Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.4 bilanci e piani finanziari |
Data: | 29/12/2015 |
Numero: | 33 |
Sommario |
Art. 1. (Attività economiche) |
Art. 2. (Ambiente, territorio, edilizia, mobilità e trasporti) |
Art. 3. (Attività culturali, ricreative e sportive) |
Art. 4. (Istruzione, formazione, lavoro e politiche giovanili) |
Art. 5. (Salute e politiche sociali) |
Art. 6. (Sistema delle autonomie e norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti locali della regione) |
Art. 7. (Servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili) |
Art. 8. (Entrata in vigore) |
§ 6.4.291 - L.R. 29 dicembre 2015, n. 33.
Legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2018.
(B.U. 13 gennaio 2016, n. 2 - S.O. n. 2)
Art. 1. (Attività economiche)
1. [È costituito, presso la Direzione centrale competente in materia di turismo, il Comitato di valutazione dei progetti mirati a cui competono le funzioni attribuite, ai sensi dell'articolo 6, commi 84 e 84bis della
2. [Il Comitato di valutazione dei progetti mirati è nominato con decreto del Direttore centrale competente in materia di turismo, è composto dal Direttore stesso o da un suo delegato, dal Direttore generale di Promoturismo FVG o da un suo delegato, da un dipendente di categoria C o D del Servizio competente in materia di turismo e da un dipendente della Direzione centrale competente in materia di turismo con funzioni di segretario] [2].
3. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 11 e l'articolo 13 bis della
4. Il comma 3 quater dell'articolo 52 della
5. Dopo il comma 1 dell'articolo 43, della
«1 bis. Con deliberazione della Giunta regionale sono annualmente individuati, tra i canali contributivi di cui all'articolo 42, quelli da attivare e sono fissati i rispettivi termini iniziali e finali per la presentazione delle domande di contributo.».
6. Il comma 3 bis dell'articolo 4 della
7. La lettera a) del comma 10 dell'articolo 2 della
8. Alla
a) al comma 2 dell'articolo 1 le parole «Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007 - 2013» sono sostituite dalle seguenti: «Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014 - 2020»;
b) al comma 5 dell'articolo 1 le parole «Direzione regionale dell'agricoltura» sono sostituite dalle seguenti: «Direzione centrale competente in materia di risorse agricole»;
c) al comma 6 dell'articolo 1 le parole «del Servizio affari amministrativi e contabili della Direzione regionale dell'agricoltura» sono sostituite dalle seguenti: «della Direzione centrale competente in materia di risorse agricole»;
d) al comma 7 dell'articolo 1 le parole «Direttore regionale dell'agricoltura e della pesca» sono sostituite dalle seguenti: «Direttore centrale competente in materia di risorse agricole»;
e) al comma 9 dell'articolo 1 le parole «da notificare alla Commissione europea per l'esame di compatibilità ai sensi del paragrafo 3 dell'articolo 88 del trattato che istituisce la Comunità europea» sono sostituite dalle seguenti: «esentato dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3 del trattato, in adempimento all'articolo 9, paragrafo 1, del
f) dopo il comma 1 dell'articolo 1 ter è inserito il seguente:
«1 bis. Gli interventi di cui al comma 1 possono prevedere anche iniziative rivolte alla razionalizzazione e all'efficientamento delle produzioni.»;
g) il comma 2 dell'articolo 1 ter è sostituito dal seguente:
«2. Gli interventi di cui al comma 1 vengono attuati ai sensi del
h) dopo il comma 2 dell'articolo 1 ter è aggiunto il seguente:
«2 bis. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere concessi a organismi associativi collettivi, in nome e per conto dei singoli associati.».
9. All'articolo 6 bis della
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il presente articolo disciplina le modalità di affidamento in concessione per finalità di pesca e acquacoltura:
a) dei beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale in relazione alle funzioni trasferite ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del
b) dei beni della Laguna di Marano-Grado trasferiti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del
b) il comma 6 è abrogato;
c) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
«7 bis. Con regolamento regionale da adottarsi su proposta dell'Assessore competente in materia di pesca sono disciplinati i procedimenti amministrativi relativi all'affidamento in concessione dei beni di cui al comma 1, ivi compresi i casi in cui, per la valutazione del piano aziendale, è richiesto il parere del Comitato tecnico di valutazione di cui all'articolo 15 della
10. Dal 31 dicembre 2015 cessa la gestione fuori bilancio del fondo di dotazione istituito dall'articolo 8, comma 114, della
11. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, sono stabiliti la modalità per la chiusura della gestione del fondo di dotazione da parte di Friulia Spa e il trasferimento alla Regione delle somme residue disponibili sul fondo.
12. È confermato a favore di PromoTurismoFVG il finanziamento concesso con decreto n. 3507/PROD del 2 novembre 2006, avente per oggetto "
13. In considerazione della grave situazione di crisi che interessa l'economia delle imprese locali, al fine di limitare gli effetti derivanti dal mancato rispetto dei vincoli di destinazione, il vincolo di destinazione relativo ai beni immobili è ridotto da cinque a tre anni alle imprese che siano risultate beneficiarie di contributi in conto capitale concessi ai sensi dell'articolo 2, comma 85, della
14. Dopo il comma 5 dell'articolo 62 della
«5 bis. Sino alla costituzione del Consorzio di cui al comma 5, lettera d), numero 1, e ai fini della medesima, nell'ambito dell'agglomerato industriale di interesse regionale di competenza del Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa-Corno in liquidazione e ferme restando le competenze della gestione liquidatoria, i fini istituzionali di cui all'articolo 2 della
15. A definizione della procedura di liquidazione del Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa-Corno, sono devoluti al Consorzio per lo sviluppo industriale del Friuli centrale i beni che residuino alla procedura di liquidazione, fatte salve le specifiche disposizioni previste dalla normativa vigente o dalla disciplina istitutiva del Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa-Corno medesimo.
16. A seguito dell'individuazione dei beni indisponibili da parte del commissario liquidatore e del completamento della procedura di consegna al Consorzio per lo sviluppo industriale del Friuli centrale i beni stessi vengono devoluti al medesimo Consorzio per lo sviluppo industriale del Friuli centrale anche prima della definizione della procedura di liquidazione, fatte salve le specifiche disposizioni previste dalla normativa vigente o dalla disciplina istitutiva del Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa-Corno medesimo.
16 bis. Nelle more dell'individuazione di cui al comma 16 le aree di proprietà del Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa Corno, comprese nel patrimonio indisponibile o allo stesso assegnate dalla Regione per la realizzazione dei fini istituzionali, ricomprese quelle inerenti il compendio portuale di Porto Margreth, sono affidate alla gestione del Consorzio per lo sviluppo industriale del Friuli Centrale [3].
16 ter. Sulla base di apposita convenzione il Commissario liquidatore provvede alla consegna provvisoria al Consorzio per lo sviluppo industriale del Friuli centrale dei beni di cui al comma 16 bis [4].
16 quater. Nelle more del completamento delle procedure di cui al comma 16, il Consorzio per lo sviluppo industriale del Friuli centrale è competente anche all'adozione degli atti necessari per la concessione in affitto dei beni di cui al comma 16 bis [5].
17. Nell'ambito della riorganizzazione della disciplina concernente le autorità portuali, al fine di sviluppare le opportune sinergie di sistema in ambito regionale, la gestione del compendio portuale sito nel Comune di San Giorgio di Nogaro è svolta in coordinamento con l'istituenda Autorità portuale di riferimento del Friuli Venezia Giulia.
18. Le Comunità montane e le Province di Gorizia e Trieste sono autorizzate, ad avvenuta conclusione dei lavori, a impiegare le risorse derivanti dalle economie contributive, rilevate a valere sui singoli interventi finanziati nell'ambito del Programma straordinario per l'anno 2008 ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della
19. In attuazione del disposto di cui al comma 18, le Comunità montane e le Province di Gorizia e Trieste provvedono a trasmettere alla struttura regionale competente in materia di politiche per la montagna il progetto definitivo delle opere, corredato dell'atto di approvazione, ai fini dell'autorizzazione alla rideterminazione del contratto di mutuo.
20. Al comma 1 dell'articolo 28 ante della
Art. 2. (Ambiente, territorio, edilizia, mobilità e trasporti)
1. Le Province sono autorizzate a concedere i contributi di cui all'articolo 8 della
2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo concesso al Comune di Pordenone, ai sensi dell'articolo 15 della
3. Per le finalità di cui al comma 2 il Comune di Pordenone presenta, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, apposita istanza al Servizio competente in materia di edilizia corredata di una relazione illustrativa delle opere da realizzare, di un quadro economico e di un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori.
4. Il Servizio edilizia della competente Direzione centrale, con il provvedimento di conferma del contributo, fissa i termini di ultimazione dei lavori e di rendicontazione della spesa.
