Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.1 agricoltura e foreste |
Data: | 17/07/2015 |
Numero: | 19 |
Sommario |
Art. 1. (Modifiche all'articolo 50 della legge regionale 9/1996) |
Art. 2. (Modifica all'articolo 12 della legge regionale 3/1998) |
Art. 3. (Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 1/2003) |
Art. 4. (Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 18/2004) |
Art. 5. (Modifiche all'articolo 18 della legge regionale 26/2005) |
Art. 6. (Modifica all'articolo 6 della legge regionale 22/2007) |
Art. 7. (Modifica all'articolo 3 della legge regionale 22/2010) |
Art. 8. (Modifica all'articolo 2 della legge regionale 27/2014) |
Art. 9. (Programma di sviluppo rurale 2014-2020 - disposizioni in materia di appalti pubblici) |
Art. 10. (Modifiche all'articolo 9 ter della legge regionale 57/1971) |
Art. 11. (Modifiche all'articolo 21 della legge regionale 9/2007) |
Art. 12. (Modifiche all'articolo 25 della legge regionale 9/2007) |
Art. 13. (Modifica all'articolo 31 della legge regionale 9/2007) |
Art. 14. (Modifica all'articolo 81 della legge regionale 9/2007) |
Art. 15. (Modifica all'articolo 83 della legge regionale 9/2007) |
Art. 16. (Sostituzione dell'articolo 21 della legge regionale 47/1978) |
Art. 17. (Sostituzione dell'articolo 22 della legge regionale 47/1978) |
Art. 18. (Abrogazione dell'articolo 23 della legge regionale 47/1978) |
Art. 19. (Sostituzione dell'articolo 15 della legge regionale 26/2005) |
Art. 20. (Modifica all'articolo 7 della legge regionale 1/2007) |
Art. 21. (Modifica all'articolo 42 della legge regionale 12/2002) |
Art. 22. (Utilizzo delle risorse per il finanziamento delle micro e PMI commerciali, turistiche e di servizio) |
Art. 23. (Abrogazione dell'articolo 43 della legge regionale 12/2002) |
Art. 24. (Estensione dei termini di conclusione delle operazioni finanziate sul POR FESR ai procedimenti in corso) |
Art. 25. (Modifica all'articolo 2 della legge regionale 23/2013) |
Art. 26. (Modifica all'articolo 2 della legge regionale 3/2015) |
Art. 27. (Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 3/2015) |
Art. 28. (Modifiche all'articolo 15 della legge regionale 3/2015) |
Art. 29. (Modifica all'articolo 58 della legge regionale 3/2015) |
Art. 30. (Modifica all'articolo 62 della legge regionale 3/2015) |
Art. 31. (Modifica all'articolo 98 della legge regionale 3/2015) |
Art. 32. (Modifica all'articolo 63 bis della legge regionale 2/2002) |
Art. 33. (Modifica all'articolo 9 della legge regionale 21/2006) |
Art. 34. (Modifica all'articolo 9 bis della legge regionale 21/2006) |
Art. 35. (Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 21/2006) |
Art. 36. (Sostituzione dell'articolo 12 della legge regionale 21/2006) |
Art. 37. (Modifica all'articolo 2 della legge regionale 27/2014) |
Art. 38. (Interpretazione autentica dell'articolo 5 bis della legge regionale 50/1993) |
Art. 39. (Conferma di contributo al CAI Club Alpino Italiano - Regione Friuli Venezia Giulia) |
Art. 40. (Conferma dei contributi a sostegno della sviluppo turistico di Grado) |
Art. 41. (Conferma dei contributi concessi agli enti pubblici per le finalità di cui all'articolo 161 della legge regionale 2/2002) |
Art. 42. (Abrogazione dell'articolo 92 della legge regionale 2/2002) |
Art. 43. (Sostituzione dell'articolo 96 della legge regionale 2/2002) |
Art. 44. (Modifiche all'articolo 21 della legge regionale 20/2012) |
Art. 45. (Modifiche all'articolo 6 bis della legge regionale 2/2012) |
Art. 46. (Modifica all'articolo 12 bis della legge regionale 4/2005) |
Art. 47. (Modifica all'articolo 7 della legge regionale 1/2007) |
Art. 48. (Estensione a Finreco delle risorse regionali destinate ai Confidi) |
Art. 49. (Modifica all'articolo 2 della legge regionale 24/2009) |
Art. 50. (Modifica all'articolo 42 della legge regionale 7/2000) |
Art. 51. (Integrazione della disciplina inerente i vincoli per le imprese beneficiarie di incentivi) |
Art. 52. (Modifiche alla legge regionale 19/2012) |
Art. 53. (Inserimento dell'articolo 47 bis nella legge regionale 19/2012) |
Art. 54. (Entrata in vigore) |
§ 3.1.288 - L.R. 17 luglio 2015, n. 19.
