Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.11 partecipazioni ed interventi straordinari |
Data: | 08/04/2013 |
Numero: | 5 |
Sommario |
Art. 1. (Norme urgenti in materia di attività economiche) |
Art. 2. (Norme urgenti in materia di tutela ambientale e difesa del territorio) |
Art. 3. (Norme urgenti in materia di gestione del territorio) |
Art. 4. (Norme urgenti in materia di infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti) |
Art. 5. (Norme urgenti in materia di attività culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e comunitarie) |
Art. 6. (Norme urgenti in materia d'istruzione, corregionali all'estero, ricerca, cooperazione e famiglia) |
Art. 7. (Norme urgenti in materia di lavoro e formazione professionale) |
Art. 8. (Norme urgenti in materia di sanità pubblica) |
Art. 9. (Norme urgenti in materia di protezione sociale) |
Art. 10. (Norme urgenti in materia di funzione pubblica) |
Art. 11. (Norme in materia di autonomie locali) |
Art. 12. (Norme urgenti in materia di affari istituzionali, economici e fiscali generali) |
Art. 13. (Copertura finanziaria) |
Art. 14. (Entrata in vigore) |
§ 3.11.34 - L.R. 8 aprile 2013, n. 5.
Disposizioni urgenti in materia di attività economiche, tutela ambientale, difesa del territorio, gestione del territorio, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, attività culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e comunitarie, istruzione, corregionali all'estero, ricerca, cooperazione e famiglia, lavoro e formazione professionale, sanità pubblica e protezione sociale, funzione pubblica, autonomie locali, affari istituzionali, economici e fiscali generali.
(B.U. 10 aprile 2013, n. 15 - S.O. n. 16)
Art. 1. (Norme urgenti in materia di attività economiche)
1. Nell'ambito dei rapporti tra la Regione e Unioncamere FVG, disciplinati da apposita convenzione, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, della
2. Al comma 16 dell'articolo 13 della
3. Per le finalità di cui all'articolo 42, comma 1, della
4. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), della
5. I contributi di cui al comma 4 sono concessi nel rispetto della regola de minimis ai sensi del
6. Con regolamento, su proposta dell'Assessore alle attività produttive, sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 4.
7. Per le finalità previste dal comma 4 è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5049 e del capitolo 5921 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione "Contributi per la digitalizzazione delle sale cinematografiche".
8. Per le finalità di cui all'articolo 9 bis della
9. Per le finalità di cui all'articolo 6, comma 79, della
10. I commi 56 e 57 dell'articolo 6 della
«56. L'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere la valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari avvalendosi dell'Agenzia Regionale per lo Sviluppo Rurale (ERSA). A tal fine l'ERSA opera compatibilmente con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato e può utilizzare i marchi collettivi regionali di cui alla deliberazione della Giunta regionale 2 dicembre 2010, n. 2495 (Registrazione di marchi collettivi per la promozione del settore agricolo e agroalimentare e indirizzi per la gestione da parte dell'ERSA).
57. L'ERSA partecipa a eventi, mostre e fiere di rilievo nazionale e internazionale secondo modalità individuate nel programma annuale delle attività allegato al bilancio di previsione.
57 bis. L'ERSA è autorizzata a concedere un contributo annuale al Comitato regionale della Regione Friuli Venezia Giulia dell'Unione nazionale delle Pro Loco d'Italia (UNPLI) per promuovere l'organizzazione, da parte del Comitato e delle Associazioni Pro loco aderenti, di eventi enogastronomici diretti a valorizzare i prodotti agricoli e agroalimentari. Il Comitato presenta domanda di contributo entro il 30 novembre di ogni anno, sulla base dei criteri generali individuati dall'ERSA. La domanda è corredata dell'elenco degli eventi per l'anno successivo individuati in ordine di priorità e da un dettagliato preventivo di spesa che può prevedere una quota, fino al 15 per cento del contributo richiesto e nel limite massimo di 15.000 euro, destinata al rimborso forfettario delle spese sostenute dal Comitato per l'attuazione degli eventi. L'ERSA inserisce l'elenco degli eventi nell'ambito del proprio programma annuale delle attività nel limite delle risorse finanziarie disponibili. Il contributo è ripartito dal Comitato fra gli organizzatori dei singoli eventi.
57 ter. L'ERSA è, altresì, autorizzata a concedere contributi a Comuni, enti, istituti, associazioni, consorzi e comitati per l'organizzazione di eventi e manifestazioni diretti a valorizzare i prodotti agricoli e agroalimentari regionali, secondo modalità e criteri stabiliti con regolamento regionale.
57 quater. Sono abrogate le seguenti disposizioni della
a) il comma 1 e la lettera d) del comma 3 dell'articolo 6;
b) la lettera d) del comma 1 dell'articolo 7;
c) l'articolo 9;
d) il comma 2 dell'articolo 10.
57 quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 57 ter sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) l'articolo 11 della
b) il comma 67 dell'articolo 6 della
c) l'articolo 29 della
11. [Al fine di consentire l'applicazione, nel 2013, dell'articolo 6, comma 57 bis, della
12. A fronte della necessità del comparto agroalimentare regionale di contrastare le criticità derivanti dal suo ridotto dimensionamento e dalla sua frammentazione e polverizzazione rispetto agli standard europei, la Regione concede finanziamenti agevolati alle imprese di produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli che hanno sede nel territorio regionale e che attuano in forma congiunta e integrata iniziative e progetti per il perseguimento di almeno una delle seguenti finalità [2]:
a) realizzazione di economie di scala o di scopo;
b) realizzazione di una maggiore efficienza in ambito produttivo o commerciale.
13. I finanziamenti di cui al comma 12 sono concessi alle singole imprese che soddisfano le seguenti condizioni:
a) hanno unità produttiva economica situata nel territorio regionale;
b) producono, trasformano o commercializzano prodotti agricoli provenienti prevalentemente da unità produttive situate nel territorio regionale;
c) se cooperative, sono iscritte nel registro regionale delle cooperative di cui all'articolo 3 della
d) aderiscono, insieme ad almeno un'altra impresa in possesso dei medesimi requisiti, a un'iniziativa o a un progetto con finalità e obiettivi corrispondenti a quelli di cui al comma 12 [3].
14. I finanziamenti di cui al comma 12 sono erogati con le disponibilità del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo istituito con
15. La domanda per la concessione dei finanziamenti è presentata al competente Servizio dell'Amministrazione regionale con l'indicazione della banca individuata per l'erogazione dei finanziamenti tra quelle convenzionate ai sensi dell'articolo 2 della
a) una relazione in merito al possesso dei requisiti di cui al comma 13, lettere a), b), e c);
b) la documentazione in ordine al progetto o all'iniziativa di cui al comma 13, lettera d);
c) la documentazione contabile per la determinazione dell'importo del finanziamento;
d) la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in ordine a tutti gli aiuti "de minimis" eventualmente ottenuti nell'esercizio finanziario di concessione del finanziamento, nonché nei due esercizi finanziari precedenti, redatta sul modello messo a disposizione dall'Amministrazione regionale [4].
16. [I finanziamenti sono concessi per un importo massimo pari alle spese correnti sostenute dalla cooperativa richiedente nell'ultimo esercizio contabile chiuso] [5].
17. I finanziamenti sono erogati secondo le modalità definite dalla convenzione sottoscritta tra Amministrazione regionale e banche ai sensi dell'articolo 2 della
18. Al fine di armonizzare le disposizioni regionali a quanto previsto dall'articolo 1, comma 18, del
19. Al fine di rendere omogenea la gestione delle concessioni dei beni del demanio marittimo statale e regionale, in analogia a quanto previsto dall'articolo 13 bis della
20. Dopo il comma 4 dell'articolo 10 della
«4 bis. I titolari di concessione per l'utilizzo a fini agricoli, comunque intesi, di beni del demanio idrico regionale, dopo cinque anni dalla data di decorrenza della concessione e per una sola volta nel periodo di vigenza della stessa, possono avanzare ai competenti uffici regionali istanza per la variazione della tipologia di utilizzo del bene demaniale concesso, la cui accoglibilità rimane subordinata all'acquisizione dell'autorizzazione idraulica e dei pareri di cui al comma 3 e ferma restando la rideterminazione del canone da applicare fino alla scadenza della concessione in essere conformemente alla nuova tipologia di utilizzo.».
21. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo concesso ai sensi dell'articolo 6, commi 72 e 74, della
22. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 21 il soggetto beneficiario presenta istanza alla Direzione centrale attività produttive, Servizio sviluppo sistema turistico regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
23. Al comma 46 dell'articolo 2 della
24. In relazione al disposto di cui all'articolo 2, comma 46, della
25. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo già concesso, ai sensi dell'articolo 161 della
26. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Zona dell'Aussa-Corno (ZIAC), nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato, un contributo pari a 300.000 euro per il perseguimento delle finalità istituzionali.
27. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 26, corredata di una relazione illustrativa, è presentata alla Direzione centrale attività produttive, Servizio marketing territoriale e promozione internazionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione sono fissate le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
28. Per le finalità previste dal comma 26 è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2013, a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1034 e del capitolo 2077 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione "Contributo al Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Zona dell'Aussa-Corno (ZIAC), per il perseguimento delle finalità istituzionali".
29. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 28 si provvede mediante prelievo di pari importo dall'unità di bilancio 10.7.1.3470 e dal capitolo 9700 - partita 59 - dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
30. Dopo il comma 1 dell'articolo 13 della
«1 bis. I consorzi non sono soggetti alle norme in materia di tesoreria unica.».
31. All'articolo 2 della
a) al comma 54 dopo le parole «un contributo straordinario» sono inserite le seguenti: «fino a 200.000 euro a titolo di "de minimis" ai sensi del
b) al comma 55 il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Alla concessione del contributo si provvede secondo criteri e modalità definite nell'apposito regolamento di esecuzione da adottarsi ai sensi dell'articolo 30 della
c) al comma 56 le parole «500.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «200.000 euro».
32. Per le finalità di cui all'articolo 89 della
33. Per le finalità previste dal comma 32 è autorizzata la spesa di 98.500 euro per l'anno 2013, a carico dell'unità di bilancio 1.3.2.1018 e del capitolo 3049 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione "Contributi al Comune di Gradisca d'Isonzo e al Comune di Udine per il finanziamento di interventi di tutela e valorizzazione dei locali storici sulla base di bandi già emessi".
34. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella A.
Art. 2. (Norme urgenti in materia di tutela ambientale e difesa del territorio)
1. Al comma 3 dell'articolo 3 della
2. In relazione al disposto di cui al comma 1 nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 all'unità di bilancio 2.3.1.1049 nella denominazione del capitolo 1836 dopo la parola «realizzazione» sono aggiunte le seguenti: «o per la sola progettazione».
3. Dopo il comma 10 dell'articolo 13 della
«10 bis. Dalla data di adozione del progetto di Piano regionale di tutela delle acque di cui al comma 3, non sono rilasciati concessioni di derivazione di acque superficiali o sotterranee per uso diverso da quello idropotabile nonchè autorizzazioni, concessioni, permessi, nulla osta, atti di consenso, concernenti opere, interventi o attività, compresi i relativi rinnovi e varianti, che siano in contrasto con le misure di salvaguardia del Piano. Le misure di salvaguardia del Piano, con esclusione di quelle concernenti il deflusso minimo vitale, sono definite con la deliberazione della Giunta regionale di adozione del progetto del Piano.».
4. [Al comma 8 dell'articolo 17 della
5. Alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 14 della
6. All'articolo 48 della
a) al comma 1 le parole «31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018»;
b) al comma 2 le parole «31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018»;
c) al comma 3 le parole «31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018» [8].
7. La progettazione e la realizzazione delle opere di protezione di un edificio di proprietà comunale in località Pian di Thaina del costo complessivo di 300.000 euro, già affidate in delegazione amministrativa intersoggettiva al Comune di Cimolais in base alla deliberazione della Giunta regionale n. 2678 del 21 ottobre 2005, sono sostituite dalla progettazione e dalla realizzazione dell'intervento per la difesa del centro abitato del Comune di Cimolais, di cui lo studio del dissesto geologico in località Crep de Savath, ha evidenziato la priorità assoluta.
