota dell’addizionale comunale sul consumo di energia elettrica, corrispondente alla somma del maggior gettito per l’anno 2000, derivante dall’applicazione delle aliquote di cui all’articolo 6, comma 2, lettere a) e b), del
16. Le commutazioni in entrata di cui ai commi 13, 14 e 15 sono applicate in sede di erogazione dell’ultima rata.
17. L’utilizzazione delle somme, trasferite agli Enti locali, non è soggetta a rendicontazione.
18. Per la ripartizione tra i Comuni del Friuli-Venezia Giulia delle somme a essi dovute a titolo di addizionale opzionale all'IRPEF, prevista dall'articolo 2, comma 2, della
18 bis. L’Amministrazione regionale provvede all’erogazione del conguaglio delle quote di addizionale di cui al comma 18 sulla base degli imponibili IRPEF riferiti all’anno di competenza forniti dal Ministero dell’economia e delle finanze e resi disponibili dal Ministero dell’interno [19].
19. [In relazione agli importi da erogare, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni beneficiari anticipazioni di cassa nell’importo massimo di 2.500.000 euro a valere sugli importi determinati ai sensi del comma 18] [20].
19 bis. [In relazione e limitatamente alle somme anticipate ai sensi del comma 19, il pagamento delle somme dovute ai Comuni ai sensi del comma 18 è disposto con vincolo di commutazione su apposito capitolo di entrata] [21].
20. A compensazione del minore introito derivante ai Comuni dalle modifiche alle disposizioni in materia di imposte sulle insegne, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, della
21. La ripartizione tra i Comuni delle somme trasferite dallo Stato ai sensi dell’articolo 10, comma 4, della
22. All’iscrizione nel bilancio regionale dei fondi trasferiti dallo Stato ai sensi dell’articolo 10, comma 4, della
23. [La stampa delle schede e del restante materiale elettorale occorrente per lo svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie di competenza del Servizio elettorale della Direzione regionale per le autonomie locali è accompagnata dalle speciali misure di sicurezza disposte in occasione delle elezioni politiche per l’analogo servizio e da verifiche, eseguite dal personale assegnato al predetto Servizio presso le tipografie incaricate, al fine di assicurare la correttezza e la tempestività dell’esecuzione] [23].
24. [Gli appalti per i servizi di cui al comma 23, nonché dei servizi di trasporto del materiale elettorale, possono essere affidati ad una o più ditte con il metodo della trattativa privata previo esperimento di gara informale cui sono invitate almeno cinque ditte, se sussistono in tale numero soggetti idonei e di sicuro affidamento] [24].
25. [Le modalità per l’affidamento dei servizi indicati ai commi 23 e 24 e per l’espressione del parere di congruità sui prezzi di aggiudicazione sono disciplinate da apposito regolamento da adottarsi entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge] [25].
26. L’Amministrazione regionale è autorizzata a erogare ai Comuni, alle Province, alle Comunità montane e alla Comunità collinare del Friuli, un fondo di 6.972.168,14 euro, a titolo di concorso negli oneri derivanti dall’istituzione del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, ai sensi dell’articolo 127 della
27. Per le finalità previste dal comma 26, è autorizzata la spesa di 6.972.168,14 euro per l’anno 2002 a carico dell’unità previsionale di base 1.1.10.1.6 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 1599 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
28. Ai Comuni elencati nella tabella H, allegata alla presente legge, sono assegnate per l’anno 2002 le somme indicate a fianco di ciascuno di essi a titolo di concorso negli oneri per il personale inquadrato nei ruoli organici e soprannumerari, ai sensi dell’articolo 10 della
29. Per le finalità previste dal comma 28 è autorizzata la spesa di 288.041 euro per l’anno 2002 a carico dell’unità previsionale di base 1.1.10.1.6 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 1602 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
30. [In deroga al disposto di cui all’articolo 44, comma 2, della
31. A favore della Province è assegnato un limite d’impegno decennale di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2003, da destinare per l’importo di 1,5 milioni di euro annui alla concessione di contributi ai Comuni che non siano capoluogo di Provincia, con priorità a quelli con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, per gli interventi di loro competenza e per l’importo di 500.000 euro al finanziamento degli interventi di competenza provinciale. L’onere di 4 milioni di euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2003 e 2004 fa carico all’unità previsionale di base 1.1.10.2.8 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 1620 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e l’onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2005 al 2012 fa carico alle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati [27].
32. L’Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare i costi di cui all’articolo 1, comma 4, della
33. La domanda di rimborso è presentata alla Direzione regionale per le autonomie locali – Servizio finanziario e contabile, corredata della documentazione di cui al comma 32.
34. Per le finalità previste dal comma 32 è autorizzata la spesa di 103.292 euro per l’anno 2002 a carico dell’unità previsionale di base 1.3.10.1.19 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 1592 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
35. l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Udine un contributo straordinario per le seguenti iniziative sperimentali:
a) la promozione di un progetto, in attuazione delle finalità di cui all’articolo 230 del
b) la promozione di un progetto di sensibilizzazione dei cittadini, con particolare riferimento ai giovani, verso le cause sociali degli episodi di microcriminalità, finalizzato ad impostare interventi coordinati per una metodica di prevenzione.
36. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 35 è presentata alla Direzione regionale dell’istruzione e della cultura - Servizio dell’istruzione e della ricerca, corredata da una relazione illustrativa dei progetti sperimentali.
37. Per le finalità previste dal comma 35 è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l’anno 2002 a carico dell’unità previsionale di base 1.4.42.1.3200 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 5025 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
38. La quota del fondo di cui all’articolo 2, comma 7, lettera a), numero 1), della
39. La deliberazione con la quale vengono individuati gli interventi di cui al comma 38, è adottata sulla base dell’elenco delle opere e dei relativi importi d’intesa fra il legale rappresentante della Provincia di Trieste e l’Assessore regionale alle autonomie locali, sentita l’apposita Commissione consiliare che dovrà pronunciarsi entro 30 giorni dall’inoltro alla stessa Commissione dell’intesa medesima.
40. Ai fini dell’attuazione degli interventi coordinati di adeguamento e risanamento del contesto urbano, nell’ambito dell’accordo di programma di cui all’articolo 8, comma 27, della
41. [La Regione direttamente o tramite i suoi Enti strumentali, su proposta della Direzione regionale per le autonomie locali, partecipa alle iniziative promosse da società specializzate e/o Associazioni degli Enti locali, con le finalità di presentare, promuovere e valorizzare prodotti locali e progetti di innovazione dalla stessa predisposti o predisposti dagli Enti strumentali regionali] [28].
42. Per le finalità previste dal comma 41 è autorizzata la spesa complessiva di 150.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro, per ciascuno degli anni dal 2002 al 2004, a carico dell’unità previsionale di base 1.3.10.1.1907 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 1675 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
43. Nel quadro dell’azione tesa a sostenere, grazie ai nuovi servizi telematici, la trasparenza delle istituzioni democratiche europee, nazionali, regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e incentivare le relazioni tra persone giuridiche e persone fisiche, ottemperando ai propositi espressi nella Carta Civica, firmata a Cesky Krumlov il 2 luglio 1998, sotto l’egida della Federazione mondiale dei Club Unesco, vengono istituiti nella Regione Friuli Venezia Giulia i negozi civici al fine di consentire a ciascun cittadino la partecipazione visiva e auditiva all’attività di magistero politico degli eletti.
44. Per le finalità di cui al comma 43 l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere incentivi ai Comuni, affinché si dotino in via sperimentale, sul proprio territorio, del negozio civico. Le domande possono essere presentate dai Comuni singoli o associati, con popolazione complessiva superiore a 5.000 abitanti [29].
45. La Regione è tenuta a garantire i servizi di collegamento con le sedi istituzionali, favorire l’ampliamento degli accessi con le suddette sedi, svolgere attività di supporto informativo e di collaborazione permanente valorizzando il dialogo tra i negozi civici locali che si costituiranno e le proprie Direzioni regionali con i relativi funzionari.
46. Con regolamento regionale sono disciplinati i criteri e le modalità per la concessione degli incentivi di cui al comma 44 [30].
47. Per le finalità dai commi 43, 44 e 45 è autorizzata la spesa complessiva di 160.101,60 euro suddivisa in ragione di 77.468,50 euro per l’anno 2002, e di 41.316,55 euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, a carico dell’unità previsionale di base 1.3.10.1.19 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per 1’anno 2002, con riferimento al capitolo 1676 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
48. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo documento tecnico di accompagnamento.
Art. 4. (Trasferimento di funzioni alle Province).
[1. A decorrere dall’1 luglio 2002, dopo l’articolo 2 della
(Omissis).] [31]
2. [In deroga a quanto disposto dall'articolo 2-bis della
[3. A decorrere dall’1 luglio 2002, dopo l’articolo 2 bis della
(Omissis).][33]
[4. Sino al 31 dicembre 2002 le funzioni di cui al comma 2 dell’articolo 2 ter della
[5. A decorrere dall’1 luglio 2002, dopo l’articolo 2 ter della
(Omissis).][35]
[6. Al capo II della
(Omissis).][36]
[7. L’Agenzia è soppressa a partire dall’1 gennaio 2003.][37]
[8. Le Province, a partire dall’1 luglio 2002, subentrano nello svolgimento di tutte le attività di competenza dell’Agenzia, con l’esclusione di quelle relative alle funzioni di cui ai commi 2 e 3. Subentrano altresì, a partire dall’1 gennaio 2003, nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 2.][38]
[9. Nelle more della completa attuazione del comparto unico Regione-Enti locali, le Province per lo svolgimento delle funzioni conferite ai sensi del comma 1, si avvalgono del personale regionale assegnato agli Uffici dell’Agenzia regionale per l’impiego alla data del 30 giugno 2002.][39]
[10. I procedimenti in corso alla data dell’1 luglio 2002 relativi alle funzioni conferite alle Province ai sensi del comma 1, che abbiano comportato assunzione di impegni da parte dell’Agenzia, sono di competenza della Regione.][40]
[11. Entro un mese dall’entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale al lavoro e previdenza, cooperazione ed artigianato, è nominato un Commissario con il compito di adottare gli atti necessari allo svolgimento delle attività di competenza dell’Agenzia e di liquidare la medesima, secondo le direttive impartite dalla Giunta regionale.][41]
[12. Dalla data di nomina del Commissario decadono gli organi dell’Agenzia di cui agli articoli 31, 34 e 35 della
[13. Il Commissario invia alla Direzione regionale del lavoro e previdenza, cooperazione ed artigianato e alla Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio:
a) entro l’1 ottobre 2002 lo stato di consistenza dei beni mobili e la ricognizione di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi al 30 giugno 2002, distintamente per quanto attiene ai rapporti nei quali subentrano rispettivamente le Province ai sensi del comma 1 e la Regione ai sensi del comma 3;
b) entro l’1 marzo 2003 la ricognizione dei rapporti giuridici attivi e passivi al 31 dicembre 2002, distintamente per quanto attiene ai rapporti inerenti le attività di cui al comma 2;
c) entro l’1 aprile 2003 il bilancio di liquidazione dell’Agenzia alla data del 31 dicembre 2002;
d) entro l’1 giugno 2003 il bilancio della gestione commissariale.][43]
[14. La Giunta regionale, al fine di evitare interruzione di attività amministrativa:
a) detta le direttive per disciplinare il trasferimento alle Province dei procedimenti pendenti per i quali non sia intervenuto un formale atto di impegno;
b) detta le direttive per il trasferimento dei beni e dei rapporti giuridici attivi e passivi;
c) provvede all’approvazione dei bilanci di cui alle lettere c) e d) del comma 13.][44]
[15. Al Commissario spetta un’indennità mensile di carica determinata con il provvedimento di nomina.][45]
[16. La Giunta regionale provvede, con propria deliberazione, ai necessari adeguamenti dell’assetto organizzativo delle strutture regionali competenti in materia di lavoro. Con successiva legge regionale, la
17. A decorrere dall’1 luglio 2002 sono conferite alle Province funzioni in materia di incentivazione alla cooperazione sociale.
17 bis. A decorrere dalla data di cui al comma 17, le Province sono autorizzate ad intervenire nei confronti delle cooperative sociali iscritte all’albo di cui all’articolo 6 della
a) Alle cooperative di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), della
1) contributi volti a favorire gli investimenti aziendali;
2) contributi per consulenze concernenti l’innovazione, la promozione commerciale, la qualità e la certificazione dei prodotti, l’organizzazione aziendale e il miglioramento ambientale e delle condizioni dei luoghi di lavoro;
b) alle cooperative di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), della
1) interventi volti alla copertura dei costi degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi delle persone svantaggiate di cui all’articolo 4 della
2) contributi per le spese relative al personale assunto dalle cooperative con trattamento giuridico ed economico di quadro o dirigente;
3) contributi per le spese di costituzione e primo impianto;
c) ai consorzi tra cooperative iscritti all’albo di cui all’articolo 6 della
1) contributi per servizi di consulenza e di assistenza imprenditoriale a favore delle cooperative sociali consorziate [47].
c bis) ai soci lavoratori svantaggiati di cui all’articolo 4, comma 1, della
1) sostegni finanziari destinati a favorire l’integrazione lavorativa e sociale dei lavoratori medesimi nella cooperativa di appartenenza [48].
17 ter. A decorrere dalla data di cui al comma 17 le Province sono autorizzate a sostenere progetti volti alla promozione della cooperazione sociale, anche concernenti la creazione di reti informatiche [49].
17 quater. Con apposito Regolamento sono disciplinati i criteri per l’esercizio delle funzioni in materia di incentivazione alla cooperazione sociale da parte della Province [50].
17 quinquies. In sede di prima attuazione del trasferimento alle Province delle funzioni in materia di incentivazione alla cooperazione sociale, gli incentivi di cui al comma 17 bis, lettera a), qualora siano richiesti nel corso degli anni 2003 e 2004, possono essere concessi a favore delle cooperative sociali di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), della
18. A decorrere dall’1 luglio 2002, nella materia di cui al comma 17, la Regione esercita:
a) funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e vigilanza;
b) funzioni attinenti ai rapporti internazionali, con l’Unione europea, con lo Stato e le altre Regioni.
19. A decorrere dall’1 luglio 2002, sono abrogati gli articoli 9 e 11 della
20. I procedimenti in corso alla data dell’1 luglio 2002 rimangono di competenza della Regione e ad essi continua ad applicarsi la normativa previgente.
21. Al capo II della
(Omissis).
22. Con deliberazione della Giunta regionale sono fissati i criteri di riparto dei fondi relativi alle funzioni conferite alle Province ai sensi dell’articolo 2 bis della
[23. Ai fini di disciplinare gli strumenti di supporto per il collocamento delle persone disabili, con legge regionale, da emanarsi entro il 31 dicembre 2002, si provvede alla modifica della legge regionale 27 ottobre 1994, n. 17, e al trasferimento di risorse finanziarie alle Province a partire dall’1 gennaio 2003.] [52]
24. Dopo il comma 2 dell’articolo 2 della
(Omissis).
[25. Per le finalità previste dall’articolo 2 bis della
[26. Per le finalità previste dall’articolo 2 bis della
27. Per le finalità previste dal comma 17 è autorizzata la spesa complessiva di 4.012.000 euro, suddivisa in ragione di 400.000 euro per l’anno 2002 e di 1.806.000 euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004 a carico dell’unità previsionale di base 1.1.63.1.1899 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 8551 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
28. Il comma 1 dell’articolo 15 della
(Omissis).
29. Il comma 5 dell’articolo 15 della
(Omissis).
30. Per le finalità previste dall’articolo 15, comma 1, della
Art. 5. (Interventi in materia di tutela della salute e di politiche sociali).
1. In relazione al disposto di cui all’articolo 101, comma 1, della
2. La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale alle finanze, determina in via preventiva con propria deliberazione le condizioni relative al mutuo da stipulare ai sensi del comma 1.
3. Per il finanziamento del maggior fabbisogno di spesa degli Enti che esercitano nella Regione le funzioni del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della
4. Gli oneri di ammortamento del mutuo autorizzato ai sensi del comma 1 gravano, per l’ammontare complessivo annuo di 25,82 milioni di euro a decorrere dall’anno 2003, sulle unità previsionali di base 53.2.9.1.701 e 53.2.9.3.706 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2004 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento, rispettivamente, ai capitoli 1539 e 1589 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, in relazione alla spesa autorizzata sui medesimi per gli anni dal 2003 al 2012 con la tabella G, approvata con l’articolo 9, comma 84.