5. Resta confermato che, in nome e per conto degli utenti, le ATER provvedono obbligatoriamente ad acquisire nelle forme di legge beni e forniture afferenti la gestione e l'organizzazione delle parti e dei servizi comuni degli stabili, con addebito a rimborso di quote in acconto e a saldo a seguito di obbligatoria rendicontazione ai beneficiari, a meno che i medesimi utenti non scelgano di provvedere in via diretta alla gestione di tutti o parte dei servizi comuni.
6. All'articolo 4 della
a) il comma 27 è abrogato;
b) alla fine del comma 54 sono aggiunte le seguenti parole: «, nonché per le spese relative ai concorsi di progettazione e ai concorsi di idee».
7. Dopo il comma 18 dell'articolo 1 della
«18 bis. Per le opere per le quali alla data dell'1 gennaio 2016 non sia ancora intervenuta la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 18 gli importi spettanti a ciascun proprietario delle particelle interessate non sono oggetto di successivo deposito presso la Tesoreria regionale, restando imputati all'atto d'impegno originariamente assunto.».
8. Il comma 25 dell'articolo 3 della
«25. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 3 bis, comma 1, terzo e quarto periodo, e comma 1 bis, del
9. Alla
a) il comma 47 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:
«47. Il programma di cui al comma 46 è adottato dai Comuni interessati e trasmesso alla struttura regionale competente in materia di politiche per la montagna tramite un Comune individuato dai medesimi come capofila. Il programma definisce gli interventi nei settori della salute, dell'istruzione e della mobilità come indicati nell'Accordo di partenariato di cui al comma 46.»;
b) il comma 48 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:
«48. Al fine di coordinare gli interventi dei Comuni con le politiche settoriali della Regione, i Comuni e l'Amministrazione regionale definiscono le linee d'intervento tramite un protocollo d'intesa.»;
c) il comma 49 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:
«49. La Regione finanzia il programma attraverso trasferimenti a favore dei Comuni attuatori degli interventi individuati nel programma, a richiesta degli stessi ovvero dell'Unione territoriale intercomunale territorialmente competente, ove istituita, a fronte dell'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti»;
d) al comma 50 dell'articolo 2 le parole: «secondo quanto previsto dall'articolo 19, comma 2, della legge regionale 7/2000» sono soppresse;
e) al comma 31 dell'articolo 3 le parole «di cui all'articolo 33, comma 1, della legge regionale 7/2000» sono sostituite dalle seguenti: «del 30 giugno di ogni anno»;
f) dopo il comma 5 dell'articolo 4 è inserito il seguente:
«5 bis. Le domande di contributo sono presentate alla Direzione centrale ambiente ed energia, Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati, entro il termine del 30 giugno di ogni anno.»;
g) al comma 25 dell'articolo 7 dopo le parole «(Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori),» sono inserite le seguenti: «a copertura anche di oneri finanziari» e in fine sono aggiunte le seguenti parole: «L'Amministrazione regionale è autorizzata a prestare garanzia fidejussoria in relazione all'eventuale mutuo.».
10. L'articolo 3 bis della
11. La titolarità del servizio di distribuzione del gas naturale istituito con il contratto di concessione 23 novembre 1993, rep. reg. n. 6151, nei Comuni di Ovaro, Comeglians, Ravascletto, Cercivento, Sutrio, Paluzza, San Leonardo, Pulfero, nonché la proprietà degli impianti di distribuzione di competenza della Regione, rimangono in capo alla Regione.
12. Dopo l'articolo 16 della
«Art. 16 bis
(Rivalutazione Istat della spesa ammissibile)
1. Nei casi in cui, a causa del lungo periodo trascorso dal momento della progettazione dell'opera per la quale gli incentivi sono stati già concessi, l'Ente beneficiario chieda un aggiornamento della spesa prevista per l'intervento, sulla quale commisurare il contributo convertito ai sensi dell'articolo 16, alla spesa ammissibile può essere applicata la rivalutazione monetaria in base agli indici I.S.T.A.T dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, nei limiti della disponibilità derivante dalla somma delle annualità concesse.
Art. 16 ter
(Conversione degli incentivi pluriennali)
1. La Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici ed edilizia è autorizzata a convertire gli incentivi pluriennali in quote annuali costanti per opere pubbliche e relativi investimenti, già concessi agli enti locali, in contributi in conto capitale, anche per la realizzazione di opere diverse da quella per la quale gli incentivi sono stati concessi, qualora l'opera iniziale non sia più prioritaria rispetto a esigenze sopravvenute, a condizione che l'importo della spesa ammissibile per le opere diverse non superi l'importo della spesa ammissibile dell'opera originaria.».
13. Alla
a) al comma 1 dell'articolo 11 le parole «L'Amministrazione regionale destina» sono sostitute dalle seguenti: «I soggetti di cui all'articolo 3 della presente legge, fatte salve le eccezioni ivi previste, destinano»;
b) al comma 9 bis dell'articolo 11 dopo le parole «manutenzione ordinaria» sono aggiunte le seguenti: «, salvo che il RUP certifichi la necessità dello svolgimento di una attività progettuale conforme alla disciplina vigente»;
c) alla fine del comma 2 dell'articolo 56 sono aggiunte le seguenti parole: «In caso di delegazioni amministrative intersoggettive assentite ai Consorzi di bonifica, per la determinazione delle spese di progettazione, generali e di collaudo si applica apposito regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.».
14. L'articolo 56, comma 2, della
15. Dopo il comma 2 ter dell'articolo 17 della
«2 quater. Il beneficiario che trasferisce la residenza dall'alloggio oggetto del contributo all'estero ai fini lavorativi o di studio è dispensato dall'obbligo di residenza per un periodo non superiore a cinque anni, fermo restando il divieto di vendita o locazione dell'alloggio stesso. Il mancato rientro nella residenza nell'alloggio oggetto del contributo comporta la decadenza dal contributo qualora il trasferimento di residenza all'estero sia avvenuto entro il periodo di prescrizione di cui all'articolo 15, comma 2, ovvero comporta la revoca a decorrere dalla data del trasferimento di residenza qualora questo sia avvenuto successivamente alla scadenza del termine indicato all'articolo 15, comma 2; gli importi dovuti a seguito della revoca o della decadenza sono gravati dagli interessi legali calcolati ai sensi dell'articolo 49 della
16. Il disposto di cui all'articolo 17, comma 2 quater, della
17. Il comma 3 dell'articolo 43 della
18. Alle lettere a) e b) del comma 19 dell'articolo 4 della
19. All'articolo 40 della
a) al secondo periodo del comma 1 le parole «presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «normativa comunitaria, nazionale e regionale in vigore»;
b) il comma 1 bis è sostituito dal seguente:
«1 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Società Ferrovie Udine Cividale srl un contributo annuo nei limiti dell'importo stanziato dal bilancio regionale a copertura delle spese da sostenere per i beni regionali in uso e quale gestore dell'infrastruttura ferroviaria, previa presentazione di un programma relativo alle spese da sostenere e ai relativi interventi. La rendicontazione è effettuata ai sensi dell'articolo 42 della
c) il comma 1 ter è sostituito dal seguente:
«1 ter. Nel caso di opere per gli interventi di cui al comma 1 bis si applica il capo XI della
d) il comma 1 quater è abrogato;
e) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare o promuovere intese e convenzioni con il gestore dell'infrastruttura ferroviaria per il miglioramento della rete ferroviaria di interesse regionale e dei correlati servizi ferroviari, attraverso interventi sull'infrastruttura medesima, compresi gli impianti di servizio e le aree di proprietà o in disponibilità allo stesso gestore.»;
f) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3 bis. Gli oneri relativi agli interventi di cui al comma 3, qualora assunti in tutto o in parte dalla Regione, rientrano nella determinazione del corrispettivo per il complesso delle prestazioni fornite dal gestore dell'infrastruttura ferroviaria, ivi compresa la fruizione dell'infrastruttura medesima, ai sensi dell'articolo 9, comma 11, del
20. Alla
a) al comma 1 dell'articolo 1 le parole «in attuazione del
b) al comma 1 dell'articolo 3 le parole «, di seguito denominato schedario, ai fini della predisposizione dell'inventario del potenziale produttivo viticolo di cui all'articolo 16 del
c) al comma 3 dell'articolo 3 le parole «tramite il sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) nell'ambito del fascicolo aziendale di cui al
d) l'articolo 4 è abrogato;
e) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:
«Art. 5
(Autorizzazioni)
1. Con regolamento regionale è adottata per unità amministrative territoriali la classificazione delle varietà di viti per uve da vino consigliate o ammesse alla coltivazione.
2. È vietata la realizzazione di superfici vitate con varietà di viti per uve da vino non menzionate nella classificazione regionale di cui al comma 1, pena l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 11, comma 3.
