§ 6.5.43 - L.R. 8 luglio 2019, n. 9.
Disposizioni multisettoriali per esigenze urgenti del territorio regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.5 programmazione economica
Data:08/07/2019
Numero:9


Sommario
Art. 1.  (Modifica all'articolo 9 della legge regionale 6/2010)
Art. 2.  (Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 29/2018)
Art. 3.  (Azione pilota per la conservazione della specie Chamelea gallina)
Art. 4.  (Interventi urgenti di contenimento delle popolazioni di cimice marmorata asiatica)
Art. 5.  (Valorizzazione delle produzioni agroalimentari tipiche del Carso)
Art. 6.  (Modifica all'articolo 2 della legge regionale 12/2018)
Art. 7.  (Modifiche alla legge regionale 9/2007)
Art. 8.  (Modifica all'articolo 8 della legge regionale 16/2012)
Art. 9.  (Modifica all'articolo 2 della legge regionale 27/2014)
Art. 10.  (Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 25/2018)
Art. 11.  (Modifiche alla legge regionale 42/2017)
Art. 12.  (Norme in materia di caccia)
Art. 13.  (Modifica all'articolo 2 della legge regionale 25/2017)
Art. 14.  (Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 9/2005)
Art. 15.  (Modifiche alla legge regionale 12/2016)
Art. 16.  (Impianti per l'allevamento intensivo di pollame)
Art. 17.  (Modifiche alla legge regionale 15/2016)
Art. 18.  (Modifiche alla legge regionale 3/2001)
Art. 19.  (Modifiche alla legge regionale 29/2005)
Art. 20.  (Contributi ai Consorzi di sviluppo economico locale)
Art. 21.  (Conferma di contributi al Consorzio di sviluppo economico del Friuli)
Art. 22.  (Modifica all'articolo 70 della legge regionale 3/2015)
Art. 23.  (Modifica all'articolo 13 della legge regionale 2/2012)
Art. 24.  (Modifica all'articolo 21 della legge regionale 4/2013)
Art. 25.  (Modifiche all'articolo 142 della legge regionale 2/2002)
Art. 26.  (Contributi a PromoTurismoFVG per il progetto di sviluppo "Comunicazione, Promozione e Digitalizzazione")
Art. 27.  (Abrogazioni)
Art. 28.  (Modifiche alla legge regionale 12/2015)
Art. 29.  (Modifiche alla legge regionale 18/2015)
Art. 30.  (Modifica all'articolo 6 della legge regionale 25/2018)
Art. 31.  (Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 22/2010)
Art. 32.  (Finanziamento al Comune di Lignano Sabbiadoro per soccorso estivo)
Art. 33.  (Finanziamento al Comune di Grado per soccorso estivo)
Art. 34.  (Modifica all'articolo 10 della legge regionale 29/2018)
Art. 35.  (Termini dei procedimenti in materia di sicurezza urbana)
Art. 36.  (Modifiche alla legge regionale 29/2007)
Art. 37.  (Modifica all'articolo 52 della legge regionale 6/2019)
Art. 38.  (Contributo per lo sviluppo dell'utilizzo della lingua slovena)
Art. 39.  (Modifica all'articolo 5 della legge regionale 26/2007)
Art. 40.  (Contributi straordinari a favore del resiano e delle varianti linguistiche delle Valli del Natisone, del Torre e della Val Canale)
Art. 41.  (Modifica all'articolo 3 della legge regionale 7/2002)
Art. 42.  (Modifiche alla legge regionale 7/2019)
Art. 43.  (Assegnazione al Comune di Zoppola)
Art. 44.  (Rendicontazione dell'intervento ASTER del Comune di Pagnacco)
Art. 45.  (Modifiche alla legge regionale 31/2015)
Art. 46.  (Disposizioni finanziarie per le convenzioni con i Centri di servizio per il volontariato)
Art. 47.  (Modifiche alla legge regionale 16/2014)
Art. 48.  (Disposizioni finanziarie per bando attività culturali)
Art. 49.  (Rendicontazione dei contributi per spettacoli dal vivo e musica)
Art. 50.  (Modifiche alla legge regionale 23/2015)
Art. 51.  (Rendicontazione dei contributi ai sistemi bibliotecari)
Art. 52.  (Contributo al Comune di Visco)
Art. 53.  (Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 25/2016)
Art. 54.  (Conferma di contributo al Comune di Venzone per restauro conservativo di cinta muraria)
Art. 55.  (Conferma di contributo al Comune di Nimis per manutenzione Chiesa di San Giorgio)
Art. 56.  (Conferma di contributo al Comune di Porcia per manutenzione recinzione Villa Correr-Dolfin)
Art. 57.  (Conferma di contributi per impiantistica sportiva)
Art. 58.  (Conferma di contributo al Comune di Duino Aurisina per impiantistica sportiva)
Art. 59.  (Conferma di contributo al Comune di Buttrio per impiantistica sportiva)
Art. 60.  (Conferma di contributo al Comune di Tarvisio per impiantistica sportiva)
Art. 61.  (Utilizzo di risorse finanziarie per iniziative di promozione dell'attività sportiva)
Art. 62.  (Modifiche alla legge regionale 8/2003)
Art. 63.  (Modifiche all'articolo 14 della legge regionale 17/2009)
Art. 64.  (Rendicontazione dei patti territoriali 2017 tra Regione e Unioni territoriali intercomunali)
Art. 65.  (Modifica all'articolo 2 bis della legge regionale 2/2006)
Art. 66.  (Modifiche alla legge regionale 19/2009)
Art. 67.  (Devoluzione contributo Comune di Erto e Casso)
Art. 68.  (Rinuncia al credito in materia di politiche abitative)
Art. 69.  (Modifiche alla legge regionale 1/2016)
Art. 70.  (Modifiche alla legge regionale 5/2007)
Art. 71.  (Modifica all'articolo 57 della legge regionale 7/2000)
Art. 72.  (Modifiche alla legge regionale 14/2016)
Art. 73.  (Nomina dei Commissari straordinari degli enti del Servizio sanitario regionale)
Art. 74.  (Modifiche agli articoli 28, 31 e 34 della legge regionale 17/2014)
Art. 75.  (Modifiche all'articolo 29 della legge regionale 17/2014)
Art. 76.  (Interpretazione autentica dell'articolo 44, comma 4, della legge regionale 26/2014)
Art. 77.  (Modifiche alla legge regionale 10/2011)
Art. 78.  (Modifica alla legge regionale 27/1995)
Art. 79.  (Modifiche all'articolo 20 della legge regionale 6/2006)
Art. 80.  (Modifiche all'articolo 36 della legge regionale 6/2006)
Art. 81.  (Contributi in materia di amministratore di sostegno)
Art. 82.  (Rimborso di oneri all'INPS per la gestione della Misura attiva di sostegno al reddito)
Art. 83.  (Modifica all'articolo 9 della legge regionale 20/2018)
Art. 84.  (Modifica alla legge regionale 20/2006)
Art. 85.  (Modifiche all'articolo 14 della legge regionale 27/2007)
Art. 86.  (Modifica all'articolo 5 della legge regionale 2/2011)
Art. 87.  (Modifiche alla legge regionale 21/2014)
Art. 88.  (Modifica all'articolo 77 della legge regionale 18/2005)
Art. 89.  (Modifica all'articolo 4 della legge regionale 7/2005)
Art. 90.  (Contributo al Comune di Pordenone per adesione a Eurodesk)
Art. 91.  (Modifica all'articolo 1 della legge regionale 8/2017)
Art. 92.  (Modifica all'articolo 8, comma 59 della legge regionale 25/2016)
Art. 93.  (Modifiche al bando concernente "Attività 1.3.b - Incentivi per progetti "standard" e "strategici" di R&S da realizzare attraverso partenariati pubblico privati- aree di specializzazione [...]
Art. 94.  (Modifiche al bando concernente "Attività 1.3.b - Incentivi per progetti "standard" e" strategici" di R&S da realizzare attraverso partenariati pubblico privati- aree di specializzazione [...]
Art. 95.  (Modifica all'articolo 7 della legge regionale 27/2012)
Art. 96.  (Modifica all'articolo 34 della legge regionale 7/2000)
Art. 97.  (Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 15/2010)
Art. 98.  (Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 1/1984)
Art. 99.  (Modifiche all'articolo 20 della legge regionale 30/1968)
Art. 100.  (Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 52/1980)
Art. 101.  (Modifiche alla legge regionale 53/1981)
Art. 102.  (Modifiche alla legge regionale 18/1996)
Art. 103.  (Riconoscimento anzianità giuridica)
Art. 104.  (Modifica all'articolo 13 della legge regionale 23/2013)
Art. 105.  (Modifica all'articolo 19 bis della legge regionale 26/2014)
Art. 106.  (Modifiche alla legge regionale 9/2014)
Art. 107.  (Modifiche alla legge regionale 18/2016)
Art. 108.  (Modifica alla legge regionale 45/2017)
Art. 109.  (Personale Polizia locale)
Art. 110.  (Disposizioni in materia di previdenza del personale regionale)
Art. 111.  (Datore di lavoro)
Art. 112.  (Trattamento economico del personale trasferito per mobilità dalle Province)
Art. 113.  (Limiti all'utilizzazione di personale regionale da parte di altre amministrazioni e organismi)
Art. 114.  (Regolamento di cui all'articolo 10, comma 8, della legge regionale 44/2017)
Art. 115.  (Prospetto variazione di bilancio)
Art. 116.  (Entrata in vigore)


§ 6.5.43 - L.R. 8 luglio 2019, n. 9.

Disposizioni multisettoriali per esigenze urgenti del territorio regionale.

(B.U. 10 luglio 2019, n. 28 - S.O. n. 20)

 

Capo I

Disposizioni in materia di agricoltura, foreste, pesca, caccia, raccolta dei funghi epigei e prati stabili

 

Art. 1. (Modifica all'articolo 9 della legge regionale 6/2010)

1. Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 18 marzo 2010, n. 6 (Norme regionali per la disciplina e la promozione dell'apicoltura), le parole «il Direttore o suo sostituto dell'area territoriale del Friuli Venezia Giulia» sono sostituite dalle seguenti: «un Dirigente veterinario».

 

     Art. 2. (Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 29/2018)

1. All'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla fine del comma 3 è aggiunto il seguente periodo: «Non è consentita l'erogazione in via anticipata.»;

b) al comma 35 la parola «allestimento» è sostituita dalla seguente: «caricamento».

 

     Art. 3. (Azione pilota per la conservazione della specie Chamelea gallina)

1. La Regione, riconoscendo l'importanza ambientale e socio-economica della conservazione delle popolazioni ittiche marine, realizza azioni sperimentali urgenti di consolidamento e riattivazione delle popolazioni naturali della specie autoctona Chamelea gallina nel compartimento marittimo di Monfalcone, al fine di scongiurare l'irreversibile esaurimento delle risorse biologiche esistenti, già fortemente compromesse anche dagli eventi meteo marini avversi verificatisi dal 26 al 30 ottobre 2018.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale realizza un'azione pilota finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) individuazione dei fondali dove effettuare attività di consolidamento e riattivazione delle popolazioni di Chamelea gallina;

b) predisposizione dei fondali attraverso opere di pulizia, ossigenazione dei substrati e contenimento delle specie competitrici;

c) acquisizione di novellame da banchi di produzione naturale e semina nelle aree oggetto di ripopolamento;

d) raccolta e gestione dei dati sull'attività svolta e sugli esiti della medesima.

3. Per la realizzazione delle attività operative funzionali agli obiettivi di cui al comma 2, l'Amministrazione regionale si avvale del Consorzio gestione pesca compartimento di Monfalcone (CO>=MO.) in quanto unico soggetto cui è affidata, ai sensi del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali di data 7 febbraio 2006 (Nuova disciplina sull'affidamento ai Consorzi di gestione della gestione e tutela dei molluschi bivalvi nelle aree in mare aperto), la gestione e la tutela dei molluschi bivalvi con l'obiettivo primario di assicurarne l'incremento attraverso iniziative per la salvaguardia della risorsa anche attraverso semine e popolamenti. Al Consorzio viene riconosciuto il rimborso delle spese documentate strettamente connesse con la realizzazione dell'azione pilota, secondo criteri e modalità stabiliti con convenzione stipulata fra il legale rappresentante del Consorzio e il Direttore del Servizio competente.

4. L'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) svolge la supervisione tecnico - scientifica dell'azione pilota al fine di assicurare la sostenibilità ambientale. L'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA) svolge la supervisione tecnico - scientifica finalizzata a verificare la ricaduta dell'azione pilota sul miglioramento qualitativo delle produzioni. ARPA ed ERSA relazionano alla Giunta regionale sugli esiti dell'attività svolta anche sulla base dei dati di cui al comma 2, lettera d).

5. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di risorse ittiche di concerto con l'Assessore competente in materia di ambiente, sono definiti:

a) i contenuti specifici dell'azione pilota di cui al comma 2 e le modalità operative di realizzazione, sentiti ARPA, ERSA e il CO>=MO.;

b) i criteri generali per il riconoscimento del rimborso di cui al comma 3.

6. Per le finalità previste dal comma 2 è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

7. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 6 si provvede per 134.000 euro per l'anno 2019 mediante storno dalla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti), per 21.000 euro per l'anno 2019 mediante storno dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti), per 145.000 euro per l'anno 2019 mediante storno dalla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 1 (Spese correnti).

 

     Art. 4. (Interventi urgenti di contenimento delle popolazioni di cimice marmorata asiatica)

1. Al fine di contenere le popolazioni di cimice marmorata asiatica (Halyomorpha halys) l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo alle organizzazioni di produttori regionali riconosciute per i prodotti mele e pere, identificati rispettivamente con i codici NC 080810 e NC 080830, per la realizzazione di attività coordinate dall'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA) e finalizzate a limitare i danni arrecati dalla specie medesima al settore agricolo.

2. Per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata domanda alla Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari:

a) entro il 31 agosto 2019 per le attività realizzate o da realizzare nel 2019;

b) entro il 31 marzo 2020 per le attività da realizzare nel 2020.

3. Alla domanda è allegato il programma delle attività redatto secondo i criteri minimi definiti con provvedimento dell'ERSA e il quadro economico delle spese sostenute e da sostenere.

4. Il contributo di cui al comma 1 è concesso in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 352/1 del 24 dicembre 2013. Con il decreto di concessione sono stabiliti le modalità e i termini di rendicontazione.

5. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di 27.000 euro, suddivisa in ragione di 7.000 euro per l'annualità 2019 e 20.000 euro per l'annualità 2020, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

6. Agli oneri derivanti dal comma 5 si provvede mediante storno di pari importo a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

 

     Art. 5. (Valorizzazione delle produzioni agroalimentari tipiche del Carso)

1. Al fine di valorizzare le produzioni di carne e insaccati tipiche, comprese quelle del Carso triestino e goriziano, l'ERSA, nell'ambito dei propri compiti istituzionali di promozione delle conoscenze a favore degli imprenditori agricoli di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge regionale 24 marzo 2004, n. 8 (Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA), è autorizzata a svolgere attività di aggiornamento tecnico a favore delle aziende agricole che, per consolidata tradizione, attuano sistemi di filiera corta attraverso l'allevamento degli animali, la trasformazione della materia prima e la vendita diretta del prodotto.

 

     Art. 6. (Modifica all'articolo 2 della legge regionale 12/2018)

1. Al comma 20 dell'articolo 2 della legge regionale 27 marzo 2018, n. 12 (Disposizioni in materia di cultura, sport, risorse agricole e forestali, risorse ittiche, attività venatoria e raccolta funghi, imposte e tributi, autonomie locali e coordinamento della finanza pubblica, funzione pubblica, infrastrutture, territorio, ambiente, energia, attività produttive, cooperazione, turismo, lavoro, iodiversità, paesaggio, salute e disposizioni istituzionali), le parole «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «due anni».

