Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.2 stato giuridico e trattamento economico del personale |
Data: | 11/08/2010 |
Numero: | 16 |
Sommario |
Art. 1. (Personale di cui all'articolo 3 della legge regionale 22/1972) |
Art. 2. (Disposizioni in materia di assenza per malattia, procedimento disciplinare, rilevazione della presenza, messa a disposizione, premialità e aspettativa) |
Art. 3. (Direzione centrale di cui all'articolo 10, comma 1, della legge regionale 12/2009) |
Art. 4. (Razionalizzazione organizzativa dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali |
Art. 5. (Formazione del personale) |
Art. 6. (Valutazione della prestazione) |
Art. 7. (Modifiche all'articolo 47 della legge regionale 18/1996 in materia di incarichi dirigenziali) |
Art. 8. (Modifica all'articolo 93 della legge regionale 53/1981) |
Art. 9. (Modifica all'articolo 10 della legge regionale 2/2002) |
Art. 10. (Modifica all'articolo 14 della legge regionale 17/2008) |
Art. 11. (Modifiche a leggi regionali di settore) |
Art. 12. (Norme urgenti in materia di passaggio al digitale terrestre) |
Art. 13. (Entrata in vigore) |
§ 2.2.155 - L.R. 11 agosto 2010, n. 16.
Norme urgenti in materia di personale e di organizzazione nonchè in materia di passaggio al digitale terrestre.
(B.U. 13 agosto 2010, n. 19 - S.O. n. 1)
CAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE E DI ORGANIZZAZIONE
Art. 1. (Personale di cui all'articolo 3 della
1. Ai fini dell'applicazione del sistema di graduazione delle posizioni dirigenziali, il personale assunto ai sensi dell'articolo 3 della
2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 fanno carico alle seguenti unità di bilancio e ai capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010 a fianco di ciascuna indicati:
a) unità di bilancio 11.3.1.1185 - capitoli 3550 e 9670;
b) unità di bilancio 11.3.1.1184 - capitolo 9650;
c) unità di bilancio 12.2.4.3480 - capitoli 9881 e 9882.
Art. 2. (Disposizioni in materia di assenza per malattia, procedimento disciplinare, rilevazione della presenza, messa a disposizione, premialità e aspettativa)
1. In caso di assenza per malattia, al personale regionale si applica la disciplina statale in materia di fasce orarie di reperibilità entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo e in materia di trasmissione dei relativi attestati.
2. Al personale regionale si applica la disciplina statale in materia di forme e termini del procedimento disciplinare; continuano a essere definite in sede di contrattazione collettiva, fermo restando quanto previsto in materia dalla disciplina statale, la tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni. Le competenze poste dalla disciplina statale in capo all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari devono intendersi attribuite al Direttore centrale della struttura direzionale competente in materia di funzione pubblica [2].
3. Fermo restando che la rilevazione della presenza in servizio del personale regionale è accertata con sistemi di tipo automatico, in relazione alle particolari esigenze organizzative e funzionali degli uffici di segreteria a supporto agli organi politici, di cui all'articolo 38 del regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive modifiche, degli uffici di segreteria di cui al capo II, sezione III, del regolamento di organizzazione degli uffici del Consiglio regionale, approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 142, del 16 giugno 2005, e successive modifiche, delle segreterie dei gruppi consiliari di cui all'articolo 4 della
4. [La Regione, anche nell'ottica di una valorizzazione e promozione della propria immagine, è autorizzata a stipulare delle convenzioni con il Comitato olimpico nazionale e con singole Federazioni sportive nazionali riconosciute dal Comitato stesso, per la messa a disposizione, con oneri a carico della Regione, nel limite massimo di due unità e per periodi da definirsi con le suddette convenzioni, di personale regionale non dirigente in possesso di qualificazione tecnica nel settore sportivo] [3].
5. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 4 fanno carico alle seguenti unità di bilancio e ai capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010 a fianco di ciascuna indicati:
a) unità di bilancio 11.3.1.1185 - capitoli 3550 e 9670;
b) unità di bilancio 11.3.1.1184 - capitolo 9650;
c) unità di bilancio 12.2.4.3480 - capitoli 9881 e 9882.