8. In attuazione a quanto disposto dal comma 7 l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostituire l'intervento previsto nel decreto di delegazione amministrativa intersoggettiva n. ALP/2392-Pn/lg/12 del 25 ottobre 2005, a integrazione dell'intervento relativo al completamento delle opere paramassi a lato della strada statale 251 presso il centro abitato del Comune di Cimolais, già affidato in delegazione amministrativa intersoggettiva al Comune medesimo con il decreto n. ALP/2395-Pn/lg/11 del 25 ottobre 2005 e fermi restando l'impegno della somma di 300.000 euro a valere sull'unità di bilancio 2.4.2.1052 e sul capitolo di spesa 2541, nonchè l'erogazione a titolo di acconto del 10 per cento del finanziamento, a favore del Comune di Cimolais per le spese sostenute e documentate per la progettazione delle opere di protezione di un edificio di proprietà comunale in località Pian di Thaina.
9. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio artigiano e piccole imprese di Cividale srl un finanziamento straordinario a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, relativi ai mutui o ad altra forma di ricorso al mercato finanziario, necessari alla realizzazione della variante aerea dell'attuale tracciato, della linea elettrica da 132 KV, interferente con il progetto di lottizzazione del Consorzio medesimo.
10. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 9 è presentata alla Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tale domanda è corredata della relazione tecnica illustrativa, nonchè del preventivo di spesa. Nel decreto di concessione sono stabiliti le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.
11. Per le finalità previste dal comma 9 è autorizzato il limite di impegno ventennale di 6.500 euro annui a decorrere dall'anno 2013 con l'onere di 19.500 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2013 al 2015 a carico dell'unità di bilancio 1.5.2.1030 e del capitolo 1804 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013. L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2016 al 2032 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.
12. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 11 si provvede mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 1.5.2.1030 e dal capitolo 1804 limite 2 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
13. Il contributo di cui al comma 9 è concesso ai sensi del
14. I commi 51, 52 e 53 dell'articolo 2 della
15. [Nelle attività di recupero e ripristino di siti e aree degradate da attività antropiche che comportano significative alterazioni della morfologia del suolo, deve essere privilegiato il ripristino morfologico delle forme del paesaggio preesistenti l'intervento. I procedimenti riguardanti il rilascio di pareri, permessi e autorizzazioni che prevedono il recupero e il ripristino del suolo devono tener conto della fattibilità tecnica ed economica del ripristino morfologico, da considerarsi come migliore tecnica possibile sovraordinata alle diverse alternative ammissibili. La disposizione non si applica nel caso l'attività antropica abbia originato, o dia origine a corpi idrici di superficie, ovvero non produca significative alterazioni morfologiche del suolo, oppure comporti costi non compatibili a carico del proponente. La disposizione si applica ai procedimenti in corso alla data di pubblicazione della presente legge e a quelli di revisione, riesame, o variante di progetti già valutati alla medesima data] [9].
16. Alla
a) alla lettera j) del comma 2 dell'articolo 16, dopo le parole «del tipo di conduttori» sono aggiunte le seguenti: «, dei sostegni»;
b) [alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 41, le parole «impianti attualmente attivi» sono sostituite dalle seguenti: «impianti attualmente esistenti»] [10].
17. Al comma 48 dell'articolo 8 della
18. In relazione al disposto di cui all'articolo 8, comma 48, della
19. [Al comma 3 bis dell'articolo 28 della
20. Al comma 58 dell'articolo 5 della
21. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella B.
Art. 3. (Norme urgenti in materia di gestione del territorio)
1. Il comma 3 dell'articolo 2 della
«3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere sino al 98 per cento della spesa complessiva per la realizzazione di opere pubbliche di bonifica e irrigazione, quali la costruzione di impianti irrigui pilota per la razionalizzazione delle risorse idriche e la valorizzazione delle colture di pregio, l'ammodernamento degli impianti irrigui, la trasformazione degli impianti irrigui da scorrimento ad aspersione e per la realizzazione di studi di fattibilità di interventi irrigui.».
2. In relazione al disposto di cui all'articolo 2, comma 3, della
3. La disposizione di cui all'articolo 51, comma 7, lettera g), della
4. Per le delegazioni amministrative intersoggettive nei confronti dei Consorzi di bonifica assentite antecedentemente all'entrata in vigore della
5. Dopo il comma 5 dell'articolo 2 della
«5 bis. Nelle more dell'attuazione del piano di trasferimento degli impianti di cui all'articolo 172, comma 6, del
6. All'articolo 16 della
a) al comma 2 le parole «e per l'accesso telematico alla banca dati» sono soppresse;
b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3 bis. Con la deliberazione di cui al comma 2 la Giunta regionale fissa, altresì, l'ammontare del canone d'abbonamento annuale per l'accesso telematico alla collezione dei documenti.».
7. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 16, comma 3 bis, della
8. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Provveditorato interregionale per il Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, l'importo di 150.000 euro a titolo di cofinanziamento delle opere di sistemazione del canale di accesso al Porto di Monfalcone.
9. Il finanziamento di cui al comma 8 viene disposto nei modi previsti dalla
10. Per le finalità previste dal comma 8 è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 4.3.1.1078 e del capitolo 3803 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione "Trasferimento al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato interregionale per il Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia a titolo di cofinanziamento delle opere di sistemazione del canale di accesso al Porto di Monfalcone".
11. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 10 si provvede mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 9.1.1.1159 e dal capitolo 3814 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
12. Il comma 14 ter dell'articolo 1 della
«14 ter. Il Piano del governo del territorio, esperite le procedure di cui ai precedenti commi e tenuto conto delle osservazioni di cui ai commi 14 e 14 bis e del parere motivato, è approvato con decreto del Presidente della Regione, da assumersi previa conforme deliberazione della Giunta regionale. Il decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione. L'avviso dell'avvenuta approvazione è pubblicato, altresì, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e su due quotidiani a diffusione regionale. Il Piano del governo del territorio entra in vigore il diciottesimo mese a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione sul Bollettino Ufficiale della Regione e, comunque, non prima dell'1 gennaio 2015.».
13. Nel quadro dell'accordo di programma finalizzato al recupero urbanistico dell'area ex caserma Zucchi-Lanfranco di Cividale del Friuli l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo per la realizzazione della nuova caserma della compagnia della Guardia di Finanza nel comune di Cividale del Friuli al soggetto attuatore dell'intervento.
14. Per le finalità previste dal comma 13 è autorizzata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 3.5.2.1065 e del capitolo 2078 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione "Contributo al soggetto attuatore per la realizzazione della nuova caserma della compagnia della Guardia di Finanza nel comune di Cividale del Friuli".
15. Al comma 5 dell'articolo 4 della
16. [Dopo il punto 5) della lettera b) del comma 1 dell'articolo 13 della
«5 bis) urbanistica.» ] [12].
17. [Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 20 della
«b bis) costituisce, ove necessario a perseguire gli scopi di cui all'articolo 2, comma 2, della presente legge, variante agli strumenti urbanistici, previo parere favorevole dell'Ente competente;» ] [13].
18. [Dopo il comma 4 bis dell'articolo 11 della
«4 ter. Il provvedimento di cui all'articolo 19 della
19. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 6 ter della
20. [I commi 2 e 2 bis dell'articolo 6 ter della
«2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere ad ARES un contributo in conto esercizio a copertura delle spese sostenute in relazione alle attività istituzionali svolte. Una quota del contributo è finalizzata alla copertura dei costi per il personale. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione e la rendicontazione è effettuata ai sensi dell'articolo 42 della
2 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a liquidare ed erogare alla società gli importi dovuti per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2 effettuate fino all'entrata in vigore della
21. [Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 6 ter, comma 1, della
22. [Per le finalità previste dal comma 21 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 11.4.2.1192 e del capitolo 1419 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione "Contributi in conto capitale per spese d'investimento ad ARES Agenzia Regionale per l'Edilizia Sostenibile"] [17].
23. [Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 22 si provvede mediante storno dall'unità di bilancio 11.4.2.1192 e dal capitolo 1423 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e dal bilancio per l'anno 2013] [18].
24. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo già concesso al Comune di Sacile ai sensi dell'articolo 4, commi 13, 14 e 15, della
25. I commi 63, 64 e 65 dell'articolo 6 della
«63. L'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare i fondi assegnati dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per l'acquisto di materiale hardware, software, di pubblicazioni specialistiche, di organizzazione di convegni, nonchè per le spese di missione e per partecipazione a corsi di formazione, nell'ambito delle attività di interesse dell'Osservatorio degli appalti.
64. I fondi di cui al comma 63 possono, altresì, essere destinati alla realizzazione di attività formative in materia di appalti e di normativa comunitaria sugli aiuti di Stato, prestate a favore delle stazioni appaltanti.
65. Le spese di cui ai commi 63 e 64 possono essere disposte mediante apertura di credito a favore di un funzionario delegato, dipendente in servizio presso la Direzione centrale competente per materia.».
26. [Al comma 1 bis dell'articolo 37 della
27. [Nella rubrica dell'articolo 37 bis della
28. [Il comma 1 dell'articolo 37 bis della
«1. Gli interventi di cui all'articolo 37, comma 1 bis, che comportano l'estrazione e l'asporto di materiale litoide sono considerati interventi di manutenzione ordinaria e non sono subordinati a vincoli da parte degli strumenti urbanistici. Il materiale litoide conseguente a tali interventi, sottoposto al pagamento di canone, costituisce materia prima e pertanto non è assoggettato al regime dei sottoprodotti di cui all'articolo 184 bis del
29. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella C.
Art. 4. (Norme urgenti in materia di infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti)
1. Il comma 105 dell'articolo 4 della
«105. Al fine di favorire la realizzazione di lavori pubblici e di interesse pubblico, in considerazione delle limitazioni alla spesa pubblica imposte dalla grave situazione finanziaria, l'Amministrazione regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, è autorizzata a confermare i contributi già assegnati o concessi al Comune di Cordenons, fissando i nuovi termini di inizio e fine lavori, nel caso in cui il beneficiario intenda realizzare un'opera diversa o con una destinazione d'uso diversa rispetto a quella prevista nel progetto o nello studio di fattibilità allegato al decreto di concessione, a condizione che tale opera rientri nelle finalità istituzionali dell'Ente beneficiario. Per detti interventi trova applicazione l'articolo 9, comma 80, della legge regionale 14/2012.».
2. All'articolo 3 della
a) la lettera f) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
«f) superficie accessoria (Sa): la superficie data dalla somma delle superfici destinate a pertinenze o cantine, soffitte, locali comportanti volumi tecnici in genere e locali comuni, vani scala, vani corsa ascensori, autorimesse, lavanderie, ripostigli, androni di ingresso e porticati liberi, logge e balconi dell'unità immobiliare o dell'edificio al netto di tutte le pareti, i pilastri, i tramezzi, le pareti interne, gli sguinci, i vani di porte e finestre;»;
b) la lettera l) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
«l) altezza utile dell'unità immobiliare (Hu): la distanza verticale fra il piano di calpestio e il soffitto escluse le eventuali intercapedini costituenti volumi tecnici; nei locali con pavimento a livelli diversi, la Hu viene misurata dalla porzione di pavimento a livello più elevato se superiore al 30 per cento dell'area del locale;».
3. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 4 della
«b) manutenzione straordinaria: consistenti in tutte le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti strutturali degli edifici, nelle opere per lo spostamento, l'apertura o la soppressione di fori esterni, nonchè per realizzare i servizi igienico-sanitari e gli impianti tecnologici, sempre che non alterino i volumi utili delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso e aumento del numero delle unità immobiliari esistenti;».
4. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 16 della
«d bis) gli interventi stagionali di movimentazione in sito della sabbia, lungo i litorali appartenenti al demanio turistico ricreativo, necessari a garantire l'uso della spiaggia mediante il ripristino della stessa dopo l'erosione o la movimentazione provocata dal mare;».
5. Dopo il comma 4 dell'articolo 37 della
«4 bis. Le modalità di computo di cui ai commi precedenti trovano applicazione anche per gli interventi realizzati precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.».
6. Alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 57 della
7. Ai commi 1 e 3 dell'articolo 58 della
8. Al comma 21 dell'articolo 16 della
9. In via di interpretazione autentica dell'articolo 40, comma 1, della
10. Il comma 118 dell'articolo 9 della
«118. Le domande per le erogazioni di cui al comma 117, lettera a), vengono presentate nel periodo di sospensione dei mutui e, comunque, entro il 31 dicembre 2013, e le istruttorie sono svolte da Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia SpA entro i successivi novanta giorni nell'ambito di accordi finalizzati a contenere al massimo gli oneri a carico delle famiglie e della Pubblica Amministrazione.».