Disposizioni di riordino e semplificazione in materia di attività produttive e di risorse agricole e forestali.
(B.U. 22 luglio 2015, n. 29)
CAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISORSE AGRICOLE
Art. 1. (Modifiche all'articolo 50 della
1. All'articolo 50 della
a) il comma 9 è sostituito dal seguente:
«9. L'Associazione beneficiaria è tenuta a mantenere una separata evidenza del finanziamento al fine di comprovarne la destinazione in conformità a quanto previsto ai sensi del comma 7.»;
b) il comma 11 è sostituito dal seguente:
«11. L'Amministrazione regionale può in qualsiasi momento determinare, con decreto dell'Assessore competente, l'estinzione anche parziale del finanziamento. Il fondo è ricostituito dall'Associazione anche con proprie disponibilità finanziarie e, in caso di estinzione del finanziamento o di scioglimento dell'Associazione, è restituito all'Amministrazione regionale entro sei mesi dalla richiesta.»;
c) dopo il comma 11 è inserito il seguente:
«11 bis. Il finanziamento è concesso a titolo di aiuto de minimis in conformità al
Art. 2. (Modifica all'articolo 12 della
1. I commi da 17 a 25 dell'articolo 12 della
Art. 3. (Modifiche all'articolo 8 della
1. All'articolo 8 della
a) il comma 22 è sostituito dal seguente:
«22. La Direzione centrale competente in materia di risorse agricole è autorizzata a delegare ai Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) lo svolgimento dei procedimenti amministrativi di competenza, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 14, comma 6, del
b) dopo il comma 22 è inserito il seguente:
«22.1. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 22, la Direzione centrale competente in materia di risorse agricole stipula con i CAA apposite convenzioni nelle quali sono definite le modalità operative di gestione dei procedimenti e i criteri per il riconoscimento del rimborso per l'esercizio delle funzioni delegate.».
2. Agli oneri derivanti dalla ridefinizione normativa dell'articolo 8, commi 22 e 22.1, della
Art. 4. (Modifiche all'articolo 16 della
1. All'articolo 16 della
a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1 bis. Per agevolare la riduzione dell'esposizione debitoria delle imprese in difficoltà prevista nei piani di ristrutturazione di cui al comma 1 e funzionale alla realizzazione degli stessi, l'Amministrazione regionale è autorizzata a rimodulare la scadenza temporale delle quote di ammortamento dei finanziamenti erogati alle medesime imprese con le disponibilità della
1 ter. La riduzione dell'esposizione debitoria delle imprese in difficoltà è realizzata tramite la rinuncia ai rientri delle quote di ammortamento di cui al comma 1 bis a favore dei settori di intervento e con le priorità individuati nell'ambito degli indirizzi di spesa impartiti dalla Giunta regionale e dall'Assessore competente in materia di agricoltura ai sensi dell'articolo 3 della
b) al comma 2 le parole «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1 e 1 bis».
Art. 5. (Modifiche all'articolo 18 della
1. All'articolo 18 della
a) il comma 2 bis è sostituito dal seguente:
«2 bis. I contributi previsti nel regolamento di cui al comma 2 possono essere concessi a sollievo di tutti i costi a carico del Centro di ricerca e innovazione tecnologica in agricoltura ivi comprese le imposte dirette e indirette non recuperabili e sotto forma di anticipazione dell'intera somma concessa, senza che trovi applicazione quanto disposto dall'articolo 40, comma 2, della
b) il comma 2 ter è abrogato.
2. La disposizione di cui all'articolo 18, comma 2 bis, della
3. In attuazione del principio di trasparenza, al Centro di ricerca e innovazione tecnologica in agricoltura si applicano le norme di cui all'articolo 1, commi da 15 a 33, della
Art. 6. (Modifica all'articolo 6 della
1. Al comma 40 dell'articolo 6 della
Art. 7. (Modifica all'articolo 3 della
1. Il comma 36 dell'articolo 3 della
«36. Le funzioni del soppresso Ente utenti motori agricoli, trasferite alla Regione con il
a) le modalità operative nel rispetto del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2001, n. 454 (Regolamento concernente le modalità di gestione dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica), e delle indicazioni impartite dalle competenti autorità;
b) i criteri per il riconoscimento del rimborso per l'esercizio delle funzioni delegate.».