6. A valere dall'anno 2010 e fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2 bis, del
7. Al fine di consentire l'adeguata valorizzazione dei comportamenti organizzativi del personale di cui agli articoli 4 e 5 della
8. Per le finalità di cui al comma 7, per le annualità successive all'anno 2008 l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare il premio del sistema incentivante nella misura determinata dagli accordi di attuazione dell'articolo 17, comma 4, del contratto collettivo integrativo 1998-2001 Area non dirigenziale sottoscritto l'11 ottobre 2007, pubblicato sul BUR n. 45 del 7 novembre 2007.
9. All'onere di 240.000 euro per l'anno 2010, derivante dal disposto di cui ai commi 7 e 8 riferiti alle annualità 2008 e 2009, e di 120.000 euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 si provvede, ai sensi dell'articolo 18, comma 11, della
10. Il personale dipendente del ruolo unico regionale impiegato temporaneamente presso le istituzioni europee, le agenzie europee, i soggetti costituiti in base al
Art. 3. (Direzione centrale di cui all'articolo 10, comma 1, della
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la denominazione e le funzioni della Direzione centrale istituita dall'articolo 10, comma 1, della
2. Nelle more dell'attuazione del disposto di cui al comma 1, continua a operare, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, la Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali.
Art. 4. (Razionalizzazione organizzativa dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali [6]) [7]
1. Al fine della razionalizzazione organizzativa dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali e di un contenimento della spesa, la Giunta regionale entro il 16 ottobre 2010 definisce un nuovo assetto delle strutture direzionali prevedendo, in particolare, un numero di Servizi non superiore complessivamente a 86 unità [8].
2. [Il vice dirigente con funzioni vicarie coadiuva il direttore di Servizio nell'esercizio delle sue funzioni, svolge i compiti da questi formalmente delegati ed esercita funzioni sostitutorie in caso di assenza o impedimento dello stesso. Il vice dirigente senza funzioni vicarie svolge, a supporto del dirigente, funzioni comportanti una particolare specializzazione professionale. L'incarico di vice dirigente senza funzioni vicarie può essere conferito anche presso strutture direzionali diverse dal Servizio] [9].
3. [La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale determinano, con riferimento agli ambiti organizzativi di rispettiva competenza, il numero massimo di incarichi di vice dirigente] [10].
4. [L'incarico di vice dirigente può essere conferito, in sede di prima applicazione, a dipendenti regionali con contratto di lavoro a tempo indeterminato appartenenti alla categoria D in possesso della laurea magistrale o della laurea specialistica o del diploma di laurea conseguito secondo il previgente ordinamento e di un'anzianità nella categoria medesima di almeno tre anni o in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado e di un'anzianità nella categoria D di almeno otto anni. Per l'incarico di vice dirigente senza funzioni vicarie può essere richiesta, altresì, in relazione all'attività da svolgere, l'iscrizione ad albi o ordini professionali] [11].
5. [Al personale cui è conferito l'incarico di vice dirigente compete un trattamento economico da definirsi in sede di contrattazione collettiva; nelle more di detta definizione è attribuita, in via provvisoria, per tutta la durata dell'incarico e in aggiunta al trattamento economico in godimento:
a) per l'incarico con funzioni vicarie una retribuzione di posizione annua, per tredici mensilità, pari al 30 per cento del trattamento tabellare annuo della qualifica dirigenziale [12];
b) per l'incarico senza funzioni vicarie una retribuzione di posizione annua, per tredici mensilità, pari al 20 per cento del trattamento tabellare annuo della qualifica dirigenziale [13];
c) per entrambi gli incarichi di cui alle lettere a) e b), una retribuzione di risultato, correlata agli esiti del sistema di valutazione annuale, non superiore al 25% della retribuzione di posizione] [14].
6. [Il trattamento di cui al comma 5 si intende comprensivo del compenso per l'effettuazione di lavoro straordinario e di ogni altra indennità correlata a incarichi e funzioni a eccezione degli incentivi di cui all'articolo 11 della
7. [L'incarico di vice dirigente è conferito:
a) per il personale dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di organizzazione e personale, sentito il Direttore centrale e il direttore di Servizio competenti;
b) per il personale del Consiglio regionale dall'Ufficio di Presidenza, su proposta del Segretario generale, per gli incarichi relativi alla Segreteria generale, o dell'Organo di garanzia interessato, sentito il direttore di Servizio competente] [16].
