Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.2 stato giuridico e trattamento economico del personale |
Data: | 26/08/1996 |
Numero: | 35 |
Sommario |
Art. 1. (Abrogazione dell'articolo 22 della legge regionale 53/1981). |
Art. 2. (Modifica dell'articolo 116 della legge regionale 53/1981). |
Art. 3. (Modifica dell'articolo 118 della legge regionale 53/1981). |
Art. 4. (Modifica dell'articolo 119 della legge regionale 53/1981). |
Art. 5. (Modifica dell'articolo 120 della legge regionale 53/1981). |
Art. 6. (Sostituzione dell'articolo 127 della legge regionale 53/1981). |
Art. 7. (Modifica dell'articolo 132 della legge regionale 53/1981). |
Art. 8. (Interpretazione autentica dell'articolo 132 della legge regionale 53/1981). |
Art. 9. (Integrazione dell'articolo 41 della legge regionale 18/1996). |
Art. 10. (Modifiche ed integrazioni dell'articolo 48 della legge regionale 18/1996). |
Art. 11. (Modifica dell'articolo 59 della legge regionale 18/1996). |
Art. 12. (Sostituzione dell'articolo 17 della legge regionale 7/1988). |
Art. 13. (Funzioni dei Presidenti dei gruppi consiliari). |
Art. 14. (Sostituzione dell'articolo 4 della legge regionale 52/1980). |
Art. 15. (Integrazione dell'articolo 5 della legge regionale 52/1980). |
Art. 16. (Modifica dell'articolo 8 della legge regionale 52/1980). |
Art. 17. (Sostituzione dell'articolo 198 della legge regionale 7/1988). |
Art. 18. (Modifica della Tabella A riferita all'articolo 6 della legge regionale 20/1996). |
Art. 19. (Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 7/1988). |
Art. 20. (Integrazione dell'articolo 9 della legge regionale 7/1988). |
Art. 21. (Sostituzione dell'articolo 10 della legge regionale 7/1988). |
Art. 22. (Integrazione della legge regionale 7/1988). |
Art. 23. (Sostituzione dell'articolo 13 della legge regionale 55/1990). |
Art. 24. (Personale degli enti di cui alla legge regionale 55/1990). |
§ 2.2.123 - Legge Regionale 26 agosto 1996, n. 35.
Norme in materia di personale regionale e di organizzazione degli uffici del Consiglio regionale.
(B.U. 27 agosto 1996, suppl. straord. n. 22).
Art. 1. (Abrogazione dell'articolo 22 della
1. L'articolo 22 della
Art. 2. (Modifica dell'articolo 116 della
1. All'articolo 116 della
(Omissis).
Art. 3. (Modifica dell'articolo 118 della
[1. All'articolo 118, quarto comma, della
Art. 4. (Modifica dell'articolo 119 della
1. All'articolo 119, quarto comma, della
Art. 5. (Modifica dell'articolo 120 della
1. All'articolo 120, primo comma, della
Art. 6. (Sostituzione dell'articolo 127 della
1. L'articolo 127 della
(Omissis).
Art. 7. (Modifica dell'articolo 132 della
1. All'articolo 132, primo comma, della
Art. 8. (Interpretazione autentica dell'articolo 132 della
1. In via di interpretazione autentica delle disposizioni di cui all'articolo 132 della
Art. 9. (Integrazione dell'articolo 41 della
1. All'articolo 41 della
(Omissis).
Art. 10. (Modifiche ed integrazioni dell'articolo 48 della
1. Al comma 2 dell'articolo 48 della
2. All'articolo 48 della
(Omissis).
3. All'articolo 48 della
(Omissis).
Art. 11. (Modifica dell'articolo 59 della
1. All'articolo 59, comma 1, della
(Omissis).
Art. 12. (Sostituzione dell'articolo 17 della
1. L'articolo 17 della
(Omissis).
Art. 13. (Funzioni dei Presidenti dei gruppi consiliari).
1. I Presidenti dei gruppi consiliari, costituiti in conformità alle norme del Regolamento consiliare, collaborano con il Presidente del Consiglio e con l'Ufficio di Presidenza nell'esercizio delle funzioni politico-istituzionali relative all'organizzazione e alla gestione dei lavori consiliari e dirigono l'attività dei gruppi consiliari secondo quanto stabilito dal Regolamento.
2. Essi esercitano tutte le incombenze assegnate dal Regolamento consiliare e dalle leggi regionali. In particolare:
a) provvedono alla gestione dei fondi erogati ai gruppi consiliari per il loro funzionamento ai sensi della
b) gestiscono il personale assegnato al gruppo consiliare ed esercitano le altre competenze loro assegnate in materia di personale dei gruppi della
3. [Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo ai Presidenti dei gruppi consiliari viene corrisposta un'indennità aggiuntiva di funzione pari a quella prevista per i consiglieri eletti segretari dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale] [4].
3 bis. [L'indennità di cui al comma 3 non è cumulabile con quelle previste dall'articolo 1 della
4. Agli oneri derivanti dalla applicazione del presente articolo si fa fronte con gli stanziamenti del capitolo 1 del Bilancio regionale di previsione della spesa per gli anni 1996-1998 e del Bilancio regionale per l'anno 996.
Art. 14. (Sostituzione dell'articolo 4 della
1. L'articolo 4 della
(Omissis).
Art. 15. (Integrazione dell'articolo 5 della
1. All'articolo 5 della
(Omissis).
Art. 16. (Modifica dell'articolo 8 della
1. Il primo comma dell'articolo 8 della
(Omissis).
Art. 17. (Sostituzione dell'articolo 198 della
1. L'articolo 198 della
(Omissis).
Art. 18. (Modifica della Tabella A riferita all'articolo 6 della
1. Alla Tabella A, riferita all'articolo 6 della
«I.A.C.P. - Udine VII qualifica segretario |
funzionale |
|
Azienda Servizi Operatore agente tecnico» |
Sanitari Bassa professionale II |
Friulana categoria |
|
sono sostituite dalle seguenti: |
|
«I.A.C.P. - Udine VII qualifica consigliere |
funzionale |
|
Azienda Servizi V livello coadiutore» |
Sanitari Bassa |
Friulana |
2. In esito al disposto di cui al comma 1 ed ai fini delle relative procedure di inquadramento, il termine di presentazione della domanda di cui all'articolo 6, comma 3, della
Art. 19. (Modifiche all'articolo 8 della
1. Al comma 4 dell'articolo 8 della
Art. 20. (Integrazione dell'articolo 9 della
1. All'articolo 9, comma 1, della
(Omissis).
Art. 21. (Sostituzione dell'articolo 10 della
1. L'articolo 10 della
(Omissis).
Art. 22. (Integrazione della
1. Dopo l'articolo 15 della
(Omissis).
Art. 23. (Sostituzione dell'articolo 13 della
[1. L'articolo 13 della
(Omissis).]
Art. 24. (Personale degli enti di cui alla
1. In attesa dell'emanazione della disciplina regolamentare di cui all'articolo 16 della
[1] Articolo abrogato dall'art. 12 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 54 della
[3] Articolo abrogato dall'art. 54 della
[4] Comma abrogato dall'art. 43 della
[5] Comma inserito dall'art. 5 della
[6] Articolo abrogato dall’art. 43 della
[7] Articolo abrogato dall'art. 54 della