2. In sede di prima applicazione dell'articolo 3, comma 36, della
3. Agli oneri derivanti dalla ridefinizione normativa dell'articolo 3, comma 36, della
Art. 8. (Modifica all'articolo 2 della
1. Dopo il comma 89 dell'articolo 2 della
«89 bis. Il finanziamento di cui al comma 89 è concesso in conformità al
Art. 9. (Programma di sviluppo rurale 2014-2020 - disposizioni in materia di appalti pubblici)
1. Nell'attuazione delle operazioni finanziate dal Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, di seguito PSR 2014-2020, si applicano esclusivamente le procedure previste dalle disposizioni statali di recepimento delle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici.
2. Le stazioni appaltanti di cui all'articolo 3, comma 33, del
CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISORSE FORESTALI
Art. 10. (Modifiche all'articolo 9 ter della
1. All'articolo 9 ter della
a) al comma 1 dopo le parole «; nel caso in cui l'importo del canone annuo sia inferiore a 5.000 euro, il contraente o il concessionario possono essere direttamente individuati» sono inserite le seguenti: «, previo avviso,»;
b) Il comma 5 bis è abrogato.
Art. 11. (Modifiche all'articolo 21 della
1. All'articolo 21 della
a) la lettera c) del comma 3 è sostituita dalla seguente:
«c) affidamento della realizzazione di lavori, opere e servizi, ivi compresi gli interventi di utilizzazione forestale e i servizi di commercializzazione del legname, a imprese che forniscono servizi in ambito forestale, ivi comprese quelle iscritte nell'elenco di cui all'articolo 25.»;
b) il comma 3 bis è sostituito dal seguente:
«3 bis. Le imprese iscritte nell'elenco di cui all'articolo 25, singole o associate, possono altresì ottenere in gestione, anche nelle forme della concessione pluriennale, per svolgervi le attività di cui all'articolo 14, aree silvo-pastorali di proprietà o possesso pubblico.».
Art. 12. (Modifiche all'articolo 25 della
1. All'articolo 25 della
a) alla fine del comma 1 sono aggiunte le seguenti parole: «e di difesa del territorio»;
b) il comma 2 è abrogato.
Art. 13. (Modifica all'articolo 31 della
1. Dopo il comma 4 dell'articolo 31 della
«4 bis. La Direzione centrale è autorizzata a consentire all'ERSA l'utilizzo dei vivai, mediante l'impiego del personale di cui all'articolo 87, comma 1 quater, per la produzione di piante e materiali di propagazione gamica e vegetativa di specie di interesse agrario, al fine della conservazione e rigenerazione delle risorse fitogenetiche autoctone nel rispetto dei regimi di certificazione fitosanitaria e di commercializzazione ove applicabili.».
Art. 14. (Modifica all'articolo 81 della
1. Al comma 2 dell'articolo 81 della
Art. 15. (Modifica all'articolo 83 della
1. Al comma 1 dell'articolo 83 della
CAPO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INDUSTRIA
Art. 16. (Sostituzione dell'articolo 21 della
1. L'articolo 21 della
«Art. 21
(Interventi per l'innovazione delle strutture industriali)
1. Al fine di promuovere l'innovazione e di favorire il trasferimento delle conoscenze al sistema produttivo regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle imprese industriali, loro consorzi o società consortili, anche cooperative, associazioni temporanee d'imprese, reti d'impresa, centri di ricerca industriale e trasferimento tecnologico con personalità giuridica autonoma, consorzi fra imprese industriali e altri soggetti pubblici o privati, contributi in conto capitale, per le seguenti iniziative:
a) progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale;
b) progetti di innovazione inclusi quelli rivolti ai processi e all'organizzazione;
c) predisposizione di studi di fattibilità.
2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a effettuare erogazioni in via anticipata, nella misura massima del 70 per cento dell'importo dei contributi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), previa presentazione da parte delle imprese interessate di apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 39 della
3. Con regolamenti regionali sono definiti, da parte della Direzione centrale competente in materia di attività produttive, nel rispetto della normativa europea vigente, le misure di aiuto, le condizioni, i criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi previsti dal comma 1.».
