Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.2 ordinamento istituzionale |
Data: | 21/10/2010 |
Numero: | 17 |
Sommario |
Art. 1. (Modifica all'articolo 1 della legge regionale 21/2003) |
Art. 2. (Modifiche alla legge regionale 1/2006) |
Art. 3. (Inserimento dell'articolo 27 bis nella legge regionale 23/1997) |
Art. 4. (Modifiche alla legge regionale 9/2009) |
Art. 5. (Modifiche alla legge regionale 14/1995) |
Art. 6. (Modifica all'articolo 10 della legge regionale 12/2010) |
Art. 7. (Modifica all'articolo 1 della legge regionale 30/2007) |
Art. 8. (Modifica all'articolo 3 della legge regionale 1/2007) |
Art. 9. (Modifica all'articolo 18 della legge regionale 24/2005) |
Art. 10. (Conferma contributi) |
Art. 11. (Conferma contributo) |
Art. 12. (Modifica all'articolo 3 della legge regionale 17/2008) |
Art. 13. (Modifica all'articolo 10 della legge regionale 24/2009) |
Art. 14. (Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 12/2010) |
Art. 15. (Modifica all'articolo 7 della legge regionale 75/1978) |
Art. 16. (Inserimento dell'articolo 10 bis nella legge regionale 18/1996) |
Art. 17. (Modifica all'articolo 47 della legge regionale 18/1996) |
Art. 18. (Modifica all'articolo 45 della legge regionale 53/1981) |
Art. 19. (Modifica all'articolo 4 della legge regionale 20/2002) |
Art. 20. (Modifica all'articolo 12 della legge regionale 12/2010) |
Art. 21. (Modifica all'articolo 5 della legge regionale 13/2003) |
Art. 22. (Modifica all'articolo 5 bis della legge regionale 21/1981) |
Art. 23. (Modifica all'articolo 10 della legge regionale 12/2009) |
Art. 24. (Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 24/2009) |
Art. 25. (Percorsi formativi professionali) |
Art. 26. (Modifiche alla legge regionale 3/2001) |
Art. 27. (Modifiche alla legge regionale 7/2000 e alla legge regionale 13/2009) |
Art. 28. (Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 8/2010) |
Art. 29. (Modifica all'allegato E della legge regionale 29/2005) |
Art. 30. (Modifica all'articolo 3 della legge regionale 14/2010) |
Art. 31. (Modifica all'articolo 17 della legge regionale 14/2010) |
Art. 32. (Modifica all'articolo 16 della legge regionale 8/2002) |
Art. 33. (Modifiche alla legge regionale 17/1990) |
Art. 34. (Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 14/2008) |
Art. 35. (Inserimento degli articoli 17 bis e 17 ter nella legge regionale 11/2009) |
Art. 36. (Modifica all'articolo 3 della legge regionale 12/2009) |
Art. 37. (Modifiche alla legge regionale 2/2002) |
Art. 38. (Inserimento dell'articolo 37 nella legge regionale 23/2007) |
Art. 39. (Modifica all'articolo 2 della legge regionale 12/2010) |
Art. 40. (Modifiche alla legge regionale 20/2006) |
Art. 41. (Modifica all'articolo 2 della legge regionale 27/2007) |
Art. 42. (Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale 27/2007) |
Art. 43. (Modifica all'articolo 4 della legge regionale 27/2007) |
Art. 44. (Sostituzione dell'articolo 5 della legge regionale 27/2007) |
Art. 45. (Abrogazione dell'articolo 6 della legge regionale 27/2007) |
Art. 46. (Sostituzione dell'articolo 7 della legge regionale 27/2007) |
Art. 47. (Sostituzione dell'articolo 8 della legge regionale 27/2007) |
Art. 48. (Inserimento dell'articolo 8 bis nella legge regionale 27/2007) |
Art. 49. (Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 27/2007) |
Art. 50. (Abrogazione dell'articolo 10 della legge regionale 27/2007) |
Art. 51. (Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 27/2007) |
Art. 52. (Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 27/2007) |
Art. 53. (Modifica all'articolo 20 della legge regionale 27/2007) |
Art. 54. (Modifiche all'articolo 21 della legge regionale 27/2007) |
Art. 55. (Modifica all'articolo 23 della legge regionale 27/2007) |
Art. 56. (Modifica all'articolo 24 della legge regionale 27/2007) |
Art. 57. (Modifiche all'articolo 27 della legge regionale 27/2007) |
Art. 58. (Modifiche all'articolo 32 della legge regionale 27/2007) |
Art. 59. (Modifica all'articolo 3 della legge regionale 80/1982) |
Art. 60. (Modifica all'articolo 23 della legge regionale 18/2004) |
Art. 61. (Modifiche alla legge regionale 31/2005) |
Art. 62. (Inserimento dell'articolo 12 bis nella legge regionale 17/2006) |
Art. 63. (Modifiche alla legge regionale 28/2002) |
Art. 64. (Modifiche alla legge regionale 9/2007 e alla legge regionale 24/2009) |
Art. 65. (Modifica all'articolo 3 della legge regionale 12/2009) |
Art. 66. (Modifiche alla legge regionale 5/2007) |
Art. 67. (Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 12/2008) |
Art. 68. (Inserimento dell'articolo 4 bis nella legge regionale 16/2008) |
Art. 69. (Modifica all'articolo 12 della legge regionale 12/2009) |
Art. 70. (Modifiche alla legge regionale 19/2009) |
Art. 71. (Modifiche all'articolo 36 della legge regionale 16/2008) |
Art. 72. (Modifica all'articolo 5 della legge regionale 17/2008) |
Art. 73. (Modifica all'articolo 3 della legge regionale 24/2009) |
Art. 74. (Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 24/2009) |
Art. 75. (Modifica all'articolo 15 della legge regionale 28/2004) |
Art. 76. (Modifica all'articolo 75 della legge regionale 63/1977) |
Art. 77. (Modifiche alla legge regionale 9/1999) |
Art. 78. (Modifica all'articolo 12 della legge regionale 6/2003) |
Art. 79. (Sostituzione dell'articolo 1 bis della legge regionale 23/2005) |
Art. 80. (Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 23/2005) |
Art. 81. (Inserimento dell'articolo 2 bis nella legge regionale 23/2005) |
Art. 82. (Modifica all'articolo 3 della legge regionale 23/2005) |
Art. 83. (Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 23/2005) |
Art. 84. (Modifiche all'articolo 6 bis della legge regionale 23/2005) |
Art. 85. (Modifiche all'articolo 6 ter della legge regionale 23/2005) |
Art. 86. (Inserimento dell'articolo 6 quater nella legge regionale 23/2005) |
Art. 87. (Sostituzione dell'articolo 7 della legge regionale 23/2005) |
Art. 88. (Inserimento dell'articolo 9 bis nella legge regionale 23/2005) |
Art. 89. (Modifica all'articolo 11 della legge regionale 23/2005) |
Art. 90. (Modifica all'articolo 14 della legge regionale 23/2005) |
Art. 91. (Modifica all'articolo 3 della legge regionale 30/2007) |
Art. 92. (Modifica all'articolo 9 alla legge regionale 9/2008) |
Art. 93. (Modifiche all'articolo 28 della legge regionale 11/2009) |
Art. 94. (Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 12/2009) |
Art. 95. (Inserimento dell'articolo 7 quater nella legge regionale 20/1983) |
Art. 96. (Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 17/2008) |
Art. 97. (Modifica all'allegato A alla legge regionale 11/2010) |
Art. 98. (Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 16/2009) |
Art. 99. (Modifica all'articolo 4 della legge regionale 16/2009) |
Art. 100. (Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 16/2009) |
Art. 101. (Modifica all'articolo 6 della legge regionale 16/2009) |
Art. 102. (Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 16/2009) |
Art. 103. (Modifica all'articolo 20 della legge regionale 16/2009) |
Art. 104. (Norma transitoria) |
Art. 105. (Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale 43/1990) |
Art. 106. (Sostituzione dell'articolo 5 della legge regionale 43/1990) |
Art. 107. (Modifica all'articolo 5 bis della legge regionale 43/1990) |
Art. 108. (Inserimento dell'articolo 5 ter nella legge regionale 43/1990) |
Art. 109. (Sostituzione della rubrica della sezione I del capo III della legge regionale 43/1990 |
Art. 110. (Sostituzione dell'articolo 9 della legge regionale 43/1990) |
Art. 111. (Sostituzione dell'articolo 9 bis della legge regionale 43/1990) |
Art. 112. (Sostituzione della rubrica della sezione II del capo III della legge regionale 43/1990) |
Art. 113. (Sostituzione dell'articolo 10 della legge regionale 43/1990) |
Art. 114. (Sostituzione dell'articolo 13 della legge regionale 43/1990) |
Art. 115. (Sostituzione dell'articolo 14 della legge regionale 43/1990) |
Art. 116. (Sostituzione dell'articolo 15 della legge regionale 43/1990) |
Art. 117. (Modifica all'articolo 17 della legge regionale 43/1990) |
Art. 118. (Modifiche all'articolo 19 della legge regionale 43/1990) |
Art. 119. (Modifiche all'articolo 20 della legge regionale 43/1990) |
Art. 120. (Modifiche all'articolo 21 della legge regionale 43/1990) |
Art. 121. (Sostituzione dell'articolo 25 della legge regionale 43/1990) |
Art. 122. (Modifica all'articolo 26 della legge regionale 43/1990) |
Art. 123. (Modifiche all'articolo 28 della legge regionale 43/1990) |
Art. 124. (Modifiche all'articolo 30 della legge regionale 43/1990) |
Art. 125. (Abrogazioni) |
Art. 126. (Norma transitoria) |
Art. 127. (Modifiche alle leggi regionali 25/2005 e 2/2006) |
Art. 128. (Modifica all'articolo 18 della legge regionale 13/2005) |
Art. 129. (Inserimento dell'articolo 16 quater nella legge regionale 16/2008) |
Art. 130. (Modifica all'articolo 4 della legge regionale 35/1979) |
Art. 131. (Modifica all'articolo 4 della legge regionale 24/2009) |
Art. 132. (Inserimento dell'articolo 3 bis nella legge regionale 63/1981) |
Art. 133. (Modifica all'articolo 41 della legge regionale 16/2007) |
Art. 134. (Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 30/2007) |
Art. 135. (Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 30/1987) |
Art. 136. (Modifica all'articolo 28 della legge regionale 30/1987) |
Art. 137. (Modifiche alla legge regionale 6/1998) |
Art. 138. (Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 15/2004) |
Art. 139. (Modifiche alla legge regionale 15/2007) |
Art. 140. (Modifiche alle leggi regionali 14/2007 e 7/2008) |
Art. 141. (Modifica all'articolo 2 della legge regionale 12/2010) |
Art. 142. (Modifiche alla legge regionale 17/2009) |
Art. 143. (Modifica all'articolo 12 della legge regionale 7/2008) |
Art. 144. (Modifiche alla legge regionale 42/1996) |
Art. 145. (Modifiche alla legge regionale 6/2008) |
Art. 146. (Abrogazione della legge regionale 29/1993) |
Art. 147. (Disposizioni transitorie) |
Art. 148. (Modifica alla legge regionale 21/1993) |
Art. 149. (Modifica all'articolo 19 della legge regionale 24/1996) |
Art. 150. (Modifiche alla legge regionale 56/1986) |
Art. 151. (Modifica all'articolo 11 della legge regionale 14/2007) |
Art. 152. (Inserimento dell'articolo 4 quinquies nella legge regionale 19/1971) |
Art. 153. (Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 2/1983) |
Art. 154. (Modifiche alla legge regionale 14/2002) |
Art. 155. (Modifica all'articolo 27 della legge regionale 14/2002) |
Art. 156. (Modifiche all'articolo 31 della legge regionale 14/2002) |
Art. 157. (Modifiche all'articolo 51 della legge regionale 14/2002) |
Art. 158. (Modifiche alle leggi regionali 24/2009 e 12/2010) |
Art. 159. (Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 64/1986) |
Art. 160. (Modifica all'articolo 10 della legge regionale 64/1986) |
Art. 161. (Inserimento del capo III ter e dell'articolo 32 septies nella legge regionale 64/1986) |
Art. 162. (Modifica all'articolo 33 della legge regionale 64/1986) |
Art. 163. (Modifica all'articolo 3 della legge regionale 19/2000) |
Art. 164. (Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 17/2008) |
Art. 165. (Inserimento dell'articolo 13 bis nella legge regionale 22/2006) |
Art. 166. (Modifica all'articolo 5 della legge regionale 24/2009) |
Art. 167. (Inserimento dell'articolo 15 bis nella legge regionale 17/2008) |
Art. 168. (Modifiche alla legge regionale 24/2009) |
Art. 169. (Modifica all'articolo 7 della legge regionale 1/2005) |
Art. 170. (Modifiche alla legge regionale 8/2003) |
Art. 171. (Modifiche alla legge regionale 43/1981) |
Art. 172. (Sostituzione dell'articolo 25 della legge regionale 43/1981) |
Art. 173. (Inserimento dell'articolo 16 bis nella legge regionale 12/1995) |
Art. 174. (Modifiche alla legge regionale 8/2001) |
Art. 175. (Modifica all'articolo 50 della legge regionale 6/2006) |
Art. 176. (Sostituzione dell'articolo 54 della legge regionale 7/2010) |
Art. 177. (Modifica all'articolo 9 della legge regionale 24/2009) |
Art. 178. (Modifiche alla legge regionale 19/2003) |
Art. 179. (Norma transitoria) |
Art. 180. (Abrogazioni) |
Art. 181. (Modifiche alla legge regionale 18/2005) |
Art. 182. (Modifica all'articolo 5 della legge regionale 11/1996) |
Art. 183. (Modifica all'articolo 5 della legge regionale 10/2008) |
Art. 184. (Modifica all'articolo 2 della legge regionale 5/2009) |
Art. 185. (Modifiche alla legge regionale 21/2006) |
Art. 186. (Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 29/2007) |
Art. 187. (Modifica all'articolo 4 della legge regionale 15/1984) |
Art. 188. (Modifica all'articolo 15 della legge regionale 20/2005) |
Art. 189. (Entrata in vigore) |
§ 1.2.91 - L.R. 21 ottobre 2010, n. 17.
Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010.
(B.U. 27 ottobre 2010, n. 43 - S.O. n. 24)
TITOLO I
ASSETTO ISTITUZIONALE
CAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AUTONOMIE LOCALI
Art. 1. (Modifica all'articolo 1 della
1. Dopo il comma 20 dell'articolo 1 della
«20 bis. Fatte salve le disposizioni statali in materia di pubblicità legale, a decorrere dall'1 gennaio 2011, gli obblighi di pubblicazione delle deliberazioni degli enti locali si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici, ovvero nei siti informatici di altre amministrazioni pubbliche, ovvero di loro associazioni, con le stesse modalità previste dalla legislazione vigente. Fino al 31 dicembre 2011 i Comuni possono mantenere la pubblicazione in forma cartacea delle proprie deliberazioni mediante affissione all'albo pretorio.».
Art. 2. (Modifiche alla
1. [Dopo il comma 1 dell'articolo 32 della
«1 bis. Le sedute del Consiglio delle autonomie sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti.»] [1].
2. [All'articolo 34 della
a) la lettera d) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
«d) schemi di disegni di legge riguardanti il conferimento e l'esercizio delle funzioni degli enti locali;»;
b) la lettera e) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
«e) schemi di disegni di legge riguardanti i trasferimenti finanziari e i contributi agli enti locali, nonchè disposizioni riguardanti i trasferimenti finanziari agli enti locali, contenute negli schemi di disegni di legge di cui al comma 2, lettera a);»;
c) la lettera b) del comma 2 è sostituita dalla seguente:
«b) schemi di regolamenti e proposte di provvedimenti della Giunta regionale riguardanti le competenze, i trasferimenti finanziari, i criteri e le modalità per la concessione di contributi, gli assetti ordinamentali e funzionali degli enti locali, provvedimenti attuativi dei programmi e delle iniziative comunitarie, nonchè proposte di atti generali di programmazione regionale;»] [2].
3. [Il comma 6 dell'articolo 36 della
«6. L'intesa è espressa dal Consiglio delle autonomie locali a maggioranza assoluta dei componenti. Il parere è espresso dal Consiglio delle autonomie locali a maggioranza dei presenti. L'Ufficio di Presidenza esprime i pareri a maggioranza assoluta dei componenti.»] [3].
4. Dopo il comma 5 ter dell'articolo 46 della
«5 quater. Ovunque ricorra l'espressione "Assemblea delle Autonomie locali" questa è sostituita con "Consiglio delle autonomie locali".».
Art. 3. (Inserimento dell'articolo 27 bis nella
1. Dopo l'articolo 27 della
«Art. 27 bis. (Conferimento di funzioni ai Comuni in materia di usi civici)
1. Sono esercitate dai Comuni le funzioni amministrative relative alla convocazione dei comizi per l'elezione dei Comitati per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali previsti dalla
2. Il procedimento per l'elezione dei Comitati previsti dalla
3. L'esercizio delle funzioni amministrative conferite ai Comuni ai sensi del comma 1 decorre dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2.».
Art. 4. (Modifiche alla
1. Alla
a) il comma 4 bis dell'articolo 7 è abrogato;
b) il comma 6 dell'articolo 14 è sostituito dal seguente:
6. «Nel caso di scioglimento o di recesso dalla convenzione prima del termine di sei anni, le amministrazioni uscenti sono tenute alla restituzione pro quota dei finanziamenti regionali in parte capitale ricevuti. Tale quota è calcolata in base ai criteri definiti dalla Giunta regionale contestualmente all'approvazione dei finanziamenti nella deliberazione di cui all'articolo 4, comma 1.»;
c) il comma 1 dell'articolo 15 è sostituito dal seguente:
«1. Il personale di polizia locale si suddivide in agenti, ispettori e commissari.»;
d) il comma 9 dell'articolo 26 è sostituito dal seguente:
«9. Gli incarichi di comandante del Corpo e responsabile del Servizio di polizia locale organizzati in forma associata, già conferiti alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere mantenuti, se non conformi all'articolo 14, comma 4, per un periodo massimo di due anni, fatto salvo l'eventuale rinnovo a favore dello stesso titolare.».
Art. 5. (Modifiche alla
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 6 bis della
«2 bis. In tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi regionali i contrassegni presentati dalle liste o dai gruppi di candidati sono riprodotti sulle schede di votazione con il diametro di 2 centimetri.
2 ter. Nelle elezioni comunali e provinciali il contenuto della parte interna della scheda di votazione è conforme ai criteri stabiliti dall'allegato E alla
2 quater. I modelli di scheda di votazione utilizzati nelle elezioni comunali e provinciali, nonchè i criteri stabiliti per la predisposizione del contenuto della scheda, sono modificati con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.».
Art. 6. (Modifica all'articolo 10 della
1. Al comma 4 dell'articolo 10 della
CAPO II
TRASFERIMENTI AL SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI
Art. 7. (Modifica all'articolo 1 della
1. Dopo la lettera e) del comma 6 dell'articolo 1 della
«e bis) il finanziamento assegnato a favore del Comune di Precenicco, ai sensi della lettera e) e ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 2323 del 6 novembre 2008, è rendicontato dal beneficiario entro il 31 dicembre 2011.».
Art. 8. (Modifica all'articolo 3 della
1. Dopo il comma 87 dell'articolo 3 della
«87 bis. Il contributo, dell'importo complessivo di 210.000 euro, erogato ai sensi dei commi 85 e 86, a valere sul capitolo 1659, così come implementato ai sensi della tabella B di cui all'articolo 2, comma 50, della
Art. 9. (Modifica all'articolo 18 della
1. Il comma 1 dell'articolo 18 della
«1. Al fine di assicurare, nell'ambito dell'opera di ricostruzione e recupero organico del castello di Colloredo di Monte Albano, disciplinata dalla
2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 18, comma 1, della
Art. 10. (Conferma contributi)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi concessi ai sensi dell'articolo 5, commi 58, 59 e 60, della
Art. 11. (Conferma contributo)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo già concesso ai sensi dell'articolo 161 della
Art. 12. (Modifica all'articolo 3 della
1. Al comma 34 dell'articolo 3 della
Art. 13. (Modifica all'articolo 10 della
1. Al comma 40 dell'articolo 10 della
2. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 10, comma 40, della
Art. 14. (Modifiche all'articolo 13 della
1. Dopo il comma 26 dell'articolo 13 della
«26 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire in proprietà al Comune di Cividale del Friuli a titolo gratuito i beni immobili, trasferiti all'Amministrazione regionale ai sensi dell'articolo 10 del
26 ter. I beni oggetto di trasferimento in proprietà ai sensi del comma 26 bis sono puntualmente individuati con deliberazione della Giunta regionale.
26 quater. Sono a carico del Comune di Cividale del Friuli tutti gli oneri relativi e conseguenti alla puntuale individuazione dei beni stessi e al trasferimento in proprietà.
26 quinquies. Il trasferimento della proprietà è disposto con atto pubblico a cura e spese del Comune di Cividale del Friuli, previa adozione della deliberazione di cui al comma 26 ter.
26 sexies. Nelle more del formale trasferimento in proprietà i beni sono messi a disposizione del Comune di Cividale del Friuli con verbale di consegna, anche contestuale al trasferimento dei beni stessi dallo Stato alla Regione.
26 septies. Il Comune di Cividale del Friuli è autorizzato fin dalla consegna in gestione a eseguire opere finalizzate al conseguimento delle finalità di pubblico interesse di cui al comma 26 bis, che possono essere conseguite anche attraverso opere di demolizione.».
CAPO III
DISCIPLINA DELLE NOMINE DI COMPETENZA REGIONALE
Art. 15. (Modifica all'articolo 7 della
1. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 7 della
CAPO IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE
Art. 16. (Inserimento dell'articolo 10 bis nella
1. Dopo l'articolo 10 della
«Art. 10 bis. (Pubblicazione dati)
1. La Regione pubblica nel proprio sito web le retribuzioni annuali e i curriculum vitae del personale con qualifica dirigenziale, nonchè i tassi di assenza e di maggior presenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.».
Art. 17. (Modifica all'articolo 47 della
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 47 della
«3 bis. L'incarico di vicedirettore centrale può essere conferito, presso ogni direzione centrale o struttura direzionale equiparata, nel limite massimo di due unità, di cui una con funzioni vicarie; nel caso di vacanza dell'incarico di direttore centrale le funzioni sostitutorie sono svolte esclusivamente dal vicedirettore centrale con funzioni vicarie. Il conferimento di un secondo incarico di vicedirettore centrale può avvenire solo a fronte di particolari e motivate esigenze e, comunque, per un numero massimo complessivo non superiore a cinque unità.».
