§ 1.2.91 - L.R. 21 ottobre 2010, n. 17.
Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 ordinamento istituzionale
Data:21/10/2010
Numero:17


Sommario
Art. 1.  (Modifica all'articolo 1 della legge regionale 21/2003)
Art. 2.  (Modifiche alla legge regionale 1/2006)
Art. 3.  (Inserimento dell'articolo 27 bis nella legge regionale 23/1997)
Art. 4.  (Modifiche alla legge regionale 9/2009)
Art. 5.  (Modifiche alla legge regionale 14/1995)
Art. 6.  (Modifica all'articolo 10 della legge regionale 12/2010)
Art. 7.  (Modifica all'articolo 1 della legge regionale 30/2007)
Art. 8.  (Modifica all'articolo 3 della legge regionale 1/2007)
Art. 9.  (Modifica all'articolo 18 della legge regionale 24/2005)
Art. 10.  (Conferma contributi)
Art. 11.  (Conferma contributo)
Art. 12.  (Modifica all'articolo 3 della legge regionale 17/2008)
Art. 13.  (Modifica all'articolo 10 della legge regionale 24/2009)
Art. 14.  (Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 12/2010)
Art. 15.  (Modifica all'articolo 7 della legge regionale 75/1978)
Art. 16.  (Inserimento dell'articolo 10 bis nella legge regionale 18/1996)
Art. 17.  (Modifica all'articolo 47 della legge regionale 18/1996)
Art. 18.  (Modifica all'articolo 45 della legge regionale 53/1981)
Art. 19.  (Modifica all'articolo 4 della legge regionale 20/2002)
Art. 20.  (Modifica all'articolo 12 della legge regionale 12/2010)
Art. 21.  (Modifica all'articolo 5 della legge regionale 13/2003)
Art. 22.  (Modifica all'articolo 5 bis della legge regionale 21/1981)
Art. 23.  (Modifica all'articolo 10 della legge regionale 12/2009)
Art. 24.  (Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 24/2009)
Art. 25.  (Percorsi formativi professionali)
Art. 26.  (Modifiche alla legge regionale 3/2001)
Art. 27.  (Modifiche alla legge regionale 7/2000 e alla legge regionale 13/2009)
Art. 28.  (Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 8/2010)
Art. 29.  (Modifica all'allegato E della legge regionale 29/2005)
Art. 30.  (Modifica all'articolo 3 della legge regionale 14/2010)
Art. 31.  (Modifica all'articolo 17 della legge regionale 14/2010)
Art. 32.  (Modifica all'articolo 16 della legge regionale 8/2002)
Art. 33.  (Modifiche alla legge regionale 17/1990)
Art. 34.  (Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 14/2008)
Art. 35.  (Inserimento degli articoli 17 bis e 17 ter nella legge regionale 11/2009)
Art. 36.  (Modifica all'articolo 3 della legge regionale 12/2009)
Art. 37.  (Modifiche alla legge regionale 2/2002)
Art. 38.  (Inserimento dell'articolo 37 nella legge regionale 23/2007)
Art. 39.  (Modifica all'articolo 2 della legge regionale 12/2010)
Art. 40.  (Modifiche alla legge regionale 20/2006)
Art. 41.  (Modifica all'articolo 2 della legge regionale 27/2007)
Art. 42.  (Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale 27/2007)
Art. 43.  (Modifica all'articolo 4 della legge regionale 27/2007)
Art. 44.  (Sostituzione dell'articolo 5 della legge regionale 27/2007)
Art. 45.  (Abrogazione dell'articolo 6 della legge regionale 27/2007)
Art. 46.  (Sostituzione dell'articolo 7 della legge regionale 27/2007)
Art. 47.  (Sostituzione dell'articolo 8 della legge regionale 27/2007)
Art. 48.  (Inserimento dell'articolo 8 bis nella legge regionale 27/2007)
Art. 49.  (Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 27/2007)
Art. 50.  (Abrogazione dell'articolo 10 della legge regionale 27/2007)
Art. 51.  (Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 27/2007)
Art. 52.  (Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 27/2007)
Art. 53.  (Modifica all'articolo 20 della legge regionale 27/2007)
Art. 54.  (Modifiche all'articolo 21 della legge regionale 27/2007)
Art. 55.  (Modifica all'articolo 23 della legge regionale 27/2007)
Art. 56.  (Modifica all'articolo 24 della legge regionale 27/2007)
Art. 57.  (Modifiche all'articolo 27 della legge regionale 27/2007)
Art. 58.  (Modifiche all'articolo 32 della legge regionale 27/2007)
Art. 59.  (Modifica all'articolo 3 della legge regionale 80/1982)
Art. 60.  (Modifica all'articolo 23 della legge regionale 18/2004)
Art. 61.  (Modifiche alla legge regionale 31/2005)
Art. 62.  (Inserimento dell'articolo 12 bis nella legge regionale 17/2006)
Art. 63.  (Modifiche alla legge regionale 28/2002)
Art. 64.  (Modifiche alla legge regionale 9/2007 e alla legge regionale 24/2009)
Art. 65.  (Modifica all'articolo 3 della legge regionale 12/2009)
Art. 66.  (Modifiche alla legge regionale 5/2007)
Art. 67.  (Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 12/2008)
Art. 68.  (Inserimento dell'articolo 4 bis nella legge regionale 16/2008)
Art. 69.  (Modifica all'articolo 12 della legge regionale 12/2009)
Art. 70.  (Modifiche alla legge regionale 19/2009)
Art. 71.  (Modifiche all'articolo 36 della legge regionale 16/2008)
Art. 72.  (Modifica all'articolo 5 della legge regionale 17/2008)
Art. 73.  (Modifica all'articolo 3 della legge regionale 24/2009)
Art. 74.  (Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 24/2009)
Art. 75.  (Modifica all'articolo 15 della legge regionale 28/2004)
Art. 76.  (Modifica all'articolo 75 della legge regionale 63/1977)
Art. 77.  (Modifiche alla legge regionale 9/1999)
Art. 78.  (Modifica all'articolo 12 della legge regionale 6/2003)
Art. 79.  (Sostituzione dell'articolo 1 bis della legge regionale 23/2005)
Art. 80.  (Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 23/2005)
Art. 81.  (Inserimento dell'articolo 2 bis nella legge regionale 23/2005)
Art. 82.  (Modifica all'articolo 3 della legge regionale 23/2005)
Art. 83.  (Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 23/2005)
Art. 84.  (Modifiche all'articolo 6 bis della legge regionale 23/2005)
Art. 85.  (Modifiche all'articolo 6 ter della legge regionale 23/2005)
Art. 86.  (Inserimento dell'articolo 6 quater nella legge regionale 23/2005)
Art. 87.  (Sostituzione dell'articolo 7 della legge regionale 23/2005)
Art. 88.  (Inserimento dell'articolo 9 bis nella legge regionale 23/2005)
Art. 89.  (Modifica all'articolo 11 della legge regionale 23/2005)
Art. 90.  (Modifica all'articolo 14 della legge regionale 23/2005)
Art. 91.  (Modifica all'articolo 3 della legge regionale 30/2007)
Art. 92.  (Modifica all'articolo 9 alla legge regionale 9/2008)
Art. 93.  (Modifiche all'articolo 28 della legge regionale 11/2009)
Art. 94.  (Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 12/2009)
Art. 95.  (Inserimento dell'articolo 7 quater nella legge regionale 20/1983)
Art. 96.  (Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 17/2008)
Art. 97.  (Modifica all'allegato A alla legge regionale 11/2010)
Art. 98.  (Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 16/2009)
Art. 99.  (Modifica all'articolo 4 della legge regionale 16/2009)
Art. 100.  (Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 16/2009)
Art. 101.  (Modifica all'articolo 6 della legge regionale 16/2009)
Art. 102.  (Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 16/2009)
Art. 103.  (Modifica all'articolo 20 della legge regionale 16/2009)
Art. 104.  (Norma transitoria)
Art. 105.  (Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale 43/1990)
Art. 106.  (Sostituzione dell'articolo 5 della legge regionale 43/1990)
Art. 107.  (Modifica all'articolo 5 bis della legge regionale 43/1990)
Art. 108.  (Inserimento dell'articolo 5 ter nella legge regionale 43/1990)
Art. 109.  (Sostituzione della rubrica della sezione I del capo III della legge regionale 43/1990
Art. 110.  (Sostituzione dell'articolo 9 della legge regionale 43/1990)
Art. 111.  (Sostituzione dell'articolo 9 bis della legge regionale 43/1990)
Art. 112.  (Sostituzione della rubrica della sezione II del capo III della legge regionale 43/1990)
Art. 113.  (Sostituzione dell'articolo 10 della legge regionale 43/1990)
Art. 114.  (Sostituzione dell'articolo 13 della legge regionale 43/1990)
Art. 115.  (Sostituzione dell'articolo 14 della legge regionale 43/1990)
Art. 116.  (Sostituzione dell'articolo 15 della legge regionale 43/1990)
Art. 117.  (Modifica all'articolo 17 della legge regionale 43/1990)
Art. 118.  (Modifiche all'articolo 19 della legge regionale 43/1990)
Art. 119.  (Modifiche all'articolo 20 della legge regionale 43/1990)
Art. 120.  (Modifiche all'articolo 21 della legge regionale 43/1990)
Art. 121.  (Sostituzione dell'articolo 25 della legge regionale 43/1990)
Art. 122.  (Modifica all'articolo 26 della legge regionale 43/1990)
Art. 123.  (Modifiche all'articolo 28 della legge regionale 43/1990)
Art. 124.  (Modifiche all'articolo 30 della legge regionale 43/1990)
Art. 125.  (Abrogazioni)
Art. 126.  (Norma transitoria)
Art. 127.  (Modifiche alle leggi regionali 25/2005 e 2/2006)
Art. 128.  (Modifica all'articolo 18 della legge regionale 13/2005)
Art. 129.  (Inserimento dell'articolo 16 quater nella legge regionale 16/2008)
Art. 130.  (Modifica all'articolo 4 della legge regionale 35/1979)
Art. 131.  (Modifica all'articolo 4 della legge regionale 24/2009)
Art. 132.  (Inserimento dell'articolo 3 bis nella legge regionale 63/1981)
Art. 133.  (Modifica all'articolo 41 della legge regionale 16/2007)
Art. 134.  (Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 30/2007)
Art. 135.  (Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 30/1987)
Art. 136.  (Modifica all'articolo 28 della legge regionale 30/1987)
Art. 137.  (Modifiche alla legge regionale 6/1998)
Art. 138.  (Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 15/2004)
Art. 139.  (Modifiche alla legge regionale 15/2007)
Art. 140.  (Modifiche alle leggi regionali 14/2007 e 7/2008)
Art. 141.  (Modifica all'articolo 2 della legge regionale 12/2010)
Art. 142.  (Modifiche alla legge regionale 17/2009)
Art. 143.  (Modifica all'articolo 12 della legge regionale 7/2008)
Art. 144.  (Modifiche alla legge regionale 42/1996)
Art. 145.  (Modifiche alla legge regionale 6/2008)
Art. 146.  (Abrogazione della legge regionale 29/1993)
Art. 147.  (Disposizioni transitorie)
Art. 148.  (Modifica alla legge regionale 21/1993)
Art. 149.  (Modifica all'articolo 19 della legge regionale 24/1996)
Art. 150.  (Modifiche alla legge regionale 56/1986)
Art. 151.  (Modifica all'articolo 11 della legge regionale 14/2007)
Art. 152.  (Inserimento dell'articolo 4 quinquies nella legge regionale 19/1971)
Art. 153.  (Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 2/1983)
Art. 154.  (Modifiche alla legge regionale 14/2002)
Art. 155.  (Modifica all'articolo 27 della legge regionale 14/2002)
Art. 156.  (Modifiche all'articolo 31 della legge regionale 14/2002)
Art. 157.  (Modifiche all'articolo 51 della legge regionale 14/2002)
Art. 158.  (Modifiche alle leggi regionali 24/2009 e 12/2010)
Art. 159.  (Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 64/1986)
Art. 160.  (Modifica all'articolo 10 della legge regionale 64/1986)
Art. 161.  (Inserimento del capo III ter e dell'articolo 32 septies nella legge regionale 64/1986)
Art. 162.  (Modifica all'articolo 33 della legge regionale 64/1986)
Art. 163.  (Modifica all'articolo 3 della legge regionale 19/2000)
Art. 164.  (Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 17/2008)
Art. 165.  (Inserimento dell'articolo 13 bis nella legge regionale 22/2006)
Art. 166.  (Modifica all'articolo 5 della legge regionale 24/2009)
Art. 167.  (Inserimento dell'articolo 15 bis nella legge regionale 17/2008)
Art. 168.  (Modifiche alla legge regionale 24/2009)
Art. 169.  (Modifica all'articolo 7 della legge regionale 1/2005)
Art. 170.  (Modifiche alla legge regionale 8/2003)
Art. 171.  (Modifiche alla legge regionale 43/1981)
Art. 172.  (Sostituzione dell'articolo 25 della legge regionale 43/1981)
Art. 173.  (Inserimento dell'articolo 16 bis nella legge regionale 12/1995)
Art. 174.  (Modifiche alla legge regionale 8/2001)
Art. 175.  (Modifica all'articolo 50 della legge regionale 6/2006)
Art. 176.  (Sostituzione dell'articolo 54 della legge regionale 7/2010)
Art. 177.  (Modifica all'articolo 9 della legge regionale 24/2009)
Art. 178.  (Modifiche alla legge regionale 19/2003)
Art. 179.  (Norma transitoria)
Art. 180.  (Abrogazioni)
Art. 181.  (Modifiche alla legge regionale 18/2005)
Art. 182.  (Modifica all'articolo 5 della legge regionale 11/1996)
Art. 183.  (Modifica all'articolo 5 della legge regionale 10/2008)
Art. 184.  (Modifica all'articolo 2 della legge regionale 5/2009)
Art. 185.  (Modifiche alla legge regionale 21/2006)
Art. 186.  (Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 29/2007)
Art. 187.  (Modifica all'articolo 4 della legge regionale 15/1984)
Art. 188.  (Modifica all'articolo 15 della legge regionale 20/2005)
Art. 189.  (Entrata in vigore)


§ 1.2.91 - L.R. 21 ottobre 2010, n. 17.

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010.

(B.U. 27 ottobre 2010, n. 43 - S.O. n. 24)

 

TITOLO I

ASSETTO ISTITUZIONALE

 

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AUTONOMIE LOCALI

 

Art. 1. (Modifica all'articolo 1 della legge regionale 21/2003)

1. Dopo il comma 20 dell'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21 (Norme urgenti in materia di enti locali, nonchè di uffici di segreteria degli Assessori regionali), è inserito il seguente:

«20 bis. Fatte salve le disposizioni statali in materia di pubblicità legale, a decorrere dall'1 gennaio 2011, gli obblighi di pubblicazione delle deliberazioni degli enti locali si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici, ovvero nei siti informatici di altre amministrazioni pubbliche, ovvero di loro associazioni, con le stesse modalità previste dalla legislazione vigente. Fino al 31 dicembre 2011 i Comuni possono mantenere la pubblicazione in forma cartacea delle proprie deliberazioni mediante affissione all'albo pretorio.».

 

     Art. 2. (Modifiche alla legge regionale 1/2006)

1. [Dopo il comma 1 dell'articolo 32 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), è inserito il seguente:

«1 bis. Le sedute del Consiglio delle autonomie sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti.»] [1].

2. [All'articolo 34 della legge regionale 1/2006 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera d) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

«d) schemi di disegni di legge riguardanti il conferimento e l'esercizio delle funzioni degli enti locali;»;

b) la lettera e) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

«e) schemi di disegni di legge riguardanti i trasferimenti finanziari e i contributi agli enti locali, nonchè disposizioni riguardanti i trasferimenti finanziari agli enti locali, contenute negli schemi di disegni di legge di cui al comma 2, lettera a);»;

c) la lettera b) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

«b) schemi di regolamenti e proposte di provvedimenti della Giunta regionale riguardanti le competenze, i trasferimenti finanziari, i criteri e le modalità per la concessione di contributi, gli assetti ordinamentali e funzionali degli enti locali, provvedimenti attuativi dei programmi e delle iniziative comunitarie, nonchè proposte di atti generali di programmazione regionale;»] [2].

3. [Il comma 6 dell'articolo 36 della legge regionale 1/2006 è sostituito dal seguente:

«6. L'intesa è espressa dal Consiglio delle autonomie locali a maggioranza assoluta dei componenti. Il parere è espresso dal Consiglio delle autonomie locali a maggioranza dei presenti. L'Ufficio di Presidenza esprime i pareri a maggioranza assoluta dei componenti.»] [3].

4. Dopo il comma 5 ter dell'articolo 46 della legge regionale 1/2006 è aggiunto il seguente:

«5 quater. Ovunque ricorra l'espressione "Assemblea delle Autonomie locali" questa è sostituita con "Consiglio delle autonomie locali".».

 

     Art. 3. (Inserimento dell'articolo 27 bis nella legge regionale 23/1997)

1. Dopo l'articolo 27 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23 (Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, in materia di autonomie locali e di organizzazione dell'Amministrazione regionale), è inserito il seguente:

«Art. 27 bis. (Conferimento di funzioni ai Comuni in materia di usi civici)

1. Sono esercitate dai Comuni le funzioni amministrative relative alla convocazione dei comizi per l'elezione dei Comitati per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali previsti dalla legge 17 aprile 1957, n. 278 (Costituzione dei Comitati per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali).

2. Il procedimento per l'elezione dei Comitati previsti dalla legge 278/1957 è disciplinato con regolamento regionale da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010).

3. L'esercizio delle funzioni amministrative conferite ai Comuni ai sensi del comma 1 decorre dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2.».

 

     Art. 4. (Modifiche alla legge regionale 9/2009) [4]

1. Alla legge regionale 29 aprile 2009 n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 4 bis dell'articolo 7 è abrogato;

b) il comma 6 dell'articolo 14 è sostituito dal seguente:

6. «Nel caso di scioglimento o di recesso dalla convenzione prima del termine di sei anni, le amministrazioni uscenti sono tenute alla restituzione pro quota dei finanziamenti regionali in parte capitale ricevuti. Tale quota è calcolata in base ai criteri definiti dalla Giunta regionale contestualmente all'approvazione dei finanziamenti nella deliberazione di cui all'articolo 4, comma 1.»;

c) il comma 1 dell'articolo 15 è sostituito dal seguente:

«1. Il personale di polizia locale si suddivide in agenti, ispettori e commissari.»;

d) il comma 9 dell'articolo 26 è sostituito dal seguente:

«9. Gli incarichi di comandante del Corpo e responsabile del Servizio di polizia locale organizzati in forma associata, già conferiti alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere mantenuti, se non conformi all'articolo 14, comma 4, per un periodo massimo di due anni, fatto salvo l'eventuale rinnovo a favore dello stesso titolare.».

 

     Art. 5. (Modifiche alla legge regionale 14/1995) [5]

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 6 bis della legge regionale 9 marzo 1995, n. 14 (Norme per le elezioni comunali nel territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, nonchè modificazioni alla legge regionale 12 settembre 1991, n. 49), sono inseriti i seguenti:

«2 bis. In tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi regionali i contrassegni presentati dalle liste o dai gruppi di candidati sono riprodotti sulle schede di votazione con il diametro di 2 centimetri.

2 ter. Nelle elezioni comunali e provinciali il contenuto della parte interna della scheda di votazione è conforme ai criteri stabiliti dall'allegato E alla legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28 (Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale), in quanto compatibili.

2 quater. I modelli di scheda di votazione utilizzati nelle elezioni comunali e provinciali, nonchè i criteri stabiliti per la predisposizione del contenuto della scheda, sono modificati con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.».

 

     Art. 6. (Modifica all'articolo 10 della legge regionale 12/2010)

1. Al comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale 16 luglio 2010, n. 12 (Assestamento del bilancio 2010 e del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), dopo le parole «nel Comune di Majano,» sono aggiunte le seguenti: «nonchè di cui all'accordo quadro stipulato in data 10 marzo 2009 relativo alla ristrutturazione, adeguamento, riqualificazione turistica delle zone rurali di montagna attraverso investimenti diretti nel comprensorio malghivo della Val Pesarina, della Valle del Tagliamento e della Val Degano,».

 

CAPO II

TRASFERIMENTI AL SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI

 

     Art. 7. (Modifica all'articolo 1 della legge regionale 30/2007)

1. Dopo la lettera e) del comma 6 dell'articolo 1 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008), è aggiunta la seguente:

«e bis) il finanziamento assegnato a favore del Comune di Precenicco, ai sensi della lettera e) e ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 2323 del 6 novembre 2008, è rendicontato dal beneficiario entro il 31 dicembre 2011.».

 

     Art. 8. (Modifica all'articolo 3 della legge regionale 1/2007)

1. Dopo il comma 87 dell'articolo 3 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), è inserito il seguente:

«87 bis. Il contributo, dell'importo complessivo di 210.000 euro, erogato ai sensi dei commi 85 e 86, a valere sul capitolo 1659, così come implementato ai sensi della tabella B di cui all'articolo 2, comma 50, della legge regionale 22/2007 (Assestamento del bilancio 2007 e del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), nonchè in base alla legge regionale 28 dicembre 2007, n. 31 (Legge finanziaria 2008), è rendicontato dal beneficiario entro il 31 maggio 2013.».

 

     Art. 9. (Modifica all'articolo 18 della legge regionale 24/2005)

1. Il comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 24 (Disposizioni per il completamento del processo di ricostruzione), è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di assicurare, nell'ambito dell'opera di ricostruzione e recupero organico del castello di Colloredo di Monte Albano, disciplinata dalla legge regionale 30 dicembre 1991, n. 66 (Norme di intervento per il recupero organico del castello di Colloredo di Monte Albano), e successive modifiche, la migliore conoscenza e fruibilità da parte del pubblico degli immobili riferibili al complesso castellano dal punto di vista storico-artistico, del recupero funzionale e del restauro architettonico, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Colloredo di Monte Albano un contributo straordinario per la realizzazione di spazi museali ed espositivi, nelle more dell'esecuzione dell'intervento, nei locali disponibili del compendio.».

2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 18, comma 1, della legge regionale 24/2005, come sostituito dal comma 1, fanno carico all'unità di bilancio 5.3.1.5054 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010 e al capitolo 9476, la cui denominazione è modificata come segue: «Contributo straordinario al Comune di Colloredo di Monte Albano per la realizzazione di spazi museali ed espositivi nei locali disponibili del compendio».

 

     Art. 10. (Conferma contributi)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi concessi ai sensi dell'articolo 5, commi 58, 59 e 60, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003), all'Associazione Int di Cuie di Tarcento, consentendone la devoluzione per le medesime finalità in luogo diverso rispetto a quello riportato nel decreto di concessione e la fissazione in sanatoria di nuovi termini di inizio e fine lavori.

 

     Art. 11. (Conferma contributo)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo già concesso ai sensi dell'articolo 161 della legge regionale 2/2002, al Comune di Claut e finalizzato all'intervento per la realizzazione di opere varie connesse allo sviluppo turistico dell'area Lesis-Pradut-Resettum, previa istanza del Comune, per interventi di opere e arredi complementari finalizzati allo sviluppo turistico dell'area medesima.

 

     Art. 12. (Modifica all'articolo 3 della legge regionale 17/2008)

1. Al comma 34 dell'articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), dopo le parole «è presentata» sono inserite le seguenti: «entro il 30 giugno 2009».

 

     Art. 13. (Modifica all'articolo 10 della legge regionale 24/2009)

1. Al comma 40 dell'articolo 10 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), la parola «2010» è sostituita dalla seguente: «2011».

2. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 10, comma 40, della legge regionale 24/2009, come modificato dal comma 1, fanno carico all'unità di bilancio 9.1.1.1153 e al capitolo 1702 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

 

     Art. 14. (Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 12/2010)

1. Dopo il comma 26 dell'articolo 13 della legge regionale 12/2010, sono inseriti i seguenti:

«26 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire in proprietà al Comune di Cividale del Friuli a titolo gratuito i beni immobili, trasferiti all'Amministrazione regionale ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 1 aprile 2004, n. 111 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti), non direttamente funzionali alla gestione della Ferrovia Udine-Cividale da parte della società costituita ai sensi dell'articolo 5, comma 99, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003), e inseriti nel patrimonio disponibile regionale. Gli stessi devono essere prioritariamente utilizzati dal Comune di Cividale del Friuli per finalità di pubblico interesse connesse allo sviluppo, all'adeguamento e al miglioramento dei servizi a supporto dell'infrastruttura ferroviaria e degli elementi di connessione alla stessa.

26 ter. I beni oggetto di trasferimento in proprietà ai sensi del comma 26 bis sono puntualmente individuati con deliberazione della Giunta regionale.

26 quater. Sono a carico del Comune di Cividale del Friuli tutti gli oneri relativi e conseguenti alla puntuale individuazione dei beni stessi e al trasferimento in proprietà.

26 quinquies. Il trasferimento della proprietà è disposto con atto pubblico a cura e spese del Comune di Cividale del Friuli, previa adozione della deliberazione di cui al comma 26 ter.

26 sexies. Nelle more del formale trasferimento in proprietà i beni sono messi a disposizione del Comune di Cividale del Friuli con verbale di consegna, anche contestuale al trasferimento dei beni stessi dallo Stato alla Regione.

26 septies. Il Comune di Cividale del Friuli è autorizzato fin dalla consegna in gestione a eseguire opere finalizzate al conseguimento delle finalità di pubblico interesse di cui al comma 26 bis, che possono essere conseguite anche attraverso opere di demolizione.».

 

CAPO III

DISCIPLINA DELLE NOMINE DI COMPETENZA REGIONALE

 

     Art. 15. (Modifica all'articolo 7 della legge regionale 75/1978)

1. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75 (Disciplina delle nomine di competenza regionale in enti ed istituti pubblici), le parole «o sindacali» sono soppresse.

 

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE

 

     Art. 16. (Inserimento dell'articolo 10 bis nella legge regionale 18/1996)

1. Dopo l'articolo 10 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421), è inserito il seguente:

«Art. 10 bis. (Pubblicazione dati)

1. La Regione pubblica nel proprio sito web le retribuzioni annuali e i curriculum vitae del personale con qualifica dirigenziale, nonchè i tassi di assenza e di maggior presenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.».

 

     Art. 17. (Modifica all'articolo 47 della legge regionale 18/1996)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 47 della legge regionale 18/1996 è inserito il seguente:

«3 bis. L'incarico di vicedirettore centrale può essere conferito, presso ogni direzione centrale o struttura direzionale equiparata, nel limite massimo di due unità, di cui una con funzioni vicarie; nel caso di vacanza dell'incarico di direttore centrale le funzioni sostitutorie sono svolte esclusivamente dal vicedirettore centrale con funzioni vicarie. Il conferimento di un secondo incarico di vicedirettore centrale può avvenire solo a fronte di particolari e motivate esigenze e, comunque, per un numero massimo complessivo non superiore a cinque unità.».

2. In relazione al disposto di cui al comma 1 continuano a trovare applicazione le disposizioni del regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali disciplinanti l'incarico di vicedirettore centrale in quanto compatibili con il disposto medesimo; le particolari denominazioni previste dal regolamento per l'incarico di vicedirettore centrale presso talune strutture direzionali di massima dimensione si intendono riferite al vicedirettore centrale con funzioni vicarie. Gli incarichi di vicedirettore centrale già conferiti, alla data di entrata in vigore della presente legge, si intendono, salva diversa determinazione della Giunta regionale, con funzioni vicarie.

 

     Art. 18. (Modifica all'articolo 45 della legge regionale 53/1981) [6]

1. Al comma 2 dell'articolo 45 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia), le parole «otto unità» sono sostituite dalle seguenti: «dieci unità».

 

     Art. 19. (Modifica all'articolo 4 della legge regionale 20/2002)

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 13 agosto 2002, n. 20 (Disciplina del nuovo sistema di classificazione del personale della Regione, nonchè ulteriori disposizioni in materia di personale), le parole «presieduta da un Direttore regionale» sono sostituite dalle seguenti: «composta da dirigenti dell'Amministrazione medesima, di cui uno con funzioni di presidente,».

 

     Art. 20. (Modifica all'articolo 12 della legge regionale 12/2010)

1. Al comma 17 dell'articolo 12 della legge regionale 16 luglio 2010, n. 12 (Assestamento del bilancio 2010 e del bilancio pluriennale per gli anni 2010 - 2012 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), le parole «che vanno in quiescenza entro il 30 novembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «che cessano dal servizio entro il 31 luglio 2011».