2. Per le finalità di cui all'articolo 21 della
3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 per complessivi 250.000 euro per l'anno 2015 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 1.6.2.1036 e dal capitolo 8686 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
Art. 17. (Sostituzione dell'articolo 22 della
1. L'articolo 22 della
«Art. 22
(Interventi per l'innovazione a favore delle piccole e medie imprese industriali e loro consorzi)
1. Allo scopo di favorire il trasferimento delle conoscenze e dell'innovazione all'apparato produttivo regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale, fino alla misura massima consentita dalla normativa europea vigente, alle piccole e medie imprese industriali in qualsiasi forma costituite, singole o associate, ai consorzi fra piccole e medie imprese industriali e altri soggetti pubblici o privati, per le seguenti iniziative:
a) affidamento di commesse di ricerca industriale e sviluppo sperimentale;
b) affidamento di commesse per la realizzazione di progetti di innovazione inclusi quelli rivolti ai processi e all'organizzazione;
c) brevettazione di prodotti propri;
d) acquisizione di marchi, di brevetti, di diritti di utilizzo, di licenze, di know-how e di conoscenze tecniche non brevettate relative a innovazioni finalizzate al ciclo produttivo o ai prodotti.
2. Le attività di cui al comma 1, lettere a) e b), sono svolte presso Università e centri di ricerca e trasferimento tecnologico competenti e specializzati nelle materie oggetto della ricerca, ovvero presso laboratori e istituti altamente qualificati e riconosciuti a tal fine dalla Regione o dallo Stato.
3. Con regolamenti regionali sono definiti, da parte della Direzione centrale competente in materia di attività produttive, nel rispetto della normativa europea vigente, le condizioni, i criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi previsti dal comma 1.».
2. Per le finalità di cui all'articolo 22 della
3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 per complessivi 250.000 euro per l'anno 2015 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 1.6.2.1036 e dal capitolo 8686 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
Art. 18. (Abrogazione dell'articolo 23 della
1. L'articolo 23 della
Art. 19. (Sostituzione dell'articolo 15 della
1. L'articolo 15 della
«Art. 15
(Comitato tecnico di valutazione)
1. È costituito presso la Direzione centrale competente in materia di attività produttive, di seguito Direzione centrale, il Comitato tecnico di valutazione, di seguito Comitato, quale organo di valutazione tecnica dell'Amministrazione regionale, che esprime pareri in ordine ai progetti di ricerca, sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico presentati dalle imprese dei comparti industria, artigianato, commercio, turismo e terziario, e negli altri casi previsti con legge regionale.
2. Il Comitato resta in carica cinque anni; in caso di mancata ricostituzione entro la scadenza del termine di cinque anni, può essere prorogato per non più di quarantacinque giorni.
3. La nomina dei componenti del Comitato avviene con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative nei settori dell'industria, dell'artigianato, del commercio, turismo e terziario e le Università degli Studi di Trieste e Udine e gli enti di ricerca sottoscrittori della Convenzione con la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia del 5 luglio 2004 finalizzata a contribuire alla realizzazione di un sistema unico regionale per la valorizzazione della ricerca e la diffusione dell'innovazione.
4. Con la deliberazione di cui al comma 3 è nominato il Presidente del Comitato scelto tra i membri di cui al comma 5, lettere a), b), c), d) ed e), e il suo sostituto, scelto tra i membri di cui al comma 5, lettere f), g), h), i) e j), in caso di assenza, vacanza o impedimento del Presidente. In caso di assenza o impedimento del Presidente o del suo sostituto le relative funzioni sono espletate dal componente più anziano.
5. Il Comitato è composto da diciotto esperti, in possesso dei necessari requisiti di professionalità, onorabilità, esperienza, nonché di imparzialità e terzietà rispetto ai progetti da valutare, laureati nelle seguenti materie:
a) ingegneria meccanica;
b) ingegneria elettronica;
c) ingegneria per l'ambiente e il territorio;
d) scienze economico-aziendali, con particolare riferimento all'analisi economico-finanziaria dei progetti;
e) informatica;
f) scienze dell'economia;
g) scienze economico-aziendali in possesso di specifiche competenze in gestione strategica di impresa e dei processi innovativi;
h) ingegneria gestionale;
i) ingegneria informatica;
j) tecniche e metodi per la società dell'informazione;
k) scienza e ingegneria dei materiali;
l) scienze e tecnologie alimentari;
m) scienze e tecnologie della chimica industriale;
n) biotecnologie industriali;
o) farmacia industriale;
p) ingegneria dell'automazione;
q) ingegneria biomedica;
r) ingegneria dei sistemi edilizi.