11. In via di interpretazione autentica dell'articolo 1 della
12. In via di interpretazione autentica, il requisito previsto dall'articolo 12, comma 1 sexies, lettera a), della
13. Il requisito previsto dall'articolo 12, comma 1 sexies, lettera c), della
14. Al comma 2 dell'articolo 15 della
15. All'articolo 16 della
a) al comma 1 le parole «al momento del decesso del beneficiario» sono soppresse;
b) al comma 2 le parole «o di trasferimento della residenza di uno dei cobeneficiari» sono soppresse;
c) il comma 3 è abrogato.
16. All'articolo 17 della
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. L'inosservanza della prescrizione di cui all'articolo 15, comma 2, comporta la decadenza dal contributo con l'obbligo di restituire quanto già percepito gravato dagli interessi legali calcolati ai sensi dell'articolo 49 della
b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2 bis. Il trasferimento di residenza, la locazione, l'alienazione, intervenuti successivamente alla scadenza del termine indicato all'articolo 15, comma 2, comportano la revoca del contributo a decorrere dal momento in cui si è determinato l'evento, con l'obbligo di restituire quanto eventualmente percepito e non spettante successivamente alla data di determinazione dell'evento stesso, gravato dagli interessi legali calcolati ai sensi dell'articolo 49 della
2 ter. Non rileva ai fini del rispetto degli obblighi di cui all'articolo 15, comma 2, il trasferimento di residenza del beneficiario avvenuto per gravi e comprovati motivi legati alla cura dello stato di salute del beneficiario stesso o dei componenti il suo nucleo familiare.».
17. Le disposizioni di cui al comma 16 si applicano alle domande di agevolazione presentate successivamente all'entrata in vigore della presente legge.
17 bis. La disposizione di cui all'articolo 17, comma 2 ter, della
18. L'Amministrazione regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è autorizzata a trasferire al Comune di Trieste le quote di propria spettanza, in esecuzione delle sentenze del Tribunale di Trieste n. R.G.479/2011 e n. R.G. 64/2012 inerenti l'applicazione delle norme in materia di sostegno alle locazioni come definito dall'articolo 6, comma 1, della
19. Per le finalità previste dal comma 18 è autorizzata la spesa di 35.000 euro a carico dell'unità di bilancio 8.4.1.1142 e del capitolo 9697 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione "Spese derivanti da sentenze del Tribunale di Trieste in materia di applicazione di norme in materia di sostegno alle locazioni".
20. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 19 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 10.5.1.1176 e dal capitolo 9680 (Oneri per spese obbligatorie e d'ordine - di parte corrente) dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
21. Al fine di provvedere alla reintegrazione dell'accantonamento previsto dall'articolo 18, comma 1, lettera b), della
22. Al comma 117 dell'articolo 6 della
23. In relazione al disposto di cui al comma 22 nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 all'unità di bilancio 5.3.2.5053 nella denominazione del capitolo 3468 le parole «Beata Vergine Maria Addolorata» sono sostituite dalle seguenti: «Madonna Addolorata».
24. Il comma 99 dell'articolo 6 della
«99. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere:
a) alla parrocchia San Francesco di Assisi di Castello di Porpetto un contributo straordinario per complessivi 30.000 euro, per gli oneri anche pregressi inerenti le spese di manutenzioni dell'edificio parrocchiale;
b) alla parrocchia San Martino Vescovo di Passons in Comune di Pasian di Prato un contributo straordinario per complessivi 30.000 euro, per gli oneri anche pregressi inerenti le spese correnti.».
25. Per le finalità previste dall'articolo 6, comma 99, lettera a), della
26. Per le finalità previste dall'articolo 6, comma 99, lettera b), della
27. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 25 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 5.3.2.2053 e dal capitolo 3453 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, corrisponde a parte delle somme non impegnate al 31 dicembre 2012 e trasferite all'esercizio successivo, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della
28. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 26 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 10.5.1.1176 e dal capitolo 9680 (Oneri per spese obbligatorie e d'ordine - di parte corrente) dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
29. Al fine di provvedere alla reintegrazione dell'accantonamento previsto dall'articolo 18, comma 1, lettera b), della
30. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Fontanafredda un contributo per la ristrutturazione delle scuole elementari e medie del Comune.
31. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 30 è presentata dal Comune alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. La concessione e contestuale erogazione del contributo avvengono nei modi previsti dalla
32. Per le finalità previste dal comma 30 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 6.1.2.5059 e del capitolo 1421 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione "Contributo al Comune di Fontanafredda per la ristrutturazione delle scuole elementari e medie - ricorso al mercato finanziario".
33. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 32 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 3.9.2.1070 e dal capitolo 4148 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
34. Al fine di favorire l'acquisizione della prima casa da parte di soggetti acquirenti di alloggi di edilizia residenziale pubblica realizzati da cooperativa edilizia, nei cui confronti sia stato assunto un provvedimento di revoca dell'anticipazione regionale concessa ai sensi dell'allora vigente articolo 94 della
35. L'Amministrazione regionale rinuncia ai propri residui diritti di credito derivanti dal mancato recupero di anticipazioni concesse a imprese per la realizzazione di interventi di edilizia convenzionata, ai sensi dell'allora vigente articolo 94 della
a) che le anticipazioni siano già state frazionate in capo agli acquirenti degli alloggi;
b) che sia stato dichiarato il fallimento dell'impresa beneficiaria dell'anticipazione originaria;
c) che gli alloggi siano oggetto di pignoramenti immobiliari promossi da terzi per il recupero di crediti nei confronti dell'impresa fallita, garantiti da ipoteche iscritte sugli immobili stessi.
36. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge i soggetti obbligati alla restituzione delle anticipazioni di cui al comma 35, presentano alla struttura regionale competente in materia di edilizia la documentazione attestante il rispetto delle condizioni per la rinuncia dei diritti di credito.
37. Le disposizioni dei commi 35 e 36 trovano applicazione anche nei casi di intervenuta revoca delle anticipazioni.
38. I termini di ultimazione lavori, nonchè quelli di rendicontazione dei contributi assegnati dall'Amministrazione regionale a favore degli Enti locali per la realizzazione di opere pubbliche, si intendono automaticamente prorogati per tutto il periodo di vigenza delle disposizioni dettate dall'articolo 14 della
38 bis. La proroga di cui al comma 38 opera fino a tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli enti locali che usufruiscono della proroga comunicano tempestivamente, alla struttura regionale concedente il finanziamento, la presumibile durata e le motivazioni della proroga medesima derivanti dai vincoli del patto di stabilità. La struttura regionale prende atto di tale proroga [23].
38 ter. Le disposizioni contenute nei commi 38 e 38 bis si applicano anche con riferimento ai finanziamenti concessi dalle Province con fondi regionali a favore degli enti locali, compatibilmente con le differenti norme organizzative e contabili di tali enti, a esclusione dei contributi pluriennali erogati ai sensi dell'articolo 7, commi da 14 a 20, della
39. Dopo la lettera d) del comma 2 dell'articolo 4 della
«d bis) i termini temporali massimi inibenti il rilascio di nuova autorizzazione che non possono eccedere il triennio per la decadenza di precedente licenza e il quinquennio per la revoca di precedente licenza.».
40. Il Comune di Sutrio è autorizzato a modificare la destinazione d'uso di una parte dell'immobile adibito a scuola dell'infanzia, realizzato con contributo concesso ai sensi dell'articolo 4, commi 95, 96 e 97, della
41. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella D.
Art. 5. (Norme urgenti in materia di attività culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e comunitarie)
1. All'articolo 6, comma 171, della
2. All'articolo 11 della
a) al comma 224 dopo le parole «restauro e promozione» sono inserite le seguenti: «, da realizzarsi nell'anno 2013»;
b) al comma 225 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono ammesse a rendicontazione le spese sostenute sino al 28 febbraio 2014.».
3. I commi 13, 14 e 15 dell'articolo 41 della
4. Per le finalità di cui alla
5. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 4 si provvede mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 5.2.1.5048 e dal capitolo 5339 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
6. I commi 307 e 308 dell'articolo 6 della
7. - 10. [25]
11. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, per l'anno 2013, all'associazione Oikos Onlus di Udine un contributo straordinario di 5.000 euro, a copertura delle spese sostenute dalla stessa associazione per la realizzazione nel 2012 del Progetto Cooperfrutta. Al fine della concessione del contributo sono considerate ammissibili le spese gestionali e amministrative, nonchè le spese per il personale dedicato al progetto.
12. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 11 è presentata alla Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie - Servizio integrazione europea, rapporti internazionali e gestione finanziaria - entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa dell'iniziativa e della documentazione giustificativa delle spese ammissibili sostenute per l'iniziativa stessa fino all'ammontare del contributo previsto.
13. Il contributo di cui al comma 11 non è cumulabile con altri contributi concessi per la realizzazione della medesima iniziativa.
14. Il procedimento di cui al comma 11 si conclude entro centottanta giorni.
15. Per le finalità previste dal comma 11 è autorizzata la spesa di 5.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5051 e del capitolo 2069 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione "Contributo straordinario all'Associazione Oikos Onlus di Udine a copertura delle spese sostenute per la realizzazione nel 2012 del Progetto Cooperfrutta".
16. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 15 si provvede mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 10.1.1.1161 e dal capitolo 740 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
17. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comitato regionale del CONI del Friuli Venezia Giulia un ulteriore incentivo a copertura delle spese sostenute per la realizzazione del progetto Movimento in 3S volto a promuovere l'attività motoria nella scuola primaria.
18. Le risorse necessarie alla concessione dei contributi di cui al comma 17 sono trasferite all'Amministrazione regionale dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero della Salute e i contributi medesimi sono concessi ed erogati con le seguenti modalità:
a) una prima quota, pari al 50 per cento del finanziamento trasferito all'Amministrazione regionale dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero della Salute e di importo non superiore a 250.000 euro, dietro presentazione al Servizio attività ricreative e sportive di domanda di concessione di contributo corredata di una relazione sullo stato di avanzamento del progetto e di un rendiconto delle spese sostenute. La concessione e la contestuale erogazione del 100 per cento della quota del contributo di cui alla presente lettera è disposta a seguito dell'effettivo trasferimento, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero della Salute, delle risorse a ciò necessarie;
b) una seconda quota, pari al 30 per cento del finanziamento trasferito all'Amministrazione regionale dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero della Salute e di importo non superiore a 150.000 euro, dietro presentazione al Servizio attività ricreative e sportive, entro il termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del primo semestre di attività, di domanda di concessione di contributo corredata di un rapporto tecnico sullo stato di avanzamento del progetto e di un rendiconto finanziario che riporti le spese sostenute redatto utilizzando esclusivamente l'apposito modello predisposto dal Servizio attività ricreative e sportive, relativi al primo semestre di attività. La concessione e la contestuale erogazione del 100 per cento della quota del contributo di cui alla presente lettera è subordinata alla positiva valutazione da parte della Presidenza del Consiglio e del Ministero della Salute dei citati rapporto e rendiconto finanziario ed è disposta a seguito dell'effettivo trasferimento, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero della Salute, delle risorse a ciò necessarie;
c) una terza quota pari al 20 per cento del finanziamento trasferito all'Amministrazione regionale dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero della Salute e di importo non superiore a 100.000 euro, dietro presentazione al Servizio attività ricreative e sportive, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla scadenza dell'accordo tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero della Salute e la Regione di domanda di concessione di contributo corredata di un rapporto tecnico finale sui risultati raggiunti nel periodo di svolgimento del progetto e di un rendiconto finanziario finale delle spese sostenute per la realizzazione del progetto utilizzando esclusivamente l'apposito modello predisposto dal Servizio attività ricreative e sportive. La concessione e la contestuale erogazione del 100 per cento della quota del contributo di cui alla presente lettera è subordinata alla positiva valutazione da parte della Presidenza del Consiglio e del Ministero della Salute dei citati rapporto e rendiconto finanziario ed è disposta a seguito dell'effettivo trasferimento, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero della Salute, delle risorse a ciò necessarie.
19. Al fine della rendicontazione degli incentivi di cui al comma 17, entro il termine perentorio del 30 settembre 2014, il Comitato regionale del CONI del Friuli Venezia Giulia presenta al Servizio attività ricreative e sportive una relazione illustrativa dell'iniziativa svolta corredata della documentazione prevista dall'articolo 42 della
20. La mancata presentazione della documentazione di cui ai commi 18 e 19, entro i termini ivi indicati, o la mancata realizzazione del progetto Movimento in 3S, comportano la revoca del contributo concesso e la restituzione delle somme erogate con le modalità di cui al capo II del titolo III della
21. Alle finalità previste dal comma 17 si provvede con le risorse a tal fine trasferite dallo Stato e iscritte sull'unità di bilancio 2.1.272 e sul capitolo 2747 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 e sull'unità di bilancio 5.1.1.1088 e sul capitolo 6747 dello stato di previsione della spesa dei bilanci precitati.