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 12, comma 17, della legge regionale 12/2010, come modificato dal comma 1, fanno carico alle seguenti unità di bilancio e ai capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010 a fianco di ciascuna indicati: UB 11.3.1.1185 - capitoli 3550 e 9670 UB 11.3.1.1184 - capitolo 9650 UB 12.2.4.3480 - capitoli 9881 e 9882

 

     Art. 21. (Modifica all'articolo 5 della legge regionale 13/2003)

1. Al comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 12 agosto 2003, n. 13 (Norme modificative in materia di ordinamento e organizzazione dell'Amministrazione regionale e del Consiglio regionale, nonchè sulla determinazione delle indennità spettanti al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Regione e agli assessori), la parola «diciottesimo» è sostituita dalla seguente: «ventunesimo».

2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 5, comma 2, della legge regionale 13/2003, come modificato dal comma 1, fanno carico all'unità di bilancio 11.2.1.1179 e al capitolo 140 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

 

     Art. 22. (Modifica all'articolo 5 bis della legge regionale 21/1981)

1. Al comma 1 dell'articolo 5 bis della legge regionale 23 aprile 1981, n. 21 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 settembre 1964, n. 2 e successive modificazioni), le parole «previa autorizzazione dell'Ufficio di Presidenza» sono sostituite dalle seguenti: «previa autorizzazione del Presidente del Consiglio».

 

     Art. 23. (Modifica all'articolo 10 della legge regionale 12/2009)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), è inserito il seguente:

«4 bis. Per le finalità di cui al comma 4 è autorizzata l'imputazione della spesa a valere sui corrispondenti capitoli della spesa dello stato di previsione del bilancio pluriennale e annuale della Direzione centrale funzione pubblica e della Direzione centrale programmazione, risorse economiche e finanziarie.».

2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 10, comma 4 bis, della legge regionale 12/2009, come inserito dal comma 1, fanno carico alle seguenti unità di bilancio e ai capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010 a fianco di ciascuna indicati: UB 11.3.1.1185 - capitoli 3550 e 9670 UB 11.3.1.1184 - capitolo 9650 UB 12.2.4.3480 - capitoli 9881 e 9882.

 

     Art. 24. (Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 24/2009)

1. All'articolo 13 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), sono apportate le seguenti modifiche:

a) [il numero 1. della lettera a) del comma 16 è abrogato] [7];

b) [alla fine del numero 4. della lettera b) del comma 16 sono aggiunte le parole «, nonchè del personale utilizzato da parte dei Comuni per l'attività inerente al 15° censimento generale della popolazione»] [8];

c) [dopo il numero 7. della lettera b) del comma 16 è aggiunto il seguente:

«7 bis. nel caso di incarichi conferiti ai componenti esterni del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici operante ai fini della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonchè disposizioni per il riordino degli enti previdenziali), nonchè di incarichi conferiti a esperti per il supporto tecnico alle attività del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici nelle fasi di programmazione, valutazione, attuazione e verifica di piani, programmi e politiche di intervento e nell'attività di valutazione unitaria della politica regionale di coesione.»] [9];

d) [dopo il comma 17 è inserito il seguente:

«17 bis. In via di interpretazione autentica le disposizioni di cui ai commi 14, 15, 16 e 17, primo periodo, non si applicano alle assunzioni di categorie protette comprese nella quota d'obbligo.»] [10];

e) [alla fine del comma 19 sono aggiunte le seguenti parole: «Il trasferimento del personale in applicazione del presente comma non può avvenire prima che siano decorsi novanta giorni dalla comunicazione all'ente di appartenenza dell'individuazione del dipendente da parte dell'amministrazione che ha indetto l'avviso, fatta salva la possibilità per le amministrazioni di concordare un termine inferiore.»] [11];

f) la lettera b) del comma 21 è abrogata;

g) dopo il comma 21 è inserito il seguente:

«21 bis. In via di interpretazione autentica i limiti di cui al comma 20 e il divieto di cui al comma 21 non si applicano alle assunzioni di categorie protette comprese nella quota d'obbligo.»;

h) al comma 40 dopo le parole «della Regione» sono aggiunte le seguenti: «, anche mediante l'introduzione, nelle categorie, di un profilo professionale a esaurimento».

 

     Art. 25. (Percorsi formativi professionali)

1. I soggetti che ricoprono nell'Ente Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia incarichi politici o istituzionali sono esentati per la durata del loro incarico dallo svolgere percorsi formativi professionali.

 

CAPO V

SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA. SPORTELLO UNICO E CONFERENZE DI SERVIZI

 

     Art. 26. (Modifiche alla legge regionale 3/2001)

1. Alla legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 (Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 5 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«5. Con regolamento regionale, sentito il Consiglio delle autonomie locali, sono disciplinate le modalità di organizzazione, di gestione, di implementazione e di accesso al portale da parte di soggetti pubblici e privati, nonchè la costituzione e il funzionamento del gruppo tecnico regionale per la gestione del portale medesimo, al quale partecipano in particolare rappresentanti dell'Amministrazione regionale, degli enti locali, delle Aziende per i servizi sanitari. Il gruppo tecnico regionale per la gestione del portale analizza l'evoluzione legislativa, procedimentale e tecnologica afferente alle funzioni dello sportello unico, propone misure di semplificazione e definisce indicazioni tecniche per gli sportelli unici e le altre amministrazioni pubbliche ai fini dell'implementazione e della manutenzione dei contenuti informativi delle banche dati del portale. Le indicazioni tecniche del gruppo tecnico regionale sono vincolanti per gli sportelli unici e gli enti di riferimento.»;

b) alla fine del comma 2 dell'articolo 6 sono aggiunte le parole «entro il 31 dicembre 2010»;

c) alla fine del comma 3 dell'articolo 6 sono aggiunte le parole «entro il 31 dicembre 2010»;

d) al comma 2 dell'articolo 11 le parole «entro cinque giorni lavorativi» sono sostituite dalle seguenti: «entro dieci giorni lavorativi».

 

     Art. 27. (Modifiche alla legge regionale 7/2000 e alla legge regionale 13/2009)

1. [All'articolo 22 bis della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Conferenza di servizi istruttoria»;

b) al comma 1 le parole «entro novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro trenta giorni»;

c) al comma 2 dopo le parole «conferenza di servizi» è inserita la seguente: «istruttoria»;

d) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3 bis. Il dissenso espresso in sede di conferenza preliminare da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità è disciplinato dall'articolo 22 quater, comma 3.»;

e) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Nel caso di cui al comma 2, il responsabile unico del procedimento trasmette alle amministrazioni interessate il progetto definitivo, redatto sulla base delle condizioni indicate dalle stesse amministrazioni in sede di conferenza di servizi istruttoria sul progetto preliminare, e convoca la conferenza di servizi decisoria tra il trentesimo e il sessantesimo giorno successivi alla trasmissione.»] [12].

2. [All'articolo 22 ter della legge regionale 7/2000 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La prima riunione della conferenza di servizi è convocata entro quindici giorni ovvero, in caso di particolare complessità dell'istruttoria, entro trenta giorni dalla data di indizione. La conferenza di servizi può essere convocata e svolta in via telematica.»;

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1 bis. L'amministrazione procedente indica nell'atto di convocazione le intese, i concerti, i nulla osta, gli assensi, comunque denominati, di altre amministrazioni pubbliche che devono essere acquisiti in sede di conferenza di servizi.

1 ter. Alla conferenza di servizi di cui agli articoli 22 e 22 bis partecipano senza diritto di voto i soggetti proponenti il progetto dedotto in conferenza e gli organismi tecnici invitati, al fine di fornire elementi di natura tecnica non emersi in fase istruttoria, anche in ragione della complessità del progetto.»;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Nella prima riunione della conferenza di servizi, le amministrazioni che vi partecipano determinano il termine per l'adozione della decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono superare i novanta giorni, salvo quanto previsto dal comma 5. Decorsi inutilmente tali termini, l'amministrazione procedente provvede ai sensi dei commi 8 e 11. Tali disposizioni non si applicano alla conferenza di servizi decisoria convocata ai sensi dell'articolo 22 bis, comma 6.»;

d) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine per l'adozione della decisione conclusiva, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.»;

e) il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata.»] [13].

3. [All'articolo 22 quater della legge regionale 7/2000 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è abrogato;

b) al comma 3 dopo le parole «un'amministrazione statale» sono inserite le seguenti: «ovvero il dissenso abbia a oggetto opere interregionali»] [14].

4. Il comma 3 dell'articolo 15 della legge regionale 30 luglio 2009, n. 13 (Legge comunitaria 2008), è abrogato.

 

CAPO VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SERVIZI INFORMATIVI STRUMENTALI

 

     Art. 28. (Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 8/2010) [15]

[1. All'articolo 1 della legge regionale 4 giugno 2010, n. 8 (Norme urgenti in materia di società partecipate dalla Regione, nonchè concernenti il Fondo di rotazione per la stabilizzazione del sistema economico regionale, attività commerciali e interventi a favore del Porto di Trieste), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole «degli enti locali» sono inserite le seguenti: «e degli enti pubblici anche economici»;

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3 bis. Gli oneri derivanti dallo svolgimento di attività informatiche finalizzate alla realizzazione del servizio pubblico di cui al comma 1 e di interesse comune all'amministrazione regionale e agli enti di cui al medesimo comma, gravano pro quota sul bilancio delle rispettive amministrazioni.».]

 

TITOLO II

SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE

 

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO E TERZIARIO

 

     Art. 29. (Modifica all'allegato E della legge regionale 29/2005)

1. All'allegato E della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo»), alla voce «Commercio in sede fissa» le parole «Apertura e trasferimento» sono sostituite dalle seguenti: «Apertura, trasferimento, ampliamento e concentrazione».

 

     Art. 30. (Modifica all'articolo 3 della legge regionale 14/2010)

1. Dopo il comma 9 dell'articolo 3 della legge regionale 5 dicembre 2010, n. 14 (Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo), è aggiunto il seguente:

«9 bis. Altri benefici di natura regionale correlati ai rifornimenti di carburante sono incompatibili con i contributi erogati ai sensi dell'attuazione del presente articolo.».

 

     Art. 31. (Modifica all'articolo 17 della legge regionale 14/2010)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 17 della legge regionale 14/2010 è inserito il seguente:

«3 bis. Gli incentivi di cui al comma 3 sono concessi in via prioritaria a copertura delle domande di contributo relative agli impianti di metano.».

 

     Art. 32. (Modifica all'articolo 16 della legge regionale 8/2002)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 6 marzo 2002, n. 8 (Nuove norme per la programmazione, razionalizzazione e liberalizzazione della rete regionale di distribuzione dei carburanti e per l'esercizio delle funzioni amministrative), è inserito il seguente:

«1 bis. La destinazione d'uso delle aree adibite all'esercizio degli impianti di distribuzione dei carburanti è compatibile con l'attività di noleggio senza conducente di veicoli per trasporto di persone e/o cose.».

 

     Art. 33. (Modifiche alla legge regionale 17/1990)

1. Alla legge regionale 23 aprile 1990, n. 17 (Criteri per la fissazione degli orari di apertura e chiusura degli impianti stradali di distribuzione dei carburanti ai sensi dell'articolo 54, lettera d), del DPR 24 luglio 1977, n. 616), sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2

(Orario di apertura)

1. L'orario settimanale di apertura degli impianti stradali di distribuzione dei carburanti è fissato in un minimo di 41 ore e 30 minuti e un massimo di 73 ore e 15 minuti.

2. Ferma restando l'esigenza di garantire il servizio all'utenza nelle fasce orarie intercorrenti dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.30 alle ore 19.00, nel rispetto dei limiti indicati dal comma 1, il gestore può liberamente determinare l'articolazione giornaliera dell'orario, per un massimo di 12 ore giornaliere.

3. Gli impianti aperti obbligatoriamente la domenica, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, restano chiusi il lunedì immediatamente successivo o, se questo è festivo, il primo giorno feriale successivo. Qualora ricorrano esigenze connesse al traffico veicolare, gli impianti aperti hanno la facoltà di recuperare il giorno di riposo in uno feriale della settimana immediatamente successiva a quella di apertura, a scelta del gestore, in osservanza a quanto prescritto dal comma 5.

4. L'obbligo di chiusura settimanale di cui al comma 3 può essere derogato dal gestore, previa comunicazione al Comune, per esigenze connesse al traffico veicolare e nel rispetto dei principi dei contratti di lavoro del comparto.

5. Ogni modifica dell'orario di servizio di cui al comma 3, nel rispetto dei limiti di cui al comma 1, va effettuata previa comunicazione al Comune.»;

b) il comma 4 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«4. Salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, nessun recupero è dovuto per le festività infrasettimanali.».

 

     Art. 34. (Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 14/2008)

1. All'articolo 1 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 14 (Norme speciali in materia di impianti di distribuzione di carburanti e modifiche alla legge regionale 12 novembre 1996, n. 47 in materia di riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per autotrazione nel territorio regionale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per gli impianti di distribuzione di carburanti, le cui autorizzazioni siano state confermate ai sensi dell'articolo 10, comma 7, della legge regionale 6 marzo 2002, n. 8 (Nuove norme per la programmazione, razionalizzazione e liberalizzazione della rete regionale di distribuzione dei carburanti e per l'esercizio delle funzioni amministrative), in assenza delle verifiche previste ai sensi del medesimo articolo 10, comma 1, i Comuni devono verificare la compatibilità territoriale degli impianti sulla base delle fattispecie individuate dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 16 dicembre 2002, n. 0394/Pres. (Approvazione piano di programmazione e razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti), entro il termine del 30 giugno 2011.»;

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1 bis. Qualora i Comuni non eseguano la verifica della compatibilità territoriale degli impianti prescritta dal comma 1, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di energia e distribuzione dei carburanti, al fine di salvaguardare l'interesse alla sicurezza stradale e nel rispetto del principio di leale collaborazione, sentito l'ente inadempiente, assegna al medesimo, mediante diffida, un termine per provvedere comunque non inferiore a trenta giorni. Decorso inutilmente il termine e sentito l'ente inadempiente, la Giunta regionale provvede all'adozione degli atti in via sostitutiva avvalendosi dell'ufficio regionale competente in materia.

1 ter. L'ufficio regionale si avvale delle strutture del Comune inadempiente, il quale è tenuto a fornire l'assistenza, i documenti e la collaborazione necessaria. Il Comune nei confronti del quale è stato disposto l'intervento regionale di cui al comma 1 bis conserva il potere di compiere gli atti per i quali è stata rilevata l'omissione, fino al momento dell'adozione da parte della Giunta degli atti in via sostitutiva.»;

c) al comma 7 bis le parole «e comunque entro il 31 luglio 2009» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque entro il 31 luglio 2011».

 

     Art. 35. (Inserimento degli articoli 17 bis e 17 ter nella legge regionale 11/2009)

1. Dopo l'articolo 17 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), sono inseriti i seguenti:

«Art. 17 bis. (Azioni a sostegno degli esercenti l'attività di vendita di generi di monopolio)

1. In relazione all'eccezionale contrazione nelle vendite di generi di monopolio, anche a seguito dell'adesione all'Unione europea della Repubblica di Slovenia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a predisporre, nell'osservanza delle condizioni e dei limiti recati dalla normativa comunitaria, azioni di sostegno all'attività degli esercenti generi di monopolio, operanti nelle aree già soggette a regime di zona franca della provincia di Gorizia e sue successive estensioni alle province di Trieste e Udine.

2. Le finalità di cui al comma 1 sono rivolte in particolare:

a) alla creazione di nuove imprese;

b) alla promozione di azioni di ricerca di nuova occupazione e di reinserimento professionale;

c) alla creazione di borse di studio per la frequenza dei corsi di riqualificazione.

3. La Giunta regionale, con apposito regolamento, stabilisce entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010), nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, le condizioni, i criteri, le modalità e le procedure di attivazione delle azioni di cui al comma 2.

 

     Art. 17 ter. (Interventi per la diffusione di servizi di pubblica utilità)

1. AI fine di incentivare la creazione e l'utilizzo di reti che si affiancano agli sportelli della pubblica amministrazione, l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare contributi a favore dei titolari esercenti le rivendite di generi di monopolio per l'acquisto di strumenti informatici atti a favorire l'accesso dei cittadini ai servizi delle pubbliche amministrazioni quali i servizi erogati nell'ambito del progetto Reti Amiche, di cui alla convenzione siglata tra il Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione e la Federazione italiana tabaccai del 4 novembre 2008, e altri servizi da erogare tramite il terminale multifunzione.

2. La Regione è altresì autorizzata ad avvalersi della rete dei rivenditori di generi di monopolio per l'erogazione di pagamento servizi su base regionale.

3. La Giunta regionale, con apposito regolamento, stabilisce entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 17/2010, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, le tipologie di servizio, le condizioni, i criteri e le modalità per l'accesso ai contributi di cui al comma 1.».

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 17 bis della legge regionale 11/2009, come inserito dal comma 1, fanno carico all'unità di bilancio 1.5.1.1028 e al capitolo 501 che si istituisce per memoria nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010 con la denominazione «Azioni a sostegno dell'attività degli esercenti di generi di monopolio».

3. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 17 ter della legge regionale 11/2009, come inserito dal comma 1, fanno carico all'unità di bilancio 1.5.2.1028 e al capitolo 502 che si istituisce per memoria nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010 con la denominazione «Contributi ai titolari esercenti rivendite di generi di monopolio per favorire l'accesso informatico dei cittadini ai servizi delle pubbliche amministrazioni».

 

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO

 

     Art. 36. (Modifica all'articolo 3 della legge regionale 12/2009)

1. Il comma 56 dell'articolo 3 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), è sostituito dal seguente:

«56. Nell'ambito delle funzioni delegate alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dal capo V della legge regionale 4/2005, in materia di incentivi alle imprese e dal relativo regolamento, con esclusivo riferimento agli articoli 155 e 156 delle legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), in deroga alle previsioni normative ivi previste, le domande risultate ammissibili nelle graduatorie delle Camere di commercio relative all'anno 2009, ma che non siano risultate beneficiarie per carenza di risorse finanziarie, sono mantenute in essere e inserite nelle graduatorie relative all'anno 2010 anche qualora le iniziative oggetto delle istanze siano state avviate o completate.».

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 3, comma 56, della legge regionale 12/2009, come sostituito dal comma 1, fanno carico all'unità di bilancio 1.5.2.1028 e al capitolo 9609 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

 

     Art. 37. (Modifiche alla legge regionale 2/2002) [16]

1. Alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 7 dell'articolo 64 è sostituito dal seguente:

«7. Gli alberghi diffusi sono costituiti da unità abitative e servizi centralizzati, quali uffici di ricevimento, sala a uso comune, eventuale ristorante/bar, dislocati in uno o più edifici separati. I servizi centralizzati sono garantiti anche attraverso il convenzionamento con altre strutture ricettive alberghiere, prevedendo in tal caso idonee distinzioni per lo svolgimento del servizio di ricevimento.»;

b) al comma 2 dell'articolo 65 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel primo periodo dopo le parole «l'ufficio di ricevimento» è aggiunta la seguente: «principale»;

2) nel quarto periodo dopo le parole «l'ufficio di ricevimento» è aggiunta la seguente: «principale»;

c) dopo il comma 1 dell'articolo 85 è aggiunto il seguente:

«1 bis. E' altresì ammesso, e non comporta modifica di destinazione d'uso, l'utilizzo in via esclusiva da parte dei proprietari o dei loro aventi causa degli immobili destinati a residenza turistica o alberghiera a titolo di abitazione ordinaria.».

 

     Art. 38. (Inserimento dell'articolo 37 nella legge regionale 23/2007)

1. Dopo l'articolo 37 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), è inserito il seguente:

«Art. 37 bis. (Servizi con trenini turistici in regime di autorizzazione)

1. La Provincia è delegata al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 10 del decreto ministeriale 15 marzo 2007, n. 55 (Norme relative all'individuazione dei criteri di assimilazione ai fini della circolazione e della guida ed all'accertamento dei requisiti tecnici di idoneità dei trenini turistici), a enti pubblici o a soggetti privati.

2. Gli enti pubblici possono utilizzare per l'acquisto dei complessi indicati all'articolo 1 del decreto ministeriale 55/2007, i benefici acquisiti nell'ambito di misure per lo sviluppo e la valorizzazione del territorio montano, di cui alla legge regionale 20 febbraio 2008, n. 4 (Norme per lo sviluppo e la valorizzazione del territorio montano).».

 

     Art. 39. (Modifica all'articolo 2 della legge regionale 12/2010)

1. Al comma 45 dell'articolo 2 della legge regionale 16 luglio 2010, n. 12 (Assestamento del bilancio 2010 e del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), dopo le parole «già sostenute dall'ente e» sono inserite le seguenti: «da sostenersi in relazione all'estinzione anticipata dei mutui in essere relativi all'opera,».

 

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COOPERAZIONE

 

     Art. 40. (Modifiche alla legge regionale 20/2006)

1. Alla legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5 dell'articolo 6 dopo le parole «accertato in via definitiva,» sono inserite le seguenti: «previa definizione del relativo procedimento sanzionatorio amministrativo ovvero penale,»;

b) il comma 3 dell'articolo 32 è abrogato.

 

     Art. 41. (Modifica all'articolo 2 della legge regionale 27/2007)

1. Alla fine della lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo), dopo la parola «Direzione» sono aggiunte le seguenti: «, attraverso il Servizio competente per materia».

 

     Art. 42. (Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale 27/2007)

1. L'articolo 3 della legge regionale 27/2007 è sostituito dal seguente:

«Art. 3

(Regime delle iscrizioni)

1. E' istituito presso la Direzione il Registro regionale delle cooperative, di seguito denominato Registro, che è pubblico e gestito con modalità informatiche. Il Registro è articolato in sezioni e categorie conformemente all'Albo delle società cooperative di cui all'articolo 2512, secondo comma, del codice civile e all'articolo 223-sexiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318 (Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie).

2. Sono iscritte nel Registro le società cooperative legalmente costituite e aventi la sede legale nel territorio della regione.

3. L'organizzazione e la tenuta del Registro, per quanto non previsto dalla presente legge, sono disciplinate con regolamento regionale.

4. La pubblicità dei dati del Registro è resa disponibile dai competenti uffici del registro delle imprese.».

 

     Art. 43. (Modifica all'articolo 4 della legge regionale 27/2007)

1. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 27/2007 è sostituito dal seguente:

«1. L'iscrizione nel Registro sostituisce a tutti gli effetti quella nell'Albo delle società cooperative, determinandone le medesime conseguenze.».

 

     Art. 44. (Sostituzione dell'articolo 5 della legge regionale 27/2007)

1. L'articolo 5 della legge regionale 27/2007 è sostituito dal seguente:

«Art. 5

(Elenco regionale speciale degli enti cooperativi)

1. Gli enti cooperativi non soggetti agli adempimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 (Regolamento di attuazione dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile), sono iscritti, su istanza del legale rappresentante, nell'Elenco regionale speciale degli enti cooperativi, istituito al fine dell'espletamento dell'attività di vigilanza.

2. Gli enti cooperativi di cui al comma 1 depositano direttamente alla Direzione la seguente documentazione:

a) l'atto costitutivo e le relative modificazioni, lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione dell'ente cooperativo;

b) le cariche sociali e le relative variazioni;

c) il bilancio o il rendiconto annuale, con le eventuali relazioni accompagnatorie.

3. Nell'Elenco di cui al comma 1 sono iscritti, oltre alle società di mutuo soccorso, anche i consorzi di società cooperative per il coordinamento della produzione e degli scambi di cui all'articolo 27 ter del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 (Provvedimenti per la cooperazione), e i gruppi cooperativi paritetici. Le società cooperative facenti parte dei consorzi di società cooperative per il coordinamento della produzione e degli scambi di cui all'articolo 27 ter del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 1577/1947 e le società cooperative aderenti ai gruppi cooperativi paritetici di cui all'articolo 2545-septies del codice civile sono tenute a depositare in forma scritta presso la Direzione, rispettivamente, l'estratto del contratto costitutivo del consorzio e l'accordo di partecipazione.

4. Le società cooperative aderenti a uno dei gruppi di cui all'articolo 2545-septies del codice civile devono provvedere alla comunicazione al registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2497-bis del codice civile.

5. Le iscrizioni nell'Elenco regionale speciale degli enti cooperativi sono pubblicate semestralmente sul Bollettino ufficiale della Regione.».

 

     Art. 45. (Abrogazione dell'articolo 6 della legge regionale 27/2007)

1. L'articolo 6 della legge regionale 27/2007 è abrogato.

 

     Art. 46. (Sostituzione dell'articolo 7 della legge regionale 27/2007)

1. L'articolo 7 della legge regionale 27/2007 è sostituito dal seguente:

«Art. 7

(Comunicazioni)

1. Ogni informazione, relativa agli enti cooperativi, presente nel sistema informatico del registro delle imprese, compresa la comunicazione delle notizie di bilancio di cui all'articolo 223-sexiesdecies del regio decreto 318/1942, è resa disponibile alla Direzione.

2. Gli enti cooperativi depositano presso gli uffici della Direzione i seguenti documenti:

a) il bilancio di cui all'articolo 2545-octies del codice civile;

b) i regolamenti interni;

c) copia della ricevuta dei versamenti effettuati ai fondi mutualistici di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 (Nuove norme in materia di società cooperative).».

 

     Art. 47. (Sostituzione dell'articolo 8 della legge regionale 27/2007)

1. L'articolo 8 della legge regionale 27/2007 è sostituito dal seguente:

«Art. 8

(Cancellazione dal Registro)

1. L'ufficio del registro delle imprese trasmette immediatamente al Registro la comunicazione della cancellazione della società cooperativa dal registro delle imprese o della sua trasformazione in altra forma societaria per l'immediata cancellazione a cura della Direzione.

2. La cancellazione dal Registro è disposta dal Servizio competente in materia di vigilanza sulla cooperazione con provvedimento da notificarsi a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o con altro strumento informatico equipollente, al competente ufficio del registro delle imprese e all'ente cooperativo, nei seguenti casi:

a) trasferimento della sede legale al di fuori del territorio regionale;

b) sottrazione, da parte dell'ente cooperativo, all'attività di vigilanza;

c) mancato rispetto delle finalità mutualistiche;

d) mancanza o perdita dei requisiti di iscrizione;

e) cancellazione della società cooperativa dal registro delle imprese;

f) trasformazione in altra forma societaria.».

 

     Art. 48. (Inserimento dell'articolo 8 bis nella legge regionale 27/2007)

1. Dopo l'articolo 8 della legge regionale 27/2007 è inserito il seguente:

«Art. 8 bis. (Cancellazione dall'Elenco regionale speciale degli Enti cooperativi)

1. La cancellazione dall'Elenco regionale speciale degli Enti cooperativi è disposta dal Servizio competente in materia di vigilanza sulla cooperazione con provvedimento da notificarsi a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento agli enti cooperativi interessati nei seguenti casi:

a) perdita dei requisiti necessari per l'iscrizione;

b) trasferimento della sede legale al di fuori del territorio regionale;

c) nel caso di cui all'articolo 27 ter del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 1577/1947, trasferimento dell'ufficio, destinato a svolgere attività con i terzi, al di fuori del territorio della regione;

d) sottrazione, da parte dell'ente cooperativo, all'attività di vigilanza;

e) mancato rispetto delle finalità mutualistiche.».

 

     Art. 49. (Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 27/2007)

1. All'articolo 9 della legge regionale 27/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Contro i provvedimenti di cancellazione dal Registro e dall'Elenco regionale speciale degli Enti cooperativi è ammessa, in forma scritta e motivata, la proposizione di ricorso alla Giunta regionale, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento.»;

b) al comma 2 dopo le parole «sul ricorso» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 1».

 

     Art. 50. (Abrogazione dell'articolo 10 della legge regionale 27/2007)

1. L'articolo 10 della legge regionale 27/2007 è abrogato.

 

     Art. 51. (Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 27/2007)

1. Al comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 27/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) esprimere parere sui provvedimenti sanzionatori di cui all'articolo 23;»;

b) la lettera c) è abrogata.

 

     Art. 52. (Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 27/2007)

1. All'articolo 16 della legge regionale 27/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «con proprio provvedimento» sono sostituite dalle seguenti: «con provvedimento del Direttore centrale»;

b) al comma 2 le parole «con proprio provvedimento» sono sostituite dalle seguenti: «con provvedimento del Direttore centrale».