5. In relazione alla definizione, all’atto della stipula del mutuo di cui al comma 1, del suo preciso ammontare, si provvede al conseguente assestamento dei dati di bilancio, ai sensi dell’articolo 26, comma 1, lettera c), della
6. A decorrere dall’anno 2002 i finanziamenti straordinari di parte corrente, di cui all’articolo 3, comma 12, della
7. Le Aziende sanitarie regionali sono autorizzate a prestare a titolo gratuito assistenza e cura alle donne del Bangladesh e del Pakistan, vittime delle aggressioni attraverso il lancio di acidi sul viso e sul corpo, per interventi di ricostruzione delle parti lese [55].
8. Gli oneri derivanti dall’applicazione del comma 7 sono a carico delle risorse destinate al finanziamento della spesa sanitaria di parte corrente sull’unità previsionale di base 7.1.41.1.220 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 4355 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
9. [56].
10. L’Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere ai componenti della Commissione regionale per i ricorsi contro le non idoneità alla pratica dell’attività sportiva agonistica, di cui all’articolo 6 del decreto del Ministro della sanità del 18 febbraio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 marzo 1982, n. 63, un’indennità forfetaria correlata alla stipulazione di polizze assicurative in relazione al rischio professionale per l’attività connessa allo svolgimento dei compiti loro affidati. L’indennità forfetaria è corrisposta annualmente, per l’intera durata dell’incarico conferito. L’importo annuo dell’indennità spettante a ciascun componente della Commissione è determinato in 774,69 euro.
11. Gli oneri derivanti dall’applicazione del comma 10 sono a carico delle risorse destinate al finanziamento della spesa sanitaria di parte corrente sull’unità previsionale di base 7.1.41.1.220 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 4355 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
12. Al fine di ricapitalizzare le Aziende per i servizi sanitari e le Aziende ospedaliere del Friuli Venezia Giulia, la Regione conferisce alle medesime apporti di capitale per complessivi 100 milioni di euro, ripartiti per ogni singolo ente sulla base delle situazioni patrimoniali in essere al 31 dicembre 2001 ed erogati nel corso di dieci anni in tranche annuali di importo costante.
13. Gli apporti di capitale di cui al comma 12 possono essere oggetto, da parte delle Aziende per i servizi sanitari e ospedaliere, di operazioni connesse alla cessione di crediti nei limiti dell’importo dei pagamenti da eseguire relativi ai debiti maturati e non estinti al 31 dicembre 2001 così come rappresentati nel bilancio d’esercizio 2001.
14. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità di erogazione del conferimento di cui al comma 12 nonché quelli per la definizione con gli istituti di credito delle operazioni di cessione di cui al comma 13.
15. Per le finalità previste dal comma 12 è autorizzato a decorrere dall’anno 2002 il limite d’impegno decennale di 10 milioni di euro annui, con l’onere complessivo di 30 milioni di euro, relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2002 al 2004, a carico dell’unità previsionale di base 7.3.41.2.840 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 4350 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, e l’onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2005 al 2011 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base/capitoli dei bilanci/documenti tecnici per gli anni medesimi.
16. Entro il 30 giugno 2002 le Aziende sanitarie regionali adeguano i progetti di edilizia ospedaliera finanziati ai sensi dell’articolo 20 della
17. Entro il 30 giugno 2002 le Aziende sanitarie regionali verificano le modalità e la congruità dell’utilizzo degli immobili in uso, a qualsiasi titolo, in rapporto alle esigenze funzionali e al personale operante e propongono un piano di riassetto finalizzato alla concentrazione delle proprie attività nelle sedi strettamente necessarie per l’espletamento dei compiti istituzionali, alla riduzione dei costi gestionali e di manutenzione evitabili e alla successiva dismissione degli immobili non utilizzati.
18. [A decorrere dall’anno accademico 2008-2009, la Regione concede premi di studio per merito agli studenti iscritti al terzo anno del corso di laurea in infermieristica presso le sedi regionali delle università del Friuli Venezia Giulia. L’importo dei premi e i criteri e le modalità di concessione sono stabiliti con regolamento] [57].
19. [Per le finalità previste dal comma 18 è autorizzata la spesa complessiva di 1.200.000 euro, suddivisa in ragione di 400.000 euro per ciascuno degli anni dal 2002 al 2004 a carico dell’unità previsionale di base 7.3.41.1.227 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 4514 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi] [58].
20. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Centro regionale di formazione per l’area della medicina generale, per il tramite dell’Azienda per i servizi sanitari n. 2 “Isontina”, un contributo straordinario per l’attuazione di un progetto di prevenzione primaria cardiovascolare rivolta ai cittadini del Friuli Venezia Giulia. Ai fini dell’ottenimento del contributo il Centro presenta alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita istanza corredata del preventivo di spesa.
21. Per le finalità previste dal comma 20 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l’anno 2002 a carico dell’unità previsionale di base 7.3.41.1.227 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 4516 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
[22. Fino all’emanazione della nuova disciplina attuativa a valere dall’anno 2002, da adottare con deliberazione della Giunta regionale entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è sospesa l’attuazione dell’articolo 32 della
[23. Gli atti di indirizzo e i Regolamenti relativi all’utilizzo dei finanziamenti del Fondo sociale regionale, prima della loro approvazione, sono sottoposti dalla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali al parere della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale, di cui all’articolo 1 della
24. Nell’ambito del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali, in attuazione del principio di sussidiarietà, la Regione sostiene la realizzazione, da parte di Istituzioni di pubblica assistenza e beneficenza, Onlus e persone giuridiche private senza fini di lucro, aventi sede nel territorio regionale, Comuni e Aziende per i servizi sanitari, qualora delegate dai Comuni allo svolgimento di funzioni socio-assistenziali, di strutture per anziani e disabili nei distretti con dotazione inferiore al fabbisogno determinato dalla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali e, per quanto riguarda le strutture per disabili, congiuntamente alle Amministrazioni provinciali [61].
25. A tal fine l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi annui costanti, per un periodo non superiore a dieci anni, nel limite massimo del 75 per cento della spesa ammissibile, per la realizzazione di nuove strutture, mediante l’acquisto, la realizzazione, la trasformazione, il completamento, la ristrutturazione e l’adeguamento funzionale di immobili.
26. In sede di prima applicazione, i contributi di cui al comma 25 sono concessi, relativamente all’area anziani, per strutture di ricovero destinate a soggetti parzialmente o totalmente non autosufficienti e, relativamente all’area disabili, per centri destinati a soggetti gravi e gravissimi, per soluzioni abitative protette alternative all’istituzionalizzazione e per centri educativo-occupazionali. E’ assicurata priorità agli interventi che comprendano pluralità di tali funzioni o che siano di pronta cantierabilità.
27. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 25 sono presentate alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno. In sede di prima applicazione sono presentate entro e non oltre 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e sono corredate di una relazione tecnica illustrativa e di elaborati grafici di massima, predisposti da tecnici abilitati, atti a individuare il costo dell’intervento da realizzare e le risorse finanziarie del soggetto richiedente.
28. La concessione ed erogazione dei contributi di cui al comma 25 sono disposte con l’osservanza delle procedure previste dalla
29. Per le finalità previste dai commi 24 e 25 è autorizzato, a decorrere dall’anno 2002, il limite d’impegno decennale di 500.000 euro con l’onere di 1.500.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2002 al 2004 a carico dell’unità previsionale di base 8.3.41.2.253 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 4856 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. L’onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2005 al 2011 fa carico alle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.
30. Nelle more del recepimento della
31. Per le finalità di cui al comma 30, le Aziende sanitarie regionali, d’intesa con uno o più Comuni, presentano alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il progetto d’intervento, anche di durata pluriennale. Il progetto comprende almeno l’individuazione di una struttura tecnica di elaborazione, coordinamento e verifica e la descrizione delle singole azioni da attuare o promuovere. Alla concessione del finanziamento segue la stipula di apposita convenzione tra il soggetto beneficiario e la direzione regionale competente per la regolamentazione della sperimentazione.
32. Per le finalità di cui al comma 30 è autorizzata la spesa di 700.000 euro per l’anno 2002 a carico dell’unità previsionale di base 8.2.41.1.250 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 4751 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
33. Al fine di assicurare il completamento della rete di residenze sanitarie assistenziali pubbliche, l’Amministrazione regionale é autorizzata a concedere finanziamenti alle Aziende per i servizi sanitari regionali per la realizzazione di idonee strutture, sulla base delle previsioni contenute nei piani annuali delle Aziende medesime. I criteri e le modalità dell’intervento sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.
34. Per le finalità di cui al comma 33, l’Amministrazione regionale è autorizzata a contrarre mutui o a effettuare altre operazioni finanziarie compatibili con il costo annuo delle operazioni predette non superiore a 250.000 euro per dieci anni.
35. La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale alle finanze, determina in via preventiva, con propria deliberazione, le condizioni relative alle operazioni di cui al comma 34.
36. Per le finalità previste dal comma 33 è autorizzata la spesa di 2.050.000 euro per l’anno 2002 a carico dell’unità previsionale di base 8.3.41.2.252 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 4858 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
37. Per gli oneri derivanti dall’attuazione del comma 34 è autorizzata la spesa complessiva di 2.500.000 euro, suddivisa in ragione di 250.000 euro per ciascuno degli anni dal 2002 al 2011, così suddivisa:
a) relativamente alla quota capitale:
1. 173.472,50 euro per l’anno 2002;
2. 179.929,50 euro per l’anno 2003;
3. 186.626,50 euro per l’anno 2004;
4. 193.572,50 euro per l’anno 2005;
5. 200.777,50 euro per l’anno 2006;
6. 208.250,00 euro per l’anno 2007;
7. 216.001,00 euro per l’anno 2008;
8. 224.041,00 euro per l’anno 2009;
9. 232.379,50 euro per l’anno 2010;
10. 241.029,00 euro per l’anno 2011;
per un ammontare complessivo di 2.056.079 euro;
b) relativamente alla quota interessi:
1. 76.527,50 euro per l’anno 2002;
2. 70.070,50 euro per l’anno 2003;
3. 63.373,50 euro per l’anno 2004;
4. 56.427,50 euro per l’anno 2005;
5. 49.222,50 euro per l’anno 2006;
6. 41.750,00 euro per l’anno 2007;
7. 33.999,00 euro per l’anno 2008;
8. 25.959,00 euro per l’anno 2009;
9. 17.620,50 euro per l’anno 2010;
10. 8.971,00 euro per l’anno 2011;
per un ammontare complessivo di 443.921 euro.
38. L’onere complessivo di 750.000 euro, corrispondente alle quote autorizzate nella misura di 250.000 euro per ciascuno degli anni dal 2002 al 2004 dal comma 37, lettere a) e b), fa carico per 540.028,50 euro suddivisi in ragione di 173.472,50 euro per l’anno 2002, 179.929,50 euro per l’anno 2003 e 186.626,50 euro per l’anno 2004, all’unità previsionale di base 53.2.9.3.706 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 1570 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, e rispettivamente per 209.971,50 euro, suddivisi in ragione di 76.527,50 euro per l’anno 2002, 70.070,50 euro per l’anno 2003 e 63.373,50 euro per l’anno 2004, all’unità previsionale di base 53.2.9.1.701 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 1550 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. Le quote autorizzate per gli anni dal 2005 al 2011 fanno carico alle corrispondenti unità previsionali di base per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.
39. In relazione alla definizione del mutuo o delle altre operazioni di cui al comma 34 e del loro preciso ammontare, si provvede al conseguente assestamento dei dati di bilancio, ai sensi dell’articolo 26, comma 1, lettera c), della
40. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere una sovvenzione straordinaria per le spese sostenute da istituzioni, enti e associazioni di livello regionale che hanno provveduto all’accoglimento per l’anno 2001 in colonie marine di fanciulli e adulti portatori di handicap.
41. La richiesta per la concessione del contributo di cui al comma 40 è presentata alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali - Servizio per le attività socio-assistenziali e per quelle sociali ad alta integrazione sanitaria entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
42. Per le finalità previste dal comma 40 è autorizzata la spesa di 26.000 euro per l’anno 2002 a carico dell’unità previsionale di base 8.1.41.1.248 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 4801 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
43. A decorrere dall’anno 2002 i finanziamenti previsti dall’articolo 20 della
[44. In relazione alle funzioni svolte dalla Consulta regionale delle associazioni dei disabili, di cui all’articolo 8 della
[45. Ai fini della concessione ed erogazione del contributo di cui al comma 44, la Consulta presenta alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali - Servizio per le attività socio-assistenziali e per quelle sociali ad alta integrazione sanitaria, entro il 31 marzo di ogni anno, apposita istanza corredata di una relazione sull’attività prevista nell’anno di riferimento e del relativo preventivo di spesa.] [63]
[46. Per le finalità previste dal comma 44 è autorizzata la spesa complessiva di 75.000 euro, suddivisa in ragione di 25.000 euro per ciascuno degli anni dal 2002 al 2004, a carico dell’unità previsionale di base 8.2.41.1.244 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 4764 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.] [64]
47. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all’Istituzione di assistenza e beneficenza Asilo infantile Vittorio Emanuele II, con sede a Pordenone, un contributo straordinario in conto capitale per la realizzazione di interventi di ristrutturazione e adattamento funzionale e per l’adeguamento alla normativa vigente in materia di sicurezza e adeguamento impiantistico.
48. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 47 è presentata alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali - Servizio per le attività socio–assistenziali e per quelle sociali ad alta integrazione sanitaria, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione tecnica illustrativa e di elaborati grafici di massima, predisposti da tecnici abilitati, atti a individuare i costi degli interventi finanziabili.
49. Per le finalità previste dal comma 47 è autorizzata la spesa di 125.000 euro per l’anno 2002 a carico dell’unità previsionale di base 8.4.41.2.255 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 4930 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
50. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all’IPAB “Adele Cerruti” – Villa Russiz di Capriva del Friuli un contributo straordinario pluriennale, per un periodo non superiore a dieci anni, finalizzato all’adeguamento delle strutture da destinare a comunità alloggio per casa-famiglia alla normativa vigente in materia di antincendio, antinfortunistica, adeguamento impiantistico, superamento delle barriere architettoniche e adattamento funzionale per lo svolgimento degli scopi statutari.
51. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 50 è presentata alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali - Servizio per le attività socio–assistenziali e per quelle sociali ad alta integrazione sanitaria, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione tecnica illustrativa e di elaborati grafici di massima, predisposti da tecnici abilitati, atti a individuare i costi degli interventi finanziabili.
52. Per le finalità previste dal comma 50 è autorizzato a decorrere dall’anno 2003 il limite d’impegno decennale di 100.000 euro annui, con l’onere di 200.000 euro corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 2003 e 2004 a carico dell’unità previsionale di base 8.3.41.2.254 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, con riferimento al capitolo 3401 del documento tecnico allegato al bilancio medesimo. L’onere relativo alle annualità autorizzate dal 2005 al 2012 fa carico alle corrispondenti unità previsionali di base per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.
53. L’Amministrazione regionale, al fine di consentire la realizzazione di progetti che favoriscano l’integrazione dei soggetti audiolesi, è autorizzata a concedere all’Ente nazionale sordomuti - sezione di Trieste un contributo annuo di 15.000 euro, per lo svolgimento di corsi di lingua italiana e sulla conversione dalla lira all’euro per sordomuti, nonché di corsi di lingua dei segni italiana (LIS) per assistenti alla comunicazione, educatori e tecnici.
54. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 53 è presentata entro il 31 gennaio di ogni anno alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali - Servizio per le attività socio-assistenziali e per quelle sociali ad alta integrazione sanitaria, corredata della relazione illustrativa dei progetti da realizzare e dei relativi preventivi di spesa. Per l’anno 2002 il termine per la presentazione della domanda è di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
55. Per le finalità previste dal comma 53 è autorizzata la spesa complessiva di 45.000 euro, suddivisa in ragione di 15.000 euro per ciascuno degli anni dal 2002 al 2004, a carico dell’unità previsionale di base 8.2.41.1.244 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 4767 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
56. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle associazioni beneficiarie del contributo di cui all’articolo 3, comma 56, della
57. Per le finalità previste dal comma 56 è autorizzata la spesa di 60.000 euro per l’anno 2002 a carico dell’unità previsionale di base 8.2.41.1.921 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 4811 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
58. Le associazioni interessate presentano alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita istanza corredata del preventivo di spesa.
59. All’articolo 3 della
(Omissis).