22. Dopo il comma 3 dell'articolo 11 della
«3 bis. La misura dei contributi può essere pari al 100 per cento della spesa ammissibile.».
23. La disposizione di cui al comma 22 si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
24. Al comma 11 bis dell'articolo 15 della
25. La disposizione di cui al comma 24 si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
26. All'articolo 6 della
a) al comma 34 la parola «perentorio» è soppressa;
b) al comma 34 le parole «il cui mancato rispetto comporta la revoca del contributo e la conseguente restituzione del medesimo» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero, nel caso in cui i lavori siano stati già ultimati, a fissare il termine di rendicontazione entro il 31 dicembre 2014»;
c) dopo il comma 34 è inserito il seguente:
«34 bis. I nuovi termini di inizio, di ultimazione e di rendicontazione dei lavori, fissati ai sensi del comma 34, possono essere prorogati un'unica volta per un periodo non superiore a due anni.».
27. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare, previa deliberazione della Giunta regionale, i contributi già concessi ai seguenti beneficiari:
a) al Comune di Polcenigo, ai sensi dell'articolo 3, della
b) al Comune di Sauris, ai sensi dell'articolo 3, della
c) all'Opera Villaggio del Fanciullo di Opicina, ai sensi dell'articolo 3, della
d) al Comune di Zuglio ai sensi dell'articolo 3, della
28. L'Amministrazione regionale provvede alla conferma dei contributi di cui al comma 27 anche nel caso in cui i beneficiari medesimi intendano realizzare o abbiano già realizzato un'opera diversa rispetto a quella prevista nel progetto allegato al decreto di concessione, a condizione che tale opera abbia a oggetto la costruzione, l'ampliamento e il miglioramento di impianti sportivi, ivi comprese le opere accessorie, nonchè l'acquisizione e il recupero di impianti in disuso.
29. Per le finalità di cui al comma 27, i beneficiari ivi indicati presentano alla struttura regionale competente in materia di attività ricreative e sportive, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'istanza volta a ottenere la conferma del contributo. In conformità a quanto deliberato dalla Giunta regionale, la struttura regionale competente in materia di attività ricreative e sportive conferma il contributo e fissa nuovi termini perentori d'inizio e di ultimazione lavori, nonchè di rendicontazione del contributo, ovvero, nel caso in cui i lavori siano già stati ultimati, conferma il contributo e fissa nuovi termini perentori di rendicontazione del contributo.
30. Il mancato rispetto dei termini di cui al comma 29 comporta la revoca del contributo concesso e la restituzione del medesimo, secondo le modalità di cui al capo II del titolo III della
31. Al comma 3 dell'articolo 6 bis della
32. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare, previa deliberazione della Giunta regionale, il contributo annuo decennale assegnato, ai sensi dell'articolo 3 della
33. Per le finalità di cui al comma 32, il Comune di Azzano Decimo presenta alla struttura regionale competente, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'istanza volta a ottenere la conferma del contributo corredata di:
a) relazione illustrativa dell'opera e delle sue caratteristiche tecniche;
b) preventivo di spesa.
34. In conformità a quanto deliberato dalla Giunta regionale, la struttura regionale competente conferma il contributo e fissa nuovi termini perentori d'inizio e di ultimazione lavori nonchè di rendicontazione del contributo, il cui mancato rispetto comporta la revoca del contributo concesso e la restituzione del medesimo, secondo le modalità di cui al capo II del titolo III della
35. In via di interpretazione autentica dell'articolo 3, comma 1, della
36. Il comma 2 dell'articolo 18 della
«2. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere alle associazioni sportive che prevedono specificatamente tra le proprie finalità statutarie, l'organizzazione di attività e manifestazioni a favore di soggetti disabili e che operano in modo continuativo in tale ambito contributi sino al 100 per cento della spesa ammissibile, per l'organizzazione di manifestazioni sportive e per l'acquisto di mezzi necessari al trasporto, di attrezzature specializzate e di equipaggiamenti.».
37. In relazione al disposto di cui al comma 36 nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 all'unità di bilancio 5.1.1.1088 nella denominazione del capitolo 6041 le parole «alle associazioni sportive di cui ai commi 1 e 1 bis, articolo 18
38. In relazione al disposto di cui al comma 36 nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 all'unità di bilancio 5.1.2.1090 nella denominazione del capitolo 6158 le parole «alle associazioni sportive di cui ai commi 1 e 1 bis, articolo 18
39. Alla
a) al comma 13 dell'articolo 2 le parole «sviluppo sistema turistico regionale della Direzione centrale attività produttive» sono sostituite dalle seguenti: «beni e attività culturali della direzione centrale competente in materia di cultura»;
b) al comma 12 dell'articolo 4 le parole «cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie» sono sostituite dalle seguenti: «infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici»;
c) all'articolo 6 sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 16 le parole «cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie» sono sostituite dalle seguenti: «attività produttive»;
2) al comma 28 le parole «5.1.1.1090» sono sostituite dalle seguenti: «5.1.2.1090»;
3) al comma 36 le parole «cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie» sono sostituite dalle seguenti: «attività produttive»;
4) al comma 149 le parole «la realizzazione della doppia copertura dei campi da tennis» sono sostituite dalle seguenti: «la sostituzione della copertura di due campi da tennis, nonchè per il rifacimento del campo di gioco in materiale sintetico e per la realizzazione della relativa copertura di un ulteriore campo da tennis»;
5) al comma 150 le parole «centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «il 30 giugno 2013»;
6) i commi da 158 a 160 sono abrogati;
7) alla lettera o) del comma 222 le parole «anche nel caso in cui i beneficiari medesimi intendano realizzare o abbiano già realizzato un'opera diversa rispetto a quella prevista nel progetto allegato al decreto di concessione, a condizione che tale opera abbia a oggetto la costruzione, l'ampliamento e il miglioramento di impianti sportivi, ivi comprese le opere accessorie, nonchè l'acquisizione e il recupero di impianti in disuso» sono soppresse;
8) dopo il comma 222 è inserito il seguente:
«222 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare, previa deliberazione della Giunta regionale, i contributi già concessi ai beneficiari indicati al comma 222 anche nel caso in cui i beneficiari medesimi intendano realizzare o abbiano già realizzato un'opera diversa rispetto a quella prevista nel progetto allegato al decreto di concessione, a condizione che tale opera abbia a oggetto la costruzione, l'ampliamento e il miglioramento di impianti sportivi, ivi comprese le opere accessorie, nonchè l'acquisizione e il recupero di impianti in disuso.»;
9) al comma 223 le parole «al comma 222, i beneficiari ivi indicati» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 222 e 222 bis, i beneficiari indicati al comma 222»;
10) al comma 341 le parole «e al servizio competenti in materia di beni e attività culturali» sono sostituite dalle seguenti: «competente in materia di attività produttive»;
11) al comma 391 le parole «infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici» sono sostituite dalle seguenti: «cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie».
40. Sono fatte salve le domande già presentate ai sensi dell'articolo 2, comma 13, dell'articolo 4, comma 12, dell'articolo 6, commi 16, 36, 341 e 391, della
41. In relazione al disposto di cui al comma 39, lettera c), punto 4), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 all'unità di bilancio 5.1.2.1090 nella denominazione del capitolo 5848 le parole «per la realizzazione della doppia copertura dei campi di tennis» sono sostituite dalle seguenti: «per la sostituzione della copertura di due campi da tennis nonchè per il rifacimento del campo di gioco e per la realizzazione della copertura di un ulteriore campo da tennis».
42. La Commissione di cui all'articolo 8 della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena), costituita con decreto del Presidente della Regione 16 ottobre 2008, n. 270 (Commissione regionale consultiva per la minoranza linguistica slovena. Costituzione), rimane in carica per l'esercizio delle sue funzioni sino all'adozione del provvedimento di ricostituzione e comunque non oltre il 31 dicembre 2013.
43. Il contributo ventennale assegnato alla Parrocchia Abbazia di santa Maria di Sesto al Reghena ai sensi dell'articolo 6, comma 87, della
44. Al comma 1 dell'articolo 306 della
45. Dopo il comma 2 dell'articolo 19 della
«2 bis. La durata dei progetti di cui al comma 1 non può superare il periodo di un anno con decorrenza dalla data del provvedimento di liquidazione di un acconto sino all'80 per cento del contributo concesso, adottato all'atto della comunicazione dell'avvenuto avvio delle iniziative progettuali finanziate.».
46. [La Regione al fine di favorire la concertazione tra i vari soggetti coinvolti nella valorizzazione del sito seriale UNESCO "I Longobardi in Italia. Centri del potere (568-774 d.C.)", inserito nella Lista del Patrimonio mondiale dell'UNESCO, si avvale di un Comitato composto da:
a) assessore regionale alla cultura o suo delegato, con funzioni di Presidente;
b) Sindaco del Comune di Cividale, con funzioni di Vicepresidente;
c) assessore regionale al turismo, o suo delegato;
d) il direttore dell'Istituto per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia;
e) il direttore di Turismo FVG;
f) il parroco di S. Maria Assunta di Cividale, o suo delegato;
g) un rappresentante dei soggetti interessati all'attuazione del Piano di gestione del sito UNESCO, scelto dall'assessore regionale alla cultura] [27].
47. [Partecipano ai lavori del Comitato, senza diritto di voto, i dirigenti regionali di cui all'articolo 2 del
48. [Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso o rimborso spese. Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente della direzione centrale competente in materia di cultura. Il Comitato si riunisce almeno una volta all'anno, su iniziativa del Presidente o del Vicepresidente] [29].
49. [Il Comitato formula indirizzi e proposte:
a) sugli accordi di cui all'articolo 2 del
b) sugli interventi di valorizzazione del sito UNESCO di cui al comma 46;
c) sulla stipula di accordi di programma, da parte dei soggetti interessati all'attuazione del Piano di gestione del sito UNESCO di cui al comma 46] [30].
50. [Le iniziative di valorizzazione del sito UNESCO di cui al comma 46 sono curate per conto della Regione dall'Istituto per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia che assicura ai soggetti coinvolti nell'attuazione del Piano di gestione del sito UNESCO di cui al comma 46, il supporto tecnico scientifico, nonchè la consulenza per la realizzazione dei relativi interventi] [31].
51. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare, previa deliberazione della Giunta regionale, il contributo già concesso al Comune di Villa Santina ai sensi della
52. Per le finalità di cui al comma 51, il Comune di Villa Santina presenta alla struttura regionale competente in materia di attività ricreative e sportive, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'istanza volta a ottenere la conferma del contributo. In conformità a quanto deliberato dalla Giunta regionale, la struttura regionale competente in materia di attività ricreative e sportive conferma il contributo e fissa nuovi termini perentori di ultimazione lavori, nonchè di rendicontazione del contributo.
53. Il mancato rispetto dei termini di cui al comma 52 comporta la revoca del contributo concesso e la restituzione del medesimo, secondo le modalità di cui al capo II del titolo III della
54. Al comma 325 dell'articolo 6 della
55. Al comma 16 dell'articolo 12 della
56. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al comitato Carnevale Carsico - Odbor za Kraški Pust di Trieste un contributo di 15.000 euro per la realizzazione della manifestazione Carnevale Carsico.
57. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 56 è presentata alla Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge corredata di una relazione illustrativa dell'iniziativa e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono fissate le modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo.
58. Per le finalità di cui al comma 56 è destinata la spesa di 15.000 euro a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5048 e del capitolo 5442 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
59. La rendicontazione dell'intervento di realizzazione di un nuovo Palazzetto dello Sport a Prata di Pordenone, finanziato con le risorse ASTER stanziate nel bilancio regionale 2008, di cui all'accordo quadro stipulato in data 20 aprile 2009, fra la Regione e i Comuni di Azzano Decimo, Chions, Fiume Veneto, Pasiano di Pordenone, Prata di Pordenone e Pravisdomini, facenti parte dell'Associazione intercomunale Sile, è fissata, ai fini del rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno, al 31 dicembre 2014.
