Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.4 bilanci e piani finanziari |
Data: | 28/12/2018 |
Numero: | 28 |
Sommario |
Art. 1. (Attività produttive) |
Art. 2. (Risorse agroalimentari, forestali e ittiche) |
Art. 3. (Ambiente ed energia) |
Art. 4. (Assetto del territorio e edilizia) |
Art. 5. (Trasporti e diritto alla mobilità) |
Art. 6. (Beni e attività culturali, sport e tempo libero) |
Art. 7. (Lavoro, formazione, istruzione, politiche giovanili e famiglia) |
Art. 8. (Salute, politiche sociali e disabilità) |
Art. 9. (Sistema delle autonomie locali, sicurezza e integrazione, coordinamento della finanza pubblica) |
Art. 10. (Cooperazione territoriale europea, volontariato, lingue minoritarie, corregionali all'estero, area committenza e servizi generali) |
Art. 11. (Funzione pubblica, semplificazione e sistemi informativi) |
Art. 12. (Servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili) |
Art. 13. (Entrata in vigore) |
§ 6.4.307 - L.R. 28 dicembre 2018, n. 28.
Legge collegata alla manovra di bilancio 2019-2021.
(B.U. 2 gennaio 2019, n. 1 - S.O. 4 gennaio 2019, n. 1)
Art. 1. (Attività produttive)
1. Al comma 1 dell'articolo 85 della
2. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 99 della
«b) una relazione triennale, entro il 30 giugno dell'anno successivo al triennio di riferimento, che illustra lo stato di attuazione degli interventi di cui alla presente legge e, in particolare:
1) le eventuali criticità emerse in sede di attuazione;
2) il numero di domande presentate, di quelle accolte, l'ammontare degli incentivi concessi, l'ammontare degli incentivi erogati in relazione ai diversi interventi previsti;
3) le tempistiche dei procedimenti contributivi;
4) i livelli occupazionali delle imprese insediate nell'ambito degli agglomerati industriali di competenza dei consorzi.».
3. All'articolo 34 della
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. I periodi in cui possono essere effettuate le vendite di fine stagione invernale ed estiva, con riferimento ai prodotti di carattere stagionale o di moda, che non vengono venduti entro un certo periodo di tempo, sono così stabiliti in via generale:
a) vendite di fine stagione invernale: dal primo giorno feriale antecedente l'Epifania e fino al 31 marzo; quando il primo giorno feriale antecedente l'Epifania coincide con il lunedì, l'inizio dei saldi è anticipato al sabato;
b) vendite di fine stagione estiva: dal primo sabato di luglio al 30 settembre.»;
b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2 bis. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di commercio, i periodi di cui al comma 2 possono essere modificati per specifiche esigenze correlate al periodo stagionale.».
4. Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 2 della
5. La rubrica dell'articolo 87 della
6. All'articolo 87 della
a) al comma 1 dopo la parola «valorizza» sono aggiunte le seguenti: «, come locali storici,», dopo la parola «artistico» è aggiunta la seguente: «e» e dopo la parola «culturale» è aggiunta la seguente: «e»;
b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1 bis. La Regione valorizza e salvaguarda, come attività storica, i pubblici esercizi e gli esercizi commerciali che risultino essere in esercizio da almeno sessanta anni.
1 ter. Per i locali storici e le attività storiche, l'attività e la merceologia offerte devono essere specificatamente ed inequivocabilmente legate alla tradizione, al territorio e all'economia locale.»;
c) al comma 2 dopo la parola «storici» sono aggiunte le seguenti: «e delle attività storiche», le parole «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 1 bis» e dopo la parola «locali» sono aggiunte le seguenti: «e attività»;
d) al comma 4 le parole «e alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio,» sono soppresse;
e) al comma 5 dopo la parola «locali» sono aggiunte le seguenti: «o le attività»;
f) al comma 6 dopo le parole «Locale storico del Friuli Venezia Giulia» sono inserite le seguenti: «o di "Attività storica del Friuli Venezia Giulia"»;
g) dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6 bis. La Regione, con deliberazione della propria Giunta pubblicata sul BUR, può disporre la revoca del riconoscimento qualora:
a) vi sia da parte dell'impresa titolare una alterazione strutturale delle caratteristiche sulla base delle quali è stato assegnato il riconoscimento;
b) venga meno, per cessazione dell'attività o per sua trasformazione, o per modifica di destinazione d'uso o di altra caratteristica fondamentale del punto vendita o del luogo storico riconosciuto, uno o più dei requisiti su cui si fonda la motivazione del riconoscimento attribuito.»;
h) al comma 9 le parole «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 1 bis».
7. Alla
a) dopo il comma 1 dell'articolo 42 è inserito il seguente:
«1 bis. È fatto obbligo agli esercenti strutture ricettive turistiche e a coloro che intendono locare per finalità turistiche ai sensi dell'articolo 47 bis, di rappresentare chiaramente in ogni forma di pubblicità e comunicazione rivolta all'utente finale, comprensive degli annunci on line e della distribuzione mediante cataloghi, il numero di stelle, il tipo o la categoria cui la struttura o l'alloggio appartengono, in conformità alle disposizioni contenute negli allegati alla presente legge e senza citazione dei punteggi in base ai quali la classificazione, per stelle, tipo o categoria, è attribuita.»;
b) al comma 4 dell'articolo 46 le parole «250» e «1.000» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «1.000» e «4.000».
8. Fatta salva la priorità per le imprese di cui all'articolo 2, comma 81, della
9. Al comma 91 dell'articolo 2 della
10. Fatta salva la priorità per le imprese che formano i distretti della sedia e del mobile, le risorse relative al finanziamento straordinario di cui all'articolo 2, comma 91, della
11. Al comma 18 dell'articolo 2 della
12. All'articolo 5 della
a) al comma 1, alla fine, le parole «secondo le modalità organizzative e i criteri stabiliti dalla Giunta regionale con il regolamento di cui all'articolo 6, anche stipulando apposite convenzioni, con enti qualificati» sono soppresse;
b) al comma 2 le parole «dall'articolo 3 della
13. L'articolo 6 della
«Art. 6.
«1. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive, di concerto con l'Assessore competente in materia di agricoltura, adotta un regolamento attuativo della presente legge che, in particolare, individua:
a) i criteri e le modalità per l'iscrizione dei birrifici artigianali del Friuli Venezia Giulia al Registro di cui all'articolo 2, comma 2, lettera h), e le modalità di tenuta del Registro medesimo;
b) i criteri e le modalità per la concessione di contributi ai birrifici artigianali per progetti finalizzati alla qualità del prodotto e all'innovazione del processo produttivo.».
14. L'articolo 7 della
15. Il Centro di assistenza tecnica alle imprese del terziario (CATT FVG) è autorizzato a impiegare le risorse di cui all'articolo 2, commi 58 e 59, della
16. Il comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale
«2. Le dotazioni del Fondo per lo sviluppo sono destinate all'attivazione di finanziamenti a condizioni agevolate, della durata massima di venticinque anni, a favore delle microimprese e delle piccole e medie imprese industriali, artigiane, commerciali, turistiche e delle imprese dei servizi, nonché di liberi professionisti, aventi sede operativa nel territorio regionale, per la realizzazione di iniziative di investimento e sviluppo aziendale, con priorità per i progetti di imprenditoria giovanile e femminile.».
17. Alle domande presentate ai sensi dell'articolo 62, comma 3, della
18. In considerazione dell'esigenza di provvedere alla conservazione degli impianti e di migliorare la fruibilità dell'area sciabile esistente, prioritaria rispetto alle precedenti progettualità volte alla realizzazione di nuove piste per l'estensione del polo sciistico di Sella Nevea verso l'area del Montasio, il finanziamento di cui all'articolo 2, comma 27, della
19. Per le finalità di cui al comma 18, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, PromoTurismoFVG presenta alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive un'istanza di conferma del finanziamento complessivamente assegnato corredata di relazione tecnica, preventivo di spesa e cronoprogramma riferiti al quadro aggiornato degli interventi da realizzare, con evidenza di quelli nuovi.