3. L'estirpo delle superfici vitate di cui al comma 2 iscritte nello schedario alla data di entrata in vigore della
f) al comma 1 dell'articolo 6 le parole «per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 5, comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «per il rilascio delle autorizzazioni all'impianto, al reimpianto dei vigneti e per la conversione dei diritti di impianto e di reimpianto di vigneti»;
g) al comma 2 dell'articolo 6 le parole «, l'aggiornamento dello schedario e l'iscrizione dei vigneti agli albi a denominazione di origine dei vini e agli elenchi delle vigne» sono sostituite dalle seguenti: «e l'aggiornamento dello schedario»;
h) il comma 3 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:
«3. I produttori comunicano alla Regione l'avvenuta realizzazione delle operazioni:
a) di impianto e reimpianto dei vigneti e di impianto per la produzione di piante madri per marze entro sessanta giorni dalla conclusione delle relative operazioni;
b) di sovrainnesto, di modifica della forma di allevamento e di infittimento del vigneto entro il 31 luglio della campagna vitivinicola nel corso della quale sono stati completati.»;
i) dopo il comma 3 dell'articolo 6 è aggiunto il seguente:
«3 bis. I produttori comunicano alla Regione l'avvenuta estirpazione dei vigneti entro il termine del 31 luglio della campagna vitivinicola nel corso della quale è stata completata.»;
j) i commi 2 e 4 dell'articolo 7 sono abrogati;
k) l'articolo 8 è abrogato;
l) il comma 2 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:
«2. L'impianto, l'estirpo e il reimpianto dei vigneti di cui al comma 1 sono soggetti a comunicazione all'Amministrazione regionale entro sessanta giorni dal verificarsi della variazione, ai fini dell'iscrizione allo schedario.»;
m) il comma 3 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:
«3. Le superfici piantate con ibridi interspecifici diversi da quelli iscritti nel registro di cui al comma 1 sono estirpate pena l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 11, comma 3, tranne nei casi in cui la produzione delle stesse sia destinata esclusivamente al consumo familiare dei produttori e le superfici abbiano un'estensione inferiore a 1.000 metri quadrati.»;
n) il comma 4 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:
«4. L'estirpazione dei vigneti di cui al comma 1 non costituisce presupposto per il rilascio dell'autorizzazione al reimpianto.»;
o) i commi 5, 6 e 7 dell'articolo 9 sono abrogati.
21. [A parziale modifica dell'articolo 4, comma 16, della
22. [A parziale modifica dell'articolo 4, comma 19, della
23. [Per le finalità di cui ai commi 21 e 22 il Comune di Cavasso Nuovo presenta al Servizio edilizia, dandone informazione al Servizio edilizia scolastica e universitaria, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un'istanza motivata volta a ottenere la conferma delle annualità dei contributi di cui ai commi 21 e 22 successive all'anno 2015, corredata di una relazione descrittiva delle opere da realizzare, del quadro economico e del cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori] [8].
24. [Il Servizio edilizia adotta i provvedimenti di conferma delle annualità di contributo successive al 2015 per un importo complessivo non superiore alla spesa prevista dai rispettivi quadri economici, fissando i termini di esecuzione dei lavori e le modalità di rendicontazione della spesa] [9].
25. [Per le annualità rimanenti l'Amministrazione regionale provvede a ridefinirne le finalità e l'utilizzo su proposta del Comune di Cavasso Nuovo che deve pervenire al Servizio edilizia entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. In assenza di proposte, il Servizio edilizia provvede al disimpegno delle annualità rimanenti] [10].
26. A parziale modifica dell'articolo 4, comma 16, della
27. A parziale modifica dell'articolo 4, comma 19, della
28. Per le finalità di cui ai commi 26 e 27 il Comune di Cavasso Nuovo presenta al Servizio edilizia, dandone informazione al Servizio edilizia scolastica e universitaria, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un'istanza motivata volta a ottenere la conferma delle annualità dei contributi di cui ai commi 26 e 27 successive all'anno 2015, corredata di una relazione descrittiva delle opere da realizzare, del quadro economico e del cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori.
29. Il Servizio edilizia adotta i provvedimenti di conferma delle annualità di contributo successive al 2015 per un importo complessivo non superiore alla spesa prevista dai rispettivi quadri economici, fissando i termini di esecuzione dei lavori e le modalità di rendicontazione della spesa.
30. Per le annualità rimanenti l'Amministrazione regionale provvede a ridefinirne le finalità e l'utilizzo su proposta del Comune di Cavasso Nuovo che deve pervenire al Servizio edilizia entro il medesimo termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. In assenza di proposte, il Servizio edilizia provvede al disimpegno delle annualità rimanenti in favore del fondo di cui all'articolo 28 della
31. Resta fatta salva la possibilità di successiva conversione degli incentivi pluriennali di cui ai commi precedenti in applicazione dell'articolo 16 della
32. L'Amministrazione Regionale è autorizzata a confermare il contributo concesso al Comune di Meduno per i lavori di ristrutturazione e riqualificazione urbana a Meduno e Navarons con decreto 22 ottobre 2012, n. PMT/SEDIL/UD/4835/ERCM-366, ai sensi dell'articolo 4, commi da 55 a 57, della
33. A tal fine il Comune di Meduno presenta al Servizio edilizia della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, apposita domanda corredata di perizia di stima dell'edificio da acquistare compresi i manufatti, i macchinari e gli attrezzi presenti nel medesimo edificio, dichiarazione di disponibilità alla vendita da parte del proprietario e perizia di variante al progetto già approvato per i lavori di ristrutturazione e riqualificazione urbana a Meduno e Navarons con il nuovo quadro economico comprendente la spesa di acquisto dell'edificio storico denominato "Favria" e dei manufatti, dei macchinari e degli attrezzi presenti nel medesimo edificio sito nella frazione di Navarons [12].
34. Il Servizio edilizia, con il provvedimento di conferma del contributo, dispone che entro il termine fissato per la rendicontazione della spesa relativa ai lavori di ristrutturazione e riqualificazione urbana a Meduno e Navarons, il Comune presenti anche copia dell'atto di acquisto dell'edificio storico denominato "Favria" nella frazione di Navarons da destinare a museo, compresi i manufatti, i macchinari e gli attrezzi presenti nel medesimo edificio [13].
Art. 3. (Attività culturali, ricreative e sportive)
1. Al comma 3 dell'articolo 4 della
2. Per l'anno 2016 le associazioni dei corregionali all'estero, riconosciute ai sensi degli articoli 10 e 11 della
3. Alla
a) al comma 6 dell'articolo 5 le parole «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni»;
b) al comma 1 dell'articolo 16, dopo le parole «nel Registro», sono aggiunte le seguenti: «attraverso la revisione periodica dello stesso, secondo la procedura di cui all'articolo 5»;
c) al comma 7 dell'articolo 20 le parole «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni».
4. I commi 75, 76, 77 e 84 dell'articolo 6 della
5. Gli eventi culturali di cui alle domande di contributo presentate nel 2013 ai sensi dei commi 59 e 60 dell'articolo 6 della
6. All'articolo 26 della
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il Piano delle priorità di intervento stabilisce quali iniziative previste dalla presente legge sono ritenute prioritarie, quante risorse sono destinate a ciascun settore o gruppo di intervento e i criteri per l'utilizzo delle risorse.»;
b) i commi 3 e 4 sono abrogati.
7. [Al comma 33 dell'articolo 6 della
8. [La disposizione di cui al comma 7 si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge] [16].
9. All'articolo 6 della
a) al comma 4, dopo le parole «specifiche convenzioni», è inserita la seguente: «triennali»;
b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Con deliberazione della Giunta regionale è approvato annualmente il programma degli interventi, in attuazione di quanto stabilito nella convenzione triennale di riferimento.».
10. Alla
a) al comma 1 dell'articolo 9 le parole «programma triennale» sono sostituite dalle seguenti: «bando annuale»;
b) al comma 4 dell'articolo 9 le parole «Con regolamento, approvato previo parere del Comitato previsto all'articolo 10 e della Commissione consiliare competente,» sono sostituite dalle seguenti: «Con il bando annuale di cui al comma 1,»;
c) l'articolo 11 è abrogato.
11. Al fine di agevolare il superamento dei pregiudizi economici connessi alle intervenute modifiche della disciplina del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) di cui al decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 1° luglio 2014 (Nuovi criteri per l'erogazione e modalità per la liquidazione e l'anticipazione di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla
12. Al comma 5 dell'articolo 6 della
13. Al comma 14 dell'articolo 6 della
14. Al comma 19 dell'articolo 6 della
15. Per consentire l'uso ottimale delle risorse disponibili a valere sulle assegnazioni statali per le finalità di cui all'articolo 8 della
16. Le proposte di variazione di cui al comma 15 sono approvate dalla Giunta regionale, sentito il Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza linguistica slovena.
17. Tutti gli interventi a valere sulle assegnazioni statali riferite agli esercizi 2012, 2013 e 2014 devono essere conclusi entro il 31 dicembre dell'anno 2018.