8. [L'incarico ha durata minima di un anno e massima di cinque anni ed è revocabile e rinnovabile. L'incarico è conferito prioritariamente a dipendenti in servizio presso la struttura direzionale, anche di massima dimensione, interessata] [17].
9. [Per quanto non disposto dal presente articolo trova applicazione, in quanto compatibile, la disciplina prevista per l'incarico di posizione organizzativa] [18].
10. [La disciplina di cui al presente articolo è attuata in via sperimentale per un periodo comunque non superiore a cinque anni; a decorrere dall'1 gennaio 2012 e per la durata del periodo sperimentale non possono essere conferiti o rinnovati presso la Regione incarichi di posizione organizzativa] [19].
11. [La disciplina sperimentale di cui al presente articolo può essere applicata anche dalle altre amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale] [20].
12. [Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 5 fanno carico alle seguenti unità di bilancio e ai capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010 a fianco di ciascuna indicati:
a) unità di bilancio 11.3.1.1185 - capitoli 3550 e 9670;
b) unità di bilancio 11.3.1.1184 - capitolo 9650;
c) unità di bilancio 12.2.4.3480 - capitoli 9881 e 9882] [21].
Art. 5. (Formazione del personale) [22]
[1. Al fine di una razionalizzazione e un contenimento della spesa e nell'ottica di assicurare uniformi livelli di formazione del personale del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, salvo il disposto di cui al comma 5, e degli enti del servizio sanitario della regione, nonchè a tutela della costante qualificazione, occupabilità e produttività del personale stesso, la Regione provvede, mediante la struttura direzionale competente in materia di personale, ad attivare un sistema di formazione di base e avanzata, di sviluppo, aggiornamento e di riqualificazione professionale del suddetto personale anche in relazione a eventuali processi di mobilità e ristrutturazione delle amministrazioni, nonchè a processi di preparazione e accesso al pubblico impiego e a supporto di processi di cambiamento e innovazione organizzativa e gestionale. Le iniziative possono essere realizzate direttamente dalla Regione oppure tramite le singole Amministrazioni del comparto o degli enti della sanità d'intesa con le amministrazioni e gli enti medesimi; in tal caso le relative risorse sono trasferite ai soggetti attuatori. Con deliberazione della Giunta regionale, sentiti il Consiglio delle autonomie locali e le organizzazioni sindacali, e previo parere della competente Commissione consiliare, sono definiti i relativi criteri e modalità di attuazione.
2. Il finanziamento corrente delle attività di cui al comma 1 è assicurato, a partire dall'esercizio 2011, mediante destinazione annuale di una somma corrispondente a una quota percentuale dell'importo che le amministrazioni e gli enti sono tenuti contrattualmente a destinare alla formazione del personale. La parte residua del fondo per la formazione rimane a disposizione delle amministrazioni e degli enti per le attività di esclusivo interesse aziendale.
3. La quota percentuale di cui al comma 2 è definita con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1 e, per gli enti locali, può essere differenziata in ragione della dimensione demografica degli stessi e del numero dei dipendenti in servizio.
4. Le somme vengono individuate annualmente con specifica disposizione della legge finanziaria regionale nell'ambito della dotazione complessiva delle risorse che l'Amministrazione regionale assegna per il funzionamento degli enti locali e del Servizio sanitario regionale.
5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla formazione del personale dell'area della polizia locale per il quale trova applicazione in via esclusiva l'articolo 20 della
6. Il Consiglio regionale, nell'ambito della propria autonomia di bilancio, contabile, funzionale e organizzativa, provvede alla realizzazione delle attività di formazione per le specifiche esigenze consiliari.
7. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 6.2.1.1123 e del capitolo 1326 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010, con la denominazione «Spese per un sistema di formazione del pubblico impiego».
8. All'onere di 200.000 euro per l'anno 2010 derivante dal disposto di cui al comma 7, si provvede mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 11.3.1.5033 e dal capitolo 9646 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010 - 2012 e del bilancio per l'anno 2010.]