60. Al comma 34 dell'articolo 7 della
61. Il comma 35 dell'articolo 7 della
«35. I contributi di cui al comma 34 sono concessi con l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge regionale 14/2002.».
62. Al comma 32 dell'articolo 7 della
a) le parole «Per promuovere la realizzazione di un progetto di cooperazione scientifica internazionale del Dipartimento di Lingue e Civiltà dell'Europa Centro-orientale» sono sostituite dalle seguenti: «Per la valorizzazione del patrimonio bibliografico»;
b) le parole «aventi a oggetto l'acquisizione, la catalogazione e la valorizzazione del fondo bibliotecario e archivistico intitolato a Andrzej Litwornia» sono sostituite dalle seguenti: «e per il completamento della catalogazione della sezione moderna del Fondo Gaetano Perusini».
63. In relazione al disposto di cui all'articolo 7, comma 32, della
64. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare, con decreto del direttore centrale competente in materia di cultura, il contributo di 80.000 euro, concesso all'Università di Udine, destinandolo alle finalità di cui all'articolo 7, comma 32, della
65. Relativamente alle domande di contributo per attività culturali accolte e finanziate nel 2012 ai sensi dell'articolo 19, comma 12, della
66. Ai fini della razionalizzazione e del migliore impiego della spesa, le somme disponibili o prive di possibilità di impegno, destinate all'Obiettivo competitività regionale e occupazione FESR 2007-2013 e INTERREG IV Italia-Austria 2007-2013 - IV e ultimo avviso scorrimento graduatorie -, come individuate e assegnate alle competenti direzioni centrali, con deliberazione della Giunta regionale 15 giugno 2012, n. 1098 (Individuazione per l'anno 2012 delle quote di ripartizione dei fondi per interventi a finanziamento comunitario), per un importo pari a 1.924.180,10 euro, al fine di garantire continuità, sono attribuite in deroga all'articolo 19, comma 4, della
67. Per le finalità previste dal comma 66 è autorizzata la spesa di 1.924.180,10 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 6.2.1.5063 e del capitolo 5961 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
68. All'onere di 1.924.180,10 euro per l'anno 2013, derivante dall'autorizzazione di spesa disposta dal comma 67, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'unità di bilancio 10.5.1.1176 e dal capitolo 9680 "Oneri per spese obbligatorie e d'ordine - di parte corrente" dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
69. Al fine di provvedere alla reintegrazione dell'accantonamento previsto dall'articolo 18, comma 1, lettera b), della
70. Al fine di dare sollievo alla grave emergenza occupazionale conseguente alla crisi economica nel territorio regionale, la somma di 300.000 euro relativa al decreto di impegno del 23 agosto 2012 n. 1667 del direttore del Servizio risorse finanziarie e gestione partecipazione regionali già assegnata al fondo POR FESR 2007-2013 per lo sviluppo competitivo delle PMI - azione 1.2.A), è destinata alle finalità previste dal Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo per il periodo 2007-2013 di cui al
71. In relazione al disposto di cui al comma 70 sono previste entrate per 300.000 euro per l'anno 2013 a valere sull'unità di bilancio 3.2.144 e sul capitolo 1389 di nuova istituzione nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 con la denominazione "Rientri dal Fondo POR FESR 2007-2013 - fondi regionali".
72. Ai fini dell'accertamento e della riscossione dell'entrate previste dal comma 71 il direttore del Servizio risorse finanziarie e gestione partecipazione regionali effettua il pagamento delle somme relative al decreto di impegno di cui al comma 70, con commutazione in entrata a valere sull'unità di bilancio 3.2.144 e sul capitolo 1389 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
73. Per le finalità del Programma Operativo 2007-2013 del Friuli Venezia Giulia - Fondo Sociale Europeo, Obiettivo 2 - Competitività regionale e Occupazione - approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2007) 5480 del 7 novembre 2007, modificato con decisione della Commissione europea C(2012) 1889 del 21 marzo 2012, che costituisce un rilevante strumento per l'attuazione delle politiche per l'occupazione e per il rafforzamento delle competenze delle risorse umane tenuto conto della rilevanza che tali attività hanno in funzione anticrisi e per dare necessario seguito agli adempimenti che derivano da recenti innovazioni della normativa nazionale, è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 6.2.1.5063 e del capitolo 5961 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
74. Dopo il comma 6 dell'articolo 19 della
«6 bis. In deroga alla procedura di cui al comma 4, in caso di urgenza, al fine di garantire il corretto e tempestivo utilizzo dei finanziamenti comunitari, la Giunta regionale ammette a finanziamento e individua le quote di cui alle lettere da a) a d) del comma 5, dandone comunicazione successiva alla competente Commissione consiliare.».
75. Relativamente alle domande di contributo per attività sportive accolte e finanziate nel 2012 ai sensi della
76. All'articolo 15 della
a) al comma 23 le parole «dal 2012 al 2014» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2012 al 2015»;
b) al comma 24 le parole «l'anno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «l'anno 2013»;
c) al comma 24 la parola «cinque» è sostituita dalla seguente: «quattro».
77. [La tabella Q relativa all'articolo 6, comma 65, della
TABELLA Q
BENEFICIARIO |
CONTRIBUTO |
1. Associazione delle comunità istriane |
€ 42.000,00 |
2. Unione degli Istriani |
€ 45.000,00 |
3. Associazione Giuliani nel mondo |
€ 24.375,00 |
4. A.N.V.G.D. Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia Comitato di Trieste |
€ 23.250,00 |
5. A.N.V.G.D. Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia - Comitato di Udine |
€ 14.625,00 |
6. Società istriana di Archeologia e Storia patria |
€ 13.875,00 |
7. A.N.V.G.D. Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia - Comitato di Gorizia |
€ 11.250,00 |
8. Federazione delle associazioni degli esuli Istriani, Fiumani e Dalmati |
€ 10.875,00 |
9. Circolo di Cultura Istroveneta "Istrià' |
€ 7.500,00 |
10. Associazione libero Comune di Pola in esilio |
€ 4.500,00 |
11. Delegazione di Trieste libero comune di Zara in esilio |
€ 4.500,00 |
12. Fondazione scientifico culturale Rustia Traine |
€ 3.750,00 |
13. A.N.V.G.D. Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia - Comitato di Pordenone |
€ 3.000,00 |
14. Associazione Francesco Patrizio della Comunità Chersina |
€ 1.500,00 |
TOTALE CAPITOLO 5303 |
€ 210.000,00] [33] |
78. La tabella R relativa all'articolo 6, comma 69, della
TABELLA R
A) articolo 1, comma 1 - Contributo a sostegno dell'attività svolta dal soggetto gestore del Polo SBN nella regione a favore della rete bibliotecaria regionale (Lettera f) del comma 2 dell'articolo 6 del D.P.Reg. 30 settembre 2008, n. 0262/Pres. - Convenzione posizione n. 57/CONV dd. 22 luglio 2009)
ENTE |
CONTRIBUTO 2013 |
Università degli Studi di Trieste |
€ 15.000,00 |
B) articolo 11 - Biblioteche riconosciute di interesse regionale (ex DGR n. 843 dd. 8 aprile 2009 e DGR n. 890 dd. 20 maggio 2011)
|
ENTE GESTORE |
BIBLIOTECA |
CONTRIBUTO 2013 |
1 |
Seminario Teologico Centrale di Gorizia |
Biblioteca pubblica del Seminario Teologico Centrale di Gorizia |
€ 12.000,00 |
2 |
Centro di Riferimento Oncologico - Aviano (PN) |
Biblioteca scientifica e per i Pazienti |
€ 4.500,00 |
3 |
Parrocchia San Nicolò Vescovo - Sacile |
Biblioteca di Studi Biblici |
€ 6.000,00 |
4 |
Seminario Diocesano di Concordia-Pordenone |
Biblioteca del Seminario Diocesano di Concordia-Pordenone |
€ 12.000,00 |
5 |
Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus-Sezione provinciale di Pordenone |
Biblioteca del libro parlato "Marcello Mecchia" |
€ 9.000,00 |
6 |
Centro Culturale Italo Tedesco di Trieste-Goethe Zentrum Triest |
Biblioteca del Centro |
€ 4.500,00 |
7 |
Narodna in Študijska Knjižnica - Biblioteca Nazionale Slovena e Degli Studi -Trieste |
Narodna in Študijska Knjižnica - Biblioteca Nazionale Slovena e Degli Studi -Trieste |
€ 7.500,00 |
8 |
Seminario Vescovile di Trieste |
Biblioteca del Seminario Vescovile di Trieste |
€ 12.000,00 |
9 |
Arcidiocesi di Udine |
Biblioteche Storiche Delfiniana e Bartoliniana |
€ 7.500,00 |
10 |
Comune di San Daniele del Friuli |
Civica Biblioteca Guarneriana |
€ 10.500,00 |
11 |
Seminario Arcivescovile "B. Luigi Scrosoppi" di Udine |
Biblioteca del Seminario Arcivescovile "P.Bertoll" |
€ 12.000,00 |
12 |
Società Filologica Friulana - Udine |
Biblioteca della Società |
€ 6.000,00 |
C) articolo 12 - Sistemi bibliotecari (ex. D.P.Reg. 0142/Pres./2007, DGR n. 126/2010, DGR n. 2390/2010 e DGR 2483/2011)
|
ENTE GESTORE / BIBLIOTECA CENTRO SISTEMA |
SISTEMA BIBLIOTECARIO |
CONTRIBUTO 2013 |
1 |
Consorzio Culturale del Monfalconese/Biblioteca del Consorzio |
Sistema bibliotecario della provincia di Gorizia |
€ 36.000,00 |
2 |
Comune di Pordenone/Biblioteca civica |
Sistema bibliotecario urbano |
€ 31.500,00 |
3 |
Comune di Spilimbergo/Biblioteca civica "B. Partenio" |
SE.BI.CO - Servizio Bibliotecario Convenzionato dello Spilimberghese |
€ 19.500,00 |
4 |
Comunità Montana del Friuli Occidentale/dipendente biblioteca |
BiblioMP - Biblioteche della Montagna Pordenonese |
€ 21.000,00 |
5 |
Comune di Cervignano del Friuli/Biblioteca civica |
SBBF - Servizio bibliotecario del Basso Friuli |
€ 22.500,00 |
6 |
Comune di Codroipo/Biblioteca comunale |
Sistema bibliotecario del Medio Friuli |
€ 25.500,00 |
7 |
Comune di San Giorgio di Nogaro/Biblioteca comunale |
SBI - Servizio bibliotecario intercomprensoriale di San Giorgio di Nogaro |
€ 22.500,00 |
8 |
Comune di Tolmezzo/Biblioteca comunale |
Sistema bibliotecario della Carnia |
€ 21.000,00 |
9 |
Comune di Udine/Biblioteca civica "V. Joppi" |
Sistema bibliotecario Hinterland udinese |
€ 39.000,00 |
10 |
Comune di Trieste/Biblioteca civica "A. Hortis" |
Sistema bibliotecario urbano |
€ 34.500,00 |
11 |
Comune di Casarsa della Delizia/Biblioteca civica |
Sistema bibliotecario della Pianura pordenonese |
€ 22.500,00 |
12 |
Comune di Cividale del Friuli/Biblioteca civica |
Sistema bibliotecario del Cividalese |
€ 19.500,00 |
13 |
Comune di Gemona del Friuli/Biblioteca civica |
Sistema bibliotecario del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale |
€ 19.500,00 |
14 |
Comune di Latisana/Biblioteca civica |
Sistema bibliotecario della Bassa friulana occidentale |
€ 12.000,00 |
D) articolo 13, comma 1, lettera h) - Prestito interbibliotecario
Ente gestore |
Contributo 2013 |
Provincia di Udine |
€ 10.500,00 |
E) articolo 17, comma 2 - Contributo all'Associazione italiana biblioteche
Ente |
Contributo 2013 |
AIB - Associazione Italiana Biblioteche - Sezione FVG |
€ 4.500,00 |
TOTALE CAPITOLO 5250 |
€ 480.000,00 |
79. [Relativamente agli interventi in materia di attività culturali di cui alla Tabella E di cui al comma 80 per i contributi che costituiscono integrazione di contributo assegnato con la
80. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella E.
81. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella F.
Art. 6. (Norme urgenti in materia d'istruzione, corregionali all'estero, ricerca, cooperazione e famiglia)
1. [In deroga al disposto dell'articolo 3 della
2. [La misura massima degli assegni di studio di cui al comma 1 è pari a 1.455 euro per gli alunni della scuola primaria, a 2.050 euro per gli alunni della scuola secondaria di primo grado e a 2.880 euro per gli alunni della scuola secondaria di secondo grado] [36].