20. Con il decreto di conferma del finanziamento a favore degli interventi, anche oggetto di precedenti concessioni di contributo a valere su medesimo finanziamento, ritenuti conformi alle priorità di cui al comma 18, sono fissati i termini di avvio, conclusione e rendicontazione della spesa relativamente ad interventi modificati o nuovi da finanziare.
21. L'ente pubblico economico PromoTurismoFVG è autorizzato a utilizzare le somme concesse nell'anno 2017, ai sensi dell'articolo 68 della
22. Dopo la lettera o) del comma 1 dell'articolo 4 della
«o bis) gestori dei punti informativi di cui agli articoli 7 e 8 della
23. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 7 della
«c) possono istituire punti informativi con lo scopo di fornire informazioni turistiche e offrire tutela e accoglienza al turista, distinti dagli Uffici di informazione e accoglienza turistica (IAT) di cui all'articolo 8, o istituire IAT ai sensi dell'articolo 8, comma 2; la gestione dei predetti punti informativi può venir affidata alle Pro Loco mediante apposite convenzioni;».
24. È fissato al 31 dicembre 2020 il nuovo termine di conclusione, da parte delle Unioni territoriali intercomunali delle Valli e delle Dolomiti Friulane e del Natisone, degli interventi rispettivamente inclusi nei Piani di azione locale 2009-2011 delle Comunità montane del Friuli Occidentale e del Torre, Natisone e Collio, finanziati ai sensi della
25. La rendicontazione delle spese sostenute per gli interventi di cui al comma 24 coincide con la rendicontazione del piano di azione locale in cui sono inclusi, secondo quanto previsto dall'articolo 10 della
26. È fissato al 31 dicembre 2019 il nuovo termine di conclusione, da parte dell'Unione territoriale intercomunale del Natisone, degli interventi inclusi nel Programma straordinario per l'anno 2008 della Comunità montana del Torre, Natisone e Collio, finanziati ai sensi dell'articolo 11 della
27. Ai fini della erogazione del saldo del finanziamento del Programma di cui al comma 26, la rendicontazione della spesa prevista dall'articolo 11, comma 5, della
28. Al comma 83 dell'articolo 2 della
29. La proroga prevista dall'articolo 2, comma 83, della
30. Al comma 69 bis dell'articolo 2 della
31. Sono prorogati al 31 dicembre 2019 i termini fissati per la rendicontazione delle spese in relazione ai contributi concessi con i decreti di cui all'articolo 2, comma 135, della
Art. 2. (Risorse agroalimentari, forestali e ittiche)
1. Al comma 1 dell'articolo 11 della
2. Nelle more dell'adeguamento del regolamento di cui all'articolo 39, comma 1, lettera b), della
3. In via di interpretazione autentica dell'articolo 6, comma 67, della
4. All'articolo 16 della
a) alla fine del comma 1 sono aggiunte le seguenti parole: «e a seguito di attivazione di una delle procedure stabilite dall'articolo 23, comma 43, del
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1.1 Il piano di ristrutturazione di cui al comma 1 è sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa ed è corredato della attestazione di fattibilità e attuabilità del piano, nonché di veridicità dei dati aziendali, rilasciata da un professionista iscritto al Registro dei revisori legali.»;
c) dopo il comma 1 ter sono inseriti i seguenti:
«1 quater. Presso la Direzione competente in materia di agricoltura è istituita la Commissione per la valutazione dei piani di ristrutturazione delle imprese agricole in difficoltà, di seguito Commissione di valutazione, preposta a esprimere parere vincolante in merito alla concessione dei finanziamenti agevolati di cui al comma 1, alla riduzione dell'esposizione debitoria di cui al comma 1 bis e alla concessione del contributo in conto capitale di cui all'articolo 6, comma 67, della
1 quinquies. La Commissione di valutazione è nominata con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di agricoltura, rimane in carica tre anni con possibilità di rinnovo dei suoi componenti ed è formata da:
a) il Direttore della Direzione centrale competente in materia di agricoltura o suo delegato, con funzione di Presidente;
b) un dirigente della Direzione centrale competente in materia di agricoltura;
c) un dirigente della Direzione centrale competente in materia di finanze;
d) un dipendente della Regione, esperto nel settore agronomico;
e) due esperti dei settori economico, finanziario e creditizio esterni all'Amministrazione regionale.
1 sexies. Ai componenti esterni della Commissione di valutazione è riconosciuto un gettone di presenza la cui entità è stabilita nella deliberazione di nomina.
1 septies. Le riunioni della Commissione di valutazione sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Le decisioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. La Commissione di valutazione si avvale del supporto tecnico-operativo e di segreteria della Direzione centrale competente in materia di agricoltura.».
5. La Commissione tecnica prevista dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2016, n. 25 (Regolamento recante criteri e modalità applicabili per la concessione di aiuti a piccole e medie imprese in difficoltà che producono, trasformano e commercializzano prodotti agricoli, per la realizzazione di piani di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 16 della
6. I piani di ristrutturazione in corso di istruttoria alla data di entrata in vigore della presente legge sono esaminati dalla Commissione di valutazione, in applicazione di quanto previsto dal comma 5: a tal fine, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della
7. All'articolo 1 bis della
a) al comma 2 bis dopo le parole «degli indennizzi» sono inserite le seguenti: «e degli aiuti per l'attivazione degli interventi» e le parole «con regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «con appositi regolamenti»;
b) il comma 2 ter è sostituito dal seguente:
«2 ter. Gli incentivi di cui al comma 1 sono concessi nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.».
8. A fronte della situazione di emergenza determinata dalla calamità che ha colpito vaste aree della regione nei giorni 28-30 ottobre 2018, l'Amministrazione regionale attua misure di semplificazione per agevolare il recupero del legname nelle aree colpite e il celere ripristino della funzionalità del bosco, garantendo la continuità dell'attività delle imprese forestali che già operano in regione, estendendo la possibilità di operare ad altre imprese e snellendo per i proprietari forestali pubblici le modalità di vendita del legname.
9. Per le finalità di cui al comma 8 è prorogata di ventiquattro mesi la validità dell'iscrizione delle imprese forestali nell'elenco di cui all'articolo 25 della
10. La proroga di cui al comma 9 ha effetto per le iscrizioni e i patentini scaduti o in scadenza nel periodo intercorrente fra l'1 settembre 2018 e il 31 dicembre 2019, fatti salvi i procedimenti di rinnovo in corso o già conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge.
11. Per le finalità di cui al comma 8, le utilizzazioni forestali possono essere realizzate nelle zone interessate dalla calamità e fino al 31 dicembre 2019, anche dalle imprese non iscritte nell'elenco delle imprese forestali di cui all'articolo 25 della
a) l'elenco delle attrezzature e delle macchine che comprovano che l'impresa è in possesso dei requisiti di idoneità tecnica stabiliti dal decreto del Direttore del Servizio foreste e Corpo forestale 27 aprile 2018, n. 1852 (Decreto del Presidente della Regione 28 dicembre 2012, n. 274, articolo 39, comma 3, lettera a) - Elementi minimi necessari a conseguire l'idoneità tecnica ai fini dell'iscrizione nell'elenco delle imprese forestali);
b) la copia degli attestati di partecipazione degli operatori forestali di cui l'impresa si avvale per le attività di cui al presente comma, a corsi di formazione sull'uso di macchine e attrezzature per lavori in bosco, organizzati da centri di formazione e aggiornamento professionale o da associazioni di categoria della Regione, di altre Regioni o di Stati esteri.
12. In caso di realizzazione delle utilizzazioni forestali consentite ai sensi del comma 11, senza il possesso dei requisiti previsti dal medesimo comma 11, lettere a) e b), senza presentazione della comunicazione o al di fuori dei limiti di tempo e di luogo di cui ai commi 11 e 14 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 92, comma 4, della
13. Per le finalità di cui al comma 8, nelle zone interessate dalla calamità e fino al 31 dicembre 2019, in deroga alle procedure di cui all'articolo 21, comma 3, lettere a) e b), della
14. Il termine del 31 dicembre 2019, previsto dal comma 11 e dal comma 13, può essere prorogato con deliberazione della Giunta Regionale, tenendo conto dell'avanzamento delle attività di recupero del legname e dello stato di ripristino della funzionalità del bosco raggiunti in ciascuna area colpita.