2. In relazione al disposto di cui al comma 1 continuano a trovare applicazione le disposizioni del regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali disciplinanti l'incarico di vicedirettore centrale in quanto compatibili con il disposto medesimo; le particolari denominazioni previste dal regolamento per l'incarico di vicedirettore centrale presso talune strutture direzionali di massima dimensione si intendono riferite al vicedirettore centrale con funzioni vicarie. Gli incarichi di vicedirettore centrale già conferiti, alla data di entrata in vigore della presente legge, si intendono, salva diversa determinazione della Giunta regionale, con funzioni vicarie.
Art. 18. (Modifica all'articolo 45 della
1. Al comma 2 dell'articolo 45 della
Art. 19. (Modifica all'articolo 4 della
1. Al comma 1 dell'articolo 4 della
Art. 20. (Modifica all'articolo 12 della
1. Al comma 17 dell'articolo 12 della
2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 12, comma 17, della
Art. 21. (Modifica all'articolo 5 della
1. Al comma 2 dell'articolo 5 della
2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 5, comma 2, della
Art. 22. (Modifica all'articolo 5 bis della
1. Al comma 1 dell'articolo 5 bis della
Art. 23. (Modifica all'articolo 10 della
1. Dopo il comma 4 dell'articolo 10 della
«4 bis. Per le finalità di cui al comma 4 è autorizzata l'imputazione della spesa a valere sui corrispondenti capitoli della spesa dello stato di previsione del bilancio pluriennale e annuale della Direzione centrale funzione pubblica e della Direzione centrale programmazione, risorse economiche e finanziarie.».
2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 10, comma 4 bis, della
Art. 24. (Modifiche all'articolo 13 della
1. All'articolo 13 della
a) [il numero 1. della lettera a) del comma 16 è abrogato] [7];
b) [alla fine del numero 4. della lettera b) del comma 16 sono aggiunte le parole «, nonchè del personale utilizzato da parte dei Comuni per l'attività inerente al 15° censimento generale della popolazione»] [8];
c) [dopo il numero 7. della lettera b) del comma 16 è aggiunto il seguente:
«7 bis. nel caso di incarichi conferiti ai componenti esterni del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici operante ai fini della
d) [dopo il comma 17 è inserito il seguente:
«17 bis. In via di interpretazione autentica le disposizioni di cui ai commi 14, 15, 16 e 17, primo periodo, non si applicano alle assunzioni di categorie protette comprese nella quota d'obbligo.»] [10];
e) [alla fine del comma 19 sono aggiunte le seguenti parole: «Il trasferimento del personale in applicazione del presente comma non può avvenire prima che siano decorsi novanta giorni dalla comunicazione all'ente di appartenenza dell'individuazione del dipendente da parte dell'amministrazione che ha indetto l'avviso, fatta salva la possibilità per le amministrazioni di concordare un termine inferiore.»] [11];
f) la lettera b) del comma 21 è abrogata;
g) dopo il comma 21 è inserito il seguente:
«21 bis. In via di interpretazione autentica i limiti di cui al comma 20 e il divieto di cui al comma 21 non si applicano alle assunzioni di categorie protette comprese nella quota d'obbligo.»;
h) al comma 40 dopo le parole «della Regione» sono aggiunte le seguenti: «, anche mediante l'introduzione, nelle categorie, di un profilo professionale a esaurimento».
Art. 25. (Percorsi formativi professionali)
1. I soggetti che ricoprono nell'Ente Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia incarichi politici o istituzionali sono esentati per la durata del loro incarico dallo svolgere percorsi formativi professionali.
CAPO V
SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA. SPORTELLO UNICO E CONFERENZE DI SERVIZI
Art. 26. (Modifiche alla
1. Alla
a) il comma 5 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:
«5. Con regolamento regionale, sentito il Consiglio delle autonomie locali, sono disciplinate le modalità di organizzazione, di gestione, di implementazione e di accesso al portale da parte di soggetti pubblici e privati, nonchè la costituzione e il funzionamento del gruppo tecnico regionale per la gestione del portale medesimo, al quale partecipano in particolare rappresentanti dell'Amministrazione regionale, degli enti locali, delle Aziende per i servizi sanitari. Il gruppo tecnico regionale per la gestione del portale analizza l'evoluzione legislativa, procedimentale e tecnologica afferente alle funzioni dello sportello unico, propone misure di semplificazione e definisce indicazioni tecniche per gli sportelli unici e le altre amministrazioni pubbliche ai fini dell'implementazione e della manutenzione dei contenuti informativi delle banche dati del portale. Le indicazioni tecniche del gruppo tecnico regionale sono vincolanti per gli sportelli unici e gli enti di riferimento.»;
b) alla fine del comma 2 dell'articolo 6 sono aggiunte le parole «entro il 31 dicembre 2010»;
c) alla fine del comma 3 dell'articolo 6 sono aggiunte le parole «entro il 31 dicembre 2010»;
d) al comma 2 dell'articolo 11 le parole «entro cinque giorni lavorativi» sono sostituite dalle seguenti: «entro dieci giorni lavorativi».
Art. 27. (Modifiche alla
1. [All'articolo 22 bis della
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Conferenza di servizi istruttoria»;
b) al comma 1 le parole «entro novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro trenta giorni»;
c) al comma 2 dopo le parole «conferenza di servizi» è inserita la seguente: «istruttoria»;
d) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3 bis. Il dissenso espresso in sede di conferenza preliminare da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità è disciplinato dall'articolo 22 quater, comma 3.»;
e) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Nel caso di cui al comma 2, il responsabile unico del procedimento trasmette alle amministrazioni interessate il progetto definitivo, redatto sulla base delle condizioni indicate dalle stesse amministrazioni in sede di conferenza di servizi istruttoria sul progetto preliminare, e convoca la conferenza di servizi decisoria tra il trentesimo e il sessantesimo giorno successivi alla trasmissione.»] [12].
2. [All'articolo 22 ter della
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. La prima riunione della conferenza di servizi è convocata entro quindici giorni ovvero, in caso di particolare complessità dell'istruttoria, entro trenta giorni dalla data di indizione. La conferenza di servizi può essere convocata e svolta in via telematica.»;
b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1 bis. L'amministrazione procedente indica nell'atto di convocazione le intese, i concerti, i nulla osta, gli assensi, comunque denominati, di altre amministrazioni pubbliche che devono essere acquisiti in sede di conferenza di servizi.
1 ter. Alla conferenza di servizi di cui agli articoli 22 e 22 bis partecipano senza diritto di voto i soggetti proponenti il progetto dedotto in conferenza e gli organismi tecnici invitati, al fine di fornire elementi di natura tecnica non emersi in fase istruttoria, anche in ragione della complessità del progetto.»;
c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Nella prima riunione della conferenza di servizi, le amministrazioni che vi partecipano determinano il termine per l'adozione della decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono superare i novanta giorni, salvo quanto previsto dal comma 5. Decorsi inutilmente tali termini, l'amministrazione procedente provvede ai sensi dei commi 8 e 11. Tali disposizioni non si applicano alla conferenza di servizi decisoria convocata ai sensi dell'articolo 22 bis, comma 6.»;
d) il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine per l'adozione della decisione conclusiva, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.»;
e) il comma 9 è sostituito dal seguente:
«9. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata.»] [13].
3. [All'articolo 22 quater della
a) il comma 2 è abrogato;
b) al comma 3 dopo le parole «un'amministrazione statale» sono inserite le seguenti: «ovvero il dissenso abbia a oggetto opere interregionali»] [14].
4. Il comma 3 dell'articolo 15 della
CAPO VI
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SERVIZI INFORMATIVI STRUMENTALI
Art. 28. (Modifiche all'articolo 1 della
[1. All'articolo 1 della
a) al comma 1 dopo le parole «degli enti locali» sono inserite le seguenti: «e degli enti pubblici anche economici»;
b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3 bis. Gli oneri derivanti dallo svolgimento di attività informatiche finalizzate alla realizzazione del servizio pubblico di cui al comma 1 e di interesse comune all'amministrazione regionale e agli enti di cui al medesimo comma, gravano pro quota sul bilancio delle rispettive amministrazioni.».]
TITOLO II
SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
CAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO E TERZIARIO
Art. 29. (Modifica all'allegato E della
1. All'allegato E della
Art. 30. (Modifica all'articolo 3 della
1. Dopo il comma 9 dell'articolo 3 della
«9 bis. Altri benefici di natura regionale correlati ai rifornimenti di carburante sono incompatibili con i contributi erogati ai sensi dell'attuazione del presente articolo.».
Art. 31. (Modifica all'articolo 17 della
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 17 della
«3 bis. Gli incentivi di cui al comma 3 sono concessi in via prioritaria a copertura delle domande di contributo relative agli impianti di metano.».
Art. 32. (Modifica all'articolo 16 della
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 16 della
«1 bis. La destinazione d'uso delle aree adibite all'esercizio degli impianti di distribuzione dei carburanti è compatibile con l'attività di noleggio senza conducente di veicoli per trasporto di persone e/o cose.».
Art. 33. (Modifiche alla
1. Alla
a) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:
«Art. 2
(Orario di apertura)
1. L'orario settimanale di apertura degli impianti stradali di distribuzione dei carburanti è fissato in un minimo di 41 ore e 30 minuti e un massimo di 73 ore e 15 minuti.
2. Ferma restando l'esigenza di garantire il servizio all'utenza nelle fasce orarie intercorrenti dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.30 alle ore 19.00, nel rispetto dei limiti indicati dal comma 1, il gestore può liberamente determinare l'articolazione giornaliera dell'orario, per un massimo di 12 ore giornaliere.
3. Gli impianti aperti obbligatoriamente la domenica, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, restano chiusi il lunedì immediatamente successivo o, se questo è festivo, il primo giorno feriale successivo. Qualora ricorrano esigenze connesse al traffico veicolare, gli impianti aperti hanno la facoltà di recuperare il giorno di riposo in uno feriale della settimana immediatamente successiva a quella di apertura, a scelta del gestore, in osservanza a quanto prescritto dal comma 5.
4. L'obbligo di chiusura settimanale di cui al comma 3 può essere derogato dal gestore, previa comunicazione al Comune, per esigenze connesse al traffico veicolare e nel rispetto dei principi dei contratti di lavoro del comparto.
5. Ogni modifica dell'orario di servizio di cui al comma 3, nel rispetto dei limiti di cui al comma 1, va effettuata previa comunicazione al Comune.»;
b) il comma 4 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:
«4. Salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, nessun recupero è dovuto per le festività infrasettimanali.».
Art. 34. (Modifiche all'articolo 1 della
1. All'articolo 1 della
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Per gli impianti di distribuzione di carburanti, le cui autorizzazioni siano state confermate ai sensi dell'articolo 10, comma 7, della
b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1 bis. Qualora i Comuni non eseguano la verifica della compatibilità territoriale degli impianti prescritta dal comma 1, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di energia e distribuzione dei carburanti, al fine di salvaguardare l'interesse alla sicurezza stradale e nel rispetto del principio di leale collaborazione, sentito l'ente inadempiente, assegna al medesimo, mediante diffida, un termine per provvedere comunque non inferiore a trenta giorni. Decorso inutilmente il termine e sentito l'ente inadempiente, la Giunta regionale provvede all'adozione degli atti in via sostitutiva avvalendosi dell'ufficio regionale competente in materia.
1 ter. L'ufficio regionale si avvale delle strutture del Comune inadempiente, il quale è tenuto a fornire l'assistenza, i documenti e la collaborazione necessaria. Il Comune nei confronti del quale è stato disposto l'intervento regionale di cui al comma 1 bis conserva il potere di compiere gli atti per i quali è stata rilevata l'omissione, fino al momento dell'adozione da parte della Giunta degli atti in via sostitutiva.»;
c) al comma 7 bis le parole «e comunque entro il 31 luglio 2009» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque entro il 31 luglio 2011».
Art. 35. (Inserimento degli articoli 17 bis e 17 ter nella
1. Dopo l'articolo 17 della
«Art. 17 bis. (Azioni a sostegno degli esercenti l'attività di vendita di generi di monopolio)
1. In relazione all'eccezionale contrazione nelle vendite di generi di monopolio, anche a seguito dell'adesione all'Unione europea della Repubblica di Slovenia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a predisporre, nell'osservanza delle condizioni e dei limiti recati dalla normativa comunitaria, azioni di sostegno all'attività degli esercenti generi di monopolio, operanti nelle aree già soggette a regime di zona franca della provincia di Gorizia e sue successive estensioni alle province di Trieste e Udine.
2. Le finalità di cui al comma 1 sono rivolte in particolare:
a) alla creazione di nuove imprese;
b) alla promozione di azioni di ricerca di nuova occupazione e di reinserimento professionale;
c) alla creazione di borse di studio per la frequenza dei corsi di riqualificazione.
3. La Giunta regionale, con apposito regolamento, stabilisce entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della
Art. 17 ter. (Interventi per la diffusione di servizi di pubblica utilità)
1. AI fine di incentivare la creazione e l'utilizzo di reti che si affiancano agli sportelli della pubblica amministrazione, l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare contributi a favore dei titolari esercenti le rivendite di generi di monopolio per l'acquisto di strumenti informatici atti a favorire l'accesso dei cittadini ai servizi delle pubbliche amministrazioni quali i servizi erogati nell'ambito del progetto Reti Amiche, di cui alla convenzione siglata tra il Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione e la Federazione italiana tabaccai del 4 novembre 2008, e altri servizi da erogare tramite il terminale multifunzione.
2. La Regione è altresì autorizzata ad avvalersi della rete dei rivenditori di generi di monopolio per l'erogazione di pagamento servizi su base regionale.
3. La Giunta regionale, con apposito regolamento, stabilisce entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della
2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 17 bis della
3. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 17 ter della
CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO
Art. 36. (Modifica all'articolo 3 della
1. Il comma 56 dell'articolo 3 della
«56. Nell'ambito delle funzioni delegate alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dal capo V della
2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 3, comma 56, della
Art. 37. (Modifiche alla
1. Alla
a) il comma 7 dell'articolo 64 è sostituito dal seguente:
«7. Gli alberghi diffusi sono costituiti da unità abitative e servizi centralizzati, quali uffici di ricevimento, sala a uso comune, eventuale ristorante/bar, dislocati in uno o più edifici separati. I servizi centralizzati sono garantiti anche attraverso il convenzionamento con altre strutture ricettive alberghiere, prevedendo in tal caso idonee distinzioni per lo svolgimento del servizio di ricevimento.»;
b) al comma 2 dell'articolo 65 sono apportate le seguenti modifiche:
1) nel primo periodo dopo le parole «l'ufficio di ricevimento» è aggiunta la seguente: «principale»;
2) nel quarto periodo dopo le parole «l'ufficio di ricevimento» è aggiunta la seguente: «principale»;
c) dopo il comma 1 dell'articolo 85 è aggiunto il seguente:
«1 bis. E' altresì ammesso, e non comporta modifica di destinazione d'uso, l'utilizzo in via esclusiva da parte dei proprietari o dei loro aventi causa degli immobili destinati a residenza turistica o alberghiera a titolo di abitazione ordinaria.».
Art. 38. (Inserimento dell'articolo 37 nella
1. Dopo l'articolo 37 della
«Art. 37 bis. (Servizi con trenini turistici in regime di autorizzazione)
1. La Provincia è delegata al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 10 del
2. Gli enti pubblici possono utilizzare per l'acquisto dei complessi indicati all'articolo 1 del
Art. 39. (Modifica all'articolo 2 della
1. Al comma 45 dell'articolo 2 della
CAPO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COOPERAZIONE
Art. 40. (Modifiche alla
1. Alla
a) al comma 5 dell'articolo 6 dopo le parole «accertato in via definitiva,» sono inserite le seguenti: «previa definizione del relativo procedimento sanzionatorio amministrativo ovvero penale,»;
b) il comma 3 dell'articolo 32 è abrogato.
Art. 41. (Modifica all'articolo 2 della
1. Alla fine della lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 della
Art. 42. (Sostituzione dell'articolo 3 della
1. L'articolo 3 della
«Art. 3
(Regime delle iscrizioni)
1. E' istituito presso la Direzione il Registro regionale delle cooperative, di seguito denominato Registro, che è pubblico e gestito con modalità informatiche. Il Registro è articolato in sezioni e categorie conformemente all'Albo delle società cooperative di cui all'articolo 2512, secondo comma, del codice civile e all'articolo 223-sexiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con
2. Sono iscritte nel Registro le società cooperative legalmente costituite e aventi la sede legale nel territorio della regione.
3. L'organizzazione e la tenuta del Registro, per quanto non previsto dalla presente legge, sono disciplinate con regolamento regionale.
4. La pubblicità dei dati del Registro è resa disponibile dai competenti uffici del registro delle imprese.».
Art. 43. (Modifica all'articolo 4 della
1. Il comma 1 dell'articolo 4 della
«1. L'iscrizione nel Registro sostituisce a tutti gli effetti quella nell'Albo delle società cooperative, determinandone le medesime conseguenze.».
Art. 44. (Sostituzione dell'articolo 5 della
1. L'articolo 5 della
«Art. 5
(Elenco regionale speciale degli enti cooperativi)
1. Gli enti cooperativi non soggetti agli adempimenti di cui al
2. Gli enti cooperativi di cui al comma 1 depositano direttamente alla Direzione la seguente documentazione:
a) l'atto costitutivo e le relative modificazioni, lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione dell'ente cooperativo;
b) le cariche sociali e le relative variazioni;
c) il bilancio o il rendiconto annuale, con le eventuali relazioni accompagnatorie.
3. Nell'Elenco di cui al comma 1 sono iscritti, oltre alle società di mutuo soccorso, anche i consorzi di società cooperative per il coordinamento della produzione e degli scambi di cui all'articolo 27 ter del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 (Provvedimenti per la cooperazione), e i gruppi cooperativi paritetici. Le società cooperative facenti parte dei consorzi di società cooperative per il coordinamento della produzione e degli scambi di cui all'articolo 27 ter del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 1577/1947 e le società cooperative aderenti ai gruppi cooperativi paritetici di cui all'articolo 2545-septies del codice civile sono tenute a depositare in forma scritta presso la Direzione, rispettivamente, l'estratto del contratto costitutivo del consorzio e l'accordo di partecipazione.
4. Le società cooperative aderenti a uno dei gruppi di cui all'articolo 2545-septies del codice civile devono provvedere alla comunicazione al registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2497-bis del codice civile.
5. Le iscrizioni nell'Elenco regionale speciale degli enti cooperativi sono pubblicate semestralmente sul Bollettino ufficiale della Regione.».
Art. 45. (Abrogazione dell'articolo 6 della
1. L'articolo 6 della
Art. 46. (Sostituzione dell'articolo 7 della
1. L'articolo 7 della
«Art. 7
(Comunicazioni)
1. Ogni informazione, relativa agli enti cooperativi, presente nel sistema informatico del registro delle imprese, compresa la comunicazione delle notizie di bilancio di cui all'articolo 223-sexiesdecies del
2. Gli enti cooperativi depositano presso gli uffici della Direzione i seguenti documenti:
a) il bilancio di cui all'articolo 2545-octies del codice civile;
b) i regolamenti interni;
c) copia della ricevuta dei versamenti effettuati ai fondi mutualistici di cui all'articolo 11 della
Art. 47. (Sostituzione dell'articolo 8 della
1. L'articolo 8 della
«Art. 8
(Cancellazione dal Registro)
1. L'ufficio del registro delle imprese trasmette immediatamente al Registro la comunicazione della cancellazione della società cooperativa dal registro delle imprese o della sua trasformazione in altra forma societaria per l'immediata cancellazione a cura della Direzione.
2. La cancellazione dal Registro è disposta dal Servizio competente in materia di vigilanza sulla cooperazione con provvedimento da notificarsi a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o con altro strumento informatico equipollente, al competente ufficio del registro delle imprese e all'ente cooperativo, nei seguenti casi:
a) trasferimento della sede legale al di fuori del territorio regionale;
b) sottrazione, da parte dell'ente cooperativo, all'attività di vigilanza;
c) mancato rispetto delle finalità mutualistiche;
d) mancanza o perdita dei requisiti di iscrizione;
e) cancellazione della società cooperativa dal registro delle imprese;
f) trasformazione in altra forma societaria.».
Art. 48. (Inserimento dell'articolo 8 bis nella
1. Dopo l'articolo 8 della
«Art. 8 bis. (Cancellazione dall'Elenco regionale speciale degli Enti cooperativi)
1. La cancellazione dall'Elenco regionale speciale degli Enti cooperativi è disposta dal Servizio competente in materia di vigilanza sulla cooperazione con provvedimento da notificarsi a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento agli enti cooperativi interessati nei seguenti casi:
a) perdita dei requisiti necessari per l'iscrizione;
b) trasferimento della sede legale al di fuori del territorio regionale;
c) nel caso di cui all'articolo 27 ter del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 1577/1947, trasferimento dell'ufficio, destinato a svolgere attività con i terzi, al di fuori del territorio della regione;
d) sottrazione, da parte dell'ente cooperativo, all'attività di vigilanza;
e) mancato rispetto delle finalità mutualistiche.».
Art. 49. (Modifiche all'articolo 9 della
1. All'articolo 9 della
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Contro i provvedimenti di cancellazione dal Registro e dall'Elenco regionale speciale degli Enti cooperativi è ammessa, in forma scritta e motivata, la proposizione di ricorso alla Giunta regionale, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento.»;
b) al comma 2 dopo le parole «sul ricorso» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 1».
Art. 50. (Abrogazione dell'articolo 10 della
1. L'articolo 10 della
Art. 51. (Modifiche all'articolo 11 della
1. Al comma 2 dell'articolo 11 della
a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) esprimere parere sui provvedimenti sanzionatori di cui all'articolo 23;»;
b) la lettera c) è abrogata.
Art. 52. (Modifiche all'articolo 16 della
1. All'articolo 16 della
a) al comma 1 le parole «con proprio provvedimento» sono sostituite dalle seguenti: «con provvedimento del Direttore centrale»;
b) al comma 2 le parole «con proprio provvedimento» sono sostituite dalle seguenti: «con provvedimento del Direttore centrale».
Art. 53. (Modifica all'articolo 20 della
1. Al comma 2 dell'articolo 20 della
Art. 54. (Modifiche all'articolo 21 della
1. Dopo il comma 8 dell'articolo 21 della
«8 bis. Il revisore si astiene dall'effettuare revisioni in situazioni di incompatibilità ai sensi dell'articolo 17, comma 8, comunicando la causa di incompatibilità al soggetto competente per il conferimento dell'incarico, entro quindici giorni dall'accertamento della stessa.
