§ 6.4.303 - L.R. 28 dicembre 2017, n. 45.
Legge di stabilità 2018.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.4 bilanci e piani finanziari
Data:28/12/2017
Numero:45


Sommario
Art. 1.  (Disposizioni di carattere finanziario e in materia di entrate)
Art. 2.  (Attività produttive)
Art. 3.  (Risorse agricole e forestali)
Art. 4.  (Tutela dell'ambiente e energia)
Art. 5.  (Assetto del territorio e edilizia)
Art. 6.  (Trasporti e diritto alla mobilità)
Art. 7.  (Beni e attività culturali, sport e tempo libero)
Art. 8.  (Istruzione, lavoro, formazione e politiche giovanili)
Art. 9.  (Salute e politiche sociali)
Art. 10.  (Sistema delle autonomie locali e coordinamento della finanza pubblica)
Art. 11.  (Servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili)
Art. 12.  (Conferme e devoluzione di contributi)
Art. 13.  (Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio)
Art. 14.  (Imposta regionale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico)
Art. 15.  (Copertura finanziaria)
Art. 16.  (Entrata in vigore)


§ 6.4.303 - L.R. 28 dicembre 2017, n. 45.

Legge di stabilità 2018.

(B.U. 3 gennaio 2018, n. 1 - S.O. 5 gennaio 2018, n. 3)

 

Art. 1. (Disposizioni di carattere finanziario e in materia di entrate)

1. L'ammontare delle previsioni di entrata resta determinato in complessivi in complessivi 22.809.760.897,00 euro, suddivisi in ragione di 8.277.943.002,01 euro per l'anno 2018, di 7.407.337.491,14 euro per l'anno 2019 e di 7.124.480.403,85 euro per l'anno 2020, avuto riguardo alle variazioni previste dalla Tabella A1 di cui al comma 9.

2. Ai sensi di cui all'articolo 42, comma 8, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e in esito alle verifiche operate presso le strutture dell'Amministrazione regionale in ordine alla relativa sussistenza dei presupposti di natura giuridico-contabile, è applicata la somma di 18.765.777,36 euro quale quota del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio 2017 a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella A2 di cui al comma 10.

3. Ai sensi dell'articolo 7, primo comma, n. 2), dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), è autorizzato il ricorso al mercato finanziario mediante la contrazione di mutui nella misura massima complessiva di 114.408.596,14 euro, suddivisa in ragione di 66.408.596,14 euro per l'anno 2018 e di 48 milioni di euro per l'anno 2019.

4. Per le finalità di cui al comma 3, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare negli anni 2018 e 2019 uno o più contratti di mutuo sino alla concorrenza di complessivi di 114.408.596,14 euro, suddivisi in ragione di 66.408.596,14 euro per l'anno 2018 e di 48 milioni di euro per l'anno 2019; le somme rinvenienti dai mutui sono destinate alla copertura degli oneri previsti con riferimento al "Prospetto concernente il rispetto del limite di indebitamento" del bilancio 2018-2020 allegato al bilancio medesimo, in conformità alle relative autorizzazioni di spesa disposte con la presente legge.

5. I mutui autorizzati dal comma 4 sono regolati dalle seguenti condizioni:

a) tasso fisso e/o variabile non superiore al tasso di interesse da applicare alle operazioni di mutuo effettuate dagli enti locali ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto legge 2 marzo 1989, n. 66 (Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale), convertito, con modificazioni, dalla legge 144/1989;

b) durata non superiore ai venti anni.

6. In via alternativa alla contrazione dei mutui di cui ai commi 3 e 4 è autorizzato il ricorso alle forme di finanziamento con la Cassa depositi e prestiti SpA e la Banca europea per gli investimenti [1].

7. In via alternativa o complementare alla contrazione dei mutui di cui ai commi 3 e 4, nonché a quanto disposto con il comma 6, è autorizzato, nel triennio 2018-2020, il ricorso al mercato finanziario mediante emissione di buoni ordinari regionali (BOR) ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera c), della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), nell'ambito del nuovo programma EMTN ovvero nell'ambito di operazioni regolate da legge italiana.

8. Le emissioni di BOR sono regolate dalle seguenti condizioni:

a) tasso fisso o variabile; quest'ultimo potrà prevedere anche indicizzazione a parametri non monetari quali, ad esempio, l'inflazione;

b) costo massimo determinato nelle seguenti misure:

1) tasso fisso: Interest Rate Swap pari alla durata dell'emissione obbligazionaria aumentato di un margine massimo annuo di 0,75 punti percentuali;

2) tasso variabile: Euribor a tre o a sei mesi, nel caso di periodicità trimestrale o semestrale delle cedole, con maggiorazione non superiore a un punto percentuale annuo. In caso di indicizzazione a parametri non monetari, il tasso di emissione dovrà al massimo essere finanziariamente equivalente al tasso Euribor tre o sei mesi maggiorato di un punto percentuale annuo;

c) commissione di collocamento non superiore allo 0,50 per cento del valore nominale delle obbligazioni, a eccezione dei prestiti destinati a investitori privati nettasti tramite Offerta Pubblica di Sottoscrizione (OPS) nel qual caso il limite massimo è elevato al 3 per cento dell'importo effettivamente collocato;

d) durata non inferiore a cinque anni e non superiore a venti anni;

e) in relazione all'andamento del mercato finanziario, rimborso alla pari mediante quote capitali costanti o crescenti a partire dalla data di pagamento della prima cedola.

9. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), sono disposte le variazioni relative ai Titoli e alle Tipologie dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2018-2020 di cui all'allegata Tabella A1.

10. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015 e in relazione a quanto disposto dal comma 2, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, di cui all'allegata Tabella A2.

 

     Art. 2. (Attività produttive)

1. Al fine di incrementare l'attrattività turistica del territorio regionale, la Regione sostiene il progetto promozionale denominato «Frecce Tricolori LIVE», da attuarsi nel periodo 2018-2020, anche attraverso la progettazione e realizzazione di un programma di promozione turistica finalizzato alla valorizzazione turistica della Pattuglia Acrobatica Nazionale - Frecce Tricolori, la cui attuazione è affidata a PromoTurismoFVG.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa complessiva di 150.000 euro suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascun degli anni dal 2018 al 2020 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 114.

3. Alla legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 7 le parole: «o gestire IAT previa convenzione con PromoTurismoFVG» sono sostituite dalle seguenti: «o istituire IAT ai sensi dell'articolo 8, comma 2»;

b) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Art. 8

(Uffici di informazione e accoglienza turistica)

1. Nelle località o nei territori a prevalente interesse turistico, PromoTurismoFVG può istituire, a norma dell'articolo 5 bis, comma 4, lettera e), della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani), Uffici di informazione e accoglienza turistica (IAT) che assicurano i servizi di accoglienza, informazione e assistenza turistica al pubblico.

2. Gli IAT possono anche essere istituiti dai Comuni, dalle Pro loco o da altri soggetti espressione del territorio, previa stipula di accordi con la stessa PromoTurismoFVG, aventi a oggetto gli standard uniformi di qualità dei servizi da fornire all'utenza e dei materiali informativi da divulgare.

3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi alla PromoTurismoFVG per il supporto al funzionamento degli IAT istituiti dai Comuni o dagli altri soggetti che si accordano ai sensi del comma 2 con PromoTurismoFVG.».

4. Gli IAT gestiti in convenzione con PromoTurismoFVG all'entrata in vigore della presente legge continuano ad operare in conformità alle convenzioni medesime sino alla loro naturale scadenza.

5. Al fine di consolidare le ricadute turistiche sul territorio regionale derivanti dallo sviluppo della pratica sportiva del golf, la Regione è autorizzata a sostenere il progetto denominato "Italy Golf & More" con il coinvolgimento di altre Regioni italiane e della Federazione Golfistica e di Enit, da realizzarsi nel periodo 2018-2020, per il tramite di PromoTurismoFVG.

6. Per le finalità di cui al comma 5 è destinata la spesa complessiva di 90.000 euro, suddivisa in ragione di 30.000 euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 114.

7. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa (AICCRE), con sede a Udine, un contributo per l'anno 2018 per la realizzazione di gemellaggi di enti locali della Regione con analoghi enti locali degli Stati membri dell'Unione europea e di Stati in pre-adesione, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge regionale 31 gennaio 1989, n. 6 (Norme per favorire il processo di integrazione europea e per l'attuazione dei programmi comunitari), per corsi di formazione e di specializzazione in materia europea rivolti ad amministratori e funzionari di enti locali della Regione, nonché per le spese di personale necessarie per la gestione delle iniziative di cui al presente comma.

8. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 7, corredata di una relazione illustrativa delle attività e del relativo preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale competente entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

9. Per le finalità previste comma 7 è destinata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 114.

10. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo a favore della Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Pordenone a parziale sollievo delle attività propedeutiche alla partecipazione delle realtà regionali, nell'ambito della fiera internazionale Hannover Messe 2018, allo spazio espositivo dedicato al settore della subfornitura della regione Friuli Venezia Giulia.

11. La domanda, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

12. Sono ammissibili al contributo di cui al comma 10 anche le spese già sostenute al momento della presentazione della domanda per le finalità di cui al medesimo comma 10.

13. Nel decreto di concessione sono stabiliti i termini di rendicontazione del contributo e le modalità di erogazione.

14. Per le finalità previste dal comma 10 è destinata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 4 (Reti e altri servizi di pubblica utilità) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione del bilancio 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al di cui al comma 114.

15. Al comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), dopo le parole «la realizzazione» sono inserite le seguenti: «di eventi informativi e».

16. Per l'anno 2018 sono ammissibili le spese per la realizzazione di eventi informativi, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge regionale 25/2016, come modificato dal comma 15, sostenute dall'1 gennaio 2018.

17. Alle finalità di cui all'articolo 2, comma 3, della legge regionale 25/2016, come modificato dal comma 15, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione del bilancio regionale per gli anni 2018-2020.

18. Dopo il capo VII del titolo IV della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), è inserito il seguente:

«Capo VII bis

Contributi per sostenere l'ammodernamento tecnologico

 

     Art. 55 bis. (Contributi per l'ammodernamento tecnologico)

1. Per sostenere la competitività e l'innovazione tecnologica delle imprese artigiane, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale per l'ammodernamento tecnologico.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi nel limite massimo del 55 per cento della spesa ammissibile.».

19. Dopo la lettera c) del comma 3 dell'articolo 72 bis della legge regionale 12/2002 è inserita la seguente:

«c bis) contributi per l'ammodernamento tecnologico di cui all'articolo 55 bis;».

20. Al comma 1 dell'articolo 75 della legge regionale 12/2002 dopo la locuzione «55,» è inserita la seguente: «55 bis,».

21. Per le finalità di cui all'articolo 75, comma 1, della legge regionale 12/2002, come modificato dal comma 20, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.

22. In conformità all'articolo 64, comma 6, della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa - Riforma delle politiche industriali), l'Amministrazione regionale è autorizzata a riconoscere ai Consorzi di sviluppo economico locale che svolgono l'istruttoria tecnica prevista dall'articolo 18, comma 4, del decreto del Presidente della Regione 1 aprile 2017, n. 82 (Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione di contributi in conto capitale a parziale copertura degli interventi di cui all'articolo 6, comma 2 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG-Riforma delle politiche industriali), e per la stipula di contratti regionali di insediamento, ai sensi dell'articolo 6, comma 4 della legge regionale 3/2015)), un compenso per ciascuna domanda assegnata relativa a insediamenti localizzati all'interno dei Comuni dotati di zone D1 non rientranti negli agglomerati industriali di competenza dei Consorzi medesimi.

23. Per le finalità di cui al comma 22 è destinata la spesa di 5.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 114.

24. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Pontebba un finanziamento aggiuntivo, nei limiti di cui al comma 26, per la realizzazione dell'infrastruttura locale di cui all'articolo 2, commi da 60 a 63, della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019).

25. Il finanziamento di cui al comma 24 è concesso a seguito della presentazione della domanda alla Direzione centrale attività produttive - Servizio sviluppo economico locale, da parte del Comune di Pontebba, da effettuarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e comunque prima dell'avvio dei lavori per la realizzazione dell'infrastruttura, corredata della documentazione prevista dall'articolo 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

26. Il finanziamento di cui al comma 24 è concesso in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 56 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L, n. 187/1, di data 26 giugno 2014 e non supera la differenza, già determinata ai fini del finanziamento di cui all'articolo 2, commi da 60 a 63, della legge regionale 31/2017, tra i costi ammissibili relativi agli investimenti materiali e immateriali e il risultato operativo dell'investimento, stimato sulla base di proiezioni ragionevoli commisurate al periodo di ammortamento dell'investimento e consistente nella differenza positiva tra le entrate attualizzate e i costi di esercizio attualizzati nel corso dell'intera vita economica dell'investimento. L'ammontare complessivo del finanziamento per l'infrastruttura locale di cui al comma 1, comprensivo del contributo previsto dall'articolo 2, commi da 60 a 63, della legge regionale 31/2017, non supera comunque l'importo di 1 milione di euro.

27. L'infrastruttura oggetto del finanziamento di cui al comma 24 non è dedicata ai sensi dell'articolo 2, punto 33, del regolamento (UE) n. 651/2014 e sarà messa a disposizione degli interessati su base aperta, trasparente e non discriminatoria. Il prezzo praticato per il suo uso o vendita corrisponderà al prezzo di mercato. Nel caso in cui la gestione dell'infrastruttura venga affidata a un soggetto terzo mediante concessione o altro atto di conferimento, l'assegnazione avverrà in maniera aperta, trasparente e non discriminatoria e nel dovuto rispetto delle norme applicabili in materia di appalti.

28. Con il decreto di concessione sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione della spesa, secondo la disciplina della legge regionale 14/2002 e nel rispetto delle disposizioni del regolamento (UE) n. 651/2014. L'erogazione del finanziamento è subordinata alla presentazione, da parte del Comune di Pontebba, di una dichiarazione di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.

29. Per le finalità previste dal comma 24 è destinata la spesa complessiva di 700.000 euro suddivisa in ragione di 200.000 euro per l'anno 2018 e di 400.000 euro per l'anno 2019 e di 100.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 114.

30. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare le domande di contributo presentate dalle imprese esercenti l'attività di rivendita di generi di monopolio ai sensi dell'articolo 100, comma 1, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo»), non finanziate per mancanza di risorse disponibili, nel rispetto delle relative graduatorie approvate nell'esercizio 2017, secondo le modalità di cui all'articolo 102 bis della legge regionale 29/2005 fino a esaurimento delle risorse disponibili.

31. Le funzioni amministrative concernenti la concessione degli incentivi di cui al comma 30 sono delegate al CATT FVG ai sensi dell'articolo 84 bis della legge regionale 29/2005.

32. Per le finalità previste dal comma 30, relativamente agli interventi di parte corrente, è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio, reti distributive, tutela dei consumatori) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 114.

33. Per le finalità previste dal comma 30, relativamente agli interventi in conto capitale, è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio, reti distributive, tutela dei consumatori) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 114.

34. [Dopo il comma 2 bis dell'articolo 15 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali) è aggiunto il seguente comma:

«2 bis.1. Il cluster Arredo e Sistema casa Srl Consortile, al fine di sviluppare le potenzialità del cluster cultura, creatività e turismo, attiva le sinergie tra i soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera j).»] [2].

35. [Al comma 35 dell'articolo 2 della legge regionale 10 novembre 2017, n. 37 (Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità), dopo la parola «regionali» sono inserite le seguenti: «nonché la creazione del cluster cultura creatività e turismo, di cui al comma 2bis 1 dell'articolo 15 della legge regionale 3/2015»] [3].

36. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 35, della legge regionale 37/2017, come modificato dal comma 35, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (spese correnti) dello stato di previsione del bilancio regionale per gli anni 2018-2020.

37. Al comma 30 dell'articolo 2 della legge regionale 10 novembre 2017, n. 37 (Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità), sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole «annualità 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «annualità 2018, 2019 e 2020»;

b) il prospetto riepilogativo è sostituito dal seguente:

 

DENOMINAZIONE CONSORZIO

IMPORTO DISPONIBILITA' ANNUALITA' 2018

IMPORTO DISPONIBILITA' ANNUALITA' 2019

IMPORTO DISPONIBILITA' ANNUALITA' 2020

COSILT-Consorzio di Sviluppo economico locale di Tolmezzo

98.734,00

98.734,00

98.592,04

 

38. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 2, comma 30, della legge regionale 37/2017, come modificato dal comma 37, è destinata l'ulteriore spesa complessiva di 193.919,20 euro suddivisa in ragione di 47.663,58 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 98.592,04 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 114.

39. Le disponibilità relative alle annualità 2018, 2019 e 2020 derivanti dalla rinegoziazione dei mutui di cui all'articolo 2, commi da 21 a 26, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019), sono assegnate a ciascun consorzio di sviluppo economico locale che ha rinegoziato i rispettivi mutui, secondo il seguente prospetto riepilogativo:

 

DENOMINAZIONE CONSORZIO

IMPORTO DISPONIBILITA' ANNUALITA' 2018

IMPORTO DISPONIBILITA' ANNUALITA' 2019

IMPORTO DISPONIBILITA' ANNUALITA' 2020

NIP-Consorzio per il Nucleo Industrializzazione del al provincia di Pordenone

28.055,68

25.210,07

24.543,74

 

40. Le disponibilità di cui al comma 39 sono trasferite ai Consorzi per le finalità di cui all'articolo 85 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), previa presentazione di un dettagliato programma degli interventi da realizzare.

41. Per le finalità previste dal combinato disposto di cui ai commi 39 e 40 è destinata la spesa complessiva di 77.809,49 euro suddivisa in ragione di 28.055,68 euro per il 2018, di 25.210,07 euro per il 2019 e di 24.543,74 euro per il 2020 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo. n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 114.

42. L'Amministrazione regionale, nell'ambito delle proprie politiche di sviluppo del settore industriale, e al fine della valorizzazione del territorio e della filiera agroalimentare regionali, è autorizzata a sostenere le spese per la realizzazione di uno studio di fattibilità, comprensivo di business plan e di valutazione degli impatti ambientali, agronomici e socio economici, relativo all'insediamento di una struttura di maltazione per cereali nella regione Friuli Venezia Giulia.

43. Per le finalità di cui al comma 42 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 114.

44. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire alla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Udine le risorse necessarie a supportare le iniziative per lo sviluppo della piattaforma logistica agroalimentare nel comune di Udine.

45. La domanda, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

46. Nel decreto di assegnazione delle risorse sono stabiliti le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione.

47. Per le finalità previste dal comma 44 è destinata la spesa complessiva di 4 milioni di euro, suddivisa in ragione di 1 milione di euro per l'anno 2018, 2 milioni di euro per l'anno 2019 e 1 milione di euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio, reti distributive, tutela dei consumatori) - Titolo n. 2 (Spese di investimento) dello stato di previsione del bilancio 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 114.

48. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere per l'anno 2018 all'Unione territoriale intercomunale delle Valli e delle Dolomiti friulane un finanziamento straordinario di 450.000 euro per la presentazione di un programma di interventi di miglioramento dei servizi di trasporto, sanità e istruzione in favore dei Comuni dell'Unione stessa non già direttamente destinatari degli interventi della Strategia Nazionale Aree Interne.

49. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 48 è presentata al Servizio coordinamento politiche per la montagna inderogabilmente entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tramite posta elettronica certificata inviata al Servizio, corredata di un programma dettagliato degli interventi e dei relativi beneficiari, nonché dei tempi di realizzazione.

50. Con il decreto di concessione sono fissati termini e modalità di rendicontazione della spesa.

51. Per le finalità previste dal comma 48 è destinata la spesa di 450.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Programma n. 1 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni locali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 114.

52. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla fondazione di diritto privato Centro Solidarietà Giovani «Giovanni Micesio» - onlus di Udine un contributo straordinario di 200.000 euro finalizzato all'ampliamento e completamento dell'edificio di proprietà della medesima sito a Illegio di Tolmezzo [4].

53. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 52 è presentata al Servizio coordinamento politiche per la montagna entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione tecnica illustrativa, di elaborati grafici esplicativi, di quadro economico e computo metrico estimativo atti a individuare i costi degli interventi finanziabili.

54. Per le finalità previste dal comma 52 è destinata la spesa complessiva di 200.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per l'anno 2018 e di 100.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 114.

55. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Lauco un finanziamento di 150.000 euro per la sistemazione della viabilità comunale interessata dal Giro d'Italia per l'anno 2018.

56. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 55 è presentata al Servizio coordinamento politiche per la montagna entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tramite posta elettronica certificata inviata al Servizio, corredata di una relazione degli interventi e del relativo cronoprogramma.

57. Con il decreto di concessione sono fissati termini e modalità di rendicontazione della spesa.

58. Per le finalità previste dal comma 55 è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella B di cui al comma 114.

59. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Sauris un contributo "de minimis" nella misura di 30.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 per i maggiori oneri derivanti dalla gestione del "Centro dello sport e del benessere".

60. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 59 è presentata al Servizio coordinamento politiche per la montagna entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tramite posta elettronica certificata inviata al Servizio, corredata di una relazione di spesa.

61. Con il decreto di concessione sono fissati termini e modalità di rendicontazione della spesa.

62. Per le finalità previste dal comma 59 è destinata la spesa complessiva di 60.000 euro suddivisa in ragione di 30.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella B di cui al comma 114.

63. In conformità alle disposizioni di cui agli articoli 55 e 56 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 187/1 di data 26 giugno 2014, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Cooperativa sociale F.A.I. - famiglie anziani infanzia - società cooperativa o.n.l.u.s. in sigla: "Cooperativa sociale FAI" - "coop. Fai onlus" - di Pordenone, un contributo in conto capitale per la realizzazione di una infrastruttura locale nel comune di Pordenone per l'insediamento di attività dedicate all'artigianato e al commercio, nonché per la creazione di spazi volti al miglioramento della vita sociale anche dedicati al coworking.

64. Gli interventi di cui al comma 63 sono:

a) riconducibili alla programmazione previsionale generale degli interventi da attuare in base ai fabbisogni insediativi stimati in relazione alle prospettive di sviluppo socio-economico dell'area;

b) destinati a imprese non individuabili ex ante ovvero infrastrutture non dedicate che la "Cooperativa sociale FAI" - "coop. Fai onlus" - può mettere a disposizione delle imprese interessate, su base aperta, trasparente, non discriminatoria e a prezzo di mercato. Il prezzo praticato per il suo uso o vendita corrisponderà al prezzo di mercato.

65. La "Cooperativa sociale FAI" - "coop. Fai onlus" - può affidare la costruzione e la gestione delle opere di cui al comma 63 con procedura di evidenza pubblica, non discriminatoria e trasparente, nel rispetto delle norme applicabili in materia di appalti.

66. Non sono ammissibili a contributo le spese relative alla manutenzione dell'infrastruttura durante il periodo di operatività.

67. II contributo è concesso nei limiti, con le modalità, per le tipologie di intervento e alle condizioni di cui agli articoli 55 e 56 del regolamento (UE) n. 651/2014.

68. Il contributo è concesso nel rispetto delle soglie dimensionali indicate all'articolo 4, paragrafo 1, lettera cc), del regolamento (UE) n. 651/2014.

69. Il contributo di cui al comma 63 è concesso a seguito della presentazione della domanda alla Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione - Servizio commercio e vigilanza sulle cooperative - da parte della "Cooperativa sociale FAI" - "coop. Fai onlus" - da effettuarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e comunque prima dell'avvio dei lavori per la realizzazione dell'infrastruttura, corredata della documentazione prevista dalla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), con distinzione tra gli interventi di cui rispettivamente agli articoli 55 e 56 del regolamento (UE) n. 651/2014.

70. La "Cooperativa sociale FAI" - "coop. Fai onlus" - produce all'atto della presentazione della domanda di contributo la documentazione attestante l'effetto incentivante di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 651/2014.

71. Con il decreto di concessione sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione della spesa, secondo la disciplina della legge regionale 14/2002 e nel rispetto delle disposizioni del regolamento (UE) n. 651/2014. L'erogazione del finanziamento è subordinata alla presentazione, da parte della "Cooperativa sociale FAI" - "coop. Fai onlus" -, di una dichiarazione di non essere destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.

72. Per le finalità previste dal comma 63 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico competitivo) - Programma n. 2 (Commercio, reti distributive, tutela dei consumatori) - Titolo n. 2 (Spese di investimento) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 114.

73. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo a Friuli Innovazione Centro di Ricerca e di Trasferimento Tecnologico di Udine, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, per la realizzazione di un progetto finalizzato alla valorizzazione delle tecnologie additive quale fattore di vantaggio competitivo del territorio regionale.

74. La domanda di cui al comma 73 è presentata entro il 31 marzo 2018 alla Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione corredata del progetto con gli interventi programmati e il preventivo di spesa.

75. Con il decreto di concessione sono stabiliti le condizioni del contributo, compresa la normativa europea di riferimento e l'intensità del finanziamento, nonché i termini di attuazione del progetto e di rendicontazione della spesa.

76. Per le finalità previste dal comma 73 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico competitivo) - Programma n. 3 (Ricerca e innovazione) - Titolo n. 2 (Spese di investimento) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 114.

77. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire al Comune di Arta Terme le risorse necessarie per la progettazione e successivo ampliamento e ammodernamento del complesso termale sito nel Comune di Arta Terme.

78. La domanda per il trasferimento delle risorse di cui al comma 77 è presentata dal Comune di Arta Terme, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Servizio competente in materia di turismo, corredata di una relazione illustrativa, di un quadro economico degli interventi da realizzare, di un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori e dei connessi adempimenti finanziari. Con il decreto di concessione sono fissati le modalità e i termini di rendicontazione della spesa.

79. Per le finalità di cui al comma 77 è destinata la spesa complessiva di 4.600.000 euro suddivisa in ragione di 100.000 euro per l'anno 2018, di 1.800.000 euro per l'anno 2019 e di 2.700.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese d'investimento) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 114.

80. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire al Comune di Arta Terme le risorse necessarie per la copertura delle spese di straordinaria manutenzione del complesso termale sito nel Comune di Arta Terme.

81. La domanda per il trasferimento delle risorse di cui al comma 80 è presentata dal Comune di Arta Terme, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Servizio competente in materia di turismo, corredata di un quadro economico degli interventi da realizzare, di un cronoprogramma comprensivo delle fasi di esecuzione dei lavori e dei connessi adempimenti finanziari. Con il decreto di concessione sono fissati le modalità e i termini di rendicontazione della spesa.

82. Per le finalità di cui al comma 80 è destinata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) -Titolo n. 2 (Spese d'investimento) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 114.

83. L'Amministrazione regionale, al fine di rafforzare l'azione di governo e l'azione amministrativa dei Comuni della regione Friuli Venezia Giulia che svolgono il ruolo di organismo intermedio nell'ambito del POR FESR FVG 2014 - 2020 o del Piano di azione e coesione della Regione Friuli Venezia Giulia o del PAR FSC 2007-2013, è autorizzata a trasferire agli stessi, in parti uguali, risorse a copertura delle spese sostenute per l'utilizzo di una figura professionale di alta qualificazione, con priorità a quelle in possesso del Master universitario di II livello in Town Centre Management o di altro titolo equivalente.

84. La domanda di trasferimento delle risorse di cui al comma 83 è presentata entro il 31 marzo 2018. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini di rendicontazione della spesa.

85. Sono ammissibili le spese sostenute dai Comuni successivamente alla data di stipula del contratto con il professionista e relative al compenso lordo spettante.

86. Per le finalità previste dal comma 83 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico competitivo) - Programma n. 5 (Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 114.

87. Al fine di sostenere e valorizzare il turismo congressuale l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, per l'anno 2018, un contributo straordinario al Comune di Grado per interventi di adeguamento dal punto di vista della sicurezza, di infrastrutturazione WI-FI e di manutenzione straordinaria del Palazzo Regionale dei Congressi.

88. Per le finalità di cui al comma 87 è destinata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 114.

89. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Tolmezzo un finanziamento straordinario per il biennio 2018-2019 a copertura degli oneri connessi alla gestione, manutenzione e conservazione urgente di palazzo Linussio e della caserma Cantore, derivanti dalla consegna anticipata dei beni da parte dello Stato, per il successivo trasferimento in proprietà al Comune per la fruizione del compendio anche a servizio dell'ambito di area vasta dell'Unione della Carnia.

90. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 89 è presentata al Servizio coordinamento politiche per la montagna entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tramite posta elettronica certificata inviata al Servizio, corredata di una relazione degli interventi e del relativo cronoprogramma.

91. Con il decreto di concessione sono fissati termini e modalità di rendicontazione della spesa.

92. Per le finalità previste dal comma 89, è destinata la spesa complessiva di 200.000 euro suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 114.

93. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Ragogna un finanziamento di 150.000 euro per la sistemazione della viabilità comunale interessata dal Giro d'Italia per l'anno 2018.

94. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 93 è presentata alla Direzione competente entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tramite posta elettronica certificata, corredata di una relazione degli interventi e del relativo cronoprogramma.

95. Con il decreto di concessione sono fissati termini e modalità di rendicontazione della spesa.

96. Per le finalità previste dal comma 93 è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella B di cui al comma 114.

97. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Fondazione Well Fare Pordenone - Fondazione per il Microcredito e l'innovazione sociale di Pordenone un contributo straordinario di 50.000 euro per attività di microcredito sociale e alle microimprese.

98. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 97 è presentata alla Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione, corredata di un preventivo di massima delle spese e di una relazione illustrativa delle attività, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.

99. Per le finalità di cui al comma 97 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 114.

100. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Taipana un finanziamento di 300.000 euro per l'anno 2018 per l'effettuazione di lavori di manutenzione della viabilità comunale.

101. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 100 è presentata al Servizio coordinamento politiche per la montagna entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tramite posta elettronica certificata corredata di una relazione degli interventi e del relativo cronoprogramma.

102. Con il decreto di concessione sono fissati termini e modalità di rendicontazione della spesa.

103. Per le finalità previste dal comma 100 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla viabilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 114.

104. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 20.000 euro al Comitato per il coordinamento del carnevale cittadino e del Palio di Trieste per la realizzazione di manifestazioni carnevalesche.

105. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 104 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di turismo entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa dell'iniziativa e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono fissate le modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo.

106. Per le finalità previste dal comma 104 è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 114.

107. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia dell'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia un contributo straordinario di 15.000 euro per l'avvio di un progetto per la consulenza e l'assistenza al sistema regionale del volontariato.

108. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 107 è presentata alla Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione, corredata di un preventivo di massima delle spese e di una relazione illustrativa delle attività, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.

109. Per le finalità di cui al comma 107 è destinata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 114.

110. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare integralmente la graduatoria approvata nell'anno 2017 ai sensi degli articoli 10 e 14 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale), e del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione n. 198/Pres. del 30 agosto 2017 - misura di intervento 5 -, a favore dei Consorzi di cooperative sociali al fine di sostenere la realizzazione delle progettualità indicate, sulla base delle domande già presentate.