15. Per l'anno 2019, sono sospesi i termini di presentazione delle domande di contributo per l'assegnazione di premi annuali ai proprietari di boschi, di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Regione del 13 aprile 2015, n. 74 (Regolamento recante modalità e criteri per l'assegnazione dei premi annuali ai proprietari pubblici o privati di boschi situati in regione, gestiti in forza di uno degli strumenti di pianificazione di cui all'articolo 11, comma 2, della
16. Per l'anno 2019, sono sospesi i termini di presentazione delle domande di contributo per la realizzazione di impianti a biomassa legnosa, di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente della Regione del 22 dicembre 2016, n. 254 (Regolamento recante modalità e criteri per la concessione di contributi per la realizzazione di impianti energetici a biomassa legnosa, in attuazione dell'articolo 41 ter, commi 10 e 14, della
17. Per l'anno 2019, sono sospesi i termini di presentazione delle domande di assegnazione di risorse, di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto del Presidente della Regione del 27 ottobre 2011, n. 259 (Regolamento recante criteri e modalità per l'attuazione degli interventi in favore dei terreni incolti o abbandonati ai sensi dell'articolo 11 della
18. Alla
a) al comma 1 dell'articolo 81 le parole «struttura regionale competente in materia di biodiversità» sono sostituite dalle seguenti: «Direzione centrale infrastrutture e territorio, di seguito Direzione centrale competente,»;
b) il comma 2 dell'articolo 81 è sostituito dal seguente:
«2. L'elenco regionale degli alberi monumentali è redatto e aggiornato annualmente sulla base dei dati risultanti dal loro censimento coordinato dalla Direzione centrale competente ed effettuato dai Comuni i quali redigono propri elenchi comunali. In caso di inadempienza dei Comuni provvede la Direzione centrale competente.
c) l'articolo 82 è sostituito dal seguente:
«Art. 82. (Disposizioni per la tutela, la gestione il controllo e la vigilanza degli alberi monumentali)
1. La Regione coordina le attività inerenti la tutela, la gestione, il controllo e la vigilanza degli alberi monumentali inclusi nell'elenco di cui all'articolo 81.
2. Gli interventi per le modifiche della chioma e dell'apparato radicale degli alberi monumentali, nonché per il loro eventuale abbattimento per casi motivati e improcrastinabili, sono autorizzati dalla Direzione centrale competente che può avvalersi della consulenza della struttura regionale competente in materia fitosanitaria. Sono comunicati alla Direzione centrale competente gli interventi di massima urgenza e, almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori, gli interventi di lieve modifica degli apparati degli alberi monumentali.
3. Con deliberazione della Giunta regionale sono approvate linee guida per definire le metodologie degli interventi di cura e salvaguardia degli alberi monumentali e per individuare gli interventi soggetti a comunicazione ai sensi del comma 2 in conformità ai principi della disciplina statale in materia di tutela e gestione degli alberi monumentali.».
19. Alla fine del comma 11 dell'articolo 11 della
20. La disposizione di cui all'articolo 11, comma 11, della
21. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 19 sono a carico del bilancio dell'Ente tutela patrimonio ittico.
22. Alla
a) il comma 2 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di risorse agroalimentari, è approvato ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, il SISSAR che ha durata triennale ed è aggiornato annualmente.»;
b) al comma 3 dell'articolo 2 le parole: «dello sviluppo dell'attività promossa dal Centro di ricerca e innovazione tecnologica in agricoltura di cui all'articolo 18 della
c) al comma 4 dell'articolo 2 le parole: «e con il Centro di ricerca e innovazione tecnologica in agricoltura» sono soppresse;
d) alla fine del comma 3 dell'articolo 3 dopo le parole «all'attuazione» sono aggiunte le seguenti: «, nonché attraverso l'attività di consulenza svolta dall'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA).»;
e) le lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 10 sono abrogate;
f) dopo il comma 1 dell'articolo 10 è aggiunto il seguente:
«1 bis. Costituiscono altresì servizi per la promozione delle conoscenze le seguenti attività svolte da ERSA, nell'ambito della propria attività istituzionale, in conformità alla programmazione di cui all'articolo 2:
a) consulenza per la gestione aziendale e interaziendale, compresa l'organizzazione e la programmazione dell'offerta;
b) consulenza e assistenza specialistica altamente qualificata per specifici settori produttivi compresa la lotta guidata e integrata in ambito fitosanitario.»;
g) al comma 1 dell'articolo 11 e al comma 1 dell'articolo 12 dopo le parole: «articolo 10» sono aggiunte le seguenti: «, comma 1»;
h) al comma 2 dell'articolo 12 le parole «da c) a f)» sono sostituite dalle seguenti: «da d) a f)»;
i) al comma 1 dell'articolo 13 le parole:«95 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «100 per cento»;
j) al comma 1 dell'articolo 15 dopo le parole «promozione delle conoscenze» sono aggiunte le seguenti: «di cui all'articolo 10, comma 1»;
k) alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 15 le parole «lettere a) e b)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera a»;
l) alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 15 le parole «, lettere c) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera d)»;
m) al comma 3 dell'articolo 15 le parole «la maggior parte del personale» sono sostituite dalle seguenti: «il personale»;
n) ai commi 5 e 6 dell'articolo 15 e al comma 1 dell'articolo 18 le parole: «lettere a) e b)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera a)».
23. Al comma 72 dell'articolo 3 della
24. All'articolo 11 della
a) al comma 16 le parole «, da rendicontarsi secondo le indicazioni della Giunta regionale» sono soppresse;
b) dopo il comma 16 bis sono aggiunti i seguenti:
«16 ter. Compatibilmente con la normativa statale e regionale in materia di spesa pubblica inerente il personale, al personale operaio dipendente si applicano il Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti, il Contratto provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Udine, sede dell'Ente, e il contratto integrativo aziendale sottoscritto dal Direttore generale dell'Ente medesimo con i soggetti aventi rappresentatività sindacale.
16 quater. La procedura per l'integrazione contrattuale di cui al comma 16 ter ha luogo secondo le modalità previste dall'articolo 88, comma 4 bis, della
a) la partecipazione alle trattative con la controparte, quale rappresentante dell'Amministrazione regionale, e la sottoscrizione del contratto è attuata dal Direttore generale dell'ETPI;
b) l'ipotesi di integrazione contrattuale è inviata all'Avvocatura della Regione e alla Direzione centrale competente in materia di bilancio, per il parere e il controllo di competenza, attraverso la Direzione centrale vigilante.
16 quinquies. Fino alla conclusione della procedura di cui al comma 16 quater continua a trovare applicazione il contratto integrativo di Ente degli operai dell'Ente tutela pesca vigente alla data di entrata in vigore della
25. Alla lettera a) del comma 4 bis dell'articolo 88 della
26. Al comma 14 dell'articolo 2 della
Art. 3. (Ambiente ed energia)
1. All'articolo 3 della
a) al comma 8 le parole «1 gennaio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «1 gennaio 2021»;
b) al comma 9 le parole «1 gennaio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «1 gennaio 2021».
2. Dopo il comma 8 dell'articolo 35 della
«8 bis. Nel caso di nuova realizzazione o di ristrutturazione totale degli impianti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere f) e g), l'autorizzazione unica prevede, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del
3. All'articolo 47 bis della
a) la parola «quattro» è sostituita dalla seguente: «cinque»;
b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2 bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 35, la realizzazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici è soggetta a segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 27 della
4. Al comma 41 quater dell'articolo 2 della
5. Dopo la lettera f ter) del comma 4 dell'articolo 8 della
«f quater) gli impianti di illuminazione inseriti in ambiti di elevato pregio storico, culturale e architettonico e realizzati con apparecchi artistici, limitatamente alle disposizioni di cui al comma 1 e al comma 2, lettera a), fatto salvo, in ogni caso, quanto previsto dalle specifiche tecniche (criteri di base) 4.2.3.9 "Flusso luminoso emesso direttamente dall'apparecchio di illuminazione verso l'emisfero superiore" di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 27 settembre 2017 (Criteri Ambientali Minimi per l'acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, l'acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica, l'affidamento del servizio di progettazione di impianti per illuminazione pubblica).».