18. Alla liquidazione del saldo dei contributi annui a sostegno dell'attività istituzionale degli enti di cui agli articoli 6, comma 9, e 18, commi 3, 4, 5 e 6, della
19. In considerazione dei termini di presentazione delle domande relative ai contributi di cui all'articolo 18, commi 8 e 9, della
20. Alla
a) [la lettera c) del comma 1 dell'articolo 5 è abrogata] [17];
b) alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 9 le parole «la gestione triennale» sono sostituite dalle seguenti: «progetti o programmi triennali di iniziative e attività»;
c) all'articolo 12 sono apportate le seguenti modifiche:
1) la rubrica «Finanziamento per la gestione di teatri di ospitalità e di teatri di produzione» è sostituita dalla seguente: «Finanziamento per teatri di ospitalità e teatri di produzione»;
2) al comma 1 le parole «la gestione triennale» sono sostituite dalle seguenti: «progetti o programmi triennali di iniziative e attività»;
3) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Con regolamento regionale, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, le modalità di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento, la composizione e i compiti della commissione valutativa, le modalità di quantificazione della quota delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento e le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di verifiche e controlli, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali anticipi, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento. Con il medesimo regolamento sono altresì fissati i termini del procedimento.»;
d) il comma 3 dell'articolo 19 è sostituito dal seguente:
«3. L'Amministrazione regionale, per le finalità di cui ai commi 1 e 2, sostiene, tramite finanziamento annuale, progetti o programmi di iniziative e attività triennali di rilevanza regionale.»;
e) all'articolo 23 sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 1 le parole «di notevole prestigio» e le parole «prevalentemente in ambito regionale» sono soppresse;
2) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Ai sensi dell'articolo 19, comma 3, la Regione concede incentivi a fronte di progetti o programmi di iniziative e attività triennali di rilevanza regionale, proposte da enti che svolgono attività nei settori del cinema e dell'audiovisivo.»;
3) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. In attuazione del comma 3, con regolamento regionale, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, le modalità di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento, la composizione e i compiti della commissione valutativa, le modalità di quantificazione della quota delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento e le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di verifiche e controlli, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali anticipi, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento. Con il medesimo regolamento sono altresì fissati i termini del procedimento.».
21. Alla lettera h) del comma 2 dell'articolo 32 della
22. L'Amministrazione regionale d'intesa con la Provincia di Gorizia provvede alla ridefinizione dell'accordo "Carso 2014". Le risorse conseguentemente resesi disponibili vengono utilizzate per far fronte agli impegni derivanti dalla sottoscrizione dell'accordo con la Presidenza del Consiglio dei Ministri per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza, restauro conservativo e ripristino del decoro dei siti rientranti nel programma "I luoghi della memoria - Regione Friuli Venezia Giulia".
23. Al fine di assicurare interventi per la sicurezza strutturale e funzionale degli impianti sportivi e la loro fruibilità, nonché per lo sviluppo e ammodernamento degli stessi, trovano applicazione anche in relazione a interventi ricadenti sul territorio regionale le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 303, 304 e 305, della
23 bis. L'approvazione del progetto da parte della Conferenza dei servizi decisoria di cui all'articolo 1, comma 304, lettera b), della
24. L'Amministrazione regionale è autorizzata a riconfermare al Comune di Sauris il contributo decennale costante di 14.000 euro annui concesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera a), della
25. Per le finalità di cui al comma 24, entro il termine perentorio del 31 marzo 2016, il Comune di Sauris presenta al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva domanda di conferma del contributo, corredata del cronoprogramma dell'intervento.
26. Ai sensi del comma 24, il Servizio competente in materia di impiantistica sportiva provvede a confermare il contributo e a fissare i nuovi termini perentori di ultimazione dei lavori, nonché a fissare il nuovo termine perentorio di rendicontazione del contributo.
27. L'Amministrazione regionale è autorizzata a riconfermare al Comune di Paluzza il contributo decennale costante di 5.250 euro annui concesso nell'esercizio 2007 ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della
28. Per le finalità di cui al comma 27 il Comune di Paluzza presenta al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva domanda di riconferma del contributo, corredata del cronoprogramma dell'intervento, entro il termine perentorio del 31 marzo 2016.
29. Ai sensi del comma 27, il Servizio competente in materia di impiantistica sportiva provvede a riconfermare il contributo e a fissare i nuovi termini perentori di ultimazione dei lavori, nonché a fissare il nuovo termine perentorio di rendicontazione del contributo.
Art. 4. (Istruzione, formazione, lavoro e politiche giovanili)
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 9 della
«1 bis. Sono ammesse al contributo anche le spese sostenute nei dodici mesi precedenti alla data di presentazione della domanda.».
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 11 della
«1 bis. Sono ammesse al contributo le spese dei primi tre anni di attività professionale in forma associata o societaria, anche se sostenute nei dodici mesi precedenti alla data di presentazione della domanda.».
3. [Il comma 3 quater dell'articolo 3 della
«3 quater. Per gli anni scolastici 2014-2015 e 2015-2016 il termine di presentazione delle domande è fissato rispettivamente al 30 aprile 2015 e al 30 aprile 2016.»] [19].
4. [Il comma 48 quinquies dell'articolo 16 della
«48 quinquies. Per gli anni scolastici 2014-2015 e 2015-2016 il termine di presentazione delle domande è fissato rispettivamente al 30 aprile 2015 e al 30 aprile 2016.»] [20].
5. [Al comma 14 dell'articolo 7 della
6. [All'articolo 15 della
a) al comma 2 le parole «con deliberazione della Giunta regionale» sono sostituite dalle seguenti: «con regolamento regionale di cui al comma 4 bis»;
b) al secondo periodo del comma 3 le parole «entro novanta giorni dalla ricezione dei dati del riparto dall'Ufficio scolastico regionale» sono sostituite dalle seguenti: «nei termini e modalità stabiliti dal regolamento regionale di cui al comma 4 bis» e al terzo periodo del comma 3 le parole «entro e non oltre novanta giorni dall'avvenuta richiesta di restituzione» sono sostituite dalle seguenti: «nei termini e modalità stabiliti dal regolamento regionale di cui al comma 4 bis»;
c) al comma 3 bis le parole «entro e non oltre novanta giorni dall'avvenuta comunicazione da parte della Regione alle istituzioni scolastiche» sono sostituite dalle seguenti: «nei termini e modalità stabiliti dal regolamento regionale di cui al comma 4 bis»;
d) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4 bis. Con regolamento regionale, emanato previo parere della Commissione consiliare competente, sono definiti i criteri di assegnazione, i termini e le modalità di attuazione dell'intervento di cui al comma 1.
4 ter. L'Amministrazione regionale rinuncia agli interessi maturati dopo l'1 ottobre 2014 per il ritardo nella restituzione delle anticipazioni di cassa di cui al comma 1 concesse per gli anni 2013 e 2014.»] [22].
7. [Con riferimento ai contributi concessi ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 1 bis e 2, della
8. [Alla
a) al primo comma dell'articolo 1 le parole «Friuli - Venezia Giulia» sono soppresse;
b) al primo comma dell'articolo 4 le parole «con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'assessore al lavoro, assistenza sociale ed emigrazione di concerto con l'Assessore all'istruzione, alla formazione professionale, alle attività e beni culturali,» sono soppresse;
c) il primo comma dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:
«1. Le domande intese a ottenere i contributi di cui alla presente legge devono essere presentate alla Direzione centrale competente in materia di istruzione entro il 31 gennaio di ogni anno scolastico, eccezion fatta per le domande relative al punto e) dell'articolo 3, che possono essere proposte anche in deroga al termine predetto, al verificarsi della necessità urgente di manutenzione o di riparazione, purché prima dell'adozione del decreto di riparto dei fondi.»] [24].
9. [All'articolo 7 della
a) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. L'Amministrazione regionale, in raccordo con quanto previsto dall'articolo 1 commi 56, 57 e 58, della
b) dopo il comma 6 come sostituito dalla lettera a) sono inseriti i seguenti commi:
«6 bis. Entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della
a) interventi relativi alla connettività e ai relativi servizi di rete regionali adeguati alle diverse tipologie di scuola;
b) interventi relativi al sostegno dell'innovazione metodologica e didattica riguardanti la Scuola digitale presso le istituzioni scolastiche regionali;
c) interventi a sostegno degli investimenti per la dotazione tecnologica e informatica delle istituzioni scolastiche previsti dall'articolo 6 della
d) interventi relativi alla formazione degli operatori presso le scuole regionali a sostegno del ruolo attivo degli insegnanti e degli studenti nei processi di apprendimento e di costruzione delle conoscenze digitali nella didattica;
e) interventi relativi alla dematerializzazione dei procedimenti amministrativi nelle istituzioni scolastiche regionali;
f) iniziative attuate dalle società partecipate della Regione.