111. Per le finalità previste dal comma 110 è destinata la spesa di 19.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 8 (Cooperazione ed associazionismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 114.

112. Al comma 37 dell'articolo 2 della legge regionale 27/2014 dopo le parole «dei Consorzi di servizi turistici Soc. Cons. a.r.l.» sono inserite le seguenti: «e delle Cooperative di promozione territoriale e gestione turistica».

113. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 37, della legge regionale 27/2014, come modificato dal comma 112, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione del bilancio regionale per gli anni 2018-2020.

114. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020 di cui all'allegata Tabella B.

 

     Art. 3. (Risorse agricole e forestali)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese per le finalità previste dall'articolo 4, comma 1, lettera b), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), anche mediante la collaborazione con soggetti pubblici o privati dotati di specifiche professionalità e conoscenze per la raccolta ed elaborazione dei dati di monitoraggio relativi a specie migratorie appartenenti all'avifauna oggetto di prelievo venatorio.

2. Per le finalità previste dal comma 1 è destinata la spesa complessiva di 9.000 euro, suddivisa in ragione di 3.000 euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 89.

3. Per favorire lo sviluppo del comparto agricolo, l'Amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 2, comma 35, della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015), è autorizzata a trasferire all'Organismo pagatore riconosciuto ulteriori finanziamenti integrativi al Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Friuli Venezia Giulia, di cui al regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio.

4. I finanziamenti di cui al comma 3 sono assegnati a copertura dei bandi delle misure o sottomisure del Programma con deliberazione della Giunta regionale.

5. Agli oneri derivanti dal disposto di cui ai commi 3 e 4 si provvede con le risorse assegnate per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 89.

6. L'Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare il soggetto di cui all'articolo 15, comma 2, della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), per le attività istituzionali svolte per conto dell'Amministrazione regionale con riferimento a specifiche esigenze delle filiere individuate dalla Giunta regionale e riguardanti, in particolare, la raccolta di proposte dai portatori di interesse e la presentazione di report contenenti ipotesi di interventi organici per lo sviluppo delle filiere medesime [5].

7. Le attività specifiche per cui viene riconosciuto il rimborso di cui al comma 6 sono preventivamente individuate con decreto del Direttore della Direzione competente in materia di risorse agricole.

8. Sono considerate rimborsabili esclusivamente le spese documentate, strettamente connesse con le attività specifiche di cui al comma 7 e relative alle seguenti voci di costo: personale, collaborazioni, trasporto, vitto e alloggio. I criteri e le modalità per la richiesta, il riconoscimento e l'erogazione del rimborso di cui al comma 6 sono stabiliti con convenzione stipulata fra il soggetto di cui all'articolo 15, comma 2, della legge regionale 3/2015 e il Direttore del Servizio competente [6].

9. Per le finalità previste dal comma 6 è destinata la spesa complessiva di 45.000 euro, suddivisa in ragione di 15.000 euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 89.

10. Al fine di sostenere la candidatura del "Paesaggio rurale Collio (ITA) /Brda (SLO) tra Isonzo e Judrio" presso la World Heritage List UNESCO, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo al Comune di Cormons per la realizzazione delle attività volte a ottenere il riconoscimento del predetto Paesaggio rurale come patrimonio dell'umanità da parte dell'UNESCO.

11. Per la concessione del contributo di cui al comma 10 il Comune di Cormons, in qualità di Comune capofila del Comitato promotore, presenta domanda alla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole, entro il 31 gennaio corredata del programma delle attività programmate per l'anno in corso e del quadro economico delle spese sostenute e da sostenere per l'anno medesimo. Con il decreto di concessione è erogato, previa richiesta, un anticipo nella misura del 70 per cento del contributo concesso e sono stabiliti le modalità e i termini di rendicontazione.

12. Per le finalità previste dal comma 10 è destinata la spesa complessiva di 60.000 euro, suddivisa in ragione di 30.000 euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2019 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 89.

13. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 96, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, per l'anno 2018, ai caseifici con sede sul territorio regionale che evidenziano la denominazione di "turnari", contributi a sostegno dei costi per interventi di adeguamento e ammodernamento delle strutture di lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

14. La domanda di contributo di cui al comma 13 è presentata alla Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche, entro l'1 marzo 2018.

15. Al procedimento si applicano le disposizioni previste dall'articolo 2, commi 97, 98 e 99, della legge regionale 14/2016.

16. Per le finalità di cui al comma 13 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 89.

17. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 152, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, per l'anno 2018, un contributo agli Istituti tecnici a indirizzo "Agrario, agroalimentare e agroindustriale" e agli Istituti professionali a indirizzo "Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale", nella misura di 30.000 euro per Istituto.

18. I contributi di cui al comma 17 sono concessi in conto capitale e sono contestualmente liquidati in un'unica soluzione, previa presentazione di apposita domanda alla Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La domanda è corredata della relazione illustrativa delle finalità didattiche e formative perseguite con le attrezzature e gli impianti oggetto di contributo e dei relativi preventivi di spesa. Il decreto di concessione determina le modalità e i termini di rendicontazione della spesa.

19. Per le finalità di cui al comma 17 è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 5 (Istruzione tecnica superiore) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 89.

20. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 35, della legge 14/2016, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, per l'anno 2018, un finanziamento straordinario per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria e di miglioramento della viabilità vicinale e interpoderale denominata "Viali di Savorgnano".

21. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 20 è presentata alla Direzione centrale risorse agricole, forestali ed ittiche entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge dal Comune territorialmente competente, corredata della documentazione prevista dall'articolo 56, comma 1, della legge regionale 31 maggio 2002 n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

22. Il finanziamento è concesso e contestualmente erogato in via anticipata e in un'unica soluzione, previo inserimento dell'intervento nell'elenco annuale delle opere pubbliche del beneficiario. Con il provvedimento di concessione e contestuale liquidazione sono stabiliti i termini di esecuzione delle opere e le modalità di rendicontazione della spesa.

23. Per le finalità previste dal comma 20 è destinata la spesa di 70.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 89.

24. Al fine di valorizzare le aree boschive e montane del Friuli Venezia Giulia, la Regione promuove lo sviluppo di percorsi di terapia forestale, intesa quale modalità di utilizzo delle risorse forestali per il miglioramento della salute umana.

25. In attuazione delle norme previste dal comma 24, per le finalità di cui all'articolo 91, comma 1, della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare l'Università di Udine, sezione di Economia del Dipartimento di Scienze Agro Alimentari, Ambientali e Animali, per la realizzazione di uno o più progetti di ricerca concernente la generazione di nuove opportunità di reddito e sviluppo di servizi ecosistemici nelle aree boscate della Regione ritenute più idonee alla predisposizione di percorsi di terapia forestale per il turismo, la salute e il benessere sostenibile [7].

26. Sono considerati ammissibili a finanziamento i seguenti costi:

a) spese per il personale: ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nella realizzazione del progetto di ricerca;

b) costi relativi a strumentazioni e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzate per il progetto di ricerca; se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il ciclo di vita del progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo i principi contabili generalmente riconosciuti;

c) costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato;

d) costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto di ricerca;

e) spese generali e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi direttamente imputabili al progetto di ricerca, nella misura massima del dieci per cento dei costi ritenuti ammissibili.

27. Non è considerato ammissibile il costo dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), salvo nei casi in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA.

28. La domanda per il finanziamento di cui al comma 25 e la contestuale richiesta di liquidazione in via anticipata dell'intero incentivo è presentata al Servizio competente in materia di foreste della Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di:

a) progetto di ricerca che contenga la descrizione degli obiettivi di carattere tecnico scientifico che si intende raggiungere e le attività da svolgere;

b) preventivo di spesa con la specificazione delle voci di costo di cui al comma 26.

28 bis. Per l'anno 2019 il termine di sessanta giorni di cui al comma 28 decorre dalla data di entrata in vigore della legge regionale 29 aprile 2019, n. 6 (Misure urgenti per il recupero della competitività regionale) [8].

28 ter. Per l'anno 2020 il termine di sessanta giorni di cui comma 28 decorre dalla data di entrata in vigore della legge regionale 6 agosto 2020, n. 15 (Assestamento del bilancio per gli anni 2020-2022) [9].

29. Il contributo di cui al comma 25 è concesso in osservanza delle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, con particolare riferimento all'articolo 25, che disciplina gli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo, all'articolo 1, comma 4, che esclude pagamenti di aiuti a favore di imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente e all'articolo 4, che individua le soglie di notifica dei relativi aiuti.

30. Il contributo è concesso con un'intensità pari al 100 per cento dei costi ammissibili ed è liquidato con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di foreste, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda per il finanziamento, previa comunicazione alla Commissione europea dell'aiuto, in conformità a quanto previsto nel regolamento (UE) n. 651/2014.

31. Con il decreto di cui al comma 30 sono stabilite le modalità di rendicontazione del progetto finanziato [10].

32. Per quanto non previsto dalle disposizioni dei commi da 24 a 31, si applicano le disposizioni della legge regionale 7/2000.

33. Per le finalità previste dal comma 25 è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 89.

34. Al comma 1 dell'articolo 63 della legge regionale 21 luglio 2017, n. 28 (Disposizioni in materia di risorse agricole, forestali e ittiche e di attività venatoria), le parole «quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 marzo 2018».

35. Al comma 2 dell'articolo 68 della legge regionale 28/2017 le parole «quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 marzo 2018».

36. Per le finalità previste dall'articolo 63, comma 1, e dall'articolo 68, comma 2, della legge regionale 28/2017, come modificati, rispettivamente, dai commi 34 e 35, è destinata la spesa di 560.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 89.

37. In considerazione del trasferimento all'Amministrazione regionale delle funzioni in precedenza esercitate dalla Provincia di Trieste in materia di finanziamento di progetti di miglioramento ambientale mirati al contenimento della specie cinghiale nelle aree periurbane, al fine di assolvere gli obblighi dalla stessa assunti nei confronti di soggetti terzi, l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare il saldo dei contributi, concessi ed erogati a titolo di acconto dalla Provincia di Trieste mediante impegni di spesa sul proprio bilancio e con fondi propri, per il soddisfacimento delle richieste ammissibili in relazione agli interventi realizzati dai beneficiari presentate alla Regione e non ancora evase.

38. Per le finalità previste dal comma 37 è destinata la spesa di 11.794,42 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella C di cui al comma 89.

39. Il comma 3 dell'articolo 7 ter della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 56 (Norme in materia di caccia, di allevamento di selvaggina, di tassidermia, nonché di pesca in acque interne), è sostituito dal seguente:

«3. La prova pratica di valutazione è effettuata da una Commissione d'esame composta di almeno tre componenti, di cui almeno un dipendente regionale in qualità di Presidente e un esperto in materia. Il trattamento economico degli eventuali componenti esterni all'Amministrazione regionale è stabilito nella deliberazione della Giunta regionale di nomina della Commissione ed è disciplinato dalla legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale).».

40. Per le finalità di cui all'articolo 7 ter, comma 3, della legge regionale 56/1986, come modificato dal comma 39, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.

41. Per le finalità di cui all'articolo 105, comma 1, lettera c), della legge regionale 21 luglio 2017, n. 28 (Disposizioni in materia di risorse agricole, forestali e ittiche e di attività venatoria), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.

42. La Regione promuove l'acquacoltura sostenendo il processo di ammodernamento di un'antica e consolidata attività produttiva in considerazione delle potenziali ricadute, sia sul piano economico, sia su quello sociale.

43. Nell'ambito delle finalità di cui al comma 42, l'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare le disponibilità finanziarie del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo di cui alla legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo), per la concessione di finanziamenti agevolati, a titolo di aiuto "de minimis", alle imprese di acquacoltura che hanno sede operativa nel territorio regionale.

44. I finanziamenti di cui al comma 43 sono concessi per la realizzazione di:

a) investimenti produttivi e di modernizzazione, secondo i criteri e le modalità, per quanto compatibili, previsti dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 23 dicembre 2014, n. 0247/Pres. (Regolamento recante criteri e modalità di concessione di aiuti ad imprese per investimenti inerenti la produzione di prodotti agricoli, erogabili ai sensi dell'articolo 5, comma primo, lettera a) della legge regionale 20 novembre 1982 n. 80);

b) interventi di rafforzamento finanziario, secondo i criteri e le modalità, per quanto compatibili, previsti dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 29 settembre 2009, n. 0261/Pres. (Regolamento recante la definizione dei comparti produttivi di intervento, i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti per il rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese di produzione di prodotti agricoli di cui all'articolo 3, commi da 12 a 15, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009).

45. L'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare le disponibilità finanziarie del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo di cui alla legge regionale 80/1982 per la concessione di finanziamenti agevolati, a titolo di aiuto "de minimis", alle imprese agricole con sede operativa in regione per lo sviluppo della multifunzionalità e la diversificazione dell'attività agricola attraverso la trasformazione dei prodotti agricoli elencati nell'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'unione Europea in prodotti non agricoli e la relativa commercializzazione.

46. I finanziamenti di cui al comma 45 sono concessi per la realizzazione in regione di investimenti inerenti le attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e sono concessi con i criteri e le modalità, per quanto compatibili, di cui al regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 23 dicembre 2014, n. 0248/Pres. (Regolamento recante criteri e modalità di concessione di aiuti ad imprese per investimenti inerenti la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, erogabili ai sensi dell'articolo 5, comma primo, lettera b) della legge regionale 20 novembre 1982 n. 80).

47. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, nella misura del 40 per cento della spesa ammessa, le domande presentate alla Provincia di Udine ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 22 luglio 1996 n. 25 (Disciplina dell'agriturismo), comprese nella graduatoria approvata con determina del dirigente del Servizio agricoltura, attività produttive n. 8166 del 21 dicembre 2015 e non finanziate per carenza di risorse.

48. I contributi di cui al comma 47 sono concessi d'ufficio ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" pubblicato sulla Gazzetta dell'Unione europea n. 352 di data 24 dicembre 2013.

49. Il decreto di concessione determina le modalità e i termini di rendicontazione della spesa.

50. Per le finalità previste al comma 47 è destinata la spesa di 350.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e la valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella C di cui al comma 89.

51. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia promuove il ricambio generazionale in agricoltura, anche a rafforzamento degli strumenti appositamente previsti dal Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.

52. Per le finalità di cui al comma 51, l'Amministrazione regionale è autorizzata, subordinatamente alla comunicazione in esenzione di un apposito regime di aiuto alla Commissione Europea ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, a erogare ai richiedenti dell'intervento del pacchetto giovani, bando 2016, utilmente inseriti in graduatoria e non finanziati per carenza di risorse, il solo premio all'insediamento, secondo l'ordine di graduatoria.

53. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione degli aiuti di cui al comma 52.

54. Per le finalità previste dal comma 52 è destinata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella C di cui al comma 89.

55. La Regione, al fine di migliorare il reddito delle imprese agricole, supporta le imprese con unità tecnico economica situata sul territorio regionale e aventi come attività costituente l'oggetto sociale la concentrazione dell'offerta e la commercializzazione della produzione in forma associata, in particolare per le coltivazioni di actinidia.

56. Per fronteggiare le gravi perdite registrate a carico delle coltivazioni di actinidia tra il 20 e il 21 aprile 2017, l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare un aiuto alle imprese di cui al comma 55 nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

57. La domanda di aiuto di cui al comma 56 è presentata entro il 30 marzo 2018 alla Direzione centrale risorse agricole forestali ed ittiche ed è corredata di un'analisi tecnico finanziaria comparata che evidenzi, dal punto di vista contabile oltre che previsionale per l'esercizio finanziario in corso, la situazione economica e patrimoniale dell'azienda istante nei tre esercizi finanziari precedenti.

58. L'aiuto concesso non può essere maggiore del valore delle perdite previste alla data di presentazione della domanda e comunque non può essere superiore a 200.000 euro, fatte salve le eventuali riduzioni disposte in applicazione del regolamento (UE) 1407/2013.

59. La domanda di liquidazione è presentata entro il 15 ottobre 2018 ed è corredata dell'ultimo bilancio di esercizio approvato dall'assemblea degli associati. L'aiuto è liquidato nei limiti dell'importo impegnato e delle perdite evidenziate dal bilancio e riconducibili ai danni di cui al comma 56.

60. Per le finalità previste dal comma 56 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella C di cui al comma 89.

61. Al fine di preservare il valore artistico e culturale delle botti di rovere decorate con opere di artisti della seconda metà del novecento, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario alla Cantina produttori Cormons società cooperativa agricola per il restauro delle medesime.

62. La domanda per il finanziamento di cui al comma 61 è presentata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche, corredata del preventivo di spesa.

63. Il decreto di concessione determina le modalità e i termini di rendicontazione della spesa.

64. Per le finalità previste al comma 61 è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella C di cui al comma 89.

65. Dopo il comma 1 dell'articolo 86 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), sono inseriti i seguenti:

«1 bis. Per le finalità previste al comma 1, la Regione è autorizzata ad assegnare ai Comuni, singoli o associati, risorse per il mantenimento dei terreni oggetto di intervento, ai sensi della legge regionale 10/2010 . L'utilizzo delle risorse assegnate è vincolato agli adempimenti di cui all'articolo 10 della medesima legge regionale.

1. ter. Le procedure di assegnazione di cui al comma 1 bis, da liquidarsi in via anticipata in un'unica soluzione a copertura delle spese per l'intero periodo di impegno previsto dall'articolo 10, comma 1, della legge regionale 10/2010, sono attuate secondo le modalità, i criteri e i controlli da individuarsi con regolamento.».

66. Per le finalità di cui all'articolo 86 della legge regionale 9/2007, come modificato dal comma 65, è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 7 (Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella C di cui al comma 89.

67. Al fine di garantire la disponibilità di idonei locali da adibire a sede di Stazione forestale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere una convenzione avente a oggetto la concessione in uso gratuito di durata pluriennale di un immobile sito in località "Oasi dei Quadris", di proprietà del Comune di Fagagna.

68. A seguito della sottoscrizione della convenzione di cui al comma 67, la Regione si impegna a effettuare i necessari lavori di ristrutturazione e adeguamento dei locali oggetto della concessione in uso gratuito ovvero alla loro demolizione e ricostruzione [11].

69. Per le finalità di cui al comma 67 è destinata la spesa complessiva di 400.000 euro suddivisa in ragione di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 6 (Ufficio tecnico.) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 89.

70. Al fine di avviare l'attività del Centro di promozione del Prosecco, di seguito Centro, di cui all'articolo 2, comma 46, della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Società cooperativa sociale di Prosecco, in qualità di soggetto gestore del Centro, un contributo straordinario per l'acquisto e l'installazione delle attrezzatture e degli arredi necessari ad allestire l'immobile.

71. Il contributo di cui al comma 70 è concesso in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

72. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 70, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole entro il 30 settembre 2019. Alla domanda è allegata la dichiarazione con cui il gestore del Centro si impegna a mantenere, per la durata di cinque anni dalla liquidazione del contributo, il vincolo di destinazione sulle attrezzature e sugli arredi acquistati. Il mancato rispetto del vincolo comporta la rideterminazione dell'incentivo in proporzione al periodo per cui non è stato rispettato, con l'applicazione degli interessi calcolati ai sensi dell'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7/2000 [12].

73. Nel decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione del contributo.

74. Per le finalità previste dal comma 70 è destinata la spesa di 100.000 euro per il 2018 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 89.

75. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario alla Cooperativa Malghesi della Carnia e Val Canale per iniziative di solidarietà da realizzare a favore di popolazioni colpite da calamità naturali, con particolare riferimento al sisma che ha colpito il centro Italia nel 2015.

76. La domanda per il finanziamento di cui al comma 75 è presentata entro il 30 gennaio 2018 alla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole.

77. Il finanziamento è concesso e contestualmente liquidato, senza presentazione di fideiussioni, in un'unica soluzione. La Cooperativa Malghesi ai fini della rendicontazione presenta una dichiarazione che attesti che l'attività per la quale il finanziamento è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle finalità di cui al comma 75, entro dodici mesi dalla concessione.

78. Per le finalità previste dal comma 75 è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 11 (Soccorso civile) - Programma n. 2 (Interventi a seguito di calamità naturali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 89.

79. Al fine di favorire l'applicazione da parte dei Consorzi di bonifica, del sistema contabile economico - patrimoniale come disposto dall'articolo 3, commi da 5 a 8 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi all'Associazione dei Consorzi di bonifica della Regione Friuli Venezia Giulia affinché realizzi a favore dei Consorzi aderenti, nel 2018 e nel 2019, le seguenti azioni propedeutiche: l'affidamento di consulenze amministrative, legali e fiscali, l'aggiornamento del personale e l'acquisto di adeguati programmi informatici di gestione della contabilità da mettere a disposizione dei singoli Consorzi [13].

80. La domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 79, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole rispettivamente entro il 31 marzo 2018 e il 31 marzo 2019. Ciascun contributo è erogato in via anticipata nella misura massima del 60 per cento delle spese ritenute ammissibili, previa apposita richiesta e senza la presentazione di garanzie patrimoniali. Nel decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione del contributo. Con riferimento all'esercizio finanziario 2019, l'erogazione in via anticipata è subordinata alla presentazione della rendicontazione relativa alle spese sostenute nell'anno precedente.

81. Per le finalità previste dal comma 79 è destinata la spesa complessiva di 100.000 euro, suddivisa in 50.000 euro per il 2018 e 50.000 euro per il 2019, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 89.

82. [Al fine di garantire l'assistenza zoiatrica sugli animali da reddito nelle zone montane per le emergenze in allevamento nelle fasce orarie notturne e nelle giornate festive, l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire annualmente alle Unioni territoriali intercomunali e ai Comuni non aderenti alle medesime risorse per l'abbattimento dei costi sostenuti dalle aziende zootecniche per la reperibilità dei veterinari che esercitano la libera professione] [14].

83. [Per le finalità di cui al comma 82, la Direzione centrale competente in materia di sanità pubblica veterinaria istituisce e aggiorna annualmente, secondo i criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore alla salute, l'elenco dei veterinari che garantiscono la reperibilità nei giorni festivi e nella fascia oraria compresa fra le 20.00 e le 07.00, nei Comuni montani e parzialmente montani individuati ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento (UE) n. 1305 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio. La deliberazione della Giunta regionale stabilisce, in particolare, i requisiti professionali richiesti, le modalità per garantire la reperibilità e l'entità massima dell'indennità di reperibilità che può essere rimborsata per ogni intervento ai sensi del comma 85] [15].

84. [Per le finalità di cui al comma 82, le Unioni e i Comuni non aderenti alle medesime presentano domanda entro il 31 gennaio di ogni anno alla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole che ripartisce e trasferisce le risorse disponibili in proporzione al territorio dei richiedenti che risulta compreso nei Comuni montani e parzialmente montani di cui al comma 83] [16].

85. [Con le risorse assegnate ai sensi del comma 84, le Unioni e i Comuni non aderenti sono autorizzati a rimborsare, secondo quanto previsto dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, le spese sostenute dalle aziende zootecniche per gli interventi effettuati dai veterinari iscritti all'elenco di cui al comma 83, limitatamente alla somma dovuta a titolo di indennità di reperibilità nel rispetto dell'entità massima stabilita con la delibera della Giunta regionale di cui al comma 83] [17].

86. [Entro il 30 giugno dell'anno successivo all'assegnazione delle risorse ai sensi del comma 84, le Unioni e i Comuni presentano alla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole la dichiarazione attestante l'importo delle risorse spese per le finalità di cui al comma 82 e, in caso di mancato utilizzo dell'intero importo erogato, restituiscono quanto non speso] [18].

87. Per le finalità previste dal comma 82 è destinata la spesa di 20.000 euro per il 2018, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 89.

88. Per la finalità di cui all'articolo 13, comma 3, della legge regionale 7 luglio 2017, n. 25 (Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale), è destinata la spesa di 177.903,03 euro per l'anno 2018 ed è individuata la Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione del bilancio regionale per gli anni 2018-2020.

89. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020 di cui all'allegata Tabella C.

 

     Art. 4. (Tutela dell'ambiente e energia)

1. L'Amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 63 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), è autorizzata ad attivare tirocini per laureati a supporto delle attività del Servizio geologico della Direzione centrale ambiente ed energia.

2. Per le finalità previste dal comma 1 è destinata la spesa di 7.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 43.

3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo all'Istituto di Geoscienze e Georisorse (IGG) del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), rappresentante italiano all'interno del programma ICDP (International Continental scientific drilling program) relativo al progetto DOVE (Drilling Overdeepened Alpine Valleys), per l'esecuzione di un sondaggio profondo conoscitivo e rappresentativo della stratigrafia della pianura friulana per una correlazione transnazionale del quaternario alpino.

4. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 3, corredata di una relazione illustrativa delle attività e del preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale ambiente ed energia entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'erogazione del contributo è disposta con le modalità definite dal decreto di concessione. La rendicontazione della spesa è disciplinata dall'articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

5. Per le finalità di cui al comma 3 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 43.

6. Al fine di evitare il verificarsi di situazioni che possano dar luogo all'insorgenza di procedure di infrazione comunitaria per l'omessa realizzazione della rete fognaria delle acque reflue urbane, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo all'Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti - AUSIR - per la realizzazione dei lavori di completamento della rete fognaria nel Comune di Pozzuolo del Friuli consistenti nel collegamento fognario di Pozzuolo del Friuli e Carpeneto a Santa Maria di Sclaunicco e rete fognaria interna negli abitati.

7. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 6, corredata di una relazione illustrativa delle attività e del preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale ambiente ed energia entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'erogazione del contributo è disposta con le modalità definite dal decreto di concessione. La rendicontazione della spesa è disciplinata dall'articolo 42 della legge regionale 7/2000.

8. Per le finalità di cui al comma 6 è destinata la spesa complessiva di 2 milioni di euro, suddivisa in ragione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 4 (Servizio idrico integrato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 43.

9. Al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile e le iniziative presentate agli "Stati Generali della Green Economy Italiana 2017", di cui all'Accordo di collaborazione sottoscritto il 7 marzo 2017 tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Fondazione per lo sviluppo sostenibile con sede legale in Roma, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare con la Fondazione sviluppo sostenibile un accordo di collaborazione ai sensi dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), per la realizzazione, in compartecipazione, di un progetto di studio e ricerca volto alla predisposizione di linee di indirizzo, di indicatori di performance, nonché delle connesse attività divulgative, anche finalizzati all'applicazione degli indicatori previsti dal rapporto della Commissione europea del novembre 2015 denominato "Indicators for sustainable Cities".

10. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale approva lo schema di accordo di cui al comma 9.

11. Per le finalità di cui al comma 9 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista nella Tabella D di cui al comma 43.

12. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per la realizzazione di opere di riqualificazione e di riequilibrio ambientale al Comune di Basiliano per l'importo di 180.000 euro, al Comune di Mortegliano per l'importo di 265.000 euro, al Comune di Pavia di Udine per l'importo di 300.000 euro, al Comune di Trivignano Udinese per l'importo di 140.000 euro, al Comune di Palmanova per l'importo di 140.000 euro e al Comune di San Vito al Torre per l'importo di 375.000 euro.

13. Le opere di riqualificazione e di riequilibrio ambientale di cui al comma 12 possono consistere nella realizzazione di piste ciclabili e pedonali, in interventi di riqualificazione di ambienti pubblici, nella sistemazione straordinaria della rete viaria e in interventi di riqualificazione di monumenti.

14. Le domande di contributo, corredate di una relazione tecnico illustrativa dell'intervento, del quadro economico e del relativo cronoprogramma che preveda la realizzazione delle opere entro il 30 novembre 2020, sono presentate alla Direzione centrale ambiente ed energia entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

15. Per le finalità previste dal comma 12 è destinata la spesa complessiva di 1.400.000 euro, suddivisa in ragione di 300.000 euro per l'anno 2018, 600.000 euro per l'anno 2019 e 500.000 euro per l'anno 2020, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 43.

16. Al fine di promuovere le azioni di cui al Programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti, approvato con decreto del Presidente della Regione 18 febbraio 2016, n. 034/Pres. (Piano regionale di gestione dei rifiuti. Approvazione del programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti), la Regione è autorizzata a concedere contributi ai Comuni per la realizzazione di progetti comunali di autocompostaggio ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), o di compostaggio di comunità di cui al decreto ministeriale 29 dicembre 2016, n. 266 (Regolamento recante i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici ai sensi dell'articolo 180, comma 1 octies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così come introdotto dall'articolo 38 della legge 28 dicembre 2015, n. 221).

17. Con regolamento regionale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti dei progetti finanziabili, la percentuale di contribuzione, le spese ammissibili, i criteri e le modalità di assegnazione, concessione, erogazione dei contributi di cui al comma 16, nonché di rendicontazione della spesa.

18. Per le finalità di cui al comma 16 è destinata la spesa complessiva di 150.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela territorio ambiente) - Programma n. 2 (Tutela valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese di in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D, di cui al comma 43.

19. Al fine di consentire alla Regione di partecipare in qualità di partner al progetto LIFE IP PREPAIR 2014-2010- ASSISTANCE l'Amministrazione regionale è autorizzata a cofinanziare le azioni volte alla tutela della qualità dell'aria e alla riduzione dell'inquinamento atmosferico previste dal progetto medesimo.

20. Per le finalità previste dal comma 19 è destinata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 8 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 43.

21. La Regione è autorizzata a eseguire, anche con il supporto tecnico scientifico dell'Agenzia regionale per l'ambiente, indagini sulle matrici ambientali, definite all'articolo 240, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 152/2006, al fine di verificare il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione o di identificare il responsabile dell'evento di superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione ai sensi dell'articolo 244 del decreto legislativo 152/2006. La Regione è, altresì, autorizzata a realizzare le attività propedeutiche alle indagini sulle matrici ambientali, compresi l'installazione di presidi ambientali, la caratterizzazione dei rifiuti presenti in sito e lo smaltimento degli stessi [19].

22. Per le finalità di cui al comma 21 è destinata la spesa complessiva di 60.000 euro, suddivisa in ragione di 20.000 euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela territorio ambiente) - Programma n. 2 (Tutela valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 43.

23. Dopo il comma 41 quater dell'articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016), è inserito il seguente:

«41 quinquies. Nel rispetto delle prescrizioni impartite nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242, comma 4, e 252 del decreto legislativo 152/2006, la Regione esegue le attività di monitoraggio previste nel documento di analisi di rischio di cui al comma 41 bis e, sulla base degli esiti di tale documento, provvede alla progettazione degli interventi di cui all'articolo 242, comma 7, del decreto legislativo 152/2006 . La Regione esegue tali attività anche mediante delegazione amministrativa intersoggettiva, ai sensi dell'articolo 51 della legge regionale 14/2002, al Consorzio di sviluppo economico locale dell'area giuliana di cui all'articolo 62, comma 5.1, della legge regionale 3/2015.».