Art. 4. (Assetto del territorio e edilizia)
1. Alla
a) il comma 4 bis dell'articolo 11 è sostituito dal seguente:
«4 bis. Il regolamento di cui al comma 3 produce i suoi effetti dal 19 aprile 2016 per gli incarichi conferiti da quella data. Per gli incarichi attribuiti anteriormente a tale data continua ad applicarsi la disciplina regolamentare previgente, in quanto compatibile con le norme nel tempo succedutesi.»;
b) dopo la lettera h) del comma 1 dell'articolo 40 è aggiunta la seguente:
«h bis) indicazione dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di gara svolte dalla Rete di stazioni appaltanti.»;
c) dopo il comma 1 dell'articolo 44 sono inseriti i seguenti:
«1 bis. Le unità specializzate di cui al comma 1 sono composte da personale appartenente al comparto unico regionale, anche in quiescenza, nonché da professionisti regolarmente iscritti agli ordini professionali, ritenuti idonei in base alla propria competenza professionale.
1 ter. Presso la struttura regionale competente in materia di lavori pubblici è istituito l'elenco dei soggetti idonei di cui al comma 1 bis. L'inclusione nell'elenco avviene tramite domanda dei soggetti interessati con allegata la documentazione idonea a dimostrare la propria competenza professionale.»;
d) al comma 3 dell'articolo 44 bis dopo le parole «convenzioni o accordi tra gli enti» sono aggiunte le seguenti: «, anche per lo svolgimento delle funzioni di commissario nelle commissioni giudicatrici»;
e) all'articolo 56 sono apportate le seguenti modifiche:
1) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. L'ente pubblico beneficiario è autorizzato a utilizzare le economie conseguite in corso di realizzazione dell'opera ammessa a finanziamento, rispetto al quadro economico iniziale, per l'esecuzione di ulteriori lavori affini a quelli finanziati, di cui sia riconosciuta la necessità in un quadro economico approvato dall'ente.»;
2) dopo il comma 4 bis la numerazione del successivo comma «4 bis» è sostituita dalla seguente: «4 ter».
2. All'articolo 4 della
a) al comma 56 le parole «entro l'1 marzo di ogni anno con le modalità e secondo quanto stabilito dai commi 56.1, 56 bis, 56 bis 1., 56 bis 2., 56 ter, 56 ter 1. e 56 quater» sono soppresse;
b) al comma 56.1 le parole: «anche più di» sono soppresse;
c) al comma 56 bis 2. il periodo: «Il venir meno di condizioni che modificano la posizione in graduatoria comporta la revoca del finanziamento.» è sostituito dal seguente: «Il venir meno di condizioni che hanno determinato la posizione in graduatoria e il finanziamento dell'intervento, comporta l'archiviazione della domanda o la revoca del finanziamento qualora già concesso.»;
d) il comma 56 ter è sostituito dal seguente:
«56 ter. Le modalità di concessione ed erogazione dei finanziamenti sono determinate in base alle disposizioni di cui alla vigente normativa in materia di lavori pubblici, fino al 100 per cento della spesa prevista e ritenuta ammissibile e, comunque, nel limite stabilito dalla Giunta regionale.»;
e) al comma 56 quater dopo le parole «possono essere autorizzate modifiche» sono inserite le seguenti: «al termine per la presentazione delle domande,».
3. Al comma 1 quater dell'articolo 1 della
4. Al comma 14 ter dell'articolo 1 della
5. All'articolo 48 della
a) al comma 1 le parole «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»;
b) al comma 2 le parole «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»;
c) al comma 3 le parole «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».
6. All'articolo 4 della
a) al comma 42 le parole «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»;
b) al comma 43 le parole «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».
7. Al comma 16 dell'articolo 5 della
8. Al comma 8 dell'articolo 6 della
a) le parole «finalizzati all'estensione» sono sostituite dalle seguenti: «, nonché per l'estensione»;
b) dopo le parole «innovazione digitale» sono aggiunte le seguenti: «in ottica Smart City»;
c) le parole «in materia di sviluppo di reti» sono sostituite dalle seguenti: «in materia di ICT e sviluppo di reti».
9. Il comma 2 dell'articolo 16 della
«2. In caso di trasferimento della residenza avvenuto a causa di divorzio o separazione legale, ovvero di scioglimento della convivenza more uxorio, i contributi e le anticipazioni si trasferiscono al coniuge o convivente che continua a risiedere nell'alloggio e che ne acquista la proprietà, purché in possesso dei requisiti soggettivi al momento dell'istanza di subentro nel contributo. Sono fatti salvi i requisiti soggettivi già verificati nei confronti del subentrante già cobeneficiario del contributo.».
10. Il disposto di cui al comma 9 si applica ai procedimenti in corso e ai procedimenti per i quali non è ancora intervenuta la restituzione della quota di contributo percepito e dei correlati interessi di legge.
11. All'articolo 9 della
a) l'ultimo periodo del comma 26 è soppresso;
b) al comma 27 le parole «che posseggano, ad altro titolo, l'immobile nei limiti in cui è loro riconosciuto il diritto a eseguire le opere» sono sostituite dalle seguenti: «titolari di diritti reali»;
c) al comma 29 le parole: «con l'atto di prenotazione» sono soppresse;
d) dopo il comma 29 è inserito il seguente:
«29 bis. Il regolamento di cui al comma 29 stabilisce il livello di approfondimento richiesto alla documentazione tecnica da porre a fondamento del provvedimento di concessione.»;
e) al comma 30 le parole «, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università» sono sostituite dalle seguenti: «e territorio»;
f) il comma 31 è sostituito dal seguente:
«31. Le domande di contributo sono presentate alla Direzione centrale infrastrutture e territorio, Servizio edilizia, che provvede alla concessione dei contributi sulla base della documentazione prevista dall'articolo 59 della
12. Dopo il comma 1 dell'articolo 6 della
«1 bis. Gli interventi previsti dal presente articolo non rientrano tra quelli che normativamente rivestono valenza sotto l'aspetto urbanistico-edilizio e conseguentemente per l'attuazione degli stessi non è richiesto alcun titolo abilitativo o qualsivoglia comunicazione ai sensi della
13. Il comma 6 bis dell'articolo 18 della
«6 bis. Gli standard di cui al comma 1 possono essere ridotti fino a un massimo del 60 per cento per gli esercizi commerciali in Zona O1 - Silos per il recupero e il riuso del complesso "Magazzino Silos", oggetto dell'accordo di programma tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, il Comune di Trieste, la Soprintendenza per i beni culturali e ambientali del Friuli Venezia Giulia, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, la SILOS SpA e Rete Ferroviaria Italiana SpA.»
14. Dopo il comma 9 quater dell'articolo 33 della
«9 quinquies. Per contribuire a soddisfare esigenze istituzionali degli organismi, anche statali o sovranazionali purché articolati localmente con funzione di presidio del territorio regionale, preposti ad attività di pubblica sicurezza, soccorso pubblico, sicurezza stradale e dei trasporti, prevenzione e contrasto di eventi calamitosi, la Regione, anche avvalendosi dell'ausilio tecnico della società strumentale di cui al comma 1, è autorizzata a concedere l'utilizzo di quote di capacità trasmissiva della Rete pubblica regionale. Tale messa a disposizione di risorse è regolata ai sensi del comma 9 ter.».
Art. 5. (Trasporti e diritto alla mobilità)
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 68 della
«2 bis. Al fine di garantire un miglior efficientamento e razionalizzazione delle spese della società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A., nonché per favorire una proficua mobilità del personale nell'ambito degli enti che esercitano le funzioni in materia di viabilità, a far data dall'1 gennaio 2019, al personale dirigente e non dirigente di nuova assunzione si applica il contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto unico. Ai dipendenti in servizio alla data del 31 dicembre 2018, fino a nuove determinazioni, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 2. Le disposizioni precedenti non si applicano al direttore generale della società.».