Art. 6. (Valutazione della prestazione) [23]
1. Al fine di valutare la prestazione organizzativa e individuale del personale, le amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale e gli enti del servizio sanitario della regione adottano progressivamente un apposito sistema di misurazione e di valutazione che individui le fasi, i tempi, le modalità, i soggetti e le responsabilità del processo di misurazione e di valutazione della prestazione, le modalità di raccordo e di integrazione con i sistemi di controllo esistenti e con i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio.
2. Per le finalità di cui al comma 1 le amministrazioni e gli enti adottano, con le modalità e per la durata stabilite dai rispettivi ordinamenti:
a) un documento programmatico o piano della prestazione, costantemente aggiornato ai fini dell'inserimento di eventuali variazioni nel periodo di riferimento, che definisce, con riferimento agli obiettivi individuati e alle risorse disponibili, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della prestazione dell'ente nonchè gli obiettivi individuali assegnati ai dirigenti e relativi indicatori;
b) un documento di relazione sulla prestazione che evidenzia, a consuntivo, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e alle risorse, rilevando gli eventuali scostamenti;
c) sistemi per la totale accessibilità dei dati relativi ai servizi resi dalla pubblica amministrazione tramite la pubblicità e la trasparenza degli indicatori e delle valutazioni operate da ciascuna pubblica amministrazione sulla base del sistema di valutazione gestibile anche mediante modalità interattive finalizzate alla partecipazione dei cittadini.
3. Gli obiettivi strategici e operativi sono definiti in relazione ai bisogni della collettività, alle priorità politiche e alle strategie dell'amministrazione o dell'ente; essi devono essere riferiti a un arco temporale determinato, definiti in modo specifico e misurabili in termini oggettivi e chiari, tenuto conto della qualità e quantità delle risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili.
4. Ogni amministrazione ed ente, singolarmente o in forma associata, si dota di un organismo indipendente di valutazione della prestazione, in sostituzione del nucleo di valutazione, che esercita, in piena autonomia, le attività di cui al comma 6; esercita, altresì, le attività di controllo strategico e riferisce, in proposito, direttamente alla giunta, o comunque all'organo esecutivo o, per gli enti del servizio sanitario regionale, al direttore generale. Ai fini del contenimento della spesa corrente degli enti locali, nei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti le competenze attribuite all'organismo indipendente di valutazione possono essere conferite all'organo di revisione dell'ente.
5. L'organismo indipendente di valutazione è nominato dalla giunta, o comunque dall'organo esecutivo o, per gli enti del servizio sanitario regionale, dal direttore generale, per un periodo di tre anni, con possibilità di rinnovo per una sola volta. L'organismo indipendente di valutazione è costituito da un organo monocratico ovvero collegiale composto da tre componenti dotati di elevata professionalità ed esperienza maturata nel campo del management, della valutazione della prestazione e della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche; nei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti l'organismo è costituito da un organo monocratico. I componenti dell'organismo indipendente di valutazione non possono essere nominati tra soggetti dipendenti delle amministrazioni o degli enti stessi o che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza retribuite con i predetti partiti e organizzazioni sindacali, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione La carica di consigliere comunale in comuni con popolazione sino a 5000 abitanti non determina l'incompatibilità di cui al precedente periodo purchè la nomina quale componente dell'organismo avvenga presso altro ente [24].
6. L'organismo indipendente di valutazione della prestazione:
a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso;
b) comunica tempestivamente le criticità riscontrate alla giunta, o comunque all'organo esecutivo o, per gli enti del servizio sanitario regionale, al direttore generale;
c) valida la relazione sulla prestazione di cui al comma 2, lettera b); la validazione positiva delle attività dell'amministrazione o dell'ente è condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti incentivanti;
d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonchè dell'utilizzo dei premi incentivanti, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
e) propone alla giunta, o comunque all'organo esecutivo o, per gli enti del servizio sanitario regionale, al direttore generale, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione a essi della retribuzione di risultato, qualora prevista;
f) è responsabile della corretta applicazione del sistema di valutazione;
g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità di cui alle vigenti disposizioni.
7. Ai componenti dell'organismo indipendente di valutazione della Regione spetta un'indennità o un gettone di presenza da determinarsi con deliberazione della Giunta regionale, nonchè il rimborso delle spese secondo le disposizioni di cui alla
7 bis. Ai componenti dell'organismo indipendente di valutazione degli enti locali del comparto spetta un'indennità da determinarsi con appositi atti delle singole amministrazioni, nonchè il rimborso spese se e in quanto previsto dalla vigente normativa [25].