 

     Art. 7. (Modifiche alla legge regionale 9/2007)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 25 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), sono aggiunti i seguenti:

«3 bis. Le imprese il cui legale rappresentante sia stato colpito da sanzione amministrativa pecuniaria irrogata in via definitiva per importo superiore a 10.000 euro per violazioni della presente legge sono ammesse all'iscrizione condizionata all'Elenco di cui al comma 1, qualora per tale causa, alla data di entrata in vigore della legge regionale 8 luglio 2019, n. 9 (Disposizioni multisettoriali per esigenze urgenti del territorio regionale), risulti:

a) preclusa l'iscrizione all'"Elenco regionale delle imprese forestali";

b) ovvero sia stata disposta la cancellazione d'ufficio dall'"Elenco regionale delle imprese forestali", ovvero sia in corso la detta procedura di cancellazione d'ufficio.

3 ter. L'ottenimento dell'iscrizione condizionata di cui al comma 3 bis è subordinato, fermi restando gli altri requisiti necessari all'iscrizione, alla presentazione di apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa d'importo pari a 50.000 euro avente copertura per tutto il quinquennio dell'iscrizione.

3 quater. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni pecuniarie conseguenti a irrogazioni definitive di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni della presente legge per il quinquennio di iscrizione condizionata. Lo svincolo della garanzia è subordinato al nulla osta dell'Ispettorato forestale che ha istruito l'iscrizione.

3 quinquies. L'Ispettorato forestale che ha istruito l'iscrizione condizionata all'"Elenco regionale delle imprese forestali", chiede la reintegrazione della garanzia quando questa sia venuta meno in tutto o in parte. L'inottemperanza comporta la decadenza dell'iscrizione dall'Elenco.».

2. All'articolo 87 della legge regionale 9/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 la parola «stagionale» è sostituita dalla seguente: «determinato» e le parole «, nonché a ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio secondo le modalità di cui al titolo VII, capo II del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30),» sono soppresse;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il personale operaio utilizzato per gli interventi e le attività di cui al presente articolo rimane alle dipendenze giuridiche della Regione nei confronti della quale gravano i relativi costi. Il personale viene assegnato dal Direttore competente in materia di sistemazioni idraulico forestali alle dipendenze degli altri Servizi dell'Amministrazione regionale o dell'ERSA, che ne assumono la responsabilità organizzativa, per la realizzazione degli interventi e delle attività di rispettiva competenza.».
3. Alle finalità derivanti dal disposto di cui all'articolo 87 della legge regionale 9/2007, come modificato dal comma 2, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) e Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

 

     Art. 8. (Modifica all'articolo 8 della legge regionale 16/2012)

1. Il comma 1 bis dell'articolo 8 della legge regionale 9 agosto 2012, n. 16 (Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione), è abrogato.

 

     Art. 9. (Modifica all'articolo 2 della legge regionale 27/2014)

1. Il comma 112 dell'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), è abrogato.

 

     Art. 10. (Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 25/2018)

1. Al comma 21 dell'articolo 3 della legge regionale 6 novembre 2018, n. 25 (Disposizioni finanziarie intersettoriali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole «31 gennaio» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre»;

b) le parole «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2019»;

c) le parole «del Collegio 5 - Maniago Barcis» sono sostituite dalle seguenti: «del Collegio 10 (fiume Pieli) e del Collegio 12 (Canali Ledra Santa Maria e Ledra principale)».

 

     Art. 11. (Modifiche alla legge regionale 42/2017)

1. La lettera d) del comma 2 dell'articolo 38 della legge regionale 1 dicembre 2017, n. 42 (Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne), è abrogata.

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 39 della legge regionale 42/2017 è aggiunto il seguente:

«2 bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, l'importo degli obblighi ittiogenici per le concessioni di derivazione di acque pubbliche superficiali per usi di piscicoltura, rilasciate prima dell'entrata in vigore della presente legge, a partire dall'anno 2020 è determinato nella misura prevista dal comma 2.».

 

     Art. 12. (Norme in materia di caccia) [1]

1. Limitatamente alla caccia di selezione al cinghiale è consentito l'utilizzo di fonti luminose notturne, termiche o puntatori laser quali mezzi ausiliari a quelli consentiti dall'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).

 

     Art. 13. (Modifica all'articolo 2 della legge regionale 25/2017)

1. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 7 luglio 2017, n. 25 (Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale), è sostituito dal seguente:

«2. I corsi preparatori possono essere organizzati dalle Unioni territoriali intercomunali, di seguito Unioni, dalle Aziende sanitarie, dai Gruppi micologici aderenti alla Federazione regionale dei Gruppi micologici del Friuli Venezia Giulia, nonché da soggetti privati.».

 

     Art. 14. (Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 9/2005)

1. Dopo il comma 7 dell'articolo 5 della legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali), sono aggiunti i seguenti:

«7 bis. Entro trenta giorni decorrenti dal termine dell'attività autorizzata ai sensi dei commi 1.1 bis e 1.1 quater dell'articolo 12 della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 (Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale), qualora il materiale del fondo stradale si depositi accidentalmente sul prato stabile nel corso della suddetta attività, il soggetto organizzatore è tenuto alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi qualora prescritto dal soggetto che ha rilasciato il titolo autorizzatorio.

7 ter. Fino alla scadenza del termine indicato al comma 7 bis non trova applicazione il divieto di cui all'articolo 4, comma 1.».

 

Capo II

Disposizioni in materia ambientale

 

     Art. 15. (Modifiche alla legge regionale 12/2016)

1. All'articolo 35 della legge regionale 15 luglio 2016, n. 12 (Disciplina organica delle attività estrattive), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera c) del comma 4 è aggiunta la seguente:

«c bis) all'adempimento delle prescrizioni indicate nella diffida amministrativa di cui al comma 4 bis.»;

b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4 bis. Nei casi previsti dall'articolo 34, comma 4, trova applicazione la diffida amministrativa di cui all'articolo 3 bis, commi 1, 3 e 4, della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali). La diffida amministrativa è applicabile al medesimo soggetto per non più di due volte, a condizione che questi abbia adempiuto alle prescrizioni dettate nella prima diffida e che non abbia posto in essere la medesima violazione oggetto della stessa.».

2. Al comma 10 bis dell'articolo 37 della legge regionale 12/2016 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b) dopo le parole «domanda di ampliamento dell'area di cava autorizzata» sono aggiunte le seguenti: «o della domanda di autorizzazione all'esercizio di una nuova attività estrattiva ai sensi del comma 2 bis»;

b) alla lettera c) dopo le parole «domanda di ampliamento dell'area di cava autorizzata» sono aggiunte le seguenti: «o della domanda di autorizzazione all'esercizio di una nuova attività estrattiva ai sensi del comma 2 bis».

 

     Art. 16. (Impianti per l'allevamento intensivo di pollame)

1. Ai fini della valutazione di impatto ambientale e dell'autorizzazione integrata ambientale degli impianti per l'allevamento intensivo di pollame, con decreto del Direttore della struttura regionale competente in materia di ambiente, previo nulla osta del Ministero della salute ai fini della verifica di conformità alla normativa di settore sul benessere animale, sono adottate le linee guida concernenti il metodo per il calcolo della capacità produttiva dell'impianto, espressa in termini di numero di posti pollo in relazione alla superficie utile di allevamento [2].

2. Le linee guida di cui al comma 1 si applicano anche agli impianti per l'allevamento intensivo di pollame in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge i quali, in caso di difformità, sono tenuti ad adeguarsi alle linee guida entro un anno dall'emanazione del decreto del Direttore della struttura regionale competente in materia di ambiente.

 

     Art. 17. (Modifiche alla legge regionale 15/2016)

1. Alla legge regionale 14 ottobre 2016, n. 15 (Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della geodiversità, del patrimonio geologico e speleologico e delle aree carsiche), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 dopo la parola «geosito» sono inserite le seguenti: «altresì detto emergenza o eccellenza o particolarità geologica, geomorfologica, idrogeologica, paleontologica, mineralogica e pedologica»;

b) al comma 4 dell'articolo 4 le parole «rilevante e dimostrato» sono soppresse;

c) dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

«Art. 5 bis. (Rete funzionale alla geodiversità)

1. È istituita presso la struttura regionale di cui all'articolo 3, comma 1, la Rete funzionale alla geodiversità per la valorizzazione del patrimonio geologico e della geodiversità nelle aree geomorfologicamente omogenee.

2. La Rete funzionale alla geodiversità è formata da soggetti pubblici promotori delle attività di cui al comma 1 che rappresentano gli Enti locali attraverso accordi d'intesa stipulati tra le parti.

3. I soggetti pubblici promotori delle attività di cui al comma 1 operano in sinergia con la struttura regionale competente in materia di geologia, ai fini dell'attuazione di interventi per la promozione del patrimonio geologico regionale previsti dall'articolo 18.

4. Gli elenchi delle aree geomorfologicamente omogenee e dei relativi soggetti promotori sono approvati con decreto del Direttore della struttura regionale competente in materia di geologia, da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione e sono trasmessi ai Comuni interessati che provvedono a darne pubblicità nelle forme idonee.»;

d) al comma 1 dell'articolo 6 le parole «del Global Geoparks Network (GGN)» sono sostituite dalle seguenti: «dell'UNESCO Global Geoparks (UGG)»;

e) all'articolo 11 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 3 le parole «o dagli enti gestori dei parchi, nelle aree di propria competenza» sono sostituite dalle seguenti: «previo parere degli enti gestori dei parchi nelle aree di propria competenza»;

2) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Nei parchi regionali e nelle aree contigue, l'ente gestore dell'area protetta può disciplinare l'accesso, la ricerca, l'esplorazione di grotte, nonché le eventuali disostruzioni a carattere esplorativo o scientifico.»;

3) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. L'apertura di nuove grotte turistiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera l), e la loro utilizzazione a fini economici, turistici e sanitari è preventivamente autorizzata dalla struttura regionale di cui all'articolo 9, comma 1, previo parere degli enti gestori dei parchi nelle aree di propria competenza, subordinatamente alla presentazione di un progetto di fruizione corredato di una relazione illustrativa dell'impatto delle attività e delle opere previste. Fatti salvi i vincoli di carattere archeologico, naturalistico, paesaggistico o di altra natura, l'autorizzazione e la realizzazione delle opere sono subordinate al rispetto delle altre normative di settore.»;

f) al comma 1 dell'articolo 16 il periodo «Detti strumenti di pianificazione e Piani definiscono le adeguate misure pianificatorie dei beni del patrimonio geologico e speleologico tutelati dalla presente legge.» è soppresso;

g) all'articolo 17 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1 dopo le parole «in materia di geologia.» è aggiunto il seguente periodo: «A tal fine, il progetto dell'intervento è corredato da una relazione geologica illustrativa dell'impatto sul geosito.»;

2) al comma 3 è aggiunto in fine il seguente periodo: «A tal fine, il progetto dell'intervento è corredato da una relazione illustrativa dell'impatto sul sito ipogeo.».

 

Capo III

Disposizioni in materia di attività produttive e turismo

 

     Art. 18. (Modifiche alla legge regionale 3/2001)

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 12 bis della legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 (Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale), è sostituita dalla seguente:

«a) ampliamenti di attività produttive ubicati in zone omogenee D1, D2, D3 come individuate dagli strumenti urbanistici comunali, che si rendono necessari per almeno una delle seguenti fattispecie:

1) adeguamento degli immobili o degli impianti a obblighi o prescrizioni tecniche derivanti da normative comunitarie, statali o regionali, riferite all'attività produttiva e nella misura minima necessaria al rispetto delle norme;

2) adeguamento o modifica della struttura o degli impianti fino a un massimo del 70 per cento della superficie del lotto.».

2. Al comma 1 dell'articolo 12 ter della legge regionale 3/2001 dopo le parole «necessari per il mantenimento» sono inserite le seguenti: «o per l'incremento».

 

     Art. 19. (Modifiche alla legge regionale 29/2005)

1. Il comma 2 bis dell'articolo 41 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo»), è abrogato.

2. All'articolo 42 della legge regionale 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 1 le parole «dei criteri di cui all'articolo 41, comma 2 bis» sono sostituite dalle seguenti: «dei seguenti criteri di priorità, fermo restando che ulteriori criteri possono essere stabiliti dai Comuni nei regolamenti di cui all'articolo 48:

1) commercializzazione di prodotti tipici locali e del Made in Italy, inclusi i prodotti biologici o a km zero;

2) trasferimento del titolare dell'attività già presente nel mercato;

3) maggior numero di presenze nel mercato dove viene chiesta l'assegnazione del posteggio, in qualità di precario, secondo il disposto dell'articolo 49, comma 5;

4) anzianità storica dell'operatore derivante dalla data di rilascio del precedente titolo;

5) equilibrato rapporto tra tipologie alimentari e non alimentari»;

b) alla lettera b) del comma 1 le parole «; in tale ipotesi, con la SCIA di cui al comma 3, va acquisito il DURC» sono soppresse;

c) al comma 3, dopo la parola «SCIA», sono inserite le seguenti: «, in relazione alla quale va acquisito il DURC,»;

3. All'articolo 48 della legge regionale 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 le parole «dall'articolo 41, comma 2 bis,» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 42, comma 1, lettera a),»;

b) al comma 4 le parole «all'articolo 41, comma 2 bis,» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 42, comma 1, lettera a),»;

c) l'alinea del comma 5 è sostituito dalla seguente: «Fermi restando i principali criteri di priorità di cui all'articolo dall'articolo 42, comma 1, lettera a), ai fini delle procedure di selezione per l'assegnazione dei posteggi in mercati di nuova istituzione ovvero di nuovi posteggi in mercati esistenti, nonché dei posteggi che si sono resi liberi, vengono specificati i seguenti ulteriori criteri di priorità:»;

d) il numero 1) del comma 5 è abrogato.

4. All'articolo 49 della legge regionale 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La concessione del posteggio nei mercati di cui all'articolo 48 è rilasciata in base ai criteri di priorità e per la durata di cui dall'articolo 42, comma 1, lettera a), può essere rinnovata e non può essere ceduta a nessun titolo, se non con l'azienda commerciale.»;

b) al comma 5 dopo le parole «presenze nel mercato o nella fiera.» sono inserite le seguenti: «Ulteriori criteri sono stabiliti dai Comuni.».

5. All'articolo 50 della legge regionale 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole «secondo i criteri di priorità stabiliti dall'Intesa, di cui all'articolo 41, comma 2 bis» sono sostituite dalle seguenti: «in base ai criteri di priorità e per la durata di cui dall'articolo 42, comma 1, lettera a)»;

b) al comma 3 le parole: «della durata massima di dodici anni e comunque» sono soppresse.

 

     Art. 20. (Contributi ai Consorzi di sviluppo economico locale)

1. Per l'annualità 2019 in deroga a quanto stabilito dall'articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente della Regione 18 aprile 2017, n. 084/Pres. (Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi ai consorzi di sviluppo economico locale per la copertura delle spese sostenute per la realizzazione o l'ammodernamento di infrastrutture locali per l'insediamento di attività produttive negli agglomerati industriali di competenza ai sensi dell'articolo 86 della legge regionale 3 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali)), i Consorzi di sviluppo economico locale possono presentare domanda di contributo entro il 15 settembre 2019.

