Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.3 disciplina nomine e designazioni e partecipazioni in enti |
Data: | 04/06/2010 |
Numero: | 8 |
Sommario |
Art. 1. (Servizi informativi strumentali) |
Art. 2. (Partecipazioni ad Aeroporto Friuli Venezia Giulia Spa) |
Art. 3. (Modifiche statutarie di Friulia Spa) |
Art. 4. (Modifica all'articolo 4 della legge regionale 24/2009) |
Art. 5. (Norme concernenti l'Agenzia per lo sviluppo economico della montagna - Agemont Spa e modifiche all'articolo 21 della legge regionale 26/2005) |
Art. 6. (Norme concernenti il Fondo di rotazione per la stabilizzazione del sistema economico regionale |
Art. 7. (Modifica alla legge regionale 29/2005) |
Art. 8. (Contributo straordinario a favore dell'Autorità portuale di Trieste) |
Art. 9. (Entrata in vigore) |
§ 2.3.12 - L.R. 4 giugno 2010, n. 8.
Norme urgenti in materia di società partecipate dalla Regione, nonchè concernenti il Fondo di rotazione per la stabilizzazione del sistema economico regionale, attività commerciali e interventi a favore del Porto di Trieste.
(B.U. 9 giugno 2010, n. 23)
Art. 1. (Servizi informativi strumentali) [1]
[1. Il servizio pubblico di cui all'articolo 1, primo comma, della
2. La disposizione di cui al comma 1 ha valore di interpretazione autentica dell'articolo 1, primo comma, della
3. Gli oneri derivanti dallo svolgimento del servizio pubblico di cui al comma 1 gravano sul bilancio regionale.
3 bis. Gli oneri derivanti dallo svolgimento di attività informatiche finalizzate alla realizzazione del servizio pubblico di cui al comma 1 e di interesse comune all'amministrazione regionale e agli enti di cui al medesimo comma, gravano pro quota sul bilancio delle rispettive amministrazioni [3].]
Art. 2. (Partecipazioni ad Aeroporto Friuli Venezia Giulia Spa) [4]
[1. L'Amministrazione regionale, in ragione della riconosciuta valenza strategica dell'infrastruttura e della necessità di doverla rilanciare anche mediante interventi di adeguamento organizzativo, di ristrutturazione anche del capitale e di investimento, è autorizzata ad acquistare, a prescindere dagli esatti valori di mercato e di capitale sociale, la partecipazione azionaria detenuta dal Consorzio Aeroporto Friuli Venezia Giulia SpA nell'Aeroporto Friuli Venezia Giulia SpA [5].
2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 5.400.000 euro per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 11.4.2.1192 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010 - 2012 e del bilancio per l'anno 2010 con riferimento:
a) per 1 milione di euro al capitolo 1200;
b) per 4.400.000 euro al capitolo 1205 che viene istituito con la denominazione "Oneri per l'acquisto di società partecipate dalla Regione- ricorso al mercato finanziario".
3. All'onere di 1 milione di euro per l'anno 2010 derivante dal disposto di cui al comma 2, lettera a), si provvede mediante storno di pari importo a carico dell'unità di bilancio 10.3.2.1168 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010 con riferimento al capitolo 1496.
4. All'onere di 4.400.000 euro per l'anno 2010 derivante dal disposto di cui al comma 2, lettera b), si provvede mediante storno di pari importo a carico dell'unità di bilancio 10.3.2.1168 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010 con riferimento al capitolo 1497.]
Art. 3. (Modifiche statutarie di Friulia Spa)
1. Al fine di garantire al socio Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia maggiore efficacia nell'azione di controllo sulle strategie di gestione adottate dalla società "Finanziaria Regionale Friulia Venezia Giulia - Società per Azioni - Friulia SpA", la Regione promuove le modifiche statutarie atte a introdurre il sistema di amministrazione e controllo di cui agli articoli da 2380 bis a 2409 septies del codice civile.