2. La Regione è autorizzata a sottoscrivere un'intesa con l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale per definire le modalità attuative dell'inserimento del porto di Monfalcone nel Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale e il subentro nella gestione delle attività del porto di Monfalcone, in attuazione del principio di leale collaborazione istituzionale. La gestione delle attività previste dall'intesa avviene nel rispetto dell'autonomia organizzativa e regolamentare e di responsabilità dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale. I canoni per le concessioni demaniali, per l'occupazione temporanea di aree e banchine, per le autorizzazioni allo svolgimento di operazioni o servizi portuali e ogni altra entrata afferente alla gestione del porto vengono riscossi direttamente dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale che li reimpiega per interventi di sviluppo del porto di Monfalcone sulla base degli strumenti ordinari di programmazione [4].
3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il finanziamento assegnato con decreto 3294/2012 al Comune di Trieste a copertura dei costi, fino alla concorrenza massima del 60 per cento, del completamento degli interventi per la messa in sicurezza delle utenze deboli su Via Giulia nel tratto tra Piazza Volontari Giuliani e la Rotonda del Boschetto.
4. Ai fini di quanto previsto al comma 3 il Comune invia alla Direzione centrale competente la documentazione prevista dall'articolo 56 della
5. Il comma 11 dell'articolo 6 della
«11. Il contributo di cui al comma 10 è assegnato annualmente sulla base di specifica istanza da presentarsi alla Direzione centrale infrastrutture e territorio da parte dell'ente locale beneficiario entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di assegnazione delle risorse finanziarie.».
Art. 6. (Beni e attività culturali, sport e tempo libero)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo ventennale costante di 35.000 euro annui concesso, ai sensi dell'articolo 4 della
2. Per le finalità di cui al comma 1 il Comune di Sacile presenta al Servizio competente in materia di beni culturali, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita istanza corredata di un nuovo cronoprogramma aggiornato dell'intervento.
3. Ai sensi del comma 1 il Servizio competente in materia di beni culturali, verificato il rispetto del termine di presentazione dell'istanza, provvede a confermare il contributo e a fissare i nuovi termini perentori di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché a fissare il nuovo termine perentorio di rendicontazione del contributo.
4. L'erogazione del contributo di cui al comma 1, già sospesa per un anno con decreto n. 4561/CULT del 4 dicembre 2013 e ulteriormente sospesa con decreti n. 2102/CULT del 4 giugno 2015 e n. 1.3519/CULT dell'11 settembre 2017, permane sospesa, in deroga al disposto dell'articolo 47, comma 5, della
5. I finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 27, commi 3 e 4, della
6. I commi da 1 a 10 e da 88 a 97 bis dell'articolo 7 della
7. Per le finalità di cui all'articolo 7, commi 16 e 17, della
8. Il comma 5 dell'articolo 23 della
«5. Possono fare parte di un sistema bibliotecario le biblioteche pubbliche e private situate nel territorio di una o più Unioni territoriali intercomunali anche non contigue, purché ricadenti in uno stesso ambito territoriale omogeneo di area vasta individuato dagli strumenti di pianificazione o programmazione regionali.».
9. Il comma 6 dell'articolo 23 della
10. Le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 entrano in vigore l'1 gennaio 2020.
11. Ai fini della rendicontazione dei contributi concessi nell'esercizio 2018 per la realizzazione dei programmi annuali di attività degli Ecomusei riconosciuti di interesse regionale, in deroga a quanto disposto dall'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Regione 10 aprile 2018, n. 105 (Regolamento recante la definizione dei criteri e dei requisiti minimi per il riconoscimento della qualifica di Ecomuseo di interesse regionale ed i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti dalla legge regionale 20 giugno 2006, n. 10 (Istituzione degli Ecomusei del Friuli Venezia Giulia)), sono ammissibili le spese generate tra l'1 gennaio 2018 e il 30 aprile 2019, che risultano pertinenti allo svolgimento delle attività ecomuseali e chiaramente riferibili a tale periodo, e che sono pagate dal beneficiario entro il termine di presentazione del rendiconto.
12. L'Amministrazione regionale è autorizzata a riconfermare il contributo decennale costante di 18.000 euro annui e il contributo decennale costante di 27.000 euro annui concessi al Comune di Tavagnacco per investimenti nel settore dell'edilizia teatrale ai sensi dell'articolo 7, comma 70, della
13. Ai sensi del comma 12 il Servizio competente in materia di beni culturali, verificato il rispetto del termine di presentazione dell'istanza, conferma i contributi e fissa il nuovo termine perentorio di ultimazione dei lavori e di rendicontazione dei contributi stessi.
14. Al comma 2 dell'articolo 10 della
15. Per la finalità di cui all'articolo 3 della
16. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo concesso al Comune di Sequals con decreto n. 3962/CULT del 9 ottobre 2017, per la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria sugli impianti sportivi comunali, nonché sino alla concorrenza dell'importo di 25.000 euro per il completamento e miglioramento del campo sportivo di Lestans a integrazione di quanto previsto nell'ambito della Concertazione delle politiche per lo sviluppo del sistema integrato per gli anni 2019-2021, ai sensi dell'articolo 7 della
17. Per le finalità di cui al comma 16 il Comune di Sequals presenta l'istanza volta a ottenere la conferma del contributo concesso, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva, unitamente a una relazione descrittiva e al relativo quadro economico di dettaglio dei nuovi interventi.
18. Con apposito decreto il Servizio competente provvede a convertire il contributo per i nuovi interventi e a fissare i nuovi termini di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché a fissare il nuovo termine di rendicontazione del contributo.
19. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo ventennale costante di 24.976 euro annui concesso ai sensi dell'articolo 14 della
20. Per le finalità di cui al comma 19 il Comune di Paularo presenta al Servizio competente in materia di beni culturali, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita istanza corredata di un nuovo cronoprogramma aggiornato dell'intervento.
21. Ai sensi del comma 19 il Servizio competente in materia di beni culturali, verificato il rispetto del termine di presentazione dell'istanza, provvede a confermare il contributo e a fissare i nuovi termini perentori di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché a fissare il nuovo termine perentorio di rendicontazione del contributo.
Art. 7. (Lavoro, formazione, istruzione, politiche giovanili e famiglia)
1. Alla
a) il comma 2 dell'articolo 10 è sostituito dal seguente:
«2. La Regione garantisce il servizio di formazione tramite i soggetti presenti sul territorio regionale accreditati ai sensi dell'articolo 22.»;
b) dopo l'articolo 22 è inserito il seguente:
«Art. 22 bis. (Soggetti utilizzatori di fondi paritetici interprofessionali)
1. Oltre ai soggetti pubblici non territoriali e privati di cui all'articolo 22, comma 1, possono essere accreditati dall'Amministrazione regionale per la realizzazione degli interventi di formazione di cui ai Fondi Paritetici Interprofessionali, istituiti con la
a) disponibilità di sedi formative, nel territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, idonee rispetto alle norme in materia di accessibilità, sicurezza e igiene, e adeguate rispetto alle esigenze formative e didattiche in termini di risorse infrastrutturali e logistiche;
b) dotazione di risorse professionali in possesso di adeguate credenziali e capacità gestionali, idonee a garantire, in un contesto organizzativo trasparente, il presidio funzionale dei processi di lavoro necessari per l'erogazione degli interventi formativi;
c) adeguatezza degli strumenti di relazione stabile con il territorio regionale e con gli attori del contesto istituzionale, produttivo ed economico locale;
d) rispetto delle disposizioni delle leggi vigenti in materia lavoristica, fiscale, tributaria, previdenziale e di regolarità contributiva;
e) non essere soggetto a procedure fallimentari o ad altre procedure concorsuali;
f) presenza di numero minimo di personale assunto con contratto di lavoro di tipo subordinato;
g) idonea copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile del personale e degli utenti;
h) affidabilità patrimoniale, economica e finanziaria;
i) pubblicità del bilancio annuale dell'ente;
j) presenza di un sistema di gestione della qualità finalizzato anche a verificare i livelli di efficacia, efficienza e gradimento maturati con riferimento alle attività formative realizzate;
k) affidabilità morale dei legali rappresentanti, dei componenti l'organo esecutivo e dei soggetti, anche non componenti l'organo esecutivo, dotati di poteri di firma.
