§ 41.7.127 - D.P.R. 18 dicembre 1979, n. 839.
Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia in materia di trasferimento alla regione delle funzioni, del [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.7 regioni a statuto speciale
Data:18/12/1979
Numero:839


Sommario
Art. 1.      Salvo quanto previsto nell'articolo seguente, sono trasferiti alla regione le funzioni ed i compiti che, nelle materie di sua competenza, erano attribuiti nel Friuli-Venezia Giulia agli enti [...]
Art. 2.      Si applicano anche per il Friuli-Venezia Giulia le seguenti disposizioni del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641:
Art. 3.  [1]
Art. 4.      Fino a quando non saranno disposti, con legge regionale, il riordino ed il decentramento delle funzioni e dei compiti trasferiti, la regione assicura la continuità del loro svolgimento, [...]
Art. 5.      Il personale di ruolo che, in base a provvedimenti adottati prima del 24 febbraio 1977, si trovi organicamente assegnato nel Friuli-Venezia Giulia alle strutture operative ed agli uffici [...]
Art. 6.      Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, gli uffici stralcio, di cui all'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvederanno a [...]
Art. 7.      Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono attribuite alla regione, per la parte attinente al territorio regionale, tutte le entrate degli enti di cui all'art. 1, [...]
Art. 8.      Le funzioni amministrative ed i poteri di vigilanza e di controllo, contemplati nell'art. 2 della legge 23 dicembre 1975, n. 698, in materia di protezione della maternità e dell'infanzia, sono [...]
Art. 9.      Tutti gli atti, contratti, formalità e adempimenti necessari per l'attuazione del presente decreto sono esenti da ogni diritto e tributo.


§ 41.7.127 - D.P.R. 18 dicembre 1979, n. 839.

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia in materia di trasferimento alla regione delle funzioni, del personale e dei beni degli enti soppressi con l'art. 1-bis del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641.

(G.U. 28 marzo 1980, n. 87)

 

Titolo I

TRASFERIMENTO ALLA REGIONE DELLE FUNZIONI,

DEL PERSONALE E DEI BENI DEGLI ENTI SOPPRESSI CON

L'ART. 1 BIS DEL DECRETO-LEGGE 18 AGOSTO 1978, N. 481,

CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA L. 21 OTTOBRE 1978, N. 641

 

     Art. 1.

     Salvo quanto previsto nell'articolo seguente, sono trasferiti alla regione le funzioni ed i compiti che, nelle materie di sua competenza, erano attribuiti nel Friuli-Venezia Giulia agli enti soppressi con l'art. 1-bis del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641.

 

          Art. 2.

     Si applicano anche per il Friuli-Venezia Giulia le seguenti disposizioni del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641:

     la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 1-bis, concernente il riparto delle funzioni esercitate dall'O.N.I.G.;

     le disposizioni dell'art. 1-sexies, concernenti la assunzione da parte dell'I.N.P.S. e dell'I.N.A.M. di alcuni compiti già attribuiti all'E.N.A.O.L.I.

 

          Art. 3. [1]

     Assieme alle funzioni ed ai compiti di cui all'art. 1 passano alla regione:

     a) le strutture operative e gli uffici periferici degli enti ivi considerati;

     b) i beni mobili ed immobili di spettanza dei medesimi, esistenti nel Friuli-Venezia Giulia, compresi gli alloggi intestati all'Ente nazionale lavoratori rimpatriati e profughi o da esso posseduti in forza dell'art. 6 della legge 14 ottobre 1960, n. 1219;

     c) i residui beni mobiliari, compresi il numerario, i titoli di credito e le partecipazioni azionarie, di spettanza degli stessi enti, per la parte riferibile al territorio regionale, da determinarsi con decreti del Ministro del tesoro, sentito il presidente della giunta regionale.

     Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la regione succede agli enti soppressi in tutti i rapporti giuridici attinenti alle strutture operative, agli uffici ed ai beni trasferiti, compresi i rapporti di mutuo costituiti per la realizzazione o per l'acquisto degli stessi.

     I beni di cui sopra sono utilizzati, in quanto possibile, per l'esercizio delle funzioni trasferite e la destinazione definitiva dei medesimi si conforma al riordino ed al decentramento di tali funzioni, nei modi che saranno stabiliti con legge regionale.

 

          Art. 4.

     Fino a quando non saranno disposti, con legge regionale, il riordino ed il decentramento delle funzioni e dei compiti trasferiti, la regione assicura la continuità del loro svolgimento, avvalendosi, per quanto possibile, delle strutture e degli uffici di cui all'articolo precedente.