2. Le domande riferite all'annualità 2019 e archiviate d'ufficio ai sensi dall'articolo 9, comma 4, lettera a), del decreto del Presidente della Regione 084/2017, possono essere ripresentate entro il termine di cui al comma 1.

 

     Art. 21. (Conferma di contributi al Consorzio di sviluppo economico del Friuli)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare a favore del Consorzio di sviluppo economico del Friuli i contributi concessi ai sensi dell'articolo 15 bis della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei consorzi di sviluppo industriale), con il decreto del direttore del Servizio marketing territoriale e promozione internazionale n. 2443 del 30 novembre 2010 e con il decreto del direttore del Servizio Politiche Economiche e Marketing Territoriale n. 1778 del 23 settembre 2010, per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria a fruizione collettiva, non soggette a sfruttamento commerciale, destinati al servizio dell'insediamento produttivo localizzato nei Comuni di Osoppo, Buia e Gemona.

2. Il finanziamento di cui al comma 1 è confermato a seguito della presentazione della domanda da parte del Consorzio di sviluppo economico del Friuli alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive, Servizio sviluppo economico locale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e comunque prima dell'avvio dei lavori, corredata della documentazione prevista dall'articolo 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

3. Con il decreto di conferma del finanziamento sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione della spesa, secondo quanto previsto dalla legge regionale 14/2002.

 

     Art. 22. (Modifica all'articolo 70 della legge regionale 3/2015)

1. Il comma 8 dell'articolo 70 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), è così sostituito:

«8. Non possono essere nominati amministratori dei consorzi coloro i quali avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbiano chiuso in perdita tre esercizi consecutivi. Entro e non oltre otto giorni dalla data dell'Assemblea di cui al comma 5, il consorzio comunica agli amministratori la loro nomina. Gli amministratori comunicano l'accettazione dell'incarico ed effettuano le dichiarazioni di rito entro otto giorni dal ricevimento della notizia della loro nomina. In caso di mancata sussistenza delle condizioni di cui al presente articolo l'assemblea provvede alla sostituzione degli amministratori non idonei.».

 

     Art. 23. (Modifica all'articolo 13 della legge regionale 2/2012)

1. AI comma 20 dell'articolo 13 della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese), dopo le parole «a valere sul FRIE,» sono inserite le seguenti: «sul Fondo di garanzia regionale per gli investimenti di venture capital nelle start up innovative di cui all'articolo 2, comma 24, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019),».

 

     Art. 24. (Modifica all'articolo 21 della legge regionale 4/2013)

1. Dopo il comma 4 bis dell'articolo 21 della legge regionale 4 aprile 2013, n. 4 (Incentivi per il rafforzamento e il rilancio della competitività delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 12/2002 e 7/2011 in materia di artigianato e alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo), è aggiunto il seguente:

«4 ter. Fermo quanto previsto dall'articolo 31 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), sono ammissibili le spese per l'acquisizione di beni e servizi sostenute tra le PMI appartenenti alla medesima rete, nonché quelle sostenute tra le reti con soggettività giuridica e le imprese appartenenti a tali reti.».

 

     Art. 25. (Modifiche all'articolo 142 della legge regionale 2/2002)

1. All'articolo 142 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole «di maestro di sci,» sono inserite le seguenti: «di maestro di mountain bike e di ciclismo fuori strada,»;

b) al comma 3 dopo le parole «i maestri di sci,» sono inserite le seguenti: «i maestri di mountain bike e di ciclismo fuori strada,»;

c) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi da 1 a 6 sono integralmente devoluti ai Comuni che le accertano e le irrogano in conformità alla legge regionale 1/1984, fatta salva la devoluzione ai rispettivi Collegi, se previsti e ove istituiti.»;

d) il comma 8 è abrogato.

 

     Art. 26. (Contributi a PromoTurismoFVG per il progetto di sviluppo "Comunicazione, Promozione e Digitalizzazione")

1. Nell'ambito della politica di programmazione regionale per la promozione e lo sviluppo turistico, PromoTurismoFVG adotta, con cadenza triennale, il progetto di sviluppo "Comunicazione, Promozione e Digitalizzazione" e ne cura la realizzazione e l'aggiornamento annuale.

2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a PromoTurismoFVG un contributo pluriennale su domanda dello stesso presentata al Servizio competente in materia di turismo corredata di una relazione illustrativa dei contenuti del Progetto di sviluppo e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono fissati le modalità e i termini di rendicontazione.

3. Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata la spesa complessiva di 4 milioni di euro, suddivisa in ragione di 2 milioni per l'anno 2020 e 2 milioni per l'anno 2021, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

4. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante rimodulazione di pari importo per gli anni 2020 e 2021 all'interno della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 - (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare a favore di PromoTurismoFVG il contributo concesso ai sensi dell'articolo 6, comma 26, della legge regionale 20 agosto 2003, n. 14 (Assestamento del bilancio 2003), con il decreto n. 244/PROTUR del 31 gennaio 2019 del Direttore del servizio turismo della Direzione centrale attività produttive per la redazione e realizzazione del «Progetto di sviluppo "Comunicazione, Promozione e Digitalizzazione"» di cui al comma 1.

6. Il finanziamento di cui al comma 5 è confermato a seguito della presentazione della domanda entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e con le modalità di cui al comma 2.

 

     Art. 27. (Abrogazioni)

1. L'articolo 16, commi 1, 2 e 3, l'articolo 19, commi 4, 5 e 6, e l'articolo 37, comma 4, lettere b) e i), della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), sono abrogati.

 

Capo IV

Disposizioni in materia di autonomie locali, sicurezza, lingue minoritarie, corregionali all'estero, finanza locale, immigrazione e volontariato

 

     Art. 28. (Modifiche alla legge regionale 12/2015)

1. Alla legge regionale 22 maggio 2015, n. 12 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali del Friuli Venezia Giulia, modifiche e integrazioni alla legge regionale 26/2014 in materia di riordino del sistema Regione-Autonomie locali e altre norme urgenti in materia di autonomie locali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla fine del comma 6 dell'articolo 2 sono aggiunte le parole: «con riferimento ai Comuni di cui al comma 1, lettera b), o tra i componenti delle rispettive Giunte con riferimento ai Comuni di cui al comma 1, lettera a)»;

b) il comma 2 dell'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«2. Gli atti di iniziativa della Giunta regionale sono trasmessi a cura del proponente al CAL, al Presidente del Consiglio regionale e ai Presidenti dei gruppi consiliari.».

 

     Art. 29. (Modifiche alla legge regionale 18/2015)

1. All'articolo 25 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole «con popolazione fino a 60.000 abitanti» sono soppresse;

b) al comma 3 le parole «nelle Unioni territoriali intercomunali con popolazione superiore a 60.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «nei Comuni previsti all'articolo 13, comma 3, della legge regionale 26/2014»;

c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3 bis. Le Unioni territoriali intercomunali possono avvalersi dell'organo di revisione economico-finanziaria del Comune con il maggior numero di abitanti.»;

d) il comma 4 è abrogato.

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 27 bis della legge regionale 18/2015 è aggiunto il seguente:

«1 bis. Nei limiti all'affidamento di incarichi di cui al comma 1, non rileva l'attività di revisione svolta a favore dell'Unione territoriale intercomunale dall'organo di revisione economico-finanziaria del Comune più popoloso, ai sensi del comma 3 bis dell'articolo 25.».

3. Dopo il comma 1 dell'articolo 29 della legge regionale 18/2015 è aggiunto il seguente:

«1 bis. All'organo di revisione dell'Unione territoriale intercomunale, individuato ai sensi dell'articolo 25, comma 3 bis, spetta unicamente una maggiorazione, determinata con il decreto di cui al comma 1, del compenso base annuo corrisposto a ciascun componente dell'organo di revisione del Comune di cui l'Unione si avvale.».

 

     Art. 30. (Modifica all'articolo 6 della legge regionale 25/2018)

1. Il comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 6 novembre 2018, n. 25 (Disposizioni finanziarie intersettoriali), è abrogato.

 

     Art. 31. (Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 22/2010)

1. All'articolo 12 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il secondo e il terzo periodo del comma 39 bis sono sostituiti dai seguenti: «La nomina è condizionata all'adozione, da parte della Giunta comunale, di una deliberazione che assicuri l'invarianza della spesa complessiva per le indennità di funzione degli assessori comunali, rispetto alla spesa sostenibile per l'indennità base di funzione spettante al numero massimo di assessori previsto dal comma 39 o dallo statuto comunale. Le indennità degli assessori sono rideterminate in misura proporzionale rispetto ai valori spettanti, anche in deroga a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1193 del 24 giugno 2011.»;

b) dopo il comma 39 bis è inserito il seguente:

«39 ter. È consentito inoltre derogare alle quote di rappresentanza di genere nella Giunta comunale in assenza di un numero sufficiente di Consiglieri del genere meno rappresentato nel Consiglio qualora lo statuto non preveda la nomina ad assessore di cittadini non facenti parte del Consiglio comunale.».

 

     Art. 32. (Finanziamento al Comune di Lignano Sabbiadoro per soccorso estivo)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Lignano Sabbiadoro, per l'anno 2019, un finanziamento pari a 40.000 euro a sostegno delle spese derivanti dalla stipula di una convenzione con i Vigili del Fuoco finalizzata a garantire il funzionamento del distaccamento dei Vigili del Fuoco durante la stagione turistica estiva.

2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di sicurezza entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione sono fissati termini e modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

3. Per la finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato sicurezza urbana) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

4. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante storno dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2019-2021.

 

     Art. 33. (Finanziamento al Comune di Grado per soccorso estivo)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Grado, per l'anno 2019, un finanziamento pari a 40.000 euro a sostegno delle spese derivanti dalla stipula di una convenzione con i Vigili del Fuoco finalizzata a garantire il funzionamento del distaccamento dei Vigili del Fuoco durante la stagione turistica estiva.

2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di sicurezza entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione sono fissati termini e modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

3. Per la finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato sicurezza urbana) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

4. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante storno dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2019-2021.

 

     Art. 34. (Modifica all'articolo 10 della legge regionale 29/2018)

1. Al comma 73 dell'articolo 10 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), le parole «e altri elementi di dettaglio» sono sostituite dalle seguenti: «, nonché criteri e requisiti riferiti ai singoli interventi, individuati al comma 72 o da individuarsi con il regolamento, ivi compresa la determinazione, per gli interventi contributivi a terzi, dei requisiti dei soggetti terzi beneficiari».

 

     Art. 35. (Termini dei procedimenti in materia di sicurezza urbana)

1. I termini per la conclusione dei procedimenti degli enti locali di erogazione dei contributi per l'anno 2018, ai privati per la sicurezza delle case di abitazione, e per la rendicontazione, in corso di cui all'articolo 9, comma 21, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 28 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2019-2021), sono fissati al 30 settembre 2019.

 

     Art. 36. (Modifiche alla legge regionale 29/2007)

1. Alla legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 7 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«7. Gli enti interessati provvedono all'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo secondo quanto previsto dal Piano generale di politica linguistica di cui all'articolo 25.»;

b) il comma 5 dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«5. Gli enti interessati provvedono all'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo secondo quanto previsto dal Piano generale di politica linguistica di cui all'articolo 25.»;

c) dopo il comma 2 dell'articolo 9 è inserito il seguente:

«2 bis. Gli enti interessati provvedono all'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo secondo quanto previsto dal Piano generale di politica linguistica di cui all'articolo 25.»;

d) il comma 4 dell'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«4. Gli enti interessati provvedono all'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo secondo quanto previsto dal Piano generale di politica linguistica di cui all'articolo 25.»;

e) il comma 2 dell'articolo 25 è sostituito dal seguente:

«2. Il PGPL è suddiviso per tipologie di soggetti. Per ogni tipologia sono previste le modalità operative per garantire ai cittadini il pieno esercizio dei diritti linguistici previsti dalla normativa vigente.»;

f) dopo il comma 2 dell'articolo 25 è inserito il seguente:

«2 bis. Il PGPL specifica le modalità con cui lo Sportello linguistico regionale per la lingua friulana di cui all'articolo 16, commi 1, 1 bis e 1 ter della legge regionale 9 aprile 2014, n. 6 (Disposizioni urgenti in materia di cultura, lingue minoritarie, sport e solidarietà), fornisce supporto ai soggetti di cui al comma 2 ai fini dell'attuazione della presente legge.»;

g) la rubrica dell'articolo 27 è sostituita dalla seguente: «Piani speciali di politica linguistica»;

h) il comma 1 dell'articolo 27 è sostituito dal seguente:

«1. La Regione, gli enti locali e i concessionari di pubblici servizi possono adottare propri piani speciali di politica linguistica al fine di garantire, con proprie risorse, ulteriori prestazioni rispetto a quelle previste dal Piano generale di politica linguistica ai sensi dell'articolo 25, comma 2.»;

i) il comma 3 dell'articolo 27 è abrogato.

 

     Art. 37. (Modifica all'articolo 52 della legge regionale 6/2019)

1. Al comma 1 dell'articolo 52 della legge regionale 29 aprile 2019, n. 6 (Misure urgenti per il recupero della competitività regionale), le parole «30 giugno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2019».

 

     Art. 38. (Contributo per lo sviluppo dell'utilizzo della lingua slovena)

1. Al fine di diffondere e incrementare l'utilizzo della lingua slovena anche nell'ambito delle attività ludico ricreative indirizzate ai minori nei periodi estivi, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 10.000 euro all'Associazione Svet Slovenskih Organizacij (SSO) per il sostegno dell'iniziativa Campionissimi 2019. La domanda per la concessione del contributo è presentata al Servizio competente in materia di lingue minoritarie della Direzione centrale autonomie locali, sicurezza e politiche dell'immigrazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono fissati termini e modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

2. Per la finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione del bilancio regionale per gli anni 2019-2021.

3. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante storno dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per gli anni 2019-2021.

 

     Art. 39. (Modifica all'articolo 5 della legge regionale 26/2007)

1. Il comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena), è sostituito dal seguente:

«4. L'iscrizione, previa domanda presentata alla Direzione centrale competente in materia di lingue minoritarie, e la cancellazione dall'Albo regionale sono disposte dal Direttore del Servizio competente in materia di lingue minoritarie.».

 

     Art. 40. (Contributi straordinari a favore del resiano e delle varianti linguistiche delle Valli del Natisone, del Torre e della Val Canale)

1. Nelle more della revisione delle norme relative alla tutela del resiano e delle varianti linguistiche delle Valli del Natisone, del Torre e della Val Canale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 30.000 euro a favore dei seguenti soggetti:

a) Comune di Resia;

b) Circolo Culturale Jacopo Stellini;

c) Istituto Slavia Viva;

d) Forum per la Slavia;

e) Pro Loco Stregna;

f) Associazione Slavia Friulana nel Mondo;

g) Circolo Culturale ed Assistenziale "Valli San Leonardo".

2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di lingue minoritarie entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa complessiva di 30.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

4. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

 

     Art. 41. (Modifica all'articolo 3 della legge regionale 7/2002)

1. Dopo la lettera f) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati), è aggiunta la seguente:

«f bis) sostenere con borse di studio o altre provvidenze economiche i corregionali di età inferiore ai quarant'anni interessati a svolgere attività di studio o tirocinio lavorativo sul territorio regionale.».