2. I soggetti di cui al comma 1 non accedono ai contributi pubblici gestiti dall'Amministrazione regionale finalizzati agli interventi formativi e non formativi di cui al titolo III, capo I e capo II.»;
c) dopo il comma 1 dell'articolo 23 è inserito il seguente:
«1 bis. Con regolamento regionale sono disciplinate le disposizioni attuative relative ai requisiti di cui all'articolo 22 bis, le modalità di presentazione alla Regione della domanda di accreditamento e di aggiornamento dello stesso da parte dei soggetti di cui all'articolo 22 bis, la documentazione necessaria, la procedura di accertamento del possesso dei requisiti e di rilascio dell'accreditamento da parte del responsabile della struttura competente, nonché le fattispecie di sospensione e revoca dell'accreditamento di cui all'articolo 25 bis.»;
d) dopo il comma 2 dell'articolo 24 è aggiunto il seguente:
«2 bis. I soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 22 sono iscritti nella sezione Prima dell'elenco di cui al comma 1, i soggetti accrediti ai sensi dell'articolo 22 bis sono inseriti nella sezione Seconda del medesimo elenco.»;
e) dopo l'articolo 25 è inserito il seguente:
Art. 25 bis. (Sospensione e revoca dell'accreditamento per i soggetti di cui all'articolo 22 bis)
«1. I soggetti di cui all'articolo 22 bis sono tenuti al rispetto del principio di leale collaborazione, correttezza e trasparenza nei confronti dell'Amministrazione regionale e degli obblighi stabiliti con il regolamento di cui all'articolo 23, comma 1 bis, inerente il mantenimento dei requisiti di accreditamento.
2. La sospensione dell'accreditamento concesso ai soggetti di cui all'articolo 22 bis è prevista per un periodo di tre mesi in caso di ripetuti comportamenti dilatori o non collaborativi dei soggetti accreditati.
3. La revoca dell'accreditamento è prevista nelle ipotesi di:
a) perdita di uno o più requisiti di accreditamento;
b) accertamento di un'infrazione sanzionabile con la sospensione, qualora sia già stata irrogata la sanzione della sospensione per tre volte nel corso dei trentasei mesi precedenti.
4. La revoca dell'accreditamento comporta la cancellazione dell'ente dall'elenco di cui all'articolo 24, comma 2 bis.
5. La sospensione e la revoca dell'accreditamento sono disposte con decreto del responsabile della struttura regionale competente.»;
f) il comma 5 dell'articolo 34 è sostituito dal seguente comma:
«5. La Regione effettua il trattamento dei dati personali nel rispetto della normativa di cui al
2. Per l'anno accademico 2019-2020 l'importo della tassa regionale per il diritto allo studio universitario è articolato in tre fasce in base alla condizione economica dello studente, commisurata al livello dell'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE):
a) 120 euro per coloro che presentano un valore dell'ISEE inferiore o pari a quello previsto dai requisiti di eleggibilità per l'accesso ai livelli essenziali delle prestazioni (LEP) del diritto allo studio;
b) 140 euro per coloro che presentano un valore dell'ISEE superiore al livello minimo e fino al doppio del livello minimo previsto dai requisiti di eleggibilità per l'accesso ai livelli essenziali delle prestazioni (LEP) del diritto allo studio;
c) 160 euro per coloro che presentano un valore dell'ISEE superiore al doppio del livello minimo previsto dai requisiti di eleggibilità per l'accesso ai livelli essenziali delle prestazioni (LEP) del diritto allo studio.
3. Con riferimento ai contributi concessi ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1, 1 bis e 2, della
4. [All'articolo 5 della
a) al comma 2 le parole «anni 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «anni 2017, 2018 e 2019»;
b) al comma 2 le parole «anno scolastico 2015-2016 e 2016-2017» sono sostituite dalle seguenti: «anno scolastico 2015-2016, 2016-2017 e 2017-2018»] [5].
5. All'articolo 8 della
a) al comma 22 le parole «2016/2017» sono sostituite dalle seguenti: «2017/2018»;
b) al comma 23 le parole «dall'entrata in vigore della legge» sono sostituite dalle seguenti: «dall'entrata in vigore della
6. L'Amministrazione regionale, in considerazione che il 2018 è stato il primo anno di applicazione, è autorizzata, in via straordinaria, a riconoscere l'assegno di cui all'articolo 8, commi da 14 a 21, della
7. Il nucleo familiare per poter accedere al beneficio di cui al comma 6, deve presentare domanda al Comune o all'Unione territoriale intercomunale (UTI) competenti per territorio al rilascio di Carta Famiglia entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
8. L'assegno di cui al comma 6 è riconosciuto per due annualità dalla presentazione della domanda di cui al comma 7.
9. Per tutto quanto non previsto dai commi 6, 7 e 8, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'articolo 8, commi da 14 a 21, della
10. Al comma 1 dell'articolo 6 della
11. [Il comma 1 dell'articolo 3 della
«1. Sono soggetti destinatari degli interventi di cui all'articolo 2, i giovani di età compresa tra i diciotto anni compiuti e i trenta anni non compiuti, residenti o domiciliati in regione, che nei dodici mesi precedenti all'intervento non hanno svolto attività di lavoro subordinato per più di trenta giorni complessivi e non hanno usufruito di percorsi formativi finalizzati al rilascio di un titolo di studio.»] [6].
12. L'Amministrazione regionale autorizza il Comune di Trieste a impiegare le risorse residue risultanti, non utilizzate sul fondo per l'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per l'accesso ai servizi per la prima infanzia per l'anno educativo 2016/2017, per complessivi 325.845,82 euro, a copertura dei maggiori oneri per l'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per la frequenza ai servizi educativi per la prima infanzia, di cui all'articolo 15 della
Art. 8. (Salute, politiche sociali e disabilità)
1. A decorrere dall'1 aprile 2019, le Aziende sanitarie riconoscono, con cadenza annuale, ai pazienti affetti da morbo celiaco, compresa la variante clinica della dermatite erpetiforme, un contributo di importo pari a quello stabilito dal decreto del Ministro della salute adottato in attuazione dell'articolo 4, commi 1 e 2, della
2. Con la decorrenza di cui al comma 1, sono abrogati i commi 1 e 2 dell'articolo 9 della
3. Al comma 3 dell'articolo 7 della
a) le parole «e le modalità» sono soppresse;
b) dopo le parole «al comma 2» sono aggiunte le seguenti: «, che sono concessi ed erogati in via anticipata nella misura del 100 per cento della spesa ammessa».
4. All'articolo 13 della
a) nella rubrica le parole «addestramento e custodia a fini commerciali» sono sostituite dalle seguenti: «custodia a fini commerciali e addestramento professionale o senza fini di lucro»;
b) al comma 2 dopo la parola «addestrare» sono inserite le seguenti: «professionalmente o senza fini di lucro»;
c) al comma 5 dopo la parola «addestramento» sono inserite le seguenti: «professionale o senza fini di lucro».
5. All'articolo 14 della
a) nella rubrica dopo la parola «Addestramento» sono aggiunte le seguenti: «professionale o senza fini di lucro»;
b) al comma 3 le parole «o privato» sono sostituite dalle seguenti: «o senza fini di lucro».
6. Al comma 1 dell'articolo 33 della
a) alla lettera a) le parole «51,60 euro a 77,50» sono sostituite dalle seguenti: «100 euro a 600»;
b) alla lettera c) le parole «60 euro a 300» sono sostituite dalle seguenti: «100 euro a 600»;
c) alla lettera d) le parole «250 euro a 350» sono sostituite dalle seguenti: «100 euro a 600» e le parole «di 300» sono sostituite dalle seguenti: «da 100 euro a 600»;
d) dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:
«f bis) da 1.500 euro a 9.000 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1 bis, e di cui all'articolo 13, comma 1.».
7. Dopo l'articolo 3 della
«Art. 3 bis. (Obblighi e sanzioni)
1. I soggetti gestori di cimiteri per animali d'affezione sono tenuti a garantire la corretta gestione complessiva della struttura, il rispetto delle norme igienico-sanitarie, nonché la registrazione delle spoglie animali e delle ceneri ricevute, rilasciandone apposita ricevuta di conferimento.
2. Ai contravventori delle disposizioni di cui al comma 1 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 3.000 euro.