6. Il Comitato esprime pareri in ordine ai progetti di ricerca, sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico presentati dalle imprese del comparto industria e artigianato nella composizione deliberante data dal Presidente e dai componenti di cui al comma 5, lettere a), b), c), d) ed e).
7. Il Comitato esprime pareri in ordine ai progetti di ricerca, sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico presentati dalle imprese del comparto del commercio, turismo e terziario nella composizione deliberante data dal Presidente e dai componenti di cui al comma 5, lettere f), g), h), i) e j).
8. Il responsabile del procedimento, su proposta del Presidente, sentito il Comitato, nei casi previsti dalle direttive di cui al comma 12, ha facoltà di integrare la composizione del Comitato medesimo, individuando tra i componenti esperti di cui al comma 5 uno o più relatori con il compito di valutare preventivamente i progetti al fine dell'espressione del successivo parere da parte del Comitato.
9. Su richiesta del responsabile del procedimento, il Presidente, sentito il Comitato, può individuare uno o più esperti tra quelli di cui al comma 5 per fornire consulenza tecnica nel corso di accertamenti in loco da parte degli uffici competenti, nei casi di precontenzioso e contenzioso e in relazione a specifiche problematiche emerse nell'esame del progetto. L'individuazione viene confermata da parte del responsabile del procedimento.
10. Per la validità delle riunioni del Comitato, anche nella composizione integrata di cui al comma 8, è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti non computando tra questi ultimi gli astenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
11. La Direzione centrale nomina il segretario del Comitato e un suo sostituto, scelti tra i dipendenti regionali.
12. Sulla base delle direttive approvate con deliberazione di Giunta regionale sono disciplinate le modalità e le procedure di funzionamento del Comitato.
13. L'ammontare del gettone da corrispondere ai componenti del Comitato tecnico di valutazione è commisurato all'attività espletata, come di seguito specificato:
a) 150 euro ai componenti che svolgono la funzione di Presidente del Comitato per la partecipazione a ciascuna seduta;
b) 120 euro agli altri componenti del Comitato per la partecipazione a ciascuna seduta;
c) 60 euro per ciascuna relazione presentata dagli esperti per la valutazione preventiva di cui al comma 8, in aggiunta all'ammontare del gettone di cui alle lettere a) o b);
d) 150 euro per ciascuna relazione presentata dagli esperti per l'attività di cui al comma 9, in aggiunta all'ammontare del gettone di cui alle lettere a) o b).
14. Ai componenti del Comitato tecnico di valutazione è dovuto inoltre il rimborso spese per l'espletamento delle proprie funzioni nella misura prevista per i dipendenti regionali.».
2. Il Comitato tecnico consultivo per le politiche economiche, nominato con deliberazione della Giunta regionale del 17 maggio 2012, n. 851 (Ricostituzione comitato tecnico consultivo per le politiche economiche periodo 2012-2015 presso la direzione centrale attività produttive), continua a esercitare le sue funzioni fino al 31 dicembre 2015 e comunque, se successiva, fino alla costituzione del Comitato tecnico di valutazione di cui all'articolo 15, comma 1, della
3. Il Comitato tecnico di valutazione di cui all'articolo 15 della
4. Agli oneri derivanti dalla ridefinizione normativa dell'articolo 15 della
Art. 20. (Modifica all'articolo 7 della
1. Al comma 29 dell'articolo 7 della
CAPO IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ARTIGIANATO
Art. 21. (Modifica all'articolo 42 della
1. Il comma 4 dell'articolo 42 della
Art. 22. (Utilizzo delle risorse per il finanziamento delle micro e PMI commerciali, turistiche e di servizio)
1. I Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali sono autorizzati a utilizzare le risorse assegnate per il 2014 con decreti del Direttore del Servizio commercio e cooperazione per le finalità di cui all'articolo 100 della
Art. 23. (Abrogazione dell'articolo 43 della
1. L'articolo 43 della
CAPO V
MISURE PER I SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI
Art. 24. (Estensione dei termini di conclusione delle operazioni finanziate sul POR FESR ai procedimenti in corso)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2 bis, del decreto del Presidente della Regione 13 settembre 2008, n. 238 (Regolamento per l'attuazione del programma operativo regionale (POR) FESR " Competitività regionale e occupazione 2007-2013 "), come sostituite dall'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Regione 9 giugno 2015, n. 114 (Regolamento di modifica al Regolamento per l'attuazione del programma operativo regionale (POR) FESR " Competitività regionale e occupazione 2007-2013 "), si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Regione 114/2015.