2. Alle finalità di cui al alla lettera f bis) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 7/2002, come aggiunta dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

 

     Art. 42. (Modifiche alla legge regionale 7/2019)

1. Alla legge regionale 3 maggio 2019, n. 7 (Misure per la valorizzazione e la promozione delle sagre e feste locali e delle fiere tradizionali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'articolo 3 dopo le parole «manutenzione straordinaria» sono inserite le seguenti: «come previsti e definiti dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia),»;

b) all'articolo 5 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1 dopo le parole «in favore» sono inserite le seguenti: «delle Pro Loco del Friuli Venezia Giulia, anche laddove unite in Consorzio, e»;

2) al comma 4 dopo le parole «I Comuni» sono inserite le seguenti: «e le Pro Loco del Friuli Venezia Giulia, anche laddove unite in Consorzio,».

2. Alle finalità derivanti dal disposto di cui all'articolo 5, comma 1, della legge regionale 7/2019, come modificati dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

 

     Art. 43. (Assegnazione al Comune di Zoppola)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare al Comune di Zoppola, per oneri connessi a controversie relative a espropri, risorse pari a complessivi 600.000 euro per il triennio 2019-2021, di cui 200.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Le risorse sono concesse ed erogate d'ufficio e non comportano alcuna rendicontazione [3].

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di 600.000 euro per il triennio 2019-2021, di cui 200.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede per 200.000 euro per l'anno 2019 mediante prelevamento dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti), per 41.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 mediante storno dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti), per 101.500 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 mediante storno dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti), per 57.500 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 mediante storno dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti).

 

     Art. 44. (Rendicontazione dell'intervento ASTER del Comune di Pagnacco)

1. In deroga all'accordo quadro, stipulato tra la Regione e i Comuni di Cassacco, Martignacco, Pagnacco, Pasian di Prato, Povoletto, Reana del Rojale e Tricesimo, in data 16 settembre 2008, il termine di rendicontazione dell'intervento di sistemazione del fondo del campo di calcio secondario e della cartellonistica dell'impianto sportivo di base nel Comune di Pagnacco è fissato al 31 dicembre 2019 e l'importo complessivo è determinato in 510.000 euro, comprensivo del finanziamento regionale ASTER originariamente assegnato.

 

     Art. 45. (Modifiche alla legge regionale 31/2015) [4]

1. Alla legge regionale 9 dicembre 2015, n. 31 (Norme per l'integrazione sociale delle persone straniere immigrate), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 dell'articolo 13 è inserito il seguente:

«1 bis. La Regione, nell'ambito di accordi con le autorità procedenti, sostiene interventi per il rimpatrio delle persone straniere immigrate colpite da provvedimenti di espulsione. L'iniziativa di cui al presente comma può essere attivata accedendo ai fondi che nel programma annuale sono destinati all'intervento denominato "Misure per favorire i rimpatri".»;

b) l'articolo 17 è abrogato.

2. Alle finalità di cui al comma 1 bis dell'articolo 13 della legge regionale 31/2015, come inserito dal comma 1, lettera a), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

 

     Art. 46. (Disposizioni finanziarie per le convenzioni con i Centri di servizio per il volontariato)

1. Per l'anno 2019, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad integrare di 20.000 euro le risorse stanziate per le convenzioni con i Centri di servizio per il volontariato di cui al comma 1 dell'articolo 29 della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale).

2. Per la finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 8 (Cooperazione e associazionismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

3. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante storno dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio 2019-2021.

 

Capo V

Disposizioni in materia di cultura e sport

 

     Art. 47. (Modifiche alla legge regionale 16/2014)

1. Al comma 2 dell'articolo 20 della legge regionale 11 agosto 2014 n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), le parole «di servizio pubblico» sono sostituite dalle seguenti: «di interesse pubblico».

2. La rubrica del Capo VIII della legge regionale 16/2014 è sostituita dalla seguente: «Residenze creative e culturali».

3. All'articolo 30 della legge regionale 16/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Residenze creative e culturali»;

b) al comma 1 le parole «residenze professionali» sono sostituite dalle seguenti: «residenze creative e culturali»;

c) il comma 2 è sostituto dal seguente:

2. La Regione promuove, in particolare, la realizzazione di una residenza creativa e culturale presso Villa Manin di Passariano.».

4. Per le finalità di cui all'articolo 30 della legge regionale 16/2014, come modificato dal comma 3, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

5. Dopo l'articolo 32 quinquies della legge regionale 16/2014 è inserito il seguente:

«Art. 32 sexies. (Commissioni di valutazione)

1. Nei casi in cui la valutazione tecnica di qualità dei progetti richieda, per le caratteristiche specifiche delle attività culturali oggetto di incentivo e dei criteri di selezione, conoscenze specialistiche particolarmente elevate, i regolamenti prevedono i compiti e disciplinano la composizione di commissioni valutative integrate da esperti esterni.».

 

     Art. 48. (Disposizioni finanziarie per bando attività culturali)

1. Per le finalità di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), in combinato disposto con l'articolo 14 della legge regionale 16/2014, è autorizzata la spesa di 1.510.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede per 931.458,32 euro mediante prelevamento dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti), per 351.683,51 euro mediante storno dalla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti), per 95.280,41 euro mediante storno dalla sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e per 131.577,76 euro mediante storno dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

 

     Art. 49. (Rendicontazione dei contributi per spettacoli dal vivo e musica)

1. Le spese sostenute con i contributi concessi a valere sull'avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti eventi e festival nel settore dello spettacolo dal vivo (musica, danza e prosa) e a valere sull'avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti l'attività concertistica e le manifestazioni musicali delle orchestre della Regione, approvati con deliberazione della Giunta regionale 13 ottobre 2017, n. 1962, possono essere rendicontate fino al termine perentorio del 30 settembre 2019.

 

     Art. 50. (Modifiche alla legge regionale 23/2015)

1. Alla legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 dell'articolo 19 è abrogato;

b) la lettera l) del comma 2 dell'articolo 32 è abrogata.

 

     Art. 51. (Rendicontazione dei contributi ai sistemi bibliotecari)

1. Al fine della rendicontazione dei contributi concessi dall'Amministrazione regionale a sostegno dell'attività svolta dai sistemi bibliotecari esistenti alla data dell'1 gennaio 2016, sono ammissibili a rendiconto le spese impegnate dal beneficiario nell'anno per il quale il contributo è stato concesso ancorché da questi pagate nell'anno successivo e in data posteriore a quella fissata per la rendicontazione del contributo medesimo.

2. Per le finalità di cui al comma 1, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i beneficiari trasmettono al Servizio competente in materia di beni culturali la documentazione integrativa del rendiconto già presentato e, entro sessanta giorni dalla sua ricezione, il Servizio approva il rendiconto stesso e liquida il saldo del contributo, eventualmente dovuto.

 

     Art. 52. (Contributo al Comune di Visco)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Visco un contributo per la realizzazione di un concorso di idee per individuare le migliori soluzioni architettoniche e paesaggistiche, volte a tutelare la memoria e a valorizzare in chiave storica e culturale il compendio dell'ex Campo di concentramento di Visco.

2. Per la finalità prevista dal comma 1 il Comune di Visco presenta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda alla Direzione centrale competente in materia di cultura, corredata di una relazione illustrativa dell'iniziativa e del relativo quadro di spesa. Con il decreto di concessione sono definite le modalità di erogazione e quelle di rendicontazione del contributo di cui al comma 1.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante rimodulazione di pari importo, all'interno della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

 

     Art. 53. (Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 25/2016)

1. I commi 64 e 65 dell'articolo 7 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), sono abrogati.

 

     Art. 54. (Conferma di contributo al Comune di Venzone per restauro conservativo di cinta muraria)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare, a favore del Comune di Venzone, il contributo di complessivi 1.200.000 euro in 20 annualità costanti di 60.000 euro ciascuna, concesso ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 8 maggio 2000, n. 10 (Interventi per la tutela, conservazione e valorizzazione dell'architettura fortificata del Friuli-Venezia Giulia), con decreto n. 5101/CULT del 27 novembre 2009 per l'intervento denominato "Restauro conservativo cinta muraria interna lato nord e nord est", ancorché il Comune medesimo non abbia rispettato i termini di inizio e ultimazione lavori, nonché di rendicontazione del contributo medesimo.

2. Per le finalità di cui al comma 1 il Comune di Venzone presenta alla struttura competente in materia di beni culturali, entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, istanza di conferma del contributo, corredata di un nuovo cronoprogramma aggiornato dell'intervento.

3. Ai sensi del comma 1 il Servizio competente in materia di beni culturali conferma il contributo e fissa i nuovi termini di ultimazione dei lavori di rendicontazione del contributo stesso.

 

     Art. 55. (Conferma di contributo al Comune di Nimis per manutenzione Chiesa di San Giorgio)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo concesso, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), al Comune di Nimis per la manutenzione della Chiesa di San Giorgio ancorché il Comune medesimo non abbia rispettato i termini di inizio e di ultimazione dei lavori fissati con il decreto di concessione o successivamente prorogati.

2. Per le finalità di cui al comma 1 il Comune di Nimis presenta alla struttura competente in materia di beni culturali, entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, istanza volta ad ottenere la conferma del contributo, corredata della documentazione attestante l'avvenuto inizio dei lavori.

3. Ai sensi del comma 1 la struttura competente in materia di beni culturali conferma il contributo e fissa nuovi termini di ultimazione dei lavori.

 

     Art. 56. (Conferma di contributo al Comune di Porcia per manutenzione recinzione Villa Correr-Dolfin)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare, a favore del Comune di Porcia, la quota di contributo corrispondente alle economie contributive conseguite nel corso dell'esecuzione dei lavori finanziati ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 23 novembre 1981, n. 77 (Modifiche, integrazioni e rifinanziamenti di leggi regionali operanti nel settore dei beni ambientali e culturali. Interventi per l'acquisizione e il restauro di immobili di notevole valore artistico, storico o culturale), con decreto n. 4338/CULT del 10 novembre 2009, per l'intervento di ripristino muratura di recinzione Villa Correr-Dolfin affinché il Comune possa utilizzare le economie stesse per lavori affini a quelli oggetto del contributo concesso con il citato decreto, ancorché tali lavori affini non siano stati realizzati entro il termine di rendicontazione del suddetto contributo.

2. Per le finalità di cui al comma 1 il Comune di Porcia presenta al Servizio competente in materia di beni culturali, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istanza volta a ottenere la conferma del contributo e la fissazione di nuovi termini di ultimazione dei lavori e di rendicontazione della relativa spesa, corredata del progetto approvato dei lavori affini che intende realizzare e del cronoprogramma aggiornato dell'intervento.

3. Ai sensi del comma 1 il Servizio competente in materia di beni culturali provvede a confermare il contributo e a fissare i nuovi termini di ultimazione dei lavori, nonché di rendicontazione della spesa.

 

     Art. 57. (Conferma di contributi per impiantistica sportiva)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi concessi, ai sensi del bando per il finanziamento di lavori di straordinaria manutenzione di impianti sportivi approvato con deliberazione della Giunta regionale 9 febbraio 2018, n. 244, ai Comuni di Codroipo, Grado, Bagnaria Arsa, Tavagnacco, Gradisca, Gonars, Talmassons, San Leonardo e Tricesimo, ancorché i Comuni medesimi non abbiano rispettato i termini per la trasmissione della determinazione a contrarre concernente l'attivazione delle procedure per l'affidamento dei lavori principali fissati dai rispettivi decreti di concessione del contributo.

2. Per le finalità di cui al comma 1 i Comuni presentano alla struttura competente in materia di impiantistica sportiva, entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, istanza volta ad ottenere la conferma del contributo.

3. Ai sensi del comma 1 il Servizio competente in materia di impiantistica sportiva conferma i contributi e fissa un nuovo termine per la trasmissione della determinazione a contrarre per l'affidamento dei lavori principali.

 

     Art. 58. (Conferma di contributo al Comune di Duino Aurisina per impiantistica sportiva)

1. L'Amministrazione regionale, in relazione alle mutate esigenze del Comune di Duino Aurisina/Občina Devin Nabrežina in ambito infrastrutturale sportivo, sopravvenute all'attuazione delle disposizioni dell'articolo 12, comma 6, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), è autorizzata a confermare al Comune medesimo i contributi oggetto dei decreti n. 6022/CULT del 15 dicembre 2017 e n. 1456/CULT del 26 aprile 2018, a favore di due interventi inerenti l'impiantistica sportiva, comprensivi delle opere infrastrutturali eventualmente necessarie all'accesso alle strutture.

2. Per le finalità di cui al comma 1, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune di Duino Aurisina/Občina Devin Nabrežina presenta al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva domanda di conferma dei contributi, corredata della documentazione di cui all'articolo 56, comma 1, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), riferita a ogni singolo intervento proposto.

3. Il Servizio competente in materia di impiantistica sportiva provvede, entro novanta giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 2, a confermare i contributi di cui al comma 1 e a fissare i nuovi termini di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché di rendicontazione.

4. Il Servizio competente in materia di impiantistica sportiva, in deroga all'articolo 57, comma 1, della legge regionale 14/2002, liquida e paga in via anticipata, in un'unica soluzione, entro il 30 settembre 2019, i contributi di cui al decreto n. 1456/CULT del 26 aprile 2018 non ancora pagati.

4 bis. Il Servizio competente in materia di impiantistica sportiva, in deroga all'articolo 57, comma 1, della legge regionale 14/2002, liquida ed eroga in via anticipata i contributi di cui al comma 1, non ancora pagati alla data del 30 settembre 2019 [5].

 

     Art. 59. (Conferma di contributo al Comune di Buttrio per impiantistica sportiva)

1. L'Amministrazione regionale, in relazione alle mutate esigenze del Comune di Buttrio in ambito infrastrutturale sportivo, è autorizzata a confermare al Comune medesimo il contributo oggetto del decreto n. 6019/CULT del 15 dicembre 2017, a favore di un diverso intervento da eseguirsi presso lo stadio comunale "G. Michelutti" sito in Via del Pozzo n. 8 a Buttrio.

2. Per le finalità di cui al comma 1, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune di Buttrio presenta al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva domanda di conferma del contributo, corredata della documentazione di cui all'articolo 56, comma 1, della legge regionale 14/2002.

3. Il Servizio competente in materia di impiantistica sportiva provvede, entro novanta giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 2, a confermare il contributo di cui al comma 1 e a fissare i nuovi termini di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché di rendicontazione.

 

     Art. 60. (Conferma di contributo al Comune di Tarvisio per impiantistica sportiva)

1. L'Amministrazione regionale, in relazione alle mutate esigenze del Comune di Tarvisio in ambito infrastrutturale sportivo, è autorizzata a confermare al Comune medesimo il contributo oggetto del decreto n. 1988/CULT del 22 maggio 2018, a favore di un diverso intervento da eseguirsi presso il polisportivo comunale sito in Via Dante a Tarvisio.

2. Per le finalità di cui al comma 1, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune di Tarvisio presenta al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva domanda di conferma del contributo, corredata della documentazione di cui all'articolo 56, comma 1, della legge regionale 14/2002.

3. Il Servizio competente in materia di impiantistica sportiva provvede, entro novanta giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 2, a confermare il contributo di cui al comma 1 e a fissare i nuovi termini di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché di rendicontazione.

 

     Art. 61. (Utilizzo di risorse finanziarie per iniziative di promozione dell'attività sportiva)

1. Le iniziative di promozione dell'attività sportiva nella scuola attuate ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport), possono essere realizzate dal Comitato regionale del CONI anche nel corso del 2019 a valere sulle risorse finanziarie già concesse nel 2018.

