Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.4 bilanci e piani finanziari |
Data: | 29/12/2016 |
Numero: | 24 |
Sommario |
Art. 1. (Servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili) |
Art. 2. (Attività produttive) |
Art. 3. (Risorse agricole e forestali) |
Art. 4. (Tutela dell'ambiente e energia) |
Art. 5. (Assetto del territorio e edilizia) |
Art. 6. (Trasporti e diritto alla mobilità) |
Art. 7. (Beni e attività culturali, sport e tempo libero) |
Art. 8. (Istruzione, lavoro, formazione e politiche giovanili) |
Art. 9. (Salute e politiche sociali) |
Art. 10. (Sistema delle autonomie locali e coordinamento della finanza pubblica) |
Art. 11. (Entrata in vigore) |
§ 6.4.296 - L.R. 29 dicembre 2016, n. 24.
Legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019.
(B.U. 4 gennaio 2017, n. 1)
Art. 1. (Servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili)
1. La tabella di cui all'allegato A aggiunto alla
Classi dimensionali Comuni - abitanti |
Zone Territoriali Omogenee |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
<10.000 |
18 |
12 |
9 |
12 |
6 |
9 |
10.001/100.000 |
36 |
24 |
18 |
24 |
6 |
9 |
100.001/300.000 |
72 |
48 |
36 |
48 |
12 |
18 |
>300.0000 |
108 |
72 |
54 |
72 |
18 |
27 |
2. All'Allegato A, aggiunto alla
3. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 della
«1 bis. I proventi e le spese derivanti dall'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 spettano integralmente al Comune a decorrere dall'1 gennaio 2017.».
4. Alla
a) dopo il comma 5 bis 1. dell'articolo 5 è aggiunto il seguente:
«5 bis 2. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse nel rispetto di quanto previsto negli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a titolo di aiuti di de minimis.»;
b) dopo il comma 5 dell'articolo 9 bis è aggiunto il seguente:
«5 bis. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse nel rispetto di quanto previsto negli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a titolo di aiuti di de minimis.»;
c) dopo il comma 5 bis dell'articolo 9 ter è aggiunto il seguente:
«5 ter. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse nel rispetto di quanto previsto negli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a titolo di aiuti di de minimis.».
5. In via di interpretazione autentica i poteri che l'articolo 28, comma 2 quater, della
6. Con proprio atto il Ragioniere generale:
a) modifica la prenotazione delle risorse conseguenti alla costituzione del Fondo pluriennale vincolato o alla sua variazione;
b) revoca la prenotazione delle risorse relative ad autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c), della
7. Al comma 3 dell'articolo 23 della
8. Al comma 1 dell'articolo 29 della
9. La Regione dà attuazione all'accordo tra Governo, Regioni ed Enti locali siglato in sede di Conferenza unificata il 17 dicembre 2015, concernente la riduzione delle autovetture di servizio con autista adibite al trasporto di persone, anche a uso non esclusivo, tenuto conto di quanto previsto dalla
10. La lettera g) del comma 1 dell'articolo 7 della
Art. 2. (Attività produttive)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo di cui all'articolo 8 della
2. In relazione al finanziamento di cui al comma 1 non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 32 della
3. La conferma di contributo di cui al comma 1 è disposta a seguito di apposita domanda, da presentarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, da parte del Comune di Tarvisio alla Direzione centrale competente in materia di promozione economica nei territori montani, corredata della documentazione relativa alle opere da realizzare e della rendicontazione della spesa antecedentemente sostenuta. Con il decreto di conferma del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo di cui all'articolo 8 della
5. La conferma di contributo di cui al comma 4 è disposta a seguito di apposita domanda, da presentarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, da parte del Comune di Socchieve alla Direzione Centrale attività produttive - Servizio Sviluppo economico locale, corredata della documentazione relativa alle opere da realizzare. Con il decreto di conferma del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
6. Dopo il comma 70 dell'articolo 2 della
«70 bis. Limitatamente all'attuazione della Linea di azione 4.1.2 - Progetti di sviluppo territoriale, Azione Progetti Integrati di Sviluppo Locale (PISL), del Piano Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (PAR FSC), l'ente pubblico è, altresì, autorizzato a utilizzare le economie contributive derivanti dai ribassi d'asta in applicazione delle disposizioni della vigente disciplina sugli appalti.
70 ter. Le disposizioni di cui ai commi 70 e 70 bis si applicano anche ai rapporti contributivi relativi agli interventi dei PISUS non ancora conclusi, alla data di entrata in vigore della
7. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 29 della
«2 ter. Limitatamente all'attuazione della linea d'intervento 7.2.a.1 "PISUS" del Piano di Azione Coesione (PAC FVG), l'ente pubblico è altresì autorizzato a utilizzare le economie contributive derivanti dai ribassi d'asta in applicazione delle disposizioni della vigente disciplina sugli appalti.
2 quater. Le disposizioni di cui ai commi 2 bis e 2 ter si applicano anche ai rapporti contributivi relativi agli interventi dei PISUS non ancora conclusi, ai sensi dell'articolo 20 del Bando di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1047 dell'1 giugno 2011 per il sostegno alla realizzazione di Piani Integrati di Sviluppo Urbano Sostenibile (PISUS) e successive modifiche e integrazioni, alla data di entrata in vigore della
8. Il comma 4 dell'articolo 14 della
«4. Ai consorzi di cui all'articolo 8 della
a) copertura dei costi esterni per servizi di consulenza e di assistenza imprenditoriale a favore delle cooperative;
b) copertura dei costi per progetti di sviluppo congiunto delle cooperative sociali consorziate, limitatamente ai primi 12 mesi dall'avvio del progetto.».
9. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare ai fini di cui al comma 10 le assegnazioni delle risorse concesse all'Unioncamere regionale delle Camere di commercio del FVG ai sensi dell'articolo 30 della
10. Le risorse di cui al comma 9 sono utilizzate per il finanziamento degli interventi di incentivazione delle imprese di cui all'articolo 17 della
11. Unioncamere regionale delle Camere di commercio del FVG comunica l'importo delle risorse di cui al comma 10 entro il 31 marzo 2017.
12. All'articolo 11 della
a) al comma 50 le parole «30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre»;
b) al comma 51 le parole «al capo II del titolo II della
c) al comma 52 le parole «30 giugno 2016 entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016 entro il 31 gennaio 2017»;
d) il comma 53 è abrogato.
13. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo complessivo di euro 270.471,90 già concesso con decreto n. 1632/PROD/TUR del 6 ottobre 2011, ai sensi dell'articolo 161, comma 4, della
14. Per le finalità di cui al comma 13 il Comune di Azzano Decimo presenta, entro il 31 marzo 2017, al Servizio competente in materia di turismo l'istanza volta a ottenere la conferma del contributo, nel limite di 60.000 euro, per l'intervento finalizzato alla parziale esecuzione del progetto relativo alla realizzazione di un parco urbano, corredata della documentazione prevista dall'articolo 56 della
15. Ai sensi dei commi 13 e 14 il Servizio competente in materia di turismo ed il Servizio competente in materia di edilizia scolastica provvedono a confermare il contributo e a fissare i nuovi termini di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché a fissare i nuovi termini e modalità di rendicontazione dei contributi.
16. Alla
a) al comma 1 dell'articolo 11 le parole «uffici delle Pro loco.» sono sostituite dalle seguenti: «uffici sede dei consorzi delle associazioni Pro loco.»;
b) dopo il comma 5 dell'articolo 106, sono aggiunti i seguenti:
«5 bis. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 58, comma 2, riferiti agli articoli 59 e 64, continuano ad applicarsi i regolamenti di attuazione degli articoli 54 e 156 della
5 ter. Le disposizioni di cui all'articolo 69 della
17. Alla
a) dopo il comma 3 dell'articolo 6 è aggiunto il seguente:
«3 bis. In sede di prima applicazione, per le finalità di cui al comma 3, sono ammissibili le spese sostenute anche antecedentemente alla presentazione della relativa domanda e comunque non prima del 30 giugno 2016.»;
b) al comma 3 bis dell'articolo 64, dopo le parole «proprietà,» sono aggiunte le seguenti: «nonché destinati all'insediamento di impianti di cui alla lettera d) del comma 3,»;
c) all'articolo 84 sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 1 dopo le parole «negli agglomerati industriali» sono inserite le seguenti: «dei consorzi che hanno concluso il processo di riordino,», dopo la parola «sostenuti» sono inserite le seguenti: «nell'anno di insediamento e nell'anno successivo», e le parole «nell'anno di insediamento e nell'anno successivo» sono soppresse;
2) al comma 2 le parole «per il biennio successivo all'entrata in vigore della presente legge, i contributi di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «i contributi a copertura parziale dei costi per l'utilizzo e la fruizione delle opere e degli impianti a servizio dell'agglomerato industriale, sostenuti nel biennio successivo alla data di conclusione del processo di riordino di cui all'articolo 62 in relazione alle spese di cui all'articolo 64, comma 5, e di cui all'articolo 7, comma 3 bis, della legge regionale 25/2002,»;
3) il comma 6 è abrogato;
d) dopo il comma 8 dell'articolo 85 è aggiunto il seguente:
«8 bis. In sede di prima applicazione sono ammissibili le spese per gli interventi di cui al comma 1 sostenute anche antecedentemente alla presentazione della relativa domanda e comunque non prima del 30 giugno 2016.».