8 ter. Il revisore che viola la disposizione di cui al comma 8 bis è immediatamente cancellato dall'Elenco, ovvero dalla sezione di cui al comma 7, ed è tenuto a restituire il tesserino di identificazione.».
Art. 55. (Modifica all'articolo 23 della
1. Il comma 1 dell'articolo 23 della
«1. I provvedimenti sanzionatori di cui agli articoli 2545-octies, 2545-terdecies, 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies e 2545-octiesdecies del codice civile, all'articolo 223-sexiesdecies del
Art. 56. (Modifica all'articolo 24 della
1. Il comma 3 dell'articolo 24 della
«3. La Regione è autorizzata a erogare in via anticipata alle Associazioni gli importi spettanti, determinati ai sensi del comma 2, per le revisioni ordinarie nella misura massima consentita del 70 per cento dell'importo preventivato sulla base della programmazione annuale dell'attività di vigilanza.».
2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 24, comma 3, della
Art. 57. (Modifiche all'articolo 27 della
1. All'articolo 27 della
a) la lettera a) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
«a) delle Associazioni nazionali giuridicamente riconosciute dal Ministero competente ai sensi dell'articolo 3 del
b) al comma 2 dopo le parole «Associazione richiedente» sono aggiunte le seguenti: «, nonchè copia delle delibere dell'organo societario competente di adesione alle Associazioni»;
c) al comma 3 dopo la parola «tecnico» sono aggiunte le seguenti: «, comunque non inferiore ad almeno un revisore ogni dieci cooperative aderenti»;
d) dopo la lettera d) del comma 7 è aggiunta la seguente:
«d bis) elenco dei revisori iscritti nell'Elenco di cui all'articolo 21, che hanno dichiarato la loro disponibilità all'esecuzione degli incarichi di revisione, allegando le dichiarazioni stesse prodotte dai medesimi.».
Art. 58. (Modifiche all'articolo 32 della
1. All'articolo 32 della
a) al comma 1 dopo le parole «delle Associazioni» è inserita la seguente: «regionali»;
b) al comma 4 dopo le parole «alle Associazioni» è inserita la seguente: «regionali».
2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 32 della
TITOLO III
AGRICOLTURA E FORESTAZIONE
CAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA E FORESTAZIONE
Art. 59. (Modifica all'articolo 3 della
1. Al comma 1 dell'articolo 3 della
Art. 60. (Modifica all'articolo 23 della
1. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 23 della
«2 ter. Qualora un'azienda agricola sia condotta da una cooperativa sociale, la qualifica di fattoria sociale è assegnata anche in assenza dei requisiti previsti per le fattorie didattiche, purchè sussistano quelli determinati con il regolamento di cui al comma 4 e limitatamente alle attività organizzate e svolte con riferimento ai soci della cooperativa medesima.».
Art. 61. (Modifiche alla
1. Alla
a) dopo il comma 2 dell'articolo 2 è aggiunto il seguente:
«2 bis. Al neo concessionario che si renda assegnatario di specchio acqueo di prima assegnazione è attribuito il prodotto ittico vagantivo che eventualmente si trovi sui corrispondenti fondali alla data dell'assegnazione.»;
b) dopo il comma 1 dell'articolo 4 è inserito il seguente:
«1 bis. E' vietato l'esercizio dell'attività di raccolta di molluschi bivalvi all'esterno degli specchi acquei assentiti in concessione mediante draga con denti a traino meccanico e sacco a rete, detta anche rampone maranese, o diversi mezzi meccanici. La violazione del divieto comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 15.000 euro e la confisca obbligatoria del pescato, nonchè della draga con denti a traino meccanico e sacco a rete, detta anche rampone maranese, o del diverso mezzo meccanico impiegato.»;
c) dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:
«Art. 6 bis. (Criteri per il rilascio di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità di pesca e acquacoltura)
1. Il presente articolo disciplina in via transitoria le modalità di affidamento in concessione di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità di pesca e acquacoltura, nelle more dell'adozione della normativa regionale di disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di gestione dei beni del demanio marittimo trasferiti alla Regione ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del
2. L'Amministrazione regionale procede all'affidamento in concessione dei beni di cui al comma 1 mediante selezione, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e concorrenza.
3. L'Amministrazione regionale comunica, mediante avviso da pubblicarsi per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, sull'Albo pretorio del Comune interessato e sull'Albo della Capitaneria di Porto competente per territorio, l'intendimento di affidare in concessione beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità di pesca e acquacoltura, invitando i candidati a presentare, entro un termine non inferiore a trenta giorni nè superiore a sessanta giorni, la propria migliore offerta.
4. In caso di pluralità di domande di concessione per l'utilizzo del medesimo bene demaniale o di zona del mare territoriale, la comparazione delle istanze è effettuata, oltre che in base ai criteri di cui all'articolo 37 del codice della navigazione, sulla base di almeno sei dei seguenti criteri, scelti preventivamente e resi noti contestualmente all'avviso di selezione:
a) la natura di imprese cooperative, consorzi o di raggruppamenti di imprese singole o associate;
b) la presenza di un'unità produttiva nel territorio regionale e del possesso di mezzi tecnici, comprese le imbarcazioni regolarmente iscritte negli appositi registri, necessari al razionale utilizzo del bene demaniale;
c) la presentazione di un progetto, collegato alla richiesta di concessione, che preveda l'installazione o l'utilizzo di strutture e impianti anche a terra che rispondano a un più elevato livello igienico-sanitario per il trattamento, il confezionamento e la movimentazione del prodotto;
d) la presentazione di un progetto che garantisca il più elevato livello occupazionale stabile;
e) la presentazione di un progetto che tenda ad armonizzare le azioni dei soggetti pubblici e privati sulla fascia costiera e incentivare l'aggregazione fra operatori del settore pesca e acquacoltura al fine di un utilizzo equilibrato e ottimale dei beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale;
f) la presentazione di un progetto che promuova e incentivi la riqualificazione ambientale e, in particolare, la riqualificazione delle aree costiere del mare, anche attraverso piani di recupero collegati a progetti pilota con il sostegno della ricerca e della sperimentazione, associate alla sostenibilità produttiva;
g) la presentazione di un progetto che preveda di attivare all'interno dell'area richiesta la creazione di zone di tutela biologica finalizzate alla protezione, allo sviluppo, al ripopolamento e all'incremento della biodiversità delle risorse alieutiche;
h) la presentazione di un progetto di innovazione, ricerca scientifica o sperimentazione che preveda metodi o pratiche di pesca e acquacoltura ecosostenibili.
5. Nell'ipotesi in cui pervenga all'Amministrazione regionale istanza autonoma di rilascio di concessione, questa viene pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, sull'Albo pretorio del Comune interessato e sull'Albo della Capitaneria di Porto competente per territorio, invitando chi ne abbia interesse a presentare, entro un termine non inferiore a venti giorni nè superiore a sessanta giorni, osservazioni e opposizioni o eventuali istanze concorrenti. Ai fini della selezione di più istanze pervenute si osservano le disposizioni di cui al comma 4.
6. I termini e le disposizioni di dettaglio dei procedimenti amministrativi relativi alle concessioni demaniali marittime per finalità di pesca e acquacoltura sono stabiliti con regolamento della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di pesca.
7. La durata delle concessioni demaniali marittime di cui al presente articolo superiore a quattro anni è commisurata al progetto di utilizzo del bene demaniale definito dal piano aziendale.
8. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si osservano le vigenti disposizioni e i principi della normativa comunitaria, statale e regionale in materia di concessioni del demanio marittimo.».
Art. 62. (Inserimento dell'articolo 12 bis nella
1. [Dopo l'articolo 12 della
«Art. 12 bis. (Determinazione del livello minimo di redditività)
1. Ai fini dell'applicazione della disciplina del compendio unico, di cui all'articolo 5 bis del
Art. 63. (Modifiche alla
1. Alla
a) al comma 3 dell'articolo 5 dopo le parole «si avvale dei Consorzi di bonifica» sono inserite le seguenti: «, mediante delegazione amministrativa intersoggettiva,» e, alla fine, è aggiunto il seguente periodo: «La delegazione amministrativa intersoggettiva comprende anche la valutazione strategica ambientale.»;
b) al comma 6 dell'articolo 5 l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Previo parere della conferenza interna di servizi di cui all'articolo 21 della
c) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:
«Art. 6
(Esame tecnico dei piani di riordino fondiario)
1. La conferenza interna di servizi di cui all'articolo 21 della
d) prima dell'articolo 28 è inserito il seguente:
«Art. 28 ante. (Fissazione termini)
1. I termini di presentazione dei progetti relativi a interventi la cui realizzazione è stata affidata in delegazione amministrativa intersoggettiva ai Consorzi di bonifica nel corso degli anni 2007 e 2008 sono fissati al 31 dicembre 2013.».
Art. 64. (Modifiche alla
1. Il comma 2 dell'articolo 3 della
2. Al comma 2 dell'articolo 4 della
3. Il comma 4 dell'articolo 9 della
«4. Al fine di monitorare il settore forestale e la filiera foresta-legno-energia, la Regione istituisce presso la Direzione centrale l'Osservatorio del legno che si avvale del Sistema informativo territoriale forestale (SITFOR) per la predisposizione e l'aggiornamento dei relativi archivi.».
4. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 9, comma 4, della
5. All'articolo 11 della
a) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5 bis. Fino all'entrata in vigore del regolamento forestale la pianificazione facoltativa con carattere semplificato di cui al comma 5 è effettuata secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.»;
b) il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. La Regione, secondo i criteri e le modalità stabiliti con apposito regolamento, eroga, nel rispetto di quanto previsto negli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in vigore dall'1 dicembre 2009, i contributi per la redazione dei PGF e dei PFI ai proprietari di boschi pubblici e privati, con priorità, nell'ordine, per i boschi certificati ai sensi dell'articolo 19 e per quelli per i quali la pianificazione forestale è obbligatoria ai sensi del comma 5.».
6. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 11, comma 8, della
7. All'articolo 15 della
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le attività selvicolturali di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), in quanto non finalizzate alla sostituzione del bosco con altre destinazioni d'uso, non comportano alterazioni dello stato dei luoghi, sono considerate tagli colturali ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del
b) il comma 2 è abrogato;
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Nel regolamento forestale sono definiti, ai sensi degli articoli 1 e 13, i parametri necessari per garantire un adeguato livello di vitalità per lo svolgimento delle funzioni proprie del bosco e quelli che determinano l'alterazione dell'assetto idrogeologico.».
8. All'articolo 16 della
a) alla rubrica dopo la parola: «Divieti» sono aggiunte le seguenti: «e deroghe»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. In deroga ai divieti di cui al comma 1 la Direzione centrale può autorizzare gli interventi finalizzati alla difesa fitosanitaria, alla salvaguardia della pubblica incolumità, ad altri motivi di rilevante interesse pubblico o per finalità selvicolturali.»;
c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3 bis. Il divieto di taglio a raso del bosco di cui al comma 1 non si applica altresì laddove tale tecnica selvicolturale sia finalizzata alla rinnovazione naturale del bosco; con il regolamento forestale sono individuati i casi e i modi nei quali il taglio a raso è finalizzato alla rinnovazione naturale del bosco.».
9. All'articolo 17 della
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Coloro che nei boschi, in violazione del regolamento forestale o del PRFA, tagliano, danneggiano o distruggono piante, compromettendo l'adeguato livello di vitalità per lo svolgimento delle funzioni proprie del bosco, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria dal doppio al quadruplo del valore del danno provocato. Il valore è calcolato in percentuale, prendendo come parametro di riferimento il valore convenzionale a ettaro per tipologia di popolamento corrispondente all'adeguato livello di vitalità per lo svolgimento delle funzioni proprie del bosco previsto dal regolamento forestale.»;
b) ai commi 2 e 4 le parole: «l'ottimale» sono sostituite dalle seguenti: «l'adeguato livello di vitalità per lo».
10. Le entrate derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 17, comma 1, della
11. Dopo il comma 1 dell'articolo 19 della
«1 bis. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione concede, nel rispetto di quanto previsto negli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a organismi regionali cui aderiscono proprietari forestali del Friuli Venezia Giulia e che gestiscono sistemi di certificazione forestale un contributo annuale per il funzionamento degli organismi medesimi, il mantenimento e l'incremento della certificazione regionale, nonchè per stimolare e favorire un sempre maggior utilizzo del legname certificato.
1 ter. La domanda di contributo di cui al comma 1 bis è presentata alla Direzione centrale con le modalità e i criteri da individuarsi in apposito regolamento.».
12. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 19, comma 1 bis, della
13. All'articolo 20 della
a) le lettere a), h) e i) del comma 1 sono abrogate;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le risorse finanziarie assegnate per gli interventi di cui al comma 1, lettere b) e c), sono finalizzate a migliorare, secondo gli orientamenti e gli indirizzi tecnici previsti nel regolamento forestale, lo svolgimento delle funzioni proprie del bosco di cui all'articolo 15, comma 3. Le risorse finanziarie assegnate per gli interventi di cui al comma 1, lettera d), sono finalizzate all'incremento della superficie boscata nelle aree di pianura.»;
c) il comma 6 è abrogato;
d) al comma 7 la parola: «,h)» è soppressa;
e) al comma 8 la parola: «a),» è soppressa;
f) il comma 10 è abrogato.
14. Il comma 1 dell'articolo 21 della
«1. Alla Direzione centrale compete la gestione del patrimonio silvo-pastorale di proprietà regionale, comprensivo di terreni, boschi ed edifici funzionali ai medesimi, come individuati con deliberazione della Giunta regionale, su proposta congiunta degli Assessori competenti in materia di patrimonio e di risorse forestali.».
15. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 21, comma 1, della
16. Dopo l'articolo 24 della
«Art. 24 bis. (Contributi per le utilizzazioni boschive e vendita del legname)
1. Allo scopo di promuovere le attività di gestione forestale delle proprietà pianificate, la Regione eroga contributi a sostegno delle utilizzazioni boschive e della vendita del legname all'imposto in allestimento tondo.
2. I beneficiari dei contributi di cui al comma 1 sono i proprietari forestali privati e pubblici, con esclusione della Regione, di boschi situati nel territorio regionale o loro delegati a eseguire i lavori di utilizzazione boschiva, con priorità nell'ordine per le gestioni forestali associate, per le proprietà forestali assoggettate alla certificazione della gestione forestale sostenibile e che attuano le utilizzazioni boschive con affidamento dei relativi lavori finalizzati alla successiva vendita a strada del legname.
3. Con apposito regolamento sono definiti le modalità e i criteri per l'assegnazione dei contributi di cui al comma 1, nel rispetto di quanto previsto negli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.».
17. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 24 bis della
18. L'articolo 32 della
«Art. 32
(Cessione di materiale vivaistico)
1. Il materiale vivaistico prodotto ai sensi dell'articolo 31 può essere ceduto a privati, vivaisti compresi, a titolo oneroso sulla base di un prezziario e di criteri adottati con deliberazione della Giunta regionale.
2. Il compenso non è dovuto per il materiale forestale concesso a soggetti pubblici che si impegnano all'utilizzazione del materiale medesimo per i fini di cui all'articolo 31, comma 2, lettere c), d) ed e), ai soggetti privati per interventi di ricostituzione dei boschi danneggiati da incendi o da altre calamità naturali, nonchè qualora l'importo dovuto sia inferiore a 50 euro l'anno.».
19. Le entrate derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 32 della
20. Dopo il comma 2 dell'articolo 37 della
«2 bis. Nei territori montani, la Regione promuove altresì le attività di manutenzione del bosco svolte da persone fisiche proprietarie di boschi, non ascrivibili a imprese del settore forestale di cui all'articolo 25.
2 ter. Ai fini e ai soggetti di cui al comma 2 bis, la Regione concede, nel rispetto di quanto previsto negli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, un contributo fino al 50 per cento della spesa ammissibile e comunque non superiore a 15.000 euro per l'acquisto di beni strumentali finalizzati alle attività di gestione forestale.
2 quater. Le modalità e i criteri di concessione del contributo di cui al comma 2 ter sono disposti con apposito regolamento.».
21. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 37, comma 2 ter, della
22. Dopo la lettera a) del comma 4 dell'articolo 42 della
«a bis) le trasformazioni del bosco ubicato nelle aree di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), della
23. All'articolo 43 della
a) al comma 1 le parole «subordinata alla» sono sostituite dalle seguenti: «compensata dalla» e la parola «compensativo» è soppressa;
b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4 bis. L'autorizzazione per la trasformazione del bosco indica anche i modi e i tempi per la compensazione.».
24. L'articolo 50 della
«Art. 50
(Casi particolari di progettazione)
1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 42, comma 4, e dall'articolo 48, l'approvazione dei progetti di competenza dalla Direzione centrale, comportanti trasformazione del bosco ai sensi dell'articolo 42, comma 1, o comportanti trasformazione del terreno ai sensi dell'articolo 47, comma 2, e finalizzati agli interventi di sistemazione idraulico-forestale e di manutenzione delle opere di sistemazione idraulicoforestale, ai lavori di pronto intervento, alle opere destinate alla prevenzione e allo spegnimento degli incendi boschivi, nonchè alle opere pubbliche di viabilità forestale, tiene luogo rispettivamente dell'autorizzazione di cui all'articolo 42, comma 2, e dell'autorizzazione in deroga al vincolo idrogeologico.».
25. All'articolo 51 della
a) al comma 1 la lettera «Q» è sostituita dalle seguenti parole: «per servizi e attrezzature collettive»;
b) alla fine del comma 2 è aggiunta la seguente frase: «La mancanza del preventivo parere vincolante non consente alla variante di esentare dal vincolo idrogeologico di cui all'articolo 47 le zone trasformate.».
26. Al comma 1 dell'articolo 75 della
27. Al comma 1 dell'articolo 77 della
28. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 77, comma 1, della
29. Dopo la sezione IV del capo IV del titolo III della
«Sezione IV bis
Lotta alle specie vegetali infestanti dannose per la salute umana e per l'ambiente
Art. 78 bis. (Specie vegetali infestanti dannose per la salute umana e per l'ambiente)
1. Ai fini della presente legge sono considerate specie vegetali infestanti dannose per la salute umana e per l'ambiente le specie riportate nell'allegato A.
2. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, l'allegato A può essere integrato con nuove specie vegetali infestanti dannose per la salute umana e per l'ambiente.
Art. 78 ter. (Modalità di esecuzione dei lavori)
1. La Regione è autorizzata a effettuare la lotta alle specie infestanti, avvalendosi degli Ispettorati ripartimentali foreste, della collaborazione di associazioni ambientaliste, di volontariato e agricole di categoria, dei Comitati per l'amministrazione separata degli usi civici e dei Consorzi di comunioni familiari delle terre collettive, nonchè dei proprietari dei terreni infestati.
2. Ai fini di cui al comma 1 la Direzione competente può compiere opera di censimento delle specie vegetali infestanti e, per fare conoscere i danni ambientali procurati da tali specie e le forme di lotta possibili, attività divulgativa.
Art. 78 quater. (Estirpazione, taglio e diserbo)
1. L'estirpazione, il taglio e il diserbo delle specie infestanti non sono soggetti ad autorizzazioni o divieti.».
30. Alla
1. Ailanthus altissima; 2. Ambrosia artemisiifolia; 3. Senecio inaequidens.».
31. Per le finalità derivanti dal disposto di cui all'articolo 78 ter della
32. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 31 si provvede mediante storno di pari importo per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 11.4.1.1192 e del capitolo 6845 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.
33. Al comma 1 dell'articolo 94 della
34. Al comma 1 dell'articolo 97 della
35. Dopo il comma 5 dell'articolo 98 della
«5 bis. Fino all'istituzione dell'elenco di cui all'articolo 25, comma 1, il possesso del certificato di idoneità tecnica di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 7 dicembre 1987, n. 571 (Capitolato generale d'oneri per la vendita di lotti boschivi di proprietà pubblica), sostituisce agli effetti della presente legge l'iscrizione all'elenco medesimo.».
36. I commi 56 e 57 dell'articolo 13 della
Art. 65. (Modifica all'articolo 3 della
1. Dopo il comma 54 dell'articolo 3 della
«54 bis. La società costituita con la partecipazione di Agemont SpA ai fini del comma 52 può sostituirsi, previa autorizzazione delle latterie beneficiarie del contributo, alla società cooperativa con funzioni consortili di cui all'articolo 6, comma 38, della
TITOLO IV
TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
CAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TERRITORIO E URBANISTICA
Art. 66. (Modifiche alla
1. La lettera m) del comma 1 dell'articolo 2 della
2. La rubrica dell'articolo 56 della
3. L'articolo 58 della
«Art. 58
(Procedimento rivolto al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica)
1. Con regolamento regionale è disciplinato il procedimento di autorizzazione paesaggistica in conformità alla normativa statale ed entro i limiti da essa previsti, anche con riferimento alle leggi regionali di settore. Ai fini dell'accelerazione dei procedimenti di autorizzazione paesaggistica e in attuazione del principio di leale collaborazione la Regione stipula intese e accordi con i competenti organi statali.
2. I Comuni competenti, ai sensi dell'articolo 60, al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica provvedono, fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, con applicazione delle procedure di cui al decreto legislativo 42/2004.».
4. All'articolo 60 della
a) l'alinea del comma 1 è sostituita dalla seguente:
«1. Fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici al piano paesaggistico regionale, le autorizzazioni paesaggistiche sono rilasciate dai Comuni, a eccezione di quelle di seguito indicate che rimangono di competenza regionale:»;
b) alla lettera a) del comma 1 le parole «, posti all'esterno di PRPC,» sono soppresse;
c) alla lettera c) del comma 1 dopo le parole «presentazione della denuncia di inizio attività» sono aggiunte le seguenti: «ovvero quelli eseguibili in attività edilizia libera»;
d) al comma 4 le parole «PTR» sono sostituite dalle seguenti: «piano paesaggistico regionale».
5. Il comma 5 dell'articolo 61 della
«5. Con il regolamento di cui al comma 1 sono emanate norme di attuazione della parte III della presente legge in materia di paesaggio ed è disciplinato il funzionamento della Commissione regionale e delle Commissioni locali per il paesaggio.».
Art. 67. (Modifiche all'articolo 4 della
1. All'articolo 4 della
a) alla fine del comma 5 sono aggiunte le parole «In luogo dell'espropriazione il Comune può procedere con variante non sostanziale agli strumenti urbanistici comunali al fine di ridefinire l'ambito oggetto di intervento o le norme di attuazione.»;
b) al comma 7 le parole «è approvato dal Consiglio comunale» sono sostituite dalle seguenti: «è approvato dalla Giunta comunale o dal Consiglio comunale ai sensi dell'articolo 25, comma 1, della legge regionale 5/2007».