60. L’Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere l’attività svolta dall’associazione “Progetto aggregazione giovanile”, promotrice del gruppo di sostegno regionale alle donne afgane “Dalla parte delle donne” che, facendo capo al Coordinamento europeo di sostegno ai diritti delle donne in Afghanistan, lavora per l’affermazione e promozione dei diritti violati delle donne e bambini afgani.
61. Per le finalità previste dal comma 60 è destinata la spesa di 50.000 euro per l’anno 2002 a valere sull’autorizzazione disposta con il comma 81, tabella C, a carico dell’unità previsionale di base 8.5.45.1.260 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 5010 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
62. All’articolo 4, comma 32, della
(Omissis).
63. [All’articolo 7, comma 1, della
(Omissis)] [65].
[64. L’Amministrazione regionale sostiene il funzionamento dei centri di aggregazione giovanile, in particolare quali:
a) punti di incontro e di produzione culturale;
b) luoghi di partecipazione a iniziative di contenuto educativo e formativo;
c) strutture per attività ricreative;
d) sedi per l’avvio e lo sviluppo di esperienze creative giovanili, anche di natura economico-produttiva.] [66]
[65. Per le finalità di cui al comma 64 è riconosciuta la funzione sociale ed educativa svolta dalle parrocchie mediante gli oratori. A tal fine l’Amministrazione regionale promuove la stipula di una convenzione con le Diocesi aventi giurisdizione sul territorio regionale, per acquisire informazioni circa le attività svolte dalle stesse nonché per la partecipazione delle medesime all’elaborazione degli indirizzi generali, tenuto conto delle attività esercitate nell’ambito degli oratori parrocchiali.] [67]
[66. Rientrano nelle previsioni di cui al comma 64 anche i “Centri di aggregazione giovanile” delineati dal progetto obiettivo approvato ai sensi dell’articolo 22 della
[67. Per le finalità di cui al comma 64 sono assegnati contributi ai Comuni e a persone giuridiche, riconosciute e non purché legalmente costituite, senza fini di lucro, a sostegno delle attività svolte nonché per l’acquisto di arredi e attrezzature necessari per tali attività.] [69]
[68. I contributi di cui al comma 67 sono concessi dalle Province, per un importo complessivo annuo non superiore a 10.000 euro e fino a un massimo dell’80 per cento della spesa ammissibile.] [70]
[69. Con Regolamento sono stabiliti i criteri minimi di concessione dei contributi, i termini e le modalità di presentazione delle relative domande, nonché i requisiti minimi per il funzionamento dei centri di cui al comma 64.] [71]
[70. Le risorse disponibili sono ripartite tra le Province in relazione alle domande presentate. E’ facoltà di ogni Provincia incrementare i finanziamenti regionali assegnati. I contributi sono concessi in via anticipata e in unica soluzione. I decreti di concessione stabiliscono termini e modalità di rendicontazione.] [72]
71. All’articolo 3 della
72. Per le finalità di cui al comma 64 è autorizzata la spesa complessiva di 2.400.000 euro in ragione di 800.000 euro per ciascuno degli anni dal 2002 al 2004, a carico dell’unità previsionale di base 8.6.44.1.1356 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 6168 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
[73. L’Amministrazione regionale, al fine di valorizzare le idee e le proposte dei giovani, è autorizzata a bandire il concorso “Progetti dei giovani”, cui partecipano progetti di iniziative nei settori economico, sociale, culturale e dell’informazione presentati da giovani, in forma singola o associata, che possiedono i seguenti requisiti:
a) essere residenti nel territorio regionale da almeno un anno;
b) essere di età compresa tra 18 e 25 anni.] [73]
[74. I progetti presentati sono valutati da una commissione giudicatrice nominata dal Presidente della Regione. Ai migliori progetti è assegnato un premio in denaro.] [74]
[75. Con il bando sono fissati l’entità del premio nonché i criteri e le modalità di presentazione, esame e premiazione dei progetti.] [75]
[76. L’Amministrazione regionale ha piena proprietà degli elaborati, fatte salve le garanzie di legge e nel rispetto dei diritti d’autore, riservandosi il diritto di realizzare i progetti presentati.] [76]
77. Per le finalità di cui al comma 73 è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l’anno 2002 a carico dell’unità previsionale di base 8.6.44.1.1356 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 6169 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
78. Allo scopo di dare attuazione all’iniziativa congiunta con il Land della Carinzia, che prevede di dare temporanea ospitalità, nel corso della stagione estiva 2002, a studenti provenienti dagli Stati Uniti d’America che abbiano perso propri congiunti a seguito degli atti terroristici dell’11 settembre 2001, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla società Gestioni turistiche assistenziali coop. a r.l. di Udine, gestore della struttura denominata “Villaggio Adriatico “ di Lignano Sabbiadoro, un contributo straordinario, nella misura massima di 42.000 euro, a copertura delle spese di ospitalità.
79. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 78 è presentata alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali - Servizio per le attività socio-assistenziali e per quelle sociali ad alta integrazione sanitaria, corredata di una relazione illustrativa e di un preventivo di massima della spesa. Il decreto di concessione del contributo stabilisce i termini e le modalità di rendicontazione in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 41 della
80. Per le finalità previste dal comma 78 è autorizzata la spesa di 42.000 euro per l’anno 2002 a carico dell’unità previsionale di base 8.2.41.1.921 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 4768 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
81. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla tabella C, allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo documento tecnico di accompagnamento.
Art. 6. (Progettazioni, tutela dell’ambiente e del territorio e interventi nei settori dell’edilizia e dei trasporti).
1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi pluriennali per la durata di dieci anni, nella misura massima prevista dal comma 4, ai Comuni compresi nel territorio della Comunità montana della Carnia a titolo di concorso nell’ammortamento dei mutui contratti per l’attuazione di interventi urgenti atti a garantire la funzionalità degli impianti acquedottistici delle zone montane.
2. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale alle finanze, sono determinate in via preventiva le condizioni per la stipula dei mutui di cui al comma 3. Il finanziamento è concesso all’atto di presentazione della domanda, corredata della deliberazione con la quale si dispone l’assunzione dei mutui e dell’atto di adesione dell’istituto mutuante.
3. La domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 1 è presentata alla Direzione regionale dell’ambiente - Servizio delle infrastrutture civili e della tutela delle acque dall’inquinamento, corredata del provvedimento che dispone l’assunzione del mutuo, dell’atto di adesione dell’istituto mutuante e del progetto esecutivo degli interventi da realizzare. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i criteri di priorità per l’assegnazione dei contributi medesimi.
4. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzato il limite di impegno decennale di 75.000 euro annui a decorrere dall’anno 2003, con l’onere di 150.000 euro relativo alle annualità per gli anni 2003 e 2004 a carico dell’unità previsionale di base 4.2.22.2.99 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, con riferimento al capitolo 2489 del documento tecnico allegato al bilancio medesimo e con l’onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2005 al 2012 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.
5. [L’Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere la spesa di 1 milione di euro per la realizzazione dei lavori urgenti di manutenzione straordinaria, di ripristino e messa in sicurezza della galleria Masarach a servizio dell’acquedotto destinato agli ambiti territoriali della Destra Tagliamento] [77].
6. [78].
7. [Per le finalità previste dal comma 5 è destinata la spesa già autorizzata per l’anno 2002 con l’articolo 5, comma 158, della
8. [All’articolo 1, comma 2, lettera s), della
(Omissis)] [80].
9. All’articolo 1 della
(Omissis).
10. [Per le finalità previste dal comma 3 bis dell’articolo 1 della
11. Dopo il comma 2 dell’articolo 1 della
(Omissis).
12. Al comma 20 dell’articolo 4 della
(Omissis).
13. [In deroga al disposto di cui all’articolo 17, comma 2, della
14. In relazione ai maggiori rientri delle anticipazioni previsti per l’anno 2003 a valere sul Fondo regionale di rotazione per interventi nel settore dell’edilizia abitativa a carico dell’unità previsionale di base 4.3.1568 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, con riferimento al capitolo 1501 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, è autorizzata la spesa di 103.172,40 euro per l’anno 2003 a carico dell’unità previsionale di base 5.1.24.2.344 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, con riferimento al capitolo 3294 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
15. In relazione ai minori rientri previsti nella misura di 155.370,70 euro nell’anno 2003 a carico dell’unità previsionale di base 4.3.570 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, con riferimento al capitolo 1541 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, a valere sul Fondo regionale di rotazione per interventi nel settore dell’edilizia abitativa, la spesa autorizzata dall’articolo 5, comma 3, della
16. In relazione ai rientri delle anticipazioni a valere sul Fondo regionale di rotazione per interventi nel settore dell’edilizia abitativa previsti per l’anno 2004 a carico dell’unità previsionale di base 4.3.1568 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, con riferimento al capitolo 1501 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, è autorizzata la spesa di 2.169.000 euro per l’anno 2004 a carico dell’unità previsionale di base 5.1.24.2.344 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, con riferimento al capitolo 3294 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
17. In deroga a quanto disposto dagli articoli 80, secondo comma, e 81 della
18. Per le finalità previste dall’articolo 80 della
19. In deroga a quanto disposto dagli articoli 80, secondo comma, e 81 della
20. [In deroga a quanto disposto dall’articolo 17, comma 8, della
21. La disponibilità di complessivi 5.124.704 euro derivante dal disposto di cui al comma 20 è destinata per 1 milione di euro a copertura della spesa autorizzata per l’anno 2002 con il comma 76 e per 4.124.704 euro alla rideterminazione della copertura di quota parte dell’autorizzazione di spesa per l’anno 2002 disposta con l’articolo 5, comma 158, tabella D, della
22. E’ abrogato il comma 2 bis dell’articolo 4 della
23. Dopo l’articolo 5 ter della
(Omissis).
24. In deroga all’articolo 57 della
25. Il comma 2 dell’articolo 3 della
(Omissis).
26. A integrazione di quanto disposto dall’articolo 23 della
27. Sono ammessi ai benefici di cui al comma 26 in via prioritaria, anche in deroga al disposto del comma 28, i soggetti che si trovano nella graduatoria formulata sulla base del precedente bando, che hanno acquistato l’alloggio ovvero hanno iniziato i lavori dopo la presentazione della domanda e che non hanno ottenuto i finanziamenti per esaurimento delle risorse disponibili.
28. I vigenti criteri per la formulazione della graduatoria devono essere integrati ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della
29. La graduatoria di cui al comma 28 conserva validità per un anno a decorrere dalla data di approvazione della medesima.
30. Gli oneri relativi all’assegnazione di risorse ai Comuni per l’abbattimento dei canoni di locazione di cui all’articolo 4, commi da 76 a 78, della
31. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Aquileia un contributo di 250.000 euro per ciascuno degli anni 2002 e 2003 per la realizzazione di interventi di valorizzazione e riqualificazione della piazza antistante la basilica patriarcale.
32. Per le finalità di cui al comma 31 è autorizzata la spesa complessiva di 500.000 euro, suddivisa in ragione di 250.000 euro per ciascuno degli anni 2002 e 2003, a carico dell’unità previsionale di base 5.2.24.2.787 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 3403 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
33. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Osoppo un contributo straordinario in conto capitale per il completamento delle opere di urbanizzazione dell’area servizi.
34. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 33 è presentata alla Direzione regionale dell’edilizia e dei servizi tecnici - Servizio dell’edilizia residenziale e degli affari amministrativi e contabili.
35. Per le finalità previste dal comma 33 è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l’anno 2002 a carico dell’unità previsionale di base 5.2.24.2.787 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 3400 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
36. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Moruzzo un contributo decennale di 155.000 euro annui a sollievo degli oneri in linea capitale e interessi relativi all’ammortamento del mutuo che lo stesso andrà ad assumere per le finalità di cui all’articolo 1, quarto comma, della
37. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 36 è presentata alla Direzione regionale dell’edilizia e dei servizi tecnici - Servizio della pianificazione dell’intervento pubblico per l’edilizia e per l’arredo urbano, corredata del provvedimento di assunzione del mutuo e dell’atto di adesione dell’istituto mutuante. L’erogazione della prima annualità del contributo è disposta all’atto della presentazione del contratto di mutuo definitivo.
38. Per le finalità previste dal comma 36 è autorizzato a decorrere dall’anno 2002 il limite d’impegno decennale di 155.000 euro annui, con l’onere di 465.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2002 al 2004 a carico dell’unità previsionale di base 5.2.24.2.788 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 3349 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. L’onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2005 al 2011 fa carico alle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.
39. In relazione al disposto dell’articolo 1 della
40. Per le finalità di cui al comma 39 è autorizzata la spesa di 421.359 euro per l’anno 2002 a carico dell’unità previsionale di base 5.3.24.2.177 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 3440 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
41. Al comma 60 dell’articolo 4 della
(Omissis).
42. L’intervento di cui al comma 41 resta a carico dell’unità previsionale di base 5.1.24.2.344 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 3380 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
43. L’Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese, entro il limite di 45.000 euro, per la realizzazione e la divulgazione, tramite il Centro regionale di catalogazione e restauro dei beni culturali e sulla base di un programma predisposto dal Centro stesso e approvato dalla Giunta regionale, di uno studio di carattere tecnico-scientifico sulla filosofia generale e sui criteri e le metodologie di intervento seguiti per la riparazione e il restauro degli edifici catalogati e inseriti negli elenchi approvati ai sensi dell’articolo 8 della
44. Per le finalità di cui al comma 43 è autorizzata la spesa di 45.000 euro per l’anno 2002 a carico dell’unità previsionale di base 5.4.24.1.636 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 9480 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
45. [In deroga al disposto di cui all’articolo 44, comma 2, della
46. Allo scopo di favorire un più sollecito completamento del processo di ricostruzione nel territorio dei comuni disastrati e gravemente danneggiati, ai sensi del decreto del Presidente della Giunta regionale 20 maggio 1976, n. 0714/Pres., e successive modificazioni, l’Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare le spese connesse al perfezionamento delle procedure tecnico-amministrative di acquisizione e di asservimento degli immobili necessari alla esecuzione delle opere pubbliche assistite dai benefici previsti dalle leggi regionali di intervento nelle zone terremotate.
47. L’Amministrazione regionale è altresì autorizzata a trasferire ai Comuni delimitati ai sensi del decreto del Presidente della Giunta regionale 20 maggio 1976, n. 0714/Pres., e successive modificazioni, i fondi accantonati, e non richiesti, per le necessità espropriative sui quadri economici delle opere pubbliche realizzate ai sensi degli articoli 10 e 11 della
48. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 46 è presentata alla Direzione regionale dell’edilizia e dei servizi tecnici – Servizio degli affari amministrativi, contabili e della consulenza, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. A corredo della domanda i Comuni interessati inviano i piani parcellari delle opere pubbliche da cui si evincono le particelle interessate al procedimento acquisitivo o alla costituzione di servitù con la quantificazione dei relativi costi, diversi dalle indennità. Sono ammesse a finanziamento in via subordinata anche le spese connesse alle procedure di acquisizione o di costituzione di servitù già completate alla data di entrata in vigore della presente legge.
49. Il finanziamento di cui al comma 46 è accordato con priorità ai Comuni classificati disastrati e, fra i Comuni con uguale classificazione, a quelli che hanno riportato a causa degli eventi sismici il maggior grado di distruzione o danneggiamento, secondo i dati rilevati dall’Amministrazione regionale.
50. Con Regolamento da emanarsi ai sensi dell’articolo 30 della
51. Per gli interventi indicati al comma 46 l’Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore dei Sindaci dei Comuni interessati, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
52. La domanda per ottenere il trasferimento dei fondi indicati al comma 47 è presentata alla Direzione regionale dell’edilizia e dei servizi tecnici – Servizio degli interventi diretti, dei contratti e degli affari tecnici, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
53. Ai fini della rendicontazione relativa ai fondi trasferiti a norma del comma 47, i Comuni interessati presentano la documentazione indicata all’articolo 42 della
54. Per le finalità previste dal comma 46 è autorizzata la spesa di 4.138.281,58 euro per l’anno 2002 a carico dell’unità previsionale di base 5.4.24.1.638 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 9478 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
55. Per sovvenire la particolare onerosità delle procedure di riassegnazione delle unità immobiliari ricostruite ai sensi dell’articolo 23 e seguenti della
56. Il riparto della somma forfetaria di cui al comma 55 è effettuato dalla Giunta regionale in proporzione al numero delle unità immobiliari ricostruite in ambito da ciascun Comune.