18. Al comma 1 dell'articolo 6 della
19. Alla lettera c), del comma 5, dell'articolo 13 della
20. Alla
a) al comma 1 dell'articolo 23, le parole «all'articolo 223-sexiesdecies» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 223-sexiesdecies e 223 septiesdecies»;
b) il comma 2 bis dell'articolo 24 è sostituito dal seguente:
«2 bis. La spesa relativa all'attività di revisione, svolta dai dipendenti dell'Amministrazione regionale, incaricati secondo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 14, è liquidata dalla Direzione competente in materia di personale.».
21. I consorzi industriali di cui alla
22. Ai fini del comma 21 i consorzi industriali e i consorzi di sviluppo economico locale presentano all'Ufficio regionale che ha concesso il contributo apposita istanza, definendo le condizioni della rinegoziazione.
23. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi concessi di cui al comma 21, nel rispetto dei vincoli sostanziali e di durata e imputazione temporale derivanti dalle leggi regionali di autorizzazione dei contributi stessi anche ai consorzi che, all'entrata in vigore della presente legge, hanno già provveduto ai sensi del comma 21. In ogni caso la quota parte dei contributi ancora da erogarsi, a seguito della conferma dei medesimi, non può essere superiore agli oneri in linea capitale e interessi dei mutui rideterminati.
24. Le disposizioni di cui al comma 21 si applicano anche per la surroga dei mutui.
25. Nei casi previsti dai commi 21 e 24 si intendono confermate le garanzie prestate dall'Amministrazione regionale ai sensi dell'articolo 16 della
26. L'Amministrazione regionale può destinare le economie derivanti dalla rinegoziazione di cui al comma 21 agli interventi di cui all'articolo 85 della
27. I consorzi di sviluppo economico locale che già svolgono le proprie funzioni al di fuori dell'agglomerato industriale di competenza, sono autorizzati a proseguire tali attività limitatamente agli immobili di proprietà già esistenti e con utilizzo di risorse proprie.
28. Ai procedimenti contributivi di cui all'articolo 100 della
29. Dopo il comma 2 ter dell'articolo 24 della
«2 quater. A chiusura della programmazione comunitaria 2007 - 2013, al Fondo riaffluiscono altresì gli importi residui, a suo tempo versati per la costituzione del Fondo di Garanzia per le imprese in attuazione dell'attività 1.2.a "Incentivazione allo sviluppo competitivo delle PMI" linea di intervento c) "Fondo di Garanzia per le imprese" del POR FESR 2007-2013.
2 quinquies. Il soggetto gestore, al termine della gestione del Fondo di Garanzia, versa al Fondo le disponibilità finanziarie residue assegnate.
2 sexies. La Regione in attuazione della Convenzione stipulata con il soggetto gestore, riversa allo stesso, e per le medesime finalità, la minor somma fra il valore restituito al Fondo ed il valore di spesa pubblica riconosciuto ammissibile nell'ambito della procedura di chiusura del programma.».
30. Alla
a) al comma 1 dell'articolo 31 le parole «in regime «de minimis»» sono sostituite dalle seguenti: «nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato»;
b) alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 31 le parole «pertinenti spese» sono sostituite dalla seguente: «iniziative»;
c) al comma 1 bis dell'articolo 98 le parole «In sede di prima applicazione,» sono soppresse.
Art. 3. (Risorse agricole e forestali)
1. Al comma 3 dell'articolo 27 della
2. Il Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo istituito con
3. Per le finalità di cui al comma 2:
a) l'Autorità di gestione del PSR fornisce al Fondo di rotazione il contributo finanziario individuato dal piano finanziario del PSR;
b) i termini e le condizioni di utilizzo del contributo finanziario sono definiti ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 7, del
c) l'accordo di finanziamento è stipulato dall'Autorità di gestione del PSR e dall'amministratore del Fondo di rotazione individuato dall'articolo 3, comma 1, della
d) una delle Sezioni del Fondo di rotazione di cui all'articolo 1 della
4. In attuazione del comma 2, attraverso il Fondo di rotazione sono concessi finanziamenti agevolati di durata non superiore a venti anni relativi a:
a) investimenti per la trasformazione, la commercializzazione e lo sviluppo di prodotti agricoli;
b) l'efficientamento dell'uso dell'acqua nelle aziende agricole;
c) il miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale delle imprese agricole.
5. I finanziamenti agevolati di cui al comma 4 sono concessi secondo i criteri e le modalità stabiliti con uno o più regolamenti regionali.
5 bis. Per le finalità di cui al comma 2, il Programma di sviluppo rurale attiva ulteriori strumenti finanziari, in osservanza dell'articolo 38, paragrafo 4, lettera b), punto i), del
6. Alla
a) al primo comma dell'articolo 2 la parola «quindici» è sostituita dalla seguente: «venti»;
b) il primo comma dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:
«1. Con le disponibilità del Fondo e della sezione speciale, potranno essere concessi alle imprese di produzione, trasformazione, commercializzazione e promozione di prodotti agricoli, alle imprese forestali, alle imprese attive nei settori della pesca e dell'acquacoltura, alle loro associazioni:
a) finanziamenti per investimenti delle imprese di produzione di prodotti agricoli;
b) finanziamenti per investimenti delle imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
c) finanziamenti per la ristrutturazione finanziaria delle imprese di produzione di prodotti agricoli;
d) finanziamenti per la ristrutturazione finanziaria delle imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
e) prestiti per sovvenire alle esigenze delle aziende e delle cooperative danneggiate da avversità atmosferiche;
f) finanziamenti per le operazioni di anticipazione del valore commerciale dei prodotti agricoli;
g) mutui per gli interventi di ristrutturazione fondiaria delle imprese agricole;
h) prestiti per la conduzione aziendale;
i) finanziamenti alle imprese di utilizzazione boschiva e di erogazione di servizi di sistemazione e manutenzione idraulico forestale;
j) finanziamenti per investimenti per la trasformazione, la commercializzazione e lo sviluppo di prodotti agricoli realizzati con il contributo finanziario del Programma di Sviluppo Rurale 2014- 2020, adottato dalla Commissione Europea con decisione C (2015) 6589 finale del 24 settembre 2015 e successive modifiche e integrazioni, di seguito PSR;
k) finanziamenti per l'efficientamento dell'uso dell'acqua nelle aziende agricole realizzati con il contributo finanziario del PSR;
l) finanziamenti per il sostegno dei cicli produttivi di molluschicoltura;
m) finanziamenti per il miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale delle imprese agricole realizzati con il contributo finanziario del PSR;
n) prestiti o mutui per altre finalità in materia di agricoltura disciplinate a termini di altre leggi statali o regionali e che la Giunta regionale preveda di attuare attraverso il Fondo e/o la Sezione speciale. o) prestiti o mutui per finalità disciplinate ai termini delle altre lettere del presente articolo e che la Giunta regionale preveda di attuare attraverso il Fondo, nell'ambito delle disposizioni regolamentari e degli indirizzi annuali di spesa di cui al primo comma dell'articolo 3, specificatamente a favore dei giovani imprenditori intendendosi per giovane una persona che abbia compiuto diciotto anni e non abbia compiuto quaranta anni al momento della presentazione della domanda.».