Art. 68. (Inserimento dell'articolo 4 bis nella
1. Dopo l'articolo 4 della
«Art. 4 bis. (Collocazione di manufatti e impianti per la lavorazione e trasformazione di materiali inerti)
1. Il progetto di riassetto ambientale dell'area autorizzata ai fini dell'attività estrattiva può prevedere la collocazione di manufatti e impianti per la lavorazione e trasformazione di materiali inerti già esistenti, anche in aree limitrofe e realizzati antecedentemente all'entrata in vigore della
Art. 69. (Modifica all'articolo 12 della
1. Il comma 42 dell'articolo 12 della
«42. La Commissione di cui al comma 41, composta da otto componenti, compreso il Presidente, è nominata dalla Giunta regionale, previa verifica e valutazione della professionalità ed esperienza in materia urbanistica ed edilizia dei componenti stessi, per una durata commisurata alle finalità di cui al comma 41 medesimo. Ai componenti esterni è attribuito un gettone di presenza determinato con deliberazione della Giunta regionale, in sede di nomina. Agli stessi compete altresì il trattamento di missione e il rimborso delle spese nelle misure previste per i dipendenti regionali con qualifica di dirigente.».
2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 12, comma 42, della
Art. 70. (Modifiche alla
1. Alla
a) alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 4 dopo le parole «modifiche delle destinazioni d'uso e» è aggiunta la seguente: «aumento»;
b) alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 16 dopo le parole «installazione di impianti solari termici o fotovoltaici» sono aggiunte le seguenti: «aderenti o»;
c) dopo la lettera m) del comma 1 dell'articolo 16 è inserita la seguente:
«m bis) installazione di impianti di produzione di energia elettrica o termica da fonti rinnovabili su edifici o aree di pertinenza degli stessi all'interno delle zone destinate ad attività produttive o commerciali previste dagli strumenti urbanistici comunali.»;
d) dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 17 è inserita la seguente:
«d bis) l'installazione di strutture connesse ad attività di esercizio pubblico, intendendo per esse ogni struttura prefabbricata, costituita da una intelaiatura ancorata al suolo ed eventualmente a parete, attraverso l'utilizzo di sistemi facilmente rimovibili, priva di chiusure laterali e coperture fisse, purchè assentita dallo strumento urbanistico generale o da regolamento edilizio comunale e nel rispetto delle caratteristiche dimensionali, tipologiche e strutturali stabilite a livello locale, a condizione che comunque non superi il limite del 20 per cento della volumetria o superficie utile dell'edificio esistente;»;
e) alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 19 dopo le parole «gli interventi di ampliamento e la realizzazione di pertinenze» sono aggiunte le seguenti: «o altre strutture, anche non pertinenziali, non realizzabili in denuncia di inizio attività o in attività edilizia libera,»;
f) alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 30 dopo le parole «e di specifiche convenzioni per l'uso» sono aggiunte le seguenti: «, ivi compresi gli interventi di edilizia sociale da chiunque realizzati»;
g) al comma 1 dell'articolo 57 dopo le parole «previsti dagli strumenti urbanistici» la parola «comunali» è soppressa;
h) alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 57 dopo le parole «per edifici o unità immobiliari oggetto di interventi edilizi abusivi i cui procedimenti sanzionatori non siano stati conclusi» le parole «entro il 30 settembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi di legge, anteriormente alla presentazione dell'istanza di permesso di costruire per gli interventi previsti dal presente articolo».
Art. 71. (Modifiche all'articolo 36 della
1. All'articolo 36 della
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Gli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile di cui al
b) al comma 2 le parole «lettera a),» sono soppresse;
c) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2 bis. Gli interventi considerati di attività edilizia libera dalla legge dello Stato in materia di fonti energetiche rinnovabili sono realizzabili, previa comunicazione al Comune, in attività edilizia libera ai sensi dell'articolo 16 della
2 ter. L'autorizzazione unica prevista dall'articolo 12 del
Art. 72. (Modifica all'articolo 5 della
1. Il comma 24 dell'articolo 5 della
«24. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 23 è presentata alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici entro il 31 ottobre 2010 corredata di una relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono fissate le modalità di erogazione e di rendicontazione ed è altresì disposta l'erogazione in via anticipata nella misura del 70 per cento del contributo stesso.».
Art. 73. (Modifica all'articolo 3 della
1. Al comma 33 dell'articolo 3 della
Art. 74. (Modifiche all'articolo 4 della
1. All'articolo 4 della
a) al comma 21 le parole «è autorizzata la spesa» sono sostituite dalle seguenti: «l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ad ARES - Agenzia Regionale per l'Edilizia Sostenibile soc. a.r.l. un finanziamento straordinario per l'acquisto di beni strumentali necessari al funzionamento dell'Agenzia medesima»;
b) dopo il comma 21 è inserito il seguente:
«21 bis. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 21 è presentata alla Direzione centrale competente entro il 31 ottobre 2010.».
2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 4, comma 21, della
Art. 75. (Modifica all'articolo 15 della
[1. Il comma 4 dell'articolo 15 della
«4. Fino all'approvazione del Piano di cui all'articolo 4, in assenza di esso o in mancanza della sua revisione annuale, i Comuni possono autorizzare la realizzazione degli impianti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), tenendo conto delle esigenze di copertura del servizio sul territorio, della tutela della salute della popolazione, della mitigazione dell'impatto ambientale e paesaggistico, nonchè del regolamento.».]
Art. 76. (Modifica all'articolo 75 della
1. Al terzo comma dell'articolo 75 della
CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA E DI ANTISISMICA
Art. 77. (Modifiche alla
1. Dopo l'articolo 23 della
«Art. 23 bis. (Definizione delle pratiche contributive di cui all'articolo 23)
1. Ai fini della conclusione delle pratiche contributive finanziate ai sensi dell'articolo 23, il termine perentorio stabilito ai sensi degli articoli 14, 15, 17 e 18 del bando emanato nell'anno 1999, e degli articoli 14, 15, 16 e 17 del bando emanato nell'anno 2002 dall'Amministrazione regionale è, inderogabilmente, fissato in centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della
2. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, le somme risultate disponibili in relazione alle revoche delle agevolazioni disposte anche in applicazione del comma 1 e non utilizzabili sul Fondo di cui all'articolo 23, sono rimborsate dalla Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia SpA all'Amministrazione regionale.
3. Le risorse derivanti dal rimborso di cui al comma 2 sono allocate sul Fondo per l'edilizia residenziale di cui all'articolo 11, comma 1, della
2. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 23 bis, comma 2, della
3. Dopo il comma 8 dell'articolo 65 della
«8 bis. Il vincolo previsto dal comma 8 si estingue decorso un periodo di dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Su istanza del proprietario interessato l'Amministrazione regionale, con decreto del Direttore del Servizio gestione patrimonio immobiliare istituito presso la Direzione centrale patrimonio e servizi generali, può prestare il consenso alla cancellazione anticipata del vincolo dai registri immobiliari.
8 ter. Il decreto di cui al comma 8 bis costituisce titolo per gli adempimenti di pubblicità immobiliare.».
Art. 78. (Modifica all'articolo 12 della
[1. Al comma 1.1. dell'articolo 12 della
Art. 79. (Sostituzione dell'articolo 1 bis della
1. L'articolo 1 bis della
«Art. 1 bis. (Ambito di applicazione)
1. La presente legge si applica alle unità immobiliari e agli edifici soggetti ai seguenti interventi edilizi, come definiti dall'articolo 4 della
a) nuova costruzione, nel caso in cui la superficie netta totale sia superiore a 50 metri quadrati;
b) ampliamento, nel caso in cui il volume a temperatura controllata della nuova porzione di costruzione risulti superiore al 20 per cento rispetto a quello esistente e, comunque, nei casi in cui la superficie netta dell'ampliamento sia superiore a 50 metri quadrati;
c) ristrutturazione edilizia;
d) restauro e risanamento conservativo;
e) manutenzione straordinaria, nel caso in cui si eseguano lavori che modificano le prestazioni energetiche o ambientali o entrambe, dell'unità immobiliare o dell'edificio o degli impianti;
f) attività edilizia libera, nel caso in cui siano eseguiti lavori che modificano le prestazioni energetiche o ambientali o entrambe, dell'unità immobiliare o dell'edificio o degli impianti e nel caso in cui, per l'esecuzione di tali lavori, siano stati richiesti incentivi o agevolazioni o contribuzioni di qualsiasi natura.
2. La presente legge si applica alle unità immobiliari e agli edifici esistenti nei seguenti casi:
a) trasferimento a titolo oneroso; in tali casi, la certificazione VEA di sostenibilità energetico ambientale degli edifici prevista dall'articolo 6 bis, di seguito certificazione VEA, è presentata dal soggetto alienante, in originale o in copia conforme all'originale, in sede di stipula dell'atto di trasferimento dell'immobile;
b) contratto di locazione, di locazione finanziaria, di affitto di azienda o rinnovo di tali contratti; in tali casi, la certificazione VEA è consegnata dai rispettivi danti causa, in copia conforme all'originale, al locatario o all'affittuario, al momento della sottoscrizione del contratto;
c) contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici o nei quali il committente è un soggetto pubblico; in tali casi, la certificazione VEA è redatta dal contraente o dall'aggiudicatario entro i primi sei mesi di vigenza contrattuale o entro i primi sei mesi dal rinnovo ed è esposta al pubblico nell'atrio di ingresso dell'edificio interessato.
3. La presente legge si applica anche alle unità immobiliari e agli edifici esistenti classificati nelle categorie di cui all'articolo 3 del
4. Nel caso di unità immobiliari e di edifici esistenti nei quali siano presenti porzioni di immobile adibite a usi diversi e non sia tecnicamente possibile calcolare separatamente le diverse zone termiche, l'immobile è valutato e classificato in base alla destinazione d'uso prevalente in termini di volume riscaldato.
5. Nei casi in cui il
6. Le procedure di rilascio della certificazione VEA e il sistema di accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio della stessa sono definiti con regolamento regionale.».
Art. 80. (Modifiche all'articolo 2 della
1. All'articolo 2 della
a) la rubrica è sostituita dalla seguente:«(Definizioni)»;
b) al comma 1 bis dopo le parole «che prevedono» sono inserite le seguenti: «in particolare»;
c) dopo il comma 1 bis sono inseriti i seguenti:
«1 ter. Ai fini della presente legge si intendono:
a) per destinazioni d'uso degli edifici, quelle indicate nell'articolo 5 della
b) per interventi edilizi, quelli definiti dall'articolo 4 della
c) per rudere, un organismo edilizio non dotato di mura perimetrali o di strutture orizzontali o di copertura, in quanto crollate;
d) per classe energetica, l'intervallo convenzionale delimitato da soglie di riferimento, all'interno del quale si colloca la prestazione energetica dell'edificio; la classe energetica è riferita, in particolare, alla climatizzazione invernale, alla climatizzazione estiva, alla produzione di acqua calda sanitaria, alla ventilazione, all'illuminazione e alla produzione di energia da fonte rinnovabile dell'edificio;
e) per classe ambientale, quella definita dalle seguenti valutazioni, effettuate tramite le seguenti schede del Protocollo regionale per la valutazione della qualità energetica e ambientale di un edificio di cui all'articolo 6:
1) valutazione energetica;
2) presenza di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
3) materiali da costruzione;
4) risparmio idrico e permeabilità dei suoli;
5) qualità esterna e interna.
1 quater. Per quanto non previsto dai commi 1, 1 bis e 1 ter, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 del
Art. 81. (Inserimento dell'articolo 2 bis nella
1. Dopo l'articolo 2 della
«Art. 2 bis. (Esclusioni)
1. Sono escluse dall'applicazione della presente legge le seguenti categorie di edifici e di impianti:
a) gli immobili ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda e dell'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del
b) gli immobili per i quali le norme dello strumento urbanistico impongano il solo restauro e risanamento conservativo, nei casi in cui il rispetto delle prescrizioni di cui al
c) i fabbricati industriali, artigianali o agricoli non residenziali, nei casi in cui gli ambienti sono mantenuti a temperatura controllata o climatizzati per esigenze del processo produttivo o utilizzano reflui energetici del processo produttivo altrimenti non impiegabili;
d) gli impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell'edificio anche se destinati in parte non preponderante agli usi tipici del settore civile;
e) i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore o uguale a 50 metri quadrati;
f) gli ampliamenti, nel caso in cui il volume a temperatura controllata della nuova porzione di costruzione risulti inferiore o uguale al 20 per cento rispetto a quello esistente e, comunque, nei casi in cui la superficie netta dell'ampliamento sia inferiore o uguale a 50 metri quadrati;
g) i box, le cantine, le autorimesse, i parcheggi multipiano, i depositi, le strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, limitatamente alle porzioni di edificio non adibite a uffici o a usi assimilabili e, comunque, scorporabili agli effetti dell'isolamento termico;
h) le unità immobiliari e gli edifici per i quali sia stata dichiarata l'inabitabilità o l'inagibilità;
i) i ruderi;
j) gli edifici oggetto di trasferimento a titolo oneroso, destinati alla demolizione.».
Art. 82. (Modifica all'articolo 3 della
1. Al comma 1 dell'articolo 3 della
Art. 83. (Modifiche all'articolo 6 della
1. All'articolo 6 della
a) al comma 4 le parole «, e in tal senso vanno modificati i regolamenti di esecuzione della
b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Ai fini della priorità prevista dal comma 4 e degli incentivi urbanistici previsti dall'articolo 11, le leggi regionali o i regolamenti regionali, provinciali e comunali che prevedono incentivi o agevolazioni o contribuzioni, individuano i punteggi minimi di valutazione degli interventi in base alla classe energeticoambientale dell'edificio o in base ai punteggi attribuiti dalle singole schede del Protocollo VEA, al di sotto dei quali, la citata priorità e gli incentivi urbanistici di cui sopra, non sono previsti.».
Art. 84. (Modifiche all'articolo 6 bis della
1. All'articolo 6 bis della
a) al comma 1 le parole «certificazione VEA di sostenibilità energetico ambientale» sono sostituite dalle seguenti: «certificazione VEA»;
b) al comma 2 le parole «certificazione VEA di sostenibilità energetico ambientale» sono sostituite dalle seguenti: «certificazione VEA»;
c) al comma 3 le parole «certificazione VEA di sostenibilità energetico ambientale» sono sostituite dalle seguenti: «certificazione VEA»;
d) alla lettera a) del comma 3 dopo le parole «decreto legislativo 192/2005» sono aggiunte le seguenti: «e successive modifiche e integrazioni»;
e) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Gli edifici e le unità immobiliari soggetti alla presente legge sono dotati di certificazione VEA rilasciata dai soggetti individuati ai sensi del regolamento di cui all'articolo 1 bis, comma 6. La certificazione VEA sostituisce e completa la certificazione energetica e la qualificazione energetica degli edifici, previste dal
f) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Gli attestati di certificazione energetica, emessi secondo la normativa nazionale prima dell'entrata in vigore della certificazione VEA, sono sostituiti da tale certificazione solo nei casi previsti dall'articolo 1 bis.».
Art. 85. (Modifiche all'articolo 6 ter della
1. All'articolo 6 ter della
a) al comma 1 le parole «di sostenibilità energetico ambientale degli edifici» sono soppresse;
b) alla lettera d) del comma 1 le parole «dichiarazioni di conformità» sono sostituite dalle seguenti: «certificazioni VEA»;
c) alla lettera f) del comma 1 dopo la parola «energetico» è aggiunta la seguente: «ambientale»;
d) dopo la lettera f) del comma 1 è inserita la seguente: «f bis) controlli, accertamenti, ispezioni e vigilanza;»;
e) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2 bis. I corrispettivi per le attività di cui al comma 1 possono essere definiti con regolamenti regionali.».
Art. 86. (Inserimento dell'articolo 6 quater nella
1. [Dopo l'articolo 6 ter della
«Art. 6 quater. (Controlli e sanzioni amministrative)
1. Gli edifici certificati e le procedure di certificazione previsti dal regolamento di cui all'articolo 1 bis, comma 6, sono soggetti a controlli tecnici e amministrativi, nonchè ad accertamenti e ispezioni, da parte di ARES.
2. L'inosservanza della presente legge determina l'applicazione delle sanzioni previste dal
3. Sono inoltre previste le seguenti sanzioni:
a) il soggetto alienante che non osserva la disposizione di cui all'articolo 1 bis, comma 2, lettera a), è punito con la sanzione amministrativa da 1.000 euro a 6.000 euro;
b) il dante causa che non osserva la disposizione di cui all'articolo 1 bis, comma 2, lettera b), è punito con la sanzione amministrativa da 500 euro a 3.000 euro;
c) il contraente o l'aggiudicatario che non osserva le disposizioni di cui all'articolo 1 bis, comma 2, lettera c), è punito con la sanzione amministrativa da 1.000 euro a 6.000 euro.
4. L'Amministrazione regionale provvede alla sospensione dell'accreditamento di cui al regolamento previsto dall'articolo 1 bis, comma 6, nel caso in cui siano accertati comportamenti non conformi alle disposizioni della presente legge e delle norme di settore, da parte dei tecnici abilitati alla certificazione VEA accreditati o in caso di mancato pagamento, da parte dei medesimi, della tariffa annuale per l'accesso al sistema di accreditamento. In tali casi, l'Amministrazione regionale fissa un termine entro il quale detti soggetti devono porre in essere le azioni correttive richieste, decorso inutilmente il quale, provvede alla revoca dell'accreditamento e alla relativa comunicazione all'Ordine o al Collegio di appartenenza.
5. All'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvede la struttura regionale competente in materia di edilizia sostenibile.»] [23].
2. Le entrate derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 6 quater della
Art. 87. (Sostituzione dell'articolo 7 della
1. L'articolo 7 della
«Art. 7
(Formazione e informazione)
1. L'Amministrazione regionale, in collaborazione con ARES, promuove corsi di formazione, di aggiornamento e di riqualificazione professionale sulla certificazione VEA, rivolti agli enti locali, alle imprese e ai liberi professionisti.
2. La Regione realizza, in collaborazione con ARES, sul proprio sito web, uno sportello informativo sull'edilizia sostenibile e un sistema informativo regionale sulla sostenibilità energetico ambientale degli edifici volto, in particolare, alla creazione di un catasto energetico ambientale degli edifici, finalizzato anche al monitoraggio delle iniziative e dell'efficacia delle politiche pubbliche di intervento a favore del risparmio energetico e della sostenibilità ambientale, nonchè a uniformare, sul territorio regionale, le modalità d'intervento dei Comuni e delle Province.
3. Le modalità di accesso al sistema informativo regionale sulla sostenibilità energetico ambientale degli edifici, nonchè del relativo funzionamento, sono stabilite con il regolamento di cui all'articolo 1 bis, comma 6.».
2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all' articolo 7 della
Art. 88. (Inserimento dell'articolo 9 bis nella
1. Dopo l'articolo 9 della
«Art. 9 bis. (Contributi per la certificazione VEA di sostenibilità energetico ambientale)
1. L'Amministrazione regionale può prevedere specifici canali contributivi a sostegno dei maggiori oneri connessi al rilascio della certificazione VEA prevista dall'articolo 6 bis e, in particolare, per la predisposizione delle schede del Protocollo regionale per la valutazione della qualità energetica e ambientale di un edificio di cui all'articolo 1 bis, comma 2, lettere a) e b).».
Art. 89. (Modifica all'articolo 11 della
1. Il comma 1 dell'articolo 11 della
Art. 90. (Modifica all'articolo 14 della
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 14 della
«2 bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1 bis entrano in vigore con le seguenti gradualità temporali:
a) dal 31 ottobre 2011 per le unità immobiliari e gli edifici soggetti agli interventi edilizi di cui al comma 1;
b) dall'1 gennaio 2012 per le unità immobiliari e gli edifici esistenti, nei casi indicati al comma 2.».
Art. 91. (Modifica all'articolo 3 della
1. Al comma 76 dell'articolo 3 della
2. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 76, della
3. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 3, comma 76, della
Art. 92. (Modifica all'articolo 9 alla
1. Dopo il comma 37 dell'articolo 9 della
«37 bis. L'obbligo di destinazione d'uso dell'immobile si intende assolto da parte dei beneficiari del contributo straordinario di cui al comma 36, a condizione che il trasferimento della residenza nell'alloggio oggetto del contributo sia avvenuto entro la data di entrata in vigore della presente legge o che il trasferimento della residenza nell'alloggio medesimo intervenga entro duecentosettanta giorni dalla data di comunicazione della liquidazione del contributo straordinario stesso.».
Art. 93. (Modifiche all'articolo 28 della
1. All'articolo 28 della
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Nei casi di separazione personale dei coniugi e di scioglimento della convivenza more uxorio, il trasferimento della residenza, rispettivamente, di uno dei coniugi o di uno dei conviventi more uxorio, non comporta la revoca dell'agevolazione, qualora il ricorso per la separazione personale venga presentato, ovvero lo scioglimento della convivenza more uxorio intervenga entro un anno dal trasferimento della residenza medesima.»;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1 bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai rapporti contributivi in corso alla data di entrata in vigore della
c) al comma 4 dopo le parole «(Riordino degli interventi in materia di edilizia residenziale pubblica)» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero al Fondo istituito dall'articolo 23, comma 1, della
Art. 94. (Modifiche all'articolo 11 della
1. All'articolo 11 della
a) al comma 23 le parole «, finalizzato al» sono sostituite dalle seguenti: «e il»;
b) al comma 24 dopo le parole «del cantiere» sono aggiunte le seguenti: «e per i lavori di completamento entro novanta giorni dall'acquisto previa approvazione del relativo progetto»;
c) al comma 25 dopo le parole «nel medesimo.» sono aggiunte le seguenti: «Per i lavori di completamento l'anticipazione è concessa ed erogata sulla base del quadro economico del progetto.».
2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 11, comma 23, della
Art. 95. (Inserimento dell'articolo 7 quater nella
1. Dopo l'articolo 7 ter della
«Art. 7 quater. (Ammissibilità domande di contributo)
1. Le domande di contributo una tantum presentate per l'anno 2010 ai sensi dell'articolo 7 ter con imputazione al capitolo 3435 del bilancio di previsione per il 2010, sono ritenute ammissibili sulla base di quanto disposto dall'articolo 15 della
Art. 96. (Modifiche all'articolo 10 della
1. Il comma 44 dell'articolo 10 della
«44. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a soggetti privati proprietari contributi in conto capitale, nella misura massima del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile e, in ogni caso, nell'ammontare massimo di 10.000 euro, per far fronte alle spese necessarie per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera b), del
2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 10, comma 44, della
3. Dopo il comma 44 dell'articolo 10 della
«44 bis. Ai beni oggetto di contributo di cui al comma 44 non si applica l'articolo 32 della legge regionale 7/2000.».