Art. 4. (Modifica all'articolo 4 della
1. Al comma 22, dell'articolo 4, della
Art. 5. (Norme concernenti l'Agenzia per lo sviluppo economico della montagna - Agemont Spa e modifiche all'articolo 21 della
1. [Le erogazioni previste da convenzioni esecutive delle disposizioni contenute all'articolo 14, comma 33, della
2. All'esito delle modifiche dello statuto previste dall'articolo 2, comma 28, della
3. All'articolo 21 della
a) al comma 1, lettera a), le parole «, e enti pubblici;» sono sostituite dalle seguenti: «enti pubblici, associazioni di categoria e organismi di ricerca;»;
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2 bis. Ai fini della rendicontazione, relativa ai contributi di cui al comma 1, ai soggetti di cui al comma 1, lettera a), si applicano le disposizioni regionali vigenti in materia di rendicontazione di incentivi a soggetti pubblici.».
4. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 21, comma 1, della
Art. 6. (Norme concernenti il Fondo di rotazione per la stabilizzazione del sistema economico regionale
1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla programmazione, alle risorse economiche e finanziarie, è autorizzata a destinare le risorse di cui all'articolo 14, comma 49, della
2. Sono abrogati i commi 62, 105 e 106 dell'articolo 2 della
Art. 7. (Modifica alla
1. Alla
«Art. 14 bis. (Esercizi allocati sul territorio di più Comuni)
1. Qualora uno stesso esercizio di vendita sia allocato sul territorio di più Comuni contermini, la competenza a ricevere la denuncia d'inizio attività ovvero a rilasciare l'autorizzazione commerciale nonchè in materia di sanzioni amministrative è del Comune su cui insiste la parte prevalente della superficie di vendita.
2. Nel caso di esercizi di grande struttura, il Comune, sul cui territorio insiste la parte non prevalente della superficie di vendita, rileva tale superficie come metratura di autorizzazione rilasciata e non disponibile.
3. Ai fini di quanto prescritto ai commi 1 e 2, il Comune rilascia l'autorizzazione, previa intesa con gli altri Comuni interessati.».
Art. 8. (Contributo straordinario a favore dell'Autorità portuale di Trieste)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 3 milioni di euro a favore dell'Autorità portuale di Trieste, finalizzato allo sviluppo di servizi multimodali e multi cliente da e per il porto di Trieste.
2. La concessione e l'erogazione del contributo di cui al comma 1 avverrà in un'unica soluzione sulla base della presentazione, da parte del beneficiario, di un programma triennale che preveda un incremento delle merci trasportate con modalità ferroviaria.
3. Il beneficiario della contribuzione straordinaria di cui al comma 1 è tenuto a presentare istanza alla Direzione centrale mobilità e infrastrutture di trasporto, corredata del programma triennale di cui al comma 2, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
4. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 4.3.2.1078 e del capitolo 1003 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 del bilancio 2010, con la denominazione "Contributo straordinario all'autorità portuale di Trieste per lo sviluppo di servizi multimodali e multi cliente da e per il porto di Trieste".
5. All'onere di 3 milioni di euro per l'anno 2010 derivante dall'applicazione del disposto di cui al comma 4, si provvede mediante storno di pari importo complessivo dalle seguenti unità di bilancio/capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010 rispettivamente per gli importi a fianco di ciascuno indicati:
a) 800.000 euro dall'unità di bilancio 9.1.1.1153 e dal capitolo 1600;
b) 1.800.000 euro dall'unità di bilancio 3.7.1.1067 e dal capitolo 3977;
c) 400.000 euro dall'unità di bilancio 10.4.1.1170 e dal capitolo 1490.
Art. 9. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Articolo abrogato dall'art. 11 della
[2] Comma così modificato dall'art. 28 della
[3] Comma aggiunto dall'art. 28 della
[4] Articolo abrogato dall'art. 30 della
[5] Comma così sostituito dall'art. 12 della
[6] Articolo abrogato dall'art. 12 della
[7] Comma abrogato dall'art. 2 della