 

     Art. 53. (Modifica all'articolo 20 della legge regionale 27/2007)

1. Al comma 2 dell'articolo 20 della legge regionale 27/2007 le parole «sulla base di una convenzione» sono soppresse.

 

     Art. 54. (Modifiche all'articolo 21 della legge regionale 27/2007)

1. Dopo il comma 8 dell'articolo 21 della legge regionale 27/2007 sono aggiunti i seguenti:

«8 bis. Il revisore si astiene dall'effettuare revisioni in situazioni di incompatibilità ai sensi dell'articolo 17, comma 8, comunicando la causa di incompatibilità al soggetto competente per il conferimento dell'incarico, entro quindici giorni dall'accertamento della stessa.

8 ter. Il revisore che viola la disposizione di cui al comma 8 bis è immediatamente cancellato dall'Elenco, ovvero dalla sezione di cui al comma 7, ed è tenuto a restituire il tesserino di identificazione.».

 

     Art. 55. (Modifica all'articolo 23 della legge regionale 27/2007)

1. Il comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 27/2007 è sostituito dal seguente:

«1. I provvedimenti sanzionatori di cui agli articoli 2545-octies, 2545-terdecies, 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies e 2545-octiesdecies del codice civile, all'articolo 223-sexiesdecies del regio decreto 318/1942 e all'articolo 12, comma 5 bis, del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 (Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, recante: "Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore"), sono adottati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, sentito il parere della Commissione.».

 

     Art. 56. (Modifica all'articolo 24 della legge regionale 27/2007)

1. Il comma 3 dell'articolo 24 della legge regionale 27/2007 è sostituito dal seguente:

«3. La Regione è autorizzata a erogare in via anticipata alle Associazioni gli importi spettanti, determinati ai sensi del comma 2, per le revisioni ordinarie nella misura massima consentita del 70 per cento dell'importo preventivato sulla base della programmazione annuale dell'attività di vigilanza.».

2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 24, comma 3, della legge regionale 27/2007, come sostituito dal comma 1, continuano a far carico all'unità di bilancio 1.4.1.1024 e al capitolo 8771 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

 

     Art. 57. (Modifiche all'articolo 27 della legge regionale 27/2007)

1. All'articolo 27 della legge regionale 27/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera a) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

«a) delle Associazioni nazionali giuridicamente riconosciute dal Ministero competente ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 220/2002, per il tramite delle rispettive Associazioni regionali o provinciali, cui aderiscono almeno cinquanta cooperative aventi la sede legale nel territorio della regione, appartenenti ad almeno tre diverse categorie del Registro regionale delle cooperative;»;

b) al comma 2 dopo le parole «Associazione richiedente» sono aggiunte le seguenti: «, nonchè copia delle delibere dell'organo societario competente di adesione alle Associazioni»;

c) al comma 3 dopo la parola «tecnico» sono aggiunte le seguenti: «, comunque non inferiore ad almeno un revisore ogni dieci cooperative aderenti»;

d) dopo la lettera d) del comma 7 è aggiunta la seguente:

«d bis) elenco dei revisori iscritti nell'Elenco di cui all'articolo 21, che hanno dichiarato la loro disponibilità all'esecuzione degli incarichi di revisione, allegando le dichiarazioni stesse prodotte dai medesimi.».

 

     Art. 58. (Modifiche all'articolo 32 della legge regionale 27/2007)

1. All'articolo 32 della legge regionale 27/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole «delle Associazioni» è inserita la seguente: «regionali»;

b) al comma 4 dopo le parole «alle Associazioni» è inserita la seguente: «regionali».

2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 32 della legge regionale 27/2007, come modificato dal comma 1, continuano a far carico all'unità di bilancio 1.4.1.1024 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010 e al capitolo 8772 nella cui denominazione dopo le parole «alle associazioni» è aggiunta la seguente: «regionali».

 

TITOLO III

AGRICOLTURA E FORESTAZIONE

 

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA E FORESTAZIONE

 

     Art. 59. (Modifica all'articolo 3 della legge regionale 80/1982)

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo), le parole «agli indirizzi programmatici e regolamentari impartiti dalla Giunta regionale» sono sostituite dalle seguenti: «alle disposizioni regolamentari e agli indirizzi annuali di spesa impartiti dalla Giunta regionale e dall'Assessore competente in materia di agricoltura».

 

     Art. 60. (Modifica all'articolo 23 della legge regionale 18/2004)

1. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 23 della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive), è inserito il seguente:

«2 ter. Qualora un'azienda agricola sia condotta da una cooperativa sociale, la qualifica di fattoria sociale è assegnata anche in assenza dei requisiti previsti per le fattorie didattiche, purchè sussistano quelli determinati con il regolamento di cui al comma 4 e limitatamente alle attività organizzate e svolte con riferimento ai soci della cooperativa medesima.».

 

     Art. 61. (Modifiche alla legge regionale 31/2005)

1. Alla legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 (Disposizioni concernenti l'allevamento di molluschi bivalvi nella laguna di Marano-Grado), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2 dell'articolo 2 è aggiunto il seguente:

«2 bis. Al neo concessionario che si renda assegnatario di specchio acqueo di prima assegnazione è attribuito il prodotto ittico vagantivo che eventualmente si trovi sui corrispondenti fondali alla data dell'assegnazione.»;

b) dopo il comma 1 dell'articolo 4 è inserito il seguente:

«1 bis. E' vietato l'esercizio dell'attività di raccolta di molluschi bivalvi all'esterno degli specchi acquei assentiti in concessione mediante draga con denti a traino meccanico e sacco a rete, detta anche rampone maranese, o diversi mezzi meccanici. La violazione del divieto comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 15.000 euro e la confisca obbligatoria del pescato, nonchè della draga con denti a traino meccanico e sacco a rete, detta anche rampone maranese, o del diverso mezzo meccanico impiegato.»;

c) dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

«Art. 6 bis. (Criteri per il rilascio di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità di pesca e acquacoltura)

1. Il presente articolo disciplina in via transitoria le modalità di affidamento in concessione di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità di pesca e acquacoltura, nelle more dell'adozione della normativa regionale di disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di gestione dei beni del demanio marittimo trasferiti alla Regione ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 1 aprile 2004, n. 111 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia con cernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti).

2. L'Amministrazione regionale procede all'affidamento in concessione dei beni di cui al comma 1 mediante selezione, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e concorrenza.

3. L'Amministrazione regionale comunica, mediante avviso da pubblicarsi per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, sull'Albo pretorio del Comune interessato e sull'Albo della Capitaneria di Porto competente per territorio, l'intendimento di affidare in concessione beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità di pesca e acquacoltura, invitando i candidati a presentare, entro un termine non inferiore a trenta giorni nè superiore a sessanta giorni, la propria migliore offerta.

4. In caso di pluralità di domande di concessione per l'utilizzo del medesimo bene demaniale o di zona del mare territoriale, la comparazione delle istanze è effettuata, oltre che in base ai criteri di cui all'articolo 37 del codice della navigazione, sulla base di almeno sei dei seguenti criteri, scelti preventivamente e resi noti contestualmente all'avviso di selezione:

a) la natura di imprese cooperative, consorzi o di raggruppamenti di imprese singole o associate;

b) la presenza di un'unità produttiva nel territorio regionale e del possesso di mezzi tecnici, comprese le imbarcazioni regolarmente iscritte negli appositi registri, necessari al razionale utilizzo del bene demaniale;

c) la presentazione di un progetto, collegato alla richiesta di concessione, che preveda l'installazione o l'utilizzo di strutture e impianti anche a terra che rispondano a un più elevato livello igienico-sanitario per il trattamento, il confezionamento e la movimentazione del prodotto;

d) la presentazione di un progetto che garantisca il più elevato livello occupazionale stabile;

e) la presentazione di un progetto che tenda ad armonizzare le azioni dei soggetti pubblici e privati sulla fascia costiera e incentivare l'aggregazione fra operatori del settore pesca e acquacoltura al fine di un utilizzo equilibrato e ottimale dei beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale;

f) la presentazione di un progetto che promuova e incentivi la riqualificazione ambientale e, in particolare, la riqualificazione delle aree costiere del mare, anche attraverso piani di recupero collegati a progetti pilota con il sostegno della ricerca e della sperimentazione, associate alla sostenibilità produttiva;

g) la presentazione di un progetto che preveda di attivare all'interno dell'area richiesta la creazione di zone di tutela biologica finalizzate alla protezione, allo sviluppo, al ripopolamento e all'incremento della biodiversità delle risorse alieutiche;
h) la presentazione di un progetto di innovazione, ricerca scientifica o sperimentazione che preveda metodi o pratiche di pesca e acquacoltura ecosostenibili.

5. Nell'ipotesi in cui pervenga all'Amministrazione regionale istanza autonoma di rilascio di concessione, questa viene pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, sull'Albo pretorio del Comune interessato e sull'Albo della Capitaneria di Porto competente per territorio, invitando chi ne abbia interesse a presentare, entro un termine non inferiore a venti giorni nè superiore a sessanta giorni, osservazioni e opposizioni o eventuali istanze concorrenti. Ai fini della selezione di più istanze pervenute si osservano le disposizioni di cui al comma 4.

6. I termini e le disposizioni di dettaglio dei procedimenti amministrativi relativi alle concessioni demaniali marittime per finalità di pesca e acquacoltura sono stabiliti con regolamento della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di pesca.

7. La durata delle concessioni demaniali marittime di cui al presente articolo superiore a quattro anni è commisurata al progetto di utilizzo del bene demaniale definito dal piano aziendale.

8. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si osservano le vigenti disposizioni e i principi della normativa comunitaria, statale e regionale in materia di concessioni del demanio marittimo.».

 

     Art. 62. (Inserimento dell'articolo 12 bis nella legge regionale 17/2006)

1. [Dopo l'articolo 12 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 (Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca), è inserito il seguente:

«Art. 12 bis. (Determinazione del livello minimo di redditività)

1. Ai fini dell'applicazione della disciplina del compendio unico, di cui all'articolo 5 bis del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), il livello minimo di redditività dei terreni agricoli oggetto di trasferimento è determinato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010), con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di risorse agricole.»] [17].

 

     Art. 63. (Modifiche alla legge regionale 28/2002)

1. Alla legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28 (Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica, nonchè modifiche alle leggi regionali 9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, 7/2000, in materia di gestione del demanio idrico), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 dell'articolo 5 dopo le parole «si avvale dei Consorzi di bonifica» sono inserite le seguenti: «, mediante delegazione amministrativa intersoggettiva,» e, alla fine, è aggiunto il seguente periodo: «La delegazione amministrativa intersoggettiva comprende anche la valutazione strategica ambientale.»;

b) al comma 6 dell'articolo 5 l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Previo parere della conferenza interna di servizi di cui all'articolo 21 della legge regionale 7/2000 e previa deliberazione della Giunta regionale, i piani sono approvati con decreto del Presidente della Regione che decide sulle eventuali osservazioni.»;

c) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Art. 6

(Esame tecnico dei piani di riordino fondiario)

1. La conferenza interna di servizi di cui all'articolo 21 della legge regionale 7/2000 esprime parere tecnico sui piani di riordino fondiario di cui al titolo II, capo IV, del regio decreto 215/1933.»;

d) prima dell'articolo 28 è inserito il seguente:

«Art. 28 ante. (Fissazione termini)

1. I termini di presentazione dei progetti relativi a interventi la cui realizzazione è stata affidata in delegazione amministrativa intersoggettiva ai Consorzi di bonifica nel corso degli anni 2007 e 2008 sono fissati al 31 dicembre 2013.».

 

     Art. 64. (Modifiche alla legge regionale 9/2007 e alla legge regionale 24/2009)

1. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), è abrogato.

2. Al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 9/2007 dopo le parole «controllo e vigilanza,» sono inserite le seguenti: «erogazione di contributi,».

3. Il comma 4 dell'articolo 9 della legge regionale 9/2007 è sostituito dal seguente:

«4. Al fine di monitorare il settore forestale e la filiera foresta-legno-energia, la Regione istituisce presso la Direzione centrale l'Osservatorio del legno che si avvale del Sistema informativo territoriale forestale (SITFOR) per la predisposizione e l'aggiornamento dei relativi archivi.».

4. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 9, comma 4, della legge regionale 9/2007, come sostituito dal comma 3, continuano a far carico all'unità di bilancio 2.5.1.2017 e al capitolo 2822 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

5. All'articolo 11 della legge regionale 9/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5 bis. Fino all'entrata in vigore del regolamento forestale la pianificazione facoltativa con carattere semplificato di cui al comma 5 è effettuata secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.»;

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. La Regione, secondo i criteri e le modalità stabiliti con apposito regolamento, eroga, nel rispetto di quanto previsto negli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in vigore dall'1 dicembre 2009, i contributi per la redazione dei PGF e dei PFI ai proprietari di boschi pubblici e privati, con priorità, nell'ordine, per i boschi certificati ai sensi dell'articolo 19 e per quelli per i quali la pianificazione forestale è obbligatoria ai sensi del comma 5.».

6. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 11, comma 8, della legge regionale 9/2007, come sostituito dal comma 5, lettera b), fanno carico all'unità di bilancio 2.1.1.5030 e al capitolo 503 che si istituisce per memoria nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010 con la denominazione «Contributi ai proprietari di boschi per la redazione dei PGF e dei PFI».

7. All'articolo 15 della legge regionale 9/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le attività selvicolturali di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), in quanto non finalizzate alla sostituzione del bosco con altre destinazioni d'uso, non comportano alterazioni dello stato dei luoghi, sono considerate tagli colturali ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), a prescindere dalle modalità di conduzione delle stesse e non sono soggette all'autorizzazione di cui agli articoli 146, 147 e 159 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).»;

b) il comma 2 è abrogato;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Nel regolamento forestale sono definiti, ai sensi degli articoli 1 e 13, i parametri necessari per garantire un adeguato livello di vitalità per lo svolgimento delle funzioni proprie del bosco e quelli che determinano l'alterazione dell'assetto idrogeologico.».

8. All'articolo 16 della legge regionale 9/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla rubrica dopo la parola: «Divieti» sono aggiunte le seguenti: «e deroghe»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. In deroga ai divieti di cui al comma 1 la Direzione centrale può autorizzare gli interventi finalizzati alla difesa fitosanitaria, alla salvaguardia della pubblica incolumità, ad altri motivi di rilevante interesse pubblico o per finalità selvicolturali.»;

c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3 bis. Il divieto di taglio a raso del bosco di cui al comma 1 non si applica altresì laddove tale tecnica selvicolturale sia finalizzata alla rinnovazione naturale del bosco; con il regolamento forestale sono individuati i casi e i modi nei quali il taglio a raso è finalizzato alla rinnovazione naturale del bosco.».

9. All'articolo 17 della legge regionale 9/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Coloro che nei boschi, in violazione del regolamento forestale o del PRFA, tagliano, danneggiano o distruggono piante, compromettendo l'adeguato livello di vitalità per lo svolgimento delle funzioni proprie del bosco, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria dal doppio al quadruplo del valore del danno provocato. Il valore è calcolato in percentuale, prendendo come parametro di riferimento il valore convenzionale a ettaro per tipologia di popolamento corrispondente all'adeguato livello di vitalità per lo svolgimento delle funzioni proprie del bosco previsto dal regolamento forestale.»;

b) ai commi 2 e 4 le parole: «l'ottimale» sono sostituite dalle seguenti: «l'adeguato livello di vitalità per lo».

10. Le entrate derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 17, comma 1, della legge regionale 9/2007, come sostituito dal comma 9, sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 3.2.121 e sul capitolo 982 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

11. Dopo il comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 9/2007 sono aggiunti i seguenti:

«1 bis. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione concede, nel rispetto di quanto previsto negli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a organismi regionali cui aderiscono proprietari forestali del Friuli Venezia Giulia e che gestiscono sistemi di certificazione forestale un contributo annuale per il funzionamento degli organismi medesimi, il mantenimento e l'incremento della certificazione regionale, nonchè per stimolare e favorire un sempre maggior utilizzo del legname certificato.

1 ter. La domanda di contributo di cui al comma 1 bis è presentata alla Direzione centrale con le modalità e i criteri da individuarsi in apposito regolamento.».

12. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 19, comma 1 bis, della legge regionale 9/2007, come inserito dal comma 11, fanno carico all'unità di bilancio 2.5.1.2017 e al capitolo 2822 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

13. All'articolo 20 della legge regionale 9/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le lettere a), h) e i) del comma 1 sono abrogate;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le risorse finanziarie assegnate per gli interventi di cui al comma 1, lettere b) e c), sono finalizzate a migliorare, secondo gli orientamenti e gli indirizzi tecnici previsti nel regolamento forestale, lo svolgimento delle funzioni proprie del bosco di cui all'articolo 15, comma 3. Le risorse finanziarie assegnate per gli interventi di cui al comma 1, lettera d), sono finalizzate all'incremento della superficie boscata nelle aree di pianura.»;

c) il comma 6 è abrogato;

d) al comma 7 la parola: «,h)» è soppressa;

e) al comma 8 la parola: «a),» è soppressa;

f) il comma 10 è abrogato.

14. Il comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 9/2007 è sostituito dal seguente:

«1. Alla Direzione centrale compete la gestione del patrimonio silvo-pastorale di proprietà regionale, comprensivo di terreni, boschi ed edifici funzionali ai medesimi, come individuati con deliberazione della Giunta regionale, su proposta congiunta degli Assessori competenti in materia di patrimonio e di risorse forestali.».

15. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 21, comma 1, della legge regionale 9/2007, come sostituito dal comma 14, continuano a far carico all'unità di bilancio 11.4.1.1192 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010 e al capitolo 3187 la cui denominazione è sostituita dalla seguente: «Spese per la gestione del patrimonio silvo-pastorale di proprietà regionale, comprensivo di terreni, boschi ed edifici funzionali ai medesimi».

16. Dopo l'articolo 24 della legge regionale 9/2007 è inserito il seguente:

«Art. 24 bis. (Contributi per le utilizzazioni boschive e vendita del legname)

1. Allo scopo di promuovere le attività di gestione forestale delle proprietà pianificate, la Regione eroga contributi a sostegno delle utilizzazioni boschive e della vendita del legname all'imposto in allestimento tondo.

2. I beneficiari dei contributi di cui al comma 1 sono i proprietari forestali privati e pubblici, con esclusione della Regione, di boschi situati nel territorio regionale o loro delegati a eseguire i lavori di utilizzazione boschiva, con priorità nell'ordine per le gestioni forestali associate, per le proprietà forestali assoggettate alla certificazione della gestione forestale sostenibile e che attuano le utilizzazioni boschive con affidamento dei relativi lavori finalizzati alla successiva vendita a strada del legname.

3. Con apposito regolamento sono definiti le modalità e i criteri per l'assegnazione dei contributi di cui al comma 1, nel rispetto di quanto previsto negli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.».

17. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 24 bis della legge regionale 9/2007, come inserito dal comma 16, fanno carico all'unità di bilancio 2.1.1.1044 e al capitolo 504 che si istituisce per memoria nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010 con la denominazione «Contributi per le utilizzazioni boschive e la vendita del legname».

18. L'articolo 32 della legge regionale 9/2007 è sostituito dal seguente:

«Art. 32

(Cessione di materiale vivaistico)

1. Il materiale vivaistico prodotto ai sensi dell'articolo 31 può essere ceduto a privati, vivaisti compresi, a titolo oneroso sulla base di un prezziario e di criteri adottati con deliberazione della Giunta regionale.

2. Il compenso non è dovuto per il materiale forestale concesso a soggetti pubblici che si impegnano all'utilizzazione del materiale medesimo per i fini di cui all'articolo 31, comma 2, lettere c), d) ed e), ai soggetti privati per interventi di ricostituzione dei boschi danneggiati da incendi o da altre calamità naturali, nonchè qualora l'importo dovuto sia inferiore a 50 euro l'anno.».

19. Le entrate derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 32 della legge regionale 9/2007, come sostituito dal comma 18, sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 3.2.123 e sul capitolo 983 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

20. Dopo il comma 2 dell'articolo 37 della legge regionale 9/2007 sono aggiunti i seguenti:

«2 bis. Nei territori montani, la Regione promuove altresì le attività di manutenzione del bosco svolte da persone fisiche proprietarie di boschi, non ascrivibili a imprese del settore forestale di cui all'articolo 25.

2 ter. Ai fini e ai soggetti di cui al comma 2 bis, la Regione concede, nel rispetto di quanto previsto negli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, un contributo fino al 50 per cento della spesa ammissibile e comunque non superiore a 15.000 euro per l'acquisto di beni strumentali finalizzati alle attività di gestione forestale.

2 quater. Le modalità e i criteri di concessione del contributo di cui al comma 2 ter sono disposti con apposito regolamento.».

21. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 37, comma 2 ter, della legge regionale 9/2007, come inserito dal comma 20, fanno carico all'unità di bilancio 2.1.1.1044 e al capitolo 505 che si istituisce per memoria nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010 con la denominazione «Contributi ai proprietari di boschi montani per l'acquisto di beni finalizzati alle attività di gestione forestale».

22. Dopo la lettera a) del comma 4 dell'articolo 42 della legge regionale 9/2007 è aggiunta la seguente:

«a bis) le trasformazioni del bosco ubicato nelle aree di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), della legge regionale 16 giugno 2010, n. 10 (Interventi di promozione per la cura e conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani);».

23. All'articolo 43 della legge regionale 9/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «subordinata alla» sono sostituite dalle seguenti: «compensata dalla» e la parola «compensativo» è soppressa;

b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4 bis. L'autorizzazione per la trasformazione del bosco indica anche i modi e i tempi per la compensazione.».

24. L'articolo 50 della legge regionale 9/2007 è sostituito dal seguente:

«Art. 50

(Casi particolari di progettazione)

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 42, comma 4, e dall'articolo 48, l'approvazione dei progetti di competenza dalla Direzione centrale, comportanti trasformazione del bosco ai sensi dell'articolo 42, comma 1, o comportanti trasformazione del terreno ai sensi dell'articolo 47, comma 2, e finalizzati agli interventi di sistemazione idraulico-forestale e di manutenzione delle opere di sistemazione idraulicoforestale, ai lavori di pronto intervento, alle opere destinate alla prevenzione e allo spegnimento degli incendi boschivi, nonchè alle opere pubbliche di viabilità forestale, tiene luogo rispettivamente dell'autorizzazione di cui all'articolo 42, comma 2, e dell'autorizzazione in deroga al vincolo idrogeologico.».

25. All'articolo 51 della legge regionale 9/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 la lettera «Q» è sostituita dalle seguenti parole: «per servizi e attrezzature collettive»;

b) alla fine del comma 2 è aggiunta la seguente frase: «La mancanza del preventivo parere vincolante non consente alla variante di esentare dal vincolo idrogeologico di cui all'articolo 47 le zone trasformate.».

26. Al comma 1 dell'articolo 75 della legge regionale 9/2007 le parole: «, compresa la programmazione di interventi selvicolturali atti ad aumentare la stabilità dei popolamenti, nel rispetto delle dinamiche evolutive in atto» sono soppresse.

27. Al comma 1 dell'articolo 77 della legge regionale 9/2007 le parole «L'ERSA» sono sostituite dalle seguenti: «La Direzione centrale».

28. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 77, comma 1, della legge regionale 9/2007, come modificato dal comma 27, fanno carico all'unità di bilancio 11.4.1.1192 e al capitolo 3187 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

29. Dopo la sezione IV del capo IV del titolo III della legge regionale 9/2007 è inserita la seguente:

«Sezione IV bis

Lotta alle specie vegetali infestanti dannose per la salute umana e per l'ambiente

 

     Art. 78 bis. (Specie vegetali infestanti dannose per la salute umana e per l'ambiente)

1. Ai fini della presente legge sono considerate specie vegetali infestanti dannose per la salute umana e per l'ambiente le specie riportate nell'allegato A.

2. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, l'allegato A può essere integrato con nuove specie vegetali infestanti dannose per la salute umana e per l'ambiente.

 

     Art. 78 ter. (Modalità di esecuzione dei lavori)

1. La Regione è autorizzata a effettuare la lotta alle specie infestanti, avvalendosi degli Ispettorati ripartimentali foreste, della collaborazione di associazioni ambientaliste, di volontariato e agricole di categoria, dei Comitati per l'amministrazione separata degli usi civici e dei Consorzi di comunioni familiari delle terre collettive, nonchè dei proprietari dei terreni infestati.

2. Ai fini di cui al comma 1 la Direzione competente può compiere opera di censimento delle specie vegetali infestanti e, per fare conoscere i danni ambientali procurati da tali specie e le forme di lotta possibili, attività divulgativa.

 

     Art. 78 quater. (Estirpazione, taglio e diserbo)

1. L'estirpazione, il taglio e il diserbo delle specie infestanti non sono soggetti ad autorizzazioni o divieti.».

30. Alla legge regionale 9/2007 è aggiunto in fine il seguente allegato: «Allegato A (riferito all'articolo 78 bis (Specie vegetali infestanti dannose per la salute umana e per l'ambiente))

1. Ailanthus altissima; 2. Ambrosia artemisiifolia; 3. Senecio inaequidens.».

31. Per le finalità derivanti dal disposto di cui all'articolo 78 ter della legge regionale 9/2007, come introdotto dal comma 29, è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 2.2.1.1047 e del capitolo 6840 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010 con la denominazione «Spese per la lotta alle specie vegetali infestanti».

32. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 31 si provvede mediante storno di pari importo per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 11.4.1.1192 e del capitolo 6845 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.

33. Al comma 1 dell'articolo 94 della legge regionale 9/2007 dopo le parole «soggetti privati» sono inserite le seguenti: «o a enti pubblici economici, nonchè diffondere anche sul sito web della Regione».

34. Al comma 1 dell'articolo 97 della legge regionale 9/2007 dopo le parole «nazionali e regionali di settore» sono inserite le seguenti: «, nonchè le eventuali linee guida approvate dalla Giunta regionale,».

35. Dopo il comma 5 dell'articolo 98 della legge regionale 9/2007 è aggiunto il seguente:

«5 bis. Fino all'istituzione dell'elenco di cui all'articolo 25, comma 1, il possesso del certificato di idoneità tecnica di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 7 dicembre 1987, n. 571 (Capitolato generale d'oneri per la vendita di lotti boschivi di proprietà pubblica), sostituisce agli effetti della presente legge l'iscrizione all'elenco medesimo.».

36. I commi 56 e 57 dell'articolo 13 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), sono abrogati.

 

     Art. 65. (Modifica all'articolo 3 della legge regionale 12/2009)

1. Dopo il comma 54 dell'articolo 3 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), è inserito il seguente:

«54 bis. La società costituita con la partecipazione di Agemont SpA ai fini del comma 52 può sostituirsi, previa autorizzazione delle latterie beneficiarie del contributo, alla società cooperativa con funzioni consortili di cui all'articolo 6, comma 38, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 (Assestamento di bilancio 2007 e del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), sia nell'attuazione del Piano sia nella riscossione, in nome e per conto delle latterie medesime, della quota di contributo non ancora erogata dall'Amministrazione regionale.».

 

TITOLO IV

TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE

 

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TERRITORIO E URBANISTICA

 

     Art. 66. (Modifiche alla legge regionale 5/2007)

1. La lettera m) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), è abrogata.

2. La rubrica dell'articolo 56 della legge regionale 5/2007 è sostituita dalla seguente: «Commissione regionale».

3. L'articolo 58 della legge regionale 5/2007 è sostituito dal seguente:

«Art. 58

(Procedimento rivolto al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica)

1. Con regolamento regionale è disciplinato il procedimento di autorizzazione paesaggistica in conformità alla normativa statale ed entro i limiti da essa previsti, anche con riferimento alle leggi regionali di settore. Ai fini dell'accelerazione dei procedimenti di autorizzazione paesaggistica e in attuazione del principio di leale collaborazione la Regione stipula intese e accordi con i competenti organi statali.

2. I Comuni competenti, ai sensi dell'articolo 60, al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica provvedono, fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, con applicazione delle procedure di cui al decreto legislativo 42/2004.».

4. All'articolo 60 della legge regionale 5/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'alinea del comma 1 è sostituita dalla seguente:

«1. Fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici al piano paesaggistico regionale, le autorizzazioni paesaggistiche sono rilasciate dai Comuni, a eccezione di quelle di seguito indicate che rimangono di competenza regionale:»;

b) alla lettera a) del comma 1 le parole «, posti all'esterno di PRPC,» sono soppresse;

c) alla lettera c) del comma 1 dopo le parole «presentazione della denuncia di inizio attività» sono aggiunte le seguenti: «ovvero quelli eseguibili in attività edilizia libera»;

d) al comma 4 le parole «PTR» sono sostituite dalle seguenti: «piano paesaggistico regionale».