7. Alla
a) la rubrica dell'articolo 9 è sostituita dalla seguente: «Principi generali e procedure informatizzate»;
b) il comma 4 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:
«4. La Regione è autorizzata ad adottare presso la Direzione centrale e ad attuare con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di foreste, le procedure informatizzate di raccolta, elaborazione, conservazione e diffusione dei dati riguardanti il settore forestale e la filiera foresta-legno e foresta-legno-energia, per la predisposizione e l'aggiornamento dei relativi archivi, ivi compreso il Sistema informativo territoriale forestale (SITFOR).»;
c) dopo il comma 2 dell'articolo 31 è inserito il seguente:
«2 bis. La produzione di cui al comma 1 può altresì essere finalizzata, previa informativa alla Giunta regionale, alla realizzazione di singoli interventi di manutenzione e riqualificazione del verde ornamentale di monumenti nazionali, sacrari militari e altri beni di comprovato interesse storico-culturale.»;
d) alla fine della lettera a) e della lettera c) del comma 2 dell'articolo 32 sono aggiunte le seguenti parole: «e comma 2 bis»;
e) al comma 1 dell'articolo 87 le parole «, in veste di funzionario delegato,» sono soppresse.
8. Per le delegazioni amministrative intersoggettive aventi ad oggetto la realizzazione di lavori in materia di forestazione e di tutela dell'ambiente montano relativamente alle sistemazioni idraulico-forestali, agli interventi di selvicoltura e di difesa dei boschi dagli incendi di cui all'articolo 51, comma 3, lettera c), della
9. Sono fatti salvi gli atti assunti nel corso dell'esercizio finanziario 2016, ai fini di cui alla
10. Per l'anno 2017, è stabilito all'1 marzo il termine per la presentazione delle istanze di trasferimento delle risorse di cui all'articolo 8 della
11. Dopo il comma 1 dell'articolo 6 della
«1 bis. La conversione in autorizzazione dei diritti di impianto o di reimpianto dei vigneti è rilasciata dal Servizio regionale competente in materia di risorse agricole ai sensi dell'articolo 68 del
12. In via transitoria, ai produttori che nel 2016 hanno impiantato o reimpiantato vigneti prima del rilascio della conversione del diritto di impianto o di reimpianto in autorizzazione non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 2 e 3, della
13. In via di interpretazione autentica, le disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 39 a 41, della
14. L'entità del pagamento di cui all'articolo 2, comma 39, della
15. La lettera b) del comma 4 dell'articolo 29 della
«b) in una prova pratica di corretto maneggio delle armi da effettuarsi in sede d'esame.».
16. Al fine di garantire l'attività svolta dal Corpo forestale regionale sul territorio regionale, in particolare attraverso il presidio svolto dalle Stazioni forestali, nelle more dell'avvio di idonee procedure concorsuali, la validità della graduatoria del concorso per esami e successivo corso di formazione per l'assunzione di personale di categoria FA dell'Area forestale, di cui alle deliberazioni giuntali 29 maggio 2008, n. 947, e del 6 maggio 2010 n. 852, mantiene validità dalla scadenza fino al 31 dicembre 2017.
Art. 4. (Tutela dell'ambiente e energia)
1. Alla
a) al comma 1 dell'articolo 10 dopo le parole «a tempo determinato» sono aggiunte le seguenti: «di durata quinquennale. La retribuzione è equiparata a quella di Direttore centrale della Regione»;
b) all'articolo 23 sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 1 dopo le parole «dall'1 gennaio 2017» sono aggiunte le seguenti: «ed è operativa con la nomina del Direttore generale ai sensi dell'articolo 10»;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Con riferimento al servizio idrico integrato, previa approvazione da parte dell'AUSIR e della Consulta d'ambito del verbale di ricognizione e consegna, l'AUSIR subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi e nella titolarità dei beni mobili e immobili, nei rapporti con il personale, nei contenziosi attivi e passivi che fanno capo alle Consulte d'ambito per il servizio idrico integrato istituite ai sensi dell'articolo 4, commi 44, 45 e 46, della
3) al comma 3 dopo le parole «funzionamento dell'AUSIR.» sono aggiunte le seguenti: «La cabina di regia attiva la preselezione di cui all'articolo 10, comma 1, avvalendosi della struttura regionale competente in materia di funzione pubblica.»;
4) al comma 7 le parole «Per l'anno 2017 le quote relative alle spese di funzionamento delle Consulte d'ambito per il servizio idrico integrato, già previste dal metodo tariffario idrico a carico dei gestori del servizio idrico integrato, sono trasferite presso la tesoreria dell'AUSIR.» sono soppresse;
c) dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 24 è aggiunta la seguente:
«d bis) garantisce la gestione ordinaria e la regolare erogazione del servizio idrico integrato in conformità a quanto disposto dall'articolo 25, comma 2.»;
d) al comma 1 dell'articolo 26 le parole «alla data dall'1 gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «con le modalità di cui all'articolo 23, comma 2, entro novanta giorni dalla nomina del Direttore generale ai sensi dell'articolo 10,»;
e) al comma 5 dell'articolo 26 le parole «istituzione dell'AUSIR» sono sostituite dalle seguenti: «di trasferimento all'AUSIR ai sensi del comma 1».
2. All'articolo 4 della
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Al fine di promuovere iniziative volte alla prevenzione della produzione di rifiuti, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni, anche in forma associata, contributi fino all'80 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per la realizzazione e l'allestimento oppure per il solo allestimento dei centri di riuso di cui all'articolo 180 bis, comma 1, lettera b), del
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1 bis. I contributi di cui al comma 1 sono concessi per un ammontare massimo stabilito in proporzione al numero di conferitori del centro di riuso calcolato secondo i criteri fissati nel regolamento di cui al comma 3.».
3. All'articolo 3 della
a) al comma 17 le parole «e per l'acquisto di strumentazione e attrezzature» sono sostituite dalle seguenti: «, per la gestione delle strutture a supporto dell'attività speleologica e per l'acquisto di strumentazione e attrezzature. Sono ammissibili a contributo anche le spese sostenute prima della presentazione della domanda di assegnazione, purché nel corso dello stesso anno solare»;
b) al comma 19 le parole «Per l'anno 2016 le domande sono presentate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al cui al comma 18.» sono soppresse.
4. Per le domande di assegnazione dei contributi di cui all'articolo 3, comma 17, della
5. All'articolo 19 della
a) alla lettera c) del comma 2 dopo la parola «speleologiche» sono aggiunte le seguenti: «e sostenere la gestione delle strutture a supporto dell'attività speleologica»;
b) al comma 3 dopo le parole «di cui al comma 2.» sono aggiunte le seguenti: «Sono ammissibili a contributo anche le spese sostenute prima della presentazione della domanda di assegnazione, purché nel corso dello stesso anno solare.».
Art. 5. (Assetto del territorio e edilizia)
1. Dopo il comma 15 dell'articolo 4 della
«15 bis. Gli Enti locali beneficiari sono autorizzati a utilizzare le economie contributive, conseguenti a ribassi d'asta o ad altre eventuali minori spese, per l'affidamento di consulenze tecniche volte alla valutazione della sicurezza strutturale anche di altri edifici pubblici inadeguati rispetto ai parametri stabiliti dalle norme tecniche vigenti per le costruzioni in zona sismica, rispetto a quelli per i quali avevano richiesto e ottenuto il finanziamento.
15 ter. Ai fini del comma 15 bis gli Enti presentano alla Direzione centrale infrastrutture e territorio - Servizio edilizia - apposita istanza contenente l'indicazione della spesa prevista, corredata di una relazione illustrativa relativa allo stato degli edifici per i quali intendono utilizzare le economie contributive ai fini della valutazione della sicurezza strutturale degli stessi.
15 quater. L'organo concedente provvede a confermare i contributi concessi anche a sostegno delle spese per l'affidamento di consulenze tecniche volte alla valutazione della sicurezza strutturale degli edifici di cui al comma 15 bis.».
2. La lettera b) del comma 2 bis dell'articolo 4 della
«b) l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai conduttori dei fondi incentivi anche pluriennali per il perseguimento delle finalità istitutive del biotopo.».
3. Al fine di concludere i procedimenti contributivi pendenti delle Amministrazioni provinciali, la Regione è autorizzata a erogare, in osservanza dell'articolo 53, comma 2, lettera b), della sezione 11 del
4. Il comma 6 dell'articolo 6 della
«6. Il parco comunale o intercomunale è gestito dai Comuni singoli o convenzionati ai quali l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per le spese di gestione nella misura massima del 60 per cento delle spese ritenute ammissibili. A tal fine i Comuni presentano la richiesta entro il 31 gennaio di ciascun anno alla struttura regionale competente in materia di biodiversità. Con il provvedimento di concessione del contributo sono determinate le modalità di concessione, rendicontazione e eventuale modificazione dei preventivi di spesa.».