6 ter. Al fine di giungere alla definizione del Programma di cui al comma 6 bis, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare accordi o protocolli di intesa con le scuole regionali singole o in reti, le Università regionali, l'Ufficio scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia, le società partecipate della Regione, e altri enti pubblici e istituzioni private aventi competenze in materia di Scuola digitale. Gli schemi di accordo o protocollo di intesa sono approvati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di istruzione.»] [25].
10. Il comma 1 dell'articolo 4 della
«1. Per sostenere lo svolgimento dell'attività didattica della Scuola Mosaicisti del Friuli, la Regione è autorizzata ad assegnare al Consorzio una sovvenzione annua di importo fissato con norma di legge finanziaria. Il contributo è concesso entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda con contestuale erogazione di un anticipo nella misura dell'80 per cento del contributo stesso e il saldo è erogato ad approvazione del rendiconto dell'anno precedente. È fatto obbligo al Consorzio per la Scuola Mosaicisti del Friuli di presentare alla Regione, entro il termine fissato dal decreto di concessione, nelle forme previste dall'articolo 42 della
11. All'articolo 7 della
a) al comma 43 le parole «Distretto tecnologico navale e nautico del Friuli Venezia Giulia - Ditenave» sono sostitute dalle seguenti: «mareTC FVG- Maritime Technology Cluster FVG»;
b) dopo il comma 43 sono inseriti i seguenti:
«43 bis. Per le finalità di cui all'articolo 29, comma 2 bis, della
a) rappresentanza e partecipazione alle reti locali di aggregazione e ai gruppi di lavoro costituiti in attuazione della Strategia regionale di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
b) networking e animazione territoriale anche in sinergia con gli altri soggetti territoriali già attivi su ambiti analoghi, per il coinvolgimento e la partecipazione al Distretto dell'innovazione di potenziali attori interessati e per lo sviluppo di progettualità future nell'area di specializzazione di competenza;
c) osservatorio tecnologico e formativo per l'ampliamento e l'approfondimento della mappatura delle competenze del sistema territoriale, di raccolta delle necessità attese dagli attori territoriali in termini di formazione e sviluppo anche in un'ottica di implementazione della Strategia regionale di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente della Regione nell'area di specializzazione di competenza;
d) animazione per l'incontro tra domanda e offerta di ricerca e innovazione (call for ideas) in un'ottica di collaborazione con i parchi scientifici e tecnologici per la creazione di percorsi di open innovation nell'area di specializzazione di competenza;
e) valorizzazione della formazione anche con la partecipazione ai poli tecnico professionali afferenti agli ambiti settoriali di competenza;
f) collaborazione con il sistema universitario regionale al fine di garantire negli ambiti settoriali di riferimento un'ampia diffusione delle opportunità afferenti la ricerca e l'alta formazione offerte dal sistema universitario stesso anche per il rafforzamento della collaborazione tra il sistema scientifico e le imprese;
g) divulgazione della conoscenza degli ambiti settoriali di competenza anche mediante l'attivazione di sinergie con gli attori culturali del territorio;
h) partecipazione alle attività dei Cluster Tecnologici Nazionali di riferimento, alle piattaforme tecnologiche nazionali ed europee di riferimento e networking a livello macro-regionali con la finalità di conseguire un ambito strutturato a livello territoriale di confronto allargato anche in un'ottica di implementazione della strategia dell'Unione europea per la Regione Alpina (EUSALP) e della Strategia dell'Unione europea per la Regione Adriatico - ionica (EUSAIR);
i) partecipazione a iniziative e programmi nazionali e internazionali finalizzati all'ampliamento della rete di relazioni utili al territorio.
43 ter. Le attività di cui al comma 43 bis devono essere previste in un documento di programmazione strategica approvato dai competenti organi del soggetto gestore del Distretto dell'innovazione.».
c) Il comma 44 è sostituito dal seguente:
«44. Il riparto delle risorse a favore dei soggetti gestori dei distretti di cui al comma 43 è stabilito con decreto del Direttore competente in materia di ricerca e alta formazione come segue:
a) per il 20 per cento delle risorse stanziate sulla base degli oneri sostenuti per il personale non di ricerca dipendente dei soggetti medesimi nell'anno precedente;
b) per l'80 per cento delle risorse stanziate in misura uguale tra i due soggetti.».
12. Al comma 2 quater dell'articolo 15 della
13. I commi 1 e 2 dell'articolo 24 della
14. Le disposizioni di cui al comma 13 non si applicano ai procedimenti contributivi in corso alla data di entrata in vigore della legge medesima.
15. Al comma 3 dell'articolo 27 della
16. [Il terzo comma dell'articolo 4 della
«3. Nel caso dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 10, comma 18, della
Art. 5. (Salute e politiche sociali)
1. Per gli enti del Servizio sanitario regionale è istituito, in attuazione dell'articolo 12, comma 10, lettera a), del
2. Al comitato etico di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministero della salute 8 febbraio 2013 (Criteri per la composizione ed il funzionamento dei comitati etici). La composizione del comitato è definita con deliberazione della Giunta regionale e la nomina con decreto del direttore centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia.
3. I comitati etici in essere presso gli enti del Servizio sanitario regionale alla data del 31 dicembre 2015 decadono con la nomina del comitato di cui al comma 1.
4. L'articolo 10 della
5. Il comma 12 dell'articolo 8 della
6. La lettera f) del comma 7 dell'articolo 1 della
7. All'articolo 13 bis della
a) al comma 1 le parole «Consulta regionale delle associazioni dei disabili» sono sostituite dalle seguenti: «Consulta regionale delle associazioni di persone disabili e delle loro famiglie del Friuli Venezia Giulia»;
b) al comma 2 dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
«e bis) sostiene le attività di coordinamento, formazione, divulgazione e disseminazione delle associazioni che la costituiscono.»;
c) al comma 4 dopo le parole «di funzionamento» sono aggiunte le seguenti: «, sue e delle sue strutture provinciali».
8. Al comma 7 bis dell'articolo 14 ter della
9. L'articolo 11 della
10. Il programma per la realizzazione di strutture per le cure palliative (Hospice) integrate nella rete di assistenza ai malati terminali, di cui al decreto del Ministero della salute 25 settembre 2002 è assicurato dall'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 4 "Friuli Centrale", subentrata all'Azienda per i servizi sanitari n. 4 "Medio Friuli" per effetto dell'articolo 5, comma 7, della
11. Nell'ambito dell'attività di controllo sulle fondazioni ai sensi dell'articolo 46 della
12. All'articolo 4 della
a) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5 bis. Il SIIR, per le prestazioni erogate per conto della Regione ed esclusivamente per le componenti tecnologiche e funzionali direttamente interessate, si può riferire anche ai medici di medicina generale, ai medici specialisti e ai pediatri di libera scelta convenzionati, alle strutture private sanitarie e sociosanitarie di cui all'articolo 50 della
b) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Le modalità attuative del Programma triennale da parte dei soggetti, o loro organizzazioni rappresentative, di cui ai commi 5 e 5 bis sono disciplinate da accordi stipulati con la Regione.»;
c) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
«7 bis. I soggetti richiedenti di cui al comma 5 bis, laddove non diversamente stabilito, si fanno carico degli oneri per le componenti tecnologiche e funzionali necessarie all'erogazione delle prestazioni per conto della Regione.».
13. L'articolo 5 della
«Art. 5
(Funzioni dei Comuni e delle Aziende per l'assistenza sanitaria in materia di esercizi farmaceutici)
1. Ai sensi dell'articolo 11 del
2. Ciascun Comune provvede alla revisione del numero di farmacie spettanti nel proprio territorio, entro il mese di dicembre di ogni anno pari, in base alle rilevazioni della popolazione residente nel Comune pubblicate dall'Istituto nazionale di statistica, e ne dà comunicazione all'Azienda per l'assistenza sanitaria competente per territorio.