5. Il comma 5 dell'articolo 61 della legge regionale 5/2007 è sostituito dal seguente:

«5. Con il regolamento di cui al comma 1 sono emanate norme di attuazione della parte III della presente legge in materia di paesaggio ed è disciplinato il funzionamento della Commissione regionale e delle Commissioni locali per il paesaggio.».

 

     Art. 67. (Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 12/2008)

1. All'articolo 4 della legge regionale 21 ottobre 2008, n. 12 (Integrazioni e modifiche alla legge regionale 5/2007 "Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio"), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla fine del comma 5 sono aggiunte le parole «In luogo dell'espropriazione il Comune può procedere con variante non sostanziale agli strumenti urbanistici comunali al fine di ridefinire l'ambito oggetto di intervento o le norme di attuazione.»;

b) al comma 7 le parole «è approvato dal Consiglio comunale» sono sostituite dalle seguenti: «è approvato dalla Giunta comunale o dal Consiglio comunale ai sensi dell'articolo 25, comma 1, della legge regionale 5/2007».

 

     Art. 68. (Inserimento dell'articolo 4 bis nella legge regionale 16/2008) [18]

1. Dopo l'articolo 4 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), è inserito il seguente:

«Art. 4 bis. (Collocazione di manufatti e impianti per la lavorazione e trasformazione di materiali inerti)

1. Il progetto di riassetto ambientale dell'area autorizzata ai fini dell'attività estrattiva può prevedere la collocazione di manufatti e impianti per la lavorazione e trasformazione di materiali inerti già esistenti, anche in aree limitrofe e realizzati antecedentemente all'entrata in vigore della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica), fatte salve le disposizioni previste dalle leggi in materia di tutela ambientale e paesaggistica.».

 

     Art. 69. (Modifica all'articolo 12 della legge regionale 12/2009)

1. Il comma 42 dell'articolo 12 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), è sostituito dal seguente:

«42. La Commissione di cui al comma 41, composta da otto componenti, compreso il Presidente, è nominata dalla Giunta regionale, previa verifica e valutazione della professionalità ed esperienza in materia urbanistica ed edilizia dei componenti stessi, per una durata commisurata alle finalità di cui al comma 41 medesimo. Ai componenti esterni è attribuito un gettone di presenza determinato con deliberazione della Giunta regionale, in sede di nomina. Agli stessi compete altresì il trattamento di missione e il rimborso delle spese nelle misure previste per i dipendenti regionali con qualifica di dirigente.».

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 12, comma 42, della legge regionale 12/2009, come sostituito dal comma 1, fanno carico all'unità di bilancio 10.1.1.1162 e al capitolo 9811 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

 

     Art. 70. (Modifiche alla legge regionale 19/2009)

1. Alla legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 4 dopo le parole «modifiche delle destinazioni d'uso e» è aggiunta la seguente: «aumento»;

b) alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 16 dopo le parole «installazione di impianti solari termici o fotovoltaici» sono aggiunte le seguenti: «aderenti o»;

c) dopo la lettera m) del comma 1 dell'articolo 16 è inserita la seguente:

«m bis) installazione di impianti di produzione di energia elettrica o termica da fonti rinnovabili su edifici o aree di pertinenza degli stessi all'interno delle zone destinate ad attività produttive o commerciali previste dagli strumenti urbanistici comunali.»;

d) dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 17 è inserita la seguente:

«d bis) l'installazione di strutture connesse ad attività di esercizio pubblico, intendendo per esse ogni struttura prefabbricata, costituita da una intelaiatura ancorata al suolo ed eventualmente a parete, attraverso l'utilizzo di sistemi facilmente rimovibili, priva di chiusure laterali e coperture fisse, purchè assentita dallo strumento urbanistico generale o da regolamento edilizio comunale e nel rispetto delle caratteristiche dimensionali, tipologiche e strutturali stabilite a livello locale, a condizione che comunque non superi il limite del 20 per cento della volumetria o superficie utile dell'edificio esistente;»;

e) alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 19 dopo le parole «gli interventi di ampliamento e la realizzazione di pertinenze» sono aggiunte le seguenti: «o altre strutture, anche non pertinenziali, non realizzabili in denuncia di inizio attività o in attività edilizia libera,»;

f) alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 30 dopo le parole «e di specifiche convenzioni per l'uso» sono aggiunte le seguenti: «, ivi compresi gli interventi di edilizia sociale da chiunque realizzati»;

g) al comma 1 dell'articolo 57 dopo le parole «previsti dagli strumenti urbanistici» la parola «comunali» è soppressa;

h) alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 57 dopo le parole «per edifici o unità immobiliari oggetto di interventi edilizi abusivi i cui procedimenti sanzionatori non siano stati conclusi» le parole «entro il 30 settembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi di legge, anteriormente alla presentazione dell'istanza di permesso di costruire per gli interventi previsti dal presente articolo».

 

     Art. 71. (Modifiche all'articolo 36 della legge regionale 16/2008)

1. All'articolo 36 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Gli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), e successive modifiche, sono compatibili con gli strumenti urbanistici comunali qualora non espressamente vietati dagli stessi e rientrino nei limiti di potenza, per tipologia di fonte, individuati nei paragrafi 11 e 12 dell'allegato al decreto ministeriale 10 settembre 2010 (Linee guida per il procedimento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonchè linee guida tecniche per gli impianti stessi).»;

b) al comma 2 le parole «lettera a),» sono soppresse;

c) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2 bis. Gli interventi considerati di attività edilizia libera dalla legge dello Stato in materia di fonti energetiche rinnovabili sono realizzabili, previa comunicazione al Comune, in attività edilizia libera ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia).

2 ter. L'autorizzazione unica prevista dall'articolo 12 del decreto legislativo 387/2003 costituisce approvazione di variante agli strumenti urbanistici comunali ai sensi della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), previo parere favorevole del Consiglio comunale competente per territorio.».

 

     Art. 72. (Modifica all'articolo 5 della legge regionale 17/2008)

1. Il comma 24 dell'articolo 5 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), è sostituito dal seguente:

«24. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 23 è presentata alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici entro il 31 ottobre 2010 corredata di una relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono fissate le modalità di erogazione e di rendicontazione ed è altresì disposta l'erogazione in via anticipata nella misura del 70 per cento del contributo stesso.».

 

     Art. 73. (Modifica all'articolo 3 della legge regionale 24/2009)

1. Al comma 33 dell'articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), le parole «già concessi» sono sostituite dalle seguenti: «già assegnati o concessi».

 

     Art. 74. (Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 24/2009) [19]

1. All'articolo 4 della legge regionale 24/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 21 le parole «è autorizzata la spesa» sono sostituite dalle seguenti: «l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ad ARES - Agenzia Regionale per l'Edilizia Sostenibile soc. a.r.l. un finanziamento straordinario per l'acquisto di beni strumentali necessari al funzionamento dell'Agenzia medesima»;

b) dopo il comma 21 è inserito il seguente:

«21 bis. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 21 è presentata alla Direzione centrale competente entro il 31 ottobre 2010.».

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 4, comma 21, della legge regionale 24/2009, come modificato dal comma 1, lettera a), fanno carico all'unità di bilancio 3.10.2.2007 e al capitolo 3040 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

 

     Art. 75. (Modifica all'articolo 15 della legge regionale 28/2004) [20]

[1. Il comma 4 dell'articolo 15 della legge regionale 6 dicembre 2004, n. 28 (Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile), è sostituito dal seguente:

«4. Fino all'approvazione del Piano di cui all'articolo 4, in assenza di esso o in mancanza della sua revisione annuale, i Comuni possono autorizzare la realizzazione degli impianti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), tenendo conto delle esigenze di copertura del servizio sul territorio, della tutela della salute della popolazione, della mitigazione dell'impatto ambientale e paesaggistico, nonchè del regolamento.».]

 

     Art. 76. (Modifica all'articolo 75 della legge regionale 63/1977)

1. Al terzo comma dell'articolo 75 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 (Norme procedurali e primi interventi per l'avvio dell'opera di risanamento e di ricostruzione delle zone colpite dal sisma, nei settori dell' urbanistica, dell'edilizia e delle opere pubbliche), le parole «per un periodo non inferiore a 10 anni» sono sostituite dalle seguenti: «per un periodo non inferiore a cinque anni».

 

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA E DI ANTISISMICA

 

     Art. 77. (Modifiche alla legge regionale 9/1999)

1. Dopo l'articolo 23 della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9 (Disposizioni varie in materia di competenza regionale), è inserito il seguente:

«Art. 23 bis. (Definizione delle pratiche contributive di cui all'articolo 23)

1. Ai fini della conclusione delle pratiche contributive finanziate ai sensi dell'articolo 23, il termine perentorio stabilito ai sensi degli articoli 14, 15, 17 e 18 del bando emanato nell'anno 1999, e degli articoli 14, 15, 16 e 17 del bando emanato nell'anno 2002 dall'Amministrazione regionale è, inderogabilmente, fissato in centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010).

2. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, le somme risultate disponibili in relazione alle revoche delle agevolazioni disposte anche in applicazione del comma 1 e non utilizzabili sul Fondo di cui all'articolo 23, sono rimborsate dalla Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia SpA all'Amministrazione regionale.

3. Le risorse derivanti dal rimborso di cui al comma 2 sono allocate sul Fondo per l'edilizia residenziale di cui all'articolo 11, comma 1, della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica).».

2. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 23 bis, comma 2, della legge regionale 9/1999, come inserito dal comma 1, sono accertate e riscosse nell'unità di bilancio 4.5.161 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010, con riferimento al capitolo 1139 che si istituisce " per memoria " con la denominazione " Rimborsi dalla Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia SpA in materia di edilizia abitativa ".

3. Dopo il comma 8 dell'articolo 65 della legge regionale 9/1999 sono inseriti i seguenti:

«8 bis. Il vincolo previsto dal comma 8 si estingue decorso un periodo di dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Su istanza del proprietario interessato l'Amministrazione regionale, con decreto del Direttore del Servizio gestione patrimonio immobiliare istituito presso la Direzione centrale patrimonio e servizi generali, può prestare il consenso alla cancellazione anticipata del vincolo dai registri immobiliari.

8 ter. Il decreto di cui al comma 8 bis costituisce titolo per gli adempimenti di pubblicità immobiliare.».

 

     Art. 78. (Modifica all'articolo 12 della legge regionale 6/2003) [21]

[1. Al comma 1.1. dell'articolo 12 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), le parole «, di cui uno in regione» sono soppresse.]

 

     Art. 79. (Sostituzione dell'articolo 1 bis della legge regionale 23/2005)

1. L'articolo 1 bis della legge regionale 18 agosto 2005, n. 23 (Disposizioni in materia di edilizia sostenibile), è sostituito dal seguente:

«Art. 1 bis. (Ambito di applicazione)

1. La presente legge si applica alle unità immobiliari e agli edifici soggetti ai seguenti interventi edilizi, come definiti dall'articolo 4 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia):

a) nuova costruzione, nel caso in cui la superficie netta totale sia superiore a 50 metri quadrati;

b) ampliamento, nel caso in cui il volume a temperatura controllata della nuova porzione di costruzione risulti superiore al 20 per cento rispetto a quello esistente e, comunque, nei casi in cui la superficie netta dell'ampliamento sia superiore a 50 metri quadrati;

c) ristrutturazione edilizia;

d) restauro e risanamento conservativo;

e) manutenzione straordinaria, nel caso in cui si eseguano lavori che modificano le prestazioni energetiche o ambientali o entrambe, dell'unità immobiliare o dell'edificio o degli impianti;

f) attività edilizia libera, nel caso in cui siano eseguiti lavori che modificano le prestazioni energetiche o ambientali o entrambe, dell'unità immobiliare o dell'edificio o degli impianti e nel caso in cui, per l'esecuzione di tali lavori, siano stati richiesti incentivi o agevolazioni o contribuzioni di qualsiasi natura.

2. La presente legge si applica alle unità immobiliari e agli edifici esistenti nei seguenti casi:

a) trasferimento a titolo oneroso; in tali casi, la certificazione VEA di sostenibilità energetico ambientale degli edifici prevista dall'articolo 6 bis, di seguito certificazione VEA, è presentata dal soggetto alienante, in originale o in copia conforme all'originale, in sede di stipula dell'atto di trasferimento dell'immobile;

b) contratto di locazione, di locazione finanziaria, di affitto di azienda o rinnovo di tali contratti; in tali casi, la certificazione VEA è consegnata dai rispettivi danti causa, in copia conforme all'originale, al locatario o all'affittuario, al momento della sottoscrizione del contratto;

c) contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici o nei quali il committente è un soggetto pubblico; in tali casi, la certificazione VEA è redatta dal contraente o dall'aggiudicatario entro i primi sei mesi di vigenza contrattuale o entro i primi sei mesi dal rinnovo ed è esposta al pubblico nell'atrio di ingresso dell'edificio interessato.

3. La presente legge si applica anche alle unità immobiliari e agli edifici esistenti classificati nelle categorie di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'articolo 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10), e non dotati di impianti tecnici soggetti al calcolo delle prestazioni ai sensi del Protocollo regionale per la valutazione della qualità energetica e ambientale di un edificio di cui all'articolo 6.

4. Nel caso di unità immobiliari e di edifici esistenti nei quali siano presenti porzioni di immobile adibite a usi diversi e non sia tecnicamente possibile calcolare separatamente le diverse zone termiche, l'immobile è valutato e classificato in base alla destinazione d'uso prevalente in termini di volume riscaldato.

5. Nei casi in cui il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia) prevede la certificazione energetica degli edifici la stessa è sostituita dalla certificazione VEA.

6. Le procedure di rilascio della certificazione VEA e il sistema di accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio della stessa sono definiti con regolamento regionale.».

 

     Art. 80. (Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 23/2005)

1. All'articolo 2 della legge regionale 23/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente:«(Definizioni)»;

b) al comma 1 bis dopo le parole «che prevedono» sono inserite le seguenti: «in particolare»;

c) dopo il comma 1 bis sono inseriti i seguenti:

«1 ter. Ai fini della presente legge si intendono:

a) per destinazioni d'uso degli edifici, quelle indicate nell'articolo 5 della legge regionale 19/2009;

b) per interventi edilizi, quelli definiti dall'articolo 4 della legge regionale 19/2009;

c) per rudere, un organismo edilizio non dotato di mura perimetrali o di strutture orizzontali o di copertura, in quanto crollate;

d) per classe energetica, l'intervallo convenzionale delimitato da soglie di riferimento, all'interno del quale si colloca la prestazione energetica dell'edificio; la classe energetica è riferita, in particolare, alla climatizzazione invernale, alla climatizzazione estiva, alla produzione di acqua calda sanitaria, alla ventilazione, all'illuminazione e alla produzione di energia da fonte rinnovabile dell'edificio;

e) per classe ambientale, quella definita dalle seguenti valutazioni, effettuate tramite le seguenti schede del Protocollo regionale per la valutazione della qualità energetica e ambientale di un edificio di cui all'articolo 6:

1) valutazione energetica;

2) presenza di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;

3) materiali da costruzione;

4) risparmio idrico e permeabilità dei suoli;

5) qualità esterna e interna.

1 quater. Per quanto non previsto dai commi 1, 1 bis e 1 ter, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 192/2005 e di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59 (Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia), nonchè le disposizioni contenute nei regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 4, comma 1, e nel decreto ministeriale 26 giugno 2009 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici).».

 

     Art. 81. (Inserimento dell'articolo 2 bis nella legge regionale 23/2005) [22]

1. Dopo l'articolo 2 della legge regionale 23/2005 è inserito il seguente:

«Art. 2 bis. (Esclusioni)

1. Sono escluse dall'applicazione della presente legge le seguenti categorie di edifici e di impianti:

a) gli immobili ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda e dell'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);

b) gli immobili per i quali le norme dello strumento urbanistico impongano il solo restauro e risanamento conservativo, nei casi in cui il rispetto delle prescrizioni di cui al decreto legislativo 192/2005, implicherebbe un'alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai caratteri storici o artistici;

c) i fabbricati industriali, artigianali o agricoli non residenziali, nei casi in cui gli ambienti sono mantenuti a temperatura controllata o climatizzati per esigenze del processo produttivo o utilizzano reflui energetici del processo produttivo altrimenti non impiegabili;

d) gli impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell'edificio anche se destinati in parte non preponderante agli usi tipici del settore civile;

e) i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore o uguale a 50 metri quadrati;

f) gli ampliamenti, nel caso in cui il volume a temperatura controllata della nuova porzione di costruzione risulti inferiore o uguale al 20 per cento rispetto a quello esistente e, comunque, nei casi in cui la superficie netta dell'ampliamento sia inferiore o uguale a 50 metri quadrati;

g) i box, le cantine, le autorimesse, i parcheggi multipiano, i depositi, le strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, limitatamente alle porzioni di edificio non adibite a uffici o a usi assimilabili e, comunque, scorporabili agli effetti dell'isolamento termico;

h) le unità immobiliari e gli edifici per i quali sia stata dichiarata l'inabitabilità o l'inagibilità;

i) i ruderi;

j) gli edifici oggetto di trasferimento a titolo oneroso, destinati alla demolizione.».

 

     Art. 82. (Modifica all'articolo 3 della legge regionale 23/2005)

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 23/2005 dopo le parole «di cui all'articolo 2» sono inserite le seguenti: «, comma 1, lettera f),».

 

     Art. 83. (Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 23/2005)

1. All'articolo 6 della legge regionale 23/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4 le parole «, e in tal senso vanno modificati i regolamenti di esecuzione della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), e i regolamenti eventualmente adottati ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso)» sono soppresse;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Ai fini della priorità prevista dal comma 4 e degli incentivi urbanistici previsti dall'articolo 11, le leggi regionali o i regolamenti regionali, provinciali e comunali che prevedono incentivi o agevolazioni o contribuzioni, individuano i punteggi minimi di valutazione degli interventi in base alla classe energeticoambientale dell'edificio o in base ai punteggi attribuiti dalle singole schede del Protocollo VEA, al di sotto dei quali, la citata priorità e gli incentivi urbanistici di cui sopra, non sono previsti.».

 

     Art. 84. (Modifiche all'articolo 6 bis della legge regionale 23/2005)

1. All'articolo 6 bis della legge regionale 23/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «certificazione VEA di sostenibilità energetico ambientale» sono sostituite dalle seguenti: «certificazione VEA»;

b) al comma 2 le parole «certificazione VEA di sostenibilità energetico ambientale» sono sostituite dalle seguenti: «certificazione VEA»;

c) al comma 3 le parole «certificazione VEA di sostenibilità energetico ambientale» sono sostituite dalle seguenti: «certificazione VEA»;

d) alla lettera a) del comma 3 dopo le parole «decreto legislativo 192/2005» sono aggiunte le seguenti: «e successive modifiche e integrazioni»;

e) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Gli edifici e le unità immobiliari soggetti alla presente legge sono dotati di certificazione VEA rilasciata dai soggetti individuati ai sensi del regolamento di cui all'articolo 1 bis, comma 6. La certificazione VEA sostituisce e completa la certificazione energetica e la qualificazione energetica degli edifici, previste dal decreto legislativo 192/2005, e successive modifiche e integrazioni.»;

f) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Gli attestati di certificazione energetica, emessi secondo la normativa nazionale prima dell'entrata in vigore della certificazione VEA, sono sostituiti da tale certificazione solo nei casi previsti dall'articolo 1 bis.».

 

     Art. 85. (Modifiche all'articolo 6 ter della legge regionale 23/2005)

1. All'articolo 6 ter della legge regionale 23/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «di sostenibilità energetico ambientale degli edifici» sono soppresse;

b) alla lettera d) del comma 1 le parole «dichiarazioni di conformità» sono sostituite dalle seguenti: «certificazioni VEA»;

c) alla lettera f) del comma 1 dopo la parola «energetico» è aggiunta la seguente: «ambientale»;

d) dopo la lettera f) del comma 1 è inserita la seguente: «f bis) controlli, accertamenti, ispezioni e vigilanza;»;

e) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2 bis. I corrispettivi per le attività di cui al comma 1 possono essere definiti con regolamenti regionali.».

 

     Art. 86. (Inserimento dell'articolo 6 quater nella legge regionale 23/2005)

1. [Dopo l'articolo 6 ter della legge regionale 23/2005 è inserito il seguente:

«Art. 6 quater. (Controlli e sanzioni amministrative)

1. Gli edifici certificati e le procedure di certificazione previsti dal regolamento di cui all'articolo 1 bis, comma 6, sono soggetti a controlli tecnici e amministrativi, nonchè ad accertamenti e ispezioni, da parte di ARES.

2. L'inosservanza della presente legge determina l'applicazione delle sanzioni previste dal decreto legislativo 192/2005, e successive modifiche e integrazioni.

3. Sono inoltre previste le seguenti sanzioni:

a) il soggetto alienante che non osserva la disposizione di cui all'articolo 1 bis, comma 2, lettera a), è punito con la sanzione amministrativa da 1.000 euro a 6.000 euro;

b) il dante causa che non osserva la disposizione di cui all'articolo 1 bis, comma 2, lettera b), è punito con la sanzione amministrativa da 500 euro a 3.000 euro;

c) il contraente o l'aggiudicatario che non osserva le disposizioni di cui all'articolo 1 bis, comma 2, lettera c), è punito con la sanzione amministrativa da 1.000 euro a 6.000 euro.

4. L'Amministrazione regionale provvede alla sospensione dell'accreditamento di cui al regolamento previsto dall'articolo 1 bis, comma 6, nel caso in cui siano accertati comportamenti non conformi alle disposizioni della presente legge e delle norme di settore, da parte dei tecnici abilitati alla certificazione VEA accreditati o in caso di mancato pagamento, da parte dei medesimi, della tariffa annuale per l'accesso al sistema di accreditamento. In tali casi, l'Amministrazione regionale fissa un termine entro il quale detti soggetti devono porre in essere le azioni correttive richieste, decorso inutilmente il quale, provvede alla revoca dell'accreditamento e alla relativa comunicazione all'Ordine o al Collegio di appartenenza.

5. All'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvede la struttura regionale competente in materia di edilizia sostenibile.»] [23].

2. Le entrate derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 6 quater della legge regionale 23/2005, come inserito dal comma 1, sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 3.2.121 e sul capitolo 1213 che si istituisce per memoria nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010 con la denominazione «Proventi delle sanzioni amministrative in materia di edilizia sostenibile».

 

     Art. 87. (Sostituzione dell'articolo 7 della legge regionale 23/2005)

1. L'articolo 7 della legge regionale 23/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 7

(Formazione e informazione)

1. L'Amministrazione regionale, in collaborazione con ARES, promuove corsi di formazione, di aggiornamento e di riqualificazione professionale sulla certificazione VEA, rivolti agli enti locali, alle imprese e ai liberi professionisti.

2. La Regione realizza, in collaborazione con ARES, sul proprio sito web, uno sportello informativo sull'edilizia sostenibile e un sistema informativo regionale sulla sostenibilità energetico ambientale degli edifici volto, in particolare, alla creazione di un catasto energetico ambientale degli edifici, finalizzato anche al monitoraggio delle iniziative e dell'efficacia delle politiche pubbliche di intervento a favore del risparmio energetico e della sostenibilità ambientale, nonchè a uniformare, sul territorio regionale, le modalità d'intervento dei Comuni e delle Province.

3. Le modalità di accesso al sistema informativo regionale sulla sostenibilità energetico ambientale degli edifici, nonchè del relativo funzionamento, sono stabilite con il regolamento di cui all'articolo 1 bis, comma 6.».

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all' articolo 7 della legge regionale 23/2005, come sostituito dal comma 1, fanno carico all'unità di bilancio 8.8.1.3400 e al capitolo 3012 che si istituisce per memoria nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010 con la denominazione «Spese per corsi sulla certificazione Vea e per interventi relativi al risparmio energetico e alla sostenibilità ambientale svolti in collaborazione con Ares».

 

     Art. 88. (Inserimento dell'articolo 9 bis nella legge regionale 23/2005) [24]

1. Dopo l'articolo 9 della legge regionale 23/2005 è inserito il seguente:

«Art. 9 bis. (Contributi per la certificazione VEA di sostenibilità energetico ambientale)

1. L'Amministrazione regionale può prevedere specifici canali contributivi a sostegno dei maggiori oneri connessi al rilascio della certificazione VEA prevista dall'articolo 6 bis e, in particolare, per la predisposizione delle schede del Protocollo regionale per la valutazione della qualità energetica e ambientale di un edificio di cui all'articolo 1 bis, comma 2, lettere a) e b).».

 

     Art. 89. (Modifica all'articolo 11 della legge regionale 23/2005)

1. Il comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 23/2005 è abrogato.

 

     Art. 90. (Modifica all'articolo 14 della legge regionale 23/2005)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 23/2005 è aggiunto il seguente:

«2 bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1 bis entrano in vigore con le seguenti gradualità temporali:

a) dal 31 ottobre 2011 per le unità immobiliari e gli edifici soggetti agli interventi edilizi di cui al comma 1;

b) dall'1 gennaio 2012 per le unità immobiliari e gli edifici esistenti, nei casi indicati al comma 2.».

 

     Art. 91. (Modifica all'articolo 3 della legge regionale 30/2007)

1. Al comma 76 dell'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale alla manovra di bilancio 2008), dopo le parole «ristrutturazione edilizia» sono inserite le seguenti: «e acquisto di immobili».

2. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 76, della legge regionale 30/2007, come modificato dal comma 1, si applicano anche alle domande intese a ottenere le anticipazioni di cui al medesimo comma 76, già presentate alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 3, comma 76, della legge regionale 30/2007, come modificato dal comma 1, e dal disposto di cui al comma 2, continuano a far carico all'unità di bilancio 8.4.2.1144 e al capitolo 3331 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

 

     Art. 92. (Modifica all'articolo 9 alla legge regionale 9/2008)

1. Dopo il comma 37 dell'articolo 9 della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008 e del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21), è inserito il seguente:

«37 bis. L'obbligo di destinazione d'uso dell'immobile si intende assolto da parte dei beneficiari del contributo straordinario di cui al comma 36, a condizione che il trasferimento della residenza nell'alloggio oggetto del contributo sia avvenuto entro la data di entrata in vigore della presente legge o che il trasferimento della residenza nell'alloggio medesimo intervenga entro duecentosettanta giorni dalla data di comunicazione della liquidazione del contributo straordinario stesso.».

 

     Art. 93. (Modifiche all'articolo 28 della legge regionale 11/2009)

1. All'articolo 28 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Nei casi di separazione personale dei coniugi e di scioglimento della convivenza more uxorio, il trasferimento della residenza, rispettivamente, di uno dei coniugi o di uno dei conviventi more uxorio, non comporta la revoca dell'agevolazione, qualora il ricorso per la separazione personale venga presentato, ovvero lo scioglimento della convivenza more uxorio intervenga entro un anno dal trasferimento della residenza medesima.»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1 bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai rapporti contributivi in corso alla data di entrata in vigore della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010).»;

c) al comma 4 dopo le parole «(Riordino degli interventi in materia di edilizia residenziale pubblica)» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero al Fondo istituito dall'articolo 23, comma 1, della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9 (Disposizioni varie in materia di competenza regionale)».

 

     Art. 94. (Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 12/2009)

1. All'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 23 le parole «, finalizzato al» sono sostituite dalle seguenti: «e il»;

b) al comma 24 dopo le parole «del cantiere» sono aggiunte le seguenti: «e per i lavori di completamento entro novanta giorni dall'acquisto previa approvazione del relativo progetto»;

c) al comma 25 dopo le parole «nel medesimo.» sono aggiunte le seguenti: «Per i lavori di completamento l'anticipazione è concessa ed erogata sulla base del quadro economico del progetto.».

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 11, comma 23, della legge regionale 12/2009, come modificato dal comma 1, lettera a), fanno carico all'unità di bilancio 8.4.2.1144 e al capitolo 3224 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

 

     Art. 95. (Inserimento dell'articolo 7 quater nella legge regionale 20/1983)

1. Dopo l'articolo 7 ter della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20 (Norme procedurali e finanziarie per la corresponsione dei contributi annui costanti alle Amministrazioni provinciali per l' espletamento delle funzioni delegate ai sensi della legge regionale 22 agosto 1966, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni), è inserito il seguente:

«Art. 7 quater. (Ammissibilità domande di contributo)

1. Le domande di contributo una tantum presentate per l'anno 2010 ai sensi dell'articolo 7 ter con imputazione al capitolo 3435 del bilancio di previsione per il 2010, sono ritenute ammissibili sulla base di quanto disposto dall'articolo 15 della legge regionale 17/2008 e dall'articolo 15 della legge regionale 12/2009 sino all'importo massimo di 25.000 euro. Il decreto di concessione stabilisce le modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo.».

