§ 2.2.149 - L.R. 27 novembre 2006, n. 23.
Disposizioni urgenti in materia di personale.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 stato giuridico e trattamento economico del personale
Data:27/11/2006
Numero:23


Sommario
Art. 1.  (Modifica all’articolo 4 della legge regionale 52/1980).
Art. 2.  (Modifiche alla legge regionale 18/1996).
Art. 3.  (Modifica all’articolo 16 della legge regionale 8/2005).
Art. 4.  (Inquadramento di personale del Corpo forestale dello Stato).
Art. 5.  (Comparto unico).
Art.  6. (Entrata in vigore).


§ 2.2.149 - L.R. 27 novembre 2006, n. 23.

Disposizioni urgenti in materia di personale.

(B.U. 29 novembre 2006, n. 48 - S.O. n. 23).

 

Art. 1. (Modifica all’articolo 4 della legge regionale 52/1980).

     1. Dopo il comma 3 dell’articolo 4 della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52 (Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari), è aggiunto il seguente:

     «3 bis. Qualora il personale assegnato ai sensi del presente articolo risulti temporaneamente impossibilitato a esercitare le proprie funzioni in quanto assente per gravidanza e puerperio, per assolvimento degli obblighi di leva e per richiamo alle armi o per malattia, può essere disposta l’assegnazione temporanea di un ulteriore addetto di categoria equivalente a quella del personale sostituito. Le modalità di scelta del personale sostituto sono effettuate secondo le disposizioni di cui alla presente legge.».

     2. Gli eventuali oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 4, comma 3 bis, della legge regionale 52/1980, come aggiunto dal comma 1, fanno carico alle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006 con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati:

     a) UPB 51.1.280.1.3501 - capitoli 3550, 3551, 3561;

     b) UPB 51.1.280.1.3651 - capitoli 3552, 3553;

     c) UPB 51.3.250.1.687 - capitolo 9650;

     d) UPB 51.1.250.1.3659 - capitolo 9670.

 

     Art. 2. (Modifiche alla legge regionale 18/1996). [1]

     1. Il comma 2 dell’articolo 16 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell’impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421), come sostituito dall’articolo 8, comma 6, della legge regionale 20/2002, è abrogato.

     2. Dopo l’articolo 18 della legge regionale 18/1996, è aggiunto il seguente:

     «Art. 18.1. (Accesso alle categorie dell’Area forestale).

     1. Alla categoria FA dell’Area forestale si accede mediante pubblico concorso per esami o per titoli ed esami ovvero mediante pubblico concorso per esami e successivo corso di formazione, cui possono partecipare candidati in possesso del diploma di scuola secondaria superiore; possono essere richiesti ulteriori requisiti in relazione alla specificità delle mansioni da svolgere.

     2. Fermo restando il disposto di cui all’articolo 12, nonché quanto previsto dall’articolo 18 bis in ordine alle procedure selettive per la progressione verticale interna, alla categoria FC dell’Area forestale si accede mediante pubblico concorso per esami o per titoli ed esami cui possono partecipare candidati in possesso della laurea specialistica o della laurea di primo livello o del diploma di laurea previsto dal previgente ordinamento universitario, richiesti in relazione al profilo professionale di accesso.».

 

     Art. 3. (Modifica all’articolo 16 della legge regionale 8/2005).

     1. L’articolo 16 della legge regionale 15 aprile 2005, n. 8 (Disposizioni in materia di personale regionale, di comparto unico del pubblico impiego regionale e di personale del Servizio sanitario regionale), è sostituito dal seguente:

     «Art. 16. (Recuperi da graduatorie concorsuali).

     1. In relazione alle procedure di assunzione del personale, le amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale di cui all’articolo 127 della legge regionale 13/1998 possono ricoprire i posti vacanti o disponibili, nei limiti della propria dotazione organica, utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del comparto stesso, a seguito di intesa con dette amministrazioni purché sia rispettato l’obbligo di scorrimento delle graduatorie e sussista la corrispondenza di categoria e profilo professionale. I candidati collocati nelle graduatorie non subiscono alcun pregiudizio qualora non accettino l’assunzione presso un’amministrazione diversa da quella che ha bandito il concorso.