24. Per le finalità previste dall'articolo 2, comma 41 quinquies, della legge regionale 34/2015, come inserito dal comma 23, relativamente agli interventi di parte corrente, è destinata la spesa di 48.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela territorio ambiente) - Programma n. 2 (Tutela valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e, relativamente agli interventi di parte capitale, è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela territorio ambiente) - Programma n. 2 (Tutela valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 43.

25. Al fine di consentire la bonifica e la messa in sicurezza di aree di proprietà regionale nel caso in cui non vi abbia provveduto il responsabile dell'inquinamento o in sua sostituzione il Comune territorialmente competente, l'Amministrazione regionale realizza gli interventi di bonifica ai sensi degli articoli 242 e 250 del decreto legislativo 152/2006.

26. Per le finalità di cui al comma 25 è destinata la spesa complessiva di 489.800 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per l'anno 2018, di 189.800 euro per l'anno 2019 e di 200.000 euro per l'anno 2020, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela territorio ambiente) - Programma n. 2 (Tutela valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 43.

27. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ai Comuni per la realizzazione degli interventi sostitutivi di rimozione dell'amianto da edifici o manufatti di proprietà privata, nel caso di inottemperanza all'ordinanza contingibile e urgente emessa dal Sindaco nei confronti dei proprietari degli edifici e dei manufatti interessati.

28. Per le finalità previste dal comma 27 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela territorio ambiente) - Programma n. 2 (Tutela valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 43.

29. In attuazione dell'articolo 33, comma 5, della legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 (Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare), al fine di far fronte alla procedura d'infrazione comunitaria n. 2011/2215, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Torviscosa un contributo per la chiusura della discarica sita in località "La Valletta".

30. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 29, corredata di una relazione illustrativa delle attività e del preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale ambiente ed energia entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

31. Per le finalità di cui al comma 29 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela territorio ambiente) - Programma n. 2 (Tutela valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 43.

32. Al fine di ridurre l'inquinamento atmosferico e migliorare la qualità dell'aria la Regione è autorizzata a concedere, per il tramite delle Camere di commercio competenti per territorio, contributi a persone fisiche per la rottamazione di veicoli usati immatricolati da almeno sette anni alla data di presentazione della domanda di contributo e per il conseguente acquisto delle tipologie di veicoli individuate dal regolamento di cui al comma 33 [20].

32 bis. Per le finalità e con le modalità di cui al comma 32 la Regione è, altresì, autorizzata a concedere contributi a privati per l'acquisto di nuovi motoveicoli a trazione elettrica, a condizione che vi sia la contestuale rottamazione di un motoveicolo di categoria Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3 [21].

32 ter. [I contributi di cui al comma 32 sono concessi nella misura del 50 per cento per l'acquisto, previa rottamazione dei veicoli indicati al medesimo comma 32, di veicoli di categoria M1, usati, con alimentazione ibrida o bifuel (benzina/metano) che rientrino nella categoria Euro 6, oppure di veicoli di categoria M1, usati, con alimentazione elettrica] [22].

33. Con regolamento, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le tipologie di veicoli di cui al comma 32, l'ammontare massimo del singolo contributo, i livelli reddituali che consentono di accedere al contributo, la cilindrata massima dei nuovi veicoli, a esclusione di quelli elettrici, e il termine massimo entro il quale deve intervenire la rottamazione del veicolo e l'acquisto del nuovo [23].

34. Con il medesimo regolamento di cui al comma 33 sono disciplinati i criteri e le modalità per l'assegnazione alle Camere di Commercio delle risorse finanziarie destinate alle finalità di cui comma 32 e le risorse, destinate alle Camere di Commercio, per lo svolgimento dell'attività.

35. Per le finalità di cui al comma 32 è destinata la spesa di 1.400.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela territorio ambiente) - Programma n. 8 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento) - Titolo n. 2 (Spese di investimento) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 43.

36. Per le finalità di cui al comma 34, relativamente allo svolgimento delle attività rimesse alle Camere di Commercio, è destinata la spesa di 112.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela territorio ambiente) - Programma n. 8 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 43.

37. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di San Giovanni al Natisone un contributo per l'affidamento di un incarico finalizzato alla predisposizione di uno studio volto alla verifica dello stato della discarica denominata "Ecoplan" e a individuare le azioni necessarie per procedere alla chiusura della stessa.

38. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 37, corredata di una relazione illustrativa delle attività e del preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale ambiente ed energia entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

39. Con il decreto di concessione del contributo sono fissate le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

40. Per le finalità di cui al comma 37 è destinata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela territorio ambiente) - Programma n. 2 (Tutela valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 43.

41. Al comma 25 dell'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), le parole «alle associazioni senza scopo di lucro» sono sostituite dalle seguenti: «alle associazioni o ai comitati, senza scopo di lucro, nonché alle parrocchie».

42. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 25, della legge regionale 25/2016, come modificato dal comma 41, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione del bilancio regionale per gli anni 2018-2020.

43. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020 di cui all'allegata Tabella D.

 

     Art. 5. (Assetto del territorio e edilizia)

1. In relazione alla nuova modalità di calcolo introdotta a decorrere dal 2017 del canone di locazione degli alloggi di edilizia sovvenzionata riferiti all'articolo 16 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater), ferma restando la facoltà delle Ater di adottare articolazioni equitative in sede di determinazione del canone sovvenzionato come autorizzato dal regolamento di attuazione, le Ater applicano per gli anni 2018, 2019, 2020 e 2021 una riduzione dei canoni in termini di contenimento dei valori limite ai soggetti assegnatari di alloggi che risultano unici occupanti con dimora abituale dell'alloggio e in possesso o di un valore ISEE fino a 10.000 euro o di un valore ISEE compreso tra 10.000,01 euro e 20.000 euro [24].

2. La riduzione del canone da applicare agli assegnatari di cui al comma 1 in possesso di un valore ISEE fino a 10.000 è pari, per il 2018, al 25 per cento , per il 2019, al 18 per cento, per il 2020, al 12 per cento e per l'anno 2021 al 6 per cento [25].

3. La riduzione del canone da applicare agli assegnatari di cui al comma 1 in possesso di un valore ISEE compreso tra 10.000,01 euro e 20.000 euro è pari, per il 2018, al 15 per cento, per il 2019, all'11 per cento, per il 2020, al 7,5 per cento e per l'anno 2021 al 4 per cento [26].

4. L'Amministrazione regionale a sostegno delle minori entrate conseguenti alle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 è autorizzata a riconoscere alle Ater della regione un ulteriore finanziamento di complessivi 3.600.000 euro destinato al Fondo sociale istituito con l'articolo 44 della legge regionale 1/2016.

5. Per le finalità previste dal comma 4 è destinata la spesa complessiva di 3.600.000 euro, di cui 1.800.000 euro per l'anno 2018 e di 900.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 6 (Interventi per il diritto alla casa) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 47.

6. Dopo l'articolo 4 della legge regionale 20 novembre 1989, n. 28 (Agevolazione della formazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi), è inserito il seguente:

«Art. 4 bis. (Sostegno alla formazione degli strumenti urbanistici generali in conformazione o in adeguamento al piano paesaggistico regionale)

1. Per agevolare l'adeguamento degli strumenti urbanistici generali comunali al piano paesaggistico regionale l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni, in forma singola o associata, ovvero alle Unioni territoriali intercomunali a un tanto delegate, sovvenzioni nella misura massima dell'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile per la redazione dello strumento urbanistico e, comunque, in misura non superiore a 40.000 euro a favore del singolo soggetto istante. La sovvenzione può essere destinata all'eventuale copertura delle spese da sostenere per il conferimento di incarichi professionali necessari alla redazione degli elaborati dello strumento medesimo.

2. La formazione degli strumenti urbanistici generali in conformazione o adeguamento al piano paesaggistico regionale avviene sulla base dei procedimenti definiti dalla disciplina di settore vigente.

3. Le domande per la concessione delle sovvenzioni di cui al comma 1 sono presentate alla Direzione centrale competente in materia di pianificazione territoriale e sono corredate di un preventivo sommario di spesa.

4. Le sovvenzioni sono concesse secondo il procedimento a sportello di cui all'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo).

5. Alla concessione e contestuale erogazione della sovvenzione provvede il Servizio competente in materia di pianificazione territoriale entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza, completa del preventivo di spesa.

6. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dello strumento urbanistico generale sovvenzionato, il soggetto beneficiario comunica al Servizio competente in materia di pianificazione territoriale la conclusione del procedimento di formazione sovvenzionato ai fini della rendicontazione delle spese sostenute e della conseguente conferma del contributo concesso e erogato.».

7. Per le finalità previste dall'articolo 4 bis, comma 1, della legge regionale 28/1989, come inserito dal comma 6, è destinata la spesa di 700.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 47.

8. Al fine di assicurare la messa in sicurezza, la demolizione, la bonifica o il recupero di aree ed edifici ex militari in disponibilità degli enti locali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni contributi a sostegno delle spese per l'affidamento di incarichi di progettazione, di redazione di studi di fattibilità tecnico-economica e per ulteriori spese tecniche, generali e di collaudo necessarie all'esecuzione di tali opere [27].

9. Le domande di contributo, riferite a un importo massimo annuo di 20.000 euro per ogni Ente richiedente, sono presentate alla Direzione centrale infrastrutture e territorio, entro il 30 settembre di ogni anno. Rimangono valide tutte le domande pervenute entro il termine del 30 settembre 2019 e sono valutate con le modalità del procedimento a sportello, secondo quanto stabilito dall'articolo 36 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). In sede di prima applicazione, per l'anno 2018, le domande sono presentate a partire dal 31 gennaio 2018 [28].

9 bis. Le domande presentate dopo il termine previsto al comma 9 sono archiviate [29].

10. Si considerano ammissibili le spese da sostenersi dopo la presentazione della domanda e per le quali l'affidamento degli incarichi sia effettuato entro sei mesi dalla data di ricevimento del decreto di concessione del finanziamento. Nel caso in cui tale termine non sia rispettato, l'organo concedente, su istanza del beneficiario, ha facoltà, in presenza di motivate ragioni, di concedere una proroga ovvero di fissare un nuovo termine, nel limite massimo di ulteriori sei mesi. Nel caso in cui il nuovo termine non sia rispettato, si procede alla revoca del finanziamento [30].

11. Le domande di contributo, contenenti l'indicazione del costo per gli incarichi e l'impegno dell'Ente all'affidamento degli stessi entro il termine di cui al comma 10, sono corredate di una relazione illustrativa relativa allo stato delle aree e degli edifici per i quali si chiede il finanziamento [31].

12. Il provvedimento di concessione del finanziamento è adottato entro novanta giorni dalla data di pubblicazione dell'assegnazione del contributo con la prenotazione delle risorse sul sito internet istituzionale dell'Amministrazione regionale. Per l'erogazione e la rendicontazione dei contributi assegnati si applicano le disposizioni di cui al capo XI della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

13. Per le finalità di cui al comma 8 è destinata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 47.

13 bis. Nel caso di interventi finanziati con fondi regionali da realizzarsi a cura degli Enti locali, le spese destinate a garantire la sicurezza degli utenti e gli apprestamenti necessari a dare continuità allo svolgimento dei servizi pubblici che risultino pregiudicati a causa dell'esecuzione dei lavori, trovano copertura nel quadro economico dell'opera, nei limiti strettamente necessari alla messa in esercizio delle strutture [32].

14. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Udine un contributo di 200.000 euro per consulenze di marketing strategico, spese tecniche e di progettazione, finalizzate alla riqualificazione dell'area dell'ex Caserma dei Vigili del fuoco di Udine, con la realizzazione della "Città del Cibo" [33].

15. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare il finanziamento di cui al comma 14 su presentazione della domanda della Camera di commercio da inoltrarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, contenente l'indicazione dell'importo di spesa previsto.

16. Per le finalità previste dal comma 14 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio e edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 47.

17. All'articolo 5 della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 16 le parole «di 216.000 euro» sono soppresse e le parole «per le spese tecniche finalizzate» sono sostituite dalle seguenti: «per le spese tecniche e per i lavori finalizzati»;

b) dopo il comma 17 è inserito il seguente:

«17 bis. Limitatamente al finanziamento per i lavori la domanda è presentata al Servizio edilizia della Direzione centrale infrastrutture e territorio entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale n. 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), ai sensi dell'articolo 56 della legge regionale 14/2002.»;

c) al comma 18 dopo le parole «commi 16 e 17» sono inserite le seguenti: «, limitatamente alle spese tecniche,».

18. Per le finalità previste dall'articolo 5 della legge regionale 31/2017, come modificato dal comma 17, limitatamente ai lavori, è destinata la spesa complessiva di 2.500.000 euro, suddivisa in ragione di 500.000 euro per l'anno 2018 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 47.

19. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore del Consorzio di bonifica del Cellina Meduna (Pordenone) anticipazioni di cassa, in misura non superiore all'importo del finanziamento per l'intervento di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della diga di Ravedis, assegnato con la deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) 1 dicembre 2016, n. 54, a valere sul Fondo sviluppo e coesione 2014 - 2020, nell'ambito dell'asse tematico D - Messa in sicurezza del patrimonio infrastrutturale esistente, subordinatamente all'assunzione da parte del Consorzio nei confronti dell'Amministrazione regionale di formale impegno al rimborso dell'anticipazione erogata entro l'esercizio finanziario 2022, conformemente al cronoprogramma dell'attività e al piano finanziario dell'opera come da schema di accordo fra la Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche e il soggetto attuatore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Consorzio di bonifica del Cellina Meduna [34].

20. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 40, comma 2, della legge regionale 7/2000, l'anticipazione di cui al comma 19 non è subordinata alla prestazione di idonee garanzie patrimoniali.

21. Per le finalità previste dal comma 19 è destinata la spesa complessiva di 1 milione di euro, suddivisa in ragione di 300.000 euro per l'anno 2018, 500.000 euro per l'anno 2019 e 200.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 11 (Soccorso civile) - Programma n. 1 (Sistema di protezione civile) - Titolo n. 3 (Spese per incremento attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 47.

22. Le entrate di cui al comma 19, pari a 1 milione di euro per l'anno 2020, sono accertate e riscosse al Titolo n. 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) - Tipologia 50300 (Riscossione crediti di medio-lungo termine) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2018-2020 con riferimento alla Tabella A1 di cui all'articolo 1, comma 9.

23. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario per il riconoscimento delle spese già sostenute per la realizzazione del convegno "I tecnici nella ricostruzione" tenutosi nell'ambito delle iniziative per la commemorazione del 40° del terremoto del Friuli Venezia Giulia e organizzato dagli ordini professionali coinvolti della Provincia di Udine in collaborazione con la Regione. L'erogazione del contributo è definita da apposito decreto del direttore centrale della Direzione centrale infrastrutture e territorio ai sensi dell'articolo 41 della legge regionale 7/2000.

24. Per le finalità di cui al comma 23 è destinata la spesa di 9.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 47.

25. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo di 90.000 euro alla parrocchia di Paularo per interventi urgenti di miglioramento sismico a favore della scuola materna Tenente Sbrizzai di Paularo.

26. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la parrocchia di Paularo presenta al Servizio competente in materia di edilizia scolastica la domanda corredata del quadro economico, della relazione e del cronoprogramma.

27. Per la concessione, l'erogazione e la rendicontazione dei contributi di cui al comma 25 si applicano le disposizioni di cui al capo XI della legge regionale 14/2002.

28. Per le finalità previste dal comma 25 è destinata la spesa di 90.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 1 (Istruzione prescolastica) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 47.

29. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla parrocchia di Santa Maria Ausiliatrice di Aviano un contributo straordinario di 80.000 euro per lavori di risanamento e isolamento della copertura nella chiesa di Santa Maria Ausiliatrice in Piancavallo.

30. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 29 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di edilizia entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa degli interventi e di un preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è erogato un anticipo nella misura del 70 per cento del contributo concesso e sono fissati le modalità e i termini di rendicontazione.

31. Per le finalità previste dal comma 29 è destinata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 47.

32. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla parrocchia di San Benedetto Abate di Pasiano di Pordenone un contributo straordinario di 45.000 euro per interventi di manutenzione e lavori di ristrutturazione di beni di proprietà.

33. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 32 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di edilizia entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa degli interventi e di un preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono fissati le modalità e i termini di rendicontazione.

34. Per le finalità previste dal comma 32 è destinata la spesa di 45.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 47.

35. Al fine di evitare il crollo della torre campanaria della chiesa di Nostra Signora di Sion a Trieste l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla parrocchia Nostra Signora della Provvidenza e di Sion di Trieste un contributo straordinario per le opere necessarie alla salvaguardia e ai lavori di restauro e consolidamento delle parti esterne dell'edificio.

36. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 35 è presentata alla Direzione centrale competente, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

37. Per le finalità previste dal comma 35 è destinata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 47.

38. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla parrocchia ortodossa romena della Nascita di San Giovanni Battista di Pordenone un contributo straordinario di 100.000 euro per l'acquisto di un immobile a Pordenone, al fine di praticare il culto e svolgere attività di collante sociale.

39. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 38 è presentata al Servizio edilizia della Direzione centrale infrastrutture e territorio, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di perizia di stima dell'immobile da acquistare. Ai fini della concessione del contributo deve essere presentato, nei termini fissati dal Servizio edilizia, il contratto preliminare di compravendita. Con il decreto di concessione sono stabiliti le modalità di erogazione del contributo e i termini di rendicontazione della spesa.

40. Per le finalità previste dal comma 38 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 - (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 47.

41. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Tramonti di Sopra un contributo straordinario di 70.000 euro per interventi di riqualificazione tecnologica e di risparmio energetico su immobili di proprietà.

42. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 41 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di edilizia entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa degli interventi e di un preventivo di spesa.

43. Per le finalità previste dal comma 41 è destinata la spesa di 70.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 47.

44. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Villa Santina, un contributo straordinario a copertura dei costi di spostamento dell'impianto di distribuzione e fornitura dell'energia elettrica sito in via Stati Uniti d'America, nell'ambito della realizzazione di opere di viabilità comunale.

45. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 44 è presentata al Servizio edilizia della Direzione centrale infrastrutture e territorio, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori e dei connessi adempimenti finanziari. Con il decreto di concessione sono stabiliti le modalità di erogazione del contributo e i termini di rendicontazione della spesa.

46. Per le finalità previste dal comma 44 è destinata la spesa di 57.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 47.

47. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020 di cui all'allegata Tabella E.

 

     Art. 6. (Trasporti e diritto alla mobilità)

1. Al fine di promuovere la realizzazione della Ciclovia Trieste-Lignano Sabbiadoro -Venezia l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare la progettazione della Ciclovia Trieste-Lignano Sabbiadoro e dei tratti della Rete delle Ciclovie di Interesse Regionale (ReCIR) a essa collegati.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa complessiva di 400.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per l'anno 2018 e di 350.000 euro per l'anno 2019, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 20.

3. Al fine di collegare il Polo intermodale di Ronchi dei Legionari con la Ciclovia Adriatica (FVG 2 della Rete delle Ciclovie di Interesse Regionale-ReCIR) l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Ronchi dei Legionari un contributo straordinario per la realizzazione dell'"Itinerario ciclabile di collegamento tra il Polo intermodale di Ronchi dei Legionari e la Ciclovia Adriatica (FVG 2)".

4. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 3 è presentata al Servizio competente in materia di lavori pubblici, infrastrutture di trasporto e comunicazione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione tecnica, del quadro economico e dei cronoprogrammi dei lavori e finanziario. Il decreto di concessione fissa i termini e le modalità di rendicontazione.

5. Per le finalità previste dal comma 3 è destinata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 20.

6. Al fine di accelerare il potenziamento della Rete delle ciclovie di interesse regionale (ReCIR), realizzando un collegamento ciclabile diretto tra i Comuni di Trieste e Muggia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'UTI Giuliana/Julijska Unija un contributo straordinario per la predisposizione del "Progetto dell'itinerario ciclabile Trieste-Muggia".

7. Al fine di coordinare le azioni per lo sviluppo della mobilità ciclistica nel territorio dell'UTI Giuliana/Julijska Unija e di aggiornare il Piano provinciale per la viabilità e trasporto ciclistico del 2004 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'UTI Giuliana/Julijska Unija un contributo straordinario per la predisposizione dello "Studio degli interventi per lo sviluppo della viabilità e mobilità ciclistica nel territorio dell'UTI Giuliana/Julijska Unija".

8. Le domande per la concessione dei contributi di cui ai commi 6 e 7 sono presentate dall'UTI Giuliana/Julijska Unija al Servizio competente in materia di lavori pubblici, infrastrutture di trasporto e comunicazione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredate delle relazioni tecniche, dei preventivi di spesa e dei cronoprogrammi della progettazione, dello studio e di spesa. I decreti di concessione definiscono le modalità di redazione della progettazione e dello studio e fissano i termini e le modalità di rendicontazione.

9. Per le finalità previste dal comma 6 è destinata la spesa complessiva di 85.000 euro, suddivisa in ragione di 45.000 euro per l'anno 2018 e di 40.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 20.

10. Per le finalità previste dal comma 7 è destinata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 20.

11. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario alla Società Interporto - Centro Ingrosso di Pordenone SpA per opere di completamento del centro intermodale.

12. Entro il 31 gennaio 2018 la Società Interporto - Centro Ingrosso di Pordenone SpA presenta alla Direzione centrale infrastrutture e territorio domanda di concessione del contributo corredata della descrizione dell'opera, del quadro economico e di un cronoprogramma delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori.

13. Il decreto di concessione determina i requisiti per l'erogazione del finanziamento, nonché le modalità e i termini di rendicontazione della spesa.

14. Il contributo di cui al comma 11 è concesso nel rispetto delle disposizioni generali di cui al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e delle disposizioni specifiche di cui all'articolo 56 del medesimo regolamento.

15. Per le finalità di cui al comma 11 è destinata la spesa complessiva di 3 milioni di euro, suddivisa in ragione di 1.300.000 euro per l'anno 2018 e di 1.700.000 euro per l'anno 2019, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 4 (Altre modalità di trasporto) - Titolo n. 2 (Spese di investimento) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 20.

16. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Trieste un finanziamento destinato alla realizzazione degli interventi finalizzati alla completa messa in sicurezza di tutta l'infrastruttura della linea tranviaria Trieste - Opicina.

17. Entro il 31 gennaio 2018 il Comune di Trieste presenta alla Direzione centrale infrastrutture e territorio la domanda di concessione del contributo corredata della descrizione dell'opera, del quadro economico e di un cronoprogramma delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori.

18. Il decreto di concessione determina i requisiti per l'erogazione del finanziamento, nonché le modalità e i termini di rendicontazione della spesa.

19. Per le finalità di cui al comma 16 è destinata la spesa complessiva di 3.400.000 euro, suddivisa in ragione di 500.000 euro per l'anno 2018, di 1.200.000 euro per l'anno 2019 e di 1.700.000 euro per l'anno 2020, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 2 (Trasporto pubblico locale) - Titolo n. 2 (Spese di investimento) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 20.

20. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020 di cui all'allegata Tabella F.

 

     Art. 7. (Beni e attività culturali, sport e tempo libero)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Visco contributi per concorrere nelle spese necessarie per la gestione e la manutenzione, ai fini dell'accessibilità, del complesso della ex caserma Sbaiz, già campo di concentramento per prigionieri civili della ex Jugoslavia.

2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata al Servizio competente in materia di beni culturali entro il 30 settembre dell'esercizio in cui sono stanziate le relative risorse, corredata della descrizione degli interventi da realizzare, comprensiva dell'indicazione delle date previste per l'inizio e l'ultimazione degli interventi stessi e del relativo quadro economico.

3. Il contributo di cui al comma 1 è concesso in misura pari al 100 per cento della spesa ammissibile, nel limite massimo dello stanziamento previsto, ed è erogato in unica soluzione anticipata su richiesta del beneficiario.

4. Per le finalità previste dal comma 1 è destinata la spesa complessiva di 30.000 euro, suddivisa in ragione di 10.000 euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 126.

5. Al fine di consentire la prosecuzione dell'azione, sviluppata nell'esercizio 2017 ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera f), della legge regionale 4 ottobre 2013, n. 11 (Valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale e interventi per la promozione delle commemorazioni del centenario dell'inizio del conflitto, nonché norme urgenti in materia di cultura), con la quale la Regione ha concorso finanziariamente alla realizzazione di progetti di gestione e valorizzazione di percorsi tematici sui luoghi della Prima guerra mondiale, e di perseguire al contempo obiettivi di economia procedimentale, viene mantenuta anche per l'esercizio 2018 la validità della graduatoria dei progetti ammissibili a contributo, approvata con decreto n. 1409/Cult del 19 aprile 2017, sulla base del bando di cui alla deliberazione della Giunta regionale 21 ottobre 2016, n. 1974.

6. Per le finalità previste dal comma 5 l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare i soggetti inseriti nella graduatoria di cui al comma medesimo, mediante scorrimento di detta graduatoria, utilizzando le risorse di cui al comma 8.

7. Al fine di assicurare che i soggetti finanziabili nell'esercizio 2018 ai sensi del comma 6 possano disporre di un congruo periodo per la completa realizzazione dei rispettivi progetti, il termine di ultimazione dei progetti stessi, attualmente fissato al 30 giugno 2018 dalla norma di cui all'articolo 7, comma 8, della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019), è differito al 30 giugno 2019 ed è altresì prorogabile per un periodo massimo di quattro mesi su motivata richiesta dell'ente interessato.

8. Per le finalità previste dal comma 6 è destinata la spesa di 232.300 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 126.

9. Al fine di sviluppare l'azione regionale avviata nel 2017 per incrementare la fruizione pubblica di luoghi della cultura, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere la realizzazione degli interventi di investimento la cui progettazione ha già beneficiato dei contributi regionali previsti dall'articolo 7, comma 70, della legge regionale 31/2017 e dall'articolo 7, comma 43, della legge regionale 10 novembre 2017, n. 37 (Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità).

10. Per le finalità previste dal comma 9 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere:

a) al Comune di Gemona del Friuli, un contributo straordinario per l'esecuzione dei lavori e l'acquisto degli arredi e delle attrezzature necessari al riallestimento della sala teatrale e cinematografica del Cinema Teatro Sociale di Gemona;

b) al Comune di Osoppo, un contributo straordinario per l'esecuzione dei lavori e l'acquisto degli arredi e delle attrezzature necessari all'allestimento del Museo della Fortezza di Osoppo;

c) al Comune di Buttrio, un contributo straordinario per l'esecuzione dei lavori e l'acquisto degli arredi e delle attrezzature necessari all'allestimento del Museo della Civiltà del Vino a Buttrio.

11. La domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 10 è presentata al Servizio competente in materia di beni culturali entro il 31 maggio 2018, corredata della descrizione dell'intervento da realizzare, comprensiva del relativo cronoprogramma e del quadro economico.

12. I contributi di cui al comma 10 sono concessi in misura pari al 100 per cento della spesa ammissibile, entro il limite massimo degli stanziamenti previsti per la realizzazione di ciascun intervento, e sono erogati in unica soluzione anticipata, previa trasmissione del provvedimento di indizione della gara per l'affidamento dei lavori principali.

13. Per le finalità previste dal comma 10, lettera a), è destinata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 126.

14. Per le finalità previste dal comma 10, lettera b), è destinata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 126.

15. Per le finalità previste dal comma 10, lettera c), è destinata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 126.

16. In continuità con le attività di promozione della lettura realizzate nel triennio 2015-2017 ai sensi dell'articolo 6, commi da 56 a 61, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), l'Amministrazione regionale, nel riconoscere il ruolo della lettura quale fattore fondamentale per lo sviluppo cognitivo e relazionale di bambini e adolescenti, promuove e sostiene un nuovo accordo multisettoriale triennale per la promozione della lettura in regione in età 0-18 anni.

17. Per le finalità di cui al comma 16 l'Amministrazione regionale è autorizzata alla sottoscrizione di un accordo con il Consorzio Culturale del Monfalconese, il Centro per la Salute del bambino ONLUS di Trieste, Damatrà ONLUS, l'Associazione Italiana Biblioteche, l'Associazione culturale pediatri e l'Ufficio scolastico regionale e a concedere al Consorzio Culturale del Monfalconese, quale soggetto coordinatore delle attività, un contributo annuo per la realizzazione delle iniziative previste dall'accordo medesimo.

18. La domanda del contributo di cui al comma 17 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di cultura entro il 31 gennaio di ogni anno, corredata della relazione illustrativa e del preventivo di spesa.

19. Per l'anno 2018 la domanda di cui al comma 18 è presentata entro sessanta giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo di cui al comma 17.

20. Entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, la Direzione di cui al comma 18 concede il contributo. Con il decreto di concessione è erogato un acconto nella misura del 70 per cento del contributo concesso e sono fissate le modalità e i termini di rendicontazione. Le tipologie di spese ammissibili sono previste nell'accordo di cui al comma 17. Sono rendicontabili anche le spese sostenute nel periodo compreso fra l'inizio dell'anno di concessione dell'incentivo e la data di presentazione della domanda.

21. Per le finalità previste dal comma 17 è destinata la spesa complessiva di 1.080.000 euro, suddivisa in ragione di 360.000 euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 126.

22. La Regione, nel riconoscere la storica presenza sul proprio territorio della comunità linguistica e culturale croata, sostiene azioni promosse dalla comunità medesima volte alla diffusione della conoscenza, alla tutela e alla valorizzazione della lingua e della cultura croate.

23. Per le finalità previste dal comma 22 l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare un programma di attività, comprensivo di iniziative culturali, formative e di divulgazione in genere, da realizzarsi da parte dell'Associazione Comunità Croata di Trieste/Hrvatska Zajednica u Trstu.

24. La domanda di contributo, corredata del programma di attività da realizzarsi, è presentata al Servizio competente in materia di lingue minoritarie.

25. Il contributo di cui al comma 22 è erogato in unica soluzione anticipata su richiesta del beneficiario. Il contributo annuo destinato all'Associazione può essere utilizzato anche, nella misura massima del 30 per cento, a copertura di spese generali e di funzionamento connesse all'attività istituzionale.

26. Per le finalità previste dal comma 22 è destinata la spesa complessiva di 300.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 126.

27. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo previsto dall'articolo 6, comma 57, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), a favore dell'Associazione Zavod za slovensko izobraževanje/Istituto per l'istruzione slovena di San Pietro al Natisone, per interventi a sostegno del sistema scolastico a indirizzo bilingue sloveno - italiano.

28. Alla lettera g) del comma 52 dell'articolo 6 della legge regionale 14/2016, dopo le parole «interventi a sostegno del sistema scolastico a indirizzo bilingue sloveno - italiano», sono inserite le seguenti: «favorendo il trasporto degli alunni residenti al di fuori del territorio del Comune di San Pietro al Natisone e delle Valli del Natisone alla sede dell'Istituto comprensivo bilingue di San Pietro al Natisone e».