 

     Art. 62. (Modifiche alla legge regionale 8/2003)

1. Al comma 4 dell'articolo 12 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport), la parola «medesimi» è soppressa e alla fine è aggiunto il seguente periodo: «Ai fini dell'assegnazione del punteggio, a ciascuno dei criteri riconducibili ai requisiti di ammissibilità viene attribuito il punteggio massimo previsto per i criteri di valutazione per il medesimo articolo 11.».

2. All'articolo 30 della legge regionale 8/2003 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 dopo la parola «18,» sono inserite le seguenti: «18 bis,»;

b) al comma 4 dopo la parola «16» sono inserite le seguenti: «, 18 bis».

 

Capo VI

Disposizioni in materia di demanio e finanze

 

     Art. 63. (Modifiche all'articolo 14 della legge regionale 17/2009)

1. Al comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 (Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera b quinquies) è sostituita dalla seguente:

«b quinquies) per l'utilizzo di zone cinofile senza fini di lucro istituite dalle Riserve di caccia come disciplinate dall'articolo 25, commi 1, 3 e 4, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria);»;

b) dopo la lettera b quinquies) è aggiunta la seguente:

«b sexies) per l'installazione degli appostamenti fissi per l'esclusivo esercizio della caccia di selezione e tradizionale agli ungulati come disciplinati ai sensi dell'articolo 19, comma 6 della legge regionale 24/1996 .».

 

     Art. 64. (Rendicontazione dei patti territoriali 2017 tra Regione e Unioni territoriali intercomunali)

1. Il termine di rendicontazione finale degli interventi dei patti territoriali stipulati, ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 14 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019), anche integrati dall'articolo 10, comma 3, della legge regionale 10 novembre 2017, n. 37 (Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità), e dall'articolo 2 della legge regionale 7 dicembre 2017, n. 43 (Misure urgenti in materia di interventi di area vasta e di contabilità), tra la Regione e le Unioni territoriali intercomunali relativamente alle risorse regionali dell'anno 2017 è fissato al 31 dicembre 2021, laddove non sia diversamente previsto nel patto territoriale o nel decreto di concessione o nella legge.

 

     Art. 65. (Modifica all'articolo 2 bis della legge regionale 2/2006)

1. Al comma 4 dell'articolo 2 bis della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), le parole «negli ultimi ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «nei quarantotto mesi precedenti la data di assunzione».

 

Capo VII

Disposizioni in materia di edilizia, di lavori pubblici, politiche abitative, paesaggio e ricostruzione

 

     Art. 66. (Modifiche alla legge regionale 19/2009)

1. Al comma 2 dell'articolo 23 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), la parola «tre» è sostituita dalla seguente: «cinque».

2. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale 19/2009 le parole «, esclusi quelli con cambio di destinazione d'uso» sono soppresse.

3. Al comma 3 dell'articolo 37 della legge regionale 19/2009 le parole «, ivi compresa la realizzazione di serre solari, bussole e verande funzionalmente collegate all'edificio principale, nei limiti del 20 per cento della superficie utile delle unità abitative cui pertengono» sono soppresse.

4. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 38 della legge regionale 19/2009 dopo le parole «e fasce di rispetto del nastro stradale» sono aggiunte le seguenti: «o di distanza dai confini».

5. All'articolo 39 della legge regionale 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole «senza modifiche alla sagoma» sono inserite le seguenti: «salva più estensiva previsione degli strumenti urbanistici e regolamenti edilizi comunali»;

b) al comma 3 è aggiunto in fine il seguente periodo: «In ogni caso gli standard urbanistici necessari dall'aumento delle unità immobiliari conseguenti agli interventi di cui al presente articolo, se non reperibili o inidonei all'utilizzo e alla gestione pubblica, devono essere monetizzati ai sensi dell'articolo 29 bis.».

6. Al comma 1 dell'articolo 39 bis della legge regionale 19/2009 dopo le parole «nel limite di 200 metri cubi di volume utile e accessorio in ampliamento» sono aggiunte le seguenti: «per ogni unità immobiliare oggetto di intervento».

7. Al comma 1 dell'articolo 39 ter della legge regionale 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole «e la riqualificazione delle strutture ricettive alberghiere esistenti» sono sostituite dalle seguenti: «, la riqualificazione o la realizzazione delle attività ricettive alberghiere su edifici esistenti»;

b) le parole «è ammessa la ristrutturazione o l'ampliamento delle stesse» sono sostituite dalle seguenti: «sono ammessi tutti gli interventi di cui all'articolo 4».

8. All'articolo 39 quater della legge regionale 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole «, nonché al contributo straordinario di cui all'articolo 29 ter, ove previsto dall'Amministrazione comunale» sono soppresse;

b) al primo periodo del comma 4 dopo le parole «come individuate dagli strumenti urbanistici comunali» sono inserite le seguenti: «al 31 dicembre 2018».

9. Dopo la lettera c) del comma 2 bis dell'articolo 49 della legge regionale 19/2009 è aggiunta la seguente:

«c bis) del 20 per cento per interventi eseguiti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.».

 

     Art. 67. (Devoluzione contributo Comune di Erto e Casso)

1. L'Amministrazione regionale, in considerazione delle mutate necessità del Comune di Erto e Casso, è autorizzata a devolvere il contributo di 20.000 euro, già concesso al medesimo Comune con il decreto 21 dicembre 2015, n. 4504/PMTM, ai sensi dell'articolo 17, commi da 1 a 4, della legge regionale 16 ottobre 2015, n. 25 (Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia), per il recupero di acciottolato nelle adiacenze della chiesa parrocchiale.

2. Per le finalità di cui al comma 1 il Comune di Erto e Casso presenta alla Direzione centrale infrastrutture e territorio - Servizio edilizia, apposita domanda corredata della relazione illustrativa dell'opera da realizzare, con quadro economico e cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori e dei connessi adempimenti finanziari, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La struttura regionale competente in materia di edilizia, con il provvedimento di conferma del contributo, fissa i termini di esecuzione dei lavori e le modalità di rendicontazione della spesa.

 

     Art. 68. (Rinuncia al credito in materia di politiche abitative)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a rinunciare ai propri diritti di credito derivanti dalla concessione di agevolazioni in materia di politiche abitative, sorti per violazione degli obblighi di mantenimento della residenza e di non alienazione dell'alloggio da parte dei beneficiari, a seguito di gravi e comprovati motivi che possano aver comportato grave pregiudizio non altrimenti evitabile alla preservazione dell'incolumità personale.

2. Non rileva ai fini dell'accesso ai benefici in materia di politiche abitative l'essere stato beneficiario di agevolazioni revocate per le motivazioni di cui al comma 1.

 

     Art. 69. (Modifiche alla legge regionale 1/2016)

1. Alla legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'articolo 11 le parole «di ascensori in edifici pubblici e privati» sono sostituite dalle seguenti: «, nonché l'adeguamento di ascensori in edifici privati esistenti»;

b) l'articolo 23 è sostituito dal seguente:

«Art. 23

(Installazione e adeguamento di ascensori)

1. La Regione sostiene gli interventi di installazione di ascensori, nonché di adeguamento di ascensori da realizzare su immobili privati esistenti aventi più di tre livelli fuori terra al fine di migliorare la fruibilità e l'accessibilità degli spazi abitativi.

2. Con apposito regolamento sono individuati le misure degli incentivi, i requisiti dei beneficiari, i criteri e le modalità di concessione degli incentivi tenendo conto per ciascun immobile del numero dei piani e del numero dei disabili e delle persone anziane ivi residenti anagraficamente.

3. Gli incentivi di cui al comma 1 sono cumulabili con altre agevolazioni aventi la stessa finalità entro i limiti della spesa sostenuta.».

2. Per le finalità di cui all'articolo 11, comma 1 della legge regionale 1/2016, come modificato dal comma 1, lettera a), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

 

     Art. 70. (Modifiche alla legge regionale 5/2007)

1. L'articolo 56 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), è sostituito dal seguente:

«Art. 56

(Commissione regionale per il paesaggio)

1. Ai sensi e per le finalità degli articoli 137, 138 e 141 bis, del decreto legislativo 42/2004, è istituita presso la struttura regionale competente in materia di paesaggio la Commissione regionale per il paesaggio.

2. La Commissione di cui al comma 1 è nominata con decreto del Presidente della Regione e di essa fanno parte:

a) il Direttore del Segretariato regionale del Ministero per i beni e le attività culturali per il Friuli Venezia Giulia, o suo delegato;

b) il Soprintendente archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia, o suo delegato;

c) il Direttore del Servizio competente in materia di paesaggio, o suo delegato, con funzioni di Presidente;

d) il Direttore dell'Ente regionale per il patrimonio culturale (Erpac), o suo delegato, con funzioni di vicepresidente;

e) tre esperti in materia di paesaggio e tre loro supplenti, scelti nell'ambito di terne designate, rispettivamente, d'intesa dalle Università degli studi della Regione, d'intesa dalle fondazioni aventi per statuto finalità di tutela e promozione del patrimonio culturale e d'intesa dalle associazioni portatrici di interessi diffusi in materia ambientale, con sede sul territorio regionale, individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale);

f) un esperto in materia di paesaggio, e un suo supplente, designati dal Consiglio delle Autonomie locali.

3. Qualora la proposta riguardi filari, alberate e alberi monumentali, la Commissione è integrata da un soggetto designato dalla struttura regionale competente in materia di alberi monumentali.

4. I soggetti indicati al comma 2, lettera e), trasmettono alla struttura regionale competente in materia di paesaggio i nominativi e i curricula delle terne designate entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine si procede alla nomina della Commissione regionale per il paesaggio a prescindere dall'individuazione dei componenti di cui al comma 2, lettera e).

5. Per la validità della seduta è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti e i pareri sono approvati con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

6. La Commissione resta in carica cinque anni.

7. La partecipazione alle sedute della Commissione regionale per il paesaggio non comporta la corresponsione di alcuna indennità, gettone di presenza o rimborso spese.».

2. All'articolo 59 della legge regionale 5/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla fine del comma 3 è aggiunto il seguente periodo: «Il parere della Commissione non è obbligatorio nel procedimento autorizzatorio semplificato.»;

b) il comma 4 è abrogato.

 

     Art. 71. (Modifica all'articolo 57 della legge regionale 7/2000)

1. Al comma 1 dell'articolo 57 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), le parole «1.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «2.000 euro».

 

     Art. 72. (Modifiche alla legge regionale 14/2016)

1. All'articolo 4 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 12 dopo le parole «Direzione centrale Infrastrutture e territorio» sono inserite le seguenti: «entro il 30 settembre di ogni anno»;

b) dopo il comma 12 è inserito il seguente:

«12 bis. Le domande presentate dopo il termine previsto al comma 12 sono archiviate. Rimangono valide tutte le domande pervenute entro il termine del 30 settembre 2019.».

2. Dopo il comma 7 dell'articolo 5 della legge regionale 14/2016 sono inseriti i seguenti:

«7 bis. Per le finalità di cui al comma 7 è istituito il Comitato per l'istituzione dell'archivio storico del terremoto e della ricostruzione, di seguito Comitato, quale organo consultivo e con funzioni propositive a supporto della Direzione centrale infrastrutture e territorio.

7 ter. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, e dura in carica per la durata della legislatura.

7 quater. Il Comitato è composto da:

a) l'Assessore regionale alle infrastrutture e territorio, con funzioni di presidente, o suo delegato;

b) il Direttore centrale della direzione centrale infrastrutture e territorio, o suo delegato;

c) l'Assessore regionale con delega alla protezione civile;

d) il Direttore centrale della protezione civile della Regione;

e) tre rappresentanti designati dall'Associazione dei consiglieri del Friuli Venezia Giulia;

f) tre rappresentanti designati dall'Associazione Comuni Terremotati e Sindaci della Ricostruzione del Friuli Venezia Giulia;

g) due rappresentanti designati dalla federazione dell'ordine degli ingegneri del Friuli Venezia Giulia;

h) due rappresentanti designati dalla federazione dell'ordine degli architetti del Friuli Venezia Giulia;

i) un rappresentante designato dal comitato regionale dei collegi dei geometri e geometri laureati del Friuli Venezia Giulia;

j) un rappresentante designato dal collegio dei periti industriali e dei periti industriali laureati delle Province di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine;

k) un rappresentante designato dall'ordine dei geologi del Friuli Venezia Giulia;

l) due rappresentanti designati dall'Università degli studi di Udine;

m) un rappresentante designato dalla Direzione centrale competente in materia di conservazione e valorizzazione del patrimonio storico - culturale.

7 quinquies. Le funzioni di segretario del Comitato sono svolte da un dipendente della Direzione centrale infrastrutture e territorio.

7 sexies. La partecipazione al Comitato non comporta la corresponsione di alcuna indennità, gettone di presenza o rimborso spese.».

 

Capo VIII

Disposizioni in materia di sanità e servizi sociali

 

     Art. 73. (Nomina dei Commissari straordinari degli enti del Servizio sanitario regionale)

1. I Commissari straordinari degli enti del Servizio sanitario regionale sono nominati tra i soggetti inseriti nell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale di cui al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 (Attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria).

 

     Art. 74. (Modifiche agli articoli 28, 31 e 34 della legge regionale 17/2014)

1. Alla lettera b) del comma 5 dell'articolo 28 della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 (Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria), dopo la parola «Udine» sono inserite le seguenti: «e di Gemona del Friuli».

2. Al comma 1 dell'articolo 31 della legge regionale 17/2014 dopo le parole «Nella sede di Udine» sono inserite le seguenti: «e di Gemona del Friuli».

3. Al comma 3 dell'articolo 34 della legge regionale 17/2014 dopo le parole «punto di primo intervento sulle dodici/ventiquattro ore» sono inserite le seguenti: «dotato di spazi di osservazione a disposizione della funzione di emergenza-urgenza».

     Art. 75. (Modifiche all'articolo 29 della legge regionale 17/2014)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 29 della legge regionale 17/2014 sono inseriti i seguenti:

«1 bis. Presso i presidi ospedalieri di base "spoke" le strutture che svolgono una funzione in più sedi operative, di norma, assicurano l'attività urgente solo presso una delle sedi operative del presidio, sussistenti i requisiti strutturali e professionali stabiliti dalla normativa statale. Il presidio ospedaliero di base "spoke" Latisana e Palmanova, di cui all'articolo 28, assicura le degenze della funzione di ginecologia e ostetricia con punto nascita, ivi compresa la pediatria, presso la sede operativa di Latisana.

1 ter. Presso il presidio ospedaliero di base "spoke" di Latisana e Palmanova, nella sede operativa di Palmanova sono assicurate:

a) le funzioni di pronto soccorso e medicina d'urgenza, medicina interna, cardiologia, oncologia, nefrologia, dialisi e riabilitazione;

b) le funzioni di centro unico regionale di produzione degli emocomponenti, di medicina trasfusionale, radiologia e gastroenterologia;

c) le funzioni di chirurgia programmata di ortopedia, oculistica, mammaria e day surgery multidisciplinare;

d) le funzioni ambulatoriali multidisciplinari, ivi comprese, quelle relative al percorso nascita e alla pediatria;

e) le funzioni della struttura operativa regionale di emergenza sanitaria.

1 quater. Le funzioni e le attività di cui ai commi 1 bis e 1 ter sono specificate in sede di atti di programmazione regionale o con specifici atti attuativi.».

 

     Art. 76. (Interpretazione autentica dell'articolo 44, comma 4, della legge regionale 26/2014)

1. In via di interpretazione autentica dell'articolo 44, comma 4, della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), si intende che la fornitura di beni e servizi destinati al Servizio sanitario regionale esclusi dall'ambito oggettivo di operatività della Centrale unica di committenza regionale quale soggetto aggregatore, continua a essere assicurata, in qualità di Centrale di committenza, dall'Azienda regionale di coordinamento per la salute succeduta all'Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 17 dicembre 2018, n. 27 (Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale).