     2. Gli enti, le agenzie e le amministrazioni, non ricompresi nell’ambito del comparto unico, che applicano al proprio personale lo stato giuridico e il trattamento economico del personale regionale, possono ricoprire i posti disponibili nella propria dotazione organica secondo la disciplina di cui al comma 1.

     3. L’utilizzo delle graduatorie di cui al comma 1 avviene, a prescindere dalla data di indizione del pubblico concorso, e ancorché la graduatoria sia stata pubblicata prima dell’istituzione o trasformazione dei posti vacanti o disponibili.

     4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche alle stesse amministrazioni che hanno indetto il concorso qualora si avvalgano delle graduatorie entro il periodo di efficacia delle stesse.».

 

     Art. 4. (Inquadramento di personale del Corpo forestale dello Stato).

     1. Il personale del Corpo forestale dello Stato individuato ai sensi dell’articolo 4, comma 7, della legge 6 febbraio 2004, n. 36 (Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato) e del decreto 5 luglio 2005 emanato dal Capo del Corpo forestale dello Stato di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, può essere inquadrato nel ruolo unico regionale con effetto dalla data di inizio servizio presso la Regione.

     2. Il personale è inquadrato nel ruolo unico regionale nella categoria e posizione economica dell’Area forestale corrispondente alla qualifica rivestita presso l’amministrazione di provenienza secondo le seguenti equiparazioni:

 

Qualifiche C.F.S.

Categorie e posizioni economiche Regione

Assistente

FB1

Ispettore Capo

FC1

 

 

 

     3. Il personale inquadrato conserva l’anzianità giuridica maturata nelle qualifiche e livelli ricoperti presso l’amministrazione di provenienza.

     4. Al personale inquadrato è attribuito il trattamento economico previsto per la categoria e posizione economica di inquadramento; qualora detto trattamento risulti inferiore a quello di cui all’articolo 3 del decreto 5 luglio 2005 emanato dal Capo del Corpo forestale dello Stato di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, la differenza è conservata a titolo di assegno “ad personam” riassorbibile con qualsiasi futuro miglioramento economico.

     5. Il trattamento economico di cui al comma 4 è determinato a titolo definitivo successivamente all’intervenuta sottoscrizione dei contratti collettivi di lavoro riferiti al biennio economico in corso alla data di inquadramento.

     6. Gli oneri derivanti dall’applicazione dei commi da 1 a 5, fanno carico alle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati:

     a) UPB 51.1.280.1.3501 - capitoli 3550, 3551 e 3561;

     b) UPB 51.1.280.1.3651 - capitoli 3552, 3553;

     c) UPB 51.3.250.1.687 - capitolo 9650;

     d) UPB 51.1.250.1.3659 - capitolo 9670.

     7. Le entrate derivanti dallo Stato ai sensi dell’articolo 4, comma 7, della legge 36/2004 sono accertate e riscosse sull’unità previsionale di base 3.7.427, con riferimento al capitolo 858 (3.7.2) che si istituisce “per memoria” nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 280 - servizio n. 180 - Gestione del personale - Titolo III - categoria n. 3.7 con la denominazione “Trasferimenti dallo Stato delle risorse finanziarie necessarie alla copertura dei costi del personale trasferito ai sensi dell’articolo 4, comma 7, della legge 6 febbraio 2004, n. 36”.

 

     Art. 5. (Comparto unico).