3. La Regione individua, sentita l'Azienda per l'assistenza sanitaria competente per territorio, le farmacie di cui all'articolo 1 bis della
4. Le Aziende per l'assistenza sanitaria assicurano le seguenti funzioni:
a) nell'ambito della procedura di revisione delle sedi farmaceutiche di cui ai commi 1, 2 e 3, esercitano le funzioni di impulso, controllo e potere sostitutivo sui Comuni e redigono un atto ricognitivo complessivo delle sedi farmaceutiche dei Comuni afferenti al proprio territorio;
b) l'istituzione dei dispensari farmaceutici;
c) l'istituzione di farmacie succursali;
d) il decentramento delle farmacie ai sensi dell'articolo 5 della
e) l'indizione e lo svolgimento dei concorsi per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche vacanti o di farmacie succursali, comprese quelle di cui ai commi 1, 2 e 3 relativamente ai Comuni afferenti al territorio di propria competenza;
f) la nomina della commissione, composta secondo quanto previsto dalla normativa statale vigente intendendosi sostituiti i funzionari dipendenti della Regione con i funzionari in servizio presso le Aziende per l'assistenza sanitaria, l'approvazione della graduatoria e il conferimento della sede di cui alla lettera e);
g) l'assegnazione ai Comuni della titolarità di farmacie ai sensi dell'articolo 9 della
14. Gli articoli 6 e 6 bis della
15. In via di interpretazione autentica dei commi 4 e 5 dell'articolo 11 della
16. In via di interpretazione autentica dell'articolo 8, commi 2 e seguenti, della
17. Alla fine del comma 5 dell'articolo 8 della
18. All'articolo 4 della
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il detentore di animali di affezione, nel rispetto delle prescrizioni di cui al regolamento previsto all'articolo 36, è tenuto a:
a) garantire il ricovero adeguato alla specie;
b) rifornire l'animale di cibo e acqua necessari alla specie;
c) assicurare il benessere fisico ed etologico e la prevenzione e le cure sanitarie adeguate alla specie;
d) rispettare le caratteristiche fisiologiche e comportamentali dell'animale adibito alla riproduzione, garantendo il rispetto della salute e del benessere della progenitura e della femmina gravida o allattante;
e) consentire l'esercizio fisico adeguato alla specie;
f) impedire la fuga in relazione alla specie e rispettare gli obblighi dell'uso del guinzaglio e della museruola ove previsto;
g) adottare modalità idonee a tutela di terzi e di altri animali da danni e aggressioni;
h) assicurare la pulizia dell'ambiente di vita dell'animale;
i) trasportare l'animale in modo adeguato alla specie.»;
b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
«5 bis. Le strutture di ricovero e custodia devono essere delle dimensioni minime indicate nel regolamento di cui all'articolo 36. Il termine per l'adeguamento a tali dimensioni delle strutture esistenti non potrà essere antecedente al 31 agosto 2016.».
19. Alla
a) al comma 1 dell'articolo 6 le parole «all'installazione» sono sostituite dalle seguenti: «la nuova installazione»;
b) dopo il comma 2 dell'articolo 6 sono inseriti i seguenti:
«2 bis. Ai fini della presente legge per nuova installazione si intende il collegamento degli apparecchi di cui al comma 1 alle reti telematiche dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli in data successiva alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1, relativa alla determinazione della distanza da luoghi sensibili.
2 ter. Sono equiparati alla nuova installazione:
a) il rinnovo del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l'utilizzo degli apparecchi;
b) la stipulazione di un nuovo contratto, anche con un differente concessionario, nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere;
c) l'installazione dell'apparecchio in altro locale in caso di trasferimento della sede dell'attività.
2 quater. È comunque sempre ammessa, nel corso di validità del contratto per l'utilizzo degli apparecchi per il gioco d'azzardo lecito già installati, la sostituzione dei medesimi per vetustà o guasto.»;
c) dopo il comma 7 dell'articolo 6 è inserito il seguente:
«7 bis. Su ogni apparecchio per il gioco lecito deve essere indicata, in modo che risulti chiaramente leggibile:
a) la data del collegamento alle reti telematiche di cui al comma 2 bis;
b) la data di scadenza del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l'utilizzo degli apparecchi.»;
d) dopo il comma 8 dell'articolo 6 è inserito il seguente:
«8 bis. È vietato consentire ai minori di anni 18 l'utilizzo di apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui all'articolo 110, comma 7, lettera c-bis), del regio decreto 773/1931.»;
e) al comma 1 dell'articolo 9 le parole «commi 1 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 3 e 8 bis»;
f) dopo il comma 2 dell'articolo 9 è inserito il seguente:
«2 bis. Fatte comunque salve le sanzioni previste dai commi 1 e 2, la violazione dell'obbligo di cui all'articolo 6, comma 7 bis, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di 500 euro. La medesima sanzione si applica anche nell'ipotesi in cui sia stata indicata una data non veritiera di collegamento alle reti telematiche di cui all'articolo 6, comma 2 bis.».
20. Al comma 1 dell'articolo 9 della
«a) il rimborso delle spese sostenute per l'assicurazione dei volontari e, nella misura massima del 50 per cento, per l'assicurazione dei veicoli di proprietà delle organizzazioni di volontariato adattati per il trasporto delle persone disabili, purché l'adattamento del veicolo sia annotato sulla carta di circolazione;».
21. Al solo fine di salvaguardare l'accesso al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alla scelta del contribuente, ai sensi dell'articolo 1, comma 154, della
22. Al comma 1 bis dell'articolo 16 della
23. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 7 della
Art. 6. (Sistema delle autonomie e norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti locali della regione)
1. Ai fini della verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo finanziario in termini di competenza mista per l'esercizio 2015, e per la successiva comunicazione dei dati raccolti al Ministero dell'economia e delle finanze, gli enti locali sono tenuti a inviare, entro il termine perentorio del 20 marzo 2016, alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali, una certificazione del saldo finanziario in termini di competenza mista conseguito, sottoscritta dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, secondo un prospetto e con le modalità che saranno comunicati dalla struttura regionale stessa. In caso di mancato rispetto del termine sopra indicato, si applicano le sanzioni previste dal comma 2.
2. Nei confronti degli enti locali soggetti al patto di stabilità nell'anno 2015 continua a trovare applicazione, in materia di sanzioni in caso di mancato rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, quanto previsto nell'articolo 20, commi 10 e 11, della
3. In via straordinaria per l'anno 2016, ai sensi dell'articolo 38 della
4. [Al comma 1 dell'articolo 4 della
«d) gli interventi in materia di sicurezza relativi a progetti locali dei Comuni, singoli o associati, dotati di un corpo di polizia locale;»] [27].
5. Al comma 2 dell'articolo 17 della
6. [Dopo il comma 3 dell'articolo 23 della
«3 bis. Gli organi e gli uffici delle Unioni e dei rispettivi Comuni collaborano assicurando, in particolare, il reciproco scambio di documenti e informazioni, in modo da garantire la costituzione e l'operatività delle Unioni nei termini previsti dalla presente legge.»] [28].
7. Alle Comunità montane, fino alla loro soppressione, per quanto non diversamente disciplinato dalla normativa regionale, trovano applicazione per quanto compatibili le disposizione della
8. Alla
a) dopo il comma 9 dell'articolo 14 è inserito il seguente:
«9 bis. Non beneficiano del riparto del fondo di cui al comma 9, lettera a), totalmente o nella misura indicata dalla legge o da regolamento regionale, gli enti locali che non trasmettono nei modi e nei tempi previsti i dati in loro possesso necessari per la determinazione e la quantificazione dell'assegnazione spettante.»;
b) al comma 3 dell'articolo 26 le parole «entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,» sono soppresse;
c) alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 45 dopo le parole «parte di Unione territoriale intercomunale» sono inserite le seguenti: «di cui agli articoli 4 e 5 della legge regionale 26/2014» e dopo le parole «capacità fiscale» sono aggiunte le seguenti: «; la concessione e l'erogazione delle risorse è subordinata all'adesione all'Unione territoriale intercomunale»;
d) al comma 1 dell'articolo 46 le parole «31 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «15 settembre»;
e) al comma 3 dell'articolo 46 le parole «Per l'attivazione dall'1 gennaio 2016 delle funzioni di cui all'articolo 26, comma 1, lettere a), c), d) e m), della legge regionale 26/2014» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'attivazione delle funzioni di cui all'articolo 26, comma 1, lettere a), c), d) e m), della
f) al comma 4 dell'articolo 46 le parole «Per l'attivazione dall'1 gennaio 2016 di ogni funzione aggiuntiva, rispetto al numero minimo di cinque previsto dall'articolo 26, comma 1, della legge regionale 26/2014» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'attivazione di ogni funzione aggiuntiva rispetto al numero minimo di cinque previsto dall'articolo 26, comma 1, della
g) al comma 7 dell'articolo 46 le parole «Per l'attivazione dall'1 gennaio 2016 della funzione di cui all'articolo 27, comma 2, lettera a), della legge regionale 26/2014» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'attivazione delle funzioni di cui all'articolo 27, comma 2, lettera a), della
h) al comma 1 dell'articolo 48 le parole «Dall'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «Dal termine di cui agli articoli 26, comma 1, e 27, comma 1, della
i) dopo l'articolo 50 è inserito il seguente:
«Art. 50 bis. (Norma transitoria in materia di servizio di tesoreria)
1. Qualora non diversamente previsto dallo statuto, fino al completamento delle procedure per l'individuazione del tesoriere dell'Unione, la stessa si avvale del servizio di tesoreria del Comune con il maggior numero di abitanti.»;
j) al comma 1 dell'articolo 66 le parole «dell'ultimo trimestre del 2015 e di quelle del 2016» sono soppresse;
k) alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 66 dopo le parole «Conferenza dei Sindaci» sono inserite le seguenti: «fino alla costituzione dell'Unione territoriale intercomunale e dall'Assemblea dell'Unione dopo la costituzione di detto ente»;
l) al comma 3 dell'articolo 66 dopo le parole «L'Unione territoriale intercomunale» sono inserite le seguenti: «, dal termine di cui agli articoli 26, comma 1, e 27, comma 1, della
9. L'organo di revisione economico-finanziaria delle Comunità montane, eventualmente scaduto o in scadenza, resta in carica sino alla soppressione delle medesime.