5. Al fine di concludere i procedimenti contributivi pendenti delle Amministrazioni provinciali, la Regione è autorizzata a erogare i contributi per le spese di gestione dei parchi comunali o intercomunali di cui all'articolo 6, comma 6, della
6. All'articolo 84 della
a) al comma 1 è aggiunto infine il seguente periodo: «Entro il 30 settembre di ogni anno gli organi gestori delle riserve naturali regionali presentano il programma annuale di spesa per il triennio successivo o i suoi aggiornamenti annuali.»;
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli Enti gestori dei parchi naturali regionali finanziamenti annui per le spese di funzionamento e il perseguimento dei fini istituzionali, per il triennio di riferimento e nei limiti dello stanziamento annuo autorizzato con la legge di approvazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione. Entro il 30 settembre di ogni anno gli Enti gestori dei parchi naturali regionali, tenuto conto dei piani annuali e pluriennali di cui all'articolo 22, comma 4, presentano il programma annuale di spesa per il triennio successivo o i suoi aggiornamenti annuali.».
7. Al comma 2 dell'articolo 8 della
8. Al fine di concludere i procedimenti contributivi pendenti delle Amministrazioni provinciali la Regione è autorizzata a erogare i contributi per la conservazione dei prati stabili di cui all'articolo 8 della
9. Dopo il comma 7 dell'articolo 7 ter della
«7 bis. Ad avvenuta conclusione dei lavori il beneficiario del contributo può essere autorizzato dall'organo concedente all'utilizzo di eventuali economie contributive per l'esecuzione di lavori affini a quelli oggetto del finanziamento, anche riferiti ad altro immobile, purché con i medesimi criteri e priorità assegnati all'intervento originario e rientrante nelle tipologie e di cui alla legge di finanziamento.
7 ter. A tal fine è presentata al Servizio edilizia della Direzione centrale infrastrutture e territorio apposita istanza corredata di elaborati progettuali di adeguato approfondimento, ai sensi dell'articolo 59 della
10. Dopo il comma 9 dell'articolo 4 della
«9 bis. La procedura di cui ai commi da 3 a 9 ha carattere eccezionale e si esaurisce alla data del 31 dicembre 2016.».
11. Al comma 29 dell'articolo 9 della
12. Alla
a) al comma 3 dell'articolo 23 dopo la parola «personale» sono inserite le seguenti: «e dei mezzi propri» e dopo le parole «i materiali e» sono inserite le seguenti: «acquista e»;
b) al comma 2 dell'articolo 56 dopo le parole «delegazioni amministrative intersoggettive» sono inserite le seguenti: «o trasferimenti fondi per le funzioni di cui alla
13. All'articolo 44 bis della
a) al comma 1 dopo le parole «principi di» sono aggiunte le seguenti: «sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e» e dopo la parola «contraente.» viene aggiunto il seguente periodo: «L'ambito di riferimento per i lavori pubblici di interesse locale e regionale è costituito dall'intero territorio della Regione.»;
b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2 bis. La Rete delle stazioni appaltanti della Regione viene attivata, anche grazie all'utilizzo della rete informatica regionale, nei confronti delle stazioni appaltanti singole o associate attraverso la stipulazione di un apposito accordo tra la Direzione centrale competente in materia di lavori pubblici e la stazione appaltante singola o associata, finalizzato ad accreditare la stazione appaltante alla rete, oltre a disciplinare funzioni e attività che la stazione appaltante singola o associata dovrà svolgere.
2 ter. Le stazioni appaltanti aderenti alla Rete si qualificano in ragione delle competenze diffuse sul territorio e acquisite tramite la costituzione della rete e operano attraverso strumenti d'acquisto e di negoziazione telematici messi a disposizione della Regione.»;
c) al comma 3 dopo la parola «dipendenti» sono aggiunte le seguenti: «delle stazioni appaltanti singole o associate, anche»;
d) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. La Direzione centrale competente in materia di lavori pubblici assume il ruolo di coordinamento interistituzionale della Rete finalizzata alla realizzazione di lavori pubblici di interesse locale e regionale, anche con riferimento al principio di formazione continua e alla istituzione e gestione degli elenchi degli operatori economici previsti dalla vigente normativa. All'interno della medesima Direzione sono costituiti i nuclei di supporto di cui all'articolo 44.»;
e) il comma 5 è abrogato;
f) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. La Rete prende avvio tra i Comuni aderenti alle convenzioni di cui al comma 2 bis a partire dall'1 marzo 2017.»;
g) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
«6 bis. Nelle more dell'avvio della Rete di stazioni appaltanti di cui al comma 2, i Comuni sono adeguati qualora aderiscano a una delle forme di collaborazione gestionale prevista dalla vigente disciplina in materia.».
14. Alla
a) l'articolo 80 è sostituito dal seguente:
«Art. 80
(Alberi monumentali)
1. Ai sensi dell'articolo 7 della
a) l'albero ad alto fusto isolato o facente parte di formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate ovvero l'albero secolare tipico, che possono essere considerati come rari esempi di maestosità e longevità, per età o dimensioni, o di particolare pregio naturalistico, per rarità botanica e peculiarità della specie, ovvero che recano un preciso riferimento a eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali;
b) i filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, ivi compresi quelli inseriti nei centri urbani;
c) gli alberi ad alto fusto inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica e culturale, quali, ad esempio, ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private.»;
b) l'articolo 81 è sostituito dal seguente:
«Art. 81
(Elenco degli alberi monumentali)
1. È istituito l'elenco regionale degli alberi monumentali presso la struttura regionale competente in materia di biodiversità che ne cura la redazione, in conformità ai criteri e principi direttivi per il censimento degli alberi monumentali previsti dal decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali di cui all'articolo 7, comma 2, della
2. L'elenco regionale degli alberi monumentali è redatto sulla base dei dati risultanti dal loro censimento coordinato dalla struttura regionale competente in materia di biodiversità ed effettuato dai Comuni i quali redigono propri elenchi comunali. In caso di inadempienza dei Comuni provvede la struttura regionale competente in materia di biodiversità.
3. Le modalità per la realizzazione dell'elenco regionale degli alberi monumentali di cui al comma 1 e degli elenchi comunali di cui al comma 2 sono definite con deliberazione della Giunta regionale.
4. L'elenco di cui al comma 1 e i relativi aggiornamenti sono approvati con decreto del Presidente della Regione, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione.
5. L'elenco di cui al comma 1 costituisce elemento del sistema conoscitivo e informativo regionale. I suoi dati sono inseriti nei quadri conoscitivi degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.
6. In sede di prima applicazione si assume come elenco regionale degli alberi monumentali quello approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 20 settembre 1995, n. 0313 (
c) l'articolo 82 è sostituito dal seguente:
«Art. 82
(Disposizioni per la tutela e la gestione degli alberi monumentali)
1. La Regione coordina le attività dei Comuni inerenti la tutela e la gestione degli alberi monumentali inclusi nell'elenco di cui all'articolo 81.
2. I Comuni rilasciano le autorizzazioni per gli abbattimenti, le modifiche della chioma e dell'apparato radicale degli alberi monumentali per casi motivati e improcrastinabili ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 7, comma 4, della
d) l'articolo 83 è sostituito dal seguente:
«Art. 83
(Sanzioni)
1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 82, comma 2, per l'abbattimento o il danneggiamento di alberi monumentali si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 7, comma 4, della
15. Per l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 81 e 82 della
16. Ai commi 42 e 43 dell'articolo 4 della
17. Al comma 97 dell'articolo 4 della
18. L'Amministrazione regionale è autorizzata a devolvere parte dei contributi concessi al Comune di Forni di Sopra con i decreti n. 1437/ERCM/UD/134 del 9 ottobre 2007, n. 2020/ERCM/UD/178 del 6 novembre 2007, n. 654/ERM/UD-226 del 4 agosto 2008 e n. 116/ERCM/UD-267 del 23 febbraio 2009, ad avvenuta definizione dell'acquisizione dell'impianto idroelettrico del Tolina, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 4, comma 16, della
19. La domanda, corredata del quadro economico di spesa previsto, della relazione illustrativa e del cronoprogramma dell'intervento, è presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla Direzione centrale infrastrutture e territorio.