3. Ai soggetti gestori di cimiteri per animali d'affezione che svolgono attività di recupero e trasporto delle spoglie animali, privi di autorizzazione dal servizio veterinario dell'Azienda sanitaria competente nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 21 del regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009 /CE e dall'articolo 17 del regolamento (CE) 25 febbraio 2011, n. 142/2011, sono applicate le sanzioni previste dal
4. Le spoglie animali, trasportate e conferite nei cimiteri per animali d'affezione sono riposte in un contenitore monouso con chiusura, atto a impedire la dispersione dei liquidi e dei materiali biologici, e accompagnate da un certificato veterinario che riporti il Comune in cui è avvenuto il decesso ed escluda la presenza di malattie trasmissibili all'uomo o denunciabili ai sensi della vigente normativa.
5. Ai contravventori delle disposizioni di cui al comma 4 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 50 euro a 300 euro.
6. Fatta salva la disciplina per le violazioni di natura penale, il mancato rispetto delle diposizioni relative alle modalità di trattamento delle spoglie e ai connessi servizi offerti dai soggetti gestori di cimiteri per animali d'affezione, come specificate nel regolamento di attuazione, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal
7. Le esumazioni ordinarie delle spoglie degli animali d'affezione si eseguono dopo almeno dieci anni per animali di grande taglia e dopo almeno cinque anni per animali di piccola/media taglia. Qualora, all'atto dell'esumazione, la carcassa non sia completamente mineralizzata si procede alla inumazione, qualora sia completamente mineralizzata è possibile cremare le ossa e le relative ceneri potranno essere sparse nello spazio appositamente destinato o consegnate, in apposite urne, al proprietario. I resti mineralizzati non richiesti dai proprietari degli animali sono inceneriti non individualmente.
8. Fatta salva la disciplina per le violazioni di natura penale, il mancato rispetto delle diposizioni relative all'esumazione, di cui al comma 7, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.200 euro, nonché l'obbligo di adempimento della prescrizione omessa.
9. I soggetti gestori di cimiteri per animali d'affezione non possono presentare istanza di soppressione del cimitero prima che siano trascorsi cinque anni dall'ultimo seppellimento di animali di peso pari o inferiore a 40 chilogrammi o dieci anni dall'ultimo seppellimento di animali di peso superiore a 40 chilogrammi. In caso di dismissione anticipata del cimitero, le spoglie ancora presenti al momento della cessazione per cui non sia ancora scaduto il termine per l'esumazione sono, a richiesta del proprietario, esumate e cremate a spese del gestore e le relative ceneri sparse nello spazio appositamente destinato o consegnate, in apposite urne, al proprietario stesso. È a carico del gestore il completo ripristino dei luoghi in cui si trovava il cimitero.
10. Ai contravventori delle disposizioni di cui al comma 9 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro, nonché l'obbligo di adempimento della prescrizione omessa.».
8. Le strutture private per la terapia riabilitativa delle dipendenze iscritte all'albo regionale di cui alla deliberazione della Giunta regionale 7 dicembre 2000, n. 3847, già eroganti prestazioni per conto e con oneri a carico del Servizio sanitario regionale, possono presentare domanda di accreditamento entro il 30 giugno 2019, intendendosi prorogato a tale data il termine previsto dall'articolo 18, comma 2, del decreto del Presidente della Regione 18 dicembre 2017, n. 0283/Pres. (Regolamento per il rilascio dell'autorizzazione e dell'accreditamento istituzionale alle strutture residenziali e semiresidenziali per la terapia riabilitativa delle dipendenze in attuazione degli articoli 48 e 49 della
9. All'articolo 50 della
a) al comma 3 le parole «tenendo anche conto della situazione reddituale» sono soppresse;
b) al comma 4 bis le parole «deliberazione della Giunta regionale, da approvarsi entro il 28 febbraio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento regionale entro il 31 dicembre 2019».
10. Al comma 22 dell'articolo 9 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020), le parole «dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «maggio 2019».
11. In deroga a quanto previsto al capo IV del titolo III della
12. In deroga a quanto previsto al comma 3 dell'articolo 44 della
13. In deroga a quanto previsto al comma 5 dell'articolo 44 della
14. Al comma 30 dell'articolo 9 della
15. All'articolo 1 della
a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2 bis. L'importo del beneficio economico del Reddito di Inclusione sommato alle integrazioni regionali di cui al comma 2 non può eccedere 750 euro mensili. Gli importi delle integrazioni regionali sono conseguentemente ridotti per rispettare il limite massimo mensile.»;
b) al comma 4 dopo le parole «comma 2» sono inserite le seguenti: «e l'importo massimo complessivo di cui al comma 2 bis».
Art. 9. (Sistema delle autonomie locali, sicurezza e integrazione, coordinamento della finanza pubblica)
1. I commi da 44 a 47 dell'articolo 10 della
2. L'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 7 della
3. Alla lettera a) del comma 9 dell'articolo 14 della
4. All'articolo 17 della
a) alla rubrica le parole: «e del fondo ordinario per gli investimenti» sono soppresse;
b) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Al fine di assicurare la funzionalità della gestione da parte degli enti locali per un'adeguata distribuzione dei flussi finanziari, il fondo di cui all'articolo 14, comma 2, è erogato in relazione alle effettive necessità di cassa comunicate dagli enti locali secondo le modalità e i termini fissati dalla Regione.».
5. All'articolo 20 della
a) alla lettera c) del comma 6 le parole: «anche con eventuale possibilità di compensazione degli stessi fra i Comuni appartenenti alla medesima Unione territoriale intercomunale» sono soppresse;
b) al primo periodo del comma 9 le parole «e comunque nel» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque entro il 31 agosto di ogni anno per consentire il»;
c) il secondo periodo del comma 9 è sostituito dal seguente: «Il mancato invio dei dati a consuntivo entro il 31 agosto comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 9 bis.».
6. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 22, comma 1, della
7. All'articolo 27 della
a) al comma 3 le parole: «all'ente locale e» sono soppresse;
b) al primo periodo del comma 5 dopo le parole «comma 4» sono inserite le seguenti: «e gli conferisce l'incarico»;
c) il comma 6 è abrogato;
d) al comma 7 le parole «comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «comma 5».
8. Al comma 1 dell'articolo 28 della
9. I commi 1 bis e 1 ter dell'articolo 31 della
10. Al terzo periodo del comma 22 dell'articolo 9 della
11. Il comma 1 quater dell'articolo 31 della
«1 quater. Agli enti locali che inviano i flussi informativi relativi al rendiconto di gestione alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) trascorsi sessanta giorni dal termine fissato dalla normativa statale in materia, è applicata una sanzione a valere sui trasferimenti spettanti all'ente per l'esercizio successivo. La misura della sanzione è pari allo 0,1 per cento della quota ordinaria del fondo ordinario transitorio comunale.».
12. Al comma 54 dell'articolo 14 della
13. La tempistica relativa all'intervento di realizzazione di percorsi e itinerari cicloturistici da Lignano Sabbiadoro all'entroterra tra laguna, boschi, siti archeologici, borghi rurali, ville e chiesette, per la valorizzazione delle risorse naturali e architettoniche e delle specialità gastronomiche della zona, di cui all'accordo quadro stipulato il 16 marzo 2009 tra la Regione e i Comuni di Carlino, Latisana, Lignano Sabbiadoro, Marano Lagunare, Muzzana del Turgnano, Palazzolo dello Stella, Pocenia, Precenicco, Rivignano, Ronchis e Teor è fissata, per il termine di inizio dell'esecuzione dei lavori, al 30 settembre 2019 e per la rendicontazione al 31 dicembre 2022 [7].
14. Al comma 5 dell'articolo 17 della
15. Il comma 2 dell'articolo 61 bis della
16. I commi da 52 a 56 dell'articolo 9 della
17. Le somme che affluiranno al bilancio regionale derivanti dall'avanzo non vincolato del bilancio di liquidazione della Provincia di Udine sono destinate nel 2019 a favore dell'Unione territoriale intercomunale Friuli Centrale per le funzioni provinciali in materia di edilizia scolastica.
18. La certificazione attestante l'avvenuta destinazione della quota ricevuta per spese di investimento non è richiesta ai Comuni assegnatari del fondo ordinario per gli investimenti per gli anni 2017 e 2018.