4. Al comma 49 dell'articolo 10 della
5. Dopo il comma 49 dell'articolo 10 della
«49 bis. Le somme risultate disponibili in caso di revoca dei contributi sono allocate sul capitolo di spesa 3396 ai fini dello scorrimento della graduatoria delle domande.».
6. Le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 44, 44 bis, e 49 bis, della
Art. 97. (Modifica all'allegato A alla
1. Il punto 24 dell'allegato A dell'articolo 1 della
«24) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 bis, 8, 9 e 10 della
Art. 98. (Modifiche all'articolo 3 della
1. All'articolo 3 della
a) la lettera c) del comma 2 è abrogata;
b) alla lettera b) del comma 3 le parole «agli articoli 6 e 7» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 6»;
c) la lettera c) del comma 3 è sostituita dalla seguente:
«c) gli interventi di nuova costruzione, gli interventi su costruzioni esistenti e gli interventi di variante in corso d'opera, che assolvono una funzione di limitata importanza statica, ai sensi dell'articolo 5, comma 3.».
Art. 99. (Modifica all'articolo 4 della
1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 della
Art. 100. (Modifiche all'articolo 5 della
1. All'articolo 5 della legge regionale della
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. L'osservanza delle norme tecniche per la costruzione in zona sismica, in relazione agli interventi definiti dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 3, lettera c), fermo restando l'obbligo del preavviso scritto e del contestuale deposito dei progetti ai sensi del comma 1, è asseverata da una dichiarazione del progettista e, per i soli interventi di nuova costruzione che assolvono una funzione di limitata importanza statica, è anche accertata dal collaudatore. In tali casi, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6.»;
b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3 bis. Ai fini di cui all'articolo 62 del
a) è accertata dal collaudatore con le modalità di cui all'articolo 6, comma 5, in relazione agli interventi di nuova costruzione che assolvono una funzione di limitata importanza statica;
b) è asseverata dal direttore dei lavori, in relazione agli interventi su costruzioni esistenti che assolvono una funzione di limitata importanza statica, con esclusione di quelle di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a);
c) è accertata in sede di collaudo dell'intera opera, in relazione agli interventi di variante in corso d'opera che assolvono una funzione di limitata importanza statica.».
Art. 101. (Modifica all'articolo 6 della
1. Al comma 6 dell'articolo 6 della
Art. 102. (Modifiche all'articolo 7 della
1. All'articolo 7 della
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1 bis. L'osservanza delle norme tecniche per la costruzione in zona sismica in relazione agli interventi di cui al comma 1 è asseverata da una dichiarazione del progettista ed è accertata dal collaudatore con le modalità di cui all'articolo 6, comma 5.»;
b) i commi da 2 a 9 sono abrogati.
Art. 103. (Modifica all'articolo 20 della
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 20 della
«2 bis. Nelle more dell'emanazione dei provvedimenti attuativi di cui al comma 2, la verifica del Sindaco prevista dall'articolo 1, comma 3, della
Art. 104. (Norma transitoria)
1. Per le comunicazioni-denuncia effettuate ai sensi dell'articolo 2 della
CAPO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE E DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
Art. 105. (Sostituzione dell'articolo 3 della
1. L'articolo 3 della
«Art. 3
(Partecipazione della Regione alle procedure di VIA statale)
1. La Regione esprime il parere di cui all'articolo 25, comma 2, del
2. La Regione può promuovere l'intesa con lo Stato volta al riconoscimento del concorrente interesse regionale di infrastrutture e insediamenti, ai fini della partecipazione alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 29 del
3. Il Presidente della Regione esprime il parere di cui al comma 1, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di ambiente. La deliberazione giuntale dà atto dei pareri resi ai sensi del comma 4 e di eventuali pareri e valutazioni tecniche acquisiti per esigenze istruttorie.
4. Ai fini di cui al comma 3 la Regione può acquisire il parere del Comune sul cui territorio è prevista la realizzazione dell'opera e degli altri Comuni eventualmente interessati. I Comuni esprimono tale parere entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta della Regione. Trascorso inutilmente tale termine la Regione prescinde dai pareri.».
Art. 106. (Sostituzione dell'articolo 5 della
1. L'articolo 5 della
«Art. 5
(Ambito di applicazione)
1. Sono sottoposti a verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'articolo 9 bis, i progetti di cui all'allegato IV alla parte seconda del
2. Sono sottoposti a valutazione di impatto ambientale, secondo le disposizioni del capo III, sezione II:
a) i progetti di cui all'allegato III alla parte II del
b) i progetti di cui all'allegato III alla parte II del
c) i progetti di cui all'allegato IV alla parte II del
d) i progetti di cui al comma 1 qualora, all'esito della procedura di cui all'articolo 9 bis, si ritenga che possano avere impatti significativi sull'ambiente o che le relative variazioni costituiscano modifica sostanziale.».
Art. 107. (Modifica all'articolo 5 bis della
1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 5 bis della
«a) i progetti relativi a interventi di adeguamento di opere esistenti, finalizzati alla riduzione delle condizioni di inquinamento disposte da norme sopravvenute in materia di tutela ambientale; l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione del progetto, verificata la conformità del medesimo alle norme sopravvenute, ne dà comunicazione alla struttura regionale competente in materia di valutazione di impatto ambientale;».
Art. 108. (Inserimento dell'articolo 5 ter nella
1. Dopo l'articolo 5 bis della
«Art. 5 ter. (Reiterazione domande di concessione idraulica di piccola derivazione)
1. Le domande di concessione idraulica di piccola derivazione finalizzate alla produzione di energia idroelettrica di potenza media installata fino a 500 KW medi, presentate antecedentemente al 31 dicembre 1995 e il cui procedimento di rilascio si sia concluso ovvero sia tuttora pendente, possono essere reiterate dai richiedenti senza che le stesse siano assoggettate alla procedura di VIA di cui alla presente legge, in presenza delle seguenti condizioni:
a) compatibilità con le previsioni dei vigenti strumenti urbanistici dei Comuni interessati;
b) espletamento dell'attività istruttoria da parte dei competenti uffici regionali;
c) mantenimento del minimo deflusso vitale di cui al
2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle domande di concessione relative a impianti da collocare in area SIC e in zone parco.».
Art. 109. (Sostituzione della rubrica della sezione I del capo III della
1. La rubrica della sezione I del capo III della
Art. 110. (Sostituzione dell'articolo 9 della
1. L'articolo 9 della
«Art. 9
(Coordinamento dei procedimenti)
1. Al fine di razionalizzare e semplificare i procedimenti in riferimento ai progetti di opere e interventi soggetti a valutazione di impatto ambientale da realizzarsi in attuazione di piani e programmi già sottoposti a valutazione ambientale strategica, nella redazione dello studio di impatto ambientale possono essere utilizzate le informazioni e le analisi contenute nel rapporto ambientale. Nel corso della redazione dei progetti e nella fase della loro valutazione sono tenute in considerazione la documentazione e le conclusioni della VAS.
2. La procedura di verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 9 bis può essere condotta nell'ambito della valutazione ambientale strategica, nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge e del regolamento di cui all'articolo 30, qualora il livello di dettaglio del piano o del programma lo consenta. In tal caso, il soggetto proponente presenta l'istanza di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale all'autorità procedente nel processo di valutazione ambientale strategica, che la trasmette all'autorità competente in materia di valutazione di impatto ambientale, che si esprime con parere vincolante.
3. La verifica di assoggettabilità e la valutazione di impatto ambientale comprendono la procedura di valutazione di incidenza di cui all'articolo 5 del regolamento recante attuazione della
4. Ai fini di cui al comma 3 il soggetto proponente presenta alla struttura regionale competente in materia di valutazione di impatto ambientale, lo studio preliminare ambientale o lo studio di impatto ambientale, contenenti anche lo studio d'incidenza di cui all'articolo 5, comma 3, del regolamento emanato con
5. Le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza delle integrazioni procedurali di cui ai commi 2 e 3.».
Art. 111. (Sostituzione dell'articolo 9 bis della
1. L'articolo 9 bis della
«Art. 9 bis. (Verifica di assoggettabilità - screening)
1. I progetti di cui all'articolo 5, comma 1, sono sottoposti a verifica di assoggettabilità per valutare se gli stessi possano avere un impatto significativo sull'ambiente o se le relative variazioni costituiscano modifica sostanziale.
2. Ai fini di cui al comma 1 il soggetto proponente:
a) presenta alla struttura regionale competente in materia di valutazione di impatto ambientale:
1) il progetto preliminare;
2) lo studio preliminare ambientale, redatto con i contenuti indicati nell'allegato V alla parte II al
3) lo studio d'incidenza di cui all'articolo 5, comma 3, del regolamento emanato con
4) una copia su idoneo supporto informatico della documentazione di cui ai punti 1), 2) e 3);
5) una dichiarazione di conformità della copia di cui al punto 4) alla documentazione cartacea;
b) deposita copia degli atti di cui al comma 2, lettera a), presso i Comuni dove sono localizzati l'opera o l'intervento previsti nel progetto, nonchè lo studio d'incidenza qualora dovuto;
c) dà sintetico avviso dell'avvenuta presentazione di cui al comma 2, lettera a), nel Bollettino Ufficiale della Regione e all'albo pretorio dei Comuni interessati, notiziandone la struttura regionale competente in materia di valutazione di impatto ambientale; nell'avviso sono indicati i dati identificativi del soggetto proponente, l'oggetto e la localizzazione dell'opera o dell'intervento previsti nel progetto, i luoghi dove possono essere consultati gli atti di cui al comma 2, lettera a), e il termine per la presentazione di osservazioni alla struttura regionale competente in materia di valutazione di impatto ambientale, nonchè l'integrazione procedurale con la valutazione d'incidenza.
3. I principali elaborati del progetto preliminare e lo studio preliminare ambientale, nonchè lo studio d'incidenza qualora dovuto, sono pubblicati sul sito web della Regione a cura della struttura regionale competente in materia di valutazione di impatto ambientale.
4. Entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 2, lettera c), chiunque abbia interesse può far pervenire le proprie osservazioni alla struttura regionale competente in materia di valutazione di impatto ambientale.
5. Il direttore della struttura regionale competente in materia di ambiente, nei quarantacinque giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 4, sulla base dei criteri dettati dall'allegato V alla parte II del
6. Qualora il procedimento comprenda la valutazione d'incidenza, la struttura regionale competente in materia di ambiente, acquisisce:
a) il parere della struttura regionale competente in materia di aree naturali protette;
b) il parere degli enti di gestione delle aree naturali protette ai sensi dell'articolo 3 della
7. La struttura regionale competente in materia di valutazione di impatto ambientale, acquisiti i pareri di cui al comma 6 che sono resi entro trenta giorni dalla richiesta, dà atto degli esiti della valutazione d'incidenza e, qualora non risulti possibile escludere incidenze negative significative, dispone l'assoggettamento del progetto alla procedura di valutazione di impatto ambientale.
8. In caso di esclusione del progetto dall'obbligo di procedura di valutazione possono essere impartite prescrizioni e previste specifiche azioni di monitoraggio.
9. La struttura regionale competente in materia di valutazione di impatto ambientale pubblica un sintetico avviso dell'emissione del provvedimento di cui al comma 7 nel Bollettino Ufficiale della Regione e ne cura l'integrale pubblicazione sul sito web della Regione.
10. La struttura regionale competente in materia di valutazione di impatto ambientale pubblica sul sito web della Regione l'elenco dei progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità.».
Art. 112. (Sostituzione della rubrica della sezione II del capo III della
1. La rubrica della sezione II del capo III della
Art. 113. (Sostituzione dell'articolo 10 della
1. L'articolo 10 della
«Art. 10
(Presentazione del progetto e dello studio di impatto ambientale)
1. Il soggetto proponente la realizzazione di un'opera o di un intervento ai sensi dell'articolo 5, comma 2, presenta alla struttura regionale competente in materia di valutazione di impatto ambientale, anche su supporto informatico, il progetto definitivo e lo studio di impatto ambientale redatto conformemente all'articolo 11.
2. Entro trenta giorni dalla presentazione della documentazione di cui al comma 1, verificata la completezza della stessa, la struttura regionale competente ne invia copia alle autorità interessate individuate tra quelle di cui all'articolo 13 affinchè esprimano il parere di competenza. Dell'invio di tale documentazione è data contestuale comunicazione al soggetto proponente.
3. Il soggetto proponente provvede agli adempimenti previsti all'articolo 14, commi 1 e 2.
4. Entro trenta giorni dalla presentazione della documentazione di cui al comma 1, qualora la stessa risulti incompleta, la struttura regionale competente la restituisce al soggetto proponente con l'indicazione degli elementi mancanti. In tal caso il progetto si intende non presentato.».
Art. 114. (Sostituzione dell'articolo 13 della
1. L'articolo 13 della
«Art. 13
(Individuazione delle autorità interessate)
1. Sono autorità interessate all'opera o all'intervento proposti:
a) la Provincia e i Comuni il cui territorio è interessato dalla realizzazione dell'opera o dell'intervento;
b) le autorità competenti a rilasciare concessioni, autorizzazioni, pareri, nulla osta e altri atti di assenso che consentono la realizzazione dell'opera con riferimento alle seguenti materie:
1) tutela dell'ambiente dagli inquinamenti;
2) tutela del paesaggio;
3) difesa del suolo, vincolo idrogeologico e vincolo legato alla trasformazione del bosco;
4) igiene e sanità;
5) tutela delle aree di interesse naturalistico.».
Art. 115. (Sostituzione dell'articolo 14 della
1. L'articolo 14 della
«Art. 14
(Pubblicità del progetto e dello studio di impatto ambientale)
1. Entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 10, comma 2, il soggetto proponente fa pubblicare sul quotidiano locale maggiormente diffuso nell'ambito provinciale interessato, l'annuncio dell'avvenuta presentazione della documentazione di cui all'articolo 10, comma 1, con la specificazione dei propri dati identificativi, con la sommaria descrizione dell'opera, nonchè con l'indicazione dei luoghi dove possono essere consultati gli atti e del termine per la presentazione di osservazioni alla struttura regionale competente [27].
2. Il soggetto proponente dà notizia dell'avvenuta pubblicazione ai sensi del comma 1 alla struttura regionale competente e alle autorità interessate di cui all'articolo 10, comma 2 [28].
3. Contestualmente alla pubblicazione di cui al comma 1, la documentazione presentata è messa a disposizione del pubblico, anche mediante pubblicazione nel sito web della Regione, presso la struttura regionale competente in materia di valutazione di impatto ambientale e presso i Comuni di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), per un periodo di sessanta giorni, affinchè chiunque ne possa prendere visione [29].
4. La struttura regionale competente rende disponibile al pubblico un congruo numero dei riassunti di cui all'articolo 11, comma 2, lettera m). Chiunque può chiedere e ottenere, anche su supporto digitale, il rilascio di copie o di estratti della documentazione presentata, dietro rimborso delle spese di riproduzione.».
Art. 116. (Sostituzione dell'articolo 15 della
1. L'articolo 15 della
«Art. 15
(Consultazioni)
1. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione di cui all'articolo 10, comma 3, sono presentati alla struttura regionale competente in materia di valutazione di impatto ambientale:
a) il parere sulla documentazione di cui all'articolo 10, comma 2, da parte delle autorità interessate;
b) eventuali osservazioni da parte del pubblico.
2. Entro lo stesso termine di cui al comma 1 la struttura regionale competente in materia di valutazione di impatto ambientale promuove lo svolgimento di inchieste pubbliche qualora ricorrano le condizioni previste dal regolamento di esecuzione. L'inchiesta pubblica è presieduta dal Sindaco del Comune interessato o da un suo delegato e si svolge secondo le modalità previste dal regolamento di esecuzione. Dell'esito dell'inchiesta pubblica, il Sindaco dà comunicazione alla struttura regionale stessa, entro cinque giorni dallo svolgimento della medesima.
3. Entro i venti giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1 o successivi alla data della comunicazione di cui al comma 2 nel caso in cui stata svolta l'inchiesta pubblica, la struttura regionale competente può chiedere al soggetto proponente, per una sola volta, integrazioni della documentazione di cui all'articolo 10, comma 1, che risultino necessarie in base all'istruttoria svolta, ai pareri e alle osservazioni ricevuti, nonchè all'esito dell'inchiesta pubblica.
4. Ai fini della presentazione delle integrazioni di cui al comma 3 è fissato un termine non superiore a sessanta giorni, eventualmente prorogabile per una volta e al massimo per ulteriori sessanta giorni, su istanza motivata del soggetto proponente. L'inadempimento del soggetto proponente o il ritiro della domanda comportano l'interruzione del procedimento con effetto di pronuncia interlocutoria negativa.
5. Entro il medesimo termine di cui al comma 3 il soggetto proponente può informare la struttura regionale competente dell'intenzione di presentare entro i successivi sessanta giorni, prorogabili al massimo di ulteriori sessanta giorni, integrazioni o modifiche alla documentazione di cui all'articolo 10, comma 1.
6. La struttura regionale competente in materia di valutazione di impatto ambientale:
a) trasmette la documentazione pervenuta ai sensi dei commi 3 e 5 alle autorità interessate individuate tra quelle di cui all'articolo 13, affinchè esprimano il parere di competenza entro sessanta giorni dal ricevimento della stessa;
b) diffonde la documentazione di cui alla lettera a) attraverso il sito web della Regione, affinchè chiunque, entro sessanta giorni, possa presentare osservazioni;
c) dispone, qualora ritenga rilevante la conoscenza dei contenuti della documentazione di cui alla lettera a), che il soggetto proponente ne comunichi l'avvenuto deposito con le modalità di cui all'articolo 10, comma 3, affinchè chiunque, entro sessanta giorni, possa presentare osservazioni.».
Art. 117. (Modifica all'articolo 17 della
1. Al comma 1 dell'articolo 17 della
Art. 118. (Modifiche all'articolo 19 della
1. All'articolo 19 della
a) al comma 1 le parole «ai sensi dell'articolo 16, comma 1,» sono soppresse;
b) al comma 2 le parole «e al pubblico interessato individuati ai sensi dell'articolo 13» sono sostituite dalle seguenti: «individuate tra quelle di cui all'articolo 13».
Art. 119. (Modifiche all'articolo 20 della
1. All'articolo 20 della
a) alla lettera a) del comma 1 la parola «confermare» è sostituita dalla seguente: «conformare»;
b) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
«b) sostituisce o coordina gli atti di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), di competenza delle autorità interessate individuate ai sensi dell'articolo 10, comma 2;».
Art. 120. (Modifiche all'articolo 21 della
1. All'articolo 21 della
a) prima del comma 1 è inserito il seguente:
«01. La valutazione di impatto ambientale costituisce, per i progetti di opere e interventi a cui si applicano le disposizioni della presente legge, presupposto o parte integrante del procedimento di autorizzazione o di approvazione. I provvedimenti di autorizzazione o di approvazione adottati senza la previa valutazione di impatto ambientale, qualora prescritta, sono annullabili per violazione di legge.»;
b) al comma 1 dopo la parola «legge» sono inserite le seguenti: «, anche avvalendosi di ARPA».
Art. 121. (Sostituzione dell'articolo 25 della
1. L'articolo 25 della
«Art. 25
(Informazioni sottoposte a segreto industriale o commerciale)
1. Il soggetto proponente, contestualmente alla presentazione del progetto definitivo e dello studio di impatto ambientale di cui all'articolo 10, comma 1, può motivatamente, per ragioni di segreto industriale o commerciale, chiedere alla struttura regionale competente in materia di valutazione di impatto ambientale di non rendere pubblica parte della documentazione presentata.
2. La struttura regionale competente in materia di valutazione di impatto ambientale, verificate le ragioni del soggetto proponente può, motivatamente, respingere la richiesta nel caso in cui l'interesse pubblico all'accesso alle informazioni prevalga sull'interesse alla riservatezza.
3. I componenti della Commissione tecnico - consultiva di cui all'articolo 22 e il personale della struttura regionale competente in materia di valutazione di impatto ambientale hanno accesso alla documentazione riservata di cui al comma 1, ai soli fini istruttori, con l'obbligo di rispettare le disposizioni che ne tutelano la segretezza.».
Art. 122. (Modifica all'articolo 26 della
1. Al comma 1 dell'articolo 26 della
Art. 123. (Modifiche all'articolo 28 della
1. All'articolo 28 della
a) il comma 2 bis è abrogato;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. L'Amministrazione regionale rende disponibile al pubblico la documentazione istruttoria mediante pubblicazione sul sito web della Regione.».
Art. 124. (Modifiche all'articolo 30 della
1. All'articolo 30 della
a) la lettera c) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
«c) ai fini di cui all'articolo 5, comma 1, e sulla base dei criteri indicati dall'allegato V alla parte II del
1) la definizione, in relazione ad alcune tipologie progettuali o ad aree predeterminate, degli incrementi nella misura massima del 30 per cento o dei decrementi, delle soglie di cui all'allegato IV alla parte II del decreto legislativo medesimo;
2) la determinazione, per i progetti di cui all'allegato IV alla parte II del decreto legislativo medesimo, qualora non ricadenti neppure parzialmente in aree naturali protette, per specifiche categorie progettuali o in particolari situazioni ambientali e territoriali, dei criteri o delle condizioni di esclusione dalla verifica di assoggettabilità;»;
b) la lettera d) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
«d) ai fini di cui all'articolo 5, comma 2, l'individuazione di situazioni particolari del territorio regionale che richiedono l'adozione di forme di tutela giuridica dell'ambiente più restrittive.».
Art. 125. (Abrogazioni)
1. Gli articoli 6, 7, 8, 12, 16, il comma 7 dell'articolo 22, e l'articolo 31 della
Art. 126. (Norma transitoria)
1. Le procedure di valutazione di impatto ambientale in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, relative a progetti non rientranti nell'ambito di applicazione di cui all'articolo 5 della
2. Le procedure di valutazione di impatto ambientale in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, relative a progetti rientranti nell'ambito di applicazione di cui all'articolo 5, comma 1, della
Art. 127. (Modifiche alle leggi regionali 25/2005 e 2/2006)
1. A decorrere dall'1 gennaio 2011:
a) è abrogato l'articolo 20 della
b) al comma 25 dell'articolo 6 della
c) al comma 26 dell'articolo 6 della
d) al comma 27 dell'articolo 6 della
CAPO IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE
Art. 128. (Modifica all'articolo 18 della
1. Il comma 8 dell'articolo 18 della
«8. L'Autorità per la vigilanza, per le funzioni di cui all'articolo 19, comma 2, al fine di attivare strumenti operativi di concertazione, può utilizzare i protocolli di Agenda 21, ai quali partecipano rappresentanze delle istituzioni, delle associazioni ambientaliste, e di altre associazioni portatrici di interessi diffusi.».