 

     Art. 96. (Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 17/2008)

1. Il comma 44 dell'articolo 10 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), è sostituito dal seguente:

«44. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a soggetti privati proprietari contributi in conto capitale, nella misura massima del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile e, in ogni caso, nell'ammontare massimo di 10.000 euro, per far fronte alle spese necessarie per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), finalizzati alla messa a norma di impianti tecnologici o al conseguimento del risparmio energetico relativi alla prima casa.».

2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 10, comma 44, della legge regionale 17/2008, come sostituito dal comma 1, fanno carico all'unità di bilancio 8.4.2.1144 e al capitolo 3396 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

3. Dopo il comma 44 dell'articolo 10 della legge regionale 17/2008 è inserito il seguente:

«44 bis. Ai beni oggetto di contributo di cui al comma 44 non si applica l'articolo 32 della legge regionale 7/2000.».

4. Al comma 49 dell'articolo 10 della legge regionale 17/2008 dopo le parole «altre contribuzioni» sono inserite le seguenti: «o incentivi o detrazioni fiscali».

5. Dopo il comma 49 dell'articolo 10 della legge regionale 17/2008 è inserito il seguente:

«49 bis. Le somme risultate disponibili in caso di revoca dei contributi sono allocate sul capitolo di spesa 3396 ai fini dello scorrimento della graduatoria delle domande.».

6. Le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 44, 44 bis, e 49 bis, della legge regionale 17/2008, come rispettivamente sostituito e inseriti dal presente articolo, si applicano anche alle domande di contributo già presentate alla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni di cui al comma 44 bis si applicano anche nei casi in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia già stato emesso il decreto di concessione del contributo.

 

     Art. 97. (Modifica all'allegato A alla legge regionale 11/2010)

1. Il punto 24 dell'allegato A dell'articolo 1 della legge regionale 23 giugno 2010, n. 11 (Semplificazione del sistema normativo. Abrogazione di disposizioni legislative), è sostituito dal seguente:

«24) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 bis, 8, 9 e 10 della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20 (Norme procedurali e finanziarie per la corresponsione dei contributi annui costanti alle Amministrazioni provinciali per l'espletamento delle funzioni delegate ai sensi della legge regionale 22 agosto 1966, n. 23 e successive modifiche e integrazioni);».

 

     Art. 98. (Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 16/2009)

1. All'articolo 3 della legge regionale 11 agosto 2009, n. 16 (Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio), sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera c) del comma 2 è abrogata;

b) alla lettera b) del comma 3 le parole «agli articoli 6 e 7» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 6»;

c) la lettera c) del comma 3 è sostituita dalla seguente:

«c) gli interventi di nuova costruzione, gli interventi su costruzioni esistenti e gli interventi di variante in corso d'opera, che assolvono una funzione di limitata importanza statica, ai sensi dell'articolo 5, comma 3.».

 

     Art. 99. (Modifica all'articolo 4 della legge regionale 16/2009)

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 16/2009 le parole «agli articoli 6 e 7» sono sostituite dalle seguenti «all'articolo 6».

 

     Art. 100. (Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 16/2009)

1. All'articolo 5 della legge regionale della legge regionale 16/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'osservanza delle norme tecniche per la costruzione in zona sismica, in relazione agli interventi definiti dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 3, lettera c), fermo restando l'obbligo del preavviso scritto e del contestuale deposito dei progetti ai sensi del comma 1, è asseverata da una dichiarazione del progettista e, per i soli interventi di nuova costruzione che assolvono una funzione di limitata importanza statica, è anche accertata dal collaudatore. In tali casi, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6.»;

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3 bis. Ai fini di cui all'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, la rispondenza dell'opera eseguita alle norme tecniche per la costruzione in zona sismica:

a) è accertata dal collaudatore con le modalità di cui all'articolo 6, comma 5, in relazione agli interventi di nuova costruzione che assolvono una funzione di limitata importanza statica;

b) è asseverata dal direttore dei lavori, in relazione agli interventi su costruzioni esistenti che assolvono una funzione di limitata importanza statica, con esclusione di quelle di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a);

c) è accertata in sede di collaudo dell'intera opera, in relazione agli interventi di variante in corso d'opera che assolvono una funzione di limitata importanza statica.».

 

     Art. 101. (Modifica all'articolo 6 della legge regionale 16/2009)

1. Al comma 6 dell'articolo 6 della legge regionale 16/2009 le parole «e dell'esito della verifica tecnica di cui all'articolo 7, comma 3,» e «, nonchè dell'articolo 7, comma 2» sono soppresse.

 

     Art. 102. (Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 16/2009)

1. All'articolo 7 della legge regionale 16/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1 bis. L'osservanza delle norme tecniche per la costruzione in zona sismica in relazione agli interventi di cui al comma 1 è asseverata da una dichiarazione del progettista ed è accertata dal collaudatore con le modalità di cui all'articolo 6, comma 5.»;

b) i commi da 2 a 9 sono abrogati.

 

     Art. 103. (Modifica all'articolo 20 della legge regionale 16/2009)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 20 della legge regionale 16/2009 è inserito il seguente:

«2 bis. Nelle more dell'emanazione dei provvedimenti attuativi di cui al comma 2, la verifica del Sindaco prevista dall'articolo 1, comma 3, della legge regionale 9 maggio 1988, n. 27 (Norme sull'osservanza delle disposizioni sismiche e attuazione dell'articolo 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741), relativa all'osservanza delle previsioni di cui all'articolo 4, primo comma, lettere a) e b), della legge 2 febbraio 1974, n. 64 (Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche), e di cui all'articolo 84, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, può essere sostituita dall'asseverazione del progettista, prevista dall'articolo 2 della legge regionale 27/1988, corredata del progetto architettonico definitivo.».

 

     Art. 104. (Norma transitoria)

1. Per le comunicazioni-denuncia effettuate ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 9 maggio 1988, n. 27 (Norme sull'osservanza delle disposizioni sismiche e attuazione dell'articolo 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741), dall'1 luglio 2009 alla data di entrata in vigore della presente legge, l'asseverazione del progettista di cui all'articolo 20, comma 2 bis, della legge regionale 16/2009, come introdotto dall'articolo 103, comma 1, può essere presentata anche a lavori iniziati.

 

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE E DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

 

     Art. 105. (Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale 43/1990)

1. L'articolo 3 della legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 (Ordinamento nella Regione Friuli - Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale), è sostituito dal seguente:

«Art. 3

(Partecipazione della Regione alle procedure di VIA statale)

1. La Regione esprime il parere di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), sui progetti di opere o interventi di competenza statale di cui all'allegato II alla parte II del decreto legislativo medesimo.

2. La Regione può promuovere l'intesa con lo Stato volta al riconoscimento del concorrente interesse regionale di infrastrutture e insediamenti, ai fini della partecipazione alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 29 del decreto legge 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 248/2006, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90.

3. Il Presidente della Regione esprime il parere di cui al comma 1, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di ambiente. La deliberazione giuntale dà atto dei pareri resi ai sensi del comma 4 e di eventuali pareri e valutazioni tecniche acquisiti per esigenze istruttorie.

4. Ai fini di cui al comma 3 la Regione può acquisire il parere del Comune sul cui territorio è prevista la realizzazione dell'opera e degli altri Comuni eventualmente interessati. I Comuni esprimono tale parere entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta della Regione. Trascorso inutilmente tale termine la Regione prescinde dai pareri.».

 

     Art. 106. (Sostituzione dell'articolo 5 della legge regionale 43/1990)

1. L'articolo 5 della legge regionale 43/1990 è sostituito dal seguente:

«Art. 5

(Ambito di applicazione)

1. Sono sottoposti a verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'articolo 9 bis, i progetti di cui all'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 152/2006.

2. Sono sottoposti a valutazione di impatto ambientale, secondo le disposizioni del capo III, sezione II:

a) i progetti di cui all'allegato III alla parte II del decreto legislativo 152/2006;

b) i progetti di cui all'allegato III alla parte II del decreto legislativo 152/2006, ricadenti, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), per i quali le soglie dimensionali, ove previste, sono ridotte del 50 per cento;

c) i progetti di cui all'allegato IV alla parte II del decreto legislativo 152/2006, relativi a opere o interventi di nuova realizzazione, ricadenti, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite dalla legge 394/1991, per i quali le soglie dimensionali, ove previste, sono ridotte del 50 per cento;

d) i progetti di cui al comma 1 qualora, all'esito della procedura di cui all'articolo 9 bis, si ritenga che possano avere impatti significativi sull'ambiente o che le relative variazioni costituiscano modifica sostanziale.».

 

     Art. 107. (Modifica all'articolo 5 bis della legge regionale 43/1990)

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 5 bis della legge regionale 43/1990 è sostituita dalla seguente:

«a) i progetti relativi a interventi di adeguamento di opere esistenti, finalizzati alla riduzione delle condizioni di inquinamento disposte da norme sopravvenute in materia di tutela ambientale; l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione del progetto, verificata la conformità del medesimo alle norme sopravvenute, ne dà comunicazione alla struttura regionale competente in materia di valutazione di impatto ambientale;».

 

     Art. 108. (Inserimento dell'articolo 5 ter nella legge regionale 43/1990) [25]

1. Dopo l'articolo 5 bis della legge regionale 43/1990 è inserito il seguente:

«Art. 5 ter. (Reiterazione domande di concessione idraulica di piccola derivazione)

1. Le domande di concessione idraulica di piccola derivazione finalizzate alla produzione di energia idroelettrica di potenza media installata fino a 500 KW medi, presentate antecedentemente al 31 dicembre 1995 e il cui procedimento di rilascio si sia concluso ovvero sia tuttora pendente, possono essere reiterate dai richiedenti senza che le stesse siano assoggettate alla procedura di VIA di cui alla presente legge, in presenza delle seguenti condizioni:

a) compatibilità con le previsioni dei vigenti strumenti urbanistici dei Comuni interessati;

b) espletamento dell'attività istruttoria da parte dei competenti uffici regionali;

c) mantenimento del minimo deflusso vitale di cui al decreto legislativo 152/2006.

2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle domande di concessione relative a impianti da collocare in area SIC e in zone parco.».

 

     Art. 109. (Sostituzione della rubrica della sezione I del capo III della legge regionale 43/1990

1. La rubrica della sezione I del capo III della legge regionale 43/1990 è sostituita dalla seguente: «Verifica di assoggettabilità».

 

     Art. 110. (Sostituzione dell'articolo 9 della legge regionale 43/1990)

1. L'articolo 9 della legge regionale 43/1990 è sostituito dal seguente:

«Art. 9

(Coordinamento dei procedimenti)

1. Al fine di razionalizzare e semplificare i procedimenti in riferimento ai progetti di opere e interventi soggetti a valutazione di impatto ambientale da realizzarsi in attuazione di piani e programmi già sottoposti a valutazione ambientale strategica, nella redazione dello studio di impatto ambientale possono essere utilizzate le informazioni e le analisi contenute nel rapporto ambientale. Nel corso della redazione dei progetti e nella fase della loro valutazione sono tenute in considerazione la documentazione e le conclusioni della VAS.

2. La procedura di verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 9 bis può essere condotta nell'ambito della valutazione ambientale strategica, nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge e del regolamento di cui all'articolo 30, qualora il livello di dettaglio del piano o del programma lo consenta. In tal caso, il soggetto proponente presenta l'istanza di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale all'autorità procedente nel processo di valutazione ambientale strategica, che la trasmette all'autorità competente in materia di valutazione di impatto ambientale, che si esprime con parere vincolante.

3. La verifica di assoggettabilità e la valutazione di impatto ambientale comprendono la procedura di valutazione di incidenza di cui all'articolo 5 del regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonchè della flora e della fauna selvatiche, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.

4. Ai fini di cui al comma 3 il soggetto proponente presenta alla struttura regionale competente in materia di valutazione di impatto ambientale, lo studio preliminare ambientale o lo studio di impatto ambientale, contenenti anche lo studio d'incidenza di cui all'articolo 5, comma 3, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 357/1997 contenente gli elementi di cui all'allegato G al medesimo decreto.

5. Le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza delle integrazioni procedurali di cui ai commi 2 e 3.».

 

     Art. 111. (Sostituzione dell'articolo 9 bis della legge regionale 43/1990)

1. L'articolo 9 bis della legge regionale 43/1990 è sostituito dal seguente:

«Art. 9 bis. (Verifica di assoggettabilità - screening)

1. I progetti di cui all'articolo 5, comma 1, sono sottoposti a verifica di assoggettabilità per valutare se gli stessi possano avere un impatto significativo sull'ambiente o se le relative variazioni costituiscano modifica sostanziale.

2. Ai fini di cui al comma 1 il soggetto proponente:

a) presenta alla struttura regionale competente in materia di valutazione di impatto ambientale:

1) il progetto preliminare;

2) lo studio preliminare ambientale, redatto con i contenuti indicati nell'allegato V alla parte II al decreto legislativo 152/2006;

3) lo studio d'incidenza di cui all'articolo 5, comma 3, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 357/1997 contenente gli elementi di cui all'allegato G al medesimo decreto, nel caso in cui il progetto possa avere effetti su uno o più dei siti individuati ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio e delle norme statali e regionali di attuazione della medesima;

4) una copia su idoneo supporto informatico della documentazione di cui ai punti 1), 2) e 3);

5) una dichiarazione di conformità della copia di cui al punto 4) alla documentazione cartacea;

b) deposita copia degli atti di cui al comma 2, lettera a), presso i Comuni dove sono localizzati l'opera o l'intervento previsti nel progetto, nonchè lo studio d'incidenza qualora dovuto;

c) dà sintetico avviso dell'avvenuta presentazione di cui al comma 2, lettera a), nel Bollettino Ufficiale della Regione e all'albo pretorio dei Comuni interessati, notiziandone la struttura regionale competente in materia di valutazione di impatto ambientale; nell'avviso sono indicati i dati identificativi del soggetto proponente, l'oggetto e la localizzazione dell'opera o dell'intervento previsti nel progetto, i luoghi dove possono essere consultati gli atti di cui al comma 2, lettera a), e il termine per la presentazione di osservazioni alla struttura regionale competente in materia di valutazione di impatto ambientale, nonchè l'integrazione procedurale con la valutazione d'incidenza.

3. I principali elaborati del progetto preliminare e lo studio preliminare ambientale, nonchè lo studio d'incidenza qualora dovuto, sono pubblicati sul sito web della Regione a cura della struttura regionale competente in materia di valutazione di impatto ambientale.

4. Entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 2, lettera c), chiunque abbia interesse può far pervenire le proprie osservazioni alla struttura regionale competente in materia di valutazione di impatto ambientale.

5. Il direttore della struttura regionale competente in materia di ambiente, nei quarantacinque giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 4, sulla base dei criteri dettati dall'allegato V alla parte II del decreto legislativo 152/2006 e tenuto conto delle osservazioni pervenute, previo parere della Commissione tecnico-consultiva VIA di cui all'articolo 22, stabilisce l'assoggettabilità del progetto alla procedura di VIA o l'esclusione dalla medesima anche disponendo eventuali prescrizioni.

6. Qualora il procedimento comprenda la valutazione d'incidenza, la struttura regionale competente in materia di ambiente, acquisisce:

a) il parere della struttura regionale competente in materia di aree naturali protette;

b) il parere degli enti di gestione delle aree naturali protette ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali), qualora l'intervento ricada anche parzialmente in tali aree.

7. La struttura regionale competente in materia di valutazione di impatto ambientale, acquisiti i pareri di cui al comma 6 che sono resi entro trenta giorni dalla richiesta, dà atto degli esiti della valutazione d'incidenza e, qualora non risulti possibile escludere incidenze negative significative, dispone l'assoggettamento del progetto alla procedura di valutazione di impatto ambientale.

8. In caso di esclusione del progetto dall'obbligo di procedura di valutazione possono essere impartite prescrizioni e previste specifiche azioni di monitoraggio.

9. La struttura regionale competente in materia di valutazione di impatto ambientale pubblica un sintetico avviso dell'emissione del provvedimento di cui al comma 7 nel Bollettino Ufficiale della Regione e ne cura l'integrale pubblicazione sul sito web della Regione.

10. La struttura regionale competente in materia di valutazione di impatto ambientale pubblica sul sito web della Regione l'elenco dei progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità.».

 

     Art. 112. (Sostituzione della rubrica della sezione II del capo III della legge regionale 43/1990)

1. La rubrica della sezione II del capo III della legge regionale 43/1990 è sostituita dalla seguente: «Procedura di valutazione di impatto ambientale».

 

     Art. 113. (Sostituzione dell'articolo 10 della legge regionale 43/1990) [26]

1. L'articolo 10 della legge regionale 43/1990 è sostituito dal seguente:

«Art. 10

(Presentazione del progetto e dello studio di impatto ambientale)

1. Il soggetto proponente la realizzazione di un'opera o di un intervento ai sensi dell'articolo 5, comma 2, presenta alla struttura regionale competente in materia di valutazione di impatto ambientale, anche su supporto informatico, il progetto definitivo e lo studio di impatto ambientale redatto conformemente all'articolo 11.

2. Entro trenta giorni dalla presentazione della documentazione di cui al comma 1, verificata la completezza della stessa, la struttura regionale competente ne invia copia alle autorità interessate individuate tra quelle di cui all'articolo 13 affinchè esprimano il parere di competenza. Dell'invio di tale documentazione è data contestuale comunicazione al soggetto proponente.

3. Il soggetto proponente provvede agli adempimenti previsti all'articolo 14, commi 1 e 2.

4. Entro trenta giorni dalla presentazione della documentazione di cui al comma 1, qualora la stessa risulti incompleta, la struttura regionale competente la restituisce al soggetto proponente con l'indicazione degli elementi mancanti. In tal caso il progetto si intende non presentato.».

 

     Art. 114. (Sostituzione dell'articolo 13 della legge regionale 43/1990)

1. L'articolo 13 della legge regionale 43/1990 è sostituito dal seguente:

«Art. 13

(Individuazione delle autorità interessate)

1. Sono autorità interessate all'opera o all'intervento proposti:

a) la Provincia e i Comuni il cui territorio è interessato dalla realizzazione dell'opera o dell'intervento;

b) le autorità competenti a rilasciare concessioni, autorizzazioni, pareri, nulla osta e altri atti di assenso che consentono la realizzazione dell'opera con riferimento alle seguenti materie:

1) tutela dell'ambiente dagli inquinamenti;

2) tutela del paesaggio;

3) difesa del suolo, vincolo idrogeologico e vincolo legato alla trasformazione del bosco;

4) igiene e sanità;

5) tutela delle aree di interesse naturalistico.».

 

     Art. 115. (Sostituzione dell'articolo 14 della legge regionale 43/1990)

1. L'articolo 14 della legge regionale 43/1990 è sostituito dal seguente:

«Art. 14

(Pubblicità del progetto e dello studio di impatto ambientale)

1. Entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 10, comma 2, il soggetto proponente fa pubblicare sul quotidiano locale maggiormente diffuso nell'ambito provinciale interessato, l'annuncio dell'avvenuta presentazione della documentazione di cui all'articolo 10, comma 1, con la specificazione dei propri dati identificativi, con la sommaria descrizione dell'opera, nonchè con l'indicazione dei luoghi dove possono essere consultati gli atti e del termine per la presentazione di osservazioni alla struttura regionale competente [27].

2. Il soggetto proponente dà notizia dell'avvenuta pubblicazione ai sensi del comma 1 alla struttura regionale competente e alle autorità interessate di cui all'articolo 10, comma 2 [28].

3. Contestualmente alla pubblicazione di cui al comma 1, la documentazione presentata è messa a disposizione del pubblico, anche mediante pubblicazione nel sito web della Regione, presso la struttura regionale competente in materia di valutazione di impatto ambientale e presso i Comuni di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), per un periodo di sessanta giorni, affinchè chiunque ne possa prendere visione [29].

4. La struttura regionale competente rende disponibile al pubblico un congruo numero dei riassunti di cui all'articolo 11, comma 2, lettera m). Chiunque può chiedere e ottenere, anche su supporto digitale, il rilascio di copie o di estratti della documentazione presentata, dietro rimborso delle spese di riproduzione.».

 

     Art. 116. (Sostituzione dell'articolo 15 della legge regionale 43/1990)

1. L'articolo 15 della legge regionale 43/1990 è sostituito dal seguente:

«Art. 15

(Consultazioni)

1. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione di cui all'articolo 10, comma 3, sono presentati alla struttura regionale competente in materia di valutazione di impatto ambientale:

a) il parere sulla documentazione di cui all'articolo 10, comma 2, da parte delle autorità interessate;

b) eventuali osservazioni da parte del pubblico.

2. Entro lo stesso termine di cui al comma 1 la struttura regionale competente in materia di valutazione di impatto ambientale promuove lo svolgimento di inchieste pubbliche qualora ricorrano le condizioni previste dal regolamento di esecuzione. L'inchiesta pubblica è presieduta dal Sindaco del Comune interessato o da un suo delegato e si svolge secondo le modalità previste dal regolamento di esecuzione. Dell'esito dell'inchiesta pubblica, il Sindaco dà comunicazione alla struttura regionale stessa, entro cinque giorni dallo svolgimento della medesima.

3. Entro i venti giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1 o successivi alla data della comunicazione di cui al comma 2 nel caso in cui stata svolta l'inchiesta pubblica, la struttura regionale competente può chiedere al soggetto proponente, per una sola volta, integrazioni della documentazione di cui all'articolo 10, comma 1, che risultino necessarie in base all'istruttoria svolta, ai pareri e alle osservazioni ricevuti, nonchè all'esito dell'inchiesta pubblica.

4. Ai fini della presentazione delle integrazioni di cui al comma 3 è fissato un termine non superiore a sessanta giorni, eventualmente prorogabile per una volta e al massimo per ulteriori sessanta giorni, su istanza motivata del soggetto proponente. L'inadempimento del soggetto proponente o il ritiro della domanda comportano l'interruzione del procedimento con effetto di pronuncia interlocutoria negativa.

5. Entro il medesimo termine di cui al comma 3 il soggetto proponente può informare la struttura regionale competente dell'intenzione di presentare entro i successivi sessanta giorni, prorogabili al massimo di ulteriori sessanta giorni, integrazioni o modifiche alla documentazione di cui all'articolo 10, comma 1.

6. La struttura regionale competente in materia di valutazione di impatto ambientale:

a) trasmette la documentazione pervenuta ai sensi dei commi 3 e 5 alle autorità interessate individuate tra quelle di cui all'articolo 13, affinchè esprimano il parere di competenza entro sessanta giorni dal ricevimento della stessa;

b) diffonde la documentazione di cui alla lettera a) attraverso il sito web della Regione, affinchè chiunque, entro sessanta giorni, possa presentare osservazioni;

c) dispone, qualora ritenga rilevante la conoscenza dei contenuti della documentazione di cui alla lettera a), che il soggetto proponente ne comunichi l'avvenuto deposito con le modalità di cui all'articolo 10, comma 3, affinchè chiunque, entro sessanta giorni, possa presentare osservazioni.».

 

     Art. 117. (Modifica all'articolo 17 della legge regionale 43/1990)

1. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 43/1990 le parole «dallo scadere del termine di cui agli articoli 15 e 16» sono sostituite dalle seguenti: «dalla conclusione delle consultazioni di cui all'articolo 15».

 

     Art. 118. (Modifiche all'articolo 19 della legge regionale 43/1990)

1. All'articolo 19 della legge regionale 43/1990 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «ai sensi dell'articolo 16, comma 1,» sono soppresse;

b) al comma 2 le parole «e al pubblico interessato individuati ai sensi dell'articolo 13» sono sostituite dalle seguenti: «individuate tra quelle di cui all'articolo 13».

 

     Art. 119. (Modifiche all'articolo 20 della legge regionale 43/1990)

1. All'articolo 20 della legge regionale 43/1990 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 1 la parola «confermare» è sostituita dalla seguente: «conformare»;

b) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

«b) sostituisce o coordina gli atti di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), di competenza delle autorità interessate individuate ai sensi dell'articolo 10, comma 2;».

 

     Art. 120. (Modifiche all'articolo 21 della legge regionale 43/1990)

1. All'articolo 21 della legge regionale 43/1990 sono apportate le seguenti modifiche:

a) prima del comma 1 è inserito il seguente:

«01. La valutazione di impatto ambientale costituisce, per i progetti di opere e interventi a cui si applicano le disposizioni della presente legge, presupposto o parte integrante del procedimento di autorizzazione o di approvazione. I provvedimenti di autorizzazione o di approvazione adottati senza la previa valutazione di impatto ambientale, qualora prescritta, sono annullabili per violazione di legge.»;

b) al comma 1 dopo la parola «legge» sono inserite le seguenti: «, anche avvalendosi di ARPA».

 

     Art. 121. (Sostituzione dell'articolo 25 della legge regionale 43/1990)

1. L'articolo 25 della legge regionale 43/1990 è sostituito dal seguente:

«Art. 25

(Informazioni sottoposte a segreto industriale o commerciale)

1. Il soggetto proponente, contestualmente alla presentazione del progetto definitivo e dello studio di impatto ambientale di cui all'articolo 10, comma 1, può motivatamente, per ragioni di segreto industriale o commerciale, chiedere alla struttura regionale competente in materia di valutazione di impatto ambientale di non rendere pubblica parte della documentazione presentata.

2. La struttura regionale competente in materia di valutazione di impatto ambientale, verificate le ragioni del soggetto proponente può, motivatamente, respingere la richiesta nel caso in cui l'interesse pubblico all'accesso alle informazioni prevalga sull'interesse alla riservatezza.

3. I componenti della Commissione tecnico - consultiva di cui all'articolo 22 e il personale della struttura regionale competente in materia di valutazione di impatto ambientale hanno accesso alla documentazione riservata di cui al comma 1, ai soli fini istruttori, con l'obbligo di rispettare le disposizioni che ne tutelano la segretezza.».

 

     Art. 122. (Modifica all'articolo 26 della legge regionale 43/1990)

1. Al comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale 43/1990 le parole «, soprattutto nella fase di prima applicazione della presente legge,» sono soppresse.

 

     Art. 123. (Modifiche all'articolo 28 della legge regionale 43/1990)

1. All'articolo 28 della legge regionale 43/1990 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 bis è abrogato;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'Amministrazione regionale rende disponibile al pubblico la documentazione istruttoria mediante pubblicazione sul sito web della Regione.».

 

     Art. 124. (Modifiche all'articolo 30 della legge regionale 43/1990)

1. All'articolo 30 della legge regionale 43/1990 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera c) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

«c) ai fini di cui all'articolo 5, comma 1, e sulla base dei criteri indicati dall'allegato V alla parte II del decreto legislativo 152/2006:

1) la definizione, in relazione ad alcune tipologie progettuali o ad aree predeterminate, degli incrementi nella misura massima del 30 per cento o dei decrementi, delle soglie di cui all'allegato IV alla parte II del decreto legislativo medesimo;

2) la determinazione, per i progetti di cui all'allegato IV alla parte II del decreto legislativo medesimo, qualora non ricadenti neppure parzialmente in aree naturali protette, per specifiche categorie progettuali o in particolari situazioni ambientali e territoriali, dei criteri o delle condizioni di esclusione dalla verifica di assoggettabilità;»;

b) la lettera d) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

«d) ai fini di cui all'articolo 5, comma 2, l'individuazione di situazioni particolari del territorio regionale che richiedono l'adozione di forme di tutela giuridica dell'ambiente più restrittive.».

 

     Art. 125. (Abrogazioni)

1. Gli articoli 6, 7, 8, 12, 16, il comma 7 dell'articolo 22, e l'articolo 31 della legge regionale 43/1990 sono abrogati.

 

     Art. 126. (Norma transitoria)

1. Le procedure di valutazione di impatto ambientale in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, relative a progetti non rientranti nell'ambito di applicazione di cui all'articolo 5 della legge regionale 43/1990, come sostituito dall'articolo 106, sono archiviate d'ufficio.

2. Le procedure di valutazione di impatto ambientale in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, relative a progetti rientranti nell'ambito di applicazione di cui all'articolo 5, comma 1, della legge regionale 43/1990, come sostituito dall'articolo 106, su richiesta del soggetto proponente, sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento della presentazione dell'istanza.

