Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.4 bilanci e piani finanziari |
Data: | 11/08/2016 |
Numero: | 14 |
Sommario |
Art. 1. (Disposizioni di carattere finanziario) |
Art. 2. (Attività economiche) |
Art. 3. (Tutela dell'ambiente e energia) |
Art. 4. (Assetto del territorio e edilizia) |
Art. 5. (Trasporti e diritto alla mobilità) |
Art. 6. (Beni e attività culturali, sport e tempo libero) |
Art. 7. (Istruzione, lavoro, formazione e politiche giovanili) |
Art. 8. (Salute e politiche sociali) |
Art. 9. (Sistema delle autonomie locali e coordinamento della finanza pubblica) |
Art. 10. (Servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili) |
Art. 11. (Conferme e devoluzioni di contributi) |
Art. 12. (Copertura finanziaria) |
Art. 13. (Entrata in vigore) |
§ 6.4.295 - L.R. 11 agosto 2016, n. 14.
Assestamento del bilancio per l'anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018 ai sensi della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26.
(B.U. 10 agosto 2016, n. 32 - S.O. 12 agosto 2016, n. 35)
Art. 1. (Disposizioni di carattere finanziario)
1. Ai sensi dell'articolo 34, comma 1 bis, della
2. Della quota di cui al comma 1,20 milioni di euro sono destinati alla riduzione dell'indebitamento autorizzato con l'articolo 1, comma 2, della
3. In relazione al disposto di cui al comma 2 corrispondentemente viene ridotta di pari importo l'entrata prevista al Titolo n. 6 (Accensione prestiti) - Tipologia n. 300 (Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2016-2018.
4. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 sono introdotte le variazioni alle Missioni e ai Programmi di cui alla annessa Tabella A1 relativa alle spese con vincolo di destinazione.
5. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2016-2018 sono introdotte le variazioni ai titoli e alle tipologie di cui alla annessa Tabella A2 relativa alle entrate regionali.
6. Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 sono introdotte le variazioni ai titoli e alle tipologie e alle Missioni e ai Programmi di cui alla annessa Tabella A3 relativa alla iscrizione di assegnazioni vincolate.
7. Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 sono introdotte le variazioni ai titoli e alle tipologie di entrata e alle Missioni e ai Programmi di spesa di cui alla annessa Tabella A4 relativa all'aggiornamento delle previsioni di cassa.
Art. 2. (Attività economiche)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a PromoTurismo FVG contributi per l'acquisto e la realizzazione di beni immobili, nonché l'acquisto, la realizzazione, la manutenzione di beni mobili, macchinari e attrezzature [1].
2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale e al Servizio competenti in materia di turismo corredata di una relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono fissati le modalità e i termini di rendicontazione.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa di 2.570.000 euro per l'anno 2016 sulla Missione n. 7 (Turismo) e sul Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 155.
4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Arta Terme un contributo a sollievo degli oneri derivanti da interventi di miglioramento dell'area del complesso termale.
5. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 4 è presentata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale e al Servizio competenti in materia di turismo corredata di una relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono fissati le modalità e i termini di rendicontazione.
6. Per le finalità di cui al comma 4 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2016 sulla Missione n. 7 (Turismo) e sul Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 155.
7. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai consorzi di sviluppo economico locale, ai Consorzi di bonifica e al CAFCF (Consorzio per l'Acquedotto del Friuli Centrale) un contributo per sostenere gli oneri derivanti dall'assunzione del personale non dirigente già in servizio presso il Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa-Corno in liquidazione, nonché presso l'Agenzia per lo sviluppo economico della montagna in liquidazione [2].
8. I contributi di cui al comma 7 sono concessi in applicazione del
9. Con regolamento regionale sono determinati la misura, i criteri, le condizioni e le modalità di concessione del contributo di cui al comma 7.
10. Per le finalità previste dal comma 7 è destinata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) e sul Programma n. 1 (Industria, PMI e artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 155.
11. I Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali sono autorizzati a impiegare le somme assegnate dall'Amministrazione regionale nell'anno 2015 per le finalità di cui all'articolo 100 della
12. Al comma 53 dell'articolo 2 della
13. Alla
a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:
«Art. 1
(Funzioni amministrative inerenti il rilascio delle concessioni a fini di allevamento di molluschi bivalvi nella Laguna di Marano-Grado)
1. Sono conferite alle Amministrazioni comunali territorialmente competenti le funzioni amministrative inerenti il rilascio delle concessioni a fini di allevamento di molluschi bivalvi dei beni della Laguna di Marano-Grado trasferiti alla Regione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del
2. I beni della Laguna di Marano-Grado che possono essere oggetto delle concessioni per i fini di cui al comma 1 sono individuati con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di pesca di intesa con l'Assessore competente in materia di salute.»;
b) al comma 1 dell'articolo 6 bis prima delle parole «Il presente articolo» sono inserite le seguenti: «Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1 con riferimento alle concessioni a fini di allevamento di molluschi bivalvi,».
14. [All'articolo 4 quinquies della
a) al comma 2 le parole «; nel caso dell'esecuzione di operazioni indifferibili l'Ente tutela pesca procede al recupero della fauna ittica, imputando i relativi costi al soggetto esecutore» sono soppresse;
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2 bis. Il soggetto esecutore delle operazioni di cui al comma 1 provvede al preventivo recupero della fauna ittica nel rispetto delle istruzioni per la salvaguardia della stessa impartite dall'Ente tutela pesca, al quale rimborsa il costo per la selezione e per il trasporto della fauna recuperata nei siti di destinazione.»] [3].
15. Per l'anno 2016 l'Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare le spese sostenute dalle riserve di caccia e dagli altri soggetti che esprimono i Presidenti dei distretti venatori per la predisposizione dei Piani venatori distrettuali (PVD) già approvati con deliberazione della Giunta regionale all'entrata in vigore della presente legge.
16. I soggetti di cui al comma 15 presentano istanza di rimborso entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sulla base del modello predisposto dal Servizio competente in materia di caccia e pubblicato sul sito internet della Regione. L'istanza è corredata dell'elenco analitico della documentazione giustificativa ai sensi dell'articolo 43 della
17. Le risorse disponibili sono ripartite fra i beneficiari in modo proporzionale alle spese sostenute e sono erogate, entro trenta giorni dal termine finale di presentazione delle istanze di cui al comma 16, nella misura massima del 60 per cento delle spese medesime.
18. Per le finalità previste dal comma 15 è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) e sul Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 155.
19. L'articolo 7 della
a) alle domande di aiuto presentate a valere sui bandi del Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 pubblicati prima dell'entrata in vigore della presente legge;
b) ai procedimenti per la concessione di aiuti diversi da quelli di cui alla lettera a), in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
20. L'Amministrazione regionale è autorizzata per l'anno 2016 a corrispondere ai Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) un rimborso spese per lo svolgimento delle funzioni del soppresso ente Utenti Motori Agricoli, delegate ai sensi dell'articolo 3, comma 36, della
21. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 20 si provvede sull'autorizzazione di spesa disposta a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) e sul Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 155.
22. L'Amministrazione regionale è autorizzata per l'anno 2016 a corrispondere ai Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) un rimborso spese per lo svolgimento delle funzioni relative alla variazione del potenziale viticolo aziendale e all'aggiornamento dello schedario viticolo regionale, delegate ai sensi dell'articolo 8, comma 22, della
23. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 22 si provvede sull'autorizzazione di spesa disposta a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) e sul Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 155.
24. La rubrica dell'articolo 5 della
25. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 10 della
26. Nell'ambito delle finalità di promozione dei mercati rurali periodici di cui all'articolo 3, comma 1 della
27. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire all'Ente Tutela Pesca del Friuli Venezia Giulia le risorse necessarie per l'esecuzione di interventi di completamento degli impianti ittici di proprietà o dati in gestione dalla Regione.
28. Per le finalità previste dal comma 27 è destinata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) e sul Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) - con riferimento corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 155.
29. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, per l'anno 2016, aiuti a sostegno dell'attività di monticazione in conformità alle condizioni previste dal
30. Gli aiuti di cui al comma 29 sono concessi sulla base del numero delle Unità bovino adulto (UBA) monticate e sulla base dei costi sostenuti per il trasporto delle medesime in alpeggio.
31. Con bando approvato dalla Giunta regionale sono stabilite le modalità di presentazione delle domande di aiuto di cui al comma 29, nonché i criteri e le modalità di concessione ed erogazione dell'aiuto e di rendicontazione della spesa.
32. Per le finalità previste dal comma 29 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) e sul Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) - con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 155.
33. Al comma 2 dell'articolo 1 della
a) dopo le parole «zone rurali 2014 - 2020» sono inserite le seguenti: «o in armonia con gli interventi attuati ai sensi del
b) le parole «ed eradicazione della malattia» sono sostituite dalle seguenti: «o eradicazione della malattia nonché interventi a sostegno delle spese sostenute per la prevenzione e il controllo delle predette epizoozie, fitopatie o infestazioni parassitarie».
34. All'articolo 6 della
a) dopo il comma 39 è inserito il seguente:
«39 bis. Al fine di velocizzare la conclusione del Piano di riconversione, è disposta a favore di Friulmont S. Cons. a r.l. l'erogazione in via anticipata dell'importo residuo del contributo rispetto a quanto erogato alla data di entrata in vigore della
b) al comma 40 le parole «Giunta Regionale» sono sostituite dalle seguenti: «Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche».
35. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria e di miglioramento della viabilità vicinale e interpoderale denominata "Viali di Savorgnano".
36. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 35 è presentata alla Direzione centrale risorse agricole, forestali ed ittiche entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge dal Comune territorialmente competente, corredata della documentazione prevista dall'articolo 56, comma 1, della
37. Il finanziamento è concesso e contestualmente erogato in via anticipata ed in un'unica soluzione, previo inserimento dell'intervento nell'elenco annuale delle opere pubbliche del beneficiario. Con il provvedimento di concessione e contestuale liquidazione sono stabiliti i termini di esecuzione delle opere e le modalità di rendicontazione della spesa.
38. Per le finalità previste al comma 35 è destinata la spesa di 70.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) e sul Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale), con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 155.
39. Il pagamento in misura pari al 30 per cento, o se più favorevole pari al doppio del minimo edittale per ogni sanzione irrogata, e comunque per un importo complessivamente non superiore a 220.000 euro, delle somme dovute dai primi acquirenti latte e irrogate con ordinanza ingiunzione per violazioni dell'articolo 5 del
40. Nell'irrogazione delle sanzioni di cui al
41. In via transitoria la disposizione di cui al comma 40 si applica ai procedimenti sanzionatori per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sia stata adottata l'ordinanza ingiunzione di pagamento della sanzione pecuniaria [6].
42. Le somme derivanti dal disposto di cui al comma 39 sono da riferire al Titolo n. 3 (Entrate extra tributarie) e alla Tipologia n. 30200 (Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2016-2018.
43. Le somme derivanti dal disposto di cui ai commi 40 e 41 sono da riferire al Titolo n. 3 (Entrate extra tributarie) e alla Tipologia n. 30200 (Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2016-2018.
44. Al comma 20 dell'articolo 2 della
45. Al comma 1 dell'articolo 9 della
46. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle famiglie utenti del servizio di distribuzione di GPL e di aria propanata erogato nei territori dei Comuni di Andreis, Barcis, Cimolais, Claut, Forni di Sopra, Forni di Sotto e Paularo un contributo straordinario a sollievo degli oneri sostenuti derivanti dalle forniture.
47. Con regolamento regionale, da approvare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i requisiti soggettivi dei beneficiari, i criteri e le modalità per la determinazione, la concessione e l'erogazione dei contributi, nonché le modalità di rendicontazione della spesa, tenendo conto della necessità di un maggior contributo per gli utenti forniti dalla rete di distribuzione di gpl rispetto a quelli forniti dalla rete di distribuzione a aria propanata.
48. L'Amministrazione regionale si avvale dei Comuni interessati per le fasi della ricezione e valutazione delle domande.
49. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 46 si provvede sull'autorizzazione di spesa disposta a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) e sul Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 155.
50. Al fine di sostenere le iniziative connesse al riconoscimento della città di Tolmezzo a città alpina, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario al Comune di Tolmezzo di 30.000 euro.
51. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 50 è presentata al Servizio coordinamento politiche per la montagna entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.
52. Per le finalità previste dal comma 50 è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) e sul Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 155.
53. Nelle more dell'individuazione di altro soggetto attuatore del progetto di diffusione della banda larga in montagna, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disimpegnare le risorse già impegnate a favore delle Comunità montane, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera a), della
54. In attuazione al comma 53, le Comunità montane presentano la rendicontazione ai sensi dell'articolo 42 della
55. I fondi disimpegnati di cui al comma 53 e già stanziati per il progetto wireless sono destinati ad implementare le risorse dell'Amministrazione regionale e del MiSE per banda ultra larga per interventi in area montana d'intesa con l'Unione Intercomunale della Carnia ovvero, nel caso in cui ciò non sia necessario per la raggiunta copertura con i Programmi Ermes o BUL tramite Infratel, essere destinati a specifici progetti territoriali di sviluppo di reti pubbliche locali (es. collegamento di scuole, istituti sanitari...) sempre di area montana.
56. All'articolo 7 della
a) al comma 17 dopo le parole «ciascun soggetto» sono inserite le seguenti:«, ovvero mediante operazioni societarie straordinarie, anche con società che gestiscono incubatori di impresa, volte a definire assetti funzionali al raggiungimento di obiettivi coerenti con le finalità di cui al comma 16»;
b) dopo il comma 17 è inserito il seguente:
«17 bis. Per le finalità di cui al comma 16 la Giunta regionale è autorizzata ad approvare ogni operazioni societaria straordinaria anche con società partecipate e controllate e a promuovere le modifiche statutarie che si rendessero necessarie a fronte degli interventi previsti.».
57. Al fine di attuare un progetto di riorganizzazione dei Parchi scientifici e tecnologici regionali (PST) e degli Incubatori di impresa della Regione Friuli Venezia Giulia, l'Amministrazione regionale è autorizzata, a seguito dell'approvazione con deliberazione di Giunta regionale del complessivo progetto citato, ad acquisire l'intera partecipazione azionaria di BIC Incubatori FVG S.p.A. detenuta da Friulia S.p.A., corrispondendo, a titolo di compenso, azioni Friulia S.p.A. il cui valore è desunto dall'ammontare del patrimonio netto quale risultante dal più recente bilancio asseverato dalla società di revisione. Il valore assegnato alle azioni di BIC Incubatori FVG S.p.A. viene determinato dalla perizia di stima di cui al comma 58.
58. Per la valutazione delle azioni di BIC Incubatori FVG S.p.A., oggetto di trasferimento ai fini dell'attuazione di quanto previsto al comma 57, Friulia S.p.A. richiede l'elaborazione di una perizia di stima a soggetto esperto e indipendente.
59. In attesa degli esiti della perizia di cui al comma 58, il valore massimo previsto ai fini della contabilizzazione dell'operazione di cui al comma 57 è quello indicato in 1.450.484 euro quale patrimonio netto al 30 giugno 2016 nel bilancio approvato di BIC.
60. Per le finalità previste dal comma 56 è destinata la spesa di 1.450.484 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) e sul Programma n. 3 (Ricerca e sviluppo per gli affari economici) - Titolo n. 3 (Spese per incremento attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 155.
61. Agli oneri derivanti dal comma 60 si provvede con le maggiori entrate di pari importo previste dal comma 57 per l'anno 2016 che affluiscono sul Titolo n. 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) - Tipologia n. 100 (Alienazione di attività finanziarie) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A2 di cui all'articolo 1, comma 5.
62. Dopo la lettera b) del comma 13 dell'articolo 2 della
«b bis) per il consolidamento finanziario di imprese che vantano crediti di difficile esazione verso debitori di Stati in grave crisi economica o sociopolitica;».
63. Al comma 4 dell'articolo 5 bis della
a) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e) istituisce e gestisce uffici di informazione e accoglienza turistica (IAT) sul territorio sotto forma di sportelli, con azioni di formazione continua degli operatori destinati ai servizi di accoglienza turistica e alla erogazione dei servizi al turista;»;
b) dopo la lettera h) è inserita la seguente:
«h bis) favorisce lo sviluppo dei territori attraverso la promozione del termalismo turistico e il supporto alle stazioni appaltanti o alle centrali di committenza per la gestione di stabilimenti termali;»;
c) dopo la lettera i) è inserita la seguente:
«i bis) cura la raccolta e l'elaborazione di dati concernenti le presenze turistiche sul territorio;».
64. Al comma 1 bis dell'articolo 5 sexies 2 della
65. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 decies della
«2 bis. Il personale regionale e quello proveniente da altre pubbliche amministrazioni del Comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli Enti locali già in posizione di comando presso PromoTurismoFVG alla data di entrata in vigore della
66. L'articolo 5 undecies della
«Art. 5 undecies
(Normativa applicabile)
1. PromoTurismoFVG, nell'esercizio delle proprie funzioni di natura pubblica, opera nel rispetto della normativa europea, nazionale e regionale in particolare con riferimento alle materie della trasparenza, dell'anticorruzione, dei lavori pubblici e degli appalti pubblici. PromoTurismoFVG è, altresì, tenuta al rispetto dei principi generali in materia di contenimento della spesa pubblica.».
67. Alla
a) al comma 1 dell'articolo 153:
1) la parola «separati» è soppressa;
2) alla lettera a) le parole «alberghiere, all'aria aperta, case e appartamenti per vacanze» sono soppresse;
b) [al comma 1 dell'articolo 156 le parole «alberghiere, all'aria aperta e delle case e appartamenti per vacanze» sono soppresse] [7].
68. Al comma 1 dell'articolo 38 della
69. Al comma 12 dell'articolo 11 della
70. In deroga a quanto previsto dall'articolo 147 della
71. Il contributo di cui al comma 70, finanziato con i fondi stanziati sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti), è concesso a seguito di apposita domanda, da presentarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, da parte del Collegio regionale degli operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste da sci alla Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione, corredata dei programmi dei corsi e dei relativi preventivi di spesa, nonché di una relazione illustrativa recante le modalità di selezione dei partecipanti, il numero previsto di iscritti e la quota individuale di partecipazione.
72. Il comma 8 dell'articolo 57 della
73. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ai gruppi di azione locale che abbiano provveduto alla presentazione della manifestazione di interesse per la sottomisura 19.1 del Programma regionale di sviluppo rurale per gli anni 2014-2020 per l'attività di informazione, animazione e orientamento, svolta nell'anno 2016, sui temi dello sviluppo locale rivolta agli enti locali e alle parti economiche e sociali, con lo scopo di favorire la creazione di reti, la cooperazione e lo scambio di esperienze.
74. I contributi di cui al comma 73 sono concessi ai sensi del
75. All'assegnazione dei contributi si provvede secondo il seguente criterio:
a) 50 per cento dello stanziamento in misura proporzionale alla popolazione residente nell'area delle strategie di sviluppo locale di competenza di ciascun gruppo di azione locale, individuato ai sensi del comma 1, determinata dall'Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani (UNCEM) ai sensi dell'articolo 1, comma 10, della
b) 50 per cento dello stanziamento in misura proporzionale alla superficie dell'area di cui alla lettera a).
76. I gruppi di azione locale presentano domanda di contributo al Servizio coordinamento politiche per la montagna della Presidenza della Regione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione del contributo è fissato il termine di rendicontazione. Alla rendicontazione è allegata una relazione illustrativa dell'attività svolta.
77. Per le finalità di cui al comma 73 è destinata la spesa di 220.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) e sul Programma n. 4 (Reti e altri servizi di pubblica utilità) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione previste dalla Tabella B di cui al comma 155.
78. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire al CATT FVG le risorse disponibili sul Fondo per contributi alle imprese turistiche di cui all'articolo 38 della
79. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 78 si provvede sulle autorizzazioni di spesa disposte a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) e sul Programma n. 2 (Commercio -reti distributive - tutela dei consumatori) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) e sulla Missione n. 7 (Turismo) e sul Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella B di cui al comma 155.
80. Al comma 2 dell'articolo 20 della
81. Al fine di sostenere le imprese aventi sede legale o operativa sul territorio della Regione e coinvolte nella crisi di Veneto Banca S.p.a. e Banca Popolare di Vicenza S.p.a. in veste di azionisti o obbligazionisti, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare risorse straordinarie ai Confidi di cui all'articolo 7, comma 34, della
82. Le garanzie di cui al comma 81 sono concesse in relazione a operazioni di finanziamento nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti "de minimis".
83. Le risorse di cui al comma 81 sono assegnate ai Confidi secondo parametri di proporzionalità definiti nel regolamento di attuazione.
84. Per le finalità di cui al comma 81 è destinata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2016, a valere sulla Missione n. 14 (Industria, PMI e Artigianato) e sul Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 155.
85. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, con risorse a valere sull'esercizio 2016, la graduatoria delle domande ammesse a finanziamento di cui all'allegato B) al decreto del Direttore centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali n. 4120/Prodraf/Tur del 3 novembre 2014, per l'istituzione, ai sensi dell'articolo 109 della
86. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 85 si provvede sull'autorizzazione di spesa disposta a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport, tempo libero) e sul Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 155.
87. All'articolo 15 della
a) al comma 2 sexies dopo le parole «L'Amministrazione regionale è autorizzata» sono inserite le seguenti: «, in alternativa al sostegno di cui all'articolo 7, commi 43 e 43 bis, della
b) al comma 2 octies dopo le parole «dei contributi di cui al comma 2 sexies» sono aggiunte le seguenti: «in alternativa al sostegno di cui all'articolo 7, commi 43 e 43 bis, della legge regionale 22/2010»;
c) dopo il comma 2 octies è aggiunto il seguente:
«2 octies. 1. In sede di prima applicazione, sono ammissibili le spese relative alle iniziative per lo sviluppo dei cluster di cui al presente articolo, sostenute anche antecedentemente alla presentazione della relativa domanda.».
88. Al comma 1 dell'articolo 31 della
a) alla lettera a) dopo le parole «procedure di supporto previste dalla normativa nazionale e dal sistema cooperativo» sono aggiunte le seguenti: «, nonché sostenere le pertinenti spese di costituzione, di primo impianto e di accesso al credito»;
b) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
«b bis) realizzare investimenti da parte delle cooperative di cui al presente articolo.».
89. Per le finalità di cui all'articolo 31, comma 1, lettera b bis), della
90. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 33 della
«e bis) progetti per lo sviluppo delle aree industriali anche attraverso l'acquisto degli immobili locati.».
91. La disciplina di cui all'articolo 33, comma 1, lettera e bis), della
92. Per le finalità previste dall'articolo 33, comma 1, lettera e bis), della
93. Dopo il comma 5 dell'articolo 33 della
«5 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a compartecipare alle misure nazionali previste a favore di imprese localizzate nell'area di crisi industriale complessa di Trieste per le iniziative di cui al comma 1 realizzate nello stesso territorio dell'area di crisi industriale complessa di Trieste, nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23, comma 2, del
94. Per le finalità previste dall'articolo 33, comma 5 bis, della
95. All'articolo 64 della
a) dopo la lettera b) del comma 3 è inserita la seguente:
«b bis) manutenzione e ammodernamento degli immobili di proprietà;»;
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3 bis. I consorzi, negli agglomerati industriali di competenza, possono realizzare, con risorse finanziarie proprie, immobili destinati all'insediamento di impianti produttivi industriali e artigianali su terreni di loro proprietà, fermo restando il rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato anche indiretti in relazione alla messa a disposizione o cessione dei medesimi immobili a favore delle imprese.».
96. Al fine di consentire alle piccole imprese ad indirizzo lattiero - caseario di mantenere le attività agricole tradizionali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai caseifici con sede sul territorio regionale che evidenziano la denominazione di "turnari" contributi a sostegno dei costi per interventi di adeguamento e ammodernamento delle strutture di lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal
97. I contributi di cui al comma 96 sono concessi in conto capitale nella misura del 90 per cento della spesa ammessa a contributo e, comunque, entro il limite massimo di 30.000 euro. Le risorse disponibili sono ripartite fra i beneficiari in modo proporzionale alla spesa ammessa a contributo. Il decreto di concessione determina le modalità e i termini di rendicontazione della spesa.
98. Su richiesta del beneficiario, i contributi di cui al comma 96 possono essere erogati in via anticipata in misura non superiore al 70 per cento dell'importo concesso, previa presentazione di apposita fidejussione bancaria o polizza assicurativa dell'importo almeno pari alla somma da erogare maggiorata degli eventuali interessi.