19. La certificazione attestante l'avvenuta destinazione della quota ricevuta per spese di investimento non è richiesta alle Unioni territoriali intercomunali assegnatarie del fondo ordinario per gli investimenti per gli anni 2016, 2017 e 2018.
20. [L'articolo 4 bis della
21. Il regolamento di attuazione emanato con decreto del Presidente della Regione 24 luglio 2018, n. 0152/Pres. (Regolamento per l'assegnazione agli enti locali delle risorse per la concessione ai cittadini dei contributi per la sicurezza delle case di abitazione, ai sensi dell'articolo 4 bis della
22. [L'articolo 4 ter della
«Art. 4 ter. (Altri interventi in materia di sicurezza)
1. La Regione dota i Comuni singoli e associati di risorse finanziarie per la concessione di contributi finalizzati all'installazione di sistemi di sicurezza ai privati residenti nel territorio regionale per le proprie abitazioni e ai condomini residenziali per le parti comuni, nonché per altri interventi, individuati con apposito regolamento regionale, volti a favorire migliori condizioni di sicurezza sul territorio di riferimento e alla rassicurazione della comunità civica.»] [9].
23. Le domande di concessione dei contributi di cui all'articolo 7, comma 2, della
24. Fino all'adozione del regolamento di cui al comma 23, i criteri e le modalità per la presentazione delle domande per l'accesso ai contributi, nonché i criteri e le modalità per la loro concessione e rendicontazione sono definiti direttamente da apposito bando ai sensi dell'articolo 36, comma 3, della
25. I termini di rendicontazione del fondo accadimenti di natura straordinaria o imprevedibile, previsto dall'articolo 14, comma 12, della
26. La disposizione di cui al comma 1 quater dell'articolo 31 della
Art. 10. (Cooperazione territoriale europea, volontariato, lingue minoritarie, corregionali all'estero, area committenza e servizi generali)
1. Alla
a) dopo il comma 5 dell'articolo 5 è inserito il seguente:
«5 bis. Nelle more dell'attuazione dell'articolo 11 del
b) i commi 6 e 7 dell'articolo 5 sono abrogati;
c) all'articolo 20 sono apportate le seguenti modifiche:
1) dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6 bis. Nelle more dell'attuazione dell'articolo 11 del
2) i commi 7 e 8 sono abrogati.
2. Con riferimento all'articolo 9, comma 1, lettera c), della
3. Al comma 30 dell'articolo 6 della
4. Il comma 1 bis dell'articolo 16 della
«1 bis. Al fine di garantire la presenza anche sul territorio delle attività di sportello di cui al comma 1, l'ARLeF può sottoscrivere appositi accordi di collaborazione con uno o più Comuni in cui insiste la minoranza linguistica friulana.».
5. Dopo la lettera f ter) del comma 66 dell'articolo 6 della
«f quater) sostenere le produzioni teatrali di qualità in lingua friulana anche attraverso la partecipazione, in qualità di socio, a soggetti pubblici o privati aventi tale finalità istituzionale.».
6. Il comma 10 dell'articolo 1 della
«10. La cartellonistica stradale prevista dall'articolo 10 della
7. Nelle more dell'adozione del regolamento previsto dall'articolo 24, comma 3, della
8. Per le finalità di cui al comma 7 i soggetti richiedenti presentano domanda al Servizio competente in materia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa degli interventi previsti nel 2019. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione in via anticipata, in un'unica soluzione, dell'intero finanziamento e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione della spesa.
9. Per le finalità di cui all'articolo 4 della
10. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi concessi negli esercizi 2016 e 2017 ai sensi dell'articolo 18, commi 9 e 10, della
11. Al fine della conferma di cui al comma 10 i beneficiari, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presenta legge, presentano al Servizio competente apposita richiesta motivata, a mezzo posta elettronica certificata, allegando la prescritta documentazione di rendiconto delle spese sostenute nei termini precedentemente fissati o oggetto di regolare richiesta di proroga e fornendo elementi atti a dimostrare la conclusione, negli stessi termini, degli interventi oggetto del provvedimento di concessione.
12. Il mancato rispetto del termine perentorio fissato ai sensi del comma 11 comporta la revoca del provvedimento di concessione e la restituzione del contributo concesso, maggiorato degli interessi a norma di legge.
Art. 11. (Funzione pubblica, semplificazione e sistemi informativi)
1. Al comma 3 dell'articolo 13 della
2. Al comma 1 dell'articolo 16 della
3. Al comma 3 dell'articolo 27 della
4. Al comma 20 dell'articolo 12 della
5. Al comma 3 dell'articolo 4 della
6. All'articolo 4 della
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il personale trasferito alla Regione, in relazione alle funzioni in materia di viabilità provinciale, come individuato dagli atti di trasferimento adottati a seguito dei piani di subentro di cui all'articolo 35 della
b) il comma 3 è abrogato;
c) al comma 4 le parole «l'1 gennaio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2018»;
d) il comma 5 è abrogato;
e) il comma 6 è abrogato;
f) il comma 9 è sostituito dal seguente:
«9. In caso di reinternalizzazione delle attività conferite ai sensi dell'articolo 2 da parte della Regione, il personale di cui al comma 1, preposto all'esercizio delle medesime attività, cessa, contestualmente, di essere messo a disposizione della Società.».
7. Il comma 2 ter dell'articolo 4 della
«2 ter. Ciascun gruppo consiliare può chiedere di commutare non più di una unità, o due unità limitatamente ai gruppi con più di quattro consiglieri, di personale di cui al comma 1, lettera b), ognuna in due unità di personale con tipologia di rapporto di lavoro a tempo parziale, fermi restando i limiti di spesa di cui all'articolo 4 bis e le dotazioni di locali e attrezzature assegnate al gruppo.».
8. [In via di interpretazione autentica dell'articolo 12, comma 6, della
9. Per dare sostegno alla piena realizzazione degli investimenti finanziati con le misure "Agenda Urbana" del Por Fesr 2014-2020 tramite l'assunzione di unità di personale a tempo determinato da parte dei Comuni di Trieste, Udine, Pordenone e Gorizia, le risorse finanziarie determinate all'articolo 5, commi 18, 19 e 20, della
Art. 12. (Servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili)
1. Al comma 1 dell'articolo 3 della
2. Successivamente all'entrata in vigore della
3. Al comma 1 dell'articolo 10 della
4. Al comma 2 dell'articolo 12 della
5. Per l'annualità 2019 la spesa annua della Regione e degli altri enti pubblici il cui ordinamento è disciplinato dalla Regione per le relazioni pubbliche, i convegni, la pubblicità e la rappresentanza è ridotta del 20 per cento rispetto alla media delle medesime spese riferite ai consuntivi del triennio 2007-2009 [12].
5 bis. La disposizione di cui al comma 5 non si applica al Fondo speciale per l'internazionalizzazione della Regione Friuli Venezia Giulia istituto ai sensi dell'articolo 9, commi 7 e 8, della
6. Il comma 14 dell'articolo 12 della
7. In via di interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 4, lettera a), della
8. Al secondo periodo del comma 1 ter dell'articolo 5 della
9. La lettera e) del comma 3 dell'articolo 12 della
10. I contributi agli investimenti individuati negli anni 2017 e 2018 ai sensi dell'articolo 7 della
11. L'adozione degli atti necessari alla conclusione del procedimento contributivo resta attribuita alle Direzioni centrali competenti per materia.
Art. 13. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e ha effetto dall'1 gennaio 2019.
[1] Comma così modificato dall'art. 40 della
[2] Comma così modificato dall'art. 3 della
[3] Comma così rettificato con Avviso pubblicato nel B.U. 16 gennaio 2019, n. 3 - S.O. n. 5.
[4] Comma così sostituito dall'art. 5 della
[5] Comma abrogato dall'art. 21 della
[6] Comma abrogato dall'art. 43 della
[7] Comma così modificato dall'art. 9 della
[8] Comma abrogato dall'art. 35 della
[9] Comma abrogato dall'art. 35 della
[10] Comma così modificato dall'art. 9 della
[11] Comma abrogato dall'art. 65 della
[12] Comma così modificato dall'art. 3 della
[13] Comma inserito dall'art. 76 della
[14] Comma così modificato dall'art. 77 della