 

     Art. 127. (Modifiche alle leggi regionali 25/2005 e 2/2006)

1. A decorrere dall'1 gennaio 2011:

a) è abrogato l'articolo 20 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 25 (Interventi in materia di edilizia, lavori pubblici, ambiente, pianificazione, protezione civile e caccia);

b) al comma 25 dell'articolo 6 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), le parole «e delle Province nel caso previsto dall'articolo 20 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 25 (Interventi in materia di edilizia, lavori pubblici, ambiente, pianificazione, protezione civile e caccia),» sono soppresse;

c) al comma 26 dell'articolo 6 della legge regionale 2/2006 le parole «, delle Province» sono soppresse;

d) al comma 27 dell'articolo 6 della legge regionale 2/2006 le parole «, delle Province» sono soppresse.

 

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE

 

     Art. 128. (Modifica all'articolo 18 della legge regionale 13/2005) [30]

1. Il comma 8 dell'articolo 18 della legge regionale 23 giugno 2005, n. 13 (Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 «Disposizioni in materia di risorse idriche»), è sostituito dal seguente:

«8. L'Autorità per la vigilanza, per le funzioni di cui all'articolo 19, comma 2, al fine di attivare strumenti operativi di concertazione, può utilizzare i protocolli di Agenda 21, ai quali partecipano rappresentanze delle istituzioni, delle associazioni ambientaliste, e di altre associazioni portatrici di interessi diffusi.».

 

     Art. 129. (Inserimento dell'articolo 16 quater nella legge regionale 16/2008)

1. Dopo l'articolo 16 ter della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), è inserito il seguente:

«Art. 16 quater. (Titolare dell'autorizzazione)

1. L'autorizzazione agli scarichi, ai sensi dell'articolo 124, comma 2, del decreto legislativo 152/2006, e secondo quanto previsto da tale disposizione normativa, è rilasciata al titolare dell'attività da cui origina lo scarico. In caso di scarichi conferiti a un depuratore tramite condotta, l'autorizzazione è sempre intestata al gestore dell'impianto di depurazione, ancorchè l'impianto non sia di proprietà del gestore e quale che sia il titolo giuridico di disponibilità dell'impianto medesimo.».

 

     Art. 130. (Modifica all'articolo 4 della legge regionale 35/1979)

1. Al terzo comma dell'articolo 4 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35 (Norme modificative e integrative delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni e integrazioni, concernenti le riparazioni e la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi tellurici del 1976 e di altre leggi regionali d'intervento), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale percentuale, per particolari circostanze quali la pendenza di contenziosi, può essere incrementata fino a un massimo del 50 per cento limitatamente agli edifici catalogati soggetti a vincolo da parte della Soprintendenza archeologica e per i beni ambientali architettonici artistici e storici.».

 

     Art. 131. (Modifica all'articolo 4 della legge regionale 24/2009)

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), le parole «da realizzare successivamente alle operazioni di disinfestazione» sono sostituite dalle seguenti: «a condizione che tali riparazioni siano effettuate utilizzando materiali che non siano attaccabili dalle termiti».

2. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 24/2009, come modificato dal comma 1, fanno carico all'unità di bilancio 3.5.1.1073 e al capitolo 3397 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

 

     Art. 132. (Inserimento dell'articolo 3 bis nella legge regionale 63/1981)

1. Dopo l'articolo 3 della legge regionale 2 settembre 1981, n. 63 (Provvedimenti per la distribuzione di gas combustibile), è inserito il seguente:

«Art. 3 bis. (Servizio di distribuzione di gas naturale)

1. Ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della L. 17 maggio 1999, n. 144), il servizio di distribuzione del gas naturale è attività di servizio pubblico regolata da contratti la cui titolarità è in capo ai Comuni e agli enti esponenziali di Comuni.

2. La titolarità del servizio di distribuzione del gas naturale istituito con contratto di concessione rep. reg. n. 6151 del 23 novembre 1993 nei Comuni di Ampezzo, Cercivento, Comeglians, Enemonzo, Ovaro, Preone, Ravascletto, Raveo, Socchieve, Suttrio, Villa Santina e Paluzza, è trasferita a ciascun singolo Comune per quanto riguarda il proprio territorio comunale. La proprietà degli impianti di distribuzione di competenza della Regione è trasferita gratuitamente a ciascun singolo Comune, in quota parte calcolata in ragione della consistenza impiantistica che insiste sul territorio comunale.

3. Alla data di entrata in vigore della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010) i Comuni di cui al comma 2 subentrano in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla Regione ai sensi del contratto rep.reg. n. 6151 del 23 novembre 1993.».

 

CAPO V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO E GESTIONE DEI RIFIUTI

 

     Art. 133. (Modifica all'articolo 41 della legge regionale 16/2007)

1. Dopo il comma 1 bis dell'articolo 41 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 16 (Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico), è inserito il seguente:

«1 ter. Nelle more dell'entrata in vigore dei Piani comunali di classificazione acustica di cui all'articolo 23, si applicano i limiti di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991 (Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno).».

 

     Art. 134. (Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 30/2007)

1. All'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 34 le parole «il 40 per cento dei rifiuti urbani complessivamente raccolti, così come attestato annualmente dal modello unico di dichiarazione (MUD)» sono sostituite dalle seguenti: «il 45 per cento dei rifiuti urbani complessivamente raccolti, secondo i dati validati forniti, annualmente, dalla Sezione regionale del Catasto dei Rifiuti»;

b) il comma 35 è sostituito dal seguente:

«35. I contributi di cui al comma 34 sono concessi sulla base dei seguenti parametri:

a) fino a 1 euro per abitante: raccolta differenziata dal 45 per cento al 55 per cento;

b) fino a 2 euro per abitante: raccolta differenziata dal 55 per cento al 65 per cento;

c) fino a 3 euro per abitante: raccolta differenziata dal 65 per cento al 75 per cento;

d) fino a 4 euro per abitante: raccolta differenziata dal 75 per cento all'85 per cento;

e) fino a 5 euro per abitante: raccolta differenziata dall'85 per cento al 100 per cento.»;

c) il comma 36 è sostituito dal seguente:

«36. Con legge finanziaria è determinata annualmente l'entità del trasferimento che l'Amministrazione regionale corrisponde alle Province, in cui almeno un Comune abbia raggiunto la percentuale minima di raccolta differenziata del 45 per cento dei rifiuti urbani complessivamente raccolti, secondo i dati validati forniti annualmente dalla Sezione regionale del Catasto dei Rifiuti. Il suddetto trasferimento è ripartito tra le stesse Province, nella misura del 40 per cento, in relazione alla popolazione residente nei Comuni che hanno raggiunto una raccolta differenziata pari ad almeno il 45 per cento dei rifiuti urbani complessivamente raccolti e, nella misura del 60 per cento, in proporzione all'estensione territoriale dei medesimi Comuni.».

2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 3, comma 34, della legge regionale 30/2007, come modificato dal comma 1, lettera a), fanno carico all'unità di bilancio 3.3.2.1061 e al capitolo 2414 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010 nella cui denominazione le parole «per almeno il 40%» sono sostituite dalle seguenti: «per almeno il 45%».

 

     Art. 135. (Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 30/1987) [31]

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali in materia di smaltimento dei rifiuti), è sostituito dal seguente:

«1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) impianto di smaltimento: l'impianto che effettua le operazioni di smaltimento di rifiuti con le modalità previste nell'allegato B alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

b) impianto di recupero: l'impianto che effettua le operazioni di recupero di rifiuti con le modalità previste nell'allegato C alla parte IV del decreto legislativo 152/2006.».

 

     Art. 136. (Modifica all'articolo 28 della legge regionale 30/1987) [32]

1. Il comma 3 bis dell'articolo 28 della legge regionale 30/1987 è sostituito dal seguente:

«3 bis. L'indennizzo di cui al regolamento di esecuzione della legge regionale 30/1987, emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 ottobre 1991, n. 0502/Pres., si applica esclusivamente agli impianti che effettuano le operazioni di smaltimento di rifiuti ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a).».

 

CAPO VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ARPA, SITI INQUINATI E OSSERVATORI ASTRONOMICI

 

     Art. 137. (Modifiche alla legge regionale 6/1998)

1. All'articolo 4 della legge regionale 3 marzo 1998, n. 6 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Sono soggetti al controllo preventivo della Giunta regionale i seguenti atti e loro modificazioni:

a) i programmi annuali e pluriennali e i relativi bilanci preventivi;

b) i bilanci di esercizio;

c) il regolamento di organizzazione.»;

b) al comma 2:

1) la parola «10» è sostituita dalla seguente: «cinque»;

2) le parole «Direzione regionale dell'ambiente» sono sostituite dalle seguenti: «Direzione centrale ambiente e lavori pubblici»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. La Giunta regionale approva gli atti di cui al comma 1 entro sessanta giorni dal ricevimento.».

2. La lettera g) del comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 6/1998 è sostituita dalla seguente:

«g) alla redazione della relazione annuale sulla gestione prevista dall'articolo 11, comma 8;».

3. L'articolo 11 della legge regionale 6/1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 11

(Processo di programmazione e controllo)

1. Il processo di programmazione di ARPA, che si articola in programmazione annuale e triennale, si raccorda con il processo di programmazione della Regione e degli enti locali, nell'ambito delle priorità e degli indirizzi stabiliti dal Comitato di indirizzo e verifica ai sensi dell'articolo 13.

2. Costituiscono strumenti della programmazione triennale il programma triennale e il relativo bilancio pluriennale di previsione.

3. Costituiscono strumenti della programmazione annuale il programma annuale e il relativo bilancio di previsione.

4. Entro il 15 luglio di ogni anno il Direttore generale di ARPA predispone il progetto degli strumenti di programmazione annuale e triennale e lo trasmette, per il tramite della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, al Comitato di indirizzo e verifica di ARPA al fine di acquisirne il parere.

5. Entro il 31 ottobre di ogni anno il Direttore generale di ARPA, in coerenza con gli indirizzi approvati dalla Giunta regionale, in armonia con le convenzioni di cui all'articolo 12 e tenuto conto delle proposte dei Comitati tecnici provinciali di coordinamento di cui all'articolo 15, adotta contestualmente gli atti di programmazione annuale e triennale e li trasmette, corredati del parere del Collegio dei revisori contabili di ARPA, alla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 4, comma 2.

6. Qualora il bilancio economico preventivo di ARPA non sia approvato dalla Giunta regionale entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, ARPA può sostenere costi nei limiti di un dodicesimo di quanto previsto nel bilancio adottato per ogni mese di pendenza del procedimento.

7. Nel contesto del processo di controllo della gestione, il Direttore generale è responsabile del risultato della gestione aziendale. Il Direttore generale verifica mediante valutazioni comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati, la corretta ed economica gestione delle risorse di cui dispone, nonchè l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa. A tal fine valuta, con periodicità almeno trimestrale, l'andamento dei costi rispetto agli obiettivi di budget.

8. Il bilancio d'esercizio, costituito dalla relazione del Direttore generale sulla gestione, dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa e dal rendiconto finanziario è adottato entro il 30 aprile di ciascun anno ed è trasmesso, corredato della relazione del Collegio dei revisori contabili di ARPA, alla Giunta regionale per il tramite della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici.».

4. Il comma 4 dell'articolo 22 della legge regionale 6/1998 è sostituito dal seguente: «4. L'esercizio finanziario di ARPA coincide con l'anno solare.».

 

     Art. 138. (Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 15/2004)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 15 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per i settori della protezione civile, ambiente, lavori pubblici, pianificazione territoriale, trasporti ed energia), sono inseriti i seguenti:

«1 bis. Gli oneri per spese tecniche, generali e di collaudo di cui al decreto del Presidente della Regione 20 dicembre 2005, n. 453/Pres. (Legge regionale 31 maggio 2002, n. 14, articolo 56, comma 2 - Determinazione aliquote spese di progettazione, generali e di collaudo), nonchè gli oneri per imprevisti di cui all'articolo 56, comma 2, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), sono ammissibili al finanziamento anche nel caso in cui l'esecuzione degli interventi previsti al comma 1 sia stata affidata mediante un contratto pubblico di appalto di servizi ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture).

1 ter. L'inizio delle attività di realizzazione degli interventi di cui al comma 1 è contestuale alla data del relativo contratto di appalto.

1 quater. In sede di accertamento finale della spesa, sono ammissibili al finanziamento anche gli oneri derivanti dall'attuazione delle prescrizioni dettate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, negli atti di approvazione dei piani di caratterizzazione e dei progetti di bonifica.».

2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 6, commi 1 bis e 1 quater, della legge regionale 15/2004, come inseriti dal comma 1, fanno carico all'unità di bilancio 2.4.2.1053 e al capitolo 2437 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

 

     Art. 139. (Modifiche alla legge regionale 15/2007)

1. Alla legge regionale 18 giugno 2007, n. 15 (Misure urgenti in tema di contenimento dell'inquinamento luminoso, per il risparmio energetico nelle illuminazioni per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alle lettere a) ed e) del comma 1 dell'articolo 5 la parola «cinque» è sostituita dalla seguente: «otto»;

b) al comma 1 dell'articolo 7 dopo le parole «allegato A» sono aggiunte le seguenti: «con esclusione di quelli adibiti unicamente ad attività didattiche»;

c) alla lettera b) del comma 12 dell'articolo 8 dopo le parole «superiori al valore di 5;» sono aggiunte le seguenti: «le prescrizioni di cui al presente articolo non si applicano alle aree adibite a parcheggio veicolare e alle eventuali derivazioni dello stesso in cui non è possibile il traffico pesante; tali prescrizioni non si applicano altresì a incroci e rotatorie fino a una distanza di 50 metri dal centro di esse;»;

d) al comma 1 dell'articolo 12 le parole «al personale dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA), del Corpo Forestale Regionale, delle Province e dei Comuni» sono sostituite dalle seguenti: «alle Province e ai Comuni, che possono avvalersi del supporto dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente ai sensi della legge regionale 6/1998 e del Corpo forestale regionale».

 

CAPO VII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI HABITAT, PARCHI E RISERVE NATURALI

 

     Art. 140. (Modifiche alle leggi regionali 14/2007 e 7/2008)

1. Alla lettera k sexies) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 (Legge comunitaria 2006), dopo le parole «da traino» sono aggiunte le seguenti: «(incluse quelle denominate tratte)».

2. Alla lettera j) del comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Legge comunitaria 2007), dopo le parole «da traino» sono aggiunte le seguenti: «(incluse quelle denominate tratte)».

3. L'articolo 10 della legge regionale 7/2008 è sostituito dal seguente:

«Art. 10

(Misure di conservazione specifiche e piani di gestione)

1. La Giunta regionale approva, con propria deliberazione, le misure di conservazione specifiche necessarie a evitare il degrado degli habitat, nonchè la perturbazione delle specie che hanno motivato l'individuazione dei siti Natura 2000, sentiti il Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 8 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), e il Comitato faunistico regionale di cui all'articolo 6 della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria).

2. Le misure di conservazione sono elaborate attraverso un processo partecipativo degli enti locali interessati e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio, nel rispetto:

a) delle linee guida per la gestione dei siti di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 settembre 2002 (Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000);

b) dei criteri minimi uniformi statali atti a garantire la coerenza ecologica e l'uniformità della gestione sul territorio nazionale, e a quanto disposto dalla normativa comunitaria e statale di recepimento;

c) degli indirizzi metodologici regionali di cui al comma 12;

d) degli usi, costumi e tradizioni locali.

3. Le misure di conservazione approvate sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione. Le misure di conservazione prevalgono sulle disposizioni contrastanti eventualmente contenute in altri strumenti di regolamentazione e pianificazione urbanistica.

4. L'efficacia delle misure di conservazione specifiche cessa nei casi di cui ai commi 8 e 10.

5. La Giunta regionale adotta all'occorrenza un piano di gestione con il procedimento di cui ai commi 1 e 2, sentita la Commissione consiliare competente.

6. Il piano di gestione è uno strumento di pianificazione ambientale, che prevale sulle disposizioni contrastanti eventualmente contenute in altri strumenti di regolamentazione e pianificazione urbanistica. Ai suoi contenuti si conformano gli strumenti urbanistici comunali secondo le procedure indicate nel regolamento di attuazione della parte urbanistica della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio). Il Piano di gestione ha le seguenti finalità:

a) rilevare le esigenze ecologiche degli habitat e delle specie di interesse comunitario;

b) individuare le misure di conservazione regolamentari, amministrative e contrattuali finalizzate alla tutela degli habitat e delle specie di interesse comunitario;

c) individuare le misure di gestione attiva, di monitoraggio e ricerca, di incentivazione e di divulgazione a fini didattici e formativi;

d) garantire l'integrazione degli obiettivi ambientali nella pianificazione territoriale;

e) individuare l'uso delle risorse finalizzandolo alle esigenze di tutela e valorizzazione del sito.

7. Il piano di gestione adottato è pubblicato per sessanta giorni consecutivi all'albo pretori0 degli enti locali interessati e sul sito informatico della Regione con avviso di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, con l'indicazione della sede ove si può prendere visione dei relativi elaborati. Chiunque vi abbia interesse può presentare osservazioni entro i sessanta giorni successivi e la Regione valuta le osservazioni pervenute e apporta le eventuali modifiche.

8. A decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso di adozione del Piano di gestione sono vigenti le misure di conservazione regolamentari e amministrative in esso contenute.

9. Il piano di gestione è approvato con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

10. Il Piano di gestione entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

11. Le misure di conservazione e i Piani di gestione sono attuati dall'Amministrazione regionale mediante l'adozione di programmi e provvedimenti in essi previsti, fatte salve le competenze specifiche degli enti pubblici preposti, e sono aggiornati ogni dieci anni. Tale aggiornamento può essere anticipato in relazione agli esiti dei monitoraggi di cui all'articolo 8.

12. La Giunta regionale, con propria deliberazione, approva indirizzi metodologici per la redazione degli strumenti di gestione dei siti Natura 2000.».

 

     Art. 141. (Modifica all'articolo 2 della legge regionale 12/2010)

1. Il comma 37 dell'articolo 2 della legge regionale 16 luglio 2010, n. 12 (Assestamento del bilancio 2010 e del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), è sostituito dal seguente:

«37. L'Amministrazione regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, e su istanza degli enti interessati, è autorizzata a destinare, anche prevedendo le eventuali necessarie novazioni soggettive, il finanziamento di cui all'articolo 8 della legge regionale 50/1993, già individuato con l'accordo di programma approvato con decreto del Presidente della Regione 13 dicembre 2001, n. 475, in riferimento agli interventi non realizzati, sino alla concorrenza di 120.000 euro a interventi destinati alla manutenzione straordinaria e alla valorizzazione della malga Pieltinis, e per la quota residua al Consorzio per lo sviluppo industriale di Tolmezzo, per l'attuazione di iniziative mirate in modo specifico alla costruzione e/o completamento di insediamenti produttivi in grado di contribuire allo sviluppo economico e occupazionale dell'area montana della Carnia.».

 

     Art. 142. (Modifiche alla legge regionale 17/2009)

1. Al comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 (Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ai fini dell'uso sostenibile delle risorse naturalistiche. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuati i criteri per valutare i carichi di bestiame sostenibili e i periodi dell'anno in cui tali transiti possono avere effetti negativi sugli habitat e le specie tutelate.».

2. Al comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 17/2009 le parole «da 500 euro a 2.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da 1.000 euro a 4.000 euro».

 

     Art. 143. (Modifica all'articolo 12 della legge regionale 7/2008)

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Legge comunitaria 2007), le parole «lettera c)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere c) e i)».

 

     Art. 144. (Modifiche alla legge regionale 42/1996)

1. All'articolo 69 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 1 le parole «al di fuori delle delimitazioni dei centri edificati assunte ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865,» sono soppresse;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1 bis. Le misure di salvaguardia di cui al comma 1, lettere a) e b), non si applicano nelle aree delimitate dagli strumenti urbanistici comunali come zone territoriali omogenee A, B, C, D, G e H.».

2. All'articolo 70 della legge regionale 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le lettere da a) ad h) e da l) a z) sono abrogate;

b) al comma 3 le parole «di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «delle aree di cui al comma 1».

 

CAPO VIII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CACCIA

 

     Art. 145. (Modifiche alla legge regionale 6/2008)

1. All'articolo 3 della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera b) del comma 1 sono inserite le seguenti:

«b bis) istituzione e gestione di centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica;

b ter) individuazione delle zone di rifugio destinate alla salvaguardia della fauna;»;

b) alla lettera d) del comma 1 dopo le parole «(Legge comunitaria 2006)» sono inserite le seguenti: «, fatte salve le competenze delle Province per il controllo delle specie di fauna selvatica cinghiale, volpe e corvidi disciplinate dall'articolo 11, commi 1 bis, 1 ter e 1 quater della legge regionale 14/2007».

2. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 6/2008 dopo la lettera a) è inserita la seguente:

«a bis) esercitano le funzioni in materia di controllo delle specie di fauna selvatica cinghiale, volpe e corvidi ai sensi dell'articolo 11, commi 1 bis, 1 ter e 1 quater, della legge regionale 14/2007;».

3. Alla fine del comma 12 dell'articolo 8 della legge regionale 6/2008 sono aggiunte le parole «Il progetto di PFR può essere integrato e modificato a seguito delle attività di consultazione e concertazione e prosegue il suo iter di approvazione ai sensi dei commi 6 e 7.».

4. Dopo il comma 5 dell'articolo 10 della legge regionale 6/2008 è inserito il seguente:

«5 bis. Gli indennizzi e i contributi previsti dal presente articolo sono concessi in osservanza delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti "de minimis" nel settore della produzione dei prodotti agricoli.».

5. All'articolo 14 della legge regionale 6/2008 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Lo statuto dell'associazione della Riserva di caccia individua gli scopi dell'associazione e disciplina l'elezione, l'organizzazione e il funzionamento degli organi, i diritti e gli obblighi degli associati, le condizioni della loro ammissione ed esclusione, conformemente alle clausole minime di uniformità degli statuti delle Riserve di caccia individuate con deliberazione della Giunta regionale. Gli statuti e le modifiche sono trasmessi all'Amministrazione regionale entro dieci giorni dall'approvazione.»;

b) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

«7 bis. Il Direttore della riserva di caccia oggetto di intervento sostitutivo ai sensi dell'articolo 21, comma 2, non può essere rieletto alla medesima carica per il mandato immediatamente successivo all'adozione di tale provvedimento.».

6. Al comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 6/2008 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Il Distretto venatorio trasmette il regolamento all'Amministrazione regionale entro dieci giorni dall'approvazione.».

7. Dopo il comma 7 dell'articolo 17 della legge regionale 6/2008 è aggiunto il seguente:

«7 bis. Il Presidente del Distretto venatorio oggetto di intervento sostitutivo ai sensi dell'articolo 21 comma 2, non può essere rieletto alla medesima carica per il mandato immediatamente successivo all'adozione di tale provvedimento.».

8. Al comma 6 dell'articolo 22 della legge regionale 6/2008 dopo le parole «agri-turistico-venatorie» sono aggiunte le seguenti: «, nonchè, all'atto del primo rinnovo, per le aziende venatorie già costituite per regolare concessione».

9. All'articolo 23 della legge regionale 6/2008 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le Province autorizzano, previo parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e del Comitato, l'istituzione di aziende faunistico-venatorie, senza fine di lucro, per finalità di miglioramento ambientale e faunistico, a favore di uno o più proprietari o conduttori che conferiscono i loro terreni al fine di goderne l'utilizzo a scopo venatorio.»;

b) dopo la lettera b) del comma 4 è inserita la seguente:

«b bis) curare la tenuta del registro dei permessi e del registro degli inviti conformi al modello approvato dalla Regione;»;

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Le Province autorizzano l'istituzione di aziende agri-turistico-venatorie, previo parere dell'ISPRA e del Comitato, al fine di consentire un'integrazione del reddito delle imprese agricole. L'autorizzazione è rilasciata a favore di uno o più soggetti che conferiscono terreni dell'azienda agricola a scopi venatori.».

10. All'articolo 26 della legge regionale 6/2008 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La Provincia autorizza lo svolgimento di gare e prove cinofile sul territorio delle Riserve di caccia o su parte di esso entro trenta giorni dalla presentazione della domanda sentiti l'Amministrazione regionale e il Direttore della Riserva di caccia.»;

b) la lettera a) del comma 2 è abrogata.

11. All'articolo 30 della legge regionale 6/2008 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «conforme al modello-tipo approvato dalla Regione» sono soppresse;

b) al comma 2 dopo le parole «dalla Provincia» sono aggiunte le seguenti: «, conforme al modello-tipo approvato dalla Regione,»;

c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3 bis. Le annotazioni sul tesserino regionale di caccia relative ai capi abbattuti devono essere compilate al termine della giornata venatoria.».

12. All'articolo 32 della legge regionale 6/2008 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'ammissione è consentita a coloro che non siano assegnati a una Riserva di caccia al momento della presentazione della domanda. In caso di dimissioni, l'ammissione è consentita qualora siano trascorsi almeno due anni dalle medesime.»;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3 bis. Il trasferimento è consentito a coloro che, al momento della presentazione della domanda, risultano essere assegnati da almeno cinque anni nella Riserva di caccia da cui chiedono il trasferimento.».

13. Al comma 6 dell'articolo 33 della legge regionale 6/2008 sono aggiunte in fine le seguenti parole: «Il cacciatore invitato può abbattere un numero di capi di fauna migratoria pari a quello consentito giornalmente al cacciatore invitante annotandolo sul proprio tesserino.».

14. Al comma 2 dell'articolo 34 della legge regionale 6/2008 le parole «agli anatidi» sono soppresse.

15. L'articolo 44 della legge regionale 6/2008 è sostituito dal seguente:

«Art. 44

(Cattura temporanea e inanellamento)

1. In attuazione dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), l'attività di cattura per l'inanellamento e la cessione a fini di richiamo è esercitata negli impianti autorizzati dalla Regione, gestiti da personale qualificato e valutato idoneo dall'ISPRA. L'autorizzazione regionale, avente validità triennale, è rilasciata alle Amministrazioni provinciali con deliberazione della Giunta regionale, previo parere dell'ISPRA.

2. La cattura per la cessione a fini di richiamo è consentita solo per esemplari appartenenti alle seguenti specie: allodola; cesena; tordo sassello; tordo bottaccio; merlo; pavoncella e colombaccio. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, previo parere dell'ISPRA, è approvato il calendario di cattura per specie.

3. Con regolamento regionale da emanarsi previo parere dell'ISPRA sono disciplinati:

a) i mezzi di cattura consentiti e le modalità di gestione degli impianti;

b) i criteri per la determinazione del numero di esemplari catturabili, distinto per specie e su base provinciale;

c) i controlli sull'attività di cattura;

d) le modalità per la cessione degli esemplari catturati ai soggetti di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 157/1992;

e) le modalità per l'individuazione dei soggetti qualificati e idonei alla gestione degli impianti;

f) i criteri per conservare il valore storico, culturale e paesaggistico delle bressane e dei roccoli presenti sul territorio della Regione Friuli Venezia Giulia concedendo, a seconda delle tipologie, sovvenzioni annuali finalizzate alle operazioni di manutenzione di ogni impianto.».

 

     Art. 146. (Abrogazione della legge regionale 29/1993)

1. La legge regionale 1 giugno 1993, n. 29 (Disciplina dell'aucupio), è abrogata a decorrere dall'emanazione del regolamento di cui all'articolo 44, comma 3, della legge regionale 6/2008, come sostituito dall'articolo 145, comma 15.

 

     Art. 147. (Disposizioni transitorie)

1. La Giunta regionale individua le clausole minime di uniformità degli statuti di cui all'articolo 14, comma 4, della legge regionale 6/2008, come sostituito dall'articolo 145, comma 5, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e le Riserve di caccia conformano il proprio statuto alle medesime entro centottanta giorni dalla data della deliberazione della Giunta regionale.

 

     Art. 148. (Modifica alla legge regionale 21/1993) [33]

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 18 maggio 1993, n. 21 (Norme integrative e modificative in materia venatoria), è sostituito dal seguente:

«1. Sul territorio del Friuli Venezia Giulia l'attività venatoria è consentita con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a tre colpi, di calibro non superiore al 12, nonchè con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a 5,6 millimetri con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a 40 millimetri. Nella Zona faunistica delle Alpi, come individuata ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), l'attività venatoria è consentita con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi.».

 

     Art. 149. (Modifica all'articolo 19 della legge regionale 24/1996)

1. Al comma 6 dell'articolo 19 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria e ulteriori norme modificative e integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere), dopo le parole «purchè i medesimi siano realizzati» è aggiunta la seguente: «prevalentemente».