99. Le domande per i contributi di cui al comma 96 sono presentate alla Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e sono corredate da:
a) documentazione comprovante la disponibilità degli immobili oggetto degli interventi;
b) relazione illustrativa degli interventi previsti;
c) preventivo di spesa corredato dalle offerte per la realizzazione degli interventi previsti;
d) modello debitamente compilato di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativo ai contributi "de minimis" ottenuti nell'ultimo triennio.
100. Per le finalità previste al comma 96 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) e sul Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 155.
101. Al fine di garantire il regolare prosieguo, senza soluzione di continuità, delle attività di soccorso della fauna selvatica di cui agli articoli 21 e 21 bis della
102. Le attività di cui al comma 101 sono finanziate con le risorse stanziate sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) e sul Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
103. [Nelle more dell'approvazione di specifiche disposizioni legislative per la riorganizzazione della formazione in ambito venatorio che promuovano il coinvolgimento delle associazioni interessate, con una o più delibere della Giunta regionale da adottare entro il 31 dicembre 2016, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di caccia, sono individuati, nel rispetto dei requisiti specifici ove previsti dalla normativa vigente, i criteri per l'organizzazione dei seguenti corsi in materia venatoria, per lo svolgimento dell'esame finale e per la nomina delle relative Commissioni d'esame:
a) corsi per dirigenti venatori di cui all'articolo 3, comma 1, lettera j sexies), punto 1), della
b) corsi per il conseguimento dell'abilitazione alla caccia di selezione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera j sexies), punto 2), della
c) corsi per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera j sexies), punto 3), della
d) corsi per il conseguimento dell'abilitazione al prelievo degli ungulati con cani da seguita di cui all'articolo 7 bis della
e) corsi per il conseguimento della qualifica di guardia venatoria volontaria di cui all'articolo 35, comma 3, della
f) corsi per l'abilitazione dei cani da seguita di cui all'articolo 7 ter, della
g) corsi per il conseguimento della qualifica di recuperatore abilitato di cui all'articolo 11 bis, comma 2, della
h) corsi per l'abilitazione dei cani da traccia al recupero di fauna selvatica ferita di cui all'articolo 11 bis, comma 2, della
104. [Le Commissioni d'esame di cui al comma 103 e quella per l'abilitazione ai prelievi in deroga di cui all'articolo 7 della
105. Alla fine del comma 4 dell'articolo 7 della
106. Per l'organizzazione dei corsi di cui al comma 103 e di quello di cui all'articolo 7 della
107. Per il funzionamento delle Commissioni d'esame dei corsi di cui al comma 103 e di quello di cui all'articolo 7 della
108. Alla
a) la lettera j decies) del comma 1 dell'articolo 3 è sostituita dalla seguente:
«j decies) prevenzione e indennizzo dei danni arrecati dalla fauna selvatica, nonché concessione dei contributi di cui all'articolo 10;»;
b) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:
«Art. 10
(Conservazione delle attività antropiche, della fauna selvatica e del patrimonio paesaggistico)
1. Al fine di ridurre l'impatto della fauna selvatica sulle attività antropiche, di garantire la salvaguardia della fauna selvatica e di conservare e valorizzare il patrimonio storico-culturale del paesaggio, l'Amministrazione regionale è autorizzata a:
a) indennizzare i danni arrecati dall'esercizio dell'attività venatoria all'agricoltura e dalla fauna selvatica all'agricoltura, al patrimonio zootecnico e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo, non altrimenti indennizzabili o risarcibili, nella misura massima dell'80 per cento del danno accertato;
b) indennizzare i danni arrecati dalla fauna selvatica ai veicoli, non altrimenti indennizzabili o risarcibili, nella misura massima dell'80 per cento del danno accertato;
c) concedere contributi per la prevenzione dei danni arrecati dalla fauna selvatica all'agricoltura, al patrimonio zootecnico e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo, nella misura massima dell'80 per cento delle spese ammissibili;
d) attuare o finanziare interventi per la prevenzione dei danni arrecati dalla fauna selvatica ai veicoli;
e) concedere contributi per la conservazione e la valorizzazione di bressane e roccoli;
f) concedere contributi per le attività di gestione faunistico-ambientale delle Riserve di caccia e le iniziative di miglioramento ambientale attuate dalle Riserve di caccia intese a favorire l'insediamento, la salvaguardia e l'incremento della fauna selvatica.
2. Gli indennizzi e i contributi previsti dal comma 1 sono concessi in osservanza della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.
3. La Regione può stipulare apposite polizze, individuando le tipologie dei rischi di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d) oggetto della copertura assicurativa.»;
c) dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 39 è inserita la seguente:
«a bis) in esecuzione dell'articolo 10, comma 1, sono determinati i criteri e le modalità per l'indennizzo dei danni all'agricoltura e ai veicoli, per la concessione di contributi per la prevenzione dei danni all'agricoltura, per il finanziamento di interventi di prevenzione dei danni ai veicoli, per la concessione di contributi per la conservazione e la valorizzazione di bressane e roccoli, nonché per la concessione di contributi per le attività di gestione faunistico-ambientale e le iniziative di miglioramento ambientale;».
109. Per le finalità di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a), b), e) ed f) della
110. Per le finalità di cui all'articolo 10, comma 1, lettere c) e d) della
111. [Al comma 5 dell'articolo 2 della
112. Al fine di far fronte a interventi di manutenzione e messa in sicurezza della viabilità locale lungo il percorso interessato dal Giro d'Italia 2017, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario al Comune di Aviano.
113. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 112 è presentata al Servizio coordinamento politiche per la montagna entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, conformemente a quanto previsto dall'articolo 56, comma 1, della
114. Per le finalità previste dal comma 112 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) e sul Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella B di cui al comma 155.
115. L'Amministrazione regionale, al fine di promuovere la tutela della biodiversità regionale, la gestione sostenibile dei pascoli e delle foreste montane, la residuale attività antropica fondamentale a prevenire dissesti idrogeologici e, nel contempo, promuovere anche l'aumento delle attività collegate al benessere animale come la monticazione estiva, è autorizzata a concedere in favore dei Comuni classificati montani, ai sensi articolo 2 della
a) alla produzione primaria di prodotti agricoli;
b) alla trasformazione e alla vendita dei prodotti caseari al consumatore finale;
c) all'attività agrituristica.
116. Per le malghe di cui al comma 115 deve essere presente al momento della domanda la dichiarazione del legale rappresentante dell'Ente che attesti, a pena di inammissibilità che le stesse siano state monticate per almeno una stagione negli ultimi cinque anni.
117. Sono in ogni caso esclusi gli interventi su edifici diruti. Dalle spese ammissibili è esclusa l'imposta sul valore aggiunto.
118. I finanziamenti di cui al comma 115, lettera a), sono concessi ai sensi del regolamento (UE) n. 1408 della Commissione, del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.
119. I finanziamenti di cui al comma 115, lettere b) e c), sono concessi ai sensi del regolamento (UE) n. 1407 della Commissione, del 21 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".
120. Possono presentare istanza di finanziamento esclusivamente i Comuni che risultino titolari di diritti di proprietà delle malghe all'atto della domanda. La domanda per la concessione del finanziamento è presentata, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC), entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla struttura competente in materia di politiche per la montagna, corredata della relazione tecnica descrittiva degli interventi e dal relativo quadro economico con evidenziata la quota delle spese tecniche, nonché con quantificazione delle spese di progettazione oggetto dell'istanza di finanziamento.
121. Il finanziamento di cui al comma 115 è concesso con procedimento a sportello di cui all'articolo 36, comma 4, della
122. Per le finalità previste dal comma 115 è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) e sul Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 155.
123. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare alla strategia di sviluppo locale dell'area carsica, successivamente alla sua ammissione a finanziamento secondo quanto previsto dalla Misura 19 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 e degli atti attuativi regionali, aiuti aggiuntivi a carico del bilancio regionale pari a 400.000 euro. Le risorse sono utilizzate alle stesse condizioni e con le medesime modalità di quelle cofinanziate che verranno assegnate per l'attuazione della Strategia di sviluppo locale e sono dirette al rafforzamento della dotazione finanziaria delle azioni a favore del territorio.
124. L'Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale è autorizzata ad avviare le procedure per l'adeguamento del capitolo 12 "Finanziamento nazionale integrativo" nonché degli indicatori di risultato e di performance della Misura 19, secondo quanto previsto dai regolamenti (UE) n. 1305 e n. 1303 della Commissione, del 17 dicembre 2013, quale presupposto di legittimità per l'assegnazione delle risorse di cui al comma 123.
125. Per le finalità di cui al comma 123 è destinata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 155.
126. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario a favore di Confartigianato Pordenone - Unione degli Artigiani e delle Piccole e Medie Imprese della provincia di Pordenone per la realizzazione di uno studio in materia di sviluppo di iniziative per la nascita di attività artigiane tramite la condivisione di risorse e servizi, anche nella forma del coworking.
127. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 126 è presentata alla Servizio competente in materia di sviluppo dell'artigianato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.
128. Per la finalità di cui al comma 126 è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) e sul Programma n. 1 (Industria PMI e artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 155.
129. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione Monte Fortin di Farra d'Isonzo un contributo straordinario di 10.000 euro per interventi di valorizzazione turistica delle gallerie cannoniere risalenti al primo conflitto mondiale.
130. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 129 è presentata alla Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa degli interventi e di un preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono fissati le modalità e i termini di rendicontazione.
131. Per le finalità previste dal comma 129 è destinata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) e sul Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 155.
132. Dopo la lettera h) del comma 8 dell'articolo 2 della
«h bis) l'organizzazione di iniziative ricreative, culturali e didattiche, svolte da aziende agricole; la degustazione organizzata di prodotti aziendali e di prodotti tipici e tradizionali regionali esercitata da produttori, sia singoli che associati.».
133. L'Amministrazione regionale, al fine di promuovere i consumi delle famiglie e quindi gli investimenti delle piccole e medie imprese, è autorizzata a concedere un contributo straordinario al comitato promotore del progetto denominato "SissiPay" volto a sostenere le attività propedeutiche, inclusi i servizi legali, la predisposizione di business plan, la formazione degli operatori e la progettazione e lo sviluppo tecnico, diretti alla realizzazione di una piattaforma innovativa di servizi di social lending (microcredito, prestiti tra privati, credito al consumo), integrata con correlati servizi di pagamento [12].
134. La domanda di contributo di cui al comma 133, corredata della relazione tecnica e del relativo preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
135. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del medesimo e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.
136. Il contributo di cui al comma 133 è cumulabile con altri finanziamenti nel limite massimo del costo del progetto.
137. Per le finalità previste dal comma 133 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo e competitività), Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 155.
138. Dopo il comma 16 dell'articolo 1 della
«16 bis. Nelle more dell'individuazione di cui al comma 16 le aree di proprietà del Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa Corno, comprese nel patrimonio indisponibile o allo stesso assegnate dalla Regione per la realizzazione dei fini istituzionali, ricomprese quelle inerenti il compendio portuale di Porto Margreth, sono affidate alla gestione del Consorzio per lo sviluppo industriale del Friuli Centrale.
16 ter. Sulla base di apposita convenzione il Commissario liquidatore provvede alla consegna provvisoria al Consorzio per lo sviluppo industriale del Friuli centrale dei beni di cui al comma 16 bis.
16 quater. Nelle more del completamento delle procedure di cui al comma 16, il Consorzio per lo sviluppo industriale del Friuli centrale è competente anche all'adozione degli atti necessari per la concessione in affitto dei beni di cui al comma 16 bis.».
139. L'individuazione dei beni di cui all'articolo 1, comma 16, della
140. La convenzione di cui all'articolo 1, comma 16 ter, della
141. All'articolo 14 della
a) il comma 5 nonies è sostituito dal seguente:
«5 nonies. Il Commissario liquidatore si sostituisce agli organi disciolti e provvede alla liquidazione del Consorzio, all'estinzione dei debiti esclusivamente nei limiti delle risorse disponibili alla data della liquidazione ovvero di quelle che si ricavano dalla liquidazione del patrimonio del Consorzio medesimo. Il Commissario liquidatore nell'esecuzione delle funzioni attribuite è autorizzato a porre in essere ogni atto funzionale alla liquidazione, alla gestione e alla salvaguardia del patrimonio del Consorzio. La liquidazione si svolge secondo la disciplina e con gli effetti della liquidazione coatta amministrativa.»;
b) dopo il comma 5 nonies è inserito il seguente:
«5 nonies.1. Il Commissario liquidatore presenta alla Giunta regionale, entro trenta giorni dalla nomina, il programma delle attività da svolgere in esecuzione delle funzioni attribuite, precisando i tempi di realizzazione. Il programma è approvato dalla Giunta regionale che ne monitora l'attuazione sulla base della presentazione, da parte del Commissario, di relazioni mensili di attuazione.»;
c) al comma 5 duodecies, dopo le parole «comma 2.», sono aggiunte le seguenti: «La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di attività produttive, approva il bilancio finale di liquidazione, acquisito il parere delle Direzioni centrali competenti in materia di finanze, infrastrutture, mobilità, lavori pubblici e ambiente.».
142. Il Commissario liquidatore del Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa Corno presenta il programma di cui all'articolo 14, comma 5 nonies.1, della
143. Le Comunità di montagna sono autorizzate a concedere aiuti alle imprese commerciali, ivi compresi i pubblici esercizi e i soggetti che gestiscono l'attività di distribuzione dei carburanti in montagna, nonché ai gestori dei rifugi alpini di difficile accessibilità, finalizzati alla riduzione dei maggiori costi dovuti allo svantaggio localizzativo, nei limiti del regolamento (UE) n. 1407 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" [13].
144. Per le finalità di cui al comma 143 sono concessi contributi alle imprese commerciali ubicate nei centri abitati con popolazione non superiore a 3.000 abitanti. I contributi sono concessi esclusivamente agli esercizi commerciali ubicati nel territorio montano dei Comuni facenti parte di centri abitati posti nelle zone B e C individuate dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 21 della
145. Per le finalità di cui al comma 143 sono concessi, inoltre, nell'ambito dei territori dei Comuni montani, ricompresi nelle zone B e C di cui al comma 145, contributi ai titolari delle autorizzazioni all'esercizio degli impianti di distribuzione dei carburanti per interventi di installazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti, qualora non esistenti, ovvero per interventi di ristrutturazione e ammodernamento dell'unico impianto, ove esistente.
146. Le Comunità di montagna individuano con regolamento i requisiti soggettivi dei beneficiari, i criteri e le modalità per la presentazione dell'istanza e la determinazione, la concessione e l'erogazione dei contributi, nonché le modalità di rendicontazione della spesa [14].
146 bis. La misura del contributo stabilita dai regolamenti di cui al comma 146 è raddoppiata se dalla documentazione allegata alla domanda risulta lo svolgimento di almeno una delle seguenti attività:
a) consegna a domicilio per i residenti nel Comune in cui l'esercizio ha sede;
b) accesso a internet mediante la messa a disposizione di rete wi-fi o di postazione pc;
c) ampliamento delle categorie merceologiche rispetto l'anno precedente, risultante da visura camerale;
d) utilizzo di eco-compattatori e di attrezzature e strumentazioni necessarie per la vendita di prodotti alimentari e detergenti sfusi;
e) messa a disposizione gratuita, con accordo scritto, di spazi idonei non compresi nella superficie commerciale a favore di associazioni o gruppi, per lo svolgimento di attività aggregative [15].
146 ter. Per il 2021 le Comunità di Montagna possono prevedere nei regolamenti di cui al comma 146 che siano ammesse a contributo le spese sostenute dall'1 gennaio 2021 anche prima della presentazione della domanda [16].
147. Per le finalità previste dal comma 143 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) e sul Programma n. 2 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2016-2018 e del bilancio per l'anno 2016.
148. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Consorzio delle DOC FVG per la realizzazione di iniziative rivolte a promuovere la conoscenza e la diffusione della nuova denominazione "DOC Friuli Venezia Giulia".
149. Il contributo di cui al comma 148 è concesso in conformità al
150. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 148 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
151. Per le finalità di cui al comma 148 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 155.
152. Al fine di sostenere i costi per l'acquisto di attrezzature e la realizzazione di impianti finalizzati alle attività didattiche e formative degli studenti, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario:
a) agli istituti tecnici ad indirizzo "Agraria, Agroalimentare e Agroindustria" per l'importo di 60.000 euro ad istituto;
b) agli istituti professionali ad indirizzo "Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale" per l'importo di 50.000 euro a istituto.
153. I contributi di cui al comma 152 sono concessi in conto capitale e sono contestualmente liquidati in un'unica soluzione, previa presentazione di apposita domanda alla Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La domanda è corredata dalla relazione illustrativa delle finalità didattiche e formative perseguite con le attrezzature e gli impianti oggetto di contributo e dai relativi preventivi di spesa. Il decreto di concessione determina le modalità e i termini di rendicontazione della spesa.
154. Per le finalità previste al comma 152 è destinata la spesa di 280.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio), Programma n. 5 (Istruzione tecnica superiore) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 155.
155. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 sono introdotte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi di cui all'allegata Tabella B.
Art. 3. (Tutela dell'ambiente e energia)
1. Alla
a) al comma 1 dell'articolo 17 le parole «dal doppio al quadruplo del» sono sostituite dalle seguenti: «da due a sei volte il»;
b) dopo il comma 5 bis dell'articolo 21 è aggiunto il seguente:
«5 ter. Nel caso di affidamento in gestione di cui al comma 3 bis l'Ente pubblico proprietario di boschi può procedere alla pubblicazione di un avviso atto a rendere nota la volontà di riservare l'affidamento in gestione alle imprese iscritte nell'elenco di cui all'articolo 25, fatto salvo che, ove sussistano più operatori qualificati e interessati alla stipula del contratto, venga esperita una procedura di evidenza pubblica.»;
c) alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 31 le parole «e delle aree percorse dal fuoco o devastate da calamità naturali,» sono sostituite dalle seguenti: «, alla ricostituzione delle aree percorse dal fuoco o devastate da calamità naturali rispettivamente delimitate o riconosciute dall'autorità competente,»;
d) il comma 2 dell'articolo 32 è sostituito dal seguente:
«2. Il compenso non è dovuto per il materiale forestale concesso:
a) a soggetti pubblici che si impegnano all'utilizzazione del materiale medesimo per i fini di cui all'articolo 31, comma 2, lettere c), d) ed e);
b) a proprietari forestali privati per gli interventi di ricostituzione delle proprie aree percorse dal fuoco o devastate da calamità naturali di cui all'articolo 31, comma 2, lettera d);
c) a enti di diritto privato che non svolgono attività d'impresa e che si impegnano all'utilizzazione del materiale medesimo per i fini di cui all'articolo 31, comma 2, lettere c) e d).»;
e) l'articolo 92 è sostituito dal seguente:
«Art. 92
(Sanzioni)
1. La sanzione amministrativa pecuniaria da 50 euro a 500 euro si applica:
a) in assenza delle autorizzazioni previste dagli articoli 16, 42 e 47, nonché dal regolamento forestale;
b) nei casi di taglio in assenza di PRFA approvato ai sensi della presente legge e del regolamento forestale.
2. La sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 250 euro si applica nei casi di:
a) mancata presentazione delle dichiarazioni previste dal regolamento forestale;
b) inosservanza delle modalità esecutive contenute nelle autorizzazioni rilasciate, nelle prescrizioni emanate e nel PRFA approvato.
3. Nei casi di superamento dei limiti di taglio previsti dal PRFA approvato o ammessi con dichiarazione dalla presente legge e dal regolamento forestale si applica la sanzione amministrativa pecuniaria:
a) da 5 euro a 25 euro per ogni soggetto arboreo;
b) da 5 euro a 25 euro per ogni 100 metri quadrati o frazione inferiore.
4. Nei casi di infrazioni al regolamento forestale diverse da quelle indicate ai commi da 1 a 3 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria:
a) da 5 euro a 25 euro per ogni soggetto arboreo nei casi riguardanti le modalità di taglio;
b) da 5 euro a 25 euro per ogni 100 metri quadrati o frazione inferiore nei casi riguardanti:
1) l'allestimento, il concentramento e lo sgombero delle tagliate;
2) il taglio e l'eliminazione degli arbusti;
3) la violazione delle norme sul pascolo.
5. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), è fatto obbligo di richiedere alla Direzione centrale competente l'autorizzazione in sanatoria; in assenza della richiesta di autorizzazione, entro sessanta giorni dalla notifica dell'accertamento della violazione o in caso di diniego dell'autorizzazione medesima, è fatto obbligo di ripristino dello stato dei luoghi a cura e spese del trasgressore.
6. Nei casi di inosservanza dell'obbligo di ripristino di cui al comma 5 e previa diffida, la Direzione centrale competente provvede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, attivando le procedure per il recupero delle spese ai sensi della normativa statale vigente in materia di riscossione delle imposte dirette.
7. Nei casi di mancata presentazione del PRFA previsto dal regolamento forestale, di cui al comma 1, lettera b), o di superamento dei limiti di taglio consentiti con dichiarazione di cui al comma 3, è fatto obbligo di presentare alla Direzione centrale competente il PRFA in sanatoria entro trenta giorni dalla notifica dell'accertamento della violazione.
8. Nei casi di cui ai commi 5 e 7, ove si ravvisi un pericolo di danno al bosco o alle aree soggette a vincolo idrogeologico, la Direzione centrale competente può disporre la sospensione dei lavori fino all'ottenimento dell'autorizzazione o all'approvazione del PRFA.».
2. Le entrate derivanti dall'articolo 32 della
3. Le entrate derivanti dall'articolo 92 della
4. Nelle more dell'esecuzione dei lavori del Tavolo tecnico istituito con deliberazione della Giunta regionale 13 giugno 2016, n. 1074, in base alle indicazioni del Protocollo operativo per l'elaborazione di piani di gestione dell'inquinamento diffuso, approvato con la medesima deliberazione della Giunta regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Trieste, un finanziamento per la realizzazione degli interventi di cui al titolo quinto della parte quarta del
5. La domanda di contributo di cui al comma 4, corredata della relazione tecnica e del relativo preventivo di spesa, è presentata al Servizio competente in materia di disciplina gestione rifiuti e siti inquinati, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
6. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del contributo, tenuto conto della progressione della spesa, in relazione alle obbligazioni giuridiche assunte, certificate dal beneficiario.
7. Il contributo di cui al comma 4 è rendicontato ai sensi dell'articolo 42 della
8. Il contributo di cui al comma 4 è cumulabile con altri finanziamenti nel limite massimo del costo del progetto.
9. Per le finalità previste dal comma 4 è destinata la spesa di 350.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) e sul Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 63.
10. Al comma 93 dell'articolo 3 della
11. Per le finalità previste dall'articolo 3, comma 93, della
12. Per le finalità previste dall'articolo 3, comma 93, della
13. Per le finalità previste dall'articolo 3, comma 93, della
14. Ai fini dell'espletamento sul territorio regionale delle attività istituzionali connesse alle funzioni di protezione e controllo ambientali e di prevenzione igienico sanitaria ai sensi della
15. La domanda di finanziamento di cui al comma 14, corredata della relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa, è presentata alla Direzione competente in materia di ambiente ed energia entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione del finanziamento sono stabilite le modalità di erogazione del finanziamento, tenuto conto della progressione della spesa, in relazione alle obbligazioni giuridiche assunte, certificate dal beneficiario, nonché sono stabilite le modalità di rendicontazione della spesa.
16. Per le finalità previste dal comma 14 è destinata la spesa di 55.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) e sul Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 63.
17. [L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a favore delle associazioni e dei gruppi speleologici, con sede in regione, che svolgano documentate attività speleologiche da almeno tre anni alla data di entrata in vigore della presente legge o, nell'ambito delle quali, almeno cinque soci siano in possesso di un documentato curriculum speleologico quinquennale, nonché a condizione che abbiano adeguata copertura assicurativa degli iscritti che svolgono attività speleologica, per la realizzazione delle attività speleologiche, per la gestione delle strutture a supporto dell'attività speleologica e per l'acquisto di strumentazione e attrezzature. Sono ammissibili a contributo anche le spese sostenute prima della presentazione della domanda di assegnazione, purché nel corso dello stesso anno solare] [17].
18. [Con regolamento regionale, da approvare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità per la determinazione, la concessione e l'erogazione dei contributi di cui al comma 17, nonché le modalità di rendicontazione della spesa] [18].
19. [Gli enti di cui al comma 17 presentano le domande di assegnazione dei contributi al Servizio geologico della Direzione centrale ambiente ed energia, entro il termine del 31 marzo di ogni anno, con le modalità indicate dal regolamento di cui al comma 18] [19].