29. Per le finalità previste dall'articolo 6, comma 52, lettera g), della legge regionale 14/2016, come modificato dal comma 28, l'Associazione presenta al Servizio competente, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita istanza, corredata di un preventivo di spesa, per adire ai finanziamenti previsti per l'esercizio 2018. Nello stesso termine l'Associazione presenta il rendiconto di tutte le spese sostenute, per le medesime finalità, sino alla data del 31 dicembre 2017.

30. Nell'ambito della quota riservata all'attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena), di cui alla Tabella M, un ulteriore importo di 21.000 euro è destinato alle finalità di cui alla lettera g) del comma 52 dell'articolo 6 della legge regionale 14/2016, come modificata dal comma 28.

31. Per le finalità previste dal comma 30, con riferimento alle assegnazioni statali annue per l'attuazione degli articoli 3, 8, 16 e 21 della legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia), e alla loro rimodulazione, è destinata la spesa di 21.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 126.

32. Al fine di sostenere e promuovere la tutela e la valorizzazione della lingua slovena nell'ambito del territorio della Val Canale l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo di 25.000 euro all'Associazione/Združenje "Don Mario Cernet" con sede nel Comune di Malborghetto Valbruna, per l'organizzazione di corsi di lingua slovena in collaborazione con gli istituti scolastici del territorio.

33. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 32 è presentata al Servizio competente della Direzione centrale cultura, sport e solidarietà, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del programma di iniziative e attività previste nonché del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in un'unica soluzione in via anticipata.

34. Per le finalità previste dal comma 32 è destinata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 126.

35. La Regione riconosce di preminente rilevanza e interesse per la minoranza linguistica slovena, con riferimento a quanto previsto dalla legge 38/2001 e dalla legge regionale 26/2007 in materia di tutela della minoranza linguistica slovena, l'associazione Unione Emigranti Sloveni del Friuli Venezia Giulia - Zveza Slovenskih Izseljencev Furlanije Julijske Kraijne (Sloveni nel Mondo - Slovenci po Svetu) con sede a Cividale del Friuli (Udine) ai fini della conservazione e della tutela presso le comunità dei corregionali all'estero della propria identità culturale e linguistica, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati).

36. Per le finalità di cui al comma 35 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere annualmente all'associazione Unione Emigranti Sloveni del Friuli Venezia Giulia - Zveza Slovenskih Izseljencev Furlanije Julijske Kraijne (Sloveni nel Mondo - Slovenci po Svetu) un contributo, a valere sulla quota destinata al sostegno dei progetti di attività di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), della legge regionale 7/2002, nel limite massimo del 10,37 per cento.

37. Il contributo previsto dal comma 36 è concesso all'associazione a seguito della presentazione della domanda con le modalità indicate nel regolamento di cui all'articolo 6, comma 2, della legge regionale 7/2002 [35].

38. Alla spesa derivante dalla modifica normativa di cui al comma 35, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.

39. [In considerazione del trasferimento all'Amministrazione regionale delle funzioni in precedenza esercitate dalle Province in materia di attività culturali ai sensi dell'articolo 32, comma 3, allegato B, della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione - Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), al fine di dare continuità ai finanziamenti pluriennali concessi fino all'anno 2017 dall'Amministrazione provinciale di Pordenone in materia di cultura, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario per la realizzazione dei progetti o programmi di iniziative e attività artistiche e culturali ai soggetti destinatari di tali finanziamenti, individuati con le deliberazioni della Giunta provinciale della Provincia di Pordenone n. 271 del 16 ottobre 2014, n.ri 286 e 287 del 23 ottobre 2014, n.ri 295, 297, 299, 306, 308 e 309 del 24 ottobre 2014, e n.ri 93 e 95 del 30 maggio 2016, che siano risultati anche beneficiari di contributi annuali per progetti triennali ai sensi dei regolamenti regionali attuativi degli articoli 12, 13, 18, commi 1 e 2, lettera a), e 23, commi 1 e 2, 24, commi 1, 2, lettera a), e 4, e 26, commi 1, 2, lettera a), 3 e 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)] [36].

40. [Il contributo di cui al comma 39 è concesso a ciascuno dei beneficiari, nella misura indicata per ciascuna annualità dalle deliberazioni di Giunta provinciale della Provincia di Pordenone di cui al comma 39, in via transitoria e fino alla conclusione del primo triennio di finanziamento ai sensi dei regolamenti regionali di cui al comma 39] [37].

41. [I soggetti di cui al comma 39 presentano la domanda di concessione del contributo entro il 31 marzo al Servizio competente in materia di attività culturali] [38].

42. [Si applicano la legge regionale 16/2014 e i regolamenti regionali attuativi degli articoli 12, 13, 18, commi 1 e 2, lettera a), e 23, commi 1 e 2, 24, commi 1, 2, lettera a), e 4, e 26, commi 1, 2, lettera a), 3 e 4, della legge regionale 16/2014, in quanto compatibili] [39].

43. Per le finalità previste dal comma 39 è destinata la spesa di 162.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 126.

44. [Al fine di dare continuità al finanziamento concesso fino all'anno 2017 dall'Amministrazione provinciale di Pordenone all'Associazione Teatro Giuseppe Verdi di Pordenone, in considerazione del trasferimento all'Amministrazione regionale delle funzioni in precedenza esercitate dalle Province in materia di attività culturali ai sensi dell'articolo 32, comma 3, allegato B, della legge regionale 26/2014, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione Teatro Giuseppe Verdi di Pordenone un contributo straordinario per la realizzazione dei propri progetti o programmi di iniziative e attività artistiche e culturali] [40].

45. [Il soggetto di cui al comma 44 presenta la domanda di concessione del contributo entro il 31 marzo al Servizio competente in materia di attività culturali] [41].

46. [Si applica la disciplina prevista dalla legge regionale 16/2014 e dal regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti o programmi triennali di iniziative e attività dei teatri di produzione e ospitalità, dei teatri di ospitalità, dei teatri di produzione e delle accademie di formazione teatrale regionali, in attuazione dell'articolo 12 della legge regionale 16/2014, emanato con decreto del Presidente della Regione 18 ottobre 2016, n. 199, in quanto compatibili] [42].

47. Per le finalità previste dal comma 44 è destinata la spesa di 85.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 126.

48. Per l'esercizio 2018 le risorse stanziate con la presente legge per le finalità di cui all'articolo 15 della legge regionale 16/2014 sono ripartite nelle seguenti misure percentuali:

a) 56,5 per cento all'Associazione Teatro Giuseppe Verdi di Pordenone;

b) 43,5 per cento alla Fondazione Teatro Nuovo Giovanni da Udine.

49. Alle finalità di cui al comma 48 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione del bilancio regionale per gli anni 2018-2020.

50. Per l'esercizio 2018 le risorse stanziate con la presente legge per le finalità di cui all'articolo 28 della legge regionale 16/2014 sono ripartite nelle seguenti misure percentuali:

a) 30,8 per cento all'Unione società corali del Friuli Venezia Giulia (USCI);

b) 24,4 per cento all'Unione dei gruppi folcloristici del Friuli Venezia Giulia (UGF FVG);

c) 20 per cento all'Associazione regionale FITA - UILT Friuli Venezia Giulia;

d) 24,8 per cento all'Associazione nazionale bande italiane musicali autonome-Friuli Venezia Giulia (ANBIMA FVG).

51. Alle finalità di cui al comma 50 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione del bilancio regionale per gli anni 2018-2020.

52. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge regionale 7/2002, per l'anno 2018 lo stanziamento del "Fondo per i corregionali all'estero e per i rimpatriati" a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) per 1.328.800 euro è ripartito come segue:

a) 820.000 euro per il sostegno dei progetti di attività degli enti, associazioni e istituzioni dei corregionali all'estero riconosciuti ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 7/2002;

b) 200.000 euro per il sostegno di progetti integrati presentati da almeno tre associazioni di cui all'articolo 10 della legge regionale 7/2002;

c) 130.000 euro per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), e commi 4 bis e 4 ter, della legge regionale 7/2002;

d) 70.000 euro al Consorzio MIB - School of Management di Trieste per l'edizione del Corso Origini 2018: viaggi e soggiorni in regione per la frequenza al corso di formazione imprenditoriale per giovani discendenti di corregionali all'estero; 15.000 euro all'Università degli studi di Udine - Dipartimento di Studi Umanistici per l'edizione del Corso di perfezionamento "Valori identitari e imprenditorialità" attivato nell'ambito del progetto FIRB 2007 "Perdita, mantenimento e recupero dello spazio linguistico e culturale nella seconda e terza generazione di emigrati italiani nel mondo: lingua, lingue, identità. La lingua e cultura italiana come valore e patrimonio per nuove professionalità nelle comunità emigrate"; 13.800 euro al Convitto Nazionale Paolo Diacono di Cividale del Friuli (Udine) per la realizzazione del progetto "Studiare in Friuli: borse di studio a favore di studenti di scuole secondarie di secondo grado per soggiorni in regione di giovani discendenti di corregionali all'estero", ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge regionale 7/2002;

e) 80.000 euro per le iniziative dirette dell'Amministrazione regionale previste dall'articolo 4, comma 5, della legge regionale 7/2002, da individuarsi con deliberazione della Giunta regionale, per la cui realizzazione l'Amministrazione regionale può avvalersi delle associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 7/2002.

53. La domanda di concessione del contributo per le iniziative di cui al comma 52, lettera d), è presentata al Servizio competente in materia di corregionali all'estero entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

54. Alle finalità di cui al comma 52 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione del bilancio regionale per gli anni 2018-2020.

55. Nella prospettiva della completa attuazione della riforma del settore museale regionale e al fine di stimolare le capacità progettuali delle istituzioni museali in vista di un possibile riconoscimento della qualifica di museo a rilevanza regionale, l'Amministrazione regionale, in deroga al disposto dell'articolo 11, comma 1, lettera b), e comma 2, e al disposto dell'articolo 48, comma 3, della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali), è autorizzata a concedere nell'esercizio 2018, ai Musei multipli, grandi e di interesse regionale gestiti da enti pubblici e individuati nella Tabella L allegata alla legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), contributi a sostegno di progetti pluriennali destinati a promuovere la realizzazione, da parte delle istituzioni museali stesse, di iniziative diversificate e innovative finalizzate all'intensificazione della funzione didattico-educativa e di ricerca scientifica, alla valorizzazione, all'incremento e alla catalogazione del proprio patrimonio, allo sviluppo della propria attrattività, all'attuazione di iniziative di formazione e aggiornamento professionale del personale.

56. Ai fini della concessione dei contributi di cui al comma 55, in deroga all'articolo 30 e all'articolo 36, comma 3, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), con bando approvato con deliberazione della Giunta regionale pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione sono definiti:

a) le modalità e i termini di presentazione della domanda di contributo;

b) le tipologie di progetti ammissibili a contributo, individuate tra quelle indicate al comma 55, e i limiti finanziari minimi e massimi dei progetti stessi;

c) i criteri di valutazione dei progetti e di determinazione dei contributi;

d) l'intensità dei contributi;

e) le tipologie di spese ammissibili;

f) le modalità di concessione ed erogazione dei contributi, nonché i termini di rendicontazione degli stessi.

57. Per le finalità previste dal comma 55 è destinata la spesa complessiva di 1.700.000 euro, suddivisa in ragione di 850.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 126.

58. Al fine di dare continuità al finanziamento precedentemente concesso fino all'anno 2016 dall'Amministrazione provinciale di Pordenone all'Ente Friuli nel Mondo, e in considerazione del trasferimento all'Amministrazione regionale delle funzioni in precedenza esercitate dalle Province in materia di attività culturali ai sensi dell'articolo 32, comma 3, allegato B, della legge regionale 26/2014, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Ente Friuli nel Mondo un contributo straordinario per la realizzazione dei propri progetti o programmi di iniziative e attività culturali.

59. Il soggetto di cui al comma 58 presenta la domanda di concessione del contributo entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di attività culturali.

60. Si applica la disciplina prevista dalla legge regionale 16/2014 e dal regolamento in materia di incentivi annuali per progetti regionali aventi a oggetto attività culturali, in attuazione degli articoli 14, comma 1, 23, comma 5, 24, comma 5, 26, comma 7, e 27, comma 5, della legge regionale 16/2014, emanato con decreto del Presidente della Regione 13 febbraio 2015, n. 33, in quanto compatibili.

61. Per le finalità previste dal comma 58 è destinata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 126.

62. Al fine di sviluppare ulteriormente l'opera di valorizzazione culturale delle aree archeologiche concesse in uso dallo Stato alla Fondazione Aquileia, e in particolare dell'area archeologica denominata "Fondi Cossar", la Regione è autorizzata ad acquisire al proprio patrimonio, e successivamente a conferire in uso alla Fondazione suddetta ai sensi dell'articolo 115, comma 7, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), i beni immobili di cui all'atto di vendita di data 9 novembre 2017, rep. 11. 84540/31652 del notaio Tania Andrioli di Palmanova, che risultano direttamente confinanti con la citata area archeologica e assumono rilevanza strategica nel quadro della programmazione degli interventi previsti dalla Fondazione medesima.

63. Per le finalità previste dal comma 62 l'Amministrazione regionale è autorizzata a esercitare il diritto di prelazione ai sensi dell'articolo 62 del decreto legislativo 42/2004, in relazione ai beni immobili dichiarati di interesse culturale oggetto dell'atto di vendita di cui al comma 62.

64. Per le finalità previste dal comma 62 è destinata la spesa di 75.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 126.

65. Al fine di preservare e valorizzare il patrimonio culturale regionale, consentendo al contempo di perfezionare un progetto di investimento che ha già beneficiato di un contributo regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Parrocchia S. Maria Maggiore di Spilimbergo un contributo straordinario per la prosecuzione del restauro degli affreschi del Duomo di Spilimbergo.

66. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 65 è presentata al Servizio competente in materia di beni culturali entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della descrizione dell'intervento da realizzare comprensiva delle date di inizio e di ultimazione dell'intervento medesimo, e del relativo quadro economico.

67. Il contributo di cui al comma 65 è concesso in misura pari al 100 per cento della spesa ammissibile, entro il limite delle risorse disponibili.

68. La concessione del contributo di cui al comma 65 è disposta in via definitiva sulla base della documentazione di cui al comma 66 per un importo commisurato alla spesa ammissibile risultante dal quadro economico presentato; per l'erogazione del contributo medesimo si applicano le disposizioni di cui al capo XI della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

69. Per le finalità previste dal comma 65 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 126.

70. Al fine di preservare e valorizzare il patrimonio culturale regionale, consentendo al contempo di evitare il degrado di un edificio di alto pregio, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Congregazione armena mechitarista di Venezia un contributo straordinario per la realizzazione di interventi urgenti di salvaguardia della "Chiesa degli Armeni", sita in via Giustinelli a Trieste.

71. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 70 è presentata al Servizio competente in materia di beni culturali entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della descrizione dell'intervento da realizzare comprensiva delle date di inizio e di ultimazione dell'intervento medesimo, e del relativo quadro economico.

72. Il contributo di cui al comma 70 è concesso in misura pari al 100 per cento della spesa ammissibile, entro il limite delle risorse disponibili.

73. La concessione del contributo di cui al comma 70 è disposta in via definitiva sulla base della documentazione di cui al comma 71 per un importo commisurato alla spesa ammissibile risultante dal quadro economico presentato; per l'erogazione del contributo medesimo si applicano le disposizioni di cui al capo XI della legge regionale 14/2002.

74. Per le finalità previste dal comma 70 è destinata la spesa di 152.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 126.

75. Al fine di preservare e valorizzare il patrimonio librario delle biblioteche civiche tuttora conservato in strutture precarie risalenti alla prima ricostruzione del Friuli dopo il sisma del 1976, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni gestori delle biblioteche medesime contributi per l'acquisto e la ristrutturazione di immobili da destinare a sede di biblioteca in cui trasferire detto patrimonio librario.

76. La domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 75 è presentata al Servizio competente in materia di beni culturali corredata della descrizione dell'opera da realizzare, del relativo quadro economico e del cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori.

77. Sono ammissibili le spese direttamente imputabili all'intervento descritto nella domanda di contributo, chiaramente riferibili al periodo di realizzazione dello stesso, da sostenersi successivamente alla presentazione della domanda di contributo.

78. I contributi di cui al comma 75 sono concessi con procedura valutativa svolta secondo le modalità del procedimento a sportello di cui all'articolo 36, commi 1 e 4, della legge regionale 7/2000; a tal fine il Servizio di cui al comma 76 istruisce le domande secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse accertandone la completezza e la regolarità formale e verificando la sussistenza dei requisiti soggettivi dei richiedenti il contributo e di quelli oggettivi degli interventi, nonché l'ammissibilità delle spese.

79. Per la concessione e l'erogazione dei contributi di cui al comma 75 si applicano le disposizioni di cui al capo XI della legge regionale 14/2002.

80. Per le finalità previste dal comma 75 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 126.

81. Al fine di supportare l'operatività e sviluppare progettualità condivise, la Regione è autorizzata a mettere a disposizione del Museo storico e parco del castello di Miramare, con oneri a carico dell'Amministrazione stessa, personale di ruolo nel limite massimo di due unità e per la durata da definirsi nei provvedimenti di messa a disposizione. Gli oneri a carico della Regione sono esclusivamente quelli riferiti al trattamento economico complessivamente spettante presso la Regione medesima.

82. Ai sensi dell'articolo 18 ante della legge regionale 26/2007 è approvata l'allegata Tabella M con l'indicazione della destinazione percentuale delle risorse statali per gli interventi e le iniziative a favore della minoranza linguistica slovena per l'esercizio 2018 di cui agli articoli 18, 19 e 20 della legge regionale 26/2007 in attuazione, rispettivamente, delle finalità di cui agli articoli 8, 16 e 21 della legge 38/2001, nonché con l'indicazione della percentuale residua riferita alla quota di accantonamento per fronteggiare eventuali esigenze imprevedibili o straordinarie.

83. Nell'ambito della quota riservata all'attuazione dell'articolo 19 della legge regionale 26/2007 di cui alla Tabella M, al fine di garantire l'effettività del diritto all'uso della lingua slovena, di cui all'articolo 8 della legge 38/2001, nei rapporti tra i cittadini e l'Amministrazione regionale, un importo complessivo pari a 500.000 euro è destinato alla copertura delle spese per l'assunzione di personale con contratto a tempo determinato e per il ricorso al lavoro flessibile.

84. Per le finalità previste dal comma 83, con riferimento alle assegnazioni statali annue per l'attuazione degli articoli 3, 8, 16 e 21 della legge 38/2001 e alla loro rimodulazione, è prevista per l'anno 2018 la spesa di 500.000 euro a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, suddivisa in ragione di 300.000 euro per il ricorso al lavoro flessibile e 200.000 euro per contratti a tempo determinato.

85. Ai sensi dell'articolo 18, commi 3, 4, 4 bis, 5, 6, 8, 9 e 10, della legge regionale 26/2007, è approvata l'allegata Tabella N in cui sono riportate, per ciascuna categoria di intervento, le percentuali di finanziamento a valere sull'ammontare del Fondo per il sostegno delle attività degli enti e organizzazioni della minoranza slovena per l'esercizio 2018.

86. Nell'ambito della quota riservata all'attuazione dell'articolo 18 ante, comma 1 bis, della legge regionale 26/2007 di cui alla Tabella M, sono finanziati gli interventi di cui all'articolo 6, commi 9 e 10, della legge regionale 26/2007 e all'articolo 5, commi da 97 a 100, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004), nonché gli altri interventi previsti dai commi da 87 a 89.

87. A sostegno delle spese per il funzionamento del Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena di cui all'articolo 3 della legge 38/2001 è destinato per l'esercizio 2018 un importo di 20.000 euro.

88. A favore delle Associazioni Kmečka zveza/Associazione agricoltori e Slovensko deželno gospodarsko združenje/Unione regionale economica slovena, è destinato in via straordinaria per l'esercizio 2018 un contributo di 50.000 euro ciascuna per le spese sostenute a fronte delle esigenze della minoranza linguistica slovena per lo svolgimento di attività di traduzione, interpretariato e sportello linguistico in lingua slovena. La domanda per la concessione del contributo è presentata al Servizio competente della Direzione centrale cultura, sport e solidarietà, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa; con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

89. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo di 45.000 euro all'Associazione Sklad MITJA ČUK di Trieste per lo svolgimento nell'anno 2018 di attività educative e di doposcuola in lingua slovena. La domanda per la concessione del contributo è presentata al Servizio competente della Direzione centrale cultura, sport e solidarietà, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa; con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

90. Per le finalità previste dai commi 87, 88 e 89, con riferimento alle assegnazioni statali annue per l'attuazione degli articoli 3, 8, 16 e 21 della legge 38/2001 e alla loro rimodulazione, è prevista per l'anno 2018 la spesa di 165.000 euro a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.

91. [Al fine di dare continuità al finanziamento concesso fino all'anno 2016 dall'Amministrazione provinciale di Trieste al Teatro Stabile Sloveno di Trieste - Slovensko stalno gledališče, e in considerazione del trasferimento all'Amministrazione regionale delle funzioni in precedenza esercitate dalle Province in materia di attività culturali ai sensi dell'articolo 32, comma 3, allegato B, della legge regionale 26/2014, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Teatro Stabile Sloveno di Trieste - Slovensko stalno gledališče un contributo straordinario per la realizzazione dei propri progetti o programmi di iniziative e attività artistiche e culturali] [43].

92. [Il soggetto di cui al comma 91 presenta la domanda di concessione del contributo entro il 31 marzo al Servizio competente in materia di attività culturali] [44].

93. [Si applica la disciplina prevista dalla legge regionale 16/2014 e dal regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti o programmi triennali di iniziative e attività della Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi, dei teatri nazionali e dei teatri di rilevante interesse culturale, anche di minoranze linguistiche, presenti in regione, in attuazione degli articoli 9, comma 2, lettera a), e 11, comma 3, della legge regionale 16/2014, emanato con decreto del Presidente della Regione 2 gennaio 2017, n. 8, in quanto compatibili] [45].

94. Per le finalità previste dal comma 91 è destinata la spesa di 27.614 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 126.

95. [Al fine di sostenere l'avvio della candidatura del Comune di Grado e il suo patrimonio culturale presso la World Heritage List UNESCO, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo al Comune di Grado per l'avviamento del processo progettuale dello studio preliminare rivolto a inserire il patrimonio culturale immateriale del Comune nella "Tentative List" nazionale] [46].

96. Per le finalità previste dal comma 95 è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 126.

97. Al fine di garantire il rispetto degli obblighi conservativi di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 42/2004, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Cividale del Friuli un contributo straordinario per le prime opere urgenti e necessarie alla messa in sicurezza di Villa Cernazai-Pontoni.

98. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 97 è presentata alla Direzione centrale cultura, sport e solidarietà entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera nonché di un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

99. Per le finalità previste dal comma 97 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 126.

100. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Montereale Valcellina un contributo straordinario di 50.000 euro per interventi di manutenzione straordinaria alla copertura dell'edificio accessorio alla centrale "Antonio Pitter" di Malnisio oggi Museo & Science Centre Immaginario Scientifico.

101. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 100 è presentata alla Direzione centrale cultura, sport e solidarietà, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della descrizione dell'intervento da realizzare comprensiva delle date di inizio e di ultimazione dell'intervento medesimo, e del relativo quadro economico. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione del contributo.

102. Per le finalità previste dal comma 100 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 126.

103. Per le finalità previste dall'articolo 3, comma 85, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Mereto di Tomba un contributo straordinario per la divulgazione, promozione e valorizzazione dei siti del progetto "Protostoria in Friuli".

104. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 103 è presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo è erogato in via anticipata e in un'unica soluzione su richiesta del beneficiario.

105. Per le finalità previste dal comma 103 è destinata la spesa di 57.500 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 126.

106. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di San Dorligo della Valle - Dolina un contributo straordinario di 70.000 euro per interventi di manutenzione straordinaria del teatro comunale France Prešeren.

107. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 106 è presentata alla Direzione centrale cultura, sport e solidarietà, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della descrizione dell'intervento da realizzare comprensiva delle date di inizio e di ultimazione dell'intervento medesimo, e del relativo quadro economico. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione del contributo.

108. Per le finalità previste dal comma 106 è destinata la spesa di 70.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 126.

109. Al fine di consentire il completamento dell'azione, sviluppata nell'esercizio 2017 per l'acquisto di attrezzature sportive fisse e mobili, perseguendo al contempo obiettivi di economia procedimentale e di snellimento delle procedure amministrative, viene mantenuta anche per l'esercizio 2018 la validità della graduatoria degli interventi ammissibili a contributo, approvata con decreto n. 5456/CULT del 27 novembre 2017, sulla base del "Bando per la concessione di incentivi per l'acquisto di attrezzature sportive fisse e mobili" di cui alla deliberazione della Giunta regionale 22 settembre 2017, n. 1790.

110. Per le finalità previste dal comma 109 l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, con risorse a valere sull'esercizio 2018, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 111, i soggetti inseriti nella graduatoria di cui al comma 109, mediante scorrimento della graduatoria medesima.

111. Per le finalità previste dal comma 109 è destinata la spesa di 136.704,80 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 126.

112. Al fine di consentire il completamento dell'azione, sviluppata nell'esercizio 2017 per l'acquisto di attrezzature specializzate, di equipaggiamenti e di mezzi per il trasporto a sostegno delle persone con disabilità, perseguendo al contempo obiettivi di economia procedimentale e di snellimento delle procedure amministrative, viene mantenuta anche per l'esercizio 2018 la validità della graduatoria degli interventi ammissibili a contributo, approvata ai sensi dell'articolo 38, comma 2, del regolamento attuativo della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport), con decreto n. 2837/CULT del 27 luglio 2017.

113. Per le finalità previste dal comma 112 l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, con risorse a valere sull'esercizio 2018, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 114, i soggetti inseriti nella graduatoria di cui al comma 112, mediante scorrimento della graduatoria medesima.

114. Per le finalità previste dal comma 112 è destinata la spesa di 56.037,22 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 126.

115. Al fine di consentire il completamento dell'azione, sviluppata negli esercizi 2015, 2016 e 2017 per assicurare l'efficienza e la funzionalità della dotazione di impianti sportivi diffusi sul territorio del Friuli Venezia Giulia, perseguendo al contempo obiettivi di economia procedimentale e di snellimento delle procedure amministrative, viene mantenuta anche per l'esercizio 2018 la validità della graduatoria degli interventi ammissibili a contributo, approvata sulla base del "Bando per il finanziamento per l'anno 2015 di lavori di ordinaria manutenzione di impianti sportivi" di cui alla deliberazione della Giunta regionale 4 settembre 2015, n. 1720.

116. Per le finalità previste dal comma 115 l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, con risorse a valere sull'esercizio 2018, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 117, i soggetti inseriti nella graduatoria di cui al comma 115, mediante scorrimento della graduatoria medesima.

117. Per le finalità previste dal comma 115 è destinata la spesa di 570.793,59 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 126.

118. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 30.000 euro al Centro culturale "Il Villaggio" di Udine, attesi i buoni risultati ottenuti ai fini dell'integrazione dei cittadini stranieri extracomunitari attraverso il progetto pilota "Tu sei un bene per me", per lo svolgimento delle attività istituzionali.

119. Per le finalità previste dal comma 118 il Centro culturale "Il Villaggio" di Udine presenta apposita domanda alla Direzione centrale competente in materia di immigrazione, corredata del relativo preventivo di spesa entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di liquidazione del contributo medesimo e di rendicontazione della spesa.

120. Per le finalità previste dal comma 118 è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 126.

121. Al fine del riconoscimento ai soggetti già beneficiari di finanziamenti attribuiti dalle Province, la Regione è autorizzata a concedere all'Università della Terza Età delle Valli del Cellina e del Colvera, Università della Terza Età di Pordenone, Università della Terza Età e degli Adulti di Cordenons, Università della Terza Età del Sanvitese, Università della Terza Età dello Spilimberghese, Università della Terza e delle Liberetà di Fiume Veneto, un finanziamento straordinario per il sostegno delle loro attività [47].

122. Il finanziamento di cui al comma 121 è ripartito nella seguente misura e per gli importi seguenti:

a) Università della Terza Età delle Valli del Cellina e del Colvera: 4.271 euro;

b) Università della Terza Età di Pordenone: 14.189 euro;

c) Università della Terza Età e degli Adulti di Cordenons: 5.968 euro;

d) Università della Terza Età del Sanvitese: 9.739 euro;

e) Università della Terza Età dello Spilimberghese: 3.845 euro;

f) Università della Terza e delle Liberetà di Fiume Veneto: 1.988 euro [48].

123. Per le finalità previste dal comma 121 è destinata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella G di cui al comma 126.

124. All'articolo 5 della legge regionale 6 ottobre 2017, n. 33 (Norme per la promozione del diritto al gioco e all'attività ludico-motoria-ricreativa), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 2 dopo le parole «Tavolo ludico regionale» sono inserite le seguenti: «nonché gli importi del contributo regionale per classe demografica di appartenenza ai sensi del comma 3;»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'entità del contributo regionale, a copertura integrale delle spese complessivamente ammissibili, è determinata in relazione alle seguenti classi demografiche, con riferimento alla popolazione di ciascun soggetto proponente, dichiarata al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di presentazione della domanda:

a) soggetti di cui all'articolo 4, con popolazione inferiore a 20.000 abitanti;

b) soggetti di cui all'articolo 4, con popolazione compresa tra 20.000 abitanti e 50.000 abitanti;

c) soggetti di cui all'articolo 4, con popolazione compresa tra 50.001 abitanti e 80.000 abitanti;

d) soggetti di cui all'articolo 4, con popolazione tra 80.001 e 150.000 abitanti;

e) soggetti di cui all'articolo 4, con popolazione oltre i 150.000 abitanti.».

125. Per il solo anno 2018, nelle more di costituzione del Tavolo ludico regionale di cui all'articolo 3 della legge regionale 33/2017, le priorità e gli eventuali criteri di preferenza da inserire nel bando ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della medesima legge, sono approvati dalla Giunta regionale previo parere del Consiglio delle autonomie locali.

126. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020 di cui all'allegata Tabella G.

 

     Art. 8. (Istruzione, lavoro, formazione e politiche giovanili)

1. L'Amministrazione regionale intende sostenere il modello organizzativo della scuola primaria a tempo pieno di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89 (Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), per rispondere alle necessità di miglioramento del sistema scolastico attraverso lo stimolo alla costruzione di rapporti sociali e affettivi significativi alla base di ogni apprendimento, nonché per favorire la costruzione di una reale motivazione all'apprendimento anche attraverso attività ludiche, espressive e creative.

2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Flaibano un contributo per la realizzazione di un progetto volto alla valorizzazione del modello organizzativo del tempo pieno negli istituti comprensivi della regione e al rafforzamento della rete degli istituti che lo realizzano.

3. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 2 è presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di istruzione, corredata del preventivo di spesa. Il contributo è concesso entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda con contestuale erogazione dell'intera somma. Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.

4. Per le finalità previste al comma 1 è destinata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione dalla Tabella H di cui al comma 115.