     1. L’attuazione del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale di cui all’articolo 127 (Comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli Enti locali) della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, con particolare riferimento all’equiparazione dei trattamenti tabellari e all’omogeneizzazione degli istituti, ai sensi dell’articolo 1 della legge regionale 2 febbraio 2001, n. 2 (Comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli Enti locali e organizzazione dell’Agenzia regionale per la rappresentanza negoziale (ARe- RaN). Disposizioni concernenti il consigliere di parità), rappresenta, nell’ottica della razionalizzazione degli apparati amministrativi e dell’accrescimento dell’efficacia ed efficienza dei medesimi, di cui al citato articolo 127 della legge regionale 13/1998, uno strumento fondamentale per il conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali in quanto presupposto necessario per l’attivazione dei correlati processi di mobilità del personale e di governo delle dinamiche retributive delle amministrazioni del comparto medesimo.

     2. In relazione a quanto disposto al comma 1, nel rispetto delle esigenze di contenimento e governo delle dinamiche della spesa pubblica regionale anche in relazione ai limiti posti dal patto di stabilità nonché tenuto conto della volontà negoziale, al fine di consentire l’avvio del comparto unico mediante il raggiungimento, attraverso il percorso contrattuale riferito al quadriennio giuridico 2002-2005, biennio economico 2004-2005 area non dirigenti, del tabellare di convergenza, sono corrisposti, con decorrenza 31 dicembre 2005, aumenti retributivi lordi annui, a cui si aggiunge il rateo di tredicesima mensilità, al netto degli aumenti già corrisposti a titolo di perequazione con il contratto di lavoro entrato in vigore in data 26 novembre 2004 relativo al biennio economico 2002-2003, al personale degli enti locali in servizio all’1 agosto 2002, determinati nel modo seguente:

     a) al personale inquadrato nella categoria C e nella categoria PLA, un importo pari alla differenza tra lo stipendio tabellare lordo di cui alla tabella B del Contratto collettivo regionale di lavoro relativo al personale non dirigente degli enti locali, biennio economico 2000-2001 e quadriennio giuridico 1998-2001, sottoscritto in data 1 agosto 2002, di seguito denominato CCRL, per la categoria D, posizione economica 2, e la categoria C, posizione economica 4;

     b) al personale inquadrato nella categoria D, posizione economica 1, 2 e 3 e nella categoria PLB, un importo pari alla differenza tra lo stipendio tabellare lordo di cui alla tabella B del CCRL per la categoria D, posizione economica 5, e la categoria D, posizione economica 2;

     c) al personale inquadrato nella categoria D, posizione economica 4, 5, 6, 7 e 8 e nella categoria PLC, un importo pari alla differenza tra lo stipendio tabellare lordo di cui alla tabella B del CCRL per la categoria D, posizione economica 8, e la categoria D, posizione economica 5.

     3. Sono inoltre corrisposti, con decorrenza 31 dicembre 2006, aumenti retributivi lordi annui, a cui si aggiunge il rateo di tredicesima mensilità, al personale del comparto unico, assunto dopo l’1 agosto 2002, determinati nel modo seguente:

     a) al personale inquadrato nella categoria B, posizione economica 4, 5, 6, 7 e 8 e nella categoria PLS, un importo pari alla differenza tra lo stipendio tabellare lordo di cui alla tabella B del CCRL per la categoria C, posizione economica 2, e la categoria B, posizione economica 6;

     b) al personale inquadrato nella categoria C e nella categoria PLA, un importo pari alla differenza tra lo stipendio tabellare lordo di cui alla tabella B del CCRL per la categoria D, posizione economica 2, e la categoria C, posizione economica 4;

     c) al personale inquadrato nella categoria D, posizione economica 1, 2 e 3 e nella categoria PLB, un importo pari alla differenza tra lo stipendio tabellare lordo di cui alla tabella B del CCRL per la categoria D, posizione economica 5, e la categoria D, posizione economica 2;

     d) al personale inquadrato nella categoria D, posizione economica 4, 5, 6, 7 e 8 e nella categoria PLC, un importo pari alla differenza tra lo stipendio tabellare lordo di cui alla tabella B del CCRL per la categoria D, posizione economica 8, e la categoria D, posizione economica 5 [2].

     4. A decorrere dall’1 gennaio 2007, l’indennità integrativa speciale in godimento al personale regionale viene conglobata nello stipendio tabellare.