20. Al fine di promuovere l'attività speleologica mediante il confronto e la condivisione su temi connessi all'attività stessa, presso la Direzione centrale ambiente ed energia è istituito il Tavolo della Speleologia al quale partecipano le associazioni e i gruppi speleologici di cui al comma 17, gli enti locali e gli altri soggetti interessati, convocati. Il Tavolo della Speleologia è convocato e presieduto dall'Assessore regionale competente in materia di ambiente o da un suo delegato] [20].
21. Per le finalità previste dal comma 17, relativamente all'attività speleologica, è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) e sul Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 63.
22. Per le finalità previste dal comma 17, relativamente all'acquisto di strumentazione e attrezzature, è destinata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) e sul Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 63.
23. All'articolo 4 della
a) al comma 12 dopo le parole «"Patto dei Sindaci"» sono inserite le seguenti: «ovvero "Patto dei Sindaci per il clima e l'energia"»;
b) al comma 15 dopo le parole «"Piano di azione per l'energia sostenibile (PAES)"» sono inserite le seguenti: «ovvero "Piano di azione per l'energia sostenibile e il clima (PAESC)"».
24. In deroga all'articolo 6, comma 2, del regolamento emanato con il decreto del Presidente della Regione 23 settembre 2015, n. 0198/Pres. (Regolamento per la concessione ai Comuni di contributi per la predisposizione del Piano di azione per l'energia sostenibile (Paes), in attuazione dell'articolo 4, comma 14, della
25. In deroga al termine previsto dall'articolo 7, comma 1, del regolamento di cui al comma 24, il procedimento di concessione del contributo si conclude entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
26. Il termine per l'approvazione del "Piano di azione per l'energia sostenibile (PAES)" ovvero del "Piano di azione per l'energia sostenibile e il clima (PAESC)", da parte del Comune, fissato con il provvedimento di concessione del contributo ai sensi dell'articolo 4, comma 14, della
27. In deroga a quanto disposto dall'articolo 3, comma 14, della
28. In deroga al termine disposto dall'articolo 3, comma 31, della
29. In deroga al termine disposto dall'articolo 4, comma 5 bis, della
30. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale alle piccole e medie imprese aventi sede sul territorio regionale, che non siano assoggettate agli obblighi di cui all'articolo 8, comma 3, del
31. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva il bando per la selezione delle imprese beneficiarie, nel quale sono stabilite le modalità di presentazione delle domande di contributo di cui al comma 30, nonché le modalità di concessione e di erogazione dei contributi e di rendicontazione della spesa.
32. La gestione dei contributi finanziati ai sensi dei commi 30 e 31 è delegata alle Camere di commercio. Le domande di contributo sono presentate alle Camere di commercio, che le valutano con la modalità del procedimento a sportello secondo quanto stabilito dall'articolo 36 della
33. Al fine di disciplinare i rapporti tra la Regione e le Camere di commercio è stipulata una convenzione conforme allo schema da approvare con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di energia. La convenzione definisce anche il limite massimo del rimborso delle spese per l'attività di gestione dei contributi, nonché le modalità di effettuazione del rimborso e le spese ammissibili [23].
34. I contributi di cui al comma 30 sono concessi a titolo di aiuto "de minimis" nel rispetto delle disposizioni europee relative all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nella misura massima del 50 per cento delle spese ammissibili ai sensi del bando di cui al comma 31, al netto dell'IVA [24].
35. I contributi di cui al comma 30 sono cumulabili con gli strumenti di garanzia regionali e statali.
36. Per le finalità previste dal comma 30 è destinata la spesa di 2.100.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) e sul Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 63.
37. Per le finalità previste dal comma 33 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) e sul Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 63.
38. Al fine di concorrere al conseguimento di un risparmio energetico al 31 dicembre 2020, non inferiore al 60 per cento dell'obiettivo di risparmio nazionale cumulato di energia finale, attraverso il regime obbligatorio di efficienza energetica di cui alla direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, costituito dal meccanismo dei certificati bianchi ai sensi dell'articolo 7 del
39. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri derivanti dall'affidamento, mediante procedura a evidenza pubblica, di incarichi per le attività di progettazione propedeutica, di realizzazione e di acquisto delle infrastrutture di ricarica per veicoli alimentati a energia elettrica, in conformità alle previsioni del Piano Nazionale per la ricarica dei veicoli alimentati a energia elettrica (PNire) per il 2016, ai fini dell'assegnazione, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del cofinanziamento statale pari a 539.027,58 euro di cui al decreto direttoriale n. 503 del 22 dicembre 2015 del Direttore della Direzione Generale per lo sviluppo del territorio e la programmazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
40. Per le finalità di cui al comma 39 la Giunta regionale approva l'avviso per la manifestazione di interesse alla presentazione di proposte progettuali in conformità alle previsioni del Piano Nazionale per la ricarica dei veicoli alimentati a energia elettrica (PNire) per il 2016; in tale avviso sono stabiliti le modalità e i termini di presentazione delle relative domande di contributo, nonché le modalità di concessione e di erogazione dei contributi e di rendicontazione della spesa.
41. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande di contributo di cui al comma 40 il Servizio energia della Direzione centrale ambiente ed energia, in collaborazione con la Direzione centrale infrastrutture e territorio, provvede alla valutazione delle domande in applicazione dei criteri di priorità definiti con la deliberazione della Giunta regionale di cui al medesimo comma 40.
42. I finanziamenti di cui al comma 39, nel caso in cui il beneficiario sia un'impresa, sono concessi a titolo di aiuto "de minimis" nel rispetto delle disposizioni europee relative all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
43. Per le finalità di cui al comma 39 l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri derivanti dalla realizzazione di azioni di comunicazione e di pubblicità relative allo sviluppo di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati a energia elettrica, come previsto dal decreto direttoriale 503/2015.
44. Per le finalità previste dal comma 39 è destinata la spesa di 479.027,58 euro per l'anno 2016 a valere Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) e sul Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 63.
45. Per le finalità previste dal comma 43 è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) e sul Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 63.
46. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Cividale del Friuli un finanziamento per la realizzazione del primo lotto funzionale del progetto dei lavori di costruzione della variante aerea del tracciato della linea elettrica da 132 KV Manzano-Cividale del Friuli, interferente con il Piano attuativo comunale zona omogenea D2.
47. La domanda di contributo di cui al comma 46, corredata della relazione tecnica e del relativo preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale competente in materia di energia entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
48. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del contributo, tenuto conto della progressione della spesa, in relazione alle obbligazioni giuridiche assunte, certificate dal beneficiario.
49. Il contributo di cui al comma 46 è rendicontato ai sensi dell'articolo 42 della
50. Per le finalità previste dal comma 46 è destinata la spesa di 750.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) e sul Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 63.
51. Il comma 17 bis dell'articolo 4 della
«17 bis. Ai fini di cui al comma 17 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Amministrazioni statali finanziamenti per l'acquisto o il nolo di beni necessari all'ottimizzazione dei sistemi di controllo ambientale, nonché per spese di gestione e manutenzione dei beni in dotazione.».
52. Per le finalità previste dall'articolo 4, comma 17 bis, della
53. In deroga all'articolo 20, commi 1 e 2, della
54. Nei casi di cui al comma 53 il mancato rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'articolo 15 della
55. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Manzano, quale capofila dei Comuni appartenenti al bacino idrografico del fiume Natisone, un finanziamento per la gestione delle procedure volte ad addivenire all'istituzione del contratto di fiume ai sensi dell'articolo 12 della
56. La domanda di finanziamento di cui al comma 55, corredata della relazione illustrativa dell'attività da svolgere e del relativo preventivo di spesa, è presentata al Servizio difesa del suolo della Direzione centrale ambiente ed energia entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione del finanziamento sono stabilite le modalità di erogazione del finanziamento, tenuto conto della progressione della spesa, in relazione alle obbligazioni giuridiche assunte, certificate dal beneficiario, nonché le modalità di rendicontazione della spesa.
57. Per le finalità previste dal comma 55 è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) e sul Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 63.
58. Alla
a) dopo il comma 4 dell'articolo 30 è inserito il seguente:
«4 bis. La Giunta regionale, anche in considerazione di quanto disposto dall'articolo 7, comma 2, della
b) dopo il comma 2 dell'articolo 33 è inserito il seguente:
«2 bis. Per gli interventi a finalità sociale o culturale finanziati dall'Amministrazione regionale, fatta salva l'applicazione delle procedure di cui al comma 2, il taglio e l'asporto di alberi e arbusti dagli alvei, dalle sponde e dalle aree golenali demaniali sono esenti dal pagamento del canone demaniale.».
59. Al fine di garantire il ripristino e la sicurezza ambientale dell'area interessata dalla discarica denominata "Pecol dei Lupi" in Comune di Cormons (GO), mediante l'attuazione della procedura di chiusura e di gestione post-operativa della discarica stessa di cui, rispettivamente, agli articoli 12 e 13 del
60. Il procedimento di cui all'articolo 42 bis del
61. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia è autorizzata a concedere a titolo gratuito per trent'anni alla società Isontina Ambiente s.r.l., attuale utilizzatore, l'area acquisita ai sensi del comma 60 per le finalità di cui al comma 59.
62. Per le finalità previste dai commi 59 e 60, è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) e sul Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 63.
63. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 sono introdotte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi di cui all'allegata Tabella C.
Art. 4. (Assetto del territorio e edilizia)
1. All'articolo 7 ter della
a) al primo comma le parole «, con priorità per le esigenze delle comunità insediate in zone di recente urbanizzazione» sono soppresse;
b) al quinto comma le parole «, mobilità, pianificazione territoriale lavori pubblici, università» sono sostituite dalle seguenti: «e territorio» e dopo le parole «entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del regolamento.» sono aggiunte le seguenti: «Qualora con la legge di assestamento del bilancio siano introdotte variazioni nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale e del bilancio annuale all'unità di bilancio e all'apposito capitolo di spesa relativo ai contributi di cui al primo comma, le domande possono essere presentate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima.»;
c) il comma 8 è abrogato.
2. Al fine di favorire la rapida realizzazione di opere pubbliche da parte degli Enti locali l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi pari al 100 per cento del costo dell'intervento, a sostegno di spese per opere immediatamente cantierabili, per le quali l'Ente disponga di progettazione di livello almeno definitivo alla data della presentazione della domanda e si impegni a giungere all'emissione del bando di gara entro l'anno di assegnazione del finanziamento.
3. Sono ammissibili le iniziative per le quali l'Ente, con riferimento al medesimo intervento, non abbia già ottenuto la concessione di altri contributi pubblici.
4. Le domande di contributo, riferite a un importo massimo di 600.000 euro per ogni Ente richiedente, contenenti l'impegno dell'Ente alla pubblicazione del bando di gara entro l'anno di assegnazione del finanziamento, sono corredate del progetto definitivo o esecutivo approvato dall'organo competente e del relativo cronoprogramma finanziario e di esecuzione dei lavori.
5. Le domande di contributo sono presentate al Servizio competente in materia di edilizia e sono valutate con le modalità del procedimento a sportello secondo quanto stabilito dall'articolo 36 della
6. Si considerano ammissibili le spese inerenti interventi per i quali la pubblicazione del bando di gara sia effettuata entro l'anno di assegnazione del finanziamento. Nel caso in cui tale termine non sia rispettato si procede alla revoca del finanziamento.
7. Il provvedimento di concessione del finanziamento è adottato entro novanta giorni dalla data di pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Amministrazione regionale del provvedimento di prenotazione delle risorse e di assegnazione dei contributi.
8. Per l'erogazione e la rendicontazione dei contributi concessi si applicano le disposizioni di cui al capo XI della
9. Per le finalità di cui al comma 2 è destinata la spesa di 5.010.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) e sul Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 40 [25].
9 bis. La procedura di cui ai commi da 3 a 9 ha carattere eccezionale e si esaurisce alla data del 31 dicembre 2016 [26].
10. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 57 della
11. Al fine di assicurare la sicurezza e l'adeguatezza degli edifici pubblici, nonché di sostenere la conservazione del patrimonio immobiliare degli Enti locali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a sostegno delle spese per l'affidamento di consulenze tecniche volte alla valutazione della sicurezza strutturale degli edifici attualmente inadeguati rispetto ai parametri stabiliti dalle norme tecniche vigenti per le costruzioni in zona sismica.
11 bis. Ai fini della scelta del tipo di analisi e dei valori deve essere in ogni caso garantito un livello di conoscenza di almeno LC2, come definito dal decreto ministeriale 14 gennaio 2008, (Norme tecniche per le costruzioni), per le diverse tipologie strutturali. Livelli di conoscenza inferiori o superiori e le connesse indagini, rilievi o prove da effettuare, da scegliere di concerto tra professionista e committente, dovranno essere giustificati valutando il rapporto costi/benefici delle indagini in relazione all'importanza dell'opera e alle sue presumibili caratteristiche di vulnerabilità, nonché alla possibilità di significativi risparmi dei costi di intervento a parità di livello di sicurezza raggiunto [27].
12. Le domande di contributo, riferite a un importo massimo annuo di 50.000 euro per ogni Ente richiedente, sono presentate alla Direzione centrale infrastrutture e territorio entro il 30 settembre di ogni anno e sono valutate con le modalità del procedimento a sportello, secondo quanto stabilito dall'articolo 36 della
12 bis. Le domande presentate dopo il termine previsto al comma 12 sono archiviate. Rimangono valide tutte le domande pervenute entro il termine del 30 settembre 2019 [29].
13. Si considerano ammissibili le spese da sostenersi dopo la presentazione della domanda e per le quali l'affidamento degli incarichi sia effettuato entro sei mesi dalla data di ricevimento del decreto di concessione del finanziamento. Nel caso in cui tale termine non sia rispettato si procede alla revoca del beneficio, fatto salvo quanto previsto dal comma 13 bis [30].
13 bis. Qualora il termine di sei mesi per l'affidamento degli incarichi di cui al comma 13 non sia rispettato, l'organo concedente, su istanza del beneficiario, ha facoltà, in presenza di motivate ragioni, di concedere una proroga ovvero di fissare un nuovo termine, nel limite massimo di ulteriori sei mesi. Nel caso in cui il nuovo termine non sia rispettato si procede alla revoca del beneficio [31].
14. Le domande di contributo, contenenti l'indicazione del costo previsto per lo svolgimento dell'attività di consulenza e l'impegno dell'Ente all'affidamento dell'incarico entro il termine indicato al comma 13, sono corredate di una relazione illustrativa relativa allo stato degli edifici per i quali si chiede il contributo ai fini della valutazione della sicurezza strutturale.
15. Il provvedimento di concessione è adottato entro novanta giorni dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione regionale del provvedimento di assegnazione del contributo con la prenotazione delle risorse. Per l'erogazione e la rendicontazione dei contributi assegnati si applicano le disposizioni di cui al capo XI della
15 bis. Gli Enti locali beneficiari sono autorizzati a utilizzare le economie contributive, conseguenti a ribassi d'asta o ad altre eventuali minori spese, per l'affidamento di consulenze tecniche volte alla valutazione della sicurezza strutturale anche di altri edifici pubblici inadeguati rispetto ai parametri stabiliti dalle norme tecniche vigenti per le costruzioni in zona sismica, rispetto a quelli per i quali avevano richiesto e ottenuto il finanziamento [32].
15 ter. Ai fini del comma 15 bis gli Enti presentano alla Direzione centrale infrastrutture e territorio - Servizio edilizia - apposita istanza contenente l'indicazione della spesa prevista, corredata di una relazione illustrativa relativa allo stato degli edifici per i quali intendono utilizzare le economie contributive ai fini della valutazione della sicurezza strutturale degli stessi [33].
15 quater. L'organo concedente provvede a confermare i contributi concessi anche a sostegno delle spese per l'affidamento di consulenze tecniche volte alla valutazione della sicurezza strutturale degli edifici di cui al comma 15 bis [34].
16. Per le finalità di cui al comma 11 è autorizzata la spesa di 800.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) e sul Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 40.
17. Dopo il comma 31 dell'articolo 9 della
«31 bis. Ai fini dello scorrimento delle graduatorie delle domande valide e di garantire il massimo utilizzo delle risorse assegnate, l'Amministrazione regionale è autorizzata a fissare termini perentori per la presentazione della documentazione necessaria per la concessione dei contributi medesimi.».
18. I mutui accesi con il sostegno delle agevolazioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettere a), b) e c), della
19. Le operazioni di cui al comma 18 comportano la rideterminazione del contributo relativamente alla forma agevolativa di cui all'articolo 23, comma 2, lettera b), della
20. Le operazioni non possono comportare maggiori oneri per l'Amministrazione regionale e, per quanto non previsto dai commi 18 e 19, continua a trovare applicazione, in quanto compatibile, la disciplina di cui all'articolo 23 della
21. In via di interpretazione autentica il disposto di cui all'articolo 17, comma 2, della
22. Le anticipazioni concesse alle ATER, ai sensi del Titolo VI della
23. La quota parte dell'importo pagato dall'acquirente pari alla quota capitale residua dell'anticipazione calcolata alla data di alienazione dell'alloggio viene utilizzata dalle Ater per la manutenzione di altri alloggi gestiti in edilizia sovvenzionata, da rendicontarsi ai sensi del Titolo II, capo III, della
24. I commi 21, 22, 23, 24 e 25 dell'articolo 2 della
25. Dopo il comma 23 dell'articolo 3 della
«23 bis. L'approvazione del progetto da parte della Conferenza dei servizi decisoria di cui all'articolo 1, comma 304, lettera b), della
26. Al comma 9 dell'articolo 3 della
27. Al comma 4 dell'articolo 8 della
a) le parole «venti anni» sono sostituite dalle seguenti: «diciannove anni»;
b) le parole «Comitato Provinciale di Udine» sono sostituite dalle seguenti: «Comitato di Udine»;
c) le parole «, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 32, comma 5, della
28. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare all'ARCA Cooperativa Sociale di Trieste un contributo per lavori di ripristino strutturale all'edificio di via Morpurgo 7/2 a Trieste e sede degli asili nido Arcobaleno 1 e 2, in regime di "de minimis".
29. La domanda, corredata del quadro economico di spesa previsto, della relazione illustrativa e del cronoprogramma dell'intervento è presentata, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, alla Direzione centrale infrastrutture e territorio.
30. Per le finalità di cui al comma 28 è destinata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) e sul Programma n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A1 di cui all'articolo 1, comma 4.
31. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 250.000 euro al Comune di Carlino per i lavori di recupero dell'area pedonale di pertinenza e limitrofa all'immobile ex latteria sociale turnaria.
32. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 31 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture e territorio, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
33. Per le finalità previste dal comma 31 è destinata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) e sul Programma n. 1 (Urbanistica ed assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista alla Tabella D di cui al comma 40.
34. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla parrocchia di Santa Cecilia martire di Pradamano un contributo straordinario di 60.000 euro per interventi di completamento della struttura ricreativa e di aggregazione giovanile di Piazza della Chiesa.
35. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 34 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture e territorio - Servizio edilizia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa degli interventi e di un preventivo di spesa. Nel decreto di concessione sono fissati le modalità e i termini di rendicontazione.
36. Per le finalità previste dal comma 34 è destinata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) e sul Programma n. 2 (Giovani) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016 -2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 40.
37. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla parrocchia San Giacomo Apostolo di Polcenigo un contributo straordinario di 50.000 euro per interventi di manutenzione e adeguamento del complesso monumentale del convento francescano.
38. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 37 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture e territorio - Servizio edilizia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa degli interventi e di un preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è erogato un anticipo nella misura del 70 per cento del contributo concesso e sono fissati le modalità e i termini di rendicontazione.
39. Per le finalità previste dal comma 37 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazioni dei beni e attività culturali) e sul Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 40.
40. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 sono introdotte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi di cui all'allegata Tabella D.
Art. 5. (Trasporti e diritto alla mobilità)
1. Al comma 11 quater dell'articolo 4 della
a) la parola «centoventi» è sostituita dalla seguente: «sessanta»;
b) le parole «6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015)» sono sostituite dalle seguenti: «di assegnazione delle risorse finanziarie»;
c) dopo la parola «RFI» sono aggiunte le seguenti: «(o del relativo schema)»;
d) le parole «di un quadro economico e di cronoprogramma» sono sostituite dalle seguenti: «del quadro economico e del cronoprogramma».
2. Al fine di rendere funzionale la Ciclovia Alpe Adria l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Unione del Canal del Ferro-Val Canale un contributo straordinario per la "Progettazione dell'eliminazione dei punti critici lungo la Ciclovia Alpe Adria in Comune di Pontebba".
3. Al fine di garantire il collegamento della Ciclovia Alpe Adria a Cividale del Friuli l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Udine un contributo straordinario per il "Completamento della Ciclovia FVG4 da Udine al Ponte di Salt".
4. Le domande per la concessione del contributo sono presentate dai soggetti competenti al Servizio competente in materia di lavori pubblici, infrastrutture di trasporto e comunicazione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredate delle relazioni tecniche, dei preventivi di spesa e dei cronoprogrammi della progettazione e dei lavori. Il decreto di concessione fissa i termini e le modalità di rendicontazione.
5. Per le finalità previste dal comma 2 è destinata la spesa di 126.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) e sul Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 16.
6. Per le finalità previste dal comma 3 è destinata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) e sul Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 16.
7. Al fine di poter recuperare e valorizzare la documentazione relativa alle opere di ricostruzione delle zone colpite dagli eventi tellurici dell'anno 1976 nel territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, la Direzione centrale infrastrutture e territorio è autorizzata a istituire, con le modalità previste dalla normativa in materia di beni culturali, apposito archivio storico quale struttura permanente che raccoglie, inventaria e conserva documenti tecnico amministrativi di interesse storico, assicurandone la consultazione per finalità di studio e ricerca.
7 bis. Per le finalità di cui al comma 7 è istituito il Comitato per l'istituzione dell'archivio storico del terremoto e della ricostruzione, di seguito Comitato, quale organo consultivo e con funzioni propositive a supporto della Direzione centrale infrastrutture e territorio [35].
7 ter. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, e dura in carica per la durata della legislatura [36].
7 quater. Il Comitato è composto da:
a) l'Assessore regionale alle infrastrutture e territorio, con funzioni di presidente, o suo delegato;
b) il Direttore centrale della direzione centrale infrastrutture e territorio, o suo delegato;
c) l'Assessore regionale con delega alla protezione civile;
d) il Direttore centrale della protezione civile della Regione;
e) tre rappresentanti designati dall'Associazione dei consiglieri del Friuli Venezia Giulia;
f) tre rappresentanti designati dall'Associazione Comuni Terremotati e Sindaci della Ricostruzione del Friuli Venezia Giulia;
g) due rappresentanti designati dalla federazione dell'ordine degli ingegneri del Friuli Venezia Giulia;
h) due rappresentanti designati dalla federazione dell'ordine degli architetti del Friuli Venezia Giulia;
i) un rappresentante designato dal comitato regionale dei collegi dei geometri e geometri laureati del Friuli Venezia Giulia;
j) un rappresentante designato dal collegio dei periti industriali e dei periti industriali laureati delle Province di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine;
k) un rappresentante designato dall'ordine dei geologi del Friuli Venezia Giulia;
l) due rappresentanti designati dall'Università degli studi di Udine;
m) un rappresentante designato dalla Direzione centrale competente in materia di conservazione e valorizzazione del patrimonio storico - culturale [37].
7 quinquies. Le funzioni di segretario del Comitato sono svolte da un dipendente della Direzione centrale infrastrutture e territorio [38].
7 sexies. La partecipazione al Comitato non comporta la corresponsione di alcuna indennità, gettone di presenza o rimborso spese [39].
8. Per le finalità di cui al comma 7 è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) e sul Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 16.
9. Per le finalità previste all'articolo 5, comma 4, della
10. In attuazione delle funzioni esercitate dall'Amministrazione regionale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 9 del decreto legislativo 1 aprile 2004, n.111 (Norme di attuazione dello statuto speciale del Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti), la Direzione centrale infrastrutture e territorio è autorizzata ad assicurare il servizio di interesse generale afferente la manovra ferroviaria unica nell'ambito dell'area portuale di Monfalcone, anche in deroga a eventuali accordi stipulati fra soggetti pubblici e privati antecedentemente all'attivazione del servizio di interesse generale.
11. Per le finalità di cui al comma 10 la Direzione centrale infrastrutture e territorio è autorizzata a sostenere gli oneri conseguenti alla restituzione in disponibilità della parte di infrastruttura afferente il raccordo ferroviario principale di proprietà del consorzio industriale di Monfalcone.
12. Per le finalità di cui al comma 11 è destinata la spesa complessiva di 150.000 euro suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018 a valere sulla missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) e sul Programma n. 1 (Trasporto ferroviario) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 16.