 

     Art. 150. (Modifiche alla legge regionale 56/1986)

1. Alla legge regionale 19 dicembre 1986, n. 56 (Norme in materia di caccia, di allevamento di selvaggina, di tassidermia, nonchè di pesca in acque interne), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'articolo 7 ter le parole «2010-2010» sono sostituite dalle seguenti: «2011-2012»;

b) l'articolo 8 è abrogato;

c) il comma 2 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«2. Nell'atto di autorizzazione sono riportati gli obblighi alla cui osservanza è tenuto l'allevatore con particolare riferimento alle condizioni igienico - sanitarie e alla tenuta di apposito registro riportante i dati essenziali sull'andamento dell'allevamento. La tenuta di apposito registro non è richiesta per gli allevamenti di fauna selvatica a scopo ornamentale e amatoriale.».

 

     Art. 151. (Modifica all'articolo 11 della legge regionale 14/2007)

1. Al comma 1 ter dell'articolo 11 della legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 (Legge comunitaria 2006), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «L'Amministrazione regionale, in relazione alla salvaguardia di urgenti interessi unitari di carattere sovraprovinciale, può rilasciare direttamente i provvedimenti di deroga relativi a tali specie per le finalità di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b), d) ed e), sentite le Province interessate che forniscono l'assistenza e la collaborazione necessarie.».

 

CAPO IX

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PESCA NELLE ACQUE INTERNE

 

     Art. 152. (Inserimento dell'articolo 4 quinquies nella legge regionale 19/1971) [34]

1. Dopo l'articolo 4 quater della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19 (Norme per la protezione del patrimonio ittico e per l'esercizio della pesca nelle acque interne del Friuli Venezia-Giulia), è inserito il seguente:

«Art. 4 quinquies. (Asciutte artificiali e lavori in alveo)

1. Nel caso di esecuzione di asciutte artificiali, di lavori in alveo, di manovre idrauliche che riducono in modo anomalo la portata, il livello o l'estensione dei corpi idrici, il soggetto esecutore ne dà comunicazione scritta all'Ente tutela pesca, con anticipo di almeno dieci giorni salvo dichiarazione dello stato di emergenza.

2. Nel caso in cui l'Ente tutela pesca verifichi che non sono garantite le condizioni necessarie alla salvaguardia della fauna ittica, procede al suo recupero e i relativi costi sono imputati al soggetto esecutore.

3. L'Ente tutela pesca immette il materiale ittico recuperato nello stesso corpo idrico di prelievo ovvero, se non possibile, in altre acque idonee dal punto di vista faunistico. E' fatto salvo il diverso uso del materiale ittico recuperato per gli scopi istituzionali dell'Ente.

4. Nel caso di mancata comunicazione delle operazioni di cui al comma 1, il soggetto esecutore che abbia arrecato danno alla fauna ittica o all'ambiente acquatico è tenuto alle spese per il ripristino della precedente situazione, calcolate dall'Ente tutela pesca sulla base di parametri oggettivi, predeterminati dal Consiglio direttivo.

5. Durante le operazioni di cui al comma 1 è vietato l'esercizio della pesca nel corpo idrico interessato. La violazione del divieto comporta la sanzione pecuniaria amministrativa da 50 euro a 300 euro.

6. La mancata comunicazione scritta all'Ente tutela pesca delle operazioni di cui al comma 1, che abbiano causato moria della fauna ittica, comporta la sanzione pecuniaria amministrativa da 2.000 euro a 12.000 euro.».

 

CAPO X

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI

 

     Art. 153. (Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 2/1983)

1. L'articolo 12 della legge regionale 10 gennaio 1983, n. 2 (Interventi regionali per i centri storici), è sostituito dal seguente:

«Art. 12

(Commissione consultiva)

1. Qualora la Commissione edilizia non sia costituita, il Comune si avvale della consulenza di una Commissione composta da:

a) il Sindaco o un suo delegato che la presiede;

b) due funzionari della Direzione regionale dei lavori pubblici;

c) due funzionari del Comune;

d) il sovrintendente ai monumenti competente per territorio o un suo delegato;

e) tre rappresentanti del Consiglio comunale uno dei quali espressione della minoranza;

f) il professionista che ha redatto il piano particolareggiato.».

 

     Art. 154. (Modifiche alla legge regionale 14/2002)

1. Dopo l'articolo 10 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), è inserito il seguente:

«Art. 10 bis. (Disposizioni a tutela del lavoratore e della lavoratrice e sulla sicurezza del lavoro)

1. In ogni procedura di affidamento di lavori e fornitura di servizi, nei bandi di gara o nei capitolati speciali va osservato:

a) l'obbligo di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione degli appalti pubblici di lavori e fornitura di servizi, compresi i soci-lavoratori, anche se assunti fuori dalla Regione, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali di settore firmati dalle organizzazioni sindacali nazionali comparativamente più rappresentative che si intende impiegare e da eventuali accordi regionali, provinciali, territoriali di riferimento, vigenti nella Regione durante il periodo di svolgimento dei lavori, ivi compresa l'iscrizione dei lavoratori stessi fin dal primo giorno di inizio dei lavori alle Casse edili delle Province di Gorizia, Pordenone, Udine e Trieste;

b) l'osservanza integrale delle norme in materia di salute e sicurezza previste dalle norme nazionali e regionali vigenti, nonchè di ulteriori norme da definire, mediante specifiche intese con le parti sociali, in relazione alla specificità dell'appalto attraverso forme di contrattazione d'anticipo;

c) l'obbligo dell'appaltatore di rispondere dell'osservanza di quanto previsto dalla lettera a) da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;

d) la clausola in base alla quale il pagamento dei corrispettivi da parte dell'ente appaltante o concedente per le prestazioni oggetto del contratto o della convenzione sia subordinato all'acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva rilasciata dalla Cassa edile territorialmente competente;

e) fermo restando il disposto dell'articolo 32, in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento di documento di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l'importo specificamente riferito alle inadempienze correlato alle lavorazioni eseguite nel medesimo cantiere.

2. In sede di offerta il concorrente deve comunque dar conto del rispetto di quanto previsto al comma 1 e delle normative nazionali e regionali vigenti in tema di sicurezza e condizioni di lavoro.

3. Nell'ambito dei requisiti per la qualificazione devono essere considerate anche le informazioni fornite dallo stesso soggetto interessato relativamente all'avvenuto adempimento, all'interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa.

4. Qualora il concorrente sia una cooperativa, nell'ambito delle autocertificazioni relative ai requisiti di ammissione, deve dichiarare che a favore dei soci lavoratori coinvolti nell'esecuzione dell'appalto si applica quanto previsto dal presente articolo a favore dei dipendenti, senza differenza alcuna.».

 

     Art. 155. (Modifica all'articolo 27 della legge regionale 14/2002)

1. Il comma 3 dell'articolo 27 della legge regionale 14/2002 è sostituito dal seguente:

«3. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, semprechè non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze. L'importo in aumento relativo alle varianti non può superare per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro il 40 per cento e per tutti gli altri lavori il 20 per cento dell'importo di contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.».

 

     Art. 156. (Modifiche all'articolo 31 della legge regionale 14/2002)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 31 della legge regionale 14/2002 sono aggiunti i seguenti:

«2 bis. I piani di sicurezza devono essere formulati con specifica individuazione delle misure di protezione per ciascun cantiere, compresa la predisposizione DUVRI, ove richiesto, con una contabilità dei costi dettagliata e non forfetaria.

2 ter La stazione appaltante e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori devono controllare l'esatta applicazione delle misure del piano di sicurezza, effettuando la contabilità al pari delle altre lavorazioni, compresa l'attuazione del DUVRI, ove richiesto.».

 

     Art. 157. (Modifiche all'articolo 51 della legge regionale 14/2002)

1. Dopo il comma 10 bis dell'articolo 51 della legge regionale 14/2002 sono aggiunti i seguenti:

«10 ter. Ad avvenuta conclusione dei lavori, il delegatario può essere autorizzato dal direttore del Servizio competente a utilizzare le economie conseguite in corso di realizzazione dell'intervento oggetto della delegazione, a copertura di oneri per l'esecuzione di ulteriori lavori affini a quelli eseguiti, a condizione che tale possibilità sia prevista dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 4.

10 quater. Nei casi di mancata esecuzione di lavori pubblici oggetto di delegazione amministrativa nei termini previsti dall'atto di delegazione, l'ente delegante può revocare l'atto e individuare un nuovo soggetto delegato per la realizzazione dei lavori alle medesime condizioni dell'atto di delegazione.».

 

     Art. 158. (Modifiche alle leggi regionali 24/2009 e 12/2010)

1. Al comma 34 dell'articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), le parole «il termine del 30 giugno 2010» sono sostituite dalle seguenti: «il termine del 31 dicembre 2010».

2. Il comma 16 dell'articolo 11 della legge regionale 24/2009 è abrogato.

3. Le lettere b) e d) del comma 28 dell'articolo 10 della legge regionale 16 luglio 2010, n. 12 (Assestamento del bilancio 2010 e del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), sono abrogate.

 

CAPO XI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE

 

     Art. 159. (Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 64/1986)

1. All'articolo 9 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«3. Per l'esercizio della funzione di coordinamento di cui agli articoli 1 e 2, il Presidente della Regione o l'Assessore regionale delegato può infine disporre di tutte le strutture dell'Amministrazione regionale.»;

b) il quinto comma è sostituito dal seguente:

«5. Gli interventi di cui al quarto comma e le modalità della loro attuazione sono realizzati per il tramite del Fondo regionale per la protezione civile e sono disposti dal Presidente della Regione con proprio decreto, su proposta dell'Assessore regionale delegato alla protezione civile, ovvero, dallo stesso Assessore d'intesa con il Presidente della Regione.».

 

     Art. 160. (Modifica all'articolo 10 della legge regionale 64/1986)

1. Dopo la lettera g quinquies) del primo comma dell'articolo 10 della legge regionale 64/1986, è aggiunta la seguente:

«g sexies) sostenere le spese per la gestione e lo sviluppo del Centro operativo regionale di Protezione civile e del correlato sistema regionale di protezione civile.».

 

     Art. 161. (Inserimento del capo III ter e dell'articolo 32 septies nella legge regionale 64/1986)

1. Dopo l'articolo 32 della legge regionale 64/1986 è inserito il seguente capo:

CAPO III TER

«BENEFICI CONTRIBUTIVI PER IL RISTORO DANNI DA EVENTI CALAMITOSI

 

     Art. 32 septies. (Contributi per il ristoro danni conseguenti a eventi calamitosi)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi, anche avvalendosi delle strutture dell'Amministrazione regionale di cui all'articolo 9, comma 3, e degli enti territorialmente interessati in qualità di enti attuatori, per il ristoro dei danni conseguenti a evento calamitoso per il quale sia stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 9, secondo comma, secondo disposizioni attuative definite con decreto dell'Assessore regionale delegato alla protezione civile, su conforme deliberazione della Giunta regionale. A tal fine il Presidente della Regione, ovvero l'Assessore regionale delegato alla protezione civile individua, con proprio decreto, i comuni colpiti dall'evento calamitoso.

2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 fanno carico al fondo regionale per la protezione civile di cui all'articolo 33.».

 

     Art. 162. (Modifica all'articolo 33 della legge regionale 64/1986)

1. Al quarto comma dell'articolo 33 della legge regionale 64/1986 dopo le parole «ai sensi degli articoli 9, II comma» sono inserite le seguenti: «e V comma».

 

     Art. 163. (Modifica all'articolo 3 della legge regionale 19/2000)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 30 ottobre 2000, n. 19 (Interventi per la promozione, a livello regionale e locale, delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale), è inserito il seguente:

«1 bis. In caso di urgenza, nonchè nel corso dell'emergenza, gli interventi di cui al comma 1, lettere a) e c), e le relative modalità di attuazione possono essere disposti dal Presidente della Regione con proprio decreto su proposta dell'Assessore regionale delegato alla protezione civile, ovvero, dallo stesso Assessore d'intesa con il Presidente della Regione, da sottoporre all'urgente ratifica della Giunta regionale.».

 

     Art. 164. (Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 17/2008) [35]

1. All'articolo 5 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 78 è sostituito dal seguente:

«78. Gli interventi di elisoccorso di Protezione civile devono considerarsi come prestazioni onerose a carico dell'utente quando la relativa richiesta sia stata avanzata in condizioni improprie qualora:

a) l'utente può essere ugualmente tratto in salvo con altro mezzo diverso dall'elicottero;

b) la necessità dell'intervento di elisoccorso di protezione civile è stata determinata da imprudenza dell'utente, in rapporto alle condizioni meteorologiche, allo stato di salute dell'utente, all'attrezzatura utilizzata, ovvero ad altre circostanze di fatto relative al caso concreto.»;

b) il comma 79 è sostituito dal seguente:

«79. Nei casi di richiesta dell'intervento di elisoccorso avanzata in condizioni improprie, il costo della prestazione, come previsto dal contratto con l'impresa fornitrice del servizio, è addebitato all'utente.»;

c) dopo il comma 79 sono inseriti i seguenti:

«79 bis. Ai fini di cui ai commi 78 e 79, presso la Protezione civile della Regione è istituita una Commissione competente a valutare le fattispecie nelle quali la richiesta dell'intervento di elisoccorso è avanzata in condizioni improprie.

79 ter. La Commissione di cui al comma 79 bis è costituita con deliberazione della Giunta regionale ed è composta da:

a) il Direttore centrale della Protezione civile della Regione, ovvero suo delegato, che la presiede;

b) un dipendente della Protezione civile della Regione;

c) un dipendente dell'Avvocatura della Regione;

d) il Presidente del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico o un suo delegato con esperienza operativa di almeno cinque anni in attività di elisoccorso.

79 quater. Al componente esterno della Commissione è corrisposto un gettone di presenza e il rimborso delle spese ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale). Gli oneri conseguenti sono a carico del fondo regionale per la Protezione civile di cui all'articolo 33 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile).

79 quinquies. La Commissione di cui al comma 79 bis valuta l'eventuale carattere improprio delle condizioni in cui la richiesta di elisoccorso è stata avanzata, in rapporto alle condizioni meteorologiche, allo stato di salute dell'utente, all'attrezzatura utilizzata, ovvero ad altre circostanze di fatto relative al caso concreto; qualora la Commissione accerti il carattere improprio delle condizioni in cui la richiesta di elisoccorso è stata avanzata, è disposto l'addebito, a carico dell'utente, del costo dell'intervento di elisoccorso sostenuto dalla Protezione civile della Regione ai sensi del contratto con l'impresa fornitrice del servizio.

79 sexies. Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al comma 79 quinquies, la Protezione civile della Regione richiede all'impresa fornitrice del servizio di elisoccorso la fatturazione specifica e distinta relativa all'intervento da addebitare all'utente e ne chiede il rimborso all'utente stesso con lettera raccomandata con avviso di ricevimento; l'utente deve corrispondere l'importo richiesto entro trenta giorni dal ricevimento della lettera raccomandata, secondo le modalità specificate nella lettera stessa e, decorso infruttuosamente tale termine, si procede al recupero coattivo della somma nei modi di legge.

79 septies. Le disposizioni di cui ai commi 78, 79, 79 bis, 79 ter, 79 quater, 79 quinquies e 79 sexies non si applicano alle fattispecie di:

a) impiego di elicottero della Protezione civile della Regione per il recupero di salme in zone impervie del territorio regionale;

b) altri interventi di elisoccorso, quali quelli di natura sanitaria o comunque di competenza di soggetti o Autorità diversi dalla Protezione civile della Regione.».

 

CAPO XII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DEMANIO

 

     Art. 165. (Inserimento dell'articolo 13 bis nella legge regionale 22/2006)

1. Dopo l'articolo 13 della legge regionale 13 novembre 2006, n. 22 (Norme in materia di demanio marittimo con finalità turistico-ricreativa e modifica alla legge regionale 16/2002 in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), è inserito il seguente:

«Art. 13 bis. (Durata concessioni beni demaniali marittimi a uso diportistico)

1. Nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo nazionale e al fine di assicurare l'uniformità della regolazione nella materia di cui all'articolo 1, comma 18, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), convertito con modificazioni, dalla legge 25/2010, il termine di durata delle concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico ricreativa in essere alla data di entrata in vigore della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010), e in scadenza entro il 31 dicembre 2013 è prorogato fino a tale data.

2. Per assicurare uniformità al quadro normativo nazionale di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale provvede entro il 31 dicembre 2013 a disciplinare, in attuazione del trasferimento di funzioni operato con il decreto legislativo 1 aprile 2004, n. 111 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti), il rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi ad uso diportistico. Nelle more dell'emanazione della normativa regionale, il termine di durata delle concessioni su beni demaniali marittimi a uso diportistico in essere alla data di entrata in vigore della legge regionale n 17/2010 e in scadenza entro il 31 dicembre 2013 è prorogato fino a tale data.».

 

     Art. 166. (Modifica all'articolo 5 della legge regionale 24/2009)

1. Al comma 7 dell'articolo 5 della legge regionale 24/2009 le parole «articoli 18 e 19» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 16 e 18, nonchè quelle di cui all'articolo 5, comma 3, secondo periodo,».

 

TITOLO V

ATTIVITA' RICREATIVE E SPORTIVE

 

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPORT

 

     Art. 167. (Inserimento dell'articolo 15 bis nella legge regionale 17/2008)

1. Dopo l'articolo 15 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), è inserito il seguente:

«Art. 15 bis. (Interpretazione autentica)

1. In via di interpretazione autentica dell'articolo 15, comma 12, i contributi una tantum concessi dall'Amministrazione regionale a favore di Comuni singoli o associati, istituzioni, società e associazioni sportive, gruppi sportivi aziendali, anche senza personalità giuridica, regolarmente costituiti e a soggetti privati convenzionati con i Comuni per assicurare l'uso pubblico della struttura, si intendono finalizzati anche al rifinanziamento di lavori di ristrutturazione, completamento, adeguamento e messa a norma di impianti sportivi, comprese le opere accessorie.».

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 1 fanno carico all'unità di bilancio 5.1.2.1090 e al capitolo 5675 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

 

     Art. 168. (Modifiche alla legge regionale 24/2009)

1. All'articolo 6 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 11 è sostituito dal seguente:

«11. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti locali contributi pluriennali costanti per un periodo non superiore a venti anni, nella misura massima prevista dal comma 13, per la realizzazione di interventi sugli impianti sportivi siti nel territorio regionale e destinati a ospitare grandi eventi sportivi internazionali organizzati o promossi dalla Regione.»;

b) il comma 12 è sostituito dal seguente:

«12. Fino al 31 dicembre 2010 con deliberazione della Giunta regionale e, dall'1 gennaio 2011, con regolamento regionale sono stabilite le direttive per la concessione dei contributi di cui al comma 11, individuando gli obiettivi specifici e le priorità di intervento. La misura dei contributi di cui al comma 11 può essere pari al 100 per cento della spesa ammissibile. Le domande di concessione dei contributi, corredate di una relazione illustrativa dell'intervento e di un preventivo di spesa, sono presentate alla Presidenza della Regione, Servizio attività ricreative e sportive, entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010). Per la concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi di cui al comma 11 si applicano le disposizioni di cui al capo XI della legge regionale 14/2002.».

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 6, comma 11, della legge regionale 24/2009, come sostituito dal comma 1, lettera a), fanno carico all'unità di bilancio 5.1.2.1090 e al capitolo 6033 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010 nella cui denominazione sono soppresse le parole «e alle associazioni senza scopo di lucro».

 

     Art. 169. (Modifica all'articolo 7 della legge regionale 1/2005)

1. Il comma 72 dell'articolo 7 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005), è sostituito dal seguente:

«72. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere spese dirette per esigenze operative del Servizio attività ricreative e sportive relativamente all'acquisto di coppe, medaglie, pubblicazioni e realizzazioni artistiche da assegnare per esigenze di rappresentanza, nonchè all'acquisto di trofei da assegnare in occasione della manifestazione denominata Aquile dello Sport. Tali spese possono essere disposte anche tramite apertura di credito a favore di un dipendente regionale, con la qualifica non inferiore alla categoria D5, assegnato alla medesima struttura.».

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 7, comma 72, della legge regionale 1/2005, come sostituito dal comma 1, fanno carico all'unità di bilancio 11.3.1.1180 e al capitolo 6102 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

 

     Art. 170. (Modifiche alla legge regionale 8/2003)

1. Alla legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

«Art. 3 bis. (Interpretazione autentica)

1. In via di interpretazione autentica dell'articolo 3, comma 1, gli interventi promossi dall'Amministrazione regionale a sostegno degli investimenti realizzati da Comuni singoli e associati, società e associazioni sportive, gruppi sportivi aziendali regolarmente costituiti, anche se privi di personalità giuridica, soggetti privati appositamente convenzionati con Enti locali, si intendono finalizzati anche al rifinanziamento di lavori di costruzione, ampliamento e miglioramento di impianti sportivi, ivi comprese le opere accessorie, nonchè di recupero di impianti in disuso.»;

b) all'articolo 12 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1 le parole «dell'anno in cui si svolge la manifestazione o l'attività per la quale è chiesto il contributo» sono sostituite dalle seguenti: «di ogni anno»;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1 bis. Le manifestazioni di cui al comma 1 devono tenersi entro il 31 gennaio dell'anno successivo alla presentazione della domanda.»;

3) al comma 6 le parole «i tre anni successivi» sono sostituite dalle seguenti: «l'anno successivo».

2. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 3 bis della legge regionale 8/2003, come inserito dal comma 1, lettera a), fanno carico all'unità di bilancio 5.1.2.1090 e ai capitoli 6039, 6042, 6136, 6176 e 6177 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

 

TITOLO VI

SALUTE, POLITICHE SOCIALI, SERVIZI PUBBLICI ALLA PERSONA, LAVORO, BENI CULTURALI, SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA

 

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE

 

     Art. 171. (Modifiche alla legge regionale 43/1981)

1. Alla legge regionale 13 luglio 1981, n. 43 (Disciplina ed esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

«Art. 5 bis. (Autorizzazioni alla distribuzione all'ingrosso di medicinali)

1. Le autorizzazioni di cui al titolo VII del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 (Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa a un codice comunitario concernente i medicinali a uso umano, nonchè della direttiva 2003/94/CE), sono rilasciate dalle Aziende per i servizi sanitari competenti per territorio.

2. Il trasferimento delle funzioni di cui al comma 1 avviene a decorrere dall'1 novembre 2010.

3. Annualmente le Aziende per i servizi sanitari trasmettono alla Direzione centrale competente in materia di salute una relazione sull'attività svolta nell'esercizio della funzione di cui al comma 1.

4. Le modalità di trasmissione della relazione di cui al comma 3 e i dati da indicare sono determinati dalla Direzione centrale di cui al comma 3.»;

b) dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

«Art. 10 bis. (Comunicazione degli esercizi commerciali)

1. Gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonchè interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 248/2006, effettuano la comunicazione di cui alla medesima disposizione, oltre che al Ministero della salute, esclusivamente alle Aziende per i servizi sanitari competenti per territorio.

2. Le Aziende per i servizi sanitari, annualmente, trasmettono alla Direzione centrale competente in materia di salute l'elenco aggiornato degli esercizi commerciali di cui al comma 1.».

2. I procedimenti relativi alle autorizzazioni di cui all'articolo 5 bis, comma 1, come inserito dal comma 1, lettera a), pendenti alla data dell'1 novembre 2010, sono conclusi dalla Direzione centrale competente in materia di salute.

 

     Art. 172. (Sostituzione dell'articolo 25 della legge regionale 43/1981)

1. L'articolo 25 della legge regionale 43/1981 è sostituito dal seguente:

«Art. 25

(Comitato regionale per i servizi trasfusionali)

1. E' istituito, presso la Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, il Comitato regionale per i servizi trasfusionali con funzioni consultive nella programmazione e gestione dei servizi trasfusionali.

2. Il Comitato è composto da:

a) il direttore dell'area della pianificazione, programmazione attuativa, controllo di gestione, sistema informativo, qualità e accreditamento della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, o suo delegato, che la presiede;

b) i responsabili delle strutture trasfusionali regionali o loro delegati;

c) un esperto rappresentante della sanità militare o suo delegato;

d) il delegato regionale della Società italiana di immunoematologia e medicina trasfusionale (SIMTI) o suo delegato;

e) tre esperti rappresentanti delle associazioni e federazioni del volontariato del sangue regionali, designati congiuntamente dalle associazioni medesime, o loro delegati; in mancanza di designazione congiunta i rappresentanti sono sorteggiati dall'Amministrazione regionale tra le designazioni pervenute.

3. Il Comitato esprime pareri e formula proposte nelle materie disciplinate dal Piano sangue regionale al fine del miglioramento del sistema trasfusionale regionale. In particolare il Comitato:

a) esprime pareri sulla programmazione regionale nell'ambito della raccolta e della distribuzione del sangue e degli emoderivati;

b) propone iniziative ai fini del reclutamento e della fidelizzazione dei donatori;

c) propone iniziative volte alla divulgazione di un corretto impiego della terapia trasfusionale;

d) propone l'attivazione di controlli e valutazioni statistiche ed economiche dell'attività trasfusionale.

4. Il Comitato è costituito con decreto del direttore centrale della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali e dura in carica tre anni. I suoi componenti possono essere riconfermati.

5. La mancata o ritardata designazione di alcuni componenti non pregiudica la costituzione e l'attività del Comitato, fatta salva la sua successiva integrazione.

6. Ai componenti esterni è corrisposto un gettone di presenza, per ciascuna seduta, quantificato all'atto della costituzione del Comitato, nonchè il trattamento di missione e il rimborso spese nella misura prevista per i dipendenti regionali di qualifica dirigenziale.

7. Le funzioni di segreteria sono svolte da personale in servizio presso la Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali.».

2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 25 della legge regionale 43/1981, come sostituito dal comma 1, continuano a far carico all'unità di bilancio 10.1.1.1162 e al capitolo 4721 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

3. Il numero 18) dell'elenco n. 1 riferito all'articolo 2, comma 1, allegato alla legge regionale 4 luglio 1997, n. 23 (Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, in materia di autonomie locali e di organizzazione dell'Amministrazione regionale), è abrogato.

 

     Art. 173. (Inserimento dell'articolo 16 bis nella legge regionale 12/1995)

1. [Dopo l'articolo 16 della legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12 (Disciplina dei rapporti tra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato), è inserito il seguente:

«Art. 16 bis. (Convenzioni in materia di trasporto sanitario)

1. Nel rispetto dei principi di universalità, solidarietà, economicità e appropriatezza gli enti del Servizio sanitario regionale provvedono, con mezzi e personale propri, al trasporto sanitario dei malati e degli infermi, di emoderivati, di organi, ivi compresi i servizi a essi correlati o connessi, ovvero, in via prioritaria, avvalendosi:

a) dell'organizzazione territorialmente competente della Croce rossa italiana;

b) delle associazioni di volontariato iscritte negli appositi albi regionali da almeno dieci anni, accreditate in base a quanto previsto dai commi 3 e 4.

2. L'affidamento del trasporto sanitario a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 è effettuato nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici di servizi e forniture. Anche i soggetti di cui al presente comma devono essere accreditati in base a quanto previsto dai commi 3 e 4.

3. Con regolamento da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010), previo parere della competente Commissione consiliare, sono determinati i requisiti di carattere strutturale, tecnologico, organizzativo e professionale per l'individuazione dei soggetti da accreditare di cui al comma 1, lettera b), e di cui al comma 2, che vengono inseriti in un elenco di qualificazione adottato dal Direttore centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali.

4. Il regolamento di cui al comma 3 determina:

a) la tipologia dei mezzi di trasporto sanitario;

b) le caratteristiche tecniche e gli standard di manutenzione dei mezzi di trasporto sanitario, nonchè la loro dotazione di attrezzature e di materiale;

c) i percorsi formativi delle professionalità, dipendenti e volontari, impiegate in relazione al servizio espletato;

d) le caratteristiche tecniche degli apparati radio e gli standard della centrale operativa per la gestione dei servizi non di competenza delle centrali operative 118.

5. I soggetti affidatari del trasporto sanitario sono obbligati a partecipare, in caso di necessità e senza pregiudizio di detto trasporto, a interventi di protezione civile e a interventi in caso di catastrofi.

6. Gli aspetti economici e le modalità di svolgimento dei servizi di trasporto sanitario sono disciplinati da specifiche convenzioni.

7. Decorsi trenta giorni dalla pubblicazione del regolamento di cui al comma 3, i servizi di trasporto sanitario possono essere affidati ai soggetti di cui al comma 1, lettera b), e di cui al comma 2 solo se risultano iscritti nell'elenco di cui al comma 3.