     Ad evitare disparità di trattamento, per l'assegnazione degli alloggi menzionati nel primo comma, lettera b), dell'art. 3 continueranno ad applicarsi, fino a quando non sia diversamente disposto con legge regionale, le condizioni, le modalità ed i criteri già stabiliti dall'Ente nazionale lavoratori rimpatriati e profughi in applicazione dell'art. 5 del suo statuto.

 

          Art. 5.

     Il personale di ruolo che, in base a provvedimenti adottati prima del 24 febbraio 1977, si trovi organicamente assegnato nel Friuli-Venezia Giulia alle strutture operative ed agli uffici periferici degli enti considerati nell'art. 1, è posto a disposizione della regione con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

     Può altresì essere posto a disposizione della regione, su richiesta della stessa, un'aliquota di personale già organicamente assegnato agli uffici centrali di detti enti o ad altri uffici che operavano nel Friuli-Venezia Giulia, nonché, eventualmente, altro personale di ruolo, comunque in servizio presso le strutture e gli uffici di cui al primo comma.

     Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, sarà disposto, con legge regionale, il collocamento del personale, di cui ai precedenti commi, in un ruolo speciale provvisorio, con salvaguardia delle posizioni economiche già acquisite e, in quanto possibile, delle posizioni giuridiche che siano compatibili con lo stato giuridico del personale regionale.

     Fino a quando non si sia provveduto nei modi previsti dal precedente comma, la regione corrisponderà a detto personale il trattamento economico di cui esso fruiva presso gli enti di provenienza.

     Mano a mano che, con legge regionale, si provvederà al riordino delle funzioni trasferite ed alla loro distribuzione fra gli uffici regionali, gli enti dipendenti dalla regione e gli enti locali, sarà parimenti provveduto, in armonia con tale riordino e con tale distribuzione, alla definitiva assegnazione di detto personale agli uffici od enti che assumono le nuove competenze.

     Rispetto al personale non di ruolo, in servizio presso le strutture operative e gli uffici periferici di cui al primo comma, la regione subentra nei relativi rapporti di lavoro, ferme restando la natura e le condizioni degli stessi.

 

Titolo II

MODALITÀ ESECUTIVE E DISPOSIZIONI FINALI

 

          Art. 6.

     Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, gli uffici stralcio, di cui all'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvederanno a trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla presidenza della giunta regionale, per le loro osservazioni, gli stati di consistenza relativi ai beni di cui al primo comma, lettera a) eb), dell'art. 3 del presente decreto.

     Gli stati di consistenza sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

     Entro quattro mesi dall'approvazione degli stati di consistenza, i beni in essi descritti sono consegnati dalle amministrazioni, che ne sono in possesso, ai delegati della regione.

     I processi verbali di consegna, sottoscritti da tutti gli intervenuti, costituiscono titolo per la trascrizione, per la voltura catastale e per la intavolazione del trasferimento, a favore della regione, dei diritti ed obblighi, aventi ad oggetto i beni consegnati, quando la natura dei diritti ed obblighi trasferiti comporti tali adempimenti.

 

          Art. 7.

     Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono attribuite alla regione, per la parte attinente al territorio regionale, tutte le entrate degli enti di cui all'art. 1, detratta dalle entrate dell'E.N.A.O.L.I. la quota, riferibile al Friuli-Venezia Giulia, della somma di lire 17 miliardi, indicata nel settimo comma dell'art. 1-sexies del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641.

     L'ammontare delle entrate da attribuirsi alla regione, ai sensi del precedente comma, è stabilito con decreti del Ministro del tesoro, sentito il presidente della giunta regionale.

     Nulla è innovato a quanto dispone l'art. 10 della legge 23 dicembre 1975, n. 698, circa la ripartizione del fondo speciale in esso previsto.

 

          Art. 8.

     Le funzioni amministrative ed i poteri di vigilanza e di controllo, contemplati nell'art. 2 della legge 23 dicembre 1975, n. 698, in materia di protezione della maternità e dell'infanzia, sono assunti dalla regione Friuli-Venezia Giulia relativamente al suo territorio e con effetto dal 1° gennaio 1976.

 

          Art. 9.

     Tutti gli atti, contratti, formalità e adempimenti necessari per l'attuazione del presente decreto sono esenti da ogni diritto e tributo.

 


[1]  Per l’interpretazione autentica del presente articolo, vedi l'art. 19 del D.P.R. 15 gennaio 1987, n. 469.