57. I Comuni interessati a ottenere l’assegnazione forfetaria di cui al comma 55 presentano domanda alla Direzione regionale dell’edilizia e dei servizi tecnici - Servizio degli affari amministrativi, contabili e della consulenza, corredata dell’elenco delle unità immobiliari ricostruite.
58. Ai fini della rendicontazione relativa ai fondi trasferiti a norma del comma 57, i Comuni interessati presentano la documentazione indicata all’articolo 42 della
59. Per le finalità previste dal comma 55, è autorizzata la spesa di 361.519,83 euro per l’anno 2002 a carico dell’unità previsionale di base 5.4.24.1.638 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 9479 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
60. Per i soggetti titolari di domanda di contributo ai sensi del capo II della
61. [In deroga al disposto di cui all’articolo 44, commi 1 e 2, della
UPB |
CAPITOLO/ NUMERO L.I. |
STANZIAMENTO IN LIRE |
STANZIAMENTO IN EURO |
32.1.24.1.636 |
9411 |
200.000.000 |
103.291,38 |
32.1.24.1.644 |
9508/7 |
1.500.000.000 |
774.685,35 |
32.1.24.1.644 |
9509/7 |
4.500.000.000 |
2.324.056,05 |
32.1.24.1.644 |
9510/2 |
2.000.000.000 |
1.032.913,80 |
32.1.24.1.644 |
9515/5 |
5.000.000.000 |
2.582.284,50 |
32.1.24.1.644 |
9519 |
162.000.000 |
83.666,02 |
32.1.24.1.644 |
9529 |
8.000.000 |
4.131,66 |
32.1.24.1.644 |
9540 |
250.000.000 |
129.114,22 |
32.1.24.1.645 |
9620 |
193.627.000 |
100.000,00 |
32.1.24.1.813 |
461 |
150.000.000 |
77.468,53] [87] |
62. [In deroga al disposto di cui all’articolo 44, comma 2, della
63. [In deroga al disposto di cui all’articolo 44, comma 3, della
64. Le disponibilità di complessivi 12.611.080,85 euro derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 61, 62 e 63 sono destinate a copertura delle spese autorizzate per l’anno 2002 con i commi 54 e 59 a carico dell’unità previsionale di base 5.4.24.1.638 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento rispettivamente ai capitoli 9478 e 9479 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, nonché con il comma 103, tabella D, a carico delle unità previsionali di base 5.4.24.1.636, 5.4.24.1.644 e 5.4.24.1.813 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento rispettivamente ai capitoli 9421 e 9477, 9500 e 9512, nonché 9524, e infine 463 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
65. [In deroga al disposto di cui all’articolo 44, comma 2, della
66. [La copertura delle annualità per l’anno 2002 relative ai seguenti limiti di impegno, iscritti sulle sottoindicate unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, per l’ammontare a fianco di ciascuno indicati, con riferimento al rispettivo capitolo del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, è rideterminata mediante utilizzo dall’unità previsionale di base 32.1.24.2.645 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno 2001, con riferimento al capitolo 9621 del documento tecnico allegato al bilancio medesimo, dell’importo di lire 499.721.933, corrispondenti a 258.084,84 euro, relativo a somme non utilizzate al 31 dicembre 2000 e trasferite all’anno 2001 ai sensi degli articoli 17, comma 12, e 44, comma 2, della
Legge regionale di autorizzazione e articolo 8, comma 32 |
UPB |
capitolo/numero l.i. |
quota rideterminata |
|
|
|
|
Lire |
euro |
a) 23/1978, art. 28 |
11.1.61.2.350 |
6439/1 |
200.009.682 |
103.296,38 |
b) 4/1999, art. 16 |
5.1.24.2.159 |
3281/3 |
4.293.214 |
2.217,26 |
c) 30/1985, art. 45 |
5.4.24.2.644 |
9515/4 |
251.814.256 |
130.051,21 |
29/1996, art. 79 |
5.4.24.2.644 |
9549/2 |
19.205.107 |
9.918,61 |
d) 29/1996, art. 29 |
5.1.24.2.772 |
256/3 |
24.399.674 |
12.601,38 |
64/1983, art. 40 |
|
|
|
|
2/2000, art. 8] [91] |
|
|
|
|
67. L’Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese per l’aggiornamento e l’informatizzazione delle procedure catastali della Regione Friuli Venezia Giulia.
68. Ai fini di cui al comma 67, nell’ambito dell’attuazione delle competenze previste dall’articolo 4, comma 1, lettera h), della
69. Per le finalità di cui al comma 67 è autorizzata la spesa complessiva di 4 milioni di euro, suddivisa in ragione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, a carico dell’unità previsionale di base 5.5.21.2.84 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, con riferimento al capitolo 2028 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
70. L’Amministrazione regionale, al fine di consentire la realizzazione di interventi pubblici previsti nei programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio, promossi e finanziati dallo Stato ai sensi dell’articolo 54, comma 1, lettera e), del
71. L’effettivo trasferimento ai Comuni e alle Province resta comunque subordinato alla conclusione tra gli enti medesimi e l’Amministrazione regionale di idonei accordi ai sensi dell’articolo 23 della
72. Per le finalità previste dal comma 70 è autorizzato a decorrere dall’anno 2003 il limite d’impegno decennale di 3 milioni di euro annui, con l’onere di 6 milioni di euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2003 e 2004 a carico dell’unità previsionale di base 5.5.21.2.2301 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, con riferimento al capitolo 2081 del documento tecnico allegato al bilancio medesimo, e l’onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2005 al 2012 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.
73. La domanda per la concessione del finanziamento di cui all’articolo 5, comma 22, della
74. Ai fini della predisposizione di studi di fattibilità tecnica e finanziaria di lavori pubblici di cui all’articolo 3, comma 2, della
75. Le anticipazioni finanziarie di cui al comma 74 sono erogate in un’unica soluzione contestualmente al provvedimento di concessione e sono restituite senza interessi dal soggetto beneficiario entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di erogazione, unitamente a una copia dello studio di fattibilità e a una relazione sui risultati conseguiti. Il mancato rispetto degli obblighi del beneficiario comporta, oltre alla restituzione dell’anticipazione finanziaria, il pagamento degli interessi legali dalla data di erogazione del beneficio, nonché l’esclusione da ulteriori anticipazioni finanziarie ai sensi delle presenti disposizioni normative. Su richiesta motivata del soggetto beneficiario, l’organo concedente, previa deliberazione della Giunta regionale, può concedere una proroga o fissare nuovi termini per l’assolvimento degli obblighi di restituzione dell’anticipazione e per la consegna dello studio di fattibilità [92].
76. Per le finalità previste dal comma 74 è autorizzata la spesa complessiva di 2 milioni di euro, suddivisa in ragione di 1 milione di euro per l’anno 2002 e di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004 a carico dell’unità previsionale di base 5.5.24.1.2995 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 9403 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
77. I rientri delle anticipazioni di cui al comma 74 confluiscono al bilancio regionale, con vincolo di destinazione a ulteriori studi di fattibilità tecnica e finanziaria, nell’unità previsionale di base 3.6.2996 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, con riferimento al capitolo 1800 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, nonché ai corrispondenti unità previsionali di base/capitoli dei bilanci/documenti tecnici per gli anni successivi.
[78. All’articolo 5 della
(Omissis).] [93]
79. Gli oneri derivanti dal disposto del comma 25 bis dell’articolo 5 della
80. [Il comma 16 dell’articolo 15 della
(Omissis) ] [94].
81. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Aeroporto Friuli Venezia Giulia SpA un finanziamento per sostenere, nella misura del 100 per cento della spesa ammissibile, i costi di realizzazione di un programma generale di marketing strategico atto a supportare lo sviluppo dei traffici, in particolare attraverso la promozione dello scalo di Ronchi dei Legionari quale “hub” rivolto ai collegamenti con l’Est europeo.
82. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 81 è presentata alla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti - Servizio del trasporto merci, corredata di una relazione illustrativa e di un preventivo di massima della spesa. Il finanziamento predetto può essere concesso ed erogato anche in via anticipata sulla base dello stanziamento previsto sui singoli esercizi. Il decreto di concessione del finanziamento ne stabilisce i termini e le modalità di rendicontazione in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 41 della
83. Per le finalità previste dal comma 81 è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l’anno 2002 a carico dell’unità previsionale di base 6.1.25.1.564 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 3631 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
84. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Comune di Ovaro per la realizzazione dei lavori di sistemazione e messa in sicurezza della strada comunale di collegamento tra gli abitati di Muina e di Raveo.
85. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 84 è presentata alla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti – Servizio della viabilità, corredata di una relazione illustrativa dell’intervento e di un preventivo di massima della spesa. Il contributo è concesso ed erogato in via anticipata e in un’unica soluzione. Il decreto di concessione del contributo ne stabilisce i termini e le modalità di rendicontazione in conformità alle disposizioni di cui alla
86. Per le finalità previste dal comma 84 è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l’anno 2002 a carico dell’unità previsionale di base 6.1.25.2.183 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 3739 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
87. A indispensabile integrazione dei rapporti in essere con gli organi centrali dello Stato finalizzati alla realizzazione di opere infrastrutturali trasportistiche a lungo termine o connesse al Corridoio n. 5, l’Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare con Rete ferroviaria italiana (RFI) un accordo-quadro al fine di individuare interventi urgenti di completamento e miglioramento della rete ferroviaria nel territorio del Friuli Venezia Giulia, immediatamente attivabili, anche con l’individuazione di una partecipazione finanziaria regionale.
88. Per le finalità di cui al comma 87 l’Amministrazione regionale è autorizzata a contrarre mutui decennali o a effettuare altre operazioni finanziarie per un ammontare presuntivo di 4.100.000 euro o del diverso importo compatibile con il costo annuo delle operazioni predette non superiori a 500.000 euro per dieci anni.
89. La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale alle finanze, determina in via preventiva, con propria deliberazione, le condizioni relative alle operazioni di cui al comma 88.
90. Per le finalità previste dal comma 87 è autorizzata la spesa di 4.100.000 euro per l’anno 2002 a carico dell’unità previsionale di base 6.1.25.2.2888 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 3704 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
91. Per gli oneri derivanti dall’attuazione del comma 88 è autorizzata la spesa complessiva di 5 milioni di euro, suddivisa in ragione di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2012, così suddivisa:
a) relativamente alla quota capitale:
1. 346.945 euro per l’anno 2003;
2. 359.859 euro per l’anno 2004;
3. 373.253 euro per l’anno 2005;
4. 387.145 euro per l’anno 2006;
5. 401.555 euro per l’anno 2007;
6. 416.500 euro per l’anno 2008;
7. 432.002 euro per l’anno 2009;
8. 448.082 euro per l’anno 2010;
9. 464.759 euro per l’anno 2011;
10. 482.058 euro per l’anno 2012;
per un ammontare complessivo di 4.112.158 euro;
b) relativamente alla quota interessi:
1. 153.055 euro per l’anno 2003;
2. 140.141 euro per l’anno 2004;
3. 126.747 euro per l’anno 2005;
4. 112.855 euro per l’anno 2006;
5. 98.445 euro per l’anno 2007;
6. 83.500 euro per l’anno 2008;
7. 67.998 euro per l’anno 2009;
8. 51.918 euro per l’anno 2010;
9. 35.241 euro per l’anno 2011;
10. 17.942 euro per l’anno 2012;
per un ammontare complessivo di 887.842 euro.
92. L’onere complessivo di 1 milione di euro, corrispondente alle quote autorizzate nella misura di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004 dal comma 91, lettere a) e b), fa carico per 706.804 euro, suddivisi in ragione di 346.945 euro per l’anno 2003 e 359.859 euro per l’anno 2004, all’unità previsionale di base 53.2.9.3.706 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, con riferimento al capitolo 1570 del documento tecnico allegato al bilancio medesimo, e rispettivamente per 293.196 euro, suddivisi in ragione di 153.055 euro per l’anno 2003 e 140.141 euro per l’anno 2004, all’unità previsionale di base 53.2.9.1.701 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, con riferimento al capitolo 1550 del documento tecnico allegato al bilancio medesimo. Le quote autorizzate per gli anni dal 2005 al 2012 fanno carico alle corrispondenti unità previsionali di base per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati. 93. In relazione alla definizione del mutuo o delle altre operazioni di cui al comma 88 e del loro preciso ammontare, si provvede al conseguente assestamento dei dati di bilancio ai sensi dell’articolo 26, comma 1, lettera c), della
94. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Provincia di Udine una sovvenzione straordinaria di 100.000 euro per sostenere le spese per le indagini preliminari e la progettazione dell’adeguamento funzionale della strada intercomunale di rilevanza turistica Ramandolo-Sedilis.
95. Per le finalità previste dal comma 94 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l’anno 2002 a carico dell’unità previsionale di base 6.1.25.2.183 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 3741 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
96. Per le finalità previste dall’articolo 1 della
[97. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Province finanziamenti per la concessione di contributi in conto capitale ai titolari di licenza di taxi, rilasciata dai Comuni del territorio di rispettiva competenza ai sensi dell’articolo 12 della
[98. Le modalità e i criteri per la concessione ed erogazione dei finanziamenti e dei relativi contributi di cui al comma 97 sono determinati con specifico regolamento, da assumere ai sensi dell’articolo 30 della
[99. Per le finalità previste dal comma 97 è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l’anno 2002 a carico dell’unità previsionale di base 6.5.25.2.217 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 4010 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.] [97]
100. L’Amministrazione regionale è autorizzata a confermare all’Azienda trasporti automobilistici provinciali di Pordenone (ATAP) un contributo di 284.051,29 euro da erogarsi in unica soluzione sulla base degli atti prodotti dal soggetto beneficiario in relazione all’acquisto di un autobus ibrido, già oggetto di assegnazione contributiva.
101. Per le finalità previste dal comma 100 è autorizzata la spesa di 284.051,29 euro per l’anno 2002 a carico dell’unità previsionale di base 6.5.25.2.2901 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 3988 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
102. [All’articolo 8 della
(Omissis) ] [98].
103. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla tabella D, allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo documento tecnico di accompagnamento.
Art. 7. (Interventi in materia di corregionali all’estero, istruzione, cultura e sport).
1. Al fine di impostare una politica di programmazione di rientri selezionati dei corregionali emigrati all’estero e dei loro discendenti, la Regione promuove un programma organico di carattere innovativo e sperimentale di durata triennale, mirato alla realizzazione di un progetto pilota per rientri lavorativi mirati a soddisfare le specifiche esigenze del mercato locale, con priorità per i lavoratori provenienti dall’America latina [99].
2. Per le finalità di cui al comma 1 1’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere una sovvenzione straordinaria alle associazioni regionali dei corregionali all’estero.
3. La Giunta regionale determina i criteri e le modalità per la concessione della sovvenzione di cui al comma 2 [100].
4. [101].
5. I beneficiari della sovvenzione di cui al comma 2 sono individuati con deliberazione della Giunta regionale.
6. Per le finalità previste dal comma 2 è autorizzata la spesa complessiva di 600.000 euro, suddivisa in ragione di 500.000 euro per l’anno 2002 e 50.000 euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, a carico dell’unità previsionale di base 3.2.18.1.937 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 5584 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
7. Al fine di assicurare continuità all’azione sviluppata dalla Regione a favore dei corregionali all’estero, in attesa dell’emanazione di un nuovo provvedimento organico in materia, è confermata per l’esercizio finanziario 2002 la validità del programma degli interventi previsti per l’anno 2001. Per l’anno 2002 le sovvenzioni di cui all’articolo 18 della
8. [Nella prospettiva dell’emanazione di norme di attuazione dello Statuto regionale che prevedano l’attribuzione alla Regione e agli enti locali di nuove funzioni amministrative in materia di istruzione scolastica, allo scopo di preparare le condizioni per l’efficace svolgimento del processo di transizione verso il nuovo assetto delle relative competenze istituzionali, l’Amministrazione regionale promuove la definizione di intese programmatiche con i competenti organi periferici dello Stato, per la progettazione e la realizzazione coordinata, anche mediante il coinvolgimento delle istituzioni universitarie impegnate in tale materia e di altre istituzioni pubbliche locali, di iniziative comuni che si prefiggano obiettivi specifici di sviluppo, potenziamento e riqualificazione dell’azione pubblica per l’offerta di servizi al sistema scolastico regionale] [103].
9. [La programmazione degli interventi per la promozione e il sostegno delle iniziative proposte dalle istituzioni scolastiche, singole o aggregate in reti, è definita mediante un Piano annuale per lo sviluppo dell'offerta formativa, approvato dalla Giunta regionale sulla base di protocolli di intesa sottoscritti dai rappresentanti delle autorità statali e regionali competenti. Con il medesimo atto la Giunta regionale definisce anche il riparto delle risorse per aree di intervento. I criteri e le modalità di attuazione degli interventi sono definiti in via regolamentare] [104].