8. Il nucleo di valutazione di cui all'articolo 56 della
9. Al fine di perseguire uniformità di comportamento la Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, le linee guida per l'attività degli organismi indipendenti di valutazione.
10. I commi 31 e 33 dell'articolo 1 della
11. Il Consiglio regionale, nell'ambito della propria autonomia di bilancio, contabile, funzionale e organizzativa, provvede a disciplinare, con le modalità di cui all'articolo 3, comma 5, della
12. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 7 fanno carico all'unità di bilancio 10.1.1.1162 e al capitolo 597 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 8 continuano a far carico all'unità di bilancio 11.3.1.1180 e al capitolo 581 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
CAPO II
MODIFICHE A LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI PERSONALE E DI ORGANIZZAZIONE
Art. 7. (Modifiche all'articolo 47 della
1. All'articolo 47 della
a) il secondo periodo del comma 4 è soppresso;
b) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«4 bis. Gli incarichi di cui al comma 2, lettere b) e c), rivestono carattere di fiduciarietà. Il conferimento degli incarichi di cui al comma 2 con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato a soggetti esterni all'Amministrazione regionale può avvenire per un numero massimo di unità pari al 20 per cento del numero di posti previsti, complessivamente, per gli incarichi medesimi, con arrotondamento all'unità superiore.
4 ter. L'incarico di Capo di Gabinetto della Presidenza della Regione è conferito, con contratto di lavoro di diritto privato a tempo determinato, dalla Giunta regionale su designazione nominativa del Presidente della Regione. L'incarico può essere conferito a dipendenti del ruolo unico regionale in possesso della laurea magistrale o della laurea specialistica o del diploma di laurea conseguito secondo il previgente ordinamento e a soggetti esterni all'Amministrazione regionale in possesso dei medesimi requisiti culturali, nonchè di un'esperienza maturata per almeno un biennio in funzioni dirigenziali.
4 quater. Per il conferimento degli incarichi di cui al comma 2, lettere b) e c), è richiesto:
a) per i dirigenti regionali il possesso della laurea magistrale o della laurea specialistica o del diploma di laurea conseguito secondo il previgente ordinamento e di un'anzianità nell'esercizio delle funzioni dirigenziali proprie e non delegate di almeno quattro anni, per l'incarico di cui alla lettera b), e di almeno due anni, per l'incarico di cui alla lettera c);
b) per i soggetti esterni il possesso della laurea magistrale o della laurea specialistica o del diploma di laurea conseguito secondo il previgente ordinamento e di un'esperienza professionale almeno quadriennale, per l'incarico di cui alla lettera b), e almeno biennale, per l'incarico di cui alla lettera c), adeguata alle funzioni da svolgere, maturata in qualifiche dirigenziali presso amministrazioni pubbliche, enti di diritto pubblico, enti o associazioni di diritto privato o aziende pubbliche o private ovvero acquisita nelle libere professioni con regolare iscrizione ai relativi albi.
4 quinquies. Qualora l'incarico di direttore di staff sia conferito presso un Servizio, il direttore del Servizio medesimo svolge le proprie funzioni in posizione gerarchicamente sovraordinata rispetto al direttore di staff.».
Art. 8. (Modifica all'articolo 93 della
1. Il secondo comma dell'articolo 93 della
Art. 9. (Modifica all'articolo 10 della
1. Il numero 4) della lettera a) del comma 2 dell'articolo 10 della
Art. 10. (Modifica all'articolo 14 della
1. Il secondo periodo del comma 46 dell'articolo 14 della
Art. 11. (Modifiche a leggi regionali di settore)
1. Al comma 4 dell'articolo 12 della
2. L'articolo 5 della
3. [All'articolo 5, comma 26, della
4. Sono apportate le seguenti modifiche alla
a) alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 2, le parole «Servizio per il sostegno e la promozione dei comparti del commercio e del terziario» sono sostituite dalle seguenti: «Servizio competente in materia di commercio»;
b) al comma 2 dell'articolo 3, le parole «Direzione centrale delle attività produttive» sono sostituite dalle seguenti: «Direzione centrale competente in materia di commercio»;
c) al comma 1 dell'articolo 5, le parole «Direzione centrale delle attività produttive» sono sostituite dalle seguenti: «Direzione centrale competente in materia di commercio»;
d) al comma 1 dell'articolo 9, le parole «Direzione delle attività produttive» e «Servizio per il sostegno e la promozione dei comparti del commercio e del terziario» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Direzione centrale competente in materia di commercio» e «Servizio competente in materia di commercio».