13. Dopo l'articolo 16 della
«Art. 16 bis. (Interventi su mote e casoni della laguna di Grado e Marano)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare accordi con i concessionari di mote e casoni direttamente interessati all'utilizzo delle vie d'accesso alla concessione, non costituenti canali lagunari, per l'esecuzione, da parte degli stessi, di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria o per la partecipazione, da parte degli stessi, al finanziamento degli interventi quando questi siano eseguiti dall'Amministrazione regionale.
2. Per le finalità di cui al comma 1, al fine di salvaguardare le peculiarità turistiche e ambientali delle mote e dei casoni nell'ambito lagunare, la Direzione centrale infrastrutture e territorio è autorizzata a porre in essere direttamente l'iter autorizzatorio.».
14. Al fine di avviare l'attività di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzata a migliorare l'accesso alle concessioni di mote e casoni di cui all'articolo 16 bis, comma 1, della
a) per la manutenzione ordinaria a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) e sul Programma n. 3 (Trasporto per vie d'acqua) - Titolo n. 1 (Spese correnti);
b) per la manutenzione straordinaria a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) e sul Programma n. 3 (Trasporto per vie d'acqua) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale).
15. Per le finalità di cui all'articolo 9, comma 33, della
16. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 sono introdotte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi di cui all'allegata Tabella E.
Art. 6. (Beni e attività culturali, sport e tempo libero)
1. Il termine di rendicontazione delle spese sostenute con gli incentivi per iniziative progettuali riferite ad attività culturali, concessi in forza degli avvisi pubblici approvati con deliberazione di Giunta regionale n. 852 dell'8 maggio 2014, stabilito perentoriamente dall'articolo 10, comma 5, dei medesimi avvisi pubblici, a diciotto mesi dalla concessione degli incentivi, è prorogato di ulteriori sei mesi.
2. Al comma 4 dell'articolo 4 della
a) alla lettera b) la cifra «240.000» è sostituita dalla seguente: «245.000»;
b) alla lettera c) la cifra «290.000» è sostituita dalla seguente: «320.000»;
c) alla lettera d) la cifra «170.000» è sostituita dalla seguente: «220.000».
3. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 4, lettere b), c) e d), della
4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere la realizzazione di quattro progetti pilota, volti all'integrazione dei cittadini stranieri attraverso la promozione di attività di carattere innovativo nei settori dello sport, della formazione e della cultura. A tal fine, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere i seguenti contributi straordinari:
a) contributo di 30.000 euro all'Associazione sportiva Lega Calcio Friuli Collinare di Udine, per la realizzazione del progetto denominato "Calcioxenia", finalizzato all'inserimento sociale di giovani ragazzi richiedenti e titolari di protezione internazionale, da realizzare in collaborazione con gli enti locali e le associazioni del territorio, al fine di prevenire fenomeni di intolleranza e di razzismo tra le giovani generazioni del Friuli Venezia Giulia;
b) contributo di 70.000 euro all'Unione artigiani piccole e medie imprese - Confartigianato di Udine, per la realizzazione di corsi sui mestieri artigiani per i richiedenti asilo, da tenersi all'interno delle caserme in cui i medesimi sono ospitati, finalizzati a sperimentare nuovi approcci formativi con la doppia valenza educativa per coloro che apprendono, e sociale per gli artigiani che prestano l'attività di insegnamento;
c) contributo di 35.000 euro all'Associazione culturale Mamarogi, per la realizzazione di un progetto finalizzato all'utilizzo della drammaturgia come strumento per elevare la qualità del dibattito pubblico sui temi dell'accoglienza e dell'immigrazione;
d) contributo di 30.000 euro all'Associazione Centro culturale Il Villaggio di Udine, per la realizzazione del progetto "Tu sei un bene per me" finalizzato a favorire l'incontro, l'accoglienza, la possibilità di cammino comune fra esperienze diverse attraverso testimonianze, dialoghi, espressione drammatica e musica.
5. La domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 4 è presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di immigrazione, corredata della relazione illustrativa e del preventivo di spesa.
6. Entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, il Servizio di cui al comma 5 provvede alla concessione del contributo, che può essere erogato in un'unica soluzione all'atto della concessione medesima. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.
7. Per le finalità di cui al comma 4 è destinata la spesa di 165.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) e sul Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 97.
8. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 18, della
9. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Parrocchia di Sant'Andrea Apostolo di Venzone un contributo straordinario, sino al 100 per cento della spesa ammissibile, per il restauro degli originali e la realizzazione di copie delle statue del Duomo di Venzone e di basamenti per la collocazione di alcune di esse.
10. Per le finalità di cui al comma 9 la Parrocchia di Sant'Andrea Apostolo di Venzone, entro il 30 settembre dell'anno in cui sono stanziate le relative risorse, presenta al Servizio competente in materia di beni culturali apposita istanza corredata di una relazione illustrativa dell'intervento da realizzare e del relativo preventivo di spesa.
11. Entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione della istanza di cui al comma 10, il Servizio competente in materia di beni culturali provvede alla concessione del contributo e alla contestuale erogazione del 70 per cento del suo ammontare.
12. La parrocchia di Sant'Andrea Apostolo di Venzone presenta, entro il termine fissato con il decreto di concessione, il rendiconto esclusivamente in relazione all'utilizzo delle somme percepite a titolo di contributo.
12 bis. Sono rendicontabili, qualora ammissibili, tutte le spese finalizzate alla realizzazione dell'intervento di cui al comma 9, ivi comprese quelle sostenute in data anteriore alla presentazione dell'istanza di cui al comma 10 [40].
13. Per le finalità di cui al comma 9 è destinata la spesa di 90.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) e sul Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 97.
14. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Cooperativa "Carso nostro - Naš Kras" un contributo straordinario di 40.000 euro per interventi di manutenzione straordinaria e di adeguamento dell'impianto elettrico e antincendio dell'immobile museo Casa carsica/Kraška hiša di Repen (Monrupino).
15. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 14 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di cultura, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa delle attività e di un preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è erogato un anticipo nella misura del 70 per cento del contributo concesso e sono fissati le modalità e i termini di rendicontazione. Sono ammesse a contributo le spese sostenute successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
16. Per le finalità di cui al comma 14 è destinata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) e sul Programma n. 2 (Attività culturali e investimenti diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 97.
17. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per il rifacimento di piste di atletica e per l'acquisto dei relativi attrezzi e attrezzature pertinenti allo svolgimento delle diverse specialità dell'atletica leggera, ai seguenti soggetti per gli importi a fianco di ciascuno indicati:
a) Comune di Pordenone: 500.000 euro;
b) Comune di San Vito al Tagliamento: 500.000 euro;
c) Comune di Trieste, per Campo Cologna: 500.000 euro;
d) Comune di Majano: 500.000 euro.
18. Per le finalità di cui al comma 17 i soggetti indicati presentano al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita istanza corredata della documentazione di cui all'articolo 56 della
19. Per le finalità di cui al comma 17 è destinata la spesa complessiva di 2 milioni di euro suddivisa in ragione di 160.000 euro per l'anno 2016 e di 1.840.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 97.
20. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Udine un contributo straordinario per la realizzazione dell'Archivio italiano dei giochi presso l'area dell'Ex macello comunale.
21. Per le finalità di cui al comma 20 il Comune di Udine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alla Direzione centrale competente in materia di cultura apposita istanza corredata di una relazione illustrativa del progetto da realizzare e del relativo preventivo di spesa. Il finanziamento è concesso e liquidato, fino all'ammontare del 100 per cento della spesa ammissibile, in un'unica soluzione anticipata. Le modalità di rendicontazione sono stabilite con decreto di concessione [41].
22. Per le finalità di cui al comma 20 è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) e sul Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 97.
23. Lo stanziamento complessivo di 180.000 euro previsto per l'anno 2016 per le finalità di cui all'articolo 15, comma 1, della
a) per 100.000 euro all'Associazione Teatro Giuseppe Verdi di Pordenone;
b) per 80.000 euro alla Fondazione Teatro Nuovo Giovanni da Udine.
24. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 23 si provvede mediante rimodulazione della spesa all'interno della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) e sul Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
25. Nell'ambito del riordino delle funzioni degli enti locali avviato dalla
25 bis. Per le finalità di cui al comma 25, al fine di una efficace gestione delle procedure in essere e in considerazione di eventuali mutate situazioni normative o esigenze funzionali dei soggetti beneficiari dei contributi o dei soggetti proprietari o concessionari degli impianti sportivi oggetto degli interventi inseriti nel vigente Programma regionale di interventi per l'anno 2009 e per l'anno 2010, la Giunta regionale conferma ovvero modifica, integra o rimodula detto Programma regionale [42].
25 ter. Per le finalità di cui al comma 25 bis l'istruttoria è attivata o a istanza di parte o d'ufficio, avuto riguardo all'interesse pubblico prevalente [43].
25 quater. A seguito della deliberazione di cui al comma 25 bis, la struttura regionale competente per l'impiantistica sportiva provvede a confermare o a convertire i contributi precedentemente concessi dalle Amministrazioni provinciali. Il mancato inizio dei lavori entro il 31 dicembre 2020 degli interventi inseriti nel Programma di cui al comma 25 bis comporta la revoca d'ufficio del contributo confermato o convertito [44].
25 quinquies. Ai contributi di cui al comma 25 si applica la disciplina contenuta nella
26. Al fine di evitare eventuali interruzioni dei flussi finanziari ai soggetti beneficiari dei contributi pluriennali concessi dalle Province ai sensi dell'articolo 7, commi da 14 a 20, della
27. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 52, della
28. La domanda per l'ottenimento del contributo integrativo di cui al comma 27 è presentata dai singoli soggetti individuati nella Tabella L al Servizio competente in materia di beni culturali entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
29. Qualora il preventivo di spesa già presentato ai sensi dell'articolo 4, comma 53, della
30. I preventivi di spesa già presentati ai sensi dell'articolo 4, comma 53, della
31. Ai procedimenti per la concessione e la rendicontazione dei contributi integrativi di cui al comma 27 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 54, 55 e 56, della
32. Per le finalità di cui al comma 27 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) e sul Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 97.
33. L'Amministrazione regionale, con riferimento ai procedimenti di competenza della Direzione centrale cultura, sport e solidarietà relativi al trasferimento di incentivi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo in seguito alla sottoscrizione di accordi o intese con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, qualora il Ministero eserciti la riserva di ripetizione esperibile in base all'esito del giudizio d'appello proposto dall'Amministrazione al Consiglio di Stato in ordine alla sentenza del TAR Lazio n. 7479, che condiziona i finanziamenti 2016 erogati in base al decreto ministeriale 1 luglio 2014 (Nuovi criteri per l'erogazione e modalità per la liquidazione e l'anticipazione di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla
34. Per le finalità di cui al comma 33 è destinata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) e sul Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 97.
35. Alla
a) all'articolo 9 sono apportate le seguenti modifiche:
1) alla lettera a) del comma 1, dopo le parole «carta di circolazione», sono inserite le seguenti: «oppure adibiti al trasporto di persone con disabilità purché l'attività si evinca dagli scopi statutari del soggetto richiedente»;
2) il comma 4 è abrogato;
b) gli articoli 12, 24 e 27 sono abrogati;
c) dopo l'articolo 41 è inserito il seguente:
«Art. 41 bis. (Modifiche ai regolamenti)
1. Per le modifiche ai regolamenti di cui alla presente legge, riguardanti le modalità di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento, le modalità di verifiche e controlli, le modalità di concessione ed erogazione del contributo, di eventuali anticipi e di eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento, le modalità di comunicazione e i termini del procedimento nonché la disciplina relativa al finanziamento dei contributi regionali, si prescinde dal parere della Commissione consiliare competente e dei Comitati di cui agli articoli 6 e 21.».
36. Per le finalità di cui agli articoli 8, 9, comma 1, lettere a) e c), 10 e 28 della
37. Per le finalità di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), della
38. Per le finalità di cui agli articoli 23 e 28 della
39. All'articolo 6 della
a) al comma 29 le parole «dal 2005 al 2010» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2005 al 2011»;
b) al comma 30 le parole «entro il termine del 31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine del 31 dicembre 2016».
40. Alla
a) al comma 4 dell'articolo 23, dopo le parole «anche le biblioteche», sono inserite le seguenti: «non riconosciute di interesse regionale»;
b) dopo il comma 1 dell'articolo 26 è aggiunto il seguente:
«1 bis. I finanziamenti di cui al comma 1 possono essere utilizzati dall'ente gestore della biblioteca centro sistema, nella misura massima del 30 per cento, per sostenere le spese relative alle risorse umane impiegate nelle funzioni di coordinamento del sistema.»;
c) il comma 2 dell'articolo 30 è sostituito dal seguente:
«2. Le biblioteche che rientrano in una delle tipologie di cui al comma 1, e che non aderiscono ad alcun sistema bibliotecario, possono essere riconosciute di interesse regionale con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di beni culturali, sentita la Conferenza della rete bibliotecaria regionale di cui all'articolo 32 e verificata la sussistenza dei requisiti stabiliti con regolamento regionale, in applicazione dei seguenti criteri:
a) arco di tempo di apertura al pubblico;
b) grado di sviluppo dell'attività di catalogazione del patrimonio documentario custodito;
c) attuazione di programmi di incremento del patrimonio documentario custodito;
d) numero e rilevanza delle iniziative divulgative, di studio e di ricerca realizzate;
e) presenza di personale specializzato;
f) adeguatezza degli spazi e delle attrezzature destinati all'utenza;
g) informazione all'utenza riguardo ai servizi offerti.»;
d) al comma 3 dell'articolo 30 le parole «, non cumulabili con quelli previsti per i sistemi bibliotecari» sono soppresse;
e) al comma 1 dell'articolo 39 le parole «i criteri per il riconoscimento» sono sostituite dalle seguenti: «i requisiti e le modalità per il riconoscimento».
41. Alla
a) la lettera a) del comma 2 dell'articolo 9 è sostituita dalla seguente:
«a) finanziamento annuale per progetti o programmi triennali di iniziative e attività della Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi, dei teatri nazionali e dei teatri di rilevante interesse culturale presenti in regione, previsto dal decreto ministeriale Fondo unico per lo spettacolo nazionale (FUS);»;
b) al comma 2 dell'articolo 10 dopo le parole «che arricchiscano l'offerta formativa delle scuole», sono aggiunte le seguenti: «, nonché per interventi di manutenzione ordinaria, di miglioramento funzionale, di messa in sicurezza e di adeguamento tecnologico della dotazione strutturale e delle attrezzature tecniche delle sale teatrali che fanno parte del circuito ERT o appartenenti a enti locali associati all'ERT. Il finanziamento è concesso e liquidato, fino all'ammontare del 100 per cento della spesa ammissibile, in un'unica soluzione anticipata»;
c) all'articolo 11 sono apportate le seguenti modifiche:
1) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. L'ammontare del finanziamento annuale di cui all'articolo 9, comma 2, lettera a), non può essere inferiore alla quota di cofinanziamento prevista per i teatri nazionali e per i teatri di rilevante interesse culturale dal decreto ministeriale FUS.»;
2) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Con regolamento regionale, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, le modalità di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento, la composizione e i compiti della commissione valutativa, le modalità di quantificazione della quota delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento e le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di verifiche e controlli, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali anticipi, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento. Con il medesimo regolamento sono altresì fissati i termini del procedimento.»;
d) all'articolo 12 bis sono apportate le seguenti modifiche:
1) la rubrica «Orchestra Mitteleuropa del Friuli Venezia Giulia» è sostituita dalla seguente: «Orchestra Regionale del Friuli Venezia Giulia - Associazione culturale no profit»;
2) al comma 1 le parole «la Regione sostiene, attraverso l'Orchestra Regionale del Friuli Venezia Giulia - Associazione culturale no profit, l'attività dell'Orchestra Mitteleuropa del Friuli Venezia Giulia» sono sostituite dalle seguenti: «la Regione sostiene l'Orchestra Regionale del Friuli Venezia Giulia - Associazione culturale no profit»;
e) al comma 1 dell'articolo 15 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I contributi di cui al presente articolo sono concessi e liquidati in un'unica soluzione anticipata.»;
f) al comma 1 dell'articolo 16 le parole «, nell'importo massimo di 5 milioni di euro, e comunque» sono soppresse;
g) dopo il comma 3 dell'articolo 30 è aggiunto il seguente:
«3 bis. Gli incentivi previsti dai commi 1 e 2 sono concessi e liquidati in un'unica soluzione anticipata.»;
h) all'articolo 32 bis sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 1 le parole «17, comma 2,» sono soppresse;
2) al comma 1 bis il numero «10,» è soppresso.
42. Al comma 54 dell'articolo 6 della
43. La modifica di cui al comma 42 si applica anche al procedimento amministrativo relativo all'incentivo ivi richiamato, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
44. All'articolo 17 della
a) al comma 1 sono apportate le seguenti modifiche:
1) dopo le parole «La Regione favorisce» sono inserite le seguenti: «gli interventi di manutenzione ordinaria, di miglioramento funzionale, di messa in sicurezza, nonché»;
2) le parole «delle sale teatrali» sono sostituite dalle seguenti: «della dotazione strutturale e delle attrezzature tecniche delle sale teatrali, diverse da quelle di cui al comma 2 dell'articolo 10,»;
b) al comma 2 sono apportate le seguenti modifiche:
1) le parole «fino all'ammontare massimo del 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'ammontare del 100 per cento»;
2) dopo le parole «previa procedura valutativa delle domande.» è aggiunto il seguente periodo: «Gli incentivi sono concessi e liquidati in un'unica soluzione anticipata.».
45. Per le finalità di cui all'articolo 17, comma 1, della
46. Per l'anno 2016 i contributi di cui all'articolo 17 della
a) Teatro comunale Giuseppe Verdi di Gorizia: 40.000 euro;
b) Associazione teatro Giuseppe Verdi di Pordenone: 60.000 euro;
c) Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia "Il Rossetti": 60.000 euro;
d) Fondazione Teatro nuovo Giovanni da Udine: 60.000 euro;
e) Teatro stabile sloveno di Trieste: 40.000 euro;
f) Teatro stabile La Contrada di Trieste: 40.000 euro;
g) CSS Teatro stabile di innovazione del FVG di Udine: 40.000 euro;
h) Teatro comunale di Monfalcone: 40.000 euro;
i) Cooperativa Bonawentura di Trieste: 40.000 euro;
j) a.ArtistiAssociati di Gorizia: 40.000 euro;
k) Civica Accademia d'Arte drammatica Nico Pepe di Udine: 40.000 euro;
l) Associazione culturale Teatro Pasolini di Cervignano del Friuli: 40.000 euro.
47. Per le finalità di cui all'articolo 17, comma 1, della
48. Al comma 4 dell'articolo 5 della
49. Dopo il comma 2 dell'articolo 8 della
«2 bis. Nelle more dell'adozione dei regolamenti di cui al comma 2, lettera c), il Direttore generale applica, in relazione ai beni individuati ai sensi dell'articolo 16, comma 3, le disposizioni di cui ai provvedimenti e agli atti convenzionali delle Province riguardanti la fruizione dei beni medesimi.».
50. Al comma 4 dell'articolo 16 della
51. L'articolo 20 della
«Art. 20
(Interventi per lo sviluppo dei territori delle Valli del Natisone, del Torre, del Canal del Ferro e della Val Canale)
1. Il contributo annuo disposto dallo Stato per le finalità previste dall'articolo 21, comma 3, della
2. Per le finalità e nei territori di cui al comma 1, le Unioni territoriali intercomunali ivi indicate possono erogare contributi alle piccole e medie imprese che esercitano attività produttive, nel rispetto delle discipline di settore previste dai regolamenti europei e dalle specifiche leggi statali e regionali.
3. Alla ripartizione delle risorse finanziarie di cui al comma 1 si provvede con deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto delle caratteristiche e degli obiettivi degli interventi proposti, in relazione alle esigenze della minoranza linguistica slovena presente nei territori considerati e sentita la Commissione consultiva di cui all'articolo 8.
4. Per la programmazione e la gestione degli interventi di cui al presente articolo le Unioni territoriali indicate possono, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della
52. In via transitoria e con riferimento alle assegnazioni statali pervenute alla Regione nel triennio 2014 - 2016 per l'attuazione dell'articolo 21 della
a) interventi a sostegno delle aziende agricole e forestali professionali dell'intero territorio considerato, mediante un abbattimento parziale delle spese di gestione delle aziende nel rispetto delle regole europee del "de minimis", per un ammontare complessivo pari a 340.000 euro;
b) interventi per la valorizzazione e l'incremento delle produzioni autoctone di frutta e orticole di montagna delle Valli del Natisone e del Torre per un ammontare complessivo di 200.000 euro;
c) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su proprietà pubbliche e per la realizzazione di opere pubbliche finalizzate al miglioramento delle condizioni operative di aziende produttive locali nel territorio dell'Unione del Canal del Ferro - Val Canale per un ammontare complessivo di 200.000 euro;
d) interventi per la gestione, promozione e commercializzazione dell'offerta turistico culturale dell'intero territorio considerato, sostenendo le esistenti strutture aventi finalità turistico culturali anche con la creazione e gestione di sistemi informativi e informatici a vantaggio delle stesse, per un ammontare complessivo di 339.000 euro;
e) interventi presso il plesso scolastico dell'Istituto comprensivo statale con insegnamento bilingue sloveno-italiano di San Pietro al Natisone per l'arredamento scolastico e per l'acquisto di attrezzature scolastiche per un importo di 120.000 euro nonché interventi negli spazi cucina e mensa con l'acquisto delle relative attrezzature a norma di legge per un importo di 90.000 euro;
f) interventi di ristrutturazione e messa a norma di un fabbricato tipico dell'architettura rurale della Val Resia, denominato Casa Buttolo di Stolvizza, di proprietà dell'Associazione culturale Museo della Gente di Val Resia, da adibire a museo delle arti e tradizioni popolari resiane per un ammontare complessivo di 65.000 euro;
g) interventi a sostegno del sistema scolastico a indirizzo bilingue sloveno - italiano favorendo il trasporto degli alunni residenti al di fuori del territorio del Comune di San Pietro al Natisone e delle Valli del Natisone alla sede dell'Istituto comprensivo bilingue di San Pietro al Natisone e favorendo la prosecuzione del ciclo di studi obbligatori e formativi presso le scuole secondarie di secondo grado con lingua d'insegnamento slovena di Gorizia mediante l'organizzazione e la gestione di un sistema di trasporto degli studenti che hanno frequentato l'Istituto comprensivo bilingue di San Pietro al Natisone per un ammontare complessivo di 63.500 euro [46].
53. Gli interventi di cui al comma 52, lettere a), b) e c), vengono realizzati mediante appositi bandi approvati e gestiti dalle Unioni territoriali intercomunali destinatarie dei relativi finanziamenti. Nel caso di interventi da attuare sul territorio di più Unioni territoriali intercomunali i bandi vengono adottati in convenzione tra le Unioni interessate ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della
54. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui al comma 52, lettera d), l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare un'apposita convenzione con l'Istituto per la cultura slovena/Inštitut za slovensko kulturo, ente riconosciuto di preminente rilevanza e interesse per la minoranza linguistica slovena ai sensi dell'articolo 18, comma 4, della
55. Per la realizzazione degli interventi indicati al comma 52, lettera e), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di San Pietro al Natisone un finanziamento complessivo di 210.000 euro consistente nell'importo di 120.000 euro per interventi relativi all'arredamento scolastico e all'acquisto di attrezzature scolastiche e nell'importo di 90.000 euro per interventi negli spazi cucina e mensa con l'acquisto delle relative attrezzature a norma di legge.
56. Per l'intervento indicato al comma 52, lettera f), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione culturale Museo della Gente di Val Resia un finanziamento straordinario di 65.000 euro.
57. Al fine della realizzazione degli interventi di cui al comma 52, lettera g), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione Zavod za slovensko izobraževanje/Istituto per l'istruzione slovena di San Pietro al Natisone, previa stipula da parte dell'Associazione di un'apposita convenzione con l'Istituto comprensivo bilingue di San Pietro al Natisone e le Istituzioni statali di istruzione superiore con lingua d'insegnamento slovena di Gorizia, un finanziamento straordinario di 63.500 euro.
58. Le domande per la concessione del contributo di cui ai commi 55, 56 e 57 sono presentate al Servizio competente in materia di lingue minoritarie, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredate del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese.
59. Per le finalità di cui al comma 52 è prevista per l'anno 2016 la spesa di 1.417.500 euro a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) e del Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018, relativamente all'assegnazione di cui alla
60. Nelle more del riordino delle provvidenze statali per l'editoria nelle lingue minoritarie e a fronte della persistente incertezza in merito all'ammontare, per l'esercizio 2016, del sostegno finanziario dello Stato a favore di tale editoria, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 450.000 euro alla Società PR.A.E. - Promozione attività editoriale Srl di Trieste per la pubblicazione del quotidiano in lingua slovena Primorski dnevnik nell'anno 2016.
61. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 60 è presentata al Servizio competente in materia di lingue minoritarie, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.
62. Per le finalità di cui al comma 60, con riferimento alle assegnazioni statali annue per l'attuazione degli articoli 3, 8, 16 e 21 della
63. Nelle more della revisione dell'elenco degli enti e organizzazioni della minoranza linguistica slovena che la Regione riconosce di preminente rilevanza e interesse per la minoranza stessa, di cui all'articolo 18 della
64. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 63 è presentata al Servizio competente della Direzione centrale cultura, sport e solidarietà, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.
65. Per le finalità di cui al comma 63, con riferimento alle assegnazioni statali annue per l'attuazione degli articoli 3, 8, 16 e 21 della
66. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 25.000 euro all'Associazione Kmečka zveza/Associazione agricoltori, organizzazione rappresentativa degli interessi degli agricoltori di lingua slovena nell'ambito del territorio individuato ai sensi dell'articolo 4 della
67. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 66 è presentata al Servizio competente della Direzione centrale cultura, sport e solidarietà, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.
68. Per le finalità di cui al comma 66, con riferimento alle assegnazioni statali annue per l'attuazione degli articoli 3, 8, 16, e 21 della
69. L'Amministrazione regionale è autorizzata a istituire il Fondo per interventi di manutenzione ordinaria di spazi e locali adibiti alle attività culturali, ricreative, sportive e sociali degli enti e organizzazioni iscritti all'Albo regionale delle organizzazioni della minoranza linguistica slovena di cui all'articolo 5 della
70. Gli interventi di manutenzione ordinaria, così come definiti in base al
71. All'attuazione degli interventi di cui al comma 70 si provvede mediante l'emanazione di un bando approvato dalla Giunta regionale nel quale sono individuati i criteri e le modalità per la concessione dei contributi.
72. Per le finalità di cui al comma 69, con riferimento alle assegnazioni statali annue per l'attuazione degli articoli 3, 8, 16 e 21 della
73. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione temporanea di scopo Projekt un contributo straordinario di 590.000 euro per la realizzazione, in collaborazione con enti e organizzazioni della minoranza linguistica slovena che la Regione, ai sensi dell'articolo 18, commi 3, 4, 5 e 6, della
74. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 73 è presentata al Servizio competente in materia di lingue minoritarie, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del programma degli interventi da realizzare nel 2016 e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.
75. Per le finalità di cui al comma 73, con riferimento alle assegnazioni statali annue per l'attuazione degli articoli 3, 8, 16 e 21 della
76. Dopo l'articolo 6 della
«Art. 6 bis. (Istituzione della Giornata dei corregionali all'estero)
1. La Regione Friuli Venezia Giulia istituisce la "Giornata dei corregionali all'estero" per ricordare l'emigrazione friulana, giuliano - dalmata e slovena e di quanti hanno dovuto lasciare la terra d'origine, nonché per conservare e promuovere la conoscenza, in regione e all'estero, della storia dell'emigrazione e delle diverse identità culturali e linguistiche che la compongono.
2. La "Giornata dei corregionali all'estero" viene celebrata annualmente in una data stabilita con delibera dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, nella quale sono definite anche le iniziative da realizzare per le finalità di cui al comma 1.
3. Gli oneri derivanti dalle finalità previste al presente articolo fanno carico al bilancio del Consiglio regionale.».
77. Alla
a) al comma 1 dell'articolo 5 le parole «scolastico e per l'elaborazione» sono sostituite dalle seguenti: «scolastico, al fine dell'elaborazione»;
b) al comma 1 dell'articolo 6 la parola «annuale» è sostituita dalla seguente: «triennale»;
c) al comma 2 dell'articolo 6 le parole «gennaio di ogni anno» sono sostituite dalle seguenti: «ottobre dell'anno precedente di cui al comma 1».
78. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione "Cinemazero - Associazione culturale" di Pordenone un contributo straordinario, sino al 100 per cento della spesa ammissibile, a sollievo degli oneri di realizzazione di un'ulteriore sala da destinare ad attività di proiezione cinematografica, audiovisione, organizzazione di conferenze, convegni e altre attività informative, didattiche e culturali, nei locali dell'Aula Magna del Centro Studi di Pordenone, di proprietà comunale, che la stessa associazione ha ottenuto in concessione mediante procedura di evidenza pubblica.
79. Per le finalità di cui al comma 78 il legale rappresentante dell'Associazione "Cinemazero - Associazione culturale" di Pordenone, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta al Servizio competente in materia di attività culturali apposita istanza contenente la descrizione dell'opera da realizzare, un quadro economico e un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dell'intervento.
80. Entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione della istanza di cui al comma 79, il Servizio competente in materia di attività culturali provvede alla concessione del contributo. Il contributo viene erogato previa richiesta, sulla base della progressione della spesa, in relazione alle obbligazioni giuridiche assunte, certificate dal responsabile del procedimento del soggetto beneficiario per importi non inferiori al 20 per cento del contributo.
81. L'Associazione "Cinemazero - Associazione culturale" di Pordenone presenta il rendiconto, entro il termine fissato con il decreto di concessione, esclusivamente in relazione all'utilizzo delle somme percepite a titolo di contributo.
82. Per le finalità di cui al comma 78 è destinata la spesa di 240.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) e sul Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 97.
83. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, a ciascuno degli enti privati gestori delle biblioteche di interesse regionale individuate nell'allegata Tabella M, un contributo straordinario in misura pari all'importo ivi rispettivamente indicato, per sostenere la realizzazione di interventi di miglioramento funzionale e di messa in sicurezza degli edifici adibiti a sede delle biblioteche stesse, nonché per l'adeguamento della relativa dotazione di arredi e di attrezzature e apparecchiature.
84. La domanda per l'ottenimento del contributo straordinario di cui al comma 83 è presentata dai singoli soggetti individuati nella Tabella M al Servizio competente in materia di beni culturali entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa degli interventi previsti e del relativo preventivo; ai fini della rendicontazione sono ammissibili anche le spese effettuate nell'anno in corso in data anteriore alla presentazione della domanda.
85. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 84, il Servizio provvede alla concessione del contributo, che è liquidato in un'unica soluzione all'atto della concessione medesima; il beneficiario presenta, entro il termine fissato con il decreto di concessione, il rendiconto esclusivamente in relazione all'utilizzo della somma percepita a titolo di contributo.
86. Per le finalità di cui al comma 83 è destinata la spesa di 137.400 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) e sul Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 97.
87. A completamento degli interventi finalizzati alla ristrutturazione dell'immobile ex "Fondazione Maccari" che beneficiano di contributi regionali concessi in esercizi precedenti, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Gradisca d'Isonzo un contributo straordinario, sino al 100 per cento della spesa ammissibile, per l'acquisto di arredi e attrezzature destinati all'allestimento della Biblioteca e del Museo civico nell'immobile medesimo.
88. Per le finalità di cui al comma 87 il legale rappresentante del Comune di Gradisca d'Isonzo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta al Servizio competente in materia di beni culturali apposita istanza corredata di una relazione dell'intervento da realizzare e del relativo preventivo di spesa.
89. Entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione della istanza di cui al comma 88, il Servizio competente in materia di beni culturali provvede alla concessione del contributo; il contributo viene erogato in via anticipata, previa richiesta del beneficiario, per una quota pari al 50 per cento del suo ammontare; il saldo del contributo è erogato a seguito dell'approvazione del rendiconto entro novanta giorni dalla data di presentazione del rendiconto medesimo.
90. Il Comune di Gradisca d'Isonzo presenta, entro il termine fissato con il decreto di concessione, il rendiconto esclusivamente in relazione all'utilizzo delle somme percepite a titolo di contributo.
91. Per le finalità di cui al comma 87 è destinata la spesa di 450.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) e sul Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 97.
92. Con riferimento al contributo che il Comune di Udine è stato autorizzato a utilizzare, ai sensi dell'articolo 6, comma 135, della
93. Per le finalità di cui al comma 92 il Comune di Udine presenta al Servizio regionale competente in materia di beni culturali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita istanza di conferma, corredata della documentazione progettuale prescritta dall'articolo 56 della
94. All'articolo 16 della
a) al comma 1, dopo le parole «i suoi enti strumentali,», sono inserite le seguenti: «nonché con gli enti locali della regione,»;
b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1 bis. Al fine di garantire la presenza anche sul territorio degli enti locali delle attività di sportello di cui al comma 1, l'ARLeF sottoscrive appositi protocolli d'intesa con una o più Unioni territoriali intercomunali in cui insiste la minoranza linguistica friulana.
1 ter. Per garantire quanto previsto dal comma 1, l'ARLeF, in attuazione del principio generale di sussidiarietà e ai fini di una spesa pubblica reversibile, può ricorrere anche ad appalti di servizi o a incarichi professionali, nel rispetto della normativa vigente in materia.».
95. Al comma 25 dell'articolo 6 della
96. In deroga all'articolo 32, comma 1, della
97. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 sono introdotte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi di cui all'allegata Tabella F.
Art. 7. (Istruzione, lavoro, formazione e politiche giovanili)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a destinare la quota delle risorse di cui all'articolo 9, comma 34, della
2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite fra le Casse Edili in proporzione al numero di domande, presentate a ciascuna di esse, rimaste inevase.
3. La Cassa Edile presenta entro il 31 marzo 2017 alla Direzione centrale competente la richiesta di assegnazione delle risorse di cui al comma 1 con l'indicazione del numero di domande rimaste inevase.
4. La Cassa Edile trasmette entro il 31 dicembre 2017 alla Direzione centrale competente in materia di lavoro la rendicontazione delle spese sostenute per quanto disposto dal presente articolo, con le modalità di cui all'articolo 43 della
5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Amministrazioni pubbliche il finanziamento per le domande di contributo per progetti di Lavori di pubblica utilità a favore di donne di età superiore a 50 anni e uomini di età superiore a 55 anni in condizioni di disoccupazione di lunga durata presentate nell'anno 2015, valutate ammissibili al contributo medesimo e non soddisfatte per mancanza di fondi.
6. Per le finalità previste dal comma 5 è destinata la spesa di 3.280.388,08 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) e sul Programma n. 3 (Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 61.
7. L'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare per gli interventi di Politiche attive del lavoro di cui agli articoli 29, 30, 31, 32, 33 e 48 della
8. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi concessi e a concedere proroghe ai termini di inizio e conseguente fine lavori per gli interventi a favore di edifici universitari che sono oggetto di contribuzione ai sensi delle leggi regionali di settore, per un massimo di cinque anni rispettivamente [47].
9. La domanda di proroga deve essere presentata per ogni intervento entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di edilizia universitaria.
10. I commi 3 e 4 dell'articolo 7 della
«3. I contributi ordinari per interventi a sostegno dell'edilizia scolastica sono concessi ed erogati mediante procedura valutativa, sulla base delle manifestazioni di interesse inviate annualmente dagli enti locali al Servizio competente in materia di edilizia scolastica.
4. La Giunta regionale definisce, nell'ambito dei criteri stabiliti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e delle tipologie degli interventi finanziabili, dei criteri di valutazione e delle priorità degli interventi edilizi determinati dal programma triennale approvato dalla Giunta regionale, le modalità e i termini di presentazione delle domande e i punteggi assegnati ai criteri.».
11. [Nel titolo della
12. [Al primo comma dell'articolo 1 della
13. [Il primo comma dell'articolo 2 della
14. [Al secondo comma dell'articolo 2 della
15. [All'articolo 4 della
a) alla lettera a) del comma 1 le parole «56 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «74 per cento»;
b) la lettera b) del comma 1 è abrogata;
c) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1 bis. Qualora i soggetti di cui alla lettera c) del comma 1, non presentino domanda, la quota loro spettante è attribuita alle istituzioni scolastiche di cui alla lettera a).»;
d) al comma 2 le parole «lettere a) e b)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera a)»] [52].
16. Le disposizioni dal comma 11 al comma 15 hanno effetto dall'1 gennaio 2017 e non si applicano ai procedimenti contributivi in corso.
17. [Alla
a) al comma 4 dell'articolo 7 le parole «pari al 70 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «pari al 65 per cento»;
b) dopo il secondo comma dell'articolo 8 è aggiunto il seguente:
«Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano agli interventi di cui all'articolo 2, primo comma, lettera m).»] [53].
18. [Le disposizioni di cui al comma 17 hanno effetto dall'1 gennaio 2017 e non si applicano ai procedimenti contributivi in corso] [54].
19. L'Amministrazione regionale intende promuovere l'attività avviata e realizzata dall'Istituto Statale di Istruzione Superiore Nautico "Tomaso di Savoia Duca di Genova - L. Galvani" di Trieste e dall'I.S.I.S "S. Pertini" di Monfalcone in materia di istruzione nautica, contribuendo agli oneri per la manutenzione e per il funzionamento delle imbarcazioni utilizzate per l'attività didattica.
20. Per le finalità di cui al comma 19 il contributo viene ripartito nella misura del 30 per cento a favore dall'Istituto Statale di Istruzione Superiore Nautico "Tomaso di Savoia Duca di Genova - L. Galvani" e del 70 per cento a favore dall'I.S.I.S - "S. Pertini" di Monfalcone rispetto allo stanziamento complessivo.
21. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 19 è presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla Direzione centrale competente in materia di istruzione, corredata del preventivo di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di liquidazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
22. Per le finalità previste dal comma 19, relativamente all'attività di manutenzione delle imbarcazioni utilizzate per l'attività didattica, è destinata la spesa di 70.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) e sul Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 69.
23. Per le finalità previste dal comma 19, relativamente al funzionamento delle imbarcazioni utilizzate per l'attività didattica, è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) e sul Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 69.
24. Dopo la lettera d) del comma 2 dell'articolo 4 della
«d bis) iniziative di orientamento universitario.».
25. Per l'anno accademico 2016-2017 l'importo della tassa regionale per il diritto allo studio universitario è articolato in tre fasce in base alla condizione economica dello studente commisurata al livello dell'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE):
a) 120 euro per coloro che presentano un valore dell'ISEE inferiore o pari a quello previsto dai requisiti di eleggibilità per l'accesso ai livelli essenziali delle prestazioni (LEP) del diritto allo studio;
b) 140 euro per coloro che presentano un valore dell'ISEE superiore al livello minimo e fino al doppio del livello minimo previsto dai requisiti di eleggibilità per l'accesso ai livelli essenziali delle prestazioni (LEP) del diritto allo studio;
c) 160 euro per coloro che presentano un valore dell'ISEE superiore al doppio del livello minimo previsto dai requisiti di eleggibilità per l'accesso ai livelli essenziali delle prestazioni (LEP) del diritto allo studio.
26. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 bis della
«2 bis. Per le finalità di cui all'articolo 1, una borsa di studio destinata alla frequenza gratuita presso il Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico è intitolata alla memoria di Giulio Regeni, già studente di un Collegio facente parte dell'Organizzazione mondiale dei Collegi del Mondo Unito.».
27. Nell'ambito degli interventi previsti dalla
28. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 27 è presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla Direzione centrale competente in materia di istruzione, corredata del preventivo di spesa. Per gli anni seguenti la domanda è presentata entro il 30 giugno di ogni anno. Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di liquidazione del contributo e di rendicontazione della spesa [56].
29. Per le finalità previste dal comma 27 è destinata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) e sul Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 69.
30. La Regione assume opportune iniziative volte ad assicurare che la continuità delle azioni già realizzate in esercizi precedenti in attuazione del disposto dell'articolo 7, comma 9, della
31. Per le finalità di cui al comma 30 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'istituto Statale di Istruzione Superiore "Vincenzo Manzini" di San Daniele del Friuli, al Convitto Nazionale "Paolo Diacono" di Cividale del Friuli, all'Istituto Statale di istruzione Superiore Nautico "Tomaso di Savoia Duca di Genova - L. Galvani" di Trieste, alla Parrocchia San Martino Vescovo di Pavia di Udine, ente gestore della scuola materna di Pavia di Udine, alla Parrocchia San Tomaso Apostolo di Caneva (PN), ente gestore della scuola dell'infanzia paritaria "Monsignor Oreste Bortolussi", alla Congregazione delle suore "Ancelle della carità" di Brescia, ente gestore della scuola dell'infanzia paritaria "Paola di Rosa" di Arta Terme, una sovvenzione straordinaria per l'anno scolastico 2016-2017, nella misura fissata al comma 34.
32. Gli interventi di cui al comma 30 sono coerenti con gli obiettivi e i contenuti delle aree tematiche individuate dal Piano d'interventi per lo sviluppo dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche statali e paritarie del Friuli Venezia Giulia per l'anno scolastico 2016-2017, approvato con deliberazione della Giunta regionale 18 marzo 2016, n. 428.
33. La domanda per la concessione del contributo è presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di istruzione, corredata di una relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di concessione e di erogazione del contributo, ai sensi del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 20 maggio 2011, n. 0114/PRES. (Regolamento concernente criteri e modalità per l'attuazione degli interventi previsti in materia di istruzione scolastica dall'articolo 7, commi 8 e 9, della legge finanziaria 2002 e dall'articolo 7, comma 3, della legge finanziaria 2006).
34. Per le finalità previste al comma 30 è prevista la spesa complessiva di 28.500 euro per l'anno 2016, suddivisa come di seguito indicato:
a) 5.000 euro a favore dell'Istituto Statale di Istruzione Superiore "Vincenzo Manzini" di San Daniele del Friuli;
b) 9.000 euro a favore del Convitto Nazionale "Paolo Diacono" di Cividale del Friuli;
c) 10.000 euro all'Istituto Statale di istruzione Superiore Nautico "Tomaso di Savoia Duca di Genova - L. Galvani" di Trieste;
d) 1.500 euro alla Parrocchia San Martino Vescovo di Pavia di Udine, ente gestore della scuola materna di Pavia di Udine;
e) 1.500 euro alla Parrocchia San Tomaso Apostolo di Caneva, ente gestore della scuola dell'infanzia paritaria "Monsignor Oreste Bortolussi";
f) 1.500 euro alla Congregazione delle suore "Ancelle della carità" di Brescia, ente gestore della scuola dell'infanzia paritaria "Paola di Rosa" di Arta Terme.
35. Per le finalità previste dal combinato disposto di cui ai commi 31 e 34 è destinata la spesa di 28.500 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) e sul Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 69.
36. Al fine di dare concreta attuazione al Programma di cui all'articolo 7, comma 6 bis, della
37. Per le finalità di cui al comma 36 l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare una convenzione con le Università regionali, l'Ufficio scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia, le Reti di scuole, individuate dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca quali Polo Formativo per il Friuli Venezia Giulia e Snodi formativi territoriali e la società Insiel Spa, quale società partecipata della Regione con competenze in materia di Scuola digitale, al fine di garantire un servizio di assistenza tecnica per accompagnare nelle scuole il processo di innovazione digitale e di elaborare le Linee guida regionali relative alla connettività, alla strumentazione didattica e alla dematerializzazione dei processi amministrativi per la Classe 2020 e la Scuola 2020.
38. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, viene approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di istruzione lo schema di convenzione, nella quale vengono definiti il soggetto coordinatore delle attività, gli obblighi delle parti, le caratteristiche del progetto, le spese ammissibili e il preventivo di spesa.
39. Entro trenta giorni dalla sottoscrizione della convenzione di cui al comma 38 la Direzione centrale competente in materia di istruzione provvede alla concessione del finanziamento al coordinatore delle attività. Nel decreto di concessione sono fissati le modalità e i termini di rendicontazione e di erogazione dell'anticipo nella misura massima dell'85 per cento del contributo complessivo.
40. Per le finalità previste dal disposto di cui al comma 36 è destinata la spesa complessiva di 35.000 euro suddivisa in ragione di 15.000 euro per l'anno 2016 e di 10.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 69.
41. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'ANED Associazione Nazionale ex Deportati nei campi nazisti di Udine un contributo straordinario per la realizzazione di un progetto nelle scuole della regione finalizzato alla promozione dei valori della Costituzione e all'organizzazione dei viaggi della memoria.
42. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 41 è presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di istruzione, corredata del preventivo di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di liquidazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
43. Per le finalità di cui al comma 41 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 69.
44. Al fine di concorrere alla promozione e alla diffusione della cultura della pace tra i popoli l'Amministrazione regionale intende sostenere la frequenza presso il Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico di una studentessa delle popolazioni Yazidi attraverso un finanziamento a favore del Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico [57].
45. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 44 è presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla Direzione centrale competente in materia di istruzione, corredata del preventivo di spesa. Per gli anni seguenti la domanda è presentata entro il 30 giugno di ogni anno. Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di liquidazione del contributo e di rendicontazione della spesa [58].
46. Per le finalità di cui al comma 44 è destinata la spesa complessiva di 20.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) e sul Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 69.
47. [Dopo il comma 2 ter dell'articolo 18 della
«2 quater. Per le finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione Regionale promuove la creazione di punti locali di informazione e orientamento sull'Europa rivolti ai giovani attraverso l'adesione alla reti nazionali ed europee preposte. I punti sono costituiti presso i propri servizi di orientamento o presso enti locali e Informagiovani regionali.
2 quinquies. Per le finalità di cui al comma 2 quater la Regione concede contributi a enti locali, enti pubblici, associazioni giovanili ed enti privati senza fine di lucro regionali.
2 sexies. Entro il 30 novembre di ogni anno i soggetti di cui al comma 2 quinquies manifestano l'interesse alla Direzione competente in materia di politiche giovanili di aderire alle reti nazionali ed europee preposte e richiedono il relativo cofinanziamento a sostegno delle spese di adesione.
2 septies. La Regione favorisce, anche attraverso i collegamenti con il Portale regionale giovani, la messa in rete dei punti locali di cui al comma 2 quater e ne assicura il coordinamento.»] [59].
48. [Per le finalità di cui al comma 47 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo a enti locali, enti pubblici, associazioni giovanili ed enti privati senza fine di lucro regionali] [60].
49. [Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva apposite direttive nelle quali vengono definiti i contenuti delle attività da finanziare, le spese ammissibili, le modalità e i termini di rendicontazione, il monitoraggio, i criteri e le modalità di riparto delle risorse di cui al comma 48] [61].
50. [La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 47 è presentata entro trenta giorni dalla data di approvazione delle direttive di cui al comma 49 alla Direzione competente in materia di politiche giovanili] [62].
51. [Per le finalità di cui al comma 47 è destinata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) e sul Programma n. 2 (Giovani) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 69] [63].
52. [Per le finalità di cui all'articolo 18, comma 2 ter, della
53. [Per le finalità di cui al comma 52 è destinata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) e sul Programma n. 2 (Giovani) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 69] [65].
54. [L'articolo 19 della
«Art. 19
(Incentivi per l'internazionalizzazione delle professioni)
1. La Regione sostiene l'internazionalizzazione delle professioni, in aggiunta alle misure di cui all'articolo 28, attraverso la concessione di contributi a giovani per incentivare scambi culturali ed esperienze professionali, di durata non superiore a ventiquattro mesi, da realizzarsi attraverso tirocini, praticantati e collaborazioni presso studi professionali all'estero. Per tale finalità, nonché per il riconoscimento degli scambi culturali e delle esperienze professionali ai fini del periodo di pratica professionale richiesto, la Regione promuove la conclusione di accordi tra gli ordini o i collegi professionali, nonché tra le associazioni professionali non organizzate in ordini o collegi, italiani e gli omologhi enti degli Stati membri dell'Unione europea e dei Paesi non appartenenti all'Unione europea, nel rispetto dell'autonomia loro attribuita.
2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, la Regione concede contributi per promuovere la formazione all'estero presso organismi di formazione accreditati, enti o strutture pubbliche e private, ordini professionali, accademie, scuole o università, al fine di rafforzare e di aggiornare, in termini di eccellenza e di qualità, le competenze e le abilità individuali dei professionisti, sia iscritti in appositi albi o elenchi ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile, sia non organizzati in ordini o collegi, e dei diplomati o laureati in attesa di conseguire l'abilitazione professionale, promuovendo la competitività e riducendo i rischi di obsolescenza professionale.
3. La richiesta di contributo dei professionisti iscritti all'albo o all'associazione non ordinistica di riferimento, relativa alle spese di formazione sostenute nei precedenti ventiquattro mesi per il conseguimento dell'abilitazione professionale, è presentata al Servizio regionale competente in materia di professioni entro novanta giorni dall'iscrizione all'albo o all'elenco ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile ovvero all'associazione professionale di riferimento.