9-bis. [I contributi concessi alle istituzioni scolastiche per il sostegno di progetti di sviluppo dell’offerta formativa ai sensi dei commi 8 e 9 non sono cumulabili con quelli previsti per le finalità indicate all’articolo 1 della
9-ter. [Nell'ambito dell'azione promozionale e di sostegno allo sviluppo dell'offerta formativa nel Friuli Venezia Giulia, possono essere realizzate iniziative progettuali finanziate mediante il ricorso a risorse di fonte comunitaria a valere sui programmi promossi e sostenuti dall'Unione europea. Per la gestione amministrativo-contabile delle attività previste in attuazione di progetti partecipati dalla Regione, l'Amministrazione regionale può avvalersi di istituzioni scolastiche e formative beneficiarie di contribuzione regionale, previa stipula di apposita convenzione] [106].
9 quater. [La Regione, anche nel quadro di specifici protocolli d'intesa sottoscritti dai rappresentanti delle autorità statali e regionali competenti, concorre con proprie assegnazioni finanziarie alla realizzazione di un programma di iniziative finalizzate a promuovere, presso le istituzioni scolastiche della regione, la diffusione della dimensione europea dell'istruzione e della formazione. Il programma, approvato con deliberazione della Giunta regionale, definisce le azioni e i criteri generali di impiego delle risorse; per la sua realizzazione l'Amministrazione regionale si avvale, sulla base di una convenzione che stabilisce le specifiche modalità attuative, dell'Educandato statale Uccellis di Udine, unica sede regionale di Liceo classico Europeo] [107].
10. [A valere sulla spesa autorizzata dal comma 12, per le finalità di cui ai commi 8 e 9, è riservato l’importo di 100.000 euro per il cofinanziamento di progetti pilota delle Amministrazioni provinciali specificamente finalizzati all’introduzione nelle scuole della Regione delle nuove tecnologie multimediali e di internet, per migliorare la qualità dell’apprendimento, agevolando l’accesso a risorse e servizi nonché gli scambi e la collaborazione a distanza] [108].
11. [Nell’ambito delle finalità di cui ai commi 8 e 9 sono ammesse altresì spese direttamente sostenute dalla Regione per l’organizzazione di incontri di studio e attività di consulenza, finalizzati all’elaborazione e progettazione operativa delle iniziative da realizzare in materia di sviluppo e riqualificazione dell’offerta di servizi al sistema scolastico] [109].
12. [Per le finalità previste dai commi 8 e 9 è autorizzata la spesa di 650.000 euro per l’anno 2002 a carico dell’unità previsionale di base 9.1.42.2.3001 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 5039 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi] [110].
13. [Per le finalità previste dal comma 11 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l’anno 2002 a carico dell’unità previsionale di base 9.1.42.1.2997 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 5041 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi] [111].
14. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi annui costanti alla Provincia di Pordenone per la realizzazione di un nuovo istituto scolastico all’interno del conurbamento di Pordenone-Porcia-Cordenons, al fine di risolvere il disagio della popolazione scolastica provinciale.
15. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 14 è presentata alla Direzione regionale dell’istruzione e della cultura - Servizio dell’istruzione e della ricerca, corredata del progetto di massima dell’opera e del preventivo di spesa.
16. Per le finalità di cui al comma 14 è autorizzato a decorrere dall’anno 2003 il limite d’impegno decennale di 1 milione di euro annui, con l’onere di 2 milioni di euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2003 e 2004 a carico dell’unità previsionale di base 9.1.42.2.268 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, con riferimento al capitolo 5074 del documento tecnico allegato al bilancio medesimo. L’onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2005 al 2012 fa carico alle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.
17. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Provincia di Udine un contributo decennale, nella misura massima prevista dal comma 19, a sollievo degli oneri in linea capitale e interessi per l’ammortamento del mutuo da contrarre per il completamento e messa a norma dell’edificio sede del convitto annesso alla scuola professionale Stefano Sabatini di Pozzuolo del Friuli [112].
18. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale alle finanze, sono determinate in via preventiva le condizioni per la stipulazione del mutuo di cui al comma 17. Il finanziamento è concesso all’atto della presentazione della domanda, corredata della deliberazione con la quale si dispone l’assunzione del mutuo e dell’atto di adesione dell’istituto mutuante.
19. Per le finalità previste dal comma 17 è autorizzato il limite d’impegno decennale di 50.000 euro annui a decorrere dall’anno 2003, con l’onere di 100.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2003 e 2004 a carico dell’unità previsionale di base 9.1.42.2.268 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, con riferimento al capitolo 5046 del documento tecnico allegato al bilancio medesimo e con l’onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2005 al 2012 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.
20. [Al fine di sostenere le iniziative per lo sviluppo delle attività didattiche promosse dai Conservatori di musica di Trieste e di Udine, nell’ambito dei processi di riorganizzazione e adeguamento alle disposizioni statali di riforma degli istituti di alta formazione artistica e musicale, è autorizzata la concessione a ciascun conservatorio di finanziamenti annuali, di pari entità, destinati alla realizzazione di programmi di iniziative didattiche, di ricerca, di perfezionamento e specializzazione, anche a carattere integrativo e sperimentale. Alla concessione dei finanziamenti si provvede con le modalità previste dall’articolo 15, comma 1, della
21. [Gli adempimenti connessi all’attuazione dell’intervento sono demandati alla Direzione regionale dell’istruzione e della cultura - Servizio dell’istruzione e della ricerca] [114].
22. [Per le finalità previste dal comma 20 è autorizzata la spesa complessiva di 309.000 euro, suddivisa in ragione di 103.000 euro per ciascuno degli anni dal 2002 al 2004, a carico dell’unità previsionale di base 9.2.42.1.272 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 5120 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi] [115].
23. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Gorizia un contributo decennale annuo costante, per i lavori di recupero dell’ex convento di Santa Chiara, al fine di consentirne l’utilizzazione come sede universitaria.
24. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 23 è presentata alla Direzione regionale dell’istruzione e della cultura - Servizio dell’istruzione e della ricerca, corredata del progetto di massima dell’opera e del preventivo di spesa.
25. Per le finalità previste dal comma 23 è autorizzato a decorrere dall’anno 2003 il limite d’impegno decennale di 200.000 euro annui, con l’onere di 400.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2003 e 2004 a carico dell’unità previsionale di base 9.2.42.2.273 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, con riferimento al capitolo 5109 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. L’onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2005 al 2012 fa carico alle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.
26. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Sequals un contributo straordinario in conto capitale per opere di straordinaria manutenzione e ristrutturazione degli immobili di Villa Savorgnan, Villa Ciani e della scuola elementare con sede nel capoluogo comunale.
27. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 26 è presentata alla Direzione regionale dell’istruzione e della cultura - Servizio dell’istruzione e della ricerca, corredata del progetto di massima dell’opera e del preventivo di spesa.
28. Per le finalità previste dal comma 26 è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l’anno 2002 a carico dell’unità previsionale di base 9.1.42.2.268 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 5047 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
29. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all’Arcidiocesi di Gorizia un contributo straordinario in conto capitale per opere urgenti di straordinaria manutenzione e ristrutturazione della scuola materna “Maria Immacolata” di Monfalcone.
30. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 29 è presentata alla Direzione regionale dell’istruzione e della cultura - Servizio dell’istruzione e della ricerca, corredata del progetto di massima dell’opera e del preventivo di spesa.
31. Per le finalità previste dal comma 29 è autorizzata la spesa di 15.000 euro per l’anno 2002 a carico dell’unità previsionale di base 9.1.42.2.268 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 5048 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
32. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi annui costanti alla Provincia di Pordenone per il finanziamento di opere comunali destinate a biblioteca multimediale da individuarsi, con priorità al completamento di opere già in parte finanziate dalla Regione, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Amministrazione provinciale, d’intesa tra il legale rappresentante della Provincia di Pordenone medesima e l’Assessore regionale per le autonomie locali.
33. Per le finalità previste dal comma 32 è autorizzato il limite d’impegno decennale di 230.000 euro annui, a decorrere dall’anno 2003, con l’onere di 460.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2003-2004, a carico dell’unità previsionale di base 9.5.10.2.3150 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, con riferimento al capitolo 5234 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. L’onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2005 al 2012 fa carico alle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.
34. Per la partecipazione all’iniziativa promossa dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome avente a oggetto il sostegno alla realizzazione delle vetrate artistiche della Chiesa di S. Giuseppe ad Auschwitz, dedicata alla memoria dei deportati italiani nei campi di concentramento nazisti, è autorizzata l’assegnazione di un contributo straordinario all’Associazione San Giuseppe in Oswiecim - Auschwitz, da concedersi per il tramite del Centro interregionale di studi e documentazione - Cinsedo di Roma.
35. Per le finalità previste dal comma 34, è autorizzata la spesa di 10.564,36 euro per l’anno 2002 a carico della unità previsionale 9.4.42.2.281 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 5196 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
36. [L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all’Ente autonomo del Teatro comunale “Giuseppe Verdi” di Trieste anticipazioni di cassa, nell’importo massimo di 5 milioni di euro, a valere sui contributi assegnati dallo Stato all’ente medesimo annualmente, subordinatamente all’assunzione da parte dell’ente nei confronti dell’Amministrazione regionale di formale impegno al rimborso delle anticipazioni erogate entro l'esercizio finanziario di concessione] [116].
37. [La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le condizioni e le modalità per la concessione e l’erogazione delle anticipazioni di cassa di cui al comma 36] [117].
38. [Per le finalità previste dal comma 36 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2002 a carico dell’unità previsionale di base 53.1.42.1.1351 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 5094 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi] [118].
39. [L’entrata derivante dal rimborso di cui al comma 36 è prevista nelle variazioni di cui alla tabella A1, nell’importo di 5 milioni di euro sull’unità previsionale di base 4.3.3020 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 60 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi] [119].
40. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all’Associazione nazionale Alpini, sezione di Trieste, un contributo straordinario di 50.000 euro, a sostegno dell’organizzazione delle manifestazioni previste in occasione dell’ottantesimo anniversario della fondazione.
41. Il contributo di cui al comma 40 é concesso ed erogato in unica soluzione e in via anticipata, sulla base della presentazione di apposita domanda alla Direzione regionale dell’istruzione e della cultura, corredata del programma di attuazione dei progetti e dei relativi preventivi di spesa. I termini e le modalità di rendicontazione sono fissati con il decreto di concessione.
42. Per le finalità previste dal comma 40 é autorizzata la spesa di 50.000 euro per l’anno 2002 a carico dell’unità previsionale di base 9.6.42.1.295 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 5204 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
43. Nell’ambito dell’azione rivolta a promuovere la conservazione e la diffusione della conoscenza del patrimonio culturale, storico ed etnografico della Venezia Giulia, dell’Istria, del Quarnero e della Dalmazia, l’Amministrazione regionale concorre al sostegno dell’attività del “CDM Centro di documentazione multimediale della cultura Giuliana, Istriana, Fiumana e Dalmata” di Trieste, istituito per iniziativa della Provincia di Trieste, ai sensi dell’articolo 6, comma 39 della
44. Per le finalità previste dal comma 43 è autorizzata la spesa complessiva di 618.000 euro, suddivisa in ragione di 206.000 euro per ciascuno degli anni dal 2002 al 2004, a carico della unità previsionale di base 9.6.42.1.295 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 5419 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
45. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all’Associazione culturale “Mitteleuropa”, con sede in Cervignano del Friuli, un contributo straordinario per la promozione di un progetto basato su studi, approfondimenti, ricerche e convegni sui rapporti fra le Chiese cristiane d’Oriente e le Chiese cristiane d’Occidente, al fine di approfondire le complesse tematiche di compatibilità fra culture e religioni diverse, con particolare riferimento alle implicazioni che riguardano la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e i Paesi e le Regioni contermini.
46. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 45 è presentata alla Direzione regionale dell’istruzione e della cultura - Servizio delle attività culturali, corredata di una relazione illustrativa dell’intervento e del preventivo di spesa.
47. Per le finalità previste dal comma 45 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l’anno 2002 a carico dell’unità previsionale di base 9.6.42.1.295 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 5201 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
48. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo per la celebrazione del decennale della morte di Padre Maria Turoldo.
49. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuate le modalità di concessione del contributo di cui al comma 48.
50. Per le finalità previste dal comma 48 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l’anno 2002 a carico dell’unità previsionale di base 9.6.42.1.295 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 5203 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
51. [Nell’ambito delle previsioni di cui ai titoli II e V della
52. [Per le finalità previste dal comma 51 è autorizzata la spesa complessiva di 240.000 euro, suddivisa in ragione di 80.000 euro per ciascuno degli anni dal 2002 al 2004 a carico dell’unità previsionale di base 9.6.42.1.291 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 5389 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi] [121].
53. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concorrere alle spese per la realizzazione della manifestazione “Science+Fiction Festival internazionale della Fantascienza di Trieste” mediante la concessione di un contributo all’Associazione culturale “Cappella Underground - Centro ricerche e sperimentazioni cinematografiche e audiovisive” di Trieste.
54. Il contributo di cui al comma 53 é concesso ed erogato in unica soluzione e in via anticipata, sulla base della presentazione di apposita domanda alla Direzione regionale dell’istruzione e della cultura – Servizio dell’attività culturali, corredata del programma di attuazione dei progetti e dei relativi preventivi di spesa. I termini e le modalità di rendicontazione sono fissati con il decreto di concessione.
55. Per le finalità previste dal comma 53 è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l’anno 2002 a carico dell’unità previsionale di base 9.6.42.1.295 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 5382 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
56. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all’Associazione “Coro Livenza” di Sacile una sovvenzione di 40.000 euro, da destinare al perseguimento delle finalità istituzionali.
57. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 56 è presentata alla Direzione regionale dell’istruzione e della cultura - Servizio delle attività culturali, corredata di una relazione illustrativa dell’attività istituzionale dell’associazione, del programma di attività per l’anno 2002 e del relativo bilancio preventivo.
58. Per le finalità previste dal comma 56 è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l’anno 2002 a carico dell’unità previsionale di base 9.6.42.1.295 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 5420 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
59. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all’Università della terza età di Sacile e dell’Alto Livenza una sovvenzione di 20.000 euro, da destinare al perseguimento delle finalità istituzionali.
60. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 59 è presentata alla Direzione regionale dell’istruzione e della cultura - Servizio delle attività culturali, corredata di una relazione illustrativa dell’attività istituzionale, del programma di attività per l’anno 2002 e del relativo bilancio preventivo.
61. Per le finalità previste dal comma 59 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l’anno 2002 a carico dell’unità previsionale di base 9.6.42.1.295 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 5319 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
62. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla società consortile Montagna leader di Maniago un contributo straordinario di 40.000 euro da destinare ad attività per lo sviluppo culturale della montagna.
63. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 62 è presentata alla Direzione regionale dell’istruzione e della cultura - Servizio delle attività culturali, corredata di una relazione illustrativa dell’attività e del relativo preventivo di spesa.
64. Per le finalità previste dal comma 62 è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l’anno 2002 a carico dell’unità previsionale di base 9.6.42.1.295 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 5318 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
65. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all’Associazione “Coro del Friuli-Venezia Giulia”, con sede in Udine, una sovvenzione di 60.000 euro, da destinare al perseguimento delle finalità istituzionali.
66. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 65 è presentata alla Direzione regionale dell’istruzione e della cultura - Servizio delle attività culturali, corredata di una relazione illustrativa dell’attività istituzionale, del programma di attività per l’anno 2002 e del relativo bilancio preventivo.
67. Per le finalità previste dal comma 65 è autorizzata la spesa di 60.000 euro per l’anno 2002 a carico dell’unità previsionale di base 9.6.42.1.295 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 5421 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
68. All’articolo 6 della
a) il comma 6 è sostituito dal seguente:
(Omissis);
b) al comma 7, in fine, è aggiunto il seguente periodo:
(Omissis).
69. L’adempimento di cui all’articolo 6, comma 7, della
70. [Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 6, comma 4, della
71. All’attuazione degli interventi per attività di animazione culturale a supporto dei musei, previsti dall’articolo 6, comma 36, della
72. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 71 sono a carico dell’unità previsionale di base 9.7.42.1.310 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 5545 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
73. All’articolo 8, comma 2, della
(Omissis).