8. Le convenzioni per il trasporto sanitario stipulate con soggetti diversi da quelli di cui al comma 1, lettera a), già stipulate alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 17/2010, continuano fino alla scadenza naturale, ma non possono essere rinnovate o prorogate; qualora scadano prima del termine di cui al comma 7 possono essere prorogate una sola volta per un massimo di sei mesi.»] [36].

 

     Art. 174. (Modifiche alla legge regionale 8/2001)

1. Dopo l'articolo 4 della legge regionale 9 marzo 2001, n. 8 (Disposizioni urgenti in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 582, come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e altre disposizioni in materia di sanità e politiche sociali), è inserito il seguente:

«Art. 4 bis. (Sanzioni amministrative in materia di esercizio delle attività sanitarie)

1. Ferma restando la responsabilità penale e le sanzioni amministrative per l'inosservanza di altre norme statali o regionali, la violazione delle disposizioni in materia di autorizzazione relativa all'esercizio delle attività sanitarie è punita con le sanzioni amministrative di seguito determinate.

2. L'esercizio dell'attività sanitaria in assenza dell'autorizzazione, nonchè l'erogazione delle prestazioni sanitarie per le quali non è stata ottenuta la prescritta autorizzazione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 20.000 euro. Si considera senza autorizzazione anche l'attività esercitata durante il periodo di sospensione dell'attività.

3. L'inosservanza di uno o più requisiti stabiliti dalle deliberazioni della Giunta regionale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), il mancato mantenimento di uno o più requisiti stabiliti dalle medesime deliberazioni o la violazione delle prescrizioni contenute nell'atto di autorizzazione rilasciato dalla competente Azienda per i servizi sanitari, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da 1.000 euro a 10.000 euro.

4. La mancata ottemperanza all'obbligo di adeguamento a nuovi requisiti introdotti da successive deliberazioni, anche con riferimento ai tempi fissati dall'Azienda per i servizi sanitari per la realizzazione degli adeguamenti, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da 1.000 euro a 10.000 euro. La mancata ottemperanza all'obbligo di adeguamento comporta la revoca dell'autorizzazione.

5. Nelle fattispecie di cui al comma 3, in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria è disposta la sospensione dell'autorizzazione da un minimo di sette giorni a un massimo di sessanta giorni. Il soggetto competente alla determinazione e all'irrogazione della sanzione prescrive, con il provvedimento che dispone la sospensione, l'obbligo di adeguamento alle carenze riscontrate. La mancata ottemperanza all'obbligo di adeguamento comporta la revoca dell'autorizzazione.

6. Qualora nella fattispecie di cui al comma 3 l'inosservanza o il mancato mantenimento di uno o più requisiti sia tale da determinare un grave rischio per la salute dei cittadini, in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria è disposta la sospensione dell'autorizzazione da un minimo di sessanta giorni a un massimo di centottanta giorni. Il soggetto competente alla determinazione e all'irrogazione della sanzione prescrive, con il provvedimento che dispone la sospensione, l'obbligo di adeguamento alle carenze riscontrate. La mancata ottemperanza all'obbligo di adeguamento comporta la revoca dell'autorizzazione.

7. Nelle strutture che erogano prestazioni in diverse branche specialistiche, o la cui configurazione organizzativa preveda più sedi operative, la sospensione potrà riguardare, in relazione al tipo di requisito mancante, generale o specifico, tutta la struttura, una o più branche specialistiche, una o più sedi operative.

8. Il mancato invio, con gli strumenti espressamente individuati, delle comunicazioni, della documentazione, delle certificazioni o dei flussi informativi previsti dalla normativa vigente, ivi compresa l'omessa comunicazione del trasferimento della titolarità della struttura, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 5.000 euro.

9. In caso di recidiva, le sanzioni previste dal presente articolo sono aumentate fino alla metà. Nelle fattispecie di cui ai commi 5 e 6 è, altresì, disposta la sospensione nei tempi ivi previsti. Per la fattispecie di cui al comma 8 il soggetto competente a irrogare la sanzione può disporre in aggiunta la sospensione dell'attività da un minimo di cinque giorni a un massimo di venti giorni.

10. Ai fini del comma 9 sussiste recidiva qualora nel corso del biennio successivo alla commissione di una violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette una violazione della medesima indole. Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni.

11. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria è revocata nei seguenti casi:

a) mancata ottemperanza all'obbligo di adeguamento di cui ai commi 4, 5 e 6;

b) estinzione o volontaria rinuncia della persona giuridica titolare dell'autorizzazione, nonchè volontaria rinuncia della persona fisica titolare dell'autorizzazione;

c) decesso della persona fisica titolare dell'autorizzazione e mancato trasferimento della struttura ad altra persona fisica o giuridica entro trecentosessantacinque giorni dal decesso;

d) accertata chiusura o inattività della struttura per un periodo superiore a centottanta giorni, salvo il caso di temporanea e motivata sospensione di una o più attività autorizzate preventivamente comunicata alla competente azienda per i servizi sanitari.

12. All'irrogazione delle sanzioni amministrative disposte dal presente articolo provvedono le Aziende per i servizi sanitari competenti per territorio che ne introitano i relativi proventi.».

 

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI

 

     Art. 175. (Modifica all'articolo 50 della legge regionale 6/2006)

1. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 50 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), è aggiunta la seguente:

«e bis) autorizza l'ente gestore del servizio sociale dei Comuni a realizzare progetti relativi a borse di inserimento lavorativo indirizzate a giovani a rischio di devianza, disadattamento o esclusione sociale, dai sedici ai ventuno anni, utilizzando quote del fondo sociale di ambito.».

 

     Art. 176. (Sostituzione dell'articolo 54 della legge regionale 7/2010)

1. L'articolo 54 della legge regionale 24 maggio 2010, n. 7 (Modifiche alle leggi regionali 20/2005 " Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia " e 11/2006 " Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità ", disciplina della funzione di garante dell'infanzia e dell'adolescenza, integrazione e modifica alla legge regionale 15/1984 " Contributi per agevolare il funzionamento delle scuole materne non statali " e altre disposizioni in materia di politiche sociali e per l'accesso a interventi agevolativi), è sostituito dal seguente:

«Art. 54

(Servizio di accoglienza telefonica per l'informazione e l'orientamento)

1. Al fine di assicurare la continuità del servizio di soccorso sociale per indirizzare la popolazione del territorio regionale verso un'appropriata risposta ai bisogni di carattere sociale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a prorogare il rapporto in essere con il soggetto gestore di tale servizio alla data del 31 dicembre 2010, alle condizioni contrattuali originarie, per il periodo strettamente necessario all'avvio del rapporto contrattuale per la gestione del servizio di accoglienza telefonica per l'informazione e l'orientamento di cui all'articolo 9, comma 1, della legge regionale 16 luglio 2010, n. 12 (Assestamento del bilancio 2010 e del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), e comunque inderogabilmente non oltre il 31 marzo 2011.».

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 54 della legge regionale 7/2010, come sostituito dal comma 1, fanno carico all'unità di bilancio 8.6.1.1149 e al capitolo 5793 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

 

     Art. 177. (Modifica all'articolo 9 della legge regionale 24/2009)

1. Al comma 62 dell'articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), dopo le parole «possono essere riferiti» sono inserite le seguenti: «anche a spese sostenute nell'anno 2010, purchè inerenti all'intervento dell'anno 2009, e».

 

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORDINAMENTO DELLE AZIENDE DI SERVIZI ALLA PERSONA

 

     Art. 178. (Modifiche alla legge regionale 19/2003)

1. All'articolo 5 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nella Regione Friuli Venezia Giulia), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1 bis. I consigli di amministrazione i cui membri percepiscono indennità o gettoni di presenza sono formati da un numero massimo di cinque componenti.»;

b) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6 bis. La misura dei compensi eventualmente previsti per i componenti dei consigli di amministrazione delle aziende che percepiscono, da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), contributi senza vincolo di destinazione è stabilita in un gettone di presenza dell'importo massimo di 30 euro a seduta giornaliera, limitatamente all'esercizio finanziario in cui i contributi sono percepiti.».

2. Le aziende provvedono all'adeguamento degli statuti al fine di assicurare l'applicabilità delle norme relative alla limitazione del numero degli amministratori contenute nell'articolo 5, comma 1 bis, della legge regionale 19/2003, come inserito dal comma 1, lettera a), a decorrere dal primo rinnovo dei rispettivi consigli di amministrazione successivo all'entrata in vigore della presente legge.

3. All'articolo 6 della legge regionale 19/2003 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2 bis. In caso di urgenza, le deliberazioni del consiglio di amministrazione possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza dei componenti.»;

b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3 bis. Il presidente ha facoltà di adottare in via d'urgenza le deliberazioni inerenti alle variazioni di bilancio e quelle relative agli adempimenti di cui al comma 2, lettera c).

3 ter. Gli atti adottati in via d'urgenza sono sottoposti alla successiva ratifica da parte del consiglio di amministrazione, nella seduta immediatamente successiva, da tenersi entro sessanta giorni, a pena di decadenza e comunque entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.

3 quater. In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dal presidente, il consiglio di amministrazione è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata.».

4. Il comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 19/2003 è sostituito dal seguente:

«2. Il rapporto di lavoro del direttore generale è regolato da un contratto di diritto privato di durata determinata e comunque non superiore a quella del consiglio di amministrazione che lo ha nominato, salvo quanto previsto dal comma 1 per gli enti con ricettività non superiore a sessanta posti. Il direttore generale mantiene le sue funzioni fino alla nomina del nuovo direttore e comunque non oltre quarantacinque giorni dall'insediamento del nuovo consiglio di amministrazione.».

5. Dopo l'articolo 8 della legge regionale 19/2003 è inserito il seguente:

«Art. 8 bis. (Pubblicazione degli atti)

1. Le aziende destinano appositi spazi per la pubblicazione degli atti in modo da assicurare la massima accessibilità e pubblicità.

2. Le deliberazioni delle aziende sono pubblicate nel sito web istituzionale, entro sette giorni dalla data di adozione per quindici giorni consecutivi, decorsi i quali divengono esecutive.

3. Le aziende disciplinano le forme di pubblicità degli atti diversi dalle deliberazioni del consiglio di amministrazione.».

6. Dopo il comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 19/2003 è aggiunto il seguente:

«2 bis. Le fondazioni aventi personalità giuridica di diritto privato possono trasformarsi in aziende di servizi pubblici alla persona qualora dispongano dei requisiti stabiliti dall'articolo 15 e adottino uno statuto conforme a quanto previsto dalla presente legge, ove sia stabilito che almeno due terzi dei componenti del consiglio di amministrazione siano nominati da enti pubblici. Al personale in servizio, trova applicazione il contratto collettivo individuato dal consiglio di amministrazione secondo quanto previsto dall'articolo 12.».

7. Dopo l'articolo 14 della legge regionale 19/2003 è inserito il seguente:

«Art. 14 bis. (Fusione di aziende)

1. In caso di fusione di più aziende, lo statuto dell'azienda che da essa deriva prevede il rispetto delle finalità istituzionali disciplinate dagli originari statuti e tavole di fondazione anche per quanto riguarda le categorie dei soggetti destinatari dei servizi e degli interventi, nonchè dell'ambito territoriale di riferimento.

2. Lo statuto dell'azienda derivante dalla fusione prevede che una parte degli amministratori sia nominata dagli enti locali sui quali l'azienda insiste.».

 

     Art. 179. (Norma transitoria)

1. Le disposizioni statutarie e regolamentari delle aziende di servizi pubblici alla persona in contrasto con le norme contenute nel presente capo sono disapplicate.

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge le aziende provvedono ad adeguare i rispettivi statuti e regolamenti.

 

     Art. 180. (Abrogazioni)

1. La legge regionale 15 giugno 1993, n. 40 (Nuove norme per l'amministrazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, già concentrate o amministrate dai soppressi Enti comunali di assistenza), è abrogata.

 

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO

 

     Art. 181. (Modifiche alla legge regionale 18/2005)

1. Alla legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 25 le parole «, unitamente a criteri di cooperazione, integrazione e qualità, valutati oggettivamente anche sulla base del rapporto tra i costi e i benefici del servizio fornito» sono soppresse;

b) la lettera b) del comma 1 dell'articolo 25 è abrogata;

c) [il comma 4 dell'articolo 75 è sostituito dal seguente:

«4. La Regione, l'Agenzia e le Province sono autorizzate a comunicare ad altri soggetti pubblici competenti in materia di lavoro e formazione professionale, ai soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 24, nonchè ai soggetti operanti nella formazione professionale accreditati ai sensi della vigente normativa regionale, dati diversi da quelli sensibili e giudiziari per il perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico di cui al comma 3.»] [37].

 

     Art. 182. (Modifica all'articolo 5 della legge regionale 11/1996) [38]

1. Il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 9 febbraio 1996, n. 11 (Disposizioni procedurali e norme modificative di varie leggi regionali), è sostituito dal seguente:

«2. Per le attività e i compiti svolti dall'1 gennaio 2011, i criteri e le modalità di concessione del finanziamento, nonchè le spese ammissibili allo stesso, sono stabiliti con regolamento regionale.».

2. La disposizione di cui al comma 1 entra in vigore l'1 gennaio 2011.

 

CAPO V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI E ATTIVITA' CULTURALI

 

     Art. 183. (Modifica all'articolo 5 della legge regionale 10/2008)

1. Alla fine del comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 13 ottobre 2008, n. 10 (Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia), sono aggiunte le parole: «All'atto della nomina la Giunta regionale individua, altresì, tra i dirigenti dell'Amministrazione regionale, il sostituto in caso di assenza, impedimento e vacanza.».

 

     Art. 184. (Modifica all'articolo 2 della legge regionale 5/2009) [39]

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 12 marzo 2009, n. 5 (Norme per il sostegno alle attività delle associazioni operanti per il mantenimento della memoria e della testimonianza storica e per la realizzazione di monumenti celebrativi), è inserito il seguente:

«1 bis. La Regione è autorizzata, altresì, a sostenere con contributi annuali l'attività delle associazioni rappresentative dei soggetti di cui all'articolo 1, mediante il sostegno a progetti culturali mirati al mantenimento della memoria e della testimonianza storica.».

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 2, comma 1bis, della legge regionale 5/2009, come inserito dal comma 1, fanno carico all'unità di bilancio 5.2.1.5051 e al capitolo 5398 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

 

     Art. 185. (Modifiche alla legge regionale 21/2006)

1. Al fine di razionalizzare l'ambito dei soggetti che si occupano di valorizzazione del patrimonio della cultura cinematografica, a decorrere dall'1 gennaio 2011, si procede alla separazione delle gestioni del Film Fund e del Fondo regionale per l'audiovisivo. Alla legge regionale 6 novembre 2006, n. 21, (Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli Venezia Giulia), sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Art. 9

(Film Commission)

1. L'Amministrazione regionale, per valorizzare il territorio regionale attraverso la realizzazione di opere cinematografiche e televisive, è autorizzata sulla base di apposita convenzione di durata quinquennale, a destinare all'associazione Friuli Venezia Giulia Film Commission specifici finanziamenti, riconoscendo tale soggetto come Film Commission regionale che svolge attività di servizio pubblico per il sostegno delle produzioni cinematografiche e televisive.

2. La Film Commission presenta annualmente alla Direzione centrale competente in materia di cultura e alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive una relazione sulle attività di finanziamento svolte ai sensi dell'articolo 10, evidenziando i risultati ottenuti rispetto alle finalità previste dal medesimo articolo.»;

b) dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

«Art. 9 bis. (Associazione Fondo per l'Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia)

1. L'Amministrazione regionale, per sostenere le attività di produzione audiovisiva regionale, è autorizzata sulla base di apposita convenzione di durata quinquennale a destinare specifici finanziamenti all'Associazione Fondo per l'Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia, riconoscendo l'attività svolta da tale soggetto come servizio pubblico per il sostegno delle produzioni audiovisive regionali.

2. L'Associazione Fondo per l'Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia presenta annualmente alla Direzione centrale competente in materia di cultura e alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive una relazione sulle attività di finanziamento svolte ai sensi dell'articolo 11, evidenziando i risultati ottenuti rispetto alle finalità previste dal medesimo articolo.»;

c) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Art. 10

(Valorizzazione del territorio regionale attraverso la realizzazione di film)

1. Al fine di valorizzare il patrimonio di risorse culturali, naturali e ambientali del Friuli Venezia Giulia e di attrarre nel territorio produzioni cinematografiche e televisive che favoriscano l'occupazione e lo sviluppo dell'economia turistica, la Regione sostiene la realizzazione di film che valorizzino il territorio regionale.

2. Per le finalità del comma 1, l'Amministrazione regionale assegna alla Friuli Venezia Giulia Film Commission un apposito stanziamento denominato Film Fund destinato:

a) all'attuazione di iniziative dirette a promuovere il territorio regionale quale sede per la realizzazione di film;

b) al finanziamento delle spese aventi a oggetto la prestazione di servizi a soggetti pubblici e privati che realizzano film nel territorio regionale;

c) alla partecipazione a iniziative di promozione dei film realizzati nella regione.

3. La Regione è altresì autorizzata a disporre specifici finanziamenti per le spese connesse allo svolgimento dell'attività istituzionale della Friuli Venezia Giulia Film Commission.

4. Con regolamento regionale sono disciplinati modalità e criteri, ed è individuato un comitato tecnico interno all'Amministrazione regionale per la concessione e per l'erogazione dei finanziamenti regionali di cui al comma 2.»;

d) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Art. 11

(Sostegno alle attività di produzione audiovisiva regionale)

1. Allo scopo di favorire la crescita delle imprese del territorio che operano nel settore della produzione audiovisiva, anche in un'ottica di razionalizzazione degli interventi della Regione in questo settore, nonchè di contribuire alla qualificazione delle relative risorse professionali, l'Amministrazione regionale promuove la realizzazione delle seguenti opere audiovisive:

a) opere da realizzare nei formati considerati a maggiore vocazione regionale, quali cortometraggi, documentari e film di animazione;

b) opere che sviluppano tematiche legate al territorio;

c) opere che valorizzano, con l'uso delle corrispondenti lingue, le minoranze linguistiche storiche presenti nel territorio della regione di cui alla legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche);

d) opere di particolare interesse e rilevanza per il Friuli Venezia Giulia tali da suscitare attenzione in ambito nazionale e internazionale.

2. Nell'ambito delle attività indicate al comma 1, con specifico riferimento al sostegno delle fasi di sviluppo del progetto, di preproduzione e di distribuzione, l'Amministrazione regionale tramite l'Associazione Fondo per l'Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia concede a soggetti operanti in Friuli Venezia Giulia, contributi fino alla misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile, a sollievo dei costi per:

a) attività di ideazione e di progettazione del prodotto audiovisivo;

b) oneri di produzione finalizzati a rendere l'opera competitiva nei mercati nazionali e internazionali;

c) promozione e marketing delle opere realizzate e loro circuitazione nei festival, nelle rassegne e nei premi dedicati al settore;

d) partecipazione a corsi di formazione delle professionalità del settore, con particolare riguardo a quelle di sceneggiatore, regista, produttore esecutivo, montatore, operatore di ripresa e tecnico del suono.

3. Possono essere concessi a professionisti del settore dell'audiovisivo residenti in Regione contributi a titolo di borsa di studio per la partecipazione, in Italia e all'estero, a iniziative formative d'eccellenza nelle discipline creative, tecniche, gestionali e amministrative, tipiche del settore audiovisivo e cinematografico.

4. Per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 2 e 3 l'Amministrazione regionale destina all'Associazione Fondo per l'Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia uno specifico stanziamento denominato Fondo regionale per l'audiovisivo. In questo ambito l'Associazione Fondo per l'Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia assolve ai compiti di:

a) coordinare le procedure per l'istruttoria, la valutazione e la selezione dei progetti;

b) monitorare l'iter e i risultati dei finanziamenti del Fondo regionale per l'audiovisivo;

c) promuovere e sostenere la formazione professionale;

d) svolgere la funzione di sportello del cinema per le informazioni necessarie all'accesso dei finanziamenti regionali, nazionali ed europei.

5. La Regione è autorizzata a disporre specifici finanziamenti per le spese connesse allo svolgimento dell'attività istituzionale dell'Associazione Fondo per l'Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia.

6. I criteri e le modalità per la gestione degli interventi, nel rispetto degli obiettivi e dei limiti indicati ai commi 1, 2, 3 e 4, nonchè per i finanziamenti di cui al comma 5 e per il funzionamento del Comitato di cui all'articolo 11, sono definiti da un regolamento regionale.»;

e) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Art. 12

(Comitato tecnico)

1. Al Comitato tecnico, costituito presso la Direzione centrale competente in materia di attività produttive, compete l'analisi e la valutazione della qualità e originalità dei contenuti delle iniziative proposte e dei requisiti di fattibilità dei progetti presentati ai sensi dell'articolo 9, nonchè la scelta dei progetti e delle iniziative da ammettere ai contributi e ai finanziamenti del Fondo indicato all'articolo 11, comma 5.

2. Il Comitato, nominato dal Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive, è composto:

a) dal Presidente dell'Associazione Fondo per l'Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia o da un suo delegato;

b) da quattro esperti di qualificate competenze artistiche e tecniche nel settore dell'audiovisivo;

c) da un esperto designato da enti che contribuiscono a finanziare in misura significativa l'attività del Fondo.

3. La composizione del Comitato assicura un'equilibrata presenza delle diverse professionalità e garantisce la presenza di almeno un rappresentante delle minoranze linguistiche di cui alla legge 482/1999.

4. Il Comitato rimane in carica per la durata della legislatura. I componenti possono essere riconfermati.

5. Con la deliberazione di cui al comma 2 è individuato il componente che assume le funzioni di Presidente del Comitato e sono stabiliti l'ammontare del gettone di presenza spettante ai componenti del Comitato, il trattamento di missione e il rimborso spese nella misura prevista dalla normativa regionale in materia di funzionamento di organismi collegiali.

6. Le funzioni di segretario del Comitato sono svolte da un funzionario della Direzione centrale competente in materia di attività produttive.».

2. I procedimenti in corso e quelli avviati prima dell'approvazione dei rispettivi regolamenti previsti dagli articoli 9 bis, 10 e 11 della legge regionale 21/2006, come sostituiti e introdotti dal comma 1, sono regolati dalla normativa previgente. Le medesime modifiche trovano applicazione, sotto il profilo finanziario, a decorrere dall'1 gennaio 2011.

3. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 9 bis della legge regionale 21/2006, come inserito dal comma 1, lettera b), l'Associazione Friuli Venezia Giulia Film Commission promuove tutti gli atti necessari alla costituzione dell'Associazione Fondo per l'Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia.

4. Gli oneri derivanti dal comma 1 fanno carico, a decorrere dall'anno 2011, all'unità di bilancio 1.5.1.1033 e, rispettivamente, al capitolo 9198 per l'Associazione Film Commission, e al capitolo 9207 per l'Associazione Fondo per l'Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia.

 

     Art. 186. (Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 29/2007)

1. All'articolo 5 della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole «grafia ufficiale della lingua friulana» è inserita la seguente: «comune»;

b) al comma 2 dopo le parole «La grafia della lingua friulana» è inserita la seguente: «comune»;

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2 bis. Entro il 30 giugno 2011 il Presidente della Regione, sentite I'ARLeF e le Università degli Studi di Udine e di Trieste, adotta con proprio decreto la grafia ufficiale delle varianti della lingua friulana.»;

d) al comma 4 le parole «nella grafia ufficiale» sono sostituite dalle seguenti: «in lingua friulana comune, usando la rispettiva grafia ufficiale».

 

CAPO VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA

 

     Art. 187. (Modifica all'articolo 4 della legge regionale 15/1984) [40]

1. Dopo il primo comma dell'articolo 4 della legge regionale 12 giugno 1984, n. 15 (Contributi per agevolare il funzionamento delle scuole materne non statali), è aggiunto il seguente:

«1 bis. La Giunta regionale con propria deliberazione può disporre la destinazione di una quota non superiore al 5 per cento dello stanziamento autorizzato dal bilancio annuale per le finalità dell'articolo 2, per sovvenire a specifiche esigenze di istituzioni scolastiche operanti in contesti socio-economici svantaggiati o in condizioni straordinarie di difficoltà che rischiano di compromettere la continuità del funzionamento dei servizi socio-educativi.».

 

     Art. 188. (Modifica all'articolo 15 della legge regionale 20/2005)

1. Al comma 2 bis dell'articolo 15 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «A partire dall'anno scolastico 2010/2011 il Fondo è finalizzato anche all'accesso agli altri servizi per la prima infanzia di cui agli articoli 4 e 5, con esclusione dei servizi di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c bis), e di cui all'articolo 5, comma 5, gestiti da soggetti pubblici, del privato sociale e privati.».

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 15, comma 2 bis, della legge regionale 20/2005, come modificato dal comma 1, fanno carico all'unità di bilancio 8.2.1.1140 e al capitolo 8465 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

 

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

 

CAPO I

ENTRATA IN VIGORE

 

     Art. 189. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Comma abrogato dall'art. 43 della L.R. 22 maggio 2015, n. 12.

[2] Comma abrogato dall'art. 43 della L.R. 22 maggio 2015, n. 12.

[3] Comma abrogato dall'art. 43 della L.R. 22 maggio 2015, n. 12.

[4] Articolo abrogato dall'art. 35 della L.R. 8 aprile 2021, n. 5.

[5] Articolo abrogato dall'art. 110 della L.R. 5 dicembre 2013, n. 19.

[6] Articolo abrogato dall'art. 54 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.

[7] Lettera abrogata dall'art. 4 della L.R. 26 giugno 2014, n. 12.

[8] Lettera abrogata dall'art. 4 della L.R. 26 giugno 2014, n. 12.

[9] Lettera abrogata dall'art. 4 della L.R. 26 giugno 2014, n. 12.

[10] Lettera abrogata dall'art. 4 della L.R. 26 giugno 2014, n. 12.

[11] Lettera abrogata dall'art. 4 della L.R. 26 giugno 2014, n. 12.

[12] Comma abrogato dall'art. 14 della L.R. 15 marzo 2018, n. 9.

[13] Comma abrogato dall'art. 14 della L.R. 15 marzo 2018, n. 9.

[14] Comma abrogato dall'art. 14 della L.R. 15 marzo 2018, n. 9.

[15] Articolo abrogato dall'art. 11 della L.R. 14 luglio 2011, n. 9.

[16] Articolo abrogato dall'art. 105 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21.

[17] Comma abrogato dall'art. 3 della L.R. 25 luglio 2012, n. 14.

[18] Articolo abrogato dall'art. 39 della L.R. 15 luglio 2016, n. 12.

[19] Articolo abrogato dall'art. 12 della L.R. 26 luglio 2013, n. 6, con la decorrenza ivi prevista.

[20] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.R. 18 marzo 2011, n. 3.

[21] Articolo abrogato dall'art. 11 della L.R. 30 novembre 2011, n. 16.

[22] Articolo abrogato dall'art. 17 della L.R. 10 novembre 2015, n. 26.

[23] Comma abrogato dall'art. 17 della L.R. 10 novembre 2015, n. 26.

[24] Articolo abrogato dall'art. 17 della L.R. 10 novembre 2015, n. 26.

[25] Articolo abrogato dall'art. 176 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26.

[26] La Corte costituzionale, con sentenza 22 luglio 2011, n. 227, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.

[27] La Corte costituzionale, con sentenza 22 luglio 2011, n. 227, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[28] La Corte costituzionale, con sentenza 22 luglio 2011, n. 227, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[29] La Corte costituzionale, con sentenza 22 luglio 2011, n. 227, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[30] Articolo abrogato dall'art. 5 della L.R. 14 novembre 2014, n. 24.

[31] Articolo abrogato dall'art. 37 della L.R. 20 ottobre 2017, n. 34.

[32] Articolo abrogato dall'art. 37 della L.R. 20 ottobre 2017, n. 34.

[33] Articolo abrogato dall'art. 106 della L.R. 21 luglio 2017, n. 28.

[34] Articolo abrogato dall'art. 53 della L.R. 1 dicembre 2017, n. 42.

[35] Articolo abrogato dall'art. 15 della L.R. 16 giugno 2017, n. 24.

[36] Comma abrogato dall'art. 44 della L.R. 9 novembre 2012, n. 23.

[37] Lettera abrogata dall'art. 50 della L.R. 15 ottobre 2020, n. 17.

[38] Articolo abrogato dall'art. 50 della L.R. 15 ottobre 2020, n. 17.

[39] Articolo abrogato dall'art. 38 della L.R. 11 agosto 2014, n. 16.

[40] Articolo abrogato dall'art. 56 della L.R. 30 marzo 2018, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.