3. [La misura massima indicata al comma 2 è ridotta al 75 per cento per i richiedenti il cui reddito familiare complessivo è compreso nella fascia tra 31.450 euro e 47.150 euro e al 50 per cento per i richiedenti il cui reddito familiare complessivo è compreso nella fascia tra 47.150 euro e 62.900 euro] [37].
4. [Per reddito familiare complessivo si intende la somma dei redditi dichiarati dai componenti il nucleo familiare anagrafico del richiedente, quali risultano dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata prima della scadenza di presentazione della domanda di concessione dell'assegno] [38].
5. [Ai fini della determinazione dell'importo del reddito familiare complessivo, come definito al comma 4, per ogni componente del nucleo familiare che non percepisce alcun reddito si applica una riduzione pari a 6.000 euro] [39].
6. [Ferme restando le misure percentuali di cui al comma 3, in caso di risorse disponibili inferiori all'ammontare del fabbisogno complessivo, l'entità degli assegni è proporzionalmente ridotta in misura uguale per tutti i richiedenti] [40].
7. [Il termine per la presentazione delle domande per l'ottenimento degli assegni di studio di cui al comma 1 è fissato al 30 aprile 2013] [41].
8. [Per la gestione dei procedimenti contributivi finalizzati alla concessione ed erogazione degli assegni di studio di cui al comma 1 rimane ferma la competenza delle amministrazioni provinciali, nei confronti delle quali continua ad applicarsi il disposto dell'articolo 7, comma 9, della
9. [Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della
«1.1. Sono destinatari degli interventi di cui alla presente legge anche gli alunni iscritti e frequentanti scuole dell'obbligo e secondarie, anche statali, non aventi finalità di lucro, ubicate all'estero, purchè in grado di rilasciare un titolo di studio avente valore legale e per la cui frequenza sia richiesto il pagamento di una retta.
1.1.1. La frequenza di una delle scuole di cui al comma 1.1 deve essere motivata da comprovate esigenze lavorative o di studio di almeno uno dei genitori, o persone esercenti la patria potestà, dell'alunno beneficiario del contributo.»] [43].
10. Dopo il comma 59 dell'articolo 7 della legge regionale
«59 bis. In caso di stipulazione di mutuo per l'intervento, il contributo di cui al comma 59 è destinato alla copertura o alla riduzione degli oneri di ammortamento in linea capitale e interessi nei limiti dell'ammontare della spesa ritenuta ammissibile a finanziamento, ai sensi dell'articolo 59 della legge regionale 14/2002.».
11. [Al comma 94 dell'articolo 7 della
12. [Limitatamente agli anni scolastici 2012-2013 e 2013-2014, gli studenti frequentanti gli Istituti tecnici superiori di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 (Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori), aventi sede legale in Friuli Venezia Giulia, accedono ai servizi di ristorazione erogati dagli enti preposti alla gestione degli interventi per il diritto allo studio universitario della Regione alle stesse condizioni previste per gli studenti iscritti ai corsi di istruzione superiore attivati dalle università, dagli istituti superiori di grado universitario e dalle istituzioni di alta formazione artistica e musicale con sede legale in Friuli Venezia Giulia] [45].
13. [Gli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 12 fanno carico unità di bilancio 11.4.1.1192 e al capitolo 5080 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013] [46].
14. [A decorrere dalla data di scadenza degli incarichi di Direttori degli attuali Enti regionali per il diritto e le opportunità allo studio universitario (ERDISU) di cui alla
15. Con riferimento all'anno scolastico 2011-2012, i termini per presentare la domanda di abbattimento delle rette a carico delle famiglie per l'accesso ai nidi d'infanzia e agli altri servizi per la prima infanzia, ai sensi dell'articolo 15 della
16. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 4 della
17. [Al comma 3 dell'articolo 21 della
18. Con riferimento all'anno scolastico 2011-2012, i termini per presentare la domanda di contributo ai soggetti gestori di nidi d'infanzia, finalizzato al contenimento delle rette poste a carico delle famiglie per l'accesso al servizio di nido d'infanzia, in attuazione dell'articolo 9, commi 18 e 19, della
19. Per le finalità previste dal comma 18 è autorizzata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 8.2.1.1140 e del capitolo 8477 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione "Contributo ai soggetti gestori dei nidi d'infanzia finalizzato al contenimento delle rette - anno scolastico 2011-2012".
20. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 19 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 8.2.1.1140 e dal capitolo 8465 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
21. Alla
a) alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 11, dopo le parole «esprimere parere» sono inserite le seguenti: «ai sensi dell'articolo 14, comma 6, nonchè»;
b) al comma 2 dell'articolo 24, le parole «all'Associazione cui l'ente aderisce ovvero ai soggetti incaricati dell'esecuzione della revisione» sono sostituite dalle seguenti: «effettuate dalla Direzione»;
c) al comma 1 dell'articolo 32, dopo le parole «dei principi cooperativi» sono inserite le seguenti: «nonchè nel concorso allo svolgimento delle attività di vigilanza sul comparto stesso,»;
d) il comma 3 dell'articolo 32 è sostituito dal seguente:
«3. Una quota dei finanziamenti per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 2 è destinata alle Associazioni in parti uguali; il residuo è ripartito tenuto conto, in ordine di priorità, del totale del valore della produzione delle cooperative associate, del numero delle revisioni effettuate, nonchè del numero delle cooperative associate.».
22. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi all'attuazione degli interventi previsti dalla
23. [Al fine di favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e per rispondere a specifiche esigenze delle zone ad alta densità abitativa individuate ai sensi della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 13 novembre 2003, n. 87 (Aggiornamento dell'elenco dei comuni ad alta tensione abitativa), i Comuni possono consentire la prosecuzione di attività, non oltre il 31 dicembre 2013, di servizi sperimentali di cui all'articolo 5, comma 2, della
24. Il termine per presentare la domanda di contributo di cui all'articolo 2, comma 28, della
25. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Istituto di Ricerche Economiche e Sociali del Friuli Venezia Giulia (IRES FVG) un contributo straordinario per la realizzazione di uno studio sull'attrattività di imprese e capitali nell'ambito della portualità del Friuli Venezia Giulia.
26. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 25 è presentata alla Direzione centrale istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.
27. Per le finalità previste dal comma 25 autorizzata la spesa di 12.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 6.6.1.3302 e del capitolo 4833 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione "Contributo straordinario all'Istituto di ricerche economiche e sociali Friuli Venezia Giulia IRES FVG per la realizzazione di uno studio sull'attrattività di imprese e capitali nell'ambito della portualità del Friuli Venezia Giulia".
28. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 27 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 5.2.1.5050 e dal capitolo 5864 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
29. All'articolo 6 della
a) al comma 216 le parole «contributo di 25.000 euro a ristoro delle passività pregresse» sono sostituite dalle seguenti: «contributo di 15.000 euro per spese sostenute o da sostenere»;
b) al comma 217 dopo le parole «spese sostenute» sono inserite le seguenti: «e da sostenere».
30. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella G.
Art. 7. (Norme urgenti in materia di lavoro e formazione professionale)
1. Alla lettera b) del comma 27 dell'articolo 12 della
2. Alla lettera b) del comma 28 bis dell'articolo 12 della
3. [Al punto 1 della lettera b) del comma 16 dell'articolo 13 della
4. Il comma 19 dell'articolo 8 della
5. [Dopo il primo comma dell'articolo 53 della
«1 bis. La Regione recepisce con regolamenti gli accordi e le intese Stato Regioni in materia di accreditamento degli enti di formazione professionale.»] [53].
6. Al comma 2 dell'articolo 3 della
Art. 8. (Norme urgenti in materia di sanità pubblica)
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 8 della
«2 bis. Entro la data del 31 maggio 2013, gli Enti del Servizio sanitario regionale presentano alla Direzione centrale competente in materia di salute una relazione recante l'indicazione analitica degli interventi di investimento in beni mobili e tecnologici approvati dalla programmazione regionale e aziendale nei Piani di investimento 2011 e precedenti, alla data del 30 marzo 2013 non ancora aggiudicati in via definitiva, indicandone le motivazioni, gli importi non utilizzati e i relativi provvedimenti regionali di concessione e specificando, con opportuna motivazione, gli interventi per i quali permane l'interesse aziendale all'esecuzione.».
2. Al comma 3 dell'articolo 8 della
3. Al comma 5 dell'articolo 8 della
4. Al comma 6 dell'articolo 8 della
5. [Il comma 2 dell'articolo 8 della
6. Al comma 1 dell'articolo 6 della
7. Dopo il comma 1 dell'articolo 6 della
«1 bis. Con regolamento regionale sono disciplinati i requisiti delle associazioni e degli enti, le modalità per l'iscrizione e la tenuta dell'elenco presso la Direzione centrale di cui al comma 1.».
8. Il comma 1 dell'articolo 8 della
«1. Le strutture gestite da privati o da enti, associazioni o imprese commerciali diverse da quelle di cui all'articolo 7, comma 1, che detengono animali di affezione, devono possedere i requisiti previsti dal regolamento di cui all'articolo 36.».
9. Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 13 della
10. Al comma 4 dell'articolo 17 della
11. Al comma 1 dell'articolo 41 della
12. [Ferma restando l'attuazione dell'articolo 12, comma 10, del
Art. 9. (Norme urgenti in materia di protezione sociale)
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 31 della
«2 bis. I servizi e le strutture a ciclo residenziale, semiresidenziale e diurno pubbliche e private a carattere sperimentale e innovativo previsti da norme di settore o da atti di programmazione regionale sono soggetti al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio da parte dell'Amministrazione regionale.».
2. Dopo il comma 7 dell'articolo 31 della
«7 bis. In deroga a quanto stabilito al comma 7, lettera b), i requisiti specifici dei servizi di cui al comma 2 bis sono definiti con decreto del Direttore centrale competente e pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.».
3. Al comma 25 dell'articolo 9 della
4. Il comma 12 dell'articolo 9 della
«12. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 11 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali corredata del progetto di riconversione, sottoscritto tra i rappresentanti legali dell'Istituto Piccolo Cottolengo di Don Orione di Santa Maria la Longa, dell'Azienda per i servizi sanitari n. 5 "Bassa Friulana" e del Consorzio per l'Assistenza Medico Psicopedagogica di Cervignano del Friuli, contenente la descrizione delle attività e degli interventi previsti, la definizione dei tempi di attuazione, la quantificazione dei costi previsti e l'individuazione di eventuali altri soggetti coinvolti.».
5. I commi 21 e 22 dell'articolo 9 della
«21. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Arcidiocesi di Udine un contributo a sollievo degli oneri sostenuti per l'acquisto di un immobile e delle sue pertinenze da destinare a fattoria sociale nel Comune di Reana del Rojale, nonchè per i lavori di adeguamento da realizzare per la messa in sicurezza dei medesimi per l'inserimento lavorativo di persone disabili.
22. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 21 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo.».
6. In applicazione del disposto di cui al comma 21 dell'articolo 9 della
7. I commi 173 e 174 dell'articolo 9 della
«173. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione La Viarte Onlus di Santa Maria la Longa un contributo di annui 5.000 euro per la realizzazione di interventi di adeguamento degli immobili concessi in comodato o in uso ad altro titolo.
174. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 173 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione illustrativa degli interventi da realizzare. La concessione e l'erogazione del contributo sono disposte con l'osservanza delle procedure previste dalla legge regionale 14/2002.».
8. In relazione al disposto di cui al comma 173 dell'articolo 9 della
9. L'articolo 14 quater della
10. Per le domande di contributo presentate prima dell'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 16 della
11. Per le domande presentate prima dell'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 16 della
12. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Consulta regionale delle associazioni dei disabili, riconosciuta dall'articolo 13 bis della
13. Per le finalità previste dal comma 12 è autorizzata la spesa di 55.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 8.4.1.1142 e del capitolo 4864 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione "Contributo alla Consulta regionale delle associazioni dei disabili per la predisposizione di un documento tecnico concernente le regole e modalità costruttive degli interventi edilizi, al fine di garantire il massimo livello di accessibilità e fruibilità dell'ambiente costruito".
14. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 13 si provvede mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 9.1.1.1159 e dal capitolo 3814 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
15. Il comma 71 dell'articolo 9 della
«71. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare al Comune di Cividale del Friuli un contributo straordinario per la riqualificazione del Centro di aggregazione giovanile, ivi compresi i lavori di cablaggio e messa in rete del sistema e per l'acquisto di arredi e attrezzature informatiche.».