4. Con regolamento regionale sono individuati requisiti, criteri e modalità di concessione dei contributi di cui al presente articolo.»] [66].
55. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare all'Istituto Nautico Statale "Tomaso di Savoia Duca di Genova" di Trieste un contributo per lavori di completamento dei lavori di ristrutturazione locali con ampliamento del centro radar.
56. La domanda, corredata del quadro economico di spesa previsto, della relazione illustrativa e del cronoprogramma dell'intervento è presentata entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, alla Direzione centrale competente in materia di infrastrutture e territorio.
56 bis. Alla liquidazione anticipata del 100% del contributo assegnato si provvede contestualmente alla concessione dei fondi [67].
57. Per le finalità di cui al comma 55 è destinata la spesa di 570.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) e sul Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitari) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) - dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 69.
58. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Agenzia Regionale per il Diritto agli Studi Superiori ARDISS un contributo annuale nella misura di cui al 60, per l'effettuazione di ulteriori lavori per il completamento dell'intervento di manutenzione straordinaria volto all'adeguamento normativo e al miglioramento dell'efficienza energetica della Casa dello studente di viale Ungheria 43 a Udine adibito a casa dello studente e sede dell'Agenzia.
59. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 58 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di edilizia corredata dalla relazione degli interventi da realizzare.
60. Per le finalità previste dal comma 58 è destinata la spesa di 800.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) e sul Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 69.
61. All'articolo 26 della
a) dopo la lettera c) del comma 1 è inserita la seguente:
«c bis) contributi riservati agli studenti di cui all'articolo 4, comma 1 in possesso di requisiti di reddito e di merito ed iscritti al primo anno di corsi di laurea magistrale attivati dalle università con sede legale in Friuli Venezia Giulia per l'abbattimento dei costi della tassa universitaria;»;
b) al comma 2 le parole «c) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «c), c bis) e d)».
62. Per le finalità di cui all'articolo 26 comma 1, lettera c bis), della
63. Agli articoli 27 e 28 della
a) dopo il comma 5 dell'articolo 27 è inserito il seguente:
«5 bis. Nel caso di manifestazioni studentesche la cui rilevanza nazionale o regionale è accertata con decreto del Direttore generale dell'Ardiss, le convenzioni di cui al comma 5 possono prevedere l'uso gratuito delle strutture abitative.»;
b) il comma 2 dell'articolo 28 è sostituito dal seguente:
«2. Il servizio di cui al comma 1 può essere rivolto a tutti i destinatari di cui all'articolo 4, con obbligo di partecipazione al costo e con particolari agevolazioni per gli studenti di cui all'articolo 4, comma 1, carenti o privi di mezzi sulla base degli indirizzi indicati nelle linee guida di cui all'articolo 8. In via residuale, l'ARDISS può autorizzare l'utilizzo del servizio di ristorazione anche da parte di utenti diversi da quelli individuati all'articolo 4, applicando una tariffa che garantisca la copertura dei costi ovvero prevedendo la gratuità del servizio in caso di manifestazioni studentesche la cui rilevanza nazionale o regionale è accertata con decreto del Direttore generale dell'Ardiss.».
64. Al fine di favorire le transizioni delle persone tra il sistema educativo e formativo e quello del lavoro, l'Amministrazione regionale intende sostenere azioni sperimentali volte a favorire l'individuazione del personale potenziale di occupabilità e il miglioramento dello stesso attraverso interventi educativi, laboratoriali e consulenziali di valenza orientativa.
65. Per le finalità di cui al comma 64 l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare una convenzione con l'Isfol - Istituto per lo Sviluppo della Formazione professionale dei Lavoratori di Roma, per un'attività di assistenza tecnica volta alla formazione degli operatori, alla progettazione ed alla sperimentazione di strumenti e percorsi di orientamento educativo, di laboratori e di attività consulenziale e al relativo monitoraggio attraverso l'adattamento dello strumento di autovalutazione dell'occupabilità - AVO e la definizione di specifici protocolli di intervento.
66. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, viene approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di istruzione lo schema di convenzione, nel quale vengono definiti le attività, gli obblighi delle parti e i relativi costi.
67. Entro trenta giorni dalla sottoscrizione della convenzione di cui al comma 66 la Direzione centrale competente in materia di istruzione provvede alla concessione del finanziamento delle attività. Nel decreto di concessione sono fissate le modalità e i termini di rendicontazione e di erogazione di anticipi in misura non superiore all'85 per cento delle somme stanziate.
68. Per le finalità previste dal disposto di cui al comma 64 è destinata la spesa complessiva di 20.000 euro suddivisa in ragione di 5.000 euro per l'anno 2016 e di 10.000 euro per l'anno 2017 e di 5.000 per l'anno 2018, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 6 (Servizi ausiliari all'istruzione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 69.
69. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 sono introdotte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi di cui all'allegata Tabella G.
Art. 8. (Salute e politiche sociali)
1. Al comma 3 dell'articolo 4 della
2. Al comma 2 dell'articolo 11 della
3. Al comma 1 dell'articolo 12 della
4. Dopo il comma 12 dell'articolo 37 della
«12 bis. I finanziamenti per gli interventi di investimento nel settore sanitario programmati prima dell'anno 2016 classificati, ai sensi dell'articolo 4, comma 8, della
a) di «rilievo aziendale», di cui all'articolo 4, comma 7, lettere a) e c), negli atti di programmazione annuale sono erogati in via anticipata nella misura massima dell'80 per cento dell'importo concesso, ad avvenuta approvazione da parte della Giunta regionale degli atti di programmazione annuale di cui all'articolo 20 della
b) di «rilievo regionale» negli atti di programmazione annuale sono erogati, previa richiesta annuale del legale rappresentante dell'ente, sulla base della progressione della spesa, in relazione alle obbligazioni giuridiche assunte, certificate dal responsabile del procedimento dell'ente beneficiario. Per gli interventi edili-impiantistici sono riconoscibili anche gli importi relativi alle spese generali e tecniche.».
5. Al comma 82 dell'articolo 10 della
6. Con esclusivo riferimento all'anno 2016 i progetti di cui al comma 82 dell'articolo 10 della
7. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione Progettoautismo FVG - Onlus un contributo straordinario di 300.000 euro per il primo lotto dei lavori di ristrutturazione di un immobile da adibire a progettualità sociali e sociosanitarie.
8. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 7 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di studio di fattibilità.
9. La concessione ed erogazione del contributo di cui al comma 7 è disposta acquisito il parere dell'Azienda sanitaria universitaria integrata di Udine e dell'Ente gestore dei servizi per l'handicap di cui all'articolo 6, comma 4, della
10. Per le finalità di cui al comma 7 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) e sul Programma n. 2 (Interventi per i disabili) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 74.
11. Le attività sociali e sociosanitarie da attivare presso la struttura considerata verranno successivamente concordate tra I'Azienda sanitaria universitaria integrata di Udine, l'Ente gestore dei servizi per l'handicap di cui all'articolo 6, comma 4, della
12. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione di volontariato Il Samaritan Onlus di Ragogna un contributo straordinario di 80.000 euro per gli interventi di manutenzione e adeguamento effettuati nella struttura "Cjase Balét".
13. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 12 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa degli interventi e del consuntivo delle spese sostenute. Con il decreto di concessione è erogato un anticipo nella misura del 70 per cento del contributo concesso e sono fissati le modalità e i termini di rendicontazione.
14. Per le finalità di cui al comma 12 è destinata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) e sul Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 74.
15. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Fondazione Valentino Pontello Onlus di Majano un contributo straordinario di 50.000 euro per interventi di manutenzione e adeguamento della struttura socio assistenziale di Pers.
16. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 15 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa degli interventi e di un preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è erogato un anticipo nella misura del 70 per cento del contributo concesso e sono fissati le modalità e i termini di rendicontazione.
17. Per le finalità di cui al comma 15 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) e sul Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 74.
18. L'Amministrazione regionale, al fine di sostenere l'erogazione dei servizi residenziali per anziani non autosufficienti e servizi per disabili resi dai Comuni, dalle Aziende per l'assistenza sanitaria, dalle Aziende di servizi alla persona e dai soggetti di cui all'articolo 14, commi 2 e 3, della
a) interventi di adeguamento o miglioramento sismico, di adeguamento alle norme di sicurezza antincendio, alle norme antinfortunistiche e alle norme per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche, in immobili dedicati alle attività assistenziali di proprietà dei suddetti soggetti, nonché per gli interventi per la riclassificazione delle medesime strutture ai sensi del regolamento di cui all'articolo 31 della
b) l'acquisto e la sostituzione di arredi e attrezzature, destinati alle attività assistenziali [68].
19. Con decreto del Direttore competente, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvato il bando per la definizione delle priorità di intervento, la quantificazione del finanziamento e per la determinazione dei criteri di formazione della graduatoria delle iniziative ammesse e dei termini e delle modalità di presentazione delle domande.
20. Gli enti beneficiari hanno l'obbligo di mantenere, pena la revoca dei contributi concessi, la destinazione dei beni immobili per cinque anni e dei beni mobili per due anni dal decreto di definizione della pratica contributiva, nel caso di contributi in conto capitale, ovvero per tutta la durata del rapporto contributivo, in caso di contributi pluriennali. Il mantenimento del vincolo di destinazione riguarda sia i soggetti beneficiari, sia i beni oggetto di contribuzione regionale.
21. Per le finalità di cui al comma 18 è destinata la spesa complessiva di 4 milioni di euro suddivisa in ragione di 1 milione di euro per l'anno 2017 e di 3 milioni di euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) e sul Programma n. 3 (Interventi per gli anziani) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 74.
22. Ai fini di cui alla
23. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 22 è presenta alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa delle attività previste e di un preventivo di massima delle spese. Il contributo è erogato in via anticipata in un'unica soluzione. Con il decreto di concessione sono determinati i termini e le modalità di rendicontazione.
24. Per le finalità di cui al comma 22 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) e sul Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 74.
25. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare progetti pilota biennali finalizzati all'avvalimento di uno psicologo in almeno un Centro di assistenza primaria (CAP) per ogni ente del Servizio sanitario regionale, al fine di sperimentare l'efficacia della copresenza di detto professionista e dei medici di famiglia operanti all'interno del Centro di assistenza primaria. I Distretti sanitari di riferimento organizzano e valutano l'operatività svolta utilizzando degli indicatori di esito predisposti dalla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia.
26. Per le finalità di cui al comma 25 è destinata la spesa complessiva di 200.000 euro suddivisa in ragione di 50.000 euro per l'anno 2016, di 100.000 euro per l'anno 2017 e di 50.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) e sul Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 74.
27. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare un progetto pilota triennale di sanità cross-border finalizzato al trattamento di cittadini comunitari, presenti nelle aree confinanti del territorio sloveno, colpiti da infarto acuto del miocardio.
28. Il progetto pilota è predisposto dalla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia. Per la realizzazione del progetto, è stipulato un accordo tra la Regione Friuli Venezia Giulia e l'ente sloveno competente. L'attuazione del progetto è affidata, con apposita convenzione, all'Azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste.
29. Per le finalità di cui al comma 27 è destinata la spesa complessiva di 750.000 euro suddivisa in ragione di 250.000 euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018 a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) e sul Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 74.
30. In deroga a quanto previsto dall'articolo 18, comma 4, della
31. Alla
a) la lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 è sostituita dalla seguente:
«e) rimborso degli oneri sostenuti per la stipula di polizze assicurative dedicate, anche in forma cumulativa, a favore degli amministratori di sostegno volontari, compresi coloro che svolgono l'incarico a beneficio di propri familiari;»;
b) i commi 2 e 2 bis dell'articolo 5 sono abrogati;
c) la lettera b) del comma 1 dell'articolo 6 è sostituita dalla seguente:
«b) le modalità e i limiti di rimborso degli oneri di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e);».
32. Le associazioni di disabili, individuate ai sensi dell'articolo 35 della
33. Agli interventi previsti dall'articolo 41 della
34. Ad avvenuta adozione, consolidamento e approvazione degli atti relativi al controllo annuale sul bilancio di esercizio del Servizio sanitario regionale, ai sensi dell'articolo 29 della
35. Le risorse di cui al comma 34 sono destinate alla copertura delle perdite, relative agli anni pregressi e in attuazione del
36. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 34, previste in 29.500.000 euro, affluiscono al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) e alla Tipologia n. 500 (Rimborsi e altre entrate correnti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A2 di cui all'articolo 1, comma 5.
37. Ai componenti dei collegi sindacali degli enti del Servizio sanitario regionale di cui all'articolo 3, comma 1, e all'articolo 4, comma 2, della
38. Ai componenti del consiglio di indirizzo e verifica degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui all'articolo 6 della
39. Le disposizioni di cui al comma 37 si applicano anche ai collegi sindacali già in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.
40. Le disposizioni di cui al comma 38 si applicano ai consigli di indirizzo e verifica e agli organi di indirizzo nominati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
41. Il comma 6 dell'articolo 6 della
42. L'articolo 37 della
43. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare uno o più progetti di rete relativi all'area tematica "Valutazione dell'efficacia degli interventi di audit e di feedback per migliorare la qualità delle cure e ridurre l'eterogeneità di accesso alle cure efficaci nella popolazione italiana incluse le emergenze cardio e cerebro vascolari", concordato tra le Regioni e approvato dal Comitato tecnico sanitario del Ministero della salute, nell'ambito del programma di rete del bando della ricerca finalizzata 2014-2015.
44. La selezione per l'individuazione dei progetti è affidata a un comitato di pilotaggio costituito da un rappresentante di ogni Regione partecipante insieme a due rappresentanti del Ministero della salute e a un panel scientifico di valutazione costituito da ricercatori designati dalle Regioni partecipanti e dal Ministero.
45. Per le finalità di cui al comma 43 è destinata la spesa complessiva di 600.000 euro suddivisa in ragione di 200.000 euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018 a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) e sul Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 74.
46. La Regione è autorizzata a finanziare progetti che rientrano tra i programmi e gli obiettivi inseriti nel Piano regionale della prevenzione al fine di sostenere con azioni mirate il raggiungimento degli indicatori di risultato previsti dal Piano nazionale della prevenzione.
47. I progetti sono predisposti dalla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, che li realizza anche attraverso apposite convenzioni stipulate con gli enti del Servizio sanitario regionale e gli Atenei della Regione.
48. Per le finalità di cui al comma 46 è destinata la spesa di 248.749,66 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) e sul Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A1 di cui all'articolo 1, comma 4.
49. Ad avvenuto versamento da parte dell'Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi delle economie di spesa sui progetti di screening finanziati con i fondi trasferiti dallo Stato ai sensi dell'articolo 2 bis del
50. I progetti sono predisposti dalla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, che li realizza anche attraverso apposite convenzioni stipulate con gli enti del Servizio sanitario regionale e gli Atenei della Regione.
51. Per le finalità di cui al comma 49 è destinata la spesa di 120.387,14 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) e sul Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 74.
52. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 49, previste in 120.387,14 euro per l'anno 2016, affluiscono al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) e alla Tipologia n. 500 (Rimborsi e altre entrate correnti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A2 di cui all'articolo 1, comma 5.
53. All'articolo 2 della
a) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. La misura si coordina con la misura di contrasto alla povertà da avviare su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 1, comma 387, lettera a), della
b) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
«5 bis. Al fine di quanto previsto al comma 5, ai beneficiari di SIA residenti in regione in possesso dei requisiti per accedere alla misura di cui all'articolo 2 è garantito l'ammontare dell'intervento monetario loro spettante ai sensi dell'articolo 4, comma 1, mediante integrazione con risorse regionali degli importi corrisposti dallo Stato.
5 ter. Con il regolamento di cui all'articolo 10 sono stabilite le modalità di integrazione degli interventi monetari per i nuclei familiari già beneficiari della misura in sede di prima applicazione del SIA.».
54. All'articolo 3 della
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Beneficiari della misura sono i nuclei familiari, anche monopersonali, come definiti ai sensi del
a) essere cittadino italiano o comunitario, ovvero familiare di cittadino italiano o comunitario non avente la cittadinanza di uno Stato membro che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino straniero in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
b) essere residente in regione da almeno ventiquattro mesi. In caso di rimpatrio, il periodo di iscrizione all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) non rileva ai fini del computo.»;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Nel caso di godimento da parte di componenti il nucleo familiare beneficiario di altri trattamenti economici, anche fiscalmente esenti, di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale, a qualunque titolo concessi dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni a componenti il nucleo stesso, il valore complessivo per il nucleo familiare dei medesimi trattamenti percepiti nel mese antecedente la richiesta o le erogazioni deve essere inferiore a:
a) 600 euro mensili nel caso di nucleo familiare composto da una persona;
b) 750 euro mensili nel caso di nucleo familiare composto da due persone;
c) 900 euro mensili nel caso di nucleo familiare composto da tre persone;
d) 1.050 euro mensili nel caso di nucleo familiare composto da più di tre persone.
Gli importi possono essere variati con deliberazione della Giunta regionale.»;
c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3 bis. Nessun componente il nucleo familiare deve beneficiare della nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) di cui all'articolo 1 del
d) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
«5 bis. I requisiti per l'accesso alla misura devono essere presenti al momento di presentazione della domanda e mantenuti per l'intero periodo di erogazione della misura.».
55. Al comma 1 dell'articolo 4 della
56. Al comma 1 dell'articolo 5 della
57. Il comma 1 dell'articolo 7 della
«1. I componenti il nucleo familiare beneficiario della misura hanno l'obbligo di comunicare ogni variazione della loro situazione lavorativa comportante variazione di reddito.».
58. All'articolo 8 della
a) alla lettera a) del comma 1 le parole «entro il primo bimestre dell'erogazione della misura» sono sostituite dalle seguenti: «entro sessanta giorni dalla data di erogazione del primo bimestre di misura»;
b) alla lettera c) del comma 1 le parole «al Servizio sociale dei Comuni dove ha presentato domanda» sono soppresse e le parole «, familiare o patrimoniale» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 7».
59. Al comma 1 dell'articolo 10 della
«e) le modalità di coordinamento fra la misura di cui all'articolo 2 e il Sostegno per l'inclusione attiva (SIA), nonché le regole che disciplinano l'integrazione e la cumulabilità tra le stesse e altri interventi statali e regionali in materia di sostegno al reddito;».
60. Le modifiche alla
61. I contratti di formazione specialistica dei medici, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 luglio 2007 (Definizione schema tipo del contratto di formazione specialistica dei medici), finanziati dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, sono riservati a favore di medici residenti sul territorio regionale da almeno tre anni alla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso e il relativo finanziamento regionale resta attribuito alla stessa Università per l'intera durata del corso [69].
62. Per il fine di cui al comma 61, il contratto aggiuntivo regionale di formazione specialistica, sottoscritto con il medico specializzando, viene conseguentemente adeguato.
63. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i commi da 2 a 12 dell'articolo 8 della
64. Per il contenzioso pendente relativo alla gestione dei rapporti obbligatori insorti durante la pregressa gestione delle unità sanitarie locali, la Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia procede al rimborso degli importi versati per conto della Regione sulla base di una specifica relazione dell'organo di vertice degli enti del Servizio sanitario regionale attestante la legittimità degli importi medesimi.
65. Gli enti del Servizio sanitario regionale garantiscono all'Amministrazione regionale l'assistenza, il supporto e la collaborazione necessari alla gestione dei rapporti obbligatori nonché all'eventuale contenzioso o precontenzioso relativo a tutti i rapporti obbligatori insorti durante la pregressa gestione delle unità sanitarie locali e forniscono, anche sotto il profilo medico legale, la documentazione e ogni elemento utile, ivi compresi gli atti necessari a far valere ogni diritto derivante da eventuali coperture assicurative.
66. Entro il 30 giugno di ogni anno, i beneficiari dei riparti dei fondi di cui all'articolo 13 della
67. Successivamente al termine del 30 giugno di ogni anno, la Direzione competente si riserva di effettuare ricognizioni sullo stato di avanzamento delle attività finanziate con i fondi di cui al comma 66 e chiedere i relativi cronoprogrammi di attività.
68. Sulla base dei cronoprogrammi di attività di cui ai commi 66 e 67 e in deroga alle disposizioni contenute nei regolamenti attuativi, la Direzione competente è autorizzata ad adeguare gli impegni di spesa, compatibilmente con i vincoli del bilancio regionale e con le esigenze organizzative dell'Amministrazione regionale. Le somme eventualmente disimpegnate tornano a disponibilità di capitolo e le risorse necessarie alla completa copertura della concessione vengono contestualmente impegnate sull'anno successivo.
69. Per l'anno 2016, i cronoprogrammi di cui al comma 66 possono essere presentati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
70. Al comma 5 bis dell'articolo 4 della
71. L'infrastruttura di proprietà della Regione costituita da reti, sistemi e apparecchiature per telecomunicazioni afferenti il sistema radio e il sistema telefonico utilizzati presso le centrali operative del Servizio per l'Emergenza Sanitaria-118, anche se realizzata in tutto o in parte antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, è iscritta al patrimonio indisponibile della Regione. A tale scopo è predisposto un verbale di consegna utile ai fini inventariali i cui contenuti, i relativi eventuali allegati e le modalità di sottoscrizione sono stabiliti con apposita deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di patrimonio. Nel verbale di consegna, a cura del soggetto attuatore, è indicato il valore ai fini inventariali, corrispondente al valore di costruzione dell'infrastruttura oggetto di consegna.
72. La direzione centrale dell'Amministrazione regionale competente in materia di salute svolge le funzioni regionali relative alla programmazione, realizzazione, attivazione, manutenzione, gestione ed esercizio afferenti l'infrastruttura di cui al comma 71. La suddetta direzione centrale è autorizzata ad affidare l'attivazione, manutenzione, gestione ed esercizio dell'infrastruttura a società in house regionali mediante le usuali modalità di affidamento diretto, contenenti i termini, le modalità e i costi, nonché i rapporti tra la Regione e le società in house.
73. Dopo il comma 5 bis dell'articolo 4 della
«5 ter. Per i soli uccelli allevati per evidenziare le qualità del canto e per quelli destinati ai concorsi canori è autorizzato l'uso di gabbie di dimensioni inferiori rispetto a quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 36.».
74. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 sono introdotte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi di cui all'allegata Tabella H.
Art. 9. (Sistema delle autonomie locali e coordinamento della finanza pubblica)
1. Gli investimenti a favore degli enti locali finanziati con la presente legge costituiscono interventi prioritari di sviluppo integrato del territorio, le cui risorse in conto capitale sono prioritariamente assegnate ai Comuni partecipanti alle Unioni territoriali intercomunali, di cui alla
2. Al fine di garantire livelli sempre più elevati di sicurezza sul territorio del Friuli Venezia Giulia e sostenere le attività di contrasto e prevenzione della criminalità, la Regione provvede alla conferma dei finanziamenti già concessi alle forme collaborative per lo svolgimento associato del servizio di polizia locale, ai sensi del Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l'anno 2015, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1310 del 3 luglio 2015, sciolte o che si scioglieranno entro il 31 dicembre 2016, qualora ricorrano cumulativamente le seguenti condizioni [70]:
a) il progetto mantenga il coinvolgimento degli enti originariamente previsti;
b) gli interventi vengano realizzati nel rispetto delle finalità previste dal Programma;
c) il Comune già indicato come capofila della forma collaborativa beneficiaria comunichi, entro novanta giorni dallo scioglimento, le eventuali modifiche al progetto che siano conseguenti all'esigenza di realizzare gli interventi pur in esito allo scioglimento della forma collaborativa.
3. Nel caso previsto dal comma 2, il Comune già capofila della forma collaborativa beneficiaria mantiene l'obbligo di procedere alla rendicontazione delle spese sostenute entro e non oltre il termine del 28 febbraio 2018.
4. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare ai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che sostengono oneri relativi al personale proveniente, a seguito di mobilità, dall'Ente Ferrovie dello Stato, un fondo di 160.000 euro, da concedere ed erogare in unica soluzione entro il 30 settembre 2016 in misura pari agli oneri pagati nel 2015 per il personale transitato dall'Ente Ferrovie dello Stato; in caso di insufficienza dello stanziamento, l'assegnazione spettante a ciascun Comune è ridotta in misura proporzionale.
5. Per la finalità di cui al comma 4 gli enti interessati presentano al Servizio finanza locale della Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme, sede di Udine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda di assegnazione del fondo indicante il nominativo del personale proveniente dall'Ente Ferrovie dello Stato, l'ammontare complessivo dell'importo della retribuzione ordinaria per l'anno 2015 e dell'importo di fine esercizio per il medesimo anno 2015.
6. Per la finalità prevista al comma 4 è destinata la spesa di 160.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) e sul Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 59.
7. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare ai Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti un fondo di 270.000 euro, da concedere ed erogare in unica soluzione entro il 30 settembre 2016, per la copertura degli oneri che gli enti sostengono per la concessione ai dipendenti dell'aspettativa sindacale retribuita nell'anno 2016 in misura pari agli oneri preventivati nell'anno 2016 e dichiarati dagli enti predetti, con la modalità di cui al comma 8; in caso di insufficienza del fondo l'erogazione spettante è ridotta in misura proporzionale.
8. Per le finalità previste dal comma 7 gli enti interessati presentano al Servizio finanza locale della Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme, sede di Udine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda indicante per l'anno 2016 il personale in aspettativa sindacale retribuita e gli oneri che gli enti interessati presumono di sostenere per il trattamento economico dell'intero anno.
9. Gli enti beneficiari del riparto di cui al comma 7 rendicontano l'assegnazione ricevuta presentando, entro il 31 marzo 2017, la dichiarazione del responsabile del Servizio attestante gli oneri effettivamente sostenuti nell'anno 2016 per il personale in aspettativa sindacale retribuita. Non si applica la disposizione di cui all'articolo 56, comma 2 bis, della
10. Per le finalità previste al comma 7 è destinata la spesa di 270.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) e sul Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 59.
11. Al comma 44 dell'articolo 7 della
12. Alla lettera a) del comma 45 dell'articolo 7 della
13. Dopo il comma 49 dell'articolo 7 della
«49 bis. La quota dello stanziamento di cui al comma 45, lettera a), non concessa entro il 31 maggio 2016 è concessa entro il 31 ottobre 2016 previa domanda, da presentare con le modalità previste al comma 48, entro il 30 settembre 2016. In caso di insufficienza dello stanziamento, l'assegnazione spettante a ciascun beneficiario è ridotta in misura proporzionale.».
14. Al comma 53 dell'articolo 7 della
15. Al comma 54 dell'articolo 7 della
16. Alla lettera a) del comma 71 dell'articolo 7 della
17. Le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 12, 13, 16, 17, 18, 25, 25.1, 25 bis, 25 ter, 27, 27 bis, 28.1, 28 bis, 29 e 30 della
18. Ai fini di quanto previsto all'articolo 21, comma 3, lettera c), della
19. Al comma 11 dell'articolo 20 della
20. Dopo il comma 11 dell'articolo 20 della
«11 bis. La sanzione di cui al comma 11 si applica nell'anno successivo a quello nel quale gli uffici regionali competenti in materia di finanza locale vengono a conoscenza del mancato rispetto dell'obiettivo.».
21. Per gli enti locali che non hanno rispettato l'obiettivo specifico in termini di saldo finanziario di competenza mista nell'anno 2014 o nell'anno 2015, la sanzione prevista dal comma 11 dell'articolo 20 della
22. La disposizione prevista all'articolo 17, comma 7, della
23. Al comma 8 dell'articolo 16 della
24. Sono ammesse al programma di conversione degli incentivi, di cui all'articolo 16 della
25. La disposizione di cui all'articolo 16, comma 16, della
26. All'articolo 16 della
a) alla lettera g) del comma 7 dopo le parole «inerenti all'investimento» sono aggiunte le seguenti: «quantificata in via presuntiva»;
b) dopo il comma 16 sono inseriti i seguenti:
«16 bis. Nel caso di cui al comma 16 è trasferito al Fondo, nell'esercizio nel quale è adottata l'intesa di cui al comma 9, l'importo dell'incentivo ammesso al procedimento di conversione al netto della quota destinata a sollievo degli oneri finanziari come quantificata nell'intesa e delle somme eventualmente già corrisposte all'ente beneficiario. Il provvedimento di conversione del contributo è adottato successivamente al trasferimento delle risorse al Fondo con contestuale impegno delle relative risorse a valere sulla contabilità del Fondo medesimo.
16 ter. Nel caso di cui al comma 16 alle risorse dichiarate libere da vincoli di destinazione a seguito del provvedimento di conversione si applica l'articolo 28, comma 8 bis, della legge regionale 13/2014.».
27. In via eccezionale, per il solo anno 2016, non trova applicazione quanto previsto dal secondo periodo del comma 9 dell'articolo 20 della
28. Al comma 1 dell'articolo 51 della
29. Al comma 1 dell'articolo 40 della
30. La rendicontazione dell'intervento di cui all'accordo quadro sottoscritto in data 20 aprile 2009 tra la Regione e i Comuni di Arzene, Valvasone e San Martino al Tagliamento per la parte confermata dall'articolo 10, commi da 41 a 43, della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013), è trasmessa dal Comune di Valvasone Arzene entro il 30 giugno 2018 [71].
31. Alla lettera a) del comma 5 dell'articolo 20 della
32. La norma di cui alla lettera a) del comma 5 dell'articolo 20 della
33. Al comma 10 dell'articolo 8 della
a) alla lettera c) le parole «superiore a 15.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «compresa tra 15.001 e 30.000 abitanti»;
b) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
«c bis) tra 500.000 euro e 800.000 euro per il Comune risultante da fusione con popolazione superiore a 30.000 abitanti.».
34. Preso atto della mancata approvazione, da parte di alcune Province, delle proposte di piani di subentro relativi alle funzioni di cui all'articolo 32, comma 4, della
a) all'articolo 32 sono apportate le seguenti modifiche:
1) alla lettera a) del comma 3 le parole «1 novembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «1 gennaio 2017»;
2) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. A decorrere dall'1 gennaio 2017 sono trasferite ai Comuni le funzioni già di competenza provinciale indicate in dettaglio nell'allegato C, per l'esercizio in forma associata mediante le Unioni con le modalità di cui all'articolo 26, comma 4, e da parte dei Comuni che non vi partecipano.»;
3) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4 bis. I regolamenti provinciali vigenti al momento del trasferimento delle funzioni provinciali continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, sino all'entrata in vigore delle corrispondenti norme regolamentari approvate dalle amministrazioni subentranti.»;
b) all'articolo 35 sono apportate le seguenti modifiche:
1) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4 bis. Con riferimento alle funzioni trasferite ai Comuni ai sensi dell'articolo 32, comma 4, si osservano le seguenti disposizioni:
a) le risorse umane, strumentali e finanziarie nonché i rapporti giuridici oggetto del subentro sono attribuiti relativamente a ciascuna Provincia alle Unioni ivi costituite e ai Comuni che non vi partecipano, secondo gli accordi che tra essi intervengano anche ai sensi dell'articolo 24, comma 2;
b) gli immobili adibiti a edifici scolastici e le relative pertinenze sono attribuiti in proprietà al Comune sul cui territorio essi insistono, ferma restando in capo alle amministrazioni di cui alla lettera a) l'attribuzione delle risorse e dei rapporti giuridici necessari a garantire il funzionamento dei plessi scolastici.
4 ter. Nelle more della definizione degli accordi di cui al comma 4 bis, l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 32, comma 4, è garantito, su tutti i territori degli enti subentranti, dall'Unione in cui ha sede il Comune più popoloso; a essa sono provvisoriamente attribuiti le risorse e i rapporti giuridici connessi alle funzioni esercitate. Le Province garantiscono comunque la messa a disposizione dei locali ove opera il personale trasferito.»;
2) al comma 5 le parole «i rappresentanti degli enti» sono sostituite dalle seguenti: «i rappresentanti delle Unioni, dei Comuni che non vi partecipano e dei Comuni cui vengano attribuiti beni immobili».
35. Entro il 31 agosto 2016 le Province trasmettono improrogabilmente il piano di subentro di cui all'articolo 35 della
36. Con la legge di stabilità per l'anno 2017, in esito alle risultanze dei piani di subentro presentati dalla Province e delle conseguenti intese, sono quantificate le risorse spettanti a Comuni e Unioni in relazione al trasferimento delle funzioni di competenza provinciale di cui al comma 34.
37. Il fondo di cui all'articolo 7, comma 60, della
38. Per la finalità prevista al comma 37 è destinata la spesa di 19.500.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) e sul Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 59.
39. Ai fini dell'applicazione dei criteri di riparto di cui all'articolo 7, comma 63, della
40. Le Unioni territoriali intercomunali beneficiarie del riparto della quota di cui all'articolo 7, comma 61, lettera b), della
41. Al comma 64 dell'articolo 7 della
42. Al comma 23 dell'articolo 6 della
43. Il fondo ordinario transitorio comunale di cui all'articolo 7, comma 5, della
44. Per la finalità prevista al comma 43 è destinata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) e sul Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 59.
45. Ai commi 3, 4 e 7 dell'articolo 46 della
46. Al comma 4 dell'articolo 66 della
47. Al comma 2 dell'articolo 29 della
48. Il comma 2 bis dell'articolo 29 della
49. Il comma 18 dell'articolo 7 della
«18. Il fondo di cui al comma 17 è ripartito tra le Unioni territoriali intercomunali in misura proporzionale alla popolazione residente nel territorio montano dei Comuni facenti parte di Comunità montana prima della costituzione dell'Unione, calcolata al 31 dicembre 2013 secondo i dati forniti dall'UNCEM, al netto degli oneri necessari alla copertura della spesa del personale transitato dalle Comunità montane alle Unioni sulla base delle intese sui piani di successione e subentro previste all'articolo 38 della legge regionale 26/2014.».
50. Dopo il comma 18 dell'articolo 7 della
«18 bis. Ai fini del riparto di cui al comma 18, le Unioni presentano al Servizio finanza locale della Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme, entro il 15 settembre 2016, una dichiarazione attestante il costo annuo del personale transitato dalle Comunità montane, calcolato in base al trattamento economico spettante al 31 dicembre 2015. Le risorse sono assegnate d'ufficio entro il 31 ottobre di ciascun anno. In caso di incapienza del fondo a soddisfare le esigenze di copertura della spesa del personale, l'assegnazione a ciascuna Unione è ridotta in misura proporzionale.».
51. In relazione all'acquisizione di nuove funzioni amministrative, ai sensi della
52. Per le finalità di cui al comma 51 è destinata la spesa di 30.000 euro a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) e sul Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016 - 2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 59.
53. Al comma 32 dell'articolo 7 della
54. Dopo il comma 32 dell'articolo 7 della
«32 bis. Le Province, verificati i presupposti per la liquidazione, sono autorizzate a provvedere al pagamento delle fatture pervenute ai rispettivi codici IPA di fatturazione elettronica, riferite a funzioni trasferite alla Regione, ai sensi dell'articolo 32 della
32 ter. Dei pagamenti effettuati ai sensi del comma 32 bis si tiene conto, anche mediante compensazione, nell'ambito delle regolazioni contabili conseguenti al subentro nelle funzioni di cui al medesimo comma.».
55. Dopo il comma 90 bis dell'articolo 3 della
«90 ter. Per l'anno 2016, ai fini del calcolo dell'equilibrio di cui al comma 90 si tiene conto altresì degli importi eventualmente affluiti al bilancio provinciale in data successiva al trasferimento alla Regione delle funzioni in materia di motorizzazione ai sensi dell'articolo 32 della
90 quater. I versamenti effettuati a favore delle Province, secondo le modalità da queste precedentemente fissate e attinenti alle funzioni in materia di motorizzazione trasferite alla Regione ai sensi dell'articolo 32 della
56. Dopo il comma 7 bis dell'articolo 35 della
«7 ter. L'effettivo trasferimento delle risorse finanziarie di cui al comma 4, lettera b), può avvenire anche in annualità successive all'esercizio di subentro nelle funzioni, secondo scadenze stabilite dalla Regione, sentite le Province, avuto riguardo della rispettiva capacità di impegno e di spesa e in attuazione dei principi dell'armonizzazione contabile.».
57. Al fine di sostenere e migliorare, in termini di efficacia e di efficienza, la capacità complessiva di intervento della Pubblica amministrazione locale del Friuli Venezia Giulia, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare a favore dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani - ANCI FVG, un contributo finalizzato a supportare la realizzazione di centri di competenza per l'erogazione di servizi avanzati e qualificati a favore degli enti locali del proprio territorio.
58. Per la finalità di cui al comma 57 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) e sul Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 59.
59. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 sono introdotte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi di cui all'allegata Tabella I.
Art. 10. (Servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili)
1. Alla
a) alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 8 le parole «, di cui all'articolo 42, comma 11, del decreto legislativo 118/2011» sono soppresse;
b) alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 9 le parole «Programma e Titolo in relazione ad esigenze di classificazione» sono sostituite dalle seguenti: «Programma e Macroaggregato»;
c) il comma 3 dell'articolo 9 è abrogato.
2. All'articolo 75 della
a) ai commi 17, 19 e 23 la parola «storno» è sostituita dalla seguente: «rimodulazione»; le parole «dalla Missione» sono sostituite dalle seguenti: «all'interno della Missione» e le parole «sul Programma» sono sostituite dalle seguenti: «del Programma»;
b) al comma 27 le parole «comma 41 bis», sono sostituite dalle seguenti: «commi 41 bis e 41 ter»;
c) al comma 40 i numeri «20, 22» sono sostituiti dai seguenti: «21, 24»;
d) al comma 41 il numero «21» è sostituito dal seguente: «20».
3. Il comma 7 dell'articolo 6 della
«7. Per gli immobili posti in vendita in relazione ai quali non sia pervenuta offerta alcuna si può procedere, previa deliberazione della Giunta regionale che può autorizzare altresì la procedura di cui al comma 8, alla vendita mediante il sistema delle offerte al ribasso con successive riduzioni, ciascuna delle quali non può eccedere il 15 per cento del corrispettivo stabilito nel giudizio di stima del competente organo tecnico regionale. Le offerte al ribasso sono ammissibili nel numero massimo di tre ovvero sino a un corrispettivo pari al 55 per cento di quello stabilito dal competente organo tecnico regionale. Il giudizio di stima del competente organo tecnico regionale rimane valido fino all'avvenuto esperimento di tutte le gare ufficiose di vendita, ivi comprese quelle esperite in applicazione dei ribassi così come previsti dal presente comma.».
3 bis. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 7, della
4. Dopo il comma 2 dell'articolo 9 bis della
«2 bis. L'atto di concessione in uso temporaneo è disposto dal Direttore di Servizio competente e stabilisce la durata, l'ammontare del canone concessorio, l'uso per il quale la concessione è disposta e le condizioni per l'esercizio delle attività per cui l'uso è assentito.
2 ter. Ai fini della presente legge, si considera concessione in uso temporaneo quella con durata non superiore a trenta giorni complessivi nell'anno, anche non consecutivi.».
5. All'articolo 7 della
a) al comma 22 le parole «patrimoniali regionali e degli altri diritti reali» sono sostituite dalle seguenti: «, di proprietà o in godimento di altri diritti reali, appartenenti al patrimonio disponibile e indisponibile, nonché dei beni immobili appartenenti al demanio storico-artistico»;
b) dopo il comma 22 è inserito il seguente:
«22 bis. Ai beni immobili e ai diritti reali di cui al comma 22 sono estese, avuto riguardo alla natura degli stessi e alla collocazione nell'inventario informatico, le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 1, 3 e 5, della
6. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) il comma 49 bis dell'articolo 10 della
b) il comma 43 dell'articolo 5 della
c) il comma 33 dell'articolo 9 della
d) la lettera e) del comma 70 dell'articolo 4 della
e) i commi 87 e 88 dell'articolo 4 della
7. All'articolo 28 della
a) al comma 4 la parola «dimostrato» è sostituita dalle seguenti: «come rappresentato»;
b) il comma 5 è abrogato;
c) il comma 8 bis è sostituito dal seguente:
«8 bis. Le risorse trasferite al Fondo, dichiarate dal dirigente responsabile della spesa libere da vincoli di destinazione, restano attribuite al Fondo e sono riprogrammate dalla Giunta regionale nell'ambito della stessa Missione e Programma o, negli altri casi, dal Consiglio regionale.»;
d) il comma 9 è sostituito dal seguente:
«9. Il Fondo è gestito e amministrato dal Ragioniere generale della Regione che si avvale del Servizio della Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie cui compete la funzione di supporto amministrativo del Fondo. Gli ordini di pagamento dei decreti adottati dalle Direzioni competenti e gli ordini di riscossione sono emessi a firma del gestore del Fondo che può delegare il Direttore del Servizio cui compete la funzione di supporto amministrativo del Fondo o altro dirigente della Direzione stessa.».
8. A decorrere dal 31 dicembre 2016 è soppresso il Fondo di rotazione per la stabilizzazione del sistema economico regionale di cui all'articolo 14, comma 39, della
9. Con deliberazione da adottarsi entro il 30 giugno 2017, su proposta della Direzione competente in materia di finanza, la Giunta regionale individua i debiti e i crediti riconducibili alla gestione fuori bilancio di cui al comma 8 e, successivamente, la Direzione competente in materia di finanze effettua le annotazioni contabili sul bilancio della Regione conseguenti alle risultanze della predetta deliberazione.
10. In relazione al disposto di cui ai commi 8 e 9 sono previste minori entrate per l'anno 2016 pari a 84.035.546,70 euro da riferire al Titolo n. 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) e alla Tipologia n. 3 (Riscossione crediti di medio - lungo termine) e maggiori entrate di pari importo per l'anno 2018 da riferire al Titolo n. 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) e alla Tipologia n. 3 (Riscossione crediti di medio - lungo termine) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2016-2018.
11. Al fine di neutralizzare gli oneri conseguenti al disposto di cui al comma 10 è previsto per l'esercizio 2016 un accantonamento di importo pari a 84.035.546,70 euro a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti), Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
12. Il comma 61 dell'articolo 14 della
13. L'Amministrazione regionale riconosce il ruolo strategico che Banca Mediocredito FVG svolge per lo sviluppo economico e sociale del Friuli Venezia Giulia. L'Amministrazione regionale, al fine di salvaguardare la piena operatività della banca, nel rispetto dei requisiti patrimoniali richiesti dall'Autorità di vigilanza, nonché di valorizzare il proprio patrimonio, in qualità di socio favorisce il rafforzamento della stessa, condizione necessaria per la realizzazione di solide alleanze industriali proattive per il territorio regionale [73].
14. Per le finalità di cui al comma 13 l'Amministrazione regionale, in qualità di socio di Banca Mediocredito FVG, è autorizzata a partecipare a un progetto di rilancio della banca medesima, strutturato in una fase di aumento di capitale e in una fase di cartolarizzazione dei crediti in sofferenza iscritti nel proprio bilancio, in conformità al "criterio dell'investitore privato in un'economia di mercato" di cui alla comunicazione della Commissione agli Stati membri (93/C 307/03), recante l'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato CEE e dell'articolo 5 della direttiva della Commissione 80/723/CEE alle imprese pubbliche dell'industria manifatturiera, ai fini del rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.
15. L'Amministrazione regionale, in qualità di socio di Banca Mediocredito FVG, è autorizzata a partecipare all'aumento di capitale e eventualmente all'operazione di cartolarizzazione di cui al comma 14, mediante la sottoscrizione di titoli in misura non superiore a quella corrispondente alla percentuale di partecipazione al capitale sociale della banca e, comunque, per un valore che non ecceda l'importo complessivo di 54.990.000 euro [74].
16. Con deliberazione della Giunta regionale è determinata la misura della partecipazione alle operazioni di cui al comma 15, nel rispetto dei limiti ivi contemplati.
17. Per la finalità prevista dal comma 15, relativamente alla partecipazione all'aumento di capitale, è destinata la spesa di 17.596.800 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) e sul Programma n. 1 (Industria, PMI e artigianato) - Titolo n. 3 (Spese per incremento attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 58.
18. Per la finalità prevista dal comma 15, relativamente alla partecipazione all'operazione di cartolarizzazione, è destinata la spesa di 14.352.390 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) e sul Programma n. 1 (Industria, PMI e artigianato) - Titolo n. 3 (Spese per incremento attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista Tabella J di cui al comma 58.
19. All'articolo 12 della
a) al comma 14 le parole «Per gli anni 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017»;
b) al comma 16 le parole «all'Agenzia regionale per l'edilizia sostenibile s.r.l. (ARES)» sono soppresse; le parole «all'Agenzia Turismo Friuli Venezia Giulia» sono sostituite dalle seguenti: «alla PromoTurismoFVG» e le parole «all'Azienda Speciale Villa Manin» sono sostituite dalle seguenti: «all'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (ERPAC)».
20. Per le annualità 2016, 2017, 2018, 2019 la spesa annua della Regione, e degli altri enti pubblici il cui ordinamento è disciplinato dalla Regione, per studi e incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi e incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, non può essere superiore al 75 per cento del limite di spesa per l'anno 2013 così come determinato dall'applicazione della riduzione disposta dall'articolo 12, comma 13, della
21. Nel caso in cui i limiti di spesa stabiliti dal comma 20 non vengano rispettati, trova applicazione l'articolo 1, comma 7, del
22. Per gli enti di nuova o recente costituzione per i quali non sia utilizzabile il riferimento alla spesa sostenuta negli anni precedenti previsto in linea generale, fintanto che non vi sia un primo triennio di attività in ordine al quale calcolare una media di spesa sostenuta, il rispetto dei limiti di spesa di cui ai commi 19, 20 e 21 è garantito dagli stessi contenendo la spesa annua nel limite delle esigenze imprescindibili preventivamente assentite dalle Direzioni vigilanti e, comunque, nel limite massimo dell'8 per cento della spesa complessiva annua a bilancio o dei costi complessivamente iscritti a conto economico. In sede di avvio dell'Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa, al fine di garantire lo svolgimento delle attività di competenza previste dall'articolo 30 quater della
23. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) il comma 52 dell'articolo 8 della
b) il comma 17 dell'articolo 7 della
24. Al comma 52 dell'articolo 8 della
25. Dopo l'articolo 23 della
«Art. 23 bis. (Approvazione dei rendiconti presentati dalle gestioni fuori bilancio della Regione)
1. I rendiconti presentati dalle gestioni fuori bilancio della Regione, in esito ai controlli di cui agli articoli 18, 21 e 22, sono approvati dalla Giunta regionale.».
26. Al comma 3 dell'articolo 67 della
27. L'Amministrazione regionale è autorizzata a realizzare mediante delegazione amministrativa interorganica, tramite proprie società strumentali, ai sensi dell'articolo 50 bis della
28. Per le finalità previste dal comma 27 è autorizzata la spesa complessiva di 2.580.000 euro suddivisa in ragione di 280.000 euro per l'anno 2016 e di 1.150.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) e sul Programma n. 6 (Servizi tecnici) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista Tabella J di cui al comma 58.
29. Nell'ambito del sistema integrato del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, nel caso di trasferimento di rapporti giuridici attivi relativi ai contratti di lavoro flessibile individuati dall'articolo 9, comma 28, del
30. Il comma 29 si applica anche ai trasferimenti già operati ai sensi della
31. Nelle more delle determinazioni da assumersi in sede di contrattazione collettiva regionale di lavoro, al personale provinciale trasferito alla Regione ai sensi della
32. Per le finalità previste dal comma 31 è destinata la spesa complessiva di 2.064.032,68 euro, suddivisa in ragione di 412.172,20 euro per l'anno 2016, di 824.344,39 euro per l'anno 2017 e di 827.516,09 euro per l'anno 2018, a valere sulle seguenti Missioni, Programmi e Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella K di cui al comma 59:
a) Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) e sul Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) per 24.448,98 euro per l'anno 2016 e per 48.897,97 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018;
b) Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) e sul Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) per 387.723,22 euro per l'anno 2016, 775.446,42 euro per l'anno 2017 e 778.618,12 euro per l'anno 2018.
33. In relazione al disposto cui ai commi 31 e 32, con riferimento alle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali da applicarsi sulle retribuzioni del personale trasferito, è iscritto lo stanziamento complessivo di 513.673,18 euro, suddiviso in ragione di 102.734,64 euro per l'anno 2016 e di 205.469,27 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, rispettivamente sul Titolo n. 9 (Entrate per conto terzi e partite di giro) e sulla Tipologia n. 100 (Entrate per partite di giro) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2016-2018 e sulla Missione n. 99 (Servizi per conto terzi) e sul Programma n. 1 (Servizi per conto terzi e partite di giro) - Titolo n. 7 (Uscite per conto terzi e partite di giro) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
34. La riduzione dei distacchi sindacali prevista dall'articolo 7 del
35. In via di interpretazione autentica dei commi 1 e 2 dell'articolo 54 della
36. All'articolo 46 della
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Nelle more del completamento del processo di riordino delle Province, le Province medesime rideterminano, entro il 31 agosto 2016, le proprie dotazioni organiche per effetto del trasferimento di funzioni di cui alla
b) al comma 2 la data «31 dicembre 2016» è sostituita dalla seguente: «31 ottobre 2016».