Art. 6. (Trasporti e diritto alla mobilità)
1. All'articolo 36 della
a) al comma 4 le parole «fino al 75 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 100 per cento»;
b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4 bis. Al fine della realizzazione e miglioramento delle strutture dedicate all'intermodalità e delle Stazioni Ferroviarie, i contributi di cui al comma 4 possono essere utilizzati anche per la realizzazione di infrastrutture di interscambio su aree di proprietà o nella disponibilità del gestore dell'infrastruttura ferroviaria, sulla base di quanto previsto all'articolo 40, comma 3.».
2. Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 40 della
3. Al comma 3 dell'articolo 47 della
a) alla lettera d) la parola «tre» è sostituita dalla seguente: «due»;
b) alla lettera e) le parole «un rappresentante» sono sostituite dalle seguenti: «due rappresentanti».
4. All'articolo 33 della
a) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. L'attivazione, la manutenzione e la gestione, intesa quale conservazione ed esercizio, nonché lo svolgimento di tutte le altre attività relative alle infrastrutture di cui all'articolo 30 competono al soggetto societario regionale di cui al comma 1, che le svolge in conformità ad apposita convenzione da stipularsi con l'Amministrazione regionale che fissa termini e modalità di svolgimento delle attività previste.»;
b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4 bis. La precisa individuazione delle attività di cui al comma 4, nonché la definizione dei loro costi sono ricomprese in apposito Programma annuale presentato dal soggetto di cui al comma 1 entro il 31 ottobre di ogni anno, recante le previsioni per l'anno successivo. Gli adempimenti connessi all'approvazione, all'attuazione e al controllo dell'implementazione del Programma sono demandati alla Direzione centrale competente in materia di infrastrutture per telecomunicazioni.».
5. All'Allegato B (riferito all'articolo 32, comma 2), punto 10. Funzioni in materia di trasporti, della
a) alla lettera b bis) dopo le parole «le funzioni» le parole «relative al rilascio e al rinnovo delle autorizzazioni necessarie per l'esercizio dell'attività di noleggio di autobus con conducente di cui agli articoli 2, 6 e 7» sono soppresse e dopo le parole «(Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente nella Regione Friuli Venezia Giulia),» sono inserite le seguenti: «ivi attribuite alle Province»;
b) alla lettera f) dopo le parole «lettere a), b) e c),» sono inserite le seguenti: «nonché le funzioni dell'articolo 37,».
6. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare al Comune di Roveredo in Piano il contributo di 488.250 euro, concesso ed erogato con decreto PMT/1927/VS.0.14 del 10 aprile 2013, per la realizzazione di una rotatoria tra via Brentella e via Primo Maggio, quale finanziamento per la realizzazione di una diversa soluzione tecnica del medesimo incrocio e quota parte di finanziamento per la sistemazione delle intersezioni sulla ex strada provinciale Pordenone - Aviano, in corrispondenza di via Risorgimento e di via Julia, per la messa in sicurezza dell'incrocio su via Garibaldi, via Runces e via Colombo e sull'incrocio di via Cavallotti con via Julia.
7. Ai fini di cui al comma 6, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune di Roveredo in Piano presenta alla Direzione centrale infrastrutture e territorio l'istanza volta a ottenere la conferma del contributo, corredata della relazione tecnica e del preventivo di spesa di ciascun intervento, con l'indicazione, ove presenti, delle altre fonti di finanziamento. Il decreto di conferma del contributo fissa i nuovi termini di rendicontazione.
8. Al comma 5 dell'articolo 3 della
9. Il comma 2 dell'articolo 5 della
«2. I contributi per l'acquisto di beni di cui al comma 5 sono concessi nella misura massima del 40 per cento per le grandi imprese, del 50 per cento per le medie imprese e del 60 per cento per le piccole imprese, del maggior costo derivante dalla conformazione a norme ambientali e di sicurezza più rigorose di quelle previste dalla normativa comunitaria in vigore.».
10. L'amministrazione regionale è autorizzata a confermare al Consorzio per lo sviluppo industriale del Friuli centrale il contributo concesso dalla Regione con decreto 1430/PMT, del 5 maggio 2015, per i lavori di ammodernamento della viabilità di interconnessione tra la S.P. 94 e via Buttrio a integrazione del contributo concesso con decreto PMT/4473/VS/9.10, del 31 ottobre 2014, con la diversa finalità afferente i lavori di risanamento della fondazione stradale esistente di Viale del Lavoro.
11. Per le finalità di cui al comma 10 il Consorzio, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta al Servizio competente in materia di lavori pubblici, infrastrutture di trasporto e comunicazione l'istanza volta a ottenere la conferma del contributo, corredata della relazione illustrativa dei lavori, del cronoprogramma e del quadro economico. II Servizio competente in materia di lavori pubblici adotta il provvedimento di conferma del contributo di cui al comma 10 fissando i termini di esecuzione dei lavori e le modalità di rendicontazione della spesa.
Art. 7. (Beni e attività culturali, sport e tempo libero)
1. Per l'esercizio 2017 le risorse stanziate per le finalità di cui all'articolo 15 della
a) 100.000 euro all'Associazione Teatro Giuseppe Verdi di Pordenone;
b) 80.000 euro alla Fondazione Teatro Nuovo Giovanni da Udine.
2. All'articolo 6 della
a) al comma 29 le parole «a confermare i contributi» sono sostituite dalle seguenti: «a completare l'istruttoria per la definizione dei contributi sospesi»;
b) al comma 30 le parole «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017»;
c) al comma 31 dopo le parole «centottanta giorni» sono aggiunte le seguenti: «dalla scadenza di cui al comma 30» e dopo le parole «dell'eventuale saldo» sono aggiunte le seguenti: «compatibilmente con i vincoli derivanti dal patto di stabilità e di crescita».
3. Alla
a) il comma 6 dell'articolo 4 è abrogato;
b) all'articolo 5 sono apportate le seguenti modifiche:
1) alla lettera a) del comma 2 le parole «dell'attività» sono sostituite dalle seguenti: «dei programmi di attività»;
2) dopo la lettera a) del comma 2 è aggiunta la seguente:
«a bis) la quota destinata al sostegno di progetti integrati presentati da almeno tre associazioni di cui all'articolo 10;»;
c) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:
«Art. 6
(Sostegno alla programmazione degli enti di cui all'articolo 10)
1. L'Amministrazione regionale provvede al riparto delle risorse di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), come determinate annualmente dalla legge di stabilità regionale, per le finalità definite all'articolo 5.
2. Gli obiettivi, i termini e le modalità per la presentazione delle domande per l'accesso ai contributi di cui al comma 1, le spese ammissibili, nonché i criteri e le modalità per la loro concessione e rendicontazione sono definiti con regolamento nel quale si stabiliscono altresì i requisiti specifici dei beneficiari dei contributi e le eventuali esclusioni per determinate categorie di beneficiari. Il regolamento è approvato, in sede di prima approvazione, previo parere della Commissione consiliare competente, dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di cultura.
3. Le risorse di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a bis), sono ripartite sulla base di bandi approvati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di cultura, i quali stabiliscono le spese ammissibili, i termini e le modalità per la presentazione delle domande per l'accesso ai contributi, i requisiti specifici dei beneficiari dei contributi e le eventuali esclusioni per determinate categorie di beneficiari, nonché i criteri e le modalità per la loro concessione e rendicontazione.
4. I contributi di cui al presente articolo sono concessi nella misura del 100 per cento della spesa ammissibile sotto il profilo della congruità e della pertinenza, salvo quanto diversamente disposto nei relativi regolamenti e bandi.
5. Il Presidente della Regione è autorizzato a indire periodicamente conferenze regionali sui corregionali all'estero, per verificare lo stato di attuazione degli interventi di cui alla presente legge. La Regione provvede alle spese di organizzazione, anche avvalendosi di uno o più dei soggetti riconosciuti ai sensi dell'articolo 10, mediante il fondo di cui all'articolo 5.»;
d) al comma 1 dell'articolo 10 le parole «, nell'ambito del piano di cui all'articolo 6» sono soppresse;
e) l'articolo 13 è abrogato.
4. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della
a) 820.000 euro per il sostegno dei programmi di attività degli enti, associazioni e istituzioni dei corregionali all'estero riconosciuti ai sensi dell'articolo 10 della
b) 200.000 euro per il sostegno di progetti integrati presentati da almeno tre associazioni di cui all'articolo 10 della
c) 130.000 euro per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), e commi 4 bis e 4 ter, della
d) 70.000 euro al Consorzio MIB - School of Management di Trieste per l'edizione del Corso Origini 2016: viaggi e soggiorni in regione per la frequenza al corso di formazione imprenditoriale per giovani discendenti di corregionali all'estero; 15.000 euro all'Università degli studi di Udine - Dipartimento di Studi Umanistici per l'edizione del Corso di perfezionamento "Valori identitari e imprenditorialità" attivato nell'ambito del progetto FIRB 2007 "Perdita, mantenimento e recupero dello spazio linguistico e culturale nella seconda e terza generazione di emigrati italiani nel mondo: lingua, lingue, identità. La lingua e cultura italiana come valore e patrimonio per nuove professionalità nelle comunità emigrate"; 13.800 euro al Convitto Nazionale Paolo Diacono di Cividale del Friuli (Udine) per la realizzazione del progetto "Studiare in Friuli: borse di studio a favore di studenti di scuole secondarie di secondo grado per soggiorni in regione di giovani discendenti di corregionali all'estero", ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della
e) 80.000 euro per le iniziative dirette dell'Amministrazione regionale previste dall'articolo 4, comma 5, della
5. La domanda di concessione del contributo per le iniziative di cui al comma 4, lettera d), è presentata al Servizio competente in materia di corregionali all'estero entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
6. All'articolo 24 della
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. In attuazione del comma 2, con regolamento regionale, da adottarsi, in sede di prima approvazione, previo parere della Commissione consiliare competente, sono stabilite le modalità di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, la composizione e i compiti della commissione valutativa, le modalità di quantificazione della quota delle risorse da assegnare in relazione alla valutazione dell'attività pregressa dei soggetti individuati dal comma 2, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento e le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di verifiche e controlli e le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali anticipi, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento. Con il medesimo regolamento sono altresì fissati i termini del procedimento.»;
b) il comma 3 bis è abrogato;
c) al comma 3 ter le parole «finanziamento annuale, secondo le modalità previste dal comma 3 bis» sono sostituite dalle seguenti: «finanziamento disposto annualmente con legge di stabilità regionale».
7. Il regolamento regionale di cui all'articolo 24, comma 3, della
8. Solo per l'anno 2017, qualora dall'applicazione dei criteri stabiliti con regolamento introdotto dall'articolo 24, comma 3, della
9. Per l'anno 2017, qualora, successivamente all'applicazione dei criteri di cui al regolamento previsto dall'articolo 6, comma 2, della
10. Nelle more dell'adozione del regolamento previsto dall'articolo 6, comma 2, della
10 bis. In via transitoria e per la sola annualità 2017 l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare il restante finanziamento del 30 per cento quale saldo dell'anticipo previsto dal comma 10 come determinato dall'articolo 4, comma 32, lettera a), della
10 ter. Per le finalità di cui al comma 10 bis i soggetti richiedenti presentano domanda al Servizio competente in materia di corregionali all'estero entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
11. Per le finalità di cui al comma 10 i soggetti richiedenti presentano domanda al Servizio competente in materia di corregionali all'estero entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
12. Al comma 5 dell'articolo 3 della
13. Al comma 41 dell'articolo 6 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015), le parole «31 luglio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».
14. Il contributo ventennale costante di 18.000 euro annui, concesso nell'anno 2009 al Comune di Sesto al Reghena, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera a), della
15. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo ventennale costante di 2.500 euro annui concesso, ai sensi dell'articolo 14 della
16. Per le finalità di cui al comma 15 il Comune di Amaro presenta al Servizio competente in materia di beni culturali, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita istanza di conferma del contributo.
17. Ai sensi del comma 15 il Servizio competente in materia di beni culturali, verificato il rispetto del termine di presentazione dell'istanza, conferma il contributo e fissa il nuovo termine perentorio di rendicontazione dello stesso.
18. Il Comune di Udine è autorizzato a utilizzare una parte del contributo concessogli, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della
19. Per le finalità di cui al comma 18 il Comune di Udine presenta al Servizio competente in materia di beni culturali, entro il termine perentorio del 31 luglio 2017, apposita istanza corredata del piano di ammortamento del mutuo di cui al comma 18, nonché di una dichiarazione del responsabile del procedimento dell'ente beneficiario attestante l'entità delle spese di ammortamento già sostenute [8].
20. Ai sensi del comma 18 il Servizio competente in materia di beni culturali, verificato il rispetto del termine di presentazione dell'istanza e la completezza della stessa, conferma il contributo per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione del complesso denominato "Ex Frigorifero del Friuli" per un importo inferiore a quello originariamente concesso, conferma altresì l'utilizzo di parte del contributo medesimo per la copertura delle spese già sostenute per l'ammortamento del mutuo stipulato per far fronte alle maggiori spese di acquisto del complesso stesso e fissa i termini perentori di rendicontazione di detti contributi.
21. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo concesso per l'anno 2015, ai sensi dell'articolo 6, comma 62, della
22. Per le finalità di cui al comma 21 il Comune di Spilimbergo presenta al Servizio competente in materia di beni culturali, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita istanza di conferma del contributo.
23. Ai sensi del comma 21 il Servizio competente in materia di beni culturali, verificato il rispetto del termine di presentazione dell'istanza, conferma il contributo e fissa il nuovo termine perentorio di rendicontazione dello stesso.
24. Al fine di consentire il corretto prosieguo dei flussi finanziari ai soggetti beneficiari dei contributi pluriennali concessi dalle Province ai sensi dell'articolo 7, commi da 14 a 20, della
a) l'istituzione di nuovi capitoli di spesa;
b) l'individuazione del beneficiario del contributo nell'effettivo soggetto beneficiario del contributo concesso dalla Provincia;
c) l'imputazione degli impegni, anche in parte e per ciascun beneficiario, ai capitoli di spesa di cui alla lettera a);
d) la variazione degli stanziamenti di bilancio in conseguenza di quanto previsto dalla lettera c).
Art. 8. (Istruzione, lavoro, formazione e politiche giovanili)
1. All'articolo 29 della
a) alla lettera b) del comma 1, dopo le parole «soggetti in condizione di svantaggio occupazionale» sono aggiunte le seguenti: «, così come individuati con regolamento regionale»;
b) il comma 3 è abrogato.
2. Al comma 3 bis dell'articolo 36 della
a) alla lettera e), prima delle parole «le procedure relative al rilascio» sono inserite le seguenti: «con regolamento regionale,»;
b) alla lettera f), prima delle parole «i criteri di valutazione» sono inserite le seguenti: «con regolamento regionale,».
3. All'articolo 39 della
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Sulla base degli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 36, comma 3 bis, il Fondo è destinato a sostenere il collocamento mirato delle persone con disabilità attraverso azioni finalizzate all'inserimento e all'integrazione lavorativa, in particolare, attraverso:
a) interventi volti a sostenere l'assunzione e la stabilizzazione occupazionale, l'attivazione di tirocini, la realizzazione e l'adeguamento del posto di lavoro, l'accessibilità e la rimozione delle barriere che possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione all'ambiente di lavoro, la realizzazione di percorsi personalizzati, lo svolgimento di attività di tutoraggio e formazione, l'attuazione di progetti innovativi finalizzati all'inserimento lavorativo;
b) progetti sperimentali elaborati dagli enti individuati dalla
c) specifiche progettualità attivate direttamente dalla Regione, anche in collaborazione con gli organismi deputati alla realizzazione del collocamento mirato ai sensi della
b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3 bis. Con regolamento regionale sono disciplinati i criteri e le modalità di concessione degli interventi di cui al comma 3 che abbiano natura contributiva.».
4. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 39, comma 3 bis della
5. Dopo il comma 3 dell'articolo 21 della
«3 bis. La concessione dei benefici di cui al comma 1 è compatibile con la trasformazione del contratto di solidarietà difensiva in contratto di solidarietà espansiva, ai sensi dell'articolo 41, comma 3 bis, del
6. [Con riferimento ai contributi concessi ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1, 1 bis e 2, della
7. [Il primo periodo del comma 48 quinquies dell'articolo 16 della
8. [Il comma 3 quater dell'articolo 3 della
«3 quater. Per gli anni scolastici 2014-2015, 2015-2016 e 2016-2017 il termine di presentazione delle domande è fissato rispettivamente al 30 aprile 2015, al 30 aprile 2016 e al 2 maggio 2017.»] [11].
