§ 2.2.123 - Legge Regionale 26 agosto 1996, n. 35.
Norme in materia di personale regionale e di organizzazione degli uffici del Consiglio regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 stato giuridico e trattamento economico del personale
Data:26/08/1996
Numero:35


Sommario
Art. 1.  (Abrogazione dell'articolo 22 della legge regionale 53/1981).
Art. 2.  (Modifica dell'articolo 116 della legge regionale 53/1981).
Art. 3.  (Modifica dell'articolo 118 della legge regionale 53/1981).
Art. 4.  (Modifica dell'articolo 119 della legge regionale 53/1981).
Art. 5.  (Modifica dell'articolo 120 della legge regionale 53/1981).
Art. 6.  (Sostituzione dell'articolo 127 della legge regionale 53/1981).
Art. 7.  (Modifica dell'articolo 132 della legge regionale 53/1981).
Art. 8.  (Interpretazione autentica dell'articolo 132 della legge regionale 53/1981).
Art. 9.  (Integrazione dell'articolo 41 della legge regionale 18/1996).
Art. 10.  (Modifiche ed integrazioni dell'articolo 48 della legge regionale 18/1996).
Art. 11.  (Modifica dell'articolo 59 della legge regionale 18/1996).
Art. 12.  (Sostituzione dell'articolo 17 della legge regionale 7/1988).
Art. 13.  (Funzioni dei Presidenti dei gruppi consiliari).
Art. 14.  (Sostituzione dell'articolo 4 della legge regionale 52/1980).
Art. 15.  (Integrazione dell'articolo 5 della legge regionale 52/1980).
Art. 16.  (Modifica dell'articolo 8 della legge regionale 52/1980).
Art. 17.  (Sostituzione dell'articolo 198 della legge regionale 7/1988).
Art. 18.  (Modifica della Tabella A riferita all'articolo 6 della legge regionale 20/1996).
Art. 19.  (Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 7/1988).
Art. 20.  (Integrazione dell'articolo 9 della legge regionale 7/1988).
Art. 21.  (Sostituzione dell'articolo 10 della legge regionale 7/1988).
Art. 22.  (Integrazione della legge regionale 7/1988).
Art. 23.  (Sostituzione dell'articolo 13 della legge regionale 55/1990).
Art. 24.  (Personale degli enti di cui alla legge regionale 55/1990).


§ 2.2.123 - Legge Regionale 26 agosto 1996, n. 35.

Norme in materia di personale regionale e di organizzazione degli uffici del Consiglio regionale.

(B.U. 27 agosto 1996, suppl. straord. n. 22).

 

Art. 1. (Abrogazione dell'articolo 22 della legge regionale 53/1981).

     1. L'articolo 22 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, come da ultimo modificato dall'articolo 50 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, è abrogato.

 

     Art. 2. (Modifica dell'articolo 116 della legge regionale 53/1981).

     1. All'articolo 116 della legge regionale 53/1981, dopo il quarto comma, è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 3. (Modifica dell'articolo 118 della legge regionale 53/1981). [1]

     [1. All'articolo 118, quarto comma, della legge regionale 53/1981 le parole «del Presidente della Giunta regionale» sono sostituite dalle parole «del Direttore regionale dell'organizzazione e del personale».]

 

     Art. 4. (Modifica dell'articolo 119 della legge regionale 53/1981).

     1. All'articolo 119, quarto comma, della legge regionale 53/1981 le parole «del Presidente della Giunta regionale» sono sostituite dalle parole «del Direttore regionale dell'organizzazione e del personale».

 

     Art. 5. (Modifica dell'articolo 120 della legge regionale 53/1981).

     1. All'articolo 120, primo comma, della legge regionale 53/1981 le parole «deliberazione della Giunta regionale» sono sostituite dalle parole «decreto dei Direttori regionali e di Servizio autonomo competenti, previa comunicazione alla Direzione regionale dell'organizzazione e del personale».

 

     Art. 6. (Sostituzione dell'articolo 127 della legge regionale 53/1981).