37. Al fine di assicurare la necessaria uniformità applicativa a livello regionale, il comma 1 dell'articolo 46 della
38. Alla
a) dopo l'articolo 145 è inserito il seguente:
«Art. 145 bis. (Erogazione delle indennità e dei trattamenti)
1. L'indennità di cui agli articoli 142, 143, 144 e 145, nonché i trattamenti di cui agli articoli 16 e 16 bis della
b) il primo comma dell'articolo 148 è sostituito dal seguente:
«1. Per l'erogazione dell'indennità di cui agli articoli 142 e seguenti, l'Amministrazione regionale accantona nei capitoli di pertinenza contributi mensili nella misura dell'1 per cento a carico del personale e dell'1 per cento a carico dell'Amministrazione medesima.».
39. I commi 4, 5, 5 bis, 6, 6 bis, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 dell'articolo 186 della
40. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) l'articolo 11 della
b) l'articolo 4 della
c) il comma 19 dell'articolo 14 della
d) il comma 3 dell'articolo 14 della
e) i commi 17 e 18 dell'articolo 12 della
41. Le modifiche e le abrogazioni previste dai commi 38, lettere a) e b), 39 e 40 hanno efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2017.
42. Le risorse presenti, alla data del 31 dicembre 2016, nel Fondo di cui all'articolo 186 della
43. La Regione subentra, a decorrere dall'1 gennaio 2017, nella titolarità dei titoli di cui all'articolo 186, comma 5 bis, della
44. Il comma 14 bis dell'articolo 2 della
«14 bis. Per il personale di cui al comma 14 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere anticipazioni dell'indennità di buonuscita per i soli periodi per i quali sussiste la contribuzione di cui all'articolo 148, primo comma, della legge regionale 53/1981.».
45. Al comma 6 dell'articolo 4 bis della
46. In via di interpretazione autentica dell'articolo 4 bis, comma 6, della
47. Per le annualità 2016 e 2017 la spesa annua della Regione per attività esclusivamente di formazione deve essere contenuta nel limite previsto per l'anno 2015, così come determinato dall'articolo 12, comma 31, della
48. Le disposizioni di cui al comma 47 non trovano applicazione per le spese sostenute dall'Amministrazione per attività di formazione obbligatoria ai sensi di specifiche previsioni normative.
49. In considerazione della rilevanza che la Regione attribuisce allo scalo aeroportuale di Ronchi dei Legionari e alla luce del Piano degli investimenti aeroportuali 2016-2019 disposto da Aeroporto del Friuli Venezia Giulia SpA e approvato da ENAC il 26 febbraio 2016, a fronte del quale la società ha deliberato di ricorrere al mercato finanziario per reperire le risorse necessarie alla realizzazione delle opere meglio specificate nel Piano degli investimenti, l'Amministrazione regionale presta ad Aeroporto del Friuli Venezia Giulia SpA ogni forma di garanzia nel limite massimo di 20 milioni di euro e per il periodo massimo previsto dal relativo piano di ammortamento.
50. La garanzia di cui al comma 49 viene prestata nel rispetto degli orientamenti espressi dalla Commissione europea con propria comunicazione n. 2008/C155/02 in materia di applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie.
51. Al comma 20 dell'articolo 2 della
52. L'Amministrazione regionale è autorizzata a costituire un Fondo di solidarietà destinato ai cittadini vittime di atti di terrorismo internazionale.
53. Con apposito regolamento, sentita la Commissione consiliare competente, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati i requisiti, i termini e le modalità per l'accesso al beneficio di cui al comma 52.
54. Per le finalità previste dal comma 52 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) e sul Programma n. 5 (Interventi per le famiglie) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista Tabella J di cui al comma 58.
55. Qualora il Fondo regionale di garanzia per le piccole e medie imprese (PMI) di cui alla
56. Alla lettera b) comma 2 dell'articolo 43 della
57. L'elenco di capitoli con stanziamento per spese obbligatorie allegato alla
a) capitolo 3457 - COMPENSI DI CUI AGLI ARTICOLI 17 E 19 DEL CNLG AL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO INDETERMINATO, DI CUI ALL'ART. 42
b) capitolo 3467 - COMPENSI DI CUI AGLI ARTICOLI 17 E 19 DEL CNLG AL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO, DI CUI ART. 42
58. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 sono introdotte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi di cui all'allegata Tabella J.
59. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 sono introdotte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi di cui all'allegata Tabella K.
Art. 11. (Conferme e devoluzioni di contributi)
1. La modificazione della destinazione degli incentivi prevista dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1291 dell'8 luglio 2016 è confermata alle condizioni e secondo le modalità ivi indicate. In relazione agli incentivi concessi dalla Regione la cui destinazione sia modificata con la procedura prevista dall'articolo 29 (Conversione contributi pluriennali erogati agli enti locali per la realizzazione di opere pubbliche) della
2. All'attuazione del comma 1, secondo periodo, si provvede con decreto del Ragioniere generale che dispone, laddove necessario, la revoca dei decreti di liquidazione e dei ruoli di spesa fissa adottati a valere sugli impegni oggetto di riclassificazione.
3. L'Amministrazione regionale, in considerazione della necessità di conciliare le priorità di intervento sul territorio con le limitazioni alla spesa pubblica imposte dalla grave situazione finanziaria, è autorizzata a confermare la parte del contributo, pari a complessivi 1 milione di euro, in 10 annualità di 100.000 euro ciascuna, concesso al Comune di Udine con decreto n. 1274/Cult del 23 novembre 2010, già destinato alla "Progettazione e realizzazione della sede del museo friulano di storia naturale nel compendio immobiliare denominato ex Frigorifero del Friuli", ai sensi dell'articolo 6, comma 197, lettera a), della
4. Per le finalità di cui al comma 3 il Comune di Udine presenta al Servizio competente in materia di edilizia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita istanza corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori e dei connessi adempimenti finanziari. Con il decreto di conferma sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
5. In relazione al disposto di cui al comma 1 la variazione prevista dal comma 3 è inserita nella Tabella N di cui al comma 1.
6. Il contributo ventennale costante di 9.600 euro annui concesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della
7. Per le finalità di cui al comma 6 il Comune di Fagagna presenta al Servizio competente in materia di beni culturali, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita istanza corredata della documentazione di cui all'articolo 56 della
8. Il Servizio competente in materia di beni culturali, entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza, conferma i contributi di cui al comma 6 per un importo non superiore alla spesa risultante dal quadro economico del nuovo intervento e fissa i termini perentori di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché di rendicontazione del contributo stesso.
9. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo ventennale costante di 35.000 euro annui concesso, ai sensi dell'articolo 4 della
10. Per le finalità di cui al comma 9, il Comune di Sacile presenta al Servizio competente in materia di beni culturali, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita istanza di conferma del contributo corredata del cronoprogramma dell'intervento.
11. Ai sensi del comma 9 il Servizio competente in materia di beni culturali provvede a confermare il contributo e a fissare i nuovi termini perentori di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché a fissare il nuovo termine perentorio di rendicontazione del contributo.
12. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo ventennale costante di 28.000 euro annui concesso, ai sensi dell'articolo 14 della
13. Per le finalità di cui al comma 12 il Comune di San Vito al Tagliamento presenta al Servizio competente in materia di beni culturali, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita istanza di conferma del contributo.
14. Ai sensi del comma 12 il Servizio competente in materia di beni culturali provvede a confermare il contributo e a fissare il nuovo termine perentorio per la relativa rendicontazione.
15. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare al Comune di Paluzza il contributo concesso sulla base del " Bando per il finanziamento di progetti per la realizzazione e per la manutenzione di percorsi tematici sui luoghi della Prima guerra mondiale ", approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2636 del 30 dicembre 2014, e modificato con deliberazione della Giunta regionale n. 303 del 20 febbraio 2015, ancorché i lavori oggetto del contributo medesimo non siano stati iniziati nel termine perentorio previsto dal bando suindicato.
16. Per le finalità di cui al comma 15 il Comune di Paluzza presenta entro il 30 settembre 2016, al Servizio competente in materia di beni culturali, l'istanza volta a ottenere la conferma del contributo concesso; il Servizio conferma il contributo e fissa i nuovi termini di inizio e di fine lavori nonché di rendicontazione.
17. Al fine della rendicontazione del contributo concesso ai sensi dell'articolo 6, comma 141, della
18. L'Amministrazione regionale, in considerazione della grave situazione di crisi finanziaria e dei limiti imposti dalle norme in materia di patto di stabilità e crescita, è autorizzata a confermare al Comune di Fontanafredda il contributo ventennale costante di 15.000 euro annui concesso nell'anno 2012, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera a), della
19. Per le finalità di cui al comma 18, entro il termine perentorio del 31 ottobre 2016, il Comune di Fontanafredda presenta al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva domanda di conferma del contributo corredata del cronoprogramma dell'intervento.
20. Ai sensi del comma 19 il Servizio competente in materia di impiantistica sportiva provvede a confermare il contributo e a fissare i nuovi termini perentori di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché a fissare il nuovo termine perentorio di rendicontazione del contributo.
21. L'Amministrazione regionale, in considerazione della grave situazione di crisi finanziaria e dei limiti imposti dalle norme in materia di patto di stabilità e crescita, è autorizzata a confermare al Comune di Osoppo il contributo ventennale costante di 9.617,29 euro annui concesso nell'anno 2012, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera a), della
22. Per le finalità di cui al comma 21, entro il termine perentorio del 31 ottobre 2016, il Comune di Osoppo presenta al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva domanda di conferma del contributo corredata del cronoprogramma dell'intervento.
23. Ai sensi del comma 22 il Servizio competente in materia di impiantistica sportiva provvede a confermare il contributo e a fissare i nuovi termini perentori di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché a fissare il nuovo termine perentorio di rendicontazione del contributo.
24. L'Amministrazione regionale, in considerazione della grave situazione di crisi finanziaria e dei limiti imposti dalle norme in materia di patto di stabilità e crescita, è autorizzata a confermare al Comune di Zuglio il contributo ventennale costante di 10.800 euro annui concesso nell'anno 2009, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera a), della
25. Per le finalità di cui al comma 24, entro il termine perentorio del 31 ottobre 2016, il Comune di Zuglio presenta al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva domanda di conferma del contributo corredata del cronoprogramma dell'intervento.
26. Ai sensi del comma 25 il Servizio competente in materia di impiantistica sportiva provvede a confermare il contributo e a fissare i nuovi termini perentori di ultimazione dei lavori, nonché a fissare il nuovo termine perentorio di rendicontazione del contributo.
27. L'Amministrazione regionale, in considerazione della grave situazione di crisi finanziaria e dei limiti imposti dalle norme in materia di patto di stabilità e crescita, è autorizzata a confermare al Comune di Villa Santina il contributo decennale costante di 15.400 euro annui concesso nell'anno 2005, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera a), della
28. Per le finalità di cui al comma 27, entro il termine perentorio del 31 ottobre 2016, il Comune di Villa Santina presenta al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva domanda di conferma del contributo corredata del cronoprogramma dell'intervento.
29. Ai sensi del comma 28 il Servizio competente in materia di impiantistica sportiva provvede a confermare il contributo e a fissare i nuovi termini perentori di ultimazione dei lavori, nonché a fissare il nuovo termine perentorio di rendicontazione del contributo.
30. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare al Comune di Pasiano di Pordenone il contributo straordinario in conto capitale di 70.000 euro, già concesso, ai sensi dell'articolo 6, commi da 63 a 65, della
31. Per le finalità di cui al comma 30 il Comune di Pasiano di Pordenone presenta, entro il 31 ottobre 2016, al Servizio competente in materia di attività ricreative e sportive, l'istanza volta a ottenere la conferma del contributo per il diverso intervento, corredata della documentazione prevista dall'articolo 56 della
32. Ai sensi del comma 31 il Servizio competente in materia di impiantistica sportiva provvede a confermare il contributo e a fissare i nuovi termini perentori di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché a fissare il nuovo termine perentorio di rendicontazione del contributo.
33. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo decennale costante di 45.850 euro annui già concesso nell'anno 2006 all'Opera Villaggio del Fanciullo di Opicina, ai sensi dell'articolo 3 della
34. Per le finalità di cui al comma 33, entro il termine perentorio del 31 ottobre 2016, l'Opera Villaggio del Fanciullo di Opicina presenta al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva domanda di conferma del contributo.
35. Ai sensi del comma 34 il Servizio competente in materia di impiantistica sportiva provvede a confermare il contributo e a fissare i nuovi termini perentori di ultimazione dei lavori, nonché a fissare il nuovo termine perentorio di rendicontazione del contributo.
36. L'Amministrazione regionale, in considerazione della grave situazione di crisi finanziaria e dei limiti imposti dalle norme in materia di patto di stabilità e crescita, è autorizzata a confermare al Comune di Azzano Decimo il contributo decennale costante di 50.400 euro annui concesso nell'anno 2005, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera a), della
37. Per le finalità di cui al comma 36, entro il termine perentorio del 31 ottobre 2016, il Comune di Azzano Decimo presenta al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva domanda di conferma del contributo corredata del cronoprogramma dell'intervento.
38. Ai sensi del comma 37 il Servizio competente in materia di impiantistica sportiva provvede a confermare il contributo e a fissare i nuovi termini perentori di ultimazione dei lavori, nonché a fissare il nuovo termine perentorio di rendicontazione del contributo.
39. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo di 15.000 euro annui già concesso nell'anno 2008 alla Società Sportiva San Giovanni ASD di Trieste, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera b), della
40. Per le finalità di cui al comma 39, entro il termine perentorio del 31 ottobre 2016, la Società Sportiva San Giovanni ASD di Trieste presenta al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva domanda di conferma del contributo.
41. Ai sensi del comma 40 il Servizio competente in materia di impiantistica sportiva provvede a confermare il contributo e a fissare i nuovi termini perentori di ultimazione dei lavori, nonché a fissare il nuovo termine perentorio di rendicontazione del contributo.
42. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo già concesso al Comune di Sauris con decreto del Direttore del Servizio sviluppo sistema turistico regionale n. 1967/PROD/TUR del 30 novembre 2012, ai sensi dell'articolo 2, commi da 40 a 43, della
43. Restano confermate a favore del Comune di Sauris le somme già spese o impegnate dal Comune stesso per le finalità di cui all'articolo 2, comma 40, della
44. Il contributo di cui al comma 43 viene concesso a seguito di apposita domanda da presentarsi da parte di PromoTurismoFVG, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione, corredata di una relazione illustrativa e di prospetto inerente al suo utilizzo.
45. Il Comune di Farra d'Isonzo è autorizzato a utilizzare le economie contributive conseguite in corso di realizzazione dei lavori di "Adeguamento della struttura polisportiva comunale 2° lotto", finanziati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera a), della
46. Per le finalità di cui al comma 45 il Comune di Farra d'Isonzo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta apposita istanza alla struttura competente in materia di impiantistica sportiva, che autorizza l'utilizzo delle economie contributive di cui al comma 45 e provvede alla fissazione del nuovo termine di rendicontazione.
47. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare a favore di PromoTurismoFVG i contributi già concessi con decreti n. 4353/Prodraf/Tur del 13 novembre 2014 e n. 3557/Prodraf del 21 ottobre 2015 dalla Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali a Agenzia Regionale Promotur ai sensi dell'articolo 5 octies della
48. La conferma dei contributi di cui al comma 47 è disposta a seguito di apposita domanda, da presentarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, da parte di PromoTurismoFVG alla Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione, corredata di una relazione illustrativa e di prospetto inerente al suo utilizzo.
49. PromoTurismoFVG è autorizzata a incrementare il Fondo di cui all'articolo 23, comma 1, della
50. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare le assegnazioni delle risorse concesse alle Camere di commercio di Udine e Pordenone ai sensi dell'articolo 14 della
51. Le risorse di cui al comma 50 sono utilizzate per il finanziamento degli interventi di incentivazione delle imprese di cui all'articolo 17 della
52. Il riparto delle risorse di cui al comma 51 tra le Camere di commercio di Udine e Pordenone è confermato dalla Giunta regionale con propria deliberazione. A tal fine, ciascuna Camera di commercio comunica l'importo delle risorse disponibili al dicembre 2016 entro il 31 gennaio 2017 [80].
53. [In deroga a quanto previsto dal regolamento emanato con il decreto del Presidente della Regione 21 marzo 2014, n. 43 (Regolamento concernente contenuti, modalità, e termini per la concessione degli incentivi per il rafforzamento ed il rilancio della competitività delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia in attuazione dell'articolo 10 della
54. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo già concesso al Comune di Pontebba con decreto del Direttore del Servizio sviluppo sistema turistico regionale n. 1841/PROD/TUR dell'8 novembre 2011, ai sensi dell'articolo 161 della
55. Per le finalità di cui al comma 54 è autorizzata la trasformazione del finanziamento già concesso in forma di contributo per la copertura degli oneri in linea capitale e interessi derivanti dal mutuo decennale da contrarre da parte del Comune, in contributo in conto capitale limitatamente alle annualità già maturate.
56. Il contributo di cui al comma 55 viene concesso a seguito di apposita domanda, da presentarsi, da parte del Comune di Pontebba, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione, corredata di una relazione illustrativa e di prospetto inerente al suo utilizzo. A seguito della conferma del contributo sono disimpegnate le rate relative alle annualità 2017-2019.
57. L'Amministrazione regionale, in considerazione delle mutate necessità del territorio comunale, è autorizzata a confermare il contributo ventennale costante di 80.000 euro annui concesso con decreto PMT/SEDIL/UD/5076/ERCM-527 del 20 settembre 2013, per la realizzazione di lavori di arredo urbano nella frazione di Cave del Predil, a favore dei lavori di arredo urbano da realizzarsi nelle frazioni di Cave del Predil e Fusine in Valromana.
58. Per le finalità di cui al comma 57 il Comune inoltra al Servizio edilizia della Direzione centrale infrastrutture e territorio, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un'istanza corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori e dei connessi adempimenti finanziari. Con il decreto di conferma del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
59. Al fine di conciliare le priorità di intervento sul territorio con le limitazioni alla spesa pubblica imposte dalla normativa in materia di armonizzazione dei bilanci e per il migliore utilizzo delle risorse, a fronte delle mutate esigenze segnalate dal Comune di Azzano Decimo, l'Amministrazione regionale è autorizzata a devolvere i contributi già concessi al medesimo Comune con i decreti 18 settembre 2012, n. 4240 e 16 luglio 2013, n. 4067, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 4, commi da 9 a 11, della
60. Per le finalità di cui al comma 59 il Comune di Azzano Decimo presenta alla Direzione centrale infrastrutture e territorio - Servizio edilizia, apposita domanda corredata della relazione illustrativa dell'opera da realizzare, con quadro economico e cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori e dei connessi adempimenti finanziari, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La struttura regionale competente in materia di edilizia fissa i termini di esecuzione dei lavori e le modalità di rendicontazione della spesa con il provvedimento di conferma del contributo.
61. L'Amministrazione regionale, in considerazione delle mutate necessità del territorio comunale, è autorizzata a confermare il contributo ventennale costante di 24.000 euro annui concesso al Comune di Pasian di Prato con decreto PMT/SEDIL/UD/5042/ERCM-501 del 24 novembre 2014, per la realizzazione di aree di parcheggio, a favore dei lavori di manutenzione straordinaria di opere stradali.
62. Per le finalità di cui al comma 61 il Comune di Pasian di Prato inoltra al Servizio edilizia della Direzione centrale infrastrutture e territorio, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un'istanza corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori e dei connessi adempimenti finanziari. Con il decreto di conferma del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
63. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo concesso al Comune di Aquileia con decreto del Direttore del Servizio sviluppo sistema turistico regionale n. 2647/PROD/SSSTR del 5 novembre 2009, ai sensi dell'articolo 6 della
64. La conferma di contributo di cui al comma 63 è disposta a seguito di apposita domanda, da presentarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, da parte del Comune di Aquileia alla Direzione centrale competente in materia di turismo, corredata della documentazione relativa alla rendicontazione della spesa sostenuta.
65. Al comma 100 dell'articolo 4 della
66. Al comma 101 dell'articolo 4 della
67. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 65 e 66 il beneficiario presenta domanda entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
68. All'articolo 4 della
a) al comma 6 l'anno «2017» è sostituito dal seguente: «2016»;
b) al comma 7 l'anno «2016» è sostituito dal seguente: «2015».
Art. 12. (Copertura finanziaria)
1. Il maggior onere complessivo conseguente alle nuove autorizzazioni di spesa previste dalle Tabelle da B a K, trova copertura nel quadro delle riduzioni di spesa previste dalle Tabelle da B a K e dagli incrementi di entrata previsti dall'articolo 1, comma 5, Tabella A2.
Art. 13. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Allegati
(Omissis)
[1] Comma così modificato dall'art. 1 della
[2] Comma così modificato dall'art. 89 della
[3] Comma abrogato dall'art. 53 della
[4] Comma così modificato dall'art. 3 della
[5] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 3, comma 13, della
[6] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 3, comma 13, della
[7] Lettera abrogata dall'art. 105 della
[8] Comma così modificato dall'art. 2 della
[9] Comma abrogato dall'art. 106 della
[10] Comma abrogato dall'art. 106 della
[11] Comma abrogato dall'art. 53 della
[12] Comma così sostituito dall'art. 1 della
[13] Comma già modificato dall'art. 2 della
[14] Comma così modificato dall'art. 3 della
[15] Comma inserito dall'art. 3 della
[16] Comma inserito dall'art. 3 della
[17] Comma abrogato dall'art. 25 della
[18] Comma abrogato dall'art. 25 della
[19] Comma abrogato dall'art. 25 della
[20] Comma abrogato dall'art. 25 della
[21] Comma così modificato dall'art. 4 della
[22] Comma così sostituito dall'art. 2 della
[23] Comma così modificato dall'art. 2 della
[24] Comma così sostituito dall'art. 4 della
[25] Comma così modificato dall'art. 1 della
[26] Comma inserito dall'art. 5 della
[27] Comma inserito dall'art. 52 della
[28] Comma già modificato dall'art. 6 della
[29] Comma inserito dall'art. 72 della
[30] Comma già modificato dall'art. 1 della
[31] Comma inserito dall'art. 52 della
[32] Comma inserito dall'art. 5 della
[33] Comma inserito dall'art. 5 della
[34] Comma inserito dall'art. 5 della
[35] Comma inserito dall'art. 72 della
[36] Comma inserito dall'art. 72 della
[37] Comma inserito dall'art. 72 della
[38] Comma inserito dall'art. 72 della
[39] Comma inserito dall'art. 72 della
[40] Comma inserito dall'art. 7 della
[41] Comma così modificato dall'art. 1 della
[42] Comma inserito dall'art. 18 della
[43] Comma inserito dall'art. 18 della
[44] Comma inserito dall'art. 18 della
[45] Comma inserito dall'art. 18 della
[46] Lettera così modificata dall'art. 7 della
[47] Comma così modificato dall'art. 79 della
[48] Comma abrogato dall'art. 56 della
[49] Comma abrogato dall'art. 56 della
[50] Comma abrogato dall'art. 56 della
[51] Comma abrogato dall'art. 56 della
[52] Comma abrogato dall'art. 56 della
[53] Comma abrogato dall'art. 56 della
[54] Comma abrogato dall'art. 56 della
[55] Comma così modificato dall'art. 8 della
[56] Comma così modificato dall'art. 8 della
[57] Comma così modificato dall'art. 8 della
[58] Comma così modificato dall'art. 8 della
[59] Comma abrogato dall'art. 43 della
[60] Comma abrogato dall'art. 43 della
[61] Comma abrogato dall'art. 43 della
[62] Comma abrogato dall'art. 43 della
[63] Comma abrogato dall'art. 43 della
[64] Comma abrogato dall'art. 43 della
[65] Comma abrogato dall'art. 43 della
[66] Comma abrogato dall'art. 43 della
[67] Comma inserito dall'art. 8 della
[68] Comma sostituito dall'art. 9 della
[69] Comma così sostituito dall'art. 8 della
[70] Alinea così modificato dall'art. 10 della
[71] Comma così modificato dall'art. 9 della
[72] Comma inserito dall'art. 1 della
[73] Comma così modificato dall'art. 12 della
[74] Comma già modificato dall'art. 12 della
[75] Comma già modificato dall'art. 11 della
[76] Comma così modificato dall'art. 7 della
[77] Comma così modificato dall'art. 11 della
[78] Comma così modificato dall'art. 2 della
[79] Comma così modificato dall'art. 2 della
[80] Comma così modificato dall'art. 2 della
[81] Comma abrogato dall'art. 2 della