Art. 25. (Modifica all'articolo 2 della
1. Al comma 53 dell'articolo 2 della
Art. 26. (Modifica all'articolo 2 della
1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 della
«c) avvio del processo di fusione: pubblicazione, sul sito internet del Consorzio di sviluppo industriale interessato, della deliberazione del consiglio di amministrazione dalla quale risultino, sulla base della conforme deliberazione dell'assemblea, il tipo, la denominazione o ragione sociale, la sede dei consorzi partecipanti alla fusione;».
2. Rimangono fermi i termini stabiliti dall'articolo 63, comma 1, della
Art. 27. (Modifiche all'articolo 6 della
1. All'articolo 6 della
a) al comma 1 dopo le parole «agglomerati industriali» sono inserite le seguenti: «di competenza dei consorzi o ricadenti nelle aree dei distretti industriali, nonché nel territorio del Comune di Cividale del Friuli»;
b) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«4 bis. In ordine agli interventi di cui al comma 2 esprime il proprio parere il Comitato di cui all'articolo 15 della
4 ter. Nelle more dell'attuazione delle operazioni di riordino di cui al titolo V, capo II, i contratti di cui al presente articolo sono stipulati anche negli agglomerati industriali di competenza dei Consorzi industriali di cui alla
Art. 28. (Modifiche all'articolo 15 della
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 15 della
«2 bis. L'Agenzia per lo sviluppo del distretto industriale della sedia, di cui all'articolo 55, comma 1, al fine di sviluppare le potenzialità del cluster del sistema casa a partire dai settori attinenti ai distretti industriali di riferimento del mobile e della sedia, attiva le sinergie tra i soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera j).
2 ter. L'Agenzia per lo sviluppo del distretto industriale COMET, di cui all'articolo 55, comma 1, al fine di sviluppare le potenzialità del cluster della metalmeccanica a partire dai settori attinenti ai distretti industriali di riferimento della meccanica, termoelettromeccanica, componentistica, materie plastiche e produzioni in metallo, attiva le sinergie tra i soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera j).».
Art. 29. (Modifica all'articolo 58 della
1. Dopo il comma 7 dell'articolo 58 della
«7 bis. In ordine alle iniziative di cui al comma 3, limitatamente alle spese di cui al comma 4, lettera g), esprime il proprio parere l'organo di cui all'articolo 15 della
Art. 30. (Modifica all'articolo 62 della
1. Dopo il comma 9 dell'articolo 62 della
«9 bis. Nell'ambito delle modalità di cui al comma 5 i consorzi possono ricomprendere anche i soggetti gestori di servizi logistici insistenti in agglomerati industriali di competenza quali l'Interporto di Cervignano del Friuli S.p.A. e le Stazioni Doganali Autoportuali Gorizia S.p.A..».
Art. 31. (Modifica all'articolo 98 della
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 98 della
«1 bis. In sede di prima applicazione, le disposizioni di cui all'articolo 31 si applicano anche alle spese sostenute a partire dall'entrata in vigore della presente legge e precedentemente alla presentazione della domanda anche in relazione a cooperative costituite a partire dall'1 gennaio 2014.».
2. Per le finalità previste dall'articolo 98, comma 1 bis, della
3. All'onere previsto dal comma 2 si fa fronte mediante storno di pari importo a carico dell'unità di bilancio 1.4.1.1025 e del capitolo 8067 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
CAPO VI
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO
Art. 32. (Modifica all'articolo 63 bis della
1. Il comma 2 bis dell'articolo 63 bis della
Art. 33. (Modifica all'articolo 9 della
1. Al comma 1 dell'articolo 9 della
2. In relazione al disposto di cui all'articolo 9, comma 1, della
Art. 34. (Modifica all'articolo 9 bis della
1. Al comma 1 dell'articolo 9 bis della
Art. 35. (Modifiche all'articolo 11 della
1. All'articolo 11 della regionale 21/2006 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole «anche in un'ottica di razionalizzazione degli interventi della Regione in questo settore, nonché di contribuire alla qualificazione delle relative risorse professionali,» sono sostituite dalle seguenti: «anche contribuendo alla qualificazione delle relative risorse professionali e in un'ottica di razionalizzazione degli interventi della Regione in questo settore,»;
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2 bis. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione assume iniziative con la sede regionale Rai per il Friuli Venezia Giulia e con le emittenti televisive locali perché valorizzino nella propria programmazione le opere prodotte dalle imprese del territorio che operano nel settore audiovisivo.».