16. Il comma 119 dell'articolo 9 della
«119. La concessione del contributo di cui al comma 117 è disposta a seguito del parere consultivo del Nucleo di valutazione dell'edilizia sanitaria e socio-assistenziale ai sensi dell'articolo 15 della
17. Al comma 2 bis dell'articolo 5 della
18. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella H.
Art. 10. (Norme urgenti in materia di funzione pubblica)
1. [La Regione può prevedere nei bandi dei concorsi pubblici per l'accesso all'impiego regionale, ai fini della progressione di carriera del personale regionale, una riserva di posti per il personale medesimo non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso, fermo restando l'obbligo del possesso dei titoli di studio richiesti in relazione alla categoria e al profilo professionale di accesso] [56].
2. [Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la Regione può altresì prevedere, nell'ambito delle procedure concorsuali pubbliche per l'accesso alle categorie:
a) una riserva di posti, nel limite massimo del 25 per cento di quelli messi a concorso, a favore del personale titolare di rapporto di lavoro a tempo determinato che abbia maturato, alla data di pubblicazione del bando, almeno tre anni di servizio alle dipendenze della Regione, nonchè, per una sola tornata concorsuale, a favore del personale che abbia maturato detto requisito minimo di servizio alla data di entrata in vigore della presente legge;
b) una valorizzazione, nell'ambito delle procedure concorsuali per titoli ed esami, con apposito punteggio dell'esperienza professionale dei soggetti di cui alla lettera a), nonchè di coloro che, alla data di pubblicazione del bando, abbiano maturato, presso la Regione, almeno tre anni di contratto di collaborazione coordinata e continuativa o abbiano operato, per almeno tre anni, quali lavoratori somministrati;
c) [una valorizzazione, nell'ambito delle procedure concorsuali per titoli ed esami, con apposito punteggio dell'idoneità conseguita in pubblici concorsi banditi dalla Regione per l'accesso alla categoria e al profilo professionale messo a concorso] [57].] [58]
2 bis. [Il numero di posti complessivamente riservati nei concorsi pubblici ai sensi del comma 1 e della lettera a) del comma 2, non può, comunque, essere superiore al 50 per cento di quello dei posti messi a concorso] [59].
3. I termini di conclusione dei procedimenti non superiori a novanta giorni, fissati con decreto del direttore generale, direttore centrale o direttore di ente regionale ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della
4. La disposizione di cui al comma 3 si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della
5. [In relazione alla necessità di valutare, ai fini dell'anzianità di servizio, anche i periodi prestati con rapporto di lavoro a tempo determinato, la revisione delle graduatorie delle procedure attuative del disposto di cui all'articolo 16 del contratto collettivo integrativo 1998-2001, area non dirigenziale del personale regionale, sottoscritto in data 11 ottobre 2007, e il conseguente conferimento delle relative posizioni avviene salvaguardando, in ogni caso, quelle già conferite e comunque nell'ambito delle risorse disponibili nel Fondo per la contrattazione collettiva integrativa] [60].
6. All'articolo 20 della
a) al comma 2 le parole «, d'intesa con l'Avvocato della Regione,» sono soppresse e le parole «tenuto conto della tariffa professionale» sono sostituite dalle seguenti: «sulla base dei parametri minimi stabiliti dal
b) dopo il comma 2, come modificato dalla lettera a), è inserito il seguente:
«2 bis. Nelle more della adozione del regolamento di cui al comma 2, e in via transitoria fino all'entrata in vigore del
7. [Il primo periodo del comma 33 dell'articolo 13 della
8. [In via di interpretazione autentica dell'articolo 12, comma 14, della
9. Al terzo periodo del comma 9 dell'articolo 12 della
10. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) i commi 4, 9 e 10 dell'articolo 15 della
b) i commi 11, 12, 13 e 14 dell'articolo 12 della
11. All'articolo 15 della
a) al comma 23 la parola «2014» è sostituita dalla seguente: «2015»;
b) al comma 24 la parola «2012» è sostituita dalla seguente: «2013» e la parola «cinque» dalla seguente: «quattro».
12. Dopo il comma 1 bis dell'articolo 151 della
«1 ter. Le spese di cui al presente articolo sono rimborsate solo sulla base dei parametri stabiliti dal
1 quater. Le disposizioni di cui al comma 1 ter si applicano anche in tutte le ipotesi in cui disposizioni di legge, di regolamento o di contratto collettivo prevedono il rimborso di spese legali nei confronti di dipendenti regionali.».
13. Le disposizioni di cui ai commi 1 ter e 1 quater dell'articolo 151 della
14. [Al comma 5 dell'articolo 6 della
15. Il comma 4 dell'articolo 9 della
«4. L'accordo quadro vigente fra la Regione e Insiel SpA decade con effetto dall'approvazione del Programma triennale 2014-2016, fatte salve le attività previste nei documenti di attuazione del Programma triennale 2013-2015.».
16. [Alla
a) al comma 2 dell'articolo 14 le parole «e di un'anzianità effettiva di ruolo di almeno cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio»;
b) il comma 3 dell'articolo 14 è sostituito dal seguente:
«3. La Regione può riservare al personale regionale una quota di posti non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso.»;
c) al comma 1 dell'articolo 15 le parole «e quanto previsto dall'articolo 18 bis in ordine alle procedure selettive per la progressione verticale interna» sono soppresse;
d) al comma 1 dell'articolo 16 le parole «e quanto previsto dall'articolo 18 bis in ordine alle procedure selettive per la progressione verticale interna» sono soppresse;
e) al comma 1 dell'articolo 17 le parole «e quanto previsto dall'articolo 18 bis in ordine alle procedure selettive per la progressione verticale interna» sono soppresse;
f) al comma 2 dell'articolo 18.1 le parole «nonchè quanto previsto dall'articolo 18 bis in ordine alle procedure selettive per la progressione verticale interna,» sono soppresse;
g) l'articolo 18 bis, come inserito dall'articolo 8, comma 9, della
Art. 11. (Norme in materia di autonomie locali)
1. Al comma 15 dell'articolo 1 della
2. [Dopo il comma 1 dell'articolo 22 della
«1 bis. Qualora, successivamente al quarto anno dalla costituzione di una associazione intercomunale, venga meno per uno o più comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti il requisito della contiguità territoriale di cui al comma 1, per effetto del recesso di uno o più comuni o della mancata volontà, di uno o più comuni, di prorogare la durata dell'associazione, il comune o i comuni non contermini possono continuare a far parte dell'associazione a condizione che i medesimi, se interessati a restare nella forma associativa, e i restanti comuni deliberino tale volontà e la attestino nella convenzione quadro.»] [65].
3. Le disposizioni di cui al comma 1 bis dell'articolo 22 della
4. All'articolo 10 della
a) alla lettera a) del comma 10 le parole «entro il 31 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «entro due mesi dall'entrata in vigore della legge regionale di assestamento del bilancio per l'anno 2013»;
b) alla lettera b) del comma 10 le parole «70 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento» e le parole «30 per cento» dalle seguenti: «50 per cento»;
c) al comma 21 le parole «assegnato per l'anno 2012 un fondo» sono sostituite dalle seguenti:«assegnato per l'anno 2013 un fondo».
5. All'articolo 14 della
a) al comma 1 le parole «ai sensi dell'articolo 32, commi 11, 13 e 14, della
b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4 bis. La Regione riconosce agli enti locali, oltre a quanto previsto dal comma 4, ulteriori spazi finanziari fino a un massimo di 25 milioni di euro che sono ripartiti con deliberazione della Giunta regionale, successivamente all'esito dell'accordo Stato - Regione e, comunque, nel rispetto dell'equilibrio e dei vincoli del patto di stabilità regionale.»;
c) i commi 3, 5 e 8 sono abrogati;
d) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. In attuazione di quanto previsto dal comma 4, l'entità dell'obiettivo specifico di ogni singolo ente locale definito ai sensi del comma 1, lettera a), è rideterminato con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali. Con il medesimo atto deliberativo sono definiti, altresì, i termini e le modalità del monitoraggio sul patto di stabilità di cui al comma 13 e approvata la relativa modulistica.»;
e) al primo periodo del comma 7 le parole «dei commi 3 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «del comma 6»;
f) al comma 7 le parole «e comunque per un importo non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo approvato» sono soppresse;
g) i commi 36 e 37 sono abrogati.
6. La deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 6 dell'articolo 14 della
7. In attuazione degli esiti della sentenza della Corte Costituzionale n. 3 del 14 gennaio 2013, le disposizioni contenute nell'articolo 12, comma 12, della
8. [Dopo il comma 1 dell'articolo 4 della
«1 bis. Nei Comuni del Friuli Venezia Giulia con popolazione inferiore a 15.000 abitanti l'articolo 33, comma 3 bis, del
9. [La restituzione del valore delle decurtazioni e dei recuperi dell'incentivo ordinario individuato in attuazione dei criteri contenuti nel Piano di valorizzazione di cui all'articolo 26 della
a) a richiesta del Comune che era capofila della disciolta associazione intercomunale o del Comune sede della disciolta Unione di comuni, a valere sui fondi di parte corrente spettanti al Comune medesimo e assegnati dalla Direzione centrale competente in materia di autonomie locali;
b) a richiesta del Comune capofila dell'associazione intercomunale o dell'Unione di comuni e qualora la forma associativa abbia concluso gli anni di incentivazione previsti, a valere sui fondi di parte corrente spettanti rispettivamente al Comune capofila o al Comune sede dell'Unione e assegnati dalla Direzione centrale competente in materia di autonomie locali] [67].
10. Al comma 39 dell'articolo 11 della
11. Le disposizioni di cui all'articolo 12 del
12. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 143, della
13. La tempistica relativa all'intervento di viabilità montana e ciclabile di competenza della Comunità montana del Torre, Natisone e Collio, finanziato con le risorse ASTER stanziate nel bilancio regionale 2006, di cui all'accordo quadro, stipulato in data 23 aprile 2007, come modificato con l'accordo quadro stipulato in data 14 settembre 2009, fra la Regione e la Comunità montana del Torre, Natisone e Collio è fissata, per l'inizio lavori, al 30 maggio 2012 e, per la rendicontazione, al 31 dicembre 2013.
14. La tempistica relativa all'intervento di messa a norma, manutenzione e ammodernamento di edifici scolastici, finanziato con le risorse ASTER stanziate nel bilancio regionale 2007, di cui all'accordo quadro, stipulato in data 10 marzo 2009, fra la Regione e la Comunità montana del Torre, Natisone e Collio e i Comuni di Attimis, Faedis, Lusevera, San Floriano del Collio, San Leonardo, San Pietro al Natisone e Tarcento, è fissata, per l'inizio lavori, al 31 dicembre 2012, per l'ultimazione dei lavori, al 31 dicembre 2013 e, per la rendicontazione, al 30 giugno 2014.
15. Dopo l'articolo 10 della
«Art. 10 bis
(Segretario)
1. In alternativa alla figura del Direttore, lo statuto dell'Unione montana può prevedere la nomina, da parte del Presidente, del segretario il quale svolge per l'Unione montana, oltre alle funzioni spettanti al Direttore di cui all'articolo 10, le funzioni precedentemente attribuite al segretario all'interno della Comunità montana, compresa quella di ufficiale rogante.
2. Il segretario dell'Unione montana è scelto preferibilmente tra i segretari dei Comuni a essa aderenti.».
16. L'articolo 29 della
17. [Dopo il comma 5 dell'articolo 23 della
«5 bis. Qualora alla data di costituzione dell'unione il segretario dell'unione non svolga già le funzioni di segreteria in tutti i comuni dell'unione, il sindaco può confermare l'incarico del segretario comunale, diverso da quello dell'unione, fino alla scadenza del contratto.»] [69].
18. [Dopo il numero 1 ter) della lettera a) del comma 16 bis dell'articolo 13 della
«1 quater) per l'assunzione del personale educativo e ausiliario dei servizi educativi, scolastici, di integrazione scolastica e ricreatori.»] [70].
19. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo a favore dell'ANCI di cui all'articolo 10, comma 39, della
20. La struttura regionale competente conferma con decreto il contributo di cui al comma 19 e fissa i nuovi termini per la rendicontazione.
21. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella I.