 

     Art. 77. (Modifiche alla legge regionale 10/2011)

1. Alla rubrica e al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 14 luglio 2011, n. 10 (Interventi per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore), dopo la parola «palliative» sono aggiunte le seguenti: «e della terapia del dolore».

2. Alle finalità di cui al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 10/2011, come modificato dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

 

     Art. 78. (Modifica alla legge regionale 27/1995)

1. Al comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 14 luglio 1995, n. 27 (Norme per la promozione delle donazioni di organi nel Friuli-Venezia Giulia), la parola «febbraio» è sostituita dalla seguente: «aprile».

 

     Art. 79. (Modifiche all'articolo 20 della legge regionale 6/2006)

1. All'articolo 20 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 6 le parole: «, approvato con il voto favorevole della maggioranza dei componenti» sono soppresse;

b) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

«6 bis. Per l'elezione del Presidente e per l'approvazione del regolamento interno è richiesta la maggioranza assoluta dei voti dei componenti; ciascun componente esprime in Assemblea il seguente numero di voti:

a) un voto per i Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti;

b) due voti per i Comuni con popolazione da 3.001 a 10.000 abitanti;

c) quattro voti per i Comuni con popolazione da 10.001 a 15.000 abitanti;

d) sei voti per i Comuni con popolazione da 15.001 a 30.000 abitanti;

e) nove voti per i Comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti;

f) dodici voti per i Comuni con popolazione da 50.001 a 100.000 abitanti;

g) quindici voti per i Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti.

6 ter. Qualora non diversamente stabilito dal regolamento interno, i criteri di assegnazione dei voti spettanti a ciascun componente di cui al comma 6 bis si applicano per tutte le deliberazioni dell'Assemblea.».

 

     Art. 80. (Modifiche all'articolo 36 della legge regionale 6/2006)

1. All'articolo 36 della legge regionale 6/2006 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 7 le parole «alla data dell'1 gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «alla data dell'1 gennaio 2019»;

b) al comma 8 le parole «alla data dell'1 gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «alla data dell'1 gennaio 2019»;

c) al comma 9 le parole «in servizio alla data dell'1 gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 7 e 8»;

d) al comma 10 sexies le parole «fino al 30 giugno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021» e le parole «Dall'1 luglio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «Dall'1 gennaio 2022».

 

     Art. 81. (Contributi in materia di amministratore di sostegno)

1. Per l'anno 2019 sono ammesse ai contributi di cui all'articolo 3 della legge regionale 16 novembre 2010, n. 19 (Interventi per la promozione e la diffusione dell'amministratore di sostegno a tutela dei soggetti deboli), tutte le domande pervenute entro il mese di marzo.

 

     Art. 82. (Rimborso di oneri all'INPS per la gestione della Misura attiva di sostegno al reddito)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS) un importo massimo di 33.000 euro a ristoro degli oneri sostenuti per il mantenimento in funzione della piattaforma informatica e dei servizi di cooperazione applicativa necessari alla gestione della Misura attiva di sostegno al reddito. L'importo è concesso dalla Direzione centrale competente in materia di politiche sociali a seguito della stipula di apposito protocollo d'intesa.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 33.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

3. All'onere derivante dall'autorizzazione di spesa disposta al comma 2 si provvede mediante rimodulazione delle risorse a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, esercizio 2019.

 

     Art. 83. (Modifica all'articolo 9 della legge regionale 20/2018)

1. Al comma 22 dell'articolo 9 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020), le parole «31 maggio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019».

 

     Art. 84. (Modifica alla legge regionale 20/2006)

1. Alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 14 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale), dopo le parole «articolo 13» sono aggiunte le seguenti: «, considerando tali costi cumulativamente qualora suddivisi in riferimento a più iniziative».

 

Capo IX

Disposizioni in materia di vigilanza del comparto cooperativo, sistema universitario regionale, lavoro, politiche giovanili e ricerca

 

     Art. 85. (Modifiche all'articolo 14 della legge regionale 27/2007)

1. Al comma 6 dell'articolo 14 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo), sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole «effettuate dalla Direzione» sono sostituite dalle seguenti: «disposte dal Direttore centrale»;

b) le parole «, previa deliberazione della Giunta regionale,» sono soppresse.

 

     Art. 86. (Modifica all'articolo 5 della legge regionale 2/2011)

1. Al comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 17 febbraio 2011 n. 2 (Finanziamenti al sistema universitario regionale), le parole «previa intesa con i soggetti che compongono il sistema universitario regionale e» sono soppresse.

 

     Art. 87. (Modifiche alla legge regionale 21/2014)

1. Alla legge regionale 14 novembre 2014, n. 21 (Norme in materia di diritto allo studio universitario), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 8 dell'articolo 16 le parole «una volta ogni tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «tre volte nell'anno solare»;

b) dopo l'articolo 38 è inserito il seguente:

«Art. 38 bis. (Restituzione di somme erogate)

1. Qualora i beneficiari degli interventi di cui alla presente legge siano tenuti alla restituzione degli importi corrispondenti a benefici revocati o oggetto di rinuncia, la restituzione degli stessi, qualora di importo complessivo minore o uguale a 2.000 euro, avviene con le seguenti modalità:

a) pagamento in un'unica soluzione;

b) pagamento rateizzato per un periodo non superiore a trentasei mesi, previa richiesta del soggetto interessato.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera b), l'Agenzia non applica gli interessi legali.

3. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, nel corso del periodo di rateazione, di tre rate, anche non consecutive, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e il debito non può più essere rateizzato.».

 

     Art. 88. (Modifica all'articolo 77 della legge regionale 18/2005)

1. Nelle more della complessiva rivisitazione della normativa regionale in materia di concessione di incentivi regionali, con la previsione in via generale di divieti di contribuzione e vincoli per i soggetti beneficiari in relazione alla tutela dei livelli occupazionali sul territorio regionale, dopo il comma 3, dell'articolo 77, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), sono inseriti i seguenti:

«3 bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, lettera a), non è ammissibile la concessione degli incentivi per assunzioni, inserimenti o stabilizzazioni occupazionali di cui al Titolo III, Capo I, a favore di soggetti che, nei tre anni precedenti alla presentazione della domanda di beneficio, abbiano effettuato licenziamenti, all'esito di procedure di licenziamento collettivo di cui agli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), per professionalità identiche a quelle dei lavoratori per la cui assunzione, inserimento o stabilizzazione viene richiesto l'incentivo.

3 ter. Gli incentivi regionali di cui al comma 3 bis concessi a soggetti beneficiari che effettuino nei tre anni successivi all'assunzione, inserimento o stabilizzazione oggetto di incentivo, licenziamenti, all'esito di procedure di licenziamento collettivo di cui agli articoli 4 e 24 della legge 223/1991, per professionalità identiche a quelle dei lavoratori per la cui assunzione, inserimento o stabilizzazione è stato concesso l'incentivo, sono revocati.

3 quater. Le disposizioni di cui ai commi 3, lettera b), 3 bis e 3 ter non si applicano qualora le relative procedure siano state definite, in fase sindacale ovvero in fase amministrativa, con accordo sulla base del criterio esclusivo della non opposizione al licenziamento.

3 quinquies. Al fine di favorire il riassorbimento delle eccedenze occupazionali determinatesi sul territorio regionale in conseguenza di situazioni di crisi aziendale, gli incentivi di cui al comma 3 bis possono essere concessi esclusivamente a fronte di assunzioni, inserimenti o stabilizzazioni occupazionali riguardanti soggetti che, alla data della presentazione della domanda di incentivo, risultino residenti continuativamente sul territorio regionale da almeno cinque anni.».

2. Le previsioni di cui al comma 1 si applicano ai procedimenti relativi alle domande di incentivo presentate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 89. (Modifica all'articolo 4 della legge regionale 7/2005)

1. Al comma 7 dell'articolo 4 della legge regionale 8 aprile 2005, n. 7 (Interventi regionali per l'informazione, la prevenzione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dalle molestie morali e psico-fisiche e da fenomeni vessatori e discriminatori nell'ambiente di lavoro), sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni»;

b) alla fine è aggiunto il seguente periodo: «Nelle more del completamento delle procedure di rinnovo dei componenti, il Gruppo di lavoro continua a svolgere le sue funzioni fino all'emanazione del decreto di nomina e comunque per un periodo massimo di sei mesi dalla scadenza.».

 

     Art. 90. (Contributo al Comune di Pordenone per adesione a Eurodesk)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a riconoscere, per le finalità di cui all'articolo 18, comma 2 quater, della legge regionale 22 marzo 2012 n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità) il contributo a titolo di cofinanziamento al Comune di Pordenone che, in riferimento alla medesima legge regionale, ha presentato la domanda ai sensi dell'avviso per la concessione del cofinanziamento a sostegno delle spese di adesione alle reti nazionali ed europee dei punti di informazione e orientamento sull'Europa rivolti ai giovani e non è stato ammesso al cofinanziamento per carenza di documentazione.

2. Il Comune di Pordenone presenta la domanda di cofinanziamento a sostegno delle spese di adesione alle reti nazionali ed europee dei punti di informazione e orientamento sull'Europa rivolti ai giovani alla Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia entro il termine perentorio di quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge con le modalità stabilite dall'articolo 6 dell'avviso di cui al comma 1.

3. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2, la Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia provvede all'assegnazione delle risorse al Comune di Pordenone.

4. Per tutto quanto non previsto dai commi 2 e 3, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'avviso di cui al comma 1.

5. Per le finalità di cui al comma 1 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 2 (Giovani) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

 

     Art. 91. (Modifica all'articolo 1 della legge regionale 8/2017)

1. [Il comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 12 aprile 2017, n. 8 (Istituzione delle Consulte comunali dei Giovani tramite modifica della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità)), è abrogato] [6].

 

     Art. 92. (Modifica all'articolo 8, comma 59 della legge regionale 25/2016)

1. Il comma 59 dell'articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), è sostituito dai seguenti:

«59. Possono beneficiare dei contributi regionali di cui al comma 58 i seguenti soggetti, aventi sede principale o operativa nella Regione Friuli Venezia Giulia:

a) Università;

b) Organismi di ricerca;

c) Imprese

59 bis. I criteri e le modalità di concessione e liquidazione del finanziamenti regionali sono disciplinati con atto del Direttore di Servizio competente in materia di ricerca.».

2. Alle finalità di cui all'articolo 8, comma 59, della legge regionale 25/2016, come modificato dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, Politiche sociali e famiglia) - Programma n. 3 (Interventi per gli anziani) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

 

     Art. 93. (Modifiche al bando concernente "Attività 1.3.b - Incentivi per progetti "standard" e "strategici" di R&S da realizzare attraverso partenariati pubblico privati- aree di specializzazione Tecnologie Marittime e Smart - Health" approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 849 del 13 maggio 2016 e successive modifiche)

1. Al bando concernente "Attività 1.3.b Incentivi per progetti "standard" e "strategici" di R&S da realizzare attraverso partenariati pubblico privati - aree di specializzazione Tecnologie Marittime e Smart Health" approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 849 del 13 maggio 2016 e rettificato con decreto n. 5314/LAVFORU del 19/07/2016 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera c) del comma 5 dell'articolo 22 è sostituita dalla seguente:

«c) non devono altresì comportare una riduzione della spesa ammessa del 40 per cento rispetto ai limiti minimi previsti dall'articolo 10, pena la revoca del contributo concesso per la realizzazione del progetto.»;

b) il punto 6 della lettera b) del comma 2, dell'articolo 33 è sostituito dal seguente:

«6) la spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile a rendiconto sia inferiore rispetto al preventivo ammesso del 60 per cento per le PMI, università e Organismi di ricerca e del 40 per cento per le grandi imprese ai sensi dell'articolo 22, comma 5, lettera b);»;

c) la lettera d) del comma 3 dell'articolo 33 è sostituita dalla seguente:

«d) la spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile a rendiconto comporti una riduzione della spesa ammissibile dell'intero progetto del 40 per cento rispetto ai limiti minimi previsti dall'articolo 10, pena la revoca del contributo concesso per la realizzazione del progetto;».

 

     Art. 94. (Modifiche al bando concernente "Attività 1.3.b - Incentivi per progetti "standard" e" strategici" di R&S da realizzare attraverso partenariati pubblico privati- aree di specializzazione Tecnologie Marittime e Smart Health - Bando 2017" approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1489 del 4 agosto 2017 e successive modifiche)

1. Al bando concernente "Attività 1.3.b - incentivi per progetti ''standard'' e "strategici" di R&S da realizzare attraverso partenariati pubblico privati - aree di specializzazione Tecnologie Marittime e Smart Health - Bando 2017" approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1489 del 4 agosto 2017 e successivamente rettificato con decreto n. 12337/LAVFORU del 20/12/2017, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera c) del comma 5 dell'articolo 22 è sostituita dalla seguente:

«c) non devono altresì comportare una riduzione della spesa ammessa del 40 per cento rispetto ai limiti minimi previsti dall'articolo 10, pena la revoca del contributo concesso per la realizzazione del progetto.»;

b) il punto 6) della lettera b) del comma 2 dell'articolo 33 è sostituito dal seguente:

«6) la spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile a rendiconto sia inferiore rispetto al preventivo ammesso del 60 per cento per le PMI, università e Organismi di ricerca e del 40 per cento per le grandi imprese ai sensi dell'articolo 22, comma 5, lettera b);»;

c) la lettera d) del comma 3 dell'articolo 33 è sostituita dalla seguente:

«d) la spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile a rendiconto comporti una riduzione della spesa ammissibile dell'intero progetto del 40 per cento rispetto ai limiti minimi previsti dall'articolo 10, pena la revoca del contributo concesso per la realizzazione del progetto;».

 

     Art. 95. (Modifica all'articolo 7 della legge regionale 27/2012)

1. All'articolo 7 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 78, lettera b), dopo le parole «Consiglio di amministrazione» sono aggiunte le seguenti «o, in alternativa, l'Amministratore unico»;

b) dopo il comma 80 è aggiunto il seguente:

«80 bis. In alternativa al Consiglio di amministrazione, l'Assemblea può nominare un Amministratore unico dotato di tutti i poteri necessari alla gestione del Consorzio, salvi i poteri espressamente assegnati dallo Statuto ad altri organi. L'Amministratore unico adotta tutti gli atti fondamentali di cui al comma 79 e i regolamenti del Consorzio e rappresenta legalmente in ogni sede anche giurisdizionale il Consorzio.»;

c) il comma 84 è sostituito dal seguente:

«84. Al Presidente e agli altri componenti del Consiglio di amministrazione o all'Amministratore unico spetta un compenso nella misura stabilita dalla Giunta regionale secondo le modalità di cui all'articolo 9 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 10 (Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali). Al Revisore unico dei conti viene corrisposto un compenso annuo da determinarsi dal Consiglio di amministrazione o dall'Amministratore unico secondo le vigenti tariffe professionali o, in mancanza, secondo equità, all'atto dell'incarico.».

 

Capo X

Disposizioni in materia di disciplina contributiva

 

     Art. 96. (Modifica all'articolo 34 della legge regionale 7/2000)

1. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 34 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo Unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), è abrogato.