9. Per l'anno accademico 2017-2018 l'importo della tassa regionale per il diritto allo studio universitario è articolato in tre fasce, in base alla condizione economica dello studente, commisurata al livello dell'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE):
a) 120 euro per coloro che presentano un valore dell'ISEE inferiore o pari a quello previsto dai requisiti di eleggibilità per l'accesso ai livelli essenziali delle prestazioni (LEP) del diritto allo studio;
b) 140 euro per coloro che presentano un valore dell'ISEE superiore al livello minimo e fino al doppio del livello minimo previsto dai requisiti di eleggibilità per l'accesso ai livelli essenziali delle prestazioni (LEP) del diritto allo studio;
c) 160 euro per coloro che presentano un valore dell'ISEE superiore al doppio del livello minimo previsto dai requisiti di eleggibilità per l'accesso ai livelli essenziali delle prestazioni (LEP) del diritto allo studio.
10. Per l'anno 2017 sono ammissibili a finanziamento le spese sostenute ai sensi della legge regionale 17 febbraio 2011, n. 2 (Finanziamenti al sistema universitario regionale), da parte del sistema universitario regionale, a decorrere dall'1 gennaio 2017.
11. Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 4 della
12. [Alla
a) la lettera e) del comma 1 dell'articolo 3 è sostituita dalla seguente:
«e) alla realizzazione di attività di studio, analisi, ricerca e valutazione, attività di carattere seminariale di breve durata, di informazione professionale su temi specifici, attività di progettazione, di coordinamento tecnico amministrativo di progetti complessi, anche per il tramite delle sedi regionali degli Enti di formazione professionale;»;
b) il comma 15 dell'articolo 16 è sostituito dal seguente:
«15. Al termine dei corsi per i quali non sia previsto il rilascio di un attestato di qualifica o di specializzazione, viene rilasciato agli allievi, previo superamento di una prova finale, un attestato di frequenza.»;
c) il comma 16 dell'articolo 16 è sostituito dal seguente:
«16. La prova finale dei corsi di cui al comma 15 si svolge dinanzi a una commissione esaminatrice interna, costituita e organizzata a cura dell'ente gestore, e l'Amministrazione regionale ha facoltà di farvi partecipare un proprio rappresentante.»] [12].
13. Dopo il comma 56 dell'articolo 7 della
«56 bis. Alla liquidazione anticipata del 100% del contributo assegnato si provvede contestualmente alla concessione dei fondi.».
14. All'articolo 7 della
a) al comma 16 dopo le parole «dell'innovazione e del trasferimento tecnologico,» sono aggiunte le seguenti: «e il BIC Incubatori FVG srl di Trieste, in qualità di Incubatore certificato,»;
b) il comma 17 è sostituito dal seguente:
«17. L'intervento regionale intende favorire le sinergie operative tra gli enti gestori dei Parchi scientifici e tecnologici regionali e il BIC Incubatori FVG srl di Trieste e si realizza con il finanziamento di specifici progetti, nonché mediante azioni d'indirizzo, d'impulso e di promozione della collaborazione e del coordinamento delle attività tra gli enti, tenendo conto delle competenze distintive espresse da ciascun soggetto, ovvero mediante operazioni societarie straordinarie, volte a definire assetti funzionali al raggiungimento di obiettivi coerenti con le finalità di cui al comma 16.»;
c) al comma 18 dopo le parole «Parchi scientifici e tecnologici regionali» sono inserite le seguenti: «e del BIC Incubatori FVG srl,» e dopo le parole «attività di ricerca e sviluppo, d'innovazione e di trasferimento tecnologico» sono aggiunte le seguenti: «e attraverso la nascita di nuove imprese»;
d) al comma 20, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «La collaborazione può essere formalizzata anche attraverso la costituzione di un'Associazione Temporanea di Scopo (ATS).»;
e) al comma 21 dopo le parole «relazione illustrativa del progetto» sono inserite le seguenti: «contenente l'indicazione dei risultati attesi» e dopo le parole «data di entrata in vigore della presente legge» sono aggiunte le seguenti: «e, per gli anni successivi, entro l'1 marzo dell'anno di riferimento»;
f) il comma 22 è sostituito dal seguente:
«22. La Giunta regionale, entro quarantacinque giorni dalla data di presentazione delle domande, dispone il riparto delle risorse regionali tenuto conto delle dimensioni dei progetti presentati e dei risultati attesi e stabilisce la percentuale massima di scostamento ammissibile tra risultati attesi e risultati realizzati nonché le soglie di scostamento ammissibili con l'indicazione delle relative percentuali di riduzione del contributo ai fini della determinazione dell'ammontare di quest'ultimo in fase di rendicontazione.»;
g) al comma 23 dopo le parole «ammissibili a finanziamento le spese» sono inserite le seguenti: «sostenute dall'1 gennaio dell'anno di riferimento»;
h) al comma 27 dopo le parole «nel periodo di riferimento» sono aggiunte le seguenti: «con evidenziato il raggiungimento dei risultati attesi».
Art. 9. (Salute e politiche sociali)
1. All'articolo 33 della
a) al comma 1 le parole «, dell'elenco annuale degli investimenti» sono soppresse;
b) al comma 2, lettera a), punto 3, le parole «uno studio di fattibilità» sono sostituite dalle seguenti: «una relazione che individui, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire, comprensiva di una valutazione gestionale e sanitaria, dei dati dimensionali e della stima sommaria con l'indicazione dei criteri applicati» e la parola «preliminare» è sostituita dalle seguenti: «di fattibilità tecnica ed economica»;
c) al comma 8, lettera a), le parole «di importo complessivamente pari o superiore a 100.000 euro» sono soppresse;
d) al comma 8, lettera b), le parole «di importo complessivamente pari o superiore a 100.000 euro» sono soppresse e dopo le parole «attuativo e finanziario» sono aggiunte le seguenti: «fino al termine di ultimazione dell'intervento»;
e) il comma 9 è abrogato;
f) al comma 10 le parole «nell'elenco annuale degli investimenti» sono sostituite dalle seguenti: «nel programma triennale degli investimenti di cui al comma 8»;
g) al comma 11 le parole «L'elenco annuale» sono sostituite dalle seguenti: «Il programma triennale»;
h) al comma 23 le parole «progetti preliminari» sono sostituite dalle seguenti: «progetti di fattibilità tecnico economica».
2. I commi da 1 a 5 dell'articolo 7 della
3. All'articolo 36 della
a) al comma 7 le parole «di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «dell'1 gennaio 2017»;
b) al comma 8 le parole «di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «dell'1 gennaio 2017»;
c) al comma 9 le parole «di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti «dell'1 gennaio 2017»;
d) il comma 10 bis è sostituito dal seguente:
«10 bis. Nelle more dell'adozione dei regolamenti attuativi dell'articolo 31, comma 7, a decorrere dalla data di entrata in vigore della
e) il comma 10 ter è abrogato.
4. Al comma 3 dell'articolo 41 della
5. Dopo il comma 54 dell'articolo 9 della
«54 bis. Le attività di cui al comma 53 di natura sociosanitaria sono soggette alla programmazione annuale del Servizio sanitario regionale di cui agli articoli 16 e 20 della
6. Al comma 3 dell'articolo 4 della
7. Il comma 18 dell'articolo 8 della
«18. L'Amministrazione regionale, al fine di sostenere l'erogazione dei servizi residenziali per anziani non autosufficienti e servizi per disabili resi dai Comuni, dalle Aziende per l'assistenza sanitaria, dalle Aziende di servizi alla persona e dai soggetti di cui all'articolo 14, commi 2 e 3, della
a) interventi di adeguamento alle norme di sicurezza antincendio, alle norme antinfortunistiche e alle norme per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche, in immobili dedicati alle attività assistenziali di proprietà dei suddetti soggetti;
b) l'acquisto e la sostituzione di arredi e attrezzature, destinati alle attività assistenziali.».
8. Dopo il comma 2 dell'articolo 52 della
«2 bis. In sede di ripartizione fra le Unioni territoriali intercomunali delle risorse del Fondo sociale regionale di cui all'articolo 39 della
Art. 10. (Sistema delle autonomie locali e coordinamento della finanza pubblica)
1. La quota di perequazione di cui all'articolo 7, comma 8, lettera c), della
2. Dopo il comma 5 dell'articolo 8 della
«5 bis. I Comuni assicurano alle Unioni territoriali intercomunali di cui fanno parte, costituite ai sensi della
3. Dopo il comma 5 dell'articolo 20 della
«5 bis. Con la deliberazione di cui al comma 5 sono approvate altresì le intese in ambito regionale per consentire agli enti locali operazioni di indebitamento e operazioni di investimento realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, che garantiscano per l'anno di riferimento il rispetto delle regole di finanza pubblica da parte degli enti locali della Regione e della Regione medesima, ai sensi di quanto disposto dalla
5 ter. Per le finalità previste dal comma 5 bis gli enti locali inviano alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali i dati necessari relativi alla previsione degli equilibri di finanza pubblica con modalità e termini che saranno comunicati dalla struttura regionale competente in materia di autonomie locali, che comunque dovranno rispettare le tempistiche previste dal Ministero dell'economia e delle finanze.