74. Per le finalità di cui all’articolo 8, comma 2, lettera b), numeri da 2 a 6, della
a) Associazione culturale Colonos di Villacaccia di Lestizza 30.000 euro;
b) Cooperativa di informazione friulana, soc. coop. a r.l. di Udine 65.000 euro;
c) Clape di culture Patrie dal Friul 30.000 euro;
d) Associazione culturale “La Grame” 30.000 euro;
e) Radio Spazio 103 30.000 euro.
75. All’articolo 8 della
(Omissis).
76. [Al fine di razionalizzare e rendere trasparenti le procedure di concessione dei contributi, all’articolo 5 della
a) al comma 3, le parole: “criteri concordati” sono sostituite dalla parola:
(Omissis);
b) al comma 4, le parole: “di concerto con” sono sostituite dalla parola: (Omissis) e dopo le parole: “assegnare a ciascuno degli enti di cui alla lettera b)” sono inserite le seguenti:
(Omissis)] [123].
77. [L’Amministrazione regionale, al fine di operare per la qualificazione e l’aggiornamento tecnico degli operatori sportivi, dei dirigenti e degli amministratori delle associazioni e società sportive, nonché di fornire beni e servizi alle società e associazioni sportive, non necessariamente affiliate a Federazioni sportive aderenti al CONI, è autorizzata a concedere un contributo annuo al Comitato regionale del CONI del Friuli Venezia Giulia, a titolo di concorso nelle spese a tal fine sostenute dalla Scuola regionale dello sport mediante l’organizzazione di corsi, convegni, studi, ricerche, stampa e divulgazione di pubblicazioni specializzate, nonché mediante l’acquisizione di beni e servizi [124].]
78. [La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 77, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo di spesa, è presentata al Servizio delle attività ricreative e sportive entro il 31 gennaio di ciascun anno nel quale si svolgono le iniziative per le quali viene richiesto il contributo. Entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello dell’erogazione del contributo, il Comitato regionale del CONI presenta l’elenco analitico della documentazione giustificativa di cui all’articolo 43 della
79. [Per le finalità previste dal comma 77 è autorizzata la spesa complessiva di 225.000 euro, suddivisa in ragione di 75.000 euro per ciascuno degli anni dal 2002 al 2004 a carico dell’unità previsionale di base 9.8.44.1.321 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 6061 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi [126].]
80. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla “Associazione Sportiva Udinese” una sovvenzione straordinaria di 100.000 euro, per il perseguimento delle finalità istituzionali.
81. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 80 è presentata al Servizio autonomo delle attività ricreative e sportive, corredata di una relazione illustrativa dell’attività istituzionale dell’associazione e del relativo preventivo di spesa. La sovvenzione straordinaria di cui al comma 80 può essere erogata in via anticipata e in unica soluzione.
82. Per le finalità previste dal comma 80 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l’anno 2002 a carico dell’unità previsionale di base 9.8.44.1.321 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 6044 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
83. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Udine un contributo annuo costante per quindici anni destinato alla realizzazione , ristrutturazione e adeguamento di impianti sportivi di interesse cittadino, anche in concorso con soggetti privati [127].
84. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 83 è presentata al Servizio autonomo delle attività ricreative e sportive, corredata del progetto di massima dell’opera e del preventivo di spesa.
85. Per le finalità di cui al comma 83 è autorizzato a decorrere dall’anno 2003 il limite d’impegno quindicennale di 827.000 euro annui, con l’onere di 1.654.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2003 e 2004 a carico dell’unità previsionale di base 9.8.44.2.327 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, con riferimento al capitolo 6132 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. L’onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2005 al 2017 fa carico alle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.
86. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla parrocchia Santa Elisabetta di Fogliano-Redipuglia un contributo straordinario in conto capitale per opere urgenti relative alla casa ferie Casadorno di Rigolato.
87. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 86 è presentata al Servizio autonomo per le attività ricreative e sportive, corredata del progetto di massima dell’opera e del preventivo di spesa.
88. Per le finalità previste dal comma 86 è autorizzata la spesa di 13.500 euro per l’anno 2002 a carico dell’unità previsionale di base 9.8.44.2.327 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 6131 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
89. L'Amministrazione regionale, nell'ambito degli indirizzi di programma adottati dalla Giunta regionale e con particolare attenzione alle iniziative che vedono la partecipazione anche di regioni, land, contee e repubbliche appartenenti alla Comunità di lavoro Alpe Adria, è autorizzata a farsi carico dell'organizzazione e di tutti i connessi oneri finanziari relativi a eventi sportivi nazionali o internazionali, a conferenze, corsi, seminari, meeting e stampa di pubblicazioni, nonchè a farsi carico di tutti gli oneri finanziari relativi alla partecipazione di delegazioni regionali di atleti e tecnici ai citati eventi, manifestazioni, attività e iniziative, che si svolgono fuori dai confini regionali [128].
90. Per le finalità previste dal comma 89 è autorizzata la spesa complessiva di 240.000 euro, suddivisa in ragione di 80.000 euro per ciascuno degli anni dal 2002 al 2004 a carico dell’unità previsionale di base 9.8.44.1.321 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 6062 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
91. [Al capo IV della
(Omissis).] [129]
92. [Per le finalità previste dall’articolo 19 bis, comma 1, della
93. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla tabella E, allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo documento tecnico di accompagnamento.
Art. 8. (Interventi nei settori produttivi).
1. [Al fine di sopperire alle minori entrate derivanti da eccezionali eventi climatici sfavorevoli, l’Amministrazione regionale è autorizzata ad aumentare la propria partecipazione nella Promotur S.p.A. in misura proporzionale allo scostamento dalla media delle giornate-sci registrate dagli impianti a fune di trasporto pubblico, gestite dalla stessa Promotur S.p.A] [131].
2. [Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 500.000 euro a carico dell’unità previsionale di base 2.2.9.2.32 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 1223 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi] [132].
3. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Fondazione Carlo Di Giulian di Arba un contributo straordinario anticipato a sostegno degli oneri per il personale dipendente e per le spese ordinarie di gestione [133].
4. Per la concessione del contributo la Fondazione presenta specifica domanda alla Direzione centrale per le relazioni internazionali e per le autonomie locali, Servizio per la finanza locale, corredata di bilancio consultivo chiuso alla data di presentazione della domanda e di bilancio preventivo dell’esercizio in corso alla data di presentazione della domanda [134].
[5. Alla concessione del contributo si provvede previa verifica dell’attinenza delle iniziative programmate alle finalità del contributo stesso.] [135]
[6. Per la liquidazione del contributo la Fondazione deve presentare:
a) documenti contabili atti ad aggiornare quelli previsti al comma 4, lettere a) e b);
b) relazione tecnica illustrativa delle iniziative realizzate e relativo consuntivo analitico di spesa, debitamente certificati da professionisti competenti nelle materie oggetto delle iniziative e corredati di copia fotostatica della documentazione relativa alle spese sostenute.] [136]
[7. Alla liquidazione del contributo si provvede previa verifica della regolare attuazione delle iniziative e dell’avvenuto pagamento delle relative spese. A tale fine, l’Amministrazione regionale può disporre verifiche in loco e richiedere l’esibizione dei documenti originali di spesa.] [137]
8. Per le finalità previste dal comma 3 è autorizzata la spesa complessiva di 50.000 euro, suddivisa in ragione di 25.000 euro per ciascuno degli anni 2002 e 2003 a carico dell’unità previsionale di base 10.1.43.2.1295 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 5279 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
9. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario alla Provincia di Pordenone per l’erogazione di contributi ai Comuni di Azzano Decimo, Cordenons e San Quirino al fine di consentire la ristrutturazione e l’adeguamento di strutture pubbliche destinate alla macellazione e lavorazione delle carni e operanti nell’ambito di un progetto sulla certificazione della filiera “qualità carni”.
10. Per le finalità previste dal comma 9 è autorizzata la spesa complessiva di 759.000 euro, suddivisa in ragione di 253.000 euro per ciascuno degli anni dal 2002 al 2004, a carico dell’unità previsionale di base 11.1.61.2.422 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 6282 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
11. A fronte delle assegnazioni disposte dallo Stato in forma attualizzata ai sensi dell’articolo 16, comma 5, della
12. Per le finalità previste dal comma 11 è autorizzato il limite di impegno quinquennale di 23.240,56 euro annui a decorrere dall’anno 2002, con l’onere di 69.721,68 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2002 al 2004 a carico dell’unità previsionale di base 11.4.61.2.385 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 7113 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, e con l’onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2005 e 2006 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.
13. [In deroga al disposto di cui all’articolo 17, commi 2 e 6, della
14. A fronte delle assegnazioni statali disposte dallo Stato in forma attualizzata ai sensi dell’articolo 16, comma 5, della
15. Per le finalità previste dal comma 14 è autorizzato il limite di impegno quinquennale di 11.671,93 euro annui a decorrere dall’anno 2002, con l’onere di 35.015,79 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2002 al 2004 a carico dell’unità previsionale di base 11.4.61.2.385 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 7114 e con l’onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2005 e 2006 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.
16. [In deroga al disposto di cui all’articolo 17, commi 2 e 6, della
17. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi all’Università degli studi di Udine per lo svolgimento di attività di ricerca e sperimentazione a fronte di programmi volti a superare la situazione di grave e persistente declino delle risorse genetiche animali e vegetali presenti nel territorio regionale.
18. Per le finalità previste dal comma 17 è autorizzata la spesa complessiva di 80.000 euro suddivisa in ragione di 40.000 euro per ciascuno degli anni 2002 e 2003, a carico dell’unità previsionale di base 11.5.61.1.341 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 6852 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
19. Al fine di dare attuazione al programma nazionale biocombustibili (PROBIO) predisposto dal Ministero per le politiche agricole e forestali in ottemperanza all’articolo 3, comma 4, della
20. Per le finalità previste dal comma 19 è autorizzata la spesa di 339.000 euro per l’anno 2002 a carico dell’unità previsionale di base 11.5.61.1.459 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 6853 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
21. Nell’ottica del riordino delle funzioni e competenze regionali in materia di agricoltura, entro il 30 novembre 2002, con apposita legge è istituito l’organismo che sostituisce l’Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell’agricoltura (ERSA), che dalla data di entrata in vigore della legge medesima è soppresso.
22. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli organi dell’ERSA di cui all’articolo 7 della
23. Con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, si provvede alla nomina, con decorrenza dalla data di scioglimento degli organi amministrativi di cui al comma 22, di un Commissario straordinario per l’ERSA, che dura in carica sino al 30 novembre 2002, con il compito di adottare gli atti necessari all’attività dell’Ente secondo le direttive impartite dalla Giunta regionale.
24. Al Commissario straordinario spetta un’indennità mensile lorda di carica pari a quella attribuita al Presidente dell’ERSA.
25. L’Amministrazione regionale è autorizzata a costituire un albo cui possono accedere docenti universitari, ricercatori di enti pubblici di ricerca, professionisti e, ove ammesso dalla legge, società di professionisti, competenti nelle materie oggetto di consulenza, al fine di affidare consulenze peritali sui contenuti tecnico- scientifici ed economici delle domande di contributo inoltrate alla Direzione centrale attività produttive in materia di innovazione, ricerca e sviluppo, nonché su specifiche problematiche di natura tecnica o economica [140].
26. Con Regolamento sono fissate le modalità di costituzione, tenuta e iscrizione all’albo di cui al comma 25 e le cause d’esclusione dallo stesso, nonché le norme e le condizioni che disciplinano gli incarichi di consulenza.
27. Per le finalità previste dal comma 25 è autorizzata la spesa di 46.500 euro per l’anno 2002 a carico dell’unità previsionale di base 12.1.62.1.289 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 7919 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
28. Nell’ambito delle finalità previste dal
29. L’attuazione degli interventi previsti dal comma 28 è delegata alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. L’Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare con le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura apposite convenzioni al fine di disciplinare i rapporti e le procedure connessi all’esercizio delle funzioni delegate.
30. La Giunta regionale, con propria deliberazione, ripartisce tra le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura le risorse disponibili, ai sensi del comma 28, in misura proporzionale al totale dei contributi richiesti e ritenuti ammissibili.
31. Per le finalità previste dal comma 28 è autorizzata la spesa di 600.000 euro per l’anno 2002 a carico dell’unità previsionale di base 12.1.62.2.1609 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 8051 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
32. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni presso i quali sono fissate la sede e la segreteria dei Comitati di Distretto, di cui alla
33. Per l’anno 2002 il contributo di cui al comma 32 è fissato in 25.000 euro per ogni Comune sede di distretto.
34. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 32 è presentata alla Direzione regionale dell’industria - Servizio degli interventi settoriali, corredata di una relazione illustrativa dell’intervento e di un preventivo di massima della spesa. Il contributo può essere concesso ed erogato in via anticipata e in un’unica soluzione. Il decreto di concessione del contributo ne stabilisce i termini e le modalità di rendicontazione in conformità alle disposizioni di cui alla
35. Per le finalità previste dal comma 32 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l’anno 2002 a carico dell’unità previsionale di base 12.3.62.1.315 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 7679 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
36. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere per l’anno 2002 ai Consorzi di sviluppo industriale e all’Ente per la zona industriale di Trieste contributi straordinari per il funzionamento, con le modalità di cui all’articolo 17 della
37. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 36 fanno carico all’unità previsionale di base 12.3.62.1.315 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 7915 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, in relazione alla spesa autorizzata sul medesimo con la tabella F, approvata con il comma 78.
38. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a favore degli interventi previsti nei Programmi di sviluppo dei Distretti industriali di cui alla
39. Ad intervento avviato, certificato da apposita dichiarazione, i contributi previsti dal comma 38 possono essere erogati in via anticipata fino ad un massimo del 70 per cento del contributo assegnato.
40. Per le finalità previste dal comma 38 è autorizzata la spesa di 900.000 euro per l’anno 2002 a carico dell’unità previsionale di base 12.3.62.2.318 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 7932 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
41. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Codroipo un contributo decennale a sollievo degli oneri in linea capitale e interessi per l’ammortamento dei mutui da contrarre per lo spostamento dell’elettrodotto ad alta tensione e/o per la realizzazione di opere di urbanizzazione al servizio della zona artigianale “PICCOLA DI MORO 2” fino all’ammontare annuo massimo di 60.000 euro [142].
42. La Giunta regionale, con propria deliberazione, determina in via preventiva le condizioni relative al mutuo da stipulare di cui al comma 41.
43. La domanda per il contributo di cui al comma 41 è presentata alla Direzione regionale dell’edilizia e dei servizi tecnici - Servizio tecnico regionale, corredata della delibera esecutiva con cui il Comune dispone l’assunzione del mutuo e dell’atto di adesione dell’istituto mutuante [143].
44. Per le finalità previste dal comma 41 è autorizzato il limite di impegno decennale di 60.000 euro annui a decorrere dall’anno 2003, con l’onere di 120.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2003 e 2004 a carico dell’unità previsionale di base 12.3.62.2.318 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, con riferimento al capitolo 8000 del documento tecnico allegato al bilancio medesimo e con l’onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2005 al 2012 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.
45. [L’Amministrazione regionale, al fine di favorire l’ammodernamento delle imprese artigiane e la commercializzazione dei prodotti e dei servizi artigiani, è autorizzata ad assegnare alle imprese stesse contributi in misura pari al 50 per cento delle spese ammissibili per le seguenti iniziative:
a) consulenze concernenti l’innovazione, la qualità e la certificazione dei prodotti, l’organizzazione aziendale e il miglioramento ambientale e delle condizioni dei luoghi di lavoro;
b) analisi di fattibilità e consulenza economico finanziaria per la realizzazione di nuove iniziative economiche;
c) partecipazione a mostre, fiere, esposizioni e manifestazioni commerciali nazionali ed estere.] [144]
46. [L’Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare alle imprese artigiane contributi in misura pari al 50 per cento della spesa ammissibile per l’adeguamento di strutture e impianti alle normative in materia di prevenzione incendi, di prevenzione infortuni, di igiene e sicurezza sul lavoro, di antinquinamento.] [145]
47. [L’Amministrazione regionale, al fine di favorire la continuità dell’impresa artigiana, è autorizzata ad assegnare contributi in misura pari all’80 per cento delle spese ammissibili per la successione d’impresa tra l’imprenditore artigiano e un socio, parente o affine entro il terzo grado, collaboratore familiare o dipendente da almeno due anni al momento della successione.] [146]
48. [Al fine di cui al comma 47 sono ammissibili le spese di formazione del soggetto subentrante, le spese concernenti un piano di analisi e sviluppo aziendale, le spese per ricerche e analisi di mercato relative al prodotto e all’organizzazione aziendale, le spese per nuovi impianti e attrezzature.] [147]
49. [Gli interventi di cui ai commi 46 e 47 sono attuati secondo la regola comunitaria del “de minimis”.] [148]
50. Per le finalità previste dal comma 45 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l’anno 2002 a carico dell’unità previsionale di base 13.2.63.1.450 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 8913 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
51. Per le finalità previste dal comma 46 è autorizzata la spesa di 371.000 euro per l’anno 2002 a carico dell’unità previsionale di base 13.2.63.2.455 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 8914 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
52. Per le finalità previste dal comma 47 è autorizzata la spesa di 220.000 euro per l’anno 2002 a carico dell’unità previsionale di base 13.2.63.2.455 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 8915 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
53. In relazione al disposto di cui all’articolo 6, comma 63, della
54. Ai fini di cui al comma 53 si considerano procedimenti in corso quelli relativi alle domande presentate all’ESA ai sensi della legge regionale 18 ottobre 1965, n. 21, e dei relativi Regolamenti attuativi, entro il 30 settembre 2001.