5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario all'Associazione Casa delle arti di Gorizia per la realizzazione di attività di promozione delle arti, con particolare riferimento all'insegnamento della musica.

6. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 5 è presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di istruzione, corredata del preventivo di spesa. Il contributo è concesso entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda. Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione. Sono ammissibili a contributo le spese sostenute dall'1 gennaio 2018.

7. Per le finalità previste al comma 5 è destinata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 115.

8. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo all'Associazione "La Viarte" Onlus di Santa Maria la Longa per la realizzazione di attività educative e formative a favore dei giovani ospiti della struttura al fine di favorire lo sviluppo della loro autonomia e responsabilità e per agevolare il loro inserimento sociale.

9. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 8 è presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di formazione professionale, corredata del preventivo di spesa. Il contributo è concesso entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda. Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione. Sono ammissibili a contributo le spese sostenute dall'1 gennaio 2018.

10. Per le finalità previste al comma 8 è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 115.

11. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare un accordo con l'Università degli Studi di Trieste e con l'Università degli Studi di Udine per l'attivazione di tirocini extracurricolari formativi e di orientamento da realizzarsi presso la Commissione Territoriale per la protezione internazionale e relativa Sezione, istituite presso le sedi della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Trieste e Udine, e riguardanti le materie del contenzioso sul diritto d'asilo, nonché presso la Sezione specializzata per l'Immigrazione del Tribunale di Trieste, al fine di sviluppare conoscenze e competenze sul sistema dell'asilo nazionale e della protezione internazionale, sotto il profilo amministrativo e giuridico [49].

12. Per le finalità di cui al comma 11, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere, per il tramite dell'Università, in qualità di soggetto promotore, le seguenti spese relative ai tirocinanti:

a) indennità di partecipazione;

b) oneri assicurativi previsti per legge [50].

13. Le somme di cui al comma 12 sono ripartite in misura uguale a favore delle due Università. L'accordo di cui al comma 11 definisce i termini e le modalità di concessione e liquidazione del finanziamento a favore delle Università. Si applicano le disposizioni vigenti in materia di tirocini.

14. Per le finalità previste dai commi 11 e 12 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 115.

15. [L'Amministrazione regionale sostiene le azioni volte alla prevenzione e al contrasto delle discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere per affermare i principi delle pari opportunità e dell'uguaglianza, della prevenzione e del contrasto alla violenza di genere] [51].

16. [Per le finalità di cui al comma 15 l'Amministrazione regionale stipula accordi con altre pubbliche amministrazioni della regione, ai sensi dell'articolo 23 della Legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), che hanno aderito alla Rete Nazionale delle Pubbliche Amministrazioni Anti Discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere - Re.A.Dy., per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune riguardanti la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni in ambito lavorativo e scolastico] [52].

17. [Con deliberazione della Giunta regionale è approvato lo schema di accordo di cui al comma 16 unitamente al progetto. L'accordo contiene la descrizione delle spese ammissibili, delle modalità di concessione e di liquidazione delle somme di cui al comma 18. Il progetto contiene la descrizione degli obiettivi, dei risultati attesi, delle attività da realizzare, dei soggetti partner, dei tempi di realizzazione delle attività. Le risorse destinate alla copertura delle attività di cui al comma 16 sono concesse all'ente capofila del progetto entro sessanta giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo, dal Servizio competente in materia di lavoro e pari opportunità] [53].

18. [Per le finalità di cui al comma 15 è destinata la spesa di 14.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 115] [54].

19. [Per le finalità di cui al comma 15 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo all'Associazione Arcigay Arcobaleno Trieste Gorizia Onlus di Trieste per la realizzazione del progetto "A scuola per conoscerci" volto a realizzare presso gli istituti scolastici della regione interventi didattico - educativi di formazione e aggiornamento per la prevenzione e il contrasto dell'omofobia e del bullismo omofobico a scuola] [55].

20. [La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 19 è presentata entro il 31 maggio al Servizio competente in materia di istruzione, corredata del preventivo di spesa, dell'accordo di rete delle scuole aderenti al progetto e dell'accordo di collaborazione con la scuola capofila della rete. Il contributo è concesso entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda. Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione] [56].

21. [Per le finalità di cui comma 19 è destinata la spesa di 16.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 115] [57].

22. [All'articolo 8 della legge regionale 10 novembre 2017, n. 37 (Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4, le parole «ad avviare con il suddetto Ministero le procedure per la predisposizione per l'anno scolastico 2017-2018 di protocolli di intesa o accordi» sono sostituite dalle seguenti: «a disporre in favore degli istituti scolastici interventi»;

b) al comma 5, le parole «Le intese o gli accordi» sono sostituite dalle seguenti: «Gli interventi»;

c) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Le domande di ammissione ai contributi per gli interventi di cui al comma 4 vanno presentate, da parte degli istituti scolastici in reggenza del Friuli Venezia Giulia, alla struttura regionale competente in materia di istruzione entro il 31 gennaio 2018, corredate di una descrizione delle attività, limitatamente a quelle di supporto amministrativo e organizzativo, che intendono porre in essere per le finalità indicate al comma 4. I contributi non possono essere utilizzati per pagare ore aggiuntive al docente vicario del dirigente scolastico.»;

d) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

«6 bis. Le risorse per gli interventi di cui al comma 4 sono concesse agli istituti scolastici in reggenza del Friuli Venezia Giulia:

a) in misura fissa per un importo pari a 2.000 euro per scuola, qualora il docente vicario del dirigente scolastico sia impiegato per la totalità delle ore di insegnamento nelle scuole in reggenza;

b) con riferimento alle risorse residue:

1) per il 60 per cento in misura proporzionale al numero di alunni iscritti presso ciascun istituto scolastico alla data del 30 settembre 2017;

2) per il 40 per cento in misura proporzionale al numero di punti di erogazione del servizio dell'istituzione scolastica nell'anno scolastico 2017-2018.»] [58].

23. [Per le finalità previste dall'articolo 8, comma 4, della legge regionale 37/2017, come modificato dal comma 22, lettera a), è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 115] [59].

24. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare lo scorrimento della graduatoria delle domande di contributo presentate ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), approvata per l'anno scolastico 2017-2018 con decreto del Vicedirettore centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università n. 9600/LAVFORU/2017, del 9 novembre 2017.

25. I progetti finanziati ai sensi del comma 24 devono essere realizzati e conclusi entro il 31 ottobre 2018.

26. Per le finalità di cui al comma 24 è destinata la spesa di 120.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione della Tabella H di cui al comma 115.

27. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare la graduatoria delle domande di contributo presentate ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), approvata per l'anno scolastico 2017-2018 con decreto del Vicedirettore centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università n. 10540/LAVFORU/2017, del 22 novembre 2017, mediante il finanziamento delle sezioni di nuova attivazione. Sono ammesse al contributo le spese già sostenute per l'anno scolastico 2017-2018.

28. Per le finalità di cui al comma 27 è destinata la spesa di 13.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione della Tabella H di cui al comma 115.

29. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario all'Associazione "Asilo infantile Pavia di Udine", ente gestore della Sezione Primavera aggregata alla Scuola dell'infanzia di Pavia di Udine, per la prosecuzione, nell'anno scolastico 2017/2018, del servizio educativo sperimentale a favore dei bambini di età compresa tra ventiquattro e trentasei mesi di età, di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007).

30. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 29 è presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di istruzione. Si applicano le disposizioni di cui al regolamento approvato con Decreto del Presidente della Regione di data 2 maggio 2012, n. 97/Pres. e successive modificazioni e integrazioni.

31. Per le finalità di cui al comma 29 è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione della Tabella H di cui al comma 115.

32. La Regione assume opportune iniziative volte ad assicurare che la continuità delle azioni già realizzate in esercizi precedenti in attuazione del disposto dell'articolo 7, comma 9, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), sia attuata su tutto il territorio regionale.

33. Per le finalità di cui al comma 32 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Istituto Statale di Istruzione Superiore "Lino Zanussi" di Pordenone, all'Istituto comprensivo "di Via Commerciale - Trieste", alla Parrocchia San Lorenzo Martire, ente gestore Scuola dell'infanzia "G. Bini" di Varmo, alla Parrocchia SS. Vito, Modesto e Crescenzia, ente gestore della Scuola dell'infanzia "Tenente Silvano Sbrizzai" di Paularo, una sovvenzione straordinaria per l'anno scolastico 2017-2018, nella misura fissata al comma 36 [60].

34. Gli interventi di cui al comma 33 sono coerenti con gli obiettivi e i contenuti delle aree tematiche individuate dal Piano d'interventi per lo sviluppo dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche statali e paritarie del Friuli Venezia Giulia per l'anno scolastico 2017-2018, approvato con deliberazione della Giunta regionale 24 marzo 2017, n. 505.

35. La domanda per la concessione del contributo è presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di istruzione, corredata di una relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di concessione e di erogazione del contributo, ai sensi del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 20 maggio 2011, n. 0114/PRES. (Regolamento concernente criteri e modalità per l'attuazione degli interventi previsti in materia di istruzione scolastica dall'articolo 7, commi 8 e 9, della legge finanziaria 2002 e dall'articolo 7, comma 3, della legge finanziaria 2006).

36. Per le finalità previste al comma 32 è prevista la spesa complessiva di 17.000 euro per l'anno 2018, suddivisa come di seguito indicato:

a) 6.000 euro a favore dell'Istituto Statale di Istruzione Superiore "Lino Zanussi" di Pordenone;

b) 5.000 euro a favore dell'Istituto comprensivo "di Via Commerciale - Trieste";

c) 2.000 euro a favore della Parrocchia San Lorenzo Martire, ente gestore Scuola dell'infanzia "G. Bini" di Varmo;

d) 4.000 euro a favore della Parrocchia SS. Vito, Modesto e Crescenzia, ente gestore della scuola dell'infanzia "Tenente Silvano Sbrizzai" di Paularo [61].

37. Per le finalità previste dal combinato disposto di cui ai commi 32 e 36 è destinata la spesa di 17.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 115.

38. Al fine di sostenere l'autonomia didattica delle scuole con lingua di insegnamento slovena e bilingue del Friuli Venezia Giulia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 50.000 euro all'Ufficio speciale per le scuole con lingua di insegnamento slovena, presso l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia, a sostegno dell'autonomia scolastica delle scuole con lingua di insegnamento slovena e bilingue, nonché per garantire ogni diversa esigenza prevista dalle vigenti norme speciali inerenti l'istruzione in lingua slovena nel Friuli Venezia Giulia.

39. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 38 è presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla struttura regionale competente in materia di istruzione. Il contributo può essere liquidato in un'unica soluzione all'atto della concessione all'istituto scolastico individuato quale tesoriere dall'Ufficio speciale di cui al comma 38. Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.

40. Per le finalità di cui al comma 38 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) -Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 115.

41. La Regione, al fine di valorizzare gli aspetti multiculturali del territorio e il sistema scientifico e dell'innovazione del Friuli Venezia Giulia (SIS FVG), quale occasione per lo sviluppo economico del territorio in un contesto transnazionale, nonché nell'ambito della promozione, d'intesa con la comunità scientifica regionale, di importanti eventi sul territorio, sostiene l'iniziativa "Trieste Capitale della scienza 2020" nell'ambito di ESOF (Euro Science Open Forum), promossa dalla Fondazione Internazionale Trieste per il progresso e la libertà delle scienze (FIT).

42. Per le finalità di cui al comma 41 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Fondazione Internazionale Trieste per il progresso e la libertà delle scienze un contributo a sostegno delle fasi preparatorie, di avvio e di realizzazione dell'evento in oggetto.

43. Per le finalità di cui al comma 41 l'Amministrazione regionale può altresì disporre, su specifica autorizzazione della Giunta regionale, il distacco presso la Fondazione di propri dipendenti per periodi di durata non superiore a un anno, rinnovabili per un massimo di tre anni. Il contributo in natura viene parametrato al costo del personale regionale da impiegare nella realizzazione delle attività per la durata del distacco ed è aggiuntivo al contributo di cui al comma 42.

44. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 42 è presentata, entro il 28 febbraio di ogni anno al Servizio competente in materia di alta formazione, corredata del preventivo di spesa e della relazione delle attività che si andranno a realizzare con il finanziamento. Il contributo è concesso entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda. Sono ammissibili a contributo le spese sostenute dall'1 gennaio dell'anno di riferimento.

45. È fatto obbligo alla Fondazione Internazionale Trieste per il progresso e la libertà delle scienze - FIT di Trieste, di presentare alla Regione, entro il termine fissato dal decreto di concessione, il rendiconto delle spese sostenute con il contributo concesso nelle forme previste dall'articolo 43 della legge regionale 7/2000, unitamente a una relazione sull'attività realizzata con il finanziamento concesso.

46. Per le finalità previste al comma 41 è destinata la spesa complessiva di 1 milione di euro, suddivisa in ragione di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 400.000 euro per l'anno 2020, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 3 (Ricerca e innovazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 115.

47. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario pluriennale all'International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology - ICGEB di Trieste per la realizzazione di una infrastruttura dedicata alla ricerca e alla certificazione della qualità dei processi e dei farmaci biosimilari.

48. Sono ammissibili a finanziamento le spese di investimento per la predisposizione degli spazi, per l'acquisto di attrezzature e di know-how specializzato, e le spese per l'attività di ricerca nella fase di avvio dell'infrastruttura.

49. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 47 è presentata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di ricerca, corredata del preventivo di spesa. Il contributo è concesso, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda. Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione. Sono ammissibili a contributo le spese sostenute dall'1 gennaio dell'anno di riferimento.

50. È fatto obbligo all'International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology - ICGEB di Trieste, di presentare alla Regione, entro i termini fissati dal decreto di concessione, il rendiconto delle spese sostenute con il contributo concesso, nelle forme previste dall'articolo 43 della legge regionale 7/2000, unitamente a una relazione sull'attività realizzata con il finanziamento concesso.

51. Per le finalità previste al comma 47 è destinata la spesa complessiva di 3 milioni di euro suddivisa in ragione di 500.000 euro per l'anno 2018, 1 milione di euro per l'anno 2019 e 1.500.000 euro per l'anno 2020, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 3 (Ricerca e innovazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 115.

52. Al fine di rafforzare la collaborazione con l'International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology - ICGEB, anche nella dimensione comunitaria, per le attese ricadute a livello regionale della ricerca scientifica negli ambiti di cui al comma 47, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare un accordo con il Centro nel rispetto della disciplina nazionale in materia di accordi con organismi internazionali.

53. Nell'accordo di cui al comma 52 l'Amministrazione regionale può altresì disporre, su specifica autorizzazione della Giunta regionale, il distacco presso l'International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology - ICGEB di un proprio dipendente per la durata massima prevista dalle norme di legge di settore. Il contributo in natura viene parametrato al costo del personale regionale da impiegare nella realizzazione delle attività per la durata del distacco e viene aggiunto al contributo di cui al comma 47.

54. L'Amministrazione regionale, anche al fine di contribuire alle finalità di cui al comma 5 dell'articolo 9, del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381 (Istituzione dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, nonché disposizioni concernenti gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), perseguite attraverso l'Accordo per la valorizzazione del Sistema scientifico e dell'Innovazione (SiS) del Friuli-Venezia Giulia dell'8 agosto 2016, sostiene interventi volti alla valorizzazione della ricerca, al trasferimento tecnologico e allo sviluppo dell'innovazione, per la crescita della competitività del territorio regionale [62].

54-bis. Per le finalità di cui al comma 54 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo pluriennale ad Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste - Area Science Park, quale soggetto deputato a fornire il supporto operativo per il raggiungimento degli obiettivi previsti nell'Accordo medesimo per le attività definite d'intesa con la Regione e approvate dal Consiglio d'Indirizzo di cui al medesimo Accordo. Sono ammissibili a finanziamento le spese sostenute dall'1 gennaio dell'anno di riferimento [63].

55. Per le finalità di cui al comma 54, l'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a stipulare intese e accordi con le Amministrazioni statali competenti in materia per la realizzazione di progetti complessi che prevedono il coinvolgimento degli attori che concorrono a formare il sistema della ricerca, del trasferimento tecnologico e dell'innovazione della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia [64].

56. I progetti complessi concernono almeno la realizzazione di un sistema integrato di incubatori a supporto delle startup innovative, lo sviluppo di piattaforme digitali ai fini dello sviluppo delle tecnologie abilitanti di Industria 4.0 e la realizzazione di piattaforme tecnologiche per la ricerca avanzata a supporto degli enti di ricerca e delle imprese negli ambiti caratterizzanti la Strategia di Specializzazione Intelligente del Friuli-Venezia Giulia e si raccordano con i progetti di cui all'articolo 7, commi 16 e seguenti di cui alla legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015) [65].

57. Nelle intese e negli accordi di cui al comma 55 è indicato quale soggetto attuatore dei progetti complessi Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste - Area Science Park, con funzioni di coordinamento tecnico e operativo degli altri soggetti di cui al comma 55 che concorrono alla realizzazione dei medesimi progetti complessi. Il soggetto attuatore è tenuto a compartecipare con proprie risorse aggiuntive non inferiori al 20 per cento rispetto a quelle messe a disposizione dai sottoscrittori delle intese e degli accordi di cui al comma 55 per i progetti di cui al comma 56.

57-bis. Con deliberazione della Giunta regionale viene approvato il riparto dei fondi destinati agli Interventi di cui al comma 54-bis e 55 [66].

58. Con deliberazione della Giunta regionale viene approvato Io schema degli atti di cui al comma 55. Le risorse destinate alla copertura delle spese per le attività previste al comma 55 sono concesse, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, dalla struttura competente in materia di ricerca a favore del soggetto attuatore di cui al comma 57.

59. Le risorse di cui al comma 58 sono concesse e liquidate ad Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste - Area Science Park entro i termini previsti negli atti di cui al comma 56.

60. Per le finalità previste dal combinato disposto di cui ai commi 55 e 58 è destinata la spesa complessiva di 4 milioni di euro suddivisa in ragione di 1 milione di euro per l'anno 2018 e di 1.500.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 3 (Ricerca e innovazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 115.

60 bis. Coerentemente ai contenuti dei progetti complessi di cui al comma 56, delle intese e degli accordi di cui al comma 55, l'Amministrazione regionale è autorizzata a partecipare, con il ruolo di soggetto fondatore, alla costituzione di una fondazione di partecipazione avente quale principale finalità istituzionale la creazione di un sistema integrato regionale per lo sviluppo e la generazione d'impresa nell'ambito di un ecosistema regionale della ricerca e dell'innovazione [67].

60 ter. La Regione promuove la partecipazione alla fondazione di cui al comma 60 bis, in qualità di fondatori e sostenitori, delle associazioni datoriali, di Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste - Area Science Park, di Friuli Innovazione - Centro di Ricerca e di Trasferimento Tecnologico Scarl, del Polo Tecnologico Alto Adriatico Scarl, delle università regionali e della Sissa di Trieste. Lo statuto della fondazione stabilisce le condizioni per la partecipazione anche di altri soggetti pubblici e privati [68].

60 quater. La Regione concorre alla formazione della dotazione iniziale della fondazione attraverso l'assegnazione di un conferimento indicato in sede di atto costitutivo [69].

60 quinquies. La Regione, inoltre, al fine di concorrere al sostegno dell'attività della fondazione, eroga un contributo al fondo di gestione, nella misura stabilita annualmente con le leggi di stabilità [70].

60 sexies. La partecipazione della Regione alla fondazione di cui al comma 60 bis, con il ruolo di soggetto fondatore, è autorizzata con deliberazione della Giunta regionale, la quale approva contestualmente gli schemi di atto costitutivo e di statuto e stabilisce le risorse iniziali da destinare al fondo di gestione di cui al comma 60 quinquies. Le eventuali modifiche allo statuto che si rendessero successivamente necessarie sono approvate con deliberazione della Giunta regionale [71].

61. Al fine di sostenere il reddito dei lavoratori del settore edile, che risente in misura particolare degli effetti dell'attuale, complessa, congiuntura economica, in attuazione dell'articolo 65, comma 2, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo alle Casse Edili di Mutualità e di Assistenza delle province di Trieste, Pordenone, Udine e Gorizia (di seguito Casse Edili) finalizzato al riconoscimento a favore dei lavoratori edili iscritti alle Casse medesime, licenziati nel 2018 e disoccupati per almeno tre mesi continuativi, di un trattamento di sostegno al reddito, liquidato in un'unica soluzione, in funzione integrativa e complementare rispetto al sistema degli ammortizzatori sociali previsto dalla vigente normativa nazionale.

62. L'Amministrazione regionale compartecipa alla spesa per l'erogazione del trattamento di cui al comma 61, in misura pari al 70 per cento, fino ad un massimo di 700 euro per ciascun lavoratore.

63. Le Casse Edili determinano l'ammontare del trattamento di cui al comma 61, anche in misura differenziata per singole fasce d'età.

64. Le modalità di presentazione delle domande per il trattamento di cui al comma 61 sono determinate dalle Casse Edili e pubblicate nei rispettivi siti istituzionali.

65. Le Casse Edili ricevono le domande per il trattamento di cui al comma 61, verificano la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento e provvedono alla liquidazione dello stesso.

66. Le risorse di cui al comma 69 sono ripartite fra le Casse Edili in proporzione al numero di iscritti a ciascuna di esse alla data del 31 dicembre 2017.

67. Ciascuna Cassa Edile richiede entro il 31 marzo 2018 alla Direzione centrale competente in materia di lavoro la concessione e l'erogazione del contributo di cui al comma 61. Nella richiesta è indicato il numero di iscritti al 31 dicembre 2017.

68. Ciascuna Cassa Edile trasmette entro il 30 giugno 2019 alla Direzione centrale competente in materia di lavoro la rendicontazione delle spese sostenute con le modalità di cui all'articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

69. Per le finalità previste dal comma 61 è destinata la spesa di 280.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 115.

70. L'Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare alla Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia SpA (di seguito Mediocredito) le spese annuali per l'attività di gestione del Fondo regionale di garanzia per l'accesso al credito da parte dei lavoratori precari, istituito ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006).

71. Per il rimborso di cui al comma 70 Mediocredito inoltra alla Direzione centrale competente in materia di lavoro, entro il 31 marzo di ogni anno, il rendiconto della gestione del Fondo, relativamente all'esercizio finanziario precedente, unitamente al prospetto delle spese per l'attività di gestione, commisurate in conformità a quanto previsto dall'articolo 16 della Convenzione fra la Regione e Mediocredito di data 17 novembre 2006.

72. Successivamente all'approvazione del rendiconto della gestione del Fondo relativo all'esercizio finanziario di riferimento da parte della Giunta regionale, il rimborso di cui al comma 70 è disposto dalla Direzione centrale competente in materia di lavoro.

73. Per le finalità previste al comma 70 è destinata la spesa complessiva di 6.000 euro, suddivisa in ragione di 2.000 euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020, a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 115.

74. La Regione al fine di realizzare l'inserimento lavorativo, anche a tempo determinato, di persone con disabilità iscritte negli elenchi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), attua iniziative di lavoro di pubblica utilità prestato a favore di Amministrazioni pubbliche.

75. Con regolamento sono determinati i requisiti delle iniziative di lavoro di pubblica utilità nonché i criteri e le modalità di sostegno delle medesime.

76. Per le finalità previste dal comma 74 è destinata la spesa di 640.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 115.

77. Al fine di favorire la permanenza e il rientro nel mercato del lavoro delle giovani madri, in via sperimentale l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo per assunzioni, effettuate nel 2018 sul territorio regionale, con contratti di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile, esclusivamente a tempo pieno e indeterminato, di donne che, alla data di presentazione della domanda di contributo, siano madri di almeno un figlio di età fino a 5 anni non compiuti.

78. Sono beneficiari del contributo di cui al comma 77:

a) imprese e loro consorzi, associazioni, fondazioni e soggetti esercenti le libere professioni in forma individuale, associata o societaria;

b) cooperative e loro consorzi.

79. L'ammontare del contributo di cui al comma 77 è pari:

a) a 10.000 euro per ciascuna assunzione in relazione alla quale non possano trovare applicazione contributi, incentivi ovvero agevolazioni contributive previsti dalla vigente normativa nazionale;

b) a 7.000 euro per ciascuna assunzione in relazione alla quale possano trovare applicazione contributi, incentivi ovvero agevolazioni contributive previsti dalla vigente normativa nazionale.

80. Gli importi di cui al comma 79 sono aumentati di 3.000 euro qualora il datore di lavoro richiedente disponga di almeno una delle seguenti tipologie di misure di welfare aziendale per la conciliazione tra vita lavorativa e impegni di cura dei propri cari:

a) flessibilità dell'orario di lavoro o banca delle ore;

b) nido aziendale o convenzionato.

81. Il contributo di cui al comma 77 è concesso a titolo di aiuto de minimis, nel rispetto integrale delle condizioni poste dai vigenti regolamenti europei.

82. Il contributo di cui al comma 77 non è cumulabile con i contributi previsti dalla regolamentazione attuativa degli articoli 29, 30, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro).

83. Le istanze di contributo di cui al comma 77 sono presentate, a pena di inammissibilità, anteriormente all'assunzione.

84. I termini per la presentazione delle istanze di contributo di cui al comma 77 sono individuati con decreto del Direttore centrale della Direzione competente in materia di lavoro, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale dell'Amministrazione regionale.

85. Comporta la revoca totale del contributo di cui al comma 77 la cessazione a qualunque titolo del rapporto di lavoro, intervenuta dopo l'erogazione ed entro dodici mesi dall'assunzione, con conseguente, integrale, restituzione del contributo da parte del soggetto beneficiario.

86. Comporta la revoca parziale del contributo di cui al comma 77 la cessazione a qualunque titolo del rapporto di lavoro, intervenuta dopo dodici mesi ed entro sessanta mesi dall'assunzione.

87. Nell'ipotesi di cui al comma 86 il soggetto beneficiario provvede alla restituzione di una quota parte del contributo cosi commisurata:

a) nella misura dell'80 per cento se la cessazione si verifica dopo dodici mesi ed entro ventiquattro mesi dall'assunzione;

b) nella misura del 70 per cento se la cessazione si verifica dopo ventiquattro mesi ed entro trentasei mesi dall'assunzione;

c) nella misura del 60 per cento se la cessazione si verifica successivamente al trentaseiesimo mese dall'assunzione.

88. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo in materia di regime di aiuto de minimis, di requisiti per la concessione del contributo, di modalità di presentazione della domanda di contributo e di modalità di istruzione del procedimento contributivo, trova applicazione quanto previsto dalla regolamentazione attuativa degli articoli 29, 30, 32 e 48 della legge regionale 18/2005, in quanto compatibile.

89. Per le finalità previste dal comma 77 è destinata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 115.

90. [Il comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità), è sostituito dal seguente:

«1. La Regione sostiene l'internazionalizzazione delle professioni, in aggiunta alle misure di cui all'articolo 28, attraverso la concessione di contributi a giovani per incentivare le esperienze professionali all'estero, di durata non superiore a ventiquattro mesi, da realizzarsi attraverso tirocini, praticantati, rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato e collaborazioni presso studi professionali, imprese, enti o strutture pubbliche o private. Per tale finalità, nonché per il riconoscimento degli scambi culturali e delle esperienze professionali ai fini del periodo di pratica professionale richiesto, la Regione promuove la conclusione di accordi tra gli ordini o i collegi professionali, nonché tra le associazioni professionali non organizzate in ordini o collegi italiani e gli omologhi enti degli Stati membri dell'Unione europea e dei Paesi non appartenenti all'Unione europea, nel rispetto dell'autonomia loro attribuita.»] [72].

91. [Per le finalità previste dal comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 5/2012, come sostituito dal comma 90, è destinata la spesa complessiva di 210.000 euro, suddivisa in ragione di 70.000 euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 115] [73].

92. [Il comma 1 bis dell'articolo 18 della legge regionale 5/2012 è sostituito dal seguente:

«1 bis. La Regione promuove progetti scolastici finalizzati all'introduzione o all'incremento dello studio dei principi di educazione alla cittadinanza ed all'introduzione o all'incremento dello studio dei principi di educazione economico-finanziaria, tramite l'attivazione di approfondimenti specifici e trasversali nelle diverse discipline, favorendo anche variazioni all'assetto curricolare dei singoli istituti, secondo i Piani dell'Offerta Formativa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59), e successive modificazioni, e percorsi educativi da parte di esperti in materie giuridiche, economico-finanziarie e sociali.»] [74].

93. [Per le finalità previste dal comma 1 bis dell'articolo 18 della legge regionale 5/2012, come sostituito dal comma 92, è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 115] [75].

94. Al fine di promuovere, anche in concorso con le istituzioni del territorio e con le parti sociali, il superamento sul territorio regionale delle condizioni di svantaggio delle persone attraverso azioni di solidarietà sociale, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad avviare, secondo le modalità previste dal relativo statuto, la procedura per l'adesione della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia alla Fondazione denominata "WELL FARE PORDENONE - Fondazione per il Microcredito e l'Innovazione Sociale" di Pordenone, con un conferimento al fondo di dotazione della Fondazione pari a 10.000 euro.

95. Con deliberazione della Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvato lo schema degli atti necessari ai fini dell'adesione alla Fondazione.

96. Per la finalità prevista dal comma 94 è destinata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 3 (Spese per incrementi di attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 115.

97. Al fine di promuovere il dialogo interculturale dei diritti umani e l'interazione tra arte, memorie e cittadinanza attiva, nonché le iniziative scientifiche e didattiche incentrate sulla cooperazione e gli scambi transfrontalieri, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione Quarantasettezeroquattro di Gorizia un contributo straordinario a sostegno delle spese, sostenute dall'1 gennaio 2017, per il progetto "Memobus 2017. Viaggiare per comprendere, malgrado tutto - Viaggio della memoria ad Auschwitz-Birkenau".

98. Il contributo per il progetto di cui al comma 97, cui prendono parte gli studenti degli istituti scolastici secondari di secondo grado del Friuli Venezia Giulia, è diretto a consentire la visita a Cracovia e ai campi di concentramento di Auschwitz e Birkenau, quali luoghi della memoria, con lezioni interattive, incontri con i testimoni e laboratori.

99. La domanda di ammissione al contributo per il progetto di cui al comma 97 va presentata, da parte dell'Associazione Quarantasettezeroquattro di Gorizia, alla struttura regionale competente in materia di istruzione entro il 31 gennaio 2018, corredata di una descrizione delle attività e delle iniziative svolte.

100. La struttura regionale competente in materia di istruzione provvede entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda alla concessione e alla liquidazione del contributo.

101. Con decreto del responsabile della struttura regionale competente in materia di istruzione con cui è concesso e liquidato il contributo, sono definiti i termini e le modalità di rendicontazione.

102. Per le finalità previste dal comma 97 è destinata la spesa di 7.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 115.

103. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario alle Sezioni regionali dell'ANED, Associazione Nazionale ex Deportati nei campi nazisti, per la realizzazione di progetti nelle scuole finalizzati alla promozione dei valori della Costituzione e delle iniziative di richiamo della memoria.

104. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 103 è presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di istruzione, corredata del preventivo di spesa.

105. Con deliberazione della Giunta regionale è approvato il riparto dei contributi di cui al comma 103, sulla base delle proposte formulate dai richiedenti.

106. Il contributo è concesso entro trenta giorni dalla data della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 105. Nel decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di liquidazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
107. Per le finalità di cui al comma 103 è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 115.

108. L'Amministrazione regionale sostiene le azioni volte a favorire l'apprendimento sui temi dell'ambiente, dello sviluppo sostenibile e della biodiversità, della salvaguardia e valorizzazione delle risorse naturali e ambientali.

109. Per le finalità di cui al comma 108 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Comune di Verzegnis per la realizzazione di iniziative in collaborazione con le istituzioni scolastiche del territorio ed altri soggetti pubblici e privati senza finalità di lucro.

110. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 109 è presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di istruzione, corredata del preventivo di spesa e di una relazione delle attività previste. Il contributo è concesso entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda con contestuale erogazione dell'intera somma. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.

111. Per le finalità di cui al comma 108 è destinata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 115.

112. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Associazioni di cui all'articolo 7 bis della legge regionale 12 giugno 1984, n. 15 (Contributi per agevolare il funzionamento delle scuole materne non statali), un contributo straordinario per le finalità previste dal comma 3 bis dell'articolo 8 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009).

113. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 112 è presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla struttura regionale competente in materia istruzione. Nel decreto di concessione sono stabiliti i termini di rendicontazione e le modalità di erogazione del contributo.

114. Per le finalità di cui al comma 112 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 1 (Istruzione prescolastica) -Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 115.

115. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le varia-zioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020 di cui all'allegata Tabella H.

 

     Art. 9. (Salute e politiche sociali)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Università degli studi di Trieste e di Udine un finanziamento annuale a sostegno dei corsi attivati nell'ambito dei protocolli d'intesa per la formazione delle classi dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie. Il finanziamento è determinato, nei rispettivi protocolli d'intesa, in un importo fisso per ciascun anno dei corsi attivati nell'anno accademico e in un importo massimo onnicomprensivo a copertura degli oneri dei tutor didattici e dei responsabili delle attività formative professionalizzanti, non dipendenti del Servizio sanitario regionale o dell'Università, laddove previsti [76].

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale comunica alle Università i corsi di studio ammissibili al sostegno finanziario, tenuto conto del fabbisogno formativo delle professioni sanitarie, determinato dalla Regione ai sensi dell'articolo 6-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) [77].

3. Al fine di accedere al finanziamento, entro il 30 ottobre di ogni anno le Università comunicano alla Direzione competente in materia di salute il numero degli anni di corso attivati per ciascun corso di studio di area sanitaria tra quelli ammissibili al sostegno finanziario e gli oneri derivanti dall'eventuale attribuzione di incarichi di tutor didattici e responsabili delle attività formative professionalizzanti, non dipendenti del Servizio sanitario regionale o dell'Università [78].

3-bis. L'erogazione del finanziamento nell'importo fisso avviene a seguito della comunicazione di cui al comma 3 [79].

3-ter. Ai fini dell'erogazione dell'importo massimo onnicomprensivo, le Università comunicano alla Direzione competente in materia di salute l'avvenuta attivazione, nel corso dell'anno accademico di riferimento, degli incarichi dei tutor didattici e responsabili delle attività formative professionalizzanti, non dipendenti del Servizio sanitario regionale o dell'Università e i relativi oneri [80].

4. Ai fini della rendicontazione del finanziamento di cui al comma 1, entro il 30 giugno di ciascun anno le Università trasmettono una relazione finale illustrativa dei corsi di studio attivati nell'anno accademico concluso, corredata del relativo rendiconto finanziario, nel rispetto dei protocolli d'intesa [81].

5. In sede di prima applicazione, le Università comunicano alla Direzione competente in materia di salute il numero degli anni di corso attivati per ciascun corso di laurea di area sanitaria entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa complessiva di 5.182.500 euro, suddivisa in ragione di 1.930.000 euro per l'anno 2018, 1.608.750 euro per l'anno 2019 e 1.643.750 euro per l'anno 2020, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 50.

7. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare le Università per l'attivazione di contratti di formazione specialistica dei medici, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 luglio 2007 (Definizione schema tipo del contratto di formazione specialistica dei medici), aggiuntivi rispetto ai contratti finanziati dal Ministero dell'università e ricerca. I contenuti e l'entità del finanziamento del singolo contratto sono determinati ai sensi della normativa vigente.

8. Per le finalità di cui al comma 7, con deliberazione della Giunta regionale viene determinato il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici che la Regione intende finanziare e l'assegnazione alle relative scuole di specialità medica delle Università, a decorrere dal primo anno di corso dell'anno accademico di riferimento e per gli anni successivi al primo fino al termine della durata legale del corso di studio.

9. Al fine di ottenere l'erogazione del finanziamento dei contratti aggiuntivi di formazione specialistica dei medici, le Università comunicano alla Direzione competente in materia di salute l'attribuzione dei nuovi contratti e l'avvenuta iscrizione agli anni successivi dei medici specializzandi titolari dei contratti aggiuntivi regionali degli anni precedenti, la relativa spesa sostenuta e le eventuali variazioni che potrebbero essere disposte come da contratto, con le seguenti scadenze: 30 aprile e 31 ottobre.

10. Per le finalità di cui al comma 7 è destinata la spesa complessiva di 7.500.000 euro, suddivisa in ragione di 2.500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 50.

11. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia un finanziamento a sostegno dei costi per i corsi attivati nell'ambito dei protocolli d'intesa per la formazione della classe dei corsi di laurea e del corso di laurea magistrale delle professioni sanitarie della prevenzione [82].

12. Per le finalità di cui al comma 11 l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia presenta alla Direzione competente in materia di salute istanza di concessione del finanziamento corredata di una relazione preventiva illustrativa delle risorse dedicate e del relativo piano finanziario, nel rispetto dei protocolli d'intesa per la formazione della classe dei corsi di studio delle professioni sanitarie della prevenzione [83].

13. Ai fini della rendicontazione del finanziamento di cui al comma 11, entro il 30 giugno di ciascun anno l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente del Friuli-Venezia Giulia trasmette una relazione finale illustrativa delle risorse dedicate ai corsi di studio attivati nell'anno accademico concluso, corredata del relativo rendiconto finanziario, nel rispetto dei relativi protocolli d'intesa [84].

14. In sede di prima applicazione, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia presenta alla Direzione competente in materia di salute l'istanza di concessione corredata di una relazione illustrativa delle risorse dedicate e del relativo piano finanziario entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

15. Per le finalità di cui al comma 11 è destinata la spesa complessiva di 552.500 euro, suddivisa in ragione di 212.500 euro per l'anno 2018 e di 170.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 50.

16. All'articolo 9 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20 (Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione), sono apportate le seguenti modifiche:

a) nella rubrica le parole «e pericolosi» sono soppresse;

b) al comma 1 le parole «, anche pericolosi» sono soppresse;

c) al comma 3, lettera b), le parole «anche pericolosi» sono soppresse;

d) al comma 3, lettera e), dopo la parola «Università» sono inserite le seguenti: «per controlli sanitari su animali esotici»;

e) al comma 3, lettera f), le parole «anche pericolosa» sono soppresse;

f) al comma 3, lettera g), le parole «e/o pericolosi» sono soppresse;

g) al comma 3, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

«g bis) pregresse collaborazioni documentabili con associazioni che si occupano di animali esotici.»;

h) al comma 4, lettera b), dopo la parola «animali» sono inserite le seguenti: «, spese di gestione».

17. Per le finalità di cui all'articolo 9, comma 4, lettera b), della legge regionale 20/2012, come modificato dal comma 16, lettera h), è destinata la spesa complessiva di 75.000 euro, suddivisa in ragione di 25.000 euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 50.

18. Alla lettera a) del comma 18 dell'articolo 8 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), dopo le parole «dei suddetti soggetti» sono aggiunte le seguenti: «, nonché per gli interventi per la riclassificazione delle medesime strutture ai sensi del regolamento di cui all'articolo 31 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale)».

19. Alle finalità di cui all'articolo 8, comma 18, lettera a), della legge regionale 14/2016, come modificato dal comma 18, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 3 (Interventi per gli anziani) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.

20. Al fine di contenere le rette a carico delle famiglie per l'accesso ai nidi d'infanzia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare al Comune di Basiliano e al Comune di Tarvisio, per la gestione rispettivamente dei nidi d'infanzia comunali "Pollicino" e "Il cucciolo", e alla Cooperativa sociale "Le Pagine", per la gestione del nido d'infanzia "Nido degli scriccioli" di Udine, un contributo straordinario di misura non superiore alla differenza tra le spese e i costi per la gestione del nido d'infanzia nell'anno educativo 2016/2017.

21. Per accedere al contributo di cui al comma 20, i destinatari devono presentare domanda, completa delle informazioni necessarie a procedere alla ripartizione delle risorse, alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia entro e non oltre il 15 febbraio 2018.

22. Per la ripartizione delle risorse disponibili per le finalità di cui al comma 20 e per l'erogazione e la concessione dei contributi, si applicano le previsioni di cui all'articolo 4 e all'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 31 maggio 2011, n. 0128/Pres (Regolamento per la determinazione dei criteri di ripartizione e delle modalità di concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi ai gestori pubblici, privati e del privato sociale dei nidi d'infanzia di cui all'articolo 9, commi 18 e 19, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011)).

23. Per le finalità di cui al comma 20 è destinata la spesa di 95.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 50.

24. Al fine di sostenere i Comuni nell'avvio dei procedimenti atti al rilascio dell'accreditamento previsto all'articolo 20 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), la Regione attiva apposite azioni di accompagnamento e di supervisione.

25. Per le finalità di cui al comma 24 è destinata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 7 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 50.

26. Per l'anno 2018, la quota di cui all'articolo 39, comma 2, della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), è determinata in 8.700.000 euro, nella seguente misura:

a) 1 milione di euro per il consolidamento del sistema associato di governo del sistema locale degli interventi e dei servizi sociali in linea con quanto previsto all'obiettivo 2/2013-2015 delle Linee guida per la predisposizione dei Piani di Zona di cui alle deliberazioni della Giunta regionale 22 marzo 2012, n. 458 e 24 febbraio 2017, n. 301;

b) 7.700.000 euro per il rafforzamento dei servizi e degli interventi riferiti al macro-livello 1 "Servizi per l'accesso e la presa in carico da parte della rete assistenziale" e all'obiettivo di servizio "Interventi/Misure per facilitare inclusione e autonomia" del macro-livello 5 "Misure di inclusione sociale - sostegno al reddito" di cui all'Allegato 1 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 10 ottobre 2016, prioritariamente destinati all'area di utenza "Povertà ed esclusione sociale" al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali di cui agli articoli 5 e 6 e gli interventi e servizi sociali per il contrasto alla povertà di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 (Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà).

27. Le risorse di cui al comma 26, lettera a), sono ripartite proporzionalmente tra le Unioni territoriali intercomunali sulla base della popolazione residente in ogni Unione, garantendo a ognuna un contributo minimo pari a 35.000 euro.

28. Le risorse di cui al comma 26, lettera b), sono ripartite tra le Unioni territoriali intercomunali per il 70 per cento su base parametrica secondo i criteri e le modalità di cui al decreto del Presidente della Regione 14 aprile 2011, n. 76/Pres. (Regolamento per la ripartizione tra i Comuni singoli e associati delle risorse di cui all'articolo 39 comma 3 della legge regionale 31 marzo 2006 n. 6), e per il 30 per cento in base al numero delle domande di Misura attiva di sostegno al reddito di cui all'articolo 2 della legge regionale 10 luglio 2015, n. 15 (Misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito), in corso di concessione nel bimestre maggio-giugno come risultanti dal sistema informatico previsto dall'articolo 7, comma 3, del decreto del Presidente della Regione 15 ottobre 2015, n. 216/Pres. (Regolamento per l'attuazione della Misura attiva di sostegno al reddito, di cui all'articolo 2 della legge regionale 10 luglio 2015, n. 15).

29. Alla finalità di cui al comma 26 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 7 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.

30. Al comma 18 dell'articolo 9 della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019), le parole «in via straordinaria per l'anno 2017» sono soppresse.

31. Per le finalità di cui all'articolo 9, comma 18, della legge regionale 31/2017, come modificato dal comma 30, è destinata la spesa complessiva di 3.937.500 euro, suddivisa in ragione di 1.312.500 euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 50.

32. Al fine di superare le barriere della comunicazione nonché per la promozione dell'inclusione sociale delle persone con diverse disabilità sensoriali cognitive motorie o neuropsicologiche, l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare un contributo di 150.000 euro a favore di progettualità condotte in collaborazione tra associazioni, servizi sociali dei Comuni e aziende sanitarie, mirate a:

a) agevolare l'utilizzo di metodologie di comunicazione aumentativa o alternativa adeguate nelle diverse situazioni di disabilità;

b) agevolare in particolare l'apprendimento della lingua dei segni e la promozione dell'identità linguistica della comunità dei non udenti;

c) agevolare l'apprendimento del Braille, della scrittura alternativa, delle modalità, mezzi, forme e sistemi di comunicazione alternativi e migliorativi, di abilità all'orientamento e alla mobilità e a facilitare il sostegno tra pari e il mentoring per le persone con disabilità visiva;

d) agevolare la partecipazione ad attività di espressione artistica e sportiva.

33. Le modalità di presentazione della domanda e i criteri per la concessione ed erogazione del contributo di cui al comma 32 sono determinati con specifico regolamento, da approvare previo parere della Commissione consiliare competente. Il regolamento terrà conto della rispettiva popolazione di riferimento territoriale.

34. Per le finalità di cui al comma 32 è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 50.

35. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio per l'Assistenza Medico PsicoPedagogica con sede legale a Cervignano del Friuli un contributo di 200.000 euro a sostegno di interventi relativi alla messa in sicurezza del Centro Residenziale di Sottoselva di Palmanova.

36. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 35 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il contributo è erogato in via anticipata e in un'unica soluzione nei limiti della spesa effettivamente documentata.

37. Per le finalità di cui al comma 35 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 50.

38. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a favore dei Comuni che abbiano attivato sportelli antiviolenza, nonché istituito centri per donne in difficoltà, per garantire l'operatività degli stessi.

39. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati la misura, i criteri, le condizioni e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 38.

40. Per le finalità di cui al comma 38 è destinata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 50.

41. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 20.000 euro all'Associazione Famiglie Diabetici della Bassa Friulana di San Giorgio di Nogaro per lo svolgimento delle attività istituzionali.

42. Per le finalità di cui al comma 41 l'Associazione Famiglie Diabetici della Bassa Friulana di San Giorgio di Nogaro presenta apposita domanda alla Direzione centrale competente in materia di politiche sociali, corredata del relativo preventivo di spesa entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di liquidazione del contributo medesimo e di rendicontazione della spesa.

43. Per le finalità di cui al comma 41 è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 5 (Interventi per le famiglie) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 50.

44. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla cooperativa sociale Il Seme di Fiume Veneto un contributo straordinario di 30.000 euro per il perseguimento dei fini istituzionali.

45. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 44 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, corredata di un preventivo di massima delle spese e di una relazione illustrativa delle attività, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione del contributo.

46. Per le finalità di cui al comma 44 è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 8 (Cooperazione ed associazionismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 50.

47. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'associazione di volontariato Il Samaritan Onlus di Ragogna un contributo straordinario di 15.000 euro per il perseguimento dei fini istituzionali.

48. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 47 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, corredata di un preventivo di massima delle spese e di una relazione illustrativa delle attività, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione del contributo.

49. Per le finalità di cui al comma 47 è destinata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 8 (Cooperazione ed associazionismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 50.

50. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020 di cui all'allegata Tabella I.

 

     Art. 10. (Sistema delle autonomie locali e coordinamento della finanza pubblica)

1. A integrazione delle entrate proprie degli enti locali, le risorse finanziarie regionali complessive pari a 1.426.410.300,89 euro a favore dei medesimi per il triennio 2018-2020, suddivise secondo quanto previsto dal presente articolo, per le finalità di cui agli articoli 11 e 12 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali):

a) ammontano per l'anno 2018 a 454.747.740,97 euro;

b) ammontano per l'anno 2019 a 483.262.129,25 euro;

c) sono quantificate e autorizzate per l'anno 2020 in 488.400.430,67 euro.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono costituite:

a) dalla quota garantita ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 18/2015, pari a complessivi 1.355.315.882,04 euro per il triennio 2018-2020, di cui 433.003.926,31 euro per l'anno 2018, come determinate dall'articolo 7 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016), 446.084.357,90 euro per l'anno 2019, come determinate dall'articolo 10 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017) e 476.227.597,83 euro per l'anno 2020;

b) dalla quota straordinaria derivante da ulteriori risorse aggiuntive del bilancio regionale, pari a complessivi 71.094.418,58 euro per il triennio 2018-2020, di cui 21.743.814,66 euro per l'anno 2018, 37.177.771,35 euro per l'anno 2019, 12.172.832,84 euro per l'anno 2020.

3. Le risorse di cui al comma 2, lettera a), sono destinate al finanziamento:

a) del fondo ordinario transitorio comunale di cui al comma 4;

b) del fondo ordinario transitorio per le Unioni territoriali intercomunali di cui al comma 9;

c) della quota di compartecipazione al fondo incentivi per funzioni tecniche di cui al comma 14;

d) del fondo ordinario per gli investimenti a favore dei Comuni e delle Unioni territoriali intercomunali di cui al comma 16;

e) degli impegni pluriennali a favore dei Comuni di cui all'articolo 10, commi 81 e 83, della legge regionale 25/2016;

f) del fondo per sostenere e promuovere i percorsi di fusione tra Comuni di cui al comma 22, nonché del fondo di accompagnamento dei Comuni risultanti da fusione di cui al comma 25;

g) del fondo per la valorizzazione di buone pratiche e interventi risanatori urgenti e anticipazioni finanziarie di cui al comma 28;

h) del fondo accadimenti di natura straordinaria o imprevedibile di cui al comma 39;

i) del fondo per il concorso agli oneri derivanti dalla determinazione dei nuovi compensi spettanti ai revisori degli enti locali di cui al comma 44;

j) del fondo di anticipazione relativo a spese legali a seguito di contenziosi di cui al comma 49;

k) dell'assegnazione di cui all'articolo 17 della legge regionale 21 aprile 2017, n. 9 (Funzioni onorifiche delle soppresse Province e altre norme in materia di enti locali, Centrale unica di committenza regionale, personale del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, trasporti e infrastrutture) e dell'assegnazione di cui all'articolo 11, comma 6, della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019), di cui al comma 52;

l) del programma sicurezza di cui all'articolo 10, comma 78, della legge regionale 25/2016 per le spese di parte corrente e di cui al comma 54;

m) dell'assegnazione di cui all'articolo 9, comma 57, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), e di cui al comma 56, dell'assegnazione di cui all'articolo 10, comma 21, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019), e di cui al comma 58, dell'assegnazione di cui all'articolo 10, comma 11, della legge regionale 10 novembre 2017, n. 37 (Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità), e di cui al comma 60 e dell'assegnazione di cui all'articolo 10, comma 88, della legge regionale 25/2016 e di cui al comma 62 e delle assegnazioni di cui agli articoli 16, 56, commi 16, 17 e 18, e all'articolo 29 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale), e di cui ai commi 64, 66 e 68;

n) dei fondi per la Provincia di Udine di cui ai commi 70 e 73, del fondo di cui al comma 77 e del fondo di cui al comma 79;

o) dell'assegnazione di cui al comma 82;

p) dell'assegnazione di cui al comma 84;

q) dell'assegnazione di cui al comma 86;

r) dell'assegnazione di cui al comma 88.

4. Il fondo ordinario transitorio comunale di cui all'articolo 45, comma 2, della legge regionale 18/2015 è pari a complessivi 885.915.000 euro per il triennio 2018-2020, di cui 295.305.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

5. Il fondo di cui al comma 4 è suddiviso in:

a) quota specifica, pari a 14.565.198,33 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020;

b) quota ordinaria, pari a 149.389.801,67 euro per l'anno 2018, a 124.389.801,67 euro per l'anno 2019 e a 74.389.801,67 euro per l'anno 2020;

c) quota di perequazione, pari a 125 milioni di euro per l'anno 2018, a 150 milioni di euro per l'anno 2019 e a 200 milioni di euro per l'anno 2020;

d) quota di perequazione integrativa, pari a 6.350.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 9/2017.

6. Le quote di cui alle lettere a), b) e d) del comma 5 sono ripartite in misura proporzionale alle rispettive assegnazioni dell'anno 2017.

7. Per l'anno 2018 la quota di cui alla lettera c) del comma 5 è ripartita in misura proporzionale all'assegnazione dell'anno 2017 e per gli anni 2019 e 2020 in base ai criteri definiti con regolamento regionale.

8. Per le finalità previste dal comma 4 è destinata la spesa complessiva di 885.915.000 euro per il triennio 2018-2020, di cui 295.305.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J di cui al comma 109.

9. Il fondo ordinario transitorio per le Unioni territoriali intercomunali di cui all'articolo 45, comma 2, della legge regionale 18/2015, è pari a complessivi 315.760.593,48 euro per il triennio 2018-2020, di cui 105.190.815,40 euro per l'anno 2018 e 105.284.889,04 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

10. Il fondo di cui al comma 9 è suddiviso in:

a) quota specifica per il funzionamento e l'attività istituzionale delle Unioni territoriali intercomunali, che tiene conto anche delle funzioni derivanti dagli enti locali territoriali soppressi, pari a 18.918.875,20 euro per l'anno 2018 e a 18.988.219,13 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020;

b) quota ordinaria per la gestione delle funzioni comunali, pari a 28.628.836,58 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020;

c) quota comunale per servizi sociali di cui all'articolo 26, comma 1, lettera b), della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), pari a 35.647.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020;

d) quota per le funzioni provinciali trasferite, pari a 21.996.103,62 euro per l'anno 2018 e a 22.020.833,33 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

11. [Per l'anno 2018, una parte delle risorse di cui alla quota a) del comma 10, pari a 3.618.729,25 euro, e per gli importi di cui alla Tabella O, è assegnata alle Unioni territoriali intercomunali a seguito della comunicazione, inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata della Direzione centrale competente in materia di autonomie locali, attestante la decorrenza dell'avvenuta attivazione delle funzioni di cui al comma 3 dell'articolo 26 della legge regionale 26/2014, come modificato dall'articolo 9, comma 2, lettera c), della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020). L'assegnazione, quantificata in dodicesimi, spetta in ragione della decorrenza dell'esercizio delle funzioni] [85].

12. Il fondo di cui al comma 9 è ripartito, per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, come da allegata Tabella P "Fondo ordinario UTI".

13. Per le finalità previste dal comma 9 è destinata la spesa complessiva di 315.760.593,48 euro per il triennio 2018-2020, di cui 105.190.815,40 euro per l'anno 2018 e 105.284.889,04 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J di cui al comma 109.

14. La quota di compartecipazione degli enti locali per l'alimentazione del fondo incentivi per funzioni tecniche in applicazione del comma 3 bis dell'articolo 13 della legge regionale 18/2015, come inserito dall'articolo 10, comma 12, della legge regionale n. 44/2017, è pari a complessivi 120.000 euro per il triennio 2018-2020, di cui 40.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

15. Per le finalità previste dal comma 14 è destinata la spesa complessiva di 120.000 euro per il triennio 2018-2020, di cui 40.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J di cui al comma 109.

16. Il fondo ordinario per gli investimenti a favore dei Comuni e delle Unioni territoriali intercomunali di cui all'articolo 14, comma 9, lettera a), della legge regionale 18/2015, è pari a complessivi 56.001.113,45 euro per il triennio 2018-2020, di cui 8 milioni di euro per l'anno 2018, di cui 24.117.890,09 euro per l'anno 2019 e di cui 23.883.223,36 euro per l'anno 2020.

17. Il fondo di cui al comma 16 è suddiviso:

a) per la quota di 22.580.431,60 euro a favore dei Comuni, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2018 e pari a 8.790.215,80 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020;

b) per la quota di 24.420.681,85 euro a favore delle Unioni territoriali intercomunali, pari a 12.327.674,29 euro per l'anno 2019 e pari a 12.093.007,56 euro per l'anno 2020;

c) per la quota di 9 milioni di euro a favore delle Unioni territoriali intercomunali, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, per gli immobili destinati all'istruzione secondaria di secondo grado.

18. Per l'anno 2018 ciascuna delle quote di cui al comma 17 è ripartita in misura proporzionale alle rispettive quote assegnate nell'anno 2017.

18 bis. Le risorse di cui al comma 17, lettera b), sono destinate a integrare le risorse a favore dell'Intesa per lo sviluppo per interventi di area vasta per gli anni 2019 e 2020 [86].

18 ter. [Le risorse di cui al comma 18 bis, utilizzate secondo le modalità definite dall'articolo 7 della legge regionale 18/2015, sono destinate agli interventi di area vasta prioritariamente a favore dei Comuni che alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 27 marzo 2018, n. 12 (Disposizioni in materia di cultura, sport, risorse agricole e forestali, risorse ittiche, attività venatoria e raccolta funghi, imposte e tributi, autonomie locali e coordinamento della finanza pubblica, funzione pubblica, infrastrutture, territorio, ambiente, energia, attività produttive, cooperazione, turismo, lavoro, biodiversità, paesaggio, salute e disposizioni istituzionali), non partecipano alle Unioni territoriali intercomunali, ma che deliberano l'adesione alle stesse ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge regionale 26/2014, entro il 31 luglio 2018] [87].

19. Per gli anni 2019 e 2020 i criteri di riparto del fondo di cui al comma 16, con riferimento alle quote di cui al comma 17, lettere a) e c), sono definiti con regolamento regionale, tenuto conto degli indicatori di cui all'articolo 14, comma 9, lettera a), della legge regionale 18/2015 [88].

20. Le risorse del fondo di cui al comma 16 sono concesse d'ufficio ed erogate in unica soluzione. Entro il 31 ottobre del secondo anno successivo all'erogazione, il beneficiario presenta alla Regione una certificazione attestante l'avvenuta destinazione della quota ricevuta per spese d'investimento.

21. Per le finalità previste dal comma 16 è destinata la spesa complessiva di 56.001.113,45 euro per il triennio 2018-2020, di cui 8 milioni di euro per l'anno 2018 e 24.117.890,09 euro per l'anno 2019 e 23.883.223,36 euro per l'anno 2020, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J di cui al comma 109.

22. Il fondo per sostenere e promuovere i percorsi di fusione tra Comuni di cui all'articolo 14, commi da 4 a 7, della legge regionale 18/2015, è pari a complessivi 1.500.000 euro per il triennio 2018-2020, di cui 500.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

23. Gli enti interessati a ciascun percorso presentano domanda tramite il Comune più popoloso entro il 30 aprile di ciascun anno, specificando le proposte di utilizzo delle risorse regionali in conformità alle previsioni dell'articolo 14, comma 5, della legge regionale 18/2015 . L'assegnazione è concessa ed erogata entro trenta giorni dalla deliberazione del riparto da parte della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 14, comma 6, della legge regionale 18/2015.

24. Per la finalità prevista dal comma 22 è destinata la spesa complessiva di 1.500.000 euro per il triennio 2018-2020, di cui 500.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J di cui al comma 109.

25. Il fondo di accompagnamento dei Comuni risultanti da fusione di cui all'articolo 8, comma 9, della legge regionale 26/2014 e all'articolo 14, comma 8, della legge regionale 18/2015, è pari a complessivi 7 milioni di euro per il triennio 2018-2020, di cui 2 milioni di euro per l'anno 2018, di cui 2 milioni di euro per l'anno 2019 e di cui 3 milioni di euro per l'anno 2020.

26. Il fondo di cui al comma 25 è assegnato d'ufficio e in unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.

27. Per la finalità prevista dal comma 25 è destinata la spesa complessiva di 7 milioni di euro per il triennio 2018-2020, di cui 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di cui 3 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J di cui al comma 109.

28. Il fondo per la valorizzazione di buone pratiche e interventi risanatori urgenti e anticipazioni finanziarie, di cui all'articolo 14, comma 11, della legge regionale 18/2015, è pari a complessivi 3.299.000 euro per il triennio 2018-2020, di cui 1.019.000 euro per l'anno 2018 e di cui 1.140.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

29. Il fondo di cui al comma 28 è suddiviso in:

a) quota per la valorizzazione di buone pratiche dei Comuni e delle Unioni territoriali intercomunali, pari a 519.000 euro per l'anno 2018 e pari a 640.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020;

b) quota per il contributo al risanamento finanziario degli enti locali che deliberano la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all'articolo 32, comma 2, della legge regionale 18/2015, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

30. Per l'anno 2018 la quota di cui al comma 29, lettera a), è destinata al concorso agli oneri corrispondenti alle penalità connesse a operazioni di estinzione anticipata del debito da parte dei Comuni e delle Unioni territoriali intercomunali.

31. Il concorso agli oneri corrispondenti alle penalità connesse a operazioni di estinzione anticipata di cui al comma 30 è determinato nella misura del 95 per cento delle penalità quantificate nella domanda di contributo.

32. La domanda per accedere al contributo di cui al comma 30 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di autonomie locali, entro il 30 aprile 2018, e contiene:

a) la richiesta espressa di voler beneficiare del contributo;

b) l'indicazione dell'ammontare complessivo delle penalità connesse all'estinzione anticipata del debito, comprovate da una simulazione di chiusura anticipata del mutuo fornita dall'istituto erogatore del mutuo stesso;

c) gli estremi dell'atto consiliare contenente la volontà di estinzione anticipata del debito;

d) la dichiarazione che la richiesta è formulata per operazioni di estinzione anticipata attivate dalla data dell'1 gennaio 2018 o che l'ente intende adottare entro l'anno 2018.

33. Il contributo di cui al comma 30 è concesso entro il 31 maggio 2018. In caso di insufficienza dello stanziamento, l'assegnazione spettante a ciascun beneficiario è ridotta in misura proporzionale.

34. Le risorse di cui al comma 30 non utilizzate per le domande presentate ai sensi del comma 32 sono concesse entro il 31 ottobre 2018 previa richiesta, da presentare con le modalità previste al comma 32, entro il 30 settembre 2018. In caso di insufficienza di risorse, l'assegnazione spettante a ciascun beneficiario è ridotta in misura proporzionale.

35. L'erogazione di cui ai commi 33 e 34 è disposta in via posticipata, previa presentazione entro il 31 marzo 2019 degli oneri effettivamente sostenuti e della documentazione idonea a dimostrare l'avvenuta estinzione anticipata del debito.

36. Per gli anni 2019 e 2020 i criteri per l'accesso, per il riparto e per la gestione del fondo di cui al comma 29, lettera a), sono definiti con regolamento regionale.