Art. 36. (Sostituzione dell'articolo 12 della
1. L'articolo 12 della
«Art. 12
(Comitato tecnico)
1. Al Comitato tecnico compete l'analisi e la valutazione della qualità e originalità dei contenuti delle iniziative proposte e dei requisiti di fattibilità dei progetti presentati ai sensi dell'articolo 11, nonché la scelta dei progetti e delle iniziative da ammettere ai contributi e ai finanziamenti del Fondo indicato all'articolo 11, comma 4.
2. Il Comitato, nominato dal Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive di concerto con l'Assessore alla cultura, è composto:
a) dal Presidente dell'Associazione Fondo per l'Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia o da un suo delegato;
b) da quattro esperti di qualificate competenze artistiche e tecniche nel settore dell'audiovisivo.
3. La composizione del Comitato assicura un'equilibrata presenza delle diverse professionalità e garantisce la presenza di almeno un rappresentante delle minoranze linguistiche di cui alla
4. Il Comitato rimane in carica per la durata della legislatura. I componenti possono essere riconfermati.
5. Con la deliberazione di cui al comma 2 è individuato il componente che assume le funzioni di Presidente del Comitato. Le funzioni di segretario del Comitato sono svolte da un funzionario della Direzione centrale competente in materia di attività produttive.
6. L'ammontare del gettone di presenza spettante ai componenti del Comitato, il trattamento di missione e il rimborso spese saranno nella misura prevista dalla normativa regionale in materia di funzionamento di organismi collegiali. Gli oneri derivanti saranno a carico dell'Associazione Fondo per l'Audiovisivo, rientrando tra i compiti previsti al punto a) del comma 4 dell'articolo 11.».
2. Il Comitato costituito ai sensi dell'articolo 12 della
Art. 37. (Modifica all'articolo 2 della
1. Il comma 39 dell'articolo 2 della
Art. 38. (Interpretazione autentica dell'articolo 5 bis della
1. In via di interpretazione autentica dell'articolo 5 bis della
Art. 39. (Conferma di contributo al CAI Club Alpino Italiano - Regione Friuli Venezia Giulia)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo concesso dalla Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali al CAI Club Alpino Italiano-Regione Friuli Venezia Giulia con decreto 5 dicembre 2013, n. 2667/PRODRAF/TUR, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della
Art. 40. (Conferma dei contributi a sostegno della sviluppo turistico di Grado)
1. Per ragioni di natura tecnica, operativa ed economica, l'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi concessi con decreto del Direttore del Servizio turismo 17 novembre 2014, n. 4395/PRODRAF/TUR e con decreto del Direttore del Servizio turismo 19 giugno 2015, n. 1961/PRODRAF/TUR all'Agenzia Turismo FVG, con sede in Cervignano del Friuli, via Carso n. 3, per la progettazione e la realizzazione dell'intervento di ampliamento, ristrutturazione e ammodernamento del complesso termale di Grado, anche al fine di consentire la realizzazione di interventi di nuova costruzione nell'ambito del medesimo complesso termale.
Art. 41. (Conferma dei contributi concessi agli enti pubblici per le finalità di cui all'articolo 161 della
1. Al fine di garantire la piena fruibilità turistica delle strutture ricettive e delle infrastrutture turistiche realizzate, ove rientranti in una delle definizioni date dalla
2. La fruibilità turistica delle opere realizzate dagli enti pubblici con i contributi concessi ai sensi dell'articolo 161 della
Art. 42. (Abrogazione dell'articolo 92 della
1. L'articolo 92 della
Art. 43. (Sostituzione dell'articolo 96 della
1. L'articolo 96 della
«Art. 96
(Pubblicità dei prezzi e servizi offerti)
1. E' fatto obbligo ai titolari o gestori delle strutture ricettive di esporre nel luogo di ricevimento degli ospiti, in maniera visibile al pubblico, i prezzi praticati nell'anno in corso e di mettere a disposizione nelle camere e nelle unità abitative una scheda di sintesi delle attrezzature e dei servizi forniti nella struttura medesima, conforme al modello approvato con decreto del Direttore centrale attività produttive, commercio cooperazione, risorse agricole e forestali.».