 

Capo XI

Disposizioni in materia di tenuta del libro fondiario

 

     Art. 97. (Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 15/2010)

1. All'articolo 10 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 15 (Testo unico delle norme regionali in materia di impianto e tenuta del libro fondiario), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla fine del comma 1 è aggiunto il periodo: «Assicura la conservazione delle iscrizioni tavolari tenute su supporto cartaceo, provvedendo, se necessario, al restauro dei supporti cartacei.»;

b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1 bis. Si ricorre alle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di restauro dei supporti cartacei di cui al comma 1 qualora non si possa provvedere attraverso la stipula, ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 7/2000, di accordi con pubbliche amministrazioni aventi sede nel territorio regionale dotate di competenze specialistiche nella tutela di materiale documentale su carta.

1 ter. L'Amministrazione regionale è autorizzata a mettere a disposizione dei soggetti ai quali è affidata l'attività di restauro di cui al comma 1 bis locali, attrezzature e materiale specifico.

1 quater. Al fine di garantire la sicurezza nel corso dell'espletamento delle attività di restauro di cui al comma 1 bis, con decreto del direttore del Servizio competente in materia di tenuta del libro fondiario sono espressamente previste le prescrizioni alle quali devono attenersi i soggetti ai quali è affidata l'attività di restauro nello svolgimento della stessa.».

2. Alle finalità derivanti dal disposto di cui all'articolo 10, commi 1, 1 bis e 1 ter della legge regionale 15/2010, come modificati dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

 

Capo XII

Disposizioni in materia di procedimento sanzionatorio

 

     Art. 98. (Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 1/1984)

1. All'articolo 13 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il quarto comma è sostituito dal seguente:

«4. Per il pagamento rateale della sanzione pecuniaria si applica l'articolo 26 della legge 689/1981.»;

b) il quinto e il sesto comma sono abrogati.

 

Capo XIII

Disposizioni in materia di funzione pubblica e organizzazione della Regione

 

     Art. 99. (Modifiche all'articolo 20 della legge regionale 30/1968)

1. All'articolo 20 della legge regionale 22 agosto 1968, n. 30 (Modificazioni all'ordinamento dell'Amministrazione regionale - Istituzione dell'Assessorato dell'urbanistica e del Servizio di vigilanza sulle cooperative, passaggio del Servizio dei trasporti alla Presidenza della Giunta regionale e nuove disposizioni sull'Ufficio legislativo e legale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il primo periodo del comma 2 sono inserite le seguenti parole: «In caso di decisioni favorevoli, non definitive, pronunciate in primo grado o in una singola fase e in grado di appello o nelle fasi successive il compenso spettante è determinato in diminuzione negli importi rispettivamente del 70 per cento e del 40 per cento del compenso stabilito per il caso di sentenza definitiva.»;

b) al secondo periodo del comma 2 le parole «in ogni caso il compenso, da corrispondersi annualmente, non può essere liquidato, ai sensi dell'articolo 9, comma 7, del medesimo decreto legge, in misura superiore al trattamento economico complessivo annuo di ciascun avvocato, al netto delle ritenute fiscali e previdenziali» sono sostitute dalle seguenti: «i compensi professionali di cui al comma 3 e al primo periodo del comma 6 dell'articolo 9 del decreto legge 90/2014, come convertito nella legge 114/2014, sono corrisposti annualmente in modo da attribuire a ciascun avvocato una somma non superiore all'80 per cento del suo trattamento economico complessivo annuo»;

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2.1 Con il regolamento di cui al comma 2 sono altresì stabiliti i criteri e le modalità con i quali corrispondere, sulla base di tutti i compensi complessivamente maturati nell'anno dagli avvocati, i compensi ad essi spettanti e quelli spettanti, per i soli cinque anni successivi alla data di cessazione, agli avvocati che cessano dal servizio presso la struttura direzionale a qualunque titolo. In tale ultimo caso, ai fini dell'erogazione del compenso professionale per l'individuazione del trattamento economico di cui al comma 2 si fa riferimento a quello riconosciuto come spettante su base annua nell'anno di cessazione.»;

d) dopo il comma 3 bis è aggiunto il seguente:

«3 ter. È rinviata alla contrattazione collettiva la disciplina dell'erogazione degli importi corrispondenti alle spese generali incassate, da ripartirsi annualmente tra il personale amministrativo in servizio presso la struttura direzionale, in caso di recupero delle spese legali a carico della controparte.».

2. Le modifiche e integrazioni al regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 20 della legge regionale 22 agosto 1968, n. 30, come modificato dal comma 1, si applicano alla liquidazione e corresponsione dei compensi professionali e dell'incentivo al personale in servizio presso la struttura direzionale di cui all'articolo 18 della legge regionale 30/1968 alla data dell'1 gennaio 2019, per i quali il relativo diritto è maturato a decorrere da tale data.

3. È autorizzato il pagamento dei compensi professionali a seguito della riscossione delle spese legali a carico delle controparti dovuti al personale di cui all'articolo 20, comma 2, della legge regionale 30/1968, come modificato dal comma 1, non più in servizio presso la struttura direzionale alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. È autorizzato il pagamento dei compensi professionali dovuti al personale di cui all'articolo 20, comma 2, della legge regionale 30/1968, come modificato dal comma 1, non più in servizio presso la struttura direzionale alla data di entrata in vigore della presente legge. I compensi professionali di cui al presente comma sono corrisposti nei limiti dello stanziamento previsto nel bilancio regionale nell'anno 2013, come stabilito ai fini di contenimento della spesa, dall'articolo 9, comma 6, primo periodo del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari) convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 114/2014.

5. Alle finalità derivanti dal disposto di cui ai commi 3 e 4 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

 

     Art. 100. (Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 52/1980)

1. Il comma 2 ter dell'articolo 4 della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52 (Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari), è sostituito dal seguente:

«2 ter. Ciascun Gruppo consiliare in luogo di una unità, o di due unità limitatamente ai gruppi con più di quattro consiglieri, di personale di cui al comma 1, lettera b), può chiedere la commutazione fino a un massimo, rispettivamente, di due o di quattro unità di personale con tipologia di rapporto di lavoro a tempo parziale, indicate anche non contestualmente tra appartenenti alla stessa categoria o a categorie differenti, fermi restando i limiti di spesa di cui all'articolo 4 bis e le dotazioni di locali e attrezzature assegnate al gruppo.».

 

     Art. 101. (Modifiche alla legge regionale 53/1981)

1. Alla legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia), sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'ottavo comma dell'articolo 27 è abrogato;

b) al comma 1 dell'articolo 151 le parole «con l'esclusione dei casi in cui il giudizio o una sua fase si concluda con sentenza o decreto di condanna o pronuncia equiparata; il rimborso non è tuttavia ammesso nei casi in cui il giudizio si concluda con una sentenza dichiarativa di estinzione del reato per prescrizione o per amnistia, a meno che queste non siano dichiarate nel corso delle indagini preliminari ovvero dopo una sentenza di assoluzione e altresì non spetta nei casi riguardanti la definizione dei procedimenti con il patteggiamento della pena», sono sostituite dalle seguenti: «in tutti i casi in cui il giudizio o una sua fase si concluda con un provvedimento che non preveda espressamente la loro responsabilità. Sono esclusi i casi in cui il giudizio o una sua fase si concluda con una sentenza o decreto di condanna o pronuncia equiparata nonché i casi riguardanti la definizione dei procedimenti con il patteggiamento della pena»;

c) al comma 2 dell'articolo 151 le parole: «o rimborsate» sono soppresse.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 151, comma 1, della legge regionale 53/1981, come modificato dal comma 1, lettera b), si applicano ai giudizi definiti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge e, in via transitoria, anche alle domande presentate ma non ancora liquidate a tale data.

3. Per le finalità di cui all'articolo 151, comma 1, della legge regionale 53/1981 come modificato dal comma 1, lettera b), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Organi istituzionali) - Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

 

     Art. 102. (Modifiche alla legge regionale 18/1996)

1. Alla legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 3 dell'articolo 3 è inserito il seguente:

«3 bis. A fronte di situazioni emergenziali o di problematiche operative correlate a tematiche di rilevante strategicità valutate di volta in volta dalla Giunta regionale, possono essere costituiti, con i criteri e le modalità previste dal regolamento di organizzazione di cui al comma 2, gruppi di lavoro temporanei, composti da personale regionale, operanti a supporto delle strutture direzionali interessate dalle suddette situazioni o problematiche anche per lo svolgimento di attività istruttoria e gestionale riferita a procedimenti di competenza delle struttura direzionali medesime.»;

b) l'articolo 41 è abrogato;

c) il secondo periodo del comma 4 dell'articolo 47 è soppresso;

d) al comma 4 bis dell'articolo 47 le parole «lettere a) e b)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere a), b) e c)»;

e) il terzo periodo del comma 4 quinquies dell'articolo 47 è soppresso.

2. Sino all'adozione della disciplina regolamentare di cui all'articolo 3, comma 3 bis, della legge regionale 18/1996, come inserito dal comma 1, lettera a), i gruppi di lavoro sono costituiti con decreto del Direttore generale che individua il relativo personale anche a prescindere dal consenso del medesimo e di quello delle direzioni di appartenenza.

3. Il comma 1, lettera e), ha efficacia dalla data di entrata in vigore del regolamento di modifica al regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., recante le disposizioni volte a equiparare, a livello organizzativo, l'Avvocatura della Regione a direzione centrale, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 103. (Riconoscimento anzianità giuridica)

1. Con riferimento al personale inquadrato ai sensi del comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 27 marzo 2002, n. 10 (Disposizioni in materia di personale e organizzazione degli uffici) e del comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 13 agosto 2002, n. 20 (Disciplina del nuovo sistema di classificazione del personale della Regione, nonché ulteriori disposizioni in materia di personale), in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, l'anzianità maturata presso la Regione precedentemente all'inquadramento in ruolo, con contratto di lavoro a tempo determinato, è interamente valutata ai fini giuridici.

2. In relazione al comma 2, a fronte del riconoscimento dell'anzianità giuridica anche ai fini previdenziali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 1999 (Trattamento di fine rapporto e istituzione dei fondi pensione dei pubblici dipendenti), nei confronti del personale ivi indicato:

a) l'erogazione dell'integrazione di cui all'articolo 143 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia), comporta il pagamento della contribuzione corrente a carico del personale, di cui all'articolo 148 della medesima legge regionale, nonché il recupero dei contributi pregressi;

b) si applicano gli articoli 16 e 16 bis della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54 (Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale regionale), e il Regolamento per l'anticipazione dell'indennità di buonuscita emanato con decreto del Presidente della Regione 11 giugno 2009, n. 152/Pres.; il personale che abbia fruito dell'anticipo del trattamento di fine rapporto ha titolo all'erogazione del solo secondo anticipo del trattamento di fine servizio;

c) non si applica l'articolo 144, terzo comma, della legge regionale 53/1981.

3. Per le finalità previste dal comma 2 è autorizzata la spesa complessiva di 85.000 euro suddivisa in ragione di 17.000 euro per l'anno 2019 e di 34.000 euro per ciascuno degli anni 2020-2021 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

4. Agli oneri derivanti dal comma 3 si provvede mediante rimodulazione di 85.000 euro, all'interno della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma n. 10 (Risorse umane), Titolo n. 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019 - 2021.

5. In relazione al disposto di cui al comma 1, con riferimento alle ritenute previdenziali è iscritto lo stanziamento complessivo di 170.000 euro suddiviso in ragione di 34.000 euro per l'anno 2019 e di 68.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 sul Titolo n. 9 (Entrate per conto terzi e partite di giro) e sulla Tipologia n. 90100 (Entrate per partite di giro) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2019-2021.

6. In relazione al disposto di cui al comma 1 con riferimento alle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali, è iscritto lo stanziamento complessivo di 170.000 euro suddiviso in ragione di 34.000 euro per l'anno 2019 e di 68.000 euro per ciascuno degli anni 2020-2021 sulla Missione n. 99 (Servizi per conto terzi) - Programma n. 1 (Servizi per conto terzi e partite di giro) - Titolo n. 7 (Uscite per conto terzi e partite di giro) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

 

     Art. 104. (Modifica all'articolo 13 della legge regionale 23/2013)

1. Dopo il comma 9 dell'articolo 13 della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziari 2014), è inserito il seguente:

«9 bis. Qualora ricorra la fattispecie di cui al comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190), ove non si dia luogo alla surroga del consigliere regionale sospeso, la sospensione, essendo considerata un impedimento temporaneo, non incide sull'organico, sul budget, sul contributo di funzionamento e sul personale assegnato al gruppo consiliare o alle dipendenze delle segreterie dei presidenti delle commissioni permanenti.».

 

     Art. 105. (Modifica all'articolo 19 bis della legge regionale 26/2014)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 19 bis della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), è inserito il seguente:

«1 bis. Ove in esito al recesso di cui al comma 1 al Comune venga conferito l'esercizio delle funzioni del sistema locale dei servizi sociali di cui all'articolo 10 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), ferma restando la disciplina della forma associata del Servizio sociale dei Comuni di cui agli articoli da 17 a 21 della legge regionale 6/2006, al medesimo ente, oltre al personale di cui al comma 1, sono trasferiti, contestualmente, anche gli spazi assunzionali eventualmente sussistenti, afferenti il personale inizialmente trasferito all'unione in relazione alle medesime funzioni.».

 

     Art. 106. (Modifiche alla legge regionale 9/2014)

1. Alla legge regionale 16 maggio 2014, n. 9 (Istituzione del Garante dei diritti della persona e del Difensore civico regionale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 ter dell'articolo 1 è aggiunto il seguente:

«1 quater. Qualora il Difensore civico regionale riceva un'istanza che possa interessare anche la specifica funzione di garanzia attribuita al Garante regionale dei diritti della persona di cui al Capo II della presente legge, si coordina con quest'ultimo per definire la trattazione della stessa o la relativa competenza.».

b) dopo il comma 13 dell'articolo 1 quinquies sono aggiunti i seguenti:

«13 bis. Le funzioni di difesa civica di cui ai commi da 1 a 13, con riferimento ai Comuni e agli altri enti locali territoriali della regione, possono essere attribuite, mediante apposita convenzione, al Difensore civico della Regione. A tal fine, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali, adotta una convenzione-tipo. Il Difensore Civico, verificata la sufficienza delle risorse umane e strumentali messe a disposizione dall'Amministrazione regionale ai sensi degli articoli 1, comma 1 ter e articolo 1 sexies della presente legge, provvede alla sottoscrizione delle convenzioni.

13 ter. In applicazione di quanto stabilito dall'articolo 2, commi da 1 a 3, della legge a marzo 2017 n. 24 (Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie), è affidata al Difensore civico regionale la funzione di garante per il diritto alla salute. Qualora il Difensore civico verifichi la fondatezza della segnalazione pervenuta sulla disfunzione del sistema dell'assistenza sanitaria e sociosanitaria, interviene a tutela del diritto leso con le modalità di intervento di cui ai commi da 1 a 13 del presente articolo e dandone altresì comunicazione all'Ente interessato nonché alla Direzione centrale competente, tenute a dare tempestivo riscontro al seguito di competenza per garantire il pieno esercizio del diritto. L'intervento del Difensore civico è escluso in materia di responsabilità sanitaria.».