5 quater. Sulla base della proposta delle Unioni territoriali intercomunali, le intese di cui al comma 5 bis prevedono che la gestione degli spazi orizzontali avvenga prioritariamente tra i Comuni appartenenti alla medesima Unione territoriale intercomunale.».
4. All'articolo 9 della
a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. A decorrere dall'1 gennaio 2017 le aziende intraprendono il percorso graduale per giungere, entro il 31 dicembre 2018, all'applicazione dei principi in materia di contabilità applicati agli enti locali della Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi del
2. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con quanto previsto dal comma 1.»;
b) i commi da 3 a 6 bis sono abrogati.
5. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 6 bis dell'articolo 9 della
6. Le Unioni territoriali intercomunali applicano la contabilità economico-patrimoniale a decorrere dall'esercizio 2017.
7. All'articolo 26 della
a) al comma 3 dopo le parole «Con regolamento» sono inserite le seguenti: «di attuazione»;
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Con il regolamento di cui al comma 3 sono definite, in particolare, le modalità e i termini di iscrizione nell'elenco regionale e le modalità di tenuta e di aggiornamento dell'elenco medesimo, le modalità di sorteggio e le cause di esclusione dal sorteggio, nonché le cause di cancellazione e sospensione dall'elenco regionale.».
8. Dopo il comma 4 dell'articolo 27 della
«4 bis. Qualora risulti pervenuta una sola domanda, in caso di revisore unico, e solo tre domande, in caso di collegio, la struttura regionale competente in materia di autonomie locali comunica direttamente all'ente locale i nominativi pervenuti.».
9. Dopo l'articolo 27 della
«Art. 27 bis. (Limiti all'affidamento di incarichi)
1. Ciascun revisore non può assumere complessivamente più di otto incarichi, tra i quali non più di quattro nei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, non più di due nei Comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti, non più di uno nei Comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 15.000 abitanti e non più di uno nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, nei Comuni previsti all'articolo 13, comma 3, della
10. Nelle more del completamento della riallocazione delle funzioni dai Comuni alle Unioni territoriali intercomunali prevista dalla
11. Al fine di accompagnare con l'opportuna gradualità il processo di riorganizzazione dei servizi finanziari e contabili e il controllo di gestione a livello territoriale di Unione, la previsione di cui all'articolo 27, comma 1, lettera b), della
12. Il comma 2 dell'articolo 58 bis della
«2. Nelle Unioni che includono Comuni che statutariamente abbiano assunto la denominazione bilingue italiano/sloveno è stabilito l'uso della denominazione dell'Unione anche in lingua slovena.».
13. Al comma 57 dell'articolo 14 della
14. Il finanziamento assegnato al Comune di Udine, in virtù dell'accordo quadro stipulato in data 11 maggio 2007 tra la Regione e l'Associazione intercomunale Ambito Metropolitano con capofila il Comune di Udine, a valere sulle risorse ASTER stanziate nel bilancio regionale per l'anno 2006, è confermato per l'intervento di recupero dell'area del complesso architettonico dell'ex macello comunale di Via Sabbadini con riferimento alle aree espositiva e musicale di intrattenimento, all'area didattica-educativa per bambini, ai servizi per il pubblico, all'area espositiva culturale e all'area verde per la valorizzazione degli spazi verdi naturali esistenti.
15. La tempistica dell'intervento di cui al comma 14 è fissata per la fine lavori e per la rendicontazione al 31 dicembre 2018. Il termine di rendicontazione può essere differito, una sola volta, con decreto del Direttore di Servizio della competente struttura in materia di autonomie locali, esclusivamente per cause circostanziate e motivate.
16. I termini fissati con i provvedimenti previsti dall'articolo 2, comma 102, della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015), sono automaticamente prorogati al 30 giugno 2020 per sole attività riguardanti gli interventi che risultano inclusi nei programmi disciplinati dagli articoli 19, 20 e 38 della
17. [Nelle more del completamento della riallocazione delle funzioni dai Comuni alle Unioni territoriali intercomunali previsto dalla
18. Il comma 1 dell'articolo 48 della
«1. Per l'anno 2016 il termine previsto all'articolo 175, comma 3, del
19. Le Province provvedono a trasferire agli enti subentranti le risorse iscritte nel proprio bilancio e impegnate per progetti di edilizia scolastica oggetto dei piani di subentro relativi al punto 5 dell'Allegato C della
20. Al comma 2 dell'articolo 9 della
21. Al fine di garantire il necessario supporto nell'accompagnamento del processo di riordino del sistema delle Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia, attraverso interventi per la formazione strategica del personale e degli amministratori degli enti coinvolti che consentano di coordinare gli obiettivi di riordino istituzionale, le iniziative formative e quelle di accompagnamento nei processi previste dall'articolo 4, comma 1, della
22. All'articolo 46 della
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il personale che per effetto della rideterminazione di cui al comma 1 sia dichiarato non fondamentale per le funzioni che permangono in capo alle Province, è trasferito presso la Regione a eccezione di quello che, per effetto di mobilità volontaria, consegua il trasferimento presso una Unione territoriale intercomunale. In relazione a quanto previsto nel primo periodo, la Regione predispone un avviso di mobilità con l'indicazione dei fabbisogni occupazionali complessivi per categoria e profilo professionale, distinti per singola Unione territoriale intercomunale; il trasferimento del personale alla Regione avviene solo dopo l'esperimento di detta mobilità. L'assegnazione del personale trasferito alla Regione è attuata, sul territorio regionale, in relazione alle esigenze delle singole strutture direzionali e della Segreteria generale del Consiglio regionale e indipendentemente dalla sede di lavoro di provenienza.»;
b) al comma 4, dopo le parole «bilancio della Regione», sono aggiunte le seguenti: «; le spese di personale per le amministrazioni riceventi, in quanto correlate alle procedure di mobilità di cui ai commi 2 e 3, sono neutre ai fini del rispetto dei limiti e dei vincoli previsti dalla normativa vigente»;
c) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4 bis. Le Unioni territoriali intercomunali, successivamente alla completa attuazione della procedura di mobilità volontaria di cui al comma 2, possono procedere, in relazione ai fabbisogni occupazionali ancora da soddisfare, ad assunzioni di personale anche mediante l'utilizzo di graduatorie di pubblici concorsi per l'assunzione di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato banditi dalla Regione, previa stipula di apposita convenzione. La Regione, fermi restando i trasferimenti di cui ai commi 2 e 3 e al fine di non sottrarre ulteriori risorse umane agli organici delle altre amministrazioni del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, procede, per gli anni 2017 e 2018 e con riferimento a personale non dirigente, alla copertura dei posti disponibili con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sulla base dei piani occupazionali e nei limiti delle facoltà assunzionali previsti nelle singole annualità dando in tal senso precedenza alle assunzioni correlate alle funzioni relative alla programmazione comunitaria, esclusivamente mediante scorrimento di graduatorie di pubblici concorsi banditi dalla Regione medesima o indizione di pubblici concorsi, fatta salva l'ipotesi di mobilità di cui all'articolo 17, comma 2, della
23. Il secondo e il terzo periodo del comma 12 dell'articolo 57 della
Art. 11. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e ha effetto dall'1 gennaio 2017.
[1] Comma così modificato dall'art. 2 della
[2] Lettera così modificata dall'art. 2 della
[3] Comma aggiunto dall'art. 40 della
[4] Comma così modificato dall'art. 32 della
[5] Comma inserito dall'art. 7 della
[6] Comma inserito dall'art. 7 della
[7] Comma così modificato dall'art. 22 della
[8] Comma così modificato dall'art. 22 della
[9] Comma abrogato dall'art. 56 della
[10] Comma abrogato dall'art. 56 della
[11] Comma abrogato dall'art. 56 della
[12] Comma abrogato dall'art. 37 della
[13] Comma così modificato dall'art. 6 della
[14] Comma già modificato dall'art. 10 della
[15] Comma abrogato dall'art. 20 della