Art. 129. (Inserimento dell'articolo 16 quater nella
1. Dopo l'articolo 16 ter della
«Art. 16 quater. (Titolare dell'autorizzazione)
1. L'autorizzazione agli scarichi, ai sensi dell'articolo 124, comma 2, del
Art. 130. (Modifica all'articolo 4 della
1. Al terzo comma dell'articolo 4 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35 (Norme modificative e integrative delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni e integrazioni, concernenti le riparazioni e la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi tellurici del 1976 e di altre leggi regionali d'intervento), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale percentuale, per particolari circostanze quali la pendenza di contenziosi, può essere incrementata fino a un massimo del 50 per cento limitatamente agli edifici catalogati soggetti a vincolo da parte della Soprintendenza archeologica e per i beni ambientali architettonici artistici e storici.».
Art. 131. (Modifica all'articolo 4 della
1. Al comma 1 dell'articolo 4 della
2. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 4, comma 1, della
Art. 132. (Inserimento dell'articolo 3 bis nella
1. Dopo l'articolo 3 della
«Art. 3 bis. (Servizio di distribuzione di gas naturale)
1. Ai sensi dell'articolo 14 del
2. La titolarità del servizio di distribuzione del gas naturale istituito con contratto di concessione rep. reg. n. 6151 del 23 novembre 1993 nei Comuni di Ampezzo, Cercivento, Comeglians, Enemonzo, Ovaro, Preone, Ravascletto, Raveo, Socchieve, Suttrio, Villa Santina e Paluzza, è trasferita a ciascun singolo Comune per quanto riguarda il proprio territorio comunale. La proprietà degli impianti di distribuzione di competenza della Regione è trasferita gratuitamente a ciascun singolo Comune, in quota parte calcolata in ragione della consistenza impiantistica che insiste sul territorio comunale.
3. Alla data di entrata in vigore della
CAPO V
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO E GESTIONE DEI RIFIUTI
Art. 133. (Modifica all'articolo 41 della
1. Dopo il comma 1 bis dell'articolo 41 della
«1 ter. Nelle more dell'entrata in vigore dei Piani comunali di classificazione acustica di cui all'articolo 23, si applicano i limiti di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991 (Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno).».
Art. 134. (Modifiche all'articolo 3 della
1. All'articolo 3 della
a) al comma 34 le parole «il 40 per cento dei rifiuti urbani complessivamente raccolti, così come attestato annualmente dal modello unico di dichiarazione (MUD)» sono sostituite dalle seguenti: «il 45 per cento dei rifiuti urbani complessivamente raccolti, secondo i dati validati forniti, annualmente, dalla Sezione regionale del Catasto dei Rifiuti»;
b) il comma 35 è sostituito dal seguente:
«35. I contributi di cui al comma 34 sono concessi sulla base dei seguenti parametri:
a) fino a 1 euro per abitante: raccolta differenziata dal 45 per cento al 55 per cento;
b) fino a 2 euro per abitante: raccolta differenziata dal 55 per cento al 65 per cento;
c) fino a 3 euro per abitante: raccolta differenziata dal 65 per cento al 75 per cento;
d) fino a 4 euro per abitante: raccolta differenziata dal 75 per cento all'85 per cento;
e) fino a 5 euro per abitante: raccolta differenziata dall'85 per cento al 100 per cento.»;
c) il comma 36 è sostituito dal seguente:
«36. Con legge finanziaria è determinata annualmente l'entità del trasferimento che l'Amministrazione regionale corrisponde alle Province, in cui almeno un Comune abbia raggiunto la percentuale minima di raccolta differenziata del 45 per cento dei rifiuti urbani complessivamente raccolti, secondo i dati validati forniti annualmente dalla Sezione regionale del Catasto dei Rifiuti. Il suddetto trasferimento è ripartito tra le stesse Province, nella misura del 40 per cento, in relazione alla popolazione residente nei Comuni che hanno raggiunto una raccolta differenziata pari ad almeno il 45 per cento dei rifiuti urbani complessivamente raccolti e, nella misura del 60 per cento, in proporzione all'estensione territoriale dei medesimi Comuni.».
2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 3, comma 34, della
Art. 135. (Modifiche all'articolo 2 della
1. Il comma 1 dell'articolo 2 della
«1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) impianto di smaltimento: l'impianto che effettua le operazioni di smaltimento di rifiuti con le modalità previste nell'allegato B alla parte IV del
b) impianto di recupero: l'impianto che effettua le operazioni di recupero di rifiuti con le modalità previste nell'allegato C alla parte IV del decreto legislativo 152/2006.».
Art. 136. (Modifica all'articolo 28 della
1. Il comma 3 bis dell'articolo 28 della
«3 bis. L'indennizzo di cui al regolamento di esecuzione della
CAPO VI
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ARPA, SITI INQUINATI E OSSERVATORI ASTRONOMICI
Art. 137. (Modifiche alla
1. All'articolo 4 della
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Sono soggetti al controllo preventivo della Giunta regionale i seguenti atti e loro modificazioni:
a) i programmi annuali e pluriennali e i relativi bilanci preventivi;
b) i bilanci di esercizio;
c) il regolamento di organizzazione.»;
b) al comma 2:
1) la parola «10» è sostituita dalla seguente: «cinque»;
2) le parole «Direzione regionale dell'ambiente» sono sostituite dalle seguenti: «Direzione centrale ambiente e lavori pubblici»;
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. La Giunta regionale approva gli atti di cui al comma 1 entro sessanta giorni dal ricevimento.».
2. La lettera g) del comma 3 dell'articolo 7 della
«g) alla redazione della relazione annuale sulla gestione prevista dall'articolo 11, comma 8;».
3. L'articolo 11 della
«Art. 11
(Processo di programmazione e controllo)
1. Il processo di programmazione di ARPA, che si articola in programmazione annuale e triennale, si raccorda con il processo di programmazione della Regione e degli enti locali, nell'ambito delle priorità e degli indirizzi stabiliti dal Comitato di indirizzo e verifica ai sensi dell'articolo 13.
2. Costituiscono strumenti della programmazione triennale il programma triennale e il relativo bilancio pluriennale di previsione.
3. Costituiscono strumenti della programmazione annuale il programma annuale e il relativo bilancio di previsione.
4. Entro il 15 luglio di ogni anno il Direttore generale di ARPA predispone il progetto degli strumenti di programmazione annuale e triennale e lo trasmette, per il tramite della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, al Comitato di indirizzo e verifica di ARPA al fine di acquisirne il parere.
5. Entro il 31 ottobre di ogni anno il Direttore generale di ARPA, in coerenza con gli indirizzi approvati dalla Giunta regionale, in armonia con le convenzioni di cui all'articolo 12 e tenuto conto delle proposte dei Comitati tecnici provinciali di coordinamento di cui all'articolo 15, adotta contestualmente gli atti di programmazione annuale e triennale e li trasmette, corredati del parere del Collegio dei revisori contabili di ARPA, alla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 4, comma 2.
6. Qualora il bilancio economico preventivo di ARPA non sia approvato dalla Giunta regionale entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, ARPA può sostenere costi nei limiti di un dodicesimo di quanto previsto nel bilancio adottato per ogni mese di pendenza del procedimento.
7. Nel contesto del processo di controllo della gestione, il Direttore generale è responsabile del risultato della gestione aziendale. Il Direttore generale verifica mediante valutazioni comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati, la corretta ed economica gestione delle risorse di cui dispone, nonchè l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa. A tal fine valuta, con periodicità almeno trimestrale, l'andamento dei costi rispetto agli obiettivi di budget.
8. Il bilancio d'esercizio, costituito dalla relazione del Direttore generale sulla gestione, dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa e dal rendiconto finanziario è adottato entro il 30 aprile di ciascun anno ed è trasmesso, corredato della relazione del Collegio dei revisori contabili di ARPA, alla Giunta regionale per il tramite della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici.».
4. Il comma 4 dell'articolo 22 della
Art. 138. (Modifiche all'articolo 6 della
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 6 della
«1 bis. Gli oneri per spese tecniche, generali e di collaudo di cui al decreto del Presidente della Regione 20 dicembre 2005, n. 453/Pres. (
1 ter. L'inizio delle attività di realizzazione degli interventi di cui al comma 1 è contestuale alla data del relativo contratto di appalto.
1 quater. In sede di accertamento finale della spesa, sono ammissibili al finanziamento anche gli oneri derivanti dall'attuazione delle prescrizioni dettate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, negli atti di approvazione dei piani di caratterizzazione e dei progetti di bonifica.».
2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 6, commi 1 bis e 1 quater, della
Art. 139. (Modifiche alla
1. Alla
a) alle lettere a) ed e) del comma 1 dell'articolo 5 la parola «cinque» è sostituita dalla seguente: «otto»;
b) al comma 1 dell'articolo 7 dopo le parole «allegato A» sono aggiunte le seguenti: «con esclusione di quelli adibiti unicamente ad attività didattiche»;
c) alla lettera b) del comma 12 dell'articolo 8 dopo le parole «superiori al valore di 5;» sono aggiunte le seguenti: «le prescrizioni di cui al presente articolo non si applicano alle aree adibite a parcheggio veicolare e alle eventuali derivazioni dello stesso in cui non è possibile il traffico pesante; tali prescrizioni non si applicano altresì a incroci e rotatorie fino a una distanza di 50 metri dal centro di esse;»;
d) al comma 1 dell'articolo 12 le parole «al personale dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA), del Corpo Forestale Regionale, delle Province e dei Comuni» sono sostituite dalle seguenti: «alle Province e ai Comuni, che possono avvalersi del supporto dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente ai sensi della
CAPO VII
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI HABITAT, PARCHI E RISERVE NATURALI
Art. 140. (Modifiche alle leggi regionali 14/2007 e 7/2008)
1. Alla lettera k sexies) del comma 2 dell'articolo 3 della
2. Alla lettera j) del comma 2 dell'articolo 9 della
3. L'articolo 10 della
«Art. 10
(Misure di conservazione specifiche e piani di gestione)
1. La Giunta regionale approva, con propria deliberazione, le misure di conservazione specifiche necessarie a evitare il degrado degli habitat, nonchè la perturbazione delle specie che hanno motivato l'individuazione dei siti Natura 2000, sentiti il Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 8 della
2. Le misure di conservazione sono elaborate attraverso un processo partecipativo degli enti locali interessati e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio, nel rispetto:
a) delle linee guida per la gestione dei siti di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 settembre 2002 (Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000);
b) dei criteri minimi uniformi statali atti a garantire la coerenza ecologica e l'uniformità della gestione sul territorio nazionale, e a quanto disposto dalla normativa comunitaria e statale di recepimento;
c) degli indirizzi metodologici regionali di cui al comma 12;
d) degli usi, costumi e tradizioni locali.
3. Le misure di conservazione approvate sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione. Le misure di conservazione prevalgono sulle disposizioni contrastanti eventualmente contenute in altri strumenti di regolamentazione e pianificazione urbanistica.
4. L'efficacia delle misure di conservazione specifiche cessa nei casi di cui ai commi 8 e 10.
5. La Giunta regionale adotta all'occorrenza un piano di gestione con il procedimento di cui ai commi 1 e 2, sentita la Commissione consiliare competente.
6. Il piano di gestione è uno strumento di pianificazione ambientale, che prevale sulle disposizioni contrastanti eventualmente contenute in altri strumenti di regolamentazione e pianificazione urbanistica. Ai suoi contenuti si conformano gli strumenti urbanistici comunali secondo le procedure indicate nel regolamento di attuazione della parte urbanistica della
a) rilevare le esigenze ecologiche degli habitat e delle specie di interesse comunitario;
b) individuare le misure di conservazione regolamentari, amministrative e contrattuali finalizzate alla tutela degli habitat e delle specie di interesse comunitario;
c) individuare le misure di gestione attiva, di monitoraggio e ricerca, di incentivazione e di divulgazione a fini didattici e formativi;
d) garantire l'integrazione degli obiettivi ambientali nella pianificazione territoriale;
e) individuare l'uso delle risorse finalizzandolo alle esigenze di tutela e valorizzazione del sito.
7. Il piano di gestione adottato è pubblicato per sessanta giorni consecutivi all'albo pretori0 degli enti locali interessati e sul sito informatico della Regione con avviso di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, con l'indicazione della sede ove si può prendere visione dei relativi elaborati. Chiunque vi abbia interesse può presentare osservazioni entro i sessanta giorni successivi e la Regione valuta le osservazioni pervenute e apporta le eventuali modifiche.
8. A decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso di adozione del Piano di gestione sono vigenti le misure di conservazione regolamentari e amministrative in esso contenute.
9. Il piano di gestione è approvato con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
10. Il Piano di gestione entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
11. Le misure di conservazione e i Piani di gestione sono attuati dall'Amministrazione regionale mediante l'adozione di programmi e provvedimenti in essi previsti, fatte salve le competenze specifiche degli enti pubblici preposti, e sono aggiornati ogni dieci anni. Tale aggiornamento può essere anticipato in relazione agli esiti dei monitoraggi di cui all'articolo 8.
12. La Giunta regionale, con propria deliberazione, approva indirizzi metodologici per la redazione degli strumenti di gestione dei siti Natura 2000.».
Art. 141. (Modifica all'articolo 2 della
1. Il comma 37 dell'articolo 2 della
«37. L'Amministrazione regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, e su istanza degli enti interessati, è autorizzata a destinare, anche prevedendo le eventuali necessarie novazioni soggettive, il finanziamento di cui all'articolo 8 della
Art. 142. (Modifiche alla
1. Al comma 2 dell'articolo 7 della
2. Al comma 2 dell'articolo 16 della
Art. 143. (Modifica all'articolo 12 della
1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 12 della
Art. 144. (Modifiche alla
1. All'articolo 69 della
a) alla lettera a) del comma 1 le parole «al di fuori delle delimitazioni dei centri edificati assunte ai sensi dell'articolo 18 della
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1 bis. Le misure di salvaguardia di cui al comma 1, lettere a) e b), non si applicano nelle aree delimitate dagli strumenti urbanistici comunali come zone territoriali omogenee A, B, C, D, G e H.».
2. All'articolo 70 della
a) al comma 1 le lettere da a) ad h) e da l) a z) sono abrogate;
b) al comma 3 le parole «di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «delle aree di cui al comma 1».
CAPO VIII
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CACCIA
Art. 145. (Modifiche alla
1. All'articolo 3 della
a) dopo la lettera b) del comma 1 sono inserite le seguenti:
«b bis) istituzione e gestione di centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica;
b ter) individuazione delle zone di rifugio destinate alla salvaguardia della fauna;»;
b) alla lettera d) del comma 1 dopo le parole «(Legge comunitaria 2006)» sono inserite le seguenti: «, fatte salve le competenze delle Province per il controllo delle specie di fauna selvatica cinghiale, volpe e corvidi disciplinate dall'articolo 11, commi 1 bis, 1 ter e 1 quater della legge regionale 14/2007».
2. Al comma 1 dell'articolo 5 della
«a bis) esercitano le funzioni in materia di controllo delle specie di fauna selvatica cinghiale, volpe e corvidi ai sensi dell'articolo 11, commi 1 bis, 1 ter e 1 quater, della legge regionale 14/2007;».
3. Alla fine del comma 12 dell'articolo 8 della
4. Dopo il comma 5 dell'articolo 10 della
«5 bis. Gli indennizzi e i contributi previsti dal presente articolo sono concessi in osservanza delle disposizioni del
5. All'articolo 14 della
a) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Lo statuto dell'associazione della Riserva di caccia individua gli scopi dell'associazione e disciplina l'elezione, l'organizzazione e il funzionamento degli organi, i diritti e gli obblighi degli associati, le condizioni della loro ammissione ed esclusione, conformemente alle clausole minime di uniformità degli statuti delle Riserve di caccia individuate con deliberazione della Giunta regionale. Gli statuti e le modifiche sono trasmessi all'Amministrazione regionale entro dieci giorni dall'approvazione.»;
b) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
«7 bis. Il Direttore della riserva di caccia oggetto di intervento sostitutivo ai sensi dell'articolo 21, comma 2, non può essere rieletto alla medesima carica per il mandato immediatamente successivo all'adozione di tale provvedimento.».
6. Al comma 2 dell'articolo 16 della
7. Dopo il comma 7 dell'articolo 17 della
«7 bis. Il Presidente del Distretto venatorio oggetto di intervento sostitutivo ai sensi dell'articolo 21 comma 2, non può essere rieletto alla medesima carica per il mandato immediatamente successivo all'adozione di tale provvedimento.».
8. Al comma 6 dell'articolo 22 della
9. All'articolo 23 della
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le Province autorizzano, previo parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e del Comitato, l'istituzione di aziende faunistico-venatorie, senza fine di lucro, per finalità di miglioramento ambientale e faunistico, a favore di uno o più proprietari o conduttori che conferiscono i loro terreni al fine di goderne l'utilizzo a scopo venatorio.»;
b) dopo la lettera b) del comma 4 è inserita la seguente:
«b bis) curare la tenuta del registro dei permessi e del registro degli inviti conformi al modello approvato dalla Regione;»;
c) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Le Province autorizzano l'istituzione di aziende agri-turistico-venatorie, previo parere dell'ISPRA e del Comitato, al fine di consentire un'integrazione del reddito delle imprese agricole. L'autorizzazione è rilasciata a favore di uno o più soggetti che conferiscono terreni dell'azienda agricola a scopi venatori.».
10. All'articolo 26 della
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. La Provincia autorizza lo svolgimento di gare e prove cinofile sul territorio delle Riserve di caccia o su parte di esso entro trenta giorni dalla presentazione della domanda sentiti l'Amministrazione regionale e il Direttore della Riserva di caccia.»;
b) la lettera a) del comma 2 è abrogata.
11. All'articolo 30 della
a) al comma 1 le parole «conforme al modello-tipo approvato dalla Regione» sono soppresse;
b) al comma 2 dopo le parole «dalla Provincia» sono aggiunte le seguenti: «, conforme al modello-tipo approvato dalla Regione,»;
c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3 bis. Le annotazioni sul tesserino regionale di caccia relative ai capi abbattuti devono essere compilate al termine della giornata venatoria.».
12. All'articolo 32 della
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. L'ammissione è consentita a coloro che non siano assegnati a una Riserva di caccia al momento della presentazione della domanda. In caso di dimissioni, l'ammissione è consentita qualora siano trascorsi almeno due anni dalle medesime.»;
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3 bis. Il trasferimento è consentito a coloro che, al momento della presentazione della domanda, risultano essere assegnati da almeno cinque anni nella Riserva di caccia da cui chiedono il trasferimento.».
13. Al comma 6 dell'articolo 33 della
14. Al comma 2 dell'articolo 34 della
15. L'articolo 44 della
«Art. 44
(Cattura temporanea e inanellamento)
1. In attuazione dell'articolo 4 della
2. La cattura per la cessione a fini di richiamo è consentita solo per esemplari appartenenti alle seguenti specie: allodola; cesena; tordo sassello; tordo bottaccio; merlo; pavoncella e colombaccio. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, previo parere dell'ISPRA, è approvato il calendario di cattura per specie.
3. Con regolamento regionale da emanarsi previo parere dell'ISPRA sono disciplinati:
a) i mezzi di cattura consentiti e le modalità di gestione degli impianti;
b) i criteri per la determinazione del numero di esemplari catturabili, distinto per specie e su base provinciale;
c) i controlli sull'attività di cattura;
d) le modalità per la cessione degli esemplari catturati ai soggetti di cui all'articolo 5, comma 2, della
e) le modalità per l'individuazione dei soggetti qualificati e idonei alla gestione degli impianti;
f) i criteri per conservare il valore storico, culturale e paesaggistico delle bressane e dei roccoli presenti sul territorio della Regione Friuli Venezia Giulia concedendo, a seconda delle tipologie, sovvenzioni annuali finalizzate alle operazioni di manutenzione di ogni impianto.».
Art. 146. (Abrogazione della
1. La
Art. 147. (Disposizioni transitorie)
1. La Giunta regionale individua le clausole minime di uniformità degli statuti di cui all'articolo 14, comma 4, della
Art. 148. (Modifica alla
1. Il comma 1 dell'articolo 2 della
«1. Sul territorio del Friuli Venezia Giulia l'attività venatoria è consentita con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a tre colpi, di calibro non superiore al 12, nonchè con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a 5,6 millimetri con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a 40 millimetri. Nella Zona faunistica delle Alpi, come individuata ai sensi dell'articolo 2 della
Art. 149. (Modifica all'articolo 19 della
1. Al comma 6 dell'articolo 19 della
Art. 150. (Modifiche alla
1. Alla
a) al comma 1 dell'articolo 7 ter le parole «2010-2010» sono sostituite dalle seguenti: «2011-2012»;
b) l'articolo 8 è abrogato;
c) il comma 2 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:
«2. Nell'atto di autorizzazione sono riportati gli obblighi alla cui osservanza è tenuto l'allevatore con particolare riferimento alle condizioni igienico - sanitarie e alla tenuta di apposito registro riportante i dati essenziali sull'andamento dell'allevamento. La tenuta di apposito registro non è richiesta per gli allevamenti di fauna selvatica a scopo ornamentale e amatoriale.».
Art. 151. (Modifica all'articolo 11 della
1. Al comma 1 ter dell'articolo 11 della
CAPO IX
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PESCA NELLE ACQUE INTERNE
Art. 152. (Inserimento dell'articolo 4 quinquies nella
1. Dopo l'articolo 4 quater della
«Art. 4 quinquies. (Asciutte artificiali e lavori in alveo)
1. Nel caso di esecuzione di asciutte artificiali, di lavori in alveo, di manovre idrauliche che riducono in modo anomalo la portata, il livello o l'estensione dei corpi idrici, il soggetto esecutore ne dà comunicazione scritta all'Ente tutela pesca, con anticipo di almeno dieci giorni salvo dichiarazione dello stato di emergenza.
2. Nel caso in cui l'Ente tutela pesca verifichi che non sono garantite le condizioni necessarie alla salvaguardia della fauna ittica, procede al suo recupero e i relativi costi sono imputati al soggetto esecutore.