55. La
56. I rapporti giuridici e gli obblighi derivanti dall’avvenuta concessione di contributi ai sensi della legge regionale di cui al comma 55 si estinguono alla scadenza prevista dalle norme regionali attualmente in vigore.
[57. In via transitoria le domande presentate nel corso dell’anno 2001 possono essere finanziate, se accoglibili, con le modalità e con le procedure di cui all’articolo 24 bis della
58. In deroga a quanto previsto dai commi 55 e 56 l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi integrativi dei contributi già concessi, in misura inferiore a quanto dovuto, ai sensi della abrogata
59. Per le finalità previste dal comma 58 è autorizzato il limite di impegno decennale di 10.330 euro annui a decorrere dall’anno 2002, con l’onere di 30.990 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2002 al 2004 a carico dell’unità previsionale di base 14.2.64.2.488 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 9154 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e con l’onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2005 al 2011 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.
60. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti per gli oneri connessi alla presentazione della candidatura di Trieste all’EXPO 2007, nonché per la promozione della candidatura stessa sino all’importo massimo di 1.100.000 euro.
61. Con deliberazione della Giunta regionale sono determinate le modalità di concessione, di erogazione e di rendicontazione dei finanziamenti di cui al comma 60.
62. Per le finalità previste dal comma 60 è autorizzata la spesa complessiva di 1.100.000 euro, suddivisa in ragione di 500.000 euro per l’anno 2002 e di 600.000 euro per l’anno 2003, a carico dell’unità previsionale di base 14.3.64.1.503 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 9079 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
63. L'Amministrazione regionale finanzia, tramite il Comitato regionale del CONI, l'attività istituzionale alle società sportive non professionistiche che hanno sede in regione e che, nei diversi sport di squadra, ancorchè con la partecipazione alle gare in modo singolo da parte degli atleti, militano nei campionati di rango più elevato fra quelli rappresentati in regione. Sono considerati i soli campionati che prevedono la partecipazione a competizioni anche in località diverse da quelle della propria sede agonistica [150].
63 bis. [La Giunta regionale, sentito il Comitato regionale del C.O.N.I., con proprio regolamento, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
63 ter. [La Direzione centrale competente determina il riparto entro il 30 aprile di ogni anno] [152].
64. Per le finalità previste dal comma 63 è autorizzata la spesa di 489.310 euro per l’anno 2002 a carico dell’unità previsionale di base 14.3.64.1.779 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 8978 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
65. [L’Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, nel corso dell’anno 2002, le domande di contributo presentate nel 2001 ai sensi della
66. [154].
67. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 65 fanno carico all’unità previsionale di base 14.4.64.2.510 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 9262 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
68. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento pluriennale per la durata di dieci anni, nella misura massima prevista dal comma 70, a favore della Società alpina delle Giulie, Sezione di Trieste del Club Alpino Italiano, per la copertura dei mutui contratti per la sistemazione interna ed esterna e la realizzazione del centro di accoglienza per i visitatori della Grotta Gigante, sita nel Comune di Sgonico, località Grotta Gigante.
69. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale alle finanze, sono determinate in via preventiva le condizioni per la stipula dei mutui di cui al comma 68 e l’eventuale prestazione di garanzia fideiussoria della Regione. Il finanziamento è concesso all’atto della presentazione della domanda, corredata della deliberazione con la quale si dispone l’assunzione dei mutui e dell’atto di adesione dell’istituto mutuante.
70. Per le finalità previste dal comma 68 è autorizzato il limite di impegno decennale di 75.000 euro annui a decorrere dall’anno 2002, con l’onere di 225.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2002 al 2004 a carico dell’unità previsionale di base 14.4.64.2.510 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 9370 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e con l’onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2005 al 2011 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.
71. Gli eventuali oneri derivanti dalla prestazione di garanzia di cui al comma 69 fanno carico all’unità previsionale di base 53.1.9.2.692 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 1547 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
72. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo una tantum di 50.000 euro all’ Agenzia di informazione e accoglienza turistica di Trieste per finanziare un progetto di fattibilità per la realizzazione di un itinerario ciclo-pedonale turistico lungo il tracciato dell’Oleodotto transalpino, limitatamente al tratto carsico, da Basovizza a Visogliano [155].
73. Per le finalità previste dal comma 72 è autorizzata la spesa di 50.000 euro a carico dell’unità previsionale di base 14.4.64.2.510 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002 con riferimento al capitolo 9353 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
[74. A decorrere dall’anno 2002 i finanziamenti agevolati previsti dall’articolo 2 della
75. L’Amministrazione regionale è autorizzata a dare attuazione al programma di iniziativa comunitaria “EQUAL” - relativa alla collaborazione transnazionale destinata a promuovere nuove pratiche di lotta alle discriminazioni e alle disuguaglianze di ogni tipo in relazione al mercato del lavoro - di cui all’articolo 20, paragrafo 1, lettera d), del Regolamento (CE) del Consiglio europeo n. 1260/1999, del 21 giugno 1999, secondo il piano finanziario approvato con l’avviso n. 02/01 del 7 maggio 2001 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2001.
76. Gli oneri relativi alla prosecuzione dell’intervento sono a carico dell’unità previsionale di base 15.5.43.1.457 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 5950 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
77. Le risorse derivanti dall’estinzione anticipata dei prestiti obbligazionari di cui all’articolo 13, comma 50, della
78. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla tabella F allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo documento tecnico di accompagnamento.
Art. 9. (Altre norme finanziarie intersettoriali e norme contabili).
1. Al fine di favorire lo sviluppo del project financing per la realizzazione di opere pubbliche l’Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare una apposita convenzione con la Friulia S.p.A. - Società finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia per fornire la necessaria assistenza tecnica alle Amministrazioni pubbliche interessate.
2. La Friulia S.p.A. è autorizzata a partecipare al capitale di rischio, al finanziamento o in garanzia nelle operazioni di project financing.
3. La Friulia S.p.A. è autorizzata a promuovere e a partecipare ai fondi chiusi finalizzati allo sviluppo di settori innovativi.
4. La Friulia S.p.A. è autorizzata ad operare, anche attraverso società controllate, per ricercare garanzie nazionali ed internazionali destinate ad attenuare il rischio operativo dell’attività di garanzia esercitata tramite il Congafi, nonché per fornire direttamente garanzie e controgaranzie ai Congafi e alle imprese.
5. Le prestazioni di garanzie alle attività di investimento e finanziamento previste dall’articolo 134, comma 18, della
6. L’Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere la modifica dello Statuto della Friulia S.p.A. sulla base delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5.
7. Al fine di favorire le iniziative di sostegno e di sviluppo del processo di internazionalizzazione della Regione Friuli Venezia Giulia, l’Amministrazione regionale è autorizzata a costituire, ai sensi dell’articolo 15 della
8. Ai fini di cui al comma 7, l’Amministrazione regionale stipula con Finest S.p.A. una convenzione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, per il conferimento del mandato, la definizione delle modalità di funzionamento e di utilizzazione del fondo, nonché di controllo sulla gestione dello stesso. L’attività esecutiva e di controllo concernente gli interventi a carico del fondo è delegata, nella sua veste di mandataria, alla Finest S.p.A., che la esercita attraverso i suoi organi sociali. La Giunta regionale esercita attraverso il Servizio autonomo per i rapporti internazionali la vigilanza sulla gestione del fondo.
9. Per le finalità previste dal comma 7 è autorizzata la spesa complessiva di 1.050.000 euro, suddivisa in ragione di 350.000 euro per ciascuno degli anni dal 2002 al 2004 a carico dell’unità previsionale di base 3.1.15.1.962 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 751 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
10. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare un contributo al Centro di Servizi e Documentazione per la Cooperazione economica internazionale – Informest per lo sviluppo delle attività in favore del territorio della regione Friuli Venezia Giulia al fine dell’internazionalizzazione verso i Paesi dell’Est Europa [157].
11. Con convenzione da stipularsi tra l’Amministrazione regionale e Informest sono definiti il programma di attività e le modalità di attuazione degli interventi da effettuare ai sensi del comma 10.
12. Per le finalità previste dal comma 10 è autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2002 al 2004 a carico dell’unità previsionale di base 3.1.15.1.765 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 752 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
13. L’Amministrazione regionale è autorizzata a svolgere le funzioni di autorità di gestione e pagamento per gli interventi relativi al programma di iniziativa comunitaria Interreg III per la cooperazione transfrontaliera Italia–Slovenia ai sensi dei Regolamenti (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999 e n. 438/2001 della Commissione, del 2 marzo 2001 secondo le modalità convenute con le amministrazioni partners del programma e le disposizioni comunitarie.
14. [158].
15. [159].
16. Al fine di attuare l’iniziativa comunitaria Interreg III di cui all’articolo 20, paragrafo 1, lettera a), del
17. Per le finalità previste dal comma 16 è autorizzata la spesa complessiva di 450.000 euro, suddivisa in ragione di 150.000 euro per ciascuno degli anni dal 2002 al 2004 a carico dell’unità previsionale di base 3.1.15.1.962 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002 con riferimento al capitolo 729 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
18. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare un contributo alla Rai al fine di consentire la realizzazione di alcuni interventi atti a garantire la copertura del segnale di Raitre in determinate specifiche aree attualmente scoperte.
19. L’intervento di cui al comma 18 deve essere preferibilmente rivolto alle zone montane e comunque nell’ambito di una equilibrata ripartizione territoriale.
20. Le modalità di erogazione del contributo di cui al comma 18 sono determinate con deliberazione della Giunta regionale, previo parere del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.) del Friuli Venezia Giulia [160].
21. Per le finalità di cui al comma 18 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per 1’anno 2002 a carico dell’unità previsionale di base 3.3.3.1.1900 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 415 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
22. L’Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposita convenzione con la Rai e con altre emittenti televisive e radiofoniche per le trasmissioni giornalistiche o per programmi in friulano, nell’ambito delle programmazioni radiofoniche e televisive regionali [161].
23. Per le finalità di cui al comma 22 è autorizzata la spesa di 77.000 euro per l’anno 2002 a carico dell’unità previsionale di base 3.3.3.1.53 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 417 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
24. L’Amministrazione regionale è autorizzata a realizzare specifiche iniziative dedicate, in occasione dell’anno internazionale della montagna, all’approfondimento e alla diffusione delle tematiche relative alla realtà sociale ed economica delle zone montane, con particolare riferimento all’attuazione della Convenzione delle Alpi, anche attraverso attività finalizzate a porre a confronto situazioni ed esperienze di territori appartenenti ad altre regioni, italiane e straniere.
25. Per le finalità di cui al comma 24 la Giunta regionale definisce le iniziative da finanziare e individua i soggetti coinvolti nell’organizzazione delle medesime, anche attraverso la costituzione di un Comitato promotore.
26. Per le finalità previste dal comma 24, è autorizzata la spesa di 129.000 euro per l’anno 2002 a carico dell’unità previsionale di base 3.3.14.1.73 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 1049 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
27. Al fine di valorizzare la professionalità del personale con funzioni dirigenziali anche in relazione a un riassetto generale dell’ordinamento regionale, l’Amministrazione regionale organizza interventi formativi volti allo sviluppo del management.
28. Per le finalità previste dal comma 27 è autorizzata la spesa complessiva di 750.000 euro, suddivisa in ragione di 250.000 euro per ciascuno degli anni dal 2002 al 2004, a carico dell’unità previsionale di base 52.2.4.1.652 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 602 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
29. Per gli oneri relativi all’esercizio del mandato di cui al comma 3 bis dell’articolo 3 della
30. I commi 5, 6 e 7 dell’articolo 12 della
31. [In deroga al disposto di cui all’articolo 17, comma 2, della
32. In via straordinaria ed eccezionale l’Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (C.C.I.A.A.) gli oneri sostenuti nell’anno 2000 per lo svolgimento dell’attività delegata ai sensi dell’articolo 8 della
33. Gli oneri derivanti dal comma 32 sono a carico dell’unità previsionale di base 52.3.13.1.667 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 925 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
34. All’articolo 3 della
(Omissis).
35. All’articolo 4 della
(Omissis).
36. All’articolo 4 della
(Omissis).
37. All’articolo 4 della
(Omissis).
38. All’articolo 6 della
(Omissis).
39. All’articolo 8, comma 1, della
(Omissis).
40. All’articolo 8 della
(Omissis).
41. All’articolo 8 della
(Omissis).
42. All’articolo 8 della
43. L’articolo 12 bis della
(Omissis).
44. All’articolo 15, della
(Omissis).
45. All’articolo 68 della
(Omissis).
46. Il comma 6 dell’articolo 68 della
47. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 68 della
48. La Direzione regionale delle risorse agricole, naturali e forestali è autorizzata a sostenere le spese per l’acquisto e la produzione di materiale divulgativo e didattico per l’organizzazione di convegni, per l’elaborazione di studi e ricerche, per lo svolgimento di attività di consulenza ed assistenza tecnica di particolare interesse per i comparti agricolo, naturale, forestale e per le aree montane [163].
49. Le spese di cui al comma 48 possono essere disposte tramite apertura di credito ad un dipendente regionale, di qualifica non inferiore a consigliere, assegnato alla medesima struttura.
50. Per le finalità di cui al comma 48 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l’anno 2002 a carico dell’unità previsionale di base 52.3.61.1.1624 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 6201 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
51. [164].
52. [165].
53. [166].
54. L’Amministrazione regionale è autorizzata, ai sensi del decreto ministeriale 22 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2001, n. 3, a erogare ai Comuni e alle Province titolari di contratto di servizio di trasporto pubblico locale di cui al
54 bis. Agli oneri di cui al comma 54 si fa fronte con le risorse accertate in entrata a carico dell'unità di bilancio 3.2.131 e del capitolo 1120 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 con la denominazione "Restituzione dallo Stato dell'imposta sul valore aggiunto relativa ai contratti di servizio di trasporto pubblico locale
55. Per le finalità previste dal comma 54 è autorizzata la spesa complessiva di 9.000 euro, suddivisa in ragione di 3.000 euro per ciascuno degli anni dal 2002 al 2004, a carico dell’unità previsionale di base 53.1.25.1.2900 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 3981 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
56. All’articolo 5 della
(Omissis).
57. All’articolo 5, comma 2, della
(Omissis).
58. All’articolo 5, comma 3, della
(Omissis).
59. L’Amministrazione regionale è autorizzata a cedere in proprietà a titolo gratuito agli Enti di culto territorialmente competenti i beni immobili adibiti a chiesa e le relative aree pertinenziali.
60. Il trasferimento in proprietà dei beni di cui al comma 59 è attuato con verbale di consegna approvato con decreto del Direttore regionale degli affari finanziari e del patrimonio.
61. Il verbale di consegna e il decreto di cui al comma 60 costituiscono titolo per l’intavolazione, la trascrizione immobiliare e la voltura catastale del diritto di proprietà degli immobili trasferiti.
62. All’articolo 46, comma 4 bis, della
(Omissis).
63. All’articolo 30, comma 2, della
(Omissis).
64. All’articolo 35, comma 1, della
(Omissis).