37. Per la quota di cui al comma 29, lettera b), fino all'approvazione delle deliberazioni della Giunta regionale di cui all'articolo 32, comma 3, e all'articolo 4 della legge regionale 18/2015, continua a trovare applicazione quanto deliberato dalla Giunta regionale in attuazione dell'articolo 14, commi da 17 a 20, della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014).

38. Per le finalità previste dal comma 28 è destinata la spesa complessiva di 3.299.000 euro per il triennio 2018-2020, di cui 1.019.000 euro per l'anno 2018 e di cui 1.140.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J di cui al comma 109.

39. Il fondo accadimenti di natura straordinaria o imprevedibile previsto dall'articolo 14, comma 12, della legge regionale 18/2015, è pari a complessivi 1.500.000 euro per il triennio 2018-2020, di cui 500.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

40. Al comma 12 dell'articolo 14 della legge regionale 18/2015 la parola «correnti» è soppressa e dopo le parole «nell'anno di stanziamento delle relative risorse» sono inserite le seguenti: «o nell'ultimo trimestre dell'anno precedente».

41. Le disposizioni di cui al comma 40 hanno effetto a decorrere dall'1 gennaio 2018 anche nelle more dell'adeguamento del regolamento di attuazione di cui all'articolo 14, comma 12, della legge regionale 18/2015.

42. Per la finalità prevista dal comma 39 è destinata la spesa complessiva di 1.500.000 euro per il triennio 2018-2020, di cui 500.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J di cui al comma 109.

43. In via straordinaria, con riferimento alle assegnazioni dell'anno 2017 del Fondo per il concorso agli oneri correnti dei Comuni e delle Unioni territoriali intercomunali, derivanti da accadimenti di natura straordinaria o imprevedibile, il termine di rendicontazione, previsto dall'articolo 7, comma 58, della legge regionale 34/2015 e dall'articolo 10, comma 47, della legge regionale 25/2016, è fissato al 31 dicembre 2019 [89].

44. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare a favore dei Comuni un fondo per il concorso agli oneri derivanti dalla determinazione dei nuovi compensi spettanti ai revisori degli enti locali, ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 18/2015 . Le risorse sono assegnate su base annua ai Comuni in misura pari al 50 per cento dell'aumento derivante dalla differenza tra il limite minimo del compenso base annuo lordo per classe demografica, stabilito con il decreto del Presidente della Regione 23 ottobre 2017, n. 0246/Pres. e il compenso massimo annuo lordo per classe demografica, stabilito con il decreto del Presidente della Regione 12 aprile 2005, n. 092/Pres.

45. L'assegnazione di cui al comma 44 spetta a decorrere:

a) dall'1 gennaio 2018 a favore dei Comuni che hanno conferito l'incarico di revisore dall'1 settembre al 31 dicembre 2017;

b) dalla data di conferimento dell'incarico di revisore a favore dei Comuni che conferiscono l'incarico dall'1 gennaio 2018.

46. Le risorse di cui al comma 44 sono assegnate d'ufficio e in unica soluzione a seguito della comunicazione di conferimento dell'incarico da parte del Comune.

47. Il fondo di cui al comma 44 è pari a complessivi 1.250.000 euro per il triennio 2018-2020, di cui 350.000 euro per l'anno 2018 e di cui 450.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

48. Per la finalità prevista dal comma 44 è destinata la spesa complessiva di 1.250.000 euro per il triennio 2018-2020, di cui 350.000 euro per l'anno 2018 e di cui 450.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J di cui al comma 109.

49. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare a favore degli enti locali, a domanda, un fondo di anticipazione relativo a spese legali a seguito di contenziosi caratterizzati da notevoli incertezze di definizione, pari a complessivi 1.500.000 euro per il triennio 2018-2020, di cui 500.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

50. Con regolamento regionale sono definiti i criteri per l'accesso al fondo di cui al comma 49, tra i quali, in particolare, la dimostrazione di aver effettuato opportuni accantonamenti nell'apposito fondo, le modalità di presentazione della domanda e di erogazione, nonché le modalità e le tempistiche pluriennali di restituzione alla Regione dell'assegnazione ricevuta.

51. Per la finalità prevista dal comma 49 è destinata la spesa complessiva di 1.500.000 euro per il triennio 2018-2020, di cui 500.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J di cui al comma 109.

52. L'assegnazione di cui all'articolo 11, comma 6, della legge regionale 31/2017 è pari a complessivi 2.657.490,75 euro per il triennio 2018-2020, di cui 885.830,25 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

53. Per la finalità prevista dal comma 52 è destinata la spesa complessiva di 2.657.490,75 euro per il triennio 2018-2020, di cui 885.830,25 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J di cui al comma 109.

54. L'assegnazione di cui all'articolo 10, comma 78, della legge regionale 25/2016, con riferimento alle spese di parte corrente, è pari a complessivi 3 milioni di euro per il triennio 2018-2020, di cui 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

55. Per la finalità prevista dal comma 54 è destinata la spesa complessiva di 3 milioni di euro per il triennio 2018-2020, di cui 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J di cui al comma 109.

56. L'assegnazione di cui all'articolo 9, comma 57, della legge regionale 14/2016 e, per il solo anno 2018, l'assegnazione di cui all'articolo 10, comma 46, della legge regionale 31/2017 quantificata in 300.000 euro, è pari a complessivi 1.350.000 euro per il triennio 2018-2020, di cui 450.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 [90].

57. Per la finalità prevista dal comma 56 è destinata la spesa complessiva di 1.350.000 euro per il triennio 2018-2020, di cui 450.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J di cui al comma 109.

58. L'assegnazione di cui all'articolo 4 della legge regionale 26 marzo 2014, n. 3 (Disposizioni in materia di organizzazione e di personale della Regione, di agenzie regionali e di enti locali), è pari a complessivi 1.500.000 euro per il triennio 2018-2020, di cui 500.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

59. Per la finalità prevista dal comma 58 è destinata la spesa complessiva di 1.500.000 euro per il triennio 2018-2020, di cui 500.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J di cui al comma 109.

60. L'assegnazione di cui all'articolo 10, comma 11, della legge regionale 37/2017 è pari a complessivi 25.000 euro per il triennio 2018-2020, di cui 25.000 euro per l'anno 2018. Tali risorse sono integrate di ulteriori 25.000 euro per l'anno 2018.

61. Per la finalità prevista dal comma 60 è destinata la spesa complessiva di 50.000 euro per il triennio 2018-2020, di cui 50.000 euro per l'anno 2018, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J di cui al comma 109.

62. L'assegnazione di cui all'articolo 10, comma 88, della legge regionale 25/2016 è pari a complessivi 225.000 euro per il triennio 2018-2020, di cui 75.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

63. Per la finalità prevista dal comma 62 è destinata la spesa complessiva di 225.000 euro per il triennio 2018-2020, di cui 75.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J di cui al comma 109.

64. L'assegnazione ai sensi di quanto disposto dall'articolo 16 della legge regionale 18/2016 è pari a complessivi 900.000 euro per il triennio 2018-2020, di cui 300.000 euro per ciascuno degli anni 2018-2020.

65. Per la finalità prevista dal comma 64 è destinata la spesa complessiva di 900.000 euro per il triennio 2018-2020, di cui 300.000 euro per ciascuno degli anni 2018-2020, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J di cui al comma 109.

66. L'assegnazione ai sensi di quanto disposto dall'articolo 56, commi 16, 17 e 18, della legge regionale 18/2016 è pari a complessivi 1.470.000 euro per il triennio 2018-2020, di cui 490.000 euro per ciascuno degli anni 2018-2020.

67. Per la finalità prevista dal comma 66 è destinata la spesa complessiva di 1.470.000 euro per il triennio 2018-2020, di cui 490.000 euro per ciascuno degli anni 2018-2020, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J di cui al comma 109.

68. L'assegnazione ai sensi di quanto disposto dall'articolo 29 della legge regionale 18/2016 è pari a complessivi 300.000 euro per il triennio 2018-2020, di cui 100.000 euro per ciascuno degli anni 2018-2020.

69. Per la finalità prevista dal comma 68 è destinata la spesa complessiva di 300.000 euro per il triennio 2018-2020, di cui 100.000 euro per ciascuno degli anni 2018-2020, a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J di cui al comma 109.

70. Per l'anno 2018 è assegnato alla Provincia di Udine un fondo sino a un massimo di complessivi 5.970.402,42 euro, in relazione agli oneri sostenuti o da sostenersi sino alla scadenza del mandato o alla cessazione anticipata dei rispettivi organi, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20 (Soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015 e 10/2016).

71. Le risorse del fondo di cui al comma 70 sono concesse sulla base di apposita richiesta trasmessa dalla Provincia di Udine alla Regione, nel limite massimo specificato al comma stesso.

72. Per la finalità prevista dal comma 70 è destinata la spesa di 5.970.402,42 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J di cui al comma 109.

73. Per la gestione commissariale della Provincia di Udine è assegnato un fondo di 4 milioni di euro per l'anno 2018.

74. Il fondo di cui al comma 73 è assegnato alla Provincia di Udine tenuto conto dei dati forniti in relazione alle attività ancora in essere all'1 maggio 2018 e in relazione all'onere per il pagamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari in scadenza nel primo semestre 2018 al netto dei contributi pubblici a copertura dei predetti oneri.

75. Per la finalità prevista dal comma 73 è destinata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J di cui al comma 109.

76. Al fine di assicurare l'ottimizzazione delle risorse nonché la copertura delle spese di funzionamento della Provincia di Udine, con atti amministrativi di variazione al bilancio finanziario gestionale sono disposte le necessarie variazioni compensative tra i fondi di cui ai commi 70, 73 e 79.

77. Le quote residue del limite d'impegno quindicennale autorizzato dall'articolo 1, comma 28, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008), come rideterminato ai sensi dell'articolo 52, comma 5, della legge regionale 20/2016, sono pari a complessivi 2.100.000 euro per il triennio 2018-2020, di cui 700.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, a favore della Provincia di Udine e, rispettivamente, della Regione dal momento del subentro nei mutui sostenuti da tale limite.

78. Alle finalità di cui al comma 77 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.

79. L'assegnazione di cui all'articolo 7, comma 29, della legge regionale 34/2015 è pari a complessivi 11.833.029,81 euro per il triennio 2018-2020, di cui 648.516,44 euro per l'anno 2018, di cui 2.467.386,72 euro per l'anno 2019 e di cui 8.717.126,65 euro per l'anno 2020.

80. Per la finalità prevista dal comma 79 è destinata la spesa complessiva di 11.833.029,81 euro per il triennio 2018-2020, di cui 648.516,44 euro per l'anno 2018, di cui 2.467.386,72 euro per l'anno 2019 e di cui 8.717.126,65 euro per l'anno 2020, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J di cui al comma 109.

81. La Regione assicura al bilancio statale, regionale e comunale le quote di maggior e minor gettito IMU, ai sensi della legislazione vigente e delle intese o accordi tra Stato e Regione.

82. In deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 4, della legge regionale 18/2015, per l'Intesa per lo sviluppo di cui all'articolo 7 e all'articolo 14, comma 9, lettera b), della legge regionale medesima, è destinata la spesa complessiva di 35.234.666,73 euro per il triennio 2018-2020, di cui 5 milioni di euro per l'anno 2019 e di cui 30.234.666,73 euro per l'anno 2020, a integrazione delle altre risorse regionali destinate al medesimo metodo di concertazione per il triennio 2018-2020.

83. Per la finalità prevista dal comma 82, nell'ambito delle risorse individuate dal comma 2, lettera a), è destinata la spesa complessiva di 35.234.666,73 euro per il triennio 2018-2020, di cui 5 milioni di euro per l'anno 2019 e 30.234.666,73 euro per l'anno 2020, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J di cui al comma 109.

84. Per sopperire alle particolari esigenze di manutenzione straordinaria degli immobili assegnati al Comune di Sesto al Reghena a seguito della soppressione della Provincia di Pordenone ai sensi della legge regionale 20/2016, dotati di notevole pregio naturalistico e paesaggistico, la Regione è autorizzata ad assegnare al Comune medesimo un contributo straordinario di 121.000 euro per l'anno 2018. Le risorse sono concesse ed erogate d'ufficio e non comportano alcuna rendicontazione.

85. Per la finalità prevista dal comma 84 è destinata la spesa di 121.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 109.

86. Al fine di consentire la continuità dell'attività istituzionale dell'Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani (UNCEM) FVG connessa con il processo di riordino del sistema delle Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare all'UNCEM FVG un contributo straordinario di 30.000 euro per l'anno 2018.

87. Per le finalità previste dal comma 86 è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 109.

88. In relazione all'esercizio delle funzioni trasferite in materia di diritto allo studio e assistenza sociale da parte delle Unioni territoriali intercomunali, al fine di sostenere le attività del Centro culturale Casa A. Zanussi di Pordenone, è assegnata una quota integrativa della quota di cui alla lettera a) del comma 10 all'Unione territoriale intercomunale del Noncello pari a 150.000 euro per gli anni 2018-2020, di cui 50.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

89. Per le finalità previste dal comma 88 è destinata la spesa complessiva di 150.000 euro per gli anni 2018-2020, di cui 50.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 109.

90. Le risorse di cui al comma 2, lettera b), sono destinate:

a) al finanziamento del programma sicurezza di cui all'articolo 10, comma 78, della legge regionale 25/2016 per le spese d'investimento e di cui al comma 91;

b) al finanziamento degli interventi previsti dall'articolo 4 bis della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale), come integrata dal comma 94;

c) al finanziamento degli interventi per l'Intesa per lo sviluppo di cui all'articolo 7 e all'articolo 14, comma 9, lettera b), della legge regionale 18/2015, di cui al comma 98;

d) al finanziamento del fondo per sostenere e promuovere i percorsi di fusione tra Comuni previsto all'articolo 14, commi da 4 a 7, della legge regionale 18/2015, di cui al comma 96;

e) al finanziamento dell'intervento di cui al comma 101.

91. L'assegnazione di cui all'articolo 10, comma 78, della legge regionale 25/2016, con riferimento alle spese di investimento, è pari a complessivi 3 milioni di euro per il triennio 2018-2020, di cui 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

92. Per la finalità prevista dal comma 91 è destinata la spesa complessiva di 3 milioni di euro per il triennio 2018-2020, di cui 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J di cui al comma 109.

93. [Al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 9/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b) le parole «e Servizi» sono soppresse;

b) alla lettera c) la parola «Servizi» è sostituita dalla seguente: «Corpi»;

c) la lettera e) è abrogata] [91].

94. Dopo l'articolo 4 della legge regionale 9/2009 è inserito il seguente:

«Art. 4 bis. (Interventi per l'installazione di sistemi di sicurezza presso case e abitazioni private)

1. La Regione dota le Unioni territoriali intercomunali e i Comuni che non ne fanno parte di risorse finanziarie per la concessione di contributi ai cittadini per l'installazione di sistemi di sicurezza nelle proprie abitazioni.

2. I criteri di riparto delle risorse finanziarie agli enti locali e i requisiti e i criteri per la concessione dei contributi ai cittadini sono stabiliti con regolamento regionale.».

95. Per le finalità previste dall'articolo 4 bis della legge regionale 9/2009, come inserito dal comma 94, è destinata la spesa complessiva di 2.500.000 euro per il triennio 2018-2020, di cui 500.000 euro per l'anno 2018 e 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J di cui al comma 109.

96. Per la finalità prevista dall'articolo 14, commi da 4 a 7, della legge regionale 18/2015, a integrazione di quanto previsto dai commi 22 e 24, nell'ambito delle risorse individuate dal comma 2, lettera b), è destinata l'ulteriore spesa complessiva di 494.418,85 euro per il triennio 2018-2020, di cui 143.814,66 euro per l'anno 2018, 177.771,35 euro per l'anno 2019 e 172.832,84 euro per l'anno 2020, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J di cui al comma 109.

97. Ai sensi di quanto previsto dai commi 22 e 96, le risorse complessive destinate al fondo per sostenere e promuovere i percorsi di fusione tra Comuni ammontano a 1.994.418,85 euro per il triennio 2018-2020, di cui 643.814,66 euro per l'anno 2018, 677.771,35 euro per l'anno 2019 e 672.832,84 euro per l'anno 2020.

98. Per le finalità previste dall'articolo 7 e dall'articolo 14, comma 9, lettera b), della legge regionale 18/2015, a integrazione di quanto previsto dai commi 82 e 83, nell'ambito delle risorse individuate dal comma 2, lettera b), è destinata l'ulteriore spesa complessiva di 65 milioni di euro per il triennio 2018-2020, di cui 20 milioni di euro per l'anno 2018, 35 milioni di euro per l'anno 2019 e 10 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J di cui al comma 109.

99. Ai sensi di quanto previsto dai commi 82 e 98, l'ammontare complessivo delle risorse a favore dell'Intesa per lo sviluppo 2018-2020 ammonta a 100.234.666,73 euro per il triennio 2018-2020, di cui 20 milioni di euro per l'anno 2018, di cui 40 milioni di euro per l'anno 2019 e 40.234.666,73 euro per l'anno 2020.

100. In relazione a eventuali regolazioni finanziarie per la copertura delle funzioni comunali, esercitate o gestite dalle Unioni territoriali intercomunali, trova applicazione l'articolo 8, comma 5 bis, della legge regionale 18/2015, come modificato e integrato dall'articolo 9, comma 15, lettera a), della legge regionale n. 44/2017 [92].

101. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare un fondo di 100.000 euro, a titolo di indennizzo una tantum e in misura forfetaria, ai Comuni con popolazione inferiore a 2.000 abitanti, che hanno registrato un rapporto percentuale maggiore al 2 per cento, tra presenze medie di stranieri definiti nell'ambito delle normative sulla protezione internazionale e popolazione residente al 31 dicembre 2017, in base ai dati comunicati dalla Direzione centrale competente per materia [93].

102. Le risorse assegnate ai Comuni ai sensi del comma 101 devono essere prioritariamente utilizzate al fine di implementare politiche giovanili e della famiglia, compresi interventi per l'abbattimento dei costi dei servizi per l'infanzia e i giovani [94].

103. La registrazione della presenza di stranieri fa riferimento al periodo 1 gennaio - 30 giugno 2018 [95].

104. L'indennizzo di cui al comma 101 è concesso d'ufficio dal Servizio competente in materia di finanza locale, nella misura massima di 2.000 euro per presenza di straniero [96].

105. Per la finalità prevista dal comma 101 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 109.

106. La lettera h) del comma 1 dell'articolo 62 della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28 (Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale), è abrogata.

107. Dopo l'articolo 63 della legge regionale 28/2007 è inserito il seguente:

«Art. 63 bis. (Spese postali)

1. L'Amministrazione regionale rimborsa ai Comuni le spese postali occorrenti per la spedizione delle cartoline-avviso previste dall'articolo 8 e ogni altra spesa postale concernente le elezioni regionali.

2. Le spese postali di cui al comma 1 vengono rimborsate dall'Amministrazione regionale entro tre mesi dalla data delle elezioni. Ai fini della rendicontazione della spesa, i Comuni presentano, nei termini stabiliti dalla struttura regionale competente in materia elettorale, una dichiarazione sottoscritta dal responsabile del servizio economico e finanziario del Comune attestante l'importo della spesa anticipata. L'Amministrazione regionale ha facoltà di richiedere l'esibizione della documentazione in originale comprovante la spesa.

3. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni regionali con le elezioni comunali, ovvero con le elezioni comunali e circoscrizionali, le spese postali di cui al comma 1 sono proporzionalmente ripartite fra gli enti interessati e il rimborso dell'Amministrazione regionale è ridotto in misura corrispondente.».

108. Alle finalità previste dall'articolo 63 bis della legge regionale 28/2007, come inserito dal comma 107, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 7 (Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione del bilancio regionale per gli anni 2018-2020.

109. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020 di cui all'allegata Tabella J.

 

     Art. 11. (Servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili)

1. Ai sensi dell'articolo 41, comma 11, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense), la Regione riconosce ai praticanti avvocati un rimborso mensile per lo svolgimento del tirocinio professionale presso l'Avvocatura della Regione e per l'intera durata dello stesso, nei limiti delle risorse disponibili.

2. Ai praticanti avvocati è, altresì, riconosciuto il rimborso in forma analitica delle spese sostenute per l'espletamento delle attività professionali oggetto di delega presso i vari uffici giudiziari.

3. Per le finalità previste dal disposto di cui al comma 1, è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di cui al comma 31.

4. Per le finalità previste dal disposto di cui al comma 2, è destinata la spesa di 3.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di cui al comma 31.

5. Al comma 20 dell'articolo 10 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), le parole «Per le annualità 2016 e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «Per le annualità 2016, 2017, 2018 e 2019».

6. Al comma 14 dell'articolo 12 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), le parole «Per gli anni 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019».

7. [La prenotazione delle risorse di cui all'articolo 40 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), non è necessaria ai fini dell'impegno della spesa relativa ai compensi, gettoni di presenza e rimborsi spese ai componenti di comitati e commissioni previsti da leggi regionali] [97].

8. L'Amministrazione regionale, a decorrere dal secondo semestre dell'esercizio finanziario 2018, subentra nei contratti di mutuo e in quelli relativi all'emissione di prestiti obbligazionari della Provincia di Udine relativi a funzioni trasferite alla Regione, a enti diversi dalla Regione stessa e a immobili istituzionali della predetta Provincia.

9. In riferimento alla suddetta Provincia, il Commissario liquidatore nominato ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20 (Soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015 e 10/2016), provvede a individuare e comunicare all'Amministrazione regionale i contratti di mutuo e quelli relativi all'emissione di prestiti obbligazionari. Successivamente la Giunta, con propria deliberazione, dispone il subentro della Regione nella titolarità dei rapporti.

10. Concluse le procedure di subentro di cui al comma 9, l'onere del pagamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari contratti precedentemente dalla Provincia di Udine è posto a carico del bilancio regionale. Conseguentemente i contributi pluriennali a favore della suddetta Provincia, anche parzialmente connessi ai mutui e prestiti obbligazionari di cui al comma 8 o alle opere per i quali sono stati stipulati, sono soppressi.

11. Per la finalità prevista dal comma 10 il Commissario liquidatore individua i contributi pluriennali ivi indicati dandone comunicazione al Ragioniere generale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia il quale con proprio atto, verificata la corrispondenza con le registrazioni contabili di bilancio, trasmette l'elenco dei suddetti contributi ai servizi regionali cui compete la gestione del rapporto contributivo i quali provvedono alla conferma di quanto legittimamente erogato e al disimpegno delle partite contabili connesse ai contributi soppressi.

12. Per le finalità previste dal comma 8 si provvede come di seguito indicato:

a) relativamente al rimborso degli interessi è destinata la spesa complessiva di 8.900.000 euro suddivisa in ragione di 2.300.000 euro per l'anno 2018, di 3.500.000 euro per l'anno 2019 e di 3.100.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 50 (Debito pubblico) - Programma n. 1 (Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di cui al comma 31; relativamente alle annualità previste dal 2021 al 2033 si provvede a valere sulle corrispondenti Missione e Programma dei bilanci per gli anni medesimi;

b) relativamente al rimborso del capitale è destinata la spesa complessiva di 24 milioni di euro suddivisa in ragione di 5.500.000 euro per l'anno 2018, di 9.500.000 euro per l'anno 2019 e 9 milioni di euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 50 (Debito pubblico) - Programma n. 2 (Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari) - Titolo n. 3 (Spese per incremento attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di cui al comma 31; relativamente alle annualità previste dal 2021 al 2033 si provvede a valere sulle corrispondenti Missione e Programma dei bilanci per gli anni medesimi.

13. L'Amministrazione regionale è autorizzata a estinguere anticipatamente i mutui per interventi presso edifici scolastici contratti dalla Provincia di Trieste con la Cassa Depositi e Prestiti SpA individuati presso quest'ultimo ente nella posizione n. 4468023/00 e n. 4468838/00 rispetto ai quali è subentrata ai sensi dell'articolo 12, commi 13 e 14, della legge regionale 25/2016.

14. Per le finalità di cui al comma 13 è destinata, a titolo di indennizzo, la spesa di 4.500 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 50 (Debito pubblico) - Programma n. 1 (Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di cui al comma 31.

15. Per le finalità previste dal combinato disposto di cui al comma 13 e di cui al comma 30 dell'articolo 11 della legge regionale del 4 agosto 2017 n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019), è destinata la spesa di 2.420.626,49 euro per l'anno 2018, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento per 620.626,49 euro alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A2 di cui all'articolo 1 comma 10 e per 1.800.000 euro alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di cui al comma 31.

16. La spesa complessiva di 2.420.626,49 euro di cui al comma 15 in forza di quanto disposto dall'articolo 11, comma 30, della legge regionale 31/2017, è ripartita tra gli enti destinatari come di seguito indicato:

 

Ente destinatario

Oggetto intervento

Fondi assegnati

Unione territoriale intercomunale Giuliana - Julijska medobčinska teritorialna unija

MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI

40.626,49

UTI Noncello

MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI

1.800.000

Unione territoriale intercomunale "Collio - Alto Isonzo" [98]

MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI

580.000

 

 

2.420.626,49

 

17. Con riferimento a quanto previsto dall'' articolo 11, comma 30, della legge regionale 31/2017, considerato quanto disposto dal comma 13, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo a favore dell'Unione territoriale intercomunale Giuliana - Julijska medobcinska teritorialna unija per interventi di manutenzione straordinaria di edifici scolastici.

18. Per le finalità di cui al comma 17 è destinata la spesa di 203.570,68 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di cui al comma 31.

19. Al comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015), le parole «Per le annualità 2015, 2016 e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «Per le annualità 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019».

20. Al fine di conseguire, nell'ambito delle attività di promozione e comunicazione del sistema Regione all'estero anche con riferimento a progetti di cooperazione europei e internazionali, uno sviluppo del settore turistico, la Regione può avvalersi, con oneri a carico della Regione medesima, del supporto di Promoturismo FVG secondo modalità da definirsi mediante stipula di apposita convenzione comprendente, tra l'altro, il possibile utilizzo, presso la competente struttura direzionale della Regione, di personale di Promoturismo FVG.

21. Per le finalità di cui al comma 20 è destinata la spesa complessiva di 135.000 euro suddivisa in ragione di 45.000 euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020 a valere sulla Missione n. 19 (Relazioni internazionali) - Programma n. 1 (Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo) -Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di cui al comma 31.

22. L'indennità di cui all'articolo 110, sesto comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia), è corrisposta anche agli autisti di rappresentanza di cui all'articolo 38 del Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e all'articolo 14 del Regolamento di organizzazione degli uffici del Consiglio regionale emanato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale 30 gennaio 2019, n. 101. L'indennità di cui al primo periodo è corrisposta altresì, rapportandola ai periodi di effettivo svolgimento delle funzioni di guida di rappresentanza, agli autisti assegnati alla Segreteria generale del Consiglio regionale e all'Ufficio di Gabinetto della Presidenza della Regione, nonché al personale che sostituisce gli autisti di rappresentanza in caso di loro assenza o impedimento [99].

23. Per le finalità previste dal comma 22 è destinata la spesa complessiva di 93.000 euro suddivisa in ragione di 31.000 euro per ciascuno degli anni 2018-2020 a valere sulle seguenti Missioni, Programmi e Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella K di cui al comma 31:

a) Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) per complessivi 6.000 euro suddivisi in ragione di 2.000 euro per ciascuno degli anni 2018-2020;

b) Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) per complessivi 87.000 euro suddivisi in ragione di 29.000 euro per ciascuno degli anni 2018-2020.

24. In relazione al disposto di cui al comma 22 con riferimento alle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali, è iscritto lo stanziamento complessivo di 24.000 euro suddiviso in ragione di 8.000 euro per ciascuno degli anni 2018-2020 sul Titolo n. 9 (Entrate per conto terzi e partite di giro) e sulla Tipologia n. 90100 (Entrate per partite di giro) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2018-2020 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A1 di cui all'articolo 1, comma 9.

25. In relazione al disposto di cui al comma 22 con riferimento alle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali, è iscritto lo stanziamento complessivo di 24.000 euro suddiviso in ragione di 8.000 euro per ciascuno degli anni 2018-2020 sulla Missione n. 99 (Servizi per conto terzi) - Programma n. 1 (Servizi per conto terzi e partite di giro) - Titolo n. 7 (Uscite per conto terzi e partite di giro) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di cui al comma 31.

26. All'articolo 12 della legge regionale 22 settembre 2017, n. 32 (Disposizioni di riordino e di razionalizzazione delle funzioni in materia di viabilità, nonché ulteriori disposizioni finanziarie e contabili), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «, le quote di stanziamento, le prenotazioni» sono soppresse;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le risorse di cui al comma 1 sono versate all'entrata del bilancio regionale per essere riassegnate alla Società.».

27. Per le finalità previste dall'articolo 12, comma 2, della legge regionale 32/2017, come sostituito dal comma 26, lettera b), relativamente alle spese di parte corrente, è destinata la spesa di 7.500.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporto e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di cui al comma 31.

28. Per le finalità previste dall'articolo 12, comma 2, della legge regionale 32/2017, come sostituito dal comma 26, lettera b), relativamente alle spese in conto capitale, è destinata la spesa di 17.500.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporto e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di cui al comma 31.

29. In relazione al disposto di cui dall'articolo 12, comma 2, della legge regionale 32/2017, come sostituito dal comma 26, lettera b), sono previste entrate pari a 7.500.000 euro per l'anno 2018 al Titolo n. 2 (Trasferimenti correnti) - Tipologia 20103 (Trasferimenti correnti da imprese) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2018-2020 con riferimento alla Tabella A1 di cui all'articolo 1, comma 9.

30. In relazione al disposto di cui dall'articolo 12, comma 2, della legge regionale 32/2017, come sostituito dal comma 26, lettera b), sono previste entrate pari a 17.500.000 euro per l'anno 2018 al Titolo n. 4 (Entrate in conto capitale) - Tipologia 40200 (Contributi agli investimenti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2018-2020 con riferimento alla Tabella A1 di cui all'articolo 1, comma 9.

31. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020 di cui all'allegata Tabella K.

 

     Art. 12. (Conferme e devoluzione di contributi)

1. L'ente pubblico economico PromoTurismoFVG è autorizzato a utilizzare le somme concesse nell'anno 2017 ai sensi dell'articolo 5 octies della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani), per il perseguimento dei fini istituzionali e per le spese di funzionamento non coperte dalle entrate derivanti dalla gestione caratteristica, per la parte non utilizzata nel corso dell'anno 2017, a parziale copertura delle analoghe spese sostenute e da sostenersi nell'anno 2018.

2. L'Amministrazione regionale, in considerazione dei limiti imposti dalle norme in materia di pareggio di bilancio finanziario, è autorizzata a confermare al Comune di Muggia il contributo ventennale costante di 30.000 euro annui, concesso con decreto n. 1478/Pers. SP 1 del 18 giugno 2009, per la realizzazione dei lavori di "Completamento e adeguamento complesso sportivo comunale località Piasò - Muggia", a favore di uno o più interventi inerenti l'impiantistica sportiva, da realizzarsi anche per lotti funzionali, entro il limite delle spesa originariamente ammessa.