Art. 44. (Modifiche all'articolo 21 della
1. All'articolo 21 della
a) al comma 1 le parole «e spiagge libere» sono sostituite dalle seguenti: «e almeno i due terzi delle spiagge libere gratuite comprese quelle libere gratuite attrezzate di ciascun Comune»;
b) al comma 1 bis le parole «le spiagge date in concessione» sono sostituite dalle seguenti: «gli stabilimenti balneari a pagamento».
CAPO VII
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO ALLE IMPRESE
Art. 45. (Modifiche all'articolo 6 bis della
1. All'articolo 6 bis della
a) al comma 1 le parole «e appalti» sono sostituite dalle seguenti: «appalti e prestazioni professionali» e dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «E' ammissibile lo smobilizzo di crediti anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
b) la lettera a) del comma 3 è abrogata.
Art. 46. (Modifica all'articolo 12 bis della
1. Al comma 6 dell'articolo 12 bis della
Art. 47. (Modifica all'articolo 7 della
1. Al comma 34 dell'articolo 7 della
Art. 48. (Estensione a Finreco delle risorse regionali destinate ai Confidi)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare le risorse di cui all'articolo 7, comma 34, della
2. In relazione al disposto di cui al comma 1, all'unità di bilancio 1.5.2.1028 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 nella denominazione del capitolo 7808, dopo le parole «e di servizio alla produzione» sono aggiunte le seguenti: «, nonché al Consorzio Regionale Garanzia Fidi società cooperativa a responsabilità limitata - finanziaria regionale della cooperazione (Finreco)».
Art. 49. (Modifica all'articolo 2 della
1. Al comma 69 bis dell'articolo 2 della
CAPO VIII
ALTRE DISPOSIZIONI
Art. 50. (Modifica all'articolo 42 della
1. Al comma 1 dell'articolo 42 della
Art. 51. (Integrazione della disciplina inerente i vincoli per le imprese beneficiarie di incentivi)
1. In considerazione della grave situazione di crisi che interessa l'economia delle imprese locali, al fine di limitare gli effetti derivanti dal mancato rispetto dei vincoli di destinazione dei beni mobili e immobili, dei vincoli territoriali e dei vincoli per specifiche attività, soggettivi e oggettivi, la rideterminazione del contributo prevista dall'articolo 32 bis, comma 6, della
Art. 52. (Modifiche alla
1. Alla
a) alle lettere e), f) e g) del comma 1 dell'articolo 34 le parole «apparecchiature di ricarica per alimentazione auto elettriche -» sono soppresse;
b) alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 34 le parole «servizi igienici separati per sesso di utenti, di cui, laddove possibile, almeno uno con servizio igienico per diversamente abili -» sono soppresse;
c) alle lettere e) e f) del comma 1 dell'articolo 34 le parole «pannelli fotovoltaici sulle coperture, di potenza installata nell'area almeno pari a 10 chilowatt» sono soppresse;
d) i commi 6 e 7 dell'articolo 37 sono abrogati;
e) alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 41 sono apportate le seguenti modifiche:
1) le parole «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni»;
2) le parole «con l'esclusione dell'obbligo dell'installazione dei pannelli fotovoltaici sulle coperture, nonché di quello relativo all'installazione delle apparecchiature self-service prepagamento di cui all'articolo 37, comma 6» sono soppresse;
f) i commi 1 e 2 dell'articolo 43 sono abrogati;
g) al comma 3 dell'articolo 43 le parole «ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 42, comma 4»;
h) il comma 5 dell'articolo 52 è abrogato.
Art. 53. (Inserimento dell'articolo 47 bis nella
1. Dopo l'articolo 47 della
«Art. 47 bis. (Dotazione minima comunale di colonnine di ricarica per alimentazione auto elettriche)
1. Ogni Comune con popolazione superiore ai 5.000 abitanti deve dotarsi di almeno una colonnina di ricarica a uso pubblico per alimentazione auto elettriche, fatto salvo il caso in cui sul territorio comunale vi sia già un impianto privato funzionante e a uso pubblico.
2. I Comuni devono adeguarsi a quanto disposto dal comma 1 entro due anni dall'entrata in vigore della
CAPO IX
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 54. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
[1] Articolo abrogato dall'art. 105 della