5. Sono apportate le seguenti modifiche alla
a) al comma 10 bis, come aggiunto dall'articolo 7, comma 2, della
b) al comma 4 dell'articolo 26, le parole «Direttore centrale attività produttive» sono sostituite dalle seguenti: «Direttore centrale competente in materia di commercio»;
c) al comma 5 dell'articolo 26 le parole «Direzione centrale attività produttive» sono sostituite dalle seguenti: «Direzione centrale competente in materia di commercio»;
d) al comma 2 dell'articolo 84, le parole «Assessore regionale alle attività produttive» sono sostituite dalle seguenti: «Assessore regionale competente in materia di commercio» e le parole «dal Direttore centrale delle attività produttive» sono sostituite dalle seguenti: «dal Direttore centrale competente in materia di commercio»;
e) al comma 6 dell'articolo 84, le parole «Direzione centrale attività produttive» sono sostituite dalle seguenti: «Direzione centrale competente in materia di commercio»;
f) ai commi 1 e 7 dell'articolo 85, le parole «Direzione centrale attività produttive» sono sostituite dalle seguenti: «Direzione centrale competente in materia di commercio»;
g) ai commi 1, 3 e 5 dell'articolo 101, le parole «Direzione centrale attività produttive» sono sostituite dalle seguenti: «Direzione centrale competente in materia di commercio».
6. Sono apportate le seguenti modifiche alla
a) al comma 1 dell'articolo 3, le parole «Direzione centrale attività produttive» sono sostituite dalle seguenti: «Direzione centrale competente in materia di cooperazione»;
b) al comma 2 dell'articolo 4, le parole «Direzione centrale attività produttive» sono sostituite dalle seguenti: «Direzione centrale competente in materia di cooperazione»;
c) al comma 2 dell'articolo 12, le parole «Assessore regionale alle attività produttive» sono sostituite dalle seguenti: «Assessore regionale competente in materia di cooperazione»;
d) alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 12, le parole «direttore centrale delle attività produttive» sono sostituite dalle seguenti: «direttore centrale competente in materia di cooperazione»;
e) al comma 11 dell'articolo 12, le parole «Direttore centrale delle attività produttive» sono sostituite dalle seguenti: «Direttore centrale competente in materia di cooperazione».
7. Al comma 2 bis, come aggiunto dall'articolo 14, comma 7, della
8. Le funzioni di indirizzo, verifica e valutazione inerenti la realizzazione del piano industriale di cui all'articolo 8, comma 116, della
9. Al comma 8 dell'articolo 1 della
10. All'articolo 8 della
a) i commi da 73 a 77 sono sostituiti dai seguenti:
«73. Al fine di realizzare un efficace sistema di relazioni con le istituzioni e gli organi dell'Unione europea e di rafforzare la collaborazione della Regione con le organizzazioni rappresentative di interessi regionali a livello europeo e con le autonomie regionali dell'Unione europea, è istituito a Bruxelles, in conformità all'articolo 58, comma 4, della
74. L'Ufficio opera quale strumento di collegamento tecnico, amministrativo, informativo e operativo a supporto dell'Amministrazione regionale nei confronti delle istituzioni dell'Unione europea.
75. L'organico assegnato all'Ufficio è costituito dal seguente personale:
a) fino a tre unità, tra cui il coordinatore, con assegnazione per un periodo di due anni prorogabile;
b) fino a due unità, con assegnazione per un periodo massimo di due anni non prorogabile nè rinnovabile, secondo criteri e modalità da definirsi con deliberazione della Giunta regionale.
76. Al personale di cui al comma 75, oltre al trattamento economico in godimento, compete per tutto il periodo di assegnazione all'ufficio un'indennità mensile da definirsi con deliberazione della Giunta regionale.