     1. L'articolo 127 della legge regionale 53/1981, come da ultimo modificato dall'articolo 41 della legge regionale 11 giugno 1988, n. 44, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 7. (Modifica dell'articolo 132 della legge regionale 53/1981).

     1. All'articolo 132, primo comma, della legge regionale 53/1981, come da ultimo modificato dall'articolo 43 della legge regionale 44/1988, le parole «di servizio determinato ai sensi dell'articolo 54» sono sostituite dalle parole «d'obbligo».

 

     Art. 8. (Interpretazione autentica dell'articolo 132 della legge regionale 53/1981).

     1. In via di interpretazione autentica delle disposizioni di cui all'articolo 132 della legge regionale 53/1981, come da ultimo modificato dall'articolo 7 della presente legge, l'ipotesi di cumulo del trattamento economico di missione con altri trattamenti orari accessori deve intendersi configurabile con esclusivo riferimento a quanto previsto dal medesimo articolo 132.

 

     Art. 9. (Integrazione dell'articolo 41 della legge regionale 18/1996).

     1. All'articolo 41 della legge regionale 18/1996, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 10. (Modifiche ed integrazioni dell'articolo 48 della legge regionale 18/1996).

     1. Al comma 2 dell'articolo 48 della legge regionale 18/1996 sono aggiunte, alla fine, le seguenti parole: (omissis).

     2. All'articolo 48 della legge regionale 18/1996 il comma 2 bis, come introdotto dall'articolo 18 della legge regionale 20/1996, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     3. All'articolo 48 della legge regionale 18/1996 dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 11. (Modifica dell'articolo 59 della legge regionale 18/1996). [2]

     1. All'articolo 59, comma 1, della legge regionale 18/1996, dopo la lettera i) è aggiunto la seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 12. (Sostituzione dell'articolo 17 della legge regionale 7/1988). [3]

     1. L'articolo 17 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, come da ultimo sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 15 giugno 1993, n. 39, è ulteriormente sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 13. (Funzioni dei Presidenti dei gruppi consiliari).

     1. I Presidenti dei gruppi consiliari, costituiti in conformità alle norme del Regolamento consiliare, collaborano con il Presidente del Consiglio e con l'Ufficio di Presidenza nell'esercizio delle funzioni politico-istituzionali relative all'organizzazione e alla gestione dei lavori consiliari e dirigono l'attività dei gruppi consiliari secondo quanto stabilito dal Regolamento.

     2. Essi esercitano tutte le incombenze assegnate dal Regolamento consiliare e dalle leggi regionali. In particolare:

     a) provvedono alla gestione dei fondi erogati ai gruppi consiliari per il loro funzionamento ai sensi della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52 e successive modificazioni e presentano ogni anno ai sensi dell'articolo 15 della medesima legge e del relativo regolamento di esecuzione una nota riepilogativa circa l'utilizzazione dei fondi erogati al gruppo nell'anno precedente;

     b) gestiscono il personale assegnato al gruppo consiliare ed esercitano le altre competenze loro assegnate in materia di personale dei gruppi della legge regionale 52/1980 e successive modifiche.

     3. [Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo ai Presidenti dei gruppi consiliari viene corrisposta un'indennità aggiuntiva di funzione pari a quella prevista per i consiglieri eletti segretari dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale] [4].

     3 bis. [L'indennità di cui al comma 3 non è cumulabile con quelle previste dall'articolo 1 della legge regionale 9 settembre 1964, n. 2 e dall'articolo 3 della legge regionale 23 aprile 1981, n. 21] [5].

     4. Agli oneri derivanti dalla applicazione del presente articolo si fa fronte con gli stanziamenti del capitolo 1 del Bilancio regionale di previsione della spesa per gli anni 1996-1998 e del Bilancio regionale per l'anno 996.

 

     Art. 14. (Sostituzione dell'articolo 4 della legge regionale 52/1980).

     1. L'articolo 4 della legge regionale 52/1980, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 13 gennaio 1992, n. 1, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 15. (Integrazione dell'articolo 5 della legge regionale 52/1980).