3. L'Ente tutela pesca immette il materiale ittico recuperato nello stesso corpo idrico di prelievo ovvero, se non possibile, in altre acque idonee dal punto di vista faunistico. E' fatto salvo il diverso uso del materiale ittico recuperato per gli scopi istituzionali dell'Ente.
4. Nel caso di mancata comunicazione delle operazioni di cui al comma 1, il soggetto esecutore che abbia arrecato danno alla fauna ittica o all'ambiente acquatico è tenuto alle spese per il ripristino della precedente situazione, calcolate dall'Ente tutela pesca sulla base di parametri oggettivi, predeterminati dal Consiglio direttivo.
5. Durante le operazioni di cui al comma 1 è vietato l'esercizio della pesca nel corpo idrico interessato. La violazione del divieto comporta la sanzione pecuniaria amministrativa da 50 euro a 300 euro.
6. La mancata comunicazione scritta all'Ente tutela pesca delle operazioni di cui al comma 1, che abbiano causato moria della fauna ittica, comporta la sanzione pecuniaria amministrativa da 2.000 euro a 12.000 euro.».
CAPO X
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI
Art. 153. (Modifiche all'articolo 12 della
1. L'articolo 12 della
«Art. 12
(Commissione consultiva)
1. Qualora la Commissione edilizia non sia costituita, il Comune si avvale della consulenza di una Commissione composta da:
a) il Sindaco o un suo delegato che la presiede;
b) due funzionari della Direzione regionale dei lavori pubblici;
c) due funzionari del Comune;
d) il sovrintendente ai monumenti competente per territorio o un suo delegato;
e) tre rappresentanti del Consiglio comunale uno dei quali espressione della minoranza;
f) il professionista che ha redatto il piano particolareggiato.».
Art. 154. (Modifiche alla
1. Dopo l'articolo 10 della
«Art. 10 bis. (Disposizioni a tutela del lavoratore e della lavoratrice e sulla sicurezza del lavoro)
1. In ogni procedura di affidamento di lavori e fornitura di servizi, nei bandi di gara o nei capitolati speciali va osservato:
a) l'obbligo di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione degli appalti pubblici di lavori e fornitura di servizi, compresi i soci-lavoratori, anche se assunti fuori dalla Regione, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali di settore firmati dalle organizzazioni sindacali nazionali comparativamente più rappresentative che si intende impiegare e da eventuali accordi regionali, provinciali, territoriali di riferimento, vigenti nella Regione durante il periodo di svolgimento dei lavori, ivi compresa l'iscrizione dei lavoratori stessi fin dal primo giorno di inizio dei lavori alle Casse edili delle Province di Gorizia, Pordenone, Udine e Trieste;
b) l'osservanza integrale delle norme in materia di salute e sicurezza previste dalle norme nazionali e regionali vigenti, nonchè di ulteriori norme da definire, mediante specifiche intese con le parti sociali, in relazione alla specificità dell'appalto attraverso forme di contrattazione d'anticipo;
c) l'obbligo dell'appaltatore di rispondere dell'osservanza di quanto previsto dalla lettera a) da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
d) la clausola in base alla quale il pagamento dei corrispettivi da parte dell'ente appaltante o concedente per le prestazioni oggetto del contratto o della convenzione sia subordinato all'acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva rilasciata dalla Cassa edile territorialmente competente;
e) fermo restando il disposto dell'articolo 32, in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento di documento di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l'importo specificamente riferito alle inadempienze correlato alle lavorazioni eseguite nel medesimo cantiere.
2. In sede di offerta il concorrente deve comunque dar conto del rispetto di quanto previsto al comma 1 e delle normative nazionali e regionali vigenti in tema di sicurezza e condizioni di lavoro.
3. Nell'ambito dei requisiti per la qualificazione devono essere considerate anche le informazioni fornite dallo stesso soggetto interessato relativamente all'avvenuto adempimento, all'interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa.
4. Qualora il concorrente sia una cooperativa, nell'ambito delle autocertificazioni relative ai requisiti di ammissione, deve dichiarare che a favore dei soci lavoratori coinvolti nell'esecuzione dell'appalto si applica quanto previsto dal presente articolo a favore dei dipendenti, senza differenza alcuna.».
Art. 155. (Modifica all'articolo 27 della
1. Il comma 3 dell'articolo 27 della
«3. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, semprechè non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze. L'importo in aumento relativo alle varianti non può superare per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro il 40 per cento e per tutti gli altri lavori il 20 per cento dell'importo di contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.».
Art. 156. (Modifiche all'articolo 31 della
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 31 della
«2 bis. I piani di sicurezza devono essere formulati con specifica individuazione delle misure di protezione per ciascun cantiere, compresa la predisposizione DUVRI, ove richiesto, con una contabilità dei costi dettagliata e non forfetaria.
2 ter La stazione appaltante e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori devono controllare l'esatta applicazione delle misure del piano di sicurezza, effettuando la contabilità al pari delle altre lavorazioni, compresa l'attuazione del DUVRI, ove richiesto.».
Art. 157. (Modifiche all'articolo 51 della
1. Dopo il comma 10 bis dell'articolo 51 della
«10 ter. Ad avvenuta conclusione dei lavori, il delegatario può essere autorizzato dal direttore del Servizio competente a utilizzare le economie conseguite in corso di realizzazione dell'intervento oggetto della delegazione, a copertura di oneri per l'esecuzione di ulteriori lavori affini a quelli eseguiti, a condizione che tale possibilità sia prevista dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 4.
10 quater. Nei casi di mancata esecuzione di lavori pubblici oggetto di delegazione amministrativa nei termini previsti dall'atto di delegazione, l'ente delegante può revocare l'atto e individuare un nuovo soggetto delegato per la realizzazione dei lavori alle medesime condizioni dell'atto di delegazione.».
Art. 158. (Modifiche alle leggi regionali 24/2009 e 12/2010)
1. Al comma 34 dell'articolo 3 della
2. Il comma 16 dell'articolo 11 della
3. Le lettere b) e d) del comma 28 dell'articolo 10 della
CAPO XI
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE
Art. 159. (Modifiche all'articolo 9 della
1. All'articolo 9 della
a) il terzo comma è sostituito dal seguente:
«3. Per l'esercizio della funzione di coordinamento di cui agli articoli 1 e 2, il Presidente della Regione o l'Assessore regionale delegato può infine disporre di tutte le strutture dell'Amministrazione regionale.»;
b) il quinto comma è sostituito dal seguente:
«5. Gli interventi di cui al quarto comma e le modalità della loro attuazione sono realizzati per il tramite del Fondo regionale per la protezione civile e sono disposti dal Presidente della Regione con proprio decreto, su proposta dell'Assessore regionale delegato alla protezione civile, ovvero, dallo stesso Assessore d'intesa con il Presidente della Regione.».
Art. 160. (Modifica all'articolo 10 della
1. Dopo la lettera g quinquies) del primo comma dell'articolo 10 della
«g sexies) sostenere le spese per la gestione e lo sviluppo del Centro operativo regionale di Protezione civile e del correlato sistema regionale di protezione civile.».
Art. 161. (Inserimento del capo III ter e dell'articolo 32 septies nella
1. Dopo l'articolo 32 della
CAPO III TER
«BENEFICI CONTRIBUTIVI PER IL RISTORO DANNI DA EVENTI CALAMITOSI
Art. 32 septies. (Contributi per il ristoro danni conseguenti a eventi calamitosi)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi, anche avvalendosi delle strutture dell'Amministrazione regionale di cui all'articolo 9, comma 3, e degli enti territorialmente interessati in qualità di enti attuatori, per il ristoro dei danni conseguenti a evento calamitoso per il quale sia stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 9, secondo comma, secondo disposizioni attuative definite con decreto dell'Assessore regionale delegato alla protezione civile, su conforme deliberazione della Giunta regionale. A tal fine il Presidente della Regione, ovvero l'Assessore regionale delegato alla protezione civile individua, con proprio decreto, i comuni colpiti dall'evento calamitoso.
2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 fanno carico al fondo regionale per la protezione civile di cui all'articolo 33.».
Art. 162. (Modifica all'articolo 33 della
1. Al quarto comma dell'articolo 33 della
Art. 163. (Modifica all'articolo 3 della
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della
«1 bis. In caso di urgenza, nonchè nel corso dell'emergenza, gli interventi di cui al comma 1, lettere a) e c), e le relative modalità di attuazione possono essere disposti dal Presidente della Regione con proprio decreto su proposta dell'Assessore regionale delegato alla protezione civile, ovvero, dallo stesso Assessore d'intesa con il Presidente della Regione, da sottoporre all'urgente ratifica della Giunta regionale.».
Art. 164. (Modifiche all'articolo 5 della
1. All'articolo 5 della
a) il comma 78 è sostituito dal seguente:
«78. Gli interventi di elisoccorso di Protezione civile devono considerarsi come prestazioni onerose a carico dell'utente quando la relativa richiesta sia stata avanzata in condizioni improprie qualora:
a) l'utente può essere ugualmente tratto in salvo con altro mezzo diverso dall'elicottero;
b) la necessità dell'intervento di elisoccorso di protezione civile è stata determinata da imprudenza dell'utente, in rapporto alle condizioni meteorologiche, allo stato di salute dell'utente, all'attrezzatura utilizzata, ovvero ad altre circostanze di fatto relative al caso concreto.»;
b) il comma 79 è sostituito dal seguente:
«79. Nei casi di richiesta dell'intervento di elisoccorso avanzata in condizioni improprie, il costo della prestazione, come previsto dal contratto con l'impresa fornitrice del servizio, è addebitato all'utente.»;
c) dopo il comma 79 sono inseriti i seguenti:
«79 bis. Ai fini di cui ai commi 78 e 79, presso la Protezione civile della Regione è istituita una Commissione competente a valutare le fattispecie nelle quali la richiesta dell'intervento di elisoccorso è avanzata in condizioni improprie.
79 ter. La Commissione di cui al comma 79 bis è costituita con deliberazione della Giunta regionale ed è composta da:
a) il Direttore centrale della Protezione civile della Regione, ovvero suo delegato, che la presiede;
b) un dipendente della Protezione civile della Regione;
c) un dipendente dell'Avvocatura della Regione;
d) il Presidente del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico o un suo delegato con esperienza operativa di almeno cinque anni in attività di elisoccorso.
79 quater. Al componente esterno della Commissione è corrisposto un gettone di presenza e il rimborso delle spese ai sensi degli articoli 2 e 3 della
79 quinquies. La Commissione di cui al comma 79 bis valuta l'eventuale carattere improprio delle condizioni in cui la richiesta di elisoccorso è stata avanzata, in rapporto alle condizioni meteorologiche, allo stato di salute dell'utente, all'attrezzatura utilizzata, ovvero ad altre circostanze di fatto relative al caso concreto; qualora la Commissione accerti il carattere improprio delle condizioni in cui la richiesta di elisoccorso è stata avanzata, è disposto l'addebito, a carico dell'utente, del costo dell'intervento di elisoccorso sostenuto dalla Protezione civile della Regione ai sensi del contratto con l'impresa fornitrice del servizio.
79 sexies. Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al comma 79 quinquies, la Protezione civile della Regione richiede all'impresa fornitrice del servizio di elisoccorso la fatturazione specifica e distinta relativa all'intervento da addebitare all'utente e ne chiede il rimborso all'utente stesso con lettera raccomandata con avviso di ricevimento; l'utente deve corrispondere l'importo richiesto entro trenta giorni dal ricevimento della lettera raccomandata, secondo le modalità specificate nella lettera stessa e, decorso infruttuosamente tale termine, si procede al recupero coattivo della somma nei modi di legge.
79 septies. Le disposizioni di cui ai commi 78, 79, 79 bis, 79 ter, 79 quater, 79 quinquies e 79 sexies non si applicano alle fattispecie di:
a) impiego di elicottero della Protezione civile della Regione per il recupero di salme in zone impervie del territorio regionale;
b) altri interventi di elisoccorso, quali quelli di natura sanitaria o comunque di competenza di soggetti o Autorità diversi dalla Protezione civile della Regione.».
CAPO XII
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DEMANIO
Art. 165. (Inserimento dell'articolo 13 bis nella
1. Dopo l'articolo 13 della
«Art. 13 bis. (Durata concessioni beni demaniali marittimi a uso diportistico)
1. Nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo nazionale e al fine di assicurare l'uniformità della regolazione nella materia di cui all'articolo 1, comma 18, del
2. Per assicurare uniformità al quadro normativo nazionale di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale provvede entro il 31 dicembre 2013 a disciplinare, in attuazione del trasferimento di funzioni operato con il
Art. 166. (Modifica all'articolo 5 della
1. Al comma 7 dell'articolo 5 della
TITOLO V
ATTIVITA' RICREATIVE E SPORTIVE
CAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPORT
Art. 167. (Inserimento dell'articolo 15 bis nella
1. Dopo l'articolo 15 della
«Art. 15 bis. (Interpretazione autentica)
1. In via di interpretazione autentica dell'articolo 15, comma 12, i contributi una tantum concessi dall'Amministrazione regionale a favore di Comuni singoli o associati, istituzioni, società e associazioni sportive, gruppi sportivi aziendali, anche senza personalità giuridica, regolarmente costituiti e a soggetti privati convenzionati con i Comuni per assicurare l'uso pubblico della struttura, si intendono finalizzati anche al rifinanziamento di lavori di ristrutturazione, completamento, adeguamento e messa a norma di impianti sportivi, comprese le opere accessorie.».
2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 1 fanno carico all'unità di bilancio 5.1.2.1090 e al capitolo 5675 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
Art. 168. (Modifiche alla
1. All'articolo 6 della
a) il comma 11 è sostituito dal seguente:
«11. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti locali contributi pluriennali costanti per un periodo non superiore a venti anni, nella misura massima prevista dal comma 13, per la realizzazione di interventi sugli impianti sportivi siti nel territorio regionale e destinati a ospitare grandi eventi sportivi internazionali organizzati o promossi dalla Regione.»;
b) il comma 12 è sostituito dal seguente:
«12. Fino al 31 dicembre 2010 con deliberazione della Giunta regionale e, dall'1 gennaio 2011, con regolamento regionale sono stabilite le direttive per la concessione dei contributi di cui al comma 11, individuando gli obiettivi specifici e le priorità di intervento. La misura dei contributi di cui al comma 11 può essere pari al 100 per cento della spesa ammissibile. Le domande di concessione dei contributi, corredate di una relazione illustrativa dell'intervento e di un preventivo di spesa, sono presentate alla Presidenza della Regione, Servizio attività ricreative e sportive, entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 6, comma 11, della
Art. 169. (Modifica all'articolo 7 della
1. Il comma 72 dell'articolo 7 della
«72. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere spese dirette per esigenze operative del Servizio attività ricreative e sportive relativamente all'acquisto di coppe, medaglie, pubblicazioni e realizzazioni artistiche da assegnare per esigenze di rappresentanza, nonchè all'acquisto di trofei da assegnare in occasione della manifestazione denominata Aquile dello Sport. Tali spese possono essere disposte anche tramite apertura di credito a favore di un dipendente regionale, con la qualifica non inferiore alla categoria D5, assegnato alla medesima struttura.».
2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 7, comma 72, della
Art. 170. (Modifiche alla
1. Alla
a) dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:
«Art. 3 bis. (Interpretazione autentica)
1. In via di interpretazione autentica dell'articolo 3, comma 1, gli interventi promossi dall'Amministrazione regionale a sostegno degli investimenti realizzati da Comuni singoli e associati, società e associazioni sportive, gruppi sportivi aziendali regolarmente costituiti, anche se privi di personalità giuridica, soggetti privati appositamente convenzionati con Enti locali, si intendono finalizzati anche al rifinanziamento di lavori di costruzione, ampliamento e miglioramento di impianti sportivi, ivi comprese le opere accessorie, nonchè di recupero di impianti in disuso.»;
b) all'articolo 12 sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 1 le parole «dell'anno in cui si svolge la manifestazione o l'attività per la quale è chiesto il contributo» sono sostituite dalle seguenti: «di ogni anno»;
2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1 bis. Le manifestazioni di cui al comma 1 devono tenersi entro il 31 gennaio dell'anno successivo alla presentazione della domanda.»;
3) al comma 6 le parole «i tre anni successivi» sono sostituite dalle seguenti: «l'anno successivo».
2. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 3 bis della
TITOLO VI
SALUTE, POLITICHE SOCIALI, SERVIZI PUBBLICI ALLA PERSONA, LAVORO, BENI CULTURALI, SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA
CAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE
Art. 171. (Modifiche alla
1. Alla
a) dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:
«Art. 5 bis. (Autorizzazioni alla distribuzione all'ingrosso di medicinali)
1. Le autorizzazioni di cui al titolo VII del
2. Il trasferimento delle funzioni di cui al comma 1 avviene a decorrere dall'1 novembre 2010.
3. Annualmente le Aziende per i servizi sanitari trasmettono alla Direzione centrale competente in materia di salute una relazione sull'attività svolta nell'esercizio della funzione di cui al comma 1.
4. Le modalità di trasmissione della relazione di cui al comma 3 e i dati da indicare sono determinati dalla Direzione centrale di cui al comma 3.»;
b) dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:
«Art. 10 bis. (Comunicazione degli esercizi commerciali)
1. Gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del
2. Le Aziende per i servizi sanitari, annualmente, trasmettono alla Direzione centrale competente in materia di salute l'elenco aggiornato degli esercizi commerciali di cui al comma 1.».
2. I procedimenti relativi alle autorizzazioni di cui all'articolo 5 bis, comma 1, come inserito dal comma 1, lettera a), pendenti alla data dell'1 novembre 2010, sono conclusi dalla Direzione centrale competente in materia di salute.
Art. 172. (Sostituzione dell'articolo 25 della
1. L'articolo 25 della
«Art. 25
(Comitato regionale per i servizi trasfusionali)
1. E' istituito, presso la Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, il Comitato regionale per i servizi trasfusionali con funzioni consultive nella programmazione e gestione dei servizi trasfusionali.
2. Il Comitato è composto da:
a) il direttore dell'area della pianificazione, programmazione attuativa, controllo di gestione, sistema informativo, qualità e accreditamento della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, o suo delegato, che la presiede;
b) i responsabili delle strutture trasfusionali regionali o loro delegati;
c) un esperto rappresentante della sanità militare o suo delegato;
d) il delegato regionale della Società italiana di immunoematologia e medicina trasfusionale (SIMTI) o suo delegato;
e) tre esperti rappresentanti delle associazioni e federazioni del volontariato del sangue regionali, designati congiuntamente dalle associazioni medesime, o loro delegati; in mancanza di designazione congiunta i rappresentanti sono sorteggiati dall'Amministrazione regionale tra le designazioni pervenute.
3. Il Comitato esprime pareri e formula proposte nelle materie disciplinate dal Piano sangue regionale al fine del miglioramento del sistema trasfusionale regionale. In particolare il Comitato:
a) esprime pareri sulla programmazione regionale nell'ambito della raccolta e della distribuzione del sangue e degli emoderivati;
b) propone iniziative ai fini del reclutamento e della fidelizzazione dei donatori;
c) propone iniziative volte alla divulgazione di un corretto impiego della terapia trasfusionale;
d) propone l'attivazione di controlli e valutazioni statistiche ed economiche dell'attività trasfusionale.
4. Il Comitato è costituito con decreto del direttore centrale della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali e dura in carica tre anni. I suoi componenti possono essere riconfermati.
5. La mancata o ritardata designazione di alcuni componenti non pregiudica la costituzione e l'attività del Comitato, fatta salva la sua successiva integrazione.
6. Ai componenti esterni è corrisposto un gettone di presenza, per ciascuna seduta, quantificato all'atto della costituzione del Comitato, nonchè il trattamento di missione e il rimborso spese nella misura prevista per i dipendenti regionali di qualifica dirigenziale.
7. Le funzioni di segreteria sono svolte da personale in servizio presso la Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali.».
2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 25 della
3. Il numero 18) dell'elenco n. 1 riferito all'articolo 2, comma 1, allegato alla
Art. 173. (Inserimento dell'articolo 16 bis nella
1. [Dopo l'articolo 16 della
«Art. 16 bis. (Convenzioni in materia di trasporto sanitario)
1. Nel rispetto dei principi di universalità, solidarietà, economicità e appropriatezza gli enti del Servizio sanitario regionale provvedono, con mezzi e personale propri, al trasporto sanitario dei malati e degli infermi, di emoderivati, di organi, ivi compresi i servizi a essi correlati o connessi, ovvero, in via prioritaria, avvalendosi:
a) dell'organizzazione territorialmente competente della Croce rossa italiana;
b) delle associazioni di volontariato iscritte negli appositi albi regionali da almeno dieci anni, accreditate in base a quanto previsto dai commi 3 e 4.
2. L'affidamento del trasporto sanitario a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 è effettuato nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici di servizi e forniture. Anche i soggetti di cui al presente comma devono essere accreditati in base a quanto previsto dai commi 3 e 4.
3. Con regolamento da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
4. Il regolamento di cui al comma 3 determina:
a) la tipologia dei mezzi di trasporto sanitario;
b) le caratteristiche tecniche e gli standard di manutenzione dei mezzi di trasporto sanitario, nonchè la loro dotazione di attrezzature e di materiale;
c) i percorsi formativi delle professionalità, dipendenti e volontari, impiegate in relazione al servizio espletato;
d) le caratteristiche tecniche degli apparati radio e gli standard della centrale operativa per la gestione dei servizi non di competenza delle centrali operative 118.
5. I soggetti affidatari del trasporto sanitario sono obbligati a partecipare, in caso di necessità e senza pregiudizio di detto trasporto, a interventi di protezione civile e a interventi in caso di catastrofi.
6. Gli aspetti economici e le modalità di svolgimento dei servizi di trasporto sanitario sono disciplinati da specifiche convenzioni.
7. Decorsi trenta giorni dalla pubblicazione del regolamento di cui al comma 3, i servizi di trasporto sanitario possono essere affidati ai soggetti di cui al comma 1, lettera b), e di cui al comma 2 solo se risultano iscritti nell'elenco di cui al comma 3.
8. Le convenzioni per il trasporto sanitario stipulate con soggetti diversi da quelli di cui al comma 1, lettera a), già stipulate alla data di entrata in vigore della
Art. 174. (Modifiche alla
1. Dopo l'articolo 4 della
«Art. 4 bis. (Sanzioni amministrative in materia di esercizio delle attività sanitarie)
1. Ferma restando la responsabilità penale e le sanzioni amministrative per l'inosservanza di altre norme statali o regionali, la violazione delle disposizioni in materia di autorizzazione relativa all'esercizio delle attività sanitarie è punita con le sanzioni amministrative di seguito determinate.