65. Qualora in sede di conversione in euro ai sensi dell’articolo 7, comma 17, della
66. Al fine di assicurare la copertura finanziaria dell’eventuale maggiore spesa derivante dall’applicazione dell’articolo 7, comma 18, della
67. Corrispondentemente all’autorizzazione di spesa disposta con il comma 66 a favore dei capitoli dello stato di previsione della spesa ivi citato, relativi all’iscrizione nel bilancio regionale di quote vincolate, è disposta l’iscrizione di pari corrispondente stanziamento in euro sui correlati capitoli/unità previsionali di base dello stato di previsione dell’entrata del documento tecnico/bilancio, per un ammontare complessivo di 4.175 euro suddiviso in ragione di 945 euro per l’anno 2002, 750 euro per l’anno 2003, 510 euro per l’anno 2004, 425 euro per l’anno 2005, 335 euro per l’anno 2006, 245 euro per l’anno 2007, 175 euro per l’anno 2008, 165 euro per l’anno 2009, 125 euro per l’anno 2010, 105 euro per l’anno 2011, 85 euro per l’anno 2012, 80 euro per l’anno 2013, 70 euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, 50 euro per l’anno 2016, 20 euro per l’anno 2017 e 10 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019. L’eventuale quota di stanziamento così iscritta che risultasse eccedente rispetto all’assegnazione disposta graverà sul bilancio regionale in sede di accertamento dell’assegnazione medesima.
68. Al fine di consentire il pagamento di ogni eventuale quota di residuo passivo non coperta finanziariamente dal rispettivo impegno di spesa, ovvero di ogni eventuale quota di impegno assunto a fronte di competenza derivata dall’esercizio precedente non coperta finanziariamente dal rispettivo impegno di spesa a causa dello scostamento in eccesso delle prime rispetto al secondo in relazione alla conversione in euro, è istituito, relativamente a ciascuna rubrica dei bilanci citati, con riferimento a ciascun Servizio delle Direzioni ad esse relative, che si presume gestore di spesa in conto residui per l’anno 2002, un fondo destinato all’imputazione diretta del pagamento medesimo.
69. In relazione al disposto di cui al comma 68 è autorizzata la spesa di 100 euro per ciascuno degli anni dal 2002 al 2004 a carico di ciascuna unità previsionale di base/capitolo relativi al fondo istituito ai sensi della disposizione medesima nei citati bilancio/documento tecnico allo stesso allegato, per un ammontare complessivo di 29.100 euro suddiviso in ragione di 9.700 euro per ciascuno degli anni dal 2002 al 2004.
70. In relazione all’applicazione del disposto di cui all’articolo 7, comma 19, della
71. In via di interpretazione autentica la locuzione “sede adeguata” di cui all’articolo 2, primo comma, della
72. All’articolo 2 della
(Omissis).
73. In via di interpretazione autentica dell’articolo 22, comma 1, della
74. Il finanziamento previsto dall’articolo 7, comma 10, della
75. Le previsioni programmatiche già adottate dalla Giunta regionale alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo 6 della
76. Dopo l’articolo 11 della
(Omissis).
77. [All’articolo 47, comma 2, della
(Omissis)] [169].
78. [Nelle more del recepimento dei principi di cui alla lettera f bis) del comma 2 dell’articolo 47 della
79. [All’articolo 16, comma 1, della
(Omissis)] [171].
80. Gli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 79 sono a carico dell’unità previsionale di base 52.2.4.1.650 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 1489 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
81. All’articolo 5, comma 116, della
(Omissis).
82. All’articolo 1, della
(Omissis).
83. I capitoli 515, 599 e 668, nonché i capitoli istituiti ai sensi del comma 69, dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002 con riferimento al documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, sono inseriti nell’Elenco 1 - “Spese obbligatorie” annesso al documento tecnico precitato.
84. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla tabella G allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo documento tecnico di accompagnamento.
Art. 10. (Norme contabili per gli Enti locali).
1. Il termine del 30 novembre per l’approvazione di variazioni ai bilanci degli Enti locali può essere derogato in presenza di accertamenti di entrata aventi destinazione vincolata per legge, comunicati dopo tale data, oppure in presenza di accadimenti aventi carattere di eccezionalità e/o urgenza.
2. Il comma 50 dell’articolo 3 della
(Omissis).
3. Il comma 51 dell’articolo 3 della
(Omissis).
4. [Fermo restando il rispetto degli obblighi derivanti dal patto di stabilità e di quelli connessi al rispetto degli ulteriori obiettivi di contenimento della spesa pubblica, gli Enti locali possono assumere, nell’ambito della propria capacità di spesa, il personale necessario al fine di garantire la qualità dei servizi erogati e/o l’istituzione di nuovi. Non possono avvalersi di tale facoltà i Comuni deficitari o dissestati] [172].
5. Gli Enti locali che adottano il sistema di contabilità economica con il metodo della partita doppia e che sono tenuti alla compilazione del prospetto di conciliazione previsto dal comma 9 dell’articolo 229 del
6. Gli Enti locali, qualora la propria convenzione per il servizio di tesoreria non ne faccia divieto, possono procedere al deposito di parte dei propri fondi presso gli altri istituti bancari e/o assicurativi per realizzare un loro migliore rendimento [173].
7. Gli Enti locali possono impegnare gli stanziamenti di spesa corrente riferiti al finanziamento di quota parte degli oneri per le consultazioni elettorali previste negli anni successivi all’esercizio finanziario di riferimento.
8. La Regione, qualora disponga di avvalersi delle strutture degli Enti locali per la gestione di procedure di proprie funzioni, prevede nella stessa normativa uno stanziamento per il rimborso delle spese che l’Ente locale sostiene.
9. Il Sindaco, ovvero il Presidente della Provincia, può attribuire la funzione di predisporre il Piano dettagliato degli obiettivi, di cui all’articolo 197 del
10. I commi 37 e 38 dell’articolo 3 della
Art. 11. (Copertura finanziaria).
1. Il maggior onere complessivo conseguente alle nuove autorizzazioni di spesa previste dall’articolo 1, commi 31 e 32, e dagli articoli da 3 a 9, trova copertura nel quadro delle riduzioni di spesa previste dagli articoli medesimi e delle variazioni di entrata previste dall’articolo 1, comma 1, e articolo 9, commi 65 e 67.
Art. 12. (Sospensione degli effetti di disposizioni concernenti aiuti notificate alla Commissione dell’Unione europea).
1. Gli effetti delle disposizioni di cui all’articolo 8, comma 78, tabella F, notificate alla Commissione dell’Unione europea, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunità europea e secondo le modalità di cui alla
U.P.B |
CAPITOLO |
12.1.62.1.286 |
7680 |
12.1.62.1.286 |
7681 |
12.1.62.2.290 |
7709 |
12.2.62.2.309 |
7827 |
12.3.62.2.322 |
7960 |
12.5.62.2.331 |
8010 |
sono sospesi fino alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell’avviso dell’esito positivo dell’esame della Commissione medesima.
Art. 13. (Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione e ha effetto dall’1 gennaio 2002.
TABELLE [174]
(Omissis).
[1] Comma abrogato dall'art. 30 della
[2] Comma così modificato dall’art. 7 della
[3] Comma così modificato dall’art. 3 della
[4] Comma aggiunto dall’art. 12 della
[5] Comma così modificato dall’art. 3 della
[6] Comma aggiunto dall’art. 7 della
[7] Comma inserito dall’art. 3 della
[8] Comma così modificato dall’art. 7 della
[9] Comma aggiunto dall’art. 2 della
[10] Comma aggiunto dall'art. 1 della
[11] Comma così modificato dall’art. 7 della
[12] Articolo aggiunto dall’art. 7 della
[13] Comma abrogato dall’art. 1 della
[14] Comma abrogato dall'art. 8 della
[15] Punto così modificato dall’art. 2 della
[16] Comma così modificato dall’art. 2 della
[17] Comma così modificato dall’art. 2 della
[18] Comma così sostituito dall'art. 3 della
[19] Comma inserito dall'art. 3 della
[20] Comma abrogato dall'art. 3 della
[21] Comma aggiunto dall’art. 7 della
[22] Comma così modificato dall’art. 1 della
[23] Comma abrogato dall'art. 110 della
[24] Comma abrogato dall'art. 110 della
[25] Comma abrogato dall'art. 110 della
[26] Comma abrogato dall'art. 77 della
[27] Comma così modificato dall’art. 3 della
[28] Comma abrogato dall’art. 2 della L.R. 2 febbraio 2005, n. 1, con effetto dall’1 gennaio 2005.
[29] Comma così sostituito dall’art. 1 della
[30] Comma così sostituito dall’art. 1 della
[31] Comma abrogato dall’art. 78 della
[32] Comma abrogato dall’art. 78 della
[33] Comma abrogato dall’art. 78 della
[34] Comma abrogato dall’art. 78 della
[35] Comma abrogato dall’art. 78 della
[36] Comma abrogato dall’art. 78 della
[37] Comma abrogato dall’art. 78 della
[38] Comma abrogato dall’art. 78 della
[39] Comma abrogato dall’art. 78 della
[40] Comma abrogato dall’art. 78 della
[41] Comma abrogato dall’art. 78 della
[42] Comma modificato dall’art. 11 della
[43] Comma abrogato dall’art. 78 della
[44] Comma abrogato dall’art. 78 della
[45] Comma abrogato dall’art. 78 della
[46] Comma abrogato dall’art. 78 della
[47] Comma aggiunto dall’art. 11 della
[48] Comma aggiunto dall’art. 21 della
[49] Comma aggiunto dall’art. 11 della
[50] Comma aggiunto dall’art. 11 della
[51] Comma aggiunto dall’art. 21 della
[52] Comma abrogato dall’art. 78 della
[53] Comma abrogato dall’art. 78 della
[54] Comma abrogato dall’art. 78 della
[55] Comma così modificato dall’art. 8 della
[56] Comma abrogato dall’art. 12 della
[57] Comma sostituito dall’art. 16 della
[58] Comma abrogato dall'art. 8 della
[59] Comma abrogato dall’art. 65 della
[60] Comma abrogato dall’art. 65 della
[61] Comma così modificato dall’art. 3 della
[62] Comma abrogato dall’art. 78 della
[63] Comma abrogato dall’art. 78 della
[64] Comma abrogato dall’art. 78 della
[65] Comma abrogato dall’art. 43 della
[66] Comma abrogato dall'art. 22 della 23 maggio 2007, n. 12.
[67] Comma abrogato dall'art. 22 della 23 maggio 2007, n. 12.
[68] Comma abrogato dall’art. 65 della
[69] Comma sostituito dall’art. 8 della
[70] Comma abrogato dall'art. 22 della 23 maggio 2007, n. 12.
[71] Comma abrogato dall'art. 22 della 23 maggio 2007, n. 12.
[72] Comma abrogato dall'art. 22 della 23 maggio 2007, n. 12.
[73] Comma abrogato dall'art. 22 della 23 maggio 2007, n. 12.
[74] Comma abrogato dall'art. 22 della 23 maggio 2007, n. 12.
[75] Comma abrogato dall'art. 22 della 23 maggio 2007, n. 12.
[76] Comma abrogato dall'art. 22 della 23 maggio 2007, n. 12.
[77] Comma sostituito dall’art. 5 della
[78] Comma abrogato dall’art. 5 della
[79] Comma abrogato dall'art. 1 della
[80] Comma abrogato dall'art. 16 della
[81] Comma abrogato dall'art. 16 della
[82] Comma abrogato dall'art. 77 della
[83] Comma abrogato dall'art. 77 della
[84] Comma abrogato dall'art. 77 della
[85] Comma già modificato dall’art. 23 della
[86] Per l’interpretazione autentica del presente comma, vedi l’art. 16 della
[87] Comma abrogato dall'art. 77 della
[88] Comma abrogato dall'art. 77 della
[89] Comma abrogato dall'art. 77 della
[90] Comma abrogato dall'art. 77 della
[91] Comma abrogato dall'art. 77 della
[92] Comma così sostituito dall’art. 4 della L.R. 2 febbraio 2005, n. 1, con effetto dall’1 gennaio 2005.
[93] Comma abrogato dall'art. 68 della
[94] Comma abrogato dall'art. 1 della
[95] Comma abrogato dall'art. 68 della
[96] Comma abrogato dall'art. 68 della
[97] Comma abrogato dall'art. 68 della
[98] Comma abrogato dall'art. 1 della
[99] Comma così modificato dall’art. 15 della
[100] Comma così sostituito dall’art. 15 della
[101] Comma abrogato dall’art. 15 della
[102] Comma così modificato dall’art. 15 della
[103] Comma abrogato dall'art. 56 della
[104] Comma sostituito dall'art. 7 della
[105] Comma aggiunto dall'art. 4 della
[106] Comma aggiunto dall'art. 8 della
[107] Comma inserito dall'art. 7 della
[108] Comma abrogato dall'art. 56 della
[109] Comma abrogato dall'art. 56 della
[110] Comma abrogato dall'art. 56 della
[111] Comma abrogato dall'art. 56 della
[112] Comma così modificato dall’art. 14 della
[113] Comma sostituito dall’art. 6 della
[114] Comma abrogato dall'art. 13 della
[115] Comma abrogato dall'art. 13 della
[116] Comma modificato dall'art. 6 della
[117] Comma abrogato dall'art. 38 della
[118] Comma abrogato dall'art. 38 della
[119] Comma abrogato dall'art. 38 della
[120] Comma abrogato dall'art. 38 della
[121] Comma abrogato dall'art. 38 della
[122] Comma abrogato dall'art. 38 della
[123] Comma abrogato dall'art. 24 della
[124] Comma abrogato dall’art. 33 della L.R. 3 aprile 2003, n. 8, con effetto a decorrere dall’1 gennaio 2004.
[125] Comma abrogato dall’art. 33 della L.R. 3 aprile 2003, n. 8, con effetto a decorrere dall’1 gennaio 2004.
[126] Comma abrogato dall’art. 33 della L.R. 3 aprile 2003, n. 8, con effetto a decorrere dall’1 gennaio 2004.
[127] Comma così modificato dall’art. 5 della
[128] Comma così sostituito dall'art. 7 della
[129] Comma abrogato dall’art. 33 della L.R. 3 aprile 2003, n. 8, con effetto a decorrere dall’1 gennaio 2004.
[130] Comma abrogato dall’art. 33 della L.R. 3 aprile 2003, n. 8, con effetto a decorrere dall’1 gennaio 2004.
[131] Comma abrogato dall'art. 30 della
[132] Comma abrogato dall'art. 30 della
[133] Comma così sostituito dall’art. 6 della
[134] Comma già sostituito dall’art. 11 della
[135] Comma abrogato dall’art. 6 della
[136] Comma abrogato dall’art. 6 della
[137] Comma abrogato dall’art. 6 della
[138] Comma abrogato dall'art. 77 della
[139] Comma abrogato dall'art. 77 della
[140] Comma modificato dall’art. 10 della
[141] Per l’abrogazione delle norme sui contributi per il funzionamento degli enti gestori di cui al presente comma, vedi l’art. 32 della
[142] Comma così modificato dall’art. 16 della
[143] Comma così modificato dall’art. 16 della
[144] Comma abrogato dall'art. 78 della
[145] Comma abrogato dall'art. 78 della
[146] Comma abrogato dall'art. 78 della
[147] Comma abrogato dall'art. 78 della
[148] Comma abrogato dall'art. 78 della
[149] Comma abrogato dall’art. 113 della
[150] Comma sostituito con gli attuali commi 63, 63 bis e 63 ter per effetto dell'art. 2 della
[151] Il previgente comma 63 è stato sostituito dagli attuali commi 63, 63 bis e 63 ter per effetto dell'art. 2 della
[152] Il previgente comma 63 è stato sostituito dagli attuali commi 63, 63 bis e 63 ter per effetto dell'art. 2 della
[153] Comma sostituito dall’art. 9 della
[154] Comma abrogato dall’art. 9 della
[155] Comma così modificato dall’art. 6 della
[156] Comma sostituito dall’art. 8 della
[157] Comma così modificato dall'art. 13 della
[158] Comma abrogato dall’art. 8 della
[159] Comma abrogato dall’art. 8 della
[160] Comma così sostituito dall’art. 6 della
[161] Comma così modificato dall’art. 8 della
[162] Comma abrogato dall'art. 77 della
[163] Comma così sostituito dall’art. 18 della
[164] Comma abrogato dall’art. 8 della
[165] Comma abrogato dall’art. 8 della
[166] Comma abrogato dall’art. 8 della
[167] Comma già modificato dall'art. 5 della
[168] Comma inserito dall'art. 4 della
[169] Comma abrogato dall'art. 77 della
[170] Comma abrogato dall'art. 77 della
[171] Comma abrogato dall'art. 54 della
[172] Comma sostituito dall’art. 2 della
[173] Comma così modificato dall’art. 2 della
[174] Tabelle modificate dall’art. 14 della