     1. All'articolo 5 della legge regionale 52/1980, come modificato dall'articolo 46 della legge regionale 9 dicembre 1982, n. 81, dopo il numero 2) del primo comma è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 16. (Modifica dell'articolo 8 della legge regionale 52/1980).

     1. Il primo comma dell'articolo 8 della legge regionale 52/1980, come sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1986, n. 62, è ulteriormente sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 17. (Sostituzione dell'articolo 198 della legge regionale 7/1988).

     1. L'articolo 198 della legge regionale 7/1988, come sostituito dall'articolo 31 della legge regionale 39/1993, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 18. (Modifica della Tabella A riferita all'articolo 6 della legge regionale 20/1996).

     1. Alla Tabella A, riferita all'articolo 6 della legge regionale 7 maggio 1996, n. 20, le equiparazioni:

 

 

«I.A.C.P. - Udine      VII qualifica         segretario

                       funzionale

 

Azienda Servizi       Operatore             agente tecnico»

Sanitari Bassa        professionale II

Friulana              categoria

 

     sono sostituite dalle seguenti:

 

«I.A.C.P. - Udine     VII qualifica         consigliere

                       funzionale

 

Azienda Servizi         V livello           coadiutore»

Sanitari Bassa

Friulana

 

 

     2. In esito al disposto di cui al comma 1 ed ai fini delle relative procedure di inquadramento, il termine di presentazione della domanda di cui all'articolo 6, comma 3, della legge regionale 20/1996, decorre, per il personale interessato alla suddetta equiparazione, dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 19. (Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 7/1988).

     1. Al comma 4 dell'articolo 8 della legge regionale 7/1988, come aggiunto dall'articolo 1 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 8, la parola «quattro» è sostituita dalla parola «tre».

 

     Art. 20. (Integrazione dell'articolo 9 della legge regionale 7/1988).

     1. All'articolo 9, comma 1, della legge regionale 7/1988, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 21. (Sostituzione dell'articolo 10 della legge regionale 7/1988).

     1. L'articolo 10 della legge regionale 7/1988, come da ultimo modificato dall'articolo 6 della legge regionale 8/1988, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 22. (Integrazione della legge regionale 7/1988).

     1. Dopo l'articolo 15 della legge regionale 7/1988, è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 23. (Sostituzione dell'articolo 13 della legge regionale 55/1990). [6]

     [1. L'articolo 13 della legge regionale 17 dicembre 1990, n. 55, come modificato dall'articolo 3 della legge regionale 4 gennaio 1995, n. 2, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).]

 

     Art. 24. (Personale degli enti di cui alla legge regionale 55/1990). [7]

     1. In attesa dell'emanazione della disciplina regolamentare di cui all'articolo 16 della legge regionale 21 maggio 1992, n. 17 e della definizione, previa rilevazione dei carichi di lavoro, delle piante organiche degli enti di cui alla legge regionale 55/1990, al fine di garantire comunque il corretto funzionamento di detti enti, la Giunta regionale può attuare, sentiti i Consigli di amministrazione, processi di mobilità tra gli enti medesimi, secondo i criteri di cui al DPCM 16 settembre 1994, n. 716 a fronte di situazioni di esubero e di carenza di personale accertate sulla base dei rispettivi organici provvisoriamente rideterminati al 31 agosto 1993, secondo i criteri previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modifiche ed integrazioni.

 

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 12 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 22.

[2] Articolo abrogato dall'art. 54 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.

[3] Articolo abrogato dall'art. 54 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.

[4] Comma abrogato dall'art. 43 della L.R. 9 agosto 2013, n. 10.

[5] Comma inserito dall'art. 5 della L.R. 29 ottobre 1996, n. 44 e abrogato dall'art. 43 della L.R. 9 agosto 2013, n. 10.

[6] Articolo abrogato dall’art. 43 della L.R. 23 maggio 2005, n. 12.

[7] Articolo abrogato dall'art. 54 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.