Art. 12. (Norme urgenti in materia di affari istituzionali, economici e fiscali generali)
1. A decorrere dal mese in cui entra in vigore la presente legge e sino alla costituzione dei gruppi consiliari della XI Legislatura è interrotta la corresponsione dei contributi e l'erogazione dei finanziamenti ai gruppi consiliari ai sensi delle leggi regionali 5 novembre 1973, n. 54 (Modificazioni alle leggi regionali 9 settembre 1964, n. 2, e 5 giugno 1967, n. 8, e norme riguardanti le spese di funzionamento dei Gruppi consiliari), e 28 ottobre 1980, n. 52 (Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari).
2. In forza dell'interruzione prevista dal comma 1, ai gruppi consiliari non spettano le rate mensili dei contributi e finanziamenti di cui alle leggi regionali 54/1973 e 52/1980 relative al periodo d'interruzione.
3. [Al fine di garantire, in termini di efficacia ed efficienza, la realizzazione degli interessi perseguiti dall'articolo 9, commi 3 bis e 3 ter, del
4. [Per le finalità previste dal comma 3 sono tenuti a dare attuazione alle disposizioni ivi richiamate l'Amministrazione regionale e gli enti locali della Regione] [72].
5. [Ai fini di cui al comma 3 è ammessa l'istanza di certificazione dei crediti derivanti da contratti di appalto di lavori e di forniture di beni e servizi] [73].
6. [Ai sensi degli articoli 4 e 7 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 giugno 2012, il credito certificato può essere ceduto, pro solvendo o pro soluto, a istituti di credito e a intermediari finanziari abilitati ai sensi della legislazione vigente, ancorchè il contratto di appalto di lavori e di forniture di beni e servizi abbia espressamente escluso la cedibilità del credito] [74].
7. [Al fine di monitorare l'applicazione dell'istituto della certificazione dei crediti, l'Amministrazione regionale è autorizzata a istituire una banca dati dei crediti certificati, secondo modalità definite con deliberazione giuntale] [75].
8. Dopo il comma 6 bis dell'articolo 17 della
«6 ter. Le competenze attribuite dal comma 6 bis al Presidente del Consiglio regionale e all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale sono esercitate, con riguardo agli assessori, dal Presidente della Regione e dalla Giunta regionale.».
9. L'articolo 1 della
«Art. 1
(Notifica alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e altre comunicazioni previste dalla normativa in materia di aiuti di Stato)
1. In ottemperanza all'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Direttore centrale competente in materia di affari europei e, nel settore agricolo e forestale, il Direttore centrale competente in materia di risorse agricole provvedono alla notifica preventiva alla Commissione europea dei progetti di aiuto di Stato, alle comunicazioni degli aiuti di Stato in esenzione da tale obbligo ovvero alle altre comunicazioni previste dalla normativa in materia di aiuti di Stato. I progetti di legge diretti a istituire o a modificare aiuti di Stato sono notificati immediatamente dopo la loro approvazione da parte della competente Commissione consiliare, su comunicazione del Presidente del Consiglio regionale.
2. I progetti di legge notificati sono iscritti all'ordine del giorno del Consiglio regionale; essi sono discussi solo a seguito della conclusione dell'esame della Commissione europea.
3. Qualora il bilancio regionale, la legge finanziaria e le leggi di assestamento e di variazione del bilancio contengano disposizioni concernenti aiuti soggetti all'obbligo di notifica, tali disposizioni sono notificate immediatamente dopo l'approvazione finale del progetto di legge. In tali casi è inserita nel testo legislativo apposita disposizione con la quale sono sospesi gli effetti delle singole disposizioni notificate sino al giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso dell'esito positivo dell'esame della Commissione europea. Ad avvenuto ricevimento della comunicazione di tale esito positivo, l'avviso è pubblicato tempestivamente.
4. Gli emendamenti al testo di progetti di legge già approvati dalle competenti Commissioni consiliari, qualora concernenti aiuti di Stato, sono proposti al Consiglio regionale unitamente all'espressa qualificazione dei medesimi quali aiuti di Stato. A seguito della loro approvazione, tali emendamenti sono tempestivamente comunicati dal Presidente del Consiglio regionale al Presidente della Regione per l'inoltro al Direttore centrale competente ai fini della notifica, ai sensi del comma 1. Conseguentemente, a eccezione dei casi di cui al comma 3, la votazione finale dei progetti di legge è temporaneamente sospesa sino alla conclusione dell'esame della Commissione europea.
5. I disegni di legge e le proposte di legge sono sottoposti all'esame della competente Commissione consiliare corredati delle schede tecniche necessarie alla verifica preliminare della sussistenza di aiuti di Stato e della loro compatibilità con la normativa europea in materia.
6. I disegni di legge sono sottoposti all'approvazione della Giunta regionale già corredati delle schede tecniche di cui al comma 5.
7. Le schede tecniche di cui ai commi 5 e 6, nonchè i moduli di notifica e le schede di informazioni complementari necessari per le notifiche di cui al comma 1, sono compilati a cura della struttura consiliare o giuntale competente, ai sensi dei rispettivi regolamenti di organizzazione.
8. Le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7 si applicano anche agli atti legislativi di cui al comma 3.».
10. All'articolo 4 della
a) al comma 1 le parole «a far data dall'1 gennaio 2013» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dalla data di costituzione dei gruppi consiliari della XI Legislatura»;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1 bis. Le spese effettuate dai gruppi consiliari con i fondi erogati dal Consiglio regionale ai sensi delle leggi regionali 54/1973 e 52/1980, a far data dall'1 gennaio 2013 e sino alla fine della X Legislatura, sono sottoposte al controllo di un Collegio di revisori dei conti composto dai membri effettivi e supplenti del Collegio regionale di garanzia elettorale di cui alla
c) al comma 2 le parole «dal comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 1 e 1 bis».
11. [A fronte di finanziamenti a titolo di anticipazioni connessi alla cessione pro soluto di crediti non prescritti e certificati dagli enti territoriali debitori, concessi da Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia SpA e dalle banche a essa convenzionate a favore di imprese appaltatrici aventi sede legale o almeno un'unità operativa sul territorio regionale, Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia SpA è autorizzata a concedere alle imprese richiedenti un contributo per un importo corrispondente agli interessi maturati dalla data di erogazione dell'anticipazione alla data del pagamento da parte dell'ente territoriale] [76].
12. [Il contributo è concesso e liquidato da Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia SpA, nel rispetto delle condizioni previste dal
13. [Per le finalità previste dai commi 11 e 12 l'Amministrazione regionale trasferisce apposite risorse finanziarie a Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia SpA] [78].
14. [Il regolamento attuativo di quanto previsto dai commi da 11 a 13 è predisposto dalla Direzione centrale attività produttive, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge] [79].
15. Per le finalità previste dal comma 13 è autorizzata la spesa complessiva di 700.000 euro per l'anno 2013, di cui 200.000 euro destinati a favore delle imprese localizzate nel territorio classificato montano ai sensi della
16. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 15 per complessivi 700.000 euro per l'anno 2013 si fa fronte mediante storno dalle seguenti unità di bilancio e capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, per gli importi a fianco di ciascuno indicati:
UBI |
capitolo |
importo |
11.3.1.1184 |
1452 |
100.000 |
10.4.1.1171 |
1533 |
200.000 |
11.3.1.1185 |
9670 |
200.000 |
10.5.1.1176 |
9680 |
200.000 |
17. Al fine di provvedere alla reintegrazione dell'accantonamento previsto dall'articolo 18, comma 1, lettera b), della
Art. 13. (Copertura finanziaria)
1. Alle maggiori spese per le quali non è prevista autonoma copertura pari a complessivi 3.666.216,04 euro per l'anno 2013, corrispondenti:
a) per 2.296.016,04 euro alle maggiori spese autorizzate con l'articolo 1, commi 3, 7, 8, 9 e 33;
b) per 400.000 euro alle maggiori spese autorizzate con l'articolo 3, comma 14;
c) per 146.200 euro alle maggiori spese autorizzate con la Tabella C di cui all'articolo 3, comma 29;
d) per 637.000 euro alle maggiori spese autorizzate con la Tabella E di cui all'articolo 5, comma 80;
e) per 187.000 euro alle maggiori spese autorizzate con la Tabella F di cui all'articolo 5, comma 81; si provvede con le entrate di pari importo previste all'unità di bilancio 3.2.144 e al capitolo 1189 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
Art. 14. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Comma abrogato dall'art. 2 della
[2] Alinea così modificato dall'art. 36 della
[3] Comma così sostituito dall'art. 36 della
[4] Comma così sostituito dall'art. 36 della
[5] Comma abrogato dall'art. 36 della
[6] Comma così modificato dall'art. 36 della
[7] Comma abrogato dall'art. 11 della
[8] Comma così modificato dall'art. 4 della
[9] Comma abrogato dall'art. 11 della
[10] Lettera abrogata dall'art. 11 della
[11] Comma abrogato dall'art. 11 della
[12] Comma abrogato dall'art. 11 della
[13] Comma abrogato dall'art. 11 della
[14] Comma abrogato dall'art. 11 della
[15] Comma abrogato dall'art. 12 della
[16] Comma abrogato dall'art. 12 della
[17] Comma abrogato dall'art. 12 della
[18] Comma abrogato dall'art. 12 della
[19] Comma abrogato dall'art. 65 della
[20] Comma abrogato dall'art. 65 della
[21] Comma abrogato dall'art. 14 della L.R. 26 luglio 2013, n. 6. La Corte costituzionale, con sentenza 23 giugno 2014, n. 181, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.
[22] Comma inserito dall'art. 9 della
[23] Comma inserito dall'art. 10 della
[24] Comma inserito dall'art. 4 della
[25] Commi abrogati dall'art. 38 della
[26] Comma così modificato dall'art. 10 della
[27] Comma abrogato dall'art. 7 della
[28] Comma abrogato dall'art. 7 della
[29] Comma abrogato dall'art. 7 della
[30] Comma abrogato dall'art. 7 della
[31] Comma abrogato dall'art. 7 della
[32] Comma così modificato dall'art. 6 della
[33] Comma abrogato dall'art. 38 della
[34] Comma abrogato dall'art. 38 della
[35] Comma abrogato dall'art. 56 della
[36] Comma abrogato dall'art. 56 della
[37] Comma abrogato dall'art. 56 della
[38] Comma abrogato dall'art. 56 della
[39] Comma abrogato dall'art. 56 della
[40] Comma abrogato dall'art. 56 della
[41] Comma abrogato dall'art. 56 della
[42] Comma abrogato dall'art. 56 della
[43] Comma abrogato dall'art. 56 della
[44] Comma abrogato dall'art. 14 della
[45] Comma abrogato dall'art. 14 della
[46] Comma abrogato dall'art. 14 della
[47] Comma abrogato dall'art. 40 della
[48] Comma abrogato dall'art. 14 della
[49] Comma abrogato dall'art. 14 della
[50] La Corte costituzionale, con sentenza 23 giugno 2014, n. 181, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.
[51] La Corte costituzionale, con sentenza 23 giugno 2014, n. 181, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.
[52] Comma abrogato dall'art. 4 della
[53] Comma abrogato dall'art. 37 della
[54] Comma abrogato dall'art. 14 della
[55] Comma abrogato dall'art. 5 della
[56] Comma abrogato dall'art. 54 della
[57] Lettera abrogata dall'art. 12 della
[58] Comma abrogato dall'art. 54 della
[59] Comma inserito dall'art. 12 della
[60] Comma abrogato dall'art. 54 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59. La Corte costituzionale, con sentenza 23 giugno 2014, n. 181, aveva dichiarato l'illegittimità del presente comma.
[61] Comma abrogato dall'art. 54 della
[62] Comma abrogato dall'art. 14 della
[63] Comma abrogato dall'art. 54 della
[64] Comma abrogato dall'art. 54 della
[65] Comma abrogato dall'art. 69 della
[66] Comma abrogato dall'art. 14 della
[67] Comma abrogato dall'art. 10 della
[68] Comma così modificato dall'art. 11 della
[69] Comma abrogato dall'art. 69 della
[70] Comma abrogato dall'art. 4 della
[71] Comma abrogato dall'art. 14 della
[72] Comma abrogato dall'art. 14 della
[73] Comma abrogato dall'art. 14 della
[74] Comma abrogato dall'art. 14 della
[75] Comma abrogato dall'art. 14 della
[76] Comma abrogato dall'art. 51 della
[77] Comma abrogato dall'art. 51 della
[78] Comma abrogato dall'art. 51 della
[79] Comma abrogato dall'art. 51 della