77. In caso di missione, al personale di cui al comma 75 è riconosciuto il solo rimborso delle spese di viaggio; al personale medesimo è altresì riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno da Trieste a Bruxelles in occasione dell'inizio del servizio e del rientro al termine del medesimo.»;
b) i commi da 78 a 82 sono abrogati.
11. Il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso l'Ufficio di collegamento di Bruxelles, incluso il coordinatore, rimane assegnato al medesimo fino al 31 dicembre 2010 e potrà essere riconfermato.
12. Gli oneri di cui al comma 76 dell'articolo 8 della
CAPO III
NORME URGENTI IN MATERIA DI PASSAGGIO AL DIGITALE TERRESTRE
Art. 12. (Norme urgenti in materia di passaggio al digitale terrestre)
1. Al fine di agevolare e consentire nel territorio regionale il passaggio della radiodiffusione televisiva terrestre dal sistema analogico a quello digitale, le autorizzazioni amministrative per l'installazione di nuovi impianti per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale, nonchè per le modifiche agli impianti esistenti che necessitano di essere adeguati, sono disciplinate dalle disposizioni che seguono.
2. I nuovi impianti previsti dai piani nazionali di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale, e fermo restando quanto previsto dagli indirizzi dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in merito a possibili localizzazioni fuori dagli stessi piani nazionali, sono soggetti ad autorizzazione unica rilasciata da parte del Comune interessato ai soggetti abilitati a conclusione di un procedimento unificato, nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità e nei termini di cui alle vigenti norme previste per l'istituto della Conferenza di servizi.
3. L'autorizzazione di cui al comma 2 è rilasciata anche in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti, fatte salve le vigenti norme in materia di tutela della salute, del territorio, dell'ambiente, del paesaggio e dei beni culturali, nel rispetto dei principi di non discriminazione, proporzionalità e obiettività, e sulla base del parere favorevole dell'ARPA che accerti il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità relativi alle emissioni elettromagnetiche di cui alla
4. Per gli impianti esistenti che necessitano di essere adeguati per il passaggio alla tecnica digitale, qualora le modifiche non comportino in alcun punto del territorio un aumento dei livelli di campo elettromagnetico, il titolare dell'impianto invia una comunicazione all'ARPA e al Comune interessato, contenente una autocertificazione corredata di una relazione tecnica con i dati radioelettrici aggiornati sottoscritta da un tecnico qualificato. La comunicazione è soggetta, in ogni tempo, a successiva verifica da parte del Comune con il supporto dell'ARPA.
5. Qualora le modifiche agli impianti esistenti di cui al comma 4 comportino un aumento dei livelli di campo elettromagnetico, o comunque comportino modifiche ai volumi edilizi e alla sagoma dell'impianto, si applica il procedimento di cui ai commi 2 e 3.
CAPO IV
NORME FINALI
Art. 13. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 12, comma 14, della
[2] Comma così modificato dall'art. 4 della
[3] Articolo abrogato dall'art. 41 della
[4] Comma così sostituito dall'art. 12 della
[5] Comma così modificato dall'art. 10 della
[6] Rubrica così sostituita dall'art. 12 della
[7] Articolo abrogato dall'art. 42 della
[8] Comma già modificato dall'art. 14 della
[9] Comma abrogato dall'art. 12 della
[10] Comma sostituito dall'art. 12 della
[11] Comma abrogato dall'art. 12 della
[12] Lettera così modificata dall'art. 12 della
[13] Lettera così modificata dall'art. 12 della
[14] Comma abrogato dall'art. 12 della
[15] Comma abrogato dall'art. 12 della
[16] Comma abrogato dall'art. 12 della
[17] Comma abrogato dall'art. 12 della
[18] Comma abrogato dall'art. 12 della
[19] Comma modificato dall'art. 14 della
[20] Comma abrogato dall'art. 12 della
[21] Comma abrogato dall'art. 12 della
[22] Articolo abrogato dall'art. 12 della
[23] Articolo abrogato dall'art. 54 della
[24] Comma già modificato dall'art. 12 della
[25] Comma inserito dall'art. 14 della
[26] Articolo abrogato dall'art. 54 della
[27] Comma abrogato dall'art. 38 della