 

     Art. 107. (Modifiche alla legge regionale 18/2016)

1. Alla legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 dell'articolo 8 dopo le parole «di cui all'articolo 17» sono aggiunte le seguenti: «; in tale caso l'espletamento delle procedure avviene sulla base della disciplina prevista per la Regione»;

b) alla lettera c) del comma 5 dell'articolo 8 le parole: «, per un numero pari ai posti messi a concorso,» sono soppresse; le parole «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni; il bando di concorso può prevedere un limite massimo di idonei»;

c) la rubrica dell'articolo 17 è sostituita dalla seguente: «(Costituzione dell'Ufficio unico del sistema integrato di Comparto e dell'Ufficio per il contenzioso e i procedimenti disciplinari del personale del Comparto unico)»;

d) al comma 3 dell'articolo 17 le parole «Nell'ambito dell'Ufficio unico» sono sostituite dalle seguenti: «Nell'ambito della direzione centrale della Regione competente in materia di funzione pubblica»;

e) il comma 4 dell'articolo 19 è sostituito dal seguente:

«4. Il personale assunto mediante procedura selettiva o trasferito mediante mobilità deve permanere per almeno cinque anni nell'amministrazione presso cui è stato assunto o trasferito prima di poter ottenere trasferimenti per mobilità, fatto salvo il caso in cui vi sia l'accordo tra le amministrazioni interessate solo per documentate motivazioni di salute e assistenza famigliare.»;

f) al numero 2) della lettera c) del comma 1 dell'articolo 20 le parole «del concorso unico» sono sostituite dalle seguenti: «del concorso espletato ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera b),»;

g) dopo la lettera e) del comma 6 dell'articolo 26, è inserita la seguente:

«e bis) i criteri per l'assegnazione dei candidati vincitori qualora, nell'ambito delle procedure di assunzione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), il bando di concorso preveda una pluralità di assunzioni presso amministrazioni diverse;»;

h) al primo periodo del comma 1 dell'articolo 27 le parole «di tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «di due anni»; al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 27 le parole «Entro la scadenza dei tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «Entro la scadenza dei due anni e decorso almeno un anno di comando,»;

i) l'articolo 32 è sostituito dal seguente:

«Art. 32

(Delegazioni trattanti pubbliche di Comparto)

1. Sono istituite, presso la Regione, due Delegazioni trattanti pubbliche di Comparto, una per la contrattazione della dirigenza e una per la contrattazione del personale non dirigente, con funzioni di rappresentanza, a livello regionale, in sede di contrattazione collettiva regionale delle amministrazioni del Comparto unico.

2. Le Delegazioni trattanti pubbliche di Comparto sono costituite, ciascuna, da tre componenti e nominate con decreto del Presidente della Regione. I componenti sono così designati per ciascuna Delegazione:

a) una unità, con funzioni di Presidente, dalla Giunta regionale;

b) una unità dal CAL;

c) una unità dall'ANCI, sentita I'UNCEM.

3. I componenti delle Delegazioni restano in carica quattro anni e possono essere riconfermati; in ogni caso i componenti medesimi cessano il trentesimo giorno successivo alla fine del mandato del Presidente della Regione che ha nominato le Delegazioni. I Presidenti delle Delegazioni nominano, tra gli altri componenti, un Vice Presidente con funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento.

4. I componenti sono scelti tra esperti di riconosciuta competenza in materia di organizzazione del lavoro o in materia di contratto di lavoro o in materia finanziaria. Le indennità e i gettoni di presenza dei componenti sono determinati dalla Giunta regionale. I componenti delle Delegazioni non possono essere scelti tra soggetti che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche pubbliche ovvero cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con i predetti organismi ovvero siano soggetti cui si applichino i contratti collettivi di Comparto rispettivamente negoziati dalle Delegazioni.

5. Le Delegazioni operano, secondo quanto previsto dagli articoli 33, 35 e 36, nel rispetto delle direttive che la Giunta regionale adotta d'intesa con CAL, ANCI e UNCEM; la stipula del contratto collettivo di Comparto è autorizzata dalla Giunta regionale, d'intesa con CAL, ANCI e UNCEM.

6. L'Ufficio unico fornisce alle Delegazioni il proprio supporto al fine di consentire alle stesse il pieno e corretto esercizio delle attività a essa attribuite. È inoltre istituito un tavolo tecnico permanente, coordinato dall'Ufficio unico, costituito da dipendenti delle amministrazioni del Comparto unico, esperti nelle materie trattate, individuati dalla Giunta regionale sentiti CAL, ANCI e UNCEM; del tavolo tecnico fa parte anche un dipendente individuato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. Le Delegazioni svolgono le proprie attribuzioni in posizione di autonomia e rispondono unicamente alla Giunta regionale; possono chiedere, altresì, per il tramite del proprio Presidente, agli uffici competenti tutte le informazioni necessarie all'espletamento della propria attività.»;

j) il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 42, è sostituito dal seguente: «Nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti l'organismo è costituito da un organo monocratico.»;

k) al comma 21 dell'articolo 56 dopo le parole «Comparto Unico,» sono aggiunte le parole«la Regione,» e le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2019».

2. La disciplina di cui al comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 18/2016, come modificato dal comma 1, lettera g), si applica ai comandi disposti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. In attuazione dell'articolo 32 della legge regionale 18/2016, come sostituito dalla lettera i) del comma 1, le Delegazioni trattanti pubbliche di Comparto ivi previste sono nominate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; sino a detta nomina continua ad operare la Delegazione trattante pubblica di Comparto in carica alla data di entrata in vigore della presente legge. Continua altresì ad operare, salve diverse determinazioni, il tavolo tecnico permanente già istituito alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Per le finalità previste dall'articolo 32, comma 4, della legge regionale 18/2016, come sostituito dalla lettera i) del comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 58.500 euro suddivisa in ragione di 8.500 euro per l'anno 2019 e di 25.000 euro per ciascuno degli anni 2020-2021 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

5. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 4 si provvede mediante rimodulazione delle risorse a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

 

     Art. 108. (Modifica alla legge regionale 45/2017) [7]

1. Il comma 22 dell'articolo 11 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), è sostituito dal seguente:

«22. L'indennità di cui all'articolo 110, sesto comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia), è corrisposta anche agli autisti di rappresentanza di cui all'articolo 38 del Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e all'articolo 14 del Regolamento di organizzazione degli uffici del Consiglio regionale emanato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale 30 gennaio 2019, n. 101. L'indennità di cui al primo periodo è corrisposta altresì, rapportandola ai periodi di effettivo svolgimento delle funzioni di guida di rappresentanza, agli autisti assegnati alla Segreteria generale del Consiglio regionale e all'Ufficio di Gabinetto della Presidenza della Regione, nonché al personale che sostituisce gli autisti di rappresentanza in caso di loro assenza o impedimento.».

2. Per le finalità previste dell'articolo 11, comma 22, della legge regionale 45/2017, come sostituito dal comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 12.875 euro suddivisa in ragione di 2.575 euro per l'anno 2019 e di 5.150 euro per ciascuno degli anni 2020-2021 a valere sulle seguenti Missioni, Programmi e Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021:

a) Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) per complessivi 1.000 euro suddivisi in ragione di 200 euro per l'anno 2019 e di 400 euro per ciascuno degli anni 2020-2021;

b) Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) per complessivi 11.875 euro suddivisi in ragione di 2.375 euro per l'anno 2019 e di 4.750 euro per ciascuno degli anni 2020-2021.

3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede, con riferimento alla lettera a) mediante storno di pari importo a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021; con riferimento alla lettera b) mediante rimodulazione delle risorse a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

4. In relazione al disposto di cui al comma 2 con riferimento alle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali, è iscritto lo stanziamento complessivo di 3.500 euro suddiviso in ragione di 700 euro per l'anno 2019 e di 1.400 euro per ciascuno degli anni 2020-2021 sul Titolo n. 9 (Entrate per conto terzi e partite di giro) e sulla Tipologia n. 90100 (Entrate per partite di giro) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2019-2021.

5. In relazione al disposto di cui al comma 2 con riferimento alle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali, è iscritto lo stanziamento complessivo di 3.500 euro suddiviso in ragione di 700 euro per l'anno 2019 e di 1.400 euro per ciascuno degli anni 2020-2021 sulla Missione n. 99 (Servizi per conto terzi) - Programma n. 1 (Servizi per conto terzi e partite di giro) - Titolo n. 7 (Uscite per conto terzi e partite di giro) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

 

     Art. 109. (Personale Polizia locale)

1. In relazione al permanere delle particolari esigenze operative e funzionali connesse e conseguenti al processo di riassetto delle autonomie locali, ai fini delle assunzioni di personale della polizia locale da parte delle UTI e dei Comuni della Regione, gli enti medesimi continuano ad applicare l'articolo 56, comma 20 ter, della legge regionale 18/2016, per l'anno 2019 nonché con riferimento alle procedure concorsuali già avviate nell'anno 2018 e non ancora concluse alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 110. (Disposizioni in materia di previdenza del personale regionale)

1. I dipendenti regionali che presentano domanda di riscatto ai fini previdenziali a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge hanno facoltà di richiedere che lo stesso periodo sia valutato, o totalmente o parzialmente, anche ai fini dell'integrazione di cui all'articolo 143 della legge regionale 53/1981, previo versamento dell'onere calcolato ai sensi dell'articolo 142, secondo comma, della medesima legge regionale.

2. Nei confronti del personale avente titolo al trattamento di fine servizio inquadrato, a qualunque titolo, nel ruolo unico regionale con decorrenza successiva all'entrata in vigore della presente legge non operano le disposizioni di cui al Capo II del Titolo II della Parte IV della legge regionale 53/1981 limitatamente all'istituto dell'integrazione previsto dall'articolo 143 della medesima legge regionale. Il medesimo personale ha titolo all'indennità premio di servizio prevista dalla legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale del personale degli Enti locali), erogata dall'INPS-Gestione Dipendenti Pubblici.

3. I dipendenti di cui al comma 2 che maturino almeno sette anni, sei mesi e un giorno di servizio presso la Regione possono, in costanza di rapporto, richiedere l'anticipazione del trattamento di fine servizio nei limiti del 70 per cento del trattamento maturato successivamente all'inquadramento cui avrebbero diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta. L'anticipazione del trattamento di fine servizio è concessa per le finalità previste dall'articolo 16 bis della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54 (Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale regionale), e in base alle previsioni del relativo regolamento regionale.

 

     Art. 111. (Datore di lavoro)

1. I Direttori generali dell'Ente tutela patrimonio ittico (ETPI), di cui all'articolo 9 della legge regionale 1 dicembre 2017, n. 42 (Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne), dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA), di cui all'articolo 5 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 8 (Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA), dell'Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori (ARDISS), di cui all'articolo 15 della legge regionale 14 novembre 2014, n. 21 (Norme in materia di diritto allo studio universitario), dell'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (ERPAC), di cui all'articolo 8 della legge regionale 25 febbraio 2016, n. 2 (Istituzione dell'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC e disposizioni urgenti in materia di cultura) e dell'Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa, di cui all'articolo 30 sexies della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), sono datori di lavoro ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).

2. Per le funzioni di cui al comma 1 i Direttori generali, in quanto datori di lavoro, possono avvalersi delle strutture tecniche operanti presso l'Amministrazione regionale.

 

     Art. 112. (Trattamento economico del personale trasferito per mobilità dalle Province)

1. In relazione al processo di superamento delle Province e del conseguente trasferimento di funzioni alla Regione e in un'ottica di coerenza di sistema, il trattamento economico di cui all'articolo 50, comma 1, della legge regionale 28 giugno 2016, n. 10 (Modifiche a disposizioni concernenti gli enti locali contenute nelle leggi regionali 1/2006, 26/2014, 18/2007, 9/2009, 19/2013, 34/2015, 18/2015, 3/2016, 13/2015, 23/2007, 2/2016 e 27/2012), si applica anche nei confronti del personale trasferito dalle Province alla Regione, successivamente alla data di entrata in vigore della medesima legge regionale, mediante mobilità volontaria di Comparto; il trattamento compete a decorrere dalla data del trasferimento alla Regione.

2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di 15.990 euro suddivisa in ragione di 9.650 euro per l'anno 2019 e di 3.170 euro per ciascuno degli anni 2020-2021 a valere sulle seguenti Missioni, Programmi e Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021:

a) Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) per complessivi 1.000 euro suddivisi in ragione di 600 euro per l'anno 2019 e di 200 euro per ciascuno degli anni 2020-2021;

b) Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) per complessivi 14.990 euro suddivisi in ragione di 9.050 euro per l'anno 2019 e di 2.970 euro per ciascuno degli anni 2020-2021.

3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede, con riferimento alla lettera a) mediante storno di pari importo a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021; con riferimento alla lettera b) mediante rimodulazione delle risorse a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

4. In relazione al disposto di cui al comma 2 con riferimento alle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali, è iscritto lo stanziamento complessivo di 4.550 euro suddiviso in ragione di 2.750 euro per l'anno 2019 e di 900 euro per ciascuno degli anni 2020-2021 sul Titolo n. 9 (Entrate per conto terzi e partite di giro) e sulla Tipologia n. 90100 (Entrate per partite di giro) dello stato di previsione dell'entrata dei bilancio per gli anni 2019-2021.

5. In relazione al disposto di cui al comma 2 con riferimento alle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali, è iscritto lo stanziamento complessivo di 4.550 euro suddiviso in ragione di 2.750 euro per l'anno 2019 e di 900 euro per ciascuno degli anni 2020-2021 sulla Missione n. 99 (Servizi per conto terzi) - Programma n. 1 (Servizi per conto terzi e partite di giro) - Titolo n. 7 (Uscite per conto terzi e partite di giro) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

 

     Art. 113. (Limiti all'utilizzazione di personale regionale da parte di altre amministrazioni e organismi) [8]

1. Con riferimento alle ipotesi di messa a disposizione, distacco e utilizzo di personale regionale presso altri enti ed amministrazioni pubblici, fondazioni o altri organismi, è fissato un limite massimo complessivo pari a 90 unità.

2. Non sono considerate, ai fini del rispetto del limite di cui al comma 1, le ipotesi di applicazione di personale regionale presso le sezioni di polizia giudiziaria delle Procure della Repubblica, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 58 del Codice di procedura penale e dell'articolo 5 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), e di distacco presso organismi e istituzioni dell'Unione europea.

3. Il limite di cui al comma 1 si applica anche con riferimento a ulteriori ipotesi di messa a disposizione, distacco e utilizzo di personale regionale previste successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 114. (Regolamento di cui all'articolo 10, comma 8, della legge regionale 44/2017)

1. In relazione alle modifiche al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), apportate, con decorrenza 19 aprile 2019, dal decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 (Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici), con particolare riferimento alla disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera aa), del medesimo decreto legge, nonché tenuto conto del rinvio dinamico operato dall'articolo 10, comma 7, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020), all'articolo 113 del decreto legislativo 50/2016, le disposizioni del nuovo regolamento da emanarsi, ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 10 della legge regionale 44/2017, in conseguenza delle suddette modifiche, hanno efficacia dal 19 aprile 2019 e si applicano agli interventi relativi a servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o la lettera di invito sia stato pubblicato o trasmessa dopo detta data.

 

Capo XIV

Disposizioni finali

 

     Art. 115. (Prospetto variazione di bilancio)

1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è allegato il prospetto denominato "Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere" di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.

 

     Art. 116. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.


[1] Articolo abrogato dall'art. 3 della L.R. 27 dicembre 2019, n. 23.

[2] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 27 dicembre 2019, n. 23.

[3] Comma così modificato dall'art. 10 della L.R. 6 agosto 2019, n. 13.

[4] Articolo abrogato dall'art. 19 della L.R. 3 marzo 2023, n. 9.

[5] Comma aggiunto dall'art. 6 della L.R. 4 novembre 2019, n. 16.

[6] Comma abrogato dall'art. 43 della L.R. 10 dicembre 2021, n. 22.

[7] La Corte costituzionale, con sentenza 21 dicembre 2020, n. 273, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.

[8] Articolo abrogato dall'art. 10 della L.R. 6 agosto 2020, n. 15.