3. Per le finalità di cui al comma 2, entro il termine del 31 marzo 2018, il Comune di Muggia presenta al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva domanda di conferma del contributo corredata dalla documentazione di cui all'articolo 56, comma 1, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), riferita a ogni eventuale singolo lotto funzionale proposto.

4. Ai fini della definizione della nuova spesa ammessa, è data facoltà al Comune di Muggia di inserire nel quadro economico di cui all'articolo 56, comma 1, della legge regionale 14/2002, anche le spese già sostenute per la progettazione dell'intervento originariamente finanziato.

5. In attuazione del comma 2 il Servizio competente in materia di impiantistica sportiva provvede, entro 90 giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 3, a confermare il contributo e a fissare i nuovi termini di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché a fissare un nuovo termine di rendicontazione del contributo.

6. L'Amministrazione regionale, in relazione al trasferimento alla Regione delle funzioni provinciali indicate nell'Allegato B alla legge regionale 26/2014, in considerazione dei limiti imposti dalle norme in materia di pareggio di bilancio finanziario, delle mutate esigenze del Comune di Duino Aurisina/Občina Devin Nabrežina in ambito infrastrutturale sportivo e affinché lo stesso Comune realizzi sino a un massimo di tre interventi inerenti l'impiantistica sportiva, è autorizzata a confermare al Comune medesimo:

a) il contributo ventennale costante di 10.800 euro annui, concesso con decreto n. 2369/ALP. 5 SP 1 del 10 novembre 2009, per la realizzazione dei lavori di "Completamento e adeguamento normativo campo di calcio di Aurisina";

b) il contributo ventennale costante di 6.750 euro annui, assegnato con deliberazione della Giunta regionale 6 agosto 2009, n. 1910, Allegato 1, per la realizzazione dell'intervento denominato "Campo di calcio di Aurisina";

c) il contributo ventennale costante di 12.525 euro annui, assegnato con deliberazione della Giunta regionale 6 agosto 2009, n. 1910, Allegato 2, per la realizzazione dell'intervento denominato "Impianto sportivo di Visogliano".

7. È data facoltà al Comune di Duino Aurisina/Občina Devin Nabrežina, in deroga alle singole normative di finanziamento disciplinanti i contributi di cui al comma 6, di utilizzare le rate annuali maturate nell'esercizio di entrata in vigore della presente legge con contestuale rinuncia alle rate annuali successive al medesimo esercizio, a favore dei nuovi interventi proposti la cui spesa ammessa sia almeno pari alla somma delle rate maturate.

8. Per le finalità di cui ai commi precedenti, entro il termine del 31 marzo 2018, il Comune di Duino Aurisina/Občina Devin Nabrežina presenta al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva domanda di conferma dei contributi corredata dalla documentazione di cui all'articolo 56, comma 1, della legge regionale 14/2002, riferita a ogni eventuale singolo intervento proposto, nonché della eventuale dichiarazione di scelta dell'opzione di cui al comma 7.

9. Il Servizio competente in materia di impiantistica sportiva provvede, entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 8, a confermare i contributi di cui al comma 6 e a fissare i nuovi termini di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché di rendicontazione del contributo.

10. L'Amministrazione regionale, in considerazione dei limiti imposti dalle norme in materia di pareggio di bilancio finanziario e delle mutate esigenze del Comune di Sauris in ambito infrastrutturale sportivo, è autorizzata a confermare al Comune medesimo il contributo decennale costante di 20.570,30 euro annui concesso con decreto n. 1124/Cult 5 SP del 31 maggio 2008 e già confermato, ai sensi della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27, con decreto n. 2574/CULT del 24 luglio 2015, per la realizzazione di nuovi lavori denominati "lavori di miglioramento del complesso denominato borgo dello sport e del benessere, acquisto beni e realizzazione di una struttura prefabbricata lignea a servizio della pista di sci in Sauris di Sotto".

11. Per le finalità di cui al comma 10, entro il termine del 31 marzo 2018, il Comune di Sauris presenta al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva domanda di conferma del contributo corredata dalla documentazione di cui all'articolo 56, comma 1, della legge regionale 14/2002.

12. Il Servizio competente in materia di impiantistica sportiva provvede, entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 11, a confermare il contributo di cui al comma 10 e a fissare i nuovi termini di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché di rendicontazione delle spese sostenute.

13. L'Amministrazione regionale, in considerazione dei limiti imposti dalle norme in materia di pareggio di bilancio finanziario e delle mutate esigenze del Comune di Vajont in ambito infrastrutturale sportivo, è autorizzata a confermare al Comune medesimo:

a) il contributo ventennale costante di 14.400 euro annui, concesso con decreto n. 2589/ALP. 5 SP1 del 18 novembre 2009, per la realizzazione dei lavori di "Adeguamento del poligono di tiro per carabina";

b) il contributo ventennale costante di 14.500 euro annui, concesso con decreto n. 4572/CULT. 5 SP1 del 6 dicembre 2013, per la realizzazione dell'intervento denominato "Completamento e potenziamento del poligono di tiro per pistola - 3° stralcio".

14. È data facoltà al Comune di Vajont, in deroga alle singole normative di finanziamento disciplinanti i contributi di cui al comma 13, di utilizzare le rate annuali maturate nell'esercizio di entrata in vigore della presente legge con contestuale rinuncia alle rate annuali successive al medesimo esercizio, a favore di nuovi interventi proposti inerenti l'impiantistica sportiva la cui spesa ammessa sia almeno pari alla somma delle rate maturate.

15. Per le finalità di cui ai commi precedenti, entro il termine del 31 marzo 2018, il Comune di Vajont presenta al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva domanda di conferma dei contributi corredata dalla documentazione di cui all'articolo 56, comma 1, della legge regionale 14/2002, riferita all'intervento proposto, nonché della eventuale dichiarazione di scelta dell'opzione di cui al comma 14.

16. Il Servizio competente in materia di impiantistica sportiva provvede, entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 15, a confermare i contributi di cui al comma 13 e a fissare i nuovi termini di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché di rendicontazione del contributo.

16 bis. È data facoltà ai Comuni che abbiano aderito all'opzione di cui ai commi 7 e 14, di chiedere l'erogazione delle rate maturate, in via definitiva e in un'unica soluzione anticipata, a seguito della presentazione alla Struttura regionale competente della determina o del decreto a contrarre concernente l'attivazione delle procedure di affidamento dei lavori principali relativi ai nuovi interventi di cui ai commi 6 e 14. I Comuni decadono dal diritto in conseguenza della prima richiesta di pagamento effettuata ai sensi dell'articolo 57 della legge regionale 14/2002 [100].

17. Con riguardo agli incentivi, ai contributi, alle agevolazioni, alle sovvenzioni e ai benefici di qualsiasi genere e comunque denominati, concessi ed erogati dalla Provincia di Udine agli enti locali relativamente alle funzioni trasferite ai sensi della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 (Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali), e non connessi a funzioni e attività già trasferite alla Regione stessa ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 26/2014, i Comuni sono beneficiari a titolo definitivo dei contributi nella misura già quantificata dalle Province e li utilizzano per interventi riferiti alle medesime finalità individuate nell'originaria legge di finanziamento.

17 bis. Il comma 17 trova applicazione anche qualora in esito alla definizione del procedimento siano state accertate delle economie contributive, nel caso in cui le stesse non siano già state oggetto di restituzione alla Provincia [101].

18. [Per le finalità previste dal comma 17, in deroga a quanto previsto dall'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), i procedimenti sono definiti esclusivamente tramite la trasmissione alla Provincia di Udine da parte degli enti beneficiari di un'attestazione relativa all'avvenuto rispetto delle condizioni di utilizzo del contributo concesso, stabilite dal comma 17, fatto salvo il caso in cui la rendicontazione sia necessaria ad assolvere a eventuali obblighi assunti dalla Provincia nei confronti di soggetti terzi] [102].

19. Al secondo periodo del comma 77 dell'articolo 7 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), le parole «entro il 31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2018».

20. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare, a favore dell'Ente Friulano Assistenza - E.F.A. di Udine, il contributo già concesso alla Società Cooperativa "Gestioni Turistiche Assistenziali", con sede a Udine, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016), con decreto n. 2404/PROTUR dell'11 novembre 2016 del direttore del Servizio turismo per gli interventi di qualificazione forestale e ambientale, nonché per la realizzazione di impianti e servizi funzionali alla fruizione pubblica del bosco naturale di Lignano Sabbiadoro.

21. La domanda per la conferma del contributo di cui al comma 20 è presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, unitamente a una relazione sugli interventi programmati con evidenza dei termini di fine lavori e di rendicontazione da parte del nuovo beneficiario.

22. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi concessi dalla Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione con decreto n. 2796 del 30 novembre 2016, a favore dei Comuni costieri del Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 5, comma 70, della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 (Legge finanziaria 1999), per l'abbattimento degli oneri connessi alla raccolta, al trasporto e allo smaltimento in discarica del materiale spiaggiato, ancorché le rendicontazioni siano pervenute oltre i termini prescritti.

23. Al comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 34 (Modifiche, integrazioni e rifinanziamento di leggi regionali di intervento nel settore delle opere pubbliche e del restauro edilizio), dopo le parole «di cui al comma 1» sono aggiunte le seguenti: «a favore dei soggetti privati».

24. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi concessi sulla base del bando approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1858 del 30 settembre 2016, per il finanziamento di progetti di investimento che risultano iniziati o ultimati alla data di entrata in vigore della presente legge, ancorché il beneficiario non abbia rispettato i termini di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché di rendicontazione dei contributi stessi, previsti a pena di revoca del decreto di concessione.

25. Per le finalità di cui al comma 24 i beneficiari presentano al Servizio regionale che ha concesso il contributo, entro il termine perentorio del 30 giugno 2018, la domanda volta a ottenere la fissazione dei nuovi termini di ultimazione dei lavori o di rendicontazione dei relativi contributi.

26. Il Servizio regionale di cui al comma 25 provvede a fissare il nuovo termine perentorio di ultimazione dei lavori, nonché a fissare, anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 60, comma 4, della legge regionale 14/2002, il nuovo termine perentorio di rendicontazione del contributo.

27. Il mancato rispetto dei termini perentori fissati ai sensi del comma 26 comporta la revoca del provvedimento di concessione e la restituzione del contributo concesso, eventualmente maggiorato degli interessi a norma di legge.

28. Al comma 19 dell'articolo 6 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), le parole «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018».

29. Per la realizzazione dei lavori di sistemazione del capoluogo, consistenti nella nuova tratta di condotta e opere correlate per lo smaltimento di acque meteoriche, a salvaguardia dei centri abitati e della sicurezza del territorio, l'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare al Comune di Fontanafredda:

1) il contributo ventennale costante di 8.000 euro annui concesso, ai sensi dell'articolo 4, commi da 55 a 57, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), con decreto n. PMT/3102 del 12 giugno 2012, successivamente confermato con decreto n. PMT/1160 del 26 marzo 2015, per l'importo di 32.000 per lavori di completamento della Biblioteca civica Casa Magnoler, 3° lotto e destinato con deliberazione della Giunta regionale dell'8 luglio 2016, n. 1291, per l'importo di 128.000 alla realizzazione della nuova Club House presso l'area sportiva di Villadolt;

2) il contributo ventennale costante di 30.000 euro annui, originariamente concesso, ai sensi dell'articolo 4, commi da 55 a 57, della legge regionale 2/2000, con decreto n. PMT/5034 del 24 novembre 2014, e confermato con decreto n. TERINF/2804 del 2 maggio 2017, in complessivi 500.000 euro a valere sul Fondo per il coordinamento dei rapporti finanziari tra la Regione e le autonomie locali, di cui all'articolo 28 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi), per la realizzazione della copertura dei campi da tennis.

30. Per le finalità di cui al comma 29, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune di Fontanafredda presenta al Servizio edilizia della Direzione centrale infrastrutture e territorio domanda di conferma del contributo corredata di relazione illustrativa, del quadro economico e del cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori e finanziario dell'intervento.

31. Con il provvedimento di conferma vengono fissati nuovi termini di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché di rendicontazione del contributo.

 

     Art. 13. (Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio)

1. Ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio di cui all'allegata Tabella Q.

2. In relazione al disposto di cui al comma 1, nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, sono introdotte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi di cui all'allegata Tabella L.

 

     Art. 14. (Imposta regionale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico)

1. In attuazione dell'articolo 1, comma 534, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato 2017-2019), alla Regione Friuli Venezia Giulia è attribuita, a decorrere dall'1 gennaio 2017, l'imposta sulle formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico (P.R.A.) avente competenza nel territorio regionale e ad essa sono versate le relative entrate.

2. La Regione Friuli Venezia Giulia disciplina, nei limiti previsti dall'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), l'imposta sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli nel P.R.A., denominata imposta regionale di trascrizione (I.R.T.).

3. L'I.R.T. è dovuta per ciascun veicolo al momento della presentazione delle formalità.

4. Le formalità di cui al comma 1 possono essere eseguite su tutto il territorio nazionale con ogni strumento consentito dall'ordinamento.

5. I soggetti passivi dell'I.R.T. sono l'avente causa o l'intestatario del veicolo.

6. Nel caso di omessa presentazione della richiesta di trascrizione al P.R.A., il venditore rimasto intestatario nel P.R.A. può richiedere, ai sensi dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Ministero delle finanze 2 ottobre 1992, n. 514, presso l'ufficio del P.R.A., la registrazione del trasferimento di proprietà presentando copia del documento di identità o di riconoscimento dell'acquirente. Il recupero dell'I.R.T., oltre alle sanzioni e agli interessi, è effettuato nei confronti dell'acquirente.

7. In ottemperanza al combinato disposto dell'articolo 56, comma 4, del decreto legislativo 446/1997 e degli articoli 11 e 23 del regio decreto legge 15 marzo 1927, n. 436 (Disciplina dei contratti di compravendita degli autoveicoli ed istituzione del Pubblico Registro Automobilistico presso le sedi dell'Automobile club d'Italia), le attività di liquidazione, riscossione e contabilizzazione dell'I.R.T. e i relativi controlli nonché, per quanto di competenza, l'applicazione delle sanzioni per l'omesso o il ritardato pagamento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi) e di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie) sono affidate al soggetto presso il quale è istituito il P.R.A., individuato nell'Automobile club d'Italia (A.C.I.).

8. Il regolamento di cui al comma 20 individua le attività svolte dall'A.C.I. senza oneri per la Regione, in conformità all'articolo 17 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario) e al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 21 marzo 2013.

9. In attuazione dell'articolo 56, comma 2, del decreto legislativo 446/1997, le tariffe dell'I.R.T., determinate in applicazione del decreto del Ministero delle finanze 27 novembre 1998, n. 435 (Regolamento per la determinazione delle misure dell'imposta provinciale di trascrizione), e delle ulteriori norme statali incidenti sulla tariffa, sono aumentate del 20 per cento.

10. In caso di variazioni tariffarie, si applica la tariffa vigente al momento della presentazione della formalità.

11. L'I.R.T. applicabile alle formalità richieste ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2688 del codice civile, secondo cui nel caso di omessa trascrizione di un atto d'acquisto le successive trascrizioni o iscrizioni non producono effetto, è pari al doppio della relativa tariffa. L'acquirente, qualora in possesso dei requisiti per beneficiare dell'esenzione dal pagamento dell'I.R.T., è tenuto a versare in nome e per conto del precedente acquirente l'I.R.T. un importo pari al valore ordinario della relativa tariffa.

12. Sono esenti dal pagamento dell'I.R.T. le formalità aventi per oggetto gli atti di natura traslativa o dichiarativa riguardanti operazioni di acquisto di veicoli effettuate dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale) e dagli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore), ai sensi dell'articolo 51 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia) e dell'articolo 21 del decreto legislativo 460/1997, a condizione che i medesimi soggetti dichiarino di utilizzare tali veicoli esclusivamente per lo svolgimento di attività non commerciali come definite nel regolamento di cui al comma 20 in conformità agli orientamenti europei in materia di aiuti di Stato.

13. Alle seguenti fattispecie l'I.R.T. si applica per un importo pari:

a) al 10 per cento della tariffa determinata ai sensi del comma 9, nei casi di autoveicoli e motoveicoli, anche non adattati, intestati a soggetti non vedenti o sordomuti, come individuati dall'articolo 1, comma 2 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), e dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate del 30 luglio 2001, n. 72 oppure intestati ai familiari di cui tali soggetti risultano fiscalmente a carico, ferma restando l'esenzione per i motocicli di qualunque tipo di cui all'articolo 17, comma 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica);

b) alla tariffa prevista per gli autoveicoli fino a 53 KW di cui al punto 1, lettera b), della Tabella allegata al decreto del Ministero delle finanze 435/1998, comprensivo dell'aumento stabilito dal comma 9, nei casi di fusioni, incorporazioni e scissioni fra persone giuridiche, conferimento di aziende o rami aziendali in società e conferimento del capitale in natura, scioglimento di società con continuazione dell'attività in impresa individuale, regolarizzazione della comunione ereditaria nella società di fatto, qualora comportino il trasferimento della proprietà di veicoli;

c) alla tariffa prevista per gli autoveicoli fino a 53 KW di cui al punto 1, lettera b), della Tabella allegata al decreto del Ministero delle finanze 435/1998, comprensivo dell'aumento stabilito dal comma 9, nei casi di successioni ereditarie e nei casi di successioni ereditarie e successiva rivendita a uno o più eredi, purché contestuali, di veicoli tra privati.

14. Si applicano, in ogni caso, le agevolazioni e le esenzioni dal pagamento dell'I.R.T. previste dalla normativa statale vigente.

15. Per le formalità di prima iscrizione di veicoli, nonché di iscrizione di contestuali diritti di garanzia, il versamento dell'I.R.T. è effettuato entro sessanta giorni decorrenti dalla data di effettivo rilascio dell'originale della carta di circolazione o, negli altri casi, dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata.

16. Per le formalità soggette all'I.R.T. relative agli atti societari e giudiziari, il termine di cui al comma 15 decorre dal sesto mese successivo alla pubblicazione degli atti medesimi nel registro delle imprese e comunque entro sessanta giorni dall'effettiva restituzione degli stessi alle parti, a seguito dei rispettivi adempimenti. Per atti societari si intendono la costituzione, la variazione, la trasformazione, il conferimento, la fusione, la scissione e lo scioglimento di società o altri atti previsti dalla legge.

17. La sanzione per omesso, ritardato, parziale pagamento dell'I.R.T. è disciplinata dall'articolo 13 del decreto legislativo 471/1997 e dall'articolo 7 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito con legge 326/2003.

18. In caso di ravvedimento, la sanzione di cui al comma 17 è ridotta ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 472/1997.

19. La sanzione di cui al comma 17 può essere aumentata fino alla metà nei confronti dei soggetti che, nei tre anni precedenti, siano incorsi in altre violazioni della stessa indole ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 472/1997.

20. Sono disciplinati con regolamento le attività di liquidazione, riscossione, contabilizzazione, controllo, le modalità di accertamento, di recupero e di rimborso. Il medesimo regolamento stabilisce l'importo minimo al di sotto del quale non si procede alla riscossione, al recupero o al rimborso dell'imposta, le modalità di arrotondamento degli importi dovuti in relazione ad ogni singola formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione e le modalità di calcolo degli interessi dovuti in caso di mancato o ritardato pagamento dell'I.R.T. o in caso di rimborso [103].

21. Dall'1 gennaio 2018 la normativa provinciale in materia di imposta provinciale di trascrizione (I.P.T.) cessa di esplicare i suoi effetti, salvo quanto previsto dal comma 22.

22. La normativa provinciale in materia di I.P.T. continua ad applicarsi alle fattispecie i cui presupposti si sono verificati anteriormente all'1 gennaio 2018.

23. Per quanto non previsto nel presente articolo si rinvia all'articolo 56 del decreto legislativo 446/1997 e alle ulteriori disposizioni vigenti in materia.

24. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri discendenti da attività e servizi resi a titolo oneroso dall'Automobile club d'Italia (A.C.I.).

25. Per le finalità di cui al comma 24 è destinata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di cui all'articolo 11, comma 31.

 

     Art. 15. (Copertura finanziaria)

1. Il maggior onere complessivo conseguente alle nuove autorizzazioni di spesa previste dalle Tabelle da B a L, trova copertura nel quadro delle riduzioni di spesa previste dalle Tabelle da B a L e dagli incrementi di entrata previsti dall'articolo 1, comma 9, Tabella A1.

 

     Art. 16. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e ha effetto dall'1 gennaio 2018.


[1] Comma così modificato dall'art. 13 della L.R. 6 novembre 2018, n. 25.

[2] Comma abrogato dall'art. 7 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 29, con la decorrenza ivi prevista.

[3] Comma abrogato dall'art. 7 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 29, con la decorrenza ivi prevista.

[4] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 8, comma 22, della L.R. 27 marzo 2018, n. 12 e l'art. 3, comma 49, della L.R. 6 agosto 2019, n. 13.

[5] Comma sostituito dall'art. 3 della L.R. 6 novembre 2018, n. 25, dall'art. 3 della L.R. 27 dicembre 2019, n. 24 e così modificato dall'art. 3, comma 55, della L.R. 6 agosto 2021, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[6] Comma così modificato dall'art. 3, comma 55, della L.R. 6 agosto 2021, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[7] Comma così modificato dall'art. 39 della L.R. 29 aprile 2019, n. 6.

[8] Comma inserito dall'art. 39 della L.R. 29 aprile 2019, n. 6.

[9] Comma inserito dall'art. 3 della L.R. 6 agosto 2020, n. 15.

[10] Comma così sostituito dall'art. 39 della L.R. 29 aprile 2019, n. 6.

[11] Comma così modificato dall'art. 12 della L.R. 30 dicembre 2020, n. 26.

[12] Comma già modificato dall'art. 2 della L.R. 27 marzo 2018, n. 12, dall'art. 3 della L.R. 9 agosto 2018, n. 20 e così ulteriormente modificato dall'art. 2 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 28.

[13] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 3, comma 2, della L.R. 9 agosto 2018, n. 20.

[14] Comma abrogato dall'art. 9 della L.R. 6 novembre 2018, n. 25.

[15] Comma abrogato dall'art. 9 della L.R. 6 novembre 2018, n. 25.

[16] Comma abrogato dall'art. 9 della L.R. 6 novembre 2018, n. 25.

[17] Comma abrogato dall'art. 9 della L.R. 6 novembre 2018, n. 25.

[18] Comma abrogato dall'art. 9 della L.R. 6 novembre 2018, n. 25.

[19] Comma così modificato dall'art. 156 della L.R. 14 maggio 2021, n. 6.

[20] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 27 dicembre 2019, n. 24.

[21] Comma inserito dall'art. 4 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 29.

[22] Comma inserito dall'art. 4 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 29 e abrogato dall'art. 4 della L.R. 27 dicembre 2019, n. 24.

[23] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 27 dicembre 2019, n. 24.

[24] Comma sostituito dall'art. 6 della L.R. 27 marzo 2018, n. 12 e così modificato dall'art. 5 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 29.

[25] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 29.

[26] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 29.

[27] Comma sostituito dall'art. 4 della L.R. 30 marzo 2018, n. 14, già modificato dall'art. 5 della L.R. 6 agosto 2019, n. 13 e così ulteriormente modificato dall'art. 5 della L.R. 29 dicembre 2021, n. 24.

[28] Comma già modificato dall'art. 4 della L.R. 30 marzo 2018, n. 14 e così ulteriormente modificato dall'art. 5 della L.R. 6 agosto 2019, n. 13.

[29] Comma inserito dall'art. 5 della L.R. 6 agosto 2019, n. 13.

[30] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 6 agosto 2019, n. 13.

[31] Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 6 agosto 2019, n. 13.

[32] Comma inserito dall'art. 5 della L.R. 6 agosto 2019, n. 13.

[33] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 27 marzo 2018, n. 12.

[34] Comma già modificato dall'art. 5 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 29 e così ulteriormente modificato dall'art. 5 della L.R. 27 dicembre 2019, n. 24.

[35] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 27 marzo 2018, n. 12.

[36] Comma modificato dall'art. 1 della L.R. 27 marzo 2018, n. 12 e abrogato dall'art. 6 della L.R. 27 dicembre 2019, n. 23.

[37] Comma abrogato dall'art. 6 della L.R. 27 dicembre 2019, n. 23.

[38] Comma abrogato dall'art. 6 della L.R. 27 dicembre 2019, n. 23.

[39] Comma abrogato dall'art. 6 della L.R. 27 dicembre 2019, n. 23.

[40] Comma abrogato dall'art. 6 della L.R. 30 marzo 2018, n. 14.

[41] Comma abrogato dall'art. 6 della L.R. 30 marzo 2018, n. 14.

[42] Comma abrogato dall'art. 6 della L.R. 30 marzo 2018, n. 14.

[43] Comma abrogato dall'art. 6 della L.R. 27 dicembre 2019, n. 23.

[44] Comma abrogato dall'art. 6 della L.R. 27 dicembre 2019, n. 23.

[45] Comma abrogato dall'art. 6 della L.R. 27 dicembre 2019, n. 23.

[46] Comma abrogato dall'art. 7 della L.R. 6 novembre 2018, n. 25.

[47] Comma così sostituito dall'art. 6 della L.R. 30 marzo 2018, n. 14.

[48] Comma così sostituito dall'art. 6 della L.R. 30 marzo 2018, n. 14.

[49] Comma così sostituito dall'art. 8 della L.R. 6 agosto 2019, n. 13.

[50] Comma così sostituito dall'art. 8 della L.R. 6 agosto 2019, n. 13.

[51] Comma abrogato dall'art. 8 della L.R. 9 agosto 2018, n. 20.

[52] Comma abrogato dall'art. 8 della L.R. 9 agosto 2018, n. 20.

[53] Comma abrogato dall'art. 8 della L.R. 9 agosto 2018, n. 20.

[54] Comma abrogato dall'art. 8 della L.R. 9 agosto 2018, n. 20.

[55] Comma abrogato dall'art. 8 della L.R. 9 agosto 2018, n. 20.

[56] Comma abrogato dall'art. 8 della L.R. 9 agosto 2018, n. 20.

[57] Comma abrogato dall'art. 8 della L.R. 9 agosto 2018, n. 20.

[58] Comma abrogato dall'art. 56 della L.R. 30 marzo 2018, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[59] Comma abrogato dall'art. 56 della L.R. 30 marzo 2018, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[60] Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 27 marzo 2018, n. 12.

[61] Lettera così modificata dall'art. 9 della L.R. 27 marzo 2018, n. 12.

[62] Comma così sostituito dall'art. 8 della L.R. 30 dicembre 2020, n. 26.

[63] Comma inserito dall'art. 8 della L.R. 30 dicembre 2020, n. 26.

[64] Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 30 dicembre 2020, n. 26.

[65] Comma così sostituito dall'art. 8 della L.R. 30 dicembre 2020, n. 26.

[66] Comma inserito dall'art. 8 della L.R. 30 dicembre 2020, n. 26.

[67] Comma inserito dall'art. 8 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 29 e così sostituito dall'art. 7 della L.R. 6 agosto 2021, n. 13.

[68] Comma inserito dall'art. 8 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 29 e così sostituito dall'art. 7 della L.R. 6 agosto 2021, n. 13.

[69] Comma inserito dall'art. 8 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 29.

[70] Comma inserito dall'art. 8 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 29.

[71] Comma inserito dall'art. 8 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 29 e così modificato dall'art. 7 della L.R. 6 agosto 2021, n. 13.

[72] Comma abrogato dall'art. 43 della L.R. 10 dicembre 2021, n. 22.

[73] Comma abrogato dall'art. 43 della L.R. 10 dicembre 2021, n. 22.

[74] Comma abrogato dall'art. 43 della L.R. 10 dicembre 2021, n. 22.

[75] Comma abrogato dall'art. 43 della L.R. 10 dicembre 2021, n. 22.

[76] Comma così sostituito dall'art. 163 della L.R. 14 maggio 2021, n. 6.

[77] Comma così sostituito dall'art. 163 della L.R. 14 maggio 2021, n. 6.

[78] Comma così sostituito dall'art. 163 della L.R. 14 maggio 2021, n. 6.

[79] Comma inserito dall'art. 163 della L.R. 14 maggio 2021, n. 6.

[80] Comma inserito dall'art. 163 della L.R. 14 maggio 2021, n. 6.

[81] Comma così sostituito dall'art. 163 della L.R. 14 maggio 2021, n. 6.

[82] Comma così modificato dall'art. 163 della L.R. 14 maggio 2021, n. 6.

[83] Comma così modificato dall'art. 163 della L.R. 14 maggio 2021, n. 6.

[84] Comma così sostituito dall'art. 163 della L.R. 14 maggio 2021, n. 6.

[85] Comma abrogato dall'art. 4 della L.R. 27 marzo 2018, n. 12.

[86] Comma inserito dall'art. 4 della L.R. 27 marzo 2018, n. 12.

[87] Comma inserito dall'art. 4 della L.R. 27 marzo 2018, n. 12 e abrogato dall'art. 10 della L.R. 9 agosto 2018, n. 20.

[88] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 27 marzo 2018, n. 12.

[89] Comma già modificato dall'art. 4 della L.R. 27 marzo 2018, n. 12 e così ulteriormente modificato dall'art. 10 della L.R. 9 agosto 2018, n. 20.

[90] Comma così modificato dall'art. 10 della L.R. 9 agosto 2018, n. 20.

[91] Comma abrogato dall'art. 35 della L.R. 8 aprile 2021, n. 5.

[92] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 4, comma 23, della L.R. 27 marzo 2018, n. 12.

[93] Il presente non trova più applicazione per effetto dell'art. 10, comma 35, della L.R. 9 agosto 2018, n. 20, con la decorrenza ivi prevista.

[94] Il presente non trova più applicazione per effetto dell'art. 10, comma 35, della L.R. 9 agosto 2018, n. 20, con la decorrenza ivi prevista.

[95] Il presente non trova più applicazione per effetto dell'art. 10, comma 35, della L.R. 9 agosto 2018, n. 20, con la decorrenza ivi prevista.

[96] Il presente non trova più applicazione per effetto dell'art. 10, comma 35, della L.R. 9 agosto 2018, n. 20, con la decorrenza ivi prevista.

[97] Comma abrogato dall'art. 13 della L.R. 6 agosto 2019, n. 13.

[98] Così modificato dall'art. 5 della L.R. 9 agosto 2018, n. 20.

[99] Comma così sostituito dall'art. 108 della L.R. 8 luglio 2019, n. 9. La Corte costituzionale, con sentenza 21 dicembre 2020, n. 273, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 108, L.R. 9/2019.

[100] Comma inserito dall'art. 7 della L.R. 9 agosto 2018, n. 20.

[101] Comma inserito dall'art. 13 della L.R. 6 novembre 2018, n. 25.

[102] Comma abrogato dall'art. 13 della L.R. 9 agosto 2018, n. 20.

[103] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 27 marzo 2018, n. 12.