2. L'esercizio dell'attività sanitaria in assenza dell'autorizzazione, nonchè l'erogazione delle prestazioni sanitarie per le quali non è stata ottenuta la prescritta autorizzazione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 20.000 euro. Si considera senza autorizzazione anche l'attività esercitata durante il periodo di sospensione dell'attività.
3. L'inosservanza di uno o più requisiti stabiliti dalle deliberazioni della Giunta regionale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), il mancato mantenimento di uno o più requisiti stabiliti dalle medesime deliberazioni o la violazione delle prescrizioni contenute nell'atto di autorizzazione rilasciato dalla competente Azienda per i servizi sanitari, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da 1.000 euro a 10.000 euro.
4. La mancata ottemperanza all'obbligo di adeguamento a nuovi requisiti introdotti da successive deliberazioni, anche con riferimento ai tempi fissati dall'Azienda per i servizi sanitari per la realizzazione degli adeguamenti, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da 1.000 euro a 10.000 euro. La mancata ottemperanza all'obbligo di adeguamento comporta la revoca dell'autorizzazione.
5. Nelle fattispecie di cui al comma 3, in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria è disposta la sospensione dell'autorizzazione da un minimo di sette giorni a un massimo di sessanta giorni. Il soggetto competente alla determinazione e all'irrogazione della sanzione prescrive, con il provvedimento che dispone la sospensione, l'obbligo di adeguamento alle carenze riscontrate. La mancata ottemperanza all'obbligo di adeguamento comporta la revoca dell'autorizzazione.
6. Qualora nella fattispecie di cui al comma 3 l'inosservanza o il mancato mantenimento di uno o più requisiti sia tale da determinare un grave rischio per la salute dei cittadini, in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria è disposta la sospensione dell'autorizzazione da un minimo di sessanta giorni a un massimo di centottanta giorni. Il soggetto competente alla determinazione e all'irrogazione della sanzione prescrive, con il provvedimento che dispone la sospensione, l'obbligo di adeguamento alle carenze riscontrate. La mancata ottemperanza all'obbligo di adeguamento comporta la revoca dell'autorizzazione.
7. Nelle strutture che erogano prestazioni in diverse branche specialistiche, o la cui configurazione organizzativa preveda più sedi operative, la sospensione potrà riguardare, in relazione al tipo di requisito mancante, generale o specifico, tutta la struttura, una o più branche specialistiche, una o più sedi operative.
8. Il mancato invio, con gli strumenti espressamente individuati, delle comunicazioni, della documentazione, delle certificazioni o dei flussi informativi previsti dalla normativa vigente, ivi compresa l'omessa comunicazione del trasferimento della titolarità della struttura, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 5.000 euro.
9. In caso di recidiva, le sanzioni previste dal presente articolo sono aumentate fino alla metà. Nelle fattispecie di cui ai commi 5 e 6 è, altresì, disposta la sospensione nei tempi ivi previsti. Per la fattispecie di cui al comma 8 il soggetto competente a irrogare la sanzione può disporre in aggiunta la sospensione dell'attività da un minimo di cinque giorni a un massimo di venti giorni.
10. Ai fini del comma 9 sussiste recidiva qualora nel corso del biennio successivo alla commissione di una violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette una violazione della medesima indole. Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni.
11. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria è revocata nei seguenti casi:
a) mancata ottemperanza all'obbligo di adeguamento di cui ai commi 4, 5 e 6;
b) estinzione o volontaria rinuncia della persona giuridica titolare dell'autorizzazione, nonchè volontaria rinuncia della persona fisica titolare dell'autorizzazione;
c) decesso della persona fisica titolare dell'autorizzazione e mancato trasferimento della struttura ad altra persona fisica o giuridica entro trecentosessantacinque giorni dal decesso;
d) accertata chiusura o inattività della struttura per un periodo superiore a centottanta giorni, salvo il caso di temporanea e motivata sospensione di una o più attività autorizzate preventivamente comunicata alla competente azienda per i servizi sanitari.
12. All'irrogazione delle sanzioni amministrative disposte dal presente articolo provvedono le Aziende per i servizi sanitari competenti per territorio che ne introitano i relativi proventi.».
CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI
Art. 175. (Modifica all'articolo 50 della
1. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 50 della
«e bis) autorizza l'ente gestore del servizio sociale dei Comuni a realizzare progetti relativi a borse di inserimento lavorativo indirizzate a giovani a rischio di devianza, disadattamento o esclusione sociale, dai sedici ai ventuno anni, utilizzando quote del fondo sociale di ambito.».
Art. 176. (Sostituzione dell'articolo 54 della
1. L'articolo 54 della
«Art. 54
(Servizio di accoglienza telefonica per l'informazione e l'orientamento)
1. Al fine di assicurare la continuità del servizio di soccorso sociale per indirizzare la popolazione del territorio regionale verso un'appropriata risposta ai bisogni di carattere sociale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a prorogare il rapporto in essere con il soggetto gestore di tale servizio alla data del 31 dicembre 2010, alle condizioni contrattuali originarie, per il periodo strettamente necessario all'avvio del rapporto contrattuale per la gestione del servizio di accoglienza telefonica per l'informazione e l'orientamento di cui all'articolo 9, comma 1, della
2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 54 della
Art. 177. (Modifica all'articolo 9 della
1. Al comma 62 dell'articolo 9 della
CAPO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORDINAMENTO DELLE AZIENDE DI SERVIZI ALLA PERSONA
Art. 178. (Modifiche alla
1. All'articolo 5 della
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1 bis. I consigli di amministrazione i cui membri percepiscono indennità o gettoni di presenza sono formati da un numero massimo di cinque componenti.»;
b) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
«6 bis. La misura dei compensi eventualmente previsti per i componenti dei consigli di amministrazione delle aziende che percepiscono, da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 3, della
2. Le aziende provvedono all'adeguamento degli statuti al fine di assicurare l'applicabilità delle norme relative alla limitazione del numero degli amministratori contenute nell'articolo 5, comma 1 bis, della
3. All'articolo 6 della
a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2 bis. In caso di urgenza, le deliberazioni del consiglio di amministrazione possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza dei componenti.»;
b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3 bis. Il presidente ha facoltà di adottare in via d'urgenza le deliberazioni inerenti alle variazioni di bilancio e quelle relative agli adempimenti di cui al comma 2, lettera c).
3 ter. Gli atti adottati in via d'urgenza sono sottoposti alla successiva ratifica da parte del consiglio di amministrazione, nella seduta immediatamente successiva, da tenersi entro sessanta giorni, a pena di decadenza e comunque entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.
3 quater. In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dal presidente, il consiglio di amministrazione è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata.».
4. Il comma 2 dell'articolo 8 della
«2. Il rapporto di lavoro del direttore generale è regolato da un contratto di diritto privato di durata determinata e comunque non superiore a quella del consiglio di amministrazione che lo ha nominato, salvo quanto previsto dal comma 1 per gli enti con ricettività non superiore a sessanta posti. Il direttore generale mantiene le sue funzioni fino alla nomina del nuovo direttore e comunque non oltre quarantacinque giorni dall'insediamento del nuovo consiglio di amministrazione.».
5. Dopo l'articolo 8 della
«Art. 8 bis. (Pubblicazione degli atti)
1. Le aziende destinano appositi spazi per la pubblicazione degli atti in modo da assicurare la massima accessibilità e pubblicità.
2. Le deliberazioni delle aziende sono pubblicate nel sito web istituzionale, entro sette giorni dalla data di adozione per quindici giorni consecutivi, decorsi i quali divengono esecutive.
3. Le aziende disciplinano le forme di pubblicità degli atti diversi dalle deliberazioni del consiglio di amministrazione.».
6. Dopo il comma 2 dell'articolo 14 della
«2 bis. Le fondazioni aventi personalità giuridica di diritto privato possono trasformarsi in aziende di servizi pubblici alla persona qualora dispongano dei requisiti stabiliti dall'articolo 15 e adottino uno statuto conforme a quanto previsto dalla presente legge, ove sia stabilito che almeno due terzi dei componenti del consiglio di amministrazione siano nominati da enti pubblici. Al personale in servizio, trova applicazione il contratto collettivo individuato dal consiglio di amministrazione secondo quanto previsto dall'articolo 12.».
7. Dopo l'articolo 14 della
«Art. 14 bis. (Fusione di aziende)
1. In caso di fusione di più aziende, lo statuto dell'azienda che da essa deriva prevede il rispetto delle finalità istituzionali disciplinate dagli originari statuti e tavole di fondazione anche per quanto riguarda le categorie dei soggetti destinatari dei servizi e degli interventi, nonchè dell'ambito territoriale di riferimento.
2. Lo statuto dell'azienda derivante dalla fusione prevede che una parte degli amministratori sia nominata dagli enti locali sui quali l'azienda insiste.».
Art. 179. (Norma transitoria)
1. Le disposizioni statutarie e regolamentari delle aziende di servizi pubblici alla persona in contrasto con le norme contenute nel presente capo sono disapplicate.
2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge le aziende provvedono ad adeguare i rispettivi statuti e regolamenti.
Art. 180. (Abrogazioni)
1. La
CAPO IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO
Art. 181. (Modifiche alla
1. Alla
a) alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 25 le parole «, unitamente a criteri di cooperazione, integrazione e qualità, valutati oggettivamente anche sulla base del rapporto tra i costi e i benefici del servizio fornito» sono soppresse;
b) la lettera b) del comma 1 dell'articolo 25 è abrogata;
c) [il comma 4 dell'articolo 75 è sostituito dal seguente:
«4. La Regione, l'Agenzia e le Province sono autorizzate a comunicare ad altri soggetti pubblici competenti in materia di lavoro e formazione professionale, ai soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 24, nonchè ai soggetti operanti nella formazione professionale accreditati ai sensi della vigente normativa regionale, dati diversi da quelli sensibili e giudiziari per il perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico di cui al comma 3.»] [37].
Art. 182. (Modifica all'articolo 5 della
1. Il comma 2 dell'articolo 5 della
«2. Per le attività e i compiti svolti dall'1 gennaio 2011, i criteri e le modalità di concessione del finanziamento, nonchè le spese ammissibili allo stesso, sono stabiliti con regolamento regionale.».
2. La disposizione di cui al comma 1 entra in vigore l'1 gennaio 2011.
CAPO V
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI E ATTIVITA' CULTURALI
Art. 183. (Modifica all'articolo 5 della
1. Alla fine del comma 2 dell'articolo 5 della
Art. 184. (Modifica all'articolo 2 della
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della
«1 bis. La Regione è autorizzata, altresì, a sostenere con contributi annuali l'attività delle associazioni rappresentative dei soggetti di cui all'articolo 1, mediante il sostegno a progetti culturali mirati al mantenimento della memoria e della testimonianza storica.».
2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 2, comma 1bis, della
Art. 185. (Modifiche alla
1. Al fine di razionalizzare l'ambito dei soggetti che si occupano di valorizzazione del patrimonio della cultura cinematografica, a decorrere dall'1 gennaio 2011, si procede alla separazione delle gestioni del Film Fund e del Fondo regionale per l'audiovisivo. Alla
a) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:
«Art. 9
(Film Commission)
1. L'Amministrazione regionale, per valorizzare il territorio regionale attraverso la realizzazione di opere cinematografiche e televisive, è autorizzata sulla base di apposita convenzione di durata quinquennale, a destinare all'associazione Friuli Venezia Giulia Film Commission specifici finanziamenti, riconoscendo tale soggetto come Film Commission regionale che svolge attività di servizio pubblico per il sostegno delle produzioni cinematografiche e televisive.
2. La Film Commission presenta annualmente alla Direzione centrale competente in materia di cultura e alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive una relazione sulle attività di finanziamento svolte ai sensi dell'articolo 10, evidenziando i risultati ottenuti rispetto alle finalità previste dal medesimo articolo.»;
b) dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:
«Art. 9 bis. (Associazione Fondo per l'Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia)
1. L'Amministrazione regionale, per sostenere le attività di produzione audiovisiva regionale, è autorizzata sulla base di apposita convenzione di durata quinquennale a destinare specifici finanziamenti all'Associazione Fondo per l'Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia, riconoscendo l'attività svolta da tale soggetto come servizio pubblico per il sostegno delle produzioni audiovisive regionali.
2. L'Associazione Fondo per l'Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia presenta annualmente alla Direzione centrale competente in materia di cultura e alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive una relazione sulle attività di finanziamento svolte ai sensi dell'articolo 11, evidenziando i risultati ottenuti rispetto alle finalità previste dal medesimo articolo.»;
c) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:
«Art. 10
(Valorizzazione del territorio regionale attraverso la realizzazione di film)
1. Al fine di valorizzare il patrimonio di risorse culturali, naturali e ambientali del Friuli Venezia Giulia e di attrarre nel territorio produzioni cinematografiche e televisive che favoriscano l'occupazione e lo sviluppo dell'economia turistica, la Regione sostiene la realizzazione di film che valorizzino il territorio regionale.
2. Per le finalità del comma 1, l'Amministrazione regionale assegna alla Friuli Venezia Giulia Film Commission un apposito stanziamento denominato Film Fund destinato:
a) all'attuazione di iniziative dirette a promuovere il territorio regionale quale sede per la realizzazione di film;
b) al finanziamento delle spese aventi a oggetto la prestazione di servizi a soggetti pubblici e privati che realizzano film nel territorio regionale;
c) alla partecipazione a iniziative di promozione dei film realizzati nella regione.
3. La Regione è altresì autorizzata a disporre specifici finanziamenti per le spese connesse allo svolgimento dell'attività istituzionale della Friuli Venezia Giulia Film Commission.
4. Con regolamento regionale sono disciplinati modalità e criteri, ed è individuato un comitato tecnico interno all'Amministrazione regionale per la concessione e per l'erogazione dei finanziamenti regionali di cui al comma 2.»;
d) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:
«Art. 11
(Sostegno alle attività di produzione audiovisiva regionale)
1. Allo scopo di favorire la crescita delle imprese del territorio che operano nel settore della produzione audiovisiva, anche in un'ottica di razionalizzazione degli interventi della Regione in questo settore, nonchè di contribuire alla qualificazione delle relative risorse professionali, l'Amministrazione regionale promuove la realizzazione delle seguenti opere audiovisive:
a) opere da realizzare nei formati considerati a maggiore vocazione regionale, quali cortometraggi, documentari e film di animazione;
b) opere che sviluppano tematiche legate al territorio;
c) opere che valorizzano, con l'uso delle corrispondenti lingue, le minoranze linguistiche storiche presenti nel territorio della regione di cui alla
d) opere di particolare interesse e rilevanza per il Friuli Venezia Giulia tali da suscitare attenzione in ambito nazionale e internazionale.
2. Nell'ambito delle attività indicate al comma 1, con specifico riferimento al sostegno delle fasi di sviluppo del progetto, di preproduzione e di distribuzione, l'Amministrazione regionale tramite l'Associazione Fondo per l'Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia concede a soggetti operanti in Friuli Venezia Giulia, contributi fino alla misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile, a sollievo dei costi per:
a) attività di ideazione e di progettazione del prodotto audiovisivo;
b) oneri di produzione finalizzati a rendere l'opera competitiva nei mercati nazionali e internazionali;
c) promozione e marketing delle opere realizzate e loro circuitazione nei festival, nelle rassegne e nei premi dedicati al settore;
d) partecipazione a corsi di formazione delle professionalità del settore, con particolare riguardo a quelle di sceneggiatore, regista, produttore esecutivo, montatore, operatore di ripresa e tecnico del suono.
3. Possono essere concessi a professionisti del settore dell'audiovisivo residenti in Regione contributi a titolo di borsa di studio per la partecipazione, in Italia e all'estero, a iniziative formative d'eccellenza nelle discipline creative, tecniche, gestionali e amministrative, tipiche del settore audiovisivo e cinematografico.
4. Per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 2 e 3 l'Amministrazione regionale destina all'Associazione Fondo per l'Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia uno specifico stanziamento denominato Fondo regionale per l'audiovisivo. In questo ambito l'Associazione Fondo per l'Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia assolve ai compiti di:
a) coordinare le procedure per l'istruttoria, la valutazione e la selezione dei progetti;
b) monitorare l'iter e i risultati dei finanziamenti del Fondo regionale per l'audiovisivo;
c) promuovere e sostenere la formazione professionale;
d) svolgere la funzione di sportello del cinema per le informazioni necessarie all'accesso dei finanziamenti regionali, nazionali ed europei.
5. La Regione è autorizzata a disporre specifici finanziamenti per le spese connesse allo svolgimento dell'attività istituzionale dell'Associazione Fondo per l'Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia.
6. I criteri e le modalità per la gestione degli interventi, nel rispetto degli obiettivi e dei limiti indicati ai commi 1, 2, 3 e 4, nonchè per i finanziamenti di cui al comma 5 e per il funzionamento del Comitato di cui all'articolo 11, sono definiti da un regolamento regionale.»;
e) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:
«Art. 12
(Comitato tecnico)
1. Al Comitato tecnico, costituito presso la Direzione centrale competente in materia di attività produttive, compete l'analisi e la valutazione della qualità e originalità dei contenuti delle iniziative proposte e dei requisiti di fattibilità dei progetti presentati ai sensi dell'articolo 9, nonchè la scelta dei progetti e delle iniziative da ammettere ai contributi e ai finanziamenti del Fondo indicato all'articolo 11, comma 5.
2. Il Comitato, nominato dal Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive, è composto:
a) dal Presidente dell'Associazione Fondo per l'Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia o da un suo delegato;
b) da quattro esperti di qualificate competenze artistiche e tecniche nel settore dell'audiovisivo;
c) da un esperto designato da enti che contribuiscono a finanziare in misura significativa l'attività del Fondo.
3. La composizione del Comitato assicura un'equilibrata presenza delle diverse professionalità e garantisce la presenza di almeno un rappresentante delle minoranze linguistiche di cui alla
4. Il Comitato rimane in carica per la durata della legislatura. I componenti possono essere riconfermati.
5. Con la deliberazione di cui al comma 2 è individuato il componente che assume le funzioni di Presidente del Comitato e sono stabiliti l'ammontare del gettone di presenza spettante ai componenti del Comitato, il trattamento di missione e il rimborso spese nella misura prevista dalla normativa regionale in materia di funzionamento di organismi collegiali.
6. Le funzioni di segretario del Comitato sono svolte da un funzionario della Direzione centrale competente in materia di attività produttive.».
2. I procedimenti in corso e quelli avviati prima dell'approvazione dei rispettivi regolamenti previsti dagli articoli 9 bis, 10 e 11 della
3. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 9 bis della
4. Gli oneri derivanti dal comma 1 fanno carico, a decorrere dall'anno 2011, all'unità di bilancio 1.5.1.1033 e, rispettivamente, al capitolo 9198 per l'Associazione Film Commission, e al capitolo 9207 per l'Associazione Fondo per l'Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia.
Art. 186. (Modifiche all'articolo 5 della
1. All'articolo 5 della
a) al comma 1 dopo le parole «grafia ufficiale della lingua friulana» è inserita la seguente: «comune»;
b) al comma 2 dopo le parole «La grafia della lingua friulana» è inserita la seguente: «comune»;
c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2 bis. Entro il 30 giugno 2011 il Presidente della Regione, sentite I'ARLeF e le Università degli Studi di Udine e di Trieste, adotta con proprio decreto la grafia ufficiale delle varianti della lingua friulana.»;
d) al comma 4 le parole «nella grafia ufficiale» sono sostituite dalle seguenti: «in lingua friulana comune, usando la rispettiva grafia ufficiale».
CAPO VI
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA
Art. 187. (Modifica all'articolo 4 della
1. Dopo il primo comma dell'articolo 4 della
«1 bis. La Giunta regionale con propria deliberazione può disporre la destinazione di una quota non superiore al 5 per cento dello stanziamento autorizzato dal bilancio annuale per le finalità dell'articolo 2, per sovvenire a specifiche esigenze di istituzioni scolastiche operanti in contesti socio-economici svantaggiati o in condizioni straordinarie di difficoltà che rischiano di compromettere la continuità del funzionamento dei servizi socio-educativi.».
Art. 188. (Modifica all'articolo 15 della
1. Al comma 2 bis dell'articolo 15 della
2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 15, comma 2 bis, della
TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI
CAPO I
ENTRATA IN VIGORE
Art. 189. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Comma abrogato dall'art. 43 della
[2] Comma abrogato dall'art. 43 della
[3] Comma abrogato dall'art. 43 della
[4] Articolo abrogato dall'art. 35 della
[5] Articolo abrogato dall'art. 110 della
[6] Articolo abrogato dall'art. 54 della
[7] Lettera abrogata dall'art. 4 della
[8] Lettera abrogata dall'art. 4 della
[9] Lettera abrogata dall'art. 4 della
[10] Lettera abrogata dall'art. 4 della
[11] Lettera abrogata dall'art. 4 della
[12] Comma abrogato dall'art. 14 della
[13] Comma abrogato dall'art. 14 della
[14] Comma abrogato dall'art. 14 della
[15] Articolo abrogato dall'art. 11 della
[16] Articolo abrogato dall'art. 105 della
[17] Comma abrogato dall'art. 3 della
[18] Articolo abrogato dall'art. 39 della
[19] Articolo abrogato dall'art. 12 della
[20] Articolo abrogato dall'art. 28 della
[21] Articolo abrogato dall'art. 11 della
[22] Articolo abrogato dall'art. 17 della
[23] Comma abrogato dall'art. 17 della
[24] Articolo abrogato dall'art. 17 della
[25] Articolo abrogato dall'art. 176 della
[26] La Corte costituzionale, con sentenza 22 luglio 2011, n. 227, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.
[27] La Corte costituzionale, con sentenza 22 luglio 2011, n. 227, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.
[28] La Corte costituzionale, con sentenza 22 luglio 2011, n. 227, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.
[29] La Corte costituzionale, con sentenza 22 luglio 2011, n. 227, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.
[30] Articolo abrogato dall'art. 5 della
[31] Articolo abrogato dall'art. 37 della
[32] Articolo abrogato dall'art. 37 della
[33] Articolo abrogato dall'art. 106 della
[34] Articolo abrogato dall'art. 53 della
[35] Articolo abrogato dall'art. 15 della
[36] Comma abrogato dall'art. 44 della
[37] Lettera abrogata dall'art. 50 della
[38] Articolo abrogato dall'art. 50 della
[39] Articolo abrogato dall'art. 38 della
[40] Articolo abrogato dall'art. 56 della