10. All'articolo 13 della
a) la lettera c) del comma 10 è sostituita dalla seguente: «c) documenti contabili fondamentali e relative variazioni;»;
b) alla lettera h) del comma 10 le parole «del Collegio dei revisori» sono sostituite dalle seguenti: «dell'organo di revisione».
11. Alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 32 della
12. Per effetto delle previsioni contenute nella legge di stabilità statale per l'anno 2016 relative al concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, le stesse trovano applicazione, nei confronti degli enti locali, unitamente agli articoli 18, 19 e 20 così come modificati dalla presente legge, e 21, 22 e 23 della
13. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 19 della
«a) a conseguire un saldo non negativo, tra le entrate finali e le spese finali, secondo le modalità previste dalla normativa statale e nel rispetto dei Protocolli d'Intesa Stato-Regione;».
14. All'articolo 20 della
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Equilibri di bilancio»;
b) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. L'equilibrio di bilancio è disciplinato dalla normativa statale.»;
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Ai fini del concorso degli enti locali della Regione alla manovra complessiva di finanza pubblica, la Regione riconosce agli enti locali del proprio territorio spazi finanziari verticali di spesa secondo quanto previsto dalla normativa statale.»;
d) il comma 4 è soppresso;
e) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Con deliberazione della Giunta regionale:
a) sono definiti i termini e le modalità della cessione degli spazi finanziari di cui al comma 3, nonché la gestione degli eventuali spazi orizzontali;
b) sono fornite indicazioni relative alla modulistica, nonché definiti i termini e le modalità del monitoraggio degli adempimenti relativi a quanto disposto dal presente articolo per l'acquisizione di elementi informativi utili per la finanza pubblica, in modo da assicurare gli adempimenti a favore dello Stato, entro i tempi dallo stesso definiti.»;
f) al comma 6 le parole «gli obiettivi specifici in termini di saldo finanziario di competenza mista a carico dei singoli enti locali» sono sostituite dalle seguenti: «l'obiettivo di saldo di cui al comma 1 a carico dei singoli enti locali»;
g) al comma 7 le parole «degli obiettivi» sono sostituite dalle seguenti: «dell'obiettivo di saldo»;
h) il comma 9 è sostituito dal seguente:
«9. Per il monitoraggio degli adempimenti previsti dal presente articolo, gli enti locali inviano annualmente alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali le informazioni relative ai dati a consuntivo entro trenta giorni dal termine ultimo per l'approvazione del rendiconto di gestione e comunque nel rispetto della tempistica prevista dalla normativa statale, per assicurare gli adempimenti a favore dello Stato. Il mancato invio dei dati a consuntivo entro il termine indicato al periodo precedente comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal presente articolo. Periodicamente gli enti locali inviano le informazioni concernenti i dati relativi al saldo di cui al comma 1.»;
i) dopo il comma 9 è inserito il seguente:
«9 bis. In caso di mancato conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a), si applicano le sanzioni previste dalla disciplina statale.»;
j) l'alinea del comma 10 è sostituito dal seguente: «In caso di mancato conseguimento anche di uno solo degli obiettivi di cui all'articolo 19, comma 1, lettere b) e c), gli enti locali nell'esercizio successivo:»;
k) al comma 11 le parole «l'obiettivo» sono sostituite dalle seguenti: «il saldo»;
l) al comma 12 le parole «ai commi 10 e 11» sono sostituite dalle seguenti: «dal presente articolo»;
m) al comma 13 le parole «annuale e pluriennale» sono soppresse;
n) il comma 14 è soppresso;
o) al comma 15 le parole «del saldo finanziario in termini di competenza mista conseguito» sono sostituite dalle seguenti: «dei risultati conseguiti» e le parole «comma 10» dalle seguenti: «presente articolo».
15. Ai sensi di quanto previsto all'articolo 21, comma 1, della
16. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 22, comma 1, della
17. La tempistica per la conclusione e per la rendicontazione degli interventi finanziati ai sensi dell'articolo 11, comma 35, della
18. Nelle more della costituzione delle Unioni territoriali intercomunali, lo scioglimento di una associazione intercomunale o di una unione di Comuni di cui alla
19. Il termine di presentazione della rendicontazione relativa alla realizzazione di impianti fotovoltaici con l'utilizzo delle economie residue dell'accordo quadro stipulato in data 11 novembre 2009 tra la Regione e la Comunità montana del Torre Natisone e Collio e vari Comuni della Regione, a valere sulle risorse ASTER stanziate nel bilancio regionale dell'anno 2008, è fissato al 31 gennaio 2016.
20. Il termine di presentazione della rendicontazione, relativa all'intervento complementare di ricuciture e connessioni puntuali di tratti di reti provinciali o comunali sulle tratte delle ciclovie regionali, da realizzare con l'utilizzo delle economie residue dell'accordo quadro stipulato in data 11 novembre 2009 tra la Regione e i Comuni di Buttrio, Cividale del Friuli, Corno di Rosazzo, Manzano, Moimacco, Pavia di Udine, Pradamano, Premariacco, Remanzacco e San Giovanni al Natisone, a valere sulle risorse ASTER stanziate nel bilancio regionale dell'anno 2008, è fissato al 31 marzo 2016.
21. Al comma 43 dell'articolo 14 della
22. Il termine di rendicontazione relativo all'intervento di realizzazione di un percorso ciclabile intercomunale, finanziato con le risorse ASTER stanziate nel bilancio regionale 2007, previsto nell'accordo quadro stipulato in data 20 aprile 2009 fra la Regione e l'Associazione intercomunale tra i Comuni di Arzene, San Martino al Tagliamento e Valvasone, è fissato al 30 aprile 2016.
23. Il termine di rendicontazione relativo all'intervento di realizzazione di percorsi ciclabili e pedonali, finanziato con le risorse ASTER stanziate nel bilancio regionale 2007 e previsto nell'accordo quadro stipulato in data 8 luglio 2008 fra la Regione e l'Associazione intercomunale del bacino del Cellina Meduna tra i Comuni di Cordenons, San Giorgio della Richinvelda, San Quirino e Zoppola, è fissato al 31 dicembre 2018 [29].
24. Il termine di conclusione e rendicontazione dell'intervento di competenza del Comune di Sedegliano, finanziato con le risorse ASTER stanziate nel bilancio regionale 2007 e previsto nell'accordo quadro stipulato in data 4 agosto 2008 tra la Regione e i Comuni dell'Associazione intercomunale del "Medio Friuli", è fissato al 30 giugno 2019 [30].
25. Dopo il comma 4 dell'articolo 44 della
«4 bis. La Centrale unica di committenza regionale, quando opera in qualità di soggetto aggregatore ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del
4 ter. Con deliberazione della Giunta regionale vengono definiti i criteri e le modalità per l'esercizio dell'avvalimento di cui al comma 4 bis.».
26. All'articolo 28 della
a) al comma 1 le parole «per l'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2015 per spese da sostenere fino al 31 dicembre 2016»;
b) al comma 2 le parole «in materia di autonomie locali» sono soppresse.
27. Dopo il comma 2 dell'articolo 29 della
«2 bis. I Comuni aderenti esprimono il proprio parere sulla proposta di deliberazione del bilancio dell'Unione entro i trenta giorni antecedenti al termine di avvio da parte delle Unioni delle funzioni comunali; decorso detto termine l'Assemblea dell'Unione delibera prescindendo dai pareri.».
28. Ai consorzi di cui all'articolo 35 della
29. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, i consorzi di cui al comma 28 assicurano il contenimento della spesa di personale nei limiti del valore medio del triennio 2011-2013, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali [32].
30. Alle unioni di Comuni costituite ai sensi dell'articolo 23 della
31. Al fine di garantire il necessario supporto nell'accompagnamento del processo di riordino del sistema delle Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia, attraverso interventi per la formazione strategica del personale e degli amministratori degli enti coinvolti che consentano di coordinare gli obiettivi di riordino istituzionale, le iniziative formative previste dall'articolo 4, comma 1, della
32. La previsione di cui all'articolo 5, comma 5, del
33. All'articolo 14 della
a) il comma 49 è sostituto dal seguente:
«49. Fino alla completa riforma della legislazione regionale in materia di enti locali e in attesa del superamento della Provincia, trova applicazione l'ulteriore disciplina statale in materia di vincoli e divieti per il contenimento della spesa delle Province salvo quanto previsto al comma 49 bis. Sono escluse dai vincoli e dai divieti le spese sostenute dalle Province per la tutela delle lingue minoritarie di cui alla
b) dopo il comma 49 è inserito il seguente:
«49 bis. A decorrere dall'1 gennaio 2016, alle Province è fatto divieto di effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza e di attribuire incarichi di studio e consulenza in relazione all'esercizio di funzioni diverse da quelle indicate all'articolo 32 della
c) i commi 50 e 51 sono abrogati.