     5. A tutto il personale del Comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli enti locali, dall’1 gennaio 2007, si applica il tabellare di convergenza così come risultante dal valore del tabellare in essere negli enti locali alla stessa data sommato al valore degli aumenti previsti dal Contratto collettivo nazionale del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali per il biennio economico 2004-2005 del 9 maggio 2006, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 114 del 18 maggio 2006, e con gli aumenti previsti dai commi 2 e 3.

     6. Al fine di raggiungere il valore dello stipendio tabellare di convergenza di cui al comma 5, per il personale regionale verrà utilizzata una quota del maturato economico individuale in godimento all’1 gennaio 2007 per un importo pari alla differenza tra lo stipendio tabellare in essere e quello di convergenza. Qualora il maturato economico risulti insufficiente per raggiungere il valore dello stipendio tabellare di convergenza, al dipendente viene comunque riconosciuta la differenza tra i due valori quale incremento tabellare. Qualora lo stipendio tabellare in godimento alla data dell’1 gennaio 2007 risulti superiore allo stipendio tabellare di convergenza, la differenza viene riconosciuta nel maturato economico individuale.

     7. Gli aumenti di cui al comma 3 vengono erogati dopo il conglobamento della indennità integrativa speciale e assorbono, sino a concorrenza, l’eventuale maturato economico individuale in godimento.

     8. In relazione a quanto disposto al comma 1 e nell’ottica del processo di omogeneizzazione degli istituti, le ferie spettanti al personale degli enti locali sono aumentate, a decorrere dall’1 gennaio 2006, di una giornata e, a decorrere dall’1 gennaio 2007, di un’ulteriore giornata.

     9. Per il personale degli enti locali, a decorrere dall’1 dicembre 2005, nell’ambito del periodo di astensione dal lavoro previsto dall’articolo 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi sessanta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamente, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio e sono retribuiti per intero, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e le indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute.

     10. Il tabellare di convergenza conclude il processo di equiparazione previsto all’articolo 1 della legge regionale 2/2001, determinando i livelli retributivi su cui operare i futuri aumenti nell’ambito della contrattazione collettiva.

     11. Le somme di cui ai commi 12 e 13 possono essere utilizzate soltanto ad avvenuta stipulazione del rinnovo contrattuale riferito al quadriennio giuridico 2002-2005, biennio economico 2004-2005, area non dirigenti.

     12. Gli oneri derivanti dell’applicazione dei commi 2 e 3, limitatamente a quanto concerne il personale degli enti locali, e dei commi 8 e 9 fanno carico alle seguenti unità previsionali di base della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006 con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi:

     a) UPB 1.3.370.1.2831 - capitolo 1653;

     b) UPB 1.1.370.1.6 - capitolo 1642.

     13. Per le finalità previste dal comma 3, limitatamente a quanto concerne il personale regionale, e dal comma 6, è autorizzata la spesa di complessivi 3.114.784,30 euro, suddivisi in ragione di 1.557.392,15 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 a carico delle seguenti unità previsionali di base della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 con riferimento al documento tecnico allegato ai bilanci medesimi:

     a) UPB 51.1.280.1.3501 - capitolo 3550 - 1.140.169,81 euro per gli anni 2007 e 2008;

     b) UPB 51.3.250.1.687 - capitolo 9650 - 96.914,43 euro per gli anni 2007 e 2008;

     c) UPB 51.1.250.1.3659 - capitolo 9670 - 320.307,91 euro per gli anni 2007 e 2008.

     14. All’onere complessivo di 3.114.784,30 euro suddiviso in ragione di 1.557.392,15 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 derivante dall’autorizzazione di spesa di cui al comma 13, si provvede mediante prelevamento di pari importo a carico dell’unità previsionale di base 51.1.280.1.662 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 con riferimento al capitolo 9642 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

 

     Art. 6. (Entrata in vigore).

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Articolo abrogato dall'art. 54 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.

[2] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 3, comma 71, della L.R. 23 gennaio 2007, n. 1.