Art. 7. (Servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili)
1. Dopo l'articolo 6 bis della
«Art. 6 ter. (Esercitazioni militari in aree golenali)
1. Sono autorizzate a titolo gratuito le occupazioni temporanee di beni del demanio idrico regionale per lo svolgimento di esercitazioni militari o di difesa in genere da parte degli organi statali preposti.
2. I criteri e le modalità per lo svolgimento delle esercitazioni di cui al comma 1, di cui è data preventivamente comunicazione agli enti locali interessati, sono regolati, ai sensi dell'articolo 322, comma 7, del
2. Al comma 2 dell'articolo 13 bis della
3. Al comma 3 dell'articolo 38 della
4. All'articolo 2 della
a) dopo il comma 19 è inserito il seguente:
«19 bis. I beni di cui al comma 16 sono attribuiti alla disponibilità, alla gestione diretta e indiretta e alla vigilanza di ERSA ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 11 della
b) al comma 20 dopo le parole «l'Amministrazione regionale» sono aggiunte le seguenti: «per mezzo di ERSA»;
c) il comma 21 è abrogato.
5. Alla
a) il comma 1 ter dell'articolo 23 è abrogato;
b) i commi 2, 4, 6 bis, 6 ter e 6 quater dell'articolo 105 sono abrogati.
6. Il comma 50 dell'articolo 2 della
7. Alla
a) i commi 19 e 20 dell'articolo 3 sono abrogati;
b) all'articolo 4 sono apportate le seguenti modifiche:
1. il comma 17 è abrogato;
2. al comma 18 le parole «nonché per le finalità di cui al comma 17» sono soppresse;
3. al comma 19 le parole «di cui ai commi 17 e 18» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 18»;
4. al comma 20 le parole «di cui ai commi 17 e 18» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 18»;
5. il comma 21 è abrogato;
c) il comma 6 dell'articolo 14 è abrogato;
d) al comma 22 dell'articolo 15 le parole «Il Servizio centrale di Ragioneria della Direzione centrale finanze, patrimonio e programmazione» sono sostituite dalle seguenti: «La Direzione centrale competente in materia di finanze».
8. Il comma 36 dell'articolo 13 della
9. L'articolo 20 bis della
10. I commi 6 e 43 dell'articolo 4 della
11. I commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 58 della
12. All'articolo 19 della
a) il comma 9 è sostituito dal seguente:
«9. La riduzione dell'aliquota Irap di cui al comma 1 è concessa ai sensi della normativa europea in materia di aiuti "de minimis" di cui:
a) al
b) al
c) al
b) il comma 10 è sostituito dal seguente:
«10. I beneficiari, entro i termini previsti per la presentazione della dichiarazione dell'imposta regionale sulle attività produttive (Irap) di cui all'articolo 19 del
13. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 10 della
14. I commi 1 e 2 dell'articolo 14 della
15. Alla
a) il comma 1 bis dell'articolo 5 è abrogato;
b) l'articolo 6 è abrogato.
16. Il comma 8 dell'articolo 29 della
17. Al comma 52 dell'articolo 8 della
18. All'articolo 10 della
a) al comma 1 le parole «Le Camere di commercio rimborsano» sono sostituite dalle seguenti: «L'Amministrazione regionale rimborsa»;
b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti commi:
«2 bis. Ai fini della gestione contabile delle procedure di spesa, a fronte degli effettivi pagamenti eseguiti dai soggetti gestori che hanno erogato i contributi, in sede di chiusura d'esercizio si provvede alla regolarizzazione dell'impegno contabile assunto in apertura d'esercizio mediante l'invio in economia delle somme non utilizzate.
2 ter. Tutti gli atti necessari alla gestione contabile di cui al comma 3 sono soggetti al controllo successivo di regolarità contabile esercitato, a campione, secondo le previsioni contenute in un regolamento.»;
c) i commi 3, 3 bis, 3 ter, 4, 5 e 6 sono abrogati.
19. All'articolo 1 della
a) al comma 1 le parole: «la Regione o» sono soppresse;
b) il comma 1 bis è abrogato.
20. I rapporti di lavoro a tempo determinato già instaurati alla data del 31 dicembre 2015, ai sensi dell'articolo 1, comma 1 bis, della
21. Il comma 2 dell'articolo 6 della
«2. Al Presidente e ai componenti il Garante regionale, che per ragioni attinenti al proprio mandato si recano in località diverse dal Comune di residenza e dalla sede del Consiglio regionale, spetta il rimborso delle spese sostenute nei limiti e con le modalità previste per i dipendenti regionali.».
22. È istituito l'inventario informatico dei beni immobili, di proprietà o in godimento di altri diritti reali, appartenenti al patrimonio disponibile e indisponibile, nonché dei beni immobili appartenenti al demanio storico-artistico di cui è titolare la Regione [33].
22 bis. Ai beni immobili e ai diritti reali di cui al comma 22 sono estese, avuto riguardo alla natura degli stessi e alla collocazione nell'inventario informatico, le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 1, 3 e 5, della
23. La tenuta dell'inventario di cui al comma 22 e la vigilanza sullo stesso sono disciplinate da un regolamento che fissa anche la data di effettivo avvio dell'inventario informatico e dispone gli adempimenti connessi alla fase transitoria.
24. Il regolamento di cui al comma 23 disciplina anche la raccolta dei dati relativi ai beni di terzi in uso all'Amministrazione regionale e degli altri dati la cui acquisizione è prevista dalla legge o è necessaria all'Amministrazione regionale per lo svolgimento dei suoi compiti.
25. In occasione delle operazioni contabili di chiusura dell'esercizio 2015, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 5, della
26. Le aperture di credito ai funzionari delegati per gli interventi a favore delle zone terremotate si devono intendere come trasferimenti ai relativi enti locali per assolvere alle medesime finalità.
27. Alle domande di controgaranzia pervenute all'Amministrazione regionale entro la data di entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi l'articolo 14, commi 1 e 2, della
28. In via di interpretazione autentica del primo comma dell'articolo 142 della
29. In via interpretazione autentica del primo comma dell'articolo 143 della
30. In via di interpretazione autentica del secondo comma dell'articolo 143 della
Art. 8. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e ha effetto dall'1 gennaio 2016 ad eccezione delle disposizioni previste dall'articolo 7, comma 25, che hanno effetto dal 31 dicembre 2015.
[1] Comma abrogato dall'art. 105 della
[2] Comma abrogato dall'art. 105 della
[3] Comma inserito dall'art. 2 della
[4] Comma inserito dall'art. 2 della
[5] Comma inserito dall'art. 2 della
[6] Comma abrogato dall'art. 4 della
[7] Comma abrogato dall'art. 4 della
[8] Comma abrogato dall'art. 4 della
[9] Comma abrogato dall'art. 4 della
[10] Comma abrogato dall'art. 4 della
[11] Comma così modificato dall'art. 43 della
[12] Comma così modificato dall'art. 43 della
[13] Comma così modificato dall'art. 43 della
[14] Comma così modificato dall'art. 7 della
[15] Comma abrogato dall'art. 6 della
[16] Comma abrogato dall'art. 6 della
[17] Lettera abrogata dall'art. 33 della
[18] Comma inserito dall'art. 4 della
[19] Comma abrogato dall'art. 56 della
[20] Comma abrogato dall'art. 56 della
[21] Comma abrogato dall'art. 14 della
[22] Comma abrogato dall'art. 56 della
[23] Comma abrogato dall'art. 56 della
[24] Comma abrogato dall'art. 56 della
[25] Comma abrogato dall'art. 56 della
[26] Comma abrogato dall'art. 37 della
[27] Comma abrogato dall'art. 35 della
[28] Comma abrogato dall'art. 24 della
[29] Comma già modificato dall'art. 9 della
[30] Comma così modificato dall'art. 9 della
[31] Comma così sostituito dall'art. 58 della
[32] Comma così sostituito dall'art. 58 della
[33] Comma così modificato dall'art. 10 della
[34] Comma inserito dall'art. 10 della
[35] La Corte costituzionale, con sentenza 12 luglio 2019, n. 174, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.
[36] La Corte costituzionale, con sentenza 12 luglio 2019, n. 174, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.
[37] La Corte costituzionale, con sentenza 12 luglio 2019, n. 174, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.